Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali - D.L. 114/2013 ' A.C.1670 - Schede di lettura
Riferimenti:
DL N. 114 DEL 10-OTT-13   AC N. 1670/XVII
Serie: Progetti di legge    Numero: 79
Data: 14/10/2013
Descrittori:
DECRETO LEGGE 2013 0114   MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE
PROROGA DI TERMINI     
Nota: Questo dossier contiene materiale protetto dalla legge sul diritto d'autore, pertanto la versione html è parziale. La versione integrale in formato pdf può essere consultata solo dalle postazioni della rete Intranet della Camera dei deputati (ad es. presso la Biblioteca)

 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali

D.L. 114/2013 – A.C.1670

Schede di lettura

 

 

 

 

 

 

n. 79

 

 

 

14 ottobre 2013

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Difesa

( 066760-4172 – * st_difesa@camera.it

Hanno partecipato alla redazione del dossier:

Servizio Studi – Dipartimento Affari esteri

( 066760-4939 – * st_affari_esteri@camera.it

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: D13114.doc

 


INDICE

 

Nota introduttiva                                                                                                1

Schede di lettura

Art. 1 (Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia)                             7

Art. 2 (Disposizioni in materia di personale)                                                      17

Art. 3 (Disposizioni in materia penale)                                                               29

Art. 4 (Disposizioni in materia contabile)                                                            34

Art. 5 (Iniziative di cooperazione allo sviluppo)                                                  36

Art. 6 (Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione  alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione) 40

Art. 7 (Regime degli interventi)                                                                           46

Art. 8 (Copertura finanziaria)                                                                              52

Art. 9 (Entrata in vigore)                                                                                     55

Documentazione

Rifinanziamento missioni internazionali delle Forze armate e di polizia: comparazione DL 227/2012 (9 mesi) – DL 114/2013 (3 mesi)                                                                      59

 

 


Nota introduttiva

Il disegno di legge A.C. 1670, di conversione del decreto legge n. 114 del 2013, presentato in prima lettura alla Camera dei deputati il 10 ottobre 2013, reca una serie di disposizioni volte assicurare, per il periodo dal 1° ottobre-31 dicembre 2013, la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali, nonché la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.

Come precisato nella relazione sull’analisi tecnico normativa (ATN) allegata al provvedimento in esame, la scelta di intervenire con lo strumento del decreto-legge “è determinata dalla scadenza, al 30 settembre 2012, del termine previsto dal precedente provvedimento di finanziamento e dalla conseguente necessità di fornire in tempi brevi adeguata copertura giuridica e finanziaria agli interventi previsti, nonché all’azione dei contingenti militari e del personale appartenente alle Forze di polizia impiegati nelle diverse aree geografiche”.

 

Nello specifico il provvedimento, composto da 9 articoli, è suddiviso in tre capi.

 

Il capo I, composto dai primi 4 articoli, reca le autorizzazioni di spesa dal 1° ottobre al 31 dicembre 2013 necessarie alla proroga del termine per la partecipazione italiana a diverse missioni internazionali delle Forze armate e delle forze di polizia (articolo 1), le relative norme sul personale (articolo 2), nonché quelle in materia penale (articolo 3) e contabile (articolo 4).

Il capo II del decreto legge in esame, reca, invece, iniziative di cooperazione allo sviluppo (articolo 5) e al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione (articolo 6) e il regime degli interventi (articolo 7).

Da ultimo, gli articoli 8 e 9, ricompresi nel Capo III (Disposizioni finali), recano disposizioni concernenti la copertura finanziaria del provvedimento e la sua entrata in vigore.

 

(Per un approfondimento di tali disposizioni  si rinvia alle successive schede di lettura).

 

Rispetto al precedente provvedimento di proroga (decreto legge n.127 del 2012) che aveva disposto una proroga di nove mesi delle missioni internazionali - scaduta lo scorso 31 settembre 2013 - il decreto legge in esame ne prevede il rinnovo trimestrale 1° ottobre - 31 dicembre 2013.

 

Si segnala, inoltre, che risulta conclusa:

 

Ø      l’attività di assistenza alle Forze armate albanesi da ultimo prevista dal comma 10 dell’articolo 1 del DL n. 227 del 2012 per una spesa di 179.319 euro;

Ø      la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Afghanistan, denominata International Security Assistance Force (ISAF), autorizzata dal comma 23 dell’articolo 1 del DL n. 227 del 2012 dal 1° gennaio 2013 fino al 30 giugno 2013 per una spesa di 850.767;

Ø      la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione Eulex Kosovo autorizzata dal comma 24 dell’articolo 1 del DL n. 227 del 2012 per una spesa di 264.252 dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013.

Ø      la missione Eujust lex Iraq di cui al comma 26 dell’articolo 1 del DL n. 227 del 2012 che ne aveva autorizzato una spesa di 20.348 euro limitatamente al periodo 1° gennaio-31 marzo 2013.

 

Non risulta, inoltre, prorogata l’autorizzazione di spesa originariamente prevista dal comma 19 dell’articolo 1 del decreto legge n. 227 del 2012. Tale norma, al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, autorizzava, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa complessiva di euro 6.559.400 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali previste dal medesimo decreto legge, entro il limite di euro 5.635.000 in Afghanistan, euro 800.000 in Libano, euro 104.400 nei Balcani ed euro 20.000 nel Corno d'Africa.

 

Sono, invece, autorizzate, per la prima volta dal provvedimento in esame, per il periodo 1° ottobre 31 dicembre 2013, le spese relative alle operazioni di cui ai commi 16 e 20 dell’articolo 1 del provvedimento in esame.

Si tratta della spesa relativa alla

 

Ø      partecipazione di 27 unità di personale militare alla missione dell’Unione europea in Mali MINUSMA di cui alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite del 25 aprile 2013;

Ø      partecipazione di 4 unità di personale della polizia di Stato alla missione European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya) di cui alla decisione 2013/233/PESC del Consiglio del 22 maggio 2013;

Relazioni allegate

Il disegno di legge è corredato della relazione illustrativa, dalla relazione tecnica e dalla relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), ma non della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR). La relazione illustrativa, in conformità a quanto disposto dall’articolo 9 del DPCM 11 settembre 2008, n. 170, dà conto della disposta esenzione dall’analisi di impatto della regolamentazione, «in ragione della straordinaria necessità e urgenza dell’intervento legislativo, determinata dalla scadenza, al 30 settembre 2013, del termine previsto dal precedente provvedimento di proroga delle missioni internazionali e dalla conseguente necessità di fornire in tempi brevi adeguata copertura giuridica e finanziaria all’azione dei contingenti militari e del personale appartenente alle Forze di polizia e ai Ministeri degli affari esteri e della giustizia, impiegati nelle diverse aree geografiche”.

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Nelle precedenti legislature, sulla materia delle missioni internazionali di pace sono stati emanati numerosi decreti-legge, che hanno, di volta in volta, autorizzato la partecipazione italiana a nuove missioni militari internazionali ovvero prorogato i termini per ciascuna delle missioni internazionali in corso, generalmente per un periodo semestrale.

Nella XVI legislatura, sono stati adottati i decreti-legge:

Ø      22 settembre 2008, n. 147, recante disposizioni urgenti per assicurare la partecipazione italiana alla missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia e 29 settembre 2008, n. 150, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali per l'anno 2008. Durante il procedimento di conversione, i contenuti del secondo decreto sono stati trasfusi nel disegno di legge di conversione del primo. Si tratta della legge di conversione 20 novembre 2008, n. 183;

Ø      30 dicembre 2008, n. 209, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12;

Ø      1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini, il cui articolo 24, ai commi da 1 a 72, soppressi durante l’iter parlamentare, disponeva la proroga delle missioni internazionali. La proroga fino al 31 ottobre 2009 è stata poi disposta dalla legge 3 agosto 2009, n. 108;

Ø      4 novembre 2009, n. 152, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia;

Ø      1° gennaio 2010, n. 1, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa;

Ø      6 luglio 2010, n. 102, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia;

Ø      29 dicembre 2010, n. 228, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia;

Ø      12 luglio 2011, n. 107, recante la proroga delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nonché degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Misure urgenti antipirateria;

Ø      227 del 2012, recante la proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

 

Necessità dell’intervento con legge

In relazione alla materia delle missioni internazionali, si segnala che la normativa vigente non prevede una disciplina uniforme concernente la loro autorizzazione ed il loro svolgimento. La disciplina in materia di svolgimento delle missioni internazionali è, pertanto, contenuta nell’ambito dei provvedimenti legislativi che di volta in volta finanziano le missioni stesse. L’ultimo provvedimento di proroga del finanziamento delle missioni è venuto a scadenza il 30 settembre dicembre. In vigenza delle missioni, è risultato pertanto necessario procedere con urgenza ad un rifinanziamento.

 


Schede di lettura

 


Art. 1
(Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia)

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 124.536.000 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2013, n. 12.

        2. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 40.237.496 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2013, n. 12.

        3. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 22.447.777 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2013, n. 12, di seguito elencate:

              a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;

              b) Joint Enterprise.

        4. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 75.320 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2013, n. 12.

        5. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 5.090.340 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2013, n. 12.

        6. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 285.997 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2), di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2013, n. 12.

        7. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 30.550 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2013, n. 12.

        8. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 63.425 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID), di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2013, n. 12.

        9. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 66.961 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP), di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2013, n. 12.

        10. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 11.424.069 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea denominata Atalanta e all'operazione della NATO denominata Ocean Shield per il contrasto della pirateria, di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2013, n. 12.

        11. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 5.509.576 per la proroga dell'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan, di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2013, n. 12.

        12. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 3.689.030 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea denominate EUTM Somalia e EUCAP Nestor, nonché nell'ambito delle ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale, di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2013, n. 12.

        13. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 2.547.405 per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Libia, denominata European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya), di cui alla decisione 2013/233/PESC del Consiglio del 22 maggio 2013, e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di assistenza, supporto e formazione in Libia, di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2013, n. 12.

        14. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 96.139 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui

all'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2013, n. 12.

        15. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 42.470 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite nella Repubblica del Sud Sudan, denominata United Nations Mission in South Sudan (UNMISS), di cui all'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2013, n. 12.

        16. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 726.003 per la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali, denominata United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA), di cui alla risoluzione 2100 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 25 aprile 2013, e per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea denominate EUCAP Sahel Niger ed EUTM Mali, di cui all'articolo 1, comma 17, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.

        17. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 1.346.502 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 1, comma 20, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2013, n. 12.

        18. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 373.640 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 16.070 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2013, n. 12.

        19. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 33.220 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2013, n. 12.

        20. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 91.430 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Libia, denominata European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya), di cui alla decisione 2013/233/PESC del Consiglio del 22 maggio 2013.

        21. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 2.895.192 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia, per garantire la manutenzione ordinaria delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico e per lo svolgimento di attività addestrativa del personale della Guardia costiera libica, in esecuzione degli accordi di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani, di cui all'articolo 1, comma 25, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2013, n. 12.

        22. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 4.000.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE dall'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

        23. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 265.442 per l'impiego di personale appartenente al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti.

        24. Il Ministero della difesa è autorizzato, per l'anno 2013, a cedere, a titolo gratuito, alle Forze armate della Repubblica di Gibuti n. 4 veicoli blindati leggeri. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di euro 192.000.

        25. Il Ministero della difesa è autorizzato, per l'anno 2013, a erogare contributi in favore delle associazioni combattentistiche di cui all'articolo 2195 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di euro 674.000.

 

 

Il comma 1 dell'articolo in esame autorizza, dal 1° ottobre 2013 al 31 dicembre 2013, la spesa di 124.536.000 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan ISAF (International Security Assistance Force) ed EUPOL Afghanistan, già contenuta nel comma 1 dell’art. 1 del sopra richiamato D.L. 227/2012.

La relazione tecnica al provvedimento in esame specifica che il personale presente nel teatro afghano consiste in 2.900 unità. Il precedente D.L. 227/2012 di proroga, limitatamente al periodo 1° gennaio - 30 settembre del 2013, aveva previsto per le medesime missioni l’impiego di 3.100 unità ed una spesa di 426.617.379.

 

Il comma 2 dispone l'autorizzazione della spesa di 40.237.496, nel periodo dal 1° ottobre 2013 al 31 dicembre 2013, per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione UNIFIL in Libano, (United Nations Interim Force in Lebanon) - ivi incluso l'impiego delle unità navali della UNIFIL Maritime Task Force - quale da ultimo prevista dal comma 2 dell’art. 1 del citato D.L. 227/2012. La relazione tecnica al provvedimento in esame specifica che il personale presente nel teatro libanese è pari a 1.100 unità (la consistenza prevista dal precedente D.L. di proroga, limitatamente al periodo 1° gennaio - 30 settembre del 2013, era anch’essa di 1.100 unità, mentre la spesa autorizzata era di 118.540.833 euro).

 

Il comma 3 autorizza dal 1° ottobre 2013 al 31 dicembre 2013 la spesa di 22.444.777  per la proroga della partecipazione di 565 unità di personale militare alle missioni nei Balcani quali da ultimo previste nel comma 3 dell’art. 1 del D.L.227/2012 e specificatamente:

Ø      la Multinational Specialized Unit (MSU),

Ø      la European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX KOSOVO),

Ø      il Security Force Training Plan in Kosovo,

Ø      la Joint Enterprise Balcani.

 

Il precedente D.L. di proroga, limitatamente al periodo 1° gennaio - 30 settembre del 2013, aveva previsto, per le medesime operazioni una stima di 465 unità ed una autorizzazione di spesa di 52.496.423 euro.

 

Il comma 4 autorizza dal 1° ottobre 2013 al 31 dicembre 2013 la spesa di 75.320 euro per la proroga della partecipazione militare alla missione Althea dell’Unione Europea in Bosnia-Erzegovina - all’interno della quale opera anche la missione IPU (Integrated Police Unit) - quale da ultimo prevista nel comma 4 dell’art. 1 del D.L. 227/2012. Al riguardo, la relazione tecnica al provvedimento in esame specifica che il personale presente nell’ambito della missione ALTHEA è costituito da 5 unità, confermando l’organico indicato nel precedente decreto-legge di finanziamento delle missioni che limitatamente al periodo 1° gennaio - 30 settembre del 2013, autorizzava una spesa, era di 223.505 euro .

 

Il comma 5 autorizza dal 1° ottobre 2013 al 31 dicembre 2013 la spesa di 5.090.340 per la proroga della partecipazione militare italiana alla missione Active Endeavour nel Mediterraneo, di cui da ultimo al comma 5 dell’art. 1 del D.L. 227/2012. Al riguardo, la relazione tecnica al provvedimento in esame specifica che il personale presente nell’ambito della missione è costituito da 347 unità. Il precedente D.L. di proroga, limitatamente al periodo 1° gennaio - 30 settembre del 2013, aveva previsto l’impiego di un identico numero di persone ed una autorizzazione di spesa di 14.191.716.

 

Il comma 6 autorizza dal 1° ottobre 2013 al 31 dicembre 2013 la spesa di 285.997 per la proroga della partecipazione militare alla missione TIPH2 (Temporary International Precense in Hebron), con 13 unità, confermando l’organico indicato nel precedente decreto-legge di finanziamento delle missioni , che limitatamente al periodo 1° gennaio - 30 settembre del 2013 aveva autorizzato la spesa  di 848.666 euro .

 

Il comma 7 autorizza dal 1° ottobre 2013 al 31 dicembre 2013 la spesa di 30.550 euro per la proroga della partecipazione di personale militare (un’unità) alla missione dell'Unione Europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah EUBAM Rafah (European Union Border Assistance Mission in Rafah), confermando l’organico indicato nel precedente decreto-legge di finanziamento delle missioni che limitatamente al periodo 1° gennaio - 30 settembre del 2013, autorizzava la spesa di 90.655 euro.

 

Il comma 8 autorizza dal 1° ottobre 2013 al 31 dicembre 2013 la spesa di 63.425 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione UNAMID (United Nations/African Union Mission in Darfur) delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana nel Darfur, in Sudan (3 unità), confermando l’organico indicato nel precedente decreto-legge di finanziamento delle missioni che limitatamente al periodo 1° gennaio - 30 settembre del 2013 autorizzava la spesa di 194.206 euro .

 

Il comma 9 autorizza dal 1° ottobre 2013 al 31 dicembre 2013 la spesa di 66.961 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione UNFICYP (United Nations Peacekeeping Force in Cyprus) delle Nazioni Unite a Cipro (4 unità), confermando l’organico indicato nel precedente decreto-legge di finanziamento delle missioni che limitatamente al periodo 1° gennaio - 30 settembre del 2013, autorizzava la  spesa 198.698 .

 

Il comma 10 autorizza, per il periodo ricompreso tra il 1° ottobre 2013 al 31 dicembre 2013, la spesa 11.424.069 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alle operazioni militari al largo delle coste della Somalia,  Atalanta dell'Unione Europea e Ocean Shield della NATO per il contrasto alla pirateria. Le missioni erano state prorogate, da ultimo, dall’articolo 1, comma 11, del D.L. n. 227/2012 che, limitatamente al periodo 1° gennaio - 30 settembre del 2013, aveva previsto l’impiego di 8 unità per l’operazione Atalanta e 671 per l’operazione Ocean Schield ed una autorizzazione di spesa di 33.952.376 euro.

 

In relazione al comma in esame si osserva che la relazione tecnica allegata al provvedimento in esame fa riferimento ad un contingente complessivo di personale militare pari a 247 unità, sia per la missione Atalanta, sia per la missione Ocean Shield, L’analoga relazione tecnica allegata al precedente decreto di proroga (DL 227/2012) faceva, invece, riferimento ad un contingente di 671 unità di personale militare.

Rilevato che lo stanziamento previsto dal decreto legge in esame per la prosecuzione, nel prossimo trimestre, delle due missioni in esame appare parametrato al precedente contingente autorizzato con il DL 227 del 2012 andrebbe verificato il motivo dell’aumento dei costi di tale missione non legato ad un aumento del personale militare ivi impiegato.

 

Il comma 11 autorizza, dal 1° ottobre 2013 al 31 dicembre 2013, la spesa di 5.509.576 euro per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan (95 unità). Tali attività, limitatamente al periodo 1° gennaio - 30 settembre del 2013 e con riferimento ad identico contingente di personale, erano state da ultimo prorogate dall’articolo 1, comma 12, del D.L. n. 227/2012. L’autorizzazione di spesa prevista da tale comma era di 15.418.251 euro.

 

Il comma 12 autorizza, dal 1° ottobre 2013 al 31 dicembre 2013, la spesa di 3.689.030 euro per la prosecuzione della partecipazione italiana alla missione dell’Unione europea in Somalia denominata EUTM Somalia già autorizzata limitatamente al periodo 1° gennaio - 30 settembre 2012 del dal D.L. n. 227/2012. Al riguardo, la relazione tecnica al provvedimento in esame specifica che il personale presente nell’ambito della missione è costituito da 155 unità. Il precedente D.L. 227/ 2012 di proroga aveva previsto per la medesima missione l’impiego di 101 unità con un’autorizzazione di spesa, limitatamente al periodo 1° gennaio - 30 settembre 2013 di euro 6.928.064. La somma prevista dal comma 12 in esame è altresì destinata alle iniziative dell’Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d’Africa e nell’Oceano indiano occidentale.

 

Il comma 13 autorizza la spesa di 2.547.405 euro per la prosecuzione dal 1° ottobre 2013 al 31 dicembre 2013 della partecipazione di personale militare alla missione European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya) di cui all’azione comune 2013/233/PESC del Consiglio del 22 maggio 2013 e per la proroga dell’impiego di personale militare in attività di assistenza, supporto e formazione in Libia (100 unità). In relazione a tale attività di assistenza l’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 227/2017 aveva previsto l’impiego di 100 unità con un’autorizzazione di spesa, limitatamente al primo semestre del 2013, di 7.584.517 euro,

 

Il comma 14 autorizza la spesa di 96.139 euro per la prosecuzione dal 1° ottobre 2013 al 31 dicembre 2013 della partecipazione italiana di 4 unità di personale militare alla missione EUMM Georgia. L’articolo 1, comma 15 del decreto-legge n. 227/2012, aveva previsto per la medesima missione l’impiego di 4 unità con un’autorizzazione di spesa, limitatamente 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, di 285.282 di euro.

 

Il comma 15 autorizza per il periodo 1° ottobre 2013 al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 42.470 per la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite nella Repubblica del Sud Sudan denominata UNMISS (United Nations Mission in the Republic of South Sudan) disposta dalla risoluzione 1996 adottata dal Consiglio di sicurezza dell’ONU l’8 luglio 2011. Al riguardo, l’articolo 1, comma 16 del decreto-legge n. 227/2017, aveva previsto per la medesima missione l’impiego di 4 unità con un’autorizzazione di spesa, limitatamente al periodo 1° gennaio - 30 settembre, di 285.282 euro,

 

Il comma 16 autorizza per il periodo 1° ottobre 2013 al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 726.003 per la partecipazione di 27 unità di personale militare alla missione dell’Unione europea in Mali MINUSMA e per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell’Unione europea denominate EUCAP Sahel Niger e EUTM Mali. Al riguardo, l’articolo 1, comma 17 del decreto-legge n. 227/2017, aveva previsto per la medesima missione l’impiego 24 unità con un’autorizzazione di spesa, limitatamente al periodo 1° gennaio - 30 settembre, di 1.900.524 euro.

 

Il comma 17 autorizza la spesa di 1.346.502 per la prosecuzione, per il periodo 1° ottobre 2013 al 31 dicembre 2013, dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei paese dell’area balcanica con un contingente di forze di polizia pari a 45 unità. Tali programmi erano contemplati dal precedente D.L. 227/20120 all’art. 1, comma 20 con un organico di 59 unità e, limitatamente al periodo 1° gennaio - 30 settembre, una spesa di 4.330.771.

 

Il comma 18 autorizza, dal 1° ottobre 2013 al 31 dicembre 2013, la spesa di 373.640 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato (30 unità) alla missione EULEX Kosovo (European Union Rule of Law Mission in Kosovo) e di 16.070 0 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato (un’unità) alla missione UNMIK (United Nations Mission in Kosovo). Tali missioni erano state da ultimo prorogate dall’articolo 1, commi 20 e 21, del D.L. n. 227/2012, che, limitatamente al periodo 1° gennaio - 30 settembre del 2013, aveva disposto l’impiego di 30 unità di personale ed una autorizzazione di spesa di 1.225.680 euro.

 

Il comma 19 autorizza per il periodo dal 1° ottobre 2013 al 31 dicembre 2013, la spesa di 33. 220 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato (2 unità) alla missione EUPOL COPPS (European Union Police Mission for the Palestinian Territories) in Palestina. La missione è stata prorogata da ultimo dall’articolo 1, comma 22, del D.L. n. 227/2012, che aveva disposto, limitatamente al periodo 1° gennaio - 30 settembre del 2013, l’impiego di 2 unità di personale ed una autorizzazione di spesa di 96. 150 euro.

 

Il comma 20 autorizza un’ulteriore spesa di 91. 430 euro dal 1° ottobre 2013 al 31 dicembre 2013 per la la partecipazione di 4 unità di personale della polizia di Stato alla missione European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya) di cui alla decisione 2013/233/PESC del Consiglio del 22 maggio 2013.

 

Il comma 21 autorizza, dal 1° ottobre 2013 al 31 dicembre 2013, la spesa di 2.895.192 euro per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza (30 unità) alla missione in Libia  (European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya) già prevista dal precedente decreto-legge n. 227 del 2012, all’art. 1, comma 25, che, limitatamente al primo semestre del 2013, aveva previsto l’impiego di 5 unità di personale ed una autorizzazione di spesa di 4.613.612 euro. L’autorizzazione di spesa è altresì diretta a garantire la manutenzione ordinaria delle quattro unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico per lo svolgimento delle di attività addestrative del personale della Guardia costiera libica.

 

Il comma 22 autorizza, dal 1° ottobre 2013 al 31 dicembre 2013, la spesa di 4.000.000 di euro per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell’AISE (Agenzia informazioni e sicurezza esterna) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all’AISE. Si tratta delle attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell’Italia previste dall’articolo 6, comma 2, della legge n. 124/2007 in materia di sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto. Il precedente decreto-legge n. 227 del 2012, all’art. 1, comma 27, limitatamente al periodo 1° gennaio - 30 settembre del 2013, aveva previsto una autorizzazione di spesa di 10.000.000 euro

 

Il comma 23 autorizza, dal 1° ottobre 2013 al 31 dicembre 2013, la spesa di 265.442 euro per l’impiego di 7 unità di personale appartenente a Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti. Analogo contingente era contemplato dal precedente decreto di proroga che, limitatamente al periodo 1° gennaio - 30 settembre del 2013, aveva previsto una autorizzazione di spesa di 812.668 euro.

 

Il comma 24 autorizza il Ministero della difesa a cedere a titolo gratuito alle Forze armate della Repubblica di Gibuti quattro mezzi veicoli blindati leggeri mezzi di trasporto e logistici, autorizzando a tal fine la spesa di euro 192.000 per il periodo 1° ottobre 2013 al 31 dicembre 2013.

 

Al riguardo, si osserva che il precedente decreto-legge n. 227 del 2012, all’articolo 1, comma 30, relativamente all’intero anno 2013, aveva previsto una autorizzazione di spesa di 1.100.000. La disposizione in esame, relativamente all’ultimo trimestre del 2013 sembra dunque stanziare risorse aggiuntive e ulteriori mezzi.

 

Ai sensi del comma 25 il ministero della difesa è autorizzato per l’anno 2013 a erogare contributi pari a 674.000 euro in favore delle associazioni combattentistiche di cui all’articolo 2195 del d lgs n. 66 del 2012.

 

Al riguardo si ricorda che, da ultimo, il capitolo 1352/2 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l’anno 2012 recava uno stanziamento complessivo di euro 674,000e destinato all’erogazione di contributi ad associazioni, combattentistiche.

 

Al riguardo, si segnala che in precedenza (24 maggio 2012) il Governo aveva trasmesso alle Camere, ai fini dell’espressione del prescritto parere parlamentare, lo schema di decreto n. 482, concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1352 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l’anno 2012 e destinato all’erogazione di contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi vigilati dal medesimo Ministero.

Rispetto al precedente decreto di riparto (atto n. 448 del 2011), tale capitolo non recava più alcun contributo specifico in favore delle associazioni combattentistiche. Al riguardo, la relazione illustrativa del Governo, allegata allo schema di decreto in esame, precisava che l’assenza di contributi in favore delle associazioni combattentistiche “è determinata dal fatto che il contributo di 1,5 milioni di euro per il triennio 2009, 2010 e 2011, disposto in loro favore dall’articolo 14 comma 7-bis del D.L. 30 dicembre 2008 , n. 207 (il cui contenuto è successivamente confluito nell’articolo 2195 del codice dell’ordinamento militare) non è stato prorogato per il successivo triennio e non risulta allocata alcuna risorsa finanziaria disponibile per erogare il contributo in favore dei Sodalizi in parola. Su tale capitolo restava, pertanto, il solo contributo di euro 256.740,00 previsto dalla legge di stabilità 2012 in favore di “enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi vigilati dal Ministero della difesa che lo schema di decreto n. 482 assegnava interamente alle associazioni d’arma (fascia B) e alle altre associazioni di categoria (enti, istituti culturali scientifici, tecnici -fasce C, D ed E).

 

La Commissione difesa della Camera, nel pronunciarsi sul richiamato schema di decreto ministeriale[1] rilevava che “la mancata assegnazione di contributi alle associazioni combattentistiche” determinava “una sperequazione da sanare in tempi rapidi” e prendeva atto “positivamente che il disegno di legge di assestamento del bilancio per il 2012 (atto Camera dei deputati n. 5325)”, integrava “il capitolo 1352 dello stato di previsione del Ministero della difesa per il 2012, al fine di erogare contributi alle associazioni combattentistiche in misura identica a quelli erogati nel 2011”.

 

Con la legge n. 182 del 2012, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012 si è provveduto, quindi, a realizzare le necessarie variazioni al fine di prevedere lo stanziamento di 674.000 euro in favore delle associazioni combattentistiche, in misura identica alle risorse erogate nel corso del 2011.

In relazione al relativo riparto, le Commissioni difesa della Camera e del Senato hanno, rispettivamente, espresso parere favorevole nelle sedute del 18 e 49 dicembre 2012.


Art. 2
(Disposizioni in materia di personale)

        1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1, alinea, a 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

        2. L'indennità di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, alinea, della legge 3 agosto 2009, n. 108, è corrisposta nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti.

        3. Per il personale che partecipa alle missioni di seguito elencate, l'indennità di missione di cui al comma 2 è calcolata sulle diarie indicate a fianco delle stesse:

              a) missioni ISAF, EUPOL AFGHANISTAN, UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, nonché il personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in

Bahrein, in Qatar, a Tampa e in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat: diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman;

              b) nell'ambito delle missioni per il contrasto della pirateria, per il personale impiegato presso l’Head Quarter di Northwood: diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra;

              c) missione EUMM Georgia: diaria prevista con riferimento alla Turchia;

              d) missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Niger, EUTM Mali, MINUSMA e ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano: diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo.

        4. Al personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 1, commi 5 e 10, del presente decreto e all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, il compenso forfettario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario sono corrisposti in deroga, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Al personale di cui all'articolo 1791, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il compenso forfettario di impiego è attribuito nella misura di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007.

 

 

L’articolo 2 del provvedimento in esame, reca talune disposizioni in materia di personale impiegato nelle missioni internazionali disciplinate dal decreto in commento.

A  tal fine, il comma 1 del citato articolo 2, rinvia alle disposizioni di cui:

 

Ø    all'articolo 3, commi da 1 a 9, della legge n. 108 del 2009;

Ø    all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 152 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 2009

 

Si illustra, a seguire, il contenuto dei citati provvedimenti normativi, iniziando dai commi 1-9 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2009, n. 108, recante la proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.

 

Il comma 1 dell’articolo 3 della legge 3 agosto 2009, n. 108 attribuisce al personale impegnato nelle missioni internazionali l’indennità di missione di cui al Regio Decreto 3 giugno 1926, n. 941 (di seguito illustrato), in misure diversificate a seconda delle missioni stesse. Tale indennità viene riconosciuta a decorrere dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per rientrare nel territorio nazionale, ed è attribuita per tutto il periodo della missione in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo. A tale indennità devono essere detratti, tuttavia, le indennità e i contributi eventualmente corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

In particolare:

Ø    la lettera a) prevede che la suddetta indennità sia corrisposta, nella misura del 98 per cento, al personale militare che partecipa alle missioni MSU, EULEX Kosovo, Security Force, Training Plane, Joint Enterprise, ALTHEA, UNMIK, TIPH 2, EUBAM Rafah;

Ø    la lettera b) quantifica, per il personale militare che partecipa alle missioni ISAF ed EUPOL AFGHANISTAN ed UNIFIL, nonché per il personale militare impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Iraq, nell’unità di coordinamento JMOUs ed al personale dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso la sede diplomatica di Kabul e quella di Herat, l’indennità di missione nella misura del 98 per cento, calcolata sulla diaria attribuita al personale in missione in Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman;

Ø    la lettera c) prevede che la suddetta indennità sia corrisposta nella misura intera per il personale che partecipa alla missione EUPOL COPPS nei territori palestinesi, ed alla missione europea in Moldova e Ucraina;

Ø    la lettera d) dispone che al personale che partecipa alle missioni CIU, UNAMID, EUPOL RD CONGO, UNFICYP, Atalanta, EUPM, nonché al personale impiegato presso il Military Liason Office della missione Joint Enterprise, la NATO HQ Tirana, venga riconosciuta l’indennità di missione nella misura intera incrementata del 30 per cento, se detto personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto ed alloggio gratuiti;

Ø    la lettera e) prevede che, per il personale militare impiegato in Iraq, in Bahrain e a Tampa, l’indennità di missione sia corrisposta nella misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sulla diaria attribuita al personale in missione in Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, sempre che il citato personale non usufruisca, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

Ø    le lettera f) prevedono, rispettivamente, che al personale che partecipa alla missione EUMM Georgia, l’indennità di missione sia corrisposta nella misura del 98 per cento, ovvero nella misura intera incrementata del 30 per cento, con riferimento alla Turchia, sempre che tale personale non usufruisca, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

 

Il R.D. n. 941/1926 reca la disciplina generale del trattamento di missione all’estero del personale statale. Le indennità per l'estero sono dovute dal giorno in cui si passa il confine o si sbarca all'estero, fino al giorno in cui si ripassa il confine o si prenda imbarco per il ritorno o si sbarca in Italia, sino al giorno del ritorno in residenza. Viene disciplinata, inoltre, l’indennità spettante: ai componenti delle delegazioni italiane presso commissioni, enti o comitati internazionali, che si rechino all'estero per partecipare alle relative riunioni; al personale di tutte le amministrazioni, sia civili che militari, che si rechi all'estero in commissione, per rappresentanza del regio governo, oppure anche isolatamente per partecipare a commissioni di carattere internazionale; ai funzionari del gruppo A del Ministero degli Affari esteri che si rechino in missione isolata all'estero. Si prevedono, poi, alcuni casi particolari e i rimborsi per le spese di viaggio.

Successivamente, l’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286, ha sostituito gli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale. 21 agosto 1945, n. 540, relativo alle indennità del personale dell'Amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero, prevedendo indennità giornaliere di missione sostitutive di quelle previste dall’articolo 1 del citato R.D. n. 941/1926. Tali indennità sono determinate con decreto del Ministro del tesoro paese per paese direttamente in valuta locale o in altra valuta, al netto delle ritenute erariali, e, se necessario, modificate in rapporto alle variazioni delle condizioni valutarie e del costo della vita di ciascun paese. In applicazione di questa disposizione si è provveduto periodicamente ad adeguare le diarie di missione, da ultimo con D.M. 27 agosto 1998. E’ poi intervenuto il D.M. 2 aprile 1999 che ha determinato la misura in euro delle diarie nette per le missioni effettuate dal personale civile e militare nei Paesi che hanno adottato tale moneta. Al fine di eliminare la disparità di trattamento esistente per il personale che opera nei paesi dell’area balcanica, l’articolo 4 del D.L. 17 giugno 1999, n. 180, convertito dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, ha autorizzato il Ministero del Tesoro ad aggiornare le diarie di missione stabilite dal citato D.M. 27 agosto 1998 per il personale militare italiano impiegato nelle missioni umanitarie e di pace nei territori della ex Jugoslavia e dell’Albania, equiparandole a quelle fissate per la Bosnia e per la Repubblica federale jugoslava. In conformità a quanto disposto dall’articolo 4 appena citato, è stato quindi emanato il D.M. 30 agosto 1999. E’ stato quindi emanato il D.M. 13 gennaio 2003 che ha determinato il valore in euro delle diarie da corrispondere al personale in missione all’estero anche nei Paesi che non abbiano adottato l’euro come moneta unica di pagamento, successivamente modificato dal D.M. 6 giugno 2003.

Si ricorda che il D.M. 27 agosto 1998 suddivide il personale statale, civile e militare, in sei gruppi, indicati in una specifica tabella allegata al decreto medesimo e modificata, da ultimo, dai citati D.M. 13 gennaio e 6 giugno 2003, determinando le diarie nette per le missioni in proporzione al gruppo di appartenenza e in relazione al Paese presso il quale si svolge la missione stessa.

 

Il successivo comma 2 dell’articolo 3 della citata legge n. 108/2009, analogamente a quanto previsto nei precedenti decreti di proroga, dispone che all’indennità di cui al comma precedente, nonché al trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze armate albanesi di cui all’articolo 2, comma 11, continui a non applicarsi la riduzione del 20 per cento prevista dall’articolo 28, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

 

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006 prevede la riduzione del 20 per cento delle diarie corrisposte per le missioni all’estero. Il comma 3 dello stesso articolo 28 precisa tuttavia che tale decurtazione non si applica alle missioni di pace finanziate nell’anno 2006 attraverso l’apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

 

Il comma 3 dell’articolo 3 della citata legge n. 108/2009, prevede, poi, che al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei paesi dell’area balcanica e alla missione in Libia si applicano il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642 (le cui disposizioni sono state riassettate nell’articolo 1808 del codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010) e l’indennità speciale di cui all’articolo 3 della stessa legge, nella misura del 50 per cento dell’assegno di lungo servizio all’estero. Anche in questo caso non trova applicazione la riduzione della diaria prevista dal citato decreto-legge n. 223 del 2006.

 

La legge n. 642/1961 (le cui disposizioni, come sopra ricordato) sono state riassettate nell’articolo 1808 del codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010) disciplina il trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali. L’articolo 1 della legge prevede che il personale destinato presso gli organi citati per un periodo superiore a 6 mesi, percepisce: lo stipendio o la paga e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l'interno; un assegno di lungo servizio all'estero in misura mensile ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito dalle norme in vigore per il Paese di destinazione; le ulteriori indennità che possono spettare ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli della legge. L’articolo 3 della medesima legge prevede che al citato personale militare può essere attribuita, qualora l'assegno di lungo servizio all'estero non sia ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, una indennità speciale da stabilirsi nella stessa valuta dell'assegno di lungo servizio all'estero.

 

Per quanto riguarda, poi, i militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di pace come disciplinate dal decreto-legge in oggetto, il comma 4 dell’articolo 3 della citata legge n. 108/2009, prescrive che per il periodo dal 1° luglio 2009 al 31 ottobre 2009, in sostituzione dell'indennità operativa, ovvero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità operativa di base di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive modificazioni, se militari in servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti in servizio e in rafferma biennale, a 70 euro, se volontari in ferma prefissata.

 

La legge n. 78/1983 ha disciplinato le indennità di impiego operativo quale compenso per il rischio, per i disagi e per le responsabilità connessi alle diverse situazioni di impiego del personale militare derivanti dal servizio. L’articolo 2 della legge prevede che al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, salvo i casi previsti dai successivi articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, spetta l'indennità mensile di impiego operativo di base nelle misure stabilite dalla tabella I, annessa al provvedimento, per gli ufficiali e i sottufficiali e nella misura di lire 50.000 per gli allievi delle accademie militari e per i graduati e i militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati. Nei successivi articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, sono disciplinate le indennità di impiego operativo previste per alcuni casi particolari: ufficiali e sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di campagna espressamente indicati; ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva iscritte nel quadro del naviglio militare, personale aeronavigante o facente parte di equipaggi fissi di volo.

 

Il comma 5 dell’articolo 3 della citata legge n. 108/2009, prevede che il personale militare impiegato dall'ONU nelle missioni internazionali con contratto individuale conservi il trattamento economico fisso e continuativo e che percepisca l'indennità di missione con spese di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione, aggiungendo altresì  che eventuali retribuzioni (od altri compensi) corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo (con esclusione di indennità e rimborsi per servizi fuori sede) sono devoluti all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione percepiti (sempre al netto delle ritenute e delle spese di vitto e alloggio).

 

Il comma 6 dell’articolo 3 della medesima legge n. 108/2009, reca disposizioni concernenti la valutazione dei periodi di comando, le attribuzioni specifiche, il servizio e l’imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso comandi, unità, reparti ed enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali, ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti per l'avanzamento al grado superiore. Ai sensi del citato comma 64 tali periodi sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, recante “Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della L. 23 dicembre 1996, n. 662”, e 5 ottobre 2000, n. 298, relativo al “Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della L. 31 marzo 2000, n. 78”, e successive modificazioni. (ora articoli 1103, 1107, 1111, 1115, 1119, 1123, 1127, 1135, 1140, 1144, 1148, 1152, 1156, 1160, 1164, 1168, 1172, 1176, 1180, 1184, 1188, 1192, 1197, 1201, 1209, 1273, 1217, 1221, 1225, 1230 e 1235 del citato codice dell’ordinamento militare).

 

Il comma 7 dell’articolo 3 della sopracitata legge n. 108/2009, stabilisce che per esigenze connesse con le missioni internazionali, in deroga all'articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113 (ora articolo 890 del citato codice dell’ordinamento militare), possono essere richiamati in servizio gli ufficiali della riserva di complemento, ciò nei limiti del contingente annuale previsto dalla legge di bilancio per gli ufficiali di completamento. La disposizione consente, quindi, in via temporanea e solo per le esigenze connesse con le missioni internazionali, di ampliare il bacino degli ufficiali richiamabili nelle forze di completamento, potendo attingere a personale appartenente a fasce di età superiore, comprese tra i quarantacinque e i sessantacinque anni, al fine di consentire alle Forze armate di avvalersi di professionalità esperte presenti in tali ambiti.

 

Il comma 8 dell’articolo 3 della citata legge n. 108/2009, prevede che per le esigenze operative connesse con le missioni internazionali, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno possa essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di ulteriori sei mesi; ciò nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle disposizioni vigenti.

 

Da ultimo, il comma 9 dell’articolo 3 della citata legge n. 108/2009, rinvia, per quanto non diversamente previsto, a specifiche disposizioni del decreto legge n. 451 del 2001[2], convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2002, per la disciplina delle missioni internazionali. Tali disposizioni, già richiamate nei precedenti provvedimenti di proroga riguardano, in particolare, l’indennità di missione (articolo 2, commi 2 e 3 del D.L. 451/2001), il trattamento assicurativo e pensionistico (articolo 3 del D.L. 451/2001), il personale in stato di prigionia o disperso (articolo 4 del D.L. 451/2001), disposizioni varie, quali il rilascio del passaporto di servizio, l’orario di lavoro e l’utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio (articolo 5 del D.L. 451/2001), il personale civile (articolo 7 del D.L. 451/2001) e talune norme di salvaguardia del personale (articolo 13 del D.L. 451/2001).

 

Il comma 2 dell’articolo 2 del D.L. n. 451/2001 (Indennità di missione) prevede che al personale militare e della Polizia di Stato impegnato nelle missioni internazionali nei periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore per l’impiego all’estero, goduti al di fuori del teatro di operazioni durante lo svolgimento della missione, viene anche attribuita un’indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita. Tale disposizione, che è stata introdotta per la prima volta dalla citata legge n. 339/2001, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 294/2001, è volta a favorire l’effettiva fruizione dei necessari periodi di riposo e di rientro in famiglia, che veniva scoraggiata dalla prospettiva di perdite retributive. Il successivo comma 3 dell’articolo 2, dispone che, ai fini della corresponsione dell’indennità di missione i volontari in ferma annuale, breve e prefissata delle Forze armate siano equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente, sanando in tal modo la disparità di trattamento esistente tra queste categorie di personale militare anche se in possesso di analogo stato giuridico ed impiegato negli stessi compiti. Norma analoga era già contenuta nell’articolo 1, comma 3, del citato D.L. n. 421/2001.

Il comma 1 dell’articolo 3 del D.L. n. 451/2001 (Trattamento assicurativo e pensionistico) prescrive che al personale militare e della Polizia di Stato impegnato nelle missioni sia attribuito il trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l’applicazione del coefficiente previsto dall’articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417. Il comma in esame fissa un massimale minimo ragguagliato al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente, favorendo in tal modo il personale appartenente ai gradi inferiori.

La legge n. 301/1982, "Norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento" – disponendo, all'articolo 1, l'applicazione dell'articolo 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e dell'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417 - prevede che al personale militare in oggetto sia dovuto - per il periodo di effettiva presenza nella zona di intervento - anche il rimborso della spesa di un'assicurazione sulla vita, nei limiti di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo e indennità di funzione, o assegno perequativo pensionabile o altro analogo assegno annuo pensionabile, moltiplicati per il coefficiente 10 per i casi di morte o di invalidità permanente, indipendentemente dall'uso di mezzi di trasporto e per tutti i rischi derivanti da attività direttamente o indirettamente riconducibili alla missione.

Il comma 2 dell’articolo 3 del D.L. n. 451/2001 prevede il trattamento in caso di decesso ed invalidità del citato personale impegnato nelle operazioni.

Più precisamente, il primo periodo del comma 2 prevede l'applicazione dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, in caso di decesso per causa di servizio, mentre, in caso di invalidità per la medesima causa, dispone l’applicazione delle norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. A sua volta, la legge 308/1981, recante "Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti", all'articolo 3 dispone che alle vedove e agli orfani degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate o dei Corpi di polizia caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture militari e civili, ovvero in operazioni di soccorso, sia attribuito un trattamento pensionistico pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, qualora più favorevole, al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello del congiunto, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati. Per le vedove e gli orfani dei militari di truppa delle Forze armate e delle Forze di polizia vittime del dovere, la pensione privilegiata ordinaria, spettante secondo le disposizioni vigenti, è liquidata sulla base della misura delle pensioni privilegiate di cui alla tabella B annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni. In mancanza della vedova o degli orfani, la pensione spettante ai genitori e ai collaterali dei predetti militari è liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore sul predetto trattamento complessivo.

Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 3 del D.L. n. 451/2001 prevede che il trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità, che si è appena esposto, si cumula con quello assicurativo di cui al precedente comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l’indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall’ordinamento vigente.

La citata legge n. 308/1981 contiene due differenti tipologie di “speciale elargizione”. La prima è disciplinata dall’articolo 5 che attribuisce una speciale elargizione, pari a quella prevista dalla legge 28 novembre 1975 n. 624 a favore dei superstiti delle vittime del dovere, ai superstiti dei militari individuati dalla norma stessa.[3] La seconda, prevista dall’articolo 6, è corrisposta, in misura pari al 50 per cento di quella prevista dalla legge citata, in favore dei familiari dei soggetti elencati nell’art. 1 della stessa l. 308/1981 e dei militari in servizio permanente e di complemento, delle Forze di polizia, compresi i funzionari di pubblica sicurezza e del personale della polizia femminile deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi violenti riportate nell’adempimento del servizio.

Ai sensi del regio decreto n. 1345/1926, ai militari che prestano servizio di volo nella Aeronautica, anche come allievo presso le scuole di pilotaggio, i quali in seguito ad incidente di volo subito in servizio comandato, siano dichiarati permanentemente inabili al servizio, è concesso, una tantum, in aggiunta alla pensione dovuta a termini delle vigenti disposizioni, un indennizzo privilegiato aeronautico nella misura di cui alla tabella allegata al decreto, aumentata di tanti dodicesimi quanti sono gli anni di servizio militare effettivamente prestati in servizio di volo.

Infine, il terzo periodo del comma 2 dell’articolo 3 del D.L. n. 451/2001 prevede che nei casi di infermità contratta in servizio si applichi l’articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall’articolo 3-bis del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339.

Il D.L n. 393/2000 reca “Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania”. L’articolo 4-ter, come modificato dal decreto legge sopra citato, contiene disposizioni per il personale militare e della Polizia di Stato che abbia contratto infermità in servizio.

In particolare, l’articolo appena citato prevede che il personale militare in ferma volontaria che abbia prestato servizio in missioni internazionali di pace e contragga infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità possa, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1997 n. 505 , fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio di tale personale, fino a completa guarigione delle stesse infermità, non è computato nel periodo massimo di aspettativa, a meno che dette infermità comportino inidoneità permanente al servizio. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale in parola è corrisposto il trattamento economico continuativo, ovvero la paga, nella misura intera. Infine l’articolo 4-ter in commento prevede l’applicazione dei benefìci di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, come modificato dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288, a favore del coniuge e dei figli superstiti, ovvero, qualora unici superstiti, dei fratelli germani conviventi ed a carico, dei militari delle Forze armate e degli appartenenti alle Forze di polizia, deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio militare incondizionato, ovvero giudicati assolutamente inidonei ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per infermità, riconosciute dipendenti da causa di servizio.

I benefici previsti dall’articolo 1, comma 2, della L. n. 407/1998 a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e dei loro parenti, riguardano la precedenza rispetto ad ogni altra categoria e, con preferenza a parità di titoli, nel diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative e la chiamata diretta, anche per coloro che già svolgono un’attività lavorativa, per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo. Per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo, e ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, sono previste assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità - prevista per i soggetti aventi diritto all’assunzione obbligatoria - di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, che non potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico.

L’articolo 4 del D.L. n. 451/2001 (Personale in stato di prigionia o disperso) prevede che le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, del decreto medesimo, in materia di indennità di missione e di trattamento assicurativo, si applicano anche al personale militare e della Polizia di Stato in stato di prigionia o disperso, e che il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione.

L’articolo 5 del D.L. n. 451/2001 (Disposizioni varie) prevede alcune deroghe alla legislazione vigente a favore del personale impegnato nelle operazioni internazionali indicate dall’articolo 1 del decreto. In particolare, a tale personale non si applica la disposizione dell’articolo 3, lettera b) della legge 21 novembre 1967, n. 1185, in base alla quale i genitori di figli minorenni non possono ottenere il passaporto di servizio, se non vi sia l'autorizzazione del giudice tutelare, o quella dell'altro genitore14 e le disposizioni in materia di orario di lavoro. Al personale in parola è invece consentito l’utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative.

L’articolo 7 del D.L. n. 451/2001 (Personale civile) estende al personale civile eventualmente impiegato nelle operazioni militari le disposizioni contenute nel decreto-legge, in quanto compatibili, ad eccezione di quelle in materia penale di cui all’articolo 6.

Infine, il comma 1 dell’articolo 13 (Norme di salvaguardia del personale), a salvaguardia delle aspettative del personale militare che partecipa alle missioni “Enduring Freedom” e ISAF, prevede che tale personale che abbia presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e non possa partecipare alle varie fasi concorsuali in quanto impiegato nell’operazione o impegnato fuori dal territorio nazionale per attività connesse, sia rinviato al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda. Il comma 2 dispone che al personale di cui al comma precedente, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, siano attribuite, ai soli fini giuridici[4], la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l’anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.

 

Con riferimento alle altre disposizioni richiamate dal comma 1 dell’articolo 2 del decreto legge in esame e di cui si prevede l’applicazione al personale che partecipa alle missioni internazionali si segnala che:

-       l’articolo 3, comma 6 del decreto-legge n. 152 del 2009 prevede l’applicazione anche al personale della Guardia di finanza delle disposizioni dell’articolo 13 del decreto-legge n. 451 del 2001 (cfr. supra) in materia di partecipazione ai concorsi interni per il personale in servizio con riferimento al personale impegnato nelle missioni internazionali;

 

Il comma 2 dell’articolo 1 del decreto legge in esame stabilisce che per le missioni di cui al decreto legge in esame, l’indennità di missione di cui all’articolo 3, comma 1, della citata legge n. 108, con riferimento al D.M. 13 gennaio 2003 (come modificato dal D.M. 6 giugno 2003) che ha determinato il valore in euro delle diarie da corrispondere al personale in missione all’estero, sia corrisposta nelle seguenti misure:

·       98 per cento, al personale che usufruisce di vitto e alloggio gratuiti;

·       nella misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

 

In entrambi i casi, le suddette misure retributive vanno calcolate sulla base della diaria prevista per il Paese di destinazione dal decreto del Ministro dell’economia  e delle finanze del 13 gennaio 2003.

 

Tuttavia per il personale che partecipa a talune specifiche missioni il comma 3 dell’articolo 2 individua basi di riferimento per il calcolo della diaria diverse dalla diaria prevista dal richiamato decreto del Ministro dell’economia  e delle finanze del 13 gennaio 2003.

 

Nello specifico:

 

Ø      la diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, per il personale che partecipa alle missioni ISAF, EUPOL AFGHANISTAN, UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, nonché per il personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar, a Tampa e in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat:

 

Ø      la diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra, per il personale impiegato presso l'Head Quarter di Northwood nell'ambito delle missioni per il contrasto della pirateria;

 

Ø      la diaria prevista con riferimento alla Turchia, per il personale che partecipa alla missione EUMMGeorgia;

 

Ø       la diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo, per il personale impiegato nelle missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Niger, EUTM Mali e ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritim e capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano.

 

Il comma 4 introduce deroghe ai limiti stabiliti per il compenso forfetario di impiego e alla retribuzione per lavoro straordinario da corrispondere al personale impiegato nelle missioni Active Endeavour nel Mediterraneo, Atalanta dell'Unione Europea e Ocean Shield della NATO al largo delle coste della Somalia e al personale appartenente ai Nuclei militari di protezione (NMP) della Marina di cui all’articolo 5 del decreto legge di proroga delle missioni internazionali n107 del 2011).

 

Il presente comma deroga, quindi:

-       ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, in relazione al compenso forfetario;

-       ai limiti orari di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231 in relazione alla retribuzione per lavoro straordinario.

 

Nello specifico l'articolo 9, comma 3, del DPR n. 171 del 2007 (Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007) fissa un limite di 120 giorni per la corresponsione del compenso forfetario al personale impiegato in esercitazioni o in operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore con l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unità operativa o nell'area di esercitazione.

L'articolo 10, comma 3 del decreto legge n. 231 del 1990 (Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare) demanda ad appositi decreti la fissazione dei limiti orari per il lavoro straordinario. In attuazione di tale disposizione, il decreto 10 dicembre 1990 del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e successive modificazioni, ha fissato distinti limiti orari individuali per il personale militare dirigente e non dirigente in relazione alla posizione di impiego.

 

Ai volontari in ferma prefissata di un anno, con la qualifica di soldato, comune di 2a classe e aviere, nonché ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale, con il grado di caporale, comune di 1a classe e aviere scelto, e ai volontari in ferma prefissata quadriennale (personale individuato dall'articolo 1791, commi 1 e 2 del Codice dell'ordinamento militare di cui al D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66) è corrisposto un compenso forfetario di impiego nella misura di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto Presidente della Repubblica n. 171 del 2007. Quest'ultimo fissa la corresponsione del compenso citato, per determinate categorie di personale militare, in misura pari al 70% di quella prevista per il 1° Caporal Maggiore e gradi corrispondenti.

 

Tale misura corrisponde alla fascia 1, la più alta, della tabella n. 3 del DPR n. 163 del 2002 e risulta essere pari a 62 euro, elevata a 124 euro per sabato domenica e festivi.

 


Art. 3
(Disposizioni in materia penale)

        1. Alle missioni internazionali di cui al presente decreto, nonché al personale inviato in supporto alle medesime missioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

        2. All'articolo 4, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, dopo le parole «missioni militari all'estero», sono inserite le seguenti: «o di utilizzazione programmata nell'anno di riferimento con determinazione del Capo di stato maggiore di Forza armata».

        3. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n.30, dopo le parole «svolte nel corso di missioni internazionali», sono inserite le seguenti: «ovvero al di fuori del territorio nazionale o nell'alto mare o negli spazi aerei internazionali».

 

 

L’articolo rinvia, per l’applicazione delle disposizioni in materia penale relative alle missioni previste dal decreto-legge in esame, all’articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008[5], recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali ed all’articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 152 del 2009[6].

 

Analiticamente, attraverso il rinvio alle disposizioni di cui all’art. 5 del DL n. 209 del 2008, si prevede:

 

§         l’applicabilità al personale militare impegnato nelle missioni internazionali della disciplina del codice penale militare di pace e della disciplina prevista dall’articolo 9, commi 3, 4 (lettere a, b, c, d), 5 e 6, del D.L. n. 451 del 2001[7];

 

Il rinvio ulteriore al decreto-legge sulla missione «Enduring Freedom» comporta, in particolare:

-      l’attribuzione della competenza territoriale al tribunale militare di Roma;

-      la possibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria militare di procedere all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari: a) disobbedienza aggravata; b) rivolta; c) ammutinamento; d) insubordinazione con violenza e violenza contro un inferiore aggravata. Se gli eventi non consentono di porre tempestivamente l’arrestato a disposizione dell’autorità giudiziaria, l’arresto mantiene efficacia purché il verbale sia inviato, anche con mezzi telematici, entro 48 ore al PM e l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive 48 ore. Gli interrogatori potranno svolgersi mediante un collegamento videotelematico od audiovisivo;

-      la possibilità, con le stesse modalità, di procedere all’interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere.

 

§         che i reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono le missioni e gli interventi militari, in danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle stesse missioni, siano puniti a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate; che per tali reati – come per quelli comuni commessi dai cittadini italiani durante le missioni – la competenza spetti al Tribunale di Roma, al fine di evitare conflitti di competenza e consentire unitarietà di indirizzo nella qualificazione delle fattispecie, nonché un più diretto e efficace collegamento tra l'autorità giudiziaria ordinaria e quella militare.

 

Inoltre, l’articolo 5 detta anche una serie di disposizioni in tema di contrasto alla pirateria[8].

 

In particolare, prevede che:

-      al Tribunale ordinario di Roma spetti la competenza sui reati di pirateria previsti dagli articoli 1135 e 1136 del Codice della navigazione e per quelli ad essi connessi (ai sensi dell’art. 12 c.p.p.) ove siano commessi in alto mare o in acque territoriali straniere, accertati nelle aree in cui si svolge l'operazione militare in Somalia denominata “Atalanta”[9] (art. 5, co. 4);

-      nei casi di arresto in flagranza o fermo, ovvero di interrogatorio di persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per i reati i citati reati di pirateria, qualora esigenze operative non consentano di porre tempestivamente l'arrestato o il fermato a disposizione dell'autorità giudiziaria, si applichi l’articolo 9, comma 5, del D.L. 421/2001 (art. 5, comma 5);

-      l’autorità giudiziaria italiana possa, a seguito del sequestro, disporre l’affidamento in custodia all’armatore, all’esercente o al proprietario della nave o dell’aeromobile catturati con atti di pirateria (art. 6, co. 6);

-      possano essere autorizzati l’arresto, il fermo, il trasferimento dei “pirati” (o dei sospettati di pirateria), il sequestro delle loro navi o delle navi catturate, il sequestro dei beni rinvenuti a bordo (misure previste dall’articolo 2, lett. e) dell’azione comune 2008/851/PESC) nonché la detenzione a bordo della nave militare di tali persone “per il tempo strettamente necessario al trasferimento” nel Paese titolare della giurisdizione. La disposizione precisa che le stesse misure sono adottabili in quanto previste da accordi internazionali sulla pirateria di cui è parte il nostro Paese (art. 5, co. 6-bis).

 

L’articolo 5 dispone inoltre che, fuori dell’ipotesi di giurisdizione italiana di cui al comma 4, ai fini della individuazione della giurisdizione, siano applicate le norme contenute negli accordi internazionali di cui è parte l’Italia; per come è formulata, la disposizione sembra avere portata generale, non limitata quindi alla missione Atalanta (art. 5, co. 6-bis).

Attraverso il rinvio all’articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 197 del 2009 si prevede:

 

§         la non punibilità del militare che nel corso delle missioni all’estero, per necessità delle operazioni militari, fa uso della forza o ordina di far uso della forza, purché ciò avvenga in conformità (comma 1-sexies):

-      alle direttive;

-      alle regole di ingaggio;

-      agli ordini legittimamente impartiti.

In tali casi opera una scriminante, ovvero una circostanza che esclude l'esistenza del reato e quindi la punibilità.

 

Si ricorda che le cause di giustificazione sono valutate a favore dell'agente anche se questi non le conosce (art. 59, comma 1, c.p.): perciò colui che credendo di commettere un reato, in realtà obbedisce senza saperlo a un ordine legalmente dato dall'autorità, andrà esente da pena.

Si ricorda peraltro che l’uso legittimo delle armi è una condizione di non punibilità anche per il codice penale militare di pace che, all’articolo 41, stabilisce che «Non è punibile il militare, che, a fine di adempiere un suo dovere di servizio, fa uso, ovvero ordina di far uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza. La legge determina gli altri casi, nei quali il militare è autorizzato a usare le armi o altro mezzo di coazione fisica».

 

§         l’applicazione delle disposizioni concernenti i delitti colposi – sempre che il fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo – laddove il militare faccia uso della forza o ordini di far uso della forza eccedendo colposamente i limiti:

-         stabiliti dalla legge;

-         stabiliti dalle direttive;

-         stabiliti dalle regole di ingaggio;

-         stabiliti dagli ordini legittimamente impartiti;

-         imposti dalla necessità delle operazioni militari.

 

La disposizione richiama sostanzialmente l’art. 45 del codice penale militare di pace (rubricato Eccesso colposo), che già stabilisce che «quando, nel commettere i fatti previsti dagli articoli 41 (uso legittimo delle armi), 42 (difesa legittima) e 44 (casi particolari di necessità militare) si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine del superiore o di altra autorità, ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i reati colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come reato colposo»[10].

Si ricorda, inoltre, che in base all’art. 42 del codice penale nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come delitto, se non l’ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente previsti dalla legge. L’art. 43 del codice penale qualifica il delitto come colposo - o contro l’intenzione – quando «l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline».

 

Da ultimo, i commi 2 e 3 dell’articolo 3 recano due modifiche, rispettivamente, al decreto legge n. 152 del 2009 e al decreto legge n. 1 del 2010, entrambi di proroga di precedenti missioni internazionali.

 

Nello specifico il comma 2 reca una novella al comma 1-bis dell’articolo 4 del decreto legge n. 152 del 2009 al fine di estendere l’applicazione del termine di dieci giorni per l’effettuazione di accertamenti, rilievi descrittivi o fotografici o altra operazione tecnica disposti dal pubblico ministero su mezzi militari utilizzati per le missioni militari all'estero e sottoposti a sequestro, anche a mezzi militari la cui utilizzazione risulti già formalmente programmata nell’anno di riferimento risultando inserita in specifica determinazione del Capo di Stato maggiore di Forza.

 

La novella prevista, invece dal comma 3 riguarda il comma 4 dell’articolo 9 del DL n. 1 del 2010 ed è finalizzata ad estendere alle attività operative o addestrative svolte al di fuori del territorio nazionale o nell’alto mare o negli spazi aerei internazionali la disposizione contemplata da tale norma in base alla quale “non è punibile a titolo di colpa per violazione di disposizioni in materia di tutela dell'ambiente e tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, in relazione alle peculiarità organizzative riferite alle operazioni e alle attività condotte dalle Forze armate e di polizia fuori dal territorio nazionale e ai sistemi d’arma, mezzi e materiali destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale, per fatti commessi nell'espletamento del servizio connesso ad attività operative o addestrative svolte nel corso di missioni internazionali, il militare e l'appartenente alla Polizia di Stato dai quali non poteva esigersi un comportamento diverso da quello tenuto, avuto riguardo alle competenze, ai poteri e ai mezzi di cui disponeva in relazione ai compiti affidatigli”.

 

 

DL n. 1del 2010

Art. 9  Disposizioni per
l'Amministrazione della difesa

 

DL n. 114 del 2013

Art.3, c.4

4. Non è punibile a titolo di colpa per violazione di disposizioni in materia di tutela dell'ambiente e tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, in relazione alle peculiarità organizzative di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e all'articolo 184, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per fatti commessi nell'espletamento del servizio connesso ad attività operative o addestrative svolte nel corso di missioni internazionali, il militare e l'appartenente alla Polizia di Stato dai quali non poteva esigersi un comportamento diverso da quello tenuto, avuto riguardo alle competenze, ai poteri e ai mezzi di cui disponeva in relazione ai compiti affidatigl.

4. Non è punibile a titolo di colpa per violazione di disposizioni in materia di tutela dell'ambiente e tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, in relazione alle peculiarità organizzative di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e all'articolo 184, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per fatti commessi nell'espletamento del servizio connesso ad attività operative o addestrative svolte nel corso di missioni internazionali ovvero al di fuori del territorio nazionale o nell’alto mare o negli spazi aerei internazionali il militare e l'appartenente alla Polizia di Stato dai quali non poteva esigersi un comportamento diverso da quello tenuto, avuto riguardo alle competenze, ai poteri e ai mezzi di cui disponeva in relazione ai compiti affidatigli.

 

 


Art. 4
(Disposizioni in materia contabile)

        1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

        2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma pari al settanta per cento delle spese autorizzate dagli articoli 1, 5 e 6, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 8, comma 1.

 

 

Il comma 1 del presente articolo dispone l’applicazione alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto, delle disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 152 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 2009.

 

Il comma 1 dell’articolo 5 del D.L. n. 152 del 2009, autorizza gli Stati maggiori di Forza armata e i Comandi dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché il Segretariato generale della difesa e per esso le Direzioni generali competenti, in presenza di situazioni di necessità e urgenza connesse con le missioni internazionali, a derogare alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, per l'attivazione delle procedure d'urgenza per l'acquisizione di forniture e servizi, in caso di impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili; i medesimi soggetti sono, altresì, autorizzati ad acquisire in economia lavori, servizi e forniture, relative ai mezzi da combattimento e da trasporto, all'esecuzione di opere infrastrutturali o all’acquisizione di specifici apparati (di comunicazione, per la difesa nucleare, biologica e chimica, ecc.), entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le missioni internazionali.

 

Il comma 2 del medesimo articolo 5, dispone la deroga a quanto disposto dall’articolo 3, comma 82, della legge n. 244/2007, per i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attività propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali.

 

L'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) prevede che, a decorrere dal 2008, le amministrazioni statali (comprese quelle ad ordinamento autonomo e la Presidenza del Consiglio), debbano contenere la spesa per prestazioni di lavoro straordinario entro il limite del 90% delle risorse finanziarie a tal fine assegnate per l’anno finanziario 2007.

 

Il successivo comma 2 prevede che, per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma pari al settanta per cento delle spese autorizzate dagli articoli 1, 5 e 6 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo , comma 1, recante la copertura finanziaria del provvedimento.

 

 


Art. 5
(Iniziative di cooperazione allo sviluppo)

        1. Per iniziative di cooperazione volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e il sostegno alla ricostruzione civile in favore di Afghanistan, Iraq, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan e Paesi ad essi limitrofi è autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 23.600.000, ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013). Nell'ambito del predetto stanziamento e nel periodo di applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo, il Ministro degli affari esteri con proprio decreto, può destinare risorse, fino ad un massimo del quindici per cento, ad iniziative di cooperazione in altre aree di crisi e può costituire strutture operative temporanee per assicurare il coordinamento delle attività e l'organizzazione degli interventi e delle iniziative previste.

        2. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, può essere inviato o reclutato in loco personale presso la sede della cooperazione civile italiana ad Herat, e, previa verifica delle condizioni di sicurezza, può essere inviato personale nel territorio della Repubblica Federale Somala. Detto personale è coordinato dall'unità tecnica competente per territorio, istituita ai sensi dell'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

        3. Il Ministro degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare per i fini umanitari nei Paesi di cui al comma 1.

        4. È autorizzata la spesa di euro 750.000 per la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58, nei Paesi di cui al comma 1, nonché in altre aree e territori.

        5. Agli stanziamenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 229 (legge di bilancio 2013).

        6. Nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il funzionamento delle unità tecniche, di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n 49, e delle Sezioni distaccate, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, delle medesime strutture, il Ministero degli affari esteri è autorizzato a sostenere le spese di vitto e alloggio strettamente indispensabili per il personale inviato in missione nei Paesi di cui al comma 1, che per motivi di sicurezza debba essere alloggiato in locali comunque a disposizione dell'Amministrazione. Alle spese per il funzionamento delle medesime strutture non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 14, e all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché all'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 138, all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 1, commi 141 e 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e all'articolo 1, commi da 1 a 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101. All'effetto derivante sui saldi di finanza pubblica si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui al presente articolo.

 

 

Il comma 1 autorizza dal 1º ottobre al 31 dicembre 2013 la spesa di  23.600.000 euro ad integrazione degli stanziamenti della legge 26 febbraio 1987, n. 49[11], quali determinati dalla tabella C. della legge di stabilità 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228): lo stanziamento aggiuntivo è finalizzato ad iniziative di cooperazione per il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione ed il sostegno alla ricostruzione civile in Afghanistan, Iraq, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Siria, Somalia, Sudan e Sud Sudan, nonché in paesi ad essi limitrofi.

Nell’ultimo trimestre del 2013, e nell'ambito dello stanziamento prima ricordato, il Ministro degli Affari esteri con proprio decreto può destinare risorse, non oltre il 15% dell'ammontare totale, ad iniziative di cooperazione in altre aree di crisi, e può altresì costituire strutture operative temporanee per gli interventi le iniziative previste.

Si ricorda che la legge di stabilità 2013 ha previsto per la cooperazione a dono  di cui alla legge 49 del 1987 lo stanziamento di 228.670.000 euro per il 2013. Le previsioni assestate 2013 registrano per i 17 capitoli della cooperazione a dono un incremento di circa 35 milioni di euro.

Il comma 2 prevede la possibilità di inviare o reclutare in loco personale per la sede della cooperazione civile italiana ad Herat (Afghanistan), nonché, verificate preventivamente le condizioni di sicurezza, nel territorio della Repubblica federale somala: le spese per l'invio di tale personale sono a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma 1, e detto personale è coordinato dall'unità tecnica competente per territorio, istituita in base all'articolo 13 della legge 49 del 1987.

 

Si ricorda al proposito che le unità tecniche sono istituite dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo nei paesi dichiarati prioritari, con accreditamento diretto presso i governi interessati nel quadro degli accordi di cooperazione: in esse operano esperti a vario titolo e personale assumibile in loco, e sono dirette da un esperto che risponde al capo della competente rappresentanza diplomatica italiana. Tra i principali compiti delle unità tecniche vi è la puntuale informazione della Direzione sulle condizioni che rendano possibili iniziative di cooperazione, nonché la supervisione e il controllo tecnico delle stesse.

In relazione alla iniziative per lo sviluppo dell’Afghanistan, la relazione illustrativa del provvedimento segnala che i finanziamenti richiesti per l'ultimo trimestre del 2013 sono indirizzati a dare seguito agli impegni di mantenimento del livello di cooperazione allo sviluppo assunti dall'Italia nelle conferenze internazionali di Bonn e Tokyo (luglio 2012). I settori prioritari indicati dall'Accordo di partenariato firmato nel gennaio 2012, la cui autorizzazione alla ratifica è intervenuta con la legge 29 novembre 2012, n. 239, attengono prioritariamente alla governance/rule of Law, alle infrastrutture ed allo sviluppo rurale nonché ad ambiti trasversali come il miglioramento della condizione femminile, la sanità e la protezione del patrimonio culturale.

Il mantenimento degli impegni della comunità internazionale nei confronti dell'Afghanistan è infatti un elemento centrale del Mutual Accountability Framework concordato alla conferenza di Tokyo e delle prospettive dell'Afghanistan di una stabilizzazione successiva al ritiro della missione ISAF.

Per quanto attiene al Pakistan la menzionata relazione sottolinea come esso rappresenti un Paese prioritario per la cooperazione italianain ragione delle sue perduranti difficoltà ad imboccare un percorso di sviluppo sostenibile e dei rischi di destabilizzazione che lo caratterizzano, con ricadute nella regione, in primis in Afghanistan”.

Inoltre, nel corso dell'ultimo trimestre del 2013 si intende continuare l'azione a sostegno della stabilizzazione e dello sviluppo in Iraq, Libia, Somalia e Sud Sudan, mediante la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario aventi finalità che dovranno attuarsi equamente in tutte le aree interessate e con particolare riferimento alla Libia e alla Somalia.

In base al comma 3 il Ministro degli Affari esteri individua le misure più opportune per agevolare l'intervento di organizzazioni non governative a fini umanitari nei paesi di cui al comma 1. Si ricorda che il ruolo delle organizzazioni non governative è espressamente previsto e disciplinato nella legge italiana sulla cooperazione, la già ricordata legge 49 del 1987.

 

Il comma 4 autorizza la spesa di 750.000 euro nell'ambito delle attività di sminamento umanitario previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 58, tanto nei paesi di cui al comma 1 quanto in altre aree del mondo.

 

Il comma 5 prevede l'applicabilità, agli stanziamenti dell'articolo 5 in commento, delle disposizioni del comma 6, art. 6, della legge di bilancio 2013 - legge 24 dicembre 2012, n. 229. Il comma 6 in questione autorizza il Ministro dell'economia delle finanze, su proposta del Ministro degli Affari esteri e del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, ad apportare variazioni compensative di competenza e di cassa tra i 17 capitoli della cooperazione a dono di cui nella tabella C della legge di stabilità. Resta comunque fermo quanto previsto dalla legge 49 del 1987 all'articolo 15, comma 9, primo periodo, ovvero che le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo.

 

A norma del comma 6, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per le unità tecniche di cui in precedenza o per le sezioni distaccate di esse istituite in  altri paesi - come previsto dall’art. 4, comma 2 del regolamento attuativo della legge italiana sulla cooperazione (DPR n. 177 del 1988) -, per il personale inviato in missione nei paesi di cui al comma 1, che per motivi di sicurezza debba alloggiare in locali nella disponibilità dell'Amministrazione degli affari esteri, il MAE è autorizzato a sostenere le spese di vitto e alloggio strettamente indispensabili. A tali spese non si applicano una serie di riduzioni e restrizioni previste negli ultimi anni da numerosi provvedimenti legislativi espressamente richiamati, mentre agli effetti da esse derivanti sui saldi di finanza pubblica si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa del presente articolo.

 

 

 


Art. 6
(Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione
alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione)

        1. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 4.160.000 per interventi a sostegno del processo di stabilizzazione nei Paesi in situazione di fragilità, di conflitto o post-conflitto. Nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma, il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, può destinare risorse per iniziative in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessità di intervento nel periodo di applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo.

        2. È autorizzata, a decorrere dal 1° 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 139.872 per l'invio in missione di un funzionario diplomatico nell'area di confine turco-siriana. Al medesimo funzionario sono corrisposti un'indennità pari all'ottanta per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e il rimborso forfettario degli oneri commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all'interno della Turchia. Per l'espletamento delle sue attività il predetto funzionario può avvalersi del supporto di due unità di personale, da reperire in loco.

        3. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 800.000 per l'erogazione del contributo italiano al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per il Libano.

        4. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 600.000 per assicurare la partecipazione finanziaria italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno all'esercito nazionale afghano, al fondo del NATO-Russia Council, destinato al settore elicotteristico, al fondo fiduciario NATO-Serbia IV per la distruzione delle munizioni convenzionali in eccedenza ed esplosivi e al fondo fiduciario NATO-Moldova III per la distruzione di pesticidi e agenti chimici pericolosi.

        5. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 151.600 per assicurare la partecipazione italiana alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva, nonché ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE).

        6. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 1.500.000 ad integrazione degli stanziamenti già assegnati per l'anno 2013 per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180, per la partecipazione italiana alle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza nei Paesi dell'Africa sub-sahariana.

        7. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 1.150.000 per il coordinamento delle politiche dei Paesi partecipanti all'Iniziativa Adriatica Ionica (IAI) finalizzate al rafforzamento della cooperazione regionale nell'area e per assicurare la partecipazione italiana al Fondo fiduciario InCE istituito presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

        8. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 4.288.027 per la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza destinati alla tutela dei cittadini e degli interessi italiani situati nei territori bellici, nelle aree ad alto rischio e nei Paesi di conflitto e post-conflitto.

        9. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 1.052.562 per il rafforzamento delle misure di sicurezza attiva, passiva e per la messa in sicurezza informatica delle sedi diplomatico-consolari situate in aree ad alta conflittualità. Alle spese di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. È altresì autorizzata la spesa di euro 40.000 per il rafforzamento del contingente dei Carabinieri con compiti di protezione e scorta del personale operante nelle sedi esposte ad alto rischio

sicurezza. Se ragioni di sicurezza lo impongono, il Ministero degli affari esteri è autorizzato a provvedere alla sistemazione, in alloggi provvisori del personale del Ministero degli affari esteri in servizio in Libia. Per la copertura dei relativi oneri è autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 395.250.

        10. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 303.907 per l'invio in missione di personale del Ministero degli affari esteri presso le sedi in Afghanistan, Iraq, Libia, Pakistan, Yemen, Siria, Somalia ed in altre aree di crisi. Al predetto personale è corrisposta una indennità, senza assegno di rappresentanza, pari all'ottanta per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Al personale inviato in missione è riconosciuto il viaggio aereo nella classe spettante.

        11. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 78.190 per la partecipazione di personale del Ministero degli affari esteri alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali dell'Unione Europea. Al predetto personale è corrisposta un'indennità, detratta quella eventualmente concessa dall'organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'ottanta per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per incarichi presso il contingente italiano in missioni internazionali, l'indennità non può comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del medesimo contingente. È altresì autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 36.152 per i viaggi di servizio, ai sensi dell'articolo 186 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni, del personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso gli uffici situati in Afghanistan, Iraq, Pakistan, Siria, Libia e per le altre aree di crisi che dovessero manifestarsi nel corso del periodo.

 

 

Il comma 1 dell’articolo in commento, prevede una spesa complessiva di 4.160.000 euro, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2013, destinata agli interventi a sostegno della ricostruzione e stabilizzazione in paesi in situazione di fragilità, conflitto o post-conflitto. La relazione tecnica evidenzia, in particolare, che 4.000.000 sono destinati all’OPAC (l’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche) per la messa in sicurezza e l’eliminazione del programma chimico siriano; i restanti stanziamenti riguardano borse di studio per studenti siriani, nonché contributi per campagne archeologiche in Afghanistan, Iraq, Libia e Siria.

Il comma prevede inoltre che, a valere sul medesimo stanziamento e nel periodo di vigenza del provvedimento in esame, il Ministro degli Affari esteri possa, con proprio decreto, disporre di destinare risorse per urgenti necessità sopravvenienti in altre aree di crisi, nel periodo di applicazione del decreto-legge in esame.

Il comma 2 autorizza, fino al 31 dicembre 2013, la spesa di 139.872 euro per l’invio in missione di un funzionario diplomatico nell’area di confine turco-siriana. Al funzionario è riconosciuta un’indennità pari all’80% di quella determinata secondo quanto previsto dall’art. 171 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, che tuttora regola in buona parte l’ordinamento dell’Amministrazione degli Affari esteri. nonchè il rimborso forfettario degli oneri commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all’interno della Turchia. Per l’espletamento delle sue attività il medesimo comma autorizza il funzionario di avvalersi del supporto di due unità di personale, da reperire in loco. La relazione tecnica specifica che il funzionario, dislocato a Gaziantep, a sud della Turchia, in prossimità del confine con la Siria, ha il compito di assicurare un’interlocuzione italiana nell’ambito degli “Amici della Siria” (collettivo diplomatico internazionale convocato periodicamente sul tema della Siria al di fuori del Consiglio di Sicurezza).

Si ricorda che l’art. 171 del D.P.R. n. 18/1967 distingue nell’indennità di servizio all’estero (ISE) due componenti: una indennità di base, quale determinata nella tabella allegata al D.P.R., e maggiorazioni relative ai singoli uffici determinate secondo coefficienti di sede. Viene altresì stabilito che l’ISE “non ha natura retributiva essendo destinata a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero ed è ad essi commisurata. Essa tiene conto della peculiarità della prestazione lavorativa all'estero, in relazione alle specifiche esigenze del servizio diplomatico-consolare”. E’ prevista la possibilità di ulteriori maggiorazioni dell’ISE in caso di sedi di servizio che comportino, per diverse cause, alti rischi o elevati disagi.

Il comma 3 autorizza, per l’ultimo trimestre 2013, una spesa di 800.000 euro per garantire il contributo italiano al Tribunale speciale delle Nazioni Unite per il Libano.

Il Tribunale speciale per il Libano, che ha sede a l’Aja, ha il compito di processare i responsabili dell’attentato del 14 febbraio 2005 nel quale hanno perso la vita l’ex primo ministro Rafiq Hariri ed altre 22 persone, nonché di altri attentati di simile natura. Il 51% dei costi del Tribunale Speciale è sostenuto dai contributi volontari degli Stati, mentre il restante 49% è a carico della Repubblica del Libano, che ne ha chiesto l’istituzione. L’Italia è uno dei venticinque paesi contributori del Tribunale.

Il comma 4 autorizza, fino al 31 dicembre 2013, la spesa di 600.000 euro per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno dell’Esercito nazionale afghano, nonché al Fondo del Consiglio NATO-Russia destinato al settore elicotteristico, nonché al Fondo fiduciario NATO Serbia IV finalizzato alla distruzione delle munizioni convenzionali ed esplosivi in eccedenza, e al Fondo fiduciario NATO Moldova III per la distruzione di pesticidi e agenti chimici pericolosi.

Per il periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2013, il comma 5 autorizza una spesa di 151.600 euro per assicurare la partecipazione dell’Italia, attraverso esperti nazionali, alle attività civili di peace keeping e di diplomazia preventiva ed ai progetti di cooperazione promossi dall’OSCE (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa).

Il comma 6 integra di 1.500.000 euro, relativamente all’arco temporale che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 2013, gli stanziamenti già assegnati per l’attuazione della legge n. 180 del 1992[12], per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza nell’Africa subsahariana.

Il comma 7 autorizza, per il quarto trimestre 2013, la spesa di 1.150.000 euro per la partecipazione italiana alla Fondazione Iniziativa Adriatico-Ionica (IAI).

Si ricorda che l‘Iniziativa Adriatico-Ionica, nata nel 2000 e che ha sede ad Ancona, si propone di rafforzare la cooperazione regionale tra le due sponde adriatiche al fine di promuovere la sicurezza e la stabilità della regione, così come la tutela del bacino adriatico-ionico. Della IAI fanno parte, oltre all’Italia, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Grecia, Montenegro, Serbia e Slovenia.

Il comma 8 prevede una spesa, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2013, di 4.288.027 euro per la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani e delle strutture della rete diplomatica nei territori ad elevato rischio e nei Paesi in situazione di conflitto e post-conflitto.

Come riporta la Relazione tecnica allegata al provvedimento, tale spesa è da ripartirsi tra interventi dell’Unità di crisi del Ministero degli esteri, in atto in Iraq, Afghanistan, Libano, Libia e Somalia.

Il comma 9 autorizza fino al 31 dicembre 2013 una spesa di 1.052.562 euro per il rafforzamento delle misure di sicurezza attiva, passiva e informatica delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari situate in aree ad alta conflittualità. E’ specificato che a tali spese non si applicano le disposizioni dell’articolo 8, comma 1, del D.L. n. 78/2010[13], che fissa al 2% del valore dell’immobile il limite per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

La relazione tecnica precisa che si tratta delle sedi in Iraq, Afghanistan, Georgia, Libia, del progetto LIMES di sicurezza informatica e del centro stella SAN (Storage area network) del Ministero degli affari esteri,

Lo stesso comma prevede inoltre rispettivamente: una spesa di 40.000 euro per il rafforzamento del contingente dei Carabinieri con compiti di protezione e scorta del personale operante nelle sedi esposte ad alto rischio sicurezza e di una spesa di 395.250 euro affinchè il Ministero degli affari esteri provveda, se ragioni di sicurezza lo impongono, alla sistemazione, in alloggi provvisori del personale del Ministero degli affari esteri in servizio in Libia.

Il comma 10 autorizza, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2013, la spesa di 303.907 euro allo scopo di coprire le spese di missione di personale del Ministero degli esteri presso le sedi in Afghanistan, Iraq, Libia, Pakistan, Yemen, Siria, Somalia e in altre aree di crisi. A tale personale è riconosciuta un’indennità, senza assegno di rappresentanza, pari all’80% di quella determinata secondo quanto previsto dall’art. 171 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, (v. supra). Al personale inviato è riconosciuto il viaggio aereo nella classe spettante.

Il comma 11 autorizza, per l’ultimo trimestre 2013, la spesa di 78.190 euro per la partecipazione di funzionari della carriera diplomatica alle operazioni di gestione delle crisi internazionali, tra le quali le missioni PSDC (ex PESD), nonché per il funzionamento degli uffici dei Rappresentanti speciali dell’Unione europea per le varie aree di crisi.

I Rappresentanti speciali dell’Unione europea, sono attualmente dodici ed operano nelle seguenti aree geo-politiche: Afghanistan, Unione africana, Bosnia-Erzegovina, Asia centrale, Corno d'Africa, Kosovo, Medio Oriente (nell'ambito del processo di pace), Sud del Caucaso e Georgia, Sponda Sud del Mediterraneo, Sudan e Sahel. Al dodicesimo rappresentante è affidato il tema dei diritti umani.

La norma precisa, inoltre, che l’indennità da corrispondere ai funzionari diplomatici in oggetto verrà calcolata - detraendo l’indennità eventualmente corrisposta dall’organizzazione internazionale presso cui il funzionario opera, e comunque non computando l’assegno di rappresentanza – nella misura dell’80% di quella determinata in base all’art. 171 del D.P.R. n. 18 del 1967. Per i funzionari diplomatici che prestino servizio presso contingenti italiani impegnati in missioni internazionali, l’indennità non può in alcun caso eccedere il trattamento economico di spettanza dell’organo di vertice del contingente stesso.

Si ricorda che l’art. 171 del D.P.R. n. 18/1967 distingue nell’indennità di servizio all’estero (ISE) due componenti: una indennità di base, quale determinata nella tabella allegata al D.P.R., e maggiorazioni relative ai singoli uffici determinate secondo coefficienti di sede. Viene altresì stabilito che l’ISE “non ha natura retributiva essendo destinata a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero ed è ad essi commisurata. Essa tiene conto della peculiarità della prestazione lavorativa all'estero, in relazione alle specifiche esigenze del servizio diplomatico-consolare”. E’ prevista la possibilità di ulteriori maggiorazioni dell’ISE in caso di sedi di servizio che comportino, per diverse cause, alti rischi o elevati disagi.

Inoltre, per il personale del Ministero degli Affari esteri in servizio in Afghanistan, Iraq, Pakistan, Siria, Libia e in altre laree di crisi che si manifestino nel quarto trimestre 2013, lo stesso comma 11 prevede un’ulteriore autorizzazione di spesa di 36.152 euro, da destinarsi ai viaggi di servizio effettuati da detto personale, previsti dall’articolo 186 del citato D.P.R. n. 18/1967, che disciplina il trattamento economico dei viaggi di servizio.

L’art. 186 del D.P.R. n. 18/1967 prevede che il personale all’estero temporaneamente richiamato in Italia per ragioni di servizio conserva l'intera indennità personale per 10 giorni, esclusi i giorni di viaggio. Decorso tale periodo, e per non più di 50 giorni, l’indennità personale è ridotta della metà. L’articolo elenca inoltre le altre indennità spettanti al personale che effettui viaggi di servizio.

 

 


Art. 7
(Regime degli interventi)

        1. Nell'ambito degli stanziamenti, per le finalità e nei limiti temporali di cui agli articoli 5 e 6, si applica la disciplina di cui all'articolo 7, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 10, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2013, n. 12. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e all'articolo 1 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101. All'effetto derivante sui saldi di finanza pubblica si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 5 e 6.

        2. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli 5 e 6, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni già effettuate dal 1° ottobre 2013 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente decreto. Le somme di cui agli articoli 5 e 6 del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2013, n. 12, possono essere impegnate nell'intero esercizio 2013.

        3. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, all'articolo 30 della legge 9 luglio 1990, n. 185, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

            «1-bis. Il trattamento economico del personale militare comandato presso l'Autorità nazionale - UAMA è a carico del Ministero della difesa per le competenze fisse e continuative, a carico del Ministero degli affari esteri per le competenze accessorie.».

 

 

Il comma 1 prevede che nell'ambito degli stanziamenti, per le finalità e i limiti temporali di cui ai precedenti articoli 5 e 6 si applica la disciplina prevista dall'articolo 7, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 10 del decreto-legge 28 dicembre 1012, n. 227, ovvero del precedente provvedimento di proroga delle missioni internazionali, che ha avuto validità dal 1º gennaio al 30 settembre 1013.

Il comma 1, art. 7 del D.L. 227/2012 autorizza il Ministero degli Affari esteri, nei casi di necessità ed urgenza, per le finalità e nei limiti temporali posti dagli articoli 5 e 6, a ricorrere ad acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, ricorrendo preferibilmente all'impiego di risorse locali sia umane che materiali.

Il comma 2 disciplina l'indennità di missione da attribuire al personale - quale individuato dall'articolo 16 della citata legge n. 49 del 1987 - inviato in breve missione per le attività di cui ai precedenti articoli. L'indennità è calcolata incrementando del 30% la misura intera della diaria prevista dal R.D. n. 941/1926 in riferimento all'Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.

Si ricorda che l'art. 16 della legge n. 49 del 1987 individua le diverse figure professionali costitutive del personale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, che risultano essere: personale del Ministero degli Affari esteri; non più di 7 magistrati ordinari o amministrativi, o avvocati dello Stato; esperti e tecnici assunti con contratto di diritto privato; personale dell'amministrazione dello Stato, degli enti locali e di enti pubblici non economici posto in posizione di fuori ruolo o di comando anche in deroga ai limiti temporali previsti dalle vigenti disposizioni normative o contrattuali; non più di 30 funzionari esperti, di cittadinanza italiana, provenienti da organismi internazionali e con contratto di diritto privato. La disciplina dei contratti degli esperti di cooperazione di cui all'articolo 16 della legge 49/1987 è regolata dal DM 29 novembre 2011, n. 223.

Il comma 4 rinvia, per le iniziative previste dal Capo II in commento, ove non diversamente disposto, all'applicazione di norme contenute in due distinti provvedimenti: il Codice degli appalti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (art. 57, commi 6 e 7), ed il decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165 (art. 3, commi 1 e 5 e art. 4, comma 2) - recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena, e convertito con modificazioni dalla legge n. 219/2013.

L'art. 57 del D. lgs. n. 163/2006 riguarda negli appalti pubblici la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: il comma 6, in particolare, prevede che, ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, che vengono nel contempo invitati a presentare le offerte. La scelta della stazione appaltante avviene nei confronti di chi ha presentato le più vantaggiose condizioni, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione. Il comma 7 dell'art. 57, poi, vieta in tutti i casi il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e dispone la nullità di quelli eventualmente in tal modo sottoscritti.

Più complesso appare il rinvio al D.L. n. 165/2003, poiché tale provvedimento, nelle parti richiamate, rinvia a sua volta ad altri atti normativi. Comunque, il comma 1 dell'art. 3 del D.L. 165/2003 riguarda il regime degli interventi, per il quale si rinvia tra l'altro alle norme contenute nella già richiamata legge 26 febbraio 1987, n. 49 e al D.L. 10 luglio 1996, n. 347[14], convertito con modificazioni dalla legge 426/1996).

Lo stesso comma 1 dell'articolo 3 del D.L. n. 165/2003 dispone, inoltre, che si applichino le disposizioni contenute nella legge 6 febbraio 1992, n. 180[15], anche relativamente all'invio di personale, all'affidamento degli incarichi e alla stipula dei contratti, nonché all'utilizzo delle necessarie dotazioni strumentali, previsti dal successivo articolo 4 del D.L. 165/2003.

AI riguardo si rammenta che la richiamata legge 6 febbraio 1992, n. 180 autorizza interventi da realizzarsi sia attraverso la fornitura diretta di beni e servizi, sia attraverso l'erogazione di contributi ad organizzazioni internazionali, a Stati esteri e ad enti pubblici e privati italiani e stranieri. Tali organizzazioni ed enti di rilievo internazionale sono indicati in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro degli affari esteri previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, aggiornato annualmente.

In circostanze particolari, tuttavia, il Ministro può autorizzare contributi ad organizzazioni ed enti non compresi nel detto elenco. La legge prevede inoltre che il Ministro degli affari esteri invii annualmente al Parlamento una relazione sulle iniziative effettuate in attuazione della legge medesima e, alla loro conclusione presenti un rendiconto. E’ inoltre stabilito che le somme per le attività di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale indicate, non impegnate in ciascun anno. possano esserlo nell'anno successivo.

Il comma 5 dell'art. 3 del D.L. n. 165/2003 estende la deroga, prevista dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79[16], agli enti esecutori degli interventi previsti dal decreto-legge medesimo, precisando che, qualora questi ultimi fossero soggetti privati, è necessaria una garanzia fidejussoria bancaria.

L'articolo 5, comma 1-bis, del citato D.L. n. 79/1997 prevede una deroga al divieto (stabilito al comma 1 del medesimo articolo 5) posto alle amministrazioni pubbliche e agli enti pubblici economici di concedere anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, con esclusione di quelli riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea. Il comma 1-bis, infatti, prevede che tale divieto non si applichi ai finanziamenti erogati dal Ministero degli Affari esteri per la realizzazione di iniziative, interventi, programmi ed attività nel settore delIa cooperazione allo sviluppo, in favore di università e di organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 28 delIa legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Il comma 2 dell'art. 4 del D.L. n. 165/2003 autorizza il Ministero degli Affari esteri ad avvalersi di personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D. lgs. n. 165 del 2001[17], posto in posizione di comando oppure reclutato a seguito delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 1, del richiamato D. lgs. n. 165 - si ricorda che l'art. 30 riguarda il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, e si segnala che il comma 1, rispetto al riferimento operato nel 2003 dal D.L. n. 165, ha subito poi una modifica ad opera delIa legge di semplificazione 2005 (legge n. 246/2005), con l'introduzione dell'istituto delia cessione del contratto di lavoro, per essere poi integralmente sostituito dall'art. 49 della legge n. 150 del 2009[18].

Il comma 5 esclude tutte le spese connesse all'applicazione degli articoli 5 e 6 del decreto-legge 227/2012 dal regime restrittivo di cui all'art. 60, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008[19] e dalle disposizioni dell'art. 6, comma 14, del decreto legge n. 78/2010[20], prevedendo al contempo che agli effetti derivanti da tale disapplicazione si provvede mediante l'autorizzazione di spesa di cui ai medesimi articoli 5 e 6.

Si ricorda che l'art. 60, comma 1 del D.L. n. 112/2008 ha previsto per il triennio 2009-2011 riduzioni delle autorizzazioni di spesa a legislazione vigente per ciascun Ministero, secondo gli importi in elenco 1 allegato allo stesso D.L. 112/2008. L'art. 60, comma 15 ha stabilito che per agevolare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica le amministrazioni dello Stato, salvo i comparti delIa sicurezza e del soccorso, non possano assumere mensilmente impegni superiori ad un dodicesimo delIa spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base. A tale norma non sono però soggette le spese per stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, nonché quelle per interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, per accordi internazionali, per obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, per annualità relative ai limiti di impegno e per rate di ammortamento mutui.

L' art. 6, comma 14, del decreto legge n. 78/200 prevede che a decorrere dal 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture.

Il comma 6 prevede deroghe ad una serie di norme al fine di poter conferire, sulla base del principio di pari opportunità, incarichi temporanei di consulenza, anche ad enti e organismi specializzati e a personale estraneo alla pubblica amministrazione, per le finalità di cui agli articoli 5 e 6.

Le disposizioni cui si intende derogare sono contenute nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 citato, all'articolo 6, comma 7, che limita, a partire dal 2011, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009, e all'articolo 9, comma 28; nell'articolo 1, comma 56, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) che prevede la riduzione del 10 per cento dei compensi per incarichi di consulenza rispetto a quelli alla data del 30 settembre 2005; nell'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che stabiliscono che, a far data dal 1° gennaio 2009, la quota di spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, passi dal 40 per cento al 30 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004; nell'articolo 7, commi 6 e 6-bis del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che disciplinano, a determinate condizioni e con procedure trasparenti, il conferimento di particolari incarichi ad esperti in possesso di comprovate qualifiche, con contratti individuali di lavoro autonomo, nei casi ove le amministrazioni pubbliche non siano in grado di far fronte con il personale di servizio alle esigenze che si presentino; nell'articolo 36, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Lo stesso comma stabilisce che gli incarichi siano affidati, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna, a persone di nazionalità locale, ovvero, qualora il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalità richieste, a persone di nazionalità italiana o di altri Paesi.

ll comma 10 sottrae i pagamenti di importo non superiore ai diecimila euro, effettuati dalle rappresentanze diplomatiche a valere sui fondi di cui all'articolo 5, alla normativa dettata dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136[21], in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il comma 1 dell’art. 7 in commento prevede poi la non applicazione, alle iniziative di cui agli articoli 5 e 6, di alcune disposizioni di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica approvate di recente, a partire dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 95 del 2012[22], oltre all'articolo 1, comma 143 della legge di stabilità 2013 (legge 228 del 2012) e all'articolo 1 del decreto legge 101 del 2013[23].

Agli effetti (v. infra) di tale non applicazione sui saldi di finanza pubblica si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui ai medesimi articoli 5 e 6.

 

Il comma 2, art. 5 del D.L. 95/2012 pone un limite pari al 50 per cento dei costi sostenuti nel 2011 per le spese destinate dalle pubbliche amministrazioni all'acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; tale soglia è derogabile, solo nel 2013 e soltanto in ragione della sussistenza di contratti pluriennali già in essere. E’ tuttavia prevista un’ampia serie di deroghe: le principali riguardano il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza, i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa.

L’art. 1, comma 143 della legge di stabilità 2013 come modificato dall’art. 1, comma 1 del decreto-legge 101/2013 stabilisce che erme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2013 e fino al 31 dicembre 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 141 – si tratta delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196[24], e successive modificazioni, nonché delle autorità indipendenti e della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) - non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi simile oggetto. E’ altresì prevista la revoca delle procedure di acquisto iniziate a partire dal 9 ottobre 2012.

La relazione tecnica che accompagna l’A.S. 1015 quantifica le maggiori spese derivanti dalle deroghe previste dal comma 1 dell’art. 7 e dal comma 6 dell’art. 5 del decreto-legge in commento, e precisamente:

§      deroghe ai limiti di spesa per autovetture: 637.280 euro;

§      deroghe alle limitazioni per l’utilizzo di contratti a tempo determinato: 280.225 euro;

§      deroghe alle limitazioni per il conferimento di incarichi e contratti di collaborazione coordinata e continuativa: 862.000 euro;

§      Complessivamente: 1.779.505 euro

  

Il comma 2 contiene una norma di salvaguardia rispetto al periodo successivo alla scadenza (30 settembre 2013) del precedente decreto-legge (227/2012) di proroga delle missioni internazionali e fino all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, convalidando gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni già effettuate che siano conformi alla disciplina contenuta nel decreto-legge in esame.

È inoltre previsto che le somme di cui agli articoli 5 e 6 del precedente decreto-legge di proroga delle missioni internazionali possono essere impegnate nell'intero esercizio 2013.

Infine il comma 3 prevede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'aggiunta del comma 1-bis dopo il primo comma dell'articolo 30 della legge 185 del 1990[25], con il quale si prevede che il trattamento economico del personale militare comandato presso l'Autorità nazionale UAMA si suddivide in parte a carico del Ministero della Difesa (competenze fisse continuative) e in parte a carico del Ministero degli affari esteri (competenze accessorie).

Si ricorda che l’art. 30 prevede, per lo svolgimento delle attività connesse  al  rilascio  delle autorizzazioni  previste  dalla  legge 185/1990, l’emanazione nel regolamento attuativo della legge di norme per il distacco al Ministero  degli  affari esteri di personale di altre amministrazioni. Il nuovo regolamento di attuazione è stato emanato, a seguito delle modifiche e integrazioni apportate alla legge 185 del 1990 dal Decreto legislativo 105/2012[26], con il decreto dei Ministri degli Esteri e della Difesa 7 gennaio 2013, n. 19 – il cui art. 26 disciplina appunto la selezione, lo status giuridico e il trattamento economico di detto personale.

Si ricorda altresì che ai sensi dell’art. 7-bis – introdotto nella legge 185/1990 dal richiamato decreto legislativo n. 105/2012 – “l’Unità per  le  autorizzazioni  dei  materiali  d'armamento (UAMA)  del  Ministero  degli  affari  esteri è individuata  quale autorita' nazionale competente per il rilascio  delle  autorizzazioni per l'interscambio dei materiali d'armamento e per il rilascio  delle certificazioni per le imprese e per  gli  adempimenti  connessi  alla materia  di  cui  alla  presente  legge”. Per l’espletamento delle proprie funzioni, l’UAMA si avvale anche di personale di altre pubbliche amministrazioni, e in particolare di quella della Difesa.

 

 

 

 

 


Art. 8
(Copertura finanziaria)

        1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, dall'articolo 5, commi 1 e 4 e dall'articolo 6, pari complessivamente a euro 265.801.614 per l'anno 2013, si provvede:

              a) quanto a euro 66.387.523 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni;

              b) quanto a euro 154.650.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

              c) quanto a euro 5.700.000 mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

              d) quanto a euro 39.064.091 mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, di cui all'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono state versate all'entrata e non ancora riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tali somme restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Nelle more dell'accertamento dei predetti versamenti in entrata, l'importo di 39.064.091 milioni di euro è accantonato e reso indisponibile, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa del ministero della difesa di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In base agli esiti degli accertamenti di entrata, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la copertura di cui alla presente lettera d).

        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

L’articolo 8 reca la norma di copertura finanziaria delle disposizioni del decreto-legge in commento.

L’onere complessivo derivante dall’attuazione del provvedimento è valutato in 265.801.614 euro: tale importo è reperito mediante le seguenti coperture:

a) quanto ad euro 66.387.523 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni;

b) quanto ad euro 154.650.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

c) quanto ad euro 5.700.000 mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

d) quanto a euro 39.064.091 mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, di cui all'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono state versate all'entrata e non ancora riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

La disposizione precisa che, nelle more dell'accertamento dei predetti versamenti in entrata, l'importo di 39.064.091 milioni di euro è accantonato e reso indisponibile, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa del Ministero della difesa di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

In base agli esiti degli accertamenti di entrata, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la copertura di cui alla presente lettera d).  della dotazione del fondo previsto dall’art. 1, comma 1240, della legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296).

E’ opportuno a tale scopo ricordare che l'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha istituito il Fondo per le missioni internazionali di pace all’interno dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze (capitolo 3004). Il comma 5 dell’articolo 55 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto l'integrazione del medesimo Fondo rispettivamente nella misura di 320 milioni di euro per il 2010; di 4,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2014; di 64,2 milioni di euro per l’anno 2015 e di 106,9 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2020.

Successivamente, il comma 27 dell’art. 1 della legge di stabilità 2011 (legge 13 dicembre 2010, n. 220) ha disposto per il 2011 un incremento di 750 milioni di euro dello stanziamento del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace, finalizzato al proseguimento della partecipazione italiana a missioni internazionali fino al 30 giugno 2011.

L’anno successivo il comma 18 dell’art. 33 della legge di stabilità 2012-2014 (legge 12 novembre 2011, n. 183) ha disposto per il 2012 un incremento di 700 milioni di euro dello stanziamento del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace, finalizzato al proseguimento della partecipazione italiana a missioni internazionali fino al 30 giugno 2012. Tuttavia, il comma 1 dell’art. 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, mediante novella del citato art. 33, comma 18, della legge di stabilità per il triennio 2012-2014, opera un’ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2012, degli stanziamenti per le missioni internazionali di pace cui l’Italia partecipa, apprestando nel contempo le necessarie risorse, nella misura di 700 milioni di euro aggiuntivi a favore del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace. La norma in commento sostituisce infatti, nelle previsioni del citato comma 18 la data del 30 giugno 2012 con quella del 31 dicembre 2012, e la somma di 700 milioni con l’importo di 1.400 milioni di euro.

Da ultimo, l’art. 23, comma 6 del D.L. 95/2012 (recante Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) ha disposto per il 2013 un incremento di un miliardo di euro del Fondo missioni internazionali.

Si ricorda infine che nelle previsioni assestate 2013 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il citato cap. 3004 registra uno stanziamento di circa 66 milioni di euro.

 


Art. 9
(Entrata in vigore)

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

L'articolo 9 dispone che il decreto entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

 

 


Documentazione

 


Rifinanziamento missioni internazionali delle Forze armate e di polizia: comparazione DL 227/2012 (9 mesi) – DL 114/2013 (3 mesi)

Nella tabella che segue vengono riportati gli importi ascritti al finanziamento delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia nell’anno 2013.

Come è noto, il finanziamento delle missioni relativamente al periodo 1° gennaio-30 settembre 2013  (9 mesi) è stato disposto dall’articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2012 n. 227 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013 n. 12.

Con l’articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2013 n. 114 (A.C. 1670) in esame si provvede al finanziamento delle missioni internazionali per gli ultimi tre mesi del 2013 (1° ottobre- 31 dicembre).

Nella tabella vengono esposti gli importi relativi al finanziamento dei primi 9 mesi 2013 (terza colonna, contrassegnata dalla lettera A) e quelli previsti dal provvedimento in esame per l’ultimo trimestre 2013 (quarta colonna, lettera B); nella sesta e settima colonna si riporta la differenza, in termini assoluti ed in percentuale, tra gli importi previsti per l’ultimo trimestre 2013 e gli importi dei primi nove mesi dell’anno riparametrati su scala trimestrale (il segno meno indica finanziamento inferiore). Le ultime due colonne rappresentano la consistenza numerica del personale militare dispiegato in ciascuna missione.

Gli importi sono in euro.


 



[1]     Cfr. seduta del 4 luglio 2012.

[2]     D.L. 28 dicembre 2001, n. 451, recante Disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

[3]     Tale elargizione è stata elevata ad euro 200.000 dall'articolo 2 del decreto legge 28 novembre 2003, n. 337, recante “Disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero” e convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2003, n. 369.

[4]     Questo inciso non è contenuto nell’articolo 5 del D.L. n. 421/2001.

[5]     D.L. 30 dicembre 2008, n. 209, Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2009, n. 12.

[6]     D.L. 4 novembre 2009, n. 152, Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 29 dicembre 2009, n. 197.

[7]     D.L. 1 dicembre 2001, n. 421, Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 31 gennaio 2002, n. 6.

[8]     Le disposizioni sono state introdotte dal D.L. 15 giugno 2009, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto alla pirateria, convertito dalla legge 22 luglio 2009, n. 100.

[9]     Si tratta della missione dell'Unione europea finalizzata alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia, di cui all'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio dell'Unione europea.

[10]    Analoga previsione è contenuta nel codice penale, art. 55, in base al quale se, trovandosi in una situazione coperta da una causa di giustificazione, l'agente ne ecceda colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’autorità ovvero imposti dalla necessità, egli è punito a titolo di colpa qualora il fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo.

[11]    Recante nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo.

[12]    Legge 6 febbraio 1992 n. 180, Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale.

[13]    D.L. n. 78/2010, Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

[14]    Differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali e alla cooperazione allo sviluppo.

[15]    Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale.

[16]    Misure urgenti per il riequilibrio de!la finanza pubblica, convertito con modifìcazioni dalla legge n. 140/1997.

[17]    Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[18]    Attuazione delIa legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione delIa produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

[19]    Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

[20]    Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

[21]    Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.

[22]    Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.

[23]    Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, il cui disegno di legge di conversione, approvato dal Senato, è attualmente all’esame della Camera.

[24]    Legge di contabilità e finanza pubblica.

[25]    Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.

[26]    Modifiche ed integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, in attuazione della direttiva 2009/43/CE, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa, come modificata dalle direttive 2010/80/UE e 2012/10/UE per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa.