Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 30 gennaio 2013 - A.C. 3241
Riferimenti:
AC N. 3241/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 338
Data: 15/09/2015
Descrittori:
BOSNIA ERZEGOVINA   COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
DIFESA E SICUREZZA INTERNAZIONALE   DIFESA NAZIONALE
RATIFICA DEI TRATTATI     
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari


+ maggiori informazioni sul dossier
+ maggiori informazioni sugli atti di riferimento

Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 30 gennaio 2013

15 settembre 2015
Schede di lettura


Indice

Contenuto dell'accordo|Contenuto del disegno di legge di ratifica|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|


Contenuto dell'accordo

Il Memorandum d'intesa tra Italia e Bosnia-Erzegovina del 30 gennaio 2013, sulla cooperazione nel settore della difesa, si inserisce nel quadro degli accordi di cooperazione in campo militare che il Ministero della difesa italiano ha concluso su base sia bilaterale sia multilaterale, anche al fine di dare impulso allo sviluppo dell'industria della difesa. Non sfugge inoltre la valenza potenzialmente stabilizzatrice di questo tipo di accordi in area balcanica, e segnatamente con un Paese come la Bosnia-Erzegovina, tuttora attraversato da tensioni mai del tutto sopite dopo la tragedia degli Anni Novanta, e tuttavia Paese partner della NATO.

 

L'accordo in esame, che si compone di 11 articoli, si ispira tra l'altro ai principi stabiliti dalla Carta delle Nazioni Unite.

L'articolo 1 enuncia lo scopo dell'accordo, che consiste nello sviluppare la cooperazione nel settore della difesa, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali, con gli impegni internazionali – e, per l'Italia, nei confronti della UE -delle Parti e sulla base del principio di reciprocità. Si enuncia altresì esplicitamente che il Memorandum d'intesa italo-bosniaco non sarà diretto contro gli interessi di altri paesi.

L'articolo 2 prevede che la cooperazione oggetto dell'accordo sia attuata mediante la predisposizione di piani annuali e pluriennali, che conterranno i dettagli operativi delle comuni attività, e che saranno firmati da rappresentanti autorizzati delle due Parti.

L'articolo 3 specifica che la cooperazione si svilupperà, in particolare, nei seguenti campi: sicurezza e politica di difesa, industria della difesa e politica di approvvigionamenti; approvvigionamento di materiali militari; operazioni umanitarie, organizzazione, formazione e addestramento delle forze armate, polizia militare, medicina, cultura e sport militari. Le Parti potranno altresì, di comune accordo, individuare nuove aree di cooperazione di interesse reciproco.

L'articolo 4 definisce le forme di cooperazione che si concretizzeranno in: incontri tra i reciproci Ministri della difesa o tra i vertici militari, scambio di esperienze fra esperti, svolgimento di esercitazioni congiunte, invito di osservatori, lo scambio di informazioni e attività culturali, lo scalo di unità navali ed aeromobili.

L'articolo 5 disciplina la ripartizione dei costi dell'accordo, con particolare riguardo alle spese di viaggio, di assicurazione, sanitarie, di vitto e alloggio del personale in missione per l'attuazione dell'accordo medesimo, ma limitatamente a gruppi di persone che non superino il numero di 10 e alla disponibilità dei fondi necessari. Per gruppi più numerosi, o in caso di attività condotte da una delle Parti, che richiedano tuttavia il supporto logistico dall'altra Parte, gli aspetti di carattere finanziario saranno definiti mediante specifici accordi.

L'articolo 6 stabilisce che i danni eventualmente provocati da personale militare in missione nell'ambito delle previste attività saranno pagati dalla Parte inviante: altri danni per i quali le Parti siano congiuntamente responsabili saranno risarciti previa intesa delle Parti medesime. Vengono dettagliatamente elencati i casi per i quali il personale militare ospite nel quadro delle attività previste dal Memorandum d'intesa in commento non potrà reclamare risarcimenti da parte dell'amministrazione dello Stato ospitante, e si impegna per converso a risarcire i danni causati, specialmente quando si sia accertata una specifica responsabilità, e con particolare riguardo alle attività di esercitazione dei piloti di aviogetti militari.

L'articolo 7, nello stabilire che lo Stato ospitante ha il diritto di esercitare la propria giurisdizione sul personale in visita, individua altresì le tipologie di infrazione per le quali lo Stato di origine ha diritto di esercitare la propria giurisdizione anche se i fatti costituenti reato sono commessi dal proprio personale sul territorio dello Stato ospitante. E' comunque prevista la salvaguardia del personale militare ospite dall'applicazione di sanzioni che, per quanto in vigore nello Stato ospitante, siano in contrasto con i principi fondamentali dello Stato inviante.

Per ciò che concerne i materiali della difesa, l'articolo 8 prevede la reciproca assistenza delle Parti nei processi di acquisizione dei prodotti dell'industria della difesa.

L'articolo 9 disciplina la protezione dello scambio di informazioni, documenti e materiali classificati rinviando alle rispettive normative interne. L'articolo, inoltre, chiarisce che le informazioni, i documenti e i materiali acquisiti in base all'accordo potranno essere utilizzati solo per le finalità in esso delineate, e non potranno essere fornite a terzi senza l'assenso scritto dell'Autorità di sicurezza della Parte cedente.

Ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate non contemplati nell'accordo in esame saranno regolati da uno specifico accordo generale da stipularsi a cura delle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza.

L'articolo 10 precisa che eventuali controversie sorte in seguito all'applicazione o all'interpretazione dell'accordo siano risolte mediante trattativa o consultazione bilaterale, che le Parti metteranno in atto attraverso i canali diplomatici.

L'articolo 11, infine, prevede tra l'altro che l'accordo potrà essere emendato con il reciproco consenso delle Parti mediante la stipula di Protocolli aggiuntivi: l'accordo ha una durata illimitata in caso di mancata denuncia (scritta) di una delle Parti, la quale avrà effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte.


Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge in esame – approvato dal Senato il 15 luglio scorso - si compone di cinque articoli. Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore della difesa tra Italia e Bosnia-Erzegovina, fatto a Roma il 30 gennaio 2013.

L'articolo 3, comma 1 quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione dell'accordo (986 euro annui a partire dal 2015) e li pone a carico del Fondo speciale di parte corrente, mediante parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

La relazione tecnica che accompagna il disegno di legge riporta l'analisi degli oneri finanziari in rapporto all'articolo 4, e segnatamente all'invio a Sarajevo di due rappresentanti nazionali per tre giorni, per la partecipazione alle riunioni di consultazione con gli omologhi bosniaci, finalizzate all'esame dei programmi di cooperazione bilaterale e delle eventuali modifiche all'accordo. Le spese di missione e di viaggio sono appunto quantificate in 986 euro annui per le riunioni da svolgere nella capitale bosniacaa. Vengono esclusi altri oneri per la finanza pubblica in relazione all'attuazione dell'accordo italo-bosniaco.

In base al comma 2 dell'art. 3, il Ministro della difesa, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, legge n. 196/2009), è tenuto al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, nonché a riferirne al Ministro dell'economia e delle finanze il quale, a fronte di scostamenti, sentito il medesimo Ministro della difesa, provvede alla copertura finanziaria del maggior onere con la riduzione delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente (di cui all'art. 21, comma 5, lett. b) della citata legge di contabilità generale dello Stato), destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del Programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa. Sulle cause degli scostamenti e l'attuazione delle misure previste nel comma 2 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo con apposita relazione alle Camere.

L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dalle disposizioni dell'accordo in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad esclusione di quelli che comporta l'articolo 4. Eventuali oneri che dovessero derivare dall'art. 6 del Memorandum verranno coperti con apposito provvedimento legislativo.

L'articolo 5 del disegno di legge, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Il disegno di legge è altresì corredato da un'Analisi tecnico-normativa (ATN) e da un'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

In particolare l'ATN afferma che l'accordo in esame, incidendo sulla legge penale – poiché prevede, all'articolo 7, il diritto di giurisdizione a favore dello Stato di origine per alcune tipologie di infrazione compiute sul territorio della Parte ospitante – rientra nella categoria degli accordi internazionali da sottoporre al Parlamento ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione. Sempre in base all'ATN l'esame parlamentare in base all'art. 80 Cost. si rende altresì necessario poiché l'accordo costituisce un impegno di carattere politico assunto dal Governo italiano.

 


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.