Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Accordo con il Governo della Repubblica socialista del Vietnam di cooperazione nella lotta alla criminalità - A.C. 3766
Riferimenti:
AC N. 3766/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 464
Data: 27/06/2016
Descrittori:
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE   PREVENZIONE DEL CRIMINE
TRATTATI ED ACCORDI INTERNAZIONALI   VIETNAM
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari


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Accordo con il Governo della Repubblica socialista del Vietnam di cooperazione nella lotta alla criminalità

27 giugno 2016
Schede di lettura


Indice

Contenuto dell'accordo|Contenuto del disegno di legge di ratifica|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|


Contenuto dell'accordo

L'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam di cooperazione nella lotta alla criminalità, Vietnam di cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 9 luglio 2014, è finalizzato ad intensificare la collaborazione bilaterale per il contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, al traffico illegale di sostanze stupefacenti e psicotrope ed ai loro precursori, alla tratta di esseri umani, al traffico di migranti, al terrorismo e ad altri reati, in un contesto internazionale che ne richiede l'intensificazione anche alla luce degli sviluppi del terrorismo internazionale.Sotto il profilo tecnico-operativo, l'Accordo è necessario della realizzazione di una cooperazione bilaterale di polizia che meglio aderisca alle attuali esigenze di entrambi i Paesi, in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti giuridici e dagli obblighi internazionali

 

La relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge approvato dal Senato il 20 aprile 2016 (A.S. 2107) sottolinea che il testo dell'Accordo, redatto sulla base del modello utilizzato dal Dipartimento della pubblica sicurezza nelle relazioni con Paesi extraeuropei, ricalca nei contenuti altri accordi della stessa natura.

Nell'Analisi di impatto della regolamentazione si riporta che la fase negoziale ha avuto inizio, su iniziativa della controparte vietnamita, nel novembre 2011, in esito a contatti tra le Autorità delle due Parti svoltisi a latere dell'80a sessione dell'Assemblea Generale OICP-Interpol svoltasi ad Hanoi.

Nell'Analisi tecnico normativa si evidenzia il ruolo significativo del Vietnam sul piano regionale, nonché il percorso di riforme economiche intraprese a far data dagli anni Novanta del XX secolo, che lo hanno fatto diventare un polo di attrazione per investimenti esteri che necessitano di condizioni ambientali di sicurezza.

 

Gli investimenti esteri complessivi, nel 2015, ammontano a 20,25 miliardi di euro, (+12% rispetto al 2014); l'Italia è in 31a posizione con 307 milioni di euro. Il nostro paese, tuttavia, è il 16o fornitore del Vietnam, con un valore di 1.202 mln di euro sempre nel 2015.

Quanto alle relazioni bilaterali italo-vietnamite si rammenta la recente (novembre 2015) visita nel paese asiatico del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnato dall'allora Ministro dello Sviluppo economico.

 

L'Accordo in esame si compone di un Preambolo e 13 articoli.

 

L'articolo 1 individua gli obiettivi dell'Accordo, che consistono nell'intensificazione della cooperazione di polizia per la lotta contro la criminalità organizzata transnazionale, il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e loro precursori, la tratta di esseri umani e il traffico di migranti, il terrorismo ed altri reati.

 

L'articolo 2 indica le Autorità competenti responsabili dell'attuazione dell'intesa che sono, per la Parte italiana, il Ministero dell'interno e per la Parte vietnamita, il Ministero della pubblica sicurezza, precisando che per l'attuazione delle disposizioni il Ministero dell'interno italiano si avvarrà del Dipartimento della pubblica sicurezza e il Ministero della pubblica sicurezza vietnamita si avvarrà del Dipartimento per la cooperazione internazionale.

 

L'articolo 3 enumera i settori della cooperazione di polizia, che si svilupperà negli ambiti del contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, del traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope e loro precursori, della tratta di esseri umani e del traffico di migranti, del traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, materiali nucleari, radioattivi e tossici, nonché dei reati economici, del riciclaggio e dei reati contro il patrimonio, nonché dei reati informatici e del terrorismo internazionale. Come precisato nella relazione illustrativa, l'elenco precedente non ha carattere di esaustività, costituendo, invece, una mera indicazione delle principali attività della criminalità organizzata transnazionale. Ai sensi del comma 3 l'Accordo non produrrà effetti in materia di estradizione ed assistenza giudiziaria in materia penale.

 

L'articolo 4 contiene le modalità della cooperazione, che avverrà in conformità con la legislazione nazionale vigente nei due Paesi parte. Si tratta, in particolare dello scambio di informazioni sui reati, sui criminali, sulle organizzazioni criminali, sui modus operandi e sulle loro strutture; scambio delle informazioni sui gruppi terroristici; scambio delle informazioni sulle tecniche di analisi criminale, sull'analisi delle minacce criminali, sulle prassi operative per l'individuazione, la localizzazione e il tracciamento dei patrimoni di provenienza illecita e per la prevenzione e repressione delle infiltrazioni criminali nelle società che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici; scambio di informazioni sulle metodologie utilizzate per combattere la tratta di essere umani e il traffico di migranti attraverso le frontiere, nonché sui passaporti e altri documenti di viaggio, i visti, i timbri di ingresso e di uscita al fine di individuare documenti contraffatti o alterati; scambio delle informazioni sugli strumenti legislativi e scientifici diretti a combattere la criminalità, compresa l'analisi della minaccia criminale; formazione delle Forze di polizia ed organizzazione di seminari. Il comma 13, in particolare, prevede la cooperazione tra le Parti per l'identificazione e la riammissione di propri cittadini presenti nel territorio dell'altro Stato in posizione irregolare rispetto alla normativa sull'immigrazione, precisando che le modalità operative per la migliore attuazione della disposizione potranno essere definite in apposito protocollo applicativo.

 

L'articolo 5 disciplina le modalità di richiesta dell'assistenza, indicando i relativi requisiti formali e sostanziali.

 

Con l'articolo 6 vengono disciplinate le condizioni che determinano il rifiuto dell'assistenza.

 

Le procedure per l'esecuzione dell'assistenza sono contemplate dall'articolo 7.

 

Ai sensi dell'articolo 8 i dati personali sensibili trasmessi nell'ambito della cooperazione prevista dall'Accordo in esame saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi in esso contemplati: potranno essere trasmessi, sempre nell'ambito delle finalità dell'Accordo in esame, ad altre persone o istituzioni solo previo consenso della Parte che li ha forniti.

 

L'articolo 9 prevede la possibilità che rappresentanti delle Autorità competenti delle due Parti effettuino riunioni e consultazioni, in Italia o in Vietnam, per valutare lo stato della collaborazione, perfezionare la cooperazione e definire temi e azioni di interesse reciproco.

 

L'articolo 10 stabilisce che le spese ordinarie per una richiesta di collaborazione sono sostenute dall'autorità richiesta, se non diversamente concordato per iscritto. Qualora la richiesta comporti spese elevate o straordinarie la ripartizione dei costi sarà oggetto di consultazioni tra le Parti. Se non diversamente concordato, i costi per le riunioni sono sostenuti dall'Autorità ricevente, permanendo a carico dell'Autorità inviante i costi di viaggio ed alloggio.

 

Ai sensi dell'articolo 11 le lingue di lavoro nell'ambito della cooperazione prevista dall'intesa sono l'italiano, il vietnamita e l'inglese.

 

Eventuali controversie in ordine all'interpretazione ed all'applicazione dell'Accordo saranno risolte per via diplomatica o attraverso consultazioni e negoziati (articolo 12).

 

 Infine (articolo 13) l'Accordo, emendabile su reciproco consenso scritto, entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica scritta delle Parti, attestante l'espletamento delle necessarie procedure interne, avrà durata illimitata ma potrà essere denunciato da ciascuna delle Parti con preavviso scritto di almeno sei mesi, inoltrato per via diplomatica.


Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo fra Italia e Vietnam di cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 9 luglio 2014, approvato dal Senato della Repubblica il 20 aprile 2016 (A.S. 2107), si compone di quattro articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'Accordo: premesso che in sede di approvazione il Senato ha aggiornato la decorrenza della copertura degli oneri al 2016, il comma 1 valuta gli oneri del provvedimento, dal 2016, in 37.738 euro annui, cui si aggiungono 21.854 euro annui per le rimanenti spese (per un totale di 59.592 euro annui). A tali oneri di provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia per il 2016, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

In base al comma 2, il Ministro dell'interno, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, legge n. 196/2009), è tenuto al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, nonché a riferirne al Ministro dell'economia e delle finanze il quale, a fronte di scostamenti, sentito il medesimo Ministro dell'interno, provvede alla copertura finanziaria del maggior onere con la riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della medesima legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Sulle cause degli scostamenti e l'attuazione delle misure previste nel comma 2 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo con apposita relazione alle Camere (comma 3).

L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

 

Il disegno di legge presentato al Senato (A.S. 2107) è corredato oltre che di relazione illustrativa, di una relazione tecnica che riporta la quantificazione degli oneri finanziari. Il provvedimento è corredato, altresì, di un'Analisi tecnico-normativa (ATN) che riporta una dettagliata rassegna del quadro normativo nazionale collegato all'attuazione dell'Accordo in esame in riferimento al quale, inoltre, viene rilevata la necessità dell'autorizzazione parlamentare alla ratifica in base all'art. 80 Cost., stante il fatto che l'Accordo comporta oneri per le finanze pubbliche. L'ATN, infine, richiama il quadro di diritto internazionale cui l'attuazione dell'Accordo in esame si collega, e in particolare: la Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, la Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971, la Convenzione contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope del 1988, la Convenzione ONU sulla lotta contro il crimine organizzato transnazionale del 2000 e quella sulla corruzione del 2003 e le pertinenti Convenzioni delle Nazioni Unite sulla lotta al terrorismo internazionale.

Come accennato, il provvedimento è corredato anche di un'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR).


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie di cui all'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.