Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento difesa | ||||||
Titolo: | Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate - A.G. 396 - Schede di lettura | ||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 394 | ||||||
Data: | 15/03/2017 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | IV-Difesa |
Servizio Affari Internazionali
Tel. 06 6706-3666 – segreteriaaaii@Senato.it
Dossier
n. 29
Servizio Studi
Dipartimento
Difesa
Tel. 06 6760-4939 - st_difesa@camera.it - @CD_ambiente
Progetti di legge n.
394
La redazione
del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei
deputati
La documentazione
dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività
degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità
per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti
dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia
citata la fonte.
I N D I C E
Il contenuto dello
schema di decreto legislativo n. 396
Articolo 1 (Disposizioni comuni a più categorie)
Articolo 2 (Disposizioni a regime in materia di
ufficiali)
Articolo 3 (Disposizioni transitorie in materia di
ufficiali)
Articolo 4 (Disposizioni a regime in materia di
marescialli)
Articolo 5 (Disposizioni transitorie in materia di
marescialli)
Articolo 6 (Disposizioni a regime in materia di
sergenti)
Articolo 7 (Disposizioni transitorie in materia di
sergenti)
Articolo 8 (Disposizioni a regime in materia di
graduati e truppa)
Articolo 9 (Disposizioni transitorie in materia di
graduati e truppa)
Articolo 11 (Disposizioni di coordinamento, transitorie
e finali)
Articolo 12 (Copertura finanziaria)
Lo schema di decreto
legislativo in esame è stato adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della
legge n. 244 del 2012, in materia di revisione dello strumento militare
nazionale. 1
Tale articolo è stato successivamente novellato dall'articolo 7,
comma 4-bis, del decreto legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, al fine di contemplare, oltre alla
possibilità per il Governo di adottare
decreti correttivi o integrativi entro 2 anni dall'entrata in vigore dei
decreti legislativi attuativi della delega previsti al comma 1, anche la
previsione in base alla quale una quota parte non superiore al 50% dei risparmi
di spesa di parte corrente di natura permanente derivanti da tale revisione -
di cui all'articolo 4, comma 1, lett. c) e d) – deve essere impiegato per
adottare ulteriori disposizioni integrative entro il 1° luglio 2017, al fine di assicurare la sostanziale equiordinazione delle Forze armate e delle
Forze di polizia.
La legge n. 244 del 2012, approvata sul finire della sedicesima
legislatura, ha inciso profondamente sul funzionamento e sulla organizzazione
delle nostre Forze armate con l'obiettivo di realizzare uno strumento militare
di dimensioni più contenute, ma più sinergico ed efficiente nell'operatività e
pienamente integrato e integrabile nel contesto dell'Unione europea e della
NATO. In sostanza, uno strumento più piccolo, ma capace di esprimere
un'operatività più qualificata rispetto al passato, sostenuto da risorse per
l'operatività, per il mantenimento, l'addestramento e la preparazione del
personale, che li deve gestire. In sintesi, il disegno di legge in esame ha
conferito al Governo una ampia delega riguardante i seguenti settori di
intervento, oggetto di revisione in termini riduttivi:
1. l'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa (articolo 1);
2. le dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare (articolo 2);
3. le dotazioni organiche complessive del personale civile del Ministero della difesa(articolo 3).
In termini concreti tali interventi sono stati strutturati in
maniera tale da conseguire, secondo una tempistica delineata nella stessa legge
delega, i seguenti effetti:
Ai sensi della richiamata disposizione (articolo 7, comma 4-bis, del decreto legge 25 novembre
2015, n. 185) i decreti legislativi devono essere adottati dal Governo
nel rispetto:
1. dei principi, di cui alla legge n. 216/1992, che
prevedono di disciplinare in modo omogeneo il contenuto del rapporto di impiego
Forze di polizia e delle Forze armate (articolo 2, comma 1), nonché di
equiordinazione dei compiti e dei conseguenti trattamenti economici anche
attraverso la revisione di ruoli, gradi e qualifiche (articolo 3, comma 3);
Si
ricorda inoltre che, nel corso della XVI legislatura, le Commissioni riunite I
e IV della Camera avevano avviato l’esame di alcune proposte di legge per il
riordino delle carriere del personale direttivo e non direttivo delle Forze di
polizia e delle Forze armate, al fine di pervenire ad un quadro normativo volto
ad assicurare una maggiore valorizzazione del citato personale e un più
armonico percorso professionale (A.C. 137 e abb.). L’esame delle proposte non
si è concluso prima della fine della legislatura.
2. dei criteri direttivi, di cui all'articolo 8, comma 1,
lett. a), n. 1) della legge n. 124/2015 – la cui delega è in corso di
attuazione - che prevedono la revisione della disciplina in materia di
reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera delle FFPP,
stabilendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli,
gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche,
nonché assicurando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del
personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, fermi
restando le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna
Forza di polizia. Il termine per l’attuazione della delega originariamente
fissato al 28 agosto 2016, è stato prorogato al 28 febbraio 2017 dall’art. 1
del D.L. n. 67/2016 (conv. L. n. 131/2016).
Alla delega di cui all’articolo 8, comma
1, lettera a) è stata finora data parziale attuazione con il decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante disposizioni in materia di
razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale
dello Stato.
Si ricorda che è attualmente all’esame
delle Camere lo schema di decreto legislativo n. 395, concernente la revisione
delle Forze di Polizia.
Il provvedimento, nell’ambito
degli interventi di riorganizzazione dell’amministrazione pubblica previsti
dalla citata legge 124/2015, è volto alla razionalizzazione e al
potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia, anche in funzione
di una migliore cooperazione sul territorio, al fine di evitare
sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei
servizi strumentali.
Tenuto, altresì, conto degli obiettivi
perseguiti dallo schema di decreto legislativo di riordino dei ruoli e delle
carriere del personale delle Forze armate (A.G. n. 396), ovvero
l’equiordinazione dell’ordinamento delle Forze armate con quello delle Forze di
polizia, appare evidente il nesso esistente tra i due provvedimenti attualmente
all’esame del Parlamento.
Procedimento
per l’esercizio della delega legislativa
Ai fine dell’adozione del decreto legislativo
in esame, il comma 5 dell’articolo 1 della legge n.
244 del 2012 richiama espressamente la procedura indicata dal comma 3 del
medesimo articolo 1.
Ai sensi di tale norma - che fissa dunque la procedura di adozione
valevole per tutti i provvedimenti delegati adottati ai sensi della legge n.
244 del 2012 - i decreti legislativi sono adottati su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa,
di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione
e dell’economia e delle finanze, nonché del Ministro della salute, per le
disposizioni riferite al Servizio sanitario militare (argomento questo non contemplato dallo schema di decreto legislativo in
esame) e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per le
disposizioni che presentano profili di interesse di tale dicastero.
È altresì prevista l’acquisizione dell’intesa
in sede di Conferenza unificata – per le disposizioni in materia di riserve di
posti nei concorsi e di transito del personale militare e civile della Difesa
presso altre pubbliche amministrazioni, che interessano competenze delle
regioni e degli enti locali (argomenti
questi non contemplati dallo schema di decreto legislativo in esame) – e del
parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Per le materie di competenza, è altresì
previsto che siano sentiti il Consiglio centrale di rappresentanza militare e
le organizzazioni sindacali del personale civile.
Gli schemi di parere devono essere trasmessi
alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari
le quali sono tenute ad esprimere il proprio parere entro sessanta giorni dalla
data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in
mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere
parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine
previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di
sessanta giorni.
Le Forze armate italiane sono costituite
dall’Esercito dalla Marina militare e dall’Aeronautica militare.
Il compito
prioritario delle Forze armate è la difesa dello Stato. Esse hanno inoltre il
compito di operare al fine della realizzazione della pace e della sicurezza, in
conformità alle regole del diritto internazionale ed alle determinazioni delle
organizzazioni internazionali delle quali l'Italia fa parte.
Le Forze armate
concorrono alla salvaguardia delle istituzioni e svolgono compiti specifici nei
casi di calamità pubblica e in altri casi di straordinaria necessità ed
urgenza.
Il personale
militare delle Forze armate è articolato in:
Ø
ufficiali in servizio permanente;
Ø
sottufficiali in servizio permanente;
Ø volontari di
truppa, distinti in volontari in servizio permanente e volontari in ferma
prefissata.
La legge n.
226 del 2004, recante la sospensione
anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di
truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento
con la normativa di settore, ha disposto la sospensione delle chiamate per
lo svolgimento del servizio di leva a decorrere dal 1° gennaio 2005. La legge
citata, quindi, ha introdotto le opportune
disposizioni normative per consentire la sostituzione del personale di leva con
nuovo personale militare, evitando pericolosi vuoti di organico. Sono state,
pertanto, istituite, a partire dal 1° gennaio 2005, per l'Esercito, la Marina e
l'Aeronautica, le nuove categorie dei volontari
in ferma prefissata di un anno e dei volontari
in ferma prefissata quadriennale.
Alla realizzazione
di compiti sopraindicati concorrono altresì l’Arma dei carabinieri ed il Corpo
della Guardia di finanza.
L’Arma dei carabinieri ha una
collocazione autonoma nell'ambito del Ministero della difesa, con rango di
Forza armata, ed è forza militare di polizia a competenza generale e in
servizio permanente di pubblica sicurezza.
Essa dipende: a) tramite il Comandante
generale, dal Capo di stato maggiore della difesa per quanto attiene ai compiti
militari; b) funzionalmente dal Ministro dell'interno, per quanto
attiene ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Il Corpo
della guardia di finanza dipende direttamente dal Ministro dell’Economia e
delle Finanze e fa parte integrante delle Forze armate dello Stato e della
forza pubblica. Esso concorre allo svolgimento dei compiti delle Forze armate
nei limiti disposti dalla legge.
Più nel dettaglio
ai sensi dell’art. 16 della legge 121/1981, ai fini della tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica, oltre alla Polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e
dipendenze: l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente
di pubblica sicurezza; il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al
mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Fatte salve le rispettive
attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia
e possono essere chiamate a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e
sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia (ora Polizia
penitenziaria) e il Corpo forestale dello Stato (il recente decreto legislativo
177/2016 ha disposto l’assorbimento di tale Corpo nell’Arma dei Carabinieri).
Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico
soccorso.
L'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 - con particolare
riferimento al tema della specificità - ha riconosciuto per la prima
volta da un punto di vista normativo la specificità del ruolo delle Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
nonché dello stato giuridico del personale ad esse appartenente, in dipendenza
della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali,
previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni
democratiche e di difesa dell’ordine e della sicurezza interna ed esterna,
nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i
correlati impieghi in attività usuranti.
Categorie di militari
Ai sensi
dell’articolo 627 del Codice dell’ordinamento militare (d.lgs. 66 del 2010) il
personale militare è inquadrato nelle seguenti categorie gerarchicamente
ordinate:
a) ufficiali;
b) sottufficiali;
c) graduati;
d) militari di truppa.
La categoria degli ufficiali comprende i
militari dal grado di sottotenente e corrispondenti sino al grado di generale o
ammiraglio. La categoria dei sottufficiali
comprende i militari dal grado di sergente e corrispondenti sino al
grado di primo maresciallo ed equiparati. La categoria dei graduati comprende
i militari dal grado di primo caporal maggiore e corrispondenti sino al grado
di caporal maggiore capo scelto ed equiparati. La categoria dei militari di truppa comprende
i militari di leva, i volontari in ferma prefissata, gli allievi carabinieri,
gli allievi finanzieri, gli allievi delle scuole militari, navale e
aeronautica, gli allievi marescialli in ferma, gli allievi ufficiali in ferma
prefissata e gli allievi ufficiali delle accademie militari.
In particolare:
Ø
ai volontari
di truppa in servizio permanente sono attribuite mansioni di carattere esecutivo in rapporto al grado,
alla categoria, alla specializzazione posseduta. Essi devono essere impiegati
in primo luogo nelle unità operative ed addestrative delle tre Forze armate;
Ø
ai sergenti sono
attribuite mansioni esecutive,
richiedenti adeguata preparazione
professionale,
che si traducono nello svolgimento di compiti operativi, addestrativi,
logistico-amministrativi e/o tecnico-manuali, nonché il comando di più militari
e/o mezzi;
Ø i marescialli sono preposti ad unità operative, tecniche, logistiche,
addestrative e ad uffici,
espletando incarichi che richiedono continuità d'impiego per elevata specializzazione e capacità di
utilizzazione di strumenti tecnologicamente avanzati. Ai primi marescialli sono
attribuite funzioni che implicano un maggior livello di responsabilità, essi
sono i diretti collaboratori di superiori gerarchici che possono sostituire in
taluni casi ed assolvono funzioni di indirizzo o di coordinamento. I primi marescialli, previo conseguimento
dei requisiti e dopo valutazione (la procedura è definita all’articolo 6-bis)
viene attribuita la qualifica di luogotenente,
cui sono attribuiti incarichi di più rilevante responsabilità individuati
dall'ordinamento di ciascuna Forza armata e che hanno rango preminente sui
primi marescialli.
Le disposizioni relative al reclutamento, allo stato giuridico e
all'avanzamento del personale militare sono contenute nel richiamato Codice
dell’ordinamento militare il quale ha riassettato in un unico corpo normativo
una pluralità di fonti normative concernenti l’ordinamento militare.
Disposizioni concernenti gli ufficiali delle
forze armate
Gli ufficiali dei ruoli normali sono tratti,
con il grado di sottotenente, da coloro che abbiano completato con esito
favorevole il ciclo formativo presso le Accademie Militari. Gli stessi
ufficiali possono essere reclutati, con il grado di tenente, anche mediante
concorso per titoli ed esami, riservato a giovani in possesso di determinati
diplomi di laurea.
Gli ufficiali dei ruoli speciali delle Forze
armate possono essere tratti:
Ø con il grado di sottotenente, per concorso
per titoli ed esami:
Ø
prevalentemente,
dal personale appartenente al ruolo dei marescialli che siano in possesso di
determinati requisiti; dagli ufficiali di complemento che abbiano completato
senza demerito la ferma biennale; dal personale giudicato idoneo e non
vincitore dei concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente
effettivo dei ruoli normali delle Forze Armate; dai frequentatori dei corsi
normali delle Accademie Militari che non abbiano completato il ciclo formativo,
purché idonei in attitudine militare; dal personale del ruolo dei sergenti in
possesso di determinati requisiti.
Ø per concorso per titoli ed esami, con il
grado rivestito, dagli ufficiali inferiori delle forze di completamento con
determinate caratteristiche e requisiti;
Ø per concorso per titoli ed esami con il grado
rivestito dagli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato un anno di
servizio complessivo;
Ø a domanda, mantenendo il grado, l'anzianità e
la ferma precedentemente contratta, dagli ufficiali frequentatori dei corsi
normali delle accademie militari che non abbiano completato il previsto ciclo
formativo.
Particolari procedure sono previste per gli
ufficiali del ruolo naviganti speciale dell'Aeronautica nonché gli ufficiali
piloti dei ruoli speciali del Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo
delle capitanerie di porto.
Gli articoli da regolano i requisiti e le
modalità dell’avanzamento degli
ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, che può avvenire per
anzianità, a scelta o per meriti eccezionali.
Le autorità competenti ad esprimere giudizi
sull'avanzamento ad anzianità e a scelta sono:
Ø
le
commissioni di vertice nei riguardi degli ufficiali aventi grado di Generale di
divisione e gradi corrispondenti;
Ø
le
commissioni superiori di avanzamento nei riguardi degli ufficiali aventi grado
da Tenente Colonnello a Generale di brigata e gradi corrispondenti;
Ø
le
commissioni ordinarie di avanzamento nei riguardi degli ufficiali in servizio
permanente aventi grado da Sottotenente a Maggiore e gradi corrispondenti;
Ø
i
superiori gerarchici per gli ufficiali di complemento.
Il Codice dell’ordinamento militare
stabilisce le incompatibilità relative all’appartenenza alle commissioni e le
procedure di funzionamento delle stesse. Sono definite le modalità di
avanzamento attraverso la definizione di aliquote di ruolo e l’individuazione
degli impedimenti alla valutazione, nonché la determinazione degli elementi di
giudizio (documentazione caratteristica e matricolare, pareri facoltativi e
obbligatori).
Lo stesso Codice dispone altresì la
formazione di quadri di avanzamento che contengono le graduatorie da cui
attingere per le promozioni.
Oltre alle norme generali relative ai
requisiti per la valutazione degli ufficiali in servizio permanente effettivo,
il Codice contiene inoltre specifiche norme relative ai sottotenenti
dell'Esercito, agli ufficiali subalterni della Marina, ai sottotenenti
dell'aeronautica, nonché disposizioni speciali per l'avanzamento in taluni
ruoli.
Il personale dell’Arma dei carabinieri: quadro
normativo vigente
Come precedentemente rilevato l’Arma dei carabinieri ha una
collocazione autonoma nell'ambito del Ministero della difesa, con rango di
Forza armata, ed è forza militare di polizia a competenza generale e in
servizio permanente di pubblica sicurezza. con le speciali prerogative
conferite dalla normativa vigente. Ai sensi dell'articolo 3 della
legge 14 maggio 2010, n. 84, è
la Forza di polizia italiana a statuto militare per la Forza di gendarmeria
europea (EUROGENDFOR)
La disciplina delle carriere, delle attribuzioni
e dei trattamenti economici del personale dell’Arma dei carabinieri, è
attualmente contenuta nel Codice dell’ordinamento militare di cui al decreto
legislativo n. 66 del 2010.
Il personale dell’Arma dei carabinieri è
suddiviso su 4 ruoli: ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati e
carabinieri. Ogni ruolo è ordinato in gradi gerarchici.
In particolare, il Codice ha ribadito
l’articolazione dei ruoli e dei gradi del personale dell’Arma dei carabinieri,
nei seguenti termini:
Ø
il ruolo
degli ufficiali, ordinato nei seguenti gradi gerarchici:
§
ufficiali
generali:
o
generale
di corpo d'armata;
o
generale
di divisione;
o
generale
di brigata;
§
ufficiali
superiori:
o
colonnello;
o
tenente
colonnello;
o
maggiore;
§
ufficiali
inferiori:
o
capitano;
o
tenente;
o
sottotenente.
Ø
Il ruolo
degli ispettori, ordinato nei seguenti gradi gerarchici:
§
maresciallo
aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza;
§
maresciallo
capo;
§
maresciallo
ordinario;
§
maresciallo.
Ø
Il ruolo
dei sovrintendenti; ordinato nei seguenti gradi gerarchici:
§
brigadiere
capo;
§
brigadiere;
§
vicebrigadiere.
Ø
Il ruolo
degli appuntati e carabinieri, ordinato nei seguenti gradi gerarchici:
§
appuntato
scelto;
§
appuntato;
§
carabiniere
scelto;
§
carabiniere.
Nel dettaglio per quanto riguarda appuntati e carabinieri, si prevede che
detto ruolo si articoli in quattro gradi gerarchici: carabiniere, carabiniere
scelto, appuntato, appuntato scelto.
Ai soggetti appartenenti al ruolo degli
appuntati e carabinieri sono conferite le qualifiche di "agente di polizia
giudiziaria" e di "agente di pubblica sicurezza". Detto
personale svolge i compiti di carattere militare disciplinati dalle norme in
vigore, nonché mansioni di tipo "esecutivo", con margini di
discrezionalità correlati alla qualifica posseduta. Può, inoltre, assumere
incarichi di comando di uno o più militari
e compiere attività di addestramento in relazione alle proprie capacità
professionali.
Specifiche disposizioni disciplinano le
modalità di reclutamento. In particolare, sono consentiti arruolamenti di
volontari come carabinieri effettivi.
A tal fine sono individuati i requisiti per
l'arruolamento, i contenuti del bando di arruolamento ed è disciplinata la
posizione di stato dei soggetti ammessi ai corsi allievi carabinieri.
Il ruolo dei sovrintendenti è suddiviso in tre gradi gerarchici: vice
brigadiere, brigadiere, brigadiere capo. I sovrintendenti possono trovarsi
nelle seguenti posizioni: in servizio permanente, in congedo o in congedo
assoluto.
Agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti
sono conferite le qualifiche di "ufficiale di polizia giudiziaria" e
di "agente di pubblica sicurezza". Il personale facente parte di tale
ruolo, svolge, oltre ai compiti di carattere militare previsti dalle leggi
vigenti, mansioni esecutive con margini di discrezionalità rapportati alle
diverse qualifiche citate. Svolgono, inoltre, compiti di comando di uno o più
militari, e compiti di carattere operativo, addestrativo e
logistico-amministrativo. Ai brigadieri capo possono essere inoltre attribuite
mansioni che comportino maggiori conoscenze, incarichi operativi di più elevato
impegno e il comando di piccole unità. Specifiche disposizioni regolano
l'immissione nel ruolo dei sovrintendenti. Viene disposto che l'inserimento nel
ruolo avvenga mediante concorsi per titoli ed esame scritto, e successiva
partecipazione ad un corso di aggiornamento e di formazione professionale e
vengono, inoltre, disciplinate le modalità di svolgimento del concorso e del
corso di aggiornamento e formazione professionale.
Il ruolo degli ispettori comprende quattro gradi gerarchici: maresciallo,
maresciallo ordinario, maresciallo capo, e maresciallo aiutante, sostituto
ufficiale di Pubblica sicurezza. Il personale di detto ruolo può trovarsi nella
posizione di ferma volontaria, o di servizio permanente, o di congedo, o di
congedo assoluto.
Agli appartenenti a tale ruolo sono
attribuite le qualifiche di "ufficiale di polizia giudiziaria" e di
"agente di pubblica sicurezza". I compiti affidati al personale
facente parte del ruolo degli ispettori sono, oltre che compiti militari, prioritariamente di polizia giudiziaria e di
sicurezza pubblica. Detto personale può essere preposto al comando di stazione
carabinieri, di unità operative o addestrative, con le conseguenti
responsabilità per le direttive impartite e può assumere la direzione di uffici
o funzioni di coordinamento tra più unità operative, nell'ambito delle
direttive superiori. I marescialli aiutanti sostituti ufficiali di Pubblica Sicurezza
sono diretti collaboratori degli ufficiali dell'Arma e, qualora sostituiscano i
superiori gerarchici, assumono la qualifica di Ufficiali di Pubblica Sicurezza.
L'accesso al ruolo degli ispettori avviene
previo superamento di un apposito corso, cui si accede mediante concorso.
Specifiche disposizioni regolano lo svolgimento dei concorsi per l'ammissione
ai corsi di qualificazione, le prove concorsuali, la nomina ed la composizione
delle commissioni giudicatrici, i criteri di valutazione, la formazione della
graduatoria. Altre disposizioni disciplinano lo svolgimento del corso biennale
e del corso semestrale. Il decreto legislativo disciplina inoltre
specificamente il reclutamento degli ispettori e dei sovrintendenti del
Reggimento corazzieri.
Per quanto riguarda lo stato giuridico del personale appartenente ai ruoli dei
sovrintendenti e degli ispettori il decreto legislativo fa rinvio alle
disposizioni vigenti in materia, fatte salve eventuali incompatibilità con le
norme contenute nel decreto medesimo. Disposizione identica è dettata per il
ruolo degli appuntati e carabinieri.
In materia di avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti il Codice individua forme distinte per la promozione
dei sottufficiali: per anzianità, scelta, per esami, per meriti eccezionali,
per benemerenze d'istituto. A queste vanno aggiunte le modalità di avanzamento
"in particolari situazioni", disciplinate e l'avanzamento al grado di
luogotenente. Le le aliquote di avanzamento siano individuate annualmente con decreto
ministeriale. Specifiche disposizioni regolano ciascuna delle forme di
avanzamento.
Per quanto concerne il personale dirigente dell’Arma dei carabinieri, gli ufficiali del ruolo normale sono reclutati,
mediante concorso, tramite l'Accademia Militare. Gli ufficiali del ruolo
speciale sono tratti mediante concorso per titoli ed esami dal ruolo degli
ispettori (prevalentemente) e dagli ufficiali di complemento in congedo o in
ferma biennale e dagli ufficiali in ferma prefissata.
Gli
ufficiali del ruolo tecnico-logistico sono reclutati, mediante pubblico
concorso per titoli ed esami, tra:
Il
maestro direttore ed il maestro vice direttore della banda musicale dell'Arma
sono compresi nell'organico del ruolo speciale.
Gli
ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della
riserva, nonché quelli della riserva di complemento sono rispettivamente
iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente.
Occorre, infine, considerare che da ultimo
l’articolo 8 del decreto legislativo n.
177 del 2016 ha disposto nell’ambito della struttura organizzativa dell’Arma
dei carabinieri anche la nuova “Organizzazione per la tutela forestale,
ambientale e agroalimentare”.
Al vertice della nuova Organizzazione è posto
un Comando retto da un Generale di Corpo d’armata con funzioni di alta direzione, di coordinamento
e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti, mentre l’incarico di Vice
comandante del Comando è attribuito al Generale di divisione in servizio
permanente effettivo del ruolo forestale.
Il Comando dipende funzionalmente dal
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per le materie
afferenti alla sicurezza e alla tutela agroalimentare e forestale, ferma
restando la dipendenza dell’Arma dei carabinieri dal Capo di Stato Maggiore
della Difesa - tramite il Comandante generale - per i compiti militari e la
dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno, per i compiti di tutela
dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Per quanto attiene al personale dirigente, il richiamato decreto legislativo n. 177 del
2016 ha previsto la costituzione del “ruolo
forestale degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri”, alimentato mediante
pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i
cittadini italiani che non abbiano superato il trentaduesimo anno di età, in
possesso dei requisiti generali
previsti per gli ufficiali in servizio
permanente dell’Arma dei carabinieri, nonché di laurea magistrale o
specialistica richiesta dal bando di concorso pertinente alla specifica
professionalità del ruolo e, con riserva non superiore al venti per cento dei
posti disponibili in favore dei militari
dell’Arma, appartenenti ai ruoli non direttivi e non dirigenti, che non abbiano
superato il quarantesimo anno di età.
I vincitori di concorso sono nominati
tenenti, ammessi alla frequenza di un corso di formazione di durata non
inferiore a due anni al termine del quale sono immessi nello specifico ruolo, con una progressione di carriera che può
svilupparsi sino al grado di generale di divisione, come da tabella IV,
allegata al richiamato decreto delegato in esame. (nuovo articolo 737-bis deL Codice dell’ordinamento militare).
Il numero di posti da mettere annualmente a
concorso per l’immissione nel ruolo forestale non può in ogni caso superare un
ottavo della consistenza organica degli ufficiali inferiori di detto ruolo
(nuovo comma 3-bis dell’articolo
666).
Per quanto attiene, invece, al personale non dirigente e non direttivo
la scelta del legislatore delegato è quella di prevedere l’aumento dei
ruoli degli ispettori, dei
sovrintendenti e dei carabinieri da formare nelle relative specializzazioni,
senza, quindi, istituire nuovi ruoli.
Nello specifico, attraverso l’inserimento nel
Codice dell’ordinamento militare dei nuovi commi 4-bis dell’articolo 683, 4-bis
dell’articolo 692 e 1-bis dell’articolo
708, si è previsto che i posti per ciascun concorso relativo all’accesso ai
suddetti ruoli (ispettori, sovrintendenti e
carabinieri) vengano aumentati in
misura non inferiore al 4% per il reclutamento del personale da formare
nelle specializzazioni in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e
agroalimentare.
Il personale così arruolato è impiegato nella
specializzazione conseguita, con il vincolo di non poter essere diversamente
utilizzato prima che trascorra un periodo di almeno dieci anni, salvo che il
medesimo personale non richieda di essere trasferito in altra organizzazione
dell’Arma dei carabinieri, ovvero nel caso di trasferimento d’autorità per
inidoneità funzionale o per esonero dalla specializzazione.
Sempre tramite apposite novelle al Codice
dell’ordinamento militare sono stati regolati appositi corsi di specializzazione per ispettori, sovrintendenti e carabinieri
facenti parte dell’organizzazione per la tutela forestale, ambientale e
agroalimentare della durata non inferiore a sei mesi per gli Ispettori e a tre
mesi per il rimanente personale (cfr. nuovi articoli 765 -bis, 776-bis e 783-bis). Sono, inoltre, previste modifiche alle consistenze organiche
complessive dell’Arma come rimodulate a seguito dell’assorbimento del Corpo
forestale dello Stato
Con apposite novelle agli articolo 1040 e
1045 del Codice, sono, inoltre, state definite le progressioni di carriera degli Ufficiali “a regime”, con
l’integrazione delle Commissioni superiore e ordinaria di avanzamento con un
Ufficiale generale o Colonnello del Ruolo Forestale dell’Arma.
A loro volta i nuovi articoli 2203-bis e 2203-ter hanno
previsto, rispettivamente, che:
1. il
Ministro della difesa, con proprio decreto, determini le immissioni nel ruolo
forestale degli ufficiali, in ragione dell’andamento delle consistenze e delle
cessazioni dal servizio dell’omologo ruolo “iniziale”:
2. il
Comandante Generale determini annualmente il numero di personale da formare
nella specializzazione sulla base delle suddette immissioni.
Per quanto concerne la fase transitoria, si è previsto che il personale proveniente
dal Corpo forestale, a secondo del ruolo di appartenenza, transiti in un corrispondente ruolo forestale dell’Arma (nuovo
articolo 2212-bis).
A tale scopo sono stati istituiti:
Ø il ruolo forestale iniziale degli ufficiali in servizio permanente, per l’inquadramento degli gli ufficiali del Corpo forestale dello Stato;
Ø il ruolo forestale degli ispettori in sevizio permanente;
Ø il ruolo forestale dei sovrintendenti in servizio permanente;
Ø il ruolo forestale degli appuntati e carabinieri in servizio permanente;
Ø il ruolo forestale dei periti in servizio permanente;
Ø il ruolo forestale dei revisori in servizio permanente;
Ø il ruolo forestale dei degli operatori e collaboratori in servizio permanente.
Per quanto concerne, poi, la costituzione iniziale dei ruoli forestali dell’Arma dei carabinieri, al
fine del completo riassorbimento e fino al completo avvicendamento del
personale dei ruoli forestali degli ispettori, dei periti, dei sovrintendenti,
dei revisori, degli appuntati e carabinieri, degli operatori e collaboratori
dell’Arma dei carabinieri, il nuovo articolo
2212-quater dispone che le vacanze organiche verificatesi nei predetti ruoli
siano progressivamente devolute in
aumento alla consistenza dei corrispondenti ed equiparati ruoli dell’Arma
dei carabinieri.
Si ricorda che è attualmente all’esame
delle Camera lo schema di decreto legislativo n. 395, concernente la revisione
delle Forze di Polizia. Il Capo II dello schema di decreto, diviso in sette
sezioni, reca una serie di novelle al Codice dell’ordinamento militare,
concernenti diversi profili che regolano l’ordinamento del personale dell’Arma
dei carabinieri.
Nello specifico, la prima sezione reca
disposizioni generali concernenti le dotazioni e i ruoli dell’Arma dei
carabinieri, mentre le successive sezioni II, III, IV e V, dispongono,
rispettivamente, in merito ai ruoli degli Ufficiali, degli Ispettori, dei
Sovrintendenti, degli Appuntati e dei Carabinieri. Da ultimo, la sezione VI
prevede norme concernenti l’ordinamento dell’Arma dei carabinieri e la VII
norme di coordinamento e finali.
Tabella
Corrispondenza gerarchica nelle Forze armate
FORZE AD ORDINAMENTO
MILITARE |
|||
RUOLI |
Esercito |
Marina |
Aeronautica |
Ufficiali Generali |
Generale - Ammiraglio (Capo di Stato
Maggiore della Difesa) |
||
Generale di Corpo d'Armata con Incarichi Speciali (Capo di
Stato Maggiore dell'Esercito) |
Ammiraglio di Squadra con Incarichi Speciali (Capo di
Stato Maggiore della Marina) |
Generale di Squadra Aerea con Incarichi Speciali (Capo di
Stato Maggiore Aeronautica) |
|
Generale di Corpo d'Armata / Tenente Generale |
Ammiraglio di Squadra / Ammiraglio Ispettore Capo |
Generale di Squadra Aerea / Generale Ispettore Capo |
|
Generale di Divisione / Maggior Generale |
Ammiraglio di Divisione / Ammiraglio Ispettore |
Generale di Divisione Aerea / Generale Ispettore |
|
Generale di Brigata / Brigadiere
Generale |
Contrammiraglio |
Generale di Brigata Aerea / Brigadiere
Generale |
|
Ufficiali Superiori |
Colonnello |
Capitano di Vascello |
Colonnello |
Tenente Colonnello |
Capitano di Fregata |
Tenente Colonnello |
|
Maggiore |
Capitano di Corvetta |
Maggiore |
|
Ufficiali Inferiori |
Primo Capitano |
Primo Tenente di Vascello |
Primo Capitano |
Capitano |
Tenente di Vascello |
Capitano |
|
Tenente |
Sottotenente di Vascello |
Tenente |
|
Sottotenente |
Guardiamarina |
Sottotenente |
|
Marescialli Ispettori* |
Primo Maresciallo Luogotenente |
Primo Maresciallo Luogotenente |
Primo Maresciallo Luogotenente |
Primo Maresciallo |
Primo Maresciallo |
Primo Maresciallo |
|
Maresciallo Capo |
Capo di 1a classe |
Maresciallo di 1a classe |
|
Maresciallo Ordinario |
Capo di 2a classe |
Maresciallo di 2a classe |
|
Maresciallo |
Capo di 3a classe |
Maresciallo di 3a classe |
|
Sergenti Sovrintendenti* |
Sergente Maggiore Capo |
2° Capo Scelto |
Sergente Maggiore Capo |
Sergente Maggiore |
2° Capo |
Sergente Maggiore |
|
Sergente |
Sergente |
Sergente |
|
Volontari in Servizio Permanente Appuntati e Carabinieri - Appuntati e Finanzieri |
Caporale Maggiore Capo Scelto |
Sottocapo di 1a Classe Scelto |
Primo Aviere Capo Scelto |
Caporale Maggiore Capo |
Sottocapo di 1a Classe |
Primo Aviere Capo |
|
Caporale Maggiore Scelto |
Sottocapo di 2a Classe |
Primo Aviere Scelto |
|
Primo Caporale Maggiore |
Sottocapo di 3a Classe |
Aviere Capo |
|
Volontari in Ferma Prefissata (VFP1 e VFP4) solo VFB Appuntati e Carabinieri - Appuntati e Finanzieri |
Caporale Maggiore |
Sottocapo |
Primo Aviere |
Caporale Scelto* |
- |
- |
|
Caporale |
Comune di 1a Classe |
Aviere Scelto |
|
Soldato |
Comune di 2a Classe |
Aviere |
Lo schema di decreto legislativo in esame è composto da 12 articoli.
Come si vedrà più diffusamente nelle successive schede di lettura, le modifiche in materia di ufficiali sono finalizzate all'istituzione di una carriera unitaria a sviluppo dirigenziale, ad una revisione della permanenza nei gradi e, infine, ad un nuovo trattamento economico in particolare dal grado di maggiore a generale correlato alle piene funzioni dirigenziali conferite a partire dall'ingresso nella categoria degli ufficiali superiori e, conseguentemente, il superamento dell'attuale trattamento economico della c.d. "omogeneizzazione".
Con riguardo alla categoria dei sottufficiali e dei graduati, il provvedimento istituisce il grado di luogotenente, in luogo dell'attuale qualifica, introduce un nuovo sistema di avanzamento "a scelta, per terzi", per il grado di primo maresciallo e dispone la riduzione delle permanenze nei gradi di caporaI maggiore capo (- 1 anno), sergente (- 2 anni) e sergente maggiore (- 3 anni). Anche in questo caso le funzioni e i compiti che il provvedimento correla a ciascun grado comporta una revisione dei relativi parametri stipendiali.
Lo schema di decreto legislativo in esame specifica, in particolare, lo sviluppo direttivo della carriera del ruolo marescialli, quello esecutivo del ruolo sergenti e quello meramente esecutivo del ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente.
Sono inoltre previste disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento e vengono ridefiniti alcuni requisiti dì accesso per la progressione interna delle carriere, in particolare tra un ruolo e quello superiore.
Articolo 1
(Disposizioni comuni a più categorie)
L'articolo 1, comma 1, contiene disposizioni a regime comuni a più categorie del personale militare.
La lettera a) modifica l'articolo 627 del codice, aggiornando la rubrica e sostituendo i commi 2, 3, 4 e 5 di tale articolo.
Nel dettaglio i primi tre commi dell’articolo 627 delineano individuano la categoria degli Ufficiali, indicando in generale le funzioni a cui sono preposti e distinguendoli in tre componenti: ufficiali generali e ammiragli, ufficiali superiori e ufficiali inferiori, e delineandone l'intera carriera, dal grado di sottotenente a quello di generale e gradi corrispondenti delle Forze armate.
A loro volta i commi 4, 5 e 6, recano disposizioni relative alla categoria dei sottufficiali, comprensiva dei ruoli marescialli (per i quali il Codice prescrive il conseguimento della laurea) e sergenti, gli uni con carriera a sviluppo direttivo e gli altri esecutivo, riportando per ciascuna di esse la successione dei gradi e prevedendo, per i gradi apicali di entrambi i ruoli, l'attribuzione di specifiche qualifiche connesse all'assunzione di funzioni di particolare rilievo in relazione al ruolo d'appartenenza e all’anzianità posseduta; i commi 7 e 8 tracciano, rispettivamente, la categoria dei graduati, comprendente il ruolo dei volontari in servizio permanente (da caporal maggiore a caporal maggiore capo scelto), caratterizzati da una carriera a sviluppo meramente esecutivo, e quella dei militari di truppa, nel cui alveo sono ricompresi i militari di leva, i volontari in ferma prefissata e, più in generale le varie tipologie di allievi (carabinieri, finanzieri, frequentatori delle Accademie/scuole militari, etc.); il comma 9, infine, conformemente al dettato di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, evidenzia il carattere di specialità dell'ordinamento del personale militare prevedendo, all'uopo, l'applicazione delle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione solo se espressamente richiamate.
D. Lgs. n. 66/2010, |
Schema di D.lgs. 396 |
Art. 627 |
Art. 627 |
1. Il
personale militare è inquadrato nelle seguenti categorie gerarchicamente
ordinate: |
Identica: |
a)
ufficiali; |
a)
Identica; |
b)
sottufficiali; |
b)
Identica; |
c) graduati; |
c)
Identica; |
d) militari di truppa |
a)
Identica; |
2. La
categoria degli ufficiali comprende i militari dal grado di sottotenente e
corrispondenti sino al grado di generale o ammiraglio. |
2.
La categoria degli ufficiali comprende: |
|
a) ufficiali generali e
ammiragli che rivestono i gradi di generale di brigata, generale di
divisione, generale di corpo d'armata, generale e gradi corrispondenti; |
|
b) ufficiali superiori,
che rivestono i gradi di maggiore, tenente colonnello, colonnello e gradi
corrispondenti; |
|
c) ufficiali inferiori,
che rivestono i gradi di sottotenente, tenente, capitano e gradi
corrispondenti. |
3. La
categoria dei sottufficiali comprende i militari dal grado di sergente e
corrispondenti sino al grado di primo maresciallo ed equiparati. (Si veda comma 4 della colonna di destra) |
3. La
carriera degli ufficiali, preposti all'espletamento delle funzioni di
direzione, comando, indirizzo, coordinamento e controllo sulle unità poste
alle loro dipendenze, ha sviluppo dirigenziale. |
4. La
categoria dei graduati comprende i militari dal grado di primo caporal
maggiore e corrispondenti sino al grado di caporal maggiore capo scelto ed
equiparati. (Si veda comma 7 della colonna di destra) |
4.
La categoria dei sottufficiali comprende i
militari appartenenti ai ruoli dei
marescialli, dal grado di maresciallo a quello di luogotenente e gradi
corrispondenti, e al ruolo dei sergenti dal grado di sergente a quello di
sergente maggiore capo e gradi corrispondenti. |
5. La categoria dei militari di truppa comprende i
militari di leva, i volontari in ferma prefissata, gli allievi carabinieri,
gli allievi finanzieri, gli allievi delle scuole navale e aeronautica, gli allievi
marescialli in ferma, gli allievi ufficiali in ferma prefissata e gli allievi
ufficiali delle accademie militari (Si veda comma 8 della colonna di destra) |
5. La carriera del ruolo dei marescialli, preposti a funzioni di
comando, coordinamento e controllo sulle unità poste alle loro dipendenze, è
caratterizzata da uno sviluppo direttivo. Ai militari che rivestono il grado
apicale del ruolo dei marescialli può essere attribuita la qualifica di cui
all'articolo 629, comma 2, lettera b), che comporta l'assunzione
di attribuzioni di particolare rilievo in relazione al ruolo di appartenenza
e all'anzianità posseduta |
|
6. La carnera del ruolo dei sergenti, preposti a funzioni eli
controllo sulle unità poste alle loro dipendenze, nonché al comando di unità
di tipo elementare, ha carattere esecutivo. Ai militari che rivestono il
grado apicale del ruolo dei sergenti può essere attribuita la qualifica di
cui all'articolo 629, comma 2, lettera a), che comporta l'assunzione di
attribuzioni di particolare rilievo in relazione al ruolo di appartenenza e
all'anzianità posseduta. |
|
7. La
categoria dei graduati comprende i militari appartenenti al ruolo dei volontari in
servizio permanente, che rivestono i gradi da primo caporal maggiore sino a caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti. La carriera del
ruolo dei volontari in servizio permanente ha carattere esecutivo. Ai
militari che rivestono il grado apicale del ruolo dei volontari in servizio
permanente può essere attribuita la qualifica di cui all'articolo 1306, comma
l-bis, che comporta l'assunzione di attribuzioni di particolare rilievo in
relazione al ruolo di appartenenza e all' anzianità posseduta. |
|
8. Identico
al comma 5 |
|
9. Le carriere del personale militare sono disciplinate esclusivamente
dal Codice. |
La lettera b) sostituisce l'articolo 632 del Codice, aggiornando, alla luce dei nuovi gradi e qualifiche previsti nell'ordinamento militare, le corrispondenze con le qualifiche degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile.
D. Lgs. n. 66/2010, |
Schema di
D.lgs. 396 |
Art. 632 |
Identica |
1.
L'equiparazione tra i gradi militari e le qualifiche delle Forze di polizia a
ordinamento civile è così determinata: |
Identica. |
a) generale di corpo d'armata e corrispondenti:
dirigente generale di livello B; |
|
b) generale
di divisione e corrispondenti: dirigente generale; |
a) generale
di divisione e corrispondenti: dirigente generale di pubblica sicurezza e corrispondenti; |
c) generale
di brigata e corrispondenti: dirigente superiore; |
b) generale
di brigata e corrispondenti: dirigente superiore e corrispondenti; |
d)
colonnello e corrispondenti: primo dirigente; |
c)
colonnello e corrispondenti: primo dirigente e corrispondenti; |
|
d) tenente
colonnello e corrispondenti: vice questore |
|
e)
maggiore e corrispondenti: vice questore aggiunto e corrispondenti |
e) tenente
colonnello/maggiore e corrispondenti: vice questore aggiunto; |
|
f) capitano
e corrispondenti: commissario capo; |
f) capitano e corrispondenti: commissario capo e
corrispondenti; |
g) tenente
e corrispondenti: commissario; |
g) tenente
e corrispondenti: commissario e
corrispondenti; |
h)
sottotenente e corrispondenti: vice commissario; |
h)
sottotenente e corrispondenti: vice commissario e corrispondenti; |
|
i) luogotenente
e corrispondenti: sostituto commissario e corrispondenti; |
|
J) primo
maresciallo e corrispondenti: ispettore superiore e corrispondenti; |
i)
maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e
corrispondenti: ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica
sicurezza; |
|
l)
maresciallo capo e corrispondenti: ispettore capo; |
m) maresciallo capo e
corrispondenti: ispettore capo e
corrispondenti; |
m)
maresciallo ordinario e corrispondenti: ispettore; |
n) maresciallo ordinario e corrispondenti: ispettore
e
corrispondenti; |
n)
maresciallo e corrispondenti: vice ispettore; |
o)
maresciallo e corrispondenti: vice ispettore e corrispondenti; |
|
p) sergente maggiore capo e corrispondenti:
sovrintendente capo e corrispondenti; |
|
q) sergente maggiore e corrispondenti:
sovrintendente e corrispondenti; |
|
r) sergente e corrispondenti: vice sovrintendente e
corrispondenti; |
|
s) caporal maggiore capo scelto e corrispondenti:
assistente capo e corrispondenti; |
|
t) caporal maggiore capo e corrispondenti:
assistente e corrispondenti; |
|
u) caporal maggiore scelto e corrispondenti: agente
scelto e corrispondenti; |
|
v) primo caporaI maggiore e corrispondenti: agente e
corrispondenti."; |
o)
brigadiere capo e corrispondenti: sovrintendente capo; |
|
p)
brigadiere e corrispondenti: sovrintendente; |
|
q) vice
brigadiere e corrispondenti: vice sovrintendente; |
|
r)
appuntato scelto e corrispondenti: assistente capo; |
|
s)
appuntato e corrispondenti: assistente |
|
t)
carabiniere scelto e corrispondenti: agente scelto; |
|
u) carabiniere |
|
La lettera c) novella il comma 2 dell'articolo 635, prevedendo, in caso di partecipazione ai concorsi interni delle Forze armate, che il personale militare in servizio, in quanto tale già idoneo al servizio militare incondizionato, non venga sottoposto alla misurazione dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva (requisito prescritto dal comma 1, lettera d) della norma).
La lettera d) introduce la lettera b-quater all'articolo 803 del Codice, al fine di consentire alle Forze armate di incrementare eventualmente i volumi dei reclutamenti annuali nei ruoli iniziali, in presenza di specifiche esigenze funzionali, connesse alle emergenze operative derivanti da attività di soccorso e assistenza in Patria e all'estero, ovvero al controllo dei flussi migratori e al contrasto alla pirateria.
La relazione illustrativa specifica che la norma, in
linea con quanto già contemplato dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli
omologhi ruoli iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare
e per iI Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, conferisce alle Forze armate la
disponibilità di un adeguato bacino di graduati e militari di truppa al quale
attingere a fronte di straordinarie necessità (non ultimo il soccorso alle
popolazioni civili in caso d calamità e catastrofi naturali).
La lettera e) modifica l'articolo 811 del Codice allo scopo di adeguare la normativa prevedendo oltre alle categorie e specialità anche le "qualificazioni" per i sottufficiali, graduati e militari di truppa appartenenti al Corpo degli equipaggi militari marittimi (CEMM) della Marina militare.
La lettera f) integra l'articolo 858 del Codice, aggiungendo i commi 3-bis e 3-ter, i quali, rispettivamente estendono gli effetti della detrazione di anzianità, operata a qualsiasi titolo sul grado, anche sulla decorrenza della qualifica posseduta; prevedono il computo dei periodi di congedo straordinario (di cui all'art. 42/co5 del decreto legislativo n 165/2001) nell'anzianità giuridica valida ai fini della progressione di carriera.
La relazione illustrativa specifica che la modifica è
volta a dare un armonico equilibrio tra i principi ispiratori del sistema di avanzamento del
personale militare e quelli della tutela della genitorialità, evitando ch quest'ultimo determini disparità di
trattamento e sperequazioni del personale militare rispetto alle altre categorie
del pubblico impiego. Difatti, l'automatico scomputo dei periodi di congedo
straordinario in esame, dal periodo di servizio nel grado rivestito,
determina ingiustificate esclusioni dalle procedure di avanzamento per il
personale militare - soprattutto femminile - costretto ad usufruire dei
permessi per la cura dei propri familiari e, di conseguenza, ritardi nelle promozioni. Tal effetti distorsivi sono dovuti alla rigidità delle
disposizioni sull'avanzamento del
personale militare che a
differenza di quelle dei dipendenti della pubblica amministrazione, prevedono
rigorosamente i periodi di permanenza nel grado ai fini della promozione al
grado superiore.
La lettera g) modifica l'articolo 930 del Codice, inserendo il comma 1-bis, che prescrive la sospensione della procedura di transito per il personale: sottoposto a procedimento disciplinare dal quale possa derivare una sanzione di stato (ex articolo 1376 del Codice, ossia con l'avvio dell'inchiesta formale); sospeso dall'impiego per qualsiasi causa (i casi di sospensione dall'impiego di cui agli articoli 914 e seguenti del Codice);il comma 1-ter che contempla l'annullamento ex tunc della procedura di transito nel caso in cui i procedimenti di cui sopra si concludono con esito sfavorevole per l'interessato, ovvero con un provvedimento disciplinare di stato definitivo oppure nel caso in cui la sospensione dall'impiego non venga revocata.
La relazione illustrativa specifica che con la
modifica si colma un vuoto normativo che consentiva al personale militare, in
costanza di procedimento disciplinare di stato, di transitare effettivamente
all'impiego civile.
Il comma 1-quater, che prevede l'adozione con d.P.C.M di tabelle di corrispondenza per il transito nell'impiego civile, nei casi previsti dalla legislazione vigente, del personale non dirigente delle Forze armate, in linea con i principi di equiordinazione, salvo quanto previsto dall'articolo 2209-quinquies del Codice.
La lettera h) sostituisce il comma 2 alI'art. 992 del Codice, prevedendo per tutto il personale militare collocato in ausiliaria la permanenza in tale regime per un periodo di 5 anni, così superando la differenziazione legata all'età anagrafica.
La relazione illustrativa precisa che la novella è
volta a assicurare parità d trattamento al
personale militare dei vari ruoli, evitando sperequazioni con alcune categorie
di ufficiali che presentano limiti di età differenti rispetto ad altre e, di
conseguenza, a legislazione vigente permangono nella posizione di ausiliaria un
anno in meno (4 invece di 5).
La lettera i) modifica l'articolo 1084 del Codice, allo scopo di armonizzarne il dettato normativo concernente il personale militare che cessa dal servizio per infermità al nuovo sviluppo di carriera dei marescialli, il cui grado apicale è quello di luogotenente, prevedendo la possibilità per questi ultimi di conseguire la promozione a sottotenente e gradi corrispondenti dei ruoli speciali degli ufficiali delle Forze armate e, nel ruolo normale, per il personale dell'Anna dei carabinieri.
La lettera I) inserisce nel Codice l'articolo 1084-bis, al fine di prevedere, a mero titolo onorifico e senza effetti economici e previdenziali, a decorrere dal 10 gennaio 2015, la promozione al grado superiore in favore del personale in servizio permanente che cessa dal servizio per: raggiungimento del limite di età; collocamento a domanda in ausiliaria o riserva; infermità o decesso dipendenti da causa di servizio; rinuncia al transito per infermità nell'impiego civile, sempre che l’infermità dipenda da causa di servizio. La promozione, non ammessa per coloro che già rivestono il grado apicale del ruolo d'appartenenza, è subordinata all'assenza di profili di demerito nell'ultimo quinquennio di servizio prestato.
La lettera m) modifica l'articolo 2229, comma 1, del Codice, coordinandone il contenuto con le disposizioni introdotte dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n.91 all'articolo 2230 del Codice, che quantificano, fino all'anno 2024, le unità di personale da collocare in ausiliaria.
Articolo 2
(Disposizioni a regime in materia di
ufficiali)
FORZE
AD ORDINAMENTO MILITARE |
||||
RUOLI |
Esercito |
Marina |
Aeronautica |
|
Ufficiali
Generali |
Generale -
Ammiraglio (Capo di Stato Maggiore della Difesa) |
|||
Generale di Corpo
d'Armata con Incarichi
Speciali (Capo di Stato Maggiore dell'Esercito) |
Ammiraglio di
Squadra con Incarichi Speciali (Capo di Stato Maggiore della Marina) |
Generale di
Squadra Aerea con Incarichi Speciali (Capo di Stato Maggiore Aeronautica) |
|
|
Generale di Corpo
d'Armata / Tenente Generale |
Ammiraglio di
Squadra / Ammiraglio
Ispettore Capo |
Generale di
Squadra Aerea / Generale
Ispettore Capo |
|
|
Generale di
Divisione / Maggior Generale |
Ammiraglio di
Divisione / Ammiraglio
Ispettore |
Generale di
Divisione Aerea / Generale
Ispettore |
|
|
Generale di
Brigata / Brigadiere Generale |
Contrammiraglio |
Generale di
Brigata Aerea / Brigadiere Generale |
|
|
Ufficiali
Superiori |
Colonnello |
Capitano di
Vascello |
Colonnello |
|
Tenente
Colonnello |
Capitano di
Fregata |
Tenente
Colonnello |
|
|
Maggiore |
Capitano di
Corvetta |
Maggiore |
|
|
Ufficiali
Inferiori |
Primo Capitano |
Primo Tenente di
Vascello |
Primo Capitano |
|
Capitano |
Tenente di
Vascello |
Capitano |
|
|
Tenente |
Sottotenente di
Vascello |
Tenente |
|
|
Sottotenente |
Guardiamarina |
Sottotenente |
|
La lettera a) modifica l'articolo 540 del codice estendendo l'esercizio del potere di spesa a tutti gli ufficiali superiori che esercitano la funzione di comando/direzione di organismi militari provvisti di autonomia amministrativa;
A sua volta la successiva lettera b) novella l'articolo 628 del Codice eliminando la distinzione tra ufficiali inferiori e superiori.
La lettera c) modifica l'articolo 652 del Codice, innalzando a 35 anni il limite di età per la partecipazione ai concorsi straordinari per ufficiali dei ruoli normali e sostituendo le figure professionali del capitano di lungo corso e del capitano di macchina, con primo ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiori a 3000 GT1 e primo ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 KW.
La relazione illustrativa specifica che la
disposizione ha lo scopo di ampliare il bacino dei possibili candidati e uniformare il limite di età con quello
previsto per la partecipazione al concorso straordinario per i ruoli speciali
di cui all'articolo 658 del Codice, come modificato dal presente decreto.
Inoltre si ricorda che la materia dei titoli
professionali marittimi è prevista dal decreto del ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016, (art. 3, commi 2 e 3).
D. Lgs. n. 66/2010, |
Schema di D.lgs. 396 |
Art. 652 Alimentazione straordinaria dei ruoli
normali |
Identica |
1. Gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali possono anche essere tratti con il grado di tenente, mediante concorso per titoli ed esami, dai giovani in possesso di uno dei diplomi di laurea, definiti per ciascun ruolo con i decreti di cui all'articolo 647, che non hanno superato il 32° anno di età alla data indicata nel bando di concorso. |
1. Gli ufficiali in
servizio permanente dei ruoli normali possono anche essere tratti con il
grado di tenente, mediante concorso per titoli ed esami, dai cittadini in possesso di uno dei
diplomi di laurea, definiti per ciascun ruolo con i decreti di cui all'articolo 647, che non hanno superato
il 35° anno di età alla data
indicata nel bando di concorso |
2. Salvo quanto stabilito nel comma 1, gli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto possono essere tratti, con il grado di guardiamarina, anche dai giovani in possesso del titolo di capitano di lungo corso o di capitano di macchina. |
2.
Salvo quanto stabilito nel comma 1, gli ufficiali del ruolo normale del Corpo
delle capitanerie di porto possono essere tratti, con il grado di
guardiamarina, anche dai giovani in possesso del titolo di primo ufficiale di coperta su navi di
stazza pari o superiore a 3000 GT o primo ufficiale di macchina su navi con
apparato motore principale pari o superiore a 3000KW. |
3. Il presente codice stabilisce quando possono essere banditi i concorsi di cui al comma 1. |
|
La lettera d) modifica l'articolo 655 del Codice, cambiando i requisiti necessari ai fini dell'arruolamento nella categoria degli ufficiali del ruolo speciale delle Forze armate. In particolare è elevato a 35 anni il limite di età ed è prescritto il possesso almeno della laurea (triennale). Con riguardo ai frequentatori delle Accademie militari è inoltre previsto che possono accedere anche: i frequentatori dei corsi normali che siano comunque in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea; gli iscritti ai corsi universitari quinquennali a ciclo unico, coloro che abbiano superato gli esami del terzo anno e siano idonei in attitudine militare, purché, conseguano tale titolo di studio entro l'anno di inserimento in aliquota per la promozione a capitano.
La lettera e) inserisce l’articolo 655-bis del Codice, consentendo l’alimentazione del ruolo speciale, in misura non superiore al 30%, anche con sottufficiali nel grado di primo maresciallo e luogotenente in possesso almeno della laurea.
La lettera f) modifica l'articolo 658 del Codice, cambiando i requisiti necessari ai fini per la per la partecipazione ai concorsi straordinari per ufficiali dei ruoli speciali, banditi in caso di vacanza di particolari posizioni organiche. In particolare è elevato a 35 anni il limite di età.
La relazione illustrativa dichiara che la disposizione
ha lo scopo di assicurare ai frequentatori di corsi di lauree specialistiche
(medicina e chirurgia, fisica, chimica, etc.) le stesse possibilità di accesso
ai ruoli speciali garantite agli altri concorrenti, cui è richiesto il possesso
della sola laurea (triennale ).
La lettera g) sostituisce l'articolo 667 del codice, dispensando gli ufficiali piloti e navigatori di complemento delle Forze armate, dal requisito della laurea prescritto per la partecipazione ai concorsi straordinari per titoli per il reclutamento dì capitani e gradi corrispondenti in servizio permanente nel ruolo speciale.
La relazione illustrativa evidenzia che il regime
derogatorio, che comunque stabilisce il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado, è motivato dalla specificità del personale cui è rivolto, trattandosi di
militari altamente specializzati in possesso di brevetto di pilota e/o
navigatore militare che hanno prestato servizio per almeno undici anni.
Le lettere h), i) e l) armonizzano rispettivamente gli articoli 728, 729 e 731 del Codice (concernenti la formazione degli ufficiali del ruolo normale della Marina) con le novelle introdotte dal presente provvedimento, sopprimendo dalle relative rubriche il termine "subalterni".
La lettera m) modifica l'articolo 732 del Codice, prevedendo per gli ufficiali dell’Aeronautica militare, il trasferimento d’autorità quando non vi è il superamento degli studi accademici e/o il conseguimento del prescritto diploma di laurea.
La lettera n) sostituisce l'articolo 801 del Codice allo scopo di ampliare le categorie destinatarie del collocamento degli Ufficiali in soprannurnero agli organici e comunque fino ad un massimo di 155 unità, includendovi gli ufficiali impiegati nelle sedi delle Rappresentanze diplomatiche all'estero in qualità di Addetti militari, l'ufficiale generale cui è stata conferita la carica di Consigliere militare della Presidenza del Consiglio dei ministri.
La relazione illustrativa chiarisce che la modifica
non comporta nuovi oneri finanziari poiché il contingente complessivo di
Ufficiali da porre in soprannumero agli organici che può essere impiegato per
esigenze di "altre
amministrazioni" è stabilito durante l'elaborazione del progetto di
Bilancio approvato dal MEF. Per l'Arma
dei carabinieri, il contingente massimo di posizioni soprannumerarie è fissato
in 10 unità di ufficiali.
La lettera o) abroga l'articolo 837 del Codice, la cui disciplina è assorbita nella nuova formulazione dell'articolo 838 in materia, tra l'altro, di competenze dei generali, colonnelli e gradi corrispondenti.
La lettera p) modifica l'articolo 838 del Codice, indicando competenze e compiti della categoria degli Ufficiali.
La lettera q) introduce il comma 1-bis all'articolo 1053 del Codice. La modifica disciplina le modalità di inserimento nell'aliquota di valutazione dei contrammiragli del neo costituito corpo del Genio della Marina, introdotto con il decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91 che prevede tre specialità caratterizzanti il corpo (genio navale, armi navali e infrastrutture). Dal grado di contrammiraglio gli ufficiali sono ora inclusi in un 'unica aliquota di valutazione secondo l'ordine di anzianità posseduta prima della costituzione del Corpo, secondo le modalità di cui all'articolo 797, comma 3, al fine di consentire una valutazione dalla quale discenda un'unica graduatoria dì merito.
La lettera r) introduce l'articolo 1072-ter del Codice in materia di ricostruzione della carriera per il personale militare che, avendo prestato servizio presso altre pubbliche amministrazioni, rientra nella Forza annata di appartenenza. In particolare è previsto un sistema di promozione che tiene conto degli incarichi e della qualifica posseduta durante il servizio presso le altre amministrazioni.
La relazione illustrativa specifica che la
disposizione è volta ad assicurare parità di trattamento ed equiordinazione con
il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile.
La lettera s) sostituisce l'articolo 1519 del Codice al fine di introdurre nuove disposizioni in materia di avanzamento del maestro direttore della banda musicale. In particolare, viene stabilito il sistema di avanzamento al grado di tenente colonnello (e gradi corrispondenti) ad anzianità, per le tre Forze armate, a scelta, per l'Arma dei carabinieri.
La lettera t) modifica l'articolo 1520 del Codice, fissando il grado di maggiore quale livello apicale per il maestro vice direttore della banda musicale e prevedendo che quest'ultimo venga valutato dai superiori gerarchici al compimento di cinque anni di anzianità di grado, anziché due.
Articolo 3
(Disposizioni transitorie in materia di
ufficiali)
L'articolo 3 reca disposizioni transitorie in merito al reclutamento, allo stato giuridico e all’avanzamento del personale militare appartenente al ruolo degli ufficiali.
A tal fine la disposizione in esame prevede
l’inserimento nel Codice di una serie di nuovi commi e articoli aggiuntivi
riguardanti:
1. una disciplina transitoria, sino all’anno 2022 e derogatoria rispetto a quanto previsto dal nuovo articolo 655-bis (cfr, precedente articolo 2, lettera e)), per la partecipazione al concorso nel ruolo speciale riservato ai primi marescialli e ai luogotenenti. Al riguardo, il nuovo comma 1-bis dell’articolo 2196-bis del Codice deroga alla richiamata disciplina generale prevedendo, ai fini della partecipazione al richiamato concorsi, il possesso del solo diploma di istruzione secondaria di secondo grado, anziché il titolo di laurea
2. una disciplina transitoria, dal 1°gennaio 2017 fino al 31 ottobre 2019, per la formazione delle aliquote degli ufficiali. Come precisato nella relazione illustrativa, il regime transitorio in esame è volto all’armonizzazione “fra il sistema di avanzamento attuale e quello previsto a regime attraverso un sistema di compensazione, tale da consentire dal 2020 l'inserimento nelle aliquote di valutazione degli ufficiali aventi la permanenza minima nei gradi previsti dalla nuova disciplina” (art. 2236- bis, ter e quater);
3. l’estensione agli ufficiali dell'Esercito e dell' Aeronautica, l’applicabilità, in quanto compatibile, delle sopra richiamate previsioni transitorie di cui all'articolo 2236 –bis, comma 1quater, di pertinenza della Marina militare,
4. una disciplina transitoria per l’avanzamento degli ufficiali del ruolo della marina. In particolare, la nuova disposizione regola, nella fase transitoria, i periodi minimi di imbarco, le attribuzioni specifiche e i titoli necessari per l'avanzamento dei richiamati ufficiali (art. 2242-bis).
Da ultimo, l’articolo 3 propone una nuova formulazione dell'articolo 2238-ter del Codice al fine di regolare in via transitoria la permanenza minima nel grado di Generale di divisione e gradi corrispondenti per la promozione al grado superiore (2238-ter).
Il testo a fronte che segue pone in evidenza la nuova formulazione dell’articolo 2238-ter del Codice.
D. Lgs. n. 66/2010, |
Schema di D.lgs. 396 Articolo 3 |
Art. 2238-ter |
Identico. |
1. Fino all'inserimento in aliquota di valutazione dei
generali di divisione aerea del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica
aventi anzianità di grado 2016, per la formazione dell'aliquota di
valutazione per la promozione al grado di generale di squadra aerea la
permanenza minima nel grado è fissata con decreto del Ministro della difesa
in misura non inferiore a due anni. |
1. In relazione all'andamento dei ruoli,
sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell’articolo
5, comma 2. della legge 31 dicembre 2012, n. 244, la permanenza minima nel
grado di generale di divisione e gradi corrispondenti per la promozione al
grado di generale di corpo d'annata e gradi corrispondenti è fissata con
decreto del Ministro della difesa in
modo da includere, oltre agli ufficiali già valutati l'anno precedente e
giudicati idonei e non iscritti in quadro, i generali di divisione e gradi
corrispondenti non ancora valutati che abbiano anzianità di grado anche
inferiore a quelle stabilite dalle tabelle 1,2, 3 e 4, di cui agli articoli
1099-bis, 1136-bis, 118S-bis e 1226-bis, allegate al presente codice e
comunque non inferiore a due anni. |
Articolo 4
(Disposizioni a regime in materia di
marescialli)
L'articolo 4 reca disposizioni concernenti il reclutamento, lo stato giuridico e l’avanzamento del personale militare appartenente al ruolo dei marescialli.
RUOLI |
Esercito |
Marina |
Aeronautica |
Marescialli Ispettori* |
Primo Maresciallo Luogotenente |
Primo Maresciallo Luogotenente |
Primo Maresciallo Luogotenente |
Primo Maresciallo |
Primo Maresciallo |
Primo Maresciallo |
|
Maresciallo Capo |
Capo di 1a classe |
Maresciallo di 1a classe |
|
Maresciallo Ordinario |
Capo di 2a classe |
Maresciallo di 2a classe |
|
Maresciallo |
Capo di 3a classe |
Maresciallo di 3a classe |
Nello specifico, la lettera a) novella l'articolo 629 del Codice in materia di successione e corrispondenza dei gradi dei sottufficiali introducendo il nuovo grado di luogotenente e le qualifiche di "primo luogotenente" per l’esercito, la marina e l’aeronautica; "luogotenente carica speciale" per l'Arma dei carabinieri; "luogotenente cariche speciali" per il Corpo della Guardia di finanza.
La norma introduce, inoltre, la "qualifica speciale" per i sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti.
Il testo a fronte che segue indica nel dettaglio le singole novelle che si intendono apportare al richiamato articolo 629 del Codice.
D. Lgs. n. 66/2010, |
Schema di
D.lgs. 396 Articolo
4, comma 1, lettera a) |
Art. 629 |
Art. 629 |
1. La successione e la corrispondenza dei gradi dei
sottufficiali sono così determinate in ordine crescente: |
1. Identica: |
a) sergente: vicebrigadiere per l'Arma dei
carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza; |
a) sergente: vice
brigadiere per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di
finanza; |
b) sergente maggiore: secondo capo della Marina
militare; brigadiere per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di
finanza; |
b) Identica; |
c) sergente maggiore capo: secondo capo scelto della
Marina militare; brigadiere capo per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della
Guardia di finanza; |
c) Identica; |
d) maresciallo: capo di 3^ classe per la Marina
militare; maresciallo di 3^ classe per l'Aeronautica militare; |
d) Identica; |
e) maresciallo ordinario: capo di 2^ classe per la
Marina militare; maresciallo di 2^ classe per l'Aeronautica militare; |
e) Identica; |
f) maresciallo capo: capo di 1^ classe per la Marina
militare; maresciallo di 1^ classe per l'Aeronautica militare; |
f) Identica; |
g) primo maresciallo: maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza
per l'Arma dei carabinieri; maresciallo aiutante per il Corpo della Guardia
di finanza. |
g) primo maresciallo: maresciallo aiutante per
l'Arma dei carabinieri; maresciallo aiutante per il Corpo della Guardia di
finanza. |
|
g-bis) luogotenente: luogotenente per l’Arma dei Carabinieri; luogotenente per il Corpo della Guardia di
finanza. |
2. Ai primi marescialli e gradi corrispondenti può
essere attribuita la qualifica di luogotenente. I primi marescialli
luogotenenti hanno rango preminente sui pari grado; fra primi marescialli
luogotenenti si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche
nel caso di pari grado con diversa anzianità. |
2. Le qualifiche attribuibili ai sottufficiaIi sono
così determinate: |
|
a) ai
sergenti maggiore capo e gradi corrispondenti: qualifica speciale; |
|
b) ai
luogotenenti e gradi corrispondenti: primo luogotenente per l'Esercito
italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare; carica speciale per
l'Anna dei carabinieri; cariche speciali per il Corpo della guardia di
finanza. 2-bis I
sottufficiali a cui sono attribuite le qualifiche di cui al comma 2 hanno
rango preminente sui pari grado. Fra essi si tiene conto della data di
conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa
anzianità. |
A sua volta la successiva la lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 novella i commi 5 e 6 dell'articolo 682 del Codice, individuando le categorie di personale che possono accedere, tramite il concorso interno di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), al ruolo dei marescialli.
D. Lgs. n. 66/2010, |
Schema di D.lgs. 396 Articolo 4, comma 1, lettera b) |
Art. 682 |
Identico. |
5. Ai concorsi di cui all'articolo
679, comma 1, lettera b), possono
partecipare: |
5. Identica. |
a) nel limite del 10 per cento dei posti
disponibili, gli appartenenti al ruolo dei sergenti, che alla data prevista
nel bando di concorso: |
a) gli
appartenenti al ruolo sergenti nel limite minimo del 30 per cento dei posti
disponibili mediante: |
|
1) concorso
per titoli, nel limite massimo del 50 per cento dei posti di cui all'alinea
della presente lettera a), per i sergenti maggiori capo che alla data
prevista nel bando di concorso; |
1) non hanno superato il 40° anno di età; |
1.1)
non hanno superato il 48° anno di età; |
2) hanno riportato nell'ultimo quadriennio in
servizio permanente la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio
corrispondente |
1.2) Identico al n.2), lettera a) testo vigente; |
3) non hanno riportato sanzioni disciplinari più
gravi della consegna nell'ultimo biennio; |
1.3) Identico; |
|
1.4) Identico al n.2 lettera b) testo vigente; 2)concorso per
titoli ed esami, nel limite minimo del 50 per cento dei posti di cui
all'alinea della presente lettera a), per gli appartenenti al ruolo sergenti
in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1.2), 1.3) e 1.4), che non hanno
superato i 40° anno di età; |
b) nel limite del 20 per
cento dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo dei volontari in
servizio permanente, che, oltre ai requisiti di cui alla lettera a ): Si veda precedente n 1.4 lettera a) colonna di
destra |
b) gli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente nel
limite massimo del 70 per cento dei posti disponibili, mediante concorso per
titoli ed esami, che alla data prevista nel bando di concorso non hanno
superato i145° anno di età, hanno compiuto dieci anni di servizio di cui
almeno sette in servizio permanente e sono in possesso dei requisiti di cui
alla lettera a), numeri 1.2), 1.3) e 1.4). |
1) hanno compiuto 7 anni
di servizio di cui almeno quattro in servizio permanente; 2) sono in possesso del
diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo
conseguono nell'anno in cui è bandito il concorso. |
|
5-bis. Per specifiche esigenze delle singole Forze
armate, possono essere altresì banditi, nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili, concorsi per titoli ed esami per trarre, con il grado di
maresciallo e corrispondenti, giovani: |
5-bis Identico: |
a) in possesso di laurea definita con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per i concorsi relativi al Corpo delle capitanerie di porto; |
a) Identica; |
b) di età non superiore a 32 anni alla data indicata
nel bando di concorso. |
b) Identica. |
6. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui ai commi 4 e 5, compresa la definizione dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie sono stabilite con apposito decreto ministeriale per ciascuna Forza armata. |
6. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui
ai commi 4, 5 e 5 - bis compresa la definizione dei
titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la
formazione delle graduatorie sono stabilite con apposito decreto ministeriale
per ciascuna Forza armata. |
La
successiva lettera c) novella
l'articolo 760 del Codice che attualmente
disciplina lo svolgimento dei corsi e la
nomina nel grado.
Nel dettaglio la nuova formulazione del comma 1-bis prevede la possibilità per i sergenti vincitori di concorso per il ruolo marescialli di essere destinati, al termine del corso nella sede di servizio e di provenienza, tenuto conto delle esigenze dell'Amministrazione o, laddove possibile, in altre sedi di preferenza espresse dall'interessato.
Da
un punto di vista formale si osserva che la disposizione è costruita come comma
aggiuntivo al comma 1 (comma 1-bis) sebbene
la novella proposta risulti sostitutiva del comma 1-bis, già esistente nel
testo dell’articolo 760 del Codice.
D. Lgs. n. 66/2010, |
Schema di D.lgs. 396 Articolo 4, comma 1, lettera d) |
Art. 760 |
Identico. |
1. Il personale vincitore del concorso di cui all'articolo 679, comma 1, lettere a) e b), è tenuto a frequentare un corso di formazione e di specializzazione, nonché il tirocinio complementare fino alla concorrenza dei due anni, presso ciascuna Forza armata, avuto riguardo alle assegnazioni, agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e specialità, alle esigenze specifiche di Forza armata, al risultato della selezione psico-fisica e attitudinale, nonché alle preferenze espresse dagli arruolati; al termine del periodo di formazione e istruzione nonché dei periodi di tirocinio complementare, gli allievi sono sottoposti a esami e trattenuti d'ufficio per il periodo necessario all'espletamento delle prove. |
1. Identico. |
1-bis. In relazione alle esigenze delle Forze armate, per il personale vincitore del concorso di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), può essere previsto, in alternativa al corso di cui al comma 1, un corso di qualificazione di durata comunque non inferiore a sei mesi. |
1.-bis. In relazione alle esigenze di ciascuna Forza armata,
il personale vincitore del concorso di cui all'articolo
679,comma 1, lettera b), in
alternativa al corso di cui al comma 1 del presente articolo, può essere avviato a frequentare un corso di
formazione professionale di durata comunque non inferiore a sei mesi. All’esito dei corsi di formazione, il
medesimo personale può essere impiegato anche nella sede di servizio di
provenienza, tenuto conto delle esigenze dell'amministrazione di cui alle
direttive di impiego di ciascuna Forza annata e, ove possibile, delle
preferenze espresse dal personale stesso. |
Interviene
a sua volta sulle funzioni attribuite al personale appartenente al ruolo dei
marescialli la lettera d)
dell’articolo 4 delle schema di decreto legislativo recante diverse novelle
all’articolo 839 del Codice. Come precisato nella relazione illustrativa tale
modifiche sono conseguenti all'istituzione del grado di luogotenente, quale
livello apicale del ruolo marescialli e della qualifica di primo luogotenente.
D. Lgs. n. 66/2010, |
Schema di D.lgs. 396 Articolo 4, comma 1, lettera d) |
Art. 839 |
Identica. |
1. Al personale appartenente al ruolo dei
marescialli sono attribuite funzioni che richiedono una adeguata preparazione
professionale. In tale ambito essi: a) sono di norma preposti a unità operative,
tecniche, logistiche, addestrative e a uffici; b) svolgono, in relazione alla professionalità
posseduta, interventi di natura tecnico-operativa nonché compiti di
formazione e di indirizzo del personale subordinato; c) espletano incarichi la cui esecuzione richiede
continuità d'impiego per elevata specializzazione e capacità di utilizzazione
di mezzi e strumentazioni tecnologicamente avanzate. |
1.Identico: |
2. Al personale che riveste il grado di primo
maresciallo sono attribuite funzioni che implicano un maggior livello di
responsabilità, sulla base delle esigenze tecnico-operative stabilite in sede
di definizione delle strutture organiche degli enti e delle unità. In tale
contesto i primi marescialli: |
2. Al
personale che riveste il grado di primo maresciallo e di luogotenente, sulla base della formazione accademica e
professionale acquisita, sono attribuite funzioni che implicano un
maggior livello di responsabilità, in
relazione alle esigenze
tecnico-operative stabilite in sede di definizione delle strutture organiche
degli enti e delle unità. In tale contesto i luogotenenti, ed in particolare coloro che rivestono la qualifica
di primo luogotenente: |
a) sono i diretti collaboratori di superiori
gerarchici che possono sostituire in caso di impedimento o di assenza; |
a) Identica; |
b) assolvono, in via prioritaria, funzioni di
indirizzo o di coordinamento con piena responsabilità per l'attività svolta. |
b) Identica; |
|
c) possono assolvere in
autonomia incarichi di comando commisurati al grado e alloro livello di
responsabilità; |
|
d) possono svolgere
attività di studio ricerca e sviluppo tecnico nei settori di specifico
interesse e funzioni in materia giuridica, economica e finanziaria; |
|
e) possono essere nominati
membri di commissioni di Forza armata relative all'avanzamento, al
reclutamento di personale militare, nonché alla gestione amministrativa
dell'ente di appartenenza; |
|
j) possono assolvere
funzioni di rappresentanza istituzionale in consessi interni ed esterni alla
Difesa, nei settori tecnici, amministrativi e operativi; |
|
g) possono svolgere
attività di insegnamento teorico-pratico presso istituti, scuole, enti di
formazione e addestramento, secondo le disposizioni vigenti. |
3. Il personale appartenente al ruolo dei
marescialli della categoria «nocchieri di porto» del Corpo delle capitanerie
di porto della Marina militare, svolge, oltre agli specifici incarichi
caratteristici del proprio ruolo, anche funzioni di ufficiale di polizia
giudiziaria, ai sensi del codice della navigazione e delle altre leggi che lo
prevedono. |
3.Identico. |
4. Ai primi marescialli luogotenenti sono
attribuiti, nell'ambito delle funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, gli
incarichi di più rilevante responsabilità individuati dall'ordinamento di
ciascuna Forza armata. |
4. Ai primi
luogotenenti sono attribuiti, nell'ambito delle funzioni di cui ai commi
1, 2 e 3, gli incarichi di più rilevante responsabilità individuati
dall'ordinamento di ciascuna Forza armata. |
A
loro volta le successive lettere da e) ad l) sono volta a:
1. introdurre il comma 1-bis nell’articolo 972 del Codice, in materia di ferme ulteriori, prevedendo un ulteriore vincolo di anni cinque anche per coloro che frequentano corsi di qualificazione di controllore del traffico aereo, nonché altri cicli didattici di durata non inferiore ad otto mesi o non inferiore a sei mesi se effettuati all'estero (lettera e);
2. novellare l'articolo 1047 del Codice, in tema di Commissioni permanenti per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianità e a scelta del personale appartenente ai ruoli marescialli, ispettori, sergenti, sovrintendenti e volontari in servizio permanente. Le modifiche proposte sono volte ad adeguare la disposizione ai nuovi ruoli anche al fine di prevedere la possibilità di costituire ulteriori sottoccommissioni, subordinate e funzionali a quella principale per le tre Forze armate (lettera f);
3. introdurre il comma 7-bis all'articolo 1059 del Codice, al fine di richiamare le modalità di avanzamento dei sottufficiali che escluso dalle aliquote di valutazione a causa degli impedimenti di cui all'articolo 1051 del Codice, sono successivamente valutati al venir meno delle cause di esclusione (lettera g);
A questo proposito si ricorda che
ai sensi dei primi due commi dell’articolo 1059 1. Non può essere valutato per
l'avanzamento il militare che ricopra la carica di Ministro o di
Sottosegretario di Stato. Non può essere inserito nell'aliquota di avanzamento
o valutato per l'avanzamento il personale militare: a) rinviato a giudizio o
ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo; b) sottoposto a
procedimento disciplinare da cui può derivare una sanzione di stato;c) sospeso
dall'impiego o dalle funzioni del grado; d) in aspettativa per qualsiasi motivo
per una durata non inferiore a 60 giorni.
4. novellare l'articolo 1273 del Codice, estendendo ai marescialli la disciplina del sistema di avanzamento prevista per i sergenti (le modalità di avanzamento al grado di luogotenente sono disciplinate dall’articolo 1282, come novellato dalla successiva lettera o) dello schema di decreto legislativo (lettera h);
5. introdurre il comma 1-bis dell’ 1274 del Codice, prescrivendo il possesso almeno della laurea per l'avanzamento a primo maresciallo (lettera i);
Al riguardo, si osserva che la relazione
illustrativa precisa che la nuova disposizione, nel prescrivere il possesso
della laurea “almeno triennale”, si pone
in linea con il nuovo profilo direttivo che denota la carriera dei Marescialli.
Al fine di evitare possibili equivoci interpretativi andrebbe valutata
l’opportunità di specificare anche nel testo del nuovo comma 1-bis dell’
articolo 1274 del Codice il tipo di laurea richiesto (laurea “almeno
triennale”).
6. novellare l'articolo 1276 del Codice, concernente l’articolazione della carriera dei marescialli al fine di tener, altresì, conto del grado di luogotenente e della qualifica di primo luogotenente. Nello specifico la nuova articolazione è la seguente (lettera l):
D. Lgs. n. 66/2010, |
Schema di D.lgs. 396 Articolo 4, comma 1, lettera l) |
Art. 1276 |
Identico. |
1) Lo sviluppo di carriera dei marescialli
dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare
prevede i seguenti gradi gerarchici |
1) Identico; |
a) maresciallo: capo di 3^ classe per la Marina
militare, maresciallo di 3^ classe per l'Aeronautica militare; |
a) Identica; |
b) maresciallo ordinario: capo di 2^ classe per la
Marina militare, maresciallo di 2^ classe per l'Aeronautica militare; |
b) Identica; |
c) maresciallo capo: capo di 1^ classe per la Marina
militare, maresciallo di 1^ classe per l'Aeronautica militare. |
c) Identica; |
d) primo
maresciallo |
d) Identica; |
|
d-bis) luogotenente |
2. Al primo maresciallo può essere conferita la
qualifica di luogotenente. |
2. Al luogotenente
può essere conferita la qualifica di primo
luogotenente. |
Interviene, a sua volta sulle modalità di avanzamento nel ruolo dei marescialli in conseguenza del più volte richiamato nuovo grado di luogotenente la lettera m) dell’articolo 4 dello schema di decreto legislativo in esame. Tale disposizione elimina, altresì, la promozione a scelta per esami al grado di primo maresciallo, attualmente prevista dalla lettera c) dell’articolo 1277 del Codice (lettera m).
D. Lgs. n. 66/2010, |
Schema di
D.lgs. 396 |
Art. 1277 |
Identico. |
1. L'avanzamento avviene: |
1.) Identico; |
a) ad anzianità, per il grado di maresciallo
ordinario e maresciallo capo; |
a) Identica; |
b) a scelta, per il grado di primo maresciallo; |
b) a scelta, per il grado di primo maresciallo e luogotenente; |
c) a
scelta per esami per il grado di primo maresciallo. |
|
Per quanto riguarda, invece, l’articolo 1278
del Codice, concernente le i periodi di
permanenza nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti ai fini
dell’avanzamento al grado di primo maresciallo, le modifiche proposte dalla lettera n) sono volte a contemplare
anche il periodo di permanenza minima ai fini dell’avanzamento al grado di
luogotenente. Tale periodo è fissato in un periodo minimo di otto anni di permanenza nel grado,
analogamente a quanto attualmente previsto per l'avanzamento al grado dì primo
maresciallo.
Reca, invece, la disciplina
generale concernente l'avanzamento al grado di luogotenente la lettera o) dell’articolo 4.
Nello
specifico la richiamata disposizione novella in più parti l'articolo 1282 del Codice,
proponendo le seguenti modifiche:
D. Lgs. n. 66/2010, |
Schema di D.lgs. 396 Articolo 4, comma 1,
lettera o) |
Art. 1282 |
Art. 1282 |
1. Il numero di promozioni annuali al grado di primo
maresciallo e corrispondenti è pari alle vacanze determinatesi a qualsiasi
titolo nel grado al 31 dicembre di ogni anno. |
1. All'avanzamento a scelta al grado di luogotenente sono ammessi i primi
marescialli: |
|
a) che hanno
maturato il periodo minimo di permanenza nel grado previsto all'articolo
1278, comma 1-lettera b); |
|
b) iscritti
nei quadri di avanzamento e non promossi. |
2. L'avanzamento a scelta si effettua nel limite del 70 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno. |
2. I primi marescialli giudicati idonei e iscritti
nel quadro d'avanzamento a scelta sono promossi al grado superiore nel limite
dei posti disponibili di cui al successivo comma 3. |
3. L'avanzamento a scelta per esami, nel limite
del 30 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, è
riservato ai marescialli capi e gradi corrispondenti in possesso del diploma
di scuola secondaria di secondo grado. La partecipazione al concorso è
limitata a non più di due volte, elevate a quattro esclusivamente per i
sottufficiali che siano risultati, in tutti i precedenti concorsi cui abbiano
partecipato, idonei ma non utilmente collocati nelle relative graduatorie di
merito. |
3. Il numero delle
promozioni da conferire annualmente è stabilito in misura non superiore a
1/47 dell'organico dei rispettivi ruoli dei marescialli dell'Esercito
italiano, della Marina militare e dell' Aeronautica militare, di cui
all'articolo 798-bisa comma 1, ovvero di quelli previsti nel decreto di cui
all'articolo 2207. |
5. I marescialli capi e gradi corrispondenti
giudicati idonei e iscritti nel quadro di avanzamento o vincitori del
concorso sono promossi al grado di primo maresciallo e gradi corrispondenti,
nell'ordine della graduatoria di merito, con decorrenza dal 1° gennaio
dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. I
marescialli capi e gradi corrispondenti promossi ai sensi del comma 2
precedono nel ruolo quelli di cui al comma 3. |
5. Il conferimento del grado decorre dal giorno
successivo a quello del compimento del periodo minimo di permanenza previsto
all'articolo 1278, comma 1, lettera b). |
6. Ai fini
delle valutazioni di cui al comma 3 sono adeguatamente tenuti in
considerazione i titoli culturali e le capacità professionali posseduti. |
|
Le successive lettere p) e q)
dell’articolo 4 sono, rispettivamente, volte a:
1. rinominare in "Primo luogotenente e qualifica speciale" la rubrica del Libro IV,Titolo VII, Capo XVII, Sezione Il del Codice, in materia di attribuzione di qualifiche per la categoria dei sottufficiali;
2. novellare in più parti l’articolo 1323 del Codice in materia attribuzione della qualifica di luogotenente ai primi marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare.
In particolare, ai fini della attribuzione della
qualifica si richiede, in particolare, che non esistano taluni degli
impedimenti di cui all’articolo 1051 del Codice. È, altresì, richiesta una
valutazione caratteristica dell'ultimo triennio non inferiore a eccellente e
l'assenza di sanzioni disciplinari di corpo nell'ultimo biennio. La nuova
formulazione della norma richiama poi per l'attribuzione della qualifica le
modalità di avanzamento dei sottufficiali che esclusi dalle aliquote di
valutazione a causa degli impedimenti di cui all'articolo 1051 del codice sono
successivamente valutati al venir meno delle cause di esclusione.
Da ultimo, la lettere r) novella l’articolo 1511 del Codice in tema di
progressione di carriera dei
sottufficiali orchestrali, stabilendo in 8 anni il periodo di permanenza
nel grado di primo maresciallo per la promozione a luogotenente. La
disposizione richiama poi gli articoli 1282 e 1295-bis in materia di
avanzamento al grado di luogotenente delle tre Forze armate e dell' Anna dei
carabinieri. La successiva lettera s)
modifica, a sua volta, la rubrica e il dettato dell'articolo 1522 del Codice,
in ragione del nuovo grado di "primo luogotenente" che viene
riconociuto anche con riferimento al ruolo dei musicisti.
Articolo 5
(Disposizioni transitorie in materia di
marescialli)
L'articolo
5 reca disposizioni concernenti il regime transitorio per il reclutamento, lo
stato giuridico e l'avanzamento del personale del ruolo dei marescialli.
Nello
specifico, la lettera a) inserisce
il nuovo articolo 2197-ter del Codice
in forza del quale, limitatamente all’anno 2018, è bandito un concorso
straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento nei ruoli dei
Marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell' Aeronautica
militare.
Il
richiamato concorso è riservato al solo personale militare appartenente ai
ruoli dei sergenti e volontari in servizio permanente effettivo arruolati ai
sensi della legge n. 958/1986 (Norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata) e successivamente transitato in servizio permanente.
La
nuova disposizione, nel fissare i requisiti per la partecipazione al concorso,
prevede, altresì, che il medesimo è riservato al richiamato personale “anche in deroga ai vigenti limiti di età, in servizio alla data del 31
dicembre 2016”.
La
successiva lettera b) del comma 1
dell’articolo 5 è volta a novellare l’articolo 2251 del Codice che attualmente
reca il regime transitorio dell'avanzamento
al grado di primo maresciallo.
Al
riguardo, le modifiche sono volte a limitare al
2016 (anziché al 2020, come attualmente previsto) le modalità
transitorie di avanzamento al grado di primo maresciallo previste dalla
richiamata disposizione del Codice, in considerazione del fatto che, come
precisato nella relazione illustrativa allegata allo schema di decreto, a
partire dal 2017 subentrerà il sistema a regime previsto dal novellato articolo
1277 del Codice.
In relazione alla disposizione in esame,
andrebbe valutata l’opportunità di aggiornare il richiamato termine (2016).
Sono
a loro volta dirette ad aggiungere al Codice i nuovi articoli 2251-bis, 2251-ter e 2251-quater, le
novelle previste dalla lettera c).
In
particolare, il nuovo articolo 2251-bis,
nel confermare quanto previsto dall’articolo 2251 del Codice reca disposizioni
transitorie per l'avanzamento al grado di primo maresciallo dell'esercito
italiano, della marina militare e dell’aeronautica militare fino al
conferimento delle promozioni relative all 'aliquota di avanzamento dell'anno
2016.
Ai sensi del comma 1 dell’articolo 2251 “in relazione alle specifiche esigenze organiche e se lo richiedono imprescindibili esigenze funzionali, fino al 2020 l'avanzamento al grado di primo maresciallo avviene, in deroga ai limiti percentuali fissati dall'articolo 1282, commi 3 e 4: a) in misura non inferiore al 70% dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno mediante il sistema a scelta; b) nel limite massimo del 30% dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno mediante il sistema per concorso per titoli di servizio ed esami.
In
estrema sintesi, in base alla nuova disposizione (articolo 2251-bis), fino al conferimento delle promozioni
relative all'anno 2021, l'avanzamento al
grado di primo maresciallo avviene a scelta e per concorso per titoli di
servizio ed esami. Si dispone, inoltre, che l'avanzamento per concorso per
titoli di servizio ed esami sia
riservato ai marescialli capo e gradi corrispondenti in possesso del
diploma di istituto secondario di secondo grado. La partecipazione al concorso
viene limitata a non più di due volte,
elevate a quattro esclusivamente per i sottufficiali che siano risultati, in
tutti i precedenti concorsi cui abbiano partecipato, idonei ma non utilmente
collocati nelle relative graduatorie di merito.
Il
successivo nuovo articolo 2251-ter reca, invece, disposizioni
transitorie per l'assunzione del grado
di luogotenente dell'esercito italiano, della marina militare e
dell’aeronautica militare.
Scopo
della nuova disposizione è quello di riconoscere, a partire dal 1°gennaio 2017,
il grado di luogotenente ai primi marescialli già aventi la qualifica di
luogotenente, mantenendo l'anzianità di servizio e con anzianità di grado
corrispondente all'anzianità nella qualifica. Ulteriori disposizioni regolano,
poi, l’inserimento in un'aliquota straordinaria formata alla data del 1°gennaio
2017 delle seguenti categorie di marescialli:
1. primi marescialli inseriti nell'aliquota di valutazione alla data del 31 dicembre 2016, ai quali non è stata conferita la qualifica di luogotenente ai sensi dell'articolo 2253, commi 1, 1-bis e 1 -ter (cfr., successiva lettera d) dell’articolo 6);
2. primi marescialli, che alla data di entrata in vigore dell’articolo in esame hanno una permanenza minima nel grado uguale o superiore a quella stabilita dall'articolo 1278, comma 1, lettera b), come modificato dalla lettera n) del comma 1 dell’articolo 4 dello schema di decreto legislativo in esame, ovvero otto anni di permanenza nel grado.
Da
ultimo, il nuovo articolo 2251-quater
reca disposizioni transitorie per l'attribuzione
della qualifica di primo
luogotenente, con decorrenza dal 1° ottobre 2017, ai luogotenenti
dell'esercito italiano, della marina militare e dell'aeronautica militare.
La
richiamata disposizione specifica, inoltre, i periodi di permanenza minima nel
grado ai fini del conferimento della qualifica in esame.
In
particolare, si prevedono i seguenti periodi:
a)
un anno, per il personale che rivestiva il grado di primo maresciallo non oltre
il 2006;
b)
due anni, per il personale che rivestiva il grado di primo maresciallo dal 1°
gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;
c)
tre anni, per il personale che rivestiva il grado di primo maresciallo dal
1°gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.
Da ultimo, la lettera d) novella l’articolo 2253 del Codice al fine di conferire la
qualifica di luogotenente, previa valutazione dei requisiti di cui all'articolo
1059, ai primi marescialli che alla data del 1°gennaio 2016 abbiano
maturano quattordici anni di permanenza minima nel grado. Si specifica,
inoltre, che spetta ad un apposito decreto dirigenziale determinare, alla data
del 31 dicembre di ciascun anno, le aliquote di valutazione dei primi
marescialli da valutare per l'attribuzione della qualifica in esame.
Articolo 6
(Disposizioni a regime in materia di
sergenti)
L'articolo 6 reca disposizioni in materia di reclutamento, stato giuridico e
avanzamento del personale militare appartenente al ruolo dei sergenti.
RUOLI |
Esercito |
Marina |
Aeronautica |
Sergenti Sovrintendenti* |
Sergente Maggiore Capo |
2° Capo Scelto |
Sergente Maggiore Capo |
Sergente Maggiore |
2° Capo |
Sergente Maggiore |
|
Sergente |
Sergente |
Sergente |
Nello
specifico, la lettera a) sostituisce
l'articolo 690 del Codice concernente le modalità di reclutamento dei sergenti e dei
sovrintendenti.
Attualmente, ai sensi della
richiamata disposizione del Codice, il
reclutamento nei ruoli dei sergenti e sovrintendenti, in relazione ai
posti disponibili in organico, avviene esclusivamente mediante concorsi interni. I concorsi interni
sono riservati nel limite massimo del 70 per cento dei posti disponibili agli
appartenenti ai ruoli iniziali in servizio permanente che ricoprano il grado
apicale di ciascun ruolo e nel limite minimo del 30 per cento agli appartenenti
ai ruoli iniziali in servizio permanente di qualsiasi grado.
La novella proposta dalla lettera
a) incide sulle richiamate percentuali al fine di riservare;
1. agli appartenenti ai ruoli dei volontari in servizio
permanente dell'esercito italiano, della marina militare e dell'aeronautica
militare il limite minimo del cinquanta
per cento dei posti disponibili mediante concorso per titoli riservato;
2. agli appartenenti
ai ruoli dei volontari in servizio permanente dell'esercito italiano,
della marina militare e dell' aeronautica militare con un' anzianità minima di
dieci anni nel ruolo, il limite massimo
del cinquanta per cento dei posti disponibili mediante concorso per titoli
riservato
A
sua volta la lettera b) è volta ad
inserire nel Codice il nuovo comma 1-bis all'articolo
774 del Codice. Tale disposizione prevede la possibilità per il personale del
ruolo volontari vincitore di concorso per il ruolo sergenti di essere
destinato, al termine del corso di formazione, nella sede di servizio di
provenienza o, laddove possibile, in altre sedi di preferenza del medesimo
personale.
È
volta, invece, a prevedere profili di maggiore responsabilità e operatività per il grado apicale del ruolo dei
sergenti con "qualifica speciale" la lettera c) del comma 1 dell’articolo 6 che a tal fine novella l’articolo 840 del Codice inserendovi il
nuovo comma 2-bis.
In particolare, si prevede che i sergenti maggiori capo, e gradi corrispondenti, con qualifica speciale, compatibilmente con gli ordinamenti e le disposizioni di impiego di ciascuna Forza annata, la professionalità posseduta e le competenze acquisite: a) ricoprono incarichi di maggiore e preminente responsabilità e più intenso impegno operativo fra quelli di cui ai commi 1 e 2; b) sono i diretti collaboratori di superiori gerarchici, che possono sostituire in caso dì impedimento o di assenza; c) assolvono, in via prioritaria, funzioni di indirizzo o di coordinamento con piena responsabilità per l'attività svolta; ti) possono assolvere in autonomia incarichi di comando commisurati al grado e alloro livello di responsabilità; e) possono svolgere attività di insegnamento teorico-pratico presso istituti, scuole, enti di formazione e addestramento, secondo le disposizioni vigenti.
Novella
l'articolo 1283 del Codice al fine di aggiungere il comma 1-bis, la successiva
lettera d) dell’articolo 5.
La
disposizione in oggetto è volta a stabilire il principio generale in forza del
quale ai sergenti maggiore capo e gradi corrispondenti può essere conferita la qualifica “qualifica
speciale”.
A
sua volta la successiva lettera e) novella
l'articolo 1285 del Codice al fine di ridurre i periodi di permanenza per
l'avanzamento ai gradi di sergente maggiore capo e di sergente maggiore,
rispettivamente da sette a quattro anni e da sette a cinque anni.
Da
ultimo, la lettera f) introduce
l'articolo 1323-bis del Codice
concernente i requisiti per l'attribuzione della "qualifica speciale"
ai sergenti maggiori capi delle tre Forze armate, disciplinandone le modalità
di conferimento. Tra i requisiti per l'attribuzione della qualifica figurano la
mancanza di impedimenti di cui al più volte richiamato articolo 1051 del
Codice, la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio equivalente
nell'ultimo triennio, l'assenza di sanzioni disciplinari di corpo nell'ultimo
biennio.
Analogamente
a quanto previsto dal nuovo comma 7-bis
dell'articolo 1059 del Codice (cfr. precedente lettera g)),
dell’articolo 4) la lettera f) dell’articolo 5 estende l’applicabilità delle
disposizioni in materia di rinnovazione del giudizio di avanzamento nei
confronti del personale escluso dalle aliquote di valutazione a causa degli
impedimenti di cui all'articolo 1051 del Codice.
Articolo 7
(Disposizioni transitorie in materia di
sergenti)
L'articolo 7, comma 1, contiene disposizioni transitorie in merito al reclutamento, allo stato giuridico e all’avanzamento del personale militare appartenente al ruolo dei sergenti.
A tal fine la disposizione in esame prevede l’inserimento nel Codice di una serie di nuovi commi e articoli riguardanti:
Ø una disciplina transitoria volta a salvaguardare i concorsi banditi prima del 1° gennaio 2017, già in atto all’entrata in vigore del decreto legislativo in esame, per il reclutamento nei ruoli del marescialli, dei sergenti e dei volontari in servizio permanente dell 'esercito italiano, della marina militare e dell'Aeronautica militare (lettera a));
Ø la graduale applicazione delle nuove permanenze nel grado di sergente maggiore, ai fini della promozione al grado di sergente maggiore capo, tenuto conto dello sviluppo di carriera effettivo alla data del riordino; (nuovo articolo 2254-bis, previsto dal comma 1 dalla lettera b));
Al riguardo si osserva che la disposizione fissa
come termine di applicazione della norma la data del “31 dicembre 2016”. Al riguardo
andrebbe valutata l’opportunità di adeguare tale termine tenuto conto della
possibile data di entrata in vigore dello schema di decreto.
Ø l’inquadramento dei sergenti maggiori capi che hanno già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'anzianità necessaria per il conferimento della "qualifica speciale" e l’armonizzazione delle nuove permanenze nel grado di sergente maggiore capo ai fini del conferimento della qualifica medesima (nuovo articolo 2254-ter, previsto dal comma 5 della lettera b));
Ø i criteri di permanenza nel grado di sergente maggiore capo ai fini della corresponsione del parametro stipendiale previsto per i sergenti maggiori capo con quattro anni di anzianità (nuovo articolo 2254-quater, previsto dal comma 1 dalla lettera b)).
Articolo 8
(Disposizioni a regime in materia di
graduati e truppa)
L'articolo 8, comma 1, contiene disposizioni di riordino a regime in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale del ruolo dei graduati e militari di truppa.
RUOLI |
Esercito |
Marina |
Aeronautica |
Volontari in Servizio Permanente Appuntati e Carabinieri - Appuntati e Finanzieri |
Caporale Maggiore Capo Scelto |
Sottocapo di 1a Classe Scelto |
Primo Aviere Capo Scelto |
Caporale Maggiore Capo |
Sottocapo di 1a Classe |
Primo Aviere Capo |
|
Caporale Maggiore Scelto |
Sottocapo di 2a Classe |
Primo Aviere Scelto |
|
Primo Caporale Maggiore |
Sottocapo di 3a Classe |
Aviere Capo |
|
Volontari in Ferma Prefissata (VFP1 e VFP4) solo VFB Appuntati e Carabinieri - Appuntati e Finanzieri |
Caporale Maggiore |
Sottocapo |
Primo Aviere |
Caporale Scelto* |
- |
- |
|
Caporale |
Comune di 1a Classe |
Aviere Scelto |
|
Soldato |
Comune di 2a Classe |
Aviere |
A
tal fine la disposizione in esame prevede l’inserimento nel Codice di una serie
di nuovi commi e articoli aggiuntivi riguardanti:
1. l'attribuzione della nuova "qualifica speciale" per i caporalmaggiori capi scelti (comma 1-bis all’articolo 630).
La
disposizione è volta ad allineare la successione dei gradi del personale
militare del ruolo dei graduati agli omologhi ruoli delle Forze di polizia, che
hanno introdotto analoga attribuzione;
2. il reclutamento di personale volontario in ferma prefissata quadriennale nelle componenti specialistiche, fondamentali per il mantenimento dell'elevata valenza operativa delle Forze armate (sostituisce il comma 1 all’articolo 701).
Come
precisato nella relazione illustrativa, la possibilità di bandire concorsi
mediante una procedura ad hoc
garantisce, infatti, la capacità di attivare il reclutamento in qualsiasi
momento per fronteggiare particolari esigenze.
3. I profili di maggiore responsabilità e operatività per il grado apicale del ruolo dei volontari in servizio permanente con "qualifica speciale" (comma 2-bis all’articolo 841);
4. ulteriori ipotesi di proscioglimento dalla ferma o dalla rafferma nel caso in cui si verifichi il mancato superamento di corsi basici di formazione o la perdita dell'idoneità fisio-psico-attitudinale (modifica comma 1, articolo 957);
5. nuova "qualifica speciale" per il livello apicale dei ruolo dei graduati (comma1-bis, articolo 1306);
6. riduzione dei periodi di permanenza per l'avanzamento al grado di caporalmaggiore capo scelto o grado corrispondente, conformemente al criterio di equiordinazione tra Forze armate e Forze di polizia (modifica del comma 3, articolo 1307);
7. i requisiti necessari per l'attribuzione della "qualifica speciale'' per i caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti delle tre Forze armate (1307-bis);
8. il grado di primo maresciallo/maresciallo aiutante (per l'Arma dei carabinieri), con il nuovo grado apicale di luogotenente (modifica articolo 1318).
Articolo 9
(Disposizioni transitorie in materia di
graduati e truppa)
L'articolo 9 reca disposizioni
transitorie per il riordino in materia di reclutamento, stato giuridico e
avanzamento del personale militare appartenenti alla categoria dei graduati.
Nello
specifico il comma 1 del richiamato articolo è volto ad introdurre nel Codice i
seguenti articoli:
1. 2255-bis, che disciplina il regime transitorio, per il 2017, degli avanzamenti dei caporal maggiori capi al grado di caporal maggiore capo scelto, tenuto conto della pregressa anzianità nel grado;
2. 2255-ter, volto a disciplinare l'attribuzione della qualifica speciale in favore dei caporal maggiori capi scelti che, alla data del 31 dicembre 2016, hanno già maturato una certa anzianità nel grado, sempre che non vi siano i motivi di impedimento di cui all'articolo 1051 del Codice.
Nel
dettaglio il nuovo articolo 2255-bis dispone
che per l'anno 2017, le promozioni al grado di caporal maggiore capo scelto e
gradi corrispondenti sono conferite ad anzianità, previo giudizio di idoneità
espresso dalle commissioni di avanzamento, con le decorrenze giuridiche e
amministrative espressamente indicate dal medesimo comma 1 in riferimento alle
permanenze minime nel grado di caporal maggiore capo e gradi corrispondenti ivi
richieste. Il successivo comma 2 precisa che i caporal maggiore capo sono
comunque promossi in data non anteriore a quella di promozione dei pari grado
che li precedono nel ruolo.
A
sua volta ai sensi del nuovo articolo 2255 – ter ai caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti, che
alla data del 31dicembre 2016 hanno compiuto sette anni di permanenza nel grado
e non si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 1051, è attribuita la
qualifica speciale con decorrenza 1°ottobre 2017.2. Il successivo comma 2
precisa che ai caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti comunque in
servizio alla data del 31 dicembre 2016 e non rientranti nella previsione di
cui al comma 1, che non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051,
la qualifica speciale è attribuita al compimento di sette anni di permanenza
nel grado e comunque con decorrenza non anteriore al 10 ottobre 2017.
Articolo 10
(Disposizioni concernenti il trattamento
economico e previdenziale
a regime del personale militare)
L'articolo 10, composto da 16 commi, reca
disposizioni concernenti il trattamento economico e previdenziale a regime del
personale militare.
Nello
specifico, mentre il comma 1 reca una serie di novelle al Codice vertenti sulla
richiamata materia, i successivi commi da 2 a 6 apportano modifiche a testi
normativi diversi Codice. Gli ulteriori commi da 7 a 16 recano disposizioni
normative autonome in materia di trattamento economico e previdenziale.
Come
precisato nella relazione tecnica allegata allo schema di decreto legislativo
in esame, scopo della disposizione è quello di adeguare il sistema parametrale in seguito alla nuove progressioni di carriera con
particolare riferimento al grado di luogotenente, alla qualifica di primo
luogotenente e alle qualifiche speciali per i gradi di sergente maggiore capo e
caporal maggiore capo scelto.
In
sintesi la disposizione in esame rivede il sistema parametrale inserendo un
parametro stipendiale per il primo luogotenente, per il sergente maggiore capo
qualifica speciale, per il caporal maggiore capo scelto qualifica speciale.
Viene, altresì, prevista la maturazione del parametro stipendiale correlato
all’anzianità nel grado di sergente maggiore capo dopo 4 anni di effettivo
servizio nel grado (precedentemente 8 anni) e la maturazione del parametro correlato
all’anzianità nel grado di caporal maggiore capo scelto qualifica dopo 5 anni
di effettivo servizio nel grado (precedentemente 8 anni). Infine è stata
disposta la revisione complessiva dei parametri attribuiti ad ogni
grado/qualifica.
Nella
tabella 41 sono riportati i nuovi
parametri e, per ogni grado/qualifica economica, l’incremento unitario a favore
dell’amministrato e l’onere aggiuntivo a carico dell’amministrazione derivante
dall’incremento parametrale, tenendo conto delle permanenze per gli avanzamenti
fissati anche nel periodo transitorio per l’attribuzione dei gradi, delle
qualifiche e dei parametri stipendiali correlati alla permanenza nel grado.
Nella stessa tabella sono riportati gli effetti che l’incremento parametrale ha
sulla sugli emolumenti corrisposti al personale volontario in ferma prefissata,
la cui paga è calcolata in misura percentuale rispetto a quella prevista per il
primo caporal maggiore.
Nello
specifico, la lettera a) novella l'articolo
1791 del Codice, concernente la retribuzione base dei volontari in ferma
prefissata al fine di :
1. determinare nella misura percentuale del 64% del valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale dei volontari in servizio permanente, la retribuzione base dei VFP 1;
2. fissare al 74% tale misura percentuale per i volontari in rafferma annuale e per i volontari in ferma prefissata quadriennale.
D. Lgs. n. 66/2010, |
Schema di
D.lgs. 396 Articolo
10, comma 1, lettera a) |
Art. 1791 |
Identico. |
1. Ai volontari in ferma prefissata di un anno, con
la qualifica di soldato, comune di 2^ classe e aviere, è corrisposta una paga
netta giornaliera determinata nella misura percentuale del 60 per cento
riferita al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e
dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del
grado iniziale dei volontari in servizio permanente. |
1. Ai volontari in ferma prefissata di un anno, con la qualifica di soldato, comune di 2^ classe e aviere, è corrisposta una paga netta giornaliera determinata nella misura percentuale del 64 per cento riferita al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente. |
2. La misura percentuale è pari al 70 per cento per
i volontari in rafferma annuale e per i volontari in ferma prefissata
quadriennale. In aggiunta al trattamento economico di cui ai commi 1 e 2, ai
volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale che prestano
servizio nei reparti alpini è attribuito un assegno mensile di cinquanta
euro. |
2. La misura
percentuale è pari al 74 per cento
per i volontari in rafferma annuale e per i volontari in ferma prefissata
quadriennale. In aggiunta al trattamento economico di cui ai commi 1 e 2, ai
volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale che prestano
servizio nei reparti alpini è attribuito un assegno mensile di cinquanta
euro. |
3. Ai volontari in ferma prefissata quadriennale in
rafferma biennale sono attribuiti il parametro stipendiale e gli assegni a
carattere fisso e continuativo spettanti al grado iniziale dei volontari in
servizio permanente. Dalla data di attribuzione del predetto trattamento
economico cessa la corresponsione dell'indennità prevista dall'articolo 1792,
comma 1. |
3) Identico; |
A
sua volta la successiva lettera b)
novella l'articolo 1810 del Codice, applicando ai maggiori e ai tenenti
colonnelli le disposizioni concernenti il
divieto, già previsto per i colonnelli e ai generali in servizio, di percepire oltre allo stipendio,
ulteriori indennità, proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in
dipendenza della carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza
dell’amministrazione.
D. Lgs. n. 66/2010, |
Schema di
D.lgs. 396 Articolo
10, comma 1, lettera b) |
Art.
1810 |
Identico. |
1. E' fatto divieto di corrispondere ai colonnelli e
ai generali in servizio, oltre allo stipendio, ulteriori indennità, proventi
o compensi dovuti a qualsiasi titolo in dipendenza della carica o per
prestazioni comunque rese in rappresentanza dell'amministrazione; le
indennità, i proventi o i compensi sono dovuti se: |
1. E' fatto divieto di corrispondere ai maggiori, tenenti colonnelli e colonnelli e ai generali in servizio, oltre allo stipendio, ulteriori indennità, proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in dipendenza della carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell'amministrazione; le indennità, i proventi o i compensi sono dovuti se: |
a) hanno carattere di generalità per il personale
statale; |
a)Identica |
b) o sono espressamente previsti dal presente codice
per il personale militare con qualifica dirigenziale. |
b)Identica |
2. L'importo delle indennità, dei proventi e dei
compensi dei quali è vietata la corresponsione è versato direttamente in
conto entrate del Ministero dell'economia e delle finanze. |
2.Identico |
La
successiva lettera c) prevede
l’inserimento nel Codice dei seguenti
articoli:
1. 1810-bis, allo scopo di definire gli importi degli stipendi annui lordi degli ufficiali generali e ufficiali superiori. Nello specifico si provvede a determinare gli importi stipendiali in relazione al grado e all’anzianità posseduti, superando la dinamica della omogeneizzazione stipendiale;
2. 1810-ter definisce gli importi annui lordi dell'indennità integrativa speciale per gli ufficiali generali e ufficiali superiori.
Nello
specifico il nuovo articolo 1810-bis
reca disposizioni sugli stipendi degli
ufficiali generali e degli ufficiali superiori. Ai sensi di tale norma i
richiamati stipendi sono determinati nei seguenti importi annui lordi: a)
generale e gradi corrispondenti, euro 53.906,05; b) generale di corpo d'armata
e gradi corrispondenti, euro 48.381,53; c) generale di divisione e gradi
corrispondenti, euro 39.587,41; d) generale di brigata e gradi corrispondenti,
euro 33.837,38; e) colonnello e gradi corrispondenti con ventitré anni di
servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o de11a qualifica di
aspirante, euro 33.837,38; f) colonnello e gradi corrispondenti, euro 26.100;
g) tenente colonnello e gradi corrispondenti con ventitré anni di servizio dal
conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro
33.837,38; h) tenente colonnello e gradi corrispondenti con diciotto anni di
servizio al conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di
aspirante euro 26.100,00; i) tenente colonnello e gradi corrispondenti con
tredici anni di servizio al conseguimento della nomina a ufficiale o della
qualifica di aspirante euro 23.290,00; I) tenente colonnello e gradi
corrispondenti, euro 19.040,00; m) maggiore e gradi corrispondenti con ventitré
anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica
di aspirante, euro 33.837,38; n) maggiore e gradi corrispondenti con tredici
anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica
di aspirante, euro 23.290,00; o) maggiore e gradi corrispondenti, euro
17.050,00.
Al maggiore e
gradi corrispondenti con meno di tredici anni di servizio dal conseguimento
della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 1811-bis,
comma è attribuito un incremento
dell'importo stipendiale di cui al comma 1 del 3% dopo tre anni di permanenza
nel grado. Tale incremento è attribuito fino al raggiungimento del livello
stipendiale successivo.
Viene, infine
precisato che le misure degli importi stipendiali di cui al comma l, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 1811-bis, comma 1, hanno effetto sui
relativi aumenti periodici, sulla tredicesima mensilità, sulla indennità di
buonuscita, sulla determinazione dell'equo indennizzo e sull'assegno alimentare
e negli altri casi previsti dalla normativa vigente.
A
sua volta il successivo articolo 1810-ter determina l’indennità integrativa speciale attribuita al personale militare
dell'esercito italiano, della marina militare e dell' Aeronautica militare
nei seguenti valori annui lordi: a)
generale e gradi corrispondenti, euro 12.412,36; b) generale di corpo d'annata
e gradi corrispondenti, euro 12.022,44; c) generale di divisione e gradi
corrispondenti, euro 11.402,88;d) generale di brigata e gradi corrispondenti,
euro 10.997,76;e) colonnello e gradi corrispondenti con ventitré anni di
servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o qualifica di aspirante,
euro 10.997,76;j) colonnello e gradi corrispondenti, euro 10.439,64; g) tenente
colonnello e gradi corrispondenti con ventitré anni di servizio dal
conseguimento della nomina ad ufficiale o qualifica di aspirante. euro
10.997,76; h) tenente colonnello e gradi corrispondenti con tredici anni di
servizio al conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di
aspirante euro 10.439,64; i) tenente colonnello e gradi corrispondenti, euro
9.145.00; l) maggiore e gradi corrispondenti con ventitré anni di servizio dal
conseguimento della nomina ad ufficiale o qualifica di aspirante, euro
10.997,76; m) maggiore e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal
conseguimento della nomina ad ufficiale o qualifica di aspirante, euro
10.439,64; n) maggiore e gradi corrispondenti a euro 9.145,00.
Il
comma 2 precisa che le misure di indennità integrativa speciale hanno effetto
sui relativi adeguamenti periodici, sulla tredicesima mensilità, sulla
indennità di buonuscita e sull'assegno alimentare e negli altri casi previsti
dalla normativa vigente.
La
successiva lettera d) novella,
invece, l’articolo 1811 del Codice che attualmente regola l’accesso alla
dirigenza.
Al
riguardo la relazione tecnica allegata al provvedimento precisa che “la
previsione normativa in esame disciplina una gradualità idonea a mantenere la
verticalizzazione degli inquadramenti stipendiali senza determinare
scavalcamenti in caso di promozione e per garantire l’equiordinazione tra le
forze armate e le forze di polizia. Per le posizioni economiche considerate
all’articolo 1810 – bis (cfr. precedente lettera c)), per le
quali non è stato indicato un indice di abbattimento nel presente articolo,
l’inquadramento stipendiale è effettuato nel c.d. “piede di livello” per il
maggiore con meno di 13 anni dalla nomina ad ufficiale e con il metodo di cui
all’art. 4 comma 1 del D.l. n. 681 del 1982 per il generale e gradi
corrispondenti”.
D. Lgs. n. 66/2010, |
Schema di
D.lgs. 396 |
Art. 1811 |
Art. 1811 |
1. In caso
di accesso alla dirigenza o di avanzamento nell'ambito della stessa, lo
stipendio nella nuova posizione è determinato secondo le norme vigenti, ivi
comprese le disposizioni in materia di anzianità di grado, se risultano
concretamente applicabili e più favorevoli, nelle quali si considera la
differenza tra gli anni di servizio computabili e il numero degli anni di
seguito indicati per ciascun grado: |
1. Agli ufficiali
generali e agli ufficiali superiori, nel caso di promozione o maturazione
dell'anzianità dalla nomina a ufficiale, lo stipendio nella nuova
posizione è determinato considerando
la differenza tra gli anni di servizio computabili e il numero degli anni di
seguito indicati per ciascun grado |
a) Esercito
italiano e Marina militare: |
a) Identica |
1) Colonnello (e gradi corrispondenti), anni 19; |
1) Generale di corpo d'armata e gradi
corrispondenti, anni ventotto (si veda il n. 4
della colonna di sinistra); 2) Generale di divisione e
gradi corrispondenti, anni ventisei (si veda il n. 3 della colonna di
sinistra); 3) Generale di brigata e
gradi corrispondenti, anni ventiquattro
(si veda il n. 2 della colonna di
sinistra); 4) Colonnello e gradi
corrispondenti con ventitrè anni di
servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di
aspirante, anni ventiquattro 5) Colonnello e gradi
corrispondenti, anni diciannove (si veda il n. 1 della colonna di sinistra); 6) Tenente colonnello e gradi corrispondenti con
ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della
qualifica di aspirante, anni ventiquattro; 7) Tenente colonnello e gradi corrispondenti, anni
diciannove; 8) Maggiore e gradi corrispondenti con ventitré anni
di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o de]]a qualifica di
aspirante, anni ventiquattro; 9) maggiore e gradi corrispondenti con tredici anni
di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di
aspirante, anni quindici; |
2)
Generale di Brigata (e gradi corrispondenti),
anni 25; |
Si veda il n. a) 3 di questa colonna |
3)
Generale di Divisione (e gradi
corrispondenti), anni 27; |
Si veda il n. a) 2 di questa colonna |
4)
Generale di Corpo d'Armata (e gradi
corrispondenti), anni 29; |
Si veda il n. a) 1 di questa colonna |
b)
Aeronautica militare: |
Identica: |
1) Colonnello, anni 19; |
1) Generale di squadra aerea, anni ventisei (si veda il n. b)4 della colonna di
sinistra); |
2) Generale
di Brigata Aerea (e gradi corrispondenti), anni 25; |
2) Generale di divisione aerea, anni venticinque (si veda il n. b) 3
della colonna di sinistra); |
3) Generale
di Divisione Aerea (e gradi corrispondenti), anni 26; |
3) Generale di brigata aerea, anni ventiquattro (si veda il n. b)2
della colonna di sinistra); |
4) Generale di Squadra Aerea (e gradi corrispondenti), anni 27. |
4) colonnello e gradi corrispondenti con
ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della
qualifica di aspirante, anni ventiquattro; |
|
5) colonnello e
gradi corrispondenti, anni diciannove (si veda il n. b)1 della colonna di sinistra); 6) tenente colonnello e
gradi corrispondenti, con ventitré anni di servizio dal. Conseguimento della
nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro; 7) tenente colonnello e
gradi corrispondenti, anni diciannove; 8) maggiore e gradi
corrispondenti con ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomina a
ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro; 9) maggiore e gradi
corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale
o della qualifica di aspirante, anni quindici |
|
2. Le
disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al grado di generale e
ammiraglio di cui all'articolo 628, comma 1, lettera 1), per il quale
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 4, comma 1 del
decreto legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito con modificazioni dalla
legge 20 novembre 1982 n. 869. |
|
3. Agli
ufficiali superiori con più di ventitrè anni dal conseguimento della nomina a
ufficiale o della qualifica di aspirante, la suddetta determinazione dello
stipendio è effettuata alla maturazione del venticinquesimo anno dalla nomina
a ufficiale o aspirante. |
La
successiva lettera e) è diretta ad
inserire nel Codice il nuovo articolo 1811bis,
concernente il meccanismo di progressione economica per classi e
scatti per tutto il personale militare del ruolo dirigenti. Il comma 2,
stabilisce a sua volta la non applicazione del meccanismo di progressione al
compimento dei 23 anni dalla nomina a ufficiale per i maggiori, i tenenti
colonnelli e i colonnelli ma soltanto successivamente al compimento del 25°
anno dalla nomina a ufficiale o aspirante.
Nello
specifico, la nuova disposizione prevede che Gli importi stipendiali iniziali .
annui lordi di ciascun livello di cui all'articolo 181O-bls, a esclusione
dellive]]o di maggiore e gradi corrispondenti con meno di tredici anni di
servizio dal conseguimento della nomina a Ufficiale o della qualifica di
aspirante, progrediscono in otto c1assi biennali del 6% computate sul valore
tabellare iniziale e in successivi aumenti biennali del 2,50% computati sul
valore della ottava classe. Si prevede, inoltre, che agli ufficiali che
rivestono i gradi di maggiore e gradi corrispondenti, di tenente colonnello e i
gradi corrispondenti, di colonnello e gradi corrispondenti, al compimento dei
ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della
qualifica di aspirante, venga attribuito lo stipendio indicato all'articolo
1810-bis senza dar luogo ad alcun
incremento in funzione degli anni di servizio computabili. L'inquadramento
stipendiale e la relativa progressione economica sono determinate al compimento
del venticinquesimo anno di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale
o qualifica di aspirante.
Le successive
lettere f) e g) novellano, rispettivamente, gli articoli 1813 e 1814
del Codice, al fine di estendere gli scatti per l'invalidità di servizio anche
agli ufficiali generali e ufficiali superiori ed adeguare le disposizioni in
tema di scatti demografici al personale inquadrato nei nuovi livelli
dirigenziali.
A
loro volta la lettera h) novella
l'articolo 1815 del Codice per consentire l'estensione degli incentivi
riservati agli ufficiali piloti in servizio permanente effettivo al personale
inquadrato nei nuovi livelli dirigenziali (ossia con grado superiore a quello
di capitano ed equiparato), mentre la lettera
i) modifica l' articolo 1816 del Codice, in materia di incentivi in favore
degli addetti al controllo del traffico
aereo, al nuovo inquadramento del personale dirigente delle Forze armate.
Incidono
sugli articoli 1817 e 1819 del codice le successive lettera l) e m) del comma 1 dell’articolo 10.
La
prima di queste due disposizioni è finalizzata a rideterminare l'assegno pensionabile,
per ufficiali generali e ufficiali superiori delle Forze armate, in relazione
al grado e all'anzianità. La seconda, mediante l’inserimento dei nuovi commi 1-bis, 1-ter e 1-quater
dell’articolo 1819 definisce le modalità e i criteri per l'attribuzione
dell'indennità di posizione riservate ai generali, generali di corpo
d'armata/divisione e gradi corrispondenti, i cui importi sono aggiornati con
decreto del presidente del consiglio dei ministri su proposta del Ministro
della difesa, di concerto con quello dell' Economia e delle finanze.
In relazione
alla lettera l) la relazione tecnica
allegata al provvedimento precisa che l’assegno pensionabile è stato
rideterminato nel suo valore in relazione al grado e alla anzianità da
Ufficiale in considerazione della nuova architettura delle posizioni economiche
indicata all’articolo 1810 bis. I valori annui lordi sono riportati nella
successiva tabella 7.
Interviene,
poi, sull’articolo 1820 del Codice in materia di indennità perequativa, la lettera n) dell’articolo in esame.
Nello specifico la novella è volta a abrogare l’indennità perequativa e a
sostituirla con la nuova “indennità dirigenziale”.
D. Lgs. n. 66/2010, |
Schema di
D.lgs. 396 Articolo
10, comma 1, lettera n) |
Art. 1820 |
Art.1820 |
1. Ai colonnelli, brigadieri generali e gradi corrispondenti è corrisposta un'indennità perequativa in attuazione degli articoli 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, e 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266. |
1. Ai generali di brigata, ai colonnelli, ai tenenti colonnelli, e ai maggiori e
gradi corrispondenti, in aggiunta al trattamento economico in godimento,
fondamentale e accessorio, è corrisposta, in relazione al grado rivestito,
una indennità dirigenziale nelle seguenti misure annue lorde per tredici
mensilità: a) generale
di brigata e gradi corrispondenti, euro 21.658,21; b) colonnello
e gradi corrispondenti, euro 13.214,75; c) tenente
colonnello e gradi corrispondenti, euro 3.004,84; d) maggiore e
gradi corrispondenti, euro 2.872,69. |
2.
L'indennità perequativa non compete al personale economicamente equiparato
alla dirigenza, non in possesso della relativa qualifica, né titolare delle
funzioni e delle connesse responsabilità. |
2. Le misure indicate al comma 1 sono pensionabili
ed hanno effetto sulla indennità di buonuscita. |
Come
precisato nella relazione tecnica
allegata allo schema di decreto legislativo in esame, la nuova formulazione
dell’articolo 1820, proposta dalla lettera n) del comma 1 dell’articolo 10 ha
mantenuto gli importi vigenti dell’indennità perequativa per gradi di Generale
di Brigata e di Colonnello, mentre è stata rivista negli importi prevedendone
la differenziazione verticalizzata in relazione al grado anche per i gradi di
Maggiore e Tenente Colonnello. Gli importi della nuova indennità sono riportati
nella Tabella 9.
Nello specifico la richiamata Tabella 9, recante “
Importi annui lordi per tredici mensilità dell’indennità dirigenziale” reca i
seguenti importi "lordo dipendente" compresa 13^ mensilità:
1. Generale di Brigata e corrispondenti 21.658,21
2. Colonnello e corrispondenti 13.214,75
3. Tenente Colonnello e corrispondenti 3.004,84
4. Maggiore e corrispondenti 2.872,69
Sostituisce
l'articolo 1822 del Codice la lettera o)
dell’articolo 10. Scopo della novella è quello di definire le misure
dell'indennità operativa di base da attribuire agli ufficiali generali e
superiori e che costituisce la base di calcolo per tutte le altre indennità
operative. Ai sensi del comma 4 tale indennità è interamente computabile nella
13^ mensilità.
D. Lgs. n. 66/2010, |
Schema di D.lgs.
396 |
Art. 1822 |
Art. 1822 |
1. Ove
previsto da specifiche disposizioni di legge, l'indennità di impiego
operativo di base di cui all'articolo 2 della legge 23 marzo 1983, n. 78, è
corrisposta al personale militare nei gradi di colonnello e generale e gradi
corrispondenti appartenenti all'Esercito italiano, alla Marina militare,
comprese le Capitanerie di porto, e all'Aeronautica militare nella misura
mensile lorda di euro 665,10 per generale di corpo d'armata e di divisione;
euro 621,24 per generale di brigata; euro 577,39 per colonnello con 25 anni
di servizio comunque prestato; euro 533,53 per colonnello. Ai predetti
importi, aggiornati all'anno 2009, si applica l'adeguamento annuale di cui
all'articolo 24, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Le
indennità previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della stessa legge n. 78
del 1983 sono interamente computabili nella tredicesima mensilità, secondo le
misure stabilite dalle vigenti disposizioni. |
1. L'indennità di impiego operativo di
base di cui la tabella allegata alla legge 23 marzo ]983, n. 78, e successive
modificazioni, è corrisposta nella misura mensile lorda di: a) euro 685,65 per
generale, generale di corpo d'annata, generale di divisione e gradi
corrispondenti; b) euro 640,44 per
generale di brigata e gradi corrispondenti; c) euro 640;44 per
colonnello, tenente colonnello e maggiore e gradi corrispondenti con ventitré
anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o qualifica
aspirante; d) euro 595,23 per
colonnello, tenente colonnello e maggiore e gradi corrispondenti con più di
venticinque anni di servizio complessivamente prestato; e) euro 550,02 per
colonnello, tenente colonnello e maggiore e gradi corrispondenti con più di
tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o
qualifica aspirante; j) euro 371,85 per
tenente colonnello e gradi corrispondenti; g) euro 343,44 per
maggiore e gradi corrispondenti. |
2. Al personale di cui al comma 1 competono le
indennità fondamentali e supplementari di cui alla legge 23 marzo 1983, n.
78. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 settembre
1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n.
468. |
2. Agli importi di cui al comma 1 sì applica l'adeguamento annuale
di cui all'articolo 24, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998. n. 448. Si veda il secondo periodo del comma 1 del vigente
articolo 1822. |
|
3. Al personale di cui al
comma 1 competono le indennità fondamentali e supplementari calcolate sulle misure di cui al
medesimo comma nei termini indicati dalla legge 23 marzo 1983, n.78, e
successive modificazioni. Per la parte non in grassetto di questo comma si
veda si veda il primo periodo del comma 2 del vigente articolo 1822. |
|
4. Le indennità previste
dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della stessa legge n. 78 del 1983, sono
interamente computabili nella tredicesima mensilità, secondo le misure
stabilite dalle vigenti disposizioni. Comma identico al terzo periodo del comma 4 del
vigente articolo 1822. |
|
5. È fatta salva l'applicazione dell’articolo 2,
comma 2-bis, del decreto-legge 16
settembre1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre
1987, n. 468. |
3. Ai generali di corpo d'armata e di divisione
dell'Esercito italiano e gradi corrispondenti della Marina militare in
possesso di brevetto militare di pilota l'indennità di aeronavigazione è
corrisposta soltanto quando sono direttamente preposti a comandi di unità
aeree |
6. Identico. |
A
sua volta la successiva lettera p) è
novellata al fine di riconoscere agli ufficiali generali e agli ufficiali
superiori dell'esercito italiano, della marina militare e dell’aeronautica militare
(anziché al personale dirigente dell'esercito italiano, della marina militare e
dell'aeronautica militare come attualmente previsto) l’applicabilità delle
disposizioni vigenti in materia di missioni e di trasferimento. Resta invariata
l’applicabilità al citato personale dell’l'articolo 4, comma 98, della legge 12
novembre 2011, n. 183. Tale disposizione prevede che il personale appartenente
alle amministrazioni statali in occasione delle missioni all'interno del
territorio nazionale fuori della sede ordinaria di impiego per motivi di
servizio, è tenuto a fruire, per il vitto e l'alloggio, delle apposite
strutture delle amministrazioni di appartenenza, ove esistenti e disponibili.
La lettera q) novella l'articolo 1824 del
Codice al fine di estendere la disciplina sugli assegni per il nucleo familiare
agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori.
A
sua volta la lettera r) interviene sull’articolo 1825 del Codice, confermando
per gli ufficiali generali e ufficiali superiori delle Forze armate l'orario di
servizio articolato su 36 ore settimanali e prevedendo anche per loro il
compenso per lavoro straordinario eccedente l'orario di servizio.
Persegue
la medesima finalità di adeguamento della normativa vigente alle nuove
disposizioni sulla dirigenza militare la successiva lettera s) del comma 1 dell’articolo 10.
Tale
norma interviene sull’articolo 1826 del codice che attualmente reca “ulteriori istituti economici per il personale dirigente”, al
fine di ricomprendere nel suo ambito di applicazione anche gli ufficiali
generali e gli ufficiali superiori.
A
sua volta la lettera t) introduce
nel Codice l'articolo 1826-bis volto a prevedere l'istituzione di un
apposito fondo finalizzato
all’attribuzione di “misure alternative al compenso per lavoro straordinario”.
Il fondo è altresì diretto ad alimentare eventuali integrazioni al trattamento
economico accessorio legate alla produttività.
Le
ultime lettere del comma 1 dell’articolo 10 ( lettere u), v) e z)) sono, infine dirette a:
1. novellare l'articolo 1870 del Codice in materia di calcolo dell'indennità di ausiliaria al fine di sostituire il riferimento all'indennità perequativa con la previsione dell’indennità dirigenziale istituita dalla lettera n) dell’articolo in esame. La disposizione sopprime, inoltre dall’articolo 1870 del Codice il riferimento assegno di valorizzazione dirigenziale
2. abrogare, a decorrere dal 1°gennaio 2018, l'articolo 1802 del Codice sulla omogeneizzazione stipendiale.
Come precisato nella relazione illustrativa l’omogeneizzazione appare un “concetto ormai superato in conseguenza della completa revisione del trattamento economico del personale militare dirigente”.
3. modificare la rubrica del Titolo IV, del Libro VI del Codice al fine di sostituire le parole "non dirigente" con le parole "militare fino al grado di capitano". A sua volta al Titolo V, le parole "Personale dirigente" sono sostituite con le parole "Ufficiali generali e ufficiali superiori".
Come
precedentemente rilevato, i successivi commi da 2 a 6 recano novelle
legislative a testi normativi diversi dal Codice.
Nello
specifico, il comma 2 dell’articolo
10 introduce una modifica all'articolo 3, comma 7, ultimo periodo del decreto
legislativo n. 165 del 1997, in materia di
ausiliaria al fine di estendere alle Forze armate annate l'applicabilità
dell'istituto del "moltiplicatore", già prevista per le Forze di
polizia ad ordinamento militare, in alternativa al collocamento in ausiliaria.
In relazione
a tale disposizione si ricorda che ai sensi del richiamato comma 7
dell’articolo 3 del decreto legislativo 165 del 1997 per il personale militare
escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio
per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza
e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici
per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di
pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui
alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è
determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile
dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della
pensione. Per il personale delle Forze
di polizia ad ordinamento militare, recita il testo nella versione
attualmente vigente, il predetto incremento opera in alternativa al
collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato.
Il comma 3 interviene sul comma 3
dell’articolo 4 del decreto legge n. 681/1982, concernente l’adeguamento
provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato. Scopo
della novella è quello di estendere l’applicabilità della disciplina prevista
dall’articolo 1811 del Codice in materia di inquadramento stipendiale per gli
Ufficiali Superiori e per gli Ufficiali Generali anche al personale militare,
in caso di promozione a maggiore o grado superiore.
A
sua volta il successivo comma 4
aggiunge il comma 1-bis all'articolo
24 della legge n. 448/1998 allo scopo di estendere, a decorrere dal 1°gennaio
2018, ai maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti delle Forze
armate gli adeguamenti economici già previsti per i colonnelli e i generali dal
comma 4 della richiamata norma.
È,
invece, volto a novellare l'articolo 5 della legge n. 231 del 1990, recante
disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare, il comma 5 dell’articolo 10.
Nello specifico, la modifica è volta ad escludere
il meccanismo della omogeneizzazione stipendiale con riferimento ai livelli di
maggiore e tenente colonnello.
Come
precisato nella relazione tecnica allegata al provvedimento “la completa
revisione del trattamento economico del personale militare inserito nella
carriera dirigenziale supera, infatti, il concetto di
"omogeneizzazione" e di "parziale omogeneizzazione" per gli
ufficiali superiori. Si rende, pertanto, necessario abrogare le nonne ritenute
incompatibili con l'attuale struttura del trattamento economico estende il
meccanismo di revisione di adeguamento retributivo anche ai Maggiori e ai
Tenenti Colonnelli in considerazione del loro inquadramento nella carriera
dirigenziale”.
Interviene
sull’ articolo 2 del decreto legislativo n. 193 del 2003, al fine di
inserirvi i nuovi commi 1- bis, 1-ter e 1-quater, il comma 6 dell’articolo 10. I citati
nuovi commi sono volti a determinare i parametri stipendiali correlati ai nuovi
gradi e alle nuove qualifiche del personale militare, ad esclusione degli
ufficiali generali e ufficiali superiori, in quanto destinatari del trattamento
economico dirigenziale.
I
successivi commi da 7 a 16 recano previsioni normativa autonome, non inserite, come
tali in testi normativi vigenti.
Nello
specifico i commi 7 e 8:
1)
rideterminano, a
decorrere dal 1°ottobre 2017, l'ammontare
mensile lordo dell'importo aggiuntivo pensionabile in favore del
personale militare col grado/qualifica apicale e con una determinata anzianità nel grado delle categorie dei
sottufficiali e graduati, dando così un riconoscimento economico a favore di
questi ultimi (comma 7);
2)
prevedono, con
decorrenza 1° ottobre 2017, i compensi per il lavoro straordinario (feriale,
notturno o festivo e notturno fes1ivo) per il caporal maggior capo scelto con cinque anni di anzianità di
grado; sergente maggiore capo con quattro anni di anzianità di grado e primo
luogotenente;
Il comma 9 ridetermina, da 1° gennaio 2017
l'importo dell'assegno funzionale annuo lordo per il grado di luogotenente in
base agli anni di servizio (17, 27, 32), mentre il successivo comma 10 ridetermina, con la medesima
decorrenza del 1°gennaio 2018, la misura annua lorda dell'assegno funzionale in
favore dei capitani e gradi corrispondenti con più di dieci a.nnl dalla nomina
a ufficiale;
Sempre
con decorrenza 1°gennaio 2018:
1)
il comma 11 stabilisce la misura mensile
lorda dell'indennità di impiego operativo di base per il grado di luogotenente;
2)
il comma 12 ridetermina l'ammontare
mensile lordo dell'indennità di impiego operativo aggiuntiva per gli
stabilimenti militari di pena prevista per i luogotenenti
3)
il comma 13 fissa l'importo giornaliero
del compenso forfettario di guardia per il grado di luogotenente (III fascia);
4)
il comma 14 determina gli importi
giornalieri del compenso forfettario di impiego per il grado di luogotenente OH
fascia), prevedendo un importo maggiorato per il sabato e la domenica;
5)
il comma 15 elimina l'assegno di valorizzazione dirigenziale;
Da
ultimo, il comma 16 prevede che il contributo straordinario (pari a 80 euro
mensili) introdotto, in favore del personale militare non destinatario di
trattamento economico dirigenziale, dall'articolo 1, comma 972 della legge di
stabilità 2016 e prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera c) della legge di
bilancio per l’anno 2017, cessa di essere corrisposto alla data del 30
settembre 2017. Alla medesima data è corrisposto ai volontari in ferma
prefissata, ai graduati, ai sergenti, ai marescialli nonché agli ufficiali con
meno di tredici anni dalla nomina ad ufficiale un assegno lordo una
tantum pari ad euro 350,00.
In relazione alla disposizione in esame si
osserva che la medesima fa riferimento al “decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera c) della
legge 11 dicembre 2016, n. 232”. Al riguardo si osserva che, allo stato, il
richiamato DPCM non risulta essere stato approvato.
La legge di
bilancio per il 2017 (art. 1, comma 365) ha previsto la destinazione di parte delle risorse del Fondo del pubblico impiego
all'incremento - dal 2017 - del finanziamento previsto a legislazione vigente
per dare attuazione alle previsioni (della legge delega n. 124 del 2015) sulla
revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e
progressione in carriera del personale delle forze di polizia e di ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché (ai sensi della legge n. 244
del 2012) per il riordino dei ruoli del
personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. In alternativa, la legge di bilancio prevede la destinazione di
tali risorse al finanziamento della proroga, per l'anno 2017, del contributo
straordinario pari a 960 euro su base annua previsto dalla legge di stabilità
2015 (n. 208 del 2015 all'articolo 1, comma 972) in favore del personale appartenente
ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle forze
armate non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale. La
ripartizione dei contributi del Fondo è operata con uno o più DPCM, previo
parere parlamentare.
Articolo 11
(Disposizioni di coordinamento,
transitorie e finali)
L’articolo 11 dello schema di decreto
legislativo reca norme transitorie di coordinamento e finali.
Nello
specifico:
il comma 1 stabilisce che a decorrere dal
1° gennaio 2017 le tabelle 1, 2 e 3 del
Codice, concernenti i criteri, le modalità e i requisiti per l'avanzamento
degli ufficiali dei vari Corpi e ruoli rispettivamente dell'Esercito, della
Marina militare e dell' Aeronautica militare sono sostituite dalle nuove
tabelle allegate al decreto.
il comma 2 stabilisce la decorrenza dal 1°
gennaio 2018 per l’entrata in vigore di alcune modifiche apportate dallo schema
di decreto legislativo in esame e vertenti sul trattamento economico del
persoanel militare:
il comma 3 fissa la data del 1° gennaio 2017 per
l’entrata in vigore delle novelle all'articolo 1791 del Codice concernenti la
retribuzione base dei volontari in ferma prefissata
il comma 4 fissa la data del 1° gennaio 2018 per
l’entrata in vigore delle novelle previste dai commi 3 e 5 dell’articolo 10
dello schema di decreto legislativo in esame afferenti, rispettivamente, alle
modalità di inquadramento stipendiale per gli ufficiali del grado di maggiore o
grado superiore e alla limitazione dell’istituto della omogeneizzazione
stipendiale previsto dall’articolo 5 della legge n. 231 del 1990.
il comma 5 prevede, a decorrere dal 2017, l’ adeguamento
degli organici del personale militare delle Forze armate, attraverso una riduzione
complessiva pari a 1498 unità, come meglio individuata e ripartita in una
apposita tabella allegata al decreto. Come precisato nella relazione
illustrativa del provvedimento, tale adeguamento consentirà di avere un
risparmio, il cui ammontare è destinato, nel limite del 50% come integrazione
della copertura finanziaria del provvedimento in esame; per il rimanente 50%,
su appositi fondi da ripartire con decreto del Ministro dell' Economia e delle
finanze, su proposta del Ministro della difesa.
il comma 6 introduce l'articolo 2262-bis nel Codice, al fine di riconoscere
un assegno ad personam, riassorbibile
con i successivi incrementi economici derivanti dal provvedimento in esame nei
confronti del personale militare che a seguito dell'emanazione del decreto
legislativo in esame si trovi a percepire un trattamento economico inferiore
rispetto a quello precedente. La nuova disposizione riconosce, altresì:
1) agli ufficiali che alla data del 1° gennaio 2018 non abbiano maturato un'anzianità pari a 13 anni dalla nomina a ufficiale un assegno personale di riordino pari a euro 650,00 a decorrere dal compimento del tredicesimo anno dalla nomina a ufficiale fino alla promozione al grado di maggiore;
2) per gli ufficiali in servizio che alla data del 1° gennaio 2018 non abbiano maturato 15 anni dalla nomina ad ufficiale un assegno una tantum di 180,00 euro mensili lordi dal compimento del quindicesimo anno dalla nomina a ufficiale fino alla promozione del grado di maggiore.
La
norma precisa, infine che gli assegni
hanno effetto sulla tredicesima, sul trattamento ordinario di
quiescenza, sulla buonuscita, sull'assegno alimentare e sull' equo indennizzo.
Il comma 7 definisce i periodi da computare ai fini del servizio
complessivo da utilizzare per il primo inquadramento stipendiale a seguito
dell’entrata in vigore del provvedimento in esame di riordino. A tale fine sono
considerati validi tutti i periodi di servizio effettivo complessivamente
prestato anteriormente al 1° gennaio 2018 a cui vanno aggiunti i servizi computabili
ai sensi della normativa vigente e ridotti i periodi di detrazione di anzianità
di cui all’articolo 858 del Codice, nonché i periodi di aspettativa per motivi
di studio nei casi previsti dalla normativa vigente.
A
sua volta il comma 8 riconosce al personale
militare in servizio alla data del 31 dicembre 2016, che consegue il grado di
caporaI maggiore capo scelto e gradi corrispondenti, di sergente maggiore capo
e gradi corrispondenti e di primo maresciallo con qualifica di luogotenente, un
assegno lordo una tantum da corrispondere entro il 31 dicembre 2017, in ragione
della diversa anzianità nella qualifica e grado.
Apporta
una modifica all'articolo 1 del decreto legislativo n. 195 del 1995 il successivo comma 9 dell’articolo 11. In
particolare, la novella è volta ad adeguare la disposizione relativa alle
procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale
delle Forze di polizia e delle Forze armate alla nuova classe dirigente
militare, caratterizzata dagli ufficiali generali e ufficiali superiori.
D.Lgs. 12/05/1995, n. 195 |
Schema di D.lgs. 396 |
Art. 1 |
Identico |
1. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonché quello ausiliario di leva, sono stabilite dal presente decreto legislativo. Il rapporto di impiego del personale civile e militare con qualifica dirigenziale resta disciplinato dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art. 2, comma 4, e delle altre disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (4). |
1. Le procedure che disciplinano i
contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia anche
ad ordinamento militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi dirigenti
civili, gli ufficiali generali, gli
ufficiali superiori ed il personale di leva nonché quello ausiliario di
leva, sono stabilite dal presente decreto legislativo. Il rapporto di impiego
del personale civile e militare con qualifica dirigenziale resta disciplinato
dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art. 2, comma 4, e delle altre
disposizioni del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (4).
|
2. Le procedure di cui al comma 1, da
attuarsi secondo le modalità e per le materie indicate negli articoli
seguenti, si concludono con l'emanazione di separati decreti del Presidente
della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di
polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze armate. |
2. Identico |
Il comma 10 stabilisce il principio in
forza del quale l'indennità perequativa e quella di posizione, limitatamente
alla componente fissa, continuano a essere corrisposte dalla data di
conseguimento della qualifica o grado previsti dalla normativa vigente,
indipendentemente dalla data di effettiva assunzione den'incarico connesso alla
qualifica o grado superiori .
A
sua volta il comma 11 consente aI
Ministero dell'economia il monitoraggio delle
spese di personale delle amministrazioni interessate dal provvedimento
di riordino e consente altresì che, in caso di scostamento rispetto alle
risorse previste, una procedura mediante la quale il maggiore onere rilevato è
portato in riduzione dagli stanziamenti degli stati di previsione della spesa
(bilancio) dei dicasteri interessati.
Da
ultimo:
1) il comma 12 novella diverse norme del Codice al fine di sostituire l’espressione "subaIterni" con la diversa dicitura “sottotenenti e tenenti”;
2) il comma 13, con riferimento al sistema previdenziale, precisa che i miglioramenti economici derivanti dalle disposizioni contenute nel decreto, operano esclusivamente con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso.
Articolo 12
(Copertura finanziaria)
L’articolo 12 reca la copertura
finanziaria del provvedimento.
Al
riguardo si precisa gli oneri derivanti
dall'attuazione dal presente decreto sono, pari:
Ø euro 194.703.132 per l'anno 2017;
Ø euro 365.280.752 per l'anno 2018;
Ø euro 374.820.813 per l'anno 2019;
Ø euro 390.853.654 per l'anno 2020;
Ø euro 388.384.874 per l'anno 2021;
Ø euro 394.993.597 per l'anno 2022;
Ø euro 396.924.385 per l'anno 2023;
Ø euro 395.097.083 per l'anno 2024;
Ø euro 391.509.499 per l'anno 2025;
Ø euro 387.949.263 a decorrere dall'anno 2026.
In
relazione ai richiamati oneri si provvede;
a) quanto a euro 59.500.000 a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
Il
richiamato comma autorizza la spesa di 87 milioni di euro per l'anno 2004, 42
milioni di euro per l'anno 2005 e 38 milioni di euro a decorrere dal 2006 da
destinare a provvedimenti normativi volti al riallineamento, con effetti
economici a decorrere dal 1° gennaio 2003, delle posizioni di carriera del
personale dell'Esercito, della Marina, ivi comprese le Capitanerie di porto, e
dell'Aeronautica inquadrato nei ruoli dei marescialli ai sensi dell'articolo 34
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, con quelle del personale
dell'Arma dei carabinieri inquadrato nel ruolo degli ispettori ai sensi
dell'articolo 46 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198. E' altresì autorizzata la spesa di 73
milioni di euro per l'anno 2004, 118 milioni di euro per l'anno 2005 e 122 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2006 da destinare a provvedimenti normativi in
materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e
non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia. E' altresì
autorizzata la spesa di 944.958 euro per l'anno 2016, di 973.892 euro per
l'anno 2017 e di 1.576.400 euro annui a decorrere dall'anno 2018, da destinare
a provvedimenti normativi diretti all'equiparazione, nell'articolazione delle
qualifiche, nella progressione di carriera e nel trattamento giuridico ed
economico, del personale direttivo del Corpo di polizia penitenziaria ai
corrispondenti ruoli direttivi della Polizia di Stato di cui al decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334. In ogni caso, restano ferme le disposizioni
di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
b) quanto a euro 59.500.000 per l'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
c) quanto a euro 3.203.132 per l'anno 2017, a euro 233.280.752 per l'anno 2018, a euro 242.820.813 per l'anno 2019, a euro 258.853.654 per l'anno 2020, a euro 256.384.874 per l'anno 2021, a euro 262.993.597 per l'anno 2022, a euro 264.924.385 per l'anno 2023, a euro 263.097.083 per l'anno 2024, a euro 259.:509.499 per l'anno 2025 e a euro 255.949.263 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazìone di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, della legge t 1 dicembre 2016, n. 232;
La
legge di bilancio per il 2017 (art. 1, comma 365) ha destinato specifiche
risorse - nell'ambito di quelle stanziate per il Fondo del pubblico impiego -
per assunzioni a tempo indeterminato (per il 2017 e dal 2018, in aggiunta alle
facoltà assunzionali previste a legislazione vigente) presso le amministrazioni
dello Stato, inclusi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco. Al contempo, ha prevista la destinazione
di parte delle risorse del Fondo del pubblico impiego all'incremento - dal
2017 - del finanziamento previsto a legislazione vigente per dare attuazione
alle previsioni (della legge delega n. 124 del 2015) sulla revisione della
disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e progressione in
carriera del personale delle forze di polizia e di ottimizzazione
dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché
(ai sensi della legge n. 244 del 2012) per il riordino dei ruoli del personale
delle Forze di polizia e delle Forze armate. In alternativa, la legge di
bilancio prevede la destinazione di tali risorse al finanziamento della
proroga, per l'anno 2017, del contributo straordinario pari a 960 euro su base
annua previsto dalla legge di stabilità 2015 (n. 208 del 2015 all'articolo 1,
comma 972) in favore del personale appartenente ai Corpi di polizia, al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e alle forze armate non destinatario di un
trattamento retributivo dirigenziale. La ripartizione dei contributi del Fondo
è operata con uno o più DPCM, previo parere parlamentare.
La
dotazione complessiva del Fondo del pubblico impiego – destinata altresì alla
copertura degli oneri aggiuntivi per la contrattazione collettiva 2016-2018 ed
a "miglioramenti economici" del personale dipendente dalle
amministrazioni statali in regime di diritto pubblico - è pari a 1,48 miliardi
per il 2017 e a 1,93 miliardi a decorrere dal 2018 (in base a quanto previsto
dall'articolo 52, comma 2).
d) quanto a euro 72.500.000 a decorrere dall' anno 201 7, mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dall'applicazione dell'articolo 11, comma 5 dello schema di decreto.
Come
precedentemente rilevato il comma 5 prevede, a decorrere dal 2017, l’
adeguamento degli organici del personale militare delle Forze armate,
attraverso una riduzione complessiva pari a 1498 unità, come meglio individuata
e ripartita in una apposita tabella allegata al decreto. Come precisato nella
relazione illustrativa del provvedimento, tale adeguamento consentirà di avere
un risparmio, il cui ammontare è destinato, nel limite del 50% come
integrazione della copertura finanziaria del provvedimento in esame; per il
rimanente 50%, su appositi fondi da ripartire con decreto del Ministro dell'
Economia e delle finanze, su proposta del Ministro della difesa.