Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Titolo: Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia" D.L. 145/2013 - A.C. 1920-A Sintesi degli emendamenti approvati dalle Commissioni VI Finanze e X Attività Produttive
Riferimenti:
DL N. 145 DEL 23-DIC-13   AC N. 1920/XVII
Serie: Progetti di legge    Numero: 108    Progressivo: 2
Data: 06/02/2014
Organi della Camera: VI-Finanze
X-Attività produttive, commercio e turismo

 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”

D.L. 145/2013 – A.C. 1920-A

Sintesi degli emendamenti approvati dalle Commissioni

VI Finanze e X Attività Produttive

 

 

n. 108/2

 

6 febbraio 2014


Servizio responsabile:

 

Servizio Studi

Dipartimento Finanze

( 066760-9496 – * st_finanze@camera.it

Dipartimento Attività Produttive

( 066760-9574 – * st_attprod@camera.it

 

Il presente dossier contiene una sintesi degli emendamenti approvati dalle Commissioni VI Finanze e X Attività Produttive in sede referente.

Per ogni emendamento vengono indicati il numero di presentazione, il presentatore, la data dell’approvazione, una breve sintesi dell'oggetto della modifica e il relativo settore.

 

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

File: D13145b.doc


 

Articolo 1 – Disposizioni per la riduzione dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, per gli indirizzi strategici dell'energia geotermica, in materia di certificazione energetica degli edifici e di condominio, e per lo sviluppo di tecnologie di maggior tutela ambientale

 

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

1.150 N.F.
1.104 N.F.

Benamati
Crippa

PD

3.2 pom

Modifica il comma 2, al fine di escludere gli impianti fotovoltaici di potenza fino a 100 kW e per quelli idroelettrici fino a 500 kW dall’applicazione delle disposizioni del comma 2, che fissa il prezzo zonale orario per il regime di ritiro dedicato per gli impianti che accedono a incentivazioni a carico delle tariffe elettriche sull’energia prodotta in luogo dei prezzi minimi garantiti, definiti dall’AEEG.

1.149 NF

Benamati

PD

3.2 pom

Modifica il comma 4, specificando che il decreto del MISE, con cui è definita la percentuale di riduzione specifica per ciascuna tipologia di impianto, deve prevedere il periodo residuo di incentivazione al di sotto del quale non si applica la penalizzazione prevista dal comma 3, lettera a). Allo scopo di salvaguardare gli investimenti in corso, tale periodo residuo non può essere inferiore al 31 dicembre 2014 e può essere differenziato per ciascuna fonte, per tenere conto della diversa complessità degli interventi medesimi.

Modifica il comma 6, lettera b), al fine di prevedere che solo i nuovi impianti incentivati ai sensi del DM 6 luglio 2012 (incentivi a fonti rinnovabili non fotovoltaiche) sono esclusi dall’applicazione delle norme che prevedono il meccanismo alternativo di incentivazione delle fonti rinnovabili.

1.73

Minardo

NCD

30.1

Aggiunge il comma 6-bis, che demanda all’AEEG di rideterminare, entro 60 giorni, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema applicati al consumo di gas ed i criteri di ripartizione degli stessi a carico dei clienti finali, tenendo conto della definizione di imprese a forte consumo di energia. La norma è finalizzata alla promozione della competitività delle imprese industriali.

In relazione alla formulazione del testo, si segnala che occorre utilizzare la nuova denominazione dell’AEEG (Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico).

1.141 NF

Mucci

M5S

3.2 pom

Aggiunge il comma 6-ter che demanda all’AEEG di identificare, entro 6 mesi, le componenti di base di costo da esplicitare obbligatoriamente nelle offerte contrattuali rivolte ai clienti finali per l’acquisto di gas o di energia elettrica e di determinare le sanzioni da applicare ai venditori in caso di inottemperanza. La norma è finalizzata ad agevolare i clienti nella comparabilità delle offerte contrattuali.

1.95 N.F.

1.97 N.F.

1.136 N.F.

Da Villa

Petraroli

Crippa

M5S

M5S

M5S

3.2 pom

Aggiunge il comma 6-quater disponendo che l’AEEG promuova, attraverso la regolazione, l’installazione dei contatori elettronici, e provveda perché i dati di lettura dei contatori siano disponibili per i clienti in forma aggregata, con modalità che consentano la facile lettura dei dati di consumo e garantendo la più aderente e tempestiva corrispondenza dei consumi fatturati a quelli effettivi, con lettura effettiva dei valori di consumo ogni volta che sono installati sistemi di teleutenza, determinando un intervallo di tempo massimo per il conguaglio nei casi di lettura stimata.

1.153

Senaldi

PD

30.1

Integra il comma 7, per precisare che il pagamento della sanzione amministrativa per l’omessa dichiarazione o allegazione dell’attestato di prestazione energetica (APE) non esenta dall’obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell’APE nel termine di 45 giorni.

1.43
1.84

Carrescia
Bernardo

PD
NCD

30.1

Aggiunge il comma 7-bis, che consente anche alle imprese non costituite in forma di persona giuridica di essere nominati come soggetto “terzo responsabile dell’impianto termico”, ovvero delegati dal responsabile dell’impianto ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici. A tal fine modifica l’Allegato A del D.Lgs. 192/2005, che al comma 52 considerava esclusivamente le persone giuridiche.

1.45

Schullian

Misto-ML

30.1

Aggiunge il comma 7-ter, il quale abroga la norma (contenuto nell’articolo 1, comma 139 della legge di stabilità 2014) che rinviava l’obbligo di allegare l'attestato di prestazione energetica (APE) ai contratti immobiliari al momento di entrata in vigore delle Linee guida per la certificazione energetica degli edifici.

1.132

Crippa

M5S

30.1

Aggiunge il comma 8-bis, che apporta numerose modifiche e integrazioni al Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici (DPR 75/2013), intervenendo in particolare su:

§       i titoli di studio di cui devono essere in possesso i tecnici abilitati (lettere a), b) e c));

§       i requisiti di indipendenza e imparzialità dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici (nel caso in cui il tecnico abilitato sia dipendente e operi per conto di enti pubblici od organismi di diritto pubblico, il requisito di indipendenza si intende superato dalle finalità istituzionali proprie di tali enti) (lettera d));

§       le facoltà delle regioni e province autonome nel disciplinare la materia dei soggetti certificatori (in particolare si specifica che esse possono riconoscere quali soggetti certificatori coloro che dimostrino di aver frequentato e superato un corso di formazione per la certificazione energetica attivato prima della data di entrata in vigore del DPR 75/2013 e comunque conforme ad alcuni requisiti minimi, tra cui la durata che viene portata da 64 a 80 ore) (lettere e) e g));

§       l’esplicita indicazione che le disposizioni del DPR 75/2013 si applicano anche ai fini della redazione dell’attestato di prestazione energetica (APE) di cui alla direttiva 2010/31/CE (lettera f));

In relazione alla formulazione del testo si segnala che alla lettera d) si fa riferimento al “punto 3”, intendendo forse l’”articolo 3”. Si valuti l’opportunità di specificare che, in tali casi, il tecnico è esonerato dalle dichiarazioni di cui al comma 1 dell’articolo 3 del DPR 75/2013.

1.180 NF

Abrignani

FI PdL

3.2 pom

Aggiunge il comma 8-ter, prevedendo che gli annunci di locazioni ad uso turistico, nel caso riguardino un periodo di 4 mesi all’anno, non debbano riportare gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente.

1.131
1.169

Vazio
Pisano

PD
M5S

30.1

Modifica il comma 9, sopprimendo la lettera b). Viene dunque ripristinata la situazione preesistente al decreto, secondo la quale le innovazioni finalizzate al contenimento del consumo energetico degli edifici possono essere decise a maggioranza semplice dell’assemblea condominiale.

La lettera b), infatti, eliminava le opere e gli interventi per il contenimento del consumo energetico degli edifici dall’elenco delle innovazioni che possono essere decise dalla maggioranza semplice dell’assemblea condominiale (vale a dire un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio). Per tali innovazioni la lettera b) richiedeva dunque la maggioranza qualificata (ovvero, un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno i due terzi del valore dell’edificio).

1.51 NF

Abrignani

FI PdL

3.2 pom

Sostituisce il comma 10, al fine di integrare le norme del decreto di riassetto delle risorse geotermiche (D.Lgs. 22/2010) relative alla ricerca e lo sviluppo di nuove centrali geotermoelettriche a ridotto impatto ambientale tramite impianti pilota con reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, con emissioni nulle. In particolare:

§       specifica che le emissioni in questione sono quelle di processo;

§       pone il limite massimo di 40.000 Mwh elettrici annui per l'energia immessa nel sistema elettrico per gli impianti pilota che, per il migliore sfruttamento ai fini sperimentali del fluido geotermico, necessitano di una maggiore potenza nominale installata al fine di mantenere il fluido geotermico allo stato liquido.

1.148

Benamati

PD

1.2

Integra il comma 12, relativo alla centrale termoelettrica a carbone da realizzare sul territorio del Sulcis Iglesiente, per precisare che l’incentivo (consistente nell’acquisto dell’energia prodotta e immessa in rete dall’impianto a prezzo maggiorato da parte del GSE) è concesso esclusivamente per la quantità di energia prodotta con la cattura e lo stoccaggio dell’anidride carbonica.

1.105 NF

Bernardo

NCD

5.2

Modifica in diversi punti il comma 15, il quale a sua volta interviene sul D.Lgs. 28/201, in materia di biocarburanti.

In particolare:

§       invece di congelare al 4,5% la quota minima di carburanti per i trasporti ricavati dalla biomassa che i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio, prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili e destinati ad essere impiegati per autotrazione, hanno l'obbligo di immettere in consumo nel territorio nazionale, la proposta emendativa sposta al 2015 il termine entro il quale conseguire la predetta quota, riportandola alla misura del 5% già prevista dalla normativa previgente al D.L. 145/2013;

§       al fine di eliminare il vantaggio dato ai biocarburanti prodotti in UE da materia prima UE, anticipa al 31 marzo 2014 il termine attualmente fissato al 31 dicembre 2014, entro il quale il contributo energetico dei biocarburanti diversi da quelli prodotti a partire da rifiuti e sottoprodotti, è maggiorato rispetto al contenuto energetico effettivo qualora siano prodotti in stabilimenti ubicati in Stati dell'Unione europea e utilizzino materia prima proveniente da coltivazioni effettuate nel territorio dei medesimi Stati;

§       al fine di eliminare il limite di utilizzo di assolvimento dell’obbligo di miscelazione con biocarburanti a valore doppio, abroga il comma 5-quinquies dell’articolo 33 del D.lgs. 28/2011 (così come modificato dal decreto legge in esame) che prevede che, a decorrere dal 2014, i soggetti obbligati possono adempiere al proprio obbligo annuale complessivo di immissione in consumo di biocarburanti nella misura massima del 40% con certificati di immissione in consumo di biocarburanti che sono stati prodotti a partire da rifiuti e sottoprodotti. Conseguentemente, sono eliminati i riferimenti al comma 5-quinquies contenuti nel comma precedente;

§       al fine di eliminare la discriminazione tra rifiuti e sottoprodotti UE e non UE e la limitazione del doppio conteggio a quei sottoprodotti e rifiuti che non abbiano altra utilità commerciale, sopprime i requisiti in base al quali, ai fini del contributo dei biocarburanti, rifiuti e sottoprodotti devono essere entrambi prodotti e trasformati in biocarburanti nel territorio Comunitario, e non devono presentare altra utilità produttiva o commerciale al di fuori del loro impiego per la produzione di carburanti o a fini energetici (articolo 33, comma 5, D.Lgs. 28/2011);

§       al fine di eliminare l’autorizzazione all’import di biocarburanti, abroga i commi 4, 5 e 6 del D.L. 83/2012 che hanno introdotto tale obbligo per i biocarburanti prodotti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

Lascia inalterate rispetto al testo del decreto legge le previsione in base alle quali:

§       con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabiliti gli incrementi annui per il raggiungimento della quota minima al 2020.

§       a decorrere dal 1° gennaio 2015, la quota minima sia determinata in una quota percentuale di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nello stesso anno solare, calcolata sulla base del tenore energetico.

Entro tre mesi, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato tecnico consultivo biocarburanti, verranno aggiornate le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione dell’obbligo, ai sensi dell’articolo 1, comma 368, punto 3 della legge n. 296/2006.

Si amplia la gamma dei residui, qualificati come sottoprodotti, ai fini della possibilità di adempiere all’obbligo di immissione in consumo della predetta quota minima. Si interviene a tal fine sul comma 5-ter dell’articolo 33 del D.Lgs. 28/2011, che elenca i residui che, limitatamente alla categoria dei sottoprodotti, hanno accesso alla maggiorazione secondo la quale i biocarburanti prodotti a partire da essi contribuiscono, al fine dell’assolvimento dell’obbligo, per una quantità pari a due volte l'immissione in consumo di altri biocarburanti. Tale elenco viene modificato per eliminare alcune limitazioni sull’uso di materie prime da utilizzare nella produzione dei biocarburanti che attenevano soprattutto alla provenienza di alcune tipologie di residui dagli stabilimenti di produzione del biodisel, e per prevedere anche l’estensione dell’utilizzo dei grassi animali di categoria 2.

1.151 NF

Benamati

PD

1.2

Sostituisce il comma 16, relativo al valore di rimborso che il distributore subentrante deve versare al gestore uscente per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas.

La precedente formulazione del comma 16 per il calcolo del valore di rimborso rinviava all’articolo 14, comma 8, del D.Lgs. 164/2000, e dunque al valore delle immobilizzazioni nette (ossia il RAB, acronimo di Regulatory Asset Base), al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località.

La presente proposta emendativa, invece, per gli aspetti non disciplinati dalle convenzioni o dai contratti rinvia alle linee guida che il MiSE può predisporre, ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del D.L. 69/2013.

Inoltre, si prevede che, qualora il valore di rimborso risulti maggiore del 10% del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, l’ente locale concedente trasmetta le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all’AEEG per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara. La stazione appaltante deve tenere conto delle eventuali osservazioni dell’AEEG ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara.

Vengono infine prorogate le date limite entro cui la Provincia, in assenza del Comune capoluogo di provincia, convoca i Comuni dell’ambito per la scelta della stazione appaltante e da cui decorre il tempo per un eventuale intervento della Regione (allegato 1 del DM 226/2011, cd. regolamento “criteri”) per alcuni ambiti territoriali:

§       per quelli ricadenti nel primo e secondo raggruppamento, le date limite che sono scadute o che verrebbero a scadere entro il mese di ottobre 2013, già prorogate di 4 mesi dal comma 3 dell’articolo 4 del decreto-legge n. 69/2013, sono prorogate di ulteriori quattro mesi.

§       per quelli ricadenti nel terzo raggruppamento, la proroga è di 4 mesi.

In relazione alla formulazione del testo, si segnala che occorre utilizzare la nuova denominazione dell’AEEG (Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico).

1.163

Benamati

PD

3.2 pom

Aggiunge i commi 16-bis e 16-ter, in materia di gas naturale.

Il comma 16-bis contiene numerose disposizioni riguardanti lo stoccaggio del gas naturale:

§       viene richiesta ai soggetti investitori di cui al D.Lgs. 130/2010, articolo 5, comma 1, lettera b), punti 1 e 3 (aggregazioni di clienti finali corrispondenti a PMI e alcuni clienti finali industriali) la conferma della loro volontà di mantenere la partecipazione nello sviluppo delle nuove capacità di stoccaggio, ancora da realizzare da parte del soggetto che se ne è assunto l’impegno. La conferma deve essere data entro 60 giorni al MiSE;

§       la procedura di asta competitiva con cui è offerto ai soggetti produttori di energia elettrica limitatamente ai loro impianti alimentati unicamente a gas naturale lo spazio di stoccaggio di 1 miliardo di metri cubi (ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), punto 2) del D.Lgs. 130/2010) è indetta entro 60 giorni, con prezzo a base d’asta determinato dall’AEEG in misura pari al costo medio di realizzazione e gestione delle infrastrutture di stoccaggio;

§       il soggetto che (ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 130/2010) ha assunto l’impegno vincolante a sviluppare nuove infrastrutture di stoccaggio di gas naturale o a potenziare quelle esistenti, è peraltro tenuto a realizzare unicamente la capacità di stoccaggio derivante dai quantitativi confermati o richiesti, fermo restando che da tale obbligo non devono derivare oneri per il sistema del gas naturale;

§       viene limitata la necessità dell’attestazione della quota di mercato all'ingrosso relativa ad attività ed operazioni aventi ad oggetto gas naturale richiesta a ciascun soggetto che immette gas naturale nella rete nazionale di gasdotti dall'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 130/2010 ai soli casi in cui il valore superi il 10%;

§       con i decreti di assegnazione delle capacità di stoccaggio (di cui all’articolo 14 del D.L. 1/2012) il Ministero dello sviluppo economico può indicare la parte di spazio di stoccaggio di gas naturale da allocare per periodi superiori ad un anno;

§       vengono inserite le concessioni di stoccaggio di gas naturale (articolo 11 del D.Lgs. 164/2000) tra le infrastrutture che continuano ad essere esercite fino al completamento delle procedure autorizzative in corso previste sulla base dell'originario titolo abilitativo, la cui scadenza deve intendersi a tal fine automaticamente prorogata fino all'anzidetto completamento (articolo 34, comma 19, del D.L. 179/2012).

Il comma 16-ter sostituisce l'obbligo di offerta presso il mercato regolamentato delle capacità di una quota del gas importato (previsto dall’articolo 11, comma 2, del D.L. 7/2007) con un differente obbligo posto in capo a ciascun soggetto che immette gas naturale nella rete nazionale dei gasdotti con una quota di mercato all’ingrosso superiore al 10%, a decorrere dal 1° gennaio 2014 per un periodo di tre anni. L’obbligo introdotto dalla proposta emendativa in esame impone di effettuare contestualmente nel Mercato a termine del gas naturale un’offerta di vendita e un’offerta di acquisto di un volume di gas naturale pari al 5% del totale annuo immesso dal soggetto nei punti di entrata della rete nazionale di trasporto connessi con gasdotti provenienti da altri Stati o da terminali di rigassificazione di GNL. La differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto offerti non deve essere superiore ad un valore definito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell’AEEG, che definisce anche le modalità per l’adempimento dell’obbligo. Il GME trasmette i relativi dati all’Antitrust.

In relazione alla formulazione del testo, si segnala che occorre utilizzare la nuova denominazione dell’AEEG (Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico).

1.165 NF

1.168 NF

De Menech

Lodolini

PD

PD

5.2

Introducono il comma 16-quater, che, al fine di dare impulso all’indizione delle gare d’ambito per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, dispone che i gestori uscenti anticipino alla Stazione appaltante l’importo equivalente al corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara. Nel caso di due o più gestori, tale anticipazione è proporzionale ai punti di riconsegna serviti nei comuni nell’ambito territoriale di riferimento.

Tale anticipazione verrà rimborsata, comprensiva di interessi, dal concessionario subentrante all’atto dell’avvenuta aggiudicazione del servizio, con modalità definite dall’AEEG.

In relazione alla formulazione del testo, si segnala che occorre utilizzare la nuova denominazione dell’AEEG (Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico).

 


Articolo 2 - Misure in materia di nuove imprese e di riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale e fondi di investimento nel capitale di rischio delle PMI

 

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

2.60

Taranto

PD

1.2

Modifica il comma 1 ampliando l’ambito di applicazione degli incentivi all’autoimprenditorialità, introducendo tra i progetti finanziabili le iniziative nel commercio e nel turismo.

2.4 NF 2.59 NF

Lacquaniti Taranto

SEL
PD

1.2

Modifica il comma 1 relativamente ai requisiti dei soggetti che possono accedere ai benefici per l’autoimprenditorialità, stabilendo che possono presentare domanda di agevolazione le imprese costituite da non più di dodici mesi (in luogo dei sei mesi previsti dal decreto legge in esame) alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

2.48

Bruno Bossio

PD

1.2

Modifica il comma 1 riducendo da 90 a 60 giorni il termine per l’emanazione dei regolamenti di attuazione della nuova disciplina sull’autoimprenditorialità.

2.100

Relatori

 

5.2

Modifica il comma 1, lettera b), sopprimendo la clausola di salvaguardia finanziaria nel capoverso articolo 4, che riguarda i progetti finanziabili nell’ambito della riforma la disciplina degli incentivi all’autoimprenditorialità (di cui al Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185).

2.78 NF

Lacquaniti

SEL

1.2

Aggiunge il comma 1-bis destinando per gli interventi a favore delle imprese femminili una quota pari a 20 milioni di euro a valere sul Fondo di garanzia PMI alla Sezione speciale “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità” istituita presso il medesimo Fondo (comma 1-bis).

 


Articolo 3 – Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo

 

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

3.24 NF
3.23 NF
3.31 NF

Minardo
Minardo
Bombassei

NCD
NCD
SCpI

1.2

Modifica il comma 1 disponendo che la somma di 600 milioni per il triennio 2014-2016 da destinare al credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo possa essere considerata, oltre che a valere sulla proposta nazionale della programmazione dei fondi strutturali comunitari 2014-2020, anche sulle risorse della collegata pianificazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) o del Fondo per l’attuazione delle politiche comunitarie (Fondo IGRUE).

Modifica il comma 12 prevedendo anche il concerto del Ministro per la coesione territoriale – oltre che del Ministro dell’economia – nell’emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di adozione delle disposizioni applicative. Sopprime il riferimento ai 30 giorni dall’adozione dell’intervento all’interno del programma operativo nazionale (PON) di riferimento quale termine per l’adozione del decreto attuativo.

In conseguenza della modifica apportata al comma 1, modifica il comma 13 facendo riferimento – ai fini delle procedure contabili – anche al Fondo di sviluppo e di coesione.

3.37

Bonafè

PD

1.2

Modifica il comma 2, precisando che il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo è riconosciuto a tutte le imprese aventi un fatturato annuo inferiore a 500 milioni, indipendentemente dalla forma giuridica.

3.7 N.F.

Lavagno

SEL

1.2

Aggiunge un periodo al comma 2, precisando che in caso di imprese, consorzi e reti di impresa che effettuano le attività di ricerca, sviluppo ed innovazione, l’agevolazione è ripartita secondo criteri proporzionali, che tengano conto della partecipazione di ciascuna impresa alle spese stesse.

3.35 N.F.

Vallascas

M5S

1.2

Modifica i commi 3 e 4, includendo tra le attività ammissibili al credito d’imposta la creazione di nuovi brevetti ovvero le modifiche a prodotti o processi che si concretizzino nella creazione di nuovi brevetti.

3.39 N.F.

Ghizzoni

PD

1.2

Modifica il comma 5, lettera c), includendo tra le spese ammissibili quelle svolte presso università o organismi di ricerca.


Articolo 4 – Misure volte a favorire la realizzazione delle bonifiche dei siti di interesse nazionale e misure particolari per l'area di crisi complessa del porto di Trieste

 

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

4.39

Minardo

NCD

1.2

Modifica il comma 1, sostituendo la locuzione “sviluppo economico produttivo” con “sviluppo economico”.

4.18

Lacquaniti

SEL

1.2

Al comma 1 aggiunge la lettera i-bis), capoverso Art. 252-bis, comma 2, che introduce tra i contenuti degli accordi di programma le modalità di monitoraggio per il controllo dell'adempimento degli impegni assunti e della realizzazione dei progetti.

4.41 NF

4.47 NF

4.34 NF

Minardo

Matarrese

Martelli

NCD

SCI

PD

5.2

Modifica il comma 1, capoverso Art. 252-bis, comma 10, affidando alle società in house, in luogo dell’attuazione dei progetti di bonifica, la progettazione, il coordinamento e il monitoraggio dei medesimi. Prevede che sulle aree di proprietà pubblica, o nel caso di interventi ad iniziativa pubblica, le società in house debbano attivare procedure ad evidenza pubblica per l’attuazione degli interventi, ferma restando la possibilità di gestione in house prevista dalla normativa europea.

4.43
4.32

Bianchi Dorina
Colaninno

NCD
PD

1.2

Sopprime la lettera a) del comma 2, eliminando il requisito della costituzione dell’impresa alla data di entrata in vigore del presente decreto per accedere al credito d’imposta.

4.55

Rostan

PD

1.2

Modifica la lettera b) del comma 4, introducendo i veicoli industriali tra i beni ammessi al credito d’imposta

2.100

Relatori

 

5.2

Modifica il comma 14 relativo alla copertura finanziaria, al fine di imputare i relativi oneri al bilancio triennale 2014-2016.

4.06

Cani

PD

1.2

Introduce l’articolo 4-bis che modifica gli allegati del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell’ambiente), al fine di escludere, dal novero delle opere sottoposte a valutazione ambientale di competenza dello Stato e delle Regioni (elencate rispettivamente all’allegato II e all’allegato III alla parte seconda del Codice dell’ambiente) quelle destinate a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, se rappresentate da interventi di confinamento fisico finalizzati alla messa in sicurezza dei siti inquinati.

4.05

Cani

PD

5.2

Aggiunge l’articolo 4-ter che prevede:

al comma 1, al fine di accelerare la progettazione e l'attuazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito contaminato di interesse nazionale di Crotone:

§         il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e la riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delle somme liquidate per il risarcimento del danno ambientale a favore dell'amministrazione dello Stato nel giudizio civile instaurato davanti al tribunale di Milano contro la società SYNDIAL (sentenza n. 2536 del 28 febbraio 2013) e la destinazione alle finalità precedentemente indicate;

-        un D.P.C.M, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la nomina di un commissario straordinario delegato, che, ai sensi dell'art. 20 del D.L. 185/2008, è provvisto di poteri derogatori per la velocizzazione delle procedure progettuali, e per l’individuazione delle attività del commissario, nel limite delle risorse acquisite, delle relative modalità di utilizzo delle risorse e del compenso del commissario straordinario, determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del D.L. 98/2011, in un limite di 50.000 euro sia per la parte fissa che per quella variabile del compenso stesso;

al comma 2, per la progettazione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica del sito contaminato di interesse nazionale Brescia-Caffaro:

-        un D.P.C.M, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la nomina di un commissario straordinario delegato, che, ai sensi dell'art. 20 del D.L. 185/2008 è provvisto di poteri derogatori per la velocizzazione delle procedure progettuali, e per l’individuazione delle attività del commissario, nel limite delle risorse acquisite, delle relative modalità di utilizzo delle risorse e del compenso del commissario straordinario, determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del D.L. 98/2011, in un limite di 50.000 euro sia per la parte fissa che per quella variabile del compenso stesso;

-        l’istituzione di una contabilità speciale nella quale confluiscono le risorse pubbliche stanziate per la caratterizzazione, la messa in sicurezza e la bonifica del sito contaminato;

-        al comma 3, i compiti dei due Commissari delegati. Si prevede infatti che i Commissari di cui ai commi 1 e 2 curano le fasi progettuali, la predisposizione dei bandi di gara, l'aggiudicazione dei servizi e dei lavori, le procedure per la realizzazione degli interventi, la direzione lavori, la relativa contabilità e il collaudo, promuovendo anche le opportune intese tra soggetti pubblici e privati interessati. Per le attività connesse alla realizzazione degli interventi, i Commissari sono autorizzati ad avvalersi degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di società specializzate a totale capitale pubblico, degli uffici dell'amministrazione Regionale, della Provincia e del Comune.

 


Articolo 5 – Misure per favorire l'internazionalizzazione delle imprese ed in materia di facilitazione dell'ingresso e del soggiorno in Italia per start-up innovative, ricerca e studio

 

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

5. 47 NF

Della Valle

M5S

1.2

Aggiunge il comma 1-bis, specificando che la dotazione aggiuntiva del Fondo per la promozione degli scambi e l’internazionalizzazione delle imprese deve essere destinata con particolare riguardo alle piccole e medie imprese

5. 44

Della Valle

M5S

1.2

Aggiunge il comma 1-ter prevedendo che il MISE renda pubblico presso un apposito spazio web, a partire dal 30 giugno 2014, il bilancio annuale del Fondo per la promozione degli scambi e l’internazionalizzazione delle imprese.

5.40

Romano Andrea

SCpI

5.2

Aggiunge il comma 1-quater, che autorizza la spesa di 1,5 mln di euro per gli anni 2014-2016 al fine di consentire all’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese, di assumere un contingente di personale.

5.41

Oliaro

SCpI

5.2

Modifica il comma 2, il quale, aggiungendo un periodo al comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, consente una più ampia articolazione dell’orario di apertura degli uffici doganali frontalieri, con riferimento a tutte le merci che circolano in regimi diversi dal transito.

In particolare la proposta emendativa elimina la condizione che nell’ufficio doganale di riferimento la consistenza del personale in servizio sia superiore a quella dell’anno precedente in misura tale da garantire la copertura dell’orario prolungato.

5.35 NF

Oliaro

SCpI

5.2

Aggiunge il comma 2-bis, che prevede che i procedimenti amministrativi che si svolgono contestualmente alla presentazione delle merci ai fini dell’espletamento delle formalità doganali sono conclusi nel termine massimo di un’ora per il controllo documentale e cinque per quello per la visita delle merci. Inoltre se il controllo è di natura tecnica i tempi degli esiti non possono durare più di cinque giorni. E’ prevista una sanzione per il responsabile amministrativo che non rispetta tali termini.

5.11

Taricco

PD

1.2

Modifica il comma 3 estendendo anche alle imprese ittiche (oltre a quelle agricole e agroalimentari) la possibilità di far parte dei Consorzi per l’internazionalizzazione e di partecipare ai relativi progetti ammessi a contributo pubblico. Conseguentemente richiama -nel caso in cui al progetto partecipino imprese ittiche - l’applicazione della normativa comunitaria che disciplina le sovvenzioni pubbliche che rientrano nella regola de minimis in favore delle imprese nel settore ittico.

5.42

La Marca

PD

1.2

Aggiunge il comma 7-bis prevedendo il coinvolgimento degli organismi di rappresentanza in materia di regolamento del funzionamento dei COMITES nei progetti e nelle attività di sostegno all’internazionalizzazione delle imprese italiane e di promozione dell’immagine del prodotto italiano nel mondo.

Conseguentemente modifica il comma 9 disponendo che anche dall’attuazione del comma 7-bis non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

5.22

Ghizzoni

PD

1.2

Aggiunge al comma 8 la lettera f-bis, che modifica il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, escludendo l’obbligo del test di conoscenza della lingua italiana per il rilascio del permesso di soggiorno CE nel caso di permesso rilasciato per lo svolgimento di attività di ricerca presso le Università e gli enti vigilati dal MIUR.

5.60

Colaninno

PD

1.2

Aggiunge il comma 9-bis che - incidendo sulla norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe - autorizza la società Finest spa ad operare nei Paesi del Mediterraneo.

 


Articolo 6 – Misure per favorire la digitalizzazione e la connettività delle piccole e medie imprese, ed in materia di frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, comunicazioni ed editoria

 

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

6.78

Relatori

 

3.2 pom

Modifica in più commi l’articolo:

-        specifica che l’erogazione dei benefici per la digitalizzazione delle imprese può avvenire anche nell’ambito della pianificazione degli interventi del Fondo di sviluppo e coesione e del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie (modifica al comma 1);

-        precisa che la misura massima di spesa per l’erogazione dei benefici (50 milioni di euro) deve intendersi come complessiva e che le risorse possono essere rinvenute anche dalla pianificazione nazionale per l’attuazione degli interventi a finanziamento nazionale (modifica al comma 2);

-        specifica che l’erogazione del credito di imposta per la connettività delle piccole e medie imprese può avvenire anche nell’ambito della pianificazione degli interventi nazionali finanziati dal fondo per lo sviluppo e coesione e dal Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie (modifica al comma 10);

-        sopprime la previsione che il decreto ministeriale chiamato a definire le modalità di erogazione del credito di imposta sia subordinato all’approvazione del programma operativo nazionale da parte della Commissione europea (modifica al comma 11);

-        prevede che il Ministero dello sviluppo economico dia comunicazione anche dell’utilizzo di risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione (modifica al comma 14).

Si segnala che la motivazione indica come ratio dell’intervento emendativo quella di svincolare gli interventi di sostegno finanziario previsti dall’articolo 6 dal programma operativo nazionale competitività, che dovrebbe riguardare le sole regioni del Mezzogiorno, in modo che possano risultarne beneficiarie anche le imprese operanti nelle regioni centro-settentrionali.

6.72

Mosca

PD

3.2 pom

Modifica il comma 1, specificando che i contributi del comma 1 possono essere destinati anche a interventi per la modernizzazione dell’organizzazione del lavoro, tale da favorire l’utilizzo di strumenti tecnologici quali il telelavoro.

6.23

Bergamini

FI PdL

3.2 pom

Modifica il comma 1, specificando che i contributi del comma 1 possono essere destinati anche per permettere il collegamento a Internet mediante tecnologia satellitare, attraverso l’attivazione di decoder e parabole in quelle aree dove le condizioni geomorfologiche non consentano soluzioni attraverso reti terrestri ovvero gli interventi infrastrutturali necessari non risultino economicamente sostenibili.

6.79

0.6.79.1

0.6.79.2

Relatori

Abrignani

Bonafé

 

FI PdL

PD

5.2

Aggiunge il comma 4-bis, il quale prevede anche per lo scavo d’installazione dei ricoveri delle infrastrutture digitali necessarie per il collegamento degli edifici alle reti di telecomunicazioni l’applicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2013 che reca, in attuazione dell’art. 14, co. 3, del decreto-legge n. 179/2012 (cd. “decreto sviluppo 2”), le specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali. Si specifica infine (subemendamenti 0.6.79.1 e 0.6.79.2) che nel caso di installazione delle infrastrutture contemporanea all’effettuazione dello scavo, l’Ente operatore presenta un’istanza unica per lo scavo e l’installazione all’Ente locale competente o alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree, ai sensi dell’art. 88 del codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259/2003).

6.80

Relatori

 

5.2

Aggiunge il comma 4-ter, il quale autorizza l’adozione da parte del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, di un decreto volto a prevedere misure relative alla posa in opera delle infrastrutture digitali a banda larga e ultralarga ulteriori rispetto e modificative rispetto a quelle del decreto del 1° ottobre 2013. Ciò al fine di consentire l’utilizzo di tecniche innovative di scavo che non richiedono il ripristino del manto stradale.

6.81

Relatori

 

5.2

Modifica il comma 6, nel senso di precisare che gli accordi non sottoscritti in forma elettronica saranno validi fino a quanto non entrerà in vigore l’obbligo di stipula in modalità elettronica (il testo attuale, per un refuso, fa riferimento a “modalità non elettronica”.)

6.54

Minardo

NCD

3.2 pom

Modifica il comma 7, prevedendo, fino ai termini indicati dai commi 5 e 6, la validità, a fianco delle altre fattispecie indicate dal comma, anche degli accordi di programma non sottoscritti in forma elettronica per la realizzazione di interventi di qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie (ex art. 5-bis del decreto legislativo n. 502/1992).

6.33 NF
6.47 NF
6.12 NF
6.26 NF

Caparini
Bernardo
De Menech
Abrignani

LNA
NCD
PD
FI PdL

3.2 pom

Sostituisce i commi 8 e 9; rispetto al testo vigente, si specifica che dovranno essere oggetto di rilascio le frequenze televisive digitali terrestri interessate da situazioni interferenziali che risultino esistenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge e quelle oggetto delle procedure di precontenzioso “EU-Pilot” esistenti alla medesima data. Si specifica poi che gli indennizzi previsti al comma 9 saranno destinati ai soggetti, che, a seguito della nuova pianificazione operata dall’Agcom ai sensi del comma 8 conseguente al rilascio, non rientrano più nella graduatoria dei soggetti abilitati alla trasmissione televisiva digitale terrestre in ambito locale (art. 4 decreto-legge n. 34/2011).

Aggiunge il comma 9-bis¸ che prevede che l’Agcom stabilisca le modalità e le condizioni economiche secondo i cui i titolari di diritti d’uso di frequenze televisive hanno l’obbligo di cedere una quota della loro capacità trasmissiva, comunque non inferiore a un programma, a favore dei soggetti che procedano al rilascio volontario delle frequenze oggetto di situazioni interferenziali.

6.76 NF

Bruno Bossio

PD

3.2 pom

Aggiunge il comma 14-bis, che prevede che l’Agenzia per l’Italia digitale possa stipulare, nel rispetto della legislazione in materia di contratti pubblici e mediante procedure a evidenza pubblica, convenzioni con società concessionarie di servizi pubblici essenziali su tutto il territorio nazionale dotate di piattaforme tecnologiche integrate e di computer emergency response team (strutture finalizzate a raccogliere segnalazioni di incidenti informatici). In tal senso si prevede un inserimento di un nuovo comma nell’art. 47 del decreto-legge n. 5/2012, istitutivo dell’Agenzia digitale italiana. E’ prevista una clausola di invarianza finanziaria.

 


Articolo 8 – Disposizioni in materia di assicurazione r.c. auto

 

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

8.1000

8.243

8.164

8.142

Relatori

Maietta

Busin

Colletti

 

FdI

LNA

M5S

5.2

Sopprime l’articolo 8, il quale reca una serie di norme volte a contenere i costi dell’assicurazione RC-auto, attraverso la modifica, tra l’altro, del Codice delle assicurazioni private (CAP). Le norme, in chiave antifrode, disciplinano in particolare le clausole contrattuali concernenti la scatola nera, il risarcimento in forma specifica presso carrozzerie convenzionate, il divieto di cessione del diritto al risarcimento, le prestazioni di servizi medico-sanitari resi da professionisti convenzionati con le imprese assicurative.

 


Articolo 9 – Misure per favorire la diffusione della lettura

 

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

9.9 NF

Causi

PD

3.2 pom

Modifica il comma 1, prevedendo che il credito d’imposta per l’acquisto di libri muniti di codice ISBN spetti agli esercizi commerciali che effettuano vendita di libri al dettaglio, anziché a persone fisiche e giuridiche.

Sostituisce il comma 2, prevedendo che con un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e sulla base della popolazione studentesca nell’anno scolastico 2014-2015, sia fissato l’importo spettante a ogni studente di scuola secondaria di secondo grado (pubblica o legalmente parificata, avente sede nel territorio nazionale), a valere sulle risorse, pari a 50 milioni di euro, stanziate dall’articolo 9, comma 5 in esame. I dirigenti scolastici rilasceranno dunque a ciascuno studente un buono sconto, di importo corrispondente alle somme così spettanti, contrassegnato e numerato, utilizzabile per ottenere uno sconto del 19 per cento sull’acquisto di libri di lettura presso gli esercizi commerciali che si avvalgono del credito d’imposta di cui al comma 1.

Sopprime i commi 3 e 4, che recavano le modalità attuative del modificato credito d'imposta.

9.19 NF

Marzana

M5S

3.2 pom

Modifica il comma 1 estendendo l’agevolazione anche ai libri in formato digitale.

9.100

Relatori

 

5.2

Aggiunge il comma 2-bis che affida a un decreto del Ministro dell’economia, di concerto con il MISE e il MIBACT, la determinazione delle modalità attuative delle norme sul credito di imposta per l’acquisto di libri e la concessione dei buoni sconto.

9.26

Governo

 

3.2 pom

Modifica il comma 5, prevedendo anche il concerto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per l’emanazione del decreto col quale è stabilito l'ammontare dei suddetti interventi agevolativi in materia di libri, nella misura massima di 50 milioni.

 


Articolo 10 – Tribunale delle società con sede all'estero

 

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

10.3 NF

Schullian

Misto – Min. Linguistiche

5.2

Premette il comma 01, con il quale istituisce, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche, una nuova sezione specializzata in materia d’impresa a Bolzano, come sezione distaccata del tribunale di Venezia. Conseguentemente, la sezione specializzata di Venezia è competente solo per i distretti di Trento, Trieste e Venezia (modifica al comma 1).

 

 


Articolo 11 – Misure per favorire la risoluzione di crisi aziendali e difendere l'occupazione

 

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

11.39
11.7

Maietta
Laffranco

FdI
FI PdL

3.2
ant

Sopprime la lettera b) del comma 1, che riconosce la possibilità di intervento delle società finanziarie (attraverso interventi di assunzione di partecipazioni al capitale) anche in favore delle società cooperative con almeno 3 e non più di 9 soci (cd. piccole cooperative).

11.21

Guidesi

LNA

3.2
ant

Aggiunge la lettera b-bis) al comma 1, ai sensi della quale le disposizioni dell’articolo 9 della L. 49/1985 (che stabilisce che i finanziamenti effettuati con fondi somministrati o conferiti dallo Stato o dalle regioni o gestiti per conto degli stessi non concorrono a formare la base imponibile dell’imposta sostitutiva) trovano applicazione anche nei confronti dei finanziamenti a favore delle micro, piccole e medie imprese individuate ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE.

11.9
11.3

Laffranco
Nardella

FI PdL
PD

3.2
ant

Modifica il comma 2, disponendo che il diritto di prelazione riconosciuto alle cooperative di lavoratori, per l’acquisto o affitto di aziende, rami d’azienda o complessi di beni e contratti sottoposte a procedura di fallimento, concordato preventivo o amministrazione straordinaria, operi anche in caso di liquidazione coatta amministrativa.

11.37

Baldassarre

M5S

5.2

Integra il comma 3, al fine di prevedere che a seguito dell’esercizio del diritto di prelazione per l’affitto o per l’acquisto delle dell’impresa sottoposta alla procedura concorsuale da parte di società cooperative costituite da lavoratori da essa dipendenti, l’atto di aggiudicazione costituisce titolo anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, comma 19, della legge n.92/2012 (Riforma del mercato del lavoro), il quale prevede che in via sperimentale, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell’ASPI (Assicurazione sociale per l’impiego) può richiedere la liquidazione degli importi del relativo trattamento pari al numero di mensilità non ancora percepite, al fine di intraprendere un'attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un'attività in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa

11.29

Pagano

NCD

3.2
ant

Aggiunge il comma 3-bis, che fornisce un’interpretazione autentica dell’articolo 2526, comma 4, c.c.. che stabilisce che la cooperativa cui si applicano le norme sulla S.r.l. possa offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati.

La disposizione precisa che il richiamato limite all’emissione di strumenti finanziari si riferisce esclusivamente ai titoli di debito.

11.45

Relatori

 

5.2

Aggiunge il comma 3-ter, che integra la normativa riguardante la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza (articolo 4, comma 4-septies, del D.L. 347/2003) per prevedere che, nel caso di un programma di cessione dei complessi aziendali autorizzato ma non ancora realizzato dopo una prima proroga, il MiSE possa disporre una ulteriore proroga per un massimo di 24 mesi (in luogo dei 12 previsti dalla normativa vigente).

In base alla normativa vigente, le imprese dichiarate insolventi ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria possono presentare in alternativa un programma di cessione dei complessi aziendali di durata non superiore ad un anno o un programma di ristrutturazione di durata non superiore a due anni (articolo 27, comma 2, D.Lgs. 270/1999).

Nel caso in cui al termine di scadenza il programma risulti eseguito solo in parte, in ragione della particolare complessità delle operazioni attinenti alla ristrutturazione o alla cessione a terzi dei complessi aziendali e delle difficoltà connesse alla definizione dei problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo economico, può disporre una prima proroga del termine di esecuzione del programma per un massimo di 12 mesi (articolo 4, comma 4-ter, del D.L. 347/2003), e una eventuale seconda proroga per un massimo di 12 mesi (articolo 4, comma 4-septies, del D.L. 347/2003).

La proposta emendativa allunga il periodo massimo della seconda proroga di altri 12 mesi solo nel caso del programma di cessione dei complessi aziendali, qualora risulti, sulla base di una specifica relazione del commissario straordinario, l’utile prosecuzione dell’esercizio d’impresa.

11.36

Arlotti

PD

5.2

Aggiunge un comma 3-quater che precisa che sono considerati prededucibili i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo con riserva (art. 161, comma 6, legge fallimentare) a condizione: che la proposta, il piano e la documentazione richiesta siano presentati entro il termine eventualmente prorogato dal giudice; che la procedura di concordato preventiva segua senza soluzione di continuità la presentazione della domanda di ammissione al concordato con riserva.

11.30

11.33

11.18

Pagano

Sberna

Laffranco

NCD

Pl

FI PdL

5.2

Aggiunge il comma 3-quinquies, il quale prevede che per i soci di cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro autonomo, fermo restando il minimale contributivo, il trattamento economico complessivo spettante al socio lavoratore (ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 142 del 2001) costituisce base imponibile inderogabile per la contribuzione previdenziale nella gestione speciale, mentre ai fini dell’imposta sui redditi esso è considerato reddito da lavoro dipendente.

11.32 NF

11.31 NF

Petrini

Petrini

PD

PD

5.2

Aggiungono il comma 3-sexies, che introduce nel D.L. 136/2013 una norma di interpretazione autentica dell’articolo 63 del D.Lgs. 270/1999 sulla vendita di aziende in esercizio nell’ambito della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.

Secondo la proposta emendativa, tale comma si interpreta nel senso che è comunque legittima la vendita di aziende e rami d’azienda in esercizio nei seguenti casi:

§       ove risulti rispettato il criterio di prevalenza del ricavo (di cui all’articolo 105, comma 1, della legge fallimentare di cui al RD 267/1942);

§       ad un prezzo inferiore a quello determinato dalla valutazione risultante ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 63 se, sella base delle concrete proposte di acquisto raccolte sul mercato a esito di procedure competitive, la liquidazione dei cespiti non garantisca il realizzo di un corrispettivo almeno pari o superiore al prezzo complessivamente offerto per l’azienda o il ramo d’azienda.

 


Articolo 12 – Misure per favorire il credito alla piccola e media impresa

 

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

12.74

Colaninno

PD

3.2
ant

Sostituisce la lettera a) del comma 1, con lo scopo di estendere la disciplina delle cartolarizzazioni, contenuta nella legge n. 130 del 1999, alle operazioni realizzate mediante la sottoscrizione o l'acquisto di cambiali finanziarie. Precisa altresì che, se le operazioni sono realizzate mediante sottoscrizione o acquisto di titoli, i richiami ai debitori ceduti si intendono riferiti alla società emittente i titoli.

12.75 NF

Colaninno

PD

3.2
ant

Modifica la lettera c) del comma 1 e, in particolare:

§       precisa che, nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione, le società veicolo possono aprire conti correnti segregati anche presso la banca depositaria, oltre che presso i soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti, nonché dei servizi di cassa e di pagamento;

§       specifica che, ove nei confronti del depositario siano avviati procedimenti di crisi aziendale e similari, le somme accreditate su tali conti siano integralmente restituite alla società per conto di cui è avvenuto l'incasso, secondo i termini contrattuali e comunque senza la necessità di attendere i riparti e le altre restituzioni;

§       prevede che le somme poste su conti correnti segregati da parte dei soggetti che effettuano servizi di riscossione, cassa e pagamento nelle operazioni di cartolarizzazione, siano integralmente restituite alla società per conto di cui è avvenuto l'incasso, secondo i termini contrattuali e comunque senza la necessità di attendere i riparti e le altre restituzioni, se non per l'eccedenza delle somme incassate e dovute alla società cessionaria o emittente.

12.76

Colaninno

PD

3.2
ant

Modifica il numero 1) della lettera d) del comma 1 e, in particolare:

§       semplifica gli adempimenti pubblicitari necessari relativi alle cessioni (anche non in blocco) di crediti di impresa effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione. Per effetto della modifica in esame, è sufficiente che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione contenga l'indicazione del cedente, del cessionario e della data di cessione affinché si producano gli effetti di opponibilità ai terzi, di limite alle azioni esperibili sui crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai soggetti ceduti, nonché di limitazione alla compensabilità tra crediti;

§       per quanto riguarda gli effetti giuridici dei suddetti adempimenti pubblicitari, precisa l’operatività del divieto di compensazione nei confronti dei debitori ceduti; in particolare, non possono essere compensati i crediti acquistati dalla società di cartolarizzazione coi crediti di tali debitori nei confronti del cedente, sorti posteriormente a tale data.

12.77

Colaninno

PD

3.2
ant

Modifica il numero 1 della lettera d) del comma 1, aggiungendo il comma 2-bis all’articolo 4 della legge n. 130 del 1999. In particolare, per la cessione di crediti derivanti da aperture di credito, anche regolate in conto corrente, estende gli effetti derivanti delle formalità pubblicitarie della cessione previste dalla legge (limitazione alle azioni; opponibilità a terzi; divieto di compensazione) anche a tutti i crediti futuri nascenti da tali contratti, a condizione che i contratti siano stipulati prima della data di espletamento di tali formalità.

12.78

Colaninno

PD

3.2
ant

Modifica il numero 3) della lettera d) del comma 1; in particolare:

§       modifica il comma 4-bis dell’articolo 4 della legge n. 130 del 1999 in materia di cessioni di crediti verso la pubblica amministrazione, specificando che debba essere data adeguata pubblicità, nelle forme previste dalla legge, all’affidamento o al trasferimento delle funzioni della riscossione dei crediti ceduti, nonché dei servizi di cassa e di pagamento, a soggetti diversi dal cedente (anche ove non si tratti di una banca);

§       aggiunge il comma 4-ter all’articolo 4 della legge n. 130 del 1999 ai sensi del quale, nel caso di cessione di crediti derivanti da aperture di credito, anche regolate in conto corrente, il diritto di rendere esigibile il credito ceduto è esercitato dalla società cessionaria in conformità alle previsioni del relativo contratto o, in mancanza, con un preavviso non inferiore a quindici giorni.

12.19

Abrignani

FI PdL

3.2
ant

Modifica la lettera h) del comma 1, al fine di includere le cambiali finanziarie tra i nuovi attivi idonei a essere posti a garanzia di obbligazioni bancarie collateralizzate; specifica che tali attivi possono essere ceduti anche da società facenti parte di un gruppo bancario. Affida alla fonte regolamentare la disciplina dell'emissione di tali nuove categorie di attivi idonei, differenziandoli dai titoli emessi in base alla già vigente disciplina dei covered bonds.

12.72

Colaninno

PD

3.2
ant

Modifica il comma 2, incidendo sull’articolo 32, nuovo comma 26-bis del D.L. n. 83 del 2012. In particolare, si precisa che anche l'investimento in cambiali finanziarie è compatibile con le vigenti disposizioni in materia di investimento in attivi a copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione.

12.71

Colaninno

PD

3.2
ant

Modifica la lettera c) del comma 4, incidendo sul nuovo articolo 20-bis, comma 2, del DPR n. 601 del 1973. In particolare, si consente di esercitare l’opzione per l’imposta sostitutiva dello 0,25 per cento (in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative), applicabile alle operazioni di finanziamento strutturate, non soltanto dopo la delibera di emissione di strumenti di garanzia, ma anche dopo analoghi provvedimenti autorizzativi.

12.41 NF


12.82 NF

Mazziotti Di Celso

Colaninno

SCpI


PD

3.2
ant

Modifica il comma 5, incidendo sul nuovo comma 9-bis dell’articolo 32 del D.L. n. 83 del 2012. In particolare, esclude l’applicazione della ritenuta del 20 per cento anche su interessi e proventi delle obbligazioni e titoli similari, e delle cambiali finanziarie, corrisposti a società per la cartolarizzazione dei crediti, emittenti titoli detenuti da investitori qualificati e il cui patrimonio sia investito prevalentemente in tali obbligazioni, titoli similari o cambiali finanziarie.

12.83

Colaninno

PD

3.2
ant

Modifica la lettera a) del comma 6, incidendo sul nuovo comma 1-bis dell’articolo 46 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385 del 1993). al fine di consentire la costituzione di privilegio speciale sui beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa anche a garanzia di obbligazioni e titoli similari con scadenza nel breve termine.

12.68

Galli G.

PD

 

3.2
ant

Aggiunge il comma 6-bis, consentendo che il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese possa prestare garanzia in favore delle società di gestione del risparmio che, in nome e per conto dei fondi comuni di investimento, sottoscrivano i nuovi strumenti finanziari emessi da piccole e medie imprese (obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 32 del D.L. n. 83 del 2012), sia che si tratti di singole operazioni di sottoscrizione di obbligazione titoli similari che di portafogli di operazioni. Affida a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei requisiti e delle caratteristiche delle operazioni ammissibili, le modalità di concessione della garanzia, i criteri di selezione nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio dalla concessione della garanzia di cui al presente articolo.

2.100

Relatori

 

5.2

Modifica il comma 7, precisando:

§       che la copertura finanziaria ivi disposta è volta a far fronte agli oneri derivante dalle misure del solo comma 4 del medesimo articolo 12, che innova il regime fiscale applicabile ai finanziamenti a medio e a lungo termine, in particolare estendendo l’imposta sostitutiva di alcune imposte indirette anche alle operazioni di finanziamento strutturate;

§       che i 4 milioni stanziati a copertura dei predetti oneri, a decorrere dal 2014, sono annui.

12.49 NF

Fantinati

M5S

5.2

Aggiunge un nuovo comma 7-bis stabilendo la sospensione per il 2014 delle cartelle esattoriali nei confronti delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della P.A., che siano stati certificati secondo le modalità di cui ai D.M. Economia 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, qualora la somma sia inferiore o pari al credito vantato. La disposizione rinvia ad un decreto ministeriale da emanare entro 90 giorni i criteri e le modalità di individuazione degli aventi diritto, nonché di trasmissione dei relativi elenchi all’agente della riscossione.

12.24 NF

Sandra Savino

FI PdL

5.2

Aggiunge un nuovo comma 7-ter volto a consentire la modifica della determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 145744 del 23 dicembre 2013, recante l'aumento della misura delle aliquote dell'accisa sulla birra, sui prodotti alcolici intermedi e sull'alcool etilico, al fine di eliminare gli incrementi dell'accisa sulla birra decorrenti dal 1° marzo 2014.

 

 


Articolo 13 – Disposizioni urgenti per EXPO 2015, per i lavori pubblici ed in materia di trasporto aereo

 

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

13.55

Mannino

M5S

1.2

Aggiunge il comma 1-bis che impone al CIPE di pubblicare (entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto), in un'apposita sezione del sito web, un'anagrafe dei provvedimenti aventi forza di legge con i quali, a far data dal 1° gennaio 2010, sono state revocate le assegnazioni disposte, con proprie delibere, dal CIPE medesimo.

Lo stesso comma stabilisce che l’anagrafe sia aggiornata con cadenza almeno trimestrale e che, per ogni provvedimento, siano indicati:

§       la consistenza delle risorse revocate e la loro nuova destinazione;

§       lo stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario sia degli interventi a beneficio dei quali sono state riassegnate le risorse revocate, sia di quelli oggetto delle delibere di assegnazione oggetto della revoca.

13.57

Peluffo

PD

1.2

Modifica gli ultimi due periodi del comma 2 al fine di:

§       differire dal 30 giugno al 31 dicembre 2014 il termine entro il quale deve essere stipulato il contratto di finanziamento relativo alla linea M4 della metropolitana di Milano, pena la revoca del finanziamento di 172,2 milioni di euro di contributi statali assegnati dal CIPE;

§       attribuire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), anziché al CIPE, la competenza alla definizione del cronoprogramma dei lavori e delle modalità di monitoraggio.

13.43 NF

Tullo

PD

1.2

Modifica il comma 4 al fine di chiarire che le risorse statali di cui si dispone la revoca sono quelle dell’articolo 1, comma 994, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (15 milioni di euro annui per quindici anni a decorrere dal 2007 destinati alla realizzazione di grandi infrastrutture portuali immediatamente cantierabili). Vengono altresì fatti salvi gli effetti dei bandi pubblicati prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

E’ altresì differito il termine (da 90 a 120 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto) entro cui deve essere emanato il decreto interministeriale volto ad individuare le disponibilità derivanti dalle revoche.

13.131

Relatori

 

5.2

Aggiunge un periodo al comma 4, per l’assegnazione - da parte del CIPE di risorse revocate e disponibili contenute nella delibera 146/2006 (contributo quindicennale di 6,258 milioni di euro annui per il finanziamento del progetto “Completamento schema idrico Basento-Bradano: attrezzamento settore G”, di cui risultano utilizzabili, secondo quanto riportato nella relazione tecnica, dieci annualità, pari a 62,580 milioni di euro) - al medesimo progetto “Completamento schema idrico “Basento-Bradano”, condizionando l’assegnazione delle risorse all’invio da parte dell’amministrazione aggiudicatrice al Ministero delle infrastrutture entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto del progetto definitivo aggiornato ai prezziari vigenti posto a base di gara, con il relativo cronoprogramma. Il CIPE prevede la revoca dei finanziamenti in caso di mancato avvio dei lavori nel rispetto del cronoprogramma.

0.13.131. 4

0.13.131. 5

Sberna

Latronico

PD

FI PdL

5/2

Aggiungono un ulteriore periodo al comma 4 in base al quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assegna al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto (quale autorità competente all’attuazione del PMIS - Port Management Information System: Sistema informativo per la gestione portuale - previsto dall’art. 2, comma 1, lett. t-undecies) del D.lgs.196/2005), entro il 31 maggio di ogni anno, le risorse stanziate dal comma 6, secondo periodo (introdotto dall’emendamento 13.62) per lo sviluppo del sistema informativo della gestione portuale.

13.62

Bruno Bossio

PD

1.2

Modifica il comma 6, elevando da 20 a 23 milioni la quota annuale di IVA prelevata nei porti e da destinare a interventi infrastrutturali nei porti medesimi. A valere su tale quota un importo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 e di un milione di euro a decorrere dal 2016 è destinata allo sviluppo del sistema informativo per la gestione portuale (di cui all’articolo 2, comma 1, lettera t-undecies del decreto legislativo n. 196/2005). Ciò anche allo scopo di consentire che le informazioni relative all’identificazione e al tracciamento a grande distanza delle navi previsto dalla Convenzione di Londra per la salvaguardia della vita in mare (art. 6-ter comma 2 del decreto legislativo n. 196/2005) e alla rete del sistema di identificazione automatica AIS delle navi, previsto dalla medesima Convenzione, (art. 9-bis del medesimo decreto), in possesso del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possano essere rese disponibili, limitatamente alle navi presenti nelle proprie circoscrizioni portuali, alle Autorità portuali con modalità stabilite attraverso convenzioni con il corpo delle Capitanerie di porto.

Conseguentemente modifica il comma 7 escludendo le risorse destinate allo sviluppo del sistema informativo portuale da quelle oggetto di assegnazione da parte del CIPE.

13.45 NF

Bernardo

NCD

5.2

Inserisce il comma 6-bis, che autorizza la società UIR-Net Spa, soggetto attuatore della piattaforma logistica nazionale a stipulare un’apposita convenzione con Expo 2015 Spa, Fiera di Milano Spa e Agenzia delle dogane per le finalità di Expo 2015 e in particolare per la realizzazione del modulo informatico/telematico di interconnessione del sistema di gestione della rete logistica nazionale con la piattaforma logistica nazionale digitale con particolare riferimento al corridoio doganale virtuale (che rappresenta uno dei servizi della piattaforma logistica nazionale, al fine di consentire lo snellimento della circolazione delle merci sulla rete logistica).

13.133 NF

Relatori

 

5.2

Aggiunge il comma 7-bis che autorizza spese per il ristoro, parziale, dei danni subiti da imprese nella realizzazione di opere comprese nel programma delle infrastrutture strategiche (PIS), a seguito di delitti non colposi commessi al fine di ostacolare o rallentare l’ordinaria esecuzione delle attività di cantiere. Autorizza la spesa complessiva di 7 milioni di euro (2 milioni per l'anno 2014 e 5 milioni per il 2015), a valere delle disponibilità dei fondi speciali di parte corrente.

13.7

Bonavitacola

PD

5.2

Aggiunge il comma 9-bis destinando ad investimenti per la funzionalità del contratto di servizio ferroviario regionale, per il biennio 2014-2015, le risorse impegnate e non utilizzate per la realizzazione della tratta ferroviaria stazione centrale Salerno – stadio Arechi, nei limiti di 5 milioni.

13.79 NF

Garofalo

NCD

1.2

Riformula il comma 10 – che contiene disposizioni modificative dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 finalizzate a garantire, in particolari condizioni, la prosecuzione dei contratti di appalto e subappalto – al fine di:

§       modificare le condizioni citate: anziché riferirsi, come prevede il testo vigente, a “condizioni di particolare urgenza inerenti al completamento dell'esecuzione del contratto”, il nuovo testo prevede che la disciplina si applichi nei casi di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, comprovata da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori, o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono;

§       ampliare la platea dei soggetti che (qualora siano accertate dalla stazione appaltante le condizioni succitate) la stazione appaltante può pagare direttamente: oltre al subappaltatore e al cottimista il nuovo testo contempla anche le mandanti, nonché le società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori (tali società consortili sono disciplinate dall'art. 93 del D.P.R. 207/2010, regolamento di esecuzione del D.Lgs. 163/2006);

§       chiarire che la stazione appaltante può provvedere al pagamento diretto indicato al punto precedente solo dopo aver sentito l'affidatario;

Con riferimento al comma 3-bis dell’art. 118 le modifiche sono volte a:

§       chiarire che la procedura di concordato preventivo a cui si fa riferimento è quella con “continuità aziendale”;

§       ampliare il novero dei soggetti a cui, in pendenza della citata procedura, la stazione appaltante può pagare le prestazioni eseguite. Anziché limitarsi ai subappaltatori e ai cottimisti, il nuovo testo considera anche gli eventuali diversi soggetti che costituiscano l'affidatario, quali le mandanti, nonché le società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori (vale a dire gli stessi soggetti contemplati al comma 3);

§       specificare che i pagamenti devono avvenire secondo le determinazioni del Tribunale competente.

§       Viene altresì aggiunto un comma 3-ter, che impone alla stazione appaltante (nei casi disciplinati dai precedenti commi 3 e 3-bis, vale a dire crisi di liquidità e concordato preventivo con continuità aziendale), ferme restando le disposizioni previste in materia di obblighi informativi, pubblicità e trasparenza, di pubblicare nel proprio sito istituzionale le somme liquidate con l'indicazione dei relativi beneficiari.

13.42

Mariani

PD

1.2

Aggiunge il comma 11-bis, che va ad integrare la disciplina del concordato con continuità aziendale recata dall’articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Si prevede che, successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal Tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato. In mancanza di tale nomina, provvede il Tribunale.

13.98 NF
13.99 NF

Garofano
Sanga

NCD
PD

1.2

Modifica il comma 14 al fine di:

§       eliminare il requisito della concorrenzialità per le procedure di scelta del beneficiario;

§       richiedere il parere dell’Autorità di regolazione dei trasporti e dell’Ente nazionale per l’Aviazione Civile per l’emanazione delle apposite Linee guida da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

§       spostare il termine di emanazione delle linee guida a trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Integra il comma 15 per inserire anche l’Autorità di regolazione dei trasporti tra gli enti a cui i gestori aeroportuali comunicano l’esito delle procedure, ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di trasparenza e competitività.

13.103

Minardo

NCD

1.2

Aggiunge il comma 15-bis, che fissa a euro 0,50 il valore massimo dei parametri per la definizione della misura dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili – IRESA (di cui agli articoli 90 e seguenti della legge 21 novembre 2000, n. 342). Fermo restando tale valore massimo, la determinazione del tributo è rimodulata tenendo conto anche degli ulteriori criteri della distinzione tra voli diurni e notturni e delle peculiarità urbanistiche delle aree geografiche prospicienti i singoli aeroporti.

2.100

Relatori

 

5/2

-        Modifica il comma 18, specificando che la copertura finanziaria, per le esenzioni sulle addizionali per i diritti aeroportuali, stimata in 9 milioni di euro e realizzata tramite riduzione dei trasferimenti correnti dello Stato all’ENAC, si intende a decorrere dal 2014.

-        Modifica il comma 23, aggiungendo la quantificazione di 184 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, per la copertura degli oneri del comma 21 relativi al Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione del settore del trasporto aereo.

13.23

Savino Sandra

Fi PdL

5.2

Aggiunge i commi 19-bis e 19-ter, in materia di indennità delle forze di polizia e del personale civile degli istituti penitenziari.

In particolare, il comma 19-bis fornisce una norma di interpretazione autentica dell’articolo 3, comma 5, della legge 284/1977, secondo la quale il computo con l’aumento di un quinto del servizio comunque prestato con percezione dell'indennità per servizio di istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 967/1969, ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni, si applica anche al caso in cui venga costituita posizione assicurativa previdenziale a seguito di instaurazione di rapporto di lavoro dipendente regolato dal diritto privato.

Il comma 19-ter provvede alla copertura dell’onere, pari a 6 milioni a decorrere dal 2014.

13.109

Petitti

PD

5.2

Sostituisce i commi 24 e 25 prevedendo l’estensione anche alle Unioni di comuni la possibilità di accedere al finanziamento e l’aumento fino a 20 mesi del termine per la conclusione del progetto finanziato. Inoltre, in via subordinata, è previsto anche il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria collegati ai medesimi obiettivi, per un importo non inferiore ai 100.000 euro e non superiori ai 500.000 euro. Infine è previsto un decreto interministeriale per disciplinare i criteri per l’utilizzo delle risorse e una convenzione con l’ANCI per definire le modalità di attuazione dei relativi interventi.

 

Aggiunge il comma 25-bis che obbliga gli enti locali ad inviare le relazioni per i servizi pubblici locali di rilevanza economica all’Osservatorio per i servizi pubblici locali (presso il MISE).

13.134

13.29

Relatori

Fiorio

 

5.2

1.2

Inserisce l’articolo 13-bis, nel quale confluisce la modifica del codice della strada (decreto legislativo n. 285/1992) in materia di carrelli di cui al comma 12 dell’art. 13, come integrato dall’emendamento 13.29 (cioè in modo da prevedere che il relativo decreto attuativo sia emanato entro tre mesi dal decreto legge) che viene soppresso. Si prevede poi un’ulteriore modifica del codice della strada volta a consentire l’attività di noleggio con conducente per trasporto di persone anche con i velocipedi.

 


Articolo 14 – Misure di contrasto al lavoro sommerso e irregolare

 

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

14.57 N.F.

Relatori

 

3.2

pom

Modifica in più parti l’articolo 14, recante misure di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare e per la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

In particolare, si prevede:

§       che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possa procedere progressivamente alle assunzioni del personale ispettivo individuato, da destinarsi su tutto il territorio nazionale (e non più alle sole regioni del centro-nord) (lettera a))

§       l’attivazione delle procedure di mobilità collettiva per il personale della P.A. (di cui all’articolo 34-bis, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e ferma restando, in ogni caso, la mobilità volontaria ai sensi dell’articolo articolo 30, comma 2-bis, dello stesso D.Lgs. 165/2001), con esclusivo riferimento al personale in possesso di professionalità compatibili con quelle di ispettore del lavoro o ispettore tecnico (lettera a));

§       che nell'ipotesi di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, la procedura di diffida (di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 124/2004) trovi applicazione solamente alle violazioni commesse dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 145/2013 (rimanendo quindi soggette a tale procedura le violazioni commesse prima di tale data) (lettera b));

§       la riduzione degli importi delle sanzioni amministrative prescritte in caso di violazione delle norme sulla durata massima settimanale dell'orario di lavoro (per ogni periodo di sette giorni, in quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario), nonché in caso di violazione delle norme relative ai riposi settimanali, stabilendo che gli importi vigenti siano duplicati (invece che decuplicati, come stabilito nel testo originario del decreto-legge); tali sanzioni trovano altresì applicazione anche nei confronti delle violazioni commesse dalla data di entrata in vigore del D.L. 145/2013 (lettera c));

§       che le eventuali maggiori entrate derivanti dall’applicazione della lettera a), nonché l’incremento delle sanzioni di cui alle lettere b) e c), siano versati al Fondo sociale per l’occupazione e formazione. Conseguentemente, è data facoltà al Ministero del lavoro, a valere sul predetto Fondo e in misura massima di 10 milioni di euro a decorrere dal 2014, di introdurre, con proprio decreto (di cui peraltro non viene individuato il termine per l’emanazione), specifiche misure finalizzate ad un utilizzo più efficiente del personale ispettivo su tutto il territorio nazionale, nonché ulteriori misure volte a garantire una maggior efficacia della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale e ad iniziative di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare (lettera d)). Si segnala che il testo originario del decreto-legge (lettera c)) dispone la destinazione dei maggiori importi derivati dall'aumento delle sanzioni al finanziamento di misure, anche organizzative, poste in essere dalle direzioni territoriali del lavoro, finalizzate a rendere più efficaci le attività di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale, e le iniziative di contrasto al lavoro sommerso e irregolare, nonché quelle di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

Inoltre vengono soppresse le originarie lettere d) ed f) dell’articolo 14, concernenti, rispettivamente:

§       la sottoposizione della programmazione delle verifiche ispettive, sia a livello centrale che territoriale, del personale ispettivo degli enti pubblici che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, all'approvazione delle rispettive strutture centrali e territoriali del Ministero del lavoro;

§       l’individuazione, attraverso apposito decreto interministeriale da adottarsi entro 60 giorni dalla data di conversione del D.L. 145/2013, di specifiche forme di implementazione e razionalizzazione nell'utilizzo del mezzo proprio da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro.