Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive - Elementi per l'esame in Assemblea D.L. 133/2014 - A.C. 2629AR
Riferimenti:
AC N. 2629-A-R/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 220    Progressivo: 3
Data: 27/10/2014
Descrittori:
FRANE   OPERE PUBBLICHE
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO   PRODOTTO NAZIONALE
RETI DI COMUNICAZIONE E TRASMISSIONE   SERVIZI DI EMERGENZA
SORVEGLIANZA SISMICA E IDROGEOLOGICA     
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici
Altri riferimenti:
DL N. 133 DEL 13-SET-14     


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Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive

27 ottobre 2014
(comprensivo errata corrige) Elementi per l'esame in Assemblea


Indice

CONTENUTO|


CONTENUTO

Il D.L. 133/2014 contiene varie misure in materia di infrastrutture e trasporti, edilizia e patrimonio immobiliare pubblico, ambiente, energia, nonché ulteriori misure destinate alle imprese e agli enti territoriali.

Il decreto risulta significativamente modificato ed integrato all'esito dell'esame in Commissione ambiente, sia in sede referente, sia in seguito al rinvio in Commissione deliberato dall'Assemblea (A.C. 2629-A/R). Per una disamina più puntuale delle modifiche inserite in sede referente si rinvia al dossier n. 220/2 (sintesi degli emendamenti approvati dalla VIII Commissione Ambiente). Di seguito sono riportate sia le modifiche conseguenti all'esame in sede referente, sia quelle approvate a seguito del rinvio in Commissione la maggior parte delle quali è riconducibile al recepimento del parere della Commissione bilancio.


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Articolo 1, commi 1- 9 - Interventi sugli assi ferroviari Napoli-Bari e Palermo-Catania-Messina

L'articolo 1 prevede (al comma 1) la nomina dell'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato S.p.A. a Commissario per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari, inclusa nel Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) di cui alla legge n. 443 del 2001 (cd. "legge obiettivo"). L'incarico ha una durata di due anni ed è rinnovabile, tenuto conto anche dei risultati conseguiti nel corso dell'attività, che si svolge – secondo quanto precisato dalla norma a seguito del rinvio in Commissione – senza la corresponsione di gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti, comunque denominati. Al Commissario sono attribuiti compiti e poteri (disciplinati dai commi 2 e 8). In particolare il Commissario deve: provvedere all'approvazione dei progetti per consentire l'avvio dei lavori di parte del tracciato entro il 31 ottobre 2015; eventualmente rielaborare i progetti approvati, ma non appaltati fatta salva la previsione progettuale della stazione ferroviaria in superficie lungo la tratta appenninica Apice-Orsara; bandire le gare anche sulla base dei soli progetti preliminari; provvedere alla consegna dei lavori, anche con l'adozione di procedure di urgenza, entro termini tassativi fissati nella norma decorrenti dalla conclusione della conferenza di servizi. Nel corso dell'esame in sede referente è stata aggiunta una previsione in base alla quale negli avvisi, nei bandi di gara o nelle lettere di invito il Commissario per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari prevede che la mancata accettazione, da parte delle imprese, delle clausole contenute nei Protocolli di legalità stipulati con le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo competenti, riferite alle misure di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro, costituisce causa di esclusione dalla gara, e che il mancato adempimento degli obblighi previsti dalle clausole medesime, nel corso dell'esecuzione del contratto, comporta la risoluzione del contratto.

Le decisioni assunte dal Commissario possono derogare a quanto contenuto nel contratto istituzionale di sviluppo, che è stato sottoscritto il 2 agosto 2012 tra il Ministro per la Coesione territoriale, il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, le Regioni Campania, Basilicata e Puglia, Ferrovie dello Stato e Rete ferroviaria italiana.

Lo stesso articolo dichiara la pubblica utilità, indifferibilità e urgenza degli interventi da praticarsi sull'area di sedime della tratta ferroviaria Napoli-Bari (comma 3) e detta disposizioni finalizzate all'accelerazione delle procedure di acquisizione degli atti di assenso sia in conferenza di servizi (che deve essere convocata entro 15 giorni dall'approvazione dei progetti) che successivamente (commi 4 e 5). Nel corso dell'esame in sede referente è stata trasferita dal Commissario alla deliberazione del Consiglio dei Ministri la competenza ad adottare il provvedimento conclusivo della conferenza di servizi nei casi di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. 

Specifiche disposizioni riguardano la rendicontazione degli interventi (comma 8) e la possibilità di avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (comma 6).

Il finanziamento degli interventi è a valere sulle risorse previste nell'ambito del Contratto di programma stipulato tra RFI e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (comma 7). Nel corso dell'esame in sede referente è stato aggiunto il comma 8-bis che, al fine di non superare i limiti del patto di stabilità, autorizza il Commissario a richiedere i trasferimenti di cassa, in via prioritaria, a valere sulle risorse di competenza nazionale, e, successivamente, sulle risorse di competenza regionale, che insieme concorrono a determinare la copertura finanziaria dell'opera. 

Il comma 9 prevede, infine, che le predette disposizioni per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari si applicano anche alla realizzazione dell'asse ferroviario AV/AC Palermo – Catania – Messina.

Articolo 1, commi 10 e 10-bis - Contratto di programma RFI e ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria

Il comma 10 dell'articolo 1, dispone:

a) al primo periodo, come modificato a seguito del rinvio, l'approvazione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Contratto di Programma 2012-2016 parte Investimenti tra Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e MIT, già sottoscritto l'8 agosto 2014, con la finalità di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale. L'approvazione dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, previa trasmissione alle Camere dello schema di decreto, che dovrà avvenire entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti. Il parere dovrà essere espresso entro 30 giorni dalla data di assegnazione e decorso tale termine il decreto potrà comunque essere emanato;

b) al quarto periodo, l'assegnazione di una quota pari a 220 milioni di euro di risorse già stanziate, quale contributo in conto impianti a favore di RFI per gli interventi di manutenzione straordinaria previsti nel Contratto di Programma parte Servizi 2012-2014, approvato con Delibera CIPE n. 22 del 18 marzo 2013 e su cui hanno espresso parere le competenti Commissioni parlamentari;

c) al quinto periodo, modificato in sede referente e quindi a seguito del rinvio, l'esclusione dal patto di stabilità interno negli anni 2014 e 2015 delle spese per l'esecuzione di opere volte all'eliminazione dei passaggi a livello, a condizione che RFI disponga dei relativi progetti esecutivi, immediatamente cantierabili alla data di entrata in vigore della legge di conversione. A seguito del rinvio, l'esclusione è stata limitata a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Conseguentemente, a fini di copertura, è stato stabilito che si provveda per il 2014 sulle risorse di cui all'art. 4, comma 3 (esclusione dal patto di stabilità interno per le opere segnalate dai comuni alla Presidenza del Consiglio), mentre per il 2015 su quelle del comma 5 dell'articolo 4 (ulteriore esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno di risorse di conto capitale entro il limite di 95 milioni di euro per il 2015 per il pagamento di debiti degli enti locali).

Nel corso dell'esame in sede referente, è stato aggiunto il comma 10-bis, che prevede la redazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un piano di ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria che individui le linee da ammodernare sia nel settore merci che in quello passeggeri. Il piano dovrà essere redatto in collaborazione con le associazioni di categoria e reso pubblico secondo le modalità del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82/2005).

Articolo 1 co. 11-11-quater - Misure per gli aeroporti

Il comma 11 dell'articolo 1. modificato in sede referente, dispone l'approvazione con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla legge di conversione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dei contratti di programma sottoscritti dall'ENAC con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale, per consentire l'avvio degli investimenti previsti nei contratti di programma. Si prevede inoltre che per gli stessi aeroporti il parere favorevole espresso dalle Regioni e dagli enti locali interessati sui piani regolatori aeroportuali comprenda ed assorba, a tutti gli effetti, la verifica di conformità urbanistica delle singole opere inserite negli stessi piani regolatori.

In sede referente sono stati inseriti i commi da 11-bis a 11-quater che prevedono: 1) una procedura per la definizione dei diritti aeroportuali da parte dei gestori (chiusura della consultazione con gli utenti entro ottanta giorni dalla sua apertura e trasmissione all'Autorità dei trasporti che si deve esprimere nei successivi quaranta giorni); per i contratti vigenti resta ferma la procedura prevista dagli stessi; 2) l'impossibilità di applicare procedure di soluzione delle controversie tra gestori e utenti aeroportuali quando queste vertano sul piano di investimenti dell'aeroporto e sulle relative conseguenze tariffarie; 3) l'adeguamento dei diritti aeroportuali per il 2015 sulla base del solo parametro dell'adeguamento al tasso di inflazione programmata limitatamente ai contratti di programma scaduti al 31 dicembre 2014 e nelle more dell'adozione dei nuovi diritti aeroportuali adottati previa consultazione con gli utenti. 

Articolo 2 - Infrastrutture strategiche affidate in concessione

L'articolo 2, comma 1, introduce una disposizione che – con riferimento alla realizzazione di infrastrutture strategiche in concessione, nell'ipotesi di sviluppo del progetto per stralci funzionali o, nei casi più complessi, di successive articolazioni per fasi – consente al bando di gara di prevedere l'integrale caducazione della concessione stessa, con la conseguente possibilità in capo al concedente di rimettere a gara la concessione per la realizzazione dell'intera opera. Tale facoltà potrà essere esercitata qualora, entro un termine (da indicare nel bando stesso) non superiore a 3 anni dalla data di approvazione da parte del CIPE del progetto definitivo dello stralcio funzionale immediatamente finanziabile, la sostenibilità economico finanziaria degli stralci successivi non sia attestata da primari istituti finanziari. Viene precisato che la disposizione non si applica alle concessioni ed alle procedure in finanza di progetto con bando già pubblicato alla data di entrata in vigore del decreto legge (comma 2).

Ulteriori disposizioni sono volte ad estendere l'applicazione di norme vigenti in materia di concessioni agli interventi in finanza di progetto relativi a infrastrutture strategiche e a interventi da realizzare mediante finanza di progetto le cui proposte sono state dichiarate di pubblico interesse (commi 3 e 4).

Articolo 3, commi 1-7 e 9 - Fondo "sblocca cantieri"

L'articolo 3 destina, al fine di consentire la continuità dei cantieri in corso o il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori, 3.851 milioni di euro al Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (cd. "sblocca cantieri") per il periodo 2014-2020 con la seguente articolazione temporale: 26 milioni di euro per il 2014; 231 milioni di euro per il 2015; 159 milioni di euro per il 2016; 1.073 milioni di euro per il 2017; 2.066 milioni di euro nel 2018; 148 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 (comma 1). A seguito del rinvio in Commissione, è stato precisato che il fondo è altresì incrementato, per un importo pari a 39 milioni di euro, mediante utilizzo delle disponibilità, iscritte in conto residui, derivanti dalle revoche indicate nella norma.

Il comma 2 demanda a uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'assegnazione delle risorse del Fondo a una serie di interventi finanziabili suddivisi in tre categorie:

- interventi ex articoli 18 e 25 del D.L. 69/2013 cantierabili entro il 31 dicembre 2014 (lettera a);

- interventi appaltabili entro il 31 dicembre 2014 e cantierabili entro il 30 giugno 2015 (lettera b);

- interventi appaltabili entro il 30 aprile 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015 (lettera c).

Nell'ambito delle varie tipologie sono ricompresi singoli interventi e categorie generiche di interventi (come ad es. il programma ponti e gallerie gestito da ANAS, incluso nella lettera b), e le opere segnalate dai comuni alla Presidenza del Consiglio dal 2 al 15 giugno 2014 o le richieste inviate nell'ambito del Programma Seimila Campanili). La norma non precisa l'entità delle risorse che verranno destinate ai singoli interventi in quanto l'assegnazione delle risorse è demandata ai decreti interministeriali; una stima indicativa dei fabbisogni è indicata nella relazione tecnica. L'unico vincolo nella destinazione delle risorse fissato nella norma è quello stabilito nel comma 3, che riserva 100 milioni di euro agli interventi di completamento di beni immobiliari demaniali di competenza dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche. Nel corso dell'esame in sede referente, è stato altresì previsto che le richieste di finanziamento inoltrate dagli enti locali relative alle opere segnalate dai comuni alla Presidenza del Consiglio dei ministri dal 2 al 15 giugno 2014 o alle domande inviate nell'ambito del Programma "Seimila Campanili" di cui al comma 9 dell'articolo 18 del decreto legge n. 69 del 2013 (si tratta degli interventi elencati alla lettera c) del comma 2) sono finalizzate, nel limite massimo di 100 milioni di euro, a nuovi progetti di interventi prioritariamente volti: alla qualificazione e alla manutenzione del territorio, alla riqualificazione ed all'incremento dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico, alla realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili, nonché alla messa in sicurezza degli edifici pubblici. 

Il mancato rispetto dei termini fissati dalle lettere a), b) e c) del comma 2 per l'appaltabilità e la cantierabilità delle opere determina la revoca del finanziamento assegnato a valere sulle risorse del decreto; sembrerebbe, pertanto, che entrambi i termini debbano essere rispettati ai fini dell'utilizzo delle risorse.

In base al comma 7, con i medesimi decreti interministeriali di assegnazione delle risorse sono stabilite, in ordine a ciascun intervento, le modalità di utilizzo delle risorse assegnate, monitoraggio dell'avanzamento dei lavori, applicazione di misure di revoca. Le risorse revocate, che confluiscono nel "Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico" (a seguito di una modifica approvata nel corso dell'esame in sede referente e del rinvio in Commissione) sono attribuite prioritariamente a una serie di opere indicate nella norma, il cui elenco è stato integrato nel corso dell'esame in sede referente (comma 6).

Il comma 4 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal rifinanziamento del Fondo di cui al comma 1, pari a 3.851 milioni di euro per gli anni dal 2013 al 2020.

Articolo 3, commi 8, 11, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies - Ulteriori disposizioni riguardanti vari interventi infrastrutturali

Ulteriori disposizioni riguardano, inoltre, la conferma del finanziamento destinato alla riqualificazione della strada provinciale n. 46 Rho-Monza e l'assegnazione definitiva alla società ANAS S.p.A. delle risorse finanziarie per il completamento dell'intervento "Itinerario Agrigento - Caltanissetta - A19 - Adeguamento a quattro corsie della SS 640 tra i km 9+800 e 44+400", nonché (sulla base di una modifica approvata nel corso dell'esame in sede referente) l'erogazione diretta ad ANAS delle risorse relative alla realizzazione degli interventi concernenti il completamento dell'asse autostradale Salerno-Reggio Calabria di cui alla delibera CIPE 62/2011 a fronte dei lavori già eseguiti (comma 8).

Il comma 11 infine abroga la disciplina che prevedeva: la sottoposizione al CIPE delle proposte dei soggetti promotori per l'approvazione dei progetti preliminari degli interventi di adeguamento della SS "Telesina" e del collegamento Termoli-San Vittore; l'annullamento della procedura avviata e la revoca dei soggetti promotori in caso di mancata approvazione delle proposte; la destinazione esclusiva di risorse già assegnate con delibere CIPE e a valere sul Fondo sviluppo e coesione all' adeguamento della strada statale n. 372 "Telesina. A seguito del rinvio in Commissione, sono state soppresse le disposizioni inserite nel corso dell'esame in sede referente, che prevedevano l'annullamento delle procedure avviate e la conseguente revoca dei soggetti promotori con riguardo a tali due interventi e l'attribuzione delle funzioni di soggetto aggiudicatore degli interventi e gli obblighi derivanti dall'adempimento della attività previste dai commi 2 e 6 dell'articolo 3 (che rispettivamente destinano le risorse del cd. Fondo "sblocca cantieri" all'adeguamento della strada statale n. 372 e attribuiscono le risorse revocate del medesimo Fondo prioritariamente al primo lotto funzionale dell'asse autostradale Termoli-San Vittore) ad ANAS S.p.A.

Il comma 12-bis, inserito in sede referente, autorizza la spesa di 487.000 per il 2014 per il completamento degli interventi infrastrutturali di viabilità stradale necessari a garantire l'integrale attuazione della Convenzione tra l'Italia e la Francia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970 di cui all'articolo 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 riguardante il tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia. Al relativo onere si provvede, secondo quanto previsto dal nuovo comma 12-ter.

A seguito del rinvio in Commissione sono stati soppressi i commi 12-quater e 12-quinquies, che autorizzavano risorse finanziarie per il funzionamento dell'Autostrada Ferroviaria Alpina (AFA) attraverso il tunnel del Frejus e la relativa copertura finanziaria. 

Articolo 3, commi 9 e 9-bis - Programmazione opere strategiche

Il comma 9 prevede la riprogrammazione finanziaria delle opere strategiche (incluse nell'11° allegato infrastrutture approvato dal CIPE nella seduta del 1° agosto 2014) non ancora avviate e per le quali era prevista una copertura parziale o totale a carico delle annualità 2007-2013 del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC). In tali casi il comma 9 dispone che le opere confluiscono automaticamente nel nuovo periodo di programmazione 2014-2020.

il comma 9-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente, introduce una procedura per il finanziamento in via prioritaria delle opere incluse nell'XI Allegato infrastrutture che sono state già precedentemente qualificate come opere strategiche da avviare in via prioritaria sulla base dei criteri dettati dall'art. 41 del D.L. 201/2011 e per le quali sia stata indetta, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione, la conferenza di servizi istruttoria sul progetto preliminare (prevista dall'art. 165 del D.Lgs. 163/2006).

Articolo 3, comma 10 - Ruolo del MIT nei programmi ESPON e URBACT

In base al comma 10 il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti è confermato autorità nazionale capofila e capo delegazione dei Comitati di sorveglianza con riferimento al nuovo periodo di programmazione 2014-2020 dei programmi di cooperazione interregionale ESPON (acronimo di European Spatial Planning Observatory Network) e URBACT.

Articolo 3, comma 12 - Infrastrutture carcerarie

Per consentire il completamento delle opere del programma di edilizia penitenziaria, il comma 12 prevede il trasferimento alle amministrazioni interessate delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per le infrastrutture carcerarie, cessato dalle sue funzioni il 31 luglio 2014. Dette risorse sono quindi versate nel 2014 (coma specificato a seguito del rinvio) all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con DM Economia - sulla base delle ordinarie competenze - ai Ministeri delle Infrastrutture e Trasporti e della Giustizia.

Articolo 4-bis -Pubblicazione dei dati in formato aperto 

Prevede che i dati relativi alle opere infrastrutturali di cui agli articoli 1, 3 e 4 siano pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale (di cui al decreto legislativo n. 82/2005) ed in formato aperto.

Articolo 5 - Concessioni autostradali

L'articolo 5 prevede che i concessionari di tratte autostradali nazionali avvino una procedura di modifica del rapporto concessorio, articolata nelle seguenti fasi:

  • entro il 31 dicembre 2014, il concessionario presenta una proposta di modifica del rapporto concessorio anche mediante l'unificazione di tratte interconnesse, contigue, ovvero tra loro complementari, ai fini della loro gestione unitaria;
  • entro il 31 agosto 2015, lo stesso concessionario provvede alla predisposizione di un nuovo piano economico-finanziario per la stipula di un atto aggiuntivo o di un'apposita convenzione unitaria.

Nel corso dell'esame in sede referente, sono state introdotte talune innovazioni rispetto al testo vigente al fine di prevedere che:

- le modifiche del rapporto concessorio da parte dei concessionari delle tratte autostradali nazionali, che devono essere sottoposte entro il 31 dicembre 2014 al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, devono essere esplicitamente finalizzate a procedure di aggiornamento o revisione delle convenzioni e devono riguardare rapporti concessori in essere. Nel contempo la sottoposizione delle predette modifiche al Ministro non è più formulata in termini di facoltatività come invece previsto nel testo vigente (comma 1);

- le richieste di modifica del rapporto concessorio prevedono nuovi investimenti da parte dei concessionari, i quali sono comunque tenuti alla realizzazione degli investimenti già previsti nei vigenti atti di concessione (comma 1).

- il nuovo piano economico-finanziario, che deve essere anch'esso sottoposto al Ministro delle infrastrutture, deve essere corredato di idonee garanzie e di asseverazione da parte di soggetti autorizzati. A seguito del rinvio in Commissione è stata soppressa la parte della disposizione, che consentiva anche il ricorso alle forme di defiscalizzazione previste dalla normativa vigente (comma 1);

- gli schemi di atto aggiuntivo o di convenzione e i relativi piani economico-finanziari, corredati dei pareri prescritti dalla normativa vigente, sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il procedimento può avere comunque corso. Gli atti sono trasmessi alle Camere da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita per quanto di sua competenza l'Autorità di regolazione dei trasporti (comma 1);

- tutti gli affidamenti dei lavori, nonché delle forniture e dei servizi, ulteriori rispetto a quelli previsti dalle vigenti convenzioni, avvengono nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica disciplinate dal Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; il testo vigente, invece limita l'applicazione di tali procedure agli affidamenti di importo superiore alla soglia comunitaria, ulteriori rispetto a quelli previsti dalle vigenti convenzioni (comma 3).

Ulteriori disposizioni inserite nel corso dell'esame in sede referente dispongono:

- che l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legge è subordinata al rilascio del preventivo assenso da parte dei competenti organi dell'Unione europea (comma 4-bis);

- la destinazione degli introiti pubblici derivanti dai canoni di concessioni autostradali, provenienti dalla modifica del rapporto concessorio, ai sensi del comma 1 dell'articolo 5, ad interventi di manutenzione delle rete stradale in gestione all'ANAS SPA, al Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, nonché, per finalità di investimenti e compensazioni ambientali, al Fondo nazionale per la montagna (comma 4-ter).

Sono previste infine misure acceleratorie relative al riaffidamento delle concessioni autostradali A21 «Piacenza-Cremona-Brescia e diramazione per Fiorenzuola d'Arda (PC)» e A3 «Napoli-Pompei-Salerno» attraverso l'approvazione ex lege degli schemi di convenzione e dei relativi piani economico-finanziari (comma 4).

Articolo 5-bis - Disposizioni in materia di autostrade

A seguito del rinvio in Commissione, è stato sostituito l'articolo 5-bis, che prevede la possibilità, da parte del Ministero delle infrastrutture e del trasporti, di subentro alla regione Emilia Romagna nelle funzioni di concedente e conseguentemente in tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dalla concessione di costruzione e gestione dell'asse autostradale che connette l'A22, dal casello di Reggiolo/Rolo, con l'A23 al casello di Ferrara Sud, denominato Autostrada Cispadana.

Articolo 6, 6-bis e 6-ter - Reti a banda ultralarga

Il comma 1 dell'articolo 6 prevede la concessione, fino al 31 dicembre 2015, di un credito d'imposta IRES e IRAP, entro il limite massimo del 50 per cento dell'investimento, per la realizzazione di interventi infrastrutturali di realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga.

Il comma 2 dell'articolo 6 modifica le norme di semplificazione in materia di procedure di scavo e posa dei cavi finalizzate alla diffusione della banda larga e ultralarga introdotte dall'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge n. 145/2013 (c.d. "DL destinazione Italia"). In particolare si prevede che il relativo provvedimento attuativo dovrà fare riferimento anche alle tecniche innovative che prevedono la posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti e non solo a quelle che non richiedono il ripristino del manto stradale. Si prevede inoltre che tale provvedimento attuativo debba necessariamente recare modifiche al "regolamento-scavi" già emanato (decreto Ministero sviluppo economico 1° ottobre 2013), mentre nel testo previgente si trattava solo di una possibilità.

Il comma 3 dell'articolo 6, attraverso un'integrazione del codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259/2003), prevede che possano essere effettuate con un'autocertificazione, da inviare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, le modifiche degli impianti già abilitati che comportino aumenti delle altezze non superiori a un metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, al fine di accelerare la realizzazione degli impianti di banda larga mobile.

Il comma 4 dell'articolo 6 prevede che non sia soggetta ad autorizzazione paesaggistica la installazione o la modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica e di impianti radioelettrici, da eseguire su edifici o tralicci preesistenti che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezze non superiore a 1,5 metri e di superficie delle antenne non superiori a 0,5 metri quadrati. Vengono però mantenuti fermi gli interventi vietati sui beni culturali ai sensi dell'articolo 20 e seguenti del codice dei beni culturali (decreto legislativo n. 42/2004).

Nel corso dell'esame in sede referente sono state poi inserite le seguenti disposizioni: 1) la previsione di provvedimenti semplificati per l'installazione su infrastrutture dell'autorità aeronautica di nuove stazioni radio base e per le loro modifiche non comportino variazioni plano-altimetriche né rischi per la navigazione aerea (commi 5-bis e 5-ter); 2) la previsione che gli enti territoriali, le pubbliche amministrazioni e le società a partecipazione pubblica abbiano la facoltà di esentare dal pagamento di oneri, canoni, tasse o indennizzo gli operatori che occupino spazi ed aree pubbliche per l'installazione di infrastrutture per la rete a banda larga e ultralarga (comma 5-quater); 3) l'inserimento delle opere infrastrutturali in fibra ottica per la banda ultralarga, anche all'interno degli edifici, tra gli oneri di urbanizzazione primaria (comma 5-quinquies)); 4) l'attuazione del progetto nazionale banda ultra-larga utilizzando, come specificato a seguito del rinvio, lo stanziamento di 20,75 milioni per l'anno 2014 previsto dall'articolo 1, comma 97, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013) (comma 5-sexies).

Sono stati inoltre inseriti gli articoli 6-bis e 6-ter. L'articolo 6-bis prevede l'istituzione del sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture di banda larga e ultralarga; l'articolo 6-ter prevede la possibilità per l'operatore di comunicazione durante la fase di sviluppo della fibra ottica di installare a proprie spese gli elementi di rete (cavi, fili e simili) nei ed in appoggio ai percorsi aerei di altri servizi di pubblica uilità, sia interni che esterni agli immobili senza alterazione e danni per i medesimi; l'articolo 6-ter introduce inoltre l'obbligo per gli edifici di nuova realizzazione con relativa domanda presentata dopo il 1° luglio 2015 di dotarsi di impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete, nonché di un punto di accesso.

Articolo 10 - Cassa Depositi e Prestiti

Le disposizioni contenute nell'articolo sono volte ad aumentare l'operatività della Cassa depositi e prestiti Spa e a favorire nuovi investimenti in Italia da parte degli istituti simili presenti negli altri Stati dell'Unione europea.

Il comma 1, estende, alla lettera a), il perimetro delle operazioni della Cassa finanziate tramite la gestione separata (che utilizza la raccolta postale ed è assistita dalla garanzia dello Stato), includendo, oltre quelle dirette a soggetti pubblici e quelle da loro promosse, le operazioni in favore dei soggetti privati in settori di interesse generale individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Il medesimo comma, alla lettera b), allarga il perimetro delle operazioni della Cassa finanziate con la gestione ordinaria (che si finanzia sul mercato e non è assistita dalla garanzia statale) includendo, oltre alle opere, le reti e gli impianti destinati alla fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche, anche gli interventi concernenti iniziative di pubblica utilità, nonché gli investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione, ambiente, cultura, turismo ed efficientamento energetico;a tale ultimo proposito, nel corso dell'esame in sede referente è stato specificato che tale ampliamento si riferisce anche ai territori montani e rurali per investimenti nel campo della green economy. Da ultimo, il comma in esame amplia le possibilità di concedere la garanzia dello Stato in relazione ad esposizioni assunte dalla Cassa diverse da quelle operate nell'ambito della gestione ordinaria, rinviando ad una o più convenzioni tra il Ministero dell'economia e la Cdp la disciplina dei relativi criteri e modalità operative.

Il comma 2 dell'articolo estende il regime di esenzione della ritenuta sugli interessi e sugli altri proventi corrisposti a fronte di finanziamenti a medio e lungo periodo concessi alle imprese da parte di enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea anche agli Istituti di promozione dello sviluppo presenti negli Stati membri.

Il comma 2-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente, modifica la disciplina dell'attività di Cassa Depositi e Prestiti contenuta nel D.L. n. 269 del 2003, prevede che possano essere effettuate in cofinanziamento con istituzioni finanziarie europee, multilaterali o sovranazionali le operazioni svolte da Cassa Depositi e Prestiti in seno alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo e affida a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze l'individuazione di criteri e modalità per l'effettuazione di dette operazioni.

Articolo 11 - Agevolazioni per nuove infrastrutture in PPP

L'articolo 11 modifica la disciplina delle misure agevolative (credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP ed esenzione dal pagamento del canone di concessione) per la realizzazione di nuove infrastrutture, da realizzare con il ricorso a contratti di partenariato pubblico-privato (PPP), ampliandone l'ambito alle opere previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche e riducendo da 200 a 50 milioni di euro il valore dell'opera al di sopra del quale viene concesso l'incentivo. Viene chiarito che il valore delle opere non di rilevanza strategica nazionale previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche non può superare l'importo di 2 miliardi di euro.

Articolo 13 - Project bond

L'articolo 13 apporta numerose modifiche alla disciplina dei cd. project bond, contenuta nell'articolo 157 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 163 del 2006). Si tratta in particolare di quei titoli che possono essere emessi dalle società titolari di un contratto di partenariato pubblico-privato, allo scopo di realizzare una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità, anche in deroga ai limiti previsti dal Codice civile in tema di limiti quantitativi all'emissione di obbligazioni (limite del doppio del c.d. patrimonio netto ed altri conseguenti divieti). Tali strumenti sono sottoscritti solo da investitori qualificati e la loro successiva circolazione deve avvenire tra i medesimi soggetti.

Più in dettaglio (comma 1, lettera a), n.1) le norme in esame precisano la nozione di "investitori qualificati" cui è riservata la detenzione e circolazione dei project bond, coordinando tale definizione coi regolamenti Consob emanati in attuazione del Testo Unico Finanziario (TUF, di cui al D.Lgs. n. 98 del 1998) e chiarendo che per "investitori qualificati" si intendono anche le società e gli altri soggetti giuridici controllati da investitori qualificati. Si interviene sul regime di circolazione dei project bond, che cessano di essere nominativi e potranno dunque essere dematerializzati.

Il comma 1, lettera a), n. 2 elimina l'obbligo di riportare anche sul titolo l'avvertimento circa l'elevato profilo di rischio associato all'operazione, tale avvertimento verrà riportato sulla sola documentazione di offerta.

Con il successivo n. 3 si precisa che il sistema di garanzie di obbligazioni e titoli di debito opera non solo sino all'avvio della gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario, ma anche fino alla scadenza delle obbligazioni e dei titoli medesimi.

Il comma 1, lettera a,n. 4 aggiunge due commi (commi 4-bis e 4-ter) all'articolo 157, rimodellando la disciplina delle garanzie prestate sui predetti bond, che potranno essere costituite sia in favore dei sottoscrittori, sia di un loro rappresentante (tale modifica viene più in generale estesa alle obbligazioni, per effetto del comma 2 dell'articolo 13).

Per impedire la risoluzione di un rapporto concessorio da parte del concessionario dell'opera è estesa, oltre che agli enti finanziatori del progetto, anche ai titolari di project bond emessi dal concessionario medesimo, la facoltà di designare una società che subentri nella concessione al posto del concessionario. Viene inoltre specificato che la disciplina del suddetto subentro si applica alle società titolari di qualsiasi contratto di partenariato pubblico privato (comma 1, lettera b)). La garanzia del privilegio generale dei crediti per la realizzazione dei lavori pubblici viene estesa anche ai titolari di project bond (comma 1, lettera c)). E', altresì, estesa anche ai titolari di project bond, oltre che agli enti finanziatori, la salvaguardia sul limite di riduzione del canone di disponibilità superato il quale si determina la risoluzione del contratto di disponibilità medesimo (comma 1, lettera d)).

Per quanto riguarda il regime fiscale degli atti di costituzione e trasferimento di garanzia, il comma 3 dell'articolo in esame estende l'applicazione dell'imposta di bollo in misura agevolata (pari a 200 euro) alle sostituzioni di garanzia relative all'emissione di project bond e ai trasferimenti di garanzie, anche qualora derivino dalla cessione delle predette obbligazioni e titoli di debito, e rende strutturale l'applicazione dell'aliquota agevolata al 12,5 per cento sugli interessi delle obbligazioni di progetto emesse per finanziare gli investimenti in infrastrutture o nei servizi di pubblica utilità.

Articolo 14 - Standard  tecnici

L'articolo 14 stabilisce che per la progettazione delle opere pubbliche non possono più essere richieste modifiche rispondenti a standard tecnici, più stringenti rispetto a quelli definiti dalla normativa europea, e che tali modifiche devono essere eventualmente accompagnate da una analisi di sostenibilità economica e finanziaria e da una stima dei tempi di attuazione dell'opera.

Articolo 16-bis - Disciplina degli accessi su strade affidate alla gestione della società ANAS Spa

ll nuovo articolo introduce i nuovi commi da 23-bis a 23 octies all'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, relativamente alla disciplina degli accessi su strade affidate alla gestione della società ANAS S.p.A. Tali disposizioni vengono inserite dopo il comma 23 del citato articolo 55, che disciplina l'adeguamento delle entrate proprie dell'Ente nazionale per le strade derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni diverse.

In particolare, il comma 23-bis dispone che, per gli accessi esistenti su strade affidate alla gestione di ANAS SpA, alla data del 31 dicembre 2014, già autorizzati dall'ANAS SpA. medesima, a decorrere dal 1° gennaio 2015 non è più dovuta alcuna somma fino al rinnovo dell'autorizzazione. Per il rinnovo si applica la disciplina prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e del trasporti di cui al successivo comma 23-quinquies.

Il comma 23-ter prevede che per gli accessi esistenti alla data del 31 dicembre 2014 privi di autorizzazione, ANAS S.p.A. provvede, a seguito dell'istanza di regolarizzazione da parte del titolare dell'accesso, alla verifica delle condizioni di sicurezza e determina, in base ai criteri contenuti nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al successivo comma 23-quinquies, Ia somma da corrispondere in unica soluzione al fini del rilascio dell'autorizzazione.

Il comma 23-quater stabilisce che le somme dovute e non corrisposte al 31 dicembre 2014 in base alla disciplina in vigore fino alla predetta data, sono ridotte nella misura del 70%, a condizione che il versamento avvenga in un'unica soluzione ovvero nella misura del 40% in nove rate annuali, oltre agli interessi legali.

Il comma 23-quinquies stabilisce che, per i nuovi accessi la cui richiesta di autorizzazione é presentata successivamente al 31 dicembre 2014 é dovuta esclusivamente una somma ai fini del rilascio dell'autorizzazione da corrispondere ad ANAS SpA., in unica soluzione e determinata in base alle modalità ed ai criteri fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e del trasporti da emanarsi entro il 31 dicembre 2014. Tale somma non potrà superare I'importo del canone preesistente all'entrata in vigore della legge n. 449/97, aggiornato agli indici ISTAT dei prezzi al consumo.

Il comma 23-sexies prevede che la disciplina di cui ai commi 23-bis, 23-ter, 23-quater e 23-quinquies non si applica agli accessi commerciali con impianti di distribuzione di carburanti annessi e agli accessi ad impianti di carburanti.

Il comma 23-septies prevede chealle eventuali minori entrate di ANAS S.p.A. conseguenti alI'attuazione del commi 23-bis, 23-ter, 23-quater e 23-quinquies, si provvede nell'ambito delle risorse previste dal contratto di programma-parte servizi.

Il comma 23-octies stabilisce che ANAS S.p.A. provveda, entro il 30 giugno 2015, al censimento di tutti gli accessi esistenti, autorizzati e non, sulle strade di propria competenza, al fine di garantire le condizioni di sicurezza della circolazione anche attraverso I'eventuale chiusura degli accessi abusivi, e ne trasmetta gli esiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 16-ter - Disposizioni urgenti in materia di metropolitane in esercizio

Il nuovo articolo inserito in sede referente demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, che dovrà essere emanato entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione, la definizione delle modalità e dei termini per l'effettuazione degli adempimenti antincendio relativi alle metropolitane in esercizio alla data di entrata in vigore del D.P.R. 151/2011 (Regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti di prevenzione degli incendi, entrato in vigore il 7 ottobre 2011).

L'art. 11, comma 4, ha prescritto, per le metropolitane (così come tutte le altre "nuove attività" introdotte dal D.P.R. 151/2011), l'effettuazione dei suddetti adempimenti entro il 7 ottobre 2013. Tale termine è stato prorogato al 7 ottobre 2014 dall'art. 38, comma 2, del D.L. 69/2013.

Si prevede che il termine ultimo per conformarsi agli adempimenti predetti, secondo quanto disposto dal succitato decreto ministeriale, non può essere in ogni caso superiore a 24 mesi dall'emanazione del medesimo decreto.

Articolo 28 - Misure per gli aeroporti

L'articolo 28, commi 1 e 2, interviene sul regime contributivo delle indennità di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, confermando anche per il triennio 2015-2017 l'agevolazione già prevista per il 2014 dalla normativa vigente.

Più specificamente, il comma 1 dispone che le indennità di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo non concorrono alla formazione del reddito ai fini contributivi e concorrono alla determinazione della retribuzione pensionabile nella misura del 50 per cento del loro ammontare.

La disposizione è volta ad estendere al personale di volo la decontribuzione su un istituto retributivo come l'indennità di volo, in ragione della sua specificità, mantenendo al tempo stesso un peso pari al 50 per cento della suddetta indennità nella formazione della retribuzione pensionabile, attraverso la contribuzione figurativa a carico dell'Inps.

Il comma 2 stabilisce che alla copertura dei conseguenti oneri, pari a 28 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, si provvede attraverso una riduzione:

  • di 6 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, dell'autorizzazione di spesa prevista per l'ENAC (Ente nazionale per l'aviazione civile);
  • di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 dell'autorizzazione di spesa prevista per l'incremento della competitività del sistema aeroportuale;
  • di 8 milioni di euro per il 2015 e 4 milioni di euro per il 2016 dell'autorizzazione di spesa prevista per il Fondo per interventi strutturali di politica economica;
  • di 4 milioni di euro per il 2016 dell'autorizzazione di spesa per il Fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dalla Legge finanziaria 2008 in seguito all'introduzione del divieto di iscrizione negli stati di previsione dei Ministeri delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato autorizzate dai provvedimenti legislativi indicati nella stessa Legge finanziaria;
  • di 8 milioni di euro per il 2017 dell'autorizzazione di spesa riconosciuta al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori.

Il comma 3 dell'art. 28 estende il regime di esenzione dal diritto di imbarco al personale di volo degli aeromobili per ragioni di servizio, nei seguenti casi:

- per i membri degli equipaggi delle compagnie aeree che, di base in un determinato aeroporto, devono raggiungere un altro aeroporto per prendere servizio (crew must go);

- per i membri degli equipaggi delle compagnie aeree che hanno terminato il servizio in un determinato aeroporto e che devono tornare in un altro aeroporto, assegnato dalla compagnia di appartenenza quale propria base operativa (crew returning to base), purché in possesso di attestazione rilasciata dalla propria compagnia aerea che certifichi che il viaggio è effettuato per motivi di servizio.

I commi da 4 a 7 disciplinano lo svolgimento del servizio di pronto soccorso aeroportuale con il fine di ridurre e razionalizzare gli oneri a carico dello Stato per l'espletamento dei servizi aeroportuali negli aeroporti civili ed in quelli aperti al traffico civile.

Con questo obiettivo, il comma 4 pone i costi della gestione del pronto soccorso aeroportuale a carico del gestore dell'aeroporto che ha sottoscritto la convenzione con l'ENAC per la gestione totale dello scalo.

Per evitare possibili contenziosi sulla responsabilità e sugli oneri del servizio di pronto soccorso, il comma 5 stabilisce che, in via transitoria, fino all'approvazione da parte dei Ministeri competenti delle convenzioni tra soggetti terzi ed ENAC per la gestione totale degli aeroporti, gli oneri relativi al servizio di pronto soccorso negli aeroporti a diretta gestione dello Stato rimangono a carico del Ministero della salute.

In attesa di una convenzione per lo svolgimento del servizio di pronto soccorso aeroportuale da stipulare tra Ministero della Salute, ENAC e gestori aeroportuali, i costi del servizio rimangono a carico del Ministero della salute anche in quegli aeroporti in cui il servizio è stato assicurato dal Ministero della salute sulla base di una apposita convenzione con la Croce rossa (comma 6).

Il comma 7 dispone infine che, per definire un livello uniforme nello svolgimento del servizio, entro il 31 ottobre 2014, l'ENAC, previo parere del Ministero della salute, dovrà elaborare linee guida per i gestori aeroportuali per l'individuazione degli standard delle prestazioni e i requisiti minimi del servizio, nonché per l'attivazione, da parte dei gestori aeroportuali, di procedure di scelta del contraente ispirate a criteri di concorrenza e trasparenza.

Il comma 8, attraverso integrazioni del codice della navigazione, intende rendere sistematica la collaborazione tra Aeronautica militare ed ENAC ai fini della fornitura dei servizi di navigazione aerea (lettera a); inoltre si prevede che per il personale addetto al comando, alla guida e al pilotaggio di aeromobili, per il personale addetto ai servizi del traffico aereo e per il personale militare chiamato a svolgere servizi di navigazione aerea per il traffico aereo generale valgano la normativa europea e la normativa tecnica nazionale adottata dall'ENAC (lettera b).

Nel corso dell'esame in sede referente è stato inserito il comma 8-bis che prevede la promozione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero degli esteri, di nuovi accordi bilaterali del trasporto aereo o la modifica di quelli vigenti. Nelle more l'ENAC, nel rispetto delle norme UE e previo nulla osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può rilasciare alle compagnie che lo richiedano autorizzazioni temporanee non inferiori a diciotto mesi eventualmente rinnovabili, incluse autorizzazioni per la cd "quinta libertà" (che si sostanzia nella possibilità per le compagnie extraUE di fare scalo negli aeroporti italiani, far scendere e salire passeggeri e merci e ripartire per qualsiasi altro Stato).

Articolo 29 - Interventi concernenti la portualità e la logistica

Il comma 1 dell'articolo 29 prevede l'adozione con DPCM, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, di un piano strategico nazionale della portualità e della logistica, che contempli anche la razionalizzazione, il riassetto e l'accorpamento delle autorità portuali esistenti, da effettuare comunque ai sensi di quanto già previsto dalla legge n. 84/1994 (la quale prevede la soppressione delle autorità portuali in caso di perdita di requisiti specifici in materia di volume di traffici del porto). In sede referente è stata inserita la previsione del parere delle competenti commissioni parlamentari sul piano.

Il comma 1-bis, inserito in sede referente, prevede poi che le autorità portuali e marittime abbiano l'obbligo, e non più la semplice facoltà nell'ambito della predisposizione dei piani regolatori portuali, di valutare la destinazione ad approdo turistico di strutture o ambiti portuali idonei e allo stato sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per funzioni di preminente interesse pubblico.

In base al comma 2 dell'articolo 29, le autorità portuali dovranno presentare alla Presidenza del Consiglio, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, un resoconto degli interventi inerenti la logistica portuale in corso di realizzazione o da intraprendere, con i relativi crono-programmi e piani finanziari, ai fini della selezione degli interventi ritenuti più urgenti per il loro inserimento nel piano strategico o per interventi sostitutivi.

Articolo 29-bis e 32-bis - Misure in materia di autotrasporto

In sede referente, sono stati inseriti gli articoli 29-bis e 32-bis in materia di autotrasporto. L'articolo 29-bis prevede che venga meno il requisito di onorabilità dei titolari delle imprese di autotrasporto qualora siano stati oggetto di un'informativa antimafia interdittiva. L'articolo 32-bis, come riformulato nel corso del rinvio, prevede: 1) che le sanzioni amministrative in materia di cabotaggio stradale effettuato in violazione della normativa comunitaria si applichino anche ai veicoli immatricolati all'estero per i quali sia accertata durante la circolazione la non corrispondenza fra le registrazioni del tachigrafo e le prove documentali; 2) che i contributi alle imprese di autotrasporto per l'acquisto di beni capitali volti all'ottimizzazione della catena logistica, all'individuazione di modalità alternative al traffico stradale e al miglioramento dell'impatto ambientale, nonché gli incentivi per la formazione professionale siano fruibili mediante credito di imposta utilizzando il modello F24 (i contributi per l'acquisto di beni capitali entro il limite di 15 milioni di euro; gli incentivi per la formazione professionale entro il limite complessivo di 10 milioni di euro); 3) che il Comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori decida anche sui ricorsi contro gli Uffici della motorizzazione civile in materia di iscrizione o cancellazione dall'albo; 4) che tutti i soggetti della filiera effettuino i pagamenti relativi ai contratti di trasporto con mezzi elettronici o il canale bancario o postale.


DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

Articolo 7, co. 1 - Gestione delle risorse idriche

Il comma 1 dell'articolo 7 introduce una serie di modifiche al cd. Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) al fine di:

- uniformare, in tutto il testo della parte terza del Codice, le denominazioni degli organi di governo degli ambiti idrici, in seguito alla soppressione delle autorità d'ambito (AATO) e alla loro sostituzione con i nuovi soggetti individuati dalle leggi regionali. A tal fine l'espressione "autorità d'ambito" viene sostituita con "ente di governo dell'ambito" (lettera a);

- prevedere, come modificato durante l'esame in sede referente, l'introduzione del termine perentorio del 31 dicembre 2014 entro il quale le Regioni devono emanare una delibera di individuazione degli enti di governo dell'ambito territoriale ottimale (EGATO). Decorso inutilmente tale termine si applicano le norme per l'esercizio del potere sostitutivo. Con riferimento all'obbligo in capo agli enti locali, che viene confermato, di partecipare all'ente di governo dell'ambito, viene chiarito che tale obbligo riguarda gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Si prevede, inoltre, il conseguente trasferimento, agli enti di governo, delle competenze spettanti agli enti locali in materia di gestione delle risorse idriche, ivi comprese le funzioni di programmazione delle infrastrutture idriche (lett. b, numero 1);

- prevedere, come introdotto durante l'esame in sede referente, la modifica del termine per l'adesione, da parte degli enti locali, agli enti di governo dell'ambito territoriale ottimale (EGATO). In luogo del termine di 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto - legge, viene previsto che il termine sia fissato dalle regioni e dalle province autonome e che comunque tale termine non superi i 60 giorni dalla delibera di individuazione dell'ente di governo. Il termine decorso il quale è previsto l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Presidente della regione è pari a ulteriori 30 giorni previa diffida all'ente locale ad adempiere (lett. b, numero 2);

- ripristinare il requisito dell'unicità della gestione, in luogo di quello (meno stringente) dell'unitarietà (lett. b, numero 3);

- consentire, nel caso in cui l'ambito territoriale ottimale (ATO) coincida con l'intero territorio regionale, - ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza - l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori al territorio delle province o delle città metropolitane (lett. b, numero 4); durante l'esame in sede referente, sono state fatte salve le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti istituite ai sensi del comma 5 dell'art. 148 del d.lgs. 152/2006.

- prevedere, come introdotto durante l'esame in sede referente, l'obbligo per il programma degli interventi (che rappresenta una componente del piano d'ambito, ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs. 152/2006) nell'individuare le manutenzioni e le nuove opere da realizzare per garantire il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio e soddisfare la complessiva domanda dell'utenza di tener conto della domanda dell'utenza collocata nelle zone montane e/o a minore densità di popolazione (nuova lettera b-bis);

- modificare la disciplina relativa alla scelta della forma di gestione e alle procedure di affidamento del servizio idrico (lett. c e d). In estrema sintesi la nuova disciplina prevede che l'ente d'ambito deliberi la forma di gestione e le modalità di affidamento del servizio, nel rispetto della disciplina europea e nazionale; durante l'esame in sede referente, è stata modificata la lettera d), per un verso, prevedendo - nella nuova disciplina introdotta (art. 149-bis del D.lgs 152/2006) che l'affidamento diretto possa avvenire a favore di società in possesso dei requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la gestione cosiddetta in house, partecipata esclusivamente e direttamente da enti locali compresi nell'ATO e, per l'altro, sopprimendo la disciplina (ultimo periodo comma 4, articolo 25, legge n. 448/2001  - Finanziaria 2002) che regola la dismissione delle partecipazioni azionarie dell'Acquedotto pugliese detenute a livello regionale con procedure di evidenza pubblica nel rispetto della disciplina comunitaria in materia. Con un'ulteriore modifica alla lettera d), viene inoltre previsto che le procedure di gara per l'affidamento del servizio includono appositi capitolati con la puntuale indicazione delle opere che il gestore incaricato deve realizzare durante la gestione del servizio, e, conseguentemente, si aggiunge il numero 2-bis) alla successiva lettera e) del presente comma 1, per includere nel contenuto delle convenzioni tipo tale indicazione delle opere; 

- modificare la disciplina dei rapporti tra autorità d'ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato (lettera e). Prescindendo dalle modifiche conseguenti al mutato assetto organizzativo (sostituzione dell'AATO con l'ente di governo dell'ambito e - in virtù dell'unicità della gestione imposta dalla lettera b), numero 3) del comma in esame – di più soggetti gestori con un unico soggetto gestore), la novità più rilevante sembra essere la soppressione della possibilità (prevista al numero 7), per l'affidatario del servizio idrico integrato, previo consenso dell'ente di governo, di gestire altri servizi pubblici, oltre a quello idrico, ma con questo compatibili, anche se non estesi all'intero ambito territoriale ottimale. Rispetto al testo previgente viene attribuita all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEGSI), anziché alle regioni e alle province autonome, la competenza a predisporre le convenzioni-tipo sulla base delle quali l'ente di governo dell'ambito regolerà i rapporti con il gestore. Durante l'esame in sede referente,  è stata soppressa la previsione originaria riguardante la possibilità di subaffidamento solo previa approvazione espressa da parte dell'ente di governo dell'ambito, ferma restando la durata massima trentennale dell'affidamento (numero 3).

Ulteriori modifiche riguardano l'individuazione, nelle convenzioni-tipo, degli strumenti per mantenere l'equilibrio economico-finanziario (numero 4) nonché della disciplina delle conseguenze derivanti dalla eventuale cessazione anticipata dell'affidamento e dei criteri per la valutazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente (numero 5);

- introdurre l'obbligo per il nuovo gestore affidatario del servizio idrico di riconoscere al gestore uscente un valore di rimborso a fine concessione (lett. f, numero 2) e tempi certi e perentori per l'affidamento al gestore del servizio idrico integrato, in concessione d'uso gratuita, delle infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali (lett. f, numero 1);

- sottoporre al controllo dell'AEEEGSI il riparto, tra i diversi gestori, delle tariffe riscosse e delle spese di riscossione (lett. g);

- introdurre una specifica disciplina per l'approvazione dei progetti degli interventi previsti nei piani d'investimento compresi nei piani d'ambito, che viene attribuita alla competenza degli "enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei" (istituiti o designati ai sensi dell'articolo 3-bis del D.L. 138/2011), che sono autorità esproprianti e possono delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato(lettera h). Durante l'esame in sede referente, è stata integrata la lettera h), prevedendo che, qualora l'approvazione, da parte dell'ente di governo dell'ambito, dei progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi dei piani d'ambito, costituisca variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, debba essere coordinata con il Piano di protezione civile; 

- garantire che in tutti gli ambiti territoriali il servizio idrico sia affidato a gestori unici (lett. i). In via generale si prevede l'immediato subentro (decorrente dall'entrata in vigore del decreto-legge) del gestore del servizio idrico integrato agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale, fatti salvi gli affidamenti assentiti in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarati cessati ex lege per i quali il subentro decorrerà dalla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto. Nel caso in cui il piano di ambito non sia stato redatto o l'ente di governo dell'ambito non abbia ancora scelto la forma di gestione e avviato le procedure di affidamento, viene introdotto il termine, come modificato durante l'esame in sede referente, del 30 settembre 2015 per l'affidamento ad un gestore unico (il testo originario prevedeva un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame).

Negli altri casi vengono disciplinati in sede di prima applicazione taluni adempimenti finalizzati a conseguire il principio di unicità della gestione. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti all'attuazione degli adempimenti, si prevede l'attivazione della procedura di esercizio del potere sostitutivo regionale e, in caso di mancato esercizio dello stesso, di quello del Governo, mediante la nomina di un commissario ad acta. La norma precisa che la violazione delle nuove disposizioni comporta la responsabilità erariale. Durante l'esame in sede referente, è stata introdotta una modifica alla lettera i), che aggiunge un comma 3-bis all'art. 172 del D.Lgs. 152/2006, al fine di porre un obbligo, in capo all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), di presentare una relazione semestrale al Parlamento (entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno) relativa al rispetto delle prescrizioni disposte dal d.lgs. 152/2006.

Articolo 7, co. 2-5 e co. 8 e 9 - Dissesto idrogeologico

I commi da 2 a 5 contengono una serie di norme principalmente finalizzate all'utilizzo delle risorse per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, nonché disposizioni volte ad agevolare la realizzazione degli interventi stessi.

Il comma 2 dispone che, a partire dalla programmazione 2015, le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente. Gli interventi sono invece individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del medesimo Ministero, ed attuati dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico. Durante l'esame in sede referente, il comma 2 è stato integrato al fine di disciplinare l'utilizzo delle suddette risorse.

Il comma 3 disciplina le modalità di revoca di risorse assegnate in passato alle Regioni e ad altri enti per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per i quali alla data del 30 settembre 2014 non sia stato pubblicato il bando di gara o non sia stato disposto l'affidamento dei lavori nonché per gli interventi che risultino difformi dalle finalità suddette. L'espletamento degli accertamenti e dei sopralluoghi necessari all'istruttoria è affidato all'ISPRA, che vi dovrà provvedere entro il 30 novembre 2014. Le risorse così revocate confluiranno in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente.

Durante l'esame in sede referente,  il comma 4 è stato modificato prevedendo che per le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico previsti dagli accordi di programma stipulati con le Regioni, i Presidenti delle Regioni (subentrati ai Commissari straordinari) possono richiedere di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, non solamente di società in house (come prevede il testo vigente), ma di tutti i soggetti pubblici e privati, purché nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dal Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006.

Il comma 5 prevede una semplificazione delle procedure espropriative necessarie per la realizzazione degli interventi di cui al comma precedente.

Il comma 8, al fine di fronteggiare le situazioni di criticità ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, prevede l'assegnazione alle regioni (previa istruttoria del Ministero dell'ambiente che, come previsto nel comma 9, nelle attività di pianificazione, istruttoria e ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione degli interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico, opera di concerto con la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri) della somma complessiva di 110 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2007-2013 per interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua.

il comma 9 stabilisce che la struttura di missione di cui al comma 8 opera di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, come modificato durante l'esame in Commissione,  per quanto di competenza, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  nelle attività pianificatorie, istruttorie e di ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione degli interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico.

Durante l'esame in Commissione, è stato aggiunto il comma 9-bis che prevede l'applicazione delle norme di cui al presente articolo alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Articolo 7, co. 1, lett. l), commi 6-7 e co. 8-bis - Sistemi di collettamento, fognatura e depurazione

La lettera l) del comma 1 integra il testo del comma 6 dell'art. 124 del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006), in base al quale le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio, prevedendo che, qualora gli impianti siano già in esercizio, le regioni stesse possono disciplinare le fasi di autorizzazione provvisoria per il tempo necessario allo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dalle norme dell'UE o al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione.

I commi 6 e 7 hanno l'obiettivo di accelerare la realizzazione degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione necessari a conformarsi alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'UE concernenti l'applicazione della Direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane.

Il comma 6 originario prevede l'istituzione di un apposito fondo, presso il Ministero dell'ambiente, finanziato mediante le revoche delle risorse stanziate dalla delibera CIPE n. 60/2012 per interventi nel settore della depurazione delle acque.

Durante l'esame in sede referente, il comma 6 è stato modificato affinché le risorse del FSC (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione) stanziate dalla delibera CIPE n. 60/2012 e revocabili (alle condizioni indicate dalla norma, per garantire il finanziamento del fondo istituito dal comma in esame) siano non solo quelle destinate ad interventi nel settore della depurazione delle acque, ma in generale quelle afferenti interventi nel settore idrico. Tra le ipotesi di revocabilità delle risorse viene inserita, in aggiunta a quelle previste, anche l'inerzia del soggetto attuatore. Con riferimento alla parte della norma che fa salve le previsioni della stessa delibera CIPE n. 60/2012, essa viene estesa anche alle previsioni della delibera CIPE 21/2014 (di riprogrammazione delle risorse del FSC e delle modalità per il loro utilizzo) ed inoltre viene chiarito che tali previsioni restano ferme per quanto non diversamente previsto dal comma in esame.

Il comma 7, per le finalità di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione alle direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane, consente la nomina, da parte del Governo, di commissari straordinari e ne disciplina i poteri. In seguito al rinvio in Commissione, è stato aggiunto che ai commissari non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.  Durante l'esame in sede referente, il comma 7 è stato modificato,  stabilendo che l'attivazione della procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo - finalizzata ad  – non è obbligatoria, ma facoltativa. Il termine per l'attivazione della procedura (scaduto il 30 settembre scorso) viene differito al 31 dicembre 2014. 

Durante l'esame in sede referente, è stato aggiunto il comma 8-bis che prevede l'esclusione dalla disciplina sui rifiuti, già applicata per i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli, se i sedimenti non sono pericolosi, anche per i sedimenti spostati nell'ambito delle pertinenze idrauliche.

Articolo 8 - Terre e rocce da scavo

L'articolo 8 autorizza il Governo all'adozione di un regolamento di delegificazione volto a dettare – secondo quanto esplicitato dalla norma – disposizioni per il riordino e la semplificazione della disciplina riguardante la realizzazione degli interventi in materia di gestione delle terre e rocce da scavo. In particolare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, deve essere adottato un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in base a una serie di principi e criteri direttivi che sono stati integrati nel corso dell'esame in sede referente. Si prevede, infine, in conseguenza di una modifica approvata dalla Commissione, che che la proposta di regolamento deve essere sottoposta ad una fase di consultazione pubblica per la durata di trenta giorni e che il Ministero dell'ambiente è tenuto a pubblicare entro trenta giorni eventuali controdeduzioni alle osservazioni pervenute.

Articolo 33 - Bonifica ambientale e rigenerazione urbana - comprensorio Bagnoli - Coroglio

L'articolo 33 prevede l'adozione di interventi di riqualificazione ambientale e rigenerazione urbana in aree territoriali di rilevante interesse nazionale, individuate con delibera del Consiglio dei Ministri, a cui partecipano i Presidenti delle Regioni interessate, sentita la Conferenza Stato-Regioni, e specifiche disposizioni per procedere agli interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli - Coroglio, che viene riconosciuto dal decreto quale area di rilevante interesse nazionale.

Gli interventi riguardano: il procedimento di bonifica, il trasferimento delle aree, il procedimento di formazione, approvazione e attuazione del programma di riqualificazione ambientale e di rigenerazione urbana, finalizzato al risanamento ambientale e alla riconversione delle aree dismesse e dei beni immobili pubblici, al superamento del degrado urbanistico ed edilizio, alla dotazione dei servizi personali e reali e dei servizi a rete, alla garanzia della sicurezza urbana. Alla predisposizione, attuazione e la gestione di queste misure sono preposti un Commissario straordinario del Governo e a un Soggetto attuatore, attraverso la redazione di uno specifico programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana e di un documento di indirizzo strategico, contenenti:

a) i lavori di messa in sicurezza e bonifica dell'area;

b) gli indirizzi per la riqualificazione urbana dell'area;

c) la valorizzazione degli eventuali immobili di proprietà pubblica meritevoli di salvaguardia e riqualificazione;

d) la localizzazione e la realizzazione delle opere infrastrutturali per il potenziamento della rete stradale e dei trasporti pubblici, per i collegamenti aerei e marittimi, per gli impianti di depurazione e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria funzionali agli interventi pubblici e privati, e il relativo fabbisogno finanziario.

Nel corso dell'esame in sede referente:

- è stato modificato il comma 4,prevedendo che il Commissario straordinario del Governo e il Soggetto attuatore  devono comunque operare nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sia per la progettazione che per l'esecuzione dei lavori, previste dal Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 163 del 2006;

- è stato aggiunto il comma 13-bis, che prevede l'obbligo per il programma di rigenerazione urbana, predisposto secondo le finalità del comma 3 dell'articolo 33, di garantire la piena compatibilità e il rispetto dei piani di evacuazione, aggiornati secondo la direttiva del Presidente del Consiglio del 14 febbraio 2014, recante disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio;

- è stato aggiunto il comma 13-ter,finalizzato a consentire la partecipazione del comune di Napoli alla definizione del programma di rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale – comprensorio Bagnoli-Coroglio;

- è stato aggiunto il comma 13-quater in base al quale il Commissario straordinario di Governo verifica i fabbisogni di personale necessari per le attività di competenza del Soggetto attuatore, o della società da questo costituita, ed assume ogni iniziativa utile al fine di salvaguardare i livelli occupazionali dei lavoratori facenti capo alla Bagnoli Spa alla data di dichiarazione di fallimento.

Articolo 33-bis - Interventi di bonifica dell'amianto da realizzare nei territori compresi nel sito di bonifica di Interesse Nazionale di Casale Monferrato

   L'articolo 33-bis, modificato a seguito del rinvio in Commissione, è volto a escludere dal patto di stabilità interno nell'anno 2015 le spese per interventi di bonifica dall'amianto effettuati dal comune di Casale Monferrato nel perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di "Casale Monferrato", a valere e nei limiti dei trasferimenti erogati nel medesimo anno dalla regione Piemonte, nonché i trasferimenti stessi. 

Articolo 34 - Procedure in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati

L'articolo 34 contiene una serie di disposizioni applicabili nei casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati, che perseguono due distinte finalità. Una prima finalità, perseguita dai commi 1-6, è quella di semplificazione e accelerazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici e di esecuzione degli stessi. Sotto quest'ultimo profilo si segnala in particolare la norma contenuta nel comma 5, che aggiunge i casi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati tra le ipotesi (tassativamente indicate dall'art. 132, comma 1, del Codice dei contratti pubblici) in cui possono essere ammesse le varianti in corso d'opera ed eleva al 10% - sulla base di una modifica approvata in Commissione -per i lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati, l'importo degli interventi che possono essere disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio senza dar luogo a varianti in corso d'opera.

Una seconda finalità, perseguita dal comma 7, è quella di consentire l'effettuazione, nei siti inquinati in cui sono in corso o non sono ancora state avviate attività di messa in sicurezza e bonifica, di una serie di interventi (interventi richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; manutenzione di impianti e infrastrutture; opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e altre opere lineari di pubblico interesse), alle condizioni indicate dal medesimo comma.  Nel corso dell'esame in sede referente è stata circoscritta l'applicazione della norma ai siti inquinati di proprietà di enti territoriali e, per tali siti, è stata prevista l'esclusione dal patto di stabilità interno per le spese connesse alla realizzazione degli interventi ivi contemplati, compresi gli interventi e le opere di bonifica.  I successivi commi 8, 9 e 10 introducono disposizioni volte a disciplinare, in dettaglio, le modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni/materiali movimentati, ai fini della realizzazione degli interventi consentiti dal comma 7. Nel corso dell'esame in sede referente sono stati soppressi commi 7-bis e 7-ter, che disciplinavano la procedura che gli enti territoriali dovevano seguire per beneficiare dell'esclusione dal patto di stabilità, nonché la copertura dei relativi oneri.

il comma 7-bis, inserito in sede referente, che integra la disciplina ordinaria in materia di bonifiche dettata dall'art. 242 del cd. Codice dell'ambiente (d.lgs. 152/2006), stabilisce che, per la selezione delle tecnologie di bonifica in situ più idonee, la regione può autorizzare l'applicazione, in scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative. Tale applicazione può essere anche finalizzata all'individuazione dei parametri di progetto necessari per l'applicazione a piena scala. Viene posta la condizione che tale applicazione avvenga in condizioni di sicurezza in termini di rischi sanitari e ambientali (le disposizioni in esame vengono aggiunte dopo il primo periodo del comma 7 del citato art. 242).

Il comma 10 modifica in più punti la procedura semplificata per le operazioni di bonifica dettata dall'art. 242-bis del cd. Codice dell'ambiente, introdotto dall'art. 13 del D.L. 91/2014.

Articolo 35, comma 1 - Modifiche alla procedura di realizzazione di nuovi impianti di recupero energetico da rifiuti e adeguamento degli impianti esistenti

Tale articolo è stato sostanzialmente modificato in sede referente prevedendo, da un lato, una serie di modifiche alla procedura per la realizzazione di impianti di recupero di energia dai rifiuti (commi 1, 3-6, 8 e 9), e dall'altro disposizioni aggiuntive in materia di: recupero dei rifiuti organici (comma 2).

Relativamente al D.P.C.M. di individuazione degli impianti di recupero da realizzare, il nuovo testo del comma 1:

  • prevede che tale decreto faccia riferimento ai soli rifiuti urbani e assimilati e, relativamente agli impianti, ai soli impianti di incenerimento (il testo vigente fa invece riferimento agli impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali);
  • chiarisce che tale decreto dovrà preliminarmente individuare, a livello nazionale, la capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento esistenti, con l'indicazione espressa della capacità di ciascun impianto, e, in subordine, gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo (il testo vigente stabilisce genericamente che il D.P.C.M. dovrà individuare gli impianti esistenti e da realizzare);
  • richiede, per l'emanazione del D.P.C.M., che venga sentita la Conferenza Stato-Regioni;
  • riferisce il termine (di 90 giorni) per l'emanazione del D.P.C.M. all'entrata in vigore non del decreto-legge, ma della relativa legge di conversione;
  • con riferimento alle finalità da perseguire, stabilisce che tra di esse rientra il rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio e, altresì, che si deve tener conto della pianificazione regionale.

Articolo 35, comma 2 - Recupero della frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU) raccolta in maniera differenziata 

Il nuovo comma 2 introduce una disposizione che, per le medesime finalità del comma precedente, prevede l'emanazione di un altro D.P.C.M. che dovrà effettuare la ricognizione dell'offerta esistente e individuare il fabbisogno residuo, articolato per regioni, di impianti di recupero della FORSU raccolta in maniera differenziata. Tale decreto dovrà essere emanato, su proposta del Ministro dell'ambiente, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione.

Lo stesso comma consente alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, sino alla definitiva realizzazione degli impianti necessari per I'integrale copertura del fabbisogno residuo così determinato, di autorizzare, ove tecnicamente possibile, un incremento fino al 10% della capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti organici per favorire il recupero di tali rifiuti raccolti nel proprio territorio e la produzione di compost di qualità.

 Articolo 35, commi 3-6 - Adeguamento degli impianti di recupero energetico esistenti e criteri di utilizzo degli impianti, sia esistenti che da realizzare

Nl nuovo testo dei commi da 3 a 6 si rinvengono numerose modifiche che riguardano:

  • la previsione secondo cui tutti gli impianti (sia nuovi che esistenti) sono autorizzati a saturazione del carico termico, che viene contemperata dall'inserimento di vincoli ambientali. Viene infatti previsto che tale saturazione potrà essere raggiunta qualora sia stata valutata positivamente la compatibilità ambientale dell'impianto in tale assetto operativo, incluso il rispetto delle disposizioni sulla qualità dell'aria dettate dal D.Lgs. 155/2010 (primo periodo del comma 3, corrispondente al comma 2 del testo vigente);
  • l'adeguamento delle AIA (autorizzazioni integrate ambientali) degli impianti esistenti, che dovrà avvenire entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge di conversione (e non entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, come dispone il testo vigente), qualora la VIA (valutazione di impatto ambientale) sia stata autorizzata a saturazione del carico termico, tenendo in considerazione lo stato della qualità dell'aria (secondo periodo del comma 3);
  • il termine per verificare l'efficienza degli impianti esistenti (che deve soddisfare la formula definita nella nota 4 del punto R1 dell'allegato C del D.Lgs. 152/2006), che viene spostato a 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, rispetto al termine di 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge previsto dal testo vigente (nuovo testo del comma 5, corrispondente al comma 4 del testo vigente);
  • i criteri di priorità di accesso dei rifiuti negli impianti (nuovo testo del comma 6, corrispondente al comma 5 del testo vigente). Se nel testo vigente viene considerato prioritario il trattamento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio nazionale, il nuovo testo dà priorità ai rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale fino al soddisfacimento del relativo fabbisogno e, solo per la disponibilità residua autorizzata, al trattamento di rifiuti urbani prodotti in altre regioni. Riguardo ai rifiuti speciali - che il testo vigente ammette a saturazione del carico termico, purché non pericolosi o pericolosi a solo rischio sanitario – il nuovo testo del comma 6 stabilisce che sono ammessi, in via complementare, rifiuti speciali pericolosi a solo rischio infettivo nel rispetto del principio di prossimità e a condizione che l'impianto sia dotato di sistema di caricamento dedicato a bocca di forno che escluda anche ogni contatto tra il personale addetto ed il rifiuto.

 

 Articolo 35, co. 7- Contributo per il conferimento di rifiuti urbani in impianti di recupero energetico fuori dal territorio regionale

Il nuovo comma 7 introduce un contributo annuale, a valere sulla quota incrementale dei ricavi derivanti dallo smaltimento dei rifiuti extraregionali – da versare nel caso in cui in impianti di recupero energetico di rifiuti urbani localizzati in una regione siano trattati rifiuti urbani indifferenziati prodotti in altre regioni – a carico dei gestori degli impianti. Tale contributo, da versare alla regione, è determinato dalla medesima regione nella misura massima di euro 20 per ogni tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato trattato di provenienza extraregionale.

 

 Articolo 35, co. 8- Riduzione dei termini delle procedure di esproprio e perentorietà dei termini di VIA ed AIA

Per i procedimenti (relativi agli impianti di cui al comma 1) di espropriazione per pubblica utilità, viene confermato il dimezzamento dei termini previsto dal testo vigente, mentre per i procedimenti in corso la riduzione dei termini residui opera in ragione di un quarto e non (come invece prevede il testo vigente) della metà (nuovo testo del comma 8, corrispondente al comma 6 del testo vigente).

Sono invece considerati perentori i termini previsti dalla legislazione vigente per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e l'autorizzazione integrata ambientale (AIA), che il testo vigente riduce invece della metà.

 Articolo 35, co. 10- Affidamento della nuova concessione del SISTRI dal 2016

Il nuovo comma 10 modifica il comma 9-bis dell'art. 11 del D.L. 101/2013 - che impone al Ministero dell'ambiente, entro il 30 giugno 2015, di avviare le procedure per l'affidamento della nuova concessione del SISTRI a partire dal 2016 – al fine di consentire al medesimo Ministero di avvalersi di Consip S.p.A., per lo svolgimento delle relative procedure, previa stipula di convenzione per la disciplina dei relativi rapporti.

 Articolo 35, co. 11- Deroga al divieto di smaltimento fuori regione dei rifiuti urbani nei casi di calamità naturali

Il nuovo comma 11 modifica I'articolo 182 del D.Lgs. 152/2006, aggiungendo il comma 3-bis, che stabilisce la non applicazione del divieto previsto al comma 3, ai rifiuti urbani che il Presidente della regione ritiene debbano essere avviati a smaltimento, nel rispetto della normativa europea, fuori dal territorio della Regione dove sono prodotti per fronteggiare situazioni di emergenza causate da calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza di protezione civile.

 

 Articolo 35, co. 12-13- Rifiuti di beni in polietilene 

Il nuovo comma 12 interviene sul'articolo 234 del decreto legislativo n. 152 del 2006, apportando le seguenti modificazioni:

a) abroga il comma 2 che contiene la definizione dei beni in polietilene, la cui individuazione è demandata ad un decreto del Ministero dell'ambiente;

b) modifica il comma 3, che disciplina l'istituto e la composizione del Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene (POLIECO), prevedendo, in ogni caso, la partecipazione nel consiglio di amministrazione del Consorzio di un rappresentante indicato da ciascuna associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale delle categorie produttive interessate, da nominarsi con decreto del Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro dello sviluppo economico.

c) modifica il comma 13, che disciplina gli obiettivi minimi di riciclaggio dei beni in polietilene, prevedendo che il contributo percentuale di riciclaggio, previsto in caso di mancato raggiungimento dei predetti obiettivi, da applicarsi sull'importo netto delle fatture emesse dalle imprese produttrici ed importatrici di beni di polietilene per il mercato interno, venga stabilito comunque in misura variabile, in relazione alla percentuale di polietilene contenuta nel bene e alla durata temporale del bene stesso. La modifica in esame prevede altresì che, con il previsto decreto del Ministro dell'ambiente, per la definizione degli obiettivi minimi di riciclaggio, venga stabilita anche l'entità del contributo dei soggetti partecipanti al POLIECO. l nuovo comma 13 stabilisce che fino all'emanazione del decreto di cui al comma 13 dell'art. 234 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal presente articolo, i contributi previsti dal medesimo articolo 234, commi 10 e 13, sono dovuti nella misura del 30% dei relativi importi.

 


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CALAMITA' NATURALI

Nel corso dell'esame in sede referente è stata prevista una norma riguardante il Fondo per le emergenze nazionali (comma 9-septies dell'art. 7) e sono state introdotte disposizioni relative:

  • ai territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 2009 (commi da 8-bis a 8-octies dell'art. 4);
  • ai territori dell'Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del maggio 2012 e i comuni della provincia di Bologna colpiti dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013 (commi da 9-ter a 9-sexies dell'art. 7);
  • ai territori colpiti dal sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata (comma 9-octies dell'art. 7).

Articolo 4, commi da 8 a 8-octies  - Misure per i territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 in Abruzzo

Il comma 8 dispone il rifinanziamento, nella misura di 250 milioni di euro per l'anno 2014 in termini di sola competenza, dell'autorizzazione di spesa finalizzata alla prosecuzione degli interventi per la ricostruzione degli edifici privati nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, al fine di consentire la prosecuzione della concessione dei contributi finalizzati alla ricostruzione in Abruzzo, provvedendo, altresì, alla relativa copertura finanziaria.

Il comma 8-bis, che aggiunge il comma 3-bis all'articolo 3 del D.L. n. 39 del 2009 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile) prevede che i finanziamenti contratti dalle banche al fine di concedere finanziamenti assistiti da garanzia dello Stato, a favore di persone fisiche, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta dal sisma in Abruzzo del 2009, sono a loro volta assistiti dalla garanzia dello Stato, concessa con D.M. da adottare entro 15 giorni dall'entrata in vigore dalla legge di conversione del decreto legge.

Il comma 8-ter dispone la facoltà di prorogare fino al 2016, entro il tetto di spesa annuo di euro 900.000 per l'anno 2015 e euro300.000 per l'anno 2016, in relazione alle effettive esigenze, i contratti di locazione e gli interventi di sostegno abitativo alternativo previstirispettivamente, dall'articolo 10 dell'O.P.C.M. del 21 aprile 2010 n. 3870 e daIl'articolo 27 dell'O.P.C.M. del 30 dicembre 2010 n. 3917, per i nuclei familiari con componenti disabili o in condizioni di disagio economico e sociale, ferma restando l'erogazione delle somme nei limiti di stanziamento annuali iscritti in bilancio.

Il comma 8-quater prevede che agli oneri previsti dall'articolo 4 (intendendosi quelli derivanti dalle misure destinate ai territori dell'Abruzzo) si fa fronte nei limiti delle risorse effettivamente disponibili di cui all'articolo 14, comma 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, che ha previsto l'assegnazione da parte del CIPE di una quota annuale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, non inferiore a 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni di euro nell'ambito della dotazione dell'ex Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), ora Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2007-2013, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, nonché un importo pari a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 185 del 2008. 

Il comma 8-quinquies stabilisce l'obbligo per tutti gli assegnatari di alloggi del Progetto Case e Moduli abitativi provvisori (MAP) del pagamento del canone concessorio stabilito dai comuni e delle spese per Ia manutenzione ordinaria degli stessi e delle parti comuni. Per Ia gestione della complessa situazione emergenziale delineatasi a seguito degli eventi sismici, per l'Edilizia Residenziale Pubblica, Progetto C.A.S.E. e MAP, i comuni ripartiscono i consumi rilevati per ogni edificio, anche per il riscaldamento e Ia produzione di acqua calda sanitaria, secondo le superfici lorde coperte degli alloggi La manutenzione straordinaria degli alloggi del progetto C.A.S.E. e del M.A.P. è a carico dei comuni in cui sono ubicati gli alloggi, nei limiti delle risorse disponibili stanziate per Ia ricostruzione del territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, e assegnate a tale finalità con delibera CIPE, nell'ambito delle risorse destinate alle spese obbligatorie, sulla base delle esigenze rilevate dagli Uffici Speciali per Ia ricostruzione e su proposta del Coordinatore della Struttura di missione per iI coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nel territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, prevista dal decreto del Presidente del Consiglio del Ministri del 1° giugno 2014.

Il comma 8-sexies prevede l'obbligo, in fase di esecuzione delle sentenze di condanna dei Comuni e degli Uffici speciali di cui aIl'articolo 67-ter del D.L. n. 83 del 2012, a carico del commissario ad acta, nominatodalI'Autorità giudiziaria, di rispettare I'ordine di priorità nelI'erogazione dei contributi a fondo perduto, predisposto dal Comuni in conformità ai vincoli deIla pianificazione della ricostruzione e della programmazione finanziaria e di bilancio e della registrazione in protocollo delle richieste di contributo, in merito alle domande presentate dai privati per l'unità immobiliare da riparare o ricostruire ovvero da acquistare, sostitutiva dell'abitazione principale distrutta, come disciplinate, dall'articolo 2 deII'O.P.C.M. n. 3790 del 9 Iuglio 2009, per il Comune di L'Aquila e i Comuni del cratere, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio del Ministri 4 febbraio 2013, per la ricostruzione privata dei centri storici del Comune di L'Aquila e degli altri Comuni danneggiati dal sisma.

Il comma 8-septies stabilisce che iI termine di conclusione dell'istruttoria per il riconoscimento del contributi alla ricostruzione degli immobili privati danneggiati dal sisma, decorre dalla data in cui l'ufficio, in ragione del criteri di priorità definiti e resi pubblici, prende in carico Ia pratica comunicando all'istante l'avvio del procedimento. Tale termine non può comunque superare i 180 giorni.

I commi da 8-octies a 8-undecies - contenenti norme in materia di rimozione, vigilanza e monitoraggio delle macerie e utilizzo del deposito temporaneo localizzato nella cava ex Teges - sono stati soppressi in seguito al rinvio in Commissione.

I commi da 8-duodecies a 8-quaterdecies, che prevedevano l'istituzione di un fondo per la ricostruzione e norme in materia di assunzioni, sono stati soppressi in seguito al rinvio in Commissione.

Il comma 8-quinquiesdecies, ora comma 8-octies, che modifica l'art. 67-ter, comma 3 del D.L. 83/2012, prevede che gli Uffici speciali per la ricostruzione si avvalgano del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Articolo 7, commi da 9-ter a 9-sexies  - Misure per i territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013

Durante l'esame in sede referente, sono stati aggiunti i seguenti commi:

  • il comma 9-ter, che  proroga al 31 dicembre 2015, il termine dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del maggio 2012 in Emilia, Lombardia e Veneto;
  • il comma 9-quater, che autorizza la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2016 per la copertura degli oneri derivanti dalle assunzioni con contratti di lavoro flessibile autorizzate (comma 8 dell'art. 3-bis del D.L. 95/2012) per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del maggio 2012 nelle succitate regioni;
  • il comma 9-quinquies, modificato in seguito al rinvio in Commissione, che modifica l'articolo unico, comma 367, della legge di stabilità 2014 (L. 147/2013), che già aveva prorogato le suddette possibilità assunzionali fino a tutto il 2015, nel limite delle risorse disponibili sulle contabilità intestate ai Commissari, estendendo tale proroga anche agli anni 2016 e 2017;
  • il comma 9-sexies, che estende ai territori dei comuni della provincia di Bologna, già colpiti dal sisma del maggio 2012 e dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013 ed individuati dal Commissario delegato, le disposizioni che l'art. 1 del D.L. 74/2014 ha dettato in favore delle popolazioni della provincia di Modena colpite dall'alluvione del gennaio 2014 e dalla citata tromba d'aria, nonché per i comuni del modenese e del bolognese colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici e dalla tromba d'aria del 30 aprile 2014. In seguito al rinvio in Commissione è stato aggiunto un periodo in base al quale, in attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, si provvede nel limite delle risorse di cui all'art. 1, comma 5, del D.L. 74/2014.

Articolo 7, comma 9-septies - Fondo per le emergenze nazionali

Durante l'esame in sede referente, è stato aggiunto il comma 9-septies, il quale, novellando il comma 120 dell'articolo unico della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013), prevede l'utilizzo - per il finanziamento del Fondo per le emergenze nazionali e di interventi in conto capitale nei territori colpiti da eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2009, individuati con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile - anche delle disponibilità delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) della programmazione 2014-2020, oltre a quelle del periodo 2007-2013 già previste dal testo vigente. In seguito al rinvio in Commissione è stata soppressa la parte della disposizione che elevava da 50 a 100 milioni di euro gli importi da destinare al finanziamento del Fondo emergenze nazionali e dei citati interventi in conto capitale.

Articolo 7, comma 9-octies - Sisma 2012 in Calabria e Basilicata.

Durante l'esame in sede referente, è stato aggiunto il comma 9-octies, che disciplina le modalità di riparto e le finalità di utilizzo delle risorse stanziate dalla legge di stabilità 2014 (art. 1, comma 256, della L. 147/2013) per il completamento degli interventi di ricostruzione connessi al sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata. L'individuazione delle citate modalità/finalità (anche per quanto riguarda la ricostruzione di edifici privati e ad uso produttivo) è demandata ad un apposito D.P.C.M. (emanato su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni interessate) e prevede il versamento di tali risorse sulle contabilità speciali nn. 5732 e 5741.


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA E PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO

Articolo 17 - Modifiche al T.U. edilizia

L'art. 17 apporta numerose modifiche al T.U. edilizia (D.P.R. 380/2001) di seguito riportate e raggruppate nei vari ambiti su cui incidono.

Opere interne, attività edilizia libera e relative sanzioni e controlli

Una prima modifica (lettera a) del comma 1) riguarda la definizione di manutenzione straordinaria (in cui rientrano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, che non comportino modifiche delle destinazioni di uso) al fine di prevedere, per i predetti interventi, il rispetto della volumetria complessiva degli edifici (numero 1) della lettera a)), in luogo dell'invarianza dei volumi e delle superfici delle singole unità immobiliari.

Viene altresì precisato che rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso (numero 2) della lettera a).

Connessa alle modifiche indicate è quella disposta dalla successiva lettera c), numero 1), capoverso lettera a), che interviene sulle caratteristiche degli interventi di manutenzione straordinaria che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, ma previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale.

In base a tale modifica, per realizzare l'intervento con la comunicazione di inizio lavori (CIL) non sono più richieste le seguenti condizioni:

  • l'intervento non comporta aumento del numero delle unità immobiliari;
  • l'intervento non implica incremento dei parametri urbanistici.

Rimane quindi, rispetto al testo previgente, la sola condizione che l'intervento non deve riguardare le parti strutturali dell'edificio.

Alle modifiche citate si accompagna quella disposta dalla lettera d) del medesimo comma 1, secondo cui non è più necessario il permesso di costruire per gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano aumento di unità immobiliari, modifiche del volume o delle superfici. In base al nuovo disposto il permesso di costruire serve invece se vi è una modifica della volumetria complessiva degli edifici (oltre che nel caso, già contemplato dal testo previgente, di modifica dei prospetti).

Relativamente alle modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, il numero 1) della lettera c) del comma 1 (capoverso lettera b) chiarisce che le stesse possono essere eseguite previa CIL (comunicazione di inizio lavori), a condizione che gli interventi non riguardino le parti strutturali.

Connessa alle suesposte modifiche è quella operata dal numero 2) della lettera c). Tale numero 2), al fine di garantire che gli interventi di manutenzione straordinaria e le modifiche interne sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa effettuati con CIL non riguardino le parti strutturali, aggiunge, tra le finalità dell'asseverazione della CIL operata dal tecnico abilitato, proprio quella di attestare che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio (nuovo testo del comma 4 dell'art. 6 del T.U. edilizia). Viene altresì eliminato l'obbligo, limitatamente alle opere all'interno dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, di trasmettere le dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia per le imprese. Nel corso dell'esame in sede referente è stato stabilito che all'amministrazione comunale deve essere trasmessa non solo la CIL asseverata ma anche l'elaborato progettuale (riprendendo quindi, in sostanza, l'obbligo, previsto dal testo previgente, di presentare all'amministrazione "una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali") e che il tecnico che assevera la CIL deve attestare anche la compatibilità dell'intervento con la normativa sismica e sul rendimento energetico nell'edilizia.

Consequenziale all'eliminazione della relazione tecnica è la modifica operata dal numero 5) della lettera c), che modifica il T.U. edilizia al fine di far riferimento non più alla relazione tecnica ma alla CIL asseverata.

La disciplina delle modalità di effettuazione dei controlli è demandata alle leggi regionali (numero 4) della lettera c)).

Da segnalare inoltre, con riferimento a tutti gli interventi eseguibili previa CIL (vale a dire quelli elencati dal comma 2 dell'art. 6 del T.U. edilizia), la semplificazione introdotta dal numero 3) della lettera c), che svincola il soggetto interessato dall'obbligo di provvedere alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale: la nuova disposizione infatti prevede che l'amministrazione comunale inoltri tempestivamente la CIL all'Agenzia delle entrate.

In sede referente è stato previsto che, a tali fini, la CIL sia integrata con la Comunicazione di fine lavori.

Con riguardo alle opere interne, infine, la lettera h), numero 1), del comma 1, stabilisce che, per gli interventi di manutenzione straordinaria effettuabili previa CIL (definiti dall'art. 6, comma 2, lett. a) del T.U. edilizia) il contributo di costruzione sia commisurato alle sole opere di urbanizzazione.

In sede referente è stato precisato che tale norma trova applicazione purché tali interventi comportino aumento del carico urbanistico.

E' stato altresì stabilito, in sede referente, che il contributo di costruzione, nel caso di interventi da realizzarsi su immobili di proprietà dello Stato e di interventi di manutenzione straordinaria effettuabili semplicemente previa CIL, è commisurato alle sole opere di urbanizzazione a condizione che dall'intervento derivi un aumento della superficie calpestabile.

Nel corso dell'esame in sede referente è stato inserito il numero 01) della lettera c) del comma 1, che include tra gli interventi di manutenzione ordinaria eseguibili senza titolo abilitativo, l'installazione di pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12kW.

Sanzioni e controlli

Nel corso dell'esame in sede referente è stato modificato il numero 5) della lettera c) al fine di elevare da 258 a 1.000 euro la sanzione pecuniaria per la mancata presentazione della CIL o (nel caso di manutenzioni straordinarie o di modifiche interne sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, sempre che non riguardino le parti strutturali, o di modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa) della CIL asseverata.

Il comma 2-bis, inserito in sede referente, prevede che le regioni a statuto ordinario emanino norme per la disciplina relativa all'effettuazione dei controlli sull'attività edilizia libera entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione.

Interventi di conservazione

La lettera b) del comma 1 introduce la definizione di "interventi di conservazione".

La norma stabilisce che lo strumento urbanistico individua gli edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione e che, in tal caso, l'amministrazione comunale può favorire, in alternativa all'espropriazione, la riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione e dispone altresì che, nelle more dell'attuazione del piano, resta salva la facoltà del proprietario di eseguire tutti gli interventi conservativi (ad eccezione della demolizione e successiva ricostruzione non giustificata da obiettive ed improrogabili ragioni di ordine statico od igienico sanitario).

Nel corso dell'esame in sede referente è stato precisato che le citate forme di compensazione devono incidere sull'area interessata e non implicare aumenti della superficie coperta.

Permesso di costruire

La lettera e) del comma 1 introduce una nuova ipotesi di permesso di costruire in deroga anche alle destinazioni d'uso per gli interventi di ristrutturazione edilizia attuati anche in aree industriali dismesse, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico.

Il testo originario prevede che tale deroga sia possibile anche per gli interventi di ristrutturazione urbanistica, i quali però sono stati esclusi nel corso dell'esame in sede referente.

In sede referente è stato inoltre introdotto, quale requisito per l'applicazione della norma, che il mutamento di destinazione d'uso non deve comportare un aumento della superficie coperta prima dell'intervento di ristrutturazione, ed è stato stabilito che resta fermo, nel caso di insediamenti commerciali, il disposto dell'art. 31, comma 2, del D.L. 201/2011.

L'art. 31, comma 2, statuisce che costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. La stessa norma però consente alle Regioni e agli enti locali di prevedere, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali solo qualora vi sia la necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali.

La lettera f) del comma 1 prevede la proroga dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori, contemplati dal permesso di costruire, in caso di blocco degli stessi lavori causato da iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate.

In sede referente è stata introdotta una nuova fattispecie di proroga dei termini citati nel caso di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori.

Nel corso dell'esame in sede referente sono stati soppressi i numeri 1) e 2) della lettera g) che disciplina la misura del contributo per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di trasformazione urbana complessi e, in particolare, consente allo strumento attuativo di prevedere che le opere di urbanizzazione siano direttamente messe in carico all'operatore privato che ne resta proprietario, assicurando comunque che vengano garantite la corretta urbanizzazione, infrastrutturazione ed insediabilità degli interventi, la loro sostenibilità economico-finanziaria, le finalità di interesse generale delle opere realizzate e dei relativi usi.

Il numero 3) della medesima lettera g) aggiunge, ai criteri che la regione deve considerare nella redazione delle tabelle parametriche che i comuni devono utilizzare per la determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, un criterio di differenziazione tra gli interventi finalizzato ad incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia anziché quelli di nuova costruzione.

Un ulteriore criterio è stato aggiunto nel corso dell'esame in sede referente e consiste in un criterio di valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso (nuova lettera d-ter del comma 4 dell'art. 16 del T.U. edilizia). Viene altresì stabilito che tale maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, viene suddiviso in misura non inferiore al 50% tra il comune e la parte privata ed erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzarsi nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale o opere pubbliche.

Con riferimento a tale disciplina di calcolo del maggior valore, il nuovo comma 4-bis dell'art. 16 del T.U. edilizia (D.P.R. 380/2001) – che viene introdotto dal nuovo numero 3-bis) della lettera g), aggiunto in sede referente – fa salve le diverse disposizioni delle legislazioni regionali e degli strumenti urbanistici generali comunali.

Il successivo numero 4) della lettera g) stabilisce che tali criteri debbano essere utilizzati dai comuni anche nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione. Nel corso dell'esame in sede referente la norma è stata integrata al fine di fare salve, anche in questo caso, le diverse disposizioni delle legislazioni regionali e degli strumenti urbanistici generali comunali.

Il successivo numero 5), sempre nell'ottica di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, consente ai comuni di deliberare, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, che i costi di costruzione siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni. Il testo previgente prevedeva invece che tali costi potessero essere "non superiori".

La lettera h), numero 2), del comma 1, al fine di agevolare gli interventi di densificazione edilizia, per la ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, prevede una riduzione del contributo di costruzione in misura non inferiore al 20% rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni.

Ai comuni è demandata la definizione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della disposizione, dei criteri e delle modalità per l'applicazione della relativa riduzione.

Nel corso dell'esame in sede referente è stato stabilito che la riduzione sia applicabile nei casi non interessati da varianti urbanistiche, deroghe o cambi di destinazione d'uso comportanti maggior valore rispetto alla destinazione originaria.

Il comma 1, lettera i), prevede che i termini per il rilascio del permesso di costruire siano raddoppiati nei soli casi di progetti particolarmente complessi, secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento, e non anche, come prevedeva il testo previgente, in tutti i comuni con più di 100.000 abitanti.

Il comma 2-ter, inserito nel corso dell'esame in sede referente, esclude l'applicazione della norma dettata dalla lettera i) del comma 1, per i comuni obbligati all'esercizio in forma associata della funzione fondamentale della pianificazione urbanistica ed edilizia, prima che sia decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge di conversione.

La lettera q) del comma 1 dell'articolo 17 introduce nell'ordinamento nazionale (nuovo art. 28-bis del T.U. edilizia) la disciplina del permesso di costruire convenzionato, mutuandolo dalla normativa regionale. Il permesso di costruire viene rilasciato in seguito alla stipula di una convenzione che, in particolare, deve disciplinare:

a) la cessione di aree anche al fine dell'utilizzo di diritti edificatori;

b) la realizzazione di opere di urbanizzazione;

c) le caratteristiche morfologiche degli interventi;

d) la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale.

Nel corso dell'esame in sede referente, è stata soppressa la parte del comma 1 del nuovo art. 28-bis del T.U. edilizia, che prevede il controllo del Comune ed è stato precisato che la convenzione (relativa al permesso di costruire) deve essere approvata con delibera del Consiglio comunale. A seguito del rinvio in Commissione, è stato specificato che l'approvazione della convenzione è demandata a una delibera del Consiglio comunale salva diversa previsione regionale.

Sanzioni

Nel corso dell'esame in sede referente è stata aggiunta, al comma 1, la lettera q-bis), che introduce sanzioni pecuniarie da 2.000 a 20.000 euro in caso di inottemperanza accertata all'ingiunzione di demolizione degli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali (nuovo comma 4-bis dell'art. 31 del T.U. edilizia).

Lo stesso comma 4-bis elenca i casi, nei quali la sanzione è sempre irrogata nella misura massima. Ciò avviene qualora gli interventi suddetti siano stati effettuati sulle aree e sugli edifici assoggettati a vincoli di inedificabilità, forestali o di tutela dei beni culturali e paesaggistici, o effettuati su aree destinate ad opere e spazi pubblici o ad interventi di edilizia residenziale pubblica o su aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato.

Il medesimo comma considera la mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio come elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente (salve le responsabilità penali).

La stessa lettera q-bis) aggiunge altresì un comma 4-ter, che stabilisce che i proventi delle succitate sanzioni sono di competenza comunale e ne disciplina la destinazione (stabilendo che i proventi sono destinati esclusivamente alla demolizione/rimessione in pristino delle opere abusive e alla acquisizione/attrezzatura di aree a verde pubblico), nonché un comma 4-quater che, lasciando ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e alle province autonome, consente alle regioni a statuto ordinario di aumentare l'importo delle sanzioni e stabilirne la periodica reiterabilità nei casi di permanenza dell'inottemperanza all'ordine di demolizione.

Varianti eseguibili mediante SCIA

Il comma 1, lettera m), contiene disposizioni in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). In particolare, il numero 2) intende ampliare la casistica delle varianti attuabili in corso d'opera mediante una SCIA e da comunicare nella fase di fine lavori.

Sono realizzabili in tal modo, con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

  • non configurano una variazione essenziale;
  • sono conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie;
  • sono attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.

Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante

La lettera n) del comma 1 introduce nel T.U. edilizia un nuovo articolo 23-ter che contiene una disciplina finalizzata a:

  • stabilire quali mutamenti della destinazione d'uso siano urbanisticamente rilevanti;
  • consentire sempre, salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale. Con riferimento alle categorie funzionali individuate dalla norma, in sede referente la categoria "residenziale e turistico-ricettiva" è stata suddivisa in due categorie funzionali distinte: la categoria "residenziale" e quella "turistico-ricettiva".

Nel corso dell'esame in sede referente è stato stabilito che le regioni adeguino la propria legislazione ai principi dello stesso art. 23-bis entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione. Solo decorso tale termine troveranno applicazione diretta le norme dell'art. 23-bis.

Altre disposizioni

La lettera p) del comma 1 modifica il comma 5-ter dell'art. 25 del T.U. edilizia, inserito dal D.L. 69/2013, al fine di eliminare alcune incertezze interpretative. In base al nuovo testo le regioni a statuto ordinario disciplinano con legge le modalità per l'effettuazione dei controlli nell'ambito del procedimento di rilascio del certificato di agibilità e non anche, come prevedeva il testo previgente, le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis, concernenti l'attestazione della conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità da parte del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato.

Le lettere l), m), numero 1), e o), del comma 1, nonché il comma 2 contengono disposizioni di coordinamento, finalizzate a rendere coerente il T.U. edilizia con le disposizioni in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e a precisare che la DIA (ad eccezione della super-DIA) viene sostituita dalla SCIA.

Il comma 2-quater - introdotto in sede referente e volto ad introdurre un'aliquota dell'imposta del valore aggiunto pari al 4% per gli interventi di ristrutturazione degli edifici che beneficiano delle detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici - è stato soppresso in seguito al rinvio in Commissione.

Il comma 3 prevede che le leggi regionali assicurino l'attivazione del potere sostitutivo allo scadere dei termini assegnati ai comuni per l'adozione, da parte degli stessi, dei piani (urbanistici) attuativi.

Il comma 4 consente l'attuazione per stralci funzionali delle convenzioni di lottizzazione previste dalla legge urbanistica (art. 28 della L. 1150/1942) o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale. Allo stesso modo, anche la quantificazione degli oneri di urbanizzazione o delle opere di urbanizzazione da realizzare, nonché delle relative garanzie potrà essere riferita ai relativi stralci, purché, come richiede la norma, l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento.

Il comma 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 17-bis - Regolamento unico edilizio

L'articolo 17-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente, prevede, al  comma 1, lettera a), la conclusione, in sede di Conferenza unificata, di accordi o intese per l'adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo al fine di semplificare ed uniformare le norme e gli adempimenti (nuovo comma 1-sexies dell'art. 4 del testo unico edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001).

A seguito del rinvio in Commissione, è stata soppressa la lettera b) del comma 1 dell'articolo 17-bis, che modificava l'art. 24, comma 1, del testo unico edilizia, al fine di stabilire che il certificato di agibilità non attesta la sussistenza delle condizioni di igiene e salubrità, ma la conformità delle opere eseguite al progetto assentito.

Articolo 18 - Locazioni di immobili adibiti ad uso non abitativo

Per favorire gli investimenti nel settore delle locazioni immobiliari destinate ad uso non abitativo, l'articolo 18 prevede che nei contratti di locazione, anche alberghiera, di notevole rilevanza economica, le parti possano liberamente stabilire i termini e le condizioni contrattuali in deroga all'attuale disciplina legislativa prevista dalla L. 392/1978 (cd. legge sull'equo canone); i relativi contratti vanno provati per iscritto.

L'articolo è stato modificato nel corso dell'esame in sede referente al fine di:

  • restringere l'ambito di applicazione della norma. Viene infatti elevato da 150.000 a 250.000 euro l'importo contrattuale minimo per l'applicazione delle norma e vengono esclusi dalla liberalizzazione i contratti riferiti a locali qualificati di interesse storico a seguito di provvedimento regionale o comunale (nuovo testo del comma 1);
  • precisare che la norma non si applica ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge. Viene altresì stabilito che ai giudizi in corso alla medesima data continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni previgenti (nuovo comma 2).

Articolo 19 - Esenzione da imposte degli accordi di riduzione dei canoni di locazione

L'articolo 19, comma 1, stabilisce l'esenzione dalle imposte di registro e di bollo nel caso di registrazione di atti che dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione in corso.

Il comma 1-bis, introdotto in sede referente, stabilisce che nella definizione degli accordi di riduzione dei canoni di locazione, anche nell'ambito di iniziative intraprese da agenzie o istituti per le locazioni, comunque denominati, le parti possono avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, in relazione ai contratti di cui all'art. 2, commi 1, 3 e 5, della L. 431/1998 (contratti c.d. "4+4" e contratti a canone concordato "3+2").

Lo stesso comma stabilisce che il conduttore, con propria comunicazione, può avanzare richiesta motivata di riduzione del canone contrattuale e che, ove la trattativa si concluda con la determinazione di un canone ridotto, è facoltà dei comuni riconoscere un'aliquota ridotta dell'IMU (imposta municipale propria).

Articolo 20 - Misure per il settore immobiliare

L'articolo 20 modifica la disciplina delle Siiq (Società di investimento immobiliare quotate) per facilitare l'accesso al regime fiscale di favore previsto con la legge finanziaria 2007: sono quindi modificati i requisiti partecipativi dei soci e si uniforma il regime fiscale a quello dei fondi immobiliari. Si introducono inoltre ulteriori misure agevolative e un nuovo regime fiscale di esenzione e distribuzione delle plusvalenze realizzate sugli immobili oggetto di locazione.

In particolare si eleva dal 51 al 60 per cento la percentuale massima dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e dei diritti di partecipazione agli utili posseduta da ciascun socio e si riduce dal 35 al 25 per cento la percentuale di soci che devono detenere azioni che non possiedano più del 2 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e più del 2 per cento dei diritti di partecipazione agli utili.

Viene esteso a tre esercizi il periodo (attualmente fissato in due esercizi) in cui è consentita la non osservanza del requisito della prevalenza operativa in attività di locazione immobiliare ai fini del regime speciale.

E' ridotto dall'85 al 70 per cento l'obbligo di distribuzione ai soci dell'utile netto, che si calcola anche sulle quote di partecipazione in fondi immobiliari. Tale obbligo è ulteriormente ridotto al 50 per cento nei due esercizi successivi a quello di realizzo per i proventi rivenienti dalle plusvalenze nette realizzate su immobili destinati alla locazione nonché derivanti dalla cessione di partecipazioni in Siiq e Siinq (Società di investimento immobiliare non quotate) o di quote in fondi immobiliari.

E' incentivata la detenzione di azioni da parte di soggetti esteri che accedono alle convenzioni contro la doppia imposizione.

Sono quindi agevolati i passaggi di beni immobili tra Siiq e fondi immobiliari.

E' infine favorito l'investimento in alloggi sociali mediante la riduzione della ritenuta sui relativi utili dal 20 al 15 per cento.

Il comma 4, lettere a) e b), al fine di semplificare la procedura per la dismissione degli immobili pubblici, esonera lo Stato, gli altri enti pubblici e le società di cartolarizzazione dall'obbligo di consegnare al momento della cessione le dichiarazioni di conformità catastale degli immobili.

La lettera c) - che prevede che, nelle operazioni di dismissione immobiliare menzionate nonché nelle operazioni di vendita anche in blocco di beni immobili ad uso non abitativo appartenenti al patrimonio pubblico, l'attestato di prestazione energetica (APE) può essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento e non deve essere necessariamente allegato al contratto di vendita - è stata dapprima soppressa nel corso dell'esame in sede referente e poi reinserita in seguito al rinvio in Commissione.

La lettera c-bis), introdotta in sede referente, aggiunge il comma 20-bis all'articolo 3 del D.L. n. 351/2001 al fine di disporre che agli immobili dell'INPS trasferiti ai fondi comuni di investimento immobiliare pubblici si applicano le procedure previste dal medesimo articolo 3 relative ai diritti di opzione e prelazione per i conduttori. Proroga altresì al 31 dicembre 2013 il termine di riferimento per consentire agli occupanti privi di titolo e ai conduttori in base ad assegnazioni irregolari di tali immobili di esercitare i suddetti diritti di opzione e prelazione.

Nel corso dell'esame in sede referente sono stati inseriti quattro nuovi commi dopo il comma 4. 

Il comma 4-bis, che introduce al D.Lgs. n. 122 del 2005 un nuovo articolo 13-bis, reca una disposizione interpretativa in merito ai requisiti per l'accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire, precisando che il requisito non viene meno anche nei casi di acquisto della proprietà o di conseguimento dell'assegnazione in virtù di accordi negoziali o di aggiudicazione di asta, avvenuti in qualunque procedura esecutiva.

Il comma 4-ter prevede ulteriori ipotesi in cui continuano ad applicarsi le esenzioni e le agevolazioni tributarie, generalmente soppresse dall'articolo 10, comma 4 del D.Lgs. n. 23 del 2011 (salvo determinate esclusioni) nel caso di trasferimento immobiliare. Si tratta, in particolare delle operazioni di permuta tra beni immobili dello Stato e degli enti locali, della vendita a trattativa privata anche in blocco e delle procedure di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, anche attraverso fondi immobiliari e società di cartolarizzazione, nonché, dei trasferimenti di proprietà per edilizia residenziale pubblica, della concessione del diritto di superficie sulle aree stesse e della cessione a titolo gratuito delle aree a favore dei comuni.

Il comma 4-quater è volto ad estendere a tutte le pubbliche amministrazioni le modalità di dismissione tramite trattativa privata, anche in blocco, di cui all'articolo 11-quinquies del decreto-legge n. 203 del 2005.

Il comma 4-quinquies modifica le procedure di dismissione dei beni di rilevante interesse culturale, paesaggistico e ambientale. In particolare, per quelli di interesse culturale e paesaggistico è soppressa la potestà del Mibac di individuare i beni per i quali si ritiene prioritario mantenere la proprietà. Per quelli ambientali si consente all'Agenzia del demanio di procedere alla dismissione in caso di inerzia del Ministero dell'ambiente, salvo parere contrario di quest'ultimo.

Articolo 21 - Misure per l'incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione

L'articolo 21 prevede una deduzione dal reddito del 20 per cento a favore di chi, al di fuori di un'attività commerciale, acquista dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 unità immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione invendute alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto legge od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo (di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) e c), del testo unico in materia edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001). La deduzione dal reddito è pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro, nonché degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto delle predette unità immobiliari.

Il comma 4 specifica le condizioni richieste per poter usufruire della deduzione:

  • l'immobile deve essere dato, entro 6 mesi, in locazione per almeno otto anni continuativi: tale condizione è stata dapprima soppressa nel corso dell'esame in sede referente e poi reinserita in seguito al rinvio in Commissione anche se il testo reinserito non è esattamente identico a quello presente nel testo originario;
  • l'immobile deve avere destinazione residenziale e non appartenere alle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
  • l'immobile non deve essere ubicato nelle parti del territorio destinate ad usi agricoli (zone omogenee classificate E ai sensi del D.M. n. 1444 del 1968);
  • l'immobile deve conseguire prestazioni energetiche certificate in classe A o B;
  • il canone di locazione non deve essere superiore a quello previsto per le locazioni di edilizia convenzionata, ovvero non superiore al minore importo tra il canone concordato e il canone speciale;
  • tra locatore e locatario non devono sussistere rapporti di parentela entro il primo grado.

Il comma 4-bis, aggiunto in sede referente, consente alle persone fisiche non esercenti attività commerciale di cedere in usufrutto, anche contestualmente all'atto di acquisto e anche prima della scadenza del periodo minimo di locazione di otto anni, le unità immobiliari acquistate con le agevolazioni fiscali in commento, a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno 10 anni nel settore dell'alloggio sociale, a condizione che venga mantenuto il vincolo alla locazione e che il corrispettivo di usufrutto non sia superiore all'importo dei canoni di locazione definito dalla lettera e).

Il comma 5 stabilisce che la deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione. Considerando che il tetto alla deduzione è di 60.000 euro, la quota massima deducibile all'anno è di 7.500 euro.La deduzione non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per le medesime spese.

Il comma 6 demanda ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze le ulteriori modalità attuative dell'articolo in esame, mentre il comma 7 contiene la copertura finanziaria.

Articolo 23 - Contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili

L'articolo 23 disciplina le caratteristiche principali di una nuova tipologia contrattuale, il contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili. Si tratta di un contratto attraverso il quale il godimento di un bene immobile è trasferito dal proprietario ad un conduttore dietro pagamento di un canone (locazione) e con l'accordo che entro un dato termine – liberamente fissato dalle parti - anche la proprietà dello stesso immobile sarà trasferita (compravendita), scomputando dal prezzo di acquisto parte dei canoni già corrisposti. Il mancato pagamento di un determinato numero di canoni costituisce causa di risoluzione del contratto.

A tale tipologia contrattuale il decreto-legge estende l'applicazione di istituti già disciplinati dal codice civile: il regime e gli effetti della trascrizione del contratto sono ad esempio mutuati dalla disciplina del contratto preliminare di compravendita; gli obblighi di inventario e di garanzia, nonché la ripartizione delle spese relative all'immobile sono tratti dalla disciplina del rapporto di usufrutto. Sono inoltre disciplinati gli effetti dell'inadempimento del contratto e della dichiarazione di fallimento delle parti, ed è esteso (subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea) il regime fiscale di favore già introdotto per il riscatto degli alloggi sociali.

In sede referente è stato aggiunto il comma 1-bis, che prevede che le parti debbano indicare nel contratto la quota dei canoni imputata al corrispettivo che il concedente deve restituire, qualora non sia esercitato il diritto di acquistare la proprietà dell'immobile entro il termine stabilito.

Articolo 26 - Immobili demaniali non utilizzati 

L'articolo 26 reca una serie di disposizioni finalizzate a semplificare e accelerare le procedure di valorizzazione degli immobili pubblici non utilizzati che si fondano sulla necessaria preventiva assegnazione o modifica della destinazione urbanistica.

In particolare, il comma 1 riconosce all'accordo di programma sottoscritto tra le amministrazioni interessate il valore di variante urbanistica, riconducendo al comune la facoltà di presentare un progetto di recupero degli immobili non utilizzati al Ministero cui è attribuito in uso il bene stesso, che dovrà valutarlo positivamente, salvo il caso in cui sia già prevista una diversa utilizzazione del bene in questione, e che costituirà oggetto dell'accordo di programma. Sulla base della variante urbanistica così realizzata, l'Agenzia del demanio potrà procedere all'alienazione, alla concessione o alla costituzione del diritto di superficie.

Nel corso dell'esame in Commissione è stato aggiunto il comma 1-bis che, nell'ambito delle misure dettate dall'articolo in esame per la valorizzazione degli immobili demaniali inutilizzati, attribuisce priorità di valutazione a una serie di progetti di recupero a fini di edilizia residenziale pubblica.

L'articolo in esame reca, altresì, talune disposizioni riguardanti gli immobili attualmente in uso alla Difesa, che sono state modificate nel corso dell'esame in sede referente al fine di:

  • individuare nell'Agenzia del demanio, anziché nel Ministero titolare del bene (come attualmente previsto dall'articolo 26) il soggetto legittimato a ricevere la proposta del Comune di recupero dell'immobile;
  • estendere al Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia del demanio il compito di procedere, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, alla prima individuazione degli immobili non più utili alle finalità istituzionali della difesa da destinare alle richiamate attività di recupero (tale competenza è attualmente attribuita dall'articolo 26 al solo Ministero della Difesa);
  • precisare che il commissario ad acta di cui al comma 7 dell'articolo 26 (nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, nel caso in cui non sia data esecuzione all'accordo di programma), non può procedere a variazioni delle volumetrie e delle superfici esistenti.

Articolo 27 - Patrimonio immobiliare dell'INAIL

L'articolo 27 contiene misure urgenti in materia di patrimonio dell'INAIL (Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), disponendo l'individuazione delle opere di pubblica utilità da finanziare urgentemente nell'ambito degli investimenti immobiliari dello stesso Istituto. La disposizione è volta a favorire la realizzazione di opere ritenute prioritarie e di pubblico interesse, così da rispondere celermente alle esigenze di finanziamento e di liquidità di amministrazioni ed enti.

Più nel dettaglio, il comma 1 dispone che, con D.P.C.M. da adottarsi, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame, vengano individuate le opere di pubblica utilità da finanziare, in via d'urgenza e dando priorità a quelle che presentano uno stato di realizzazione avanzato, nell'ambito degli investimenti immobiliari dell'INAIL rientranti nel piano di impiego dei fondi disponibili.

In sede referente tale comma è stato modificato al fine di includere, tra le citate opere individuate con apposito D.P.C.M., quelle per la bonifica dall'amianto, la messa in sicurezza, l'incremento dell'efficienza energetica di scuole, asili nido, strutture socio sanitarie, edilizia residenziale pubblica.

Per finanziare i suddetti interventi, il comma 2 prevede che l'INAIL (fatti salvi gli investimenti immobiliari già programmati) utilizzi le risorse autorizzate sulla base del piano triennale degli investimenti immobiliari per il triennio 2014-2016, adottato ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 novembre 2010, che disciplina le operazioni immobiliari attuate da parte degli enti pubblici e privati che gestiscono forme di previdenza e di assistenza sociale.


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

Articolo 22 - Conto termico

L'articolo 22 riguarda l'incentivazione degli interventi:

  • di produzione di energia termica da fonti rinnovabili;
  • di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni,

realizzati in data successiva al 31 dicembre 2011, e mira a facilitare l'accesso per imprese, famiglie e soggetti pubblici a tali contributi. La norma prevede che l'aggiornamento del sistema di incentivi (attualmente definiti dal c.d. conto termico) venga effettuato entro il 31 dicembre 2014, semplificando le procedure ed utilizzando strumenti per favorire l'accesso alle risorse stanziate (comma 1). L'applicazione di tale nuovo sistema sarà monitorata entro il 31 dicembre 2015. Sulla base del monitoraggio verrà adottato, se necessario, un decreto modificativo della disciplina vigente (comma 2).

Durante l'esame in sede referente l'articolo 22 è stato integrato con riguardo all'aggiornamento del sistema di incentivi del conto termico, al fine di prevedere l'accesso da parte dei soggetti di edilizia popolare e delle cooperative di abitanti alle categorie di incentivi della Pubblica Amministrazione. E' stato inoltre aggiunto il comma 2-bis, che interviene sul decreto legislativo di attuazione della direttiva sull'efficienza energetica (D.lgs. 102/2014), in materia di contabilizzazione dei consumi energetici. La modifica è volta a richiamare l'applicazione delle norme tecniche vigenti (in luogo di una specifica norma tecnica, la UNI EN 834) , nei casi in cui l'uso di contatori individuali non sia possibile o non sia conveniente, e per la misura del riscaldamento si ricorre all'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all'interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali.

 

A seguito del rinvio in Commissione, è stata inserita un'apposita clausola di invarianza finanziaria concernente il monitoraggio dell'applicazione del sistema di incentivi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza termica, di cui all'articolo 22.

 

Articolo 22-bis (Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici)

Durante l'esame in sede referente, è stato inserito l'articolo 22-bis, che Interviene sul meccanismo del cd. spalma-incentivi obbligatorio (di cui al DL 91/2014) volto alla riduzione annua degli incentivi erogati agli impianti fotovoltaici di grossa taglia, escludendo dall'ambito di applicazione dello stesso gli impianti i cui soggetti responsabili siano, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, enti locali o scuole.

Articolo 36 - Interventi per la ricerca di idrocarburi

L'articolo 36 esclude dai vincoli del patto di stabilità interno le spese sostenute dalle regioni per la realizzazione degli interventi di sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, di sviluppo industriale e di miglioramento ambientale nonché per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata.

Durante l'esame in sede referente l'articolo è stato modificato per

  • non limitare più l'esclusione alle aree in cui si svolgono le ricerche e le coltivazioni di idrocarburi;
  • non circoscrivere più al quadriennio 2015-2018, ma al comma 2 precisare che con la legge di stabilità 2015 e con quelle successive sia definito per le Regioni, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, il limite della esclusione dal patto di stabilità interno delle spese in conto capitale finanziate con le entrate delle aliquote di prodotto aliquote destinate alle Regioni a statuto ordinario;
  • inserire anche le spese di bonifica e di ripristino ambientale tra quelle escluse dal patto di stabilità interno.

 

Sempre durante l'esame in sede referente sono stati aggiunti alcuni commi:

  • il comma 2-bis volto a destinare il 50 per cento delle aliquote di prodotto derivanti dalle produzioni di idrocarburi nel mare territoriale ad interventi infrastrutturali e occupazionali in materia ambientale, sicurezza idrogeologica del territorio, salvaguardia delle coste nei comuni costieri in corrispondenza con le aree di insediamento degli impianti offshore;
  • il comma 2-ter, che introduce i commi 17-bis e 17-ter all'articolo 6 del decreto legislativo 152/2006 che disciplina gli ambiti di intervento delle procedure di VIA, VAS e AIA, con riguardo rispettivamente alla riassegnazione delle risorse finanziarie derivanti dalle aliquote di prodotto e all'utilizzo di risorse previste per la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA);
  • il comma 2-quater, ora comma 2-bis, per prevedere che il fondo alimentato dall'aumento di aliquota sulle produzioni di idrocarburi liquidi, istituito dall'articolo 45 della legge n. 99/2009, sia destinato non alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti delle regioni interessate dall'estrazione di idrocarburi bensì alla promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una social card. Inoltre nella procedura di emanazione del decreto ministeriale con cui sono annualmente destinate le somme spettanti per le iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione interessata si prevede la necessità dell'intesa con i Presidenti delle Regioni interessate.

A seguito del rinvio in Commissione, sono stati soppressi il comma 2-bis e il comma 2-ter.

  

Articolo 36-bis - Interventi in favore dei territori con insediamenti produttivi petroliferi

Durante l'esame in sede referente, è stato inserito l'articolo 36-bis, che interviene sulla disciplina (art. 16 del DL 1/2012) che prevede la destinazione a progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita dei territori di insediamento degli impianti produttivi, di una quota delle maggiori entrate per l'erario garantite dalle risorse energetiche strategiche nazionali di idrocarburi. Al riguardo si specifica che le maggiori entrate sono quelle effettivamente realizzate attraverso i versamenti dei soggetti titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma con riferimento a progetti di sviluppo la cui autorizzazione all'esercizio sia rilasciata successivamente al 12 settembre 2013. Si specifica inoltre che la quota delle maggiori entrate da destinare alle suddette finalità, è determinata dalla misura del trenta per cento di tali maggiori entrate e per dieci periodi di imposta successivi all'entrata in esercizio dei relativi impianti.

Articolo 37 - Gasdotti

L'articolo 37 introduce alcune modifiche sulle norme vigenti in materia di infrastrutture di gas naturale. In particolare, i gasdotti di importazione di gas dall'estero, i terminali di rigassificazione di GNL, gli stoccaggi di gas naturale e le infrastrutture della rete nazionale di trasporto del gas naturale, incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazioni dei progetti e le relative opere connesse:

  • rivestono carattere di interesse strategico;
  • costituiscono una priorità a carattere nazionale;
  • sono di pubblica utilità;
  • sono indifferibili e urgenti.

Specifiche modifiche riguardano l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dei gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero, che vengono inclusi nella disciplina che regolamenta le infrastrutture facenti parte delle reti energetiche nazionali per le quali l'autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici edilizi e paesaggistici (quest'ultimo riferimento è introdotto dal decreto), ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere, atto di assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tutte le opere e tutte le attività previste nel progetto approvato fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, e la la partecipazione al procedimento dei soggetti titolari o gestori di beni demaniali e di aree demaniali interessati dal passaggio dei gasdotti. Ulteriori modifiche attengono all'inclusione degli impianti facenti parte della rete nazionale dei gasdotti con potenza termica di almeno 50 MW nell'elenco degli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale statale.

Inoltre, la norma cerca di incentivare gli investimenti per lo sviluppo di ulteriori prestazioni di punta degli stoccaggi a decorrere dal 2015.

Durante l'esame in sede referente sono stati modificati i seguenti punti:

  • comma 2, lettera a), al fine di prevedere che le procedure autorizzative e di espropriazione per pubblica utilità concernenti le infrastrutture lineari energetiche facenti parte della rete nazionale dei gasdotti (nonché gli oleodotti facenti parte della rete nazionale dei gasdotti) vengano estese ai gasdotti di approvvigionamento dall'estero incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse. In conseguenza della modifica non si fa, pertanto, più riferimento alle opere accessorie come è previsto nel testo vigente;
  • è stata inserita la lettera c-bis) al comma 2, per prevedere che, per le infrastrutture lineari energetiche facenti parte della rete nazionale dei gasdotti, l'atto conclusivo del procedimento di autorizzazione alla costruzione sia adottato d'intesa con le Regioni interessate, previa acquisizione del parere degli enti locali ove ricadono le infrastrutture, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta decorsi i quali il parere si intende acquisito (attraverso una novella del comma 5 dell'articolo 52-quinquies del D.P.R. n. 327/2001);
  • comma 3, per aggiungere, oltre alla punta di erogazione, quella di iniezione, e per precisare che i meccanismi regolatori di incentivazione per lo sviluppo delle prestazioni di punta del sistema nazionale degli stoccaggi (che l'AEEGSI deve stabilire) a decorrere dal periodo di regolazione che inizia dal 2015) possono essere anche asimmetrici.

Articolo 38 - Attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale

L'articolo 38 qualifica le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale come attività di interesse strategico, di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. Conseguentemente si prevede che i decreti autorizzativi comprendano la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera, nonché l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni (comma 1), e che il rilascio dell'autorizzazione abbia effetto di variante urbanistica nel caso in cui le opere comportino una variazione degli strumenti urbanistici (comma 2).

Un'ulteriore modifica attiene all'inserimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi effettuate sulla terraferma tra i progetti di competenza statale sottoposti a procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) (comma 3); tali attività erano, infatti, di competenza delle regioni e delle province autonome. Conseguentemente, si prevede che, entro il 31 dicembre 2014, la Regione interessata debba concludere i relativi procedimenti di valutazione di impatto ambientale in corso alla data di entrata in vigore del decreto. Trascorso inutilmente tale termine la relativa documentazione è trasmessa al Ministero dell'ambiente per il prosieguo dell'istruttoria (comma 4).

Vengono inoltre stabiliti nuovi principi per il conferimento di titoli minerari, in modo da semplificare e ridurre i tempi necessari per il rilascio dei titoli abilitativi per la ricerca e la produzione di idrocarburi, prevedendo il rilascio di un titolo concessorio unico, accordato con decreto MiSE, a seguito di un procedimento unico svolto nel termine di centottanta giorni (commi da 5 a 8).

Ulteriori disposizioni estendono l'applicazione del programma provvisorio per giacimenti che richiedano l'impiego di nuove tecnologie ad alcune zone per le quali attualmente vige un divieto per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi, nonché per rendere possibili progetti sperimentali di coltivazione di giacimenti nel caso di risorse nazionali di idrocarburi in mare localizzate in ambiti posti in prossimità delle aree di altri Paesi rivieraschi oggetto di attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi (commi 9 e 10).

Infine, la norma inserisce tra le attività soggette ad autorizzazione rilasciata dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia (UNMIG) la reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento. In particolare, nei caso dei giacimenti a terra, non è più necessaria l'autorizzazione delle regioni ma solo dell'UNMIG (comma 11).

Durante l'esame in sede referente, l'articolo ha subito numerose modifiche ed integrazioni:

  • il comma 1 è stato modificato per sostituire le parole "decreti autorizzativi", con riguardo alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, con "titoli abilitativi";
  • è stato aggiunto il comma 1-bis, che demanda al Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente, la predisposizione di un piano delle aree in cui sono consentite le attività attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale;
  • il comma 3 è stato modificao, in primo luogo, per coordinare il trasferimento dalle regioni al Ministero dell'ambiente della competenza al rilascio del provvedimento di VIA (valutazione di impatto ambientale) quanto ai progetti relativi ad attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sulla terraferma. Il testo vigente del comma 3, che opera tale trasferimento mediante l'aggiunta di tali attività nell'allegato II alla parte II del D.Lgs. 152/2006 (che elenca i progetti assoggettati a VIA statale), viene infatti integrato al fine di eliminare, dagli allegati III e IV (che elencano i progetti di competenza regionale) i riferimenti alle attività citate relative agli idrocarburi;
  • il comma 4 è stato modificato al fine di prorogare dal 31 dicembre 2014 al 31 marzo 2015 il termine entro il quale le regioni devono concludere i procedimenti di VIA in corso e, decorso il quale, gli stessi procedimenti, ove non conclusi, vengono trasferiti al Ministero dell'ambiente. Un'ulteriore modifica precisa che, nei casi di trasferimento dei procedimenti al Ministero dell'ambiente, i conseguenti oneri istruttori rimangono a carico delle società proponenti e sono versati al Ministero medesimo;
  • il comma 5 è stato modificato per rendere la proroga della fase di coltivazione da parte del Mise non più automatica, ma subordinata al caso di rinvenimento di un giacimento tecnicamente ed economicamente coltivabile, riconosciuto dal Ministero dello sviluppo economico;
  • le modifiche al comma 6 intervengono specificamente sulla procedura relativa al titolo concessorio unico. In particolare si specifica che la valutazione ambientale preliminare è svolta entro 60 giorni con parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS del MATTM e per ribadire che per il decreto ministeriale di rilascio del titolo per le attività in terraferma, è necessaria la previa intesa con la Regione. Inoltre si rinvia alla normativa comunitaria e alla seconda parte del Codice ambientale per il rilascio della VIA per i progetti di opere ed interventi relativi ad attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi (comma 6-bis); con il comma 6-ter infine si dispone che il rilascio del titolo concessorio unico è subordinato alla presentazione di idonee garanzie bancarie o assicurative;
  • con le modifiche al comma 8 si specifica che le nuove norme sul titolo concessorio unico (i precedenti commi 5, 6 e 6-bis) si applicano anche ai titoli rilasciati successivamente alla data di entrata in vigore del cd. Codice ambientale (e non più a tutti i titoli vigenti) e ai procedimenti in corso. E' inoltre fatta salva, con riguardo all'applicazione delle disposizioni sui procedimenti di VIA in corso presso le Regioni (di cui al comma 4), l'opzione, da parte dell'istante, di proseguimento del procedimento di valutazione di impatto ambientale presso la Regione, da esercitarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame;
  • è stato soppresso il comma 9, che prevede l'applicazione della procedura di un programma provvisorio con l'indicazione degli studi e le sperimentazioni necessarie, nonché il tempo necessario alla loro realizzazione, ai titoli minerari e ai procedimenti di conferimento ricadenti in specifiche aree, nelle quali attualmente vige un divieto di prospezione, di ricerca e coltivazione di idrocarburi;
  • con le integrazioni al comma 10 si inseriscono gli enti pubblici territoriali (oltre alle regioni e agli enti locali) tra gli enti territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche o dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti che hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale. Si prevede inoltre che i progetti sperimentali di coltivazione di giacimenti possano essere autorizzati dal MiSE solo previo espletamento della procedura di VIA che dimostri l'assenza di effetti di subsidenza dell'attività sulla costa, sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici. Il comma 10 è stato integrato anche per tutelare le risorse localizzate nel mare continentale e in ambiti posti in prossimità delle aree di altri Paesi rivieraschi oggetto di attività di ricerca e coltivazione;
  • con l'integrazione al comma 11, si prevede che le autorizzazioni relative alla reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa siano rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che esse non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi;
  • è stato aggiunto il comma 11-bis, riguardante i rifiuti solidi e liquidi delle attività estrattive. Per tali rifiuti, gli operatori delle industrie estrattive vengono obbligati a tenere un registro delle quantità esatte, pena la revoca dell'autorizzazione dell'attività estrattiva;
  • è stato inserito il comma 11-ter, che aumenta il limite massimo del contributo richiesto a carico dei soggetti richiedenti per le attività svolte dagli uffici della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico, quali autorizzazioni, permessi o concessioni, volte alla realizzazione e alla verifica di impianti e di infrastrutture energetiche di competenza statale il cui valore sia di entità superiore a 5 milioni di euro. Tale contributo passa da un massimo dello 0,5 per mille ad un massimo dell'1 per mille del valore delle opere da realizzare;
  • con l'inserimento del comma 11-quater si introduce, nelle attività di ricerca o coltivazione di idrocarburi rilasciate dallo Stato il divieto della ricerca e dell'estrazione di shale gas e shale oil e il rilascio dei relativi titoli minerari. Si specifica al riguardo che èvietata qualunque tecnica di iniezione in pressione nel sottosuolo di fluidi liquidi o gassosi, compresi eventuali additivi, finalizzata a produrre o favorire la fratturazione delle formazioni rocciose in cui sono intrappolati lo shale gas e lo shale oil. E' inoltre imposto l'obbligo ai titolari dei permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione di comunicare entro il 31 dicembre 2014 al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, all'istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, i dati e le informazioni relative all'utilizzo pregresso di tali tecniche per lo shale gas e lo shale oil, anche in via sperimentale. Con riguardo alle sanzioni, si specifica che le violazioni dei divieti suddetti determinano l'automatica decadenza dal relativo titolo concessorio o dal permesso;
  • è stato aggiunto il comma 11-quinquies in cui si demanda ad un decreto del MISE la definizione di condizioni e modalità per il riconoscimento di una maggiore valorizzazione dell'energia da cogenerazione ad alto rendimento ottenuta dalla conversione degli impianti di produzione di energia elettrica a bioliquidi sostenibili che alimentano siti industriali o artigianali. Il riferimento per la definizione di tale valorizzazione è il meccanismo dei certificati bianchi alla cogenerazione ad alto rendimento (di cui al decreto del Mise 5 settembre 2011).

A seguito del rinvio in Commissione, è stato riformulato il comma 4, ultimo periodo, specificando che gli oneri di spesa istruttori siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare.

 Articolo 38-bis - Risorse geotermiche

A seguito del rinvio in Commissione, è stato soppresso l'articolo 38-bis, sulle risorse geotermiche, che era stato inserito in sede referente per integrare le finalità e i criteri del decreto ministeriale previsto dal DL 69/2013 e finalizzato a potenziare gli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. In particolare, la norma inseriva tra gli interventi del Fondo, le operazioni finanziarie finalizzate all'attività di impresa relativa alla sperimentazione di impianti pilota con reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, di durata non inferiore a 36 mesi.

 

Articolo 39 - Veicoli a basse emissioni

L'articolo 39 modifica alcuni dei criteri per la fruizione degli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni complessive, attraverso una serie di modifiche puntuali alle disposizioni del DL n. 83 del 2012 che li aveva introdotti.

Le modifiche consentono:

- di acquistare un veicolo fruendo del contributo rottamandone uno ricompreso in un'unica categoria ora più ampia, comprensiva delle varie sottocategorie, che vengono accorpate eliminando il requisito della rottamazione di un veicolo della categoria esattamente corrispondente a quella del nuovo veicolo acquistato (es. si potrà rottamare un ciclomotore se si acquista un motociclo, mentre prima si era vincolati ad acquistare la stessa categoria di ciclomotore per fruire del contributo);

- l'agevolazione è consentita anche nel caso di sola immatricolazione in Italia e viene eliminato il requisito del possesso o della proprietà da almeno 12 mesi nonché quello che il veicolo rottamato sia stato immatricolato da almeno dieci anni e che sia intestato da almeno 12 mesi allo stesso intestatario che acquista il nuovo; la misura del contributo non è più fissa al 15% o 20% ma può arrivare fino a tali limiti;

- Il contributo è fruibile non solo nel caso di veicoli utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, ma anche se dati in uso promiscuo ai dipendenti.

Nel corso dell'esame in sede referente, è stato aggiunto il comma 1-bis, al fine di includere, nel novero degli interventi a cui è possibile destinare il 50% dei proventi delle aste del sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, anche il rafforzamento della tutela degli ecosistemi terrestri e marini, a partire dalle aree e dai siti protetti nazionali, internazionali e comunitari, anche mediante l'impiego di idonei mezzi e strutture per il monitoraggio, il controllo e il contrasto dell'inquinamento (nuova lettera d-bis) del comma 6 dell'art. 19 del D.Lgs. 30/2013).

Articolo 39-bis - Teleriscaldamento e teleraffrescamento 

Durante l'esame in sede referente è stato inserito l'articolo 39-bis, che modifica la definizione di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti, contenuta nel D.Lgs. 102/2014 di recepimento della direttiva 27/2012/UE sull'efficienza energetica.


MISURE PER LE IMPRESE

Articolo 15 - Fondo di servizio per la patrimonializzazione delle imprese

L'articolo 15 dispone che il Governo promuova (comma 1) l'istituzione di un Fondo di servizio, avente durata di dieci anni prorogabili, con lo scopo di rilanciare le imprese industriali italiane caratterizzate da "equilibrio economico positivo" e che necessitino di adeguata patrimonializzazione.

Scopo del Fondo (comma 2) è il sostegno finanziario e patrimoniale attraverso nuove risorse che favoriscano, tra l'altro, processi di consolidamento industriale rivolgendosi alle imprese con un numero di addetti non inferiore a 150 e con prospettive di mercato.

L'intervento del Fondo sarà costituito da operazioni di patrimonializzazione al servizio dello sviluppo operativo e dei piani di medio-termine.

Potranno sottoscrivere quote del Fondo (comma 3) i soli investitori istituzionali e professionali: la sua operatività è subordinata alla dotazione minima di 1 miliardo di euro, sottoscritta da almeno tre investitori partecipanti, ciascuno in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 40 per cento. Tali investimenti dovranno rappresentare complessivamente una quota pari ad almeno il 50 per cento del valore totale dei "prestiti bancari alle imprese italiane non finanziarie", risultanti dalle rilevazioni periodiche del credito bancario effettuate dalla Banca d'Italia.

Ai sensi del comma 4, Il Fondo ha durata decennale prorogabile e gli investimenti hanno una durata di medio e lungo periodo. Il Fondo potrà altresì investire in imprese oggetto di procedure di ristrutturazione societarie e del debito.

Le norme (comma 5) affidano la gestione del Fondo ad una società di gestione del risparmio selezionata attraverso procedura ad evidenza pubblica gestita dai sottoscrittori, che assicuri la massima partecipazione, trasparenza e non discriminazione degli operatori finanziari iscritti all'apposito albo delle società di gestione del risparmio tenuto, ai sensi dell'articolo 35 del TUF (D.Lgs. n. 58 del 1998), dalla Banca d'Italia.

Sono specificate (comma 6) le caratteristiche obbligatorie della procedura di evidenza pubblica per la selezione del gestore del fondo, con l'obbligo di escludere le offerte che prevedano remunerazioni di carattere speculativo, prevedano un gestore del Fondo soggetto a partecipazione di controllo o di maggioranza da parte di uno o più sottoscrittori del Fondo, e quelle che non prevedano la presenza di un comitato di controllo. Inoltre l'offerta tecnica deve contenere la struttura organizzativa e remunerativa della società di gestione del risparmio.

Ai sensi del comma 7, il soggetto gestore del Fondo deve operare in situazione di neutralità e imparzialità rispetto ai sottoscrittori. Deve rendere note ai sottoscrittori ed al Ministero dell'economia e delle finanze le operazioni in cui si trovi in conflitto di interesse e (comma 8) trasmettere annualmente al Ministero dello sviluppo economico una relazione sull'operatività del fondo, insieme ad una banca dati completa per ciascuna operazione.

Infine (comma 9) affida a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione delle caratteristiche delle imprese beneficiarie dell'intervento del Fondo, le caratteristiche della tipologia di investimento nel Fondo, al fine di evitare remunerazioni di carattere speculativo, e le modalità organizzative del Fondo stesso.

Articolo 15-bis - Misure per favorire l'accesso ai finanziamenti di cui alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, da parte delle cooperative di lavoratori provenienti da aziende confiscate

Il nuovo articolo, introdotto in sede referente, esclude che il privilegio sui beni della cooperativa, generalmente riconosciuto ai crediti derivanti dai finanziamenti del fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, possa essere riconosciuto quando si tratta di beni confiscati alla criminalità organizzata e concessi, in base al Codice antimafia (d.lgs. n. 159 del 2011), alle cooperative di lavoratori già dipendenti dell'impresa confiscata.

Articolo 15-ter - Cessione dei crediti di impresa

L'articolo 15-ter, introdotto in sede referente, prevede che si applichi la disciplina della cessione in blocco dei crediti di impresa (contenuta nella legge n. 52 del 1991) anche nei casi in cui il cessionario svolga l'attività di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari. A seguito del rinvio in Commissione, al fine dell'applicazione di detta disciplina, si chiarisce che in tali ipotesi il cessionario può essere non solo una banca o un intermediario finanziario, ma anche un qualsiasi soggetto costituito in forma societaria, sostanzialmente ampliando l'ambito operativo della predetta disciplina legislativa.

Articolo 30 - Piano per la promozione del Made in Italy

L'articolo 30 prevede l'adozione del Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia. Il Piano è adottato dal Ministro dello sviluppo economico , con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e, con riguardo alle azioni rivolte alle imprese agricole e alimentari, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (comma 1).

Con riguardo al contenuto (comma 2), il Piano dovrà essere articolato in una serie di azioni elencate dall'articolo in commento, volte al sostegno alle piccole e medie imprese che operano nel mercato globale e alla promozione delle opportunità di investimenti esteri in Italia. Specifiche azioni sono indirizzate al supporto delle esportazioni nel settore agroalimentare, con riferimento alla valorizzazione delle produzioni di eccellenza e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti; alla realizzazione di un segno distintivo unico per le produzioni agricole e agroalimentari al fine di favorirne la promozione all'estero; al contrasto al fenomeno dell'Italian sounding. Al fine di attuare un rafforzamento organizzativo delle micro, piccole e medie imprese è inoltre prevista, previa definizione dei requisiti da parte del MISE, l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher, destinati per l'acquisizione, tra l'altro, di figure professionali specializzate nei processi di internazionalizzazione (comma 4). La disposizione prevede altresì che il Piano individui le dotazioni finanziarie relative alle azioni ivi previste

L'attuazione del Piano è rimessa all'ICE-Agenzia. Con la stessa il MISE stipula una convenzione in cui sono definiti gli obiettivi attribuiti all'ICE per favorire l'attrazione degli investimenti esteri, i risultati attesi e le risorse finanziarie (commi 3 e 5).

E' inoltre prevista l'istituzione di un Comitato presso il Ministero dello sviluppo economico, con il compito di coordinamento dell'attività in materia di attrazione degli investimenti esteri, nonché di favorire, ove necessario, la sinergia tra le diverse amministrazioni centrali e locali. Il Comitato è composto da rappresentanti dei diversi ministeri interessati e da un rappresentante della Conferenza Stato-Regioni e può essere integrato con i rappresentanti delle amministrazioni centrali e territoriali di volta in volta coinvolte nel progetto d'investimento. Ai componenti del Comitato non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti. E' di conseguenza soppresso il Desk Italia-Sportello attrazione degli investimenti esteri (comma 7).

Una relazione sull'attuazione del Piano deve essere presentata anualmente al Parlamento dal Ministro per lo sviluppo economico d'intesa con il ministro delle politiche agricole e forestali (comma 8).

Infine si attribuisce al Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, la cui dotazione è determinata nella legge di stabilità, altresì la finalità di attrazione degli investimenti esteri (comma 9).

 

Durante l'esame in sede referente, sono state introdotte modifiche ed integrazioni:

  • la lettera e) del comma 2, relativa alla realizzazione di un segno distintivo unico per le produzioni agricole e agroalimentari al fine di favorirne la promozione all'estero e durante l'Esposizione Universale 2015, è stata modificata per prevedere che lo stesso serva per le iniziative di promozione all'estero e durante l'EXPO 2015 ed interessi le produzioni agricole ed agroalimentari che siano rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano;
  • il comma 2, lettera i) è stato integrato inserendo le start up tra i destinatari dei contributi a fondo perduto in forma di voucher per l'acquisizione, tra l'altro, di figure professionali specializzate nei processi di internazionalizzazione;
  • è stato aggiunto il comma 3-bis, che assegna all'ICE-Agenzia il compito di presentare ogni anno alle competenti commissioni parlamentari una relazione sugli interventi svolti per la promozione del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti esteri.

A seguito del rinvio in Commissione, è stato modificato il comma 9, specificando che l'ampliamento delle finalità del Fondo per la promozione degli scambi, di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge n. 98 del 2011, è destinato anche al finanziamento di tutte le attività previste dal medesimo articolo, rientranti nel Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti esteri in Italia.

Articolo 31 - Condhotel

L'articolo 31 introduce nell'ordinamento la definizione di una nuova tipologia di struttura ricettizia, denominata condhotel, la cui caratteristica principale è la composizione integrata tra camere destinate alla ricettività e unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina. La superficie delle unità a destinazione residenziale non può superare il 40% della superficie totale degli immobili interessati.

L'individuazione delle condizioni di esercizio dei condhotel è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio da adottare, previa intesa tra lo Stato, le Regioni e le Autonomie Locali in sede di Conferenza Unificata.

Il medesimo D.P.C.M., per l'adozione del quale non è previsto alcun termine, deve definire le condizioni necessarie per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti, con esclusivo riferimento alle unità abitative a destinazione residenziale. E' specificato al riguardo che il vincolo può essere rimosso, a richiesta del proprietario, previa restituzione dei contributi e delle agevolazioni pubbliche percepite, ove lo svincolo avvenga prima della scadenza del finanziamento.

Va rilevato che una disciplina della definizione delle strutture alberghiere, con particolare riguardo ai condhotel, è contenuta nel D.L. 83/2014, convertito con modificazioni, dalla legge 106/2014. L'articolo 10, comma 5, del citato decreto demanda ad un decreto del MIBACT, da emanarsi entro 3 mesi, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, l'aggiornamento degli standard minimi e l'uniformità sul territorio nazionale dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i condhotel, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alla capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali.

Articolo 32 - Marina Resort e implementazione sistema telematico centrale nautica da diporto

L'articolo 32 equipara alle strutture ricettive all'aria aperta le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato (c.d. marina resort). La principale conseguenza dell'equiparazione consiste nell'applicazione alle prestazioni rese ai clienti ivi alloggiati nei "marina resort", dell'IVA agevolata al 10 per cento (concessa ai clienti alle strutture ricettive turistiche), invece dell'IVA al 22 per cento.

L'equiparazione ha natura temporanea, in quanto ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in commento fino al 31 dicembre 2014 e deve avvenire secondo requisiti stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'aliquota ridotta, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante l'utilizzo delle somme versate entro il 15 luglio 2014 all'entrata del bilancio dello Stato derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante delle concorrenza e mercato.

Il comma 3 dell'articolo 32 precisa, attraverso una modifica della legge di stabilità 2013 (L. n. 228/2012), che il sistema telematico centrale della nautica da diporto include, oltre all'archivio telematico centrale e allo sportello telematico del diportista, anche l'ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto; vengono inoltre specificate le norme del codice della nautica da diporto oggetto di modifica da parte del regolamento di delegificazione chiamato a disciplinare il sistema telematico centrale.


MISURE PER GLI ENTI TERRITORIALI

Articolo 4 - Opere segnalate dagli enti locali e misure finanziarie a favore di Enti territoriali

L'articolo 4 stabilisce alcune misure dirette a favorire la realizzazione delle opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014 e, a seguito di una modifica approvata in sede referente, alle opere inserite nell'Elenco-anagrafe nazionale delle opere incompiute istituita dall'art. 44-bis del D.L. 201/2011.

In particolare, in caso di mancato accordo tra le amministrazioni partecipanti al procedimento per la realizzazione dell'opera, il comma 1 prevede la possibilità di riconvocare la conferenza di servizi al fine di riesaminare i pareri ostativi. In tal caso, qualora l'ente proceda alla rinconvocazione, tutti i termini dei lavori della conferenza, previsti dalla disciplina generale (art. 14 ss., L. n. 241/1990) sono ridotti della metà. La disposizione fa salva la possibilità per l'amministrazione procedente, in caso di dissenso motivato da parte di alcune amministrazioni, di demandare la decisione al Consiglio dei Ministri, che dovrà comunque intervenire nei termini ridotti.

Nel caso in cui il procedimento per la realizzazione dell'opera non si sia perfezionato per altre difficoltà amministrative, il comma 2 riconosce in capo ai comuni la facoltà di avvalersi di una cabina di regia, appositamente istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I commi 3-4 prevedono l'esclusione dal patto di stabilità interno dei pagamenti effettuati dai comuni per gli investimenti in opere oggetto di segnalazione entro il 15 giugno 2014 alla Presidenza del Consiglio dei ministri. La deroga è concessa nel limite di 250 milioni di euro per l'anno 2014.

Ai fini dell'esclusione dei pagamenti dai vincoli del patto, la norma prevede l'accertamento con apposita istruttoria a cura della Presidenza del Consiglio, di determinate condizioni. In particolare, deve trattarsi di pagamenti effettuati entro il 31 dicembre 2014, riguardanti opere preventivamente inserite nel Piano Triennale delle opere pubbliche, già realizzate ovvero in corso di realizzazione o per le quali sia possibile l'immediato avvio dei lavori da parte dell'ente locale richiedente. I Comuni che beneficiano della esclusione dal patto di stabilità interno e l'importo dei pagamenti da escludere sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (comma 4).

A seguito del rinvio in Commissione, è stato soppresso il comma 4-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente, al fine di istituire, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo per la continuità dei lavori delle reti delle aree metropolitane istituite dalla legge n. 56/2014.

Il comma 4-ter, ora comma 4-bis, inserito nel corso dell'esame insede referente, inserisce inoltre i finanziamenti previsti dal decreto-legge n. 112/2008 tra quelli oggetto di revoca da parte del CIPE, qualora non si sia proceduto al relativo bando di gara, ai sensi dell'art. 1, co. 88, della legge di stabilità 2014 (L. n. 147/2013), al fine di finanziare gli interventi in aree urbane per la realizzazione di linee tramviarie e metropolitane.

I commi 5 e 6 disciplinano l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno per gli anni 2014 e 2015, per un importo complessivamente pari a 300 milioni di euro (di cui 200 milioni per il 2014 e 100 milioni per il 2015), dei pagamenti dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013 sostenuti successivamente all'entrata in vigore del presente decreto-legge da parte delle regioni, delle province e dei comuni.

Rilevano ai fini della predetta esclusione solo i debiti presenti nella apposita piattaforma elettronica per la certificazione di crediti, connessi a determinate tipologie di spesa espressamente indicate, escluse le spese afferenti la sanità.

Per l'anno 2014, l'esclusione, concessa nel limite complessivo di 200 milioni di euro, è destinata per 50 milioni di euro ai pagamenti dei debiti delle regioni sostenuti dopo il 1° luglio 2014 (a seguito di una modifica approvata nel corso dell'esame in sede referente), che beneficiano di entrate rivenienti dalle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi, superiori a 100 milioni. Per la distribuzione del rimanente importo dell'esclusione, i comuni, le province e le regioni sono tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 30 settembre 2014, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di debiti nel 2014 ed entro il termine perentorio del 28 febbraio 2015 gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i medesimi pagamenti nel 2015 (comma 6).

Il comma 7 interviene sulla disposizione della legge di stabilità 2014 che ha introdotto, per incentivare gli investimenti degli enti locali, l'esclusione dal calcolo del saldo rilevante ai fini del patto di stabilità dei pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni nell'anno 2014, per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro. Le modifiche sono volte a precisare che l'esclusione vale soltanto per i pagamenti effettuati nei primi sei mesi dell'anno 2014 e che gli spazi finanziari resi disponibili dalla predetta esclusione, operante nel primo semestre, devono essere utilizzati dagli enti interessati per pagamenti in conto capitale da sostenere nel corso dell'intero anno 2014, e non più nel solo primo semestre.

Il comma 9-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente, integra le disposizioni dell'articolo 13 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, in materia di anticipazioni di liquidità agli enti locali delle risorse autorizzate dal D.L. medesimo (complessivamente 7,2 miliardi che si sono aggiunti alle risorse inizialmente stanziate dal D.L. n. 35/2013) per il pagamento dei debiti commerciali contratti dagli enti locali. In particolare, si aggiunge un nuovo comma all'articolo 13 citato, con il quale si autorizza la Cassa depositi e prestiti S.p.A., al fine di consentire l'integrale attribuzione delle risorse aggiuntive autorizzate dal D.L. n. 102/2012, ad acquisire le richieste di anticipazione di liquidità da parte degli enti locali non pervenute entro i termini stabiliti a causa di errori meramente formali relativi alla trasmissione telematica.

Il comma 9-ter, inserito nel corso dell'esame in sede referente, integra le disposizioni dell'articolo 1, comma 10-bis, del D.L. n. 35/2013 (pagamento dei debiti delle PA), relativamente al pagamento dei debiti commerciali da parte delle regioni, con riferimento specifico al pagamento dei debiti fuori bilancio, che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2012, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva. La disposizione è volta a precisare la procedura contabile necessaria per procedere al pagamento dei suddetti debiti fuori bilancio, in particolare, stabilendo, ove necessario, il previo incremento fino a pari importo degli stanziamenti iscritti in bilancio per il pagamento dei debiti pregressi, comunque denominati.

Il comma 9-quater, inserito nel corso dell'esame in sede referente, conferma (e specifica) una deroga al patto di stabilità delle regioni e delle province autonome per l'anno 2014, già prevista per l'anno 2013 dal D.L. 35/2013. Nell'ambito delle disposizioni per favorire il pagamento dei debiti della P.A., infatti, l'art. 1, comma 7, del D.L. n. 35/2013 ha stabilito che per l'anno 2013 non rilevano, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto delle regioni e delle province autonome, i trasferimenti da esse effettuati in favore degli enti locali a valere sui residui passivi di parte corrente, purché a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali. La norma dispone analoga deroga per il 2014, in riferimento ai trasferimenti, effettuati a valere sui residui passivi di parte corrente a fronte di corrispettivi residui attivi degli enti locali, effettuati a valere sulle entrate derivanti dalle seguenti norme, che hanno stanziato apposite risorse per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni.

Infine, il comma 9 reca la norma di compensazione degli effetti finanziari derivanti delle disposizioni previste dall'articolo 4 in esame, concernenti l'esclusione dei pagamenti effettuati dagli enti territoriali dai vincoli del patto di stabilità interno e il rifinanziamento degli interventi di ricostruzione in Abruzzo.

Articolo 16 - Investimenti privati nelle strutture ospedaliere

L'articolo 16 prevede due deroghe per la regione Sardegna in materia di programmazione della spesa sanitaria per strutture accreditate, allo scopo di favorire, in via sperimentale, la partecipazione di un investimento straniero nell'ospedale ex San Raffaele di Olbia, esclusivamente per il triennio 2015-2017. Più in particolare:

  • viene consentito alla regione, ai fini del rispetto dello standard nazionale dei posti letto ogni mille abitanti, di non tenere conto dei posti letto accreditati nel medesimo ospedale (comma 1);
  • la regione è autorizzata, nel triennio citato, ad incrementare fino al 6% il tetto di incidenza della spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da parte di soggetti privati (comma 2).

Il comma 2-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente, prevede l'impegno da parte della Regione Sardegna e del Ministro della salute, nel triennio di sperimentazione 2015-2017 in cui è prevista la partecipazione di un investimento straniero nell'ospedale ex San Raffaele di Olbia, a monitorare l'effettiva rispondenza della qualità delle prestazioni sanitarie e la piena integrazione di queste con la restante offerta sanitaria pubblica in Sardegna, nonché la mobilità sanitaria verso altre Regioni.

Articolo 41 - Trasporto pubblico locale nelle regioni Calabria e Campania

I commi da 1 a 4 dell'articolo 41 prevedono la destinazione di risorse del Fondo di sviluppo e coesione, per un ammontare di 40 milioni per il 2014 (di cui 20 milioni a copertura degli oneri 2013) e di 20 milioni per il 2015 al fine di assicurare la copertura dei costi del sistema di trasporto pubblico locale della regione Calabria e superare l'attuale situazione di disavanzo. Ciò a condizione che il piano di riprogrammazione della regione venga integrato tenendo conto di specifici parametri quali tariffe che tengano conto della tariffa media applicata a livello nazionale per passeggero/km e un rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivo da regione non inferiore al 20 per cento.

Il comma 5 dell'articolo 41 differisce al 31 dicembre 2015 il blocco, scaduto il 30 giugno 2014, delle azioni esecutive nei confronti delle imprese esercenti il trasporto ferroviario regionale nella regione Campania ed interessate dal piano di rientro dalla situazione di disavanzo: si prevede inoltre che i pignoramenti effettuati non vincolino gli enti debitori e i terzi pignorati.

Articolo 42 - Finanza regionale

L'articolo 42 opera diversi interventi concernenti la finanza regionale.

Il comma 1 concerne il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario già disposto dall'articolo 46, commi 6 e 7, del decreto legge 66/2014 e pari complessivamente a 500 milioni di euro per l'anno 2014 e a 750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017.

La norma anticipa il termine, dal 31 ottobre al 31 settembre 2014, entro cui le regioni possono concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni gli ambiti di spesa sui quali incidere per realizzare il risparmio e l'ammontare del risparmio riferito a ciascuna regione, in relazione agli anni 2015 e seguenti.

La norma inserisce, inoltre, dopo il citato articolo 46, comma 7, i commi 7-bis, 7-ter e 7-quater al fine di dare attuazione all'intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni il 29 maggio 2014, in relazione al contributo alla finanza pubblica per il 2014. Le regioni hanno concordato di realizzare il concorso alla riduzione della spesa per un valore complessivo di 500 milioni per il 2014 (ai fini dell'indebitamento netto), attraverso la rinuncia a determinate deroghe al patto di stabilità previste dalla legislazione vigente. Il comma 7-bis dispone quindi che le risorse stanziate dalla legge di stabilità, 2014 ed attualmente escluse dal patto di stabilità, devono essere spese dalle regioni, nei limiti dell'obiettivo programmatico già fissato (e come modificato dal successivo comma 7-quater). Si tratta di contributi che le regioni ricevono al fine di finanziare particolari settori: scuole paritarie, erogazione di borse di studio universitarie, contributi e benefici a favore degli studenti, anche con disabilità, fondo per il diritto al lavoro dei disabili, libri di testo e materiale rotabile. La certificazione dell'avvenuta spesa è inserita nell'ordinaria certificazione ai fini della verifica del patto di stabilità (comma 7-ter) e qualora la regione non provveda a spendere la sua quota, essa deve versare al bilancio dello Stato la somma corrispondente. In conseguenza della rinuncia alle deroghe al patto di stabilità sopra illustrate, il comma 7-quater stabilisce che per l'anno 2014 non si applicano le esclusioni dai vincoli del patto concernenti le scuole paritarie (L. 147/2013 art. 1, comma 260), le borse di studio universitarie (D.L. 104/2013, art 2 e legge 147/2013 art. 1, comma 259), i contributi per gli studenti, anche disabili (D.L. 104/2013, art 1) e il materiale rotabile (legge 147/2013, art. 1, comma 83); per il 2014, infine, non trova applicazione il comma 7 del citato articolo 46, il quale dispone che gli importi imputati a ciascuna regione in sede di intesa al fine del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, dovranno essere sottratti dal limite di spesa fissato per il patto di stabilità.

I commi 2 e 3 posticipano alcuni termini inerenti le misure di flessibilità dell'applicazione del patto di stabilità interno.

Il comma 2 riguarda il patto orizzontale tra le regioni, vale a dire la possibilità che le regioni a statuto speciale e le regioni a statuto ordinario si scambino spazi finanziari nel rispetto dei saldi di finanza pubblica definiti complessivamente. Previsto dal comma 517, art. 1, della legge di stabilità 2014 e fino ad ora non attuato, la norma posticipa il termine per la definizione dell'accordo da definire in sede di Conferenza Stato-Regioni, dal 30 giugno al 15 ottobre 2014.

Il comma 3 concerne il "patto regionale verticale" (disciplinato dall'articolo 1, commi 138-140, della legge 220/2010, legge di stabilità 2011) secondo il quale le regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo obiettivo, consentendo un aumento dei pagamenti in conto capitale, e procedere contestualmente alla rideterminazione del proprio obiettivo di risparmio, in termini di competenza euro compatibile, per un ammontare pari all'entità complessiva dei pagamenti in conto capitale autorizzati, al fine di garantire – considerando insieme regione ed enti locali - il rispetto degli obiettivi finanziari. La norma, limitatamente al 2014, posticipa dal 1° marzo al 30 settembre il termine entro cui gli enti locali devono comunicare all'ANCI, all'UPI e alle regioni e province autonome l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno e, dal 31 marzo al 15 ottobre, il termine entro cui le regioni comunicano i nuovi obiettivi agli enti locali interessati dalla compensazione verticale.

Il comma 4 concerne l'ulteriore concorso agli obiettivi di finanza pubblica per le regioni a statuto ordinario determinato dai commi 522-527, art. 1, legge di stabilità 2013 per un complessivo importo di 560 milioni di euro, in termini di saldo netto da finanziare. Ciascuna regione è tenuta a versare ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale, entro il 31 marzo 2014, la somma indicata nella tabella allegata alla legge di stabilità. Il comma 525 dispone che in caso di mancato versamento, gli importi dovuti da ciascuna regione sono sottratti dalle risorse dovute dallo Stato alla regione medesima, entro il termine del 30 aprile 2014. Non possono essere soggette a tagli le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale. La regione può indicare alla Ragioneria Generale dello Stato quali risorse tagliare entro il 15 aprile 2014.

La norma in esame posticipa il termine entro cui, in caso di mancato pagamento, gli importi dovuti da ciascuna regione sono sottratti dalle risorse dovute dallo Stato alla regione medesima, dal 30 aprile al 31 ottobre. Viene inoltre inserita una ulteriore disposizione secondo la quale, fino alla individuazione delle risorse da tagliare alla regione inadempiente, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibili le voci di spesa indicate.

I commi da 5 a 8 riguardano i rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione siciliana. Le norme danno attuazione all'accordo sottoscritto con la Regione il 9 giugno 2014, nell'ambito della definizione del patto di stabilità interno per il 2013.

Il comma 5 determina l'obiettivo del patto di stabilità della Regione, in termini di competenza eurocompatibile, per l'anno 2014 pari a 5.786 milioni di euro e per gli anni dal 2015 al 2017 pari a 5.665 milioni di euro. La misura è tale da garantire un contributo della Regione in termini di indebitamento netto pari a 400 milioni annui; il contributo, definito dal comma 8, andrà a confluire nel "Fondo Rapporti Finanziari con autonomie speciali", istituito dallo stesso comma 8. La norma sostituisce quindi l'accordo previsto dalla normativa vigente per la definizione degli obiettivi del patto in relazione a ciascuno degli anni dal 2014 al 2017. Rimane ferma la possibilità di rideterminare gli obiettivi in conseguenza degli ulteriori contributi alla finanza pubblica posti a carico delle autonomie speciali. In relazione al 2014, inoltre, il comma 7 stabilisce che la Regione non può impegnare spese correnti, con esclusione di quelle per la sanità, in misura superiore all'importo minimo dei corrispondenti impegni del triennio 2011-2013.

Il comma 6 dà attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 241 del 2013 che ha riconosciuto illegittime le riserve all'erario stabilite dal D.L. 138/2011 in relazione alle entrate tributarie spettanti alla Regione. Gli accantonamenti a valere sulle quote di compartecipazione dei tributi erariali della Regione siciliana per il 2014, previsti dalla normativa vigente, devono perciò essere ridotti in misura corrispondente alle somme da restituire alla Regione.

I commi da 9 a 13 riguardano i rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Sardegna. Le norme danno attuazione all'accordo sottoscritto con la Regione il 21 luglio 2014, nell'ambito della definizione del patto di stabilità interno per il 2013. Il comma 9 determina l'obiettivo del patto della Regione, in termini di competenza eurocompatibile, per l'anno 2014 pari a 2.696 milioni di euro; dal patto sono escluse le spese previste dalla normativa vigente e le spese per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale erogati da Trenitalia s.p.a.

A decorrere dal 2015, invece, l'obiettivo del patto per la Regione, dovrà essere il pareggio di bilancio (saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali). Non si applicheranno perciò i limiti alle spese previste per le autonomie speciali dalla normativa vigente (comma 10). Anche per la regione Sardegna, come per la Regione siciliana, la norma sostituisce l'accordo previsto dalla normativa vigente per la definizione degli obiettivi del patto in relazione a ciascuno degli anni dal 2014 al 2017 (comma 11).

In relazione al 2014, inoltre, il comma 12 stabilisce che la Regione non può impegnare spese correnti, con esclusione di quelle per la sanità, in misura superiore all'importo minimo dei corrispondenti impegni del triennio 2011-2013.

Il comma 13 quantifica, infine, gli oneri derivanti dall'accordo sopra descritto, pari a 320 milioni annui come peggioramento in termini di indebitamento netto, oneri che trovano compensazione nel "Fondo Rapporti Finanziari con autonomie speciali", istituito dal precedente comma 8.

Il comma 14-bis, inserito in sede referente, ribadisce, al fine di accelerare le procedure per l'intesa sul riparto tra le regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale, per l'anno 2014, che le regioni di riferimento per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali sono quelle individuate nella seduta della Conferenza Stato-regioni e province autonome del 5 dicembre 2013 (Umbria, Emilia Romagna, Veneto).

Il comma 14-ter, inserito in sede referente, a sua volta aggiunge, alla fine del comma 67-bis dell'art. 2, della legge finanziaria 2010 (L. 191/2009), due periodi. Questi prevedono, in attesa dell'adozione dell'apposito decreto del MEF (non ancora intervenuto), in via transitoria per l'anno 2014, una procedura, già disposta per gli anni 2012 e 2013 dalla legge di stabilità 2014, per il riparto della quota premiale da attribuire alle regioni che istituiscono una Centrale regionale per gli acquisti ed altre misure di riequilibrio di bilancio. La procedura transitoria prevede che il Ministro della salute, di concerto con il MEF, e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, stabilisca il riparto della quota premiale tenendo conto anche di criteri di equilibrio indicati dalla Conferenza stessa. Per il solo 2014, inoltre, viene incrementata da 0,3 a 1,75% la percentuale indicata per la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

I commi 14-quater e 14-quinquies, inseriti nel corso dell'esame in sede referente, sono volti a destinare alla riduzione dei debiti commerciali contratti dalla regione Sardegna le riserve afferenti al territorio della regione in origine destinate alla concessione di anticipazioni agli enti locali; per compensare gli effetti finanziari pari a 230 milioni di euro viene prevista una corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 35 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 64 del 2013, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari". Poiché tale utilizzo determina il venir meno di interessi attivi commisurati al tasso dei BTP a 5 anni per gli anni a venire si provvede a far fronte alla parte più cospicua degli oneri via via decrescenti a partire dal 2016 (2.376.000 euro) e sino al 2019 (2.142.228 euro) mediante la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, previsto dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004. Per una parte residuale (pari a 384 mila euro) a decorrere dall'anno 2016 mediante la riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 42-bis - Termini per la richiesta di ammissione al finanziamento del programma di edilizia sanitaria

Il nuovo articolo inserito in sede referente modifica i termini temporali in materia di edilizia sanitaria, decorsi i quali, in caso di mancato utilizzo delle risorse assegnate, si intendono risolti gli accordi di programma sottoscritti dalle regioni e dalle province autonome.

Per gli accordi sottoscritti nel corso del 2013, in caso di mancata utilizzazione, la norma in esame rimodula i termini per la richiesta di ammissione al finanziamento in trenta mesi dalla sottoscrizione dell'accordo (diciotto mesi il termine indicato dall'articolo 1, comma 310, della finanziaria 2006 (legge 266/2005)

Conseguentemente vengono fissati in trentasei mesi dalla sottoscrizione degli accordi di programma, i termini relativi agli interventi per i quali la domanda di ammissione al finanziamento risulti presentata, ma valutata non ammissibile (ventiquattro mesi il termine indicato dall'articolo 1, comma 310, della finanziaria 2006 (legge 266/2005).

Articolo 43 - Utilizzo del Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti territoriali e del Fondo di solidarietà comunale

L'articolo 43 prevede, ai commi da 1 a 3, disposizioni finalizzate a consentire agli enti locali in situazione di c.d. "predissesto", che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal TUEL, di utilizzare le risorse del «Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali» per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio da considerare ai fini del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, al fine di potenziare la possibilità di pagamento ai creditori dei predetti debiti e ridurre, quindi, lo stock di debiti delle pubbliche amministrazioni. La possibilità per tali enti di utilizzare in tal modo le risorse ad essi attribuite a valere sul citato Fondo di rotazione è riconosciuta nei limiti di 100 milioni di euro per l'anno 2014 e di 180 milioni di euro annui dal 2015 al 2020.

Il comma 3-bis, inserito in sede referente, reca disposizioni volte a limitare, per l'anno 2014, l'applicazione di talune sanzioni previste dalla normativa vigente per il mancato rispetto del patto di stabilità interno 2013 da parte degli enti locali.

Il comma 4 dell'articolo 43 prevede l'attribuzione ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, da parte del Ministero dell'interno, di un importo a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno 2014 sul Fondo di solidarietà comunale, da erogare entro il 20 settembre 2014. L'anticipo è pari, per ciascun comune, al 66 per cento di quanto spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale, detratti gli importi già erogati dal Ministero con il precedente acconto disposto ai sensi dell'articolo 8 del D.L. n. 16/2014.

Il comma 5 destina ad incremento del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014 la somma di 49,9 milioni di euro, quali somme disponibili in conto residui sul Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente.

Il comma 5-bis, inserito in sede referente, modifica il comma 729-quater della legge n. 147 del 2013 al fine di concedere ai comuni per cui non sia stato possibile recuperare sul fondo di solidarietà comunale 2014 le somme risultanti a debito per effetto delle variazioni sulle assegnazioni del fondo di solidarietà 2013, come risultante dalla verifica del gettito IMU, la possibilità di chiedere la rateizzazione triennale, a decorrere dal 2015, delle somme ancora da recuperare, comprese quelle da trattenere per il tramite dell'Agenzia delle entrate. A seguito delle richieste di rateizzazione il Ministero dell'interno comunica ai comuni beneficiari gli importi da riconoscere in ciascuna annualità sino al 2017.

Il comma 5-ter, anch'esso inserito in sede referente, modificando l'articolo 32, comma 3, del D.L. n. 66/2014, riduce dal 95 al 75% la percentuale dei pagamenti di debiti che le amministrazioni regionali devono aver certificato, al fine di poter accedere all'erogazione di anticipazioni di liquidità a valere sulla ulteriore dotazione aggiuntiva per il 2014 della "Sezione regioni", derivante da eventuali disponibilità relative ad anticipazioni attribuite precedentemente e non ancora erogate, anche per eventuali verifiche negative in merito al rispetto degli adempimenti richiesti alle Regioni.

Il comma 5-quater, aggiunto dalla Commissione in sede referente, disciplina il procedimento per l'adozione della nota metodologica riferita alla procedura di calcolo e della stima delle capacità fiscali per i singoli comuni delle regioni a statuto ordinario, che costituiscono uno dei criteri, previsti dal comma 380-quater dell'articolo della legge n. 228 del 2012, per la ripartizione di quota parte (10 per cento) del Fondo di solidarietà comunale. In particolare, la nota metodologica e la stima delle capacità fiscali sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (da pubblicare in Gazzetta Ufficiale), previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. A seguito del rinvio in Commissione è stato specificato che lo schema di decreto con la nota metodologica e la stima è trasmesso alle Camere dopo la conclusione dell'intesa, perché su di esso sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Si prevede, inoltre, che, decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato e che il Ministro, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette alle Camere, una relazione con cui indica le ragioni per le quali non si è conformato ai citati pareri.

Articolo 43-ter - Misure finanziarie per la realizzazione di opere pubbliche da parte degli enti locali sciolti a seguito di infiltrazioni o di condizionamento da parte della criminalità organizzata

A seguito del rinvio in Commissione, è stato soppresso l'articolo 43-ter, che prevedeva la destinazione, per il triennio 2014-2016, in favore dei comuni commissariati per fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso, ai fini della realizzazione o manutenzione di opere pubbliche, delle eventuali economie di bilancio a valere sullo stanziamento disposto a favore delle fusioni di comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 380-ter, delle legge n. 228/2012.


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Articolo 40

L'articolo 40 detta norme in materia di ammortizzatori sociali e incentivi alle assunzioni.

Il comma 1 prevede l'incremento, per 728 milioni di euro nel 2014, del Fondo sociale per l'occupazione la formazione ai fini del rifinanziamento dell'ammortizzatori sociali in deroga e l'incremento, di 70 milioni di euro per il 2015, della dotazione relativa all'incentivo per le nuove assunzioni di cui all'articolo 1, comma 12, lettera b), del D.L. 76/2013 (c.d. bonus Giovannini).

Ai sensi del comma 2, alla copertura dei richiamati oneri si provvede mediante le seguenti forme di finanziamento:

  • riduzione (150 milioni per il 2014 e 70 milioni di euro per il 2015) della dotazione di risorse a favore di specifiche regioni ai fini del finanziamento dell'incentivo straordinario per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori fino a 29 anni di età in determinate condizioni di svantaggio (cd. Bonus Giovannini). E' altresì prevista un'ulteriore riduzione (70 milioni di euro per il 2014) della richiamata dotazione per le restanti regioni;
  • riduzione (11.757.411 di euro per il 2014), del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne;
  • versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'INPS, di 292.343.544 euro a valere sulle risorse a favore del Fondo di rotazione per la formazione derivanti dall'aumento contributivo delle aliquote per gli assegni familiari;
  • utilizzo delle risorse finanziarie stanziate, per l'anno 2012, ai fini dell'attribuzione degli sgravi contributivi sulle retribuzioni previste dalla contrattazione di secondo livello, e rimaste inutilizzate, pari a 103.899.045 euro (le quali sono appositamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato);
  • riduzione (pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014), del Fondo relativo agli sgravi contributivi per la contrattazione di secondo livello, con conseguente rideterminazione dello stesso Fondo nell'importo di 557 milioni di euro per il 2014 medesimo;
  • per 50 milioni di euro mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato che, alla data di entrata in vigore del decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che, conseguentemente, sono acquisite, nel predetto limite di 50 milioni di euro, al bilancio dello Stato (come stabilito a seguito del rinvio in Commissione).

I commi da 3 a 6 recano ulteriori disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e incentivi alle assunzioni

Più specificamente:

  • il comma 3 dispone che non ci sia un'ulteriore ripartizione degli stanziamenti delle risorse per il finanziamento dell'incentivo straordinario per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori fino a 29 anni di età in determinate condizioni di svantaggio (cd. Bonus Giovannini) a favore delle regioni (risorse di entità diversa a secondo se concernenti le regioni del Mezzogiorno più Abruzzo, Molise e Sardegna o le restanti regioni). In relazione a ciò, il comma contestualmente abroga il riferimento ai criteri di riparto dei Fondi strutturali quale modalità da adottare per le regioni non del Mezzogiorno;
  • il comma 4 stanzia ulteriori 8 milioni di euro a favore del Fondo per l'occupazione e formazione al fine di completare l'erogazione dell'ASPI di competenza 2013 per i lavoratori sospesi a causa di crisi aziendale od occupazionale;
  • il comma 5 rende strutturale la possibilità, già prevista per il 2013, di utilizzare le risorse del Piano di Azione e Coesione (PAC) ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali nelle regioni coinvolte nel PAC medesimo (Basilicata, Calabria, Campania e Sicilia);
  • il comma 6 incrementa la dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali per una somma pari a 151,2 milioni di euro per il 2014 e di 20 milioni di euro annui per il triennio 2015-2017.

ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 6 co. 5 - Esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

Il comma 5 modifica il campo di applicazione dei valori di attenzione per la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, specificando che tali valori si assumono a titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti anche a lungo termine eventualmente connessi con le predette esposizioni, tra l'altro, nelle pertinenze esterne con dimensioni abitabili (balconi, terrazzi, cortili), con permanenze non inferiori alle quattro ore continuative giornaliere.

Articolo 9 - Interventi di estrema urgenza

L'articolo 9 è volto a qualificare come interventi di "estrema urgenza", considerati indifferibili, in conseguenza della certificazione da parte dell'ente interessato, gli interventi, per i lavori di importo non superiore alla soglia comunitaria (vale a dire di importo fino a 5,186 milioni di euro), anche su impianti, arredi e dotazioni funzionali alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio, all'adeguamento alla normativa antisismica e alla tutela ambientale e del patrimonio culturale (comma 1). La norma fa salve le disposizioni che già prevedono l'applicazione delle procedure disciplinate dal Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture a situazioni di "estrema urgenza".

Per l'avvio di questi interventi sono introdotte disposizioni in deroga alle procedure di scelta del contraente e alle fasi delle procedure di affidamento dei contratti, previste nel citato Codice dei contratti (comma 2).

Le principali modifiche, introdotte al comma 2, determinano per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria:

- la possibilità di stipulare il contratto, prima del termine di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva (cd. meccanismo di stand still), ed anche nel caso in cui venga proposto ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare. In tale ultimo caso, non vengono applicati i termini di sospensione obbligatoria della stipula del contratto alle condizioni fissate nella norma (lettera a);

- la possibilità di affidare i lavori, per importi complessivi inferiori alla soglia comunitaria, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione e ricorrendo alla procedura negoziata senza bando invitando un minimo di 10 soggetti. L'aumento del numero dei soggetti da invitare è conseguente a una modifica approvata in sede referente, che ha soppresso inoltre la possibilità per tali lavori di un aumento al 30 per cento dell'importo della categoria prevalente per l'affidamento dei lavori a terzi mediante sub appalto o sub contratto (lettera d);

- la pubblicazione dei bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro solo sul sito informatico della stazione appaltante, escludendo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (lettera b);

- il dimezzamento dei tempi di ricezione delle offerte nelle procedure aperte, ristrette e negoziate (lettera c);

- l'affidamento diretto, da parte del responsabile del procedimento, dei lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e di quelli dell'alta formazione artistica, museale e coreutica (AFAM) per importi fino a 200.000 euro, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione e con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici (lettera e).

Nel corso dell'esame in sede referente sono stati espressamente esclusi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (disciplinati dalla parte II, titolo I, capo IV, del D.Lgs. 163/2006) e gli appalti integrati (come definiti dall'art. 53 comma 2, lettere b) e c) del medesimo decreto) dall'applicazione delle disposizioni di semplificazione di cui alle predette lettere a), b) e c).

Nel corso dell'esame in sede referente sono stati, inoltre aggiunti i commi da 2-bis a 2-septies.  In particolare, il comma 2-bis prevede, in ogni caso, l'assoggettamento degli appalti - disciplinati dall'articolo in esame - a taluni obblighi informativi e di pubblicazione stabilendo che l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) può disporre controlli a campione sugli affidamenti effettuati ai sensi del presente articolo.

Il comma 2-ter precisa che i soggetti beneficiari di contributi pubblici pluriennali possono richiedere il finanziamento da parte della Banca europea per gli investimenti direttamente ovvero tramite intermediari bancari a cui fornisca la relativa provvista.

Il comma 2-quater include il riferimento agli immobili di proprietà pubblica utilizzati per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) fra quelli per i quali le regioni, per la programmazione triennale 2013-2015, possono essere autorizzate dal MEF, d'intesa con il MIUR e con il MIT, a stipulare appositi mutui trentennali, con oneri di ammortamento a carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa, e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, per interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico.

Il comma 2-quinquies, il quale per il 2014, incrementa di € 2 mln l'autorizzazione di spesa per la realizzazione di interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza da parte delle istituzioni AFAM.

Il comma 2-sexies è volto a stabilire che le "esigenze imperative connesse a un interesse generale" - in presenza delle quali il Codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104 del 2010, art. 121) consente di conservare efficacia al contratto di aggiudicazione di lavori pubblici che sarebbe altrimenti da annullare perché stipulato in violazione di legge – sono anche le esigenze di tutela della incolumità pubblica. Inoltre, nel caso di procedure ad evidenza pubblica avviate o da avviarsi ovvero di redazione di verbale di somma urgenza per interventi connessi allo stato di calamità ovvero ancora nei casi di "estrema urgenza" di cui al comma 1, se le esigenze di incolumità pubblica vengono evidenziate dalla stazione appaltante dinanzi al TAR adito in sede cautelare, il giudice amministrativo può concedere la sospensione del provvedimento solo se ritiene che l'estrema gravità e urgenza che motivano la domanda cautelare siano prevalenti sulle esigenze di incolumità pubblica. Il TAR dovrà fissare l'udienza per la discussione nel merito del ricorso entro 30 giorni dalla pronuncia in sede cautelare.

Il comma 2-septies è volto a prevedere che ai lavori urgenti di realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. tra quelli previsti negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e le regioni (ai sensi del comma 240 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009) non si applicano i commi 10 e 10-ter dell'articolo 11 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, che prevedono, rispettivamente, la stipula del contratto, solo dopo che sono trascorsi trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva da parte della stazione appaltante, e la sospensione dell'aggiudicazione del contratto, se proposto ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare.

Articolo 12 - Utilizzo dei fondi europei

L'articolo 12 interviene in tema di utilizzo delle risorse dei fondi strutturali dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione, prevedendo che il Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata, possa proporre al CIPE il definanziamento e la riprogrammazione delle risorse non impegnate qualora le amministrazioni pubbliche responsabili si siano rese responsabili di inerzia, ritardo o inadempimento, fermo restando il principio della territorialià (come è stato specificato nel corso dell'esame in sede referente). Il comma 2 attribuisce al Presidente del Consiglio l'esercizio dei poteri ispettivi e di monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi a valere su tali risorse, anche con l'ausilio di amministrazioni statali e non statali dotate di specifica competenza tecnica, mentre il comma 3 attribuisce ad esso i poteri sostitutivi già previsti dalla normativa vigente in caso di accertato inadempimento, inerzia o ritardo nell'attuazione di tali interventi.

Articolo 24 - Partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio

L'articolo 24 prevede che i comuni possano definire, in relazione ad un determinato ambito del proprio territorio, criteri e condizioni per la realizzazione da parte di cittadini, singoli o associati, di interventi di valorizzazione del territorio urbano od extraurbano, quali la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade. A tal fine, l'ente locale può deliberare la concessione di una riduzione ovvero di un'esenzione di tributi locali inerenti alle attività poste in essere dai predetti soggetti. L'esenzione in ogni caso è concessa per un periodo di tempo limitato, per specifici tributi e per attività individuate dai comuni.

Nel corso dell'esame in sede referente la disposizione è stata estesa agli interventi al recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati ed è stato specificato che le agevolazioni vengono concesse prioritariamente a "comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute".

Articolo 25, co. 1 - Conferenza di servizi

Il comma 1 modifica due aspetti della disciplina della conferenza di servizi (artt. 14 ss., L. n. 241/1990). Innanzitutto, fissa la decorrenza dei termini di validità degli atti di assenso, comunque denominati, acquisiti all'interno della conferenza, a far data dall'adozione del provvedimento finale.

In secondo luogo, la norma esplicita la natura di atto di alta amministrazione della deliberazione del Consiglio dei Ministri, a cui l'amministrazione procedente rimette la decisione finale nei casi di dissenso all'interno delle conferenza.

Nel corso dell'esame in sede referente sono state approvate importanti modifiche alla disciplina sulla conferenza dei servizi di cui alla lettera b) del comma 1, intervenendo nella fattispecie in cui l'amministrazione procedente rimette la decisione al Consiglio dei ministri – in base alla specifica procedura prevista dall'art. 14-quater, comma 3, legge n. 241/1990 – che, con una deliberazione che ha natura di atto di alta amministrazione, si pronuncia entro 60 giorni previa intesa con gli enti territoriali interessati. In particolare, il testo vigente del suddetto comma 3 prevede che il Consiglio dei Ministri si pronunci entro 60 giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta entro 30 giorni, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata: per tale evenienza, la disposizione introduce nella disposizione l'obbligo del Consiglio dei Ministri di motivare un'eventuale decisione in contrasto con il motivato dissenso.

Ulteriori disposizioni aggiunte in sede referente riguardano tre modifiche ai poteri di autotutela, previsti dalla legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo. In particolare:

- la modifica disposta dalla lettera b-bis) limita, nelle ipotesi di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), la possibilità per l'amministrazione di assumere determinazioni in via di autotutela, solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente (art. 19);

- la modifica disposta dalla lettera b-ter) riguarda la facoltà di revoca del provvedimento amministrativo ad efficacia durevole, da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge, di cui sono definite più precisamente le condizioni di esercizio (art. 21-quinquies). In particolare, è previsto che la revoca per mutamento della situazione di fatto è possibile solo ove tale mutamento fosse "non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento" e, per quanto riguarda le ipotesi di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, è esclusa la revoca per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici;

- le modifiche disposte dalla lettera b-quater) escludono dalla possibilità di procedere ad annullamento d'ufficio (previsto, a determinate condizioni, per i provvedimenti amministrativi illegittimi, secondo le previsioni dell'articolo 21-octies della legge n. 241/1990), i provvedimenti adottati in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato nonché nei casi di mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (art. 21-octies, comma 2). Viene precisato che rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.

Articolo 25, co. 2-3 - Autorizzazione paesaggistica

Il comma 2 prevede l'introduzione, nel regolamento di delegificazione volto a modificare la disciplina sull'autorizzazione paesaggistica riguardante interventi di lieve entità, delle tipologie di interventi per i quali l'autorizzazione paesaggistica non è richiesta, sia nell'ambito degli interventi di lieve entità sia mediante definizione di ulteriori interventi minori privi di rilevanza paesaggistica, e delle tipologie di interventi di lieve entità che possano essere regolati anche tramite accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli enti locali.

Il comma 3 interviene sul procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, sopprimendo le disposizioni (dettate dal primo e dal secondo periodo del co. 9 dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004) che consentivano, in caso di mancata espressione del parere da parte del soprintendente entro 45 giorni dalla ricezione degli atti, di indire una conferenza di servizi, che doveva pronunciarsi entro 15 giorni. Il nuovo testo ora prevede che, decorsi inutilmente 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, I‘amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione

Articolo 25, co. 4 - Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico

Il comma 4 stabilisce che entro il 31 dicembre 2014 sia emanato il previsto decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante le linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico.

Articolo 30-bis - Registro delle associazioni nazionali delle città di identità

A seguito del rinvio in Commissione è stato soppresso l'articolo 30-bis, che istituiva un Registro nazionale delle associazioni nazionali delle Città di Identità per la promozione delle produzioni agricole d'eccellenza.

Articolo 31-bis - Operatività degli impianti a fune

In sede referente è stato anche inserito l'articolo 31-bis che proroga, oltre il termine di scadenza di vita tecnica previsto dal decreto ministeriale 2 gennaio 1985, l'operatività degli impianti a fune previo il superamento di apposite verifiche.

Articolo 43-bis - Regioni a statuto speciale e province autonome

Nel corso dell'esame in sede referente, è stato introdotto l'articolo 43-bis, ai sensi del quale le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

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