Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento ambiente | ||||
Titolo: | Misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche - D.L. 73/2014 - A.C. 2447 - Elementi per l'istruttoria legislativa - Schede di lettura | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 188 | ||||
Data: | 17/06/2014 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici |
Misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche
17 giugno 2014
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ContenutoIl decreto-legge in titolo, che è stato modificato nel corso dell'esame al Senato, si compone di cinque articoli, che recano una serie di proroghe di gestioni commissariali e degli effetti delle relative ordinanze, il cui contenuto è riportato di seguito. |
Galleria Pavoncelli (art.1)L’articolo 1, modificato durante l’esame al Senato, proroga dal 31 marzo 2014 al 31 dicembre 2016 la durata della gestione commissariale istituita per fronteggiare le condizioni di emergenza connesse alla vulnerabilità sismica della ''Galleria Pavoncelli''. In particolare, la disposizione modifica l’articolo 4, comma 1, del D.L. 43/2013, che prevedeva che la predetta gestione commissariale, disciplinata dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3858/2010, operasse fino al 31 marzo 2014, in considerazione del permanere di gravi condizioni di emergenza connesse alla vulnerabilità sismica della ''Galleria Pavoncelli''. Il termine è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2016 nel corso dell'esame al Senato in quanto il vigente articolo 1 del decreto in esame prevede che la gestione commissariale si concluda il 31 dicembre 2015. Agli oneri derivanti dalla proroga disposta dalla norma in commento si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria della citata ordinanza stimate in 95 milioni di euro. Lo stato di emergenza in relazione alla vulnerabilità sismica della “Galleria Pavoncelli” è stato dichiarato fino al 30 novembre 2010 dal D.P.C.M. del 6 novembre 2009 e, successivamente, con il D.P.C.M. 17 dicembre 2010 è stato prorogato fino al 30 novembre 2011.
Con l’O.P.C.M. 3858/2010 è stato nominato un Commissario delegato per provvedere:
L’ordinanza reca una serie di disposizioni per fronteggiare l’emergenza provvedendo non solo alla nomina del Commissario (art. 1), ma anche alla disciplina della struttura di supporto del commissario (art. 2), alla definizione delle funzioni del commissario, nonché alle risorse finanziarie utilizzabili (art. 6).
Si segnala che la proroga al 30 novembre 2016 del termine della gestione commissariale della Galleria Pavoncelli era stata inserita nel corso dell'esame al Senato del disegno di legge di conversione del D.L. 150/2013 e successivamente soppressa durante l'esame alla Camera.
La proroga deroga all’art. 3, comma 2, del D.L. 59/2012, che aveva stabilito che le gestioni commissariali operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 non fossero suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012. Si ricorda inoltre che l'articolo 5, comma 1-bis, della legge n. 225/1992 (istitutiva del Servizio nazionale della Protezione civile) stabilisce che la durata della dichiarazione dello stato di emergenza non possa superare i 180 giorni e che uno stato di emergenza già dichiarato possa essere prorogato per non più di ulteriori 180 giorni.
Si segnala, inoltre, che il comma 2 dell'articolo 4 del D.L. 13/2013 prevede che, con Accordo di programma, da stipularsi entro sei mesi antecedenti la scadenza della gestione commissariale, le Regioni interessate d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Acquedotto Pugliese S.p.A., individuano il soggetto competente al subentro nelle attività e nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità connessa alla vulnerabilità sismica della "Galleria Pavoncelli".
Con riguardo allo stato dei lavori e alle risorse impegnate per la messa in sicurezza e il completamento della galleria alternativa alla galleria Pavoncelli denominata "Galleria Pavoncelli Bis", il cui soggetto titolare è il Commissario straordinario, l’Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza 2014, che reca lo stato di avanzamento relativo al Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) di cui alla legge n. 443/2001 (c.d. legge obiettivo), riporta un costo dell’opera di 166,54 milioni di euro interamente disponibili. Per un approfondimento sullo stato di attuazione dell’opera con dati al 31 ottobre 2013, si veda anche la scheda n. 153 dell' VIII° rapporto sull’attuazione della “legge obiettivo”, predisposta dal Servizio Studi della Camera in collaborazione con l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Il comma 1-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede che la relazione contenuta nel rapporto sulla gestione commissariale della "Galleria Pavoncelli”, inviato al Parlamento e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, contenga anche informazioni sull'entità dei lavori ancora da eseguire. Il comma 1-bis prevede inoltre l’invio del rapporto anche all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La norma modifica il comma 1-bis dell’articolo 4 del D.L. 43/2013 ai sensi del quale il Commissario delegato invia al Parlamento e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con periodicità semestrale e al termine dell'incarico commissariale, un rapporto contenente la relazione sulle attività svolte e la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale della "Galleria Pavoncelli". Il Commissario riferisce altresì alle competenti Commissioni parlamentari, periodicamente e almeno ogni sei mesi, sullo stato di avanzamento degli interventi di cui alla citata ordinanza n. 3858 del 2010 nonché, in maniera dettagliata, sull'utilizzo delle risorse a tal fine stanziate.
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Interventi infrastrutturali nelle aree colpite dagli eventi sismici del 1980 e 1981 - Completamento asse stradale Lioni-Grottaminarda (art. 2)L’articolo 2, sostituito nel corso dell’esame al Senato, differisce sino al 31 dicembre 2016 l’operatività della gestione commissariale finalizzata alla definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali nei comuni delle regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Nell’ambito delle competenze della predetta gestione commissariale rientra l’intervento di completamento dell’asse stradale Lioni-Grottaminarda. In particolare, il comma 1 modifica i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 49 del D.L. 83/2012, al fine di: -differire dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2016 il termine per la cessazione dell’incarico del commissario ad acta, nominato ai sensi dell’articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai fini della definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali nelle predette aree, previsti dall'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (art. 49, comma 1, del D.L. 83/2012); - differire dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2016 l’obbligo in capo al commissario ad acta, previa ricognizione delle pendenze, di provvedere alla consegna di tutti i beni, trattazioni e rapporti in capo alle amministrazioni individuate, secondo le ordinarie competenze, con decreto interministeriale, emanato di concerto dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, e di presentare ai medesimi Ministri la relazione conclusiva dell'attività svolta (art. 49, comma 2, del D.L. 83/2012); - prevedere come per il biennio 2012-2013, fino al 2016, la copertura dell'onere per il compenso a saldo e per il funzionamento della struttura di supporto del Commissario ad acta, nel limite di 100.000 euro, gravante sulle disponibilità della contabilità speciale 3250, intestata al commissario ad acta, provenienti dalla contabilità speciale 1728 di cui all'articolo 86, comma 3, della legge 289/2002 (art. 49, comma 3, del D.L. 83/2012). Sono altresì dettate disposizioni per il monitoraggio delle attività del Commissario. Il comma 2 prevede infatti che il Commissario:
Il nuovo testo approvato dal Senato modifica sostanzialmente la disposizione inizialmente prevista dal decreto-legge riprendendo quasi integralmente il contenuto dell'articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 150 del 2013, che era stato soppresso nel corso dell'esame parlamentare e che prevedeva una proroga fino al 31 dicembre 2014. Il testo originario prevede infatti che la citata gestione commissariale sia sostituita, al fine di consentire il completamento dell’asse stradale Lioni-Grottaminarda, da un Coordinatore di apposita struttura temporanea istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui viene disciplinata la nomina e gli oneri di funzionamento. La disposizione in esame opera attraverso un differimento del termine del 31 dicembre 2013, fissato dall’art. 49 del D.L. 83/2012, per la chiusura della gestione commissariale prevista dall'articolo 86 della L. 289/2002 e affidata, con D.M, attività produttive 21 febbraio 2003 (pubblicato nella G.U. 26 maggio 2003, n. 120) all’ing. Filippo D'Ambrosio.
L'art. 86 citato, finalizzato alla definitiva chiusura di tutti gli interventi infrastrutturali di cui all'art. 32 della legge n. 219/1981 (di conversione del D.L. 75/1981, recante interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981), oltre alla nomina del citato commissario ad acta, ha revocato tutte le concessioni per le opere di viabilità, finanziate ai sensi della legge 219/1981, i cui lavori non avessero conseguito significativi avanzamenti da almeno tre anni. Il medesimo articolo 86 ha altresì disposto che il commissario ad acta, entro 24 mesi dalla definizione degli stati di consistenza, affidasse il completamento della realizzazione delle opere medesime con le modalità ritenute più vantaggiose per la pubblica amministrazione, avvalendosi della disciplina straordinaria di cui alla medesima legge 219 del 1981.
Per informazioni sullo stato dei lavori di completamento dell'asse stradale Lioni-Grottaminarda si veda la scheda n. 192 dell’VIII Rapporto sull’attuazione della legge obiettivo, aggiornata al 31 ottobre 2013.
Nell’ambito delle attività volte al completamento degli interventi infrastrutturali di cui all’art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nelle aree di Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, con apposito decreto n. 709 del 28 luglio 2010 il Commissario ad acta ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della«strada a scorrimento veloce Lioni - Grottaminarda». Il decreto prevede che la realizzazione del progetto esecutivo avvenga per stralci a seconda delle risorse effettivamente disponibili e dei tempi di assegnazione delle risorse stesse.
Con la delibera CIPE 62/2011, nell’ambito delle risorse ad infrastrutture strategiche interregionali e regionali per l’attuazione del Piano nazionale per il sud, è stato assegnato all’Asse Nord/Sud Tirrenico - Adriatico: Lauria - Contursi - Grottaminarda - Termoli – Candela, Tratta Lioni- Grottaminarda, 1° lotto funzionale, individuato dal Commissario tra lo svincolo di Grottaminarda e lo svincolo intermedio di Frigento, un finanziamento di 220 milioni di euro a valere sulle quote regionali 2007-2013 del Fondo per lo sviluppo e la coesione istituito ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo n. 88/2011 (ex Fondo per le aree sottoutilizzate).
Con la delibera del CIPE n. 94 del 2013 è stata, tra l'altro, disposta la proroga al 30 giugno 2014 del termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti - già stabilito al 31 dicembre 2013 dalla delibera n. 14/2013 - con riferimento agli interventi finanziati con la delibera n. 62/2011. |
Gestione degli impianti di collettamento e depurazione in Campania (art. 3)Proroga degli effetti dell’O.P.C.M. 4022/2012 (commi 1 e 1-ter)Il comma 1 dell'articolo in esame – in relazione all’emergenza nella gestione degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma e dell’impianto di grigliatura e derivazione di Succivo, nella Regione Campania – dispone che fino al 30 novembre 2014 continua a produrre effetti l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4022 del 9 maggio 2012, nonché i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi alla citata ordinanza. La disposizione espressamente chiarisce che la proroga, al fine di non determinare soluzioni di continuità nella gestione degli impianti suddetti, opera nelle more del completamento, da parte della regione Campania, delle attività avviate per l’affidamento delle gestioni degli stessi impianti. Si fa notare che il termine del 30 novembre è stato inserito nel corso dell’esame al Senato, in luogo del termine del 31 luglio inizialmente contemplato dal decreto-legge. Sempre nel corso dell'esame al Senato è stato chiarito che la realizzazione dei citati impianti avvenga nel rispetto delle normative nazionali e dell'Unione europea in materia di gestione delle acque reflue e dei rifiuti (comma 1-ter). Relativamente all’O.P.C.M. n. 4022/2012, si ricorda, in estrema sintesi, che essa ha previsto il subentro alla regione Campania dell'ing. Luigi Bosso (poi sostituito, con l’ordinanza del 10 agosto 2012, n. 16, dal dott. Nicola Dell'Acqua) in qualità di Commissario delegato nella gestione, fino al 31 marzo 2013 (termine prorogato al 31 marzo 2014 dal D.L. 43/2013), degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni e Cuma, stabilendo altresì che il Commissario delegato provveda, in termini di somma urgenza, all'adeguamento alla normativa vigente in materia degli impianti predetti.
A tal fine la regione Campania provvede all'immediato trasferimento al Commissario delegato degli impianti di collettamento e depurazione in rassegna, unitamente alla pertinente documentazione tecnica e contabile. Il Commissario può avvalersi delle unità di personale in servizio presso i medesimi impianti, con costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato di durata non superiore al termine del 31 marzo 2013; al Commissario delegato, in relazione ai compiti conferiti, è riconosciuto un compenso mensile onnicomprensivo di euro 4.694,04. Il Commissario delegato può avvalersi di società a totale partecipazione pubblica, nonché della collaborazione dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), dell'ARPAC (Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania), degli uffici tecnici regionali, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici territoriali e non territoriali; può altresì avvalersi, in posizione di comando, del personale delle predette amministrazioni ed enti nel limite complessivo di otto unità.
Relativamente alla proroga succitata, operata dal D.L. 43/2013, si rammenta che essa operava:
Monitoraggio finanziario-contabile e delle attività svolte dal Commissario (comma 1-bis)Il comma 1-bis, inserito durante l’esame al Senato, prevede che il Commissario provveda a:
Copertura finanziaria (comma 2)Il comma 2 individua la copertura finanziaria per fronteggiare gli oneri recati dal comma precedente a carico delle risorse previste per la richiamata ordinanza n. 4022 del 2012, che sono stimate in 65 milioni di euro. Si ricorda al riguardo che il comma 8 dell’articolo 1 della citata ordinanza – dopo aver stimato in 65 milioni di euro gli oneri complessivi per la sua attuazione – ha previsto che per la copertura si provveda, prioritariamente, con il versamento dei canoni correnti e pregressi maturati e ancora non versati da parte dei soggetti obbligati ai comuni od ai gestori del Servizio idrico integrato per il servizio di depurazione e collettamento degli impianti. È previsto altresì che la regione Campania provveda a trasferire sulla contabilità speciale l'eventuale differenza tra le somme derivanti dai canoni, fino a concorrenza di quelle necessarie per l'attuazione dell'ordinanza, con le risorse stanziate nel bilancio regionale. |
Ordinanze riguardanti la Costa Concordia (art. 3-bis)L’articolo 3-bis, introdotto durante l’esame al Senato, proroga dal 31 luglio al 31 dicembre 2014 il termine fino al quale continuano a produrre effetti le ordinanze di protezione civile adottate per la prosecuzione dei compiti finalizzati alla rimozione del relitto della nave Costa Concordia dal territorio dell'isola del Giglio, e l’istituzione dell’Osservatorio di monitoraggio delle operazioni connesse al progetto di rimozione e recupero proposto dalla Costa Crociere S.p.A. Agli oneri conseguenti alla proroga si provvede, nel limite massimo di 5 milioni di euro, con le risorse già previste per la copertura finanziaria delle citate ordinanze di protezione civile. Il termine del 31 luglio 2014 è stato fissato dall’art. 2, comma 1, del D.L. 150/2013, al fine di consentire il proseguimento degli interventi previsti nell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3998 del 20 gennaio 2012 e nell'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4023 del 2012.
L'ordinanza n. 3998 del 2012 ha, in primo luogo, nominato Commissario delegato il Capo del Dipartimento della Protezione Civile e indicato i compiti ad esso assegnati (art. 1).
Relativamente alle vicende conseguenti all’incidente della Costa concordia, si ricorda che con il D.P.C.M. 20 gennaio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza per il naufragio della nave Costa Concordia nel comune dell’Isola del Giglio fino al 31 gennaio 2013, dopodiché gli effetti delle ordinanze citate sono stati prolungati (in deroga al divieto di proroga o rinnovo delle gestioni commissariali stabilito dall’art. 3, comma 2, del D.L. 59/2012) fino al 31 dicembre 2013, per effetto dell’art. 2, comma 1, del D.L. 1/2013, e fino al 31 luglio 2014 in conseguenza di quanto disposto dall’art. 2, comma 1, del D.L. 150/2013.
Dopo l’emanazione dell’O.P.C.M. 3998, l’ordinanza 4019/2012, per accelerare le attività finalizzate al superamento dell'emergenza, ha previsto un’apposita conferenza di servizi, svoltasi il 15 maggio 2012, indetta dal Commissario delegato per l’acquisizione di tutte le indicazioni occorrenti per l'eventuale miglioramento del progetto inerente alla rimozione e al recupero della nave, così come proposto dalla Costa crociere S.p.A., nonché per l'esame e il rilascio dei pareri, visti, concessioni e nulla-osta, e per la valutazione d'incidenza ambientale, previsti a normativa vigente per il progetto stesso.
Con l’ordinanza n. 4023/2012 sono state approvate le operazioni del progetto di rimozione e recupero della Costa Concordia e con l’articolo 2 della medesima ordinanza è stato istituito, al fine di assicurare l'esecuzione del progetto con oneri a carico della Costa Crociere, un Osservatorio di monitoraggio, anche per quanto concerne gli aspetti di natura ambientale, che prevede la partecipazione di un rappresentante della regione Toscana, con funzioni di Presidente, del Ministero dell'ambiente, del Dipartimento della protezione civile, dell'ARPAT, della Provincia di Grosseto, del Comune dell'Isola del Giglio, del Ministero dell'interno, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ISPRA, della Capitaneria di Porto, del Ministero della salute e dell'Istituto Superiore della Sanità.
Con la recente delibera del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 2014 sono state dettate disposizioni per l’esecuzione della procedura per l'esame e l'approvazione del progetto per la rimozione del relitto ed è stato fissato il termine del 16 giugno 2014 per l’effettuazione della conferenza di servizi decisoria, all’esito della quale il Commissario delegato dovrà procedere all'adozione delle eventuali ulteriori misure necessarie per assicurare l'esatta esecuzione del progetto e delle relative prescrizioni formulate dalla Conferenza. |
Relazioni allegate o richiesteIl disegno di legge di conversione è corredato della relazione illustrativa e della relazione tecnica. Il disegno di legge non è corredato né della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR). La relazione illustrativa, difformemente da quanto disposto dall’articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, non “contiene il riferimento alla disposta esenzione [dall’obbligo di redazione della relazione AIR] e alle sue ragioni giustificative”. |
Precedenti decreti-legge sulla stessa materiaDiverse disposizioni del decreto, nel testo modificato ed integrato al Senato, riprendono in maniera pressoché integrale i contenuti di talune norme già presenti nell’ambito del decreto-legge n. 150/2013 e soppresse nel corso dell'esame parlamentare di tale decreto: in particolare, l'articolo 1, comma 1, che era stato inserito nel corso dell'esame al Senato, e l'articolo 2, comma 1, presente nel testo originario del decreto, entrambi soppressi nel corso del procedimento di conversione. L’articolo 3-bis interviene in maniera non testuale sull’articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, al fine di prorogare gli effetti delle ordinanze relative alle operazioni di rimozione del relitto della nave Costa Concordia. Si segnala, infine, anche che il citato articolo 1, comma 1 novella l’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 43/2013, che ha prorogato al 31 marzo 2014 la gestione commissariale istituita per fronteggiare le condizioni di emergenza connesse alla vulnerabilità sismica della ''Galleria Pavoncelli''. L'articolo 3, comma 1, del D.L. 43/2013 aveva prorogato al 31 marzo 2014 gli effetti dell'O.P.C.M. n. 4022/2012 su cui interviene l'articolo 3, comma 1, del decreto. |
Motivazioni della necessità ed urgenzaNel preambolo del decreto si fa riferimento alla necessità di intervenire in via d’urgenza per consentire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività volte a fronteggiare la situazione di emergenza nel territorio delle Regioni Campania e Puglia in relazione alla vulnerabilità sismica della galleria Pavoncelli, necessarie a garantire l’approvvigionamento idrico della zona interessata, la prosecuzione delle attività volte alla realizzazione del completamento della viabilità Lioni-Grottaminarda, nonché per consentire alla Regione Campania di proseguire nelle attività avviate per l’affidamento delle gestioni degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma e impianto di grigliatura e derivazione di Succivo. Le motivazioni di necessità e urgenza sono, altresì, esplicitate nelle relazioni di accompagnamento del disegno di legge. |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteRileva la materia della protezione civile, che rientra tra le materie di legislazione concorrente elencate nel terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione. Rilevano, altresì, tra le materie assegnate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa dello Stato e la tutela dell'ambiente di cui alle lettere g) ed s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione. |
Specificità ed omogeneità delle disposizioniIl decreto presenta un contenuto sostanzialmente omogeneo in quanto reca una serie di proroghe di varie gestioni commissariali e degli effetti delle relative ordinanze. Nel corso dell’esame al Senato è stata introdotta un’ulteriore proroga degli effetti delle ordinanze riguardanti la rimozione del relitto della nave Costa Concordia ed è stato integralmente sostituito l’articolo 2, che, nel testo originario del decreto, fa espressamente riferimento al completamento della viabilità della strada Lioni-Grottaminarda, mentre nel testo sostituito dal Senato proroga il Commissario ad acta di cui all'articolo 86 della legge n. 289/2002. |