Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Difesa
Titolo: Programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2017, concernente acquisizione di una capacità iniziale di contrasto alla minaccia mini-micro APR
Riferimenti: SCH.DEC N.339/XVII SCH.DEC N.460/XVII
Serie: Atti del Governo   Numero: 453
Data: 02/10/2017


+ maggiori informazioni sul dossier
+ maggiori informazioni sugli atti di riferimento

Programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2017, concernente acquisizione di una capacità iniziale di contrasto alla minaccia mini-micro APR

2 ottobre 2017
Schede di lettura


Indice

Presupposti normativi|Contenuto|La normativa sugli aeromobili a pilotaggio remoto|


Presupposti normativi

L'attività del Parlamento in merito all'acquisizione dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, si svolge essenzialmente attraverso l'esame dei relativi programmi che il Governo presenta alle Camere ai fini dell'espressione del prescritto parere da parte delle Commissioni difesa della Camera e del Senato.

Tale procedura originariamente contemplata dalla legge 4 ottobre 1988, n. 436 (cosiddetta legge Giacchè), è successivamente confluita negli articoli 536 e seguenti del Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010).

Al riguardo, nel corso dell'esame parlamentare della legge n. 244 del 2012, recante "Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia" la normativa recata dall'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, relativo ai programmi di ammodernamento e rinnovamento della Difesa, è stata profondamente rivisitata anche al fine di recepire alcune importanti conclusioni dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione difesa della Camera nel corso della XVI legislatura nella parte in cui veniva auspicato un ancor più incisivo controllo parlamentare sugli investimenti e una più profonda condivisione delle responsabilità tra Governo e Parlamento per l'adeguamento dei sistemi e delle dotazioni dei militari.

Nello specifico, la nuova formulazione della norma in esame prevede che per i programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio, lo schema di decreto venga trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti.

 

I pareri dovranno essere espressi entro quaranta giorni dalla data di assegnazione ed è previsto che il Governo, qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate dalle Commissioni competenti, ovvero quando le stesse Commissioni esprimano parere contrario, trasmetta nuovamente alle Camere lo schema di decreto corredato delle necessarie controdeduzioni per i pareri definitivi delle Camere da esprimere entro trenta giorni dalla loro assegnazione. In tal caso, qualora entro il termine indicato le Commissioni competenti esprimano sullo schema di decreto parere contrario a maggioranza assoluta dei componenti, motivato con riferimento alla mancata coerenza con il piano di impiego pluriennale di cui al comma 1 dell'articolo 536 del Codice, il programma non potrà essere adottato. In ogni altro caso, il governo potrà invece procedere all'adozione del decreto. Con riferimento alla pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, la nuova formulazione dell'articolo 536 prevede, inoltre, al comma 1, che annualmente, entro la data del 30 aprile, il Ministro della difesa provveda a trasmettere al Parlamento, nell'ambito della nota aggiuntiva di cui agli articoli 12 e 548, il piano di impiego pluriennale che riassume:

 

  1. il quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate, comprensive degli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo capacitive;
  2. l'elenco dei programmi d'armamento e di ricerca in corso ed il relativo piano di programmazione finanziaria, indicante le risorse assegnate a ciascuno dei programmi per un periodo non inferiore a tre anni, compresi i programmi di ricerca o di sviluppo finanziati nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
  3. Nell'elenco sono altresì indicate le condizioni contrattuali, con particolare riguardo alle eventuali clausole penali.

 

Nell'ambito della medesima documentazione, dovranno essere riportate, sotto forma di bilancio consolidato, tutte le spese relative alla funzione difesa, comprensive delle risorse assegnate da altri Ministero.


Contenuto

La ministra della Difesa, in data 15 settembre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b) del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare), la richiesta di parere parlamentare in ordine al programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2017, relativo all'acquisizione di una capacità iniziale di contrasto alla minaccia mini-micro APR. La richiesta è stata quindi assegnata, in data 21 settembre 2017, alla IV Commissione (Difesa), che è chiamata ad esprimere il prescritto parere entro l'31 ottobre 2017. La V Commissione (Bilancio) dovrà invece esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro l'11 ottobre 2017.

Per Apr mini-micro si intendono gli aeromobili a pilotaggio remoto con un peso al decollo compreso tra i 2 e i 20 Kg (classe Mini) e tra i 0 e 2 Kg (classe micro).

Secondo quanto riferisce la scheda illustrativa allegata alla richiesta di parere parlamentare, il programma pluriennale in esame trova la propria giustificazione nel crescente utilizzo di velivoli a pilotaggio remoto di piccole dimensioni per il compimento di attività ostili, intrusive e di attacco, dirette a colpire obiettivi sensibili, militari e non. Da qui la necessità di dotarsi di appositi sistemi di contrasto ad elevato contenuto tecnologico, da integrare nella catena di comando e controllo della difesa nazionale che siano rapidamente dispiegabili, e riconfigurabili in funzione delle caratteristiche anche orografiche del settore da proteggere ed in grado consentano di individuare, localizzare, identificare e se necessario neutralizzare sistemi APR utilizzati a scopo ostile.

 

In relazione alla richiamata finalità il programma in esame prevede l'acquisizione, a partire dall'anno 2017 e fino al 2019, di una tranche iniziale di sistemi di contrasto alla minaccia mini-micro APR, (fino a 5), inclusivi di parti di ricambio, assistenza tecnica e corsi di formazione basica.

Il costo complessivo del programma è stimato complessivamente in 5 milioni di euro, la spesa graverà sulle risorse iscritte nella Missione "Difesa e sicurezza del tenitorio", Programma "Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari", Azione "Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare" dello stato di previsione del Ministero della difesa.

Il costo è ripartito nei seguenti esercizi finanziari:

(milioni di euro)

Esercizio
Finanziario

2017

2018

2019

Totale

Oneri

1,00

2,83

1,17

5,00

 

 Il programma non prevede alcuna cooperazione internazionale.

Per quanto concerne i settori industriali interessati la scheda illustrativa indica che tali settori sono prevalentemente quelli dell'elettronica e dell'elettroottica. Al riguardo, viene, infatti precisato che per quanto concerne le caratteristiche principali dei sistemi di cui la difesa intende dotarsi, i medesimi dovranno garantire la rilevazione e la localizzazione di un APR di piccole dimensioni attraverso un'efficace integrazione e sincronizzazione dei sensori sia attivi che passivi.

Il sensore attivo per l'individuazione della possibile minaccia normalmente è il radar. L'immagine radar viene inviata ad un sistema di Comando e Controllo da cui l'operatore può monitorare l'area di interesse. Accanto al radar possono essere affiancati uno o più sensori passivi, quali rilevatori acustici in grado di identificare radiofrequenze emesse dal radiocomando che controlla l'APR (radio detection finder).

I sistemi in esame dovranno, altresì, essere in grado di identificare e classificare la minaccia al fine dell'eventuale attivazione delle corrispondenti contromisure, da attivare sulla base delle specifiche regole d'ingaggio. Come precisato nella richiamata scheda tecnica, le contromisure potranno consistere in azioni del tipo kill (inibitorie) che hard kill (cinetiche).

 


La normativa sugli aeromobili a pilotaggio remoto

La legge 14 luglio 2004, n. 178, recante disposizioni in materia di aeromobili a pilotaggio remoto delle Forze armate, ha per la prima volta introdotto nel nostro ordinamento la definizione di aeromobile a pilotaggio remoto (APR) e ha dettato una prima disciplina volta a permettere la navigazione aerea e la gestione amministrativa di questo nuovo tipo di velivoli militari. Precedentemente, infatti, nonostante l'ICAO avesse assimilato in via di principio questi velivoli agli aeromobili, mancava una normativa nazionale ed internazionale che ne disciplinasse l'impiego. Le norme nazionali contenute nel codice della navigazione del 1942 e nel regolamento della navigazione aerea del 1925 risultavano infatti inadeguate a regolare, anche in via analogica, l'impiego di tali sistemi.

In occasione dell'adozione del Codice dell'ordinamento militare (d. lgs. n. 66 del 2010) la legge n. 178 del 2004 è stata abrogata ed il suo contenuto, come novellato da taluni successivi interventi normativi, è confluito negli attuali articoli 246, 247 e 248 del Codice

 L'ICAO, International Civil Aviation Organization, istituto specializzato dell'ONU, è l'organizzazione internazionale deputata a definire la normativa tecnica in materia di aviazione civile; gli "annessi ICAO", cioè gli allegati alla Convenzione Internazionale per l'aviazione civile stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944 , adottati, a norma della Convenzione stessa, dalla stessa ICAO, definiscono infatti gli standard internazionali e le pratiche raccomandate necessari ad assicurare il più alto grado possibile di uniformità nei regolamenti, nei modelli, nelle procedure e nell'organizzazione relativi agli aeromobili, agli aerodromi, al personale, alle rotte aeree ed ai servizi ausiliari, onde garantire al trasporto aereo la massima standardizzazione normativa a livello mondiale, e, in definitiva, una maggiore sicurezza del trasporto aereo.
Numerosi annessi ICAO sono stati recepiti con regolamenti ed atti amministrativi, nonché con deliberazioni dell'ENAC (Ente nazionale per l'aviazione civile). La possibilità del recepimento in via amministrativa, anche tramite regolamenti tecnici dell'ENAC, è stata stabilita in via generale da ultimo con l'articolo 26 della legge 1° agosto 2002, n. 166.
I velivoli APR (o UAV), nella letteratura internazionale generalmente individuati con l'acronimo inglese UAV: Unmanned Aerial Vehicles, sono stati introdotti nella tecnologia militare da alcuni anni, in particolare negli Stati Uniti. Essi consentono, in primo luogo, di effettuare ricognizioni in ambienti ostili e ad alto rischio, senza che venga messa repentaglio la vita di un pilota. L'assenza del pilota permette poi di costruire un velivolo molto più piccolo, capace di manovre aeree molto più impegnative, tali da essere difficilmente sopportate da un essere umano. Le ridotte dimensioni lo rendono inoltre di più difficile individuazione da parte del nemico. L'evoluzione della tecnologia ha consentito lo sviluppo di sistemi di pilotaggio remoto più evoluti, e quindi ha recato impulso alla produzione e sviluppo di velivoli UAV. La riflessione teorica sullo sviluppo di questi sistemi si sta orientando su una evoluzione volta a rendere possibile, in futuro, il pilotaggio remoto da parte di altri aeromobili, prevedendo altresì il contemporaneo pilotaggio di piccole flottiglie di UAV. Quanto alle immagini restituite dagli UAV, si sta studiando la possibilità di integrare le informazioni fornite dal velivolo direttamente nei sistemi di comando e controllo delle forze impegnate sul campo. Un ulteriore sviluppo oggetto della ricerca è costituito dalla ipotesi di dotare questi velivoli di armamenti (cosiddetti UCAV, Unmanned Combat Aerial Vehicles).

 

L'articolo246 del Codice definisce l'APR come un "mezzo aereo pilotato da un equipaggio che opera da una stazione remota di comando e controllo".  L'articolo 247 ne autorizza l'impiego da parte delle Forze armate, nei limiti fissati da un documento tecnico-operativo adottato dall'Aeronautica militare, sentita la Forza armata che impiega gli APR e dall'Ente nazionale per l'aviazione civile, di concerto con l'Ente nazionale di assistenza al volo, per gli aspetti di gestione e controllo del traffico aereo. Le richiamate limitazioni, riguardanti i profili di missione, le procedure operative, le aree di lavoro e gli equipaggiamenti, sono stabilite nel rispetto dei principi della sicurezza del volo. Pur tuttavia nel corso di operazioni sul territorio nazionale o all'estero connesse a situazioni di crisi o di conflitto armato l'impiego degli APR non è sottoposto alle limitazioni .

Ai sensi dell'articolo articolo 248 La conduzione degli APR di peso inferiore a 20 chilogrammi, ammessi alla navigazione e certificati dalla competente struttura del Ministero della difesa e dalla stessa iscritti in apposito registro, impiegati dalle Forze armate entro aree identificate e sottoposte al divieto temporaneo di sorvolo ovvero al di fuori di tali aree nei casi di di operazioni sul territorio nazionale o all'estero connesse a situazioni di crisi o di conflitto armato è affidata a personale militare in possesso di idonea qualifica e non comporta la corresponsione di specifici emolumenti. I criteri d'impiego dei medesimi APR e le modalità per il conseguimento della qualifica per la conduzione degli stessi sono disciplinati dal regolamento.