Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento finanze | ||||
Altri Autori: | Ufficio Rapporti con l'Unione Europea | ||||
Titolo: | La riforma delle banche di credito cooperativo e altre misure in materia bancaria - D.L. 18/2016 - A.C. 3606 - Schede di lettura | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 402 | ||||
Data: | 22/02/2016 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VI-Finanze |
A.C.
3606
Febbraio
2016
Servizio Studi
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Dossier
n. 287
Servizio del Bilancio
Tel. 06 6706-5790 sbilanciocu@senato.it - @SR_Bilancio
Elementi
di documentazione n. 46
Servizio Studi
Dipartimento
Finanze
Tel.
06 6760-9496 st_finanze@camera.it - @CD_finanze
Progetti di legge n.
402
Ufficio
rapporti con lUnione europea
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D16018
I N D I C E
Articolo 1, comma 6 (Modifiche all'art. 150-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385)
Articolo 1, comma 7 (Modifiche all'art. 150-ter al decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385)
Articolo 2 (Disposizioni attuative)
Articolo 3 (Ambito di applicazione)
Articolo 4 (Strutturazione dell'operazione di cartolarizzazione)
Articolo 6 (Caratteristiche dei Titoli
senior e dei Titoli mezzanine)
Articolo 7 (Ordine di prioritā dei pagamenti)
Articolo 8 (Garanzia dello Stato)
Articolo 9 (Corrispettivo della garanzia dello Stato)
Articolo 10 (Ammissione alla garanzia)
Articolo 11 (Escussione della garanzia)
Articolo 12 (Risorse finanziarie)
Articolo 13 (Norme di attuazione)
Il presente dossier analizza il ddl di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante "Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio", presentato il 15 febbraio 2016 (Atto Camera: 3606).
Il dossier contiene le schede di lettura, il testo a fronte delle disposizioni del Testo unico bancario oggetto di integrazione e modifica e un allegato statistico relativo al settore delle Banche di credito cooperativo.
Articolo 1,
commi 1-4
(Modifiche agli artt. 33, 34, 35 e 36 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)
Le disposizioni in commento recano modifiche
agli articoli da 33 a 36 del TUB prevedendo che lesercizio dellattivitā
bancaria in forma di banca di credito cooperativo č consentito solo alle BCC
appartenenti un gruppo bancario cooperativo, parallelamente vengono innalzati
i limiti al numero minimo di soci (500) e al valore nominale della
partecipazione detenibile da ciascun socio (100 mila euro) in una BCC. Si
stabilisce, inoltre, che la BCC esclusa da un gruppo bancario cooperativo
possa continuare l'attivitā bancaria solo a seguito di un'autorizzazione della
Banca d'Italia e trasformazione in S.p.A..
A tal fine, larticolo 1, comma 1
reca modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385 recante "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"
(di seguito: TUB), prevedendo quanto segue.
Preliminarmente, si rammenta che l'articolo 33, inserito nella sezione II del Capo V (banche cooperative), reca norme generali in materia di banche di credito cooperativo stabilendo che queste sono costituite in forma di societā cooperativa per azioni a responsabilitā limitata (Scarl), la loro denominazione deve contenere l'espressione "credito cooperativo", i competenti organi sociali sono gli unici soggetti titolati a nominare i membri degli organi di amministrazione e controllo e che, il valore nominale di ciascuna azione deve essere compreso tra 25 e 500 euro.
La lettera
a) aggiunge i commi 1-bis e 1-ter, dopo il comma 1
dell'articolo 33.
Il nuovo comma 1-bis stabilisce che l'adesione a un gruppo bancario cooperativo sia condizione per il rilascio dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attivitā bancaria in forma di banca di credito cooperativo (di seguito anche: BCC).
Il nuovo comma 1-ter prevede che l'iscrizione
nell'albo delle societā cooperative di cui al comma 2 dell'art. 2512 del
Codice Civile, rubricato "Cooperativa a mutualitā prevalente" possa
avvenire solo previo ottenimento
dell'autorizzazione di cui al comma precedente.
Le societā cooperative a mutualitā prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, sono quelle societā che: svolgono la loro attivitā prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi; si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attivitā, delle prestazioni lavorative dei soci e degli apporti di prodotti da parte dei soci. Tali societā sono tenute a depositare annualmente i propri bilanci presso l'albo in cui sono iscritte.
La lettera
b) sostituisce il comma 3 dell'art. 33, mantenendo in capo all'assemblea dei soci di ciascuna
BCC il potere di nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo,
ma innovando tale previsione con l'introduzione
di specifiche eccezioni disciplinate
dagli articoli 150‑ter e 37‑bis,
comma 3, rispettivamente, con riferimento ai casi di sottoscrizione di azioni
di finanziamento o di esercizio, e ai casi in cui la capogruppo puō nominare,
opporsi alla nomina o revocare uno o pių componenti, fino a concorrenza della
maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle societā aderenti
al gruppo in virtų del contratto di coesione.
Il comma
2 reca modifiche all'articolo 34 del TUB in materia di soci con l'obiettivo
di rafforzare il patrimonio e il legame con i soci di ogni istituto.
In particolare, la lettera a), interviene sul comma 1, innalzando il numero minimo dei soci da 200 a 500.
La lettera
b) innalza il valore nominale della partecipazione detenibile da ciascun socio dagli attuali 50.000
euro (comma 4, art. 34) a 100.000 euro.
La lettera
c) aggiunge il comma 4-bis, all'articolo 34 prevedendo che lo
statuto possa subordinare l'ammissione del socio alla sottoscrizione o
all'acquisto di un numero minimo di azioni.
Il comma
3 integra il contenuto del comma 2 dell'articolo 35 stabilendo che lo statuto della BCC includa anche
l'indicazione dei poteri attribuiti alla Capogruppo.
Il comma 2 disciplina il contenuto degli statuti specificando che essi contengono le norme, determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia, relative a: le attivitā, le operazioni di impiego e di raccolta e la competenza territoriale, e per effetto della modifica appena citata, i poteri attribuiti alla capogruppo ai sensi dell'articolo 37-bis in materia di Gruppo Bancario Cooperativo.
Il comma
4 modifica l'articolo 36 del
TUB, originariamente relativo alle sole fusioni, allargandone il perimetro
normativo anche alle trasformazioni.
La lettera a), infatti, modifica la rubrica da "Fusioni" a: "Fusioni e trasformazioni"
La lettera
b) sopprime le parole "banche popolari o" all'interno del
comma 1 del citato articolo 36, il quale, nella nuova versione, prevede che la Banca d'Italia possa autorizzare fusioni
tra banche di credito cooperativo e banche di diversa natura da cui risultino
banche costituite in forma di societā per azioni, e non pių anche banche
popolari.
La lettera c) aggiunge dopo il comma 1 un nuovo comma 1-bis
che stabilisce che la BCC, esclusa da un gruppo bancario cooperativo, possa continuare
l'attivitā bancaria previa autorizzazione della Banca d'Italia e trasformazione
in S.p.A.. In assenza di tali condizioni la BCC delibera la propria liquidazione.
La lettera
d) sostituisce il comma 3, stabilendo che ai casi in esame si
applicano, non solo come previsto nella previgente formulazione i commi da 2 a 4 dell'articolo 57 del TUB, ma
anche il comma 2 dell'art. 56,
che condiziona l'iscrizione nel registro delle imprese all'accertamento da
parte della Banca d'Italia che le modificazioni degli statuti delle banche non
contrastino con una sana e prudente gestione.
I commi da 2 a 4
dell'articolo 57, in materia di fusioni e scissioni, prevedono che:
§ l'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione o di scissione e dell'eventuale deliberazione assembleare che ne abbia modificato il contenuto, debba essere corredata dell'autorizzazione di Banca d'Italia (cfr. c. 1);
§ il termine per l'attuazione della fusione (ex articolo 2503, primo comma, del codice civile) venga ridotto da 60 a 15 giorni;
§ i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo in capo alle banche oggetto delle operazioni di fusione o scissione conservano la loro validitā e il loro grado, in favore della banca incorporante o della banca risultante dalla fusione o della banca beneficiaria del trasferimento per scissione.
Articolo 1,
comma 5
(Inserimento degli artt. 37-bis e 37-ter al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)
Il comma
5 introduce, nella Sezione II (Banche di credito cooperativo) all'interno
del Titolo II, Capo V del TUB, l'articolo 37-bis che disciplina la
composizione del gruppo bancario cooperativo e l'articolo 37-ter
che descrive il procedimento per la costituzione del gruppo bancario
cooperativo.
Il nuovo articolo 37‑bis, rubricato "Gruppo Bancario
Cooperativo" disciplina tra le altre cose: la composizione del Gruppo
(comma 1), il contenuto dello statuto (comma 2) e del contratto di coesione
(comma 3), il sistema delle garanzie (comma 4), il regime di autorizzazione da
parte di Banca d'Italia (comma 5), il contenuto del decreto del MEF in materia
di garanzia, requisiti minimi e numero minimo di BCC appartenenti a un gruppo
(comma 7).
Con riferimento alla composizione del Gruppo, il comma
1 prevede che esso sia composto da: la societā per azioni capogruppo autorizzata all'esercizio
dell'attivitā bancaria, alla quale sono attribuiti contrattualmente poteri di
direzione e coordinamento del gruppo sulla base del contratto di coesione (cfr.
comma 3 seguente), il cui capitale sociale č detenuto in misura maggioritaria
dalle BCC appartenenti al gruppo e il cui patrimonio netto č di almeno 1
miliardo di euro; le BCC che
aderiscono al contratto di coesione e hanno adottato le connesse clausole
statutarie; le societā bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla
capogruppo secondo le definizioni dell'art. 59 del TUB.
Questi soggetti sono controllati
direttamente o indirettamente dalla capogruppo, in virtų di un pregresso (alla
costituzione del Gruppo) o di un acquisito possesso azionario ovvero per il
tramite dello stesso contratto di coesione, posto a fondamento del Gruppo.
Il comma
2 rimette allo statuto della
Capogruppo l'obbligo di stabilire un limite al numero massimo di azioni con
diritto di voto detenibile direttamente o indirettamente da ciascun socio, ai
sensi del comma 1 dell'art. 22 (considerando quindi le partecipazioni acquisite
o comunque possedute per il tramite di societā controllate, di societā
fiduciarie o per interposta persona). Tale disposizione dovrebbe assicurare un
adeguato frazionamento del capitale sociale della Capogruppo.
In materia di contratto di coesione, il comma
3, prevede che questo disciplini la direzione e il coordinamento della
capogruppo sul gruppo indicando la banca capogruppo e i poteri ad essa
attribuiti. Con riferimento a quest'ultimi (lett. b) del comma) si
stabilisce che, nel rispetto delle finalitā mutualistiche, contemplino
lindividuazione e lattuazione degli indirizzi strategici ed obiettivi
operativi del gruppo nonché gli altri poteri necessari per lattivitā di
direzione e coordinamento.
L'intensitā del controllo č funzione sia
della rischiositā oggettivamente misurata della singola BCC sia della necessitā
di assicurare il raggiungimento dei requisiti e/o dei benefici prudenziali cui
il Gruppo č soggetto sia della necessitā di rispettare la normativa vigente con
particolare riferimento alle disposizioni in materia bancaria, finanziaria e
contabile (consolidamento contabile del Gruppo).
Sempre con riferimento ai poteri attribuiti dal contratto si
stabilisce che questo preveda i casi, motivati ed eccezionali, in cui la capogruppo
abbia la facoltā di nominare, opporsi alla nomina o revocare uno o pių
componenti, fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di
amministrazione e controllo delle societā aderenti al gruppo e le modalitā di
esercizio di tali poteri. Il contratto deve specificare: le ipotesi di esclusione
di una banca dal gruppo in caso di gravi violazioni degli obblighi previsti dal
contratto e, in relazione alla gravitā della violazione, le altre misure sanzionatorie
previste; con riferimento all'attivitā comune, i criteri di compensazione e
lequilibrio nella distribuzione dei benefici connessi a tale attivitā; i
criteri e le condizioni di adesione, di diniego alladesione nonché di
esclusione dal gruppo, secondo criteri non discriminatori ispirati al principio
di solidarietā tra le banche cooperative a mutualitā prevalente. Il comma 3
esclude la possibilitā di recesso dal Gruppo.
Il sistema delle garanzie disciplinato dal comma 4 prevede l'obbligo di stabilire
contrattualmente la garanzia in solido
delle obbligazioni assunte dalla capogruppo e dalle altre banche aderenti,
applicando cosė regole prudenziali europee, migliorando la competitivitā del
gruppo e rafforzandone la situazione patrimoniale.
Il comma
5 stabilisce che la Banca dItalia
autorizza ladesione, il rigetto delle richieste di adesione e lesclusione di
una banca di credito cooperativo.
Il comma
6 chiarisce che ai rapporti di partecipazione tra le societā capogruppo e
le BCC aderenti non si applicano le disposizioni che limitano l'acquisto di
partecipazioni incrociate previste dal Codice Civile, artt. 2359‑bis
(Acquisto di azioni o quote da parte di societā controllate), 2359‑ter
(Alienazione o annullamento delle azioni o quote della societā controllante),
2359‑quater (Casi speciali di acquisto o di possesso di azioni o
quote della societā controllante) e 2359‑quinquies (Sottoscrizione
di azioni o quote della societā controllante)
Il comma
7, attribuisce al Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, il potere di dettare con proprio decreto disposizioni di attuazione riguardanti le caratteristiche
della garanzia prevista dal contratto di coesione (cfr. comma 4), i requisiti minimi organizzativi e operativi
della Capogruppo, il numero minimo
di BCC appartenenti a un gruppo.
L'ultimo comma (8) dell'art. 37-bis stabilisce che al Gruppo si applicano le disposizioni di
cui al Titolo III, capo II in materia di "vigilanza su base
consolidata" che disciplinano in particolare la vigilanza informativa (art.
66), la vigilanza regolamentare (art.
67), i poteri di intervento della Banca d'Italia tra cui la facoltā di disporre
la rimozione di uno o pių esponenti aziendali della capogruppo (art. 67-ter,
recentemente introdotto dal D.Lgs. 72/2015 in materia di accesso alle attivitā
e vigilanza enti creditizi); la vigilanza ispettiva (art.
68); collaborazione tra autoritā e obblighi informativi (art.
69).
Il nuovo articolo 37-ter disciplina il procedimento per la costituzione del gruppo bancario cooperativo.
Il comma
1 stabilisce che la possibilitā di assumere
il ruolo di capogruppo (ex art. 37-bis, c. 1, lett. a))
č condizionata alla trasmissione alla Banca dItalia dello schema di contratto di
coesione come disciplinato dall'art. 37-bis e l'elenco delle BCC e delle
altre societā che intendono aderire al gruppo.
Il comma
2, in materia di controllo
preventivo da parte della Banca d'Italia, prevede che questa accerti la
sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione del
Gruppo, l'adeguatezza patrimoniale e finanziaria del gruppo, l'idoneitā del
contratto a consentirne la sana e prudente gestione.
Il comma
3 prevede che, superato positivamente il controllo di cui al comma
precedente, le BCC che stipulano il
contratto di coesione con la capogruppo debbano modificare i propri statuti
approvandoli in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei voti
espressi, purché all'assemblea sia rappresentato almeno un decimo dei soci
della banca ovvero in seconda convocazione, con la maggioranza di due terzi dei
voti espressi, qualunque sia il numero dei soci intervenuti all'assemblea (ex
art. 31, c. 1, e dunque secondo i vincoli posti in materia di trasformazioni e
fusioni alle banche popolari).
L'ultimo comma dell'art. 37-ter (4)
impone la trasmissione alla Banca
d'Italia del contratto definitivo, quest'ultima provvede all'iscrizione del
gruppo nell'albo dei gruppi bancari previsto dall'articolo 64 del TUB, successivamente
si puō provvedere all'iscrizione nella sezione del registro delle imprese
dedicata ai soggetti che esercitano attivitā di direzione e coordinamento di
societā (ex art. 2497‑bis, comma 2 del Codice Civile).
Articolo 1, comma 6
(Modifiche all'art. 150-bis del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)
Il comma 6 modifica l'articolo 150-bis del TUB, recante disposizioni
in tema di banche cooperative, ampliando il novero delle
disposizioni del codice civile che si potranno applicare alle BCC, consentendo
alle stesse di emettere strumenti finanziari partecipativi e alle assemblee
di nominare gli amministratori. Inoltre, si prevede l'esenzione
dall'obbligo di devolvere il patrimonio ai fondi mutualistici nei casi di
fusione, trasformazione, scissione e cessione di rapporti giuridici in blocco
ove la banca interessata abbia un patrimonio netto superiore a duecento milioni
di euro e versi allerario il venti per cento delle proprie riserve.
In particolare, al comma 1 si prevede che si
applichino alle banche di credito cooperativo i seguenti articoli del codice
civile, finora espressamente esclusi[1]:
§ 2346, sesto comma (emissione delle azioni);
§ 2526 (soci finanziatori e altri sottoscrittori di titoli di debito);
§ 2542 primo comma (consiglio di amministrazione).
L'articolo 2346, sesto comma[2] prevede che resti salva la possibilitā che la societā, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso lo statuto ne disciplina le modalitā e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.
Quindi la modifica recata dal decreto-legge consente alle banche di credito cooperativo di emettere anche strumenti finanziari partecipativi.
L'articolo 2526 facoltizza l'atto costitutivo a prevedere l'emissione di strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le societā per azioni. L'atto costitutivo stabilisce i diritti patrimoniali o anche amministrativi attribuiti ai possessori degli strumenti finanziari e le eventuali condizioni cui č sottoposto il loro trasferimento. I privilegi previsti nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non si estendono alle riserve indivisibili a norma dell'articolo 2545‑ter. Ai possessori di strumenti finanziari non puō, in ogni caso, essere attribuito pių di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale. Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto č disciplinato dagli articoli 2437 e seguenti. La cooperativa cui si applicano le norme sulla societā a responsabilitā limitata puō offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati
L'articolo 2542 primo comma, attribuisce all'assemblea la nomina degli amministratori, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo e salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo.
Viene inoltre innovato il comma 5 dell'articolo 150-bis del TUB.
Si prevede che nei casi di fusione e trasformazione di banche cooperative, nonché di cessione di rapporti giuridici in blocco e scissione da cui risulti una banca costituita in forma di societā per azioni, restano fermi gli effetti di devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici stabiliti dall'articolo 17 della legge finanziaria 2001 (L. 388/2000). Tali effetti non si producono se la banca di credito cooperativo che effettua le operazioni ha un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro. In tal caso, le riserve sono affrancate corrispondendo all'erario un'imposta straordinaria pari al venti per cento della loro consistenza.
In sostanza, la modifica di cui al comma 5 estende gli obblighi di devoluzione ai fondi mutualistici alle fattispecie delle trasformazioni, cessioni in blocco e scissioni, fatta eccezione per le banche di credito cooperativo con un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro.
La relazione illustrativa afferma che "in coerenza con l'obiettivo di agevolare l'accesso delle banche costituite in forma cooperativa al mercato dei capitali, il comma 6 modifica l'articolo 150-bis del TUB, introdotto a seguito della riforma del diritto societario del 2004 per coordinare il Testo unico bancario con la riforma del diritto societario. In particolare, si amplia l'obbligo di devoluzione del patrimonio anche alle trasformazioni, alle scissioni e alle cessioni di ramo d'azienda (in coerenza con le modifiche all'articolo 36 che nella formulazione vigente si riferisce alle sole fusioni). L'effetto devolutivo non si ha, ove la banca interessata abbia un patrimonio netto superiore ai duecento milioni di euro e versi all'erario il venti per cento delle proprie riserve."
L'articolo 17 della legge 388/2000 reca una norma di interpretazione
autentica sull'inderogabilitā delle clausole mutualistiche da parte delle
societā cooperative e loro consorzi.
In particolare, prevede che le disposizioni di cui all'articolo 26 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577
(Requisiti mutualistici)[3],
all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601 (Condizioni di applicabilitā delle agevolazioni)[4], e
all'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (obbligo di
devoluzione)[5], si
interpretano nel senso che la soppressione da parte di societā cooperative o
loro consorzi delle clausole di cui al predetto articolo 26 comporta comunque
per le stesse l'obbligo di devolvere il patrimonio effettivo in essere alla
data della soppressione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i
dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione. Allo stesso obbligo si intendono soggette le
stesse societā cooperative e loro consorzi nei casi di fusione e di
trasformazione, ove non vietati dalla normativa vigente, in enti diversi dalle
cooperative per le quali vigono le clausole di cui al citato articolo 26,
nonché in caso di decadenza dai benefici fiscali.
L'articolo 150-bis, comma 5, del TUB previgente
prevedeva in tutti i casi di fusione tra banche cooperative (articolo 36 TUB) l'applicazione
di disposizioni del codice civile che prevedono analoghi obblighi di
devoluzione a fondi mutualistici. Infatti l'articolo 2545-undecies, primo e secondo comma del codice civile prevedono che con
la deliberazione di trasformazione si devolve il valore effettivo del
patrimonio, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora
distribuiti, eventualmente aumentato fino a concorrenza dell'ammontare minimo
del capitale della nuova societā, esistenti alla data di trasformazione, ai
fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Alla
proposta di deliberazione di trasformazione gli amministratori allegano una
relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha
sede la societā cooperativa, attestante il valore effettivo del patrimonio
dell'impresa.
Articolo 1, comma 7
(Modifiche all'art. 150-ter al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)
Il comma 7 modifica l'articolo 150-ter del TUB, recante disposizioni in tema di partecipazione a banche di credito cooperativo, per consentire alle BCC di emettere azioni di finanziamento anche al di fuori di casi di inadeguatezza patrimoniale o amministrazione straordinaria, ove siano sottoscritte dalla capogruppo. Sono poi apportate altre modifiche all'articolo 150-ter tra cui, al comma 3, la possibilitā che lo statuto moduli i diritti di voto anche in deroga al principio del voto capitario.
Prima del comma 1 č aggiunto un comma 01 che consente alle banche di credito cooperativo l'emissione di azioni (previste dall'art.2526 c.c.) nei casi e modi previsti dall'articolo 150-ter. Si tratta pertanto di una modifica di coordinamento priva di portata innovativa.
Al comma 1 dell'articolo 150-ter sono apportate modifiche di coordinamento. In particolare, č soppresso il riferimento normativo errato all'articolo 70, comma 1, lettera b) del TUB (il comma citato non reca infatti pių, dal 16 novembre 2015[6], alcuna lettera b)) e si elimina il riferimento alla deroga al comma 1 dell'articolo 150-bis visto che esso non prevede pių l'esclusione dell'articolo 2526 c.c.
Pertanto, come giā previsto, rimane fermo che l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 c.c. č consentita solo previa modifica dello statuto sociale e solo in caso di inadeguatezza patrimoniale ovvero di sottoposizione ad amministrazione straordinaria.
Al comma 2 dell'articolo 150-ter si mantiene ferma la necessitā di autorizzazione all'emissione delle azioni da parte della Banca d'Italia e si modifica la platea dei soggetti che possono sottoscrivere le azioni prevedendo che siano sottoscrivibili da:
§ la capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l'emittente (comma 4-bis);
§ i sistemi di garanzia istituiti tra banche di credito cooperativo;
§ i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (soggetti previsti anche dalla disciplina previgente) in deroga all'obbligo di appartenenza al territorio di competenza della banca e al limite di cinquantamila euro di valore nominale di azioni per ogni socio (articolo 34, commi 2 e 4 TUB). Per obbligo di appartenenza al territorio si intende il possesso di uno dei seguenti requisiti: residenza, sede o attivitā continuativa nel territorio di competenza della banca.
Le azioni non sono invece pių sottoscrivibili dal Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo e dal Fondo di garanzia istituzionale.
I Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono previsti dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59 recante nuove norme in materia di societā cooperative. L'articolo 11 (Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione) facoltizza le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, e quelle riconosciute in base a leggi emanate da regioni a statuto speciale a costituire fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. I fondi possono essere gestiti senza scopo di lucro da societā per azioni o da associazioni. L'oggetto sociale deve consistere esclusivamente nella promozione e nel finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione tecnologica, all'incremento dell'occupazione ed allo sviluppo del Mezzogiorno.
Per realizzare i propri fini, i fondi possono promuovere la costituzione di societā cooperative o di loro consorzi, nonché assumere partecipazioni in societā cooperative o in societā da queste controllate. Possono altresė finanziare specifici programmi di sviluppo di societā cooperative o di loro consorzi, organizzare o gestire corsi di formazione professionale del personale dirigente amministrativo o tecnico del settore della cooperazione, promuovere studi e ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse per il movimento cooperativo.
Le societā cooperative e i loro consorzi, aderenti alle associazioni fondatrici dei fondi, devono destinare alla costituzione e all'incremento di ciascun fondo costituito dalle associazioni cui aderiscono una quota degli utili annuali pari al 3 per cento. Il versamento non deve essere effettuato se l'importo non supera ventimila lire.
Deve inoltre essere devoluto ai fondi il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati..
Le societā cooperative e i loro consorzi non aderenti alle associazioni riconosciute fondatrici dei fondi, o aderenti ad associazioni che non abbiano costituito fondi, effettuano il versamento previsto nell'apposito fondo regionale, ove istituito o, in mancanza di tale fondo, secondo le modalitā previste dall'articolo 20 della legge 59/1992 ed in base al medesimo articolo assolvono agli obblighi di devoluzione.
Lo Stato e gli enti pubblici possono finanziare specifici progetti predisposti dagli enti gestori dei fondi o dalla pubblica amministrazione, rivolti al conseguimento delle finalitā cui sono preposti i fondi. I fondi possono essere altresė alimentati da contributi erogati da soggetti privati.
I versamenti ai fondi effettuati da societā di capitali, societā cooperative e societā di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, sono esenti da imposte e sono deducibili, nel limite del 3 per cento, dalla base imponibile del soggetto che effettua l'erogazione.
Le societā cooperative e i loro consorzi che non ottemperano alle disposizioni dell'articolo 11 decadono dai benefici fiscali e di altra natura concessi ai sensi della normativa vigente.
L'articolo 12 della legge 59/1992 disciplina le modalitā di costituzione dei fondi mutualistici. Il capitale delle societā per azioni deve essere sottoscritto in misura non inferiore all'80 per cento dalla associazione riconosciuta che ne promuove la costituzione. Le azioni emesse non sono trasferibili senza il preventivo consenso della assemblea dei soci.
Delle associazioni fanno parte di diritto tutte le societā cooperative e i loro consorzi aderenti alle rispettive associazioni riconosciute.
Le associazioni conseguono la personalitā giuridica con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale; ad esse si applicano gli articoli 14 e seguenti del codice civile.
Le societā e le associazioni che gestiscono fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono soggette alla vigilanza del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che ne approva gli statuti, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale. Gli eventuali utili di esercizio devono essere utilizzati o reinvestiti per il conseguimento dell'oggetto sociale.
Le societā e le associazioni che gestiscono fondi mutualistici sono assoggettate ad annuale certificazione del bilancio da parte di societā di revisione secondo le disposizioni legislative vigenti.
Il Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo ai sensi dell'articolo 96 del TUB ha natura di diritto privato; le risorse finanziarie per il perseguimento delle sue finalitā sono fornite dalle banche aderenti.
Il Fondo di garanzia istituzionale č definito dal regolamento UE n.575/2013[7] come un fondo istituito da una controparte centrale[8] conformemente all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 648/2012 e utilizzato conformemente all'articolo 45 di tale regolamento.
Secondo l'articolo 42 citato (Fondo di garanzia in caso di inadempimento), al fine di limitare ulteriormente le proprie esposizioni nei confronti dei propri partecipanti diretti, le controparti centrali costituiscono un fondo di garanzia prefinanziato in caso di inadempimento per coprire le perdite superiori alle perdite coperte dai requisiti in materia di margini stabiliti dall'articolo 41, derivanti dall'inadempimento di uno o pių partecipanti diretti, ivi compresa l'apertura di una procedura di insolvenza. Le controparti centrali fissano un importo minimo al di sotto del quale il volume del fondo di garanzia in caso di inadempimento non deve scendere in alcun caso. Le controparti centrali fissano il volume minimo dei contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento e i criteri per il calcolo del contributo di ogni partecipante diretto. I contributi sono proporzionali alle esposizioni di ogni partecipante diretto. Il fondo di garanzia in caso di inadempimento consente alla controparte centrale, in condizioni di mercato estreme ma plausibili, almeno di far fronte all'inadempimento del partecipante diretto nei confronti del quale ha la maggiore esposizione o all'inadempimento del secondo e del terzo partecipante diretto nei confronti dei quali ha la pių maggiore, se la somma delle loro esposizioni č superiore. Le controparti centrali sviluppano scenari che descrivono condizioni di mercato estreme ma plausibili. Tali scenari includono i periodi di pių forte volatilitā registrati sui mercati ai quali le controparti centrali prestano i loro servizi e una serie di futuri scenari potenziali. Essi tengono conto delle vendite improvvise di risorse finanziarie e della rapida riduzione della liquiditā del mercato. Le controparti centrali possono creare pių di un fondo di garanzia in caso di inadempimento per le varie categorie di strumenti che compensano.
Secondo l'articolo 45 citato (Linee di difesa in caso di inadempimento), le controparti centrali utilizzano i margini costituiti dai partecipanti diretti inadempienti per coprire le perdite prima di far ricorso ad altre risorse finanziarie. Quando i margini costituiti dal partecipante diretto inadempiente sono insufficienti per coprire le perdite della controparte centrale, essa ricorre a tal fine al contributo versato dal partecipante inadempiente al fondo di garanzia in caso di inadempimento. Le controparti centrali utilizzano i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento dei partecipanti diretti non inadempienti e le altre risorse finanziarie, soltanto dopo avere esaurito i contributi del partecipante diretto inadempiente. Le controparti centrali usano risorse proprie dedicate prima di avvalersi dei contributi versati al fondo di garanzia in caso di inadempimento dai partecipanti diretti non inadempienti. Le controparti centrali non utilizzano i margini costituiti dai partecipanti diretti non inadempienti per coprire le perdite derivanti dall'inadempimento di un altro partecipante diretto.
Al comma
3 dell'articolo 150-ter viene
estesa l'ampiezza delle deroghe giā previste per i soci finanziatori
aggiungendosi la deroga all'obbligo di assegnare a ogni
socio un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute (articolo 34,
comma 3 TUB).
Rimane ferma la deroga giā prevista ai limiti
previsti (articolo 2526, secondo comma, terzo periodo) per i possessori di
strumenti finanziari che pertanto possono vedersi attribuito anche pių di un
terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in
ciascuna assemblea generale.
Viene infine apportata una modifica di coordinamento sostituendo i termini "consiglio di amministrazione" con "organo amministrativo"e "collegio sindacale" con "organo che svolge la funzione di controllo".
Il comma 4 dell'articolo 150-ter viene modificato ammettendo che i sottoscrittori delle azioni di finanziamento possano chiedere il rimborso anche del sovrapprezzo delle azioni ove versato. Rimane ferma la restante disciplina.
Il comma 4 citato prevede che i sottoscrittori delle azioni di finanziamento possano chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni e che il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale, deliberi sulla richiesta di rimborso avendo riguardo alla situazione di liquiditā, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettiva della banca di credito cooperativo. L'efficacia della delibera č condizionata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia. Anche in questo caso č apportata una modifica di coordinamento sostituendo i termini "consiglio di amministrazione" con "organo amministrativo"e "collegio sindacale" con "organo che svolge la funzione di controllo".
Secondo la relazione illustrativa si chiarisce che "il sottoscrittore puō chiedere il rimborso, oltre che del valore nominale delle azioni, anche dell'eventuale sovraprezzo versato (ferma restando la discrezionalitā degli organi della banca nel deliberare su tale richiesta, che quindi non configura un diritto al rimborso)."
Sono aggiunti in fine dell'articolo 150-ter i commi 4-bis e 4-ter.
Il nuovo comma 4-bis prevede che le azioni di finanziamento possono essere sottoscritte altresė dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l'emittente. In tal caso, l'emissione č consentita anche fuori dei casi indicati al comma 1 (inadeguatezza patrimoniale e amministrazione straordinaria), si applicano i commi 3 e 4 e l'autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi del comma 4 ha riguardo alla situazione di liquiditā, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della singola banca di credito cooperativo emittente e del gruppo nel suo complesso.
Secondo la relazione illustrativa, si apporta "un piccolo adattamento al comma 4-bis dovuto all'esigenza di tenere conto della situazione di liquiditā, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica, non solo della singola banca di credito cooperativo, ma anche del gruppo nel suo complesso." Inoltre, "il nuovo comma 4-bis consente alle BCC di emettere azioni di finanziamento (pienamente computabili nel patrimonio di migliore qualitā), e alla capogruppo del gruppo bancario di sottoscrivere tali azioni quando emesse dalle BCC aderenti al proprio gruppo, anche fuori dei casi della sottoposizione all'amministrazione straordinaria o di insufficienza patrimoniale."
Il nuovo comma 4-ter vieta la cessione delle azioni di cui al presente articolo con effetto verso la societā, se la cessione non e' autorizzata dagli amministratori. Non si applicano gli articoli 2542, secondo comma e terzo comma, secondo periodo, 2543, terzo comma, 2544, secondo comma, primo periodo, e terzo comma, del codice civile[9].
L'articolo 2542, secondo e terzo comma, secondo periodo prevedono rispettivamente che:
§ la maggioranza degli amministratori č scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche;
§ ai possessori di strumenti finanziari non puō essere attribuito il diritto di eleggere pių di un terzo degli amministratori.
L'articolo 2543, terzo comma, attribuisce ai possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione il diritto di eleggere, se lo statuto lo prevede, nel complesso sino ad un terzo dei componenti dell'organo di controllo.
L'articolo 2544 interviene sulla materia dei
sistemi di amministrazione. Il secondo comma, primo periodo prevede che la
cooperativa ha adottato il sistema di amministrazione con un consiglio di
gestione e un consiglio di sorveglianza (di cui all'articolo 2409-octies), i possessori di strumenti
finanziari non possono eleggere pių di un terzo dei componenti del consiglio di
sorveglianza e pių di un terzo dei componenti del consiglio di gestione. Il
terzo comma prevede che se la cooperativa ha adottato il sistema di amministrazione
basato sul consiglio di amministrazione e un comitato costituito al suo interno
(di cui all'articolo 2409-sexiesdecies) agli amministratori eletti dai
possessori di strumenti finanziari, in misura comunque non superiore ad un
terzo, non possono essere attribuite deleghe operative né gli stessi possono
fare parte del comitato esecutivo.
Pertanto con il nuovo comma 4-ter la maggioranza degli amministratori puō anche non essere formata da soci cooperatori o da persone indicate da soci cooperatori persone giuridiche e ai possessori di strumenti finanziari puō anche essere attribuito i diritto di eleggere pių di un terzo degli amministratori.
Secondo la relazione illustrativa, la limitazione (art. 150-ter, comma 4-ter) alla circolazione di tali azioni č funzione della necessitā di evitare l'assoggettamento delle BCC alla normativa sugli emittenti di strumenti diffusi.
Articolo 2
(Disposizioni attuative)
L'articolo 2 disciplina la fase
di prima applicazione delle innovazioni normative introdotte dall'articolo 1 prevedendo
un termine di 18 mesi dall'entrata in vigore del Decreto attuativo del
Ministro dell'economia e delle finanze (di cui art. 37-bis, comma 7) per l'invio da parte della potenziale banca
capogruppo alla Banca d'Italia della documentazione prevista e un termine
per la stipula del contratto di coesione di 90 giorni dall'accertamento
preventivo della Banca d'Italia dei requisiti previsti. Si prevede inoltre
una clausola di opting-in, in
virtų della quale, entro 90 giorni dall'iscrizione nel registro delle
imprese di un nuovo Gruppo bancario cooperativo, una BCC puō chiedere di
aderire al gruppo costituito.
Il comma 1, primo periodo, prevede che in fase di prima applicazione degli articoli 37-bis e 37-ter, la banca che intende assumere il ruolo di capogruppo debba sottoporre alla Banca d'Italia la documentazione di cui al comma 1 dell'art. 37-bis entro 18 mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative emanate dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 7 dell'art. 37-bis. Il secondo periodo stabilisce che, la stipula del contratto di coesione dovrā intervenire entro 90 giorni dall'accertamento preventivo della Banca d'Italia (ex art. 37-ter, c. 2) e che, in questa fase, i soci delle BCC che non abbiano concorso alla deliberazione delle modifiche statutarie necessarie per l'adesione al gruppo non possono avvalersi del diritto di recesso previsto dall'art. 2437, c. 1, lett. a) e g) del codice civile rispettivamente aventi ad oggetto la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attivitā della societā e le modificazioni concernenti i diritti di voto o di partecipazione. Tale disposizione dovrebbe risolvere possibili incertezze circa la spettanza o meno del diritto di recesso per effetto delle modifiche statutarie concernenti le azioni di finanziamento previste dal comma 4-bis dell'art. 150-ter. Cosė come č esclusa l'applicazione della lett. e), comma 1, dell'articolo 2497-quater del codice civile in tema di diritto di recesso dei soci di societā soggetta a direzione e coordinamento.
Il comma 2 disciplina una clausola di opting-in, in virtų della quale entro 90 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese (ex art. 37-ter, c. 4) una BCC puō chiedere di aderire a un gruppo costituito, ex art. 37-bis, alle condizioni previste per gli aderenti originari. In tale caso, lorgano amministrativo della capogruppo, sentito lorgano di controllo, comunica alla richiedente la deliberazione assunta entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di adesione, in mancanza della quale vale un principio di silenzio-assenso. I casi di diniego devono essere motivati, la deliberazione viene comunicata alla richiedente e alla Banca d'Italia. Non č ammessa invece la facoltā di diniego dell'adesione, qualora la BCC richiedente abbia giā fatto parte di un accordo di responsabilitā contrattuale che tuteli tutte le parti aderenti e garantisca la loro liquiditā e solvibilitā.
Il comma 3 stabilisce che le BCC autorizzate alla data di entrata in vigore del citato Decreto di cui allart. 37-bis, c. 7, che non aderiscono a un gruppo bancario cooperativo, assumono le deliberazioni previste dallart. 36 (trasformazione in S.p.A.), o deliberano la propria liquidazione entro il termine indicato ai commi 1 e 2. Viene fatto salvo quanto previsto dal nuovo comma 5 dell'art. 150-bis che, si ricorda, prevede l'estensione degli obblighi di devoluzione ai fondi mutualistici alle fattispecie delle trasformazioni, cessioni in blocco e scissioni, salvo il caso di banca di credito cooperativo con un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro.
Il comma 4 prevede che, nei casi di inosservanza di quanto previsto dal precedente comma 3, la Banca dItalia debba assumere le iniziative necessarie per la revoca dellautorizzazione allesercizio dellattivitā bancaria.
Infine, il comma 5 stabilisce che entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le BCC autorizzate alla data di entrata in vigore dello stesso debbano provvedere ad adeguarsi alle previsioni di cui al comma 1 dell'art. 34 del TUB, ovvero a portare a 500 il numero minimo dei soci.
Si ricorda che il secondo periodo del comma 1 in esame prevede che qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca č posta in liquidazione.
Articolo 3
(Ambito di applicazione)
Il Capo II del provvedimento in esame reca misure volte a definire un meccanismo per smaltire i crediti in sofferenza presenti nei bilanci bancari da attuare mediante la concessione di garanzie dello Stato nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione che abbiano come sottostante crediti in sofferenza (Garanzia cartolarizzazione crediti in sofferenza GACS).
La eccezionale gravitā della recessione ha inciso significativamente sulla qualitā degli attivi delle banche italiane, che costituisce il principale fattore di vulnerabilitā del sistema. Come rilevato da Carmelo Barbagallo - Capo del Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca dItalia - nel corso dellaudizione del 9 dicembre 2015 presso la VI Commissione Finanze della Camera, a fine giugno i prestiti deteriorati ammontavano a 360 miliardi di euro, pari al 18 per cento del totale; allinterno di questo aggregato, le sofferenze ammontavano a 210 miliardi (10,3 per cento degli impieghi). Nel 2008, prima della doppia recessione, lincidenza dei crediti deteriorati era del 6 per cento e quella delle sofferenze del 3,8.
Giā anticipate dai comunicati stampa del MEF del 27 gennaio 2016 e del 28 gennaio 2016, le misure del Capo II in commento rientrano in una pių ampia politica di consolidamento del settore bancario, attraverso la riforma delle maggiori Banche popolari (attuata con il decreto-legge n. 3 del 2015), la riforma delle Fondazioni bancarie e quella delle Banche di credito cooperativo, operata al Capo I del decreto in esame, alla cui scheda si rinvia.
Le norme in esame si affiancano anche alle disposizioni che hanno consentito la riduzione dei tempi di recupero dei crediti. In particolare, il decreto-legge n. 83 del 2015 ha introdotto una prima revisione delle procedure concorsuali, in attesa della pių ampia riforma della legge fallimentare, allo scopo di ridurre anche i costi di recupero crediti e migliorare il prezzo potenziale dei crediti deteriorati in caso di cessione.
Tra le iniziative non legislative intraprese negli ultimi anni per far fronte allelevata consistenza dei prestiti deteriorati, si rammenta che nel biennio 2012-13 la Banca dItalia ha condotto ispezioni sul livello di svalutazione dei crediti anomali (la cosiddetta campagna del provisioning), mentre nel corso del 2013-14 i prestiti delle banche sono stati analizzati in profonditā attraverso la asset quality review (AQR) condotta a livello europeo.
In estrema sintesi, oggetto della garanzia dello Stato sono solo le cartolarizzazioni cd. senior, ossia quelle considerate pių sicure, in quanto sopportano per ultime eventuali perdite derivanti da recuperi sui crediti inferiori alle attese.
Non si procede al rimborso dei titoli pių rischiosi se prima non sono integralmente rimborsate le tranches di titoli coperto dalla garanzie di Stato.
Le garanzie possono essere chieste dalle banche che cartolarizzano e cedono i crediti in sofferenza, a fronte del pagamento di una commissione periodica al Tesoro, calcolata come percentuale annua sull'ammontare garantito. Il prezzo della garanzia č di mercato, come anche ribadito dalla Commissione europea al fine di non dar vita ad aiuti di Stato.
Si prevede che il prezzo della garanzia sia crescente nel tempo, allo scopo di tener conto dei maggiori rischi connessi a una maggiore durata dei titoli e di introdurre nel meccanismo un incentivo a recuperare velocemente i crediti.
Al fine del rilascio della garanzia, i titoli devono avere preventivamente ottenuto un rating uguale o superiore all'investment grade da un'agenzia di rating indipendente e inclusa nella lista delle agenzie accettate dalla BCE secondo i criteri che le agenzie stesse sono tenute ad osservare.
Con la presenza della garanzia pubblica si intende facilitare il finanziamento delle operazioni di cessione delle sofferenze senza impatti sui saldi di finanza pubblica.
Larticolo 3 del provvedimento definisce lambito di applicazione della misura, che č temporanea (fino al 16 agosto 2017 con possibilitā di proroga previo parere positivo UE) e consiste come anticipato in precedenza nella concessione della garanzia statale su titoli cartolarizzati aventi come sottostanti i crediti in sofferenza delle banche con sede in Italia. La misura in esame viene sottoposta ad una valutazione della Commissione UE, allesito positivo della quale sarā individuato un soggetto qualificato e indipendente, avente il compito di verificare la conformitā del rilascio della garanzia alle norme italiane ed al parere UE.
In particolare, al comma 1 si autorizza il Ministro delleconomia e delle finanze, fino al 16 agosto 2017 (diciotto mesi a decorrere dal 16 febbraio 2016, data di entrata in vigore del provvedimento), a concedere la garanzia statale sulle passivitā emesse nellambito di operazioni di cartolarizzazione (di cui allarticolo 1 della disciplina sulle cartolarizzazioni, contenuta nella legge n. 130 del 1999) aventi come sottostante crediti in sofferenza delle banche aventi sede legale in Italia.
La legge 30 aprile 1999 n. 130 ha introdotto nellordinamento giuridico italiano una disciplina generale e organica in materia di operazioni di cartolarizzazione di crediti, consentendone la realizzazione attraverso societā di diritto italiano appositamente costituite. Le cartolarizzazioni consistono in operazioni finanziarie complesse caratterizzate dalla presenza di pių negozi giuridici tra loro collegati, mediante i quali portafogli di crediti (derivanti, ad esempio, da mutui o altre forme di impiego) vengono selezionati e aggregati al fine di costituire un supporto finanziario a garanzia di titoli (asset backed securities - ABS) collocati nel mercato dei capitali.
In estrema sintesi, nel modello accolto dalla legge n. 130 del 1999 l'operazione si realizza attraverso la cessione di crediti da parte del creditore cedente ad altro soggetto, denominato societā veicolo, Special purpose vehicle (S.P.V.), appositamente costituito e avente per oggetto esclusivo la realizzazione di una o pių operazioni di cartolarizzazione dei crediti (cfr. art. 3, comma 1, della legge n. 130 del 1999). La societā veicolo, a sua volta, provvede all'emissione dei titoli destinati alla circolazione per finanziare l'acquisto dei crediti dal cedente (c.d. originator) e, successivamente, al recupero dei crediti acquistati e al rimborso dei titoli emessi. La societā veicolo diventa dunque cessionaria dei crediti ed emette, a fronte di essi, titoli negoziabili. Di conseguenza, la funzione principale dell'SPV č quella di rendere concreta la fuoriuscita di attivi patrimoniali dal bilancio dell'originator e di realizzare l'operazione attraverso la segregazione degli stessi attivi in apposito patrimonio separato. Il flusso di liquiditā che l'incasso dei crediti č in grado di generare č dunque funzionale in via esclusiva - insieme alle garanzie collaterali che assistono l'operazione - al rimborso dei titoli emessi, alla corresponsione degli interessi pattuiti ed al pagamento dei costi dell'operazione. In sostanza dunque lo scopo delloperazione di securitization č di cedere i flussi di cassa futuri, derivanti dal portafoglio di attivitā di unimpresa, ad un soggetto specializzato che provvede a presentarli sul mercato: in questo modo si spostano i flussi finanziari dal mercato del credito al mercato dei capitali.
Il decreto-legge n. 145 del 2013 (articolo 12, comma 1) ha effettuato una complessiva riforma della disciplina delle cartolarizzazioni, tra laltro: estendendo la disciplina in materia anche alle operazioni aventi ad oggetto cambiali finanziarie, obbligazioni, e titoli similari sottoscritti dalle cosiddette societā veicolo; applicando la regola della segregazione patrimoniale anche alleventuale fallimento del soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento (cd. servicer e subservicer) e della banca sulla quale la societā di cartolarizzazione mantiene i propri depositi.
Le predette norme hanno poi apportato semplificazioni alla disciplina della cartolarizzazione dei crediti dimpresa e della cessione di crediti verso la PA. Al fine di incentivare linvestimento di fondi pensione e compagnie assicurative in titoli obbligazionari, si consente di computare tra gli attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione i titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione e l'acquisto di obbligazioni e titoli similari, anche se non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e anche privi di rating. Inoltre le cambiali finanziarie, le obbligazioni e i titoli similari ed altre tipologie di attivi creditizi (in particolare i crediti alle PMI) sono stati qualificati come idonea garanzia di obbligazioni bancarie collateralizzate.
Nel dettaglio, la garanzia č concessa per operazioni di cartolarizzazione a fronte della cessione, da parte delle predette banche con sede in Italia, di crediti pecuniari - ivi compresi quelli derivanti da contratti di leasing - che siano qualificati come crediti in sofferenza dalle norme di legge.
Si parla di sofferenza quando il cliente č valutato in stato di insolvenza (cioč irreversibilmente incapace di saldare il proprio debito) anche se questo non č stato accertato in sede giudiziaria (Capitolo II, Sezione II, paragrafo 1.5 della Circolare della Banca dItalia n. 139 dell 11 febbraio 1991, Centrale dei rischi - Istruzioni per gli intermediari creditizi). La classificazione a sofferenza č il risultato della valutazione della situazione finanziaria complessiva del cliente da parte della banca o dell'intermediario finanziario. Le banche e gli intermediari finanziari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (ad esempio i garanti) la prima volta che lo segnalano a "sofferenza".
Il comma 2 consente al MEF di estendere per altri diciotto mesi, con proprio decreto, il periodo di tempo nel quale puō essere concessa detta garanzia, previa approvazione da parte della Commissione UE.
Il comma 3 stabilisce che, ove la Commissione UE adotti una decisione positiva sulle misure di concessione di garanzia in commento, il MEF individua (entro tre mesi dalla predetta decisione positiva, ovvero entro il 10 maggio 2016, cfr. ai paragrafi successivi) un soggetto qualificato e indipendente che dovrā effettuare un duplice monitoraggio, avente ad oggetto la conformitā del rilascio della garanzia sia alle disposizioni di legge in esame, sia alla predetta decisione della Commissione UE.
Gli oneri di tale individuazione, quantificati in un milione di euro per gli anni 2016-2019, sono a carico della risorse stanziate ad hoc dal provvedimento in esame, e cioč a carico delle somme versate su apposita contabilitā speciale dallarticolo 12 del provvedimento (alla cui scheda di lettura si rinvia).
Nel Comunicato stampa del 10 febbraio 2016 la Commissione UE ha esplicitamente chiarito che le misure adottate dallItalia in termini di crediti in sofferenza sono esenti da aiuti di Stato ai sensi della normativa UE.
La Commissione ha riconosciuto, in particolare, che lo schema di garanzia adottato dalle autoritā italiane prevede che lo Stato sia remunerato a condizioni di mercato per il rischio assunto sulle sofferenze cartolarizzate.
In sintesi, a parere della Commissione ciō č garantito dai seguenti elementi:
§ il rischio per lo Stato italiano č limitato, dal momento che lo schema di garanzia si applica alla sola tranche di titoli senior, anche grazie come si vedrā in seguito alla previsione di un giudizio espresso da unagenzia di rating approvata dalla BCE;
§ la distribuzione del rischio derivante dai titoli, nonché la predisposizione delle societā di cartolarizzazione, verrā testato e confermato dal mercato prima che lo Stato si assuma i relativi rischi; la garanzia dello Stato sarā efficace solo nel caso in cui pių della metā dei titoli junior, non coperti da garanzia, sia venduta efficacemente sul mercato;
§ in terzo luogo, la remunerazione dello Stato per lofferta di garanzia č stabilita in linea con il mercato, in quanto commisurata ad un paniere di credit default swaps (si veda, in particolare, la scheda dellarticolo 8) e commisurata al livello ed alla durata del rischio assunto dallo Stato medesimo.
Č stato cosė formalizzato laccordo raggiunto dalla Commissaria Vestager e dal Ministro delleconomia e delle finanze Padoan il 26 gennaio, come anticipato dal comunicato stampa del MEF citato in premessa.
Il comma 3 stabilisce che, ove la Commissione UE adotti una decisione positiva sulle misure di concessione di garanzia in commento, il MEF individua (entro tre mesi dalla predetta decisione positiva) un soggetto qualificato e indipendente che dovrā effettuare un duplice monitoraggio, avente ad oggetto la conformitā del rilascio della garanzia sia alle disposizioni di legge in esame, sia alla predetta decisione della Commissione UE.
Gli oneri di tale individuazione, quantificati in un milione di euro per gli anni 2016-2019, sono a carico della risorse stanziate ad hoc dal provvedimento in esame, e cioč a carico delle somme versate su apposita contabilitā speciale dallarticolo 12 del provvedimento (alla cui scheda di lettura si rinvia).
Articolo 4
(Strutturazione dell'operazione di
cartolarizzazione)
Larticolo 4 disciplina le modalitā con cui č strutturata loperazione di cartolarizzazione il cui sottostante sono le sofferenze bancarie; essa presenta infatti specifiche caratteristiche, fermo restando quanto stabilito dalla disciplina generale in materia (articolo 2 della legge n. 130 del 1999).
In sintesi, la richiamata norma stabilisce che oggetto di cartolarizzazione sono strumenti finanziari sottoposti alle regole del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria TUF).
Tra laltro la societā cessionaria o la societā emittente i titoli, se diversa dalla societā cessionaria, deve redigere un prospetto informativo, che ha uno specifico contenuto ove sia offerta ad investitori professionali. Ove i titoli cartolarizzati siano offerti ad investitori non professionali, l'operazione deve essere sottoposta alla valutazione del merito di credito da parte di operatori terzi.
Pių in dettaglio, ai sensi del comma 1, le operazioni di cartolarizzazione presentano le seguenti caratteristiche:
§ i crediti da cedere sono trasferiti alla societā cessionaria per un importo non superiore al valore netto di bilancio (ossia al valore lordo al netto di rettifiche);
§ loperazione ha come esito lemissione di almeno due classi di titoli, in ragione del grado di subordinazione nellassorbimento delle perdite (dunque almeno una classe senior ed una junior);
§ si distingue in particolare la classe pių subordinata, la cd. junior, che non ha diritto a ricevere rimborso del capitale, il pagamento degli interessi o altra forma di remunerazione fino al completo rimborso del capitale dei titoli delle altre classi;
§ č possibile emettere una o pių classi di titoli, cd. mezzanine, che sono postergate, con riferimento alla corresponsione degli interessi, alla corresponsione degli interessi dovute alla classe di titoli cd. senior, ma antergate al rimborso del capitale dei medesimi titoli senior;
§ si consente di stipulare contratti di copertura finanziaria con controparti di mercato, per ridurre il rischio derivante da asimmetrie tra i tassi di interesse applicati su attivitā e passivitā;
§ si consente di prevedere lattivazione di una linea di credito, per un ammontare sufficiente a mantenere il livello minimo di flessibilitā finanziaria coerente con il merito di credito dei titoli senior, per gestire il rischio di eventuali disallineamenti tra i fondo rinvenienti da incassi e recuperi relativi ai crediti ceduti e i fondi necessari per pagare gli interessi sui titoli cartolarizzati.
Si ricorda che lunica classe di titoli che usufruisce della GACS č la categoria senior.
Larticolo 5 del provvedimento disciplina il rating cui devono essere sottoposti i titoli senior per ottenere la garanzia statale, che non puō essere inferiore allultimo gradino della scala di valutazione
del merito di credito investment
grade, attribuito da una agenzia esterna di valutazione del merito
di credito accettata dalla BCE al 1° gennaio 2016. Tale criterio vale anche
qualora vi sia necessitā di un secondo rating.
In particolare, ai sensi del comma 1 i titoli senior devono avere ottenuto un livello di rating non inferiore allultimo gradino della scala di valutazione del merito di credito investiment grade, attribuito da una agenzia esterna di valutazione del merito di credito (ECAI) accettata dalla BCE al 1° gennaio 2016.
Le Agenzie esterne di valutazione del merito di credito, in inglese External Credit Assessment Institution (ECAI), sono istituzioni specializzate, in possesso di determinati requisiti (credibilitā e indipendenza, oggettivitā e trasparenza nel giudizio circa il merito creditizio della clientela), i cui giudizi possono essere utilizzati dalle istituzioni creditizie per determinare le esposizioni ponderate per il rischio, conformemente alla disciplina nazionale ed europea sui requisiti di capitale. Esse devono possedere il riconoscimento formale da parte dellautoritā di vigilanza di volta in volta competente nel paese in cui il rating dellagenzia verrā utilizzato ai fini della verifica dei requisiti di capitale.
Un titolo assume il rating di investment grade (IG) se ha un rating minimo di BBB (secondo Standard & Poor's) o Baa3 (Moody's). In genere, sono qualificati dalle agenzie di rating come titoli che sono in grado di soddisfare i connessi obblighi di pagamento.
Se č richiesto il rilascio di due valutazioni del merito di
credito, la seconda valutazione
sul medesimo titolo senior
puō essere rilasciata da una ECAI registrata, ai sensi del Regolamento (UE)
1060/2009, e anchessa non deve essere
inferiore all'ultimo gradino della scala di valutazione del merito di credito
investment grade.
In estrema sintesi si rammenta che il richiamato regolamento (CE) n. 1060/2009 reca disposizioni in tema di agenzie di rating, al fine di imporre loro norme di comportamento per attenuare possibili conflitti di interesse e garantire che i rating e il processo di rating siano di qualitā e abbiano sufficiente trasparenza. Con il successivo regolamento (UE) n. 513/2011 č stata attribuita all'Autoritā europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM o ESMA) - una delle tre nuove autoritā europee di vigilanza istituite dal regolamento (UE) n. 1095/2010 la competenza sulle registrazione e la vigilanza sulle agenzie di rating del credito.
Con il regolamento (UE) 462/2013 la materia delle agenzie di rating č stata ulteriormente riformata, tra laltro:
§ riunendo in capo all Autoritā europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) le funzioni in materia di registrazione e vigilanza ordinaria delle agenzie che operano nellUE e mantenendo in capo alle competenti autoritā nazionali le funzioni relative al controllo sulluso dei rating di credito a fini regolamentari da parte di singole entitā controllate a livello nazionale, quali istituti di credito o imprese di assicurazione;
§ fissando alcuni limiti alla pubblicazione dei rating non richiesti sul debito sovrano;
§ consentendo agli investitori di citare in giudizio un'agenzia, sia in caso di dolo sia per negligenza;
§ introducendo norme stringenti per le agenzie di rating del credito, al fine di prevenire i conflitti di interesse, di astenersi dal pubblicare un rapporto, o informare il pubblico sull'esistente conflitto d'interessi, nel caso in cui un azionista o un socio, in possesso di almeno il 10% dei diritti di voto, abbia investito nel soggetto valutato; inoltre, nessun soggetto potrā possedere pių del 5% di diverse agenzie.
Tale normativa č stata recepita con il D.Lgs. n. 66 del 2015.
Ai sensi del comma 2 la valutazione del merito di credito, comunque non inferiore all'ultimo gradino della scala di valutazione del merito di credito investment grade, puō, in alternativa, essere privata e destinata esclusivamente al Ministero dell'economia e delle finanze, da intendersi come committente ed unico destinatario ai fini dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 1060/2009.
Larticolo 2, par. 2, lettera a) del predetto regolamento chiarisce che le norme europee ivi contenute non si applicano ai rating privati prodotti in seguito a un singolo ordine e forniti esclusivamente alla persona che li ha commissionati e non destinati alla divulgazione al pubblico o alla distribuzione previo abbonamento.
In questo caso, l'agenzia di rating, scelta tra quelle accettate dalla Banca Centrale Europea al 1 gennaio 2016 e proposta dalla banca cedente, č approvata dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Il corrispettivo dovuto all'agenzia di rating č a carico della banca cedente o della societā cessionaria.
Ancorché non esplicitamente previsto dalla norma in esame, la Relazione illustrativa puntualizza che resta fermo il rating minimo anche nel caso in cui la valutazione sia resa privatamente, ai sensi del comma 2.
Il comma 3 impegna la societā cessionaria dei crediti cartolarizzati a non richiedere la revoca del rating da parte delle ECAI coinvolte fino al completo rimborso del capitale dei titoli senior.
Infine, si chiarisce (comma 4) che il gestore dei crediti in sofferenza (detto NPLs Servicer) deve essere diverso dalla banca cedente, né appartenere al suo stesso gruppo bancario. L'eventuale decisione dei detentori dei titoli di cambiare il NPLs Servicer non deve determinare un peggioramento del rating del titolo senior da parte dell'ECAI.
Articolo 6
(Caratteristiche
dei Titoli senior e dei Titoli mezzanine)
Larticolo 6 chiarisce quali sono le caratteristiche dei titoli senior ammessi alla GACS e, ove emessi, dei titoli mezzanine.
Si tratta delle seguenti caratteristiche (comma 1):
a) la remunerazione č a tasso variabile;
b) il rimborso del capitale prima della data di scadenza č parametrato ai flussi di cassa derivanti dai recuperi e dagli incassi realizzati in relazione al portafoglio dei crediti ceduti, al netto di tutti i costi relativi all'attivitā di recupero e incasso dei crediti ceduti;
c) il pagamento degli interessi č effettuato in via posticipata a scadenza trimestrale, semestrale o annuale ed č e in funzione del valore nominale residuo del titolo all'inizio del periodo di interessi di riferimento.
Il comma 2 consente che la remunerazione dei titoli mezzanine possa essere differita, al ricorrere di determinate condizioni ovvero sia condizionata a obiettivi di performance nella riscossione o recupero in relazione al portafoglio di crediti ceduti.
Articolo 7
(Ordine di prioritā dei pagamenti)
Larticolo 7 individua lordine di prioritā dei pagamenti da effettuarsi attraverso le somme realizzate dalle operazioni di cartolarizzazione e gestione dei crediti in sofferenza.
In particolare (comma 1), le somme rivenienti dai recuperi e dagli incassi realizzati in relazione al portafoglio dei crediti ceduti, dai contratti di copertura finanziaria stipulati e dagli utilizzi della linea di credito, al netto delle somme trattenute dal NPLs Servicer per la propria attivitā di gestione secondo i termini convenuti con la societā cessionaria, sono impiegati, nel pagamento delle seguenti voci, secondo il seguente ordine di prioritā:
1) eventuali oneri fiscali;
2) somme dovute ai prestatori di servizi;
3) pagamento delle somme dovute a titolo di interessi e commissioni in relazione all'attivazione della linea di credito di cui all'articolo 4, lettera f) del provvedimento in esame; si tratta della linea di credito che puō essere prevista per gestire il rischio di eventuali disallineamenti fra i fondi rivenienti dagli incassi e dai recuperi effettuati in relazione al portafoglio dei crediti ceduti e i fondi necessari per pagare gli interessi sui Titoli;
4) pagamento delle somme dovute a fronte della concessione della garanzia dello Stato sui titoli senior;
5) pagamento delle somme dovute alle controparti di contratti di copertura finanziaria;
6) pagamento delle somme dovute a titolo di interessi sui titoli senior;
7) ripristino della disponibilitā della linea di credito, qualora utilizzata;
8) pagamento delle somme dovute a titolo di interessi sui titoli mezzanine (se emessi);
9) rimborso del capitale dei titoli senior fino al completo rimborso degli stessi;
10) rimborso del capitale dei titoli mezzanine fino al completo rimborso degli stessi;
11) pagamento delle somme dovute per capitale e interessi o altra forma di remunerazione sui titoli junior.
Articolo 8
(Garanzia dello Stato)
Larticolo 8 definisce le caratteristiche essenziali della garanzia dello Stato sui Titoli senior.
Essa (comma 1):
§ č onerosa;
§ puō essere concessa solo sui titoli senior;
§ diviene efficace solo quando la banca cedente abbia trasferito a titolo oneroso almeno il 50% pių 1 dei titoli junior e, in ogni caso, un ammontare dei titoli junior e, ove emessi, dei titoli mezzanine che consenta l'eliminazione contabile dei crediti oggetto dell'operazione di cartolarizzazione dalla contabilitā della banca e, a livello consolidato, del gruppo bancario cedente, in base ai princėpi contabili di riferimento in vigore nell'esercizio di effettuazione dell'operazione.
La garanzia (comma 2) č incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta, a beneficio del detentore del titolo senior.
Detta garanzia copre i pagamenti contrattualmente previsti, per interessi e capitale, a favore dei detentori dei titoli senior per la loro intera durata.
Ai sensi del comma 3 si fa divieto allo Stato, le amministrazioni pubbliche e le societā direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni pubbliche di acquistare titoli junior o mezzanine.
Articolo 9
(Corrispettivo della garanzia dello Stato)
Larticolo 9 del provvedimento individua il corrispettivo per la garanzia dello
Stato sui titoli senior.
Essa ha un prezzo di mercato, comprende una remunerazione in linea con quella di mercato per i rischi assunti dallo Stato e dipende dalla durata dei titoli garantiti.
In mancanza di uno specifico mercato per i crediti deteriorati in Italia, il prezzo della garanzia č costruito prendendo come riferimento i prezzi dei credit default swap di societā italiane con un livello di rischio corrispondente a quello dei titoli senior che verrebbero garantiti.
Allallegato 1 annesso al decreto si riporta l'insieme degli emittenti italiani che costituiranno il termine di riferimento, a seconda del rating assegnato ai titoli senior per i quali č richiesta la garanzia; l'allegato 2 reca la formula matematica che riflette la metodologia illustrata nella disposizione in commento.
Il riferimento di mercato č dato (comma 1) da un paniere di prezzi di credit default swaps riferiti a singoli emittenti Italiani che hanno un rating rilasciato da S&P, Fitch o Moodys di misura variabile, secondo il rating assegnato ai titoli senior.
I credit default swap sono contratti derivati sui crediti, volti a trasferire il rischio di insolvenza relativo a unattivitā finanziaria da un soggetto a un altro. In questi contratti una parte si assume il rischio di deprezzamento di unattivitā per mancato rimborso o deterioramento del merito di credito del debitore, mentre laltra parte acquista una copertura per il rischio pagando una commissione (un premio per il rischio). I credit default swaps (CDS) danno allacquirente il diritto di ricevere dal venditore il valore nominale di un titolo emesso da un determinato soggetto qualora questultimo risulti insolvente.
In particolare, la predetta misura č pari a BBB/Baa2, BBB-/Baa3 o BB+/Ba1 se il rating della senior tranche č BBB-/Baa3, BBB+/Baa1, BBB/Baa2 o BBB-/Baa3 se il rating della senior tranche č BBB/Baa2, e BBB/Baa2, BBB+/Baa1 or A- se il rating della senior tranche č BBB+/Baa1.
Il paniere degli emittenti sarā individuato al momento dellapprovazione delle misure in esame da parte della Commissione UE e resterā fermo per lintera durata dello schema. Nel caso in cui il rating di uno degli emittenti sia modificato e non rientri pių nei criteri indicati, lemittente sarā tolto dal paniere (comma 2, ultimo periodo).
Ai sensi del comma 2, ove sui titoli senior siano stati rilasciati pių rating, per l'individuazione del paniere si considera il rating pių basso. Inoltre, la composizione dei Panieri CDS č specificamente indicata nell'allegato 1 al decreto in esame.
Il comma 3 chiarisce le modalitā di commisurazione del corrispettivo annuo della garanzia; esso č determinato a condizioni di mercato, sulla base di una specifica metodologia dettagliata all'allegato 2 al decreto in esame.
La modalitā di commisurazione del corrispettivo č stata illustrata nel giā menzionato comunicato stampa del MEF del 28 gennaio 2016.
In particolare, si determina il valore del prezzo di ciascun CDS incluso nel paniere di riferimento; esso č definito come la media dei prezzi giornalieri a metā mercato (cosiddetto mid price), o, in assenza, alla media dei prezzi giornalieri denaro e lettera, dei sei mesi precedenti la data di richiesta di concessione della garanzia, calcolata utilizzando i dati estrapolati dalla piattaforma Bloomberg, utilizzando la fonte CMAL (CMA Londra).
Viene poi calcolata la media semplice dei valori, per ricavare il valore del CDS del paniere.
Il corrispettivo annuo della garanzia č calcolato sul valore residuo dei titoli senior all'inizio del periodo di pagamento degli interessi ed č pagato con la stessa modalitā degli interessi dei titoli senior. Viene applicata una commissione con step-up, secondo il seguente metodo:
§ negli anni 1, 2 e 3 č corrisposto il tasso del CDS a 3 anni, sul valore residuo della senior tranche;
§ negli anni 4 e 5 č corrisposto il tasso del CDS a 5 anni, sul valore residuo della senior tranche;
§ dal sesto anno č corrisposto il tasso del CDS a 7 anni, sul valore residuo della senior tranche.
Č prevista una maggiorazione, calcolata nel seguente modo:
§ negli anni 4 e 5, se la senior tranche non sarā stata interamente rimborsata entro il terzo anno, il tasso base č aumentato della differenza tra i pagamenti che sarebbero stati corrisposti nei primi 3 anni applicando il tasso del CDS a 5 anni e i pagamenti corrisposti;
§ dopo il quinto anno, se la senior tranche non sarā stata interamente rimborsata entro il terzo anno, il tasso base č aumentato della differenza tra i pagamenti che sarebbero stati corrisposti nei primi 5 anni applicando il tasso del CDS a 7 anni e i pagamenti corrisposti.
I calcoli della maggiorazione sono effettuati con le seguenti assunzioni:
§ tasso di sconto del 2%;
§ ammortamento lineare in 7 anni della senior tranche.
Il comma 4 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto, a variare i criteri di calcolo, la misura delle commissioni e la fonte di dati per il calcolo del corrispettivo, in conformitā delle decisioni della Commissione europea.
Tuttavia, eventuali variazioni non hanno effetto sulle operazioni giā in essere.
Articolo 10
(Ammissione alla garanzia)
Larticolo 10 chiarisce che la garanzia č concessa con decreto del Ministro dell'economia e finanze su istanza documentata della banca cedente presentata al Ministero dell'economia e delle finanze.
Articolo 11
(Escussione della garanzia)
Larticolo 11 disciplina le modalitā di escussione della GACS: lescussione č consentita al detentore entro i nove mesi successivi alla scadenza del titolo senior, nel caso di mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale o interessi, nel rispetto dei termini (classificati come perentori) previsti alle condizioni di seguito illustrate.
In particolare, nell'ipotesi di mancato pagamento che perduri per sessanta giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento, i detentori dei titoli senior, in concerto e tramite il rappresentante degli obbligazionisti (RON) - al fine di evitare escussioni multiple - inviano alla societā cessionaria la richiesta per il pagamento dell'ammontare dell'importo scaduto e non pagato.
Decorsi trenta giorni, ed entro sei mesi dalla data di ricevimento della lettera di richiesta alla societā cessionaria senza che questa abbia provveduto al pagamento, i detentori dei titoli senior, in concerto e tramite il rappresentante degli obbligazionisti (RON), possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato.
Ai sensi del comma 2, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentata richiesta di escussione della garanzia dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla corresponsione dell'importo spettante ai detentori del titolo senior alle scadenze e per l'ammontare originariamente previsti dalla documentazione dell'operazione di cartolarizzazione, senza aggravio di interessi o spese.
La relazione illustrativa chiarisce che il MEF, nel recuperare le somme, deve attenersi alle regole della cartolarizzazione; i veicoli di cartolarizzazione sono bankruptcy remote poiché i creditori agiscono nel rispetto di accordi che regolano le azioni di ciascuno e non prevedono normalmente azioni autonome del singolo creditore (ad esempio per ingiunzioni di pagamento o istanze di fallimento). Laddove, invece, la surroga consentisse al Ministero dell'economia e delle finanze di agire al di lā dell'accordo con i diversi creditori potrebbe essere inficiato lo status del veicolo quale bankruptcy remote e si potrebbero mettere a rischio i presupposti per il rating.
Ai sensi del comma 3, con il pagamento il MEF č surrogato nei diritti dei detentori dei titoli senior e provvede, ferme restando le limitazioni contrattualmente stabilite per l'esercizio di tali diritti, al recupero della somma pagata, degli interessi al saggio legale maturati a decorrere dal giorno del pagamento fino alla data del rimborso e delle spese sostenute per il recupero, anche mediante il ricorso alle norme generali sulla procedura di iscrizione a ruolo dei debiti tributari (disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni).
Dette somme sono versate sulla contabilitā speciale (di cui all'articolo 12), istituita al fine di farvi confluire le risorse necessarie alla copertura degli oneri derivanti dal Capo II del provvedimento.
Si segnala che, per un refuso materiale, il testo del decreto-legge fa
riferimento alla contabilitā speciale di cui allarticolo 10.
Articolo 12
(Risorse finanziarie)
Larticolo 12 destina le opportune risorse finanziarie per lattuazione della disciplina in esame.
In particolare (comma 1) viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2016.
Esso č ulteriormente alimentato con i corrispettivi annui delle garanzie concesse che, a tal fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo. In particolare, le somme versate a titolo di corrispettivo delle garanzie sono versate su apposita contabilitā speciale vincolata al pagamento dell'eventuale escussione delle predette garanzie, nonché agli ulteriori oneri connessi all'attuazione delle norme in esame, derivanti dalle disposizioni:
§ riguardanti la nomina di un soggetto qualificato avente il compito di monitorare la conformitā del rilascio della garanzia a quanto previsto sia dalle norme in esame, sia dalla decisione della Commissione UE (di cui all'articolo 3, comma 3);
§ concernenti la possibilitā di avvalersi di una societā a capitale interamente pubblico (di cui allarticolo 13, comma 1).
Il comma 2 stabilisce che agli oneri cosė determinati si provvede mediante corrispondente riduzione (di 100 milioni di euro nel 2016) della dotazione del fondo per le garanzie dello Stato, di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.
Si ricorda che detto fondo č stato rifinanziato dalla legge di stabilitā 2016 (articolo 1, comma 878 della legge n. 208 del 2015) per l'importo di 350 milioni di euro per l'anno 2016, di 1,5 miliardi di euro per l'anno 2017, di 1,7 miliardi di euro per l'anno 2018 e di 2 miliardi di euro per l'anno 2019; esso č finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. La dotazione iniziale del suddetto fondo era pari a 1 mld di euro per il 2014, poi ridotta di 100 mln di euro (articolo 32 del decreto-legge n. 91 del 2014). Inoltre, la legge di stabilitā per il 2015 ha previsto l'istituzione di apposita contabilitā speciale per la gestione del Fondo.
Articolo 13
(Norme di attuazione)
Larticolo 13 reca le disposizioni relative allattuazione delle norme in esame.
In particolare si consente (comma 1) al Ministero dell'economia e delle finanze di avvalersi di una societā a capitale interamente pubblico per la gestione dell'intervento in esame, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78.
Il richiamato articolo 19, comma 5 consente alle amministrazioni dello Stato cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici di affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societā a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivitā quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato (societā in house). Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi.
Il comma 2 demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto, il compito di dettare le disposizioni di attuazione del Capo II in esame.
Articolo 14
(Irrilevanza fiscale dei contributi
volontari percepiti
da soggetti sottoposti a procedure di crisi)
Larticolo 14 consente di escludere da tassazione, in quanto non costituiscono sopravvenienze attive, i contributi ricevuti a titolo di liberalitā dalle imprese soggette a procedure concorsuali fallimento, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione del debito, liquidazione coatta amministrativa e a procedure di amministrazione straordinaria ovvero di gestione di crisi per gli enti creditizi fino ai 24 mesi successivi alla chiusura della procedura.
Il decreto-legge n. 83 del 2015 ha introdotto una serie di misure in materia fallimentare, tra le quali si ricordano:
§ facilitazioni per laccesso al credito da parte dellimpresa che abbia chiesto il concordato preventivo (anche con riserva): le relative richieste di finanziamento sono assistite dal beneficio della prededuzione;
§ maggiore competitivitā nel concordato preventivo, con la possibilitā di apertura sia ad offerte concorrenti per lacquisto dei beni che a proposte di concordato alternative a quella dellimprenditore;
§ un nuovo accordo di ristrutturazione dei debiti nei confronti di creditori finanziari (banche ed intermediari) con la previsione di una moratoria dei crediti;
§ unazione revocatoria semplificata per atti a titolo gratuito pregiudizievoli dei creditori, in relazione ai quali questi ultimi potranno procedere subito a esecuzione forzata;
§ pių stringenti requisiti per i curatori nel fallimento nonché la possibilitā di rateizzare il prezzo delle vendite e degli altri atti di liquidazione;
§ una disciplina migliorativa per i contratti pendenti nel concordato preventivo;
§ una serie di novitā in materia di esecuzione forzata con la finalitā di velocizzare le procedure (tra cui, specifiche riduzioni di termini, la rateizzazione del prezzo di vendita, la degiurisdizionalizzazione della fase liquidativa dellespropriazione immobiliare, listituzione del portale unificato delle vendite esecutive);
§ disposizioni in materia fiscale volte ad ampliare la deducibilitā delle perdite ai fini Ires e Irap.
Nel solco del processo di riforma inaugurato con il D.L. n. 83 del 2015 il 10 febbraio 2016 Governo ha approvato un disegno di legge delega per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dellinsolvenza, con lobiettivo di affrontare tempestivamente i casi di crisi aziendale al fine di limitare le perdite del tessuto economico, sia nella dimensione strettamente imprenditoriale sia sul piano finanziario, o di risanare lazienda, con benefici sul piano occupazione e pių in generale tutelando il tessuto economico contiguo. Nel disegno di legge di riforma del diritto fallimentare:
§ viene eliminato il concetto di fallimento mettendo al centro i concetti di gestione della crisi e dellinsolvenza;
§ vengono semplificate le regole processuali con la riduzione delle incertezze interpretative e applicative che nuocciono alla celeritā delle procedure concorsuali;
§ vengono inserite norme per la revisione delle amministrazioni straordinarie (leggi Prodi e Marzano), vengono innalzate le soglie per l'accesso alla procedura e si prevede che i commissari vengano scelti da un apposito albo, il tutto allo scopo di contemperare la continuitā produttiva e occupazionale delle imprese con la tutela dei creditori.
In particolare, il comma 1 dellarticolo 14 interviene sulla disciplina del regime fiscale delle sopravvenienze attive contenuta nellarticolo 88 Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. n. 917del 1986), introducendo un nuovo comma 3-bis.
Si ricorda che per sopravvenienze si intendono, nella vita dellimpresa, quegli eventi di carattere economico riferiti ad elementi di reddito imputati ad esercizi precedenti; sono dunque elementi che rettificano il reddito di precedenti esercizi. A seconda del fatto che le genera, si qualificano come sopravvenienze attive o passive. In genere, le sopravvenienze sono tassate secondo il criterio di competenza.
Ai sensi del nuovo comma 3-bis non costituiscono
sopravvenienze attive, in quanto escluse, i contributi percepiti a titolo di liberalitā dai soggetti sottoposti alle seguenti procedure concorsuali:
§ fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata e liquidazione coatta amministrativa, previste dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
§ amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, disciplinata dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;
Si ricorda che l'amministrazione straordinaria č la procedura concorsuale della grande impresa commerciale insolvente, con finalitā conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attivitā imprenditoriali. Sono ammesse alla procedura le imprese che presentano concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attivitā imprenditoriali.
§ ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza, di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347;
Si ricorda che tale procedura si applica alle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria ovvero del programma di cessione dei complessi aziendali, purché abbiano pių di , numero di cinquecento lavoratori dipendenti e pių di trecento milioni di euro di debiti.
§ risoluzione delle crisi bancarie, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;
Il decreto legislativo n. 180 del 2015 disciplina la predisposizione di piani di risoluzione delle crisi bancarie, avvio e chiusura delle procedure di risoluzione, adozione delle misure di risoluzione, gestione della crisi di gruppi cross-border, poteri e funzioni dell'autoritā di risoluzione nazionale e disciplina del fondo di risoluzione nazionale. Le Autoritā preposte all'adozione delle misure di risoluzione delle banche potranno attivare una serie di misure, tra cui il temporaneo trasferimento delle attivitā e delle passivitā a un'entitā (bridge bank) costituita e gestita dalle autoritā per proseguire le funzioni pių importanti, in vista di una successiva vendita sul mercato, il trasferimento delle attivitā deteriorate a un veicolo (bad bank) che ne gestisca la liquidazione in tempi ragionevoli ed il cd. bail-in, ossia la procedura che consente di svalutare azioni e crediti e convertirli in azioni, per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltā o una nuova entitā che ne continui le funzioni essenziali.
§ amministrazione straordinaria di cui all'articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
La Banca d'Italia puō disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche quando risultano gravi violazioni di disposizioni di legge o gravi irregolaritā nell'amministrazione ovvero quando il deterioramento della situazione della banca sia particolarmente significativo, oppure sono previste gravi perdite del patrimonio ovvero quando lo scioglimento č richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria.
Sono esclusi i contributi provenienti da societā controllate dall'impresa o controllate dalla stessa societā che controlla l'impresa.
Lagevolazione si applica anche ai contributi percepiti nei ventiquattro mesi successivi alla chiusura delle predette procedure.
Ai sensi del comma 2 lagevolazione si applica ai contributi percepiti a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
Peri i soli contributi percepiti nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, l'esclusione dal novero delle sopravvenienze attive č riconosciuta mediante una deduzione dal reddito ripartita in cinque quote costanti da effettuare nelle dichiarazioni dei redditi relative ai cinque periodi d'imposta successivi, sempre che tali proventi concorrano integralmente a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati.
Il comma 3 chiarisce che la determinazione dell'acconto dovuto per i periodi d'imposta per i quali č operata la deduzione č effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni del presente articolo.
Ai relativi oneri,
valutati in 18,2 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 e in 2 milioni di euro a decorrere dal
2023, si provvede a valere sul Fondo per
interventi strutturali di politica economica.
I pių recenti interventi in materia di procedure concorsuali
La crisi economica degli ultimi anni ha determinato numerosi interventi del legislatore sulle procedure concorsuali, con la finalitā di sostenere i tentativi delle aziende in difficoltā di rimanere operative sul mercato, evitando il fallimento.
La composizione delle crisi da sovraindebitamento (legge n. 3 del 2012)
Con la legge n. 3 del 2012 il legislatore ha introdotto una nuova tipologia di concordato per comporre le crisi di liquiditā di debitori ai quali non si applicano le ordinarie procedure concorsuali. Viene a tal fine disciplinato l'innovativo istituto della composizione delle crisi da sovraindebitamento, definito come una situazione di perdurante squilibrio economico fra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacitā del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni; tale situazione puō determinarsi a carico di famiglie o di imprenditori non soggetti alle procedure fallimentari. La procedura č modellata sull'istituto del concordato fallimentare: la legge contempla lo strumento dell'accordo con i creditori, su proposta del debitore, sulla base di un piano di ristrutturazione dei debiti.
Su questo quadro normativo č poi intervenuto il decreto-legge n. 179 del 2012 che (art. 18) ha riformato il Capo II della legge 3/2012 introducendo un ulteriore procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento del consumatore. Egli potrā - con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi - proporre al giudice un piano di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti. L'omologazione da parte del giudice dell'accordo presuppone l'accettazione da parte dei creditori che rappresentano almeno il 60 per cento dei crediti e prevede il coinvolgimento degli "organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento". Questi ultimi, costituiti ad hoc da enti pubblici e iscritti in apposito registro, svolgono in generale attivitā di assistenza al debitore per superare la crisi di liquiditā, nonché di soluzione delle eventuali difficoltā insorte nell'esecuzione dell'accordo e di vigilanza sull'esatto adempimento dello stesso.
Inoltre, il decreto-legge ha dettato una serie di disposizioni comuni ad entrambi i procedimenti incidendo sul contenuto del piano e prevedendo la possibilitā di un pagamento anche non integrale dei creditori privilegiati. Per quanto riguarda invece la posizione dei creditori rimasti estranei all'accordo proposto dal debitore, il decreto-legge ha ritenuto che questi siano sufficientemente tutelati dalla valutazione - dell'organismo di composizione della crisi e poi del tribunale - sulla convenienza dell'accordo di ristrutturazione rispetto alla liquidazione dei beni del debitore.
Il legislatore ha dunque introdotto una procedura alternativa, di liquidazione di tutti i beni del debitore, anche se consumatore, che subordina al verificarsi di determinate condizioni e a uno specifico giudizio del tribunale l'effetto di esdebitazione per i crediti non soddisfatti.
La riforma del concordato preventivo (decreto-legge n. 83 del 2012)
Nell'ultima parte della scorsa legislatura, l'articolo 33 del D.L. n. 83 del 2012 č intervenuto sulla disciplina del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione.
Il concordato preventivo č un mezzo di soddisfacimento delle ragioni dei creditori, previsto dalla legge fallimentare, alternativo al fallimento di cui impedisce la dichiarazione e le conseguenze personali patrimoniali; esso si sostanzia in un accordo tra l'imprenditore e la maggioranza dei creditori regolato da un giudice delegato nominato dal tribunale, coadiuvato da un commissario giudiziale - finalizzato a risolvere la crisi aziendale e ad evitare il fallimento mediante una soddisfazione anche parziale dei creditori. L'imprenditore che si trova in stato di crisi puō quindi proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che puō prevedere: a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma; b) l'attribuzione delle attivitā delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei; d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.
Per permettere alle imprese in crisi un accesso pių rapido alle procedure di risanamento (consentendo tra l'altro l'accesso a nuovi mezzi finanziari, garantendo la continuitā aziendale ed estendendo talune tutele giā nella fase preliminare di negoziazione con i creditori) e garantire maggior rigore (con correlate sanzioni anche penali) in materia di attestazioni del professionista, le novitā principali riguardano:
§ la possibilitā, nel concordato preventivo, di presentare il piano anche dopo la presentazione della domanda (cd. concordato in bianco o preconcordato o concordato con riserva), riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione prescritta entro un termine fissato dal giudice (al massimo 120 giorni, prorogabili di ulteriori sessanta). Fino al decreto di apertura del concordato preventivo il debitore, previa autorizzazione del tribunale, puō compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili dall'attivo. Si č inteso cosė consentire al debitore di beneficiare degli effetti protettivi del proprio patrimonio connessi al deposito della domanda di concordato, impedire che i tempi di preparazione della proposta e del piano aggravino la situazione di crisi sino a generare un vero e proprio stato di insolvenza e promuovere la prosecuzione dell'attivitā produttiva dell'imprenditore in concordato;
§ la possibilitā di accedere allo strumento dell'accordo di ristrutturazione dei debiti anche dopo aver presentato domanda di ammissione al concordato preventivo, garantendo cosė piena alternativa tra le due procedure;
§ la possibilitā, per il debitore che sia in procinto di presentare un piano di concordato preventivo o una proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, di ottenere "finanza ponte" prededucibile all'esito di apposito vaglio di congruitā e funzionalitā effettuato dal professionista nella propria relazione (dunque in pendenza di omologazione del concordato o dell'accordo);
§ l'introduzione di un'apposita disciplina del concordato con continuitā aziendale ovvero il concordato che prevede la prosecuzione dell'attivitā di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o pių societā, anche di nuova costituzione; il piano puō prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa;
§ il blocco delle azioni esecutive e cautelari dalla data di pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel registro delle imprese;
§ l'obbligo di attestazione della veridicitā dei dati aziendali per il professionista che redige il piano di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d) L. Fall. ovvero la relazione che accompagna l'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis, comma 1, L. Fall., analogamente a quanto previsto per il concordato preventivo.
In particolare, il decreto-legge ha introdotto nella legge fallimentare l'art. 236-bis, Falso in attestazioni e relazioni, la cui fattispecie si articola su due condotte alternative integrate da falsitā documentali: oggetto materiale č rappresentato dalle relazioni e dalle attestazioni di cui agli artt. 67, terzo comma, lett. d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies e 186-bis LF. Soggetto attivo dei reati č il "professionista" tenuto a redigere dette relazioni e ad effettuare le attestazioni. Il fatto tipico consiste invece nella esposizione di informazioni false ovvero nell'omissione di informazioni rilevanti. La sanzione č costituita dalla reclusione da due a cinque anni e dalla multa da 50.000 a 100.000 euro.
Questa nuova fattispecie penale č stata analizzata dall'Ufficio del Ruolo e del Massimario della Corte di Cassazione nella relazione n. III/07/2012.
Le ampie modifiche apportate all'istituto del concordato preventivo hanno determinato per alcuni uffici giudiziari l'esigenza di predisporre linee guida per orientare gli operatori. In particolare, si ricordano quelle predisposte dalla Sezione II civile - Fallimenti del Tribunale di Milano.
Lart. 82 del decreto-legge n. 69 del 2013 ha introdotto correttivi alla disciplina del concordato preventivo in bianco (o con riserva), introdotto dal decreto-legge n. 83 del 2012, al fine di offrire maggiori garanzie di carattere informativo per i creditori e per il tribunale. A fronte del notevole ricorso al nuovo strumento, non sempre corrispondente alle finalitā che ne avevano ispirato l'introduzione, la riforma di questa legislatura ha inteso conservare la flessibilitā e la snellezza dello strumento, implementando perō il patrimonio informativo dei creditori e del tribunale, con l'obiettivo di evitare abusi nell'accesso alla procedura.
Altre disposizioni
Si ricorda inoltre che con lart. 20 del decreto-legge n. 132 del 2014 č stato introdotto un obbligo di deposito telematico di alcuni rapporti elaborati nell'ambito delle procedure concorsuali, per velocizzare le verifiche da parte dell'autoritā giudiziaria e consentire all'autoritā di Governo di verificare statisticamente l'esito e l'efficienza delle procedure avviate.
Si segnalano, inoltre, i lavori di una apposita commissione ministeriale, insediata presso il Ministero della Giustizia, chiamata a elaborare una complessiva riforma delle procedure concorsuali. La Commissione ha concluso i propri lavori lo scorso 31 dicembre 2015; allesito di tali lavori, il Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2016 ha approvato un disegno di legge delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza; il disegno di legge delega non č stato ancora presentato in Parlamento.
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Articolo 15
(Regime fiscale della cessione di diritti,
attivitā e passivitā
di un ente sottoposto a risoluzione a un ente ponte)
Larticolo 15 disciplina il trattamenti ai fini Ires e Irap da applicare alle operazioni di cessione di diritti, attivitā e passivitā di un ente sottoposto a risoluzione a un ente ponte.
Il decreto legislativo n. 180 del 2015 disciplina la predisposizione di piani di risoluzione delle crisi bancarie, avvio e chiusura delle procedure di risoluzione, adozione delle misure di risoluzione, gestione della crisi di gruppi cross-border, poteri e funzioni dell'autoritā di risoluzione nazionale e disciplina del fondo di risoluzione nazionale. Le Autoritā preposte all'adozione delle misure di risoluzione delle banche potranno attivare una serie di misure, tra cui il temporaneo trasferimento delle attivitā e delle passivitā a un'entitā (bridge bank) costituita e gestita dalle autoritā per proseguire le funzioni pių importanti, in vista di una successiva vendita sul mercato, il trasferimento delle attivitā deteriorate a un veicolo (bad bank) che ne gestisca la liquidazione in tempi ragionevoli ed il cd. bail-in, ossia la procedura che consente di svalutare azioni e crediti e convertirli in azioni, per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltā o una nuova entitā che ne continui le funzioni essenziali.
In particolare, gli articoli da 42 a 44 disciplinano la cessione ad un cd. ente-ponte (bridge bank). Per tale si intende (articolo 42) l'ente costituito per gestire beni e rapporti giuridici acquistati ai sensi delle procedure di risoluzione, con l'obiettivo di mantenere la continuitā delle funzioni essenziali precedentemente svolte dall'ente sottoposto a risoluzione e, quando le condizioni di mercato sono adeguate, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti, le attivitā o le passivitā acquistate. Il capitale dell'ente-ponte č interamente o parzialmente detenuto dal fondo di risoluzione o da autoritā pubbliche; la Banca d'Italia ne approva l'atto costitutivo e lo statuto, nonché la strategia e il profilo di rischio; approva la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo dell'ente-ponte, l'attribuzione di deleghe e le remunerazioni; stabilisce restrizioni all'attivitā dell'ente-ponte, ove necessario per assicurare il rispetto delia disciplina degli aiuti di Stato. Una peculiaritā di tale ente č che puō essere autorizzato allo svolgimento delle attivitā bancaria e di investimento in via provvisoria, ancorché non soddisfi inizialmente i requisiti di legge. L'articolo 43 disciplina oggetto, modalitā, effetti della cessione all'ente-ponte di azioni, partecipazioni, attivitā e passivitā dell'ente sottoposto a risoluzione. L'ente ponte (articolo 44) cessa ove non sussistano pių le condizioni per la sua esistenza, ossia nel caso si fonda con un altro soggetto, oppure ove le autoritā pubbliche o il fondo di risoluzione ne ritrasferiscano a terzi le attivitā; ove i diritti, le attivitā e le passivitā dell'ente siano ceduti a un terzo; sono completati la liquidazione delle attivitā e il pagamento delle passivitā. Esso comunque cessa quando č accertato che nessuna delle situazioni precedentemente elencate ha ragionevoli probabilitā di verificarsi e, comunque, ove siano trascorsi due anni dall'ultima cessione dell'ente-ponte. Il termine di due anni puō essere prorogato in presenza di specifiche condizioni di legge.
L'Assemblea della Camera il 16 febbraio 2016 ha discusso alcune mozioni concernenti iniziative in materia di gestione delle crisi bancarie e di tutela dei risparmiatori, con riferimento all'applicazione dello strumento del cosiddetto bail-in. In particolare la Camera ha approvato le mozioni Sottanelli e Monchiero n. 1-01155, nel testo riformulato, Tancredi ed altri 1-01156, nel testo riformulato, Pelillo ed altri n. 1-01160 e Tabacci ed altri n. 1-01163, nel testo riformulato. In sintesi esse impegnano il Governo a promuovere modifiche alla direttiva 2014/59/UE; a impedire il collocamento degli strumenti pių rischiosi presso clienti non in grado di comprenderne l'effettivo rischio; a promuovere una piena e consapevole informazione dei risparmiatori; a sostenere la pių rapida introduzione del terzo pilastro dell'Unione bancaria, relativo alla tutela dei depositi, nel rispetto di un principio di equilibrio tra la condivisione del rischio e la sua riduzione.
Il comma 1 stabilisce che ai fini fiscali la cessione di diritti, attivitā e passivitā di un ente sottoposto a risoluzione a un ente ponte non costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze. I beni ricevuti dall'ente ponte sono valutati fiscalmente in base agli ultimi valori fiscali riconosciuti in capo all'ente cedente.
In sostanza, il trattamento fiscale della cessione di attivitā e passivitā da un soggetto sottoposto a risoluzione ad un ente ponete viene equiparato a quello attualmente previsto in caso di fusioni o di scissioni.
Il comma 2 prevede che dalla data in cui ha effetto la cessione l'ente ponte subentra nella posizione dell'ente sottoposto a risoluzione in ordine ai diritti, attivitā o passivitā oggetto di cessione, incluse la deduzione o la tassazione dei componenti di reddito dell'ente sottoposto a risoluzione giā imputati a conto economico e non ancora dedotti o tassati dallo stesso alla data della cessione, e nelle deduzioni derivanti da opzioni di riallineamento dell'avviamento e di altre attivitā immateriali esercitate dall'ente sottoposto a risoluzione.
Le perdite di cui dell'ente sottoposto a risoluzione sono portate in diminuzione del reddito dell'ente ponte.
Si
ricorda che ai sensi dell'articolo 84
del Tuir la perdita di un periodo d'imposta,
determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, puō
essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in
misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno
di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. Per i
soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita č
riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla
formazione del reddito negli esercizi precedenti.
Articolo 16
(Modifica alla disciplina fiscale dei
trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie)
Larticolo 16 prevede lapplicazione dellimposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa sui trasferimenti di immobili nellambito di vendite giudiziarie effettuati dalla data di entrata in vigore del provvedimento fino al 31 dicembre 2016.
L'articolo 26 del
decreto-legge n. 104 del 2013, attraverso una novella all'articolo 10 del
D.Lgs. n. 23 del 2011 (c.d. federalismo municipale) ha modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2014,
le imposte di registro, ipotecaria e catastale, relativamente ai trasferimenti
immobiliari. Č stata introdotta un'aliquota unica, pari al 9
per cento, per tutti i trasferimenti immobiliari, ad eccezione della
casa adibita ad abitazione principale non di lusso, cui si
applica l'aliquota del 2 per cento.
Contestualmente č stato
elevato da 168 a 200 euro l'importo di ciascuna delle imposte di registro,
ipotecaria e catastale in tutti quei casi in cui esso sia stabilito in misura
fissa.
In particolare, il comma 1 dispone che gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietā o di diritti reali su beni immobili emessi nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare ovvero di una procedura di vendita a seguito di liquidazione dei beni nellambito della procedura fallimentare sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro due anni.
Il comma 2 chiarisce che qualora non si realizzi la condizione del ritrasferimento entro il biennio, le imposte sono dovute nella misura ordinaria (9 per cento) e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento oltre agli interessi di mora.
Dalla scadenza del biennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria.
Ai sensi del comma 3 la disposizione ha effetto temporaneo per gli atti emessi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento fino al 31 dicembre 2016.
Il comma 4 stima i conseguenti oneri in 220 milioni di euro per l'anno 2016, cui si provvede ai sensi del comma 5 con le maggiori entrate derivanti dalla voluntary disclosure.
Si ricorda che le norme in materia di voluntary disclosure introdotte dalla legge n. 186 del 2014 prevedono una procedura di collaborazione volontaria del contribuente con l'Amministrazione fiscale per l'emersione e il rientro in Italia di capitali detenuti all'estero; essa sostanzialmente trova applicazione anche per quanto riguarda le irregolaritā riguardanti attivitā detenute in Italia. La legge n. 186 del 2014 ha inoltre introdotto il reato di autoriciclaggio.
L'Agenzia delle Entrate ha reso noto che al 9
dicembre 2015 risultavano 129.565 istanze trasmesse; il valore delle attivitā emerse ammonta a
59.578.928.219 euro, per un gettito stimato intorno ai 3,8 miliardi.
Nel corso della conversione del decreto-legge n. 191 del 2015 (ILVA) le maggiori entrate per l'anno 2016 derivanti dalla proroga di termini prevista dall'articolo 2 del decreto-legge n. 153/2015 sono state quantificate in 2.100 milioni di euro (con una modifica allarticolo 1, comma 958, della legge n. 208 del 2015).
Articolo 17
(Disposizioni in materia di gestione
collettiva del risparmio
per favorire il credito alle imprese)
Larticolo 17 disciplina la procedura e le condizioni per la concessione diretta di crediti, a soggetti diversi da consumatori, da parte di fondi di investimento alternativi istituiti in Italia o in un altro Stato membro UE. A tal fine č modificato ed integrato il Testo unico dellintermediazione finanziaria (TUF).
Si ricorda che la recente normativa nazionale ha inteso ampliare i canali di finanziamento alle imprese alternativi al sistema bancario. In particolare il decreto-legge n. 91 del 2014 ha autorizzato determinati fondi di investimento ad erogare finanziamenti (c.d. fondi di credito diretto). La disciplina č stata specificata con un regolamento ministeriale (D.M. n. 30 del 2015) e con il regolamento della Banca dItalia del 19 gennaio 2015.
Con la norma in esame si chiarisce che i fondi dinvestimento italiani possono erogare finanziamenti diretti esclusivamente a soggetti diversi da consumatori. Inoltre viene dettagliata la disciplina relativa ai fondi di investimento istituiti in uno Stato membro dellUnione europea.
Il comma 1, lett. a), dellarticolo 17 integra la definizione di OICR (organismo di investimento collettivo del risparmio) contenuta nel TUF (articolo 1, comma 1, lett. k) del D.Lgs. n. 58 del 1998), specificando che linvestimento in crediti diretti, a valere sul patrimonio dellOICR, puō riguardare solo i soggetti diversi dai consumatori.
Si ricorda che la definizione di OICR č stata modificata ad opera del D.Lgs. n. 44 del 2014, il quale ha disciplinato i Fondi di investimento alternativi (FIA), e da ultimo č stata integrata dal D.L. n. 91 del 2014 al fine di ampliarne le competenze. Attraverso tale ultima integrazione si consente agli OICR, infatti, di investire in crediti, inclusi quelli erogati a valere sul patrimonio dellOICR. In tal modo č stata contemplata la possibilitā di istituire i cosiddetti fondi di credito, ossia organismi di investimento collettivo del risparmio abilitati non soltanto a investire in finanziamenti concessi da terzi, ma anche a erogare direttamente crediti a valere sulle disponibilitā raccolte presso gli investitori del fondo. Conseguentemente lo stesso decreto-legge n. 91 del 2014 ha previsto (con una modifica allarticolo 8 del TUF) che gli OICR che investono in crediti partecipano alla centrale dei rischi della Banca d'Italia, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia. Questultima puō prevedere che la partecipazione alla centrale dei rischi avvenga per il tramite di banche e intermediari.
Il D.M. 5 marzo 2015, n. 30 ha stabilito i criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani. In particolare č stato precisato che lattivitā di concessione di finanziamenti puō essere esercitata da parte dei fondi di investimento alternativi (FIA) chiusi (articoli 10, comma 1, e 4, comma 1, lettera e), del D.M. n. 30 del 2015). Non č richiesto che tali fondi siano riservati ad investitori qualificati.
Si ricorda che i fondi di investimento alternativi (FIA) sono i fondi che non necessitano di unautorizzazione ai sensi della direttiva 2009/65/CE (UCITS IV), la quale detta una disciplina armonizzata per taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Sostanzialmente si tratta dei fondi speculativi (hedge funds), dei fondi di private equity, di venture capital, immobiliari, di materie prime, infrastrutturali e altri tipi di fondi istituzionali. La direttiva 2011/61/UE (AIFMD - Alternative Investment Fund Managers Directive), recepita in Italia con il citato D.Lgs. n. 44 del 2014, č volta a disciplinare non tanto i fondi di investimento alternativi, a causa della grande eterogeneitā degli stessi nei diversi Stati, quanto i gestori di questi ultimi (c.d. GEFIA).
Si ricorda, inoltre, che č aperto il fondo che garantisce il diritto di rimborso su richiesta dei partecipanti, secondo la frequenza e le modalitā previste dallo statuto o dal regolamento. Sono fondi chiusi quelli che consentono di sottoscrivere quote solo nel periodo di offerta, che si svolge prima di iniziare l'operativitā vera e propria, e le rimborsano di norma solo alla scadenza del fondo. Ai fondi chiusi sono riservati investimenti poco liquidi e di lungo periodo (immobili, crediti, societā non quotate).
Il Regolamento del 19 gennaio 2015 sulla gestione collettiva del risparmio della Banca d'Italia individua, tra laltro, norme specifiche, non derogabili, per i FIA (retail e riservati) che investono in crediti. La Banca d'Italia definisce la disciplina di carattere prudenziale, non derogabile, applicabile ai fondi di credito, prevedendo in particolare limiti di concentrazione e di leva finanziaria; č inoltre richiesto al gestore, nellambito del sistema di gestione dei rischi degli OICR, di definire uno specifico processo di gestione del rischio di credito, che tenga conto dellesigenza di assicurare una valutazione rigorosa del merito di credito degli affidati e un attento controllo delle posizioni di rischio. La struttura chiusa di tali fondi e i presidi prudenziali individuati, coerenti con gli orientamenti internazionali volti a regolare i fenomeni di shadow banking, sono funzionali a mitigare i rischi connessi con tale attivitā di finanziamento (possibile arbitraggio regolamentare rispetto al settore bancario; rischi di trasformazione delle scadenze e di liquiditā; rischi di run, ossia di corsa degli investitori al ritiro di fondi in caso di turbolenze finanziarie; eccessiva espansione degli attivi tramite ricorso al leverage).
Si evidenzia che lo stesso decreto-legge n. 91 del 2014 (articolo 22) ha previsto ulteriori ipotesi di credito diretto, autorizzando allo svolgimento dellattivitā di concessione di finanziamenti sia le imprese di assicurazione e la Sace S.p.A. che le societā di cartolarizzazione a specifiche condizioni di legge.
Per quanto riguarda le imprese di assicurazione, si prevede che i finanziamenti possono essere concessi esclusivamente nei confronti di imprese aventi un certo ambito dimensionale, ovvero solo nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese. Nel caso di finanziamenti concessi nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, l'IVASS deve stabilire condizioni e limiti operativi tenendo conto dei seguenti criteri: i prenditori dei finanziamenti dovranno essere individuati da una banca o da un intermediario finanziario iscritto; la banca o l'intermediario finanziario predetto tratterrā un interesse economico nell'operazione pari almeno al 5 per cento del finanziamento, trasferibile anche a unaltra banca, fino alla scadenza dell'operazione; il sistema dei controlli interni e gestione dei rischi dell'impresa dovrā essere adeguato e consentire di comprendere a pieno i rischi, in particolare di credito, connessi a tale categoria di attivi; l'impresa deve essere dotata di un adeguato livello di patrimonializzazione.
Per quanto riguarda i finanziamenti concessi dalle societā di cartolarizzazione nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, si prevede che nellesercizio di tale attivitā dovranno essere rispettate le seguenti condizioni: i prenditori dei finanziamenti devono essere individuati da una banca o da un intermediario finanziario iscritto nell'albo; i titoli emessi in conseguenza devono essere destinati ad investitori qualificati; la banca o l'intermediario finanziario devono trattenere un significativo interesse economico nell'operazione, nel rispetto delle modalitā stabilite dalle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia.
Il comma 1, lett. b), dellarticolo 17 inserisce un nuovo capo, dedicato agli OICR di credito, nella parte II, titolo III, del TUF sulla gestione collettiva del risparmio, composto di tre nuovi articoli.
Il nuovo articolo 46-bis del TUF (Erogazione diretta di crediti da parte di FIA italiani) prevede espressamente che i FIA italiani possono investire in crediti a valere sul proprio patrimonio, (ovvero, possono erogare crediti) a favore di soggetti diversi da consumatori. A tali Fondi di investimento alternativi si applicano le norme del TUF, in quanto organismi di investimento collettivo del risparmio, e le relative disposizioni attuative, adottate ai sensi degli articoli 6, comma 1, e 39 del TUF.
I regolamenti adottati ai sensi delle norme richiamate sono i citati provvedimenti della Banca dItalia (regolamento del 19 gennaio 2015) e del Ministro delleconomia e delle finanze (D.M. 5 marzo 2015, n. 30) che determina i criteri generali cui devono uniformarsi gli OICR italiani. Tali provvedimenti contengono disposizioni specifiche cui devono attenersi gli OICR il cui statuto o regolamento prevede la possibilitā di investire direttamente in crediti ossia di concedere finanziamenti (il cosiddetto direct lending).
Si ricorda, altresė, che il TUF definisce quale FIA italiano il fondo comune di investimento, la Sicav e la Sicaf che rientrano nellambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE (AIFMD).
La societā di investimento a capitale fisso (Sicaf) č la societā per azioni a capitale fisso di nuova istituzione (D.Lgs. n. 91 del 2014). Si tratta di un organismo di investimento collettivo del risparmio di tipo chiuso che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE: č un FIA o gestore di FIA; puō gestire direttamente il proprio patrimonio o affidarne la gestione ad un gestore esterno; č disciplinata dalle norme del TUF e del codice civile ed č autorizzata e vigilata dalla Banca d'Italia.
Mentre la Sicaf puō essere solo FIA, la Sicav (societā di investimento a capitale variabile) puō assumere la forma di FIA oppure quella tradizionale, rientrante nellambito di applicazione della direttiva UCITS. Le Sicav sono societā per azioni con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni.
Il nuovo articolo 46-ter (Erogazione diretta di crediti di FIA UE in Italia) del TUF disciplina la concessione diretta di crediti in Italia da parte di FIA UE, stabilendo procedure e requisiti equivalenti a quelli previsti per gli operatori nazionali.
In particolare, ai sensi del comma 1, il FIA UE:
§ deve essere autorizzato dallautoritā competente dello Stato membro dorigine a investire in crediti, inclusi quelli erogati a valere sul proprio patrimonio, nel Paese di origine (lettera a));
§ deve avere una forma chiusa e il suo schema di funzionamento, in particolare per quanto riguarda le modalitā di partecipazione, deve essere analogo a quello dei FIA italiani che investono in crediti (lettera b));
§ le norme del Paese dorigine del FIA UE in materia di contenimento e di frazionamento del rischio, inclusi i limiti di leva finanziaria, devono essere equivalenti alle norme stabilite per i FIA italiani che investono in crediti. Lequivalenza rispetto alle norme italiane puō essere verificata con riferimento anche alle sole disposizioni statutarie o regolamentari del FIA UE, a condizione che lautoritā competente dello Stato membro di origine ne assicuri losservanza (lettera c)).
I gestori di FIA UE che intendono investire in crediti in Italia dovranno, quindi, comunicarlo preventivamente alla Banca dItalia (comma 2) e non potranno iniziare ad operare prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione: entro tali termini la Banca dItalia puō vietare linvestimento in crediti a valere sul proprio patrimonio in Italia nei termini dalle stesse stabiliti (articolo 8, comma 1, del TUF).
La Banca dItalia deve prevedere le disposizioni attuative (comma 5) e puō prevedere la partecipazione dei FIA UE alla centrale dei rischi, anche per il tramite di banche e intermediari (comma 3). Restano ferme le disposizioni italiane applicabili ai FIA UE sulla commercializzazione di azioni o quote e in ogni altra materia non espressamente regolata dallarticolo in esame (comma 4).
Il nuovo articolo 46-quater (Altre disposizioni applicabili) del TUF prevede che allattivitā di concessione di crediti in Italia da parte di FIA italiani e FIA UE si applicano la normativa sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti e la relativa disciplina sanzionatoria previste dal TUB per le banche e gli intermediari finanziari, con esclusione del sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela (art. 128-bis del TUB). Ciō non comporta lobbligo di iscrizione dei gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) allAlbo degli intermediari finanziari di cui allarticolo 106 del TUB, in quanto soggetti giā autorizzati e vigilati ai sensi della direttiva 2011/61/UE (direttiva AIFM). Al rispetto degli obblighi di trasparenza citati sono tenuti i gestori del FIA.
Rimane fermo quanto previsto dallarticolo 23, comma 4, del TUF. Pertanto la citata normativa sulla trasparenza del TUB non si applica ai servizi e attivitā di investimento, al collocamento di prodotti finanziari nonché alle operazioni e ai servizi che siano componenti di prodotti finanziari i quali rimangono assoggettati alla disciplina del TUF prevista per i prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione (art. 25-bis) ovvero per lofferta al pubblico di sottoscrizione e di vendita (parte IV, titolo II, capo I).
Il comma 2 dellarticolo 17 del decreto-legge modifica larticolo 26, comma 5-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973 in materia di accertamento al fine di specificare che lesenzione fiscale sugli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese erogati da enti creditizi, imprese di assicurazione e investitori istituzionali esteri, soggetti a forme di vigilanza negli Stati esteri nei quali sono stati istituiti, č subordinata al rispetto delle norme del TUB in materia di riserva di attivitā per lerogazione di finanziamenti nei confronti del pubblico, previste per gli omologhi soggetti costituiti in Italia, al fine di non creare uno svantaggio competitivo per gli operatori nazionali.
Lesenzione da ritenuta per i finanziamenti a medio/lungo termine alle imprese č stata introdotta dallarticolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2014. Pių in dettaglio, la norma esenta dalla ritenuta alla fonte del 26 per cento gli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese, erogati da enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea, Istituti di promozione dello sviluppo presenti negli Stati membri, imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'Unione europea o investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettivitā tributaria, soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti.
La norma (comma 5-bis all'articolo 26 del D.P.R. n. 600 del 1973) mira ad eliminare il rischio di doppia imposizione giuridica, che economicamente risulta di norma traslato sul debitore, al fine di favorire l'accesso delle imprese italiane a costi competitivi anche a fonti di finanziamento estere (tra cui i c.d. fondi di credito, che disporrebbero di ampie riserve di liquiditā). In sostanza, si č inteso rendere pių conveniente per le imprese italiane ottenere finanziamenti dalle banche e dai fondi comuni esteri.
Nellambito del Piano dazione per la creazione di unUnione dei mercati dei capitali, il 30 settembre 2015 la Commissione europea ha presentato due proposte in materia di cartolarizzazione, e precisamente:
§ una proposta di regolamento sulla cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata (STS) (COM(2015)472);
§ una proposta di modifica del regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (COM(2015)473).
Scopo dei due regolamenti č stabilire norme comuni per tutte le cartolarizzazioni, creare un quadro per prodotti standardizzati e adeguatamente controllati, e contribuire a differenziarli da strumenti finanziari pių complessi e rischiosi.
Secondo la Commissione europea, il volume di cartolarizzazione nell'UE č calato del 46% nel 2014 rispetto al periodo pre-crisi (da 77 miliardi di euro nel 2007 a 36 miliardi di euro nel 2014).
La Commissione stima che se il volume della cartolarizzazione dell'UE raggiungesse la media pre-crisi genererebbe finanziamenti supplementari per un valore compreso tra i 100 e i 150 miliardi di euro.
La prima
proposta consta di due parti principali: una dedicata alle norme che si
applicano a tutte le cartolarizzazioni, la seconda dedicata solo alla
cartolarizzazione STS. In particolare, essa prevede:
§ obblighi
di due diligence a
carico degli investitori, allo scopo di valutare i rischi insiti nella
loro esposizione verso la cartolarizzazione e di stabilire se essa sia consona
alle loro esigenze;
§ mantenimento
del rischio: il cedente, promotore o prestatore
originario deve mantenere una congrua parte di rischio;
§ cedenti,
promotori e prestatori originari dovrebbero mettere le informazioni a disposizione agli investitori, a titolo
gratuito e mediante moduli
standardizzati, su un sito web che risponda a determinati criteri in
termini, ad esempio, di controllo della
qualitā dei dati e continuitā operativa;
§ gli Stati membri devono designare lautoritā competente a cui sono
attributi i poteri di vigilanza, di indagine e di sanzione.
La seconda proposta mira ad adeguare i requisiti patrimoniali previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013 per gli enti cedenti, promotori o che investono nelle
cartolarizzazioni, alle caratteristiche
specifiche delle cartolarizzazioni STS e ovviare alle carenze del quadro
messe in luce dalla crisi finanziaria, vale a dire: il ricorso meccanico ai rating esterni; fattori di ponderazione del rischio eccessivamente bassi per i
segmenti di cartolarizzazione con rating
elevato e, viceversa, fattori di ponderazione del rischio eccessivamente
elevati per i segmenti di cartolarizzazione con rating basso.
A tal fine, si propone
di:
§
adattare i requisiti patrimoniali al quadro stabilito dal
Comitato di Basilea nel dicembre
2014 (cd. quadro di Basilea riveduto);
Ai sensi del quadro di
Basilea riveduto, gli enti possono calcolare i requisiti patrimoniali per
le loro posizioni verso la cartolarizzazione secondo un ordine unico di
prioritā che vede al primo posto il metodo basato sui rating interni. Se l'ente
non puō utilizzare tale metodo deve utilizzarne uno basato sui rating esterni,
purché la valutazione del merito di credito dell'esposizione sia conforme a una
serie di requisiti operativi. Se l'ente non puō utilizzare il metodo basato sui
rating esterni, perché si trova in una giurisdizione che non ne consente l'uso
o perché non dispone delle informazioni necessarie per utilizzare questo
metodo, ne utilizzerā uno standardizzato basato su una formula fornita dalle
autoritā di vigilanza.
§ ricalibrare i requisiti
relativi alle cartolarizzazioni STS, in linea con le raccomandazioni dell'Autoritā bancaria europea.
Il 7 luglio 2015 l'Autoritā bancaria europea
("ABE") ha pubblicato una relazione sulle cartolarizzazioni
ammissibili, in cui raccomandava di ridurre i requisiti patrimoniali per le
cartolarizzazioni STS a un livello prudente rispetto a quelli indicati nel quadro
di Basilea riveduto. In particolare, essa prevede un fattore minimo di
ponderazione del rischio pių basso del 10% per le posizioni senior.
Sulle due proposte (che seguono entrambe la procedura legislativa ordinaria, giā procedura di codecisione), il Consiglio ECOFIN dell8 dicembre 2015 ha giā raggiunto un orientamento generale. Lesame da parte del Parlamento europeo non č ancora stato calendarizzato.
D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 |
Testo modificato Modifiche
ex D.L. 14 febbraio 2016, n. 18 |
Articolo
33 (Norme generali) |
Articolo
33 (Identica) |
1. Le banche di credito cooperativo sono
costituite in forma di societā cooperativa per azioni a responsabilitā
limitata. |
1.
Identico |
|
1-bis. L'adesione a un gruppo bancario cooperativo č
condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivitā
bancaria in forma di banca di credito cooperativo. |
|
1-ter. Non si puō dare corso al
procedimento per l'iscrizione nell'albo delle societā cooperative di cui
all'articolo 2512, secondo comma, del codice civile se non consti
l'autorizzazione prevista dal comma 1-bis |
2. La denominazione deve contenere
l'espressione "credito cooperativo". |
2.
Identico |
3. La nomina dei membri degli organi di
amministrazione e controllo spetta |
3. La
nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo
spetta ai competenti organi
sociali fatte salve le previsioni
degli articoli 150-ter e 37-bis, comma 3. |
4. Il valore nominale di ciascuna azione
non puō essere inferiore a venticinque euro né superiore a cinquecento euro. |
4.
Identico |
Articolo
34 (Soci) |
Articolo
34 (Identica) |
1. Il numero minimo dei soci delle banche
di credito cooperativo non puō essere inferiore a duecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale
deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca č posta in
liquidazione. |
1. Il
numero minimo dei soci delle banche di credito cooperativo non puō essere
inferiore a cinquecento. Qualora
tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un
anno; in caso contrario, la banca č posta in liquidazione. |
2. Per essere soci di una banca di credito cooperativo č necessario risiedere, aver sede ovvero operare con carattere di continuitā nel territorio di competenza della banca stessa. |
2.
Identico |
3. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute. |
3.
Identico |
4. Nessun socio puō possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi cinquantamila euro. |
4. Nessun socio puō possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi centomila euro. |
|
4-bis. Lo statuto puō prevedere, tra i requisiti
per l'ammissione a socio, la sottoscrizione o l'acquisto di un numero minimo
di azioni. |
5. Le banche di credito cooperativo non possono acquistare le proprie azioni, né fare anticipazioni su di esse, né compensarle con le obbligazioni dei soci. |
5.
Identico |
6. Si applica l'articolo 30, comma 5. |
6.
Identico |
Articolo
35 (Operativitā) |
Articolo
35 (Identica) |
1. Le banche di
credito cooperativo esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci.
La Banca d'Italia puō autorizzare, per periodi determinati, le singole banche
di credito cooperativo a una operativitā prevalente a favore di soggetti
diversi dai soci, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilitā. |
1.
Identico |
2. Gli statuti contengono le norme relative alle attivitā, alle operazioni di impiego e di raccolta e alla competenza territoriale, determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia. |
2. Gli statuti contengono le norme
relative alle attivitā, alle operazioni di impiego e di raccolta e alla
competenza territoriale, nonché ai
poteri attribuiti alla capogruppo ai sensi dell'articolo 37-bis,
determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia. |
Articolo 36 (Fusioni) |
Articolo 36 (Fusioni e trasformazioni) |
1. La Banca
d'Italia autorizza, nell'interesse dei creditori e qualora sussistano ragioni
di stabilitā, fusioni tra banche di credito cooperativo e banche di diversa
natura da cui risultino |
1. La Banca d'Italia autorizza,
nell'interesse dei creditori e qualora sussistano ragioni di stabilitā,
fusioni tra banche di credito cooperativo e banche di diversa natura da cui
risultino banche costituite in forma di societā per azioni. |
|
1-bis. In caso di esclusione da un
gruppo bancario cooperativo, la banca di credito cooperativo, entro il
termine stabilito con le disposizioni di cui all'articolo 37-bis, previa
autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia avendo riguardo alla sana e
prudente gestione della banca, puō deliberare la propria trasformazione in
societā per azioni. In mancanza, la societā delibera la propria liquidazione. |
2. Le deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie; quando, in relazione all'oggetto delle modificazioni, gli statuti prevedano maggioranze differenziate, si applica quella meno elevata. E' fatto salvo il diritto di recesso dei soci. |
2. Identico |
3. Si applica l'art. 57,
commi 2, 3 e 4. |
3.
Si applicano gli articoli 56, comma 2, e 57, commi 2, 3 e 4. |
|
Articolo 37-bis (Gruppo
Bancario Cooperativo) |
|
1. Il
gruppo bancario cooperativo č composto da: a)
una societā capogruppo costituita in forma
di societā per azioni e autorizzata all'esercizio dell'attivitā bancaria il
cui capitale č detenuto in misura maggioritaria dalle banche di credito
cooperativo appartenenti al gruppo, che esercita attivitā di direzione e
coordinamento sulle societā del gruppo sulla base di un contratto conforme a
quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. Il medesimo contratto
assicura l'esistenza di una situazione di controllo come definito dai principi
contabili internazionali adottati dall'Unione europea; il requisito minimo di
patrimonio netto della societā capogruppo č di un miliardo di euro. b)
le banche di credito cooperativo che
aderiscono al contratto e hanno adottato le connesse clausole statutarie; c)
le societā bancarie, finanziarie e
strumentali controllate dalla capogruppo, come definite dall'articolo 59. |
|
2. Lo statuto della capogruppo indica il
numero massimo delle azioni con diritto di voto che possono essere detenute
da ciascun socio, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 22,
comma 1. |
|
3.
Il contratto di coesione che disciplina la direzione e il coordinamento della
capogruppo sul gruppo indica: a) la banca capogruppo, cui č attribuita la direzione e il
coordinamento del gruppo; b) i poteri della capogruppo che, nel rispetto delle finalitā
mutualistiche, includono: 1)
l'individuazione e l'attuazione degli indirizzi
strategici ed obiettivi operativi del gruppo nonché gli altri poteri
necessari per l'attivitā di direzione e coordinamento, proporzionati alla
rischiositā delle banche aderenti, ivi compresi i controlli ed i poteri di
influenza sulle banche aderenti volti ad assicurare il rispetto dei requisiti
prudenziali e delle altre disposizioni in materia bancaria e finanziaria
applicabili al gruppo e ai suoi componenti; 2)
i casi, comunque motivati ed eccezionali, in cui la
capogruppo puō, rispettivamente, nominare, opporsi alla nomina o revocare uno
o pių componenti, fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione
e controllo delle societā aderenti al gruppo e le modalitā di esercizio di
tali poteri; 3)
l'esclusione di una banca dal gruppo in caso di
gravi violazioni degli obblighi previsti dal contratto e le altre misure
sanzionatorie graduate in relazione alla gravitā della violazione; c) i criteri di
compensazione e l'equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti
dall'attivitā comune; d) i criteri e
le condizioni di adesione, di diniego all'adesione nonché di esclusione dal
gruppo, secondo criteri non discriminatori in linea con il principio di
solidarietā tra le banche cooperative a mutualitā prevalente. Non č in ogni
caso ammesso il recesso. |
|
4. Il contratto di cui al comma 3 prevede
la garanzia in solido delle obbligazioni assunte dalla capogruppo e dalle
altre banche aderenti, nel rispetto della disciplina prudenziale dei gruppi
bancari e delle singole banche aderenti. |
|
5. L'adesione, il rigetto delle richieste
di adesione e l'esclusione di una banca di credito cooperativo sono autorizzati
dalla Banca d'Italia avendo riguardo alla sana e prudente gestione del gruppo
e della singola banca. |
|
6. Alle partecipazioni delle banche di
credito cooperativo non si applicano gli articoli 2359-bis, 2359-ter, 2359-quater e
2359-quinquies del
codice civile. |
|
7. Il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Banca d'Italia, con proprio decreto stabilisce: a) le
caratteristiche della garanzia di cui al comma 4, il procedimento per la
costituzione del gruppo e l'adesione al medesimo; b) i
requisiti minimi organizzativi e operativi della capogruppo, tali da
assicurare la sana e prudente gestione, la competitivitā e l'efficienza del
gruppo bancario nel rispetto delle finalitā mutualistiche; c) il numero
minimo di banche di credito cooperativo di un gruppo bancario cooperativo,
necessario ad assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali, la
diversificazione e il frazionamento dei rischi. |
|
8. Al gruppo bancario cooperativo si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo III, Capo II. |
|
Articolo
37-ter (Costituzione
del gruppo bancario cooperativo) |
|
1.
La banca che intenda assumere il ruolo di capogruppo ai sensi
dell'articolo 37‑bis, comma
1, lettera a), trasmette alla Banca d'Italia: a) uno schema di contratto conforme a quanto
stabilito ai sensi dell'articolo 37‑bis; b) un elenco delle banche di credito
cooperativo e delle altre societā che intendono aderire al gruppo bancario
cooperativo. |
|
2. La Banca d'Italia accerta la
sussistenza delle condizioni previste ai sensi dell'articolo 37-bis e, in particolare, il
grado di adeguatezza patrimoniale e finanziaria del gruppo e l'idoneitā del
contratto a consentire la sana e prudente gestione del gruppo. |
|
3. A seguito dell'accertamento previsto
dal comma 2, le banche di credito stipulano con la capogruppo il contratto di
cui all'articolo 37‑bis e
provvedono alle necessarie modifiche statutarie, che sono approvate con le
maggioranze previste dall'articolo 31, comma 1. |
|
4. Il contratto č trasmesso alla Banca
d'Italia, che provvede all'iscrizione del gruppo nell'albo dei gruppi.
Successivamente, si dā corso all'iscrizione nel registro delle imprese ai
sensi dell'articolo 2497-bis,
secondo comma, del codice civile. |
Articolo 150-bis (Disposizioni in tema di banche cooperative) |
Articolo 150-bis (Identica) |
1. Alle banche
di credito cooperativo non si applicano le seguenti disposizioni del codice
civile: |
1. Alle banche di credito cooperativo
non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile: 2349, secondo
comma, 2513, 2514, secondo comma, 2519, secondo comma, 2522, 2525 primo,
secondo, terzo e quarto comma, 2527, secondo e terzo comma, 2528, terzo e
quarto comma, 2530 secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2538, secondo
comma, secondo periodo, terzo e quarto comma, 2540, secondo comma, 2541, 2542
quarto comma, 2543 primo e secondo
comma, 2545-bis, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies,
2545-decies, 2545‑undecies, terzo comma, 2545‑terdecies, 2545-quinquiesdecies,
2545-sexiesdecies, 2545‑septiesdecies e 2545-octiesdecies. |
2. Alle banche
popolari non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile: 2349,
secondo comma, 2512, 2513, 2514, 2519, secondo comma, 2522, 2525, primo,
secondo, terzo e quarto comma, 2527, secondo e terzo comma, 2528, terzo e
quarto comma, 2530, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2538,
secondo comma, secondo periodo, e quarto comma, 2540, secondo comma, 2542,
secondo e quarto comma, 2543, primo e secondo comma, 2545-bis, 2545-quater, 2545‑quinquies,
2545-octies, 2545-decies, 2545‑undecies, terzo comma, 2545‑terdecies, 2545‑quinquiesdecies, 2545‑sexiesdecies, 2545‑septiesdecies e 2545-octiesdecies. |
2.
Identico |
2-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2539, primo comma, del codice civile, gli statuti delle banche popolari
determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un
socio; in ogni caso, questo numero non č inferiore a 10 e non č superiore a
20. |
2-bis.
Identico |
3. Alle banche di credito cooperativo
continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 7 e 9 della legge 31
gennaio 1992, n. 59, in quanto compatibili. |
3.
Identico |
4. Lo statuto
delle banche di credito cooperativo contiene le clausole previste dall'articolo 2514, primo comma, del codice civile. |
4.
Identico |
5. L'articolo
2545-undecies, primo e secondo
comma, del codice civile si applica in tutti i casi di fusione previsti dall'articolo 36. |
5. Nei
casi di fusione e trasformazione previsti dall'articolo 36, nonché di
cessione di rapporti giuridici in blocco e scissione da cui risulti una banca
costituita in forma di societā per azioni, restano fermi gli effetti di
devoluzione del patrimonio stabiliti dall'articolo 17 della legge 23 dicembre
2000, n. 388. Tali effetti non si producono se la banca di credito
cooperativo che effettua le operazioni di cui al periodo precedente ha un
patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro. In tal caso, le
riserve sono affrancate corrispondendo all'erario un'imposta straordinaria
pari al venti per cento della loro consistenza. |
6. L'atto
costitutivo delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo puō
prevedere, determinandone i criteri, la ripartizione di ristorni ai soci
secondo quanto previsto dall'articolo 2545-sexies del codice civile. |
6.
Identico |
7. Il termine per l'adeguamento degli statuti delle banche di credito cooperativo alle nuove disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 52 č fissato al 30 giugno 2005. |
7.
Identico |
Articolo 150-ter (Disposizioni in tema di partecipazione a
banche di credito cooperativo) |
Articolo 150-ter (Identica) |
|
01. Le banche di credito cooperativo
emettono le azioni previste dall'articolo 2526 del codice civile nei casi e
nei modi previsti dal presente articolo. |
1. Alle banche
di credito cooperativo che versino in una situazione di inadeguatezza
patrimoniale, ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria |
1. Alle banche di credito cooperativo
che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano
sottoposte ad amministrazione straordinaria č consentita, previa modifica
dello statuto sociale l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile. |
2. L'emissione
delle azioni di cui al comma 1 deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia |
2. L'emissione delle azioni di cui al
comma 1 deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia e, fatto salvo quanto previsto dal comma 4-bis, esse sono
sottoscrivibili solo da parte dei
sistemi di garanzia istituiti tra banche di credito cooperativo e dei
fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui
alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga ai limiti di cui all'articolo
34, commi 2 e 4. |
3. I diritti
patrimoniali e amministrativi, spettanti ai soci finanziatori, anche in
deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo,
del codice civile, sono stabiliti dallo statuto, ma ad essi spetta comunque
il diritto, |
3. I diritti patrimoniali e
amministrativi, spettanti ai soci finanziatori, anche in deroga ai limiti
previsti dall'articolo 2526. secondo comma. terzo periodo, del codice civile,
e all'articolo 34, comma 3, del
presente decreto, sono stabiliti dallo statuto, ma ad essi spetta
comunque il diritto di designare uno o pių componenti dell'organo amministrativo ed il presidente dell'organo che svolge la
funzione di controllo. |
4. I
sottoscrittori delle azioni di finanziamento possono chiedere il rimborso del
valore nominale delle azioni. |
4. I
sottoscrittori delle azioni di finanziamento possono chiedere il rimborso del
valore nominale delle azioni e, ove
versato, del sovrapprezzo. L'organo amministrativo, sentito l'organo che
svolge la funzione di controllo, delibera sulla richiesta di rimborso
avendo riguardo alla situazione di liquiditā, finanziaria e patrimoniale
attuale e prospettica della banca di credito cooperativo. L'efficacia della
delibera č condizionata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia. |
|
4-bis.
Le azioni di finanziamento possono essere sottoscritte altresė dalla
capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l'emittente. In
tal caso, l'emissione č consentita anche fuori dei casi indicati al comma 1,
si applicano i commi 3 e 4 e l'autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi
del comma 4 ha riguardo alla situazione di liquiditā, finanziaria e
patrimoniale attuale e prospettica della singola banca di credito cooperativo
emittente e del gruppo nel suo complesso. |
|
4-ter.
Le azioni di cui al presente articolo non possono essere cedute
con effetto verso la societā, se la cessione non č autorizzata dagli
amministratori. Non si applicano gli articoli 2542, secondo comma e terzo
comma, secondo periodo, 2543, terzo comma, 2544, secondo comma, primo
periodo, e terzo comma, del codice civile. |
Tab.
1 - Banche e sportelli
Banche |
Sportelli |
646 |
30.198 |
di cui Banche di credito cooperativo |
|
365 |
4.403 |
% sul totale |
|
57% |
15% |
Fonte:
Banca d'Italia, bollettino statistico, IV 2015, del 22 gennaio 2016
Tab.
2 - Numero di soci e di dipendenti
Soci |
1.233.803 |
Dipendenti (1) |
37.000 |
Fonte:
Federcasse, dati al 30 Settembre 2015
(1)
compresi quelli delle Societā del sistema
Tab.
3 - Dati settoriali
(dati in mld di euro, salvo ove
diversamente indicato)
Patrimonio (capitale e riserve) |
20,4 |
indice di patrimonializzazione-CET1
medio |
16,30% |
indice TCR |
16,70% |
|
|
Provvista complessiva (2) |
198,3 |
Raccolta da clientela + obbligazioni |
161,3 |
Quota di mercato (3) |
7,70% |
|
|
Impieghi economici |
134,3 |
Quota di mercato impieghi |
7,20% |
Impieghi economici (4) |
148,2 |
Quota di mercato impieghi (4) |
8% |
|
|
Impieghi economici erogati alle imprese |
85,2 |
Quota di mercato |
9,6 |
Impieghi economici erogati alle imprese (4) |
95,9 |
Quota di mercato (4) |
10,80% |
|
|
Quota mercato impieghi erogati imprese
artigiane |
22,50% |
Quota mercato impieghi erogati
all'agricoltura |
18,40% |
Quota mercato impieghi erogati all'allogio e ristorazione |
17,80% |
Quota mercato impieghi erogati al Terzo
settore |
13,60% |
Fonte:
Federcasse dati al 30 Settembre 2015
Note:
(2) raccolta da banche +
raccolta da clientela + obbligazioni
(3) raccolta da clientela comprensiva
di obbligazioni
(4) Considerando
anche i finanziamenti erogati dalle banche di II livello del Credito
Cooperativo
Tabella
4 - Dettaglio 2014 crediti deteriorati e patrimonio/requisiti prudenziali di
vigilanza delle principale banche di credito cooperativo italiane
|
Totale
banche di credito cooperativo |
Totale
attivo |
219.836.940
|
Crediti
v/ clientela |
120.285.065
|
Sofferenze |
5.743.569
|
Incagli |
7.588.060
|
Altri |
1.567.079
|
Totale |
14.898.708
|
Crediti
in bonis |
105.386.357
|
Crediti
deteriorati / Crediti v. clientela % |
12,4
|
Fonte: Area Studi Mediobanca. Milano, 1° dicembre 2015. Focus sulle banche popolari italiane
[1] Gli articoli 2543, terzo comma e 2544, secondo comma, primo periodo e terzo comma non compaiono pių nell'elenco di esclusioni dell'articolo 150-bis ma la loro applicazione č tuttavia esclusa dal nuovo articolo 150-ter, comma 4-ter.
[2] I commi precedenti prevedono che la partecipazione sociale č rappresentata da azioni; salvo diversa disposizione di leggi speciali lo statuto puō escludere l'emissione dei relativi titoli o prevedere l'utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e circolazione. Se determinato nello statuto, il valore nominale di ciascuna azione corrisponde ad una frazione del capitale sociale; tale determinazione deve riferirsi senza eccezioni a tutte le azioni emesse dalla societā. In mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, le disposizioni che ad esso si riferiscono si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al totale delle azioni emesse. A ciascun socio č assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento. Lo statuto puō prevedere una diversa assegnazione delle azioni. In nessun caso il valore dei conferimenti puō essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.
[3] Agli effetti tributari si presume la sussistenza dei requisiti mutualistici quando negli statuti delle cooperative siano contenute le seguenti clausole: a) divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato; b) divieto di distribuzione delle riserve tra i soci durante la vita sociale; c) devoluzione, in caso di scioglimento della societā, dell'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati - a scopi di pubblica utilitā conformi allo spirito mutualistico.
[4] Le agevolazioni previste per la cooperazione si applicano alle societā cooperative, e loro consorzi, che siano disciplinate dai principi della mutualitā previsti dalle leggi dello Stato e siano iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione. I requisiti della mutualitā si ritengono sussistenti quando negli statuti sono espressamente e inderogabilmente previste le condizioni indicate nell'art. 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, e tali condizioni sono state in fatto osservate nel periodo di imposta e nei cinque precedenti, ovvero nel minor periodo di tempo trascorso dall'approvazione degli statuti stessi.
[5] Obbligo di devoluzione ai fondi mutualistici del patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati
[6] In tale data č entrato in vigore (lo stesso giorno della pubblicazione in Gazzetta ufficiale) il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 recante modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio.
[7] Reg. (CE) 26/06/2013, n. 575/2013. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012. Pubblicato nella G.U.U.E. 27 giugno 2013, n. L 176.
[8] Controparte centrale č una persona giuridica che si interpone tra le controparti di contratti negoziati su uno o pių mercati finanziari agendo come acquirente nei confronti di ciascun venditore e come venditore nei confronti di ciascun acquirente.
[9] L'applicazione degli articoli 2543, terzo comma e 2544, secondo comma, primo periodo e terzo comma era giā esclusa dalla versione previgente dell'articolo 150-bis, primo comma.