Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Accordo con il Governo della Repubblica del Kazakhstan per la cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti - A.C. 2676
Riferimenti:
AC N. 2676/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 247
Data: 03/12/2014
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari


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Accordo con il Governo della Repubblica del Kazakhstan per la cooperazione nel contrasto alla criminalitĂ  organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti

2 dicembre 2014
Schede di lettura


Indice

Contenuto dell'accordo|Contenuto del disegno di legge di ratifica|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|


Contenuto dell'accordo

L'Accordo in oggetto, che si compone di 14 articoli, è stato siglato a Roma il 5 novembre 2009 ed è finalizzato a prevenire, contrastare e reprimere la criminalità organizzata e i reati ad essa connessi, in particolare quelli relativi al traffico di sostanze stupefacenti, immigrazione clandestina e terrorismo, in conformità alle rispettive legislazioni nazionali e agli accordi internazionali riconosciuti dai due Paesi.

L'Accordo individua e definisce le varie tipologie di reati connessi alla criminalitĂ  organizzata come il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, i crimini riferibili ad attivitĂ  economiche, il terrorismo, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, il traffico di esseri umani, i reati contro la proprietĂ , la falsificazione di documenti, la fabbricazione e la diffusione di denaro e di altri mezzi di pagamento falsi, il traffico di armi e di sostanze nucleari e radioattive, il traffico illecito di opere d'arte, i reati ambientali e quelli informatici (articolo 2).

Gli organismi competenti al contrasto delle varie tipologie di reati previsti nell'Accordo sono, per l'Italia, il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza e, per la Parte kazaka, il Ministero degli affari interni e gli altri organismi preposti alla sicurezza, agli affari internazionali e alla prevenzione dei crimini economici (articolo 3).

La cooperazione tra i due Paesi avviene, secondo l'articolo 4, attraverso uno scambio sistematico di informazioni, atti normativi, esperienze e tecnologie di lavoro, nonché attraverso il costante e reciproco aggiornamento sulle attuali minacce della criminalità.

L'Accordo prevede: lo scambio di esperti e la programmazione, nei due Paesi, di corsi di aggiornamento comuni in specifiche tecniche investigative e operative; lo scambio di atti legislativi e di strumenti normativi, di pubblicazioni scientifiche, professionali e formative sulla lotta contro la criminalitĂ  organizzata e di informazioni sui mezzi tecnici di difesa impiegati in operazioni speciali; lo scambio di esperienze e di conoscenze tecniche relative alla sicurezza delle reti di comunicazione telematica e alla sicurezza dei trasporti aerei, marittimi e ferroviari, anche allo scopo di migliorare gli standard di sicurezza adottati negli aeroporti, nei porti marittimi e nelle stazioni ferroviarie, per la prevenzione di atti terroristici e per la cooperazione nell'espletamento di ispezioni operative.

L'articolo 5 detta disposizioni in materia di collaborazione nella lotta al traffico illecito di sostanze stupefacenti, psicotrope e di precursori; per la definizione di tali sostanze la norma si riferisce esplicitamente alle vigenti Convenzioni Onu in materia. Le Parti si impegnano ad adottare misure comuni per la lotta contro il traffico illegale di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e relativi nuovi tipi, ricorrendo, ove previsto dalla legislazione nazionale delle Parti, alla tecnica delle "consegne controllate" e delle "attivitĂ  sotto copertura".

L'articolo 6 individua le modalità di azione del contrasto al terrorismo, che consistono nello scambio di informazioni, in particolare su atti terroristici pianificati e compiuti, sui relativi preparativi, sulle forme e sui metodi del loro compimento, sui gruppi terroristici nonché sulle persone che, nel territorio dello Stato dell'altra Parte, pianificano, compiono o hanno compiuto reati contro gli interessi dello stesso Lo scambio deve avvenire esclusivamente fra le unità antiterrorismo dei competenti organi delle Parti, e riguarda le persone sospettate di appartenere a organizzazioni estremiste limitatamente a casi concreti, qualora sussista la necessità di contrastare gli atti terroristici o di prevenire i reati, che si connotano per la potenziale minaccia alla sicurezza nazionale e pubblica.

Ai fini della lotta contro l'immigrazione clandestina, l'articolo 7 stabilisce che lo scambio di informazioni abbia per oggetto: fatti relativi all'attraversamento clandestino dei confini delle Parti, al possesso di falsa documentazione ed alle organizzazioni criminali coinvolte.

L'articolo 8 impegna le parti al rafforzamento e al potenziamento della collaborazione nelle materie dell'Accordo.

L'articolo 9 prevede adeguata tutela per le informazioni e i dati sensibili, che potranno essere scambiati esclusivamente per gli scopi dell'Accordo, conformemente al diritto interno di ciascuna Parte. La ritrasmissione dei dati a terzi deve essere autorizzata dalla parte che li origina.

L'articolo 10 disciplina le condizioni che possono determinarne il rifiuto delle richieste di assistenza, qualora esse siano suscettibili di compromettere la sovranitĂ  e la sicurezza della Parte richiesta o altri interessi statuali di primaria importanza o siano contro le rispettive legislazioni nazionali.

L'articolo 11 disciplina la ripartizione delle spese derivanti dall'attuazione dell'Accordo.

L'articolo 12 prescrive che le controversie sull'interpretazione o sull'applicazione dell'Accordo siano risolte dalle Parti mediante negoziazione e consultazioni, mentre l'articolo 13 indica le modalitĂ  che le Parti dovranno seguire per apportare emendamenti e integrazioni al testo.

L'articolo 14, infine, nell'individuare la data di entrata in vigore dell'Accordo in quella di ricevimento dell'ultima notifica scritta di avvenuto espletamento delle procedure interne di ratifica, conferisce durata indeterminata all'Accordo stesso, che resterĂ  pertanto in vigore fino a quando una delle Parti si avvalga della facoltĂ  di notificare per iscritto all'altra Parte, attraverso i canali diplomatici e con un anticipo di sei mesi, la propria volontĂ  di porvi fine.


Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo fra Italia e Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla criminalitĂ  organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalitĂ , fatto a Roma il 5 novembre 2009, si compone di quattro articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'Accordo.

Il comma 1 individua gli oneri del provvedimento, a decorrere dal 2014, in 99.530 euro (54.544 euro cui si aggiungono 44.986 euro per le rimanenti spese).

A tali oneri di provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia, per il 2014, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

In base al comma 2, il Ministro dell'interno, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, legge n. 196/2009), è tenuto al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, nonché a riferirne al Ministro dell'economia e delle finanze il quale, a fronte di scostamenti, sentito il medesimo Ministro dell'interno, provvede alla copertura finanziaria del maggior onere con la riduzione delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Corrispondentemente è ridotto di pari importo, per il medesimo anno, il limite fissato dall'art. 6, commi 12 e 13, del D.L. n. 78/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica).

Sulle cause degli scostamenti e l'attuazione delle misure previste nel comma 2 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo con apposita relazione alle Camere (comma 3).

Il comma 4 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Gli oneri finanziari di attuazione dell'accordo sono dettagliati nella relazione tecnica allegata al provvedimento.

L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Il disegno di legge è corredato dalla relazione tecnica, dall'analisi tecnico-normativa (ATN) e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.