Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Accordo con il Governo del Montenegro in materia di cooperazione nel campo della difesa
Riferimenti:
AC N. 3240/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 336
Data: 15/09/2015
Descrittori:
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE   DIFESA E SICUREZZA INTERNAZIONALE
DIFESA NAZIONALE   MONTENEGRO
RATIFICA DEI TRATTATI     
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari


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Accordo con il Governo del Montenegro in materia di cooperazione nel campo della difesa

15 settembre 2015
Schede di lettura


Indice

Contenuto dell'accordo|Contenuto del disegno di legge di ratifica|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|


Contenuto dell'accordo

 L'Accordo tra Italia e Montenegro del 14 settembre 2011, sulla cooperazione nel settore della difesa, si inserisce nel quadro degli accordi di cooperazione in campo militare che il Ministero della difesa italiano ha concluso su base sia bilaterale sia multilaterale, anche al fine di dare impulso allo sviluppo dell'industria della difesa.

Per quanto tuttavia concerne in particolare il Montenegro, va ricordato - come bene emerge dalla relazione introduttiva al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, che è stato approvato dal Senato il 15 luglio u.s. - che i rapporti bilaterali in materia di difesa con l'Italia erano regolati fino al 2006, anno in cui il Montenegro si è reso indipendente dalla Federazione con la Serbia, da un Accordo del 19 novembre 2003: tale intesa è stato successivamente dichiarata decaduto all'entrata in vigore (27 dicembre 2012) del Memorandum italo-montenegrino sulla successione di Podgorica nei trattati bilaterali conclusi prima del 2006. Di conseguenza le Parti convenivano di sottoscrivere l'Accordo ora all'esame della Commissione affari esteri, per disciplinare ex novo la cooperazione bilaterale in campo militare.

 

L'Accordo in esame, che si compone di 11 articoli, si ispira ai principi stabiliti dalla Carta delle Nazioni Unite.

L'articolo 1 enuncia lo scopo dell'Accordo, che consiste nello sviluppare la cooperazione nel settore della difesa, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali, con gli impegni internazionali delle Parti e sulla base del principio di reciprocità.

L'articolo 2 prevede che la cooperazione oggetto dell'Accordo sia attuata a cura dei rispettivi Ministeri della difesa, i cui rappresentanti si consulteranno mediante riunioni da tenersi alternativamente a Roma e Podgorica, normalmente con cadenza annuale.

L'articolo 3 specifica che la cooperazione si svilupperà, in particolare, nei seguenti campi: sicurezza e politica di difesa, industria della difesa e politica di approvvigionamenti; scambio e transito di materiali militari; operazioni umanitarie, organizzazione, formazione e addestramento delle forze armate, polizia militare, medicina, cultura e sport militari. Le Parti potranno altresì, di comune accordo, individuare nuove aree di cooperazione di interesse reciproco.

L'articolo 4 definisce le forme di cooperazione che si concretizzeranno in: incontri tra i reciproci Ministri della difesa o tra i vertici militari, scambio di esperienze fra esperti, svolgimento di esercitazioni congiunte, invito di osservatori, lo scambio di informazioni e attività culturali, lo scalo di unità navali ed aeromobili.

L'articolo 5 stabilisce che le Parti stabiliranno e concorderanno direttamente sia i settori di cooperazione nel campo del controllo degli armamenti e delle attività relative agli armamenti, sia le categorie, i materiali e gli equipaggiamenti oggetti dell'attività di scambio.

L'articolo 6 disciplina la ripartizione dei costi dell'Accordo, con particolare riguardo alle spese di viaggio, di assicurazione, sanitarie, di vitto e alloggio del personale in missione per l'attuazione dell'Accordo medesimo, ma limitatamente a gruppi di persone che non superino il numero di 10.

L'articolo 7 stabilisce che i danni eventualmente provocati da personale militare in missione nell'ambito delle previste attività saranno pagati dalla Parte inviante: altri danni a personale, apparecchiature o infrastrutture saranno risarciti previa intesa delle Parti.

L'articolo 8, nello stabilire che lo Stato ospitante ha il diritto di esercitare la propria giurisdizione sul personale in visita, individua altresì le tipologie di infrazione per le quali lo Stato di origine ha diritto di esercitare la propria giurisdizione anche se i fatti costituenti reato sono commessi dal proprio personale sul territorio dello Stato ospitante – lo Stato di origine potrà peraltro anche rinunciare alla propria giurisdizione prioritaria.

L'articolo 9 disciplina la protezione dello scambio di informazioni, documenti e materiali classificati rinviando alle rispettive normative interne. L'articolo, inoltre, chiarisce che le informazioni, i documenti e i materiali acquisiti in base all'Accordo potranno essere utilizzati solo per le finalità in esso delineate, e non potranno essere fornite a terzi senza l'assenso scritto dell'Autorità di sicurezza della Parte cedente.

Ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate non contemplati nell'Accordo in esame saranno regolati da uno specifico accordo generale da stipularsi a cura delle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza.

L'articolo 10 precisa che eventuali controversie sorte in seguito all'applicazione o all'interpretazione dell'Accordo siano risolte mediante trattativa o consultazione bilaterale.

L'articolo 11, infine, prevede tra l'altro che l'Accordo potrà essere emendato con il reciproco consenso mediante scambio di Note ufficiali: l'Accordo ha una durata di cinque anni ed è prorogato automaticamente per analogo periodo in caso di mancata denuncia di una delle Parti, la quale avrà effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte.


Contenuto del disegno di legge di ratifica

 

Il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato il 15 luglio scorso, si compone di cinque articoli. Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione nel campo della difesa tra Italia e Montenegro, fatto a Roma il 14 settembre 2011.

L'articolo 3, comma 1 quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo (671 euro annui ad anni alterni, a partire dal 2015) e li pone a carico del Fondo speciale di parte corrente, mediante parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

La relazione tecnica che accompagna il disegno di legge riporta l'analisi degli oneri finanziari in rapporto all'articolo 2, e segnatamente all'invio a Podgorica di due rappresentanti nazionali per tre giorni, per la partecipazione alle riunioni di consultazione con gli omologhi montenegrini, finalizzate all'esame dei programmi di cooperazione bilaterale e delle eventuali modifiche all'Accordo. Le spese di missione e di viaggio sono appunto quantificate in 671 euro per le riunioni da svolgere nella capitale montenegrina. Vengono esclusi altri oneri per la finanza pubblica in relazione all'attuazione dell'Accordo italo-montenegrino.

In base al comma 2 dell'art. 3, il Ministro della difesa, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, legge n. 196/2009), è tenuto al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, nonché a riferirne al Ministro dell'economia e delle finanze il quale, a fronte di scostamenti, sentito il medesimo Ministro della difesa, provvede alla copertura finanziaria del maggior onere con la riduzione delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del Programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa. Corrispondentemente è ridotto di pari importo, per il medesimo anno, il limite fissato dall'art. 6, comma 12, del D.L. n. 78/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica).

Sulle cause degli scostamenti e l'attuazione delle misure previste nel comma 2 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo con apposita relazione alle Camere (art. 3, comma 3).

L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dalle disposizioni dell'Accordo in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad esclusione di quelli che comporta l'articolo 2.

L'articolo 5 del disegno di legge, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Il disegno di legge è altresì corredato da un'Analisi tecnico-normativa (ATN) e da un'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

In particolare l'ATN afferma che l'Accordo in esame, incidendo sulla legge penale – poiché prevede, all'articolo 8, il diritto di giurisdizione a favore dello Stato di origine per alcune tipologie di infrazione compiute sul territorio della Parte ospitante – rientra nella categoria degli accordi internazionali da sottoporre al Parlamento ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione. Sempre in base all'ATN l'esame parlamentare in base all'art. 80 Cost. si rende altresì necessario poiché l'Accordo costituisce un preciso impegno di carattere politico assunto dal Governo italiano.


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.