Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento difesa
Titolo: Conferimento della medaglia d'oro al valor militare per la Resistenza alla Brigata ebraica - A.C. 3187
Riferimenti:
AC N. 3187/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 561
Data: 05/04/2017
Descrittori:
DECORAZIONI MILITARI   PARTIGIANI
RESISTENZA     
Organi della Camera: IV-Difesa


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Conferimento della medaglia d'oro al valor militare per la Resistenza alla Brigata ebraica

5 aprile 2017
Schede di lettura


Indice

Contenuto|Relazioni allegate o richieste|Necessità dell'intervento con legge|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|


Contenuto

La proposta di legge in esame, formata da un solo articolo, è volta a conferire la medaglia d'oro al valor militare per la Resistenza alla Brigata ebraica.

La Brigata ebraica è stata una formazione militare costituita nel 1944 ed inquadrata nell'esercito britannico, operativa durante la seconda guerra mondiale in vari scenari di guerra. A comandare il contingente fu nominato il brigadiere generale canadese Ernest Frank Benjamin, anch'egli ebreo.Fecero parte della Brigata ebraica oltre agli ebrei provenienti dalla futura terra di Israele, anche quelli che vivevano nelle nazioni soggette al controllo britannico (Canada, Sudafrica ed Australia), cui si sarebbero uniti poi altri militari ebrei, di origine polacca e russa. La Brigata Ebraica combatté in Italia dal 3 marzo al 25 aprile 1945. Alcune delle Compagnie collaborarono allo sbarco di Anzio nel febbraio del 44 e alla liberazione di Roma nel giugno dello stesso anno. I combattimenti più duri si svolsero a nord di Ravenna, sul Senio. I caduti di quelle battaglie sono nel cimitero di Piangipane e in altri piccoli cimiteri della zona. A Ravenna una lapide ricorda i 45 ebrei caduti nella liberazione della città.

 

Le disposizioni relative alla concessione delle medaglie e della croce di guerra al valore militare originariamente contenute nel regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423, sono successivamente confluite nel Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 60 del 2010 e, in particolare, negli articoli da 1411 a 1422 del richiamato provvedimento.
 Tali disposizioni individuano la tipologia degli atti che possono dar luogo ad un'onorificenza al valore militare. Le decorazioni sono istituite per esaltare quegli atti di coraggio in imprese belliche, non richiesti dal puro e semplice compimento del dovere, che comportano un grave rischio personale, e che costituiscono esempi da imitare per gli appartenenti alle Forze armate (artt. 1410 e 1412 ). Il Codice contempla la concessione di analogo riconoscimento anche per atti della stessa specie compiuti in tempo di pace (art. 1413).
Le decorazioni al valor militare sono: le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo e la croce al valor militare (che può essere concessa soltanto in tempo di guerra) (artt. 1411 e 1413).
Per la concessione dell'onorificenza in tempo di pace occorre che sia riconosciuto il carattere militare dell'impresa, che deve essere strettamente connessa alle finalità per le quali le Forze armate sono istituite qualunque sia la condizione e la qualità dell'autore (art. 1414).
Le decorazioni vengono conferite dal Presidente della Repubblica motu proprio ovvero su proposta del Ministro della difesa o del Ministro dell'economia e delle finanze per gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza (art. 1415), previo parere del Capo di Stato maggiore della difesa per il personale delle Forze armate, ovvero del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza per gli appartenenti al medesimo Corpo, i quali si pronunciano sulla convenienza della concessione e sul grado della decorazione da conferire (1418).
L'articolo 1416, richiamato dall'articolo 1 della proposta di legge in esame al fine di derogare alle disposizioni in esso contenute, stabilisce che, per i militari in servizio sotto le armi l'iniziativa della proposta può essere presa dal superiore immediato, o da altro superiore più elevato, e deve essere corredata da tutti i documenti necessari per comprovare la realtà e le circostanze del fatto; l'iter delle proposte procede per via gerarchica. Il terzo comma dello stesso articolo precisa che le proposte debbano essere trasmesse all'amministrazione centrale entro il termine perentorio di sei mesi dalla data del fatto, salvo che ricorrano particolari e giustificati motivi, nel qual caso il detto termine è prolungato fino a nove mesi.
In considerazione della particolare situazione creatasi con il secondo conflitto mondiale, la circolare ministeriale n. 154/AG del 24 maggio 1948, ha fissato al 30 giugno 1948 la definitiva chiusura dei termini per la presentazione di proposte di ricompense al valor militare per fatti riferentisi alla guerra 1940-1945, mentre le circolari ministeriali nn. 116520/1 del 31 dicembre 1948 e 104550/L del 28 maggio 1949, hanno determinato la chiusura del termine per la presentazione di esposti e reclami per ottenere la revisione delle decisioni relative a tali proposte al 31 gennaio 1949.L'articolo 1417 prevede che per i militari in congedo e per coloro che non appartengono alle forze armate, che abbiano compiuto un atto di valore militare, l'iniziativa della proposta può essere assunta dalle autorità militari locali o, in mancanza di esse, anche da autorità civili.La proposta deve essere presentata al Comando della divisione militare competente per territorio (o al Comando similare per le altre forze armate) che la trasmette per la via gerarchica all'Amministrazione centrale competente.Anche per tali proposte valgono le disposizioni del precedente articolo 1416 per quanto riguarda termini e modalità.
 

 Nello specifico, il comma 1 prevede che, in occasione del settantesimo anniversario della Liberazione d'Italia, "è concessa la medaglia d'oro al valor militare per la Resistenza alla Brigata ebraica, formazione militare alleata, inquadrata nell'esercito britannico, che operò durante la seconda guerra mondiale e offrì un notevole contributo per la liberazione della patria e nella lotta contro gli invasori nazisti". La disposizione deroga a quanto stabilito dall'articolo 1416 del Codice dell'ordinamento militare in materia di presentazione di proposte di onorificenze al valor militare.

Il comma 2 prevede che Il conferimento dell'onorificenza venga effettuato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi del sopra richiamato articolo 1415 del Codice dell'ordinamento militare, in materia di atto di conferimento.

 

La relazione illustrativa precisa che la finalità della proposta di legge è quella di "tutelare la memoria di questi giovani che, per liberare il mondo dalla potenza distruttrice delle forze dell'Asse e per porre fine alla Shoah, lasciarono la terra della sicurezza e sfidarono l'odio razziale e il pericolo del fronte, affinché la storia della Brigata palestinese, ricordata come la Brigata ebraica per mostrine e composizione esclusiva di ebrei, non venga strumentalizzata da tensioni socio-politiche, che trovano sfogo negli atti di odio e di violenza verbale che stanno diventando un insopportabile rituale d'intolleranza nelle manifestazioni di ogni 25 aprile. Inoltre "essa vuole rappresentare un segnale concreto per garantire alle famiglie di manifestare per il ricordo di giovani che operarono per la pace, tutelando la memoria delle vittime che contribuirono a concedere all'Italia un'opportunità di riscatto morale dinanzi all'ignominia delle leggi razziali."

Relazioni allegate o richieste

Si tratta di una  proposta di legge di iniziativa parlamentare corredata, pertanto, della sola relazione illustrativa


Necessità dell'intervento con legge

L'intervento con legge appare giustificato in quanto la proposta di legge è volta a derogare a quanto attualmente previsto dall'articolo 1416 del decreto legislativo n. 66 del 2010, con particolare riferimento al termine di presentazione delle proposte di conferimetno delle decorazioni al valor militare


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

In relazione alle finalità della proposta di legge la base giuridica del provvedimento appare riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma lettera la che attribuisce, tra l'altro, allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di difesa e Forze armate.