Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno - A.C. 3918
Riferimenti:
AC N. 3918/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 513
Data: 09/11/2016
Descrittori:
COMMERCIO   CONSIGLIO D' EUROPA
ORGANI DEL CORPO UMANO   RATIFICA DEI TRATTATI
TRAPIANTI E PRELIEVI DI ORGANI     
Organi della Camera: II-Giustizia
III-Affari esteri e comunitari


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Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

9 novembre 2016
Schede di lettura


Indice

Contenuto dell'accordo|Quadro normativo vigente|Contenuto del disegno di legge di ratifica|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|


Il disegno di legge all'esame delle Commissioni autorizza la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi e detta disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno. In particolare, il provvedimento inserisce nel codice penale nuovi delitti, per punire coloro che si rendano responsabili del commercio di organi prelevati da persona vivente, e innalza le pene già previste per il commercio di organi prelevati da cadaveri.

In merito si ricorda, in via preliminare, che è attualmente all'esame della Commissione Giustizia, in sede legislativa, la proposta di legge A.C. 2937, già approvata dal Senato, che introduce nel codice penale il delitto di traffico di organi prelevati da persona vivente e prevede una aggravante quando la commissione di tale delitto sia l'obiettivo di un'associazione a delinquere. Rispetto a tale provvedimento, il disegno di legge all'esame delle Commissioni riunite presenta un più ampio contenuto.

Contenuto dell'accordo

La Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani del 25 marzo 2015 si propone di contribuire all'abolizione di tale traffico mediante l'introduzione di una serie di fattispecie penali nell'ordinamento giuridico delle Parti contraenti. La medesima relazione evidenzia altresì come la complessa trama pattizia internazionale richiamata nel preambolo della Convenzione in esame abbia già assicurato una efficace lotta ai traffici di organi umani nel contesto del contrasto alla tratta di persone: tuttavia, restava al di fuori l'eventualità nella quale il donatore non sia stato coercitivamente indotto a privarsi di una parte del proprio corpo o non sia considerato vittima di traffico di esseri umani - fermo restando che il consenso all'espianto di organi può essere ottenuto illegalmente anche mediante corresponsione di somme di denaro o di altri benefici. Proprio a tale fattispecie la Convenzione in esame intende applicare specifiche disposizioni.

Gli strumenti internazionali che disciplinano l'azione di contrasto al traffico di esseri umani al fine di rimuoverne gli organi, come richiamato nella relazione che accompagna il disegno di legge in esame, sono:

  • Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children, che è uno dei tre protocolli addizionali alla c.d. Convenzione di Palermo (The United Nations Convention against Transnational Organized Crime). Adottato a New York il 15 novembre 2000 in occasione della 55ma sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il Protocollo è in vigore a livello internazionale dal 25 dicembre 2003 e, alla data del 9 novembre 2016, risulta essere stato ratificato da 170 Paesi. Quanto all'Italia, la ratifica è intervenuta ai sensi della legge n. 146 del 16 marzo 2006 che ha autorizzato la ratifica della Convenzione di Palermo e dei tre protocolli che la completano.
Si rammenta che la Convenzione contro il crimine organizzato transnazionale ed i suoi Protocolli sono stati elaborati dalla Commissione ad hoc istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite che, per giungere alla loro stesura, ha lavorato dal gennaio 1999 all'ottobre 2000. La Convenzione e i primi due Protocolli riguardanti, rispettivamente, la tratta di persone, specialmente donne e bambini, e il traffico illecito di migranti via terra, via aria e via mare, sono stati adottati il 15 novembre 2000 nel corso del Meeting del Millennio dell'Assemblea generale dell'ONU (con risoluzione A/RES/55/25), e sono stati aperti alla firma nella Conferenza politica ad alto livello svoltasi a Palermo dal 12 al 15 dicembre 2000. Il terzo Protocollo, relativo alla fabbricazione e al traffico illecito di armi da fuoco, è stato adottato dall'Assemblea generale il 31 maggio 2001 (con risoluzione 55/255). Sia la Convenzione sia i Protocolli sono in vigore.
  • La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, in vigore a livello internazionale dal 1° febbraio 2008 e ratificata da 46 Paesi tra i quali l'Italia, ai sensi della legge n. 108/2010.
  • La Convenzione di Oviedo (Convention for the protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine) firmata a Oviedo il 4 aprile 1997, in vigore dal 1° dicembre 1999 e ratificata da 29 Paesi tra i quali l'Italia (legge n. 145 del 28 marzo 2001).
  • Il Protocollo addizionale alla Convenzione di Oviedo sul trapianto di organi e tessuti di origine umana firmato a Strasburgo il 24 gennaio 2002 e in vigore, a livello internazionale, dal 1° maggio 2006. Il Protocollo è stato ratificato da 14 Paesi. L'Italia lo ha firmato (28 febbraio 2002) ma non risulta essere stato presentato alcun disegno di legge di autorizzazione alla ratifica.
Il Protocollo mira a tutelare la dignità e l'integrità della persona umana, e i diritti e libertà fondamentali, alla luce dei progressi scientifici e medici. Esso contiene principi generali e disposizioni specifiche relative al trapianto di organi e di tessuti umani a scopi terapeutici. Tra i principi generali vi sono l'equo accesso per i pazienti ai servizi di trapianto, norme trasparenti per l'attribuzione degli organi, standard sanitari e di sicurezza, il divieto per i donatori di agire a scopo di lucro e l'obbligo di un'informazione adeguata per i donatori, per le persone cui vengono trapiantati gli organi, come pure per gli operatori sanitari e per il pubblico. Le disposizioni specifiche riguardano il prelievo di organi da persone viventi o decedute, l'uso che viene fatto di tali organi e tessuti prelevati, il divieto di trarre lucro da tali attività, la riservatezza, le sanzioni ed i risarcimenti.

 

La Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani all'esame delle Commissioni si compone di 33 articoli raggruppati in nove capitoli.

Il capitolo I (articoli 1-3) è dedicato alle finalità della Convenzione, rinvenute nella prevenzione e nel contrasto al traffico di organi umani tramite la previsione dell'incriminazione di determinate condotte, proteggendo contestualmente i diritti delle vittime dei reati individuati; la Convenzione si propone altresì di facilitare la cooperazione internazionale su azioni volte al contrasto dei traffici di organi umani. L'ambito di applicazione della Convenzione è quello del traffico di organi umani a scopo di trapianto, come anche di altre forme di rimozione o di innesto illegale di organi umani. Le misure di tutela dei diritti delle vittime di traffico di organi umani ai sensi della Convenzione in esame dovranno essere assicurate senza alcun tipo di discriminazione in base al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione, all'opinione politica, alla condizione sociale o nazionale, all'orientamento sessuale, alla disabilità.

Il capitolo II (articoli 4-14) concerne il diritto penale sostanziale, con l'indicazione delle figure di reato che le Parti sono tenute a introdurre nei rispettivi ordinamenti in relazione all'oggetto della Convenzione in esame. È previsto anzitutto che ciascuna delle Parti introdurrà nel proprio ordinamento il reato di rimozione di organi umani da donatori in vita o deceduti, intenzionalmente commesso, se la rimozione è effettuata senza il consenso libero e informato del donatore, ovvero, se questi sia già deceduto, senza un'autorizzazione alla rimozione conforme alla legislazione nazionale. Verrà altresì considerata condotta criminale la corresponsione o anche la semplice offerta al donatore in vita o ad una parte terza di un compenso finanziario o di analogo beneficio in cambio della rimozione di organi. Infine, sarà parimenti criminalizzata la condotta consistente nell'offerta o nella corresponsione a una parte terza di un compenso finanziario o di analogo beneficio in cambio della rimozione di organi da un donatore deceduto.

Le Parti sono altresì impegnate a prevedere il reato di adescamento e reclutamento di donatori o riceventi di organi, qualora effettuato per compenso finanziario o analogo beneficio, ed anche da terze parti rispetto al ricevente degli organi. Verranno altresì criminalizzate l'offerta o la richiesta di indebiti benefici nei confronti di professionisti medico-sanitari, di funzionari pubblici o di persone operanti per conto di enti del settore privato, volte a facilitare la rimozione o l'innesto illegali di un organo umano. Alla stessa stregua, verranno criminalizzate le condotte collegate alla preparazione e conservazione di organi umani illegalmente rimossi, come anche al loro trasporto, ricezione, importazione ed esportazione. Le Parti adotteranno inoltre misure opportune per la criminalizzazione del favoreggiamento e della complicità nel perpetrare reati connessi al traffico illegale di organi, come anche del mero tentativo della commissione di detti reati. Rilevante la previsione per cui le misure legislative di diritto penale sostanziale introdotte da ciascuna delle Parti della Convenzione in esame non dovranno essere subordinate necessariamente alla denuncia da parte della vittima o al trasferimento di informazioni da parte di uno Stato nel cui territorio sia stato commesso un reato (articolo 10).

È altresì contemplata la responsabilità degli enti per i reati introdotti ai sensi della Convenzione in esame, se commessi a loro vantaggio da una persona fisica dotata di un potere di rappresentanza o di decisione per conto dell'ente stesso, come anche di un potere di controllo al suo interno. Gli enti verranno altresì ritenuti responsabili per omesso controllo da parte di una persona fisica ad essi riconducibili, dal quale sia derivato un beneficio per l'ente medesimo. La responsabilità degli enti, a seconda dei principi giuridici della Parte interessata, potrà essere penale, civile o amministrativa, senza peraltro pregiudicare la dimensione penale della responsabilità delle persone fisiche che hanno commesso il reato. Ciascuna delle Parti adotterà poi le misure legislative o di altra natura che consentano il sequestro e la confisca dei proventi dei reati definiti dalla Convenzione in esame, o di beni il cui valore corrisponda a tali proventi, nonché le misure legislative o di altra natura che rendano possibile la chiusura temporanea o permanente di qualsiasi impresa impiegata nella commissione di uno dei reati introdotti ai sensi della Convenzione in esame. È previsto che una serie di circostanze elencate all'articolo 13 costituiscano aggravanti nella definizione delle sanzioni per i reati introdotti in base alla Convenzione in esame: tra queste il contesto di una organizzazione criminale che abbia perpetrato i reati, o la recidiva nella commissione di essi - anche qualora (articolo 14) risultante da condanne pronunciate dalla giustizia di un'altra Parte contraente della Convenzione.

Il capitolo III (articoli 15-17) riguarda il diritto penale processuale: rileva in particolare la previsione per la quale, in riferimento agli specifici reati introdotti dalla Convenzione in esame e nell'eventuale carenza di un trattato bilaterale tra due delle Parti contraenti in materia di assistenza giudiziaria penale o di estradizione, la Convenzione in esame possa costituire la base legale sostitutiva.

Il capitolo IV (articoli 18-20) concerne le misure di protezione delle vittime di reati individuati nella Convenzione in esame, ovvero dei testimoni nell'ambito dei relativi procedimenti penali: tali misure di protezione riguardano sia la condizione di sicurezza e il benessere psico-fisico delle vittime dei reati, che la posizione di esse nell'ambito del procedimento penale - con estensione di tali misure per analogia anche ai testimoni.

Non meno di un rilevante quanto stabilito, in ordine alle misure di prevenzione, dal capitolo V (articoli 21-22). In particolare, ciascuna delle Parti è impegnata ad adottare misure legislative o di altra natura volte ad assicurare l'esistenza di un sistema nazionale trasparente per il trapianto di organi uman,i e di un equo accesso a tale sistema per i pazienti. Ciascuna delle Parti inoltre assicurerà raccolta e scambio di informazioni sui reati contemplati dalla Convenzione in esame con tutte le autorità interessate, e anche con le altre Parti contraenti nell'ambito del Comitato delle Parti previsto dal successivo articolo 23 e tramite il punto di contatto nazionale opportunamente designato. Le Parti cureranno altresì il rafforzamento della formazione per i professionisti competenti nella prevenzione e nella lotta al traffico di organi umani, soprattutto nel settore sanitario, oltre a campagne per aumentare la consapevolezza pubblica nei confronti dei rischi collegati al traffico di organi umani. Verranno altresì scoraggiate forme di pubblicità collegate alla richiesta o alla disponibilità di organi umani in vista di un compenso di carattere finanziario.

Il capitolo VI (articoli 23-25) è dedicato ai meccanismi di controllo della Convenzione: in questo ambito particolare importanza riveste la funzione del Comitato delle Parti, composto da rappresentanti dei vari Stati contraenti della Convenzione, nonché, ma senza diritto di voto, da altri rappresentanti dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, del Comitato europeo sui problemi penali e di altri comitati intergovernativi e scientifici del Consiglio d'Europa competenti per materia. Sarà anche facoltà ammettere al Comitato delle Parti, senza diritto di voto, rappresentanti di altri organi del Consiglio d'Europa, come - in qualità di osservatori- di organi internazionali competenti, di organi nazionali delle Parti ugualmente interessati, di rappresentanti della società civile. Il Comitato delle Parti è competente a monitorare l'attuazione della Convenzione in esame utilizzando un approccio multisettoriale e multidisciplinare, facilitando tra l'altro la raccolta e lo scambio di informazioni, di esperienze e di buone prassi tra gli Stati partecipanti. Laddove opportuno il Comitato esprime opinioni e formula specifiche raccomandazioni, identifica eventuali problemi che possano insorgere dall'applicazione della Convenzione o dagli effetti di dichiarazioni o riserve ad essa.

Il capitolo VII, costituito dal solo articolo 26, disciplina le relazioni della Convenzione in esame con altri strumenti internazionali, salvaguardando i diritti e doveri derivanti per le Parti della Convenzione in esame nei confronti di altri strumenti internazionali di cui sono o diverranno parti, e che contengano disposizioni su materie oggetto anche della Convenzione in esame. Le Parti della Convenzione potranno inoltre concludere tra loro ulteriori accordi bilaterali o multilaterali nelle materie di essa, per arricchire le sue disposizioni o facilitare l'applicazione dei principi in essa contenuti.

Infine, i capitoli VIII (articolo 27) e IX (articoli 28-33) disciplinano gli emendamenti alla Convenzione e le clausole finali di essa: in particolare, la Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, degli Stati non membri con status di osservatore presso il Consiglio d'Europa e dell'Unione europea. Su invito del Comitato dei ministri anche un altro Stato non membro del Consiglio d'Europa potrà firmare la Convenzione. Una qualsiasi delle Parti o l'Unione europea potranno, al momento della firma o al deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione della Convenzione, dichiarare di avvalersi di una o più delle riserve la cui possibilità è stata esplicitata ai precedenti articoli 4, 5, 7, 9, 10. Nessun'altra riserva può essere espressa. La risoluzione di eventuali controversie nell'applicazione o interpretazione della Convenzione è demandata al Comitato delle Parti, che ne facilita eventualmente la risoluzione amichevole. È prevista la possibilità di denuncia della Convenzione, che ciascuna delle Parti può effettuare tramite notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, che ne è il depositario: la denuncia diviene efficace il primo giorno del mese successivo alla conclusione un periodo di tre mesi dalla ricezione di tale notifica.


Quadro normativo vigente

Si ricorda che a legislazione vigente le pene previste per il traffico di organi sono esclusivamente a carico di chi svolge attività di mediazione e dell'operatore sanitario che si avvale di organi frutto di commercio, ma nessuna sanzione penale è prevista nei confronti di altre parti direttamente o indirettamente coinvolte nel traffico illecito di organi.

Le sanzioni sono contenute nella legge 458/1967, sul trapianto di rene tra persone viventi, e nella legge 91/1999 in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti.

La legge 458/1967 sancisce, all'art. 6, che qualsiasi pattuizione privata che preveda un compenso in denaro o altra utilità in favore del donatore, per indurlo all'atto di disposizione e destinazione, è nulla e non produce effetti. Il successivo art. 7 prevede una pena - reclusione da tre mesi ad un anno e multa da 154 a 3.098 euro – per chiunque svolga opera di mediazione a scopo di lucro nella donazione di un rene.

L'apparato sanzionatorio contenuto nella legge 91/1999 prevede:

  • per il prelievo di organi da cadavere, la reclusione fino a 2 anni e l'interdizione dall'esercizio della professione sanitaria fino a 2 anni per il medico che proceda in violazione della legge (art. 4, comma 6);
  • per chiunque procura per scopo di lucro un organo o un tessuto prelevato da cadavere, ovvero ne fa comunque commercio, la reclusione da 2 a cinque anni e la multa da 10.329 a 154.937 euro. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione (art. 22, comma 3);
  • per chiunque tenga la medesima condotta, ma senza scopo di lucro, la reclusione fino a 2 anni. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea fino ad un massimo di 5 anni dall'esercizio della professione (art. 22, comma 4).

Successivamente, la legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012) ha introdotto l'art. 22-bis che punisce con la reclusione da 3 a 6 anni e con la multa da 50.000 a 300.000 euro chiunque a scopo di lucro svolga opera di mediazione nella donazione di organi da vivente. Se il fatto è commesso da persona che  esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

L'art. 22-bis ha colmato una lacuna del nostro ordinamento, che non conosceva, fino al 2012, la fattispecie di delitto di mediazione lucrativa nella donazione da vivente nei trapianti diversi dal rene. L'art. 22-bis ha anche configurato come illecito amministrativo la pubblicizzazione, con il conseguimento di un profitto finanziario o di un vantaggio analogo, della richiesta o dell'offerta di organi (comma 2) e l'accesso abusivo a sistemi che rendano possibile l'identificazione dei donatori o dei riceventi (comma 3).

Si ricorda che la donazione d'organo da donatore vivente è considerata, nel nostro ordinamento, come atto residuale rispetto a quella da cadavere, e viene praticata soprattutto nei casi di impossibilità biologico-clinica di innesto di un particolare organo proveniente da cadavere o quando sussista l'indisponibilità di organi da cadavere.
La natura residuale del prelievo di un organo da donatore vivente trova le sue ragioni in molteplici considerazioni; prima fra tutte, il fatto che l'integrità biologica della persona è un bene individuale e sociale di ordine così elevato da poter essere sacrificata esclusivamente in forma cosciente e volontaria a fronte di un bene proporzionato o superiore, non altrimenti realizzabile senza violare l'integrità personale del soggetto.
Infatti, la regolamentazione giuridica del trapianto di rene da vivente recata dalla legge 26 giugno 1967, n. 458, che per prima ha introdotto la donazione da vivente, è stata costruita come esplicita deroga all'art. 5 del codice civile, che vieta ogni atto di disposizione del proprio corpo qualora ne possa derivare un danno biologico permanente. La norma pone una serie di presupposti oggettivi e soggettivi (indicazione dei possibili donatori, valutazione da parte di un collegio medico dell'idoneità fisica e psichica del donatore, controllo e autorizzazione data dal Tribunale), soltanto in presenza dei quali si rendono possibili gli interventi di prelievo e di trapianto. Nel complesso l'intero procedimento è connotato da una serie di cautele allo scopo di garantire la partecipazione libera e consapevole dei potenziali donatori e la concreta realizzazione di interessi solidaristici con esclusione di finalità di lucro.
La legge 458/1967 è servita da modello per la legge 483/1999 e la legge 167/2012 che, sempre in deroga all'art. 5 del codice civile, hanno permesso la donazione a titolo gratuito e quindi il trapianto di parti di fegato nonché di polmone, pancreas e intestino tra persone viventi.
Le procedure di fattibilità poste in essere per la donazione da vivente sono state precisate dal Decreto interministeriale 16 aprile 2010, n.116, Regolamento per lo svolgimento delle attività di trapianto di organi da donatore vivente. Sul tema del Traffico illegali di organi fra viventi è intervenuto con un proprio parere nel maggio 2013 il Comitato nazionale per la bioetica.

Contenuto del disegno di legge di ratifica


Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione (artt. 1-2)

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, firmata a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, si compone di nove articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione in oggetto.


Il traffico di organi da persona vivente: le modifiche al codice penale (art. 3)

L'articolo 3 del disegno di legge modifica il codice penale, inserendovi nuovi delitti relativi al traffico di organi da persona vivente e modificando fattispecie già vigenti. In particolare, i nuovi delitti  sono inseriti  tra i delitti contro la personalità individuale, subito dopo le fattispecie di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) e tratta di persone (art. 601 c.p.); entrambe le fattispecie, infatti, già attualmente possono essere finalizzate a costringere la vittima a sottoporsi al prelievo di organi.

Il primo comma dNuovi delitti contro la personalità individualeell'articolo 600 c.p. punisce con la reclusione da 8 a 20 anni "chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi". L'articolo 601 c.p. invece sanziona con la reclusione da 8 a 20 anni "chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di schiavitù, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi".

Vengono inseriti nel codice penale i seguenti quattro nuovi delitti (lett. b):

- Prelievo illecito di organi da viventeprelievo di organi da persona vivente (art. 601-bis c.p.). La disposizione punisce con la reclusione da 6 a 12 anni chiunque illecitamente preleva un organo, parte di un organo o un tessuto da persona vivente. La fattispecie è costruita come reato comune (chiunque) e la pena individuata è analoga a quella prevista per le lesioni personali gravissime. Il presupposto per l'applicazione della fattispecie penale è che gli organi siano prelevati illecitamente; la disposizione è dunque destinata a trovare applicazione in caso di violazione della disciplina sul trapianto di organi e tessuti prelevati da vivente.

- traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601-ter c.p.). La disposizione punisce quattro diverse condotte prevedendo:

  • laCommercio di organi reclusione da 4 a 12 anni a carico di chiunque acquista, si procura a fine di lucro o commercia un organo, parte di un organo o un tessuto prelevato da persona vivente (primo comma);
  • la reclusione da 3 a 10 anni a carico di chiunque compie attività propedeutiche al suddetto commercio, ovvero a chiunque procura, trasporta, importa, esporta, prepara o conserva l'organo o il tessuto (secondo comma);
  • la Organizzazione di viaggireclusione da 3 a 7 anni e la multa da 50.000 a 300.000 euro a carico di chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati al traffico di organi o parte di organi (terzo comma);
Si ricorda che l'organizzazione o la propaganda di viaggi è punita anche dall'art. 600-quinquies c.p., quando gli stessi siano volti allo sfruttamento della prostituzione minorile. In merito la giurisprudenza ha sottolineato che si tratta di un delitto comune, che non presuppone che l'autore sia un operatore turistico o svolga l'attività in maniera continuativa, essendo sufficiente anche
l'organizzazione di una sola trasferta (cfr. Cass., Sez. III, sentenza 20 settembre 2011, n. 42053).
  • la reclusione da 3 a 7 anni Pubblicitàe la multa da 50.000 a 300.000 euro a carico di chiunque pubblicizzi o diffonda con qualsiasi mezzo (anche per via informatica o telematica) annunci finalizzati al suddetto traffico (terzo comma). La fattispecie penale del terzo comma del nuovo art. 601-ter è destinata a trovare applicazione solo se il fatto non costituisce più grave reato.
Si ricorda che anche l'art. 1 dell'A.C. 2937, in corso di esame in sede legislativa in Commissione Giustizia, introduce nel codice penale il delitto di traffico di organi prelevati da persona vivente, inserendo un nuovo art. 601-bis. In particolare, il primo comma della disposizione punisce con la reclusione da 3 a 12 anni e la multa da 50 mila a 300 mila euro chiunque illecitamente commercia, vende, acquista, ovvero a qualsiasi titolo procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente. Se l'autore del fatto è un esercente una professione sanitaria la condanna comporta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dall'esercizio della professione. Il secondo comma dell'art. 601-bis, relativo all'organizzazione di viaggi e alla pubblicizzazione del traffico di organi ha invece una formulazione identica a quella del terzo comma dell'art. 601-ter proposta dal disegno di legge del Governo.

- Uso di organiuso di organi prelevati illecitamente da persona vivente (art. 601-quater c.p.). La disposizione prevede l'applicazione della pena prevista dall'art. 601-bis (reclusione da 6 a 12 anni), ridotta di un terzo (e dunque l'applicazione della pena della reclusione da 4 a 8 anni) a carico di chiunque, non concorrendo nel reato di prelievo illecito di organi da persona vivente, faccia uso dell'organo o del tessuto. La disposizione, che si applica quando la condotta non integra un più grave reato, pare destinata a punire tanto colui che "beneficia" del trapianto dell'organo o del tessuto quanto il medico che realizza l'intervento di trapianto utlizzando l'organo o il tessuto illecitamente prelevati.

- Pene per il medicoviolazione degli obblighi dell'esercente la professione sanitaria (art. 601-quinquies c.p.). La disposizione punisce con la reclusione da 4 a 10 anni l'esercente una professione sanitaria che si presta al traffico illecito di organi, rendendosi disponibile ad effettuare un prelievo o ad utilizzare un organo prelevato illecitamente, dietro promessa o corresponsione di un'utilità per se stesso o per altri. Alla condanna consegue, in base all'art. 601-septies, l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione. La stessa pena si applica a chi dà, offre o promette il denaro o altra utilità.

 

In base al nuovo art. 601-sexies c.p. i quattro nuovi delitti sono Aggravanteaggravati, e si applica la pena della reclusione da 7 a 15 anni, quando i fatti sono commessi in danno di un minorenne o di una persona in stato di inferiorità psichica o fisica; se la persona sottoposta a prelievo o a trapianto muore, si applica la pena della reclusione da 12 a 24 anni.

L'Pena accessoriaart. 601-septies c.p. introduce inoltre la pena accessoria dell'interdizione perpetua dall'esercizio della professione sanitaria a carico del medico che sia condannato per uno dei nuovi delitti.

Infine, modificando la fattispecie di Associazione a delinquere aggravataassociazione a delinquere di cui all'art. 416 del codice penale, il disegno di legge (lett. a) prevede che il delitto sia aggravato quando l'associazione è finalizzata a commettere i reati di prelievo (art. 601-bis), traffico (art. 601-ter) e uso (art. 601-quater) di organi e tessuti provenienti da persona vivente. Il reato aggravato comporta l'applicazione della pena della reclusione da 5 a 15 anni o da 4 a 9 anni, a seconda che si tratti dell'attività di promozione, costituzione od organizzazione dell'associazione criminosa, oppure che vi si prenda semplicemente parte.

Questa stessa aggravante è prevista anche dall'art. 2 dell'A.C. 2937, seppur riferita alla sola associazione a delinquere finalizzata al commercio illecito di organi prelevati da persona vivente.

Le modifiche alla legge sui trapianti (art. 4)

L'articolo 4 del disegno di legge interviene sulle disposizioni della legge n. 91 del 1999, che disciplina i prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, per coordinarne l'apparato sanzionatorio con le disposizioni attuative della Convenzione.

In particolare, il disegno di legge interviene sulla disciplina delOrgani prelevati da cadaveri: pene dimezzate prelievo illegittimo di organi e tessuti da soggetto di cui sia stata accertata la morte:

  • abrogando la disposizione (art. 4, comma 6) che attualmente punisce con la reclusione fino a 2 anni e con l'interdizione dall'esercizio della professione sanitaria fino a 2 anni il medico che effettua un prelievo di organi e di tessuti in violazione della legge (lett. a);
  • abrogando i commi 3 e 4 dell'art. 22, che attualmente puniscono il commercio di organi e tessuti prelevati da cadavere distinguendo l'entità della pena principale della reclusione e quella della pena accessoria dell'interdizione dalla professione in ragione della presenza o meno di un lucro nell'attività;
  • inserendo nell'art. 22 della legge una disposizione (comma 2-bis) che punisce le condotte previste dagli articoli 601-bis, 601-ter, 601-quater, 601-quinquies e 601-sexies quando relative a organi prelevati da cadavere anziché da persona vivente. La pene previste dal codice penale saranno ridotte della metà (lett. b).

Il disegno di legge, inoltre, interviene con finalità di coordinamento sull'art. 22-bis della legge n. 91 del 1999, relativo al traffico di organi da persona vivente, per abrogarne le fattispecie penali ora sostituite da quelle inserite nel codice penale.

Si osserva che il disegno di legge del Governo, diversamente dall'A.C. 2937, non interviene con finalità di coordinamento sull'art. 7 della legge 458/1967, relativa al trapianto di reni, che prevede una pena - reclusione da tre mesi ad un anno e multa da 154 a 3.098 euro – per chiunque svolga opera di mediazione a scopo di lucro nella donazione di un rene. Tale disposizione è invece abrogata dall'art. 4 dell'A.C. 2937.

La responsabilità amministrativa degli enti (art. 5)

Con l'articolo 5 vengono aggiunti i delitti in materia di traffico di organi da persona vivente introdotti nel codice penale (artt. da 601-bis a 601-quinquies c.p.) tra quelli per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti, di cui al D.Lgs. 231/2001.

Come è noto, la disciplina di cui al D.Lgs. 231 concerne gli enti, società ed associazioni (anche prive di personalità giuridica) privati, nonché gli enti pubblici economici, i quali sono responsabili (sulla base della specifica normativa) sotto il profilo amministrativo, per i reati commessi da determinati soggetti nell'interesse o a vantaggio dell'ente (o società o associazione) stesso.

La sanzione pecuniaria a carico dell'ente "responsabile" di uno dei delitti è stabilita tra 400 quote e 1.000 quote (art. 25-quinquies.1); si ricorda che l''importo di una quota va da un minimo di 258 a un massimo di 1.549 euro.

Se i reati sono relativi a organi e tessuti prelevati da cadavere, anche la sanzione pecuniaria per l'ente - al pari della pena per l'autore del reato - è dimezzata (da 200 a 500 quote).


Riserve e punto di contatto (artt. 6 e 7)

Ai sensi dell'articolo 6 il Governo italiano, al momento del deposito dello strumento di ratifica, si riserverà il diritto di non applicare le disposizioni dell'articolo 10, par. 1, lett. e), che impongono a ciascuna Parte di adottare le misure necessarie per definire la giurisdizione su qualsiasi reato che sia commesso «da una persona che ha la sua residenza abituale sul proprio territorio». La riserva si fonda sulla circostanza che, nell'ordinamento penale italiano, non ha rilevanza il criterio della residenza abituale.

La relazione illustrativa specifica infatti che le norme del nostro ordinamento che derogano al principio di territorialità sancito dall'art. 6 del codice penale - ovvero i successivi articoli da 7 a 10 del codice - non contemplano il criterio di collegamento della residenza abituale.

L'articolo 7 individua nel Ministero della Giustizia-Dipartimento per gli affari di giustizia, il punto di contatto responsabile per lo scambio di informazioni relative al traffico di organi umani (comma 1). Il punto di contatto di cui al comma 1 è l'autorità nazionale competente a ricevere le denunce presentate da chi sia vittima di un reato introdotto ai sensi della Convenzione commesso nel territorio di una Parte diversa da quella di residenza (ipotesi prevista dall'art. 19, par. 4 della Convenzione) (comma 2).


Norme finali (artt. 8 e 9)

L'articolo 8 del disegno di legge prevede la consueta clausola di invarianza finanziaria, demandando alle pubbliche amministrazioni l'attuazione della riforma con le risorse disponibili a legislazione vigente; l'articolo 9 prevede l'entrata in vigore del provvedimento senza vacatio legis, ovvero il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il disegno di legge costituisce esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere a) (rapporti internazionali dello Stato) ed l) (ordinamento penale).