Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Altri Autori: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: La riforma delle banche di credito cooperativo e altre misure in materia bancaria - D.L. 18/2016 - A.C. 3606 - Schede di lettura
Riferimenti:
DL N. 18 DEL 15-FEB-16   AC N. 3606/XVII
Serie: Progetti di legge    Numero: 402
Data: 22/02/2016
Descrittori:
BANCHE ISTITUTI E AZIENDE DI CREDITO   COOPERATIVE
DECRETO LEGGE 2016 0018     
Organi della Camera: VI-Finanze

 

D.L. 18/2016 - Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio

A.C. 3606

Febbraio 2016

 

 

 

Servizio Studi

Tel. 06 6706-2451 - studi1@senato.it - Twitter_logo_blue.png @SR_Studi

Dossier n. 287

 

 

Servizio del Bilancio

Tel. 06 6706-5790 – sbilanciocu@senato.it - Twitter_logo_blue.png @SR_Bilancio

Elementi di documentazione n. 46

 

 

 

 

 

Servizio Studi

Dipartimento Finanze

Tel. 06 6760-9496 – st_finanze@camera.it - Twitter_logo_blue.png @CD_finanze

Progetti di legge n. 402

 

 

Ufficio rapporti con l’Unione europea

Tel. 06-6760-2145 - cdrue@camera.it

 

 

 

 

 

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati č destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attivitā degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilitā per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

D16018


 

I N D I C E

 

Premessa. 1

Articolo 1, commi 1-4 (Modifiche agli artt. 33, 34, 35 e 36 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) 3

Articolo 1, comma 5 (Inserimento degli artt. 37-bis e 37-ter al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) 6

Articolo 1, comma 6 (Modifiche all'art. 150-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) 9

Articolo 1, comma 7 (Modifiche all'art. 150-ter al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) 13

Articolo 2 (Disposizioni attuative) 19

Articolo 3 (Ambito di applicazione) 21

Articolo 4 (Strutturazione dell'operazione di cartolarizzazione) 26

Articolo 5 (Rating) 28

Articolo 6 (Caratteristiche dei Titoli senior e dei Titoli mezzanine) 31

Articolo 7 (Ordine di prioritā dei pagamenti) 32

Articolo 8 (Garanzia dello Stato) 33

Articolo 9 (Corrispettivo della garanzia dello Stato) 34

Articolo 10 (Ammissione alla garanzia) 37

Articolo 11 (Escussione della garanzia) 38

Articolo 12 (Risorse finanziarie) 40

Articolo 13 (Norme di attuazione) 41

Articolo 14 (Irrilevanza fiscale dei contributi volontari percepiti da soggetti sottoposti a procedure di crisi) 42

Articolo 15 (Regime fiscale della cessione di diritti, attivitā e passivitā di un ente sottoposto a risoluzione a un ente ponte) 49

Articolo 16 (Modifica alla disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie) 51

Articolo 17 (Disposizioni in materia di gestione collettiva del risparmio per favorire il credito alle imprese) 53

Testo a fronte. 61

Allegato statistico. 70

 

 


 

Premessa

Il presente dossier analizza il ddl di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante "Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio", presentato il 15 febbraio 2016 (Atto Camera: 3606).

Il dossier contiene le schede di lettura, il testo a fronte delle disposizioni del Testo unico bancario oggetto di integrazione e modifica e un allegato statistico relativo al settore delle Banche di credito cooperativo.

 


 

Articolo 1, commi 1-4
(Modifiche agli artt. 33, 34, 35 e 36 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)

 

 

Le disposizioni in commento recano modifiche agli articoli da 33 a 36 del TUB prevedendo che l’esercizio dell’attivitā bancaria in forma di banca di credito cooperativo č consentito solo alle BCC appartenenti un gruppo bancario cooperativo, parallelamente vengono innalzati i limiti al numero minimo di soci (500) e al valore nominale della partecipazione detenibile da ciascun socio (100 mila euro) in una BCC. Si stabilisce, inoltre, che la BCC esclusa da un gruppo bancario cooperativo possa continuare l'attivitā bancaria solo a seguito di un'autorizzazione della Banca d'Italia e trasformazione in S.p.A..

 

A tal fine, l’articolo 1, comma 1 reca modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" (di seguito: TUB), prevedendo quanto segue.

 

Preliminarmente, si rammenta che l'articolo 33, inserito nella sezione II del Capo V (banche cooperative), reca norme generali in materia di banche di credito cooperativo stabilendo che queste sono costituite in forma di societā cooperativa per azioni a responsabilitā limitata (Scarl), la loro denominazione deve contenere l'espressione "credito cooperativo", i competenti organi sociali sono gli unici soggetti titolati a nominare i membri degli organi di amministrazione e controllo e che, il valore nominale di ciascuna azione deve essere compreso tra 25 e 500 euro.

 

La lettera a) aggiunge i commi 1-bis e 1-ter, dopo il comma 1 dell'articolo 33.

Il nuovo comma 1-bis stabilisce che l'adesione a un gruppo bancario cooperativo sia condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivitā bancaria in forma di banca di credito cooperativo (di seguito anche: BCC).

Il nuovo comma 1-ter prevede che l'iscrizione nell'albo delle societā cooperative di cui al comma 2 dell'art. 2512 del Codice Civile, rubricato "Cooperativa a mutualitā prevalente" possa avvenire solo previo ottenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente.

 

Le societā cooperative a mutualitā prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, sono quelle societā che: svolgono la loro attivitā prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi; si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attivitā, delle prestazioni lavorative dei soci e degli apporti di prodotti da parte dei soci. Tali societā sono tenute a depositare annualmente i propri bilanci presso l'albo in cui sono iscritte.

 

La lettera b) sostituisce il comma 3 dell'art. 33, mantenendo in capo all'assemblea dei soci di ciascuna BCC il potere di nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo, ma innovando tale previsione con l'introduzione di specifiche eccezioni disciplinate dagli articoli 150‑ter e 37‑bis, comma 3, rispettivamente, con riferimento ai casi di sottoscrizione di azioni di finanziamento o di esercizio, e ai casi in cui la capogruppo puō nominare, opporsi alla nomina o revocare uno o pių componenti, fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle societā aderenti al gruppo in virtų del contratto di coesione.

 

Il comma 2 reca modifiche all'articolo 34 del TUB in materia di soci con l'obiettivo di rafforzare il patrimonio e il legame con i soci di ogni istituto.

In particolare, la lettera a), interviene sul comma 1, innalzando il numero minimo dei soci da 200 a 500.

La lettera b) innalza il valore nominale della partecipazione detenibile da ciascun socio dagli attuali 50.000 euro (comma 4, art. 34) a 100.000 euro.

La lettera c) aggiunge il comma 4-bis, all'articolo 34 prevedendo che lo statuto possa subordinare l'ammissione del socio alla sottoscrizione o all'acquisto di un numero minimo di azioni.

 

Il comma 3 integra il contenuto del comma 2 dell'articolo 35 stabilendo che lo statuto della BCC includa anche l'indicazione dei poteri attribuiti alla Capogruppo.

Il comma 2 disciplina il contenuto degli statuti specificando che essi contengono le norme, determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia, relative a: le attivitā, le operazioni di impiego e di raccolta e la competenza territoriale, e per effetto della modifica appena citata, i poteri attribuiti alla capogruppo ai sensi dell'articolo 37-bis in materia di Gruppo Bancario Cooperativo.

 

Il comma 4 modifica l'articolo 36 del TUB, originariamente relativo alle sole fusioni, allargandone il perimetro normativo anche alle trasformazioni.

La lettera a), infatti, modifica la rubrica da "Fusioni" a: "Fusioni e trasformazioni"

La lettera b) sopprime le parole "banche popolari o" all'interno del comma 1 del citato articolo 36, il quale, nella nuova versione, prevede che la Banca d'Italia possa autorizzare fusioni tra banche di credito cooperativo e banche di diversa natura da cui risultino banche costituite in forma di societā per azioni, e non pių anche banche popolari.

La lettera c) aggiunge dopo il comma 1 un nuovo comma 1-bis che stabilisce che la BCC, esclusa da un gruppo bancario cooperativo, possa continuare l'attivitā bancaria previa autorizzazione della Banca d'Italia e trasformazione in S.p.A.. In assenza di tali condizioni la BCC delibera la propria liquidazione.

La lettera d) sostituisce il comma 3, stabilendo che ai casi in esame si applicano, non solo come previsto nella previgente formulazione i commi da 2 a 4 dell'articolo 57 del TUB, ma anche il comma 2 dell'art. 56, che condiziona l'iscrizione nel registro delle imprese all'accertamento da parte della Banca d'Italia che le modificazioni degli statuti delle banche non contrastino con una sana e prudente gestione.

I commi da 2 a 4 dell'articolo 57, in materia di fusioni e scissioni, prevedono che:

§  l'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione o di scissione e dell'eventuale deliberazione assembleare che ne abbia modificato il contenuto, debba essere corredata dell'autorizzazione di Banca d'Italia (cfr. c. 1);

§  il termine per l'attuazione della fusione (ex articolo 2503, primo comma, del codice civile) venga ridotto da 60 a 15 giorni;

§  i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo in capo alle banche oggetto delle operazioni di fusione o scissione conservano la loro validitā e il loro grado, in favore della banca incorporante o della banca risultante dalla fusione o della banca beneficiaria del trasferimento per scissione.


 

Articolo 1, comma 5
(Inserimento degli artt. 37-bis e 37-ter al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)

 

 

Il comma 5 introduce, nella Sezione II (Banche di credito cooperativo) all'interno del Titolo II, Capo V del TUB, l'articolo 37-bis che disciplina la composizione del gruppo bancario cooperativo e l'articolo 37-ter che descrive il procedimento per la costituzione del gruppo bancario cooperativo.

 

Il nuovo articolo 37‑bis, rubricato "Gruppo Bancario Cooperativo" disciplina tra le altre cose: la composizione del Gruppo (comma 1), il contenuto dello statuto (comma 2) e del contratto di coesione (comma 3), il sistema delle garanzie (comma 4), il regime di autorizzazione da parte di Banca d'Italia (comma 5), il contenuto del decreto del MEF in materia di garanzia, requisiti minimi e numero minimo di BCC appartenenti a un gruppo (comma 7).

Con riferimento alla composizione del Gruppo, il comma 1 prevede che esso sia composto da: la societā per azioni capogruppo autorizzata all'esercizio dell'attivitā bancaria, alla quale sono attribuiti contrattualmente poteri di direzione e coordinamento del gruppo sulla base del contratto di coesione (cfr. comma 3 seguente), il cui capitale sociale č detenuto in misura maggioritaria dalle BCC appartenenti al gruppo e il cui patrimonio netto č di almeno 1 miliardo di euro; le BCC che aderiscono al contratto di coesione e hanno adottato le connesse clausole statutarie; le societā bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla capogruppo secondo le definizioni dell'art. 59 del TUB.

Questi soggetti sono controllati direttamente o indirettamente dalla capogruppo, in virtų di un pregresso (alla costituzione del Gruppo) o di un acquisito possesso azionario ovvero per il tramite dello stesso contratto di coesione, posto a fondamento del Gruppo.

Il comma 2 rimette allo statuto della Capogruppo l'obbligo di stabilire un limite al numero massimo di azioni con diritto di voto detenibile direttamente o indirettamente da ciascun socio, ai sensi del comma 1 dell'art. 22 (considerando quindi le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di societā controllate, di societā fiduciarie o per interposta persona). Tale disposizione dovrebbe assicurare un adeguato frazionamento del capitale sociale della Capogruppo.

In materia di contratto di coesione, il comma 3, prevede che questo disciplini la direzione e il coordinamento della capogruppo sul gruppo indicando la banca capogruppo e i poteri ad essa attribuiti. Con riferimento a quest'ultimi (lett. b) del comma) si stabilisce che, nel rispetto delle finalitā mutualistiche, contemplino l’individuazione e l’attuazione degli indirizzi strategici ed obiettivi operativi del gruppo nonché gli altri poteri necessari per l’attivitā di direzione e coordinamento.

L'intensitā del controllo č funzione sia della rischiositā oggettivamente misurata della singola BCC sia della necessitā di assicurare il raggiungimento dei requisiti e/o dei benefici prudenziali cui il Gruppo č soggetto sia della necessitā di rispettare la normativa vigente con particolare riferimento alle disposizioni in materia bancaria, finanziaria e contabile (consolidamento contabile del Gruppo).

Sempre con riferimento ai poteri attribuiti dal contratto si stabilisce che questo preveda i casi, motivati ed eccezionali, in cui la capogruppo abbia la facoltā di nominare, opporsi alla nomina o revocare uno o pių componenti, fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle societā aderenti al gruppo e le modalitā di esercizio di tali poteri. Il contratto deve specificare: le ipotesi di esclusione di una banca dal gruppo in caso di gravi violazioni degli obblighi previsti dal contratto e, in relazione alla gravitā della violazione, le altre misure sanzionatorie previste; con riferimento all'attivitā comune, i criteri di compensazione e l’equilibrio nella distribuzione dei benefici connessi a tale attivitā; i criteri e le condizioni di adesione, di diniego all’adesione nonché di esclusione dal gruppo, secondo criteri non discriminatori ispirati al principio di solidarietā tra le banche cooperative a mutualitā prevalente. Il comma 3 esclude la possibilitā di recesso dal Gruppo.

Il sistema delle garanzie disciplinato dal comma 4 prevede l'obbligo di stabilire contrattualmente la garanzia in solido delle obbligazioni assunte dalla capogruppo e dalle altre banche aderenti, applicando cosė regole prudenziali europee, migliorando la competitivitā del gruppo e rafforzandone la situazione patrimoniale.

Il comma 5 stabilisce che la Banca d’Italia autorizza l’adesione, il rigetto delle richieste di adesione e l’esclusione di una banca di credito cooperativo.

Il comma 6 chiarisce che ai rapporti di partecipazione tra le societā capogruppo e le BCC aderenti non si applicano le disposizioni che limitano l'acquisto di partecipazioni incrociate previste dal Codice Civile, artt. 2359‑bis (Acquisto di azioni o quote da parte di societā controllate), 2359‑ter (Alienazione o annullamento delle azioni o quote della societā controllante), 2359‑quater (Casi speciali di acquisto o di possesso di azioni o quote della societā controllante) e 2359‑quinquies (Sottoscrizione di azioni o quote della societā controllante)

Il comma 7, attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, il potere di dettare con proprio decreto disposizioni di attuazione riguardanti le caratteristiche della garanzia prevista dal contratto di coesione (cfr. comma 4), i requisiti minimi organizzativi e operativi della Capogruppo, il numero minimo di BCC appartenenti a un gruppo.

L'ultimo comma (8) dell'art. 37-bis stabilisce che al Gruppo si applicano le disposizioni di cui al Titolo III, capo II in materia di "vigilanza su base consolidata" che disciplinano in particolare la vigilanza informativa (art. 66), la vigilanza regolamentare (art. 67), i poteri di intervento della Banca d'Italia tra cui la facoltā di disporre la rimozione di uno o pių esponenti aziendali della capogruppo (art. 67-ter, recentemente introdotto dal D.Lgs. 72/2015 in materia di accesso alle attivitā e vigilanza enti creditizi); la vigilanza ispettiva (art. 68); collaborazione tra autoritā e obblighi informativi (art. 69).

 

Il nuovo articolo 37-ter disciplina il procedimento per la costituzione del gruppo bancario cooperativo.

Il comma 1 stabilisce che la possibilitā di assumere il ruolo di capogruppo (ex art. 37-bis, c. 1, lett. a)) č condizionata alla trasmissione alla Banca d’Italia dello schema di contratto di coesione come disciplinato dall'art. 37-bis e l'elenco delle BCC e delle altre societā che intendono aderire al gruppo.

Il comma 2, in materia di controllo preventivo da parte della Banca d'Italia, prevede che questa accerti la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione del Gruppo, l'adeguatezza patrimoniale e finanziaria del gruppo, l'idoneitā del contratto a consentirne la sana e prudente gestione.

Il comma 3 prevede che, superato positivamente il controllo di cui al comma precedente, le BCC che stipulano il contratto di coesione con la capogruppo debbano modificare i propri statuti approvandoli in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, purché all'assemblea sia rappresentato almeno un decimo dei soci della banca ovvero in seconda convocazione, con la maggioranza di due terzi dei voti espressi, qualunque sia il numero dei soci intervenuti all'assemblea (ex art. 31, c. 1, e dunque secondo i vincoli posti in materia di trasformazioni e fusioni alle banche popolari).

L'ultimo comma dell'art. 37-ter (4) impone la trasmissione alla Banca d'Italia del contratto definitivo, quest'ultima provvede all'iscrizione del gruppo nell'albo dei gruppi bancari previsto dall'articolo 64 del TUB, successivamente si puō provvedere all'iscrizione nella sezione del registro delle imprese dedicata ai soggetti che esercitano attivitā di direzione e coordinamento di societā (ex art. 2497‑bis, comma 2 del Codice Civile).


 

Articolo 1, comma 6
(Modifiche all'art. 150-bis del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)

 

 

Il comma 6 modifica l'articolo 150-bis del TUB, recante disposizioni in tema di banche cooperative, ampliando il novero delle disposizioni del codice civile che si potranno applicare alle BCC, consentendo alle stesse di emettere strumenti finanziari partecipativi e alle assemblee di nominare gli amministratori. Inoltre, si prevede l'esenzione dall'obbligo di devolvere il patrimonio ai fondi mutualistici nei casi di fusione, trasformazione, scissione e cessione di rapporti giuridici in blocco ove la banca interessata abbia un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro e versi all’erario il venti per cento delle proprie riserve.

 

In particolare, al comma 1 si prevede che si applichino alle banche di credito cooperativo i seguenti articoli del codice civile, finora espressamente esclusi[1]:

§  2346, sesto comma (emissione delle azioni);

§  2526 (soci finanziatori e altri sottoscrittori di titoli di debito);

§  2542 primo comma (consiglio di amministrazione).

 

L'articolo 2346, sesto comma[2] prevede che resti salva la possibilitā che la societā, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso lo statuto ne disciplina le modalitā e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.

Quindi la modifica recata dal decreto-legge consente alle banche di credito cooperativo di emettere anche strumenti finanziari partecipativi.

L'articolo 2526 facoltizza l'atto costitutivo a prevedere l'emissione di strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le societā per azioni. L'atto costitutivo stabilisce i diritti patrimoniali o anche amministrativi attribuiti ai possessori degli strumenti finanziari e le eventuali condizioni cui č sottoposto il loro trasferimento. I privilegi previsti nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non si estendono alle riserve indivisibili a norma dell'articolo 2545‑ter. Ai possessori di strumenti finanziari non puō, in ogni caso, essere attribuito pių di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale. Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto č disciplinato dagli articoli 2437 e seguenti. La cooperativa cui si applicano le norme sulla societā a responsabilitā limitata puō offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati

L'articolo 2542 primo comma, attribuisce all'assemblea la nomina degli amministratori, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo e salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo.

Viene inoltre innovato il comma 5 dell'articolo 150-bis del TUB.

Si prevede che nei casi di fusione e trasformazione di banche cooperative, nonché di cessione di rapporti giuridici in blocco e scissione da cui risulti una banca costituita in forma di societā per azioni, restano fermi gli effetti di devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici stabiliti dall'articolo 17 della legge finanziaria 2001 (L. 388/2000). Tali effetti non si producono se la banca di credito cooperativo che effettua le operazioni ha un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro. In tal caso, le riserve sono affrancate corrispondendo all'erario un'imposta straordinaria pari al venti per cento della loro consistenza.

In sostanza, la modifica di cui al comma 5 estende gli obblighi di devoluzione ai fondi mutualistici alle fattispecie delle trasformazioni, cessioni in blocco e scissioni, fatta eccezione per le banche di credito cooperativo con un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro.

La relazione illustrativa afferma che "in coerenza con l'obiettivo di agevolare l'accesso delle banche costituite in forma cooperativa al mercato dei capitali, il comma 6 modifica l'articolo 150-bis del TUB, introdotto a seguito della riforma del diritto societario del 2004 per coordinare il Testo unico bancario con la riforma del diritto societario. In particolare, si amplia l'obbligo di devoluzione del patrimonio anche alle trasformazioni, alle scissioni e alle cessioni di ramo d'azienda (in coerenza con le modifiche all'articolo 36 che nella formulazione vigente si riferisce alle sole fusioni). L'effetto devolutivo non si ha, ove la banca interessata abbia un patrimonio netto superiore ai duecento milioni di euro e versi all'erario il venti per cento delle proprie riserve."

 

L'articolo 17 della legge 388/2000 reca una norma di interpretazione autentica sull'inderogabilitā delle clausole mutualistiche da parte delle societā cooperative e loro consorzi.

In particolare, prevede che le disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (Requisiti mutualistici)[3], all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Condizioni di applicabilitā delle agevolazioni)[4], e all'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (obbligo di devoluzione)[5], si interpretano nel senso che la soppressione da parte di societā cooperative o loro consorzi delle clausole di cui al predetto articolo 26 comporta comunque per le stesse l'obbligo di devolvere il patrimonio effettivo in essere alla data della soppressione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Allo stesso obbligo si intendono soggette le stesse societā cooperative e loro consorzi nei casi di fusione e di trasformazione, ove non vietati dalla normativa vigente, in enti diversi dalle cooperative per le quali vigono le clausole di cui al citato articolo 26, nonché in caso di decadenza dai benefici fiscali.

L'articolo 150-bis, comma 5, del TUB previgente prevedeva in tutti i casi di fusione tra banche cooperative (articolo 36 TUB) l'applicazione di disposizioni del codice civile che prevedono analoghi obblighi di devoluzione a fondi mutualistici. Infatti l'articolo 2545-undecies, primo e secondo comma del codice civile prevedono che con la deliberazione di trasformazione si devolve il valore effettivo del patrimonio, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti, eventualmente aumentato fino a concorrenza dell'ammontare minimo del capitale della nuova societā, esistenti alla data di trasformazione, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Alla proposta di deliberazione di trasformazione gli amministratori allegano una relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la societā cooperativa, attestante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa.

Articolo 1, comma 7
(Modifiche all'art. 150-ter al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)

 

 

Il comma 7 modifica l'articolo 150-ter del TUB, recante disposizioni in tema di partecipazione a banche di credito cooperativo, per consentire alle BCC di emettere azioni di finanziamento anche al di fuori di casi di inadeguatezza patrimoniale o amministrazione straordinaria, ove siano sottoscritte dalla capogruppo. Sono poi apportate altre modifiche all'articolo 150-ter tra cui, al comma 3, la possibilitā che lo statuto moduli i diritti di voto anche in deroga al principio del voto capitario.

 

Prima del comma 1 č aggiunto un comma 01 che consente alle banche di credito cooperativo l'emissione di azioni (previste dall'art.2526 c.c.) nei casi e modi previsti dall'articolo 150-ter. Si tratta pertanto di una modifica di coordinamento priva di portata innovativa.

Al comma 1 dell'articolo 150-ter sono apportate modifiche di coordinamento. In particolare, č soppresso il riferimento normativo errato all'articolo 70, comma 1, lettera b) del TUB (il comma citato non reca infatti pių, dal 16 novembre 2015[6], alcuna lettera b)) e si elimina il riferimento alla deroga al comma 1 dell'articolo 150-bis visto che esso non prevede pių l'esclusione dell'articolo 2526 c.c.

Pertanto, come giā previsto, rimane fermo che l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 c.c. č consentita solo previa modifica dello statuto sociale e solo in caso di inadeguatezza patrimoniale ovvero di sottoposizione ad amministrazione straordinaria.

Al comma 2 dell'articolo 150-ter si mantiene ferma la necessitā di autorizzazione all'emissione delle azioni da parte della Banca d'Italia e si modifica la platea dei soggetti che possono sottoscrivere le azioni prevedendo che siano sottoscrivibili da:

§  la capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l'emittente (comma 4-bis);

§  i sistemi di garanzia istituiti tra banche di credito cooperativo;

§  i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (soggetti previsti anche dalla disciplina previgente) in deroga all'obbligo di appartenenza al territorio di competenza della banca e al limite di cinquantamila euro di valore nominale di azioni per ogni socio (articolo 34, commi 2 e 4 TUB). Per obbligo di appartenenza al territorio si intende il possesso di uno dei seguenti requisiti: residenza, sede o attivitā continuativa nel territorio di competenza della banca.

Le azioni non sono invece pių sottoscrivibili dal Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo e dal Fondo di garanzia istituzionale.

 

I Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono previsti dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59 recante nuove norme in materia di societā cooperative. L'articolo 11 (Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione) facoltizza le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, e quelle riconosciute in base a leggi emanate da regioni a statuto speciale a costituire fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. I fondi possono essere gestiti senza scopo di lucro da societā per azioni o da associazioni. L'oggetto sociale deve consistere esclusivamente nella promozione e nel finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione tecnologica, all'incremento dell'occupazione ed allo sviluppo del Mezzogiorno.

Per realizzare i propri fini, i fondi possono promuovere la costituzione di societā cooperative o di loro consorzi, nonché assumere partecipazioni in societā cooperative o in societā da queste controllate. Possono altresė finanziare specifici programmi di sviluppo di societā cooperative o di loro consorzi, organizzare o gestire corsi di formazione professionale del personale dirigente amministrativo o tecnico del settore della cooperazione, promuovere studi e ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse per il movimento cooperativo.

Le societā cooperative e i loro consorzi, aderenti alle associazioni fondatrici dei fondi, devono destinare alla costituzione e all'incremento di ciascun fondo costituito dalle associazioni cui aderiscono una quota degli utili annuali pari al 3 per cento. Il versamento non deve essere effettuato se l'importo non supera ventimila lire.

Deve inoltre essere devoluto ai fondi il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati..

Le societā cooperative e i loro consorzi non aderenti alle associazioni riconosciute fondatrici dei fondi, o aderenti ad associazioni che non abbiano costituito fondi, effettuano il versamento previsto nell'apposito fondo regionale, ove istituito o, in mancanza di tale fondo, secondo le modalitā previste dall'articolo 20 della legge 59/1992 ed in base al medesimo articolo assolvono agli obblighi di devoluzione.

Lo Stato e gli enti pubblici possono finanziare specifici progetti predisposti dagli enti gestori dei fondi o dalla pubblica amministrazione, rivolti al conseguimento delle finalitā cui sono preposti i fondi. I fondi possono essere altresė alimentati da contributi erogati da soggetti privati.

I versamenti ai fondi effettuati da societā di capitali, societā cooperative e societā di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, sono esenti da imposte e sono deducibili, nel limite del 3 per cento, dalla base imponibile del soggetto che effettua l'erogazione.

Le societā cooperative e i loro consorzi che non ottemperano alle disposizioni dell'articolo 11 decadono dai benefici fiscali e di altra natura concessi ai sensi della normativa vigente.

L'articolo 12 della legge 59/1992 disciplina le modalitā di costituzione dei fondi mutualistici. Il capitale delle societā per azioni deve essere sottoscritto in misura non inferiore all'80 per cento dalla associazione riconosciuta che ne promuove la costituzione. Le azioni emesse non sono trasferibili senza il preventivo consenso della assemblea dei soci.

Delle associazioni fanno parte di diritto tutte le societā cooperative e i loro consorzi aderenti alle rispettive associazioni riconosciute.

Le associazioni conseguono la personalitā giuridica con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale; ad esse si applicano gli articoli 14 e seguenti del codice civile.

Le societā e le associazioni che gestiscono fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono soggette alla vigilanza del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che ne approva gli statuti, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale. Gli eventuali utili di esercizio devono essere utilizzati o reinvestiti per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Le societā e le associazioni che gestiscono fondi mutualistici sono assoggettate ad annuale certificazione del bilancio da parte di societā di revisione secondo le disposizioni legislative vigenti.

Il Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo ai sensi dell'articolo 96 del TUB ha natura di diritto privato; le risorse finanziarie per il perseguimento delle sue finalitā sono fornite dalle banche aderenti.

Il Fondo di garanzia istituzionale č definito dal regolamento UE n.575/2013[7] come un fondo istituito da una controparte centrale[8] conformemente all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 648/2012 e utilizzato conformemente all'articolo 45 di tale regolamento.

Secondo l'articolo 42 citato (Fondo di garanzia in caso di inadempimento), al fine di limitare ulteriormente le proprie esposizioni nei confronti dei propri partecipanti diretti, le controparti centrali costituiscono un fondo di garanzia prefinanziato in caso di inadempimento per coprire le perdite superiori alle perdite coperte dai requisiti in materia di margini stabiliti dall'articolo 41, derivanti dall'inadempimento di uno o pių partecipanti diretti, ivi compresa l'apertura di una procedura di insolvenza. Le controparti centrali fissano un importo minimo al di sotto del quale il volume del fondo di garanzia in caso di inadempimento non deve scendere in alcun caso. Le controparti centrali fissano il volume minimo dei contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento e i criteri per il calcolo del contributo di ogni partecipante diretto. I contributi sono proporzionali alle esposizioni di ogni partecipante diretto. Il fondo di garanzia in caso di inadempimento consente alla controparte centrale, in condizioni di mercato estreme ma plausibili, almeno di far fronte all'inadempimento del partecipante diretto nei confronti del quale ha la maggiore esposizione o all'inadempimento del secondo e del terzo partecipante diretto nei confronti dei quali ha la pių maggiore, se la somma delle loro esposizioni č superiore. Le controparti centrali sviluppano scenari che descrivono condizioni di mercato estreme ma plausibili. Tali scenari includono i periodi di pių forte volatilitā registrati sui mercati ai quali le controparti centrali prestano i loro servizi e una serie di futuri scenari potenziali. Essi tengono conto delle vendite improvvise di risorse finanziarie e della rapida riduzione della liquiditā del mercato. Le controparti centrali possono creare pių di un fondo di garanzia in caso di inadempimento per le varie categorie di strumenti che compensano.

Secondo l'articolo 45 citato (Linee di difesa in caso di inadempimento), le controparti centrali utilizzano i margini costituiti dai partecipanti diretti inadempienti per coprire le perdite prima di far ricorso ad altre risorse finanziarie. Quando i margini costituiti dal partecipante diretto inadempiente sono insufficienti per coprire le perdite della controparte centrale, essa ricorre a tal fine al contributo versato dal partecipante inadempiente al fondo di garanzia in caso di inadempimento. Le controparti centrali utilizzano i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento dei partecipanti diretti non inadempienti e le altre risorse finanziarie, soltanto dopo avere esaurito i contributi del partecipante diretto inadempiente. Le controparti centrali usano risorse proprie dedicate prima di avvalersi dei contributi versati al fondo di garanzia in caso di inadempimento dai partecipanti diretti non inadempienti. Le controparti centrali non utilizzano i margini costituiti dai partecipanti diretti non inadempienti per coprire le perdite derivanti dall'inadempimento di un altro partecipante diretto.

 

Al comma 3 dell'articolo 150-ter viene estesa l'ampiezza delle deroghe giā previste per i soci finanziatori aggiungendosi la deroga all'obbligo di assegnare a ogni socio un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute (articolo 34, comma 3 TUB).

Rimane ferma la deroga giā prevista ai limiti previsti (articolo 2526, secondo comma, terzo periodo) per i possessori di strumenti finanziari che pertanto possono vedersi attribuito anche pių di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Viene infine apportata una modifica di coordinamento sostituendo i termini "consiglio di amministrazione" con "organo amministrativo"e "collegio sindacale" con "organo che svolge la funzione di controllo".

Il comma 4 dell'articolo 150-ter viene modificato ammettendo che i sottoscrittori delle azioni di finanziamento possano chiedere il rimborso anche del sovrapprezzo delle azioni ove versato. Rimane ferma la restante disciplina.

Il comma 4 citato prevede che i sottoscrittori delle azioni di finanziamento possano chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni e che il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale, deliberi sulla richiesta di rimborso avendo riguardo alla situazione di liquiditā, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettiva della banca di credito cooperativo. L'efficacia della delibera č condizionata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia. Anche in questo caso č apportata una modifica di coordinamento sostituendo i termini "consiglio di amministrazione" con "organo amministrativo"e "collegio sindacale" con "organo che svolge la funzione di controllo".

Secondo la relazione illustrativa si chiarisce che "il sottoscrittore puō chiedere il rimborso, oltre che del valore nominale delle azioni, anche dell'eventuale sovraprezzo versato (ferma restando la discrezionalitā degli organi della banca nel deliberare su tale richiesta, che quindi non configura un diritto al rimborso)."

 

Sono aggiunti in fine dell'articolo 150-ter i commi 4-bis e 4-ter.

Il nuovo comma 4-bis prevede che le azioni di finanziamento possono essere sottoscritte altresė dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l'emittente. In tal caso, l'emissione č consentita anche fuori dei casi indicati al comma 1 (inadeguatezza patrimoniale e amministrazione straordinaria), si applicano i commi 3 e 4 e l'autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi del comma 4 ha riguardo alla situazione di liquiditā, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della singola banca di credito cooperativo emittente e del gruppo nel suo complesso.

Secondo la relazione illustrativa, si apporta "un piccolo adattamento al comma 4-bis dovuto all'esigenza di tenere conto della situazione di liquiditā, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica, non solo della singola banca di credito cooperativo, ma anche del gruppo nel suo complesso." Inoltre, "il nuovo comma 4-bis consente alle BCC di emettere azioni di finanziamento (pienamente computabili nel patrimonio di migliore qualitā), e alla capogruppo del gruppo bancario di sottoscrivere tali azioni quando emesse dalle BCC aderenti al proprio gruppo, anche fuori dei casi della sottoposizione all'amministrazione straordinaria o di insufficienza patrimoniale."

Il nuovo comma 4-ter vieta la cessione delle azioni di cui al presente articolo con effetto verso la societā, se la cessione non e' autorizzata dagli amministratori. Non si applicano gli articoli 2542, secondo comma e terzo comma, secondo periodo, 2543, terzo comma, 2544, secondo comma, primo periodo, e terzo comma, del codice civile[9].

L'articolo 2542, secondo e terzo comma, secondo periodo prevedono rispettivamente che:

§  la maggioranza degli amministratori č scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche;

§  ai possessori di strumenti finanziari non puō essere attribuito il diritto di eleggere pių di un terzo degli amministratori.

L'articolo 2543, terzo comma, attribuisce ai possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione il diritto di eleggere, se lo statuto lo prevede, nel complesso sino ad un terzo dei componenti dell'organo di controllo.

L'articolo 2544 interviene sulla materia dei sistemi di amministrazione. Il secondo comma, primo periodo prevede che la cooperativa ha adottato il sistema di amministrazione con un consiglio di gestione e un consiglio di sorveglianza (di cui all'articolo 2409-octies), i possessori di strumenti finanziari non possono eleggere pių di un terzo dei componenti del consiglio di sorveglianza e pių di un terzo dei componenti del consiglio di gestione. Il terzo comma prevede che se la cooperativa ha adottato il sistema di amministrazione basato sul consiglio di amministrazione e un comitato costituito al suo interno (di cui all'articolo 2409-sexiesdecies) agli amministratori eletti dai possessori di strumenti finanziari, in misura comunque non superiore ad un terzo, non possono essere attribuite deleghe operative né gli stessi possono fare parte del comitato esecutivo.

Pertanto con il nuovo comma 4-ter la maggioranza degli amministratori puō anche non essere formata da soci cooperatori o da persone indicate da soci cooperatori persone giuridiche e ai possessori di strumenti finanziari puō anche essere attribuito i diritto di eleggere pių di un terzo degli amministratori.

Secondo la relazione illustrativa, la limitazione (art. 150-ter, comma 4-ter) alla circolazione di tali azioni č funzione della necessitā di evitare l'assoggettamento delle BCC alla normativa sugli emittenti di strumenti diffusi.


 

Articolo 2
(Disposizioni attuative)

 

 

L'articolo 2 disciplina la fase di prima applicazione delle innovazioni normative introdotte dall'articolo 1 prevedendo un termine di 18 mesi dall'entrata in vigore del Decreto attuativo del Ministro dell'economia e delle finanze (di cui art. 37-bis, comma 7) per l'invio da parte della potenziale banca capogruppo alla Banca d'Italia della documentazione prevista e un termine per la stipula del contratto di coesione di 90 giorni dall'accertamento preventivo della Banca d'Italia dei requisiti previsti. Si prevede inoltre una clausola di opting-in, in virtų della quale, entro 90 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese di un nuovo Gruppo bancario cooperativo, una BCC puō chiedere di aderire al gruppo costituito.

 

Il comma 1, primo periodo, prevede che in fase di prima applicazione degli articoli 37-bis e 37-ter, la banca che intende assumere il ruolo di capogruppo debba sottoporre alla Banca d'Italia la documentazione di cui al comma 1 dell'art. 37-bis entro 18 mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative emanate dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 7 dell'art. 37-bis. Il secondo periodo stabilisce che, la stipula del contratto di coesione dovrā intervenire entro 90 giorni dall'accertamento preventivo della Banca d'Italia (ex art. 37-ter, c. 2) e che, in questa fase, i soci delle BCC che non abbiano concorso alla deliberazione delle modifiche statutarie necessarie per l'adesione al gruppo non possono avvalersi del diritto di recesso previsto dall'art. 2437, c. 1, lett. a) e g) del codice civile rispettivamente aventi ad oggetto la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attivitā della societā e le modificazioni concernenti i diritti di voto o di partecipazione. Tale disposizione dovrebbe risolvere possibili incertezze circa la spettanza o meno del diritto di recesso per effetto delle modifiche statutarie concernenti le azioni di finanziamento previste dal comma 4-bis dell'art. 150-ter. Cosė come č esclusa l'applicazione della lett. e), comma 1, dell'articolo 2497-quater del codice civile in tema di diritto di recesso dei soci di societā soggetta a direzione e coordinamento.

Il comma 2 disciplina una clausola di opting-in, in virtų della quale entro 90 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese (ex art. 37-ter, c. 4) una BCC puō chiedere di aderire a un gruppo costituito, ex art. 37-bis, alle condizioni previste per gli aderenti originari. In tale caso, l’organo amministrativo della capogruppo, sentito l’organo di controllo, comunica alla richiedente la deliberazione assunta entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di adesione, in mancanza della quale vale un principio di silenzio-assenso. I casi di diniego devono essere motivati, la deliberazione viene comunicata alla richiedente e alla Banca d'Italia. Non č ammessa invece la facoltā di diniego dell'adesione, qualora la BCC richiedente abbia giā fatto parte di un accordo di responsabilitā contrattuale che tuteli tutte le parti aderenti e garantisca la loro liquiditā e solvibilitā.

Il comma 3 stabilisce che le BCC autorizzate alla data di entrata in vigore del citato Decreto di cui all’art. 37-bis, c. 7, che non aderiscono a un gruppo bancario cooperativo, assumono le deliberazioni previste dall’art. 36 (trasformazione in S.p.A.), o deliberano la propria liquidazione entro il termine indicato ai commi 1 e 2. Viene fatto salvo quanto previsto dal nuovo comma 5 dell'art. 150-bis che, si ricorda, prevede l'estensione degli obblighi di devoluzione ai fondi mutualistici alle fattispecie delle trasformazioni, cessioni in blocco e scissioni, salvo il caso di banca di credito cooperativo con un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro.

Il comma 4 prevede che, nei casi di inosservanza di quanto previsto dal precedente comma 3, la Banca d’Italia debba assumere le iniziative necessarie per la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attivitā bancaria.

Infine, il comma 5 stabilisce che entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le BCC autorizzate alla data di entrata in vigore dello stesso debbano provvedere ad adeguarsi alle previsioni di cui al comma 1 dell'art. 34 del TUB, ovvero a portare a 500 il numero minimo dei soci.

Si ricorda che il secondo periodo del comma 1 in esame prevede che qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca č posta in liquidazione.


 

Articolo 3
(Ambito di applicazione)

 

 

Le sofferenze del settore bancario in Italia e la sintesi della misura in commento

Il Capo II del provvedimento in esame reca misure volte a definire un meccanismo per smaltire i crediti in sofferenza presenti nei bilanci bancari da attuare mediante la concessione di garanzie dello Stato nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione che abbiano come sottostante crediti in sofferenza (Garanzia cartolarizzazione crediti in sofferenza – GACS).

 

La eccezionale gravitā della recessione ha inciso significativamente sulla qualitā degli attivi delle banche italiane, che costituisce il principale fattore di vulnerabilitā del sistema. Come rilevato da Carmelo Barbagallo - Capo del Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca d’Italia - nel corso dell’audizione del 9 dicembre 2015 presso la VI Commissione Finanze della Camera, a fine giugno i prestiti deteriorati ammontavano a 360 miliardi di euro, pari al 18 per cento del totale; all’interno di questo aggregato, le “sofferenze” ammontavano a 210 miliardi (10,3 per cento degli impieghi). Nel 2008, prima della doppia recessione, l’incidenza dei crediti deteriorati era del 6 per cento e quella delle sofferenze del 3,8.

 

Giā anticipate dai comunicati stampa del MEF del 27 gennaio 2016 e del 28 gennaio 2016, le misure del Capo II in commento rientrano in una pių ampia politica di consolidamento del settore bancario, attraverso la riforma delle maggiori Banche popolari (attuata con il decreto-legge n. 3 del 2015), la riforma delle Fondazioni bancarie e quella delle Banche di credito cooperativo, operata al Capo I del decreto in esame, alla cui scheda si rinvia.

Le norme in esame si affiancano anche alle disposizioni che hanno consentito la riduzione dei tempi di recupero dei crediti. In particolare, il decreto-legge n. 83 del 2015 ha introdotto una prima revisione delle procedure concorsuali, in attesa della pių ampia riforma della legge fallimentare, allo scopo di ridurre anche i costi di recupero crediti e migliorare il prezzo potenziale dei crediti deteriorati in caso di cessione.

 

Tra le iniziative non legislative intraprese negli ultimi anni per far fronte all’elevata consistenza dei prestiti deteriorati, si rammenta che nel biennio 2012-13 la Banca d’Italia ha condotto ispezioni sul livello di svalutazione dei crediti anomali (la cosiddetta campagna del provisioning), mentre nel corso del 2013-14 i prestiti delle banche sono stati analizzati in profonditā attraverso la asset quality review (AQR) condotta a livello europeo.

 

In estrema sintesi, oggetto della garanzia dello Stato sono solo le cartolarizzazioni cd. senior, ossia quelle considerate pių sicure, in quanto sopportano per ultime eventuali perdite derivanti da recuperi sui crediti inferiori alle attese.

Non si procede al rimborso dei titoli pių rischiosi se prima non sono integralmente rimborsate le tranches di titoli coperto dalla garanzie di Stato.

Le garanzie possono essere chieste dalle banche che cartolarizzano e cedono i crediti in sofferenza, a fronte del pagamento di una commissione periodica al Tesoro, calcolata come percentuale annua sull'ammontare garantito. Il prezzo della garanzia č di mercato, come anche ribadito dalla Commissione europea al fine di non dar vita ad aiuti di Stato.

Si prevede che il prezzo della garanzia sia crescente nel tempo, allo scopo di tener conto dei maggiori rischi connessi a una maggiore durata dei titoli e di introdurre nel meccanismo un incentivo a recuperare velocemente i crediti.

Al fine del rilascio della garanzia, i titoli devono avere preventivamente ottenuto un rating uguale o superiore all'investment grade da un'agenzia di rating indipendente e inclusa nella lista delle agenzie accettate dalla BCE secondo i criteri che le agenzie stesse sono tenute ad osservare.

Con la presenza della garanzia pubblica si intende facilitare il finanziamento delle operazioni di cessione delle sofferenze senza impatti sui saldi di finanza pubblica.

Il contenuto dell’articolo 3

articolo 3 del provvedimento definisce l’ambito di applicazione della misura, che č temporanea (fino al 16 agosto 2017 con possibilitā di proroga previo parere positivo UE) e consiste – come anticipato in precedenza – nella concessione della garanzia statale su titoli cartolarizzati aventi come sottostanti i crediti in sofferenza delle banche con sede in Italia. La misura in esame viene sottoposta ad una valutazione della Commissione UE, all’esito positivo della quale sarā individuato un soggetto qualificato e indipendente, avente il compito di verificare la conformitā del rilascio della garanzia alle norme italiane ed al parere UE.

 

In particolare, al comma 1 si autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze, fino al 16 agosto 2017 (diciotto mesi a decorrere dal 16 febbraio 2016, data di entrata in vigore del provvedimento), a concedere la garanzia statale sulle passivitā emesse nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione (di cui all’articolo 1 della disciplina sulle cartolarizzazioni, contenuta nella legge n. 130 del 1999) aventi come sottostante crediti in sofferenza delle banche aventi sede legale in Italia.

 

La legge 30 aprile 1999 n. 130 ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano una disciplina generale e organica in materia di operazioni di cartolarizzazione di crediti, consentendone la realizzazione attraverso societā di diritto italiano appositamente costituite. Le cartolarizzazioni consistono in operazioni finanziarie complesse caratterizzate dalla presenza di pių negozi giuridici tra loro collegati, mediante i quali portafogli di crediti (derivanti, ad esempio, da mutui o altre forme di impiego) vengono selezionati e aggregati al fine di costituire un supporto finanziario a garanzia di titoli (asset backed securities - ABS) collocati nel mercato dei capitali.

In estrema sintesi, nel modello accolto dalla legge n. 130 del 1999 l'operazione si realizza attraverso la cessione di crediti da parte del creditore cedente ad altro soggetto, denominato societā veicolo, Special purpose vehicle (S.P.V.), appositamente costituito e avente per oggetto esclusivo la realizzazione di una o pių operazioni di cartolarizzazione dei crediti (cfr. art. 3, comma 1, della legge n. 130 del 1999). La societā veicolo, a sua volta, provvede all'emissione dei titoli destinati alla circolazione per finanziare l'acquisto dei crediti dal cedente (c.d. originator) e, successivamente, al recupero dei crediti acquistati e al rimborso dei titoli emessi. La societā veicolo diventa dunque cessionaria dei crediti ed emette, a fronte di essi, titoli negoziabili. Di conseguenza, la funzione principale dell'SPV č quella di rendere concreta la fuoriuscita di attivi patrimoniali dal bilancio dell'originator e di realizzare l'operazione attraverso la segregazione degli stessi attivi in apposito patrimonio separato. Il flusso di liquiditā che l'incasso dei crediti č in grado di generare č dunque funzionale in via esclusiva - insieme alle garanzie collaterali che assistono l'operazione - al rimborso dei titoli emessi, alla corresponsione degli interessi pattuiti ed al pagamento dei costi dell'operazione. In sostanza dunque lo scopo dell’operazione di securitization č di cedere i flussi di cassa futuri, derivanti dal portafoglio di attivitā di un’impresa, ad un soggetto specializzato che provvede a presentarli sul mercato: in questo modo si spostano i flussi finanziari dal mercato del credito al mercato dei capitali.

Il decreto-legge n. 145 del 2013 (articolo 12, comma 1) ha effettuato una complessiva riforma della disciplina delle cartolarizzazioni, tra l’altro: estendendo la disciplina in materia anche alle operazioni aventi ad oggetto cambiali finanziarie, obbligazioni, e titoli similari sottoscritti dalle cosiddette “societā veicolo”; applicando la regola della segregazione patrimoniale anche all’eventuale fallimento del soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento (cd. servicer e subservicer) e della banca sulla quale la societā di cartolarizzazione mantiene i propri depositi.

Le predette norme hanno poi apportato semplificazioni alla disciplina della cartolarizzazione dei crediti d’impresa e della cessione di crediti verso la PA. Al fine di incentivare l’investimento di fondi pensione e compagnie assicurative in titoli obbligazionari, si consente di computare tra gli attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione i titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione e l'acquisto di obbligazioni e titoli similari, anche se non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e anche privi di rating. Inoltre le cambiali finanziarie, le obbligazioni e i titoli similari ed altre tipologie di attivi creditizi (in particolare i crediti alle PMI) sono stati qualificati come idonea garanzia di obbligazioni bancarie collateralizzate.

 

Nel dettaglio, la garanzia č concessa per operazioni di cartolarizzazione a fronte della cessione, da parte delle predette banche con sede in Italia, di crediti pecuniari - ivi compresi quelli derivanti da contratti di leasing - che siano qualificati come crediti in sofferenza dalle norme di legge.

Si parla di “sofferenza” quando il cliente č valutato in stato di insolvenza (cioč irreversibilmente incapace di saldare il proprio debito) anche se questo non č stato accertato in sede giudiziaria (Capitolo II, Sezione II, paragrafo 1.5 della Circolare della Banca d’Italia n. 139 dell’ 11 febbraio 1991, Centrale dei rischi - Istruzioni per gli intermediari creditizi). La classificazione a sofferenza č il risultato della valutazione della situazione finanziaria complessiva del cliente da parte della banca o dell'intermediario finanziario. Le banche e gli intermediari finanziari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (ad esempio i garanti) la prima volta che lo segnalano a "sofferenza".

 

Il comma 2 consente al MEF di estendere per altri diciotto mesi, con proprio decreto, il periodo di tempo nel quale puō essere concessa detta garanzia, previa approvazione da parte della Commissione UE.

 

Il comma 3 stabilisce che, ove la Commissione UE adotti una decisione positiva sulle misure di concessione di garanzia in commento, il MEF individua (entro tre mesi dalla predetta decisione positiva, ovvero entro il 10 maggio 2016, cfr. ai paragrafi successivi) un soggetto qualificato e indipendente che dovrā effettuare un duplice monitoraggio, avente ad oggetto la conformitā del rilascio della garanzia sia alle disposizioni di legge in esame, sia alla predetta decisione della Commissione UE.

Gli oneri di tale individuazione, quantificati in un milione di euro per gli anni 2016-2019, sono a carico della risorse stanziate ad hoc dal provvedimento in esame, e cioč a carico delle somme versate su apposita contabilitā speciale dall’articolo 12 del provvedimento (alla cui scheda di lettura si rinvia).

 

Nel Comunicato stampa del 10 febbraio 2016 la Commissione UE ha esplicitamente chiarito che le misure adottate dall’Italia in termini di crediti in sofferenza sono esenti da aiuti di Stato ai sensi della normativa UE.

La Commissione ha riconosciuto, in particolare, che lo schema di garanzia adottato dalle autoritā italiane prevede che lo Stato sia remunerato a condizioni di mercato per il rischio assunto sulle sofferenze cartolarizzate.

In sintesi, a parere della Commissione ciō č garantito dai seguenti elementi:

§  il rischio per lo Stato italiano č limitato, dal momento che lo schema di garanzia si applica alla sola tranche di titoli senior, anche grazie come si vedrā in seguito – alla previsione di un giudizio espresso da un’agenzia di rating approvata dalla BCE;

§  la distribuzione del rischio derivante dai titoli, nonché la predisposizione delle societā di cartolarizzazione, verrā testato e confermato dal mercato prima che lo Stato si assuma i relativi rischi; la garanzia dello Stato sarā efficace solo nel caso in cui pių della metā dei titoli junior, non coperti da garanzia, sia venduta efficacemente sul mercato;

§  in terzo luogo, la remunerazione dello Stato per l’offerta di garanzia č stabilita in linea con il mercato, in quanto commisurata ad un paniere di credit default swaps (si veda, in particolare, la scheda dell’articolo 8) e commisurata al livello ed alla durata del rischio assunto dallo Stato medesimo.

 

Č stato cosė formalizzato l’accordo raggiunto dalla Commissaria Vestager e dal Ministro dell’economia e delle finanze Padoan il 26 gennaio, come anticipato dal comunicato stampa del MEF citato in premessa.

 

Il comma 3 stabilisce che, ove la Commissione UE adotti una decisione positiva sulle misure di concessione di garanzia in commento, il MEF individua (entro tre mesi dalla predetta decisione positiva) un soggetto qualificato e indipendente che dovrā effettuare un duplice monitoraggio, avente ad oggetto la conformitā del rilascio della garanzia sia alle disposizioni di legge in esame, sia alla predetta decisione della Commissione UE.

Gli oneri di tale individuazione, quantificati in un milione di euro per gli anni 2016-2019, sono a carico della risorse stanziate ad hoc dal provvedimento in esame, e cioč a carico delle somme versate su apposita contabilitā speciale dall’articolo 12 del provvedimento (alla cui scheda di lettura si rinvia).


 

Articolo 4
(Strutturazione dell'operazione di cartolarizzazione)

 

 

articolo 4 disciplina le modalitā con cui č strutturata l’operazione di cartolarizzazione il cui sottostante sono le sofferenze bancarie; essa presenta infatti specifiche caratteristiche, fermo restando quanto stabilito dalla disciplina generale in materia (articolo 2 della legge n. 130 del 1999).

 

In sintesi, la richiamata norma stabilisce che oggetto di cartolarizzazione sono strumenti finanziari sottoposti alle regole del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF).

Tra l’altro la societā cessionaria o la societā emittente i titoli, se diversa dalla societā cessionaria, deve redigere un prospetto informativo, che ha uno specifico contenuto ove sia offerta ad investitori professionali. Ove i titoli cartolarizzati siano offerti ad investitori non professionali, l'operazione deve essere sottoposta alla valutazione del merito di credito da parte di operatori terzi.

 

Pių in dettaglio, ai sensi del comma 1, le operazioni di cartolarizzazione presentano le seguenti caratteristiche:

§  i crediti da cedere sono trasferiti alla societā cessionaria per un importo non superiore al valore netto di bilancio (ossia al valore lordo al netto di rettifiche);

§  l’operazione ha come esito l’emissione di almeno due classi di titoli, in ragione del grado di subordinazione nell’assorbimento delle perdite (dunque almeno una classe senior ed una junior);

§  si distingue in particolare la classe pių subordinata, la cd. junior, che non ha diritto a ricevere rimborso del capitale, il pagamento degli interessi o altra forma di remunerazione fino al completo rimborso del capitale dei titoli delle altre classi;

§  č possibile emettere una o pių classi di titoli, cd. mezzanine, che sono postergate, con riferimento alla corresponsione degli interessi, alla corresponsione degli interessi dovute alla classe di titoli cd. senior, ma antergate al rimborso del capitale dei medesimi titoli senior;

§  si consente di stipulare contratti di copertura finanziaria con controparti di mercato, per ridurre il rischio derivante da asimmetrie tra i tassi di interesse applicati su attivitā e passivitā;

§  si consente di prevedere l’attivazione di una linea di credito, per un ammontare sufficiente a mantenere il livello minimo di flessibilitā finanziaria coerente con il merito di credito dei titoli senior, per gestire il rischio di eventuali disallineamenti tra i fondo rinvenienti da incassi e recuperi relativi ai crediti ceduti e i fondi necessari per pagare gli interessi sui titoli cartolarizzati.

 

Si ricorda che l’unica classe di titoli che usufruisce della GACS č la categoria senior.


 

Articolo 5
(Rating)

 

 

articolo 5 del provvedimento disciplina il rating cui devono essere sottoposti i titoli senior per ottenere la garanzia statale, che non puō essere inferiore all’ultimo gradino della scala di valutazione del merito di credito investment grade, attribuito da una agenzia esterna di valutazione del merito di credito accettata dalla BCE al 1° gennaio 2016. Tale criterio vale anche qualora vi sia necessitā di un secondo rating.

 

In particolare, ai sensi del comma 1 i titoli senior devono avere ottenuto un livello di rating non inferiore all’ultimo gradino della scala di valutazione del merito di credito investiment grade, attribuito da una agenzia esterna di valutazione del merito di credito (ECAI) accettata dalla BCE al 1° gennaio 2016.

Le Agenzie esterne di valutazione del merito di credito, in inglese External Credit Assessment Institution (ECAI), sono istituzioni specializzate, in possesso di determinati requisiti (credibilitā e indipendenza, oggettivitā e trasparenza nel giudizio circa il merito creditizio della clientela), i cui giudizi possono essere utilizzati dalle istituzioni creditizie per determinare le esposizioni ponderate per il rischio, conformemente alla disciplina nazionale ed europea sui requisiti di capitale. Esse devono possedere il riconoscimento formale da parte dell’autoritā di vigilanza di volta in volta competente nel paese in cui il rating dell’agenzia verrā utilizzato ai fini della verifica dei requisiti di capitale.

Un titolo assume il rating di “investment grade” (IG) se ha un rating minimo di BBB (secondo Standard & Poor's) o Baa3 (Moody's). In genere, sono qualificati dalle agenzie di rating come titoli che sono in grado di soddisfare i connessi obblighi di pagamento.

 

Se č richiesto il rilascio di due valutazioni del merito di credito, la seconda valutazione sul medesimo titolo senior puō essere rilasciata da una ECAI registrata, ai sensi del Regolamento (UE) 1060/2009, e anch’essa non deve essere inferiore all'ultimo gradino della scala di valutazione del merito di credito investment grade.

 

In estrema sintesi si rammenta che il richiamato regolamento (CE) n. 1060/2009 reca disposizioni in tema di agenzie di rating, al fine di imporre loro norme di comportamento per attenuare possibili conflitti di interesse e garantire che i rating e il processo di rating siano di qualitā e abbiano sufficiente trasparenza. Con il successivo regolamento (UE) n. 513/2011 č stata attribuita all'Autoritā europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM o ESMA) - una delle tre nuove autoritā europee di vigilanza istituite dal regolamento (UE) n. 1095/2010 – la competenza sulle registrazione e la vigilanza sulle agenzie di rating del credito.

Con il regolamento (UE) 462/2013 la materia delle agenzie di rating č stata ulteriormente riformata, tra l’altro:

§  riunendo in capo all’ Autoritā europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) le funzioni in materia di registrazione e vigilanza ordinaria delle agenzie che operano nell’UE e mantenendo in capo alle competenti autoritā nazionali le funzioni relative al controllo sull’uso dei rating di credito a fini regolamentari da parte di singole entitā controllate a livello nazionale, quali istituti di credito o imprese di assicurazione;

§  fissando alcuni limiti alla pubblicazione dei rating non richiesti sul debito sovrano;

§  consentendo agli investitori di citare in giudizio un'agenzia, sia in caso di dolo sia per negligenza;

§  introducendo norme stringenti per le agenzie di rating del credito, al fine di prevenire i conflitti di interesse, di astenersi dal pubblicare un rapporto, o informare il pubblico sull'esistente conflitto d'interessi, nel caso in cui un azionista o un socio, in possesso di almeno il 10% dei diritti di voto, abbia investito nel soggetto valutato; inoltre, nessun soggetto potrā possedere pių del 5% di diverse agenzie.

Tale normativa č stata recepita con il D.Lgs. n. 66 del 2015.

 

Ai sensi del comma 2 la valutazione del merito di credito, comunque non inferiore all'ultimo gradino della scala di valutazione del merito di credito investment grade, puō, in alternativa, essere privata e destinata esclusivamente al Ministero dell'economia e delle finanze, da intendersi come committente ed unico destinatario ai fini dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 1060/2009.

 

L’articolo 2, par. 2, lettera a) del predetto regolamento chiarisce che le norme europee ivi contenute non si applicano ai rating privati prodotti in seguito a un singolo ordine e forniti esclusivamente alla persona che li ha commissionati e non destinati alla divulgazione al pubblico o alla distribuzione previo abbonamento.

 

In questo caso, l'agenzia di rating, scelta tra quelle accettate dalla Banca Centrale Europea al 1 gennaio 2016 e proposta dalla banca cedente, č approvata dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il corrispettivo dovuto all'agenzia di rating č a carico della banca cedente o della societā cessionaria.

 

Ancorché non esplicitamente previsto dalla norma in esame, la Relazione illustrativa puntualizza che resta fermo il rating minimo anche nel caso in cui la valutazione sia resa privatamente, ai sensi del comma 2.

 

Il comma 3 impegna la societā cessionaria dei crediti cartolarizzati a non richiedere la revoca del rating da parte delle ECAI coinvolte fino al completo rimborso del capitale dei titoli senior.

 

Infine, si chiarisce (comma 4) che il gestore dei crediti in sofferenza (detto NPLs Servicer) deve essere diverso dalla banca cedente, né appartenere al suo stesso gruppo bancario. L'eventuale decisione dei detentori dei titoli di cambiare il NPLs Servicer non deve determinare un peggioramento del rating del titolo senior da parte dell'ECAI.


 

Articolo 6
(Caratteristiche dei Titoli senior e dei Titoli
mezzanine)

 

 

articolo 6 chiarisce quali sono le caratteristiche dei titoli senior ammessi alla GACS e, ove emessi, dei titoli mezzanine.

 

Si tratta delle seguenti caratteristiche (comma 1):

a)   la remunerazione č a tasso variabile;

b)  il rimborso del capitale prima della data di scadenza č parametrato ai flussi di cassa derivanti dai recuperi e dagli incassi realizzati in relazione al portafoglio dei crediti ceduti, al netto di tutti i costi relativi all'attivitā di recupero e incasso dei crediti ceduti;

c)   il pagamento degli interessi č effettuato in via posticipata a scadenza trimestrale, semestrale o annuale ed č e in funzione del valore nominale residuo del titolo all'inizio del periodo di interessi di riferimento.

 

Il comma 2 consente che la remunerazione dei titoli mezzanine possa essere differita, al ricorrere di determinate condizioni ovvero sia condizionata a obiettivi di performance nella riscossione o recupero in relazione al portafoglio di crediti ceduti.


 

Articolo 7
(Ordine di prioritā dei pagamenti)

 

 

articolo 7 individua l’ordine di prioritā dei pagamenti da effettuarsi attraverso le somme realizzate dalle operazioni di cartolarizzazione e gestione dei crediti in sofferenza.

 

In particolare (comma 1), le somme rivenienti dai recuperi e dagli incassi realizzati in relazione al portafoglio dei crediti ceduti, dai contratti di copertura finanziaria stipulati e dagli utilizzi della linea di credito, al netto delle somme trattenute dal NPLs Servicer per la propria attivitā di gestione secondo i termini convenuti con la societā cessionaria, sono impiegati, nel pagamento delle seguenti voci, secondo il seguente ordine di prioritā:

1)  eventuali oneri fiscali;

2)  somme dovute ai prestatori di servizi;

3)  pagamento delle somme dovute a titolo di interessi e commissioni in relazione all'attivazione della linea di credito di cui all'articolo 4, lettera f) del provvedimento in esame; si tratta della linea di credito che puō essere prevista per gestire il rischio di eventuali disallineamenti fra i fondi rivenienti dagli incassi e dai recuperi effettuati in relazione al portafoglio dei crediti ceduti e i fondi necessari per pagare gli interessi sui Titoli;

4)  pagamento delle somme dovute a fronte della concessione della garanzia dello Stato sui titoli senior;

5)  pagamento delle somme dovute alle controparti di contratti di copertura finanziaria;

6)  pagamento delle somme dovute a titolo di interessi sui titoli senior;

7)  ripristino della disponibilitā della linea di credito, qualora utilizzata;

8)  pagamento delle somme dovute a titolo di interessi sui titoli mezzanine (se emessi);

9)  rimborso del capitale dei titoli senior fino al completo rimborso degli stessi;

10)       rimborso del capitale dei titoli mezzanine fino al completo rimborso degli stessi;

11)       pagamento delle somme dovute per capitale e interessi o altra forma di remunerazione sui titoli junior.


 

Articolo 8
(Garanzia dello Stato)

 

 

articolo 8 definisce le caratteristiche essenziali della garanzia dello Stato sui Titoli senior.

 

Essa (comma 1):

§  č onerosa;

§  puō essere concessa solo sui titoli senior;

§  diviene efficace solo quando la banca cedente abbia trasferito a titolo oneroso almeno il 50% pių 1 dei titoli junior e, in ogni caso, un ammontare dei titoli junior e, ove emessi, dei titoli mezzanine che consenta l'eliminazione contabile dei crediti oggetto dell'operazione di cartolarizzazione dalla contabilitā della banca e, a livello consolidato, del gruppo bancario cedente, in base ai princėpi contabili di riferimento in vigore nell'esercizio di effettuazione dell'operazione.

 

La garanzia (comma 2) č incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta, a beneficio del detentore del titolo senior.

Detta garanzia copre i pagamenti contrattualmente previsti, per interessi e capitale, a favore dei detentori dei titoli senior per la loro intera durata.

Ai sensi del comma 3 si fa divieto allo Stato, le amministrazioni pubbliche e le societā direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni pubbliche di acquistare titoli junior o mezzanine.


 

Articolo 9
(Corrispettivo della garanzia dello Stato)

 

 

articolo 9 del provvedimento individua il corrispettivo per la garanzia dello Stato sui titoli senior.

 

Essa ha un prezzo di mercato, comprende una remunerazione in linea con quella di mercato per i rischi assunti dallo Stato e dipende dalla durata dei titoli garantiti.

 

In mancanza di uno specifico mercato per i crediti deteriorati in Italia, il prezzo della garanzia č costruito prendendo come riferimento i prezzi dei credit default swap di societā italiane con un livello di rischio corrispondente a quello dei titoli senior che verrebbero garantiti.

All’allegato 1 annesso al decreto si riporta l'insieme degli emittenti italiani che costituiranno il termine di riferimento, a seconda del rating assegnato ai titoli senior per i quali č richiesta la garanzia; l'allegato 2 reca la formula matematica che riflette la metodologia illustrata nella disposizione in commento.

 

Il riferimento di mercato č dato (comma 1) da un paniere di prezzi di credit default swaps riferiti a singoli emittenti Italiani che hanno un rating rilasciato da S&P, Fitch o Moody’s di misura variabile, secondo il rating assegnato ai titoli senior.

I credit default swap sono contratti derivati sui crediti, volti a trasferire il rischio di insolvenza relativo a un’attivitā finanziaria da un soggetto a un altro. In questi contratti una parte si assume il rischio di deprezzamento di un’attivitā per mancato rimborso o deterioramento del merito di credito del debitore, mentre l’altra parte acquista una copertura per il rischio pagando una commissione (un premio per il rischio). I credit default swaps (CDS) danno all’acquirente il diritto di ricevere dal venditore il valore nominale di un titolo emesso da un determinato soggetto qualora quest’ultimo risulti insolvente.

In particolare, la predetta misura č pari a BBB/Baa2, BBB-/Baa3 o BB+/Ba1 se il rating della senior tranche č BBB-/Baa3, BBB+/Baa1, BBB/Baa2 o BBB-/Baa3 se il rating della senior tranche č BBB/Baa2, e BBB/Baa2, BBB+/Baa1 or A- se il rating della senior tranche č BBB+/Baa1.

Il paniere degli emittenti sarā individuato al momento dell’approvazione delle misure in esame da parte della Commissione UE e resterā fermo per l’intera durata dello schema. Nel caso in cui il rating di uno degli emittenti sia modificato e non rientri pių nei criteri indicati, l’emittente sarā tolto dal paniere (comma 2, ultimo periodo).

 

Ai sensi del comma 2, ove sui titoli senior siano stati rilasciati pių rating, per l'individuazione del paniere si considera il rating pių basso. Inoltre, la composizione dei Panieri CDS č specificamente indicata nell'allegato 1 al decreto in esame.

 

Il comma 3 chiarisce le modalitā di commisurazione del corrispettivo annuo della garanzia; esso č determinato a condizioni di mercato, sulla base di una specifica metodologia dettagliata all'allegato 2 al decreto in esame.

La modalitā di commisurazione del corrispettivo č stata illustrata nel giā menzionato comunicato stampa del MEF del 28 gennaio 2016.

 

In particolare, si determina il valore del prezzo di ciascun CDS incluso nel paniere di riferimento; esso č definito come la media dei prezzi giornalieri a metā mercato (cosiddetto mid price), o, in assenza, alla media dei prezzi giornalieri denaro e lettera, dei sei mesi precedenti la data di richiesta di concessione della garanzia, calcolata utilizzando i dati estrapolati dalla piattaforma Bloomberg, utilizzando la fonte CMAL (CMA Londra).

Viene poi calcolata la media semplice dei valori, per ricavare il valore del CDS del paniere.

Il corrispettivo annuo della garanzia č calcolato sul valore residuo dei titoli senior all'inizio del periodo di pagamento degli interessi ed č pagato con la stessa modalitā degli interessi dei titoli senior. Viene applicata una commissione con step-up, secondo il seguente metodo:

§  negli anni 1, 2 e 3 č corrisposto il tasso del CDS a 3 anni, sul valore residuo della senior tranche;

§  negli anni 4 e 5 č corrisposto il tasso del CDS a 5 anni, sul valore residuo della senior tranche;

§  dal sesto anno č corrisposto il tasso del CDS a 7 anni, sul valore residuo della senior tranche.

 

Č prevista una maggiorazione, calcolata nel seguente modo:

§  negli anni 4 e 5, se la senior tranche non sarā stata interamente rimborsata entro il terzo anno, il tasso base č aumentato della differenza tra i pagamenti che sarebbero stati corrisposti nei primi 3 anni applicando il tasso del CDS a 5 anni e i pagamenti corrisposti;

§  dopo il quinto anno, se la senior tranche non sarā stata interamente rimborsata entro il terzo anno, il tasso base č aumentato della differenza tra i pagamenti che sarebbero stati corrisposti nei primi 5 anni applicando il tasso del CDS a 7 anni e i pagamenti corrisposti.

 

I calcoli della maggiorazione sono effettuati con le seguenti assunzioni:

§  tasso di sconto del 2%;

§  ammortamento lineare in 7 anni della senior tranche.

 

Il comma 4 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto, a variare i criteri di calcolo, la misura delle commissioni e la fonte di dati per il calcolo del corrispettivo, in conformitā delle decisioni della Commissione europea.

Tuttavia, eventuali variazioni non hanno effetto sulle operazioni giā in essere.

 


 

Articolo 10
(Ammissione alla garanzia)

 

 

articolo 10 chiarisce che la garanzia č concessa con decreto del Ministro dell'economia e finanze su istanza documentata della banca cedente presentata al Ministero dell'economia e delle finanze.


 

Articolo 11
(Escussione della garanzia)

 

 

articolo 11 disciplina le modalitā di escussione della GACS: l’escussione č consentita al detentore entro i nove mesi successivi alla scadenza del titolo senior, nel caso di mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale o interessi, nel rispetto dei termini (classificati come perentori) previsti alle condizioni di seguito illustrate.

 

In particolare, nell'ipotesi di mancato pagamento che perduri per sessanta giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento, i detentori dei titoli senior, in concerto e tramite il rappresentante degli obbligazionisti (RON) - al fine di evitare escussioni multiple - inviano alla societā cessionaria la richiesta per il pagamento dell'ammontare dell'importo scaduto e non pagato.

Decorsi trenta giorni, ed entro sei mesi dalla data di ricevimento della lettera di richiesta alla societā cessionaria senza che questa abbia provveduto al pagamento, i detentori dei titoli senior, in concerto e tramite il rappresentante degli obbligazionisti (RON), possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato.

Ai sensi del comma 2, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentata richiesta di escussione della garanzia dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla corresponsione dell'importo spettante ai detentori del titolo senior alle scadenze e per l'ammontare originariamente previsti dalla documentazione dell'operazione di cartolarizzazione, senza aggravio di interessi o spese.

 

La relazione illustrativa chiarisce che il MEF, nel recuperare le somme, deve attenersi alle regole della cartolarizzazione; i veicoli di cartolarizzazione sono “bankruptcy remote” poiché i creditori agiscono nel rispetto di accordi che regolano le azioni di ciascuno e non prevedono normalmente azioni autonome del singolo creditore (ad esempio per ingiunzioni di pagamento o istanze di fallimento). Laddove, invece, la surroga consentisse al Ministero dell'economia e delle finanze di agire al di lā dell'accordo con i diversi creditori potrebbe essere inficiato lo status del veicolo quale bankruptcy remote e si potrebbero mettere a rischio i presupposti per il rating.

 

Ai sensi del comma 3, con il pagamento il MEF č surrogato nei diritti dei detentori dei titoli senior e provvede, ferme restando le limitazioni contrattualmente stabilite per l'esercizio di tali diritti, al recupero della somma pagata, degli interessi al saggio legale maturati a decorrere dal giorno del pagamento fino alla data del rimborso e delle spese sostenute per il recupero, anche mediante il ricorso alle norme generali sulla procedura di iscrizione a ruolo dei debiti tributari (disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni).

Dette somme sono versate sulla contabilitā speciale (di cui all'articolo 12), istituita al fine di farvi confluire le risorse necessarie alla copertura degli oneri derivanti dal Capo II del provvedimento.

 

Si segnala che, per un refuso materiale, il testo del decreto-legge fa riferimento alla contabilitā speciale “di cui all’articolo 10”.

 


 

Articolo 12
(Risorse finanziarie)

 

 

articolo 12 destina le opportune risorse finanziarie per l’attuazione della disciplina in esame.

 

In particolare (comma 1) viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2016.

Esso č ulteriormente alimentato con i corrispettivi annui delle garanzie concesse che, a tal fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo. In particolare, le somme versate a titolo di corrispettivo delle garanzie sono versate su apposita contabilitā speciale vincolata al pagamento dell'eventuale escussione delle predette garanzie, nonché agli ulteriori oneri connessi all'attuazione delle norme in esame, derivanti dalle disposizioni:

§  riguardanti la nomina di un soggetto qualificato avente il compito di monitorare la conformitā del rilascio della garanzia a quanto previsto sia dalle norme in esame, sia dalla decisione della Commissione UE (di cui all'articolo 3, comma 3);

§  concernenti la possibilitā di avvalersi di una societā a capitale interamente pubblico (di cui all’articolo 13, comma 1).

 

Il comma 2 stabilisce che agli oneri cosė determinati si provvede mediante corrispondente riduzione (di 100 milioni di euro nel 2016) della dotazione del fondo per le garanzie dello Stato, di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.

 

Si ricorda che detto fondo č stato rifinanziato dalla legge di stabilitā 2016 (articolo 1, comma 878 della legge n. 208 del 2015) per l'importo di 350 milioni di euro per l'anno 2016, di 1,5 miliardi di euro per l'anno 2017, di 1,7 miliardi di euro per l'anno 2018 e di 2 miliardi di euro per l'anno 2019; esso č finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. La dotazione iniziale del suddetto fondo era pari a 1 mld di euro per il 2014, poi ridotta di 100 mln di euro (articolo 32 del decreto-legge n. 91 del 2014). Inoltre, la legge di stabilitā per il 2015 ha previsto l'istituzione di apposita contabilitā speciale per la gestione del Fondo.


 

Articolo 13
(Norme di attuazione)

 

 

articolo 13 reca le disposizioni relative all’attuazione delle norme in esame.

In particolare si consente (comma 1) al Ministero dell'economia e delle finanze di avvalersi di una societā a capitale interamente pubblico per la gestione dell'intervento in esame, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78.

 

Il richiamato articolo 19, comma 5 consente alle amministrazioni dello Stato cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici di affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societā a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivitā quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato (societā in house). Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi.

 

Il comma 2 demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto, il compito di dettare le disposizioni di attuazione del Capo II in esame.

 


 

Articolo 14
(Irrilevanza fiscale dei contributi volontari percepiti
da soggetti sottoposti a procedure di crisi)

 

 

articolo 14 consente di escludere da tassazione, in quanto non costituiscono sopravvenienze attive, i contributi ricevuti a titolo di liberalitā dalle imprese soggette a procedure concorsuali – fallimento, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione del debito, liquidazione coatta amministrativa – e a procedure di amministrazione straordinaria ovvero di gestione di crisi per gli enti creditizi fino ai 24 mesi successivi alla chiusura della procedura.

 

 

Il decreto-legge n. 83 del 2015 ha introdotto una serie di misure in materia fallimentare, tra le quali si ricordano:

§  facilitazioni per l’accesso al credito da parte dell’impresa che abbia chiesto il concordato preventivo (anche con riserva): le relative richieste di finanziamento sono assistite dal beneficio della prededuzione;

§  maggiore competitivitā nel concordato preventivo, con la possibilitā di apertura sia ad offerte concorrenti per l’acquisto dei beni che a proposte di concordato alternative a quella dell’imprenditore;

§  un nuovo accordo di ristrutturazione dei debiti nei confronti di creditori finanziari (banche ed intermediari) con la previsione di una moratoria dei crediti;

§  un’azione revocatoria semplificata per atti a titolo gratuito pregiudizievoli dei creditori, in relazione ai quali questi ultimi potranno procedere subito a esecuzione forzata;

§  pių stringenti requisiti per i curatori nel fallimento nonché la possibilitā di rateizzare il prezzo delle vendite e degli altri atti di liquidazione;

§  una disciplina migliorativa per i contratti pendenti nel concordato preventivo;

§  una serie di novitā in materia di esecuzione forzata con la finalitā di velocizzare le procedure (tra cui, specifiche riduzioni di termini, la rateizzazione del prezzo di vendita, la degiurisdizionalizzazione della fase liquidativa dell’espropriazione immobiliare, l’istituzione del portale unificato delle vendite esecutive);

§  disposizioni in materia fiscale volte ad ampliare la deducibilitā delle perdite ai fini Ires e Irap.

 

Nel solco del processo di riforma inaugurato con il D.L. n. 83 del 2015 il 10 febbraio 2016 Governo ha approvato un disegno di legge delega per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza, con l’obiettivo di affrontare tempestivamente i casi di crisi aziendale al fine di limitare le perdite del tessuto economico, sia nella dimensione strettamente imprenditoriale sia sul piano finanziario, o di risanare l’azienda, con benefici sul piano occupazione e pių in generale tutelando il tessuto economico contiguo. Nel disegno di legge di riforma del diritto fallimentare:

§  viene eliminato il concetto di “fallimento” mettendo al centro i concetti di gestione della crisi e dell’insolvenza;

§  vengono semplificate le regole processuali con la riduzione delle incertezze interpretative e applicative che nuocciono alla celeritā delle procedure concorsuali;

§  vengono inserite norme per la revisione delle amministrazioni straordinarie (leggi Prodi e Marzano), vengono innalzate le soglie per l'accesso alla procedura e si prevede che i commissari vengano scelti da un apposito albo, il tutto allo scopo di contemperare la continuitā produttiva e occupazionale delle imprese con la tutela dei creditori.

 

In particolare, il comma 1 dell’articolo 14 interviene sulla disciplina del regime fiscale delle sopravvenienze attive contenuta nell’articolo 88 Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. n. 917del 1986), introducendo un nuovo comma 3-bis.

 

Si ricorda che per sopravvenienze si intendono, nella vita dell’impresa, quegli eventi di carattere economico riferiti ad elementi di reddito imputati ad esercizi precedenti; sono dunque elementi che rettificano il reddito di precedenti esercizi. A seconda del fatto che le genera, si qualificano come sopravvenienze attive o passive. In genere, le sopravvenienze sono tassate secondo il criterio di competenza.

 

Ai sensi del nuovo comma 3-bis non costituiscono sopravvenienze attive, in quanto escluse, i contributi percepiti a titolo di liberalitā dai soggetti sottoposti alle seguenti procedure concorsuali:

§  fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata e liquidazione coatta amministrativa, previste dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

§  amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, disciplinata dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Si ricorda che l'amministrazione straordinaria č la procedura concorsuale della grande impresa commerciale insolvente, con finalitā conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attivitā imprenditoriali. Sono ammesse alla procedura le imprese che presentano concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attivitā imprenditoriali.

§  ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza, di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347;

Si ricorda che tale procedura si applica alle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria ovvero del programma di cessione dei complessi aziendali, purché abbiano pių di , numero di cinquecento lavoratori dipendenti e pių di trecento milioni di euro di debiti.

§  risoluzione delle crisi bancarie, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;

Il decreto legislativo n. 180 del 2015 disciplina la predisposizione di piani di risoluzione delle crisi bancarie, avvio e chiusura delle procedure di risoluzione, adozione delle misure di risoluzione, gestione della crisi di gruppi cross-border, poteri e funzioni dell'autoritā di risoluzione nazionale e disciplina del fondo di risoluzione nazionale. Le Autoritā preposte all'adozione delle misure di risoluzione delle banche potranno attivare una serie di misure, tra cui il temporaneo trasferimento delle attivitā e delle passivitā a un'entitā (bridge bank) costituita e gestita dalle autoritā per proseguire le funzioni pių importanti, in vista di una successiva vendita sul mercato, il trasferimento delle attivitā deteriorate a un veicolo (bad bank) che ne gestisca la liquidazione in tempi ragionevoli ed il cd. bail-in, ossia la procedura che consente di svalutare azioni e crediti e convertirli in azioni, per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltā o una nuova entitā che ne continui le funzioni essenziali.

§  amministrazione straordinaria di cui all'articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

La Banca d'Italia puō disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche quando risultano gravi violazioni di disposizioni di legge o gravi irregolaritā nell'amministrazione ovvero quando il deterioramento della situazione della banca sia particolarmente significativo, oppure sono previste gravi perdite del patrimonio ovvero quando lo scioglimento č richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria.

 

Sono esclusi i contributi provenienti da societā controllate dall'impresa o controllate dalla stessa societā che controlla l'impresa.

 

L’agevolazione si applica anche ai contributi percepiti nei ventiquattro mesi successivi alla chiusura delle predette procedure.

 

Ai sensi del comma 2 l’agevolazione si applica ai contributi percepiti a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Peri i soli contributi percepiti nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, l'esclusione dal novero delle sopravvenienze attive č riconosciuta mediante una deduzione dal reddito ripartita in cinque quote costanti da effettuare nelle dichiarazioni dei redditi relative ai cinque periodi d'imposta successivi, sempre che tali proventi concorrano integralmente a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati.

Il comma 3 chiarisce che la determinazione dell'acconto dovuto per i periodi d'imposta per i quali č operata la deduzione č effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni del presente articolo.

Ai relativi oneri, valutati in 18,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 e in 2 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica.

 

 

I pių recenti interventi in materia di procedure concorsuali

 

La crisi economica degli ultimi anni ha determinato numerosi interventi del legislatore sulle procedure concorsuali, con la finalitā di sostenere i tentativi delle aziende in difficoltā di rimanere operative sul mercato, evitando il fallimento.

La composizione delle crisi da sovraindebitamento (legge n. 3 del 2012)

Con la legge n. 3 del 2012 il legislatore ha introdotto una nuova tipologia di concordato per comporre le crisi di liquiditā di debitori ai quali non si applicano le ordinarie procedure concorsuali. Viene a tal fine disciplinato l'innovativo istituto della composizione delle crisi da sovraindebitamento, definito come una situazione di perdurante squilibrio economico fra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacitā del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni; tale situazione puō determinarsi a carico di famiglie o di imprenditori non soggetti alle procedure fallimentari. La procedura č modellata sull'istituto del concordato fallimentare: la legge contempla lo strumento dell'accordo con i creditori, su proposta del debitore, sulla base di un piano di ristrutturazione dei debiti.

Su questo quadro normativo č poi intervenuto il decreto-legge n. 179 del 2012 che (art. 18) ha riformato il Capo II della legge 3/2012 introducendo un ulteriore procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento del consumatore. Egli potrā - con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi - proporre al giudice un piano di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti. L'omologazione da parte del giudice dell'accordo presuppone l'accettazione da parte dei creditori che rappresentano almeno il 60 per cento dei crediti e prevede il coinvolgimento degli "organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento". Questi ultimi, costituiti ad hoc da enti pubblici e iscritti in apposito registro, svolgono in generale attivitā di assistenza al debitore per superare la crisi di liquiditā, nonché di soluzione delle eventuali difficoltā insorte nell'esecuzione dell'accordo e di vigilanza sull'esatto adempimento dello stesso.

Inoltre, il decreto-legge ha dettato una serie di disposizioni comuni ad entrambi i procedimenti incidendo sul contenuto del piano e  prevedendo la possibilitā di un pagamento anche non integrale dei creditori privilegiati. Per quanto riguarda invece la posizione dei creditori rimasti estranei all'accordo proposto dal debitore, il decreto-legge ha ritenuto che questi siano sufficientemente tutelati dalla valutazione - dell'organismo di composizione della crisi e poi del tribunale - sulla convenienza dell'accordo di ristrutturazione rispetto alla liquidazione dei beni del debitore.

Il legislatore ha dunque introdotto una procedura alternativa, di liquidazione di tutti i beni del debitore, anche se consumatore, che subordina al verificarsi di determinate condizioni e a uno specifico giudizio del tribunale l'effetto di esdebitazione per i crediti non soddisfatti.

La riforma del concordato preventivo (decreto-legge n. 83 del 2012)

Nell'ultima parte della scorsa legislatura, l'articolo 33 del D.L. n. 83 del 2012 č intervenuto sulla disciplina del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione.

Il concordato preventivo č un mezzo di soddisfacimento delle ragioni dei creditori, previsto dalla legge fallimentare, alternativo al fallimento di cui impedisce la dichiarazione e le conseguenze personali patrimoniali; esso si sostanzia in un accordo tra l'imprenditore e la maggioranza dei creditori – regolato da un giudice delegato nominato dal tribunale, coadiuvato da un commissario giudiziale - finalizzato a risolvere la crisi aziendale e ad evitare il fallimento mediante una soddisfazione – anche parziale – dei creditori. L'imprenditore che si trova in stato di crisi puō quindi proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che puō prevedere: a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma; b) l'attribuzione delle attivitā delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei; d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.

Per permettere alle imprese in crisi un accesso pių rapido alle procedure di risanamento (consentendo tra l'altro l'accesso a nuovi mezzi finanziari, garantendo la continuitā aziendale ed estendendo talune tutele giā nella fase preliminare di negoziazione con i creditori) e garantire maggior rigore (con correlate sanzioni anche penali) in materia di attestazioni del professionista, le novitā principali riguardano:

§  la possibilitā, nel concordato preventivo, di presentare il piano anche dopo la presentazione della domanda (cd. concordato in bianco o preconcordato o concordato con riserva), riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione prescritta entro un termine fissato dal giudice (al massimo 120 giorni, prorogabili di ulteriori sessanta). Fino al decreto di apertura del concordato preventivo il debitore, previa autorizzazione del tribunale, puō compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili dall'attivo. Si č inteso cosė consentire al debitore di beneficiare degli effetti protettivi del proprio patrimonio connessi al deposito della domanda di concordato, impedire che i tempi di preparazione della proposta e del piano aggravino la situazione di crisi sino a generare un vero e proprio stato di insolvenza e promuovere la prosecuzione dell'attivitā produttiva dell'imprenditore in concordato;

§  la possibilitā di accedere allo strumento dell'accordo di ristrutturazione dei debiti anche dopo aver presentato domanda di ammissione al concordato preventivo, garantendo cosė piena alternativa tra le due procedure;

§  la possibilitā, per il debitore che sia in procinto di presentare un piano di concordato preventivo o una proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, di ottenere "finanza ponte" prededucibile all'esito di apposito vaglio di congruitā e funzionalitā effettuato dal professionista nella propria relazione (dunque in pendenza di omologazione del concordato o dell'accordo);

§  l'introduzione di un'apposita disciplina del concordato con continuitā aziendale ovvero il concordato che prevede la prosecuzione dell'attivitā di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o pių societā, anche di nuova costituzione; il piano puō prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa;

§  il blocco delle azioni esecutive e cautelari dalla data di pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel registro delle imprese;

§  l'obbligo di attestazione della veridicitā dei dati aziendali per il professionista che redige il piano di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d) L. Fall. ovvero la relazione che accompagna l'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis, comma 1, L. Fall., analogamente a quanto previsto per il concordato preventivo.

In particolare, il decreto-legge ha introdotto nella legge fallimentare l'art. 236-bis, Falso in attestazioni e relazioni, la cui fattispecie si articola su due condotte alternative integrate da falsitā documentali: oggetto materiale č rappresentato dalle relazioni e dalle attestazioni di cui agli artt. 67, terzo comma, lett. d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies e 186-bis LF. Soggetto attivo dei reati č il "professionista" tenuto a redigere dette relazioni e ad effettuare le attestazioni. Il fatto tipico consiste invece nella esposizione di informazioni false ovvero nell'omissione di informazioni rilevanti. La sanzione č costituita dalla reclusione da due a cinque anni e dalla multa da 50.000 a 100.000 euro.

Questa nuova fattispecie penale č stata analizzata dall'Ufficio del Ruolo e del Massimario della Corte di Cassazione nella relazione n. III/07/2012.

Le ampie modifiche apportate all'istituto del concordato preventivo hanno determinato per alcuni uffici giudiziari l'esigenza di predisporre linee guida per orientare gli operatori. In particolare, si ricordano quelle predisposte dalla Sezione II civile - Fallimenti del Tribunale di Milano.

L’art. 82 del decreto-legge n. 69 del 2013 ha introdotto correttivi alla disciplina del concordato preventivo “in bianco” (o “con riserva”), introdotto dal decreto-legge n. 83 del 2012, al fine di offrire maggiori garanzie di carattere informativo per i creditori e per il tribunale. A fronte del notevole ricorso al nuovo strumento, non sempre corrispondente alle finalitā che ne avevano ispirato l'introduzione, la riforma di questa legislatura ha inteso conservare la flessibilitā e la snellezza dello strumento, implementando perō il patrimonio informativo dei creditori e del tribunale, con l'obiettivo di evitare abusi nell'accesso alla procedura.

Altre disposizioni

Si ricorda inoltre che con l’art. 20 del decreto-legge n. 132 del 2014 č stato introdotto un obbligo di deposito telematico di alcuni rapporti elaborati nell'ambito delle procedure concorsuali, per velocizzare le verifiche da parte dell'autoritā giudiziaria e consentire all'autoritā di Governo di verificare statisticamente l'esito e l'efficienza delle procedure avviate.

Si segnalano, inoltre, i lavori di una apposita commissione ministeriale, insediata presso il Ministero della Giustizia, chiamata a elaborare una complessiva riforma delle procedure concorsuali. La Commissione ha concluso i propri lavori lo scorso 31 dicembre 2015; all’esito di tali lavori, il Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2016 ha approvato un disegno di legge delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza; il disegno di legge delega non č stato ancora presentato in Parlamento.

 

.

Articolo 15
(Regime fiscale della cessione di diritti, attivitā e passivitā
di un ente sottoposto a risoluzione a un ente ponte)

 

 

articolo 15 disciplina il trattamenti ai fini Ires e Irap da applicare alle operazioni di cessione di diritti, attivitā e passivitā di un ente sottoposto a risoluzione a un ente ponte.

 

Il decreto legislativo n. 180 del 2015 disciplina la predisposizione di piani di risoluzione delle crisi bancarie, avvio e chiusura delle procedure di risoluzione, adozione delle misure di risoluzione, gestione della crisi di gruppi cross-border, poteri e funzioni dell'autoritā di risoluzione nazionale e disciplina del fondo di risoluzione nazionale. Le Autoritā preposte all'adozione delle misure di risoluzione delle banche potranno attivare una serie di misure, tra cui il temporaneo trasferimento delle attivitā e delle passivitā a un'entitā (bridge bank) costituita e gestita dalle autoritā per proseguire le funzioni pių importanti, in vista di una successiva vendita sul mercato, il trasferimento delle attivitā deteriorate a un veicolo (bad bank) che ne gestisca la liquidazione in tempi ragionevoli ed il cd. bail-in, ossia la procedura che consente di svalutare azioni e crediti e convertirli in azioni, per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltā o una nuova entitā che ne continui le funzioni essenziali.

In particolare, gli articoli da 42 a 44 disciplinano la cessione ad un cd. ente-ponte (bridge bank). Per tale si intende (articolo 42) l'ente costituito per gestire beni e rapporti giuridici acquistati ai sensi delle procedure di risoluzione, con l'obiettivo di mantenere la continuitā delle funzioni essenziali precedentemente svolte dall'ente sottoposto a risoluzione e, quando le condizioni di mercato sono adeguate, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti, le attivitā o le passivitā acquistate. Il capitale dell'ente-ponte č interamente o parzialmente detenuto dal fondo di risoluzione o da autoritā pubbliche; la Banca d'Italia ne approva l'atto costitutivo e lo statuto, nonché la strategia e il profilo di rischio; approva la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo dell'ente-ponte, l'attribuzione di deleghe e le remunerazioni; stabilisce restrizioni all'attivitā dell'ente-ponte, ove necessario per assicurare il rispetto delia disciplina degli aiuti di Stato. Una peculiaritā di tale ente č che puō essere autorizzato allo svolgimento delle attivitā bancaria e di investimento in via provvisoria, ancorché non soddisfi inizialmente i requisiti di legge. L'articolo 43 disciplina oggetto, modalitā, effetti della cessione all'ente-ponte di azioni, partecipazioni, attivitā e passivitā dell'ente sottoposto a risoluzione. L'ente ponte (articolo 44) cessa ove non sussistano pių le condizioni per la sua esistenza, ossia nel caso si fonda con un altro soggetto, oppure ove le autoritā pubbliche o il fondo di risoluzione ne ritrasferiscano a terzi le attivitā; ove i diritti, le attivitā e le passivitā dell'ente siano ceduti a un terzo; sono completati la liquidazione delle attivitā e il pagamento delle passivitā. Esso comunque cessa quando č accertato che nessuna delle situazioni precedentemente elencate ha ragionevoli probabilitā di verificarsi e, comunque, ove siano trascorsi due anni dall'ultima cessione dell'ente-ponte. Il termine di due anni puō essere prorogato in presenza di specifiche condizioni di legge.

L'Assemblea della Camera il 16 febbraio 2016 ha discusso alcune mozioni concernenti iniziative in materia di gestione delle crisi bancarie e di tutela dei risparmiatori, con riferimento all'applicazione dello strumento del cosiddetto bail-in. In particolare la Camera ha approvato le mozioni Sottanelli e Monchiero n. 1-01155, nel testo riformulato, Tancredi ed altri 1-01156, nel testo riformulato, Pelillo ed altri n. 1-01160 e Tabacci ed altri n. 1-01163, nel testo riformulato. In sintesi esse impegnano il Governo a promuovere modifiche alla direttiva 2014/59/UE; a impedire il collocamento degli strumenti pių rischiosi presso clienti non in grado di comprenderne l'effettivo rischio; a promuovere una piena e consapevole informazione dei risparmiatori; a sostenere la pių rapida introduzione del terzo pilastro dell'Unione bancaria, relativo alla tutela dei depositi, nel rispetto di un principio di equilibrio tra la condivisione del rischio e la sua riduzione.

 

Il comma 1 stabilisce che ai fini fiscali la cessione di diritti, attivitā e passivitā di un ente sottoposto a risoluzione a un ente ponte non costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze. I beni ricevuti dall'ente ponte sono valutati fiscalmente in base agli ultimi valori fiscali riconosciuti in capo all'ente cedente.

In sostanza, il trattamento fiscale della cessione di attivitā e passivitā da un soggetto sottoposto a risoluzione ad un ente ponete viene equiparato a quello attualmente previsto in caso di fusioni o di scissioni.

 

Il comma 2 prevede che dalla data in cui ha effetto la cessione l'ente ponte subentra nella posizione dell'ente sottoposto a risoluzione in ordine ai diritti, attivitā o passivitā oggetto di cessione, incluse la deduzione o la tassazione dei componenti di reddito dell'ente sottoposto a risoluzione giā imputati a conto economico e non ancora dedotti o tassati dallo stesso alla data della cessione, e nelle deduzioni derivanti da opzioni di riallineamento dell'avviamento e di altre attivitā immateriali esercitate dall'ente sottoposto a risoluzione.

Le perdite di cui dell'ente sottoposto a risoluzione sono portate in diminuzione del reddito dell'ente ponte.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 84 del Tuir la perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, puō essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita č riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti.

Articolo 16
(Modifica alla disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie)

 

 

articolo 16 prevede l’applicazione dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa sui trasferimenti di immobili nell’ambito di vendite giudiziarie effettuati dalla data di entrata in vigore del provvedimento fino al 31 dicembre 2016.

 

L'articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2013, attraverso una novella all'articolo 10 del D.Lgs. n. 23 del 2011 (c.d. federalismo municipale) ha modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le imposte di registro, ipotecaria e catastale, relativamente ai trasferimenti immobiliari. Č stata introdotta un'aliquota unica, pari al 9 per cento, per tutti i trasferimenti immobiliari, ad eccezione della casa adibita ad abitazione principale non di lusso, cui si applica l'aliquota del 2 per cento.

Contestualmente č stato elevato da 168 a 200 euro l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in tutti quei casi in cui esso sia stabilito in misura fissa.

 

In particolare, il comma 1 dispone che gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietā o di diritti reali su beni immobili emessi nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare ovvero di una procedura di vendita a seguito di liquidazione dei beni nell’ambito della procedura fallimentare sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro due anni.

 

Il comma 2 chiarisce che qualora non si realizzi la condizione del ritrasferimento entro il biennio, le imposte sono dovute nella misura ordinaria (9 per cento) e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento oltre agli interessi di mora.

Dalla scadenza del biennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria.

 

Ai sensi del comma 3 la disposizione ha effetto temporaneo per gli atti emessi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento fino al 31 dicembre 2016.

 

Il comma 4 stima i conseguenti oneri in 220 milioni di euro per l'anno 2016, cui si provvede – ai sensi del comma 5 – con le maggiori entrate derivanti dalla voluntary disclosure.

 

Si ricorda che le norme in materia di voluntary disclosure introdotte dalla legge n. 186 del 2014 prevedono una procedura di collaborazione volontaria del contribuente con l'Amministrazione fiscale per l'emersione e il rientro in Italia di capitali detenuti all'estero; essa sostanzialmente trova applicazione anche per quanto riguarda le irregolaritā riguardanti attivitā detenute in Italia. La legge n. 186 del 2014 ha inoltre introdotto il reato di autoriciclaggio.

L'Agenzia delle Entrate ha reso noto che al 9 dicembre 2015 risultavano 129.565 istanze trasmesse; il valore delle attivitā emerse ammonta a 59.578.928.219 euro, per un gettito stimato intorno ai 3,8 miliardi.

Nel corso della conversione del decreto-legge n. 191 del 2015 (ILVA) le maggiori entrate per l'anno 2016 derivanti dalla proroga di termini prevista dall'articolo 2 del decreto-legge n. 153/2015 sono state quantificate in 2.100 milioni di euro (con una modifica all’articolo 1, comma 958, della legge n. 208 del 2015).


 

Articolo 17
(Disposizioni in materia di gestione collettiva del risparmio
per favorire il credito alle imprese)

 

 

articolo 17 disciplina la procedura e le condizioni per la concessione diretta di crediti, a soggetti diversi da consumatori, da parte di fondi di investimento alternativi istituiti in Italia o in un altro Stato membro UE. A tal fine č modificato ed integrato il Testo unico dell’intermediazione finanziaria (TUF).

 

Si ricorda che la recente normativa nazionale ha inteso ampliare i canali di finanziamento alle imprese alternativi al sistema bancario. In particolare il decreto-legge n. 91 del 2014 ha autorizzato determinati fondi di investimento ad erogare finanziamenti (c.d. “fondi di credito diretto”). La disciplina č stata specificata con un regolamento ministeriale (D.M. n. 30 del 2015) e con il regolamento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015.

 

Con la norma in esame si chiarisce che i fondi d’investimento italiani possono erogare finanziamenti diretti esclusivamente a soggetti diversi da consumatori. Inoltre viene dettagliata la disciplina relativa ai fondi di investimento istituiti in uno Stato membro dell’Unione europea.

 

Il comma 1, lett. a), dell’articolo 17 integra la definizione di OICR (organismo di investimento collettivo del risparmio) contenuta nel TUF (articolo 1, comma 1, lett. k) del D.Lgs. n. 58 del 1998), specificando che l’investimento in crediti diretti, a valere sul patrimonio dell’OICR, puō riguardare solo i soggetti diversi dai consumatori.

 

Si ricorda che la definizione di OICR č stata modificata ad opera del D.Lgs. n. 44 del 2014, il quale ha disciplinato i Fondi di investimento alternativi (FIA), e da ultimo č stata integrata dal D.L. n. 91 del 2014 al fine di ampliarne le competenze. Attraverso tale ultima integrazione si consente agli OICR, infatti, di investire in crediti, inclusi quelli erogati a valere sul patrimonio dell’OICR. In tal modo č stata contemplata la possibilitā di istituire i cosiddetti “fondi di credito”, ossia organismi di investimento collettivo del risparmio abilitati non soltanto a investire in finanziamenti concessi da terzi, ma anche a erogare direttamente crediti a valere sulle disponibilitā raccolte presso gli investitori del fondo. Conseguentemente lo stesso decreto-legge n. 91 del 2014 ha previsto (con una modifica all’articolo 8 del TUF) che gli OICR che investono in crediti partecipano alla centrale dei rischi della Banca d'Italia, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia. Quest’ultima puō prevedere che la partecipazione alla centrale dei rischi avvenga per il tramite di banche e intermediari.

Il D.M. 5 marzo 2015, n. 30 ha stabilito i criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani. In particolare č stato precisato che l’attivitā di concessione di finanziamenti puō essere esercitata da parte dei fondi di investimento alternativi (FIA) chiusi (articoli 10, comma 1, e 4, comma 1, lettera e), del D.M. n. 30 del 2015). Non č richiesto che tali fondi siano riservati ad investitori qualificati.

Si ricorda che i fondi di investimento alternativi (FIA) sono i fondi che non necessitano di un’autorizzazione ai sensi della direttiva 2009/65/CE (UCITS IV), la quale detta una disciplina armonizzata per taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Sostanzialmente si tratta dei fondi speculativi (hedge funds), dei fondi di private equity, di venture capital, immobiliari, di materie prime, infrastrutturali e altri tipi di fondi istituzionali. La direttiva 2011/61/UE (AIFMD - Alternative Investment Fund Managers Directive), recepita in Italia con il citato D.Lgs. n. 44 del 2014, č volta a disciplinare non tanto i fondi di investimento alternativi, a causa della grande eterogeneitā degli stessi nei diversi Stati, quanto i gestori di questi ultimi (c.d. GEFIA).

Si ricorda, inoltre, che č aperto il fondo che garantisce il diritto di rimborso su richiesta dei partecipanti, secondo la frequenza e le modalitā previste dallo statuto o dal regolamento. Sono fondi chiusi quelli che consentono di sottoscrivere quote solo nel periodo di offerta, che si svolge prima di iniziare l'operativitā vera e propria, e le rimborsano di norma solo alla scadenza del fondo. Ai fondi chiusi sono riservati investimenti poco liquidi e di lungo periodo (immobili, crediti, societā non quotate).

Il Regolamento del 19 gennaio 2015 sulla gestione collettiva del risparmio della Banca d'Italia individua, tra l’altro, norme specifiche, non derogabili, per i FIA (retail e riservati) che investono in crediti. La Banca d'Italia definisce la disciplina di carattere prudenziale, non derogabile, applicabile ai fondi di credito, prevedendo in particolare limiti di concentrazione e di leva finanziaria; č inoltre richiesto al gestore, nell’ambito del sistema di gestione dei rischi degli OICR, di definire uno specifico processo di gestione del rischio di credito, che tenga conto dell’esigenza di assicurare una valutazione rigorosa del merito di credito degli affidati e un attento controllo delle posizioni di rischio. La struttura “chiusa” di tali fondi e i presidi prudenziali individuati, coerenti con gli orientamenti internazionali volti a regolare i fenomeni di shadow banking, sono funzionali a mitigare i rischi connessi con tale attivitā di finanziamento (possibile arbitraggio regolamentare rispetto al settore bancario; rischi di trasformazione delle scadenze e di liquiditā; rischi di run, ossia di corsa degli investitori al ritiro di fondi in caso di turbolenze finanziarie; eccessiva espansione degli attivi tramite ricorso al leverage).

 

Si evidenzia che lo stesso decreto-legge n. 91 del 2014 (articolo 22) ha previsto ulteriori ipotesi di credito diretto, autorizzando allo svolgimento dell’attivitā di concessione di finanziamenti sia le imprese di assicurazione e la Sace S.p.A. che le societā di cartolarizzazione a specifiche condizioni di legge.

Per quanto riguarda le imprese di assicurazione, si prevede che i finanziamenti possono essere concessi esclusivamente nei confronti di imprese aventi un certo ambito dimensionale, ovvero solo nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese. Nel caso di finanziamenti concessi nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, l'IVASS deve stabilire condizioni e limiti operativi tenendo conto dei seguenti criteri: i prenditori dei finanziamenti dovranno essere individuati da una banca o da un intermediario finanziario iscritto; la banca o l'intermediario finanziario predetto tratterrā un interesse economico nell'operazione pari almeno al 5 per cento del finanziamento, trasferibile anche a un’altra banca, fino alla scadenza dell'operazione; il sistema dei controlli interni e gestione dei rischi dell'impresa dovrā essere adeguato e consentire di comprendere a pieno i rischi, in particolare di credito, connessi a tale categoria di attivi; l'impresa deve essere dotata di un adeguato livello di patrimonializzazione.

Per quanto riguarda i finanziamenti concessi dalle societā di cartolarizzazione nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, si prevede che nell’esercizio di tale attivitā dovranno essere rispettate le seguenti condizioni: i prenditori dei finanziamenti devono essere individuati da una banca o da un intermediario finanziario iscritto nell'albo; i titoli emessi in conseguenza devono essere destinati ad investitori qualificati; la banca o l'intermediario finanziario devono trattenere un significativo interesse economico nell'operazione, nel rispetto delle modalitā stabilite dalle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia.

 

Il comma 1, lett. b), dell’articolo 17 inserisce un nuovo capo, dedicato agli OICR di credito, nella parte II, titolo III, del TUF sulla gestione collettiva del risparmio, composto di tre nuovi articoli.

 

Il nuovo articolo 46-bis del TUF (Erogazione diretta di crediti da parte di FIA italiani) prevede espressamente che i FIA italiani possono investire in crediti a valere sul proprio patrimonio, (ovvero, possono erogare crediti) a favore di soggetti diversi da consumatori. A tali Fondi di investimento alternativi si applicano le norme del TUF, in quanto organismi di investimento collettivo del risparmio, e le relative disposizioni attuative, adottate ai sensi degli articoli 6, comma 1, e 39 del TUF.

I regolamenti adottati ai sensi delle norme richiamate sono i citati provvedimenti della Banca d’Italia (regolamento del 19 gennaio 2015) e del Ministro dell’economia e delle finanze (D.M. 5 marzo 2015, n. 30) che determina i criteri generali cui devono uniformarsi gli OICR italiani. Tali provvedimenti contengono disposizioni specifiche cui devono attenersi gli OICR il cui statuto o regolamento prevede la possibilitā di investire direttamente in crediti ossia di concedere finanziamenti (il cosiddetto direct lending).

Si ricorda, altresė, che il TUF definisce quale FIA italiano il fondo comune di investimento, la Sicav e la Sicaf che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE (AIFMD).

La societā di investimento a capitale fisso (Sicaf) č la societā per azioni a capitale fisso di nuova istituzione (D.Lgs. n. 91 del 2014). Si tratta di un organismo di investimento collettivo del risparmio di tipo chiuso che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE: č un FIA o gestore di FIA; puō gestire direttamente il proprio patrimonio o affidarne la gestione ad un gestore esterno; č disciplinata dalle norme del TUF e del codice civile ed č autorizzata e vigilata dalla Banca d'Italia.

Mentre la Sicaf puō essere solo FIA, la Sicav (societā di investimento a capitale variabile) puō assumere la forma di FIA oppure quella tradizionale, rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva UCITS. Le Sicav sono societā per azioni con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni.

 

Il nuovo articolo 46-ter (Erogazione diretta di crediti di FIA UE in Italia) del TUF disciplina la concessione diretta di crediti in Italia da parte di FIA UE, stabilendo procedure e requisiti equivalenti a quelli previsti per gli operatori nazionali.

 

In particolare, ai sensi del comma 1, il FIA UE:

§  deve essere autorizzato dall’autoritā competente dello Stato membro d’origine a investire in crediti, inclusi quelli erogati a valere sul proprio patrimonio, nel Paese di origine (lettera a));

§  deve avere una forma chiusa e il suo schema di funzionamento, in particolare per quanto riguarda le modalitā di partecipazione, deve essere analogo a quello dei FIA italiani che investono in crediti (lettera b));

§  le norme del Paese d’origine del FIA UE in materia di contenimento e di frazionamento del rischio, inclusi i limiti di leva finanziaria, devono essere equivalenti alle norme stabilite per i FIA italiani che investono in crediti. L’equivalenza rispetto alle norme italiane puō essere verificata con riferimento anche alle sole disposizioni statutarie o regolamentari del FIA UE, a condizione che l’autoritā competente dello Stato membro di origine ne assicuri l’osservanza (lettera c)).

 

I gestori di FIA UE che intendono investire in crediti in Italia dovranno, quindi, comunicarlo preventivamente alla Banca d’Italia (comma 2) e non potranno iniziare ad operare prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione: entro tali termini la Banca d’Italia puō vietare l’investimento in crediti a valere sul proprio patrimonio in Italia nei termini dalle stesse stabiliti (articolo 8, comma 1, del TUF).

 

La Banca d’Italia deve prevedere le disposizioni attuative (comma 5) e puō prevedere la partecipazione dei FIA UE alla centrale dei rischi, anche per il tramite di banche e intermediari (comma 3). Restano ferme le disposizioni italiane applicabili ai FIA UE sulla commercializzazione di azioni o quote e in ogni altra materia non espressamente regolata dall’articolo in esame (comma 4).

 

Il nuovo articolo 46-quater (Altre disposizioni applicabili) del TUF prevede che all’attivitā di concessione di crediti in Italia da parte di FIA italiani e FIA UE si applicano la normativa sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti e la relativa disciplina sanzionatoria previste dal TUB per le banche e gli intermediari finanziari, con esclusione del sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela (art. 128-bis del TUB). Ciō non comporta l’obbligo di iscrizione dei gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) all’Albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del TUB, in quanto soggetti giā autorizzati e vigilati ai sensi della direttiva 2011/61/UE (direttiva AIFM). Al rispetto degli obblighi di trasparenza citati sono tenuti i gestori del FIA.

Rimane fermo quanto previsto dall’articolo 23, comma 4, del TUF. Pertanto la citata normativa sulla trasparenza del TUB non si applica ai servizi e attivitā di investimento, al collocamento di prodotti finanziari nonché alle operazioni e ai servizi che siano componenti di prodotti finanziari i quali rimangono assoggettati alla disciplina del TUF prevista per i prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione (art. 25-bis) ovvero per l’offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita (parte IV, titolo II, capo I).

 

Il comma 2 dell’articolo 17 del decreto-legge modifica l’articolo 26, comma 5-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973 in materia di accertamento al fine di specificare che l’esenzione fiscale sugli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese erogati da enti creditizi, imprese di assicurazione e investitori istituzionali esteri, soggetti a forme di vigilanza negli Stati esteri nei quali sono stati istituiti, č subordinata al rispetto delle norme del TUB in materia di riserva di attivitā per l’erogazione di finanziamenti nei confronti del pubblico, previste per gli omologhi soggetti costituiti in Italia, al fine di non creare uno svantaggio competitivo per gli operatori nazionali.

L’esenzione da ritenuta per i finanziamenti a medio/lungo termine alle imprese č stata introdotta dall’articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2014. Pių in dettaglio, la norma esenta dalla ritenuta alla fonte del 26 per cento gli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese, erogati da enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea, Istituti di promozione dello sviluppo presenti negli Stati membri, imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'Unione europea o investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettivitā tributaria, soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti.

 

La norma (comma 5-bis all'articolo 26 del D.P.R. n. 600 del 1973) mira ad eliminare il rischio di doppia imposizione giuridica, che economicamente risulta di norma traslato sul debitore, al fine di favorire l'accesso delle imprese italiane a costi competitivi anche a fonti di finanziamento estere (tra cui i c.d. fondi di credito, che disporrebbero di ampie riserve di liquiditā). In sostanza, si č inteso rendere pių conveniente per le imprese italiane ottenere finanziamenti dalle banche e dai fondi comuni esteri.

 

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione europea)

Nell’ambito del Piano d’azione per la creazione di un’Unione dei mercati dei capitali, il 30 settembre 2015 la Commissione europea ha presentato due proposte in materia di cartolarizzazione, e precisamente:

§  una proposta di regolamento sulla cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata (STS) (COM(2015)472);

§  una proposta di modifica del regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (COM(2015)473).

Scopo dei due regolamenti č stabilire norme comuni per tutte le cartolarizzazioni, creare un quadro per prodotti standardizzati e adeguatamente controllati, e contribuire a differenziarli da strumenti finanziari pių complessi e rischiosi. 

Secondo la Commissione europea, il volume di cartolarizzazione nell'UE č calato del 46% nel 2014 rispetto al periodo pre-crisi (da 77 miliardi di euro nel 2007 a 36 miliardi di euro nel 2014).

La Commissione stima che se il volume della cartolarizzazione dell'UE raggiungesse la media pre-crisi genererebbe finanziamenti supplementari per un valore compreso tra i 100 e i 150 miliardi di euro.

La prima proposta consta di due parti principali: una dedicata alle norme che si applicano a tutte le cartolarizzazioni, la seconda dedicata solo alla cartolarizzazione STS. In particolare, essa prevede:

§  obblighi di due diligence a carico degli investitori, allo scopo di valutare i rischi insiti nella loro esposizione verso la cartolarizzazione e di stabilire se essa sia consona alle loro esigenze;

§  mantenimento del rischio: il cedente, promotore o prestatore originario deve mantenere una congrua parte di rischio;

§  cedenti, promotori e prestatori originari dovrebbero mettere le informazioni a disposizione agli investitori, a titolo gratuito e mediante moduli standardizzati, su un sito web che risponda a determinati criteri in termini, ad esempio, di controllo della qualitā dei dati e continuitā operativa;

§  gli Stati membri devono designare l’autoritā competente a cui sono attributi i poteri di vigilanza, di indagine e di sanzione.

La seconda proposta mira ad adeguare i requisiti patrimoniali previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013 per gli enti cedenti, promotori o che investono nelle cartolarizzazioni, alle caratteristiche specifiche delle cartolarizzazioni STS e ovviare alle carenze del quadro messe in luce dalla crisi finanziaria, vale a dire: il ricorso meccanico ai rating esterni; fattori di ponderazione del rischio eccessivamente bassi per i segmenti di cartolarizzazione con rating elevato e, viceversa, fattori di ponderazione del rischio eccessivamente elevati per i segmenti di cartolarizzazione con rating basso.

A tal fine, si propone di:

§  adattare i requisiti patrimoniali al quadro stabilito dal Comitato di Basilea nel dicembre 2014 (cd. quadro di Basilea riveduto);

Ai sensi del quadro di Basilea riveduto, gli enti possono calcolare i requisiti patrimoniali per le loro posizioni verso la cartolarizzazione secondo un ordine unico di prioritā che vede al primo posto il metodo basato sui rating interni. Se l'ente non puō utilizzare tale metodo deve utilizzarne uno basato sui rating esterni, purché la valutazione del merito di credito dell'esposizione sia conforme a una serie di requisiti operativi. Se l'ente non puō utilizzare il metodo basato sui rating esterni, perché si trova in una giurisdizione che non ne consente l'uso o perché non dispone delle informazioni necessarie per utilizzare questo metodo, ne utilizzerā uno standardizzato basato su una formula fornita dalle autoritā di vigilanza.

§  ricalibrare i requisiti relativi alle cartolarizzazioni STS, in linea con le raccomandazioni dell'Autoritā bancaria europea.

Il 7 luglio 2015 l'Autoritā bancaria europea ("ABE") ha pubblicato una relazione sulle cartolarizzazioni ammissibili, in cui raccomandava di ridurre i requisiti patrimoniali per le cartolarizzazioni STS a un livello prudente rispetto a quelli indicati nel quadro di Basilea riveduto. In particolare, essa prevede un fattore minimo di ponderazione del rischio pių basso del 10% per le posizioni senior.

Sulle due proposte (che seguono entrambe la procedura legislativa ordinaria, giā procedura di codecisione), il Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2015 ha giā raggiunto un orientamento generale. L’esame da parte del Parlamento europeo non č ancora stato calendarizzato.


 

Testo a fronte

D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385

Testo modificato

Modifiche ex D.L. 14 febbraio 2016, n. 18

Articolo 33

(Norme generali)

Articolo 33

(Identica)

1. Le banche di credito cooperativo sono costituite in forma di societā cooperativa per azioni a responsabilitā limitata.

1. Identico

 

1-bis. L'adesione a un gruppo bancario cooperativo č condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivitā bancaria in forma di banca di credito cooperativo.

 

1-ter. Non si puō dare corso al procedimento per l'iscrizione nell'albo delle societā cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, del codice civile se non consti l'autorizzazione prevista dal comma 1-bis

2. La denominazione deve contenere l'espressione "credito cooperativo".

2. Identico

3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta esclusivamente ai competenti organi sociali.

3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta ai competenti organi sociali fatte salve le previsioni degli articoli 150-ter e 37-bis, comma 3.

4. Il valore nominale di ciascuna azione non puō essere inferiore a venticinque euro né superiore a cinquecento euro.

4. Identico

Articolo 34

(Soci)

Articolo 34

(Identica)

1. Il numero minimo dei soci delle banche di credito cooperativo non puō essere inferiore a duecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca č posta in liquidazione.

1. Il numero minimo dei soci delle banche di credito cooperativo non puō essere inferiore a cinquecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca č posta in liquidazione.

2. Per essere soci di una banca di credito cooperativo č necessario risiedere, aver sede ovvero operare con carattere di continuitā nel territorio di competenza della banca stessa.

2. Identico

3. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

3. Identico

4. Nessun socio puō possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi cinquantamila euro.

4. Nessun socio puō possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi centomila euro.

 

4-bis. Lo statuto puō prevedere, tra i requisiti per l'ammissione a socio, la sottoscrizione o l'acquisto di un numero minimo di azioni.

5. Le banche di credito cooperativo non possono acquistare le proprie azioni, né fare anticipazioni su di esse, né compensarle con le obbligazioni dei soci.

5. Identico

6. Si applica l'articolo 30, comma 5.

6. Identico

Articolo 35

(Operativitā)

Articolo 35

(Identica)

1. Le banche di credito cooperativo esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci. La Banca d'Italia puō autorizzare, per periodi determinati, le singole banche di credito cooperativo a una operativitā prevalente a favore di soggetti diversi dai soci, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilitā.

1. Identico

2. Gli statuti contengono le norme relative alle attivitā, alle operazioni di impiego e di raccolta e alla competenza territoriale, determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia.

2. Gli statuti contengono le norme relative alle attivitā, alle operazioni di impiego e di raccolta e alla competenza territoriale, nonché ai poteri attribuiti alla capogruppo ai sensi dell'articolo 37-bis, determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia.

Articolo 36

(Fusioni)

Articolo 36

(Fusioni e trasformazioni)

1. La Banca d'Italia autorizza, nell'interesse dei creditori e qualora sussistano ragioni di stabilitā, fusioni tra banche di credito cooperativo e banche di diversa natura da cui risultino banche popolari o banche costituite in forma di societā per azioni.

1. La Banca d'Italia autorizza, nell'interesse dei creditori e qualora sussistano ragioni di stabilitā, fusioni tra banche di credito cooperativo e banche di diversa natura da cui risultino banche costituite in forma di societā per azioni.

 

1-bis. In caso di esclusione da un gruppo bancario cooperativo, la banca di credito cooperativo, entro il termine stabilito con le disposizioni di cui all'articolo 37-bis, previa autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia avendo riguardo alla sana e prudente gestione della banca, puō deliberare la propria trasformazione in societā per azioni. In mancanza, la societā delibera la propria liquidazione.

2. Le deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie; quando, in relazione all'oggetto delle modificazioni, gli statuti prevedano maggioranze differenziate, si applica quella meno elevata. E' fatto salvo il diritto di recesso dei soci.

2. Identico

3. Si applica l'art. 57, commi 2, 3 e 4.

3. Si applicano gli articoli 56, comma 2, e 57, commi 2, 3 e 4.

 

Articolo 37-bis

(Gruppo Bancario Cooperativo)

 

1. Il gruppo bancario cooperativo č composto da:

a)    una societā capogruppo costituita in forma di societā per azioni e autorizzata all'esercizio dell'attivitā bancaria il cui capitale č detenuto in misura maggioritaria dalle banche di credito cooperativo appartenenti al gruppo, che esercita attivitā di direzione e coordinamento sulle societā del gruppo sulla base di un contratto conforme a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. Il medesimo contratto assicura l'esistenza di una situazione di controllo come definito dai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea; il requisito minimo di patrimonio netto della societā capogruppo č di un miliardo di euro.

b)    le banche di credito cooperativo che aderiscono al contratto e hanno adottato le connesse clausole statutarie;

c)    le societā bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla capogruppo, come definite dall'articolo 59.

 

2. Lo statuto della capogruppo indica il numero massimo delle azioni con diritto di voto che possono essere detenute da ciascun socio, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 22, comma 1.

 

3. Il contratto di coesione che disciplina la direzione e il coordinamento della capogruppo sul gruppo indica:

a) la banca capogruppo, cui č attribuita la direzione e il coordinamento del gruppo;

b) i poteri della capogruppo che, nel rispetto delle finalitā mutualistiche, includono:

1)     l'individuazione e l'attuazione degli indirizzi strategici ed obiettivi operativi del gruppo nonché gli altri poteri necessari per l'attivitā di direzione e coordinamento, proporzionati alla rischiositā delle banche aderenti, ivi compresi i controlli ed i poteri di influenza sulle banche aderenti volti ad assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali e delle altre disposizioni in materia bancaria e finanziaria applicabili al gruppo e ai suoi componenti;

2)     i casi, comunque motivati ed eccezionali, in cui la capogruppo puō, rispettivamente, nominare, opporsi alla nomina o revocare uno o pių componenti, fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle societā aderenti al gruppo e le modalitā di esercizio di tali poteri;

3)     l'esclusione di una banca dal gruppo in caso di gravi violazioni degli obblighi previsti dal contratto e le altre misure sanzionatorie graduate in relazione alla gravitā della violazione;

c) i criteri di compensazione e l'equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attivitā comune;

d) i criteri e le condizioni di adesione, di diniego all'adesione nonché di esclusione dal gruppo, secondo criteri non discriminatori in linea con il principio di solidarietā tra le banche cooperative a mutualitā prevalente. Non č in ogni caso ammesso il recesso.

 

4. Il contratto di cui al comma 3 prevede la garanzia in solido delle obbligazioni assunte dalla capogruppo e dalle altre banche aderenti, nel rispetto della disciplina prudenziale dei gruppi bancari e delle singole banche aderenti.

 

5. L'adesione, il rigetto delle richieste di adesione e l'esclusione di una banca di credito cooperativo sono autorizzati dalla Banca d'Italia avendo riguardo alla sana e prudente gestione del gruppo e della singola banca.

 

6. Alle partecipazioni delle banche di credito cooperativo non si applicano gli articoli 2359-bis, 2359-ter, 2359-quater e 2359-quinquies del codice civile.

 

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, con proprio decreto stabilisce:

a)  le caratteristiche della garanzia di cui al comma 4, il procedimento per la costituzione del gruppo e l'adesione al medesimo;

b)  i requisiti minimi organizzativi e operativi della capogruppo, tali da assicurare la sana e prudente gestione, la competitivitā e l'efficienza del gruppo bancario nel rispetto delle finalitā mutualistiche;

c)  il numero minimo di banche di credito cooperativo di un gruppo bancario cooperativo, necessario ad assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali, la diversificazione e il frazionamento dei rischi.

 

8. Al gruppo bancario cooperativo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo III, Capo II.

 

Articolo 37-ter

(Costituzione del gruppo bancario cooperativo)

 

1. La banca che intenda assumere il ruolo di capogruppo ai sensi dell'articolo 37‑bis, comma 1, lettera a), trasmette alla Banca d'Italia:

a)  uno schema di contratto conforme a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 37‑bis;

b)  un elenco delle banche di credito cooperativo e delle altre societā che intendono aderire al gruppo bancario cooperativo.

 

2. La Banca d'Italia accerta la sussistenza delle condizioni previste ai sensi dell'articolo 37-bis e, in particolare, il grado di adeguatezza patrimoniale e finanziaria del gruppo e l'idoneitā del contratto a consentire la sana e prudente gestione del gruppo.

 

3. A seguito dell'accertamento previsto dal comma 2, le banche di credito stipulano con la capogruppo il contratto di cui all'articolo 37‑bis e provvedono alle necessarie modifiche statutarie, che sono approvate con le maggioranze previste dall'articolo 31, comma 1.

 

4. Il contratto č trasmesso alla Banca d'Italia, che provvede all'iscrizione del gruppo nell'albo dei gruppi. Successivamente, si dā corso all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2497-bis, secondo comma, del codice civile.

Articolo 150-bis

(Disposizioni in tema di banche cooperative)

Articolo 150-bis

(Identica)

1. Alle banche di credito cooperativo non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile: 2346, sesto comma, 2349, secondo comma, 2513, 2514, secondo comma, 2519, secondo comma, 2522, 2525 primo, secondo, terzo e quarto comma, 2526, 2527, secondo e terzo comma, 2528, terzo e quarto comma, 2530 secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2538, secondo comma, secondo periodo, terzo e quarto comma, 2540, secondo comma, 2541, 2542 primo e quarto comma, 2543, 2544 secondo comma, primo periodo e terzo comma, 2545-bis, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, 2545-decies, 2545-undecies terzo comma, 2545‑terdecies, 2545-quinquiesdecies, 2545‑sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545‑octiesdecies.

1. Alle banche di credito cooperativo non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile: 2349, secondo comma, 2513, 2514, secondo comma, 2519, secondo comma, 2522, 2525 primo, secondo, terzo e quarto comma, 2527, secondo e terzo comma, 2528, terzo e quarto comma, 2530 secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2538, secondo comma, secondo periodo, terzo e quarto comma, 2540, secondo comma, 2541, 2542 quarto comma, 2543 primo e secondo comma, 2545-bis, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, 2545-decies, 2545‑undecies, terzo comma, 2545‑terdecies, 2545-quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545‑septiesdecies e 2545-octiesdecies.

2. Alle banche popolari non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile: 2349, secondo comma, 2512, 2513, 2514, 2519, secondo comma, 2522, 2525, primo, secondo, terzo e quarto comma, 2527, secondo e terzo comma, 2528, terzo e quarto comma, 2530, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2538, secondo comma, secondo periodo, e quarto comma, 2540, secondo comma, 2542, secondo e quarto comma, 2543, primo e secondo comma, 2545-bis, 2545-quater, 2545‑quinquies, 2545-octies, 2545-decies, 2545‑undecies, terzo comma, 2545‑terdecies, 2545‑quinquiesdecies, 2545‑sexiesdecies, 2545‑septiesdecies e 2545-octiesdecies.

2. Identico

2-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2539, primo comma, del codice civile, gli statuti delle banche popolari determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio; in ogni caso, questo numero non č inferiore a 10 e non č superiore a 20.

2-bis. Identico

3. Alle banche di credito cooperativo continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 7 e 9 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, in quanto compatibili.

3. Identico

4. Lo statuto delle banche di credito cooperativo contiene le clausole previste dall'articolo 2514, primo comma, del codice civile.

4. Identico

5. L'articolo 2545-undecies, primo e secondo comma, del codice civile si applica in tutti i casi di fusione previsti dall'articolo 36.

5. Nei casi di fusione e trasformazione previsti dall'articolo 36, nonché di cessione di rapporti giuridici in blocco e scissione da cui risulti una banca costituita in forma di societā per azioni, restano fermi gli effetti di devoluzione del patrimonio stabiliti dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tali effetti non si producono se la banca di credito cooperativo che effettua le operazioni di cui al periodo precedente ha un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro. In tal caso, le riserve sono affrancate corrispondendo all'erario un'imposta straordinaria pari al venti per cento della loro consistenza.

6. L'atto costitutivo delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo puō prevedere, determinandone i criteri, la ripartizione di ristorni ai soci secondo quanto previsto dall'articolo 2545-sexies del codice civile.

6. Identico

7. Il termine per l'adeguamento degli statuti delle banche di credito cooperativo alle nuove disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 52 č fissato al 30 giugno 2005.

7. Identico

Articolo 150-ter

(Disposizioni in tema di partecipazione a banche di credito cooperativo)

Articolo 150-ter

(Identica)

 

01. Le banche di credito cooperativo emettono le azioni previste dall'articolo 2526 del codice civile nei casi e nei modi previsti dal presente articolo.

1. Alle banche di credito cooperativo che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera b), č consentita, previa modifica dello statuto sociale ed in deroga alle previsioni di cui all'articolo 150-bis, comma 1, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile.

1. Alle banche di credito cooperativo che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria č consentita, previa modifica dello statuto sociale l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile.

2. L'emissione delle azioni di cui al comma 1 deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia ed esse sono sottoscrivibili solo da parte del Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo riconosciuto ai sensi dell'articolo 96, del Fondo di garanzia istituzionale riconosciuto ai sensi dell'articolo 113 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4.

2. L'emissione delle azioni di cui al comma 1 deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia e, fatto salvo quanto previsto dal comma 4-bis, esse sono sottoscrivibili solo da parte dei sistemi di garanzia istituiti tra banche di credito cooperativo e dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4.

3. I diritti patrimoniali e amministrativi, spettanti ai soci finanziatori, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, sono stabiliti dallo statuto, ma ad essi spetta comunque il diritto, in deroga alle previsioni dell'articolo 33, comma 3, di designare uno o pių componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente del collegio sindacale.

3. I diritti patrimoniali e amministrativi, spettanti ai soci finanziatori, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526. secondo comma. terzo periodo, del codice civile, e all'articolo 34, comma 3, del presente decreto, sono stabiliti dallo statuto, ma ad essi spetta comunque il diritto di designare uno o pių componenti dell'organo amministrativo ed il presidente dell'organo che svolge la funzione di controllo.

4. I sottoscrittori delle azioni di finanziamento possono chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni. Il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale, delibera sulla richiesta di rimborso avendo riguardo alla situazione di liquiditā, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della banca di credito cooperativo. L'efficacia della delibera č condizionata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia.

4. I sottoscrittori delle azioni di finanziamento possono chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni e, ove versato, del sovrapprezzo. L'organo amministrativo, sentito l'organo che svolge la funzione di controllo, delibera sulla richiesta di rimborso avendo riguardo alla situazione di liquiditā, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della banca di credito cooperativo. L'efficacia della delibera č condizionata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia.

 

4-bis. Le azioni di finanziamento possono essere sottoscritte altresė dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l'emittente. In tal caso, l'emissione č consentita anche fuori dei casi indicati al comma 1, si applicano i commi 3 e 4 e l'autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi del comma 4 ha riguardo alla situazione di liquiditā, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della singola banca di credito cooperativo emittente e del gruppo nel suo complesso.

 

4-ter. Le azioni di cui al presente articolo non possono essere cedute con effetto verso la societā, se la cessione non č autorizzata dagli amministratori. Non si applicano gli articoli 2542, secondo comma e terzo comma, secondo periodo, 2543, terzo comma, 2544, secondo comma, primo periodo, e terzo comma, del codice civile.


 

Allegato statistico

Tab. 1 - Banche e sportelli

Banche

Sportelli

646

30.198

di cui Banche di credito cooperativo

365

4.403

% sul totale

57%

15%

Fonte: Banca d'Italia, bollettino statistico, IV 2015, del 22 gennaio 2016

 

Tab. 2 - Numero di soci e di dipendenti

Soci

1.233.803

Dipendenti (1)

37.000

Fonte: Federcasse, dati al 30 Settembre 2015

(1) compresi quelli delle Societā del sistema

 

Tab. 3 - Dati settoriali

(dati in mld di euro, salvo ove diversamente indicato)

Patrimonio (capitale e riserve)

20,4

indice di patrimonializzazione-CET1 medio

16,30%

indice TCR

16,70%

 

 

Provvista complessiva (2)

198,3

Raccolta da clientela + obbligazioni

161,3

Quota di mercato (3)

7,70%

 

 

Impieghi economici

134,3

Quota di mercato impieghi

7,20%

Impieghi economici (4)

148,2

Quota di mercato impieghi (4)

8%

 

 

Impieghi economici erogati alle imprese

85,2

Quota di mercato

9,6

Impieghi economici erogati alle imprese (4)

95,9

Quota di mercato (4)

10,80%

 

 

Quota mercato impieghi erogati imprese artigiane

22,50%

Quota mercato impieghi erogati all'agricoltura

18,40%

Quota mercato impieghi erogati all'allogio e ristorazione

17,80%

Quota mercato impieghi erogati al Terzo settore

13,60%

Fonte: Federcasse dati al 30 Settembre 2015

Note:

(2)   raccolta da banche + raccolta da clientela + obbligazioni

(3)   raccolta da clientela comprensiva di obbligazioni

(4)   Considerando anche i finanziamenti erogati dalle banche di II livello del Credito Cooperativo

Tabella 4 - Dettaglio 2014 crediti deteriorati e patrimonio/requisiti prudenziali di vigilanza delle principale banche di credito cooperativo italiane

 

Totale banche di credito cooperativo

Totale attivo

219.836.940

Crediti v/ clientela

120.285.065

Sofferenze

5.743.569

Incagli

7.588.060

Altri

1.567.079

Totale

14.898.708

Crediti in bonis

105.386.357

Crediti deteriorati / Crediti v. clientela %

12,4

Fonte: Area Studi Mediobanca. Milano, 1° dicembre 2015. Focus sulle banche popolari italiane

 



[1]     Gli articoli 2543, terzo comma e 2544, secondo comma, primo periodo e terzo comma non compaiono pių nell'elenco di esclusioni dell'articolo 150-bis ma la loro applicazione č tuttavia esclusa dal nuovo articolo 150-ter, comma 4-ter.

[2]     I commi precedenti prevedono che la partecipazione sociale č rappresentata da azioni; salvo diversa disposizione di leggi speciali lo statuto puō escludere l'emissione dei relativi titoli o prevedere l'utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e circolazione. Se determinato nello statuto, il valore nominale di ciascuna azione corrisponde ad una frazione del capitale sociale; tale determinazione deve riferirsi senza eccezioni a tutte le azioni emesse dalla societā. In mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, le disposizioni che ad esso si riferiscono si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al totale delle azioni emesse. A ciascun socio č assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento. Lo statuto puō prevedere una diversa assegnazione delle azioni. In nessun caso il valore dei conferimenti puō essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.

[3]     Agli effetti tributari si presume la sussistenza dei requisiti mutualistici quando negli statuti delle cooperative siano contenute le seguenti clausole: a) divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato; b) divieto di distribuzione delle riserve tra i soci durante la vita sociale; c) devoluzione, in caso di scioglimento della societā, dell'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati - a scopi di pubblica utilitā conformi allo spirito mutualistico.

[4]     Le agevolazioni previste per la cooperazione si applicano alle societā cooperative, e loro consorzi, che siano disciplinate dai principi della mutualitā previsti dalle leggi dello Stato e siano iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione. I requisiti della mutualitā si ritengono sussistenti quando negli statuti sono espressamente e inderogabilmente previste le condizioni indicate nell'art. 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, e tali condizioni sono state in fatto osservate nel periodo di imposta e nei cinque precedenti, ovvero nel minor periodo di tempo trascorso dall'approvazione degli statuti stessi.

[5]     Obbligo di devoluzione ai fondi mutualistici del patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati

[6]     In tale data č entrato in vigore (lo stesso giorno della pubblicazione in Gazzetta ufficiale) il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 recante modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio.

[7]     Reg. (CE) 26/06/2013, n. 575/2013. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012. Pubblicato nella G.U.U.E. 27 giugno 2013, n. L 176.

[8]     Controparte centrale č una persona giuridica che si interpone tra le controparti di contratti negoziati su uno o pių mercati finanziari agendo come acquirente nei confronti di ciascun venditore e come venditore nei confronti di ciascun acquirente.

[9]     L'applicazione degli articoli 2543, terzo comma e 2544, secondo comma, primo periodo e terzo comma era giā esclusa dalla versione previgente dell'articolo 150-bis, primo comma.