Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Titolo: Le leggi: D.L. 6 marzo 2014, n. 16 'Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche', convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 - Schede di lettura
Riferimenti:
L N. 68 DEL 02-MAG-14   DL N. 16 DEL 06-MAR-14
AC N. 2162/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 125    Progressivo: 2
Data: 21/05/2014
Descrittori:
DECRETO LEGGE 2014 0016   FINANZA LOCALE
L 2014 0068   SCUOLA
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
VI-Finanze

 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

Progetti di legge

 

 

 

Le leggi

D.L. 6 marzo 2014, n. 16

“Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”, convertito
in legge, con modificazioni, dalla
legge 2 maggio 2014, n. 68

Schede di lettura

 

 

 

 

 

 

n. 125/2

 

 

 

21 maggio 2014


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Bilancio

( 066760-2233 – * st_bilancio@camera.it

Servizio Studi – Dipartimento Finanze

( 066760-9496 – * st_finanze@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: D14016b.doc

 


INDICE

Schede di lettura

§  Articolo 1, comma 2 del disegno di legge (Salvezza effetti D.L. 126/2013 e 151/2013) 3

§  Articolo 1, commi 1 e 1-bis (Disposizioni in materia di TARI e TASI) 4

§  Articolo 1, comma 2 (Riduzioni del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili e del Fondo ISPE) 12

§  Articolo 1, comma 3 (Esenzioni TASI) 15

§  Articolo 1, comma 4 (Estensione della procedura per erronei versamenti IMU) 18

§  Articolo 2, comma 1, lett. a) (Abrogazione norma sull’acquisto di spazi pubblicitari on-line. C.d. web-tax) 20

§  Articolo 2, comma 1, lett. a-bis) (Scioglimento “incentivato” e alienazione di società controllate da pubbliche amministrazioni locali (co 568-bis-568-ter, L. stabilità 2014)) 22

§  Articolo 2, comma 1, lett. b) (Proroga dismissione di partecipazioni vietate da parte di PA - co 569 L. stabilità 2014) 26

§  Articolo 2, comma 1, lett. da c) a d) (Definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo) 28

§  Articolo 2, comma 1, lett. da d-bis) a e-quater) (Disciplina della TARI) 30

§  Articolo 2, comma 1, lett. da f) a h) (TASI (co. 669, 670 e 679)) 34

§  Articolo 2, comma 1-bis (Sanzioni per insufficiente versamento dell’IMU 2013) 38

§  Articolo 2-bis (Differimento del termine per l’approvazione del bilancio 2014 degli enti locali) 39

§  Articolo 3, commi da 1 a 3-quater (Disposizioni per gli enti locali in difficoltà finanziaria) 41

§  Articolo 3, comma 4 (Deroga per il raggiungimento del riequilibrio di bilancio da parte dei comuni in dissesto con popolazione superiore a 20.000 abitanti) 49

§  Articolo 3, comma 4-bis) (Società controllate dagli enti locali in difficoltà finanziaria) 52

§  Articolo 3-bis (Fondo svalutazione crediti) 53

§  Articolo 4 (Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi) 55

§  Articolo 5 (Mutui enti locali) 61

§  Articolo 6 (Contabilizzazione IMU) 63

§  Articolo 7 (Verifica gettito IMU anno 2013) 65

§  Articolo 8 (Anticipazione pagamento fondo di solidarietà 2014) 68

§  Articolo 9 (Disposizioni in materia di contributo ordinario spettante agli enti locali (tagli costi della politica co. 183 legge 191/2009)) 71

§  Articolo 10 (Proroga delle modalità di riparto alle province del Fondo sperimentale di riequilibrio) 74

§  Articolo 11 (Relazione di fine mandato Sindaci e Presidenti delle province) 79

§  Articolo 12, comma 1 (Contributo straordinario per fusioni di comuni) 82

§  Articolo 12, comma 1-bis (Destinazione di risorse alla regione Emilia-Romagna) 84

§  Articolo 13 (Isole minori) 86

§  Articolo 14 (Applicazione dei fabbisogni standard per il riparto del Fondo di solidarietà comunale) 88

§  Articolo 15 (Province di nuova istituzione ai fini dell’applicazione del patto di stabilità) 91

§  Articolo 16, commi 1-5 (Disposizioni concernenti Roma Capitale) 94

§  Articolo 16, commi da 5-bis a 5-ter (Gestione integrata dei rifiuti nel territorio di Roma capitale) 105

§  Articolo 17 (Disposizioni in materia di trasporto ferroviario nelle regioni a statuto speciale) 108

§  Articolo 18, comma 1 (Sanzioni patto di stabilità per Venezia e Chioggia) 114

§  Articolo 18, comma 1-bis (Norma interpretativa sull’iscrizione in bilancio dei mutui con oneri a totale carico dello Stato contratti dagli enti locali prima del 2005) 116

§  Articolo 19, comma 1 (Disposizioni in materia di servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole) 118

§  Articolo 19, commi 1-bis e 2 (Disposizioni in materia di edilizia scolastica) 122

§  Articolo 20 (Ulteriori disposizioni per favorire il superamento delle conseguenze del sisma nella regione Abruzzo dell'aprile 2009) 126

§  Articolo 20-bis (Finanziamento del Fondo per le emergenze nazionali) 128

D.L. 31 ottobre 2013, n. 126. 129

D.L. 30 dicembre 2013, n. 151. 143

 


Schede di lettura


Articolo 1, comma 2 del disegno di legge
(Salvezza effetti D.L. 126/2013 e 151/2013)

 


2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio, e 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali.


 

 

L’articolo 1, comma 2, dispone la salvezza degli atti e provvedimenti adottati e degli effetti e dei rapporti giuridici sorti in base alle norme del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante “Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio”, e del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante “Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali”, entrambi non convertiti in legge per decorrenza dei termini di conversione.

La mancata conversione è stata dichiarata, rispettivamente, con comunicato dal Ministero della giustizia del 31 dicembre 2013 e del 1° marzo 2014, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dello stesso giorno.

In allegato sono riportati i testi del decreti-legge n. 126 e 151 del 2013.


 

Articolo 1, commi 1 e 1-bis
(Disposizioni in materia di TARI e TASI)

 


1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 677 è aggiunto, in fine, il seguente periodo “Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

b) il comma 688 è sostituito dal seguente:

“688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l'invio della predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.”;

c) il comma 691 è sostituito dal seguente: “691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”;

c-bis) dopo il comma 728 è inserito il seguente:

“728-bis. A decorrere dall'anno d'imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, il versamento dell'imposta municipale propria è effettuato da chi amministra il bene. Questi è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'imposta municipale propria dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale.”;

d) il comma 731 è sostituito dal seguente: “731. Per l'anno 2014, è attribuito ai comuni un contributo di 625 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, è stabilita, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, la quota del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI.”.

1-bis. Per l'anno 2013, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 8, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, sono valide le delibere di istituzione o variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche approvate entro i termini di legge e comunicate entro il 31 dicembre 2013.


 

 

L’articolo 1, comma 1, modifica alcune disposizioni in materia di Tari e Tasi introdotte dalla legge di stabilità del 2014: in primo luogo, per consentire ai comuni di finanziare detrazioni d’imposta sulla prima casa, si attribuisce ai medesimi la possibilità di elevare l’aliquota massima TASI di un ulteriore 0,8 per mille (rispetto all’attuale 2,5) e si incrementa il contributo statale in favore dei comuni di 125 milioni (rispetto agli originari 500 milioni). Si modificano poi le modalità di versamento della TASI rendendole omogenee a quelle dell’IMU (vale a dire modello F24 e bollettino di conto corrente postale).

Per quanto riguarda la TARI, si introduce un termine di scadenza per l’affidamento diretto e la possibilità di affidare la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI solo a soggetti già affidatari di servizi in materia di rifiuti.

 

Si ricorda che la legge di stabilità 2014 ha previsto, ai commi da 639 a 721, il riordino della tassazione immobiliare comunale mediante istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi:

§  uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore: si tratta dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

§  l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali: la componente riferita ai servizi, a sua volta si articola in:

a)  un tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;

b)  la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

 

Più in dettaglio, il comma 1, lettera a), aggiunge un periodo al comma 677, consentendo ai comuni, per il 2014, di superare il limite del 2,5 per mille previsto per la determinazione delle aliquote TASI 2014, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille.

La TASI, tributo per i servizi indivisibili comunali, è disciplinata dai commi da 669 a 681 della legge di stabilità 2014. Essa è destinata al finanziamento dei servizi comunali rivolti all’intera collettività. Soggetto passivo di imposta è il possessore o il detentore dell’immobile; la base imponibile è il valore dell’immobile rilevante a fini IMU.

L’aliquota base è fissata all’1 per mille e può essere azzerata o modificata dai Comuni. In ogni caso, tale aliquota, sommata a quella dell’IMU, deve comunque essere contenuta entro un tetto massimo, ovvero l’aliquota massima fissata al 31 dicembre 2013 per l’IMU (10,6 per mille o aliquote inferiori secondo la tipologia d’immobile, cui ora si aggiunge lo 0,8 sopra citato).

Per il solo 2014 l’aliquota massima sulle abitazioni principali non può superare il 2,5 per mille (anche in tal caso, ora più lo 0,8 sopra citato).

Si affida alla potestà regolamentare del comune la disciplina di riduzioni ed esenzioni in specifiche ipotesi determinate dalla norma primaria; il regolamento comunale deve anche ripartire la quota di tributo tra detentore dell’immobile e titolare di diritto reale su di esso.

 

Tale possibilità è condizionata al finanziamento di detrazioni d’imposta o altre misure sulle abitazioni principali e le unità immobiliari ad esse equiparate che generino effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU per la stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dalla disciplina IMU (articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011).

Si ricorda che il sistema di detrazioni delineato dall’IMU, secondo il Dipartimento delle Finanze, ha fatto sì che nel 2012 circa un quarto delle abitazioni principali è risultato esente dall’imposta. (Analisi dei versamenti IMU 2012, http://www.finanze.gov.it/export/download/Imu/IMU_analisi_dei_versamenti_2012.pdf) e ha garantito una maggiore progressività dell’imposta rispetto all’ICI: in particolare, l’85 per cento dei contribuenti ha effettuato versamenti compresi entro i 400 euro, per un gettito complessivo pari a circa il 54 per cento dell’imposta, mentre il 6,8 per cento dei contribuenti ha versato oltre 600 euro, con un gettito complessivo di poco inferiore al 30 per cento dell’imposta.

Nell’audizione preliminare all’esame della manovra economica per il triennio 2014-2016, tenutasi il 29 ottobre 2013 al Senato, la Banca d’Italia ha fatto presente che nel 2012 l’aliquota media dell’Imu è stata pari al 4,6 per mille sulla prima casa, ma che l’applicazione di detrazioni ha portato ad una aliquota media effettiva pari a circa il 2,2 per mille. Per i fabbricati diversi dall’abitazione principale, l’aliquota media è stata pari al 9,5 per mille.

 

Le nuove aliquote massime determinate dalla norma in commento per la TASI sull’abitazione principale potranno essere, quindi, pari a 3,3 per mille. Tale limite riguarda il solo anno 2014, non avendo il legislatore introdotto analoga previsione per gli anni successivi.

 

Per le altre tipologie di immobili, per le quali l’aliquota non poteva superare l’aliquota massima fissata al 31 dicembre 2013 per l’IMU (10,6 per mille) tale limite viene ora innalzato all’11,4 per mille.

Il regime dell’abitazione principale e degli immobili assimilati

Il legislatore fiscale ha introdotto una normativa stringente per l’individuazione dell’abitazione principale del contribuente, alla quale l’IMU nel 2012 è stata applicata – ex lege – con aliquota ridotta allo 0,4 per cento (modificabile dai comuni, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti; dunque la misura minima possibile è 0,2 per cento e la massima è 0,6 per cento).

Si prevede una detrazione pari a 200 euro da quanto dovuto per l’abitazione principale, fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell’immobile ad abitazione principale. Ove l’immobile costituisca “prima casa” per più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Nel 2012 e 2013 è stata prevista una maggiorazione della detrazione “prima casa”, commisurata alla presenza di figli del soggetto passivo: essa era pari a 50 euro per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, purché dimorante abitualmente ed avente la residenza anagrafica nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione non poteva superare l’importo massimo di 400 euro, al netto della detrazione di base.

Dal 2014 l’IMU a regime non si applica all’abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché ad altre tipologie di immobili individuate ex lege. Il D.L. 102/2013 ha infatti esentato dal pagamento dell’imposta a decorrere dal 1° gennaio 2014, i cosiddetti “beni merce”, ossia i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (articolo 13, comma 9-bis, D.L. 201 del 2011) e gli immobili destinati alla ricerca scientifica (articolo 7, comma 1, lettera i), d.lgs. n. 504 del 1992). Sono esenti dall’imposta (articolo 13, D.L. 201 del 2011, come modificato dal comma 707 della legge di stabilità 2014):

a)   gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale;

b)   gli alloggi sociali;

c)   la casa coniugale assegnata a uno dei due coniugi a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d)   un unico immobile, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

 

L’IMU continua ad applicarsi agli immobili “di lusso”, classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (ovvero abitazioni di tipo signorile, ville, castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), con l’aliquota ridotta (0,4 per cento) e la detrazione di 200 euro. La detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.

 

L’abitazione principale è invece assoggettata a TASI, secondo le norme sopra indicate.

 

Il comma 1, lettera b), modifica il comma 688 della legge di stabilità 2014, riguardante le modalità di pagamento della TASI e della TARI.

 

In particolare, le modalità di versamento della TASI vengono rese omogenee a quelle dell’IMU (vale a dire modello F24 e bollettino di conto corrente postale compatibile con le norme concernenti i versamenti unitari, eliminando le altre modalità di pagamento - vale a dire servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali - previste dalla norma originaria. Ciò anche al fine di consentire – secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa – la disponibilità immediata dei dati anche in funzione delle regolazioni finanziarie previste nell’ambito del Fondo di solidarietà comunale).

Le modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali restano invece possibili per il pagamento della TARI.

 

Il decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, già previsto dalla legge di stabilità 2014, che deve definire le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell’economia e delle finanze, non dovrà più essere sottoposto al parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali e delle principali associazioni rappresentative dei comuni.

 

Resta confermato che il pagamento della TARI avviene secondo il numero di rate e le scadenze di pagamento stabiliti dal comune, che deve consentire, di norma, almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI.

 

La TASI deve essere pagata in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, in analogia a quanto previsto per l’Imu dal decreto sul federalismo municipale (D.Lgs. n. 23 del 2011).

Si segnala peraltro che l’articolo 9 comma 3 del predetto decreto fa riferimento a due rate “di pari importo”, mentre l’emendamento in esame introduce un meccanismo di acconto e saldo che potrebbe condurre a due rate di importo diverso.

 

È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

 

Il versamento della prima rata TASI è eseguito sulla base dell’aliquota dei 12 mesi precedenti, mentre il saldo deve tenere conto degli atti pubblicati dal comune entro il 28 ottobre. Spetta ai comuni inserire nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale gli elementi risultanti dalle delibere.

 

Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il 2014 il versamento della prima rata è effettuato sulla base dell’aliquota base TASI (pari all'1 per mille) qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, mentre il versamento della rata a saldo è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale.

 

Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il 2014 il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo che - alla data del 31 maggio 2014 - venga pubblicata nel Portale del federalismo fiscale la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni. A tal fine il comune deve inviare la predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 23 maggio 2014.

 

Per quanto riguarda la TARI, il comma 1, lettera c) – modificando il comma 691 della legge di stabilità 2014 - introduce un termine di scadenza per l’affidamento diretto e la possibilità di affidare la gestione dell’accertamento e della riscossione della Tari solo a soggetti già affidatari di servizi in materia di rifiuti (in considerazione della continuità tra TARI e vecchia TARES).

In particolare, i comuni possono affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione della vecchia TARES.

 

È invece eliminata la possibilità di affidare la gestione dell’accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta attribuito il servizio di accertamento e riscossione dell’IMU. Ciò al fine di consentire il predetto affidamento mediante svolgimento di una gara ad evidenza pubblica.

 

La nuova lettera c-bis) prevede che - a decorrere dall'anno d'imposta 2013 - nel caso di immobili oggetto di “multiproprietà” (diritti di godimento a tempo parziale) il versamento dell’IMU è effettuato dall’amministratore del bene, il quale può prelevare l’importo necessario dal fondo comune attribuendo le quote ai singoli titolari con addebito nel rendiconto annuale.

Si ricorda che all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005 definisce "contratto di multiproprietà" un contratto di durata superiore a un anno tramite il quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso il diritto di godimento su uno o più alloggi per il pernottamento per più di un periodo di occupazione.

 

Infine, il comma 1, lettera d), sostituisce il comma 731 della legge di stabilità 2014, disponendo, per l’anno 2014, un contributo di 625 milioni di euro per i comuni (in luogo dei 500 milioni originariamente attribuiti dalla legge di stabilità 2014, finalizzati a finanziare la previsione, da parte dei Comuni, di detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale).

Le modalità di ripartizione di tale contributo, che sembrerebbe non più finalizzato al finanziamento di detrazioni dalla TASI, da adottarsi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo parere della Conferenza Stato città ed autonomie locali, devono tenere conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI.

 

Il testo originario del comma 731 assegnava per l’anno 2014 ai comuni 500 milioni di euro, finalizzati a finanziare la previsione, da parte dei Comuni, di detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Tali risorse potevano essere utilizzate dai comuni anche per finanziare detrazioni in favore dei cittadini iscritti all’AIRE.

La ripartizione dello spazio finanziario disponibile per ciascun comune, nel limite dei 500 milioni assegnati al Fondo, veniva rinviata ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottarsi entro il 28 febbraio 2014, sulla base dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e del gettito standard della TASI, relativi all'abitazione principale, e della prevedibile dimensione delle detrazioni adottabili da ciascun comune.

 

Infine, il nuovo comma 1-bis dispone che per l'anno 2013, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 8, primo periodo, del già citato D.Lgs. n. 23 del 2011, sono valide le delibere di istituzione o variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche approvate entro i termini di legge e comunicate entro il 31 dicembre 2013.

 

Si ricorda che, l’articolo 14, comma 8 del D.Lgs. n. 23 del 2011, rispetto al quale la norma in esame dispone in deroga, prevede che a decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico apposito, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce.


 

Articolo 1, comma 2
(Riduzioni del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili
e del Fondo ISPE)

 


2. All'onere di cui al comma 1, lettera d) si provvede, quanto a 118,156 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e quanto a 6,844 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


 

 

Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dalla lettera d) del comma 1, nella quale si dispone un incremento di 125 milioni di euro per il 2014 del contributo in favore dei comuni previsto, per il medesimo anno, dal comma 731 della legge di stabilità 2014 (portando da 500 a 625 milioni di euro).

 

Alla copertura di tali oneri si provvede:

§  quanto a 118,156 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze (cap. 3071).

Il Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili è stato istituito dal comma 1 dell'articolo 7-quinquies del D.L. n. 5/2009 al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell’istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi[1].

Il Fondo qui in oggetto - dotato dalla norma istitutiva di 400 milioni per l’anno 2009 è stato via via rifinanziato, nell’ambito delle leggi di stabilità, fino all’anno 2013[2].

Talune norme hanno comunque disposto che al Fondo affluiscano una serie di risorse, la cui entità non è però predeterminabile[3]. In particolare, l’articolo 5 del D.L. n. 79/2012 ha previsto che le somme del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura (di cui all'art. 2, co. 6-sexies, del D.L. n. 225/2010), resesi disponibili al termine di ogni esercizio finanziario, accertate con decreto del Ministro dell'interno, siano riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo esigenze urgenti ed indifferibili.

Il Fondo non ha avuto rifinanziamenti per l’anno 2014.

Si segnala che benché il capitolo 3071/MEF, relativo al Fondo in oggetto, non risulta presente nel bilancio 2014, in quanto non rifinanziato per tale anno, lo stesso, secondo le informazioni fornite dalla Ragioneria generale dello Stato, è stato recentemente ripristinato, con l’assegnazione di un importo di 118,156 milioni per l’anno 2014, proveniente dalle risorse resesi disponibili, al termine dell’esercizio finanziario 2013, ai sensi del predetto articolo 5 del D.L. n. 79/2012, ed accertate con D.M. del Ministro dell’interno 16 dicembre 2013. Il Fondo risulta, pertanto, avere le disponibilità finanziarie necessarie alla copertura;

§  quanto a 6,844 milioni di euro mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Il Fondo per interventi strutturali di politica economica (ISPE) è stato istituito dall'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282/2004, al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il Fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze (cap. 3075) viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari.

La dotazione del Fondo ISPE risulta rideterminata nel bilancio 2014-2016 (legge n. 148/2013 e D.M. di ripartizione in capitoli del 27 dicembre 2013) in 44,3 milioni per il 2014, in 360,5 milioni nel 2015 e in 173,6 milioni nel 2016.

Sugli stanziamenti indicati dalla legge di bilancio 2014-2016, incidono, peraltro, in senso riduttivo, una serie di interventi legislativi, in particolare:

§  l’articolo 2, comma 4, del D.L. n. 120/2013 ha disposto una riduzione di 1 milione di euro a decorrere dal 2014 a copertura degli oneri, in termini di minori interessi attivi per il bilancio dello Stato, determinati dalla norma di copertura contenuta nel comma 3 del medesimo articolo;

§  l’articolo 12, comma 7-ter del D.L. n. 145/2013 ha ridotto il Fondo di 7,5 milioni nel 2014, a parziale copertura degli oneri derivanti dal mancato incremento dell'accisa sulla birra a partire dal 1° marzo 2014;

§  l’articolo 4, comma 14 del medesimo D.L. n. 145/2013 ha ridotto il Fondo di 40 milioni per l'anno 2015 a parziale copertura dell'onere recato dagli accordi di programma per le bonifiche dei siti di interesse nazionale;

§  l’articolo 4, comma 8 del D.L. n. 150/2013 ha ridotto il Fondo di 3,4 milioni per l'anno 2015 a parziale copertura degli oneri derivanti dalla proroga delle misure di sospensione degli sfratti;

§  l’articolo 4, comma 1, lett. a) del D.L. n. 4/2014 ha ridotto il Fondo di 8,8 milioni di euro per l'anno 2014, di 24 milioni di euro per l'anno 2015, di 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e di 55 milioni di euro a decorrere dal 2017.

Infine, si ricorda che il decreto legge in esame, all’articolo 17, comma 3, reca una riduzione di 9,4 milioni di euro per il 2014 del Fondo in oggetto, a parziale copertura degli oneri derivanti dalle misure per il trasporto pubblico locale ferroviario tra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta (contributo a Trenitalia per corrispettivo dei servizi resi nel periodo gennaio-luglio 2014).


 

Articolo 1, comma 3
(Esenzioni TASI)

 


3. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.


 

 

Il comma 3 dell’articolo 1, modificato durante l’esame parlamentare, disciplina le ipotesi di esenzione dalla TASI, con una disposizione che ricalca quanto previsto in materia di IMU.

 

Si ricorda che presupposto d’imposta per la TASI (articolo 1, comma 669 della legge n. 147 del 2013, come modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera f) del provvedimento in esame) è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, dei seguenti immobili, a qualsiasi uso adibiti:

§  fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria – IMU;

§  aree edificabili definite a fini IMU.

 

Sono esclusi dalla TASI i terreni agricoli.

 

La norma in commento precisa che sono esenti dal tributo:

§  gli immobili dello Stato e degli enti territoriali posseduti sul proprio territorio (in particolare regioni, province, comuni, comunità montane e consorzi fra detti enti, ove non soppressi). Sono esenti da TASI anche gli immobili dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

§  per effetto delle modifiche apportate durante l’esame del disegno di legge di conversione, anche i rifugi alpini non custoditi, i punti d’appoggio e i bivacchi.

Si ricorda che l’articolo 1 del regolamento generale rifugi, approvato dal Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del C.A.I – Club Alpino Italiano il 26 novembre 2011 prevede che, in relazione alle specifiche caratteristiche costruttive e funzionali connesse alla funzionalità alpinistica, escursionistica, naturalistica e di presidio del territorio come preventivamente individuate e riconosciute dalla Commissione centrale rifugi e opere alpine, le strutture di proprietà del Sodalizio o delle singole Sezioni o dalle stesse gestite, sono definite ed identificate come: rifugi (in questa categoria sono compresi i rifugi incustoditi a cui tutti possono accedere ritirando le chiavi a valle con le modalità stabilite dalla sezione), punti di appoggio e bivacchi fissi.

§  gli immobili elencati all'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f) ed i) del D.Lgs. n. 504 del 1992, e cioè: b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (stazioni, ponti, fabbricati destinati ad esigenze pubbliche, ecc.); c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali; d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto; e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense; f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; i) gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali per attività non commerciali.

Si rammenta che la mancata riproposizione della lettera h) (terreni agricoli ubicati in zone collinari e di montagna) dipende dal fatto che il provvedimento in esame (articolo 2, comma 1, lettera f)) esplicitamente esclude dal presupposto d’imposta i terreni agricoli.

La disposizione precisa che, per quanto riguarda gli enti non commerciali, resta ferma la specifica disciplina già dettata in materia di IMU (articolo 91-bis del decreto legge n. 1 del 2012); di conseguenza tale esenzione opera solo ove le predette attività siano svolte con modalità non commerciali. In caso contrario, esse saranno assoggettate, dal 2013, ad IMU.

 

Per quanto concerne gli enti non commerciali, si rammenta che sono esenti da IMU gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di determinate attività (assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di religione o di culto). E’ fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, i quali restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile (articolo 11-bis del decreto-legge n. 149 del 2013).

L’articolo 91-bis del D.L. n. 1/2012 ha specificato che tale esenzione opera solo ove le predette attività – pur dando luogo, in astratto, a esenzione - siano svolte con modalità non commerciali. In caso contrario, esse sono assoggettate, dal 2013, ad IMU sperimentale. Quando è possibile individuare gli immobili o le porzioni di immobili adibiti esclusivamente a attività di natura non commerciale, l’esenzione si applica solo alla frazione di unità in cui tale attività si svolge (articolo 91-bis, comma 2). Quando, invece, tale individuazione non risulta possibile, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione (art. 91-bis, comma 3): dal 1° gennaio 2013 l’esenzione si applica secondo un criterio di proporzionalità rispetto all’uso non commerciale dell’immobile, come risultante da apposita dichiarazione. Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200 contiene in primo luogo le definizioni, tra l’altro, di ente non commerciale, delle attività scolte (previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, istituzionali, ecc.), delle modalità non commerciali e dell’utilizzazione mista. Sono quindi definiti i requisiti generali per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali (articolo 3) nonché ulteriori requisiti per quanto riguarda lo svolgimento di attività assistenziali e attività sanitarie, di attività didattiche, di attività culturali e attività ricreative, nonché di attività sportive.

Successivamente la risoluzione n. 1/2012 del Dipartimento delle Finanze del MEF ha chiarito alcuni aspetti problematici relativi al medesimo provvedimento, in particolare concernenti l’applicabilità dello stesso agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e la decorrenza delle norme che definiscono lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali.

Nel dicembre 2012 la Commissione UE ha riscontrato che l’IMU è conforme alle norme dell’UE in materia di aiuti di Stato, in quanto limita chiaramente l'esenzione agli immobili in cui enti non commerciali svolgono attività non economiche. Inoltre, la nuova normativa prevede una serie di requisiti che gli enti non commerciali devono soddisfare per escludere che le attività svolte siano di natura economica. A parere della Commissione, tali salvaguardie garantiscono che le esenzioni dal versamento dell’IMU concesse agli enti non commerciali non comportino aiuti di Stato.

La risoluzione n. 1/2013 del Dipartimento delle Finanze reca precisazioni sui termini per le dichiarazioni IMU relative a tale agevolazione.

Ulteriori disposizioni in materia di IMU per tale categoria sono contenute nella legge di stabilità 2014 (articolo 1, commi 729-721 della legge n. 147 del 2013): i suddetti enti devono presentare la dichiarazione IMU esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Tale modalità telematica potrà essere utilizzata anche dagli altri soggetti passivi dell'imposta municipale propria. Sono previste inoltre specifiche modalità di versamento dell'imposta dal 2014.

 

Si rammenta inoltre che l’articolo 9, comma 6-quinquies del D.L. n. 174/2012 ha escluso gli immobili delle fondazioni bancarie dall’esenzione IMU disposta, in favore degli enti non commerciali, dall’articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, in relazione allo svolgimento di determinate attività.

Di conseguenza anche per gli immobili delle fondazioni bancarie su cui insistono attività non qualificabili come “commerciali” (ai sensi delle norme di legge e delle relative disposizioni attuative) è dovuta l’imposta municipale, in deroga alle citate disposizioni.


 

Articolo 1, comma 4
(Estensione della procedura per erronei versamenti IMU)

 


4. Le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applicano a tutti i tributi locali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità applicative delle predette disposizioni.


 

 

Il comma 4 dispone l’estensione a tutti i tributi locali della procedura prevista dall’articolo 1, commi da 722 a 727, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013) in caso di erronei versamenti dell’IMU. Conseguentemente vengono estese le modalità di regolazione tra i diversi enti a seguito di erronei versamenti e la procedura per effettuare eventuali rimborsi ai contribuenti.

Si affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, il compito di definire le modalità applicative della predetta estensione.

 

I richiamati commi da 722 a 727 disciplinano le conseguenze degli erronei versamenti IMU per l’anno 2012 (versamento a un comune diverso da quello destinatario dell’imposta; versamenti per importi superiori al dovuto; versamento allo Stato della quota dovuta ai Comuni e viceversa) e recano la disciplina delle regolazioni contabili tra i comuni e l’erario nel caso di erronei versamenti dell’IMU.

 

Tali norme si pongono dunque in deroga alla vigente disciplina generale in materia di erronei versamenti di imposta, che prevedono l’applicazione di interessi e sanzioni nei confronti del contribuente. Si rammenta in materia che con la circolare n. 27/E del 2013, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità ed i termini per sanare gli erronei versamenti delle imposte.

 

Più in dettaglio, il comma 722 disciplina le conseguenze dell’erroneo versamento a un comune diverso da quello destinatario dell’imposta. In tale ipotesi, già dall'anno di imposta 2012, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.

 

Il comma 723 riguarda invece le comunicazioni di carattere burocratico e contabile tra gli enti locali interessati, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'interno per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti.

 

Il successivo comma 724 disciplina i versamenti di importi superiori al dovuto. Dall'anno di imposta 2012, in tale caso l'istanza di rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso (ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 maggio 2007).

 

Il comma 725 disciplina l’ipotesi di versamento erroneo allo Stato di una quota IMU spettante al comune.

Si ricorda che nell’anno 2012 il gettito dell’IMU è stato ripartito tra i diversi livelli di governo (Stato e comuni): in particolare, è stata riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo ottenuto applicando l’aliquota di base alla base imponibile di tutti gli immobili, tranne l’abitazione principale e relative pertinenze e i fabbricati rurali strumentali; alla quota statale non si sono applicate le misure agevolative previste dalla legge e le riduzioni o detrazioni deliberate dai comuni. Le norme hanno disposto il versamento contestuale, con il pagamento dell’IMU, della quota di imposta riservata allo Stato.

Per il 2013 il comma 380 della legge n. 228/2012 ha soppresso la riserva di gettito in favore dello Stato, fatto salvo il gettito IMU sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, che rimane all’erario.

 

Per l’anno di imposta 2012 il comune, anche su comunicazione del contribuente, dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione.

Per le somme relative al 2013 e successivi le regolazioni avverranno, per i comuni delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, in sede di fondo di solidarietà comunale. Per i comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le regolazioni saranno effettuate accantonando i relativi importi a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali (dunque in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011).

 

La procedura di rimborso di cui al comma 724 si applica anche ove il contribuente abbia versato allo Stato una somma di spettanza del comune (comma 726) e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento (doppio pagamento).

 

Infine il comma 727 dispone che, per l’anno 2012, ove sia stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all'erario.

Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e successivi, il comune dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno al fine delle successive regolazioni.


 

Articolo 2, comma 1, lett. a)
(Abrogazione norma sull’acquisto di spazi pubblicitari on-line.
C.d. web-tax)

 

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 33 è abrogato;

 

 

La lettera a) del comma 1, abrogando il comma 33 della legge di stabilità 2014, elimina l’obbligo per chi intende acquistare servizi di pubblicità on line di acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall’amministrazione finanziaria italiana.

Il comma 33 della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) aveva introdotto un articolo 17-bis al D.P.R. n. 633/1972 (disciplina IVA). L’abrogazione del comma 33 comporta, di conseguenza, che l’articolo 17-bis risulta abrogato.

 

In tema di “web tax” si ricorda che per le società operanti nella raccolta di pubblicità on line e di servizi ad essa ausiliari rimangono in vigore le norme della legge di stabilità 2014 in tema di determinazione del reddito e di tracciabilità dei pagamenti (articolo 1, commi 177 e 178, della legge n. 147 del 2013).

In particolare, al fine di determinare il reddito di impresa relativo alle operazioni con società non residenti collegate, tali soggetti devono utilizzare indicatori di profitto diversi da quelli applicabili ai costi sostenuti per lo svolgimento della propria attività, fatto salvo il ricorso alla procedura di ruling di standard internazionale.

In pratica la norma ha introdotto una limitazione degli indicatori del livello di profitto (profit level indicators) che possono essere utilizzati nel calcolo dei prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali operanti nel settore della pubblicità on line. Per tali imprese non è più consentito l’uso di indicatori di profitto sulla base del costo. Le aziende possono utilizzare gli indicatori basati sui costi solo nel caso in cui raggiungano un accordo preventivo sui prezzi di trasferimento (il cosiddetto Ruling di standard internazionale) con le autorità fiscali italiane. Tale modifica riguarda solo la metodologia dei prezzi di trasferimento, fatta salva l’applicazione delle disposizioni in materia di stabile organizzazione.

E’ inoltre previsto l’obbligo di utilizzare, per l’acquisto delle predette tipologie di servizi, il bonifico bancario o postale dal quale devono risultare anche i dati identificativi del beneficiario ovvero altri strumenti di pagamento tracciabili e in grado di veicolare la partita IVA del beneficiario.

 

La norma in esame, invece, elimina l’obbligo di acquistare servizi di pubblicità on line, anche attraverso centri media ed operatori terzi, esclusivamente da soggetti titolari di una partita IVA italiana (comma 1 dell’articolo 17-bis abrogato).

Il comma 2 dell’articolo 17-bis abrogato prevedeva che anche gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (cd. servizi di “search advertising”), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet, dovevano essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

La norma citava, tra i soggetti obbligati ad avere partita IVA italiana - in quanto venditori di spazi pubblicitari on line - gli editori, le concessionarie pubblicitarie, i motori di ricerca o un altro operatore pubblicitario.

La disposizione intendeva individuare il luogo (in tal caso, l’Italia) della tassazione degli incassi effettuati attraverso la pubblicità online da parte di imprese multinazionali con sedi in diversi Paesi.

 

Il D.L. n. 151 del 2013 (articolo 1, comma 1) aveva previsto il rinvio dell’applicazione del comma 33 al 1° luglio 2014, allo scopo di verificarne la compatibilità comunitaria. Tuttavia il D.L. 30 dicembre 2013, n. 151 non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 304 del 30 dicembre 2013.

 

Si segnala, infine, che la legge delega fiscale (legge n. 23 del 2014, articolo 9, comma 1, lett. i)) prevede l’introduzione, in linea con le raccomandazioni degli organismi internazionali e con le eventuali decisioni in sede europea, tenendo anche conto delle esperienze internazionali, di sistemi di tassazione delle attività transnazionali, ivi comprese quelle connesse alla raccolta pubblicitaria, basati su adeguati meccanismi di stima delle quote di attività imputabili alla competenza fiscale nazionale.


 

Articolo 2, comma 1, lett. a-bis)
(Scioglimento “incentivato” e alienazione di società
controllate da pubbliche amministrazioni locali
(co 568-bis-568-ter, L. stabilità 2014))

 


1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

a-bis) dopo il comma 568 sono inseriti i seguenti:

“568-bis. Le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e le società da esse controllate direttamente o indirettamente possono procedere:

a) allo scioglimento della società controllata direttamente o indirettamente. Se lo scioglimento è in corso ovvero è deliberato non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 del presente articolo. Ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi;

b) all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre dodici mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

568-ter. Il personale in esubero delle società di cui al comma 563 che, dopo l'applicazione dei commi 565, 566,567 e 568, risulti privo di occupazione ha titolo di precedenza, a parità di requisiti, per l'impiego nell'ambito di missioni afferenti a contratti di somministrazione di lavoro stipulati, per esigenze temporanee o straordinarie, proprie o di loro enti strumentali, dalle stesse pubbliche amministrazioni”;


 

 

La lettera a-bis) introduce la facoltà di scioglimento “incentivato” ovvero di alienazione di società controllate da pubbliche amministrazioni locali.

In particolare, la nuova lettera a-bis) integra la legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013), con un nuovo comma 568-bis, volto a prevedere che le pubbliche amministrazioni locali indicate nell’elenco degli enti e degli organismi appartenenti al conto economico consolidato della pubblica amministrazione e le loro società controllate direttamente o indirettamente possono procedere:

a)  allo scioglimento della società controllata direttamente o indirettamente:

§  se lo scioglimento è in corso o è deliberato entro i 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. in oggetto (6 maggio 2014), gli atti e le operazioni in favore di pubbliche amministrazioni posti in essere in seguito allo scioglimento sono esenti da imposizione fiscale, ad eccezione dell’IVA, e sono assoggettati in misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali;

§  i dipendenti (della società) sono ammessi di diritto alle procedure di mobilità del personale tra società controllate dalle P.A., di cui ai commi da 563 a 568 della stesse legge di stabilità 2014;

§  se lo scioglimento riguarda una società indirettamente controllata, le plusvalenze della controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione, mentre le minusvalenze sono deducibili nell’esercizio in cui si sono realizzate e nei quattro successivi.

b)  all’alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura di evidenza pubblica in corso o deliberata entro e non oltre 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. stesso (6 maggio 2014), delle partecipazioni detenute ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014.

 

In caso di società mista, al socio privato detentore di almeno il 30 per cento della partecipazione è riconosciuto il diritto di prelazione. Le plusvalenze non vengono considerate ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, non concorrendo alla formazione del reddito e del valore della produzione netta; le minusvalenze sono deducibili nell’esercizio e nei quattro esercizi successivi. La lettera b) in oggetto sembra dunque fare riferimento a società c.d. strumentali controllate dalle pubbliche amministrazioni locali.

 

Si ricorda, peraltro, che l’articolo 23 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, attualmente all’esame del Senato (A.S. 1465), all’articolo 23 dispone il “Riordino e riduzione della spesa di aziende, istituzioni e società controllate dalle amministrazioni locali”, affidando al Commissario per la razionalizzazione della spesa (istituito dall'articolo 49-bis del D.L n. 69 del 2013) la predisposizione entro il 31 ottobre 2014 di un programma di razionalizzazione ed efficientamento delle società municipalizzate.

Il programma investe le aziende speciali, le istituzioni e le società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali incluse nell’elenco predisposto annualmente dall'ISTAT (cfr., da ultimo, il comunicato del 30 settembre 2013, nella Gazzetta Ufficiale del medesimo giorno).

Il programma del Commissario è chiamato a individuare: misure di riduzione e aggregazione delle municipalizzate (mediante liquidazione, fusione o incorporazione); misure di incremento dell'efficienza della gestione; cessione di rami d’azienda "o anche di personale" ad altre società, anche a capitale privato, con correlativo trasferimento di attività e servizi.

Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni in materia di alienazione di partecipazioni recate dall’articolo 3, comma 29, della legge n. 244 del 2007, circa il termine (in origine di trentasei mesi, poi prorogato al 1° gennaio 2015 dall’articolo 1, comma 569, della legge n. 147 del 2013, come novellato dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente decreto-legge) per la obbligatoria cessione (nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica) delle partecipazioni vietate (ossia quelle in "società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali", secondo il comma 27 dell'articolo 3 della legge n. 244 citata).

 

Il nuovo comma 568-ter dispone che il personale in esubero delle società di cui al comma 563, ossia quelle controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001[4] o dai loro enti strumentali, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, che risulti privo di occupazione dopo l’applicazione dell’articolo 1, commi da 565 a 568, della L. 147/2013 (Stabilità 2014), a parità di requisiti, ha titolo di precedenza per l'impiego nell'ambito di missioni attinenti a contratti di somministrazione di lavoro stipulati, dalle stesse pubbliche amministrazioni per esigenze temporanee o straordinarie, proprie o di loro enti strumentali.

 

Si ricorda che i commi da 565 a 568 dell’articolo 1 della L. 147/2013 recano disposizioni relative alla mobilità di personale tra società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 (vedi infra).

Il comma 565 dispone che le società controllate dalle PP.AA. di cui al comma 563, che rilevino eccedenze di personale, sono tenute, in relazione alle esigenze funzionali, e in caso di spese di personale pari o superiori al 50% delle spese correnti, ad inviare un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali operanti presso la società ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo applicato. Nell’informativa deve essere individuato il numero, la collocazione aziendale ed i profili professionali del personale eccedentario e tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione di personale neanche mediante nuove assunzioni.

Il comma 566 dispone che entro 10 giorni dal ricevimento dell'informativa si procede, a cura dell'ente controllante, alla riallocazione totale o parziale del personale eccedentario nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

Il comma 567 dispone che per la gestione delle eccedenze di personale delle società controllate, gli enti controllanti e le stesse società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali più rappresentative per realizzare forme di trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società dello stesso tipo anche operanti fuori del territorio regionale ove ha sede la società interessata dalle eccedenze.

Il comma 568, infine, dispone che le società partecipate possono farsi carico, per non più di tre anni, di una quota (non superiore al 30%) del trattamento economico del personale interessato dalla mobilità, nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio e senza oneri per la finanza pubblica. Le somme corrisposte dalla società cedente a quella cessionaria non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF e IRAP.


 

Articolo 2, comma 1, lett. b)
(Proroga dismissione di partecipazioni vietate da parte di PA - co 569 L. stabilità 2014)

 

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

b) al comma 569 le parole: “quattro mesi” sono sostituite dalle seguenti: “dodici mesi”.

 

 

La lettera b) del comma 1 dispone la proroga dal 1° maggio 2014 al 1° gennaio 2015 del termine entro il quale procedere alla cessione, da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001[5], delle partecipazioni in società aventi per oggetto sociale attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della P.A. partecipante.

 

Si ricorda che il predetto termine è stato inizialmente fissato dal comma 29 dell’articolo 3 della legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007) in 36 mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, e dunque scaduto il 1° gennaio 2011.

 

Il comma 569 della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013) ha prolungato il predetto termine di quattro mesi oltre la data di entrata in vigore della medesima legge di stabilità, e dunque al 1° maggio 2014, disponendo contestualmente che, decorso tale tempo, la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto.

 

La proroga disposta dalla lettera b) qui in commento interviene quale novella al sopra citato comma 569 della legge di stabilità 2014.

 

Rimane fermo quanto disposto dal comma 569, secondo il quale entro i dodici mesi successivi alla cessazione (e dunque, ora, entro il 1° gennaio 2016) la società è tenuta a liquidare in denaro il valore della quota del socio cessato, sulla base dei criteri stabiliti dalla disciplina civilistica sui criteri di determinazione del valore delle azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso (art. 2437-ter, secondo comma cc.)[6].

Si ricorda che l’articolo 3, comma 27, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) prevede il divieto per le amministrazioni pubbliche di costituire ovvero di detenere partecipazioni in società aventi ad oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ovvero di assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione e l’assunzione di partecipazioni di società che producono servizi di interesse generale.

Il comma 28 condiziona l’assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento dei pacchetti azionari detenuti all’autorizzazione dell’organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti sopra richiamati, che deve essere trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti.

Il comma 29 ha fissato al 1° gennaio 2011 (36 mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 244/2007) il termine entro il quale le partecipazioni vietate dall’ordinamento devono essere cedute a terzi, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, mantenendo ferma, per le società a partecipazione statale, la disciplina prevista dall’ordinamento in materia di alienazione di partecipazioni.

 

Si ricorda che il Ministero dell’economia e finanze, principale azionista per conto dello Stato, ha individuato, nel dicembre 2010, in attuazione di quanto previsto dalla legge finanziaria 2008 (commi 27 e 28, dell'articolo 3) i pacchetti azionari relativi a società da esso partecipate per i quali sussistono i presupporti per un loro mantenimento, in quanto svolgenti attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali[7].


 

Articolo 2, comma 1, lett. da c) a d)
(Definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo)

 


1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

c) al comma 620 le parole “Entro il 28 febbraio 2014” sono sostituite dalle seguenti “Entro il 31 maggio 2014”;

c-bis) al comma 621, secondo periodo, le parole: “entro il 30 giugno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 ottobre 2014”;

c-ter) al comma 622, le parole: “Entro il 30 giugno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 31 ottobre 2014”;

d) al comma 623 le parole “Entro il 28 febbraio 2014” sono sostituite dalle seguenti “entro il 31 maggio 2014” e le parole “15 marzo 2014” sono sostituite dalle seguenti “15 giugno 2014”;


 

 

Le lettere c), c-bis), c-ter) e d) del comma 2 modificano la legge di stabilità 2014 relativamente alla definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo (c.d. “rottamazione delle cartelle esattoriali”).

In particolare sono differiti dal 28 febbraio 2014 al 31 maggio 2014 i termini indicati dai commi 620 e 623 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2014.

Conseguentemente viene differito al 15 giugno 2014 il termine di sospensione della riscossione dei relativi carichi.

Da ultimo viene posticipato dal 30 giugno 2014 al 31 ottobre 2014 il termine indicato dai commi 621 e 622 entro i quali gli agenti della riscossione devono effettuare talune comunicazioni nei confronti, rispettivamente, degli enti interessati (relativamente alla trasmissione dell’elenco dei debitori che hanno effettuato il pagamento) e degli stessi debitori (per quanto concerne l’avvenuta estinzione del debito).

 

I commi da 618 a 624 della legge consentono di definire con modalità agevolate le somme iscritte a ruolo i cui carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, siano stato affidati agli agenti della riscossione fino al 31 ottobre 2013.

A tal fine il debitore pagherà in una unica soluzione entro il 31 maggio 2014 (comma 620) una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, più le somme dovute a titolo di remunerazione del servizio di riscossione (senza dunque corrispondere eventuali interessi per ritardata iscrizione a ruolo né interessi di mora).

Ai sensi del comma 621 il pagamento comporta l’automatico discarico dell'agente della riscossione dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 ottobre 2014, l'elenco dei debitori che hanno effettuato il versamento nel termine previsto e dei codici tributo per i quali è intervenuto il pagamento.

Il comma 622 dispone l’obbligo degli agenti della riscossione, entro il 31 ottobre 2014 di informare i debitori che hanno effettuato il pagamento tempestivamente dell'avvenuta estinzione del debito, mediante posta ordinaria.

Il successivo comma 623 dispone che, al fine di consentire il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei relativi carichi resta sospesa fino al 15 giugno 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione.

 

Per quanto riguarda il numero dei contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata delle cartelle, si segnala che, alla scadenza inizialmente prevista dalla legge di stabilità 2014 (28 febbraio 2014), Equitalia ha comunicato, in data 7 marzo 2014[8], che i contribuenti interessati erano stati circa 75.000 (per un importo complessivo che sfiora i 300 milioni di euro), mentre in prossimità della scadenza del 31 marzo 2014, prevista dal D.L. n. 16 nel testo originario, Equitalia segnalava (comunicato del 25 marzo 2014[9]) che le adesioni erano salite a 90.000 con un incasso di 340 milioni.

 

Si ricorda che una proroga al 31 marzo 2014 era già stata inserita nel corso dell’esame al Senato del d.d.l. di conversione del D.L. n. 151/2013 (A.C. 2121), non convertito, all’articolo 1, quali lettere d-bis), d-ter) e d-quater) del comma 2.

Nel testo del D.L. in oggetto, peraltro, non figura la disposizione di cui alla lettera d-quater), che modificando il comma 624, specificava che le disposizioni relative alla definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo di cui ai commi da 618 a 623 si applicavano - oltre che per i c.d. avvisi di “accertamento esecutivo” emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013 – anche nel caso che il debito tributario derivi da ingiunzione fiscale.


 

Articolo 2, comma 1, lett. da d-bis) a e-quater)
(Disciplina della TARI)

 


1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

d-bis) al comma 645 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647”;

e) al comma 649, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;

e-bis) al comma 652 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”;

e-ter) il comma 660 è sostituito dal seguente:

“660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”;

e-quater) il comma 661 è abrogato;


 

 

L’utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI

La lettera d-bis) interviene sulla disciplina del calcolo della TARI prevista dal comma 645 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014.

In particolare il comma 645 viene modificato al fine di precisare che l’utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione del provvedimento dell’Agenzia delle entrate (previo accordo con la Conferenza Stato città e autonomie locali) riguardante la determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all’80 per cento di quella catastale.

 

Si ricorda che il comma 647 della legge di stabilità 2014 prevede un’apposita procedura, da attivarsi fra l’Agenzia delle entrate e i Comuni, volta alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all’80 per cento di quella catastale.

In primo luogo si dispone che vengano adottate anche per la TARI le procedure che consentono l’incrocio dei dati in possesso dei Comuni e dell’Agenzia delle entrate relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, stabilite con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate adottato ai sensi dell’articolo 14, comma 9, del decreto-legge n. 201 del 2001, con riferimento alla TARES. In attuazione di tale norma, il provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio del 29 marzo 2013 ha definito le modalità di interscambio tra l’Agenzia delle Entrate e i Comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano.

Si prevede, inoltre, l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione, nel rispetto dell’articolo 6 della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), che stabilisce le modalità che l’amministrazione finanziaria deve seguire per assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati.

I rifiuti speciali

La lettera e) del comma 1 – modificando il comma 649 – demanda al regolamento comunale eventuali riduzioni della Tari per rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo dal produttore, direttamente o tramite soggetti autorizzati.

 

Si ricorda che la legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013, commi da 641 a 668) disciplina l’applicazione della tassa sui rifiuti - Tari e ne individua il presupposto, i soggetti tenuti al pagamento, le riduzioni e le esclusioni, riprendendo, in larga parte, quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Tares (che viene contestualmente abrogata). La Tari è - ai sensi del comma 639 – una articolazione, insieme alla Tasi, della componente servizi della nuova Imposta unica comunale - IUC.

Analogamente a quanto previsto per la Tares, il primo periodo del comma 649 prevede che nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

La precedente formulazione del comma stabiliva inoltre, al secondo periodo, che per i rifiuti speciali assimilati agli urbani, il comune, con proprio regolamento, potesse prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori dimostrino di aver avviato al recupero.

Tuttavia, il successivo comma 661 stabilisce che la tassa non è dovuta in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

 

La norma in commento è volta quindi ad eliminare l’incongruenza tra il secondo periodo del comma 649 e il comma 661 (qui abrogato).

 

In primo luogo, come anticipato, si demandano al regolamento comunale eventuali riduzioni della Tari per rifiuti assimilati avviati al riciclo dal produttore, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Inoltre il comune può altresì individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini ai quali si estende il divieto di assimilazione.

 

La nuova norma si pone quindi in linea con l'interpretazione ufficiale del Ministero dell'ambiente che, stante il contrasto normativo, con la circolare 13 febbraio 2014, n. 1/2014 aveva suggerito la vigenza del comma 649 (Tari ridotta) piuttosto che quella del comma 661 (Tari esclusa).

 

In caso di conferimento di rifiuti speciali non assimilati al servizio pubblico di raccolta di rifiuti urbani si applicano le sanzioni di cui all’articolo 256, comma 2, del Codice ambientale (vale a dire arresto da tre mesi a un anno o ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; arresto da sei mesi a due anni e ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi).

 

La nuova lettera e-quater) abroga quindi il comma 661 della legge di stabilità 2014, che prevedeva che il tributo non fosse dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero.

La determinazione della tariffa

La nuova lettera e-bis), con una modifica al comma 652 della legge di stabilità 2014, consente ai comuni - nelle more della revisione del regolamento per la determinazione della tariffa rifiuti e per i soli anni 2014 e 2015 - di utilizzare coefficienti superiori o inferiori del 50 per cento a quelli del c.d. metodo normalizzato (di cui al D.P.R. n. 158 del 1999) e di non considerare i coefficienti previsti dalle tabelle per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche.

 

Si ricorda che, in base al citato comma 652, il comune, in alternativa ai criteri previsti dal metodo normalizzato, nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

La copertura per riduzioni ed esenzioni

La nuova lettera e-ter), sostituendo il comma 660 della legge di stabilità, prevede che la copertura delle ulteriori riduzioni ed esenzioni che il comune può deliberare (rispetto a quelle già previste dal precedente comma 659, lettere da a) a e)) può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

 

Rispetto all’attuale formulazione del comma 660, viene dunque eliminata la previsione che la copertura delle predette riduzioni ed esenzioni può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio.


 

Articolo 2, comma 1, lett. da f) a h)
(TASI (co. 669, 670 e 679))

 


1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

f) il comma 669 è sostituito dal seguente “669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.”;

g) il comma 670 è abrogato.

h) al comma 679 la lettera f) è abrogata.


 

 

La lettera f) del comma 1, modificando il presupposto d’imposta della TASI, esclude l’applicazione dell’imposta ai terreni agricoli.

La lettera g) assoggetta a TASI le aree scoperte pertinenziali e le aree condominiali non occupate in via esclusiva.

La lettera h) modifica la potestà regolamentare del comune nella disciplina di riduzioni ed esenzioni TASI, in particolare escludendo che il comune possa disporre agevolazioni nell’ipotesi di superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

Esclusione dei terreni agricoli da TASI

La lettera f) del comma 1, modificando il presupposto d’imposta della TASI, esclude l’applicazione dell’imposta ai terreni agricoli.

 

A tal fine viene modificato l’articolo 1, comma 669 della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) che, nella formulazione antecedente, definiva il presupposto della TASI come il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria – IMU, di aree scoperte e di aree edificabili.

 

Per effetto del combinato disposto della suddetta norma e delle norme generali in materia di IMU (articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011), i terreni agricoli erano dunque sottoposti sia a TASI che ad IMU (con specificità che verranno illustrate infra).

 

Per effetto delle norme in esame:

§  rimane ferma l’applicazione della TASI ai fabbricati (ivi compresa l’abitazione principale);

§  si specifica che l’imposta si applicherà anche alle aree edificabili come definite a fini IMU;

§  sono esclusi da TASI i terreni agricoli.

 

Si rammenta che a fini IMU il presupposto d’imposta (articolo 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011) è il possesso di immobili – ossia di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli di cui all'articolo 2 del D.Lgs. n. 504/1992. Ai sensi dell’articolo 2 del citato D.Lgs. n. 504/1992, per “fabbricato” si intende l'unità immobiliare iscritta o da iscrivere nel catasto edilizio urbano. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Per “area fabbricabile” si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici (generali o attuativi) ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione, determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. La circolare 3/DF chiarisce che tale definizione è da completarsi alla luce dell’articolo 36, comma 2 del D.L. n. 223/2006, ai sensi del quale è fabbricabile l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’esito dell’iter procedurale presso la regione o dall’adozione di strumenti attuativi.

Per “terreno agricolo” si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività agricole (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali) e le attività ad esse connesse, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. Il paragrafo 2 della circolare n. 3 del Dipartimento delle finanze del MEF del 18 maggio 2012 precisa che il presupposto impositivo dell’IMU include anche i terreni incolti.

 

 

Il regime IMU dei terreni agricoli

Per quanto riguarda i terreni agricoli, è possibile ricostruire all’interno della disciplina generale IMU uno specifico regime anche per tale categoria immobiliare, la quale ha goduto dell’esenzione IMU per l’anno 2013 (per effetto dei DD. LL. n. 54, 102 e 133 del 2013). Si evidenzia, tuttavia, che il D.L. n. 133 del 2013 ha esentato dal pagamento della seconda rata dell’IMU solo gli Imprenditori agricoli professionali (IAP) e i coltivatori diretti. Per questi stessi soggetti è stato previsto il pagamento della c.d. “mini IMU”, entro gennaio 2014, nei comuni che hanno innalzato le aliquote rispetto alle misure di base previste dalla legge.

A fini IMU, sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

I terreni agricoli godono di una modalità specifica di calcolo della base imponibile: il valore dell’immobile è infatti calcolato applicando al reddito dominicale rivalutato (del 25 per cento) un moltiplicatore pari a 135. Inoltre il moltiplicatore da applicare ai terreni, compresi quelli non coltivati, - purché posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola – è stato pari a 110 per il 2012 e il 2013. Esso è stato abbassato a 75 dal 1° gennaio 2014 (articolo 1, comma 707 della legge di stabilità 2014, legge 147 del 2013).

 

Sono previste limitazioni all’applicazione dell’IMU ai terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, commisurate al valore del terreno. In particolare, i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali (di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99) sono assoggettati ad IMU solo per la parte di valore eccedente 6.000 euro, con le seguenti riduzioni, di importo decrescente all’aumentare del valore dell’immobile:

§  del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 6.000 euro e fino a euro 15.500;

§  del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 15.500 euro e fino a 25.500 euro ;

§  del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 25.500 euro e fino a 32.000 euro.

In sostanza sono esenti da imposta i terreni agricoli di valore pari o inferiore a 6000 euro, in presenza delle condizioni di legge (possesso e conduzione da parte di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali); oltre il predetto importo l’applicazione dell’IMU avviene per scaglioni.

L’articolo 22, comma 2 del D.L. n. 66 del 2014 ha posto alcune limitazioni all’esenzione IMU per i terreni agricoli ricadenti in aree montane e di collina; in particolare, il decreto del Ministro dell’economia e finanze cui si affida l'individuazione dei comuni nei quali, dal periodo di imposta 2014 applicherà l'esenzione sulla base dell'altitudine (riportata nell’apposito elenco ISTAT), ma – rispetto alle norme vigenti, che impongono di tenere conto della redditività dei terreni – le norme secondarie dovranno eventualmente diversificare tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, e gli altri, in modo tale da ottenere un maggior gettito complessivo non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dal medesimo anno 2014.

La circolare n. 3/2012 del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito che pertanto, fino all'emanazione di detto decreto, l'esenzione si applica ai terreni contenuti nell'elenco allegato alla Circolare n..9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 141 del 18 giugno 1993 - Serie generale, n. 53.

Aree scoperte pertinenziali e condominiali

La lettera g) del comma 1, abrogando l’articolo 1, comma 670 della legge n. 147 del 2013, assoggetta a TASI le aree scoperte pertinenziali e le aree condominiali non occupate in via esclusiva.

 

Il richiamato comma 670 escludeva dalla TASI:

§  le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative. Per cd. “aree non operative” si intendono quelle destinate in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o che abbiano con lo stesso un rapporto oggettivamente funzionale;

§  le aree comuni condominiali individuate ai sensi delle norme del codice civile (articolo 1117) che non siano detenute o occupate in via esclusiva (ad es. appartamento condominiale locato).

 

Ai sensi del richiamato articolo 1117 c.c. sono di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:

a.   tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;

b.   le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune;

c.   le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche.

Si rammenta che, ai sensi della disciplina vigente, l’IMU colpisce sia le aree pertinenziali che le aree comuni condominiali.

Potestà regolamentare dei comuni

La lettera h) del comma 1 modifica la potestà regolamentare del comune nella disciplina di riduzioni ed esenzioni TASI, in particolare escludendo che il comune possa disporre agevolazioni nell’ipotesi di superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

 

A tal fine è abrogata la lettera f) dell’articolo 1, comma 679 della richiamata legge di stabilità 2014.

Per effetto delle norme in esame, resta ferma la possibilità per il comune di disporre agevolazioni nelle ipotesi (comma 679, lettere da a) a e)) di:

§  abitazioni con unico occupante;

§  abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

§  locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

§  abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anni, all'estero;

§  fabbricati rurali ad uso abitativo.

 

Per un quadro delle ulteriori agevolazioni ed esenzioni TASI si rimanda alla scheda di lettura dell’articolo 1 del provvedimento in esame.


 

Articolo 2, comma 1-bis
(Sanzioni per insufficiente versamento dell’IMU 2013)

 

1-bis. Il comma 12-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, è abrogato.

 

 

Il comma 1-bis, introdotto durante l’esame parlamentare, sopprime la norma (articolo 1, comma 12-bis del D.L. n. 133 del 2013) ai sensi della quale, in caso di insufficiente versamento della seconda rata dell’IMU per il 2013, non sarebbero stati dovuti sanzioni e interessi, ove la differenza fosse stata versata entro il 24 gennaio 2014.

In tal modo resta in vita unicamente la disposizione, di analogo tenore, contenuta nella legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 728), la quale prevede che la sanatoria è condizionata al versamento della differenza entro il termine della prima rata IMU dovuta per l’anno 2014 (16 giugno 2014).


 

Articolo 2-bis
(Differimento del termine per l’approvazione
del bilancio 2014 degli enti locali)

 

1. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014.

 

 

L’articolo 2-bis reca un ulteriore differimento, rispetto a quelli già precedentemente intervenuti, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2014 degli enti locali, stabilendolo alla data del 31 luglio 2014.

 

Si ricorda che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione è ordinariamente fissato al 31 dicembre di ogni anno, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000.

Tale articolo prevede la possibilità di differire tale termine, in presenza di motivate esigenze, con decreto del Ministro dell’interno, da adottare d’intesa con il Ministro dell’economia, previo parere della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

Questa disposizione, che si configura, sostanzialmente, come una norma di delegificazione, è stata adottata proprio al fine di evitare il ricorso alla decretazione d’urgenza[10]. Non sono mancati, tuttavia, casi di differimenti nuovamente approvati con decretazione d’urgenza. Tali disposizioni, tuttavia, non sembrerebbero aver determinato una generale rilegificazione della materia, in quanto si riferiscono espressamente a determinati esercizi finanziari[11].

 

Il termine in questione per l’esercizio 2014 è già stato differito una prima volta al 28 febbraio 2014, ad opera del decreto del Ministro dell’Interno 19 dicembre 2014, e, successivamente, al 30 aprile 2014 con decreto del Ministro dell’Interno 13 febbraio 2014.

 

Si segnala, al riguardo, che il differimento al 31 luglio 2014, previsto dalla norma in esame, è peraltro già stato disposto con D.M. Interno 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 del 30 aprile 2014), ciò in quanto l’articolo in esame, poiché inserito nel corso dell’iter parlamentare del provvedimento, sarebbe entrato in vigore solo dopo la pubblicazione della legge di conversione del provvedimento in esame (avvenuta 5 maggio 2014), e, dunque, successivamente alla scadenza del termine fissato dal D.M. 13 febbraio 2014 (30 aprile 2014).


 

Articolo 3, commi da 1 a 3-quater
(Disposizioni per gli enti locali in difficoltà finanziaria)

 


1. Al comma 5, dell'articolo 243-quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

“Fino alla scadenza del termine per impugnare e, nel caso di presentazione del ricorso, sino alla relativa decisione, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese.”.

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 573 è sostituito dai seguenti:

“573. Per l'esercizio 2014, gli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario, come previsto dall'articolo 243-quater, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del medesimo testo unico, possono riproporre, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del citato testo unico, e successive modificazioni, qualora sia stato certificato, nell'ultimo rendiconto approvato, che l'ente non si trova nella condizione di deficitarietà strutturale, di cui all'articolo 242 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, secondo i parametri indicati nel decreto del Ministro dell'interno previsto dallo stesso articolo 242. In pendenza del predetto termine di centoventi giorni non trova applicazione l'articolo 243-bis, comma 3, del citato testo unico.

573-bis. Per l'esercizio 2014, agli enti locali che abbiano presentato, nell'anno 2013, i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti ovvero delle sezioni riunite, è data facoltà di riproporre un nuovo piano di riequilibrio, previa deliberazione consiliare, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tale facoltà è subordinata all'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso sia come aumento dell'avanzo di amministrazione che come diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-quater, comma 7, del predetto testo unico.

573-ter. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio di cui ai commi 573 e 573-bis e sino alla conclusione della relativa procedura, le procedure esecutive, intraprese nei confronti dell'ente, sono sospese.”.

2-bis. Al primo periodo del comma 10-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo le parole: “anche se riconosciuti in bilancio in data successiva” sono aggiunte le seguenti: “, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei conti”.

3. All'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149”;

b) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

“9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma 9, lettera d), del presente articolo e all'articolo 243-ter, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti e interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente.”.

3-bis. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: “60 giorni” sono sostituite dalle seguenti: “novanta giorni”.

3-ter. All'articolo 243-quater del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

“7-bis. Qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, è riconosciuta all'ente locale la facoltà di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano medesimo. Tale proposta, corredata del parere positivo dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, deve essere presentata direttamente alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Si applicano i commi 3, 4 e 5.

7-ter. In caso di esito positivo della procedura di cui al comma 7-bis, l'ente locale provvede a rimodulare il piano di riequilibrio approvato, in funzione della minore durata dello stesso. Restano in ogni caso fermi gli obblighi posti a carico dell'organo di revisione economico-finanziaria previsti dal comma 6.”.

3-quater. Al capo I del titolo VIII della parte seconda del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo l'articolo 243-quinquies è aggiunto il seguente:

“Art. 243-sexies. - (Pagamento di debiti).

1. In considerazione dell'esigenza di dare prioritario impulso all'economia in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione, le risorse provenienti dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del presente testo unico sono destinate esclusivamente al pagamento dei debiti presenti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis.

2. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle risorse di cui al comma 1.”.


 

 

I commi da 1 a 3-quater dell’articolo 3 recano disposizioni di interesse per gli enti locali che si trovano in difficoltà finanziarie suscettibili di provocarne il dissesto, finalizzate, in particolare, ad ampliare le possibilità di accesso alle procedure di riequilibrio finanziario previste per tali enti dagli articoli 243-bis e seguenti del TUEL.

A tal fine, oltre ad ampliare da 60 a 90 giorni il termine ordinariamente previsto dall’articolo 243-bis per la deliberazione del piano di riequilibrio finanziario (comma 3-bis), le disposizioni in esame consentono agli enti in questione di riproporre la procedura di riequilibrio finanziario, entro 120 giorni, nei casi di diniego di approvazione del piano di riequilibrio da parte dell’organo consiliare ovvero della Corte dei conti (comma 2). Sono sospese le eventuali procedure esecutive nei confronti dell’ente in presenza di un ricorso da parte del medesimo avverso la decisione con cui la Corte dei conti ne abbia respinto il piano di riequilibrio (comma 1) ovvero nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio (comma 2).

Il comma 3-quater, inoltre, stabilisce che le risorse provenienti dal Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, sulle quali il comma 3-bis esclude da atti di sequestro o pignoramento, devono essere destinate esclusivamente al pagamento dei debiti presenti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale. Tali debiti rientrano inoltre (comma 2-bis) tra quelli per il pagamento dei quali gli enti locali possono richiedere anticipazioni di liquidità, nel 2014, a valere sulle risorse dell’apposito Fondo anticipazioni liquidità stanziate dall’articolo 13, commi 8-9 del D.L. n. 102/2013.

Infine, si consente ai comuni che abbiano fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di contrarre mutui, anche oltre i limiti previsti dalla normativa vigente (comma 3).

 

Al fine di dar conto del contenuto dei commi in esame, occorre previamente riepilogare, per le parti che rilevano in questa sede, la vigente procedura di riequilibrio finanziario come prevista dagli articoli da 243-bis a 243-quater del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000) secondo cui:

§  gli enti locali per i quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocarne il dissesto finanziario possono ricorrere, con deliberazione consiliare, alla procedura di riequilibrio finanziario (articolo 243-bis, comma 1);

§  entro il termine perentorio ora fissato – dal comma 3-bis dell’articolo in esame - in 90 giorni dalla data di esecutività della delibera il consiglio dell’ente locale delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di dieci anni (articolo 243-bis, comma 5);

§  entro dieci giorni dalla data della deliberazione, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, che entro i successivi 30 giorni delibera l’ accoglimento o la reiezione del piano (articolo 243-quater, commi 1-3) ;

§  la delibera di approvazione o di diniego del piano può essere impugnata entro 30 giorni innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti che si pronunciano entro 30 giorni dal deposito del ricorso (articolo 243-quater, comma 5);

§  la mancata presentazione del piano entro il sopradetto termine perentorio, ovvero il diniego dell'approvazione del piano, comportano, ricorrendo anche altri presupposti, l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, di un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto (articolo 243-quater, comma 7).

In riferimento a tale procedura, il comma 1 dell’articolo in esame stabilisce, modificando il comma 5 dell’articolo 243-quater, che fino alla scadenza del termine (di 30 giorni) per impugnare innanzi alle sezioni riunite della Corte dei conti la delibera di approvazione o di diniego del piano emessa dalla sezione regionale di controllo della Corte stessa, nonché, nel caso di presentazione di ricorso, fino alla relativa decisione (che deve intervenire entro 30 giorni dal deposito del ricorso) sono sospese le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente locale interessato[12].

Il comma 2 interviene invece sulla legge di stabilità 2014 (legge n.147/2013), riformulando il comma 573, relativo alla possibilità, nell’anno 2014, per gli enti che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario e che non abbiano, tuttavia, ancora dichiarato il dissesto finanziario, di riproporre la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

La nuova formulazione – che conferma nella sostanza i contenuti del comma previgente – amplia i termini entro i quali l’ente che ha avuto il diniego da parte dell’organo consiliare può riproporre la procedura di riequilibrio, da 30 a 120 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione.

Si rileva che poiché la norma fa riferimento al “diniego d'approvazione da parte del consiglio comunale”, la facoltà introdotta dal comma 573 della legge di stabilità per il 2014 sembrerebbe essere limitata ai soli comuni.

Tale procedura, inoltre, è esperibile soltanto a condizione che l’ente interessato non risulti, secondo quanto certificato nell’ultimo rendiconto approvato, in condizioni di deficitarietà strutturale, secondo i parametri indicati nel decreto del Ministro dell'interno previsto dallo stesso articolo 242.

L’articolo 242 del TUEL disciplina criteri e modalità di individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari, e i relativi controlli. In base a tale articolo, sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali (comuni, province e comunità montane) che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella allegata al rendiconto, la quale contiene parametri obiettivi dei quali almeno la metà devono presentare valori deficitari. I parametri obiettivi e le modalità per la compilazione della tabella medesima sono definiti con apposito decreto del Ministro dell’interno di natura non regolamentare. L’individuazione dei nuovi parametri di deficitarietà strutturale per gli enti locali, validi per il triennio 2013-2015, è stata effettuata, da ultimo, con il D.M. Interno 18 febbraio 2013 (G.U. n. 55 del 6/3/2013).

 

In pendenza del suddetto termine di 120 giorni, la Corte dei conti può comunque intervenire per assegnare all’ente interessato un termine per l'adozione di misure correttive (in quanto viene esclusa, per il medesimo periodo, l’applicazione l'articolo 243-bis, comma 3, del TUEL, che invece sospende tale facoltà della Corte).

Il comma 2 introduce inoltre, dopo il comma 573, un nuovo comma 573-bis, nella legge di stabilità 2014, volto a consentire, per l’anno 2014, la facoltà di riproporre un nuovo piano per quegli enti locali che hanno avuto il diniego da parte della Corte dei conti del piano di riequilibrio finanziario pluriennale presentato ai sensi dell’articolo 243-bis del TUEL.

In tal caso, l’ente locale interessato potrà riproporre, per l’esercizio 2014, un nuovo piano entro il termine perentorio di 120 giorni dall’entrata in vigore della disposizione in esame. Tale facoltà è condizionata all’avvenuto miglioramento della situazione finanziaria (in termini di miglior avanzo di amministrazione ovvero di minore disavanzo), registrato nell’ultimo rendiconto approvato.

Nelle more del termine di 120 giorni previsto per la presentazione del nuovo piano vengono inoltre sospese le procedure per la dichiarazione dello stato di dissesto: l’ultimo periodo del comma 573-bis in esame stabilisce infatti che, in pendenza del termine suddetto, e fino alla conclusione della relativa procedura, non trova applicazione l'articolo 243-quater, comma 7, del TUEL, che reca le procedure in questione[13].

Il comma 2 introduce, infine, un ulteriore nuovo comma 573-ter nella legge di stabilità 2014, con il quale si dispone la sospensione, nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio di cui ai commi 573 e 573-bis suesposti, e sino alla conclusione della relativa procedura, delle procedure esecutive, eventualmente intraprese nei confronti dell'ente.

 

Il comma 2-bis reca disposizioni in merito al pagamento dei debiti contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

In particolare, la norma dispone che i pagamenti dei debiti fuori bilancio contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale attivato dagli enti locali che presentano squilibri finanziari in grado di provocarne il dissesto, di cui all'articolo 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000, approvato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, rientrano tra quelli per il pagamento dei quali è possibile richiedere anticipazioni di liquidità a valere sulle risorse dell’apposito Fondo anticipazioni liquidità finalizzato al pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 10 del D.L. n. 35/2013, stanziate per l’anno 2014 dall’articolo 13, commi 8-9 del D.L. n. 102/2013 (pari a 7,2 miliardi di euro).

A tal fine, è novellato il comma 10-bis dell’articolo 1, del D.L. n. 35/2013.

Si ricorda che l’articolo 1, comma 10, del D.L. n. 35/2013 (legge n. 64/2013) ha istituito un apposito Fondo con obbligo di restituzione per assicurare la liquidità per i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012 dalle amministrazioni locali, con una dotazione iniziale pari a 9,3 miliardi per il 2013 e a 14,5 miliardi per il 2014. Successivamente, l’articolo 13, comma 8, del D.L. n. 102/2013 ha disposto un incremento della dotazione complessiva del Fondo anticipazioni liquidità per l’anno 2014 per 7,2 miliardi di euro, destinando tale incremento “ad ulteriori pagamenti” da parte delle regioni e degli enti locali di debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012.

In particolare, il comma 10-bis[14] dell'articolo 1 del D.L. n. 35/2013, novellato dalla disposizione in esame, considera anche i pagamenti dei debiti fuori bilancio - che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2012, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva - ai fini dell'assegnazione delle anticipazioni di liquidità a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive, pari a 7,2 miliardi di euro per il 2014, stanziate dall’articolo 13, comma 8 e 9 del D.L. n. 102/2013 (cfr. supra) sul Fondo anticipazioni liquidità degli enti territoriali.

 

Si segnala che una norma di contenuto identico a quella qui in esame è recata dall’articolo 30, comma 1, del D.L n. 66/2014 (art. 30, comma 1), attualmente all’esame del Senato (A.S. 1465).

 

Il comma 3 – novellando l’articolo 243-bis, comma 1, del TUEL - stabilisce, alla che l’ente locale non possa attivare la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (come prevista dal comma 1 dell’articolo 243-bis) qualora per l’ente medesimo sia decorso il termine ad esso assegnato dal Prefetto per la deliberazione del dissesto, secondo quanto dispone in proposito l’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n.149 /2011[15] (lettera a).

Tale norma stabilisce in particolare che qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti finanziari e gestionali di bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto. Ove nei trenta giorni successivi alla trasmissione sia accertato da parte della medesima sezione regionale il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale, tale da non garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto, decorso infruttuosamente il quale nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente.

 

Con la lettera b), il comma 3 - aggiungendo all’articolo 243-bis medesimo un nuovo comma 9-bis - consente ai comuni che abbiano fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale disciplinata dallo stesso articolo di contrarre mutui, anche oltre i limiti previsti dalla normativa vigente (articolo 204 TUEL, che fissa tali limiti in percentuale all’ammontare delle entrate dell’ente interessato), ma comunque per importi non superiori “alle quote di capitale dei mutui già contratti e rimborsate nell’anno precedente” qualora i mutui siano necessari alla copertura di spese di investimento che garantiscano l’ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi del piano di riequilibrio.

Le norme dell’articolo 204, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) prevedono che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale dei correlati interessi, sommati agli oneri già in essere (mutui precedentemente contratti, prestiti obbligazionari precedentemente emessi, aperture di credito stipulate e garanzie prestate, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi) non sia superiore ad una determinata percentuale delle entrate correnti (relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui). Come chiarito dalla norma interpretativa contenuta nell’articolo 16, comma 11, del D.L. 3 marzo 2012, n. 16, i suddetti limiti devono essere rispettati nell’anno di assunzione del nuovo indebitamento. Tale percentuale di riferimento, gradualmente ridotta nel corso degli anni, è da ultimo fissata all'8 per cento a decorrere dal 2014, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 735, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014).

Si veda peraltro quanto disposto a riguardo dall’articolo 5 del decreto-legge in esame (cfr.), il quale, al fine di favorire gli investimenti degli enti locali per gli anni 2014 e 2015, dispone che i medesimi enti possono assumere nuovi mutui e accendere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato oltre i limiti fissati dall’articolo 204 del TUEL per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell’esercizio precedente.

 

Tali disposizioni sono introdotte in deroga a quanto disposto al comma 8, lettera g), e al comma 9, lettera d), dell’articolo 243-bis del TUEL.

Le disposizioni citate prevedono, rispettivamente:

§  che l’ente locale che abbia fatto ricorso alla procedura di riequilibrio, per tutta la durata del piano, può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, del TUEL, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista, che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio (articolo 243-bis, comma 8, lettera g);

§  che in caso di accesso al Fondo di rotazione, l’ente è tenuto ad adottare il blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi (articolo 243-bis, comma 9, lettera d).

 

Il comma 3-bis amplia di 30 giorni il termine per la deliberazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte degli enti locali che si trovano in difficoltà finanziarie suscettibili di provocarne il dissesto.

In particolare - con una novella apportata al comma 5 dell’articolo 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) - il termine perentorio per la deliberazione del piano è esteso da 60 a 90 giorni dalla data di esecutività della delibera consiliare di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario.

 

Il comma 3-ter interviene sulla disciplina del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’articolo 243-quater del TUEL (cui introduce i nuovi commi 7-bis e 7-ter), consentendo la possibilità di una rimodulazione del piano di riequilibrio qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore a quello previsto dal piano medesimo. La rimodulazione può riguardare anche la riduzione della durata del piano. La proposta di rimodulazione del piano, corredata dal parere positivo dell’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente, deve essere presentata alla Corte dei Conti. Per la procedura di approvazione della proposta di rimodulazione si applica la procedura già prevista per l’approvazione del piano da parte della Corte. In caso di esito positivo della procedura, l'ente locale provvede a rimodulare il piano di riequilibrio approvato, in funzione della minore durata dello stesso.

 

Il comma 3-quater, infine, stabilisce che le risorse provenienti dal Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, istituito dall’articolo 243-ter del TUEL, devono essere destinate esclusivamente al pagamento dei debiti presenti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui al più volte citato articolo 243-bis. Su tali risorse non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento (nuovo articolo 243-sexies del TUEL).


 

Articolo 3, comma 4
(Deroga per il raggiungimento del riequilibrio di bilancio da parte dei comuni in dissesto con popolazione superiore a 20.000 abitanti)

 


4. All'articolo 259 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

“1-ter. Nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione di almeno il 20 per cento dei costi dei servizi, nonché dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipati, laddove presenti, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente, l'ente può raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati, e comunque entro tre anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. Fino al raggiungimento dell'equilibrio e per i tre esercizi successivi, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione sull'efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio.”.


 

 

Il comma 4 dell’articolo 3 integra le disposizioni che disciplinano il raggiungimento del riequilibrio di bilancio da parte degli enti in dissesto, introducendo una deroga per i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti che abbiano posto in essere misure di riduzione dei costi dei servizi e di razionalizzazione degli organismi e delle società partecipati, che consente a tali enti di poter raggiungere il riequilibrio entro tre esercizi finanziari.

 

Secondo le disposizioni dettate dal capo IV del Titolo VIII del TUEL (artt. 259-263), il bilancio stabilmente riequilibrato, approvato e presentato al Ministero dell’interno entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del D.P.R. di nomina dell'organo straordinario di liquidazione, previsto dall'articolo 252 del TUEL, deve riferirsi all’esercizio finanziario successivo a quello nel corso del quale è stato dichiarato il dissesto, qualora per tale anno sia stato approvato il bilancio di previsione[16], oppure all’esercizio in corso qualora non sia stato approvato il bilancio di previsione.

Il comma 1-bis dell’articolo 259 del TUEL - che è stato introdotto dall’articolo 10, comma 4-bis, del D.L. n. 35/2013 - ha derogato a tali disposizioni, stabilendo che nei casi in cui la dichiarazione di dissesto viene adottata nel corso del secondo semestre dell'esercizio finanziario per il quale risulta non essere stato ancora validamente deliberato il bilancio di previsione[17], o sia adottata nell'esercizio successivo, l’ipotesi di bilancio che il Consiglio dell'ente presenta all'approvazione del Ministro dell'interno deve essere tale da garantire l'effettivo riequilibrio entro il secondo esercizio.

 

In particolare, la disposizione in esame – che reca un comma aggiuntivo 1-ter nell’articolo 259 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) – introduce una deroga alla disciplina vigente per il raggiungimento del riequilibrio di bilancio in favore dei comuni in dissesto con popolazione superiore a 20.000 abitanti, stabilendo che, nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall'esito di misure di riduzione di almeno il 20 per cento dei costi dei servizi nonché di razionalizzazione degli organismi e delle società partecipati eventualmente poste in essere dall’ente i cui costi incidono sul bilancio dell'ente, il comune può raggiungere l'equilibrio entro l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati e comunque entro tre anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto.

Fino al raggiungimento dell'equilibrio, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente è tenuto a trasmettere al Ministero dell'interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione sull'efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio.

Si segnala che una disposizione di analogo contenuto, riferita però ai comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, era recata dall’articolo 1, comma 12, del D.L. 31 ottobre 2013, n. 126 decaduto, i cui effetti sono fatti salvi dall’articolo 1, comma 2 della legge di conversione del decreto-legge in esame.

 

L'ipotesi di bilancio, si ricorda, è il documento con il quale l’amministrazione locale, successivamente alla dichiarazione di dissesto finanziario, realizza il riequilibrio, mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti. Per la riduzione delle spese correnti, in particolare, l'ente locale è tenuto a riorganizzare con criteri di efficienza tutti i servizi, rivedendo le dotazioni finanziarie ed eliminando o riducendo ogni previsione di spesa che non abbia per fine l'esercizio di servizi pubblici indispensabili, nonché a rideterminare la sua dotazione organica.

Dichiarato il dissesto, infatti, si ha la netta separazione di compiti e competenze tra la gestione passata e quella corrente. All’organo straordinario di liquidazione è demandata la competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. Esso provvede pertanto alla: rilevazione della massa passiva; all’acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali; alla liquidazione e pagamento della massa passiva.

L’amministrazione locale deve occuparsi esclusivamente del bilancio risanato al fine di non incorrere in un nuovo dissesto.

Si ricorda, infine, che l’istituto giuridico del dissesto finanziario degli enti locali, che qui non si dettaglia, si ha se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte (titolo VIII della parte II del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato con il D.Lgs. n. 267/2000).


 

Articolo 3, comma 4-bis)
(Società controllate dagli enti locali in difficoltà finanziaria)

 


4-bis. Ai fini dell'attuazione dei piani di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e del piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio di cui all'articolo 16, comma 2, del presente decreto, le società controllate dagli enti locali interessati da tali piani applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 563, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, anche in deroga al principio della coerenza con il rispettivo ordinamento professionale.


 

 

Il comma 4-bis dell’articolo 3, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, prevede, ai fini dell’attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’articolo 243-quater del TUEL e del piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio di Roma Capitale di cui all’articolo 16, comma 2 del D.L. in esame, che le società controllate dagli enti locali interessati ai predetti piani sono tenuti ad applicare i processi di mobilità di personale tra società partecipate previsti, invece, in via facoltativa, dalle disposizioni di cui al comma 563 della legge di stabilità.

 

In particolare, il comma 563 citato dispone che le società controllate direttamente o indirettamente dalle predette PP.AA., o dai loro enti strumentali, anche al di fuori delle ipotesi previste dall‘articolo 31 del D.Lgs. n. 165/2001[18] possono, sulla base di un accordo tra di esse, realizzare, senza consenso del lavoratore, processi di mobilità di personale, previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo applicato, in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Il comma esclude che la mobilità non può comunque avvenire tra le società di cui al presente comma e le pubbliche amministrazioni.

Quanto sopra previsto non si applica alle società quotate (emittenti strumenti finanziari quotati) e alle società dalle stesse controllate.


 

Articolo 3-bis
(Fondo svalutazione crediti)

 


1. Per l'anno 2014 il fondo svalutazione crediti di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 1, comma 17, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, non può essere inferiore al 20 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a cinque anni.


 

 

L’articolo 3-bis prevede per l’anno 2014 uguali criteri di determinazione del Fondo svalutazione crediti degli enti locali, anche nell’ipotesi in cui essi siano beneficiari di anticipazioni di liquidità concesse ai sensi del D.L. n. 35 per il pagamento dei loro debiti pregressi.

Si prevede, in particolare, che l’entità del Fondo svalutazione crediti per gli enti locali e l’entità del Fondo svalutazione crediti per gli enti locali beneficiari delle anticipazioni di liquidità concesse per il pagamento dei debiti pregressi maturati da tali enti ai sensi dell’articolo 1, comma 10, del D.L. n. 35/2013 non può essere inferiore al 20 per cento dei residui attivi di cui al titoli I e III dell’entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni.

 

Si ricorda che, in attesa dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, l’articolo 6, comma 17, del D.L. n. 95 del 2012 ha stabilito che a decorrere dall'esercizio finanziario 2012 gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli I e III dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni, al fine di compensare eventuali minori entrate degli enti locali e salvaguardare, di conseguenza, gli equilibri dei bilanci.

Successivamente l’articolo 1, comma 17, del D.L. n. 35 del 2013 ha disposto che per gli enti locali che beneficiano delle anticipazioni di liquidità al fine di effettuare il pagamento di debiti pregressi previste dal comma 13 del medesimo articolo, l’ammontare del Fondo deve essere pari (nei cinque esercizi finanziari successivi a quello in cui è stata concessa l'anticipazione) ad almeno al 30 per cento dei citati residui.

Il Fondo svalutazione crediti - precisano i principi contabili vigenti per gli enti locali - ha la funzione di compensare eventuali minori entrate derivanti da crediti divenuti parzialmente o totalmente inesigibili: si tratta di crediti per i quali è certo il titolo giuridico ma è diventata dubbia e diffide la riscossione per condizioni oggettive. Il fondo non va impegnato: esso confluisce a fine esercizio nel risultato di amministrazione quale fondo vincolato. L’applicazione di questa componente del risultato di amministrazione verrà effettuata quando si provvederà a stralciare il credito rilevandone l’inesigibilità. La quantificazione del Fondo nel bilancio va adeguatamente motivata nella relazione previsionale e programmatica.

Per tali crediti è effettuato un accantonamento al fondo di svalutazione crediti, vincolando a tal fine una quota dell’avanzo di amministrazione.

A tal fine, è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata «Accantonamento al fondo svalutazione crediti» il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

L’accantonamento al fondo svalutazione crediti non è oggetto di impegno e genera un’economia di bilancio che confluisce nell’avanzo di amministrazione come quota vincolata. In sede di assestamento di bilancio e alla fine dell’esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo svalutazione crediti complessivamente accantonato nell’avanzo, in considerazione dell’ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell’esercizio in corso.

L’importo complessivo del fondo svalutazione è calcolato applicando all’ammontare dei residui attivi la media dell’incidenza degli accertamenti non riscossi sui ruoli o sugli altri strumenti coattivi negli ultimi cinque esercizi.

 

Per quanto riguarda l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali disciplinata dal D.Lgs. n. 118/2011, si ricorda che essa, entrerà a regime nel 2015, dopo un periodo di sperimentazione (artt. 36 e 38 del D.Lgs. n. 118/2012), che ha interessato (dal 1° gennaio 2012) 4 regioni, 12 province, 49 comuni, 20 enti strumentali – i quali sono stati sottoposti alla disciplina sperimentale dettata dal D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e successive modifiche. La sperimentazione della riforma è stata estesa per il 2014 ad ulteriori 300 enti.

 

Si segnala che è tuttora all’esame della Commissione bicamerale per il federalismo fiscale lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive della disciplina sull’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali, contenuta nel D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Atto n. 92).

In particolare la nuova formulazione dell’articolo 3 (Principi contabili generali e applicati) prevede, al comma 4, il riaccertamento annuale dei residui attivi e passivi per verificare le ragioni del loro mantenimento o la reimputazione all'esercizio nel quale sono esigibili. Possono essere conservati tra i residui attivi solo le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate e tra i residui passivi solo le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate.

Il successivo comma 7, alla lettera e), prevede l’istituzione di un “Fondo crediti di dubbia esigibilità”, il cui importo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria contenuto all'allegato n. 4.2 del medesimo decreto legislativo n. 118 come integrato dall’Atto n. 92.

Conseguentemente, si dispone all’articolo 77, comma 1, lettera f) l’abrogazione – a decorrere dal 1° gennaio 2015 – della disposizione recata dall’articolo 6, comma 17, del D.L. n. 95 del 2012 relativa al Fondo svalutazione crediti.


 

Articolo 4
(Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi)

 


1. Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Nei predetti casi, le regioni adottano misure di contenimento della spesa per il personale, ulteriori rispetto a quelle già previste dalla vigente normativa, mediante l'attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con la contestuale riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale in misura non inferiore al 20 per cento e della spesa complessiva del personale non dirigenziale in misura non inferiore al 10 per cento. Gli enti locali adottano le misure di razionalizzazione organizzativa garantendo in ogni caso la riduzione delle dotazioni organiche entro i parametri definiti dal decreto di cui all'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al fine di conseguire l'effettivo contenimento della spesa, alle unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito dei predetti piani obbligatori di riorganizzazione si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 11 e 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nei limiti temporali della vigenza della predetta norma. Le cessazioni dal servizio conseguenti alle misure di cui al precedente periodo non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. Le Regioni e gli enti locali trasmettono entro il 31 maggio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ai fini del relativo monitoraggio, una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-finanziaria che, con riferimento al mancato rispetto dei vincoli finanziari, dia conto dell'adozione dei piani obbligatori di riorganizzazione e delle specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento della spesa per il personale ovvero delle misure di cui al terzo periodo.

2. Le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1, anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa di cui al secondo e terzo periodo del comma 1 nonché di quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. Fermo restando l'obbligo di recupero previsto dai commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-quinquies dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi, comunque costituiti, per la contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, che non abbiano comportato il riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale, adottati dalle regioni e dagli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno, la vigente disciplina in materia di spese e assunzione di personale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1, 2-bis, 21 e 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3-bis. Al fine di prevenire l'insorgere di contenziosi a carico delle amministrazioni coinvolte, le regioni e gli enti locali che, nel periodo 2010-2013, hanno attivato, anche attraverso l'utilizzo dei propri organismi partecipati, anche superando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di contenimento complessivo della spesa di personale limitatamente alla parte di spesa coperta dai finanziamenti regionali, iniziative di politica attiva del lavoro finalizzate alla creazione di soluzioni occupazionali a tempo determinato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, possono, limitatamente al medesimo periodo, provvedere al pagamento delle competenze retributive maturate, nel rispetto del patto di stabilità interno e nei limiti delle disponibilità finanziarie, garantendo comunque la salvaguardia degli equilibri di bilancio, senza che ciò determini l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente.

3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis sono limitate ai soli aspetti retributivi e non possono in alcun modo comportare il consolidamento delle posizioni lavorative acquisite in violazione dei vincoli di finanza pubblica.

3-quater. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 1, comma 209, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.


 

 

L’articolo 4 prevede una specifica procedura di riassorbimento graduale delle somme attribuite al personale delle regioni e degli enti locali in violazione dei vincoli finanziari imposti alla contrattazione collettiva integrativa.

 

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa al provvedimento, sono state rilevate dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con riferimento ad alcune amministrazioni dello Stato, “numerose situazioni di illegittimità relative alla costituzione e alla utilizzazione del fondo per la contrattazione decentrata, con riguardo all’appostamento di risorse in misura superiore a quella consentita e all’attribuzione di indennità accessorie non in linea con il vigente quadro regolativo”.

 

Il comma 1 dispone l’obbligo, per le regioni e gli enti locali che non abbiano rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, di recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie destinate alla stessa contrattazione (rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale), le somme indebitamente erogate, attraverso il loro graduale riassorbimento, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli.

 

Le regioni devono adottare misure di contenimento della spesa per il personale ulteriori rispetto a quelle già previste dalla vigente normativa, attraverso l’attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento di strutture burocratico-amministrative, anche mediante accorpamenti di uffici, con contestuale riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e della spesa complessiva del personale non dirigenziale (in misura, rispettivamente, non inferiore al 20% e al 10%).

Gli enti locali devono adottare misure di razionalizzazione organizzativa garantendo in ogni caso la riduzione delle dotazioni organiche entro i parametri definiti dal decreto (a cadenza triennale) previsto dall’articolo 263, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 (con il quale viene individuata la media nazionale, per classe demografica, della consistenza delle dotazioni organiche per comuni e province nonché i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica, validi per gli enti in condizione di dissesto ai fini della dichiarazione delle eccedenze seguite alla riduzione della dotazione organica).

Inoltre, al fine di conseguire l’effettivo contenimento della spesa, per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero in virtù dei richiamati piani di riorganizzazione, trovano applicazione le disposizioni previste dall’articolo 2, commi 11 e 12, del D.L. 95/2012, applicando i limiti temporali indicati, nei limiti temporali della vigenza della predetta norma. Le cessazioni dal servizio conseguenti alle misure di riorganizzazione non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l’ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.

Al riguardo, il testo non appare chiaro in merito al riferimento ai “limiti temporali della vigenza della predetta norma”, posto che i commi richiamati presentano una pluralità di limiti temporali.

 

E’ infine previsto il monitoraggio (attraverso una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-finanziaria che regioni ed enti locali devono trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali), sui piani obbligatori di riorganizzazione e sulle specifiche misure previste in essi per il contenimento della spesa per il personale.

Si segnala, al riguardo, che il testo non prevede un termine entro il quale le richiamate relazioni debbano essere trasmesse.

 

Unicamente per le regioni e gli enti locali che abbiano rispettato il patto di stabilità interno, Il comma 2 prevede la facoltà di compensare le somme indebitamente erogate anche con l’utilizzo dei risparmi:

1.   effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa adottate ai sensi del comma 1;

2.   derivanti dall’attuazione dell’articolo 16, commi 4 e 5, del D.L. 98/2011, inerenti ai piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa.

 

Il comma 3 prevede che la (sanzione della) nullità delle clausole contrattuali adottate in violazione dei vincoli finanziari imposti alla contrattazione collettiva integrativa[19] non trovi applicazione, con riferimento ai soli atti di utilizzo dei fondi adottati entro una certa data (vedi infra), a condizione che le regioni e gli enti locali:

§  abbiano rispettato il patto di stabilità interno;

§  non abbiano superato i vincoli finanziari per la costituzione dei fondi (con conseguente assenza del riconoscimento giudiziale di responsabilità erariale);

§  abbiano rispettato la vigente disciplina in materia di spese ed assunzione di personale;

§  abbiano rispettato le disposizioni di cui all’articolo 9 del D.L. 78/2010 (che ha recato una serie di interventi volti al contenimento delle spese in materia di impiego pubblico).

 

La disciplina sull’utilizzo delle risorse per la contrattazione integrativa nel settore pubblico è contenuta nell’articolo 40, comma 3-quinquies, del D.Lgs. 165/2001, il quale dispone che la contrattazione collettiva nazionale stabilisca, per determinate amministrazioni pubbliche, le modalità di utilizzo di specifiche risorse, individuando altresì i criteri e i limiti finanziari entro i quali si debba svolgere la contrattazione integrativa. E’ data facoltà alle regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e agli enti locali, di destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti per il contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa deve comunque essere correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo le disposizioni del D.Lgs. 150/2009. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti contenuti nei contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale, ovvero che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. In particolare, il quinto periodo del richiamato comma 3-quinquies dispone la nullità delle clausole contrattuali definite in sede di contrattazione integrativa in violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, nonché la loro sostituzione automatica ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, c.c.. In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva.

 

L’articolo 65 del D.Lgs. 150/2009 ha stabilito l’obbligo, entro il 31 dicembre 2010, per le parti, di adeguare i contratti collettivi integrativi vigenti al 15 novembre 2009 alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge, nonché a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III del medesimo D.Lgs. 150/2009. In caso di mancato adeguamento, i contratti collettivi integrativi vigenti al 15 novembre 2009 cessano la loro efficacia dal 1° gennaio 2011 e non sono ulteriormente applicabili. Relativamente al comparto regioni e autonomie locali, i termini richiamati sono stati fissati rispettivamente al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2012.

 

L’articolo 16, comma 4, del D.L. 98/2011, ha autorizzato le amministrazioni pubbliche ad adottare, entro il 31 marzo di ogni anno, piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. I piani devono indicare la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari. Le eventuali economie aggiuntive così realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente dal precedente articolo 12 (in materia di acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici) e dal medesimo articolo 16 possono essere utilizzate annualmente (comma 5), nell'importo massimo del 50%, per la contrattazione integrativa, di cui il 50% destinato alla erogazione dei trattamenti accessori collegato alla performance individuale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 150/2009[20].

 

Il comma 11 dell’articolo 2 del D.L. 95/2012 ha disposto, per le unità di personale in soprannumero derivanti dall'esito delle riduzioni delle dotazioni organiche per i dirigenti e per il restante personale (pari rispettivamente al 20% degli uffici e al 10% della spesa complessiva per i posti in organico), che le amministrazioni (fermo restando per la durata del soprannumero il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, compresi i trattenimenti in servizio), avviino le procedure di mobilità collettiva (di cui all'articolo 33 del D.Lgs. 165/2011), adottando, ai fini di quanto previsto da determinate procedure, una serie di specifiche procedure e misure in ordine di priorità, coordinate con il possesso dei requisiti per il pensionamento e definite temporalmente. Il successivo comma 12 ha previsto che qualora il personale non sia riassorbibile con il pensionamento, la mobilità o il part-time, l'amministrazione ne dichiari l'esubero, comunque non oltre il 31 dicembre 2013, estendendo contestualmente fino a 48 mesi il periodo (previsto all’articolo 33, comma 8 del D.Lgs. 165/2001) riconosciuto al personale collocato in disponibilità che in tale lasso di tempo maturi i requisiti per il pensionamento, per l’erogazione dell'indennità pari all'80% dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato.

 

Il comma 3-bis dispone che, per prevenire l'insorgere di contenziosi a carico delle amministrazioni coinvolte, le regioni e gli enti locali che nel periodo 2010-2013, hanno attivato iniziative di politica attiva del lavoro - anche attraverso l'utilizzo dei propri organismi partecipati o superando i vincoli in materia di contenimento della spesa di personale (limitatamente alla parte di spesa coperta dai finanziamenti regionali) – dirette all’occupazione a tempo determinato dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 e in lavori di pubblica attivati nei settori dei servizi alla persona, della salvaguardia e della cura dell'ambiente e del territorio, dello sviluppo rurale e dell'acquacoltura, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali (art. 2, c. 1, del D.Lgs. 81/2000 e art. 3, c. 1, del D.Lgs. 280/1997), possono, limitatamente al suddetto periodo, nel rispetto del patto di stabilità interno e nei limiti delle disponibilità finanziarie, provvedere al pagamento delle competenze retributive maturate, salvaguardando gli equilibri di bilancio, senza incorrere nell'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. Quanto disposto dal comma 3-bis si applica limitatamente ai soli aspetti retributivi e non può dar luogo al consolidamento delle posizioni lavorative acquisite in violazione dei vincoli di finanza pubblica (comma 3-ter).

Il comma 3-quater fa salvo quanto disposto dall’articolo 4, comma 8, del D.L. 101/2013 secondo cui le regioni, allo scopo di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori impiegati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità, predispongono un elenco regionale di tali lavoratori, secondo criteri di priorità che contemperano l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio e i carichi familiari.

Dal 1° settembre 2013 e al 31 dicembre 2016 gli enti territoriali con carenze di organico, relativamente a posti di livello retributivo-funzionale per cui non è richiesto titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo (ai sensi dell’articolo 16 della L. 56/1987), possono procedere (nel rispetto del loro fabbisogno e nell'ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 6) in deroga al limite del 30% dei posti in organico previsto dall'articolo 12, comma 4, del D.Lgs. 468/1997, all'assunzione a tempo indeterminato (anche con contratti a tempo parziale) dei soggetti collocati nel suddetto elenco, facendone richiesta alla regione competente.


 

Articolo 5
(Mutui enti locali)

 


1. Al fine di favorire gli investimenti degli enti locali, per gli anni 2014 e 2015, i medesimi enti possono assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi rimborsate nell'esercizio precedente.


 

 

L’articolo 5, al fine di favorire gli investimenti degli enti locali per gli anni 2014 e 2015, dispone che i medesimi enti possono assumere nuovi mutui e accendere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, oltre i limiti fissati dall’articolo 204, comma 1, del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000) per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell’esercizio precedente.

 

L’articolo 204 del TUEL, al comma 1, pone un limite alla possibilità di indebitamento degli enti locali.

Più in particolare, l’articolo prevede che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale dei correlati interessi, sommati agli oneri già in essere (mutui precedentemente contratti, prestiti obbligazionari precedentemente emessi, aperture di credito stipulate e garanzie prestate, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi) non sia superiore ad una determinata percentuale delle entrate correnti (relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui).

A decorrere dal 2014, tale percentuale di riferimento è fissata all'8 per cento, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 735, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014).

Va segnalato, peraltro, che la legge di stabilità 2014, con la novella apportata dal comma 735 all’articolo 204 del TUEL, è intervenuta nel senso di ampliare i limiti massimi consentiti per l’indebitamento degli enti locali a decorrere dal 2014, aumentando il rapporto tra l’importo annuale degli interessi e le spese correnti, fissandolo, appunto, all’8 per cento rispetto al 6 per cento in precedenza previsto[21].

Come chiarito dalla norma interpretativa contenuta nell’articolo 16, comma 11, del D.L. 3 marzo 2012, n. 16, i suddetti limiti devono essere rispettati nell’anno di assunzione del nuovo indebitamento.

La disposizione di cui al primo comma dell’articolo 204 del TUEL intende, pertanto, fissare un limite al “peso” degli oneri finanziari rispetto alle entrate correnti dell’ente, stabilendo un livello superato il quale si ritiene possano essere pregiudicati gli equilibri di bilancio.

 

Per quanto concerne le modalità di indebitamento, si ricorda brevemente che gli enti locali possono assumere nuovi debiti soltanto nelle forme e nelle modalità previste dalle leggi vigenti in materia e solo per finalità di investimento, ai sensi dell’articolo 119 della Costituzione. Le condizioni necessarie affinché si possa ricorrere all’indebitamento sono stabilite all’art. 203 del TUEL (avvenuta approvazione del rendiconto dell’esercizio del penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento e avvenuta deliberazione del bilancio annuale nel quale sono incluse le relative previsioni).

Si ricorda, infine, per completezza, che la riforma costituzionale che ha introdotto il principio del pareggio del bilancio per il complesso delle pubbliche amministrazioni - operata dalla legge costituzionale n. 1/2012, i cui principi hanno ricevuto attuazione con la legge n. 243/2012 - ha imposto ulteriori vincoli agli enti territoriali in tema di indebitamento che si sovrappongono a quelli fissati dall’articolo 119 della Costituzione e che andranno a restringere ulteriormente il livello di indebitamento ammesso, essendo consentito, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il ricorso al debito solo con la contestuale definizione di piani di ammortamento e nel rispetto dell’equilibrio complessivo dell’aggregato regionale[22].


 

Articolo 6
(Contabilizzazione IMU)

 


1. Ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 380-ter, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i Comuni iscrivono la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato. Per uniformarsi a tale principio, i comuni possono effettuare eventuali rettifiche contabili per l'esercizio 2013, in sede di approvazione del rendiconto di cui all'articolo 227 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.


 

 

L’articolo 6 reca disposizioni in merito alla iscrizione in bilancio da parte dei comuni dell’imposta municipale propria di propria spettanza, per l’anno 2014 e successivi.

In particolare, l’articolo prevede che i comuni iscrivono in bilancio la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato direttamente nel bilancio statale, trattenuto dall’Agenzia delle Entrate e destinato all’alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie di cui alla lettera a), comma 380-ter, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).

 

Si ricorda che con i commi 380 e seguenti della legge n. 228/2012, come modificati ed integrati dalla legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), si è profondamente innovato l’assetto della destinazione del gettito rinveniente dall’IMU e, conseguentemente, sono stati ridefiniti i rapporti finanziari tra Stato e comuni rispetto a quanto delineato dal D.Lgs. n. 23 del 2011 sul federalismo municipale, nell’ambito del quale si è disposta l’abrogazione di numerose disposizioni. In particolare:

§  è stata attribuita ai comuni l’intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, che rimane destinato allo Stato;

§  è stato soppresso il Fondo sperimentale di riequilibrio (nonché il meccanismo dei trasferimenti erariali “fiscalizzati” per i comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna), prevedendo l’istituzione del Fondo di solidarietà comunale, alimentato da una quota dell'imposta municipale propria e da ripartirsi sulla base di criteri espressamente indicati;

§  è stata soppressa la devoluzione ai comuni del gettito della fiscalità immobiliare prevista nel medesimo D.Lgs. n. 23/2011 (imposte di registro, ipotecarie, ipocatastali, cedolare secca ed altre), nonché della partecipazione comunale al gettito IVA.

In particolare, il comma 380-ter – introdotto dall’articolo 1, comma 730 della legge n. 147/2013 - reca le disposizioni che disciplinano la composizione del Fondo di solidarietà, la sua quantificazione annuale e i criteri di alimentazione e di riparto a decorrere dall’anno 2014. La lettera a) del citato comma definisce l'ammontare del predetto Fondo in 6.647,1 milioni per l’anno 2014 e in 6.547,1 milioni di euro per gli anni 2015 e successivi. La dotazione è annualmente assicurata, per ciascuno degli anni considerati, per un importo pari a 4.717,9 milioni di euro, attraverso una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, ai sensi dell’articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che viene a tal fine versata all’entrata del bilancio dello Stato nei singoli esercizi.

Si rimanda alla legge di assestamento ovvero ad appositi decreti di variazione del Ministro dell’economia e delle finanze l’adozione delle variazioni compensative, in aumento o in riduzione, della dotazione del Fondo di solidarietà comunale, al fine di tenere conto dell’effettivo gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

 

L’articolo 6 prevede, altresì, con riferimento all’esercizio finanziario 2013, che i comuni si adeguino al principio normativo suindicato, consentendo ad essi di effettuare eventuali rettifiche contabili in sede di approvazione del rendiconto dell’esercizio 2013.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 227 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUEL), il rendiconto - il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio – è il documento contabile in cui viene data dimostrazione dei risultati di gestione. Esso è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 aprile dell'anno successivo, tenuto conto della relazione dell'organo di revisione.


 

Articolo 7
(Verifica gettito IMU anno 2013)

 


1. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 dopo il comma 729 sono inseriti i seguenti:

“729-bis. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione del fondo di solidarietà comunale, ferme restando le dotazioni del fondo previste a legislazione vigente, entro il mese di marzo 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria dell'anno 2013, con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D.

729-ter. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013, derivanti dalla verifica di cui al comma 729-bis.

729-quater. In conseguenza delle variazioni relative all'annualità 2013, di cui al comma 729-ter, per i soli comuni interessati, il termine previsto dall'articolo 227, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 giugno 2014. Nel caso in cui, all'esito delle verifiche di cui al comma 729-bis, il Comune sia tenuto a versare ulteriori importi al fondo di solidarietà comunale, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati dal comune stesso a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2014.”.


 

 

L’articolo 7 introduce disposizioni finalizzate ad una verifica da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il mese di marzo 2014, del gettito dell’imposta municipale propria dell’anno 2013, con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D, ai fini di una più puntuale ripartizione tra i comuni del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2013, fermo restando la dotazione del Fondo medesimo come prevista a legislazione vigente.

A tal fine, viene novellato l’articolo unico della legge di stabilità per il 2014, introducendo i nuovi commi da 729-bis a 729-quater.

 

In particolare, ai sensi del nuovo comma 729-bis, la verifica del gettito IMU dell’anno 2013 viene effettuata dal Ministero dell’economia e finanze entro il mese di marzo 2014, sulla base di una metodologia da adottarsi sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

Tale verifica è funzionale ad assicurare una più precisa ripartizione del Fondo di solidarietà comunale.

 

Si ricorda che il Fondo di solidarietà comunale – istituito, in sostituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio, dalla legge di stabilità per il 2013, in ragione della nuova disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), di cui ai commi 380 e seguenti dell’articolo 1 della legge n. 228/2012 - rappresenta il nuovo fondo per il finanziamento dei comuni, alimentato con quota parte dell’IMU di spettanza dei comuni stessi.

In estrema sintesi, la normativa richiamata, come modificata dalla legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147/2013, art. 1, commi 729 e seguenti) ha attribuito ai comuni l’intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, che rimane destinato allo Stato, innovando profondamente, dunque, il precedente assetto dei rapporti finanziari tra Stato e comuni delineato dal D.Lgs. n. 23 del 2011 sul federalismo municipale[23].

L’articolo 1, comma 380 della legge n. 228/2012, come modificato dal comma 729 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), prevede che il Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2013 sia alimentato da una quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni, quantificata in 4.717,9 milioni.

A seguito di ulteriori disposizioni normative intervenute nel corso del 2013, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale è risultata pari a 6.746,7 milioni.

Per quanto concerne i criteri di alimentazione e di riparto del Fondo, il comma 380 li affida al D.P.C.M. da emanare entro il 30 aprile 2013.

Nelle more della sua definizione, si è provveduto all’erogazione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale nella forma di anticipi (si veda sul punto quanto esposto nell’articolo 8). Il suddetto D.P.C.M. è stato poi approvato in data 13 novembre 2013 (pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21 gennaio 2014), e con esso è stato disposto il pagamento a saldo sul fondo di solidarietà comunale dell’anno 2013.

 

La Reazione illustrativa (A.C. 2162) chiarisce come con la norma in esame si interviene, come lo scorso anno, ad introdurre un dispositivo di revisione delle stime dell’IMU standard, con particolare riferimento alla quota di gettito riconducibile ai fabbricati di categoria D, assegnata allo Stato, che risulta indispensabile al fine di evitare che in talune situazioni (in particolare nei comuni di piccole dimensioni demografica con basi imponibili da fabbricati di categoria D di valore rilevante) la ripartizione del gettito acquisito allo Stato sia mal dimensionata e produca risultati distorti in termini di complessiva dotazione di risorse standard (gettito IMU ad aliquota standard e assegnazione a titolo di Fondo di solidarietà comunale).

 

Il comma 729-ter dispone che le variazioni delle assegnazioni del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2013, derivanti dalla verifica di cui al comma precedente, sono effettuate con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero dell’economia, da emanarsi entro il 31 marzo 2014, previa intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

Alla data attuale, il decreto non risulta ancora emanato.

 

Il comma 729-quater prevede, infine, per i comuni interessati dalle variazioni di assegnazioni, il differimento al 30 giugno 2014 del termine per la deliberazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2013 da parte del Consiglio comunale, ordinariamente fissato al 30 aprile dell'anno successivo ai sensi dell’articolo 227 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – TUEL).

Nel caso in cui, all’esito della verifica, il comune sia tenuto a versare importi al Fondo di solidarietà comunale, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati dal comune stesso a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull’annualità 2014.


 

Articolo 8
(Anticipazione pagamento fondo di solidarietà 2014)

 


1. Entro il 15 marzo 2014 il Ministero dell'interno eroga ai comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna un importo, a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'importo dell'attribuzione è pari, per ciascun comune, al 20 per cento di quanto spettante per l'anno 2013 a titolo di fondo di solidarietà comunale. Ai fini di cui al presente comma si considerano validi i dati relativi agli importi spettanti pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del 31 dicembre 2013.


 

 

L’articolo 8 prevede l’attribuzione ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna[24], da parte del Ministero dell’interno, di un importo a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno 2014 sul Fondo di solidarietà comunale, da erogare entro il 15 marzo 2014.

L’anticipo è pari, per ciascun comune, al 20 per cento di quanto spettante per l'anno 2013 a titolo di Fondo di solidarietà comunale, a tal fine considerando validi i dati relativi agli importi spettanti pubblicati sul sito internet del Ministero dell’interno alla data del 31 dicembre 2013.

Il pagamento a favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario ed ai comuni della regione Siciliana e della regione Sardegna, a titolo di acconto del fondo di solidarietà comunale per l’anno 2014, è stato disposto con provvedimento del Ministero dell’interno in data 10 marzo 2014[25].

 

Si ricorda che il Fondo di solidarietà comunale è stato istituito dall’articolo 1, comma 380, della legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228/2012) nello stato di previsione del Ministero dell'interno (cap. 1365), in ragione della nuova disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), introdotta con la legge di stabilità medesima, che ha attribuito ai comuni l’intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, che rimane destinato allo Stato. Tale fondo - che ha sostituito il Fondo sperimentale di riequilibrio comunale previsto dal D.Lgs. n. 23/2013 di attuazione del federalismo municipale - è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni.

Per l’anno 2014, l’ammontare del Fondo è quantificato in 6.647,1 milioni[26], ai sensi dell’articolo 1, comma 380-ter, della legge di stabilità 2013, come introdotto dall’articolo 1, comma 730, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014). Ai fini dell’alimentazione del Fondo, il comma prevede che la suddetta dotazione sia assicurata, per un importo pari a 4.717,9 milioni di euro, attraverso una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, ai sensi dell’articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che viene a tal fine versata all’entrata del bilancio dello Stato nei singoli esercizi[27].

Per quanto concerne le modalità di ripartizione del Fondo, il comma 380-ter rinvia ad appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro il 30 aprile 2014 per il riparto dell’anno 2014 ed entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi.

In caso di mancato accordo, in sede di Conferenza, è previsto che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sia comunque emanato entro i 15 giorni successivi.

Tra i fattori da tenere in considerazione per i singoli comuni, ai fini della definizione dei criteri di formazione e di riparto del fondo a decorrere dal 2014, il comma 380-ter indica i seguenti, tra quelli elencati al comma 380:

1)   gli effetti finanziari derivanti dall’abolizione della riserva di gettito IMU stabilita dall’articolo 13, comma 1 del D.L. n. 201/2011 e dalla contestuale attribuzione allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

2)   della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale;

3)   la diversa incidenza delle risorse soppresse (di cui al Fondo sperimentale di riequilibrio comunale e ai trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna) sulle risorse complessive per l’anno 2012;

4)   le riduzioni disposte ai sensi della c.d. spending review, di cui al comma 6 dell'articolo 16 del D.L. 26 luglio 2012, n. 95;

5)   la soppressione dell’IMU sulle abitazioni principali e l’istituzione della TASI;

6)   l'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia. La predetta clausola di salvaguardia opera al netto della quota ripartita sulla base dei fabbisogni standard.

Il comma 380-quater all’articolo 1 della legge n. 228/2012 prevede, inoltre, che il 10 per cento dell’importo attribuito ai comuni delle regioni a statuto ordinario a titolo di Fondo di solidarietà sia accantonato per essere redistribuito, con il medesimo D.P.C.M. di riparto, tra i comuni medesimi sulla base dei fabbisogni standard, approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento (tale ultima disposizione è peraltro oggetto di modifiche da parte dell’articolo 14 del decreto legge in esame, cui si rinvia).

 

Si ricorda, inoltre, in relazione alla norma in oggetto, che la procedura dell’anticipazione ai comuni di un acconto sulle somme complessivamente spettanti per l’anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale ricalca quanto già seguito lo scorso anno, nelle more dell’adozione del D.P.C.M. recante i criteri di alimentazione di riparto del Fondo medesimo, emanato in data 13 novembre 2013[28].

Nelle more della sua definizione, infatti, si è provveduto all’erogazione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale nella forma di anticipi. Un primo acconto è stato erogato alla fine del mese di febbraio 2013, secondo quanto espressamente prescritto dall’articolo 1, comma 382, della stessa legge 228/2012. L’importo complessivo di tale primo anticipo è stato pari a 1.566 milioni. Un secondo acconto è stato previsto dall’articolo 7 del D.L. n. 102/2013, il quale ha autorizzato il Ministero dell'interno ad erogare, entro il 5 settembre 2013, ai comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna un importo di 2.500 milioni di euro, quale anticipo su quanto spettante per l'anno 2013 a titolo di Fondo di solidarietà comunale.

Il D.P.C.M. 13 novembre 2013 ha disposto il pagamento a saldo sul fondo di solidarietà comunale anno 2013. Secondo quanto comunicato dal Ministero dell’interno, il saldo è stato erogato fino ad un importo pari al 97,48 per cento dell’importo complessivo riportato in spettanza a favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario e al 94,8 per cento per quelli appartenenti alle regioni Sicilia e Sardegna. Il restante saldo del fondo di solidarietà comunale 2013, sarà pagato nel corso del corrente esercizio finanziario appena le relative risorse finanziarie saranno disponibili sui capitoli di spesa gestiti dalla direzione centrale della finanza locale del Ministero dell’interno (cfr. Comunicati Ministero dell’interno 18 dicembre 2013 e 27 febbraio 2014).

 

Si segnala, peraltro, che l’articolo 7 del provvedimento in esame - cui si rinvia - reca disposizioni per una verifica da parte del Ministero dell’economia, entro il mese di marzo 2014, dell’effettivo gettito dell’imposta municipale propria dell’anno 2013, ai fini di una più puntuale ripartizione tra i comuni del Fondo di solidarietà comunale per tale anno, fermo restando la dotazione del Fondo medesimo.


 

Articolo 9
(Disposizioni in materia di contributo ordinario spettante agli enti locali (tagli costi della politica co. 183 legge 191/2009))

 


1. A decorrere dall'anno 2014, l'ammontare delle riduzioni di risorse di cui al comma 183 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 è fissato in 7 milioni di euro per le province e in 118 milioni di euro per i comuni, da applicarsi, a tutti gli enti, in proporzione alla popolazione residente. Sono soppressi il quinto e sesto periodo del comma 183 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.


 

 

L’articolo 9 rende permanenti, a decorrere dal 2014, le riduzioni del contributo ordinario agli enti locali disposte, per gli anni 2010-2012, dall’articolo 2, comma 183 della legge finanziaria 2010 (L. n. 191 del 2009).

Le riduzione sono definite nella misura di 7 milioni di euro per le province di 118 milioni di euro per i comuni, ossia gli stessi importi della riduzione disposta dal comma 183 per l’anno 2012.

La riduzione del contributo ordinario disposta dal comma 183 è da porre in relazione alle disposizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo 2, che recano misure dirette a garantire risparmi di spesa per comuni e province, in parte derivanti dalla riduzione del numero degli amministratori locali, per assorbire la riduzione del contributo ordinario. Va notato che, mentre la riduzione del contributo ordinario riguardava solo il triennio 2010-2012, le misure previste dai commi 184 e seguenti sono a regime. Per gli anni successivi, ma solo per il 2013, 2014 e 2015, la norma rinviava alla legge dello Stato la determinazione dell’ammontare della riduzione per ciascun anno.

Il comma in esame interviene appunto ad attuare tale ultima disposizione (che viene contestualmente abrogata), non solo per il triennio 2013-2015, ma anche per tutti gli anni a partire dal 2014. La riduzione del contributo dunque non è più temporanea, stante il carattere permanente delle citate misure di contenimento dei costi.

 

L’articolo 2, commi da 183 a 188, della citata legge finanziaria 2010 recano una riduzione del contributo ordinario agli enti locali e, in relazione ad essa, una serie di misure per farvi fronte, tra cui una diminuzione del numero dei componenti degli organi rappresentativi ed esecutivi.

In particolare, il comma 183 ha disposto una riduzione dei trasferimenti erariali spettanti a comuni e province, iscritti sul Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali, per complessivi 13 milioni di euro per il 2010, 91 milioni per il 2011 e 125 milioni per il 2012.

La riduzione riguarda:

§  le province, per 1 milione di euro per il 2010, 5 milioni per il 2011 e 7 milioni per il 2012,

§  i comuni per 12 milioni di euro per il 2010, 86 milioni per il 2011 e 118 milioni per il 2012.

La riduzione del contributo ordinario è da porre in relazione alle disposizioni di cui ai commi successivi, che recano misure dirette a garantire risparmi di spesa per comuni e province, per assorbire la riduzione del contributo ordinario disposta in via predeterminata dal comma 183.

Come si è già notato, mentre la riduzione del contributo ordinario riguarda solo il triennio 2010-2012, le misure previste dai commi 184 e seguenti sono a regime.

Ferma restando l’entità complessiva della riduzione del contributo ordinario, il comma 183, come modificato dal decreto-legge 2/2010 (L. n. 42 del 2010), provvede a modulare le modalità di individuazione della riduzione spettante a ciascun ente, introducendo una differenziazione a seconda dell’anno di applicazione.

Si prevede, in primo luogo, che il Ministro dell’interno con proprio decreto provveda, per il 2010, alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante a tutti gli enti locali.

Per il 2011 la riduzione è disposta esclusivamente per gli enti per i quali hanno luogo il rinnovo dei consigli in quell’anno. Per il 2012 la riduzione si applica agli enti locali rinnovati in quell’anno e nell’anno precedente.

Lo strumento per l’individuazione delle riduzioni resta il decreto del Ministro dell’interno, con il concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

Il citato decreto-legge 2/2010 (art. 1, comma 2) ha precisato la decorrenza delle riduzioni degli organi (consigli e giunte) disposte dai commi 184, 185 e 186 che si applicano - per quanto riguarda i consigli - a decorrere dal 2011 agli enti locali per i quali in quell’anno ha avuto luogo il rinnovo dei rispettivi consigli e – per quanto riguarda le giunte – a decorrere dal 2010, sempre per gli enti per i quali in quell’anno ha avuto luogo il rinnovo dei rispettivi consigli.

 

Come accennato, il comma 183 rinvia alla legge dello Stato la determinazione dell'ammontare della riduzione del contributo ordinario per i successivi anni 2013, 2014 e 2015. Per ciascuno di tali anni si prevede che la riduzione del contributo è applicata, in proporzione alla popolazione residente, a tutti gli enti per i quali il rinnovo del consiglio ha luogo nel medesimo anno e a quelli per i quali ha avuto luogo negli anni precedenti, a decorrere dal 2011.

Tali disposizioni, sia il rinvio alla legge, sia l’applicazione graduale, vengono abrogate dall’articolo in esame e, pertanto, la riduzione dovrebbe applicarsi in modo indiscriminato a tutti gli enti locali, anche a quelli per i quali sono stati rinnovati gli organi prima del 2011.

 

Si osserva in proposito che dal momento che la riduzione degli organi degli enti locali decorre dalle elezioni 2010 (per la riduzione delle giunte) e dalle elezioni 2011 (per i consigli), la riduzione dei contributi, derivante anche dalla diminuzione delle indennità conseguente al minor numero di consiglieri ed assessori, andrebbe ad essere più gravoso per gli enti locali rinnovati prima del 2010-2011 per i quali non ha trovato applicazione la riduzione dei propri organi.

 

Per quanto concerne gli enti locali delle regioni a statuto speciale, il comma 183 prevede che le regioni provvedano ad adottare le disposizioni idonee a perseguire le finalità di risparmio dalle misure di cui ai commi successivi, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.

Come accennato, il comma 184 prevede, in relazione alla riduzione del contributo ordinario ai comuni disposta dal comma 183, la riduzione del 20 per cento del numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali (con arrotondamento dell’entità della riduzione all’unità superiore) senza computare il sindaco e il presidente della provincia.

Successivamente, il decreto-legge 138/2011 (art. 16, comma 17), ha ulteriormente ridotto il numero dei consiglieri comunali nei comuni fino a 10.000 abitanti, a decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale.

Il comma 185 prevede che il numero massimo degli assessori comunali e degli assessori provinciali è determinato in misura pari, rispettivamente per ciascun comune e per ciascuna provincia, ad un quarto del numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali (con arrotondamento all’unità superiore).

Il comma 185-bis abolisce l’istituto del circondario provinciale, quale ente di amministrazione subprovinciale previsto dal’art. 21 del testo unico enti locali - TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), e sopprime i circondari provinciali esistenti.

Il comma 186 prevede per i comuni ulteriori misure consequenziali alla riduzione del contributo ordinario disposta dal comma 183, quali:

§  l’obbligo di soppressione della figura del difensore civico, che ai sensi dell’articolo 11 TUEL., può essere prevista dagli statuti comunali e provinciali, con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale;

§  l’obbligo di procedere alla soppressione delle circoscrizioni comunali, di cui all’articolo 17 TUEL, tranne per i comuni con popolazione superiore a 250 mila abitanti;

§  la possibilità, nei comuni con meno di 3.000 abitanti, da parte del sindaco di scegliere, in alternativa alla nomina degli assessori, di delegare l’esercizio delle proprie funzioni a non più di due consiglieri comunali;

§  la soppressione della figura del direttore generale (di cui all’art. 108 del TUEL), tranne che nei comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti.

§  la soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali, ad eccezione dei bacini imbriferi montani.

Il 186-bis ha previsto la soppressione delle Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 (gestione delle risorse idriche) e 201 (gestione integrata dei rifiuti) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il comma 187 dispone la cessazione del concorso ordinario dello Stato al finanziamento delle comunità montane, previsto dall’articolo 34 del D.Lgs. n. 504/1992 e da ogni altra disposizione di legge relativa alle comunità montane.

Il comma 188 dispone, infine, che i risparmi derivanti dall’applicazione dei commi precedenti - riduzione dei trasferimenti erariali a province e comuni (comma 183) e alle comunità montane (comma 187) – siano trasferiti al Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili del Ministero dell’economia, istituito ai sensi dell’articolo 7-quinquies del D.L. n. 5/2009.


 

Articolo 10
(Proroga delle modalità di riparto alle province
del Fondo sperimentale di riequilibrio)

 


1. Per l'anno 2014, sono confermate le modalità di riparto alle province del fondo sperimentale di riequilibrio già adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012. Alla ricognizione delle risorse da ripartire per l'anno 2014 a ciascuna provincia si provvede con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 20, sono parimenti confermate, le riduzioni di risorse per la revisione della spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, secondo gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto.

2. Per l'anno 2014 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle modifiche dei fondi successivamente intervenute.


 

 

L’articolo 10 reca alcune disposizioni di interesse per le province per l’anno 2014, relative:

§  alle modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio;

§  alle riduzioni da apportare a ciascuna provincia per effetto delle disposizioni di spending review, ai sensi del comma 7 dell’articolo 16 del D.L. n. 95/2012, fatta salva la provincia de L’Aquila;

§  alla determinazione dei trasferimenti erariali non fiscalizzati da corrispondere alle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna.

Più in dettaglio, l'articolo 10, al primo periodo, conferma, per l’anno 2014, le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio delle province già adottate per gli anni precedenti con decreto del Ministro dell’interno del 4 maggio 2012. Si rinvia poi ad un successivo decreto del Ministero dell’interno, da adottare di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la ricognizione delle risorse del Fondo da assegnare a ciascuna provincia.

Si rammenta che il fondo sperimentale di riequilibrio per le province delle regioni a statuto ordinario è stato istituito, in attuazione della legge delega sul federalismo fiscale, dall'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68[29], relativo alla fiscalità delle regioni e delle province. Tale fondo, finalizzato a realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata l’attribuzione alle province dell’autonomia di entrata, è operante dal 2012, e la relativa durata è prevista per un periodo biennale, o comunque fino all’istituzione del fondo perequativo vero e proprio destinato ad operare a regime, disciplinato dall’articolo 23 del medesimo D.Lgs. n. 68 del 2011.

Il Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale è alimentato dal gettito della compartecipazione provinciale all’IRPEF, la cui aliquota è determinata in misura tale da compensare la soppressione dei trasferimenti erariali, prevista a partire dall’anno 2012, ed il venir meno delle entrate legate all’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, anch’essa soppressa dall’anno 2012[30].

La soppressione dei trasferimenti erariali delle province è stata attuata con il D.P.C.M. 12 aprile 2012, nell’importo di 1.039,9 milioni[31].

Di conseguenza, il fondo sperimentale di riequilibrio delle province (cap. 1352/Interno) è stato determinato in 1.039,9 milioni di euro per il 2012, ai sensi del successivo D.M. Interno 4 maggio 2012, e ripartito tra le province delle regioni a statuto ordinario sulla base dei criteri recati dal D.M. medesimo. I pagamenti del fondo, si ricorda, vengono effettuati dal Ministero dell’interno in tre rate di uguale importo entro il mese di marzo, giugno e ottobre.

Per l’anno 2013, la quantificazione delle risorse del Fondo di riequilibrio provinciale (nell’importo di 1.039,9 milioni) ed il suo riparto è stato effettuato, secondo le medesime modalità recate dal D.M. del 4 maggio 2012, con il decreto del Ministro dell’interno del 10 dicembre 2013 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2013), adottato in attuazione di quanto disposto dal D.L. n. 126/2013 (art. 1, comma 20) e poi confermato dal D.L. n. 151/2013 (art. 6), decaduti, i cui effetti sono fatti salvi dall’articolo 1, comma 2 della legge di conversione del decreto-legge in esame.

 

Anche per l’anno 2014, dunque, la ripartizione del Fondo sperimentale di riequilibrio sarà effettuata secondo i seguenti criteri, di cui al decreto del Ministero dell'interno 4 maggio 2012:

a)  il 50% del fondo in proporzione al valore della spettanza figurativa dei trasferimenti fiscalizzati di ciascuna provincia;

b)  il 38% del fondo in proporzione al gettito della soppressa addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, negli importi quantificati per ciascuna provincia nel documento approvato in sede di Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale in data 22 febbraio 2012;

c)  il 5% del fondo in relazione alla popolazione residente;

d)  il 7% del fondo in relazione all'estensione del territorio provinciale.

 

La ricognizione delle risorse del Fondo da ripartire a ciascuna provincia è rinviata ad un successivo decreto del Ministero dell’interno, da adottare di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

 

Con riferimento ai tagli derivanti dalla spending review, il terzo periodo dell’articolo in esame stabilisce direttamente gli importi delle riduzioni di spesa da applicare a ciascuna provincia, ai sensi del comma 7 dell’articolo 16 del D.L. n. 95/2012, nell’apposito allegato 1 al provvedimento in esame, per un importo complessivo pari a 1.200 milioni di euro.

La norma chiarisce che nell’Allegato 1 non sono considerati i tagli di spesa nei confronti della provincia de L’Aquila, in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 20, comma 2, del provvedimento in esame, che esclude, appunto, la suddetta provincia (nonché il comune de L’Aquila e gli altri comuni del cratere interessati dal sisma dell’aprile 2009) dalle riduzioni recate dall’articolo 16, commi 6 e 7, del D.L. n. 95/2012, fermo restando, tuttavia, l’importo complessivo delle riduzioni previste.

Si ricorda che l'articolo 16, comma 7, del D.L. n. 95/2012 – più volte modificato ed integrato da disposizioni successive[32] - dispone, al primo periodo, che il fondo sperimentale di riequilibrio provinciale ed i trasferimenti erariali dovuti alle province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna siano ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.200 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 1.250 milioni a decorrere dall'anno 2015.

Per quanto concerne il riparto tra le singole province, la norma prevede che le riduzioni di spese siano determinate dalla Conferenza Stato-città, sulla base dell’istruttoria condotta dall’UPI, e recepite con decreto del Ministero dell’interno, tenendo conto delle analisi della spesa effettuate dal Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa pubblica, di cui al D.L. n. 52/2012 (c.d. Spending review 1), degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell’ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard, nonché dei fabbisogni standard stessi, e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città, è previsto che il decreto del Ministero dell'interno sia comunque emanato, ripartendo la riduzione complessiva tra le province in misura proporzionale alle spese sostenute per consumi intermedi, come desunte per l’anno 2011 dal SIOPE[33] (Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici). I termini per operare le riduzioni sono fissati entro il 15 ottobre 2012, relativamente alle riduzioni da operare nell'anno 2012[34], ed entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente a quello di riferimento relativamente alle riduzioni da operare per gli anni 2013 e successivi.

In deroga a quanto detto, per gli anni 2013 e 2014, il D.L. n. 35/2013 ha introdotto una disciplina speciale, stabilendo che in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città, le riduzioni da imputare a ciascuna provincia siano determinate dal Ministro dell’interno, non in misura proporzionale alle spese sostenute per consumi intermedi, ma in proporzione alle spese desunte dal SIOPE sostenute nel 2011 per acquisto di beni e servizi, con l’esclusione di quelle relative alle spese per formazione professionale, per trasporto pubblico locale, per la raccolta di rifiuti solidi urbani e per servizi socialmente utili finanziati dallo Stato. Tale disciplina non ha peraltro ricevuto attuazione.

Per l’anno 2013, infatti, le riduzioni derivanti dalla spending review da applicare a ciascuna provincia sono state disposte secondo gli importi indicati nell’Allegato 1 ai DD.LL. nn. 126 e 151 del 2013, decaduti, i cui effetti sono fatti salvi dall’articolo 1, comma 2, della legge di conversione del decreto-legge in esame.

 

Il comma 2 dell’articolo in esame dispone in merito alla determinazione per l’anno 2014 dei trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione da corrispondere dal Ministero dell’interno in favore delle province appartenenti alla regione Siciliana[35] e alla regione Sardegna[36], da quantificare ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del decreto-legge n. 16 del 2012[37].

Il comma 6 dell'articolo 4 citato reca disposizioni per la determinazione per l’anno 2012 dei trasferimenti erariali spettanti agli enti locali non oggetto di fiscalizzazione ai sensi della legge n. 42 del 2009 (di attuazione del federalismo fiscale) e, pertanto, ancora dovuti dal Ministero dell’interno.

Si ricorda che con il termine di trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione si intendono - per quel che concerne gli enti locali delle regioni a statuto ordinario - quei trasferimenti residuali che, in linea di massima, non presentando il carattere della generalità e della permanenza, non sono stati soppressi dai provvedimenti attuativi del federalismo fiscale, nonché i trasferimenti erariali spettanti agli enti locali delle regioni a Statuto speciale, che non rientrano ancora nel sistema del federalismo fiscale.

Tali trasferimenti continuano ad essere assegnati come spettanza ed erogati alle scadenze indicate nel decreto del Ministro dell’interno del 21 febbraio 2002[38].

Come precisato nella relazione tecnica, tale disposizione è volta a confermare per l’anno 2014 le modalità per la determinazione dei trasferimenti cosiddetti non fiscalizzati per le province appartenenti a queste due Regioni, ai sensi dei provvedimenti attuativi della legge delega n. 42/2009 sul federalismo fiscale, necessari a finanziare i bilanci e le funzioni ad esse attribuite.


 

Articolo 11
(Relazione di fine mandato Sindaci e Presidenti delle province)

 


1. I commi 2, 3, 3-bis, dell'articolo 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono sostituiti dai seguenti:

“2. La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato è pubblicata sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.”.


 

 

L’articolo 11 modifica la disciplina della relazione di fine mandato provinciale e comunale, introdotta dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 149 del 2011[39], al fine di semplificarne la procedura di redazione e pubblicazione, in particolare eliminando la fase di esame e verifica della stessa da parte del Tavolo tecnico interistituzionale, organismo che ora non viene più previsto dalla nuova formulazione dell’articolo 4 recata dalla norma. Vengono altresì rideterminati i termini per la predisposizione e pubblicazione della relazione, assegnando agli enti più tempo per i necessari adempimenti.

 

Si rammenta che l’articolo 4 del D.Lgs. n. 149 del 2011 sopra citato ha introdotto, con la finalità di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica ed il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, l’obbligo per le province ed i comuni di redigere una relazione di fine mandato[40].

 

In particolare i commi da 2 a 3-bis dell’articolo 4 stabiliscono per la predisposizione di tale documento la seguente procedura:

§  sottoscrizione della relazione (redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale) da parte del presidente della provincia o dal sindaco non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato;

§  entro i successivi dieci giorni (quindici, rispetto alla provvedimento di indizione delle elezioni, nel caso di scioglimento anticipato dell’ente), certificazione della stessa da parte dall'organo di revisione dell'ente locale e, nello stesso termine, trasmissione al “Tavolo tecnico interistituzionale”[41], istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica;

§  in caso di scioglimento anticipato, la sottoscrizione e la certificazione devono intervenire entro quindici giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni;

§  trasmissione della relazione, entro dieci giorni dalla sottoscrizione, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti

§  verifica della relazione da parte del Tavolo tecnico interistituzionale, ed invio, entro venti giorni (quindici in caso di scioglimento anticipato), di un apposito rapporto al presidente della provincia o al sindaco;

§  pubblicazione del rapporto e della relazione sul sito istituzionale dell’ente locale entro il giorno successivo alla ricezione del rapporto stesso da parte dell’ente locale, che provvederà anche a trasmetterli alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

 

La descritta procedura viene modificata e semplificata dall’articolo 11 in esame che:

§  pone per la predisposizione della relazione un termine più ravvicinato, di sessanta giorni anziché novanta, alla scadenza del mandato al fine di fornire con la stessa un quadro più prossimo all’effettiva situazione dell’ente locale alla scadenza della consiliatura.

La relazione illustrativa precisa sul punto che gli attuali termini sono eccessivamente ristretti per la predisposizione, invio e pubblicazione della relazione, e che gli stessi vengono pertanto rideterminati, assegnando agli enti interessati più tempo per assolvere ai necessari adempimenti;

§  aumenta da dieci a quindici giorni il termine per la certificazione della stessa da parte dell’organo di revisione;

§  in caso di scioglimento anticipato, aumenta da quindici a venti giorni, dal provvedimento di indizione delle elezioni, il termine per la sottoscrizione e certificazione della relazione;

§  elimina la fase procedurale prevista presso il Tavolo tecnico interistituzionale, non contemplando più tale organo nella nuova disciplina[42];

§  dispone che nei tre giorni successivi alla certificazione, questa e la relazione debbano essere inviate alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

§  aumenta da uno a sette giorni il termine per la pubblicazione della relazione di fine mandato e della certificazione sul sito istituzionale dell’ente locale – termine che ora decorre dalla data della certificazione e non più da quello della ricezione del rapporto da parte del Tavolo sopradetto - con l’indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte. Identici termini sono stabiliti per la pubblicazione della relazione di fine mandato in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale: in tale circostanza non viene invece prevista la pubblicazione anche della certificazione.

 

Si rammenta che, secondo quanto stabilisce l’articolo 6, comma 4, del citato D.Lgs. n. 149/2011, la relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:

a)   sistema ed esiti dei controlli interni;

b)   eventuali rilievi della Corte dei conti;

c)   azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;

d)   situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;

e)   azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;

f)    quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.

 

Si segnala inoltre che con una recente comunicazione del 14 febbraio 2014 il Ministero dell’interno ha precisato, in relazione ad alcune richieste pervenute dai comuni interessati dal prossimo turno elettorale dell’anno, che l’ultimo anno da considerarsi ai fini della Relazione di fine mandato è il 2013, pur in mancanza dell’avvenuta approvazione del relativo rendiconto.[43]


 

Articolo 12, comma 1
(Contributo straordinario per fusioni di comuni)

 

1. All'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: “successivi alla” sono sostituite dalle seguenti: “decorrenti dalla”.

 

 

L’articolo 12, comma 1, dispone in merito alla decorrenza dell’erogazione del contributo straordinario spettante alle fusioni dei comuni, operando una modifica testuale all’articolo 15, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) volta a precisare che lo Stato eroga il contributo in questione per i dieci anni decorrenti dalla fusione, anziché per i dieci anni successivi alla fusione.

 

L’articolo 15, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 dispone, al fine di favorire la fusione dei comuni, che lo Stato eroghi appositi contributi straordinari decennali, commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono[44].

Su tale punto è intervenuto l’articolo 20 del D.L. n. 95/2012 (legge n. 135/2012) il quale ha previsto che, a decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione è commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti.

Ciò si applica per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi.

In attuazione di quanto disposto dall’articolo 20, il D.M. 10 ottobre 2012 ha disciplinato le modalità e termini per il riparto dei contributi spettanti, a decorrere dall'anno 2013, ai comuni scaturenti da procedure di fusione realizzate negli anni 2012 e successivi. In particolare, l’articolo 2 di tale D.M. ha previsto che i comuni istituiti a seguito di fusione devono inviare, a pena di decadenza, entro e non oltre il 30 settembre dell'anno di costituzione, la richiesta di contributo per la relativa attribuzione a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, allegando all'istanza copia della legge regionale istitutiva della fusione.

Le risorse stanziate per le fusioni di comuni sono allocate sul capitolo 1316 (Fondo ordinario) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno.

Si tratta, in particolare, delle risorse previste dall’articolo 1, comma 164, della legge n. 662/1996 (legge finanziaria per il 1997), per un importo pari a circa 1,5 milioni di euro destinato ad incentivare sia la fusione che le unioni di comuni[45] nonché di quelle, stanziate più di recente dalla legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013, comma 730), la quale, al fine di incentivare il processo di riordino e semplificazione degli enti territoriali, ha disposto la destinazione di una quota parte del fondo di solidarietà comunale, non inferiore a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, ai comuni istituiti a seguito di fusione, ex articolo 20 del D.L. n. 95/2012.

 

Il comma in esame interviene dunque a modificare la tempistica di erogazione del contributo straordinario spettante alle fusioni dei comuni, di cui all’articolo 15, comma 3 del TUEL, come definita dal D.M. 10 ottobre 2012, il quale prevede che il contributo fosse attribuito a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di costituzione del comune risultante da fusione.

La relazione illustrativa afferma che le incertezze interpretative sul primo anno di attribuzione del contributo straordinario decennale sono di ostacolo al processo stesso di fusione dei comuni. In particolare, nell’anno 2014, sono state approvate 26 fusioni che hanno portato alla soppressione di 62 comuni. La norma in esame risulta, dunque, necessaria per fare chiarezza sulla decorrenza dei contributi statali e permettere la corretta pianificazione dei bilanci dei nuovi comuni sorti dalla fusione. Di fatto, tale norma anticipa l’erogazione del contributo per i comuni la cui fusione decorre da gennaio.

La relazione tecnica afferma altresì che l’articolo reca una modifica che permette di utilizzare già nell’anno in corso il richiamato stanziamento di 30 milioni di euro previsto dall’articolo 1, comma 730 della legge n. 147/2013, che diversamente (per l’anno 2014) andrebbe in economia.


 

Articolo 12, comma 1-bis
(Destinazione di risorse alla regione Emilia-Romagna)

 


1-bis. Le somme iscritte nel conto dei residui per l'anno 2014 sul fondo istituito dall'articolo 41, comma 16-sexiesdecies. 1, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono destinate alla regione Emilia-Romagna quale contributo straordinario di 2 milioni di euro da impiegare per il finanziamento di interventi di completamento del passaggio dei comuni di San Leo, Pennabilli, Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Talamello, Casteldelci e Maiolo dalla regione Marche, provincia di Pesaro-Urbino, alla regione Emilia-Romagna, provincia di Rimini.


 

 

L’articolo 12, comma 1-bis, destina alla regione Emilia-Romagna le somme iscritte in conto residui per l’anno 2014 sul Fondo per l’erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo della benzina e del gasolio per autotrazione alla pompa, istituito in favore delle regioni confinanti con la Repubblica di San Marino, pari a 2 milioni di euro.

Il Fondo è stato istituito - con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2009 - dall’articolo 25 della legge n. 88 del 2009, attraverso una novella all’articolo 41, del D.L. n. 207 del 2008, in cui è stato introdotto il comma 16-sexiesdecies. 1, con lo scopo di ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzina e gasolio utilizzati come carburante per autotrazione situate nella Repubblica di San Marino.

L’istituzione di tale Fondo è connessa all’approvazione della legge 3 agosto 2009, n. 117, recante il distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, in considerazione della loro particolare collocazione territoriale e dei peculiari legami storici, economici e culturali con i comuni limitrofi della medesima provincia.

Le risorse del Fondo sono allocate su un piano di gestione del cap. 2864/MEF.

Le modalità di erogazione e i criteri di ripartizione del Fondo avrebbero dovuto essere definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni. Il decreto non risulta essere stato emanato.

Pertanto, le risorse, non venendo erogate, erano destinate a diventare, alla fine di ciascun esercizio finanziario, economie di bilancio.

Per evitare la perdita di risorse, l’articolo 34, comma 47, del D.L. n. 179 del 2012 (legge n. 221/2012) ha stabilito che le somme disponibili sul Fondo di cui all'articolo 41, comma 16-sexiesdecies. 1, del D.L. n. 207/2008, fossero finalizzate allo svolgimento di iniziative di promozione turistica dell'Italia a cura del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport.

 

La disposizione modifica, per il solo anno 2014, la destinazione delle disponibilità iscritte nel conto dei residui per l'anno 2014, stabilendo che esse vengano destinate alla regione Emilia-Romagna per il finanziamento degli interventi di completamento del passaggio alla regione medesima, nell’ambito della provincia di Rimini, dei comuni di San Leo, Pennabilli, Novafeltria, Sant’Agata Feltria, Talamello, Casteldelci e Maiolo, provenienti dalla regione Marche, provincia di Pesaro-Urbino, disposto dalla legge n. 117 del 2009.


 

Articolo 13
(Isole minori)

 


1. Il finanziamento attribuito al Comune di Lampedusa e Linosa a valere sul Fondo di sviluppo delle isole minori, per le annualità 2008 e 2009, pari a euro 1.421.021,13 viene interamente erogato e destinato alla realizzazione di interventi urgenti del Comune destinati a far fronte alla situazione di emergenza connessa all'accoglienza dei profughi e ai bisogni primari della comunità isolana.


 

 

L’articolo 13 stabilisce che il finanziamento attribuito al Comune di Lampedusa e Linosa a valere sul Fondo di sviluppo delle isole minori, per le annualità 2008 e 2009, pari a 1.421.021,13 euro viene interamente erogato e destinato alla realizzazione di interventi urgenti del Comune destinati a far fronte alla situazione di emergenza connessa all’accoglienza dei profughi e ai bisogni primari della comunità isolana.

 

Il Fondo di sviluppo delle isole minori è stato istituito dall'articolo 2, comma 41, della legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008. Ai sensi del comma 42, al fondo sono confluite anche le risorse del “Fondo per la tutela e sviluppo delle isole minori”, istituito presso il Ministero dell’interno, dall’art. 25, co. 7, della legge n. 488/2001 (finanziaria per il 2002)[46].

A seguito delle riduzioni di autorizzazioni legislative di spesa operate con il D.L. n. 93/2008 (c.d. “decreto ICI”), la dotazione del Fondo per lo sviluppo delle isole minori per gli anni 2010 e successivi è stata annullata.

 

Per quanto riguarda le modalità di erogazione delle risorse del Fondo, il comma 41, come novellato dall’articolo 27, comma 14, della legge n. 99 del 2009, prevede che i criteri per l’erogazione del Fondo di sviluppo delle isole minori siano stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite l’Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM)[47] e la Conferenza unificata. Gli interventi ammessi al relativo finanziamento sono individuati con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri dell’interno e dell’economia e delle finanze, previa intesa con gli enti locali interessati.

Sulla procedura è quindi intervenuto il D.L. n. 2 del 2010, che, all’articolo 4, comma 9, ha stabilito che, ai fini dell'adozione del richiamato D.P.C.M. di erogazione delle risorse del Fondo, sono approvati gli interventi per lo sviluppo delle isole minori e le relative quantificazioni finanziarie indicati nel Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM) e nella relativa tabella di riparto delle risorse, approvato il 17 dicembre 2008 dal Comitato direttivo dell'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM) e trasmesso il 23 dicembre 2008 al Ministro per i rapporti con le regioni, secondo la disciplina previgente alla legge n. 99/2009, con riferimento al solo anno 2008 e nei limiti della relativa dotazione finanziaria prevista dal Fondo di sviluppo delle isole minori.

Con D.P.C.M. 1° ottobre 2010 (G.U. n. 58/2011) sono stati definiti i criteri per l’erogazione del Fondo per lo sviluppo delle isole minori.

Con il D.P.C.M. 12 maggio 2011 (G.U. n. 138/2011) sono state definite le modalità di presentazione delle richieste di finanziamento per l’anno 2009, relative al Fondo per lo sviluppo delle isole minori, mentre con il D.P.C.M. 20 febbraio 2012 (G.U. n. 207/2012) sono stati individuati gli interventi ammessi al finanziamento sul Fondo per lo sviluppo delle isole minori relativamente all’annualità 2009.

 

Nello specifico con il DUPIM sono stati assegnati alle isole di Lampedusa e Linosa 654.524,71 euro (quota 2008) destinati alla riqualificazione del cimitero comunale di Lampedusa, mentre il DPCM 20 febbraio 2012 ha assegnato 766.496,42 euro (quota 2009) per lavori urgenti presso l'Istituto comprensivo «Luigi Pirandello» Plesso C in Lampedusa.

Complessivamente sono state assegnate alle isole di Lampedusa e Linosa 1.421.021,13 euro.

 

Si ricorda che la legge di stabilità 2014 ha assegnato 20 milioni di euro per il triennio 2014-2016 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (ciclo di programmazione 2014-2020) al comune di Lampedusa e Linosa per fronteggiare la grave situazione socio-economica nell'isola, determinatasi a seguito dell'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai Paesi del Mediterraneo e rafforzare la dotazione di infrastrutture nella medesima isola, onde aumentare l’efficienza dei servizi (legge n. 147 del 2013, art. 1, comma 319).

 

Negli ultimi anni si è registrato un forte aumento dell'afflusso di cittadini stranieri nel territorio nazionale, soprattutto via mare. Nel 2011, in connessione con la crisi politica del Nord Africa, sono sbarcati in Italia oltre 62.000 migranti. Dopo una flessione nel 2012, lo scorso anno gli sbarchi sono di nuovo aumentati e i migranti giunti nelle coste italiane sono stati quasi 43.000 di cui ben 14.753 a Lampedusa (cfr. l’audizione del vice-ministro sen. Bubbico presso la Commissione migrazione dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, 4 febbraio 2014). Nei primi mesi del 2014 il trend si registra un nuovo forte aumento con oltre 20.500 migranti sbarcati solamente tra il 1° gennaio e il 14 aprile (cfr. Camera dei deputati, seduta del 16 aprile 2014, Informativa urgente del Ministro dell’interno Alfano)

Per fronteggiare l'emergenza, il Governo ha introdotto alcune disposizioni d'urgenza con il decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, recante misure di riequilibrio della finanza pubblica e in materia di immigrazione, convertito dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137

Il decreto prevede un incremento di 20 milioni di euro per l'anno 2013 del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati ed istituisce un Fondo presso il Ministero dell'interno per far fronte ai problemi indotti dal fenomeno dell'immigrazione, con una dotazione di 190 milioni di euro per l'anno 2013.

Inoltre, il 14 ottobre 2013, il Governo ha avviato dell'operazione "Mare nostrum", contro la tratta degli esseri umani, un'operazione militare ed umanitaria che prevede il rafforzamento del dispositivo di sorveglianza e soccorso in alto mare al largo di Lampedusa e della Sicilia utilizzando diversi mezzi navali ed aerei, anche delle Forze armate.


 

Articolo 14
(Applicazione dei fabbisogni standard per il riparto
del Fondo di solidarietà comunale)

 


1. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 380-quater è sostituito dal seguente: “380-quater. Con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, il 10 per cento dell'importo attribuito a titolo di Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter è accantonato per essere redistribuito, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) del medesimo comma 380-ter, tra i comuni sulla base delle capacità fiscali nonché dei fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per la quota del Fondo di solidarietà comunale attribuita con il criterio di cui al periodo precedente non operano i criteri di cui alla lettera b) del predetto comma 380-ter.”;

b) dopo il comma 380-quater è inserito il seguente: “380-quinquies. Ai fini dell'applicazione del comma 380-quater, le modalità e i criteri di attuazione sono stabiliti mediante intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 15 aprile 2014. In caso di mancata intesa, le risorse corrispondenti sono distribuite per l'anno 2014 con la medesima metodologia applicata per il riparto del fondo di solidarietà di cui al comma 380-ter e, a decorrere dall'anno 2015, in base alle disposizioni del predetto comma 380-quater.”


 

 

L’articolo 14 interviene in tema di applicazione dei fabbisogni standard ai fini del riparto del Fondo di solidarietà comunale, attraverso la sostituzione del comma 380-quater della legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012) e l’inserimento del comma 380-quinquies.

In particolare, la legge di stabilità 2014, ai commi da 729 a 731, aveva modificato il comma 380 dell’articolo 1 della legge n. 228/2012 ed inserito in essa i nuovi commi 380-ter e 380-quater, intervenendo sulla disciplina del Fondo di solidarietà comunale (istituito in ragione della nuova disciplina dell’imposta municipale propria - IMU), che, in sostituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio soppresso dal citato comma 380, rappresenta il nuovo fondo per il finanziamento dei comuni, alimentato con quota parte dell’IMU di spettanza dei comuni stessi, con finalità di perequazione.

Con la nuova formulazione del comma 380 si disciplinava l’operatività del Fondo per il 2013, mentre per gli anni successivi la disciplina era ora contenuta ai commi 380-ter e 380-quater.

Mentre la lettera a) del comma 380-ter fissa l’ammontare annuale del Fondo di solidarietà comunale (il bilancio 2014 indica una dotazione del cap. 1365/Interno pari a 6.617 milioni), la lettera b) rinvia ad appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione dei criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, da emanarsi su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2014 per l’anno 2014 ed entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi. In caso di mancato accordo, in sede di Conferenza, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è comunque emanato entro i 15 giorni successivi (lettera c).

Il successivo comma 380-quaterl prevede che il 10% dell’importo attribuito ai comuni delle regioni a statuto ordinario a titolo di Fondo di solidarietà sia accantonato per essere redistribuito, con il medesimo D.P.C.M. di riparto, tra i comuni sulla base dei fabbisogni standard, approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), prevista dall'articolo 4 della legge n. 42 del 2009, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per tale quota di riparto, tuttavia, non operano i criteri ordinari di riparto indicati alla lettera b) del comma 380-ter.

 

Per una più attenta analisi delle modalità di funzionamento e delle disponibilità di bilancio del Fondo di solidarietà comunale si rinvia alla scheda di lettura relativa all’articolo 8 del presente decreto-legge.

 

Con la lettera a) in esame si dispone la modifica del comma 380-quater, stabilendo che la quota accantonata del 10% sia ridistribuita tra i comuni anche sulla base delle capacità fiscali oltre che dei fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale

 

La modifica si rende necessaria – come peraltro evidenziato in diverse audizioni presso la Commissione bicamerale per l’attuazione del federalismo fiscale[48] - in quanto, destinando l’accantonamento del 10% delle disponibilità del Fondo di solidarietà comunale ai soli fabbisogni standard (e quindi applicando coefficienti di riparto positivi), tutti gli enti si troverebbero a “tirare” risorse dal Fondo, quando invece dovrebbero restituire al Fondo in base alla propria capacità fiscale.

 

Per quanto riguarda la definizione dei costi e dei fabbisogni standard, introdotti nell’ordinamento con il decreto legislativo n. 216 del 2010, emanato in attuazione delle delega in materia di federalismo fiscale disposta con la legge n. 42 del 2009, costituiscono i nuovi parametri cui ancorare il finanziamento delle spese fondamentali di comuni, città metropolitane e province, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica. La metodologia per la determinazione dei fabbisogni costituisce una operazione tecnicamente complessa, affidata alla S.O.S.E. S.p.A., che si avvale dell’Istituto per la finanza e per l’economia locale IFEL, nonché dell'ISTAT.[49]

La lettera b) in esame inserisce il comma 380-quinquies, specificando che, ai fini dell'applicazione di quanto disposto del comma 380-quater (riparto del 10% in base alle capacità fiscali e ai fabbisogni standard), le modalità e i criteri di attuazione sono stabilite mediante intesa in Conferenza Stato-Città e autonomie locali entro e non oltre 15 aprile 2014.

In caso di mancata intesa, le risorse corrispondenti sono distribuite per il 2014 con la medesima metodologia applicata per il riparto del fondo di solidarietà di cui al comma 380-ter (cioè con D.P.C.M.) e, a decorrere dall’anno 2015, in base alle disposizioni del predetto comma 380-quater (capacità fiscali e fabbisogni standard).”


 

Articolo 15
(Province di nuova istituzione
ai fini dell’applicazione del patto di stabilità)

 


1. Alla fine del comma 23 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è aggiunto il seguente periodo: “Ai fini del presente comma sono considerate le amministrazioni provinciali interessate nel 2009 dallo scorporo di province di nuova istituzione.”.

1-bis. In vista della futura trasformazione delle province in enti di secondo livello, nel caso in cui il comparto province consegua l'obiettivo di patto di stabilità interno ad esso complessivamente assegnato per l'anno 2013, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, si applica alle province che non rispettano il patto per l'anno 2013 nel senso che l'ente medesimo è assoggettato alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo.


 

 

L’articolo 15 reca, al comma 1, una modifica del comma 23 dell'articolo 31 della legge n. 183/2011, che definisce le regole per l’assoggettamento al patto di stabilità interno degli enti locali di nuova istituzione, al fine di applicare tali regole anche alle amministrazioni provinciali interessate nel 2009 dallo scorporo di province di nuova istituzione.

 

Il comma 23 dell'articolo 31 della legge di stabilità 2012, come modificato dall'articolo 1, comma 540, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013), considera come enti locali di nuova istituzione quelli istituiti a decorrere dal 2011. In particolare, la norma stabilisce che tali enti sono soggetti alla disciplina del patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione. Pertanto, se l'ente è stato istituito nel 2011, sarà soggetto alle regole del patto di stabilità interno a decorrere dall'anno 2014.

Ai fini della determinazione dell'obiettivo programmatico, tali enti assumono come base di riferimento le risultanze dell'anno successivo a quello dell'istituzione.

Gli enti istituiti negli anni 2009 e 2010 adottano come base di riferimento su cui applicare le regole per la determinazione degli obiettivi, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2010-2011 e le risultanze dell'anno 2011.

 

Coma illustrato nella Relazione, la norma è finalizzata a non penalizzare le province che nel 2009 hanno ceduto parte del proprio territorio per l’istituzione di nuove province.

Pertanto, in virtù della disposizione introdotta dall’articolo in esame, le amministrazioni provinciali interessate nel 2009 dallo scorporo di province di nuova istituzione sono, dunque, considerate come enti istituiti nel 2009, e pertanto, tenuti ad adottare come base di riferimento per la determinazione dei loro obiettivi programmatici per gli anni 2014-2017, la spesa corrente media del biennio 2010-2011 (anziché quella del triennio 2009-2011, come previsto dalla disciplina ordinaria del patto di stabilità, di cui all’articolo 31, comma 2, della legge n. 183/2011).

 

Si ricorda che la disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali - di cui all’articolo 31 della legge n. 183/2011 come successivamente integrato e modificato, da ultimo, dall’articolo 1, commi 532-540, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) – impone agli enti di dover conseguire, ogni anno, un determinato obiettivo di saldo finanziario, calcolato quale differenza tra entrate finali e spese finali, espresso in termini di competenza mista[50].

La determinazione del saldo obiettivo rilevante per il patto è ancorata alla capacità di spesa di ciascun ente locale, corrispondente al livello di spesa corrente mediamente sostenuto in un triennio. In particolare, per gli anni dal 2014 al 2017, la normativa vigente, prevede che il saldo obiettivo venga determinato, per ciascun ente, applicando alla spesa corrente media da esso sostenuta nel triennio 2009-2011 - come desunta dai certificati di conto consuntivo - determinati coefficienti, fissati in maniera differenziata per le province e i comuni.

 

Il comma 1-bis reca una disposizione volta a limitare l’applicazione di talune sanzioni previste dalla normativa vigente per il mancato rispetto del patto di stabilità interno 2013 per le province, in considerazione della futura trasformazione delle province in enti di secondo livello.

In particolare, il comma prevede che, qualora il comparto province consegua l’obiettivo di patto di stabilità ad esso complessivamente assegnato per l’anno 2013, per le singole province che non abbiano rispettato il patto la sanzione consistente nella riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio si applica nel senso che la riduzione medesima - che dovrebbe essere in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico – si applica entro un importo massimo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell’ultimo consuntivo.

 

Si ricorda che, ai sensi del comma 26 dell’articolo 31 della legge n. 183/2011, il mancato raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità comporta per gli enti locali inadempienti l’applicazione delle seguenti sanzioni nell’anno successivo all’inadempimento:

a)   taglio delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio[51] o del fondo perequativo, in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato[52]. In caso di incapienza dei predetti fondi, gli enti interessati dovranno versare le somme residue all’entrata del bilancio dello Stato;

b)   divieto di impegnare spese di parte corrente in misura superiore all’importo annuale medio degli impegni effettuati nell’ultimo triennio;

c)   divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziare gli investimenti;

d)   divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;

e)   riduzione del 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori.

 

Si ricorda che una analoga limitazione all’applicazione della sanzione in questione è prevista anche per i comuni di Venezia e Chioggia per il mancato adempimento del patto di stabilità interno dell’anno 2013, ai sensi del successivo articolo 18, comma 1 (cfr.).


 

Articolo 16, commi 1-5
(Disposizioni concernenti Roma Capitale)

 


1. Roma Capitale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trasmette al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Camere e alla Corte dei conti un rapporto che evidenzi le cause della formazione del disavanzo di bilancio di parte corrente negli anni precedenti, anche con riferimento alle società controllate e partecipate da Roma Capitale, nonché l'entità e la natura della massa debitoria da trasferire alla gestione commissariale ai sensi del comma 5.

2. Roma Capitale trasmette contestualmente al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Camere e alla Corte dei conti un piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio al cui interno sono indicate le misure per il contenimento dei costi e la valorizzazione degli attivi di Roma Capitale prevedendo a tali fini l'adozione di specifiche azioni amministrative volte a:

a) applicare le disposizioni finanziarie e di bilancio, nonché i vincoli in materia di acquisto di beni e servizi e di assunzioni di personale, previsti dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, a tutte le società controllate con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati;

a-bis) operare la ricognizione di tutte le società controllate e partecipate da Roma Capitale, evidenziando il numero dei consiglieri e degli amministratori nonché le somme complessivamente erogate a ciascuno di essi;

a-ter) avviare un piano rafforzato di lotta all'evasione tributaria e tariffaria;

b) operare la ricognizione dei costi unitari della fornitura dei servizi pubblici locali e adottare misure per riportare tali costi ai livelli standard dei grandi comuni italiani;

c) operare una ricognizione dei fabbisogni di personale nelle società partecipate, prevedendo per quelle in perdita il necessario riequilibrio con l'utilizzo degli strumenti legislativi e contrattuali esistenti, ivi inclusa la mobilità interaziendale, nel quadro degli accordi con le organizzazioni sindacali, nonché dello strumento del distacco di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Il distacco e l'utilizzo di dirigenti e personale possono avvenire esclusivamente nei limiti della spesa consolidata accertata con riferimento all'anno precedente nel quadro degli accordi che saranno adottati con le organizzazioni sindacali;

d) adottare modelli innovativi per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, di raccolta dei rifiuti e di spazzamento delle strade, anche ricorrendo alla liberalizzazione;

e) procedere, ove necessario per perseguire il riequilibrio finanziario del comune, alla fusione delle società partecipate che svolgono funzioni omogenee, alla dismissione o alla messa in liquidazione delle società partecipate che non risultino avere come fine sociale attività di servizio pubblico, nonché alla valorizzazione e dismissione di quote del patrimonio immobiliare del comune;

e-bis) responsabilizzare i dirigenti delle società partecipate, legando le indennità di risultato a specifici obiettivi di bilancio.

3. Il tavolo di raccordo interistituzionale di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, esprime parere obbligatorio sulla predisposizione del piano triennale di cui al comma 2 del presente articolo e dei piani pluriennali di cui al sesto periodo del comma 196-bis dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, introdotto dal comma 5 del presente articolo, e ne verifica l'attuazione, tenendo anche conto dei maggiori oneri connessi al ruolo di Capitale della Repubblica ove già determinati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61. Ove i maggiori oneri siano determinati successivamente alla approvazione del piano ai sensi del comma 4, il tavolo di cui al primo periodo esprime il proprio parere ai fini della eventuale revisione del piano stesso.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Amministrazione capitolina, il piano triennale di cui al comma 2 è approvato entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del medesimo al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere. Solo al fine di reperire le risorse volte a realizzare gli obiettivi del piano, il comune di Roma Capitale può utilizzare le entrate straordinarie, comprese le eventuali sanzioni ad esse collegate, per il riequilibrio di parte corrente, in deroga all'articolo 162 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4-bis. Il comune di Roma Capitale provvede alle eventuali variazioni del bilancio di previsione in coerenza con il piano triennale approvato dalla giunta, nonché con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato successivamente ai sensi del comma 4.

4-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Amministrazione capitolina, sono approvate, previo parere del tavolo di cui al comma 3, a condizione che siano prive di effetti sui saldi della finanza pubblica, modifiche al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

4-quater. All'articolo 1, comma 10-bis, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16”.

5. Al comma 196-bis dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Il medesimo Commissario straordinario è autorizzato ad inserire, per un importo complessivo massimo di 30 milioni di euro, nella massa passiva di cui al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri del comune di Roma, ivi inclusi gli oneri derivanti dalle procedure di cui all'articolo 42-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, anteriori al 28 aprile 2008, alla cui individuazione si procede con determinazioni dirigenziali, assunte con l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico amministrativa del Segretario comunale. Roma Capitale può riacquisire l'esclusiva titolarità di crediti, inseriti nella massa attiva di cui al documento predisposto ai sensi del citato articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, verso le società dalla medesima partecipate anche compensando totalmente o parzialmente gli stessi con partite a debito inserite nella massa passiva di cui al citato documento. Roma Capitale è autorizzata ad avvalersi di appositi piani pluriennali per il rientro dai crediti verso le proprie partecipate così riacquisiti. Il medesimo Commissario straordinario è autorizzato, altresì, ad inserire nella massa passiva di cui al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le somme introitate dalla gestione commissariale in forza del contratto di servizio di cui all'articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2008, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 12-octies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del loro reintegro a favore di Roma Capitale, dedotte le somme a qualsiasi titolo inserite, dal 31 ottobre 2013 fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nella medesima massa ed al fine del loro reintegro a favore di Roma Capitale e che, pertanto, restano nella disponibilità della stessa. Le somme di cui ai periodi precedenti non sono considerate tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.”.


 

 

L’articolo 16 interviene sulla situazione finanziaria di Roma capitale, affidando all’ente il compito di redigere un rapporto sul disavanzo di bilancio che si è finora formato e predisponendo nel contempo un piano triennale per il riequilibrio strutturale del bilancio, considerando anche le società controllate e partecipate, che dovrà poi essere approvato con apposito D.P.C.M., previo parere di un apposito tavolo di raccordo interistituzionale. La norma inoltre, riproponendo parte del contenuto delle analoghe disposizioni già inserite nei decreti legge n. 126 e 151 del 2013, interviene altresì in ordine alla Gestione commissariale di Roma capitale, inserendo cinque ulteriori periodi al comma 196-bis dell’articolo 2 della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010), con i quali si consente l’ampliamento della massa passiva del piano di rientro in corso di esercizio da parte del Commissario medesimo, inserendo nella stessa ulteriori partite debitorie anteriori all’inizio della Gestione, nonché le somme derivanti dal contratto di servizio previsto dal suddetto piano di rientro; si prevede altresì, in riferimento alla gestione dei crediti di Roma capitale verso le società partecipate, che l’ente possa riacquisire la titolarità di tali crediti, inseriti nella massa attiva della gestione.

Piano per il riequilibrio del bilancio (commi 1-4)

Il comma 1 – che, come il successivo comma 2 ed in parte anche il comma 3, ripropongono disposizioni presenti nel decreto-legge n. 151/2013 - dispone che Roma capitale, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto trasmetta ai Ministeri dell’interno e dell’economia, nonché alle Camere ed alla Corte dei conti,, un rapporto che evidenzi le cause della formazione del disavanzo di bilancio di parte corrente negli anni precedenti, anche con riferimento alle proprie controllate e partecipate, nonché l'entità e la natura della massa debitoria da trasferire alla gestione commissariale ai sensi del successivo comma 5 dell’articolo 16 in esame.

 

Il comma 2 prevede “contestualmente” (vale a dire, recte, entro il medesimo termine di centoventi giorni) la redazione da parte del Comune medesimo di un piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio, (anche esso da inviare ai Ministeri dell’interno e dell’economia, alle Camere ed alla Corte dei conti) prevedendo a tali fini l'adozione di specifiche azioni amministrative volte a:

§  applicare le disposizioni finanziarie e di bilancio, nonché i vigenti vincoli in materia di acquisto di beni e servizi e di assunzioni di personale, a tutte le società controllate, con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati.

È da ritenere che le disposizioni ed i vincoli vigenti, come richiamati genericamente dalla norma in esame, siano quelli contenuti nell’articolo 1 della legge di stabilità 2014 (L. n. 147/2013), con riferimento in particolare: ai commi da 550 a 555, quanto alle disposizioni finanziarie e di bilancio, atteso che con i suddetti commi è stata dettata una nuova disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale ed aziende speciali e società partecipate; ai commi 557 e 558 quanto ai vincoli in materia di spese, con riguardo a quelle di personale;

§  realizzare la ricognizione di tutte le società controllate e partecipate del Comune, evidenziando il numero dei consiglieri e degli amministratori, nonché le somme erogate a ciascuno di essi

§  avviare un piano rafforzato di lotta all’evasione tributaria e tariffaria;

§  operare la ricognizione dei costi unitari della fornitura dei servizi pubblici locali e adottare misure per riportare tali costi ai livelli standard dei grandi comuni italiani;[53]

§  effettuare una ricognizione dei fabbisogni di personale nelle società partecipate, prevedendo per quelle in perdita il necessario riequilibrio con l'utilizzo degli strumenti legislativi e contrattuali esistenti, ivi inclusa la mobilità interaziendale nel quadro degli accordi con le organizzazioni sindacali. Potrà altresì utilizzarsi lo strumento del distacco, nei limiti della spesa accertata nell’esercizio precedente. Non viene peraltro precisato a quale “spesa” la norma faccia riferimento, se ad esempio si tratti della spesa generale dell’ente, ovvero di quella per il personale, o ancora, per quest’ultima, di quella riferibile anche alle aziende nei cui (o dai cui)confronti opera il distacco.

§  adottare modelli innovativi per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, di raccolta dei rifiuti e di pulizia delle strade, anche ricorrendo alla liberalizzazione;

§  procedere, ove necessario per perseguire il riequilibrio finanziario del comune, alla dismissione o alla messa in liquidazione delle società partecipate che non risultino avere come fine sociale attività di servizio pubblico, alla fusione di quelle che svolgono funzioni omogenee, nonché alla valorizzare e dismissione di quote del patrimonio immobiliare del comune. Andranno altresì responsabilizzati i dirigenti delle società partecipate, legando le indennità di risultato a specifici obiettivi di bilancio

 

Il comma 3 dispone che sulla predisposizione e sulla verifica del piano triennale di riduzione del disavanzo previsto dal comma 2, nonché sui piani pluriennali per il rientro dei crediti del Comune verso le proprie partecipate di cui al terzo periodo[54] introdotto dal successivo comma 5, debba obbligatoriamente intervenire il parere del tavolo di raccordo interistituzionale previsto all’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 61/2012[55].

Si tratta di un tavolo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri tra Stato, Regione Lazio, Provincia di Roma e Roma capitale per coordinare il trasferimento delle funzioni amministrative da parte della Regione Lazio a Roma capitale, in relazione all’istituzione di tale ente a norma di quanto dispone l’articolo 24 della legge n. 42/2009 in materia di federalismo fiscale.

Oltre ad esprimere il proprio parere, il Tavolo verifica l’attuazione sia del piano triennale che di quelli pluriennali, dovendo per tale compito tener anche conto dei maggiori oneri connessi al ruolo di Capitale, ove già determinati ai sensi dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 61 del 2012 sopradetto. Qualora tali oneri vengano determinati successivamente, il parere del tavolo andrà espresso su una eventuale revisione del piano triennale stesso.

L’articolo 2 del D.Lgs. n. 61/2012 ha stabilito che entro sei mesi dalla sua entrata in vigore (vale a dire entro il 2 dicembre 2012, in quanto il provvedimento è entrato in vigore il 2 giugno di tale anno), con D.P.C.M. doveva essere determinato il maggior onere derivante per Roma capitale dall'esercizio delle funzioni connesse al ruolo di capitale della Repubblica, da quantificarsi su proposta elaborata dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale e adottata dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Tale D.P.C.M. non risulta al momento ancora adottato.

Il comma 4 dispone che con D.P.C.M., da adottarsi entro 60 giorni dalla trasmissione (ai Ministeri dell’interno e dell’economia, nonché alle Camere) del piano triennale, su proposta del Ministro dell’interno, sentita l’amministrazione di Roma capitale, è approvato il piano stesso. Con disposizione introdotta nel corso dell’esame parlamentare, si prevede inoltre che al solo fine di reperire le risorse volte a realizzare gli obiettivi del piano, Roma Capitale può utilizzare le entrate straordinarie e le eventuali sanzioni ad esse collegate per il riequilibrio di parte corrente, in deroga ai principi di bilancio previsti dalla legislazione vigente (di cui all’articolo 162 del TUEL)

Nel corso dell’esame parlamentare dopo il comma 4 sono stati inseriti tre ulteriori commi, con i quali rispettivamente si dispone che:

§  Roma Capitale provvede alle variazioni del bilancio di previsione in coerenza con il piano triennale, come approvato dalla giunta capitolina che, successivamente, con il D.P.C.M. sopradetto[56] (comma 4-bis);

§  con decreto del Presidente del Consiglio de Ministri sono approvate, previo parere del tavolo di raccordo interistituzionale, modifiche al documento del piano di rientro dall'indebitamento pregresso – predisposto ai sensi dell’articolo 14, comma 13-bis del D.L. n.78/2010, come si illustra più avanti in commento al comma 5 del presente articolo - , a condizione che siano prive di effetti sui saldi di finanza pubblica (comma 4-ter);

§  ai fini dell’assegnazione delle anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti pregressi degli enti locali (di cui all’articolo 1, comma 10-bis del decreto-legge n. 35/2013) sono considerati, tra i pagamenti dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2012 (anche se riconosciuti in bilancio in data successiva) anche quelli inclusi nel piano triennale di riequilibrio di Roma Capitale previsto dal comma 2 dell’articolo 16 in commento (comma 4-quater).

L’articolo 1, comma 10-bis del decreto-legge n. 35/2013[57] dispone che ai fini dell'assegnazione delle anticipazioni di liquidità a valere sulle risorse stanziate dal decreto-legge n.102 /2013[58] ( articolo 13, commi 8 e 9), nonché ai fini dell'erogazione delle risorse già assegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 maggio 2013 ma non ancora erogate, sono considerati anche i pagamenti dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2012, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva.

Rapporti tra Roma capitale e Gestione commissariale (comma 5)

Va rammentato che l'ultimo periodo del comma 196-bis, dopo il quale si introducono gli ulteriori cinque periodi contenuti nel comma 5 dell’articolo 16 in commento, si riferisce ai compiti del nuovo Commissario straordinario di Governo del comune di Roma, (nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 8-bis, del D.L. n. 2/2010), disponendo che esso con propri provvedimenti possa procedere all’ accertamento di ulteriori partite debitorie e creditorie rispetto alla rilevazione già certificata nel Piano di rientro predisposto alla data del 30 luglio 2010 (in base all’articolo 14, comma 13-bis, del D.L. n. 78/2010): Secondo quanto disposto nel corso dell’esame parlamentare, tali ulteriori partite possono comprendere anche gli oneri per le procedure e gli indennizzi conseguenti ad alcune fattispecie attinenti ai procedimenti di espropriazione per pubblica utilità previsti dall’articolo 42-bis del T.U. disciplinante la materia (D.P.R. n. 327/2001). Tali fattispecie concernono i casi nei quali l’autorità pubblica che utilizza un immobile per scopi di interesse pubblico in assenza di un idoneo provvedimento di esproprio disponga che lo stesso venga acquisito al proprio patrimonio, corrispondendo al proprietario un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale che gliene è derivato.

 

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 78, comma 1, del D.L. n. 112/2008 il Sindaco del comune di Roma era stato nominato Commissario straordinario del Governo, con il compito di provvedere alla ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune e delle società da esso partecipate con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati e di predisporre e attuare il piano di rientro dall’indebitamento pregresso del comune[59]. In forza di tale disposizione nell’ordinamento contabile del Comune di Roma (poi Roma Capitale ai sensi del D.Lgs. n.156/2010) sono state distinte due gestioni, tra loro separate: la Gestione commissariale del Comune, che ha preso in carico tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008[60], e la Gestione ordinaria, competente per il periodo successivo alla suddetta data, ed affidata agli organi istituzionali dell’ente comunale. Il piano di rientro è stato approvato con D.P.C.M. 5 dicembre 2008.

Con il D.L. n. 2/2010 (articolo 4, comma 8-bis), è stato novellato l’articolo 78, comma 1, del D.L. n. 112/2008, al fine di evitare che il Commissario straordinario del Governo dovesse necessariamente essere individuato nella figura del Sindaco del Comune stesso. La norma ha inoltre previsto che il Commissario del Governo, non più individuato nella persona del Sindaco di Roma, procedesse alla “definitiva ricognizione” della massa attiva e passiva[61] da computare nel piano di rientro.

Successivamente, il comma 13-bis dell'articolo 14 del D.L. n. 78 del 2010 ha ribadito che il nuovo Commissario di Governo procedesse all'accertamento definitivo del debito del comune di Roma, al fine di redigere il piano di rientro delle passività pregresse del Comune di Roma aggiornato in termini di crediti certi, liquidi ed esigibili, documento questo da approvare con decreto del Ministro dell’economia.

L’accertamento definitivo del debito del Comune di Roma, previsto dal citato comma 13-bis, è stato effettuato con il Documento del 26 luglio 2010, predisposto dal Commissario straordinario del Governo, nel quale si evidenzia un saldo negativo delle partite pregresse alla suddetta data dell’aprile 2008, con un disavanzo totale pari a 16,75 miliardi di euro, che si riduce a 10 miliardi se non si considerano gli oneri relativi agli interessi passivi da corrispondere fino al 2048.

Tali importi sono stati poi aggiornati al 31 dicembre 2012 in un documento predisposto dal Commissario medesimo (Massimo Varrazzani) ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2012, n.61[62] , costituito dalla Relazione concernente la rendicontazione delle attività svolte dalla gestione commissariale per il piano di rientro del debito pregresso di Roma Capitale[63], dalla quale risulta che il saldo del disavanzo al 31 dicembre 2012 si è attestato a circa 13,89 miliardi di euro, che se nettato degli oneri per interessi si riduce a 8,53 miliardi. In ordine ad ulteriori dati ed informazioni circa la situazione e le procedure del piano di rientro si rinvia alla Relazione stessa.

 

Per quanto concerne il finanziamento del piano di rientro, negli anni 2008-2010, è stato assegnato al Commissario straordinario del Governo un contributo pari a complessivi 500 milioni di euro annui[64].

A decorrere dal 2011, il D.L. n. 78/2010 (art. 14, comma 14) ha disposto la costituzione di un fondo, presso il Ministero dell’economia, dotato di 300 milioni annui a decorrere dall’anno 2011; la restante quota delle somme occorrenti a fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del piano di rientro, pari a 200 milioni, deve essere reperita dal comune di Roma mediante l’istituzione di un'addizionale commissariale sui diritti di imbarco ovvero l’incremento dell’addizionale IRPEF, fino al limite massimo dello 0,4%. Il medesimo D.L. ha altresì previsto l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo dotato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, appositamente finalizzato ad agevolare i piani di rientro dei Comuni per i quali sia stato nominato un commissario straordinario.

 

Nel dettaglio, le nuove disposizioni inserite dalla norma in esame autorizzano, al primo periodo[65], il Commissario straordinario ad inserire nella massa passiva prevista nel Piano di rientro, per un importo complessivo massimo di 30 milioni di euro, le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri del comune di Roma anteriori al 28 aprile 2008. L’individuazione di tali nuove partite viene operata con determinazioni dirigenziali[66], assunte con l’attestazione dell’avvenuta assistenza giuridica del Segretario comunale.

Va segnalato come l’importo in questione risultasse cifrato in 115 milioni nelle analoghe norme già contenute nei decreti-legge n. 126 e n. 151 del 2013 (poi non convertiti). La più ridotta cifra ora indicata sembrerebbe derivare dalla circostanza, desumibile dalla relazione tecnica, che 85 milioni di euro sono stati nel frattempo – vale a dire dalla data del 31 ottobre 2013 di entrata in vigore del decreto-legge n. 126 e fino a quella del 7 marzo 2013 di entrata in vigore del presente provvedimento - inserite nella massa passiva della gestione commissariale ai sensi del successivo quarto periodo dell’articolo 16 in esame.

Le disposizioni in commento, poi, consentono (secondo periodo) a Roma Capitale di “riacquisirel'esclusiva titolarità di crediti, inseriti nella massa attiva di cui al Documento sopra detto, verso le società dalla medesima partecipate, anche mediante compensazione degli stessi con partite a debito inserite nella massa passiva, compensazione che, precisa la norma, può essere operata “totalmente o parzialmente”.

Si osserva che in caso di compensazione parziale la norma sembrerebbe determinare un miglioramento della situazione patrimoniale di Roma capitale, a fronte di un corrispondente peggioramento di quella della gestione commissariale

Deve altresì rilevarsi, in ordine a tale norma, già presente nei due precedenti decreti legge n. 126 e 151, come non risultino evidenti le ragioni in base alle quali Roma Capitale debba riacquisire la titolarità di crediti che dovrebbero già essere dall’origine nella titolarità di Roma Capitale medesima, in quanto crediti dell’ente verso le proprie partecipate. In proposito una possibile indicazione è ravvisabile nel piano di rientro del Comune di Roma redatto nel 2008, nel quale è riportata la cifra di 718 milioni erogata a titolo di anticipazioni da parte del Comune alle società partecipate e da queste non restituiti, relative a somme dovute per servizi di trasporto pubblico locale. Risulta inoltre che nella massa passiva della gestione commissariale sono iscritti gli oneri da ricapitalizzazione delle società partecipate, a titolo di ripiano delle perdite delle predette società a carico dell'ente locale partecipante (circa 70,5 mln). Si tratta tuttavia di indicazioni che non consentono di desumere con certezza il quadro dei rapporti debitori e creditori tra Comune e gestione commissariale cui fa riferimento il periodo in commento.

In relazione a tale facoltà di utilizzo dei crediti, Roma Capitale viene autorizzata (terzo periodo) ad avvalersi di appositi piani pluriennali per il rientro dai crediti verso le proprie partecipate così riacquisiti.

Inoltre, si autorizza (quarto periodo) il Commissario straordinario ad iscrivere nella massa passiva, della gestione commissariale le somme introitate dalla gestione medesima in forza del contratto di servizio di cui all’articolo 5 del D.P.C.M. 5 dicembre 2008, con il quale è stato approvato il piano di rientro. Contratto che, precisa il periodo in commento, deriva da quanto prescrive il comma 12-octies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 95 del 2012[67], che attribuisce al Commissario straordinario del Governo per l'attuazione del piano di rientro dall'indebitamento pregresso del Comune di Roma, previsto dall’articolo 78 del D.L. n. 112/2008, il fondo, istituito con il D.L. n. 78/2010[68], finalizzato ad agevolare i piani di rientro dei Comuni per i quali sia stato nominato un commissario straordinario.

Il comma 12-octies medesimo, inoltre, autorizza, il Commissario straordinario del Governo a stipulare il contratto di servizio - previsto dall’articolo 5 del D.P.C.M. 5 dicembre 2008 suddetto, di approvazione del piano di rientro[69] finalizzato al ripiano dei debiti e al reperimento dei finanziamenti occorrenti - sotto qualsiasi forma tecnica, per i finanziamenti occorrenti per la copertura degli oneri del piano di rientro.

Tale articolo 5 stabilisce in particolare che il Commissario straordinario può richiedere finanziamenti alla Cassa depositi e prestiti (o a primari istituti di credito). Per effetto dei finanziamenti contratti, il Ministero dell’economia e delle finanze corrisponde i trasferimenti pluriennali direttamente alla Cassa, a titolo di progressiva estinzione dei finanziamenti stessi. La Cassa provvede all’erogazione del finanziamento al Commissario, in una o più soluzioni, ed il rapporto tra l’Istituto ed il Commissario è erogato da apposito contratto di servizio.

Le somme suddette, in tal modo introitate dal Commissario ed ammontanti a 570 milioni di euro, sono inserite nella massa passiva della gestione “ai fini del loro reintegro” a favore di Roma capitale, dedotte le somme già introitate, anche esse ai fini del reintegro all’ente locale, “a qualsiasi titolo inserite” dal 31 ottobre 2013 fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione (data che è costituita da quella di entrata in vigore del decreto legge, cioè il 6 marzo 2014), pari a 485 milioni di euro, come precisa la relazione tecnica: somme che pertanto restano, precisa il quarto periodo in commento, nella disponibilità della massa medesima.

Va precisato come, a differenza dei precedenti tre periodi, il cui contenuto è sostanzialmente analogo a quello dei due precedenti decreti-legge, il periodo in esame risulti parzialmente difforme rispetto alla corrispondente disposizione contenuta nei decreti legge nn. 126 e 151 del 2013, decaduti. Questi, in particolare, autorizzavano il Commissario straordinario ad iscrivere nella massa passiva, ai fini del loro reintegro, le somme erogate al comune di Roma a titolo di anticipazione per l'anno 2009 e trasferite alla gestione commissariale, ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154. Tale ultima disposizione faceva riferimento alla delibera CIPE del 30 settembre 2008, la quale assegnava a Roma la cifra di 500 mln per il 2009. La norma ora recata dal periodo in esame invece non fa più riferimento a tali somme ma a quelle introitate dalla gestione commissariale in attuazione del contratto di servizio menzionato nel citato art. 5 del D.P.C.M. n. 5/12/2008.

In proposito non risultano chiare le ragioni in base alle quali, benché i finanziamenti erogati dalla Cassa depositi e prestiti alla gestione commissariale decorrano da quando è operante il contratto di servizio, se ne consenta ora l’inserimento degli stessi nella massa passiva della gestione medesimi, né sono ravvisabili i motivi per i quali tale inserimento avvenga ai fini del reintegro delle somme in questione a favore di Roma capitale.

Inoltre, atteso che, come in precedenza già precisato, la data del 31 ottobre 2013 è quella di entrata in vigore del decreto-legge n. 126/2013, che ha dettato norme in tema di ampliamento della massa passiva del piano di rientro (recando peraltro una disposizione di contenuto differente da questa ora illustrata) e che, secondo quanto espone la relazione tecnica, le somme finora introitate nella massa medesima da tale data ammontano a 485 milioni (in presenza di un complessivo reintegro di 570 milioni di euro) non si ravvisano le ragioni per cui, atteso il riferimento alla data sopradetta, non si faccia espresso riferimento al fatto che le somme da dedurre siano state introitate a seguito di quanto disposto dal decreto-legge n. 126/2013 (e poi, è da presumere, anche dal successivo decreto-legge n. 151), utilizzandosi invece la generica locuzione “ a qualsiasi titolo inserite” nella massa passiva.

 

Da ultimo, con il quinto periodo si stabilisce che gli importi che derivano dall'applicazione dei suddetti periodi (vale a dire dal quarto al settimo) aggiunti al comma 196-bis non sono considerati tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per gli anni 2013 e 2014.


 

Articolo 16, commi da 5-bis a 5-ter
(Gestione integrata dei rifiuti nel territorio di Roma capitale)

 


5-bis. Al fine di contribuire al superamento della crisi in atto nel ciclo di gestione integrata dei rifiuti nel territorio del comune di Roma Capitale, per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa “Patto per Roma” del 4 agosto 2012, previa validazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del programma di lavoro triennale “Raccolta differenziata”, ivi previsto, opportunamente rimodulato sulla base delle risorse rese disponibili, sono finalizzate:

a) nel limite di 6,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, le risorse iscritte nel bilancio, per i medesimi esercizi, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

b) nel limite di 5,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 3 milioni di euro per l'anno 2015, le risorse finanziarie disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i medesimi esercizi, a valere sull'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5-ter. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, lettera a), pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.


 

 

Il comma 5-bis dell’articolo 16 dispone la finalizzazione di risorse iscritte nel bilancio dello Stato, nel limite di 22,5 milioni di euro per il biennio 2014-2015, per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa del 4 agosto 2012 (c.d. Patto per Roma), previa validazione da parte del Ministero dell'ambiente del programma di lavoro triennale "Raccolta differenziata" ivi previsto opportunamente rimodulato sulla base delle risorse disponibili. La finalità della norma – secondo quanto in essa esplicitato – è il superamento della crisi nel ciclo di gestione integrata dei rifiuti nel territorio di Roma Capitale.

 

Il Protocollo di intesa “Patto per Roma”, è stato firmato il 4 agosto 2012, tra il Ministero dell’ambiente, il Commissario Delegato per il superamento dell’emergenza ambientale nel territorio della Provincia di Roma, la Regione Lazio, la Provincia e il Comune di Roma (Roma Capitale). Con tale protocollo si intende promuovere la realizzazione di un modello di organizzazione tecnica e amministrativa del sistema di gestione dei rifiuti urbani di Roma Capitale finalizzato a sviluppare un sistema di raccolta differenziata che raggiunga il valore del 30% dei rifiuti urbani entro la fine del 2012, del 40% entro il 2013, del 50% entro il 2014, del 60% entro il 2015 e del 65% entro il 2016.

Gli strumenti necessari all’incremento della raccolta differenziata sono individuati nel Piano per Roma in un programma di lavoro Raccolta differenziata 2012-2014 che ne definisce gli aspetti operativi e di partenariato pubblico-privato e in un sistema integrato per la gestione del ciclo dei rifiuti che assicuri la piena efficienza degli impianti di TMB (trattamento meccanico biologico)

 

Con riferimento alla provenienza delle risorse finalizzate, la norma in commento prevede:

§  l’utilizzo, nel limite di 6,5 milioni di euro per l’anno 2014 e di 7,5 milioni di euro per l’anno 2015, delle risorse iscritte in bilancio, per i medesimi esercizi, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, relativo ai trasferimenti alle Regioni a statuto speciale in attuazione del federalismo amministrativo;

Si rammenta che l’art. 10 del d.lgs. 112/1998 dispone il trasferimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, delle funzioni, in quanto non già attribuite, e dei compiti conferiti dal medesimo provvedimento alle regioni a statuto ordinario. Sulle risorse per l’attuazione delle funzioni trasferite di cui all’articolo 10 è intervenuta una riduzione di 3 milioni di euro per l’anno 2013 ad opera dell’articolo 15, comma 3, lettera b) del D.L. n. 102/2013. Si ricorda, infine, che le risorse per l’attuazione del federalismo amministrativo per le regioni a statuto speciale destinate per interventi di tutela ambientale sono contenute nel capitolo 7085 dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente.

§  l’utilizzo, nel limite di 5,5 milioni di euro per l’anno 2014 e di 3 milioni di euro per l’anno 2015, delle risorse finanziarie disponibili nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente, per i medesimi esercizi, a valere sulle risorse del Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio di cui all’articolo 2, comma 323, della legge n. 244/2007.

Il citato comma 323 prevede l’istituzione del predetto Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2008. Il fondo è finalizzato alla sottoscrizione di accordi di programma e alla formulazione di bandi pubblici da parte del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per la promozione degli interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio. Nel triennio 2014-2016, secondo quanto risulta dall’ultima legge di bilancio, il Fondo ha una dotazione di competenza di 6.888.146 euro per il 2014, 6.498.370 euro per il 2015 e 6.513.204 euro per il 2016.

 

Il comma 5-ter dell’articolo 16 prevede che alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno ed indebitamento, derivanti dalla lettera a) del comma 5-bis, pari a 6,5 milioni di euro per l’anno 2014 e a 7,5 milioni di euro per l’anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali.

I commi 5-bis e 5-ter recano disposizioni analoghe al comma 2 dell’articolo 4 de decreto-legge n. 151 del 2013 e al comma 9 dell’articolo 1 del decreto legge n. 126 del 2013, entrambi non convertiti in legge.

 

Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari, istituito, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.L. n. 154 del 2008, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia (cap. 7593), è finalizzato a compensare gli effetti negativi scaturenti, in termini di cassa, da specifici contributi di importo fisso costante con onere a carico dello Stato, concessi in virtù di autorizzazioni legislative. All'utilizzo del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti.


 

Articolo 17
(Disposizioni in materia di trasporto ferroviario
nelle regioni a statuto speciale)

 


1. Per favorire il completamento del passaggio delle competenze relative al trasporto pubblico locale ferroviario tra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 194, del conseguente Accordo fra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta stipulato in data 11 novembre 2010 come recepito dall'articolo 1, comma 160, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, lo Stato concorre con il pagamento diretto a Trenitalia dell'importo di 13,4 milioni di euro, nell'anno 2014, per corrispettivo dei servizi resi nel periodo gennaio-luglio 2014.

2. Qualora l'intesa tra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 non sia raggiunta entro il 30 giugno 2014, e comunque il trasferimento delle funzioni non sia completato entro il 31 luglio 2014, al fine di non aggravare la posizione debitoria nei confronti del gestore del servizio ferroviario, lo stesso provvede alla riduzione del servizio, garantendo l'effettuazione dei servizi minimi essenziali. Resta fermo che il pagamento del servizio a decorrere dal 31 luglio 2014 a carico della Regione Valle d'Aosta è escluso dal patto di stabilità interno nel limite di 9,6 milioni di euro per l'anno 2014 e di 23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 13,4 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede, quanto a 4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 9,4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n 307.

4. Il Ministero dell'economia e delle Finanze è altresì autorizzato, nelle more del trasferimento completo delle competenze alle Regioni a Statuto Speciale e dei servizi indivisi, a corrispondere a Trenitalia, sulla base della clausola di continuità, le somme impegnate per l'anno 2013 per le prestazioni rese.

4-bis. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale e l'attuazione dei relativi programmi di investimento, fino alla conclusione della procedura di approvazione del contratto di programma - parte investimenti 2012-2016, da effettuare entro il termine massimo del 30 giugno 2014, i rapporti tra lo Stato e il gestore dell'infrastruttura sono regolati, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sulla base di quanto stabilito dal contratto di programma 2007-2011.

5. Al fine di consentire l'avvio dell'esecuzione del piano di rientro di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al 30 giugno 2014, non è consentito intraprendere e proseguire azioni esecutive, anche concorsuali, nei confronti delle società di cui all'articolo 16, comma 7, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, né sulle risorse di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, all'articolo 16, comma 9, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, nonché all'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, destinate alla Regione Campania. I pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i terzi pignorati, i quali possono disporre delle somme per le finalità istituzionali delle società di cui al primo periodo.


 

 

L’articolo 17 contiene viarie disposizioni in materia di trasporto pubblico locale ferroviario, relative alle regioni Valle d’Aosta e Campania, nonché per la corresponsione a Trenitalia di somme per il servizio svolto nel 2013 nelle Regioni a Statuto Speciale e per la proroga fino al 30 giugno 2014 dell’applicazione del contratto di programma con RFI per consentire la prosecuzione degli investimenti.

Trasporto ferroviario nella Regione Valle d’Aosta (commi 1-3)

I commi da 1 a 3 dell’articolo 17, consentono il pagamento diretto a Trenitalia Spa delle somme dovute in relazione allo svolgimento, fino al 31 luglio 2014, del servizio ferroviario nella regione Valle d’Aosta nelle more del completamento del trasferimento a tale regione delle competenze in materia di rete ferroviaria interessata dai contratti di servizio nazionale, consentendo al tempo stesso a Trenitalia la riduzione del servizio, fermi restando i servizi minimi essenziali, in caso di mancato completamento del trasferimento delle competenze alla regione Valle d’Aosta entro il 31 luglio 2014.

In particolare, il comma 1 dell’articolo 17 prevede che lo Stato disponga il pagamento diretto a Trenitalia S.p.A. di 13,4 milioni di euro per i servizi resi nel periodo gennaio-luglio 2014 nella regione Valle d’Aosta. Ciò, in base alla disposizione, al fine di favorire il completamento del passaggio delle competenze relative al “trasporto pubblico locale ferroviario” tra lo Stato e la regione Valle d’Aosta, previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 194/2010 e del conseguente accordo Stato-Valle d’Aosta dell’11 novembre 2010, come recepito dall’articolo 1, comma 160 della legge n. 220/2010.

 

In base al comma 2, qualora entro il 30 giugno 2014 non sia stata stipulata l’intesa sul trasferimento e la delega di funzioni, prevista dall’articolo 1, comma 515, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013) e comunque il trasferimento delle funzioni non sia completato entro il 31 luglio 2014, il gestore del servizio ferroviario (Trenitalia Spa) provvede alla riduzione del servizio, garantendo la sola effettuazione dei servizi minimi essenziali. La disposizione garantisce comunque, quando il trasferimento di competenze risulterà effettivo, l’esclusione ai fini del patto di stabilità interno delle somme pagate dalla regione Valle d’Aosta in relazione al servizio ferroviario, nel limite di 9,6 milioni di euro per il 2014 e di 23 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015.

Si ricorda che l’art. 2 del D.Lgs. n. 194 del 2010, recante “Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di trasporto ferroviario”, ha attribuito alla Regione i servizi di trasporto ferroviario disciplinati con contratto di servizio nazionale, erogati sulle direttrici Aosta/Pre-Saint-Didier, Aosta/Torino e su ogni altra tratta che insistesse sul territorio regionale ed ha previsto che entro dodici mesi (dal 9 dicembre 2010), con accordo di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Dipartimento della pubblica amministrazione e innovazione e la Regione, dovessero essere individuate le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie a garantire un livello di erogazione dei servizi almeno pari a quello delle regioni vicine e che tra le risorse finanziarie dovessero essere individuate separatamente le risorse necessarie per l'erogazione del servizio di trasporto e il corrispettivo per il complesso delle prestazioni fornite dal Gestore dell'infrastruttura ferroviaria (RFI).

Inoltre, il richiamato comma 160 dell’articolo 1 della legge di Stabilità 2011 (legge n. 220/2010) ha disposto che la regione Valle d'Aosta concorra al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti, nonché all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento dell'Unione europea e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale, attraverso le misure previste nell'accordo sottoscritto tra il Ministro per la semplificazione normativa e il presidente della regione Valle d'Aosta:

a)   con la progressiva riduzione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione a decorrere dall'anno 2011 fino alla soppressione della medesima dall'anno 2017;

b)   con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica, mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, relative ai servizi ferroviari di interesse locale;

c)   con la rimodulazione delle entrate spettanti alla regione Valle d'Aosta.

 

Da ultimo, il citato comma 515 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2014 prevede che, mediante intese tra lo Stato e la regione Valle d'Aosta, da concludere entro il 30 giugno 2014, sono definiti gli ambiti per il trasferimento o la delega delle funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti, in particolare, ai servizi ferroviari di interesse locale[70].

 

L’infrastruttura ferroviaria di RFI in Valle d’Aosta si estende complessivamente per 81 km di linee convenzionali, classificate come linee complementari (cioè linee con minori livelli di densità di traffico, che costituiscono la maglia di collegamento nell’ambito dei bacini regionali e connettono fittamente tra loro le direttrici principali), a semplice binario e non elettrificate (quindi diesel), con 16 stazioni con servizio viaggiatori.

 

Il comma 3 dell’articolo 17 dispone la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1 (i 13,4 milioni versati dallo Stato nel 2014 a Trenitalia per la copertura degli oneri del servizio ferroviario di interesse nazionale nella regione Valle d’Aosta nel periodo gennaio-luglio 2014) a valere:

a)  per 4 milioni di euro nel 2014 mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell’economia;

b)  per 9,4 milioni di euro nel 2014 mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

Il Fondo per interventi strutturali di politica economica (ISPE) è stato istituito dall'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282/2004, al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il Fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze (cap. 3075) viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari.

La dotazione del Fondo ISPE risulta rideterminata nella legge di bilancio 2014-2016 (Legge n. 148/2013 e D.M. di ripartizione in capitoli del 27 dicembre 2013) in 44,3 milioni per il 2014, in 360,5 milioni nel 2015 e in 173,6 milioni nel 2016.

Sugli stanziamenti indicati in legge di bilancio 2014-2016, hanno inciso una serie di interventi legislativi, tra i quali lo stesso decreto legge in commento, che, all’articolo 1, comma 2, reca una ulteriore riduzione del Fondo ISPE di 6,844 milioni di euro per l’anno 2014 (cfr la relativa scheda di lettura).

Corresponsione a Trenitalia di somme per il 2013 (comma 4)

Il comma 4 dell’articolo 17 autorizza il Ministero dell’economia a corrispondere a Trenitalia Spa, sulla base della clausola di continuità, le somme impegnate per l’anno 2013 nelle more del trasferimento completo delle competenze e dei servizi indivisi alle Regioni a statuto speciale.

La disposizione produce sicuramente effetti nei confronti della regione Valle d’Aosta, per la quale il trasferimento di competenze non risulta ancora completato.

Per quanto concerne le altre regioni a statuto speciale, la disposizione potrebbe produrre effetti anche nei confronti della regione Sardegna. Infatti, alla regione Sardegna sono state trasferite con decreto legislativo n. 46/2008, la proprietà delle aziende Ferrovie Meridionali della Sardegna e Ferrovie della Sardegna e definito il trasferimento dallo Stato alla Regione dei compiti di programmazione e amministrazione dei servizi di trasporto pubblico ferroviario di passeggeri di interesse regionale e locale erogati da Trenitalia. Riguardo i servizi di trasporto erogati da Trenitalia, il decreto legislativo n. 46/2008 ha individuato nell’Accordo di programma tra la Regione, il Ministero dei Trasporti e quello dell’Economia, lo strumento che individua i servizi e le relative risorse da trasferire alla Regione, accordo di programma che non risulta ancora sottoscritto.

Contratto di programma con RFI (comma 4-bis)

Il comma 4-bis, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, autorizza il proseguimento della regolazione dei rapporti tra lo Stato e il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria (Rete ferroviaria italiana S.p.A.) sulla base del Contratto di programma 2007-2011, fino alla conclusione della procedura di approvazione del Contratto di programma -parte investimenti 2012-2016, al fine di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale e l'attuazione dei relativi programmi di investimento. Viene fissato il termine massimo del 30 giugno 2014 per la conclusione della procedura di approvazione del Contratto di programma, parte investimenti 2012-2016.

Trasporto ferroviario nella Regione Campania (comma 5)

Il comma 5 dell’articolo 17 prevede fino al 30 giugno 2014 il blocco delle azioni esecutive, anche concorsuali, in relazione alla situazione del trasporto ferroviario regionale campano.

La norma è finalizzata all’avvio dell’esecuzione del piano di rientro nel settore del trasporto ferroviario regionale campano, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, del decreto-legge n. 83/2012.

I pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i terzi pignorati, i quali possono disporre delle somme per le finalità istituzionali delle società a partecipazione regionale esercenti il trasporto ferroviario regionale.

Si ricorda che il blocco delle azioni esecutive e dei pignoramenti in relazione alla situazione del trasporto ferroviario regionale campano era stato dapprima stabilito dall’articolo 16, comma 7, del decreto-legge n. 83/2012, per un periodo di dodici mesi, e quindi fino al 27 giugno 2013 (il decreto-legge n. 83/2012 è entrato in vigore il 27 giugno 2012). L’articolo 1, comma 177, della legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012) aveva esteso il blocco a tutto il 2013. L’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 126/2013, non convertito, avrebbe esteso il blocco a tutto il 2014.

Il blocco delle azioni esecutive disposto dal comma 5 vale nei confronti dei seguenti soggetti e/o risorse:

a)  delle società a partecipazione regionale esercenti il trasporto ferroviario regionale (già considerate dall’articolo 16, comma 7, del decreto-legge n. 83/2012);

b)  delle somme anticipate alla regione Campania per il pagamento dei debiti dell’amministrazione regionale e destinate anche al piano di rientro nel settore del trasporto ferroviario regionale campano, ai sensi dell’articolo 11, comma 13, del decreto-legge n. 76/2013;

c)  delle risorse dell’incremento dell’addizionale regionale IRPEF e IRAP che, a decorrere dal 2013, sono incrementate per finanziare il medesimo piano di rientro, ai sensi dell’articolo 16, comma 9, del decreto-legge n. 83/2012;

Si ricorda che l’articolo 2, comma 86, della legge finanziaria 2010 (legge n. 191/2009) ha consentito alle regioni l’incremento di 0,15 punti percentuali dell’IRAP e di 0,30 punti percentuali dell’addizionale regionale IRPEF per le regioni che si trovino in situazione di disavanzo nel settore sanitario e non rispettino gli obiettivi stabiliti dal relativo piano di rientro. Il citato art. 16, co. 9, del decreto-legge n. 83/2012 ha consentito, in assenza di mancato rispetto degli obiettivi, di destinare l’incremento al piano di rientro nel settore del trasporto ferroviario regionale campano e, in presenza di scostamento dagli obiettivi in materia sanitaria, di stabilire un incremento in misura doppia (e quindi 0,30 punti percentuali di IRAP e 0,60 punti percentuali di IRPEF), in modo da destinare comunque metà dell’incremento al piano di rientro del settore del trasporto ferroviario regionale campano, ferma restando l’altra metà destinata a ripianare il disavanzo sanitario.

d)  delle somme del fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario, istituito dall’art. 1, co. 9-bis del decreto-legge n. 174/2012 e destinato, ai sensi della medesima disposizione, anche al finanziamento del piano di rientro della regione Campania nel settore del trasporto regionale ferroviario.

 

Si ricorda infine che sul trasporto ferroviario nella regione Campania è recentemente intervenuto l’art. 13, comma 9-bis del D.L. n. 145 del 2014 (c.d. Destinazione Italia), convertito dalla legge n. 9/2014, che ha destinato risorse, nel limite di 5 milioni di euro, per l'acquisto di materiale rotabile al fine di garantire la funzionalità del contratto di servizio ferroviario regionale nella Regione Campania, per il biennio 2014-2015.


 

Articolo 18, comma 1
(Sanzioni patto di stabilità per Venezia e Chioggia)

 


1. Per l'anno 2014, ai comuni assegnatari di contributi pluriennali stanziati per le finalità di cui all'articolo 6, della legge 29 novembre 1984, n. 798, che non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilità interno non si applica la sanzione di cui al comma 26, lettera d), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e, la sanzione di cui al comma 26, lettera a), del citato articolo 31, si applica nel senso che l'ente medesimo è assoggettato ad una riduzione del fondo di solidarietà comunale in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.


 

 

Il comma 1 dell’articolo 18 reca disposizioni volte a limitare, per l’anno 2014, l’applicazione di talune sanzioni previste dalla normativa vigente per il mancato rispetto del patto di stabilità interno 2013 per i comuni di Venezia e Chioggia.

 

In particolare, il comma dispone, in favore dei suddetti comuni di Venezia e Chioggia – individuati dalla norma come quelli assegnatari dei contributi pluriennali stanziati per la salvaguardia di Venezia, ai sensi dell’articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798[71] - che non hanno raggiunto l’obiettivo del patto di stabilità interno ad essi assegnato relativo all’anno 2013, una applicazione limitata nell’anno 2014 delle misure sanzionatorie previste dalla normativa vigente, con riferimento particolare alla sanzione consistente nella riduzione delle risorse del Fondo di solidarietà comunali ad essi spettanti, di cui all’articolo 31, comma 26, lettera a), della legge n. 183/2011.

 

Si ricorda che il mancato raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità comporta, per gli enti locali inadempienti, l’applicazione delle seguenti sanzioni nell’anno successivo all’inadempimento, ai sensi del comma 26 dell’articolo 31 della legge n. 183/2011:

f)    taglio delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio[72] o del fondo perequativo, in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In caso di incapienza dei predetti fondi, gli enti interessati dovranno versare le somme residue all’entrata del bilancio dello Stato;

g)   divieto di impegnare spese di parte corrente in misura superiore all’importo annuale medio degli impegni effettuati nell’ultimo triennio;

h)   divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziare gli investimenti;

i)    divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;

j)    riduzione del 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori.

 

Nello specifico, la norma in esame intende, in favore dei predetti comuni:

§  ridurre l’applicazione della sanzione relativa alla riduzione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale, di cui alla lettera a) del citato comma 26, limitandola ad un importo massimo corrispondente al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell’ultimo consuntivo (anziché commisurarla all’effettivo scostamento tra risultato ed obiettivo)[73]; in caso di incapienza dei fondi, i comuni sono comunque tenuti a versare all’entrata del bilancio dello Stato le somme residue;

§  disapplicare la sanzione che prevede il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, di cui alla lettera d) del medesimo comma 26.

 

Resta comunque ferma, nei confronti dei comuni di Venezia e Chioggia, l’applicazione delle altre misure sanzionatorie.

 

Si ricorda che una analoga limitazione all’applicazione della sanzione in questione è prevista anche per le province per il mancato adempimento del patto di stabilità interno dell’anno 2013, ai sensi del precedente articolo 15 (cfr.), a condizione, tuttavia, che l’intero comparto province abbia conseguito l'obiettivo di patto ad esso complessivamente assegnato per l'anno 2013.


 

Articolo 18, comma 1-bis
(Norma interpretativa sull’iscrizione in bilancio dei mutui con oneri a totale carico dello Stato contratti dagli enti locali prima del 2005)

 


1-bis. Per i mutui contratti dagli enti locali antecedentemente al 1° gennaio 2005 con oneri a totale carico dello Stato, ivi compresi quelli in cui è l'ente locale a pagare le rate di ammortamento con obbligo da parte dello Stato di rimborsare le rate medesime, il comma 76 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpreta nel senso che l'ente locale beneficiario può iscrivere il ricavato dei predetti mutui nelle entrate per trasferimenti in conto capitale, con vincolo di destinazione agli investimenti. Considerati validi gli effetti di quanto operato fino al 31 dicembre 2013, a decorrere dall'anno 2014, nel caso di iscrizione del ricavato dei mutui di cui al primo periodo tra le entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti, il rimborso delle relative rate di ammortamento da parte dello Stato non è considerato tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.


 

 

Il comma 1-bis dell’articolo 18 reca una norma di interpretazione autentica del comma 76 dell’articolo 1 della legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005), concernente le modalità di iscrizione in bilancio del debito e del ricavo derivante dai mutui contratti dagli enti locali, con riferimento ai muti contratti prima del 1° gennaio 2005 con oneri a totale carico dello Stato, compresi quelli in cui è l’ente a pagare le rate di ammortamento con obbligo dello Stato di rimborsarle.

 

La norma è finalizzata a far sì che anche per i mutui contratti dagli enti locali antecedentemente al 1° gennaio 2005 possano applicarsi le medesime regole di contabilizzazione del debito, dettate dal citato comma 76 della legge finanziaria per il 2005, cui le amministrazione pubbliche sono state obbligate ad adeguarsi con riferimento alle operazioni finanziarie successive al 1° gennaio 2005.

 

Si ricorda che i commi 75-77 della legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311/2004) hanno dettato alle amministrazioni pubbliche regole di contabilizzazione del debito omogenee per evitare - laddove l’amministrazione che assume gli oneri di ammortamento del mutuo sia diversa dall’amministrazione che ne percepisce il ricavato - la duplicazione dell’iscrizione nei bilanci di enti diversi del medesimo debito e facilitare il consolidamento dei conti pubblici.

A tal fine, il comma 75 ha previsto, con riferimento ai mutui attivati da regioni, enti locali o, in generale, altri enti pubblici diversi dallo Stato, ma con oneri di ammortamento ad intero carico del bilancio dello Stato, che il mutuo sia pagato agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. Ciò implica, sotto il profilo contabile, che le iscrizioni connesse all’attivazione del mutuo – vale a dire, in entrata, l’accensione di prestiti e, in uscita, il rimborso di prestiti – siano effettuate soltanto nel bilancio dello Stato, escludendo che vengano operate anche nel bilancio dell’ente che ha attivato il mutuo e beneficia del ricavato. Per la medesima finalità, il comma 76 disciplina l’iscrizione nel bilancio degli enti del debito derivante dai suddetti mutui, stabilendo che esso sia iscritto nel bilancio dell'amministrazione pubblica che assume l'obbligo di corrispondere le rate di ammortamento agli istituti finanziatori , ancorché il ricavato del prestito sia destinato ad un'amministrazione pubblica diversa.

In questa ipotesi, l’amministrazione pubblica beneficiaria del mutuo iscrive il ricavato in entrata come trasferimento in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti. Ne risulta escluso, di conseguenza, che l’amministrazione beneficiaria contabilizzi il mutuo nell’ambito delle accensioni di prestiti, per quanto concerne l’entrata connessa all’acquisizione delle relative risorse, e nell’ambito del rimborso prestiti, per quanto concerne la spesa per gli oneri di ammortamento.

L’amministrazione pubblica che è tenuta a corrispondere all’istituto finanziatore le rate di ammortamento del mutuo iscrive il ricavato dell’operazione di mutuo, in entrata, tra le accensioni di prestiti e, contestualmente, iscrive in uscita l’importo corrispondente come trasferimento in conto capitale.

A tal fine, il comma 76 prevede altresì che l’istituto finanziatore, nel momento in cui avviene la stipula del mutuo con l’amministrazione che ne riceve il ricavato, sia tenuto a comunicare all’amministrazione pubblica che sostiene gli oneri di ammortamento le informazioni relative all’operazione, in modo da permettere a quest’ultima amministrazione di effettuare le iscrizioni contabili previste.

 

Sulla base delle disposizioni del comma 76, dunque, al trasferimento in conto capitale iscritto in entrata nel bilancio dell’amministrazione beneficiaria del mutuo corrisponde, per pari importo, un trasferimento iscritto in uscita nel bilancio dell’amministrazione che sostiene l’ammortamento del mutuo.

Le iscrizioni contabili direttamente riferite all’operazione del mutuo, invece, sono effettuate soltanto nel bilancio dell’amministrazione che provvede a corrispondere all’istituto finanziatore gli oneri conseguenti. A tal fine tale amministrazione iscrive in entrata il ricavato del mutuo a titolo di accensione di prestiti e iscrive in uscita degli oneri connessi alla restituzione del mutuo a titolo di oneri per interessi e, per quanto concerne il capitale, a titolo di rimborso prestiti.

 

Il comma in esame dispone che la norma di cui al comma 76 della legge finanziaria per il 2005 si interpreta nel senso che l’ente locale beneficiario può iscrivere il ricavato dei mutui contratti dagli enti locali antecedentemente al 1° gennaio 2005 con oneri a totale carico dello Stato nelle entrate per trasferimenti in conto capitale, con vincolo di destinazione agli investimenti.

In caso di iscrizione in bilancio secondo le modalità suddette, il rimborso da parte dello Stato delle relative rate di ammortamento, a decorrere dall’anno 2014, non viene considerato tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno[74].

La disposizione fa peraltro salvi gli effetti di quanto operato fino al 31 dicembre 2013.


 

Articolo 19, comma 1
(Disposizioni in materia di servizi di pulizia
e ausiliari nelle scuole)

 


1. Il termine del 28 febbraio 2014, di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sia nei territori nei quali non è attiva la convenzione Consip per l'acquisto dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole, sia nei territori in cui la suddetta convenzione è attiva, è prorogato al 31 marzo 2014, in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. A tal fine il limite di spesa di cui al medesimo articolo 1 comma 748, terzo periodo, è incrementato di euro 20 milioni per l'esercizio finanziario 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.


 

 

L’articolo 19, comma 1, ha differito al 31 marzo 2014 (in luogo del 28 febbraio 2014 originariamente previsto) il termine fissato dall’articolo 1, comma 748, della L. 147/2013 (Stabilità 2014) per la prosecuzione dei contratti stipulati dalle istituzioni scolastiche ed educative statali per l'acquisto di servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari e in essere al 31 dicembre 2013, in deroga ai limiti di spesa posti dalla normativa previgente.

 

Più specificamente, le istituzioni scolastiche richiamate sono quelle situate:

§  sia nei territori nei quali non era attiva[75] la convenzione CONSIP, che acquistavano tali servizi dalle imprese che li fornivano alla data del 31 dicembre 2013 (alle stesse condizioni economiche e tecniche in essere a detta data);

§  sia nei territori nei quali, alla medesima data del 31 dicembre 2013, era attiva la convenzione CONSIP, che acquistavano servizi ulteriori avvalendosi dell'impresa aggiudicataria della gara[76], al fine di effettuare servizi straordinari di pulizia e servizi ausiliari individuati da ciascuna istituzione (fino al 31 marzo 2014).

 

Il richiamato articolo 1, comma 748, della L. 147/2013 ha disposto la prosecuzione, sino al 28 febbraio 2014, dei contratti, in essere al 31 dicembre 2013, stipulati dalle istituzioni scolastiche ed educative statali per l'acquisto di servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari ove, alla predetta data del 31 dicembre 2013, non erano state attivate convenzioni con la CONSIP.

 

E’ stato, altresì, previsto che le istituzioni scolastiche situate nei territori ove era attiva la convenzione CONSIP per l'acquisto di servizi di pulizia ed altri ausiliari, acquistavano servizi ulteriori, al fine di effettuare servizi straordinari di pulizia e ausiliari individuati da ciascuna istituzione, avvalendosi delle imprese aggiudicatarie della gara CONSIP fino al 28 febbraio 2014.

Tali servizi aggiuntivi potevano essere effettuati nel limite di spesa di euro 34,6 milioni (vedi infra).

 

E’ stata, altresì, prevista l’attivazione, entro il 31 gennaio 2014, di un tavolo di confronto per definire soluzioni normative o amministrative ai problemi occupazionali connessi alla successiva utilizzazione delle convenzioni CONSIP.

 

Per l’acquisto dei suddetti servizi, il comma in esame ha autorizzato una deroga al limite di spesa disposto dall’articolo 58, comma 5, del D.L. 69/2013, ossia la spesa che occorrerebbe per svolgere lo stesso servizio con personale dipendente delle istituzioni scolastiche.

L’articolo 58, comma 5[77], del D.L. n. 69/2013 (L. n. 98/2013) ha fissato, per le istituzioni scolastiche ed educative statali, a decorrere dall’anno scolastico 2013/2014, un tetto alla spesa per l’acquisto di servizi esternalizzati, che devono avvenire nel rispetto dell’obbligo di avvalersi delle convenzioni quadro CONSIP: la spesa, infatti, non può essere superiore a quella che si sosterrebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico accantonati ai sensi dell’articolo 4 del D.P.R. 119/2009[78]. In relazione a questi ultimi, dispone anche che, a decorrere dal medesimo a.s. 2013/2014, il numero di posti accantonati non deve essere inferiore a quello dell’a.s. 2012/2013.

 

Per le finalità di cui al comma 1, il limite di spesa di 34,6 milioni di euro previsto dall’articolo 1, comma 748, della L. 147/2013 è incrementato di 20 milioni di euro, con corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 4 della L. 440/1997 per il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi.

L’articolo 1, comma 748, della Legge di Stabilità 2014 dispone che all’acquisto dei citati servizi si provvede entro il limite di 34,6 milioni di euro, nel limite della differenza tra la spesa sostenuta per i servizi nel 2013 e il limite previsto dal richiamato articolo 58, comma 5, del D.L. 69/2013.

Si ricorda che, dal 2013, il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa[79] è confluito, ai sensi dell’articolo 7, comma 37, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012), nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (di cui all’articolo 1, comma 601, della legge n. 296/2006). In precedenza, le risorse relative al Fondo per l’arricchimento dell’offerta formativa erano allocate sul cap. 1270 dello stato di previsione del MIUR, soppresso dal 2013.

 

Come evidenziato nella Relazione illustrativa, la proroga al 31 marzo 2014 si è resa necessaria per la risoluzione dei problemi legati alla gestione dei servizi di pulizia ed ausiliari di molte istituzioni scolastiche ed educative e di quelli occupazionali, conseguenti al superamento del precedente sistema di affidamento con il passaggio alle imprese vincitrici delle gare CONSIP[80].

 

Per completezza, si ricorda che l’articolo 2 del D.L. 58/2014 (attualmente in fase di esame alla Camera – A.C. 2385) ha differito dal 31 marzo 2014, fino a non oltre il 31 dicembre 2014, limitatamente alle regioni ove ancora non è attiva la convenzione-quadro CONSIP per l’affidamento dei servizi di pulizia e ausiliari (si tratta di Campania e Sicilia), il termine entro il quale le scuole acquistano i medesimi servizi dagli stessi raggruppamenti e dalle stesse imprese che li assicuravano alla data indicata del 31 marzo 2014. Dalle stesse imprese saranno, altresì, acquistati gli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili[81].


 

Articolo 19, commi 1-bis e 2
(Disposizioni in materia di edilizia scolastica)

 


1-bis. All'articolo 18, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: “degli anni 2014, 2015 e 2016” sono inserite le seguenti: “, in relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;

b) al secondo periodo, le parole: “sono definiti” sono sostituite dalle seguenti: “sono definite” e le parole: “nonché gli istituti cui sono affidate tali attività” sono soppresse.

2. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole “28 febbraio 2014”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “30 aprile 2014”.


 

 

La lettera a) del comma 1-bis dell’articolo 19 specifica che lo stanziamento di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, per l’individuazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico, sia destinato alle attività di monitoraggio del rischio sismico svolte dal Centro di geomorfologia integrata per l'area del Mediterraneo. In particolare, la disposizione modifica l’articolo 18, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, che ha stanziato le predette risorse ai fini della predisposizione del piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui al comma 8 del citato articolo 18 del D.L. 69/2013 (a cui sono destinate le risorse dell’INAIL). La modifica è finalizzata a porre la spesa per ’individuazione del modello unico in relazione all’articolo 2, comma 329, della legge n. 244/2007, che ha in precedenza autorizzato la spesa di 4,5 milioni di euro per il triennio 2008-2010 allo scopo di garantire la prosecuzione delle attività di monitoraggio del rischio sismico attraverso l’utilizzo di tecnologie scientifiche innovative integrate dei fattori di rischio nelle diverse aree del territorio ai sensi dell’articolo 1, comma 247, della legge 244/2007. Tale ultima disposizione ha consentito lo stanziamento di risorse[82] per la predisposizione - da parte del Centro di Geomorfologia Integrata per l'Area del Mediterraneo (CGIAM)- di metodologie scientifiche innovative integrate dei fattori di rischio delle diverse aree del territorio da applicare nel monitoraggio del rischio sismico.

Si segnala che il comma 5-bis dell’articolo 8 del D.L. n. 43/2013 ha ripristinato lo stanziamento di 1 milione di euro previsto, per il 2013, dall’art 1, comma 1, del D.L. n. 195/2009 che, allo scopo di assicurare la massima funzionalità delle attività di monitoraggio del rischio sismico, ha autorizzato la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2011 e di 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2013, per il rifinanziamento dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 2, comma 329, della L. n. 244/2007.

 

In conseguenza della modifica precedentemente descritta, con un’ulteriore novella al comma 8-bis dell’articolo 18 del decreto legge n. 69 del 2013, la lettera b) del comma 1-bis dell’articolo 19 dispone che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dal citato comma 8-bis per la definizione delle modalità di individuazione di un modello unico delle attività di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico, non debba più individuare gli istituti cui affidare tali attività.

Il citato comma 8-bis dell’articolo 18 prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri venga adottato su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

 

Il comma 2 ha differito (dal 28 febbraio 2014) al 30 aprile 2014 il termine per la revoca dei finanziamenti agli enti locali nel caso di mancato affidamento dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali, previsti dall’art. 18, co. 8-ter-8-sexies, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013).

 

In base alla relazione illustrativa all’A.C. 1248, l’intervento si era reso necessario in quanto, su 692 interventi finanziabili, alla data del 27 febbraio 2014 erano pervenute al MIUR solo 210 comunicazioni di avvenuto affidamento dei lavori, pari a circa 28 milioni di euro, su un finanziamento complessivo di 150 milioni di euro[83].

 

La modifica, peraltro, non ha prodotto effetti sul termine per le regioni in cui gli effetti delle graduatorie regionali propedeutiche all’assegnazione delle risorse agli enti locali proprietari degli immobili erano stati sospesi da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, già prorogato al 30 giugno 2014 dall’art. 6, co. 3, del D.L. 150/2013 (L. 15/2014). Allora si trattava, come meglio si vedrà infra, della Puglia (cui poi si è aggiunta la Campania).

 

Un comunicato stampa del MIUR del 9 maggio 2014 ha evidenziato che, al 30 aprile 2014, grazie al differimento, risultava affidato il 95,7% degli interventi, ossia 603 su 630[84]. Ha confermato, altresì, che le risorse relative ai 27 interventi non affidati saranno assegnate ad altre Amministrazioni locali che avevano fatto domanda e i cui interventi erano risultati ammissibili al finanziamento. Il comunicato stampa è corredato di una Tabella riepilogativa.

 

L’art. 18, co. 8-ter-8-sexies, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) ha autorizzato, per l’anno 2014, la spesa di 150 milioni di euro per attuare misure urgenti in materia di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle in cui sia stata censita la presenza di amianto, disponendo la ripartizione delle risorse a livello regionale, da assegnare successivamente agli enti locali proprietari degli immobili ad uso scolastico, corrispondentemente al numero degli edifici scolastici e degli alunni presenti nella singola regione, oltre che alla situazione del patrimonio edilizio scolastico, sulla base delle quote indicate nella Tabella 1 allegata al decreto.

 

Gli enti locali dovevano presentare alle regioni, entro il 15 settembre 2013, i progetti esecutivi immediatamente cantierabili di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici. Le regioni dovevano presentare al MIUR, entro il 15 ottobre 2013, le graduatorie, alle quali si faceva riferimento per l’assegnazione delle risorse, da effettuare entro il 30 ottobre 2013 con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. L’assegnazione del finanziamento autorizzava gli enti locali ad avviare le procedure di gara ovvero di affidamento dei lavori, da effettuare entro il termine del 28 febbraio 2014, pena la revoca del finanziamento. Il termine del 28 febbraio era poi stato prorogato dall’art. 6, co. 3, del D.L. 150/2013 (L. 15/2014) al 30 giugno 2014 per le regioni in cui gli effetti della graduatoria erano stati sospesi da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

L’art. 18 del D.L. 69/2013 ha, altresì, stabilito che le eventuali economie di spesa che dovessero rendersi disponibili alla chiusura delle procedure previste, ovvero le risorse derivanti dalle revoche, vengono riassegnate dal MIUR in base alla graduatoria delle richieste. Lo stesso Ministero provvede al trasferimento delle risorse agli enti locali per permettere i pagamenti entro il 31 dicembre 2014, secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati[85].

 

Le risorse sono state ripartite con DM 906 del 5 novembre 2013, in base alle graduatorie approvate dalle competenti regioni, entro il limite massimo di cui alla predetta Tabella 1, fatta eccezione per la Regione Puglia, per la quale le risorse sono state ripartite con DM 19 febbraio 2014, dopo il rigetto, da parte del TAR, delle istanze di sospensiva della graduatoria regionale (in precedenza, la sospensione della graduatoria era stata disposta con decreto monocratico del TAR di Lecce n. 505 del 18 ottobre 2013). Lo stesso DM 19 febbraio 2014, peraltro, ha apportato alcune rettifiche alle assegnazioni disposte con il DM 906/2013.

Peraltro, dopo la ripartizione delle risorse con il DM 906 del 5 novembre 2013, il comune di Napoli ha impugnato la graduatoria elaborata dalla regione Campania. Pertanto, come risulta dal comunicato stampa del MIUR del 9 maggio 2014, anche la Campania sta fruendo della proroga del termine per l’affidamento dei lavori al 30 giugno 2014.

 

Per completezza, si ricorda che l’art. 48 del D.L. 66/2014, in corso di esame al Senato, ha previsto, fra l’altro, l'assegnazione da parte del CIPE, su proposta interministeriale, per gli interventi di edilizia scolastica di cui all'art. 18, co. 8-ter, del D.L. 69/2013, di un importo massimo di 300 milioni di euro, a valere sulla programmazione nazionale 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

 

L'assegnazione deve essere preceduta dalla verifica dell'utilizzo delle risorse assegnate nell'ambito della programmazione 2007-2013 del Fondo citato e di quelle assegnate a valere sugli stanziamenti relativi al programma delle infrastrutture strategiche per l'attuazione di piani stralcio del programma di messa in sicurezza degli edifici scolastici. Il CIPE individua, altresì, le modalità di utilizzo delle risorse assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e di applicazione delle misure di revoca, utilizzando le stesse procedure di cui all'art. 18 citato.


 

Articolo 20
(Ulteriori disposizioni per favorire il superamento delle conseguenze del sisma nella regione Abruzzo dell'aprile 2009)

 


1. Con riferimento all'esercizio finanziario 2013, nei confronti del comune dell'Aquila non si applicano le misure di cui al comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, né le ulteriori misure sanzionatorie previste dalle vigenti disposizioni in materia di patto di stabilità interno.

2. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila, negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009 e n. 173 del 28 luglio 2009, e n. 11 del 17 luglio 2009 e nella provincia dell'Aquila, per l'anno 2014 nei confronti di detti enti non si applicano le riduzioni recate dall'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando il complessivo importo delle riduzioni previste.


 

 

L’articolo 20 reca alcune disposizioni finalizzate ad introdurre agevolazioni finanziarie in favore della provincia e del comune de L’Aquila nonché degli altri comuni del cratere, colpiti dal sisma dell’aprile 2009, al fine di garantire a tali enti la stabilità dell'equilibrio finanziario.

 

In particolare, il comma 1, è volto ad escludere l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente per il mancato rispetto del patto di stabilità interno nei confronti del comune de L’Aquila, per l’esercizio 2013.

Le misure sanzionatorie per il mancato raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità sono recate dal comma 26 dell’articolo 31 della legge n. 183/2011 e consistono:

a)   nella riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio[86] o del fondo perequativo, in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato;

b)   nel divieto di impegnare spese di parte corrente in misura superiore all’importo annuale medio degli impegni effettuati nell’ultimo triennio;

c)   nel divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziare gli investimenti;

d)   nel divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;

e)   nella riduzione del 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori.

 

Il comma 2 dispone la non applicazione, per l’anno 2014, dei tagli derivanti dalla spending review, di cui all’articolo 16, commi 6 e 7, del D.L. n. 95 del 2012, nei confronti della provincia e del comune de L’Aquila nonché degli altri comuni del “cratere” interessati dal sisma dell’aprile 2009, come individuati dai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009.

 

In base ai decreti del Commissario delegato citati si tratta dei seguenti comuni: Acciano, Barete, Barisciano, Bugnara, Cagnano Amiterno, Capitignano, Castel del Monte, Campotosto, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel di Ieri, Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequo, Cocullo, Collarmele, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L'Aquila, Lucoli, Montereale, Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio ne' Vestini, San Pio delle Camere, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant'Angelo e Villa Santa Lucia degli Abruzzi (in Provincia dell'Aquila); Arsita, Castelli, Colledara, Fano Adriano, Montorio al Vomano, Penna Sant'Andrea, Pietracamela e Tossicia (in Provincia di Teramo); Brittoli, Bussi sul Tirino, Civitella Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Popoli e Torre de' Passeri (in Provincia di Pescara).

 

Si ricorda che nell’articolo 16 del decreto-legge n. 95/2012[87], ai commi 6 e 7, è disposta una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni e del fondo di riequilibrio sperimentale delle province, ovvero dei fondi perequativi - come determinati, rispettivamente ai sensi degli articolo 2 e 13 del D.Lgs. n. 23/2011[88] e degli articoli 21 e 23 del D.Lgs. n. 68/2011[89] - nonché dei trasferimenti erariali dovuti ai comuni e alle province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna[90].

Le riduzioni, come successivamente incrementate dalla legge di stabilità per il 2013 (art. 1, commi 119 e 121, della legge n. 228/2012) sono stabilite nei seguenti importi:

§  per i comuni: 2.250 milioni di euro per l’anno 2013; 2.500 milioni di euro per l’anno 2014 e 2.600 milioni a decorrere dall’anno 2015;

§  per le province: 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014; 1.250 milioni a decorrere dall’anno 2015.

 

La norma precisa che la mancata applicazione delle riduzioni ai suddetti enti deve avvenire fermo restando il complessivo importo dei tagli previsto dalla normativa suesposta.


 

Articolo 20-bis
(Finanziamento del Fondo per le emergenze nazionali)

 


1. Al comma 120 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: “programmazione 2007-2013,” sono inserite le seguenti: “una quota di 50 milioni di euro a valere sulla quota nazionale è destinata al Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e” e dopo le parole: “dall'anno 2009” sono aggiunte le seguenti: “, individuati con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri”.


 

 

L’articolo 20-bis destina una quota pari a 50 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, a favore del Fondo per le emergenze nazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri- Dipartimento della protezione civile. In particolare, la norma, che modifica il comma 120 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), prevede che, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione che si renderanno disponibili a seguito della verifica sull'effettivo stato di attuazione degli interventi previsti nell'ambito della programmazione 2007-2013, una quota di 50 milioni di euro - a valere sulla quota nazionale - sia destinata al Fondo per le emergenze nazionali.

 

Il Fondo per le emergenze nazionali è stato istituito dall'articolo 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile.), in conseguenza delle modifiche apportate dall'articolo 10, comma 1, lett. d), del D.L. 93/2013. Nell'esercizio finanziario 2014, la dotazione del capitolo 7441 del Fondo per le emergenze nazionali presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ammonta a 102 milioni di euro per il 2014, e rappresenta una quota parte dei 2,170 miliardi di euro previsti per oneri comuni in conto capitale per il 2014 del programma Protezione civile.

Da ultimo, si segnala che l’articolo 2 del decreto legge n. 74 del 2014 (A.C. 2365), in corso di esame parlamentare, prevede una serie di disposizioni volte – secondo quanto esplicitato nella norma – ad assicurare l’operatività del Fondo. Si prevede, tra l’altro, la revoca e la riassegnazione al Fondo delle risorse disponibili, iscritte nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la mancata attivazione degli interventi previsti da specifiche disposizioni legislative adottate in seguito a calamità naturali

 

L’articolo in esame integra, inoltre, il citato comma 120 dell’articolo unico della legge di stabilità per il 2014 specificando che i territori colpiti da eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2009, beneficiari di un importo di 50 milioni di euro per l'anno 2014 per interventi in conto capitale a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, siano individuati con un provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.


D.L. 31 ottobre 2013, n. 126
“Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali
ed interventi localizzati nel territorio”

 

 

 


 

D.L. 31 ottobre 2013, n. 126
Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali
ed interventi localizzati nel territorio

 

 

Art. 1 Misure finanziarie urgenti

 

1. All' articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 , dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

"9-bis. Per gli enti in sperimentazione, di cui all' articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e comunque nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , non si applicano gli articoli 242 e 243 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 .

9-ter. Per gli enti in sperimentazione l'eventuale disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui di cui di cui all' articolo 14 del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato per una quota pari almeno al 10 per cento l'anno.".

2. All' articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5 bis. Ai fini della completa attuazione del piano di rientro dal disavanzo accertato, il Commissario adotta i provvedimenti più idonei in tema di rimodulazione dei servizi, di applicazione di misure di efficientamento coerenti con costi standard individuati sulla base del mercato, omogenei a livello nazionale, che consentano il confronto con le migliori pratiche gestionali e di fissazione delle tariffe che tengano conto della tariffa media applicata a livello nazionale per passeggero/Km, e di fissazione delle tariffe aziendali, nonché di definizione della dotazione di personale, compatibili con il perseguimento dell'obiettivo dell'equilibrio economico.";

b) il comma 6-quater è sostituito dal seguente:

"6-quater. Per la celere realizzazione delle attività di cui ai commi da 5 a 6-ter, il Commissario costituisce una struttura di supporto, definendone i compiti e le modalità operative, con oneri a carico delle risorse individuate dal comma 9 e dall' articolo 11, commi da 13 a 16, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 .";

c) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-bis. Nelle more dell'approvazione dei piani di cui al comma 5, ed al fine di garantire la continuità aziendale, il Commissario può richiedere, con propri decreti, anticipazioni dell'erogazione, anche integrale, delle risorse del Fondo per la coesione e lo sviluppo di cui al comma 9, nonché di quelle previste dall' articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modificazioni, finalizzate alle spese strettamente necessarie a garantire i livelli essenziali delle prestazioni del servizio di trasporto pubblico locale e alla prosecuzione del pagamento del debito pregresso".

3. All' articolo 1, comma 177, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 , la parola: «2013» è sostituita dalla seguente: «2014».

4. All' articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 sono apportate le seguenti modificazioni:

a)   il comma 9-bis è sostituito dal seguente:

b)   "9-bis. Al fine di agevolare la rimozione degli squilibri finanziari, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di rotazione, con una dotazione di 50 milioni di euro, finalizzato a concedere alla regione Campania anticipazioni di cassa per il finanziamento del piano di rientro di cui al comma 5 dell' articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 , convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 .";

c)   al comma 9-ter, le parole: "da emanare entro il termine del 31 marzo 2013 sono individuati i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 9-bis attribuibile a ciascuna regione, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione sono definiti nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 10 per abitante e della disponibilità annua del Fondo." sono sostituite dalle seguenti: "sono definite le modalità per la concessione e per la restituzione dell'anticipazione di cui al comma 9-bis in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione stessa.";

d)   al comma 9-quater le parole: "dalle regioni" sono sostituite dalle seguenti: "dalla regione Campania";

e)   al comma 9-sexies le parole: "alle regioni interessate" sono sostituite dalle seguenti: "alla regione Campania";

f)    al comma 9-septies, le parole: "di cui al comma 9-bis" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all' articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ".

5. Al comma 196-bis dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il medesimo Commissario straordinario è autorizzato ad inserire, per un importo complessivo massimo di 115 milioni di euro, nella massa passiva di cui al documento predisposto ai sensi dell' articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri del comune di Roma anteriori al 28 aprile 2008, alla cui individuazione si procede con determinazioni dirigenziali, assunte con l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico amministrativa del Segretario. Roma Capitale può riacquisire l'esclusiva titolarità di crediti, inseriti nella massa attiva di cui al documento predisposto ai sensi del citato articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , verso le società dalla medesima partecipate anche compensando totalmente o parzialmente gli stessi con partite a debito inserite nella massa passiva di cui al citato documento. Roma Capitale è altresì autorizzata ad avvalersi di appositi piani pluriennali per il rientro dai crediti verso le proprie partecipate così riacquisiti. Il Commissario straordinario è altresì autorizzato ad iscrivere nella massa passiva, ai fini del loro reintegro, le somme erogate al comune di Roma per l'anno 2009 per effetto del comma 3 dell' articolo 5 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 , convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 , e trasferite alla gestione commissariale nelle more dell'utilizzo del contributo di cui all'ultimo periodo del citato comma 3. Gli importi derivanti dall'applicazione del quarto, quinto, sesto e settimo periodo possono essere utilizzati per garantire l'equilibrio di parte corrente del bilancio di Roma Capitale per gli anni 2013 e 2014 e non sono considerati tra le entrate finali di cui all' articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183 , rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per i medesimi anni.”.

6. All' articolo 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , dopo il comma 18, è inserito il seguente:

"18-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 14, lettera b), non rileva ai fini della determinazione del limite massimo della variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui all' articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni.".

7. Per l'anno 2013 è attribuito al comune di Milano un contributo di 25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione di Expo 2015. Il contributo di cui al primo periodo non è considerato tra le entrate finali di cui all' articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183 , rilevanti ai fini del patto di stabilità interno 2013. Al relativo onere, pari a euro 25 milioni per l'anno 2013, si provvede:

a) quanto 9,4 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e quanto 600.000 di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 2, comma 100 , della medesima legge;

b) quanto ad euro 15 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto in bilancio per le finalità di cui all' articolo 15 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 .

8. All' articolo 46-ter, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 , convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "le società in house degli enti locali soci di EXPO spa" sono aggiunte le seguenti: "e gli enti regionali impegnati in attività indispensabili per la realizzazione dell'Esposizione universale";

b) le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016,".

9. Al fine di contribuire al superamento della crisi in atto nel ciclo di gestione integrata nel territorio di Roma capitale, per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa del 4 agosto 2012, "Patto per Roma", previa validazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del programma di lavoro triennale "Raccolta differenziata", ivi previsto, opportunamente rimodulato sulla base delle risorse rese disponibili, sono finalizzate:

a) nel limite di 6 milioni di euro per il 2013, 6,5 milioni di euro per il 2014 e 7,5 milioni di euro per il 2015, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte in bilancio, per i medesimi esercizi, ai sensi dell' articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ;

b) nel limite di 5,5 milioni di euro per il 2014 e 3 milioni di euro per il 2015, le risorse finanziarie disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i medesimi esercizi, a valere sull'autorizzazione di spesa recata dall' articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 .

10. Al fine di superare la situazione di crisi derivante dal mancato completamento dei lavori di sistemazione idrogeologica dei versanti di frana nel comune di Assisi, previa integrazione dell'Accordo di programma del 3 novembre 2010 stipulato tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la regione Umbria, sono finalizzate risorse nel limite di 2 milioni di euro per il 2014. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte in bilancio, ai sensi dell' articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 . Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. All' articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 , le parole: "non oltre i tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre i sei anni". Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del comma 9, lettera a) e del presente comma, valutati complessivamente in 6 milioni di euro per il 2013, 8,5 milioni di euro per il 2014 e 7,5 milioni di euro per il 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all' articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 , e successive modificazioni.

11. Al fine di accelerare la progettazione e l'attuazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel Sito Contaminato di interesse nazionale di Crotone, con priorità nell'area archeologica Kroton, le somme liquidate per il risarcimento del danno ambientale a favore dell'amministrazione dello Stato con sentenza n. 2536 del 28 febbraio 2013 del Tribunale di Milano, passata in giudicato, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e destinate alle finalità di cui al presente comma. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è nominato un Commissario Straordinario ai sensi dell' articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 , sono individuati le attività del Commissario, nel limite delle risorse acquisite, le relative modalità di utilizzo nonché il compenso del Commissario straordinario, determinato ai sensi dell' articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

12. All' articolo 259 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
"1-ter. Negli enti con popolazione superiore a 60.000 abitanti, nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione dei costi dei servizi, nonché dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipati, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente, l'ente può raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati e comunque entro tre anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. Fino al raggiungimento dell'equilibrio, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione sull'efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio.

13. Ai comuni di cui al comma 1-ter dell' articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , come introdotto dal comma 12 del presente articolo, che non hanno rispettato nell'anno 2012 i vincoli del patto di stabilità interno, la sanzione di cui all' articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183 è comminata dal Ministro dell'interno nel terzo esercizio successivo a quello di raggiungimento dell'equilibrio.

14. All'onere derivante dal comma 13, pari a 670.000 euro, si provvede con corrispondente riduzione, nell'anno 2013, dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

15. All' articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67 , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 le parole: "unità sanitarie locali" sono sostituite dalle seguenti: "aziende sanitarie locali e ospedaliere"; e, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "A tal fine l'organo amministrativo dei predetti enti, con deliberazione adottata per ogni trimestre, quantifica preventivamente le somme oggetto delle destinazioni previste nel primo periodo.";

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. La deliberazione di cui al comma 5 è comunicata, a mezzo di posta elettronica certificata, all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria o cassa contestualmente alla sua adozione. Al fine di garantire l'espletamento delle finalità di cui al comma 5, dalla data della predetta comunicazione il tesoriere è obbligato a rendere immediatamente disponibili le somme di spettanza dell'ente indicate nella deliberazione, anche in caso di notifica di pignoramento o di pendenza di procedura esecutiva nei confronti dell'ente, senza necessità di previa pronuncia giurisdizionale. Dalla data di adozione della deliberazione l'ente non può emettere mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenuto per il pagamento o, se non è prescritta fattura, dalla data della deliberazione di impegno."

16. All' articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

"4-bis. A decorrere dal 30 aprile 2014, con riferimento alle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell' articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , sulla base dei dati trasmessi dai creditori anche a mezzo fattura elettronica, mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, comunicano l'importo dei pagamenti non effettuati relativi ai debiti certi, liquidi ed esigibili in essere alla data della comunicazione, per i quali sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 . Le comunicazioni sono effettuate entro sessanta giorni dalla scadenza del predetto termine di decorrenza.";

b) dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti commi:

"4-ter. La comunicazione di cui al comma 4-bis contiene:

a) l'importo dei singoli debiti;

b) il numero identificativo e la data di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento nonché il codice fiscale ovvero la partita Iva del creditore;

c) la distinzione tra i debiti di parte corrente e quelli in conto capitale;

d) l'evidenza dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2012.

4-quater. Entro 15 giorni dal pagamento, le pubbliche amministrazioni comunicano, mediante la piattaforma elettronica, i dati relativi al pagamento dei crediti di cui al comma 4-bis.

4-quinquies. Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione entro i termini indicati nei commi 4-bis e 4-quater è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , o misure analogamente applicabili. Comporta altresì l'applicazione di una sanzione pecuniaria, pari a 25 euro per ogni giorno di ritardo, da acquisire al bilancio dell'amministrazione.

4-sexies. Le informazioni acquisite nella piattaforma elettronica mediante le predette comunicazioni sono accessibili ed utilizzabili da parte di ciascuna pubblica amministrazione debitrice, anche ai fini della certificazione dei relativi crediti".

17. Ai fini dell'attuazione del comma 16 è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

18. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo interno di controllo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle società non quotate controllate direttamente o indirettamente ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile da enti locali e nelle aziende speciali i revisori dei conti nominati su indicazione del soggetto pubblico sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo e modalità per la loro estrazione, nel rispetto del criterio di proporzionalità tra qualificazione professionale comprovata e complessità degli incarichi nonché degli altri principi stabiliti dall' articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e in modo da assicurare il rispetto del medesimo articolo 2397 del codice civile.

19. Al fine di consentire l'accesso all'esercizio dell'attività di revisione legale, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 , fermo restando al momento della presentazione dell'istanza il possesso dei requisiti previsti dall' articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 145 , l'ammissione all'esame per l'iscrizione al Registro dei revisori ed i relativi esoneri restano disciplinati dagli articoli 3 , 4 e 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 , e dalle relative disposizioni attuative.

20. Limitatamente all'anno 2013, in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città e autonomie entro il 5 novembre 2013, sono confermate le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio delle province già adottate con decreto ministeriale del 4 maggio 2012 . Alla ricognizione delle risorse da ripartire per l'anno 2013 a ciascuna provincia si provvede con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Le riduzioni previste dal comma 7 dell' articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 , sono effettuate secondo gli importi indicati nell' allegato 1 al presente decreto. Per il 2013 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna sono determinati in base alle disposizioni recate dall' articolo 4, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 , e alle modifiche dei fondi successivamente intervenute.

 

 

Art. 2 Interventi economici e misure a sostegno del territorio

 

1. Fuori dai casi in cui si fa luogo alle provvidenze di cui alla legge 23 febbraio 1999, n. 44 , per la concessione di indennizzi alle imprese per il ristoro del danno subito da materiali, attrezzature e beni strumentali in conseguenza di delitti non colposi commessi al fine di impedire, turbare ovvero rallentare la realizzazione di opere comprese nel programma delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, di cui all' articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 , e successive modificazioni è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 5 milioni di euro per l'anno 2014. Al relativo onere, si provvede, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2013, mediante utilizzo delle disponibilità del capitolo 1496 iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2014, con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457.

2. L'indennizzo è concesso esclusivamente per una quota della parte eccedente la somma liquidata o liquidabile sulla base del contratto di assicurazione stipulato dall'impresa interessata ovvero, in assenza di un contratto di assicurazione, per una quota del danno subito.

3. Per consentire ad ANAS S.p.A. di far fronte ai pagamenti dovuti, sulla base degli stati di avanzamento lavori, in relazione a interventi conclusi o in corso di realizzazione, il Ministero dell'economia e delle finanze può trasferire in via di anticipazione alla stessa Società le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2013 sul pertinente capitolo di bilancio.

4. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale e l'attuazione dei relativi programmi di investimento, fino alla conclusione della procedura di approvazione del Contratto di Programma - parte investimenti 2012-2016, i rapporti tra lo Stato e il Gestore dell'infrastruttura sono regolati, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sulla base di quanto stabilito dal contratto di programma 2007-2011.

5. Nelle more della stipula del nuovo contratto di servizio pubblico per i servizi di trasporto ferroviario per le regioni a statuto speciale tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Trenitalia S.p.A., il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Trenitalia S.p.A. le somme previste, per l'anno 2013, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico di trasporto ferroviario per ferrovia eserciti nella regione Sicilia e ai servizi interregionali, nel rispetto della vigente normativa comunitaria.

6. Nelle more della piena attuazione dell' articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 194 , a decorrere dall'anno 2013 la Regione Valle d'Aosta provvede al pagamento diretto a Trenitalia S.p.A. del corrispettivo dovuto per i servizi ferroviari di interesse locale svolti nella Regione dalla predetta Società. I pagamenti del corrispettivo annuo sono esclusi dal patto di stabilità interno.

7. Il fondo di cui all' articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , è incrementato, per l'anno 2013, di 35 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del comma 235 dell' articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

8. Al fine di garantire la continuità del programma Carta acquisti di cui all' articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e l'avvio della sperimentazione del programma Carta acquisti di cui all' articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 , nelle more dell'espletamento della procedura di gara per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui all' articolo 81, comma 35, punto b) del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , il contratto per la gestione del predetto servizio integrato, sottoscritto in data 24 marzo 2010, è prorogato fino al perfezionamento del contratto con il nuovo gestore.

9. All'ultimo periodo del comma 15, dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , sono soppresse le parole: ", il cui espletamento deve precedere il trasferimento ai comuni".

10. All' articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 , convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo del comma 18, sono aggiunte, in fine, le parole: "nonché dalle dichiarazioni di conformità catastale previste dall' articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ";

b) al primo periodo del comma 19, sono aggiunte, in fine, le parole: "nonché dalle dichiarazioni di conformità catastale previste dall' articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ".

11. Nei casi delle operazioni immobiliari di cui al predetto articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001 , e successive modifiche ed integrazioni, nonché all' articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 , convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 , l'attestato di prestazione energetica di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 , può essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento e non si applica la disposizione di cui al comma 3-bis del medesimo articolo 6.

12. In relazione alla necessità di assicurare un costante supporto al Ministero dell'economia e delle finanze nella predisposizione entro il 31 dicembre 2013 e nella attuazione di programmi di dismissione di partecipazioni dello Stato e garantire la realizzazione degli stessi programmi secondo modalità e procedure trasparenti e tali da massimizzare i relativi introiti, il Ministero dell'economia e delle finanze continua ad avvalersi del Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 ottobre 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 1993.

13. Il Comitato di cui al comma 12 è composto dal Direttore Generale del tesoro, che lo presiede, e da quattro esperti di riconosciuta indipendenza e di notoria esperienza nei mercati nazionali e internazionali, individuati nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

14. Il Comitato di cui al comma 12 è nominato con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. Il relativo incarico ha durata triennale, con possibilità di conferma. Ai Componenti del comitato non spetta alcun compenso né sono attribuiti gettoni di presenza.

15. Dall'attuazione dei commi da 12 a 14 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

16. All' articolo 11, comma 9, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 , dopo le parole: "n. 233, e successive modificazioni," sono aggiunte le seguenti: "ovvero mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, e successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di entrambe le suddette giacenze,".

17. L'intervento di cui al comma 16 dell' articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 , il quale prevede che il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna alla società Italia Lavoro S.p.A. 13 milioni di euro quale contribuito agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura è prorogato nella medesima misura per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all' articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

18. Al fine di poter riequilibrare gli effetti dell'incidenza dei carichi fiscali sui prodotti da fumo e loro succedanei, e conseguentemente assicurare la tenuta delle correlate entrate erariali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere stabilite modificazioni, nella misura massima dello 0,7 per cento, delle aliquote di accisa e di imposta di consumo che gravano sui predetti prodotti. Dall'attuazione di questa disposizione non possono derivare aumenti di gettito né nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

19. Il comma 3-bis dell' articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 , è sostituito dal seguente:

"3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell' articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un'imposta di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore, utilizzando compagnie di navigazione che forniscono collegamenti di linea o imbarcazioni che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti marittimi verso l'isola. L'imposta è riscossa, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali e che sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, ovvero con le diverse modalità stabilite dal comune con regolamento ai sensi del predetto articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 , in relazione alle particolari modalità di accesso alle isole. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all' articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 , e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l' articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 . L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria e che sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del tributo, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo; possono altresì prevedere un aumento dell'imposta fino ad un massimo di euro 5,00 in relazione a determinati periodi di tempo. Il gettito del tributo è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e interventi di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali ed altresì interventi in materia di polizia locale e sicurezza, di mobilità e viabilità, di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonché dei relativi servizi pubblici locali”.

20. I regolamenti comunali adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvi nella parte in cui sono in linea con le disposizioni introdotte dal comma 19 e sono, comunque, resi conformi alle medesime disposizioni, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, pendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

 

Art. 3 Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Allegato 1 (art. 1 , comma 20)

 

(Importo riduzioni alle province per l'anno 2013,
ai sensi articolo 16, comma 7, decreto-legge n. 95 del 2012)

 

 

Provincia

Anni 2013-2014

AGRIGENTO

6.257.843

ALESSANDRIA

10.999.751

ANCONA

10.526.537

AREZZO

8.660.927

ASCOLI PICENO

4.888.967

ASTI

5.326.273

AVELLINO

7.897.147

BARI

29.879.513

BARLETTA-ANDRIA-TRANI

7.184.495

BELLUNO

5.118.168

BENEVENTO

6.910.365

BERGAMO

15.062.938

BIELLA

4.725.745

BOLOGNA

19.854.861

BRESCIA

21.055.285

BRINDISI

9.884.579

CAGLIARI

16.483.867

CALTANISSETTA

5.372.161

CAMPOBASSO

8.123.062

CARBONIA-IGLESIAS

3.829.794

CASERTA

17.537.826

CATANIA

26.388.165

CATANZARO

13.891.264

CHIETI

7.693.933

COMO

11.084.745

COSENZA

14.783.718

CREMONA

7.079.055

CROTONE

5.553.664

CUNEO

14.074.446

ENNA

3.285.417

FERMO

2.936.001

FERRARA

5.904.760

FIRENZE

23.822.267

FOGGIA

12.214.388

FORLI'-CESENA

7.399.047

FROSINONE

16.859.046

GENOVA

20.092.057

GROSSETO

6.214.955

IMPERIA

4.864.179

ISERNIA

3.661.396

LA SPEZIA

5.076.230

L'AQUILA

9.812.589

LATINA

13.237.186

LECCE

15.355.596

 

Provincia

Anni 2013-2014

LECCO

7.895.787

LIVORNO

7.514.003

LODI

5.319.327

LUCCA

10.691.985

MACERATA

7.105.100

MANTOVA

9.168.914

MASSA

4.879.473

MATERA

4.120.868

MEDIO CAMPIDANO

3.583.937

MESSINA

10.343.543

MILANO

53.407.982

MODENA

10.978.577

MONZA E DELLA BRIANZA

8.727.200

NAPOLI

43.375.323

NOVARA

8.478.756

NUORO

5.198.250

OGLIASTRA

2.413.838

OLBIA-TEMPIO

5.163.704

ORISTANO

5.310.538

PADOVA

14.150.109

PALERMO

25.649.559

PARMA

8.912.070

PAVIA

13.339.290

PERUGIA

12.833.216

PESARO E URBINO

10.697.368

PESCARA

5.897.950

PIACENZA

8.406.884

PISA

12.579.231

PISTOIA

4.703.399

POTENZA

15.889.605

PRATO

6.329.219

RAGUSA

6.022.279

RAVENNA

6.231.355

REGGIO CALABRIA

12.718.918

REGGIO EMILIA

9.846.509

RIETI

6.520.175

RIMINI

6.678.312

ROMA

78.683.727

ROVIGO

4.000.506

SALERNO

28.052.515

SASSARI

8.953.350

SAVONA

6.800.364

SIENA

10.475.543

SIRACUSA

10.367.036

SONDRIO

4.334.377

TARANTO

12.002.399

TERAMO

5.595.270

TERNI

4.710.177

TORINO

39.069.867

 

Provincia

Anni 2013-2014

TRAPANI

7.990.048

TREVISO

15.121.941

VARESE

15.307.174

VENEZIA

15.810.929

VERBANO-CUSIO-OSSOLA

6.737.778

VERCELLI

6.051.654

VERONA

13.493.075

VIBO VALENTIA

5.097.607

VICENZA

14.886.095

VITERBO

8.511.807

 


D.L. 30 dicembre 2013, n. 151
“Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali

 

 


 


D.L. 30 dicembre 2013, n. 151
Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire
la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore
di popolazioni colpite da calamità naturali

 

 

Art. 1 Modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147

 

1. L'applicazione dei commi 33 e 529 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , è rinviata al 1° luglio 2014.

2. All' articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 139 , lettera d), n. 3), capoverso 2. è soppresso l'ultimo periodo;

b) al comma 434 , primo periodo, sopprimere le parole: "dell'andamento della spesa primaria corrente e";

c) al comma 514 , capoverso Art. 10, dopo le parole: "ferma restando la copertura" sono inserite le seguenti: "a carico del bilancio regionale";

d) al comma 573 , le parole: "trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del testo unico," sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge" e le parole: "in pendenza del termine di trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "in pendenza del termine di novanta giorni";

e) al comma 680 , dopo le parole: "Alla stessa data del 24 gennaio 2014,", sono inserite le seguenti: "fermo restando l'accertamento delle relative somme nel 2013,".

 

 

Art. 2 Disposizioni in materia di immobili pubblici

 

1. All' articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137 , le parole "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti "30 giugno 2014" e le parole "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti "180 giorni".

2. All' articolo 1, comma 389 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , sopprimere le seguenti parole: "comma 1 dell' articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137 , e quelle di cui al".

3. All'ultimo periodo del comma 15, dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , sono soppresse le parole: «, il cui espletamento deve precedere il trasferimento ai comuni».

4. All' articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo del comma 18, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché dalle dichiarazioni di conformità catastale previste dall' articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 »;

b) al primo periodo del comma 19, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché dalle dichiarazioni di conformità catastale previste dall' articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ».

5. Nei casi delle operazioni immobiliari di cui al predetto articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001 , e successive modifiche ed integrazioni, nonché all' articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 , l'attestato di prestazione energetica di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 , può essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento e non si applica la disposizione di cui al comma 3-bis del medesimo articolo 6.

6. Al fine di agevolare le operazioni di valorizzazione degli immobili dello Stato effettuate ai sensi dell' articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 , anche attraverso il concorso agli eventuali oneri di urbanizzazione connessi a tali operazioni, è autorizzata la spesa a favore dell'Agenzia del demanio di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 .

 

 

Art. 3 Misure in materia di infrastrutture e trasporti

 

1. All' articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Ai fini della completa attuazione del piano di rientro dal disavanzo accertato, il Commissario adotta i provvedimenti più idonei in tema di rimodulazione dei servizi, di applicazione di misure di efficientamento coerenti con costi standard individuati sulla base del mercato, omogenei a livello nazionale, che consentano il confronto con le migliori pratiche gestionali e di fissazione delle tariffe che tengano conto della tariffa media applicata a livello nazionale per passeggero/Km, e di fissazione delle tariffe aziendali, nonché di definizione della dotazione di personale, compatibili con il perseguimento dell'obiettivo dell'equilibrio economico.»;

b) il comma 6-quater è sostituito dal seguente:

«6-quater. Per la celere realizzazione delle attività di cui ai commi da 5 a 6-ter, il Commissario costituisce una struttura di supporto, definendone i compiti e le modalità operative, con oneri a carico delle risorse individuate dal comma 9 e dall' articolo 11, commi da 13 a 16, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 .»;

c) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. Nelle more dell'approvazione dei piani di cui al comma 5, ed al fine di garantire la continuità aziendale, il Commissario può richiedere, con propri decreti, anticipazioni dell'erogazione, anche integrale, delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al comma 9, nonché di quelle previste dall' articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modificazioni, finalizzate alle spese strettamente necessarie a garantire i livelli essenziali delle prestazioni del servizio di trasporto pubblico locale e alla prosecuzione del pagamento del debito pregresso.».

2. All' articolo 1, comma 177, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 , la parola: «2013» è sostituita dalla seguente: «2014».

3. All' articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 9-bis è sostituito dal seguente:

«9-bis. Al fine di agevolare la rimozione degli squilibri finanziari, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di rotazione, con una dotazione di 50 milioni di euro, finalizzato a concedere alla regione Campania anticipazioni di cassa per il finanziamento del piano di rientro di cui al comma 5 dell' articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 .»;

b) al comma 9-ter, le parole: «da emanare entro il termine del 31 marzo 2013 sono individuati i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 9-bis attribuibile a ciascuna regione, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione sono definiti nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 10 per abitante e della disponibilità annua del Fondo.» sono sostituite dalle seguenti: «sono definite le modalità per la concessione e per la restituzione dell'anticipazione di cui al comma 9-bis in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione stessa»;

c) al comma 9-quater le parole: «dalle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «dalla regione Campania»;

d) al comma 9-sexies le parole: «alle regioni interessate» sono sostituite dalle seguenti: «alla regione Campania»;

e) al comma 9-septies, le parole: «di cui al comma 9-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all' articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ».

4. Per consentire ad ANAS S.p.A. di far fronte ai pagamenti dovuti, sulla base degli stati di avanzamento lavori, in relazione a interventi conclusi o in corso di realizzazione, il Ministero dell'economia e delle finanze può trasferire in via di anticipazione alla stessa Società le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2013 sul pertinente capitolo di bilancio.

5. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale e l'attuazione dei relativi programmi di investimento, fino alla conclusione della procedura di approvazione del Contratto di Programma-parte investimenti 2012-2016 da effettuare entro il termine massimo del 30 giugno 2014, i rapporti tra lo Stato e il Gestore dell'infrastruttura sono regolati, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sulla base di quanto stabilito dal contratto di programma 2007-2011.

6. Nelle more della stipula del nuovo contratto di servizio pubblico per i servizi di trasporto ferroviario per le regioni a statuto speciale tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Trenitalia S.p.A., il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Trenitalia S.p.A. le somme previste, per l'anno 2013, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico di trasporto ferroviario per ferrovia eserciti nella regione Sicilia e ai servizi interregionali, nel rispetto della vigente normativa comunitaria.

7. Nelle more della piena attuazione dell' articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 194 , e dell' articolo 1, comma 160, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 , così come previsto dall'Accordo tra lo Stato e la regione Valle d'Aosta dell'11 novembre 2010, lo Stato concorre per il servizio reso nel triennio 2011-2013 attraverso il pagamento diretto a Trenitalia S.p.A. dell'importo di 23 milioni di euro nell'anno 2013. Per i servizi dell'anno 2014 e seguenti la regione Valle d'Aosta può stipulare apposita convenzione con Trenitalia S.p.A. per l'individuazione del perimetro e delle modalità di erogazione dei servizi ferroviari nella regione, sulla base delle esigenze di mobilità della popolazione locale. Gli oneri sostenuti dalla regione Valle d'Aosta negli anni 2014 e successivi sono esclusi dal patto di stabilità interno nel limite di 23 milioni di euro annui.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7, pari a 23 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede con riduzione per il medesimo anno:

a) quanto ad euro 10 milioni, dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ;

b) quanto ad euro 13 milioni, dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate, secondo la procedura prevista all' articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , le disposizioni regolamentari sostitutive delle disposizioni di cui agli articoli 107 , comma 2, e 109 , comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 , annullate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2013, n. 280 nonché le conseguenti modifiche all' Allegato A del predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 . Nelle more dell'adozione delle disposizioni regolamentari sostitutive, continuano a trovare applicazione, in ogni caso non oltre la data del 30 settembre 2014, le regole previgenti

 

 

Art. 4 Disposizioni concernenti Roma Capitale

 

1. Al comma 196-bis dell' articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il medesimo Commissario straordinario è autorizzato ad inserire, per un importo complessivo massimo di 115 milioni di euro, nella massa passiva di cui al documento predisposto ai sensi dell' articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri del comune di Roma anteriori al 28 aprile 2008, alla cui individuazione si procede con determinazioni dirigenziali, assunte con l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico amministrativa del Segretario comunale. Roma Capitale può riacquisire l'esclusiva titolarità di crediti, inseriti nella massa attiva di cui al documento predisposto ai sensi del citato articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , verso le società dalla medesima partecipate anche compensando totalmente o parzialmente gli stessi con partite a debito inserite nella massa passiva di cui al citato documento. Roma Capitale è altresì autorizzata ad avvalersi di appositi piani pluriennali per il rientro dai crediti verso le proprie partecipate così riacquisiti. Il Commissario straordinario è altresì autorizzato ad iscrivere nella massa passiva, ai fini del loro reintegro, le somme erogate al comune di Roma per l'anno 2009 per effetto del comma 3 dell' articolo 5 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 , e trasferite alla gestione commissariale nelle more dell'utilizzo del contributo di cui all'ultimo periodo del citato comma 3. Gli importi derivanti dall'applicazione del quarto, quinto, sesto e settimo periodo possono essere utilizzati per garantire l'equilibrio di parte corrente del bilancio di Roma Capitale per gli anni 2013 e 2014 e non sono considerati tra le entrate finali di cui all' articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183 , rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per i medesimi anni.».

2. Al fine di contribuire al superamento della crisi in atto nel ciclo di gestione integrata dei rifiuti nel territorio di Roma capitale, per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa del 4 agosto 2012, «Patto per Roma», previa validazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del programma di lavoro triennale «Raccolta differenziata», ivi previsto, opportunamente rimodulato sulla base delle risorse rese disponibili, sono finalizzate nel limite di 6 milioni di euro per il 2013, 6,5 milioni di euro per il 2014 e 7,5 milioni di euro per il 2015, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte in bilancio, per i medesimi esercizi, ai sensi dell' articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 .

3. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del comma 2, valutati complessivamente in 6 milioni di euro per il 2013, 6,5 milioni di euro per il 2014 e 7,5 milioni di euro per il 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all' articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 , e successive modificazioni.

 

 

 

 

 

Art. 5 Disposizioni in materia di Expo 2015

 

1. Per l'anno 2013 è attribuito al comune di Milano un contributo di 25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione di Expo 2015. Il contributo di cui al primo periodo non è considerato tra le entrate finali di cui all' articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183 , rilevanti ai fini del patto di stabilità interno 2013. Al relativo onere, pari a euro 25 milioni per l'anno 2013, si provvede:

a) quanto 9,4 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e quanto 600.000 di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 2, comma 100 , della medesima legge;

b) quanto ad euro 15 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto in bilancio per le finalità di cui al comma 4 dell' articolo 15 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 .

 

 

Art. 6 Disposizioni finanziarie in materia di Province

 

1. Limitatamente all'anno 2013 sono confermate le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio delle province già adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012. Alla ricognizione delle risorse da ripartire per l'anno 2013 a ciascuna provincia si provvede con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Le riduzioni previste dal comma 7 dell' articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 , sono effettuate secondo gli importi indicati nell' allegato 1 al presente decreto. Per il 2013 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione da corrispondere dal Ministero dell'interno direttamente in favore delle province appartenenti alla regione Sicilia, ancorché in via di soppressione, e alla regione Sardegna sono determinati in base alle disposizioni recate dall' articolo 4, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 , e alle modifiche dei fondi successivamente intervenute.

 

 

Art. 7 Misure per la Regione Sardegna

 

1. I pagamenti dei tributi e gli adempimenti sospesi ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2013 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 2013, n. 283, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 dicembre 2013 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2013, n. 300, sono effettuati tra il 24 gennaio e il 17 febbraio 2014, senza applicazione di sanzioni e interessi.

2. Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per il pagamento dei tributi di cui al comma 1, i soggetti ricompresi nell'ambito di applicazione del decreto di cui al comma 1 che abbiano subito danni possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui al comma 1, un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la società Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 90 milioni di euro, ai sensi dell' articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 , e successive modificazioni. Nel caso di titolari di reddito d'impresa il finanziamento può essere richiesto limitatamente ai danni subiti in relazione all'attività d'impresa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 gennaio 2014, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all' articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 .

3. I soggetti di cui al comma 2, per accedere al finanziamento presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma 2 la documentazione prevista dal comma 5.

4. I soggetti finanziatori di cui al comma 2 comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione.

5. Per accedere al finanziamento di cui al comma 2, i contribuenti ivi indicati presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma un'autocertificazione, ai sensi dell' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , volta a attestare i danni subiti ed il nesso di causalità con l'evento alluvionale di novembre 2013, nonché copia del modello di cui al comma 7, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti sospesi di cui al comma 2 e la ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione. Ai soggetti finanziatori deve essere altresì trasmessa copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti effettuati.

6. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 2, nei limiti di spesa di cui al comma 10, mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , senza applicazione di limiti di importo, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall' articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 . La quota capitale è restituita dai soggetti di cui al comma 2 a partire dal 1° luglio 2014 secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.

7. Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate da adottare entro il 15 gennaio 2014, è approvato il modello indicato al comma 5, idoneo altresì ad esporre distintamente i diversi importi dei versamenti da effettuare, nonché sono stabiliti i tempi e le modalità della relativa presentazione. Con analogo provvedimento possono essere disciplinati modalità e tempi di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo, nonché quelli di attuazione del comma 3.

8. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati risultanti dal modello di cui al comma 5, i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.

9. In relazione alle disposizioni di cui al comma 1, le dotazioni finanziarie della Missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» - Programma «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta» sono ridotte di 90 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette dotazioni sono incrementate di pari importo per l'anno 2014.

10. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 3,2 milioni di euro per l'anno 2014 si provvede a valere sulle risorse giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 20 novembre 2013, n. 122 che vengono a tal fine versati all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all' articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e successive modificazioni.

11. I finanziamenti agevolati di cui al comma 2 sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. A tal fine, il Commissario delegato di cui all' articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 122 del 20 novembre 2013 , verifica l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi alluvionali del novembre 2013, tenendo anche conto degli eventuali indennizzi assicurativi, istituendo e curando la tenuta e l'aggiornamento di un registro di tutti gli aiuti concessi a ciascun soggetto che eserciti attività economica per la compensazione dei danni causati dai medesimi eventi alluvionali.

 

 

Art. 8 Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Allegato 1 (Art. 6 , comma 1)

 

 

 

(Importo riduzioni alle province per l'anno 2013,
ai sensi articolo 16, comma 7, decreto-legge n. 95 del 2012 )

 

 

Provincia

Anno 2013

AGRIGENTO

6.257.843

ALESSANDRIA

10.999.751

ANCONA

10.526.537

AREZZO

8.660.927

ASCOLI PICENO

4.888.967

ASTI

5.326.273

AVELLINO

7.897.147

BARI

29.879.513

BARLETTA-ANDRIA-TRANI

7.184.495

BELLUNO

5.118.168

BENEVENTO

6.910.365

BERGAMO

15.062.938

BIELLA

4.725.745

BOLOGNA

19.854.861

BRESCIA

21.055.285

BRINDISI

9.884.579

CAGLIARI

16.483.867

CALTANISSETTA

5.372.161

CAMPOBASSO

8.123.062

CARBONIA-IGLESIAS

3.829.794

CASERTA

17.537.826

CATANIA

26.388.165

CATANZARO

13.891.264

CHIETI

7.693.933

COMO

11.084.745

COSENZA

14.783.718

CREMONA

7.079.055

CROTONE

5.553.664

CUNEO

14.074.446

ENNA

3.285.417

FERMO

2.936.001

FERRARA

5.904.760

FIRENZE

23.822.267

FOGGIA

12.214.388

 

Provincia

Anno 2013

FORLI'-CESENA

7.399.047

FROSINONE

16.859.046

GENOVA

20.092.057

GROSSETO

6.214.955

IMPERIA

4.864.179

ISERNIA

3.661.396

LA SPEZIA

5.076.230

L'AQUILA

9.812.589

LATINA

13.237.186

LECCE

15.355.596

LECCO

7.895.787

LIVORNO

7.514.003

LODI

5.319.327

LUCCA

10.691.985

MACERATA

7.105.100

MANTOVA

9.168.914

MASSA

4.879.473

MATERA

4.120.868

MEDIO CAMPIDANO

3.583.937

MESSINA

10.343.543

MILANO

53.407.982

MODENA

10.978.577

MONZA E DELLA BRIANZA

8.727.200

NAPOLI

43.375.323

NOVARA

8.478.756

NUORO

5.198.250

OGLIASTRA

2.413.838

OLBIA-TEMPIO

5.163.704

ORISTANO

5.310.538

PADOVA

14.150.109

PALERMO

25.649.559

PARMA

8.912.070

PAVIA

13.339.290

PERUGIA

12.833.216

PESARO E URBINO

10.697.368

PESCARA

5.897.950

PIACENZA

8.406.884

PISA

12.579.231

PISTOIA

4.703.399

 

Provincia

Anno 2013

POTENZA

15.889.605

PRATO

6.329.219

RAGUSA

6.022.279

RAVENNA

6.231.355

REGGIO CALABRIA

12.718.918

REGGIO EMILIA

9.846.509

RIETI

6.520.175

RIMINI

6.678.312

ROMA

78.683.727

ROVIGO

4.000.506

SALERNO

28.052.515

SASSARI

8.953.350

SAVONA

6.800.364

SIENA

10.475.543

SIRACUSA

10.367.036

SONDRIO

4.334.377

TARANTO

12.002.399

TERAMO

5.595.270

TERNI

4.710.177

TORINO

39.069.867

TRAPANI

7.990.048

TREVISO

15.121.941

VARESE

15.307.174

VENEZIA

15.810.929

VERBANO-CUSIO-OSSOLA

6.737.778

VERCELLI

6.051.654

VERONA

13.493.075

VIBO VALENTIA

5.097.607

VICENZA

14.886.095

VITERBO

8.511.807

 

 



[1]     L’utilizzo del fondo di cui al comma 1 è disposto, ai sensi del comma 2 del citato articolo 7-quinquies, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il quale sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando ove necessario le modalità di utilizzo delle risorse.

[2]     Sullo stanziamento per l’anno 2013 hanno però inciso una serie di interventi legislativi, da ultimo la legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012), che ne hanno determinato l’intera decurtazione.

Per completezza espositiva si ricorda che la legge di stabilità 2013 ha istituito presso il Ministero dell’economia un Fondo analogo a quello in questione, denominato “Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili” (cap. 3080), dotandolo di 16 milioni per il 2013 e finalizzandolo ad essere ripartito, con D.P.C.M., tra una serie di esigenze, indicate nell’elenco 3 della medesima legge (vedi D.P.C.M. di riparto 15 febbraio 2013).

      Anche la legge di stabilità 2014, all’articolo 1, comma 302, prevede l’istituzione di un nuovo analogo Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze (cap. 3073), dotato di 24,331 milioni per l’anno 2014, le cui risorse sono destinate alle finalità indicate nell’elenco 1, allegato al provvedimento.

[3]     Per completezza, si ricorda altresì l’articolo 3, comma 2-bis , lett. b) del D.L. n. 40/2010, il quale ha previsto che al Fondo in oggetto affluiscano le maggiori entrate derivanti dalla misura, contenuta nella medesima lettera b), che dispone il pagamento di un contributo per l’estinzione delle controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, accertate annualmente con decreto del Ministero dell’economia, destinandole alle esigenze di finanziamento delle missioni internazionali di pace. La Corte costituzionale, con sentenza 18-21 aprile 2011, n. 152 ha peraltro dichiarato l’illegittimità della norma, nella parte in cui stabilisce che le maggiori entrate derivanti da tale tributo affluiscono al fondo con riferimento a controversie inerenti a tributi erariali che dovrebbero essere riscossi nel territorio della Regione siciliana.

[4]     L’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 chiarisce che per amministrazioni pubbliche debbono intendersi tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN e le Agenzie istituite dal D.Lgs. 300 del 1999 (Agenzia industrie difesa; Agenzia per le normative e i controlli tecnici; Agenzia per la proprietà industriale; Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici; Agenzia dei rapporti terrestri e delle infrastrutture; Agenzia per la formazione e l’istruzione professionale; Agenzie fiscali (entrate, dogane, territorio, demanio).

[5]     L’articolo 1, comma 2 del D.Lgs. sul pubblico impiego, D.Lgs. n. 165/2001 definisce amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs. di riforma dell’organizzazione del Governo, D.Lgs. n. 300/1999.

[6]     L’articolo 2437-ter, secondo comma del codice civile dispone che il valore di liquidazione delle azioni della società è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

[7]     In particolare, sono state considerate dal MEF come svolgenti attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali, le seguenti società:

1.   Agenzia nazionale attrazione investimenti e sviluppo d'impresa S.p.A. (ex Sviluppo Italia);

2.   ANAS S.p.A.;

3.   ARCUS S.p.A.;

4.   Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;

5.   Cinecittà Luce S.p.A.;

6.   Coni Servizi S.p.A.;

7.   CONSAP Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.;

8.   Consip S.p.A.;

9.   ENAV S.p.A.;

10. ENEL S.p.A.;

11. ENI S.p.A.;

12. Eur S.p.A.;

13. EXPO 2015 S.p.A.;

14. Ferrovie dello Stato S.p.A.;

15. Finmeccanica S.p.A.;

16. Fintecna S.p.A;

17. Fondo Italiano d'Investimento SGR S.p.A.;

18. Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.;

19. Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;

20. Italia Lavoro S.p.A.;

21. MEFOP Società per lo Sviluppo del Mercato dei Fondi Pensione S.p.A.;

22. Poste Italiane S.p.A.;

23. RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A.;

24. Rete Autostrade Mediterranee S.p.A.;

25. SACE S.p.A. - Servizi Assicurativi del Commercio Estero;

26. SICOT Sistemi di consulenza per il Tesoro S.r.l.;

27. SOGEI Società Generale d'Informatica S.p.A.;

28. Sogesid S.p.A.;

29. SO.G.I.N. Società Gestione Impianti Nucleari S.p.A.;

30. STMicroelectronics Holding NV;

31. Studiare sviluppo S.r.l.

[8]http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/export/.content/it.gov.equitalia.capogruppo/files/it_2014/cs_14.03.07-Definizione-agevolata.pdf).

[9]http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/export/.content/it.gov.equitalia.capogruppo/files/it_2014/Comunicato-definizione-agevolata-in-calo.pdf

[10]    In passato, infatti, il differimento di tali termini richiedeva l’intervento legislativo, ed era affidato, a singoli provvedimenti d’urgenza annuali di finanza locale, recanti le disposizioni destinate a disciplinare i singoli esercizi finanziari.

[11]    Da ultimo, si ricorda, quello relativo al bilancio di previsione per il 2013, per la cui deliberazione il termine è stato differito una prima volta al 30 giugno, ad opera dell’articolo 1, comma 381, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013), successivamente al 30 settembre dall’articolo 10, comma 4-quater, del decreto legge n. 35/2013 e, infine, al 30 novembre 2013, dall’articolo 8, comma 1, del D.L. n. 102/2013.

[12]    Secondo quanto riferisce il comunicato stampa della Presidenza del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2014, relativo all’approvazione del decreto-legge, la norma in commento concerne il comune di Napoli.

[13]    Il comma 7 dispone, in particolare, che la mancata presentazione del piano di riequilibrio entro i termini previsti, il diniego dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l'applicazione delle procedure sul dissesto previste dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto medesimo.

[14]    Introdotto dall’articolo 2, comma 7, lettera b) del D.L. n. 102/2013.

[15]    D.Lgs. 6 settembre 2011, n.149, recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma delle legge delega n. 42/2009 sul federalismo fiscale.

[16]    Sul punto si ricorda che l’articolo 246, comma 4, del TUEL prevede che se, per l'esercizio nel corso del quale si rende necessaria la dichiarazione di dissesto, è stato validamente deliberato il bilancio di previsione, tale atto continua ad esplicare la sua efficacia per l'intero esercizio finanziario. Ove sia stato già approvato il bilancio preventivo per l'esercizio successivo, il consiglio provvede alla revoca dello stesso.

[17]    Si ricorda che, negli ultimi anni, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali (fissato al 31 dicembre dell’anno precedente, ai sensi dell’art. 151 del TUEL) è stato più volte differito nel corso dell’esercizio. Ad esempio, per l’anno 2013, tale termine è stato differito inizialmente al 30 giugno 2013 dall’articolo 1, comma 381, della legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2013), poi al 30 settembre 2013, dall’articolo 10, comma 4-quater, lettera b) del D.L. 35/2013, e infine al 30 novembre 2013 dall’articolo 8, comma 1, del D.L. n. 102/2013. Per l’anno 2014, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è stato differito dapprima al 28 febbraio 2014 con il D.M. Interno 19 dicembre 2013 e successivamente al 30 aprile 2014 con D.M. Interno 13 febbraio 2014.

[18]    Il richiamato articolo 31 disciplina il passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività, disponendo che fatte salve le disposizioni speciali, in caso di trasferimento o conferimento di attività (svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati), per il personale che passa alle dipendenze di tali soggetti trovano applicazione l'articolo 2112c.c. (che regolamenta appunto il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda) nonché le specifiche procedure di informazione e di consultazione obbligatorie per il cedente ed il cessionario in caso di trasferimento d'azienda in cui sono complessivamente occupati più di 15 lavoratori, di cui all'articolo 47, commi 1-4, della L. n. 428/1990.

[19]    Secondo quanto previsto dall’articolo 40, comma 3-quinquies, quinto periodo, del decreto legislativo n. 165/2001.

[20]    Tale articolo prevede che in ogni amministrazione, l'Organismo indipendente compili una graduatoria delle valutazioni individuali del personale dirigenziale, distinto per livello generale e non, e del personale non dirigenziale. In ogni graduatoria il personale è distribuito in differenti livelli di performance in modo che: il venticinque per cento è collocato nella fascia di merito alta, alla quale corrisponde l'attribuzione del cinquanta per cento delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance individuale; il cinquanta per cento è collocato nella fascia di merito intermedia, alla quale corrisponde l'attribuzione del cinquanta per cento delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance individuale; il restante venticinque per cento è collocato nella fascia di merito bassa, alla quale non corrisponde l'attribuzione di alcun trattamento accessorio collegato alla performance individuale.

[21]    Si ricorda, infatti, che i limiti precedentemente fissati dall’articolo 204 del TUEL, come novellato dall’art. 11-bis, comma 1, del D.L. n. 76/2013, erano già pari all’8 per cento per gli anni 2012 e 2013 e pari al 6 per cento a decorrere dal 2014.

La nuova formulazione dell’articolo 204, come novellato dal comma 735 della legge di stabilità 2014, indica il limite del 12 per cento per il 2011 e dell’8 per cento a decorrere dal 2012.

[22]    Per ciò che concerne le “altre forme di finanziamento reperibili sul mercato” si ricorda che il comma 572 della legge di stabilità 2014, modificando la normativa che riguarda il ricorso a strumenti finanziari derivati da parte degli enti territoriali, rende permanente il divieto per detti enti di ricorrere a tali strumenti, salvo per le ipotesi espressamente consentite dalla legge.

      A tal fine è modificata la disciplina recata dall'articolo 62 del D.L. n. 112 del 2008, come riformulato dall’articolo 3, comma 1, della legge finanziaria 2009 (legge n. 203/2008).

[23]    In particolare, in conseguenza della nuova disciplina dell’IMU, è stata soppressa la devoluzione ai comuni del gettito della fiscalità immobiliare prevista nel medesimo decreto legislativo n. 23/2011 (imposte di registro, ipotecarie, ipocatastali, cedolare secca ed altre), nonché della partecipazione comunale al gettito IVA.

[24]    Si evidenzia che si fa riferimento ai comuni delle sole regioni Sicilia e Sardegna in quanto in queste regioni – contrariamente a quanto avviene nelle altre regioni a statuto speciale - la finanza degli enti locali è ancora a carico dello Stato.

[25]    Per le assegnazioni a ciascun comune si veda il sito:

http://finanzalocale.interno.it/apps/floc.php/in/cod/9

[26]    Sul relativo capitolo di bilancio (cap. 1365/interno) per il 2014 il Fondo presenta una dotazione inferiore, pari a 6.617,1 milioni di euro, in quanto 30 milioni di euro sono stati autorizzati a parziale copertura degli oneri derivanti dal finanziamento per l’anno 2014 del Fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, istituito dall’art. 23, comma 11, del D.L. n. 95/2012, ai sensi dell’art. 1, comma 203, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013).

Inoltre, si ricorda, che quota parte del Fondo, pari a 60 milioni di euro, è specificamente destinata al finanziamento delle unioni e fusioni di comuni, ai sensi del medesimo comma 380-ter, come introdotto dall’articolo 1, comma 730, della legge n. 147/2013).

[27]    La norma rimanda alla legge di assestamento ovvero ad appositi decreti di variazione del Ministro dell’economia e delle finanze l’adozione delle variazioni compensative, in aumento o in riduzione, della dotazione del Fondo di solidarietà comunale, al fine di tenere conto dell’effettivo gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, che, si ricorda, viene, a partire dal 2013, interamente riservata allo Stato (ai sensi del comma 380, lett. f) della legge n. 228/2012.

[28]    Anziché entro la data del 30 aprile 2013, secondo quanto previsto dal comma 380 dell’articolo 1 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013), in base al quale i criteri di alimentazione e di riparto del Fondo avrebbero dovuto essere definiti con apposito D.P.C.M. da emanare tale data.

[29]    Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.

[30]    Si ricorda che l’art. 11, comma 1, della legge n. 42/2009 prevede la soppressione, e la loro sostituzione con risorse fiscali, dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento delle spese riconducibili alle funzioni fondamentali degli enti locali - ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione - e al finanziamento delle spese relative ad ogni altra funzione, ad eccezione di quelli:

§  aventi la natura di “contributi speciali”, ossia diretti a finanziare, congiuntamente ai finanziamenti dell’Unione europea e ai cofinanziamenti nazionali, gli interventi finalizzati agli obiettivi di cui all’art. 119, comma 5, della Costituzione;

§  destinati ai fondi perequativi e ai contributi erariali e regionali sulle rate di ammortamento dei mutui.

I provvedimenti attuativi della legge delega (D.Lgs. n. 23/2011 e n. 68/2011) hanno, pertanto, determinato la soppressione dei tradizionali trasferimenti erariali aventi carattere di generalità e permanenza spettanti ai comuni, alle province, e alle Città metropolitane e la loro sostituzione con risorse fiscali autonome (tributi propri, compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali e addizionali a tributi erariali e regionali) e con risorse di carattere perequativo, iscritte nell’apposito Fondo sperimentale di riequilibrio (destinato ad essere sostituito dal Fondo perequativo vero e proprio nell’arco di tre anni).

Per i comuni, si ricorda, tale meccanismo, disciplinato dal D.Lgs. n. 23/2011, è stato sostituito a seguito della messa a regime dell'imposta municipale propria (IMU), ai sensi dell’articolo 1, comma 380, della legge n. 228/2012, che ha ridefinito i rapporti finanziari tra Stato e comuni, con l’attribuzione ai comuni dell'intero gettito IMU, e della istituzione, in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio, del Fondo di solidarietà comunale, alimentato con quota parte dell’IMU, e da ripartirsi sulla base di criteri espressamente indicati.

[31]    Il citato D.P.C.M. ha altresì quantificato i trasferimenti statali non fiscalizzati nell’importo di 13,4 milioni per il 2012, secondo le risultanze contenute nel documento approvato in sede di Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale nella seduta del 22 febbraio 2012.

[32]    Dall’art. 8, comma 2, lett. a) e b), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 per quel che concerne i termini per operare le riduzioni del Fondo sperimentale; poi dall'art. 1, comma 121, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), per l’incremento, a decorrere dal 1° gennaio 2013, delle riduzioni stesse e per la definizione di nuovi i criteri per il riparto tra le province delle riduzioni di spesa; da ultimo, dall'art. 10, comma 1, lett. a) e b), D.L. 8 aprile 2013, n. 35, che ha introdotto una misura di deroga per quanto concerne i criteri di riparto delle riduzioni relative agli anni 2013 e 2014.

[33]    Il SIOPE (istituito dall’articolo 28 della legge n. 289/2002) consiste in un sistema di rilevazione telematica di tutte le operazioni di riscossione e di pagamento effettuate dai tesorieri e dai cassieri delle amministrazioni pubbliche, rese omogenee attraverso un sistema di codificazione uniforme per tipologia di enti, che permette di rilevare in tempo reale le informazioni sui flussi di cassa delle amministrazioni, anche al fine di migliorare la conoscenza dei conti pubblici nazionali e garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni previste dall'art. 104 del trattato istitutivo della Comunità Europea, relativo alla procedura sui disavanzi eccessivi.

[34]    La riduzione delle risorse per l’anno 2012, in mancanza della deliberazione della Conferenza Stato città ed autonomie locali, è stata effettuata con D.M. Interno 25 ottobre 2012, in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi nell’anno 2011, sulla base dei dati di pagamento desunti dal (SIOPE).

[35]    Per quanto concerne le province della regione Siciliana, si ricordano i procedimenti normativi in atto per la loro soppressione, nell'ambito dell’autonomia della regione.

[36]    Il riferimento alle province delle sole Regioni Sicilia e Sardegna è dovuto al fatto che in queste regioni - contrariamente a quanto avviene nelle altre regioni a statuto speciale - la finanza degli enti locali è ancora a carico dello Stato.

Si ricorda, al riguardo, che tutte le regioni e province autonome hanno competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, secondo quanto disposto dai rispettivi statuti di autonomia e dalle norme di attuazione: per le regioni Friuli-Venezia Giulia, Valle d’Aosta e per le Province autonome di Trento e di Bolzano sono poi intervenute specifiche norme di attuazione dello statuto speciale che hanno disciplinato la materia della finanza locale nel senso che è la regione [o la provincia autonoma] a provvedere alla finanza degli enti locali del proprio territorio con risorse del proprio bilancio. Ciò non è avvenuto nel caso regione Sardegna e della Regione siciliana, dove la finanza degli enti locali è, dunque, ancora a carico dello Stato.

[37]    Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.

[38]    Il decreto disciplina le modalità di erogazione dei trasferimenti erariali a favore degli enti locali, prevedendone l’erogazione in tre rate, entro i mesi di febbraio, maggio ed ottobre.

[39]    Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante meccanismi sanzionatori e penali per regioni, province e comuni, emanato in attuazione della legge delega sul federalismo fiscale n. 42 del 2009.

[40]    Si segnala che analogo obbligo è stato previsto dallo stesso D.Lgs. n. 149/2011, all’articolo 1, nei confronti delle regioni, mediante l’istituto della relazione di fine legislatura regionale; inoltre l’articolo 4-bis ha istituito anche la relazione di inizio mandato comunale e provinciale.

[41]    Organo composto pariteticamente da rappresentanti ministeriali e degli enti locali, precisa il comma 2 dell’articolo 4.

[42]    Ciò non solo – precisa la relazione illustrativa – per un minor aggravio procedimentale dell’ente locale, ma anche perché l termine di venti giorni ora assegnato al Tavolo per controllare i dati trasmessi con la relazione è “sostanzialmente impossibile da rispettare”. Ciò ancor di più in presenza delle elezioni locali della prossima primavera, che dovrebbero concernere circa 4mila comuni.

[43]    http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com140214.html

[44]    Agli enti locali appartenenti ai territori delle regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta nonché agli enti locali appartenenti alle province autonome di Trento e Bolzano, non viene attribuito il contributo in quanto trattasi di territori in cui vige una speciale disciplina per l'attribuzione dei trasferimenti agli enti locali.

[45]    I fondi di cui al comma 164 della legge finanziaria 1997 sono ripartiti tra le fusioni e le unioni sulla base dell’intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata il 1 marzo 2006. In particolare, le predette risorse sono assegnate in via prioritaria alle fusioni di comuni.

[46]    Il Fondo, istituito con una dotazione di 51,6 milioni di euro per il solo anno 2002, era finalizzato all’adozione urgente di misure di salvaguardia ambientale e di sviluppo socio-economico delle isole minori, individuate tra gli ambiti territoriali singolarmente indicati nell’allegato “A” annesso alla legge finanziaria medesima. La tipologia ed i settori degli interventi ammessi ad accedere al Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori sono stati individuati con il D.P.C.M. 7 marzo 2003; i criteri e le modalità di accesso al Fondo sono stati stabiliti con D.M. Interno 15 marzo 2004, n. 163.

[47]    L’ANCIM (Associazione Nazionale Comuni Isole Minori) è stata fondata ufficialmente l’8 giugno 1986 all’isola del Giglio. L’Associazione rappresenta 36 comuni.

[48]    Da ultimo, vedi seduta del 27 febbraio 2014, audizione dell’ANCI, Allegato pag. 17.

[49]    Le metodologie risultanti dall'attività della SOSE dovranno essere sottoposte alla valutazione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, nonché del Ministero dell'economia e delle finanze. Viene poi prevista una specifica procedura per la pubblicazione sia della nota metodologica della procedura di calcolo sia dei fabbisogni standard per ciascun ente locale, ai cui fini si dispone che ciascun schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, verificato dai competenti organi del Ministero dell'economia e delle finanze e corredato di relazione tecnica che ne evidenzi gli effetti finanziari, venga sottoposto al parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ed a quello delle Commissioni bilancio delle due Camere.

      Alla data odierna con D.P.C.M. 21 dicembre 2012 è stata adottata la nota metodologica e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia, relativi alle funzioni di polizia locale, per quanto riguarda i comuni, e alle funzioni nel campo dello sviluppo economico – servizi del mercato del lavoro, per quanto riguarda le province.

      Nella seduta del 23 gennaio 2014 la Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale ha espresso il parere sulle note metodologiche e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia relativi alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo (Atto n. 41).

      La COPAFF ha approvato il 2 luglio 2013 le note metodologiche e del fabbisogno standard relativi alle funzioni di istruzione pubblica e di gestione del territorio delle province, mentre il 23 dicembre 2013 ha approvato le restanti note metodologiche e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia relativi alle funzioni di istruzione pubblica, viabilità e trasporto pubblico locale, gestione del territorio e ambiente, settore sociale e asili nido per quanto riguarda i comuni, e alle funzioni nel campo dei trasporti, della tutela ambientale e della polizia provinciale per quanto riguarda le province.

[50]    Criterio contabile che considera le entrate e le spese in termini di competenza, per la parte corrente, e in termini di cassa per la parte degli investimenti, al fine di rendere l'obiettivo del patto di stabilità interno più coerente con quello del Patto europeo di stabilità e crescita.

[51]    Per i comuni, a seguito della soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio comunale, ai sensi dell’articolo 1, comma 380, della legge n. 228/2012, la riduzione delle risorse deve intendersi riferita al Fondo di solidarietà comunale.

[52]    La norma precisa che la sanzione in questione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente.

[53]    L’espressione “grandi comuni italiani” ha valenza statistica, ad esempio nei prodotti rilasciati dall’Istat, (con riferimento ai comuni con popolazione superiore ai 250 mila abitanti, ma, va segnalato, non è normativamente individuabile.

[54]    Terzo periodo che per effetto della novella apportata dal successivo comma 5 dell’articolo 16 in esame diviene il sesto periodo del comma 196-bis dell’articolo 2 della legge n. 191/2009, come riporta il testo del comma 3 in commento

[55]    Decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante ulteriori disposizioni attuative dell’articolo 24 della legge n. 42/2009, in materia di ordinamento di Roma Capitale.

[56]    Atteso che il piano triennale è, ovviamente uno solo, il riferimento sia all’approvazione della giunta che a quella con D.P.C.M., che interviene successivamente alla prima, ha presumibilmente la finalità di consentire l’effettuazione di variazioni di bilancio ( se necessarie) già a partire dall’approvazione del piano da parte di Roma capitale.

[57]    Convertito dalla legge n. 64 del 2013.

[58]    Convertito dalla legge n. 124/2013.

[59]    Si ricorda che – ai sensi di quanto previsto dal D.L. n. 78/2010 e il D.P.C.M. 4 luglio 2008 – il Piano di rientro del Comune di Roma prevede l’inclusione nella massa passiva della gestione commissariale delle perdite generate per l’ente locale dalle società partecipate, si tratta in particolare delle perdite determinate dagli oneri di ricapitalizzazione delle partecipate. Inoltre, il Piano, ricorda come una delle principali criticità le ingenti anticipazioni effettuate in favore delle società partecipate (pari secondo il Piano 2008 a circa 718,7 milioni di euro) e non restituite.

[60]    Vi è dunque in capo alla gestione commissariale l’obbligo di pagamento dei debiti riferiti a prestazioni rese entro la data sopra indicata, e, di converso compete alla gestione ordinaria il pagamento di quei debiti derivanti da prestazioni rese dopo il 28 aprile 2008. Pertanto, il Piano di rientro ha individuato dei crediti della Gestione commissariale verso la gestione ordinaria, includendoli nella massa attiva poiché derivanti dal pagamento, effettuato prima del 28 aprile 2008, di prestazioni di cui beneficia la Gestione ordinaria dopo tale data (ad esempio, fitti passivi, assicurazioni, etc.).

[61]    In particolare, l’articolo 4, comma 8-bis del D.L. n. 2/2008 ha interpretato quanto previsto dal comma 1 del 78 nel senso che la gestione commissariale del comune di Roma, assume, con bilancio separato rispetto alla gestione ordinari, tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti posti in essere fino alla data del 28 aprile 2008, anche qualora esse siano state accertate ed i relativi crediti liquidati con sentenze pubblicate successivamente a tale data.

[62]    Costituente, dopo il D.Lgs. n. 156/2010, il secondo decreto legislativo su Roma Capitale, nel quale tra l’altro si prevede la predisposizione di una relazione annuale in ordine alla rendicontazione delle attività della gestione commissariale.

[63]    XVII legislatura, Doc. CC n. 1 del 19 aprile 2013.

[64]    Nelle more dell’approvazione del piano di rientro, il comma 8 dell’articolo 78 del D.L. n. 112/2008 aveva autorizzato la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. a concedere al Comune di Roma una anticipazione di 500 milioni di euro per il 2008, al fine di superare la grave situazione di mancanza di liquidità che il Comune di Roma si trovava ad affrontare. Le somme anticipate dalla Cassa Depositi e prestiti sono state restituite ai sensi del D.L. n. 154/2008, che all’articolo 5, comma 1, ha previsto l’attribuzione al comune di Roma di un contributo di 500 milioni per l’anno 2008, finalizzato proprio al rimborso alla Cassa della somma erogata a titolo di anticipazione ai sensi dell’art. 78 del D.L. n. 112/2008. Il D.L. n. 154/2008, all’articolo 5, comma 3, ha altresì previsto per le medesime finalità del suddetto articolo 78 del D.L. n. 112 l’attribuzione al Comune di Roma di un analogo contributo di 500 milioni di euro anche per l’anno 2009, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate assegnate con delibera CIPE del 30 settembre 2008. Il medesimo comma 3, ultimo periodo, ha altresì disposto, ai fini del rifinanziamento annuale del piano di rientro, che a decorrere dal 2010, in sede di attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, venga riservato prioritariamente a favore di Roma Capitale un contributo annuale di 500 milioni di euro nell’ambito delle risorse disponibili.

      Anche per l’anno 2010, indi, l’articolo 2, comma 195, della finanziaria per il 2010 (legge n. 191/2009) ha pertanto attribuito al Commissario straordinario del Governo un contributo pari a complessivi 500 milioni di euro.

[65]    L’articolo 4, comma 1, in commento, inserisce cinque ulteriori periodi dopo il terzo ed ultimo periodo del vigente testo del comma 196-bis dell’articolo 2 della legge n. 196/2009, i quali pertanto nel nuovo testo che ne risulta costituiranno i periodi dal quarto al nono.

[66]    Si segnala come lo strumento delle determinazione dirigenziale sia già prevista anche in altra parte della disciplina sulla gestione commissariale, in particolare all’art. 78, comma 4, del D.L. n. 112/2008, per procedere alla liquidazione degli importi inseriti nel piano di rientro e riferiti ad obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008, per la quale è sufficiente una determinazione dirigenziale, anche in tal caso assunta con l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico-amministrativa del segretario comunale.

[67]    Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, convertito dalla legge n. 122 del 2012.

[68]    Tale fondo, autorizzato dall'articolo 14, comma 14-bis, del D.L. n. 78/2010 con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2011, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 7282/Economia).

A seguito dell’intervento di successive disposizioni normative che hanno modificato la dotazione del fondo, nella legge di bilancio per il 2014 esso presenta una disponibilità pari a 36,5 milioni di euro per il 2014, 36 milioni per il 2015 e 37 milioni per il 2016.

[69]    “Piano di rientro dall’indebitamento pregresso del Comune di Roma”, approvato con il suddetto D.P.C.M.

[70]    La medesima disposizione prevede analoga intesa con le province autonome di Trento e Bolzano in materia di Agenzie fiscali dello Stato, di funzioni amministrative, organizzative e di supporto riguardanti giustizia civile, penale e minorile, con esclusione di quelle relative al personale di magistratura, e di parco nazionale dello Stelvio.

[71]    Più in particolare, l’articolo 6 della legge n. 798/1984 prevede il finanziamento di quattro tipologie di interventi.

1)   acquisizione e restauro e risanamento conservativo di immobili da destinare alla residenza, nonché ad attività sociali e culturali, produttive, artigianali e commerciali essenziali per il mantenimento delle caratteristiche socio-economiche degli insediamenti urbani lagunari, compresi quelli finalizzati all'apprestamento di sedi sostitutive necessarie in conseguenza di altri interventi di restauro e risanamento;

2)   opere di urbanizzazione primaria nonché per la sistemazione di ponti, canali e fondamenta sui canali di competenza comunale;

3)   assegnazione da parte dei comuni di Venezia e Chioggia di contributi per l'esecuzione di opere di restauro e risanamento conservativo del patrimonio immobiliare privato;

a)   acquisizione di aree da destinare ad insediamenti produttivi e per la urbanizzazione primaria e secondaria delle stesse nell'ambito dell'intero territorio comunale.

[72]    Per i comuni, a seguito della soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio comunale, ai sensi dell’articolo 1, comma 380, della legge n. 228/2012, la riduzione delle risorse deve intendersi riferita al Fondo di solidarietà comunale.

[73]    In merito all’applicazione della sanzione in questione, si ricorda che fino all’anno 2011 era fissato un limite massimo alla riduzione delle risorse, pari ad un importo comunque non superiore al 5 per cento (poi abbassato al 3 per cento dal D.L. n. 149/2011) delle entrate correnti registrate nell’ultimo consuntivo.

Il limite del 5 per cento nell’applicazione della sanzione è stato reintrodotto, ma soltanto in via straordinaria per il 2013, dall’articolo 1, comma 447, della legge n. 228/2012, in favore degli enti locali che hanno avviato procedure di privatizzazione di società partecipate nell’anno 2012, con relativa riscossione conseguita entro il 28 febbraio 2013, che tuttavia non hanno raggiunto l’obiettivo finanziario del patto di stabilità 2012 per la mancata riscossione nell’anno 2012.

[74]    Si ricorda che ai sensi del comma 3 dell’articolo 31 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012), che reca la disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali, il saldo finanziario rilevante per il patto di stabilità è calcolato quale differenza tra entrate finali e spese finali, espresso in termini di competenza mista, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, come riportati nei certificati di conto consuntivo.

[75]    Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con Nota n. 1846 del 28 febbraio 2014, specificava che, a quella data, i territori dove la convenzione quadro Consip per l'acquisto dei servizi di pulizia ed altri ausiliari non era attiva erano Basilicata, Calabria, Campania e Sicilia.

[76]    Sulla gara Consip e sul suo stato di attuazione, si veda la risposta del Governo alle interrogazioni a risposta immediata in Commissione 5-01947, 5-01949, 5-01952, del 23 gennaio 2014.

[77]    Si ricorda che l’art. 1, c. 449, della L. 296/2006, richiamato nel testo del comma 5, dispone che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni-quadro CONSIP.

[78]    In relazione all’esternalizzazione dei servizi nelle scuole, l’art. 4 del D.P.R. 119/2009 ha disposto che nelle istituzioni scolastiche in cui i compiti del profilo di collaboratore scolastico sono assicurati, in tutto o in parte, da personale esterno all'amministrazione, è indisponibile, a qualsiasi titolo, il 25% dei posti del corrispondente profilo professionale. La relazione tecnica allegata all’A.C. 1248 stimava il limite di spesa annuale in circa 280 milioni di euro - derivanti dal prodotto fra il numero dei posti di collaboratore scolastico accantonati nell’a.s. 2012-2013, pari a 11.851 posti, e lo stipendio annuale lordo di un collaboratore scolastico supplente, pari a 23.581,37 euro - a fronte di una spesa di 390 milioni di euro. Pertanto, il risparmio complessivo derivante dalle disposizioni recate dal co. 5 ammontava, in base alla stessa relazione tecnica, a 110 milioni di euro annui a decorrere dal 2014 e a 36,6 milioni di euro già nel 2013.

[79]    Il Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa (di cui alla legge n.440/1997) è finalizzato a: realizzazione dell’autonomia scolastica; introduzione della seconda lingua comunitaria nella scuola media; innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico; formazione del personale della scuola; formazione post-secondaria non universitaria; formazione continua e ricorrente; adeguamento dei programmi di studio dei diversi ordini e gradi di istruzione; interventi per la valutazione dell’efficienza e dell’efficacia del sistema scolastico; interventi perequativi finalizzati ad incrementare l’offerta formativa, anche attraverso l’integrazione degli organici provinciali; interventi integrati; copertura della quota nazionale di iniziative cofinanziate con i fondi strutturali dell’Unione europea.

[80]    Il 28 marzo 2014 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stato sottoscritto un accordo che prevede, fra l’altro, che, al fine di avviare a definitiva soluzione la problematica occupazionale conseguente alle riduzioni degli affidamenti derivanti dalle espletate gare CONSIP e riguardante i lavoratori ex LSU e quelli appartenenti alle ditte dei c.d. “appalti storici”, il MIUR – nell’ambito del più ampio programma per l’edilizia scolastica facente capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – utilizzerà risorse complessive pari a 450 milioni di euro, a decorrere dall’1.7.2014 e fino al 30.3.2016, che saranno impiegate per lo svolgimento, da parte del personale adibito alla pulizia nelle scuole, di ulteriori attività consistenti in interventi di ripristino del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti ad edifici scolastici. In base all’allegato tecnico all’accordo, si tratta di attività quali, ad esempio, rifacimento di intonaci e tinteggiatura, piccole riparazioni, rifacimento di pavimenti, sostituzione di componenti di controsoffitti, tende e persiane, piccole opere in cartongesso, manutenzione delle aree a verde esterne, piccoli interventi sull’impianto idrico-sanitario. Il MIUR individuerà gli istituti scolastici capofila per l’acquisto dei nuovi servizi. L’importo complessivo degli ordini integrativi di fornitura sarà pari a 150 milioni di euro per il 2014 e a 300 milioni di euro per il 2015 e i primi 3 mesi del 2016. L’elenco degli interventi da realizzare sarà predisposto dal MIUR entro la fine del mese di maggio, sulla base delle richieste delle scuole. Al fine di consentire l’effettiva implementazione delle attività a cui adibire il personale già impiegato nei servizi di pulizia, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si è impegnato ad attivare percorsi di formazione e di riqualificazione professionale.

      Oltre a ciò, lo stesso Ministero si è impegnato – per il periodo dal 1° aprile 2014 al 30 giugno 2014 – a garantire i necessari strumenti di ammortizzazione sociale in deroga per un complessivo onere pari a 60 milioni di euro. Infine, è stato concordato che le aziende interessate dagli appalti “storici” e in quelli “ex LSU” si attiveranno al fine di favorire procedure di licenziamento collettivo “finalizzate esclusivamente all’accompagnamento a pensione del personale in possesso dei requisiti per il trattamento di quiescenza, che viene stimato in circa 700 unità lavorative”.

[81]    Più ampiamente, si veda dossier n. 165 del 21 maggio 2014.

[82]    A tal fine, è stata autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

[83]    Secondo i dati dello stesso Ministero, sono pervenute 2.515 richieste ammissibili al finanziamento. Dei 692 interventi finanziabili in base alle graduatorie inviate dalla regioni, 202 riguardano esclusivamente la bonifica dell’amianto. Con riferimento ai dati presenti nella relazione illustrativa, essi risultavano leggermente diversi da quelli presenti nel comunicato stampa del MIUR del 28 febbraio 2014.

[84]    Al riguardo, il comunicato stampa precisava che al totale di 692 interventi devono essere sottratti i 62 da assegnare in Puglia e Campania, dove è in vigore la proroga fino al 30 giugno.

[85]    Infine, ha disposto che, fino al 31 dicembre 2014, i sindaci e i presidenti delle province, interessati dai piani per la riqualificazione e la messa in sicurezza delle scuole statali, operano in qualità di commissari governativi con poteri derogatori rispetto alla normativa vigente. Tali poteri sono stati individuati dal DPCM 22 gennaio 2014.

[86]    Per i comuni, a seguito della soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio comunale, ai sensi dell’articolo 1, comma 380, della legge n. 228/2012, la riduzione delle risorse deve intendersi riferita al Fondo di solidarietà comunale.

[87]    Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” convertito, in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

[88]    Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale.

[89]    Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.

[90]    Il riferimento ai comuni e alle province delle sole Regioni Sicilia e Sardegna è dovuto al fatto che in queste regioni - contrariamente a quanto avviene nelle altre regioni a statuto speciale - la finanza degli enti locali è ancora a carico dello Stato.