Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Titolo: Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia" D.L. 145/2013 - A.C. 1920 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
DL N. 145 DEL 23-DIC-13   AC N. 1920/XVII
Serie: Progetti di legge    Numero: 108    Progressivo: 1
Data: 08/01/2014
Organi della Camera: VI-Finanze
X-Attivitŕ produttive, commercio e turismo


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Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia"

8 gennaio 2014
Elementi per l'istruttoria legislativa


Indice

Contenuto|Relazioni allegate o richieste|Precedenti decreti-legge sulla stessa materia|Motivazioni della necessitĂ  ed urgenza|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|SpecificitĂ  ed omogeneitĂ  delle disposizioni|Incidenza sull'ordinamento giuridico|Formulazione del testo|CompatibilitĂ  comunitaria|


Contenuto

L'articolo 1 contiene disposizioni che, a diverso titolo, riguardano il settore energetico.

La parte più consistente della norma è finalizzata alla riduzione delle bollette elettriche. Si interviene dapprima direttamente sui prezzi dell'energia elettrica, adeguando le tariffe per il regime di tutela in base ai cambiamenti sui prezzi orari avvenuti nel mercato all'ingrosso in seguito all'espansione della fonte solare fotovoltaica (comma 1). L'intervento è inoltre volto a diminuire l'incidenza sulle bollette della componente A3, riguardante il costo dell'incentivazione per le fonti rinnovabili, modificando i prezzi di ritiro dedicato (comma 2) e proponendo ai produttori di rinnovabili un'alternativa tra una rimodulazione dell'incentivo, ovvero la fruizione fino al termine dell'incentivo spettante, con la limitazione che, nei dieci anni successivi alla scadenza del termine, gli interventi realizzati sullo stesso sito non avranno diritto ad ulteriori agevolazioni (commi da 3 a 6).

I commi 7 e 8, in materia di certificazione energetica degli edifici, sopprimono l'obbligo di allegare l'attestato di prestazione energetica (APE) agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito e ai contratti di locazione di singole unitĂ  immobiliari, e sostituiscono la nullitĂ  del contratto con una sanzione amministrativa quale penalitĂ  per non aver allegato l'APE.

Il comma 9 interviene solo marginalmente in materia energetica, modificando le disposizioni del codice civile relative alla disciplina del condominio degli edifici, giĂ  recentemente novellate dalla legge di riforma n. 220 del 2012. In particolare, si prevede la maggioranza qualificata (e non piĂą la maggioranza semplice) dell'assemblea condominiale per le innovazioni volte al contenimento del consumo energetico; sono inoltre previsti interventi relativi alla formazione degli amministratori di condominio, al fondo speciale per le opere di manutenzione straordinaria e alle sanzioni per le infrazioni del regolamento condominiale.

Il comma 10 riguarda il ruolo statale nell'incentivazione dell'energia geotermica, e specifica che, nell'ambito della determinazione degli indirizzi della politica energetica nazionale, spetta allo Stato individuare gli impianti per l'estrazione dell'energia geotermica.

I commi da 11 a 14 riformulano le norme relative al progetto di realizzazione di una centrale termoelettrica a carbone, dotata di apposita sezione di impianto per la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica prodotta (CCS), da realizzare sul territorio del Sulcis Iglesiente, in prossimitĂ  del giacimento carbonifero. La Regione Sardegna, entro il 30 giugno 2016, potrĂ  bandire una gara per realizzare tale centrale. Al vincitore sarĂ  assicurato il prelievo dell'energia a prezzi incentivati, con copertura degli oneri mediante prelievo sulle tariffe elettriche.

Con il comma 15 si congela la quota minima di miscelazione dei biocarburanti nella benzina e nel gasolio del settore dei trasporti al 4,5% per il 2014 (evitando così l'aumento previsto di mezzo punto percentuale, con conseguente riverbero sui prezzi dei carburanti). Con modalità successive verranno stabiliti gli incrementi annui per il raggiungimento della quota minima al 2020. A decorrere dall'anno 2014, poi, si potranno utilizzare più biocarburanti prodotti da rifiuti e sottoprodotti.

Il comma 16, infine, interviene sulle norme che regolano le gare di ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, e in particolare sul calcolo del valore di riscatto che il distributore subentrante deve versare al gestore uscente.

L'articolo 2, comma 1, riforma la disciplina degli incentivi all'autoimprenditorialitĂ  con misure volte a sostenere la creazione e lo sviluppo di piccole imprese possedute in prevalenza da giovani e da donne.

La prima novitĂ  riguarda l'ambito di applicazione della disciplina: gli incentivi sono applicabili in tutto il territorio nazionale e non piĂą esclusivamente nelle aree svantaggiate del Paese. I benefici consistono nella concessione di mutui agevolati per gli investimenti, a tasso zero, per una durata massima di otto anni e per un importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile ai sensi della normativa comunitaria. Rispetto alla disciplina attuale tra i benefici non sono piĂą compresi i contributi a fondo perduto.

I soggetti che possono accedere ai benefici devono possedere una serie di requisiti. Il primo è quello della novità dell'impresa: deve trattarsi di imprese costituite da non più di sei mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Il secondo requisito attiene alla dimensione dell'impresa: deve trattarsi di imprese di micro e piccola dimensione secondo la classificazione comunitaria. Restano fermi i requisiti della costituzione in forma societaria e quello per cui la compagine societaria sia costituita, per oltre la metà numerica di soci e quote, da soggetti in età compresa tra 18 e 35 anni. Tra gli elementi di novità rispetto alla disciplina previgente vi è l'estensione dei benefici all'imprenditoria femminile. Tra i beneficiari delle agevolazioni invece non sono più comprese le cooperative sociali.

Sono finanziabili le iniziative che prevedono investimenti non superiori a 1.500.000 euro relativi alla produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli ovvero alla fornitura di servizi alle imprese, nonché iniziative relative ad ulteriori settori individuati dal decreto di attuazione.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria, essa è disposta a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo previsto dall'articolo 4 del decreto 30 novembre 2004 che definiva i criteri e le modalità di concessione da parte di Sviluppo Italia S.p.a. degli incentivi a favore dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego.

Il comma 2, introduce una serie di modifiche alla disciplina sulla riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa. Tra le modifiche maggiormente rilevanti vi è l'estensione del regime di finanziamenti agevolati collegato al Piano di promozione industriale (di cui agli articoli 5, 6, e 8 del D.L. n. 120/1989), alle aree o distretti del Paese interessati da fenomeni di crisi industriale, diverse da quelle complesse, ma con impatto significativo sullo sviluppo dei territori e sull'occupazione. La concessione delle agevolazioni, pur restando destinata in via prioritaria ai progetti di riconversione e riqualificazione nei casi di situazioni di crisi industriali complesse, può dunque estendersi ad altre situazioni, la cui individuazione è rimessa ad un decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge, sentita la conferenza Stato-regioni.

L'articolo 3 del provvedimento istituisce un credito di imposta a favore delle imprese che investono in attivitĂ  di ricerca e sviluppo, nel limite complessivo di 600 milioni di euro per il triennio 2014-2016, a valere sulla proposta nazionale relativa alla prossima programmazione 2014- 2020 dei fondi strutturali comunitari

In sintesi, la misura prevede un credito d'imposta pari al 50% delle spese incrementali sostenute dalle imprese rispetto all'anno precedente, con un'agevolazione massima di 2,5 milioni di euro per impresa ed una spesa minima di 50.000 euro in ricerca e sviluppo per poter accedere all'agevolazione. Inoltre, la norma definisce le attivitĂ  di ricerca e sviluppo soggette all'agevolazione e le spese ammissibili.

La fruizione dell'agevolazione avviene tramite piattaforma informatica per consentire la messa in opera di una procedura priva di graduatorie e di eventuali code da parte dei soggetti beneficiari, rendendo disponibile l'ammontare esatto di risorse ancora utilizzabili.

Al fine di evitare dichiarazioni non veritiere in merito all'ammontare effettivo delle spese sostenute è prevista una riduzione della misura di agevolazione concessa in caso di scostamento superiore al 20% tra spese dichiarate e spese sostenute. Qualora il plafond annuale non dovesse essere utilizzato, le relative risorse inutilizzate saranno rese disponibili per l'anno successivo.

L'articolo 4, comma 1 modifica la disciplina per la riconversione industriale dei siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico dettata dall'art. 252-bis del D.Lgs. 152/2006 (cd. Codice dell'ambiente). La finalità della norma è quella di consentire la stipula, da parte dei Ministri dell'ambiente e dello sviluppo economico, d'intesa con la Regione interessata (e per i profili di competenza con i Ministri del lavoro e dei beni culturali) di accordi di programma con uno o più proprietari di aree contaminate o altri soggetti interessati ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica, e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivoin siti di interesse nazionale (SIN) individuati entro il 30 aprile 2007 ai sensi della L. 426/1998. Restano escluse dal campo di applicazione della nuova disciplina le aree dello stabilimento ILVA di Taranto (di cui al D.L. 61/2013).

Il comma 2 prevede la concessione di un credito d'imposta (nei limiti delle risorse stanziate al comma 14 quantificate complessivamente in 20 milioni di euro per l'anno 2014 e 50 milioni per il 2015) alle imprese sottoscrittrici degli accordi di programma di cui all'art. 252-bis del d.lgs. 152/2006 a fronte dell'acquisizione di nuovi beni strumentali a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015, alle condizioni definite nella norma.

Icommi da 3 a 10 disciplinano, nel dettaglio, le modalitĂ  di attribuzione del citato credito d'imposta.

Il comma 11 prevede la nomina, con D.P.C.M., di un commissario straordinario, individuato nel Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, al fine di assicurare l'attuazione dell'accordo di programma e la realizzazione degli interventi urgenti nell'area di crisi industriale complessa di Trieste. I commi 12 e 13 disciplinano le funzioni e la disciplina applicabile al commissario.

L'articolo 5 prevede norme in materia di internazionalizzazione delle imprese e di facilitazione dell'ingresso e del soggiorno in Italia per lavoratori extracomunitari impiegati nelle startup innovative. Più in particolare è previsto un contributo pari a circa 22 mln di euro all'ICE per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese (comma 1). Al fine di agevolare la circolazione di merci che si muovono in regimi diversi dal transito è ampliata l'operatività degli uffici frontalieri dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (comma 2). Inoltre è previsto che anche le imprese agricole possano partecipare ai Consorzi per l'internazionalizzazione (comma 3). Al fine di ridurre gli oneri che gravano sulle imprese è prevista l'esenzione da bollo per le certificazioni in lingua inglese emesse delle Camere di commercio (comma 4), inoltre sono previste norme di semplificazioni per le imprese estendendo la potestà di rilasciare attestazioni alle Camere di commercio (comma 5). Infine è prevista la modifica alle disposizioni relative alle Camere di commercio italo-estere o estere in Italia (comma 6).

L'articolo 5 prevede anche norme piĂą favorevoli per i lavoratori extracomunitari (commi 7-9 ). In particolare vengono individuate nuove procedure per facilitare la trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno connesse con startup innovative.

PiĂą specificamente:

  • si prevede che il cittadino straniero non comunitario che abbia conseguito in Italia un dottorato o un master universitario di primo livello, possa chiedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione (lettera a);
  • viene agevolato l'ingresso e il soggiorno per ricerca scientifica prevedendo che la sussistenza delle risorse mensili messe a disposizione del ricercatore e indicate nella convenzione di accoglienza tra il ricercatore medesimo e l'istituto di ricerca sia dichiarata da parte dell'istituto, anche nel caso in cui la partecipazione del ricercatore al progetto di ricerca benefici del sostegno finanziario di terzi (lettere b);
  • viene escluso per i ricercatori l'obbligo di dimostrare la disponibilitĂ  di un alloggio idoneo ai fini del ricongiungimento familiare (lettera c);
  • viene eliminato l'obbligo di corrispondenza tra titolo di studio e qualifica professionale per l'ingresso di lavoratori altamente qualificati (lettere d ed e);
  • viene liberalizzato l'ingresso in Italia degli studenti residenti all'estero che intendano accedere all'istruzione universitaria con la soppressione del contingentamento del numero dei visti per motivi di studio rilasciati ogni anno (lettera f).

L'articolo 6, commi da 1 a 3, prevede l'erogazione alle piccole e medie imprese di finanziamenti a fondo perduto, tramite voucher di importo non superiore a 10.000 euro da destinare ad acquisto di software e hardware; sviluppo di soluzioni di e-commerce; connettivitĂ  a banda larga e ultralarga; formazione qualificata nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Il comma 4, riduce la misura del contributo annuo dovuto, ai sensi dell'articolo 34 del codice delle comunicazioni elettroniche, dalle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni e di servizio telefonico accessibile al pubblico.

I commi da 5 a 7, prorogano dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2014, ovvero al 1° gennaio 2015 limitatamente ai contratti stipulati mediante scrittura privata, l'entrata in vigore di disposizioni concernenti l'obbligo di sottoscrizione in forma elettronica per gli accordi per l'esercizio in comune di attività di interesse comune da parte di amministrazioni pubbliche, nonché per i contratti pubblici. Vengono fatti salvi gli effetti dei contratti o accordi stipulati in altra forma fino all'entrata in vigore dell'obbligo.

I commi 8 e 9, prevedono che entro il 31 dicembre 2014 debbano essere rilasciate le frequenze per il servizio digitale terrestre assegnate a operatori di rete televisivi italiani che tuttavia sono riconosciute a livello internazionale come nella titolaritĂ  di Paesi confinanti e che diano luogo ad interferenze.

I commi da 10 a 14 prevedono una detrazione d’imposta del 65%, fino a un valore massimo di 20.000 euro, per le spese sostenute, entro il 31 dicembre di ciascun anno del triennio 2014-2016, da parte di piccole e medie imprese, ovvero da consorzi o da reti di piccole e medie imprese, relative a interventi volti a garantire una velocità di connettività con capacità uguale o superiore a 30 Megabit per secondo.

Le disposizioni dell'articolo 7 intendono ampliare l'accesso al cd.ruling di standard internazionale, consentendo al contribuente di attivare la procedura di ruling anche con riferimento alla richiesta di accertamento, in via preventiva, circa la sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti i criteri previsti dal TUIR e dalle vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate all'Italia. Viene inoltre estesa la validitĂ  giuridica dell'accordo da 3 a 5 anni.

L'articolo 8 reca una serie di norme sull'assicurazione RC-auto, attraverso la modifica, tra l'altro, del Codice delle assicurazioni private (CAP).

Le norme, in chiave antifrode, disciplinano in particolare le clausole contrattuali concernenti:

  • la scatola nera;
  • il risarcimento in forma specifica presso carrozzerie convenzionate;
  • il divieto di cessione del diritto al risarcimento;
  • le prestazioni di servizi medico-sanitari resi da professionisti convenzionati con le imprese assicurative.

Le imprese di assicurazione non sono tenute ad offrire detti meccanismi antifrode, ma qualora vengano proposti ed accettati dagli assicurati ad essi sono collegate delle riduzioni dei premiobbligatori. In caso di inosservanza di tale prescrizione, sono previste delle sanzioni pecuniarie irrogate dall'IVASS e la riduzione automatica del premio di assicurazione. Ă confermato, inoltre, che i costi di istallazione della scatola nera sono a carico dell'impresa di assicurazione.

Al fine del conseguimento della massima trasparenza, le imprese di assicurazione devono pubblicare sul proprio sito internet l'entitĂ  della riduzione dei premi che deriva dall'utilizzo delle suddette clausole. Gli stessi dati sono pubblicati anche sui siti del Ministero dello sviluppo economico e dell'IVASS. Nel momento della stipula del contratto, inoltre, le imprese di assicurazione che non propongono le clausole in tema di scatola nera, risarcimento in forma specifica e divieto di cessione del credito devono darne comunicazione all'assicurato con apposita dichiarazione. L'inosservanza di tali obblighi comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.

E' prevista l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un servizio unico di raccolta dei dati, anche affidato in concessione, per garantire l'interoperabilitĂ  dei meccanismi elettronici che registrano l'attivitĂ  del veicolo.

Sempre in un ottica antifrode è prevista l'inammissibilità in giudizio delle testimonianze prodotte in un momento successivo alla denuncia del sinistro, salva la possibilità per il giudice di disporre l'audizione di testimoni nei casi in cui sia comprovata l'impossibilità della loro tempestiva identificazione. E' previsto inoltre che nei processi attivati per l'accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice verifica l'eventuale ricorrenza degli stessi testimoni già chiamati in altre cause nel settore dell'infortunistica stradale e, ove riscontri, anche avvalendosi della banca dati integrata costituita presso l'IVASS, la ricorrenza degli stessi nominativi inpiù di tre cause negli ultimi cinque anni, trasmetta l'informativa alla Procura della Repubblica competente per gli ulteriori accertamenti.

Con riferimento al risarcimento del danno alla persona per lesioni di lieve entità è precisato che devono risultare strumentalmenteaccertate a seguito di riscontro medico legale.

L'articolo 9 prevede la possibilitĂ  di attivare un credito di imposta per l'acquisto di libri muniti di codice ISBN per le persone fisiche e le persone giuridiche che non usufruiscono giĂ  della detrazione IVA, pari al 19 per cento fino ad una spesa annua di duemila euro, di cui mille per l'acquisto di libri di testo scolastici e universitari. Il finanziamento dell'agevolazione, nella misura massima di 50 milioni di euro, rientra nell'ambito di un apposito Programma Operativo Nazionale (PON) della prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari. La disposizione ha, pertanto, carattere programmatico.

L'articolo 10 delinea una nuova competenza inderogabile per territorio per le cause civili che hanno come parte una societĂ  con sede all'estero, anche avente sedi secondarie con rappresentanza stabile in Italia. L'articolo, intervenendo sull'art. 4 del D.Lgs. 168/2003 (Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietĂ  industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello) concentra presso le sezioni specializzate di nove Tribunali per le imprese (da ritenere principali nella distribuzione geografica nazionale e quindi piĂą agevolmente raggiungibili dall'estero) le controversie rientranti nella competenza funzionale delle suddette sezioni, in cui le imprese straniere siano parti. La nuova competenza si radicherĂ  sui giudizi instaurati a partire dal 22 febbraio 2014.

L'articolo 11 introduce alcune modifiche alla legge n. 49 del 1985 (cosiddetta legge Marcora) con la quale è stato introdotto e disciplinato un sistema organico di agevolazioni in favore delle cooperative. In particolare, la modifica di cui al comma 1, lettera a), mira ad estendere l'agevolazione tributaria già prevista in favore dei finanziamenti erogati dal Foncooper anche ai finanziamenti erogati dalle società finanziarie che, pertanto, non concorrono a formare la base imponibile dell'imposta sostitutiva.

La lettera b) del medesimo comma 1 è finalizzata a riconoscere la possibilità di intervento delle società finanziarie anche in favore delle società cooperative con meno di 9 soci.

I commi 2 e 3 introducono un diritto di prelazione in favore delle societĂ  cooperative costituite da lavoratori dipendenti che si propongono per l'affitto o l'acquisto di aziende sottoposte a procedure concorsuale.

L'articolo 12 reca un insieme di misure volte, nel loro complesso, a immettere liquiditĂ  nel sistema imprenditoriale e, in particolare, ad alimentare i canali di finanziamento delle piccole e medie imprese.

Tale finalità è anzitutto perseguita (comma 1) mediante una complessiva riforma della disciplina delle cartolarizzazioni, contenuta nella legge n. 130 del 1999. Tra le principali modifiche apportate si segnalano le disposizioni che estendono la disciplina in materia di cartolarizzazione anche alle operazioni aventi ad oggetto obbligazioni e titoli similari sottoscritti dalle cosiddette "società veicolo"; quelle che applicano la regola della segregazione patrimoniale anche all'eventuale fallimento del soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento (cd. servicer e subservicer) e della banca sulla quale la società di cartolarizzazione mantiene i propri depositi.

Sono poi apportate semplificazioni alla disciplina della cartolarizzazione dei crediti d'impresa e della cessione di crediti verso la PA. Al fine di incentivare l'investimento di fondi pensione e compagnie assicurative in titoli obbligazionari, si consente di computare tra gli attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione i titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione e l'acquisto di obbligazioni e titoli similari, anche se non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e anche privi di rating. Infine, le obbligazioni e i titoli similari ed altre tipologie di attivi creditizi (in particolare i crediti alle PMI) sono qualificati come idoneagaranzia di obbligazioni bancarie collateralizzate.

Le disposizioni di cui al comma 2 incidono sulla disciplina degli strumenti finanziari (cd. mini-bond e obbligazioni) contenuta nell'articolo 32 del decreto-legge n. 83 del 2012, in particolare incentivando l'investimento nei predetti strumenti finanziari da parte delle imprese assicurative e dei fondi pensione.

Con il comma 3 si semplificano, nel caso di cessioni di crediti effettuate ai sensi della legge sul factoring, le formalitĂ  per l'ottenimento della data certa del pagamento e quindi per l'opponibilitĂ  della cessione ai soggetti terzi, rendendo meno onerosi gli adempimenti burocratici per le imprese cedenti.

Il comma 4 ed il comma 5 riformano il regime fiscale applicabile ai finanziamenti a medio e a lungo termine, attualmente sottoposti a imposta sostitutiva delle imposte indirette. In particolare, tra le innovazioni principali si segnala l'estensione dell'imposta sostitutiva anche alleoperazioni di finanziamento strutturate.

Il comma 6 estende il privilegio speciale sui beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa, previsto a garanzia dei finanziamenti delle banche alle imprese, anche a garanzia dell'emissione di obbligazioni e titoli similari.

Infine, il comma 7 reca la copertura finanziaria dell'articolo in esame.

L'articolo 13 ha un contenuto piuttosto articolato.

I commi da 1 a 3 recano disposizioni concernenti l'Expo 2015. In particolare, il comma 1 prevede la revoca delle risorse assegnate con le delibere CIPE n. 146/2006 e n. 33/2010 (concernenti rispettivamente lo schema idrico Basento-Bradano e il potenziamento della linea ferroviaria Rho Arona), e la destinazione delle risorse revocate prioritariamente (per l'importo di 53,2 milioni di euro) alla realizzazione dei progetti cantierabili relativi a opere di connessione indispensabili per lo svolgimento dell'evento Expo 2015 citate nella norma, nonché ad opere necessarie per l'accessibilità ferroviaria Malpensa – terminal T1-T2 (per l'importo di 45 milioni di euro) e alla linea M4 della metropolitana di Milano (per l'importo di 42,8 milioni di euro). Il comma 2 destina, inoltre, l'importo di 42,8 milioni di euro (derivante dall'assegnazione disposta dal CIPE nella seduta del 9 settembre 2013 a favore della linea M4) alla realizzazione del collegamento S.S. 11 – S.S. 233, lotto 1-B (incluso tra le opere cui verranno destinate le risorse revocate dal comma 1) e prevede la revoca del contributo statale di 172,2 milioni di euro per la linea M4 della metropolitana di Milano, assegnato ai sensi dell'articolo 18 del D.L. 69/2013, in caso di mancata stipula del contratto di finanziamento entro il 30 giugno 2014. Il comma 3 autorizza, alla data di entrata in vigore del decreto legge, i soggetti attuatori ad avviare le procedure per l'affidamento dei lavori, nei limiti delle risorse autorizzate dai predetti commi 1 e 2, e attribuisce funzioni di vigilanza sullo stato di attuazione delle opere al Commissario unico dell'Evento e al Tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovra regionali. Si consente, inoltre, al Commissario Unico l'adozione di deroghe per l'immediato avvio delle opere e per la loro tempestiva realizzazione.

I commi da 4 a 7, destinano a interventi immediatamente cantierabili per garantire la competitività dei porti italiani parte residua delle risorse derivanti dalle revoche di cui al comma 1, fondi statali destinati all'accensione di mutui per la realizzazione di opere per le quali però, trascorsi due anni dall'assegnazione non siano stati pubblicati bandi di gare, nonché infine una quota di 20 milioni di euro dell'IVA riscossa nei porti e già assegnata ai porti medesimi ai sensi dell'articolo 18-bis della legge n. 84/1994.

Il comma 8 è volto ad ampliare il novero dei finanziamenti destinati alle infrastrutture strategiche le cui risorse possono essere revocate (ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 32 del D.L. n. 98/2011) e fatte confluire in un apposito Fondo (c.d. Fondo revoche previsto dal comma 6 del medesimo articolo 32).

Il comma 9 autorizza il comune di Napoli a contrarre mutui per il perfezionamento dei finanziamenti di propria competenza necessari per la realizzazione della linea 1 della metropolitana di Napoli, in deroga alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, stabilita dagli articoli da 243-bis a 243-quater del Testo unico degli enti locali, per i comuni e le province per i quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario.

Il comma 10 (novellando l'articolo 118 del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 163/2006) consente alla stazione appaltante, in particolari condizioni (situazioni di urgenza o concordato preventivo), anche in deroga alle previsioni del bando di gara, di provvedere al pagamento direttoal subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

Il comma 11estende a tutti i contratti pubblici l'applicazione delle norme sullo svincolo automatico delle garanzie di buona esecuzione relative alle opere in esercizio (di cui all'art. 237-bis del Codice dei contratti pubblici).

Il comma 12 attraverso una modifica del codice della strada, esclude dall'obbligo di immatricolazione i carrelli (tipologia delle macchine operatrici) qualora circolino su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico.

Il comma 13 novella la legge istitutiva delle autoritĂ  per i servizi di pubblica utilitĂ  (legge 481/1995), al fine di precisare l'ambito di competenza dell'AutoritĂ  per l'energia elettrica e il gas includendovi anche le funzioni in materia di sistema idrico, funzioni giĂ  attribuite dalla normativa vigente e che l'AutoritĂ  sta svolgendo.

I commi 14 e 15prevedono l'obbligo di espletamento di procedure concorrenziali per la scelta, da parte dei gestori aeroportuali, dei vettori aerei ai quali erogare contributi, sussidi o altre forme di emolumento per lo sviluppo delle rotte e la successiva verifica da parte dell'ENAC del rispetto di tali procedure.

I commi da 16 a 18 esentano dall'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri negli scali aeroportuali, nonché dall'addizionale commissariale per Roma capitale, i passeggeri in transito negli scali aeroportuali nazionali se provenienti da scali domestici.

I commi 19 e 20 dispongono che per il 2014 le indennitĂ  di volo (previste dalla legge o dal contratto collettivo) non concorrono alla formazione del reddito ai fini contributivi e sono pensionabili nella misura del 50% del loro ammontare. Alla copertura degli oneri, pari a 28 milioni di euro per il 2014, si provvede a valere sulle risorse riscosse dall'ENAV per lo svolgimento dei servizi di navigazione aerea civile.

I commi da 21 a 23 sono volti a mantenere, nel suo assetto attuale, il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione del settore del trasporto aereo, evitando la sua trasformazione in fondo di solidarietà (altrimenti prevista dal 2014). A tal fine, con l'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio del Fondo fino al 2018, è prolungata di 3 anni l'operatività delle norme che prevedono la devoluzione al Fondo delle maggiori entrate derivanti dall'incremento dell'addizionale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili.

I commi da 24 a 26, al fine di migliorare la capacità di attivazione della dotazione di beni storici, culturali e ambientali, nonché dei servizi per l'attrattività turistica di specifiche aree territoriali, prevede un finanziamento sino ad un massimo di 500 milioni di euro per i progetti presentati da comuni con una popolazione compresa tra i 5.000 e i 150.000 abitanti. I criteri per l'utilizzo di dette risorse saranno disciplinati da un'apposita convenzione tra il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e l'ANCI, da approvare con decreto ministeriale.

Il comma 27 pone la copertura degli oneri del finanziamento a valere sulle risorse derivanti dalla riprogrammazione del Piano di Azione Coesione, nonché sulle risorse derivanti dalla eventuale riprogrammazione, in accordo con le Amministrazioni responsabili della loro attuazione, dei Programmi Operativi della programmazione 2007-2013 della politica regionale comunitaria.

Infine, il comma 28 prevede un possibile innalzamento del tetto di 500 milioni, qualora dalle riprogrammazioni di cui sopra dovessero risultare disponibili ulteriori risorse, e nei limiti delle medesime.

L'articolo 14 detta una serie di misure volte, nel loro complesso, al contrastodel lavoro sommerso e irregolare, nonchè alla promozione della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

La disposizione, in particolare, prevede:

  • l'incremento delle sanzioni previste per l'impiego di lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro e per la violazione delle norme sulla durata massima dell'orario settimanale di lavoro (comma 1, lettere a) e b)), destinando le relative risorse al rafforzamento dell'attivitĂ  di vigilanza e ispettiva (comma 1, lettera c)), anche incentivando l'utilizzo del mezzo proprio da parte del personale ispettivo (comma 1, lettera f));
  • che la programmazione delle verifiche ispettive sia sottoposta all'approvazione delle strutture centrali e territoriali del Ministero del lavoro, con l'obiettivo di incrementarne l'efficacia ed evitare sovrapposizione di interventi (comma 1, lettera d));
  • l'autorizzazione all'assunzione di 250 ispettori da parte del Ministero del lavoro, da destinare alle regioni del centro-nord (comma 1, lettera e)), per una spesa di 5 milioni nel 2014, 7 milioni nel 2015 e 10,2 milioni a decorrere dal 2016, mediante riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione (comma 2).

Relazioni allegate o richieste

Il disegno di legge presentato in prima lettura alla Camera è corredato della relazione illustrative e della relazione tecnica. Esso invece non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

In calce alla relazione tecnica è allegata l'esenzione disposta dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio, a norma dell'articolo 9, comma 1, del citato regolamento. L'esenzione è qui tautologicamente motivata con la considerazione che lo schema di decreto-legge riveste carattere di necessità ed urgenza.


Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Numerose misure del decreto-legge in titolo intervengono su materie già oggetto, in tempi recenti, di altri provvedimenti d’urgenza. A titolo puramente esemplificativo:


Motivazioni della necessitĂ  ed urgenza

Nel preambolo del decreto legge in esame il Governo si limita a richiamare l’urgenza di emanare disposizioni relative all’ avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC - auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche in quanto tali misure sono considerate “fattori essenziali di progresso e opportunità di arricchimento economico, culturale e civile e , nel contempo, di rilancio della competitività delle imprese”.

Al riguardo appare opportuno segnalare alcune disposizioni che non sembrano essere riconducibili alle motivazioni di necessitĂ  e di urgenza indicate nel preambolo e nella relazione illustrativa:

  • il comma 9 dell’articolo 1 interviene sulle disposizioni del codice civile relative alla disciplina del condominio degli edifici, giĂ  recentemente novellate dalla legge di riforma n. 220 del 2012. In particolare, si tratta di limitati interventi relativi alla formazione degli amministratori di condominio, al fondo speciale per le opere di manutenzione straordinaria, alle sanzioni per le infrazioni del regolamento condominiale e alla maggioranza richiesta per le innovazioni;
  • il comma 12 dell’articolo 13 che attraverso una modifica del codice della strada, esclude dall'obbligo di immatricolazione i carrelli (tipologia delle macchine operatrici) qualora circolino su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico;
  • la disposizione di cui al comma 13 dell'articolo 13, che reca una norma di carattere ordinamentale, novellante la legge istitutiva delle autoritĂ  per i servizi di pubblica utilitĂ , al fine di precisare le competenze in materia di sistema idrico giĂ  attribuite e in corso di svolgimento da parte dell'AutoritĂ  per l'energia elettrica e il gas;
  • l'articolo 14 che detta una serie di misure volte, nel loro complesso, al contrasto del lavoro sommerso e irregolare, nonchè alla promozione della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento in esame reca un contenuto eterogeneo.

Con specifico riferimento agli interventi che recano misure volte al sostegno o al rilancio dell'economia, si ricorda che - secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale - l'attribuzione alla legislazione esclusiva dello Stato della competenza in materia di «tutela della concorrenza» (art. 117, secondo comma, lettera e) Cost.), pur non attribuendo in toto gli interventi in materia di sviluppo economico alla competenza dello Stato, tuttavia «evidenzia l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese».

In questo contesto, nell'attuale quadro costituzionale, l'intervento statale trova una giustificazione nella sua rilevanza macroeconomica e – entro tali limiti - è mantenuta allo Stato la facoltà di adottare sia specifiche misure di rilevante entità, sia regimi di aiuto ammessi dall'ordinamento comunitario, purché siano in ogni caso idonei, quanto ad accessibilità a tutti gli operatori ed impatto complessivo, ad incidere sull'equilibrio economico generale».

In proposito la Corte Costituzionale, sin dalla sentenza n. 14 del 2004, ha chiarito che "l'aver accorpato, nel medesimo titolo di competenza, la moneta, la tutela del risparmio e dei mercati finanziari, il sistema valutario, i sistemi tributario e contabile dello Stato, la perequazione delle risorse finanziarie e, appunto, la tutela della concorrenza, rende palese che quest'ultima costituisce una delle leve della politica economica statale e pertanto non può essere intesa soltanto in senso statico, come garanzia di interventi di regolazione e ripristino di un equilibrio perduto, ma anche in quell'accezione dinamica, ben nota al diritto comunitario, che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali".
La successiva giurisprudenza della Corte ha confermato e sviluppato tali principi (si vedano, da ultimo, le sentenze n. 430/2007, 431/2007, 443/2007 e 452/2007).

A tale ambito materiale, con specifico riguardo per il filone del sostegno degli apparati produttivi possono essere ricondotte le seguenti disposizioni:

  • l'articolo 1 per la parte in cui contiene interventi volti a ridurre in modo strutturale il costo dell'energia elettrica;
  • l'articolo 2 che reca la riforma degli incentivi all'autoimprenditorialitĂ  e la modifica della disciplina delle crisi industriali complesse;
  • l'art. 5, che reca misure di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese; norme di semplificazione per le imprese esportatrici.
L'ascrivibilità alla materia della tutela della concorrenza delle misure agevolative volte a promuovere i prodotti italiani all'estero è, in particolare, affermata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2005.

Numerose disposizioni sono riconducibili alla competenza legislativa esclusiva statale in materia sistema tributario dello Stato, (articolo 117, secondo comma, lettera e) Cost.).

La disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore si inquadra nella lettera l) del secondo comma dell'art. 117, nella parte che attribuisce alla competenza statale esclusiva la materia dell'«ordinamento civile».

Per quanto riguarda le altre disposizioni, rilevano altresì ulteriori ambiti materiali attribuibili alla competenza legislativa esclusiva o concorrente dello Stato.

Quanto agli ambiti rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi del secondo comma dell'art. 117 Cost., assumono, in particolare, rilievo le seguenti materie:

    Sempre con riferimento a singole disposizioni, possono altresì rilevare, tra le materie di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'art. 117, terzo comma Cost.:

    • "ricerca scientifica e tecnologica" e "sostegno all'innovazione per i settori produttivi";
    • "protezione civile";
    • "governo del territorio";
    • "valorizzazione dei beni culturali e ambientali" e "promozione e organizzazione di attivitĂ  culturali";
    • "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia";

    Con riferimento a specifiche disposizioni del provvedimento si osserva quanto segue.

    Il comma 10 dell'articolo 1 riguarda le competenze statali sugli impianti per l'estrazione di energia geotermica. In particolare, la norma integra il decreto di riassetto della normativa sull'energia geotermica (decreto legislativo n. 22/2010) per specificare che nell'ambito della determinazione degli indirizzi della politica energetica nazionale, al fine di sostenere lo sviluppo delle risorse geotermiche, spetta allo Stato individuare gli impianti per l'estrazione dell'energia geotermica.

    Si ricorda che l'articolo 1, comma 7 del D.Lgs. 22/2010, elenca una serie di compiti esercitati dallo Stato in materia di energia. La lettera i) riguarda l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici. La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 383 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimitĂ  della presente lettera, nella parte in cui non prevede che l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici da parte dello Stato avvenga d'intesa con le Regioni e le Province autonome interessate.
    L'articolo 57 del D.L. 5/2012, come integrato dal D.L. 83/2012, individua come infrastrutture strategiche, tra le altre, anche gli impianti per l'estrazione di energia geotermica.

    Al riguardo, per tenere conto degli orientamenti della Corte Costituzionale, andrebbe inserita l'intesa con le Regioni e le Province autonome interessate.


    SpecificitĂ  ed omogeneitĂ  delle disposizioni

    Il provvedimento presenta un contenuto molto vasto e complesso, in quanto i suoi 14 articoli (per un totale di 118 commi) incidono su un ampio spettro di settori normativi e recano multiformi misure, che il preambolo qualifica, al fine di ricondurle ad una ratio unitaria, “quali fattori essenziali di progresso e opportunità di arricchimento economico, culturale e civile e, nel contempo, di rilancio della competitività delle imprese”. Tali misure sono così sintetizzabili:

    a) interventi in campo energetico, sotto distinti profili, quali la riduzione dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, gli indirizzi strategici dell’energia geotermica, la certificazione energetica degli edifici di condominio e lo sviluppo di tecnologie di maggior tutela ambientale, la previsione della facoltà per la Regione Sardegna di bandire una gara per realizzare una centrale termoelettrica a carbone (articolo 1);

    b) una serie di misure a favore delle imprese (articolo 2, in materia di nuove imprese e di riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale e fondo di investimento nel capitale di rischio delle piccole e medie imprese; articolo 3, sul credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo; articolo 5, sulla internazionalizzazione delle imprese e start-up innovative; articolo 6, commi da 1 a 3 e commi da 10 a 14, riguardanti la digitalizzazione e la connettività delle piccole e medie imprese; articolo 7, sulla razionalizzazione dell’istituto del ruling di standard internazionale; articolo 9, volto ad istituire un credito di imposta per l’acquisto di libri; articolo 11, recante misure per favorire la risoluzione di crisi aziendali e difendere l’occupazione; articolo 12, recante misure per favorire il credito alla piccola e media impresa);

    c) misure per la bonifica dei siti di interesse nazionale, nonché particolari misure per l’area di crisi complessa di Trieste (articolo 4);

    d) variegate disposizioni concernenti il settore delle telecomunicazioni e comunicazioni elettroniche, anche con riguardo alla pianificazione delle frequenze per il digitale terrestre (articolo 6, commi da 4 a 9);

    e) misure volte a contenere i costi dell’assicurazione per la responsabilità civile (articolo 8);

    f) interventi volti a incrementare l’efficienza del sistema giudiziario, con specifico riguardo al tribunale per le imprese (articolo 10);

    g) misure volte ad ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili per il piano di interventi previsti per la manifestazione EXPO 2015 (articolo 13, commi da 1 a 3) e ulteriori interventi in materia di opere pubbliche, che hanno sia portata generale (per esempio, sempre all’articolo 13: il comma 10 novella il codice dei contratti pubblici in materia di gestione dei contratti di appalto; il comma 11 disciplina lo svincolo delle garanzie fideiussorie inerenti al contratto di appalto), sia portata più ristretta in quanto settoriale (per esempio, l’articolo 13, comma 4 riguarda i porti), ovvero locale (l’articolo 13, comma 9 concerne la metropolitana di Napoli;

    h) misure relative al settore aeroportuale (articolo 13, commi da 14 a 23);

    i) interventi atti a valorizzare specifiche aree dell’Obiettivo convergenza (articolo 13, commi da 24 a 28);

    l) misure volte a contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e a tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro (articolo 14), delle quali non è fatta menzione né nel titolo, né nel preambolo.

    Al vasto ambito materiale, alle complessive finalità perseguite dal provvedimento nonché alle partizioni del testo nel quale sono inserite, non appaiono riconducibili le disposizioni contenute all’articolo 13, ai commi 12 e 13, riguardanti, rispettivamente, la circolazione su strada dei carrelli e la denominazione dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas.

    In proposito, si rammenta che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2012, richiamando al riguardo quanto già statuito nelle sentenze n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008, ha individuato, “tra gli indici alla stregua dei quali verificare se risulti evidente o meno la carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d’urgenza di provvedere, la evidente estraneità della norma censurata rispetto alla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto legge in cui è inserita”, nonché rispetto all’intestazione del decreto e al preambolo.


    Incidenza sull'ordinamento giuridico

    Il comma 7 dell’articolo 1 sostituisce i commi 3 e 3-bis dell’articolo 6 del D.Lgs. 192/2005 in materia di attestato di prestazione energetica (APE).

    Si ricorda che l’articolo 6 del D.Lgs. 192/2005 prevedeva l’inserimento di una clausola nei contratti di vendita, negli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici (comma 3). L'APE fosse essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti (comma 3-bis).

    Sul medesimo comma 3-bis incidono altresì diversi altri provvedimenti. In particolare:

    • la legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di StabilitĂ  2014) all'articolo 1, comma 139, lettera a) modifica lo stesso comma 3-bis (integralmente sostituito dal decreto legge in esame) dell’articolo 6 del D.Lgs. 192/2005 (attraverso la modifica della legge 90/2013), disponendo che l’obbligo di allegazione agli atti e ai contratti decorre dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto ministeriale che adegua le Linee Guida Nazionali per la Certificazione Energetica degli Edifici;
    • nel decreto legge 30 dicembre 2013, n. 151, (Milleproroghe), si interviene ancora sull’attestato di prestazione energetica, al comma 5 dell’articolo 2, nel quale si afferma che nelle operazioni immobiliari l’attestato di prestazione energetica può essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento e non si applica quanto disposto dal comma 3-bis dell’articolo 6 del D.Lgs. 192/2005.

    Andrebbe valutata l’opportunità di effettuare un coordinamento tra le disposizioni, contenute nei diversi atti normativi, che incidono sull’attestato di prestazione energetica (APE).

    Quanto all'articolo 4, che reca norme per la realizzazione delle bonifiche dei siti di interesse nazionale, si segnala che è in corso di esame al Senato il disegno di legge in materia di semplificazioni (A.S. 958) che, agli articoli 3 e 18, reca disposizioni concernenti le bonifiche dei siti inquinati.

    Il comma 8 dell'articolo 13, reca una disposizione identica a quella recata dal comma 79 dell'articolo unico della legge n. 147/2013 (legge di stabilitĂ  2014).


    Formulazione del testo

    Si segnala che diverse disposizioni del testo (articolo 2, comma 1; articolo 4, comma 3; articolo 5 comma 3; articolo 6, comma 11) rinviano al regolamento CE n. 1998/2006 - cd. disciplina de minimis - che aveva effetti fino al 31 dicembre 2013 ed è stato sostituito dal nuovo Regolamento n. 1407/2013.

    Per quanto concerne il comma 11 dell'articolo 4, che fa riferimento all'attuazione dell'accordo di programma quadro relativamente agli interventi urgenti nell'area di crisi industriale complessa di Trieste, si osserva che la norma non specifica a quale documento si riferisce. La medesima disposizione, inoltre, prevede che il commissario straordinario resta in carica per la durata di un anno, prorogabile con apposito D.P.C.M., non specificando la durata di tale proroga.


    CompatibilitĂ  comunitaria


    Procedure di contenzioso

    (a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

    Art. 1, commi 11-14 (Sulcis)

    Nel novembre 2012, la Commissione europea ha avviato due indagini ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato sulle misure di sostegno pubblico nella regione del Sulcis-Iglesiente in Sardegna. Per quanto riguarda la prima (SA 20867), la Commissione intende verificare la conformità con le norme sugli aiuti di Stato delle misure di sostegno, pari ad oltre 400 milioni di euro concessi dall’Italia dal 1998 a favore di Carbosulcis, l'azienda che sfrutta la miniera di carbone di Nuraxi-Figus. Con la seconda indagine (SA 33824), la Commissione vuole verificare se le sovvenzioni che l'Italia intende concedere per il “progetto Sulcis”, riguardante la costruzione di una centrale a carbone dotata di un sistema di cattura e stoccaggio del carbone (CCS), sono in linea con le norme UE sugli aiuti di Stato.

    Art. 1, comma 15 (biocarburanti)

    Si segnala che la Commissione europea ha emesso un parere motivato ai sensi dell’articolo 258 TFUE nell’ambito della procedura di infrazione n. 2011/212, avviata nei confronti dell’Italia per il mancato recepimento della direttiva 2009/28/UE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.

    Articolo 4 (disposizioni in materia di bonifica di siti industriali)

    In materia di responsabilità per danni ambientali e azioni di risarcimento del danno ambientale, il 26 gennaio 2012 la Commissione europea ha inviato all’Italia un parere motivato complementare - ai sensi dell’articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE) (procedura di infrazione n. 2007/4679) contestando, in particolare, la non corretta trasposizione nell’ordinamento italiano della direttiva n. 2004/35/UE.

    In particolare, il decreto legislativo n. 152/2006, con cui l’Italia ha recepito la direttiva, recherebbe, ad avviso della Commissione, la previsione di casi di limitazione del principio di responsabilità non contemplati dal testo della direttiva europea.

    Articolo 6 (commi 8 e 9)

    Si ricorda che il 18 luglio 2007 la Commissione europea ha inviato all’Italia un parere motivato (procedura 2005/5086) ritenendo che, con l’adozione di talune disposizioni di legge in materia di reti e servizi di comunicazione, è venuta meno agli obblighi di cui all’articolo 9 della direttiva 2002/21/UE, (direttiva quadro), agli articoli 3, 5 e 7 della direttiva 2002/20/UE(direttiva autorizzazioni), e agli articoli 2 e 4 della direttiva 2002/77/UE (direttiva concorrenza).

    In particolare, la Commissione ritiene che il D.Lgs. 177 del 2005 e la legge n. 112 del 2004 – vale a dire le disposizioni di legge che disciplinano i servizi di trasmissione in tecnica analogica e in tecnica digitale - non siano conformi all’articolo 9 della direttiva quadro e agli articoli 5 e 7 della direttiva autorizzazioni in quanto:

    • non consentirebbero alle aziende che non esercitano l’attivitĂ  di radiodiffusione l’acquisto o l’utilizzo di frequenze ai fini delle trasmissioni in tecnica digitale;
    • non rispetterebbero il principio di proporzionalitĂ  in quanto non limitano il numero delle frequenze che gli operatori giĂ  attivi possono acquistare in digitale, sostituendo gli attuali programmi in analogica con un numero eguale di programmi in digitale;
    • le stesse aziende non sono obbligate a restituire le frequenze adesso utilizzate, una volta che si renderanno libere dopo il passaggio al digitale.

    Da parte italiana è stata raggiunta l’intesa con la Commissione di chiudere l’infrazione sulla base della riserva dell’accesso alla gara per alcune nuove frequenze digitali solo a nuovi operatori rispetto ai dominanti (RAI, Mediaset e Telecom). L’infrazione sarà chiusa solo con l’effettuazione della gara e l’assegnazione delle nuove frequenze.

    Secondo quanto dichiarato dal Viceministro Catricalà in occasione di un’audizione presso la Commissione trasporti della Camera, l’11 giugno 2013 sono stati inviati per il parere ai competenti commissari europei (Commissario alla Concorrenza, Joaquin Almunia, e Commissario all'Agenda digitale, Neelie Kroes) il bando e il disciplinare di gara.

    Art. 14 (lavoro sommerso e sicurezza sul lavoro)

    Si ricorda che, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, è in corso la procedura di infrazione n. 2010/4227,per il non corretto recepimento degli articoli 5 e 9 della direttiva quadro europea 89/391/UEE sulla sicurezza sul lavoro.

    La procedura è stata avviata dalla Commissione con una lettera di costituzione in mora dell’Italia, il 21 gennaio 2011, cui ha fatto seguito un parere motivato ex art. 258 TFUE, il 21 novembre 2012. Le autorità italiane, con lettera del 24 gennaio 2013, hanno fornito elementi al fine di rispondere ai rilievi sollevati dalla Commissione nel parere motivato.

    Nel parere motivato, la Commissione contesta in via preliminare la mancata notifica alle autorità europee del decreto legislativo n. 81/2008 (Testo Unico delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori) che, abrogando o modificando le previgenti misure in materia di salute e sicurezza sul lavoro, attualmente costituisce, di fatto, il recepimento nell’ordinamento italiano della direttiva 89/391/UEE. In secondo luogo, la Commissione solleva rilievi in merito ai seguenti punti:

    • la deresponsabilizzazione del datore di lavoro in caso di delega e subdelega, prevista dagli articoli 16 e 30 del TU (violazione dell’articolo 5 della direttiva).
    La direttiva sopra richiamata prevede la possibilità di delegare i poteri del datore di lavoro unicamente in caso di circostanze a loro estranee, eccezionali ed imprevedibili, laddove la normativa italiana, non chiarendo il contenuto e il grado di intensità della vigilanza del datore di lavoro, sembra permettere un’interpretazione blanda del contenuto del potere delegato, implicando, di fatto, un’esclusione di responsabilità. Gli elementi forniti dalle autorità italiane sul contenuto della delega e della subdelega, funzionali agli adempimenti attribuiti dalla legge al datore di lavoro e soggette a condizioni molto rigorose, ad avviso della Commissione, attenuano ma non risolvono i problemi sollevati in merito alla violazione della direttiva, in quanto sembrerebbero confermare l’esclusione della responsabilità del datore di lavoro nel caso in cui la delega sia esercitata nel rispetto di tutte le condizioni di legge;
    • proroga dei termini impartiti per la redazione del documento di valutazione dei rischi per le nuove imprese o per modifiche sostanziali apportate ad imprese esistenti.
    Su tale punto, la Commissione rileva che l’ordinamento italiano sembrerebbe permettere ai datori di lavoro di essere dispensati, sia pure per un periodo di tempo limitato (90 o 30 giorni, a seconda dei casi), dall’obbligo di disporre di un documento di valutazione dei rischi (anche se la valutazione è immediata) nonché dell’obbligo di assicurarsi che i lavoratori abbiano accesso al documento stesso (articoli 28 e 29 del TU). Ciò, ad avviso della Commissione, appare contrario alla direttiva 89/391. Le osservazioni delle autorità italiane in risposta alla lettera di costituzione in mora, che pongono l’accento sul fatto che si tratterebbe di una possibilità, più che di un obbligo, per il datore di lavoro di rinviare la formalizzazione della valutazione dei rischi, non sono considerate dalla Commissione idonee al superamento dei rilievi.

    Documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea

    (a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

    Art. 1, comma 15 (biocarburanti)

    Si segnala che è in corso di esame presso le istituzioni europee la proposta di direttiva COM(2012)595 che modifica le direttive sulla qualità dei carburanti e sulle energie rinnovabili per tenere conto delle emissioni associate al cambio d'uso indiretto dei suoli (Indirect land use change, ILUC) dovuto alla domanda europea di biocarburanti.

    La proposta, su cui si è già espresso il Parlamento europeo in prima lettura il 19 settembre 2013, è stata oggetto di esame da parte del Consiglio lo scorso 12 dicembre 2013.

    Articolo 2, comma 1

    Si segnala che dal 1° gennaio 2014 è in vigore il nuovo regolamento relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» (regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013), che sostituisce il precedente regolamento 1998/2006.

    La riforma, che semplifica e chiarisce le regole, è parte dell’iniziativa della Commissione sulla modernizzazione degli aiuti di Stato, volta a ridurre gli oneri amministrativi per le imprese e gli Stati membri.

    Con il nuovo regolamento, viene mantenuto il massimale di 200.000 euro per gli aiuti «de minimis» - non soggetti a notifica - che un’impresa unica può ricevere nell’arco di tre anni da uno Stato membro (tale massimale è di 100.000 euro per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi).

    Tra le modifiche introdotte: le imprese che si trovano in difficoltà finanziarie non sono più escluse dallo scopo del regolamento e di conseguenza possono accedere agli aiuti de minimis; è stata semplificata e chiarita la definizione giuridica di impresa; a determinate condizione, è possibile beneficiare - ai sensi del regolamento de minimis - di prestiti assistiti fino ad un milione di euro.

    Sempre nel quadro della modernizzazione degli aiuti di Stato, il 18 dicembre 2013 la Commissione ha avviato una consultazione sulla revisione del regolamento generale di esenzione per categoria (regolamento CE n. 800/2008), che dichiara compatibili con il mercato comune gli aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI e altre forme di aiuto quali gli aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione e gli aiuti a piccole imprese di recente costituzione a partecipazione femminile. L’adozione del nuovo regolamento è prevista per luglio 2014.

    Il nuovo periodo di programmazione finanziaria dell’UE (2014-2020) prevede per la prima volta un programma (COSME) esclusivamente dedicato al sostegno alle PMI. Tra gli obiettivi il programma inserisce la promozione della cultura imprenditoriale, con particolare riferimento ai giovani imprenditori, ai nuovi e potenziali imprenditori e all'imprenditoria femminile, nonché il miglioramento dell’accesso ai finanziamenti e il sostegno all'internazionalizzazione. Tra gli obiettivi a lungo termine per il 2020 il programma individua l’aumento del 4% all'anno del valore aggiunto lordo delle PMI e la crescita annuale dell'1% del numero di dipendenti delle PMI.

    Il 60% del bilancio stimato di COSME, pari a 2,5 miliardi di euro, sarĂ  concentrato su strumenti finanziari per la messa a disposizione di garanzie e di venture capital al fine di incoraggiare i flussi creditizi e gli investimenti nel settore delle PMI. COSME costituirĂ  inoltre un meccanismo di garanzia per i prestiti alle PMI fino a un importo di 150 000 euro, con un'attenzione particolare per le PMI che altrimenti avrebbero difficoltĂ  a ottenere finanziamenti.

    Articolo 2, comma 2

    Nel quadro della strategia per la "Modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE", prospettata in una comunicazione (COM(2012)209) dell'8 maggio 2012, la Commissione ha preannunciato la revisione degli orientamenti comunitari sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione per le imprese in difficoltĂ , approvati nel 2004.

    Nell’ambito della suddetta revisione, si è appena conclusa una consultazione pubblica per acquisire l’opinione dei soggetti interessati su un progetto di modifica degli orientamenti. Gli elementi principali del progetto sono:
    • introduzione di un nuovo concetto di "sostegno temporaneo per la ristrutturazione" per semplificare la concessione di aiuti per la ristrutturazione e, al contempo, ridurre le distorsioni della concorrenza;
    • definizione di nuovi criteri per verificare che l'aiuto sia effettivamente concesso nell'interesse pubblico in ogni singolo caso;
    • introduzione della nozione di "condivisione degli oneri", in base alla quale gli azionisti dell’impresa partecipano in maniera equa ai costi della ristrutturazione;
    • nuova e piĂą precisa definizione di impresa in crisi.

    Il tema della ristrutturazione e della riconversione delle imprese è stato affrontato dalla Commissione in un apposito Libro verde (COM(2012)7) oggetto di una consultazione svolta ad inizio 2012. Su tali basi il 13 dicembre 2013 la Commissione ha presentato un quadro di riferimento con le migliori pratiche da seguire per favorire questo processo e ridurre l’impatto sociale.

    In tale contesto, la Commissione sottolinea il ruolo delle autorità pubbliche nell’incoraggiare una ristrutturazione proattiva e dinamica che, da un lato agevoli il coordinamento tra le imprese e i loro interlocutori esterni, e dall’altro agevoli la riconversione economica e la transizione professionale, evitando disagi sociali e promuovendo nuove competenze e la creazione di nuovi posti di lavoro.

    Articolo 4 (disposizioni in materia di bonifica di siti industriali)

    Con riferimento agli aspetti del risanamento ambientale e, in particolare, del suolo, si segnala che nel settembre 2006, la Commissione ha presentato una comunicazione in materia di strategia tematica per la protezione del suolo (COM(2006)231) che, tra gli obiettivi fissati, aveva anche quello di riportare i suoli degradati ad un livello di funzionalità corrispondente almeno all’uso attuale e previsto, considerando anche le implicazioni, in termini di costi, del ripristino del suolo. A questo proposito, la Commissione riconosceva l’opportunità di intervenire a livello regionale o nazionale, piuttosto che attraverso un’azione a livello unionale.

    Nel febbraio del 2012 la Commissione europea ha presentato la relazione (COM(2012)46) sullo stato di attuazione della strategia tematica, proponendo, nel contempo, l’aggiornamento dei principali temi della strategia: sensibilizzazione, ricerca, integrazione con le altre politiche europee.

    Si segnala che, nell’aprile 2013, la Corte dei conti europea ha illustrato nella relazione speciale n. 23, l’esito di 27 progetti di riqualificazione (nessuno italiano) ed esaminato gli strumenti usati dagli Stati membri per la riqualificazione dei siti dismessi, strumenti che costituiscono il quadro per gli specifici interventi cofinanziati.

    Articolo 6

    Per quanto riguarda la diffusione della banda larga, l’Agenda digitale europea (COM (2010) 245), una delle sette iniziative faro della strategia Europa 2020 ha fissato i seguenti obiettivi:

    • banda larga di base per tutti entro il 2013 (obiettivo raggiunto);
    • accesso a reti di nuova generazione (velocitĂ  pari o superiori a 30Mbps) per tutti i cittadini europei entro il 2020;
    • entro la stessa data almeno il 50% delle famiglie dovrebbe essere abbonata a internet con connessioni al di sopra di 100 Mbps.

    Come risulta dall’ultima valutazione della Commissione di giugno 2013 sul raggiungimento degli obiettivi posti dall’Agenda digitale, l’Italia è all’ultimo posto per quanto riguarda la diffusione della banda larga ad alta velocità (considerando il numero di sottoscrizioni tra privati e imprese)

    Si ricorda che nell’ambito del quadro finanziario pluriennale dell’UE 2014-2020 sono previsti due canali di finanziamento per interventi volti a migliorare la diffusione della banda larga: il principale è rappresentato dai Fondi strutturali; il secondo è costituito dal Meccanismo per collegare l'Europa (Connecting Europe Facility – CEF), nel cui ambito è previsto uno stanziamento pari a 1 miliardo di euro all'interno per investimenti in reti a banda larga veloci e ultraveloci.

    Si segnala inoltre che in piĂą occasioni(in particolare nelle riunioni di marzo e giugno 2013)il Consiglio europeo ha ricordato le opportunitĂ  offerte dalla vigente disciplina del braccio preventivo del Patto di stabilitĂ  e crescita, che consente di derogare agli obiettivi della disciplina di bilancioin caso di investimenti pubblici produttivi, tra i quali quelli per le reti digitali.

    Art. 7 (Misura di razionalizzazione dell'istituto del ruling di standard internazionale)

    Il 25 novembre la Commissione europea ha presentato una proposta di modifica della direttiva 2011/96/UE concernente il regime fiscale comune applicabile alle societĂ  madri e figlie di Stati membri diversi (COM(2013)814).

    La proposta, che è parte integrante del piano d'azione contro l'evasione fiscale presentato nel dicembre 2012, mira a introdurre nella disciplina che regola la tassazione delle società con filiali all'estero una norma anti-abuso, al fine di impedire i fenomeni di elusione ed evasione fiscale.

    La proposta segue una procedura legislativa speciale che prevede la mera consultazione del Parlamento europeo e l'unanimitĂ  in seno al Consiglio dell'UE.

    L’esame del PE è atteso per la seduta del 16 aprile 2014.

    E inoltre ancora all’esame del Consiglio dell’UE la proposta di direttiva concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi (COM(2011)714), presentata dalla Commissione europea l’11 novembre 2011.

    La proposta mira a porre su un piano di parità i pagamenti transfrontalieri di interessi e di canoni e i corrispondenti pagamenti nazionali sopprimendo la doppia imposizione giuridica, le formalità amministrative onerose e i problemi di flussi di liquidità per le società interessate. L’obiettivo è di evitare che i pagamenti transfrontalieri di interessi e di canoni siano soggetti a un'imposizione superiore rispetto alle transazioni nazionali, al fine di assicurare l’integrità del mercato interno.

    Il Parlamento europeo ha esaminato la proposta l’11 settembre 2012, approvando alcuni emendamenti: tuttavia, trattandosi di una proposta che segue una procedura legislativa speciale (con unanimità in seno al Consiglio), il parere del PE è obbligatorio ma non vincolante.

    Art. 14 (lavoro sommerso e sicurezza sul lavoro)

    Con riferimento alle problematiche toccate dall’articolo 14, si segnala che la Commissione europea, nel corso del 2013, ha avviato due consultazioni pubbliche: la prima, riguardante la sicurezza sul lavoro, è stata aperta nel maggio 2013 e si è conclusa a fine luglio. Il punto di partenza della consultazione è costituito dai risultati della Strategia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro per il periodo 2007-2012, pubblicati nel marzo 2013.

    La seconda consultazione, avviata nel luglio 2013 e chiusa nel successivo settembre, ha riguardato le eventuali future misure dell'UE per prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso attraverso una migliorata cooperazione tra le autoritĂ  degli Stati membri preposte a far rispettare la normativa del lavoro, come ad esempio gli ispettorati del lavoro, le autoritĂ  fiscali e quelle della previdenza sociale.