Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento difesa
Titolo: Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate - A.G. 396 - Schede di lettura
Riferimenti:
SCH.DEC 396/XVII     
Serie: Atti del Governo    Numero: 394
Data: 15/03/2017
Descrittori:
DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI   FORZE ARMATE
L 2012 0244   PERSONALE CIVILE DELLE FORZE ARMATE
PERSONALE MILITARE   RUOLI
Organi della Camera: IV-Difesa

 

 

Casella di testo: Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armateCasella di testo: Atto del Governo n. 396
art. 1, co. 5, L. 31 dicembre 2012, n. 244




Schede di lettura
Casella di testo: marzo 2017


 

 

 

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Dossier n. 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Progetti di legge n. 394

 

 

 

 

 

 

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati

 

 

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I N D I C E

 

 

 

La disposizione di delega. 3

Le Forze armate. 7

Il contenuto dello schema di decreto legislativo n. 396. 20

Articolo 1 (Disposizioni comuni a più categorie) 21

Articolo 2 (Disposizioni a regime in materia di ufficiali) 30

Articolo 3 (Disposizioni transitorie in materia di ufficiali) 35

Articolo 4 (Disposizioni a regime in materia di marescialli) 37

Articolo 5 (Disposizioni transitorie in materia di marescialli) 51

Articolo 6 (Disposizioni a regime in materia di sergenti) 54

Articolo 7 (Disposizioni transitorie in materia di sergenti) 57

Articolo 8 (Disposizioni a regime in materia di graduati e truppa) 58

Articolo 9 (Disposizioni transitorie in materia di graduati e truppa) 60

Articolo 10 (Disposizioni concernenti il trattamento economico e previdenziale a regime del personale militare) 61

Articolo 11 (Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali) 78

Articolo 12 (Copertura finanziaria) 82

Schede di lettura

 


La disposizione di delega

Lo  schema di decreto legislativo in esame è stato adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 244 del 2012, in materia di revisione dello strumento militare nazionale. 1

Tale articolo è stato successivamente novellato dall'articolo 7, comma 4-bis, del decreto legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, al fine di contemplare, oltre alla possibilità per  il Governo di adottare decreti correttivi o integrativi entro 2 anni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della delega previsti al comma 1, anche la previsione in base alla quale una quota parte non superiore al 50% dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente derivanti da tale revisione - di cui all'articolo 4, comma 1, lett. c) e d) – deve essere impiegato per adottare ulteriori disposizioni integrative entro il 1° luglio 2017, al fine di assicurare la sostanziale equiordinazione delle Forze armate e delle Forze di polizia.

La legge n. 244 del 2012, approvata sul finire della sedicesima legislatura, ha inciso profondamente sul funzionamento e sulla organizzazione delle nostre Forze armate con l'obiettivo di realizzare uno strumento militare di dimensioni più contenute, ma più sinergico ed efficiente nell'operatività e pienamente integrato e integrabile nel contesto dell'Unione europea e della NATO. In sostanza, uno strumento più piccolo, ma capace di esprimere un'operatività più qualificata rispetto al passato, sostenuto da risorse per l'operatività, per il mantenimento, l'addestramento e la preparazione del personale, che li deve gestire. In sintesi, il disegno di legge in esame ha conferito al Governo una ampia delega riguardante i seguenti settori di intervento, oggetto di revisione in termini riduttivi:

1.     l'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa (articolo 1);

2.     le dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare (articolo 2);

3.     le dotazioni organiche complessive del personale civile del Ministero della difesa(articolo 3).

 In termini concreti tali interventi sono stati strutturati in maniera tale da conseguire, secondo una tempistica delineata nella stessa legge delega, i seguenti effetti: 

  1. una contrazione complessiva del 30% delle attuali strutture operative, logistiche, formative, territoriali e periferiche della difesa, anche attraverso la loro soppressione e il loro accorpamento, con la finalità non solo di ottimizzare l'impiego delle risorse umane e strumentali disponibili, ma anche di contenere il numero delle infrastrutture in uso al Ministero della difesa. Tale obiettivo dovrà essere conseguito entro sei anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega relativa alla revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa (26 febbraio 2014).
  2. una riduzione generale a 150.000 unità di personale militare delle tre Forze armate (Esercito, Marina militare ed Aeronautica militare) da attuare entro l'anno 2024;
  3. una riduzione delle dotazioni organiche del personale civile della difesa dalle attuali 30.000 unità a 20.000 unità, da conseguire sempre entro l'anno 2024;
  4. il riequilibrio generale del Bilancio della "Funzione difesa", ripartendolo orientativamente in 50% per il settore del personale, 25% per l'esercizio e 25% per l'investimento.

 Ai sensi della richiamata disposizione (articolo 7, comma 4-bis, del decreto legge 25 novembre 2015, n. 185) i decreti legislativi devono essere adottati dal Governo nel rispetto:

1.    dei principi, di cui alla legge n. 216/1992, che prevedono di disciplinare in modo omogeneo il contenuto del rapporto di impiego Forze di polizia e delle Forze armate (articolo 2, comma 1), nonché di equiordinazione dei compiti e dei conseguenti trattamenti economici anche attraverso la revisione di ruoli, gradi e qualifiche (articolo 3, comma 3);

 

Si ricorda inoltre che, nel corso della XVI legislatura, le Commissioni riunite I e IV della Camera avevano avviato l’esame di alcune proposte di legge per il riordino delle carriere del personale direttivo e non direttivo delle Forze di polizia e delle Forze armate, al fine di pervenire ad un quadro normativo volto ad assicurare una maggiore valorizzazione del citato personale e un più armonico percorso professionale (A.C. 137 e abb.). L’esame delle proposte non si è concluso prima della fine della legislatura.

 

2.      dei criteri direttivi, di cui all'articolo 8, comma 1, lett. a), n. 1) della legge n. 124/2015 – la cui delega è in corso di attuazione - che prevedono la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera delle FFPP, stabilendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, nonché assicurando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, fermi restando le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia. Il termine per l’attuazione della delega originariamente fissato al 28 agosto 2016, è stato prorogato al 28 febbraio 2017 dall’art. 1 del D.L. n. 67/2016 (conv. L. n. 131/2016).

 

Alla delega di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) è stata finora data parziale attuazione con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato.

Si ricorda che è attualmente all’esame delle Camere lo schema di decreto legislativo n. 395, concernente la revisione delle Forze di Polizia. Il provvedimento, nell’ambito degli interventi di riorganizzazione dell’amministrazione pubblica previsti dalla citata legge 124/2015, è volto alla razionalizzazione e al potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia, anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio, al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali.

Tenuto, altresì, conto degli obiettivi perseguiti dallo schema di decreto legislativo di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate (A.G. n. 396), ovvero l’equiordinazione dell’ordinamento delle Forze armate con quello delle Forze di polizia, appare evidente il nesso esistente tra i due provvedimenti attualmente all’esame del Parlamento.

 

 

Procedimento per l’esercizio della delega legislativa

 

Ai fine dell’adozione del decreto legislativo in esame, il comma 5 dell’articolo 1 della legge n. 244 del 2012 richiama espressamente la procedura indicata dal comma 3 del medesimo articolo 1.

Ai sensi di tale norma  - che fissa dunque la procedura di adozione valevole per tutti i provvedimenti delegati adottati ai sensi della legge n. 244 del 2012 - i decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze, nonché del Ministro della salute, per le disposizioni riferite al Servizio sanitario militare (argomento questo non contemplato dallo schema di decreto legislativo in esame) e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per le disposizioni che presentano profili di interesse di tale dicastero.

È altresì prevista l’acquisizione dell’intesa in sede di Conferenza unificata – per le disposizioni in materia di riserve di posti nei concorsi e di transito del personale militare e civile della Difesa presso altre pubbliche amministrazioni, che interessano competenze delle regioni e degli enti locali (argomenti questi non contemplati dallo schema di decreto legislativo in esame) – e del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Per le materie di competenza, è altresì previsto che siano sentiti il Consiglio centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali del personale civile.

 

Gli schemi di parere devono essere trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari le quali sono tenute ad esprimere il proprio parere entro sessanta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.


 

Le Forze armate

 

Le Forze armate italiane sono costituite dall’Esercito dalla Marina militare e dall’Aeronautica militare.

Il compito prioritario delle Forze armate è la difesa dello Stato. Esse hanno inoltre il compito di operare al fine della realizzazione della pace e della sicurezza, in conformità alle regole del diritto internazionale ed alle determinazioni delle organizzazioni internazionali delle quali l'Italia fa parte.

Le Forze armate concorrono alla salvaguardia delle istituzioni e svolgono compiti specifici nei casi di calamità pubblica e in altri casi di straordinaria necessità ed urgenza.

Il personale militare delle Forze armate è articolato in:

Ø  ufficiali in servizio permanente;

Ø  sottufficiali in servizio permanente;

Ø  volontari di truppa, distinti in volontari in servizio permanente e volontari in ferma prefissata.

La legge n. 226 del 2004, recante la sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore, ha disposto la sospensione delle chiamate per lo svolgimento del servizio di leva a decorrere dal 1° gennaio 2005. La legge citata, quindi, ha introdotto le opportune disposizioni normative per consentire la sostituzione del personale di leva con nuovo personale militare, evitando pericolosi vuoti di organico. Sono state, pertanto, istituite, a partire dal 1° gennaio 2005, per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, le nuove categorie dei volontari in ferma prefissata di un anno e dei volontari in ferma prefissata quadriennale.

 

Alla realizzazione di compiti sopraindicati concorrono altresì l’Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza.

 

L’Arma dei carabinieri ha una collocazione autonoma nell'ambito del Ministero della difesa, con rango di Forza armata, ed è forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza.

Essa dipende: a) tramite il Comandante generale, dal Capo di stato maggiore della difesa per quanto attiene ai compiti militari; b) funzionalmente dal Ministro dell'interno, per quanto attiene ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il Corpo della guardia di finanza dipende direttamente dal Ministro dell’Economia e delle Finanze e fa parte integrante delle Forze armate dello Stato e della forza pubblica. Esso concorre allo svolgimento dei compiti delle Forze armate nei limiti disposti dalla legge.

Più nel dettaglio ai sensi dell’art. 16 della legge 121/1981, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla Polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze: l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza; il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamate a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia (ora Polizia penitenziaria) e il Corpo forestale dello Stato (il recente decreto legislativo 177/2016 ha disposto l’assorbimento di tale Corpo nell’Arma dei Carabinieri). Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso.

 

L'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 - con particolare riferimento al tema della specificità - ha riconosciuto per la prima volta da un punto di vista normativo la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad esse appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti.

 

Categorie di militari

Ai sensi dell’articolo 627 del Codice dell’ordinamento militare (d.lgs. 66 del 2010) il personale militare è inquadrato nelle seguenti categorie gerarchicamente ordinate:

a) ufficiali;

b) sottufficiali;

c) graduati;

d) militari di truppa.

 La categoria degli ufficiali comprende i militari dal grado di sottotenente e corrispondenti sino al grado di generale o ammiraglio.  La categoria dei sottufficiali comprende i militari dal grado di sergente e corrispondenti sino al grado di primo maresciallo ed equiparati. La categoria dei graduati comprende i militari dal grado di primo caporal maggiore e corrispondenti sino al grado di caporal maggiore capo scelto ed equiparati.  La categoria dei militari di truppa comprende i militari di leva, i volontari in ferma prefissata, gli allievi carabinieri, gli allievi finanzieri, gli allievi delle scuole militari, navale e aeronautica, gli allievi marescialli in ferma, gli allievi ufficiali in ferma prefissata e gli allievi ufficiali delle accademie militari.

In particolare:

Ø  ai volontari di truppa in servizio permanente sono attribuite mansioni di carattere esecutivo in rapporto al grado, alla categoria, alla specializzazione posseduta. Essi devono essere impiegati in primo luogo nelle unità operative ed addestrative delle tre Forze armate;

Ø  ai sergenti sono attribuite mansioni esecutive, richiedenti adeguata preparazione professionale, che si traducono nello svolgimento di compiti operativi, addestrativi, logistico-amministrativi e/o tecnico-manuali, nonché il comando di più militari e/o mezzi;

Ø  i marescialli sono preposti ad unità operative, tecniche, logistiche, addestrative e ad uffici, espletando incarichi che richiedono continuità d'impiego per elevata specializzazione e capacità di utilizzazione di strumenti tecnologicamente avanzati. Ai primi marescialli sono attribuite funzioni che implicano un maggior livello di responsabilità, essi sono i diretti collaboratori di superiori gerarchici che possono sostituire in taluni casi ed assolvono funzioni di indirizzo o di coordinamento. I primi marescialli, previo conseguimento dei requisiti e dopo valutazione (la procedura è definita all’articolo 6-bis) viene attribuita la qualifica di luogotenente, cui sono attribuiti incarichi di più rilevante responsabilità individuati dall'ordinamento di ciascuna Forza armata e che hanno rango preminente sui primi marescialli.

Le disposizioni relative al reclutamento, allo stato giuridico e all'avanzamento del personale militare sono contenute nel richiamato Codice dell’ordinamento militare il quale ha riassettato in un unico corpo normativo una pluralità di fonti normative concernenti l’ordinamento militare.

 

Disposizioni concernenti gli ufficiali delle forze armate

 

Gli ufficiali dei ruoli normali sono tratti, con il grado di sottotenente, da coloro che abbiano completato con esito favorevole il ciclo formativo presso le Accademie Militari. Gli stessi ufficiali possono essere reclutati, con il grado di tenente, anche mediante concorso per titoli ed esami, riservato a giovani in possesso di determinati diplomi di laurea.

Gli ufficiali dei ruoli speciali delle Forze armate possono essere tratti:

Ø  con il grado di sottotenente, per concorso per titoli ed esami:

Ø  prevalentemente, dal personale appartenente al ruolo dei marescialli che siano in possesso di determinati requisiti; dagli ufficiali di complemento che abbiano completato senza demerito la ferma biennale; dal personale giudicato idoneo e non vincitore dei concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo dei ruoli normali delle Forze Armate; dai frequentatori dei corsi normali delle Accademie Militari che non abbiano completato il ciclo formativo, purché idonei in attitudine militare; dal personale del ruolo dei sergenti in possesso di determinati requisiti.

Ø  per concorso per titoli ed esami, con il grado rivestito, dagli ufficiali inferiori delle forze di completamento con determinate caratteristiche e requisiti;

Ø  per concorso per titoli ed esami con il grado rivestito dagli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato un anno di servizio complessivo;

Ø  a domanda, mantenendo il grado, l'anzianità e la ferma precedentemente contratta, dagli ufficiali frequentatori dei corsi normali delle accademie militari che non abbiano completato il previsto ciclo formativo.

Particolari procedure sono previste per gli ufficiali del ruolo naviganti speciale dell'Aeronautica nonché gli ufficiali piloti dei ruoli speciali del Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo delle capitanerie di porto.

Gli articoli da regolano i requisiti e le modalità dell’avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, che può avvenire per anzianità, a scelta o per meriti eccezionali.

Le autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento ad anzianità e a scelta sono:

Ø  le commissioni di vertice nei riguardi degli ufficiali aventi grado di Generale di divisione e gradi corrispondenti;

Ø  le commissioni superiori di avanzamento nei riguardi degli ufficiali aventi grado da Tenente Colonnello a Generale di brigata e gradi corrispondenti;

Ø  le commissioni ordinarie di avanzamento nei riguardi degli ufficiali in servizio permanente aventi grado da Sottotenente a Maggiore e gradi corrispondenti;

Ø  i superiori gerarchici per gli ufficiali di complemento.

Il Codice dell’ordinamento militare stabilisce le incompatibilità relative all’appartenenza alle commissioni e le procedure di funzionamento delle stesse. Sono definite le modalità di avanzamento attraverso la definizione di aliquote di ruolo e l’individuazione degli impedimenti alla valutazione, nonché la determinazione degli elementi di giudizio (documentazione caratteristica e matricolare, pareri facoltativi e obbligatori).

Lo stesso Codice dispone altresì la formazione di quadri di avanzamento che contengono le graduatorie da cui attingere per le promozioni.

Oltre alle norme generali relative ai requisiti per la valutazione degli ufficiali in servizio permanente effettivo, il Codice contiene inoltre specifiche norme relative ai sottotenenti dell'Esercito, agli ufficiali subalterni della Marina, ai sottotenenti dell'aeronautica, nonché disposizioni speciali per l'avanzamento in taluni ruoli.

Il personale dell’Arma dei carabinieri: quadro normativo vigente

Come precedentemente rilevato l’Arma dei carabinieri ha una collocazione autonoma nell'ambito del Ministero della difesa, con rango di Forza armata, ed è forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza. con le speciali prerogative conferite dalla normativa vigente. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 maggio 2010, n. 84, è la Forza di polizia italiana a statuto militare per la Forza di gendarmeria europea (EUROGENDFOR)

La disciplina delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici del personale dell’Arma dei carabinieri, è attualmente contenuta nel Codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

Il personale dell’Arma dei carabinieri è suddiviso su 4 ruoli: ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri. Ogni ruolo è ordinato in gradi gerarchici.

In particolare, il Codice ha ribadito l’articolazione dei ruoli e dei gradi del personale dell’Arma dei carabinieri, nei seguenti termini:

 

Ø  il ruolo degli ufficiali, ordinato nei seguenti gradi gerarchici:

§  ufficiali generali:

o   generale di corpo d'armata;

o   generale di divisione;

o   generale di brigata;

§  ufficiali superiori:

o   colonnello;

o   tenente colonnello;

o   maggiore;

§  ufficiali inferiori:

o   capitano;

o   tenente;

o   sottotenente.

Ø Il ruolo degli ispettori, ordinato nei seguenti gradi gerarchici:

§  maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza;

§  maresciallo capo;

§  maresciallo ordinario;

§  maresciallo.

Ø  Il ruolo dei sovrintendenti; ordinato nei seguenti gradi gerarchici:

§  brigadiere capo;

§  brigadiere;

§  vicebrigadiere.

Ø  Il ruolo degli appuntati e carabinieri, ordinato nei seguenti gradi gerarchici:

§  appuntato scelto;

§  appuntato;

§  carabiniere scelto;

§  carabiniere.

 

Nel dettaglio per quanto riguarda appuntati e carabinieri, si prevede che detto ruolo si articoli in quattro gradi gerarchici: carabiniere, carabiniere scelto, appuntato,  appuntato scelto.

Ai soggetti appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri sono conferite le qualifiche di "agente di polizia giudiziaria" e di "agente di pubblica sicurezza". Detto personale svolge i compiti di carattere militare disciplinati dalle norme in vigore, nonché mansioni di tipo "esecutivo", con margini di discrezionalità correlati alla qualifica posseduta. Può, inoltre, assumere incarichi di comando di uno o più militari  e compiere attività di addestramento in relazione alle proprie capacità professionali.

Specifiche disposizioni disciplinano le modalità di reclutamento. In particolare, sono consentiti arruolamenti di volontari come carabinieri effettivi.

A tal fine sono individuati i requisiti per l'arruolamento, i contenuti del bando di arruolamento ed è disciplinata la posizione di stato dei soggetti ammessi ai corsi allievi carabinieri.

 

Il ruolo dei sovrintendenti è suddiviso in tre gradi gerarchici: vice brigadiere, brigadiere, brigadiere capo. I sovrintendenti possono trovarsi nelle seguenti posizioni: in servizio permanente, in congedo o in congedo assoluto.

Agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti sono conferite le qualifiche di "ufficiale di polizia giudiziaria" e di "agente di pubblica sicurezza". Il personale facente parte di tale ruolo, svolge, oltre ai compiti di carattere militare previsti dalle leggi vigenti, mansioni esecutive con margini di discrezionalità rapportati alle diverse qualifiche citate. Svolgono, inoltre, compiti di comando di uno o più militari, e compiti di carattere operativo, addestrativo e logistico-amministrativo. Ai brigadieri capo possono essere inoltre attribuite mansioni che comportino maggiori conoscenze, incarichi operativi di più elevato impegno e il comando di piccole unità. Specifiche disposizioni regolano l'immissione nel ruolo dei sovrintendenti. Viene disposto che l'inserimento nel ruolo avvenga mediante concorsi per titoli ed esame scritto, e successiva partecipazione ad un corso di aggiornamento e di formazione professionale e vengono, inoltre, disciplinate le modalità di svolgimento del concorso e del corso di aggiornamento e formazione professionale.

 

Il ruolo degli ispettori comprende quattro gradi gerarchici: maresciallo, maresciallo ordinario, maresciallo capo, e maresciallo aiutante, sostituto ufficiale di Pubblica sicurezza. Il personale di detto ruolo può trovarsi nella posizione di ferma volontaria, o di servizio permanente, o di congedo, o di congedo assoluto.

Agli appartenenti a tale ruolo sono attribuite le qualifiche di "ufficiale di polizia giudiziaria" e di "agente di pubblica sicurezza". I compiti affidati al personale facente parte del ruolo degli ispettori sono, oltre che compiti militari,  prioritariamente di polizia giudiziaria e di sicurezza pubblica. Detto personale può essere preposto al comando di stazione carabinieri, di unità operative o addestrative, con le conseguenti responsabilità per le direttive impartite e può assumere la direzione di uffici o funzioni di coordinamento tra più unità operative, nell'ambito delle direttive superiori. I marescialli aiutanti sostituti ufficiali di Pubblica Sicurezza sono diretti collaboratori degli ufficiali dell'Arma e, qualora sostituiscano i superiori gerarchici, assumono la qualifica di Ufficiali di Pubblica Sicurezza.

L'accesso al ruolo degli ispettori avviene previo superamento di un apposito corso, cui si accede mediante concorso. Specifiche disposizioni regolano lo svolgimento dei concorsi per l'ammissione ai corsi di qualificazione, le prove concorsuali, la nomina ed la composizione delle commissioni giudicatrici, i criteri di valutazione, la formazione della graduatoria. Altre disposizioni disciplinano lo svolgimento del corso biennale e del corso semestrale. Il decreto legislativo disciplina inoltre specificamente il reclutamento degli ispettori e dei sovrintendenti del Reggimento corazzieri.

Per quanto riguarda lo stato giuridico del personale appartenente ai ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori il decreto legislativo fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia, fatte salve eventuali incompatibilità con le norme contenute nel decreto medesimo. Disposizione identica è dettata per il ruolo degli appuntati e carabinieri.

In materia di avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti il Codice  individua forme distinte per la promozione dei sottufficiali: per anzianità, scelta, per esami, per meriti eccezionali, per benemerenze d'istituto. A queste vanno aggiunte le modalità di avanzamento "in particolari situazioni", disciplinate e l'avanzamento al grado di luogotenente. Le le aliquote di avanzamento siano individuate annualmente con decreto ministeriale. Specifiche disposizioni regolano ciascuna delle forme di avanzamento.

 

Per quanto concerne il personale dirigente dell’Arma dei carabinieri, gli  ufficiali del ruolo normale sono reclutati, mediante concorso, tramite l'Accademia Militare. Gli ufficiali del ruolo speciale sono tratti mediante concorso per titoli ed esami dal ruolo degli ispettori (prevalentemente) e dagli ufficiali di complemento in congedo o in ferma biennale e dagli ufficiali in ferma prefissata.

Gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico sono reclutati, mediante pubblico concorso per titoli ed esami, tra:

Il maestro direttore ed il maestro vice direttore della banda musicale dell'Arma sono compresi nell'organico del ruolo speciale.

Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva, nonché quelli della riserva di complemento sono rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente.

Occorre, infine, considerare che da ultimo l’articolo 8 del decreto  legislativo n. 177 del 2016 ha disposto nell’ambito della struttura organizzativa dell’Arma dei carabinieri anche la nuova  Organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare”.

Al vertice della nuova Organizzazione è posto un Comando retto da un Generale di Corpo d’armata con  funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti, mentre l’incarico di Vice comandante del Comando è attribuito al Generale di divisione in servizio permanente effettivo del ruolo forestale.

Il Comando dipende funzionalmente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per le materie afferenti alla sicurezza e alla tutela agroalimentare e forestale, ferma restando la dipendenza dell’Arma dei carabinieri dal Capo di Stato Maggiore della Difesa - tramite il Comandante generale - per i compiti militari e la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno, per i compiti di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

 

Per quanto attiene al personale dirigente, il richiamato decreto legislativo n. 177 del 2016 ha previsto la costituzione del “ruolo forestale degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri”, alimentato mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che non abbiano superato il trentaduesimo anno di età, in possesso  dei requisiti  generali  previsti per gli ufficiali in servizio  permanente dell’Arma dei carabinieri, nonché di laurea magistrale o specialistica richiesta dal bando di concorso pertinente alla specifica professionalità del ruolo e, con riserva non superiore al venti per cento dei posti disponibili in favore dei  militari dell’Arma, appartenenti ai ruoli non direttivi e non dirigenti, che non abbiano superato il quarantesimo anno di età.

 

I vincitori di concorso sono nominati tenenti, ammessi alla frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore a due anni al termine del quale sono immessi nello specifico ruolo, con una progressione di carriera che può svilupparsi sino al grado di generale di divisione, come da tabella IV, allegata al richiamato decreto delegato in esame. (nuovo articolo 737-bis deL Codice dell’ordinamento militare).

Il numero di posti da mettere annualmente a concorso per l’immissione nel ruolo forestale non può in ogni caso superare un ottavo della consistenza organica degli ufficiali inferiori di detto ruolo (nuovo comma 3-bis dell’articolo 666).

 

Per quanto attiene, invece, al personale non dirigente e non direttivo la scelta del legislatore delegato è quella di prevedere l’aumento dei ruoli  degli ispettori, dei sovrintendenti e dei carabinieri da formare nelle relative specializzazioni, senza, quindi, istituire nuovi ruoli.

 

Nello specifico, attraverso l’inserimento nel Codice dell’ordinamento militare dei nuovi commi 4-bis dell’articolo 683, 4-bis dell’articolo 692 e 1-bis dell’articolo 708, si è previsto che i posti per ciascun concorso relativo all’accesso ai suddetti ruoli (ispettori, sovrintendenti e  carabinieri) vengano aumentati in misura non inferiore al 4% per il reclutamento del personale da formare nelle specializzazioni in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare.

 

Il personale così arruolato è impiegato nella specializzazione conseguita, con il vincolo di non poter essere diversamente utilizzato prima che trascorra un periodo di almeno dieci anni, salvo che il medesimo personale non richieda di essere trasferito in altra organizzazione dell’Arma dei carabinieri, ovvero nel caso di trasferimento d’autorità per inidoneità funzionale o per esonero dalla specializzazione.

 

Sempre tramite apposite novelle al Codice dell’ordinamento militare sono stati regolati appositi corsi di specializzazione per ispettori, sovrintendenti e carabinieri facenti parte dell’organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare della durata non inferiore a sei mesi per gli Ispettori e a tre mesi per il rimanente personale (cfr. nuovi articoli 765 -bis, 776-bis e 783-bis). Sono, inoltre, previste  modifiche alle consistenze organiche complessive dell’Arma come rimodulate a seguito dell’assorbimento del Corpo forestale dello Stato

 

Con apposite novelle agli articolo 1040 e 1045 del Codice, sono, inoltre, state definite le progressioni di carriera degli Ufficiali “a regime”, con l’integrazione delle Commissioni superiore e ordinaria di avanzamento con un Ufficiale generale o Colonnello del Ruolo Forestale dell’Arma.

 

A loro volta i  nuovi articoli 2203-bis e 2203-ter hanno previsto, rispettivamente, che:

 

1.     il Ministro della difesa, con proprio decreto, determini le immissioni nel ruolo forestale degli ufficiali, in ragione dell’andamento delle consistenze e delle cessazioni dal servizio dell’omologo ruolo “iniziale”:

2.     il Comandante Generale determini annualmente il numero di personale da formare nella specializzazione sulla base delle suddette immissioni.

 

Per quanto concerne la fase transitoria, si è previsto che il personale proveniente dal Corpo forestale, a secondo del ruolo di appartenenza, transiti in un corrispondente ruolo forestale dell’Arma (nuovo articolo  2212-bis).

 

A tale scopo sono stati  istituiti:

Ø  il ruolo forestale iniziale degli ufficiali in servizio permanente, per l’inquadramento degli gli ufficiali del Corpo forestale dello Stato;

Ø  il ruolo forestale degli ispettori in sevizio permanente;

Ø  il ruolo forestale dei sovrintendenti in servizio permanente;

Ø  il ruolo forestale degli appuntati e carabinieri in servizio permanente;

Ø  il ruolo forestale dei periti in servizio permanente;

Ø  il ruolo forestale dei revisori in servizio permanente;

Ø  il ruolo forestale dei degli operatori e collaboratori in servizio permanente.

 

Per quanto concerne, poi, la costituzione iniziale dei ruoli  forestali dell’Arma dei carabinieri, al fine del completo riassorbimento e fino al completo avvicendamento del personale dei ruoli forestali degli ispettori, dei periti, dei sovrintendenti, dei revisori, degli appuntati e carabinieri, degli operatori e collaboratori dell’Arma dei carabinieri, il nuovo articolo 2212-quater dispone che le vacanze organiche verificatesi nei predetti ruoli siano progressivamente devolute in aumento alla consistenza dei corrispondenti ed equiparati ruoli dell’Arma dei carabinieri.

 

Si ricorda che è attualmente all’esame delle Camera lo schema di decreto legislativo n. 395, concernente la revisione delle Forze di Polizia. Il Capo II dello schema di decreto, diviso in sette sezioni, reca una serie di novelle al Codice dell’ordinamento militare, concernenti diversi profili che regolano l’ordinamento del personale dell’Arma dei carabinieri.

Nello specifico, la prima sezione reca disposizioni generali concernenti le dotazioni e i ruoli dell’Arma dei carabinieri, mentre le successive sezioni II, III, IV e V, dispongono, rispettivamente, in merito ai ruoli degli Ufficiali, degli Ispettori, dei Sovrintendenti, degli Appuntati e dei Carabinieri. Da ultimo, la sezione VI prevede norme concernenti l’ordinamento dell’Arma dei carabinieri e la VII norme di coordinamento e  finali.

 


 

Tabella

Corrispondenza gerarchica nelle Forze armate

 

FORZE AD ORDINAMENTO MILITARE 

RUOLI

Esercito

Marina

Aeronautica

Ufficiali Generali

Generale - Ammiraglio

(Capo di Stato Maggiore della Difesa)

Generale di Corpo d'Armata

con Incarichi Speciali

 (Capo di Stato Maggiore dell'Esercito)

Ammiraglio di Squadra con Incarichi Speciali

 (Capo di Stato Maggiore della Marina)

Generale di Squadra Aerea con Incarichi Speciali

 (Capo di Stato Maggiore Aeronautica)

Generale di Corpo d'Armata

/

Tenente Generale

Ammiraglio di Squadra

/

Ammiraglio Ispettore Capo

Generale di Squadra Aerea

/

Generale Ispettore Capo

Generale di Divisione

/

Maggior Generale

Ammiraglio di Divisione

/

Ammiraglio Ispettore

Generale di Divisione Aerea

/

Generale Ispettore

Generale di Brigata

/

Brigadiere Generale

Contrammiraglio

Generale di Brigata Aerea

/

Brigadiere Generale

Ufficiali Superiori

Colonnello

Capitano di Vascello

Colonnello

Tenente Colonnello

Capitano di Fregata

Tenente Colonnello

Maggiore

Capitano di Corvetta

Maggiore

Ufficiali Inferiori

Primo Capitano

Primo Tenente di Vascello

Primo Capitano

Capitano

Tenente di Vascello

Capitano

Tenente

Sottotenente di Vascello

Tenente

Sottotenente

Guardiamarina

Sottotenente

Marescialli

 

 

Ispettori*

Primo Maresciallo Luogotenente

Primo Maresciallo Luogotenente

Primo Maresciallo Luogotenente

Primo Maresciallo

Primo Maresciallo

Primo Maresciallo

Maresciallo Capo

Capo di 1a classe

Maresciallo di 1a classe

Maresciallo Ordinario

Capo di 2a classe

Maresciallo di 2a classe

Maresciallo

Capo di 3a classe

Maresciallo di 3a classe

Sergenti

 

 

Sovrintendenti*

Sergente Maggiore Capo

2° Capo Scelto

Sergente Maggiore Capo

Sergente Maggiore

2° Capo

Sergente Maggiore

Sergente

Sergente

Sergente

Volontari in Servizio Permanente

 

Appuntati e Carabinieri

-

Appuntati e Finanzieri

 

Caporale Maggiore Capo Scelto

Sottocapo di 1a Classe Scelto

Primo Aviere Capo Scelto

Caporale Maggiore Capo

Sottocapo di 1a Classe

Primo Aviere Capo

Caporale Maggiore Scelto

Sottocapo di 2a Classe

Primo Aviere Scelto

Primo Caporale Maggiore

Sottocapo di 3a Classe

Aviere Capo

Volontari in Ferma Prefissata

(VFP1 e VFP4)

 

solo VFB

 

Appuntati e Carabinieri

-

Appuntati e Finanzieri

 

Caporale Maggiore

Sottocapo

Primo Aviere

Caporale Scelto*

-

-

Caporale

Comune di 1a Classe

Aviere Scelto

Soldato

Comune di 2a Classe

Aviere

 


 

Il contenuto dello schema di decreto legislativo n. 396

Lo schema di decreto legislativo in esame è composto da 12 articoli.

 

Come si vedrà più diffusamente nelle successive schede di lettura, le modifiche in materia di ufficiali sono finalizzate all'istituzione di una carriera unitaria a sviluppo dirigenziale, ad una revisione della permanenza nei gradi e, infine, ad un nuovo trattamento economico in particolare dal grado di maggiore a generale correlato alle piene funzioni dirigenziali conferite a partire dall'ingresso nella categoria degli ufficiali superiori e, conseguentemente, il superamento dell'attuale trattamento economico della c.d. "omogeneizzazione".

Con riguardo alla categoria dei sottufficiali e dei graduati, il provvedimento istituisce il grado di luogotenente, in luogo dell'attuale qualifica, introduce un nuovo sistema di avanzamento "a scelta, per terzi", per il grado di primo maresciallo e dispone la riduzione delle permanenze nei gradi di caporaI maggiore capo (- 1 anno), sergente (- 2 anni) e sergente maggiore (- 3 anni). Anche in questo caso le funzioni e i compiti che il provvedimento correla a ciascun grado comporta una revisione dei relativi parametri stipendiali.

Lo schema di decreto legislativo in esame specifica, in particolare, lo sviluppo direttivo della carriera del ruolo marescialli, quello esecutivo del ruolo sergenti e quello meramente esecutivo del ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente.

Sono inoltre previste disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento e vengono ridefiniti alcuni requisiti dì accesso per la progressione interna delle carriere, in particolare tra un ruolo e quello superiore.

 


Articolo 1
(Disposizioni comuni a più categorie)

 

L'articolo 1, comma 1, contiene disposizioni a regime comuni a più  categorie  del  personale militare.

 

La lettera a) modifica l'articolo 627 del codice, aggiornando la rubrica e sostituendo i commi 2, 3, 4 e 5 di tale articolo.

Nel dettaglio i primi tre commi dell’articolo 627 delineano individuano la categoria degli Ufficiali, indicando in generale le funzioni a cui sono preposti e distinguendoli in tre componenti: ufficiali generali e ammiragli, ufficiali superiori e ufficiali inferiori, e delineandone l'intera carriera, dal grado di sottotenente a quello di generale e gradi corrispondenti delle Forze armate.

A loro volta i commi 4, 5 e 6, recano disposizioni relative alla categoria dei sottufficiali, comprensiva dei ruoli marescialli (per i quali il Codice prescrive il conseguimento della laurea) e sergenti, gli uni con carriera a sviluppo direttivo e gli altri esecutivo, riportando per ciascuna di esse la successione dei gradi e prevedendo, per i gradi apicali di entrambi i ruoli, l'attribuzione di specifiche qualifiche connesse all'assunzione di funzioni di particolare rilievo in  relazione al ruolo d'appartenenza e all’anzianità posseduta; i commi 7 e 8 tracciano, rispettivamente, la categoria dei graduati, comprendente il ruolo dei volontari in servizio permanente (da caporal maggiore a caporal maggiore capo scelto), caratterizzati da una carriera a sviluppo meramente esecutivo, e quella dei militari di truppa, nel cui alveo sono ricompresi i militari di leva, i volontari in  ferma prefissata e, più in generale le varie tipologie di allievi (carabinieri, finanzieri, frequentatori delle Accademie/scuole militari, etc.); il comma 9, infine, conformemente al dettato di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, evidenzia il carattere di specialità dell'ordinamento del personale militare prevedendo, all'uopo, l'applicazione delle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione  solo se espressamente richiamate.


 

 

D. Lgs. n. 66/2010,
“Codice dell'ordinamento militare”

Schema di D.lgs. 396
Articolo 1 comma 1, lettera a)

Art. 627
Categorie di militari

Art. 627
Categorie di militari e carriere

1. Il personale militare è inquadrato nelle seguenti categorie gerarchicamente ordinate:

Identica:

a) ufficiali;

a) Identica;

b) sottufficiali;

b) Identica;

c) graduati;

c) Identica;

d) militari di truppa

a) Identica;

2. La categoria degli ufficiali comprende i militari dal grado di sottotenente e corrispondenti sino al grado di generale o ammiraglio.

2. La categoria degli ufficiali comprende:

 

 

a) ufficiali generali e ammiragli che rivestono i gradi di generale di brigata, generale di divisione, generale di corpo d'armata, generale e gradi corrispondenti;

 

b) ufficiali superiori, che rivestono i gradi di maggiore, tenente colonnello, colonnello e gradi corrispondenti;

 

c) ufficiali inferiori, che rivestono i gradi di sottotenente, tenente, capitano e gradi corrispondenti.

3. La categoria dei sottufficiali comprende i militari dal grado di sergente e corrispondenti sino al grado di primo maresciallo ed equiparati.

(Si veda comma 4  della colonna di destra)

3. La carriera degli ufficiali, preposti all'espletamento delle funzioni di direzione, comando, indirizzo, coordinamento e controllo sulle unità poste alle loro dipendenze, ha sviluppo dirigenziale.

4. La categoria dei graduati comprende i militari dal grado di primo caporal maggiore e corrispondenti sino al grado di caporal maggiore capo scelto ed equiparati.

(Si veda comma 7  della colonna di destra)

4. La categoria dei sottufficiali comprende i militari appartenenti ai ruoli dei marescialli, dal grado di maresciallo a quello di luogotenente e gradi corrispondenti, e al ruolo dei sergenti dal grado di sergente a quello di sergente maggiore capo e gradi corrispondenti.

5. La categoria dei militari di truppa comprende i militari di leva, i volontari in ferma prefissata, gli allievi carabinieri, gli allievi finanzieri, gli allievi delle scuole  navale e aeronautica, gli allievi marescialli in ferma, gli allievi ufficiali in ferma prefissata e gli allievi ufficiali delle accademie militari

(Si veda comma 8  della colonna di destra)

 

5. La carriera del ruolo dei marescialli, preposti a funzioni di comando, coordinamento e controllo sulle unità poste alle loro dipendenze, è caratterizzata da uno sviluppo direttivo. Ai militari che rivestono il grado apicale del ruolo dei marescialli può essere attribuita la qualifica di cui all'articolo 629, comma 2, lettera b), che comporta l'assunzione di attribuzioni di particolare rilievo in relazione al ruolo di appartenenza e all'anzianità posseduta

 

6. La carnera del ruolo dei sergenti, preposti a funzioni eli controllo sulle unità poste alle loro dipendenze, nonché al comando di unità di tipo elementare, ha carattere esecutivo. Ai militari che rivestono il grado apicale del ruolo dei sergenti può essere attribuita la qualifica di cui all'articolo 629, comma 2, lettera a), che comporta l'assunzione di attribuzioni di particolare rilievo in relazione al ruolo di appartenenza e all'anzianità posseduta.

 

7. La categoria dei graduati comprende i militari appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente, che rivestono i gradi da primo caporal maggiore sino a caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti. La carriera del ruolo dei volontari in servizio permanente ha carattere esecutivo. Ai militari che rivestono il grado apicale del ruolo dei volontari in servizio permanente può essere attribuita la qualifica di cui all'articolo 1306, comma l-bis, che comporta l'assunzione di attribuzioni di particolare rilievo in relazione al ruolo di appartenenza e all' anzianità posseduta.

 

8. Identico al comma 5

 

9. Le carriere del personale militare sono disciplinate esclusivamente dal Codice.

 

 

La lettera b) sostituisce l'articolo 632 del Codice, aggiornando, alla luce dei nuovi gradi e qualifiche previsti nell'ordinamento militare, le corrispondenze con le qualifiche degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile.

 

D. Lgs. n. 66/2010,
“Codice dell'ordinamento militare”

Schema di D.lgs. 396
Articolo 1 comma 1, lettera b)

Art. 632
Corrispondenza dei gradi militari con le qualifiche degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile

 

Identica

1. L'equiparazione tra i gradi militari e le qualifiche delle Forze di polizia a ordinamento civile è così determinata:

Identica.

a) generale di corpo d'armata e corrispondenti: dirigente generale di livello B;

 

b) generale di divisione e corrispondenti: dirigente generale;

a) generale di divisione e corrispondenti: dirigente generale di pubblica sicurezza e corrispondenti;

c) generale di brigata e corrispondenti: dirigente superiore;

b) generale di brigata e corrispondenti: dirigente superiore e corrispondenti;

d) colonnello e corrispondenti: primo dirigente;

c) colonnello e corrispondenti: primo dirigente e corrispondenti;

 

d) tenente colonnello e corrispondenti: vice questore

 

e) maggiore e corrispondenti: vice questore aggiunto e corrispondenti

e) tenente colonnello/maggiore e corrispondenti: vice questore aggiunto;

 

f) capitano e corrispondenti: commissario capo;

f) capitano e corrispondenti: commissario capo  e corrispondenti;

g) tenente e corrispondenti: commissario;

g) tenente e corrispondenti: commissario e corrispondenti;

h) sottotenente e corrispondenti: vice commissario;

h) sottotenente e corrispondenti: vice commissario e corrispondenti;

 

i) luogotenente e corrispondenti: sostituto commissario e corrispondenti;

 

J) primo maresciallo e corrispondenti: ispettore superiore e corrispondenti;

i) maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e corrispondenti: ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza;

 

l) maresciallo capo e corrispondenti: ispettore capo;

m) maresciallo capo e corrispondenti: ispettore capo e corrispondenti;

m) maresciallo ordinario e corrispondenti: ispettore;

n) maresciallo ordinario e corrispondenti: ispettore e corrispondenti;

n) maresciallo e corrispondenti: vice ispettore;

o) maresciallo e corrispondenti: vice ispettore e corrispondenti;

 

p) sergente maggiore capo e corrispondenti: sovrintendente capo e corrispondenti;

 

q) sergente maggiore e corrispondenti: sovrintendente e corrispondenti;

 

r) sergente e corrispondenti: vice sovrintendente e corrispondenti;

 

s) caporal maggiore capo scelto e corrispondenti: assistente capo e corrispondenti;

 

t) caporal maggiore capo e corrispondenti: assistente e corrispondenti;

 

u) caporal maggiore scelto e corrispondenti: agente scelto e corrispondenti;

 

v) primo caporaI maggiore e corrispondenti: agente e corrispondenti.";

o) brigadiere capo e corrispondenti: sovrintendente capo;

 

p) brigadiere e corrispondenti: sovrintendente;

 

q) vice brigadiere e corrispondenti: vice sovrintendente;

 

r) appuntato scelto e corrispondenti: assistente capo;

 

s) appuntato e corrispondenti: assistente

 

t) carabiniere scelto e corrispondenti: agente scelto;

 

 

u) carabiniere

 

 

 

La lettera c) novella il comma 2 dell'articolo 635, prevedendo, in caso di partecipazione ai concorsi interni delle Forze armate, che il personale militare in  servizio, in quanto tale già idoneo al servizio militare incondizionato, non venga sottoposto alla misurazione dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva (requisito  prescritto dal comma 1, lettera d) della norma).

La lettera d) introduce la lettera b-quater all'articolo 803 del Codice, al fine di consentire alle Forze armate di incrementare eventualmente i volumi dei reclutamenti annuali nei ruoli iniziali, in presenza di specifiche esigenze funzionali, connesse alle emergenze operative derivanti da attività di soccorso e assistenza in Patria e all'estero, ovvero al controllo dei flussi migratori e al contrasto alla pirateria.

La relazione illustrativa specifica che la norma, in linea con quanto già contemplato dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli omologhi ruoli iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e per iI Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, conferisce alle Forze armate la disponibilità di un adeguato bacino di graduati e militari di truppa al quale attingere a fronte di straordinarie necessità (non ultimo il soccorso alle popolazioni civili in  caso d  calamità e catastrofi naturali).

 

La lettera e) modifica l'articolo 811 del Codice allo scopo di adeguare la normativa prevedendo oltre alle categorie e specialità anche le "qualificazioni" per i sottufficiali, graduati e militari di truppa appartenenti al Corpo degli equipaggi militari marittimi (CEMM) della  Marina  militare.

La lettera f) integra l'articolo 858 del Codice, aggiungendo i commi 3-bis  e 3-ter, i quali, rispettivamente estendono gli effetti della detrazione di anzianità, operata a qualsiasi titolo sul grado, anche sulla decorrenza della qualifica posseduta; prevedono il computo dei periodi di congedo straordinario (di  cui  all'art. 42/co5 del decreto legislativo n 165/2001) nell'anzianità giuridica valida ai  fini della progressione di carriera.

La relazione illustrativa specifica che la modifica è volta a dare un armonico equilibrio tra i  principi ispiratori del sistema di avanzamento del personale militare e quelli della tutela della genitorialità, evitando ch  quest'ultimo determini disparità di trattamento e sperequazioni del personale militare rispetto alle altre categorie del pubblico impiego. Difatti, l'automatico scomputo dei periodi di congedo straordinario in  esame, dal  periodo di servizio nel grado rivestito, determina ingiustificate esclusioni dalle procedure di avanzamento per il personale militare - soprattutto femminile - costretto ad usufruire dei permessi per la cura dei propri familiari e, di conseguenza, ritardi nelle  promozioni. Tal  effetti distorsivi sono dovuti alla rigidità delle disposizioni sull'avanzamento del  personale militare che  a differenza di quelle dei dipendenti della pubblica amministrazione, prevedono rigorosamente i periodi di permanenza nel grado ai fini della promozione al grado superiore.

La lettera g) modifica l'articolo 930 del Codice, inserendo il comma 1-bis, che prescrive la sospensione della procedura di transito per il personale: sottoposto a procedimento disciplinare dal quale possa derivare una sanzione di stato (ex articolo 1376 del Codice, ossia con l'avvio dell'inchiesta formale); sospeso dall'impiego per qualsiasi causa (i casi di sospensione dall'impiego di cui agli articoli 914 e seguenti del Codice);il comma 1-ter che contempla l'annullamento ex tunc della procedura di transito nel caso in cui i procedimenti di cui sopra si concludono con esito sfavorevole per l'interessato, ovvero con un  provvedimento disciplinare di stato definitivo oppure nel caso in cui la sospensione dall'impiego non venga revocata.

La relazione illustrativa specifica che con la modifica si colma un vuoto normativo che consentiva al personale militare, in costanza di procedimento disciplinare di stato, di transitare effettivamente all'impiego civile.

Il comma 1-quater, che prevede l'adozione con d.P.C.M di  tabelle di corrispondenza per il transito nell'impiego civile, nei casi previsti dalla legislazione vigente, del personale non dirigente delle Forze armate, in linea con i principi di equiordinazione, salvo quanto previsto dall'articolo 2209-quinquies del Codice.

La lettera h) sostituisce il comma 2 alI'art. 992 del Codice, prevedendo per tutto il personale militare collocato in ausiliaria la  permanenza in tale regime per  un periodo di 5 anni, così superando la differenziazione legata all'età anagrafica.

La relazione illustrativa precisa che la novella è volta a assicurare parità d  trattamento al personale militare dei vari ruoli, evitando sperequazioni con alcune categorie di ufficiali che presentano limiti di età differenti rispetto ad altre e, di conseguenza, a legislazione vigente permangono nella posizione di ausiliaria un anno in meno (4 invece di  5).

La lettera i) modifica l'articolo 1084 del Codice, allo scopo di armonizzarne il dettato normativo concernente il personale militare che cessa dal servizio per infermità al nuovo sviluppo di carriera dei marescialli, il cui grado apicale è quello di luogotenente, prevedendo la possibilità per questi ultimi di conseguire la promozione a sottotenente e gradi corrispondenti dei ruoli speciali degli ufficiali delle Forze armate e, nel ruolo normale, per il personale dell'Anna dei carabinieri.

La lettera I) inserisce nel Codice l'articolo 1084-bis, al fine di prevedere, a mero titolo onorifico e senza effetti economici e previdenziali, a decorrere dal 10 gennaio 2015, la promozione al grado superiore in favore del personale in servizio permanente che cessa dal servizio per: raggiungimento del limite di età; collocamento a domanda in ausiliaria o riserva; infermità o decesso dipendenti da causa di servizio; rinuncia al transito per infermità nell'impiego civile, sempre che l’infermità dipenda da causa di servizio. La promozione, non ammessa per coloro che già rivestono il grado apicale del ruolo d'appartenenza, è subordinata all'assenza di profili di demerito nell'ultimo quinquennio di servizio prestato.

La lettera m) modifica l'articolo 2229, comma 1, del  Codice, coordinandone il contenuto con le disposizioni introdotte dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n.91 all'articolo 2230 del Codice, che quantificano, fino all'anno 2024, le unità di personale da collocare in ausiliaria.


 

Articolo 2
(Disposizioni a regime in materia di ufficiali)

 

FORZE AD ORDINAMENTO MILITARE 

RUOLI

Esercito

Marina

Aeronautica

 

Ufficiali Generali

Generale - Ammiraglio 

(Capo di Stato Maggiore della Difesa)

Generale di Corpo d'Armata

con Incarichi Speciali

 (Capo di Stato Maggiore dell'Esercito)

Ammiraglio di Squadra con Incarichi Speciali

 (Capo di Stato Maggiore della Marina)

Generale di Squadra Aerea con Incarichi Speciali

 (Capo di Stato Maggiore Aeronautica)

 

Generale di Corpo d'Armata

/

Tenente Generale

Ammiraglio di Squadra

/

Ammiraglio Ispettore Capo

Generale di Squadra Aerea

/

Generale Ispettore Capo

 

Generale di Divisione

/

Maggior Generale

Ammiraglio di Divisione

/

Ammiraglio Ispettore

Generale di Divisione Aerea

/

Generale Ispettore

 

Generale di Brigata

/

Brigadiere Generale

Contrammiraglio

Generale di Brigata Aerea

/

Brigadiere Generale

 

Ufficiali Superiori

Colonnello

Capitano di Vascello

Colonnello

 

Tenente Colonnello

Capitano di Fregata

Tenente Colonnello

 

Maggiore

Capitano di Corvetta

Maggiore

 

Ufficiali Inferiori

Primo Capitano

Primo Tenente di Vascello

Primo Capitano

 

Capitano

Tenente di Vascello

Capitano

 

Tenente

Sottotenente di Vascello

Tenente

 

Sottotenente

Guardiamarina

Sottotenente

 

 

La lettera a) modifica l'articolo 540 del codice estendendo l'esercizio del potere di spesa a tutti gli ufficiali superiori che esercitano la funzione di comando/direzione di organismi militari provvisti di autonomia amministrativa;

A sua volta la successiva lettera b) novella  l'articolo 628 del Codice eliminando la distinzione tra ufficiali inferiori e superiori.

 

La lettera c) modifica l'articolo 652 del Codice, innalzando a 35 anni il limite di età per la partecipazione ai concorsi straordinari per ufficiali dei ruoli normali e sostituendo le figure professionali del capitano di lungo corso e del capitano di macchina, con primo ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiori a 3000 GT1 e primo ufficiale di macchina su navi con apparato  motore principale pari o superiore a 3000 KW.

La relazione illustrativa specifica che la disposizione ha lo scopo di ampliare il bacino dei possibili candidati e uniformare il limite di età con quello previsto per la partecipazione al concorso straordinario per i ruoli speciali di cui all'articolo 658 del Codice, come modificato dal presente decreto. Inoltre si ricorda che la materia dei titoli professionali marittimi è prevista dal decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016, (art. 3, commi 2 e 3).

 

D. Lgs. n. 66/2010,
“Codice dell'ordinamento militare”

Schema di D.lgs. 396
Articolo 1 comma 1, lettera a)

Art. 652 Alimentazione straordinaria dei ruoli normali

 

Identica

1. Gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali possono anche essere tratti con il grado di tenente, mediante concorso per titoli ed esami, dai giovani in possesso di uno dei diplomi di laurea, definiti per ciascun ruolo con i decreti di cui all'articolo 647, che non hanno superato il 32° anno di età alla data indicata nel bando di concorso.

 

1. Gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali possono anche essere tratti con il grado di tenente, mediante concorso per titoli ed esami, dai cittadini in possesso di uno dei diplomi di laurea, definiti per ciascun ruolo con i decreti di cui all'articolo 647, che non hanno superato il 35° anno di età alla data indicata nel bando di concorso

2. Salvo quanto stabilito nel comma 1, gli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto possono essere tratti, con il grado di guardiamarina, anche dai giovani in possesso del titolo di capitano di lungo corso o di capitano di macchina.

 

2. Salvo quanto stabilito nel comma 1, gli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto possono essere tratti, con il grado di guardiamarina, anche dai giovani in possesso del titolo di primo ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT o primo ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000KW.

3. Il presente codice stabilisce quando possono essere banditi i concorsi di cui al comma 1.

 

 

 

 

La lettera d) modifica l'articolo 655 del Codice, cambiando i requisiti necessari ai fini dell'arruolamento nella categoria degli ufficiali del ruolo speciale delle Forze armate. In particolare è elevato a 35 anni il limite di età ed è prescritto il possesso almeno della laurea (triennale). Con riguardo ai frequentatori delle Accademie militari è inoltre previsto che possono accedere anche: i frequentatori dei corsi normali che siano comunque in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea; gli iscritti ai corsi universitari quinquennali a ciclo unico, coloro che abbiano superato gli esami del terzo anno e siano idonei in attitudine militare, purché, conseguano tale titolo di studio entro l'anno di inserimento in aliquota per la promozione a capitano.

La lettera e) inserisce l’articolo 655-bis del Codice, consentendo l’alimentazione del ruolo speciale, in misura non superiore al 30%, anche con sottufficiali nel grado di primo maresciallo e luogotenente in possesso almeno della laurea.

La lettera f) modifica l'articolo 658 del Codice, cambiando i requisiti necessari ai fini per la per la partecipazione ai concorsi straordinari per ufficiali dei ruoli speciali, banditi in caso di  vacanza di particolari posizioni organiche. In particolare è elevato a 35 anni il limite di età.

La relazione illustrativa dichiara che la disposizione ha lo scopo di assicurare ai frequentatori di corsi di lauree specialistiche (medicina e chirurgia, fisica, chimica, etc.) le stesse possibilità di accesso ai ruoli speciali garantite agli altri concorrenti, cui è richiesto il possesso della sola laurea (triennale ).

 

La lettera g) sostituisce l'articolo 667 del codice, dispensando gli ufficiali piloti e navigatori di  complemento delle Forze armate, dal requisito della laurea prescritto per la partecipazione ai concorsi straordinari per titoli per il reclutamento dì capitani e gradi corrispondenti in servizio permanente nel ruolo speciale.

La relazione illustrativa evidenzia che il regime derogatorio, che comunque stabilisce il possesso del  diploma di istruzione secondaria di secondo grado, è motivato dalla specificità del personale cui è rivolto, trattandosi di militari altamente specializzati in possesso di brevetto di pilota e/o navigatore militare che hanno prestato servizio per almeno undici anni.

Le lettere h), i) e l) armonizzano rispettivamente gli articoli 728, 729 e 731 del Codice (concernenti la formazione degli ufficiali del ruolo normale della Marina) con le novelle introdotte dal presente provvedimento, sopprimendo dalle relative rubriche il termine "subalterni".

La lettera m) modifica l'articolo 732 del Codice, prevedendo per gli ufficiali dell’Aeronautica militare, il trasferimento d’autorità quando non vi è il superamento degli studi accademici e/o il conseguimento del prescritto diploma di laurea.

La lettera n) sostituisce l'articolo 801 del Codice allo scopo di ampliare le categorie destinatarie del collocamento degli Ufficiali in soprannurnero agli organici e comunque fino ad un massimo di 155 unità, includendovi gli ufficiali impiegati nelle sedi delle Rappresentanze diplomatiche all'estero in qualità di  Addetti militari, l'ufficiale generale cui è stata conferita la carica di Consigliere militare della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La relazione illustrativa chiarisce che la modifica non comporta nuovi oneri finanziari poiché il contingente complessivo di Ufficiali da porre in soprannumero agli organici che può essere impiegato per esigenze di "altre  amministrazioni" è stabilito durante l'elaborazione del progetto di Bilancio approvato dal MEF.  Per l'Arma dei carabinieri, il contingente massimo di posizioni soprannumerarie è fissato in 10 unità di ufficiali.

La lettera o) abroga l'articolo 837 del Codice, la cui disciplina è assorbita nella nuova formulazione dell'articolo 838 in materia, tra l'altro, di competenze dei generali, colonnelli e gradi corrispondenti.

La lettera p) modifica l'articolo 838 del Codice, indicando competenze e compiti della categoria degli Ufficiali.

La lettera q) introduce il comma 1-bis all'articolo 1053 del Codice. La modifica disciplina le modalità di inserimento nell'aliquota di valutazione dei contrammiragli del neo costituito corpo del Genio della Marina, introdotto con il decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91 che prevede tre  specialità caratterizzanti il corpo (genio navale, armi navali e infrastrutture). Dal grado di  contrammiraglio gli ufficiali sono ora inclusi in un 'unica aliquota di valutazione secondo  l'ordine di anzianità posseduta prima della costituzione del Corpo, secondo le modalità di cui all'articolo 797, comma 3, al fine di consentire una valutazione dalla quale discenda un'unica graduatoria dì merito.

La lettera r) introduce l'articolo 1072-ter del Codice in materia di ricostruzione della carriera per il personale militare che, avendo prestato servizio presso altre pubbliche amministrazioni, rientra nella Forza annata di appartenenza. In particolare è previsto un sistema di promozione che tiene conto degli incarichi e della qualifica posseduta durante il servizio presso le altre amministrazioni.

La relazione illustrativa specifica che la disposizione è volta ad assicurare parità di trattamento ed equiordinazione con il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile.

La lettera s) sostituisce l'articolo 1519 del Codice al fine di introdurre nuove disposizioni in  materia di avanzamento del maestro direttore della banda musicale. In particolare, viene stabilito  il sistema di avanzamento al grado di tenente colonnello (e gradi corrispondenti) ad anzianità, per le tre Forze armate,  a scelta, per l'Arma dei carabinieri. 

La lettera t) modifica l'articolo 1520 del Codice, fissando il grado di maggiore quale livello  apicale per il maestro vice direttore della banda musicale e prevedendo che quest'ultimo venga valutato dai superiori gerarchici al compimento di cinque anni di anzianità di grado, anziché due.

 

 


 

Articolo 3
(Disposizioni transitorie in materia di ufficiali)

 

L'articolo 3 reca disposizioni transitorie in merito al reclutamento, allo stato giuridico e all’avanzamento del personale militare appartenente al ruolo degli ufficiali.

A tal fine la disposizione in esame prevede l’inserimento nel Codice di una serie di nuovi commi e articoli aggiuntivi riguardanti:

 

1.     una disciplina transitoria, sino all’anno 2022 e derogatoria rispetto a quanto previsto dal nuovo articolo 655-bis (cfr, precedente articolo 2, lettera e)), per la partecipazione al concorso nel ruolo speciale riservato ai primi marescialli e ai luogotenenti. Al riguardo, il nuovo comma 1-bis dell’articolo 2196-bis del Codice deroga alla richiamata disciplina generale prevedendo, ai fini della partecipazione al richiamato concorsi, il possesso del solo diploma di istruzione secondaria di secondo grado, anziché il titolo di laurea

2.     una disciplina transitoria, dal 1°gennaio 2017 fino al 31 ottobre 2019, per la formazione delle aliquote degli ufficiali. Come precisato nella relazione illustrativa, il regime transitorio in esame è volto all’armonizzazione “fra il sistema di avanzamento attuale e quello previsto a regime attraverso un sistema di compensazione, tale da consentire dal 2020 l'inserimento nelle aliquote di valutazione degli ufficiali aventi la permanenza minima nei gradi previsti dalla nuova disciplina” (art. 2236- bis, ter e quater);

3.     l’estensione agli ufficiali dell'Esercito e dell' Aeronautica, l’applicabilità, in quanto compatibile, delle sopra richiamate previsioni transitorie di cui all'articolo 2236 –bis, comma 1quater, di pertinenza della Marina militare,

4.     una disciplina transitoria per l’avanzamento degli ufficiali del ruolo della marina. In particolare, la nuova disposizione regola, nella fase transitoria, i periodi minimi di imbarco, le attribuzioni specifiche e i titoli necessari per l'avanzamento dei richiamati ufficiali (art. 2242-bis).

 

Da ultimo, l’articolo 3 propone una nuova formulazione dell'articolo 2238-ter del Codice al fine di regolare in via transitoria la permanenza minima nel grado di Generale di divisione e gradi corrispondenti per la promozione al grado superiore (2238-ter).

Il testo a fronte che segue pone in evidenza la nuova formulazione dell’articolo 2238-ter del Codice.

 

D. Lgs. n. 66/2010,
“Codice dell'ordinamento militare”

Schema di D.lgs. 396

Articolo 3

Art. 2238-ter
Regime transitorio per i generali di divisione aerea del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica

Identico.

1. Fino all'inserimento in aliquota di valutazione dei generali di divisione aerea del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica aventi anzianità di grado 2016, per la formazione dell'aliquota di valutazione per la promozione al grado di generale di squadra aerea la permanenza minima nel grado è fissata con decreto del Ministro della difesa in misura non inferiore a due anni.

 

1. In relazione all'andamento dei ruoli, sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell’articolo 5, comma 2. della legge 31 dicembre 2012, n. 244, la permanenza minima nel grado di generale di divisione e gradi corrispondenti per la promozione al grado di generale di corpo d'annata e gradi corrispondenti è fissata con decreto del Ministro della difesa in modo da includere, oltre agli ufficiali già valutati l'anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro, i generali di divisione e gradi corrispondenti non ancora valutati che abbiano anzianità di grado anche inferiore a quelle stabilite dalle tabelle 1,2, 3 e 4, di cui agli articoli 1099-bis, 1136-bis, 118S-bis e 1226-bis, allegate al presente codice e comunque non inferiore a due anni.


 

Articolo 4
(Disposizioni a regime in materia di marescialli)

 

L'articolo 4 reca disposizioni concernenti il reclutamento, lo stato giuridico e l’avanzamento del personale militare appartenente al ruolo dei marescialli.

 


RUOLI

Esercito

Marina

Aeronautica

Marescialli

 

 

Ispettori*

Primo Maresciallo Luogotenente

Primo Maresciallo Luogotenente

Primo Maresciallo Luogotenente

Primo Maresciallo

Primo Maresciallo

Primo Maresciallo

Maresciallo Capo

Capo di 1a classe

Maresciallo di 1a classe

Maresciallo Ordinario

Capo di 2a classe

Maresciallo di 2a classe

Maresciallo

Capo di 3a classe

Maresciallo di 3a classe

 

Nello specifico, la lettera a) novella l'articolo 629 del Codice in materia di successione e corrispondenza dei gradi dei sottufficiali introducendo il nuovo grado di luogotenente e le qualifiche di "primo luogotenente" per l’esercito, la marina e l’aeronautica; "luogotenente carica speciale" per l'Arma dei carabinieri; "luogotenente cariche speciali" per il Corpo della Guardia di finanza.

La norma introduce, inoltre, la "qualifica speciale" per i sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti.

 

Il testo a fronte che segue indica nel dettaglio le singole novelle che si intendono apportare al richiamato articolo 629 del Codice.


 

 

D. Lgs. n. 66/2010,
“Codice dell'ordinamento militare”

Schema di D.lgs. 396

Articolo 4, comma 1, lettera a)

Art. 629
Successione e corrispondenza dei gradi dei sottufficiali

Art. 629
Successione e corrispondenza dei gradi e delle qualifiche dei sottufficiali

1. La successione e la corrispondenza dei gradi dei sottufficiali sono così determinate in ordine crescente:

1. Identica:

a) sergente: vicebrigadiere per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza;

a) sergente: vice brigadiere per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza;

b) sergente maggiore: secondo capo della Marina militare; brigadiere per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza;

b) Identica;

c) sergente maggiore capo: secondo capo scelto della Marina militare; brigadiere capo per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza;

c) Identica;

d) maresciallo: capo di 3^ classe per la Marina militare; maresciallo di 3^ classe per l'Aeronautica militare;

d) Identica;

e) maresciallo ordinario: capo di 2^ classe per la Marina militare; maresciallo di 2^ classe per l'Aeronautica militare;

e) Identica;

f) maresciallo capo: capo di 1^ classe per la Marina militare; maresciallo di 1^ classe per l'Aeronautica militare;

f) Identica;

g) primo maresciallo: maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza per l'Arma dei carabinieri; maresciallo aiutante per il Corpo della Guardia di finanza.

g) primo maresciallo: maresciallo aiutante per l'Arma dei carabinieri; maresciallo aiutante per il Corpo della Guardia di finanza.

 

g-bis) luogotenente: luogotenente per l’Arma dei Carabinieri;  luogotenente per il Corpo della Guardia di finanza.

2. Ai primi marescialli e gradi corrispondenti può essere attribuita la qualifica di luogotenente. I primi marescialli luogotenenti hanno rango preminente sui pari grado; fra primi marescialli luogotenenti si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianità.

2. Le qualifiche attribuibili ai sottufficiaIi sono così determinate:

 

 

a) ai sergenti maggiore capo e gradi corrispondenti: qualifica speciale;

 

b) ai luogotenenti e gradi corrispondenti: primo luogotenente per l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare; carica speciale per l'Anna dei carabinieri; cariche speciali per il Corpo della guardia di finanza.

2-bis I sottufficiali a cui sono attribuite le qualifiche di cui al comma 2 hanno rango preminente sui pari grado. Fra essi si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianità.

 

 

A sua volta la successiva la lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 novella i commi 5 e 6 dell'articolo 682 del Codice, individuando le categorie di personale che possono accedere, tramite il concorso interno di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), al ruolo dei marescialli.


 

 

D. Lgs. n. 66/2010,
“Codice dell'ordinamento militare”

Schema di D.lgs. 396

Articolo 4, comma 1, lettera b)

Art. 682
Alimentazione dei ruoli dei marescialli
[1]

Identico.

5. Ai concorsi di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), possono partecipare:

5. Identica.

a) nel limite del 10 per cento dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo dei sergenti, che alla data prevista nel bando di concorso:

a) gli appartenenti al ruolo sergenti nel limite minimo del 30 per cento dei posti disponibili mediante:

 

1) concorso per titoli, nel limite massimo del 50 per cento dei posti di cui all'alinea della presente lettera a), per i sergenti maggiori capo che alla data prevista nel bando di concorso;

1) non hanno superato il 40° anno di età;

 

1.1)         non hanno superato il 48° anno di età;

 

2) hanno riportato nell'ultimo quadriennio in servizio permanente la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio corrispondente

1.2) Identico al n.2), lettera a) testo vigente;

 

3) non hanno riportato sanzioni disciplinari più gravi della consegna nell'ultimo biennio;

 

1.3)         Identico;

 

 

 

 

 

 

 

1.4)         Identico al n.2 lettera b) testo vigente;

 

2)concorso per titoli ed esami, nel limite minimo del 50 per cento dei posti di cui all'alinea della presente lettera a), per gli appartenenti al ruolo sergenti in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1.2), 1.3) e 1.4), che non hanno superato i 40° anno di età;

 

b) nel limite del 20 per cento dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente, che, oltre ai requisiti di cui alla lettera a ):

Si veda precedente n 1.4 lettera a) colonna di destra

 

b) gli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente nel limite massimo del 70 per cento dei posti disponibili, mediante concorso per titoli ed esami, che alla data prevista nel bando di concorso non hanno superato i145° anno di età, hanno compiuto dieci anni di servizio di cui almeno sette in servizio permanente e sono in possesso dei requisiti di cui alla lettera a), numeri 1.2), 1.3) e 1.4).

1) hanno compiuto 7 anni di servizio di cui almeno quattro in servizio permanente;

2) sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno in cui è bandito il concorso.

 

5-bis. Per specifiche esigenze delle singole Forze armate, possono essere altresì banditi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, concorsi per titoli ed esami per trarre, con il grado di maresciallo e corrispondenti, giovani:

5-bis Identico:

 

a) in possesso di laurea definita con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per i concorsi relativi al Corpo delle capitanerie di porto;

a) Identica;

 

b) di età non superiore a 32 anni alla data indicata nel bando di concorso.

b) Identica.

6. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui ai commi 4 e 5, compresa la definizione dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie sono stabilite con apposito decreto ministeriale per ciascuna Forza armata.

6. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui ai commi 4, 5 e 5 - bis compresa la definizione dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie sono stabilite con apposito decreto ministeriale per ciascuna Forza armata.

 

La successiva lettera c) novella l'articolo 760 del Codice che attualmente disciplina lo svolgimento dei corsi e la nomina nel grado.

Nel dettaglio la nuova formulazione del comma 1-bis prevede la possibilità per i sergenti vincitori di concorso per il ruolo marescialli di essere destinati, al termine del corso nella sede di servizio e di provenienza, tenuto conto delle esigenze dell'Amministrazione o, laddove possibile, in altre sedi di preferenza espresse dall'interessato.

 

Da un punto di vista formale si osserva che la disposizione è costruita come comma aggiuntivo al comma 1 (comma 1-bis) sebbene la novella proposta risulti sostitutiva del comma 1-bis, già esistente nel testo dell’articolo 760 del Codice.

 

D. Lgs. n. 66/2010,
“Codice dell'ordinamento militare”

Schema di D.lgs. 396

Articolo 4, comma 1, lettera d)

Art. 760
Svolgimento dei corsi e nomina nel grado

Identico.

1. Il personale vincitore del concorso di cui all'articolo 679, comma 1, lettere a) e b), è tenuto a frequentare un corso di formazione e di specializzazione, nonché il tirocinio complementare fino alla concorrenza dei due anni, presso ciascuna Forza armata, avuto riguardo alle assegnazioni, agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e specialità, alle esigenze specifiche di Forza armata, al risultato della selezione psico-fisica e attitudinale, nonché alle preferenze espresse dagli arruolati; al termine del periodo di formazione e istruzione nonché dei periodi di tirocinio complementare, gli allievi sono sottoposti a esami e trattenuti d'ufficio per il periodo necessario all'espletamento delle prove.

1. Identico.

1-bis. In relazione alle esigenze delle Forze armate, per il personale vincitore del concorso di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), può essere previsto, in alternativa al corso di cui al comma 1, un corso di qualificazione di durata comunque non inferiore a sei mesi.

1.-bis. In relazione alle esigenze di ciascuna Forza armata, il personale vincitore del concorso di cui all'articolo 679,comma 1, lettera b), in alternativa al corso di cui al comma 1 del presente articolo, può essere avviato a frequentare un corso di formazione professionale di durata comunque non inferiore a sei mesi. All’esito dei corsi di formazione, il medesimo personale può essere impiegato anche nella sede di servizio di provenienza, tenuto conto delle esigenze dell'amministrazione di cui alle direttive di impiego di ciascuna Forza annata e, ove possibile, delle preferenze espresse dal personale stesso.

 

Interviene a sua volta sulle funzioni attribuite al personale appartenente al ruolo dei marescialli la lettera d) dell’articolo 4 delle schema di decreto legislativo recante diverse novelle all’articolo 839 del Codice. Come precisato nella relazione illustrativa tale modifiche sono conseguenti all'istituzione del grado di luogotenente, quale livello apicale del ruolo marescialli e della qualifica di primo luogotenente.

 

D. Lgs. n. 66/2010,
“Codice dell'ordinamento militare”

Schema di D.lgs. 396

Articolo 4, comma 1, lettera d)

 

Art. 839
Appartenenti al ruolo dei marescialli

 

Identica.

1. Al personale appartenente al ruolo dei marescialli sono attribuite funzioni che richiedono una adeguata preparazione professionale. In tale ambito essi:

a) sono di norma preposti a unità operative, tecniche, logistiche, addestrative e a uffici;

b) svolgono, in relazione alla professionalità posseduta, interventi di natura tecnico-operativa nonché compiti di formazione e di indirizzo del personale subordinato;

c) espletano incarichi la cui esecuzione richiede continuità d'impiego per elevata specializzazione e capacità di utilizzazione di mezzi e strumentazioni tecnologicamente avanzate.

1.Identico:

2. Al personale che riveste il grado di primo maresciallo sono attribuite funzioni che implicano un maggior livello di responsabilità, sulla base delle esigenze tecnico-operative stabilite in sede di definizione delle strutture organiche degli enti e delle unità. In tale contesto i primi marescialli:

 

2. Al personale che riveste il grado di primo maresciallo e di luogotenente, sulla base della formazione accademica e professionale acquisita, sono attribuite funzioni che implicano un maggior livello di responsabilità, in relazione alle esigenze tecnico-operative stabilite in sede di definizione delle strutture organiche degli enti e delle unità. In tale contesto i luogotenenti, ed in particolare coloro che rivestono la qualifica di primo luogotenente:

a) sono i diretti collaboratori di superiori gerarchici che possono sostituire in caso di impedimento o di assenza;

a) Identica;

b) assolvono, in via prioritaria, funzioni di indirizzo o di coordinamento con piena responsabilità per l'attività svolta.

b) Identica;

 

 

c) possono assolvere in autonomia incarichi di comando commisurati al grado e alloro livello di responsabilità;

 

d) possono svolgere attività di studio ricerca e sviluppo tecnico nei settori di specifico interesse e funzioni in materia giuridica, economica e finanziaria;

 

e) possono essere nominati membri di commissioni di Forza armata relative all'avanzamento, al reclutamento di personale militare, nonché alla gestione amministrativa dell'ente di appartenenza;

 

j) possono assolvere funzioni di rappresentanza istituzionale in consessi interni ed esterni alla Difesa, nei settori tecnici, amministrativi e operativi;

 

g) possono svolgere attività di insegnamento teorico-pratico presso istituti, scuole, enti di formazione e addestramento, secondo le disposizioni vigenti.

3. Il personale appartenente al ruolo dei marescialli della categoria «nocchieri di porto» del Corpo delle capitanerie di porto della Marina militare, svolge, oltre agli specifici incarichi caratteristici del proprio ruolo, anche funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice della navigazione e delle altre leggi che lo prevedono.

3.Identico.

 

4. Ai primi marescialli luogotenenti sono attribuiti, nell'ambito delle funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, gli incarichi di più rilevante responsabilità individuati dall'ordinamento di ciascuna Forza armata.

4. Ai primi luogotenenti sono attribuiti, nell'ambito delle funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, gli incarichi di più rilevante responsabilità individuati dall'ordinamento di ciascuna Forza armata.

 

 

A loro volta le successive lettere da e) ad l) sono volta a:

 

1.     introdurre il comma 1-bis nell’articolo 972 del Codice, in materia di ferme ulteriori, prevedendo un ulteriore vincolo di anni cinque anche per coloro che frequentano corsi di qualificazione di controllore del traffico aereo, nonché altri cicli didattici di durata non inferiore ad otto mesi o non inferiore a sei mesi se effettuati all'estero (lettera e);

2.     novellare l'articolo 1047 del Codice, in tema di Commissioni permanenti per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianità e a scelta del personale appartenente ai ruoli marescialli, ispettori, sergenti, sovrintendenti e volontari in servizio permanente. Le modifiche proposte sono volte ad adeguare la disposizione ai nuovi ruoli anche al fine di prevedere la possibilità di costituire ulteriori sottoccommissioni, subordinate e funzionali a quella principale per le tre Forze armate (lettera f);

3.     introdurre il comma 7-bis all'articolo 1059 del Codice, al fine di richiamare le modalità di avanzamento dei sottufficiali che escluso dalle aliquote di valutazione a causa degli impedimenti di cui all'articolo 1051 del Codice, sono successivamente valutati al venir meno delle cause di esclusione (lettera g);

A questo proposito si ricorda che ai sensi dei primi due commi dell’articolo 1059 1. Non può essere valutato per l'avanzamento il militare che ricopra la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato. Non può essere inserito nell'aliquota di avanzamento o valutato per l'avanzamento il personale militare: a) rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo; b) sottoposto a procedimento disciplinare da cui può derivare una sanzione di stato;c) sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado; d) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni.

4.     novellare l'articolo 1273 del Codice, estendendo ai marescialli la disciplina del sistema di avanzamento prevista per i sergenti (le modalità di avanzamento al grado di luogotenente sono disciplinate dall’articolo 1282, come novellato dalla successiva lettera o) dello schema di decreto legislativo (lettera h);

5.     introdurre il comma 1-bis dell’ 1274 del Codice, prescrivendo il possesso almeno della laurea per l'avanzamento a primo maresciallo (lettera i);

Al riguardo, si osserva che la relazione illustrativa precisa che la nuova disposizione, nel prescrivere il possesso della laurea “almeno triennale”,  si pone in linea con il nuovo profilo direttivo che denota la carriera dei Marescialli. Al fine di evitare possibili equivoci interpretativi andrebbe valutata l’opportunità di specificare anche nel testo del nuovo comma 1-bis dell’ articolo 1274 del Codice il tipo di laurea richiesto (laurea “almeno triennale”).

 

6.     novellare l'articolo 1276 del Codice, concernente l’articolazione della carriera dei marescialli al fine di tener, altresì, conto del grado di luogotenente e della qualifica di primo luogotenente. Nello specifico la nuova articolazione è la seguente (lettera l):

 


 

 

D. Lgs. n. 66/2010,
“Codice dell'ordinamento militare”

Schema di D.lgs. 396

Articolo 4, comma 1, lettera l)

Art. 1276
Articolazione della carriera

Identico.

1) Lo sviluppo di carriera dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare prevede i seguenti gradi gerarchici

1) Identico;

a) maresciallo: capo di 3^ classe per la Marina militare, maresciallo di 3^ classe per l'Aeronautica militare;

a) Identica;

b) maresciallo ordinario: capo di 2^ classe per la Marina militare, maresciallo di 2^ classe per l'Aeronautica militare;

b) Identica;

c) maresciallo capo: capo di 1^ classe per la Marina militare, maresciallo di 1^ classe per l'Aeronautica militare.

c) Identica;

 

d) primo maresciallo

d) Identica;

 

d-bis) luogotenente

2. Al primo maresciallo può essere conferita la qualifica di luogotenente.

2. Al luogotenente può essere conferita la qualifica di primo luogotenente.

 

 

Interviene, a sua volta sulle modalità di avanzamento nel ruolo dei marescialli in conseguenza del più volte richiamato nuovo grado di luogotenente la lettera m) dell’articolo 4 dello schema di decreto legislativo in esame. Tale disposizione elimina, altresì, la promozione a scelta per esami al grado di primo maresciallo, attualmente prevista  dalla lettera c) dell’articolo 1277 del Codice (lettera m).

 


 

 

D. Lgs. n. 66/2010,
“Codice dell'ordinamento militare”

Schema di D.lgs. 396
Articolo 4, comma 1, lettera m)

Art. 1277
Forme di avanzamento

Identico.

1. L'avanzamento avviene:

1.) Identico;

a) ad anzianità, per il grado di maresciallo ordinario e maresciallo capo;

a) Identica;

b) a scelta, per il grado di primo maresciallo;

b) a scelta, per il grado di primo maresciallo e luogotenente;

c) a scelta per esami per il grado di primo maresciallo.

 

 

Per quanto riguarda, invece, l’articolo 1278 del Codice, concernente le i periodi di permanenza nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti ai fini dell’avanzamento al grado di primo maresciallo, le modifiche proposte dalla lettera n) sono volte a contemplare anche il periodo di permanenza minima ai fini dell’avanzamento al grado di luogotenente. Tale periodo è fissato in un periodo minimo di otto anni di permanenza nel grado, analogamente a quanto attualmente previsto per l'avanzamento al grado dì primo maresciallo.

 

Reca, invece, la disciplina generale concernente l'avanzamento al grado di luogotenente  la lettera o)  dell’articolo 4.

Nello specifico la richiamata disposizione novella in più parti l'articolo 1282 del Codice, proponendo le seguenti modifiche:

 


D. Lgs. n. 66/2010,
“Codice dell'ordinamento militare”

Schema di D.lgs. 396

Articolo 4, comma 1, lettera o)

Art. 1282
Avanzamento al grado di primo maresciallo

Art. 1282
Avanzamento a scelta al grado di luogotenente per il personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare

1. Il numero di promozioni annuali al grado di primo maresciallo e corrispondenti è pari alle vacanze determinatesi a qualsiasi titolo nel grado al 31 dicembre di ogni anno.

1. All'avanzamento a scelta al grado  di luogotenente sono ammessi i primi marescialli:

 

a) che hanno maturato il periodo minimo di permanenza nel grado previsto all'articolo 1278, comma 1-lettera b);

 

b) iscritti nei quadri di avanzamento e non promossi.

2. L'avanzamento a scelta si effettua nel limite del 70 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno.

 

2. I primi marescialli giudicati idonei e iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta sono promossi al grado superiore nel limite dei posti disponibili di cui al successivo comma 3.

3. L'avanzamento a scelta per esami, nel limite del 30 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, è riservato ai marescialli capi e gradi corrispondenti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. La partecipazione al concorso è limitata a non più di due volte, elevate a quattro esclusivamente per i sottufficiali che siano risultati, in tutti i precedenti concorsi cui abbiano partecipato, idonei ma non utilmente collocati nelle relative graduatorie di merito.

3. Il numero delle promozioni da conferire annualmente è stabilito in misura non superiore a 1/47 dell'organico dei rispettivi ruoli dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell' Aeronautica militare, di cui all'articolo 798-bisa comma 1, ovvero di quelli previsti nel decreto di cui all'articolo 2207.

5. I marescialli capi e gradi corrispondenti giudicati idonei e iscritti nel quadro di avanzamento o vincitori del concorso sono promossi al grado di primo maresciallo e gradi corrispondenti, nell'ordine della graduatoria di merito, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. I marescialli capi e gradi corrispondenti promossi ai sensi del comma 2 precedono nel ruolo quelli di cui al comma 3.

5. Il conferimento del grado decorre dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di permanenza previsto all'articolo 1278, comma 1, lettera b).

6. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 3 sono adeguatamente tenuti in considerazione i titoli culturali e le capacità professionali posseduti.

 

Le successive lettere p) e q) dell’articolo 4 sono, rispettivamente, volte a:

1.     rinominare in "Primo luogotenente e qualifica speciale" la rubrica del Libro IV,Titolo VII, Capo XVII, Sezione Il del Codice, in materia di attribuzione di qualifiche per la categoria dei sottufficiali;

2.     novellare in più parti l’articolo 1323 del Codice in materia  attribuzione della qualifica di luogotenente ai primi marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare.

 

In particolare, ai fini della attribuzione della qualifica si richiede, in particolare, che non esistano taluni degli impedimenti di cui all’articolo 1051 del Codice. È, altresì, richiesta una valutazione caratteristica dell'ultimo triennio non inferiore a eccellente e l'assenza di sanzioni disciplinari di corpo nell'ultimo biennio. La nuova formulazione della norma richiama poi per l'attribuzione della qualifica le modalità di avanzamento dei sottufficiali che esclusi dalle aliquote di valutazione a causa degli impedimenti di cui all'articolo 1051 del codice sono successivamente valutati al venir meno delle cause di esclusione.

 

Da ultimo, la lettere r) novella l’articolo 1511 del Codice in tema di progressione di carriera dei sottufficiali orchestrali, stabilendo in 8 anni il periodo di permanenza nel grado di primo maresciallo per la promozione a luogotenente. La disposizione richiama poi gli articoli 1282 e 1295-bis  in materia di avanzamento al grado di luogotenente delle tre Forze armate e dell' Anna dei carabinieri. La successiva lettera s) modifica, a sua volta, la rubrica e il dettato dell'articolo 1522 del Codice, in ragione del nuovo grado di "primo luogotenente" che viene riconociuto anche con riferimento al ruolo dei musicisti.


 

Articolo 5
(Disposizioni transitorie in materia di marescialli)

 

L'articolo 5 reca disposizioni concernenti il regime transitorio per il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento del personale del ruolo dei marescialli.

 

Nello specifico, la lettera a) inserisce il nuovo articolo 2197-ter del Codice in forza del quale, limitatamente all’anno 2018, è bandito un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento nei ruoli dei Marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell' Aeronautica militare.

Il richiamato concorso è riservato al solo personale militare appartenente ai ruoli dei sergenti e volontari in servizio permanente effettivo arruolati ai sensi della legge n. 958/1986 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata)  e successivamente transitato  in servizio permanente.

La nuova disposizione, nel fissare i requisiti per la partecipazione al concorso, prevede, altresì, che il medesimo è riservato al richiamato  personale “anche in deroga ai vigenti limiti di età, in servizio alla data del 31 dicembre 2016”.

 

La successiva lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 è volta a novellare l’articolo 2251 del Codice che attualmente reca il regime transitorio dell'avanzamento al grado di primo maresciallo.

Al riguardo, le modifiche sono volte a limitare al  2016 (anziché al 2020, come attualmente previsto) le modalità transitorie di avanzamento al grado di primo maresciallo previste dalla richiamata disposizione del Codice, in considerazione del fatto che, come precisato nella relazione illustrativa allegata allo schema di decreto, a partire dal 2017 subentrerà il sistema a regime previsto dal novellato articolo 1277 del Codice.

 

In relazione alla disposizione in esame, andrebbe valutata l’opportunità di aggiornare il richiamato termine (2016).

 

Sono a loro volta dirette ad aggiungere al Codice i nuovi articoli 2251-bis, 2251-ter e 2251-quater, le novelle previste dalla lettera c).

 

In particolare, il nuovo articolo 2251-bis, nel confermare quanto previsto dall’articolo 2251 del Codice reca disposizioni transitorie per l'avanzamento al grado di primo maresciallo dell'esercito italiano, della marina militare e dell’aeronautica militare fino al conferimento delle promozioni relative all 'aliquota di avanzamento dell'anno 2016.

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 2251 “in relazione alle specifiche esigenze organiche e se lo richiedono imprescindibili esigenze funzionali, fino al 2020 l'avanzamento al grado di primo maresciallo avviene, in deroga ai limiti percentuali fissati dall'articolo 1282, commi 3 e 4: a) in misura non inferiore al 70% dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno mediante il sistema a scelta; b) nel limite massimo del 30% dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno mediante il sistema per concorso per titoli di servizio ed esami.

In estrema sintesi, in base alla nuova disposizione (articolo 2251-bis), fino al conferimento delle promozioni relative all'anno 2021, l'avanzamento al grado di primo maresciallo avviene a scelta e per concorso per titoli di servizio ed esami. Si dispone, inoltre, che l'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami sia riservato ai marescialli capo e gradi corrispondenti in possesso del diploma di istituto secondario di secondo grado. La partecipazione al concorso viene  limitata a non più di due volte, elevate a quattro esclusivamente per i sottufficiali che siano risultati, in tutti i precedenti concorsi cui abbiano partecipato, idonei ma non utilmente collocati nelle relative graduatorie di merito.

 

Il successivo nuovo articolo 2251-ter reca, invece, disposizioni transitorie per l'assunzione del grado di luogotenente dell'esercito italiano, della marina militare e dell’aeronautica militare.

Scopo della nuova disposizione è quello di riconoscere, a partire dal 1°gennaio 2017, il grado di luogotenente ai primi marescialli già aventi la qualifica di luogotenente, mantenendo l'anzianità di servizio e con anzianità di grado corrispondente all'anzianità nella qualifica. Ulteriori disposizioni regolano, poi, l’inserimento in un'aliquota straordinaria formata alla data del 1°gennaio 2017 delle seguenti categorie di marescialli:

 

1.     primi marescialli inseriti nell'aliquota di valutazione alla data del 31 dicembre 2016, ai quali non è stata conferita la qualifica di luogotenente ai sensi dell'articolo 2253, commi 1, 1-bis e 1 -ter (cfr., successiva lettera d) dell’articolo 6);

2.     primi marescialli, che alla data di entrata in vigore dell’articolo in esame hanno una permanenza minima nel grado uguale o superiore a quella stabilita dall'articolo 1278, comma 1, lettera b), come modificato dalla lettera n) del comma 1 dell’articolo 4 dello schema di decreto legislativo in esame, ovvero otto anni di permanenza nel grado.

 

Da ultimo, il nuovo articolo 2251-quater reca disposizioni transitorie per l'attribuzione della qualifica di primo luogotenente, con decorrenza dal 1° ottobre 2017, ai luogotenenti dell'esercito italiano, della marina militare e dell'aeronautica militare.

La richiamata disposizione specifica, inoltre, i periodi di permanenza minima nel grado ai fini del conferimento della qualifica in esame.

In particolare, si prevedono i seguenti periodi:

a) un anno, per il personale che rivestiva il grado di primo maresciallo non oltre il 2006;

b) due anni, per il personale che rivestiva il grado di primo maresciallo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;

c) tre anni, per il personale che rivestiva il grado di primo maresciallo dal 1°gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

 

Da ultimo, la lettera d) novella l’articolo 2253 del Codice al fine di conferire la qualifica di luogotenente, previa valutazione dei requisiti di cui all'articolo 1059, ai primi marescialli che alla data del 1°gennaio 2016 abbiano maturano quattordici anni di permanenza minima nel grado. Si specifica, inoltre, che spetta ad un apposito decreto dirigenziale determinare, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, le aliquote di valutazione dei primi marescialli da valutare per l'attribuzione della qualifica in esame.

 

 


 

Articolo 6
(Disposizioni a regime in materia di sergenti)

 

L'articolo 6 reca disposizioni in  materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare appartenente al ruolo dei sergenti.

 

RUOLI

Esercito

Marina

Aeronautica

Sergenti

 

 

Sovrintendenti*

Sergente Maggiore Capo

2° Capo Scelto

Sergente Maggiore Capo

Sergente Maggiore

2° Capo

Sergente Maggiore

Sergente

Sergente

Sergente

 

Nello specifico, la lettera a) sostituisce l'articolo 690 del Codice concernente le modalità di reclutamento dei sergenti e dei sovrintendenti.

Attualmente, ai sensi della richiamata disposizione del Codice, il  reclutamento nei ruoli dei sergenti e sovrintendenti, in relazione ai posti disponibili in organico, avviene esclusivamente mediante concorsi interni. I concorsi interni sono riservati nel limite massimo del 70 per cento dei posti disponibili agli appartenenti ai ruoli iniziali in servizio permanente che ricoprano il grado apicale di ciascun ruolo e nel limite minimo del 30 per cento agli appartenenti ai ruoli iniziali in servizio permanente di qualsiasi grado.

La novella proposta dalla lettera a) incide sulle richiamate percentuali al fine di riservare;

1.    agli appartenenti ai ruoli dei volontari in servizio permanente dell'esercito italiano, della marina militare e dell'aeronautica militare il limite minimo del cinquanta per cento dei posti disponibili mediante concorso per titoli riservato;

2.    agli appartenenti  ai ruoli dei volontari in servizio permanente dell'esercito italiano, della marina militare e dell' aeronautica militare con un' anzianità minima di dieci anni nel ruolo, il limite massimo del cinquanta per cento dei posti disponibili mediante concorso per titoli riservato

A sua volta la lettera b) è volta ad inserire nel Codice il nuovo comma 1-bis all'articolo 774 del Codice. Tale disposizione prevede la possibilità per il personale del ruolo volontari vincitore di concorso per il ruolo sergenti di essere destinato, al termine del corso di formazione, nella sede di servizio di provenienza o, laddove possibile, in altre sedi di preferenza del medesimo personale.

È volta, invece, a prevedere profili di maggiore responsabilità e operatività per il grado apicale del ruolo dei sergenti con "qualifica speciale" la lettera c) del comma 1 dell’articolo 6 che a tal fine novella  l’articolo 840 del Codice inserendovi il nuovo comma 2-bis.

In particolare, si prevede che i sergenti maggiori capo, e gradi corrispondenti, con qualifica speciale, compatibilmente con gli ordinamenti e le disposizioni di impiego di ciascuna Forza annata, la professionalità posseduta e le competenze acquisite: a) ricoprono incarichi di maggiore e preminente responsabilità e più intenso impegno operativo fra quelli di cui ai commi 1 e 2; b) sono i diretti collaboratori di superiori gerarchici, che possono sostituire in caso dì impedimento o di assenza; c) assolvono, in via prioritaria, funzioni di indirizzo o di coordinamento con piena responsabilità per l'attività svolta; ti) possono assolvere in autonomia incarichi di comando commisurati al grado e alloro livello di responsabilità; e) possono svolgere attività di insegnamento teorico-pratico presso istituti, scuole, enti di formazione e addestramento, secondo le disposizioni vigenti.

Novella l'articolo 1283 del Codice al fine di aggiungere il comma 1-bis, la successiva lettera d) dell’articolo 5.

La disposizione in oggetto è volta a stabilire il principio generale in forza del quale ai sergenti maggiore capo e gradi corrispondenti può essere conferita la qualifica “qualifica speciale”.

A sua volta la successiva lettera e) novella l'articolo 1285 del Codice al fine di ridurre i periodi di permanenza per l'avanzamento ai gradi di sergente maggiore capo e di sergente maggiore, rispettivamente da sette a quattro anni e da sette a cinque anni.

Da ultimo, la lettera f) introduce l'articolo 1323-bis del Codice concernente i requisiti per l'attribuzione della "qualifica speciale" ai sergenti maggiori capi delle tre Forze armate, disciplinandone le modalità di conferimento. Tra i requisiti per l'attribuzione della qualifica figurano la mancanza di impedimenti di cui al più volte richiamato articolo 1051 del Codice, la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio equivalente nell'ultimo triennio, l'assenza di sanzioni disciplinari di corpo nell'ultimo biennio.

Analogamente a quanto previsto dal nuovo comma 7-bis dell'articolo 1059 del Codice (cfr. precedente lettera g)), dell’articolo 4)  la lettera f) dell’articolo 5 estende l’applicabilità delle disposizioni in materia di rinnovazione del giudizio di avanzamento nei confronti del personale escluso dalle aliquote di valutazione a causa degli impedimenti di cui all'articolo 1051 del Codice.


 

Articolo 7
(Disposizioni transitorie in materia di sergenti)

 

L'articolo 7, comma 1, contiene disposizioni transitorie in merito al reclutamento, allo stato giuridico e all’avanzamento del personale militare appartenente al ruolo dei sergenti.

A tal fine la disposizione in esame prevede l’inserimento nel Codice di una serie di nuovi commi e articoli riguardanti:

 

Ø  una disciplina transitoria volta a salvaguardare i concorsi banditi prima del 1° gennaio 2017, già in atto all’entrata in vigore del decreto legislativo in esame, per il reclutamento nei ruoli del marescialli, dei sergenti e dei volontari in servizio permanente dell 'esercito italiano, della marina militare e dell'Aeronautica militare (lettera a));

Ø  la graduale applicazione delle nuove permanenze nel grado di sergente maggiore, ai fini della promozione al grado di sergente maggiore capo, tenuto conto dello sviluppo di carriera effettivo alla data del riordino; (nuovo articolo 2254-bis, previsto dal comma 1 dalla lettera b));

Al riguardo si osserva che la disposizione fissa come termine di applicazione della norma la data del “31 dicembre 2016”. Al riguardo andrebbe valutata l’opportunità di adeguare tale termine tenuto conto della possibile data di entrata in vigore dello schema di decreto.

Ø  l’inquadramento dei sergenti maggiori capi che hanno già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'anzianità necessaria per il conferimento della "qualifica speciale" e l’armonizzazione delle nuove permanenze nel grado di sergente maggiore capo ai fini del conferimento della qualifica medesima (nuovo articolo 2254-ter, previsto dal comma 5 della lettera b));

Ø  i criteri di permanenza nel grado di sergente maggiore capo ai fini della corresponsione del parametro stipendiale previsto per i sergenti maggiori capo con quattro anni di anzianità (nuovo articolo 2254-quater, previsto dal comma 1 dalla lettera b)).

 


 

Articolo 8
(Disposizioni a regime in materia di graduati e truppa)

 

L'articolo 8, comma 1, contiene disposizioni di riordino a regime in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale del ruolo dei graduati e militari di truppa.

 

RUOLI

Esercito

Marina

Aeronautica

Volontari in Servizio Permanente

 

Appuntati e Carabinieri

-

Appuntati e Finanzieri

 

Caporale Maggiore Capo Scelto

Sottocapo di 1a Classe Scelto

Primo Aviere Capo Scelto

Caporale Maggiore Capo

Sottocapo di 1a Classe

Primo Aviere Capo

Caporale Maggiore Scelto

Sottocapo di 2a Classe

Primo Aviere Scelto

Primo Caporale Maggiore

Sottocapo di 3a Classe

Aviere Capo

Volontari in Ferma Prefissata

(VFP1 e VFP4)

 

solo VFB

 

Appuntati e Carabinieri

-

Appuntati e Finanzieri

 

Caporale Maggiore

Sottocapo

Primo Aviere

Caporale Scelto*

-

-

Caporale

Comune di 1a Classe

Aviere Scelto

Soldato

Comune di 2a Classe

Aviere

 

A tal fine la disposizione in esame prevede l’inserimento nel Codice di una serie di nuovi commi e articoli aggiuntivi riguardanti:

 

1.     l'attribuzione della nuova "qualifica speciale" per i caporalmaggiori capi scelti (comma 1-bis all’articolo 630).

La disposizione è volta ad allineare la successione dei gradi del personale militare del ruolo dei graduati agli omologhi ruoli delle Forze di polizia, che hanno introdotto analoga attribuzione;

 

2.     il reclutamento di personale volontario in ferma prefissata quadriennale nelle componenti specialistiche, fondamentali per il mantenimento dell'elevata valenza operativa delle Forze armate (sostituisce il comma 1 all’articolo 701).

Come precisato nella relazione illustrativa, la possibilità di bandire concorsi mediante una procedura ad hoc garantisce, infatti, la capacità di attivare il reclutamento in qualsiasi momento per fronteggiare particolari esigenze.

 

3.     I profili di maggiore responsabilità e operatività per il grado apicale del ruolo dei volontari in servizio permanente con "qualifica speciale" (comma 2-bis all’articolo 841);

4.     ulteriori ipotesi di proscioglimento dalla ferma o dalla rafferma nel caso in cui si verifichi il mancato superamento di corsi basici di formazione o la perdita dell'idoneità fisio-psico-attitudinale (modifica comma 1, articolo 957);

5.     nuova "qualifica speciale" per il livello apicale dei ruolo dei graduati (comma1-bis, articolo 1306);

6.     riduzione dei periodi di permanenza per l'avanzamento al grado di caporalmaggiore capo scelto o grado corrispondente, conformemente al criterio di equiordinazione tra Forze armate e Forze di polizia (modifica del comma 3, articolo 1307);

7.     i requisiti necessari per l'attribuzione della "qualifica speciale'' per i caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti delle tre Forze armate (1307-bis);

8.     il grado di primo maresciallo/maresciallo aiutante (per l'Arma dei carabinieri), con il nuovo grado apicale di luogotenente (modifica articolo 1318).

 


 

Articolo 9
(Disposizioni transitorie in materia di graduati e truppa)

 

L'articolo 9 reca disposizioni transitorie per il riordino in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare appartenenti alla categoria dei graduati.

 

Nello specifico il comma 1 del richiamato articolo è volto ad introdurre nel Codice i seguenti articoli:

 

1.     2255-bis, che disciplina il regime transitorio, per il 2017, degli avanzamenti dei caporal maggiori capi al grado di caporal maggiore capo scelto, tenuto conto della pregressa anzianità nel grado;

2.     2255-ter, volto a disciplinare l'attribuzione della qualifica speciale in favore dei caporal maggiori capi scelti che, alla data del 31 dicembre 2016, hanno già maturato una certa anzianità nel grado, sempre che non vi siano i motivi di impedimento di cui all'articolo 1051 del Codice.

 

Nel dettaglio il nuovo articolo 2255-bis dispone che per l'anno 2017, le promozioni al grado di caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti sono conferite ad anzianità, previo giudizio di idoneità espresso dalle commissioni di avanzamento, con le decorrenze giuridiche e amministrative espressamente indicate dal medesimo comma 1 in riferimento alle permanenze minime nel grado di caporal maggiore capo e gradi corrispondenti ivi richieste. Il successivo comma 2 precisa che i caporal maggiore capo sono comunque promossi in data non anteriore a quella di promozione dei pari grado che li precedono nel ruolo.

A sua volta ai sensi del nuovo articolo 2255 – ter ai caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti, che alla data del 31dicembre 2016 hanno compiuto sette anni di permanenza nel grado e non si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 1051, è attribuita la qualifica speciale con decorrenza 1°ottobre 2017.2. Il successivo comma 2 precisa che ai caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti comunque in servizio alla data del 31 dicembre 2016 e non rientranti nella previsione di cui al comma 1, che non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051, la qualifica speciale è attribuita al compimento di sette anni di permanenza nel grado e comunque con decorrenza non anteriore al 10 ottobre 2017.

 


 

Articolo 10
(Disposizioni concernenti il trattamento economico e previdenziale
a regime del personale militare)

 

L'articolo 10, composto da 16 commi, reca disposizioni concernenti il trattamento economico e previdenziale a regime del personale militare.

Nello specifico, mentre il comma 1 reca una serie di novelle al Codice vertenti sulla richiamata materia, i successivi commi da 2 a 6 apportano modifiche a testi normativi diversi Codice. Gli ulteriori commi da 7 a 16 recano disposizioni normative autonome in materia di trattamento economico e previdenziale.

 

Come precisato nella relazione tecnica allegata allo schema di decreto legislativo in esame, scopo della disposizione è quello di adeguare il sistema parametrale in seguito alla nuove progressioni di carriera con particolare riferimento al grado di luogotenente, alla qualifica di primo luogotenente e alle qualifiche speciali per i gradi di sergente maggiore capo e caporal maggiore capo scelto.

In sintesi la disposizione in esame rivede il sistema parametrale inserendo un parametro stipendiale per il primo luogotenente, per il sergente maggiore capo qualifica speciale, per il caporal maggiore capo scelto qualifica speciale. Viene, altresì, prevista la maturazione del parametro stipendiale correlato all’anzianità nel grado di sergente maggiore capo dopo 4 anni di effettivo servizio nel grado (precedentemente 8 anni) e la  maturazione del parametro correlato all’anzianità nel grado di caporal maggiore capo scelto qualifica dopo 5 anni di effettivo servizio nel grado (precedentemente 8 anni). Infine è stata disposta la revisione complessiva dei parametri attribuiti ad ogni grado/qualifica.

Nella tabella 41 sono riportati i nuovi parametri e, per ogni grado/qualifica economica, l’incremento unitario a favore dell’amministrato e l’onere aggiuntivo a carico dell’amministrazione derivante dall’incremento parametrale, tenendo conto delle permanenze per gli avanzamenti fissati anche nel periodo transitorio per l’attribuzione dei gradi, delle qualifiche e dei parametri stipendiali correlati alla permanenza nel grado. Nella stessa tabella sono riportati gli effetti che l’incremento parametrale ha sulla sugli emolumenti corrisposti al personale volontario in ferma prefissata, la cui paga è calcolata in misura percentuale rispetto a quella prevista per il primo caporal maggiore.

 

Nello specifico, la  lettera a) novella l'articolo 1791 del Codice, concernente la retribuzione base dei volontari in ferma prefissata al fine di :

 

1.     determinare nella misura percentuale del 64% del valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale dei volontari in servizio permanente, la retribuzione base dei VFP 1;

2.     fissare al 74% tale misura percentuale per i volontari in rafferma annuale e per i volontari in ferma prefissata quadriennale.

 

D. Lgs. n. 66/2010,
“Codice dell'ordinamento militare”

Schema di D.lgs. 396

Articolo 10, comma 1, lettera a)

Art. 1791
Retribuzione base dei volontari in ferma prefissata

Identico.

 

1. Ai volontari in ferma prefissata di un anno, con la qualifica di soldato, comune di 2^ classe e aviere, è corrisposta una paga netta giornaliera determinata nella misura percentuale del 60 per cento riferita al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente.

1. Ai volontari in ferma prefissata di un anno, con la qualifica di soldato, comune di 2^ classe e aviere, è corrisposta una paga netta giornaliera determinata nella misura percentuale del 64 per cento riferita al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente.

2. La misura percentuale è pari al 70 per cento per i volontari in rafferma annuale e per i volontari in ferma prefissata quadriennale. In aggiunta al trattamento economico di cui ai commi 1 e 2, ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale che prestano servizio nei reparti alpini è attribuito un assegno mensile di cinquanta euro. 

 2. La misura percentuale è pari al 74 per cento per i volontari in rafferma annuale e per i volontari in ferma prefissata quadriennale. In aggiunta al trattamento economico di cui ai commi 1 e 2, ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale che prestano servizio nei reparti alpini è attribuito un assegno mensile di cinquanta euro. 

3. Ai volontari in ferma prefissata quadriennale in rafferma biennale sono attribuiti il parametro stipendiale e gli assegni a carattere fisso e continuativo spettanti al grado iniziale dei volontari in servizio permanente. Dalla data di attribuzione del predetto trattamento economico cessa la corresponsione dell'indennità prevista dall'articolo 1792, comma 1.

3) Identico;

 

 

A sua volta la successiva lettera b) novella l'articolo 1810 del Codice, applicando ai maggiori e ai tenenti colonnelli le disposizioni concernenti il divieto, già previsto per i colonnelli e ai generali in servizio, di percepire oltre allo stipendio, ulteriori indennità, proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in dipendenza della carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell’amministrazione.

 

 

D. Lgs. n. 66/2010,
“Codice dell'ordinamento militare”

Schema di D.lgs. 396

Articolo 10, comma 1, lettera b)

Art. 1810
Principio di onnicomprensività

Identico.

1. E' fatto divieto di corrispondere ai colonnelli e ai generali in servizio, oltre allo stipendio, ulteriori indennità, proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in dipendenza della carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell'amministrazione; le indennità, i proventi o i compensi sono dovuti se:

1. E' fatto divieto di corrispondere ai maggiori, tenenti colonnelli e colonnelli e ai generali in servizio, oltre allo stipendio, ulteriori indennità, proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in dipendenza della carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell'amministrazione; le indennità, i proventi o i compensi sono dovuti se:

a) hanno carattere di generalità per il personale statale;

a)Identica

b) o sono espressamente previsti dal presente codice per il personale militare con qualifica dirigenziale.

b)Identica

2. L'importo delle indennità, dei proventi e dei compensi dei quali è vietata la corresponsione è versato direttamente in conto entrate del Ministero dell'economia e delle finanze.

2.Identico

 

La successiva lettera c) prevede l’inserimento nel  Codice dei seguenti articoli:

 

1.     1810-bis, allo scopo di definire gli importi degli stipendi annui lordi degli ufficiali generali e ufficiali superiori. Nello specifico si provvede a determinare gli importi stipendiali in relazione al grado e all’anzianità posseduti, superando la dinamica della omogeneizzazione stipendiale;

2.     1810-ter definisce gli importi annui lordi dell'indennità integrativa speciale per gli ufficiali generali e ufficiali superiori.

 

Nello specifico il nuovo articolo 1810-bis reca disposizioni sugli stipendi degli ufficiali generali e degli ufficiali superiori. Ai sensi di tale norma i richiamati stipendi sono determinati nei seguenti importi annui lordi: a) generale e gradi corrispondenti, euro 53.906,05; b) generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti, euro 48.381,53; c) generale di divisione e gradi corrispondenti, euro 39.587,41; d) generale di brigata e gradi corrispondenti, euro 33.837,38; e) colonnello e gradi corrispondenti con ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o de11a qualifica di aspirante, euro 33.837,38; f) colonnello e gradi corrispondenti, euro 26.100; g) tenente colonnello e gradi corrispondenti con ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 33.837,38; h) tenente colonnello e gradi corrispondenti con diciotto anni di servizio al conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante euro 26.100,00; i) tenente colonnello e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio al conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante euro 23.290,00; I) tenente colonnello e gradi corrispondenti, euro 19.040,00; m) maggiore e gradi corrispondenti con ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 33.837,38; n) maggiore e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 23.290,00; o) maggiore e gradi corrispondenti, euro 17.050,00.

Al maggiore e gradi corrispondenti con meno di tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1811-bis, comma  è attribuito un incremento dell'importo stipendiale di cui al comma 1 del 3% dopo tre anni di permanenza nel grado. Tale incremento è attribuito fino al raggiungimento del livello stipendiale successivo.

Viene, infine precisato che le misure degli importi stipendiali di cui al comma l, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1811-bis, comma 1, hanno effetto sui relativi aumenti periodici, sulla tredicesima mensilità, sulla indennità di buonuscita, sulla determinazione dell'equo indennizzo e sull'assegno alimentare e negli altri casi previsti dalla normativa vigente.

 

A sua volta il successivo articolo 1810-ter determina l’indennità integrativa speciale attribuita al personale militare dell'esercito italiano, della marina militare e dell' Aeronautica militare nei  seguenti valori annui lordi: a) generale e gradi corrispondenti, euro 12.412,36; b) generale di corpo d'annata e gradi corrispondenti, euro 12.022,44; c) generale di divisione e gradi corrispondenti, euro 11.402,88;d) generale di brigata e gradi corrispondenti, euro 10.997,76;e) colonnello e gradi corrispondenti con ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o qualifica di aspirante, euro 10.997,76;j) colonnello e gradi corrispondenti, euro 10.439,64; g) tenente colonnello e gradi corrispondenti con ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o qualifica di aspirante. euro 10.997,76; h) tenente colonnello e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio al conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante euro 10.439,64; i) tenente colonnello e gradi corrispondenti, euro 9.145.00; l) maggiore e gradi corrispondenti con ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o qualifica di aspirante, euro 10.997,76; m) maggiore e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o qualifica di aspirante, euro 10.439,64; n) maggiore e gradi corrispondenti a euro 9.145,00.

Il comma 2 precisa che le misure di indennità integrativa speciale hanno effetto sui relativi adeguamenti periodici, sulla tredicesima mensilità, sulla indennità di buonuscita e sull'assegno alimentare e negli altri casi previsti dalla normativa vigente.

 

La successiva lettera d) novella, invece, l’articolo 1811 del Codice che attualmente regola l’accesso alla dirigenza.

Al riguardo la relazione tecnica allegata al provvedimento precisa che “la previsione normativa in esame disciplina una gradualità idonea a mantenere la verticalizzazione degli inquadramenti stipendiali senza determinare scavalcamenti in caso di promozione e per garantire l’equiordinazione tra le forze armate e le forze di polizia. Per le posizioni economiche considerate all’articolo 1810 – bis (cfr. precedente lettera c)), per le quali non è stato indicato un indice di abbattimento nel presente articolo, l’inquadramento stipendiale è effettuato nel c.d. “piede di livello” per il maggiore con meno di 13 anni dalla nomina ad ufficiale e con il metodo di cui all’art. 4 comma 1 del D.l. n. 681 del 1982 per il generale e gradi corrispondenti”.

 

 

D. Lgs. n. 66/2010,
“Codice dell'ordinamento militare”

Schema di D.lgs. 396
Articolo 10, comma 1, lettera d)

Art. 1811
Accesso alla dirigenza

Art. 1811
Attribuzione stipendiale

1. In caso di accesso alla dirigenza o di avanzamento nell'ambito della stessa, lo stipendio nella nuova posizione è determinato secondo le norme vigenti, ivi comprese le disposizioni in materia di anzianità di grado, se risultano concretamente applicabili e più favorevoli, nelle quali si considera la differenza tra gli anni di servizio computabili e il numero degli anni di seguito indicati per ciascun grado:

1. Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori, nel caso di promozione o maturazione dell'anzianità dalla nomina a ufficiale, lo stipendio nella nuova posizione è determinato considerando la differenza tra gli anni di servizio computabili e il numero degli anni di seguito indicati per ciascun grado

a) Esercito italiano e Marina militare:

a) Identica

 

1)    Colonnello (e gradi corrispondenti), anni 19;

 

1) Generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti, anni ventotto (si veda il n. 4 della colonna di sinistra);

2) Generale di divisione e gradi corrispondenti, anni ventisei (si veda il n. 3 della colonna di sinistra);

3) Generale di brigata e gradi corrispondenti, anni ventiquattro (si veda il n. 2 della colonna di sinistra);

4) Colonnello e gradi corrispondenti con ventitrè anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro

5) Colonnello e gradi corrispondenti, anni diciannove (si veda il n. 1 della colonna di sinistra);

6) Tenente colonnello e gradi corrispondenti con ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro;

7) Tenente colonnello e gradi corrispondenti, anni diciannove;

8) Maggiore e gradi corrispondenti con ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o de]]a qualifica di aspirante, anni ventiquattro;

9) maggiore e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni quindici;

2)    Generale di Brigata (e gradi corrispondenti), anni 25;

Si veda il n. a) 3 di questa colonna

3)    Generale di Divisione (e gradi corrispondenti), anni 27;

Si veda il n. a) 2 di questa colonna

4)    Generale di Corpo d'Armata (e gradi corrispondenti), anni 29;

Si veda il n. a) 1 di questa colonna

b) Aeronautica militare:

Identica:

1)  Colonnello, anni 19;

1) Generale di squadra aerea, anni ventisei (si veda il n. b)4 della colonna di sinistra);

2) Generale di Brigata Aerea (e gradi corrispondenti), anni 25;

2) Generale di divisione aerea, anni venticinque (si veda il n. b) 3 della colonna di sinistra);

3) Generale di Divisione Aerea (e gradi corrispondenti), anni 26;

3) Generale di brigata aerea, anni ventiquattro (si veda il n. b)2 della colonna di sinistra);

4)    Generale di Squadra Aerea (e gradi corrispondenti), anni 27.

4) colonnello e gradi corrispondenti con ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro;

 

5) colonnello e gradi corrispondenti, anni diciannove (si veda il n. b)1 della colonna di sinistra);

6) tenente colonnello e gradi corrispondenti, con ventitré anni di servizio dal. Conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro;

7) tenente colonnello e gradi corrispondenti, anni diciannove;

8) maggiore e gradi corrispondenti con ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro;

9) maggiore e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni quindici

 

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al grado di generale e ammiraglio di cui all'articolo 628, comma 1, lettera 1), per il quale continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 4, comma 1 del decreto legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1982 n. 869.

 

3. Agli ufficiali superiori con più di ventitrè anni dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, la suddetta determinazione dello stipendio è effettuata alla maturazione del venticinquesimo anno dalla nomina a ufficiale o aspirante.

 

La successiva lettera e) è diretta ad inserire nel Codice il nuovo articolo 1811bis, concernente il  meccanismo di progressione economica per classi e scatti per tutto il personale militare del ruolo dirigenti. Il comma 2, stabilisce a sua volta la non applicazione del meccanismo di progressione al compimento dei 23 anni dalla nomina a ufficiale per i maggiori, i tenenti colonnelli e i colonnelli ma soltanto successivamente al compimento del 25° anno dalla nomina a ufficiale o aspirante.

 

Nello specifico, la nuova disposizione prevede che Gli importi stipendiali iniziali . annui lordi di ciascun livello di cui all'articolo 181O-bls, a esclusione dellive]]o di maggiore e gradi corrispondenti con meno di tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a Ufficiale o della qualifica di aspirante, progrediscono in otto c1assi biennali del 6% computate sul valore tabellare iniziale e in successivi aumenti biennali del 2,50% computati sul valore della ottava classe. Si prevede, inoltre, che agli ufficiali che rivestono i gradi di maggiore e gradi corrispondenti, di tenente colonnello e i gradi corrispondenti, di colonnello e gradi corrispondenti, al compimento dei ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, venga attribuito lo stipendio indicato all'articolo 1810-bis senza dar luogo ad alcun incremento in funzione degli anni di servizio computabili. L'inquadramento stipendiale e la relativa progressione economica sono determinate al compimento del venticinquesimo anno di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o qualifica di aspirante.

 

Le successive  lettere f) e g) novellano, rispettivamente, gli articoli 1813 e 1814 del Codice, al fine di estendere gli scatti per l'invalidità di servizio anche agli ufficiali generali e ufficiali superiori ed adeguare le disposizioni in tema di scatti demografici al personale inquadrato nei nuovi livelli dirigenziali.

 

A loro volta la lettera h) novella l'articolo 1815 del Codice per consentire l'estensione degli incentivi riservati agli ufficiali piloti in servizio permanente effettivo al personale inquadrato nei nuovi livelli dirigenziali (ossia con grado superiore a quello di capitano ed equiparato), mentre la lettera i) modifica l' articolo 1816 del Codice, in materia di incentivi in favore degli addetti al  controllo del traffico aereo, al nuovo inquadramento del personale dirigente delle Forze armate.

 

Incidono sugli articoli 1817 e 1819 del codice le successive lettera l) e m) del comma 1 dell’articolo 10.

La prima di queste due disposizioni è finalizzata a rideterminare l'assegno pensionabile, per ufficiali generali e ufficiali superiori delle Forze armate, in relazione al grado e all'anzianità. La seconda, mediante l’inserimento dei nuovi commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell’articolo 1819 definisce le modalità e i criteri per l'attribuzione dell'indennità di posizione riservate ai generali, generali di corpo d'armata/divisione e gradi corrispondenti, i cui importi sono aggiornati con decreto del presidente del consiglio dei ministri su proposta del Ministro della difesa, di concerto con quello dell' Economia e delle finanze.

 

In relazione alla lettera l) la relazione tecnica allegata al provvedimento precisa che l’assegno pensionabile è stato rideterminato nel suo valore in relazione al grado e alla anzianità da Ufficiale in considerazione della nuova architettura delle posizioni economiche indicata all’articolo 1810 bis. I valori annui lordi sono riportati nella successiva tabella 7.

 

Interviene, poi, sull’articolo 1820 del Codice in materia di indennità perequativa, la  lettera n) dell’articolo in esame. Nello specifico la novella è volta a abrogare l’indennità perequativa e a sostituirla con la nuova “indennità dirigenziale”.

 

 

 

D. Lgs. n. 66/2010,
“Codice dell'ordinamento militare”

Schema di D.lgs. 396

Articolo 10, comma 1, lettera n)

Art. 1820
Indennità perequativa

Art.1820
Indennità dirigenziale

1. Ai colonnelli, brigadieri generali e gradi corrispondenti è corrisposta un'indennità perequativa in attuazione degli articoli 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, e 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.

 

1. Ai generali di brigata, ai colonnelli, ai tenenti colonnelli, e ai maggiori e gradi corrispondenti, in aggiunta al trattamento economico in godimento, fondamentale e accessorio, è corrisposta, in relazione al grado rivestito, una indennità dirigenziale nelle seguenti misure annue lorde per tredici mensilità:

a) generale di brigata e gradi corrispondenti, euro 21.658,21;

b) colonnello e gradi corrispondenti, euro 13.214,75;

c) tenente colonnello e gradi corrispondenti, euro 3.004,84;

d) maggiore e gradi corrispondenti, euro 2.872,69.

 

2. L'indennità perequativa non compete al personale economicamente equiparato alla dirigenza, non in possesso della relativa qualifica, né titolare delle funzioni e delle connesse responsabilità.

2. Le misure indicate al comma 1 sono pensionabili ed hanno effetto sulla indennità di buonuscita.

 

 

Come precisato nella relazione tecnica allegata allo schema di decreto legislativo in esame, la nuova formulazione dell’articolo 1820, proposta dalla lettera n) del comma 1 dell’articolo 10 ha mantenuto gli importi vigenti dell’indennità perequativa per gradi di Generale di Brigata e di Colonnello, mentre è stata rivista negli importi prevedendone la differenziazione verticalizzata in relazione al grado anche per i gradi di Maggiore e Tenente Colonnello. Gli importi della nuova indennità sono riportati nella Tabella 9.

 

Nello specifico la richiamata Tabella 9, recante “ Importi annui lordi per tredici mensilità dell’indennità dirigenziale” reca i seguenti importi "lordo dipendente" compresa 13^ mensilità:

1.     Generale di Brigata e corrispondenti 21.658,21

2.     Colonnello e corrispondenti 13.214,75

3.     Tenente Colonnello e corrispondenti 3.004,84

4.     Maggiore e corrispondenti 2.872,69

 

Sostituisce l'articolo 1822 del Codice la lettera o) dell’articolo 10. Scopo della novella è quello di definire le misure dell'indennità operativa di base da attribuire agli ufficiali generali e superiori e che costituisce la base di calcolo per tutte le altre indennità operative. Ai sensi del comma 4 tale indennità è interamente computabile nella 13^ mensilità.

 

D. Lgs. n. 66/2010,
“Codice dell'ordinamento militare”

Schema di D.lgs. 396
Articolo 10, comma 1, lettera o)

Art. 1822
Indennità operative al personale dirigente

Art. 1822
Indennità operative

1. Ove previsto da specifiche disposizioni di legge, l'indennità di impiego operativo di base di cui all'articolo 2 della legge 23 marzo 1983, n. 78, è corrisposta al personale militare nei gradi di colonnello e generale e gradi corrispondenti appartenenti all'Esercito italiano, alla Marina militare, comprese le Capitanerie di porto, e all'Aeronautica militare nella misura mensile lorda di euro 665,10 per generale di corpo d'armata e di divisione; euro 621,24 per generale di brigata; euro 577,39 per colonnello con 25 anni di servizio comunque prestato; euro 533,53 per colonnello. Ai predetti importi, aggiornati all'anno 2009, si applica l'adeguamento annuale di cui all'articolo 24, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Le indennità previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della stessa legge n. 78 del 1983 sono interamente computabili nella tredicesima mensilità, secondo le misure stabilite dalle vigenti disposizioni.

1. L'indennità di impiego operativo di base di cui la tabella allegata alla legge 23 marzo ]983, n. 78, e successive modificazioni, è corrisposta nella misura mensile lorda di:

a) euro 685,65 per generale, generale di corpo d'annata, generale di divisione e gradi corrispondenti;

b) euro 640,44 per generale di brigata e gradi corrispondenti;

c) euro 640;44 per colonnello, tenente colonnello e maggiore e gradi corrispondenti con ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o qualifica aspirante;

d) euro 595,23 per colonnello, tenente colonnello e maggiore e gradi corrispondenti con più di venticinque anni di servizio complessivamente prestato;

e) euro 550,02 per colonnello, tenente colonnello e maggiore e gradi corrispondenti con più di tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o qualifica aspirante;

j) euro 371,85 per tenente colonnello e gradi corrispondenti;

g) euro 343,44 per maggiore e gradi corrispondenti.

2. Al personale di cui al comma 1 competono le indennità fondamentali e supplementari di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468.

2. Agli importi di cui al comma 1 sì applica l'adeguamento annuale di cui all'articolo 24, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998. n. 448.

Si veda il secondo periodo del comma 1 del vigente articolo 1822.

 

 

3. Al personale di cui al comma 1 competono le indennità fondamentali e supplementari calcolate sulle misure di cui al medesimo comma nei termini indicati dalla legge 23 marzo 1983, n.78, e successive modificazioni.

Per la parte non in grassetto di questo comma si veda si veda il primo periodo del comma 2 del vigente articolo 1822.

 

4. Le indennità previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della stessa legge n. 78 del 1983, sono interamente computabili nella tredicesima mensilità, secondo le misure stabilite dalle vigenti disposizioni.

Comma identico al terzo periodo del comma 4 del vigente articolo 1822.

 

5. È fatta salva l'applicazione dell’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 settembre1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468.

3. Ai generali di corpo d'armata e di divisione dell'Esercito italiano e gradi corrispondenti della Marina militare in possesso di brevetto militare di pilota l'indennità di aeronavigazione è corrisposta soltanto quando sono direttamente preposti a comandi di unità aeree

6. Identico.

 

A sua volta la successiva lettera p) è novellata al fine di riconoscere agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori dell'esercito italiano, della marina militare e dell’aeronautica militare (anziché al personale dirigente dell'esercito italiano, della marina militare e dell'aeronautica militare come attualmente previsto) l’applicabilità delle disposizioni vigenti in materia di missioni e di trasferimento. Resta invariata l’applicabilità al citato personale dell’l'articolo 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Tale disposizione prevede che il personale appartenente alle amministrazioni statali in occasione delle missioni all'interno del territorio nazionale fuori della sede ordinaria di impiego per motivi di servizio, è tenuto a fruire, per il vitto e l'alloggio, delle apposite strutture delle amministrazioni di appartenenza, ove esistenti e disponibili.

 

La lettera q) novella l'articolo 1824 del Codice al fine di estendere la disciplina sugli assegni per il nucleo familiare agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori.

A sua volta la lettera r) interviene sull’articolo 1825 del Codice, confermando per gli ufficiali generali e ufficiali superiori delle Forze armate l'orario di servizio articolato su 36 ore settimanali e prevedendo anche per loro il compenso per lavoro straordinario eccedente l'orario di servizio.

 

Persegue la medesima finalità di adeguamento della normativa vigente alle nuove disposizioni sulla dirigenza militare la successiva lettera s) del comma 1 dell’articolo 10.

Tale norma interviene sull’articolo 1826 del codice che attualmente reca “ulteriori istituti economici per il personale dirigente”, al fine di ricomprendere nel suo ambito di applicazione anche gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori.

 

A sua volta la lettera t) introduce nel Codice l'articolo 1826-bis  volto a prevedere l'istituzione di un apposito fondo finalizzato all’attribuzione di “misure alternative al compenso per lavoro straordinario”. Il fondo è altresì diretto ad alimentare eventuali integrazioni al trattamento economico accessorio legate alla produttività.

 

Le ultime lettere del comma 1 dell’articolo 10 ( lettere u), v) e z))  sono, infine dirette a:

 

1.     novellare  l'articolo 1870 del Codice in materia di calcolo dell'indennità di ausiliaria al fine di sostituire il riferimento all'indennità perequativa con la previsione dell’indennità dirigenziale istituita dalla  lettera n) dell’articolo in esame. La disposizione  sopprime, inoltre dall’articolo 1870 del Codice il riferimento assegno di valorizzazione dirigenziale

2.     abrogare, a decorrere dal 1°gennaio 2018, l'articolo 1802 del Codice sulla omogeneizzazione stipendiale.

Come precisato nella relazione illustrativa l’omogeneizzazione appare un “concetto ormai superato in conseguenza della completa revisione del trattamento economico del personale militare dirigente”.

3.     modificare la rubrica del Titolo IV, del Libro VI del  Codice al fine di sostituire le parole "non dirigente" con le parole "militare fino al grado di capitano". A sua volta al Titolo V, le parole "Personale dirigente" sono sostituite con le parole "Ufficiali generali e ufficiali superiori".

 

Come precedentemente rilevato, i successivi commi da 2 a 6 recano novelle legislative a testi normativi diversi dal Codice.

 

Nello specifico, il comma 2 dell’articolo 10 introduce una modifica all'articolo 3, comma 7, ultimo periodo del decreto legislativo n. 165 del 1997, in materia di  ausiliaria al fine di estendere alle Forze armate annate l'applicabilità dell'istituto del "moltiplicatore", già prevista per le Forze di polizia ad ordinamento militare, in alternativa al collocamento in ausiliaria.

 

In relazione a tale disposizione si ricorda che ai sensi del richiamato comma 7 dell’articolo 3 del decreto legislativo 165 del 1997 per il personale militare escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, recita il testo nella versione attualmente vigente, il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato.

 

Il comma 3 interviene sul comma 3 dell’articolo 4 del decreto legge n. 681/1982, concernente l’adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato. Scopo della novella è quello di estendere l’applicabilità della disciplina prevista dall’articolo 1811 del Codice in materia di inquadramento stipendiale per gli Ufficiali Superiori e per gli Ufficiali Generali anche al personale militare, in caso di promozione a maggiore o grado superiore.

 

A sua volta il successivo comma 4 aggiunge il comma 1-bis all'articolo 24 della legge n. 448/1998 allo scopo di estendere, a decorrere dal 1°gennaio 2018, ai maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti delle Forze armate gli adeguamenti economici già previsti per i colonnelli e i generali dal comma 4 della richiamata norma.

È, invece, volto a novellare l'articolo 5 della legge n. 231 del 1990, recante disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare, il comma 5 dell’articolo 10.

Nello  specifico, la modifica è volta ad escludere il meccanismo della omogeneizzazione stipendiale con riferimento ai livelli di maggiore e tenente colonnello.

 

Come precisato nella relazione tecnica allegata al provvedimento “la completa revisione del trattamento economico del personale militare inserito nella carriera dirigenziale supera, infatti, il concetto di "omogeneizzazione" e di "parziale omogeneizzazione" per gli ufficiali superiori. Si rende, pertanto, necessario abrogare le nonne ritenute incompatibili con l'attuale struttura del trattamento economico estende il meccanismo di revisione di adeguamento retributivo anche ai Maggiori e ai Tenenti Colonnelli in considerazione del loro inquadramento nella carriera dirigenziale”.

 

Interviene sull’ articolo 2 del decreto legislativo n. 193 del 2003, al fine di inserirvi  i nuovi commi 1- bis, 1-ter e 1-quater, il comma 6 dell’articolo 10. I citati nuovi commi sono volti a determinare i parametri stipendiali correlati ai nuovi gradi e alle nuove qualifiche del personale militare, ad esclusione degli ufficiali generali e ufficiali superiori, in quanto destinatari del trattamento economico dirigenziale.

 

I successivi commi da 7 a 16 recano previsioni normativa autonome, non inserite, come tali in testi normativi vigenti.

 

Nello specifico i commi 7 e 8:

 

1)    rideterminano, a decorrere dal 1°ottobre 2017, l'ammontare  mensile lordo dell'importo aggiuntivo pensionabile in favore del personale militare col grado/qualifica apicale e con una determinata  anzianità nel grado delle categorie dei sottufficiali e graduati, dando così un riconoscimento economico a favore di questi ultimi (comma 7);

2)    prevedono, con decorrenza 1° ottobre 2017, i compensi per il lavoro straordinario (feriale, notturno o festivo e notturno fes1ivo) per il caporal maggior capo scelto con cinque anni di anzianità di grado; sergente maggiore capo con quattro anni di anzianità di grado e primo luogotenente;

Il comma 9 ridetermina, da 1° gennaio 2017 l'importo dell'assegno funzionale annuo lordo per il grado di luogotenente in base agli anni di servizio (17, 27, 32), mentre il successivo comma 10 ridetermina, con la medesima decorrenza del 1°gennaio 2018, la misura annua lorda dell'assegno funzionale in favore dei capitani e gradi corrispondenti con più di dieci a.nnl dalla nomina a ufficiale;

 

Sempre con decorrenza 1°gennaio 2018:

 

1)    il comma 11 stabilisce la misura mensile lorda dell'indennità di impiego operativo di base per il grado di luogotenente;

2)    il comma 12 ridetermina l'ammontare mensile lordo dell'indennità di impiego operativo aggiuntiva per gli stabilimenti militari di pena prevista per i luogotenenti

3)    il comma 13 fissa l'importo giornaliero del compenso forfettario di guardia per il grado di luogotenente (III fascia);

4)    il comma 14 determina gli importi giornalieri del compenso forfettario di impiego per il grado di luogotenente OH fascia), prevedendo un importo maggiorato per il sabato e la domenica;

5)    il comma 15 elimina l'assegno di valorizzazione dirigenziale;

 

Da ultimo, il comma 16 prevede che il contributo straordinario (pari a 80 euro mensili) introdotto, in favore del personale militare non destinatario di trattamento economico dirigenziale, dall'articolo 1, comma 972 della legge di stabilità 2016 e prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera c) della legge di bilancio per l’anno 2017, cessa di essere corrisposto alla data del 30 settembre 2017. Alla medesima data è corrisposto ai volontari in ferma prefissata, ai graduati, ai sergenti, ai marescialli nonché agli ufficiali con meno di tredici anni dalla nomina ad ufficiale un assegno lordo una tantum pari ad euro 350,00.

 

In relazione alla disposizione in esame si osserva che la medesima fa riferimento al “decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera c) della legge 11 dicembre 2016, n. 232”. Al riguardo si osserva che, allo stato, il richiamato DPCM non risulta essere stato approvato.

 

La legge di bilancio per il 2017 (art. 1, comma 365) ha previsto la destinazione di parte delle risorse del Fondo del pubblico impiego all'incremento - dal 2017 - del finanziamento previsto a legislazione vigente per dare attuazione alle previsioni (della legge delega n. 124 del 2015) sulla revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e progressione in carriera del personale delle forze di polizia e di ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché (ai sensi della legge n. 244 del 2012) per il riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. In alternativa, la legge di bilancio prevede la destinazione di tali risorse al finanziamento della proroga, per l'anno 2017, del contributo straordinario pari a 960 euro su base annua previsto dalla legge di stabilità 2015 (n. 208 del 2015 all'articolo 1, comma 972) in favore del personale appartenente ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle forze armate non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale. La ripartizione dei contributi del Fondo è operata con uno o più DPCM, previo parere parlamentare.

 


 

Articolo 11
(Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali)

 

L’articolo 11 dello schema di decreto legislativo reca norme transitorie di coordinamento e finali.

 

Nello specifico:

il comma 1 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio  2017 le tabelle 1, 2 e 3 del Codice, concernenti i criteri, le modalità e i requisiti per l'avanzamento degli ufficiali dei vari Corpi e ruoli rispettivamente dell'Esercito, della Marina militare e dell' Aeronautica militare sono sostituite dalle nuove tabelle allegate al decreto.

 

il comma 2 stabilisce la decorrenza dal 1° gennaio 2018 per l’entrata in vigore di alcune modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo in esame e vertenti sul trattamento economico del persoanel militare:

il comma 3 fissa la data del 1° gennaio 2017 per l’entrata in vigore delle novelle all'articolo 1791 del Codice concernenti la retribuzione base dei volontari in ferma prefissata

 

il comma 4 fissa la data del 1° gennaio 2018 per l’entrata in vigore delle novelle previste dai commi 3 e 5 dell’articolo 10 dello schema di decreto legislativo in esame afferenti, rispettivamente, alle modalità di inquadramento stipendiale per gli ufficiali del grado di maggiore o grado superiore e alla limitazione dell’istituto della omogeneizzazione stipendiale previsto dall’articolo 5 della legge n. 231 del 1990.

 

il comma 5 prevede, a decorrere dal 2017, l’ adeguamento degli organici del personale militare delle Forze armate, attraverso una riduzione complessiva pari a 1498 unità, come meglio individuata e ripartita in una apposita tabella allegata al decreto. Come precisato nella relazione illustrativa del provvedimento, tale adeguamento consentirà di avere un risparmio, il cui ammontare è destinato, nel limite del 50% come integrazione della copertura finanziaria del provvedimento in esame; per il rimanente 50%, su appositi fondi da ripartire con decreto del Ministro dell' Economia e delle finanze, su proposta del Ministro della difesa.

 

il comma 6 introduce l'articolo 2262-bis nel Codice, al fine di riconoscere un assegno ad personam, riassorbibile con i successivi incrementi economici derivanti dal provvedimento in esame nei confronti del personale militare che a seguito dell'emanazione del decreto legislativo in esame si trovi a percepire un trattamento economico inferiore rispetto a quello precedente. La nuova disposizione riconosce, altresì:

 

1)    agli ufficiali che alla data del 1° gennaio 2018 non abbiano maturato un'anzianità pari a 13 anni dalla nomina a ufficiale un assegno personale di riordino pari a euro 650,00 a decorrere dal compimento del tredicesimo anno dalla nomina a ufficiale fino alla promozione al grado di maggiore;

2)    per gli ufficiali in servizio che alla data del 1° gennaio 2018 non abbiano maturato 15 anni dalla nomina ad ufficiale un assegno una tantum di 180,00 euro mensili lordi dal compimento del quindicesimo anno dalla nomina a ufficiale fino alla promozione del grado di maggiore.

 

La norma precisa, infine che gli assegni  hanno effetto sulla tredicesima, sul trattamento ordinario di quiescenza, sulla buonuscita, sull'assegno alimentare e sull' equo indennizzo.

 

Il comma 7 definisce  i periodi da computare ai fini del servizio complessivo da utilizzare per il primo inquadramento stipendiale a seguito dell’entrata in vigore del provvedimento in esame di riordino. A tale fine sono considerati validi tutti i periodi di servizio effettivo complessivamente prestato anteriormente al 1° gennaio 2018 a cui vanno aggiunti i servizi computabili ai sensi della normativa vigente e ridotti i periodi di detrazione di anzianità di cui all’articolo 858 del Codice, nonché i periodi di aspettativa per motivi di studio nei casi previsti dalla normativa vigente.

 

A sua volta il comma 8 riconosce al personale militare in servizio alla data del 31 dicembre 2016, che consegue il grado di caporaI maggiore capo scelto e gradi corrispondenti, di sergente maggiore capo e gradi corrispondenti e di primo maresciallo con qualifica di luogotenente, un assegno lordo una tantum da corrispondere entro il 31 dicembre 2017, in ragione della diversa anzianità nella qualifica e grado.

 

Apporta una modifica all'articolo 1 del decreto legislativo n. 195 del 1995  il successivo comma 9  dell’articolo 11. In particolare, la novella è volta ad adeguare la disposizione relativa alle procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate alla nuova classe dirigente militare, caratterizzata dagli ufficiali generali e ufficiali superiori.

D.Lgs. 12/05/1995, n. 195

Schema di D.lgs. 396
Articolo 11, comma 9

Art. 1
Àmbito di applicazione.

Identico

1. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonché quello ausiliario di leva, sono stabilite dal presente decreto legislativo. Il rapporto di impiego del personale civile e militare con qualifica dirigenziale resta disciplinato dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art. 2, comma 4, e delle altre disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (4).

1. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi dirigenti civili, gli ufficiali generali, gli ufficiali superiori ed il personale di leva nonché quello ausiliario di leva, sono stabilite dal presente decreto legislativo. Il rapporto di impiego del personale civile e militare con qualifica dirigenziale resta disciplinato dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art. 2, comma 4, e delle altre disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (4).

2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalità e per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze armate.

2. Identico

 

Il comma 10 stabilisce il principio in forza del quale l'indennità perequativa e quella di posizione, limitatamente alla componente fissa, continuano a essere corrisposte dalla data di conseguimento della qualifica o grado previsti dalla normativa vigente, indipendentemente dalla data di effettiva assunzione den'incarico connesso alla qualifica o grado superiori .

 

A sua volta il comma 11 consente aI Ministero dell'economia il monitoraggio delle  spese di personale delle amministrazioni interessate dal provvedimento di riordino e consente altresì che, in caso di scostamento rispetto alle risorse previste, una procedura mediante la quale il maggiore onere rilevato è portato in riduzione dagli stanziamenti degli stati di previsione della spesa (bilancio) dei dicasteri interessati.

 

Da ultimo:

1)    il comma 12 novella diverse norme del Codice al fine di sostituire l’espressione "subaIterni" con la diversa dicitura “sottotenenti e tenenti”;

2)    il comma 13, con riferimento al sistema previdenziale, precisa che i miglioramenti economici derivanti dalle disposizioni contenute nel decreto, operano esclusivamente con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso.

 


 

Articolo 12
(Copertura finanziaria)

 

L’articolo 12 reca la copertura finanziaria del provvedimento.

 

Al riguardo si precisa gli  oneri derivanti dall'attuazione dal presente decreto sono, pari:

 

Ø  euro 194.703.132 per l'anno 2017;

Ø  euro 365.280.752 per l'anno 2018;

Ø  euro 374.820.813 per l'anno 2019;

Ø  euro 390.853.654 per l'anno 2020;

Ø  euro 388.384.874 per l'anno 2021;

Ø  euro 394.993.597 per l'anno 2022;

Ø  euro 396.924.385 per l'anno 2023;

Ø  euro 395.097.083 per l'anno 2024;

Ø  euro 391.509.499 per l'anno 2025;

Ø  euro 387.949.263 a decorrere dall'anno 2026.

 

In relazione ai richiamati oneri si provvede;

a)       quanto a euro 59.500.000 a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

 

Il richiamato comma autorizza la spesa di 87 milioni di euro per l'anno 2004, 42 milioni di euro per l'anno 2005 e 38 milioni di euro a decorrere dal 2006 da destinare a provvedimenti normativi volti al riallineamento, con effetti economici a decorrere dal 1° gennaio 2003, delle posizioni di carriera del personale dell'Esercito, della Marina, ivi comprese le Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica inquadrato nei ruoli dei marescialli ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, con quelle del personale dell'Arma dei carabinieri inquadrato nel ruolo degli ispettori ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198. E' altresì autorizzata la spesa di 73 milioni di euro per l'anno 2004, 118 milioni di euro per l'anno 2005 e 122 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 da destinare a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia. E' altresì autorizzata la spesa di 944.958 euro per l'anno 2016, di 973.892 euro per l'anno 2017 e di 1.576.400 euro annui a decorrere dall'anno 2018, da destinare a provvedimenti normativi diretti all'equiparazione, nell'articolazione delle qualifiche, nella progressione di carriera e nel trattamento giuridico ed economico, del personale direttivo del Corpo di polizia penitenziaria ai corrispondenti ruoli direttivi della Polizia di Stato di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334. In ogni caso, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

 

b)      quanto a euro 59.500.000 per l'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

c)       quanto a euro 3.203.132 per l'anno 2017, a euro 233.280.752 per l'anno 2018, a euro 242.820.813 per l'anno 2019, a euro 258.853.654 per l'anno 2020, a euro 256.384.874 per l'anno 2021, a euro 262.993.597 per l'anno 2022, a euro 264.924.385 per l'anno 2023, a euro 263.097.083 per l'anno 2024, a euro 259.:509.499 per l'anno 2025 e a euro 255.949.263 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazìone di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, della legge t 1 dicembre 2016, n. 232;

 

La legge di bilancio per il 2017 (art. 1, comma 365) ha destinato specifiche risorse - nell'ambito di quelle stanziate per il Fondo del pubblico impiego - per assunzioni a tempo indeterminato (per il 2017 e dal 2018, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente) presso le amministrazioni dello Stato, inclusi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Al contempo, ha prevista la destinazione di parte delle risorse del Fondo del pubblico impiego all'incremento - dal 2017 - del finanziamento previsto a legislazione vigente per dare attuazione alle previsioni (della legge delega n. 124 del 2015) sulla revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e progressione in carriera del personale delle forze di polizia e di ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché (ai sensi della legge n. 244 del 2012) per il riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. In alternativa, la legge di bilancio prevede la destinazione di tali risorse al finanziamento della proroga, per l'anno 2017, del contributo straordinario pari a 960 euro su base annua previsto dalla legge di stabilità 2015 (n. 208 del 2015 all'articolo 1, comma 972) in favore del personale appartenente ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle forze armate non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale. La ripartizione dei contributi del Fondo è operata con uno o più DPCM, previo parere parlamentare.

La dotazione complessiva del Fondo del pubblico impiego – destinata altresì alla copertura degli oneri aggiuntivi per la contrattazione collettiva 2016-2018 ed a "miglioramenti economici" del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico - è pari a 1,48 miliardi per il 2017 e a 1,93 miliardi a decorrere dal 2018 (in base a quanto previsto dall'articolo 52, comma 2).

 

d)      quanto a euro 72.500.000 a decorrere dall' anno 201 7, mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dall'applicazione dell'articolo 11, comma 5 dello schema di decreto.

 

Come precedentemente rilevato il comma 5 prevede, a decorrere dal 2017, l’ adeguamento degli organici del personale militare delle Forze armate, attraverso una riduzione complessiva pari a 1498 unità, come meglio individuata e ripartita in una apposita tabella allegata al decreto. Come precisato nella relazione illustrativa del provvedimento, tale adeguamento consentirà di avere un risparmio, il cui ammontare è destinato, nel limite del 50% come integrazione della copertura finanziaria del provvedimento in esame; per il rimanente 50%, su appositi fondi da ripartire con decreto del Ministro dell' Economia e delle finanze, su proposta del Ministro della difesa.

 

 

 

 


 



[1]    I commi 1,2,3 e 4 dell’articolo 682 non sono modificati dalla disposizione in esame