Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Titolo: Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli A.C. 2397-A
Riferimenti:
AC N. 2397-A/XVII   AC N. 2397/XVII
Serie: Progetti di legge    Numero: 180    Progressivo: 1
Data: 09/10/2014
Descrittori:
TASSE AUTOMOBILISTICHE O DI CIRCOLAZIONE     
Organi della Camera: VI-Finanze


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Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli

9 ottobre 2014
Elementi per l'esame in Assemblea


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La proposta di legge in esame interviene sulla tassazione sui veicoli. L'intervento legislativo è orientato a tre obiettivi fondamentali: ridurre l'impatto ambientale dei veicoli a motore attraverso incentivi alla sostituzione del parco auto; sostenere il mercato dell'auto nell'attuale fase congiunturale; ridurre la pressione tributaria complessiva.

Gli elementi essenziali della proposta di legge sono:

  1. l'esonero dal pagamento del bollo auto per i veicoli di nuova immatricolazione per i primi tre anni. Per i veicoli ecologici (alimentati a metano, a GPL oppure ibridi) l'agevolazione è valida per i primi cinque anni;
  2. l'elevazione per gli automezzi aziendali a basse emissioni complessive della percentuale di deducibilità ai fini dell'imposta sui redditi dal 20 al 40 per cento per quattro anni a decorrere dalla immatricolazione.

Nel corso dell'esame in sede referente sono intervenute diverse modifiche.


   L'articolo 1 prevede l'La riduzione del bollo auto per le nuove immatricolazioniesonero dal pagamento del bollo auto per i veicoli di nuova immatricolazione per i primi tre anni. Per i veicoli ecologici (alimentati a metano, a GPL oppure ibridi) l'agevolazione è valida per i primi cinque anni, in modo da incentivare l'acquisto di veicoli a basso tasso di inquinamento.

A seguito delle modifiche introdotte in sede referente, l'esenzione per cinque anni dal bollo auto è prevista, oltre che per i veicoli alimentati esclusivamente a GPL o metano, anche per quelli a doppia alimentazione: benzina-GPL ovvero benzina-metano (modifica all'articolo 1, comma 1). E' stato precisato, inoltre, che una volta decorsi i periodi di esenzione dal bollo auto per le nuove immatricolazioni dei veicoli, rimangono ferme le vigenti forme di riduzione (per i veicoli a GPL e metano) e di esenzione (a favore dei portatori di handicap e per i veicoli elettrici) (modifica all'articolo 1, comma 2).

Nel 2013 ci sono state 1,3 milioni di nuove immatricolazioni (2012 =1,4mln; 2011=1,7; 2010=1,9). Il parco circolante auto nel 2012 è stato di 37.078.274 (35mila in meno rispetto al 2011). Nel 2013 le auto ad alimentazione alternativa sono stimate in circa il 15% dell'immatricolato.
Le entrate da bollo auto sono passate da 5,92 miliardi di euro del 2011 a 6,35 mld nel 2012. L'aumento delle entrate, nonostante il calo delle immatricolazioni, è collegabile all'introduzione di un primo superbollo nel 2011 (addizionale erariale di 10 euro per ciascun KW di potenza del veicolo superiore a 225 KW; D.L. n. 98 del 2011), e di un secondo superbollo nel 2012 (20 euro per ogni KW di potenza del veicolo superiore a 185 KW: legge n. 214 del 2011).

Il comma 2 prevede unaLa revisione delle tasse automobilistiche modifica dei criteri di determinazione delle tasse automobilistiche (bollo auto) che dovrà essere basata sul livello di emissioni del veicolo (specificate sul libretto di circolazione di ogni veicolo). Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame, sono stabilite le nuove tariffe delle tasse automobilistiche in applicazione dei criteri introdotti, nonché le relative disposizioni di attuazione. 

Dal momento che le tasse automobilistiche sono ormai devolute alle regioni a statuto ordinario fin dal 1993, la proposta di legge fa salva la facoltà, riconosciuta a ciascuna regione, di variare del 10 per cento le tariffe delle tasse, ma prevede che tale facoltà possa esercitata solo a decorre dall'anno successivo.

Dal 1998, il bollo auto deve essere corrisposto sulla base della potenza effettiva e non più in relazione ai cavalli fiscali (articolo 17, comma , della legge n. 449 del 1997). Più esattamente per autovetture, autoveicoli ad uso promiscuo, autobus, autoveicoli ad uso speciale e motocicli la tassa automobilistica deve essere versata in base alla potenza effettiva del veicolo espressa in kilowatt (riportato sulla carta di circolazione).
Dal 2007 per le autovetture, gli autoveicoli ad uso promiscuo e i motocicli entra nel calcolo del bollo auto un coefficiente che tiene conto delle emissioni inquinanti, secondo i livelli indicati dalle normative europee. Tale coefficiente non si applica alle autovetture ed autoveicoli con alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, a GPL, a idrogeno. L'importo da pagare cresce con l'età del veicolo ed è minore, a parità di potenza, per i veicoli di nuova produzione che emettono minori quantità di inquinanti (Legge n. 296 del 2006).
 

E' stato soppresso l'originario articolo 2 della proposta, che prevedeva  l'abolizione dell'IPTIPT (imposta provinciale di trascrizione)  per i veicoli nuovi.

L'IPT è un'imposta dovuta per ciascun veicolo al momento di alcune richieste all'ufficio provinciale ACI (PRA) il cui importo base è stabilito con decreto del Ministero delle Finanze. Per gli autoveicoli e le autovetture fino a 53 kw (ovvero per gli autobus e i trattori stradali fino a 110 kw) sono dovuti 150,81 euro. Per gli autoveicoli e le autovetture oltre 53 kw sono dovuti 3,51 euro per ogni kw. Le Province possono deliberare di aumentare l'importo stabilito dal Ministero fino ad un massimo del 30%. Il gettito dell'IPT nel 2012 è stato di 1,37 miliardi (1,21 nel 2011; 1,14 nel 2010).


   L'articolo 3 (ora articolo 2) prevede l'elevazione per gli automezzi aziendali della percentuale di Aumenta la deducibilità per i nuovi veicoli aziendali ecologicideducibilità ai fini dell'imposta sui redditi dal 20 al 40 per cento per quattro anni a decorrere dalla immatricolazione. Nel corso dell'esame in sede referente è stato precisato che la percentuale di deducibilità dei veicoli aziendali del 40 per cento per quattro anni è limitata ai soli veicoli a basse emissioni complessive (ovvero i veicoli elettrici, ibridi, GPL, metano, ecc.) (modifica all'articolo 3, comma 1). 

Tale misura si applica alle autovetture, agli autocaravan, ai motocicli e ai ciclomotori non strumentali utilizzati nell'esercizio d'impresa, di arti e professioni. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa limitatamente ad un solo veicolo. Il tetto del costo massimo deducibile per le auto aziendali è di 18.076 euro.
Si ricorda che la percentuale di deducibilità per le auto aziendali, portata dal 50 al 40 per cento dal D.L. n. 81 del 2007, è stata ridotta al 27,5 per cento dalla Legge n. 92 del 2012 e ulteriormente ridimensionata al 20 per cento dalla Legge n. 228 del 2012
Per i veicoli dati in uso promiscuo (lavoro e privato) ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta, la norma vigente prevede, invece, una deducibilità del 70 per cento (articolo 164, comma 1, lettera b-bis), del D.P.R. n. 917 del 1986).


   Il nuovo articolo 3 prevede un La copertura mediante taglio delle tax expendituresonere di 300 milioni annui a decorrere dal 2015 (la proposta originaria prevedeva un onere di 1 miliardo). A seguito della modifica approvata in sede referente è stata individuata una diversa copertura finanziaria volta a compensare la perdita di gettito per le regioni tramite trasferimenti statali, il cui ammontare è determinato con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

All'onere si provvede mediante modifica, soppressione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale (c.d. tax expenditures) che appaiono, in tutto o in parte ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione. Tale operazione è attuata con un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Si prevede, inoltre, che tale taglio sia ridotto nel caso in cui le misure introdotte dalla proposta di legge in esame dovessero generare maggiori entrate.