Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali D.L. 151/2013 ' A.C. 2121 - Schede di lettura - Parte I
Riferimenti:
DL N. 151 DEL 30-DIC-13   AC N. 2121/XVII
Serie: Progetti di legge    Numero: 119
Data: 21/02/2014
Descrittori:
DECRETO LEGGE 2013 0151   ENTI LOCALI
FINANZA LOCALE   FINANZA PUBBLICA
SISTEMA TRIBUTARIO     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire
la funzionalità di enti locali

D.L. 151/2013 – A.C. 2121

Schede di lettura

 

 

 

 

 

 

n. 119

Parte I

 

 

21 febbraio 2014

 


Servizi responsabili:

Servizio Studi – Dipartimento Bilancio

( 066760-2233 – * st_bilancio@camera.it

 

Servizio Bilancio dello Stato

Verifica delle quantificazioni n.76

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

Servizio Commissioni – Segreteria V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

Il presente dossier è articolato in due volumi:

§      Schede di lettura (dossier n. 119, Parte I), redatto dal Servizio Studi

§      Profili finanziari (dossier n. 119, Parte II) curati dal Servizio Bilancio dello Stato, nonché dalla Segreteria della V Commissione per quanto concerne le coperture.

 

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

File: D13151.doc


INDICE

Schede di lettura

§      D.d.l. Articolo 1, comma 2 (Salvezza degli effetti D.L. n. 126 del 2013) 3

§      Articolo 1, comma 1 – prima parte (Differimento al 1° luglio 2014 dell’acquisto di spazi pubblicitari on-line) 4

§      Articolo 1, comma 1 – seconda parte (Differimento al 30 aprile 2014 della stabilizzazione di personale con contratto a tempo determinato presso le regioni) 6

§      Articolo 1, comma 2, lettera 0a (Aeroporto di Trapani Birgi) 7

§      Articolo 1, comma 2, lettera a) (Detrazioni fiscali per l’acquisto di mobili) 9

§      Articolo 1, comma 2, lettera a-bis) (Determinazione del reddito degli atleti professionisti) 11

§      Articolo 1, comma 2, lettera b), soppressa (Valutazione dell’andamento della spesa primaria corrente della Nota di aggiornamento al DEF) 13

§      Articolo 1, comma 2, lettera c) (Fiscalità di vantaggio per la regione Sardegna) 14

§      Articolo 1, comma 2, lettera c-bis) (Esclusione degli intermediari finanziari dai limiti al numero dei componenti del CDA) 15

§      Articolo 1, comma 2, lettera d) (Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali) 18

§      Articolo 1, comma 2, lettere da d-bis) a d-quater) (Definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo) 20

§      Articolo 1, comma 2, lettera e) (Accertamento della maggiorazione standard TARES) 21

§      Articolo 2, commi 1 e 2 (Contratti di locazione delle pubbliche amministrazioni) 22

§      Articolo 2, commi 3-5 (Semplificazioni per il trasferimento di immobili pubblici) 24

§      Articolo 2, comma 6 (Somme a disposizione dell'Agenzia del demanio per oneri di urbanizzazione) 29

§      Articolo 2, comma 6-bis (Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni) 31

§      Articolo 3, commi 1-3 (Trasporto ferroviario della Regione Campania) 33

§      Articolo 3, comma 4 (Anticipazione risorse ad ANAS) 36

§      Articolo 3, comma 5 (Contratto di programma Ferrovie dello Stato Spa) 38

§      Articolo 3, comma 6 (Trasporto ferroviario in Sicilia) 40

§      Articolo 3, commi 7 e 8 (Trasporto ferroviario in Valle d’Aosta) 41

§      Articolo 3, comma 9 (Disposizioni in materia di qualificazione delle imprese affidatarie di lavori pubblici in subappalto) 44

§      Articolo 4, commi da 1 a 1-quater (Gestione commissariale di Roma Capitale) 47

§      Articolo 4, commi 2-3 (Gestione integrata dei rifiuti nel territorio di Roma capitale) 53

§      Articolo 5 (Disposizioni in materia di Expo 2015) 57

§      Articolo 6 (Disposizioni finanziarie in materia di province. 60

§      Articolo 7 (Misure per la Regione Sardegna) 65

Tabella

§      Raffronto tra le disposizioni del D.L. n. 126 del 2013 e quelle del D.L. 151 del 2013  73

 


Schede di lettura


D.d.l. Articolo 1, comma 2
(Salvezza degli effetti D.L. n. 126 del 2013)

 

 

L’articolo 1, comma 2 dispone la salvezza degli atti e provvedimenti adottati e degli effetti e dei rapporti giuridici sorti in base alle norme del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante “Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio”, la cui procedura di conversione in legge non si è conclusa per il ritiro dello stesso da parte del Governo. La mancata conversione è stata dichiarata con comunicato dal Ministero della giustizia del 31 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello stesso giorno.

In una apposita Tabella inserita in allegato al presente dossier sono richiamate le disposizioni contenute nel D.L. n. 126, con l’indicazione di quelle che risultano contenute nel decreto-legge n. 151 in esame.

Il ritiro, si rammenta, è intervenuto mentre il disegno di legge di conversione era in corso d’esame presso la Camera dei deputati, dopo essere stato approvato con modificazioni da parte del Senato in prima lettura (A.C. 1906).


 

Articolo 1, comma 1 – prima parte
(Differimento al 1° luglio 2014 dell’acquisto
di spazi pubblicitari on-line)

 

 

L’articolo 1 modifica talune disposizioni della legge di stabilità per il 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147).

 

In particolare il comma 1 rinvia al 1° luglio 2014 (dal 1º gennaio 2014) l'applicazione delle disposizioni recate dal comma 33 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2014, concernente l'acquisto di spazi pubblicitari on-line.

 

Il comma 33 obbliga chi intende acquistare servizi di pubblicità on line ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall’amministrazione finanziaria italiana.

 

Più in dettaglio, il citato comma 33 ha introdotto l’articolo 17-bis al D.P.R. n. 633/1972, che disciplina l’IVA.

Il comma 1 dell’art, 17-bis prevede che i soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità on line, anche attraverso centri media ed operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA italiana.

La disposizione peraltro non delimita con precisione l’insieme di servizi qualificati come “pubblicità on line”, né cosa si intenda per “centri media” e “operatori terzi”.

 

Si rammenta che il numero di partita IVA (ai sensi dell’articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972) è rilasciato a tutti i soggetti che intraprendono un'attività che ha rilevanza ai fini IVA (impresa, arte, professione o lavoro autonomo), compresi i soggetti non residenti che istituiscono una stabile organizzazione in Italia o che intendono identificarsi direttamente; tali soggetti devono presentare la dichiarazione di inizio attività su apposito modello, disponibile in formato elettronico e prelevabile gratuitamente dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate. Il numero di partita IVA viene rilasciato dall'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate a cui viene richiesto, indipendentemente dal domicilio fiscale, al momento della apertura della posizione IVA. Il numero di partita IVA assegnato al contribuente ha validità su tutto il territorio nazionale e rimane invariato per tutto il periodo in cui si svolge l'attività.

 

La disposizione - i cui profili di compatibilità con la normativa comunitaria in materia di libertà di circolazione di beni e servizi appaiono da acclarare – intende individuare il luogo (in tal caso, l’Italia) della tassazione degli incassi effettuati attraverso la pubblicità online, da parte di imprese multinazionali con sedi in diversi Paesi i quali, stante tale diffusione territoriale e lo svolgimento di attività mediante la rete internet, intendono massimizzare il risparmio fiscale sui proventi derivanti dai servizi pubblicitari così offerti.

 

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 17-bis, devono altresì essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana anche gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (cd. servizi di “search advertising”), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili.

Sembrerebbe opportuno specificare, anche attraverso il ricorso alla disciplina secondaria, la definizione di “spazi pubblicitari on line”, di link sponsorizzai e servizi di search advertising.

La norma cita, tra i soggetti obbligati ad avere partita IVA italiana - in quanto venditori di spazi pubblicitari on line - gli editori, le concessionarie pubblicitarie, i motori di ricerca o un altro operatore pubblicitario. Dal tenore letterale della disposizione, tuttavia, sembra che tale elencazione sia esemplificativa.

La disposizione fa riferimento a tutti gli spazi pubblicitari visualizzabili su territorio italiano. Come tuttavia è stato rilevato dalla stampa specializzata, tutta la rete internet è visibile dall’Italia (salvo specifici provvedimenti dell’Autorità giudiziaria); l’applicazione letterale della disposizione in esame sembra quindi obbligare, in teoria, qualsiasi azienda (di qualsiasi parte del mondo) che pubblichi una pubblicità su qualsiasi sito internet (visibile dall’Italia) ad acquistare lo spazio pubblicitario attraverso una partita Iva italiana.

 

Come per il comma 1 dell’art. 17-bis, anche questa disposizione del comma 2 si applica qualora l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti. In ordine alle definizioni, si rimanda a quanto osservato al comma 1.

 

Si rammenta, infine, che i commi 177 e 178 della medesima legge di stabilità 2014 recano norme in materia di transfer pricing per le società operanti nella raccolta di pubblicità on line. In particolare, al fine di determinare il reddito di impresa relativo alle operazioni con società non residenti collegate, tali soggetti devono utilizzare indicatori di profitto diversi da quelli applicabili ai costi sostenuti per lo svolgimento della propria attività. Dette norme prevedono inoltre l’obbligo di utilizzare, per l’acquisto delle predette tipologie di servizi, strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e a veicolare la partita IVA del beneficiario.

 

La Relazione tecnica evidenzia come il rinvio dell'applicazione della disposizione al 1° luglio 2014 risponderebbe all’esigenza di verificarne la compatibilità comunitaria.


 

Articolo 1, comma 1 – seconda parte
(Differimento al 30 aprile 2014 della stabilizzazione di personale
con contratto a tempo determinato presso le regioni)

 

 

L’articolo 1, comma 1, modificato nel corso dell’esame al Senato, rinvia al 30 aprile 2014 (il testo originario prevedeva il 1° luglio 2014) l’applicazione della disposizione che prevede la stabilizzazione di personale con contratto a tempo determinato presso le regioni, di cui all’articolo 1, comma 529, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013), che prevede.

 

Il comma 529 della legge di stabilità 2014 (legge n.147/2013) prevede che le regioni che alla data dell'ultima ricognizione effettuata al 31 dicembre 2012 non si trovino in situazioni di eccedenza di personale (in rapporto alla dotazione organica sia complessiva, sia relativa alla categoria/qualifica interessata) e che stiano assolvendo alla carenza della dotazione organica attraverso l'impiego di personale assunto con procedure ad evidenza pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi e i cui contratti di lavoro siano stati oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe anche con soluzione di continuità (purché con il medesimo datore di lavoro) e ove le predette deroghe ai limiti contrattuali imposti dalla normativa vigente e dal contratto stesso siano state oggetto di apposita contrattazione decentrata tra le organizzazioni sindacali abilitate e l'ente interessato (ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368[1]), possono procedere, con risorse proprie, alla stabilizzazione a domanda del personale interessato[2].


 

Articolo 1, comma 2, lettera 0a
(Aeroporto di Trapani Birgi)

 

 

La lettera 0a del comma 2 dell’articolo 1, introdotta nel corso dell’esame al Senato, modifica le disposizioni in materia di compensazione dei danni subiti dalla società di gestione aeroportuale dell’aeroporto di Trapani Birgi nel corso dell’operazione militare internazionale in Libia del 2011, di cui all’articolo 1, comma 91 della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013). In particolare si prevede che le i diritti di approdo, di partenza, di sosta o ricovero introitati dalla società di gestione aeroportuale rimangano nella disponibilità della società di gestione a fronte di idonea certificazione circa il loro ammontare da parte dell’ENAC, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell’economia e delle finanze, mentre nel testo vigente si prevede che tali somme siano versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nello stato di previsione del Ministero dell’interno per le finalità dell’art. 4-bis del D.L. n. 107 del 2011 (finanziamento delle misure di sostegno e di rilancio dei settori dell'economia delle province interessate da ingenti danni a seguito delle limitazioni imposte dalle attività operative connesse all’intervento militare internazionale in Libia del 2011 ex Risoluzione ONU n. 1973 (2011) ).

Il comma 91, nel testo vigente, indica quindi come finalità dell’intervento la compensazione parziale dei danni economici subiti dalla società di gestione dell’aeroporto di Trapani Birgi a seguito delle attività militari connesse alla risoluzione ONU 1973 relativa alla Libia nel 2011, senza peraltro specificare le modalità di realizzazione di tale compensazione.

 

Il comma 91, specifica che i diritti in questione sono quelli di cui all’articolo 1, lettera a della legge n. 324/1976 (diritto di approdo, di partenza e di sosta o ricovero per gli aeromobili) e che gli stessi sono introitati dalla società di gestione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 67/1997. Tale disposizione prevede la destinazione dei diritti percepiti agli interventi indifferibili ed urgenti necessari alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture aeroportuali, nonché all'attività di gestione aeroportuale.

 

Sembra quindi potersi desumere che, per effetto delle disposizione introdotta al Senato, i diritti introitati dalla società di gestione aeroportuale di Trapani Birgi, una volta certificati nel loro ammontare con le modalità previste, rimangono nella completa disponibilità della società per quanto concerne la loro destinazione, senza dover essere destinate prioritariamente agli interventi indifferibili e ed urgenti necessari alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture aeroportuali.

 

Si ricorda che il 27 giugno 2013 è stato sottoscritto il nuovo atto di convenzione con l’ENAC per l'affidamento della concessione di gestione totale dell'Aeroporto di Trapani Birgi alla società Airgest S.p.A. La Società ha la gestione dell’aeroporto di Trapani dal 1992, è una Società di capitali costituita per il 49,5% dalla Provincia Regionale di Trapani, 48,4% da soci privati e il rimanente 2,1% dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato La concessione ha durata trentennale e verrà perfezionata con la pubblicazione del relativo decreto interministeriale. Dopo il decreto, il gestore potrà avviare l'iter per l'adozione del piano di sviluppo aeroportuale.

Si ricorda inoltre che con decreto interministeriale n. 372 del 14 ottobre 2013, che modifica il precedente decreto interministeriale 14 novembre 2000, n. 140T, i diritti di approdo e partenza sugli aeroporti nazionali sono stati rideterminati per adeguarsi alla sopravvenuta normativa europea in materia di non discriminazione dei diritti aeroportuali. In particolare sono stati rideterminati, con relativi decreti, i diritti per quegli scali per cui è già stato sottoscritto il Contratto di Programma ENAC/Gestore aeroportuale.


 

Articolo 1, comma 2, lettera a)
(Detrazioni fiscali per l’acquisto di mobili)

 

 

Il comma 2, lettera a), elimina la disposizione, introdotta della legge di stabilità 2014, con la quale si prevede che le spese per l’acquisto di mobili, a cui si applica fino al 31 dicembre 2014 la detrazione del 50 per cento fino ad un ammontare massimo di 10.000 euro, non possano essere superiori alle spese per i lavori di ristrutturazione a cui devono essere necessariamente collegate. Pertanto la norma in esame dispone che, ai fini della detrazione, le spese per l’acquisto di mobili possono anche essere più elevate alle spese per i lavori di ristrutturazione, fermo restando il tetto dei 10.000 euro.

 

In particolare la norma in esame interviene sul comma 139 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013, sopprimendo l’ultimo periodo della lettera d), n. 3), capoverso 2. Si segnala che tale ultimo periodo era stato inserito nel corso dell’esame parlamentare.

Si ricorda che il comma 139 dell'articolo 1 citato ha previsto una proroga delle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica recate dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63. In particolare, il punto 3) della lettera d), modificando l’articolo 16, comma 2, del D.L. n. 63 del 2013, ha previsto per i contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 una detrazione del 50 per cento per le ulteriori spese documentate e sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 per l'acquisto dei seguenti prodotti finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione:

§      mobili;

§      grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+;

§      forni di classe A.

§Ai fini del riconoscimento della detrazione in oggetto, la norma fa riferimento ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1, cioè a coloro che usufruiscono delle possibilità di detrarre - nel limite massimo di spesa di 96.000 euro - il 50 per cento delle spese di ristrutturazione edilizia sostenute nel periodo di tempo tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2014.

Si evidenzia inoltre che con la circolare n. 29/E del 18 settembre 2013 l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti su alcune questioni interpretative concernenti le detrazioni per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, per acquisto di mobili per l’arredo e di elettrodomestici disposte dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.

La circolare tra l'altro ha fornito informazioni su modalità di pagamento, diritto alla detrazione, tipologia di mobili interessati e elettrodomestici. Rientrano tra i mobili agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo. Rientrano i grandi elettrodomestici, a titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento. Devono essere in classe energetica non inferiore alla A+, A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica. I mobili devono essere nuovi. Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, sempre che le spese stesse siano state sostenute con le modalità indicate. I contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati; tuttavia, per esigenze di semplificazione legate alle tipologie di beni acquistabili, è consentito effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici anche mediante carte di credito o carte di debito.

 

Sull’impatto delle misure di incentivazione si veda il dossier della Camera dei deputati in collaborazione con l’istituto di ricerca Cresme: “Il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio: una stima dell’impatto delle misure di incentivazione”.


 

Articolo 1, comma 2, lettera a-bis)
(Determinazione del reddito degli atleti professionisti)

 

 

La lettera a-bis) del comma 2, introdotta durante l’esame del provvedimento al Senato, posticipa di un anno (al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014) l’applicazione delle nuove modalità di determinazione del reddito di lavoro dipendente degli atleti professionisti, disciplinate dall’articolo 1, comma 160 e 161 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014).

 

La norma richiamata dispone che, ai fini della determinazione del reddito degli atleti professionisti, si considera anche il costo dell'attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell'ambito delle trattative contrattuali con gli atleti, nella misura forfetaria del 15 per cento, al netto delle somme versate dall'atleta ai propri agenti per l'attività medesima.

 

Più in dettaglio, la disposizione in commento modifica il primo periodo del richiamato comma 161, il quale prevede attualmente un unico termine di decorrenza, fissato al 31 dicembre 2013, per l’applicazione di un insieme di norme eterogenee (in particolare, quelle relative al reddito degli atleti professionisti e quelle che modificano la disciplina deducibilità delle perdite sui crediti di enti creditizi, finanziari e assicurativi).

Per effetto delle norme in esame, rimane fermo il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 per l’applicazione della disciplina delle perdite sui crediti; viene posticipata al periodo d’imposta successivo (in corso al 31 dicembre 2014) l’applicazione delle norme relative al reddito degli atleti professionisti.

 

In proposito si ricorda che il richiamato comma 160, alla lettera a) ha modificato il Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR, in particolare le disposizioni (di cui all'articolo 51) in materia di determinazione del reddito di lavoro dipendente. Più in dettaglio, per gli atleti professionisti, ai fini della predetta determinazione, si considera altresì il costo dell'attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell'ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti professionisti medesimi, nella misura forfetaria del 15 per cento, al netto delle somme versate dall'atleta professionista ai propri agenti per l'attività di assistenza nelle medesime trattative. La disposizione intende rispondere all’esigenza riscontrata sia nella prassi, sia nella giurisprudenza tributaria, che qualifica come fringe benefit – dunque somme assoggettabili ad Irpef – gli emolumenti corrisposti dalle società sportive a favore del procuratore che abbia assistito gli atleti in occasione della stipulazione del contratto di lavoro sportivo, presumendo che parte di tali somme siano in realtà versate dalle società agli atleti medesimi e non al procuratore (Commissione tributaria provinciale di Roma, sent. 18 gennaio 2010, n. 1). In particolare, tale circostanza si verifica nell’ambito calcistico, stante la prescrizione dell’articolo 20 del regolamento degli agenti dei calciatori, ai sensi del quale l’agente non può contemporaneamente svolgere, in sede di stipulazione di un contratto di lavoro, attività a favore sia del calciatore che della società sportiva. Di conseguenza è stato affermato, oltre all’assoggettamento a imposizione Irpef in capo al calciatore, che vi è l’obbligo di effettuazione della ritenuta alla fonte su detto fringe benefit, da parte della società che abbia materialmente corrisposto all’agente il compenso pattuito. Da più parti è stato osservato come una possibile via d’uscita sia rinvenibile in una diversa interpretazione della disciplina della procura sportiva, consentendo la “doppia rappresentanza”, vale a dire la possibilità che il procuratore curi contemporaneamente gli interessi dell'atleta e della società che lo acquista.


 

Articolo 1, comma 2, lettera b), soppressa
(Valutazione dell’andamento della spesa primaria corrente della
Nota di aggiornamento al DEF)

 

 

Il Senato ha soppresso la disposizione di cui alla lettera b), volta ad escludere che la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF) debba contenere una valutazione dell’andamento della spesa primaria corrente. A seguito di tale soppressione, pertanto, viene confermato quanto previsto in proposito dal comma 434 dell'articolo 1 della legge di stabilità per l’anno 2014, che, per l’appunto, prescrive che la Nota di aggiornamento al DEF rechi tale valutazione.

 

Si ricorda al riguardo che con i commi da 431 a 435 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 è stato istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, il Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

Il Fondo viene istituito utilizzando le risorse derivanti dai risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione della spesa pubblica, nonché, per il biennio 2014-2015, l’ammontare di risorse che si stima di incassare, in sede di Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF), a titolo di maggiori entrate rispetto alle previsioni di bilancio derivanti dalle attività di contrasto all'evasione fiscale (commi 431 e 432), fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Il DEF reca l'indicazione del recupero di evasione fiscale registrato nell'anno precedente, dei risparmi di spesa e delle maggiori entrate rispetto all'anno precedente e di quelli previsti fino alla fine dell'anno in corso e per gli anni successivi (comma 433).

 

Il comma 434 prevede che la Nota di aggiornamento al DEF contenga una valutazione dell'andamento della spesa primaria corrente e degli incassi derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale rispetto alle relative previsioni di bilancio dell'anno in corso. Eventuali maggiori risorse vengono iscritte, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, nello stato di previsione delle entrate e, contestualmente, nel Fondo per la riduzione della pressione fiscale; la legge di stabilità detta gli interventi di miglioramento degli strumenti di contrasto all'evasione fiscale e di razionalizzazione della spesa nonché i nuovi importi delle deduzioni e detrazioni, in modo da garantire la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

Per l’anno 2014 le entrate derivanti da misure straordinarie di contrasto all'evasione, non computate nei saldi di finanza pubblica, sono finalizzate in corso d'anno alla riduzione della pressione fiscale sul lavoro, mediante riassegnazione all’apposito Fondo; esse sono destinate all’incremento delle deduzioni IRAP e detrazioni IRPEF, ad esclusione delle detrazioni per redditi di pensione spettanti (comma 435).


 

Articolo 1, comma 2, lettera c)
(Fiscalità di vantaggio per la regione Sardegna)

 

 

La lettera c) del comma 2 modifica il comma 514 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 in materia di fiscalità di vantaggio per la regione Sardegna, precisando che il vincolo della copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali rimane a carico del bilancio regionale.

 

Più in dettaglio, si ricorda al riguardo che il comma 514 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 ha modificato l'articolo 10 dello Statuto speciale per la Sardegna (legge cost. n. 3 del 1948), al fine di consentire alla regione una maggiore manovrabilità della leva fiscale.

Secondo quanto disposto dalla nuova formulazione dell’articolo 10, la Regione, con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, può:

§      disporre agevolazioni, esenzioni e detrazioni di imposta;

§      modificare le aliquote in aumento entro i valori stabiliti dalla legge dello Stato o in diminuzione.

Resta comunque ferma la copertura a carico del bilancio regionale (come precisato dalla norma in esame) del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione

 

La versione originaria dell’articolo 10 stabiliva che la Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'isola, potesse disporre, nei limiti della propria competenza tributaria, esenzioni e agevolazioni fiscali per nuove imprese.


 

Articolo 1, comma 2, lettera c-bis)
(Esclusione degli intermediari finanziari dai limiti
al numero dei componenti del CDA)

 

 

La lettera c-bis) del comma 2, introdotta durante l’esame del provvedimento al Senato, dispone che agli intermediari finanziari di cui al comma 550 (vedi infra) della legge di stabilità 2014 non si applica:

§      la disciplina che limita a non più di 3 i membri dei consigli di amministrazione (CDA) di talune società pubbliche strumentali, recata dal comma 4 dell’articolo 4 del D.L. n. 95/2012;

L’articolo 4, comma 4 del D.L. n. 95/2012 (legge n. 135/2012) dispone che devono essere composti da non più di tre membri i consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001[3], che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato[4].

§       la disciplina che determina in tre o cinque membri il numero dei membri dei CDA delle altre (rispetto a quelle strumentali di cui al comma 4) società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, recata dal comma 5 dell’articolo 4 del medesimo D.L. n. 95/2012;

L’articolo 4, comma 5 del D.L. n. 95 dispone che i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, devono essere composti da tre o cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. Rimangono comunque ferme specifiche disposizioni di legge[5];

§      la disciplina sull’incompatibilità tra incarichi pubblici, recata dall’articolo 11 del D.Lgs. n. 39/2013

L’articolo 11 del D.Lgs. n. 39 dell’8 aprile 2013 reca norme generali in materia di incompatibilità tra incarichi pubblici[6]. Per quanto qui interessa, il comma 2 dispone che l’incarico amministrativo di vertice nelle amministrazioni regionali e l’incarico di amministratore di ente pubblico regionale è incompatibile con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico della regione[7].

Secondo il comma 3, gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune (con popolazione superiore ai 15.000 abitanti) o di una forma associativa tra comuni, nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.

 

Il disposto della lettera c-bis) interviene a tal fine come novella al comma 550 della legge di stabilità 2014, il quale esclude gli intermediari finanziari vigilati dalla Banca d’Italia di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993[8] dall’applicazione della nuova disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale e propri enti ed organismi partecipati, dettata nella medesima legge di stabilità 2014 (ai commi 551-562). Tali intermediari risultano dunque esclusi in quanto enti di diritto privato partecipati da amministrazioni pubbliche locali (regioni ed enti locali inclusi nel conto economico consolidato della P.A.).

Con la novella in commento, si aggiungono per tali intermediari ulteriori esclusioni, relative, come sopra si è illustrato, alla composizione ed alle incompatibilità per i membri dei corrispondenti CDA.

 

In particolare, il comma 550 indica l’ambito di applicazione dei commi da 551 a 562 disponendo che essi si applichino alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco degli enti ed organismi facenti parte del conto economico consolidato della pubblica amministrazione, annualmente aggiornato dall’ISTAT[9]. Sono esclusi gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché le società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate.

Si ricorda che i commi da 551 a 562 intervengono sulla materia dei rapporti finanziari tra ente locale ed organismi da esso partecipati, dettando nuove regole per la regolamentazione di tali rapporti, di fatto finalizzate ad un consolidamento dei conti tra ente locale e organismo da esso partecipato.


 

Articolo 1, comma 2, lettera d)
(Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali)

 

 

L’articolo 1, comma 2, lettera d) modifica i termini per la riproposizione nell’anno 2014 della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale da parte degli enti locali che abbiano avuto il diniego d'approvazione del piano di riequilibrio, disciplinata dal comma 573 della legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147).

 

La procedura di riequilibrio finanziario è prevista dagli articoli da 243-bis a 243-quater del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000) secondo cui, limitatamente alle parti che rilevano ai fini delle modifiche operate dal comma 573 della legge di stabilità 2014 (modifiche sulle quali ora interviene la lettera d) in commento):

§       gli enti locali per i quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocarne il dissesto finanziario possono ricorrere, con deliberazione consiliare, alla procedura di riequilibrio finanziario (articolo 243-bis, comma 1);

§       entro il termine di 60 giorni dalla data di esecutività della delibera il consiglio dell’ente locale delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di dieci anni (articolo 243-bis, comma 5);

§       entro dieci giorni dalla data della deliberazione, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, che entro i successivi 30 giorni delibera l’ accoglimento o la reiezione del piano (articolo 243-quater, commi 1-3) ;

§       la delibera di approvazione o di diniego del piano può essere impugnata entro 30 giorni innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti che si pronunciano entro 30 giorni dal deposito del ricorso (articolo 243-quater, comma 5);

§       la mancata presentazione del piano entro il sopradetto termine di 60 giorni, ovvero il diniego dell'approvazione del piano, comportano, ricorrendo anche altri presupposti, l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, di un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto (articolo 243-quater, comma 7).

 

In relazione a tale procedura il comma 573 introduce[10], per gli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario e che non abbiano, tuttavia, ancora dichiarato il dissesto finanziario, la possibilità di riproporre la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal medesimo articolo 243-bis, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5 – vale a dire dalla data della deliberazione del piano di riequilibrio.

Il suddetto termine viene ora modificato dalla norma in esame, che stabilisce, in suo luogo, il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità in commento (vale a dire dal 1°gennaio 2014).

 

Nel corso dell’esame al Senato la norma è stata modificata nel senso di precisare che la riproposizione della procedura di riequilibrio è consentita a tutti gli enti locali (province e comuni) che hanno avuto il diniego d'approvazione del piano da parte del consiglio (non solo di quello comunale, dunque) del piano di riequilibrio finanziario.

 

Viene conseguentemente modificato in novanta giorni anche il termine di trenta giorni previsto dall’ultimo periodo del comma 573, nel quale si dispone che in pendenza del termine medesimo (che ora da trenta è diventato di novanta giorni) non trova applicazione l'articolo 243-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, che sospende temporaneamente la possibilità per la Corte di assegnare all’ente locale un termine per l’applicazione di misure correttive.

Secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, l’aumento dei termini si rende necessario per restituire efficacia alla integrazione della normativa in tema di piani di riequilibrio finanziario operata dal comma 573 della legge di stabilità, in quanto il termine di trenta giorni ivi previsto non risulta adeguato rispetto alle esigenze rappresentate dai comuni.


 

Articolo 1, comma 2, lettere da d-bis) a d-quater)
(Definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo)

 

 

Le lettere d-bis), d-ter) e d-quater) del comma 2, introdotte nel corso dell’esame al Senato, modificano la legge di stabilità 2014 relativamente alla definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo. In particolare sono differiti dal 28 febbraio 2014 al 31 marzo 2014 i termini indicati dai commi 620 e 623 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2014.

 

I commi da 618 a 624 consentono di definire con modalità agevolate le somme iscritte a ruolo i cui carichi siano stato affidati agli agenti della riscossione fino al 31 ottobre 2013.

A tal fine il debitore pagherà in una unica soluzione entro il 28 febbraio 2014 (ora 31 marzo 2014) una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, più le somme dovute a titolo di remunerazione del servizio di riscossione (senza dunque corrispondere eventuali interessi per ritardata iscrizione a ruolo né interessi di mora).

 

Il successivo comma 623 dispone che, al fine di consentire il versamento delle somme dovute entro il 28 febbraio 2014 (ora 31 marzo 2014) e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei relativi carichi resta sospesa fino al 15 marzo 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione.

 

Si osserva che, al fine di evitare una incongruenza temporale sarebbe necessario differire di un analogo periodo anche il termine di sospensione della riscossione, che ora risulta fissato al 15 marzo 2014 a fronte della possibilità di definire in forma agevolata tali somme iscritte a ruolo fino al 31 marzo 2014.

 

Infine la lettera d-quater) modifica il comma 624, specificando che le disposizioni relative alla definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo di cui ai commi da 618 a 623 si applicano - oltre che per i c.d. avvisi di “accertamento esecutivo” emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013 – anche nel caso che il debito tributario derivi da ingiunzione fiscale.


 

Articolo 1, comma 2, lettera e)
(Accertamento della maggiorazione standard TARES)

 

 

La lettera e) del comma 2 precisa che il versamento della maggiorazione standard TARES, di cui al comma 680, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge di stabilità per l’anno 2014, da effettuare entro il 24 gennaio 2014 (ove non eseguito entro il 16 dicembre 2013), non pregiudica l’accertamento delle relative somme nel 2013.

 

Si ricorda al riguardo che il comma 680 dell'articolo 1 citato - oltre a posticipare dal 16 al 24 gennaio 2014 il termine per il versamento della c.d. mini IMU introdotta dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 133 del 2013 - ha previsto che entro la stessa data del 24 gennaio 2014 sia comunque effettuato il versamento della maggiorazione standard della TARES, di cui al comma 13 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 (pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni) ove non eseguito entro la data del 16 dicembre 2013. Viene altresì precisato che i comuni inviano il modello di pagamento precompilato, in tempo utile per il versamento della maggiorazione.

 

Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), che era stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 è stato peraltro abrogato dalla predetta legge di stabilità 2014. Per il solo 2013, è stata invece confermata la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato riservata allo Stato.

 

La medesima legge di stabilità 2014 (commi 641-668) ha quindi istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi:

§       uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore: si tratta dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

§       l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali: la componente riferita ai servizi, a sua volta si articola in un tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile; la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.


 

Articolo 2, commi 1 e 2
(Contratti di locazione delle pubbliche amministrazioni)

 

 

L’articolo 2 al comma 1, modificato nel corso dell’esame al Senato, prevede che le amministrazioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli organi costituzionali possono recedere dai contratti di locazione in corso al 15 dicembre 2013 comunicando entro il 30 giugno 2014 il relativo preavviso. Il recesso si perfeziona decorsi 180 giorni dal preavviso. Il comma 2, modificando il comma 389 della legge di stabilità 2014, prevede la possibilità di esercitare la facoltà di recesso anche per gli immobili dei fondi immobiliari.

 

Più in dettaglio, il comma 1 sostituisce l’articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, modificando i termini ivi previsti per il preavviso e per il recesso dai contratti di locazione di immobili da parte delle amministrazioni dello Stato, regioni, enti locali e organi costituzionali.

 

Si ricorda che l'articolo 2-bis citato consente alle amministrazioni dello Stato, alle regioni, agli enti locali ed agli organi costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, di recedere dai contratti di locazione di immobili in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 120 del 2013, ossia al 15 dicembre 2013.

Il testo originario dell’articolo 2-bis prevedeva che tale facoltà - anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa – doveva essere esercitata dalle amministrazioni in parola entro il 31 dicembre 2014. Il termine di preavviso per l’esercizio del diritto di recesso, anche in deroga ad eventuali clausole difformi previste dal contratto, era fissato originariamente in trenta giorni.

Si ricorda che l’articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 49, comma 01, del decreto-legge n. 69 del 2013, ha già concesso alle regioni e agli enti locali la facoltà di recedere, entro il 31 dicembre 2013, dai contratti di locazione in essere alla data di entrata in vigore del decreto (ossia al 7 luglio 2012), anche in deroga ai termini di preavviso stabiliti dal contratto. Tale facoltà di recesso è da mettere in correlazione con quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo 3, il quale ha previsto la possibilità che alle regioni e agli enti locali possa essere concesso, per fini istituzionali, l’uso gratuito di beni immobili di proprietà dello Stato e che allo Stato, per i medesimi fini istituzionali, possa essere concesso l’uso gratuito di beni immobili di proprietà delle regioni e degli enti locali.

 

Su tale quadro normativo la norma in esame interviene prevedendo che:

§       il preavviso di recesso deve essere comunicato entro il 30 giugno 2014 (la norma originaria del decreto prevedeva che entro il 30 giugno 2014 doveva essere esercitato il diritto di recesso);

§       il recesso è perfezionato decorsi 180 giorni dal preavviso, anche in deroga ad eventuali clausole che lo limitino o lo escludano (la norma originaria prevedeva un termine di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso di 180 giorni).

Sostanzialmente la norma originaria del decreto, prima delle modifiche approvate al Senato, comportava che, per recedere entro il 30 giugno 2014, le amministrazioni interessate avrebbero dovuto comunicare il preavviso entro il 1° gennaio 2014.

 

Si ricorda che l’articolo 1, comma 20-sexiesdecies, del D.L. n. 126 del 2013 (non convertito) aveva previsto l’abrogazione dell’articolo 2-bis del D.L. n. 120 del 2013, eliminando la facoltà per alcune pubbliche amministrazioni e per gli organi costituzionali di recedere con modalità agevolate dai contratti di locazione di immobili in corso al 15 dicembre 2013. Il D.L. n. 126 del 2013, sul quale il 23 dicembre 2013 il Governo aveva ottenuto la fiducia alla Camera, non è stato convertito. Il Presidente della Repubblica, in via informale, aveva sottolineato l’illegittimo inserimento nel corso della conversione di norme estranee al contenuto originario del decreto (tra le quali quella in esame).

 

Il comma 2 modifica il comma 389 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), al fine di sopprimere il riferimento ivi contenuto all’articolo 2-bis del decreto-legge n. 120 del 2013. Pertanto, anche con riferimento agli immobili dei fondi immobiliari è ripristinata la possibilità di esercitare la facoltà di recesso dai contratti di locazione da parte delle pubbliche amministrazioni.

 

Si ricorda al riguardo che il comma 388 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 ha previsto il divieto di rinnovo dei contratti di locazione da parte di pubbliche amministrazioni qualora l'Agenzia del demanio non abbia espresso parere non ostativo entro il termine di sessanta giorni prima della data entro la quale l'amministrazione locataria può avvalersi della facoltà di comunicare il recesso dal contratto. L'Agenzia del demanio autorizza il rinnovo di contratti di locazione a condizione che non sussistano immobili demaniali disponibili. Sono nulli i contratti stipulati in violazione delle suddette norme.

Ai sensi del comma 389 per i contratti di locazione di immobili dei fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti nonché degli immobili di terzi aventi causa dagli stessi fondi non trovano applicazione la norma di cui al precedente comma 388 e il citato articolo 2-bis del decreto-legge n. 120 del 2013.

 

Pertanto, per effetto della modifica apportata dalla norma in esame, per gli immobili dei fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti e per gli immobili di terzi aventi causa dagli stessi fondi è prevista la possibilità di esercitare la facoltà di recesso, mentre non trova applicazione il sopra descritto comma 388, ovvero il divieto di rinnovo dei contratti di locazione da parte di pubbliche amministrazioni qualora l'Agenzia del demanio non abbia espresso parere non ostativo entro un determinato termine.


 

Articolo 2, commi 3-5
(Semplificazioni per il trasferimento di immobili pubblici)

 

 

L’articolo 2 ai commi da 3 a 5 reca norme di semplificazione per il trasferimento di immobili pubblici. In particolare il comma 3 è diretto a semplificare il trasferimento ai comuni degli alloggi costruiti per i profughi rimuovendo l’ostacolo della preventiva pubblicazione di un bando da parte dei comuni. Il comma 4, al fine di semplificare la procedura di alienazione in blocco di immobili pubblici, esonera lo Stato e gli altri enti pubblici dalle dichiarazioni di conformità catastale. Il comma 5 agevola il completamento di tali operazioni immobiliari con riguardo all’acquisizione dell’attestato di prestazione energetica, il quale può essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento e non deve essere necessariamente allegato al contratto di vendita.

Le disposizioni in esame ripropongono il contenuto, rispettivamente, dei commi 9, 10 e 11 dell'articolo 2 del decreto-legge (decaduto) n. 126 del 2013 (nel testo presentato al Senato A.S. 1149).

 

Più in dettaglio, il comma 3 modifica il comma 15 dell’articolo 2 della legge n. 244 del 2007 (Legge finanziaria 2008), concernente il trasferimento in proprietà a titolo gratuito ai comuni degli alloggi originariamente destinati ai profughi.

La norma, al fine di semplificare il trasferimento di tali alloggi ai comuni, rimuove l’ostacolo - previsto dal testo previgente - della preventiva pubblicazione di un bando per le assegnazioni in locazione riservato alla categoria dei profughi, necessario al fine di completare la procedura.

 

Si ricorda che il citato comma 15 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008 ha disposto, al primo periodo, il trasferimento in proprietà ai comuni, a titolo gratuito e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del loro trasferimento, degli alloggi di cui all’articolo 4, commi 223-224, della legge finanziaria 2004, cioè degli alloggi costruiti per i profughi. La disposizione specifica che tale trasferimento avviene a favore dei comuni, nel cui territorio tali alloggi sono ubicati, ai sensi dell’articolo 1, comma 441, della legge finanziaria 2005).

Il secondo periodo (che riproduce esattamente il corrispondente periodo del richiamato articolo 1, comma 441, della legge finanziaria 2005) dispone che i comuni procedono all'accertamento di eventuali difformità urbanistico-edilizie, entro 120 giorni dalla volturazione.

La procedura di trasferimento degli alloggi prevede la permanenza di un vincolo di destinazione , in conseguenza del quale i medesimi immobili non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle originarie, esclusivamente per:

§       le domande di acquisto regolarmente presentate dagli assegnatari entro il termine stabilito dall’articolo 45, comma 3, della legge finanziaria 2001 (ossia entro il 30 dicembre 2005),

§       nonché per le assegnazioni in locazione sulla base di un bando riservato alla categoria dei profughi, il cui espletamento deve precedere il trasferimento ai comuni.

La norma in esame interviene - come detto - sopprimendo tale preventiva pubblicazione del bando.

 

Il comma 4 reca modifiche ai commi 18 e 19 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, concernente la dismissione in blocco di immobili pubblici.

 

Si ricorda che il D.L. 23 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, allo scopo di semplificare le modalità di dismissione di beni immobili, ha introdotto una procedura di privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico tramite cartolarizzazioni. In attuazione dell’articolo 3 del D.L. n. 351 del 2001 sono state finora realizzate due operazioni di cartolarizzazione, indicate come SCIP1 e SCIP2, principalmente riferite agli immobili degli enti previdenziali.

 

In relazione a tali beni, il comma 18 dell'articolo 3 citato esonera lo Stato e gli altri enti pubblici dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà dei beni e alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale.

La norma in esame (lettera a) del comma 4) integra tale disposizione esonerando lo Stato e gli altri enti pubblici anche dalle dichiarazioni di conformità catastale previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

 

Il comma 14 dell'articolo 19 citato prevede infatti che gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.

Ai sensi del successivo articolo 15 la richiesta di registrazione di contratti, scritti o verbali, di locazione o affitto di beni immobili esistenti sul territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, deve contenere anche l'indicazione dei dati catastali degli immobili.

 

La modifica apportata al comma 19 dell'articolo 3 citato del D.L. n. 351 del 2001 (lettera b) del comma 4) riveste contenuto analogo con riferimento alle società di cartolarizzazione, che per la rivendita dei beni immobili ad esse trasferiti sono - ai sensi della normativa vigente - esonerate dalla garanzia per vizi e per evizione e dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà dei beni e alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale.

La norma in esame estende pertanto detto esonero alle dichiarazioni di conformità catastale.

 

Il comma 5 prevede che per le operazioni immobiliari sopra richiamate, nonché per le operazioni di vendita a trattativa privata anche in blocco di beni immobili appartenenti al patrimonio pubblico (articolo 11-quinquies, del D.L. n. 248 del 2005), l’attestato di prestazione energetica può essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento.

Per le stesse operazioni, inoltre, non si applica la disposizione (articolo 6, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 192 del 2005) che dispone l’obbligo di allegare l’attestato di prestazione energetica al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, a pena di nullità degli stessi contratti.

Si evidenzia, peraltro, che la disposizione richiamata (comma 3-bis dell’articolo 6, del D.Lgs. n. 192 del 2005) è stata sostituita con un nuovo comma 3 dall’articolo 1, comma 7, del D.L. n. 145 del 2013 (“Destinazione Italia”), il quale ha eliminato la necessità di valutare la prestazione energetica degli edifici per gli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito, ha eliminato l’obbligo di allegare l’APE ai nuovi contratti di locazione di singole unità immobiliari ed ha sostituito, quale penalità per non aver allegato l’APE all’atto, la nullità del contratto con una sanzione amministrativa pecuniaria.

 

L’attestato di prestazione energetica è stato introdotto con il D.L. n. 63/2013 che è intervenuto sul D.Lgs. n. 192/2005 indicando le nuove regole per l'efficienza del patrimonio edilizio e rendendo obbligatorio l'attestato di prestazione energetica (APE), in sostituzione del tradizionale attestato di certificazione energetica (ACE). Il Ministero dello sviluppo economico, con una circolare relativa al periodo di transizione, ha precisato che la nuova metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, prevista dal D.L. n. 63/2013, entrerà in vigore con l'emanazione dei provvedimenti attuativi. Pertanto per la redazione dell'APE restano al momento confermate le modalità di calcolo già utilizzate per l'ACE. Nelle Regioni che hanno provveduto ad emanare proprie disposizioni normative in attuazione della direttiva 2002/91/CE si continuerà ad applicare la normativa regionale in materia.

In sintesi l'attestato di prestazione energetica deve essere fornito per

§       le nuove costruzioni o per gli edifici oggetto di importanti ristrutturazioni, a cura del costruttore;

§       per gli edifici esistenti venduti o locati ad un nuovo locatario, a cura del proprietario dell’immobile;

§       per gli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni aperti al pubblico con superficie superiore a 500 m2, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (dal 9 luglio 2015, la soglia è abbassata a 250 m2).

Il proprietario è tenuto a produrre l’attestato di prestazione energetica, in caso di vendita o di nuova locazione di edifici ancora sprovvisti e a renderlo disponibile all’avvio trattative. Per gli edifici in costruzione il venditore o locatario rende nota la futura prestazione energetica dell’edificio e produce l’attestato di prestazione energetica. Nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione di edifici è inserita la clausola riguardante il ricevimento della documentazione in merito all’attestazione della prestazione energetica degli edifici.

 

Si evidenzia che il Governo, in occasione del D.L. n. 120 del 2013, ha dichiarato di volere utilizzare le operazioni di vendita a trattativa privata, anche in blocco, di beni immobili ad uso non abitativo appartenenti al patrimonio pubblico (articolo 11-quinquies, del D.L. n. 248 del 2005) per riportare il deficit del bilancio 2013 entro un valore non superiore al 3% del Pil attraverso un programma di dismissioni immobiliari per complessivi 525 milioni di euro, da realizzare entro il 2013

La norma che consente la vendita a trattativa privata, anche in blocco, di immobili pubblici (articolo 11-quinquies, del D.L. n. 248 del 2005) è stato recentemente modificata dall’articolo 3 del D.L. n. 133 del 2013. In primo luogo, ai fini della valorizzazione degli immobili pubblici oggetto di dismissione, è previsto che a tali alienazioni di immobili si applicano le disposizioni che consentono la sanatoria di irregolarità successivamente al trasferimento (articolo 40, comma 6, della legge 28 febbraio 1985, n. 47). In secondo luogo è prevista la possibilità per l'Agenzia del demanio, previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, di vendere a trattativa privata anche in blocco, anche i beni immobili ad uso prevalentemente non abitativo appartenenti al patrimonio pubblico. Infine il meccanismo di dismissione individuato dall'articolo 11-quinquies è esteso anche agli immobili degli enti territoriali. In tale ipotesi si prevede, pertanto, che gli enti territoriali interessati individuino, con apposita delibera, gli immobili che intendono dismettere. La delibera conferisce mandato al Ministero dell'economia e delle finanze per l'inserimento nel decreto dirigenziale che autorizza alla vendita in blocco.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2014 sono stati pubblicati due decreti del Ministero dell’economia e delle finanze che hanno autorizzato la vendita a trattativa privata di determinati beni individuati da alcuni enti locali e dall’Agenzia del demanio. In particolare il decreto 20 dicembre 2013 ha autorizzato la provincia di Torino, i comuni di Torino, Venezia, Verona e Firenze e la Regione Lombardia a vendere gli immobili individuati dalle delibere assunte dagli stessi enti. Il decreto 23 dicembre 2013 ha autorizzato l’Agenzia del demanio a vendere a trattativa privata, anche in blocco, i beni immobili di proprietà dello Stato individuati dalla stessa Agenzia. L’elenco dei beni è allegato al decreto. Si tratta prevalentemente di caserme, magazzini, campi sportivi militari e altre strutture. La Cassa Depositi e Prestiti Investimenti SGR, attraverso il Fondo Investimenti per le Valorizzazioni Plus - Comparto Extra, ha perfezionato, nel dicembre 2013, l'acquisizione di questi 40 immobili: il valore dell'operazione è di circa 490 milioni di euro.

La legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014, comma 391) ha previsto la definizione da parte del Governo di un programma straordinario di cessioni di immobili pubblici, compresi quelli detenuti dal Ministero della difesa e non utilizzati per finalità istituzionali. Tale programma, da definire entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge sentite la Conferenza Unificata, le Commissioni parlamentari competenti e la Invimit SGR, dovrà consentire introiti per il periodo 2014-2016 non inferiori a 500 milioni di euro annui.


 

Articolo 2, comma 6
(Somme a disposizione dell'Agenzia del demanio
per oneri di urbanizzazione)

 

 

L’articolo 2 al comma 6 autorizza una spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 al fine di mettere a disposizione dell’Agenzia del demanio le somme per concorrere al pagamento degli oneri di urbanizzazione connessi alle operazioni di vendita in blocco di immobili dello Stato.

 

Più in dettaglio, il comma 6 autorizza la spesa di 20 milioni di euro - per ciascuno degli anni 2015 e 2016 - a favore dell’Agenzia del Demanio al fine di agevolare le operazioni di valorizzazione degli immobili dello Stato effettuate ai sensi dell’articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, anche attraverso il concorso agli eventuali oneri di urbanizzazione connessi a tali operazioni.

 

Si ricorda in estrema sintesi che l'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, ha dettato disposizioni in materia di dismissione di immobili pubblici, la cui alienazione è considerata urgente con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo di vendita sia determinato secondo criteri e valori di mercato. L'Agenzia del demanio è autorizzata, con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con le amministrazioni che li hanno in uso, a vendere con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 (ossia a trattativa privata, anche in blocco), i beni immobili ad uso prevalentemente non abitativo appartenenti al patrimonio pubblico.

L’articolo 11-quinquies è stato recentemente modificato dal D.L. n. 133 del 2013, come ricordato nella precedente scheda relativa all’articolo 2, commi 3-5. Il meccanismo ivi previsto di dismissione a trattativa privata è stato esteso anche agli immobili degli enti territoriali ed stata, inoltre, prevista la sanatoria di irregolarità successivamente al trasferimento; infine gli immobili alienabili sono quelli ad uso prevalentemente non abitativo.

 

La norma in esame mette a disposizione dell’Agenzia del demanio le somme occorrenti per il pagamento degli oneri di urbanizzazione connessi alle operazioni di “valorizzazione” (in realtà si tratta di procedure di vendita, a trattativa privata) degli immobili dello Stato, laddove tali oneri siano stati ricompresi nel prezzo di cessione e per un importo pari agli oneri medesimi.

 

All'onere recato dalla disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

 

Si ricorda che l’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica.


 

Articolo 2, comma 6-bis
(Comitato permanente di consulenza globale
e di garanzia per le privatizzazioni)

 

 

Il comma 6-bis – introdotto nel corso dell’esame al Senato – dispone che il Ministero dell’economia e finanze continua ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2018, del Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni, presieduto dal direttore generale del Tesoro e da quattro esperti di riconosciuta indipendenza e di notoria esperienza nei mercati nazionali e internazionali, di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 ottobre 1993, nominato con Decreto del Ministro dell’economia e finanze 25 novembre 2013.

Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, né sono attribuiti gettoni di presenza.

Inoltre, la definizione ed il coordinamento temporale dei programmi di dismissione di partecipazioni in società controllate dallo Stato e da altri enti e società pubbliche attuati dal MEF spetta ad un Comitato di Ministri, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico e da altri eventuali Ministri competenti per materia.

Nello svolgimento delle sue funzioni il Comitato dei Ministri si avvale del Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni, che dunque opera anche quale sua struttura di supporto.

 

Si ricorda che il Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni è stato istituito all’indomani e in ragione del programma di riordino e di dismissione delle partecipazioni statali disposto dal decreto-legge n. 333/1992(legge n. 359/1992).

In attuazione del citato programma, la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 ottobre 1993, ha disposto che il Presidente del Consiglio, provvedesse, di concerto con i dicasteri economici, alla costituzione del predetto Comitato permanente, con il compito di assicurare un’assistenza tecnica unitaria per le operazioni del programma di riordino e, in particolare, delle dismissioni delle partecipazioni societarie.

Al Comitato, presieduto dal direttore generale del Tesoro e composto da quattro esperti di riconosciuta indipendenza e di notoria esperienza nei mercati nazionale ed internazionali, è stata attribuita la possibilità di acquisire dalle società interessate le informazioni, di natura contabile ed extra-contabile, per l'assolvimento dei suoi compiti ed il medesimo Comitato è stato facoltizzato ad avvalersi del supporto tecnico della Direzione generale del Ministero del tesoro (ora economia e finanze) nonché degli uffici competenti della Presidenza del Consiglio e dei dicasteri del bilancio e dell’industria (ora, rispettivamente economia e sviluppo economico) e, infine, di ulteriori supporti tecnici anche al di fuori della pubblica amministrazione.

Al Comitato è stato in particolare assegnato il compito di proporre un calendario delle operazioni di privatizzazione, secondo priorità definite, al fine di ridurne i tempi di realizzazione e tenendo conto delle strategie industriali e finanziarie delle società interessate nonché dell'andamento del mercato, secondo procedure finalizzate a favorire l'ampia diffusione dei titoli fra i risparmiatori ed ad evitare concentrazioni di quote significative del capitale presso singoli azionisti, pur permettendo la costituzione di un nucleo tale da assicurare stabilità alla compagine azionaria.

Al Comitato è stato inoltre attribuito il compito di assistere il Ministro del tesoro (ora economia e finanze) o le società interessate nel conferimento, a primarie istituzioni nazionali e internazionali, dell'incarico di valutare ciascuna società e attività da cedere.

 

Sul numero dei componenti e sulla durata del Comitato di garanzia hanno inciso successivi interventi normativi. A decorrere dal 23 novembre 2007, ai sensi dell’articolo 29 del D.L. n. 223/2006[11] e del D.P.C.M. 4 maggio 2007, la composizione è stata ridotta a tre membri incluso il Presidente, nella persona del Direttore generale del Tesoro.

Nel fissare la durata del Comitato in tre anni, l‘articolo 2 del D.P.C.M. 4 maggio 2007 ha previsto la possibilità di proroga dello stesso Comitato per un periodo non superiore a tre anni.

L‘articolo 68, comma 2, del D.L. n. 112/2008 ha poi disposto che, nei casi in cui venga riconosciuta l‘utilità degli organismi collegiali operanti presso le PP.AA, la proroga dell‘organo possa essere concessa per un periodo non superiore a due anni.

Con D.P.C.M. del 4 agosto 2010 è stata pertanto disposta la perdurante utilità del Comitato e la proroga di due anni[12].

Successivamente, l'articolo 12, comma 20, del decreto-legge n. 95 del 2012(legge n. 135/2012), ha previsto la soppressione degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi del sopra citato articolo 68, comma 2, del D.L. n. 112/2008, a decorrere dalla loro data di scadenza e il definitivo trasferimento delle loro funzioni ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle amministrazioni presso le quali operano.

Il Comitato in questione è stato ricostituito ai sensi di quanto previsto dai commi 12-15 dell’articolo 2 del decreto legge n. 126/2013, i quali hanno disposto che il MEF si avvalesse del Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni in relazione alla necessità di assicurare un costante supporto al Ministero dell'economia nella predisposizione di programmi di dismissione di partecipazioni statali entro il 31 dicembre 2013 e nella relativa attuazione. I medesimi commi avevano disposto che il Comitato si componesse di quattro membri, più il Presidente, il Direttore generale del tesoro.

In attuazione e ai sensi dei predetti commi, il D.M. 25 novembre 2013 ha provveduto alla nomina del Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni.


 

Articolo 3, commi 1-3
(Trasporto ferroviario della Regione Campania)

 

 

I commi da 1 a 3 dell’articolo 3, intervengono in materia di trasporto regionale ferroviario della Regione Campania, riproducendo le disposizioni dell’articolo 1, commi da 2 a 4 del decreto-legge n. 126/2013, non convertito. Il comma 1 è stato modificato nel corso dell’esame al Senato.

 

Il comma 1 dell’articolo 3 modifica alcune disposizioni del D.L. n. 83 del 2012 relative ai compiti del Commissario ad acta incaricato dell'attuazione delle misure di razionalizzazione e riordino delle società partecipate regionali, recate dal piano di stabilizzazione finanziaria della regione Campania.

Si ricorda infatti che i commi da 5 a 10 dell’articolo 16 del D.L. n. 83 del 2012 hanno delineato una procedura di accertamento dei disavanzi e una conseguente procedura di definizione dei piani di rientro, della durata massima di 60 mesi e da realizzarsi nel termine di 5 anni, per riorganizzare e riqualificare il sistema di mobilità regionale su ferro della Regione Campania. Tali norme hanno affidato al Commissario il compito di elaborare un piano di rientro dal disavanzo accertato e un piano dei pagamenti, alimentato dalle risorse regionali disponibili in bilancio e dalle entrate conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 9.

Il Commissario è stato nominato ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78[13], ed il piano di stabilizzazione finanziaria della Regione Campania è stato approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 marzo 2012, al fine di consentire l'efficace realizzazione del processo di separazione tra l'esercizio del trasporto ferroviario regionale e la proprietà, gestione e manutenzione della rete, anche in applicazione dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138[14], salvaguardando i livelli essenziali delle prestazioni e la tutela dell'occupazione.

 

 

 

In particolare il comma 1:

§       con la lett. a) introduce un nuovo comma 5-bis nell’art. 16 del decreto-legge n. 83/2012 che consente al Commissario di adottare i provvedimenti più idonei in tema di rimodulazione dei servizi, di applicazione di misure di efficientamento coerenti con costi standard individuati sulla base del mercato, omogenei a livello nazionale, che consentano il confronto con le migliori pratiche gestionali e di fissazione delle tariffe che tengano conto della tariffa media applicata a livello nazionale per passeggero/Km, e di fissazione delle tariffe aziendali, nonché di definizione della dotazione di personale, compatibili con il perseguimento dell'obiettivo dell'equilibrio economico;

§       con la lett. b) sostituisce il comma 6-quater prevedendo che per la struttura di supporto costituita dal Commissario, gli oneri siano a carico delle risorse individuate dal comma 9 (cfr. infra) e dall'articolo 11, commi da 13 a 16, del decreto-legge n. 76 del 2013 (si tratta della norma che ha consentito di destinare al piano di rientro dai debiti del trasporto regionale campano le anticipazioni concesse alla regione Campania per il pagamento dei debiti delle P.A. ai sensi del decreto-legge n. 35 del 2013), mentre in precedenza si prevedeva che non vi fossero nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

§       con la lett. c) introduce un nuovo comma 9-bis che consente al Commissario, nelle more dell'approvazione dei piani ed al fine di garantire la continuità aziendale, di richiedere, con propri decreti, anticipazioni dell'erogazione, anche integrale, delle risorse del Fondo per la coesione e lo sviluppo di cui al comma 9, nonché di quelle previste dall'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge n. 174 del 2012, finalizzate alle spese strettamente necessarie a garantire i livelli essenziali delle prestazioni del servizio di trasporto pubblico locale e alla prosecuzione del pagamento del debito pregresso. Con un’integrazione della lettera c inserita nel corso dell’esame al Senato, si prevede che il Commissario presenti una relazione semestrale alle Commissioni Parlamentari di competenza sullo stato avanzamento lavori e gli obbiettivi raggiunti dal piano di rientro di cui al comma 5-bis (introdotto dalla lettera a della disposizione in commento).

 

Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2014 il divieto di azioni esecutive, anche concorsuali, nei confronti delle società a partecipazione regionale esercenti il trasporto ferroviario regionale, attraverso una modifica dell’articolo 1, comma 177, della legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012), il quale a sua volta modificava l’art. 16, co. 7 del decreto-legge n. 83/2012.

 

Il comma 3 sostituisce le seguenti disposizioni dell’art. 1 del D.L. n. 174 del 2012:

§       con la lett. a) si sostituisce il comma 9-bis, prevedendo che il Fondo di rotazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze, con una dotazione di 50 milioni di euro, sia finalizzato esclusivamente a concedere alla regione Campania anticipazioni di cassa per il finanziamento del piano di rientro e che pertanto il Fondo di rotazione perda la denominazione precedentemente attribuitagli di «Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario» (precedentemente alla modifica introdotta dal decreto il fondo era infatti destinato al sostegno di tutte le regioni in situazioni di dissesto finanziario e commissariate ai sensi dell’articolo 14, comma 22, del decreto-legge n. 78/2010, al riguardo, cfr. supra nota 1);

§       con la lett. b) si modifica, conseguentemente, il comma 9-ter affinché con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si definiscano le modalità per la concessione e per la restituzione dell'anticipazione di cassa, in favore della regione Campania anziché individuare, come previsto in precedenza, i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione attribuibile a ciascuna regione, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni;

§       le lett. c), d) ed e) conseguentemente, modificano le previgenti disposizioni in considerazione delle novità introdotte.


 

Articolo 3, comma 4
(Anticipazione risorse ad ANAS)

 

 

Il comma 4 dell’articolo 3 consente al Ministero dell'economia e delle finanze di trasferire ad ANAS S.p.A., in via di anticipazione, le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2013 sul pertinente capitolo di bilancio, per consentire alla società di far fronte ai pagamenti dovuti, sulla base degli stati di avanzamento lavori, in relazione a interventi conclusi o in corso di realizzazione.

Tale disposizione è identica a quella dettata dall’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 126/2013, che non è stato convertito in legge.

 

Si ricorda che, in ordine agli investimenti per la realizzazione di nuove opere e alla manutenzione della rete stradale di interesse nazionale, è il contratto di programma l’atto che regola i rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, amministrazione concedente, e l’ANAS S.p.A., società concessionaria.

Nella relazione allegata alla determinazione n. 36/2013 , la Corte dei conti ricorda che "in attesa dell'approvazione del nuovo Piano Economico-Finanziario, nonché della concomitante sottoscrizione della Convenzione Unica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (d'ora in poi MIT) ed ANAS avevano sottoscritto in data 30 luglio 2007 il Contratto di Programma per il 2007, inteso a definire le modalità di impiego delle risorse messe a disposizione della Società nel medesimo anno per gli interventi di sviluppo e gestione della rete in concessione. Nel contratto sono state inserite anche le clausole recanti la disciplina immediatamente applicabile ai rapporti tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed ANAS con riguardo alle attività oggetto di concessione. Poiché il Piano Economico Finanziario non è stato ancora approvato (con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente), il MIT e l'ANAS, nell'impossibilità di procedere alla stipula della Convenzione Unica, hanno ravvisato la necessità di stipulare un Contratto di Programma annuale strutturalmente analogo a quello relativo al 2007 anche per i successivi esercizi".

Nel documento intitolato "La gestione organizzativa e finanziaria dell'ANAS S.p.A. e lo stato degli investimenti sulla rete stradale e autostradale nazionale in concessione della Società", consegnato nel corso della sua audizione del 9 ottobre presso l'VIII Commissione (Ambiente), il Presidente dell'Anas ha sottolineato che gli stanziamenti disciplinati in tali contratti hanno "subito spesso decurtazioni ovvero rimodulazioni e ciò sia nel corso dell'iter approvativo di detti strumenti sia quando il relativo percorso si era già perfezionato da tempo, con ciò pregiudicando impegni giuridicamente vincolanti già assunti dalla Società e a fronte dei quali, il più delle volte, risultano anche eseguite le relative attività. Tale situazione ha determinato notevoli criticità, anche in considerazione della natura degli interventi previsti nei Contratti di Programma, necessari per assicurare la continuità dei cantieri già aperti o per fronteggiare interventi non rinviabili di manutenzione straordinaria essenziali per la sicurezza della circolazione".

Per un approfondimento sullo stato della contrattazione programmatica tra il MIT e l’ANAS si rinvia alla scheda web intitolata “ANAS - contratto di programma e manutenzione della rete”.

Riguardo alla norma in esame, nel citato documento consegnato nel corso dell'audizione del 9 ottobre 2013, il Presidente dell’Anas ha sottolineato che “le richieste di erogazione tuttora inevase alla data odierna ammontano a circa 850 milioni di Euro (di cui 180 milioni di Euro già inviate nel 2012) in ordine ad investimenti già realizzati e per i quali la Società ha già provveduto ad effettuare i pagamenti dovuti alle imprese esecutrici. In proposito, si segnala, che, è stato più volte portato all’attenzione del MEF e del MIT il perdurante mancato versamento dei contributi statali all’ANAS per l’avanzamento dei lavori in corso per il predetto importo complessivo di circa 850 milioni di euro. In analogia con quanto verificatosi nello stesso periodo dello scorso anno, qualora tali versamenti dovessero essere ulteriormente posticipati, l’ANAS si troverebbe a breve impossibilitata a far fronte ai pagamenti verso appaltatori e fornitori per lavori già eseguiti, con inevitabili conseguenze in termini di avanzamento lavori, di oneri ed interessi di mora, di tensione finanziaria e sociale, visti gli effetti che ne deriverebbero sull’indotto delle imprese coinvolte nella realizzazione dei lavori su tutto il territorio nazionale”.

Con riferimento alle parole del Presidente dell’Anas in merito a “quanto verificatosi nello stesso periodo dello scorso anno”, il riferimento sembra essere all’art. 34, comma 12, del D.L. n. 179/2012, che ha dettato una disposizione analoga a quella prevista dal comma in esame.


 

Articolo 3, comma 5
(Contratto di programma Ferrovie dello Stato Spa)

 

 

Il comma 5 dell’articolo 3 autorizza il proseguimento della regolazione dei rapporti tra lo Stato e il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria (Rete ferroviaria italiana S.p.A.) sulla base del Contratto di programma 2007-2011, fino alla conclusione della procedura di approvazione del Contratto di programma -parte investimenti 2012-2016, al fine di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale e l'attuazione dei relativi programmi di investimento. Viene fissato il termine massimo del 30 giugno 2014 per la conclusione della procedura di approvazione del Contratto di programma, parte investimenti 2012-2016.

La disposizione riproduce il contenuto del comma 4 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 126/2013, non convertito.

La proroga viene disposta, come rilevato anche nella relazione illustrativa, nelle more della conclusione della procedura di approvazione del Contratto di Programma - parte investimenti 2012-2016, in quanto la società Trenitalia S.p.A ha continuato, nell'anno in corso, a fornire per l'anno 2013 i servizi di interesse collettivo senza ricevere alcun corrispettivo per gli obblighi imposti e per i servizi prestati.

Il contratto di programma 2007-2011, stipulato il 31 ottobre 2007, ed i relativi aggiornamenti (2008, 2009 e 2010-2011), tutt’ora vigenti in regime di ultrattività, hanno disciplinato unicamente la parte investimenti. Il CIPE, con la deliberazione n. 4/2012 del 20 gennaio 2012, ha approvato l'aggiornamento biennale 2010/2011, subordinando tra l’altro, il proprio parere favorevole al rispetto della prescrizione della presentazione da parte del Ministero della parte servizi del contratto di programma di RFI. Sull’aggiornamento si sono espresse favorevolmente le competenti Commissioni parlamentari a luglio 2012 ed è stato registrato alla Corte dei Conti il 10 ottobre 2012.

Come evidenziato nella Relazione annuale al Parlamento (Doc. CXCIX, n.1) sullo stato di attuazione dei Contratti di programma tra MIT e RFI S.p.A., aggiornata al 31 dicembre 2012: “si deve entrare in una fase programmatico - precontrattualistica, che consenta di addivenire alla stipula del nuovo Contratto di Programma per il prossimo triennio/quinquennio, in modo da evitare le criticità che hanno caratterizzato l’esecuzione dell’ultimo Contratto” evidenziate nella Relazione.

 

Si ricorda che dispone che i rapporti tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e lo Stato sono disciplinati da un atto di concessione e da un contratto di programma, della durata minima di tre anni, in base all’art. 14 del D.Lgs. n. 188/2003. Con l'atto di concessione quarantennale di cui al decreto ministeriale 31 ottobre 2000 n. 138-T, la gestione dell'infrastruttura ferroviaria è stata affidata a Ferrovie dello Stato Spa, alla quale è subentrata, a decorrere dal 2001, la controllata RFI Spa, controllata al 100% dal gruppo Ferrovie dello Stato Spa, a sua volta controllato al 100% dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il contratto di programma disciplina, nei limiti delle risorse annualmente iscritte nel bilancio dello Stato, la concessione di finanziamenti per far fronte a nuovi investimenti, per la manutenzione ed il rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria, per il miglioramento della qualità dei servizi, per lo sviluppo dell'infrastruttura stessa e per assicurare il rispetto dei livelli di sicurezza compatibili con l'evoluzione tecnologica.

Si ricorda che è stato trasmesso al Parlamento il 19 luglio 2013 lo schema di Contratto di programma 2012-2014 - Parte servizi, per la disciplina del finanziamento delle attività di manutenzione della rete e delle attività di safety, security e navigazione ferroviaria, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa., su cui è stato reso parere parlamentare favorevole con condizioni e osservazione nella seduta della IX Commissione (Trasporti) del 19 novembre 2013. Il contratto, integrato con le indicazioni espresse nel parere parlamentare è stato quindi siglato il 29 novembre 2013 e sarà pienamente operativo dopo la verifica di legittimità della Corte dei conti. Infine, l’articolo 1, comma 73, della legge di stabilità 2014 (147/2013) autorizza la spesa di 500 milioni di euro per l’anno 2014 al fine di assicurare la continuità dei lavori di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria inseriti nel contratto di servizio 2012-2014 (recte: contratto di programma – parte servizi) tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa.


 

Articolo 3, comma 6
(Trasporto ferroviario in Sicilia)

 

 

Il comma 6 dell’articolo 3 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a corrispondere a Trenitalia S.p.A. le somme previste, per l'anno 2013, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico di trasporto ferroviario per ferrovia nella regione Sicilia e ai servizi interregionali, nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nelle more della stipula del nuovo contratto di servizio pubblico per i servizi di trasporto ferroviario per le regioni a statuto speciale.

La disposizione riproduce il comma 5 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 126/2013, non convertito.

Come segnalato anche dalla relazione illustrativa infatti, nelle more della stipula dei contratti di servizio pubblico per i servizi di trasporto ferroviario nella regione Sicilia e per i servizi indivisi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la società Trenitalia S.p.A., ha continuato, nell'anno in corso, a fornire per l'anno 2013 i servizi di interesse collettivo senza ricevere alcun corrispettivo per gli obblighi imposti e per i servizi prestati.

 

In proposito merita richiamare che l’infrastruttura ferroviaria in Sicilia si estende complessivamente per 1.378 km di linee classificate come complementari, di cui 178 km a binario doppio e 1200 km a binario semplice, con 578 km di linee non elettrificate (diesel). Le stazioni con servizio viaggiatori sono complessivamente 161 e gli impianti di traghettamento 4.

Il 28 febbraio 2013 è stato firmato il Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) tra Governo, Regione Siciliana, FS Italiane e RFI, per la modernizzazione della direttrice ferroviaria Messina - Catania – Palermo che interessa 5 macro-interventi per un totale di 14 opere, per le quali, a fronte di un costo complessivo di 5.106,1 milioni di euro, sono stati resi disponibili 2.426 milioni di euro, di cui 1.153,5 milioni a valere su fondi statali, 21 milioni a valere sulla Legge Obiettivo, 500 milioni a valere sulla riduzione del cofinanziamento statale di cui al Piano d’Azione e Coesione; 517,2 milioni a valere sui programmi comunitari 2007-2013, di cui 280 milioni sul POR Sicilia e 237,2 sul PON “Reti e Mobilità”; 217,3 milioni a valere su risorse liberate del PON Trasporti 2000-2006; 17 milioni a valere su risorse Fondo Sviluppo e Coesione già a disposizione del MIT.


 

Articolo 3, commi 7 e 8
(Trasporto ferroviario in Valle d’Aosta)

 

 

Il comma 7 dell’articolo 3, modificato al Senato, dispone il pagamento diretto per l'anno 2013, da parte dello Stato a Trenitalia S.p.A., della quota di 23 milioni di euro quale corrispettivo dovuto per i servizi di trasporto ferroviario disciplinati con contratto di servizio nazionale nel triennio 2011-2013 svolti nella Regione Valle d'Aosta, come previsto dall'Accordo tra lo Stato e la Regione dell'11 novembre 2010.

La norma è posta nelle more della piena attuazione del trasferimento alla regione autonoma Valle d'Aosta delle funzioni di programmazione ed amministrative in materia di servizi pubblici di trasporto ferroviario, di interesse regionale e locale, come previsto dal D.Lgs. n. 194 del 2010 e dell'articolo 1, comma 160, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011).

La disposizione riproduce il contenuto del comma 6 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 126/2013, non convertito.

 

Si ricorda infatti che l’art. 2 del D.Lgs. n. 194 del 2010, recante “Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di trasporto ferroviario”, ha attribuito alla Regione i servizi di trasporto ferroviario disciplinati con contratto di servizio nazionale, erogati sulle direttrici Aosta/Pre-Saint-Didier, Aosta/Torino e su ogni altra tratta che insistesse sul territorio regionale ed ha previsto che entro dodici mesi (dal 9 dicembre 2010), con accordo di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Dipartimento della pubblica amministrazione e innovazione e la Regione, dovessero essere individuate le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative necessarie a garantire un livello di erogazione dei servizi almeno pari a quello delle regioni viciniori e che tra le risorse finanziarie dovessero essere individuate separatamente le risorse necessarie per l'erogazione del servizio di trasporto e il corrispettivo per il complesso delle prestazioni fornite dal Gestore dell'infrastruttura ferroviaria (RFI).

Inoltre, il richiamato comma 160 della legge di Stabilità 2011 ha disposto che la regione Valle d'Aosta concorra al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti, nonché all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento dell'Unione europea e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale, attraverso le misure previste nell'accordo sottoscritto tra il Ministro per la semplificazione normativa e il presidente della regione Valle d'Aosta:

a)    con la progressiva riduzione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione a decorrere dall'anno 2011 fino alla soppressione della medesima dall'anno 2017;

b)    con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica, mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, relative ai servizi ferroviari di interesse locale;

c)    con la rimodulazione delle entrate spettanti alla regione Valle d'Aosta.

 

Per quanto riguarda gli anni successivi, si prevede che a decorrere dall'anno 2014 la Regione Valle d'Aosta possa stipulare per i servizi di trasporto ferroviario nella regione apposita Convenzione con Trenitalia per l'individuazione del perimetro e delle modalità di erogazione dei servizi ferroviari nella Regione, sulla base delle esigenze di mobilità della popolazione locale.

Gli oneri sostenuti dalla Regione Valle d’Aosta negli anni 2014 e successivi vengono esclusi dal patto di stabilità interno nel limite di 23 milioni annui.

 

L’infrastruttura ferroviaria di RFI in Valle d’Aosta si estende complessivamente per 81 km di linee convenzionali, classificate come linee complementari (cioè linee con minori livelli di densità di traffico, che costituiscono la maglia di collegamento nell’ambito dei bacini regionali e connettono fittamente tra loro le direttrici principali), a semplice binario e non elettrificate (quindi diesel), con 16 stazioni con servizio viaggiatori.

 

Il successivo comma 8, identico al comma 6-bis dell’articolo 2 del decreto-legge n. 126/2013, non convertito, dispone la copertura finanziaria del comma 7. Si prevede infatti che agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 7, pari a 23 milioni di euro per il 2013, si provveda con una riduzione, per il medesimo anno:

a)   di 10 milioni di euro dell’autorizzazione di spesa prevista per il Fondo per le assunzioni a tempo indeterminato e la temporanea prosecuzione dei rapporti a tempo determinato istituito dal 2007 dall’articolo 1, comma 251, della legge finanziaria per il 2006;

Il richiamato articolo 1, comma 251, della L. 266/2005 ha previsto uno stanziamento di 180 milioni di euro per la costituzione, a decorrere dal 2007, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, di un apposito fondo per consentire sia le assunzioni a tempo indeterminato, sia il temporaneo prolungamento dei rapporti a tempo determinato in specifiche amministrazioni ed enti pubblici. Il trasferimento delle risorse finanziarie necessarie alle amministrazioni interessate è demandato ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Gli enti dotati di autonomia finanziaria provvederanno all’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nell’ambito delle risorse dei relativi bilanci. Si segnala che il suddetto Fondo è stato già oggetto di una riduzione, pari a 17.115.877 milioni di euro, operata ai sensi dell’allegato 3 del D.L. n. 102/2013, finalizzata alla copertura degli oneri derivanti dal medesimo decreto.

b)   di 13 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa prevista per il Fondo per le assunzioni a tempo indeterminato istituito dall’articolo 1, comma 527, della legge finanziaria per il 2007.

Il citato articolo 1, comma 527, della L. n. 296/2006 autorizza specifiche amministrazioni ed enti pubblici (non coincidenti con quelli previsti dalla legge finanziaria per il 2006), non interessate dai processi di stabilizzazione del personale, a procedere ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato”, per gli anni 2008 e 2009, per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza. Tali assunzioni sono effettuabili, previo esperimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 25 milioni di euro per ciascun anno iniziale e a 75 milioni di euro a regime. A tal fine si istituisce un apposito Fondo presso il Ministero dell’economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per il 2008 e 75 milioni di euro a decorrere dal 2009. Si segnala che anche il suddetto Fondo è stato già oggetto di una riduzione, pari a 29.821.278 milioni di euro, operata ai sensi dell’allegato 3 del D.L. 102/2013, finalizzata alla copertura degli oneri derivanti dal medesimo decreto.


 

Articolo 3, comma 9
(Disposizioni in materia di qualificazione delle imprese affidatarie
di lavori pubblici in subappalto)

 

 

Il comma 9 dell’articolo 3 reca disposizioni in materia di qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto, al fine di colmare il vuoto normativo conseguente all’annullamento di alcune norme del D.P.R. 207/2010 (regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, d’ora in avanti regolamento) a seguito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica deciso con il D.P.R. 30 ottobre 2013, pubblicato nella G.U. 29 novembre 2013.

 

Si prevede, quindi, che entro 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto-legge in esame dovranno essere adottate le norme regolamentari sostitutive delle disposizioni dettate dagli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del regolamento, annullate dal citato D.P.R. 30 ottobre 2013, e delle conseguenti modifiche all'Allegato A del medesimo regolamento.

La norma dispone, inoltre, che, nelle more dell’adozione delle disposizioni regolamentari sostitutive continuano a trovare applicazione, in ogni caso non oltre la data del 30 settembre 2014, le regole previgenti.

Si rammenta che, nel corso dell’esame parlamentare del decreto-legge 126/2013, decaduto per la mancata conversione in legge, erano state inserite, ai commi da 3-bis a 3-octies dell’articolo 2, alcune disposizioni in materia di qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto (si veda il testo dell’A.C. 1906)[15]. Il comma 3-ter, analogamente a quanto disposto dalla norma in commento, prevedeva l’emanazione di norme regolamentari sostitutive entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Nelle more dell’emanazione delle disposizioni regolamentari sostitutive, però, il decreto legge dettava disposizioni direttamente sostitutive di quelle annullate. A differenza delle norme previste nel decreto legge n. 126, che recavano una disciplina transitoria sostitutiva delle norme annullate dal D.P.R. 30 ottobre 2013, la norma in commento dispone che “continuano a trovare applicazione le regole previgenti”.

 

La norma in commento dispone un rinvio generico alle “regole previgenti” che si applicano nelle more dell’adozione della nuova disciplina. Al riguardo, si pone una questione interpretativa relativamente alla esatta individuazione della disciplina applicabile, nelle more dell’adozione delle disposizioni regolamentari sostitutive, ossia se si tratti delle norme che sono state annullate dal D.P.R. 30 ottobre 2013, come pure potrebbe desumersi dalla locuzione “continuano a trovare applicazione”, o della disciplina dettata dal D.P.R. n. 554 del 1999, che vigeva prima dell’abrogazione da parte del regolamento di attuazione del Codice dei contratti[16].

Nel primo caso, che si tradurrebbe nella sospensione degli effetti del D.P.R. 30 ottobre 2013, la norma consentirebbe l’applicazione di norme regolamentari annullate per vizi riconducibili, tra l’altro, a profili di contraddittorietà e illogicità del sistema risultante dalle norme impugnate, nonché per censure relative alla irragionevolezza delle disposizioni medesime; al riguardo, andrebbe valutato se gli stessi rilievi possano essere riferiti anche alla disciplina che, seppur in via transitoria, continuerebbe ad essere applicata in virtù del comma 9 dell’articolo 3.

Da ultimo si segnala che la norma fissa un orizzonte temporale massimo per l’applicazione delle norme previgenti (30 settembre 2014), ossia di nove mesi dall’entrata in vigore del decreto legge, mentre prevede l’adozione di una disciplina sostitutiva delle disposizioni annullate entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto medesimo.

 

Con il D.P.R. 30 ottobre 2013 è stato parzialmente accolto - sulla base delle motivazioni esposte nel parere del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza del 16 aprile 2013 - il ricorso straordinario al Capo dello Stato, promosso dall’Associazione imprese generali (A.G.I.), con riferimento all’impugnazione dei seguenti articoli del regolamento:

§       art. 85, comma 1, lett. b), nn. 2) e 3), nella parte in cui prevede particolari limiti di qualificazione per le imprese che abbiano subappaltato più del 30% di ciascuna categoria scorporabile a qualificazione non obbligatoria o del 40% nel caso di categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria;

§       artt. 109 comma 2, e 107, comma 2, oltre all’Allegato A, nella parte in cui tali previsioni limitano la qualificazione e la capacità operativa delle imprese generali a favore delle imprese speciali, in conseguenza dell’obbligo di subappaltare o di rendere a qualificazione obbligatoria (con necessità di creare un’associazione temporanea di impresa verticale) una serie numerosa di lavori, diversi da quelli connotati da spiccata complessità tecnica.

 

Il comma 9 disciplina altresì la procedura per l’emanazione delle nuove disposizioni regolamentari, prevedendo che esse siano adottate secondo l’iter previsto all'art. 5, comma 4, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006) che disciplina le modalità di emanazione del regolamento di attuazione del Codice e prevede che con le medesime modalità si provveda alle successive modificazioni e integrazioni del regolamento. La procedura contemplata prevede che il regolamento sia adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri delle politiche comunitarie, dell'ambiente, per i beni culturali, delle attività produttive, dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro 45 giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento può essere emanato.


 

Articolo 4, commi da 1 a 1-quater
(
Gestione commissariale di Roma Capitale)

 

 

Il comma 1 interviene, riproducendo sostanzialmente il contenuto dell’articolo 1, comma 5, del decreto legge n. 126 del 2013, in ordine alla Gestione commissariale di Roma capitale, inserendo cinque ulteriori periodi al comma 196-bis dell’articolo 2 della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010), con i quali si consente l’ampliamento della massa passiva del piano di rientro in corso di esercizio da parte del Commissario medesimo e si interviene sulla gestione dei crediti di Roma capitale verso le società partecipate. I commi da 1-ter ad 1-quater, inseriti nel corso dell’esame presso il Senato, affidano al Comune di Roma la predisposizione di una documentazione illustrativa in ordine ai rapporti con la gestione commissariale nonché la redazione di un piano triennale per il riequilibrio strutturale del bilancio.

 

Va rammentato che l'ultimo periodo del comma 196-bis, dopo il quale si introducono gli ulteriori sei periodi contenuti nel comma 1 in commento, si riferisce ai compiti del nuovo Commissario straordinario di Governo del comune di Roma, (nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 8-bis, del D.L. n. 2/2010) in tema di accertamento di ulteriori partite debitorie e creditorie rispetto alla rilevazione già certificata nel Piano di rientro predisposto alla data del 30 luglio 2010, (in base all’articolo 14, comma 13-bis, del D.L. n. 78/2010).

 

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 78, comma 1, del D.L. n. 112/2008 il Sindaco del comune di Roma era stato nominato Commissario straordinario del Governo, con il compito di provvedere alla ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune e di predisporre e attuare il piano di rientro dall’indebitamento pregresso del comune. In forza di tale disposizione nell’ordinamento contabile del Comune di Roma (poi Roma Capitale ai sensi del D.lgs. n.156/2010) sono state distinte due gestioni, tra loro separate: la Gestione commissariale del Comune, che ha preso in carico tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008, e la Gestione ordinaria, competente per il periodo successivo alla suddetta data, ed affidata agli organi istituzionali dell’ente comunale. Il piano di rientro è stato approvato con D.P.C.M. 5 dicembre 2008.

Con il D.L. n. 2/2010 (articolo 4, comma 8-bis), l’articolo 78, comma 1, del D.L. n. 112/2008 è stato novellato, al fine di evitare che il Commissario straordinario del Governo dovesse necessariamente essere individuato nella figura del Sindaco del Comune stesso. La norma ha inoltre previsto che il Commissario del Governo, non più individuato nella persona del Sindaco di Roma, procedesse alla “definitiva ricognizione” della massa attiva e passiva da computare nel piano di rientro.

Successivamente, il comma 13-bis dell'articolo 14 del D.L. n. 78 del 2010 ha ribadito che il nuovo Commissario di Governo procedesse all'accertamento definitivo del debito del comune di Roma, al fine di redigere il piano di rientro delle passività pregresse del Comune di Roma aggiornato in termini di crediti certi, liquidi ed esigibili, documento questo da approvare con decreto del Ministro dell’economia.

L’accertamento definitivo del debito del Comune di Roma, previsto dal citato comma 13-bis, è stato effettuato con il Documento del 26 luglio 2010, predisposto dal Commissario straordinario del Governo, nel quale si evidenzia un saldo negativo delle partite pregresse alla suddetta data dell’aprile 2008, con un disavanzo totale pari a 16,75 miliardi di euro, che si riduce a 10 miliardi se non si considerano gli oneri relativi agli interessi passivi da corrispondere fino al 2048.

Tali importi sono stati poi aggiornati al 31 dicembre 2012 in un recente documento predisposto dal Commissario medesimo (Massimo Varrazzani) ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2012, n.61[17] , costituito dalla Relazione concernente la rendicontazione delle attività svolte dalla gestione commissariale per il piano di rientro del debito pregresso di Roma Capitale[18], dalla quale risulta che il saldo del disavanzo al 31 dicembre 2012 si è attestato a circa 13,89 miliardi di euro, che se nettato degli oneri per interessi si riduce a 8,53 miliardi. In ordine ad ulteriori dati ed informazioni circa la situazione e le procedure del piano di rientro si rinvia alla Relazione stessa.

 

Per quanto concerne il finanziamento del piano di rientro, negli anni 2008-2010, è stato assegnato al Commissario straordinario del Governo un contributo pari a complessivi 500 milioni di euro annui[19].

A decorrere dal 2011, il D.L. n. 78/2010 (art. 14, comma 14) ha disposto la costituzione di un fondo, presso il Ministero dell’economia, dotato di 300 milioni annui a decorrere dall’anno 2011; la restante quota delle somme occorrenti a fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del piano di rientro, pari a 200 milioni, deve essere reperita dal comune di Roma mediante l’istituzione di un'addizionale commissariale sui diritti di imbarco ovvero l’incremento dell’addizionale IRPEF, fino al limite massimo dello 0,4%. Il medesimo D.L. ha altresì l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo dotato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, appositamente finalizzato ad agevolare i piani di rientro dei Comuni per i quali sia stato nominato un commissario straordinario.

 

Nel dettaglio, le nuove disposizioni inserite dalla norma in esame autorizzano, al quarto periodo[20], il Commissario straordinario ad inserire nella massa passiva prevista nel Piano di rientro, per un importo complessivo massimo di 115 milioni di euro, le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri del comune di Roma anteriori al 28 aprile 2008. L’individuazione di tali nuove partite viene operata con determinazioni dirigenziali[21], assunte con l’attestazione dell’avvenuta assistenza giuridica del Segretario comunale.

Al riguardo potrebbero risultare opportune informazioni circa le motivazioni dell’emersione dei nuovi importi autorizzati dalla norma da inserire nella massa passiva, attesa che questa dovrebbe essere stata quantificata in via definitiva nel Documento del 26 luglio 2010 sopra citato.

Le disposizioni in commento, poi, consentono (quinto periodo) a Roma Capitale di “riacquisirel'esclusiva titolarità di crediti, inseriti nella massa attiva di cui al Documento sopra detto, verso le società dalla medesima partecipate, anche mediante compensazione (totale o parziale) degli stessi con partite a debito inserite nella massa passiva: ciò con la finalità, è da presumersi, di ridurre ivi le partite medesime, con effetti di riduzione della massa in questione.

In proposito si segnala che non risultano evidenti, ad un primo esame, le ragioni in base alle quali Roma Capitale debba riacquisire la titolarità di crediti che dovrebbero già essere dall’origine nella titolarità di Roma Capitale medesima, in quanto crediti dell’ente verso le proprie partecipate. Nell’ipotesi che si tratti di posizioni creditorie precedentemente eliminate in quanto di scarsa esigibilità, andrebbero chiariti i motivi che ora ne determinano la reiscrizione tra le attività patrimoniali di Roma capitale.

In relazione a tale facoltà di utilizzo dei crediti, Roma Capitale viene autorizzata (sesto periodo) ad avvalersi di appositi piani pluriennali – della durata massima di dieci anni con rimborso a rate, come precisato con una modifica introdotta dal Senato - per il rientro dai crediti verso le proprie partecipate così riacquisiti. Nel corso dell’esame presso il Senato è stata inserita una ulteriore disposizione nella quale si prevede che le rate previste nei suddetti piani pluriennali possano essere estinte anche mediante compensazione con i corrispettivi dovuti dall’ente in base ai contratti di servizio con le società partecipate ed “agli stanziamenti di bilancio effettivamente disponibili”.

La disposizione in esame è volta pertanto a consentire ai fini del pagamento delle rate da parte delle società partecipate (derivanti dalla riacquisizione dei crediti da parte di Roma Capitale) anche l’ utilizzo dei corrispettivi dovuti dall’ente alle proprie partecipate per i contratti di servizio.

La disposizione delimita tuttavia tale utilizzo agli “stanziamenti di bilancio effettivamente disponibili” presso l’ente medesimo: tale precisazione sembrerebbe da ricondursi - ma su tale aspetto appare opportuno un chiarimento - all’eventualità che tali stanziamenti siano in taluni casi inferiori all’ammontare dei corrispettivi dovuti[22].

Inoltre, si autorizza (settimo periodo) il Commissario straordinario ad iscrivere nella massa passiva, al fine del reintegro delle stesse, le somme erogate al comune di Roma per l'anno 2009 per effetto del comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 154 del 2008, e da questo trasferite alla gestione commissariale.

L'articolo 5 citato reca misure finanziarie volte alla copertura degli oneri connessi al finanziamento del piano di rientro dell’indebitamento del comune di Roma per l’anno 2008 e al suo finanziamento per l’anno 2009, attraverso la riprogrammazione delle risorse di cui alla delibera CIPE del 30 settembre 2008. Il comma 3, in particolare, ha disposto che le risorse assegnate a singoli comuni con la citata delibera CIPE[23], a valere sulle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate, possono essere utilizzate anche per le finalità di cui all'articolo 78, comma 8, del decreto-legge n. 112 del 2008, vale a dire per anticipazione al comune di Roma per il finanziamento del piano di rientro, ovvero per ripianare disavanzi, anche di spesa corrente. In base a quanto indicato nella relazione tecnica al D.L. n. 154/2008, i finanziamenti in questione sono limitati all’anno 2009.

Il comma 3 ha previsto, altresì, ma a decorrere dall'anno 2010, di riservare prioritariamente a favore di Roma Capitale un contributo annuale di 500 milioni di euro nell'ambito delle risorse disponibili.

Sembrerebbe da presumere, in assenza di indicazioni nelle relazioni illustrativa e tecnica sul punto, che le risorse in questione, da iscrivere nella massa passiva “ai fini del loro reintegro”, debbano consistere nelle anticipazioni previste dal comma 3 - il cui ammontare peraltro non risulta indicato - che non risultano al momento ancora restituite alla gestione commissariale, e per le quali l’obbligo di reintegro sembrerebbe determinare un aggravio per la medesima. Su tale aspetto risulterebbe necessario un chiarimento da parte del Governo.

 

Da ultimo, con l’ottavo periodo si stabilisce che gli importi che derivano dall'applicazione dei suddetti periodi (vale a dire dal quarto al settimo periodo) aggiunti al comma 196-bis:

§       possono essere utilizzati per garantire l'equilibrio di parte corrente del bilancio di Roma Capitale per gli anni 2013 e 2014;

§       non sono considerati tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per gli anni 2013 e 2014.

In proposito sembrerebbe opportuno circoscrivere gli importi in questione agli effetti che possono derivare dai soli commi quinto e sesto, atteso che i commi quarto e settimo concernono esclusivamente la gestione commissariale.

 

Nel corso dell’esame presso il Senato sono stati inoltre aggiunti tre ulteriori commi – che in parte riproducono il contenuto dei commi 5-bis e 5-ter inseriti nell’articolo 1 del decreto-legge n. 126 del 2013 nel corso dell’esame parlamentare del relativo disegno di legge di conversione presso il Senato (A.S. 1149) - che affidano al Comune di Roma la predisposizione di una documentazione illustrativa in ordine ai rapporti con la gestione commissariale nonché la redazione di un piano per il riequilibrio strutturale del bilancio.

 

In particolare il comma 1-bis dispone che l’ente in questione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasmetta ai Ministeri dell’interno e dell’economia, nonché alle Camere, un rapporto che evidenzi le cause della formazione del disavanzo di bilancio di parte corrente negli anni precedenti, nonché l'entità e la natura della massa debitoria da trasferire alla gestione commissariale ai sensi del presedente comma 1.

Il comma 1-ter prevede “contestualmente” (vale a dire, sembrerebbe, entro il medesimo termine di sessanta giorni) la redazione da parte del Comune medesimo di un piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio, (anche esso da inviare ai Ministeri dell’interno e dell’economia ed alle Camere) prevedendo a tali fini l'adozione di specifiche azioni amministrative volte a:

§      applicare le disposizioni finanziarie e di bilancio, nonché i vigenti vincoli in materia di acquisto di beni e servizi e di assunzioni di personale, a tutte le società controllate, con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati;

§      operare la ricognizione dei costi unitari della fornitura dei servizi pubblici locali e adottare misure per riportare tali costi ai livelli standard dei “grandi comuni italiani”, (dizione peraltro, si osserva, non individuabile in base alla normativa vigente, e che pertanto andrebbe meglio precisata);

§      operare una ricognizione dei fabbisogni di personale nelle società partecipate, prevedendo per quelle in perdita il necessario riequilibrio con l'utilizzo degli strumenti legislativi e contrattuali esistenti, nel quadro degli accordi con le organizzazioni sindacali;

§      adottare modelli innovativi per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, di raccolta dei rifiuti e di spazzamento delle strade, anche ricorrendo alla liberalizzazione;

§      procedere, ove necessario per perseguire il riequilibrio finanziario del comune, alla dismissione o alla messa in liquidazione delle società partecipate che non risultino avere come fine sociale attività di servizio pubblico;

§      valorizzare e dismettere quote del patrimonio immobiliare del comune.

 

Infine il comma 1-quater dispone che sulla predisposizione e sulla verifica del piano triennale di riduzione del disavanzo previsto dal comma 1-ter, nonché sui piani pluriennali per il rientro dei crediti del Comune verso le proprie partecipate di cui al sesto periodo introdotto dal comma 1, debba obbligatoriamente intervenire il parere del tavolo di raccordo interistituzionale previsto all’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 61/2012[24].

Si tratta di un tavolo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri tra Stato, Regione Lazio, Provincia di Roma e Roma capitale per coordinare il trasferimento delle funzioni amministrative da parte della Regione Lazio a Roma capitale, in relazione all’istituzione di tale ente a norma di quanto dispone l’articolo 24 della legge n.42/2009 in materia di federalismo fiscale.


 

Articolo 4, commi 2-3
(Gestione integrata dei rifiuti nel territorio di Roma capitale)

 

 

L’articolo 4, comma 2, dispone la finalizzazione di risorse iscritte nel bilancio dello Stato (nel limite di 20 milioni di euro per il triennio 2013-2015) al fine di contribuire al superamento della crisi in atto nel ciclo di gestione integrata dei rifiuti nel territorio di Roma capitale, per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa del 4 agosto 2012 (c.d. Patto per Roma, v. infra), previa validazione da parte del Ministero dell'ambiente del programma di lavoro triennale "Raccolta differenziata", ivi previsto, opportunamente rimodulato sulla base delle risorse rese disponibili. Nel corso dell’esame al Senato la disposizione è stata integrata specificando che l’attuazione degli interventi del Protocollo di intesa deve avvenire con le percentuali di realizzo ivi previste.

Con riferimento alla provenienza delle risorse finalizzate, la norma in commento prevede l’utilizzo, nel limite di 6 milioni di euro per il 2013, 6,5 milioni per il 2014 e 7,5 milioni per il 2015, delle risorse iscritte in bilancio, per i medesimi esercizi, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, relativo ai trasferimenti alle Regioni a statuto speciale in attuazione del federalismo amministrativo.

Si rammenta che l’art. 10 del D.Lgs. 112/1998 dispone il trasferimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, delle funzioni, in quanto non già attribuite, e dei compiti conferiti dal medesimo provvedimento alle regioni a statuto ordinario.

Sulle risorse per l’attuazione delle funzioni trasferite di cui all’articolo 10 è intervenuta una riduzione di 3 milioni di euro per l’anno 2013 ad opera dell’articolo 15, comma 3, lettera b) del D.L. n. 102/2013.

Si ricorda, infine, che le risorse per l’attuazione del federalismo amministrativo per le regioni a statuto speciale destinate per interventi di tutela ambientale sono contenute nel capitolo 7085 dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente.

 

La disposizione in esame riprende in larga parte quanto previsto dall'art. 1, comma 9, del D.L. 126/2013, decaduto per la mancata conversione in legge.

Rispetto a tale disposizione, lo stanziamento previsto dal comma in esame è più contenuto, poiché il citato comma 9 prevedeva anche l’utilizzo, nel limite di 5,5 milioni di euro per il 2014 e 3 milioni di euro per il 2015, delle risorse stanziate dall'art. 2, comma 323, della L. 244/2007 (finanziaria 2008). Tale comma 323, lo si ricorda, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente un Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio, con una dotazione annuale di 20 milioni di euro a decorrere dal 2008.

 

Il Protocollo di intesa “Patto per Roma”, è stato firmato il 4 agosto 2012, tra il Ministero dell’ambiente, il Commissario Delegato per il superamento dell’emergenza ambientale nel territorio della Provincia di Roma, la Regione Lazio, la Provincia e il Comune di Roma (Roma Capitale). Con tale protocollo si intende promuovere la realizzazione di un modello di organizzazione tecnica e amministrativa del sistema di gestione dei rifiuti urbani di Roma Capitale finalizzato a sviluppare un sistema di raccolta differenziata che raggiunga il valore del 30% dei rifiuti urbani entro la fine del 2012, del 40% entro il 2013, del 50% entro il 2014, del 60% entro il 2015 e del 65% entro il 2016.

Gli strumenti necessari all’incremento della raccolta differenziata sono individuati nel Piano per Roma in un programma di lavoro Raccolta differenziata 2012-2014 che ne definisce gli aspetti operativi e di partenariato pubblico-privato e in un sistema integrato per la gestione del ciclo dei rifiuti che assicuri la piena efficienza degli impianti di TMB (trattamento meccanico biologico)[25].

 

Per quanto concerne la disciplina a livello nazionale del sistema di raccolta differenziata, si ricorda che l'art. 205 del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice ambientale) ha stabilito obiettivi minimi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani (per il 2012 l’obiettivo è pari al 65%). La stessa disposizione consente ai comuni - nel caso in cui, dal punto di vista tecnico, ambientale ed economico, non sia realizzabile raggiungere tali obiettivi – di richiedere al Ministro dell'ambiente una deroga, previa stipula di apposito accordo di programma tra Ministero, regione ed enti locali interessati, volto a stabilire le misure da attuare. Viene altresì prevista l'applicazione di un'addizionale del 20% al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica (c.d. ecotassa) nel caso in cui non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti.

La crisi nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Roma

Al fine di porre rimedio alla procedura di infrazione (n. 2011/4021) relativa alla gestione della discarica di Malagrotta, ritenuta inadeguata e non conforme alla normativa comunitaria, il Governo ha emanato il D.P.C.M. 22 luglio 2011 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza ambientale nel territorio della provincia di Roma in relazione all'imminente chiusura della discarica di Malagrotta ed alla conseguente necessità di realizzare un sito alternativo per lo smaltimento dei rifiuti. In attuazione di tale decreto è stata emanata l’O.P.C.M. n. 3963 del 6 settembre 2011.

In seguito alle difficoltà nell’individuazione del citato sito alternativo che hanno portato alle dimissioni del commissario incaricato, con il D.P.C.M. 25 maggio 2012 è stato nominato il nuovo Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della provincia di Roma nella persona del prefetto Goffredo Sottile.

Successivamente l’art. 1, comma 358, della L. n. 228/2012 (stabilità 2013), in considerazione del permanere di una situazione di grave criticità nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Roma, ha demandato ad un apposito decreto del Ministro dell'ambiente, al fine di non determinare soluzioni di continuità nelle azioni in corso, la nomina di un commissario che provveda in via sostitutiva degli enti competenti in via ordinaria e a cui sono attribuiti (ai sensi del comma 359) parte dei poteri previsti dall’O.P.C.M. 3963/2011. Il successivo comma 360 ha attribuito al citato commissario ulteriori compiti in ambito regionale (autorizzazione alla realizzazione e gestione delle discariche e di impianti per il trattamento di rifiuto urbano indifferenziato e differenziato; supporto alla Regione Lazio nelle iniziative necessarie al rientro nella gestione ordinaria; poteri sostitutivi in caso di inerzia dei soggetti preposti alla gestione, manutenzione od implementazione degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani). Ai sensi del successivo comma 361, gli oneri derivanti dall'attuazione dei poteri e dei compiti attribuiti al Commissario sono posti a carico degli enti e dei soggetti inadempienti.

In attuazione del citato comma 358 è stato emanato il D.M. 3 gennaio 2013, che ha nominato lo stesso prefetto Sottile quale Commissario per fronteggiare la situazione di grave criticità nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio nella provincia di Roma per la durata di 6 mesi.

 

Il 21 marzo 2013, nell’ambito della procedura di infrazione n. 2011/4021, la Commissione europea ha provveduto al deferimento dell’Italia alla Corte di Giustizia europea per non conformità alla direttiva europea 1999/31/CE.

Pochi giorni dopo, il Ministero dell’ambiente ha emanato, con il D.M. 25 marzo 2013, disposizioni integrative del D.M. 3 gennaio 2013, ai fini dell’adeguamento, da parte del Commissario, delle autorizzazioni impiantistiche, in particolare per gli impianti TMB.

Successivamente, con il D.M. Ambiente 27 giugno 2013, al fine di completare le attività previste dal precedente D.M. 3 gennaio 2013, l’incarico del Commissario Sottile è stato prorogato al 7 gennaio 2014, al fine di individuare uno o più siti idonei alternativi a Malagrotta, di assicurare la piena operatività degli impianti di TMB interessati, di assicurare in subordine l'utilizzo del tritovagliatore di Rocca Cencia, di accelerare le procedure autorizzative degli impianti di compostaggio. Lo stesso decreto ha prorogato la discarica di Malagrotta fino al 30 settembre 2013. A inizio di ottobre la discarica di Malagrotta è stata quindi definitivamente chiusa.

Tale decreto è stato successivamente integrato dal D.M. ambiente 30 settembre 2013 al fine di integrare i poteri del commissario, nel rispetto dell'art. 1, comma 359, della L. 228/2013, e al fine di garantire il rispetto dei termini fissati dal citato D.M. 27 giugno 2013.

 

Sui poteri del Commissario, in particolare con riferimento a quelli relativi alle procedure per consentire la piena utilizzazione degli impianti TMB, si ricorda che il 6 luglio del 2013 il TAR del Lazio ha accolto una serie di ricorsi riguardanti i citati poteri e ha annullato le norme sui poteri commissariali e sul TMB contenute nei decreti ministeriali del 3 gennaio 2013 e del 25 marzo 2013. In seguito al ricorso del Ministro dell'ambiente, il Consiglio di Stato, in data 31 luglio 2013, ha sospeso l'esecuzione della sentenza del TAR appellata e ha rinviato l'udienza di merito al primo trimestre del 2014.

 

Si segnala, infine, che l’attuale Piano rifiuti della Regione Lazio è stato approvato con Deliberazione del Consiglio regionale del Lazio del 18 gennaio 2012, n. 14. Tale piano era stato annullato dal TAR Lazio, con sentenza n. 121 del 9 gennaio 2013, la quale però non è stata confermata dal Consiglio di Stato che si è pronunciato in data 16 aprile 2013.

 

Il comma 3 provvede alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal precedente comma 2 – i quali vengono quantificati in 6 milioni di euro per il 2013, 6,5 milioni di euro per il 2014 e 7,5 milioni di euro per il 2015 - mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154/2008[26] (legge n. 189 del 2008).

 

Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari, istituito, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.L. n. 154 del 2008, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia (cap. 7593), è finalizzato a compensare gli effetti negativi scaturenti, in termini di cassa, da specifici contributi di importo fisso costante con onere a carico dello Stato, concessi in virtù di autorizzazioni legislative. All'utilizzo del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti.

A legge di bilancio per il 2014-2016, il Fondo risulta dotato di 313,2 milioni nel 2014, di 324,7 milioni nel 2015 e a di 294,7 milioni nel 2016.

Si ricorda che sulle disponibilità del predetto Fondo è intervenuto l’articolo 3, comma 4 del D.L. n. 120 del 15 ottobre 2013 (legge n. 137/2013), che ne ha operato una riduzione di 249 milioni di euro per il 2014, a compensazione degli interventi previsti dal medesimo articolo 15.

Inoltre, l’articolo 6, comma 5 del D.L. n. 150 del 30 dicembre 2013 (cd. D.L. Proroga termini), ne dispone una riduzione per 22 milioni di euro nel 2014 e circa 18,4 milioni di euro nel 2015, a compensazione degli effetti finanziari scaturenti dalla proroga di un anno dei termini di conservazione in bilancio di somme iscritte in conto residui relative al MIUR e dalla riassegnazione delle stesse somme alla spesa per gli anni 2014 e 2015.

Infine, si segnala che il provvedimento in esame, all’articolo 7, comma 10, reca una ulteriore riduzione del Fondo in oggetto, in misura pari a 3,2 milioni di euro per l’anno 2014.


 

Articolo 5
(Disposizioni in materia di Expo 2015)

 

 

L’articolo 5, che riproduce il contenuto dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 126 del 2013, prevede un contributo di 25 milioni di euro per l’anno 2013 a favore del comune di Milano, quale contributo agli oneri che il medesimo comune sostiene per la realizzazione dell’EXPO 2015. Tale contribuito è escluso dalle entrate finali rilevanti ai fini del computo del saldo finanziario del patto di stabilità interno per l’anno 2013 del comune di Milano.

Si ricorda che ai sensi del comma 3 dell’articolo 31 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012), che reca la disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali, il saldo finanziario rilevante per il patto di stabilità è calcolato quale differenza tra entrate finali e spese finali, espresso in termini di competenza mista (criterio contabile che considera le entrate e le spese in termini di competenza, per la parte corrente, e in termini di cassa per la parte degli investimenti, al fine di rendere l'obiettivo del patto di stabilità interno più coerente con quello del Patto europeo di stabilità e crescita), al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, come riportati nei certificati di conto consuntivo.

Si ricorda, altresì, che disposizioni di deroga ai vincoli del patto di stabilità interno, per agevolare la realizzazione degli interventi previsti per l'Esposizione universale di Milano, sono già state introdotte in favore del Comune di Milano (art. 1, co. 103, della legge n. 220/2010, legge di stabilità 2011) nonché della Provincia di Milano (art. 2, co. 37, del D.L. n. 225/2010) per l’anno 2011, con riferimento alle risorse provenienti dallo Stato e alle relative spese sostenute nell’anno 2011 per la realizzazione dell'Expo Milano 2015.

Per l’anno 2012, la legge di stabilità n. 183/2011 ha disposto, in via straordinaria, l'attenuazione delle sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità interno nei confronti della provincia e del comune di Milano, coinvolti nell'organizzazione del grande evento EXPO Milano 2015 (art. 33, co. 37, legge n. 183/2011, legge di stabilità per il 2012).

 

Posto che tale contributo al comune di Milano è escluso dai vincoli del patto di stabilità, esso determina effetti onerosi, per 25 milioni di euro per l’anno 2013, in soli termini di saldo netto da finanziare, alla cui copertura finanziaria si provvede:

§      per 9,4 milioni di euro mediante la riduzione delle risorse del Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici, finalizzato alla realizzazione di piani straordinari per l'assunzione a tempo indeterminato di personale già assunto o utilizzato attraverso tipologie contrattuali non a tempo indeterminato, come rifinanziato ai sensi dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (cap. 3033/Economia);

§      per 600.000 di euro mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della n. 244/2007, istituito per favorire l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni di personale civile già alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica (cap. 3042/Economia).

§      per 15 milioni di euro con la riduzione dello stanziamento iscritto in bilancio per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 15 del D.L. n. 201 del 2011:

L’articolo 15 richiamato ha disposto l’aumento dell’aliquota dell’accisa del gasolio usato come carburante (commi 1 e 2), disponendo, tuttavia, il rimborso del maggior onere conseguente all’aumento nei confronti di alcune categorie di soggetti esercenti l’attività di autotrasporto (comma 4). Tali risorse sono allocate sul cap. 3820 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze “Restituzione anche mediante compensazione in sede dei versamenti unitari, degli oneri gravanti sugli autotrasportatori di merci per effetto degli incrementi di accisa sul gasolio per autotrazione”. Le risorse iscritte nel bilancio 2013 risultano pari a 1.691 milioni, di cui 527,9 milioni ancora disponibili (cioè non rimborsate).

 

L'articolo 5 del D.L. 43/2013 contiene una serie di disposizioni straordinarie, finalizzate ad accelerare la realizzazione delle opere essenziali e connesse di Expo Milano 2015. A tale fine, ai sensi del comma 1, lettera a) dell’art. 5 del D.L. n. 43/2013 è stato emanato il D.P.C.M. 6 maggio 2013, che disciplina la riorganizzazione degli organismi per la gestione delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015 e semplifica le procedure ed i processi volti alla infrastrutturazione e all'allestimento del sito espositivo, delle opere connesse e degli interventi funzionali all'Evento inseriti nelle programmazioni comunali, provinciali e regionali.

L’art. 7 del D.P.C.M. 6 maggio 2013 dispone che i finanziamenti pubblici statali[27] previsti dall'articolo 14, comma 1, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, possono essere assegnati e utilizzati per il Commissario Unico delegato del Governo per Expo Milano 2015 e per il Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia nei limiti strettamente necessari per il loro funzionamento, nonché per fronteggiare esigenze non altrimenti risolvibili e sempre che non sussistano altre dotazioni e risorse finanziarie, sia di tipo straordinario sia di origine territoriale.

Salvo questa limitata quota, i finanziamenti in oggetto sono erogati direttamente in favore della Società EXPO 2015 p.a.[28]. o dei soggetti attuatori degli interventi che la stessa Società o il Tavolo Lombardia individuano in accordo con il Commissario Unico, in conformità a quanto è stato previsto nel dossier di candidatura presentato al BIE e successive modificazioni e secondo il piano finanziario allegato al decreto medesimo.

Per un approfondimento sull’evento Expo 2015 si rimanda al sito internet di Expo 2015.


 

Articolo 6
(Disposizioni finanziarie in materia di province

 

 

L’articolo 6 reca alcune disposizioni di interesse per le province, relative:

§      alle modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio delle province per l’anno 2013;

§      alle riduzioni da apportare a ciascuna provincia nell’anno 2013 per effetto delle disposizioni di spending review, ai sensi del comma 7 dell’articolo 16 del D.L. n. 95/2012;

§      alla determinazione dei trasferimenti erariali non fiscalizzati da corrispondere alle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna per l’anno 2013.

La disposizione in esame riproduce, nella sostanza, con minime modifiche, il contenuto dell'articolo 1, comma 20, del decreto-legge n. 126 del 2013.

Più in dettaglio, l'articolo 6, al primo periodo, conferma, per il solo anno 2013, le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio delle province già adottate per il 2012, con decreto del Ministro dell’interno del 4 maggio 2012. Si rinvia, tuttavia, ad un successivo decreto del Ministero dell’interno, da adottare di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la ricognizione delle risorse da ripartire a ciascuna provincia.

 

Si rammenta che il fondo sperimentale di riequilibrio per le province delle regioni a statuto ordinario è stato istituito, in attuazione della legge delega sul federalismo fiscale, dall'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68[29], relativo alla fiscalità delle regioni e delle province. Tale fondo, finalizzato a realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata l’attribuzione alle province dell’autonomia di entrata, è operante dal 2012, e la relativa durata è prevista per un periodo biennale, o comunque fino all’istituzione del fondo perequativo vero e proprio per le province e le città metropolitane, destinato ad operare a regime, disciplinato dall’articolo 23 del medesimo D.Lgs. n. 68 del 2011.

Il Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale è alimentato dal gettito della compartecipazione provinciale all’IRPEF, la cui aliquota è determinata in misura tale da compensare la soppressione dei trasferimenti erariali, prevista a partire dall’anno 2012, ed il venir meno delle entrate legate all’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, anch’essa soppressa dall’anno 2012[30].

La soppressione dei trasferimenti erariali delle province è stata attuata con il D.P.C.M. 12 aprile 2012, nell’importo di 1.039,9 milioni[31]. Di conseguenza, il fondo sperimentale di riequilibrio delle province (cap. 1352/Interno) è stato determinato in 1.039,9 milioni di euro per il 2012 ai sensi del successivo D.M. Interno 4 maggio 2012 e ripartito tra le province delle regioni a statuto ordinario sulla base dei criteri recati dal D.M. medesimo. I pagamenti del fondo, si ricorda, vengono effettuati dal Ministero dell’interno in tre rate di uguale importo entro il mese di marzo, giugno e ottobre.

 

Pertanto, anche per l’anno 2013, la ripartizione del Fondo sperimentale di riequilibrio delle province è effettuata secondo le medesime modalità adottate lo scorso anno con il decreto del Ministero dell'interno del 4 maggio 2012, secondo i seguenti criteri:

a)   il 50% del fondo in proporzione al valore della spettanza figurativa dei trasferimenti fiscalizzati di ciascuna provincia al 1° gennaio 2012;

b)   il 38% del fondo in proporzione al gettito della soppressa addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, negli importi quantificati per ciascuna provincia nel documento approvato in sede di Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale in data 22 febbraio 2012;

c)   il 5% del fondo in relazione alla popolazione residente;

d)   il 7% del fondo in relazione all'estensione del territorio provinciale.

 

La norma, come sopra ricordato, rinvia ad un successivo decreto del Ministero dell’interno, da adottare di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la ricognizione delle risorse da ripartire a ciascuna provincia.

Sul punto, la Relazione tecnica evidenzia inoltre che la ripartizione delle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio tra le province è effettuata al netto delle riduzioni della spending review di cui al comma 7 dell’articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 indicate nell'allegato 1, di cui al terzo periodo del comma in esame.

 

Il decreto di ricognizione e di riparto delle risorse del Fondo sperimentale provinciale risulta già adottato in data 10 dicembre 2013 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2013 – in quanto predisposto in attuazione della analoga disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 20, del D.L. n. 126/2013, poi decaduto.

Le risorse complessive lorde da distribuire alle province per il 2013 sono esattamente corrispondenti a quelle dello scorso anno, per un totale di 1.039,9 milioni di euro.

Nella premessa del decreto si precisa, inoltre, che dopo la relativa ripartizione di tali somme a ciascun provincia, occorre applicare le riduzioni previste dalla normativa vigente ed, in primo luogo, quelle da spending review, di cui all’articolo 16, comma 7, del D.L. n. 95/2012[32].

 

Con riferimento ai tagli derivanti dalla spending review, il terzo periodo dell’articolo in esame stabilisce direttamente gli importi delle riduzioni di spesa da applicare a ciascuna provincia, ai sensi del comma 7 dell’articolo 16 del D.L. n. 95/2012, nell’apposito allegato 1 al provvedimento in esame, per un importo complessivo pari a 1.200 milioni di euro.

 

In particolare, l'articolo 16, comma 7, del D.L. n. 95/2012 – come più volte modificato ed integrato[33] - dispone, al primo periodo, che il fondo sperimentale di riequilibrio provinciale ed i trasferimenti erariali dovuti alle province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna siano ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

Per quanto concerne il riparto tra le singole province delle riduzioni di spesa, la norma citata prevede che le riduzioni siano determinate dalla Conferenza Stato-città, sulla base dell’istruttoria condotta dall’UPI, e recepite con decreto del Ministero dell’interno, tenendo conto delle analisi della spesa effettuate dal Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa pubblica, di cui al D.L. n. 52/2012 (c.d. Spending review 1), degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell’ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard, nonché dei fabbisogni standard stessi, e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città, il decreto del Ministero dell'interno è comunque emanato, ripartendo la riduzione complessiva tra le province in misura proporzionale alle spese sostenute per consumi intermedi, come desunte per l’anno 2011 dal SIOPE[34] (Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici).

In deroga a quanto detto, per gli anni 2013 e 2014, il D.L. n. 35/2013 ha introdotto una disciplina speciale, stabilendo che in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città, le riduzioni da imputare a ciascuna provincia siano determinate dal Ministro dell’interno, non in misura proporzionale alle spese sostenute per consumi intermedi, ma in proporzione alle spese desunte dal SIOPE sostenute nel 2011 per acquisto di beni e servizi, con l’esclusione di quelle relative alle spese per formazione professionale, per trasporto pubblico locale, per la raccolta di rifiuti solidi urbani e per servizi socialmente utili finanziati dallo Stato.

I termini per operare le riduzioni con decreto del Ministero dell'interno sono fissati entro il 15 ottobre 2012, relativamente alle riduzioni da operare nell'anno 2012[35], ed entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente a quello di riferimento relativamente alle riduzioni da operare per gli anni 2013 e successivi.

 

L'ultimo periodo dell’articolo 6 in esame dispone in merito ai trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione da corrispondere dal Ministero dell’interno direttamente in favore delle province appartenenti alla regione Siciliana sebbene tali enti siano in via di soppressione[36] - e alla regione Sardegna[37], che per il 2013 sono determinati ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del decreto-legge n. 16 del 2012[38].

 

Il comma 6 dell'articolo 4 citato reca disposizioni per la determinazione per l’anno 2012 dei trasferimenti erariali spettanti agli enti locali non oggetto di fiscalizzazione ai sensi della legge n. 42 del 2009 (di attuazione del federalismo fiscale) e, pertanto, ancora dovuti dal Ministero dell’interno.

 

Come precisato nella relazione tecnica, tale disposizione è volta a confermare espressamente, per l’anno 2013, per le province appartenenti a queste due Regioni, il diritto ad ottenere i trasferimenti cosiddetti non fiscalizzati, ai sensi dei provvedimenti attuativi della legge delega n. 42/2009 sul federalismo fiscale.

Si ricorda che con il termine di trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione si intendono - per quel che concerne gli enti locali delle regioni a statuto ordinario - quei trasferimenti residuali che, in linea di massima, non presentando il carattere della generalità e della permanenza, non sono stati soppressi dai provvedimenti attuativi del federalismo fiscale, nonché i trasferimenti erariali spettanti agli enti locali delle regioni a Statuto speciale, che non rientrano ancora nel sistema del federalismo fiscale.

Tali trasferimenti continuano ad essere assegnati come spettanza ed erogati alle scadenze indicate nel decreto del Ministro dell’interno del 21 febbraio 2002[39].


 

Articolo 7
(Misure per la Regione Sardegna)

 

 

L’articolo 7 reca disposizioni in favore della Regione Sardegna in connessione agli eventi meteorologici che hanno colpito la regione nel novembre 2013. Nello specifico il comma 1 prevede che i pagamenti dei tributi non versati, ai sensi del decreto ministeriale del 30 novembre 2013 (che ha sospeso i termini per l'adempimento degli obblighi tributari per i contribuenti colpiti dagli eventi meteorologici del novembre 2013 verificatisi nella regione Sardegna), siano effettuati tra il 24 gennaio 2014 ed il 17 febbraio 2014 senza applicazione di sanzioni ed interessi. Ai sensi del comma 2 i soggetti che hanno subito danni per gli eventi suddetti possono chiedere un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato della durata massima di 2 anni, per il pagamento dei tributi; a tal fine si autorizzano i soggetti finanziatori a contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, fino ad un massimo di 90 milioni di euro. I commi da 4 a 8 disciplinano la procedura per il rilascio di tali finanziamenti, i relativi obblighi di comunicazione in caso di omessi pagamenti nonché il monitoraggio dei limiti di spesa. I commi 9 e 10 recano norme di copertura e di adeguamento finanziario, mentre il comma 11 prevede che i finanziamenti siano concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, individuando la relativa procedura di verifica.

 

Più in dettaglio, con riferimento ai contribuenti colpiti dagli eventi meteorologici del novembre 2013, verificatisi nella regione Sardegna, il comma 1 prevede che i pagamenti dei tributi e gli adempimenti sospesi ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2013, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 dicembre 2013, devono essere effettuati tra il 24 gennaio e il 17 febbraio 2014, senza applicazione di sanzioni e interessi.

 

Si ricorda che il decreto 30 novembre 2013 del Ministro dell'economia e delle finanze ha previsto che nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che, alla data del 18 novembre 2013, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni di cui all'elenco approvato con l'ordinanza n. 3 del 22 novembre 2013, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 18 novembre ed il 20 dicembre 2013. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Dette disposizioni si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti d'imposta diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni sopra ricordati. Le ritenute già operate in qualità di sostituti d'imposta devono, comunque, essere versate.

Con riferimento agli obblighi dei sostituti di imposta, si segnala che dal punto di vista oggettivo la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari non include l’effettuazione e il versamento delle ritenute da parte dei sostituti d’imposta. Tale valutazione, effettuata dall’Agenzia delle entrate con riferimento a quanto previsto in occasione del sisma in Emilia del 20 maggio 2012, si attaglia anche a questa circostanza. Infatti le disposizioni contenute nel decreto 30 novembre 2013 corrispondono a quelle previste nel decreto 1° giugno 2012, il quale prevedeva la sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012. Il successivo D.L. n. 74 del 2012 (articolo 8, comma 1), con riferimento agli adempimenti dei sostituti di imposta, ha stabilito che la mancata effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento delle ritenute effettuate da parte dei sostituti di imposta dal 20 maggio 2012 (giorno del primo evento sismico) fino all’8 giugno 2012 (giorno di entrata in vigore del decreto-legge) avrebbero dovuto essere regolarizzati entro il 30 novembre 2012 senza applicazione di sanzioni e interessi. Il D.L. n. 174 del 2012 (articolo 11, comma 5) ha chiarito ulteriormente che il decreto 1° giugno 2012 non comportava la sospensione degli obblighi dei sostituti di imposta. Considerando, tuttavia, le incertezze che si erano determinate, il decreto n. 174 ha ulteriormente prorogato al 16 dicembre 2012 il termine entro il quale i sostituti avrebbero potuto regolarizzare gli adempimenti e i versamenti omessi.

Si segnala, infine, che il Ministro Giarda, in risposta all’interrogazione a risposta immediata n. 3-02524 presentata alla Camera il 10 ottobre 2012 ha chiarito che “i sostituti d'imposta operanti nei territori interessati non avrebbero dovuto omettere di operare le tradizionali ritenute e tantomeno di versarle all'Erario, generando il noto fenomeno della cosiddetta «busta pesante»”.

 

Con successivo decreto 20 dicembre 2013 del Ministro dell'economia e delle finanze si poi è previsto che gli adempimenti ed i versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione disposta dal predetto decreto 30 novembre 2013, vadano effettuati entro la data del 27 dicembre 2013.

Tale sospensione si applica anche nei confronti dei soggetti residenti, ovvero aventi la sede operativa nel territorio dei comuni di nuova individuazione rispetto all'elenco allegato al citato decreto 30 novembre 2013; viceversa i soggetti residenti ovvero aventi la sede operativa nel territorio dei comuni che, per effetto delle ordinanze del 10 e del 12 dicembre 2013 del Commissario delegato per l'emergenza, non fanno più parte dell'elenco allegato al citato decreto del 30 novembre 2013, effettuano comunque i versamenti e gli adempimenti tributari sospesi entro la data del 27 dicembre 2013, senza l'applicazione di interessi e sanzioni. Gli intermediari per la riscossione devono versare le somme riscosse entro il 27 dicembre non oltre il 31 dicembre 2013.

 

Si ricorda, inoltre, che la legge n. 147 del 2013 (stabilità 2014) ai commi 118, 122-124 dell’articolo 1, ha previsto interventi diretti a fronteggiare lo stato di emergenza dichiarato nella regione Sardegna in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2013, Si prevedono, in particolare, interventi per la messa in sicurezza del territorio, nonché l’esclusione dal patto di stabilità interno di talune spese e specifiche disposizioni per il ripristino della viabilità interrotta o danneggiata.

 

I commi successivi dell’articolo in esame disciplinano la procedura con cui ai soggetti ricompresi nell’ambito di applicazione del decreto di cui al comma 1 che abbiano subito danni è concessa la possibilità di chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni per provvedere al pagamento dei tributi sospesi.

 

Il comma 2 in particolare prevede che, fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per il pagamento dei tributi di cui al comma 1 i soggetti che abbiano subito danni possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori interessati dagli eventi del novembre 2013, un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato della durata massima di due anni.

A tal fine, si stabilisce in primo luogo che i soggetti finanziatori stipulino contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'ABI. Tali contratti prevedono finanziamenti assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 90 milioni di euro, e prevedono l’intervento di Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge n. 269 del 2003.

Il 24 gennaio 2014 l’Associazione bancaria italiana (ABI) e Cassa depositi e prestiti (CDP) hanno comunicato di aver sottoscritto la Convenzione Plafond “Moratoria Sardegna” a sostegno della popolazione sarda danneggiata dall’alluvione che ha colpito la Regione nel novembre 2013. Sono stati stanziati da CDP – e saranno distribuiti dalle banche aderenti alla Convenzione - 90 milioni di euro per la concessione di finanziamenti agevolati finalizzati al pagamento di tributi sospesi, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, con scadenza nel periodo compreso tra il 18 novembre 2013 e il 20 dicembre 2013. Alla Convenzione possono aderire le banche che hanno una sede operativa nei territori interessati

 

Si ricorda che la lettera a) del comma 7 consente a CDP S.p.A. di utilizzare i fondi derivanti dalla raccolta del risparmio postale (fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste italiane S.p.A. o società da essa controllate) per finanziare, sotto qualsiasi forma, lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico.

Il secondo periodo della lettera a) consente l’utilizzo delle suddette risorse anche per il compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale di CDP S.p.A., nei confronti dei suindicati soggetti o dai medesimi promossa, tenuto conto della sostenibilità economico-finanziaria di ciascuna operazione.

 

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 gennaio 2014, sono concesse le garanzie dello Stato e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse (il decreto non risulta ancora emanato). Le garanzie dello Stato sono elencate nell'allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze recante l’elenco delle garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti (ai sensi dell'articolo 31 della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009).

 

Il Senato ha soppresso il comma 3 in quanto riguardava modalità attuative già disciplinate al successivo comma 5.

 

Infatti il comma 5 prevede che, per poter accedere al finanziamento, i contribuenti individuati ai sensi del comma 2 presentino ai soggetti finanziatori:

§       un’autodichiarazione (così modificato dal Senato) volta a attestare i danni subiti ed il nesso di causalità con l’evento alluvionale di novembre 2013;

§       copia del modello, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti sospesi di cui al comma 2 e la ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione;

§       copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti effettuati.

 

Ai sensi del comma 4 i soggetti finanziatori comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, ai fini dell’attivazione della procedura di riscossione coattiva. In tal caso gli interessi di mora gravano sul soggetto inadempiente.

 

Il comma 6 introduce un credito d’imposta a favore dei soggetti finanziatori, volto a coprire gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione. Tale credito di imposta deve corrispondere all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti.

Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione del debito tributario, senza applicazione di limiti di importo, ovvero può essere ceduto nell'ambito del gruppo cui la società appartiene, secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del DPR n. 602 del 1973, in materia di riscossione delle imposte sul reddito.

Con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 17 gennaio 2014 è stato disposto che il credito d’imposta di cui comma 6 può essere recuperato dal soggetto finanziatore anche mediante cessione del credito ai sensi dell’articolo 1260 del codice civile. Il credito ceduto deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi del soggetto cessionario.

La quota capitale è invece restituita dai soggetti richiedenti a partire dal 1° luglio 2014 secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.

 

Il comma 7 demanda ad un provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate, da adottare entro il 15 gennaio 2014, l’approvazione del modello per le dichiarazioni telematiche indicato al comma 5, nonché i tempi e le modalità della relativa presentazione. Si segnala, al riguardo, il sopra citato provvedimento del 17 gennaio 2014.

 

Ai sensi del comma 8, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, i dati risultanti dalle dichiarazioni telematiche, i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.

 

I commi 9 e 10 recano disposizioni finanziarie. Il comma 9 in particolare, in relazione agli oneri recati dal comma 1, riduce di 90 milioni di euro per l'anno 2013 le dotazioni finanziarie della Missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» - Programma «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d’imposta» (dotazioni indi incrementate di pari importo per l’anno 2014).

Il comma 10, in relazione invece agli oneri derivanti dal comma 6 (interessi sui finanziamenti erogati e relative spese di gestione), quantificati in 3,2 milioni di euro per l’anno 2014, provvede a valere sulle risorse giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 20 novembre 2013 n. 122.

 

Si ricorda che l'ordinanza in parola ha previsto una serie di interventi urgenti di protezione civile, ai cui oneri si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei Ministri del 19 novembre 2013, nel limite massimo di 20 milioni di euro. Per la realizzazione delle attività previste nell'ordinanza è quindi autorizzata l’apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

 

Per la conseguente compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali (articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008).

 

Il comma 11, infine, nello stabilire che i finanziamenti agevolati di cui al comma 2 sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, prevede che il Commissario delegato verifichi l’assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi alluvionali del novembre 2013, tenendo anche conto degli eventuali indennizzi assicurativi.

A tal fine si prevede la tenuta e l’aggiornamento di un registro di tutti gli aiuti concessi a ciascun soggetto che eserciti attività economica per la compensazione dei danni causati dagli stessi eventi alluvionali.

 


Tabella

 


 

Raffronto tra le disposizioni del D.L. n. 126 del 2013
e quelle del D.L. 151 del 2013

 

 

 

Nella tabella che segue è data indicazione del contenuto delle disposizioni recate dal D.L. n. 126 del 2013, i cui effetti sono fatti salvi dall’articolo 1, comma 2, del d.d.l. di conversione.

 

L’ultima colonna evidenzia le disposizioni del D.L. n. 126 il cui contenuto è sostanzialmente riprodotto nel decreto-legge n. 151 in esame.

 

 

 

D.L. 126

Oggetto

D.L. 151

Articolo 1

Misure finanziarie urgenti:

 

1, co. 1

Enti in sperimentazione per l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio

 

1, co. 2-4

Trasporto ferroviario regionale campano

3, co. 1-3

1, co. 5

Risorse per Roma Capitale

4, co. 1

1, co. 6

Incremento dell'addizionale comunale all’IRPEF per Roma Capitale

 

1, co. 7

Expo Milano 2015

5

1, co. 8

Proroga al 31 dicembre 2016 assunzioni tempo determinato personale Expo Milano 2015

 

1, co. 9

Ciclo della gestione dei rifiuti di Roma capitale

4, co. 2

1, co. 10

Frana di Assisi

 

1, co. 11

Bonifiche a Crotone

 

1, co. 12-14

Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato

 

1, co. 15

Pagamenti ASL

 

1, co. 16-17

Pagamenti debiti PA

 

1, co. 18

Nomina revisori dei conti delle società controllate non quotate

 

1, co. 19

Ammissione al registro dei revisori legali

 

1, co. 20

Fondo sperimentale di riequilibrio per le province

6

Articolo 2

Interventi economici e misure a sostegno del territorio:

 

2, co. 1-2

Indennizzi in favore di imprese danneggiate per la realizzazione delle opere della TAV Torino – Lione

 

2, co. 3

Anticipazione risorse ad ANAS

3, co. 4

2, co. 4

Contratto di programma Ferrovie dello Stato Spa

3, co. 5

2, co. 5

Trasporto ferroviario in Sicilia

3, co. 6

2, co. 6

Trasporto ferroviario in Valle d’Aosta

3, co. 7

2, co. 7-8

Fondo carta acquisti

 

2, co. 9

Trasferimento in proprietà a titolo gratuito ai comuni degli alloggi originariamente destinati ai profughi dalmati e istriani

2, co. 3

2, co. 10-11

Dismissioni immobiliari

2, co. 4-5

2, co. 12-15

Utilizzo del Comitato per le privatizzazioni per dismissioni di partecipazioni dello Stato

 

2, co. 16

Fondazioni lirico-sinfoniche

 

2, co. 17

Contributo a Italia lavoro SpA

 

2, co. 18

Rideterminazione della tassazione sui prodotti da fumo

 

2, co. 19-20

Imposta di sbarco

 

 

 

 



[1]     L’articolo 5 del D.Lgs. n. 368/2001 disciplina la successione dei contratti a termine. In particolare, il comma 4-bis, ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui allo stesso articolo 5 e fatte salve specifiche disposizioni di contrattazione collettiva, prevede la trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato nel caso in cui il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro. Ai fini del computo del periodo massimo di 36 mesi si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 1 del medesimo D.Lgs. n. 368/2001 e del comma 4 dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 276/2003 (inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato). In deroga a tale disciplina, è prevista la possibilità di stipulare un successivo contratto a termine in deroga fra gli stessi soggetti per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto viene considerato a tempo indeterminato.

[2]     Con riguardo a tale norma (comma 529 della L. 147/2013), si osserva che, prevedendo una stabilizzazione a domanda, essa deve essere valutata alla luce del principio costituzionale, di cui all’articolo 97, comma 3, Cost., in base al quale “agli impieghi nelle P.A. si accede mediante concorso” e alla costante giurisprudenza costituzionale in merito, secondo la quale «l’area delle eccezioni» al concorso deve essere «delimitata in modo rigoroso» (sentenza n. 205 del 2004 e sentenza n. 363 del 2006). e le deroghe sono legittime solo in presenza di «peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico» idonee a giustificarle (sentenza n. 81 del 2006). Non è sufficiente la semplice circostanza che determinate categorie di dipendenti abbiano prestato attività a tempo determinato presso l’amministrazione (sentenza n. 205 del 2006), né basta la «personale aspettativa degli aspiranti» ad una misura di stabilizzazione (sentenza n. 81 del 2006), ma occorrono particolari ragioni giustificatrici, ricollegabili alla peculiarità delle funzioni che il personale da reclutare è chiamato a svolgere.

[3]     Si tratta delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001. L’articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 definisce amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo di riforma dell’organizzazione del Governo, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

[4]     I membri devono essere:

§       per le società a partecipazione diretta, due dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d’intesa tra le amministrazioni medesime,

§       per le società a partecipazione indiretta, due scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d’intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa società controllante.

      Il terzo membro svolge le funzioni di amministratore delegato.

      I dipendenti dell’amministrazione partecipante, ferme le disposizioni vigenti in materia di onnicomprensività del trattamento economico, o i dipendenti della società controllante, hanno obbligo di riversare i compensi assembleari all'amministrazione, ove riassegnabili, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio, e alla società di appartenenza. E’ comunque consentita la nomina di un amministratore unico. Il comma 4 si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo al 7 luglio 2012.

[5]     Nel caso di CDA di tre membri, la composizione è determinata sulla base dei criteri già definiti dal comma 4, commentati nella nota precedente. Nel caso di CDA di cinque membri:

§       per le società a partecipazione diretta la composizione deve assicurare la presenza di almeno tre dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d’intesa tra le amministrazioni medesime;

§       per le società a partecipazione indiretta, almeno tre membri devono essere scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d’intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa società controllante. In tale ultimo caso, le cariche di Presidente e di Amministratore delegato sono disgiunte e al Presidente potranno essere affidate dal CDA deleghe esclusivamente nelle aree relazioni esterne e istituzionali e supervisione delle attività di controllo interno.

      Resta fermo l'obbligo di riversamento dei compensi assembleari alle amministrazioni/società di appartenenza.

      Anche tale norma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo al 7 luglio 2012.

[6]     Si ricorda che il comma 1 dell’articolo 11, sancisce in generale l’incompatibilità degli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e degli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo, o di parlamentare.

[7]     L’incarico amministrativo di vertice nelle amministrazioni regionali e l’incarico di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili inoltre con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico; con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente popolazione della medesima regione.

[8]     Recante il T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia. L’articolo 106 dispone che l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.

[9]     L’ultimo elenco ISTAT è stato pubblicato in G.U. 29 settembre 2013.

[10]    Per il solo anno 2014 ed a condizione che gli enti interessati dimostrino dinanzi alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti un miglioramento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ai sensi dell'articolo 242 secondo i parametri indicati nel decreto del Ministro dell'interno.

[11]    in particolare, i commi 1 e 2 del citato articolo 29, hanno previsto, rispettivamente, la riduzione del trenta per cento, rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005, della spesa sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, ed il riordino di tali organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture.

[12]    Con D.P.C.M. del 28 novembre 2010 ne è stata determinata la nuova composizione del Comitato.

[13]    Decreto convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che contiene una serie di disposizioni speciali per la regione Campania per il mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2009, tra cui in particolare il comma 22 dell’art. 14 che prevede che il Presidente della Regione, nella qualità di commissario ad acta, predisponga un piano di stabilizzazione finanziaria sottoposto all’approvazione del Ministero dell’economia e delle finanze, che, d’intesa con la regione interessata, nomini uno o più commissari ad acta di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza per l’adozione e l’attuazione degli atti indicati nel piano.

[14]    Decreto convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Si tratta della norma che per adeguare la disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011, sulla modalità di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e sulla determinazione della tariffa idrica, e alla normativa dell’Unione europea, ha disegnato la procedura attraverso la quale gli enti locali distinguono – all’interno dei servizi pubblici locali di rilevanza economica- quelli da liberalizzare e quelli da concedere in esclusiva.

[15]    Per un esame approfondito della disciplina prevista dai commi da 3-bis a 3-octies si rinvia al dossier predisposto sul testo dell’A.C. 1906.

[16]    E precisamente dall’articolo 358, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 207 del 2010.

[17]    Costituente, dopo il D.Lgs. n. 156/2010, il secondo decreto legislativo su Roma Capitale, nel quale tra l’altro si prevede la predisposizione di una relazione annuale in ordine alla rendicontazione delle attività della gestione commissariale.

[18]    XVII legislatura, Doc. CC n.1.

[19]    Nelle more dell’approvazione del piano di rientro, il comma 8 dell’articolo 78 del D.L. n. 112 aveva autorizzato la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. a concedere al Comune di Roma una anticipazione di 500 milioni di euro per il 2008, al fine di superare la grave situazione di mancanza di liquidità che il Comune di Roma si trovava ad affrontare. Le somme anticipate dalla Cassa Depositi e prestiti sono state restituite ai sensi del D.L. n. 154/2008, che all’articolo 5, comma 1, ha previsto l’attribuzione al comune di Roma di un contributo di 500 milioni per l’anno 2008, finalizzato proprio al rimborso alla Cassa della somma erogata a titolo di anticipazione ai sensi dell’art. 78 del D.L. n. 112/2008. Il D.L. n. 154/2008, all’articolo 5, comma 3, ha altresì previsto per le medesime finalità del suddetto articolo 78 del D.L. n. 112 l’attribuzione al Comune di Roma di un analogo contributo di 500 milioni di euro anche per l’anno 2009, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate assegnate con delibera CIPE del 30 settembre 2008. Il medesimo comma 3, ultimo periodo, ha altresì disposto, ai fini del rifinanziamento annuale del piano di rientro, che a decorrere dal 2010, in sede di attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, venga riservato prioritariamente a favore di Roma Capitale un contributo annuale di 500 milioni di euro nell’ambito delle risorse disponibili.

      Anche per l’anno 2010, l’articolo 2, comma 195, della finanziaria per il 2010 (legge n. 191/2009) ha pertanto attribuito al Commissario straordinario del Governo un contributo pari a complessivi 500 milioni di euro.

[20]    L’articolo 4, comma 1, in commento, inserisce sei ulteriori periodi dopo il terzo ed ultimo periodo del vigente testo del comma 196-bis dell’articolo 2 della legge n. 196/2009, i quali pertanto nel nuovo testo che ne risulta costituiscono i commi dal quarto al nono.

[21]    Si segnala come lo strumento delle determinazione dirigenziale sia già prevista anche in altra parte della disciplina sulla gestione commissariale, in particolare all’art.78, comma 4, del D.L. n. 112/2008, per procedere alla liquidazione degli importi inseriti nel piano di rientro e riferiti ad obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008, per la quale è sufficiente una determinazione dirigenziale, anche in tal caso assunta con l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico-amministrativa del segretario comunale.

[22]    Tale circostanza è segnalata dalla Corte dei conti nel Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica 2013, in cui, nel controllo dei rapporti finanziari ente locale/società partecipata la Corte ha tra l’altro rilevato l’anomalia della mancata conciliazione tra poste debitorie e creditorie quando il disallineamento derivi dalla presenza di una massa creditizia vantata dalla società in misura superiore ai debiti (residui passivi) dell’ente locale, ad esempio in presenza di sottostima da parte dell’ente locale dei corrispettivi dei contratti di servizio.

[23]    Con la citata delibera, il CIPE ha deliberato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, “il finanziamento degli interventi infrastrutturali da realizzarsi nel Comune di Catania per un importo di 140 milioni euro, a valere sulla riserva di programmazione della delibera CIPE n. 166/2007, punto 1.1.1.b) 4, e nel Comune di Roma per un importo di 500 milioni di euro, a valere sulla riserva di programmazione della medesima delibera di cui al punto 1.2.1 b) 2.

[24]    Decreto legislativo 18 aprile 2012, n.61, recante ulteriori disposizioni attuative dell’articolo 24 della legge ,42/2009, in materia di ordinamento di Roma Capitale.

[25]    Per una descrizione più dettagliata del Piano di sviluppo della raccolta differenziata a Roma, si rinvia alla presentazione, curata da AMA, del 28 novembre 2013, disponibile al link:

www.federambiente.it/Primopiano/Bain_2013/Slide intervento ing.pdf.

[26]    Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali.

[27]    Per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015 in attuazione dell'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal Governo italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE) è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2009, 45 milioni di euro per l'anno 2010, 59 milioni di euro per l'anno 2011, 223 milioni di euro per l'anno 2012, 564 milioni di euro per l'anno 2013, 445 milioni di euro per l'anno 2014 e 120 milioni di euro per l'anno 2015.

[28]    Istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008. Sono soci fondatori della Società EXPO 2015, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del citato D.P.C.M. 6 maggio 2013, il Ministero dell'economia e delle finanze, il comune di Milano, la regione Lombardia, la provincia di Milano e la Camera di commercio di Milano, secondo le quote stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze. Altri enti locali o organismi di diritto pubblico, secondo le procedure previste dalla normativa vigente sulle società per azioni, possono aderire alla Società EXPO 2015 p.a. Nel mese di luglio 2011, va segnalata la sottoscrizione, dell’Accordo di programma, promosso ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali) concluso tra Comune di Milano, Regione Lombardia, Provincia di Milano, Comune di Rho, Società Poste Italiane S.p.A., e con l’adesione della Società Expo S.p.A. e della Società Arexpo S.p.A., finalizzato a consentire la realizzazione dell’Esposizione Universale del 2015, anche attraverso la definizione di idonea disciplina urbanistica.

[29]    Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.

[30]    Si ricorda che l’art. 11, comma 1, della legge n. 42/2009 prevede la soppressione, e la loro sostituzione con risorse fiscali, dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento delle spese riconducibili alle funzioni fondamentali degli enti locali - ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione - e al finanziamento delle spese relative ad ogni altra funzione, ad eccezione di quelli:

§       aventi la natura di “contributi speciali”, ossia diretti a finanziare, congiuntamente ai finanziamenti dell’Unione europea e ai cofinanziamenti nazionali, gli interventi finalizzati agli obiettivi di cui all’art. 119, comma 5, della Costituzione;

§       destinati ai fondi perequativi e ai contributi erariali e regionali sulle rate di ammortamento dei mutui.

I provvedimenti attuativi della legge delega n. 42/2009 (D.Lgs. n. 23/2011 e n. 68/2011) hanno, pertanto, determinato la soppressione dei tradizionali trasferimenti erariali aventi carattere di generalità e permanenza spettanti ai comuni, alle province, e alle Città metropolitane e la loro sostituzione con risorse fiscali autonome (tributi propri, compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali e addizionali a tributi erariali e regionali) e con risorse di carattere perequativo, iscritte nell’apposito Fondo sperimentale di riequilibrio (destinato ad essere sostituito dal Fondo perequativo vero e proprio nell’arco di tre anni).

Per i comuni, si ricorda, tale meccanismo, disciplinato dal D.Lgs. n. 23/2011, è stato sostituito a seguito della messa a regime dell'imposta municipale propria (IMU), ai sensi dell’articolo 1, comma 380, della legge n. 228/2012, che ha ridefinito i rapporti finanziari tra Stato e comuni, con l’attribuzione ai comuni dell'intero gettito IMU, e della istituzione, in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio, del Fondo di solidarietà comunale, alimentato con quota parte dell’IMU, e da ripartirsi sulla base di criteri espressamente indicati.

[31]    Il citato D.P.C.M. ha altresì quantificato i trasferimenti statali non fiscalizzati nell’importo di 13,4 milioni per il 2012, secondo le risultanze contenute nel documento approvato in sede di Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale nella seduta del 22 febbraio 2012.

[32]    Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.

[33]    Dall’art. 8, comma 2, lett. a) e b), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 per quel che concerne i termini per operare le riduzioni del Fondo sperimentale; poi dall'art. 1, comma 121, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), per l’incremento, a decorrere dal 1° gennaio 2013, delle riduzioni stesse e per la definizione di nuovi i criteri per il riparto tra le province delle riduzioni di spesa; da ultimo, dall'art. 10, comma 1, lett. a) e b), D.L. 8 aprile 2013, n. 35, che ha introdotto una misura di deroga per quanto concerne i criteri di riparto delle riduzioni relative agli anni 2013 e 2014.

[34]    Il SIOPE (istituito dall’articolo 28 della legge n. 289/2002) consiste in un sistema di rilevazione telematica di tutte le operazioni di riscossione e di pagamento effettuate dai tesorieri e dai cassieri delle amministrazioni pubbliche, rese omogenee attraverso un sistema di codificazione uniforme per tipologia di enti, che permette di rilevare in tempo reale le informazioni sui flussi di cassa delle amministrazioni, anche al fine di migliorare la conoscenza dei conti pubblici nazionali e garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni previste dall'art. 104 del trattato istitutivo della Comunità Europea, relativo alla procedura sui disavanzi eccessivi.

[35]    La riduzione delle risorse per l’anno 2012, in mancanza della deliberazione della Conferenza Stato città ed autonomie locali, è stata effettuata con D.M. Interno 25 ottobre 2012, in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi nell’anno 2011, sulla base dei dati di pagamento desunti dal (SIOPE).

[36]    Si ricordano i procedimenti normativi in atto in tal senso nella regione siciliana nell'ambito della propria autonomia.

[37]    Il riferimento alle province delle sole Regioni Sicilia e Sardegna è dovuto al fatto che in queste regioni - contrariamente a quanto avviene nelle altre regioni a statuto speciale - la finanza degli enti locali è ancora a carico dello Stato.

[38]    Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.

[39]    Il decreto disciplina le modalità di erogazione dei trasferimenti erariali a favore degli enti locali, prevedendone l’erogazione in tre rate, entro i mesi di febbraio, maggio ed ottobre.