Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Accordo con il Governo della Repubblica di Macedonia in materia di cooperazione di polizia - A.C. 4467
Riferimenti:
AC N. 4467/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 591
Data: 20/06/2017
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari


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Accordo con il Governo della Repubblica di Macedonia in materia di cooperazione di polizia

20 giugno 2017
Schede di lettura


Indice

Contenuto dell'accordo|Contenuto del disegno di legge di ratifica|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|


Contenuto dell'accordo

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa del disegno di legge originario, l'Accordo tra Italia e Repubblica macedone in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 1° dicembre 2014, intende creare uno strumento giuridico di regolamentazione della collaborazione bilaterale di polizia sotto il profilo sia strategico sia operativo.

Lo scopo dell'intesa è quello di contrastare in maniera più incisiva il crimine organizzato transnazionale nonché il terrorismo internazionale, conformemente alle previsioni degli ordinamenti giuridici dei due Paesi ed ai rispettivi obblighi internazionali. Il disegno di legge A.C. 4467 all'esame della Commissione Affari esteri della Camera è stato approvato dal Senato il 4 maggio 2017 (A.S. 2182).

Va rilevato come la Repubblica macedone si trovi al crocevia di un'area particolarmente interessata da numerosi traffici illeciti, e come quindi l'Accordo in esame abbia una valenza affatto speciale per gli effetti sulla legalità anche nel territorio italiano.

 

Con riferimento al contenuto, l'Accordo in esame si compone di un preambolo e 12 articoli.

 

Nel preambolo viene richiamata la risoluzione Onu 45/123 del 1990 in tema di Cooperazione internazionale nella lotta contro il crimine organizzato, le convenzioni onusiane contro le sostanze stupefacenti e psicotrope, la Convenzione contro la criminalità transnazionale firmata a Palermo nel dicembre 2000 sia dall'Italia, sia dalla Colombia, e i relativi Protocolli, nonché le pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza e le Convenzioni contro il terrorismo adottate in sede ONU.

 

L'articolo 1 individua le Autorità competenti per l'applicazione dell'Accordo, che sono per l'Italia il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e per la Repubblica di Macedonia il Ministero dell'interno. Vengono inoltre salvaguardati i principi delle rispettive legislazioni nazionali e gli obblighi internazionali assunti dalle due Parti contraenti.

 

L'articolo 2 individua i settori di cooperazione da effettuare, nell'ambito dei propri mezzi ed in conformità alle legislazioni nazionali delle Parti, per prevenire, contrastare ed indagare su crimini nei seguenti ambiti, peraltro non esclusivi:

-    crimine organizzato transnazionale;

-    produzione, traffico e contrabbando di sostanze stupefacenti e psicotrope e dei loro precursori;

-    tratta di persone e traffico di migranti;

-    traffici illeciti di armi, munizioni, esplosivi, nonché di materiali radioattivi e tossici;

-    veicoli rubati;

-    criminalità informatica.

Le Parti, inoltre, collaborano nelle prevenzione e repressione degli atti terroristici in base alle legislazioni nazionali e agli obblighi internazionali assunti.

 

Le modalità della cooperazione bilaterale vengono individuate dall'articolo 3, che ne prevede l'attuazione attraverso lo scambio di informazioni riguardanti:

a) reati, criminali, organizzazioni e loro modalità operative, strutture e contatti;

b) stupefacenti, metodi di produzione, canali e mezzi del relativo traffico e modalità di occultamento;

c) reati di terrorismo, terroristi e loro organizzazioni, loro modalità operative, strutture e contatti;

d) strumenti legislativi, scientifici e d'analisi per combattere il crimine;

e) formazione del personale di polizia;

f)  adozione di speciali tecniche investigative quali operazioni sotto copertura e consegne controllate;

g) metodi per il contrasto alla tratta di esseri umani e al traffico di migranti;

h) passaporti e altri documenti di viaggio.

 

Le procedure per l'esecuzione delle richieste di assistenza, ed i relativi requisiti formali e sostanziali, sono contenute nelle disposizioni dell'articolo 4.

 

L'articolo 5 individua le ipotesi di rifiuto di assistenza, che riguardano il caso in cui potrebbero essere compromessi sovranità, sicurezza interna, ordine pubblico o altri interessi fondamentali dello Stato richiesto, oppure vi sia contrasto con la sua legislazione nazionale o con gli obblighi internazionali da esso assunti (comma 1). Ai sensi del comma 2 l'assistenza può essere rifiutata se l'esecuzione della richiesta presenta un onere eccessivo per le risorse della Parte richiesta.

 

All'esecuzione delle richieste è dedicato l'articolo 6.

 

L'articolo 7 riguarda la protezione dei dati personali, dei documenti e delle informazioni classificate scambiati durante la collaborazione bilaterale: ad essi ciascuna delle Parti garantisce un livello di protezione equivalente a quello in vigore nell'ordinamento della Parte che ha originato i documenti o le informazioni medesimi, che non potranno essere divulgati a Parti terze senza il consenso scritto della autorità competente che li ha forniti. Per quanto concerne i dati personali, questi verranno utilizzati, registrati e trasferiti esclusivamente per le finalità previste dall'Accordo.

 

L'articolo 8 prevede che rappresentanti delle Autorità competenti possano riunirsi, alternativamente in Italia e nella repubblica di Macedonia, per valutare i progressi effettuati nonché per discutere e migliorare la cooperazione.

 

L'articolo 9 stabilisce che le spese connesse alla trattazione di una richiesta avanzata ai sensi dell'Accordo vengono di norma sostenute dalla Parte richiesta; a fronte di spese notevoli e straordinarie le Parti si consulteranno per stabilire sia le modalità di trattazione della richiesta, sia il modo in cui saranno sostenute le spese (comma 1). Ai sensi del comma 2 i costi delle riunioni (di cui all'articolo 8) sono sostenuti dalla Parte ricevente, laddove le spese di viaggio ed alloggio dei delegati sono sostenute dalla Parte inviante.

 

La lingua inglese è riconosciuta dalle Parti italiana e macedone quale lingua di lavoro da utilizzare nell'ambito della cooperazione prevista dall'intesa (articolo 10).

 

L'articolo 11 stabilisce che controversie eventualmente derivanti dall'interpretazione o dall'attuazione dell'Accordo saranno composte amichevolmente mediante consultazioni e trattative tra le Parti.

 

L'articolo 12, infine, dispone che l'Accordo, che ha durata illimitata, potrà tuttavia essere denunciato con effetto a sei mesi dalla notifica all'altra Parte; l'Accordo potrà altresì essere emendato con il reciproco consenso scritto delle Parti.


Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo in oggetto si compone di quattro articoli. L'articolo 1 e l'articolo 2 contengono, rispettivamente, la clausola di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo in esame. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

 

L'articolo 3, comma 1 reca la clausola di copertura finanziaria degli oneri previsti per l'attuazione dell'Accordo italo-macedone in esame: tali oneri, valutati complessivamente, a decorrere dal 2017, in 152.148 euro annui, sono coperti ricorrendo al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Un apposito emendamento del Senato ha provveduto all'aggiornamento della copertura.

Nell'esame al Senato sono stati inoltre soppressi i commi 2-4 dell'art. 3, riguardanti le clausole di copertura a fronte di scostamenti finanziari nell'applicazione dell'Accordo in esame.

Oltre che della relazione illustrativa, il provvedimento è corredato di una relazione tecnica per la quantificazione degli oneri. Nella RT vengono analiticamente illustrate le spese derivanti dall'attuazione dell'Accordo, complessivamente ammontanti a euro 152.148 a decorrere dal 2017, di cui euro 108.740 costituiscono oneri valutati ed euro 43.408 hanno natura di oneri autorizzati.

Accompagnano il disegno di legge, come già accennato, un'Analisi tecnico-normativa ed una Analisi di impatto della regolamentazione: l'ATN individua il quadro normativo nazionale, in relazione all'Accordo in esame, nelle disposizioni riguardanti le attività delle Forze di polizia.

 


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie di cui al secondo comma, lettere a), b), d) e h) dell'art. 117 della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.