Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Titolo: Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata - D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 (Art. 1, L. 23/2014)
Riferimenti:
SCH.DEC 99-BIS/XVII     
Serie: Atti del Governo    Numero: 105    Progressivo: 2
Data: 19/12/2014
Descrittori:
DICHIARAZIONE DEI REDDITI   DL 2014 0175
ENTRATE TRIBUTARIE   L 2014 0023
Organi della Camera: VI-Finanze
Altri riferimenti:
DLGS n.175 del 21/11/2014   L N. 23 DEL 11-MAR-14

 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Atti del Governo

Esito dei pareri al Governo

Semplificazione fiscale e dichiarazione
dei redditi precompilata

D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175

(Art. 1, L. 23/2014)

 

 

 

 

 

 

 

n. 105/2

 

 

 

18 dicembre 2014

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Finanze

( 066760-9496 – * st_finanze@camera.it

 

 

 

 

 

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INDICE

Introduzione

§  La legge delega. 3

Sintesi del contenuto.. 13

D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 (dall’atto del Governo n. 99, al n. 99-bis, al testo del decreto legislativo.. 31


Introduzione


La legge delega

La legge 11 marzo 2014, n. 23, conferisce una delega al Governo per la realizzazione di un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita da attuare entro dodici mesi (26 marzo 2015).

 

La legge, che persegue l’obiettivo della riduzione della pressione tributaria sui contribuenti (articolo 16), si compone di 16 articoli concernenti i principi generali e le procedure di delega (art. 1); la revisione del catasto dei fabbricati (art. 2); le norme per la stima e il monitoraggio dell’evasione e il riordino dell’erosione fiscale (artt. 3 e 4); la disciplina dell'abuso del diritto e dell'elusione fiscale (art. 5); la cooperazione rafforzata tra l’amministrazione finanziaria e le imprese, con particolare riguardo al tutoraggio, alla semplificazione fiscale e alla revisione del sistema sanzionatorio (artt. 6-8); il rafforzamento dell’attività conoscitiva e di controllo (art. 9); la revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali (art. 10); la revisione dell'imposizione sui redditi di impresa e la previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni, nonché la razionalizzazione della determinazione del reddito d'impresa e delle imposte indirette (artt. 11-13); la disciplina dei giochi pubblici (art. 14); le nuove forme di fiscalità ambientale (art. 15).

Principi e criteri direttivi

Nell’esercizio della delega il Governo deve attenersi, oltre che ai singoli criteri direttivi esplicitati in ciascun articolo, al rispetto dei princìpi costituzionali, in particolare di quelli di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione (uguaglianza e capacità contributiva), nonché del diritto dell’Unione europea; al rispetto dei princìpi dello statuto dei diritti del contribuente, con particolare riferimento al rispetto del vincolo di irretroattività delle norme tributarie; le nuove norme devono inoltre essere coerenti con quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale.

 

Ulteriori principi di delega riguardano: la tendenziale uniformità della disciplina delle obbligazioni tributarie; il coordinamento e la semplificazione degli obblighi contabili e dichiarativi dei contribuenti; la coerenza e uniformità dei poteri in materia tributaria; la generalizzazione del meccanismo della compensazione tra crediti d’imposta vantati dal contribuente e debiti tributari a suo carico.

La procedura

Quanto alla procedura per l’emanazione dei decreti legislativi attuativi, si prevede che le Commissioni parlamentari competenti hanno 30 giorni (prorogabili di altri 20) per l’espressione del parere, trascorsi i quali il provvedimento può essere comunque adottato. Si prevede altresì una procedura rafforzata analoga a quella prevista per i decreti attuativi della legge sul federalismo fiscale: qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, il Governo è tenuto a trasmettere nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modifiche. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro dieci giorni, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, nei 18 mesi successivi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto attuativo, può adottare eventuali decreti correttivi e integrativi.

 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, almeno uno degli schemi dei decreti legislativi deve essere deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge (27 giugno 2014).

Il Governo è inoltre tenuto a riferire ogni quattro mesi alle Commissioni parlamentari competenti in ordine all'attuazione della delega (in sede di prima applicazione entro due mesi).

 

Nei decreti legislativi, il Governo deve provvedere all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione dei testi unici e delle disposizioni organiche che regolano le relative materie, provvedendo ad abrogare espressamente le norme incompatibili (articolo 1, comma 9). Il comma 10 prevede inoltre l’emanazione di decreti legislativi recanti le norme necessarie per il coordinamento formale e sostanziale con le altre leggi dello Stato e l'abrogazione delle norme incompatibili con i nuovi decreti.

Le disposizioni finanziarie

L’articolo 16 della legge n. 23 (come riformulato dall’ art. 1, comma 11, della legge 23 giugno 2014, n. 89) dispone che dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti.

In considerazione della complessità della materia trattata dai decreti legislativi attuativi e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo la relazione tecnica evidenzia i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica.

Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel proprio ambito si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi, adottati ai sensi della legge delega, presentati prima o contestualmente a quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri.

A tal fine le maggiori entrate confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il richiamato comma 2 dell’articolo 17 della legge di contabilità stabilisce che le leggi di delega comportanti oneri devono recare i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi.

I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

 

Il comma 1-bis stabilisce che i decreti legislativi attuativi che recano maggiori oneri entrano in vigore contestualmente o successivamente a quei decreti attuativi che recano la necessaria copertura finanziaria.

 

In sostanza, tale formulazione permette che uno schema di decreto legislativo attuativo recante maggiori oneri per la finanza pubblica possa essere esaminato dalle Commissioni parlamentari per l’emanazione del parere, ma entrerà in vigore nell’ordinamento contestualmente (o successivamente) all’entrata in vigore di un altro schema di decreto attuativo che invece genererà maggiori entrate per la finanza pubblica.

Alla fine la somma degli effetti finanziari di tutti i decreti attuativi della legge delega dovrà essere pari a zero, in quanto diversamente altererebbe in negativo i saldi della finanza pubblica, o finirebbe con l’aumentare la pressione fiscale complessiva a carico del contribuente.

La delega per la semplificazione

Con riguardo alla materia della semplificazione, l’articolo 7 stabilisce che il Governo provveda:

§  alla revisione sistematica dei regimi fiscali e al loro riordino, al fine di eliminare complessità superflue (comma 1, lettera a));

§  alla revisione degli adempimenti, con particolare riferimento a quelli superflui o che diano luogo, in tutto o in parte, a duplicazioni anche in riferimento alla struttura delle addizionali regionali e comunali, ovvero a quelli che risultino di scarsa utilità per l'amministrazione finanziaria ai fini dell'attività di controllo e di accertamento o comunque non conformi al principio di proporzionalità (lettera b));

§  alla revisione, a fini di semplificazione, delle funzioni dei sostituti d'imposta e di dichiarazione, dei centri di assistenza fiscale, i quali devono fornire adeguate garanzie di idoneità tecnico-organizzativa, e degli intermediari fiscali, con potenziamento dell'utilizzo dei sistemi informatici, avendo anche riguardo ai termini dei versamenti delle addizionali comunali e regionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche (lettera c)).

 

Si segnala, peraltro, che ulteriori disposizioni in materia di semplificazione sono contenute in diversi articoli del provvedimento.

 

In primo luogo, l’articolo 2, in materia di revisione del catasto dei fabbricati, prevede la semplificazione delle procedure di esercizio delle funzioni catastali decentrate, ivi comprese le procedure di regolarizzazione degli immobili di proprietà pubblica, e le procedure di incasso e riversamento dei diritti e dei tributi speciali catastali (comma 1, lettera e)); la semplificazione dell’accesso da parte dei comuni, dei professionisti e dei cittadini ai dati catastali e della pubblicità immobiliare (comma 3, lettera b)).

 

L’articolo 3, nell’introdurre una delega per una complessiva razionalizzazione e sistematizzazione della disciplina attuativa e dell'accertamento dei tributi richiama esplicitamente gli obiettivi di “semplificazione e riduzione degli adempimenti, di certezza del diritto nonché di uniformità e chiarezza nella definizione delle situazioni giuridiche soggettive attive e passive dei contribuenti e delle funzioni e dei procedimenti amministrativi”.

 

Nell’ambito della riforma della tassazione delle imprese, si delega il governo ad introdurre incentivi sotto forma di minori adempimenti per i contribuenti e di riduzioni delle eventuali sanzioni, nonché forme specifiche di interpello preventivo con procedura abbreviata (articolo 6, comma 2); garantire una migliore assistenza ai contribuenti, in particolare a quelli di minori dimensioni e operanti come persone fisiche, per l'assolvimento degli adempimenti, per la predisposizione delle dichiarazioni e per il calcolo delle imposte, prevedendo a tal fine anche la possibilità di invio ai contribuenti e di restituzione da parte di questi ultimi di modelli precompilati (comma 3); istituire forme premiali, consistenti in una riduzione degli adempimenti, in favore dei contribuenti che aderiscano ai sistemi di tutoraggio (comma 4); semplificare gli adempimenti amministrativi e patrimoniali a carico dei contribuenti che intendono avvalersi dell’istituto della rateizzazione dei debiti tributari (comma 5, lettera a)); procedere all'eliminazione delle forme di interpello obbligatorio nei casi in cui non producano benefìci ma solo aggravi per i contribuenti e per l'amministrazione (comma 6).

 

L’articolo 10, in materia di revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali, delega il Governo ad introdurre norme in materia di semplificazione e razionalizzazione della disciplina relativa al meccanismo di elezione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria nonché a prevedere gli adattamenti e le innovazioni normative e procedurali più idonei ad assicurare la semplificazione delle procedure di recupero dei crediti di modesta entità, nonché dispositivi, adottabili facoltativamente dagli enti locali, di definizione agevolata dei crediti già avviati alla riscossione coattiva, con particolare riguardo ai crediti di minore entità unitaria.

 

Si prevede poi l’istituzione di regimi semplificati per i contribuenti di minori dimensioni nonché la semplificazione delle modalità di imposizione delle indennità e somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, nonché di altre somme soggette a tassazione separata (articolo 11, comma 1).

 

In tema di imposta sul valore aggiunto si prevede la razionalizzazione, ai fini della semplificazione, dei sistemi speciali in funzione della particolarità dei settori interessati nonché, con riferimento alle altre imposte indirette la semplificazione degli adempimenti, la razionalizzazione delle aliquote e accorpamento o soppressione di fattispecie particolari (articolo 13).

Lo stato di attuazione della delega

L'11 luglio 2014 il Governo ha trasmesso lo schema di decreto legislativo riguardante la revisione delle Commissioni censuarie (Atto del Governo n. 100). Si segnalano, al riguardo, le audizioni al Senato, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sugli organismi della fiscalità e sul rapporto tra contribuenti e fisco. Il 6 agosto 2014 la Commissione VI Finanze ha espresso parere favorevole, con alcune osservazioni e condizioni. A seguito dell'esame dello schema n. 100-bis, trasmesso dal Governo dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, la VI Commissione Finanze della Camera in data 22 ottobre 2014 ha espresso parere favorevole con osservazioni. Il decreto è in attesa di pubblicazione.

 

Il 7 agosto 2014 la Commissione VI Finanze ha espresso parere favorevole, con alcune osservazioni e condizioni, sull'Atto del Governo n. 99, recante lo schema di decreto legislativo in materia di semplificazioni fiscali. Tra le misure previste nello schema di decreto, si ricorda l'introduzione della dichiarazione dei redditi precompilata, la revisione della disciplina concernente i rimborsi IVA e lo snellimento degli adempimenti connessi ad operazioni intracomunitarie e con i Paesi esteri. Sono semplificati alcuni adempimenti in riferimento alla struttura delle addizionali regionali e comunali.

A seguito dell’accoglimento parziale delle condizioni e osservazioni espresse dalle Commissioni parlamentari, il 30 settembre 2014 il Governo ha ritrasmesso, ai fini dell'espressione del parere parlamentare definitivo lo schema di decreto (Atto del Governo n. 99-bis). Rispetto al testo originario, sono state introdotte norme in materia di società in perdita e di responsabilità solidale negli appalti. E’ stata soppressa la norma in materia di società tra professionisti. Il 16 ottobre 2014 la Commissione ha reso parere favorevole in ordine a tale ultima formulazione dello schema di decreto. Nella Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2014 è stato pubblicato il D.Lgs. n. 175 del 2014 recante Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata.

 

In attuazione delle disposizioni di delega in materia di accise (contenute in particolare nell’articolo 13, comma 2 della legge delega, e che tra l'altro impegna il Governo a procedere alla semplificazione degli adempimenti, alla razionalizzazione delle aliquote, all'accorpamento o soppressione di fattispecie particolari), il 22 ottobre 2014 è stato reso parere favorevole, con condizioni e osservazione, da parte della VI Commissione Finanze della Camera sull'atto del Governo n. 106, che contiene lo schema di decreto legislativo volto a ridefinire l'imposizione sui tabacchi, sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo e sui fiammiferi, contenute essenzialmente nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle accise). A seguito dell'esame dello schema 106-bis, trasmesso dal Governo dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, la VI Commissione Finanze della Camera in data 25 novembre 2014 ha espresso parere favorevole con osservazioni. Il decreto è in attesa di pubblicazione.

 

Si segnala che il ddl di stabilità, approvato in prima lettura alla Camera dei deputati e attualmente all’esame del Senato (A.S. 1698, articolo 1, commi 44-79), istituisce, per gli esercenti attività d’impresa e arti e professioni in forma individuale, un regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un’unica imposta sostitutiva di quelle dovute con l’aliquota del 15 per cento. Per accedere al regime agevolato (che costituisce il regime “naturale” per chi possiede i requisiti) sono previste delle soglie di ricavi diverse a seconda del tipo di attività esercitata. Tali soglie variano da 15.000 euro per le attività professionali a 40.000 per il commercio.

La norma sembra dare attuazione all’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge di delega fiscale, il quale prevede l’istituzione di regimi semplificati per i contribuenti di minori dimensioni, nonché, per i contribuenti di dimensioni minime, di regimi che prevedano il pagamento forfetario di un'unica imposta in sostituzione di quelle dovute, purché con invarianza dell'importo complessivo dovuto, prevedendo eventuali differenziazioni in funzione del settore economico e del tipo di attività svolta, con eventuale premialità per le nuove attività produttive.

 

Le disposizioni dei commi da 7 a 11 dell’articolo 3 del medesimo ddl stabilità incrementano il numero delle ipotesi di applicazione del meccanismo di inversione contabile (reverse charge) a fini IVA, in particolare estendendo tale sistema anche ad ulteriori ambiti del settore edile e del settore energetico, nonché al settore della grande distribuzione.

 

La norma sembra dare attuazione all’articolo 9, comma 1, lettera e), della legge di delega fiscale, il quale prevede l’introduzione di meccanismi atti a contrastare l'evasione dell'IVA dovuta sui beni e servizi intermedi, facendo in particolare ricorso al meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge), nonché di introdurre il meccanismo della deduzione base da base per alcuni settori.

 

Inoltre, i commi da 12 a 19 dell’articolo 3 modificano le modalità di gestione del rapporto tra fisco e contribuenti, al fine di migliorarne la cooperazione ed aumentare l’adempimento spontaneo agli obblighi fiscali (cd. tax compliance).

In particolare, sono rafforzati i flussi informativi tra contribuenti e Agenzia delle entrate; sono modificate le modalità, i termini e le agevolazioni connessi all’istituto del ravvedimento operoso, consentendo l’accesso all’istituto anche oltre i termini previsti dalle norme vigenti, a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata, con una riduzione automatica delle sanzioni; sono apportate sostanziali semplificazioni in materia di dichiarazione IVA.

 

Si ricorda al riguardo che l’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge di delega fiscale prevede – tra i principi di delega – il coordinamento e la semplificazione delle discipline concernenti gli obblighi contabili e dichiarativi dei contribuenti, al fine di agevolare la comunicazione con l'amministrazione finanziaria in un quadro di reciproca e leale collaborazione, anche attraverso la previsione di forme di contraddittorio propedeutiche all'adozione degli atti di accertamento dei tributi.


Sintesi del contenuto


Tra le misure previste dal D.Lgs. n. 175 del 2014, si ricorda l'introduzione della dichiarazione dei redditi precompilata, la revisione della disciplina concernente i rimborsi IVA e lo snellimento degli adempimenti connessi ad operazioni intracomunitarie e con i Paesi esteri. Rispetto al testo originario, sono state introdotte norme in materia di società in perdita e di responsabilità solidale negli appalti. E’ stata soppressa la norma in materia di società tra professionisti.

 

 

Il Capo I del decreto reca semplificazioni per le persone fisiche; più in particolare gli articoli da 1 a 6 introducono in via sperimentale, a partire dall’anno 2015 per i redditi prodotti nel 2014, la dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle entrate.

 

Ai sensi dell’articolo 1, possono utilizzare la dichiarazione precompilata i lavoratori dipendenti e assimilati e i pensionati ovvero coloro i quali hanno i requisiti per presentare il modello 730; l’Agenzia delle entrate trasmette la dichiarazione precompilata entro il 15 aprile di ciascun anno e tale dichiarazione può essere accettata ovvero modificata. Viene istituita un’apposita unità di monitoraggio all’interno dell’Agenzia delle entrate. Sono individuate anche le modalità di accesso alla dichiarazione precompilata. Rimane salva per i contribuenti interessati la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie, ovvero con la compilazione dei modelli 730 o Unico persone fisiche; in tal caso si applicano le disposizioni in materia di limiti ai poteri di controllo e di visto di conformità.

E’ stata accolta la condizione posta dalla Commissione Finanze della Camera volta a chiarire che l’applicazione delle disposizioni in materia di controllo è limitata alle ipotesi di presentazione della dichiarazione a un centro di assistenza fiscale o a un professionista.

 

L’articolo 2 introduce alcuni obblighi di trasmissione da parte dei sostituti di imposta nei confronti dell’Agenzia delle entrate funzionali alla compilazione della dichiarazione dei redditi “precompilata” nei tempi necessari.

In mancanza di specifiche condizioni, il testo non è stato modificato.

Non è stata accolta l’osservazione della Commissione Finanze della Camera con la quale si chiedeva di valutare l’opportunità di ampliare a 30 giorni il termine (di 5 giorni) entro il quale il sostituto può trasmettere la certificazione corretta senza incorrere nelle sanzioni. Il Governo ha valutato che tale rimodulazione sarebbe risultata incompatibile con l’esigenza di rendere i dati disponibili nella dichiarazione precompilata (unica osservazione formulata in modo testuale).

Non è stata accolta l’osservazione della Commissione Finanze del Senato di dimezzare la sanzione di 100 euro per i sostituti di imposta tenuti a trasmettere entro il 7 marzo la certificazione delle ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, per omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati.

Non è stata accolta l’osservazione di analogo tenore posta dalle Commissioni Finanze di Camera e Senato circa la possibilità di prevedere la riduzione delle informazioni contenute nel modello 770 semplificato ed, eventualmente, un graduale processo di eliminazione del modello. Al riguardo la relazione illustrativa rileva che non tutte le informazioni contenute nel modello 770 semplificato possono essere inserite nei CUD e prefigura una semplificazione delle informazioni riportate nel modello 770 per evitare ridondanze ma non una abrogazione nel 2015. Si ipotizza inoltre un graduale processo di eliminazione del modello 770, con un successivo decreto legislativo nell'ambito della generale revisione delle funzioni dei sostituti d'imposta prevista nell'articolo 7, comma 1, lettera c), delle legge delega.

 

L’articolo 3 disciplina gli obblighi di trasmissione all’Agenzia delle entrate da parte di soggetti terzi di dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti.

E’ stata accolta la condizione posta dalla Commissione Finanze della Camera volta a richiedere agli enti esterni oltre ai dati relativi ai soggetti che corrispondono le somme anche quelli di eventuali terzi che sono presenti nei rapporti (assicurati, beneficiari) ai fini dell’esatta individuazione delle agevolazioni.

Non è stata accolta l’osservazione della Commissione Finanze del Senato di dimezzare la sanzione a carico di soggetti terzi per la mancata trasmissione di dati afferenti oneri deducibili e detraibili da 100 a 50 euro, in quanto - secondo la relazione illustrativa - ciò avrebbe comportato l'indebolimento eccessivo della reazione sanzionatoria rispetto ad inadempimento fiscale particolarmente rilevante ai fini della corretta pre-compilazione della dichiarazione.

Non è stata accolta l’osservazione della Commissione Finanze del Senato di inserire l’obbligo per le compagnie assicurative di trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria le informazioni circa le spese mediche oggetto di rimborso da parte delle stesse.

 

L’articolo 4 contiene disposizioni relative alla presentazione e la modifica della dichiarazione precompilata.

Sono state accolte le condizioni poste dalla Commissione Finanze della Camera:

§  di fissare al 7 luglio il termine per la consegna ai contribuenti della dichiarazione al fine di rendere disponibile ai contribuenti la dichiarazione elaborata, prima dell’invio all’Agenzia delle entrate;

§  di chiarire che il visto di conformità non viene apposto su tutti i dati della dichiarazione ma solo sui dati pertinenti, ivi inclusi quelli forniti con la dichiarazione precompilata;

§  di uniformare, per i soggetti privi di sostituto di imposta, il termine a quello previsto in favore degli altri contribuenti e precisare che, se dalla dichiarazione emerge un debito, il pagamento deve comunque essere effettuato con le modalità ed entro i termini previsti per il versamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

È aggiunto, inoltre, il comma 8 il quale abroga (a decorrere dalle dichiarazioni presentate nel 2015 relative all’anno 2014) le norme che prescrivono di indicare nella dichiarazione l’importo dovuto per l’IMU nell’anno precedente. La relazione riferisce che il permanere di tale obbligo non avrebbe permesso ai contribuenti di accettare la dichiarazione precompilata, in quanto tale dato (non conosciuto dall’Agenzia delle entrate) avrebbe dovuto essere necessariamente integrato.

Non è stata accolta l’osservazione di analogo tenore posta dalle Commissioni Finanze di Camera e Senato di prevedere una norma di chiusura, inserendo un comma aggiuntivo nell’articolo 4 dello schema di decreto, che assegni al Ministro dell’economia e delle finanze la facoltà di modificare in futuro i termini di cui all’articolo 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.

Al riguardo si ricorda peraltro che il comma 7 dell’articolo 4 in commento consente la modifica di alcuni dei predetti termini (termine di trasmissione da parte dei sostituti di imposta dell’indirizzo telematico dove l’Agenzia delle entrate deve rendere disponibili i risultati contabili delle dichiarazioni 730, di cui all’articolo 2, comma 2, nonché i termini di presentazione, consegna ai contribuenti e trasmissione della dichiarazione previsti dall’articolo in esame).

Non è stata accolta l’osservazione della Commissione Finanze del Senato volta ad eliminare la coincidenza del termine per la presentazione della dichiarazione con quello per trasmissione in via telematica delle dichiarazioni (7 luglio) in quanto, secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa, la questione potrebbe essere agevolmente gestita dai CAF in sede operativa.

 

L’articolo 5 reca semplificazioni che consistono in minori controlli per coloro che presentano la dichiarazione precompilata, in particolare escludendo il controllo formale, a specifiche condizioni, qualora la dichiarazione precompilata sia presentata dal contribuente, direttamente o tramite il proprio sostituto d'imposta, senza modifiche.

Sono state accolte le condizioni poste dalla Commissione Finanze della Camera volte a chiarire che l’esclusione dal controllo formale è applicato ai soli dati forniti dai soggetti terzi e che, pertanto, i dati comunicati dai sostituti d’imposta possono essere sottoposti a controllo documentale in caso, ad esempio, di rettifica dei dati del Cud o di errore sulla determinazione delle ritenute da parte del sostituto d’imposta.

Non è stata accolta l’osservazione della Commissione Finanze del Senato in relazione alla diversità dci limiti di controllo sulla dichiarazione precompilata per i casi di accettazione senza rettifiche da parte dei contribuenti che restituiscono in proprio o con l'ausilio del sostituto di imposta ovvero per il caso di accettazione senza rettifiche tramite un intermediario fiscale; al riguardo la relazione illustrativa rileva che in tali casi il contribuente non è comunque destinatario di attività di controllo formale per i dati inseriti nella dichiarazione da parte dell'Agenzia nel caso in cui la dichiarazione precompilata sia presentata autonomamente dal contribuente o tramite CAF.

 

L’articolo 6 interviene in materia di sanzioni previste in sede di dichiarazione, ponendo le sanzioni per visto di conformità infedele in capo al CAF o al professionista anziché al contribuente.

Sono state accolte le condizioni poste dalla Commissione Finanze della Camera volte a:

§  escludere la responsabilità del CAF o dei professionisti nel caso i cui l’infedeltà del visto sia stata determinata da una condotta dolosa del contribuente. In aggiunta la stessa esclusione è stata prevista anche nel caso di condotta gravemente colposa del contribuente;

§  ridurre la sanzione a carico degli intermediari nei casi presentazione della dichiarazione rettificativa o di una comunicazione che contenga i dati della rettifica entro il 10 novembre;

§  introdurre modifiche di coordinamento formale;

§  aumentare da 30 a 60 giorni i tempi concessi agli intermediari per fornire riscontro alle richieste di controllo documentale, tenuto conto che potrebbero pervenire contemporaneamente ad un unico intermediario un numero consistente di richieste da parte dell’Agenzia; conseguentemente, sono aumentati a 60 giorni i termini per il versamento delle somme richieste.

Al riguardo la relazione illustrativa rileva che non è stata accolta l'osservazione della Commissione Finanze del Senato volta a porre in capo al contribuente il pagamento dell'imposta in caso di visto di conformità infedele direttamente ascrivibile alla responsabilità dell'intermediario, in quanto la eliminazione della responsabilità dei CAF vanificherebbe la ratio dell'intera disposizione che privilegia la semplificazione nei confronti dei contribuenti. Peraltro la relazione sottolinea che, da un lato, la possibilità di correzione entro il termine del 10 novembre ridurrebbe ogni rischio connesso all'apposizione del visto da parte dei CAF e, dall’altro, l'esclusione della responsabilità dei CAF in caso di dolo è stata estesa all'ipotesi di colpa grave del contribuente al fine di assicurare una maggiore tutela agli intermediari.

 

L’articolo 7 dispone la rimodulazione dei compensi ai CAF e ai professionisti che prestano assistenza per tener conto del diverso livello di responsabilità nel processo, da attuarsi, entro il 30 novembre 2014, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, senza incremento di oneri per il bilancio dello Stato e per i contribuenti.

E’ stata accolta la condizione posta dalla Commissione Finanze della Camera volta a chiarire che il nuovo sistema non produce oneri per i contribuenti che presentano la dichiarazione direttamente o tramite il proprio sostituto d’imposta.

 

L’articolo 8 semplifica e uniforma le disposizioni in materia di addizionale regionale e di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, per agevolare l'attività dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari; l’articolo 9 demanda a provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate l’attuazione di quanto previsto dal Capo I del decreto in esame, in particolare per quanto riguarda i termini e le modalità applicative.

In mancanza di specifiche condizioni, il testo non è stato modificato.

 

L’articolo 10 modifica il regime di deducibilità delle prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande erogate al professionista e acquistate direttamente dal committente, stabilendo che esse non costituiscono compensi in natura per il professionista.

In mancanza di specifiche condizioni, il testo non è stato modificato.

 

Sono state accolte la condizione posta dalla Commissione Finanze della Camera e l’osservazione della Commissione Finanze del Senato volte a sopprimere l’articolo 11, che individuava il regime fiscale delle società tra professionisti equiparandolo a quello delle associazioni senza personalità giuridica costituite per l'esercizio associato di arti o professioni.

 

Di conseguenza il testo è stato rinumerato.

 

L’articolo 11 (ex articolo 12) incide sulla disciplina dell’imposta sulle successioni e donazioni (di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346) con le seguenti disposizioni:

§  stabilisce che l'erogazione di rimborsi fiscali dopo la presentazione della dichiarazione della successione non comporta l'obbligo di presentazione della dichiarazione integrativa, ma impone all'ufficio di liquidare l'imposta tenendo conto anche di tali importi;

§  innalza a 100 mila euro l’importo delle eredità esenti da obbligo di dichiarazione, purché non contengano beni immobili e i soggetti beneficiari siano coniuge e parenti in linea retta del defunto;

§  semplifica gli adempimenti a carico degli eredi relativi alla dichiarazione di successione.

In mancanza di specifiche condizioni, il testo non è stato modificato.

 

L’articolo 12 (ex articolo 13) intende eliminare l’obbligo, per i contribuenti interessati alla detrazione IRPEF delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici i cui lavori proseguono oltre il periodo di imposta, di inviare all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione in cui sono elencati i dati delle spese sostenute nei periodi di imposta precedenti.

In mancanza di specifiche condizioni, il testo non è stato modificato.

 

 

Il Capo II intende operare semplificazioni in materia di rimborsi.

 

L’articolo 13 (ex articolo 14) novella pressoché integralmente le norme (articolo 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972) in materia di rimborsi Iva, per far fronte alla procedura d'infrazione 2013/4080, secondo la quale sono contestati all'Italia tempi troppo lunghi per i rimborsi annuali lva e per le condizioni, troppo severe, per l'esenzione dall'obbligo di prestare una garanzia al fine di beneficiare del periodo ridotto di rimborso dell'lva. In estrema sintesi, rispetto all’attuale impostazione della normativa sui rimborsi - che prevede in via generale l’obbligo di prestazione di garanzia con specifiche eccezioni - la norma in esame intende generalizzare l’esecuzione dei rimborsi senza prestazione di garanzia o particolari adempimenti, salvo casi specifici. Viene innalzata da 10 milioni di lire (5.165 euro) a 15.000 euro la soglia dei rimborsi eseguibili senza alcun adempimento. Si subordinano i rimborsi di soglia superiore a 15.000 euro ad una dichiarazione/istanza, al visto di conformità ed ad un’autocertificazione sulle consistenze patrimoniali del soggetto richiedente. Sono infine specificate le ipotesi nelle quali al contribuente è richiesta la prestazione di idonea garanzia, che comunque sostituisce il visto di conformità.

In mancanza di specifiche condizioni, il testo non è stato modificato.

Non è stata accolta l’osservazione della Commissione Finanze del Senato volta ad elevare la soglia minima per l’esonero della presentazione di idonea garanzia e di apposizione del visto di conformità da parte del professionista abilitato ovvero la sottoscrizione della dichiarazione da cui emerge il credito chiesto a rimborso. Al riguardo, la relazioni illustrativa rileva che la nuova formulazione è stata predisposta al fine di tener conto della procedura di infrazione ed è già stata sottoposta all'esame della Commissione Europea, e non si è pertanto ritenuto opportuno modificarla.

 

L’articolo 14 (ex articolo 15) intende velocizzare termini per i rimborsi in conto fiscale da parte dell’agente della riscossione, ove si tratti di rimborso effettuato dietro richiesta dell’ufficio competente (entro venti giorni decorrenti dalla ricezione dell’apposita comunicazione dell’ufficio stesso).

In mancanza di specifiche condizioni, il testo non è stato modificato.

 

L’articolo 15 (ex articolo 16) reca alcune disposizioni per favorire la trasparenza e la semplificazione delle operazioni poste in essere dai sostituti d'imposta nell'attività di assistenza fiscale.

In accoglimento della condizione posta dalla Commissione Finanze della Camera, è stata soppressa la lettera b) del comma 1, concernente le modalità di corresponsione dei compensi ai sostituti di imposta che prestano assistenza, dal momento che l’articolo 7 del provvedimento prevede l’eliminazione di detti compensi.

Con una osservazione, la medesima Commissione aveva altresì invitato il Governo a valutare l’impatto delle previsioni in esame sulle imprese, in termini di eventuali oneri ed adempimenti aggiuntivi; al riguardo, secondo la relazione illustrativa non vi sarebbero particolari oneri per le imprese, in quanto la norma si limiterebbe a prevedere una diversa modalità di effettuazione delle medesime operazioni. La modifica rileverebbe unicamente ai fini del software di produzione del modello F24 e avrebbe carattere non sostanziale. Per altro verso, la norma consentirebbe una semplificazione del modello 770 c una riduzione dei quadri da compilare a vantaggio dei sostituti.

 

 

Nel Capo III sono individuate semplificazioni per le società.

 

L’articolo 16 (ex articolo 17) intende semplificare l’esercizio di opzioni per regimi specifici da parte delle società di capitali. La norma in particolare intende unificare le modalità di comunicazione relativa all'esercizio dell'opzione per il regime della trasparenza fiscale (comma 1), del consolidato nazionale (comma 2), della tonnage tax (comma 3), nonché per la determinazione del valore della produzione netta (ossia della base imponibile IRAP, comma 4).

In mancanza di specifiche condizioni, il testo non è stato modificato.

 

L’articolo 17 (ex articolo 18) contiene semplificazioni riguardanti le modalità di presentazione e i termini di versamento relativi alle dichiarazioni dei redditi. Con le modifiche proposte al comma 1 si intende estendere l’utilizzo dei modelli dichiarativi approvati nel corso dello stesso anno solare in cui si chiude il proprio esercizio di riferimento anche alle società di persone ed enti equiparati con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare. Il comma 2 introduce un termine mobile per il versamento del saldo dovuto, con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella IRAP, da parte delle società semplici ed equiparate coinvolte in operazioni straordinarie.

In mancanza di specifiche condizioni, il testo non è stato modificato.

È stato aggiunto un nuovo articolo 18, accogliendo la condizione posta dalla Commissione Finanze della Camera e l’analoga osservazione della Commissione Finanze del Senato, il quale introduce una disposizione che amplia da tre a cinque periodi di imposta il periodo di osservazione previsto per l’applicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica (di cui all’articolo 2, commi 36-decies e seguenti del D.L. n. 138 del 2011). Conseguentemente, il presupposto per l’applicazione della relativa disciplina (dal quale possono discendere conseguenze sotto il profilo delle dichiarazioni, dell’aliquota IRES, dell’imponibile IRAP e dell’applicazione di rimborsi e compensazioni IVA) è costituito da cinque periodi d’imposta consecutivi in perdita fiscale, ovvero quattro in perdita fiscale ed uno inferiore al “reddito minimo” previsto dalla disciplina delle società di comodo. Le disposizioni trovano applicazione a decorrere dal periodo d’imposta in corso al momento dell’entrata in vigore delle norme, in deroga al principio di irretroattività della disciplina tributaria previsto dall’articolo 3 dello Statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000).

 

 

Nel Capo IV trovano posto norme di semplificazione per la fiscalità internazionale.

 

In particolare, l’articolo 19 elimina l’obbligo (abrogando l’articolo 4, comma 2 del D.P.R. n. 600), per le società o enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato, di indicare nella dichiarazione dei redditi l'indirizzo dell'eventuale stabile organizzazione nel territorio stesso e, in ogni caso, le generalità e l'indirizzo in Italia dì un rappresentante per i rapporti tributari.

In mancanza di specifiche condizioni, il testo non è stato modificato.

 

L’articolo 20 intende modificare la comunicazione dei dati delle lettere di intento disciplinata dall’articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto-legge n. 746 del 1983 all'Agenzia delle Entrate. In sostanza, per effetto delle modifiche proposte, viene posto in capo al cd. “esportatore abituale” (soggetto che a determinate condizioni può porre in essere operazioni senza pagamento dell’IVA) l’obbligo di informare l'Agenzia delle entrate dei dati contenuti nella lettera d'intento da consegnare, ai fini dell’agevolazione predetta, al proprio fornitore.

In mancanza di specifiche condizioni, il testo non è stato modificato.

 

L’articolo 21 modifica la cadenza delle comunicazioni all’Agenzia delle Entrate delle operazioni intercorse coi Paesi black list da parte dei soggetti passivi Iva, disponendo che tale comunicazione sia effettuata annualmente; innalza inoltre la soglia di valore delle operazioni da comunicare, portandola da 500 a 10.000 euro.

E’ stata accolta la condizione formulata in termini identici dalle Commissioni Finanze della Camera e del Senato, volta a precisare che il limite dei 10.000 euro, valido per l’esonero dall’obbligo di comunicazione delle operazioni intercorse coi Paesi black list, si deve intendere non per singola operazione, ma come limite complessivo annuo.

 

L’articolo 22 apporta numerose modifiche all’articolo 35 del DPR n. 633 del 1972, in particolare consentendo ai contribuenti, all’atto della richiesta di partita Iva, di essere inseriti nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intra-UE. Si prevede una procedura specifica di eliminazione da tale banca dati al momento in cui il contribuente non presenti elenchi riepilogativi per quattro trimestri consecutivi successivi all’inclusione nella banca dati.

In mancanza di specifiche condizioni, il testo non è stato modificato.

 

L’articolo 23 affida a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane, da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della disposizione in esame, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica, il compito di semplificare il contenuto degli elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi cosiddette “generiche” (diverse da quelle oggetto di specifiche deroghe in tema di territorialità, di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) rese nei confronti di soggetti passivi Iva stabiliti in un altro Stato membro UE e quelle da questi ultimi ricevute.

Il testo non è stato modificato.

Non è stata accolta l’osservazione della Commissione Finanze del Senato, in considerazione del fatto che la presentazione degli elenchi riepilogativi dei servizi intracomunitari prestati non è derogabile in quanto discende da un preciso obbligo comunitario fissato dalla direttiva 2008/117/CE.

 

L’articolo 24 intende modificare l'articolo 4-bis della legge n. 1216 del 1961, al fine di allineare i termini di presentazione della denuncia dei premi incassati dagli operatori assicurativi esteri (imprese assicurativi aventi sede nei paesi UE e nello Spazio economico europeo e rappresentanti fiscali di tali imprese), operanti in Italia in regime di liberta di prestazione di servizi, con quelli previsti per le imprese stabilite in Italia, ai fini della determinazione dell’imposta sui premi assicurativi.

In mancanza di specifiche condizioni, il testo non è stato modificato.

 

L’articolo 25, sostituendo l’articolo 34, comma 4 del D.L. n. 41 del 1995, intende modificare, rimodulandole, le sanzioni comminate per omissione o inesattezza dei dati statistici degli elenchi Intrastat.

In mancanza di specifiche condizioni, il testo non è stato modificato.

 

 

Il Capo V intende eliminare alcuni adempimenti ritenuti superflui.

 

L’articolo 26, con una modifica all’articolo 104, comma 4 del TUIR elimina la previsione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per la determinazione delle quote di ammortamento finanziario deducibili dall’IRES, a favore delle imprese titolari di concessioni relative alla costruzione e all'esercizio di opere pubbliche.

In mancanza di specifiche condizioni, il testo non è stato modificato.

 

L’articolo 27 reca norme in materia di adempimenti dichiarativi a carico dei soggetti che percepiscono provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, al fine di agevolare la presentazione dell’apposita dichiarazione volta a ottenere, in ragione dell’apporto continuativo di dipendenti o terzi, un’applicazione ridotta delle ritenute di legge.

In mancanza di specifiche condizioni, il testo non è stato modificato.

 

E’ stato soppresso l’originario articolo 28, il quale, mediante la soppressione dell’articolo 9, comma 2-bis del decreto-legge n. 35 del 2013, intendeva eliminare l’obbligo, in capo al contribuente che vanta crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di allegare alla dichiarazione dei redditi un elenco, conforme a un modello da adottare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle P.A.. Poiché tale abrogazione è già stata disposta dall’articolo 37, comma 7-quater, del D.L. n. 66 del 2014, l’originario articolo 28 è stato soppresso.

 

Con il nuovo articolo 28 sono state accolte la condizione della Commissione Finanze della Camera e l’osservazione della Commissione Finanze del Senato volte a superare la vigente disciplina della responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore per le ritenute fiscali, mantenendo l’obiettivo di contrastare l’evasione fiscale. A tal fine il nuovo articolo 28, al comma 1, elimina la responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore. Sono soppresse anche le modalità applicative della norma e la procedura sanzionatoria.

Il comma 2, intervenendo sulla vigente disciplina in tema di responsabilità solidale del committente e dell’appaltatore per i trattamenti retributivi da corrispondere ai lavoratori (comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto), prevede che il committente convenuto in giudizio per il pagamento dei trattamenti retributivi sia tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta, compreso il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente.

Il comma 3 prevede che l’INPS renda disponibile all’Agenzia delle entrate, con cadenza mensile, i dati relativi alle aziende e alle posizioni contributive dei relativi dipendenti, al fine di consentire il riscontro della correttezza degli obblighi da parte dei datori di lavoro (ritenuta d’acconto con obbligo di rivalsa).

Il comma 4 dispone che per la liquidazione, per l’accertamento e per la riscossione di tributi, contributi, sanzioni e interessi di società cancellate dal registro delle imprese, l’estinzione delle stesse ha effetto solo dopo cinque anni. Ciò al fine di evitare che le azioni di recupero poste in essere dagli entri creditori siano vanificate.

Il comma 5, aggiuntivo rispetto a quanto richiesto dalle Commissioni, modifica l’articolo 36 del T.U. sulla riscossione, in tema di responsabilità di fronte all’amministrazione finanziaria degli amministratori, dei liquidatori e dei soci, in caso di liquidazione della società. La relazione governativa considera tale innovazione necessaria al fine di coordinare la relativa disciplina a quella inserita dall’articolo in esame.

Il comma 6 chiarisce che dall’entrata in vigore delle disposizioni previste nei commi 4 e 5 non discendono nuovi obblighi di dichiarazione.

Il comma 7 stabilisce che il sopra citato articolo 36 del T.U. sulla riscossione si applica a tutti i tributi, e non alle sole imposte sui redditi.

 

 

Infine, il Capo VI contiene ulteriori semplificazioni e norme di coordinamento.

 

L’articolo 29 modifica il regime della detrazione IVA spettante alle imprese che svolgono attività di intrattenimento, in particolare aumentando al 50 per cento (in luogo di un decimo di detto importo, ovvero al 5 per cento) la detrazione forfettaria per le operazioni di sponsorizzazione, che viene così adeguata a quella relativa alle operazioni di pubblicità.

In mancanza di specifiche condizioni, il testo non è stato modificato.

 

L’articolo 30 interviene sul regime Iva degli omaggi di modesto valore unitario, al fine di uniformare la disciplina Iva con quanto previsto a fini delle imposte sui redditi (articolo 108 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, TUIR, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986) e dunque rendere detraibili anche ai fini dell’imposta sul valore aggiunto gli omaggi di costo unitario non superiore a 50 euro, in luogo della precedente soglia di 25,82 euro (cinquantamila lire).

In mancanza di specifiche condizioni, il testo non è stato modificato.

 

L’articolo 31 intende apportare una modifica di coordinamento alla disciplina Iva delle perdite su crediti consentendo, ove l’imponibile si riduce a seguito della stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ovvero di un piano di rientro, oltre a dedurre le perdite su crediti ai fini della determinazione del reddito d'Impresa il fornitore che ha emesso una fattura in relazione ad operazioni successivamente non pagate in tutto o in parte dal debitore, abbia la possibilità dì recuperare l’Iva originariamente versata all'erario al momento dì effettuazione della fornitura il cui corrispettivo non sia stato pagato, portando in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione.

In mancanza di specifiche condizioni, il testo non è stato modificato.

 

Con l’articolo 32 si intende limitare l'ambito di applicazione della esenzione da imposte e tasse per i beni immobili sottoposti a sequestro e confisca, ai sensi delle disposizioni antimafia. Si chiarisce in particolare che non saranno dovute le sole imposte che abbiano come presupposto il diritto di proprietà o il possesso dell'immobile, nonché quelle che in via generale gravano sugli atti e i contratti relativi agli immobili, fino alla assegnazione o destinazione dei beni a cui si riferiscono.

In mancanza di specifiche condizioni, il testo non è stato modificato.

Non è stata accolta l’osservazione della Commissione del Senato volta a sospendere il versamento di imposte tasse o tributi dovuti non solo in riferimento ai beni immobili, ma anche per gli immobili rientranti in complessi aziendali in caso di estromissione degli stessi e comunque dal momento del sequestro e fino alla sua assegnazione, in quanto - secondo la relazione illustrativa - una siffatta disposizione creerebbe difficoltà operative occorrendo individuare la parte di imposte da sospendere che deriva dal contributo che un immobile dà alla determinazione del reddito di impresa al quale concorre. Inoltre, la stessa sarebbe in contrasto con quanto previsto dal periodo successivo in ordine agli immobili che non rilevano ai fini della determinazione del reddito.

 

L’articolo 33 intende modificare i criteri da utilizzare per l’individuazione degli immobili per cui è possibile fruire delle agevolazioni Iva per gli atti di trasferimento riguardanti gli immobili a uso abitativo. Non assumono più rilievo, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni sulle “prime case” di abitazione, i criteri dettati per l'individuazione degli immobili "di lusso" dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969; in luogo di tali criteri, si fa riferimento alle categorie catastali, per cui l’abitazione principale che usufruisce delle agevolazioni è quella che non rientra nelle categorie A1, A8 e A9 (rispettivamente abitazioni signorili, ville e castelli).

Non è stata accolta la condizione, posta dalla Commissione Finanze della Camera, volta a escludere dall’applicazione della suddetta previsione le cessioni relative alle abitazioni di lusso già costruite, in corso di costruzione o ristrutturazione alla data in vigore del provvedimento in esame. Il Governo in merito ha reputato che detta esclusone comporterebbe una discriminazione tra immobili aventi le stesse caratteristiche.

 

L’articolo 34 mira a rendere operativa la normativa introdotta dal decreto-legge n. 145 del 2013 in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici. Si specifica che la presentazione “successiva” dell'attestato di prestazione energetica (dopo il pagamento della sanzione e, comunque, entro quarantacinque giorni) sia effettuata al Ministero dello sviluppo economico. L'Agenzia delle entrate, sulla base dì apposite intese con il MISE individua, nel quadro delle informazioni disponibili acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti di trasferimento cui è obbligatorio allegare la certificazione, le informazioni rilevanti ai fini del procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative e le trasmette, in via telematica, allo stesso Ministero dello sviluppo economico.

E’ stata accolta la condizione posta dalla Commissione Finanze della Camera, eliminando la possibilità che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvalga della Guardia di Finanza per l’accertamento e le contestazioni delle violazioni previste nella norma in esame.

 

In accoglimento dell’osservazione posta dalla Commissione Finanze della Camera è stato introdotto un nuovo articolo 35. Esso intende modificare i requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività di CAF e società che svolgono assistenza fiscale, al fine di garantirne l’idoneità tecnico-organizzativa, come richiesto dalla legge delega n. 23/2014. Su tale questione era già intervenuta la legge di stabilità 2014 (commi 616 e 617 della legge n. 147 del 2013), modificando in più parti il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, in materia di assistenza fiscale.

 

In particolare, il comma 617 ha in primo luogo modificato la documentazione da allegare alla domanda per richiedere l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, prevedendo la presentazione di una relazione tecnica sul rispetto dei requisiti sulla capacità operativa del CAF, sulla formula organizzativa assunta, sui sistemi di controllo interno volti a garantire la correttezza dell'attività (articolo 7 del D.M. n. 164 del 1999).

Si prevede che i componenti del consiglio di amministrazione e i sindaci della società richiedente, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione, non debbano aver commesso violazioni alle disposizioni in materia non solo tributaria ma anche contributiva (articolo 8).

Si prevede la possibilità per il contribuente, qualora dalla liquidazione della dichiarazione emerga un credito d'imposta, di utilizzare in tutto o in parte l'ammontare dei credito per il pagamento di somme per le quali è previsto il versamento con F24 (articolo 13).

Riguardo all'assistenza fiscale prestata dai CAF-dipendenti, si stabilisce che questi provvedano a conservare le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'imposta fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione e copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione (articolo 16).

Infine, in materia di controlli si stabilisce che le richieste di documenti e di chiarimenti relative alle dichiarazioni siano trasmesse in via telematica, almeno 60 giorni prima della comunicazione al contribuente, al responsabile dell'assistenza fiscale o al professionista che ha rilasciato il visto di conformità per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni della documentazione e dei chiarimenti richiesti (articolo 26). Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (non emanato) dovevano essere definite le modalità attuative delle disposizioni illustrate.

 

Viene quindi nuovamente modificato il citato decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e, più in dettaglio:

a)  si dispone che i centri che richiedono l’autorizzazione all’esercizio dell’attività, vi sia la presenza degli uffici periferici sul territorio in almeno un terzo delle province;

b)  si precisa il contenuto della relazione tecnica annuale che i soggetti richiedenti devono redigere, in particolare prevedendo che da essa emerga il rispetto dei requisiti concernenti le garanzie di idoneità tecnico-organizzativa del centro, la formula organizzativa assunta anche in ordine ai rapporti di lavoro dipendente; si prevede che detta relazione contenga un piano di formazione del personale differenziato in base alle funzioni svolte dalle diverse figure professionali. Le modalità di offerta formativa saranno demandate a un provvedimento ministeriale;

c)  i predetti soggetti dovranno altresì redigere, dopo il primo anno di attività, una relazione annuale sulla capacità operativa e sulle risorse umane utilizzate, sull’affidamento a terzi dell’attività di assistenza fiscale e sui controlli di qualità su prodotti, servizi e sul numero di dichiarazioni trasmesse;

d)  si prevede un numero minimo di dichiarazioni che ciascun Centro autorizzato di assistenza fiscale dovrà validamente trasmettere all’Agenzia delle entrate, che effettuerà verifiche in merito in rapporto alla media delle dichiarazioni trasmesse da altri centri;

e)  si specifica che, ancorché i centri decadano dall’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale per il venir meno dei requisiti, debba essere garantita l’assistenza fiscale per l’attività in corso;

f)   si consente ai CAF di avvalersi, per l’assistenza fiscale, di società di servizi o dei soli lavoratori autonomi individuati tra gli intermediari autorizzati, i quali agiranno in nome e per conto del CAF.

L’articolo 36, aggiuntivo rispetto allo schema originario, accoglie l’osservazione della Commissione Finanze della Camera volta a semplificare gli adempimenti relativi al processo tributario. Con la soppressione della norma in esame (articolo 53, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 546 del 1992) l’appellante presso la commissione tributaria regionale non è più soggetto all’onere di depositare, a pena di inammissibilità, copia dell’appello presso la segreteria della commissione tributaria provinciale che ha pronunciato la sentenza impugnata.

 

Si segnala che nel d.lgs. 175 è stato inserito un nuovo articolo 37, contenente una disposizione finanziaria, volta a far fronte ai nuovi oneri derivanti dalla modifica della disciplina delle società in perdita sistematica, pari a 40,6 milioni di euro per l'anno 2015 e a 23,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, cui si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 28, che ha introdotto norme volte a superare la vigente disciplina della responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore per le ritenute fiscali, mantenendo l’obiettivo di contrastare l’evasione fiscale.

 

La norma prevede inoltre che la quota di maggiori entrate eccedenti le predette risorse, pari a 9,4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 26,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 confluiscono nel fondo per la riduzione della pressione fiscale, istituito dalla legge delega.

 

 

Si ricorda, infine, che non sono state accolte le seguenti osservazioni non riferibili agli articoli illustrati.

Commissione Finanze della Camera:

§  in merito all’osservazione di cui alla lettera f), che invita il Governo a valutare l’opportunità di ridurre progressivamente il ricorso al modello F23, fino alla sua eventuale eliminazione in favore del modello F24, la relazione illustrativa rileva che il decreto ministeriale 8 novembre 2011 già prevede l’stensione delle modalità di versamento tramite modello F.24 a numerose fattispecie, lasciando al modello F23 la sola riscossione delle sanzioni amministrative. Tenuto conto delle implicazioni procedurali che l'adozione di una diversa modalità di pagamento comporterebbe per l'Agenzia e soprattutto per gli enti (attualmente viene allegato il modello F23 al verbale di comminazione della sanzione o lo stesso contiene l'indicazione di come effettuare i versamenti) occorrerebbe prevedere – secondo quanto emerge dalla relazione - una gradualità dei cambiamenti nonché una valutazione circa l'attribuzione degli oneri di riscossione;

§  in merito all’osservazione di cui alla lettera g), che invita il Governo a valutare la possibilità di consentire il versamento cumulativo delle tasse automobilistiche dovute dalle imprese aventi in disponibilità più di un autoveicolo, ferma restando la competenza regionale, la relazione illustrativa rileva la non condivisibilità della proposta, in considerazione dell'autonomia regionale e delle conseguenti difficoltà di imputazione di versamenti cumulativi alle singole regioni;

§  in merito all’osservazione di cui alla lettera g), che invita il Governo a valutare l’opportunità di anticipare l’attuazione della semplificazione delle comunicazioni telematiche all'Agenzia delle entrate per i soggetti titolari di partita IVA rispetto all’attuale termine del 1° gennaio 2015, nonché l’eliminazione degli obblighi di trasmissione di dati, con particolare riferimento all’obbligo di invio del modello INTRA sui servizi ricevuti e prestati, la relazione illustrativa rileva che vi sono tempi tecnici di attuazione della normativa non comprimibili.

Commissione Finanze del Senato:

§  ai fini di dell’ampliamento della portata delle misure di semplificazione non onerose, la Commissione invita il Governo, ferma restando la disciplina di redazione e deposito del bilancio per le reti di impresa c.d. «reti soggetto», ad eliminare tale adempimento per le reti prive di personalità giuridica («reti contratto»), restando impregiudicati gli obblighi in capo alle singole aziende aderenti alla «reti contratto»;

§  per quanto riguarda la preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi, la Commissione invita il Governo a valutare l’opportunità di innalzare il limite attualmente previsto di 1.500 euro in una misura ritenuta idonea, soprattutto per le imprese di minori dimensioni, ad un utilizzo più ampio del meccanismi di compensazione che, in assenza di altri tipi di agevolazione fiscale, può restituire alle aziende un margine di liquidità aggiuntiva.

 

La relazione illustrativa non fornisce indicazioni al riguardo.


D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175

(dall’atto del Governo n. 99, al n. 99-bis, al testo del decreto legislativo)

 


Testo a fronte

 

 

Atto del Governo n. 99
Schema di decreto legislativo
 “Disposizioni in materia di
semplificazioni fiscali”

Atto del Governo n. 99-bis
Schema di decreto legislativo
Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata”

D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175
Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata

Raffronto con l’Atto n. 99-bis

 

 

 

Capo I
Semplificazioni
per le persone fisiche

Capo I
Semplificazioni
per le persone fisiche

Capo I
Semplificazioni
per le persone fisiche

 

 

 

Articolo 1
(Dichiarazione dei redditi precompilata)

Articolo 1
(Dichiarazione dei redditi precompilata)

Articolo 1
(Dichiarazione dei redditi precompilata)

1. A decorrere dal 2015, in via sperimentale, l'Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende disponibile telematicamente, entro il 15 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, ì) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, che può essere accettata o modificata.

1. Identico.

1. Identico.

2. L'Agenzia delle entrate, mediante un'apposita unità dì monitoraggio, riceve e gestisce i dati dei flussi informativi utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata verificandone la completezza, la qualità e la tempestività della trasmissione, anche con l'obiettivo di realizzare progressivamente un sistema di precompilazione di tutti i dati della dichiarazione di cui al comma 1.

2. Identico.

2. Identico.

3. La dichiarazione precompilata è resa disponibile direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate o, conferendo apposita delega, tramite il proprio sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale ovvero tramite un centro di assistenza fiscale di cui all'articolo 32, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o un iscritto nell'albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell'assistenza fiscale. Per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, per quanto non previsto dagli articoli da 2 a 6, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dal relativo decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, nonché dall'articolo 51-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentita l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità tecniche per consentire al contribuente o agli altri soggetti autorizzati di accedere alla dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall’Agenzia delle entrate. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresì individuati eventuali sistemi alternativi per rendere disponibile al contribuente la propria dichiarazione precompilata.

3. Identico.

3. Identico.

4. Resta ferma la possibilità dì presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie. In caso di presentazione della dichiarazione dei redditi con le modalità di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n, 164, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, comma 3 e 6 del presente decreto.

4. Resta ferma la possibilità dì presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie. In caso di presentazione della dichiarazione dei redditi con le modalità di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n, 164, a un centro di assistenza fiscale o a un professionista di cui al comma 3 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, comma 3 e 6 del presente decreto.

4. Identico.

 

 

 

Articolo 2
(Trasmissione all’Agenzia delle entrate delle certificazioni da parte
dei sostituti d'imposta)

Articolo 2
(Trasmissione all’Agenzia delle entrate delle certificazioni da parte
dei sostituti d'imposta)

Articolo 2
(Trasmissione all’Agenzia delle entrate delle certificazioni da parte
dei sostituti d'imposta)

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, all'articolo 4, dopo il comma 6-quater, è inserito il seguente:

"6-quinquies. Le certificazioni di cui al comma 6-ter sono trasmesse in via telematica all' Agenzia delle entrate entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo.".

1. Identico.

1. Identico.

2. Nell'articolo 16, comma 4-bis, lettera b), del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999,n. 164, le parole: "entro il 31 marzo dell'anno di invio delle comunicazioni da parte dei CAF ed ha valore fino alla data di revoca;" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 7 marzo dell'anno di invio delle comunicazioni da parte dei CAF unitamente alle certificazioni di cui all'articolo 4, comma 6-ter,del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuati i termini e le modalità per la variazione delle scelte da parte dei sostituti d'imposta;".

2. Identico.

2. Identico.

 

 

 

Articolo 3
(Trasmissione all'Agenzia delle entrate da parte di soggetti terzi di dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti)

Articolo 3
(Trasmissione all'Agenzia delle entrate da parte di soggetti terzi di dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti)

Articolo 3
(Trasmissione all'Agenzia delle entrate da parte di soggetti terzi di dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti)

1. All'articolo 78, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modifiche:

1. Identico:

1. Identico:

a) il comma 25 è sostituito dal seguente:

"25. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle entrate nonché dei controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili, i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali, le forme pensionistiche complementari, trasmettono, entro il 28 febbraio di ciascun anno all'Agenzia dell'entrate, per ciascun soggetto, una comunicazione contenente i dati dei seguenti oneri corrisposti nell'anno precedente:

a) il comma 25 è sostituito dal seguente:

"25. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle entrate nonché dei controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili, i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali, le forme pensionistiche complementari, trasmettono, entro il 28 febbraio di ciascun anno all'Agenzia dell'entrate, per tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente i dati dei seguenti oneri corrisposti nell'anno precedente:

a) identica:

a) quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;

a) identica;

a) identica;

b) premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;

b) identica;

b) identica;

c) contributi previdenziali ed assistenziali;

c) identica;

c) identica;

d) contributi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.";

d) identica;

d) identica;

b) nel comma 26 è aggiunto infine il seguente periodo: "Le modalità e il contenuto della trasmissione sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui al comma 25 si applica la sanzione di cento euro per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza di cui al comma 25, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione stessa.".

b) identica.

b) identica.

2. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, l'Agenzia delle entrate può utilizzare i dati di cui all'articolo 50, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

2. Identico.

2. Identico.

3. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, inviano al Sistema Tessera Sanitaria, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, attuativo dell'articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre2003, n. 326 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati relativi alle prestazioni erogate nel 2015 ad esclusione di quelle già previste nel comma 4, ai fini della loro messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate. Le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica dei dati, sono rese disponibili sul sito internet del sistema Tessera Sanitaria.

3. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, inviano al Sistema tessera sanitaria, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, attuativo dell'articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre2003, n. 326 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati relativi alle prestazioni erogate nel 2015 ad esclusione di quelle già previste nel comma 2 ai fini della loro messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate. Le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica dei dati, sono rese disponibili sul sito internet del Sistema tessera sanitaria.

3. Identico.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i termini e le modalità per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle indicate nei commi 1, 2 e 3.

4. Identico.

4. Identico.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrale, sentita l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità tecniche di utilizzo dei dati di cui ai commi 2 e 3.

5. Identico.

5. Identico.

6. L'Agenzia delle entrate effettua controlli sulla correttezza dei dati trasmessi dai soggetti terzi con i poteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

6. Identico.

6. Identico.

Articolo 4
(Accettazione e modifica della dichiarazione precompilata)

Articolo 4
(Accettazione e modifica della dichiarazione precompilata)

Articolo 4
(Accettazione e modifica della dichiarazione precompilata)

1. La dichiarazione precompilata relativa al periodo d'imposta precedente può essere accettata ovvero modificata dal contribuente.

1. Identico.

1. Identico.

2. Al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modifiche:

2. Identico:

2. Identico:

a) all'articolo 13, comma 1:

a) identica:

a) identica:

1. alla lettera a), le parole "entro il mese di aprile" sono sostituite dalle seguenti: "entro il sette luglio";

1. alla lettera a), le parole "entro il mese di aprile" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 7 luglio";

1. identico;

2. alla lettera b), le parole "entro il mese di maggio" sono sostituite dalle seguenti: "entro il sette luglio";

2. alla lettera b), le parole "entro il mese di maggio" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 7 luglio";

2. identico;

b) all'articolo 16, comma 1:

b) identica:

b) identica:

1. alla lettera a) e alla lettera c), le parole "entro il 30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il sette luglio";

1. alla lettera a) e alla lettera c), le parole "entro il 30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 7 luglio";

1. identico;

2. alla lettera b), le parole "entro il 15 giugno di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione";

2. alla lettera b), le parole "entro il 15 giugno di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "prima della trasmissione della dichiarazione e comunque entro il 7 luglio";

2. identico;

c) all'articolo 17, comma 1:

c) identica:

c) identica:

1. alla lettera b), le parole "entro il 31 maggio di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione";

1. alla lettera b), le parole "entro il 31 maggio di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "prima della trasmissione della dichiarazione e comunque entro il 7 luglio";

1. identico;

2. alla lettera c) le parole "entro il 30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il sette luglio".

2. alla lettera c) le parole "entro il 30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 7 luglio".

2. identico.

3. La dichiarazione precompilata è presentata entro il termine di cui all'articolo 13, comma 1,lettere a) e b) del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164:

3. Identico:

3. Identico:

a) all'Agenzia delle entrate direttamente in via telematica;

a) identica;

a) identica;

b) al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale;

b) identica;

b) identica;

c) a un CAF o a un professionista indicati nell'articolo 1, presentando anche la relativa documentazione. L'attività di verifica di conformità è effettuata, ai sensi della lettera c) del comma 3 dell'articolo 34 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, su tutti i dati della dichiarazione compresi quelli fomiti con la dichiarazione precompilata e comporta assunzione di responsabilità ai fini di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1.

c) a un CAF o a un professionista indicati nell'articolo 1, presentando anche la relativa documentazione. L'attività di verifica di conformità è effettuata, ai sensi della lettera c) del comma 3 dell'articolo 34 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sui dati della dichiarazione compresi quelli fomiti con la dichiarazione precompilata e comporta assunzione di responsabilità ai fini di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1.

c) identica.

4. La dichiarazione precompilata relativa al periodo d'imposta precedente è presentata dai soggetti di cui all'articolo 51-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, entro il 31 maggio, con le modalità indicate alle lettere a) e c) del comma 3.

4. La dichiarazione precompilata relativa al periodo d'imposta precedente è presentata dai soggetti di cui all'articolo 51-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, entro il 7 luglio, con le modalità indicate alle lettere a) e c) del comma 3. Se dalla dichiarazione emerge un debito, il pagamento deve comunque essere effettuato con le modalità ed entro i termini previsti per il versamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

4. Identico.

5 In presenza dei requisiti indicati nell'articolo 13, comma 4, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n, 164, i coniugi possono congiungere le proprie dichiarazioni in sede di accettazione o modifica. In caso di dichiarazione precompilata messa a disposizione di uno solo dei coniugi può essere presentata dichiarazione congiunta a un CAF o a un professionista ovvero al sostituto d'imposta indicati nell'articolo 1.

5. Identico.

5. Identico.

6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati sistemi alternativi di accettazione o modifica da parte del contribuente della dichiarazione precompilata.

6. Identico.

6. Identico.

7. l termini di cui all'articolo 2, comma 2, nonché quelli di cui al presente articolo, commi da 2 a 4, possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

7. Identico.

7. Identico.

 

8. I commi 103 e 104 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono soppressi con effetto per le dichiarazioni dei redditi presentate a decorrere dall’anno 2015, relative al periodo d’imposta 2014.

8. Identico.

 

 

 

Articolo 5
(Limiti ai poteri di controllo)

Articolo 5
(Limiti ai poteri di controllo)

Articolo 5
(Limiti ai poteri di controllo)

1. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, senza modifiche non si effettua il controllo:

1. Identico:

1. Identico:

a) formale sui dati forniti con le certificazioni da parte dei sostituti d'imposta e sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi di cui all'articolo 3. Su tali dati, resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, comprese quelle per familiari a carico, e alle agevolazioni, nonché degli oneri certificati dai sostituti d'imposta per i quali gli stessi non hanno effettuato le relative trattenute;

a) formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi di cui all'articolo 3. Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni;

a) identica;

b) di cui all'articolo 1, comma 586, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

b) identica.

b) identica.

2. Nel caso di presentazione, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, della dichiarazione precompilata con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, non operano le esclusioni dal controllo di cui al comma 1, lettera a).

2. Identico.

2. Identico.

3. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, anche con modifiche, effettuala mediante CAF o professionista, il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata. Resta fermo il controllo nei confronti del contribuente della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, comprese quelle per familiari a carico, e alle agevolazioni nonché degli oneri certificati dai sostituti d'imposta per i quali gli stessi non hanno effettuato le relative trattenute.

3. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, anche con modifiche, effettuata mediante CAF o professionista, il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata. Resta fermo il controllo nei confronti del contribuente della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.

3. Identico.

Articolo 6
(Visto di conformità)

Articolo 6
(Visto di conformità)

Articolo 6
(Visto di conformità)

1. Nell'articolo 39, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n 241, sono apportate le seguenti modifiche:

1. Identico:

1. Identico:

a) nel comma 1, lettera a), dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Salvo il caso di presentazione di dichiarazione rettificativa. se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'articolo 13, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, i soggetti indicati nell'articolo 35 sono tenuti nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore al pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbe stata richiesta al contribuente ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n, 600. Costituiscono titolo esecutivo per la riscossione mediante ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le comunicazioni con le quali sono richieste le somme di cui al periodo precedente. Eventuali controversie sono devolute alla giurisdizione tributaria. Se entro il 10 novembre dell'anno in cui la violazione è stata commessa il CAF o il professionista trasmette una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmette una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, la somma dovuta è pari all'importo della sola sanzione";

a) nel comma 1, lettera a), dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Salvo il caso di presentazione di dichiarazione rettificativa. se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'articolo 13, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, i soggetti indicati nell'articolo 35 sono tenuti nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore al pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n, 600, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Costituiscono titolo per la riscossione mediante ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le comunicazioni con le quali sono richieste le somme di cui al periodo precedente. Eventuali controversie sono devolute alla giurisdizione tributaria. Se entro il 10 novembre dell'anno in cui la violazione è stata commessa il CAF o il professionista trasmette una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmette una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, la somma dovuta è pari all'importo della sola sanzione”. La sanzione è ridotta nella misura prevista dall’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se il versamento è effettuato entro la stessa data del 10 novembre.”;

a) identica;

b) nel comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

b) nel comma 1, dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:

b) identica:

"a-bis) se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'articolo 13, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, non si applica la sanzione amministrativa di cui al primo periodo della lettera a).".

a-bis) identica;

a-bis) identica;

 

a-ter) nell’ipotesi di dichiarazione rettificativa di cui al comma 1, lettera a), il contribuente è tenuto al versamento della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi.”.

a-ter) identica.

2. Il contribuente è tenuto al versamento della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi nell'ipotesi di dichiarazione rettificativa di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a),dei decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Soppresso.

2. Identico.

3. Nel decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modifiche:

2. Identico:

2. Identico:

a) nell'articolo 6, comma 1, le parole: "due miliardi di lire" sono sostituite dalle seguenti:" tre milioni di euro" e dopo le parole: "provocati dall'assistenza fiscale prestata" sono aggiunte le seguenti: "e al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore le somme di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a} del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241";

a) nell'articolo 6, comma 1, le parole: "due miliardi di lire" sono sostituite dalle seguenti:" tre milioni di euro" e dopo le parole: "provocati dall'assistenza fiscale prestata" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore le somme di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a} del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241";

a) identica;

b) nell'articolo 22, comma 1, le parole: "due miliardi di lire" sono sostituite dalle seguenti: "tre milioni di euro" e dopo le parole: "provocati dall'attività prestata" sono aggiunte le seguenti: "e al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore le somme di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241";

b) nell'articolo 22, comma 1, le parole: "due miliardi di lire" sono sostituite dalle seguenti: "tre milioni di euro" e dopo le parole: "provocati dall'attività prestata" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore le somme di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241";

b) identica;

c) nell'articolo 26, il comma 3-bis è sostituito dal seguente: “3-bis. Ai fini della verifica del visto di conformità, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di trasmissione della dichiarazione, l'Agenzia delle entrate trasmette in via telematica le richieste di documenti e di chiarimenti relative alle dichiarazioni di cui all'articolo 13 al centro di assistenza fiscale e al responsabile dell'assistenza fiscale o al professionista che ha rilasciato il visto di conformità, per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate entro trenta giorni della documentazione e dei chiarimenti richiesti.";

c) nell'articolo 26, il comma 3-bis è sostituito dal seguente: “3-bis. Ai fini della verifica del visto di conformità, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di trasmissione della dichiarazione, l'Agenzia delle entrate trasmette in via telematica le richieste di documenti e di chiarimenti relative alle dichiarazioni di cui all'articolo 13 al centro di assistenza fiscale e al responsabile dell'assistenza fiscale o al professionista che ha rilasciato il visto di conformità, per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate entro sessanta giorni della documentazione e dei chiarimenti richiesti;

c) identica;

d) dopo il comma 3-bis, sono introdotti i seguenti commi: "3-ter. L'esito del controllo di cui al comma 3-bis, è comunicato in via telematica al centro di assistenza fiscale e al responsabile dell'assistenza fiscale o al professionista con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica dei dati contenuti nella dichiarazione per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo del visto di conformità entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

d) dopo il comma 3-bis, sono introdotti i seguenti:

"3-ter. L'esito del controllo di cui al comma 3-bis, è comunicato in via telematica al centro di assistenza fiscale e al responsabile dell'assistenza fiscale o al professionista con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica dei dati contenuti nella dichiarazione per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo del visto di conformità entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione;

d) identica;

3-quater. Le somme che risultano dovute a seguito dei controlli di cui al comma 3-bis,possono essere pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 3-ter, con le modalità indicate nell'articolo 19, del decreto legislativo 9 luglio1997, n. 241. In tal caso, l'ammontare delle somme dovute è pari all'imposta, agli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione e alla sanzione di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ridotta a due terzi. Per la riscossione coattiva delle somme sia applicano le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 con riferimento alle somme dovute ai sensi dell'articolo 36-ter,del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.".

3-quater. Le somme che risultano dovute a seguito dei controlli di cui al comma 3-bis, possono essere pagate entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 3-ter, con le modalità indicate nell'articolo 19, del decreto legislativo 9 luglio1997, n. 241. In tal caso, l'ammontare delle somme dovute è pari all'imposta, agli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione e alla sanzione di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta a due terzi. Per la riscossione coattiva delle somme sia applicano le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 con riferimento alle somme dovute ai sensi dell'articolo 36-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

3-quater. Identico.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 26, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, come modificate dal comma 3, si applicano a decorrere dall'assistenza fiscale prestata nel 2015. Per l'attività di assistenza fiscale prestata fino al 31 dicembre 2014, continuano ad applicarsi le disposizioni del menzionato articolo 26 nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dallo stesso comma 3.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 26, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, come modificate dal comma 2, si applicano a decorrere dall'assistenza fiscale prestata nel 2015. Per l'attività di assistenza fiscale prestata fino al 31 dicembre 2014, continuano ad applicarsi le disposizioni del menzionato articolo 26 nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dallo stesso comma 2.

3. Identico.

 

 

 

Articolo 7
(Modifica compensi)

Articolo 7
(Modifica compensi)

Articolo 7
(Modifica compensi)

1. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 il primo periodo è soppresso.

1. Identico.

1. Identico.

2. All'articolo 18 del decreto 31 maggio 1999, n. 164 il comma 1 è abrogato.

2. Identico.

2. Identico.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 novembre2014, sono rimodulate, senza incremento dì oneri per il bilancio dello Stato e per i contribuenti, le misure dei compensi previste dall'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997,n. 241 tenendo conto dei diversi adempimenti posti a carico dei CAF e dei professionisti di cui all'articolo 1. Le nuove misure dei compensi trovano applicazione a partire dall'assistenza fiscale prestata nel 2015.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 novembre 2014, sono rimodulate, senza incremento dì oneri per il bilancio dello Stato e per i contribuenti, che presentano la dichiarazione secondo quanto previsto dall’articolo 4 comma 3, lettere a) e b), le misure dei compensi previste dall'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 tenendo conto dei diversi adempimenti posti a carico dei CAF e dei professionisti di cui all'articolo 1. Le nuove misure dei compensi trovano applicazione a partire dall'assistenza fiscale prestata nel 2015.

3. Identico.

 

 

 

Articolo 8
(Semplificazioni in materia
di addizionali comunali
e regionali all'Irpef)

Articolo 8
(Semplificazioni in materia
di addizionali comunali
e regionali all'Irpef)

Articolo 8
(Semplificazioni in materia
di addizionali comunali
e regionali all'Irpef)

1. All'articolo 50, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

1. Identico:

1. Identico:

a) al comma 3 è aggiunto infine il seguente periodo: "Ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad inviare, ai fini della pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, entro il 31 gennaio dell'anno a cui l'addizionale si riferisce, i dati contenuti nei provvedimenti di variazione dell'addizionale regionale, individuati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il mancato inserimento nel suddetto sito informatico dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'addizionale comporta l'inapplicabilità di sanzioni e di interessi.

a) identica;

a) identica;

b) al comma 5 le parole: "31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa ovvero relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati a questi alla regione in cui il sostituito ha il domicilio fiscale all'atto della effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.".

b) identica.

b) identica.

2. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, le parole: "salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento" sono soppresse.

2. Identico.

2. Identico.

3. Ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, i comuni, contestualmente all'invio dei regolamenti e delle delibere relative all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono tenuti ad inviare, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all' articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, i dati contenuti nei suddetti regolamenti e delibere individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Restano ferme le disposizioni in ordine alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere che devono essere inseriti nella predetta sezione del Portale esclusivamente per via telematica.

3. Identico.

3. Identico.

4. In sede di prima applicazione i decreti di cui al comma 1, lettera a) e al comma 3 sono emanati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Identico.

4. Identico.

 

 

 

Articolo 9
(Disposizioni di attuazione e finali)

Articolo 9
(Disposizioni di attuazione e finali)

Articolo 9
(Disposizioni di attuazione e finali)

1. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i termini e le modalità applicative delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 8.

1. Identico.

1. Identico.

2. Alle funzioni previste dagli articoli da 1 a 8, l'Agenzia delle entrate provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Identico.

2. Identico.

 

 

 

Articolo 10
(Spese di vitto e alloggio dei professionisti)

Articolo 10
(Spese di vitto e alloggio dei professionisti)

Articolo 10
(Spese di vitto e alloggio dei professionisti)

1. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.”. La disposizione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015.

1. Identico.

1. Identico.

 

 

 

Articolo 11
(Società tra professionisti)

Articolo 11
(Società tra professionisti)

Soppresso.

Articolo 11
(Società tra professionisti)

Identico.

1. Alle società costituite ai sensi dell'articolo 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183,indipendentemente dalla forma giuridica, si applica, anche ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

 

 

 

 

 

Articolo 12
(Dichiarazione di successione: esoneri e documenti da allegare)

Articolo 11
(Dichiarazione di successione: esoneri e documenti da allegare)

Articolo 11
(Dichiarazione di successione: esoneri e documenti da allegare)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

1. Identico:

a) all'articolo 28:

a) Identica;

a) Identica;

1) al comma 6, dopo le parole: "diverso da quelli indicati all'articolo 13, comma 4,"sono inserite le seguenti: "e dall'erogazione dì rimborsi fiscali";

1) identico;

1) identico;

2) al comma 7, le parole: "a lire cinquanta milioni" sono sostituite dalle seguenti: "a euro centomila”;

2) identico;

2) identico;

b) all'articolo 30, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

“3-bis. I documenti di cui alle lettere c), d), g), h) e i) possono essere sostituiti anche da copie non autentiche con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che le stesse costituiscono copie degli originali. Resta salva la facoltà dell'Agenzia delle entrate di richiedere i documenti in originale o in copia autentica.";

b) identica;

b) identica;

c) all'articolo 33, comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole ", nonché dei rimborsi fiscali di cui allo stesso articolo 28, comma 6, erogati successivamente alla presentazione della dichiarazione dì successione".

c) identica.

c) identica.

 

 

 

Articolo 13
(Abrogazione della comunicazione all'Agenzia delle entrale per i lavori che proseguono per più periodi di imposta ammessi alla detrazione IRPEF delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici)

Articolo 12
(Abrogazione della comunicazione all'Agenzia delle entrale per i lavori che proseguono per più periodi di imposta ammessi alla detrazione IRPEF delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici)

Articolo 12
(Abrogazione della comunicazione all'Agenzia delle entrale per i lavori che proseguono per più periodi di imposta ammessi alla detrazione IRPEF delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici)

1. Il comma 6, dell'articolo 29, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.

1. Identico.

1. Identico.

Capo II
Semplificazioni per i rimborsi

Capo II
Semplificazioni per i rimborsi

Capo II
Semplificazioni per i rimborsi

 

 

 

Articolo 14
(Esecuzione dei rimborsi IVA)

Articolo 13
(Esecuzione dei rimborsi IVA)

Articolo 13
(Esecuzione dei rimborsi IVA)

1. L'articolo 38-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è sostituito dal seguente:

1. Identico

1. Identico

"Articolo 38-bis
(Esecuzione dei rimborsi)

"Articolo 38-bis
(Esecuzione dei rimborsi)

"Articolo 38-bis
(Esecuzione dei rimborsi)

1. I rimborsi previsti nell'articolo 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 2 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni.

1. Identico.

1. Identico.

2. Il contribuente può ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) ed e) del secondo comma dell'articolo 30, nonché nelle ipotesi di cui alla lettera c) del medesimo secondo comma quando effettua acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, e nelle ipotesi di cui alla lettera d) del secondo comma del citato articolo 30 quando effettua, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50 per cento dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni dì intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all’articolo 19, comma 3, lettera a-bis).

2. Identico.

2. Identico.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, i rimborsi di ammontare superiore a 15.000 euro sono eseguiti previa presentazione della relativa dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso recante il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa di cui all'articolo 10, comma 7, primo e secondo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Alla dichiarazione o istanza è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a norma dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la sussistenza delle seguenti condizioni in relazione alle caratteristiche soggettive del contribuente:

3. Identico:

3. Identico:

1) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;

a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;

a) identica;

2) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento dei capitale sociale;

b) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento dei capitale sociale;

b) identica;

3) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

c) identica.

4. Sono eseguiti previa prestazione della garanzia di cui al comma 5 i rimborsi di ammontare superiore a 15.000 euro quando richiesti:

4. Identico:

4. Identico:

a) da soggetti passivi che esercitano un'attività d'impresa da meno di due anni diversi dalle imprese start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

a) identica;

a) identica;

b) da soggetti passivi ai quali, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:

b) identica:

b) identica:

1) al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;

1) identico;

1) identico;

2) al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;

2) identico;

2) identico;

3) all’1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro.

3) identico.

3) identico.

c) da soggetti passivi che nelle ipotesi di cui al comma 3, presentano la dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

c) identica;

c) identica;

d) da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività.

d) identica.

d) identica.

5. La garanzia di cui al comma 4 è prestata per una durata pari a tre anni dall'esecuzione del rimborso, ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento, sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità ovvero di polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione. Per le piccole e medie imprese, definite secondo i criteri stabiliti dal decreto del 18 aprile 2005 del Ministro delle attività produttive, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 12 ottobre 2005, n. 238, dette garanzie possono essere prestate anche dai consorzi cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Per i gruppi di società, con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro, la garanzia può essere prestata mediante la diretta assunzione da parte della società capogruppo o controllante di cui all'articolo 2359 del codice civile della obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva dei relativi interessi, all'Amministrazione finanziaria, anche in caso di cessione della partecipazione nella società controllata o collegata. In ogni caso la società capogruppo o controllante deve comunicare in anticipo all'Amministrazione finanziaria l'intendimento di cedere la partecipazione nella società controllata o collegata. La garanzia concerne anche crediti relativi ad annualità precedenti maturati nel periodo di validità della garanzia stessa.

5. Identico.

5. Identico.

6. Relativamente alla dichiarazione da cui emerge il credito richiesto a rimborso non è obbligatoria l'apposizione del visto dì conformità o la sottoscrizione alternativa previsti dal comma 3 quando è prestata la garanzia di cui al comma 5.

6. Identico.

6. Identico.

7. Ai rimborsi di cui al presente articolo e al pagamento degli interessi provvede il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate. Ai rimborsi si provvede con gli stanziamenti di bilancio.

7. Identico.

7. Identico.

8. Nel caso in cui nel periodo relativo al rimborso sia stato constatato uno dei reati di cui agli articoli 2 e 8 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, l'esecuzione dei rimborsi di cui al presente articolo è sospesa, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta indicata nelle fatture o in altri documenti illecitamente emessi od utilizzati, fino alla definizione del relativo procedimento penale.

8. Identico.

8. Identico.

9. Se successivamente al rimborso o alla compensazione viene notificato avviso di rettifica o accertamento il contribuente, entro sessanta giorni, versa all'ufficio le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate o compensate, oltre agli interessi del 2 per cento annuo dalla data del rimborso o della compensazione, a meno che non presti la garanzia prevista nel comma 5 fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo.

9. Identico.

9. Identico.

10. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate, anche progressivamente, in relazione all’attività esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate, le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi di cui al presente articolo sono eseguiti in via prioritaria.

10. Identico.

10. Identico.

11. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le ulteriori modalità e termini per l'esecuzione dei rimborsi di cui al presente articolo, inclusi quelli per la richiesta dei rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno e per la loro esecuzione.".

11. Identico.

11. Identico.

 

 

 

Articolo 15
(Rimborso dei crediti d'imposta e degli interessi in conto fiscale)

Articolo 14
(Rimborso dei crediti d'imposta e degli interessi in conto fiscale)

Articolo 14
(Rimborso dei crediti d'imposta e degli interessi in conto fiscale)

1. All'articolo 78, comma 33, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente l'esecuzione dei rimborsi da parte degli agenti della riscossione, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) l'erogazione del rimborso è effettuata entro sessanta giorni sulla base di apposita richiesta, sottoscritta da! contribuente ed attestante il diritto al rimborso, ovvero entro 20 giorni dalla ricezione di apposita comunicazione dell'ufficio competente e contestualmente all'erogazione del rimborso sono liquidati ed erogati gli interessi nella misura determinata dalle specifiche leggi in materia;”.

1. Identico.

1. Identico.

2, La disposizione di cui al comma 1 si applica ai rimborsi erogati a partire dal 1° gennaio 2015.

2. Identico.

2. Identico.

 

 

 

Articolo 16
(Compensazione dei rimborsi da assistenza e compensi
dei sostituti d'imposta)

Articolo 15
(Compensazione dei rimborsi
da assistenza
)

Articolo 15
(Compensazione dei rimborsi
da assistenza)

 

 

 

1. Al fine di favorire la trasparenza e semplificare le operazioni poste in essere dai sostituti d'imposta, a decorrere dal 1° gennaio 2015:

1. Identico:

1. Identico:

a) le somme rimborsate ai percipienti sulla base dei prospetti di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e dei risultati contabili trasmessi dai CAF e dai professionisti abilitati sono compensate dai sostituti d'imposta esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 17 de! decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel mese successivo a quello in cui è stato effettuato il rimborso, nei limiti previsti dall'articolo 37, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997. Dette somme non concorrono alla determinazione del limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a) Identica;

a) Identica;

b) i compensi per l'assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta sono corrisposti mediante il riconoscimento di un credito utilizzabile in compensazione esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241, del 1997 a partire dal mese successivo a quello in cui la dichiarazione è stata elaborata e trasmessa. Dette somme non concorrono alla determinazione del limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23dicembre 2000, n. 388;

b) soppressa;

b) soppressa;

c) in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 241, del 1997 le eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive sono scomputate dai successivi versamenti esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Dette somme non concorrono alla determinazione del limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge n. 388 del 2000 fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi da 2 a 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445;

b) identica;

b) identica;

d) nell'articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) identica:

c) identica:

1) il comma 1 è abrogato;

1) identico;

1) identico;

2) nel comma 4, le parole. "che non trova capienza nelle ritenute da versare nel periodo d'imposta successivo o", sono soppresse.

2) identico.

2) identico.

Capo III
Semplificazioni per le società

Capo III
Semplificazioni per le società

Capo III
Semplificazioni per le società

 

 

 

Articolo 17
(Razionalizzazione comunicazioni dell'esercizio di opzione)

Articolo 16
(Razionalizzazione comunicazioni dell'esercizio di opzione)

Articolo 16
(Razionalizzazione comunicazioni dell'esercizio di opzione)

1. All'articolo 115, comma 4, del lesto unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "entro il primo dei tre esercizi sociali predetti, secondo le modalità indicate in un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate" sono sostituite dalle seguenti: "con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione".

1. Identico.

1. Identico.

2. All'articolo 119, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "entro il sedicesimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta precedente al primo esercizio cui si riferisce l'esercizio dell'opzione stessa secondo le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 129" sono sostituite dalle seguenti: "con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione".

2. Identico.

2. Identico.

3 All'articolo 155, comma 1, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire dal quale intende fruirne con le modalità di cui al decreto previsto dall'articolo 161" sono sostituite dalle seguenti: "con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione".

3. Identico.

3. Identico.

4. All'articolo 5-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "le modalità e nei termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il 31 marzo 2008.", sono sostituite dalle seguenti: "con la dichiarazione IRAP presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione.”.

4. Identico.

4. Identico.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

5. Identico.

5. Identico.

 

 

 

Articolo 18
(Razionalizzazione delle modalità di presentazione e dei termini di versamento nelle ipotesi di operazioni straordinarie poste in essere da società di persone)

Articolo 17
(Razionalizzazione delle modalità di presentazione e dei termini di versamento nelle ipotesi di operazioni straordinarie poste in essere da società di persone)

Articolo 17
(Razionalizzazione delle modalità di presentazione e dei termini di versamento nelle ipotesi di operazioni straordinarie poste in essere da società di persone)

1. All'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le parole: "relativamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2," sono soppresse.

1. Identico.

1. Identico.

2. All'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "1. Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche, e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compresa quella unificata, è effettuato entro il 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa; le società o associazioni di cui all'articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nelle ipotesi di cui agli articoli 5 e 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 effettuano i predetti versamenti entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.".

2. Identico.

2. Identico.

 

 

 

 

Articolo 18
(Società in perdita sistematica)

Articolo 18
(Società in perdita sistematica)

 

1. All’articolo 2, comma 36-decies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole «tre» e «quarto» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti «cinque» e «sesto».

1. Identico.

 

2. All’articolo 2, comma 36-undecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, la parola «due» è sostituita dalla seguente: «quattro».

2. Identico.

 

3. In deroga all’articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

3. Identico.

Capo IV
Semplificazioni riguardanti la fiscalità internazionale

Capo IV
Semplificazioni riguardanti la fiscalità internazionale

Capo IV
Semplificazioni riguardanti la fiscalità internazionale

 

 

 

Articolo 19
(Semplificazione delle dichiarazioni
delle società o enti che non hanno
la sede legale o amministrativa
nel territorio dello Stato)

Articolo 19
(Semplificazione delle dichiarazioni
delle società o enti che non hanno
la sede legale o amministrativa
nel territorio dello Stato)

Articolo 19
(Semplificazione delle dichiarazioni
delle società o enti che non hanno
la sede legale o amministrativa
nel territorio dello Stato)

1. Il comma 2, dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è abrogato.

1. Identico.

1. Identico.

 

 

 

Articolo 20
(Comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati contenuti
nelle lettere d'intento)

Articolo 20
(Comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati contenuti
nelle lettere d'intento)

Articolo 20
(Comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati contenuti
nelle lettere d'intento)

1. All’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

1. Identico:

a) le parole "consegnata o spedita al fornitore o prestatore, ovvero presentata in dogana" sono sostituite dalle seguenti: "trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica. La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate, sarà consegnata al fornitore o prestatore, ovvero in dogana. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni d'intento per dispensare dalla consegna in dogana della copia cartacea delle predette dichiarazioni e delle ricevute di presentazione,";

a) Identica;

a) Identica;

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nella prima ipotesi, il cedente o prestatore riepiloga nella dichiarazione IVA annuale i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute.”.

b) identica.

b) identica.

2. All’articolo 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n, 471, il comma 4-bis è sostituito dal seguente: "4-bis. E' punito con la sanzione prevista nel comma 3 il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prima di aver ricevuto da parte del cessionario o committente la dichiarazione di intento e riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate, prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.".

2. Identico.

2. Identico.

3. Le disposizioni dì cui ai commi 1 e 2 si applicano alle dichiarazioni d'intento relative ad operazioni senza applicazione dell'imposta da effettuare a decorrere dal 1° gennaio 2015. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro novanta giorni dalla da data di entrata in vigore della presente disposizione sono definite le modalità applicative, anche di natura tecnica, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e sono definiti i requisiti cui è subordinato il rilascio della ricevuta da parte dell'Agenzia delle entrate. Con successivi provvedimenti possono essere definiti ulteriori requisiti.

3. Identico.

3. Identico.

Articolo 21
(Comunicazione delle operazioni intercorse con paesi black list)

Articolo 21
(Comunicazione delle operazioni intercorse con Paesi black list)

Articolo 21
(Comunicazione delle operazioni intercorse con Paesi black list)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "comunicano telematicamente all'Agenzia delle entrale" sono sostituite dalle seguenti: "comunicano annualmente per via telematica all’Agenzia delle entrate";

b) le parole "euro 500" sono sostituite dalle seguenti: "euro 10.000".

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "comunicano telematicamente all'Agenzia delle entrale" sono sostituite dalle seguenti: "comunicano annualmente per via telematica all’Agenzia delle entrate";

b) le parole: “di importo superiore a euro 500” sono sostituite dalle seguenti: “il cui importo complessivo annuale è superiore ad euro 10.000.”.

1. Identico.

 

 

 

2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano alle operazioni indicate all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, poste in essere nell’anno solare in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano alle operazioni indicate all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, poste in essere nell’anno solare in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Identico.

 

 

 

Articolo 22
(Richiesta di autorizzazione
per effettuare operazioni intracomunitarie)

Articolo 22
(Richiesta di autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie)

Articolo 22
(Richiesta di autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie)

1. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

1. Identico:

a) il comma 7-bis è sostituito dal seguente:

"7-bis. L'opzione di cui al comma 2, lettera e-bis) determina l'immediata inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 904/2010, del Consiglio, del 7 ottobre 2010; fatto salvo quanto disposto dal comma 15-bis, si presume che un soggetto passivo non intende più effettuare operazioni intracomunitarie qualora non abbia presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi alla data di inclusione nella suddetta banca dati. A tal fine l'Agenzia delle entrate procede all'esclusione della partita IVA dalla banca dati di cui al periodo precedente, previo invio di apposita comunicazione al soggetto passivo.

a) identica:

a) identica:

b) il comma 7-ter è abrogato;

b) identica;

b) identica;

c) al comma 15-bis, sono aggiunti i seguenti periodi: "Gli Uffici, avvalendosi dei poteri di cui al presente decreto, verificano che i dati forniti da soggetti per la loro identificazione ai fini dell'IVA. siano completi ed esatti. In caso di esito negativo, l'Ufficio emana provvedimento di cessazione della partiva Iva e provvede all'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità operative per l'inclusione delle partite IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, nonché i criteri e le modalità di cessazione della partita IVA e dell'esclusione della stessa dalla banca dati medesima.".

c) identica;

c) identica;

d) il comma 15-quater è abrogato.

d) identica.

d) identica.

Articolo 23
(Semplificazione elenchi
intrastat servizi)

Articolo 23
(Semplificazione elenchi
intrastat servizi)

Articolo 23
(Semplificazione elenchi
intrastat servizi)

1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle entrate e d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi del comma 6-ter dell’articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le modifiche al contenuto degli elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese nei confronti dì soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea e quelle da questi ultimi ricevute, al fine di ridurne il contenuto informativo alle sole informazioni concernenti i numeri di identificazione IVA delle controparti ed il valore totale delle transazioni suddette, il codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta ed il Paese di pagamento.

1. Identico.

1. Identico.

 

 

 

Articolo 24
(Termini di presentazione
della denuncia dei premi incassati dagli operatori esteri)

Articolo 24
(Termini di presentazione
della denuncia dei premi incassati dagli operatori esteri)

Articolo 24
(Termini di presentazione
della denuncia dei premi incassati dagli operatori esteri)

1. All'articolo 4-bis della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

1. Identico:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il rappresentante fiscale deve presentare entro il 31 maggio di ciascun anno, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, la denuncia dei premi ed accessori incassati nell'anno solare precedente, distinguendo i premi stessi per categoria e per aliquota applicabile. Si applicano al rappresentante fiscale le disposizioni dell'articolo 9.'".

a) identica:

a) identica:

b) al comma 6-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le imprese assicuratrici che operano nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi, ove non si avvalgano di un rappresentante fiscale, presentano entro il 31 maggio di ciascun anno, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, la denuncia dei premi ed accessori incassati nell'anno solare precedente, distinguendo i premi stessi per categoria e per aliquota applicabile. Si applicano al rappresentante fiscale eventualmente nominato le disposizioni dell'articolo 9.".

b) identica.

b) identica.

 

 

 

Articolo 25
(Sanzioni per omissione o inesattezza dati statistici degli elenchi intrastat)

Articolo 25
(Sanzioni per omissione o inesattezza dati statistici degli elenchi intrastat)

Articolo 25
(Sanzioni per omissione o inesattezza dati statistici degli elenchi intrastat)

1. Il comma 5, dell'articolo 34 del decreto legge 23 febbraio 1995, n 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, è sostituito dal seguente:

"5. Per l'omissione o l'inesattezza dei dati di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 638/2004 del 31 marzo 2004, si applicano le sanzioni amministrative alle sole imprese che rispondono ai requisiti indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati annualmente ai sensi dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernente l'elenco delle indagini per le quali la mancata fornitura dei dati si configura come violazione dell'obbligo di risposta, ai sensi degli articoli 7 e 11 del citato decreto legislativo n. 322 del 1989. Le sanzioni sono applicate una sola volta per ogni elenco intrastat mensile inesatto o incompleto a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nell'elenco stesso." .

1. Identico:

1. Identico:

 

 

 

CAPO V
Eliminazione di
adempimenti superflui

CAPO V
Eliminazione di
adempimenti superflui

CAPO V
Eliminazione di
adempimenti superflui

 

 

 

Articolo 26
(Ammortamento finanziario: eliminazione della
richiesta di autorizzazione all'Agenzia delle entrate)

Articolo 26
(Ammortamento finanziario: eliminazione della
richiesta di autorizzazione all'Agenzia delle entrate)

Articolo 26
(Ammortamento finanziario: eliminazione della
richiesta di autorizzazione all'Agenzia delle entrate)

1. All'articolo 104, comma 4, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze" sono soppresse.

1. Identico.

1. Identico.

 

 

 

Articolo 27
(Ritenute su agenti - comunicazione di avvalersi di dipendenti o terzi)

Articolo 27
(Ritenute su agenti - comunicazione di avvalersi di dipendenti o terzi)

Articolo 27
(Ritenute su agenti - comunicazione di avvalersi di dipendenti o terzi)

1. All'articolo 25-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1973, n. 600, il settimo comma è sostituito dal seguente:

"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinati i criteri, i termini e le modalità per la presentazione della dichiarazione indicata nel secondo comma. Tali modalità devono prevedere la trasmissione anche tramite posta elettronica certificata della predetta dichiarazione. La dichiarazione non potrà avere limiti di tempo e sarà valida fino a revoca ovvero fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente. L'omissione della comunicazione relativa alle variazioni che comportano il venir meno delle predette condizioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.".

1. Identico:

1. Identico:

 

 

 

Articolo 28
(Abrogazione dell'obbligo di indicazione in dichiarazione dei redditi dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione)

Articolo 28
(Abrogazione dell'obbligo di indicazione in dichiarazione dei redditi dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione)

Soppresso.

Articolo 28
(Abrogazione dell'obbligo di indicazione in dichiarazione dei redditi dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione)

Soppresso.

1. All'articolo 9, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il comma 2-bis è abrogato.

 

 

 

Articolo 28
(Coordinamento, razionalizzazione e semplificazione di disposizioni
in materia di obblighi tributari)

Articolo 28
(Coordinamento, razionalizzazione e semplificazione di disposizioni
in materia di obblighi tributari)

 

1. All’articolo 35 del decreto–legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono soppressi.

1. Identico.

 

2. All’articolo 29, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo le parole: « Il committente che ha eseguito il pagamento », sono inserite le seguenti: « è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ».

2. Identico.

 

3. Al fine di potenziare le attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi fiscali in materia di ritenute ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l’Istituto nazionale della previdenza sociale rende disponibile all’Agenzia delle entrate, con cadenza mensile, i dati relativi alle aziende e alle posizioni contributive dei relativi dipendenti gestite dall’Istituto stesso.

3. Identico.

 

4. Ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti della liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese.

4. Identico.

 

5. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

5. Identico:

 

a) il primo comma è sostituito dal seguente: "l liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilità è commisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.";

a) identica;

 

b) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione si presume proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio od associato, salva la prova contraria.".

b) identica.

 

6. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non discendono obblighi di dichiarazione nuovi o diversi rispetto a quelli vigenti.

6. Identico.

 

7. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, le parole: ", 36" sono soppresse.

7. Identico.

 

 

 

Capo VI
Semplificazioni e
coordinamenti normativi

Capo VI
Semplificazioni e
coordinamenti normativi

Capo VI
Semplificazioni e
coordinamenti normativi

 

 

 

Articolo 29
(Detrazione forfetaria per prestazioni di sponsorizzazione)

Articolo 29
(Detrazione forfetaria per prestazioni di sponsorizzazione)

Articolo 29
(Detrazione forfetaria per prestazioni di sponsorizzazione)

1. All'articolo 74, sesto comma, terzo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "prestazioni di sponsorizzazione e" e le parole "in misura pari ad un decimo per le operazioni di sponsorizzazione ed" sono soppresse.

1. Identico

1. Identico

Articolo 30
(Spese di rappresentanza - adeguamento valore
di riferimento omaggi a
disciplina imposte sui redditi)

Articolo 30
(Spese di rappresentanza - adeguamento valore
di riferimento omaggi
a disciplina imposte sui redditi)

Articolo 30
(Spese di rappresentanza - adeguamento valore
di riferimento omaggi
a disciplina imposte sui redditi)

1. AI decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

1. Identico:

a) all'articolo 2, secondo comma, n. 4), le parole "a lire cinquantamila" sono sostituite dalle parole “ad euro cinquanta”

a) identica;

a) identica;

b) all'articolo 3, terzo comma, primo periodo, le parole "a lire cinquantamila" sono sostituite dalle parole "ad euro cinquanta";

b) identica;

b) identica;

c) all'articolo 19-bis1, primo comma, lettera h), le parole “a lire cinquantamila" sono sostituite dalle parole "ad euro cinquanta".

c) identica.

c) identica.

 

 

 

Articolo 31
(Rettifica iva crediti non riscossi)

Articolo 31
(Rettifica iva crediti non riscossi)

Articolo 31
(Rettifica iva crediti non riscossi)

1. All’articolo 26, secondo comma, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole "procedure esecutive rimaste infruttuose", sono inserite le seguenti " o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese",

1. Identico.

1. Identico.

Articolo 32
(Regime fiscale
dei beni sequestrati)

Articolo 32
(Regime fiscale
dei beni sequestrati)

Articolo 32
(Regime fiscale
dei beni sequestrati)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, all'articolo 51 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 – “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" – il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, all'articolo 51 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

1. Identico:

"3-bis, Durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e, comunque, fino alla assegnazione o destinazione dei beni a cui si riferiscono, è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti con riferimento agli immobili oggetto di sequestro il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso degli stessi. Gli atti e i contratti relativi agli immobili di cui al precedente periodo sono esenti dall'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dalle imposte ipotecarie e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 e dall'imposta di bollo dì cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. Durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e, comunque fino alla loro assegnazione o destinazione, non rilevano, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi prodotti dai beni immobili oggetto di sequestro situati nel territorio dello Stato e dai beni immobili situati all'estero, anche se locati, quando determinati secondo le disposizioni del Capo II del Titolo I e dell'articolo 70 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I medesimi redditi non rilevano, altresì, nell'ipotesi di cui all’articolo 90, comma 1, quarto e quinto periodo del medesimo testo unico. Se la confisca è revocata, l'amministratore giudiziario ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate e agli altri enti competenti che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi, dovuti per il periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti.”.

Identico.

Identico.

 

 

 

Articolo 33
(Allineamento definizione
prima casa iva-registro)

Articolo 33
(Allineamento definizione
prima casa iva-registro)

Articolo 33
(Allineamento definizione
prima casa iva-registro)

1. Al n. 21 della Tabella A, Parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969" sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9".

1. Identico.

1. Identico.

 

 

 

Articolo 34
(Disposizioni per la cooperazione nell’attività di rilevazione
delle violazioni in materia
attestazione della
prestazione energetica)

Articolo 34
(Disposizioni per la cooperazione nell’attività di rilevazione
delle violazioni in materia
attestazione della
prestazione energetica)

Articolo 34
(Disposizioni per la cooperazione nell’attività di rilevazione
delle violazioni in materia
attestazione della
prestazione energetica)

1. All'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modifiche: al terzo periodo dopo le parole "dall'obbligo di presentare" sono inserite le seguenti "al Ministero dello sviluppo economico" e il quarto periodo è sostituito dal seguente: "L'Agenzia delle entrate, sulla base dì apposite intese con il Ministero dello sviluppo economico, individua, nel quadro delle informazioni disponibili acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al presente comma, quelle rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le trasmette, in via telematica, allo stesso Ministero dello sviluppo economico che può avvalersi per l'accertamento e la contestazione della violazione della Guardia di Finanza."

1. All’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, al terzo periodo dopo le parole: "dall'obbligo di presentare" sono inserite le seguenti: "al Ministero dello sviluppo economico" e il quarto periodo è sostituito dal seguente: "L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con il Ministero dello sviluppo economico, individua, nel quadro delle informazioni disponibili acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al presente comma, quelle rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le trasmette, in via telematica, allo stesso Ministero dello sviluppo economico per l'accertamento e la contestazione della violazione.".

1. Identico.

2. Sulla base delle apposite intese di cui al comma 1 sono stabiliti altresì i tempi e le modalità di trasmissione al Ministero dello sviluppo economico delle informazioni indicate al medesimo comma relativamente ai contratti registrati a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.

2. Identico.

2. Identico.

 

 

 

 

Articolo 35
(Requisiti per l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale e requisiti delle società richiedenti e dei Centri autorizzati)

Articolo 35
(Requisiti per l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale e requisiti delle società richiedenti e dei Centri autorizzati)

 

1. Nel decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 7:

1) la rubrica è sostituita con la seguente: "Procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale e requisiti delle società richiedenti e dei Centri autorizzati";

1. Identico:

 

2) nel comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) le sedi e gli uffici periferici presso le quali è svolta l'attività di assistenza fiscale, compresi quelli di cui all'articolo 11 che, per i centri costituiti ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, devono essere presenti in almeno un terzo delle province. Per i centri di assistenza fiscale riconducibili alla medesima associazione od organizzazione o a strutture da esse delegate ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il requisito indicato nella presente lettera è considerato complessivamente;";

2) identico;

 

3) nel comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) relazione tecnica dalla quale emerga il rispetto dei requisiti sulle garanzie di idoneità tecnico-organizzativa del centro anche in relazione a quanto previsto dal comma 1, lettera d), la formula organizzativa assunta anche in ordine ai rapporti di lavoro dipendente utilizzati nel rispetto del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, i sistemi di controllo interno volti a garantire la correttezza dell'attività, anche in ordine all'affidamento a terzi dell'attività di assistenza fiscale e a garantire adeguati livelli di servizio nonché il piano di formazione del personale differenziato in base alle funzioni svolte dalle diverse figure professionali che operano nei centri. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità dell'attività formativa tenendo conto delle diverse figure professionali, l'unità di misura per la valutazione della formazione e le modalità di attestazione e di verifica dello svolgimento della formazione.";

3) identico;

 

4) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

4) identico:

 

"2-bis. I centri costituiti ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, dopo il primo anno di attività, presentano entro il 31 gennaio, con riferimento all'anno precedente, una relazione sulla capacità operativa e sulle risorse umane utilizzate anche in ordine alla tipologia di rapporti di lavoro instaurati e alla formazione svolta, sull'affidamento a terzi dell'attività di assistenza fiscale e sui controlli effettuati volti a garantire la qualità del prodotto, la qualità e l'adeguatezza dei livelli di servizio, sul numero di dichiarazioni validamente trasmesse all'Agenzia delle entrate.

 

 

2-ter. L'Agenzia delle entrate verifica che il numero delle dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun centro sia almeno pari all'uno per cento del rapporto risultante tra la media delle dichiarazioni trasmesse dal centro nel triennio precedente e la media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel medesimo triennio. Per i centri di assistenza fiscale riconducibili alla medesima associazione od organizzazione o a strutture da esse delegate ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il requisito indicato nel presente comma è considerato complessivamente.";

2-ter. identico;

 

b) nell'articolo 10, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se dalle verifiche effettuate emerge la mancanza di almeno uno dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera d), e comma 2-ter, la decadenza dall'autorizzazione allo svolgimento dell'assistenza fiscale interviene successivamente al completamento dell'attività di assistenza in corso allo scadere del termine di cui al comma 3.";

b) identica;

 

c) nell'articolo 11, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

c) identica:

 

"1-bis. Per l'attività di assistenza fiscale, oltre alle società di servizi di cui al comma 1, i centri possono avvalersi esclusivamente di lavoratori autonomi individuati tra gli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che agiscono in nome e per conto del centro stesso.".

"1-bis. identico.

 

2. l centri di assistenza fiscale già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto presentano la relazione di cui al comma 1, lettera a), numero 3), entro il 31 gennaio 2015.

2. Identico.

 

3. Per i centri autorizzati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il requisito del numero di dichiarazioni trasmesse nei primi tre anni di attività si considera soddisfatto se è trasmesso annualmente un numero di dichiarazioni pari all'uno per cento, con uno scostamento massimo del 10 per cento, del rapporto risultante tra le dichiarazioni trasmesse dal centro in ciascuno dei tre anni e la media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel triennio precedente, compreso quello considerato. Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche per i centri di assistenza fiscale già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto con riferimento alle dichiarazioni trasmesse negli anni 2015, 2016 e 2017.

3. Identico.

 

4. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Identico.

 

 

 

 

Articolo 36
(Soppressione dell’obbligo di depositare copia dell’appello)

Articolo 36
(Soppressione dell’obbligo di depositare copia dell’appello)

 

1. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 53 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è soppresso.

1. Identico.

 

 

Articolo 37
(Disposizione finanziaria)

 

 

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 18, pari a 40,6 milioni di euro per l'anno 2015 e a 23,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 28 del presente provvedimento. La quota di maggiori entrate eccedenti le predette risorse utilizzate a copertura ai sensi del periodo precedente, pari a 9,4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 26,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 confluiscono nell'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge 11 marzo 2014, n. 23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.