Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca - D.L. 104/2013 ' A.C. 1574 - Schede di lettura
Riferimenti:
AC N. 1574/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 69
Data: 17/09/2013
Descrittori:
DECRETO LEGGE 2013 0104   ISTRUZIONE
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA   RICERCA UNIVERSITARIA
UNIVERSITA'     
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione

 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca

D.L. 104/2013 – A.C. 1574

Schede di lettura

 

 

 

 

 

 

n. 69

 

 

 

17 settembre 2013

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Cultura

( 066760-3255 – * st_cultura@camera.it

Hanno partecipato alla redazione del dossier i seguenti Servizi e Uffici:

Segreteria Generale – Ufficio Rapporti con l’Unione europea

( 066760-2145 – * cdrue@camera.it

§         La schede di lettura sono state redatte dal Servizio Studi.

§         Le parti relative ai documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea sono state curate dall'Ufficio rapporti con l'Unione europea.

 

 

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

File: D13104.doc

 


INDICE

Schede di lettura

CAPO I (Disposizioni per gli studenti e per le famiglie)

§      Articolo 1 (Welfare degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado) 5

§      Articolo 2 (Diritto allo studio nell’istruzione universitaria) 7

§      Articolo 3 (Borse di studio per gli studenti delle Istituzioni AFAM) 9

§      Articolo 4 (Tutela della salute nelle scuole) 10

§      Articolo 5 (Potenziamento dell’offerta formativa) 12

§      Articolo 6 (Riduzione della spesa per l’acquisto di libri scolastici) 16

§      Articolo 7 (Programma sperimentale per la prevenzione della dispersione scolastica) 18

§      Articolo 8 (Percorsi di orientamento per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado) 21

§      Articolo 9 (Durata del permesso di soggiorno per la frequenza a corsi di studio o per formazione) 25

CAPO II (Disposizioni per le scuole)

§      Articolo 10 (Mutui per l’edilizia scolastica e detrazioni fiscali per erogazioni liberali alle università e alle Istituzioni AFAM) 29

§      Articolo 11 (Wireless nelle scuole) 32

§      Articolo 12 (Dimensionamento delle istituzioni scolastiche: dirigenti scolastici e DSGA. Scuola per l’Europa di Parma) 34

§      Articolo 13 (Integrazione delle anagrafi degli studenti) 40

§      Articolo 14 (Istituti tecnici superiori) 41

§      Articolo 15 (Personale scolastico) 42

§      Articolo 16 (Formazione del personale scolastico) 50

§      Articolo 17 (Dirigenti scolastici) 54

§      Articolo 18 (Assunzione di dirigenti tecnici per il sistema nazionale di valutazione) 60

§      Articolo 19 (Alta formazione e specializzazione artistica e musicale) 62

CAPO III (Altre disposizioni)

§      Articolo 20 (Corsi di laurea ad accesso programmato) 69

§      Articolo 21 (Formazione specialistica dei medici) 72

§      Articolo 22 (Organizzazione dell’Anvur e degli enti di ricerca) 73

§      Articolo 23 (Assunzioni a tempo determinato presso gli enti di ricerca e le università e finanziamento degli enti di ricerca) 76

§      Articolo 24 (Personale degli enti di ricerca vigilati dal MIUR) 79

§      Articolo 25 (Disposizioni tributarie in materia di accisa) 81

§      Articolo 26 (Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale) 83

§      Articolo 27 (Norme finanziarie) 88

§      Articolo 28 (Entrata in vigore) 93

 

 


SIWEB

Schede di lettura

 


CAPO I
(Disposizioni per gli studenti e per le famiglie)

 


 

Articolo 1
(Welfare degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado)

L’articolo 1 autorizza la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2014 per l’attribuzione di contributi e benefici a favore degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado in possesso di requisiti inerenti merito, esigenza di servizi di ristorazione o trasporto, condizione economica. I contributi, erogati dalle regioni, sono esclusi dal patto di stabilità interno.

 

In particolare, l’articolo 1 autorizza la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2014 per l’attribuzione di contributi e benefici a favore degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado in possesso di requisiti inerenti:

a)   merito negli studi, risultante dalla valutazione scolastica del profitto conseguito nel percorso scolastico;

b)   esigenza di servizi di ristorazione o trasporto non soddisfatta con altri benefici erogati da amministrazioni pubbliche;

c)   condizione economica, individuata sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al d.lgs. 109/1998.

La norma è finalizzata a incrementare il sostegno agli studenti degli ordini di scuole indicati per l’accesso e la frequenza dei corsi nell’a.s. 2013-2014, con particolare riferimento agli studenti pendolari e fuori sede.

In materia in qualche misura simmetrica, si ricorda la recente istituzione di borse per la mobilità degli studenti universitari (art. 59, D.L. 69/2013 – L. 98/2013 e Decreto Ministeriale 4 settembre 2013 n. 755).

La ripartizione delle risorse tra le regioni in base al numero degli studenti è demandata ad un decreto MIUR-MEF, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni. Il medesimo decreto definisce, altresì, la tipologia dei benefici e i requisiti (specifici) per l’accesso agli stessi, nonché le modalità di monitoraggio dei risultati ottenuti.

 

Il termine previsto per l’emanazione del decreto interministeriale potrebbe essere antecedente alla data di conversione in legge del decreto-legge e, dunque, lo stesso potrebbe essere emanato senza tener conto delle modifiche eventualmente apportate allo stesso decreto-legge nel corso dell’esame parlamentare.

 

Le risorse sono attribuite agli studenti sulla base di graduatorie regionali, fino al loro esaurimento. A tal fine, ciascuna regione, nel termine di 30 giorni dall’adozione del decreto interministeriale, pubblica un bando con il quale sono definiti la natura e l’entità dei benefici, le modalità per la presentazione delle domande, anche in via telematica, e i criteri per la formazione delle graduatorie.

 

Il comma 4 esclude i pagamenti effettuati dalle regioni per l'erogazione dei contributi e benefici a favore degli studenti, previsti dal comma 1, dal computo ai fini del patto di stabilità interno. I pagamenti in questione - per la cifra stabilita per ciascuna regione dal decreto MIUR-MEF di cui sopra – sono in sostanza pagamenti obbligatori e non devono perciò essere considerati ai fini della verifica del rispetto dei limiti posti annualmente ad ogni singola regione per il contenimento delle spese.

 

Si ricorda che la disciplina del patto di stabilità interno – dettata dall'articolo 32 della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012) e dall'articolo 1, commi 448-472, della legge 228/2012 (legge di stabilità 2013) – pone annualmente un limite al complesso delle spese finali di ogni singola regione. Dalle spese considerate ai fini della verifica del patto di stabilità sono escluse una serie di spese o perché sottoposte ad una disciplina di contenimento specifica, come nel caso delle spese per la sanità, oppure perché considerate 'obbligatorie', come nel caso delle spese finanziate dal fondo per il trasporto pubblico locale e ferroviario e come nel caso in esame. Il lungo elenco delle spese escluse dal computo ai fini del patto di stabilità è contenuto nel comma 4 dell'articolo 32 della citata legge 183/2011.

Si ricorda, infine, che il decreto legge in esame esclude dal computo ai fini del patto di stabilità anche i pagamenti effettuati dalle regioni con i finanziamenti del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio agli studenti universitari (articolo 2, comma 2) e i pagamenti finanziati con la stipula dei mutui per il finanziamento di interventi in materia di edilizia scolastica (articolo 10, comma 2).


 

Articolo 2
(Diritto allo studio nell’istruzione universitaria)

L’articolo 2 incrementa di 100 milioni di euro annui, a decorrere dal 2014, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio agli studenti universitari, da ripartire tra le regioni, di cui al d.lgs. 68/2012. Le spese per gli interventi di diritto allo studio universitario realizzati dalle regioni e finanziati con le risorse del Fondo integrativo statale, sono escluse dal patto di stabilità interno.

 

Il DM 111878 del 31 dicembre 2012, di ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015, reca, in corrispondenza del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio (cap. 1710, stato di previsione del MIUR) un importo per il 2014 pari a € 12,8 milioni (a fronte di € 150,6 milioni stanziati per il 2013).

 

Per effetto dell’incremento disposto dall’articolo in esame, lo stanziamento per il 2014 dovrebbe, dunque, essere pari a 112,8 milioni di euro.

 

In materia si rammenta che la riforma del titolo V della parte II della Costituzione – operata con la L. cost. 3/2001 – ha attribuito alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (art. 117, secondo comma, lett. m), Cost.). Nell’ambito di tale titolo, la potestà legislativa in materia di diritto allo studio universitario spetta, poi, esclusivamente alle regioni.

Nel contesto costituzionale sopra descritto – in attuazione della delega recata dalla L. 240/2010 per la revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) erogate dalle università statali – è stato emanato il d.lgs. 68/2012, le cui disposizioni hanno avuto effetto a decorrere dall’a.a. 2012-2013 e riguardano gli studenti iscritti ai corsi svolti dalle università, dalle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM) e dalle Scuole superiori per mediatori linguistici abilitate a rilasciare titoli equipollenti ai diplomi di laurea conseguiti presso le università.

Nello specifico, l’art. 3 del d.lgs. 68/2012 prevede un sistema integrato di strumenti e servizi per la garanzia del diritto allo studio, al quale partecipano, nell’ambito delle rispettive competenze, diversi soggetti. In particolare, lo Stato ha competenza esclusiva in materia di determinazione dei LEP; le regioni a statuto ordinario esercitano la competenza esclusiva in materia di diritto allo studio, disciplinando e attivando gli interventi per il concreto esercizio di tale diritto; le università e le istituzioni AFAM, nei limiti delle proprie risorse, organizzano i propri servizi – compresi quelli di orientamento e tutorato – al fine di realizzare il successo formativo degli studi e promuovono attività culturali, sportive e ricreative, nonché interscambi tra studenti di università italiane e straniere.

Per ulteriori approfondimenti in materia di diritto allo studio nell’istruzione universitaria e, più in particolare, sul Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, si veda l’apposito approfondimento web.

 

Il comma 2 esclude i pagamenti effettuati dalle regioni per l'attuazione degli interventi di diritto allo studio universitario, finanziati con le risorse del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, dal computo ai fini del patto di stabilità interno. Per ciascun anno, la quota di finanziamento statale spettante a ciascuna regione ai sensi del D.lgs. 68/2012 (articolo 18, comma 4, e articolo 7, comma 7) non deve essere considerata ai fini della verifica del rispetto dei limiti posti annualmente ad ogni singola regione per il contenimento delle spese.

 

Per gli elementi informativi sulla disciplina del patto di stabilità interno, si rinvia alla scheda relativa all’art. 1.


 

Articolo 3
(Borse di studio per gli studenti delle Istituzioni AFAM)

L’articolo 3 dispone l’erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti, nell’a.a. 2013-2014, presso le Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM), cumulabili con quelle assegnate ai sensi del d.lgs. 68/2012. A tal fine, autorizza la spesa di 6 milioni di euro per l’anno 2014.

 

In particolare, il comma 1 prevede che, con bando emanato entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca stabilisce l’importo delle borse di studio, le modalità di presentazione delle domande, anche in via telematica, nonché i criteri per la formazione delle commissioni e per la valutazione dei candidati.

 

In relazione alla competenza normativa delle regioni in materia di diritto allo studio nell’istruzione universitaria, già illustrata nella scheda relativa all’art. 2, occorre valutare l’opportunità di un coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni ai fini dell’adozione del bando.

Con riguardo al termine previsto per l’emanazione del bando, si rimanda a quanto già osservato nella scheda relativa all’art. 1. Al contempo, occorrerebbe coordinare anche il termine per la comunicazione della graduatoria (v. infra).

 

Il comma 2 prevede che gli studenti sono ammessi al beneficio sulla base di criteri inerenti a:

       condizione economica, individuata, per i residenti in Italia, sulla base dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al d.lgs. 109/1998, e comprovata, per i residenti all’estero, tramite autocertificazione;

       valutazione del merito artistico, mediante audizioni e verifica della qualità delle opere artistiche eventualmente prodotte.

 

La comunicazione della graduatoria con l’individuazione dei destinatari delle borse di studio – attribuite fino ad esaurimento delle risorse – è effettuata dal MIUR entro il 30 novembre 2013.

 

Le borse di studio erogate ai sensi dell’articolo in esame sono cumulabili con quelle assegnate ai sensi del d.lgs. n. 68/2012 (per le quali si veda l’approfondimento web in tema di diritto allo studio, già richiamato nella scheda relativa all’art. 2).


 

Articolo 4
(Tutela della salute nelle scuole)

L’articolo 4 estende il divieto di fumo nei locali chiusi alle aree all’aperto delle istituzioni scolastiche, vieta l’uso delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle medesime istituzioni, e prevede l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei divieti.

Dispone, inoltre, l’elaborazione di programmi di educazione alimentare nelle scuole, al fine di favorire il consumo consapevole di prodotti ortofrutticoli.

 

Divieto di fumo (commi 1-4)

 

Il comma 1, mediante l’inserimento di un comma 1-bis all'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, estende il divieto di fumo nei locali chiusi alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.

 

Il comma 2 vieta l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l’impiego e i centri di formazione professionale.

 

Si ricorda che l’art. 51 della citata L. 3/2003 attiene alla tutela della salute dei non fumatori, sancendo il divieto di fumo nei locali chiusi, salvo alcune eccezioni, e stabilendo alcune regole a tutela dei non fumatori relative ai luoghi di lavoro ed agli esercizi di ristorazione. Sono anche definite, mediante rinvio (cfr. articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584), le sanzioni amministrative da applicarsi per la violazione del divieto. Con una modifica recentemente approvata – ad opera dell’art. 11, D.L. 28 giugno 2013, n. 76 -, la disposizione citata prevede anche che ai prodotti succedanei dei prodotti da fumo si applichino le disposizioni vigenti per i tabacchi lavorati in tema di divieto pubblicitario e promozionale, nonché di tutela della salute dei non fumatori (art. 7, commi 1 e 3 del D.L. 158/2012). Viene poi attribuito al Ministero della salute il compito di effettuare il monitoraggio sugli effetti dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo, al fine di promuovere le necessarie iniziative anche normative a tutela della salute.

Va inoltre ricordato che in tema di “sigarette elettroniche” è stata recentemente emanata l’ordinanza del Ministro della salute del 2 aprile 2013 che reca e disciplina il Divieto di vendita sigarette elettroniche con nicotina ai minori di anni 18, analogamente a quanto previsto in tema di divieto di vendita ai minorenni di prodotti del tabacco dall’articolo 7, commi 1 e 3, del D.L. 158/2012 (L.189/2012).

 

Per la violazione del divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni sopra indicate, il comma 3 richiama le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 7 della legge n. 584/1975, già applicate, ai sensi dell’articolo 51 della legge n. 3/2003, per la violazione del divieto di fumo, che prevedono il pagamento di una somma da euro 25 a euro 250.

 

Il comma 4 dispone che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie inflitte da organi statali sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati allo stato di previsione del Ministero della salute per il potenziamento del monitoraggio sugli effetti derivanti dall’uso di sigarette elettroniche nonché per la realizzazione di attività informative destinate alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo.

Si valuti l’opportunità di inserire anche le previsioni recate dai commi 2-4 nella legge 3/2003.

 

Programmi di educazione alimentare (comma 5)

 

Il comma 5 dispone che, al fine di favorire il consumo consapevole dei prodotti ortofrutticoli nelle scuole, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali elabora programmi di educazione alimentare, anche nell’ambito di iniziative già avviate, e ad invarianza finanziaria.

Le modalità attuative saranno definite con decreto interministeriale (MIUR-Ministero politiche agricole, alimentari e forestali), per la cui emanazione non è indicato un termine.

 

Si ricorda, in proposito, che la normativa europea ha previsto, con i regolamenti (CE) n.1234/2007 e 288/2009, il finanziamento del programma “Frutta nelle scuole”. Più in particolare è stato previsto che, dall’anno scolastico 2009-2010, è concesso un aiuto comunitario per la fornitura ai bambini degli istituti scolastici, comprese le scuole dell’infanzia, altri istituti prescolari, le scuole primarie e secondarie, di prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane.

A norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1290/2005, la Comunità può finanziare anche azioni di informazione, monitoraggio e valutazione relative al programma “Frutta nelle scuole”, comprese azioni di sensibilizzazione del pubblico e attività in rete correlate.

 


 

Articolo 5
(Potenziamento dell’offerta formativa)

L’articolo 5 reca disposizioni volte al potenziamento dell’offerta formativa. In particolare:

§      è introdotta, a decorrere dall’a.s. 2014/2015, un’ora (settimanale) di insegnamento di “geografia generale ed economica” in una classe del primo biennio degli istituti tecnici e professionali;

§      si prevede la pubblicazione di un bando di concorso per il finanziamento e la realizzazione di progetti didattici nei luoghi della cultura, finalizzati a promuovere la formazione continua dei docenti della scuola e la fruizione del patrimonio culturale;

§      a decorrere dall’a.s. 2013-2014, parte delle risorse del Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa sono riservate al finanziamento di progetti per la costituzione o l’aggiornamento, presso istituzioni scolastiche statali, di laboratori scientifico-tecnologici che utilizzano materiali innovativi.

 

Insegnamento della “geografia generale ed economica” (comma 1)

 

Il comma 1 prevede che, nelle more di un ulteriore potenziamento dell’offerta formativa negli istituti tecnici e professionali, a decorrere dall’a.s. 2014-2015, i quadri orari dei relativi percorsi di studio – che sono strutturati su base annua e sono recati dagli allegati B e C dei regolamenti di riordino emanati, rispettivamente, con DPR 88/2010 e DPR 87/2010 – sono integrati, nel primo o nel secondo anno del primo biennio, laddove non sia già previsto l’insegnamento di geografia, di “un’ora” di insegnamento di “geografia generale ed economica”.

La relazione illustrativa evidenzia che l’integrazione del profilo orario è in linea con quanto stabilito dall’allegato A del regolamento di riordino degli istituti professionali (ma anche dall’allegato A del regolamento di riordino degli istituti tecnici) che include tra i risultati di apprendimento il riconoscimento degli “aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo”.

 

Occorrerebbe precisare che si tratta di un’ora settimanale.

 

A tal fine, è autorizzata la spesa di 3,3 milioni di euro per il 2014 e di 9,9 milioni di euro a decorrere dal 2015.


 

Bando per il finanziamento di progetti didattici nei luoghi della cultura (commi 2 e 3)

 

I commi 2 e 3 prevedono l’emanazione da parte del MIUR, entro il 30 ottobre 2013, di un bando di concorso per la realizzazione e il finanziamento di progetti didattici nei musei, nei siti di interesse archeologico, storico e culturale o nelle fondazioni culturali, cui possono partecipare le università, le accademie di belle arti e le istituzioni scolastiche, autorizzando, a tal fine, una spesa di 3 milioni di euro per il 2014.

Finalità dichiarata è promuovere la formazione continua dei docenti della scuola e la consapevole fruizione del patrimonio culturale, con particolare riferimento agli studenti delle scuole.

La realizzazione dei progetti – che sono elaborati dalle istituzioni formative sopra indicate, acquisendo l’assenso “dei musei interessati”, che partecipano alla progettazione con i loro servizi didattici – è riservata ai docenti delle stesse istituzioni formative, con la partecipazione degli studenti.

Essi possono riguardare l’organizzazione di mostre all’interno dei musei, l’elaborazione di guide e percorsi per i visitatori, la realizzazione di aule o laboratori multimediali, l’elaborazione di libri o materiale illustrativo.

I progetti devono includere tutte le spese per la loro realizzazione, senza determinare oneri diretti o riflessi “per i musei” in cui si svolgono. Sono ammessi eventuali cofinanziamenti da parte di fondazioni di origine bancaria o altri enti pubblici o privati, inclusi gli enti e le istituzioni che ricevono finanziamenti dal MIUR.

La definizione di criteri e modalità di selezione dei progetti, al fine di assicurarne un’adeguata distribuzione sul territorio nazionale, è demandata a un decreto MIUR-MIBACT, per la cui emanazione non è previsto un termine. Si stabilisce sin da ora che non può essere finanziato più di un progetto per ogni museo.

 

Con riguardo al termine previsto per l’emanazione del bando, si rimanda a quanto già osservato nella scheda relativa all’art. 1.

Sembrerebbe, inoltre, opportuno chiarire perché, a fronte della previsione del primo periodo del comma 2, secondo cui i progetti didattici possono essere realizzati, oltre che nei musei, anche nei siti di interesse archeologico, storico e culturale, nonché nelle fondazioni culturali, tutti i riferimenti successivi presenti nel medesimo comma riguardano solo i musei.

Relativamente alla formulazione del testo, al comma 2 è necessario fare riferimento al “Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo”.

Si ricorda, infatti, che l'art. 1 della L. 71/2013 – di conversione, con modificazioni, del D.L. 43/2013 – ha trasferito al MIBAC le funzioni, già esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in materia di turismo, modificandone conseguentemente la denominazione in Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT).

 

Infine, è fatta esplicitamente salva la possibilità – prevista dall’art. 119 del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) – di concludere accordi tra MIBACT, da un lato, e MIUR, regioni e altri entri pubblici territoriali, dall’altro, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione, ovvero di concludere convenzioni con le regioni, al fine di coordinare le rispettive iniziative in materia.

In argomento si ricordano, a titolo di esempio, i progetti “Articolo 9 della Costituzione. Cittadinanza attiva per la cultura, la ricerca, il paesaggio e il patrimonio storico e artistico”, avviato nel settembre 2012, e l’iniziativa sperimentale di educazione al patrimonio culturale per le scuole primarie avviata nell’aprile 2013.

 

Sviluppo di laboratori scientifico-tecnologici che utilizzano materiali innovativi (comma 4)

 

Il comma 4 novella l’art. 1 della L. 440/1997 disponendo che, a decorrere dall’a.s. 2013/2014, una parte non precisatadel Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi è destinata al finanziamento di progetti per la costituzione o l’aggiornamento di laboratori scientifico-tecnologici, situati presso istituzioni scolastiche statali, che utilizzano materiali innovativi.

La relazione tecnica chiarisce che, essendo il Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa confluito (ai sensi dell’art. 7, co. 37, del D.L. 95/2012 – L. 135/2012) nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali (di cui all’art. 1, co. 601, della L. 296/2006), in sede di predisposizione del DM di riparto di quest’ultimo, a decorrere dal 2014, una quota parte determinata annualmente dello stanziamento disponibile verrà utilizzata per le finalità indicate.

E’ utile ricordare che il Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi è stato istituito dalla L. 440/1997 nello stato di previsione del MIUR con i seguenti obiettivi: realizzazione dell’autonomia scolastica; introduzione della seconda lingua comunitaria nella scuola media; innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico; formazione del personale della scuola; formazione post-secondaria non universitaria; formazione continua e ricorrente; adeguamento dei programmi di studio dei diversi ordini e gradi di istruzione; interventi per la valutazione dell’efficienza e dell’efficacia del sistema scolastico; interventi perequativi finalizzati ad incrementare l’offerta formativa, anche attraverso l’integrazione degli organici provinciali; interventi integrati; copertura della quota nazionale di iniziative cofinanziate con i fondi strutturali dell’Unione europea. Nel tempo, poi, varie disposizioni legislative hanno integrato le disponibilità finanziarie e le finalità del Fondo (Si veda, più approfonditamente, il Dossier del Servizio Studi n. 340/0 del 13 settembre 2011).

 

la definizione della tipologia di laboratori e materiali per i quali è possibile presentare proposte di progetto finanziate con detta quota parte del Fondo di cui alla L. 440/1997 è demandata ad un decreto del MIUR, per la cui emanazione non è previsto un termine.


 

Articolo 6
(Riduzione della spesa per l’acquisto di libri scolastici)

L’articolo 6 reca disposizioni, ulteriori rispetto a quelle di recente adottate con il D.L. 179/2012 (L. 221/2012), volte alla riduzione della spesa per l’acquisto di testi e strumenti didattici da parte degli studenti, intervenendo sulle regole per l’adozione dei libri di testo e prevedendo l’assegnazione alle istituzioni scolastiche di 2,7 milioni di euro nel 2013 e 5,3 milioni di euro nel 2014 per l’acquisto di libri di testo e dispositivi per la lettura di materiali didattici digitali da concedere agli studenti.

 

In particolare, il comma 1, novellando l’art. 151 del d.lgs. 297/1994 e l’art. 15 del D.L. 112/2008 (L. 133/2008), rende facoltativa l’adozione dei libri di testo da parte del collegio dei docenti e circoscrive la possibilità per lo stesso collegio di indicare testi consigliati (oltre a quelli adottati) al solo caso in cui questi rivestano carattere di approfondimento o monografico.

Con riguardo alla facoltà di adottare libri di testo, il comunicato presente sul sito del MIUR chiarisce che “i docenti potranno decidere di sostituirli con altri materiali”.

 

Inoltre, dispone che costituisce illecito disciplinare l’esecuzione da parte del dirigente scolastico di delibere del collegio dei docenti che determinino il superamento dei tetti di spesa dell’intera dotazione libraria necessaria (fissati, per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado, con decreto del MIUR, ai sensi dell’art. 15, co. 3, D.L. 112/2008).

Al riguardo, si veda, da ultimo, il D.M. 26 marzo 2013, n. 209 (a.s. 2014/2015).

 

Il comma 3 dispone, inoltre, che, per l’a.s. 2013-2014, non può essere preclusa allo studente la possibilità di avvalersi di libri di testo anche nelle edizioni precedenti, purché siano conformi alle Indicazioni nazionali.

Con D.M. 16 novembre 2012, n. 254 sono state emanate le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, mentre con D.M. 7 ottobre 2010, n. 211 sono state emanate le Indicazioni nazionali riguardanti i percorsi liceali.

Con riferimento agli istituti tecnici e agli istituti professionali, il passaggio al nuovo ordinamento è stato definito – ai sensi, rispettivamente, dell’art. 8, co. 3, del DPR 88/2010, e dell’art. 8, co. 6, del DPR 87/2010 – da linee guida, anche per quanto concerne l’articolazione in competenze, abilità e conoscenze dei risultati di apprendimento. In particolare, con Direttiva n. 57 del 15 luglio 2010 e con Direttiva n. 65 del 28 luglio 2010 sono state emanate le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento negli istituti tecnici e negli istituti professionali per il primo biennio. Con Direttive nn. 4 e 5 del 16 gennaio 2012 sono state emanate le linee guida per il secondo biennio e il quinto anno per gli istituti tecnici e per gli istituti professionali.

Si valuti, pertanto, l’opportunità di fare riferimento anche alle Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento negli istituti tecnici e negli istituti professionali.

 

Il comma 2 stabilisce che il MIUR eroga direttamente alle istituzioni scolastiche 2,7 milioni di euro nel 2013 e 5,3 milioni di euro nel 2014 per l’acquisto, anche tra reti di scuole, di libri di testo e dispositivi per la lettura di materiali digitali da concedere in comodato d’uso a studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, sulla base dell’Indicatore della situazione economica equivalente.

L’assegnazione alle scuole è effettuata, sulla base del numero di studenti (che, si intenderebbe, sono gli studenti iscritti), con decreto del MIUR, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. Il medesimo decreto definisce anche i criteri per la concessione dei libri di testo agli studenti.

 

Con riguardo al termine previsto per l’emanazione del decreto ministeriale, si rimanda a quanto già osservato nella scheda relativa all’art. 1.

 

Per ulteriori approfondimenti inerenti alla materia libri di testo, si veda l’apposito approfondimento web pubblicato nella Documentazione di inizio legislatura.


 

Articolo 7
(Programma sperimentale per la prevenzione della dispersione scolastica)

L’articolo 7 prevede che nell’a.s. 2013/2014 è avviato in via sperimentale un programma di didattica integrativa finalizzato ad evitare la dispersione scolastica e autorizza, a tal fine, la spesa di 3,6 milioni di euro nel 2013 e di 11,4 milioni di euro nel 2014.

La disciplina applicativa è demandata ad un decreto ministeriale, da adottare sentita la Conferenza Stato-regioni.

 

In particolare, il comma 1 dispone che nell’a.s. 2013-2014 è avviato in via sperimentale un programma di didattica integrativa che contempla anche, ove possibile, il prolungamento dell’orario scolastico per gruppi di studenti, in particolare nella scuola primaria, al fine di evitare i fenomeni di dispersione scolastica.

Al fine indicato, nonché al fine di favorire gli ampliamenti dell'offerta formativa, anche in orario diverso da quello delle lezioni, previsti dall’art. 1, co. 627, della L. 297/2006, il comma 3 dispone un’autorizzazione di spesa di 3,6 milioni di euro per il 2013 e di 11,4 milioni di euro per il 2014.

 

Tutta la disciplina applicativa è demandata dal comma 2 ad un decreto ministeriale, da adottare sentita la Conferenza Stato-regioni. In particolare, il decreto indica:

§      gli obiettivi del programma, che comprendono il rafforzamento delle competenze di base;

§      i metodi didattici da utilizzare, che devono contemplare soluzioni innovative e percorsi specifici per gli studenti più esposti al rischio di abbandono scolastico;

§      i criteri di selezione delle scuole in cui realizzare il programma (al riguardo, il comma 1 fa riferimento alle aree a maggior rischio di evasione dall’obbligo);

§      le modalità di assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche. Già la norma primaria prevede, inoltre, che le stesse istituzioni scolastiche possono avvalersi di associazioni e fondazioni private senza scopo di lucro che abbiano fra le proprie finalità statutarie l’aiuto allo studio, l’aggregazione giovanile e il recupero da situazioni di disagio, le quali devono essere abilitate dal MIUR;

§      le modalità di monitoraggio sull’attuazione e sui risultati del programma.

 

Per l’emanazione del decreto ministeriale non è previsto un termine.

Si segnala che nel giugno 2013 il MIUR ha pubblicato un Focus sulla dispersione scolastica.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Il 28 giugno 2011 il Consiglio ha adottato una raccomandazione sulle politiche di riduzione dell'abbandono scolastico di cui gli Stati membri sono invitati a far uso e in cui avanza proposte e suggerimenti in materia di politiche di prevenzione, di intervento e di compensazione che potrebbero essere adottate per controllare il fenomeno. Tra di esse:

          trasformare le scuole in comunità di apprendimento fondate su una visione dello sviluppo scolastico condivisa, utilizzando l'esperienza e la conoscenza di tutti e offrendo un ambiente aperto, stimolante e gradevole che incoraggi i giovani a proseguire lo studio o la formazione;

          predisporre sistemi di allarme che permettano di individuare precocemente gli studenti a rischio;

          stabilire una rete di rapporti con i genitori e altri soggetti esterni alla scuola, come comunità locali, organizzazioni che rappresentano immigrati o minoranze, associazioni sportive e culturali o organizzazioni di datori di lavoro e della società civile,

          fornire agli insegnanti strumenti che li aiutino nel loro lavoro con gli studenti a rischio;

          proporre attività extracurricolari, artistiche, culturali e sportive che possono rafforzare l'autostima degli alunni a rischio e accrescere la loro capacità di superare le difficoltà incontrate a scuola;

          accrescere l'offerta formativa, garantendo opportunità di istruzione e formazione oltre l'età dell'obbligo scolastico, nonché la flessibilità e la permeabilità dei percorsi formativi.

Il contrasto della dispersione scolastica figura anche tra le priorità della Strategia Europa 2020[1] che in materia ha fissato l’obiettivo di ridurre i tassi di abbandono precoce dei percorsi di istruzione (della popolazione tra 18 e 24 anni) al di sotto del 10% (l’obiettivo nazionale per l’Italia è pari al 15-16%);

Secondo gli ultimi dati resi disponibili da Eurostat, l’Italia ha fatto registrare nel 2012 un tasso di abbandono scolastico del 17,6% (18,2% nel 2011) contro una media europea del 12,8% e un tasso dei 30-34enni con un’istruzione universitaria pari al 21,7% (20,3% nel 2011) contro una media europea del 35,8%.

Il Consiglio nelle sue conclusioni di marzo 2013 interviene sul tema “Investire in istruzione e formazione” invitando gli Stati membri, nel rispetto del principio di sussidiarietà, a:

          intensificare gli sforzi per prevenire la dispersione scolastica, basandosi sullo sviluppo di sistemi di allarme preventivo per l'individuazione degli alunni a rischio; incoraggiare strategie di inclusione concernenti la scuola nel suo insieme, imperniate sulla qualità e sostenute da un'adeguata formazione della dirigenza e degli insegnanti in una prospettiva di apprendimento permanente;

          elaborare approcci più personalizzati e risposte sistemiche per sostenere l'insieme degli alunni e fornire ulteriore sostegno a quelli provenienti da contesti svantaggiati o con esigenze particolari;

          promuovere approcci all'istruzione efficaci ed inclusivi per tutti gli alunni, compresi quelli con esigenze particolari, trasformando le scuole in comunità di apprendimento in cui sia alimentato il senso dell'inclusione e del sostegno reciproco e siano riconosciuti i talenti di tutti gli alunni. Monitorare l'impatto di tali approcci, in particolare per innalzare i tassi di accesso e di conseguimento dei diplomi degli alunni con esigenze particolari a tutti i livelli del sistema d'istruzione.

 


 

Articolo 8
(Percorsi di orientamento per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado)

L’articolo 8 intende potenziare le attività svolte per l’orientamento degli studenti delle scuole secondarie superiori ai fini della prosecuzione degli studi: a tal fine, prevede, tra l’altro, a decorrere dall’a.s. 2013-2014, l’avvio dei percorsi di orientamento - finora previsti nel quinto anno – già dal quarto anno e autorizza una spesa di 1,6 milioni di euro nel 2013 e 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

 

L’intervento normativo - che si attua attraverso modifiche agli articoli 2 e 3 del d.lgs. 21/2008, recante la disciplina dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica - è finalizzato a promuovere, a decorrere, come si è detto, dall’a.s. 2013-2014, una scelta consapevole del percorso di studio e favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali, anche allo scopo di realizzare le azioni previste dalla “Garanzia giovani”.

La “Garanzia per i giovani” (Youth Guarantee) è una proposta di raccomandazione della Commissione europea, fatta propria dal Consiglio il 22 aprile 2013 (Raccomandazione 2013/C 120/01), per assicurare ai giovani fino a 25 anni di età – entro quattro mesi dal termine di un ciclo di istruzione formale o dall’inizio di un periodo di disoccupazione – un’offerta di lavoro, di prosecuzione dell’istruzione scolastica, di apprendistato o di un tirocinio di qualità elevata.

Si ricorda che l’art. 5, co. 1, del D.L. 76/2013 (L. 99/2013) ha istituito una struttura di missione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avente compiti di promozione, indirizzo, coordinamento, definizione di linee guida, predisposizione di rapporti, per l’attuazione, dal 1° gennaio 2014, tra l’altro, del programma comunitario in questione.

 

Considerati i riferimenti alla migliore conoscenza delle opportunità e degli sbocchi professionali, nonché alla realizzazione delle azioni previste dalla “Garanzia giovani”, occorrerebbe, dunque, preliminarmente valutare l’opportunità di riferirsi anche al d.lgs. 22/2008 che ha definito i percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro.

Sembrerebbe, inoltre, opportuno inserire gli estremi identificativi della Raccomandazione relativa alla Garanzia per i giovani.

 

In particolare, il comma 1, lett. c), novellando l’art. 3, co. 2, del d.lgs. 21/2008, stabilisce che i percorsi di orientamento si inseriscono strutturalmente negli ultimi due anni di corso della scuola secondaria di secondo grado (anziché solo nell’ultimo anno, come previsto dalla normativa previgente), mentre la lett. a), novellando l’art. 2 dello stesso d.lgs., stabilisce che le attività per l’orientamento svolte dalle scuole:

§      costituiscono attività funzionali all’insegnamento non aggiuntive;

§      riguardano l’intero corpo docente;

§      nel caso eccedano l’orario obbligatorio, possono essere remunerate con il Fondo delle istituzioni scolastiche.

Il Fondo dell’istituzione scolastica (FIS) è stato costituito a decorrere dal 1° settembre 1999 ai sensi dell’art. 26 del CCNL Comparto Scuola - anni 1998/2001 - del 31 agosto 1999. Ai sensi dell’art. 83, co. 1, del CCNL 24 luglio 2003 il FIS è costituito nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ed è finalizzato a retribuire le prestazioni rese dal personale docente, educativo ed ATA, per sostenere il processo di autonomia scolastica, con particolare riferimento alle esigenze che emergono dalla realizzazione del Piano dell’offerta formativa (POF) e dalle sue ricadute sull’organizzazione complessiva del lavoro nonché delle attività e del servizio. Il FIS è inoltre finalizzato alla qualificazione e all’ampliamento dell’offerta di istruzione e formazione anche in relazione alla domanda proveniente dal territorio.

 

Inoltre, la lett. d), novellando il già citato art. 3 del d.lgs. 21/2008, dispone l’obbligo di esporre le iniziative di orientamento nel Piano dell’offerta formativa e sul sito istituzionale delle istituzioni scolastiche.

Al riguardo, si ricorda che il testo previgente dell’art. 2, co. 1, del d.lgs. 21/2008 già prevede che i percorsi di orientamento sono oggetto di apposite previsioni nel Piano dell’offerta formativa (e nel Piano annuale delle attività di formazione in servizio).

Sembrerebbe, pertanto, opportuno un coordinamento normativo.

 

Infine, la lett. b), novellando il già citato art. 2 del d.lgs. 21/2008, modifica la disciplina che consente di stipulare convenzioni per la progettazione, realizzazione e valutazione dei percorsi e delle iniziative di orientamento in modo da includere nella platea dei possibili partecipanti (oltre ad enti, associazioni, imprese e rappresentanze del mondo del lavoro e delle professioni) anche camere di commercio e agenzie per il lavoro, e da garantire il rispetto dei principi di pluralismo, concorrenza e trasparenza.

 

Il comma 2 autorizza una spesa di 1,6 milioni di euro nel 2013 e 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2014, quale contributo per le spese di organizzazione e programmazione delle attività di orientamento. Le risorse saranno assegnate direttamente alle istituzioni scolastiche, sulla base del numero di studenti interessati, e si aggiungeranno alle risorse derivanti da programmi regionali, nazionali, europei e internazionali, le quali potranno essere utilizzate anche per iniziative di orientamento per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

La “Garanzia per il giovani” costituisce una proposta di raccomandazione della Commissione europea, fatta propria dal Consiglio il 22 aprile 2013 (2013/C 120/01), per assicurare ai giovani fino a 25 anni di età – entro quattro mesi dal termine di un ciclo di istruzione formale o dall’inizio di un periodo di disoccupazione – un’offerta di lavoro, di prosecuzione dell’istruzione scolastica, di apprendistato o di un tirocinio di qualità elevata (COM(2013)729). Al fine di dare concreta attuazione alla raccomandazione, in concomitanza con il Consiglio europeo espressamente dedicato alle misure per contrastare la disoccupazione del 27-28 giugno 2013, la Commissione ha presentato la comunicazioneLavorare insieme per i giovani d'Europa - Invito ad agire contro la disoccupazione giovanile” (COM(2013)449), in cui sono elencate le azioni proposte dalla Commissione per combattere la disoccupazione giovanile.

La raccomandazione “Garanzia per il giovani” fa parte di un pacchetto di misure per promuovere la occupazione giovanile, presentato dalla Commissione nel dicembre 2012, composto anche da una comunicazione sulla promozione dell’occupazione dei giovani (COM(2012)727), nella quale si esamina lo stato dell’occupazione giovanile in Europa e da una comunicazione relativa all’avvio di una consultazione su un quadro di qualità per tirocini (COM(2012)728).

Si ricorda, inoltre che, il Consiglio europeo dello scorso 27-28 giugno ha affrontato, tra gli altri temi, proprio il problema della disoccupazione giovanile, da combattere con un’azione determinata e immediata sia a livello dei singoli Stati membri sia a livello dell’Unione europea, fondata sulle seguenti misure concrete:

          utilizzo dei fondi strutturali;

          piena operatività dal gennaio 2014 dell’Iniziativa Occupazione Giovanile (Youth Employment InitiativeYEI) (COM(2013)144), con l’erogazione dei primi finanziamenti nelle regioni il cui tasso di disoccupazione giovanile è superiore al 25 per cento nel 2013[2];

          rapida messa in opera delle iniziative già elaborate dalla BEIJobs for Europe” e “Investment in skills”;

          rafforzamento del programma “Your First EURES Job” per promuovere la mobilità dei giovani in cerca di lavoro;

          promozione dell’apprendistato e dei tirocini di alta qualità;

          coinvolgimento delle parti sociali.

Si ricorda, infine, che tra gli obiettivi prioritari della Strategia Europa 2020 vi è l’occupazione. In particolare, per quanto riguarda la lotta alla disoccupazione giovanile, la Strategia Europa 2020 prevede alcune iniziative prioritarie:

          "Youth on the move", che mira ad aumentare le opportunità di lavoro dei giovani, aiutando studenti e apprendisti ad acquisire un'esperienza professionale in altri paesi e migliorando qualità e attrattiva dell'istruzione e della formazione in Europa;

          Youth Opportunities Initiative” volta a promuovere l’apprendistato e i tirocini per i giovani e ad aiutare coloro che hanno abbandonato la scuola o un percorso formativo senza aver conseguito un diploma di istruzione secondaria superiore a riprendere gli studi o una formazione professionale, per acquisire le competenze necessarie a trovare un lavoro.


 

Articolo 9
(Durata del permesso di soggiorno per la frequenza a corsi di studio o per formazione)

L’articolo 9 estende la durata massima del permesso di soggiorno per la frequenza a corsi di studio o per formazione per l’intero periodo del corso frequentato, anziché per un singolo anno rinnovabile di anno in anno. Gli effetti della disposizione sono differiti all’adozione della normativa di attuazione.

 

La modifica è introdotta mediante novella, prevista dal comma 1, all’articolo 5, co. 3, lett. c), del Testo unico in materia di immigrazione, adottato con D.lgs. n. 286/1998, ai sensi del quale il permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione ha validità al massimo per un singolo anno, fatta salva la possibilità di rinnovo annuale per la frequenza di corsi di studio pluriennali.

La ratio della modifica introdotta è quella di consentire agli studenti stranieri che studiano in Italia di ottenere sin dall’ingresso un permesso di soggiorno con validità pari alla durata del corso, evitando – come evidenziato nella relazione illustrativa – a chi “si trattiene in Italia per un corso pluriennale di doversi preoccupare annualmente del rinnovo del permesso di soggiorno”.

Rispetto al testo previgente, la novella prevede che sia «fatta salva la verifica annuale di profitto».

 

In proposito, si ricorda che attualmente la verifica di profitto è prevista per il rinnovo del permesso per la frequenza di corsi universitari. Da ultimo, con Nota ministeriale 18 maggio 2011, protocollo n. 602 (http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/), sono state diramate le indicazioni per l'accesso ai corsi universitari (ivi compresi- master, corsi di dottorato, scuole di specializzazione non mediche) nel triennio 2011-2014. Tale documento stabilisce, conformemente a quanto previsto negli anni precedenti, che visti e permessi di soggiorno per motivi di studio possono essere rinnovati subordinatamente al superamento di almeno un esame nel primo anno di corso ed almeno due nei successivi, fatti salvi gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente attestati.

 

Ai sensi del comma 2, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, occorre procedere all’adeguamento della normativa secondaria prevista dall’art. 1, co. 6, T.U. immigrazione.

 

Le disposizioni di attuazione del T.U. in materia di immigrazione sono contenute nel regolamento approvato con il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394. In particolare, l’articolo 49 del regolamento stabilisce le modalità per la determinazione annuale del numero dei posti da destinare alla immatricolazione degli studenti stranieri ai corsi di studio universitari per l’anno successivo e per l’emanazione del decreto sui relativi visti di ingresso e permessi di soggiorno. Attualmente, la procedura di programmazione prevede che: a) i singoli atenei fissano, entro il 31 dicembre di ogni anno, il numero di posti che possono essere assegnati agli studenti stranieri nell’anno seguente; b) sulla base dei dati forniti dalle università, il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell’interno, emana il decreto con cui viene stabilito il numero massimo di visti d’ingresso e permessi di soggiorno per motivi di studio; c) con un provvedimento successivo sono definiti gli adempimenti richiesti agli stranieri per il rilascio del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio, anche con riferimento alla dimostrazione di disponibilità di mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello studente straniero.

 

Il comma 2 specifica, altresì che l’efficacia della modifica della durata del permesso di soggiorno è differita ad un momento successivo all’attuazione. In particolare, la disposizione si applica a decorrere dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore delle norme regolamentari di adeguamento.

 

Alla luce della disposizione di cui al comma 2, gli effetti finali delle disposizioni in esame appaiono destinati a prodursi in un momento distanziato rispetto alla loro entrata in vigore. In proposito, si segnala che l'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, prevede che i decreti-legge debbano contenere misure di “immediata applicazione” e che, per costante giurisprudenza del Comitato per la legislazione, la "immediata applicabilità" va valutata anche con riguardo ad eventuali effetti intermedi ed alla tempistica degli adempimenti previsti.

 

Il comma 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria degli effetti derivanti dalla disposizione in commento.

 

 

 

 


CAPO II
(Disposizioni per le scuole)

 


 

Articolo 10
(Mutui per l’edilizia scolastica e detrazioni fiscali per erogazioni liberali alle università e alle Istituzioni AFAM)

L’art. 10 reca disposizioni finalizzate a consentire alle regioni interessate la stipula di mutui per il finanziamento di interventi in materia di edilizia scolastica  nell’ambito della programmazione 2013-2015. I pagamenti effettuati dalle regioni per l'attuazione degli interventi di edilizia scolastica, finanziati con la stipula dei mutui in oggetto, sono esclusi dal patto di stabilità interno.

Inoltre, include le spese sostenute in favore delle istituzioni dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale e delle università tra le detrazioni IRPEF per erogazioni liberali.

 

Mutui per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica (commi 1 e 2)

 

Il comma 1 reca disposizioni finalizzate alla promozione di mutui per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica (interventi straordinari di ristrutturazione, messa in sicurezza, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica, nonché costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici).

A tal fine, viene previsto che, per la programmazione triennale 2013-2015, le Regioni interessate possono essere autorizzate dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero dell’istruzione e della ricerca e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali, con oneri di ammortamento a carico dello Stato.

Per la copertura degli oneri vengono stanziati contributi pluriennali nel limite di 40 milioni di euro annui per la durata dell’ammortamento del mutuo, a decorrere dall’anno 2015.

Lo stesso comma elenca i soggetti finanziari con i quali è possibile stipulare i mutui predetti (Banca europea per gli investimenti; Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa; Cassa Depositi e Prestiti; soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria, ai sensi del D.lgs. 385/1993) e, infine, demanda ad un successivo decreto interministeriale (adottato dal MEF, di concerto con il MIUR e il MIT) l’individuazione delle modalità di attuazione delle disposizioni recate dai commi 1 e 2.

Per l’emanazione del decreto interministeriale non è indicato un termine.

 

In riferimento alla citata programmazione triennale, si ricorda che, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della L. 23/1996, la “programmazione dell'edilizia scolastica si realizza mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti e approvati dalle regioni, sentiti gli uffici scolastici regionali, sulla base delle proposte formulate dagli enti territoriali competenti sentiti gli uffici scolastici provinciali, che all'uopo adottano le procedure consultive dei consigli scolastici distrettuali e provinciali”.

Per il finanziamento di tali piani, la medesima L. 23/1996 (all’art. 4, comma 1), aveva stanziato inizialmente 225 miliardi di lire (elevati a 456 miliardi dall’art. 1 della L. 431/1996), destinati al primo piano annuale di attuazione.

Successivamente, la legge finanziaria 2007 (art. 1, co. 625, della L. 296/2006) ha autorizzato la spesa di 250 milioni di euro per il triennio 2007-2009 (50 milioni di euro per l'anno 2007 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009) per i piani di edilizia scolastica di cui all'art. 4 della L. 23/1996. Tali risorse sono state ripartite tra le regioni con il D.M. 16 luglio 2007.

Per il triennio 2010-2012, invece, non sono state stanziate risorse nazionali per i citati piani triennali, come ricordato anche dalla delibera CIPE n. 66/2012.

Si fa, inoltre, notare come la norma sembra riproporre (estendendolo ad una platea più vasta di soggetti finanziari e allungando la durata dei mutui a trent’anni) lo schema previsto dall’art. 4, co. 1, della L. 23/1996, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere agli enti territoriali competenti mutui ventennali con onere di ammortamento a totale carico dello Stato.

Si ricorda che, oltre alle risorse previste per la programmazione triennale degli interventi di edilizia scolastica prevista dalla L. 23/1996, nel corso degli anni sono state stanziate ulteriori risorse sia nell’ambito del Programma delle Infrastrutture Strategiche (PIS) avviato con la L. 443/2001 (c.d. legge obiettivo), sia mediante ulteriori disposizioni normative[3]. Tra tali disposizioni vanno inquadrate anche quelle recentemente introdotte dall’art. 18, commi da 8 a 8-sexies, del D.L. 69/2013[4].

 

Il comma 2 esclude i pagamenti effettuati dalle regioni per l'attuazione degli interventi di edilizia scolastica, finanziati con la stipula dei mutui di cui al comma 1, dal computo ai fini del patto di stabilità interno.

Analogamente a quanto stabilito per i pagamenti effettuati dalle regioni con le risorse ad esse attribuite dallo Stato per l'erogazione dei contributi e benefici a favore degli studenti (articolo 1, comma 4) e per i pagamenti effettuati dalle regioni con i finanziamenti del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio agli studenti universitari (articolo 2, comma 2), queste spese non devono essere computate ai fini della verifica del rispetto dei limiti posti annualmente ad ogni singola regione dalla disciplina del patto di stabilità.

Per la disciplina relativa al patto di stabilità interna, si rinvia alla scheda relativa all’art. 1.


 

Detrazioni fiscali per erogazioni liberali alle università e alle Istituzioni AFAM (comma 3)

 

Il comma 3 amplia le ipotesi in cui il contribuente può usufruire della detrazione IRPEF per le spese sostenute per erogazioni liberali, al fine di includervi le spese sostenute in favore delle istituzioni dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale e delle università.

In particolare, modificando l’articolo 15, comma 1, lettera i-octies), del Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR, di cui al D.P.R. n. 917/1986), sono rese detraibili dall’IRPEF nella misura del 19 per cento anche le erogazioni liberali a favore delle istituzioni dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale e delle università, purché aventi specifici scopi; in particolare, esse devono essere finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica, all’ampliamento dell’offerta formativa e, per effetto delle norme in commento, anche all’edilizia universitaria.

Si rammenta che la detrazione è condizionata al versamento delle erogazioni mediante un sistema di pagamento tracciabile: banca o ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento.

Il beneficio si applica a partire dall'anno di imposta in corso al 12 settembre 2013.

 

Dal punto di vista della formulazione del testo, il riferimento corretto è alle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (cfr. art. 2 L. 508/1999)

 


 

Articolo 11
(Wireless nelle scuole)

L’articolo 11 reca un’autorizzazione di spesa per gli anni 2013 e 2014, rispettivamente di 5 milioni di euro e di 10 milioni di euro, per assicurare alle istituzioni scolastiche statali secondarie, prioritariamente di secondo grado, la realizzazione e la fruizione della connettività wireless, in modo da consentire agli studenti l'accesso ai materiali didattici ed ai contenuti digitali.

Le risorse saranno assegnate alle istituzioni scolastiche in proporzione al numero di edifici scolastici.

 

Nell’ambito delle azioni per l’Agenda Digitale Italiana rientrano alcune azioni per promuovere l’istruzione digitale: l’Anagrafe nazionale studenti ed il fascicolo elettronico dello studente universitario, nonché il programma per i libri ed i centri scolastici digitali. La strategia per l’attuazione prevede in particolare di dare supporto al MIUR per favorire la scuola digitale.

Si ricorda che il MIUR (Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi) ha promosso il Piano Scuola Digitale per modificare gli ambienti di apprendimento attraverso l'integrazione delle tecnologie nella didattica. Per quanto attiene all'obiettivo di ridurre il digital divide interno al mondo della scuola, è già in fase di attuazione il Piano Nazionale Scuola Digitale, che supporta le iniziative delle scuole che vogliono intraprendere un percorso di trasformazione graduale degli ambienti di apprendimento, prevedendo azioni volte a riqualificare la scuola come uno dei principali motori di sviluppo delle competenze digitali del Paese. In quest’ambito sono già stati finanziati e realizzati, ad esempio, il piano “LIM in classe” (Lavagna Interattiva Multimediale), impiegando risorse pari a € 93.236.212. Il totale delle LIM acquisite dalle scuole nel corso degli anni scolastici 2008/2009 – 2011/12, sia con finanziamenti MIUR che con altri fondi pubblici e privati, è pari a 51.681.

Si ricorda, altresì, che tra le numerose azioni programmate nel Documento di Economia e Finanza (DEF) 2012 per l’attuazione dell’Agenda Digitale Nazionale vi è la diffusione della banda larga ultraveloce con la realizzazione delle reti di nuova generazione e la realizzazione di data center per la creazione di un sistema di cloud computing prioritariamente rivolto a scuole, biblioteche digitali, educazione televisiva, portable virtual desk, hosting per le scuole.

 

Si ricorda, infine, che l’articolo 10 del D.L. 69/2013 ha precisato che l'offerta di accesso alla rete internet al pubblico tramite tecnologia WIFI non richiede l'identificazione personale degli utilizzatori.

 

Per ulteriori informazioni sull’Innovazione digitale nella scuola e nell’università, si veda l’apposito tema web presente nella Documentazione di inizio legislatura.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

La Commissione europea ha presentato il 20 novembre 2012 una comunicazione intitolata "Ripensare l'istruzione: investire nelle abilità in vista di migliori risultati socioeconomici" (COM(2012)669), con la quale ha proposto una strategia volta ad incoraggiare gli Stati membri ad adottare misure per assicurare che i giovani sviluppino le abilità e le competenze necessarie al mercato del lavoro.

Una delle priorità indicate dalla Commissione per attuare la strategia è lo sfruttamento pieno delle tecnologie, in particolare di internet, nel settore dell’istruzione, con un ammodernamento delle infrastrutture di tecnologia dell’informazione a disposizione delle scuole ed un maggior ricorso alle cosiddette “risorse educative aperte”, per le quali la Commissione europea prospetta la necessità di una strategia a livello di Unione europea, in grado di indirizzare e sostenere le azione condotte dagli Stati membri. La Commissione europea intende in futuro presentare una nuova iniziativa europea intitolata “Aprire l’istruzione”;

Si ricorda inoltre che la promozione della conoscenza delle tecnologie dell’informazione per favorirne l'uso da parte di tutti i cittadini migliorando l’alfabetizzazione e l’inclusione nel mondo digitale è una delle sette linee d’azione dell’Agenda digitale[5], nell’ambito della quale gli Stati membri sono chiamati fra l’altro a integrare l'apprendimento elettronico nelle politiche nazionali per modernizzare l'istruzione e la formazione, anche nei programmi, nella valutazione dei risultati formativi e nello sviluppo professionale di insegnanti e formatori.

 


 

Articolo 12
(Dimensionamento delle istituzioni scolastiche: dirigenti scolastici e DSGA. Scuola per l’Europa di Parma)

L’art. 12, al fine di consentire un ottimale dimensionamento delle istituzioni scolastiche, interviene in materia di assegnazione dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) alle stesse istituzioni: in particolare, limita la disciplina recata dall’art. 19, co. 5 e 5-bis, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011) agli a.s. 2012/2013 e 2013/2014 e rinvia la definizione dei criteri a regime per tali assegnazioni ad un accordo da raggiungere in sede di Conferenza unificata.

Dispone, altresì, l’inserimento della Scuola per l’Europa di Parma fra le pubbliche amministrazioni.

 

Preliminarmente si osserva, dunque, che occorrerebbe integrare la rubrica dell’articolo, inserendo anche il riferimento al secondo oggetto dallo stesso affrontato.

 

Dimensionamento delle istituzioni scolastiche: dirigenti scolastici e DSGA (commi 1 e 2)

 

I commi 1 e 2, al fine di consentire l’ottimale dimensionamento delle istituzioni scolastiche e la programmazione degli organici, modificano la disciplina in materia di assegnazione dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) alle stesse istituzioni, recata dall’art. 19, co. 5 e 5-bis, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011).

 

Preliminarmente, occorre ricordare che l’art. 19, co. 4, del D.L. 98/2011 aveva disposto nuovi parametri per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche: in particolare, aveva previsto che, dall’a.s. 2011/2012, le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado sono aggregate in istituti scolastici comprensivi, con conseguente soppressione delle corrispondenti istituzioni scolastiche autonome. Aveva, altresì, previsto che, per acquisire l’autonomia, gli istituti comprensivi dovevano essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site in piccole isole, comuni montani, aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.

L’art. 19, co. 5, del D.L. 98/2011, come modificato dall’art. 4, co. 69, della L. 183/2011 (L. di stabilità 2012), prevede(va), invece, che alle istituzioni scolastiche autonome con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per gli specifici contesti ante citati, non può essere assegnato un dirigente scolastico con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono assegnate in reggenza[6] a dirigenti scolastici già titolari di incarico per altri istituti.

Il co. 5-bis dell’art. 19 del D.L. 98/2011, aggiunto dall’art. 4, co. 70, della L. 183/2011, dispone(va) - per quanto qui più direttamente interessa - che, a decorrere dall'a.s. 2012-2013, alle medesime istituzioni scolastiche non può essere assegnato, in via esclusiva, un posto di DSGA e che con decreto del Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche, individuate fra quelle affidate in reggenza ai sensi del co. 5.

 

Con sentenza 147/2012, la Corte ha poi sancito l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, co. 4, del D.L. 98/2011, rilevando che “è indubbio che la disposizione in esame incide direttamente sulla rete scolastica e sul dimensionamento degli istituti”. “Il carattere di intervento di dettaglio nel dimensionamento della rete scolastica emerge, con ancor maggiore evidenza, dalla seconda parte del comma 4, relativa alla soglia minima di alunni che gli istituti comprensivi devono raggiungere per ottenere l’autonomia: in tal modo lo Stato stabilisce alcune soglie rigide le quali escludono in toto le Regioni da qualsiasi possibilità di decisione, imponendo un dato numerico preciso sul quale le Regioni non possono in alcun modo interloquire”.

Inoltre, la Corte ha evidenziato che “È indubbio che competa allo Stato la definizione dei requisiti che connotano l’autonomia scolastica, ma questi riguardano il grado della loro autonomia rispetto alle amministrazioni, statale e regionale, nonché le modalità che la regolano, ma certamente non il dimensionamento e la rete scolastica, riservato alle Regioni nell’ambito della competenza concorrente”.

Nella stessa sentenza la Corte ha, invece, dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale riferita all’art. 19, co. 5, del D.L. 98/2011.

 

La relazione illustrativa fa presente che l’intervento normativo recato dall’art. 12 disciplina la materia in coerenza con quanto stabilito nella sentenza 147/2012.

 

Il comma 1 limita l’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 19, co. 5 e 5-bis del D.L. 98/2011 agli a.s. 2012/2013, già trascorso, e 2013/2014, appena avviato, e, inserendo nello stesso art. 19 il comma 5-ter, dispone che i criteri per l’individuazione delle istituzioni scolastiche - nonché educative - alle quali può essere assegnato un dirigente scolastico e un DSGA sono definiti con accordo da raggiungere in sede di Conferenza unificata, su proposta del MIUR e del MEF.

Devono rimanere fermi gli obiettivi di risparmio derivanti dall’art. 19, co. 5 e 5-bis, del D.L. 98/2011 (per i quali si veda la scheda redatta dal Servizio del Bilancio presente nel dossier n. 567/1, relativo alla L. 183/2011). Inoltre, il comma 2 dispone la clausola di invarianza finanziaria in relazione alle disposizioni recate dal comma 1.

Sempre il comma 1 dispone che, fino al termine dell’a.s. nel corso del quale è adottato l’accordo in Conferenza unificata, si applicano le previsioni di cui ai commi 5 e 5-bis.

 

Al riguardo, la relazione illustrativa fa presente che si sono svolti alcuni incontri tecnici con i rappresentanti della Conferenza unificata per individuare soluzioni condivise.

 

In merito, si ricorda che, in realtà, il 29 maggio 2013, rispondendo all'interrogazione in Commissione n. 5-00066, il rappresentante del Governo aveva fatto presente che “il Ministero ha da tempo concordato in sede tecnica con i rappresentanti della Conferenza Unificata il testo di un'intesa che definisce il contingente di dirigenti scolastici da assegnare a ciascuna Regione al quale corrisponde un uguale numero di istituzioni autonome (nell'ambito delle quali sono comprese le istituzioni educative, le scuole speciali e i centri Provinciali di istruzione per gli adulti CPIA).

Tale contingente è definito dividendo per 900 il numero degli alunni iscritti alle scuole statali nell'organico di diritto del primo anno scolastico di riferimento del triennio, integrato dal parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrato.

Nell'ambito del contingente così determinato e che sarà assegnato con provvedimento del Ministero istruzione università e ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le Regioni definiscono autonomamente il numero degli alunni per ogni istituzione scolastica a seconda delle caratteristiche del territorio e delle realtà sociali ivi presenti.

Lo schema di intesa prevede inoltre che onde consentire l'attivazione delle procedure di avvio dell'anno scolastico (definizione degli organici, mobilità del personale e immissioni in ruolo), il piano di dimensionamento della rete sia approvato dalla Regione entro il 30 novembre di ogni anno e che gli Uffici scolastici regionali provvedano, entro il 31 dicembre, ad apportare le necessarie modifiche al sistema adeguando l'assetto della rete scolastica alla programmazione regionale.

Tale schema d'intesa è stato sottoposto al vaglio dei competenti Uffici del Dicastero dell'economia e finanze sin dal 1° ottobre 2012 e le modifiche proposte dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sono state interamente recepite.

Per assicurare la concreta attuazione delle misure previste è disposto che l'entrata in vigore dell'intesa sia subordinata all'abrogazione dei commi 5 e 5-bis dell'articolo 19 della legge n.111 del 2011”.

 

Più ampiamente, sugli interventi normativi in materia di dimensionamento della rete scolastica, si veda l’apposito approfondimento web.

 

Scuola per l’Europa di Parma (comma 3)

 

Il comma 3 dispone che la Scuola per l’Europa di Parma rientra fra le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001.

La disposizione citata, nel testo vigente, include fra le amministrazioni pubbliche - per quanto qui più direttamente interessa - gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, nonché le istituzioni universitarie.

La relazione illustrativa fa presente che la previsione si rende necessaria a fronte di incertezze giurisprudenziali sull’applicazione delle norme sulle Scuole europee o di quelle italiane ed evidenzia che “la Scuola per l’Europa di Parma, a differenza delle Scuole europee di tipo 1, è a totale finanziamento statale e rientra, quindi, nell’accezione di scuola pubblica” cui fa riferimento l’art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001.

 

Con riferimento al finanziamento delle Scuole europee, si ricorda che l’art. 25 dello Statuto - adottato con Convenzione intervenuta in Lussemburgo il 21 giugno 1994 e ratificata dall’Italia con L. 151/1996 - dispone che il bilancio delle Scuole è alimentato con i contributi degli Stati membri – ai quali spetta il mantenimento della retribuzione dei docenti –, il contributo dell’UE – che deve coprire la differenza fra l’importo globale delle spese delle Scuole e il totale delle altre entrate – i contributi degli organismi non comunitari con i quali il Consiglio superiore ha concluso un accordo, le entrate proprie della scuola, in particolare le tasse scolastiche, e altre entrate varie.

In senso pressoché analogo dispone, per la Scuola per l’Europa di Parma, l’art. 26 del D.I. 18 giugno 2010, n. 138, di cui si dirà infra.

 

La relazione tecnica aggiunge che, rientrando la Scuola per l’Europa di Parma fra le amministrazioni pubbliche, “viene escluso che alla Scuola possa applicarsi il regime, più favorevole per il personale, tipico delle Scuole europee”.

Al riguardo si ricorda che l’art. 3, co. 2, dello Statuto ante citato dispone che l'insegnamento è impartito dagli insegnanti comandati o designati dagli Stati membri. Ai sensi dell’art. 12, co. 4, essi conservano i diritti all’avanzamento di carriera e alla pensione garantiti dalla normativa nazionale.

 

La Scuola per l’Europa di Parma è stata istituita con D.L. n. 41 del 23 luglio 2004 e funziona dal 1° settembre 2004.

Il decreto è stato adottato a seguito della decisione assunta il 13 dicembre 2003 dal Consiglio dei Capi di governo europei, che ha assegnato alla città di Parma l’Agenzia europea per la sicurezza alimentare, e del conseguente Accordo di sede fra la Repubblica italiana e l’Autorità stessa, sottoscritto a Parma il 27 aprile 2004. Questo Accordo – poi ratificato con L. 17/2006 – all’art. 3, co. 5, prevede che l’Italia si impegna a fornire una adeguata istruzione scolastica materna, primaria e secondaria ai figli del personale dell’Agenzia, attraverso una istituzione scolastica statale o paritaria associata al sistema delle Scuole europee.

Il decreto n. 41/2004 ha, quindi, autorizzato l’attivazione della Scuola per il triennio scolastico 2004/05 - 2006/2007.

 

Nell’ottobre 2006, il Consiglio superiore delle Scuole europee ha accreditato la Scuola per l’Europa di Parma, associandola al sistema delle Scuole europee quale Scuola convenzionata.

Di conseguenza, nel luglio 2007 è stata sottoscritta la Convenzione di accreditamento e cooperazione, il cui preambolo evidenzia che la Scuola per l’Europa di Parma è un’istituzione pubblica che fa parte del sistema scolastico nazionale italiano.

 

Con D.I. n. 66 del 30 luglio 2007 è stata, quindi, autorizzata la prosecuzione del funzionamento della Scuola per l’Europa di Parma, associata al sistema delle Scuole europee.

 

L’art. 1, co. 1342, della L. 296/2006 ha, poi, autorizzato, per ciascun anno del triennio 2007-2009, la spesa di 2,8 milioni di euro, per le spese di funzionamento e per la costruzione della nuova sede della Scuola europea di Parma (al quale si è, poi, aggiunto il finanziamento di 569.000 euro per il 2009 e di 5,5 milioni di euro per il 2010, disposto dalla L. 115/2009: v. infra).

 

Il 14 gennaio 2009 è stata, poi, sottoscritta una Convenzione aggiuntiva.

 

In seguito, la L. 3 agosto 2009, n. 115 ha disposto che la Scuola per l’Europa di Parma, a decorrere dal 1° settembre 2010, è istituzione ad ordinamento speciale con personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa, finanziaria e patrimoniale. Ha, altresì, disposto che la stessa scuola è associata al sistema delle Scuole europee e ne adotta gli ordinamenti, i programmi, il modello didattico e il modello amministrativo. Essa è posta sotto la vigilanza del MIUR (art. 1, co. 1 e 2).

La Scuola fornisce istruzione materna, elementare e secondaria ai figli dei dipendenti dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), nonché, entro determinati limiti, ai figli dei dipendenti delle società convenzionate con la stessa EFSA e ai figli dei cittadini italiani e, a conclusione degli studi, rilascia il titolo di “baccelliere europeo” (art. 1, co. 3 e 4).

Per l’assolvimento dei propri compiti la Scuola si avvale, in base all’art. 3, co. 5, dell’Accordo di sede ratificato con L. 17/2006, di personale assunto con contratto a tempo determinato. I contratti, di durata biennale e rinnovabili a seguito di valutazione positiva, sono stipulati previo espletamento di una procedura concorsuale definita con regolamento della Scuola, anche in deroga alle disposizioni in materia di svolgimento delle prove concorsuali. La Scuola può assumere personale anche mediante contratti di prestazione d’opera (art. 1, co. 8).

La L. 115/2009, inoltre, stabilendo che fra gli organi della Scuola vi sono gli organi collegiali presenti nelle Scuole europee di tipo I[7], ha affidato la disciplina attuativa ad un decreto interministeriale (art. 1, co. 6 e 7).

Ha, infine, disposto che gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’edificio destinato a sede della Scuola, nonché le spese per l’arredamento e le utenze, sono a carico della provincia e del comune di Parma, quantificando gli oneri a carico dello Stato derivanti dalla sua attuazione in 569.000 euro per il 2009 e 9,562 milioni di euro dal 2010 (le risorse sono allocate sul cap. 1250 dello stato di previsione del MIUR).

Il D.I. previsto dall’art. 1, co. 7, della legge è intervenuto il 18 giugno 2010 e ha disposto, per quanto qui più direttamente interessa, che:

§       il modello pedagogico della Scuola, i programmi, gli orari minimi di insegnamento, i criteri di formazione delle classi, sono quelli in uso nelle Scuole Europee di tipo I (art. 3, co. 1);

§       gli organi della Scuola sono quelli previsti nelle Scuole europee (art. 4);

§       il consiglio di amministrazione determina in concreto le retribuzioni del personale della Scuola mediante l'equiparazione delle stesse alle retribuzioni erogate dalle Scuole Europee sulla base dei parametri adottati dalle Scuole medesime, nel limite massimo previsto dalla Tabella A (art. 6, co. 7);

§       la valutazione degli alunni segue il sistema in uso nelle Scuole Europee di tipo I (art. 15, co. 3);

§       il personale della Scuola si conforma a quanto previsto dall'ordinamento delle Scuole Europee di tipo I (art. 16, co. 1);

§       il servizio prestato presso la Scuola è equiparato a quello prestato presso le scuole nazionali statali (art. 16, co. 3);

§       il direttore generale per il personale scolastico del Ministero definisce con proprio provvedimento l'organico del personale della Scuola, con una consistenza organica massima pari a 92 unità di personale (art. 16, co. 6);

§       per le vertenze di lavoro del personale della Scuola, il Foro competente è quello di Parma (art. 20, co. 5);

§       il regolamento per il reclutamento del personale è deliberato dal consiglio di amministrazione e approvato dal MIUR (art. 23, co. 2);

§       per le spese di funzionamento amministrativo e didattico, incluse quelle relative al personale, la Scuola si avvale di: contributo dello Stato e degli enti locali previsto dalla L. 115/2009; contributo delle Comunità europee commisurato alla presenza di alunni della categoria I, ossia, ai sensi dell’art. 15, di figli dei funzionari dell'EFSA e delle altre istituzioni europee; proventi derivanti da tasse scolastiche; contributi degli enti pubblici e privati con i quali la Scuola ha concluso accordi; eventuali lasciti, donazioni ed elargizioni (art. 26).

La tabella B del D.L. definisce le dotazioni organiche per l’a.s. 2010/2011.

 

 


 

Articolo 13
(Integrazione delle anagrafi degli studenti)

L’art. 13 è finalizzato ad assicurare l’integrazione dell’anagrafe nazionale degli studenti e delle anagrafi regionali degli studenti nel sistema nazionale delle anagrafi degli studenti, già prevista dalla normativa vigente, entro l’a.s. 2013-2014.

 

Infatti, l’art. 3 del D.lgs. 76/2005 ha disposto che con apposito accordo tra il MIUR e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in sede di Conferenza unificata, è assicurata l'integrazione delle anagrafi nazionale e regionale nel Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti. A tal fine, si provvede a:

a) definire gli standard tecnici per lo scambio dei flussi informativi;

b) assicurare l'interoperabilità delle anagrafi;

c) definire l'insieme delle informazioni che permettano la tracciabilità dei percorsi scolastici e formativi dei singoli studenti.

Al riguardo, si ricorda che l'anagrafe nazionale degli studenti presso il MIUR opera, nel rispetto delle disposizioni sul trattamento dei dati personali recate dal D.lgs. 196/2003, il trattamento dei dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli studenti e dei dati relativi alla valutazione degli studenti, a partire, a seguito dell’art. 10, co. 8, del D.L. 179/2012 (L. 221/2012), dagli iscritti alla scuola dell’infanzia e fino al completamento del secondo ciclo di istruzione. Essa è, inoltre, utilizzata, a seguito dell’art. 48, co. 1-bis, del D.L. 5/2012 (L. 35/2012) per l'assolvimento dei compiti istituzionali del MIUR, nonché come supporto del sistema nazionale di valutazione del sistema scolastico. Ai sensi del co. 1 del medesimo art. 48, all’anagrafe in questione possono accedere anche le università per verificare la veridicità dei titoli autocertificati dai candidati ai fini dell’iscrizione, mentre, ai sensi dell’art. 10, co. 8, del già citato D.L. 179/2012, vi accedono le regioni e gli enti locali ciascuno in relazione alle proprie competenze istituzionali.

Le anagrafi regionali degli studenti contengono i dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli studenti a partire dal primo anno della scuola primaria.

 

La relazione illustrativa fa presente che l’integrazione non si è ancora realizzata anche per via di incertezze relative al ruolo del MIUR, nonché ai profili di tutela dei dati personali.

Al riguardo, il comma 2 dispone che le modalità di integrazione delle anagrafi e di accesso alle stesse sono definite prevedendo che la funzione di coordinamento spetta al MIUR. Ai fini della definizione in questione si acquisisce il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

 

Il comma 3 dispone l’invarianza finanziaria della previsione recata dai commi 1 e 2, peraltro già prevista dall’art. 3, comma 5, del d.lgs. 76/2005.


 

Articolo 14
(Istituti tecnici superiori)

L’articolo 14 elimina il divieto di costituzione di non più di un istituto tecnico superiore (ITS) in ogni regione per la medesima area tecnologica e relativi ambiti, introdotto con l’art. 52, co. 2, lett. a), del D.L. 5/2012 (L. 35/2012), disponendo che da tale previsione non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La relazione tecnica fa presente che, in virtù della clausola di invarianza finanziaria, la costituzione di nuovi ITS potrà avvenire solo avvalendosi di finanziamenti privati o di riduzioni di spesa o incrementi di entrate presso le regioni, di importo tale da garantire le risorse occorrenti sia per la costituzione che per il mantenimento degli stessi Istituti.

 

Nella pagina http://www.indire.it/its/, è evidenziato, fra l’altro, che gli ITS istituiti sono 62:

       28 nell'area delle nuove tecnologie per il made in Italy;

       11 nell'area della mobilità sostenibile;

       9 nell'area dell’efficienza energetica;

       6 nell'area delle tecnologie innovative per i beni e le attività culturali;

       6 nell'area delle tecnologie della informazione e della comunicazione;

       2 nell'area delle nuove tecnologie della vita.

 

Per ulteriori informazioni sugli interventi normativi relativi agli ITS si può consultare l’apposito approfondimento web.

 

In questa sede si ricorda solo che la previsione di costituzione in ogni regione di un solo ITS per ciascun ambito in cui si articolano le aree tecnologiche è presente anche nel DM 7 febbraio 2013, adottato sulla base dell’art. 52 del D.L. 5/2012.

 

Si segnala che la relazione illustrativa relativa all’art. 14 fa riferimento, nella sua prima parte, ad una presumibile versione del testo superata da quella pubblicata nella Gazzetta ufficiale.


 

Articolo 15
(Personale scolastico)

L’art. 15 prevede:

§      la definizione di un piano triennale 2014-2016 per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA (rappresentando, dunque, la prosecuzione di analogo intervento disposto per il triennio 2011-2013 con l’art. 9, co. 17, del D.L. 70/2011 – L. 106/2011);

§      la rideterminazione della dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno e l’autorizzazione all’assunzione di ulteriori unità di personale a decorrere dall’a.s. 2013/2014;

§      l’abrogazione, dal 1° gennaio 2014, della disciplina in materia di docenti inidonei all’insegnamento per motivi di salute recata dall’art. 14, co. 13, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012) e la ridefinizione della materia con la previsione di una disciplina a regime per i docenti dichiarati permanentemente inidonei successivamente al 1° gennaio 2014 e di una disciplina transitoria per i docenti già dichiarati permanentemente inidonei alla data di entrata in vigore del decreto-legge;

§      l’integrazione della disciplina relativa ai docenti delle classi di concorso C999 e C555, recata dall’art. 14, co. 14, dello stesso D.L. 95/2012.

 

Piano triennale 2014-2016 per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA (comma 1)

 

Il comma 1 dispone che, in esito ad una sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, con decreto interministeriale (Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione) è definito un piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA per gli anni 2014-2016.

Per l’emanazione del decreto non è previsto un termine.

La relazione tecnica specifica che, in base alla normativa vigente, la metà dei soggetti verrà scelta fra i vincitori del concorso (il cui bando è stato pubblicato nella GU n. 75 del 25 settembre 2012) e l’altra metà fra i precari presenti nella graduatoria.

Inoltre, evidenzia che il personale da assumere è articolato in tre gruppi:

§       personale assunto su posti di organico di diritto già occupati da dipendenti a tempo indeterminato e resisi vacanti e disponibili a seguito di cessazioni dal servizio avvenute a qualunque titolo. La stessa relazione evidenzia che “si stima che nell’ambito delle facoltà assunzionali a legislazione vigente si provvederà a sostituire nel triennio considerato 26.264 docenti normali, 1.608 docenti di sostegno, 13.400 ATA che risultano in servizio su posti di organico istituiti nell’a.s. 2013/2014”;

§       personale assunto su posti di organico di diritto di sostegno di nuova costituzione (quantificati, in relazione ai commi 2 e 3, in 26.684 nel triennio);

§       personale assunto su posti di organico di diritto esistenti e già vacanti e disponibili nell’a.s. 2013/2014 (che non risultano indicati).

 

La sessione negoziale deve assicurare l’invarianza finanziaria e rispettare gli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica.

Il piano triennale è, invece, definito tenendo conto dei posti vacanti e disponibili in ogni anno, delle cessazioni di personale dal servizio e degli effetti del processo di riorganizzazione della scuola avviato con l’art. 64 del D.L. 112/2008 (L. 133/2008), fatto salvo quanto previsto in materia di rideterminazione della dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno (sulla quale intervengono i commi 2 e 3 dell’articolo in esame).

Ogni anno il MIUR, d’intesa con il MEF e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, procede ad una verifica del piano ai fini di eventuali rimodulazioni.

Resta fermo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni, di cui all’art. 39, co. 3-bis (ma, anche, comma 3), della L. 449/1997[8].

Come già ante esposto, si prosegue l’intervento avviato, per il triennio 2011-2013, con l’art. 9, co. 17, del D.L. 70/2011 (L. 106/2011), allo scopo di garantire continuità nell’erogazione del servizio scolastico e conferire il maggior grado di certezza possibile nella pianificazione degli organici della scuola.

 

Dal punto di vista del coordinamento con la normativa vigente, nell’ultimo periodo occorre citare anche il comma 3 dell’art. 39 della L. 449/1997, che disciplina la procedura di autorizzazione, mentre il comma 3-bis ne prevede l’applicabilità a tutte le amministrazioni.

Dal punto di vista della formulazione del testo, dopo le parole “2007, n. 244”, occorre inserire le parole “come modificato dal comma 2 del presente articolo”.

 

A seguito dell’art. 9, co. 17, del D.L. 70/2011, la programmazione triennale delle assunzioni è stata effettuata con DM 3 agosto 2011, pubblicato nella GU n. 250 del 26/10/2011: per l’a.s. 2011/2012 è stata prevista l’assunzione di 30.300 unità di personale docente ed educativo, di cui 10.000 a completamento della richiesta di assunzioni effettuata per l'a.s. 2010/2011, con retrodatazione giuridica al medesimo anno e utilizzando per le assunzioni le graduatorie ad esaurimento vigenti nell'anno 2010/2011, e 36.000 unità di personale ATA; per ciascuno degli a.s. 2012/2013 e 2013/2014 è stata prevista l'assunzione di un numero massimo, rispettivamente, di 22.000 docenti e di 7.000 unità ATA, in ogni caso previa verifica circa la concreta fattibilità del piano.

Con DM 10 agosto 2012, n. 74 è stata quindi prevista l’assunzione a tempo indeterminato di 21.112 unità di personale docente ed educativo per l’a.s. 2012/2013.

Il 19 giugno 2013, rispondendo all’interrogazione a risposta immediata 3-00128, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha comunicato che “L'attuazione del piano ha consentito di ridurre l'entità del personale precario della scuola (…). Nell'anno scolastico 2011/2012 è stato possibile assumere 33 mila unità di personale docente ed educativo, nonché 36 mila unità di personale ATA, mentre per il successivo anno scolastico sono stati immessi in ruolo 21 mila docenti ed è stata richiesta l'autorizzazione per circa 5.300 unità di personale ATA. Nell'anno scolastico 2013/2014 il suddetto piano triennale giungerà a conclusione, con la richiesta di immissione in ruolo di 15 mila precari circa”. Ha, altresì, fatto presente, che “le stime del turnover del personale docente, per i prossimi anni scolastici sono di circa 44 mila unità di personale docente e ATA. Da tali dati emerge che l'entità del personale che potrà essere assunto, in conseguenza diretta del turnover, ammonta complessivamente a circa 59 mila unità nel prossimo quadriennio. Naturalmente, tale stima vale a normativa vigente, tanto per ciò che riguarda i requisiti minimi per il pensionamento, tanto per ciò che attiene alla gestione degli organici”.

 

Sul complesso degli interventi in materia di dotazioni organiche nella scuola effettuati nella XVI legislatura, si veda l’apposito approfondimento web presente nella Documentazione di inizio legislatura.

In questa sede si ricorda solo che l’art. 19, co. 7, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011) ha disposto un consolidamento delle riduzioni complessive di personale scolastico operate con precedenti interventi normativi, stabilendo che, a decorrere dall’a.s. 2012/2013, le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell’a.s. 2011/2012 (i relativi dati sono presenti nell’approfondimento web ante indicato).

 

Interventi per l’organico dei docenti di sostegno (commi 2 e 3)

 

Il comma 2 ridetermina la dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno in misura pari al 75% nell’a.s. 2013/2014, al 90% nell’a.s. 2014/2015 e al 100% dall’a.s. 2015/2016.

A tal fine, novella l’art. 2, co. 414, della L. 244/2007, che aveva disposto la rideterminazione della stessa dotazione organica nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell’a.s. 2010/2011, di una consistenza organica pari al 70% del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell’a.s. 2006/2007.

 

Il comma 3 autorizza il MIUR, a decorrere dall’a.s. 2013/2014, ad assumere a tempo indeterminato docenti di sostegno a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell’organico di diritto, sempre utilizzando la procedura autorizzatoria indicata nel comma 1.

 

La relazione tecnica fa presente che, per effetto del comma 2, si determina, nel triennio, un incremento dell’organico di diritto di 26.684 unità, pari alla differenza tra l’organico di fatto dell’a.s. 2006/2007, pari a 90.032 unità, e quello degli a.s. 2010/2011 e seguenti, pari a 63.348 unità. Fa, altresì, presente che, in base al comma 3, tali assunzioni sono autorizzate “in aggiunta alle facoltà assunzionali normali e quindi oltre la semplice sostituzione dei cessati”.

La stessa relazione aggiunge che le 26.684 unità si dividono in 12.428 presso la scuola dell’infanzia e la scuola primaria e 14.256 presso la scuola secondaria di I e II grado.

 

Con riferimento agli interventi in materia di organico di sostegno nella XVI legislatura - inclusa la sentenza della Corte costituzionale n. 80/2010 - si veda l’apposito approfondimento web presente nella Documentazione di inizio legislatura.

 

Ridefinizione della disciplina relativa ai docenti inidonei all’insegnamento per motivi di salute (commi 4-8)

 

I commi da 4 ad 8 abrogano, dal 1° gennaio 2014, la disciplina in materia di docenti inidonei all’insegnamento per motivi di salute recata dall’art. 14 del D.L. 95/2012 (L. 135/2012) e ridefiniscono la materia dettando una disciplina a regime per i docenti dichiarati permanentemente inidonei successivamente al 1° gennaio 2014 e una disciplina transitoria per i docenti già dichiarati permanentemente inidonei alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Sull’argomento si ricorda che le Commissioni VII e XI della Camera avevano approvato, l'8 agosto 2013, la risoluzione 8-00009 che ha impegnato il Governo ad individuare una soluzione per i docenti inidonei per motivi di salute e per i docenti titolari delle classi di concorso C999 e C555 (sui quali si veda infra), diversa da quella recata dall’art. 14, co. 13-15, del D.L. 95/2012.

Sullo stesso argomento, la 7a Commissione del Senato aveva avviato l’esame delle proposte di legge A.S. 316 e A.S. 728.

 

In particolare, il comma 4:

§      abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il comma 13 dell’art. 14 del D.L. 95/2012 (operando i necessari coordinamenti nel comma 15), che aveva disposto:

-          il transito obbligatorio nei ruoli del personale ATA, con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico, del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti (a fronte della possibilità di tale transito prevista dall’art. 19, co. 12-15, del D.L. 98/2011 – L. 111/2011);

-          l’utilizzazione su posti anche di fatto disponibili di assistente tecnico o amministrativo per il personale docente dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute.

La relazione tecnica all’A.S. 3396 aveva evidenziato che su 3.565 unità di personale docente dichiarato permanentemente inidoneo per motivi di saluti ma idoneo ad altri compiti (a.s. 2010/2011), avevano chiesto di transitare nei ruoli ATA, in virtù di quanto disposto dal D.L. 98/2011, solo 600 unità.

Appare dunque utile ricordare, anche a supporto della successiva modifica prevista dal comma 4 in esame, che l’art. 19, co. 12-15, del D.L. 98/2011 ha previsto che il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, può presentare – entro 30 giorni dalla dichiarazione di inidoneità – istanza di reimmissione nei ruoli scolastici con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico, con priorità nella provincia di appartenenza e tenendo conto delle sedi indicate dal richiedente, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile (co. 12).

Nel caso in cui l’istanza non venga presentata o sia rigettata, è prevista la mobilità intercompartimentale nei ruoli delle Amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici e delle università, con mantenimento dell’anzianità maturata e dell’eventuale maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale pensionabile riassorbibile. La mobilità intercompartimentale si realizza nel quadro delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente per le amministrazioni interessate (co. 13 e 14).

Il co. 15 ha rimesso ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, che doveva essere adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, l’individuazione delle pubbliche amministrazioni destinatarie del personale in questione, delle procedure da utilizzare per l'attuazione della mobilità intercompartimentale, nonché delle qualifiche e dei profili professionali da attribuire al medesimo personale. Ha, altresì, previsto che, nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze riduce, nella misura necessaria alla copertura finanziaria, il fondo di cui all'art. 64, co. 9, del D.L. 112/2008 (L. 133/2008 - si veda infra);

§       abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il co. 15 dell’art. 19 del D.L. 98/2011, testé richiamato. Fino alla data indicata, dunque, come evidenzia la relazione illustrativa, si applicherà la clausola di salvaguardia ivi prevista.

 

Il comma 5 dispone l’integrazione delle commissioni mediche operanti presso le ASL con un rappresentante del MIUR designato dal competente Ufficio scolastico regionale, ai fini della dichiarazione di inidoneità del personale docente della scuola.

 

Le commissioni mediche operanti presso le ASL sono previste dall'art. 4 della L. 104/1992, e sono costituite, ai sensi dell'art. 1 della L. 295/1990 da: un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente; due medici, di cui uno scelto tra gli specialisti in medicina del lavoro; un sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell'associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili, dell'Unione Italiana Ciechi, dell'ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e dell'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, ogni qualvolta debbano pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie; un operatore sociale. Va inoltre ricordato che l’art. 20, co. 1, del D.L. 78/2009 (L. 102/2009) ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità le commissioni sono integrate da un medico dell'INPS quale componente effettivo.

 

Il comma 6 definisce la normativa a regime per il personale docente che sarà dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute dopo il 1° gennaio 2014.

In particolare, dispone che a tale personale si applica, anche in corso di anno scolastico, la procedura di cui all’art. 19, co. 12-14, del D.L. 98/2011 (ante richiamata).

In realtà, rispetto alla procedura indicata dalle disposizioni richiamate, si registrano alcune differenze, tant’è che la stessa relazione illustrativa evidenzia che la disciplina a regime “richiama” quella del D.L. 98/2011.

Inoltre, mentre alcune previsioni già presenti nell’art. 19, co. 12-14, del D.L. 98/2011 sono esplicitamente ripetute nel testo in esame, altre sono assenti.

In particolare:

§      è esplicitamente ripetuto che l’assunzione della qualifica di assistente amministrativo o tecnico avviene su istanza di parte da presentare entro 30 giorni dalla dichiarazione di inidoneità: non vi è, invece, alcun riferimento  all’assunzione di tale qualifica con priorità nella provincia di appartenenza e tenendo conto delle sedi indicate dal richiedente;

§      per la mobilità intercompartimentale[9], da attivare in assenza di istanza o nel caso l’istanza non possa essere accolta per carenza di posti disponibili, è previsto (ora) che la stessa riguardi l’ambito provinciale e che possa avvenire anche in deroga alle facoltà di assunzione previste dalla legislazione vigente.

Appare, dunque, necessario un chiarimento sul rapporto fra la normativa in esame e quella recata dal D.L. 98/2011.

 

Il comma 7 reca la disciplina transitoria per i docenti che sono già stati dichiarati permanentemente inidonei per motivi di salute alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

In particolare, prevede che tale personale è sottoposto a nuova visita medica entro il 20 dicembre 2013. Ove, all’esito della stessa visita, la dichiarazione di inidoneità non sia confermata, il personale interessato ritorna a svolgere la funzione docente. Ove, invece, la dichiarazione di inidoneità sia confermata, si applicano le previsioni recate dal comma 6, con decorrenza dei 30 giorni dalla data di conferma dell’inidoneità. Tale personale può comunque chiedere l’applicazione della procedura prevista dal comma 6, senza essere sottoposto a nuova visita medica.

 

Sembrerebbe opportuno chiarire se la nuova visita medica debba essere richiesta dai docenti interessati, ipotesi alla quale farebbe pensare l’ultimo periodo del comma.

Si segnala, inoltre, che, a seguito dell’abrogazione dell’intero co. 13 dell’art. 14, del D.L. 98/2011, non appare chiaro quale disciplina si applicherà ai docenti dichiarati temporaneamente inidonei alla propria funzione per motivi di salute.

 

Il comma 8 dispone che il MIUR comunica ogni tre mesi al MEF – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica le unità di personale trasferite ad altre amministrazioni, e le relative risorse, anche ai fini dell’adozione delle necessarie variazioni di bilancio. Dispone, altresì, che, per i trasferimenti operati in deroga alle facoltà di assunzione, alle amministrazioni riceventi sono trasferite le corrispondenti risorse finanziarie.

 

Ridefinizione della disciplina relativa ai docenti delle classi di concorso C999 e C555 (comma 9)

 

Il comma 9 prevede che, fermo restando, per riguarda il personale docente titolare della classi di concorso C999 (insegnanti tecnico-pratici[10] degli enti locali transitati nei ruoli dello Stato per effetto dell’art. 8, co. 3, della L. 124/1999) e C555 (ex LII/C – esercitazioni di pratica professionale)[11], quanto previsto dall’art. 14, co. 14, del D.L. 95/2012, circa il transito nei ruoli del personale non docente con la qualifica di assistente amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico, in base al titolo di studio posseduto, lo stesso personale può transitare su altra classe di concorso per la quale sia abilitato o in possesso di titolo idoneo, purché non ci siano condizioni di esubero nella provincia di riferimento.

Si ricorda che la relazione tecnica all’A.S. 3396 specificava che il personale docente titolare delle classi di concorso C999 e C555 era pari a circa 900 unità, per la maggior parte transitate dagli enti locali, talvolta in possesso della sola licenza media e che lo stesso personale era in servizio presso le scuole ove era stato assegnato dagli stessi enti locali.

 

Verifica degli effetti finanziari delle nuove disposizioni (comma 10)

 

Il comma 10 dispone che il Comitato di verifica tecnico-finanziaria istituito ai sensi dell’art. 64, co. 7, del D.L. 112/2008 (L. 133/2008) verifica gli effetti finanziari delle disposizioni recate dai commi 1-9, ai fini della determinazione del Fondo destinato ad incrementare le risorse contrattuali per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della scuola, di cui al comma 9 dello stesso art. 64.

Si ricorda che il Comitato citato è stato istituito con lo scopo di monitorare il processo attuativo delle disposizioni di riorganizzazione della scuola recate dallo stesso art. 64, al fine di assicurare la compiuta realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti.

Si ricorda, altresì, che le risorse del Fondo in questione sono state utilizzate anche per fronteggiare il blocco degli scatti di anzianità per il personale della scuola, derivanti dall’art. 9, co. 23, del D.L. 78/2010 (L: 122/2010), come evidenziato nella relazione tecnica al maximendamento presentato al Senato in relazione al D.L. citato.


 

Articolo 16
(Formazione del personale scolastico)

L’articolo 16 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per il 2014, da utilizzare per iniziative di formazione obbligatoria rivolte, in particolare, al personale scolastico delle regioni in cui gli esiti delle prove INVALSI siano risultati inferiori alla media nazionale e delle aree ad alto rischio socio-educativo.

Inoltre, prevede – in via sperimentale per il 2014 – l’accesso gratuito dei docenti ai musei e ai siti di interesse archeologico, storico e culturale gestiti dallo Stato, nei limiti della disponibilità di 10 milioni di euro.

 

In particolare, le disposizioni di cui al comma 1 – che autorizza una spesa di 10 milioni di euro per il 2014 – sono finalizzate a migliorare il rendimento della didattica e potenziare le capacità organizzative del personale scolastico (espressione nella quale sono compresi docenti e personale ATA).

Più nel dettaglio, la formazione obbligatoria del personale indicato è finalizzata, in particolare, a:

       rafforzare le competenze degli alunni, in particolare nelle regioni ove i risultati delle rilevazioni nazionali sugli apprendimenti effettuate dall’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), anche in relazione alle rilevazioni OCSE-Programme for International Student Assessment (PISA), risultano inferiori alla media nazionale (lett. a));

       Da ultimo, si veda il documento: INVALSI, Rilevazioni nazionali sugli apprendimenti 2012-13;

       potenziare le competenze nelle aree ad alto rischio socio-educativo e a forte concentrazione di immigrati (lett. b));

       aumentare le competenze dei docenti delle istituzioni scolastiche impegnate nei percorsi di alternanza scuola-lavoro (lett. e));

       aumentare le capacità di gestione e programmazione dei sistemi scolastici, nonché le competenze relative ai processi di digitalizzazione e innovazione tecnologica (lett. c) e d)).

 

Si segnala la presenza di un refuso nella lettera e).

 

Il comma 2 rinvia ad un decreto del MIURper la cui emanazione non è previsto un termine – la definizione delle modalità di organizzazione e gestione delle attività formative, anche attraverso convenzioni con università statali e non statali, da individuare nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza.

 

Al riguardo, appare utile ricordare che l’art. 4, co. 2, lett. b), del CCNL relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto in data 29 novembre 2007, tuttora in vigore, ha individuato la formazione come materia di contrattazione integrativa nazionale, stabilendo altresì che, con cadenza annuale, sono fissati obiettivi, finalità e criteri di ripartizione delle risorse finanziarie per la formazione del personale.

In particolare, il vigente CCN integrativo per la formazione del personale docente, educativo, tecnico pratico ed ATA per l’a.s. scolastico 2013/2014, siglato il 24 luglio 2013, e relativo al personale con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato, stabilisce che:

§       la programmazione e la concreta gestione dell’attività di formazione avvengono a livello regionale e di singola istituzione scolastica autonoma, lasciando all’Amministrazione centrale, oltre ai compiti di indirizzo, coordinamento e monitoraggio, la competenza in materia di promozione, individuazione e diffusione di modelli innovativi di formazione ed aggiornamento connessi ai processi di innovazione di sistema (art. 1);

§       il piano annuale di attività di aggiornamento e di formazione delle singole istituzioni scolastiche è oggetto di preventiva informativa alle Organizzazioni sindacali di scuola (art. 2);

§       la Commissione nazionale bilaterale – di cui all’art. 71 del CCNL 29 novembre 2007 –, costituita da 5 rappresentanti delle OO.SS. e 5 rappresentanti dell’Amministrazione centrale, ha il compito di definire le Linee Guida per la qualificazione delle iniziative di formazione per il personale del comparto (art. 4);

§       la contrattazione regionale individua (entro 30 giorni dalla sottoscrizione del CCNL integrativo) modalità, opportunità formative e criteri coerenti con i bisogni del territorio, avendo a riferimento anche le Linee Guida definite dalla Commissione nazionale bilaterale (art. 5).

Con riferimento alla ripartizione delle risorse, l’art. 3 del CCNL integrativo prevede che i finanziamenti finalizzati alla formazione del personale del comparto scuola sono destinati interamente ed esclusivamente alle istituzioni scolastiche, fatti salvi gli obblighi contrattuali e di legge di competenza diretta del MIUR, nonché le iniziative dirette del MIUR coerenti con finalità e obiettivi previsti dall’art. 8 del medesimo contratto. Si tratta, in particolare di:

§       iniziative relative a specifiche disposizioni normative: formazione per il personale delle scuole in aree a rischio o a forte processo immigratorio o frequentate da nomadi, nonché delle scuole ospedaliere e delle scuole carcerarie degli istituti penitenziari; integrazione degli alunni diversamente abili; sviluppo delle competenze necessarie per un’efficace integrazione della lavagna digitale nella didattica; completamento dei percorsi di formazione dei docenti da impegnare nell’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria; aggiornamento professionale dei docenti di religione cattolica; miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori;

§       obblighi contrattuali: formazione in ingresso per il personale docente e ATA neo assunto; percorsi formativi di riqualificazione e riconversione professionale, per i quali sono previsti specifici momenti di confronto con le OO.SS.);

§      processi di riforma: formazione a sostegno dei processi di ricerca didattica per lo sviluppo del sistema scolastico e l’incremento della qualità del servizio.

 

Occorre, pertanto, valutare il coordinamento delle disposizioni recate dal decreto-legge con quelle previste a livello contrattuale.

 

Il comma 3, al fine di promuovere la formazione culturale del personale docente della scuola, prevede – in via sperimentale per il 2014 – l’accesso gratuito dello stesso personale ai musei statali e ai siti di interesse archeologico, storico e culturale gestiti dallo Stato.

Con riguardo alla platea dei destinatari, il comunicato presente sul sito del MIUR chiarisce che la disposizione è rivolta al “personale docente di ruolo”.

 

Il beneficio è concesso nel limite complessivo della disponibilità di un Fondo per il recupero delle minori entrate appositamente istituito nello stato di previsione del MIIBACT, con la dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per il 2014.

Le modalità di fruizione del servizio sono demandate ad un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con MIUR e MEF, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Il medesimo decreto interministeriale definisce, altresì, le modalità di monitoraggio degli accessi gratuiti e dei conseguenti oneri, al fine di eventuali interventi per gli esercizi successivi.

 

Come segnalato in altre schede, è necessario fare riferimento al “Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo”.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

La revisione e il rafforzamento del profilo professionale di tutte le professioni dell'insegnamento (insegnanti di ogni livello, dirigenti scolastici e formatori degli insegnanti) figurano tra le priorità indicate dalla Commissione nella sua comunicazione del novembre 2012 Ripensare l'istruzione: investire nelle abilità in vista di migliori risultati socioeconomici, con la quale ha proposto una strategia volta ad incoraggiare gli Stati membri ad adottare misure per assicurare che i giovani sviluppino le abilità e le competenze necessarie al mercato del lavoro.

Il documento sottolinea la rilevanza del tema delle professioni dell’insegnamento, da un lato, per le implicazioni che le capacità e le competenze delle professioni dell’insegnamento hanno sui risultati ottenuti dagli studenti e dall’altro, per la forte incidenza sui bilanci nazionali dell’istruzione. Le azioni proposte dalla Commissione agli Stati membri prevedono un riesame dell'efficacia e della qualità accademica e pedagogica della formazione iniziale degli insegnanti, l'introduzione di sistemi coerenti e dotati di risorse adeguate per la selezione, il reclutamento, l'inserimento e lo sviluppo professionale del personale docente e il rafforzamento della competenza digitale degli insegnanti, lo sviluppo di regolari verifiche della performance degli insegnanti.

Per quanto riguarda i dirigenti scolastici secondo la Commissione gli Stati membri dovrebbero consentire loro di dedicarsi più ai problemi della formazione e dell’istruzione che a quelli amministrativi; rafforzare il reclutamento dei dirigenti e migliorare i programmi di formazione e sostegno a loro rivolti.

In merito alla formazione e al rafforzamento delle competenze delle professioni dell’insegnamento si ricorda che - nel quadro delle nuove prospettive finanziarie 2014-2020 - sarà possibile usufruire del programma Erasmus per tuttiche riunisce in un unico strumento i programmi e gli strumenti operanti nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport. Il nuovo programma – con uno stanziamento di oltre 13 miliardi di euro - si concentrerà su tre obiettivi: sostegno alla mobilità per l’apprendimento; cooperazione tra gli istituti di istruzione e mondo del lavoro; sostegno alle riforme di settore negli Stati membri. In particolare il primo obiettivo si rivolge, oltre che agli studenti e ai giovani in generale - al personale della scuola, con l’intento di migliorare la qualità dell’insegnamento e condividere metodi innovativi di insegnamento.

 


 

Articolo 17
(Dirigenti scolastici)

L’art. 17 prevede:

§      nuove modalità di reclutamento dei dirigenti scolastici, attraverso un corso-concorso selettivo di formazione bandito annualmente dalla Scuola nazionale dell’amministrazione;

§      per il solo a.s. 2013-2014, una deroga alla normativa vigente in materia di esoneri dall’insegnamento per i docenti con funzioni vicarie, nelle scuole affidate in reggenza nelle regioni in cui non è stato completato l'iter dei concorsi per dirigente scolastico, nonché la possibilità di nomina dei vincitori degli stessi concorsi durante l’anno scolastico;

§      in caso di rinnovo delle procedure concorsuali per dirigente scolastico annullate a seguito di pronunce giurisdizionali, la costituzione di sottocommissioni per ogni gruppo di 300 candidati (anziché 500).

 

Nuove modalità di reclutamento dei dirigenti scolastici (commi 1-4)

 

I commi da 1 a 4 introducono un nuovo sistema di reclutamento dei dirigenti scolastici, basato su un corso-concorso selettivo di formazione bandito annualmente dalla Scuola nazionale dell’amministrazione[12] per tutti i posti vacanti, disponendo l’abrogazione della disciplina recata dall’art. 1, co. 618, della L. 296/2006 (definita, su tale base, con il regolamento emanato con DPR 140/2008) - che prevedeva lo svolgimento delle procedure su base regionale -, salvo per i concorsi già banditi alla data di entrata in vigore del decreto-legge, ai quali continua ad applicarsi la suddetta disciplina.

Preliminarmente si osserva che occorrerebbe disporre l’abrogazione anche del DPR 140/2008.

In particolare, il comma 1 novella l’art. 29 del d.lgs. 165/2001, che disciplinava il reclutamento dei dirigenti scolastici e le cui disposizioni incompatibili con il DPR 140/2008 – emanato, come già accennato, in attuazione dell’art. 1, co. 618, della L. 296/2006 – sono state abrogate dall’art. 12 del medesimo DPR. Il comma 4 dispone l’abrogazione dell’art. 1, co. 618, nei termini ante indicati.

La relazione introduttiva fa presente che l’attuale sistema di reclutamento ha dimostrato scarsa efficacia, come dimostrano i numerosi contenziosi in atto.

La principale novità è costituita dalla previsione che il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante un corso-concorso selettivo di formazione bandito ogni anno dalla Scuola nazionale dell’amministrazione per tutti i posti vacanti.

Il numero dei posti vacanti è comunicato dal MIUR alla Presidenza del Consiglio dei Ministri–Dipartimento della funzione pubblica e alla stessa Scuola nazionale dell’amministrazione, sentito il MEF e fermo restando il meccanismo di autorizzazione delle assunzioni di cui si è già dato conto nella scheda relativa all’art. 15.

Il concorso per l’accesso al corso-concorso è per esami e titoli, come nel sistema introdotto a seguito dell’art. 1, co. 618, della L. 296/2006. A differenza di questo, però, la prova preselettiva è prevista come eventuale. Il concorso comprende una o più prove scritte (nel sistema attuale sono previste due prove scritte), alle quali sono ammessi i candidati che superano la prova preselettiva, e una prova orale. Alla prova orale segue la valutazione dei titoli.

Come nel sistema attuale, al concorso può partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali che sia in possesso del “diploma di laurea” e abbia maturato dopo la nomina in ruolo un periodo di servizio effettivo di almeno 5 anni.

Con riferimento ai requisiti di partecipazione al concorso per l’accesso al corso-concorso, occorrerebbe fare riferimento, in virtù del nuovo sistema di articolazione e denominazione dei titoli di studio recato dall’art. 3 del DM 270/2004, alla “laurea magistrale” (nonché alla “laurea conseguita in base al previgente ordinamento”). Infatti, nel nuovo ordinamento, la “laurea” si consegue al termine di corsi di studio triennali. (In senso analogo all’indicazione fornita, si veda l’art. 4 del DPR 140/2008).

 

Per le spese della procedura concorsuale i candidati devono corrispondere un contributo.

Al corso-concorso possono essere ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti vacanti, entro un limite massimo del 20%, stabilito con il DPCM al quale è rimessa anche la definizione delle modalità di svolgimento della procedura concorsuale, della durata del corso-concorso, delle forme di valutazione dei candidati ammessi allo stesso.

Il DPCM deve essere adottato, in base al comma 2, entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

Al riguardo si osserva che non è presente alcun riferimento alla commissione esaminatrice. Inoltre, con riguardo all’affidamento di compiti attuativi a fonti atipiche del diritto, si ricorda - come più volte segnalato dal Comitato per la legislazione – che il ricorso ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri non appare conforme alle esigenze di un coerente utilizzo delle fonti normative, in quanto si demanda ad un atto di natura politica la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto e, segnatamente, di regolamenti emanati a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (regolamenti governativi nella forma di decreti del Presidente della Repubblica, ovvero regolamenti ministeriali).

 

Il corso-concorso si svolge presso la Scuola nazionale dell’amministrazione, in giorni e orari e con metodi didattici compatibili con l’attività didattica dei partecipanti, ai quali può essere eventualmente ridotto il carico didattico.

Al riguardo la relazione tecnica chiarisce che la partecipazione al corso-concorso non può comportare un esonero completo dal servizio, per cui la frequenza dello stesso potrà avvenire anche con modalità on-line (peraltro già previste dall’art. 8 del DPR 140/2008).

Gli oneri di viaggio e alloggio per la partecipazione al corso-concorso sono a carico dei partecipanti.

 

Il comma 3 dispone che le risorse iscritte nello stato di previsione del MIUR per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici sono trasferite alla Scuola nazionale dell’amministrazione e costituiscono limite di spesa per l’organizzazione del corso-concorso.

Le risorse in questione sono iscritte sul capitolo 2139, piano di gestione 1, dello stato di previsione del MIUR. Per il 2013, il DM 111878 del 31 dicembre 2012, di ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015, reca uno stanziamento pari a € 466.527.

 

 

In materia, si ricorda che l’art. 29 del d.lgs. 165/2001 aveva previsto l’articolazione della procedura di reclutamento dei dirigenti scolastici, da svolgersi in sede regionale con cadenza periodica, comprensiva di moduli di formazione comune e di moduli di formazione specifica per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi, in quattro fasi: selezione per titoli; concorso di ammissione; corso di formazione; esame finale.

Al corso concorso era ammesso il personale docente ed educativo delle istituzioni statali con un periodo di servizio di ruolo di almeno sette anni. Al periodo di formazione erano   ammessi  i  candidati   utilmente  inseriti  nella   graduatoria   del   concorso   di

ammissione, entro il limite del numero dei posti messi a concorso, rispettivamente, per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi, maggiorati del 10%.

In seguito, l’art. 1, co. 618, della L. 296/2006 ha indicato nuovi criteri di reclutamento dei dirigenti scolastici: In particolare:

-      cadenza triennale del concorso su tutti i posti vacanti nel triennio;

-      unificazione dei tre settori (elementari e medie; scuole secondarie superiori; convitti) della dirigenza scolastica;

-      accesso aperto al personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso di laurea, subordinatamente al requisito di un quinquennio di servizio;

-      previsione di una preselezione, mediante prove di carattere culturale e professionale (in sostituzione della preselezione per titoli), e successive prove scritte ed orale; valutazione dei titoli solo per i candidati che superano le prove scritte ed orale;

-      periodo di formazione e tirocinio, di durata non superiore a quattro mesi, nei limiti dei posti messi a concorso, con conseguente soppressione dell'aliquota aggiuntiva del 10% di ammessi alla formazione.

 

 

Esonero dall’insegnamento per i docenti collaboratori dei dirigenti scolastici – deroga per l’a.s. 2013-2014 (commi 5-7)

 

I commi da 5 a 7 introducono una deroga, per il solo a.s. 2013-2014, ai criteri individuati, in tema di esonero dall’insegnamento per i docenti con funzioni vicarie del dirigente scolastico, dall’art. 459, co. 2 e 3, del d.lgs. 297/1994, e prevedono la possibilità di nomina dei vincitori di concorso per dirigente scolastico anche nel corso dell’anno scolastico.

 

I commi 2 e 3 del citato art. 459 del d.lgs. 297/1994 prevedono che l’esonero dall’insegnamento può essere concesso ai docenti della scuola dell’infanzia e primaria che collaborano con il dirigente scolastico quando si tratti di un circolo didattico con almeno 80 classi e ai docenti di istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado e di istituti comprensivi di scuole di tutte i gradi di istruzione con almeno 55 classi[13].

 

In particolare, il comma 5 dispone che, solo per l’a.s. in corso e solo nelle regioni in cui uno dei concorsi per dirigente scolastico banditi con D.D. 22 novembre 2004 e con D.D. 13 luglio 2011 non si è ancora concluso, possono ottenere l’esonero dall’insegnamento, indipendentemente dai criteri previsti dalle disposizioni vigenti ante riassunte, i docenti con funzioni vicarie che insegnano presso scuole conferite in reggenza a dirigenti che hanno l’incarico presso un’altra scuola – per un numero non superiore a quello dei posti banditi, vacanti e disponibili – , dando priorità alle istituzioni con un maggior numero di alunni e ubicate in territori caratterizzati da specificità linguistiche.

 

Alla sostituzione dei docenti esonerati si procede, in base al comma 7, con supplenze temporanee. La relativa spesa è coperta a valere sulle facoltà di assunzione relative ai dirigenti scolastici con riferimento alle assunzioni già autorizzate e, in subordine, mediante utilizzo delle risorse iscritte sul Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici.

Al riguardo si segnala che la relazione tecnica indica, invece, che si ricorrerà integralmente al Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici per il pagamento delle reggenze.

 

In base al comma 6, gli incarichi di reggenza e gli esoneri dall’insegnamento per i docenti con funzioni vicarie di cui al comma 5 cessano alla conclusione del concorso di riferimento, dandosi luogo, in tal caso, alla nomina in corso d’anno, ove possibile, dei vincitori di concorso, nei limiti delle assunzioni già autorizzate, ovvero alla assegnazione alle scuole in questione di un dirigente scolastico titolare con incarico a tempo indeterminato.

 

Integrazione delle commissioni nel caso di rinnovo di procedure concorsuali annullate (comma 8)

 

Il comma 8 dispone che, per assicurare la tempestiva conclusione delle operazioni concorsuali, nel caso in cui le procedure concorsuali per dirigente scolastico devono essere rinnovate a seguito di annullamento giurisdizionale, se il numero dei candidati è maggiore di 300, la commissione esaminatrice può essere integrata, per ogni gruppo di 300 o frazione di 300 candidati, con altri componenti in numero sufficiente a costituire sottocommissioni.

Si abbassa, così, di 200 unità il numero di candidati necessario per costituire sottocommissioni (v. infra).

Per ogni commissione è previsto, oltre che un segretario aggiunto (già previsto dalla normativa vigente), anche un presidente aggiunto.

Resta comunque fermo che ad ogni sottocommissione non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 100 e che il presidente della commissione cura il coordinamento delle sottocommissioni.

Per lo scopo indicato è autorizzata la spesa di euro 100.000 nel 2013 e di euro 400.000 nel 2014.

 

Poiché la relazione tecnica chiarisce che la disposizione si riferisce alla integrazione delle commissioni del concorso per dirigente scolastico in Lombardia e in Abruzzo, si valuti l’opportunità di riscrivere la disposizione chiarendo la sua natura transitoria e speciale.

 

Al riguardo si ricorda che l’art. 10 del DPR 140/2008 dispone che le commissioni esaminatrici dei concorsi per dirigente scolastico sono composte da un presidente e due componenti e che a ciascuna è assegnato un segretario. Ferma restando l’unicità del presidente, le commissioni sono suddivise in sottocommissioni qualora i candidati che hanno sostenuto le prove scritte per i posti messi a concorso superano le 500 unità. Per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 candidati le commissioni sono integrate da un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e hanno un segretario aggiunto. Ad ogni sottocommissione si assegna un numero di candidati non inferiore a 100. In presenza di sottocommissioni, il presidente della commissione svolge le funzioni di coordinamento per definire collegialmente i criteri generali per lo svolgimento delle attività concorsuali.

Le commissioni sono nominate con decreto del direttore dell’Ufficio scolastico regionale competente.


 

Articolo 18
(Assunzione di dirigenti tecnici per il sistema nazionale di valutazione)

L’articolo 18 autorizza il MIUR ad assumere i vincitori e gli idonei del concorso per dirigente tecnico bandito nel 2008, a decorrere dal 2014.

Al relativo onere, quantificato in 8,1 milioni di euro dal 2014, si fa fronte attraverso risparmi sulla spesa relativa alle commissioni degli esami di Stato al termine della scuola secondaria di secondo grado.

 

La relazione illustrativa, evidenziato che il concorso per il reclutamento di 145 dirigenti tecnici bandito nel 2008 (pubblicato nella GU -4a serie speciale – n. 10 del 5 febbraio 2008) si è concluso con l’individuazione di 55 vincitori e di 2 idonei, e che, a fronte di una dotazione organica pari a 200 posti di funzione, il MIUR dispone solo di 29 dirigenti tecnici (ex corpo ispettivo), ricorda che gli stessi dirigenti tecnici hanno un ruolo ispettivo e di monitoraggio importante nell’ambito del Sistema nazionale di valutazione della scuola di cui all’art. 2, co. 4-undevicies, del D.L. 225/2010 (L. 10/2011) e al DPR 80/2013.

 

L’autorizzazione all’assunzione sopra indicata è dunque disposta dal comma 1, a decorrere dal 2014, per le necessità del Sistema nazionale di valutazione della scuola e in aggiunta alle facoltà di assunzione possibili ai sensi dell’art. 3, co. 102, della L. 244/2007.

 

In base alla disposizione citata, per il quinquennio 2010-2014 le amministrazioni statali, con alcune eccezioni, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 20% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso, il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20% delle unità cessate nell'anno precedente.

La relazione tecnica fa presente, al riguardo, che il budget assunzionale corrispondente alle previsioni normative vigenti, pari a 3,9 milioni di euro, deve essere utilizzato dal MIUR per l’assunzione dei vincitori di altre procedure concorsuali e, in particolare, di 25 dirigenti di seconda fascia e di 20 funzionari, nonché per il trattenimento in servizio di un dirigente di prima fascia.

 

Come ante indicato, l’onere per le assunzioni autorizzate è quantificato dallo stesso comma 1 in 8,1 milioni di euro dal 2014.

 

In base al comma 2, allo stesso onere si fa fronte attraverso una riduzione dell’autorizzazione di spesa per la corresponsione dei compensi ai presidenti e ai commissari delle commissioni esaminatrici degli esami di Stato al termine dei corsi di istruzione secondaria di secondo grado, conseguente alla restrizione dell’ambito territoriale nel quale gli stessi possono essere nominati.

 

Al riguardo si ricorda, che l’art. 4, co. 6, della L. 425/1997 dispone(va) che le nomine dei presidenti e dei commissari esterni sono effettuate avuto riguardo, con esclusione dei presidenti e dei commissari provenienti da istituti scolastici appartenenti allo stesso distretto, nell'ordine, all'ambito comunale, provinciale e, solo in casi eccezionali, all'ambito regionale o interregionale e che il co. 10 prevede che per la determinazione dei compensi per i presidenti e per i commissari esterni si tiene conto dei tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di residenza a quella di esame.

I compensi in questione sono stati determinati con D.I. 24 maggio 2007.

 

In particolare, si elimina la possibilità, già prevista in via eccezionale, che i presidenti e i commissari esterni possano provenire dall’ambito regionale o interregionale (gli stessi potranno, dunque, essere nominati solo nell’ambito comunale e provinciale) e si riduce, conseguentemente, per 8,1 milioni di euro a decorrere dal 2014, l’autorizzazione di spesa per il pagamento dei compensi.

Al riguardo, il testo del comma 2 fa riferimento all’autorizzazione di spesa di cui all’art. 3, co. 2, della L. 1/2007, che ha disposto che, in fase di prima attuazione e in mancanza di norme contrattuali, alla determinazione dei compensi per i componenti delle commissioni esaminatrici in questione si provvedeva, a decorrere dal 2007, nel limite massimo di 138 milioni di euro.

In seguito, peraltro, l’art. 1, co. 3, della L. 147/2007 ha disposto che il limite di spesa suddetto è elevato, a decorrere dallo stesso 2007, a 183 milioni di euro.

 

Occorrerebbe chiarire perché si faccia riferimento all’autorizzazione di spesa originariamente disposta dall’art. 3, co. 2, della L. 1/2007, e non all’autorizzazione di spesa quale rideterminata dall’art. 1, co. 3, della L. 147/2007.


 

Articolo 19
(Alta formazione e specializzazione artistica e musicale)

L’art. 19 dispone in materia di conferimento di incarichi di insegnamento nelle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM) e di nomina del direttore amministrativo delle stesse.

Conferisce, inoltre, un finanziamento di 3 milioni di euro nel 2014 agli Istituti superiori di studi musicali, ex pareggiati.

 

Incarichi di insegnamento nelle istituzioni AFAM (commi 1 e 2)

 

Il comma 1 dispone che, al fine di garantire il regolare avvio dell’anno accademico 2013-2014, le graduatorie nazionali di cui all’art. 2-bis del D.L. 97/2004 (L. 143/2004) sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento utili anche per l’attribuzione degli incarichi a tempo indeterminato.

Nelle graduatorie suddette sono stati inseriti i docenti precari con un servizio di 360 giorni nelle istituzioni AFAM, previa valutazione dei titoli artistico-professionali e culturali. In particolare, l’art. 19 del DM 16 giugno 2005, con il quale è stata indetta la procedura di valutazione per la formazione delle graduatorie in questione, ha disposto che le stesse sarebbero state utilizzate per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, ai fini della copertura dei posti in organico disponibili, in subordine alla graduatoria nazionale ad esaurimento approvata con decreto direttoriale 16 ottobre 2001, e successive modifiche

Resta, peraltro, fermo:

§      il regime di autorizzazione alle assunzioni di cui all’art. 39, co. 3, della L. 449/1997 (già illustrato in precedenti schede);

§      che l'accesso ai ruoli del personale AFAM ha luogo, ai sensi dell’art. 270, co. 1, del d.lgs. 297/1994, per il 50% dei posti annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50%, attingendo alle graduatorie nazionali - prima permanenti e poi divenute ad esaurimento sulla base dell’art. 2, co. 6, della L. 508/1999 - e che il ricorso a tali graduatorie è prioritario (al riguardo si veda, peraltro, infra).

 

L’art. 2, co. 6, della L. 508/1999 ha disposto, per quanto qui interessa, che, per la copertura dei posti in organico che si rendono disponibili si fa ricorso alle graduatorie nazionali previste dall'art. 270, co. 1, del d.lgs. 297/1994, trasformate in graduatorie ad esaurimento, e che per le esigenze didattiche delle Istituzioni AFAM cui non si possa far fronte nell'ambito delle dotazioni organiche, si provvede esclusivamente mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili, anche ove temporaneamente conferiti a personale incluso nelle predette graduatorie nazionali. Ha, altresì, disposto che, dopo l'esaurimento di tali graduatorie, gli incarichi di insegnamento sono attribuiti con contratti di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili, e che i predetti incarichi di insegnamento non sono conferibili al personale in servizio di ruolo. Infine, ha disposto che il personale docente e non docente, in servizio nelle istituzioni AFAM alla data della sua entrata in vigore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è inquadrato in appositi ruoli ad esaurimento.

 

Come evidenziato dal direttore generale della Direzione generale Alta formazione artistica musicale e coreutica nel corso di una audizione presso l’Ufficio di Presidenza della 7a Commissione del Senato nel 2011[14], esauritesi le graduatorie nazionali, dall’anno accademico 2002/2003 si è proceduto al conferimento degli incarichi di insegnamento attraverso graduatorie di istituto[15]. La relativa disciplina è stata definita con circolare Prot. 1672 del 7 ottobre 2002.

I criteri di valutazione ai fini del collocamento nelle graduatorie di istituto sono stati poi rivisti con circolare prot. 3154 del 9 giugno 2011, nelle more di una ridefinizione della disciplina del reclutamento. In particolare, fra i titoli valutabili figurano quelli artistico-culturali e professionali, oltre che i titoli di servizio.

 

Il comma 2 prevede, nelle more dell’adozione del regolamento che deve disciplinare le procedure di reclutamento del personale - di cui all’art. 2, co. 7, lett. e), della L. 508/1999 – che i contratti a termine in essere nell'anno accademico 2012-2013, stipulati con il personale docente delle Istituzioni AFAM, possono essere rinnovati per il solo anno accademico 2013-2014 per la copertura di posti che risultino vacanti e disponibili, a condizione che tale personale abbia maturato almeno 3 anni accademici in incarichi di insegnamento, e in subordine agli incarichi richiamati al precedente comma.

La previsione si pone in deroga alla normativa generale sui contratti a tempo determinato (di cui al d.lgs. 368/2001).

Il decreto legislativo 368/2001 detta (in attuazione delle Direttiva 1999/70/CE[16]) la disciplina generale sui contratti a tempo determinato, prevedendo, in particolare, che il termine del contratto a tempo determinato possa essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 3 anni (articolo 4). In questi casi la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai 3 anni. Inoltre, l’articolo 5 dispone che (comma 1) se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato ai sensi dell’articolo 4, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20% fino al decimo giorno successivo, al 40% per ciascun giorno ulteriore. Inoltre, se il rapporto di lavoro continua (comma 2) oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a 6 mesi, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini. Per quanto concerne l’ipotesi della stipula di successivi contratti a termine con il medesimo lavoratore (comma 3), nel caso in cui tale lavoratore venga riassunto a termine, entro un periodo di 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, ovvero 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai 6 mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.

L’articolo 10 del decreto legislativo 368/2001, in particolare, esclude dal proprio campo di applicazione i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato.

 

Dal punto di vista della formulazione del testo, il riferimento corretto è alle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (cfr. art. 2 L. 508/1999)

 

Conferimento dell’incarico di Direttore amministrativo delle Istituzioni AFAM (comma 3)

 

Il comma 3 dispone che le funzioni di direttore amministrativo delle Istituzioni AFAM sono attribuite, con delibera del Consiglio di amministrazione, a personale dell’Area “Elevata professionalità” del comparto AFAM in possesso di laurea magistrale nello specifico ambito professionale dell’incarico da ricoprire o, in assenza di tale personale, a personale di altre amministrazioni pubbliche, in possesso di un profilo equivalente, collocato in posizione di comando o in aspettativa, sempre nell’ambito delle facoltà di assunzione.

Al riguardo si ricorda che l’art. 13, co. 3, del DPR 132/2003, regolamento recante i criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni AFAM, aveva stabilito che l'incarico di direttore amministrativo è attribuito, con delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore, ad un dipendente dell'istituzione, ovvero di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, in possesso di laurea e già appartenente all'area direttiva.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6451 del 2009 ha annullato tale disposizione, rilevando che l’art. 2, co. 6, della L. 508/1999 ha affidato alla contrattazione, e non al potere regolamentare, la disciplina del rapporto di lavoro del personale degli istituti di alta formazione.

Il CCNL del nuovo comparto AFAM del 16-2-2005 ha, quindi, definito il profilo professionale del Direttore amministrativo, senza prevedere il conferimento di tali mansioni mediante incarico anche a persone non appartenenti all’amministrazione.

Pertanto, la previsione del sopra citato co. 3 dell’art. 13 – stabilisce la sentenza - “oltre a porsi in contrasto con la fonte primaria, che affida alla contrattazione collettiva la disciplina della materia, è sfornita di fonte idonea a legittimare l’introduzione di detta innovazione con regolamento”.

In base alla stessa sentenza, a rendere idonea la fonte regolamentare non sembrerebbe sopperire neanche la lett. e) del co. 7 dell’art. 2 della legge n. 508/1999, in quanto ciò che è demandato al regolamento, secondo tale disposizione, è la disciplina del reclutamento del personale dall’esterno, e non quella dei ruoli e delle funzioni del personale già in servizio, che – come sopra ricordato - il legislatore ha affidato alla contrattazione collettiva.

 

La relazione illustrativa evidenzia che, pertanto, si è reso necessario disciplinare la materia con fonte primaria.

 

Si segnala che, rispetto alla procedura prevista dall’art. 13, co. 3, del DPR 132/2003, nella procedura prevista dal comma 3 non è prevista la proposta del Direttore[17].

 

Risorse per gli Istituti superiori di studi musicali, ex pareggiati (commi 4 e 5)

 

Il comma 4 dispone che, nelle more di un processo di razionalizzazione degli Istituti superiori di studi musicali (ex pareggiati), e in considerazione delle gravi difficoltà finanziarie degli stessi, è autorizzata, per il 2014, la spesa di 3 milioni di euro.

In base al comma 5, la ripartizione delle risorse sarà effettuata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca - per la cui emanazione non è indicato un termine – sulla base di criteri, da definire con lo stesso decreto, che terranno conto della spesa storica di ogni istituto.

 

Al riguardo si ricorda che la L. 508/1999, all’art. 2, ha disposto, che le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), nonché, con la trasformazione in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM).

Ha, inoltre, previsto l’emanazione di uno o più regolamenti di delegificazione ai fini della definizione, fra l’altro, delle modalità di trasformazione dei Conservatori di musica, dell’Accademia nazionale di danza e degli Istituti musicali pareggiati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici[18].

 

Gli Istituti superiori di studi musicali sono gestiti dagli enti locali dove hanno sede.

In materia si ricorda che il 7 agosto 2013 la 7a Commissione del Senato ha avviato l’esame dei DDL 322, 934 e 972, recanti norme per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati.

In quella sede il relatore ha fatto presente che, a fronte di una riduzione delle disponibilità economiche degli enti locali, è diventato sempre più difficile sostenere tali istituti e dunque da tempo è in atto un processo di statizzazione, mai realizzato del tutto: infatti, ha riferito, l'ultimo istituto ad essere statizzato è quello di Udine nel 1981, in quanto il processo è oneroso. Ha, altresì, fatto presente che il Governo ha istituito un tavolo tecnico con l'Associazione nazionale comuni italiani, il coordinamento degli Istituti musicali pareggiati e la Direzione generale per l'Alta formazione artistica e musicale del MIUR con i seguenti compiti: effettuare una ricognizione degli enti al fine di conoscere l'entità delle risorse necessarie; prefigurare una ragionevole tempistica per il turn over del personale ed individuare le situazioni più gravi, nonché le eventuali forme di finanziamento ulteriori; aggiornare la banca dati dell'offerta formativa al fine di una sua razionalizzazione.

 

 

 


CAPO III
(Altre disposizioni)

 


 

Articolo 20
(Corsi di laurea ad accesso programmato)

L’articolo 20 abroga l’art. 4 del d.lgs. 21/2008, relativo al c.d. “bonus maturità” per l’accesso ai corsi di laurea ad accesso programmato, disponendo - a seguito dell’avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 16 settembre 2013 - che lo stesso bonus non è applicato neanche alle procedure relative agli esami di ammissione ai corsi universitari già indette ma non ancora concluse alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

 

La relazione illustrativa motiva l’intervento evidenziando che la prima applicazione della disposizione, prevista per l’iscrizione ai corsi universitari dell’a.a. 2013-2014, dopo numerosi differimenti, ha confermato le criticità della previsione normativa recata dall’art. 4 del d.lgs. 21/2008, “anche con riferimento alla difficoltà di individuare un meccanismo di valorizzazione sostanziale del percorso scolastico che tenesse conto del contesto locale”.

 

Al riguardo si ricorda che l’art. 4 del d.lgs. 21/2008 ha introdotto la valutazione della qualità dei risultati scolastici ai fini dell’accesso ai corsi di laurea universitari a numero programmato[19]. In particolare, sulla base delle modifiche introdotte con l’art. 37, co. 2-ter, del D.L. 207/2008 (L. 14/2009), è stato definito in 100 il punteggio massimo degli esami di ammissione, disponendo che, nell'ambito di tale punteggio, 90 punti sono assegnati sulla base del risultato del test di ingresso e 10 punti sono assegnati agli studenti che abbiano conseguito risultati scolastici di particolare valore, certificati ai sensi dell'art. 5, nell'ultimo triennio continuativo e nell'esame di Stato.

Per l’attribuzione dei 10 punti sono stati individuati alcuni parametri di valutazione, rimandando la definizione dei punteggi da attribuire ad un decreto ministeriale per i corsi di cui all’art. 1, co. 1, lett. a) e b), della L. 264/1999, e ai singoli atenei nei relativi bandi per i corsi di cui alla lett. e) del medesimo comma (v. nota).

L’applicazione del meccanismo sinteticamente descritto è stata differita, con successivi interventi normativi, fino all’a.a. 2013/2014.

Con Decreto Ministeriale 24 aprile 2013 n. 334 è stata dunque disciplinata la prima applicazione del meccanismo di computo introdotto con l’art. 4 del d.lgs. 21/2008 per i corsi di cui all'art. 1, co. 1, lett. a), della L. 264/1999.

Il DM è stato, poi, sostituito dal Decreto Ministeriale 12 giugno 2013 n. 449, che, come evidenziato in un comunicato stampa del MIUR, ha inteso mitigare alcune criticità emerse. In base al DM, il punteggio di valutazione del percorso scolastico, per un massimo di 10 punti, è attribuito esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto un voto all’esame di Stato almeno pari a 80/100 e non inferiore all’80esimo percentile della distribuzione dei voti della propria commissione d’esame nell’a.s. 2012/13, secondo una tabella di corrispondenza. Per i candidati che hanno conseguito il diploma in anni scolastici antecedenti e nei casi in cui non sia possibile associare il candidato alla propria commissione di esame, si applicano ulteriori criteri. Per i corsi di laurea delle professioni sanitarie, il punteggio è attribuito dalle singole università secondo criteri autonomamente determinati in conformità a quanto stabilito dal d.lgs. 21/2008.

I percentili sono stati poi pubblicati sul sito www.Universitaly.it, alla pagina Universitaly - Accesso Programmato - Percentili Scuole Superiori.

Lo stesso comunicato stampa del MIUR evidenziava che il nuovo DM “non può intervenire in radice (ad esempio sul cosiddetto bonus maturità), in quanto vincolati dall’attuazione del decreto legislativo 14 gennaio 2008 n. 21, i cui principi non possono essere modificati da un decreto ministeriale” e dava conto del contestuale insediamento di una commissione chiamata a formulare proposte operative, anche con modifiche alla normativa primaria e secondaria, al fine di garantire un sistema di accesso ai corsi a numero programmato equilibrato e in grado di valorizzare le potenzialità dei candidati.

Il DM 449/2013 ha anche fissato le date per lo svolgimento dei test di ammissione all’università in date comprese fra il 3 e il 10 settembre per i diversi corsi di laurea e ha disposto che per i corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria, in medicina veterinaria e in architettura il Cineca, sulla base del punteggio totale, redige una graduatoria nazionale, che si chiude con un provvedimento ministeriale.

Per i corsi di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria, le modalità e i contenuti delle prove di ammissione sono stati definiti con Decreto Ministeriale 15 luglio 2013, n. 615. In particolare, il decreto ha stabilito che la valutazione del percorso scolastico, per un punteggio massimo di 10 punti, è effettuata dalle singole università secondo criteri autonomamente determinati in conformità a quanto disposto dal d.lgs. 21/2008. Lo svolgimento della prova di ammissione è stata fissata, presso ciascuna sede universitaria, per il giorno 17 settembre 2013.

 

Sulla base degli elementi esposti, dunque, alcune prove di ammissione sono state svolte prima della data di entrata in vigore del decreto-legge, altre successivamente, mentre non si hanno notizie sulla redazione della graduatoria nazionale e del provvedimento ministeriale finale.

 

La disposizione recata dall’art. 20 – nel testo come rettificato con l’avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 16 settembre 2013 – sembrerebbe prendere quale riferimento temporale per la non applicazione del bonus proprio l’avvenuta emanazione dell’atto finale.

Si ricorda che, invece, il testo dell’art. 20 come pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 12 settembre faceva riferimento agli “esami di ammissione già indetti e non ancora conclusi” alla data di entrata in vigore della disposizione.

Se l’interpretazione è corretta, dunque, il meccanismo previsto dall’art. 4 del d.lgs. 21/2008 non si applicherà alle procedure per l’accesso ai corsi dell’a.a. 2013-2014 per le quali non sia intervenuto il provvedimento ministeriale finale, pur essendosi già svolte le relative prove di ammissione.

Al riguardo occorre valutare le possibili conseguenze in termini di contenzioso derivanti dalla modifica del meccanismo di accesso, deliberata successivamente allo svolgimento di alcune prove di ammissione.

 

Per completezza si evidenzia che l’argomento è stato oggetto di numerosi atti di sindacato ispettivo. Da ultimo, l’interrogazione a risposta immediata 3-00146, alla quale è stata data risposta il 26 giugno 2013.


 

Articolo 21
(Formazione specialistica dei medici)

L’articolo 21 reca alcuni interventi in tema di formazione specialistica dei medici, prevedendo un’unica commissione preposta all’ammissione alle scuole di specializzazione e la formazione di un’unica graduatoria nazionale.

Dispone, inoltre, che, a partire dall’anno accademico 2013/2014, la determinazione del trattamento economico da corrispondere agli specializzandi avvenga con cadenza triennale, invece che annuale.

 

In particolare, il comma 1, modificando l’articolo 36 del D.lgs. n. 368/1999, prevede un’unica commissione – invece che più commissioni costituite a livello locale – preposta alle prove di ammissione alle scuole di specializzazione nonché – in conseguenza di tale disposizione – la formazione di un’unica graduatoria nazionale all’esito delle prove anziché, come previsto in precedenza, di singole graduatorie locali.

Infatti, come evidenziato nella relazione illustrativa, il meccanismo fino ad oggi attuato, prevedendo una graduatoria locale per l’accesso alle singole scuole, era passibile di determinare disomogeneità nei livelli qualitativi degli specializzandi e sui criteri di valutazione a livello nazionale.

Viene fatta salva la specifica disciplina per l’accesso degli allievi delle scuole militari alle scuole di specializzazione, di cui all’articolo 757, co. 2, del Codice dell’ordinamento militare (D.lgs n. 66/2010).

 

Il comma 2, modificando l’articolo 39 del citato D.lgs. 368/1999, dispone che, a decorrere dall’anno accademico 2013/2014, la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere al medico in formazione specialistica per tutta la durata legale del corso sia effettuata con DPCM - adottato su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con quello della salute e con quello dell’economia e delle finanze – adottato ogni 3 anni e non più annualmente.

La relazione illustrativa fa presente, al riguardo, che la procedura è, infatti, piuttosto complessa e si chiude, in genere, ad anno accademico già iniziato.


 

Articolo 22
(Organizzazione dell’Anvur e degli enti di ricerca)

L’art. 22:

§      disciplina a livello legislativo la procedura di nomina dei componenti del consiglio direttivo dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) - che, in base all’art. 2, co. 140, del D.L. 262/2006 (L. 286/2006), era stata definita con il DPR 76/2010 – introducendo, a regime, alcune novità e facendo salva la disciplina transitoria già prevista dallo stesso DPR 76/2010 per i componenti in carica;

§      reca alcune novità in materia di nomina dei presidenti e dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti di ricerca vigilati dal MIUR di designazione governativa, di cui all’art. 11 del D.lgs. 213/2009.

 

Disposizioni inerenti l’ANVUR (commi 1 e 2)

 

Il comma 1, novellando l’art. 2, co. 140, del D.L. 262/2006 (L. 286/2006), dispone che i componenti dell’organo direttivo dell’ANVUR sono nominati con DPR, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, formulata sulla base di un elenco di persone, definito da un comitato di selezione, che rimane valido per un anno. Dispone, altresì, che la durata del mandato in questione è di quattro anni, anche per i componenti eventualmente nominati in sostituzione di componenti cessati dalla carica. Al regolamento che disciplina la struttura e il funzionamento dell’ANVUR spetterà la definizione dei requisiti e delle “modalità della nomina”.

 

Sembrerebbe opportuno chiarire che cosa si intenda con “definizione delle modalità di nomina”, affidata al regolamento di delegificazione, considerato che il procedimento per la nomina dei componenti del Consiglio direttivo dell’ANVUR è ora definita dalla norma primaria in esame.

 

Come ante accennato, l’art. 2, co. 140, del D.L. 262/2006 aveva rimesso ad un regolamento di delegificazione, da emanare previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, la disciplina della struttura e del funzionamento dell’ANVUR, nonché la nomina e la durata in carica dei componenti dell’organo direttivo.

Su tale base, l’art. 8 del DPR 76/2010 ha disposto che il Consiglio direttivo è costituito da sette componenti, scelti tra personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nominati con DPR, su proposta del Ministro, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Nel Consiglio direttivo devono comunque essere presenti almeno due uomini e almeno due donne. Ai fini della proposta, il Ministro sceglie i componenti in un elenco composto da non meno di dieci e non più di quindici persone definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro. Il comitato di selezione è composto da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal Segretario generale dell'OCSE e dai Presidenti dell'Accademia dei Lincei, dell'European research council e del Consiglio nazionale degli studenti[20]. Se il Presidente o un componente del Consiglio direttivo cessano dalla carica, anche prima della scadenza del proprio mandato, il Ministro designa il nuovo componente fino all'esaurimento dell’elenco.

L’art. 6, co. 2, dello stesso DPR 76/2010 ha, altresì, disposto che il Presidente ed i componenti degli organi dell’ANVUR restano in carica quattro anni e non possono essere nuovamente nominati, e che se uno di essi cessa dalla carica prima della scadenza del proprio mandato, il soggetto nominato in sostituzione resta in carica per la durata residua del mandato (sull’argomento si veda però anche, infra, quanto dispone l’art. 6, co. 4, in sede di prima applicazione).

Sulla base di tali previsioni normative, con DM 24 giugno 2010 è stato nominato il comitato di selezione incaricato di predisporre l’elenco; i componenti dell’attuale Consiglio direttivo sono stati nominati con DPR 22 febbraio 2011. In seguito, sono intervenute alcune dimissioni.

 

La relazione illustrativa evidenzia che l’intervento normativo è finalizzato a limitare la discrezionalità rimessa al regolamento di organizzazione dell’ANVUR.

Le principali novità che derivano dall’intervento normativo possono così enuclearsi:

§         non è più previsto il parere parlamentare sulla nomina dei componenti del Consiglio direttivo dell’ANVUR;

§         l’elenco nell’ambito del quale il Ministro sceglierà i nominativi da proporre potrà essere composto da un numero di soggetti non predeterminato e sarà valido solo un anno (mentre finora, come si è visto, poteva essere utilizzato fino ad esaurimento);

§         il mandato dei membri del Consiglio direttivo avrà una durata comunque pari a 4 anni, anche in caso di nomina per sostituzione di altro componente cessato dalla carica.

 

Il comma 2 prevede che, in sede di prima applicazione, fino alla nomina di un nuovo comitato di selezione, per la nomina dei componenti del Consiglio direttivo dell’ANVUR (evidentemente, a seguito delle dimissioni di cui si è detto ante) è utilizzato l’elenco già definito ai sensi dell’art. 8 del DPR 76/2010. Dispone, altresì, che per i componenti del Consiglio direttivo in carica alla data di entrata in vigore del decreto-legge resta ferma la disciplina transitoria recata dall’art. 6, co. 4, del DPR 76/2010, finalizzata ad assicurare un ricambio graduale dei componenti dell’organo.

L’art. 6, co. 4, del DPR 76/2010 dispone che, in sede di prima applicazione del regolamento, previo sorteggio, sono individuati due componenti del Consiglio direttivo che durano in carica tre anni, e tre componenti che durano in carica quattro anni. Gli altri componenti, tra cui il Presidente, durano in carica cinque anni.

 

Disposizioni inerenti gli enti di ricerca vigilati dal MIUR (commi 3 e 4)

 

Il comma 3, novellando l’art. 11 del d.lgs. 213/2009, con il quale è stata attuata la delega per il riordino degli enti di ricerca vigilati dal MIUR prevista dall’art. 1 della L. 165/2007, dispone che i nominativi proposti al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa, dal comitato di selezione appositamente costituito[21], possono essere utilizzati entro un anno dalla formulazione della proposta.

Si dispone, dunque, in maniera simmetrica con quanto disposto dal comma 1 in riferimento alla nomina dei componenti del consiglio direttivo dell’ANVUR.

 

Il comma 4 dispone che, per le nomine dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca vigilati dal MIUR successive alla data di entrata in vigore del decreto-legge, si procede nominando un nuovo comitato di selezione (nonché, come evidenzia solo la relazione illustrativa, predisponendo un nuovo elenco di nominativi).


 

Articolo 23
(Assunzioni a tempo determinato presso gli enti di ricerca e le università e finanziamento degli enti di ricerca)

L’art. 23 reca disposizioni inerenti:

§         le assunzioni a tempo determinato presso gli enti di ricerca, le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale, nonché altri organismi. A tal fine, novella l’art. 1, co. 188, della L. 266/2005, di recente modificato dall’art. 9, co. 16-quinquies, del D.L. 76/2013 (L. 99/2013);

§         il meccanismo di finanziamento degli enti di ricerca vigilati dal MIUR, di cui all’art. 4 del d.lgs. 213/2009.

 

Assunzioni a tempo determinato presso enti di ricerca ed università (comma 1)

 

Il comma 1, novellando l’art. 1, co. 188, della L. 266/2005, di recente modificato dall’art. 9, co. 16-quinquies, del D.L. 76/2013 (L. 99/2013), reintroduce la possibilità di assunzioni a tempo determinato e di stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa presso gli enti di ricerca, le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale (oltre che presso altri soggetti[22]) - in deroga rispetto alle previsioni recate dall’art. 1, co. 187, della stessa L. 266/2005 - per l’attuazione di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, eliminata dal D.L. 76/2013.

Al contempo, reintroduce la previsione che ciò è possibile a condizione che i relativi oneri non siano a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo ordinario di finanziamento degli stessi (FOE, di cui all’art. 7 del d.lgs. 204/1998) o del Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO), specificando che è fatta eccezione per quelli finanziati con la quota premiale del FOE (sulla quale interviene il comma 2 dell’articolo in esame e alla quale era stato fatto riferimento proprio dal D.L. 76/2013).

Come evidenzia la relazione tecnica, deve, dunque, trattarsi di progetti finanziati da terzi.

 

Finanziamento degli enti di ricerca vigilati dal MIUR (comma 2)

 

Il comma 2 sostituisce l’art. 4 del d.lgs. 213/2009, che ha stabilito:

§      che la ripartizione del FOE è effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva di cui all'art. 5[23] dello stesso d.lgs., nonché tenendo conto della valutazione della qualità dei risultati della ricerca, effettuata dall'ANVUR;

§      che, a decorrere dal 2011, una quota del FOE non inferiore al 7%, con progressivi incrementi negli anni successivi, è destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti, sulla base di criteri e motivazioni di assegnazione disciplinati con decreto del MIUR avente natura non regolamentare.

 

Rispetto a tali previsioni, le principali novità introdotte dalla novella sono le seguenti:

§      ai fini della ripartizione del FOE, si considererà anche la “specifica missione dell’ente”.

Si valuti l’opportunità di una migliore esplicitazione di tale previsione;

§      si farà riferimento alla valutazione della qualità della ricerca (VQR), “ove rilevante”, solo per la ripartizione del finanziamento premiale che, come evidenzia la relazione illustrativa, sarà attribuita insieme alle risorse ordinarie.

Al riguardo si ricorda che il 30 giugno 2013 l’ANVUR ha presentato il Rapporto finale sulla VQR 2004-2010.

Resta fermo che i criteri e le motivazioni della quota premiale sono disciplinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

Al riguardo si ricorda che, per il 2012, i criteri e le motivazioni di assegnazione della quota premiale sono stati definiti con D.M. 19 dicembre 2012, prot. 949/Ric, allegato allo schema di DM n. 24, relativo alla ripartizione della stessa quota per il medesimo anno, presentato alle Camere per l’espressione del parere l’8 agosto 2013.

 

Per completezza, si ricorda che l'art. 11 della legge di stabilità 2012 (L. 183/2011) ha disposto che il MIUR assicura la coerenza dei piani e dei progetti di ricerca proposti dagli enti sottoposti alla sua vigilanza con le indicazioni del PNR, anche in sede di ripartizione della quota premiale.

 

Inoltre, il comma 2 dispone che le quote del FOE assegnata per specifiche finalità, che non possono più essere utilizzate per le stesse, possono essere destinate ad altre attività e progetti attinenti alla programmazione degli enti, previa richiesta motivata al MIUR e conseguente autorizzazione.

 

In considerazione dell’oggetto del comma 1, sembrerebbe opportuno modificare la rubrica dell’articolo 23 introducendo, almeno, un riferimento alle assunzioni a tempo determinato presso gli enti di ricerca e le università.


 

Articolo 24
(Personale degli enti di ricerca vigilati dal MIUR)

L’art. 24 autorizza alcune assunzioni presso l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) e prevede che gli enti di ricerca vigilati dal MIUR possono procedere ad assunzioni di ricercatori e tecnologi in deroga alle procedure di cui all’articolo 34-bis del D.lgs. 165/2001, il quale stabilisce l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di utilizzare il personale già collocato in disponibilità o in mobilità prima di avviare le procedure per le nuove assunzioni.

 

Le disposizioni inerenti l’INGV sono recate dai commi 1-3.

Il comma 1 autorizza l’INGV ad assumere, nel quinquennio 2014-2018, 200 unità di personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca, in scaglioni annuali di 40 unità, nel limite di una maggiore spesa di personale pari ad euro 2 milioni nel 2014, 4 milioni nel 2015, 6 milioni nel 2016, 8 milioni nel 2017 e 10 milioni dal 2018.

Lo scopo è quello di far fronte agli interventi urgenti connessi all’attività di protezione civile, concernenti la sorveglianza sismica e vulcanica e la manutenzione delle reti strumentali di monitoraggio.

La relazione tecnica fa presente che l’attuale consistenza di personale di ruolo dell’INGV è di 546 unità, cui si aggiungono 313 unità di personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

 

Conseguentemente, il comma 3 dispone che, per lo stesso quinquennio 2014-2018, il fabbisogno finanziario annuale dell’INGV è incrementato degli oneri derivanti dal comma 1. Al riguardo si richiama la determinazione del fabbisogno ai sensi dell’art. 1, co. 116, della L. 228/2012 (L. di stabilità 2013) che, tuttavia, riguarda il triennio 2013-2015.

Molto sinteticamente, in base alla disposizione richiamata, per ciascun anno del nuovo triennio la crescita del fabbisogno degli enti di ricerca non può essere superiore al fabbisogno finanziario determinato a consuntivo nell'anno precedente, incrementato di un tasso pari al 4%. Più ampiamente si veda la scheda presente nel dossier[24] relativo alla L. 228/2012.

 

Il comma 2 dispone che l’approvazione del fabbisogno di personale, la consistenza e le variazioni dell’organico dell’INGV sono disposti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previo parere favorevole del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Si tratta della procedura definita, in termini generali, dall’art. 5, co. 4, del d.lgs. 213/2009, che viene richiamato.

 

Con riferimento al termine previsto per l’emanazione del decreto ministeriale, si rinvia a quanto osservato nella scheda relativa all’art. 1.

Inoltre, si segnala che lo stesso decreto ministeriale deve essere riferito al Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca, previo parere favorevole del Ministro dell’economia e delle finanze, e non ai rispettivi Ministeri.

 

Il comma 4 prevede una deroga alla procedura per il reclutamento di ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca vigilati dal MIUR.

In particolare, tali enti possono procedere al reclutamento delle figure professionali indicate, nei limiti delle facoltà assunzionali, senza l’osservanza delle procedure di cui all'articolo 34-bis del D.lgs. 165/2001.

 

L’articolo 34-bis del D.lgs. 165/2001 stabilisce l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di utilizzare il personale già collocato in disponibilità o in mobilità prima di avviare le procedure per le nuove assunzioni. Le assunzioni effettuate in violazione di tale previsione sono nulle di diritto.

In particolare, le pubbliche amministrazioni, prima di avviare le procedure di assunzione del personale, devono comunicare al Dipartimento della funzione pubblica una serie di informazioni relative al personale per il quale si intende bandire il concorso, con particolare riguardo per l’area, il livello (ovvero la posizione economica all’interno dell’area) e la sede di destinazione.

Avvenuta l’assegnazione del dipendente in disponibilità, l’amministrazione provvede ad iscrivere lo stesso nei propri ruoli; conseguentemente, il rapporto di lavoro prosegue con l’amministrazione che ha comunicato l’intenzione di bandire il concorso.

Le amministrazioni possono inoltre avviare la procedura di assunzione mediante concorso per tutte le posizioni che non sono state coperte con assegnazione di personale in disponibilità, decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica.

 


 

Articolo 25
(Disposizioni tributarie in materia di accisa)

L’articolo 25 interviene in materia di accisa, disponendo aumenti scadenzati (dal 10 ottobre 2013, dal 1° gennaio 2014 e dal 1° gennaio 2015) delle aliquote di accisa relativi alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all’alcole etilico.

 

Ai sensi della normativa vigente, l’Allegato 1 al testo unico delle imposte sulla produzione e sui consumi (D.Lgs. n. 504 del 1995) indica le seguenti aliquote di accisa per tali prodotti:

a)    birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato;

b)    prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro;

c)    alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro.

 

Sulla materia è recentemente intervenuto il D.L. 8 agosto 2013, n. 91, recante “Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo” (in corso di conversione – A.S. 1014), che, all’articolo 14, comma 2, ha provveduto a rideterminare tali aliquote, per il 2014 e a decorrere dal 2015, nelle seguenti misure:

 

 

euro per:

2013

2014

2015

birra

ettolitro e per grado-Plato

2,35

2,39

2,48

prodotti alcolici intermedi

ettolitro

68,51

69,78

72,28

alcole etilico

ettolitro anidro

800,01

814,81

844,01

 

L’articolo 25 in esame provvede, al comma 1, ad aumentare le aliquote di accisa di tali prodotti con decorrenza dal 10 ottobre 2013, nelle seguenti misure:

a)   birra: euro 2,66 per ettolitro e per grado-Plato;

b)   prodotti alcolici intermedi: euro 77,53 per ettolitro;

c)   alcole etilico: euro 905,51 per ettolitro anidro.

 

Il comma 2, a fini di coordinamento con quanto disposto dal D.L. n. 91 del 2013, stabilisce che le aliquote di accisa rideterminate dall'articolo 14, comma 2, del D.L. n. 91 per il 2014 e a decorrere dal 2015 sono fissate nelle seguenti misure indicate al successivo comma 3 del presente articolo:

a)   a decorrere dal 1° gennaio 2014:

b)   birra: euro 2,70 per ettolitro e per grado-Plato;

c)   prodotti alcolici intermedi: euro 78,81 per ettolitro;

d)   alcole etilico: euro 920,31 per ettolitro anidro.

e)   a decorrere dal 1° gennaio 2015:

f)     birra: euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato;

g)   prodotti alcolici intermedi: euro 87,28 per ettolitro;

h)   alcole etilico: euro 1019,21 per ettolitro anidro.

 

In sostanza, quanto disposto dall’articolo 14, comma 2, del D.L. n. 91 del 2013, viene superato e incluso nelle misure indicate dal presente articolo 25.

Conseguentemente la misura delle aliquote di accisa per i tre prodotti considerati viene ad avere la seguente evoluzione temporale:

 

 

fino al 9/10/2013

dal 10/10/2013

dal
1/1/2014

dal
1/1/2015

Birra: per ettolitro e per grado-Plato

2,35

2,66

2,70

2,99

Prodotti alcolici intermedi: per ettolitro

68,51

77,53

78,81

87,28

Alcole etilico: per ettolitro anidro

800,01

905,51

920,31

1.019,21

 

La relazione tecnica stima aumenti di entrate da accise pari a 11,7 milioni nel 2013, a 130,5 milioni nel 2014 e a 215,9 milioni a decorrere dal 2015, unitamente a maggiori entrate da IVA per 1,6 milioni nel 2013, a 18,9 milioni nel 2014 e a 31,3 milioni a decorrere dal 2015. Contestualmente vengono indicate minori entrate negli anni 2014-2016, sia in termini di IRES/IRPEF (rispettivamente -1,4 milioni, -15 milioni e -19,1 milioni), ché in termini di IRAP (rispettivamente -0,3 milioni, -2,9 milioni e -3,6 milioni).

 


 

Articolo 26
(Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale)

L’articolo 26, attraverso una novella all’articolo 10 del D.Lgs. n. 23 del 2011 (c.d. federalismo municipale), interviene in tema di determinazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, relativamente ai trasferimenti immobiliari.

 

La disciplina prevista dall’articolo 10 del D.Lgs. n. 23 del 2011

 

L’articolo 10 del decreto legislativo in materia di federalismo fiscale ha modificato – a decorrere dal 1° gennaio 2014 - la vigente disciplina dell’imposta di registro, sostituendo - nel dettaglio - il comma 1 dell’articolo 1 della Tariffa (Parte prima) allegata al relativo Testo Unico (D.P.R. 24 aprile 1986, n. 131).

 

L’imposta di registro è un’imposta indiretta che si applica ai trasferimenti: essa colpisce gli atti elencati nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986.

Ai fini dell’applicazione dell’imposta, si intende per registrazione in termine fisso la registrazione da richiedersi entro un determinato numero di giorni dalla data di formazione dell’atto. La registrazione in caso d’uso (articolo 6 del D.P.R. n. 131 del 1986) si verifica quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di un'obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento.

L’imposta può essere applicata in misura fissa (per un ammontare specifico, legato al tipo di atto imponibile) ovvero proporzionalmente (applicando l’aliquota prevista nella tariffa al valore dell’atto).

 

Nella formulazione vigente, che si applicherà sino al 1° gennaio 2014 (termine dal quale troverà applicazione la nuova disciplina), il comma 1 fissa all’8 per cento la misura dell’aliquota dell’imposta di registro applicabile agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere, nonché agli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento (compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi) ai provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e ai trasferimenti coattivi.

Ove l’atto abbia ad oggetto fabbricati e relative pertinenze, essa è parti al 7 per cento. Le imposte ipotecaria e catastale, per l’acquisto di fabbricati diversi dalla abitazione principale, si applicano rispettivamente nella misura del 2 e dell’1 per cento. Complessivamente, dunque, l’imposizione indiretta che attualmente grava sugli atti traslativi di fabbricati diversi dalla “prima casa” è pari al 10 per cento.

 

Le norme vigenti prevedono misure d’imposta differenziate – e in determinati casi agevolate - a seconda del soggetto coinvolto nel trasferimento (ad es. Onlus) ovvero di immobile soggetto a trasferimento (ad es. immobili di interesse storico, artistico e archeologico) oppure in ragione di entrambi gli elementi (terreni agricoli nei confronti di soggetti non imprenditori agricoli).

All’acquisto dell’abitazione principale (così come per gli immobili di interesse storico, artistico e archeologico) si applica l’imposta di registro nella misura del 3 per cento, mentre le imposte ipotecarie e catastali sono dovute in misura fissa (articolo 1 della tariffa allegata al D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 347 e articolo 10, comma 2 del medesimo D.Lgs. n. 347/1990).

In caso di trasferimento a favore dello Stato, di enti pubblici territoriali o consorzi costituiti esclusivamente fra gli stessi, di comunità montane, di Onlus ovvero per gli immobili situati all’estero è dovuta l’imposta in misura fissa.

Per il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato e esente dall’IVA ai sensi dell’articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del DPR n. 633/1972, ed effettuato nei confronti di imprese, si applica l’imposta di registro nella misura dell’1 per cento.

 

La lettera a) del comma 1 dell’articolo 10 sostituisce integralmente il comma 1, articolo 1 della Tariffa, stabilendo che, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, l’imposta di registro si applichi nella misura del 9 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere, agli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento (compresa la rinuncia agli stessi) ai provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità ed ai trasferimenti coattivi.

Se il trasferimento investe case di abitazione, sempre che non si tratti di un immobile appartenente alle categorie catastali A1, A8 e A9 (immobili signorili, ville e castelli), la misura dell’aliquota è pari al 2 per cento ove ricorrano le condizioni indicate dalla nota II-bis) dell'articolo 1 della Tariffa.

 

Il successivo comma 3, in conseguenza delle modifiche apportate al TU sull’imposta di registro e delle nuove aliquote di imposta, esenta i predetti trasferimenti immobiliari dalle altre imposte indirette, nonché tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti, posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari.

 

La nota II-bis dell'articolo 1 della Tariffa disciplina le condizioni per l’applicazione dell’imposta di registro con aliquota agevolata agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse.

In particolare, si prescrive che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquisito come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto. Inoltre, nell'atto di acquisto l'acquirente deve dichiarare di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare; di non essere titolare, neppure per quote, anche

in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge, con le agevolazioni fiscali indicate dalla norma stessa. Infine, in caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto, la norma consente di effettuare le suddette dichiarazioni, comunque riferite al momento in cui si realizza l'effetto traslativo, oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare.

 

La lettera b) del comma 1 prevede l’abrogazione di tutte le note dell’articolo 1 della Tariffa, fatta salva la predetta nota II-bis), nella quale è coerentemente modificata (successiva lettera c)) la misura dell’aliquota agevolata applicabile (2 per cento in luogo del vigente 3 per cento).

 

Il comma 2 prevede una misura minima di imposta, applicabile alle ipotesi appena illustrate (trasferimenti immobiliari, come disciplinati dal comma 1), pari a 1.000 euro.

Le norme (comma 4) prevedono, infine, una generale abolizione di tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie anche previste da leggi speciali.

Infine, il comma 5 reca la decorrenza delle norme introdotte che troveranno applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2014.

 

 

Il comma 1, novellando il comma 3 dell’articolo 10 del D.Lgs. n. 23 del 2011, da un lato conferma l’esenzione dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2, e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari, dall’altro li assoggetta a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro (mentre nel testo previgente, che sarebbe stato applicato dal 1° gennaio 2014, era prevista l’esenzione totale).

 

Il comma 2 eleva da 168 a 200 euro l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in tutti quei casi in cui esso sia stabilito in misura fissa da disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014.

 

Il comma 3 specifica che tale aumento a 200 euro disposto dal comma 2 ha effetto dal 1° gennaio 2014 e, in particolare, ha effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonché per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data.

 

In sostanza, l’articolo 26 in esame:

§      conferma il regime di esenzione dall'imposta di registro da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell’articolo 10 del decreto sul federalismo municipale (D.Lgs. n. 23/2011), agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e agli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari;

§      assoggetta ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale relative ai medesimi atti alla misura fissa di 50 euro (mentre precedentemente venivano esentati);

§      in tutti i casi in cui la normativa vigente stabilisce che le imposte di registro, ipotecaria e catastale siano liquidate in misura fissa, il relativo importo aumenta, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, da 168 a 200 euro.

 

In tema di tassazione sui trasferimenti immobiliari, si ricorda che nell’ambito delle proposte di legge in materia fiscale all’esame della Commissione Finanze (A.C. 282 e abb.), emerge, fra i criteri direttivi che dovrebbero guidare la riforma del catasto, la necessità di prevedere, contestualmente all’efficacia impositiva dei nuovi valori catastali, la modifica delle aliquote, delle eventuali deduzioni, detrazioni o franchigie, finalizzata ad evitare un aggravio del carico fiscale medio, con particolare riferimento alle imposte sui trasferimenti. E’ inoltre prevista una delega al Governo per la revisione delle imposte di bollo, di registro, ipotecaria e catastale, e delle altre imposte di trascrizione e di trasferimento, secondo principi direttivi volti alla semplificazione degli adempimenti e razionalizzazione delle aliquote, allaccorpamento o soppressione di fattispecie particolari, al coordinamento con i decreti attuativi in tema di federalismo fiscale municipale.

 

Al riguardo, nel documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sulla fiscalità immobiliare svolta dalla Commissione Finanze del Senato, la Commissione, condividendo le preoccupazioni per la congiuntura fortemente negativa del mercato immobiliare, propone di adottare misure sul lato delle compravendite, riducendo gli oneri per i contraenti sul fronte delle spese accessorie (notarili, certificazioni tecniche, eccetera) nonché riducendo le imposte sui trasferimenti.

 

In particolare, il Consiglio nazionale del notariato ha fatto notare come l’adozione di misure volte a trasferire il carico fiscale verso i consumi ed i beni immobili, (come indicato nella Raccomandazione del Consiglio europeo sul programma nazionale di riforma 2013 dell’Italia), deve cercare un equilibrio tra le diverse forme di imposizione immobiliare, che risulterebbero probabilmente insostenibili se concentrate esclusivamente sulle imposte sulla proprietà (ossia su un’imposizione relativa a situazioni “statiche”). Infatti, rispetto al pagamento di queste ultime i contribuenti potrebbero incorrere in situazioni di difficoltà per mancanza di liquidità, mentre agli stessi potrebbe risultare più “accettabile” il pagamento delle imposte sui trasferimenti, in quanto connesse a movimentazioni di ricchezza.

Si propone di prevedere, a regime, la possibilità di pagare un’imposta sostitutiva delle plusvalenze immobiliari anche per fattispecie diverse dalle cessioni di terreni agricoli e immobili abitativi infraquinquennali, graduando l’aliquota in relazione allutilità sociale degli interventi; di ridurre la differenza tra l’imposizione degli atti soggetti a IVA e quella delle transazioni soggette all’imposta di registro con il c.d. prezzo valore.

Si propone di estendere, già da subito e dunque a prescindere dall'aggiornamento delle rendite il sistema di tassazione c.d. “prezzo valore” agli immobili non abitativi o ipotizzare un sistema più valido di OMI sul versante della determinazione dei valori.

Si propone, infine, una razionalizzazione dell’imposizione sulle sistemazioni familiari, soprattutto con riferimento a quelle 'intrafamiliari' realizzate tra parenti in linea collaterale e quindi non assistite da franchigie di particolare spessore, dando rilievo alla matrice unitaria e unificante del complessivo progetto di trasmissione generazionale.

 


 

Articolo 27
(Norme finanziarie)

L’articolo 27 reca, al comma 1, il rifinanziamento del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) e ai commi 2 e 3 le norme di copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento.

 

Il comma 1 rifinanzia il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di 3 milioni di euro per l’anno 2014, di 50 milioni per l’anno 2015 e di 15 milioni a decorrere dall’anno 2016.

 

Si ricorda che il Fondo ISPE è stato istituito dall'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282 del 2004 al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il Fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze (cap. 3075) viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari. Per quanto concerne le risorse finanziarie, si ricorda che nella legge di bilancio 2013-2015 (legge n. 229/2012 e relativo D.M. Economia 31 dicembre 2012 di riparto in capitoli dei programmi di spesa) il Fondo presentava una dotazione pari a 16,9 milioni per il 2013, 14,4 milioni per il 2014 e a 29,7 milioni per il 2015.

Si ricorda che la dotazione del Fondo è stata via via ridotta, a copertura di una serie di disposizioni legislative intercorse successivamente all'approvazione della legge di bilancio. Si ricorda, da ultimo, che a valere sulle risorse del Fondo è stata posta la copertura finanziaria degli oneri relativi all’indennità da corrispondersi al Commissario straordinario per gli interventi di spending review, pari a 150.000 euro per l'anno 2013[25], 300.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e a 200.000 euro per l'anno 2016, dall’articolo 49-bis del D.L. n. 69/2013.

 

I commi 2 e 3 dispongono le norme per la copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento, quantificati complessivamente in 13 milioni di euro per l’anno 2013, 326,6 milioni di euro per l’anno 2014, 450,1 milioni di euro per l’anno 2015, 471,6 milioni di euro per l’anno 2016, 473,6 milioni di euro per l’anno 2017 e 475,6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019.

 

Si segnala che, per un presumibile errore materiale, nel comma 2 non è presente la quantificazione degli oneri per il 2018.

 

Gli oneri così quantificati derivano dalle seguenti disposizioni:

§       articolo 1, che stanzia un contributo 15 milioni di euro per l’anno 2014 per l’attribuzione di contributi e benefici a favore degli studenti;

§       articolo 2, che incrementa di 100 milioni di euro annui, a decorrere dal 2014, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio agli studenti universitari;

§       articolo 3, comma 4, che prevede l’erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti, nell’a.a. 2013-2014, presso le Istituzioni AFAM, per un importo complessivo di 6 milioni di euro per l’anno 2014;

§       articolo 5, commi 1 e 3, che prevede il potenziamento dell’offerta formativa attraverso l’assunzione di docenti di geografia (comma 1) e un contributo di 3 milioni nel 2014 per la realizzazione di progetti didattici nei musei (comma 3);

§       articolo 6, comma 2, che reca l’assegnazione di 2,7 milioni nel 2013 e di 5,3 milioni nel 2014 alle istituzioni scolastiche statali per l’acquisto dei libri di testo;

§       articolo 7, comma 3, che autorizza la spesa di 3,6 milioni nel 2013 e di 11,4 milioni nel 2014 al fine di favorire gli ampliamenti dell'offerta formativa (prolungamento orario scolastico);

§       articolo 8, comma 2, che autorizza una spesa di 1,6 milioni di euro nel 2013 e 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2014, quale contributo per le spese di organizzazione e programmazione delle attività di orientamento per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado;

§       articolo 10, commi 1 e 3, che reca disposizioni finalizzate alla promozione di mutui per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica, stanziando contributi pluriennali nel limite di 40 milioni di euro annui per la durata dell’ammortamento del mutuo, a decorrere dall’anno 2015;

§       articolo 11, che reca un’autorizzazione di spesa per il 2013 ed il 2014 per consentire alle scuole statali secondarie di secondo grado di offrire agli studenti la connettività WI-FI per i materiali ed i contenuti didattici digitali;

§       articolo 15, che reca disposizioni in tema di personale scolastico;

§       articolo 16, commi 1 e 3, che autorizzano una spesa complessiva di 20 milioni di euro per il 2014 per il miglioramento del rendimento della didattica e il potenziamento delle capacità organizzative del personale scolastico;

§       articolo 17, commi 1 e 8, che recano, rispettivamente, nuove modalità di reclutamento dei dirigenti scolastici, e l’integrazione delle commissioni nel caso di rinnovo di procedure concorsuali annullate;

§       articolo 19, comma 4, che autorizza, per il 2014, la spesa di 3 milioni di euro per gli Istituti superiori di studi musicali, ex pareggiati;

§       articolo 24, comma 1, che autorizza alcune assunzioni presso enti di ricerca;

§       articolo 25, relativamente alle minori entrate IRES, IRPEF e IRAP in conseguenza dell’aumento delle aliquote di accisa relativa alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all’alcole etilico;

§      articolo 27, comma 1, che rifinanzia il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di 3 milioni di euro per l’anno 2014, di 50 milioni per l’anno 2015 e di 15 milioni a decorrere dall’anno 2016.

 

A tali oneri complessivi si provvede:

a)         quanto a 13 milioni di euro per l’anno 2013, a 315,5 milioni per l’anno 2014, a 411,2 milioni per l’anno 2015 e a 413,2 milioni a decorrere dall’anno 2016, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 25 (aumento delle aliquote di accisa relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all’alcole etilico ) e 26 (modifiche al regime delle imposte di registro, ipotecaria e catastale);

b)        quanto a 8,7 milioni di euro per l’anno 2014, a 34,9 milioni per l’anno 2015 e a 52,3 milioni a decorrere dall’anno 2016 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2 della L. 92/2012, relativa alle risorse per ammortizzatori sociali;

Si ricorda che l'articolo 2, comma 65, della legge 92/2012 ha disposto uno stanziamento volto ad incrementare il Fondo sociale per l'occupazione e formazione di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, 700 milioni di euro per il 2015 e 400 milioni di euro per il 2016, risorse destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.

Anche l'articolo 1, commi 253-255, della L. 228/2012 ha disposto il finanziamento di ammortizzatori sociali in deroga nelle Regioni, in relazione a misure di politica attiva e ad azioni innovative e sperimentali di tutela dell'occupazione, attraverso specifici incrementi del Fondo sociale per l'occupazione e formazione. Più specificamente, il comma 253 ha previsto la possibilità di finanziare gli ammortizzatori sociali in deroga nelle Regioni, attraverso la riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007/2013 oggetto del Piano di Azione e Coesione. A tal fine il Fondo sociale per occupazione e formazione (di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 185/2008), viene incrementato, per il 2013, della parte di risorse relative al finanziamento, nelle medesime Regioni da cui i fondi strutturali provengono, degli ammortizzatori sociali in deroga. La parte di risorse relative alle misure di politica attiva è gestita dalle Regioni interessate.

Si ricorda, inoltre, che gli ammortizzatori sociali in deroga sono stati oggetto di rifinanziamenti ad opera di successivi provvedimenti.

Più specificamente, il D.L. 54/2013, all’articolo 4, comma 1, lettera a), ha incrementato di 250 milioni il Fondo sociale per l’occupazione e formazione (mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per lo sgravio contributivo dei contratti di produttività) per il 2013, mentre l’articolo 21, comma 1, del D.L. 63/2013 ha disposto un incremento di 47,8 milioni di euro per l'anno 2013 e di 121,5 milioni di euro per l'anno 2014 del medesimo Fondo.

Da ultimo, l’articolo 10 del D.L. 102/2013 ha disposto un ulteriore incremento, per l’anno 2013, di 500 milioni di euro del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, mantenendo ferme le risorse già destinate alla medesima finalità dal richiamato articolo 1, comma 253, della L. 228/2012.

c)         quanto a 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2014 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa rimodulabili di parte corrente iscritti nel bilancio del Ministero dell’istruzione, università e ricerca, nell’ambito del programmaIniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio” della missione “Istruzione scolastica”;

d)         quanto a 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2014 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa destinati all’edilizia e alle attrezzature didattiche e strumentali iscritti nel bilancio del Ministero dell’istruzione, università e ricerca, nell’ambito del programma “Istituti di alta cultura” della missione “Istruzione universitaria”, di cui all’articolo 1, comma 131, della legge n. 311/2004;

e)         quanto a 1,4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa rimodulabili di parte corrente iscritti nel bilancio del Ministero dell’istruzione, università e ricerca, nell’ambito del programmaSistema universitario e formazione post-universitaria” della missione “Istruzione universitaria”;

f)          quanto a 0,6 milioni di euro per l’anno 2015, 2,6 milioni per l’anno 2016, 4,6 milioni per l’anno 2017 e a 6,6 milioni a decorrere dall’anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica di cui all’articolo 1, comma 870, della legge n. 296/2006.

Si ricorda che il FIRST è stato istituito dall’art. 1, co. 870–874, della L. finanziaria 2007 nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca. In esso confluiscono le risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), del Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB) ( abrogato dall’art. 63, comma 1, lett. a), del decreto legge 83/2012), del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS - ora, Fondo per lo sviluppo e la coesione), per quanto di competenza del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, e le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale delle università (PRIN). Inoltre, ai sensi dell’art. 1, co. 758, della predetta legge finanziaria, il FIRST è finanziato a valere sulle risorse del Fondo per l’erogazione del trattamento di fine rapporto (TFR), istituito presso l’INPS. Il Fondo è alimentato in via ordinaria dai conferimenti annualmente disposti dalla legge finanziaria, dai rientri dei contributi concessi sotto forma di credito agevolato e dalle risorse assegnate dal CIPE, nell’ambito del riparto del FAS (ora, del Fondo per lo sviluppo e la coesione). La ripartizione delle risorse del Fondo avviene con decreto interministeriale emanato dal MIUR, di concerto con il MEF, in attuazione delle indicazioni contenute nel Programma nazionale della ricerca .

Le risorse assegnate al FIRST sono ripartite nell'ambito di due differenti programmi: "Ricerca scientifica e tecnologica di base" (cap. 7245) e "Ricerca scientifica e tecnologica applicata" (cap. 7320). Tuttavia, mentre il cap. 7245 presenta stanziamenti per competenza e cassa per l'intero triennio di programmazione 2013-2015, il cap. 7320 ha uno stanziamento di competenza fino all'anno 2015 di importo esiguo.

 

La Tabella che segue indica gli oneri complessivi per gli anni 2013-2016 e le risorse utilizzate a copertura ai sensi dei commi dell’articolo in esame, come indicate nel prospetto finanziario allegato alla relazione tecnica:

milioni di euro

Art./co.

 

2013

2014

2015

2016

 

ONERI

13,0

326,4

450,2

471,6

1

Welfare dello studente

-

15

-

-

2

Fondo integrativo statale concessione borse di studio

-

100

100

100

3, co. 4

Borse di studio per l’istituzione dell’AFAM

-

6

-

-

5, co. 1

Potenziamento offerta formativa (ora aggiunta geografia)

-

3,3

9,9

9,9

5, co. 3

Potenziamento offerta formativa (funzionamento musei)

-

3

-

6, co. 2

Comodato d’uso libri scolastici alle famiglie

2,7

5,3

-

-

7, co. 3

Contrasto dispersione scolastica - prolungamento orario scolastico

3,6

11,4

-

-

8, co. 2

Percorsi orientamento studenti scuole secondarie di secondo grado

1,6

5

5

5

10, co. 1

Edilizia scolastica – mutui con oneri statali

-

-

40

40

10, co. 3

Detrazioni per liberalità a favore di AFAM e università (minori entrate)

-

3,8

2,2

2,2

11

Wireless nelle scuole

5

10

-

15, co. 1

Misure per docenti di sostegno

-

30,5

118,2

167,8

15, co. 4

Docenti inidonei

-

94,7

94,7

94,7

16, co. 1

Personale scolastico – formazione obbligatoria

-

10

-

16, co. 3

Potenziamento offerta formativa  - accesso gratuito musei personale docente

-

10

 

17, co. 1

Dirigenti scolastici

-

8,3

8,3

8,3

17, co. 8

Integrazioni commissioni di concorso

0,1

0,4

-

19, co. 4

Contributi per AFAM

-

3

-

24, co. 1

Personale enti di ricerca

-

2

4

6

25

Minori entrate alcolici e birra – IRES/IRPEF e maggiori spese IRAP

-

1,7

17,9

22,7

27, co. 1

Fondo ISPE

3

50

15

 

COPERTURA

13,0

326,2

450,1

471,5

a)

Maggiori entrate alcolici (art. 25) e imposte di registro (art. 26)

13,0

315,5

411,2

413,2

b)

Minori risorse ammortizzatori sociali

 

8,7

34,9

52,3

c)

Riduzione stanziamenti correnti programma “Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica per il diritto allo studio” del MIUR

 

1,0

1,0

1,0

d)

Riduzione stanziamenti destinati all’edilizia e alle attrezzature didattiche e strumentali

 

1,0

1,0

1,0

e)

Riduzione stanziamenti correnti programma “Sistema universitario e formazione post-universitaria” del MIUR

 

 

1,4

1,4

f)

Riduzione Fondo FIRST

 

 

0,6

2,6

 

Il comma 2 autorizza il Ministro dell’economia ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 


 

Articolo 28
(Entrata in vigore)

L’art. 28 dispone l’immediata entrata in vigore del decreto-legge, nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

 



[1]     La Strategia Europa 2020 s'impernia su cinque obiettivi su scala europea riguardanti l'occupazione, la ricerca, l'istruzione, la riduzione della povertà e i cambiamenti climatici/l'energia, che sono poi tradotti in obiettivi nazionali per riflettere la situazione e le circostanze specifiche di ogni paese.

[2]     Si ricorda che a giugno 2013 il tasso di disoccupazione giovanile in Italia ha superato il 38 per cento.

[3]     Per una esposizione dettagliata delle risorse stanziate fino al termine della XVI legislatura si rinvia alla scheda http://leg16.camera.it/561?appro=62&Sicurezza+degli+edifici+scolastici.

[4]     Per un commento delle citate disposizioni dettate dall’art. 18 del D.L. 69/2013 si veda http://documenti.camera.it/leg17/dossier/testi/D13069b.htm#_Toc362444455 e, per le successive modifiche apportate dal Senato ai soli commi 8 e 8-ter, http://documenti.camera.it/leg17/dossier/testi/D13069c.htm#_Toc363729695.

[5]     L’Agenda digitale europea (AGE) è una delle sette cosiddette iniziative faro della strategia Europa 2020 (Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (COM(2010)2020), lanciata a marzo 2010 dalla Commissione europea, con l’intento di uscire dalla crisi e di preparare l’economia dell’UE alle sfide del prossimo decennio.

[6]     L’istituto della reggenza è regolato, unitamente ad altri Incarichi aggiuntivi, dall’art. 19 del Contratto collettivo nazionale per il personale dirigente dell’area V siglato l’11 aprile 2006. Esso si configura come incarico di natura obbligatoria, non declinabile.

[7]     La distinzione fra Scuole europee di tipo I, di tipo II, nonché di tipo III, compare nelle conclusioni della riunione ministeriale sul futuro delle Scuole europee svoltasi a Bruxelles il 13 novembre 2006, di cui al Documento 2007-D-151, quale convenzione di linguaggio per distinguere le diverse tipologie di scuole che possono impartire l’insegnamento europeo con conseguimento del baccalaureato europeo.

Al tipo I, si legge nel documento, appartengono “le attuali classiche Scuole europee”.

Le Scuole di tipo II sono scuole nazionali o internazionali che assicurano l’educazione europea ai figli del personale dell’Unione europea nelle sedi dove si trovano le Agenzie europee o equivalenti e che sono autorizzate a proporre il Baccalaureato europeo. Esse devono ricevere l’accreditamento dal Consiglio superiore delle Scuole europee. Vi sono comprese le Scuole di Parma, di Dunshauglin (Irlanda), di Heraklion (Creta), di Strasburgo, di Helsinky e di Cadarache (Francia).

Le Scuole di tipo III potrebbero essere costituite, indipendentemente dall’esistenza di una Agenzia o di una istituzione dell’Unione europea, qualora uno Stato membro decida di prendere questa iniziativa.

[8]     L’art. 39, co. 1, della L. 449/1997 (collegata alla manovra finanziaria per il 1998) ha posto in campo agli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche il dovere di una programmazione triennale delle assunzioni. Ai sensi del co. 3-bis, a decorrere dal 1999, a tutte le amministrazioni e per tutte le nuove procedure di reclutamento e le nuove assunzioni si applica la disciplina autorizzatoria prevista dal co. 3, che affida al Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, la definizione preliminare delle priorità da soddisfare, tenuto conto, in particolare, delle esigenze di introduzione di nuove professionalità. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale.

[9][9]    L’istituto della mobilità intercompartimentale è disciplinato dall’articolo 29-bis del D.lgs. 165/2001, il quale stabilisce che, al fine di favorire i processi di mobilità fra i comparti di contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni, con specifico D.P.C.M. venga definita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione.

[10]    Con l’art. 1 del D.lgs. 1277/1948 è stata attribuita la qualifica di insegnanti tecnico-pratici al personale tecnico operante presso gli istituti e le scuole di istruzione tecnica (capi officina, tecnici agrari, maestre di laboratorio e assistenti); ai medesimi è stato, inoltre, riconosciuto lo stato giuridico e il trattamento economico e di carriera dei docenti, entro i limiti prescritti dal medesimo D.lgs.

[11]    Con riferimento alla classe di concorso C999, si ricorda che l’art. 8, co. 3, della L. 124/1999 ha disposto il trasferimento alle dipendenze dello Stato, con inquadramento nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici, del personale di ruolo che rivestiva il profilo professionale di insegnante tecnico-pratico o di assistente di cattedra appartenente al VI livello nell'ordinamento degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali.

Le modalità applicative per il trasferimento sono state emanate con DM 23 luglio 1999 (G.U. n. 16 del 21 gennaio 2000).

Relativamente alla classe di concorso C555, si ricorda che la classe di concorso LII/C – Esercitazioni di pratica professionale, istituita con DM 3 settembre 1982 (S.O. alla G.U. n. 285 del 15 ottobre 1982) è stata soppressa con DM 24 novembre 1994, n. 334 (S.O. alla G.U. n. 16 del 20 gennaio 1995).

In particolare, l’art. 4, co. 9, del DM 334/1994 ha stabilito che ai docenti di ruolo della soppressa classe di concorso LII/C è consentita la riconversione professionale in base ai titoli di studio posseduti.

[12]    Le Scuole pubbliche di formazione e la disciplina del sistema di reclutamento e formazione dei dirigenti e dei funzionari delle amministrazioni dello Stato sono stati oggetto di una recente riforma operata con il D.P.R. 70/2013, in attuazione dell’art. 11, co. 1, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012).

Ai sensi del regolamento, è istituito il Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica che è composto dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), ridenominata Scuola nazionale dell’amministrazione, nonché dall’Istituto diplomatico “Mario Toscano”, dalla Scuola superiore dell’economia e delle finanze, dalla Scuola superiore dell’amministrazione dell’interno – SSAI, dal Centro di formazione della difesa e dalla Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche.

In base alla disciplina generale sul reclutamento dei dirigenti (art. 28 del D.lgs. n. 165/2001, come successivamente modificato, e art. 7, D.P.R. n. 70/2013), l’accesso alla qualifica avviene per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni, ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell’amministrazione. La percentuale sui posti di dirigente disponibili riservata al corso-concorso non può essere inferiore al 50%.

[13]    L’esonero può essere concesso anche ai docenti addetti alla vigilanza delle sezioni staccate o di sedi coordinate, anche qualora non siano individuati dal dirigente per attività di collaborazione.

[14]    Si veda quanto riferito dal relatore nel corso della seduta della 7a Commissione del 24 maggio 2011: http://www.senato.intranet/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=16&id=555097

[15]    In particolare, come esposto dal relatore nel corso della citata seduta del 24 maggio 2011, “Il Direttore generale ha riferito altresì che gli organici sono fermi al 1999 per cui, concluse le graduatorie ad esaurimento, sono state fatte graduatorie di istituto; restano dunque circa 600 docenti precari che occorrerà stabilizzare. Analogamente, ha reso noto che esistono circa 300 precari nelle strutture amministrative che attendono la stabilizzazione”.

[16]    La direttiva 1999/70/CE recepisce l’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dalle parti sociali a livello europeo (UNICE, CEEP e CES), il quale, per quanto riguarda la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato (clausola 5), si limita a prevedere che gli Stati membri (previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse) debbano introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative alle “ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti” e alla “durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi”.

[17]    Ai sensi dell’art. 6, co. 1, del DPR 132/2003, il direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'istituzione e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione. Il direttore inoltre svolge la funzione di convocare e presiedere il consiglio accademico.

[18]    Al riguardo, si ricorda che il Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, nell’adunanza del 17 maggio 2004, numero della sezione 2708/2004, esprimendosi sullo schema di regolamento concernente “Ordinamenti didattici, requisiti di idoneità dei docenti e delle sedi, programmazione e sviluppo del sistema dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica” (emanato successivamente, con titolo differente, con DPR n. 212 del 2005), evidenziava (punto 24) che, “secondo il Ministero ‘dal momento che il presente regolamento integra quanto già disciplinato dal DPR 132/2003, il quadro complessivo del nuovo sistema dell’alta formazione è ultimato e risulta dal complesso dei due provvedimenti’”. Al riguardo la Sezione richiamava l’attenzione (punto 25) sulla previsione contenuta nell’art. 2, co. 7, lett. c), della L. 508/1999, secondo cui i regolamenti governativi disciplinano anche le modalità di trasformazione di cui al comma 2. E concludeva (punto 26) rilevando che “Nel disegno legislativo, quindi, la trasformazione non è automatica, ma consegue all’attuazione di un procedimento delineato dalla disciplina regolamentare. Questi aspetti non risultano adeguatamente trattati né nel presente schema normativo, né nel regolamento di cui al DPR n. 132/2003. Pertanto, sarà cura dell’amministrazione completare il segmento di disciplina mancante, definendo compiutamente le modalità concrete della trasformazione”.

[19]    Ai sensi dell’art. 1, co. 1, della L. 264/1999 sono programmati a livello nazionale, in particolare, gli accessi:

a)      ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, in architettura, nonché ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie;

b)      ai corsi di laurea in scienza della formazione primaria e alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario;

c)      ai corsi di formazione specialistica dei medici;

d)      alle scuole di specializzazione per le professioni legali;

e)      ai corsi universitari di nuova istituzione o attivazione, su proposta delle università.

[20]    Il comitato di selezione valuta anche le indicazioni di nominativi, con relativi curricula, fornite, sulla base di bandi ad evidenza pubblica in Italia e all'estero, dagli interessati, da istituzioni, accademie, società scientifiche, da esperti, nonché da istituzioni ed organizzazioni degli studenti e delle parti sociali.

[21]    Il comitato di selezione è composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale ed internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore.

[22]    Istituto superiore di sanità (ISS), Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S), Agenzia italiana del farmaco (AIFA), Agenzia spaziale italiana (ASI), Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), istituti zooprofilattici sperimentali.

[23]    L'art. 5 del d.lgs. 213/2009 ha disposto che, in conformità alle linee guida enunciate nel Programma nazionale della ricerca, i consigli di amministrazione dei singoli enti, previo parere dei rispettivi consigli scientifici, adottano un piano triennale di attività (PTA), aggiornato annualmente, ed elaborano un documento di visione strategica decennale. Il piano è valutato e approvato dal MIUR, anche ai fini della identificazione e dello sviluppo degli obiettivi generali di sistema, del coordinamento dei PTA dei diversi enti di ricerca, nonché del riparto del fondo ordinario.

[24] http://documenti.camera.it/leg16/dossier/Testi/DV0028-I.htm

[25]    Rispetto ai 78.000 euro previsti dalla normativa previgente di cui all’articolo 15 del D.L. 52/2012.