Articolo 8-bis (Contributo per il recupero di pneumatici fuori uso)
L'articolo 8-bis integra la disciplina del contributo ambientale per la gestione di pneumatici fuori uso, stabilendo che esso: è parte integrante del corrispettivo di vendita; è assoggettato ad IVA; è applicato dal produttore o dall'importatore in base all'importo vigente alla data dell'immissione del pneumatico nel mercato nazionale del ricambio; rimane invariato in tutte le successive fasi di commercializzazione del pneumatico; deve essere riportato in modo chiaro e distinto nelle fatture.
Articolo 10, commi 1-7-bis, 9, 11 e 13 (Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale)
I commi da 1 a 7, nonché 9, 11 e 13 recano una serie di disposizioni, che incidono sulla disciplina per l'utilizzo delle risorse finanziarie e la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. In sintesi si prevede: l'immediato subentro dei Presidenti delle regioni nelle funzioni dei Commissari straordinari delegati e nella titolarità delle relative contabilità speciali (comma 1); la possibilità per i Presidenti della Regione di delegare apposito soggetto attuatore (comma 2-ter), nonché di avvalersi di una serie di soggetti pubblici per l'espletamento di alcune specifiche funzioni (comma 4); la sostituzione di tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta ed ogni altro provvedimento necessario all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza del territorio (comma 6); la trasformazione dell'Ispettorato generale (competente in materia di difesa de suolo), presso il Ministero dell'ambiente in una Direzione generale (comma 7); la fissazione del termine per il completamento dei lavori al 31 dicembre 2015 e la previsione di modalità di monitoraggio (comma 9); l'istituzione di una apposita struttura di missione (comma 11).
Durante l'esame presso le Commissioni riunite è stato inserito il comma 2-bis, secondo cui nei casi di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, dalla carica di Presidente della Giunta regionale, si prevede la cessazione delle funzioni commissariali eventualmente conferite allo stesso Presidente con specifici provvedimenti legislativi. Qualora normative di settore o lo statuto della Regione non prevedano apposite modalità di sostituzione, viene prevista la nomina di un nuovo commissario, mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, che opera fino all'insediamento del nuovo Presidente. La disciplina dettata dal nuovo comma 2-bis si applica anche agli incarichi commissariali conferiti in base a specifici provvedimenti legislativi per i quali è già intervenuta l'anticipata cessazione dalla carica di Presidente della Giunta regionale. Il nuovo comma 2-bis specifica, comunque, che resta fermo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo in commento, che prevede, in caso di dimissioni o di impedimento, la sostituzione del Presidente della regione con un commissario ad acta, nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che esercita i poteri previsti, fino all'insediamento del nuovo Presidente della regione o alla cessazione della causa di impedimento.
Ulteriori disposizioni dell'articolo 10 prevedono la possibilità di stipulare apposite convenzioni con i conduttori di aziende agricole ubicate su terreni al di sopra di 1.000 metri di altitudine per la realizzazione di opere minori di pubblica utilità (comma 7-bis).
Articolo 10, commi 8-8-bis (Modifica dei criteri di nomina del collegio dei revisori dei conti dell'ISPRA)
I commi 8 e 8-bis dell'articolo 10 intervengono sui criteri di nomina del collegio dei revisori dei conti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
Articolo 10, commi 10 e 11-bis (Modifiche al decreto legislativo n. 49 del 2010 in materia di valutazione e gestione dei rischi di alluvioni)
Il comma 10 dell'articolo 10 dispone l'esclusione dalla verifica di assoggettabilità alla VAS (valutazione ambientale strategica) della parte dei piani di gestione del rischio di alluvioni riguardante il sistema di allertamento, nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile, con particolare riferimento al governo delle piene.
Il comma 11-bis dell'articolo 10 proroga, dal 22 giugno 2015 al 22 dicembre 2015, il termine entro il quale si prevede l'ultimazione e la pubblicazione dei Piani di gestione del rischio di alluvioni da parte delle Autorità di bacino.
Articolo 10, comma 12 (Indagini sui terreni e investimenti in infrastrutture irrigue nella regione Campania)
Il comma 12 modifica talune disposizioni del volte a far fronte alla grave situazione di emergenza ambientale nel territorio compreso tra le province di Napoli e Caserta, interessato dal fenomeno dei roghi di rifiuti tossici, denominato "Terra dei fuochi", al fine di: ridefinire i termini delle indagini dirette sui terreni destinati all'agricoltura, da modulare a seconda del livello di rischio e prevedendo la possibilità di ulteriori analisi in caso di emersione di elementi nuovi (lett. a e b); attribuire carattere di priorità , nell'assegnazione di contributi e finanziamenti europei, agli investimenti in infrastrutture irrigue e di bonifica, finalizzati a privilegiare l'uso collettivo della risorsa idrica, al fine di limitare il prelievo privato di acque da falde superficiali e profonde nelle province di Napoli e Caserta (lett. c).
Articolo 10, comma 12-bis (Interconnessione diretta al SISTRI)
Il comma 12-bis consente l'interconnessione diretta al SISTRI da parte del Corpo forestale dello Stato al fine di contrastare le attività illecite nella gestione dei rifiuti, con particolare riferimento al territorio campano.
Articolo 10, commi 13-bis-13-quater (Stanziamenti per interventi di ricostruzione colpiti da eventi meteorologici nel territorio della regione Liguria)
I commi 13-bis,13-ter e 13-quater dell'articolo 10 sono volti a destinare risorse finanziarie, nel limite di 6 milioni di euro per l'anno 2014, agli interventi di ricostruzione conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 al 24 ottobre, dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20 gennaio 2014, nel territorio della regione Liguria.
Articolo 10-bis (Accordi di programma per l'utilizzo delle risorse per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico)
Durante l'esame presso le Commissioni riunite è stato soppresso l'articolo 10-bis, che era volto ad introdurre una disciplina generale in materia di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico a partire dalla programmazione 2015.
Articolo 11, commi 1-3, 12, 12-bis e 13 (Misure urgenti in materia di specie animali, controllo delle specie alloctone e difesa del mare)
I commi da 1 a 3 dell'articolo 11 recano misure volte rispettivamente a: promuovere intese e accordi per la conservazione di specie di particolare interesse a rischio di estinzione; provvedere agli oneri di funzionamento della Commissione scientifica CITES; prevedere la responsabilità del proprietario del carico, in caso di dolo o colpa, in relazione a eventi che determinano danni all'ambiente marino. I commi 12 e 12-bis recano norme concernenti il controllo delle specie alloctone e l'inserimento delle nutrie tra le specie non tutelate.
Articolo 11, commi 1-bis, 4 e 8 (Misure in materia di aree protette e zone di protezione ecologica marina extraterritoriale)
Il comma 1-bis dell'articolo 11 interviene sulla disciplina relativa all'istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale, al fine di prevedere l'applicabilità di quanto disposto dalla normativa europea relativa alla politica comune della pesca (PCP) nel periodo di programmazione 2014-2020. Il comma 4 disciplina con una specifica procedura la nomina del direttore del Parco nazionale delle Cinque Terre, mentre il comma 8 dispone in merito al trasferimento o alla delega delle funzioni statali per la governance del Parco nazionale dello Stelvio alla Regione Lombardia e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
Articolo 11, comma 2-bis (Sanzioni relative all'immissione in commercio di particolari tipi di shoppers)
Il comma 2-bis dell'articolo 11 dispone l'entrata in vigore (decorrente dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge) delle sanzioni amministrative pecuniarie per la commercializzazione di sacchi per l'asporto merci (shoppers) monouso realizzati con polimeri non conformi alla norma tecnica armonizzata UNI EN 13432:2002, nonché di shoppers riutilizzabili non conformi alle caratteristiche di spessore e di presenza di materiale riciclato fissate dalla normativa vigente.
Articolo 11, comma 5 (Differimento delle sanzioni relative a sistemi antincendio contenenti sostanze lesive dell'ozono)
Il comma 5 dell'articolo 11 prevede un differimento di 9 mesi per l'applicazione delle sanzioni per la mancata eliminazione di sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze lesive dell'ozono.
Articolo 11, commi 6 e 6-bis (Modalità di adozione delle linee guida per la misurazione dei livelli di elettrosmog)
Il comma 6 dell'articolo 11 modifica la disciplina per l'adozione delle linee guida finalizzate a consentire la misurazione e il rilevamento dei livelli di esposizione alle emissioni elettromagnetiche.
Durante l'esame presso le Commissioni riuniteil comma è stato modificato al fine di chiarire che le linee guida saranno adottate con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente (e non, come dispone il testo iniziale del decreto-legge, con decreti dirigenziali). E' stato altresì modificato l'iter di emanazione di tali decreti, prevedendo che vengano adottati entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, previo parere delle competenti commissioni parlamentari (comma 6-bis).
Articolo 11, commi 7, 9, 10 e 11 (Norme in materia di impianti termici civili)
I commi 7, 9, 10 e 11 dell'articolo 11 recano disposizioni in materia di impianti termici civili finalizzate a disciplinare il rispetto degli adempimenti relativi all'integrazione del libretto di centrale, a cura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, le caratteristiche tecniche degli impianti e gli obblighi di comunicazione delle dichiarazioni di installazione degli impianti alle autorità competenti (commi 7-9-11). Si introduce, inoltre, una disciplina transitoria per l'adeguamento degli impianti termici civili che erano assoggettati all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (comma 10).
Articolo 11, comma 12-ter (Fissazione di valori limite di emissione per le turbine a gas)
Il comma 12-ter dell'articolo 11 incide sulla disciplina dei valori limite di emissione relativamente alle turbine a gas per trasmissione meccanica.
Articolo 12, commi 1-4 (Misure urgenti per garantire l'alta qualificazione e la trasparenza degli organi di verifica ambientale e per accelerare la spesa per la programmazione unitaria 2007/2013)
L'articolo 12 nei commi da 1 a 3 interviene sulla composizione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, tra l'altro riducendo il numero dei componenti e incidendo sui requisiti di nomina, mentre al comma 4 detta misure derogatorie per consentire l'utilizzo dei contributi dell'Unione europea destinati dai Programmi nazionali, interregionali e regionali alla riqualificazione e alla messa in sicurezza di edifici pubblici, compresi gli interventi di efficientamento energetico.
Articolo 12, comma 4-bis (Collaborazione delle autorità ambientali della Rete Nazionale)
Il comma 4-bis dell'articolo 12, ai fini dell'accelerazione della spesa e della semplificazione delle procedure, prevede che le autorità ambientali componenti la Rete Nazionale cooperano sistematicamente con i soggetti responsabili delle politiche di coesione.
Articolo 12-bis (Requisiti acustici passivi degli edifici)
Nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite, è stato soppresso l'articolo 12-bis, che dettava una nuova disciplina in materia di requisiti acustici passivi degli edifici al fine di disporre, in particolare, l'obbligo per gli edifici in cui sia rilevato in via giudiziaria il mancato rispetto dei valori limite dettati dalla normativa, di effettuare il risanamento attraverso appropriati interventi tecnici di adeguamento, al fine di rendere la destinazione degli edifici idonea al loro uso.
Articolo 12-ter (Disciplina in materia di inquinamento acustico, delle aviosuperfici, degli eliporti e dei luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile)
Nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite, è stato soppresso l'articolo 12-ter, che modificava diverse disposizioni in materia di inquinamento acustico al fine di prevedere, tra l'altro, da un lato, l'applicazione di tali disposizioni anche alle attività degli eliporti e, dall'altro, di
modificare le norme riguardanti le emissioni sonore prodotte dalle attività riguardanti le aviosuperfici e i luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile.
Nuovo articolo 12-bis (Soppressione della Commissione in materia di inquinamento acustico ferroviario e trasferimento delle funzioni)
L'attuale articolo 12-bis sopprime la Commissione competente in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario e prevede il trasferimento delle relative funzioni.
Articolo 12-quinquies (Semplificazione in materia di valutazione di impatto ambientale incidente su attività di escavo di fondali marini e relativa movimentazione)
Durante l'esame presso le Commissioni riunite è stato soppresso l'articolo 12-quinquies, che interveniva sulla disciplina autorizzativa dell'immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi e di movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte.
Articolo 13, commi 1-3-quinquies (Procedure semplificate per le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza, nonché per la caratterizzazione dei materiali di riporto)
Il comma 1 dell'art. 13 introduce una procedura semplificata, su istanza e a spese dei soggetti interessati, per l'effettuazione degli interventi di bonifica dei siti contaminati finalizzati a ridurre la contaminazione a livelli non superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione. Nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite, sono stati soppressi, nell'ambito del comma 1, gli articoli 242-ter e 242-quater del d.lgs. 152/2006, introdotti dal medesimo comma 1, che disciplinavano la considerazione, nelle attività di bonifica, dei "valori di fondo" e il censimento e la mappatura di tali valori esistenti nei suoli.
Il comma 2 estende l'ambito di applicazione del nuovo procedimento semplificato ai procedimenti ordinari di bonifica in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, mentre il comma 3 modifica la disciplina transitoria applicabile alle procedure di bonifica avviate prima della normativa vigente con istruttoria non conclusa alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
Durante l'esame presso le Commissioni riunite sono stati soppressi i commi 3-bis e 3-ter, che contenevano una serie di modifiche alla disciplina relativa alla caratterizzazione e alla bonifica delle matrici materiali di riporto, nonché alle modalità di valutazione delle "concentrazioni attese in falda".
Non sono invece stati modificati gli attuali commi 3-bis e 3-ter che contengono modifiche relative alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per i composti organo-stannici e alla procedura da seguire per la bonifica della rete di distribuzione dei carburanti.
Articolo 13, commi 4 e 4-ter (Procedure semplificate di recupero e utilizzo di rifiuti in "lista verde" e di materie prime secondarie)
Il comma 4 dell'articolo 13 reca disposizioni volte ad assoggettare alle procedure semplificate di recupero dei rifiuti le attività di trattamento disciplinate dai regolamenti europei, che fissano le condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste – EOW), e a definire il regime di autorizzazioni da applicare agli enti e alle imprese che effettuano operazioni di recupero di materia prima secondaria (MPS) da specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili i predetti regolamenti. Ulteriori disposizioni recate dal comma 4 attengono, per un verso, all'applicazione delle procedure semplificate anche al mero controllo dei rifiuti, per verificare se soddisfino i criteri dell'EOW e, per l'altro, all'utilizzo dei rifiuti contemplati dall'"elenco verde" negli impianti industriali in possesso di dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) (comma 8-septies, all'articolo 216 del D.Lgs. 152/2006).
Il comma 4-ter consente l'utilizzo di materie prime secondarie per recuperi ambientali, rilevati, sottofondi e piazzali.
Articolo 13, comma 4-bis (Modifiche alla disciplina dei sistemi collettivi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)
Il comma 4-bis dell'articolo 13 modifica in più punti la recente disciplina dei sistemi collettivi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
Articolo 13, commi 5, lett. a) - b), e 6 (Gestione dei rifiuti militari e bonifica delle aree demaniali destinate ad uso esclusivo delle forze armate)
Il comma 5 modifica la disciplina relativa alla gestione dei rifiuti e alle bonifiche dei siti inquinati da materiali derivanti da sistemi d'arma, mezzi, materiali e infrastrutture destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale (comma 5, lettera a) e comma 6). Viene, altresì, introdotta una disciplina di dettaglio in materia di bonifica e messa in sicurezza delle aree militari (comma 5, lettera b)).
In particolare, durante l'esame presso le Commissioni riunite, tale disciplina è stata modificata al fine di prevedere che i limiti delle sostanze inquinanti da considerare ai fini della messa in sicurezza e della bonifica (vale a dire le concentrazioni soglia di contaminazione, CSC) non siano, come invece dispone il testo iniziale del decreto-legge, sempre e solamente quelli di cui alla colonna b) della tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo V della parte quarta del d.lgs. 152/2006 (cd. Codice dell'ambiente) per i siti ad uso commerciale e industriale. Il nuovo testo approvato in sede referente prevede infatti che possano essere applicate anche le CSC previste dal d.lgs. 152/2006 (alla colonna a) della citata tabella 1) per i "siti ad uso verde pubblico e privato e residenziale", sulla base di valutazioni che tengano conto delle diverse destinazioni e delle attività effettivamente condotte nell'area militare.
Articolo 13, comma 5, lettera b-bis) (Classificazione dei rifiuti)
La lettera b-bis) del comma 5 dell'articolo 13 elenca i principi di classificazione dei rifiuti e le modalità per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso. Nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite, è stato specificato (articolo 13, comma 5-bis) che la nuova disciplina si applica decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
Articolo 13, comma 7 (Deroga ai limiti di emissione degli scarichi in acque superficiali e in fognatura per particolari impianti)
Il comma 7 dell'art. 13 deroga a taluni limiti di emissione per gli scarichi in mare delle installazioni assoggettate ad AIA (autorizzazione integrata ambientale).
La deroga si applica agli impianti per i quali le conclusioni, adottate dall'UE, sulle migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques Conclusions) prevedono livelli di prestazione non compatibili con i valori limite previsti dal cd. Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006).
Durante l'esame presso le Commissioni riunite il comma è stato oggetto di una modifica volta a precisare i limiti, fissati a livello europeo, che non devono essere comunque superati.
Articolo 13, comma 8 (Qualificazione per l'esecuzione di opere di smantellamento e messa in sicurezza di impianti nucleari)
Il comma 8, considerato il carattere di specificità delle lavorazioni che richiedono il trattamento di materiali e rifiuti radioattivi, prevede l'emanazione di un decreto interministeriale che provveda all'individuazione:
- di un'apposita categoria di lavorazioni specificatamente riferita alla realizzazione di opere di smantellamento e messa in sicurezza di impianti nucleari;
- nonché delle modalità atte a comprovare il possesso dei requisiti di ordine speciale necessari per la qualificazione nella categoria citata.
Articolo 13, comma 9 (Finanziamento delle bonifiche dei beni contenenti amianto)
Il comma 9 dell'articolo 13 specifica che la dotazione finanziaria aggiuntiva destinata al Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza del territorio e della bonifica di siti inquinati riguarda anche la bonifica dei beni contenenti amianto.
Articolo 14, comma 1 (Ordinanze contingibili e urgenti adottabili nella regione Lazio)
Il comma 1 dell'articolo 14 introduce una speciale disciplina per l'adozione, nella Regione Lazio, di ordinanze contingibili e urgenti in materia di rifiuti.
Articolo 14, commi 2 e 2-bis (Semplificazione del SISTRI e concessione del servizio)
Il comma 2 dell'articolo 14 disciplina le modalità per adottare un intervento di semplificazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), mentre il comma 2 bis fissa al 31 dicembre 2015 il termine finale di efficacia del contratto per la concessione del servizio di realizzazione, gestione e manutenzione del SISTRI disponendo, nel contempo l'avvio delle procedure di affidamento della nuova concessione del servizio medesimo. Viene, altresì, disciplinato il pagamento dei costi di produzione consuntivati alla concessionaria del servizio.
Articolo 14, comma 3 (Proroga delle gestioni comunali relative ai rifiuti in atto nella Regione Campania)
Il comma 3 dell'articolo 14 dispone l'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2014, della gestione da parte dei comuni della regione Campania delle attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata.
Articolo 14, commi 3-bis e 8-ter (Compostaggio dei rifiuti provenienti dalla Campania e dal Lazio)
Il comma 3-bis dell'articolo 14 differisce al 31 dicembre 2015 il termine entro il quale - per le esigenze della Regione Campania e nelle more del completamento degli impianti di compostaggio nella regione stessa - gli impianti di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale possono aumentare la propria autorizzata capacità ricettiva e di trattamento sino all'8%. La stessa finalità , e con la stessa scadenza temporale, è perseguita dal comma 8-ter, che estende le disposizioni anche alla Regione Lazio.
Articolo 14, comma 3-ter (Disciplina transitoria per lo stoccaggio di rifiuti e per l'esercizio di particolari tipologie di impianti nella Regione Campania)
Il comma 3-ter dell'articolo 14 autorizza, per un periodo non superiore a 6 mesi lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento, il deposito temporaneo e l'esercizio degli impianti dei rifiuti nelle more del funzionamento a regime del sistema di smaltimento dei rifiuti della regione Campania e sino al completamento degli impianti di recupero e trattamento dei rifiuti medesimi.
Articolo 14, comma 4 (Commissario straordinario per la realizzazione di un termovalorizzatore in Provincia di Salerno)
Il comma 4 dell'articolo 14 prevede la nomina, con decreto del Ministro dell'ambiente, di un commissario straordinario per la realizzazione di un impianto di termovalorizzazione dei rifiuti in Provincia di Salerno.
Articolo 14, comma 8, lettera a) (Definizione dei parametri di qualità delle acque irrigue)
La lettera a) del comma 8 include il concerto del Ministero della salute, ai fini dell'emanazione del decreto di definizione dei parametri fondamentali di qualità delle acque destinate ad uso irriguo su colture alimentari e le relative modalità di verifica.
Articolo 14, comma 8, lettere b) e b-sexies) (Combustione di materiale vegetale)
La lettera b) del comma 8 considera normali pratiche agricole consentite le attività di raggruppamento e abbruciamento (in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro) di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso nel rispetto di tutte le condizioni disciplinate nella norma.
Durante l'esame presso le Commissioni riunitetale disposizione è stata modificata al fine di precisare che la disposizione si applica ai soli materiali vegetali (escludendo quindi le materie fecali).
La medesima disposizione è stata inoltre integrata al fine di consentire, ai comuni e alle altre amministrazioni competenti in materia ambientale, di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale vegetale in questione nei seguenti casi:
- qualora sussistano condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli;
- qualora dalla combustione possano derivare rischi per l'incolumità e la salute, con particolare riguardo al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).
La lettera b-sexies) del comma 8 esclude, per l'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato, l'applicazione delle sanzioni riguardanti la combustione illecita di rifiuti.
Articolo 14, comma 8, lettera b-bis) (Esclusione dalla disciplina sui rifiuti di particolari operazioni connesse ad eventi atmosferici)
La lettera b-bis) del comma 8 dell'articolo 14 esclude dalle attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene.
Art. 14, comma 8, lettera b-ter) (Utilizzo dei materiali derivanti da operazioni di dragaggio)
La lettera b-ter) del comma 8 dell'articolo 14 introduce una disciplina dettagliata per l'utilizzo dei materiali derivanti da operazioni di dragaggio.
Articolo 14, comma 8, lettera b-quater) (Disposizioni in materia di responsabilità della gestione dei rifiuti)
La lettera b-quater del comma 8 modifica la disciplina sulla responsabilità nella gestione dei rifiuti. al fine di stabilire che la provincia è l'unico soggetto competente anche a ricevere la documentazione relativa al trasporto transfrontaliero di rifiuti.
Articolo 14, comma 8, lettera b-quinquies) (Individuazione dei beni in polietilene)
La lettera b-quinquies del comma 8 modificano la disciplina per l'individuazione dei beni e in polietilene.
Articolo 14, comma 8-bis (Registro di carico/scarico degli imprenditori agricoli produttori iniziali di rifiuti pericolosi)
Il comma 8-bis dell'articolo 14 consente agli imprenditori agricoli produttori iniziali di rifiuti pericolosi di sostituire il registro di carico/scarico con la conservazione della scheda SISTRl in formato fotografico digitale inoltrata dal destinatario (smaltitore o recuperatore).
Articolo 14, comma 8-quater (Esclusione dell'amianto dai parametri considerati nell'esecuzione dei test di cessione)
Durante l'esame presso le Commissioni riunite, è stato soppresso il comma 8-quater dell'articolo 14, che escludeva l'amianto dai parametri considerati nell'esecuzione del test di cessione.
Articolo 14, commi 8-quater e 8-quinquies (Miscelazione di oli usati e rifiuti speciali)
I nuovi commi 8-quater e 8-quinquies dell'articolo 14 dettano disposizioni, anche di carattere derogatorio volte a incidere sulla disciplina in materia di rifiuti speciali e di oli usati.
Articolo 15 (Recepimento della direttiva 2011/92/UE in materia di valutazione di impatto ambientale. Procedura di infrazione 2009/2086 e procedura di infrazione 2013/2170)
L'articolo 15 modifica in più punti la disciplina relativa alla valutazione di impatto ambientale (VIA) ed alla valutazione ambientale strategica (VAS), al fine di superare le censure mosse dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2009/2086. Le modifiche alla disciplina vigente riguardano: la definizione di "progetto"; i progetti soggetti a verifica di assoggettabilità alla VIA (screening); l'accesso alle informazioni ed alla partecipazione al pubblico ai processi decisionali in materia di VIA e VAS. Nel corso dell'esame al Senato è stato, tra l'altro, eliminato il comma 4 che disciplina i casi in cui devono essere sottoposti a screening "postumo", anche a seguito di annullamento dell'autorizzazione in sede giurisdizionale, impianti già autorizzati e in esercizio.
Articolo 15-bis (Semplificazioni in materia di rifiuti)
Durante l'esame presso le Commissioni riunite è stato soppresso l'articolo 15-bis, che demandava a un decreto del Ministero dell'ambiente l'adozione di misure di semplificazione per le operazioni di trattamento degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggi non pericolosi provenienti da imprese.
Articolo 16, commi 4, 5 e 5-bis (Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) e partecipazione del pubblico ai piani o ai programmi)
L'articolo 16, commi 4 e 5, modifica la disciplina nazionale che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nell'Unione europea (Inspire), al fine di consentire lo scambio, la condivisione, l'accesso e l'utilizzo di dati geografici e ambientali interoperabili e dei servizi collegati a questi dati.
Il comma 5-bis detta norme riguardanti la partecipazione del pubblico nel procedimento relativo ai piani o ai programmi non assoggettati alla valutazione ambientale strategica.
Articolo 17 (Politica per l'ambiente marino)
L'articolo 17 interviene sulla disciplina nazionale per la salvaguardia dell'ambiente marino, e sulla prevenzione dell'inquinamento dei bacini idrografici anche al fine di adeguare la normativa nazionale a rilievi mossi in sede europea attraverso la procedura d'infrazione comunitaria 2013/2290.
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