Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento difesa | ||||||
Titolo: | Disposizioni in materia di missioni internazionali - A.C. 45, A.C. 933, A.C. 952 e A.C. 1959-B (Testo Unificato) | ||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 111 Progressivo: 2 | ||||||
Data: | 15/03/2016 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | IV-Difesa |
Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali
15 marzo 2016
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Indice |
Premessa|Contenuto|Necessità dell'intervento con legge|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite| |
PremessaIl provvedimento C. 45-B, già approvato dalla Camera e successivamente modificato dal Senato, reca una serie di disposizioni volte a definire una normativa di carattere generale applicabile alle missioni internazionali che sono svolte dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia.
Nel nostro ordinamento giuridico non esiste una normativa di carattere generale riguardante le missioni internazionali con la conseguenza che tale disciplina, con particolare riferimento ai profili concernenti il trattamento economico e normativo del personale impegnato in tali missioni e i molteplici e peculiari profili amministrativi che caratterizzano le missioni stesse, sono di volta in volta regolati nell'ambito dei provvedimenti legislativi che finanziano le missioni stesse e pertanto hanno un'efficacia limitata nel tempo e necessitano di essere continuamente reiterate, con conseguenti rischi di difetti di coordinamento normativo e di incertezza circa le disposizioni applicabili nei diversi teatri operativi. Ulteriore incertezza normativa riguarda, poi, le procedure interne in forza delle quali è possibile pervenire all'adozione della decisione riguardante il coinvolgimento delle truppe italiane nell'ambito delle missioni militari oltre confine.
Di seguito, si dà conto del complesso della riforma evidenziando fin da ora che le principali modifiche apportate dal Senato sono comunque così sintetizzabili:
Ulteriori modifiche riguardano:
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ContenutoL'articolo 1, modificato al comma 3 dal Senato, reca l'Ambito di applicazioneambito di applicazione e i principi generali del provvedimento. In particolare, il comma 1, nel definire l'ambito di applicazione della nuova disciplina prevista dal provvedimento in esame, stabilisce il principio generale in base al quale le disposizioni in esso contenute si applicano al di fuori del caso dello stato di guerra (deliberato dalle Camere in base all'articolo 78 della Costituzione e dichiarato dal Presidente della Repubblica in base all'articolo 87, comma 9 della Costituzione) e in conformità ai principi dell'articolo 11 della Cosituzione - in base al quale l'Italia consente alle limitazioni di sovranità necessarie ad assicurare la pace e la giustizia tra le nazioni, favorendo le organizzazioni internazionali a tale scopo rivolte - nonché nel rispetto del diritto internazionale generale, del diritto internazionale dei diritti umani, del diritto internazionale umanitario e del diritto penale internazionale. Ciò premesso la disposizione fa riferimento:
Il comma 3, modificato dal Senato, prevede che nell'ambito della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali siano adottate iniziative volte ad attuare le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU sul ruolo delle donne nella costruzione della pace e della sicurezza internazionale, nonché il Piano d'azione nazionale su «Donne, pace e sicurezza 2014-2016» e i piani successivi. A seguito della modifica apportata dal Senato l'elenco delle risoluzioni dell'ONU concernenti il tema del ruolo delle donne nella costruzione della pace e della sicurezza internazionale è sostituito con la più generale formulazione "le successive risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle nazioni unite sulla stessa materia". L'articolo 2, modificato ai commi 2 e 3 dal Senato, stabilisce la procedura da seguire per l'Autorizzazione della partecipazioneautorizzazione alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, al fine di disciplinare il coinvolgimento dei poteri costituzionali, nell'ambito delle relative attribuzioni, nonché di assicurare il finanziamento alle missioni da avviare. Ai sensi del comma 1 il primo passaggio procedurale è rappresentato dalla delibera del Consiglio dei ministri in ordine alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. Tale deliberazione dovrà essere adottata previa comunicazione al Presidente della Repubblica, eventualmente convocando il Consiglio supremo di difesa ove se ne ravvisi la necessità.
Successivamente - come stabilito al comma 2, modificato dal Senato, le deliberazioni del Consiglio dei ministri (nel testo trasmesso dalla Camera veniva fatto riferimento alle missioni deliberate) dovranno essere comunicate alle Camere le quali, tempestivamente: 1. le discutono; 2. le autorizzano "con appositi atti di indirizzo", secondo le norme dei rispettivi regolamenti, eventualmente definendo impegni per il Governo.
Il Governo indica nelle Contenuto delle comunicazioni del Governo sulle missioni internazionalicomunicazioni, per ciascuna missione: l'area geografica di intervento, gli obiettivi, la base giuridica di riferimento, la composizione degli assetti da inviare, compreso il numero massimo delle unità di personale coinvolte e indica la disciplina penale applicabile (inciso inserito dal Senato), nonché la durata programmata e il fabbisogno finanziario per l'anno in corso a valere sul fondo di cui all'articolo 4, comma 1.
Il comma 3, modificato dal Senato, prescrive che vengano assegnate con uno o più DPCM -su proposta dei Ministri degli Affari Esteri, della Difesa, dell'Interno e delle Finanze- le risorse destinate a soddisfare il fabbisogno delle missioni in avvio, a valere sul fondo di cui all'articolo 4 del presente provvedimento, e che gli schemi di DPCM, corredati di relazione tecnica esplicativa, vengano trasmessi alle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari delle due Camere, che dovranno rendere il parere entro 20 giorni dalla relativa assegnazione. A seguito della modifica approvata dal Senato, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
Il comma 4, non modificato dal Senato, prevede che, fino all'emanazione dei DPCM di assegnazione delle risorse, le competenti amministrazioni siano autorizzate a sostenere spese mensili determinate in proporzione al fabbisogno finanziario di cui al medesimo comma. A tale scopo, sono autorizzate anticipazioni di tesoreria mensili da estinguere entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse, su richiesta delle amministrazioni competenti.
Il comma 5 , non modificato dal Senato, autorizza il Ministro dell'Economia e delle Finanze ad apportare le necessarie variazioni di bilancio, con propri decreti, mentre il comma 6, non modificato dal Senato, chiarisce che per la prosecuzione delle missioni per gli anni successivi, il rifinanziamento deve avvenire secondo quanto previsto dal successivo articolo 3.
L'articolo 3, modificato dal Senato, disciplina le relazioni tra Sessione parlaentare sulle missioniGoverno e Parlamento in riferimento alle missioni internazionali, nella fase successiva alla loro autorizzazione iniziale, regolata dal precedente articolo 2. Nello specifico, il comma 1 dispone che il Governo - su proposta del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro della Difesa e con il Ministro dell'interno per la parte di competenza (l'indicazione di tale Ministero è stata inserita al Senato) - presenti alle Camere una Relazione analitica sulle missioni in corsorelazione analitica annuale sulle missioni in corso e concluse nell'anno, che ne precisi l'andamento e i risultati conseguiti; la relazione è corredata da un documento di sintesi operativa per ciascuna missione (che indichi per ciascuna missione il mandato internazionale, la durata, la sede, il personale nazionale e internazionale impiegato e la scadenza, nonché i dettagli attualizzati), dalle valutazioni espresse dai comandi internazionali sui risultati dei contingenti italiani. Con tale relazione il Governo dà conto altresì dello stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. La relazione analitica dovrà contenere indicazioni anche sulla partecipazione delle donne e sull'approccio di genere, con riferimento alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325 del 31 ottobre 2000, dal titolo Donne, pace e sicurezza nonché al Piano d'azione nazionale per l'attuazione della Risoluzione 1325 già richiamate dall'articolo 1 del disegno di legge in esame su cui v. supra).
Il comma 2, non modificato dal Senato, abroga una serie di disposizioni previgenti in materia di relazioni del governo sulle missioni internazionali, mentre il successivo comma 3 volto a sopprime l'attuale Fondo Missioni presso il MEF, istituito dall'articolo 1, comma 1240 dalla Legge finanziaria per il 2007 (L. 27 dicembre 2006, n. 296), appare assorbito nel successivo comma 5 dell'articolo 4 (su cui, più ampiamente, v. infra).
Il comma 4, infine, che autorizzava il Ministro dell'Economia e delle finanze ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti all'attuazione di quanto disposto, attraverso propri decreti è stato soppresso nel corso dell'esame al Senato.
L'articolo 4, modificato al comma 3 dal Senato, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del MEF, di un apposito Fondo per il finanziamento delle missioni internazionaliFondo, destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali, la cui dotazione è stabilita annualmente dalla legge di stabilità, ovvero da appostiti provvedimenti legislativi (comma 1).
Si ricorda che attualmente esiste un Fondo Missioni, allocato nello stato di previsione del MEF, istituito dalla legge finanziaria per il 2007. L'articolo 4 del presente provvedimento, al comma 5, ne prevede la soppressione e ne fa confluire le risorse nel Fondo istituito dal presente articolo.
A sua volta il successivo comma 2, non modificato dal Senato, prevede che gli importi del Fondo missioni destinati alle politiche di cooperazione allo sviluppo -per interventi per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione- siano impiegati nel quadro della programmazione triennale di cui all'articolo 12 della nuova Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo, nonché nel rispetto del Capo IV della medesima legge.
Il comma 3, modificato dal Senato, stabilisce che le risorse del Fondo vengano ripartite tra le missioni in corso con uno o più DPCM -su proposta dei Ministri degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, della Difesa, dell'Interno e dell'Economia e delle finanze- e che gli schemi di DPCM, corredati di relazione tecnica esplicativa, vengano trasmessi alle le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari delle due Camere, che devono rendere il parere entro 20 giorni dalla relativa assegnazione. Anche in relazione al comma in esame, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato è stato previsto che, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
Il comma 4, prevede che, fino all'emanazione dei DPCM di assegnazione delle risorse, le competenti amministrazioni siano autorizzate a sostenere spese mensili determinate in proporzione al fabbisogno finanziario di cui al medesimo comma. A tale scopo, sono autorizzate anticipazioni di tesoreria mensili da estinguere entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse, su richiesta delle amministrazioni competenti.
Il comma 5 prevede la soppressione del c.d. "Fondo Missioni internazionali", attualmente allocato nello stato di previsione del MEF ed istituito con la legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006). Contestualmente, il medesimo comma 5 ne fa confluire le relative risorse nel Fondo istituito dal presente articolo. Ai sensi del successivo comma 6 il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con propri decreti, è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.
L'articolo 5, non modificato dal Senato, reca disposizioni concernenti l'Indennità di missioneindennità di missione spettante al personale che partecipa alle missioni internazionali. A tal fine il comma 1, dispone che, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri emolumenti a carattere fisso e continuativo, sia corrisposta al personale impiegato nelle missioni internazionali una indennità di missione. L'indennità in questione spetta a partire dalla data di entrata nel territorio dei Paesi interessati e fino alla data di uscita per la fine della missione. Le risorse da destinare alla corresponsione dell'indennità di missione sono quelle del fondo di cui all'articolo 4, comma 1 del disegno di legge (fondo destinato al finanziamento delle missioni internazionali, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e la cui dotazione è stabilita annualmente dalla legge di stabilità o da apposita legge). All'indennità di missione, conclude il comma 1, vanno detratte eventuali indennità e contributi corrisposti allo stesso titolo da parte di organismi internazionali.
A sua volta il comma 2 dell'articolo 5 stabilisce che, in via generale, l'indennità di missione è pari:
Ai sensi del comma 3 del disegno di legge in esame prevede che i DPCM che ripartiscono le risorse tra le missioni internazionali, di cui agli articoli 2, comma 3 e 4, comma 3 del disegno di legge in esame, possono individuare alcuni teatri operativi per i quali, in ragione del disagio ambientale, l'indennità è calcolata sulla diaria giornaliera di una località diversa da quella di destinazione, purché nello stesso continente.
In merito ai periodi di riposo e recupero che spettano al personale in base alla normativa di settore, il comma 4 specifica che, se fruiti fuori dal teatro delle operazioni ma in costanza di missione, danno diritto ad un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.
Il comma 5 dell'articolo 5 in esame equipara, ai fini dell'indennità di missione, i volontari in ferma breve e in ferma prefissata alla categoria dei graduati (il testo della Camera faceva riferimento ai volontari in servizio permanente), mentre il successivo comma 6 esclude l'applicazione dell'articolo 28, comma 1 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 che prevede unariduzione del 20 per cento delle diarie corrisposte per le missioni all'estero.
L'articolo 6, non modificato dal Senato, disciplina il Compenso forfetario di impiegocompenso forfetario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario spettanti al personale impegnato nelle missioni internazionali. In particolare, in base al comma 1, il compenso forfetario di impiego o la retribuzione dello straordinario spettano al personale militare delle unità navali nei casi in cui non si applichi l'indennità di missione. Al personale citato, il compenso forfetario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario sono corrisposti in deroga: per il compenso forfetario di impiego, ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 (protrazione dell'operazione, senza soluzione di continuità, per almeno quarantotto ore con l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unità operativa e possibilità di corrispondere il compenso per un periodo non superiore a 120 giorni all'anno); per la retribuzione per lavoro straordinario, ai limiti orari individuali previsti dai decreti adottati in attuazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Il comma 2 stabilisce che le spese per i compensi per lavoro straordinario, sia esso reso nell'ambito delle attività operative, sia nell'ambito di attività di addestramento propedeutiche all'impiego nelle missioni internazionali, siano effettuati in deroga ai limiti posti dall'articolo 3, comma 82, della Legge finanziaria per il 2008 (L. 24 dicembre 2007, n. 244), pari al 90 per cento delle risorse finanziarie allo scopo assegnate per l'anno finanziario 2007. La copertura delle suddette spese è rinvenuta a valere sul Fondo missioni di cui all'articolo 4, comma 1 del disegno di legge in esame, istituito nello stato di previsione del MEF. L'articolo 7, non modificato dal Senato, stabilisce che, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali, in sostituzione dell'indennità operativa, ovvero dell'indennità pensionabile percepita, sia corrisposta, se più favorevole,Indennità di impiego operativo l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità operativa di base di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive modificazioni, se militari in servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti in servizio e in rafferma biennale, a 70 euro, se volontari in ferma prefissata.
L'articolo 8, non modificato dal Senato, reca disposizioni concernenti il Trattamento assicurativo, previdenziale e assistenzialetrattamento assicurativo, previdenziale e assistenziale. Nello specifico, il comma 1 dell'articolo in commento attribuisce al personale che partecipa alle missioni internazionali il trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417. Il comma in esame fissa un massimale minimo ragguagliato al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente, favorendo in tal modo il personale appartenente ai gradi inferiori.
A sua volta il comma 2 dell'articolo 8 prevede il trattamento in caso di decesso ed invalidità del citato personale impegnato nelle operazioni. Nel caso di decesso per causa di servizio, in base all'articolo 1897 del Codice dell'ordinamento militare (D. Lgs. 15 marzo 2010 n. 66) richiamato dal comma in esame, spetta al coniuge superstite e agli orfani degli Ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati , una pensione privilegiata in misura pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, se più favorevole, in misura pari al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello rivestito dal congiunto all'epoca del decesso, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione degli assegni per il nucleo familiare e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati. Per il coniuge superstite e gli orfani dei militari di truppa, la pensione privilegiata ordinaria è liquidata a norma dell'art. 67, comma 5 del D.P.R. 1092 del 1973 nella misura indicata nell'annessa tabella n. 3.
Nel caso di invalidità per causa di servizio, in base all'articolo 67 ("Misura della pensione privilegiata dei militari") del D.P.R. 1092 del 1973 richiamato dal comma in esame, "al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e non siano suscettibili di miglioramento, spetta la pensione. La pensione è pari alla base pensionabile se le infermità o le lesioni sono ascrivibili alla prima categoria" ed è ridotta per le categorie successive. La stessa norma disciplina nel dettaglio le percentuali spettanti in ragione dell'anzianità di servizio e del ruolo ricoperto dai militari feriti.
Il trattamento previsto per i casi di decesso o di invalidità si cumula, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente:
Nei casi di infermità contratta in servizio, si applica l'articolo 881 del Codice dell'ordinamento militare che dispone che:
Il comma 3 dell'articolo 8, infine, disciplina il trattamento assistenziale del personale militare che contrae malattia o infermità nel corso delle missioni internazionali, disponendo che le spese di cura relative, comprese le spese per il ricovero in istituti sanitari e quelle per le protesi, sono poste a carico dell'Amministrazione della Difesa, ai sensi dell'articolo 1881 del Codice dell'ordinamento militare.
L'articolo 9, non modificato dal Senato, prevede che le disposizioni in materia di indennità di missione, indennità di impiego operativo, trattamento assicurativo si applicano anche al personale militare e delle Forze di polizia in stato di Personale in stato di prigioniaprigionia o disperso a causa dell'impiego in missioni internazionali. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento previdenziale.
L'articolo 10, non modificato dal Senato, in considerazione delle esigenze connesse con le missioni internazionali, autorizza al comma 1 il pProlungamento della fermarolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno per un massimo di sei mesi, previo consenso degli interessati, al comma 2 il richiamo in servizio degli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, a domanda. Il prolungamento della ferma di cui al comma 1 deve avvenire nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle disposizioni vigenti.
L'articolo 11, non modificato dal Senato, stabilisce che per gli ufficiali delle Forze Armate e dell'Arma dei Carabinieri, i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali siano validi ai fini della Valutazione del servzio prestato nelle missioni internazionalivalutazione per l'avanzamento al grado superiore ai sensi dell'articolo 1096, comma 3, del Codice dell'Ordinamento militare. L'articolo 12, non modificato dal Senato, reca norme di Partecipazione a concorsi internisalvaguardia del personale militare impiegato in missioni internazionali in relazione alla partecipazione a concorsi interni al Ministero della Difesa. In particolare, il comma 1 prevede che il personale militare che abbia presentato domanda di partecipazione ai concorsi banditi dal Ministero della Difesa per il personale in servizio e che non possa partecipare alle varie fasi concorsuali -compresa la frequenza dei corsi di aggiornamento e formazione dagli stessi prevista- in quanto impiegato nelle missioni internazionali ovvero impegnato fuori del territorio nazionale per attività connesse a tali missioni, sia rinviato d'ufficio al primo concorso successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsto dal bando di concorso per il quale ha presentato la domanda. Il comma 2 dispone che al personale di cui al comma precedente, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, siano attribuite, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.
L'articolo 13, modificato dal Senato, reca norme di salvaguardia dell'eEsercizio del diritto di difesa del personale militare delle Forze armate e di poliziasercizio del diritto di difesa del personale militare delle Forze armate e di polizia (il riferimento alle Forze di polizia è stato inserito dal Senato) che permanga all'estero a causa dell'impiego in missioni internazionali. In particolare, si prevede che la permanenza all'estero dei militari impiegati in missioni internazionali costituisca causa non imputabile, ai fini dell'articolo 153, secondo comma, del Codice di procedura civile che dspone la possibile riammissione nei termini della parte che dimostri di essere incorsa in decadenze dei termini perentori per causa ad essa non imputabile;
Si prevede altresì che la permanenza all'estero dei militari impiegati in missioni internazionali costituisca grave impedimento di fatto, ai fini dell'articolo 37, comma 1, del Codice del processo amministrativo - di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (recante Riordino procedimento amministrativo) - che stabilisce che il giudice può disporre, anche d'ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di gravi impedimenti di fatto o di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto.
Quanto ai processi tributari di cui alla rubrica del presente articolo, si ricorda che ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992 (recante Disposizioni sul processo tributario), si applicano le norme del decreto stesso e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del Codice di procedura civile.
Ai sensi del successivo articolo 14, non modificato dal Senato, al personale che prende parte alle missioni internazionali non si applica la disciplina vigente in materia di Orario di lavoroorario di lavoro, mentre l'articolo 15, non modificato dal Senato, reca disposizioni in materia di riposi e di licenza ordinaria per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia impiegato nelle missioni Licenzeinternazionali. Il comma 1 riconosce al suddetto personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia 2,5 giorni al mese a titolo di riposo e di recupero delle energie psico-fisiche da fruire anche fuori del teatro operativo e in costanza di missione, salvo il caso in cui accordi internazionali o disposizioni dell'organismo internazionale di riferimento recepite dall'autorità nazionale dispongano diversamente.
Il comma 2 prevede che il periodo di impiego nelle missioni internazionali sia utile ai fini della maturazione della licenza ordinaria ovvero del congedo ordinario.
L'articolo 16, inserito nel corso del provvedimento al Senato, reca disposizioni in materia di Utenze telefoniche di servizioutenze telefoniche di servizio. Al riguardo, si prevede che fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative, al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia che partecipa alle missioni internazionali è concesso di poter utilizzare a titolo gratuito le utenze telefoniche di servizio se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato. L'articolo 17, non modificato dal Senato, estende, in quanto compatibile, l'ambito di applicazione della nuova disciplina prevista dal provvedimento in esame anche al Personale civilepersonale civile che partecipa alle missioni internazionali.
L'articolo 18, non modificato dal Senato, autorizza il Ministro degli Affari esteri, di concerto con il Ministro della Difesa, a conferire con proprio decreto ad un funzionario diplomatico l'incarico di Consigliere per la cooperazione civile Consigliere per la cooperazione civile del Comandante militare italiano del contingente internazionale. Tale conferimento può essere previsto con i DPCM che determinano le risorse relative all'avvio di una nuova missione internazionale o alla prosecuzione di una missione in corso, rispettivamente previsti dall'articolo 2, comma 3, e dall'articolo 4, comma 3 del presente provvedimento.
L'articolo 19, modificato al comma 3 dal Senato, reca laDisciplina penale disciplina penalistica relativa alle missioni internazionali.
In particolare, il comma 1, non modificato dal Senato, prevede l'applicabilità al personale impegnato nelle missioni internazionali nonché al personale inviato in supporto alle medesime, della disciplina del Codice penale militare di pace (CPMP). Precisa poi, che la competenza è del tribunale militare di Roma.
Il comma 2, non modificato dal Senato, fa comunque salva la facoltà del Governo di deliberare l'applicazione delle norme del Codice penale militare di guerra (CPMG).
Il comma 3, modificato dal Senato, prevede la non punibilità del personale di cui al precedente comma 1 (il testo approvato dalla Camera faceva riferimento al solo personale militare) che nel corso delle missioni all'estero, per necessità delle operazioni militari, faccia uso della forza o ordini di far uso della forza, purché ciò avvenga in conformità:
In tali casi opera una scriminante, ovvero una circostanza che esclude l'esistenza del reato e quindi la punibilità.
Il comma 4, non modificato dal Senato, esclude che possa operare la scriminante, di cui al comma 3, per i crimini di genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra, e crimini di aggressione, previsti dagli articoli 5 e seguenti dello Statuto della Corte penale internazionale. I commi 5 e 6, non modificati dal Senato, prevedono la possibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria militare di procedere all'arresto di chiunque sia colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari: a) disobbedienza aggravata; b) rivolta; c) ammutinamento; d) insubordinazione con violenza e violenza contro un inferiore aggravata. Se gli eventi non consentono di porre tempestivamente l'arrestato a disposizione dell'autorità giudiziaria, l'arresto mantiene efficacia purché il verbale sia inviato, anche con mezzi telematici, entro 48 ore al PM e l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive 48 ore. Si prevede che gli interrogatori e l'udienza di convalida possano svolgersi mediante un collegamento videotelematico od audiovisivo. È previsto altresì che tramite strumenti tecnici idonei, difensore e imputato possano consultarsi riservatamente. Un ufficiale di polizia giudiziaria dovrà essere presente nel luogo in cui si trova la persona arrestata o fermata, per attestarne l'identità, dare atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti spettanti e per redigere verbale. L'imputato ha altresì diritto di essere assistito, nel luogo dove si trova, da un altro difensore di fiducia ovvero da un ufficiale presente nel luogo, senza pregiudizio per la tempestività dell'interrogatorio. Dopo il rientro nel territorio nazionale, l'imputato ha diritto di essere ulteriormente interrogato nelle forme ordinarie senza pregiudizio per i provvedimenti conseguenti all'interrogatorio medesimo. Analoga disposizione è contenuta all'articolo 9, comma 5 del D.L. n. 421 del 2001, richiamato dai successivi provvedimenti di proroga tra cui, tramite un sistema di rinvii, da ultimo dall'art. 15, comma 5, del D.L. n. 7 del 2015).
Il comma 7 prevede che si svolga, con le stesse modalità di cui al comma precedente, l' interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, quando questa non possa essere condotta, nei termini previsti dall'articolo 294 del codice di procedura penale, in uno stabilimento militare di pena per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria militare.
Il comma 8, stabilisce che i reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono le missioni e gli interventi militari, in danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle stesse missioni, siano puniti a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.
Il comma 9 stabilisce che sono puniti ai sensi dell'articolo 7 del codice penale i reati di pirateria previsti dagli articoli 1135 e 1136 del Codice della navigazione e quelli ad essi connessi (ai sensi dell'art. 12 c.p.p.) ove siano commessi in alto mare o in acque territoriali straniere, accertati nelle aree in cui si svolge una missione internazionale.
Prevede altresì che:
Il comma 10 attribuisce al tribunale di Roma la competenza per i reati di cui ai commi 8 e 9 e per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria commessi dal cittadino che partecipa a missioni internazionali, nel territorio e per il periodo in cui esse si svolgono.
L'articolo 20, inserito nel corso dell'esame al Senato, reca disposizioni transitorie relative al Integrazione della composizione del COPASIRComitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124.
Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica è stato istituito dall'articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n. 124, recante "Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto". La legge attribuisce a tale organismo parlamentare la funzione di verificare, in modo sistematico e continuativo, che l'attività del Sistema di informazione per la sicurezza si svolga nel rispetto della Costituzione e delle leggi, nell'esclusivo interesse e per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni.
Per l'esercizio delle proprie funzioni di controllo, il Comitato dispone di poteri conoscitivi molto ampi. In primo luogo, può procedere all'audizione di una pluralità di soggetti titolari di informazioni e di competenze di interesse. Oltre alle audizioni del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro o del sottosegretario preposto al coordinamento dei servizi di informazioni e sicurezza, dei Ministri che fanno parte del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) e dei responsabili di vertice del DIS, dell'AISE e dell'AISI, in casi particolari il Comitato può svolgere audizioni di singoli appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza, ferma restando la facoltà del Presidente del Consiglio dei ministri di opporsi per giustificati motivi. Il Comitato ha inoltre il potere di disporre le audizioni di chiunque, estraneo al Sistema di informazione per la sicurezza, sia ritenuto in grado di fornire elementi di informazione o di valutazione. Una ulteriore modalità di acquisizione di informazioni utili all'esercizio del controllo parlamentare è costituita dalla facoltà del Comitato di ottenere, anche in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e a inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o presso altri organi inquirenti, di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, nonché la documentazione e gli elementi informativi ritenuti di interesse in possesso del Sistema di informazione per la sicurezza o della pubblica amministrazione. Una speciale procedura, che coinvolge anche il Presidente del Consiglio dei ministri, è prevista per l'eventualità che la comunicazione di un'informazione o di uno dei documenti richiesti possa pregiudicare specifiche esigenze di sicurezza. Qualora per altro il Comitato, con voto unanime, disponga indagini "sulla rispondenza dei comportamenti di appartenenti ai servizi di sicurezza ai compiti istituzionali previsti dalla legge istitutiva", non sono opponibili né esigenze di riservatezza né il segreto di Stato. Il Comitato può, inoltre, effettuare accessi e sopralluoghi negli uffici di pertinenza del Sistema di informazione per la sicurezza, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri. Ad esso è affidato anche l'esercizio del controllo diretto sulla documentazione di spesa relativa alle operazioni concluse. Al Comitato sono, altresì, attribuite rilevanti competenze consultive. In particolare, l'organo è chiamato a esprimere il proprio parere obbligatorio non vincolante su tutti gli schemi di decreto o di regolamento previsti nella legge di riforma, nonché su ogni altro schema di decreto o di regolamento concernente l'organizzazione e lo stato del personale degli organismi di informazione e sicurezza. Il Comitato e il suo Presidente sono destinatari di molteplici comunicazioni obbligatorie e di relazioni periodiche da parte del Governo e degli organismi di intelligence e, in tale ambito, è stato formalizzato l'obbligo del Presidente del Consiglio dei ministri di informare preventivamente il Presidente del Comitato circa le nomine dei direttori e dei vice direttori di DIS, AISE e AISI. Qualora sulla base dei controlli effettuati siano accertati comportamenti illegittimi o irregolari, il Comitato ne riferisce al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle Camere. Oltre a una relazione annuale, il Comitato può presentare alle Camere anche informative o relazioni urgenti. Il Comitato dispone, infine, di rilevanti poteri in materia di conferma della opposizione del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio dei ministri. L'articolo 40, comma 5, e l'articolo 41, comma 9, stabiliscono che di ogni caso di conferma dell'opposizione del segreto di Stato il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a dare comunicazione, indicando le ragioni essenziali, al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, il quale, se ritiene infondata l'opposizione del segreto, riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni. Per un approfondiemnto si veda http://www.parlamento.it/Parlamento/954?shadow_organo=406517
Nello specifico la disposizione prevede che limitatamente al prosieguo della XVII legislatura, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica è integrato di un ulteriore deputato e di un ulteriore senatore, ferma restando l'attuale composizione dell'organo e dell'ufficio di presidenza.
Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge, i Presidenti delle Camere procedono a tale integrazione sulla base del criterio della rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni di cui al richiamato articolo 30, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, individuando i due componenti aggiuntivi tra il Gruppo di maggioranza e il Gruppo di opposizione con la più alta incidenza percentuale nei due rami del Parlamento distintamente considerati.
L'articolo 21, modificato dal Senato, reca disposizioni in materia Disposizioni in materia contabilecontabile.
Nello specifico, il comma 1 prevede che ai fini dell'attivazione delle procedure d'urgenza per l'acquisizione di forniture e servizi, in caso di impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, gli Stati maggiori di Forza armata, il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno (il riferimento al dipartimento è stato inserito nel corso dell'esame del provvedimento al Senato) e i Comandi dei Carabinieri e della Guardia di finanza sono autorizzati -in presenza di situazioni di necessità e urgenza connesse con le missioni internazionali- a derogare alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.
Il comma 2 in relazione alle esigenze -connesse con le missioni internazionali- di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, di acquisizione di materiali d'armamento, equipaggiamenti individuali, materiali informatici, apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica, autorizza il Ministero della Difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze (il testo approvato dalla camera contemplava il solo Ministro della Difesa) nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e a lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo missioni istituito all'articolo 4, comma 1.
Il comma 3 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della difesa, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, con proprio decreto. L'articolo 22 al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, autorizza nei casi di necessità ed urgenza i comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali a disporre interventi urgenti o acquisti e lInterventi urgentiavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, nel limite di spesa annuo complessivo stabilito con i DPCM di cui agli articoli 2, comma 3 (assegnazione risorse a missioni di nuovo avvio), e 4, comma 3 (ripartizione risorse tra missioni in corso). Si tratta, di un'attività di cooperazione civile-militare intesa a sostenere, in particolare, i progetti di ricostruzione, comprese le infrastrutture sanitarie, le operazioni di assistenza umanitaria, l'assistenza sanitaria e veterinaria, nonché interagenti nei settori dell'istruzione e dei servizi di pubblica utilità.
L'articolo 23, non modificato dal Senato, disciplina la cessione di mezzi e diCessione di mezzi materiali nell'ambito delle missioni internazionali ad esclusione del materiale di armamento.
L'articolo 24, modificato dal Senato, prevede al comma 1 il versamento nel fondo per il funzionamento dello strumento militare, di cui all'articolo 616 del Codice dell'ordinamento militare, dei pagamenti effettuati a qualunque titolo da Stati od organizzazioni internazionali quale Pagamenti effettuati da stati estericorrispettivo di prestazioni rese dalle Forze Armate italiane, dalla Polizia di Stato e dal Corpo della guardia di finanza (finanze (il testo approvato dalla Camera contemplava le sole Forze armate ) nell'ambito delle missioni all'estero - ad esclusione di quelli effettuati dall'ONU cui è dedicato il comma 2 dell'articolo in commento. Il comma 2 stabilisce che i pagamenti effettuati dall'ONU come corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni internazionali siano versati in entrata per essere riassegnati, relativamente alla quota di pertinenza del Ministero della difesa, nel fondo in conto spese per il funzionamento dello strumento militare, e, per le quote di pertinenza del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze, ai capitoli di spesa dei pertinenti stati di previsione L'articolo 25, non modificato dal Senato, novella l'articolo 705 del Codice dell'ordinamento militare ampliando le particolari categorie protette per il reclutamento nelle Forze Armate. L'attuale formulazione consente l'immissione nel Immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanenteruolo dei volontari in servizio permanente del coniuge e dei figli superstiti, nonché dei fratelli, se unici superstiti, del personale delle Forze Armate deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attività operative individuate con decreto del Ministro della difesa. La modifica in esame è finalizzata ad eliminare dalla richiamata disposizione l'inciso "se unici superstiti" attualmente previsto come condizione per l'immissione dei fratelli del personale militare deceduto o divenuto definitivamente inabile.
Da ultimo, ai sensi dell'articolo 26, non modificato dal Senato, il provvedimento in esame Entrata in vigoreentra in vigore il 31 dicembre dell'anno in corso alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
Necessità dell'intervento con leggeIl provvediemnto in esame intende delineare un quadro giuridico stabile ed uniforme nella disciplina della partecipazione italiana alle missioni umanitarie ed internazionali, finora caratterizzata dalla stratificazione di numerosi interventi legislativi succedutisi negli ultimi anni, che oltre a disporre l'autorizzazione o la proroga delle singole operazioni, ne codificavano di volta in volta anche i profili ordinamentali. L'intervento con atto di normazione primaria appare, pertanto, necessario. |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteIl provvediemnto in esame è relativo a fattispecie riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. In particolare, il comma 2, lettera a) di tale articolo attribuisce, tra l'altro, allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di politica estera e rapporti internazionali e la successiva lettera d) quella in tema di difesa e Forze armate.
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