Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento lavoro | ||
Titolo: | Misure urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione - D.L. 34/2014 - A.C. 2208 - Schede di lettura - Elementi per l'istruttoria legislativa | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 134 | ||
Data: | 27/03/2014 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | XI-Lavoro pubblico e privato |
Misure urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione
27 marzo 2014
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Indice |
Contenuto|Relazioni allegate o richieste|Incidenza sull'ordinamento giuridico|Compatibilità comunitaria|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite| |
ContenutoIl decreto-legge n. 34 del 2014 contiene disposizioni in materia di lavoro a termine, apprendistato, servizi per il lavoro, verifica della regolarità contributiva e contratti di solidarietà. Il decreto-legge si compone di sei articoli. |
Articolo 1: semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di lavoro a termineL’articolo 1 contiene disposizioni in materia di contratti a tempo determinato (c.d. lavoro a termine) e somministrazione di lavoro a tempo determinato, con l’obiettivo di facilitare il ricorso a tali tipologie contrattuali. A tal fine la disposizione modifica in più parti il decreto legislativo n.368/2001 e il decreto legislativo n.276 del 2003, prevedendo:
Sul punto il decreto-legge fa espressamente salvo quanto disposto dall’articolo 10, comma 7, del decreto legislativo n.368/2001, il quale prevede che la individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione del contratto a tempo determinato è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nella fase di avvio di nuove attività (per i periodi definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici); per ragioni di carattere sostitutivo o di stagionalità; per specifici spettacoli o programmi radiofonici o televisivi; con lavoratori di età superiore a 55 anni.
Per un raffronto tra il decreto legislativo n.368/2001 nel testo previgente e nel testo risultante dalle modifiche apportate dall’articolo 1 del decreto-legge in esame, si rinvia al testo a fronte allegato al presente dossier (link)
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Articolo 2: semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di apprendistatoL’articolo 2 contiene disposizioni in materia di apprendistato, con l’obiettivo di semplificarne la disciplina. A tal fine, le disposizione modifica in più parti il D.Lgs. 167/2011 e la L. 92/2012, prevedendo:
Per un raffronto tra il decreto legislativo n.167/2011 nel testo previgente e nel testo risultante dalle modifiche apportate dall’articolo 2 del decreto-legge in esame, si rinvia al testo a fronte allegato al presente dossier (link).
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Articolo 3: elenco anagrafico dei lavoratoriL’articolo 3 è diretto sia a garantire la parità di trattamento delle persone in cerca di occupazione in uno degli Stati membri dell’UE (ossia indipendentemente dal luogo di residenza), sia, attraverso l’eliminazione del requisito del domicilio, ad ampliare la possibilità di usufruire delle azioni di politica attiva poste in essere dai servizi competenti. Il comma 1 (attraverso una modifica testuale all’articolo 4, comma 1, del DPR 442/2000) dispone l’inserimento in un elenco anagrafico, indipendentemente dal luogo di residenza, dei cittadini italiani, comunitari e stranieri regolarmente soggiornanti in Italia (non più solo delle “persone”), in cerca di lavoro e che intendono avvalersi dei servizi competenti. Il comma 2 (intervenendo sulla lettera dell’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 181/2000) dispone che lo stato di disoccupazione, necessario per usufruire di alcune azioni di politica attiva, debba essere provato attraverso la presentazione dell’interessato presso il servizio competente in qualsiasi ambito territoriale dello Stato (eliminando il ricorso, a tal fine, alla nozione di “domicilio”). Come sottolineato nella Relazione illustrativa, l’articolo 3 è teso a rendere immediatamente operativa la Garanzia per i giovani (Youth guarantee) che, per usufruire dei relativi percorsi, richiede che vengano individuati i requisiti della “residenza” e della “contendibilità” del soggetto in modo che i giovani alla ricerca di occupazione possano rivolgersi ad un servizio per l’impiego indipendentemente dall’ambito territoriale di residenza.
Per un raffronto tra la normativa previgente e il testo risultante dalle modifiche apportate dall’articolo 3 del decreto-legge in esame, si rinvia al testo a fronte allegato al presente dossier (link). |
Articolo 4: semplificazioni in materia di documento di regolarità contributivaL’articolo 4 introduce disposizioni volte alla cosiddetta “smaterializzazione” del Documento unico di regolarità contributiva (DURC), attraverso una semplificazione dell’attuale sistema di adempimenti richiesti alle imprese per la sua acquisizione. Più nel dettaglio, il comma 1 dispone che la verifica della regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese operanti nel settore dell'edilizia, delle Casse edili, avvenga, da parte di chiunque vi abbia interesse, in tempo reale e con modalità esclusivamente telematiche, attraverso un’interrogazione negli archivi dei citati enti. Il risultato dell’interrogazione ha una validità di 120 giorni, a decorrere dalla data di acquisizione, e sostituisce ad ogni effetto il DURC, eccetto per i casi di esclusione previsti dal decreto interministeriale di cui al comma 2 (vedi infra). Il comma 3 stabilisce che l’interrogazione così eseguita assolve all’obbligo di verificare presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici la sussistenza del requisito di regolarità contributiva. Il requisito di regolarità contributiva è previsto dall’articolo 38, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 163/2006 in base al quale sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi i soggetti che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti.
La Banca dati nazionale dei contratti pubblici è stata istituita dall’art. 62-bis del D.Lgs. 82/2005, presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi ed assicurare l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa per l'allocazione della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture. Tale Banca dati contiene, tra l’altro, i dati informativi concernenti i contratti pubblici su tutto il territorio nazionale.
Il comma 2 prevede che le modalità per l’avvio della nuova procedura e le ipotesi di esclusione di cui al comma 1 siano definite con apposito decreto interministeriale, da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge in esame. Ai sensi del comma 4 il decreto interministeriale può essere aggiornato annualmente a seguito di modifiche normative o della evoluzione dei sistemi telematici. I criteri ai quali deve attenersi il decreto interministeriale sono i seguenti:
Si ricorda che l’articolo 1, comma 1175, della L. 296/2006 prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici previsti dalla normativa in materia di lavoro e di previdenza sociale sono riservati ai datori di lavoro che rispettino tutte le seguenti condizioni:
Inoltre, per espressa previsione del comma 3, ultimo periodo, dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto interministeriale vengono abrogate tutte le disposizioni legislative incompatibili con quanto disposto dall’articolo 4. Il comma 5, attraverso una modifica testuale dell’articolo 31, comma 8-bis, del D.L. 69/2013 (con la soppressione dell’inciso “in quanto compatibili”), dispone che l’obbligo per la stazione appaltantedi trattenere l’importo dovuto dal certificato di pagamento nel caso in cui il DURC registri un’inadempienza, valga anche per le amministrazioni pubbliche con riferimento alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere (compresi quelli comunitari, di cui all’articolo 1, comma 553, della L. 266/2005). Il comma 6, infine, dispone che le amministrazioni competenti provvedano agli adempimenti previsti dall’articolo 4 utilizzando le risorse organiche, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |
Articolo 5: contratti di solidarietàL’articolo 5 (aggiungendo il comma 4-bis all’articolo 6 del D.L. 510/1996), demanda ad uno specifico decreto interministeriale i criteri per l’individuazione dei datori di lavoro beneficiari delle agevolazioni, già previste dalla legislazione vigente, per i contratti di solidarietà, entro i limiti delle risorse disponibili. Allo stesso tempo, l’articolo innalza il limite di spesa relativo alle risorse da destinare ai contratti di solidarietà, pari attualmente a 5,16 milioni di euro ai sensi dell’articolo 1, comma 524, della L. 266/2005, portandolo a 15 milioni di euro a decorrere dal 2014.
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Articolo 6: entrata in vigoreL’articolo 6 dispone in ordine all’entrata in vigore del decreto-legge (il decreto-legge, entrato in vigore il il 21 marzo 2014, dovrà essere convertito in legge entro il 20 maggio 2014). |
Relazioni allegate o richiesteAl decreto-legge sono allegate la relazione illustrativa e la relazione tecnica. Si segnala che il provvedimento non è invece corredato della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN) e della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR). L'obbligo per il Governo di redigere l'AIR e gli eventuali casi di esclusione sono stabiliti dall'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.
L'ATN dà conto dell'impatto normativo e della qualità redazionale dei testi sottoposti dal Governo al Parlamento, mentre l'AIR consiste nella preventiva valutazione degli effetti della regolazione sull'ordinamento.
Le due relazioni sono disciplinate, rispettivamente, dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 settembre 2008 e dal regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170. Quest'ultimo, all'articolo 9, comma 3, prevede che si debba motivare l'eventuale esclusione dall'obbligo di redazione dell'AIR, indicando comunque in maniera sintetica "la necessità ed i previsti effetti dell'intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative". |
Incidenza sull'ordinamento giuridico |
Rapporti con le fonti normative regionaliCon riguardo all’articolo 2, comma 1, lettera c), si osserva che il superamento dell’obbligo di integrare, con l’offerta formativa pubblica, la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere svolta in azienda, non sembrerebbe escludere del tutto la possibilità che le regioni (nell’esercizio della competenza legislativa esclusiva ad esse riconosciuta in materia di formazione professionale) continuino a configurare l’offerta formativa pubblica in termini di obbligo nei confronti dei datori di lavoro che occupano apprendisti. Al riguardo occorre tuttavia considerare l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia di formazione professionale in apprendistato (su cui si rinvia al paragrafo “Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite”) e, in particolare, l’affermarsi in materia di formazione professionale del principio di “leale collaborazione” tra Stato e Regioni, che ha tra l’altro portato, di recente, alla definizione congiunta (in sede di Conferenza Stato-Regioni) della disciplina dell’offerta formativa pubblica nell’ambito dell’apprendistato (Linee guida del 20 febbraio 2014).
Le linee guida della Conferenza Stato-Regioni del 20 febbraio 2014 disciplinano l’offerta formativa pubblica per l’acquisizione di competenze di base e trasversali in termini di durata, contenuti e modalità di realizzazione. Le linee guida, oltre a realizzare una semplificazione della procedura obbligatoria per le aziende, stabiliscono che l'offerta formativa pubblica per l’apprendistato debba essere obbligatoria e disciplinata dalla regolamentazione regionale. La durata e i contenuti della formazione sono stati legati alle competenze acquisite nella formazione scolastica, prevedendo, in particolare, un diverso monte ore di formazione a seconda dei titoli posseduti (120 ore per i soggetti in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado; 80 ore per i soggetti in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado; 40 ore per gli apprendisti laureati).
Andrebbe pertanto chiarito, al fine di evitare dubbi interpretativi, che l’espressione “può essere integrata” (con riferimento all’offerta formativa pubblica) deve intendersi riferita al datore di lavoro, con la conseguenza che questi non potrebbe in alcun modo essere tenuto (anche a fronte di una legislazione regionale che preveda un obbligo in tal senso) ad avvalersi della formazione pubblica regionale. Tale interpretazione si desume, del resto, dalla relazione illustrativa del provvedimento, ove si afferma che “viene eliminato l’obbligo a carico del datore di lavoro di integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con l’offerta formativa pubblica, sostituendo pertanto l’obbligo in capo al datore di lavoro con un elemento di discrezionalità”. |
Rapporti con le fonti normative contrattualiCon riferimento agli articoli 1 (contratti a termine) e 2 (apprendistato), si pone, relativamente ad alcune norme, la questione del rapporto tra fonte legislativa e fonte contrattuale. In particolare:
Per una breve rassegna delle norme contenute in alcuni contratti collettivi di lavoro in relazione ai profili sopra indicati, si rinvia alla apposita scheda del Servizio studi (link). |
Coordinamento con la normativa vigenteIl coordinamento con la normativa vigente è assicurato, agli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge, dal ricorso alla tecnica della novella (modifica espressa della normativa vigente). Merita peraltro osservare, relativamente alle modifiche alla disciplina del contratto a termine (articolo 1 del decreto-legge), quanto segue:
Con riferimento all’articolo 3, comma 1 del decreto-legge, si osserva che viene modificata, con una norma avente forza di legge (quale è il decreto-legge), una disposizione di rango regolamentare, con l’effetto di una parziale rilegificazione della materia. |
Adempimenti normativiL’articolo 4 introduce disposizioni volte alla cosiddetta “smaterializzazione” del Documento unico di regolarità contributiva (DURC), rinviando a un decreto interministeriale, da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge, la definizione della nuova disciplina della materia. Al riguardo merita segnalare che trattandosi di materia attualmente regolata (per lo più) da fonti normative primarie (leggi e atti aventi forza di legge), la disposizione in esame sembra delineare una procedura di delegificazione che, tuttavia, si discosta da quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 per i regolamenti di delegificazione, in quanto non indica espressamente le norme oggetto di abrogazione (l’articolo 4, comma 3, ultimo periodo, infatti, prevede genericamente l’abrogazione, a far data dall’entrata in vigore del decreto attuativo, di “tutte le disposizioni di legge incompatibili con i contenuti del presente decreto”).
L’articolo 5 demanda ad uno specifico decreto interministeriale i criteri per l’individuazione dei datori di lavoro beneficiari delle agevolazioni, già previste dalla legislazione vigente, per i contratti di solidarietà, entro i limiti delle risorse disponibili. Al riguardo si segnala che il testo non prevede un termine per l’emanazione del decreto interministeriale. Inoltre, le previste risorse aggiuntive afferiscono, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 185/2008, al Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, che andrebbe espressamente richiamato nel testo. |
Collegamento con lavori legislativi in corsoNon vi sono lavori legislativi in corso sulle materie oggetto del decreto-legge. |
Compatibilità comunitariaPer quanto riguarda le modifiche alla disciplina dei contratti a termine (articolo 1), occorre fare riferimento alla Direttiva 1999/70/UE(relativa all’Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato), recepita nell’ordinamento interno con il decreto legislativo n.368/2001, oggetto di modifiche da parte dell’articolo 1 del decreto-legge in esame. Per quanto in questa sede interessa, rileva, in particolare, la Clausola n.5 (Recante “Misure di prevenzione degli abusi”) dell’Accordo quadro, ove si dispone che “Per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a: a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti; b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi; c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti”. Al riguardo si fa presente che la giurisprudenza comunitaria ha interpretato in senso non restrittivo le misure indicate dalla Clausola n.5 dell’Accordo, osservando come esse configurino un obiettivo generale, consistente nella prevenzione di abusi, lasciando agli Stati membri ampia libertà nella scelta dei mezzi per conseguirlo. In particolare, la Clausola n.5 non impone l’adozione di tutte le misure ivi elencate, ma semplicemente l’adozione effettiva e vincolante di almeno una di esse (v., in questo senso, CGCE, Sez.VI, 8 marzo 2012, C-251/11, Huet, punto 42 (link) e CGCE, Grande Sezione, 15 aprile 2008, C-268/06, Impact, punto 70 [link]). Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale comunitario, pertanto, l’eliminazione della causale per i contratti a termine non configura un contrasto con la normativa comunitaria, in considerazione del fatto che la normativa vigente prevede comunque misure volte alla prevenzione di abusi (durata massima totale dei contratti a termine successivi; pause nel caso di rinnovi del contratto; sanzione della trasformazione in contratto a tempo indeterminato), cui si aggiungono quelle introdotte dal decreto-legge in esame (numero massimo di otto proroghe; limite quantitativo alla stipula di contratti a termine da parte di uno stesso datore di lavoro, pari al 20% dell’organico complessivo). |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteLa normativa contenuta nel decreto-legge è riconducibile, in linea generale, alla materia di potestà esclusiva statale “ordinamento civile” (di cui all’articolo 117, comma 2, lettera l), Cost.), alla quale la giurisprudenza costituzionale riconduce la disciplina dei rapporti di lavoro privato. Con specifico riferimento alla componente formativa del contratto di apprendistato (su cui interviene, escludendone l’obbligatorietà, l’articolo 2 del decreto-legge: per considerazioni problematiche sul punto si rinvia retro al paragrafo "Rapporto con le fonti normative regionali") si fa presente che la materia della “formazione professionale” rientra nella competenza legislativa esclusiva delle Regioni ai sensi l’articolo 117, comma 3, della Costituzione Peraltro, la Corte costituzionale (sentenza n. 50 del 2005) ha chiarito che tale competenza legislativa esclusiva regionale riguarda esclusivamente la formazione professionale pubblica, mentre la formazione professionale somministrata dai datori di lavoro in azienda (formazione aziendale) attiene alla materia di competenza esclusiva dello Stato “ordinamento civile”. La Corte ha peraltro precisato che nella regolamentazione dell’apprendistato né l’una (la formazione professionale pubblica), nè l’altra (la formazione aziendale) “appaiono allo stato puro, ossia separate nettamente tra di loro e da altri aspetti dell’istituto”, con la conseguenza che “occorre tenere conto di tali interferenze”.
Da ultimo, nella sentenza n.176 del 2010 la Corte costituzionale ha poi precisato che in materia di apprendistato, così come le Regioni non possono, nell’esercizio delle proprie competenze, svuotare sostanzialmente di contenuto la competenza statale, analogamente non è ammissibile riconoscere allo Stato la potestà di comprimere senza alcun limite il potere legislativo regionale. La Corte ha quindi dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 49, comma 5-ter, del decreto legislativo n.276 del 2003 (introdotto dall’articolo 23 del decreto-legge n.112 del 2008) nella parte in cui rimetteva la definizione di alcuni aspetti del contratto di apprendistato professionalizzante (in particolare, la nozione di formazione aziendale) unicamente alla contrattazione collettiva (escludendo qualunque coinvolgimento delle Regioni). |