Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||||||||
Altri Autori: | Servizio Studi - Dipartimento affari esteri | ||||||||||
Titolo: | Proroga di termini in materia di rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e di adempimenti relativi alle armi per uso scenico e alle armi tipo paintball - A.C.2727 D.L. 168 -Schede di lettura | ||||||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 245 | ||||||||||
Data: | 26/11/2014 | ||||||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
Proroga di termini in materia di rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e di adempimenti relativi alle armi per uso scenico e alle armi tipo paintball
26 novembre 2014
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ContenutoIl decreto-legge si compone di tre articoli, di cui due di natura sostanziale, volti alla proroga di termini. L'articolo 1 rinvia al 17 aprile 2015 le elezioni dei Comitati degli Italiani residenti all'estero (COMITES), già indette per il 19 dicembre 2014. L'articolo 2 differisce dal 5 novembre 2014 al 31 dicembre 2015 il termine entro il quale le armi per uso scenico e le armi per il lancio di capsule marcatrici (c.d.paintball) avrebbero dovuto essere sottoposte alla verifica del Banco nazionale di prova. L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. |
Articolo 1 - Rinnovo dei Comitati degli italiani all'esteroL'articolo 1 riguarda il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES), organismi rappresentativi eletti direttamente dagli italiani residenti all'estero in ciascuna circoscrizione consolare ove risiedono almeno tremila connazionali, ovvero nominati dall'autorità diplomatico-consolare nelle circoscrizioni nelle quali vivano meno di tremila cittadini italiani. I COMITES, istituiti originariamente dalla legge n. 205 del 1985, sono attualmente disciplinati dalla legge 23 ottobre 2003, n. 286 e dal D.P.R. 29 dicembre 2003, n. 395 (regolamento di attuazione). Tra gli elementi di maggiore rilievo della disciplina si segnala in primo luogo l'introduzione del voto per corrispondenza per l'elezione dei Comitati; la legge rinvia alle procedure previste dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, che ha dettato più in generale le disposizioni necessarie per la partecipazione dei cittadini italiani residenti all'estero alle elezioni politiche nazionali ed alle consultazioni referendarie.
I Comitati sono composti da 12 membri o da 18 membri, a seconda che vengano eletti, su base quinquennale (art. 8, comma 1 della legge n. 286 del 2003) in circoscrizioni consolari con un numero minore o maggiore di centomila connazionali residenti, quali essi risultano dall'elenco aggiornato utilizzato per eleggere i rappresentanti al Parlamento nazionale. Il Comitato, una volta eletto, può successivamente decidere di cooptare 4 o 6 componenti, cittadini stranieri di origine italiana. Elemento di particolare novità è costituito dall'art. 1, co. 2 della legge n. 286/2003, che definisce per la prima volta i Comitati "organi di rappresentanza degli italiani all'estero nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari"; in tal modo, si valorizza il loro ruolo, tanto nei confronti delle collettività di cui sono espressione, tanto dell'Autorità consolare. La legge sottolinea infatti gli stretti rapporti di collaborazione e cooperazione che debbono instaurarsi fra Autorità consolare e Comitati, anche attraverso il "regolare flusso di informazioni".
Con riguardo alle loro funzioni, i COMITES, anche attraverso studi e ricerche, contribuiscono ad individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della comunità di riferimento; particolare cura viene assicurata alla partecipazione dei giovani, alle pari opportunità, all'assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, al settore ricreativo, allo sport ed al tempo libero. Sono anche chiamati a cooperare con le autorità consolari nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella Circoscrizione consolare.
A seguito delle elezioni svoltesi il 26 marzo 2004, operano ad oggi 124 COMITES diffusi in 38 Paesi: di questi, 67 si trovano in Europa, 23 in America latina, 4 in America centrale, 16 in Nord America, 7 in Asia e Oceania e 7 in Africa.
Il comma 1 dispone il rinvio della data delle votazioni al 17 aprile 2015, posticipando ulteriormente le consultazioni programmate entro il 2014, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1 del decreto-legge n. 67 del 2012 (convertito con modificazioni dalla legge n. 118 del 2012). Conseguentemente, si rinvia al 18 marzo 2015 il termine per la presentazione della domanda di iscrizione all'elenco elettorale (termine previsto dall'art. 1, comma 2-bis del richiamato decreto-legge). Come accennato, le consultazioni per il rinnovo dei COMITES – che si sarebbero dovute svolgere nel marzo 2009 - sono state rinviate, da ultimo, dall'art. 1, comma 1, del menzionato decreto-legge n. 67/2012, il quale oltre ha disposto altresì, al comma 2, che gli attuali componenti dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) - una parte dei cui componenti è eletta localmente da assemblee nelle quali hanno un peso prevalente i componenti dei COMITES - restino in carica fino all'insediamento dei nuovi organi. Precedenti rinvii, di durata biennale, erano stati via via disposti dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009, e successivamente, dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge b. 63 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2010.
Il decreto-legge n. 67 del 2012 ha altresì introdotto, sempre al richiamato comma 1, la modalità del voto informatico per questa tipologia di elezioni, rinviando ad un successivo regolamento per l'attuazione della disposizione.Successivamente, il comma 3 dell'art. 10 del decreto-legge n. 109/2014, convertito con modificazioni dalle legge n. 141 del 2014 - che riguarda principalmente la proroga della partecipazione italiana alle missioni internazionali - nelle more dell'emanazione del regolamento per il voto informatico, ha introdotto modifiche al più volte citato decreto-legge n. 67/2012 tali da consentire la tenuta delle elezioni con le modalità per corrispondenza già previste dalla legge 286 del 2003. Saranno tuttavia ammessi al voto i soli elettori che abbiano fatto pervenire le domande di iscrizione nell'elenco elettorale presso l'ufficio consolare di riferimento almeno trenta giorni prima della data stabilita per le elezioni. E' in capo agli uffici consolari la responsabilità di una tempestiva comunicazione della data delle elezioni alle comunità italiane in loco, sia per mezzo di avvisi affissi nella sede della rappresentanza consolare, sia attraverso la pubblicazione dei medesimi messaggi sui rispettivi siti Internet o con qualsiasi altro mezzo idoneo di comunicazione. La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto-legge evidenziava motivava tale soluzione richiamando gli elevati costi del voto per corrispondenza e la scarsa partecipazione alle precedenti elezioni per i COMITES tenutesi nel 2004.
All'attuazione del disposto del comma 1 in commento si provvede con gli stanziamenti disponibili a legislazione vigente, consentendo altresì che le somme non impegnate entro il 31 dicembre 2014 possano essere impegnate nell'esercizio finanziario 2015.
Il comma 2 è volto a compensare gli effetti finanziari (pari a 1.103.191 euro per il 2015) del comma 1 sui saldi di finanza pubblica – in particolare proprio della possibilità di impegnare nel 2015 le somme non impegnate nel 2014 -: a tale scopo si provvede con utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente e derivanti dall'attualizzazione di contributi pluriennali, Fondo previsto dal comma 2 dell'art. 6 del D.L n. 154 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge 189/2008.
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Articolo 2 - Adempimenti relativi alle armi per uso scenico e alle armi tipo paintballL'articolo 2 differisce al 31 dicembre 2015 il termine - fissato dall'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 121/2013, c.d. "correttivo armi", e scaduto il 5 novembre 2014 - entro il quale le armi da fuoco ad uso scenico e le armi ad aria compressa o gas compresso per il lancio di capsule sferiche marcatrici (c.d. paintball) avrebbero dovuto essere sottoposte alla verifica del Banco nazionale di prova.
La relazione illustrativa e la relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione, allegate al provvedimento in esame, sottolineano che il differimento della scadenza dell'adempimento per le armi sceniche si rende necessario al fine di consentire la prosecuzione dell'attività dei soggetti interessati, quali i titolari delle armerie che cedono armi per uso scenico e l'industria cinematografica che le utilizza. Analoga finalità è indicata per le armi per il lancio delle paintball per le quali si intende impedire l'interruzione degli esercizi che svolgono attività che usano tali armi a fini amatoriali e sportivi. Per quanto riguarda queste ultime, il differimento è anche correlato alla mancata adozione del decreto del Ministro dell'interno (il cui iter istruttorio è ancora in corso come avverte la relazione illustrativa) che dovrà definire le modalità di acquisto, detenzione, trasporto, porto e utilizzo di tali armi (l'adozione del D.M. è previsto dalla legge 110/1975, art. 2, co. 1). In entrambi i casi i soggetti fornitori avrebbero dovuto sottoporre tali tipologie di armi alla verifica del Banco nazionale di prova entro il termine, ormai scaduto, del 5 novembre 2014, fissato dal decreto legislativo n. 121 del 2013 (art. 6). Obiettivo dell'articolo in esame è appunto di differire tale termine in modo da consentire agli operatori di provvedere all'obbligo di verifica stabilito dalla legge.
Il decreto legislativo 29 settembre 2013, n. 121 (c.d. "correttivo armi"), oggetto della novella di cui all'articolo in esame, ha apportato diverse modifiche alla disciplina delle armi, attraverso l'introduzione di disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 204/2010, di attuazione della direttiva 2008/51/CE in materia di controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.
Tra le disposizioni introdotte dal D.Lgs. 121/2013, qui rileva in primo luogo la fissazione del termine del 5 novembre 2014 per la sottoposizione, a spese dell'interessato, alla verifica del Banco nazionale di prova, di due particolari tipologie di armi:
Per quanto riguarda le armi sceniche, la relativa disciplina è stata innovata sensibilmente dal citato D.Lgs. 204/2010 di attuazione della direttiva 2008/51/CE e poi dal correttivo, il D.Lgs. 121/2013, che hanno modificato l'art. 22 della legge 110/1975.
Fino al 2010, la legge si limitava a consentire la locazione e il comodato delle armi da guerra e delle armi comuni da sparo se destinate esclusivamente all'uso scenico, e le modalità di utilizzo di tali armi erano definite a livello di prassi amministrativa.
Successivamente, il D.Lgs. 204/2010, ha introdotto alcune specifiche tecniche per le armi sceniche, prevedendo che esse debbano avere occlusa parzialmente la canna, in modo tale da impedire l'espulsione del proiettile, e che il loro impiego debba avvenire costantemente sotto il controllo dell'armaiolo che le ha in carico.
A seguito di tali modifiche, il Ministero dell'interno ha fornito agli operatori del settore alcuni chiarimenti in ordine agli adempimenti e alle procedure da seguire per il corretto utilizzo di tale tipologia di armi, relativi a diversi aspetti, tra cui l'indicazione degli interventi tecnici da seguire sulle armi comuni per renderle idonee all'uso scenico e indicando, come obbligatorio per tale tipologia di armi, l'invio presso il Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia per la verifica delle operazioni effettuate e l'apposizione di uno specifico punzone su ogni parte essenziale dell'arma (Ministero dell'interno, Circolare 7 luglio 2011, n. 50).
A seguito delle difficoltà di adeguamento alle nuove disposizioni segnalate dagli operatori del settore, connesse sia a problematiche tecniche, sia a quelle di natura economica, l'amministrazione dell'interno ha disposto la proroga fino al 31 dicembre 2013 del termine per il completamento degli interventi e per l'adeguamento alle nuove disposizioni (Ministero dell'interno, Circolare 19 giugno 2012, n. 557).
Successivamente, è intervenuto il citato decreto correttivo (D.Lgs. 121/2013) che, da un lato, ha introdotto in legge l'obbligo per le armi sceniche della verifica da parte del Banco di prova (obbligo già riconosciuto, come si è visto, in via applicativa) e dall'altro ha prorogato ulteriormente il termine di tale verifica al 5 novembre 2014.
Relativamente alle armi tipo paintball, si ricorda che esse sono state riconosciute nel nostro ordinamento, in considerazione della nascita di numerose associazioni che promuovono questa pratica ludico-sportiva, con il più volte citato D.Lgs. 121/2013 (art. 2, comma 1, lett. a), n. 3, che novella l'art. 2, terzo comma, della legge 110/1975). Tale provvedimento ha definito queste armi quali strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici biodegradabili, non contenenti sostanze pericolose (infiammabili, tossiche o comunque nocive), che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule e di calibro compreso tra 12,7 e 17,27 mm.
Pur non essendo considerate armi comuni da sparo, esse devono ugualmente essere controllate dal Banco nazionale di prova che verifica la conformità dei prototipi. Inoltre, il decreto pone un vincolo all'utilizzo di dette armi: quelle che erogano energia cinetica superiore a 7,5 joule possono essere utilizzati esclusivamente per l'attività agonistica, consentendo per l'utilizzo ludico-amatoriale solamente le armi di energia inferiore.
La norma demanda poi a un decreto del Ministero dell'interno (che non risulta ancora adottato) la definizione delle disposizioni relative all'acquisto, detenzione, trasporto, e utilizzo di tali strumenti, sia per quelli destinati all'attività amatoriale, sia quelli per l'attività agonistica.
In via transitoria, lo stesso decreto, come si è detto, ha previsto la sottoposizione delle armi da paintball (come per quelle sceniche) alle verifiche di conformità al Banco nazionale di prova entro il 5 novembre 2014. Termine quest'ultimo differito appunto dall'articolo in esame, stante, tra l'altro, l'assenza di una disciplina in materia, dovuta alla mancata adozione del citato decreto ministeriale di esecuzione. |
Relazioni allegate o richiesteIl disegno di legge di conversione è corredato dalla relazione illustrativa, dalla relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), dalla relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) e dalla relazione tecnico-finanziaria. |
Precedenti decreti-legge sulla stessa materiaDopo le elezioni per il rinnovo dei Comites svoltesi nel 2004, lo svolgimento delle nuove elezioni è stato più volte differito, in particolare:
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Motivazioni della necessità ed urgenzaNella premessa del decreto-legge le motivazioni di necessità e urgenza del rinvio delle elezioni dei Comites (art. 1) sono individuate nella necessità di garantire la più ampia partecipazione alle votazioni da parte dei cittadini residenti all'estero e di accordare un termine piu' ampio per esprimere la volontà di partecipare al voto secondo la disciplina recentemente introdotta. Per quanto riguarda gli adempimenti in materia di armi (art. 2) il differimento del termine concernente la sottoposizione a verifica presso il Banco nazionale di prova delle armi da fuoco per uso scenico, nonchè di altre armi ad aria compressa o gas compresso destinate all'attivita' amatoriale e allo specifico impiego in attivita' sportive, è motivato dalle difficoltà operative rilevate e dall'esigenza di consentire la prosecuzione dell'attività dei settori interessati. |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteLe disposizioni recate dal decreto-legge sono riconducibili alla competenza legislativa eslcusiva dello Stato in quanto rientrano nelle materie politica estera e rapporti internazionali dello Stato (art. 1) e armi, munizioni ed esplosivi (art. 2), di cui rispettivamente alle lett. a) e d) dell'art. 117, secondo comma, Cost. |
Specificità ed omogeneità delle disposizioniIl decreto-legge in esame reca disposizioni inerenti alla materia degli organismi di rappresentanza degli italiani all'estero (art. 1) e alla materia delle armi (artr. 2), il cui elemento unificante è costituito dalla introduzione in entrambi di disposizioni di proroga o differimento di termini. |
Collegamento con i lavori legislativi in corsoDurante l'esame presso la Commissione Bilancio della Camera del disegno di stabilità per il 2015 (A.C. 2679-bis) è stato approvato, nella seduta del 21 novembre 2014, l'articolo aggiuntivo 27.03, proposto dal Governo, che riproduce in maniera sostanzialmente identica l'articolo 1 del decreto-legge in esame. |