Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento difesa | ||||||
Titolo: | Agenzia industrie difesa - A.C. 2679-duodecies | ||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 241 | ||||||
Data: | 24/11/2014 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | IV-Difesa |
Agenzia industrie difesa
24 novembre 2014
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Indice |
Contenuto|Relazioni allegate o richieste|Necessità dell'intervento con legge|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite| |
ContenutoLa proposta di legge in esame trae origine dallo stralcio dell'articolo 31, comma 20, del disegno di legge di stabilità A.C. 2679 disposto dal Presidente della Camera e comunicato all'Assemblea nella seduta del 30 ottobre 2014. La proposta di legge in esame reca pertanto l'originaria numerazione prevista dall'A.C. 2679.
La relazione illustrativa e la relazione tecnica riferita alla norma in esame sono allegate al testo originario del disegno di legge di stabilità 2014 (A.C. 2679). Nello specifico il comma 20 dell'articolo 31 differisce dal 2014 al 2016 il termine previsto dall'articolo 2190 del Codice dell'ordinamento militare entro il quale le unità produttive e industriali gestite dall'Agenzia industrie difesa (AID) devono conseguire l'obiettivo dell'economica gestione. Al riguardo, si ricorda che l'Agenzia Industrie Difesa è un ente di diritto pubblico vigilato dal Ministero della Difesa ai sensi dell'articolo 20 del Codice dell'ordinamento militare (Enti vigilati), istituito con il compito di coordinare e gestire gli stabilimenti industriali appositamente assegnati all'Agenzia.
In particolare, ai sensi dell'articolo 48 del Codice scopo dell'Agenzia è quello di gestire unitariamente le attività delle unità produttive e industriali della difesa indicate con uno o più decreti del Ministro della difesa. L'Agenzia utilizza le risorse finanziarie, materiali e umane delle unità dalla stessa amministrate nella misura stabilita da un apposito regolamento. Ai sensi dell'articolo 133 del D.P.R. 15-3-2010 n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, l'Agenzia opera secondo criteri di imprenditorialità, efficienza ed economicità. Le unità produttive e industriali in esame sono operative nel settore manufatturiero, del munizionamento e della cantieristica navale.
Per quanto concerne gli interventi normativi che hanno riguardato l'Agenzia, si ricorda che il D.L. n 215/2011 (Proroga delle missioni internazionali) al comma 1 dell'articolo 2190 del Codice ha previsto una graduale riduzione dei contributi diretti, erogati dal Ministero della difesa in favore dell'Agenzia industrie difesa (AID), e la loro eliminazione a partire dall'anno 2015. Il provvedimento ha, inoltre, prorogato al 31 dicembre 2014 il termine, originariamente stabilito al 31 dicembre 2011, entro il quale le unità produttive gestite unitariamente dall'AID devono raggiungere l'obiettivo dell'economica gestione, pena la loro chiusura.
Successivamente l'articolo 7, comma 5 del DL n. 95 del 2012 ha ulteriormente ridotto i contributi previsti per l'Agenzia confermando la loro soppressione a partire dall'anno 2015.
In relazione alla proposta di legge in esame si ricorda, inoltre, che nel corso della precedente legislatura la Commissione difesa del Senato ha svolto una indagine conoscitiva in merito allo stato dei siti e degli stabilimenti industriali della Difesa. Nel corso della seduta del 7 novembre 2012 il Direttore generale dell'Agenzia industrie difesa ha illustrato le finalità dell'Agenzia e le specificità delle unità produttive da essa dipendenti ((stabilimento militare ripristini e recuperi di Noceto (PR); stabilimento militare munizionamento terrestre di Baiano (PG);stabilimento militare propellenti di Fontana Liri (FR);stabilimento militare spolette di Torre Annunziata (NA);stabilimento militare chimico farmaceutico di Firenze;stabilimento militare produzione cordami di Castellammare di Stabia (NA);stabilimento grafico militare di Gaeta (LT);arsenale militare di Messina).). Sono stati, inoltre, illustrati i principali progetti di riconversione industriale avviati ed i risultati economici dell'Agenzia.
La proposta di legge in esame, al fine di conseguire risparmi di spesa, dispone, inoltre, la proroga di soli 11 contratti (anziché 34) dell'Agenzia industrie Difesa. In relazione alla disposizione in esame si osserva che sia la relazione illustrativa che la relazione tecnica allegate al disegno di legge di stabilità non recano informazioni specifiche in merito ai richiamati contratti. Al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di acquisire maggiori informazioni in merito ai contratti oggetto della proroga in esame e di quelli che, viceversa, si è ritenuto di non proseguire ulteriormente. Infine, si ridetermina in 12 unità, di cui 4 dirigenti di II fascia amministrativo e 8 dirigenti II fascia tecnico gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Agenzia industrie difesa modificando, quindi, la Tabella E del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2014 che attualmente disciplina le dotazioni organiche del personale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dell'Agenzia industrie difesa. Al riguardo, si ricorda che in base alla richiamata tabella, il totale delle qualifiche dirigenziali è di 19 unità di cui 6 Dirigenti II fascia amministrativo e 13 Dirigenti II fascia tecnico.
In relazione alla formulazione di questa disposizione, da un punto di vista formale, si osserva che essa interviene con legge su una disposizione normativa regolata da una fonte secondaria. Si segnala, infine, che la proposta di legge in esame, presenta contenuto simile all'emendamento 31.43 presentato dal Governo al disegno di legge A.C. 2679 ed approvato dalla Commissione bilancio della Canera nella seduta del 20 novembre scorso. Nello specifico, il richiamato emendamento differisce dal 2014 al 2016 il termine previsto dall'articolo 2190 del Codice dell'ordinamento militare entro il quale le unità produttive e industriali gestite dall'Agenzia industrie difesa (AID) devono conseguire l'obiettivo dell'economica gestione. Inoltre, si dispone la proroga dal 2014 al 31 dicembre 2015 per un terzo dei contratti dell'Agenzia Industrie difesa. Infine, l'emendamento ridetermina in 12 unità gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Agenzia industrie difesa.
Al riguardo, si rileva che mentre la relazione tecnica allegata al disegno di legge di stabilità per l'anno 2015, con riferimento al comma 20 dell'articolo 31, specifica che "nel suo complesso, dalla disposizione in esame non derivano effetti finanziari negativi a carico del bilancio dello Stato", viceversa la relazione tecnica allegata all'emendamento 31.43 ascrive alla disposizione un effetto positivo di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2015. |
Relazioni allegate o richiesteLa proposta di legge A.C.2679 - duodecies, originando dal richiamato stralcio, non reca alcuna relazione illustrativa che è, invece, allegata all'originario disegno di legge. |
Necessità dell'intervento con leggeIl disegno di legge in esame attiene a materie regolate da disposizioni legislative di rango primario e coperte da riserva di legge. |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteLa base giuridica del provvedimento appare riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione lettere d) (Difesa e Forzearmate)
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