Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra - A.C. 3053 - Schede di lettura
Riferimenti:
AC N. 3053/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 306
Data: 19/05/2015
Descrittori:
COMUNITA' EUROPEA DELL' ENERGIA ATOMICA ( CEEA )   ENERGIA NUCLEARE
RATIFICA DEI TRATTATI   UCRAINA
UNIONE EUROPEA     
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari


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Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra

19 maggio 2015
Schede di lettura


Indice

Contenuto dell'accordo|Contenuto del disegno di legge di ratifica|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|


Contenuto dell'accordo

L'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica ed i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014 è finalizzato all'associazione politica ed all'integrazione economica fra UE e Ucraina.

In riferimento alle finalità, l'Accordo si configura anche come Agenda per le riforme per il cui tramite l'Ucraina può attuare il proprio avvicinamento a parametri e norme dell'Unione Europea. Tali obiettivi si concretizzano attraverso:

  • una gamma di settori di cooperazione che coinvolge 28 aree tematiche e dedica particolare attenzione alle riforme necessarie in ciascun ambito;
  • un quadro istituzionale di nuova concezione, con l'istituzione di un Consiglio di associazione deputato all'adozione di decisioni e di un Comitato di associazione, deputato a trattare questioni commerciali;
  • forum cooperazione per la società civile ed i rispettivi Parlamenti;
  • la creazione di una DCFTA (si veda più avanti) per stimolare la ripresa e lo sviluppo economico del Paese, attraverso l'adeguamento tecnico-normativo ai parametri dell'UE.

 

L'Accordo si inscrive in un contesto che vede l'Ucraina nella posizione di partner chiave dell'Ue nell'ambito di quel Partenariato orientale (PO) che, a sua volta, rappresenta il quadro di riferimento delle relazioni con i sei vicini dell'est - Ucraina, Armenia, Azerbaigian, Georgia, Moldova e Bielorussia - in seno alla PEV, la Politica europea di vicinato.

 

Il Partenariato Orientale, originato da una proposta polacco-svedese (aprile 2008) e formalmente introdotto al vertice di Praga del 7 maggio 2009, nasce dalla necessità di stimolare nei sei partner orientali processi di avvicinamento all'UE, secondo le ambizioni e le specificità di ognuno. A tale fine sono previsti accordi di associazione inclusivi di aree di libero scambio ampie e approfondite (AA/DCFTA–Association Agreement/Deep and Comprehensive Free Trade Agreement), negoziati per la facilitazione nel rilascio dei visti prodromici ad un'eventuale liberalizzazione degli stessi, nonché una cooperazione energetica strutturata, attraverso la quale il PO dovrebbe fornire all'UE maggiori garanzie sulla regolarità dei flussi di approvvigionamento.

 

Quanto ai rapporti tra Ue ed Ucraina, nella relazione illustrativa che correda il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica (A.C. 3053) si precisa che da tempo l'Unione attua una politica mirante a sviluppare relazioni bilaterali sempre più strette lungo un percorso che – superando l'approccio di mera cooperazione – è avviato alla realizzazione di una graduale associazione politica ed integrazione economica. Le relazioni tra Ue ed Ucraina, inizialmente disciplinate dall'Accordo di partenariato e cooperazione (PCA - Partnership Cooperation Agreement) in vigore dal 1998, hanno avuto un impulso significativo a seguito del vertice di Parigi del luglio 2008, quando l'Ue dedicò una specifica attenzione all'Ucraina, allora entrata nell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), allo scopo di incoraggiarne la transizione verso la democrazia e l'economia di mercato e di favorirne il progressivo avvicinamento ai parametri europei; le Parti stabilirono, pertanto, che la nuova intesa, allora in fase di negoziazione, destinata a succedere al PCA avrebbe avuto le caratteristiche dell'AA (Association Agreement). Tale approccio veniva poi confermato con il Partenariato Orientale (7 maggio 2009, come accennato) con riferimento a tutti e sei i vicini, dal momento che una delle priorità del PO consiste appunto nella stipulazione di nuovi AA/DCFTA con ciascun partner che ne condivida gli impegni.

 

L'Accordo fa parte dei cosiddetti accordi di nuova generazione stipulati (o in itinere) dall'Ue con alcuni partner del PO (oltre l'Ucraina, Moldova e Georgia) il cui approccio innovativo, oltre a prevedere forme più strette di cooperazione ed a riguardare una più vasta gamma di settori rispetto al PCA del 1998, si spinge fino a includere nella partnership, quale parte integrante della stessa, anche la creazione di una DCFTA; e quest'ultima è finalizzata non solo all'incremento dell'interscambio commerciale (l'Ue è il principale partner commerciale dell'Ucraina), ma anche alla progressiva armonizzazione regolamentare, in vista di un graduale inserimento del paese nel mercato unico europeo. L'Accordo, in quanto basato su un programma a tutto raggio di adeguamento normativo ai parametri europei, va inteso come una vera e propria agenda per le riforme in Ucraina. Va rammentato che, nella prospettiva di creare i presupposti e di facilitare l'attuazione dell'Accordo, è stata approntata, d'intesa con l'UE, anche un'Agenda di associazione.

 

A novembre 2008, in occasione del Vertice bilaterale di Parigi, le parti hanno concordato un'Agenda di associazione che costituisce il principale strumento politico per l'attuazione e il monitoraggio dell'accordo di associazione. L'agenda di associazione UE-Ucraina fornisce un quadro pratico per il conseguimento degli obiettivi generali di associazione politica e integrazione economica, prevedendo a tal fine un elenco di priorità in materia di riforme e misure concrete, nonché l'opportuno sostegno dell'UE nell'ampia gamma di settori contemplati dall'accordo di associazione.
L'agenda di associazione riporta anche dieci misure di riforma a breve termine che l'Ucraina dovrebbe affrontare in via prioritaria nei settori seguenti: costituzione, elezioni, sistema giudiziario, lotta alla corruzione, pubblica amministrazione, energia, deregolamentazione, appalti pubblici, fiscalità e revisione contabile esterna.
Nel corso del Consiglio di associazione di marzo 2015 – che ha provveduto ad aggiornare l'agenda -,l'UE e l'Ucraina hanno riconosciuto l'importanza di sostenere le priorità concordate tramite strumenti politici, tecnici e finanziari opportuni e sufficienti, di riconfermare il loro impegno a continuare a collaborare a favore dell'associazione politica e dell'integrazione economica dell'Ucraina all'UE e di ribadire l'importanza di una rapida ratifica dell'accordo di associazione da parte di tutti gli Stati membri dell'UE conformemente alle rispettive procedure nazionali.
Entrambe le parti hanno convenuto di unire i loro sforzi per un'efficace attuazione dell'agenda di associazione e dell'accordo di associazione e di prevedere uno stretto monitoraggio di tale processo. L'attuazione dell'agenda di associazione sarà oggetto di relazioni, monitoraggio e valutazione annuali.

 

In materia di DCFTA (Deep and Comprehensive Free Trade Agreement) la relazione illustrativa rammenta che le aree di libero scambio instaurate dall'Ue con i partner includono di norma aspetti che superano quelli eminentemente commerciali: si tratta di un approccio ad ampio raggio (comprehensive) inclusiva anche delle politiche nazionali in materia di appalti, concorrenza, proprietà intellettuale e sviluppo sostenibile. Deep si riferisce invece alle specifiche caratteristiche previste per la DCFTA volte a incidere sulle politiche commerciali dell'Ucraina e sulla modernizzazione della sua economia. La DCFTA con l'Ucraina, "una delle più ambiziose iniziative in materia di liberalizzazione commerciale mai concluse dall'Ue con un partner", attraverso la completa eliminazione dei dazi all'importazione e la proibizione di quelli all'esportazione è volta a consentire un miglior accesso e, in seguito, la progressiva integrazione dell'Ucraina al mercato dell'Ue.
Sulla base dei dati forniti dalla Commissione europea, e ricordati nella relazione illustrativa, i benefìci attesi per il paese sono quantificabili in un incremento del prodotto nazionale lordo superiore al 6 per cento, con un aumento annuo nelle esportazioni pari a 1 miliardo di euro (1,2 miliardi di euro annui in termini di reddito nazionale); settori maggiormente avvantaggiati, secondo la Commissione, saranno tessile e abbigliamento, prodotti alimentari e metalli non ferrosi, mentre le nuove opportunità commerciali ed il miglioramento dei livelli produttivi saranno di stimolo agli investimenti, alla modernizzazione (soprattutto nel settore agricolo) ed al miglioramento delle condizioni di lavoro.

Secondo uno studio indipendente (Ecorys (2007): Global Analysis Report for the EU-Ukraine TSIA) commissionato per valutare l'impatto dell'accordo e le sue ricadute economiche, l'attuazione dell'accordo dovrebbe comportare per l'Ucraina un incremento annuo del PIL pari al 2.26% nel breve termine e al 5,3% nel lungo termine. Ciò sarebbe il risultato di un incremento della domanda nonché di alcune ristrutturazioni economiche in favore di settori nei quali l'Ucraina ha un vantaggio comparativo, quali prodotti alimentari, agricoltura, chimica, metallurgia e macchinari.

Per l'UE il vantaggio sarebbe decisamente inferiore, pari allo 0.030% nel breve termine e allo 0.071% nel lungo termine.

Secondo le valutazioni della Commissione inoltre la riduzione dei dazi da pagare dovrebbe consentire agli esportatori ucraini un risparmio di quasi 500 milioni di euro, di cui 400 milioni per i prodotti agricoli.

 

 

Quanto all'iter negoziale, dopo l'autorizzazione del Consiglio (22 gennaio 2007) all'avvio della fase negoziale per un accordo sostitutivo del PCA del 1998 allora vigente, il negoziato, avviato a marzo 2007, si è concluso nel dicembre 2011; il 30 marzo 2012 è stato parafato l'AA (Association Agreement) mentre la parte relativa al DCFTA è stata parafata il 19 luglio successivo. I titoli politici dell'Accordo sono stati firmati a Bruxelles il 21 marzo 2014 e la firma dei rimanenti titoli è avvenuta, sempre a Bruxelles, il 27 giugno 2014, successivamente alle elezioni presidenziali del 25 maggio che hanno visto il candidato indipendente (sostenuto dall'UDAR, l'Alleanza democratica per le riforme) Petro Porochenko prevalere al primo turno, con il 55,9% dei voti, sull'ex primo ministro Ioulia Timochenko, ferma al 12,9%.

Sempre in occasione del Consiglio del 27 giugno 2014 sono stati firmati gli accordi di associazione (con area di libero scambio) con Georgia e Moldova, in fase di ratifica da parte degli Stati membri e applicati in via provvisoria dal settembre 2014.

 

Con riferimento al timing della firma dell'Accordo, nella relazione illustrativa si legge che la decisione di anticipare la firma dei Capi del documento a contenuto politico si inquadra nella posizione Ue a sostegno dell'unità, sovranità, indipendenza ed integrità territoriale dell'Ucraina, che dalla fine del 2013 attraversa una crisi che si è aggravata tanto da comportare l'illegittima annessione russa della Crimea.

Tra le azioni di sostegno economico dell'Ue all'Ucraina in tale frangente di crisi, nell'aprile 2014 l'Ue ha deciso di introdurre delle misure commerciali autonome unilaterali sostanzialmente finalizzate ad anticipare l'attuazione della componente tariffaria del DCFTA. Allo scopo è stato adottato il regolamento n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che, in vigore dal 23 aprile 2014, prevede l'eliminazione o la riduzione unilaterale dei dazi doganali sulle merci originarie dall'Ucraina. L'Accordo di associazione in esame è stato ratificato dal Parlamento ucraino e dal Parlamento europeo il 16 settembre 2014; tuttavia, in considerazione delle esigenze rappresentate da Kiev, l'avvio dell'applicazione provvisoria delle disposizioni di competenza esclusiva dell'UE - per le quali non è necessaria la ratifica da parte di ciascuno Stato membro - è stato posticipato al 1o gennaio 2016 in riferimento alle disposizioni del titolo IV (misure commerciali). Ciò anche a seguito dell'incontro tra Ue, Ucraina e Russia (12 settembre 2014) nel quadro del dialogo con Mosca, volto ad affrontarne le preoccupazioni relative all'attuazione dell'AA/DCFTA. Nel contempo – si legge nella relazione illustrativa - l'Ue prorogherà fino al 31 dicembre 2015 le misure commerciali autonome unilaterali in favore dell'Ucraina, introdotte con il regolamento n. 374/2014 sopra ricordato.

L'Accordo entrerà definitivamente in vigore una volta ratificato da tutti gli Stati membri dell'UE (Allo stato attuale, è stato ratificato da 16 Stati membri: Bulgaria, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Romania, Slovacchia, Svezia, Regno Unito ed Ungheria.

 

Con riferimento al contenuto, il testo dell'Accordo si compone di un preambolo, 486 articoli organizzati in 7 Titoli, 43 allegati relativi a questioni tecniche e ad aspetti normativi dell'Ue soggetti a progressivo adeguamento da parte ucraina, 3 protocolli riguardanti I. definizione della nozione di "prodotti originari" e metodi di cooperazione amministrativa; II. assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale; III. Partecipazione dell'Ucraina ai programmi dell'Unione.

Al preambolo, che contiene le premesse sugli aspetti salienti delle relazioni bilaterali e dell'approccio generale dell'Accordo, fa seguito l'art. 1 che istituisce un'associazione tra l'Unione ed i suoi Stati membri e l'Ucraina, e ne enumera quindi le finalità, che sono le seguenti:

a)     promozione del graduale ravvicinamento tra le parti sulla base di valori comuni e di legami stretti e privilegiati e nel rafforzamento dell'associazione dell'Ucraina alle politiche dell'Ue e la sua partecipazione ai programmi ed alle agenzie;

b)     costituzione di un quadro adeguato per un dialogo politico rafforzato in tutti i settori di reciproco interesse;

c)     promozione, conservazione e rafforzamento di pace e stabilità a livello regionale ed internazionale;

d)     creazione delle condizioni per la graduale integrazione dell'Ucraina nel mercato interno dell'Ue e sostegno al suo passaggio ad un'economia di mercato funzionante, anche attraverso il progressivo ravvicinamento della legislazione nazionale ucraina con quella dell'Unione;

e)     potenziamento della cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza finalizzato al potenziamento dello stato di diritto e del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

f)       creazione delle condizioni per una sempre più stretta cooperazione in altri settori di comune interesse.

 

Il Titolo I (Princìpi generali), composto dagli articoli 2 e 3, richiama, quali elementi basilari delle politiche interne ed esterne delle Parti ed essenziali dell'Accordo, il rispetto dei princìpi democratici, dei diritti umani, delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto (art. 1). Le Parti riconoscono che il reciproco rapporto si fonda sui princìpi dell'economia di mercato e che per il rafforzamento delle relazioni bilaterali sono essenziali Stato di diritto, buon governo, lotta alla corruzione, alla criminalità organizzata transnazionale ed al terrorismo, promozione dello sviluppo sostenibile e di un multilateralismo efficace (art. 2).

 

Il Titolo II (Dialogo politico e riforme, associazione politica, cooperazione e convergenza in materia di politica estera e di sicurezza) è costituito dagli articoli 4-13.

Le disposizioni prevedono (art. 4) l'approfondimento del dialogo politico in vista di una graduale convergenza nelle aree della politica estera e della politica comune di sicurezza e difesa; indicano le sedi del dialogo politico (art. 5); individuano gli ambiti nei quali si articola il dialogo (art. 7); sollecitano (art. 8) la cooperazione nella promozione di pace e giustizia attraverso la ratifica e l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale (CPI) (che l'Ucraina ha firmato il 20 gennaio 2000 ma non ancora ratificato); stabiliscono il rafforzamento della collaborazione per la stabilità regionale (art. 9), per la prevenzione dei conflitti, la gestione delle crisi nonché la cooperazione in ambito tecnologico militare (art. 10). L'art. 11 dispone in tema di non proliferazione delle armi di distruzione di massa. Disarmo, controllo degli armamenti e delle esportazioni di armi, nonché lotta al traffico illecito, sono trattati dall'art. 12. L'art. 13, infine, si riferisce all'impegno reciproco alla collaborazione, ad ogni livello, nella prevenzione e lotta al terrorismo, nel rispetto delle disposizioni internazionali vigenti.

 

Il Titolo III (Giustizia, libertà e sicurezza) comprende gli articoli 14-24.

Le disposizioni attribuiscono particolare importanza, nella cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza, al consolidamento dello Stato di diritto ed al rafforzamento delle istituzioni a tutti i livelli (art. 14); stabiliscono la cooperazione nella protezione dei dati personali (art. 15); dispongono (art. 16) la cooperazione in materia di migrazioni, asilo e gestione delle frontiere. L'art. 17 riguarda il trattamento non discriminatorio dei lavoratori e l'art 18 la mobilità dei medesimi. Con l'art. 19 si dispone l'attuazione degli accordi bilaterali - ossia l'accordo di riammissione e l'accordo di facilitazione del rilascio dei visti, entrambi datati 18 giugno 2007 – nonché l'adozione di iniziative finalizzate ad accrescere la mobilità dei cittadini in vista, a tempo debito, dell'adozione di un regime di esenzione dal visto. Disposizioni a contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo sono contenute nell'art. 20. Gli artt. da 21 a 24 dispongono rispettivamente in materia di cooperazione nella lotta alle droghe illecite, ai precursori ed alle sostanze psicotrope, alla criminalità ed alla corruzione, nella lotta al terrorismo e, infine, in ambito giudiziario civile e penale.

 

Il Titolo IV rubricato Scambi e questioni commerciali comprende gli articoli de 25 a 336 e rappresenta la parte negoziata separatamente e designata DCFTA-Deep and Comprehensive Free Trade Agreement per la specificità delle tematiche contenute. Il DCFTA, in estrema sintesi, prevede l'eliminazione di quasi tutte le tariffe e barriere commerciali, la fornitura di servizi ed opportunità per gli investimenti.

Il Titolo IV si articola in 15 Capi; i Capi 1, 2, 6, 9, 10, 14 e 15 sono organizzati in sezioni:

  • Capo 1: trattamento nazionale e accesso al mercato delle merci. Sezione 1 (artt. 25 e 26) è dedicata alle disposizioni comuni ed indica obiettivi, campo di applicazione e settori interessati dal DCFTA, che consistono nello scambio di merci originarie dei territori delle Parti; sezione 2 (artt. 27-33) riguarda la soppressione di dazi doganali, diritti ed altri oneri; sezione 3 (artt. 34 e 35) si occupa delle misure non tariffarie; sezione 4 (art. 36) individua eccezioni generali; sezione 5 (artt. 37-39 ) detta norme in tema di cooperazione amministrativa e coordinamento con altri paesi;
  • Capo 2: misure di difesa commerciale. Sezione 1 (artt. 40-43) riguarda misure di salvaguardia globali; sezione 2 (artt. 44-45) si incentra su misure di salvaguardia relative agli autoveicoli per il trasporto persone; sezione 3 (art. 45 bis) detta disposizioni di non cumulo; sezione 4 (artt. 46-50) contiene misure anti dumping e compensative; sezione 5 (art. 50 bis) prevede la possibilità di consultazioni tra le parti su questioni specifiche; sezione 6 (art. 51) è dedicata a disposizioni istituzionali con riferimento all'instaurazione di in dialogo sulle misure di difesa commerciale quale sede della cooperazione in materia; sezione 7 (art. 52) è dedicata alla risoluzione delle controversie;
  • Capo 3: ostacoli tecnici al commercio (artt. 53-58);
  • Capo 4: misure sanitarie e fitosanitarie (artt. 59-74);
  • Capo 5: dogane e facilitazione degli scambi (artt. 75-84);
  • Capo 6: stabilimento, commercio di servizi e commercio elettronico. La sezione 1 (artt. 85-86) contiene disposizioni generali; sezione 2 (artt. 87-91) riguarda lo stabilimento; sezione 3 (artt. 92-96) riguarda la prestazione transfrontaliera di servizi; sezione 4 (artt. 97-102) si incentra sulla presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali; sezione 5 (articolata in 7 sottosezioni) (artt. 103-138) reca il quadro di regolamentazione; sezione 6 (artt. 139-140) riguarda il commercio elettronico; sezione 7 (artt. 141-143) riporta le eccezioni;
  • Capo 7: pagamenti correnti e movimenti di capitali (artt. 144-147);
  • Capo 8: appalti pubblici (artt. 148-156);
  • Capo 9: proprietà intellettuale. La sezione 1 (artt. 157-160) contiene le disposizioni generali; la sezione 2 (articolata in 7 sottosezioni) (artt. 161-229) reca le norme concernenti i diritti di proprietà intellettuale; la sezione 3 (articolata in 3 sottosezioni) (artt. 230-251) reca norme sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale;
  • Capo 10: concorrenza. La sezione 1 (artt. 253-261) riguarda antitrust e concentrazioni; la sezione 2 (artt. 262-267) concerne gli aiuti di stato;
  • Capo 11: energia nell'ambito degli scambi (artt. 268-280);
  • Capo 12: trasparenza (artt. 281-288);
  • Capo 13: commercio e sviluppo sostenibile (artt. 289-302);
  • Capo 14: risoluzione delle controversie (artt. 303-326). In particolare, la sezione 1 (artt. 306-310) è dedicata alla procedura di arbitrato, la sezione 2 (art. 311-316) all'esecuzione del lodo arbitrale. La sezione 3 (art. 317-322) reca le disposizioni comuni; la sezione 4 (artt. 323-326) riguarda le disposizioni generali.
  • Capo 15: meccanismo di mediazione. La sezione 1 (artt. 327-331) riguarda la procedura, la sezione 2 (art. 332) l'attuazione di una soluzione concordata, la sezione 3 (artt. 333-335) le disposizioni generali.
Nella relazione illustrativa, con riferimento ai dazi precisa che dopo cinque anni dall'entrata in vigore, le Parti, su richiesta di una di esse, potranno consultarsi per decidere se accelerare ed estendere la portata della soppressione dei dazi doganali sugli scambi commerciali. Preposto a tale esercizio sarà il Comitato per il commercio, in sostanza un Comitato di associazione riunito ad hoc. I dazi doganali in vigore applicati dall'Ucraina (ed elencati nell'allegato I-C) vengono soppressi nel corso di un periodo di transizione. Dal momento in cui entra in vigore l'AA/DCFTA, inoltre, nessuna delle Parti potrà mantenere, introdurre o reintrodurre sovvenzioni all'esportazione sui prodotti agricoli destinati al territorio dell'altra Parte. Inoltre le Parti sono tenute a non adottare divieti o restrizioni sull'importazione di merci dell'altra Parte o sull'esportazione o vendita all'esportazione di merci destinate al territorio dell'altra Parte, (con le eccezioni cui si fa riferimento nell'articolo XI del GATT 1994 e le relative note interpretative). Per quanto attiene agli autoveicoli per il trasporto di persone originari dell'UE, a determinate condizioni l'Ucraina ha titolo ad applicare misure di salvaguardia sotto forma di dazio doganale e ciò nel caso in cui l'UE esporti in territorio ucraino quantitativi tali da arrecare grave pregiudizio all'industria nazionale ucraina. Con riferimento alle misure antidumping e compensative (art. 46), le Parti – sottolinea la relazione - fanno riferimento a quanto disposto in sede di GATT (articolo VI) e di OMC a seguito dell'Accordo TBT (per quanto attiene agli ostacoli tecnici al commercio) e all'Accordo SPS (per ciò che concerne le misure sanitarie e fitosanitarie). Anche in materia di etichettatura e marcatura, le Parti riaffermano i princìpi dell'Accordo TBT, allo scopo di ridurre al minimo gli ostacoli al commercio internazionale.
Quanto agli scambi di prodotti animali e vegetali, al fine di agevolarli l'Accordo prevede il principio di trasparenza delle misure sanitarie e fitosanitarie applicabili agli scambi, il ravvicinamento del diritto ucraino a quello dell'UE, il riconoscimento dello status zoosanitario e fitosanitario delle Parti nonché l'applicazione del principio di regionalizzazione, l'istituzione di un meccanismo di equivalenza delle suddette misure, l'ulteriore attuazione dei princìpi dell'Accordo SPS. In particolare, l'Ucraina è tenuta a presentare – entro tre mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo – una proposta di strategia complessiva per l'attuazione di tali obiettivi.
In base all'articolo 56 – si sottolinea nella relazione - l'Ucraina adotta le misure necessarie per conformarsi progressivamente sia al sistema di vigilanza del mercato, sia alle regolamentazioni tecniche ed alle procedure dell'UE in materia di normazione, metrologia, accreditamento e valutazione della conformità, impegnandosi a seguire i princìpi e le pratiche stabiliti nelle decisioni e nei regolamenti emanati in materia dall'UE.
Sottolineato l'impegno reciproco delle parti ad applicare su basi commerciali e non discriminatorie il principio dell'accesso illimitato ai mercati e agli scambi, la relazione illustrativa sottolinea che, per quanto attiene ai movimenti di capitali (art. 145), esse garantiscono la libera circolazione dei capitali, relativamente sia agli investimenti diretti effettuati a norma della legislazione del Paese ospitante, sia agli investimenti a norma del titolo IV, capo 6 (stabilimento, commercio di servizi e commercio elettronico), nonché alla liquidazione o al rimpatrio di tali capitali investiti e di ogni utile che ne derivi.
In materia di appalti pubblici (art.148) le Parti si propongono come obiettivo di garantire l'apertura effettiva, reciproca e graduale dei rispettivi mercati degli appalti; al riguardo, l'Ucraina è chiamata a presentare al Comitato per il commercio una tabella di marcia per l'attuazione del ravvicinamento legislativo comprensiva di calendario e riforme da attuare.
Per quanto concerne la proprietà intellettuale, sottolinea la relazione, Ue ed Ucraina si impegnano ad agevolare la produzione e la commercializzazione di prodotti innovativi e creativi nonché a tutelare in modo efficace i diritti di proprietà intellettuale (articolo 157), i brevetti (articolo 219) e le invenzioni biotecnologiche (articolo 221), applicando i trattati internazionali vigenti, compresi: l'Accordo dell'OMC di cui all'allegato I-C (Accordo TRIPS); la Convenzione di Berna in materia di durata dei diritti di autore; la Dichiarazione di Doha; la Convenzione sulla diversità biologica del 1992.
In materia di indicazioni geografiche (IIGG) originarie dei territori delle Parti (artt. 201-211) la relazione rammenta che vengono determinate le condizioni e le modalità di applicazione, riconoscimento e protezione.

 

Il Titolo V rubricato Cooperazione economica e settoriale comprende gli articoli da 337 a 452. Il Titolo disciplina il dialogo su 28 materie: energia incluse le questioni nucleari (Capo 1, artt. 337-342); cooperazione macro-economica (Capo 2, artt. 343-345); gestione delle finanze pubbliche, politica di bilancio, controllo interno e revisione contabile esterna (Capo 3, artt. 346-348); fiscalità (Capo 4, artt. 349-354) statistiche (Capo 5, artt. 355-359); ambiente (Capo 6, artt. 360-366), trasporti (Capo 7, artt. 367-370), spazio (Capo 8, artt. 371-373), cooperazione scientifica e tecnologica (Capo 9, artt. 374-377), politica industriale e delle imprese (Capo 10, artt. 378-380), settore minerario e metallurgico (Capo 11, artt. 381-382), servizi finanziari (Capo 12, artt. 383-386), diritto societario, governo societario, contabilità e revisione contabile (Capo 13, artt. 387-388), società dell'informazione (Capo 14, artt. 389-395), politica audiovisiva (Capo 15, artt. 396-398); turismo (Capo 16, artt. 399-402), agricoltura e sviluppo rurale (Capo 17, artt. 403-406); politica marittima e della pesca (Capo 18 suddiviso in sezione 1- politica della pesca, artt. 407-410, sezione 2 – politica marittima artt. 411 e 412 e sezione 3 – dialogo, art. 413); Danubio (Capo 19, art. 414) protezione dei consumatori (Capo 20, artt. 415-418), cooperazione in materia di occupazione, politica sociale e pari opportunità (Capo 21, artt. 419-425); sanità pubblica (Capo 22, artt. 426-429); istruzione, formazione e gioventù (Capo 23, artt. 430-436), cultura (Capo 24, artt. 437-440) sport e attività fisica (Capo 25, art. 441 e 442); società civile (Capo 26, artt. 443-445), cooperazione transfrontaliera e regionale (Capo 27, artt. 446-449); partecipazione dell'Ucraina alle agenzie ed ai programmi dell'Ue (Capo 28, artt. 450-452).

 

Il Titolo VI – Cooperazione finanziaria e disposizioni antifrode (articoli 453-459): tratta in sostanza delle modalità con cui verrà erogata all'Ucraina l'assistenza finanziaria dell'UE, attraverso gli appropriati meccanismi e strumenti di finanziamento. L'assistenza finanziaria contribuirà alla realizzazione degli obiettivi dell'Accordo e sarà fornita conformemente alle priorità strategiche ed ai rispettivi Programmi indicativi nazionali, tenuto conto delle riforme attuate dal Paese ma anche delle sue necessità, e comunque in coordinamento con i donatori e con le istituzioni finanziarie internazionali.

 

Il Titolo VII – Disposizioni istituzionali, generali e finali comprende gli articoli 460-486 e contiene le misure finalizzate ad inquadrare il nuovo corso delle relazioni tra l'Ue ed Ucraina.

Il Capo 1 (artt. 460-470) delinea il quadro istituzionale e prevede lo svolgimento (art. 460) di vertici al più alto livello, con cadenza annuale, destinati a fornire indicazioni generali per l'attuazione dell'Accordo, mentre i contatti a livello ministeriale si svolgono nell'ambito del Consiglio di associazione, istituito ai sensi dell'art. 461, incaricato di svolgere le funzioni di vigilanza e controllo sull'applicazione dell'Accordo. Il Consiglio è composto (art. 462) da membri del Consiglio dell'Ue, da membri della Commissione e da membri del governo dell'Ucraina. Ai sensi dell'art. 463 il Consiglio di associazione ha il potere di prendere le decisioni, vincolanti per le parti, rientranti nel campo di applicazione dell'Accordo; esso è inoltre la sede per lo scambio di informazione sugli atti legislativi, vigenti ed in itinere, correlati all'obiettivo del graduale avvicinamento della legislazione ucraina a quella dell'Ue. Con l'art. 464 viene istituito un Comitato di associazione con funzioni di assistenza al Consiglio, con il potere di assumere decisioni nei casi previsti dall'Accordo e nei settori oggetto della delega conferita dal Consiglio; il comitato è assistito da sottocomitati (art. 466). L'art. 467 prevede l'istituzione di un Comitato parlamentare di associazione volto a consentire scambi di vedute fra membri dei rispettivi Parlamenti. L'istituzione di una Piattaforma della società civile è prevista dall'art. 469; la Piattaforma, che deve essere informata delle decisioni e raccomandazioni adottate dal Consiglio di associazione, può a sua volta rivolgergli raccomandazioni (art. 470).

Il Capo 2, (artt. 471-486) infine, detta le disposizioni generali e finali. E' previsto, tra il resto, il monitoraggio (art. 475) dei progressi nell'attuazione ed applicazione delle misure dell'Accordo, da effettuare singolarmente o, previo accordo, in modo congiunto; il meccanismo per la soluzione delle eventuali controversie (art. 477); le misure da adottare a fronte di mancato adempimento degli obblighi (art. 478). L'Accordo ha durata illimitata (art. 481) ed entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica. Nelle more della ratifica, è prevista (art. 486) l'applicazione provvisoria delle parti di competenza dell'Ue.

 

Dell'Accordo fanno parte integrante, ai sensi dell'art. 480, allegati e protocolli.

Quanto ai 43 allegati (alcuni dei quali suddivisi a loro volta in sotto-annessi), che si riferiscono per lo più ai titoli IV e V dell'Accordo, essi si sostanziano nell'inclusione dei documenti normativi e tecnici che formano l'acquis dell'UE a cui l'Ucraina è chiamata a uniformarsi. Si tratta di elenchi relativi, tra l'altro, a generi soggetti a determinate misure; standard tecnico-amministrativi da introdurre o rispettare; dazi doganali, barriere commerciali e non-tariffarie da sopprimere (con relativi tempi) ovvero principali normative di competenza dell'UE che l'Ucraina si impegna a recepire.

I 3 protocolli riguardano:

  1. Protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa;
  2. Protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale;
  3. Protocollo relativo a un accordo quadro tra l'Unione europea e l'Ucraina sui princìpi generali per la partecipazione dell'Ucraina ai programmi dell'Unione.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge A.C. 3053 di autorizzazione alla ratifica dell' L'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014 si compone di quattro articoli: i primi due contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione del medesimo.

L'articolo 3 reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, paragrafi 3 e 4 e dell'articolo 11 del Protocollo 2 allegato all'Accordo, valutati in euro 9.680 annui a decorrere dal 2016, ai quali si farà fronte con corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2016 e 2017 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (comma 1). Il comma 2 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze, come previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, legge n. 196/2009), è tenuto al monitoraggio degli oneri e, qualora si verifichino scostamenti, a provvedere per gli oneri relativi alle spese di missione mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 196/2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma "Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità" e comunque della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio". Corrispondentemente è ridotto di pari importo, per il medesimo anno, il limite fissato dall'art. 6, comma 12, del D.L. n. 78/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica). Il comma 3 prevede che Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo con apposita relazione alle Camere sulle cause degli scostamenti e sull'attuazione delle misure previste nel comma 2. Il comma 4,autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

 

Il disegno di legge è corredato oltre che della relazione illustrativa già ricordata, anche di una relazione tecnica dove vengono quantificati in dettaglio gli oneri ascrivibili all'attuazione alle disposizioni degli artt. 7 par. 3 e 4 ed 11 del Protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale (pagg. 2157 e ssg dello stampato A.C. 3053) e correlati a spese di missione.

Il provvedimento è corredato anche di un'Analisi tecnico-normativa nella quale si evidenzia che il ricorso alla legge di autorizzazione alla ratifica si rende necessario dal momento che l'Accordo rientra nella fattispecie di cui all'art. 80 Cost. Il provvedimento è corredato anche di un'Analisi di impatto della regolamentazione.


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.