Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento difesa
Titolo: Istituzione di una Commissione monocamerale di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri - DOC XXII, n. 46, DOC XXII, n. 51 - Seconda edizione
Riferimenti:
DOC XXII, N. 51   DOC XXII, N. 46  
Serie: Progetti di legge    Numero: 314
Data: 13/07/2015
Descrittori:
COMMISSIONI D'INCHIESTA   INCHIESTE PARLAMENTARI
MALTRATTAMENTI E SEVIZIE   MILITARI DI TRUPPA
MORTE     
Organi della Camera: IV-Difesa


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Istituzione di una Commissione monocamerale di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri

13 luglio 2015
Seconda edizione


Indice

Le commissioni parlamentari d'inchiesta: quadro normativo|Il contenuto delle proposte|


Le commissioni parlamentari d'inchiesta: quadro normativo

In base all'articolo 82 della Costituzione ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. L'Istituzione della Commissioneinchiesta può essere deliberata anche da una sola Camera (evidentemente con atto non legislativo).

L'inchiesta parlamentare, nell'ambito degli strumenti volti a consentire lo svolgimento dell'attività di controllo del Parlamento, rappresenta quello più incisivo e penetrante del quale le Camere possono avvalersi per acquisire conoscenze; l'art. 82, secondo comma, della Costituzione, dispone infatti che la Commissione parlamentare d'inchiesta "procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria".

Appare quindi evidente la differenza con l'indagine conoscitiva, che, pur essendo anch'essa preordinata a finalità conoscitive, non attribuisce all'organo titolare dell'indagine poteri coercitivi per l'acquisizione delle informazioni.

Per quanto riguarda il procedimento di formazione, l'art. 140 del Regolamento della Camera e l'art. 162 del Regolamento del Senato stabiliscono che per l'esame delle proposte di inchiesta si segue il procedimento previsto per l'esame dei progetti di legge.

Si ricorda che, qualora le due Camere istituiscano Commissioni monocamerali sulla stessa materia, l'art. 162 del Regolamento del Senato consente che le Commissioni possano deliberare di procedere in comune, rimanendo tuttavia distinte quanto ad imputazione giuridica dei rispettivi atti.

Per quanto riguarda la Nomina dei componentinomina dei commissari, il secondo comma dell'art. 82 della Costituzione prevede che la composizione della Commissione deve rispecchiare la proporzione dei gruppi; tale nomina, quindi, deve essere improntata al rispetto del principio di proporzionalità.

Di conseguenza si applicano l'art. 56, comma 3, del r.C. e l'art. 25, comma 3, r.S., i quali stabiliscono che per le nomine delle Commissioni che, per prescrizione di legge o regolamento debbano essere composte in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari, il Presidente comunica ai Gruppi il numero dei posti spettanti a ciascuno in base al suddetto criterio richiedendo la designazione di un eguale numero di nomi.

Qualora sia espressamente previsto dall'atto costitutivo, il Presidente è nominato, al di fuori della Commissione, dal Presidente dell'Assemblea ovvero d'intesa tra i Presidenti delle due Camere in caso di Commissione bicamerale.

Poteri inerenti alla Organizzazione interna e dei lavoriorganizzazione dei lavori sono quelli riguardanti la fissazione del programma dei lavori e l'istituzione di sottocommissioni nonché l'elaborazione e l'approvazione di un regolamento interno. Al riguardo, si rammenta che da tempo si è venuta formando la prassi secondo la quale le Commissioni d'inchiesta adottano un proprio regolamento, ferma restando l'applicabilità del regolamento della Camera di appartenenza del Presidente della Commissione per quanto non espressamente previsto dal predetto regolamento interno.

La durata dei lavori della Commissione è stabilita dal relativo atto istitutivo, che fissa la data di presentazione della relazione (che è atto conclusivo dell'attività, anche se il termine assegnato alla Commissione non è ancora scaduto) o assegna un termine finale ai lavori stessi, a partire dalla costituzione o dall'insediamento della Commissione ovvero dalla data di entrata in vigore della legge istitutiva.

L'art. 82, comma secondo, della Costituzione Poteri della Commissionestabilisce che la Commissione d'inchiesta procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria (c.d. principio del parallelismo).

I poteri coercitivi che la Commissione d'inchiesta può esercitare sono naturalmente quelli propri della fase "istruttoria" delle indagini giudiziarie, dato che la Commissione è priva di poteri giudicanti e non può quindi accertare reati ed irrogare sanzioni.

La Commissione può quindi disporre ispezioni e perquisizioni personali e domiciliari, sequestri, intercettazioni telefoniche, perizie, ricognizioni, esperimento di prove testimoniali ed accompagnamento coattivo dei testi renitenti.

In particolare, per le convocazioni di testimoni davanti alla Commissione si applicano gli articoli 366 - rifiuto di uffici legalmente dovuti da parte dei periti, interpreti, o custode di cose sottoposte a custodia e da parte dei testimoni - e 372 - falsa testimonianza - del codice penale, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria. Si ricorda che per tali reati, sono previsti, rispettivamente, la reclusione fino a sei mesi o la multa da euro 30 a euro 516 (art. 366) e la reclusione da 2 anni a 6 anni.

La Commissione deve comunque assicurare il rispetto dei diritti fondamentali di difesa discendenti dal disposto dell'art. 24 Cost., riconoscendo, ad esempio, il diritto all'assistenza del difensore ogni volta che il suo mancato esercizio possa pregiudicare la posizione processuale della persona interrogata.

Il parallelismo con i poteri della magistratura disposto dal citato comma secondo dell'articolo 82 della Costituzione si estende anche agli aspetti relativi alle limitazioni dei poteri della Commissione stessa. In via generale si può affermare che lo svolgimento dell'inchiesta trova gli stessi limiti che la vigente legislazione pone alle indagini dell'autorità giudiziaria, fermo restando che l'atto istitutivo della Commissione può disporne di ulteriori ovvero prevedere l'inapplicabilità nei confronti della Commissione stessa di disposizioni limitative dell'attività d'indagine dell'autorità giudiziaria; al riguardo si rammenta, in via esemplificativa, che l'articolo 3, comma 2, della legge 30 giugno 1994, n. 430, istitutiva della Commissione Antimafia nel corso della XII Legislatura, ha disposto la non opponibilità alla Commissione del segreto di Stato (legge 24 ottobre 1977, n. 801) con riferimento ai fatti di mafia, camorra ed altre associazioni criminali similari.

Particolarmente complesso è il Rapporti con l'autorità giudiziariaproblema dei rapporti tra l'attività delle Commissioni d'inchiesta e le concorrenti indagini della autorità giudiziaria.

La Corte costituzionale, nella sentenza n. 26 del 2008, ha rilevato che i poteri di indagine spettanti, rispettivamente, alle Commissioni parlamentari di inchiesta e agli organi della magistratura requirente hanno ambiti e funzioni differenti, con la conseguenza che l'esercizio degli uni non può avvenire a danno degli altri, e viceversa. Infatti, il compito delle suddette Commissioni non è di "giudicare", ma solo di raccogliere notizie e dati necessari per l'esercizio delle funzioni delle Camere. Pertanto, il normale corso della giustizia non può essere paralizzato a mera discrezione degli organi parlamentari, ma deve arrestarsi unicamente nel momento in cui l'esercizio dei poteri di indagine dell'autorità giudiziaria possa incidere illegittimamente su fatti ad essa soggettivamente e oggettivamente sottratti e rientranti nella competenza degli organi parlamentari. Sulla base di questa argomentazione, nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nei confronti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, la Corte ha, da una parte, riconosciuto il potere della Commissione parlamentare di disporre lo svolgimento di accertamenti tecnici non ripetibili sull'autovettura corpo del reato, potendo la Commissione esercitare gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria ex art. 82, secondo comma, Cost., e ha, dall'altra, negato che la Commissione potesse opporre un rifiuto alla richiesta, avanzata dalla Procura, di acconsentire allo svolgimento congiunto dei predetti accertamenti tecnici, in base al principio di leale collaborazione tra poteri dello Stato.

Per quanto riguarda i profili di reciproca opponibilità del segreto, fondamentale è la sentenza n. 231/1975 della Corte costituzionale, che ha risolto il conflitto di attribuzioni tra Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia ed i tribunali di Torino e Milano. La Corte ha stabilito che la Commissione non ha l'obbligo di trasmettere ai Tribunali gli atti e documenti da essa formati o direttamente disposti, gli scritti e gli anonimi ad essa originariamente rivolti, che la Commissione abbia ritenuto di mantenere segreti (c.d. segreto funzionale), nonché gli atti già a disposizione del potere giudiziario. La Corte ha stabilito invece l'obbligo per la Commissione di trasmettere ai Tribunali predetti gli altri atti e documenti in suo possesso che non siano coperti all'origine da segreto o siano coperti da segreto non opponibile all'autorità giudiziaria.


Il contenuto delle proposte

I documenti in esame (Doc. XXII, n. 46 e n. 51) prevedono entrambi l'istituzione di una Commissione monocamerale d'inchiesta con il compito di indagare sulla morte del militare Emanuele Scieri, avvenuta nell'agosto del 1999 all'interno della caserma "Gamerra" di Pisa, nonché sulle pratiche di nonnismo compiute nelle caserme italiane.

Al riguardo si precisa che con riferimento all'accertamento dei fenomeni di nonnesmo il Doc n. 46 estende espressamente tale attività di indagine anche ai fenomeni compiuti antecedentemente alla sospensione del servizio di leva mentre tale limite temporale non è presente nel Doc. 51.  A questo proposito si ricorda che la legge n. 226 del 2004 (ora confluita nel codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010) ha disposto la sospensione delle chiamate per lo svolgimento del servizio di leva a decorrere dal 1 gennaio 2005, modificando il meccanismo dell'alimentazione del personale di truppa da quello basato sulla coscrizione obbligatoria a quello improntato a una personale volontarietà.

In particolare,Il contenuto della proposta n. 46 il Doc. XXII, n. 46  affida alla istituenda Commissione i seguenti compiti:


Per quanto riguarda l'accertamento delle cause e delle responsabilità della morte del militare Emanuele Scieri, avvenuta nell'agosto del 1999 all'interno della caserma «Gamerra» di Pisa, spetta alla Commissione il compito di:
1. verificare le modalità di svolgimento dei fatti;
2. accertare le cause della morte e raccogliere gli elementi utili per l'identificazione dei responsabili;
3. accertare se vi siano responsabilità di coloro che erano preposti al controllo all'interno della caserma «Gamerra», e a questo fine, spetta, in particolare, alla Commissione il compio di indagare sulla gestione della caserma «Gamerra» e accertare l'eventuale esistenza di direttive diffuse da parte di ufficiali, sottufficiali o graduati della caserma «Gamerra», atte a rendere operanti comportamenti gravemente lesivi del codice penale militare e dei regolamenti militari.


Per quanto riguarda l'indagine sulle pratiche di nonnismo e sulle condotte ad esso correlate in epoca antecedente e successiva alla sospensione del servizio di leva obbligatorio spetta alla Commissione il compito di:
 1. raccogliere gli elementi necessari per accertare l'entità e le cause del fenomeno, le forme e i modi in cui esso si manifesta e le circostanze che permettono l'esecuzione di abusi o ne rendono difficile la repressione, sia nell'epoca antecedente alla sospensione del servizio di leva obbligatorio, sia nell'epoca successiva, in relazione all'organizzazione professionale delle Forze armate e all'ammissione delle donne al servizio militare.


Con particolare riferimento agli abusi nei riguardi dei militari di sesso femminile spetta alla Commissione:

1. indicare eventuali misure di carattere normativo e amministrativo, ritenute utili per prevenire, contrastare e, ove necessario, reprimere i fenomeni di "nonnismo".

2. accertare l'entità del fenomeno, la sua diffusione, le forme in cui esso si esplica e le circostanze che permettono l'esecuzione di abusi o ne rendono difficile la repressione.

In relazione all'oggetto dell'istituenda Commissione d'inchiesta si ricorda che la Commissione difesa della Camera nel corso della XIII legislatura, poco dopo la morte del militare Emanuele Scieri, ha svolto sia una una specifica audizione del Ministro della difesa Carlo Scognamiglio  https://leg13.camera.it/chiosco.asp?cp=2&content=/_dati/leg13/lavori/bollet/04r.htm, sia un'indagine conoscitiva sulle condizioni di vita nella caserme ed in particolare sul c.d. fenomeno del nonnismo. ( Il documento conclusivo dell'indagine è allegato al resoconto della seduta del 16 febbraio 2000) https://leg13.camera.it/_dati/leg13/lavori/stencomm/04/indag/violenza_forze_armate/2000/0216/s000r.htm
Si segnala, inoltre, che il Governo ha presentato alle Camere la relazione sullo stato della disciplina militare e sullo stato dell'organizzazione delle forze armate per l'anno 2013 (Doc. XXXVI n. 2)  https://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/036/002_RS/INTERO_COM.pdf    
Tale documento riporta, in particolare, il quadro generale dell'andamento disciplinare del personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica dell'anno 2013.

Per quanto riguarda l'accertamento delle cause e delle responsabilità della morte di Emanuele Scieri, la proposta di inchiesta conenuta nelIl contenuto della proposta n. 51 Doc. XXII, n. 51 è sostanzialmente simile alla sopra richiamata proposta  n. 46 e prevede che la Commissione dovrà: verificare la dinamica dei fatti; accertare le cause e i motivi della morte del militare Emanuele Scieri; accertare se vi siano state responsabilità da parte di coloro che erano preposti al controllo all'interno della caserma Gamerra e l'eventuale esistenza di direttive diffuse da parte di ufficiali, sottufficiali o graduati della caserma Gamerra atte a rendere operanti comportamenti gravemente lesivi del codice penale militare e dei regolamenti militari.

Per quanto riguarda, invece, il tema del "nonnismo", il documento in esame prevede che la Commissione debba approfondire la situazione delle caserme italiane e proporre misure per eliminare le pratiche di nonnismo, mentre la proposta n. 46  specifica che la Commissione dovrà accertare l'entità del fenomeno, la sua diffusione, le forme in cui esso si esplica e le circostanze che permettono l'esecuzione di abusi o ne rendono difficile la repressione e dovrà in particolare fare luce sugli abusi nei riguardi dei militari di sesso femminile da parte di colleghi.


Composizione e durata della Commissione

La composizione della Commissione è regolata in maniera differente dalle due proposte in esame. Il Doc. XXII, 46 prevede, infatti, che Commissione d'inchiesta siaComponenti composta da 10 deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente e che la Commissione, nella prima seduta, elegga il proprio presidente, unitamente alUfficio di presidenza vicepresidente e ad un segretario. Diversamente,  Il Doc. XXII, 51 prevede che la Commissione sia composta da 21 deputati, nominati dal Presidente della Camera, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare e che il presidente della Commissione sia nominato dal Presidente della Camera tra i componenti della stessa Commissione. Si prevede, inoltre, che il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convochi la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza, formato oltre che dal Presidente della Commissione anche da due vicepresidenti e due segretari.
Ulteriore elemento di differenza tra i due Documenti concerne laDurata dei lavori durata dei lavori della istituenda Commissione. Al riguardo, si osserva, infatti, che  mentre la proposta n. 46 stabilisce un termine di 15 mesi per lo svolgimento dei propri lavori, la proposta n. 51 prevede che la Commissione operi per l'intera durata della XVII legislatura, potendo  presentare all'Assemblea della Camera relazioni ogni qual volta  vi siano "casi di particolare gravità ed urgenza che lo rendano necessario e comunque al termine dei suoi lavori".
La sola proposta n. 46, nel prevedere che la relazione  finale sulle indagini svolte deve essere presentata alla Camera entro sessanta giorni  dalla conclusione dei propri lavori, contempla espressamente la possibilità che vengano presentate relazioni di minoranza.

Poteri e limiti della Commissione

Fermo restando quanto già previsto dall'articolo 82 della Costituzione in merito alla possibilità per la Commissione di procedere alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, alcune disposizioni dei Documenti in esame  (articolo3) precisano i poteri della istituenda Commissione monocamrale d'inchiesta in merito alla rRichiesta di atti e documentiichiesta di atti e documenti.

In particolare, entrambi i Documenti attribuiscono alla Commissione il potere di ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari (questa seconda possibilità è contemplata dalla sola proposta n. 46).
Per quanto concerne, poi, il regime di pubblicità degli atti entrambe le proposte stabiliscono il principio generale in base al quale la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari e fino al termine delle stesse (tale limite temporale è previsto nella sola proposta n. 51).
Spetta alla Commissione garantire il mantenimento del regime di segretezza fino al momento in cui gli atti e i documenti trasmessi sono coperti da segreto.
Per quanto riguarda l'opponibilità alla Commissione del  Segretosegreto di Stato, d'ufficio, professionale  e bancario il Doc. XXII, n. 46 rinvia alla disciplina generale mentre entrambe le proposte ribadiscono il principio generale in base al quale è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

A tale riguardo si segnala che trattandosi di una proposta di inchiesta monocamerale e, dunque, di un atto interno alla Camera, la stessa non potrebbe recare discipline differenti o derogatorie rispetto a quanto disciplinato dalla legge.

A loro volta gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non sono tenuti a comunicare alla Commissione le fonti delle loro informazioni.

La disciplina del Segreto di Statosegreto di Stato  è contenuta principalmente negli articoli da 39 a 42 della legge di riforma dei servizi di informazione (legge 124 del 2007).Nella definizione pratica delle modalità di ricorso del segreto di Stato si suole distinguere tra l'apposizione e l'opposizione del segreto di Stato.L'apposizione del segreto consiste nell'atto di individuazione in concreto dei documenti, dei fatti, delle notizie od altro che, se conosciuti, possono compromettere la sicurezza dello Stato e quindi devono rimanere segreti. La responsabilità e la competenza per l'apposizione del segreto di Stato spetta al Presidente del Consiglio, il quale, con proprio regolamento, stabilisce i criteri per l'individuazione degli atti suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato.L'atto di opposizione è il provvedimento, spettante in ultima istanza al Presidente del Consiglio, che attesta nei confronti dell'autorità giudiziaria l'apposizione del segreto di Stato su un documento. Nel caso di opposizione del segreto di Stato, l'autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio, ai fini dell'eventuale conferma. La conferma da parte del Presidente del Consiglio, impedisce al giudice di acquisire ed utilizzare gli elementi di conoscenza e di prova coperti dal segreto, ma non preclude all'autorità giudiziaria di procedere in base a elementi autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperte dal segreto. Il Presidente del Consiglio deve comunicare ogni caso di conferma del segreto di Stato al Copasir, che, se ritiene infondato il ricorso al segreto, ne riferisce a ciascuna delle Camere.L'autorità giudiziaria di fronte al provvedimento di conferma dell'opposizione del segreto di Stato può sollevare conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato dinnanzi la Corte costituzionale. L'eventuale risoluzione del conflitto in favore dell'autorità giudiziaria preclude l'opposizione del segreto nel corso del procedimento per il medesimo oggetto. Viceversa, qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l'autorità giudiziaria non può né acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato.Per quanto concerne la disciplina processuale si ricorda, altresì, che ai sensi dell'articolo 202 c.p.p.i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato. Se il testimone oppone un segreto di Stato, l'autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'eventuale conferma, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia oggetto del segreto. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato. Se entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei Ministri non dà conferma del segreto, l'autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l'ulteriore corso del procedimento. L'opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, inibisce all'autorità giudiziaria l'acquisizione e l'utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto. Non è, in ogni caso, precluso all'autorità giudiziaria di procedere in base a elementi autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperti dal segreto. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell'insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l'autorità giudiziaria non può né acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento .
Il Segreto professionalesegreto professionale costituisce un dovere fondamentale di carattere sia giuridico che deontologico per coloro che esercitano determinate professioni.
Un obbligo di segretezza è espressamente sancito dal codice penale. Incombe sui soggetti che per ragione del proprio stato o ufficio, della propria professione o arte risultano depositari di segreto. La relativa violazione è sanzionata penalmente dall'art. 622 c.p. che prevede che la rivelazione del segreto professionale senza giusta causa, ovvero il suo impiego a fini di profitto (proprio o altrui) sia punita, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa da 30 a 516 euro. Quindi, le eventuali rivelazioni a terzi potrebbero essere scriminate soltanto in presenza di una giusta causa e tale potrebbe ben apparire l'incombente dovere di deporre ex art. 198 c.p.p così come l'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 331 c.p.p. (denuncia da parte di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio).
A ridurre l'area di queste connessioni con l'obbligo del segreto professionale provvede l'art. 200 c.p.p.: trattandosi di disciplina derogativa rispetto alla regola generale dell'obbligo di testimonianza, la norma individua specifiche categorie di professionisti non obbligati alla deposizione davanti all'autorità giudiziaria (comma 1).
Tali soggetti sono i ministri di culto, gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici, i notai, i medici e i chirurghi, farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria. Inoltre, la medesima norma (comma 1, n. 3) individua una categoria residuale di soggetti in cui sono ricompresi gli esercenti altri uffici o professioni cui altre leggi speciali riconoscono la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.
Il comma 2 dell'articolo 202 c.p.p. precisa i poteri del giudice nel corso della procedura per l'opposizione del segreto professionale: quando sussistano dubbi sulla fondatezza di tale segreto, il giudice può però disporre accertamenti e, nel caso di ritenuta infondatezza dell'opposizione del segreto, ordina al testimone di deporre. L'ultimo comma dell'art. 200 c.p.p. codifica i termini del segreto giornalistico, regolato in misura meno stringente rispetto al segreto professionale in genere. A sua volta il Segreto d'ufficiosegreto d'ufficio costituisce uno dei doveri fondamentali del pubblico impiegato ed in generale dei soggetti che sono legati da un particolare rapporto alla pubblica amministrazione.Si ritiene in dottrina che quando l'obbligo del segreto (che tutela un interesse ravvisato nel buon andamento e nell'imparzialità della P.A.) non è imposto specificamente da una norma, da un regolamento o da uno specifico ordine, esso discende direttamente dall'art. 15 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato (DPR n. 3/1957). La norma citata prevede che l'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio e non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o conclusione, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso.La tutela penale del segreto d'ufficio è invece apprestata dall'art. 326 c.p. che stabilisce la pena della reclusione da sei mesi a tre anni per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, violando i diritti inerenti alle funzioni o al servizio ovvero abusando delle sue qualità rivela notizie di ufficio che debbano rimanere segrete o ne agevola in qualche modo la conoscenza. Le sanzioni sono diversamente modulate in ragione della rivelazione del segreto finalizzata a procurare al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio (o a terzi) indebiti profitti, di natura patrimoniale e non.In relazione all'obbligo di deposizione nel procedimento penale, i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio, ai sensi dell'art. 201 c.p.p., e salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria, devono obbligatoriamente astenersi dal deporre su fatti conosciuti per ragione del proprio ufficio che devono rimanere segreti.Va rilevato come il vincolo del segreto appare qui posto più intensamente rispetto a quanto previsto per il segreto professionale; infatti, l'art. 200 c.p.p. prevede che i professionisti "non possono essere chiamati a deporre" mentre il titolare del segreto d'ufficio ha invece un più radicale "obbligo di astenersi dal deporre".Come nel caso del segreto professionale, l'autorità giudiziaria, svolti gli eventuali, opportuni accertamenti sull'opponibilità del segreto, può ordinare la deposizione del testi.

Per quanto concerne le audizioni e le  testimonianze  rese davanti alla Commissione, la sola proposta n. 51 richiama l'applicabilità del complesso degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.

Si tratta di diversi delitti contro l'attività giudiziaria, che vanno dal rifiuto di uffici legalmente dovuti (366) alla calunnia (368), dalla falsa testimonianza (372) alla frode processuale (374), dall'intralcio alla giustizia (377) al favoreggiamento (378-379), fino alla rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale (379-bis). Per quanto le disposizioni vengano richiamate in blocco si ritiene che alcune di esse non possano, nonostante il richiamo espresso del legislatore, trovare applicazione in relazione all'attività della Commissione d'inchiesta: si pensi, a titolo di esempio, ai delitti di "false informazioni al PM" (371-bis) o di "false informazioni al difensore" nell'ambito di indagini difensive (371-ter).

 

Si segnala, infine, che ai sensi dell'articolo 3 di entrambe le proposte la Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Ai sensi del richiamato articolo 133, se il testimone, il perito, la persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato, il consulente tecnico, l'interprete o il custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice può ordinarne l'Accompagnamento coattivoaccompagnamento coattivo e può altresì condannarli, con ordinanza, a pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.

Segreto funzionale

La proposta di inchiesta prevede (art. 4), come di consueto, l'obbligo del segreto per  i componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio. Il richiamato obbligo di segretezza attiene alla documentazione coperta da segreto, ovvero agli atti e i documenti che la Commissione ha stabilito di non divulgare.

Da un punto di vista formale si osserva che la proposta n. 51 fa riferimento  agli atti  e ai documenti di cui all'articolo 4, commi 4 e 7, anzichè agli atti e ai documenti di cui all'articolo 3, commi 4 e 7.


Organizzazione interna

Per quanto concerne l'organizzazione della Commissione l'articolo 5 del Documento n. 46 demanda ad un apposito regolamento interno, da approvare prima dell'inizio dei propri lavori, il compito di definire l'organizzazione delle attività e il funzionamento della Commissione, senza richiedere una specifica maggioranza per la sua approvazione.

A sua volta la proposta n. 46 nello stabilire che l'attività della Commissione è esercitata ai sensi degli articoli 140, 141 e 142 del Regolamento della Camera dei deputati prevede che prima dell'inizio dei lavori la Commissione adotti il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In relazione alle richiamate norme del Regolamento della Camera si osserva che gli articoli 140 e 141 riguardano la procedura prevista per l'approvazione delle proposte di inchiesta parlamentare  e la composizione delle Commissioni d'inchiesta mentre l'articolo 142 disciplina l'invio dei componenti della Commissione  fuori della sede del Parlamento.

Entrambe le proposte affermato poi il  principio della pubblicità delle sedute della Commissione, ferma restando la possibilità di riunirsi in seduta segreta ove lo si ritenga opportuno. La Commissione può inoltre avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e, per l'espletamento delle sue funzioni, fruisce di personale, locali e strumenti messi a disposizione dal Presidente della Camera.La sola proposta n. 46 prevede che ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie, militari e di polizia, la Commissione si avvalga dell'apporto di un magistrato designato dal Ministro della giustizia, previo consenso dell'interessato e di un dirigente dell'amministrazione dell'interno, designato dal Ministro dell'interno.

Con riferimento alle spese per il funzionamento della Commissione la proposta n. 46 fissa in euro 50.000 le spese complessivamente autorizzate ponendole a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Per quanto riguarda, invece, la proposta n. 51 l'autorizzazione di spesa è  pari a 40.000 euro per l'anno 2015 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni successivi ferma restando la possibilità per il  Presidente della Camera di autorizzare un incremento delle spese  in misura non superiore al 30 per cento, qualora il presidente della Commissione ne faccia richiesta in considerazione delle esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.