Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento difesa | ||||||||
Titolo: | Nuovi parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco | ||||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 173 | ||||||||
Data: | 30/05/2014 | ||||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | IV-Difesa |
Nuovi parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco
30 maggio 2014
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Indice |
Contenuto|Relazioni allegate o richieste|Necessità dell'intervento con legge|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|Incidenza sull'ordinamento giuridico| |
ContenutoLe proposte di legge AA.CC. 145, 109 e 2295, quest'ultima approvata dal Senato nel corso della seduta dello scorso 8 aprile 2014, sono finalizzate a sostituire l'attuale requisito dell'altezza per l'accesso nelle carriere iniziali delle forze armate e di polizia con un diverso parametro che tenga in considerazione la più generale idoneità fisica del candidato allo svolgimento del servizio. Le proposte di legge in esame, di contenuto sostanzialmente identico, riproducono in massima parte il testo unificato delle proposte di legge NN. 3160-4084-4113-A, approvato nel corso della precedente legislatura dalla Camera dei deputati (475 voti favorevoli, 2 contrari e 7 astenuti) e successivamente trasmesso al Senato dove l'iter del provvedimento si è interrotto a seguito dello scioglimento anticipato della XVI legislatura.
A tal fine le proposte di legge: 1) novellano la lettera d) del comma 1 dell'articolo 635 del D.Lgs. n. 66 del 2010 8Codice dell'ordinamento militare) disponendo che ai fini del reclutamento nelle Forze armate occorre rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal regolamento, eliminando, quindi, l'attuale previsione relativa ad un limite minimo di altezza (articolo 1, comma 1, capoverso lettera d)); 2) rinviano ad un apposito regolamento di esecuzione il compito di modificare le norme del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare che prevedono un limite di altezza ai fini del reclutamento nelle forze armate, adeguandole, al nuovo parametro legislativo (articolo 1, comma 2); Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 delle proposte di legge il regolamento dovrà essere adottato entro sei mesi, per la proposta di legge A.C. 2295 (ed entro tre mesi per le altre due proposte AA.CC. 109 e 145) dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta dei Ministri della difesa, dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali e di concerto con il Ministro della salute nonchè, per la proposta A.C. 2295, con il Ministro delegato per le pari opportunità, mentre per le proposte AA.CC. 109 e 135 di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali. Lo schema di regolamento dovrà essere previamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia. Il parere dovrà essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento potrà essere comunque adottato;
Al riguardo, si segnala che le proposte di legge in esame non contemplano il Ministero della Giustizia tra i Ministeri competenti ad adottare il richiamato regolamento sebbene da tale Ministero dipenda il Corpo della Polizia penitenziaria.
3) affidano al medesimo regolamento di cui al precedente punto 2 il compito di fissare parametri fisici unici e omogenei per il reclutamento del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale della forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, potendo differenziarli esclusivamente in relazione al sesso maschile o femminile del candidato (comma 3). Le proposte recano inoltre (comma 3) l'abrogazione, dalla data di entrata in vigore del regolamento, degli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1987, n. 411 (che, come detto in precednza, recano i requisiti minimi di altezza per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco). Per le analoghe disposizioni relative al personale delle Forze armate le proposte autorizzano il Governo ad apportare al DPR 15 marzo 2010, n. 90, le opportune modificazioni (comma 2). Le proposte di legge in esame recano, infine (comma 4, art. 1) una disposizione di natura transitoria in base alla quale fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni, continua a trovare applicazione la normativa attualmente vigente che fissa i richiamati limiti di altezza. La medesima disposizione stabilisce, altresì, il principio della contestule entrata in vigore della nuova disciplina per il personale appartenente ai richiamati comparti difesa, sicurezza e soccorso pubblico. |
Relazioni allegate o richiesteTrattandosi di proposte di legge di iniziativa parlamentare alle medesime è allegata la sola relazione illustrativa |
Necessità dell'intervento con leggeIl comma 1 dell'articolo 1 delle proposte di legge interviene su una disposizione legislativa di rango primario. Si giustifica, pertanto, l’utilizzo dello strumento legislativo. |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteLe proposte di legge in esame intervengono sulle materie difesa e Forze armate, ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e ordine pubblico e sicurezza riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere d), g) e h) della Costituzione. In relazione alla previsione del comma 3 delle proposte di legge - che dispone la facoltà di differenziare i parametri fisici solo in relazione al sesso maschile o femminile del candidato- , si segnala che la Corte costituzionale con la sentenza n. 163 del 1993, ha ritenuto che «l'adozione di un trattamento giuridico uniforme - cioè la previsione di un requisito fisico per l'accesso al posto di lavoro, che è identico per gli uomini e per le donne, - è causa di una "discriminazione indiretta" a sfavore delle persone di sesso femminile, poiché svantaggia queste ultime in modo proporzionalmente maggiore rispetto agli uomini, in considerazione di una differenza fisica statisticamente riscontrabile e obiettivamente dipendente dal sesso». La Corte ha conseguentemente dichiarato l'illegittimità costituzionale – per contrasto con l’articolo 3, che sancisce il principio di uguaglianza, e con gli articoli 37 e 51, che stabiliscono il principio di parità di trattamento tra uomini e donne nei rapporti di lavoro e nell’accesso ai pubblici uffici, della Costituzione - dell'art. 4, n. 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 15 febbraio 1980, n. 3, nella parte in cui prevedeva, tra i requisiti per l'accesso alle carriere direttive e di concetto del ruolo tecnico del servizio antincendi della Provincia di Trento, il possesso di una statura fisica minima indifferenziata per uomini e donne. Secondo la Corte, «nel condizionare la partecipazione al concorso pubblico … al possesso del requisito fisico di una determinata statura minima, identica per gli uomini e per le donne, il legislatore provinciale ha individuato come destinataria del precetto normativo contestato una generalità di cittadini, senza distinguere all'interno della categoria le persone di sesso femminile da quelle di sesso maschile. Tale classificazione risponde evidentemente a una valutazione legislativa che è basata su un presupposto di fatto erroneo, vale a dire l'insussistenza di una statura fisica mediamente differenziata tra uomo e donna, ovvero è fondata su una valutazione altrettanto erronea, concernente la supposta irrilevanza, ai fini del trattamento giuridico (uniforme) previsto, della differenza di statura fisica ipoteticamente ritenuta come sussistente nella realtà naturale.
Nel primo caso, la violazione del principio di eguaglianza, stabilito dall'art. 3, primo comma, della Costituzione, è indubitabile, per aver il legislatore classificato una categoria di persone in relazione a caratteristiche fisiche non rispondenti all'ordine naturale, avuto presente che il fine obiettivo della disciplina normativa in esame è quello di selezionare l'accesso al posto di lavoro sulla base di criteri attinenti alla statura fisica. Non meno evidente è la violazione dello stesso principio costituzionale nel secondo caso: in quest'ultima ipotesi, infatti, l'aver previsto un requisito fisico identico per l'uno e per l'altro sesso sul presupposto della irrilevanza, ai fini dell'accesso al posto di lavoro, della diversità di statura fisica tra l'uomo e la donna - mediamente consistente, come risulta da rilevazioni antropometriche, in una differenza considerevole a sfavore delle persone di sesso femminile - comporta la produzione sistematica di effetti concreti proporzionalmente più svantaggiosi per i candidati di sesso femminile, proprio in ragione del loro sesso.»
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Incidenza sull'ordinamento giuridico |
Attribuzione di poteri normativiCome precedentemente rilevato le proposte di legge in esame rinviano ad un apposito regolamento il compito di modificare le norme del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare che prevedono un limite di altezza ai fini del reclutamento nelle forze armate, adeguandole, al nuovo parametro legislativo (articolo 1, comma 2). Al medesimo regolamento è, altresì, affidato il compito di adeguare al nuovo parametro anche la normativa che disciplina i requisiti per l'accesso ai ruoli del personale della forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. |
Coordinamento con la normativa vigenteLe proposte di legge in esame intervengono sulla normativa vigente, sia attraverso la tecnica della novellazione legislativa, sia attraverso la previsione di un apposito regolamento di esecuzione che provveda a modificare alcune disposizioni normative aventi natura regolamentare. |