Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni - D.L. 101/2013 ' A.C. 1682-A - Documentazione per l'esame in Assemblea
Riferimenti:
AC N. 1682/XVII   DL N. 101 DEL 31-AGO-13
Serie: Progetti di legge    Numero: 80    Progressivo: 1
Data: 22/10/2013
Descrittori:
DECRETO LEGGE 2013 0101   ORGANIZZAZIONE DI UFFICIO
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
XI-Lavoro pubblico e privato
Altri riferimenti:
AS N. 1015/XVII     

 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni

D.L. 101/2013 – A.C. 1682-A

Documentazione per l’esame in Assemblea

 

 

 

 

 

 

n. 80/1

 

 

 

22 ottobre 2013

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi

Dipartimento Istituzioni

( 066760-3855 / 066760-9475 – * st_istituzioni@camera.it

 

Dipartimento Lavoro

( 066760-4884 – * st_lavoro@camera.it

 

 

 

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File: d13101a .doc

 


INDICE

Schede di lettura

Contenuto                                                                                                           3

§      Contenimento delle spese delle pubbliche amministrazioni                           3

§      Dotazioni organiche, eccedenze e mobilità                                                    4

§      Dirigenti pubblici                                                                                              6

§      Assunzioni nelle pubbliche amministrazioni                                                   7

§      Misure per la stabilizzazione del personale                                                  10

§      Autorità nazionale anticorruzione                                                                  12

§      Trasporti                                                                                                        12

§      Corpo nazionale dei vigili del fuoco                                                               12

§      Scuole italiane all'estero e Istituti italiani di cultura                                        13

§      Agenzia per la coesione territoriale                                                               13

§      Disposizioni in materia ambientale                                                               14

§      Altre disposizioni di natura organizzativa                                                      14

Formulazione del testo                                                                                   19

I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva                             21

 

 


Schede di lettura

 


 

Contenuto

Il disegno di legge è stato approvato in prima lettura dal Senato il 10 ottobre e trasmesso alla Camera dei deputati il 14 ottobre 2013 (A.C. 1682). Il testo, originariamente composto da 13 articoli, all'esito dell'esame presso il Senato e presso le Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavoro, risulta formulato in 19 articoli.

 

Per quanto concerne il campo di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto, con una norma di coordinamento finale con l'ordinamento regionale e, con riferimento all'ordinamento delle autonomie speciali, è stata inserita (art. 12-bis) una clausola di "compatibilità" in base alla quale le disposizioni del provvedimento non modificano il quadro delle competenze definite dagli statuti e dalle relative norme di attuazione; esse si applicano pertanto in quegli ordinamenti solo in quanto non contrastino con le speciali attribuzioni di quegli enti.

 

Il contenuto dell'articolato è di seguito sinteticamente illustrato per ambiti di materie e/o finalità complessive delle disposizioni, evidenziando le modifiche apportate nel corso dell’esame in sede referente.

 

Per un'analisi in dettaglio delle disposizioni del decreto, si rinvia al dossier predisposto dal Servizio studi della Camera per l'esame in sede referente: Camera dei deputati, Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. D.L. 101/2013 - A.C. 1682. Schede di lettura, 14 ottobre 2013.

Contenimento delle spese delle pubbliche amministrazioni

Il decreto-legge contiene alcune disposizioni direttamente finalizzate ad introdurre misure generali di riduzione della spesa pubblica, con riferimento a particolari tipologie di spesa.

In particolare, sono introdotte (articolo 1) nuove disposizioni per ottenere risparmi di spesa per auto di servizio e per buoni taxi (commi da 1 a 4-bis), nonchè per studi ed incarichi di consulenza (commi da 5 a 7). La disposizione che sanziona l'inadempimento delle misure in materia di autovetture e buoni taxi con il divieto di spese superiori del 60% del limite previsto per il 2013 è stata modificata in sede referente portando il limite al 50%. Inoltre, in sede referente è stata introdotta la facoltà per le pubbliche amministrazioni che non dispongono di un sufficiente numero di vetture di autorizzare i dipendenti all'uso del mezzo proprio in casi strettamente necessari (nuovo comma 4-ter).

Alcune disposizioni sono state introdotte nel corso dell'esame del provvedimento al Senato con la medesima finalità di razionalizzazione della spesa:

·         si confermano, per gli enti previdenziali privatizzati, le misure per la realizzazione di risparmi di gestione, già disposte dall'articolo 10-bis del D.L. 76/2013 (art. 1, comma 8-bis);

·         si consente alle amministrazioni pubbliche di provvedere alla revisione, con riduzione del prezzo, dei contratti di servizio stipulati con società ed enti controllati (direttamente o indirettamente), con conseguente riduzione degli oneri contrattuali a carico della pubblica amministrazione (articolo 3-bis). Nel corso dell'esame in sede referente sono state escluse dall'ambito di applicazione della norma le società emittenti strumenti finanziari quotati in borsa e le società dalle stesse controllate;

·         sono dettate norme per potenziare la revisione delle spese di personale del Ministero degli Affari esteri, sia limitando una serie di benefici economici per il personale in servizio all'estero per brevi periodi, sia ridefinendo i contributi per il trasporto di bagagli, mobili e masserizie (articolo 9-bis).

Dotazioni organiche, eccedenze e mobilità

In materia sono presenti una serie di interventi che riguardano diversi istituti della pubblica amministrazione. In particolare:

·         si recano disposizioni per la gestione degli esuberi di personale negli organici delle pubbliche amministrazioni e conseguente gestione delle eccedenze, anche dovute a ragioni funzionali o finanziarie dell'amministrazione (art. 2, commi 1 e 3), escludendo nel contempo gli Ordini e Collegi professionali, a condizione (come specificato in sede referente) che siano in equilibrio economico e finanziario, dalla disciplina sulla riduzione delle dotazioni organiche nella P.A. (art. 2, comma 2); in sede referente è stato altresì specificato l’obbligo di comunicare al Ministero vigilante ogni variazione della consistenza del ruolo dirigenziale e che l’applicazione a Ordini e Collegi professionali della normativa sul pubblico impiego avviene tenendo conto delle peculiarità del settore (art. 2, comma 2-bis). Nel corso dell'esame in sede referente è stato approvato, inoltre, un emendamento in base al quale le amministrazioni, prima dell'adozione delle specifiche procedure previste per le unità di personale in soprannumero all'esito delle riduzioni di organico, si confrontino con le organizzazioni sindacali.

Si riconosce l'applicabilità della disciplina pensionistica (relativa ai requisiti per il trattamento e ai termini di decorrenza) previgente alla riforma introdotta dall'articolo 24 del D.L. 201/2011 per i dipendenti pubblici in soprannumero nel caso in cui essi possano conseguire la decorrenza del trattamento entro il 31 dicembre 2016, termine introdotto nel corso dell'esame in sede referente, in luogo del 31 dicembre 2015 (art. 2, comma 1, lett. a), n. 2). Inoltre viene consentito alle amministrazioni pubbliche che presentano posizioni soprannumerarie o di eccedenza, il passaggio diretto, a domanda, sino al 31 dicembre 2015, del proprio personale, presso il Ministero della giustizia, al fine di ricoprire i posti vacanti del personale amministrativo degli uffici giudiziari (art. 3, comma 1);

·         si forniscono alcune norme di interpretazione autentica relative ai limiti di permanenza in servizio per i dipendenti pubblici (art. 2, commi 4 e 5), nonché sulla risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici in soprannumero che possano conseguire la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2015 (art. 2, comma 6) e sulle modalità di determinazione della complessiva dotazione organica dei dirigenti di prima fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 2, comma 9).

·         per le pubbliche amministrazioni che abbiano provveduto a ridurre le dotazioni organiche in attuazione delle disposizioni del D.L. 95/2012, è rimodulato il termine per l'adozione dei rispettivi regolamenti di organizzazione, stabilendolo al 31 dicembre 2013. Fino a tale data, i Ministeri potranno utilizzare il D.P.C.M. al posto del D.P.R. (art. 2, comma 7);

·         viene abrogata la norma che rimette a un apposito regolamento l'individuazione degli enti presso i quali è possibile richiedere di svolgere la propria attività nell'ambito della mobilità del personale tra settore pubblico e privato (art. 2, comma 9-bis).

 

Il testo originario del decreto introduceva norme in materia di mobilità del personale delle società partecipate da soggetti pubblici (art. 3, commi da 2 a 7), soppressi nel corso dell'esame al Senato.

 

Nel corso dell'esame in sede referente è stato approvato un emendamento che, attraverso una norma di interpretazione autentica, include tra i lavoratori esclusi dall’applicazione delle disposizioni previdenziali dell’articolo 24 del D.L. 201/2011 (cd. riforma Fornero) quelli (compresi i dipendenti di regioni, ASL ed enti strumentali) che avevano in corso, alla data 4 dicembre 2011, l'istituto dell'esonero dal servizio ai sensi di leggi regionali di recepimento (diretto o indiretto) dell’istituto stesso; il lavoratore si considera in ogni caso in esonero dal servizio qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato in seguito a domande presentate prima del 4 dicembre 2011 (art. 2, comma 5-bis e 5-ter).

 

Inoltre, dopo il comma 13-quater dell’articolo 2, sono state introdotte le seguenti disposizioni:

§         una novella all’art. 53 del decreto legislativo 165/2001, che, da un lato commina la nullità di atti amministrativi in caso di violazione di disposizioni in tema di incompatibilità/incumulabilità di incarichi di pubblici dipendenti e, dall’altro, amplia il novero delle fattispecie sottratte a tali disposizioni aggiungendo gli incarichi di docenza e di ricerca scientifica (art. 2, comma 13-quinquies);

§         una novella all’articolo 6-bis, comma 1, del D.lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), al fine di precisare che, dal 1° gennaio 2013, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal citato Codice è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. In conseguenza della predetta novella, è abrogato l’articolo 49-ter del D.L. 69/2013, che prescrive l’obbligo dell’acquisizione della citata documentazione esclusivamente attraverso la BDNCP, per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritti dalle pubbliche amministrazioni a partire da tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto legge n. 69/2013 (art. 2, commi 13-sexies e 13-septies).

Dirigenti pubblici

In tema di dirigenza pubblica, il decreto prevede che all'esito degli interventi di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni che hanno ridotto le rispettive dotazioni organiche in attuazione delle disposizioni del D.L. 95/2012 (c.d. spending review), si procede al conferimento degli incarichi dirigenziali ed, inoltre, stabilisce disposizioni di garanzia delle unità di personale dirigenziale che risulti in soprannumero all'esito delle riorganizzazioni previste (art. 2, comma 8).

Con disposizioni introdotte nel corso dell'esame presso il Senato, è novellato l'articolo 19 del D.Lgs. 165/2001, che disciplina in via generale il conferimento degli incarichi dirigenziali. In particolare:

·         con una modifica all'art. 19, co. 5-bis, del D.Lgs. 165/2001, si aumentano i limiti percentuali degli incarichi dirigenziali anche a soggetti che non appartengono ai ruoli della dirigenza, purché si tratti di dipendenti da altre amministrazioni pubbliche o da organi costituzionali ed esclude tale possibilità per gli incarichi dirigenziali apicali (art. 2, comma 8-ter);

·         si novella l'art. 19, co. 6, del medesimo decreto, in relazione ai criteri per l'affidamento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni ai ruoli dell'amministrazione richiedendo il possesso del diploma di laurea (art. 2, comma 8-quater); in merito a tale requisito, in sede referente è stato approvato un emendamento che richiede che si tratti della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al nuovo decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.

 

Accanto a queste, il decreto interviene sulla disciplina relativa a singoli settori:

·         nelle more del riordino delle province, sono fatti salvi, sino al 31 dicembre 2014, gli incarichi dirigenziali esterni conferiti, ai sensi dell'art. 19, co. 6, D.Lgs. 165/2001, dalle amministrazioni provinciali; il riferimento è ai contratti in essere al momento della entrata in vigore del decreto, quindi al 1° settembre 2013 (art. 2, comma 8-bis). In sede referente, è stata aggiunta un’ulteriore previsione in base alla quale i comandi in atto del personale non dirigenziale delle province presso altre p.a. possono essere prorogati, anche in deroga al limite temporale previsto dall’art. 30, co. 2-sexies, D.Lgs. 165/2001 (pari a massimo tre anni);

·         è consentita la proroga fino al 31 dicembre 2014 dei contratti stipulati dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) per l'attribuzione di funzioni dirigenziali, alle unità di personale già assegnate agli uffici della Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi medici del Ministero della salute (art. 2, comma 13-quater);

·         sono introdotti limiti ai benefici economici spettanti ai dirigenti di società – quotate e non quotate - a controllo pubblico diretto o indiretto al momento della cessazione del loro rapporto di lavoro (art. 3, comma 7-bis);

·         nel corso dell’esame in sede referente, all’articolo 3, è stato aggiunto il comma 7-ter, che prevede che i dirigenti delle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti pubblici, titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità in corso di erogazione, cessano il proprio rapporto di lavoro il 31 dicembre 2013, qualora le società abbiano chiuso l'ultimo esercizio in perdita. Le società non possono coprire con nuove assunzioni le posizioni resesi disponibili a seguito della predetta cessazione.

Assunzioni nelle pubbliche amministrazioni

Il provvedimento interviene sulla disciplina del lavoro a tempo determinato nella pubblica amministrazione (art. 4, commi 1 e 2). In particolare, modificando l'articolo 36 del D.Lgs. 165/2001, si precisa che nelle pubbliche amministrazioni il ricorso al lavoro flessibile nella P.A. è consentito per rispondere ad esigenze esclusivamente temporanee o eccezionali. Oltre a ciò, si estende l'applicazione delle disposizioni in materia (D.Lgs. 368/2001) alle P.A., fermo restando, tuttavia, il divieto di trasformare il contratto di lavoro a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato. I contratti conclusi in violazione della legge sono considerati nulli, nonché comportano responsabilità erariale e dirigenziale ed il divieto di erogare la retribuzione di risultato al dirigente responsabile di irregolarità. In sede referente, è stato disposto che le pubbliche amministrazioni debbano ricorrere al contratto a termine solamente dopo aver verificato di poter sottoscrivere contratti a termine con soggetti vincitori o idonei di graduatorie (della stessa o di altre amministrazioni) ancora valide e predisposte a seguito di concorso per assunzioni a tempo indeterminato.

Inoltre, sono prorogati o rinnovati i contratti di lavoro a termine per il biennio 2014-2015 al fine di assicurare la continuità dell'attività di ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009 (art. 4, commi 13 e 14). infine, sono esclusi dall'applicazione della normativa che limita il ricorso ai contratti a tempo determinato i contratti del personale sanitario e quelli relativi al personale degli asili nido e delle scuole dell'infanzia degli enti locali (art. 4, comma 11).

Un secondo settore di intervento riguarda l'efficacia delle graduatorie concorsuali (art. 4, commi 3-5). Il comma 3 è stato modificato in sede referente, con l'effetto di condizionare l'autorizzazione all'avvio di nuovi concorsi, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo (nonché per le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca): a) all'immissione in servizio di tutti i vincitori di concorsi per assunzioni a tempo indeterminato salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate; b) all'assenza di graduatorie vigenti di vincitori e idonei di concorsi per assunzioni a tempo indeterminato. Per la copertura di posti in organico le amministrazioni devono attivare procedure di mobilità e hanno facoltà di procedere ad assunzioni utilizzando le graduatorie di concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le stesse.

In sede referente è stato introdotto, a decorrere dal 1o gennaio 2014, l’istituto del concorso pubblico unico per il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche, la cui organizzazione spetta al Dipartimento della funzione pubblica. Le stesse amministrazioni possono essere autorizzate a svolgere direttamente i concorsi pubblici solo per specifiche professionalità. Si prevede inoltre la possibilità che i bandi di concorso prevedano un contributo a carico del candidato. Con lo stesso emendamento si è previsto che, per gli anni 2014-2016, le procedure di passaggio di dipendenti tra amministrazioni si svolgono nei limiti della percentuale di turn over non riservata ad assunzioni (art. 4, commi da 3-quater a 3-septies).

In sede referente, è stato inoltre precisato che il D.P.C.M. di cui al comma 5, con cui vengono definiti i criteri di distribuzione delle risorse finanziarie connesse con le facoltà assunzionali delle P.A. debba essere adottato entro il 30 marzo 2014.

 

Sono numerose le disposizioni che riguardano le assunzioni di specifiche categorie di personale all'interno di singole amministrazioni.

Tra di esse, sono state soppresse, nel corso dell'esame in sede referente, quelle relative alla riapertura delle graduatorie dei concorsi già espletati a posti di insegnante di religione cattolica, contenute nell'art. 1, commi da 9-bis a 9-sexies.

Le altre disposizioni realizzano i seguenti interventi:

·         si autorizza il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ad effettuare anche per il 2013 e il 2014 assunzioni in deroga al blocco previsto dall'art. 2, co. 11, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012), fermo restando il divieto di effettuarle nelle qualifiche o nelle aree in cui sono presenti posizioni soprannumerarie (art. 2, comma 12);

·         si autorizza l'Agea ad assumere 3 unità dirigenziali; a copertura del relativo onere si provvede riducendo le risorse previste a legislazione vigente a favore di ISMEA (art. 2, comma 13);

·         si prevede che per partecipare al concorso per l'accesso in magistratura debba corrispondersi un contributo, per diritti di segreteria, fissato dal bando di concorso tra i 10 e i 15 euro. Le relative risorse sono riassegnate dall'Entrata al bilancio del Ministero della giustizia per i concorsi per l'accesso alla magistratura ordinaria (art. 4, comma 15);

·         si stabilisce che l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali per gli enti di ricerca è concessa in sede di approvazione – tramite decreto direttoriale della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze – del piano triennale del fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, e non più mediante apposito D.P.C.M. (art. 4, comma 16); Per gli enti di ricerca è stata introdotta una modifica in sede referente che, tra l’altro, ha soppresso il riferimento al decreto direttoriale per l'autorizzazione all'avvio di procedure concorsuali;

·         con una novella all'art. 16-ter del D.L. 8/1991, si aggiunge tra le misure di favore disposte per i testimoni di giustizia, anche se usciti dal programma di protezione, il diritto di accesso ad un programma di assunzione in una pubblica amministrazione. Con DM Interno si provvede alla modalità di attuazione della misura, anche in relazione ai criteri di riconoscimento del citato diritto. Le assunzioni, nei limiti dei posti vacanti, sono disposte ad invarianza finanziaria (art. 7, commi 1 e 2);

·         per favorire l'ingresso nelle pubbliche amministrazioni dei lavoratori appartenenti alle categorie protette, se ne dispone l'assunzione, nel rispetto delle quote e dei criteri di computo vigenti, anche in soprannumero ed in deroga ai divieti di assunzione posti in materia di contenimento dei costi di personale (art. 7, commi 6-7);

·         con una disposizione di interpretazione autentica, si prevede che le assunzioni di Avvocati dello Stato, autorizzate dall'articolo 1, comma 34, della legge di stabilità per il 2013, possono essere effettuate, nel rispetto della vigente dotazione organica, anche in deroga al limite che dispone l'accantonamento di un posto ogni tre in favore dei procuratori dello Stato (art. 7, comma 9);

·         con una disposizione introdotta in sede referente, si ammettono assunzioni a termine in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente (a decorrere dal 2011, limite di spesa pari al 50% della spesa sostenuta nel 2009) per le competenze in materia di interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei e per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con l’organo politico (art. 10, co. 10-bis).

Misure per la stabilizzazione del personale

Una delle misure più importanti del decreto è rappresentata dalla stabilizzazione del personale precario della pubblica amministrazione, con l'obiettivo di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato (articolo 4, commi 6-10).

In particolare, si prevede la possibilità per le P.A., e nel limite massimo del 50% delle risorse disponibili per le assunzioni, di bandire concorsi, per assunzioni a tempo indeterminato di personale precario (comma 6); il termine per l'esercizio di tale facoltà, previsto fino al 31 dicembre 2015, è stato ampliato in sede referente fino al 31 dicembre 2016. Inoltre, le Commissioni hanno esteso il termine per la maturazione dei requisiti di accesso ai concorsi alla data di pubblicazione della legge di conversione. Con una disposizione introdotta nel corso dell'esame al Senato, è stata disposta l'esclusione dalle procedure concorsuali dei lavoratori precari vincitori di un pubblico concorso per la qualifica ricoperta alla data di entrata in vigore del decreto-legge (comma 6-quinquies): tale disposizione è stata soppressa nel corso dell’esame in sede referente.

Inoltre, una norma di carattere transitorio consente alle pubbliche amministrazioni di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che abbiano maturato almeno 3 anni di servizio alle loro dipendenze se, nella programmazione del fabbisogno di personale, prevedano di svolgere procedure di reclutamento (comma 9). Inoltre, in sede referente è stato modificato il periodo di riferimento della programmazione del fabbisogno, ampliato dal triennio 2013-2015 al periodo 2013-2016, e il termine entro il quale può essere effettuata la proroga -che non può andare oltre il completamento delle predette procedure concorsuali - è stato portato dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016.

Con un emendamento approvato in sede referente, è stato inoltre previsto che le province, fermo restando il divieto posto dalla normativa vigente di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, possono prorogare, per comprovate necessità, i contratti a termine in essere fino al 31 dicembre 2014.

Ulteriori disposizioni concernono la stabilizzazione del personale delle regioni e degli enti locali. In particolare:

·         si prevede che le regioni e gli enti locali che hanno proceduto in passato ad assunzioni a tempo determinato sulla base di procedure selettive, possono procedere, per gli anni 2013, 2014 e 2015, alla stabilizzazione a domanda del personale, a condizione che abbia maturato 3 anni di servizio negli ultimi 5 anni alle proprie dipendenze (comma 6-quater). Nel corso dell’esame in sede referente, le procedure si stabilizzazione sono state rese efficaci anche per il 2016, ed è stato altresì specificato che tali procedure possono essere utilizzate, in via prioritaria, rispetto al reclutamento di cui al precedente comma 6. Inoltre, è stato specificato che le procedure di stabilizzazione possano essere avviate solamente a valere sulle risorse assunzionali relative al periodo 2013-2016;

·         si dispone che per gli enti del Servizio sanitario Nazionale l'attuazione delle medesime disposizioni avvenga previa emanazione di uno specifico decreto ministeriale da adottare previa intesta in Conferenza Stato-Regioni, che detta anche norme per il personale dedicato alla ricerca in sanità, nonché, come specificato in sede referente, per il personale medico in servizio presso il pronto soccorso delle ASL con almeno 5 anni di prestazione continuativa, ancorché non in possesso di specifiche specializzazioni (comma 10);

·         si prevede l'obbligo, per gli enti territoriali, di calcolare il complesso delle spese per il personale al netto dell'eventuale contributo erogato dalle regioni (comma 9-bis).

 

Viene, inoltre, autorizzato il bando di procedure concorsuali riservate al personale con contratto di lavoro a tempo determinato prorogato in deroga al limite dei 36 mesi e al personale con contratto di lavoro a tempo determinato impiegato presso gli Sportelli unici per l'immigrazione e gli Uffici immigrazione, nel rispetto di determinati requisiti soggettivi e nel limite del 50% delle risorse finanziarie disponibili; fino al completamento della procedura di assunzione, è autorizzata la proroga dei relativi contratti a tempo determinato secondo criteri individuati con decreto ministeriale (comma 9-ter).

 

Infine, sono previsti interventi per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili (commi 7 e 8) e per la stabilizzazione del personale CONSOB (commi 6-bis e 6-ter).

Autorità nazionale anticorruzione

Il decreto-legge, sul punto ampiamente modificato nel corso dell'esame al Senato, modifica la disciplina della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), che assume la nuova denominazione di Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.). Il numero dei componenti è aumentato da 3 a 5, mentre le funzioni spettanti in materia di qualità dei servizi pubblici sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica (articolo 5).

Trasporti

Il provvedimento contiene una serie di interventi volti a:

·         disciplinare l'affidamento dei servizi di controllo del personale aeroportuale (art. 6, commi 1 e 2);

·         regolamentare la procedura per il trasferimento del personale al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale (art. 6, commi 3, nonché 3-bis e 4-bis);

·         stanziare risorse finanziarie per l'avvio dell'Autorità di regolazione dei trasporti (art. 6, comma 4).

Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Il decreto contiene alcune disposizioni, all'articolo 8, che riguardano l'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In primo luogo, è disposto l'incremento di 1.000 unità della dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco, prorogando, ai fini delle relative assunzioni, la validità delle graduatorie di concorsi pubblici già espletati (commi 1-4). Nel corso dell'esame in sede referente è stata soppressa una modifica del Senato, eliminando il riferimento ai candidati già sottoposti ad accertamento dell'idoneità psico-fisica e attitudinale, ed è stata ulteriormente prorogata la validità delle graduatorie (fino al 31 dicembre 2016, anziché 2015).

Viene altresì individuato il limite annuale dell'autorizzazione di spesa per l'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (comma 5). Una disposizione introdotta nel corso dell'esame al Senato, pone a carico dell'Amministrazione gli oneri (attualmente a carico degli interessati) per gli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio necessari per la verifica del possesso dei requisiti di idoneità psicofisica ed attitudinale richiesta per il reclutamento del personale volontario del vigili del fuoco (comma 5-bis).

Da ultimo, il decreto disciplina le funzioni spettanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativamente all'utilizzo della componente aerea (comma 6) ed estende l'applicabilità del regolamento sulla semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose (comma 7).

Nel corso dell'esame in sede referente, è stata aggiunta un comma che riconosce agli enti territoriali la facoltà di avvalersi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la redazione dei piani di emergenza comunali e di protezione civile, previa stipula di un'apposita convenzione (comma 7-bis).

Scuole italiane all'estero e Istituti italiani di cultura

Il decreto consente, con invarianza finanziaria e di risorse umane, finanziarie e strumentali, l'assegnazione alle scuole italiane all'estero di unità di personale in deroga alle riduzioni previste dalle norme sulla c.d. «spending review», e inoltre dispone alcune modifiche alla legge n. 401/1990 per ampliare la sfera territoriale d'azione degli Istituti italiani di cultura e l'impiegabilità del loro personale (articolo 9).

Agenzia per la coesione territoriale

Nell'ambito del provvedimento sono introdotte alcune novità di rilievo riguardanti l'organizzazione delle funzioni relative alle politiche di coesione territoriale (articolo 10).

Viene istituita l'Agenzia per la coesione territoriale, sottoponendola alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato (comma 1) e distribuite le competenze in tema di politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia (commi 2 e 3).

La medesima disposizione disciplina lo statuto e gli organi dell'Agenzia (comma 4), nonché i termini e le modalità del trasferimento di parte del personale del Dipartimento per le politiche di coesione del Ministero dello sviluppo economico alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia (comma 5), provvedendo in ordine alla copertura degli oneri derivanti dalle modifiche apportate (commi 6 e 7). A seguito di modifica apportata nel corso dell'esame in sede referente, il DPCM di approvazione dello statuto deve essere approvato previo parere della Conferenza Stato-regioni.

In correlazione al nuovo assetto, il Fondo per lo sviluppo e la coesione è trasferito dallo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico a quello del Ministero dell'economia e delle finanze (comma 8), e si dispone la riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (comma 9).

Nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, sono state eliminate alcune norme (commi 11-14) ed introdotte ulteriori disposizioni che riguardano la disciplina delle eventuali funzioni operative che possono essere svolte dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - INVITALIA (commi 14-bis e 14-ter).

Disposizioni in materia ambientale

Il decreto modifica la disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), circoscrivendo la platea dei soggetti obbligati ad aderire al sistema e fissando le norme per la specificazione dei soggetti e l'individuazione di ulteriori categorie cui applicare il sistema medesimo (articolo 11, comma 1). Il decreto fissa, inoltre, i nuovi termini per l'operatività del SISTRI (art. 11, commi 2-5), detta norme per l'applicazione delle sanzioni per le violazioni connesse al sistema (art. 11, commi 3-bis e 11), nonché per la semplificazione del sistema medesimo (art. 11, commi 7-8), i rapporti con la società concessionaria del sistema (art. 11, commi 9-10) e l'istituzione di un tavolo tecnico di monitoraggio (art. 11, comma 13).

Oltre a ciò, si dettano specifiche disposizioni, modificate nel corso dell'esame al Senato, relative alla costruzione di discariche per rifiuti nel perimetro dell'impianto dell'Ilva di Taranto (art. 12, commi 1 e 2); nonché disposizioni in materia di gestione commissariale delle imprese di interesse strategico nazionale (art. 12, commi da 3 a 5-quinquies); e concernenti la disciplina normativa e gli aspetti finanziari dello smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva di Taranto (art. 12, commi 6 e 7).

 

Altre disposizioni di natura organizzativa

Il decreto contiene, altresì, singole disposizioni destinate a modificare o introdurre nuove misure di natura organizzativa delle p.a. In particolare, il provvedimento:

·         proroga al 31 dicembre 2015 il Comitato per la verifica delle cause di servizio (chiamato ad accertare la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione dei dipendenti pubblici), nell'attuale composizione (art. 1, comma 8-quinquies);

·         in materia di rilevazione del costo del lavoro nella P.A., prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'assoggettamento di tutte le amministrazioni pubbliche censite dall'ISTAT al controllo del costo del lavoro (art. 2, comma 10), nonché l'estensione alle società non quotate partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni (diverse da quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e dalle società dalle stesse controllate) dell'obbligo di comunicare al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio e al MEF il costo annuo del personale utilizzato (art. 2, comma 11); l’applicazione di tale disposizione è stata estesa, in sede referente, alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

·         prevede che il conto annuale delle spese sostenute per il personale, redatto dalle pubbliche amministrazioni, debba essere inviato anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica (art. 2, comma 11-bis);

·         elimina, ai fini dell'adozione con DPCM dello statuto dell'Agenzia per l'Italia digitale, la norma che prevede la proposta da parte del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, e il concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (art. 2, comma 13-bis); In sede referente è stato introdotto l'obbligo di sentire il Dipartimento della funzione pubblica;

·         novella il comma 1 dell'art. 97 del D.Lgs. 159/2011 (c.d. Codice delle leggi antimafia), al fine di inserire l'AVCP (Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) tra i soggetti abilitati alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (art. 2, comma 13-ter);

·         dispone la trasformazione in liste ad esaurimento delle liste speciali INPS per l'effettuazione delle visite mediche di controllo sui lavoratori (art. 4, comma 10-bis);

·         esclude le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi scolastici e per l'infanzia dall'applicazione del patto di stabilità interno e da altre misure di riduzione della spesa (art. 4, comma 12);

·         in materia di assenze per malattia nel pubblico impiego, stabilisce che l'attestazione del medico competente vada rilasciata anche in ordine all'orario e che la stessa possa essere trasmessa dai medici anche mediante posta elettronica (art. 4, comma 16-bis);

·         prevede che le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza e le Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al decreto legislativo n. 207/2001, sono sottoposte alla medesima disciplina prevista per gli Enti del Servizio sanitario Nazionale o per le Aziende Speciali dei comuni che operino nel settore dei servizi socio-sanitari, assistenziali, culturali ed educativi (articolo 4-bis);

·         riconosce la contribuzione figurativa per le giornate dedicate dai lavoratori alla donazione di sangue e di emocomponenti (articolo 4-ter), nonché (a seguito degli emendamenti approvati in sede referente) per i congedi parentali e per i permessi relativi all’assistenza a disabili gravi;

·         introduce disposizioni in materia di commissioni mediche per gli accertamenti dei requisiti psicofisici e per altri accertamenti sanitari relativi al personale del comparto sicurezza e difesa (art. 7, commi 3-5);

·         precisa che la disciplina sul credito d'imposta mensile (pari a 700 euro ad assunto) è concesso alle imprese che assumono per almeno 30 giorni non solo soggetti ammessi al lavoro esterno bensì qualsiasi soggetto in stato di detenzione o internamento (art. 7, comma 8);

·         prevede che i sindacati della Polizia di Stato possano essere formati, rappresentati o diretti anche dal personale in quiescenza (art. 7, comma 9-bis);

·         attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le funzioni di vigilanza sull'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, sull'Unione nazionale mutilati per servizio – enti attualmente sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'interno - e sull'Unione generale invalidi civili - attualmente sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'interno e di quello della salute (art. 7, comma 9-ter);

·         fissa al 30 giugno 2014 il termine per l'adozione del regolamento che, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 438/1998, è deputato a stabilire i criteri per la ripartizione del finanziamento destinato agli enti e alle associazioni di promozione sociale (art. 7, comma 9-quater);

·         dispone che l'INAIL provveda all'espletamento della prima verifica delle attrezzature di lavoro entro quarantacinque giorni a decorrere dalla richiesta del datore di lavoro (e non più dalla messa in sevizio dell'attrezzatura) (art. 7, comma 9-quinquies);

·         disciplina le modalità con cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) provvede alla vigilanza sul divieto di traslazione sui consumatori dell'addizionale IRES imposta sul settore petrolifero (art. 11, comma 14);

·         prevede che il personale del Corpo di Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato possa operare anche nell'ambito delle articolazioni periferiche della Direzione Investigativa Antimafia - DIA (art. 11, comma 14-bis).

 

Nel corso dell'esame in sede referente sono stati introdotti:

§         nell’art. 4, i nuovi commi da 10-ter a 10-sexies, che contiene una modifica al decreto legislativo 178/2012, riguardante la riorganizzazione dell'Associazione italiana della croce rossa, inserendovi l'articolo 1-bis, che stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i Comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013, assumono personalità giuridica di diritto privato e sono iscritti ai registri delle Associazioni di promozione sociale. Al personale, in servizio a tempo indeterminato presso i Comitati, viene consentito l'esercizio del diritto di opzione tra l'assunzione da parte dei Comitati medesimi, del Comitato Centrale, dei Comitati Regionali o il passaggio in mobilità presso altre amministrazioni pubbliche. I Comitati locali e provinciali si avvalgono, a loro carico, del personale a tempo determinato già operante. Vengono inoltre differiti alcuni termini temporali, stabilite alcune modifiche alle norme transitorie sul ripiano dei debiti ed estesa al 2014 la vigenza delle disposizioni in materia di contributi a carico del bilancio dello Stato;

§         nell’art. 4, il nuovo comma 10-septies modifica all'articolo 42-bis del decreto legge 69/2013 in materia di certificazioni mediche per l'attività sportiva non agonistica, reintroducendo, ai fini del rilascio di tali certificati, l'obbligo dell'ECG e degli accertamenti indicati dalle specifiche Linee guida in materia;

§         nell'articolo 7, il comma 9-sexies, recante una norma di interpretazione autentica di una disposizione della legge n. 487/1993 in materia di versamenti contributivi da parte dell'ente Poste italiane; in base all'interpretazione autentica, dopo la trasformazione dell'ente in società per azioni, la disposizione (art. 6, comma 8) si applica a Poste italiane spa e alle società da essa controllate, ad esclusione delle società con licenza bancaria, di trasporto aereo e che svolgono attività di corriere espresso;

§         l’articolo aggiuntivo 8-bis che sopprime e modifica disposizioni vigenti in tema di programma statistico nazionale prevedendo tra l’altro: la soppressione della disposizione che richiede che nel piano siano indicati finalità e garanzie del trattamento di dati, nonché i dati sensibili e quelli relativi ad iscrizioni nel casellario giudiziale; l’aggiornamento annuale e il coordinamento con i piani regionali; l’individuazione delle varianti che possono essere diffuse in modo disaggregato condizionandole a particolari esigenze conoscitive; l’indicazione delle rilevazioni che comportano obbligo di risposta e l’indicazione dei criteri per stabilire quelle la cui mancata risposta è suscettibile di sanzione. Lo stesso articolo restringe l’ambito di scelta del presidente dell’Istat, aggiungendo al requisito di professore ordinario in materie statistiche, economiche ed affini, quello dell’esperienza internazionale. Infine, viene disposta la proroga dell’efficacia del Piano statistico nazionale 2011-2013, aggiornamento 2013, nelle more del nuovo Piano, nonché un obbligo di adeguamento statutario alle nuove disposizioni.


Formulazione del testo

All’articolo 2, la novella all’art. 53 del decreto legislativo 165/2001, che commina la nullità di atti amministrativi in caso di violazione di disposizioni in tema di incompatibilità/incumulabilità di incarichi di pubblici dipendenti è riferita alla fine dell’alinea del comma 6 del citato art. 53 che riguarda però le fattispecie di incarichi per i quali non sono stabilite specifiche prescrizioni; inoltre non appare chiaro per quali atti amministrativi possa essere comminata la nullità in caso di incarichi conferiti a dipendenti pubblici da soggetti privati. Si nota, inoltre, che la novella, nell’ampliare il novero delle fattispecie sottratte al regime di incompatibilità/incumulabilità, aggiunge gli incarichi di docenza e di ricerca, limitandoli a quelli di natura scientifica.

 

All’articolo 4, comma 1, lettera a-bis, la formulazione della norma appare incerta, in quanto non chiarisce se la previa verifica dell’esistenza di utili graduatorie sia condizione per procedere a nuove assunzioni a tempo determinato.

 

All’articolo 4, comma 3, lettera a), si osserva che nel condizionare l’indizione di nuove procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato alle previa immissione in servizio di vincitori di concorso andrebbe riferita (diversamente da quanto previsto dalla disposizione, che fa riferimento, genericamente, “a qualsiasi qualifica”) alle specifiche posizioni professionali da coprire, al fine di garantire, in un ottica di efficienza e buon andamento della P.A. (ai sensi dell’articolo 97 Cost.), la corrispondenza tra le mansioni da svolgere e i profili professionali dei lavoratori. Inoltre, andrebbe previsto un termine temporale di validità della norma, trattandosi di fatto di una deroga al principio dell’accesso per concorso.

 

All’art. 4, commi 3-quater – 3-septies sono state introdotte disposizioni in tema di concorso pubblico unico per il reclutamento dei dirigenti, senza novellare la normativa vigente in materia, contenuta nel decreto legislativo 165/2001 (artt. 28 e 29) e nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70 (Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici). Inoltre, non risulta chiaro il significato dell’espressione “figure professionali comuni” a tutte le amministrazioni pubbliche, utilizzato, insieme ai dirigenti, per individuare le categorie per le quali si prevede il concorso unico.

 

All’articolo 4, comma 6-quater, relativo alla stabilizzazione dei lavoratori precari di regioni ed enti locali, non appare chiaro se la prevista proroga dei contratti a termine fino a conclusione delle procedure concorsuali riguardi i soli lavoratori che hanno i titoli per partecipare alle suddette procedure o, al contrario, tutti i rapporti a termine in essere.

 

All’articolo 4, comma 9, relativo alle assunzioni a termine di ricercatori e tecnologi, nel richiamare l’articolo 1, comma 188, della legge n.266/2005, andrebbe specificato  a quali delle risorse ivi indicate si intende fare riferimento.

 

All’art. 8-bis ove si richiede per la nomina del presidente dell’Istat, che la scelta cada su professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini, purchè abbiano esperienza internazionale, non è chiarito in quali specifici requisiti tale esperienza debba tradursi. Si valuti inoltre che l’introduzione di tale criterio riguarda una specifica fattispecie già in atto, caratterizzata dall’avvenuta scadenza (2 agosto 2013) della carica cui si riferisce il requisito.

 

All’articolo 10, comma 10-bis, ove si ammettono assunzioni a termine in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente, andrebbe chiarito cosa si intende per “competenze in materia di interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei”, quali specifiche amministrazioni sono legittimate alle assunzioni, il termine di validità della deroga e a quali  “uffici di diretta collaborazione con l’organo politico” si intende fare riferimento. Sotto il profilo della tecnica legislativa, inoltre, sarebbe opportuno prevedere la deroga come novella all’articolo 9, comma 28, del D.L. n.78/2010.

 

 


 

I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

La Commissione Esteri, dopo aver osservato criticamente che per la copertura del provvedimento il Ministero degli affari esteri subisce una significativa riduzione delle dotazioni finanziarie, ha reso il proprio parere favorevole con la condizione che l'imminente manovra di bilancio ripristini per gli anni 2014 e 2015 gli stanziamenti in Tabella A relativi al MAE.

 

La Commissione Cultura ha espresso parere favorevole, ponendo due condizioni:

·         sopprimere i commi 9-bis e 9-ter dell'articolo 1 sugli insegnanti di religione o, in alternativa, correggere le disposizioni ivi contenute;

·         specificare meglio l'espressione "diploma di laurea", contenuta nel comma 8-quater dell'art. 2, in quanto suscettibile di diverse interpretazioni.

Entrambe le condizioni sono state recepite dalle Commissioni di merito.

 

La Commissione Affari sociali ha reso il proprio parere con alcune osservazioni e la condizione che venga chiarito nell'articolo 4-bis per quali aspetti la disciplina alla quale sono sottoposte le IPAB e le aziende pubbliche di servizi viene assimilata a quella degli enti del SSN o delle aziende speciali dei comuni che operino nei settori ivi richiamati.

 

La Commissione Attività produttive ha reso parere favorevole con osservazioni, e ponendo come condizione la modifica dell'articolo 11, nel senso di prevedere che l'attuazione del SISTRI sia connotata, in questa fase, da caratteristiche di effettiva sperimentalità al fine di limitare i costi per le imprese, nonché di modulare l'apparato sanzionatorio al fine di tenere conto delle difficoltà riscontrate nel sistema stesso.

 

La Commissione Ambiente ha reso parere favorevole con le seguenti condizioni:

·         al comma 1 dell'articolo 188-ter del D.Lgs. 152/2006, come novellato dal comma 1 dell'articolo 11, si specifichi che i rifiuti pericolosi ivi richiamati sono i rifiuti speciali; conseguentemente si chiarisca tale natura dei rifiuti pericolosi al comma 2 dell'articolo 11;

·         all'articolo 11, si preveda che le somme inutilmente corrisposte da enti e imprese a titolo di contributo di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'ambiente del 17 dicembre 2009, sono utilizzate a titolo di compensazione delle somme annualmente dovute dall'entrata in operatività del SISTRI;

·         all'articolo 11, si preveda che il Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI provvede a inviare ogni sei mesi al Parlamento una relazione sulla propria attività;

·         all'articolo 11, comma 3-bis, si preveda che, nelle more dell'applicazione delle sanzioni relative al SISTRI, restano fermi gli adempimenti e le misure sanzionatorie indicati nel testo previgente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 205/2010.

 

Le Commissioni Difesa e Agricoltura hanno reso parere favorevole con osservazioni.

 

Le Commissioni Giustizia, Finanze, Trasporti e Politiche Unione europea hanno reso parere favorevole e nulla osta, senza condizioni o osservazioni.