Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||
---|---|---|---|
Autore: | Servizio Studi - Dipartimento attività produttive | ||
Altri Autori: | Servizio Studi - Dipartimento finanze | ||
Titolo: | Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia" D.L. 145/2013 - A.C. 1920-A Sintesi degli emendamenti approvati dalle Commissioni VI Finanze e X Attività Produttive | ||
Riferimenti: |
| ||
Serie: | Progetti di legge Numero: 108 Progressivo: 2 | ||
Data: | 06/02/2014 | ||
Organi della Camera: |
VI-Finanze
X-Attività produttive, commercio e turismo |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi Dipartimento
Finanze ( 066760-9496 – * st_finanze@camera.it Dipartimento
Attività Produttive ( 066760-9574 – * st_attprod@camera.it |
|
Il presente dossier contiene una sintesi
degli emendamenti approvati dalle Commissioni VI Finanze e X Attività
Produttive in sede referente. Per
ogni emendamento vengono indicati il numero di presentazione, il
presentatore, la data dell’approvazione, una breve sintesi dell'oggetto della
modifica e il relativo settore. |
|
La documentazione dei servizi e degli uffici della
Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività
degli organi parlamentari e dei parlamentari. |
File: D13145b.doc |
Articolo 1 – Disposizioni per la riduzione dei
costi gravanti sulle tariffe elettriche, per gli indirizzi strategici
dell'energia geotermica, in materia di certificazione energetica degli edifici
e di condominio, e per lo sviluppo di tecnologie di maggior tutela ambientale
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto
|
1.150 N.F. |
Benamati |
PD |
3.2 pom |
Modifica il
comma 2, al fine di escludere gli impianti fotovoltaici di potenza fino a 100 kW e per quelli idroelettrici fino a 500 kW
dall’applicazione delle disposizioni del comma 2, che fissa il prezzo zonale
orario per il regime di ritiro dedicato per gli impianti che accedono a
incentivazioni a carico delle tariffe elettriche sull’energia prodotta in
luogo dei prezzi minimi garantiti, definiti dall’AEEG. |
1.149 NF |
Benamati |
PD |
3.2 pom |
Modifica il
comma 4, specificando che il decreto del MISE, con cui è
definita la percentuale di riduzione specifica per ciascuna tipologia di
impianto, deve prevedere il periodo residuo di incentivazione al di sotto del
quale non si applica la penalizzazione prevista dal comma 3, lettera a). Allo
scopo di salvaguardare gli investimenti in corso, tale periodo residuo non
può essere inferiore al Modifica il
comma 6, lettera b), al fine di prevedere che solo i nuovi impianti incentivati ai sensi
del DM |
1.73 |
Minardo |
NCD |
30.1 |
Aggiunge il comma 6-bis, che demanda all’AEEG di rideterminare, entro 60
giorni, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema applicati
al consumo di gas ed i criteri di ripartizione degli stessi a carico dei
clienti finali, tenendo conto della definizione di imprese a forte consumo di
energia. La norma è finalizzata alla promozione della competitività delle
imprese industriali. In
relazione alla formulazione del testo, si segnala che occorre utilizzare la
nuova denominazione dell’AEEG (Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il
sistema idrico). |
1.141 NF |
Mucci |
M5S |
3.2 pom |
Aggiunge il comma 6-ter che demanda all’AEEG di identificare,
entro 6 mesi, le componenti di base di costo da esplicitare obbligatoriamente
nelle offerte contrattuali rivolte ai clienti finali per l’acquisto di gas o
di energia elettrica e di determinare le sanzioni da applicare ai venditori
in caso di inottemperanza. La norma è finalizzata ad agevolare i clienti
nella comparabilità delle offerte contrattuali. |
1.95 N.F. 1.97 N.F. 1.136 N.F. |
Da Villa Petraroli Crippa |
M5S M5S M5S |
3.2 pom |
Aggiunge il comma 6-quater disponendo che l’AEEG promuova, attraverso la
regolazione, l’installazione dei
contatori elettronici, e provveda perché i dati di lettura dei contatori
siano disponibili per i clienti in forma aggregata, con modalità che
consentano la facile lettura dei dati di consumo e garantendo la più aderente
e tempestiva corrispondenza dei consumi fatturati a quelli effettivi, con
lettura effettiva dei valori di consumo ogni volta che sono installati
sistemi di teleutenza, determinando un intervallo di tempo massimo per il
conguaglio nei casi di lettura stimata. |
1.153 |
Senaldi |
PD |
30.1 |
Integra il
comma 7, per precisare che il
pagamento della sanzione amministrativa per l’omessa dichiarazione o
allegazione dell’attestato di prestazione energetica (APE) non esenta
dall’obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell’APE nel termine
di 45 giorni. |
1.43 |
Carrescia |
PD |
30.1 |
Aggiunge il comma 7-bis, che consente anche alle imprese non costituite in
forma di persona giuridica di essere nominati come soggetto “terzo
responsabile dell’impianto termico”, ovvero delegati dal responsabile
dell’impianto ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della conduzione,
del controllo, della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al
contenimento dei consumi energetici. A tal fine modifica l’Allegato A del
D.Lgs. 192/2005, che al comma 52 considerava esclusivamente le persone
giuridiche. |
1.45 |
Schullian |
Misto-ML |
30.1 |
Aggiunge il comma 7-ter, il quale abroga la norma (contenuto
nell’articolo 1, comma 139 della legge di stabilità 2014) che rinviava l’obbligo di allegare l'attestato di prestazione energetica (APE)
ai contratti immobiliari al
momento di entrata in vigore delle Linee guida per la certificazione energetica
degli edifici. |
1.132 |
Crippa |
M5S |
30.1 |
Aggiunge il comma 8-bis, che apporta numerose modifiche e integrazioni al Regolamento
recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la
qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui
affidare la certificazione energetica degli edifici (DPR 75/2013),
intervenendo in particolare su: §
i titoli di
studio di cui devono essere in possesso i tecnici abilitati (lettere a), b) e
c)); §
i requisiti di
indipendenza e imparzialità dei soggetti abilitati alla certificazione
energetica degli edifici (nel caso in cui il tecnico abilitato sia dipendente
e operi per conto di enti pubblici od organismi di diritto pubblico, il
requisito di indipendenza si intende superato dalle finalità istituzionali
proprie di tali enti) (lettera d)); §
le facoltà
delle regioni e province autonome nel disciplinare la materia dei soggetti
certificatori (in particolare si specifica che esse possono riconoscere quali
soggetti certificatori coloro che dimostrino di aver frequentato e superato
un corso di formazione per la certificazione energetica attivato prima della
data di entrata in vigore del DPR 75/2013 e comunque conforme ad alcuni requisiti
minimi, tra cui la durata che viene portata da §
l’esplicita
indicazione che le disposizioni del DPR 75/2013 si applicano anche ai fini
della redazione dell’attestato di prestazione energetica (APE) di cui alla
direttiva 2010/31/CE (lettera f)); In
relazione alla formulazione del testo si segnala che alla lettera d) si fa
riferimento al “punto |
1.180 NF |
Abrignani |
FI PdL |
3.2 pom |
Aggiunge il comma 8-ter, prevedendo che gli annunci di locazioni ad uso turistico, nel caso
riguardino un periodo di 4 mesi all’anno, non debbano riportare gli indici di
prestazione energetica dell'involucro e globale dell'edificio o dell'unità
immobiliare e la classe energetica corrispondente. |
1.131 |
Vazio |
PD |
30.1 |
Modifica
il comma 9, sopprimendo la lettera b). Viene dunque ripristinata
la situazione preesistente al decreto, secondo la quale le innovazioni
finalizzate al contenimento del consumo energetico degli edifici possono
essere decise a maggioranza semplice
dell’assemblea condominiale. La lettera
b), infatti, eliminava le
opere e gli interventi per il contenimento del consumo energetico degli
edifici dall’elenco delle innovazioni che possono essere decise dalla
maggioranza semplice dell’assemblea condominiale (vale a dire un numero di
voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del
valore dell’edificio). Per tali innovazioni la lettera b) richiedeva dunque la maggioranza qualificata (ovvero,
un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno i
due terzi del valore dell’edificio). |
|
Abrignani |
FI PdL |
3.2 pom |
Sostituisce il comma 10, al fine di integrare le norme del decreto di
riassetto delle risorse geotermiche (D.Lgs. 22/2010) relative alla ricerca e
lo sviluppo di nuove centrali geotermoelettriche a ridotto impatto ambientale
tramite impianti pilota con reiniezione del fluido geotermico nelle stesse
formazioni di provenienza, con emissioni nulle. In particolare: § specifica che le emissioni in questione sono quelle
di processo; § pone il limite massimo di 40.000 Mwh elettrici annui
per l'energia immessa nel sistema elettrico per gli impianti pilota che, per
il migliore sfruttamento ai fini sperimentali del fluido geotermico,
necessitano di una maggiore potenza nominale installata al fine di mantenere
il fluido geotermico allo stato liquido. |
1.148 |
Benamati |
PD |
1.2 |
Integra il
comma 12, relativo alla centrale
termoelettrica a carbone da realizzare sul territorio del Sulcis Iglesiente,
per precisare che l’incentivo (consistente nell’acquisto dell’energia
prodotta e immessa in rete dall’impianto a prezzo maggiorato da parte del
GSE) è concesso esclusivamente per la quantità di energia prodotta con la
cattura e lo stoccaggio dell’anidride carbonica. |
1.105
NF |
Bernardo |
NCD |
5.2 |
Modifica in diversi punti il comma 15, il quale a sua volta interviene sul D.Lgs. 28/201, in
materia di biocarburanti. In particolare: §
invece di congelare al 4,5% la quota minima di carburanti per i
trasporti ricavati dalla biomassa che i soggetti che immettono in consumo
benzina e gasolio, prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili e
destinati ad essere impiegati per autotrazione, hanno l'obbligo di immettere
in consumo nel territorio nazionale, la proposta emendativa sposta al 2015 il termine entro il
quale conseguire la predetta quota, riportandola
alla misura del 5% già prevista dalla normativa previgente al D.L.
145/2013; §
al fine di eliminare il
vantaggio dato ai biocarburanti prodotti in UE da materia prima UE,
anticipa al §
al fine di eliminare il limite
di utilizzo di assolvimento dell’obbligo di miscelazione con biocarburanti a
valore doppio, abroga il comma 5-quinquies dell’articolo 33 del D.lgs.
28/2011 (così come modificato dal decreto legge in esame) che prevede che, a
decorrere dal 2014, i soggetti obbligati possono adempiere al proprio obbligo
annuale complessivo di immissione in consumo di biocarburanti nella misura
massima del 40% con certificati di immissione in consumo di biocarburanti che
sono stati prodotti a partire da rifiuti e sottoprodotti. Conseguentemente,
sono eliminati i riferimenti al comma 5-quinquies contenuti nel comma
precedente; §
al fine di eliminare la
discriminazione tra rifiuti e sottoprodotti UE e non UE e la limitazione del doppio conteggio a
quei sottoprodotti e rifiuti che non abbiano altra utilità commerciale,
sopprime i requisiti in base al quali, ai fini del contributo dei
biocarburanti, rifiuti e sottoprodotti devono essere entrambi prodotti e
trasformati in biocarburanti nel territorio Comunitario, e non devono
presentare altra utilità produttiva o commerciale al di fuori del loro
impiego per la produzione di carburanti o a fini energetici (articolo 33, comma 5, D.Lgs. 28/2011); §
al fine di eliminare l’autorizzazione all’import di
biocarburanti, abroga i commi 4, 5 e 6 del D.L. 83/2012 che hanno
introdotto tale obbligo per i biocarburanti prodotti in Paesi non appartenenti
all'Unione Europea. Lascia inalterate rispetto al testo del
decreto legge le previsione in base alle quali: §
con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro dell’economia e
delle finanze e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, sono stabiliti gli incrementi annui per il raggiungimento della
quota minima al 2020. §
a decorrere dal
1° gennaio 2015, la quota minima sia determinata in una quota percentuale di
tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nello stesso anno
solare, calcolata sulla base del tenore energetico. Entro tre mesi, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato tecnico consultivo biocarburanti, verranno aggiornate le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione dell’obbligo, ai sensi dell’articolo 1, comma 368, punto 3 della legge n. 296/2006. Si amplia la gamma dei residui, qualificati come sottoprodotti, ai fini della possibilità di adempiere all’obbligo di immissione in consumo della predetta quota minima. Si interviene a tal fine sul comma 5-ter dell’articolo 33 del D.Lgs. 28/2011, che elenca i residui che, limitatamente alla categoria dei sottoprodotti, hanno accesso alla maggiorazione secondo la quale i biocarburanti prodotti a partire da essi contribuiscono, al fine dell’assolvimento dell’obbligo, per una quantità pari a due volte l'immissione in consumo di altri biocarburanti. Tale elenco viene modificato per eliminare alcune limitazioni sull’uso di materie prime da utilizzare nella produzione dei biocarburanti che attenevano soprattutto alla provenienza di alcune tipologie di residui dagli stabilimenti di produzione del biodisel, e per prevedere anche l’estensione dell’utilizzo dei grassi animali di categoria 2. |
1.151 NF |
Benamati |
PD |
1.2 |
Sostituisce
il comma 16, relativo al valore
di rimborso che il distributore subentrante deve versare al gestore uscente
per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas. La precedente
formulazione del comma 16 per il calcolo del valore di rimborso rinviava
all’articolo 14, comma 8, del D.Lgs. 164/2000, e dunque al valore delle
immobilizzazioni nette (ossia il RAB, acronimo di Regulatory Asset Base), al netto dei contributi pubblici in conto
capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località. La presente
proposta emendativa, invece, per gli aspetti non disciplinati dalle
convenzioni o dai contratti rinvia alle linee guida che il MiSE può
predisporre, ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del D.L. 69/2013. Inoltre, si
prevede che, qualora il valore di rimborso risulti maggiore del 10% del
valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione
tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei
contributi privati relativi ai cespiti di località, l’ente locale concedente
trasmetta le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso
all’AEEG per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara. La
stazione appaltante deve tenere conto delle eventuali osservazioni dell’AEEG
ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di
gara. Vengono infine
prorogate le date limite entro cui §
per quelli
ricadenti nel primo e secondo raggruppamento, le date limite che sono scadute
o che verrebbero a scadere entro il mese di ottobre 2013, già prorogate di 4
mesi dal comma 3 dell’articolo 4 del decreto-legge n. 69/2013, sono prorogate
di ulteriori quattro mesi. §
per quelli
ricadenti nel terzo raggruppamento, la proroga è di 4 mesi. In relazione alla formulazione del testo, si segnala
che occorre utilizzare la nuova denominazione dell’AEEG (Autorità per
l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico). |
1.163 |
Benamati |
PD |
3.2 pom |
Aggiunge i
commi 16-bis e 16-ter,
in materia di gas naturale. Il
comma 16-bis contiene numerose disposizioni riguardanti lo stoccaggio
del gas naturale: §
viene
richiesta ai soggetti investitori di cui al D.Lgs. 130/2010, articolo 5,
comma 1, lettera b), punti 1 e 3 (aggregazioni di clienti finali
corrispondenti a PMI e alcuni clienti finali industriali) la conferma della
loro volontà di mantenere la partecipazione nello sviluppo delle nuove
capacità di stoccaggio, ancora da realizzare da parte del soggetto che se ne
è assunto l’impegno. La conferma deve essere data entro 60 giorni al MiSE; §
la
procedura di asta competitiva con cui è offerto ai soggetti produttori di
energia elettrica limitatamente ai loro impianti alimentati unicamente a gas
naturale lo spazio di stoccaggio di 1 miliardo di metri cubi (ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, lettera b), punto 2) del D.Lgs. 130/2010) è indetta
entro 60 giorni, con prezzo a base d’asta determinato dall’AEEG in misura
pari al costo medio di realizzazione e gestione delle infrastrutture di
stoccaggio; §
il
soggetto che (ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 130/2010) ha
assunto l’impegno vincolante a sviluppare nuove infrastrutture di stoccaggio
di gas naturale o a potenziare quelle esistenti, è peraltro tenuto a
realizzare unicamente la capacità di stoccaggio derivante dai quantitativi
confermati o richiesti, fermo restando che da tale obbligo non devono
derivare oneri per il sistema del gas naturale; §
viene
limitata la necessità dell’attestazione della quota di mercato all'ingrosso
relativa ad attività ed operazioni aventi ad oggetto gas naturale richiesta a
ciascun soggetto che immette gas naturale nella rete nazionale di gasdotti
dall'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 130/2010 ai soli casi in cui il valore
superi il 10%; §
con
i decreti di assegnazione delle capacità di stoccaggio (di cui all’articolo
14 del D.L. 1/2012) il Ministero dello sviluppo economico può indicare la
parte di spazio di stoccaggio di gas naturale da allocare per periodi
superiori ad un anno; §
vengono
inserite le concessioni di stoccaggio di gas naturale (articolo 11 del D.Lgs.
164/2000) tra le infrastrutture che continuano ad essere esercite fino al
completamento delle procedure autorizzative in corso previste sulla base
dell'originario titolo abilitativo, la cui scadenza deve intendersi a tal
fine automaticamente prorogata fino all'anzidetto completamento (articolo 34,
comma 19, del D.L. 179/2012). Il
comma 16-ter sostituisce l'obbligo di offerta presso il mercato
regolamentato delle capacità di una quota del gas importato (previsto
dall’articolo 11, comma 2, del D.L. 7/2007) con un differente obbligo posto
in capo a ciascun soggetto che immette gas naturale nella rete nazionale dei
gasdotti con una quota di mercato all’ingrosso superiore al 10%, a decorrere
dal 1° gennaio 2014 per un periodo di tre anni. L’obbligo introdotto dalla
proposta emendativa in esame impone di effettuare contestualmente nel Mercato
a termine del gas naturale un’offerta di vendita e un’offerta di acquisto di
un volume di gas naturale pari al 5% del totale annuo immesso dal soggetto
nei punti di entrata della rete nazionale di trasporto connessi con gasdotti
provenienti da altri Stati o da terminali di rigassificazione di GNL. La
differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto offerti non deve
essere superiore ad un valore definito con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, su proposta dell’AEEG, che definisce anche le modalità
per l’adempimento dell’obbligo. Il GME trasmette i relativi dati
all’Antitrust. In relazione alla formulazione del
testo, si segnala che occorre utilizzare la nuova denominazione dell’AEEG
(Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico). |
1.165 NF 1.168 NF |
De Menech Lodolini |
PD PD |
5.2 |
Introducono il comma 16-quater, che, al fine di dare impulso all’indizione delle
gare d’ambito per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas
naturale, dispone che i gestori uscenti anticipino alla Stazione appaltante
l’importo equivalente al corrispettivo una tantum per la copertura degli
oneri di gara. Nel caso di due o più gestori, tale anticipazione è
proporzionale ai punti di riconsegna serviti nei comuni nell’ambito
territoriale di riferimento. Tale anticipazione verrà rimborsata, comprensiva di
interessi, dal concessionario subentrante all’atto dell’avvenuta
aggiudicazione del servizio, con modalità definite dall’AEEG. In
relazione alla formulazione del testo, si segnala che occorre utilizzare la
nuova denominazione dell’AEEG (Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il
sistema idrico). |
Articolo 2 - Misure in materia di nuove imprese e
di riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale e fondi di
investimento nel capitale di rischio delle PMI
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto
|
2.60 |
Taranto |
PD |
1.2 |
Modifica il
comma 1 ampliando l’ambito di
applicazione degli incentivi all’autoimprenditorialità, introducendo tra i
progetti finanziabili le iniziative nel commercio
e nel turismo. |
2.4 NF |
Lacquaniti Taranto |
SEL |
1.2 |
Modifica il
comma 1 relativamente ai
requisiti dei soggetti che possono
accedere ai benefici per l’autoimprenditorialità, stabilendo che possono
presentare domanda di agevolazione le imprese costituite da non più di dodici mesi (in luogo dei sei mesi previsti dal
decreto legge in esame) alla data di presentazione della domanda di agevolazione. |
2.48 |
Bruno
Bossio |
PD |
1.2 |
Modifica il
comma 1 riducendo
da |
2.100 |
Relatori |
|
5.2 |
Modifica il
comma 1, lettera b), sopprimendo la clausola di salvaguardia
finanziaria nel capoverso articolo 4, che riguarda i progetti
finanziabili nell’ambito della riforma la disciplina degli incentivi all’autoimprenditorialità (di cui al
Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185). |
2.78 NF |
Lacquaniti |
SEL |
1.2 |
Aggiunge il comma 1-bis destinando per gli interventi a favore delle
imprese femminili una quota pari a 20
milioni di euro a valere sul Fondo
di garanzia PMI alla Sezione speciale “Presidenza del Consiglio dei Ministri
– Dipartimento per le pari opportunità” istituita presso il medesimo Fondo
(comma 1-bis). |
Articolo 3 – Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto
|
3.24 NF |
Minardo |
NCD |
1.2 |
Modifica il
comma 1 disponendo che la somma di 600 milioni per il
triennio 2014-2016 da destinare al credito di imposta per attività di ricerca
e sviluppo possa essere considerata, oltre che a valere sulla proposta
nazionale della programmazione dei fondi strutturali comunitari 2014-2020,
anche sulle risorse della collegata pianificazione del Fondo per lo sviluppo
e la coesione (FSC) o del Fondo per l’attuazione delle politiche comunitarie
(Fondo IGRUE). Modifica il
comma 12 prevedendo anche il concerto del Ministro per la
coesione territoriale – oltre che del Ministro dell’economia –
nell’emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di adozione
delle disposizioni applicative. Sopprime il riferimento ai 30 giorni dall’adozione
dell’intervento all’interno del programma operativo nazionale (PON) di
riferimento quale termine per l’adozione del decreto attuativo. In conseguenza della modifica apportata al comma 1, modifica il comma 13 facendo
riferimento – ai fini delle procedure contabili – anche al Fondo di sviluppo
e di coesione. |
|
Bonafè |
PD |
1.2 |
Modifica il
comma 2, precisando che il credito
d’imposta per attività di ricerca e sviluppo è riconosciuto a tutte le
imprese aventi un fatturato annuo inferiore a 500 milioni, indipendentemente
dalla forma giuridica. |
3.7 N.F. |
Lavagno |
SEL |
1.2 |
Aggiunge un periodo al comma 2, precisando che in caso di imprese, consorzi e reti
di impresa che effettuano le attività di ricerca, sviluppo ed innovazione,
l’agevolazione è ripartita secondo criteri proporzionali, che tengano conto
della partecipazione di ciascuna impresa alle spese stesse. |
|
Vallascas |
M5S |
1.2 |
Modifica i
commi 3 e 4, includendo tra le
attività ammissibili al credito d’imposta la creazione di nuovi brevetti
ovvero le modifiche a prodotti o processi che si concretizzino nella
creazione di nuovi brevetti. |
|
Ghizzoni |
PD |
1.2 |
Modifica il
comma 5, lettera c), includendo tra
le spese ammissibili quelle svolte presso università o organismi di ricerca. |
Articolo 4 – Misure volte a favorire la
realizzazione delle bonifiche dei siti di interesse nazionale e misure
particolari per l'area di crisi complessa del porto di Trieste
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto
|
4.39 |
Minardo |
NCD |
1.2 |
Modifica il comma 1,
sostituendo la locuzione “sviluppo economico produttivo” con “sviluppo
economico”. |
|
Lacquaniti |
SEL |
1.2 |
Al comma 1
aggiunge la lettera i-bis), capoverso Art. 252-bis, comma 2, che introduce tra i
contenuti degli accordi di programma le modalità di monitoraggio per il
controllo dell'adempimento degli impegni assunti e della realizzazione dei
progetti. |
4.41 NF 4.47 NF 4.34 NF |
Minardo Matarrese Martelli |
NCD SCI PD |
5.2 |
Modifica il
comma 1, capoverso Art. 252-bis, comma 10, affidando alle società in house, in luogo dell’attuazione dei
progetti di bonifica, la progettazione, il coordinamento e il monitoraggio
dei medesimi. Prevede che sulle aree di proprietà pubblica, o nel caso di
interventi ad iniziativa pubblica, le società in house debbano attivare
procedure ad evidenza pubblica per l’attuazione degli interventi, ferma
restando la possibilità di gestione in
house prevista dalla normativa europea. |
4.43 |
Bianchi
Dorina |
NCD |
1.2 |
Sopprime la lettera a) del comma 2, eliminando il requisito della costituzione dell’impresa
alla data di entrata in vigore del presente decreto per accedere al credito
d’imposta. |
4.55 |
Rostan |
PD |
1.2 |
Modifica la lettera b) del comma 4, introducendo i veicoli industriali tra i beni ammessi al
credito d’imposta |
2.100 |
Relatori |
|
5.2 |
Modifica il
comma 14 relativo alla copertura
finanziaria, al fine di imputare i relativi oneri al bilancio triennale
2014-2016. |
4.06 |
Cani |
PD |
1.2 |
Introduce l’articolo 4-bis che modifica gli allegati del D.Lgs. 152/2006 (c.d.
Codice dell’ambiente), al fine di escludere, dal novero delle opere
sottoposte a valutazione ambientale di competenza dello Stato e delle Regioni
(elencate rispettivamente all’allegato II e all’allegato III alla parte
seconda del Codice dell’ambiente) quelle destinate a trattenere, regolare o
accumulare le acque in modo durevole, se rappresentate da interventi di confinamento
fisico finalizzati alla messa in sicurezza dei siti inquinati. |
4.05 |
Cani |
PD |
5.2 |
Aggiunge l’articolo 4-ter che prevede: al comma 1, al fine di accelerare la progettazione e l'attuazione
degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito contaminato di interesse nazionale
di Crotone: §
il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e la riassegnazione
al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare delle somme liquidate per il risarcimento del danno ambientale a favore
dell'amministrazione dello Stato nel giudizio civile instaurato davanti al
tribunale di Milano contro la società SYNDIAL (sentenza n. 2536 del -
un D.P.C.M, su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la nomina di un commissario
straordinario delegato, che, ai sensi dell'art. 20 del D.L. 185/2008, è
provvisto di poteri derogatori per la velocizzazione delle procedure
progettuali, e per l’individuazione
delle attività del commissario, nel limite delle risorse acquisite, delle relative modalità di utilizzo delle
risorse e del compenso del
commissario straordinario, determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3,
del D.L. 98/2011, in un limite di 50.000 euro sia per la parte fissa che per
quella variabile del compenso stesso; al comma 2, per la progettazione degli interventi di
caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica del sito contaminato di interesse nazionale Brescia-Caffaro: -
un D.P.C.M, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, per
la nomina di un commissario straordinario delegato, che, ai sensi
dell'art. 20 del D.L. 185/2008 è provvisto di poteri derogatori per la
velocizzazione delle procedure progettuali, e per l’individuazione delle attività del commissario, nel limite
delle risorse acquisite, delle relative modalità
di utilizzo delle risorse e del compenso
del commissario straordinario, determinato ai sensi dell'articolo 15, comma
3, del D.L. 98/2011, in un limite di 50.000 euro sia per la parte fissa che
per quella variabile del compenso stesso; -
l’istituzione di una contabilità
speciale nella quale confluiscono le risorse pubbliche stanziate per la
caratterizzazione, la messa in sicurezza e la bonifica del sito contaminato; -
al comma 3, i compiti dei due Commissari delegati. Si prevede infatti che i Commissari
di cui ai commi 1 e 2 curano le fasi progettuali, la predisposizione dei
bandi di gara, l'aggiudicazione dei servizi e dei lavori, le procedure per la
realizzazione degli interventi, la direzione lavori, la relativa contabilità
e il collaudo, promuovendo anche le opportune intese tra soggetti pubblici e
privati interessati. Per le attività connesse alla realizzazione degli
interventi, i Commissari sono autorizzati ad avvalersi degli enti vigilati
dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
società specializzate a totale capitale pubblico, degli uffici
dell'amministrazione Regionale, della Provincia e del Comune. |
Articolo 5 – Misure per favorire
l'internazionalizzazione delle imprese ed in materia di facilitazione
dell'ingresso e del soggiorno in Italia per start-up innovative, ricerca e
studio
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto
|
5. 47 NF |
Della Valle |
M5S |
1.2 |
Aggiunge il comma 1-bis, specificando che la dotazione aggiuntiva del Fondo
per la promozione degli scambi e l’internazionalizzazione delle imprese deve
essere destinata con particolare riguardo alle piccole e medie imprese |
5. 44 |
Della Valle |
M5S |
1.2 |
Aggiunge il comma 1-ter prevedendo che il MISE renda pubblico presso un
apposito spazio web, a partire dal |
5.40 |
Romano Andrea |
SCpI |
5.2 |
Aggiunge
il comma 1-quater, che autorizza la spesa di 1,5 mln di euro per gli
anni 2014-2016 al fine di consentire all’ICE-Agenzia per la promozione
all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese, di assumere un
contingente di personale. |
5.41 |
Oliaro |
SCpI |
5.2 |
Modifica
il comma 2, il quale, aggiungendo
un periodo al comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo In particolare la proposta emendativa elimina la
condizione che nell’ufficio doganale di riferimento la consistenza del
personale in servizio sia superiore a quella dell’anno precedente in misura
tale da garantire la copertura dell’orario prolungato. |
5.35 NF |
Oliaro |
SCpI |
5.2 |
Aggiunge
il comma 2-bis, che prevede che i procedimenti amministrativi che
si svolgono contestualmente alla presentazione delle merci ai fini
dell’espletamento delle formalità doganali sono conclusi nel termine massimo
di un’ora per il controllo documentale e cinque per quello per la visita delle
merci. Inoltre se il controllo è di natura tecnica i tempi degli esiti non
possono durare più di cinque giorni. E’ prevista una sanzione per il
responsabile amministrativo che non rispetta tali termini. |
5.11 |
Taricco |
PD |
1.2 |
Modifica
il comma 3 estendendo anche alle
imprese ittiche (oltre a quelle agricole e agroalimentari) la possibilità di
far parte dei Consorzi per l’internazionalizzazione e di partecipare ai
relativi progetti ammessi a contributo pubblico. Conseguentemente richiama -nel
caso in cui al progetto partecipino imprese ittiche - l’applicazione della
normativa comunitaria che disciplina le sovvenzioni pubbliche che rientrano
nella regola de minimis in favore
delle imprese nel settore ittico. |
5.42 |
La Marca |
PD |
1.2 |
Aggiunge il comma 7-bis prevedendo il coinvolgimento degli organismi di
rappresentanza in materia di regolamento del funzionamento dei COMITES nei
progetti e nelle attività di sostegno all’internazionalizzazione delle
imprese italiane e di promozione dell’immagine del prodotto italiano nel
mondo. Conseguentemente modifica
il comma 9 disponendo che anche dall’attuazione del comma 7-bis non devono derivare oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica. |
5.22 |
Ghizzoni |
PD |
1.2 |
Aggiunge al
comma 8 la lettera f-bis, che modifica
il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, escludendo l’obbligo del test di
conoscenza della lingua italiana per il rilascio del permesso di soggiorno CE
nel caso di permesso rilasciato per lo svolgimento di attività di ricerca
presso le Università e gli enti vigilati dal MIUR. |
5.60 |
Colaninno |
PD |
1.2 |
Aggiunge il comma 9-bis che - incidendo sulla norme per lo sviluppo delle
attività economiche e della cooperazione internazionale della regione
Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe -
autorizza la società Finest spa ad operare nei Paesi del Mediterraneo. |
Articolo 6 – Misure per favorire la
digitalizzazione e la connettività delle piccole e medie imprese, ed in materia
di frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, comunicazioni ed
editoria
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto
|
6.78 |
Relatori |
|
3.2 pom |
Modifica in più commi l’articolo: -
specifica che l’erogazione
dei benefici per la digitalizzazione delle imprese può avvenire anche
nell’ambito della pianificazione degli interventi del Fondo di sviluppo e
coesione e del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche
comunitarie (modifica al comma 1); -
precisa che la
misura massima di spesa per l’erogazione dei benefici (50 milioni di euro)
deve intendersi come complessiva e che le risorse possono essere rinvenute
anche dalla pianificazione nazionale per l’attuazione degli interventi a
finanziamento nazionale (modifica al
comma 2); -
specifica che l’erogazione
del credito di imposta per la connettività delle piccole e medie imprese può
avvenire anche nell’ambito della pianificazione degli interventi nazionali
finanziati dal fondo per lo sviluppo e coesione e dal Fondo di rotazione per
l’attuazione delle politiche comunitarie (modifica
al comma 10); -
sopprime la
previsione che il decreto ministeriale chiamato a definire le modalità di
erogazione del credito di imposta sia subordinato all’approvazione del
programma operativo nazionale da parte della Commissione europea (modifica al comma 11); -
prevede che il
Ministero dello sviluppo economico dia comunicazione anche dell’utilizzo di
risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione (modifica al comma 14). Si segnala che la motivazione indica come ratio dell’intervento
emendativo quella di svincolare gli interventi di sostegno finanziario
previsti dall’articolo 6 dal programma operativo nazionale competitività, che
dovrebbe riguardare le sole regioni del Mezzogiorno, in modo che possano
risultarne beneficiarie anche le imprese operanti nelle regioni
centro-settentrionali. |
6.72 |
Mosca |
PD |
3.2
pom |
Modifica il comma 1, specificando che i contributi del comma 1 possono
essere destinati anche a interventi per la modernizzazione
dell’organizzazione del lavoro, tale da favorire l’utilizzo di strumenti
tecnologici quali il telelavoro. |
6.23 |
Bergamini |
FI PdL |
3.2 pom |
Modifica il comma 1, specificando che i contributi del comma 1 possono
essere destinati anche per permettere il collegamento a Internet mediante
tecnologia satellitare, attraverso l’attivazione di decoder e parabole in
quelle aree dove le condizioni geomorfologiche non consentano soluzioni
attraverso reti terrestri ovvero gli interventi infrastrutturali necessari
non risultino economicamente sostenibili. |
6.79 0.6.79.1 0.6.79.2 |
Relatori Abrignani Bonafé |
FI PdL PD |
5.2 |
Aggiunge il comma 4-bis, il quale prevede anche per lo scavo d’installazione
dei ricoveri delle infrastrutture digitali necessarie per il collegamento
degli edifici alle reti di telecomunicazioni l’applicazione del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2013 che reca, in attuazione
dell’art. 14, co. 3, del decreto-legge n. 179/2012 (cd. “decreto sviluppo |
6.80 |
Relatori |
|
5.2 |
Aggiunge il comma 4-ter, il quale autorizza l’adozione da parte del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione, di un decreto volto a prevedere misure relative alla
posa in opera delle infrastrutture digitali a banda larga e ultralarga
ulteriori rispetto e modificative rispetto a quelle del decreto del 1°
ottobre 2013. Ciò al fine di consentire l’utilizzo di tecniche innovative di
scavo che non richiedono il ripristino del manto stradale. |
6.81 |
Relatori |
|
5.2 |
Modifica il
comma 6, nel
senso di precisare che gli accordi non sottoscritti in forma elettronica
saranno validi fino a quanto non entrerà in vigore l’obbligo di stipula in modalità
elettronica (il testo attuale, per un refuso, fa riferimento a “modalità non elettronica”.) |
6.54 |
Minardo |
NCD |
3.2 pom |
Modifica il comma 7, prevedendo, fino ai termini indicati dai commi 5 e
6, la validità, a fianco delle altre fattispecie indicate dal comma, anche
degli accordi di programma non sottoscritti in forma elettronica per la realizzazione
di interventi di qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie (ex
art. 5-bis del decreto legislativo
n. 502/1992). |
|
Caparini |
LNA |
3.2 pom |
Sostituisce i commi 8 e 9; rispetto al testo vigente, si specifica che dovranno
essere oggetto di rilascio le frequenze televisive digitali terrestri
interessate da situazioni interferenziali che risultino esistenti alla data
di entrata in vigore del decreto-legge e quelle oggetto delle procedure di
precontenzioso “EU-Pilot” esistenti alla medesima data. Si specifica poi che
gli indennizzi previsti al comma 9 saranno destinati ai soggetti, che, a
seguito della nuova pianificazione operata dall’Agcom ai sensi del comma 8
conseguente al rilascio, non rientrano più nella graduatoria dei soggetti
abilitati alla trasmissione televisiva digitale terrestre in ambito locale
(art. 4 decreto-legge n. 34/2011). Aggiunge il comma 9-bis¸ che prevede che l’Agcom stabilisca le modalità e le
condizioni economiche secondo i cui i titolari di diritti d’uso di frequenze
televisive hanno l’obbligo di cedere una quota della loro capacità
trasmissiva, comunque non inferiore a un programma, a favore dei soggetti che
procedano al rilascio volontario delle frequenze oggetto di situazioni
interferenziali. |
6.76 NF |
Bruno
Bossio |
PD |
3.2 pom |
Aggiunge il comma 14-bis, che prevede che l’Agenzia per l’Italia digitale
possa stipulare, nel rispetto della legislazione in materia di contratti
pubblici e mediante procedure a evidenza pubblica, convenzioni con società
concessionarie di servizi pubblici essenziali su tutto il territorio
nazionale dotate di piattaforme tecnologiche integrate e di computer emergency response team (strutture
finalizzate a raccogliere segnalazioni di incidenti informatici). In tal
senso si prevede un inserimento di un nuovo comma nell’art. 47 del
decreto-legge n. 5/2012, istitutivo dell’Agenzia digitale italiana. E’
prevista una clausola di invarianza finanziaria. |
Articolo 8 – Disposizioni in materia di assicurazione r.c. auto
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto
|
8.1000 8.243 8.164 8.142 |
Relatori Maietta Busin Colletti |
FdI LNA M5S |
5.2 |
Sopprime l’articolo 8, il quale reca una serie di norme volte a contenere i costi dell’assicurazione RC-auto,
attraverso la modifica, tra l’altro, del Codice delle assicurazioni private
(CAP). Le norme, in chiave antifrode, disciplinano in particolare le clausole
contrattuali concernenti la scatola
nera, il risarcimento in forma
specifica presso carrozzerie convenzionate, il divieto di cessione del diritto al risarcimento, le prestazioni di servizi medico-sanitari
resi da professionisti convenzionati con le imprese assicurative. |
Articolo 9 – Misure per favorire la diffusione
della lettura
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto
|
9.9 NF |
Causi |
PD |
3.2 pom |
Modifica il
comma 1, prevedendo che il credito d’imposta per l’acquisto di libri muniti di codice
ISBN spetti agli esercizi commerciali
che effettuano vendita di libri al dettaglio, anziché a persone fisiche e
giuridiche. Sostituisce il comma 2, prevedendo che con un decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico e sulla base della popolazione studentesca nell’anno
scolastico Sopprime i commi 3 e 4, che recavano le modalità attuative del modificato
credito d'imposta. |
|
Marzana |
M5S |
3.2 pom |
Modifica il
comma 1 estendendo l’agevolazione
anche ai libri in formato digitale. |
9.100 |
Relatori |
|
5.2 |
Aggiunge il comma 2-bis che affida a un decreto del Ministro dell’economia,
di concerto con il MISE e il MIBACT, la determinazione delle modalità
attuative delle norme sul credito di imposta per l’acquisto di libri e la
concessione dei buoni sconto. |
9.26 |
Governo |
|
3.2 pom |
Modifica il
comma 5, prevedendo anche il
concerto del Ministro dei beni e delle
attività culturali e del turismo per l’emanazione del decreto col quale è
stabilito l'ammontare dei suddetti interventi agevolativi in materia di libri,
nella misura massima di 50 milioni. |
Articolo 10 – Tribunale delle società con sede
all'estero
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto
|
10.3 NF |
Schullian |
Misto – Min. Linguistiche |
5.2 |
Premette il
comma 01, con il quale istituisce, senza
oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni
organiche, una nuova sezione specializzata in materia d’impresa a Bolzano,
come sezione distaccata del tribunale di Venezia. Conseguentemente, la
sezione specializzata di Venezia è competente solo per i distretti di Trento,
Trieste e Venezia (modifica al comma 1).
|
Articolo 11 – Misure per favorire la risoluzione di crisi aziendali
e difendere l'occupazione
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto
|
11.39 |
Maietta |
FdI |
3.2 |
Sopprime la lettera b) del comma 1, che riconosce la possibilità di intervento delle
società finanziarie (attraverso interventi di assunzione di partecipazioni al
capitale) anche in favore delle società cooperative con almeno 3 e non più di
9 soci (cd. piccole cooperative). |
11.21 |
Guidesi |
LNA |
3.2 |
Aggiunge la
lettera b-bis) al comma 1, ai sensi
della quale le disposizioni dell’articolo 9 della L. 49/1985 (che stabilisce
che i finanziamenti effettuati con fondi somministrati o conferiti dallo
Stato o dalle regioni o gestiti per conto degli stessi non concorrono a
formare la base imponibile dell’imposta sostitutiva) trovano applicazione anche nei confronti dei finanziamenti a favore delle micro, piccole e medie imprese individuate ai sensi della
Raccomandazione 2003/361/CE. |
11.9 |
Laffranco |
FI PdL |
3.2 |
Modifica il
comma 2, disponendo che il diritto di prelazione riconosciuto
alle cooperative di lavoratori, per l’acquisto o affitto di aziende, rami
d’azienda o complessi di beni e contratti sottoposte a procedura di
fallimento, concordato preventivo o amministrazione straordinaria, operi
anche in caso di liquidazione coatta
amministrativa. |
11.37 |
Baldassarre |
M5S |
5.2 |
Integra il comma 3, al fine di prevedere che a seguito dell’esercizio
del diritto di prelazione per l’affitto o per l’acquisto delle dell’impresa
sottoposta alla procedura concorsuale da parte di società cooperative
costituite da lavoratori da essa dipendenti, l’atto di aggiudicazione
costituisce titolo anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, comma 19,
della legge n.92/2012 (Riforma del mercato del lavoro), il quale prevede che
in via sperimentale, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, il lavoratore avente diritto alla
corresponsione dell’ASPI (Assicurazione sociale per l’impiego) può
richiedere la liquidazione degli importi del relativo trattamento pari al
numero di mensilità non ancora percepite, al fine di intraprendere
un'attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un'attività in forma di
auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa |
11.29 |
Pagano |
NCD |
3.2 |
Aggiunge il comma 3-bis, che fornisce un’interpretazione autentica dell’articolo 2526, comma
4, c.c.. che stabilisce che la cooperativa cui si applicano le norme sulla S.r.l.
possa offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione
solo a investitori qualificati. La disposizione precisa che il richiamato limite all’emissione di strumenti
finanziari si riferisce esclusivamente
ai titoli di debito. |
11.45 |
Relatori |
|
5.2 |
Aggiunge
il comma 3-ter, che integra la normativa riguardante la
ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza
(articolo 4, comma 4-septies, del
D.L. 347/2003) per prevedere che, nel caso di un programma di cessione dei complessi aziendali autorizzato ma non
ancora realizzato dopo una prima proroga, il MiSE possa disporre una
ulteriore proroga per un massimo di 24
mesi (in luogo dei 12 previsti dalla normativa vigente). In base alla normativa vigente, le imprese
dichiarate insolventi ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria
possono presentare in alternativa un programma di cessione dei complessi
aziendali di durata non superiore ad un anno o un programma di
ristrutturazione di durata non superiore a due anni (articolo 27, comma 2,
D.Lgs. 270/1999). Nel caso in cui al termine di scadenza il programma
risulti eseguito solo in parte, in ragione della particolare complessità
delle operazioni attinenti alla ristrutturazione o alla cessione a terzi dei
complessi aziendali e delle difficoltà connesse alla definizione dei problemi
occupazionali, il Ministro dello sviluppo economico, può disporre una prima
proroga del termine di esecuzione del programma per un massimo di 12 mesi
(articolo 4, comma 4-ter, del D.L. 347/2003), e una eventuale seconda
proroga per un massimo di 12 mesi (articolo 4, comma 4-septies, del D.L.
347/2003). La proposta emendativa allunga il periodo massimo
della seconda proroga di altri 12 mesi solo
nel caso del programma di cessione dei complessi aziendali, qualora risulti, sulla base di una
specifica relazione del commissario straordinario, l’utile prosecuzione
dell’esercizio d’impresa. |
11.36 |
Arlotti |
PD |
5.2 |
Aggiunge un comma 3-quater che precisa che sono
considerati prededucibili i crediti sorti in occasione o in funzione
della procedura di concordato
preventivo con riserva (art. 161, comma 6, legge fallimentare) a
condizione: che la proposta, il piano e la documentazione richiesta siano
presentati entro il termine eventualmente prorogato dal giudice; che la
procedura di concordato preventiva segua senza soluzione di continuità la
presentazione della domanda di ammissione al concordato con riserva. |
11.30 11.33 11.18 |
Pagano Sberna Laffranco |
NCD Pl FI PdL |
5.2 |
Aggiunge il comma 3-quinquies, il quale prevede che per i soci di cooperative
artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro autonomo, fermo restando il
minimale contributivo, il trattamento economico complessivo spettante al
socio lavoratore (ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 142 del 2001)
costituisce base imponibile inderogabile per la contribuzione previdenziale
nella gestione speciale, mentre ai fini dell’imposta sui redditi esso è
considerato reddito da lavoro dipendente. |
11.32 NF 11.31 NF |
Petrini Petrini |
PD PD |
5.2 |
Aggiungono il comma 3-sexies, che introduce nel D.L. 136/2013 una norma di
interpretazione autentica dell’articolo 63 del D.Lgs. 270/1999 sulla vendita
di aziende in esercizio nell’ambito della disciplina dell'amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. Secondo la proposta emendativa, tale comma si
interpreta nel senso che è comunque legittima la vendita di aziende e rami
d’azienda in esercizio nei seguenti casi: §
ove risulti
rispettato il criterio di prevalenza del ricavo (di cui all’articolo 105,
comma 1, della legge fallimentare di cui al RD 267/1942); §
ad un prezzo
inferiore a quello determinato dalla valutazione risultante ai sensi del
comma 1 del medesimo articolo 63 se, sella base delle concrete proposte di
acquisto raccolte sul mercato a esito di procedure competitive, la
liquidazione dei cespiti non garantisca il realizzo di un corrispettivo
almeno pari o superiore al prezzo complessivamente offerto per l’azienda o il
ramo d’azienda. |
Articolo 12 – Misure per favorire il credito alla piccola e media
impresa
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto
|
12.74 |
Colaninno |
PD |
3.2 |
Sostituisce
la lettera a) del comma 1, con lo scopo di estendere la disciplina delle cartolarizzazioni, contenuta nella legge n. 130 del 1999, alle
operazioni realizzate mediante la sottoscrizione
o l'acquisto di cambiali finanziarie. Precisa altresì che, se le
operazioni sono realizzate mediante sottoscrizione o acquisto di titoli, i
richiami ai debitori ceduti si intendono riferiti alla società emittente i
titoli. |
12.75 NF |
Colaninno |
PD |
3.2 |
Modifica la
lettera c) del comma 1 e, in particolare: §
precisa che,
nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione, le società veicolo possono aprire conti correnti segregati anche presso la banca depositaria, oltre che presso i soggetti
incaricati della riscossione dei crediti ceduti, nonché dei servizi di cassa
e di pagamento; §
specifica che,
ove nei confronti del depositario siano avviati procedimenti di crisi aziendale e similari, le somme accreditate su tali conti siano
integralmente restituite alla società
per conto di cui è avvenuto l'incasso, secondo i termini contrattuali e
comunque senza la necessità di attendere i riparti e le altre restituzioni; §
prevede che le somme poste su conti correnti segregati da parte dei soggetti che effettuano
servizi di riscossione, cassa e pagamento nelle operazioni di
cartolarizzazione, siano integralmente restituite
alla società per conto di cui è avvenuto l'incasso, secondo i termini
contrattuali e comunque senza la necessità di attendere i riparti e le altre
restituzioni, se non per l'eccedenza delle somme incassate e dovute alla
società cessionaria o emittente. |
12.76 |
Colaninno |
PD |
3.2 |
Modifica il numero 1) della lettera d) del comma 1
e, in particolare: §
semplifica gli adempimenti pubblicitari necessari
relativi alle cessioni (anche non
in blocco) di crediti di impresa
effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione.
Per effetto della modifica in esame, è sufficiente che la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione contenga l'indicazione del cedente,
del cessionario e della data di cessione affinché si producano gli effetti di
opponibilità ai terzi, di limite alle azioni esperibili sui crediti
acquistati e sulle somme corrisposte dai soggetti ceduti, nonché di
limitazione alla compensabilità tra crediti; §
per quanto
riguarda gli effetti giuridici dei suddetti adempimenti pubblicitari, precisa
l’operatività del divieto di
compensazione nei confronti dei debitori ceduti; in particolare, non
possono essere compensati i crediti
acquistati dalla società di cartolarizzazione coi crediti di tali debitori nei confronti del cedente, sorti posteriormente a tale data. |
12.77 |
Colaninno |
PD |
3.2 |
Modifica il
numero 1 della lettera d) del comma 1, aggiungendo il comma 2-bis all’articolo 4 della legge n. 130 del |
12.78 |
Colaninno |
PD |
3.2 |
Modifica il
numero 3) della lettera d) del comma 1; in particolare: §
modifica il
comma 4-bis dell’articolo 4 della legge n. 130 del §
aggiunge il
comma 4-ter all’articolo 4 della legge n. 130 del 1999 ai sensi del
quale, nel caso di cessione di crediti derivanti da aperture di credito,
anche regolate in conto corrente, il diritto di rendere esigibile il credito
ceduto è esercitato dalla società cessionaria in conformità alle previsioni
del relativo contratto o, in mancanza, con un preavviso non inferiore a
quindici giorni. |
12.19 |
Abrignani |
FI
PdL |
3.2 |
Modifica
la lettera h) del comma 1, al fine
di includere le cambiali finanziarie
tra i nuovi attivi idonei a essere posti a garanzia di obbligazioni bancarie
collateralizzate; specifica che tali attivi possono essere ceduti anche da
società facenti parte di un gruppo bancario. Affida alla fonte regolamentare
la disciplina dell'emissione di tali nuove categorie di attivi idonei,
differenziandoli dai titoli emessi in base alla già vigente disciplina dei covered bonds. |
12.72 |
Colaninno |
PD |
3.2 |
Modifica il
comma 2, incidendo sull’articolo
32, nuovo comma 26-bis del D.L. n.
83 del |
12.71 |
Colaninno |
PD |
3.2 |
Modifica la
lettera c) del comma 4, incidendo
sul nuovo articolo 20-bis, comma 2,
del DPR n. 601 del |
|
Mazziotti Di Celso Colaninno |
SCpI
|
3.2 |
Modifica il
comma 5, incidendo sul nuovo comma 9-bis dell’articolo 32 del
D.L. n. 83 del |
12.83 |
Colaninno |
PD |
3.2 |
Modifica la
lettera a) del comma 6, incidendo
sul nuovo comma 1-bis dell’articolo 46 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. n.
385 del 1993). al fine di consentire la costituzione
di privilegio speciale sui beni mobili
destinati all'esercizio dell'impresa anche a garanzia di obbligazioni e titoli similari con
scadenza nel breve termine. |
12.68 |
Galli
G. |
PD |
3.2 |
Aggiunge il comma 6-bis, consentendo che il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese possa prestare garanzia in favore delle società di gestione del risparmio
che, in nome e per conto dei fondi comuni di investimento, sottoscrivano i nuovi strumenti finanziari emessi da
piccole e medie imprese (obbligazioni e titoli similari di cui
all'articolo 32 del D.L. n. 83 del 2012), sia che si tratti di singole
operazioni di sottoscrizione di obbligazione titoli similari che di
portafogli di operazioni. Affida a un decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei
requisiti e delle caratteristiche delle operazioni ammissibili, le modalità
di concessione della garanzia, i criteri di selezione nonché l'ammontare
massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura
del rischio dalla concessione della garanzia di cui al presente articolo. |
2.100 |
Relatori |
|
5.2 |
Modifica il
comma 7, precisando: §
che la copertura finanziaria ivi disposta è
volta a far fronte agli oneri derivante dalle misure del solo comma 4 del medesimo articolo 12, che innova il regime fiscale
applicabile ai finanziamenti a medio e a lungo termine, in particolare estendendo l’imposta sostitutiva di alcune imposte indirette anche alle operazioni di finanziamento
strutturate; §
che i 4 milioni stanziati a copertura dei
predetti oneri, a decorrere dal 2014, sono annui. |
12.49 NF |
Fantinati |
M5S |
5.2 |
Aggiunge un nuovo comma 7-bis stabilendo la sospensione
per il 2014 delle cartelle esattoriali nei confronti
delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili,
per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali,
maturati nei confronti della P.A., che siano stati certificati secondo le
modalità di cui ai D.M. Economia |
12.24
NF |
Sandra
Savino |
FI
PdL |
5.2 |
Aggiunge un nuovo comma 7-ter volto a consentire la modifica della determinazione
del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 145744 del |
Articolo 13 – Disposizioni urgenti per EXPO 2015,
per i lavori pubblici ed in materia di trasporto aereo
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto
|
13.55 |
Mannino |
M5S |
1.2 |
Aggiunge il comma 1-bis che impone al CIPE di
pubblicare (entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto),
in un'apposita sezione del sito web, un'anagrafe dei provvedimenti aventi
forza di legge con i quali, a far data dal 1° gennaio 2010, sono state
revocate le assegnazioni disposte, con proprie delibere, dal CIPE medesimo. Lo stesso comma
stabilisce che l’anagrafe sia aggiornata con cadenza almeno trimestrale e
che, per ogni provvedimento, siano indicati: §
la consistenza delle risorse revocate e la loro nuova destinazione; § lo stato di avanzamento
procedurale, fisico e finanziario sia degli interventi a beneficio dei quali
sono state riassegnate le risorse revocate, sia di quelli oggetto delle
delibere di assegnazione oggetto della revoca. |
13.57 |
Peluffo |
PD |
1.2 |
Modifica
gli ultimi due periodi del comma 2
al fine di: §
differire dal 30 giugno al 31 dicembre 2014 il termine entro il quale
deve essere stipulato il contratto di finanziamento relativo alla linea M4 della metropolitana di Milano, pena la revoca del
finanziamento di 172,2 milioni di euro di contributi statali assegnati dal
CIPE; §
attribuire al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), anziché al CIPE, la
competenza alla definizione del cronoprogramma dei lavori e delle modalità di
monitoraggio. |
13.43 NF |
Tullo |
PD |
1.2 |
Modifica il
comma 4 al fine di chiarire che le
risorse statali di cui si dispone la revoca sono quelle dell’articolo 1, comma 994,
della legge 27 dicembre 2006, n.296 (15 milioni di euro annui per quindici
anni a decorrere dal 2007 destinati alla realizzazione di grandi
infrastrutture portuali immediatamente cantierabili). Vengono altresì fatti
salvi gli effetti dei bandi pubblicati
prima dell'entrata in vigore del presente decreto. E’ altresì differito il
termine (da |
13.131 |
Relatori |
|
5.2 |
Aggiunge un periodo al
comma 4, per l’assegnazione - da parte del CIPE di risorse revocate e
disponibili contenute nella delibera 146/2006 (contributo quindicennale di 6,258
milioni di euro annui per il finanziamento del progetto “Completamento schema
idrico Basento-Bradano: attrezzamento settore G”, di cui risultano
utilizzabili, secondo quanto riportato nella relazione tecnica, dieci
annualità, pari a 62,580 milioni di euro) - al medesimo progetto
“Completamento schema idrico “Basento-Bradano”, condizionando l’assegnazione
delle risorse all’invio da parte dell’amministrazione aggiudicatrice al
Ministero delle infrastrutture entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto del progetto definitivo
aggiornato ai prezziari vigenti posto a base di gara, con il relativo cronoprogramma.
Il CIPE prevede la revoca dei finanziamenti in caso di mancato avvio dei
lavori nel rispetto del cronoprogramma. |
0.13.131.
4 0.13.131.
5 |
Sberna Latronico |
PD FI PdL |
5/2 |
Aggiungono
un ulteriore periodo al comma |
13.62 |
Bruno
Bossio |
PD |
1.2 |
Modifica il comma 6, elevando da Conseguentemente modifica il comma 7 escludendo le
risorse destinate allo sviluppo del sistema informativo portuale da quelle
oggetto di assegnazione da parte del CIPE. |
13.45 NF |
Bernardo |
NCD |
5.2 |
Inserisce il comma 6-bis, che
autorizza la società UIR-Net Spa, soggetto attuatore della piattaforma
logistica nazionale a stipulare un’apposita convenzione con Expo 2015 Spa,
Fiera di Milano Spa e Agenzia delle dogane per le finalità di Expo 2015 e in
particolare per la realizzazione del modulo informatico/telematico di
interconnessione del sistema di gestione della rete logistica nazionale con
la piattaforma logistica nazionale digitale con particolare riferimento al
corridoio doganale virtuale (che rappresenta uno dei servizi della
piattaforma logistica nazionale, al fine di consentire lo snellimento della
circolazione delle merci sulla rete logistica). |
13.133 NF |
Relatori |
|
5.2 |
Aggiunge il comma 7-bis che autorizza spese per
il ristoro, parziale, dei danni subiti da imprese nella realizzazione di
opere comprese nel programma delle infrastrutture strategiche (PIS), a
seguito di delitti non colposi commessi
al fine di ostacolare o rallentare l’ordinaria esecuzione delle attività di
cantiere. Autorizza la spesa complessiva di 7 milioni di euro (2 milioni per
l'anno 2014 e 5 milioni per il 2015), a valere delle disponibilità dei fondi
speciali di parte corrente. |
13.7 |
Bonavitacola |
PD |
5.2 |
Aggiunge il comma 9-bis destinando ad investimenti per la funzionalità del
contratto di servizio ferroviario
regionale, per il biennio 2014-2015, le risorse impegnate e non
utilizzate per la realizzazione della tratta ferroviaria stazione
centrale Salerno – stadio Arechi, nei limiti di 5 milioni. |
13.79 NF |
Garofalo |
NCD |
1.2 |
Riformula il comma 10 – che contiene disposizioni modificative dell’art.
118 del D.Lgs. 163/2006 finalizzate a garantire, in particolari condizioni,
la prosecuzione dei contratti di appalto e subappalto – al fine di: §
modificare le
condizioni citate: anziché riferirsi, come prevede il testo vigente, a “condizioni
di particolare urgenza inerenti al completamento dell'esecuzione del
contratto”, il nuovo testo prevede che la disciplina si applichi nei casi di crisi
di liquidità finanziaria dell'affidatario, comprovata da reiterati ritardi
nei pagamenti dei subappaltatori, o dei cottimisti, o anche dei diversi
soggetti che eventualmente lo compongono; §
ampliare la
platea dei soggetti che (qualora siano accertate dalla stazione appaltante le
condizioni succitate) la stazione appaltante può pagare direttamente: oltre
al subappaltatore e al cottimista il nuovo testo contempla anche le mandanti,
nonché le società, anche consortili, eventualmente costituite per
l'esecuzione unitaria dei lavori (tali società consortili sono disciplinate
dall'art. 93 del D.P.R. 207/2010, regolamento di esecuzione del D.Lgs.
163/2006); §
chiarire che la stazione appaltante può provvedere al pagamento
diretto indicato al punto precedente solo dopo aver sentito l'affidatario; Con riferimento al comma 3-bis dell’art. 118 le modifiche sono
volte a: §
chiarire che la procedura di concordato preventivo a cui si fa
riferimento è quella con “continuità aziendale”; §
ampliare il novero dei soggetti a cui, in pendenza della citata
procedura, la stazione appaltante può pagare le prestazioni eseguite. Anziché
limitarsi ai subappaltatori e ai cottimisti, il nuovo testo considera anche gli
eventuali diversi soggetti che costituiscano l'affidatario, quali le
mandanti, nonché le società, anche consortili, eventualmente costituite per
l'esecuzione unitaria dei lavori (vale a dire gli stessi soggetti contemplati
al comma 3); §
specificare che i pagamenti devono avvenire secondo le determinazioni
del Tribunale competente. §
Viene altresì aggiunto un comma 3-ter,
che impone alla stazione appaltante (nei casi disciplinati dai precedenti
commi 3 e 3-bis, vale a dire crisi
di liquidità e concordato preventivo con continuità aziendale), ferme
restando le disposizioni previste in materia di obblighi informativi,
pubblicità e trasparenza, di pubblicare nel proprio sito istituzionale le
somme liquidate con l'indicazione dei relativi beneficiari. |
13.42 |
Mariani |
PD |
1.2 |
Aggiunge il comma 11-bis, che va ad integrare la disciplina del concordato con
continuità aziendale recata dall’articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n.
267. Si prevede che, successivamente al deposito del ricorso, la
partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere
autorizzata dal Tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se
nominato. In mancanza di tale nomina, provvede il Tribunale. |
13.98 NF |
Garofano |
NCD |
1.2 |
Modifica il comma 14 al fine di: §
eliminare il requisito della concorrenzialità per le procedure di
scelta del beneficiario; §
richiedere il parere dell’Autorità di regolazione dei trasporti e
dell’Ente nazionale per l’Aviazione Civile per l’emanazione delle apposite Linee guida da parte del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti; §
spostare il termine di emanazione delle linee guida a trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Integra il comma 15 per inserire anche l’Autorità di regolazione dei
trasporti tra gli enti a cui i gestori aeroportuali comunicano l’esito delle
procedure, ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di trasparenza
e competitività. |
13.103 |
Minardo |
NCD |
1.2 |
Aggiunge il comma 15-bis, che fissa a euro 0,50 il valore massimo dei parametri per la definizione della misura
dell'imposta regionale sulle emissioni
sonore degli aeromobili civili – IRESA (di cui agli articoli 90 e
seguenti della legge 21 novembre 2000, n. 342). Fermo restando tale valore
massimo, la determinazione del tributo è rimodulata tenendo conto anche degli
ulteriori criteri della distinzione tra voli diurni e notturni e delle
peculiarità urbanistiche delle aree geografiche prospicienti i singoli
aeroporti. |
2.100 |
Relatori |
|
5/2 |
- Modifica il comma 18, specificando che la copertura finanziaria, per le esenzioni sulle addizionali per i diritti aeroportuali, stimata in 9 milioni di euro e realizzata tramite riduzione dei trasferimenti correnti dello Stato all’ENAC, si intende a decorrere dal 2014. -
Modifica il comma
23, aggiungendo la quantificazione
di 184 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, per la
copertura degli oneri del comma 21 relativi al Fondo speciale per il sostegno
del reddito e dell’occupazione del settore del trasporto aereo. |
13.23 |
Savino Sandra |
Fi PdL |
5.2 |
Aggiunge i commi 19-bis e 19-ter, in materia di indennità delle forze di polizia e del personale
civile degli istituti penitenziari. In particolare, il comma 19-bis fornisce una norma di
interpretazione autentica dell’articolo 3, comma 5, della legge 284/1977,
secondo la quale il computo con l’aumento di un quinto del servizio comunque
prestato con percezione dell'indennità per servizio di istituto o di quelle
indennità da essa assorbite per effetto della legge 967/1969, ai fini della
liquidazione e riliquidazione delle pensioni, si applica anche al caso in cui
venga costituita posizione assicurativa previdenziale a seguito di instaurazione
di rapporto di lavoro dipendente regolato dal diritto privato. Il comma 19-ter provvede alla copertura dell’onere, pari a 6 milioni a decorrere dal 2014. |
13.109 |
Petitti |
PD |
5.2 |
Sostituisce i commi 24 e 25 prevedendo l’estensione anche alle Unioni di comuni la possibilità di accedere al finanziamento e l’aumento fino a 20 mesi del termine per la conclusione del progetto finanziato. Inoltre, in via subordinata, è previsto anche il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria collegati ai medesimi obiettivi, per un importo non inferiore ai 100.000 euro e non superiori ai 500.000 euro. Infine è previsto un decreto interministeriale per disciplinare i criteri per l’utilizzo delle risorse e una convenzione con l’ANCI per definire le modalità di attuazione dei relativi interventi. Aggiunge il comma 25-bis che
obbliga gli enti locali ad inviare le relazioni per i servizi pubblici locali
di rilevanza economica all’Osservatorio per i servizi pubblici locali (presso
il MISE). |
13.134 13.29 |
Relatori Fiorio |
|
5.2 1.2 |
Inserisce l’articolo 13-bis, nel quale confluisce la
modifica del codice della strada
(decreto legislativo n. 285/1992) in materia di carrelli di cui al comma 12
dell’art. 13, come integrato dall’emendamento
|
Articolo 14 – Misure di contrasto al lavoro sommerso e irregolare
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto
|
|
Relatori |
|
3.2 pom |
Modifica in
più parti l’articolo 14, recante
misure di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare e per la tutela della
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare, si prevede: §
che il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali possa procedere
progressivamente alle assunzioni del personale ispettivo individuato, da
destinarsi su tutto il territorio nazionale (e non più alle sole regioni del
centro-nord) (lettera a)) §
l’attivazione delle procedure di mobilità
collettiva per il personale della P.A. (di cui all’articolo 34-bis, comma
2, del D.Lgs. 165/2001 e ferma restando, in ogni caso, la mobilità volontaria
ai sensi dell’articolo articolo 30, comma 2-bis, dello stesso D.Lgs.
165/2001), con esclusivo riferimento al personale in possesso di professionalità
compatibili con quelle di ispettore del lavoro o ispettore tecnico (lettera a)); §
che
nell'ipotesi di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva
comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di
lavoro privato, la procedura di diffida
(di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 124/2004) trovi applicazione solamente
alle violazioni commesse dopo
l’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 145/2013 (rimanendo
quindi soggette a tale procedura le violazioni commesse prima di tale data) (lettera b)); §
la riduzione
degli importi delle sanzioni
amministrative prescritte in caso di violazione delle norme sulla durata
massima settimanale dell'orario di lavoro (per ogni periodo di sette giorni,
in quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario), nonché in caso
di violazione delle norme relative ai riposi settimanali, stabilendo che gli
importi vigenti siano duplicati
(invece che decuplicati, come stabilito nel testo originario del
decreto-legge); tali sanzioni trovano altresì applicazione anche nei
confronti delle violazioni commesse dalla data di entrata in vigore del D.L.
145/2013 (lettera c)); §
che le
eventuali maggiori entrate derivanti dall’applicazione della lettera a), nonché l’incremento delle sanzioni
di cui alle lettere b) e c), siano versati al Fondo sociale per
l’occupazione e formazione. Conseguentemente, è data facoltà al Ministero del
lavoro, a valere sul predetto Fondo e in misura massima di 10 milioni di euro a decorrere dal 2014, di introdurre, con proprio
decreto (di cui peraltro non viene
individuato il termine per l’emanazione), specifiche misure finalizzate
ad un utilizzo più efficiente del personale ispettivo su tutto il territorio
nazionale, nonché ulteriori misure volte a garantire una maggior efficacia
della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale e ad iniziative
di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare (lettera d)). Si segnala
che il testo originario del decreto-legge (lettera c)) dispone la destinazione dei maggiori importi derivati
dall'aumento delle sanzioni al finanziamento di misure, anche organizzative,
poste in essere dalle direzioni territoriali del lavoro, finalizzate a
rendere più efficaci le attività di vigilanza in materia di lavoro e di
legislazione sociale, e le iniziative di contrasto al lavoro sommerso e
irregolare, nonché quelle di prevenzione e promozione in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro; Inoltre
vengono soppresse le originarie
lettere d) ed f) dell’articolo 14, concernenti, rispettivamente: §
la
sottoposizione della programmazione
delle verifiche ispettive, sia a livello centrale che territoriale, del
personale ispettivo degli enti pubblici che gestiscono forme di assicurazione
obbligatoria, all'approvazione delle rispettive strutture centrali e
territoriali del Ministero del lavoro; §
l’individuazione,
attraverso apposito decreto interministeriale da adottarsi entro 60 giorni
dalla data di conversione del D.L. 145/2013, di specifiche forme di
implementazione e razionalizzazione nell'utilizzo del mezzo proprio da parte
del personale ispettivo del Ministero del lavoro. |