Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Intese per garantire ai cittadini italiani residenti nei Paesi UE la possibilità di votare per il Parlamento europeo presso le apposite sezioni elettorali istituite in quei Paesi - Atto del Governo 88 - Schede di lettura
Riferimenti:
SCH.DEC 88/XVII     
Serie: Atti del Governo    Numero: 93
Data: 08/04/2014
Descrittori:
CITTADINI ITALIANI   ELEZIONI EUROPEE
PARLAMENTO EUROPEO   VOTO ALL' ESTERO
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari


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Intese per garantire ai cittadini italiani residenti nei Paesi UE la possibilitĂ  di votare per il Parlamento europeo presso le apposite sezioni elettorali istituite in quei Paesi

8 aprile 2014
Schede di lettura


Indice

Presupposti normativi|Contenuto|


Presupposti normativi

La relazione trasmessa dal Ministro degli Affari esteri in data 26 marzo 2014 dĂ  conto ella conclusione delle intese raggiunte con gli altri Paesi membri dell'Unione europea (UE) al fine di garantire le condizioni per l'esercizio dell'elettorato attivo degli italiani residenti in tali Paesi nella prossima elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, come previsto dall'articolo 25 della legge n. 18 del 1979 ("Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia").

Alla relazione sono allegati i testi delle intese con gli altri 27 Stati membri dell'UE.

Si ricorda che l'articolo 25 della legge n. 18 del 1979 prevede, per ciascuna consultazione elettorale, la seguente procedura:

1. il Governo italiano dovrĂ  raggiungere intese con quelli di ciascun Paese dell'Unione e tali intese dovranno risultare da note verbali trasmesse dai singoli Governi a quello italiano;

2. il Governo, sentito il parere espresso dalle competenti Commissioni parlamentari, accerta che si siano verificate le condizioni previste dalla legge e conseguentemente autorizza il Ministro degli affari esteri a procedere alla fase successiva;

3. il Ministro degli affari esteri, a seguito dell'autorizzazione ricevuta, emanerà un comunicato attestante, per ciascun Paese dell'Unione, che sono state raggiunte le intese. La pubblicazione nella Gazzetta ufficiale di tale comunicato è condizione necessaria all'esercizio del diritto di voto nel territorio degli altri Stati;

4. successivamente il Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro degli Affari esteri, emanerĂ  norme di attuazione delle intese citate.

Le intese con gli altri Paesi membri della UE, sottoposte all'esame della Commissione Affari esteri, hanno lo scopo di garantire le condizioni necessarie per l'esercizio del voto, il 23 e il 24 maggio prossimi, degli elettori italiani che risiedano presso uno dei paesi dell’Unione europea. I principi che tali intese devono garantire sono:

  • la segretezza e la libertĂ  del voto;
  • la paritĂ  fra i partiti politici italiani;
  • l’assenza di pregiudizio per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori italiani in conseguenza della loro partecipazione alla propaganda o alle operazioni elettorali;
  • la libertĂ  di riunione e di propaganda politica.

Inoltre devono essere garantiti: l’approntamento, se necessario, di sezioni elettorali anche fuori dai locali delle sedi di rappresentanze diplomatico-consolari; applicazione della legislazione italiana all’interno delle sezioni elettorali, al vigilanza esterna della polizia locale, la possibilità di affiggere manifesti di propaganda almeno 48 ore prima del giorno della votazione.

L'articolo 7, comma 3, della legge n. 18/1979, prevede inoltre che la data e l'orario della votazione devono essere determinate dal Ministro dell'interno, previe intese con i Paesi ospitanti concluse dal Ministero degli Affari esteri.

Per il cittadino italiano residente in altro Paese membro dell'Unione, che voglia esercitare il suo diritto di voto nel Paese di residenza, si pone la seguente alternativa:

a) ai sensi delle norme sulla cittadinanza dell'Unione, il cittadino residente in altro Stato membro ha la facoltĂ  di esercitare il proprio diritto di voto nel comune di residenza. A tal fine deve presentare al sindaco di quel comune domanda di iscrizione ad apposita lista aggiunta presso lo stesso comune. In questo caso l'elettore voterĂ  per i rappresentanti al Parlamento europeo del Paese in cui risiede;

b) chi non intenda avvalersi della predetta facoltà può votare per l'elezione di rappresentanti italiani al Parlamento europeo in sezioni elettorali appositamente istituite nel Paese di residenza. Come nel passato, questa seconda facoltà riguarda anche i cittadini che si trovino in altro Stato membro per ragioni di lavoro o di studio, e che facciano pervenire nei termini stabiliti apposita domanda al consolato competente.


Contenuto

Quasi tutti i Paesi si sono limitati ad accettare le condizioni indicate nella Nota verbale di parte italiana, sempre compatibilmente con le legislazioni nazionali, mentre alcuni hanno posto alcune condizioni ulteriori; in particolare:

  • il Belgio ha raccomandato di evitare manifestazioni pubbliche in luoghi prossimi alle sezioni ed ha chiesto che non vengano utilizzati i media pubblici per la propaganda elettorale;
  • la Lettonia non consente l’istituzione di sezioni elettorali fuori dalle sedi diplomatico-consolari e richiede che la propaganda elettorale radiotelevisiva dei candidati italiani sia trasmessa in lingua lettone con sottotitoli italiani; la Lettonia autorizza inoltre manifestazioni e riunioni politiche soltanto previa autorizzazione;
  • il Lussemburgo raccomanda che la campagna informativa dell’Ambasciata italiana per il voto dei cittadini residenti in quel paese non generi confusione con quella svolta dalle autoritĂ  locali verso i cittadini lussemburghesi; lo stesso richiamo a evitare ogni possibilitĂ  di confusione è ribadito per quanto riguarda la propaganda elettorale dei partiti e dei candidati italiani;
  • il Portogallo raccomanda di evitare ogni possibilitĂ  di confusione tra la propaganda elettorale dei partiti e dei candidati italiani con quella nazionale;
  • la Slovacchia autorizza l’istallazione di sezioni elettorali esclusivamente presso le sedi diplomatico-consolari;
  • la Slovenia autorizza l’istallazione di sezioni elettorali esclusivamente presso l’ambasciata italiana a Lubiana ed il consolato a Capodistria; anche la propaganda elettorale può svolgersi soltanto nei locali delle due sedi diplomatico-consolari.