Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento difesa
Titolo: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia - D.L. 7/2015 ' A.C. 2893-A - Elementi per l'esame in Assemblea
Riferimenti:
AC N. 2893-A/XVII   AC N. 2893/XVII
DL N. 7 DEL 20-FEB-15     
Serie: Progetti di legge    Numero: 278
Data: 24/03/2015
Organi della Camera: II-Giustizia
IV-Difesa


+ maggiori informazioni sul dossier
+ maggiori informazioni sugli atti di riferimento

Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, proroga delle missioni internazionali e iniziative di cooperazione allo sviluppo

24 marzo 2015
Elementi per l'esame in Assemblea


Indice

Contenuto|Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente|I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva|


Contenuto

Il decreto-legge 7/2015, a seguito dell'esame del disegno di legge di conversione presso le Commissioni riunite, si compone di 26 articoli  (21 nel testo originario) ripartiti in 5 capi.

Il Capo I (articoli da 1 a 8) detta disposizioni di contrasto al terrorismo internazionale.

In particolare, l'articolo 1 interviene sulle disposizioni del Modifiche al codice penalecodice penale relative ai delitti di terrorismo, anche internazionale, per punire:

  • con la reclusione da 5 a 8 anni i c.d. foreign fighters, ovvero coloro che si arruolano per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo (comma 1); l'entità della pena consente l'applicazione della custodia cautelare in carcere (art. 270-quater);
  • con la reclusione da 5 a 8 anni (nuovo art. 270-quater.1) chiunque organizzi, finanzi o propagandi viaggi finalizzati al compimento di condotte con finalità di terrorismo  (comma 2);
  • con la reclusione da 5 a 10 anni (art. 270-quinquies) colui che dopo aver autonomamente acquisito le istruzioni relative alle tecniche sull'uso di armi da fuoco o di esplosivi nonchè alla commissione di atti di violenza con finalità terroristiche, pone in essere comportamenti finalizzati in maniera univoca alla commissione di tali atti (comma 3).

La disposizione, inoltre, aggrava la pena prevista per il delitto di addestramento ad attività con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies), quando le condotte di chi addestra o istruisce siano commesse attraverso strumenti telematici o informatici. Una ulteriore disposizione specifica che alla condanna per associazione terroristica, assistenza agli associati, arruolamento e organizzazione di espatrio a fini di terrorismo consegue obbligatoriamente la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale «quando è coinvolto un minore».

Si valuti, trattandosi di pena accessoria, se occorra specificare in cosa consiste il coinvolgimento del minore.


L'articolo 2 introduce misure per il Contrasto alle attività di proselitismocontrasto alle attività di proselitismo attraverso Internet dei c.d. foreign fighters. Quando i reati di terrorismo, l'istigazione e l'apologia del terrorismo sono commessi tramite strumenti informatici e telematici, sono anzitutto previste aggravanti di pena. Analoghe aggravanti sono introdotte per il possesso e la fabbricazione di documenti falsi, delitti per i quali viene previsto l'arresto obbligatorio in flagranza (anzichè, come ora, facoltativo).

In materia di intercettazioni di comunicazioni informatiche e telematiche, si prevede la possibilità di utilizzare programmi informatici per acquisire "da remoto"  le comunicazioni e i dati presenti in un sistema informatico (comma 1-bis). 

Viene modificata, poi, la disciplina delle norme di attuazione del codice processuale penale: 

  • per autorizzare le cd. intercettazioni preventive anche in relazione ad indagini per delitti in materia di terrorismo commessi con l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche;
  • per stabilire che il procuratore della Repubblica che ha autorizzato le intercettazioni preventive, ove ciò sia indispensabile per la prosecuzione delle attività di prevenzione dei gravi delitti per cui tali intercettazioni sono ammesse  -  in deroga alla disciplina generale (che dopo la redazione del verbale sintetico ne prevede la distruzione) -  consente la conservazione dei dati di traffico acquisiti, anche telematico, per un periodo massimo di 24 mesi; tale deroga non include, comunque, i contenuti delle intercettazioni (comma 1-ter);
  • per ammettere, in ogni caso, l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico; in tale ultimo caso, l'acquisizione dipende dal consenso del legittimo titolare (comma 1-quater).

Black list dei siti di propaganda terroristaSi stabilisce poi (comma 2) che la polizia postale e delle comunicazioni debba costantemente tenere aggiornata una black-list dei siti Internet che vengano utilizzati per la commissione di reati di terrorismo, anche al fine di favorire lo svolgimento delle indagini della polizia giudiziaria, effettuate anche sottocopertura.

Previa richiesta dell'autorità giudiziaria e preferibilmente tramite la polizia postale e delle comunicazioni, sono  introdotti in capo agli Internet providers  specifici obblighi di oscuramento dei siti e di rimozione dei contenuti illeciti connessi a reati di terrorismo pubblicati sulla rete. (comma 3). In caso di contenuti generati dagli utenti ed ospitati su piattaforme riconducibili a terzi, la rimozione riguarderà i soli contenuti illeciti (in tal caso, non sarà possibile, quindi, oscurare il sito); l'adempimento dell'ordine da parte dei providers deve avvenire entro 48 ore dalla notifica. In caso di mancato adempimento viene disposta l'interdizione dell'accesso al dominio Internet; anche in tal caso, se tecnicamente possibile, va garantita  la fruizione da parte degli utenti dei contenuti estranei alle condotte illecite (comma 4).

Sulla black list e sui provvedimenti di oscuramento  e rimozione adottati, obblighi di relazione sono introdotti in capo al Ministro dell'interno in apposita sezione della Relazione annuale sull'attività delle forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica (comma 2).

Viene previsto infine che anche il Comitato di analisi strategica presso il Ministero dell'interno possa ricevere dall'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia gli esiti delle analisi e degli studi effettuati su specifiche anomalie da cui emergono fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (comma 5).

L'articolo 3 inserisce nel codice penale due nuove contravvenzioni:

  • la Detenzione di precursori di esplosivi: contravvenzionidetenzione abusiva di precursori di esplosivi (art. 678-bis), che sanziona con la pena congiunta di arresto (fino a 18 mesi) e ammenda (fino a 1.000 euro) chiunque, senza titolo, introduce nello Stato, detiene, usa o mette a disposizione di terzi le sostanze e le miscele che sono qualificate "precursori di esplosivi" dal regolamento UE 98/2013 (comma 1);
  • la mancata segnalazione all'autorità di furti o sparizioni degli stessi precursori (art. 679-bis), con l'arresto fino a 12 mesi o l'ammenda fino a 371 euro; per la definizione della condotta penalmente rilevante la disposizione rinvia dunque agli allegati contenuti nel regolamento dell'Unione europea (comma 2).

Oltre ad una sanzione amministrativa (da 1.000 a 5.000 euro) a carico degli operatori che, legittimamente trattando tali sostanze, omettono di segnalare operazioni sospette alle autorità (comma 3), si impongono specifici obblighi di comunicazione a chi vende e fabbrica armi, munizioni e materiali esplodenti. Si prevede infatti  che questi ultimi, per consentire al Ministero dell'interno l'immediata raccolta delle informazioni in materia, debbano comunicare tempestivamente alle questure per via informatica o telematica le informazioni e i dati sulle operazioni di vendita e le generalità degli acquirenti di armi ed esplosivi (attualmente, vi è un obbligo di comunicazione mensile e il ricorso alle modalità informatiche è facoltativo); ad un decreto del  Ministro dell'interno sono delegate le modalità e i tempi di comunicazione delle indicate informazioni (comma 3-bis).

Tracciabilità di armi, munizioni ed esplosiviIl comma 3-ter dell'articolo 3 modifica l'art. 3 della legge n. 8 del 2010 per precisare:

  • la facoltatività, per le imprese che fabbricano esplosivi ad uso civile, dell'utilizzo del sistema informatico di raccolta dei dati G.E.A. del Ministero dell'interno (è soppresso il riferimento all'adozione esclusivo del G.E.A. dal 5 aprile 2015);
  • l'obbligo per ogni impresa (anzichè la facoltà) di istituire un sistema di raccolta-dati per tali esplosivi (anche consorziandosi con altre imprese) che ne permetta la completa tracciabilità dalla fabbricazione alla vendita;
  • l'obbligo delle imprese di verifica periodica dell'efficacia del sistema di raccolta dei dati anche assicurandone la protezione dal danneggiamento o dalla distruzione accidentali o dolosi.

Gli indicati obblighi a carico delle imprese di armi ed esplosivi decorrono dalla data di vigenza della legge di conversione del decreto-legge e non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato (commi 3-quater e 3-quinquies).

Obblighi relativi ai caricatori di armiI commi 3-sexies e 3-septies modificano il Testo unico di pubblica sicurezza (R.D. n. 773 del 1931) per prevedere:

  • obblighi di denuncia alle autorità di PS anche dei caricatori delle armi, lunghe e corte, aventi determinata di capienza di colpi;
  • l'esonero da tali obblighi di denuncia dei titolari di licenza del questore (di fabbricazione, introduzione nello Stato, esportazione, di facoltà di raccolta per ragioni di commercio o di industria, o  comunque di vendita).

Il comma 3-octies integra il contenuto dell'art. 697 c.p., equiparando alla detenzione abusiva di armi la violazione degli obblighi di denuncia dei caricatori (di cui al comma 3-sexies); l'illecito è quindi punito a titolo di contravvenzione con l'arresto fino a 12 mesi o con l'ammenda fino a 371 euro.

Il comma 3-nonies, fatte salve specifiche deroghe, prevede che la denuncia dei citati caricatori di armi debba essere effettuata entro il 4 novembre 2015.

Il comma 3-decies integra la legge n. 157 del 1992 per introdurre, in deroga alla disciplina generale, particolari divieti nell'uso di determinate categorie di armi per attività venatoria; il comma 3-undecies detta una disciplina transitoria relativa all'uso delle armi escluse dall'uso venatorio.

L'Arresto in flagranza e esclusione dei benefici penitenziariarticolo 3-bis integra il contenuto dell'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario (L. 354/1975) e dell'art. 380 del codice di procedura penale.

Con la prima modifica si prevede che anche i promotori, organizzatori e finanziatori del trasporto di stranieri nel territorio dello Stato nonchè coloro che materialmente provvedono a tale trasporto ovvero compiono altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio nazionale  possano godere dei benefici penitenziari solo se collaborano con la giustizia; tale disciplina vale sia per la fattispecie semplice di cui al comma 1 che per quella aggravata di cui al comma 3 dell'art. 12 del TU immigrazione (D.Lgs. 286/1998).

Con la modifica dell'art. 380 c.p.p., si prevede l'arresto obbligatorio in flagranza dei citati delitti in materia di immigrazione clandestina.

L'articolo 4 interviene sul Codice antimafia (D.Lgs. 159/2011) per introdurre modifiche alla Misure di prevenzionedisciplina delle misure di prevenzione e in materia di espulsione dallo Stato per motivi di terrorismo. Nel citato Codice (comma 1):

  • viene integrato il catalogo dei destinatari delle misure di prevenzione personali applicate dall'autorità giudiziaria con coloro che, compiono atti preparatori alla partecipazione ad un conflitto all'estero a sostegno di organizzazioni terroristiche (art. 4);
  • viene introdotto un provvedimento d'urgenza del questore che già in sede di proposta al tribunale della misura di sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno, possa disporre nei confronti del proposto il ritiro temporaneo del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento di identità; la conferma del provvedimento è di competenza del presidente del tribunale nel termine di 96 ore dall'adozione (art. 9);
  • è estesa al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo (cfr. art. 10 del D.L.)  la titolarità della proposta di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali (art. 17);
  • è esteso ad una serie di delitti in materia di terrorismo (da art. 270-bis a art. 270-sexies) il catalogo dei delitti la cui commissione nel corso dell'applicazione di misure definitive di prevenzione (nonché sino a tre anni dopo la loro cessazione) comporta l'aggravante consistente nell'aumento da un terzo alla metà della pena (art. 71);
  • è previsto un nuovo delitto (art. 75-bis) relativo alla violazione del divieto di espatrio conseguente alla violazione della sorveglianza speciale (con obbligo o divieto di soggiorno) o conseguente al ritiro del passaporto o alla sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente (reclusione da 1 a 5 anni); 

Nel TU immigrazione (D.Lgs. 286/1998) viene prevista l'Espulsione degli stranieriespulsione amministrativa da parte del prefetto per motivi di prevenzione del terrorismo nei confronti degli stranieri che svolgano rilevanti atti preparatori diretti a partecipare ad un conflitto all'estero a sostegno di organizzazioni che perseguono finalità terroristiche (comma 2).

Infine, nelle disposizioni di attuazione al c.p.p., viene raddoppiato da 5 a 10 giorni il termine entro cui - ove siano necessarie traduzioni - deve essere depositato il verbale sintetico delle intercettazioni cd. preventive presso il PM che le ha autorizzate (comma 3).

L'Conservazione dei dati di traffico telematicoarticolo 4-bis modifica l'art. 132 del Codice della privacy in materia di conservazione dei dati di traffico per finalità di accertamento e repressione dei reati. La durata dell'obbligo del fornitore di conservare i dati relativi al traffico telematico (esclusi i contenuti della comunicazione) è equiparato a quello del traffico telefonico (24 mesi). Analogamente, viene previsto che sono conservati per 24 mesi i dati sulle chiamate senza risposta, trattati temporaneamente dai fornitori dei servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o di una rete pubblica di comunicazione.

 

LImpiego delle Forze armate nel controllo del territorio'articolo 5, come risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni giustizia e difesa, proroga fino al 29 giugno 2015 l'operatività del piano di impiego di cui al comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 92 del 2008 , il quale prevede l'utilizzo di un contingente massimo di 3.000 unità di personale militare per il controllo del territorio nazionale in concorso e congiuntamente con le Forze di polizia. Inoltre, incrementa di 1.800 unità il contingente massimo sopra citato, in considerazione delle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo. Infine, consente di prorogare ulteriormente, fino al 31 dicembre 2015, l'utilizzo nelle province della Campania interessate da criminalità ambientale di un contingente non inferiore a 200 unità di personale militare, da impiegare nelle operazioni di sicurezza e di controllo afferenti alla cosiddetta operazione «terra dei fuochi».

A decorrere dal 30 giugno 2015 il predetto contingente potrà essere incrementato fino a 300 unità, compatibilmente con le complesse esigenze nazionali di ordine e sicurezza pubblica e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Sempre con riferimento all'articolo 5 nel corso dell'esame in sede referente del provvedimento le Commissioni riunite giustizia e difesa hanno approvato taluni emendamenti tesi a:

  • autorizzare l'Arma dei Carabinieri ad anticipare al 15 aprile 2015 lAssunzione 150 allievi carabinieri'assunzione di 150 allievi carabinieri da trarre dai vincitori del concorso bandito nell'anno 2010 per il reclutamento di allievi carabinieri effettivi in ferma quadriennale, che abbiamo concluso la ferma di quattro anni quale volontario nelle Forze Armate. Tale modifica è finalizzata a garantire maggiore disponibilità di personale per le esigenze connesse con il controllo del territorio e il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale.
  •  autorizzare, fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 40.453.334 per  il Potenziamento dispositivo aeronavalepotenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale.In relazione a tale disposizione è stato, altresì, previsto che Il Governo riferisca entro il 15 giugno 2015 alle competenti Commissioni parlamentari sugli sviluppi della situazione e delle misure adottate;
  •  consentire all'autorità giudiziaria di affidare in custodia giudiziale alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco che ne facciano richiesta, per l'impiego nelle relative attività , i Affidamento prodotti sequestratiprodotti energetici idonei alla carburazione a alla lubrificazione, sottoposti a sequestro penale per violazione degli articoli 40 e 49 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Nel caso di dissequestro dei prodotti, all'avente diritto è corrisposto un indennizzo calcolato sulla base del valore medio del prezzo al consumo, riferito al momento del sequestro, come rilevato periodicamente dal Ministero dello sviluppo economico ovvero, in mancanza, da pubblicazioni specializzate di settore.

L'articolo 6 modifica il decreto-legge 144/2005, concernente misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale nonchè la legge 354/1975 sull'ordinamento penitenziario. Attraverso tale modifica (comma 1) è estesa la possibilità di rilasciare a stranieri Permessi di soggiorno a fini investigativipermessi di soggiorno a fini investigativi anche nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento relativi a delitti commessi per finalità di criminalità transnazionale; si introduce inoltre, in via transitoria (fino al 31 gennaio 2016), la possibilità per i servizi di informazione e sicurezza di effettuare colloqui investigativi con detenuti per prevenire delitti con finalità terroristica di matrice internazionale. Dei colloqui devono essere informati preventivamente sia il procuratore generale presso la corte di appello di Roma che il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; alla conclusione delle operazioni ne è data informazione anche al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Viene richiamata l'applicabilità della disciplina derogatoria dell'obbligo di denuncia dei reati nonchè la possibilità, per i direttori dei servizi di informazione, di ritardare la comunicazione all'autorità giudiziaria degli elementi di prova acquisiti in ordine alla commissione dei reati. Anche in tali ipotesi, gli elementi acquisiti attraverso le attività preventive non possono essere utilizzati nel procedimento penale, fatti salvi i fini investigativi.

L'integrazione del contenuto dell'art 18-bis dell'ordinamento penitenziario (comma 1-bis) ha natura di coordinamento, prevedendo la possibilità per il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo  di svolgere, senza autorizzazione, colloqui investigativi con i detenuti; al medesimo Procuratore vanno comunicati i provvedimenti di autorizzazione ai colloqui con persone indagate, imputate o condannate per delitti con finalità di terrorismo.

Collaboratori di giustiziaL'articolo 6-bis modifica la disciplina sui collaboratori di giustizia (D.L. 8/1991) per coordinarne il contenuto con il ruolo del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. In particolare è modificato il contenuto: dell'art. 11 relativo alla proposta di ammissione alle speciali misure di protezione in favore del collaboratore su indagini di terrorismo; quello dell'art. 16-octies, relativo alla revoca o sostituzione della custodia cautelare per effetto della collaborazione; quello dell'art. 16-nonies, relativo all'applicazione di benefici penitenziari in favore di collaboratori nelle indagini su delitti di terrorismo.

Segnalazione di operazioni sospetteL'articolo 6-ter modifica il decreto legislativo n. 231 del 2007, per prevedere che il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo debba essere informato delle segnalazioni dell'U.I.F. (l'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia) relative ad operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo trasmesse alla DIA e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

L'articolo 7 interviene sul Trattamento dati per finalità di poliziaCodice della privacy (D.Lgs. 196 del 2003) per estendere l'ambito dei trattamenti con finalità di polizia e dunque l'area entro la quale i trattamenti stessi possono svolgersi senza applicare le disposizioni – prevalentemente a tutela dell'interessato – previste dal Codice.

L'articolo 7, sostituendo l'art. 53:

- definisce il trattamento dei dati per finalità di polizia come il trattamento svolto per finalità di prevenzione e repressione dei reati, di tutela dell'ordine pubblico e di sicurezza pubblica, ai sensi del codice di procedura penale (comma 1);

- consente di non applicare le disposizioni del Codice sul trattamento dati non solo quando il trattamento per finalità di polizia sia previsto dalla legge, ma anche quando sia previsto da una norma regolamentare (comma 2);

- stabilisce che le Forze di polizia e gli altri organi di pubblica sicurezza sono esentati dall'osservare una specifica serie di disposizioni del Codice, quando i trattamenti di dati personali sono effettuati, oltre che dal Centro elaborazione dati (CED) della Polizia, anche da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici nell'esercizio delle attribuzioni conferite da disposizioni di legge o di regolamento (comma 2).  La nuova formulazione dell' articolo 53 appare, tra l'altro, coerente con il successivo articolo 54, il quale consente alle Forze di polizia e alle Autorità di pubblica sicurezza di acquisire dati, per finalità di polizia, anche sulla base di previsioni contenute in atti regolamentari.

- affida ad un DM interno l'individuazione dei trattamenti di dati non occasionali di cui al comma 2 effettuati a mezzo di strumenti elettronici e i relativi titolari del trattamento (comma 3).

L'articolo 8 introduce disposizioni volte alla tutela funzionale e processuale del personale deiServizi di informazione e sicurezza servizi di informazione e sicurezza interna ed esterna (l'AISI, l'AISE ed il DIS). E' anzitutto modificato l'art. 497 c.p.p. per prevedere che anche detto personale, in sede di deposizione in un processo penale sulle attività svolte "sotto copertura", possa fornire le generalità "di copertura" usate nel corso delle operazioni (comma 1).

La stessa disposizione (comma 2) detta una ulteriore disciplina funzionale e processuale a favore del personale dei servizi, la cui efficacia termina il 31 gennaio 2018.

 Come la polizia giudiziaria, il personale dei servizi è autorizzato a condotte previste dalla legge come reato anche in relazione ad una specifica serie di delitti con finalità di terrorismo, operando nei loro confronti la speciale causa di non punibilità di cui all'art. 17 della citata legge 124. Oltre ad attribuire anche al personale delle Forze armate adibito alla tutela delle strutture e del personale dei servizi di informazione per la sicurezza la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza con funzioni di polizia di prevenzione, l'art. 8 prevede, contestualmente all'opposizione della causa di giustificazione, la comunicazione riservata dell'identità di copertura degli agenti dei servizi all'autorità giudiziaria che proceda nei loro confronti in caso di reati commessi nel corso delle operazioni d'istituto. Per coordinamento con le modifiche all'art. 497 c.p.p. è, infine, stabilito che l'autorità giudiziaria - su richiesta dei vertici del DIS, dell'AISI e dell'AISE – autorizza i dipendenti del servizi di informazione per la sicurezza a deporre nel processo penale con identità di copertura ove sia necessario mantenere segrete le loro vere generalità nell'interesse della sicurezza dello Stato o per tutelarne l'incolumità.

All'AISE (Agenzia informazione e sicurezza esterna) è affidato il compito di svolgere attività di informazione anche tramite ricerca elettronica verso l'estero, a protezione degli interessi economici, scientifici e industriali del Paese. Delle citate attività, il Presidente del Consiglio dei ministri  informa mensilmente il Copasir (comma 2-bis)

Gli articoli 9 e 10 – che compongono il Capo II, relativo al Coordinamento delle indaginiCoordinamento nazionale delle indagini nei procedimenti per i delitti di terrorismo, anche internazionale - prevedono l'attribuzione al Procuratore nazionale antimafia anche delle funzioni in materia di antiterrorismo e ne disciplinano gli adeguamenti organizzativi.

In particolare, l'articolo 9 modifica il codice di procedura penale integrando (commi 1 e 2) con il richiamo al Procuratore nazionale antiterrorismo e a i reati di terrorismo sia in tema di contrasti tra pubblici ministeri (art. 54-ter) che di trasmissione degli atti ad altro pubblico ministero per incompetenza (art. 54-quater). E' integrato il contenuto dell'art. 117 prevedendo l'accesso del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo al registro delle notizie di reato, ai registri delle misure di prevenzione e alle banche dati istituite appositamente presso le procure distrettuali (comma 3); analoghi richiami al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo sono introdotti ) in relazione alle attività  di coordinamento dello stesso procuratore dettate dall'art. 371-bis c.p.p.; una specifica disposizione prevede che il Procuratore, nelle indagini per delitti con finalità di terrorismo, possa avvalersi dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia, impartendo direttive sul loro impiego a fini investigativi (comma 4); identico riferimento al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo è fatto in relazione agli obblighi di trasmissione a quest'ultimo di copia delle rogatorie dei magistrati del pubblico ministero, formulate nell'ambito di procedimenti relativi ai delitti con finalità di terrorismo (comma 4-bis).

Modifiche al Codice antimafiaL'articolo 10 modifica alcuni articoli del Codice antimafia con riguardo all'organizzazione della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, in luogo della Direzione nazionale antimafia, alla preposizione dei magistrati che ne fanno parte (il procuratore nazionale e due procuratori aggiunti) e all'applicazione di magistrati anche per procedimenti riguardanti reati con finalità di terrorismo. Il nuovo art. 103 del Codice prevede che nell'ambito della Procura generale della cassazione è istituita la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; alla Direzione nazionale sono preposti, oltre ai sostituti, non più uno bensì tre magistrati: uno con funzioni di procuratore nazionale e due con funzioni di procuratore aggiunto. L'art. 10 detta i requisiti giuridici e di esperienza professionale necessari alla copertura delle funzioni di magistrato presso la Direzione nazionale nonchè i limiti massimi di permanenza nell'incarico del procuratore nazionale antimafia e dei due procuratori aggiunti. Il comma 2 modifica per coordinamento l'art. 104 del Codice antimafia per prevedere la competenza del procuratore generale presso la Corte di Cassazione per la sorveglianza sul Procuratore nazionale antimafia "e antiterrorismo" e sulla relativa Direzione generale.

Il comma 3 modifica l'articolo 105, comma 1, del codice antimafia, relativo all'applicazione dei magistrati del pubblico ministero in casi particolari. Le modifiche riguardano: i procedimenti penali di riferimento, che comprendono – anche in questo caso - anche quelli relativi ai delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo; la denominazione della Direzione nazionale "antimafia e antiterrorismo" e del procuratore nazionale antimafia "e antiterrorismo"; l'ampliamento delle categorie dei magistrati che possono essere applicati temporaneamente (periodo massimo di due anni) alle procure distrettuali, anche senza il loro consenso; l'applicazione temporanea può infatti riguardare anche i magistrati addetti presso le procure distrettuali alla trattazione di procedimenti in materia di terrorismo anche internazionale. Il comma 4 modifica l'articolo 106 del codice antimafia, relativo all'applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione; anche in questo caso, i riferimenti al procuratore nazionale e alla Direzione nazionale sono integrati con il richiamo alla funzione antiterrorismo.

Il Missioni internazionaliCapo III, composto dagli articoli da 11 a 16 reca disposizioni in materia di missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.

Nello specifico gli articoli 11, 12 e 13 recano le autorizzazioni di spesa necessarie alla proroga del termine per la partecipazione italiana a diverse missioni internazionali raggruppate sulla base di criteri geografici  (Europa - Georgia, Balcani, Bosnia-Erzegovina, Albania, Kosovo, Cipro e le zone del Mediterraneo – art. 11 –, Asia Afghanistan, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Libano e anche una proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi – art.12 –, Africa Libia, Mali, Corno d'Africa, Repubblica centrafricana – art. 13–).

L'articolo 14  reca disposizioni attinenti a esigenze generali connesse con le missioni internazionali. La disposizione autorizza, altresì, per l'anno 2015 la spesa complessiva di 2.060.000 euro per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti, nei casi di necessità ed urgenza, dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali in Afghanistan, Libano, Balcani, Corno d'Africa, Libia.

L'articolo 15 reca talune disposizioni concernenti la normativa applicabile al personale impiegato nelle missioni internazionali disciplinate dal decreto in esame, con particolare riferimento alla disciplina penalistica.

L'articolo 16 reca disposizioni in materia contabile.

In relazione alle disposizioni contenute nel richiamato Capo III si segnala che nel corso dell'esame in sede referente sono state apportate talune Modifiche al Capo IIImodifiche. In particolare, si segnala:

  • la soppressione del comma 2 dell'articolo 13 concernente l'autorizzazione di spesa per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia (comma 2, art.13);
  • la decisione di subordinare il proseguo della missione Atalanta una volta conclusa tale missione e comunque non oltre la data del 30 settembre 2015 alla valutazione degli sviluppi della vicenda dei due fucilieri della Marina militare attualmente trattenuti in India e comunque sentite le competenti Commissioni parlamentari (comma 3, art.13);
  • l'autorizzazione della spesa di euro 2.000.000 per l'ammissione di personale militare straniero alla frequenza di corsi presso istituti, scuole e altri enti militari (comma 6- bis, art.14);

  • Contrasto alla pirateriala soppressione delle disposizioni normative che consentono al Ministero della difesa, nell'ambito delle attività internazionali di contrasto alla pirateria di stipulare con l'armatoria privata italiana e con altri soggetti dotati di specifico potere di rappresentanza della citata categoria convenzioni per la protezione delle navi battenti bandiera italiana in transito negli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria (comma 6-bis, art.15);
  • l'obbligo per il Governo di specificare nella relazione quadrimestrale sulle missioni e comunque al momento dell'autorizzazione o della proroga della missione stessa, se le forze di polizia a ordinamento militare impegnate nelle missioni alle quali partecipa l'Italia rientrino sotto il comando della Gendarmeria Europea ( comma 6-quinquies, art. 15).

Il Capo IV del decreto-legge reca, invece, Iniziative di cooperazione allo sviluppoiniziative di cooperazione allo sviluppo (articolo 17) e al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione (articolo 18) e il regime degli interventi (articolo 19).

LeModifiche al Capo IV modifiche apportare dalle Commissioni giustizia e difesa sono dirette a prevedere che:

  • il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale possa collocare fuori ruolo funzionari appartenenti alla carriera diplomatica sospendendo in tal caso la corresponsione della retribuzione in tutte le sue componenti a decorrere dal collocamento fuori ruolo (comma 2-bis art. 19).
  • il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale individui le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare per i finì umanitari nei Paesi di cui al comma 1, coinvolgendo in via prioritaria quelle già operanti in loco di comprovata affidabilità e operatività (comma 1-bis, art. 17);
  •  il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, anche con il contributo informativo degli organismi di informazione renda pubblici, attraverso il proprio sito web istituzionale, le condizioni e gli eventuali rischi per l'incolumità dei cittadini italiani che intraprendono viaggi in Paesi stranieri. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale indica altresì, anche tramite il proprio sito web istituzionale, comportamenti rivolti ragionevolmente a ridurre i rischi, inclusa la raccomandazione a non effettuare viaggi in determinate aree. È stato, infine, stabilito che le conseguenze dei viaggi all'estero ricadono nell'esclusiva responsabilità individuale di chi assume la decisione di intraprendere o organizzare i viaggi stessi (art. 19-bis). 
  • dotare di 500.000 euro l'apposito fondo per il sostegno della campagna per la candidatura dell'Italia a un seggio presso il Consiglio di sicurezza dell'ONU (comma 4, art. 18).

Da ultimo, gli articoli 20 e 21 del decreto (Capo V, Disposizioni finali) recano disposizioni transitorie sulla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, la copertura finanziaria del provvedimento e la sua entrata in vigore.

In particolare l'Norme transitorie e di copertura finanziariaarticolo 20 contiene, nei primi sei commi,  alcune disposizioni transitorie e di coordinamento relative alla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo. In particolare, il comma 1 assicura la continuità del vertice della Procura nazionale, stabilendo che l'incarico di procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo è assunto, alla data di entrata in vigore del  decreto in esame dal procuratore nazionale antimafia. La disposizione non precisa se il termine di permanenza nella nuova carica decorra dalla data di entrata in vigore del decreto-legge oppure dalla data di nomina del Procuratore nazionale antimafia già in carica.

Il comma 2 adegua la disciplina delle diverse funzioni proprie dei magistrati (D.lgs. 160 del 2006, Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonchè in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati) alla espressa previsione della figura di procuratore nazionale aggiunto (v. art. 10 del decreto-legge); a tal fine individua, in un nuovo comma 7-bis dell'articolo 10 del d.lgs. 160, le funzioni semidirettive requirenti di coordinamento nazionale in quelle di procuratore nazionale aggiunto.

Il comma 3 introduce la funzione di procuratore nazionale aggiunto tra quelle per il cui conferimento è richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalità. A tal fine è introdotto, nell'art. 12 del d.lgs. 160 del 2006, sui requisiti e i criteri per il conferimento delle funzioni, un richiamo al nuovo comma 7-bis dell'articolo 10 del D.lgs. 160.

 Il comma 4 introduce una disposizione di chiusura in base a cui, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, nelle disposizioni vigenti le parole: «procuratore nazionale antimafia», ovunque ricorrono, si intendono sostituite dalle seguenti: «procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo» e le parole: «Direzione nazionale antimafia» si intendono sostituite dalle seguenti: «Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo».

Il comma 5 prevede poi che i procuratori aggiunti designati dal procuratore nazionale in applicazione delle previgenti disposizioni restano in carica fino a che il Consiglio superiore della magistratura non abbia provveduto alla nomina, e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Il comma 5-bis prevede che con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del CSM, venga determinata la pianta organica della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, tenuto conto dell'istituzione di due posti di procuratore aggiunto (ex art. 10 del decreto; art. 103, comma 2, del Codice antimafia). La dotazione della Direzione nazionale non comporta modifiche della complessiva dotazione organica del personale di magistratura. 

Il comma 6 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle missioni in Europa, Asia, Africa, per i relativi contratti di assicurazione, trasporto e realizzazione di infrastrutture nonchè per le iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sostegno ai processi di ricostruzione e consolidamento dei processi di pace. Tali oneri sono quantificati per l'anno 2015  in 871.072.635 euro.

In base al comma 7 dell'articolo 20 , il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Ai sensi, infine, del comma 8 dell'articolo 20, dall'attuazione delle disposizioni di cui articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto-legge  non devono derivare nuovi maggiori oneri a carico della finanza pubblica (clausola di invarianza finanziaria): a tale scopo le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi a quelle disposizioni con l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 21 contiene la clausola di entrata in vigore del decreto-legge.


Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

Le Commissioni riunite Giustizia e Difesa hanno avviato l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 7 del 2015 il 24 febbraio scorso.

Nel corso dell'esame le commissioni hanno deliberato lo svolgimento di un'Indagine conoscitivaindagine conoscitiva, nell'ambito della quale sono stati auditi il Capo della Polizia e altri dirigenti della Polizia di Stato, il Procuratore nazionale antimafia, il Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), il Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, esponenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), dell'Associazione Antigone, dell'Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI) e numerosi professori di diritto penale, costituzionale, dell'Unione europea e di storia.


I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

Sul disegno di legge di conversione si è pronunciato il Comitato per la legislazione, che ha formulato le seguenti condizioni:

  • sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente, individuare più specificamente le normative cui, per effetto del provvedimento, si potrà derogare;
  • sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione, specificare la decorrenza della missione Baltic Air Policing (art. 11, co. 7).

Il Comitato ha formulato anche le seguenti osservazioni:

  • sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente, verificare se le disposizioni di cui all'art. 15, co. 1, 4 e 5, e all'art. 16, co. 1, debbano mantenere natura temporanea, con l'eventualità di essere soggette a successive proroghe, ovvero possano essere trasformate in previsioni a regime;
  • sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione, specificare all'art. 20, co. 1, se la permanenza in carica del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo continui a decorrere dalla data di nomina dall'attuale procuratore ovvero se decorra dall'entrata in vigore del decreto-legge.

Il Comitato ha raccomandato, infine, l'adozione di una disciplina unitaria che regolamenti stabilmente i profili giuridico-economici delle missioni.

Quanto alle commissioni permanenti, le Commissioni Finanze, Lavoro e Politiche UE hanno espresso pareri favorevoli.

La Commissione Affari costituzionali, nel suo parere favorevole, ha osservato che la disposizione recata dall'articolo 1, comma 1, che punisce colui che si arruola, senza presupporre il compimento di specifici atti, solleva dubbi circa la determinatezza della fattispecie penale e il necessario rispetto del principio di offensività. La I Commissione ha inoltre osservato che l'articolo 3 del decreto-legge, che punisce a titolo di contravvenzione chiunque, senza titolo, introduce nello Stato, detiene, usa o mette a disposizione di terzi le sostanze e le miscele che sono qualificate «precursori di esplosivi» dal regolamento europeo 98/2013 del 15 gennaio 2013, senza richiamare tuttavia i valori limite per la pericolosità della condotta indicati dal regolamento stesso, va valutata alla luce del principio di offensività.

La Commissione Affari esteri, assegnataria del provvedimento in sede consultiva ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, ha espresso parere favorevole con le seguenti condizioni puntuali:

1) per quanto attiene agli oneri di cui all'art. 5, comma 2 ed agli articoli 11, 12 e 13 del provvedimento, il reperimento di fonti di finanziamento diverse da quelle stanziate sul fondo relativo alle politiche e ai servizi dell'asilo, istituito dal decreto-legge n. 416 del 1989, convertito con modificazioni dalla legge n. 39 del 1990;
 2) l'autorizzazione della partecipazione alle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, di cui al Capo III del provvedimento, nei termini temporali e di risorse, nonché alle condizioni previste dalle disposizioni ivi contenute;

3) l'autorizzazione degli stanziamenti finalizzati alla realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, di cui al Capo IV del provvedimento;

4) l'inserimento all'articolo 18, comma 4 di una disposizione riguardante il cofinanziamento di programmi di tirocinio curriculare presso uffici all'estero del MAECI, promossi da università o da altri istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici o da enti internazionalistici. Tali tirocini daranno titolo ad un rimborso forfetario delle spese sostenute nella misura massima complessiva di 500 euro mensili, con una quota a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che potrà essere corrisposta in tutto o in parte in forma di facilitazioni o benefici non monetari;

5) il completamento, nel corso del 2015, dello scorrimento delle graduatorie dei concorsi per per l'accesso alla carriera diplomatica, programmati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 1 del 2010 (che ha previsto nei cinque anni 2010-2014 l'assunzione di un contingente annuo non superiore a 35 segretari di legazione in prova). Tali procedure dovranno avvenire secondo le modalità disposte dall'articolo 4, comma 3 del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013 che ha dettato norme sull'assunzione, da parte delle Amministrazioni dello Stato, di idonei collocati nelle graduatorie vigenti ed approvate a partire dal 1° gennaio 2007. Ai relativi oneri aggiuntivi, pari ad euro 2.673.804 a decorrere dall'anno 2015, derivanti dall'attuazione di tale previsione, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

6) il collocamento fuori ruolo di funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, con correlata sospensione della corresponsione della retribuzione, rispettivamente ai sensi della legge n. 1114 del 1962 e dell'articolo 274 del D.P.R. n. 18 del 1967, riguardante il collocamento fuori ruolo, nell'ambito dei contingenti, con le modalità e per gli effetti previsti dalle disposizioni riguardanti l'assetto del personale del MAECI. Tale collocamento fuori ruolo risponde rispettivamente alle esigenze di rafforzare la partecipazione italiana presso le istituzioni dell'Unione europea, le loro delegazioni ed uffici nei Paesi terzi o presso organizzazioni internazionali o regionali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 2010, ovvero per lo svolgimento di attivita' presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, così come previsto dall'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 La Commissione Ambiente ha condizionato il proprio parere favorevole al potenziamento delle risorse umane e organizzative destinate all'operazione c.d «Terra dei fuochi», ritenendo insufficiente il contingente non superiore alle 200 unità di personale militare previsto all'articolo 5, comma 1 del testo originario del decreto-legge. Le Commissioni riunite sono in merito intervenute portando, dal prossimo 30 giugno, il contingente a 300 unità.

La Commissione Trasporti, nel proprio parere favorevole, ha espresso due osservazioni, chiedendo alle Commissioni di valutare:

  • se sussistano ragioni adeguate a giustificare che l'utilizzo di strumenti informatici o telematici sia qualificato come aggravante speciale (art. 2, comma 1);
  • se non sia possibile individuare misure di contrasto ai delitti con finalità di terrorismo più efficaci della semplice rimozione di contenuti, in ogni caso facilmente riproducibili, utilizzando i dati di accesso ai contenuti stessi per porre in essere azioni mirate verso soggetti potenzialmente a rischio di coinvolgimento nei delitti in questione.

La IX Commissione ha inoltre condizionato il proprio parere all'adozione, all'art. 2, comma 4, di una formulazione che individui in modo inequivocabile l'ambito dei soggetti che possono essere destinatari dell'ordine del pubblico ministero di rimuovere i contenuti illeciti.