Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento bilancio | ||||||||||
Altri Autori: | Servizio Bilancio dello Stato | ||||||||||
Titolo: | Disposizioni urgenti in materia economico-sociale - D.L. 154/2015 - A.C. 3220 - Schede di lettura | ||||||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 348 | ||||||||||
Data: | 07/10/2015 | ||||||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | V-Bilancio, Tesoro e programmazione |
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Camera dei deputati |
XVII LEGISLATURA |
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Documentazione per l’esame di |
Disposizioni urgenti in materia economico-sociale D.L. 154/2015 – A.C. 3340 |
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n. 348 |
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7 ottobre 2015 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Bilancio ( 066760-2233 – * st_bilancio@camera.it |
Hanno partecipato alla redazione del dossier i seguenti Servizi e Uffici: |
Servizio Bilancio dello Stato Verifica
delle quantificazioni n. 275 ( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it Servizio Commissioni – Segreteria V Commissione ( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it |
§
La nota
di sintesi e le schede di lettura sono state redatte dal Servizio Studi. §
Le parti
relative ai profili di carattere finanziario sono state curate dal Servizio
Bilancio dello Stato, nonché dalla Segreteria della V Commissione per quanto
concerne le coperture. |
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La
documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle
esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e
dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la
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File:
D15154.docx |
INDICE
§
Articolo 1 (Misure
urgenti in materia sociale per garantire il decoro degli edifici scolastici)
§
Articolo 4 (Entrata
in vigore)
§
Articolo 1 – (Misure urgenti in materia sociale per garantire il decoro degli edifici
scolastici)
Articolo 1
(Misure urgenti in materia sociale per
garantire
il decoro degli edifici scolastici)
L’articolo è volto al finanziamento del Piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici (c.d. programma #scuole belle), attivando nel complesso 110 milioni di euro, di cui 100 milioni per il 2015 e 10 milioni di euro per il 2016.
Il finanziamento degli interventi del Piano viene garantita dall’articolo in esame disponendo:
a) l’immediato utilizzo di risorse, pari a 50 milioni di euro per il 2015 e a 10 milioni di euro per il 2016, “già assegnate dal CIPE nella seduta del 6 agosto 2015” a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 (FSC) per la prosecuzione degli interventi relativi al piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici. Al riguardo, si richiama la delibera dello stesso CIPE n. 21 del 30 giugno 2014 (GU n. 220 del 22 settembre 2014), con la quale è stata disposta una prima assegnazione di risorse per tali finalità (cfr. ultra).
In relazione
alla effettiva disponibilità di tali risorse, che la norma indica come “già
assegnate dal CIPE”, si segnala che nel Comunicato del CIPE relativo all’esito della seduta del 6 agosto 2015
citata risulta deliberata l’assegnazione di complessivi 60 milioni di euro a valere sulle
risorse del Fondo sviluppo e coesione relativo alla programmazione 2014-2020
“per misure di riqualificazione e decoro degli edifici scolastici statali”. La relativa delibera (n. 73/2015) risulta
ancora in corso di registrazione presso la Corte dei conti[1].
Poiché le risorse in questione risultano già
essere state rese disponibili dal CIPE sembra doversi desumere che l’intento
della norma sia essenzialmente quello di favorire una accelerazione
nell’utilizzo delle risorse medesime.
b) una nuova autorizzazione legislativa di spesa, pari a 50 milioni di euro per il 2015, i cui oneri finanziari sono coperti mediante una corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione.
Come riportato anche nella relazione illustrativa, l’articolo in esame intende dunque garantire la immediata disponibilità di 110 milioni di euro necessari per la prosecuzione del programma “Scuole belle” per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, che, si ricorda, prevede un finanziamento complessivo di 450 milioni di euro (di cui 280 milioni di euro già stanziati, come riportato nella ricostruzione che segue), per il periodo 1° luglio 2014- 1° aprile 2016.
La
relazione illustrativa ricorda, inoltre, che il suddetto piano è stato
elaborato a seguito dell’accordo
siglato il 28 marzo 2014, con il
quale si è trovata soluzione alla problematica occupazionale dei lavoratori ex
LSU, impegnati fino all’anno precedente nelle attività di pulizie delle scuole
e formati, per l’occasione, a prestare servizio come manutentori.
In materia si
ricorda, preliminarmente, che il 4 luglio 2014 è stato presentato sul sito del Governo un piano di
edilizia scolastica articolato in tre linee di intervento. “Si tratta della
costruzione di nuovi edifici scolastici o di rilevanti manutenzioni, grazie
alla liberazione di risorse dei comuni dai vincoli del patto di stabilità per
un valore di 244 milioni (#scuolenuove)[2] e del finanziamento per 510 milioni dal Fondo di
sviluppo e coesione, dopo la delibera Cipe del 30 giugno 2014, per interventi
di messa in sicurezza (#scuolesicure),
di decoro e piccola manutenzione (#scuolebelle)”[3].
La delibera CIPE del 30 giugno 2014, cui si fa
riferimento nel comunicato, è la delibera n.
21/2014 citata dalla norma
in esame, che ha destinato a favore del Ministero dell'istruzione l’importo di
510 milioni del Fondo di sviluppo e coesione - programmazione 2007-2013 per il
finanziamento del «Piano Scuola», così articolati:
§
400 milioni di
euro per le misure di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni
scolastiche statali (#scuolesicure),
attraverso lo scorrimento delle graduatorie per la realizzazione di ulteriori
interventi finanziabili ai sensi dell'art. 18, co. 8-ter, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013), nonché delle graduatorie per la
messa in conformità/agibilità degli edifici scolastici attraverso l'utilizzo
delle economie derivanti dai ribassi d'asta di cui alle graduatorie degli
interventi finanziabili ai sensi dello stesso art. 18, co. 8-ter[4];
§
110 milioni di euro per il finanziamento del piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità
degli edifici scolastici (#scuolebelle),
con assegnazione subordinata all'accordo delle Regioni, quale prima
assegnazione di un più ampio finanziamento relativo al Piano, indicato
nell’ordine di 450 milioni[5].
Come sopra ricordato, il piano “Scuole belle” è stato elaborato a seguito dell’accordo sottoscritto il 28
marzo 2014 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tale
accordo prevedeva, al fine di avviare a definitiva soluzione la problematica occupazionale conseguente alle
riduzioni degli affidamenti derivanti dalle espletate gare CONSIP e
riguardante i lavoratori ex LSU e quelli appartenenti alle ditte dei c.d.
“appalti storici”[6], che il MIUR – nell’ambito del più ampio programma
per l’edilizia scolastica facente capo alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri – avrebbe utilizzato risorse complessive pari a 450 milioni di euro, a decorrere dall’1.7.2014 e fino al 30.3.2016,
da impiegare per lo svolgimento, da parte del personale adibito alla pulizia
nelle scuole, di ulteriori attività consistenti in interventi di ripristino del decoro e della funzionalità degli immobili
adibiti ad edifici scolastici.
L’accordo prevedeva
che il MIUR avrebbe individuato gli istituti scolastici capofila per l’acquisto
dei nuovi servizi e che l’importo complessivo degli ordini integrativi di
fornitura sarebbe stato pari a 150
milioni di euro per il 2014 e a 300 milioni di euro per il 2015 e i primi 3
mesi del 2016.
Per quanto concerne il finanziamento del Piano,
si ricorda che 150 milioni per il 2014
e 130 milioni per il 2015 sono già
stati stanziati. In particolare:
- con la delibera
n. 21 del 2014 sono stati inizialmente previsti 110 milioni per il 2014,
a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione
2007-2013. La delibera medesima considerava, tuttavia, che, per la citata
assegnazione di 110 milioni avrebbe potuto essere individuata, da apposita
norma di legge, una copertura finanziaria alternativa. In effetti, nella seduta
del 1° agosto 2014, il CIPE prendeva atto che per il finanziamento di 110
milioni di euro era stata individuata una nuova
copertura finanziaria, alternativa rispetto all’assegnazione a carico del
FSC, e che pertanto, la relativa delibera non avrebbe avuto corso. Tale
copertura è stata operata presso il del
Ministero dell’istruzione, mediante il D.M.
n.559 del 2014[7], che ha destinato alle finalità del piano in
questione l’importo di 110 milioni a valere sui Fondi per il funzionamento
delle istituzioni scolastiche, dettando altresì i criteri per il riparto di
tale somma a livello provinciale.
- ulteriori 40
milioni per il 2014 sono stati
assegnati dal CIPE a carico del Fondo sviluppo e coesione 2007-2013, con la delibera n. 22/2014, punto 4, a valere
sugli importi residui di una precedente assegnazione a favore del Ministero (di
100 milioni di euro) disposta con la delibera
n. 6/2012 per la costruzione di nuovi edifici scolastici[8];
- l’articolo 1,
comma 353, della legge n. 190/2014
(legge di stabilità 2015) ha, da ultimo, autorizzato la spesa di ulteriori 130 milioni per il 2015, per la
realizzazione di interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità
degli scolastici[9].
Come
riportato anche nella Relazione, si segnala che il 30 luglio 2015 è stato sottoscritto presso la Presidenza del
Consiglio un ulteriore Accordo che ha confermato l’impegno del Governo a
garantire le risorse finanziarie necessarie al completamento del programma “Scuole belle”, con lo stanziamento degli ulteriori 170 milioni di
euro necessari alla copertura del periodo 1° luglio 2015-31 marzo 2016.
L’accordo
prevede, altresì, che la Presidenza del Consiglio si impegna a convocare entro
il 2015 un tavolo di verifica per esaminare le problematiche sociali e
occupazionali più generali concernenti i lavoratori ex LSU e “appalti storici
[10].
Con l’articolo in esame si intende dunque garantire la immediata disponibilità di 110 milioni di euro per la prosecuzione del programma “Scuole belle” che sembrerebbero costituire quota parte dei 170 milioni di euro necessari al completamento del programma medesimo, previsti nel sopracitato Accordo del 30 luglio 2015.
Sul punto
appare tuttavia necessaria una conferma da parte del Governo.
Ciò anche in considerazione di quanto riportato
nella relazione illustrativa, nella quale si precisa - richiamando l’accordo
del 30 luglio 2015 e l’impegno del Governo allo stanziamento degli ulteriori
170 milioni di euro fino al 1° aprile 2016 – che la prosecuzione del progetto
“Scuole belle” presuppone (in aggiunta
a 10 milioni di euro che il Ministero dell’istruzione sembra aver già reperito
nel mese di agosto all’interno del proprio bilancio) lo stanziamento urgente di
complessivi 100 milioni di euro per il periodo luglio–dicembre 2015 – che, si
rammenta, sono quelli previsti dall’articolo in esame e reperiti per 50 milioni
a valere sul Fondo sviluppo e coesione e per 50 milioni sul Fondo sociale per
l’occupazione - e di ulteriori 60 milioni
di euro per l’anno 2016 (periodo 1°
gennaio–31 marzo).
In proposito, atteso che l’articolo 1 in esame
considera 10 milioni di euro per il 2016 (quelli a valere sul FSC), ciò
sembrerebbe far supporre che restano ancora da stanziare ulteriori 50 milioni
di euro per il 2016 per il completamento del programma in tale anno.
Anche su tale aspetto appare opportuna una
conferma da parte del Governo.
Articolo 2
(Misure urgenti per l'esecuzione dei
programmi di Amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza)
L’articolo 2 interviene sulla disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, contenuta nel D.Lgs. n. 270/1999 (c.d. Prodi-bis), consentendo una proroga del termine di esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali.
La proroga – che può cumularsi alla proroga trimestrale eventualmente accordata dall’autorità giudiziaria ai sensi della disciplina già vigente (articolo 66 del medesimo D.Lgs.) – opera per un periodo non superiore a dodici mesi e per una sola volta, qualora venga accertato, sulla base di una specifica relazione predisposta dal commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, che l’attuazione del programma richiede la prosecuzione dell’esercizio dell’impresa e che ciò non reca pregiudizio ai creditori.
In particolare, l’articolo 2 aggiunge un nuovo comma 4-bis nell’articolo 57 del D.Lgs. n. 270/1999, ai sensi del quale, se in prossimità della scadenza del programma – anche in caso di proroga trimestrale (disposta ai sensi del citato articolo 66) – la cessione non è ancora intervenuta, in tutto o in parte, il Ministro dello sviluppo economico può disporre, per una sola volta, un’ulteriore proroga del termine di esecuzione del programma per un periodo non superiore a dodici mesi, allorquando, sulla base di una specifica relazione predisposta dal Commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, l’attuazione del programma richiede la prosecuzione dell’esercizio dell’impresa, senza pregiudizio per i creditori.
Come risulta dalla relazione illustrativa del disegno di legge di conversione e
dall’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) allegata allo stesso
disegno di legge, l’obiettivo perseguito con la disposizione di cui
all’articolo 2 è quello di evitare
alle grandi imprese commerciali che versano in stato di insolvenza e che non
hanno concluso, nei termini vigenti, l’attuazione dei programmi previsti per
l’amministrazione straordinaria, l’automatica conversione della procedura
conservativa in fallimento.
Secondo la relazione
illustrativa, il termine di dodici mesi per l’esecuzione del programma
(intendendosi per esecuzione sia la prosecuzione dell’esercizio d’impresa, sia
l’intero svolgimento delle procedure di vendita, con aggiudicazione e stipula
con l’acquirente) può essere obiettivamente esiguo, soprattutto in presenza di
realtà produttive complesse e di particolari contingenze di mercato.
Con la proroga,
afferma sempre la relazione governativa, si realizza un bilanciamento tra
l’interesse pubblico a preservare il patrimonio aziendale, garantendo al
contempo il mantenimento dei livelli occupazionali, e l’interesse dei creditori
a non veder ulteriormente peggiorata la propria esposizione creditoria (atteso
che la prosecuzione dell’attività aziendale, nel caso di gestione deficitaria,
potrebbe determinare l’accumulo di pre deduzioni con inevitabile sacrifico dei
crediti pregressi).
La procedura di amministrazione straordinaria,
disciplinata nel D.Lgs. n. 270/1999, prevede che le imprese dichiarate
insolventi (a norma del medesimo D.Lgs. art. 3) sono ammesse alla procedura di
amministrazione straordinaria se presentano concrete prospettive di recupero
dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali. Il recupero dell’equilibrio economico deve
potersi realizzare, in via alternativa:
a)
tramite la
cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione
dell'esercizio dell'impresa di durata
non superiore ad un anno ("programma
di cessione dei complessi aziendali");
b)
tramite la
ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un
programma di risanamento di durata non
superiore a due anni ("programma
di ristrutturazione");
c)
per le società
operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali anche tramite la cessione
di complessi di beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione
dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno (“programma di cessione dei complessi di beni
e contratti”).
La predisposizione del
programma spetta al commissario straordinario. Il programma deve essere
presentato (entro i sessanta giorni successivi al decreto di apertura della
procedura di amministrazione straordinaria, che spetta al tribunale[11]) al Ministero dello sviluppo economico e da questo
approvato(articolo 54).
Quanto ai contenuti del programma[12], se è
adottato l'indirizzo della cessione dei
complessi aziendali, il programma deve anche indicare le modalità della
cessione, segnalando le offerte pervenute o acquisite, nonché le previsioni
relative alla soddisfazione dei creditori.
Se è adottato
l'indirizzo della ristrutturazione
dell'impresa, il programma deve indicare anche le eventuali previsioni di
ricapitalizzazione dell'impresa e di mutamento degli assetti imprenditoriali, i
tempi e le modalità di soddisfazione dei creditori, anche sulla base di piani
di modifica convenzionale delle scadenze dei debiti o di definizione mediante
concordato.
Circa l’autorizzazione all’esecuzione del programma,
l’articolo 57 del D.Lgs. - che il
decreto legge in esame va ad integrare - dispone che essa è concessa dal
Ministero dello sviluppo economico, con decreto, sentito il comitato di
sorveglianza, entro trenta giorni dalla sua presentazione.
Salvo casi
particolari (indicati dall’articolo 58), il programma si intende comunque
autorizzato se il Ministero non si pronuncia entro novanta giorni dalla
presentazione, a meno che non chieda chiarimenti, modifiche o integrazioni del
programma, ed in tali casi il termine è sospeso (commi 1-3).
I termini di durata
del programma decorrono dalla data di autorizzazione (comma 4).
L’articolo 66 del D.Lgs. consente una proroga del termine di scadenza del
programma di cessione dei complessi aziendali, la quale può essere chiesta
al Tribunale da parte del Commissario straordinario, con l'autorizzazione del
MISE, sentito il comitato di sorveglianza, se
alla scadenza del programma di cessione dei complessi aziendali, la cessione non è ancora avvenuta, in tutto o
in parte, ma risultano in corso iniziative di imminente definizione, il
commissario straordinario può chiedere al tribunale, con l'autorizzazione del MISE,
sentito il comitato di sorveglianza, la proroga del termine di scadenza del
programma (comma 1).
La proroga può essere concessa una sola volta e per un periodo non
superiore a tre mesi (comma 2) Il tribunale
provvede con decreto motivato (comma 3).
Alla scadenza del
termine prorogato, il commissario straordinario deve presenta una ulteriore
relazione finale (comma 4).
Si ricorda infine
che, ai sensi dell’articolo 70 del D.Lgs. n. 270, il Tribunale, su richiesta del commissario straordinario o
d'ufficio, dispone la conversione della
procedura di amministrazione straordinaria in fallimento:
a) quando, essendo stato autorizzato un programma di
cessione dei complessi aziendali, tale cessione non sia ancora avvenuta, in
tutto o in parte, alla scadenza del programma, fatta salva la proroga di tre
mesi concessa ai sensi dell'art. 66
b) quando, essendo stato autorizzato un programma di
ristrutturazione, l'imprenditore non abbia recuperato la capacità di soddisfare
regolarmente le proprie obbligazioni alla scadenza del programma.
Ai sensi del nuovo comma 4-bis, il provvedimento ministeriale di proroga è comunicato al Tribunale competente perché questo eserciti le proprie attribuzioni ai sensi del D.Lgs. n. 270 in esame.
A tale riguardo, si ricorda che, ai sensi dell’articolo 66 del D.Lgs. n. 270, è il commissario straordinario che può chiedere al Tribunale, con l'autorizzazione del MISE, sentito il comitato di sorveglianza, la proroga di tre mesi del termine di scadenza del programma di cessione dei complessi aziendali e il Tribunale decide con decreto motivato.
La formulazione del nuovo comma 4-bis prevede invece che sull’ulteriore proroga di 12 mesi la relativa autorizzazione sia concessa direttamente dal MISE e successivamente trasmessa al Tribunale “perché questo eserciti le proprie attribuzioni”.
Secondo la relazione illustrativa, “considerazioni di ordine sistematico inducono ad attribuire all’autorità amministrativa vigilante competente sull’approvazione del programma il potere di disporne la proroga, valutandone la coerenza all’impianto originariamente autorizzato, la « fattibilità » dal punto di vista economico finanziario e la rispondenza ai criteri di utilità e di non pregiudizio ai creditori, rimanendo salva in ogni caso la possibilità per il Tribunale competente di esercitare le attribuzioni che il D.Lgs. gli riconosce e, a tal fine, il provvedimento ministeriale di proroga gli viene comunicato”.
Sempre secondo la relazione illustrativa, “la proroga trimestrale di cui all’articolo 66, rimessa alla competenza dell’autorità giudiziaria, assume una ben diversa natura, potendo essere concessa nei casi in cui «alla scadenza del programma di cessione dei complessi aziendali, la cessione non è ancora avvenuta, in tutto o in parte, ma risultano in corso iniziative di imminente definizione”.
Si osserva
che la norma qui in esame potrebbe essere collocata come nuovo comma
dell’articolo 66 del D.Lgs. n. 270/1999, concernente proprio la proroga del
termine di scadenza del programma di cessione dei complessi aziendali, e non
come nuovo comma dell’articolo 57 del medesimo D.Lgs.
Si valuti
peraltro se la formulazione della nuova disposizione (applicabile “anche” in
caso di proroga dei termini di cui all'articolo 66) possa essere riferita anche
alla prima proroga, con un procedimento distinto e parallelo rispetto a quello
già disciplinato dall’art. 66.
Occorrerebbe
poi precisare quali siano le attribuzioni del tribunale richiamate dalla nuova
disposizione in esame.
Occorre in
fine coordinare la nuova disposizione con l’articolo 70 del D.Lgs. , il quale
dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in
fallimento, quando, essendo stato autorizzato un programma di cessione dei
complessi aziendali, tale cessione non sia ancora avvenuta, in tutto o in
parte, alla scadenza del programma, salvo quanto previsto dall’articolo 66.
In fine, si ricorda che la Commissione Attività produttive della Camera ha recentemente avviato l’esame di una proposta di legge volta ad una complessiva riforma dell’istituto dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (A.C. 865, Abrignani).
Articolo 3
(Misure finanziarie per interventi nei
territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 13 e 14
settembre 2015)
La norma di cui all’articolo 3 è volta a stabilire una riduzione degli obiettivi finanziari del patto di stabilità interno per l’anno 2015 in favore degli enti locali interessati dagli eccezionali eventi meteorologici del 13 e 14 settembre 2015, che ha colpito i territori delle province di Piacenza e Parma.
Con la delibera del Consiglio dei ministri del 25
settembre 2015 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli
eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 13 e 14 settembre 2015 hanno
colpito il territorio di Parma e Piacenza. Nella medesima delibera, l’art. 1
stabilisce in particolare che lo stato di emergenza è dichiarato fino al
centottantesimo giorno a partire dalla data del provvedimento e che per
l'attuazione dei primi interventi si provvede nel limite di 10 milioni di euro,
a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma
5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio
nazionale della protezione civile).
In particolare, la norma dispone una riduzione dell'obiettivo del patto per un importo complessivo di 14,179 milioni di euro, da ripartirsi tra gli enti interessati nei seguenti importi massimi:
§ 4 milioni di euro per la provincia di Parma,
§ 6,5 milioni di euro per la provincia di Piacenza,
§ 3,679 milioni di euro da ripartirsi tra i comuni interessati dall’evento, come indicato nella Tabelle A allegata al decreto-legge in esame.
La riduzione degli obiettivi è posta a valere sugli spazi finanziari messi a disposizioni per l’attuazione della c.d. “premialità” - misura prevista in favore degli enti locali rispettosi del patto di stabilità interno e dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali, disciplinata dal comma 122 dell’articolo 1 della legge n. 220/2010 (stabilità 2011) - nei limiti degli spazi residuali, quantificati alla data del 24 settembre 2015.
Gli spazi finanziari utili all’applicazione del meccanismo di premialità – si ricorda -sono quelli determinati dall'applicazione della sanzione di cui alla lettera a) del comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, operata, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno e che prevede la riduzione in una data misura del fondo di solidarietà comunale o del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale.
Tali spazi finanziari risultano - come peraltro indicato dalla norma stessa - già diminuiti nel 2015, in quanto utilizzati dall’articolo 1, comma 10-bis, del D.L. n. 78/2015, per la riduzione degli obiettivi del patto di stabilità per l’anno 2015 in favore dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira, colpiti dalla tromba d'aria dell'8 luglio 2015, per complessivi 7,5 milioni di euro.
Conseguentemente, la norma dispone la sospensione per l’anno 2015 dell’applicazione del meccanismo di premialità, di cui al comma 122 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010.
Il meccanismo della premialità, previsto dal citato comma 122, consente la riduzione gli obiettivi annuali del patto di stabilità per gli enti locali che siano stati virtuosi nell’anno precedente.
L'importo complessivo della riduzione degli obiettivi è commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione - operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio provinciale e sul Fondo si solidarietà comunale, ovvero, sui trasferimenti erariali nel caso dei comuni della Regione Siciliana e della Sardegna, ai sensi dell’articolo 31, comma 26, lettera a) della legge n. 183/2011[13] - comminata nei confronti degli enti locali che non hanno rispettato l'obiettivo del patto.
Sulla disciplina è intervenuto, da ultimo, l’articolo 4, comma 3, del D.L. n. 66/2014, il quale ha riservato l’applicazione del sistema di premialità, sulla base dei criteri individuati ai sensi del comma 122, esclusivamente agli enti locali che risultino altresì rispettosi dei tempi di pagamento previsti dal D.Lgs. n. 231/2002[14], come rilevato nella certificazione del patto di stabilità interno.
Per completezza, si ricorda che il sistema di
premialità è stato attuato nel 2011,
con il D.M. Economia 24 febbraio 2012, il quale ha determinato una riduzione
degli obiettivi programmatici per l’anno 2011 dei comuni e delle province
rispettosi del patto 2010 di circa 11,4
milioni, di cui, rispettivamente, a circa 1,4 milioni di euro per le
province e a 10 milioni per i comuni. Per l’anno 2012, la riduzione degli obiettivi
annuali degli enti locali in base alla premialità è stata attuata con il D.M. economia 22 gennaio 2013, per un importo complessivo pari a 71,8 milioni per i comuni e a 1,171
milioni per le province (in particolare, per le province la riduzione degli
obiettivi di saldo finanziario è stata applicata alle sole province di Bologna,
Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, le cui popolazioni sono state
colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012). Per l’anno 2013, si è proceduto alla riduzione
degli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno delle province e
dei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti con il decreto 30 ottobre 2013, per importi
complessivi a circa 11 milioni, di cui 2,152 milioni per i comuni e a
8,776 milioni per le province. Per il 2014, la riduzione degli obiettivi
del patto di stabilità è stata operata con il D.M. economia 15 gennaio 2015,
per complessivi 13,8 milioni, di cui 10,3 milioni di euro destinati ad alleggerire
gli effetti negativi sull'obiettivo di patto dei c.d. “comuni capofila”, in
connessione alla gestione di funzioni e servizi in forma associata, e 3,8
milioni ripartita tra i comuni.
Articolo 4
(Entrata in vigore)
L’articolo 4 reca la consueta formula che dispone sia la immediata entrata in vigore del decreto-legge, a partire dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale avvenuta contestualmente alla sua emanazione il 1° ottobre 2015, sia la sua trasmissione alle Camere per la conversione in legge.
Normativa vigente: la delibera CIPE n. 21 del 30 giugno 2014 ha disposto, in sede di riprogrammazione delle risorse disponibili pari a 616,025 milioni di euro, la riassegnazione dell’importo di 510 milioni di euro a favore del Ministero dell’istruzione, università e ricerca (MIUR), per il finanziamento del «Piano Scuola». Nella delibera è stato prevista la destinazione di tale importo:
§ per 110 milioni di euro al finanziamento del piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici predisposto dal MIUR, con assegnazione subordinata all’accordo con le Regioni;
§ per 400 milioni di euro alle misure di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali.
La norma dispone - per la prosecuzione degli interventi relativi al piano straordinario per gli edifici scolastici, di cui alla delibera CIPE 30 giugno 2014, n. 21 - l’immediato utilizzo delle risorse già assegnate dal CIPE con la predetta delibera, nell’importo di euro 50 milioni per l’anno 2015 e di euro 10 milioni per l’anno 2016, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (programmazione 2014-2020).
La norma autorizza, inoltre, la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2015, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione di cui all’articolo 18 del DL n. 185/2008[[15]].
La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.
La relazione illustrativa precisa che il 2015 rappresenta il secondo anno di programmazione del piano “Scuole belle”, finalizzato al mantenimento e al ripristino della funzionalità e del decoro degli edifici scolastici pubblici. La durata del Piano è stata prevista dal luglio 2014 al marzo 2016, con una dotazione complessiva di 450 milioni di euro. Con la legge di stabilità 2015 (legge 190 del 2014), sono stati stanziati 130 milioni di euro per interventi fino al 30 giugno 2015. Successivamente, con l’accordo governativo del 30 luglio 2015, è stato confermato l’impegno del Governo allo stanziamento degli ulteriori 170 milioni di euro fino al 1° aprile 2016. Attualmente la prosecuzione del progetto “Scuole belle” presuppone lo stanziamento urgente di complessivi 100 milioni di euro per il periodo luglio-dicembre 2015[[16]]. Dell’importo relativo al 2015, 50 milioni di euro per il 2015 sono stati individuati, per mezzo della delibera CIPE del 6 agosto 2015, nel Fondo per lo sviluppo e la coesione. Ulteriori 50 milioni di euro provengono dal Fondo sociale per l’occupazione e la formazione (di cui 12 milioni per cassa integrazione di agosto e 38 milioni per “Scuole belle” di settembre).
In merito ai profili di quantificazione, tenuto conto delle finalità del Fondo sociale per occupazione e formazione (destinato principalmente al finanziamento di ammortizzatori sociali, di interventi di sostegno al reddito e di reinserimento lavorativo), andrebbero acquisiti elementi in ordine all’effettiva disponibilità delle risorse del Fondo nella misura indicata dal testo in esame (50 milioni nel 2015). Andrebbe inoltre acquisita una conferma circa:
§ l’allineamento temporale fra l’utilizzo delle risorse disposto dal testo e le previsioni di cassa a normativa vigente scontate per l’anno in corso con riferimento alle medesime risorse;
§ la possibilità di un impiego delle medesime risorse senza pregiudicare altre finalità di spesa già programmate e – quindi – senza richiedere un’eventuale reintegrazione del Fondo in presenza di ulteriori fabbisogni.
A tale proposito non appare chiaro quanto indicato dalle relazioni allegate[17] (ma non esplicitato dal testo), ossia che il finanziamento di 50 milioni per il 2015 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione riguarda in parte (12 milioni) misure di “cassa integrazione di agosto” e in parte (38 milioni) “Scuole belle di settembre”. Più specificamente, non risulta chiaro se la quota di 12 milioni indichi una preesistente finalizzazione del Fondo ovvero una nuova destinazione delle medesime risorse. Sul punto appare opportuno un chiarimento anche in considerazione del fatto che l’autorizzazione di spesa a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione (di cui all’ultimo periodo dell’unico comma dell’articolo in esame) non richiama espressamente le finalità di cui al primo periodo del medesimo articolo.
Quanto alle risorse (50 milioni per il 2015 e 10 milioni per il 2016) da utilizzare a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, andrebbe acquisita conferma che l’utilizzo previsto dal testo sia compatibile con la dinamica per cassa - scontata ai fini delle previsioni tendenziali – delle risorse in questione.
In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all’utilizzo, in una misura pari a 50 milioni di euro per l’anno 2015, del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008 (cap. 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), si segnala che tale Fondo reca le necessarie disponibilità. Ciò premesso, appare tuttavia opportuno – come in precedenza segnalato – che il Governo confermi che l’utilizzo del citato Fondo non pregiudichi la realizzazione di interventi già previsti a valere sulle risorse del medesimo.
La norma integra l’articolo 57 del decreto legislativo 270/1999 (Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza).
L’articolo 57 disciplina i programmi di ristrutturazione economica e finanziaria finalizzati al risanamento delle imprese dichiarate insolventi ma che presentano prospettive di recupero dell’equilibrio economico, da realizzare anche attraverso cessioni di complessi aziendali e di beni e contratti. In particolare, è previsto che l'esecuzione del programma debba essere autorizzata dal Ministero dell'industria e che la sua durata non possa essere superiore a due anni, decorrenti dalla data dell'autorizzazione[18].
In base alla norma in esame, se la predetta cessione non è ancora intervenuta, in tutto o in parte, in prossimità della scadenza del programma, il Ministro dello sviluppo economico può disporre, per una sola volta, un'ulteriore proroga del termine di esecuzione del programma, per un periodo non superiore a dodici mesi. Ciò a condizione che l'attuazione del programma richieda – secondo il Commissario straordinario - la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa e che ciò avvenga senza pregiudizio per i creditori.
La relazione tecnica afferma che la norma, riguardante lo svolgimento della procedura di amministrazione straordinaria, ha natura ordinamentale, è realizzabile con oneri a carico della procedura stessa e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare, preso atto del carattere ordinamentale della norma in esame.
La norma stabilisce che per l'anno 2015 l'obiettivo del patto di stabilità interno è ridotto, per le province di Parma e Piacenza e per i comuni colpiti dagli eventi meteorologici del settembre 2015 (indicati nella tabella A allegata al presente decreto), per i seguenti importi:
§ 4 milioni di euro per la provincia di Parma;
§ 6,5 milioni di euro per la provincia di Piacenza;
§ 3,679 milioni di euro per i predetti comuni.
La norma è emanata per fare fronte ai danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 13 e 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Parma e Piacenza[19].
La riduzione degli obiettivi è operata a valere sugli spazi finanziari determinati dall'applicazione della sanzione di cui all’articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 183/2011, prevista in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno 2014, quantificati alla data del 24 settembre 2015. Tale sanzione consiste in una riduzione di trasferimenti[20] in misura pari alla differenza fra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico di ciascun comune.
Gli spazi finanziari utilizzabili per le finalità in esame sono, secondo il tenore letterale della norma, quelli che “residuano dall'applicazione dell'articolo 1, comma 122-bis, della legge 13 dicembre 2010, n. 220”.
L’articolo 1, comma 122, primo periodo, della legge 220/2010 ha previsto che con decreto del Ministro dell'economia siano definiti i criteri di riduzione degli obiettivi annuali degli enti assoggettabili alla sanzione di cui all’articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 183/2011 (v. sopra) operata, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno, a valere sul Fondo di solidarietà comunale e sul Fondo sperimentale di riequilibrio, nonché sui trasferimenti erariali destinati alle province della Regione siciliana e della Sardegna. In base al secondo periodo del medesimo comma 122, l'importo complessivo della riduzione degli obiettivi è commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della predetta sanzione.
Il successivo comma 122-bis prevede che per l'anno 2015 l'obiettivo del patto di stabilità interno per i comuni di Dolo, Pianiga e Mira[21] sia ridotto complessivamente di 7,5 milioni di euro[22], a valere sugli spazi finanziari di cui al secondo periodo del comma 122 e nei limiti degli stessi. Qualora gli spazi finanziari di cui al primo periodo risultino inferiori a 7,5 milioni di euro, la riduzione dell'obiettivo di ciascun ente è proporzionalmente rideterminata. Nel 2015 sono corrispondentemente ridotti gli spazi finanziari per operare, ai sensi del comma 122, la riduzione dell'obiettivo del patto di stabilità interno degli enti locali.
Si segnala che ai commi richiamati (122 e 122-bis) non sono stati a suo tempo ascritti effetti finanziari.
Conseguentemente, per l'anno 2015, non trova applicazione l’articolo 1, comma 122, primo periodo della legge 220/2010 (v. sopra: riduzione di obiettivi annuali per gli “enti virtuosi” a valere sulle risorse ricavate dalle sanzioni applicate agli enti inadempienti).
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e specifica che le stesse non determinano oneri dal momento che la riduzione degli obiettivi degli enti interessati avviene nei limiti degli effetti finanziari che residuano dall’applicazione del comma 122-bis (v. sopra).
In merito ai profili di quantificazione andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione volti a chiarire se gli spazi finanziari disponibili richiamati dal testo (ma non quantificati dalla relazione tecnica) siano effettivamente sufficienti a coprire l’importo delle deroghe al patto di stabilità interno disposte con l’articolo in esame (deroghe che ammontano complessivamente, per il 2015, a circa 14,2 milioni di euro).
Si ricorda in proposito che nella norma in esame non viene espressamente riproposto il meccanismo di salvaguardia presente nell’articolo 1, comma 122-bis, della legge 220/2010, in base al quale la riduzione dell'obiettivo per ciascun ente può essere proporzionalmente rideterminata in caso di incapienza degli spazi finanziari.
In particolare andrebbe chiarito:
§ quale sia l’entità degli spazi finanziari disponibili (a valere sui quali viene prevista la copertura della norma in esame) accertati alla data del 24 settembre 2015;
§ se
tali spazi finanziari attengano alla quota di risorse indicata dal comma 122-bis,
espressamente richiamato dal testo (riduzione degli obiettivi del patto per i
tre comuni colpiti dalla tromba d’aria del luglio 2015)[23], oppure, più verosimilmente, derivino
dall’applicazione del meccanismo premiale di carattere generale di cui al comma
122 (riduzione degli obiettivi del patto per gli enti virtuosi e corrispondente
riduzione di risorse per gli enti inadempienti), una volta dedotte le risorse
di cui al predetto comma 122-bis.
Infine, poiché la norma (ultimo periodo dell’articolo in esame) esclude espressamente, per l’anno 2015, l’applicazione del meccanismo di ripartizione degli importi delle sanzioni fra i cosiddetti enti virtuosi, sarebbe utile precisare se detta esclusione comporti eventuali risparmi, una volta dedotti gli effetti delle norme finanziarie di cui all’articolo in esame.
In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all’utilizzo - in una misura complessivamente pari a 14,179 milioni di euro per il 2015 - degli spazi finanziari determinati dall’applicazione della sanzione di cui all’articolo 31, comma 26, lettera a), della legge n. 183 del 2011, prevista in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno, si ricorda che una analoga modalità di copertura è stata di recente disposta ai sensi dell’articolo 1, comma 10-bis, del decreto-legge n. 78 del 2015 (che ha introdotto il comma 122-bis dell’articolo 1 della legge n. 220 del 2010), al fine di fronteggiare gli effetti finanziari derivanti dalla deroga al patto di stabilità interno per il 2015 in favore dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira, colpiti da eccezionali eventi meteorologici. Ciò posto, appare opportuno – come in precedenza segnalato - acquisire dal Governo un chiarimento circa l’effettivo ammontare degli spazi finanziari conseguenti all’applicazione della richiamata sanzione, così come quantificati alla data del 24 settembre 2015, secondo quanto riportato nel dettato della disposizione in commento.
[2] L’art. 48 del D.L. 66/2014 (L. 89/2014) ha
previsto, per gli anni 2014 e 2015, l'esclusione dal patto di stabilità interno
delle spese sostenute dai comuni per gli interventi di edilizia scolastica, nel
limite massimo di 122 milioni di euro per ciascun anno (cfr. DPCM 13 giugno
2014 e 30 giugno 2014).
[3] Qui approfondimenti sul piano: in particolare, nella slide presente
sul sito del Governo si evidenzia che al filone #scuolesicure sono destinati €
400.000.000; al filone #scuolenuove sono destinati € 244.000.000; al filone
#scuolebelle sono destinati € 450.000.000, per investimenti complessivi pari a
1.094.000.000 di euro.
[4] I 400 milioni di euro sono stati poi
assegnati con delibera CIPE 22/2014, pubblicata nella GU n. 222 del 24 settembre 2014.
[5] In particolare, nel Comunicato del 4 luglio
2014 del Governo si fa presente che i “110 milioni [quelli inizialmente
stanziati dalla Delibera Cipe n. 21/2014], abbinati a 40 milioni in capo al
MIUR [poi assegnati con Delibera Cipe n. 22/2014], finanzieranno gli interventi
di piccola manutenzione, decoro e ripristino funzionale che interesseranno
7.801 plessi scolastici nel corso del 2014. Ulteriori 300 milioni sono in
attesa di essere sbloccati nel 2015 e riguarderanno 10.160 plessi. In totale si
tratta quindi di 17.961 interventi di piccola manutenzione”.
[6] Al riguardo si ricorda, preliminarmente,
che l’art. 8 della L. 124/1999 ha disposto il trasferimento alle dipendenze
dello Stato del personale ATA, già dipendente degli enti locali, in servizio
nelle scuole statali. Alla disposizione è stata data attuazione con il D.L. 23
luglio 1999, in base al cui art. 9, considerato che le funzioni ausiliarie e di
pulizia erano svolte, in alcuni comuni o province, a mezzo di contratti di
servizio con aziende di varia natura (c.d. “appalti storici”), ovvero erano
svolte da personale ex LSU (lavoratori socialmente utili), lo Stato è
subentrato anche nei contratti e nelle convenzioni stipulati dagli enti locali.
A seguito dell'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione
europea nel 2002, che contestava l'affidamento dei relativi servizi senza
procedure di gara, è stata poi prevista l'indizione di bandi di gara europei.
In particolare, l’art. 1, co. 449, della L. 296/2006 ha disposto che tutte le
amministrazioni statali centrali e periferiche, compresi gli istituti e le
scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni
universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le
convenzioni-quadro CONSIP . L’art. 58, co. 5, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) ha
poi disposto che, a decorrere dall’a.s. 2013/2014, la spesa per l’acquisto di
servizi esternalizzati - che devono avvenire nel rispetto dell’obbligo di
avvalersi delle convenzioni-quadro CONSIP - non può essere superiore a quella
che si sosterrebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico accantonati
ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 119/2009. Da tali previsioni sono scaturiti
alcuni problemi occupazionali.
[8] L’importo è stato trasferito dal Fondo
sviluppo e coesione al MIUR (cap. 7105) con
il D.M. n. 86958 del 2014.
[9] Al relativo onere si è provveduto, in base
al comma 354, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica.
[10] In particolare, l’accordo prevede che le
risorse necessarie per la copertura degli eventuali periodi di cassa
integrazione guadagni in deroga saranno decurtate dallo stanziamento
complessivo di 170 milioni di euro, con conseguente riduzione del numero degli
interventi di manutenzione previsti per il secondo semestre 2015 e per il primo
trimestre 2016.
[11] Il termine di 60 giorni può essere prorogato
dal Ministero, per una sola volta e per non più di sessanta giorni, se la
definizione del programma risulta di particolare complessità.
[12] Il programma deve indicare:
a) le
attività imprenditoriali destinate alla prosecuzione e quelle da dismettere;
b) il
piano per la eventuale liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio
dell'impresa;
c) le
previsioni economiche e finanziarie connesse alla prosecuzione dell'esercizio
dell'impresa;
d) i
modi della copertura del fabbisogno finanziario, con specificazione dei
finanziamenti o delle altre agevolazioni pubbliche di cui è prevista
l'utilizzazione;
d-bis)
i costi generali e specifici complessivamente stimati per l’attuazione della
procedura (con esclusione del compenso dei commissari e del comitato di
sorveglianza)
[13] In quanto, si ricorda, che per tali comuni –
contrariamente a quanto avviene nelle altre regioni a statuto speciale - la
finanza degli enti locali è ancora a carico dello Stato.
[14] Si ricorda che sulla base delle direttive
europee - Direttiva 2011/7/UE (sostitutiva della
precedente Direttiva 2000/35/CE) - relative ai
ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali concernenti contratti di
fornitura di beni e servizi sia tra privati che tra privati e pubbliche
amministrazioni, recepite nel nostro ordinamento con il Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, poi
successivamente modificato dal Decreto legislativo
9 novembre 2012, n. 192, i termini ordinari per il pagamento per le transazioni commerciali in cui
la parte debitrice è una pubblica amministrazione sono fissati in 30 giorni
(termine prorogabile fino a 60 giorni solo in presenza di determinate
condizioni).
[15] “Misure urgenti per il sostegno a famiglie,
lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il
quadro strategico nazionale”. L’articolo 18 dispone che il CIPE, fermi restando
i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, assegna una
quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo per le aree sottoutilizzate
(ora Fondo per lo sviluppo e la coesione) come segue:
a) al
Fondo sociale per occupazione e formazione, allo scopo istituito nello stato di
previsione del Ministero del lavoro. A tale fondo affluiscono anche le risorse
del Fondo per l’occupazione nonché le risorse comunque destinate al
finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa
vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione;
b) al
Fondo infrastrutture, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le
opere di risanamento ambientale, per l’edilizia carceraria, per le
infrastrutture museali ed archeologiche nonché per le infrastrutture per la
mobilità.
[16] In aggiunta – precisa la relazione
illustrativa - ai 10 milioni di euro che il Ministero dell’istruzione ha già
reperito nel mese di agosto all’interno del proprio bilancio (per economie
realizzate sui servizi di pulizia) e di ulteriori 60 milioni di euro per l’anno
2016 (periodo 1° gennaio- 31 marzo).
[17] V. relazione illustrativa e analisi
dell’impatto della regolamentazione.
[18] Come stabilito dall’articolo 27, comma 2,
espressamente richiamato dal testo.
[19] Danni attestati nella dichiarazione dello
stato di emergenza adottata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 25 settembre
2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1° ottobre 2015.
[20] Riduzione del Fondo sperimentale di
riequilibrio o del Fondo perequativo. Si ricorda che in base
all'articolo 1, comma 384, della legge228/2012, per gli anni 2013 e 2014 le
disposizioni vigenti in materia di sanzioni che richiamano il fondo
sperimentale di riequilibrio o i trasferimenti erariali in favore dei comuni
della Regione Siciliana e della Sardegna si intendono riferite al Fondo di
solidarietà comunale istituito dall’articolo 1, comma 380, lettera b), della medesima legge 228/ 2012;
[21] Comuni colpiti dalla tromba d'aria dell'8
luglio 2015.
[22] Nella misura di 5,2 milioni di euro per Dolo,
di 1,1 milioni per Pianiga e di 1,2 milioni di euro per Mira.
[23] “Riduzione a valere sugli spazi finanziari di
cui al secondo periodo del comma 122 e nei limiti degli stessi” (comma 122).