Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento difesa |
Titolo: | Direttiva recante indirizzi per la protezione cibernetica - Testo a fronte tra il DPCM 24 gennaio 2013 e il DPCM 17 febbraio 2017 |
Serie: | Documentazione e ricerche Numero: 305 |
Data: | 13/06/2017 |
Organi della Camera: | IV-Difesa |
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Camera dei deputati |
XVII LEGISLATURA |
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Documentazione e ricerche |
Direttiva
recante indirizzi per la protezione cibernetica |
Testo a fronte
tra il DPCM 24 gennaio 2013 e il DPCM 17 febbraio 2017 |
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n. 305 |
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13 giugno 2017 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi Dipartimento
Difesa ( 066760-4939 * st_difesa@camera.it |
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La
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File:
DI0587.docx |
La nuova direttiva recante
indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali
D.P.C.M 17 febbraio 2017, pubblicata nella gazzetta ufficiale del 13 aprile del
2017, apporta diverse modifiche alla precedente direttiva D.P.C.M. 24 gennaio
2013, anche al fine di recepire alcune delle
prescrizioni contenute nella Direttiva (UE) 2016/1148, recante misure per un livello comune elevato
di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione e di richiamare
larticolo7-bis del decreto legge
174/2015, che ha attribuito al Comitato
interministeriale per la sicurezza della Repubblica compiti di consulenza, proposta e deliberazione sugli
indirizzi generali della politica di informazione per la sicurezza in caso di
situazione di crisi.
D.P.C.M.
24 GENNAIO 2013 |
D.P.C.M.
17 FEBBRAIO 2017 |
Art. 1 |
Art. 1 |
1. Il presente decreto definisce, in un
contesto unitario e integrato, l'architettura istituzionale deputata alla
tutela della sicurezza nazionale relativamente alle infrastrutture critiche materiali
e immateriali, con particolare riguardo alla protezione cibernetica e alla
sicurezza informatica nazionali, indicando a tal fine i compiti affidati a
ciascuna componente ed i meccanismi e le procedure da seguire ai fini della
riduzione della vulnerabilitą, della prevenzione dei rischi, della risposta
tempestiva alle aggressioni e del ripristino immediato della funzionalitą dei
sistemi in caso di crisi. |
identico |
2. I soggetti compresi nell'architettura
istituzionale di cui al comma 1 operano nel rispetto delle competenze gią
attribuite dalla legge a ciascuno di essi. |
identico |
3. Il modello organizzativo-funzionale
delineato con il presente decreto persegue la piena integrazione con le
attivitą di competenza del Ministero dello sviluppo economico e dell'Agenzia
per l'Italia digitale, nonché con quelle espletate dalle strutture del
Ministero della difesa dedicate alla protezione delle proprie reti e sistemi
nonché alla condotta di operazioni militari nello spazio cibernetico, dalle
strutture del Ministero dell'interno, dedicate alla prevenzione e al
contrasto del crimine informatico e alla difesa civile, e quelle della
protezione civile. |
identico |
Art. 2 |
Art. 2 |
1.
Ai fini del presente decreto si intende per: |
1. identico |
a)
Presidente: il Presidente del Consiglio dei Ministri |
a) identica |
b)
CISR: il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica di cui
all'art. 5 della legge n. 124/2007; |
b)
CISR: il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica di cui
all'art. 5, della legge 3 agosto
2007, n. 124[1] |
|
c) CISR tecnico: lorganismo di supporto al
CISR di cui allarticolo 5; |
c)
DIS: il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza di cui all'art. 4
della legge n. 124/2007; |
d) Identica alla lettera c) colonna di
sinistra |
d)
Agenzie: l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna e l'Agenzia informazioni
e sicurezza interna di cui agli articoli 6 e 7, della legge |
e)
Agenzie: l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna e l'Agenzia informazioni
e sicurezza interna di cui agli articoli 6 e 7, della legge n. 124 del 2007; |
e)
organismi di informazione per la sicurezza: il DIS, l'AISE e l'AISI di cui
agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124; |
f) identica |
|
Soppressa |
g)
Consigliere militare: il Consigliere militare del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui all'articolo 11 del D.P.C.M. 1° ottobre 2012; |
Identica |
h)
spazio cibernetico: l'insieme delle infrastrutture informatiche
interconnesse, comprensivo di hardware, software, dati ed utenti, nonché
delle relazioni logiche, comunque stabilite, tra di essi; |
h) identica |
i)
sicurezza cibernetica: condizione per la quale lo spazio cibernetico risulti
protetto grazie all'adozione di idonee misure di sicurezza fisica, logica e
procedurale rispetto ad eventi, di natura volontaria od accidentale,
consistenti nell'acquisizione e nel trasferimento indebiti di dati, nella
loro modifica o distruzione illegittima, ovvero nel danneggiamento,
distruzione o blocco del regolare funzionamento delle reti e dei sistemi
informativi o dei loro elementi costitutivi; |
i)
sicurezza cibernetica: condizione per la quale lo spazio cibernetico risulti
protetto grazie all'adozione di idonee misure di sicurezza fisica, logica e
procedurale rispetto ad eventi, di natura volontaria od accidentale,
consistenti nell'acquisizione e nel trasferimento indebiti di dati, nella
loro modifica o distruzione illegittima, ovvero nel controllo indebito, danneggiamento, distruzione o blocco del
regolare funzionamento delle reti e dei sistemi informativi o dei loro
elementi costitutivi |
l)
minaccia cibernetica: complesso delle condotte che possono essere realizzate
nello spazio cibernetico o tramite esso, ovvero in danno dello stesso e dei
suoi elementi costitutivi, che si sostanzia in particolare, nelle azioni di
singoli individui o organizzazioni, statuali e non, pubbliche o private,
finalizzate all'acquisizione e al trasferimento indebiti di dati, alla loro
modifica o distruzione illegittima, ovvero a danneggiare, distruggere o
ostacolare il regolare funzionamento delle reti e dei sistemi informativi o
dei loro elementi costitutivi; |
l)
minaccia cibernetica: complesso delle condotte che possono essere realizzate
nello spazio cibernetico o tramite esso, ovvero in danno dello stesso e dei
suoi elementi costitutivi, che si sostanzia in particolare, nelle azioni di
singoli individui o organizzazioni, statuali e non, pubbliche o private,
finalizzate all'acquisizione e al trasferimento indebiti di dati, alla loro
modifica o distruzione illegittima, ovvero a controllare indebitamente, danneggiare, distruggere o ostacolare
il regolare funzionamento delle reti e dei sistemi informativi o dei loro
elementi costitutivi |
m)
evento cibernetico: avvenimento significativo, di natura volontaria od
accidentale, consistente nell'acquisizione e nel trasferimento indebiti di
dati, nella loro modifica o distruzione illegittima, ovvero nel danneggiamento,
distruzione o blocco del regolare funzionamento delle reti e dei sistemi
informativi o dei loro elementi costitutivi; |
m)
evento cibernetico: avvenimento significativo, di natura volontaria od
accidentale, consistente nell'acquisizione e nel trasferimento indebiti di
dati, nella loro modifica o distruzione illegittima, ovvero nel controllo indebito, danneggiamento,
distruzione o blocco del regolare funzionamento delle reti e dei sistemi
informativi o dei loro elementi costitutivi |
n)
allarme: comunicazione di avviso di evento cibernetico da valutarsi ai fini
dell'attivazione di misure di risposta pianificate; |
n) Identica |
o)
situazione di crisi: situazione in cui l'evento cibernetico assume
dimensioni, intensitą o natura tali da incidere sulla sicurezza nazionale o
da non poter essere fronteggiato dalle singole amministrazioni competenti in
via ordinaria ma con l'assunzione di decisioni coordinate in sede
interministeriale. |
o)
situazione di crisi cibernetica:
situazione in cui l'evento cibernetico assume dimensioni, intensitą o natura
tali da incidere sulla sicurezza nazionale o da non poter essere fronteggiato
dalle singole amministrazioni competenti in via ordinaria ma con l'assunzione
di decisioni coordinate in sede interministeriale; |
|
p) operatori di servizi essenziali:
gli operatori di cui all'allegato II
della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6
luglio 2016, recante misure per
un livello comune elevato di
sicurezza delle reti e dei sistemi
informativi nell'Unione (c.d. direttiva NIS); |
|
q) fornitori di servizi digitali: i
fornitori di cui all'allegato III della direttiva NIS |
Art. 3 |
Art. 3 |
1.
Il Presidente: |
1. Il Presidente, quale
responsabile della politica generale
del Governo e vertice del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica,
ai fini della tutela della sicurezza
nazionale anche nello spazio cibernetico: |
|
a) assume le determinazioni ai sensi
dell'art. 7-bis, comma 5[2],
del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito con modificazioni dalla
legge 11 dicembre 2015, n. 198, provvedendo, nelle situazioni di crisi che
coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale, a convocare il CISR secondo le
modalitą stabilite con il regolamento ivi previsto |
adotta,
curandone laggiornamento, su proposta del CISR, il quadro strategico
nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico, contenente l'indicazione
dei profili e delle tendenze evolutive delle minacce e delle vulnerabilitą
dei sistemi e delle reti di interesse nazionale, la definizione dei ruoli e
dei compiti dei diversi soggetti, pubblici e privati, e di quelli nazionali
operanti al di fuori del territorio del Paese, l'individuazione degli
strumenti e delle procedure con cui perseguire l'accrescimento della capacitą
del Paese di prevenzione e risposta rispetto ad eventi nello spazio
cibernetico, anche in un'ottica di diffusione della cultura della sicurezza; |
b) identica |
b)
adotta, su deliberazione del CISR, il Piano nazionale per la protezione
cibernetica e la sicurezza informatica nazionali contenente gli obiettivi da
conseguire e le linee di azione da porre in essere per realizzare il quadro
strategico nazionale; |
c) identica |
c)
emana le direttive ed ogni atto d'indirizzo necessari per l'attuazione del
Piano di cui alla lettera b); |
d)
emana le direttive ed ogni atto d'indirizzo necessari per l'attuazione del
Piano di cui alla lettera c); |
d)
impartisce, sentito il CISR, le direttive al DIS e alle Agenzie ai sensi
dell'art. 1, comma 3-bis, della legge n. 124/2007. |
e) Identica |
Art. 4 |
Art. 4 |
1.
Nella materia della sicurezza dello spazio cibernetico, il CISR, |
1.
Nella materia della sicurezza dello spazio cibernetico, il CISR: |
|
a) partecipa, in caso di crisi
cibernetica, alle determinazioni del
Presidente, con funzioni di consulenza e di proposta, nonché' di
deliberazione nei casi indicati
all'art. 7-bis, comma 5, del decreto-legge n. 174 del 2015, convertito
con modificazioni dalla legge n. 198
del 2015;[3] |
a)
propone al Presidente l'adozione del quadro strategico nazionale di cui
all'art. 3, comma 1, lett. a); |
b)
propone al Presidente l'adozione del quadro strategico nazionale di cui
all'art. 3, comma 1, lettera b); |
b)
delibera il Piano nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico di cui
all'art. 3, comma 1, lett. |
c)
delibera il Piano nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico di cui
all'art. 3, comma 1, lettera c),
ai fini dell'adozione da parte del Presidente; |
c)
esprime parere, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. h), della legge n.
400/1988, sulle direttive del Presidente di cui all'art. 3, comma 1, lett. |
d)
esprime parere, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera h), della legge n. 400
del 1988, sulle direttive del Presidente di cui all'art. 3, comma 1, lettera d); |
d)
Č sentito, ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, della legge 3 agosto 2007, n.
124, ai fini dell'adozione delle direttive del Presidente agli organismi di
informazione per la sicurezza; |
e) Identica |
e)
esercita l'alta sorveglianza sull'attuazione del Piano nazionale per la sicurezza
dello spazio cibernetico; |
f) identica |
f) |
g) identica |
g)
elabora, ai sensi dell'art. 5 della legge 3 agosto 2007, n. 124, gli
indirizzi generali e gli obiettivi fondamentali in materia di protezione cibernetica
e di sicurezza informatica nazionali da perseguire nel quadro della politica
dell'informazione per la sicurezza da parte degli organismi di informazione
per la sicurezza, ciascuno per i profili di rispettiva competenza; |
h) identica |
|
i)
promuove l'adozione delle iniziative necessarie per assicurare, in forma
coordinata, la piena partecipazione dell'Italia ai diversi consessi di
cooperazione internazionale, sia in ambito bilaterale e multilaterale, ivi compresa la NATO, e dell'UE, al fine della definizione e adozione di
politiche e strategie comuni di prevenzione e risposta; |
i)
formula le proposte di intervento normativo ed organizzativo ritenute
necessarie al fine del potenziamento delle misure di prevenzione e di
risposta alla minaccia cibernetica e quelle per la gestione delle crisi; |
l) identica |
|
Cfr.
lettera a) |
|
|
3.
Si applicano, |
2.Si
applicano le disposizioni dell'art. 5, commi 4 e 5, della legge n. 124 del
2007. |
Art. 5 |
Art. 5 |
1.Alle
attivitą di supporto per lo svolgimento da parte del CISR delle funzioni di
cui all'articolo 4 del presente decreto, provvede l'organismo collegiale di
coordinamento, presieduto dal Direttore generale del DIS, nella composizione
di cui all'art. 4, comma 5 del |
1.
Alle attivitą di supporto per lo svolgimento da parte del CISR delle funzioni
di cui all'art. 4 del presente decreto, provvede l'organismo collegiale di
coordinamento, presieduto dal Direttore generale del DIS, nella composizione
di cui all'art. 4, comma 5, del regolamento
adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 ottobre
2012, n. 2, recante l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento
delle informazioni per la sicurezza. |
|
soppresso |
3.
L'organismo collegiale di coordinamento di cui al comma 1: |
2. identica |
a)
svolge attivitą preparatoria delle riunioni del CISR dedicate alla materia
della sicurezza cibernetica; |
a) Identica |
b)
assicura l'istruttoria per l'adozione degli atti e per l'espletamento delle
attivitą, da parte del CISR, di cui all'articolo 4, comma 1, del presente
decreto; |
b) Identica |
c)
espleta le attivitą necessarie a verificare l'attuazione degli interventi
previsti dal Piano nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico e
l'efficacia delle procedure di coordinamento tra i diversi soggetti, pubblici
e privati, chiamati ad attuarli; |
c) Identica |
d)
coordina, in attuazione degli indirizzi approvati dal CISR e sulla base degli
elementi forniti dalle Amministrazioni ed enti competenti, dagli organismi di
informazione per la sicurezza, dal Nucleo per la sicurezza cibernetica di cui
all'art. 8 e dagli operatori privati, |
d)
coordina, in attuazione degli indirizzi approvati dal CISR e sulla base degli
elementi forniti dalle Amministrazioni ed enti competenti, dagli organismi di
informazione per la sicurezza, dal Nucleo per la sicurezza cibernetica di cui
all'art. 8 e dagli operatori privati, la formulazione delle indicazioni
necessarie allo svolgimento delle attivitą di individuazione delle minacce
alla sicurezza dello spazio cibernetico, al riconoscimento delle
vulnerabilitą, nonché per l'adozione di best practices e misure di sicurezza |
4.
Per le finalitą di cui al comma |
3.
Per le finalitą di cui al comma 2,
l'organismo collegiale di coordinamento compie approfondimenti ed acquisisce
ogni utile contributo e valutazione ritenuti necessari. |
|
Soppresso |
|
|
|
Art.
6 |
|
1. Il direttore generale del DIS, per le
finalitą di tutela della sicurezza nazionale di cui al presente decreto,
adotta le iniziative idonee a definire le necessarie linee di azione di
interesse generale con l'obiettivo di innalzare e migliorare i livelli di
sicurezza dei sistemi e delle reti, perseguendo, in particolare,
l'individuazione e la disponibilitą dei pił adeguati ed avanzati supporti
tecnologici in funzione della preparazione alle azioni di prevenzione,
contrasto e risposta in caso di crisi cibernetica da parte delle
amministrazioni ed enti pubblici e degli
operatori privati di cui all'art. 11. 2. Per la realizzazione delle linee di
azione indicate al comma 1, il direttore
generale del DIS predispone gli
opportuni moduli organizzativi, di coordinamento e di raccordo,
prevedendo il ricorso anche a professionalitą delle pubbliche
amministrazioni, degli enti di ricerca pubblici e privati, delle universitą e
di operatori economici privati. 3. Il direttore generale del DIS, per
le finalitą di cui al presente
articolo, puņ fare ricorso a convenzioni e intese con le pubbliche
amministrazioni e soggetti privati, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 124
del 2007 ed all'affidamento di
incarichi ad esperti esterni ai sensi dell'art. 21 della predetta legge. |
Art. 7 |
Art. 7 |
1.
Il DIS e le Agenzie svolgono la propria attivitą nel campo della sicurezza
cibernetica avvalendosi degli strumenti e secondo le modalitą e le procedure
stabilite dalla legge n. 124/2007. |
identico |
2.
Per le finalitą di cui al comma 1, il Direttore generale del DIS, sulla base
delle direttive adottate dal Presidente ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis,
della legge n. 124/2007 e alla luce degli indirizzi generali e degli
obiettivi fondamentali individuati dal CISR, cura, ai sensi dell'art. 4,
comma 3, lett. d-bis), della citata legge, il coordinamento delle attivitą di
ricerca informativa finalizzate a rafforzare la protezione cibernetica e la sicurezza
informatica nazionali. |
identico |
3.
Il DIS, attraverso i propri uffici, assicura il supporto al Direttore
generale per l'espletamento delle attivitą di coordinamento di cui al comma
2. Il DIS provvede, altresģ, sulla base delle informazioni acquisite ai sensi
dell'art. 4, comma 3, lett. c), alla luce delle acquisizioni provenienti
dallo scambio informativo di cui all'art. 4, comma 3, lett. e), della legge n |
3.
Il DIS, attraverso i propri uffici, assicura il supporto al direttore
generale per l'espletamento delle attivitą di coordinamento di cui al comma
2. Il DIS provvede, altresģ, sulla base delle informazioni acquisite ai sensi
dell'art. 4, comma 3, lettera c), della legge n. 124 del 2007, alla luce
delle acquisizioni provenienti dallo scambio informativo di cui all'art. 4,
comma 3, lettera e), della citata
legge, e dei dati acquisiti ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 2, della medesima legge, alla formulazione di
analisi, valutazioni e previsioni sulla minaccia cibernetica. Provvede, in
base a quanto disposto dal presente decreto, alla trasmissione di
informazioni rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica alle pubbliche
amministrazioni e agli altri soggetti, anche privati, interessati
all'acquisizione di informazioni, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera f),
della citata legge, nonché alla condivisione delle stesse
informazioni nell'ambito del Nucleo per la sicurezza cibernetica di cui
all'art. 8. |
4.
Le Agenzie, ciascuna nell'ambito delle rispettive attribuzioni, svolgono,
secondo gli indirizzi definiti dalle direttive del Presidente e le linee di
coordinamento delle attivitą di ricerca informativa stabilite dal Direttore
generale del DIS ai sensi del comma 2, le attivitą di ricerca e di
elaborazione informativa rivolte alla protezione cibernetica e alla sicurezza
informatica nazionali. |
identico |
5.
Per lo svolgimento delle attivitą previste dal presente articolo, il DIS e le
Agenzie corrispondono con le pubbliche amministrazioni, i soggetti erogatori
di servizi di pubblica utilitą, le universitą e con gli enti di ricerca,
stipulando a tal fine apposite convenzioni ai sensi dell'art. 13, comma 1,
della legge |
5.
Per lo svolgimento delle attivitą previste
dal presente articolo, il DIS e le Agenzie, secondo
le forme di coordinamento definite ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera
d-bis), della legge n. 124 del 2007, corrispondono con le pubbliche amministrazioni, i soggetti erogatori di
servizi di pubblica utilitą, le universitą e con gli enti di ricerca,
stipulando a tal fine apposite convenzioni
ai sensi dell'art. 13, comma 1,
della medesima legge. Possono accedere,
per le medesime finalitą, agli archivi
informatici dei soggetti di cui all'art. 13, comma 2, della legge n. 124
del 2007, secondo le modalitą e con le
procedure indicate dal regolamento ivi previsto. |
6.
Il DIS, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. m), della legge n. 124/2007,
pone in essere ogni iniziativa volta a promuovere e diffondere la conoscenza
e la consapevolezza in merito ai rischi derivanti dalla minaccia cibernetica
e sulle misure necessarie a prevenirli |
6.
Il DIS, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. m), della legge n. 124/2007,
pone in essere ogni iniziativa volta a promuovere e diffondere la conoscenza
e la consapevolezza in merito ai rischi derivanti dalla minaccia cibernetica
e sulle misure necessarie a prevenirli. |
Art. 8 |
Art. 8 |
1.
Presso |
1.
Presso il Dipartimento delle
informazioni per la sicurezza č costituito, in via permanente, il Nucleo
per la sicurezza cibernetica, a supporto del Presidente e del CISR, nella materia della sicurezza dello spazio
cibernetico, per gli aspetti relativi
alla prevenzione e preparazione ad eventuali situazioni di crisi e per l'attivazione delle procedure
di allertamento. |
2.
Il Nucleo č presieduto |
2.
Il Nucleo č presieduto da un vice
direttore generale del DIS, designato dal direttore generale, ed č composto
dal Consigliere militare e da un
rappresentante rispettivamente del DIS, dell'AISE, dell'AISI, del Ministero
degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa, del Ministero della giustizia, del
Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'economia e delle
finanze, del Dipartimento della protezione civile e dell'Agenzia per l'Italia
digitale. Per gli aspetti relativi alla trattazione di informazioni
classificate il Nucleo č integrato da
un rappresentante dell'ufficio centrale per la segretezza di cui all'art. 9,
della legge n. 124 del 2007. |
3.
I componenti possono farsi assistere alle riunioni da altri rappresentanti
delle rispettive amministrazioni in relazione alle materie oggetto di
trattazione ed, in particolare, per le esigenze di raccordo di cui all'art.
9, comma 2, lett. a). |
identico |
4.
In relazione agli argomenti delle riunioni possono anche essere chiamati a
partecipare rappresentanti di altre amministrazioni, di universitą o di enti
e istituti di ricerca, nonché di operatori privati interessati alla materia
della sicurezza cibernetica. |
identico |
5.
Il Nucleo per la sicurezza cibernetica si riunisce almeno una volta al mese,
su iniziativa |
5.
Il Nucleo per la sicurezza cibernetica si
riunisce almeno una volta al mese, su iniziativa del presidente-vice direttore generale
del DIS o su richiesta di almeno un componente del Nucleo. |
|
6.Sulle attivitą svolte, il Nucleo riferisce al direttore generale del DIS, per la
successiva informazione al Presidente e al CISR. |
Art. 9 |
Art. 9 |
1.
Per le finalitą di cui all'art. 8, comma 1, |
1.
Per le finalitą di cui all'art. 8, comma 1, il Nucleo per la sicurezza
cibernetica svolge funzioni di raccordo tra le diverse componenti dell'architettura
istituzionale che intervengono a vario titolo nella materia della sicurezza
cibernetica, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge a ciascuna
di esse. |
2.
In particolare, nel campo della prevenzione e della preparazione ad eventuali
situazioni di crisi, il Nucleo |
2.
In particolare, nel campo della prevenzione e della preparazione ad eventuali
situazioni di crisi cibernetica,
il Nucleo: |
a)
promuove, sulla base delle direttive di cui all'articolo 3, comma 1, lett. |
a)
promuove, sulla base delle direttive di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), la programmazione e la
pianificazione operativa della risposta a situazioni di crisi cibernetica da
parte delle amministrazioni e degli operatori privati interessati e
l'elaborazione delle necessarie procedure di coordinamento interministeriale,
in raccordo con le pianificazioni di difesa civile e di protezione civile, anche nel quadro di quanto previsto ai
sensi dell'art. 7-bis, comma 5, del decreto-legge n. 174 del 2015, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 198 del 2015; |
b)
mantiene attivo, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, l'unitą per l'allertamento e la
risposta a situazioni di crisi cibernetica; |
b) Identica |
c)
valuta e promuove, in raccordo con le amministrazioni competenti per
specifici profili della sicurezza cibernetica, e tenuto conto di quanto
previsto dall'art. 7 riguardo all'attivitą degli organismi di informazione
per la sicurezza, procedure di condivisione delle informazioni, anche con gli
operatori privati interessati, ai fini della diffusione di allarmi relativi
ad eventi cibernetici e per la gestione delle crisi; |
c) Identica |
d)
acquisisce, |
d)
acquisisce le comunicazioni circa i casi di violazioni o tentativi di
violazione della sicurezza o di perdita dell'integritą significativi ai fini
del corretto funzionamento delle reti e dei servizi dal Ministero dello sviluppo economico, dagli organismi di
informazione per la sicurezza, dalle Forze di polizia e, in particolare, dal
CNAIPIC nell'esercizio dei servizi di protezione informatica delle
infrastrutture critiche ai sensi dell'art. 7-bis del decreto-legge n. 144 del
2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 2005, dalle
strutture del Ministero della difesa e dai CERT di cui all'art. 10, comma 3; |
e)
promuove e coordina, in raccordo con il Ministero dello sviluppo economico e
con l'Agenzia per l'Italia digitale per i profili di rispettiva competenza,
lo svolgimento di esercitazioni interministeriali, ovvero la partecipazione
nazionale in esercitazioni internazionali che riguardano la simulazione di
eventi di natura cibernetica; |
e) Identica |
f)
costituisce punto di riferimento nazionale per i rapporti con l'ONU, la NATO,
l'UE, altre organizzazioni internazionali ed altri Stati, ferme restando le
specifiche competenze del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero
degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa e
di altre amministrazioni previste dalla normativa vigente, assicurando
comunque in materia ogni necessario raccordo. |
f)
costituisce punto di riferimento nazionale per i rapporti con l'ONU, la NATO,
l'UE, altre organizzazioni internazionali ed altri Stati, ferme restando le
specifiche competenze del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero
degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, del Ministero dell'interno, del Ministero
della difesa e di altre amministrazioni previste dalla normativa vigente,
assicurando comunque in materia ogni necessario raccordo. |
3.
Ai fini dell'attivazione delle azioni di risposta e ripristino rispetto a
situazioni di crisi cibernetica, il Nucleo: |
3.
Identico |
a)
riceve, anche dall'estero, le segnalazioni di evento cibernetico e dirama gli
allarmi alle amministrazioni e agli operatori privati, ai fini
dell'attuazione di quanto previsto nelle pianificazioni di cui al comma 2,
lett. a); |
a) Identica |
b)
valuta se l'evento assume dimensioni, intensitą o natura tali da |
b)
valuta se l'evento assume dimensioni, intensitą o natura tali da non poter essere fronteggiato dalle
singole amministrazioni competenti in via ordinaria, ma richiede l'assunzione
di decisioni coordinate in sede interministeriale, provvedendo in tal caso, allo svolgimento delle attivitą di raccordo e coordinamento di cui all'art.
10, nella composizione ivi prevista; |
|
c) informa tempestivamente il Presidente,
per il tramite del direttore generale del DIS, sulla situazione in atto, ai
fini delle determinazioni di cui all'art. 7-bis, comma 5, del richiamato
decreto-legge n. 174 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
198 del 2015. |
4.
Il Nucleo per la sicurezza cibernetica elabora appositi |
4.
Il Nucleo per la sicurezza cibernetica elabora appositi rapporti sullo stato di attuazione delle misure di coordinamento
ai fini della preparazione e gestione della crisi previste dal presente
decreto e li trasmette, per le finalitą di cui all'art. 5, comma 2, lettera c), all'organismo
collegiale di cui all'art. 5.[4] |
Art. 10 |
Art. 10. |
1.
|
1. Per la gestione delle crisi di natura
cibernetica, il Nucleo si riunisce nella composizione individuata ai sensi
del comma 2, nei casi di cui all'art. 9, comma 3, lettera b), ovvero
a seguito delle determinazioni di cui all'art. 7-bis, comma 5, del decreto-legge
n. 174 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 198 del 2015. |
|
2. Ai sensi del comma 1, la composizione
del Nucleo č integrata, in ragione delle necessitą, con un rappresentante del
Ministero della salute, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile, in rappresentanza anche della Commissione interministeriale tecnica
di difesa civile (CITDC), dell'ufficio del Consigliere militare del
Presidente del Consiglio dei ministri autorizzati ad assumere decisioni che
impegnano la propria amministrazione. Alle riunioni i componenti possono
farsi accompagnare da altri funzionari della propria amministrazione. Alle
stesse riunioni possono essere chiamati a partecipare rappresentanti di altre
amministrazioni, anche locali, ed enti, anche essi autorizzati ad assumere
decisioni, degli operatori privati di cui all'art. 11 e di altri soggetti
eventualmente interessati. Il Nucleo puņ essere convocato anche in
composizione ristretta con la partecipazione dei rappresentanti delle sole
amministrazioni e soggetti interessati. |
3.
Č compito |
3.
E' compito del Nucleo, nella
composizione per la gestione delle crisi, di cui al comma 2, assicurare
che le attivitą di reazione e stabilizzazione di competenza delle diverse
amministrazioni ed enti rispetto a situazioni di crisi di natura cibernetica,
vengano espletate in maniera coordinata secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a),
avvalendosi, per gli aspetti tecnici di risposta sul piano informatico e
telematico, del Computer Emergency Response Team (CERT) nazionale, istituito
presso il Ministero dello sviluppo economico, del CERT-PA, istituito presso l'Agenzia per l'Italia digitale, e
degli altri CERT istituiti ai sensi della normativa vigente. Nei casi di cui
all'art. 7-bis, comma 5, del decreto-legge n. 174 del 2015, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 198 del 2015, il Nucleo opera nel quadro delle
procedure individuate ai sensi delle disposizioni ivi previste. |
4.
. |
4.
Il Nucleo, per l'espletamento delle
proprie funzioni e fermo restando quanto previsto ai sensi dell'art. 7-bis, comma
5, del decreto-legge n. 174 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 198 del 2015: |
a)
mantiene costantemente informato il Presidente sulla crisi in atto,
predisponendo punti aggiornati di situazione; |
a)
mantiene costantemente informato il Presidente, per il tramite del direttore generale del DIS, sulla crisi in
atto, predisponendo punti aggiornati di situazione; |
b)
assicura il coordinamento per l'attuazione a livello interministeriale delle
determinazioni del Presidente per il superamento della crisi; |
b)
identica |
c)
raccoglie tutti i dati relativi alla crisi; |
c)
Identico |
d)
elabora rapporti e fornisce informazioni sulla crisi e li trasmette ai
soggetti pubblici e privati interessati; |
d)
Identica; |
e)
assicura i collegamenti finalizzati alla gestione della crisi con gli
omologhi organismi di altri Stati, della NATO, dell'UE o di organizzazioni
internazionali di cui l'Italia fa parte |
e)
Identica |
Art. 11 |
Art. 11 |
1.
Gli operatori privati che forniscono reti pubbliche di comunicazione o
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, quelli che
gestiscono infrastrutture critiche di rilievo nazionale ed europeo, il cui
funzionamento č condizionato dall'operativitą di sistemi informatici e
telematici, ivi comprese quelle individuate ai sensi dell'art. 1, comma 1,
lett. d), del decreto del Ministro dell'interno 9 gennaio 2008, secondo
quanto previsto dalla normativa vigente, ovvero previa apposita convenzione: |
1.
Gli operatori privati che forniscono reti pubbliche di comunicazione o
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, gli operatori di servizi essenziali e i
fornitori di servizi digitali, di cui rispettivamente all'art. 2, comma 1, lettere
p) e q), quelli che gestiscono infrastrutture critiche di rilievo
nazionale ed europeo, il cui funzionamento č condizionato dall'operativitą di
sistemi informatici e telematici, ivi comprese quelle individuate ai sensi
dell'art. 1, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro dell'interno 9
gennaio 2008, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ovvero previa
apposita convenzione: |
a)
comunicano al Nucleo per la sicurezza cibernetica, anche per il tramite dei
soggetti istituzionalmente competenti a ricevere le relative comunicazioni ai
sensi dell'art. 16-bis, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n.
259/2003, ogni significativa violazione della sicurezza o dell'integritą dei
propri sistemi informatici, utilizzando canali di trasmissione protetti; |
a)
Identica |
b)
adottano le best practices e le misure finalizzate all'obiettivo della
sicurezza cibernetica, definite ai sensi dell'art. 16-bis, comma 1, lett. a),
del decreto legislativo n. 259/2003, e dell'art. 5, comma |
b)
adottano le best practices e le misure finalizzate all'obiettivo della
sicurezza cibernetica, definite ai sensi dell'art. 16-bis, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo n. 259 del 2003, e dell'art. 5, comma 2, lettera d), del presente decreto; |
c)
forniscono informazioni agli organismi di informazione per la sicurezza e
consentono ad essi l'accesso |
c)
forniscono informazioni agli organismi di informazione per la sicurezza e
consentono ad essi l'accesso ai
Security Operations Center aziendali e ad altri eventuali archivi informatici
di specifico interesse ai fini della sicurezza cibernetica, di rispettiva
pertinenza, nei casi previsti dalla legge n. 124 del 2007, nel quadro delle vigenti procedure
d'accesso coordinato definite dal DIS; |
d)
collaborano alla gestione delle crisi cibernetiche contribuendo al ripristino
della funzionalitą dei sistemi e delle reti da essi gestiti. |
d)Identica |
|
2. Il Ministro dello sviluppo economico,
fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 4, comma 3,
lettera l), della legge n. 124 del 2007, promuove l'istituzione di un centro
di valutazione e certificazione nazionale per la verifica delle condizioni di
sicurezza e dell'assenza di vulnerabilitą di prodotti, apparati e sistemi
destinati ad essere utilizzati per il funzionamento di reti, servizi e
infrastrutture critiche, di cui al comma 1, nonché di ogni altro operatore
per cui sussista un interesse nazionale. |
|
3. Ferme restando le conseguenze derivanti
dalla violazione di altri specifici obblighi di legge, la mancata
comunicazione degli eventi di cui al comma 1, lettera a), č altresģ valutata
ai fini dell'affidabilitą richiesta per il possesso delle abilitazioni di
sicurezza di cui al regolamento adottato ai sensi dell'art. 4, comma 3,
lettera l), della legge n. 124 del 2007. |
Art. 12 |
Art. 12 |
1.
Per lo scambio delle informazioni classificate si osservano le disposizioni
di cui al |
1.
Per lo scambio delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva si osservano le disposizioni di cui al regolamento adottato ai sensi dell'art.
4, comma 3, lettera l), della legge n. 124 del 2007. |
2.
Il DIS, attraverso l'Ufficio centrale per la segretezza, assolve, altresģ, ai
compiti |
2.
Il DIS, attraverso l'ufficio centrale per la segretezza, assolve, altresģ, ai
compiti previsti dal regolamento di
cui al comma 1, relativi alla tutela dei Communication and Information System (CIS) delle pubbliche
amministrazioni e degli operatori privati di cui all'art. 11 del presente
decreto, che trattano informazioni classificate e a diffusione esclusiva. |
Art. 13 |
Art. 13. |
1.
Dal presente decreto non derivano nuovi oneri a carico del bilancio dello
Stato. |
1.
Identico |
|
2. Al fine di assicurare il funzionamento,
senza soluzione di continuitą, dell'unitą di allertamento e risposta a crisi
cibernetiche, di cui all'art. 9, comma 2, lettera b), durante il passaggio di
competenze del Nucleo per la sicurezza cibernetica al DIS, previsto dal
presente decreto, le strutture deputate alla gestione di tali attivitą sulla
base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 gennaio 2013
mantengono la loro operativitą ed erogano i relativi servizi a favore del
Nucleo, istituito presso il DIS, dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino a cessate esigenze, comunicate a cura del direttore generale
del DIS. |
|
3.
Identico. |
|
4. A decorrere dalla data di pubblicazione
del presente decreto č abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 24 gennaio 2013. |
[1] Ai sensi di tale disposizione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri č istituito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) con funzioni di consulenza, proposta e deliberazione sugli indirizzi e sulle finalitą generali della politica dell'informazione per la sicurezza. Il Comitato elabora gli indirizzi generali e gli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica dell'informazione per la sicurezza, delibera sulla ripartizione delle risorse finanziarie tra il DIS e i servizi di informazione per la sicurezza e sui relativi bilanci preventivi e consuntivi. Il Comitato č presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed č composto dall'Autoritą delegata, ove istituita, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della difesa, dal Ministro della giustizia, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro dello sviluppo economico. Il direttore generale del DIS svolge le funzioni di segretario del Comitato. Il Presidente del Consiglio dei ministri puņ chiamare a partecipare alle sedute del Comitato, anche a seguito di loro richiesta, senza diritto di voto, altri componenti del Consiglio dei ministri, i direttori dell'AISE e dell'AISI, nonché altre autoritą civili e militari di cui di volta in volta sia ritenuta necessaria la presenza in relazione alle questioni da trattare.
[2] Ai sensi di tale disposizione il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni, puņ essere convocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, con funzioni di consulenza, proposta e deliberazione, in caso di situazioni di crisi che coinvolgano aspetti di sicurezza nazionale, secondo modalitą stabilite con apposito regolamento ai sensi dell'articolo 43 della legge 3 agosto 2007, n. 124.
[3] La lettera in esame presenta un contenuto analogo alla lettera l) del D.P.C.M. 24 gennaio 2013.
[4] CISR tecnico