Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo - D.L. 83/2014 - A.C. 2426-A - Elementi per l'esame in Assemblea
Riferimenti:
DL N. 83 DEL 31-MAG-14   AC N. 2426-A/XVII
Serie: Progetti di legge    Numero: 182    Progressivo: 2
Data: 03/07/2014
Descrittori:
ATTIVITA' CULTURALI   DECRETO LEGGE 2014 0083
TURISMO   TUTELA DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione
X-Attività produttive, commercio e turismo


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Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo - D.L. 83/2014

3 luglio 2014
Elementi per l'esame in Assemblea


Indice

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Il D.L. 83/2014, approvato dal Consiglio dei Ministri n. 17 del 22 maggio 2014, è stato pubblicato nella GU del 31 maggio e, dunque, è in vigore dal 1° giugno.

Esso è composto da 18 articoli, suddivisi in 4 titoli, relativi, rispettivamente, alla tutela del patrimonio culturale (artt. 1-8), al supporto dell’accessibilità del settore culturale e turistico (artt. 9-11), all’amministrazione del patrimonio culturale e del turismo (artt. 12-16), alle norme finanziarie e all’entrata in vigore (artt. 17-18). Durante l'esame in sede referente è stato inserito un ulteriore articolo (13-bis).

Di seguito si esporrà sinteticamente il contenuto degli articoli, come modificati durante l’esame in sede referente.

Per ogni approfondimento con riferimento alle disposizioni recate dal decreto-legge e alle relative ricognizioni normative, si veda dossier n. 182 del 9 giugno 2014.

L’art. 1 introduce un ART-BONUSregime fiscale agevolato di natura temporanea, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per:

  • interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici. Durante l’esame in sede referente è stato previsto che il credito di imposta è riconosciuto anche ove le erogazioni siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli stessi beni;
  • sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica.
Ai sensi dell’art. 101 del d.lgs. 42/2004, sono istituti e luoghi della cultura: musei, biblioteche e archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali;
  • realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

I contribuenti possono usufruire del credito nella misura del 65% delle erogazioni effettuate nel 2014 e nel 2015 e del 50% per il 2016, presentando una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà al Mibact (art. 40, co. 9, D.L. 201/2011-L. 214/2011). Il credito d’imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Nel periodo indicato non si applica la disciplina ordinariamente prevista per le erogazioni liberali dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (detrazioni IRPEF e deduzioni IRES).

Durante l’esame in sede referente è stato previsto che le somme così elargite sono versate all’erario e riassegnate allo stato di previsione della spesa del Mibact, per essere utilizzate secondo la loro destinazione (art. 42, co. 9, D.L. 201/2011-L. 214/2011).

Inoltre, sono state precisate le misure per garantire la pubblicità e la trasparenza, in particolare prevedendo la creazione di un apposito portale, gestito dal Mibact, in cui raggruppare tutte le informazioni relative ai soggetti destinatari delle erogazioni, allo stato di conservazione di ciascun bene, agli interventi in atto, alle risorse pubbliche assegnate, all’ente responsabile del bene, alla fruizione.

All’interno del Mibact saranno individuate apposite strutture per favorire la raccolta di fondi.

L’art. 2 prevede interventi per accelerare la realizzazione del Grande Progetto PompeiGrande Progetto Pompei. A tal fine, in particolare, detta alcune disposizioni per gli affidamenti dei contratti pubblici, anche in deroga al Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 163/2006), facendo però salvi – secondo quanto specificato durante l’esame in sede referente – gli effetti del protocollo di legalità stipulato con la competente Prefettura-Ufficio territoriale del Governo.

Con riferimento ai poteri e agli obblighi del Direttore generale di progetto (nominato ai sensi dell’art. 1 del D.L. 91/2013 - L. 112/2013), a fronte della previsione del D.L. - che consente di avvalersi dei poteri attribuiti ai commissari straordinari delle opere pubbliche di operare in deroga alla normativa vigente - durante l’esame in sede referente è stato previsto un elenco di obblighi di cui il Direttore deve assicurare l’adempimento nell’affidamento dei contratti e che delineano la procedura da seguire per la selezione delle imprese (avviso di pre-informazione; formazione dell’elenco delle imprese interessate; inviti a presentare le offerte sulla base dell’elenco; esclusione dall’elenco delle aziende che non hanno risposto) e l’aggiudicazione dei contratti (possibilità di utilizzare, in luogo del massimo ribasso, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della media).

Inoltre, il potere di sostituire, con un’attestazione, la verifica dei progetti – che il D.L. affida al responsabile del procedimento – è stato attribuito al Direttore.

Altre modifiche intervenute durante l’esame in sede referente concernono la riduzione a 1,5 milioni di euro della soglia per il ricorso alla procedura negoziata nei lavori relativi ai beni culturali, la previsione di specifici obblighi finalizzati ad assicurare la massima trasparenza della procedura negoziata (pubblicazione sul web delle lettere di invito, dell’elenco, del dettaglio delle offerte e degli esiti della gara), l’introduzione dell’elevazione dal 2% al 5% della misura della garanzia che il Codice prevede debba essere depositata a corredo dell'offerta. Sono state, invece, soppresse le disposizioni che prevedono l’incremento delle percentuali per le varianti in corso d’opera per i lavori previsti e affidano al responsabile del procedimento anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori.

Durante l’esame in sede referente è stato, inoltre, previsto che il Direttore generale di progetto adotta un piano di gestione dei rischi e di prevenzione della corruzione - in coerenza con le previsioni della L. 190/2012 - individuando un responsabile dell’attuazione dello stesso piano, anche scelto fra i membri della segreteria tecnica di progettazione di cui già il D.L. prevede la costituzione presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia.

Inoltre, l’art. 2 prevede che il comando presso la struttura di supporto al Direttore generale di progetto – nonché, in base alla modifica apportata durante l’esame in sede referente, presso l’Unità Grande Pompei, prevista sempre dall’art. 1 del D.L. 91/2013, - non è assoggettato ad alcun atto autorizzativo da parte dell’amministrazione di appartenenza.

Ulteriori disposizioni riguardano il Piano strategico per lo sviluppo delle aree a cui si riferisce il piano di gestione del sito Unesco “Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziataâ€, di cui al già citato art. 1 del D.L. 91/2013. In particolare, anche a seguito delle modifiche apportate durante l’esame in sede referente, è stato specificato che la proposta del Piano è redatta, sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore generale di progetto, dall’Unità Grande Pompei, ed è presentata dallo stesso Direttore generale al Comitato di gestione, che la approva ai sensi degli artt. 14 e seguenti della L. 241/1990.

Reggia di CasertaL’art. 3 prevede la nomina, entro il 1° luglio 2014 (termine già trascorso), di un commissario straordinario chiamato a predisporre, entro il 31 dicembre 2014, un Progetto di riassegnazione degli spazi dell’intero complesso della Reggia di Caserta, al fine di restituirlo alla sua destinazione culturale, educativa e museale. Durante l’esame in sede referente, in particolare, è stato precisato che il Progetto stabilisce un cronoprogramma del rilascio graduale degli spazi e definisce la loro destinazione d’uso.

Per la gestione ordinaria del sito restano ferme le attribuzioni della Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etno-antropologico e per il polo museale della città di Napoli e della Reggia di Caserta.

L’art. 4 Attività commerciali nelle aree di valore culturaleintegra il Codice dei beni culturali e del paesaggio, al fine di contrastare l’esercizio di attività commerciali e artigianali, in forma ambulante o su posteggio, non compatibili con le esigenze di tutela del patrimonio culturale. Nel corso dell’esame in sede referente è stata modificata la definizione dell’oggetto della tutela, sostituendosi alla più generica espressione “siti culturaliâ€, lo specifico riferimento ai complessi monumentali e agli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti.

La disposizione interviene sulla disciplina del riesame delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico incompatibili con l'esigenza di tutela del patrimonio culturale, provvedendo altresì, tramite una modifica apportata in sede referente, al coordinamento con la disciplina vigente in materia di provvedimenti per il decoro dei competenti uffici del MIBACT. L’elemento innovativo della norma consiste nella facoltà per i competenti uffici territoriali del Ministero, d’intesa con i Comuni che effettuano il riesame, di derogare sia alle disposizioni regionali che regolano le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche, sia ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per il commercio su aree pubbliche stabiliti nell’intesa in sede di Conferenza unificata, prevista dall’articolo 70 del D.Lgs. 59/2010 attuativo della c.d. “Direttiva Serviziâ€.

L’articolo disciplina altresì la corresponsione dell’indennizzo da parte dell’amministrazione procedente, al titolare dell’autorizzazione o concessione, in caso di revoca del titolo ed impossibilità di trasferimento dell’attività commerciale in una collocazione alternativa. In sede referente è stato specificato che la collocazione alternativa deve risultare potenzialmente equivalente (e non più ugualmente remunerativa). Un’ulteriore modifica concerne il limite massimo dell’ammontare dell’indennizzo, fissato nella media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di attività.

L’art. 5 reca disposizioni in materia di Fondazioni lirico-sinfonichefondazioni lirico-sinfoniche, modificando in più parti l’art. 11 del D.L. 91/2013. In particolare:

  • prevede che le fondazioni che hanno presentato il piano di risanamento possono negoziare e applicare nuovi contratti integrativi aziendali, “nelle more della definizione del procedimento di contrattazione collettivaâ€;
  • reca una nuova disciplina per la gestione degli esuberi;
  • proroga (dal 30 giugno 2014) al 31 dicembre 2014 il termine per l’adeguamento degli statuti e specifica che alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni statutarie si rinnovano gli organi;
  • dispone la proroga dell’amministrazione straordinaria delle fondazioni che alla data di entrata in vigore del D.L. non abbiano ancora adeguato i propri statuti, fino alla nomina dei nuovi organi;
  • modifica nuovamente la disciplina per l’individuazione delle fondazioni lirico-sinfoniche dotate di forme organizzative speciali;
  • incrementa di 50 milioni di euro per l’anno 2014 la dotazione del Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti in favore delle fondazioni che erano in situazione di difficoltà alla data di entrata in vigore del D.L. 91/2013;
  • modifica il nome della “Fondazione Teatro dell’Opera di Roma†in Fondazione “Teatro dell’Opera di Roma Capitaleâ€.

Durante l’esame in sede referente è stata modificata la disciplina relativa alle riduzioni del trattamento economico derivante dalle assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro, disponendo che le stesse riduzioni non possono in ogni caso essere superiori al 50% di 1/26 dello stipendio base.

L’art. 6 reca disposizioni in materia di Benefici fiscali per cinema e audiovisivobenefici fiscali per la produzione cinematografica e audiovisiva finalizzati, in particolare - come specificato durante l’esame in sede referente - alla crescita del settore, anche attraverso l’attrazione di investimenti esteri in Italia.

In particolare, aumenta (da 5) a 10 milioni di euro il limite massimo del credito di imposta a favore delle imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione per film o parti di film girati sul territorio nazionale utilizzando manodopera italiana, ma su commissione di produzioni estere. Il limite massimo è riferito non più alla singola opera filmica, ma alla singola impresa di produzione esecutiva per ciascun periodo di imposta.

Inoltre, aumenta (da 110) a 115 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la misura del limite complessivo di spesa per la concessione dei crediti d’imposta per la produzione, la distribuzione e l’esercizio cinematografico.

Durante l’esame in sede referente è stata prevista la concessione di un credito di imposta per gli anni 2015 e 2016, nella misura del 30% dei costi sostenuti per il restauro e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche. Esso è riservato alle piccole e medie imprese di esercizio cinematografico, purché le sale oggetto degli interventi esistano almeno dal 1° gennaio 1980 e siano dotate di non più di due schermi.

Il credito di imposta - ripartito in tre quote annuali di pari importo - è riconosciuto fino ad un massimo di 100.000 euro e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. La disciplina applicativa sarà definita con un decreto interministeriale da adottare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Infine, è stata introdotta la possibilità di utilizzare entro il 31 dicembre 2015 le somme per la concessione del credito di imposta alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali e alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo (di cui all’art. 7 del D.L. 91/2013), non impegnate nel 2014.

Si tratta di € 3.469.354 iscritti nel cap. 7768 dello stato di previsione del MEF.
Al riguardo si segnala che la disciplina applicativa di quanto previsto dall’art. 7 del D.L. 91/2013 doveva essere definita con un decreto interministeriale, da adottare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L., che non risulta ancora intervenuto.

L’art. 7 Piano Grandi Progetti Beni culturalidispone l’introduzione di un nuovo strumento di pianificazione strategica, denominato “Grandi Progetti Beni culturaliâ€. Il Piano, da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, individua beni o siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale per i quali sia necessario e urgente realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici.

Durante l’esame in sede referente è stato previsto che, ai fini dell’adozione del Piano, è sentita anche la Conferenza unificata. Inoltre, è stata prevista la presentazione annuale di una relazione alle Camere.

Per attuare gli interventi del Piano è prevista, per il triennio 2014-2016, una apposita autorizzazione di spesa (€ 5 mln per il 2014, € 30 mln per il 2015, € 50 per il 2016). Dal 1° gennaio 2017 al Piano è destinato il 50% della quota delle risorse per infrastrutture riservata a investimenti in favore dei beni culturali, di cui all’art. 60, co. 4, della L. 289/2002. Quest’ultimo viene novellato, prevedendo che la quota delle “risorse aggiuntive annualmente previste per infrastruttureâ€, iscritte nello stato di previsione del MIT, specificamente destinata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali, è individuata, dal 2014, in misura pari al 3%.

L'assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base della finalizzazione derivante da un programma di interventi.

Inoltre, l’art. 7 dispone che, per il triennio 2014-2016, 3 milioni di euro annui provenienti dalla quota riservata per investimenti in favore dei beni culturali sono destinati a finanziare progetti di attività culturali nelle periferie urbane, elaborati da enti locali. Nulla è specificato circa la procedura di individuazione e di selezione dei progetti.

Infine, prevede il rifinanziamento del Fondo Mille giovani per la culturaFondo Mille giovani per la cultura (art. 2, co. 5-bis, D.L. 76/2013-L. 99/2013), per un ammontare di 1 milione di euro per il 2015.

Durante l’esame in sede referente sono stati inseriti ulteriori contenuti.

Anzitutto, è stata prevista Programma Italia 2019l’adozione del “Programma Italia 2019â€, volto a valorizzare il patrimonio progettuale dei dossier di candidatura delle città italiane a “Capitale europea della cultura 2019â€. Il Programma - che deve essere adottato con DPCM, su proposta del Mibact e d’intesa con la Conferenza unificata, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto - individua, per ciascuna delle azioni proposte, la copertura finanziaria, anche attraverso il ricorso alle risorse previste dai programmi comunitari per il periodo 2014-2020.

Si segnala che “Programma Italia 2019†è stato promosso dall’Associazione delle Città d’Arte e Cultura (CIDAC) nel dicembre 2013 e la Camera, con l’ordine del giorno 9/1865-A/141, accolto nella seduta del 20 dicembre 2013, ha impegnato il Governo ad individuare idonei strumenti, anche nell'ambito della programmazione 2014/2020, al fine di sostenerlo e realizzarlo, attraverso il concorso dello Stato, delle regioni e degli enti territoriali.
Si ricorda, inoltre, che le 21 città che avevano presentato la propria candidatura a Capitale Europea della Cultura 2019 sono state indicate nel comunicato stampa del Mibact del 1° ottobre 2013.
Il 18 marzo 2014 è stato approvato il decreto che indica le 6 città preselezionate (Cagliari, Lecce, Matera, Perugia, Ravenna, Siena). L'incontro di selezione finale per le città pre-selezionate si svolgerà a Roma, presso il Mibact, dal 15 al 17 ottobre 2014.

Inoltre, è stato previsto che annualmente il Consiglio dei Ministri conferisce ad una Capitale italiana della culturacittà italiana il titolo di “Capitale italiana della culturaâ€, sulla base di una procedura di selezione definita con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d’intesa con la Conferenza unificata.

Per l’emanazione del decreto non è previsto un termine.

I progetti presentati dalla città designata “Capitale italiana della cultura†hanno natura strategica di rilievo nazionale ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 88/2011 e sono finanziati a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018 e 2020.

A tal fine, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo propone al CIPE i progetti da finanziare. Gli investimenti connessi alla realizzazione dei progetti presentati dalla città designata “Capitale italiana della cultura†finanziati a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione sono esclusi dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità.

Progetti di valorizzazioneInfine, si è intervenuti sulla disciplina attuativa del finanziamento dei progetti presentati da comuni con una popolazione compresa tra i 5.000 e i 150.000 abitanti per l’attivazione della dotazione di beni storici, culturali e ambientali, nonché dei servizi per l’attrattività turistica di specifiche aree territoriali. In particolare si differisce al 31 marzo 2015 (dal 30 giugno 2014), il termine per la presentazione dei progetti da parte dei Comuni. Inoltre si differisce al 31 dicembre 2014 il termine (scaduto a marzo 2014) per l’emanazione del decreto ministeriale che definisce i criteri per l’utilizzo delle risorse e le modalità di attuazione dei relativi interventi. Inoltre l’emanazione del decreto è rimessa non più al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ma al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per gli affari regionali

L’art. 8, interamente riformulato Utilizzo di professionisti dei beni culturalidurante l’esame in sede referente, reca disposizioni per favorire l’occupazione negli istituti e nei luoghi della cultura di appartenenza pubblica. In particolare, prevede che, per far fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, nonché di miglioramento e potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza, ispezione, conservazione e valorizzazione dei beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura di Stato, regioni ed enti territoriali possono impiegare, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, i professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, di cui al d.lgs. 42/2004, di età non superiore a 40 anni, da individuare attraverso una procedura selettiva. Dal momento in cui saranno istituiti, presso il Mibact, gli elenchi di tali professionisti, i contratti saranno riservati ai soggetti iscritti negli stessi.

Si tratta di una iniziativa finanziata, per gli istituti e i luoghi della cultura dello Stato, per il (solo) 2015, nel limite di 1,5 milioni di euro.

La stessa finalità di miglioramento dei servizi di valorizzazione dei luoghi della cultura può essere conseguita, relativamente ai professionisti di età non superiore a 29 anni, attraverso la presentazione di apposite iniziative nell’ambito del servizio nazionale civile, relativamente al settore del patrimonio artistico e culturale.

I professionisti e gli elenchi cui si fa riferimento sono quelli previsti dall’A.C. 362-B, approvato definitivamente dalla VII Commissione della Camera il 25 giugno 2014 e in attesa di pubblicazione. Il testo, inserendo l’art. 9-bis nel d.lgs. 42/2004, prevede che gli interventi operativi di tutela, protezione, conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni culturali sono affidati alla responsabilità e all'attuazione di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologie applicate ai beni culturali, storici dell'arte.
Prevede, inoltre, che presso il Mibact saranno istituiti elenchi nazionali nei quali dovranno iscriversi i professionisti - ad eccezione dei restauratori di beni culturali e dei collaboratori restauratori di beni culturali, per i quali restano ferme le previsioni dell'art. 182 dello stesso d.lgs. 42/2004 - in possesso dei requisiti. Questi ultimi saranno individuati con un decreto interministeriale che dovrà essere adottato, previo parere parlamentare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e sentite le associazioni professionali e le organizzazioni sindacali e imprenditoriali più rappresentative.

L’art. 9, con lo scopo di Credito d'imposta digitalizzazione esercizi ricettivisostenere la competitività del sistema del turismo nazionale, concede un credito d’imposta a favore degli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari, nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti, per investimenti ed attività di sviluppo per la digitalizzazione. Con una modifica apportata nel corso dell'esame in sede referente, il periodo di imposta in relazione al quale applicare il beneficio parte dal 2014 (e non più dal 2015) e vale anche per i due anni successivi. Un'ulteriore modifica introdotta estende l'agevolazione alle agenzie di viaggi e ai tour operator specializzati nel turismo incoming per una quota non superiore al 10 per cento delle risorse complessive messe a disposizione.

L’art. 10, per migliorare la qualità dell'offerta ricettiva al fine di accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, concede alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012, per il periodo d'imposta in corso al 1° giugno 2014 e per i due successivi, un credito d'imposta nella misura del trenta per cento delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia ed abbattimento delle barriere architettoniche.

Durante l’esame in Commissione, la norma ha subito significative modifiche e integrazioni.

Anzitutto, è cambiato l’ambito di applicazione sia soggettivo che oggettivo:

  • il testo originario si riferiva alle strutture ricettive, mentre il testo attuale limita la concessione dell’agevolazione alle sole imprese alberghiere, escludendo pertanto le strutture ricettive che non sono gestite in forma imprenditoriale;
  • il testo originario concedeva il credito di imposta, oltre che per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, per le sole spese relative ad interventi di ristrutturazione edilizia in senso stretto (articolo 3, comma 1, lettera d) del DPR 380/2001). Il testo attuale introduce anche le spese per interventi di manutenzione straordinaria nonché di restauro e risanamento conservativo (articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del DPR 380/2001).

I limiti massimi complessivi di 20 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019 all’interno dei quali opera il credito d’imposta vengono lasciati invariati.

Un’ulteriore modifica apportata dalle Commissioni prevede che una quota pari al 10 per cento del limite massimo complessivo è destinato, per ciascun anno, alla concessione del credito di imposta in favore delle imprese alberghiere per spese relative ad ulteriori interventi, compresi quelli per l’acquisto di mobili e componenti di arredo destinati agli immobili oggetto di ristrutturazione edilizia e abbattimento delle barriere architettoniche.

Con riferimento al decreto attuativo di cui al comma 4, tra i ministri emananti (oltre al MIBACT e il MEF), viene inserito anche il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Alla Conferenza Stato-Regioni viene sostituita per il parere la Conferenza Unificata.

Per quanto concerne gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, la nuova versione del testo fa riferimento ai principi della “progettazione universale†di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006, e ratificata con legge 18/2009. Anche per promuovere la “progettazione universaleâ€, con il nuovo comma 5 si demanda ad un decreto del MIBACT, da emanarsi entro 3 mesi, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, l’aggiornamento degli standard minimi e l’uniformità sul territorio nazionale dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i condhotel, (che sono una tipologia di hotel a proprietà frazionata, dove i singoli proprietari hanno un contratto di management con il gestore), tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alla capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali.

Il nuovo comma 6 interviene sulla disciplina dei distretti turistici,

  • sopprimendo la limitazione per la loro istituzione ai territori costieri;
  • spostando la competenza relativa alla loro istituzione dal Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;
  • differendo il termine per la delimitazione di essi da parte delle Regioni al 31 dicembre 2015 (tale termine, inizialmente fissato al 31 dicembre 2012, era stato prorogato dalla legge finanziaria per il 2013 al 30 giugno 2013);
  • prevedendo la possibilità di realizzare, nell’ambito dei distretti turistici, dei progetti pilota in materia di semplificazione amministrativa e fiscalità;
  • collegando la definizione di distretto turistico con la disciplina delle Zone a burocrazia zero, come deriva dall’articolo 37-bis del D.L. 179/2012, ovvero nell’ambito delle attività di sperimentazione di semplificazione amministrativa per le imprese di cui all'articolo 12, comma 1, del D.L. 5/2012. La norma specifica che restano escluse dalle misure di semplificazione gli atti di assenso prescritti dal Codice dei beni culturali e paesaggistici.
  • derogando alla disciplina generale delle Zone a burocrazia zero definita dall’articolo 37-bis del D.L. 179/2012, che prevede che tali zone non siano soggette a vincolo paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, per applicare le misure di semplificazione e di agevolazione a tutte le aree e gli immobili ricadenti nel distretto turistico, anche se soggetti a vincolo paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico (salvi gli atti di assenso di cui al punto precedente);
  • applicando il contratto di rete al settore turistico, con riferimento a particolari obiettivi.

L’art. 11, significativamente modificato nel corso dell'esame, Mobilità turistica, accoglienza e guide turistichecontiene disposizioni di diversa natura che mirano alla fruibilità del patrimonio culturale e turistico italiano, in assenza di oneri per la finanza pubblica. Le misure consistono in particolare:

  • nell’adozione di un piano straordinario della mobilità turistica. Nel corso dell'esame in sede referente è stato previsto l'obbligo della previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni (comma 1);
  • nella convocazione da parte del MiBACT di apposite conferenze di servizi, al fine di semplificare e velocizzare il rilascio di atti autorizzativi di varia natura relativi alla realizzazione di circuiti nazionali di eccellenza (comma 2);
  • nella possibilità di concedere ad uso gratuito, immobili pubblici non utilizzati a fini istituzionali, per la promozione di percorsi pedonali, ciclabili,equestri, moto turistici, fluviali e ferroviari. Al riguardo le Commissioni sono intervenute per specificare diversi aspetti della disciplina introdotta dal testo originario del decreto legge. In primo luogo si è estesa la possibilità di usufruire delle concessioni, ad imprese o altre forme associative, costituite in prevalenza da soggetti fino a 40 anni (invece che 35 anni). E’ stato inoltre specificato che l’assegnazione delle concessioni avviene mediante procedura ad evidenza pubblica nella quale sia riconosciuta adeguata rilevanza agli elementi di sostenibilità ambientale, efficienza energetica e valutazione dell'opportunità turistica. Un’ulteriore modifica riguarda il termine di durata della concessione che viene elevato a nove anni (invece di sette), rinnovabili per altri nove anni, tenendo in considerazione le spese di investimento sostenute (comma 3). Per le finalità di promozione dei medesimi percorsi è stata introdotta una modifica che estende alle società cooperative la possibilità - prevista dalla disciplina degli incentivi all'autoimprenditorialità - di ottenere mutui agevolati per gli investimenti (comma 3-bis);
  • nella predisposizione, da parte di regioni ed enti locali, d'intesa con il MIBACT e con il MISE, di progetti per la valorizzazione del paesaggio anche tramite la realizzazione di itinerari turistico-culturali da inserire nei circuiti nazionali di eccellenza e nei percorsi pedonali, ciclabili, equestri etc. Gli itinerari sono finalizzati a migliorare la fruizione pubblica dei siti di interesse culturale e paesaggistico tramite la messa in rete degli stessi. Tale disposizione, inserita nel corso dell'esame in sede referente, specifica altresì che i suddetti progetti di valorizzazione del paesaggio assumono priorità nell'ambito del Piano Strategico nazionale per lo sviluppo del turismo in Italia (comma 3-ter);
  • nel rinvio al 31 ottobre 2014 del termine per l’adozione del decreto per l’individuazione dei siti turistici di particolare interesse nei quali, per le guide turistiche, occorre una speciale abilitazione. Il medesimo decreto dovrà stabilire anche i requisiti necessari per ottenere l’abilitazione stessa (comma 4).

L’art. 12 stabilisce che il termine iniziale di efficacia Autorizzazione paesaggisticadell’autorizzazione paesaggistica decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio di quest‘ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all‘interessato. Durante l’esame in sede referente sono state soppresse le disposizioni che modificano il procedimento per il rilascio della stessa autorizzazione.

In particolare, il D.L. sopprime le disposizioni che consentivano, in caso di mancata espressione del parere da parte del soprintendente entro 45 giorni dalla ricezione degli atti, di indire una conferenza di servizi - che doveva pronunciarsi entro 15 giorni - e prevede che, decorsi inutilmente 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.

Inoltre, prevede l’emanazione di un regolamento di delegificazione finalizzato ad ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità contemplate dal D.P.R. 139/2010.

In materia di procedimenti autorizzatori, durante l’esame in sede referente sono stati inseriti nuovi contenuti.

In Commissioni di garanzia per la tutela del patrimonio culturaleparticolare, è stato previsto che per garantire l’imparzialità e il buon andamento dei procedimenti autorizzatori in materia di beni culturali e paesaggistici, i pareri, i nulla osta o gli altri atti di assenso, comunque denominati, espressi dagli organi periferici del Mibact, possono essere riesaminati, d’ufficio o su segnalazione di altre amministrazioni coinvolte nel procedimento, da parte di apposite Commissioni di garanzia per la tutela del patrimonio culturale, composte esclusivamente da personale appartenente ai ruoli dello stesso Mibact. Le Commissioni, da costituire a livello regionale o interregionale, saranno disciplinate con il nuovo regolamento di organizzazione del Mibact (v. art. 14, co. 3, del D.L). Il termine perentorio per il riesame della decisione è di 10 giorni dalla ricezione dell’atto. La procedura si applica anche nell’ipotesi di dissenso espresso in sede di Conferenza dei servizi.

Nelle more dell’approvazione del nuovo regolamento, il potere di riesame è attribuito ai comitati regionali di coordinamento di cui all’art. 19 del DPR 233/2007.

In base alla disposizione citata, il Comitato regionale di coordinamento ha competenza intersettoriale ed esprime pareri, obbligatoriamente, in merito alle proposte di dichiarazione di interesse culturale o paesaggistico aventi ad oggetto beni o aree suscettibili di tutela intersettoriale, nonché in merito alle proposte di prescrizioni di tutela indiretta. Inoltre, a richiesta del direttore regionale, si esprime su ogni questione di carattere generale concernente la materia dei beni culturali.
Il Comitato è presieduto dal direttore regionale ed è composto dai soprintendenti di settore operanti in ambito regionale quando si esprime sulle dichiarazioni di interesse culturale o paesaggistico e sulle prescrizioni di tutela indiretta. La composizione è integrata con i responsabili di tutti gli uffici periferici operanti in ambito regionale quando si esprime sulle altre questioni.

La norma non specifica come si procederà nel caso in cui la Commissione di garanzia formuli rilievi sull'atto adottato dall'organo periferico: in particolare, non specifica se la Commissione adotterà un atto sostitutivo, ovvero se esporrà gli stessi rilievi all'organo periferico. In tale seconda ipotesi, occorrerebbe anche indicare i termini per l'adeguamento.

Ulteriori disposizioni introdotte durante l’esame in sede referente riguardano la pubblicazione sul sito del Mibact - nonché, se esistente, su quello dell’organo che ha adottato l’atto - di tutti gli atti aventi rilevanza esterna e dei provvedimenti adottati dagli organi centrali e periferici del Ministero, secondo quanto già previsto dal d.lgs. 33/2013.

Un ulteriore gruppo di disposizioni recate dall’art. 12 – anch’esse modificate durante l’esame in sede referente - intende Riproduzione beni culturali e accessibilità archivisemplificare la riproduzione dei beni culturali e la consultazione degli archivi.

In particolare, amplia le ipotesi nelle quali non è dovuto alcun canone per le riproduzioni di beni culturali e prevede che alcune operazioni sono libere (e, dunque, non necessitano di preventiva autorizzazione).

Infine, riduce (da 40) a 30 anni il termine previsto per il versamento della documentazione degli organi dello Stato all’archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato e prevede la libera consultabilità dei documenti versati prima di tale termine.

L'art. 13 interviene in materia di Semplicazione burocratica per l'imprenditorialità turisticasemplificazione degli adempimenti burocratici per le strutture turistiche ricettive e per le agenzie di viaggi e turismo, disponendo la soggezione dell’avvio e dell’esercizio delle relative attività alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

L’art. 13-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede l'istituzione, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il MIBACT, di un gruppo di lavoro che individui risorse da destinare alla promozione del turismo, attraverso l’individuazione di principi e criteri per la disciplina dei contratti di intermediazione finanziaria Tax free shopping, per la corretta applicazione delle disposizioni relative al contrasto alle frodi relative al rimborso dell’IVA sulle cessioni di beni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea.

L’art. 14, Organizzazione del Mibactrelativo all’organizzazione del Mibact, dispone che il numero complessivo degli uffici dirigenziali generali, centrali e periferici, del Mibact, incluso il Segretario generale, non può essere superiore a 24. A tal fine, elimina il vincolo relativo al numero degli uffici dirigenziali generali periferici, fissato in 17.

Dispone, inoltre, la possibilità di riorganizzazione temporaneamente gli uffici operanti nelle aree in cui si sono verificati eventi calamitosi per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza.

Infine, estende la possibilità di costituire soprintendenze speciali tramite “trasformazione†di tutti gli istituti e i luoghi della cultura statali– quindi, anche di aree e parchi archeologici e di complessi monumentali –, nonché, come specificato in sede referente, dei poli museali - oltre che di “uffici†competenti su complessi di beni distinti da eccezionale valore. In tali strutture, dotate di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e (come aggiunto in sede referente) contabile, invece del consiglio di amministrazione è presente un amministratore unico.

Durante l’esame in sede referente, inoltre, è stato previsto che con il regolamento di riorganizzazione del Mibact sono individuati i poli museali e i luoghi della cultura statali di rilevante interesse nazionale, che costituiscono uffici di livello dirigenziale. I relativi incarichi possono essere conferiti, per una durata da 3 a 5 anni, con procedure di selezione pubblica e in deroga ai contingenti previsti dall’art. 19, co. 6, del d.lgs. 165/2001 - ma comunque nei limiti delle dotazioni finanziarie destanate, a legislazione vigente, al personale dirigenziale del Mibact - a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e in possesso di documentata esperienza di elevato livello nella gestione di istituti e luoghi della cultura.

L’art. 19, co. 6, del d.lgs. 165/2001 prevede che gli incarichi di funzione dirigenziale possono essere conferiti da ciascuna amministrazione entro il limite del 10% della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia e dell’8% della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia. La durata non può eccedere i 3 anni per gli incarichi (fra gli altri) di funzione dirigenziale di livello generale e i 5 anni per gli altri incarichi di funzione dirigenziale. Gli incarichi sono conferiti, con esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione, che abbiano un’esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

L’art. 15 Personale del Mibactripristina la possibilità di proroga delle assegnazioni temporanee del personale non dirigente del comparto Scuola presso il Mibact – fino al 31 agosto 2015 - e prevede la promozione, da parte dello stesso Ministero, di procedure di mobilità relative a personale non dirigente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

Durante l’esame in sede referente è stato previsto che al personale di I Area di ruolo del MIBACT (personale addetto ai servizi ausiliari) risultante in soprannumero a seguito delle riduzioni del 10% disposte dall’art. 2, co. 1, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012) non si applicano le procedure di cui allo stesso art. 2, co. 11, lett. c), d) ed e) (ossia: individuazione dei soprannumeri non riassorbibili entro 3 anni, conseguente avvio di procedure di mobilità guidata, impiego a tempo parziale, eventuale dichiarazione di esubero).

In relazione alle unità del personale di I Area risultanti in soprannumero, è reso indisponibile nelle dotazioni organiche del personale di II e III Area (cioè, del personale amministrativo-gestionale e tecnico differenziato dalle diverse funzioni svolte e dai diversi requisiti d’accesso) un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

Infine, per il personale del Mibact è stato ridotto a 3 anni il periodo di permanenza minima obbligatorio nella sede di prima destinazione (in via generale fissato a 5 anni dall’art. 35, co. 5-bis, del D.lgs. 165/2001). Il limite non è derogabile dalla contrattazione collettiva.

L’art. 16 provvede al riordino e alla razionalizzazione dell’ENITENIT-Agenzia nazionale per il turismo. Gli elementi maggiormente significativi della riforma sono la trasformazione dello stesso ENIT da ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico in ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e la contestuale liquidazione di Promuovi Italia S.p.A. Conseguentemente vengono modificate le funzioni e le caratteristiche del nuovo ente, la composizione e le modalità di nomina dei componenti. La fase di transizione è affidata alla gestione di un commissario straordinario.

Le modifiche apportate nel corso dell’esame in sede referente concernono:

  • la specificazione che tra gli ambiti di intervento del nuovo ente, è compresa la commercializzazione dei prodotti enogastronomici;
  • l’attribuzione all’ENIT, anche attraverso il potenziamento del portale Italia.it, della possibilità di realizzare e distribuire la Carta del Turista che consenta mediante strumenti e canali digitali e apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, di effettuare pagamenti a prezzo ridotto per la fruizione integrata di servizi pubblici di trasporto e degli istituti e dei luoghi della cultura;
  • l’inclusione delle Province Autonome oltre che delle Regioni e degli enti locali tra i soggetti con i quali l’ENIT può stipulare convenzioni;
  • l’obbligo per il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nel procedimento di nomina di uno dei tre membri del consiglio di amministrazione, di sentire le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative;
  • l’inclusione, tra gli obiettivi da definire nella convenzione a cadenza triennale tra il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il presidente dell’ENIT, del potenziamento e lo sviluppo del portale Italia.it, per l'organizzazione, la promozione e la commercializzazione dell'offerta turistica;
  • l’inclusione di tutto il personale, e non più solo di quello a tempo indeterminato, nel piano di riorganizzazione predisposto dal Commissario, nel quale sono individuate la dotazione organica del nuovo ente e le unità di personale in servizio presso ENIT e Promuovi Italia S.p.A. da assegnare allo stesso;
  • la previsione che il liquidatore della società Promuovi ItaliaS.p.A. possa stipulare accordi con le società Italia lavoro e Invitalia per il trasferimento presso queste ultime di unità di personale non assegnate al nuovo ENIT.

L’art. 17 reca la Oneri e coperturanorma di copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento.

Durante l’esame in sede referente è stato previsto che il MEF provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni relative al credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura (art. 1), anche ai fini dell'adozione delle norme recanti misure correttive in sede di manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 11, co. 3, lett. l), della legge di contabilità nazionale (L. 196/2009).