Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Titolo: Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie - D.Lgs. 17 dicembre 2014, n. 198 - Esito dei pareri al Governo
Riferimenti:
SCH.DEC 100-BIS/XVII   DLGS n.198 del 17/12/2014
Serie: Atti del Governo    Numero: 106    Progressivo: 2
Data: 12/02/2015
Descrittori:
COMMISSIONI TRIBUTARIE   L 2014 0023
Organi della Camera: VI-Finanze
Altri riferimenti:
L N. 23 DEL 11-MAR-14     

 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Atti del Governo

Esito dei pareri al Governo

Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie

D.Lgs. 17 dicembre 2014, n. 198

(Art. 2, co.3, lett. a), L. 23/2014)

 

 

 

 

 

 

 

n. 106/2

 

 

 

12 febbraio 2015

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Finanze

( 066760-9496 – * st_finanze@camera.it

 

 

 

 

 

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INDICE

Introduzione

§  La legge delega. 3

Schede di lettura. 11

§  Articolo 1 (Commissioni censuarie locali e commissione censuaria centrale) 13

§  Articolo 2 (Commissioni censuarie locali) 15

§  Articolo 3 (Composizione delle sezioni delle commissioni censuarie locali) 16

§  Articolo 4  (Modalità di designazione e nomina dei componenti delle sezioni delle commissioni censuarie locali) 19

§  Articolo 5 (Funzioni di segreteria della commissione censuaria locale) 20

§  Articolo 6 (Commissione censuaria centrale) 21

§  Articolo 7 (Composizione delle sezioni della commissione censuaria centrale) 23

§  Articolo 8 (Modalità di designazione e nomina dei componenti delle sezioni della commissione censuaria centrale) 27

§  Articolo 9 (Funzioni di segreteria e di supporto tecnico della commissione censuaria centrale) 28

§  Articolo 10 (Requisiti per la nomina a componente delle commissioni censuarie) 29

§  Articolo 11 (Incompatibilità) 30

§  Articolo 12 (Decadenza dall’incarico) 32

§  Articolo 13 (Funzioni e durata dell’incarico) 33

§  Articolo 14 (Attribuzioni delle commissioni censuarie locali) 34

§  Articolo 15 (Attribuzioni della commissione censuaria centrale) 37

§  Articolo 16 (Poteri delle commissioni censuarie) 41

§  Articolo 17 (Sedute delle commissioni censuarie) 42

§  Articolo 18 (Validità delle deliberazioni) 43

§  Articolo 19 (Scioglimento delle commissioni censuarie locali) 44

§  Articolo 20 (Spese di funzionamento) 45

§  Articolo 21 (Insediamento delle commissioni censuarie locali e centrale) 46

§  Articolo 22 (Disposizioni finali e abrogazione) 47

D.Lgs. 17 dicembre 2014, n. 198 (dall’atto del Governo n. 100, al n. 100-bis, al testo del decreto legislativo. 49

 

 


Introduzione


La legge delega

La legge 11 marzo 2014, n. 23, conferisce una delega al Governo per la realizzazione di un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita da attuare entro dodici mesi (26 marzo 2015).

 

In considerazione dell'elevato numero di previsioni di delega non ancora attuate, e tenuto conto della complessità della materia, il 15 gennaio 2015 la Commissione Finanze della Camera ha avviato l’esame delle proposte di legge C. 2729 Capezzone e C. 2772 Causi recanti la proroga del termine per l'esercizio della delega.

 

La legge, che persegue l’obiettivo della riduzione della pressione tributaria sui contribuenti (articolo 16), si compone di 16 articoli concernenti i principi generali e le procedure di delega (art. 1); la revisione del catasto dei fabbricati (art. 2); le norme per la stima e il monitoraggio dell’evasione e il riordino dell’erosione fiscale (artt. 3 e 4); la disciplina dell'abuso del diritto e dell'elusione fiscale (art. 5); la cooperazione rafforzata tra l’amministrazione finanziaria e le imprese, con particolare riguardo al tutoraggio, alla semplificazione fiscale e alla revisione del sistema sanzionatorio (artt. 6-8); il rafforzamento dell’attività conoscitiva e di controllo (art. 9); la revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali (art. 10); la revisione dell'imposizione sui redditi di impresa e la previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni, nonché la razionalizzazione della determinazione del reddito d'impresa e delle imposte indirette (artt. 11-13); la disciplina dei giochi pubblici (art. 14); le nuove forme di fiscalità ambientale (art. 15).

Principi e criteri direttivi

Nell’esercizio della delega il Governo deve attenersi, oltre che ai singoli criteri direttivi esplicitati in ciascun articolo, al rispetto dei princìpi costituzionali, in particolare di quelli di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione (uguaglianza e capacità contributiva), nonché del diritto dell’Unione europea; al rispetto dei princìpi dello statuto dei diritti del contribuente, con particolare riferimento al rispetto del vincolo di irretroattività delle norme tributarie; le nuove norme devono inoltre essere coerenti con quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale.

 

Ulteriori principi di delega riguardano: la tendenziale uniformità della disciplina delle obbligazioni tributarie; il coordinamento e la semplificazione degli obblighi contabili e dichiarativi dei contribuenti; la coerenza e uniformità dei poteri in materia tributaria; la generalizzazione del meccanismo della compensazione tra crediti d’imposta vantati dal contribuente e debiti tributari a suo carico.

La procedura

Quanto alla procedura per l’emanazione dei decreti legislativi attuativi, si prevede che le Commissioni parlamentari competenti hanno 30 giorni (prorogabili di altri 20) per l’espressione del parere, trascorsi i quali il provvedimento può essere comunque adottato. Si prevede altresì una procedura rafforzata analoga a quella prevista per i decreti attuativi della legge sul federalismo fiscale: qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, il Governo è tenuto a trasmettere nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modifiche. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro dieci giorni, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, nei 18 mesi successivi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto attuativo, può adottare eventuali decreti correttivi e integrativi.

 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, almeno uno degli schemi dei decreti legislativi deve essere deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge (27 giugno 2014).

Il Governo è inoltre tenuto a riferire ogni quattro mesi alle Commissioni parlamentari competenti in ordine all'attuazione della delega (in sede di prima applicazione entro due mesi).

 

Nei decreti legislativi, il Governo deve provvedere all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione dei testi unici e delle disposizioni organiche che regolano le relative materie, provvedendo ad abrogare espressamente le norme incompatibili (articolo 1, comma 9). Il comma 10 prevede inoltre l’emanazione di decreti legislativi recanti le norme necessarie per il coordinamento formale e sostanziale con le altre leggi dello Stato e l'abrogazione delle norme incompatibili con i nuovi decreti.

Le disposizioni finanziarie

L’articolo 16 della legge n. 23 (come riformulato dall’ art. 1, comma 11, della legge 23 giugno 2014, n. 89) dispone che dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti.

In considerazione della complessità della materia trattata dai decreti legislativi attuativi e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo la relazione tecnica evidenzia i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica.

Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel proprio ambito si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi, adottati ai sensi della legge delega, presentati prima o contestualmente a quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri.

A tal fine le maggiori entrate confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il richiamato comma 2 dell’articolo 17 della legge di contabilità stabilisce che le leggi di delega comportanti oneri devono recare i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi.

I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

 

Il comma 1-bis stabilisce che i decreti legislativi attuativi che recano maggiori oneri entrano in vigore contestualmente o successivamente a quei decreti attuativi che recano la necessaria copertura finanziaria.

 

In sostanza, tale formulazione permette che uno schema di decreto legislativo attuativo recante maggiori oneri per la finanza pubblica possa essere esaminato dalle Commissioni parlamentari per l’emanazione del parere, ma entrerà in vigore nell’ordinamento contestualmente (o successivamente) all’entrata in vigore di un altro schema di decreto attuativo che invece genererà maggiori entrate per la finanza pubblica.

Alla fine la somma degli effetti finanziari di tutti i decreti attuativi della legge delega dovrà essere pari a zero, in quanto diversamente altererebbe in negativo i saldi della finanza pubblica, o finirebbe con l’aumentare la pressione fiscale complessiva a carico del contribuente.

La delega in materia di riordino delle commissioni censuarie

Nell’ambito della delega in materia di catasto dei fabbricati - finalizzata ad una revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati in tutto il territorio nazionale, con l’attribuzione a ciascuna unità immobiliare del relativo valore patrimoniale e della rendita - l’articolo 2, comma 3, lettera a) delega il Governo ad emanare norme dirette a:

§  ridefinire le competenze e il funzionamento delle commissioni censuarie provinciali e della commissione censuaria centrale, anche includendovi la validazione delle funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale, e introducendo procedure deflative del contenzioso;

§  modificare la loro composizione, anche in funzione delle nuove competenze attribuite, assicurando la presenza in esse di:

-     rappresentanti dell'Agenzia delle entrate;

-     rappresentanti degli enti locali, i cui criteri di nomina sono fissati d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

-     professionisti, tecnici e docenti qualificati in materia di economia e di estimo urbano e rurale;

-     esperti di statistica e di econometria, anche indicati dalle associazioni di categoria del settore immobiliare;

-     magistrati appartenenti rispettivamente alla giurisdizione ordinaria e a quella amministrativa;

-     per le commissioni censuarie provinciali di Trento e di Bolzano, rappresentanti delle province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Ai sensi del comma 4 dell’articolo 2, dall'attuazione di tali disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, devono prioritariamente essere utilizzate le strutture e le professionalità esistenti nell'ambito delle amministrazioni pubbliche.

 

La disciplina vigente in tema di commissioni censuarie è contenuta agli articoli da 16 a 40 del D.P.R. n. 650 del 1972, in materia di revisione del sistema catastale, come modificato e integrato dal D.P.R. n. 138 del 1998, volto alla revisione generale delle zone censuarie, in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662. In particolare, il comma 154, lettera d), ha previsto che la composizione delle commissioni e i procedimenti di nomina dei componenti sono ispirati a criteri di semplificazione e di rappresentatività tecnica anche delle regioni, delle province e dei comuni.

L’impianto normativo originario prevedeva tre livelli di commissioni censuarie che avrebbero assistito l’Amministrazione finanziaria nei lavori di formazione, revisione e conservazione del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano:

§  le commissioni censuarie distrettuali (con sede nei comuni con maggior popolazione residente tra quelli del distretto censuario: i distretti sono stati definiti con D.M. 9 novembre 1973 e non potevano ricomprendere più di 12 comuni); successivamente, l’articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 1993 ha disposto la soppressione di tali commissioni.

§  le commissioni censuarie provinciali;

§  la commissione censuaria centrale.

Le commissioni censuarie sono organismi che coadiuvano l’Amministrazione finanziaria per i lavori di formazione, revisione e conservazione del catasto terreni e del catasto edilizio urbano (ora l’Agenzia delle entrate, a seguito dell’incorporazione dell’Agenzia del territorio, ai sensi dell’articolo 23-quater del D.L. n. 95/2012) ed esplicano funzioni consultive (obbligatorie e vincolanti) in tema di approvazione dei prospetti tariffari.

 

Per un approfondimento sulla disciplina vigente si rinvia al dossier riguardante lo schema di D.Lgs. n. 100 (Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie).

Lo stato di attuazione della delega

Il 7 agosto 2014 la Commissione VI Finanze ha espresso parere favorevole, con alcune osservazioni e condizioni, sull'Atto del Governo n. 99, recante lo schema di decreto legislativo in materia di semplificazioni fiscali. Tra le misure previste nello schema di decreto, si ricorda l'introduzione della dichiarazione dei redditi precompilata, la revisione della disciplina concernente i rimborsi IVA e lo snellimento degli adempimenti connessi ad operazioni intracomunitarie e con i Paesi esteri. Sono semplificati alcuni adempimenti in riferimento alla struttura delle addizionali regionali e comunali.

A seguito dell’accoglimento parziale delle condizioni e osservazioni espresse dalle Commissioni parlamentari, il 30 settembre 2014 il Governo ha ritrasmesso, ai fini dell'espressione del parere parlamentare definitivo lo schema di decreto (Atto del Governo n. 99-bis). Rispetto al testo originario, sono state introdotte norme in materia di società in perdita e di responsabilità solidale negli appalti. E’ stata soppressa la norma in materia di società tra professionisti. Il 16 ottobre 2014 la Commissione ha reso parere favorevole in ordine a tale ultima formulazione dello schema di decreto. Nella Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2014 è stato pubblicato il D.Lgs. n. 175 del 2014 recante Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata.

 

In attuazione delle disposizioni di delega in materia di accise (contenute in particolare nell’articolo 13, comma 2 della legge delega, e che tra l'altro impegna il Governo a procedere alla semplificazione degli adempimenti, alla razionalizzazione delle aliquote, all'accorpamento o soppressione di fattispecie particolari), il 22 ottobre 2014 è stato reso parere favorevole, con condizioni e osservazione, da parte della VI Commissione Finanze della Camera sull'atto del Governo n. 106, che contiene lo schema di decreto legislativo volto a ridefinire l'imposizione sui tabacchi, sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo e sui fiammiferi, contenute essenzialmente nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle accise). A seguito dell'esame dello schema 106-bis, trasmesso dal Governo dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, la VI Commissione Finanze della Camera in data 25 novembre 2014 ha espresso parere favorevole. Nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2014 è stato pubblicato il D.Lgs. n. 188 del 2014, in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi.

 

L'11 luglio 2014 il Governo ha trasmesso lo schema di decreto legislativo riguardante la revisione delle Commissioni censuarie (Atto del Governo n. 100). Si segnalano, al riguardo, le audizioni al Senato, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sugli organismi della fiscalità e sul rapporto tra contribuenti e fisco. Il 6 agosto 2014 la Commissione VI Finanze ha espresso parere favorevole, con alcune osservazioni e condizioni. A seguito dell'esame dello schema n. 100-bis, trasmesso dal Governo dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, la VI Commissione Finanze della Camera in data 22 ottobre 2014 ha espresso parere favorevole. Nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2015 è stato pubblicato il D.Lgs. n. 198 del 2014, in materia di composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie.

 

Si segnala che la legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014, articolo 1, commi 54-89), istituisce, per gli esercenti attività d’impresa e arti e professioni in forma individuale, un regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un’unica imposta sostitutiva di quelle dovute con l’aliquota del 15 per cento. Per accedere al regime agevolato (che costituisce il regime “naturale” per chi possiede i requisiti) sono previste delle soglie di ricavi diverse a seconda del tipo di attività esercitata. Tali soglie variano da 15.000 euro per le attività professionali a 40.000 per il commercio.

La norma sembra dare attuazione all’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge di delega fiscale, il quale prevede l’istituzione di regimi semplificati per i contribuenti di minori dimensioni, nonché, per i contribuenti di dimensioni minime, di regimi che prevedano il pagamento forfetario di un'unica imposta in sostituzione di quelle dovute, purché con invarianza dell'importo complessivo dovuto, prevedendo eventuali differenziazioni in funzione del settore economico e del tipo di attività svolta, con eventuale premialità per le nuove attività produttive.

 

Le disposizioni dell’articolo 1, commi 629-633, della medesima legge di stabilità incrementano il numero delle ipotesi di applicazione del meccanismo di inversione contabile (reverse charge) a fini IVA, in particolare estendendo tale sistema anche ad ulteriori ambiti del settore edile e del settore energetico, al settore della grande distribuzione, nonché alle cessioni di bancali in legno (pallet).

Si dispone inoltre che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite nei confronti di enti pubblici l’imposta sul valore aggiunto venga in ogni caso versata dai medesimi soggetti pubblici (c.d. split payment). Pertanto i fornitori di beni e servizi alla pubblica amministrazione riceveranno l’importo del corrispettivo al netto dell’IVA che verrà così versata, dai soggetti pubblici cessionari, direttamente all’erario.

 

La norma sembra dare attuazione all’articolo 9, comma 1, lettera e), della legge di delega fiscale, il quale prevede l’introduzione di meccanismi atti a contrastare l'evasione dell'IVA dovuta sui beni e servizi intermedi, facendo in particolare ricorso al meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge), nonché di introdurre il meccanismo della deduzione base da base per alcuni settori.

 

Infine, l’articolo 1, commi 634-641, modificano le modalità di gestione del rapporto tra fisco e contribuenti, al fine di migliorarne la cooperazione ed aumentare l’adempimento spontaneo agli obblighi fiscali (cd. tax compliance).

In particolare, sono rafforzati i flussi informativi tra contribuenti e Agenzia delle entrate; sono modificate le modalità, i termini e le agevolazioni connessi all’istituto del ravvedimento operoso, consentendo l’accesso all’istituto anche oltre i termini previsti dalle norme vigenti, a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata, con una riduzione automatica delle sanzioni; sono apportate sostanziali semplificazioni in materia di dichiarazione IVA.

 

Si ricorda al riguardo che l’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge di delega fiscale prevede – tra i principi di delega – il coordinamento e la semplificazione delle discipline concernenti gli obblighi contabili e dichiarativi dei contribuenti, al fine di agevolare la comunicazione con l'amministrazione finanziaria in un quadro di reciproca e leale collaborazione, anche attraverso la previsione di forme di contraddittorio propedeutiche all'adozione degli atti di accertamento dei tributi.

Nel corso del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2014 è stato approvato in via preliminare il decreto legislativo sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente. Lo schema di decreto:

§  disciplina l’abuso del diritto, nell’ambito dello Statuto dei diritti del contribuente;

§  prevede la revisione del sistema sanzionatorio, mediante modifiche del D.Lgs. n. 74 del 2000;

§  istituisce il regime dell’adempimento collaborativo, per le aziende dotate di un sistema di gestione e controllo del rischio fiscale.


Schede di lettura


Articolo 1
(Commissioni censuarie locali e commissione censuaria centrale)

 

1. Le commissioni censuarie sono ordinate in commissioni censuarie locali, aventi sede nelle città individuate nell'allegata tabella, e in commissione censuaria centrale, avente sede in Roma.

 

 

L’articolo 1 articola le commissioni censuarie in una commissione centrale, con sede a Roma, e in 106 commissioni locali con sede nelle città indicate nella tabella allegata allo schema di decreto.

 

Si tratta delle 103 commissioni censuarie provinciali già esistenti, ora definite “locali”, numero pertanto inferiore a quello delle province esistenti a seguito dell’istituzione negli ultimi anni di nuove province (pari a 107). Si ricorda peraltro che la legge n. 56 del 2014, che detta un'ampia riforma in materia di enti locali, prevede la ridefinizione del sistema delle province, definite enti di area vasta, in via transitoria, nelle more della riforma costituzionale del Titolo V e delle relative norme di attuazione.

 

In mancanza di specifiche condizioni da parte delle Commissioni parlamentari, il testo non è stato modificato.

 

La disciplina in tema di commissioni censuarie era contenuta agli articoli da 16 a 40 del D.P.R. n. 650 del 1972, in materia di revisione del sistema catastale, come modificato e integrato dal D.P.R. n. 138 del 1998, volto alla revisione generale delle zone censuarie, in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662. In particolare, il comma 154, lettera d), ha previsto che la composizione delle commissioni e i procedimenti di nomina dei componenti sono ispirati a criteri di semplificazione e di rappresentatività tecnica anche delle regioni, delle province e dei comuni.

 

L’impianto normativo originario prevedeva tre livelli di commissioni censuarie che avrebbero assistito l’Amministrazione finanziaria nei lavori di formazione, revisione e conservazione del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano:

§  le commissioni censuarie distrettuali (con sede nei comuni con maggior popolazione residente tra quelli del distretto censuario: i distretti sono stati definiti con D.M. 9 novembre 1973 e non potevano ricomprendere più di 12 comuni); successivamente, l’articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 1993 ha disposto la soppressione di tali commissioni.

§  le commissioni censuarie provinciali;

§  la commissione censuaria centrale.

 


 

Le commissioni censuarie sono organismi che coadiuvano l’Amministrazione finanziaria per i lavori di formazione, revisione e conservazione del catasto terreni e del catasto edilizio urbano (ora l’Agenzia delle entrate, a seguito dell’incorporazione dell’Agenzia del territorio, ai sensi dell’articolo 23-quater del D.L. n. 95/2012) ed esplicano funzioni consultive (obbligatorie e vincolanti) in tema di approvazione dei prospetti tariffari.

Articolo 2
(Commissioni censuarie locali)

 


1. Le commissioni censuarie locali sono articolate in sezioni di cui una competente in materia di catasto terreni, una competente in materia di catasto urbano e una, in fase di prima attuazione, specializzata in materia di revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati di cui all'articolo 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23.

2. Il numero delle sezioni di ciascuna commissione può essere modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in relazione allo stato di attuazione della riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati e previa valutazione delle risorse finanziarie disponibili.

3. Il presidente della commissione censuaria locale è nominato dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione essa ha sede tra i magistrati ordinari o amministrativi, o tra i presidenti o i presidenti di sezione delle Commissioni tributarie provinciali diverse da quella competente in relazione agli atti della medesima commissione censuaria.

4. Il presidente della commissione, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nella funzione dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico o, in subordine, d'età.


 

 

Gli articoli da 2 al 5 si occupano delle commissioni censuarie locali.

 

L’articolo 2 prevede l’articolazione in tre sezioni, analogamente a quanto previsto per la commissione censuaria centrale (articolo 6):

1.   una sezione competente in materia di catasto terreni;

2.   una sezione competente in materia di catasto urbano;

3.   una sezione specializzata in materia di revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati.

 

Il numero delle sezioni di ciascuna commissione può essere aumentato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, anche in relazione allo stato di attuazione della riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati e previa valutazione delle risorse finanziarie disponibili.

Il presidente è nominato con decreto del presidente del tribunale della relativa circoscrizione tra i magistrati ordinari o amministrativi oppure tra i presidenti o i presidenti di sezione delle commissioni tributarie provinciali diverse da quella competente in relazione agli atti della medesima commissione censuaria.

In accoglimento della osservazione della V Commissione Bilancio del Senato, è stata prevista, al comma 2, nell’ipotesi di aumento delle sezioni, la previa valutazione delle risorse finanziarie disponibili, al fine di evitare l'insorgenza di oneri imprevisti connessi all'eventuale ampliamento dei soggetti titolari a ricevere rimborsi spesa.


 

Articolo 3
(Composizione delle sezioni delle commissioni censuarie locali)

 


1. Le sezioni delle commissioni censuarie locali sono composte da sei componenti effettivi e sei componenti supplenti, salvo quanto previsto dal comma 4.

2. A ciascuna sezione è assegnato un presidente scelto tra i suoi componenti effettivi dal presidente della commissione censuaria locale.

3. I componenti di ciascuna sezione sono scelti dal presidente del tribunale tra un numero almeno doppio di soggetti, designati nel rispetto della seguente composizione:

a) due effettivi e due supplenti, fra quelli designati dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente tra i dipendenti di ruolo della stessa Agenzia;

b) uno effettivo ed uno supplente, fra quelli designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), nel rispetto dei criteri fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali garantendo il coinvolgimento del Consorzio dei Comuni della provincia autonoma di Bolzano;

c) tre effettivi e tre supplenti, fra quelli designati dal Prefetto, di cui due effettivi e due supplenti su indicazione degli Ordini e Collegi professionali ed uno effettivo e un supplente su indicazione delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare, tra gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori agronomi, i periti agrari e gli agrotecnici iscritti nei relativi albi, i docenti qualificati in materia di economia e di estimo urbano e in materia di economia ed estimo rurale e tra gli esperti in materia di statistica e di econometria.

4. Le sezioni della commissione censuaria locale di Trento e di quella di Bolzano sono integrate con un componente effettivo e un componente supplente scelto fra quelli designati dalle rispettive Province autonome nell'ambito dei propri dipendenti di ruolo.


 

 

L’articolo 3 disciplina la composizione delle tre sezioni delle commissioni censuarie locali (6 componenti a cui si aggiunge il presidente). I componenti di ciascuna sezione sono scelti dal presidente del tribunale tra un numero almeno doppio di soggetti, designati nel rispetto della seguente composizione:

a)  due, fra quelli designati dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente tra i dipendenti di ruolo della stessa Agenzia;

b)  uno, fra quelli designati dall’ANCI d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

c)  tre, fra quelli designati dal prefetto, su indicazione degli ordini e collegi professionali e delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare, tra gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori agronomi, i periti agrari e gli agrotecnici iscritti nei relativi albi, i docenti qualificati in materia di economia e di estimo urbano e in materia di economia ed estimo rurale e tra gli esperti in materia di statistica e di econometria.


 

Le sezioni delle commissioni censuarie di Trento e di Bolzano sono integrate di un ulteriore componente scelto tra quelli designati dalle rispettive Province autonome tra i propri dipendenti di ruolo.

Le sezioni delle commissioni censuarie di Trento e di Bolzano sono integrate di un ulteriore componente scelto tra quelli designati dalle rispettive Province autonome tra i propri dipendenti di ruolo (comma 4).

 

In accoglimento delle osservazioni della VI Commissione Finanze della Camera e della VI Commissione Finanze del Senato la rubrica dell'articolo 3 è stata armonizzata a quella dell'articolo 7, aggiungendo il riferimento alle sezioni.

 

In parziale accoglimento della condizione posta dalla Commissione Finanze della Camera è stata prevista la nomina di supplenti per tutti i componenti effettivi (6 componenti effettivi e 6 supplenti). Nel parere della Commissione Finanze della Camera la previsione di un adeguato numero di membri supplenti era riferita ai componenti indicati dalle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare.

 

In accoglimento della condizione posta dalle Commissioni Finanze della Camera e del Senato, è stato previsto il coinvolgimento del Consorzio dei comuni della provincia autonoma di Bolzano nella designazione dei membri designate dall’ANCI.

 

Non è stata accolta la richiesta di assicurare la presenza di rappresentanti delle province autonome di Trento e Bolzano fra i componenti designati dall’Agenzia delle entrate territorialmente competente. Il Governo ha ritenuto opportuno mantenere l'originaria formulazione in quanto tale rappresentatività sarebbe garantita dalla previsione di un ulteriore componente designato dalle suddette province.

 

In accoglimento della condizione posta dalle Commissioni Finanze della Camera e del Senato, è stato specificato che, dei tre componenti scelti su indicazione degli ordini e dei collegi professionali nonché delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare, due sono scelti sulla base delle indicazioni degli ordini e collegi professionali e uno è scelto sulla base delle indicazioni delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare.

 

Nella versione definitiva del D.Lgs. n. 198 del 2014 in esame, il Governo ha inserito i periti agrari fra le categorie professionali tra le quali il Prefetto designa un membro effettivo e un supplente su indicazione delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare.

 

Rispetto alla normativa precedente (articolo 19 del D.P.R. n. 650/1972, che sarà abrogata a decorrere dalla data di insediamento delle commissioni censuarie: articolo 22), il sistema delle designazioni vede la sostituzione del consiglio provinciale con l’ANCI, secondo criteri che saranno definiti da un successivo decreto ministeriale, mentre per i rappresentanti degli ordini e collegi professionali e delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare c’è una indicazione da parte delle stesse (conformemente a quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, lettera a) della legge delega), ma la designazione spetta al Prefetto.


 

Articolo 4
(Modalità di designazione e nomina dei componenti
delle sezioni delle commissioni censuarie locali)

 


1. Entro sessanta giorni dalla richiesta del competente direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, i soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 comunicano le rispettive designazioni al presidente del tribunale dandone notizia al Direttore regionale richiedente.

2. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il presidente del tribunale sceglie, nel rispetto dei criteri di composizione di cui all'articolo 3, i componenti effettivi e supplenti della commissione censuaria locale. In caso di mancata o incompleta designazione, la scelta è operata, di norma, tra i soggetti iscritti all'albo dei consulenti tecnici, previsto dall'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

3. Ricevuta la comunicazione della scelta, il Direttore regionale dell'Agenzia delle entrate provvede, con proprio decreto, alla nomina dei componenti effettivi e supplenti dandone comunicazione agli interessati.


 

 

L’articolo 4 definisce la procedura di designazione dei componenti: il direttore regionale dell’Agenzia delle entrate richiede ai soggetti competenti di comunicare al presidente del tribunale entro 60 giorni le rispettive designazioni.

 

Nei 30 giorni successivi il presidente del tribunale, dopo aver verificato i requisiti e le incompatibilità, sceglie i componenti della commissione censuaria locale. In caso di mancata o incompleta designazione, il presidente del tribunale provvede a scegliere i componenti tra i soggetti iscritti all’albo dei consulenti tecnici, presente in ogni tribunale.

 

I componenti, così scelti dal presidente del tribunale, vengono nominati con decreto del direttore regionale dell’Agenzia delle entrate.

 

Il testo è stato integrato con il riferimento ai membri supplenti per adeguarlo alle modifiche introdotta dall’articolo 3.


 

Articolo 5
(Funzioni di segreteria della commissione censuaria locale)

 

1. Le funzioni di segreteria della commissione censuaria locale sono assicurate da un segretario, appartenente ai ruoli dell'Agenzia delle entrate, nominato dal direttore regionale della stessa Agenzia.

 

 

L’articolo 5 prevede che le funzioni di segreteria della commissione censuaria locale sono assicurate da un segretario appartenente ai ruoli dell’Agenzia delle entrate, nominato dal direttore regionale dell’Agenzia stessa.

 

In mancanza di specifiche condizioni, il testo non è stato modificato.

 

L’articolo 20 del D.P.R. n. 650/1972 ne prevede la nomina con decreto dell’intendente di finanza. Si ricorda che l'intendenza di finanza era istituita in ogni capoluogo di provincia, con compiti di controllo e di coordinamento sulle attività degli uffici finanziari. La legge 29 ottobre 1991 n. 358, sulla ristrutturazione del Ministero delle Finanze, ne ha previsto l’abolizione, trasferendo le relative funzioni alle direzioni regionali delle entrate.


 

Articolo 6
(Commissione censuaria centrale)

 


1. La commissione censuaria centrale è composta dal presidente e da venticinque componenti effettivi e ventuno supplenti.

2. Essa si articola in tre sezioni, di cui una competente in materia di catasto terreni e due competenti in materia di catasto urbano, tra le quali una, in fase di prima attuazione, specializzata in materia di riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati.

3. Il numero delle sezioni della commissione censuaria centrale può essere modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in relazione allo stato di attuazione della riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati.

4. La commissione censuaria centrale è presieduta da un magistrato ordinario o amministrativo con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione o equiparata, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Il presidente della commissione, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nella funzione dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico e, in subordine, di età.


 

 

Gli articoli da 6 al 9 si occupano della commissione censuaria centrale.

 

L’articolo 6 stabilisce che la commissione censuaria centrale è composta dal presidente e da 25 componenti effettivi e 21 supplenti.

 

Analogamente alle commissioni censuarie locali (articolo 2), è articolata in tre sezioni (catasto terreni, catasto urbano, riforma del sistema estimativo del catasto fabbricati). Il numero delle sezioni della commissione potrà essere aumentato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, anche in relazione allo stato di attuazione della riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati.

 

È presieduta da un magistrato ordinario o amministrativo con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione o equiparata, nominato con D.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell’economia e delle finanze.

Il presidente della commissione, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nella funzione dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico e, in subordine, di età.

 

A seguito dell’esame parlamentare, il testo è stato integrato con il riferimento ai 21 componenti supplenti. Sono esclusi, pertanto, i quattro membri di diritto della commissione per i quali opera l’istituto della delega (articolo 7, comma 4).

Non sono state accolte le identiche osservazioni delle Commissioni Finanze della Camera e del Senato volte ad estendere alla sezione specializzata in materia di riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati anche compiti in materia di riforma del sistema estimativo del catasto terreni. Il Governo ha valutato che una tale previsione sarebbe stata esorbitante rispetto all'ambito della delega che opera un espresso riferimento alla sola riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati.

 

Non sono state accolte le identiche osservazioni delle Commissioni Finanze della Camera e del Senato volte ad prevedere - nel caso di esercizio della facoltà di aumentare il numero delle sezioni della commissione censuaria centrale - l'adeguamento del numero totale dei componenti della medesima. Il Governo ha considerato non necessario l'adeguamento del numero totale dei componenti, in quanto i componenti di ciascuna sezione possono essere applicati ove necessario anche ad altre sezioni (si richiama al riguardo l’articolo 18, comma 2, del presente decreto).


 

Articolo 7
(Composizione delle sezioni della commissione censuaria centrale)

 


1. Ciascuna sezione della commissione censuaria centrale è composta da undici componenti effettivi e da sette supplenti.

2. Il presidente della commissione attribuisce ad un componente effettivo le funzioni di presidente di sezione.

3. Fanno parte di tutte le sezioni, come membri di diritto:

a) il Direttore dell'Agenzia delle entrate o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicedirettore-Territorio;

b) il Direttore centrale della Direzione centrale Catasto e cartografia;

c) il Direttore centrale della Direzione centrale osservatorio del mercato immobiliare e servizi estimativi;

d) il Direttore centrale della Direzione centrale pubblicità immobiliare e affari legali.

4. Fermo restando quanto previsto dalla lettera a) del comma 3, per la partecipazione alle sedute della commissione i membri di diritto possono delegare un dipendente dell'Agenzia delle entrate con funzioni dirigenziali.

5. Fanno parte di ciascuna sezione:

a) un ingegnere con funzioni dirigenziali appartenente al ruolo dall'Agenzia delle entrate e il relativo supplente, da questa designati;

b) un magistrato ordinario ed un magistrato amministrativo e i relativi supplenti, designati dai rispettivi organi di autogoverno;

c) due componenti e i relativi supplenti designati dall'ANCI nel rispetto dei criteri fissati con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b).

6. Fanno parte inoltre:

a) della sezione competente in materia di catasto terreni, un docente universitario in materia di economia ed estimo rurale, designato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed un esperto qualificato, designato dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare tra i professionisti o tecnici iscritti in albi o collegi professionali o tra gli esperti di economia e estimo rurale, e i relativi supplenti;

b) della sezione competente in materia di catasto urbano, un docente universitario in materia di economia ed estimo urbano, designato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed un esperto qualificato, designato dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare tra i professionisti o tecnici iscritti in albi o collegi professionali o tra gli esperti di economia e estimo urbano, e i relativi supplenti;

c) della sezione specializzata in materia di riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, un docente universitario in materia di statistica e di econometria designato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed un esperto qualificato, designato dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare tra i professionisti o tecnici iscritti in albi o collegi professionali o tra gli esperti di statistica ed econometria, e i relativi supplenti.


 

 


 

L’articolo 7 disciplina la composizione delle tre sezioni della commissione censuaria centrale: ciascuna di esse è composta da 11 membri effettivi e da 7 supplenti.

 

I 25 componenti della commissione censuaria centrale (oltre al presidente, per un totale di 26 membri) sono così designati:

§  4 dirigenti di vertice dell’Agenzia delle entrate, i quali sono membri di diritto di ogni sezione (sono, in particolare, il Direttore dell'Agenzia delle entrate o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicedirettore-Territorio; il Direttore centrale della Direzione centrale Catasto e cartografia; il Direttore centrale della Direzione centrale osservatorio del mercato immobiliare e servizi estimativi; il Direttore centrale della Direzione centrale pubblicità immobiliare e affari legali);

§  3 ingegneri (e i relativi supplenti) appartenenti al ruolo dell’Agenzia delle entrate;

§  3 magistrati ordinari e 3 magistrati amministrativi (e i relativi supplenti);

§  6 membri designati dall’ANCI (e i relativi supplenti);

§  3 docenti universitari (e i relativi supplenti) designati dal MUIR, di economia ed estimo rurale (per la sezione competente in materia di catasto terreni), di economia ed estimo urbano (per la sezione competente in materia di catasto urbano) e di statistica e di econometria (per la sezione specializzata in materia di riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati);

§  3 esperti qualificati (e i relativi supplenti), designati dal MEF su indicazione delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare tra i professionisti o tecnici iscritti in albi o collegi professionali o tra gli esperti: di economia e estimo rurale (per la sezione competente in materia di catasto terreni); di economia e estimo urbano (per la sezione competente in materia di catasto urbano) e di statistica ed econometria (per la sezione specializzata in materia di riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati).


 

 

Sezione catasto terreni

Sezione catasto urbano

Sezione per la riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati

Il Direttore dell'Agenzia delle entrate

Il Direttore dell'Agenzia delle entrate

Il Direttore dell'Agenzia delle entrate

Il Direttore centrale della Direzione centrale Catasto e cartografia

Il Direttore centrale della Direzione centrale Catasto e cartografia

Il Direttore centrale della Direzione centrale Catasto e cartografia

Il Direttore centrale della Direzione centrale osservatorio del mercato immobiliare e servizi estimativi

Il Direttore centrale della Direzione centrale osservatorio del mercato immobiliare e servizi estimativi

Il Direttore centrale della Direzione centrale osservatorio del mercato immobiliare e servizi estimativi

Il Direttore centrale della Direzione centrale pubblicità immobiliare e affari legali

Il Direttore centrale della Direzione centrale pubblicità immobiliare e affari legali

Il Direttore centrale della Direzione centrale pubblicità immobiliare e affari legali

Un ingegnere dell’Agenzia delle entrate

Un ingegnere dell’Agenzia delle entrate

Un ingegnere dell’Agenzia delle entrate

Un magistrato ordinario

Un magistrato ordinario

Un magistrato ordinario

Un magistrato amministrativo

Un magistrato amministrativo

Un magistrato amministrativo

Due componenti designati dall’ANCI

Due componenti designati dall’ANCI

Due componenti designati dall’ANCI

Un docente universitario di economia ed estimo rurale (designato dal MIUR)

Un docente universitario di economia ed estimo urbano (designato dal MIUR)

Un docente universitario di statistica ed econometria (designato dal MIUR)

Un esperto qualificato di economia e estimo rurale (designato dal MEF su indicazione delle associazioni di categoria)

Un esperto qualificato di economia e estimo urbano (designato dal MEF su indicazione delle associazioni di categoria)

Un esperto qualificato di statistica ed econometria (designato dal MEF su indicazione delle associazioni di categoria)

 

 

Il testo è stato integrato con il riferimento ai membri supplenti.

 

In accoglimento delle condizioni delle Commissioni Finanze della Camera e del Senato, è stata prevista la designazione di un esperto qualificato su indicazione delle associazioni di categoria nel settore immobiliare, da individuarsi tra i professionisti e i tecnici iscritti in albi o collegi professionali o tra esperti in economia e estimo rurale (per la sezione catasto terreni), in economia e estimo urbano (per la sezione catasto urbano) ovvero in statistica ed econometria (per la sezione specializzata per la riforma del sistema estimativo del catasto fabbricati). Nello schema originario del decreto per ogni sezione erano previsti due docenti universitari; per la sezione specializzata per la riforma del sistema estimativo del catasto fabbricati era previsto che, per la loro designazione, fossero sentite anche le associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare.

 

L’articolo 24 del D.P.R. n. 650 del 1972 (che sarà abrogato a decorrere dalla data di insediamento delle commissioni censuarie: articolo 22 del D.Lgs. n. 198 del 2014 in esame) stabilisce che la commissione censuaria centrale è composta da un presidente, 20 membri effettivi e 6 membri supplenti (per un totale di 27 membri). Fanno parte di entrambe le sezioni: a) i direttori generali dei dipartimenti del territorio e delle entrate; b) il direttore centrale del catasto; c) il direttore centrale dei servizi tecnici erariali; d) due ingegneri, con qualifica dirigenziale, della direzione centrale del catasto e due membri scelti tra magistrati amministrativi ovvero tra avvocati dello Stato con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione o equiparata. A tali 8 membri di diritto, si aggiungono 6 membri per ciascuna delle due sezioni. Infatti fanno parte soltanto della prima sezione (catasto terreni) un direttore generale del Ministero delle politiche agricole, cinque membri effettivi e tre supplenti scelti tra professori universitari in materia di economia ed estimo rurale. Dei membri predetti tre effettivi e i tre supplenti sono scelti nell'ambito dei nominativi designati rispettivamente dalle regioni, dall'Unione province italiane (UPI) e dall'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI), ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del D.Lgs. n. 281/1997. Fanno parte soltanto della seconda sezione (catasto edilizio urbano) un direttore generale del Ministero dei lavori pubblici, cinque membri effettivi e tre supplenti scelti tra professori universitari in materia di economia ed estimo urbano. Dei membri predetti tre effettivi e i tre supplenti sono scelti nell'ambito dei nominativi designati rispettivamente dalle regioni, dall'UPI e dall'ANCI .

 

Confrontando le due composizioni delle sezioni della commissione censuaria centrale, si evince che:

§  il numero tale dei membri, compreso il presidente, passa da 27 a 26;

§  il numero dei componenti effettivi di ciascuna sezione passa da 14 a 11;

§  membri di diritto – presenti nella stessa persona in entrambe le sezioni – vengono considerati soltanto i 4 dirigenti di vertice dell’Agenzia delle entrate, che, come già detto, ha incorporato l’Agenzia del territorio;

§  viene meno la presenza di rappresentanti di altre amministrazioni competenti nelle singole sezioni (rispettivamente, Ministero delle politiche agricole e Ministero delle infrastrutture);

§  tra i soggetti “giuridici” non figurano più gli avvocati dello Stato, mentre è presente il magistrato ordinario.


 

Articolo 8
(
Modalità di designazione e nomina dei componenti delle sezioni
della commissione censuaria centrale
)

 


1. Entro novanta giorni dalla richiesta del Direttore dell'Agenzia delle entrate, i soggetti di cui ai commi 5, lettere b) e c), e 6 dell'articolo 7, comunicano le rispettive designazioni al Ministero dell'economia e delle finanze e al Direttore dell'Agenzia delle entrate.

2. Sulla base delle designazioni pervenute, il Ministro dell'economia e delle finanze nomina con proprio decreto i componenti effettivi e supplenti della commissione censuaria centrale. In caso di mancata o incompleta designazione, il Ministro provvede comunque alla nomina dei componenti nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 7.

3. Della nomina è data comunicazione ai componenti da parte del Direttore dell'Agenzia delle entrate.


 

 

L’articolo 8 disciplina le modalità di designazione e di nomina dei componenti.

 

Entro 90 giorni dalla richiesta del direttore dell’Agenzia delle entrate, i soggetti interessati (organi di autogoverno delle magistrature, ANCI e Ministero dell’istruzione) comunicano le rispettive designazioni al Ministero dell’economia e delle finanze e al direttore dell’Agenzia delle entrate. I membri sono nominati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. In caso di mancata o incompleta designazione, il Ministro provvede comunque alla nomina dei componenti nel rispetto dei criteri previsti.

 

Il testo è stato integrato con il riferimento ai membri supplenti.


 

Articolo 9
(
Funzioni di segreteria e di supporto tecnico
della commissione censuaria centrale
)

 

1. Le funzioni di segreteria e di supporto tecnico alla commissione censuaria centrale sono assicurate dal segretario, nominato dal Direttore dell'Agenzia delle entrate, e da un ufficio di segreteria tecnica, individuato nell'ambito degli uffici centrali della stessa Agenzia.

 

 

L’articolo 9 prevede che le funzioni di segreteria e di supporto tecnico della commissione censuaria centrale sono assicurate da un segretario nominato dal direttore dell’Agenzia delle entrate e da un ufficio di segreteria tecnica, individuato nell’ambito degli uffici dell’Agenzia stessa.

 

In mancanza di specifiche condizioni, il testo non è stato modificato.


 

Articolo 10
(
Requisiti per la nomina a componente delle commissioni censuarie)

 


1. I componenti delle commissioni censuarie devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani;

b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) non aver riportato condanne per delitti non colposi o per contravvenzioni punite con pena detentiva o per reati tributari e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;

d) non aver superato al momento della nomina 70 anni di età.


 

 

Gli articoli da 10 a 13 disciplinano i requisiti di nomina, le incompatibilità e la durata degli incarichi.

 

L’articolo 10 definisce i requisiti per la nomina a componente delle commissioni censuarie (locali e centrale): sono confermate le previsioni attualmente vigenti (essere cittadini italiani e godere dei diritti civili e politici); il limite di età al momento della nomina è ridotto da 72 a 70 anni.

 

Per quanto riguarda gli aspetti penali – oltre alle condanne per delitti non colposi e per reati tributari – tra le cause ostative alla nomina sono state ricomprese anche le condanne per contravvenzioni punite con pena detentiva, nonché l’essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza.

 

Il testo non è stato modificato. Con riferimento alle identiche osservazioni delle Commissioni Finanze di Camera e Senato concernenti il requisito della cittadinanza italiana per la nomina dei componenti delle commissioni censuarie, il Governo afferma che tale previsione risulta compatibile con i principi della normativa europea, in quanto trattasi di esercizio in modo diretto di pubblici poteri.


 

Articolo 11
(
Incompatibilità)

 


1. Non possono essere componenti delle commissioni censuarie, finché permangono in attività di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attività professionali:

a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo;

b) i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e i componenti del Governo e delle giunte regionali e comunali;

c) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti o movimenti politici;

d) i prefetti;

e) gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza;

f) gli appartenenti alle Forze armate ed i funzionari civili dei Corpi di polizia;

g) coloro che esercitano abitualmente l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria o con i Comuni nell'ambito di controversie di natura tributaria o tecnico estimativa.

2. Il componente di una commissione censuaria non può far parte di altre commissioni censuarie.

3. Non possono essere contemporaneamente componenti della stessa sezione i coniugi, i parenti e gli affini entro il secondo grado.


 

 

L’articolo 11 disciplina le incompatibilità. Non possono esser componenti delle commissioni censuarie, finché permangono in attività di servizio e nell'esercizio delle loro funzioni o attività professionali:

a)  i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo;

b)  i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e i componenti del Governo e delle giunte regionali e comunali;

c)  coloro che ricorrono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici;

d)  i prefetti;

e)  gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza;

f)   gli appartenenti alle Forze armate ed i funzionari civili delle forze di polizia;

g)  coloro che esercitano abitualmente l’assistenza o la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l’amministrazione finanziaria o con i comuni nell’ambito di controversie di natura tributaria o tecnico estimativa.

E’ vietato far parte di più commissioni censuarie. Non possono essere contemporaneamente componenti della stessa sezione i coniugi, i parenti ed affini entro il secondo grado.

 

In accoglimento delle condizioni delle Commissioni Finanze della Camera e del Senato, si è provveduto ad estendere l'incompatibilità ai membri del Governo e delle giunte regionali e comunali.


 

Non sono state accolte le identiche osservazioni delle Commissioni Finanze della Camera e del Senato volte ad rendere meno generica l'espressione “incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici”, in quanto il Governo non ha ritenuto agevole individuare una formula esaustiva più specifica che ricomprendesse anche le organizzazioni politiche medio tempore rappresentate in Parlamento. Inoltre si rappresenta che è stata utilizzata la stessa locuzione prevista per le incompatibilità dei giudici tributari (articolo 7 del D.Lgs. n. 545 del 1992).


 

Articolo 12
(Decadenza dall’incarico)

 


1. Decadono dall'incarico i componenti delle commissioni censuarie i quali:

a) perdono uno dei requisiti di cui all'articolo 10, lettere a), b) e c);

b) incorrono in uno dei motivi di incompatibilità previsti dall'articolo 11;

c) omettono, senza giustificato motivo, di assumere l'incarico entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina;

d) non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, ovvero, se presidenti, omettono ripetutamente di convocare la commissione per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 14 e 15, ostacolandone il regolare funzionamento;

e) perdono l'idoneità fisica o psichica all'incarico.

2. La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle entrate, per i componenti della commissione censuaria centrale, e dal presidente del tribunale, su proposta del Direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, per i componenti delle commissioni censuarie locali.


 

 

L’articolo 12, in tema di decadenza dall’incarico, conferma la disciplina vigente (articolo 23 del D.P.R. n. 650/1972). Le ipotesi riguardano la perdita dei requisiti richiesti (cittadinanza italiana, diritti civili e politici, non aver riportato condanne penali) e l’incorrere in cause di incompatibilità. La norma prevede inoltre i casi di omissione di assunzione dell’incarico entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto di nomina e la perdita dell’idoneità fisica o psichica all’incarico.

 

In caso di ripetute assenze la decadenza viene comminata nel caso di tre sedute consecutive; i presidenti decadono se omettono ripetutamente di convocare la commissione.

 

In mancanza di specifiche condizioni, il testo non è stato modificato.


 

Articolo 13
(Funzioni e durata dell’incarico)

 


1. I presidenti e i componenti delle commissioni censuarie, esclusi i membri di diritto, durano in carica cinque anni a decorrere dalla data del loro insediamento. Il loro incarico non è rinnovabile.

2. I componenti hanno tutti identica funzione; la loro attività è indirizzata unicamente all'applicazione della legge ed è svolta nel rispetto dei principi di terzietà, imparzialità ed equidistanza dagli interessi di parte, in base all'obiettivo apprezzamento degli elementi di giudizio, esclusa ogni considerazione di interessi territoriali, di categoria o di parte.

3. In caso di decadenza o cessazione dall'incarico per qualsiasi motivo, si provvede alla sostituzione dei presidenti e dei componenti con le modalità di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8.


 

 

L’articolo 13 stabilisce che i componenti delle commissioni, eccetto quelli di diritto, durano in carica per 5 anni e non possono essere rinnovati.

 

In mancanza di specifiche condizioni, il testo non è stato modificato.

 

L’attività dei componenti, i quali hanno tutti identica funzione, deve essere improntata al rispetto dei principi di terzietà, imparzialità ed equidistanza dagli interessi di parte, in base all'obiettivo apprezzamento degli elementi di giudizio, esclusa ogni considerazione di interessi territoriali, di categoria o di parte.

In caso di decadenza o cessazione dall'incarico per qualsiasi motivo, si provvede alla sostituzione dei presidenti e dei componenti attraverso una nuova procedura di designazione e di nomina.


 

Articolo 14
(
Attribuzioni delle commissioni censuarie locali)

 


1. Le commissioni censuarie locali esercitano, in materia di catasto terreni, le seguenti funzioni:

a) esaminano ed approvano, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione, i quadri delle qualità e classi dei terreni e i prospetti delle tariffe dei comuni della propria circoscrizione;

b) concorrono alle operazioni di revisione e di conservazione del catasto terreni, nei limiti e modi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento per l'esecuzione delle predette operazioni. Nel solo caso di revisione generale degli estimi tale approvazione resta condizionata, ai fini di perequazione, alla ratifica da parte della Commissione censuaria centrale.

2. Le commissioni censuarie locali continuano ad esercitare, in materia di catasto edilizio urbano, le seguenti funzioni:

a) esaminano e approvano, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione, i prospetti integrativi dei quadri tariffari per le unità immobiliari urbane dei comuni della propria circoscrizione;

b) concorrono alle operazioni di revisione e di conservazione del catasto edilizio urbano, nei limiti e modi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento per l'esecuzione delle anzidette operazioni.

3. Le commissioni censuarie locali, nell'ambito della revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, provvedono, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, in ordine alla validazione delle funzioni statistiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), n. 1.2), e lettera i), n. 1), della legge 11 marzo 2014, n. 23, determinate dall'Agenzia delle entrate, e dei relativi ambiti di applicazione.


 

 

Gli articoli 14 e 15 definiscono, rispettivamente, le attribuzioni delle commissioni censuarie locali e della commissione censuaria centrale, integrandole con le attività di revisione generale degli estimi prevista dalla legge delega.

 

Non sono state accolte le identiche osservazioni delle Commissioni Finanze della Camera e del Senato volte ad integrare le funzioni delle commissioni censuarie - locali e centrale - con competenze in tema di procedure deflattive del contenzioso in materia catastale. Il Governo rappresenta al riguardo che adeguate forme deflattive del contenzioso in materia catastale saranno inserite nell'ambito dello schema di decreto legislativo concernente la revisione della giustizia tributaria (come richiesto nel parere della Commissione Finanze della Camera alla condizione n. 8) ovvero in altra sede normativa, al fine di evitare di snaturare la natura amministrativa delle commissioni censuarie e del relativo procedimento regolato dal decreto in esame.

 

L’articolo 14, in particolare, elenca le attribuzioni delle commissioni censuarie locali.


 

In materia di catasto terreni (sezioni catasto terreni) esaminano ed approvano, entro trenta giorni dalla ricezione, i quadri delle qualità e classi dei terreni e i prospetti delle tariffe dei comuni della propria circoscrizione; concorrono alle operazioni di revisione e di conservazione del catasto terreni, nei limiti e modi stabiliti dalla legge per l'esecuzione delle predette operazioni. Nel solo caso di revisione generale degli estimi tale approvazione resta condizionata, ai fini di perequazione, alla ratifica da parte della Commissione censuaria centrale.

 

In materia di catasto edilizio urbano (sezioni catasto urbano) esaminano e approvano, entro trenta giorni dalla ricezione, i prospetti integrativi dei quadri tariffari per le unità immobiliari urbane dei comuni della propria circoscrizione; concorrono alle operazioni di revisione e di conservazione del catasto edilizio urbano, nei limiti e modi stabiliti dalla legge per l'esecuzione delle anzidette operazioni.

Nell’ambito delle sezioni specializzate in materia di riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, provvedono, entro 60 giorni dalla data di ricezione, alla validazione delle funzioni statistiche previste dall’articolo 2, comma 1, lettera h), n. 1.2) e lettera i), n. 1, della legge delega, determinate dall’Agenzia delle entrate, e dei relativi ambiti di applicazione.

 

Ai fini della revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto dei fabbricati in tutto il territorio nazionale, la legge delega n. 23 del 2014 ha previsto che sia attribuito a ciascuna unità immobiliare il relativo valore patrimoniale e la rendita, applicando, in particolare, per le unità immobiliari urbane censite nel catasto dei fabbricati determinati principi e criteri direttivi, tra cui:

§  per le unità immobiliari a destinazione catastale ordinaria, al fine di determinare il valore patrimoniale medio ordinario, ricorrere ad un processo estimativo che, oltre all’utilizzo del metro quadrato come unità di consistenza, utilizzi funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale anche all'interno di uno stesso comune (lettera h), n. 1.2);

§  determinare la rendita media ordinaria per le unità immobiliari mediante un processo estimativo che, con riferimento alle medesime unità di consistenza previste per la determinazione del valore patrimoniale medio ordinario, utilizzando funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra i redditi da locazione medi, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale, qualora sussistano dati consolidati nel mercato delle locazioni (lettera i), n. 1).

 

In accoglimento delle identiche osservazioni delle Commissioni Finanze della Camera e del Senato è stato ampliato da trenta a sessanta giorni il termine per la validazione delle funzioni statistiche.

 

Non sono state accolte le identiche osservazioni delle Commissioni Finanze della Camera e del Senato volte chiarire se le commissioni censuarie locali siano chiamate a validare anche i metodi standardizzati e i parametri di consistenza specifici previsti dall'articolo 2, comma 1, lett. h), n. 2), della legge n. 23 del 2014, i quali devono essere utilizzati qualora i valori patrimoniali medi ordinari delle unità immobiliari non possano essere determinati sulla base delle funzioni statistiche. Il Governo ritiene che tali "metodi standardizzati e parametri di consistenza" non rientrino nella nozione di "funzione statistica" la cui validazione è attribuita dalla legge delega alla competenza delle commissioni censuarie.


 

Articolo 15
(
Attribuzioni della commissione censuaria centrale)

 


1. In materia di catasto terreni, la commissione censuaria centrale esercita le seguenti funzioni:

a) decide, entro novanta giorni dalla loro ricezione, sui ricorsi dell'Agenzia delle entrate, dei Comuni direttamente interessati e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti nel settore immobiliare, individuate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, contro le decisioni delle commissioni censuarie locali in merito ai prospetti delle qualità e classi dei terreni ed ai rispettivi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni;

b) nel caso di revisione generale delle tariffe d'estimo, al fine di assicurare la perequazione degli estimi nell'ambito dell'intero territorio nazionale, provvede alla ratifica ovvero alle variazioni delle tariffe relative alle qualità e classi dei terreni, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione dei prospetti delle tariffe stesse da parte degli uffici competenti. Se nel termine previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 14, le commissioni provinciali o quelle locali non si siano pronunciate, provvede in sostituzione.

2. In materia di catasto edilizio urbano, la commissione censuaria centrale decide, entro novanta giorni dalla loro ricezione, sui ricorsi dell'Agenzia delle entrate, dei Comuni direttamente interessati e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti nel settore immobiliare, individuate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, contro le decisioni delle commissioni censuarie provinciali o di quelle locali in merito al quadro delle categorie e delle classi delle unità immobiliari urbane ed ai rispettivi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni.

3. Ove la commissione censuaria locale non abbia validato le funzioni statistiche di cui al comma 3 dell'articolo 14 e l'Agenzia delle entrate non si sia conformata alle sue osservazioni, la commissione censuaria centrale provvede, entro novanta giorni dalla ricezione dei relativi prospetti, in ordine alla definitiva validazione delle funzioni statistiche e dei relativi ambiti di applicazione.

4. La commissione censuaria centrale a sezioni unite provvede in ordine alla validazione dei saggi di redditività media determinati dall'Agenzia delle entrate.

5. La commissione censuaria centrale provvede in sostituzione delle commissioni censuarie locali che non adottino, nei termini previsti dall'articolo 14, le decisioni di loro competenza. Entro novanta giorni dalla scadenza dei termini entro i quali le commissioni censuarie locali devono provvedere ai sensi dell'articolo 14, l'Agenzia delle entrate può trasmettere gli atti al presidente della commissione censuaria centrale con richiesta di provvedere in sostituzione. La commissione censuaria centrale provvede entro i successivi novanta giorni.

6. Entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta, la commissione censuaria centrale dà parere:

a) su richiesta dell'amministrazione finanziaria in ordine alle operazioni catastali per le quali il parere è previsto come obbligatorio;

b) a richiesta degli organi istituzionali competenti, in merito alla utilizzazione degli elementi catastali disposta da norme legislative e regolamentari che disciplinano materie anche diverse dalle funzioni istituzionali del catasto;

c) a richiesta dell'amministrazione finanziaria sopra ogni questione concernente la formazione, la revisione e la conservazione del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano e l'utilizzazione dei relativi dati ai fini tributari.



 

L’articolo 15, nell’elencare le attribuzione della commissione censuaria centrale, prevede che essa, oltre a decidere sui ricorsi dell’Agenzia delle entrate contro le decisioni delle commissioni censuarie locali, provvede in ordine alla validazione dei saggi di redditività media determinati dall’Agenzia delle entrate. Sono previsti ulteriori poteri sostitutivi nei confronti delle commissioni locali che non adottino le decisioni di loro competenza e funzioni consultive nei confronti dell’amministrazione finanziaria, nonché su richiesta degli “organi competenti” in merito all’utilizzazione degli elementi catastali disposta da norme legislative e regolamentari che disciplinano materie anche diverse dalle funzioni istituzionali del catasto.

In particolare, in materia di catasto terreni, la commissione censuaria centrale esercita le seguenti funzioni:

a)  decide, entro novanta giorni dalla ricezione, sui ricorsi dell'Agenzia delle entrate, dei Comuni direttamente interessati e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti nel settore immobiliare (individuate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze), contro le decisioni delle commissioni censuarie locali in merito ai prospetti delle qualità e classi dei terreni ed ai rispettivi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni;

b)  nel caso di revisione generale delle tariffe d'estimo, al fine di assicurare la perequazione degli estimi nell'ambito dell'intero territorio nazionale, provvede alla ratifica ovvero alle variazioni delle tariffe relative alle qualità e classi dei terreni, entro novanta giorni dalla ricezione dei prospetti delle tariffe stesse da parte degli uffici competenti. Se le commissioni provinciali o quelle locali non si siano pronunciate nel termine previsto, provvede in sostituzione.

 

In materia di catasto edilizio urbano, la commissione censuaria centrale decide, entro novanta giorni dalla loro ricezione, sui ricorsi dell'Agenzia delle entrate, dei Comuni direttamente interessati e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti nel settore immobiliare, individuate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, contro le decisioni delle commissioni censuarie provinciali o di quelle locali in merito al quadro delle categorie e delle classi delle unità immobiliari urbane ed ai rispettivi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni.

 

Per quanto riguarda la riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, qualora la commissione censuaria locale non abbia validato le funzioni statistiche e l’Agenzia delle entrate non si sia conformata alle sue osservazioni, la commissione centrale provvede, entro 90 giorni dalla ricezione dei prospetti, alla definitiva validazione delle funzioni statistiche e dei relativi ambiti di applicazione. Inoltre, a sezioni unite, provvede in ordine alla validazione dei saggi di redditività media determinati dall'Agenzia delle entrate.

Sono previsti, inoltre, poteri sostitutivi e consultivi.

 

La commissione censuaria centrale provvede in sostituzione delle commissioni censuarie locali che non adottino nei termini previsti le decisioni di loro competenza. Entro novanta giorni dalla scadenza dei termini entro i quali le commissioni censuarie locali devono provvedere (ai sensi dell'articolo 14), l'Agenzia delle entrate può trasmettere gli atti al presidente della commissione censuaria centrale con richiesta di provvedere in sostituzione. La commissione censuaria centrale provvede entro i successivi novanta giorni.

 

Infine la commissione centrale fornisce pareri, entro novanta giorni dalla richiesta:

a)  su richiesta dell'amministrazione finanziaria in ordine alle operazioni catastali per le quali il parere è previsto come obbligatorio e sopra ogni questione concernente la formazione, la revisione e la conservazione del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano e l'utilizzazione dei relativi dati ai fini tributari

b)  a richiesta degli organi istituzionali competenti, in merito alla utilizzazione degli elementi catastali disposta da norme legislative e regolamentari che disciplinano materie anche diverse dalle funzioni istituzionali del catasto.

 

In accoglimento delle condizioni delle Commissioni Finanze della Camera e del Senato, è stata prevista la possibilità di richiedere il riesame delle decisioni delle commissioni censuarie locali in merito alle metodologie di elaborazione dei prospetti delle categorie e classi delle unità immobiliari urbane e dei relativi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni, anche da parte dei comuni e delle organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore immobiliare, da individuare con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

 

Non sono state accolte le identiche osservazioni delle Commissioni Finanze della Camera e del Senato volte a valutare l'opportunità di sopprimere il richiamo alle “commissioni censuarie provinciali”, in quanto il Governo ha voluto tenere conto, in via transitoria, delle ipotesi in cui la nuova commissione censuaria centrale venga investita di questioni trattate, in prima istanza, dalle ancora vigenti commissioni provinciali.

 

In accoglimento delle identiche osservazioni delle Commissioni Finanze della Camera e del Senato, la locuzione "prospetti delle qualità e classi" delle unità immobiliari urbane è stata sostituita con quella più corretta di "quadro delle categorie e delle classi".

In parziale accoglimento delle identiche osservazioni delle Commissioni Finanze della Camera e del Senato volte a chiarire a quali organi si intende fare riferimento, la locuzione “organi competenti” è stata sostituita con “organi istituzionali competenti”.


 

Articolo 16
(
Poteri delle commissioni censuarie)

 

1. Le commissioni censuarie, ai fini istruttori, hanno facoltà di richiedere dati, informazioni ed ogni altro chiarimento ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate e ai Comuni.

 

 

L’articolo 16 attribuisce alle commissioni censuarie la facoltà di chiedere, a fini istruttori, dati, informazioni ed ogni altro chiarimento ai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate e ai comuni.

 

In mancanza di specifiche condizioni, il testo non è stato modificato.


 

Articolo 17
(
Sedute delle commissioni censuarie)

 


1. Le commissioni censuarie possono essere convocate a sezione semplice o a sezioni unite.

2. Le commissioni censuarie si riuniscono e decidono ordinariamente a sezione semplice; sono convocate a sezioni unite nei casi previsti dal presente decreto, ovvero qualora il presidente lo ritenga opportuno per l'importanza delle materie devolute o per la necessità di adottare uniformi criteri di massima.

3. Le sezioni unite sono presiedute dal presidente della commissione. In caso di assenza del presidente assume le relative funzioni il presidente di sezione più anziano nella carica e, in subordine, d'età.

4. Le sedute sono fissate dal presidente della commissione che provvede alle assegnazioni degli affari.


 

 

Gli articoli 17, 18 e 19 intervengono, rispettivamente, in tema di organizzazione delle sedute, di validità delle deliberazioni e di scioglimento delle commissioni censuarie.

 

L’articolo 17 distingue le sedute delle commissioni censuari tra quelle a sezione semplice e quelle a sezioni unite. Ordinariamente si riuniscono e decidono ordinariamente a sezione semplice; sono convocate a sezioni unite nei casi previsti dal decreto, ovvero qualora il presidente lo ritenga opportuno per l'importanza delle materie devolute o per la necessità di adottare uniformi criteri di massima.

 

Le sedute sono fissate dal presidente della commissione che provvede alle assegnazioni degli affari.


 

Articolo 18
(
Validità delle deliberazioni)

 

1. Le sedute delle commissioni censuarie sono valide in presenza della maggioranza dei componenti.

2. In caso di mancanza del numero di componenti necessario per la validità delle deliberazioni, il presidente della commissione può designare i componenti di altre sezioni.

3. Le decisioni sono assunte a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente, il quale esprime per ultimo il proprio voto.

 

 

L’articolo 18 disciplina le maggioranze necessarie per la validità delle sedute e per le deliberazioni delle commissioni.

 

In accoglimento delle identiche osservazioni delle Commissioni Finanze della Camera e del Senato, il quorum per la validità delle deliberazioni delle commissioni censuarie (a sezioni semplici e a sezioni unite) è stato uniformato. Per tutte le commissioni censuarie le sedute sono valide in presenza della maggioranza dei componenti e le decisioni sono assunte a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente, il quale esprime per ultimo il proprio voto.


 

Articolo 19
(
Scioglimento delle commissioni censuarie locali)

 

1. Quando le commissioni censuarie locali non si riuniscono o non deliberano nei termini fissati nel presente decreto o in altri decreti emanati in attuazione della legge 11 marzo 2014, n. 23, il presidente del tribunale, su segnalazione del Direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, può disporne lo scioglimento e il rinnovo per la totalità dei membri.

 

 

L’articolo 19 prevede che, nel caso in cui le commissioni censuarie locali non si riuniscono o non deliberano nei termini fissati nel presente decreto o in altri decreti emanati in attuazione della legge delega, il presidente del tribunale, su segnalazione del Direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, può disporne lo scioglimento e il rinnovo per la totalità dei membri.


 

Articolo 20
(
Spese di funzionamento)

 


1. Ai componenti delle commissioni non spetta nessun compenso, gettone, emolumento o indennità comunque definiti, fatti salvi eventuali rimborsi per le spese di viaggio e di soggiorno.

2. La liquidazione e il pagamento dei rimborsi spettanti ai componenti delle commissioni censuarie locali e della commissione censuaria centrale sono eseguiti dall'Agenzia delle entrate. Al funzionamento delle commissioni censuarie si provvede a valere sulle risorse iscritte in bilancio per fare fronte agli oneri di gestione dell'Agenzia delle entrate, utilizzando prioritariamente le risorse previste dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 286, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.


 

 

L’articolo 20 precisa che ai componenti delle commissioni censuarie, sia locali che centrale, non spetta alcun compenso, gettone o indennità, salvo eventuali rimborsi per le spese di viaggio e di soggiorno.

 

In accoglimento della condizione posta dalla Commissione Bilancio della Camera, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, è stata adottata la modalità di copertura richiesta, specificando che al funzionamento delle commissioni censuarie si provvede a valere sulle risorse iscritte in bilancio per far fronte agli oneri di gestione dell'Agenzia delle entrate, utilizzando prioritariamente le risorse previste dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 286 della legge 27 dicembre 2013, n.147 (il quale autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019 per consentire la realizzazione della riforma del catasto in attuazione della delega in materia fiscale).

 

Le risorse sono appostate nel bilancio dello Stato sul capitolo 3890 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (Somma occorrente per far fronte agli oneri di gestione dell'Agenzia delle entrate).


 

Articolo 21
(
Insediamento delle commissioni censuarie locali e centrale)

 


1. Le commissioni censuarie previste dal presente decreto sono insediate, anche in assenza di designazione di uno o più componenti supplenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che individua una data unica di insediamento a livello nazionale.

2. Fino alla data di insediamento prevista dal presente articolo, continuano ad operare le commissioni censuarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, con i compiti ivi previsti.


 

 

L’articolo 21 dispone che la data di insediamento delle commissioni censuarie sia fissata con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

 

In parziale accoglimento della identica condizione delle Commissioni Finanze della Camera e del Senato, si prevede che le commissioni censuarie sono insediate, anche in assenza di designazione di uno o più componenti supplenti, entro un anno dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 198 del 2014 (28 gennaio 2016), con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate che individua una data unica di insediamento a livello nazionale.

Fino alla data di insediamento prevista, continuano ad operare le commissioni censuarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, con i compiti ivi previsti.

 

Le Commissioni parlamentari con una condizione hanno richiesto di definire l’entrata di entrata in vigore del decreto in esame e di far coincidere tale data con quella di insediamento delle nuove commissioni. Al riguardo il Governo ha affermato che il procedimento per la costituzione delle commissioni censuarie presuppone l'entrata in vigore e dunque l'efficacia del decreto legislativo in esame che ne disciplina le relative modalità di composizione.

 

È stato ritenuto congruo per l'insediamento di tutte le commissioni censuarie (locali e centrale) il termine di un anno dall'entrata in vigore del decreto.

 

Si evidenzia, tuttavia, che lo schema di decreto trasmesso alle Camere il 14 ottobre 2014 (A.G. 100-bis) prevedeva che il decreto sarebbe entrato in vigore il 1° novembre 2014 (articolo 22, comma 1). Tale disposizione è stata espunta dal testo definitivo che reca la data del 17 dicembre 2014 e che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2015 (entrato in vigore il 28 gennaio 2015).

Articolo 22
(
Disposizioni finali e abrogazione)

 

1. A decorrere dalla data di insediamento delle commissioni censuarie di cui all'articolo 21 sono abrogate le disposizioni recate dal Titolo III e gli articoli 41 e 42 del Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, nonché l'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 1-octies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.

 

 

L’articolo 22 prevede che con l’insediamento delle nuove commissioni censuarie sono abrogate le disposizioni recate dal titolo III (artt. da 16 a 40) del D.P.R. n. 650 del 1972 e conseguentemente soppresse le commissioni attualmente in essere.

 

Non è stata accolta l’identica condizione delle Commissioni Finanze della Camera e del Senato che richiedeva l’indicazione dell’entrata in vigore del decreto in esame.

Come sopra detto, lo schema di decreto trasmesso alle Camere il 14 ottobre 2014 (A.G. 100-bis) prevedeva che il decreto sarebbe entrato in vigore il 1° novembre 2014 (articolo 22, comma 1). Tale disposizione è stata espunta dal testo definitivo che reca la data del 17 dicembre 2014 e che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2015.

L’entrata in vigore del decreto è pertanto il 28 gennaio 2015, considerando il termine di vacatio legis di 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 73 della Costituzione e dall’articolo 10 delle preleggi.

 

In accoglimento delle identiche osservazioni delle Commissioni Finanze della Camera e del Senato è stata prevista l'abrogazione delle disposizioni recate dal Titolo lll e degli articoli 41 e 42 del D.P.R. n. 650 del 1972 a decorrere dalla data di insediamento delle commissioni disciplinate dal decreto legislativo.

In accoglimento della osservazione contenuta nel parere della Commissione Bilancio del Senato si è provveduto infine ad abrogare l'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 1-octies del decreto-legge n. 16 del 1993, relativo alla corresponsione di gettoni di presenza ai componenti delle commissioni censuarie provinciali.

 


 

Riguardo alla identica osservazione delle Commissioni Finanze della Camera e del Senato circa l'opportunità di avvalersi uniformemente nell'ambito dello schema di decreto della dizione "catasto edilizio urbano" piuttosto che di quella, in alcuni casi utilizzata nel testo, di "catasto dei fabbricati", il Governo fa presente che la diversità lessicale è voluta per coerenza con la terminologia utilizzata nella legge delega (articolo 2 della legge n. 23 del 2014) laddove si fa riferimento alla riforma del sistema estimativo del "catasto dei fabbricati".

 


D.Lgs. 17 dicembre 2014, n. 198
(dall’atto del Governo n. 100, al n. 100-bis, al testo del decreto legislativo)

 


Testo a fronte

 

 

 

Atto del Governo n. 100
Schema di decreto legislativo
“Composizione, attribuzioni
e funzionamento delle
commissioni censuarie”.

Atto del Governo n. 100-bis
Schema di decreto legislativo
“Composizione, attribuzioni
e funzionamento delle
commissioni censuarie”

D.Lgs. 17 dicembre 2014, n. 198
“Composizione, attribuzioni
e funzionamento delle commissioni censuarie, a norma dell'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge
11 marzo 2014, n. 23”

 

 

 

Articolo 1
(Commissioni censuarie locali e commissione censuaria centrale)

Articolo 1
(Commissioni censuarie locali e commissione censuaria centrale)

Articolo 1
(Commissioni censuarie locali e commissione censuaria centrale)

1. Le commissioni censuarie sono ordinate in commissioni censuarie locali, aventi sede nelle città individuate nell'allegata tabella, e in commissione censuaria centrale, avente sede in Roma.

1. Identico.

1. Identico.

 

 

 

Articolo 2
(Commissioni censuarie locali)

Articolo 2
(Commissioni censuarie locali)

Articolo 2
(Commissioni censuarie locali)

1. Le commissioni censuarie locali sono articolate in sezioni di cui una competente in materia di catasto terreni, una competente in materia di catasto urbano e una, in fase di prima attuazione, specializzata in materia di revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati di cui all'articolo 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23.

1. Identico.

1. Identico.

2. Il numero delle sezioni di ciascuna commissione può essere modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in relazione allo stato di attuazione della riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati.

2. Il numero delle sezioni di ciascuna commissione può essere modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in relazione allo stato di attuazione della riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati e previa valutazione delle risorse finanziarie disponibili.

2. Identico.

3. Il presidente della commissione censuaria locale è nominato dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione essa ha sede tra i magistrati ordinari o amministrativi, o tra i presidenti o i presidenti di sezione delle commissioni tributarie provinciali diverse da quella competente in relazione agli atti della medesima commissione censuaria.

3. Identico.

3. Identico.

4. Il presidente della commissione, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nella funzione dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico o, in subordine, d'età.

4. Identico.

4. Identico.

 

 

 

Articolo 3
(Composizione delle commissioni censuarie locali)

Articolo 3
(Composizione delle sezioni delle commissioni censuarie locali)

Articolo 3
(Composizione delle sezioni delle commissioni censuarie locali)

1. Le sezioni delle commissioni censuarie locali sono composte da sei componenti, salvo quanto previsto dal comma 4.

1. Le sezioni delle commissioni censuarie locali sono composte da sei componenti effettivi e sei componenti supplenti, salvo quanto previsto dal comma 4.

1. Identico.

2. A ciascuna sezione è assegnato un presidente scelto tra i suoi componenti dal presidente della commissione censuaria locale.

2. A ciascuna sezione è assegnato un presidente scelto tra i suoi componenti effettivi dal presidente della commissione censuaria locale.

2. Identico

3. I componenti di ciascuna sezione sono scelti dal presidente del tribunale tra un numero almeno doppio di soggetti, designati nel rispetto della seguente composizione:

3. Identico:

3. Identico:

a) due, fra quelli designati dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente tra i dipendenti di ruolo della stessa Agenzia;

a) due effettivi e due supplenti, fra quelli designati dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente tra i dipendenti di ruolo della stessa Agenzia;

a) identica;

b) uno, fra quelli designati dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), nel rispetto dei criteri fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

b) uno effettivo ed uno supplente, fra quelli designati dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCl), nel rispetto dei criteri fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali garantendo il coinvolgimento del Consorzio dei Comuni della provincia autonoma di Bolzano;

b) identica;

c) tre, fra quelli designati dal Prefetto, su indicazione degli Ordini e Collegi professionali e delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare, tra gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori agronomi, gli agrotecnici iscritti nei relativi albi, i docenti qualificati in materia di economia e di estimo urbano e in materia di economia ed estimo rurale e tra gli esperti in materia di statistica e di econometria.

c) tre effettivi e tre supplenti, fra quelli designati dal Prefetto, di cui due effettivi e due supplenti su indicazione degli Ordini e Collegi professionali ed uno effettivo e un supplente su indicazione delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare, tra gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori agronomi, gli agrotecnici iscritti nei relativi albi, i docenti qualificati in materia di economia e di estimo urbano e in materia di economia ed estimo rurale e tra gli esperti in materia di statistica e di econometria.

c) tre effettivi e tre supplenti, fra quelli designati dal Prefetto, di cui due effettivi e due supplenti su indicazione degli Ordini e Collegi professionali ed uno effettivo e un supplente su indicazione delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare, tra gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori agronomi, i periti agrari e gli agrotecnici iscritti nei relativi albi, i docenti qualificati in materia di economia e di estimo urbano e in materia di economia ed estimo rurale e tra gli esperti in materia di statistica e di econometria.

4. Le sezioni della commissione censuaria locale di Trento e di quella di Bolzano sono integrate con un componente scelto fra quelli designati dalle rispettive Province autonome nell'ambito dei propri dipendenti di ruolo.

4. Le sezioni della commissione censuaria locale di Trento e di quella di Bolzano sono integrate con un componente effettivo e un componente supplente scelto fra quelli designati dalle rispettive Province autonome nell'ambito dei propri dipendenti di ruolo.

4. Identico..

Articolo 4
(Modalità di designazione e nomina dei componenti delle sezioni delle commissioni censuarie locali)

Articolo 4
(Modalità di designazione e nomina dei componenti delle sezioni delle commissioni censuarie locali)

Articolo 4
(Modalità di designazione e nomina dei componenti delle sezioni delle commissioni censuarie locali)

1. Entro sessanta giorni dalla richiesta del competente direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, i soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 comunicano le rispettive designazioni al presidente del tribunale dandone notizia al Direttore regionale richiedente.

1. Identico.

1. Identico.

2. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il presidente del tribunale sceglie, nel rispetto dei criteri di composizione di cui all'articolo 3, i componenti della commissione censuaria locale. In caso di mancata o incompleta designazione, la scelta è operata, di norma, tra i soggetti iscritti all'albo dei consulenti tecnici, previsto dall'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

2. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il presidente del tribunale sceglie, nel rispetto dei criteri di composizione di cui all'articolo 3, i componenti effettivi e supplenti della commissione censuaria locale. In caso di mancata o incompleta designazione, la scelta è operata, di norma, tra i soggetti iscritti all'albo dei consulenti tecnici, previsto dall’articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

2. Identico.

3. Ricevuta la comunicazione della scelta, il Direttore regionale dell'Agenzia delle entrate provvede, con proprio decreto, alla nomina dei componenti dandone comunicazione agli interessati.

3. Ricevuta la comunicazione della scelta, il Direttore regionale dell'Agenzia delle entrate provvede, con proprio decreto, alla nomina dei componenti effettivi e supplenti dandone comunicazione agli interessati.

3. Identico.

Articolo 5
(Funzioni di segreteria della
commissione censuaria locale)

Articolo 5
(Funzioni di segreteria della
commissione censuaria locale)

Articolo 5
(Funzioni di segreteria della
commissione censuaria locale)

1. Le funzioni di segreteria della commissione censuaria locale sono assicurate da un segretario, appartenente ai ruoli dell'Agenzia delle entrate, nominato dal direttore regionale della stessa Agenzia.

1. Identico.

1. Identico.

 

 

 

Articolo 6
(Commissione censuaria centrale)

Articolo 6
(Commissione censuaria centrale)

Articolo 6
(Commissione censuaria centrale)

1. La commissione censuaria centrale è composta dal presidente e da 25 componenti.

1. La commissione censuaria centrale è composta dal presidente e da 25 componenti effettivi e 21 supplenti.

1. Identico.

2. Essa si articola in tre sezioni, di cui una competente in materia di catasto terreni e due competenti in materia di catasto urbano, tra le quali una, in fase di prima attuazione, specializzata in materia di riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati.

2. Identico.

2. Identico.

3. II numero delle sezioni della commissione censuaria centrale può essere modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in relazione allo stato di attuazione della riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati.

3. Identico.

3. Identico.

4. La commissione censuaria centrale è presieduta da un magistrato ordinario o amministrativo con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione o equiparata, nominato con decreto del Presidente della Repubblica. previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Identico.

4. Identico.

5. Il presidente della commissione, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nella funzione dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico e, in subordine, di età.

5. Identico.

5. Identico.

 

 

 

Articolo 7
(Composizione delle sezioni della commissione censuaria centrale)

Articolo 7
(Composizione delle sezioni della commissione censuaria centrale)

Articolo 7
(Composizione delle sezioni della commissione censuaria centrale)

1. Ciascuna sezione della commissione censuaria centrale è composta da undici componenti.

1. Ciascuna sezione della commissione censuaria centrale è composta da undici componenti effettivi e da 7 supplenti.

1. Identico.

2. Il presidente della commissione attribuisce ad un componente effettivo le funzioni di presidente di sezione.

2. Identico.

2. Identico.

3. Fanno parte di tutte le sezioni, come membri di diritto:

3. Identico:

3. Identico:

a) il Direttore dell'Agenzia delle entrate o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicedirettore-Territorio;

a) identica;

a) identica;

b) il Direttore centrale della Direzione Centrale Catasto e Cartografia;

b) identica;

b) identica;

c) il Direttore centrale della Direzione Centrale Osservatorio del Mercato Immobiliare e Servizi Estimativi;

c) identica;

c) identica;

d) il Direttore centrale della Direzione Centrale Pubblicità Immobiliare e Affari Legali."

d) identica.

d) identica.

4. Fermo restando quanto previsto dalla lettera a) del comma 3, per la partecipazione alle sedute della commissione i membri di diritto possono delegare un dipendente dell'Agenzia delle entrate con funzioni dirigenziali.

4. Identico.

4. Identico.

5. Fanno parte di ciascuna sezione:

5. Identico:

5. Identico:

a) un ingegnere con funzioni dirigenziali appartenente al ruolo dell'Agenzia delle entrate, da questa designato;

a) un ingegnere con funzioni dirigenziali appartenente al ruolo dell'Agenzia delle entrate e il relativo supplente, da questa designati;

a) identica;

b) un magistrato ordinario ed un magistrato amministrativo, designati dai rispettivi organi di autogoverno;

b) un magistrato ordinario ed un magistrato amministrativo e i relativi supplenti, designati dai rispettivi organi di autogoverno;

b) identica;

c) due componenti designati dall'ANCI nel rispetto dei criteri fissati con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b).

c) due componenti e i relativi supplenti designati dall'ANCI nel rispetto dei criteri fissati con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b).

c) identica.

6. Fanno parte inoltre:

6. Identico:

6. Identico:

a) della sezione competente in materia di catasto terreni, due docenti universitari in materia di economia ed estimo rurale, designati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

a) della sezione competente in materia di catasto terreni, un docente universitario in materia di economia ed estimo rurale, designato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed un esperto qualificato, designato dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare tra i professionisti o tecnici iscritti in albi o collegi professionali o tra gli esperti di economia e estimo rurale, e i relativi supplenti;

a) identica;

b) della sezione competente in materia di catasto urbano, due docenti universitari in materia di economia ed estimo urbano, designati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) della sezione competente in materia di catasto urbano, un docente universitario in materia di economia ed estimo urbano, designato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed un esperto qualificato, designato dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare tra i professionisti o tecnici iscritti in albi o collegi professionali o tra gli esperti di economia e estimo urbano, e i relativi supplenti;

b) identica;

c) della sezione specializzata in materia di riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, due docenti universitari in materia di statistica e di econometria, designati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite anche le associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare.

c) della sezione specializzata in materia di riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, un docente universitario in materia di statistica e di econometria designato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed un esperto qualificato, designato dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare tra i professionisti o tecnici iscritti in albi o collegi professionali o tra gli esperti di statistica ed econometria, e i relativi supplenti.

c) identica.

Articolo 8
(Modalità di designazione e nomina dei componenti delle sezioni della commissione censuaria centrale)

Articolo 8
(Modalità di designazione e nomina dei componenti delle sezioni della commissione censuaria centrale)

Articolo 8
(Modalità di designazione e nomina dei componenti delle sezioni della commissione censuaria centrale)

1. Entro novanta giorni dalla richiesta del Direttore dell'Agenzia delle entrate, i soggetti di cui ai commi 5, lettere b) e c), e 6 dell'articolo 7, comunicano le rispettive designazioni al Ministero dell'economia e delle finanze e al Direttore dell'Agenzia delle entrate.

1. Identico.

1. Identico.

2. Sulla base delle designazioni pervenute, il Ministro dell’economia e delle finanze nomina con proprio decreto i componenti della commissione censuaria centrale. In caso di mancata o incompleta designazione, il Ministro provvede comunque alla nomina dei componenti nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 7.

2. Sulla base delle designazioni pervenute, il Ministro dell'economia e delle finanze nomina con proprio decreto i componenti effettivi e supplenti della commissione censuaria centrale. In caso dì mancata o incompleta designazione, il Ministro provvede comunque alla nomina dei componenti nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 7.

2. Identica.

3. Della nomina è data comunicazione ai componenti da parte del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

3. Identico.

3. Identico.

 

 

 

Articolo 9
(Funzioni di segreteria e di supporto tecnico della commissione
censuaria centrale)

Articolo 9
(Funzioni di segreteria e di supporto tecnico della commissione
censuaria centrale)

Articolo 9
(Funzioni di segreteria e di supporto tecnico della commissione
censuaria centrale)

1. Le funzioni di segreteria e di supporto tecnico alla commissione censuaria centrale sono assicurate dal segretario, nominato dal Direttore dell'Agenzia delle entrate, e da un ufficio di segreteria tecnica, individuato nell'ambito degli uffici centrali della stessa Agenzia.

1. Identico.

1. Identico.

Articolo 10
(Requisiti per la nomina a componente delle commissioni censuarie)

Articolo 10
(Requisiti per la nomina a componente delle commissioni censuarie)

Articolo 10
(Requisiti per la nomina a componente delle commissioni censuarie)

1. I componenti delle commissioni censuarie devono possedere i seguenti requisiti:

1. Identico:

1. Identico:

a) essere cittadini italiani;

a) identica;

a) identica;

b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;

b) identica;

b) identica;

c) non aver riportato condanne per delitti non colposi o per contravvenzioni punite con pena detentiva o per reati tributari e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;

c) identica;

c) identica;

d) non aver superato al momento della nomina 70 anni di età.

d) identica;

d) identica;

 

 

 

Articolo 11
(Incompatibilità)

Articolo 11
(Incompatibilità)

Articolo 11
(Incompatibilità)

1. Non possono essere componenti delle commissioni censuarie, finché permangono in attività di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attività professionali:

1. Identico:

1. Identico:

a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo;

a) identica;

a) identica;

b) i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;

b) i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e i componenti del Governo e delle giunte regionali e comunali;

b) identica;

c) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici;

c) identica;

c) identica;

d) i prefetti;

d) identica;

d) identica;

e) gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza;

e) identica;

e) identica;

f) gli appartenenti alle Forze armate ed i funzionari civili dei Corpi di polizia;

f) identica;

f) identica;

g) coloro che esercitano abitualmente l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria o con i Comuni nell'ambito di controversie di natura tributaria o tecnico estimativa.

g) identica.

g) identica.

2. Il componente di una commissione censuaria non può far parte di altre commissioni censuarie.

2. Identico.

2. Identico.

3. Non possono essere contemporaneamente componenti della stessa sezione i coniugi, i parenti e gli affini entro il secondo grado.

3. Identico.

3. Identico.

Articolo 12
(Decadenza dall'incarico)

Articolo 12
(Decadenza dall'incarico)

Articolo 12
(Decadenza dall'incarico)

1. Decadono dall'incarico i componenti delle commissioni censuarie i quali:

1. Identico:

1. Identico:

a) perdono uno dei requisiti di cui all'articolo 10, lettere a), b) e c);

a) identica;

a) identica;

b) incorrono in uno dei motivi di incompatibilità previsti dall'articolo 11;

b) identica;

b) identica;

c) omettono, senza giustificato motivo, di assumere l'incarico entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina;

c) identica;

c) identica;

d) non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, ovvero, se presidenti, omettono ripetutamente di convocare la commissione per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 14 e 15, ostacolandone il regolare funzionamento;

d) identica;

d) identica;

e) perdono l'idoneità fisica o psichica all'incarico.

e) identica.

e) identica.

2. La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle entrate, per i componenti della commissione censuaria centrale, e dal presidente del tribunale, su proposta del Direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, per i componenti delle commissioni censuarie locali.

2. Identico.

2. Identico.

 

 

 

Articolo 13
(Funzioni e durata dell'incarico)

Articolo 13
(Funzioni e durata dell'incarico)

Articolo 13
(Funzioni e durata dell'incarico)

1. I presidenti e i componenti delle commissioni censuarie, esclusi i membri di diritto, durano in carica cinque anni a decorrere dalla data del loro insediamento. Il loro incarico non è rinnovabile.

1. Identico.

1. Identico.

2. I componenti hanno tutti identica funzione; la loro attività è indirizzata unicamente all'applicazione della legge ed è svolta nel rispetto dei principi di terzietà, imparzialità ed equidistanza dagli interessi di parte, in base all'obiettivo apprezzamento degli elementi di giudizio, esclusa ogni considerazione di interessi territoriali, di categoria o di parte.

2. Identico.

2. Identico.

3. In caso di decadenza o cessazione dall'incarico per qualsiasi motivo, si provvede alla sostituzione dei presidenti e dei componenti con le modalità di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8.

3. Identico.

3. Identico.

Articolo 14
(Attribuzioni delle commissioni
censuarie locali)

Articolo 14
(Attribuzioni delle commissioni
censuarie locali)

Articolo 14
(Attribuzioni delle commissioni
censuarie locali)

1. Le commissioni censuarie locali esercitano, in materia di catasto terreni, le seguenti funzioni:

1. Identico:

1. Identico:

a) esaminano ed approvano, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione, i quadri delle qualità e classi dei terreni e i prospetti delle tariffe dei comuni della propria circoscrizione;

a) identica;

a) identica;

b) concorrono alle operazioni di revisione e di conservazione del catasto terreni, nei limiti e modi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento per l'esecuzione delle predette operazioni. Nel solo caso di revisione generale degli estimi tale approvazione resta condizionata, ai fini di perequazione, alla ratifica da parte della Commissione censuaria centrale.

b) identica.

b) identica.

2. Le commissioni censuarie locali continuano ad esercitare, in materia di catasto edilizio urbano, le seguenti funzioni:

2. Identico:

2. Identico:

a) esaminano e approvano, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione, i prospetti integrativi dei quadri tariffari per le unità immobiliari urbane dei comuni della propria circoscrizione;

a) identica;

a) identica;

b) concorrono alle operazioni di revisione e di conservazione del catasto edilizio urbano, nei limiti e modi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento per l'esecuzione delle anzidette operazioni.

b) identica.

b) identica.

3. Le commissioni censuarie locali, nell'ambito della revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, provvedono, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione, in ordine alla validazione delle funzioni statistiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), n. 1.2) e lettera i, n. 1) della legge 11 marzo 2014, n. 23, determinate dall'Agenzia delle entrate, e dei relativi ambiti di applicazione.

3. Le commissioni censuarie locali, nell'ambito della revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, provvedono, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, in ordine alla validazione delle funzioni statistiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), n. 1.2), e lettera i), n.1), della legge 11 marzo 2014, n. 23, determinate dall'Agenzia delle entrate, e dei relativi ambiti di applicazione.

3. Identico.

 

 

 

Articolo 15
(Attribuzioni della commissione
censuaria centrale)

Articolo 15
(Attribuzioni della commissione
censuaria centrale)

Articolo 15
(Attribuzioni della commissione
censuaria centrale)

1. In materia di catasto terreni, la commissione censuaria centrale esercita le seguenti funzioni:

1. Identico:

1. Identico:

a) decide, entro novanta giorni dalla loro ricezione, sui ricorsi dell'Agenzia delle entrate contro le decisioni delle commissioni censuarie locali in merito ai prospetti delle qualità e classi dei terreni ed ai rispettivi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni;

a) decide, entro novanta giorni dalla loro ricezione, sui ricorsi dell'Agenzia delle entrate, dei Comuni direttamente interessati e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti nel settore immobiliare, individuate con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, contro le decisioni delle commissioni censuarie locali in merito ai prospetti delle qualità e classi dei terreni ed ai rispettivi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni;

a) identica;

b) nel caso di revisione generale delle tariffe d'estimo, al fine di assicurare la perequazione degli estimi nell'ambito dell'intero territorio nazionale, provvede alla ratifica ovvero alle variazioni delle tariffe relative alle qualità e classi dei terreni, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione dei prospetti delle tariffe stesse da parte degli uffici competenti. Se nel termine previsto dalla lettera a) del comma 1, dell'articolo 14, le commissioni provinciali o quelle locali non si siano pronunciate, provvede in sostituzione.

b) identica.

b) identica.

2. In materia di catasto edilizio urbano, la commissione censuaria centrale decide, entro novanta giorni dalla loro ricezione, sui ricorsi dell'Agenzia delle entrate contro le decisioni delle commissioni censuarie provinciali o di quelle locali in merito ai prospetti delle qualità e classi delle unità immobiliari urbane ed ai rispettivi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni.

2. In materia di catasto edilizio urbano, la commissione censuaria centrale decide, entro novanta giorni dalla loro ricezione, sui ricorsi dell'Agenzia delle entrate, dei Comuni direttamente interessati e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti nel settore immobiliare, individuate con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, contro le decisioni delle commissioni censuarie provinciali o dì quelle locali in merito al quadro delle categorie e delle classi delle unità immobiliari urbane ed ai rispettivi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni.

2. Identico.

3. Ove la commissione censuaria locale non abbia validato le funzioni statistiche di cui al comma 3 dell'articolo 14 e l'Agenzia delle entrate non si sia conformata alle sue osservazioni, la commissione censuaria centrale provvede, entro novanta giorni dalla ricezione dei relativi prospetti, in ordine alla definitiva validazione delle funzioni statistiche e dei relativi ambiti di applicazione.

3. Identico.

3. Identico.

4. La commissione censuaria centrale a sezioni unite provvede in ordine alla validazione dei saggi di redditività media determinati dall'Agenzia delle Entrate.

4. Identico.

4. Identico.

5. La commissione censuaria centrale provvede in sostituzione delle commissioni censuarie locali che non adottino, nei termini previsti dall'articolo 14, le decisioni di loro competenza. Entro novanta giorni dalla scadenza dei termini entro i quali le commissioni censuarie locali devono provvedere ai sensi dell'articolo 14, l'Agenzia delle entrate può trasmettere gli atti al presidente della commissione censuaria centrale con richiesta di provvedere in sostituzione. La commissione censuaria centrale provvede entro i successivi novanta giorni.

5. Identico.

5. Identico.

6. Entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta, la commissione censuaria centrale dà parere:

6. Identico:

6. Identico:

a) su richiesta dell'amministrazione finanziaria in ordine alle operazioni catastali per le quali il parere è previsto come obbligatorio;

a) identica;

a) identica;

b) a richiesta degli organi competenti, in merito alla utilizzazione degli elementi catastali disposta da norme legislative e regolamentari che disciplinano materie anche diverse dalle funzioni istituzionali del catasto;

b) a richiesta degli organi istituzionali competenti, in merito alla utilizzazione degli elementi catastali disposta da norme legislative e regolamentari che disciplinano materie anche diverse dalle funzioni istituzionali del catasto;

b) identica;

c) a richiesta dell’amministrazione finanziaria sopra ogni questione concernente la formazione, la revisione e la conservazione del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano e l'utilizzazione dei relativi dati ai fini tributari.

c) identica.

c) identica.

Articolo 16
(Poteri delle commissioni censuarie)

Articolo 16
(Poteri delle commissioni censuarie)

Articolo 16
(Poteri delle commissioni censuarie)

1. Le commissioni censuarie, ai fini istruttori, hanno facoltà di richiedere dati, informazioni ed ogni altro chiarimento ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate e ai Comuni.

1. Identico.

1. Identico.

 

 

 

Articolo 17
(Sedute delle commissioni censuarie)

Articolo 17
(Sedute delle commissioni censuarie)

Articolo 17
(Sedute delle commissioni censuarie)

1. Le commissioni censuarie possono essere convocate a sezione semplice o a sezioni unite.

1. Identico.

1. Identico.

2. Le commissioni censuarie si riuniscono e decidono ordinariamente a sezione semplice; sono convocate a sezioni unite nei casi previsti dal presente decreto, ovvero qualora il presidente lo ritenga opportuno per l'importanza delle materie devolute o per la necessità di adottare uniformi criteri di massima.

2. Identico.

2. Identico.

3. Le sezioni unite sono presiedute dal presidente della commissione. ln caso assenza del presidente assume le relative funzioni il presidente di sezione più anziano nella carica e, in subordine, d'età.

3. Identico.

3. Identico.

4. Le sedute sono fissate dal presidente della commissione che provvede alle assegnazioni degli affari.

4. Identico.

4. Identico.

 

 

 

Articolo 18
(Validità delle deliberazioni)

Articolo 18
(Validità delle deliberazioni)

Articolo 18
(Validità delle deliberazioni)

1. Le sedute a sezione semplice delle commissioni censuarie sono valide in presenza della maggioranza dei componenti.

1. Le sedute delle commissioni censuarie sono valide in presenza della maggioranza dei componenti.

1. Identica.

2. In caso di mancanza del numero di componenti necessario per la validità delle deliberazioni, il presidente della commissione può designare i componenti di altre sezioni.

2. Identico.

2. Identico.

3. Le decisioni sono assunte a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente, il quale esprime per ultimo il proprio voto.

3. Identico.

3. Identico.

 

 

 

Articolo 19
(Scioglimento delle commissioni
censuarie locali)

Articolo 19
(Scioglimento delle commissioni
censuarie locali)

Articolo 19
(Scioglimento delle commissioni
censuarie locali)

1. Quando le commissioni censuarie locali non si riuniscono o non deliberano nei termini fissati nel presente decreto o in altri decreti emanati in attuazione della legge 11 marzo 2014, n. 23, il presidente del tribunale, su segnalazione del Direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, può disporne lo scioglimento e il rinnovo per la totalità dei membri.

1. Identico.

1. Identico.

Articolo 20
(Spese di funzionamento)

Articolo 20
(Spese di funzionamento)

Articolo 20
(Spese di funzionamento)

1. Ai componenti delle commissioni non spetta nessun compenso, gettone, emolumento o indennità comunque definiti, fatti salvi eventuali rimborsi per le spese di viaggio e di soggiorno.

1. Identico.

1. Identico.

2. La liquidazione e il pagamento dei rimborsi spettanti ai componenti delle commissioni censuarie locali sono eseguiti dalla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio; la liquidazione e il pagamento dei rimborsi spettanti ai componenti della commissione censuaria centrale sono eseguiti dagli uffici centrali dell'Agenzia delle entrate. Agli oneri per il funzionamento delle commissioni censuarie si provvede a valere sulle risorse iscritte sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi della legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1, comma 286.

2. La liquidazione e il pagamento dei rimborsi spettanti ai componenti delle commissioni censuarie locali e della commissione censuaria centrale sono eseguiti dall'Agenzia delle entrate. Al funzionamento delle commissioni censuarie si provvede a valere sulle risorse iscritte in bilancio per far fronte agli oneri di gestione dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando prioritariamente le risorse previste dall’autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 286 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. Identico.

 

 

 

Articolo 21
(Insediamento delle commissioni censuarie locali e centrale)

Articolo 21
(Insediamento delle commissioni censuarie locali e centrale)

Articolo 21
(Insediamento delle commissioni censuarie locali e centrale)

1. La data di insediamento delle commissioni censuarie previste dal presente decreto è fissata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

1. Le commissioni censuarie previste dal presente decreto sono insediate, anche in assenza di designazione di uno o più componenti supplenti, entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, che individua una data unica di insediamento a livello nazionale.

1. Identico.

 

2. Fino alla data di insediamento prevista dal presente articolo, continuano ad operare le commissioni censuarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, con i compiti ivi previsti.

2. Identico.

 

 

 

Articolo 22
(Norme abrogate)

Articolo 22
(Entrata in vigore e abrogazione)

Articolo 22
(Entrata in vigore e abrogazione)

1. A decorrere dalla data di insediamento delle commissioni censuarie di cui al presente decreto, sono abrogate le disposizioni recate dal Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. n. 650.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° novembre 2014.

 

2. Dalla medesima data di cui al comma 1 sono soppresse le commissioni censuarie previste dallo stesso decreto.

2. A decorrere dalla data di insediamento delle commissioni censuarie di cui all'articolo 21 sono abrogate le disposizioni recate dal Titolo III e gli articoli 41 e 42 del Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, nonché l'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 1-octies del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.

1. A decorrere dalla data di insediamento delle commissioni censuarie di cui all'articolo 21 sono abrogate le disposizioni recate dal Titolo III e gli articoli 41 e 42 del Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, nonché l'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 1-octies del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.