Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||
---|---|---|---|
Autore: | Servizio Studi - Dipartimento bilancio | ||
Altri Autori: | Servizio Studi - Dipartimento giustizia , Servizio Studi - Dipartimento istituzioni , Servizio Bilancio dello Stato , Ufficio Rapporti con l'Unione Europea | ||
Titolo: | Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia - D.L. 69/2013 ' A.C. 1248 - Volume II - Schede di lettura (artt. 62-85) | ||
Riferimenti: |
| ||
Serie: | Progetti di legge Numero: 36 | ||
Data: | 28/06/2013 | ||
Descrittori: |
| ||
Organi della Camera: |
I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
V-Bilancio, Tesoro e programmazione |
|
Camera dei deputati |
XVII LEGISLATURA |
|
|
|
Documentazione per l’esame di |
Disposizioni urgenti D.L. 69/2013 – A.C. 1248 |
Schede di
lettura |
|
|
|
|
|
|
n. 36 |
Volume II |
|
|
28 giugno 2013 |
Servizio Studi |
Area Istituzionale ( 066760-9559 / 066760-9148 – * st_giustizia@camera.it; @CD_giustizia Area Finanza pubblica ( 066760-2233 / 066760-9496 – * st_bilancio@camera.it;
@CD_bilancio |
Hanno partecipato alla redazione del dossier i seguenti Servizi e Uffici: |
Segreteria Generale – Ufficio Rapporti con l’Unione europea ( 066760-2145 – * cdrue@camera.it Servizio Bilancio dello Stato Nota
di verifica n. 16 ( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it Servizio Commissioni – Segreteria V Commissione ( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it |
Il presente dossier
è articolato in tre volumi che contengono: -
il primo
(n. 36/0) la Nota di sintesi del D.L.; -
il
secondo (n. 36 – Vol. I) le schede analitiche degli articoli da 1 a 61; -
il terzo
(n. 36 – Vol. II) le schede analitiche degli articoli da 62 a 85. |
|
§
La nota
di sintesi e le schede di lettura sono state redatte dal Servizio Studi. §
Le parti
relative ai profili di carattere finanziario sono state curate dal Servizio
Bilancio dello Stato, nonché dalla Segreteria della V Commissione per quanto
concerne le coperture. §
Le parti
relative ai documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea state
curate dall'Ufficio rapporti con l'Unione europea. |
La
documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle
esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e
dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la
loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla
legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia
citata la fonte. |
File: D13069s2.doc |
INDICE
Titolo III (Misure per l’efficienza del sistema
giudiziario e la definizione del contenzioso civile)
§
Articolo 62 (Istituzione dei giudici ausiliari: finalità
e ambito di applicazione)
§
Articolo 63 (Giudici ausiliari)
§
Articolo 64 (Requisiti per la nomina)
§
Articolo 65 (Pianta organica dei giudici ausiliari.
Domande per la nomina a giudici ausiliari)
§
Articolo 66 (Presa di possesso)
§
Articolo 67 (Durata dell’ufficio)
§
Articolo 68 (Collegi e provvedimenti. Monitoraggio)
§
Articolo 69 (Incompatibilità ed ineleggibilità)
§
Articolo 70 (Astensione e ricusazione)
§
Articolo 71 (Decadenza, dimissioni, mancata conferma e
revoca)
§
Articolo 72 (Stato giuridico e indennità)
§
Articolo 73 (Formazione presso gli uffici giudiziari)
§
Articolo 74 (Magistrati assistenti di studio della Corte
di Cassazione)
§
Articolo 75 (Intervento del pubblico ministero nei
giudizi civili dinanzi alla Corte di Cassazione)
§
Articolo 76 (Divisione della comunione demandata al
notaio)
§
Articolo 77 (Conciliazione giudiziale)
§
Articolo 78 (Misure per la tutela del credito)
§
Articolo 79 (Semplificazione della motivazione della
sentenza civile)
§
Articolo 80 (Foro delle società con sede all’estero)
§
Articolo 81 (Pubblico ministero presso la Cassazione)
§
Articolo 82 (Concordato preventivo)
§
Articolo 83 (Abilitazione all’esercizio della
professione di avvocato: commissari d’esame)
§
Articolo 84 (Misure in materia di mediazione civile e
commerciale)
§
Articolo 85 (Copertura finanziaria)
Il titolo III del decreto legge (artt. da 62 a 85) introduce misure di diversa natura per l’efficienza della giustizia e la riduzione del contenzioso civile pendente, compreso quello in materia di lavoro e previdenza.
In particolare, si prevede l’arruolamento di giudici ausiliari onorari, la collaborazione di qualificati laureati in giurisprudenza nel supporto a magistrati presso uffici di primo grado e d’appello, l’introduzione della figura dell’assistente di studio presso la Corte di cassazione nonché - in sede processuale - il ripristino della conciliazione obbligatoria in determinate materie ed una serie di ulteriori misure di razionalizzazione.
Il titolo III è così suddiviso:
§ articoli da 62 a 72 (capo I), sui giudici ausiliari per lo smaltimento dell’arretrato civile;
§ articolo 73 (capo II), sul tirocinio formativo dei laureati in giurisprudenza presso gli uffici giudiziari;
§ articolo 74 (capo III), concernente i magistrati assistenti di studio della Corte di Cassazione;
§ articoli da 75 a 80 (capo IV), recanti misure processuali (p.m. in cassazione, divisione davanti al notaio, conciliazione giudiziale, tutela del credito, motivazione delle sentenze civili, foro delle società estere);
§ articolo 81 (capo V), sull’ordinamento giudiziario con riferimento al p.m. presso la Corte di Cassazione;
§ articolo 82 (capo VI), che modifica la disciplina del concordato preventivo;
§ articolo 83 (capo VII), relativo all’esame di Stato per l’abilitazione alla professione forense;
§ articolo 84 (capo VIII), relativo alla mediazione civile;
§ articolo 85 (capo IX), recante le disposizioni finanziarie.
Il 27 marzo 2013 la Commissione europea, ha pubblicato la Comunicazione COM(2013)160 “Quadro di valutazione UE della giustizia. Uno strumento per promuovere una giustizia effettiva e la crescita”. In particolare, il rapporto contiene dati sui tempi che occorrono per la definizione delle cause, sulla percentuale di cause definite, sul numero di cause pendenti, sull’impiego delle nuove tecnologie per la gestione del contenzioso, sull’uso di sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie, sulla formazione dei giudici e sulle risorse destinate al settore giustizia. Il quadro di valutazione raccoglie indicazioni anche per quanto riguarda la percezione dell’indipendenza dei sistemi giudiziari. Lo studio è particolarmente orientato verso quegli indicatori di efficienza di un sistema giudiziario che possono costituire fattori di attrazione per le imprese e per gli investimenti, con particolare riferimento quindi alle cause civili e commerciali.
I principali parametri di efficienza presi in considerazione sono la durata dei procedimenti, il tasso di ricambio, il numero di cause pendenti.
Per l’elaborazione del Quadro di valutazione della giustizia 2013 la Commissione europea si è avvalsa del lavoro (di raccolta e analisi dei dati) della commissione per la valutazione dell’efficienza della giustizia del Consiglio d’Europa - CEPEJ, nonché di altre fonti quali la Banca mondiale, il World economic Forum e il World justice forum. La maggior parte degli indicatori del quadro di valutazione (in particolare quelli concernenti i tempi per la definizione delle cause) sono riferiti al 2010.
Si riportano le seguenti tabelle estratte dal rapporto:
Tempo
necessario per definire i contenziosi civili e commerciali (in giorni)
fonte: studio CEPEJ
Tasso di
definizione dei contenziosi civili e commerciali (in
percentuali)
fonte: studio CEPEJ
Numero di contenziosi
civili e commerciali pendenti (per 100 abitanti)
fonte: studio CEPEJ
Numero di
giudici (per 100.000 abitanti)
fonte: studio CEPEJ
Numero
di avvocati (per 100 000 abitanti)
fonte:
studio CEPEJ
Dal rapporto emergono notevoli differenze circa la lunghezza dei processi (in un terzo degli Stati membri la durata media dei procedimenti è almeno doppia rispetto alla maggioranza degli altri Paesi europei), così come relativamente alla percezione dell’indipendenza dei sistemi giudiziari nazionali.
In particolare, il Quadro di valutazione pone l’Italia agli ultimi posti per quanto riguarda il tempo necessario per la definizione delle controversie civili o commerciali (circa cinquecento giorni) ed il numero di cause pendenti. Dati al di sotto della media europea emergono per il nostro Paese anche in ordine ai programmi di formazione a disposizione dei giudici, e al rapporto tra numero di giudici e popolazione complessiva (risultando, al contrario, particolarmente elevata la percentuale di avvocati).
La Commissione raccomanda alla generalità degli Stati membri l’impiego di sistemi di monitoraggio e valutazione dei sistemi giudiziari nonché, a scopo deflattivo, di sistemi di risoluzione alternativa delle controversie; a tal proposito, la Commissione, pur riscontrando che nella stragrande maggioranza degli Stati membri (compresa l’Italia) sono presenti tutte le forme considerate di metodi alternativi di risoluzione delle controversie (mediazione giudiziale ed extragiudiziale, conciliazione, arbitrato), rileva che spesso non sono accessibili prove del loro uso nelle controversie commerciali.
I dati contenuti nel rapporto saranno utilizzati per preparare le analisi riferite ai singoli Paesi nell’ambito del processo del semestre europeo 2013, così come per l’eventuale adozione di raccomandazioni da parte della Commissione da indirizzare agli Stati membri.
Articolo 62
(Istituzione dei giudici ausiliari: finalità
e ambito di applicazione)
L’articolo 62 precisa la finalità e l’ambito applicativo della disciplina del Capo I del titolo in esame (Giudici ausiliari, artt. 62-72): la riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti civili, di lavoro e previdenza presso le corti d’appello sulla base delle priorità individuate dai programmi di lavoro per la gestione dei procedimenti civili pendenti redatti dai presidenti delle stesse Corti d’appello.
L’art. 37 del D.L. 98/2111 (L. 111/2011) ha previsto che i capi degli uffici giudiziari, sentiti i presidenti dei rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, entro il 31 gennaio di ogni anno debbano redigere un programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti con cui determinare: a) gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno in corso; b) gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti organi di autogoverno, l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della durata della causa, anche con riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti, nonché della natura e del valore della stessa.
Come si legge nella relazione illustrativa, è proprio presso le corti d’appello che si registra un aumento delle pendenze (che invece non si verifica davanti ai tribunali): nelle corti d’appello, nel 2010 erano pendenti 443.435 procedimenti, mentre nel 2011 ne erano pendenti 448.810. Nei tribunali invece le pendenze erano 3.486.487 nel 2010 e 3.452.462 nel 2011.
L’art. 62 precisa l’inapplicabilità della nuova disciplina (in relazione all’assegnazione ai giudici ausiliari) ai procedimenti che la Corte d’appello tratta in unico grado (equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, controversie elettorali, lodi arbitrali, ecc.).
Il prospetto riepilogativo, con riferimento agli articoli da 62 a 72 e all’articolo 85, commi da 1 a 3, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni
di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2013 |
2014 |
2015 |
2013 |
2014 |
2015 |
2013 |
2014 |
2015 |
Maggiori spese correnti |
4,0 |
8,0 |
8,0 |
2,6 |
5,2 |
5,2 |
2,6 |
5,2 |
5,2 |
Maggiori entrate extratributarie (*) |
4,85 |
8,0 |
8,0 |
4,85 |
8,0 |
8,0 |
4,85 |
8,0 |
8,0 |
(*) Le maggiori entrate extratributarie utilizzate a
copertura includono anche gli oneri derivanti dagli articoli 73 e 74 alle cui
schede si rinvia.
La relazione tecnica si limita ad evidenziare che la spesa di 8.000.000 di euro si determina assumendo che tutte le 400 unità, che svolgeranno la funzione di giudice ausiliario, percepiranno l’indennità spettante nella misura massima di 20.000 euro.
Nella relazione illustrativa si afferma che l’insieme delle norme in materia di giustizia recate dal Titolo III sono finalizzate a consentire la riduzione del contenzioso civile pendente. La relazione rileva, inoltre, che, sia in sede europea che in quella interna, l’Italia è spesso censurata per la violazione del termine di ragionevole durata del processo. Anche la parte di relazione illustrativa riferita alle norme in esame, recate dal Capo I, conferma la necessità di procedere allo smaltimento dell’arretrato e di evitare azioni risarcitorie connesse all’eccessiva durata dei processi.
Con riferimento alle modalità di copertura la relazione tecnica chiarisce che l’articolo 28, comma 1, della legge n. 183/2011 ha determinato maggiori entrate non ancora utilizzate pari a 12.191.861 euro per il 2013 e 13.591.861 euro a decorrere dal 2014.
In merito ai profili di quantificazione si rileva che la disposizione di copertura quantifica l’onere fino all’anno 2024 e che l’articolo 65 fa riferimento ad una pianta organica ad esaurimento. Si osserva, tuttavia, che le disposizioni non affermano esplicitamente la durata temporanea della figura del magistrato ausiliario.
A tal proposito si evidenzia, ad esempio, che il meccanismo di nomina previsto dall’articolo 63, comma 2, appare reiterabile nel tempo.
Per una corretta valutazione dell’onere recato dalle norme appare necessario, pertanto, che siano chiariti i tempi attesi per la nomina dei primi quattrocento giudici, se la loro decadenza o revoca possa dar luogo ad una eventuale sostituzione, e, infine, a partire da quale data si intende che il ruolo cessi di esistere.
Dovrebbe essere, altresì, chiarito se, al fine di garantire il pieno utilizzo delle potenzialità lavorative dei 400 giudici ausiliari di cui alle norme in esame, non si possa rendere necessario un adeguamento delle dotazioni di personale o strumentali disponibili degli uffici presso i quali tali giudici presteranno servizio.
Si rileva, infine, che non sono state chiarite le modalità di nettizzazione degli oneri recati dalla norma al fine di determinare gli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento.
Articolo
63
(Giudici ausiliari)
L’articolo 63 stabilisce, per le indicate finalità di deflazione del contenzioso civile pendente
presso le Corti d’appello, la nomina con decreto del ministro della
giustizia di un numero massimo di 400
giudici ausiliari.
Secondo la relazione al provvedimento, tale numero appare idoneo ad assicurare la definizione, ogni anno, di 36.000 procedimenti (ovvero 90 per ogni giudice ausiliario).
Si ricorda che già nella XIII legislatura, la legge 276 del 1997 aveva individuato in apposite sezioni stralcio, cui assegnare 1.000 giudici onorari reclutati in via straordinaria, lo strumento con cui affrontare il pesante arretrato della giustizia civile pendente presso i tribunali alla data del 30 aprile 1995.
Ai sensi dell'art. 12
della legge 276, il processo davanti al giudice onorario aggregato (Goa) si
svolgeva – salvo specifiche deroghe - secondo le modalità previste dall'art.
90, 1° e 5° co., della legge 353 del 1990 di riforma del processo civile, ossia
secondo il rito delle vecchie cause (con litispendenza anteriore al 1° gennaio
1993). Ogni sezione stralcio dei
tribunali era composta da un presidente, giudice togato e da almeno 2 giudici onorari aggregati.
La legge 276 dettava specifici requisiti di nomina (con preferenza per gli esercenti la professione forense) dei Goa (la cui permanenza nell’ufficio era stabilita in 5 anni, con al massimo uno di proroga), una disciplina dell’incompatibilità (ed ineleggibilità) dei Goa analoga a quella dei magistrati ordinari - con specifiche disposizioni per gli avvocati - nonché una disciplina dell’astensione, ricusazione, decadenza, dimissioni e revoca dei giudici aggregati.
Lo stock di sentenze che avrebbero dovuto, entro 5 anni, smaltire tali giudici (identificati dalla sigla Goa - giudici onorari aggregati, aventi lo status giuridico di magistrati onorari), era all’epoca quantificato in circa 800.000 cause. In realtà la conclusione dell’attività delle sezioni stralcio si è avuta in un periodo ben superiore ai 5 anni (alcune sezioni stralcio chiusero oltre il 2005) e con un costo superiore a quello inizialmente previsto (20 milioni di lire come indennità annua onnicomprensiva per ogni Goa, poi divenute euro 10.329,14, più 250.000 lire (euro 129,11) per ogni sentenza o verbale di conciliazione) ovvero una spesa complessiva di 574 miliardi di lire fino al 2001 e di 37,7 miliardi l'anno a regime per gli anni successivi. L’attività dei Goa nelle sezioni stralcio è stata prorogata di anno in anno fino al 31 dicembre 2006.
Nonostante le difficoltà iniziali (l’avvio delle sezioni avvenne solo nel novembre 1998) e l’incompleta copertura dell’organico (l’attività iniziò con meno di 300 Goa) che non si riuscì mai a completare, la valutazione medio tempore di tale esperienza da parte del Governo fu positiva.
Nella relazione del
Ministro della giustizia per l’apertura dell’anno giudiziario 2001 si dà
atto dell’accresciuta produttività del sistema giudiziario e si prosegue
affermando che un importante contributo al raggiungimento di un trend positivo
è stato offerto dalle sezioni stralcio che, con ranghi ridotti e coperti con
notevole ritardo, nel periodo dall’11 novembre 1998 al 31 dicembre 2000, hanno
definito circa 315.000 giudizi su 815.458 cause del vecchio rito, riducendo
l’arretrato a circa 500.000.
Il decreto individua le categorie professionali che possono fare domanda di nomina a giudice ausiliario ovvero i magistrati a riposo (ordinari, contabili e amministrativi), i professori universitari in materie giuridiche di prima o seconda fascia, anche a tempo determinato o a riposo, i ricercatori universitari in materie giuridiche, gli avvocati (cui l’art. 65 attribuisce preferenza a fini della nomina, v. ultra) ed i notai (per entrambe le ultime due categorie, anche se a riposo).
Si tratta, sostanzialmente, delle stesse categorie professionali tra cui erano nominati ai sensi della legge 276/1997 i 1.000 giudici onorari aggregati per la definizione del contenzioso civile pendente.
Il procedimento prevede – per l’adozione del decreto di nomina da parte del ministro - una deliberazione del CSM su proposta del Consiglio giudiziario competente per territorio (in composizione allargata ai componenti laici)[1] acquisito il parere - nel caso di domanda da parte di avvocati o notai - del competente ordine forense o notarile.
Per i profili finanziari relativi alla norma in esame
si rinvia alla precedente scheda riferita all’articolo 62.
Articolo 64
(Requisiti per la nomina)
L’articolo 64 individua i requisiti per la nomina del giudice ausiliario, in analogia – come riporta la relazione al decreto - alle previsioni già contenute nell'ordinamento sulla selezione della magistratura onoraria. Il riferimento pare essere all’art. 42-ter del RD 12/1941 sull’ordinamento giudiziario, che stabilisce i requisiti per la nomina a giudice onorario (Got) e a vice procuratore onorario (Vpo) di tribunale.
In particolare, a parte la laurea in giurisprudenza, l’art. 64 del decreto-legge non stabilisce alcun requisito inerente la residenza (nel comune del distretto della corte d’appello per cui si fa domanda).
Il citato art. 42-ter del RD 12/1941, al contrario, per la
nomina di Got e Vpo, prevede tra i requisiti la residenza in un comune compreso
nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale è presentata
domanda, fatta eccezione per coloro che
esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili.
La legge sulle sezioni stralcio n. 276/1997 (art. 2) non prevedeva, invece, alcun requisito di residenza per la nomina dei giudici onorari aggregati (Goa).
I requisiti previsti dall’art. 64 sono la cittadinanza italiana, l’esercizio dei diritti civili e politici, non avere riportato condanne per delitti non colposi,non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza, avere idoneità fisica e psichica, non avere precedenti disciplinari diversi dalla sanzione più lieve prevista dai rispettivi ordinamenti.
Con particolare riferimento al requisito anagrafico la norma prevede, al momento di presentazione della domanda:
§ per i magistrati e gli avvocati dello Stato a riposo, nonché i professori universitari, un limite massimo di 75 anni di età;
§ per gli avvocati e i notai, invece, tale limite è di 60 anni.
Il limite anagrafico per i Goa era di 67 anni. Per Got e Vpo è, invece, stabilito un minimo di 25 anni ed un massimo di 69.
Per notai e avvocati un ulteriore requisito consiste nell’iscrizione all’albo da almeno 5 anni, termine evidentemente individuato come sintomatico di adeguata esperienza professionale.
L’art. 64 prevede, ai fini delle nomina a giudice ausiliario nel circondario di Bolzano, la conoscenza delle due lingue (italiano e tedesco) nonché una disposizione a tutela delle minoranze linguistiche, ovvero il rispetto del rapporto dei tre gruppi linguistici (italiano, tedesco e ladino), secondo la loro consistenza quale risultante nell'ultimo censimento (art. 8, DPR 752/1976).
Sono infine, individuate gli incarichi (elettivi e non) la cui titolarità esclude la possibilità di essere nominato giudice ausiliario.
In particolare, non possono essere nominati giudici ausiliari i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, i membri del Governo, i presidenti, i sindaci e gli altri componenti delle giunte regionali, provinciali e comunali, i consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali, gli ecclesiastici e i ministri di culto, i titolari di incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici.
L’art. 42-quater, primo comma, dell’ordinamento giudiziario reca una disposizione analoga per i giudici onorari di tribunale. Tale disposizione si distingue tuttavia dall’art. 64 in quanto richiama espressamente anche ulteriori funzioni o incarichi che impediscono la nomina dei got: i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli enti territoriali; i titolari della carica di difensore civico; coloro che abbiano ricoperto nei tre anni precedenti incarichi nei partiti politici; gli appartenenti ad associazioni i cui vincoli siano incompatibili con l'esercizio indipendente della funzione giurisdizionale; coloro che svolgono o abbiano svolto nei tre anni precedenti attività professionale non occasionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria.
Appare utile valutare le ragioni della diversa disciplina, per i got e
i giudici ausiliari, relativa alle cariche che ne impediscono la nomina.
Per i profili finanziari relativi alla norma in esame
si rinvia alla precedente scheda riferita all’articolo 62.
Articolo 65
(Pianta organica dei giudici ausiliari.
Domande per la nomina a giudici ausiliari)
La pianta organica ad esaurimento dei giudici ausiliari presso le Corti d’appello è determinata con decreto del ministro della giustizia (da pubblicare sul sito Internet del ministero), decorsi 2 mesi dall’entrata in vigore del decreto-legge in esame.
Per ogni corte d’appello è indicato il numero dei magistrati ausiliari assegnati, fermo restando che magistrati e avvocati dello Stato a riposo:
§ per ogni ufficio, possono ricoprire tali incarichi nel limite del 10% dei posti totali;
§ non possono essere nominati per un numero complessivo di posti superiore a 40.
Lo stesso decreto prevede le modalità di presentazione della domanda al Consiglio giudiziario di competenza ed i criteri di priorità nella nomina, fermo restando il titolo preferenziale dello svolgimento della professione forense. Ciò significa che andranno con priorità nominati gli avvocati iscritti all’albo (in possesso ovviamente dei requisiti) e solo dopo gli appartenenti alle altre categorie.
Il procedimento prevede sia lo stesso Consiglio giudiziario a formulare proposte motivate di nomina, a indicare – ove possibile – una rosa di nomi pari al doppio dei posti della pianta organica di ciascun ufficio giudiziario, a formulare le proposte di nomina e a redigere una graduatoria finale.
I giudici ausiliari nominati sono poi assegnati alle singole sezioni dal presidente della Corte d’appello.
Pare inoltre opportuno, al comma 1, fare riferimento al decreto del
“ministro” e non del “ministero”.
Per i profili finanziari relativi alla norma in esame
si rinvia alla precedente scheda riferita all’articolo 62.
Articolo 66
(Presa di possesso)
L’articolo 66 stabilisce che la presa di possesso dell’ufficio da parte del giudice ausiliario avvenga entro il termine stabilito dal decreto di nomina e che l’assegnazione avvenga con apposito provvedimento del Presidente della Corte d’appello.
Per i profili finanziari relativi alla norma in esame
si rinvia alla precedente scheda riferita all’articolo 62.
Articolo 67
(Durata dell’ufficio)
La norma stabilisce in 10 anni il termine massimo di permanenza nell’ufficio di giudice ausiliario. La nomina ha infatti durata di cinque anni e può essere prorogata per un pari periodo con decreto del ministro della giustizia (ex art. 65 del decreto).
L’articolo 67 prevede la cessazione dall’incarico di giudice ausiliario - oltre che per le ipotesi di cui all’art. 71, di dimissioni, revoca, decadenza e mancata conferma – al compimento dei 78 anni di età.
Ciò significa che, anche ove il mandato quinquennale (primo o secondo) non sia concluso, il raggiungimento del limite anagrafico indicato costituisce motivo di decadenza di diritto dall’incarico.
Per i profili finanziari relativi alla norma in esame
si rinvia alla precedente scheda riferita all’articolo 62.
Articolo 68
(Collegi e provvedimenti. Monitoraggio)
L’articolo 68 prevede che dei collegi giudicanti presso le corti
d’appello non possa far parte più di un
giudice ausiliario.
La disposizione indica
puntuali standard di efficienza che
il giudice ausiliario è tenuto a raggiungere nello svolgimento dell’ufficio,
stabilendo che ciascun giudice onorario debba definire, come relatore, almeno
90 procedimenti all’anno.
La disposizione in esame fissa in capo al ministro della giustizia obblighi di monitoraggio semestrale sull’attività e la produttività dei magistrati ausiliari.
Precisando che in ogni collegio giudicante non ci potrà essere più di un giudice ausiliario (nel collegio di 3 giudici, 2 dovranno essere, quindi, togati) non viene seguita la scelta fatta propria dalla legge 276/1997 sui giudici onorari aggregati, che invertiva detta proporzione stabilendo che ogni sezione stralcio fosse costituita da un magistrato (presidente) e da almeno due giudici onorari aggregati.
Per i profili finanziari relativi alla norma in esame
si rinvia alla precedente scheda riferita all’articolo 62.
Articolo 69
(Incompatibilità ed ineleggibilità)
L’articolo 69 prevede l’applicazione ai giudici ausiliari della disciplina delle incompatibilità e delle ineleggibilità
stabilita per i magistrati ordinari.
In riferimento alle incompatibilità dei magistrati, l’ordinamento giudiziario (RD 12/1941) prevede rispettivamente, incompatibilità di funzioni (art. 16) e incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con avvocati (art. 18).
In particolare, l’art. 16 stabilisce che i magistrati non possono assumere pubblici o privati impieghi od uffici, ad eccezione di quelli di senatore, di consigliere nazionale o di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza. Non possono nemmeno esercitare industrie o commerci, né qualsiasi libera professione, né accettare incarichi di qualsiasi specie ed assumere le funzioni di arbitro, senza l'autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura. L’art. 18 preclude ai magistrati giudicanti e requirenti delle corti di appello e dei tribunali l’appartenenza ad uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, gli affini in primo grado, il coniuge o il convivente, esercitano la professione di avvocato. La norma detta poi gli specifici criteri sulla base dei quali, in concreto, è verificata l'incompatibilità di sede.
L’art. 17 dello stesso RD 12/1941 prevede un’ipotesi d’incompatibilità speciale per i primi presidenti ed i procuratori generali della Repubblica che non possono assumere alcun incarico fuori dalla residenza, tranne quelli ad essi attribuiti da leggi e regolamenti.
Le cause di ineleggibilità a parlamentari dei magistrati ordinari sono previste dal TU n. 361 del 1957 per l’elezione della Camera dei deputati (art. 8), che, in forza del rinvio operato dall’art. 5 del TU n. 533/1993, si applica anche alle elezioni del Senato.
L’art. 8 del TU del 1957 prevede che i magistrati – anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive - non sono eleggibili nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa.
Sono esclusi dall’applicazione della norma i magistrati di cassazione, in quanto la giurisdizione dei rispettivi uffici coincide con il territorio nazionale, rendendo pertanto inapplicabile nei loro confronti la limitazione di ineleggibilità riferita ad un particolare ambito territoriale.
I magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni..tale disposizione nonostante le numerose censure di costituzionalità sollevate, è stata ritenuta conforme alla Costituzione (Corte cost., sentenza n. 172/1982).
Il regime dell’ineleggibilità dei magistrati alle elezioni amministrative è invece dettato dal’art. 60, comma 1, n. 6 del testo unico degli enti locali - TUEL (D.Lgs 267/2000) secondo cui nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale. L’ineleggibilità non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
Per avvocati che svolgano funzioni di giudice ausiliario è inapplicabile l’interdizione in toto dall’attività professionale prevista per i magistrati dall’art. 16 dell’ordinamento giudiziario (v. ante).
Infatti, l’art. 69, per esigenze di terzietà del giudice, detta specifiche ipotesi di incompatibilità per l'esercizio delle funzioni di giudice ausiliario nominato tra gli avvocati.
Dette ipotesi si ricollegano essenzialmente alla particolare delicatezza della funzione difensiva ed al possibile conflitto d’interesse che gli avvocati possono avere nelle cause trattate davanti al distretto di corte d’appello nelle quali svolgono funzioni di giudice ausiliario.
L’incompatibilità investe tanto l’attività del giudice ausiliario nominato tra gli avvocati quanto l’attività dell’avvocato.
In particolare, il giudice ausiliario nominato tra gli avvocati non può svolgere le funzioni presso la corte d’appello nel cui distretto ha sede il consiglio dell’ordine cui era iscritto al momento della nomina o nei cinque anni precedenti.
Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice ausiliario non possono esercitare dinanzi agli uffici giudiziari del distretto in cui svolgono le funzioni né possono rappresentare, assistere o difendere nei successivi gradi di giudizio.
Inoltre, anche se fuori dal distretto di svolgimento delle funzioni, agli avvocati-giudici ausiliari è, tuttavia, precluso rappresentare o difendere le parti di procedimenti in cui hanno svolto le funzioni di giudice.
Anche per i giudici onorari aggregati la legge 276/1997 (art. 5) prevedeva l’applicazione del regime delle incompatibilità e delle ineleggibilità previsto per i magistrati ordinari.
In particolare prevedeva che:
- il giudice onorario aggregato, nominato tra gli avvocati iscritti al relativo albo o non più iscritti da meno di cinque anni, non può svolgere le sue funzioni presso il tribunale ove ha sede il Consiglio dell'ordine cui era iscritto al momento della nomina o nei cinque anni precedenti, salvo che il circondario del tribunale non comprenda una popolazione superiore a 500.000 abitanti;
- gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice onorario aggregato, quando la nomina non comporta la cancellazione dall'albo degli avvocati, a norma del comma 1 dell'articolo 9, non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari del distretto o della sezione distaccata di corte di appello, ove esistente, nel cui ambito ha sede il tribunale al quale appartengono, e non possono rappresentare, assistere o difendere in procedimenti svolti dinanzi ai medesimi uffici, nei gradi successivi di giudizio;
- gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice onorario aggregato non possono altresì rappresentare, assistere o difendere, anche presso uffici di altri distretti, parti di procedimenti in relazione ai quali hanno svolto tali funzioni. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice onorario aggregato certificano personalmente l'inesistenza nei loro confronti delle cause di incompatibilità di cui al precedente periodo.
Per i giudici onorari di tribunale, l’art. 42-quater dell’ordinamento giudiziario stabilisce una serie di incompatibilità (o comunque cause ostative all’assunzione dell’incarico).
Come si è visto all’art. 64, non possono esercitare le funzioni di giudice onorario di tribunale:
a) i membri del parlamento nazionale ed europeo, i membri del Governo, i titolari di cariche elettive ed i membri delle giunte degli enti territoriali, i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di difensore civico;
b) gli ecclesiastici e i ministri di confessioni religiose;
c) coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici;
d) gli appartenenti ad associazioni i cui vincoli siano incompatibili con l'esercizio indipendente della funzione giurisdizionale;
e) coloro che svolgono o abbiano svolto nei tre anni precedenti attività professionale non occasionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria.
Inoltre, gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale svolgono le funzioni di giudice onorario e non possono rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici.
Il giudice onorario di tribunale non può assumere l'incarico di consulente, perito o interprete nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.
Per i profili finanziari relativi alla norma in esame
si rinvia alla precedente scheda riferita all’articolo 62.
Articolo 70
(Astensione e ricusazione)
L’articolo 70 del decreto - ferme restando le ordinarie ipotesi di astensione del giudice di cui all’art. 51, primo comma, c.p.c. - individua ulteriori, specifici casi in cui il magistrato ausiliario, in relazione alla pregressa attività professionale svolta, è obbligato ad astenersi, pena la possibilità di ricusazione ex art. 52 c.p.c..
L’art. 51 primo comma, c.p.c., detta ipotesi di astensione obbligatoria del giudice:
1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.
In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.
Sussiste l’ulteriore obbligo di astensione del giudice ausiliario
§ se questi “è stato associato o comunque collegato” – anche tramite il coniuge, i parenti o altre persone - con lo studio professionale di cui ha fatto parte (o fa parte) il difensore di una delle parti in causa;
§ quando il giudice ausiliario, già avvocato, abbia assistito in passato una delle parti in causa ovvero quando il giudice, già notaio, abbia svolto attività professionale per una delle parti in causa o per uno dei difensori.
In relazione alla prima delle due ipotesi di astensione descritte, si
osserva che la formulazione non prevede l’attualità dell’associazione, come previsto
per il difensore.
Inoltre appare utile valutare l’estensione dell’ipotesi di “collegamento”
del giudice con lo studio professionale anche mediante il coniuge, i parenti o
altre persone. Potrebbe risultare utile precisare il significato del termine “collegamento”
nonché individuare le categorie residue (le “altre persone”) che tale
collegamento con lo studio professionale permettono.
Per i profili finanziari relativi alla norma in esame
si rinvia alla precedente scheda riferita all’articolo 62.
Articolo 71
(Decadenza, dimissioni, mancata conferma
e revoca)
La disposizione in esame detta le ipotesi di cessazione dall’ufficio di giudice ausiliario costituite da:
§
decadenza;
§
dimissioni;
§
mancata
conferma;
§
revoca.
La decadenza consegue sia al venire meno di qualcuno dei requisiti di nomina (cfr. art. 64) sia alla revoca dall’ufficio decisa dal consiglio giudiziario competente (v. ultra).
La mancata conferma del giudice ausiliario consegue al mancato raggiungimento degli standard di efficienza prescritti, ovvero la definizione dei 90 procedimenti all’anno, di cui all’art. 68. La verifica è demandata annualmente al consiglio giudiziario, che propone al CSM la conferma o meno (in tal caso, previo contraddittorio) del magistrato onorario.
L’articolo 71 detta la disciplina delle ipotesi di revoca del giudice ausiliario:
§ la proposta motivata spetta al presidente della corte d'appello, che la trasmette al consiglio giudiziario (sulla base della considerazione che il giudice non sia in grado di svolgere con diligenza ed efficienza il proprio incarico);
§ il consiglio giudiziario, sentito l’interessato, se opta per la revoca formula a sua volta un parere motivato al CSM;
§ se il CSM delibera la revoca; il Ministro della giustizia adotta con decreto la cessazione dall’ufficio del giudice ausiliario.
Per i profili finanziari relativi alla norma in esame
si rinvia alla precedente scheda riferita all’articolo 62.
Articolo 72
(Stato giuridico e indennità)
L'articolo 72 definisce lo stato
giuridico dei giudici ausiliari che acquisiscono lo stato giuridico di magistrati
onorari.
Viene fissata in 200 euro l’indennità onnicomprensiva da attribuire ai giudici onorari, con cadenza trimestrale, per ogni provvedimento che definisce il processo, anche parzialmente ovvero solo su alcune delle domande proposte con l’atto di citazione o rispetto solo ad alcune delle parti.
Il riferimento all’art. 68, comma 2, contenuto nella disposizione in
esame sembra chiarire che nei 90 procedimenti all’anno da definire come
standard minimo di efficienza sono conteggiati anche quelli definiti
parzialmente.
L’art. 72 stabilisce, in ogni caso:
§ un limite massimo dell’indennità annua da attribuire al giudice ausiliario (20.000 euro), precisando che su di essa non sono dovuti contributi previdenziali;
§ la cumulabilità dell’indicata indennità con i trattamenti pensionistici o di quiescenza cui abbia, eventualmente, diritto il giudice ausiliario.
Si ricorda che la legge 276/1997 prevedeva, invece, il diritto dei giudici onorari aggregati ai contributi previdenziali. Al contrario, sulla base della normativa vigente i Got (come i giudici di pace) non hanno diritto ad alcuna copertura previdenziale.
La legge 276/1997 attribuiva ai giudici onorari aggregati – dopo l’ingresso dell’euro – una indennità di euro 10.329,14 annui da corrispondere a rate mensili, oltre ad euro 129,11 per ogni sentenza che definisse il processo ovvero per ogni verbale di conciliazione, da corrispondere ogni tre mesi.
Il TU spese di giustizia (DPR 115/2002) prevede (art. 64) che ai giudici onorari di tribunale spetti un'indennità di 98 per le attività di udienza svolte nello stesso giorno ed un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le attività di udienza superi le cinque ore.
Per i profili finanziari relativi alla norma in esame
si rinvia alla precedente scheda riferita all’articolo 62.
Articolo 73
(Formazione presso gli uffici giudiziari)
Il Capo II (composto dal solo art. 73) detta un’articolata disciplina volta a consentire l’accesso a stage formativi teorico-pratici della durata di 18 mesi presso gli uffici della magistratura ordinaria e amministrativa, riservati ai laureati più meritevoli delle facoltà di giurisprudenza, all’esito di un corso almeno quadriennale.
Un progetto “Ufficio del giudice” è da tempo all’attenzione del legislatore al fine di incrementare l’efficienza del servizio giustizia.
Da ultimo, il D.L. 98/2011 ha previsto (art. 37) che, in relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio, i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni senza oneri a carico della finanza pubblica, con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali e con i consigli dell'ordine degli avvocati per consentire ai più meritevoli, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del Consiglio giudiziario per la magistratura ordinaria, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa per quella amministrativa e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per quella tributaria, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. Coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del TU impiegati civili dello Stato (DPR 3/1957) ovvero l’obbligo del segreto d’ufficio. Lo svolgimento delle attività di formazione sostituisce ogni altra attività del corso del dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione sull'attività e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa alle facoltà, agli ordini forensi e alle scuole di specializzazione. Ai soggetti previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. È in ogni caso consentita la partecipazione alle convenzioni di terzi finanziatori.
La disposizione in esame prevede, quindi, i requisiti di accesso ai periodi formativi; la procedura di ammissione; gli obblighi del magistrato formatore; il contenuto dello stage ed i relativi limiti; i profili retributivi e previdenziali; l’esito del periodo di formazione ed i relativi effetti.
Gli uffici giudiziari interessati agli stage sono:
§ per la magistratura ordinaria, i tribunali e le corti d’appello (lo stage sul processo penale potrà svolgersi solo presso il giudice del dibattimento; escluse quindi le procure e gli uffici del GIP e del GUP);
§ per la magistratura amministrativa, sia il Tar che il Consiglio di Stato.
Disposizioni particolari riguardano gli uffici della giustizia amministrativa presso la Regione Sicilia e la Regione Autonoma del trentino-Alto Adige.
L’accesso a domanda ai periodi di formazione – possibili una sola volta - è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
§ laurea in giurisprudenza all’esito di un corso di durata almeno quadriennale, ottenuta con punteggio minimo di 102 su 110;
§ media di almeno 27/30 negli esami nelle materie più significative del corso di laurea, individuate dal comma 1 dell’art. 73;
§ età massima di 28 anni;
§ requisiti di onorabilità consistenti nel non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza.
Se il numero degli aspiranti è maggiore del numero dei posti disponibili presso l’ufficio giudiziario per cui si è fatta domanda costituisce titolo preferenziale, nell’ordine, la miglior media negli esami nelle specifiche materie indicate; il punteggio di laurea, la minore età anagrafica.
Con riferimento al
requisito del possesso di una laurea “in
giurisprudenza all’esito di un corso di durata almeno quadriennale”, si
ricorda che, a seguito della riforma del 1999 (integrata nel 2004) dei corsi di
studio universitari che ha introdotto nell’ordinamento il c.d. “modello 3+2” –
di cui si è già detto con riferimento all’art. 59 del decreto in esame (v. supra) – le università rilasciano titoli
di primo e di secondo livello, ossia laurea
(3 anni di corso) e laurea magistrale (5
anni di corso). I corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati
dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le
conseguenti attività formative sono raggruppati in classi di appartenenza, individuate attraverso decreti
ministeriali.
Il DM 25 novembre
2005 ha definito la classe di laurea
magistrale a ciclo unico LMG/01 in Giurisprudenza,
corso di durata quinquennale.
Considerato il
requisito anagrafico degli aspiranti agli stage (massimo 28 anni), pare
evidente che la norma si riferisca ai laureati post-riforma ovvero a laureati
in possesso di laurea magistrale. Il riferimento a una laurea "almeno
quadriennale" sembra pertanto da adeguare; potrebbe a tal fine prevedere
al comma 1 dell’art. 73 il possesso di una laurea magistrale in giurisprudenza
(ovvero il possesso di una laurea rilasciata all’esito di un corso di laurea
magistrale a ciclo unico LMG/01 in Giurisprudenza).
La domanda di ammissione – che l’art. 73, ultimo comma, precisa non possa essere presentata se non siano decorsi 30 gg. dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame - va presentata dai laureati ai capi degli uffici giudiziari, allegando la documentazione che dimostri il possesso dei requisiti e dichiarando eventuali preferenze riferite ad uno o più magistrati presso cui svolgere il tirocinio ovvero a determinate materie.
Il
magistrato formatore e i contenuti dello stage
L’art. 73 prevede l’affidamento del laureato ad un magistrato formatore, offertosi volontariamente ovvero designato a tal fine dal capo dell’ufficio.
Ogni formatore non può seguire più di 2 tirocinanti, salvo che negli ultimi sei mesi, in cui può chiedere un ulteriore ammesso allo stage che garantisca continuità nell’attività di assistenza all’attività del magistrato. L’attività del magistrato formatore, consistente sostanzialmente nel guidare e controllare l’attività degli stagisti, è valutata sia ai fini dei passaggi quadriennali di professionalità che per l’accesso ad incarichi direttivi e semidirettivi di merito sotto il profilo della capacità, della laboriosità, della diligenza e dell’impegno.
Secondo l’art. 10 del D.Lgs 160/2006, sono funzioni direttive di merito di primo grado quelle di presidente del tribunale; di merito di secondo grado quelle di presidente della corte d’appello.
Funzioni semidirettive di merito di primo grado sono quelle di presidente di sezione presso il tribunale ordinario, di presidente e di presidente aggiunto della sezione GIP; funzioni semidirettive di secondo grado sono quelle di presidente di sezione presso la corte di appello.
In relazione all’attività dei tirocinanti, il ministero della giustizia dovrà mettere a loro disposizione tutte le dotazioni strumentali per lo svolgimento dell’attività di assistenza al magistrato, comprese le necessarie dotazioni informatiche.
Dal punto di vista dell’attività oggetto dello stage, l’art. 73 afferma che i tirocinanti “assistono e coadiuvano il magistrato nello svolgimento delle attività ordinarie” potendo accedere ai fascicoli processuali, partecipare alle udienze come alle camere di consiglio (salvo opinione contraria del giudice).
L’attività dei tirocinanti comprende la partecipazione sia ai corsi di formazione cui partecipa il magistrato formatore che ai corsi di formazione decentrata, almeno semestrali, a loro appositamente dedicati.
La disciplina in esame impone, comunque, precisi limiti sia in riferimento a generici doveri di riserbo e riservatezza derivante dalla documentazione cui possono accedere, che al possibile conflitto d’interessi in cui può incorrere lo stagista (es: accesso a fascicoli di procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale lo stagista svolge il tirocinio forense); in particolari ai tirocinanti è imposto – in relazione alle notizie apprese nel corso dell’attività presso gli uffici - l’obbligo del segreto e di astensione dalla deposizione testimoniale.
È, inoltre, chiarito che l'ammesso allo stage non possa avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolge il tirocinio e che rimane salvo il potere del giudice di non far partecipare il tirocinante alla singola udienza o camera di consiglio.
L’art. 73 precisa, poi, che l'ammissione al periodo di formazione impedisce al tirocinante di svolgere sia attività professionale presso l'ufficio del giudice formatore ove si svolge lo stage, che in favore delle parti dei procedimenti svoltisi innanzi al magistrato formatore. Nessun limite per il patrocinio davanti a quest’ultimo è, invece, imposto all’avvocato presso il quale lo stagista svolga il tirocinio forense.
Viene chiarito che, per il periodo di attività presso il tribunale o la corte d’appello, l’ammesso allo stage non ha diritto ad alcuna forma di compenso, e di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo rapporto subordinato (di pubblico impiego) o autonomo.
Ferma restando la discrezionalità del presidente
del tribunale o della corte d’appello di interrompere lo svolgimento dello
stage per una serie di motivi sopravvenuti (quali: ragioni organizzative,
venire meno del rapporto di fiducia con lo stagista, imparzialità dell’ufficio,
credibilità della funzione giudiziaria, prestigio dell’ordine giudiziario). Il
periodo formativo può svolgersi, purché compatibile, anche contemporaneamente
ad altre attività, al tirocinio forense, alla frequenza di scuole di
specializzazione.
Al termine del periodo formativo, il magistrato formatore deve
redigere una relazione sul corretto svolgimento dell’attività da parte
del tirocinante e trasmetterla al capo dell’ufficio giudiziario.
All’esito positivo del tirocinio presso l’ufficio
giudiziario consegue l’acquisizione di titolo idoneo per l’accesso al
concorso in magistratura ordinaria (analogo effetto ha lo svolgimento del
tirocinio di 18 mesi presso l’Avvocatura dello Stato).
L'esito positivo del tirocinio costituisce inoltre titolo
preferenziale per la nomina a giudice onorario e vice procuratore
onorario di tribunale, autonomo requisito di accesso all'esercizio delle
funzioni di giudice di pace, per i concorsi indetti dalle amministrazioni della
giustizia, dall’Avvocatura e, in diversa misura, da altre amministrazioni dello
Stato.
I 18 mesi di stage con esito positivo sono, inoltre, valutati
pari ad 1 anno di tirocinio forense e notarile e, per lo stesso
periodo, ai fini della frequenza presso le scuole di specializzazione legale.
L’art. 73 del D.L. precisa come l’attestazione
dell’esito positivo dello stage presso Tar e Consiglio di Stato (ovvero
presso gli altri organi di giustizia amministrativa presso la regione Sicilia e
la regione autonoma del Trentino Alto-Adige) sia equiparato a tutti gli
effetti a quello svolto presso gli uffici giudiziari ordinari.
Per favorire l’attuazione degli stage formativi è previsto il possibile apporto finanziario di terzi mediante convenzioni.
In relazione alle convenzioni previste dal citato art. 37 del D.L. 98/2011 (con le facoltà universitarie, gli ordini forensi nonché le scuole di specializzazione per le professioni legali), l’art. 73 in esame precisa che i capi degli uffici giudiziari dovranno, in sede di stipula, “tenere conto delle domande presentate dai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1”.
Appare utile valutare se la formulazione della disposizione corrisponda
a quanto sottolineato nella relazione illustrativa in cui è precisato che le
convenzioni in oggetto possano essere stipulate “quando le domande presentate
siano in numero insufficiente rispetto alla disponibilità manifestate dai
magistrati dell’ufficio”.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2013 |
2014 |
2015 |
2013 |
2014 |
2015 |
2013 |
2014 |
2015 |
Maggiori spese in conto capitale |
0,8 |
0 |
0 |
0,8 |
0 |
0 |
0,8 |
0 |
0 |
Maggiori entrate extratributarie (*) |
4,85 |
8,0 |
8,0 |
4,85 |
8,0 |
8,0 |
4,85 |
8,0 |
8,0 |
(*) Le maggiori entrate extratributarie utilizzate a
copertura includono anche gli oneri derivanti dagli articoli 62 a 72 e 74 alle
cui schede si rinvia.
La relazione tecnica afferma che il comma 4 prevede che il Ministero della giustizia fornisca ai tirocinanti le dotazioni strumentali per lo svolgimento delle attività presso gli uffici giudiziari ivi compreso l'accesso ai sistemi informatici ministeriali. La relazione tecnica assume, prudenzialmente, che tali dotazioni strumentali non siano già disponibili presso i tribunali e le corti di appello nel 50 per cento dei casi. Pertanto si ipotizza di acquisire un numero massimo di 1.000 personal computer, provvisti di stampante e licenze d'uso, al costo unitario di 800 euro (iva compresa), per una spesa complessiva di 800.000 euro.
Per ciò che concerne le spese connesse ai contratti di assistenza e manutenzione delle nuove dotazioni strumentali, si assicura che le stesse verranno incluse nei contratti già in essere presso gli uffici giudiziari a valere sulle ordinarie risorse di bilancio.
La relazione tecnica ribadisce che al magistrato formatore non spetta alcun compenso o rimborso spese per lo svolgimento dell'attività formativa.
Con riferimento alle modalità di copertura la relazione tecnica chiarisce che l’articolo 28, comma 1, della legge n. 183/2011 ha determinato maggiori entrate non ancora utilizzate pari a 12.191.861 euro per il 2013 e 13.591.861 euro a decorrere dal 2014.
L’articolo 28, comma 1,
della legge n. 183/2011 ha incrementato la misura del contributo unificato
dovuto dai proponenti per i giudizi di impugnazione e per i
processi di Cassazione. Il medesimo comma ha anche previsto di assoggettare ad
un autonomo contributo unificato le altre parti che intervengono nel
procedimento modificando la domanda o proponendo domanda riconvenzionale o
svolgendo intervento autonomo, per un importo determinato in base al valore
della domanda proposta.
La relazione tecnica riferita a tali norme ha quantificato il maggior
gettito derivante per le sole impugnazioni e per i giudizi dinanzi alla Corte
di cassazione in 17.191.861 euro. Tale maggior gettito è destinato dal comma 2
del citato articolo 28 alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari
previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione
allo stato di previsione del Ministero della Giustizia.
In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la relazione tecnica non quantifica oneri per le attività di formazione. A tal riguardo si rammenta che le norme prevedono che gli ammessi allo stage, oltre all’ammissione ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell’ufficio, sono ammessi anche a corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati e organizzati con cadenza almeno semestrale. Appare, pertanto, necessario che il Governo chiarisca a valere su quali risorse siano organizzati corsi specificatamente dedicati agli stagisti e se la loro partecipazione a corsi organizzati per i magistrati dell’ufficio possa dar luogo ad ulteriori oneri anche limitatamente a spese di viaggio o di vitto.
Considerato che i partecipanti allo stage, fra l’altro, assistono e coadiuvano i magistrati (comma 4), accedono ai sistemi informatici ministeriali (comma 4), accedono ai fascicoli processuali (comma 6), appare opportuno che sia chiarito se dal loro impiego non possano derivare oneri di natura assicurativa sia in relazione allo svolgimento di attività istituzionali in pubblici uffici, sia a copertura di responsabilità verso terzi per i danni loro provocati.
Articolo 74
(Magistrati assistenti di studio della
Corte di Cassazione)
Il Capo III del titolo III del decreto legge mira a fornire alla Corte di cassazione un qualificato supporto da parte di magistrati da utilizzare come assistenti di studio per una rapida definizione dell’arretrato civile.
Integrando la formulazione dell’art. 10, comma 3, del D.Lgs 160/2006 (Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonchè in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati), si aggiungono alle attuali funzioni giudicanti di primo grado quelle di magistrato assistente di studio presso la Corte di cassazione.
La nuova figura di magistrato assistente di studio presso la Corte di cassazione è messa a regime mediante una integrazione all’ordinamento giudiziario (RD 12/1941) cui è aggiunto, in materia di applicazione di magistrati, un nuovo art. 115-bis.
La norma integra la pianta organica dei magistrati di cassazione di 30 unità, da inserire nelle sezioni civili, con lo scopo dichiarato di “garantire la celere definizione dei procedimenti pendenti”. La consistenza effettiva della pianta organica degli assistenti di studio va annualmente vagliata dal Ministro della giustizia con proprio decreto. L’inserimento ha carattere temporaneo.
La nuova pianta organica dei magistrati della Cassazione è, quindi, ora definita dal nuovo allegato 2 del D.Lgs 24/2006, come modificato dall’articolo in esame.
Alle predette sezioni civili possono essere designati magistrati cui sono state attribuite funzioni giurisdizionali al termine del tirocinio e – come per i magistrati assegnati al massimario - con almeno 5 anni di effettivo esercizio delle funzioni di merito. Spetta al Presidente della Cassazione definire le attribuzioni dell’assistente di studio che, in ogni caso, non potrà far parte del collegio giudicante della sezione. Il periodo minimo di permanenza dell’ufficio, salvo gravi, specifici motivi, è almeno di 5 anni, periodo evidentemente ritenuto idoneo ad assicurare efficienza ed un minimo di continuità nello svolgimento delle funzioni.
L’art. 74 non precisa alcun criterio nella scelta dei 30 magistrati da trasferire come assistenti di studio presso la Cassazione stabilendo, tuttavia, l’impossibilità di ricoprire il posto in organico rimasto vacante a seguito del trasferimento del magistrato presso la Corte di cassazione.
La pianta organica degli assistenti di studio della Corte di cassazione è ad esaurimento fino alla cessazione dal servizio o al trasferimento dei magistrati stessi.
Sotto il profilo retributivo, l’art. 74 precisa che agli assistenti di studio non spettano compensi aggiuntivi rispetto allo stipendio da magistrato.
Con la novella all’art. 2 del citato D.Lgs 24/2006 viene stabilito – come già previsto per il servizio presso il massimario - che lo svolgimento delle funzioni di assistente di studio della cassazione per almeno 8 anni, a parità di posizione in graduatoria, costituisce titolo preferenziale nell'attribuzione delle funzioni giudicanti di legittimità (ovvero quelle di consigliere presso la Corte di cassazione).
Per garantire una rapida copertura dell'organico degli assistenti di studio è fissato un termine di 180 gg. per la conclusione della prima procedura di copertura dei posti.
Entro identico termine, sulla base dei trasferimenti dei magistrati previsti dalla norma in esame, con decreto del ministro della giustizia, previo parere del CSM, saranno rideterminate le nuove piante organiche degli uffici giudiziari.
Si osserva che non risulta disciplinata la procedura di trasferimento
dei 30 magistrati presso la Cassazione (neanche mediante rinvio ad un DM
Giustizia); in particolare, non sono previste disposizioni su un eventuale
interpello, né su trasferimento a domanda.
Inoltre, è prevista la temporaneità dell’ufficio ed il periodo minimo
di permanenza (5 anni) ma né le modalità per una eventuale conferma né un
periodo massimo di esercizio della funzione.
Appare, inoltre, utile chiarire: se titolare al trasferimento dei
magistrati sia il CSM; quali siano le ragioni per cui all’incremento della
produttività presso gli uffici civili della Cassazione non corrisponda una diminuzione
di efficienza dell’ufficio giudiziario di provenienza dell’assistente di studio
trasferito; in che modo si tenga conto delle piante organiche dei tribunali
così come ridefinite a seguito della riforma della geografia giudiziaria con il
decreto del ministro della giustizia 18 aprile 2013 (v. in particolare: l’art.
5 del d.lgs. 155/2012, che impone di rideterminare le piante organiche a
seguito della soppressione di 31
tribunali, 31 procure e di tutte le 220 sezioni distaccate di tribunale) e
della fase transitoria in atto.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di
euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2013 |
2014 |
2015 |
2013 |
2014 |
2015 |
2013 |
2014 |
2015 |
Maggiori spese correnti |
0,05 |
0 |
0 |
0,05 |
0 |
0 |
0,05 |
0 |
0 |
La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto delle norme, afferma che gli oneri recati dalla norma derivano dalla corresponsione della indennità di trasferimento eventualmente spettante. Il pagamento dell’indennità grava sulle risorse iscritte a legislazione vigente sul capitolo 1451, Piano di gestione 06, "Indennità di trasferimento" del Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria del Ministero della Giustizia che reca uno stanziamento previsionale per l'anno 2013 ammontante a 4.702.557,00 euro.
L’indennità di "prima sistemazione" deve essere corrisposta nei soli casi di effettivo cambio di residenza del personale interessato, ed ammonta unitariamente ad euro 3.306,44 secondo il seguente calcolo:
Indennità integrativa speciale x 3 + indennità = (euro 1072,88 x 3) + euro 87,8
Considerando una stima prudenziale dei magistrati destinatari della indennità di prima sistemazione nella misura del 50 per cento delle 30 unità previste, l'onere può essere stimato in un ammontare di 49.596,6 euro per il solo anno 2013 (30 x 50 per cento x 3.306,44), arrotondato a 50.000 euro.
In merito ai profili di quantificazione appare opportuno che siano forniti chiarimenti circa le relazioni esistenti tra le norme che prevedono che il posto resosi vacante a seguito del trasferimento del magistrato presso la Corte di cassazione non può essere ricoperto (comma 2) e quelle che stabiliscono che con decreto del Ministro della giustizia sono determinate le piante organiche degli uffici giudiziari, tenuto conto delle disposizioni del presente articolo (comma 5). Appare, infatti, opportuno che il Governo chiarisca se in sede applicativa delle norme in esame possano verificarsi incrementi di organico negli uffici di provenienza dei magistrati trasferiti.
Potrebbe, altresì, risultare utile che fossero fornite informazioni circa le esigenze amministrative di natura temporanea poste alla base della creazione del ruolo ad esaurimento dei magistrati assistenti di studio, considerato anche che la stabilità della dotazione organica creata è legata anche a fattori esogeni alle norme in esame quale la data di collocamento a riposo dei magistrati trasferiti.
Articolo 75
(Intervento del pubblico ministero nei
giudizi civili dinanzi
alla Corte di Cassazione)
L’articolo 75 interviene sul codice di procedura civile con il fine di rendere più selettivo l’intervento della procura generale nei procedimenti in cassazione.
Attualmente, davanti al giudice di legittimità il PM ha l’obbligo generalizzato di intervento in tutte le cause, circostanza che determina una dispersione di risorse dell’ufficio di procura cui l’intervento in esame intende porre rimedio.
Sono, quindi, novellati gli artt. 70, 380-bis e 390 del codice di rito civile.
L’intervento dell’articolo 75 è
integrato da quello dell’art. 81 del decreto-legge, che modifica
l’ordinamento giudiziario in riferimento alle attribuzioni del pubblico
ministero presso la Corte di cassazione (v.
ultra).
Dalla modifica all’art. 70, che chiarisce che il pubblico ministero interviene in cassazione nei casi previsti dalla legge, derivano per coordinamento le ulteriori modifiche:
§ quella dell’art. 380-bis, secondo comma, che esclude l’obbligo del presidente della sezione di comunicare al PM, almeno 20 gg. prima della data stabilita per l’adunanza della Corte, il decreto che fissa l’adunanza stessa e la relazione inerente le ragioni della decisione (rimane l’obbligo di notifica ai difensori delle parti);
§ quella dell’art. 390, primo comma, che prevede la possibile rinuncia della parte al ricorso principale o incidentale finché non sia cominciata la relazione all'udienza o fino alla notifica delle conclusioni scritte del PM nei procedimenti per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza di cui all'articolo 380-ter.
Viene, infine, introdotta una norma transitoria che prevede la vigenza della nuova disciplina in relazione ai giudizi di cassazione instaurati a decorrere dal 30° giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del DL in esame.
Articolo 76
(Divisione della comunione demandata al
notaio)
L’articolo 76 modifica la disciplina della divisione “giudiziale” nelle comunioni – ereditarie e non - e permette ai condividenti, se d’accordo, di rivolgersi al tribunale per ottenere la nomina di un notaio che si occupi dell’intera procedura di divisione.
La nuova normativa intende favorire una sollecita decisione sulle divisioni e sgravare il giudice civile da compiti che, in assenza di contestazioni, possono essere svolti dagli esercenti la professione notarile.
La possibilità di chiedere la divisione di un complesso di beni in comunione è un diritto di ciascun titolare di una quota di un bene in comunione. In assenza di accordo tra i comproprietari, la disciplina del codice di procedura civile (artt. 784 e ss.) prevede il ricorso al giudice, che ha il compito di redigere un progetto di divisione che, in assenza di contestazioni, è reso esecutivo con ordinanza non impugnabile.
L’art. 786 c.p.c. prevede che il giudice può delegare le operazioni di divisione ad un notaio, sotto la direzione dello stesso giudice.
E’ quindi il notaio a formare il progetto di divisione e di assegnazione delle quote e dei lotti dei beni; tuttavia, in caso di mancato accordo delle parti sul progetto, questi deve trasmettere al giudice istruttore apposito processo verbale e sarà poi quest’ultimo a decidere con ordinanza, sentiti i partecipanti alla comunione.
Analogo ricorso al notaio è previsto dal codice di rito civile per le operazioni di vendita.
La nuova disciplina introdotta dall’art. 76, con l’introduzione di un nuovo art. 791-bis c.p.c., stabilisce che in assenza di contestazioni sul diritto alla divisione, sulle quote o su altre questioni pregiudiziali alla divisione stessa, le parti della comunione possono chiedere, con ricorso congiunto al tribunale competente, la nomina di un notaio del circondario, cui affidare le operazioni di divisione (in presenza di beni immobili, è necessaria la trascrizione ai sensi dell’art. 2646 c.c.). Rimane possibile la riassunzione della divisione in capo al giudice se risulta mancante la sottoscrizione del ricorso congiunto anche di una sola delle parti; l’ inammissibilità del ricorso è dichiarata con decreto del giudice, reclamabile davanti alla corte d’appello.
In camera di consiglio, il giudice nomina, quindi, con decreto un notaio e, su richiesta di quest’ultimo, un perito estimatore per la valutazione dei beni della comunione
Nel termine indicato nel decreto di nomina, il notaio deve predisporre il progetto di divisione, sentendo le parti, gli eventuali creditori e aventi causa, oppure disporre la vendita dei beni non comodamente divisibili, avvisando in entrambi i casi tutti questi ultimi. Alla vendita dei beni si applicano le disposizioni sull’espropriazione immobiliare. Sul progetto di divisione, come sulla eventuale vendita di beni, è possibile un ricorso entro 30 gg. (termine perentorio) sia delle parti dei terzi interessati, deciso dal giudice secondo la disciplina del procedimento sommario di cognizione. All’accoglimento dell’opposizione il giudice dà le necessarie disposizioni per la prosecuzione della divisione e rimette gli atti al notaio.
Se non vi è opposizione al progetto la procedura termina con il decreto del giudice che rende esecutivo il progetto depositato in cancelleria e rimette le parti innanzi al notaio per il compimento del vero e proprio atto di divisione e dei relativi adempimenti.
Articolo 77
(Conciliazione giudiziale)
L’articolo 77 interviene sul codice di procedura civile per introdurvi l’obbligo per il giudice, nel corso del processo civile, di formulare alle parti una proposta di transazione o conciliazione, potendo valutare ai fini del giudizio l’eventuale rifiuto che gli venga opposto; il decreto-legge estende così al rito ordinario una disposizione introdotta nel rito del lavoro nel 2010.
Si ricorda che attualmente il codice di procedura civile prevede che il giudice possa (facoltà) tentare la conciliazione delle parti. La previsione di un tentativo obbligatorio di conciliazione, originariamente inserita nell’art. 183 c.p.c. con riferimento alla prima udienza di trattazione, è stata infatti soppressa nel 2005.
In base all’art. 185 del codice di procedura civile, rubricato “tentativo di conciliazione”, dopo la prima udienza di trattazione (art. 183) il giudice istruttore può fissare, in caso di richiesta congiunta delle parti, una nuova udienza di comparizione delle parti, al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione. La stessa disposizione aggiunge che «il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione». La rinnovazione è rimessa alla discrezionalità del giudice, quando ritenga che il tentativo possa essere esperito con nuove probabilità di successo; ciò fino a quando la causa sia stata rimessa al collegio.
Superata la fase istruttoria in primo grado, peraltro, il tentativo di conciliazione potrà essere esperito anche in fase d’appello: l’art. 350, terzo comma, c.p.c. prevede infatti espressamente, per la fase di appello, che nella prima udienza di trattazione il collegio proceda al tentativo di conciliazione. Al contrario, il giudizio di Cassazione esclude per la sua essenza, la possibilità di un componimento giudiziale: l'eventuale transazione raggiunta autonomamente dalle parti, durante il processo, determina la cessazione della materia del contendere.
L'esperimento del tentativo di conciliazione ed il suo risultato, positivo o negativo, devono risultare dal verbale d'udienza redatto ai sensi dell'art. 130. Il contenuto della conciliazione, ove il tentativo abbia avuto esito positivo è, tuttavia, documentato in un apposito e separato processo verbale (art. 88 disp. att.), predisposto dal cancelliere e sottoscritto dal giudice, dal cancelliere e dalle parti. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo.
Per quanto riguarda il rito del lavoro, l’art. 420 c.p.c. – a seguito di una novella del 2010 - prevede che il giudice nell’udienza di discussione «interroga liberamente le parti presenti, tenta la conciliazione della lite e formula alle parti una proposta transattiva». Il rifiuto delle parti, senza giustificato motivo, costituisce un comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio.
Rispetto a questo quadro normativo il decreto legge, attraverso due interventi sul codice di procedura civile, intende armonizzare il rito di cognizione e il rito del lavoro.
In particolare, la lettera a) del comma 1 introduce, dopo l’articolo 185 c.p.c., l’articolo 185-bis, in base al quale il giudice non solo può promuovere la conciliazione delle parti attraverso il loro interrogatorio libero (come già previsto), ma deve anche formulare una propria proposta transattiva o conciliativa. Il rifiuto delle parti, senza giustificato motivo, potrà essere valutato dal giudice ai fini del giudizio (previsione già contenuta nell’art. 420 c.p.c. in tema di rito del lavoro). La proposta deve provenire dal giudice istruttore e dunque prima della rimessione della causa al collegio.
In ordine alla formulazione del testo, si evidenzia che la norma pone
un obbligo a carico del giudice senza disciplinare le conseguenze di una sua
inerzia. In particolare, la formulazione della proposta non è prevista a pena
di nullità.
Si rileva peraltro che, in circostanze analoghe, quando ad essere obbligatorio era l’esperimento del tentativo di conciliazione, la giurisprudenza aveva sostenuto che «il tentativo, pur essendo obbligatorio, non è previsto a pena di nullità ed è rimesso al potere discrezionale del giudice del merito, al quale compete il dovere funzionale di valutare, in relazione anche agli assunti delle parti ed al loro comportamento processuale, se sussista o meno una possibilità, anche remota, di esito favorevole. La sua omissione, pertanto, non incide sulla validità dello svolgimento del rapporto processuale» (cfr. Cassazione, Sez. III, sent. n. 1099 del 09-02-1985, Pieraccini c. Pellegrini).
Sul punto la relazione illustrativa afferma che «rimane naturalmente salva la possibilità che il giudice non formuli la proposta transattiva o conciliativa nel caso in cui risulti manifesta l’impossibilità di comporre la controversia».
La lettera b) novella l’art. 420 c.p.c. inserendovi la possibilità del giudice del lavoro di formulare alle parti, nel tentativo di conciliazione, una proposta conciliativa (oltre che, come attualmente già previsto, transattiva).
Il legislatore introduce pertanto in entrambe le disposizioni sia la proposta di transazione che la proposta di conciliazione, rendendo necessario distinguere i due istituti.
La transazione è disciplinata dall’art. 1965 del codice civile, che la qualifica come il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.
Generalmente, la transazione viene considerata come risultato della sola volontà negoziale delle parti, senza il presupposto dell’intervento di un terzo mentre il nome di conciliazione viene riferito più propriamente al componimento ottenuto a mezzo dell’opera del terzo imparziale e non ad un componimento qualunque, ma alla composizione giusta della lite.
Inoltre, il risultato di conciliazione può differire da quello di transazione anche circa il suo contenuto. Infatti, mentre (almeno secondo la dizione dell’art. 1965 c.c.) il componimento raggiunto con la transazione si estrinseca solo attraverso reciproche concessioni delle parti, il componimento conciliativo può consistere, oltre che in ciò, anche in una rinuncia alla propria pretesa, o in un riconoscimento unilaterale della pretesa altrui, accettati dalle controparti.
Quanto al versante processuale, infine, la transazione ha una rilevanza solo indiretta sul processo, qualora esso sia pendente, nel senso che l’accordo transattivo non fa venire meno la litispendenza. Infatti, il rapporto giuridico processuale, nonostante la controversia sia stata rimossa, rimane persistente e per estinguerlo occorrerà la pronuncia di un provvedimento giurisdizionale che dichiarerà la cessazione della materia del contendere (analogamente a quanto necessario in caso di conciliazione raggiunta in sede stragiudiziale). La conciliazione ha invece un’efficacia direttamente processuale, poiché oltre agli effetti sostanziali propri della transazione, produce anche la conclusione del processo pendente (attraverso il verbale di conciliazione e il parallelo verbale d’udienza nel quale il giudice da conto della riuscita della composizione della lite).
Nell’applicazione dell’art. 420 c.p.c. la giurisprudenza ha distinto la conciliazione giudiziale dal negozio transattivo di cui all'art. 1965 c.c., sostenendo che la prima non ha effetto novativo rispetto alla natura del diritto dedotto in giudizio (in particolare, la Cassazione ha applicato questo principio a fini fiscali, cfr. Cass. 14008 del 1999).
Articolo 78
(Misure per la tutela del credito)
L’articolo 78 interviene sulla procedura di opposizione al decreto ingiuntivo per:
§ accelerare la fissazione dell’udienza di comparizione delle parti;
§ prevedere che già nel corso di tale udienza il giudice possa concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Gli interventi, finalizzati a consentire al creditore di avere più celermente soddisfazione della propria pretesa, si applicano ai procedimenti instaurati successivamente all’entrata in vigore del decreto-legge.
Il procedimento ingiuntivo è un processo speciale, regolato dal libro IV del codice di procedura civile e strutturato in due distinte fasi:
a) la prima, diretta ad ottenere un decreto giudiziale di condanna al pagamento di somme, o alla consegna di cosa mobile e contraddistinta dall’assenza di contraddittorio con il debitore;
b) la seconda, avviata su iniziativa dello stesso debitore, di opposizione contro il decreto emesso dal giudice, caratterizzata dal pieno contraddittorio e dall’applicazione, salvo eccezioni, delle regole del processo civile di cognizione.
Poiché la fase di opposizione è lasciata all’iniziativa dell’ingiunto (debitore), in mancanza, il decreto ingiuntivo diviene definitivo e non più revocabile, salve le impugnazioni straordinarie.
L’art. 645 c.p.c., nel testo anteriore all’entrata in vigore del decreto-legge, disponeva che l’opposizione al decreto ingiuntivo si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente (primo comma). In seguito all'opposizione, il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito (secondo comma)[2] e dunque i termini di comparizione, e conseguentemente quelli di costituzione, sono ordinari.
In merito, si ricorda che nel procedimento ordinario l’art. 163-bis c.p.c. definisce i termini di comparizione prevedendo che:
- tra il giorno della notificazione della citazione al convenuto e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di 90 giorni (se il luogo della notificazione si trova in Italia, altrimenti di 150 giorni ) (primo comma);
- nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente può, su istanza dell'attore e con decreto motivato in calce dell'atto originale e delle copie della citazione, abbreviare fino alla metà i termini indicati dal primo comma (secondo comma);
- se il termine assegnato dall'attore (in questo caso il debitore che ha fatto opposizione al decreto ingiuntivo) ecceda il minimo indicato dal primo comma, il convenuto (in questo caso il creditore che ha chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo), costituendosi prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di quest'ultimo termine, l'udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall'attore. Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere all'attore, almeno 5 giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente (terzo comma).
Su questo quadro normativo è intervenuto il decreto-legge, che ha inserito un ultimo periodo nel secondo comma dell’art. 645 (comma 1, lettera a), dell’art. 78). La disposizione specifica che l’anticipazione dell’udienza di comparizione delle parti, rispetto alla data fissata dall’attore (ovvero dal debitore ingiunto), deve essere disposta stabilendo l’udienza non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire. Essendo il termine minimo a comparire di 90 giorni, se ne ricava che tra la notificazione dell’opposizione al decreto ingiuntivo e l’udienza di comparizione non devono intercorrere più di 120 giorni.
Il secondo intervento del decreto-legge riguarda l’art. 648 del codice di rito, che consente al giudice istruttore, se l’opposizione «non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione», di concedere con ordinanza non impugnabile l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo. L’art. 78, comma 1, lett. b), specifica che tale ordinanza deve intervenire già in prima udienza.
Infine, il comma 2 dell’art. 78 chiarisce che le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati dopo l’entrata in vigore del decreto-legge ovverosia, in base al richiamo all’art. 643, ultimo comma, c.p.c., solo ai procedimenti nei quali la notifica del decreto ingiuntivo è successiva all’entrata in vigore della riforma.
Articolo 79
(Semplificazione della motivazione della
sentenza civile)
L’articolo 79 novella l’art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile al fine di semplificare ulteriormente il contenuto della motivazione della sentenza civile; quest’ultimo intervento, infatti, segue l’ancora recente novella operata dalla legge n. 69 del 2009. Attraverso la progressiva semplificazione della motivazione il legislatore intende evidentemente abbreviare l’attività dei giudici per le singole sentenze, aumentando l’efficienza del sistema.
Secondo l'originaria formulazione dell'articolo 118 delle disposizioni di attuazione, risalenti al 1941, la motivazione della sentenza doveva consistere «nell'esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione» (comma 1). Si prevedeva inoltre che dovessero essere «esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e decise dal collegio e indicati le norme di legge e i principi di diritto applicati» (comma 2).
L’art. 52, comma 5, della legge 69 del 2009 ha riscritto il comma 1 dell'articolo 118, disponendo che la motivazione della sentenza «consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi». La riforma del 2009 non ha interessato il secondo comma.
Il decreto-legge in commento sostituisce il primo e il secondo comma dell’art. 118 con un comma unico, prevedendo che la motivazione della sentenza «consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa».
Rispetto alla formulazione in vigore prima del decreto-legge, nello scrivere la motivazione il giudice:
§ nella parte “in fatto”, potrà esporre in modo conciso i fatti decisivi (in precedenza l’esposizione doveva essere succinta e riguardare i fatti rilevanti);
§ nella parte “in diritto”, potrà fare «esclusivo riferimento» ai precedenti conformi (la formulazione precedente consentiva “anche” il riferimento ai precedenti conformi). I precedenti, dunque, possono da soli sostenere la decisione del giudice.
Analoga previsione è contenuta nell’art. 348-ter del codice di procedura civile, in tema di inammissibilità dell’appello, laddove si afferma che, nella prima udienza di trattazione in appello, il giudice, prima di procedere «dichiara inammissibile l'appello, a norma dell'articolo 348-bis, primo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi». Il Codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104 del 2010) prevede invece che la sentenza del giudice amministrativo debba contenere (art. 88) «la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi».
Appare utile valutare se il precedente che, da solo, consente di
chiudere le argomentazioni “in diritto” debba essere della giurisprudenza di
legittimità. L’art. 118 delle disposizioni di attuazione riguarda infatti le
motivazioni di tutti i giudici civili e ben potrebbe ogni giudice limitarsi a
richiamare la propria precedente giurisprudenza, senza dovere ulteriormente
motivare le proprie argomentazioni.
Se è vero che l’inammissibilità dell’appello può essere argomentata
ricorrendo a “precedenti conformi” (art. 348-ter c.p.c.), l’art. 360-bis
c.p.c. stabilisce che il ricorso in Cassazione è inammissibile «quando il provvedimento
impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla
giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per
confermare o mutare l’orientamento della stessa».
§ Nella parte “in diritto”, se non vorrà limitarsi ai precedenti conformi, il giudice potrà rinviare a «contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa»;
Il giudice potrà dunque fare riferimento agli atti di parte (atti introduttivi, memorie, documenti prodotti o esibiti, ecc.) – ma anche ai verbali di udienza, alle relazioni dei consulenti tecnici. Facendo rinvio a tali documenti si ritiene che il giudice sia esonerato dal doverne riprodurre il contenuto.
§ non dovrà più esporre concisamente e in ordine le questioni discusse e decise dal collegio, né indicare le norme di legge.
La nuova formulazione elimina infatti il necessario richiamo a norme di
legge anche se si presume che l’esposizione dei “principi di diritto” non potrà
prescindere dall’indicare la disposizione (o le disposizioni) dalle quali il
principio è desunto.
In mancanza di una disciplina transitoria, le nuove disposizioni sul contenuto della motivazione sono entrate immediatamente in vigore e dovrebbero applicarsi pertanto anche ai processi già instaurati (e dunque anche alle sentenze per le quali sia già stato letto il dispositivo in udienza).
Articolo 80
(Foro delle società con sede all’estero)
L’articolo 80 delinea una nuova competenza inderogabile per territorio, prevedendo che le cause che hanno come parte (attrice, convenuta o chiamata in garanzia) una società con sede all’estero, priva di rappresentanza stabile in Italia, devono essere radicate a Milano, Roma e Napoli.
La disposizione – che intende “contribuire a ricostituire un ambiente d’impresa accogliente per gli investitori nazionali e internazionali fondato sulla certezza del credito” e “garantire una maggiore prevedibilità delle decisioni e ridotti costi logistici”[3] nelle cause che coinvolgono gli investitori stranieri – prevede anche delle eccezioni al criterio del foro inderogabile, limitatamente alle cause di lavoro ed a quelle che hanno come parte la pubblica amministrazione, nonché per le procedure fallimentari e quelle esecutive.
Appare utile valutare se, trattandosi di una disposizione sulla
competenza per territorio applicabile alla maggior parte delle controversie
civili, la disposizione debba essere formulata come novella al codice di
procedura civile.
Analiticamente, in base al comma 1:
§ la norma sulla competenza territoriale si applica a tutti i giudizi civili (con le eccezioni previste dai successivi commi 3 e 4). Diversamente da quanto fatto di recente con il c.d. tribunale delle imprese, in questo caso il decreto-legge non distingue in base al tipo di controversia, ma opera lo spostamento di competenza esclusivamente in ragione della natura (di società estera) di una qualsiasi delle parti.
Si ricorda, invece, che l’articolo 2 del decreto-legge 1/2012 (cd. decreto liberalizzazioni), riformando la disciplina relativa alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale, ha previsto l'istituzione del "Tribunale delle imprese" presso tutti i tribunali e corti d'appello con sede nel capoluogo di regione. La riforma ha confermato la competenza sulle controversie in materia di proprietà industriale di cui all'articolo 134 del D.Lgs. 30/2005 (Codice della proprietà industriale) aggiungendo:
- le cause relative alle azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi per ottenere provvedimenti d’urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni sulla concorrenza di cui ai titoli dal I al IV della legge n. 287/1990 (sostanzialmente le norme sulle intese restrittive della concorrenza, l’abuso di posizione dominante e le operazioni di concentrazione);
- le controversie per la violazione della normativa antitrust dell’Unione europea.
In materia societaria, è attribuita al tribunale delle imprese la competenza su specifiche controversie relative:
- a rapporti societari nelle spa e nelle società in accomandita per azioni ovvero alle società da queste controllate o che le controllano.
- alle società a responsabilità limitata (s.r.l.);
- alle società per azioni europee (SE) di cui al Reg. (CE) n. 2157 del 2001;
- alle società cooperative europee (SCE) di cui al Reg. (CE) n.1435 del 2003;
- alle “stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all’estero”;
- ai patti parasociali.
Quanto alla competenza per territorio, il decreto-legge ha stabilito che tali controversie, secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nel territorio della regione (i tribunali circondariali) sono assegnate alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo della regione.
In ordine all’ambito oggettivo di applicazione della nuova norma, si
valuti l’impatto dello spostamento della competenza sulle altre parti della
controversia, tenuto conto che non necessariamente la causa avrà natura commerciale
(per ipotesi, subirà lo spostamento di competenza anche l’azione di
risarcimento danni per circolazione stradale, quando l’incidente sia
determinato da un autoveicolo di una società straniera).
§ sul piano soggettivo, la competenza inderogabile scatta in presenza di «una società con sede all’estero e priva nel territorio dello Stato di sedi secondarie con rappresentanza stabile». L’ambito applicativo della norma si ricava, a contrario, dalla lettura dell’art. 2508 del codice civile, che definisce le società estere con sedi secondarie in Italia.
La disposizione civilistica afferma che le società costituite all'estero che stabiliscono in Italia una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile, sono soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni della legge italiana sulla pubblicità degli atti sociali. Esse devono inoltre pubblicare, secondo le medesime disposizioni, il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita delle persone che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato, con indicazione dei relativi poteri.
Si osserva che il decreto-legge non distingue le società estere aventi
sede in Paesi dell’Unione europea o in paesi extraeuropei, nè distingue le
società di persone dalle società di capitali.
§ Per l’individuazione di quale ufficio – tra Milano, Roma e Napoli – sia competente, occorre applicare il seguente prospetto:
Ufficio giudiziario competente |
Distretto di provenienza |
|
Milano |
§ Brescia § Genova § Milano § Torino |
§ Trento e Bolzano § Trieste § Venezia |
Roma |
§ Ancona § Bologna § Cagliari e Sassari |
§ Firenze § L'Aquila § Perugia § Roma |
Napoli |
§ Bari § Caltanissetta § Campobasso § Catania § Catanzaro § Lecce e Taranto |
§ Messina § Napoli § Palermo § Potenza § Reggio Calabria § Salerno |
Si osserva che la disposizione non risulta collegata alla
specializzazione degli uffici giudiziari (diversamente dalla disciplina del
tribunale delle imprese, manca uno specifico catalogo di controversie). Gli
uffici giudiziari di Milano, Roma e Napoli vedranno accrescere i propri carichi
di lavoro (e si ridurranno i carichi di lavoro degli altri uffici).
§ La competenza per territorio delineata dal comma 1 è inderogabile. Ciò comporta che l’incompetenza del giudice adito è rilevabile d’ufficio.
Il comma 2 precisa che lo spostamento di competenza opera anche quando la società estera è chiamata in garanzia. E’ la stessa società a poter chiedere al giudice lo spostamento delle cause (tanto della causa principale quanto dell’azione di garanzia) verso gli uffici di Milano, Roma o Napoli. Il giudice dovrà disporre con ordinanza.
Si ricorda che la disciplina delle cause di garanzia è contenuta nell’art. 32 del codice di procedura civile, in base al quale «la domanda di garanzia può essere proposta al giudice competente per la causa principale affinché sia decisa nello stesso processo. Qualora essa ecceda la competenza per valore del giudice adito, questi rimette entrambe le cause al giudice superiore assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione».
La disposizione presuppone la nozione di garanzia processuale: il rapporto giuridico di garanzia è costituito dall'obbligo di un soggetto, denominato garante (a cui corrisponde un diritto della controparte), di fonte legale o contrattuale, a tenere indenne un altro soggetto, denominato garantito, dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti a quest'ultimo dalla soccombenza subita in un diverso processo in cui il garantito è convenuto da un terzo. Un esempio di rapporto di garanzia ai sensi dell'art. 32, per la giurisprudenza, è quello intercorrente tra la domanda di opposizione a decreto ingiuntivo emesso contro il fideiussore e la domanda del debitore principale e del fideiussore, avente ad oggetto l'accertamento negativo del credito oggetto del decreto ingiuntivo.
Il fenomeno della garanzia forma il presupposto di un litisconsorzio facoltativo c.d. reciproco. L'art. 32 ha la specifica funzione di consentire il cumulo processuale di fronte al medesimo giudice, anche in deroga alle ordinarie regole di competenza dettate per ciascuna delle controversie, tra la domanda principale e la domanda subordinata di garanzia.
I commi 3 e 4 elencano una serie di controversie per le quali non opera lo spostamento di competenza. Si tratta delle seguenti cause:
§ giudizi relativi a procedimenti esecutivi e fallimentari;
§ giudizi nei quali l’intervento della società estera sia volontario;
§ giudizi di opposizione di terzo;
Si tratta di un giudizio di impugnazione, disciplinato dagli articoli 404 e seguenti del codice di procedura civile, ai sensi del quale un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti. Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando è l'effetto di dolo o collusione a loro danno.
§ cause nelle quali è parte un’amministrazione dello Stato (ex art. 25 c.p.c.);
Si osserva che la salvaguardia delle cause di cui all’art. 25 c.p.c. è
prevista tanto nel comma 3 quanto nel comma 4.
§ controversie individuali di lavoro;
§ controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie;
§ controversie previste dal c.d. Codice del consumo (d.lgs. n. 206 del 2005).
In base al comma 5, la riforma si applicherà alle controversie instaurate a partire dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.
Articolo 81
(Pubblico ministero presso la Cassazione)
L’articolo 81 del decreto-legge sostituisce l’art. 76 dell’Ordinamento giudiziario (R.D. n. 12 del 1941), in tema di attribuzioni del pubblico ministero presso la Corte di Cassazione, per escludere l’obbligo di intervento del PM in relazione ad alcune udienze civili. Questo intervento va letto insieme alle le novelle apportate alla competenza del PM dall’art. 75 del decreto-legge (v. sopra).
La precedente formulazione dell’art. 76 stabiliva che il PM dovesse intervenire e concludere in tutte le udienze civili e penali in Cassazione, potendo redigere requisitorie scritte nei casi stabiliti dalla legge.
La novella, mantenendo ferma la possibilità delle requisitorie scritte, conferma che il PM deve intervenire e concludere in tutte le udienze penali. Quanto alle udienze civili, il PM deve tuttora intervenire e concludere:
§ In tutte le udienze delle Sezioni unite;
§ nelle pubbliche udienze delle sezioni semplici, diverse dalla c.d. sezione filtro.
In particolare, dunque, il richiamo alle “pubbliche udienze” implica l’esclusione dell’intervento del PM dai procedimenti in camera di consiglio presso le sezioni semplici.
Si ricorda che, in base all’art. 375 del codice di procedura civile, la Cassazione, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere:
1) dichiarare l’inammissibilità del ricorso;
2) ordinare l'integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita o rinnovata la notificazione dell'impugnazione;
3) provvedere in ordine all'estinzione del processo in ogni caso diverso dalla rinuncia;
4) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione;
5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l’eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza.
Il decreto-legge esclude inoltre che il PM debba intervenire alle udienze della c.d. sezione filtro, ovvero della sezione prevista dal primo comma dell’art. 376 c.p.c. per verificare la sussistenza dei presupposti per la pronuncia in camera di consiglio.
Si ricorda che, a seguito della riforma operata dalla legge n. 69 del 2009, l’art. 376 c.p.c. dispone che il Presidente della Corte, a meno che non ricorrano ipotesi di obbligatoria rimessione del ricorso alle Sezioni Unite, deve assegnare i ricorsi ad apposita sezione, che verifica se sussistono i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 375, primo comma (essenzialmente dunque la sezione filtro dovrà stabilire se il ricorso sia inammissibile o anche manifestamente infondato). Se la verifica ha esito negativo non resta che l'assegnazione alle sezioni semplici di spettanza del primo presidente. Se invece la verifica è positiva si procederà alla decisione in camera di consiglio – e dunque senza la partecipazione del PM - secondo il procedimento disciplinato dall’'art. 380-bis (a sua volta novellato dall’art. 75 del decreto-legge, v. sopra).
Articolo 82
(Concordato preventivo)
L’articolo 82 è volto ad offrire maggiori garanzie di carattere informativo per i creditori e per il tribunale nel concordato preventivo “in bianco” (o “con riserva”). Con tale forma di concordato preventivo sono anticipati gli effetti protettivi del patrimonio dell'impresa in crisi, indipendentemente dalla elaborazione della proposta e del piano di concordato.
Più in dettaglio, il concordato preventivo è un mezzo di soddisfacimento delle ragioni dei creditori, previsto dalla legge fallimentare (LF), alternativo al fallimento di cui impedisce la dichiarazione e le conseguenze personali patrimoniali. Il concordato preventivo si sostanzia in un accordo tra l’imprenditore e la maggioranza dei creditori, finalizzato a risolvere la crisi aziendale e ad evitare il fallimento mediante una soddisfazione – anche parziale – dei creditori.
L'imprenditore che si trova in stato di crisi può quindi proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere:
a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma;
b) l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore;
c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;
d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.
La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione. Per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza (art. 160 LF).
La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale. Il debitore deve presentare con il ricorso:
a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili;
e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta.
Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista, designato dal debitore che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano (art. 161 LF).
Con l’art. 33 del decreto-legge 83/2012 (convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134) è stata modificata la legge fallimentare con l’obiettivo di migliorare l'efficienza dei procedimenti di composizione delle crisi d'impresa, in modo da incentivare l'impresa a denunciare per tempo la propria situazione di crisi.
In particolare, per quanto qui rileva, è
stata rivista la disciplina del concordato preventivo.
A tal fine è stato previsto che per l’ammissione al concordato preventivo
il debitore possa presentare il piano anche successivamente alla
presentazione della domanda, riservandosi di presentare la proposta, il
piano e la documentazione prescritta entro un termine fissato dal giudice (al
massimo 120 giorni, prorogabili di ulteriori sessanta). Fino al decreto di
apertura del concordato preventivo il debitore, previa autorizzazione del tribunale,
può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione. I crediti di
terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal
debitore sono prededucibili dall’attivo.
Si è inteso così consentire al debitore di
beneficiare degli effetti protettivi del proprio patrimonio connessi al
deposito della domanda di concordato, impedire che i tempi di preparazione
della proposta e del piano aggravino la situazione di crisi sino a generare
un vero e proprio stato di insolvenza e promuovere la prosecuzione dell'attività
produttiva dell’imprenditore in concordato.
A seguito dell’art. 33 del D.L. 83/2012, il
nuovo sesto comma dell’art. 161 della LF ha infatti previsto che l'imprenditore
possa depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai
bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare la
proposta, il piano e la documentazione prescritta entro un termine fissato dal
giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza
di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.
In questo contesto normativo si inserisce l’art. 82 del D.L. 69/2013.
L’obiettivo delle disposizioni è indicato nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione.
“Le prime evidenze empiriche emerse nel corso di rilevazioni statistiche condotte dalla Direzione generale di statistica del Ministero della giustizia hanno consentito di rilevare un non trascurabile ricorso all'istituto del cosiddetto «concordato in bianco» non del tutto corrispondente alle finalità che ne hanno ispirato l'introduzione, rappresentate dall'anticipazione degli effetti protettivi del patrimonio dell'impresa in crisi a prescindere dalla elaborazione della proposta e del piano di concordato. L'intervento è volto pertanto a conservare la flessibilità e la snellezza dello strumento, approntando però delle misure volte ad implementare il patrimonio informativo dei creditori e del tribunale già in sede di fissazione del termine attraverso l'estensione degli obblighi di deposito del debitore”.
L’art. 82,
comma 1, lett. a), del D.L. 69/2013 modifica l’art. 161, sesto comma, LF
prevedendo che l’imprenditore che presenti la domanda per il concordato “in
bianco” debba presentare insieme non solo i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi
ma anche l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi
crediti.
L’art. 82,
comma 1, lett. b), del D.L. 69/2913, aggiunge due periodi all’art. 161,
sesto comma, LF, in base a cui:
§ il tribunale, nel fissare un termine per la presentazione del piano, può nominare il commissario giudiziale (in precedenza invece la nomina del commissario da parte del tribunale poteva avere luogo solamente con il decreto con cui è dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo, successivamente alla presentazione del piano); si applica l’art. 170, secondo comma, LF, in base a cui i libri su cui è stato annotato il decreto di ammissione al concordato sono restituiti al debitore, che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale;
§ il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, il quale – nelle forme seguite per la dichiarazione di fallimento e verificata la sussistenza delle condotte stesse – può con decreto dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o del p.m., accertati i presupposti per la dichiarazione di fallimento, lo dichiara con sentenza reclamabile ai sensi dell’art. 18 LF (reclamo del debitore e di qualunque interessato con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d’appello nel termine perentorio di trenta giorni).
Si osserva che la disposizione aggiuntiva richiama “il decreto di cui
al primo periodo”, con cui il tribunale può nominare il commissario giudiziale;
invece, nel primo periodo dell’art. 161, sesto comma, LF, non si fa riferimento
espresso ad alcun decreto del giudice bensì è richiamato solamente il potere
del giudice di fissare un termine per la presentazione del piano. Un
riferimento espresso al decreto di apertura del concordato preventivo è invece
contenuto nell’attuale settimo comma, primo periodo.
L’art. 82, comma 2, del D.L. 69/2013 integra l’art. 161, settimo comma, LF, concernente gli atti urgenti di straordinaria amministrazione che il debitore può compiere fino al decreto di apertura del concordato preventivo, previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni. In base alla modifica introdotta il tribunale ha obbligo di acquisire il parere del commissario giudiziale.
In fine, il comma 3 dell’art. 82 sostituisce l’art. 161, ottavo comma, della LF, specificando ulteriormente gli obblighi informativi periodici disposti dal tribunale, che il debitore deve assolvere.
In base alle modifiche introdotte:
§ il decreto del tribunale “deve disporre” gli obblighi informativi periodici (la disposizione previgente utilizza il termine “dispone”);
§ è precisato che gli obblighi informativi sono relativi anche all’attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano;
§ è stabilito che tali obblighi debbono essere assolti con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale, se nominato;
§ il debitore, con periodicità mensile, deve depositare “una” situazione finanziaria dell’impresa che, entro il giorno successivo, è pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere;
§ quando risulta che l'attività compiuta dal debitore è manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, il tribunale, anche d'ufficio, sentito il debitore e il commissario giudiziale, se nominato, abbrevia il termine fissato con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo (sarebbe il termine per la presentazione del piano e della documentazione). Il tribunale può in ogni momento sentire i creditori.
Si osserva che, anche in questo caso, la disposizione richiama un
decreto “di cui al sesto comma, primo periodo” che non è espressamente indicato
in tale disposizione. Occorre valutare se il richiamo debba intendersi riferito
al provvedimento con cui il giudice stabilisce un termine per la presentazione
del piano da parte del debitore. Un riferimento espresso al decreto di apertura
del concordato preventivo è invece contenuto nell’attuale settimo comma, primo
periodo.
Si osserva inoltre che, con riguardo al primo periodo del nuovo art.
161, ottavo comma, LF, sulla fissazione degli obblighi informativi da parte del
tribunale, la sostituzione del termine “dispone” con la locuzione “deve
disporre” non pare modificare il significato normativo della disposizione.
Articolo 83
(Abilitazione all’esercizio della
professione di avvocato: commissari d’esame)
L’articolo 83 interviene sulla recente riforma della professione forense per modificarne l’art. 47, relativo alla composizione della commissione d’esame per l’abilitazione professionale.
Si ricorda che l’articolo 47 disciplina la commissione d'esame prevedendo una commissione centrale, nominata, con decreto dal ministro della giustizia, composta da 5 membri effettivi e 5 supplenti, dei quali
- tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati dal Cnf tra gli iscritti all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede;
- un membro effettivo e un supplente sono magistrati in pensione;
- un effettivo e un supplente sono professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche.
Lo stesso DM nomina una sottocommissione, in identica composizione, per ogni distretto di corte d'appello. Onde evitare ogni commistione, gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali componenti del consiglio dell’ordine, di un consiglio distrettuale di disciplina, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del Cnf nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell’incarico ricoperto.
L'art. 47 prevede il potere ispettivo - anche su richiesta del CNF - del Ministro della giustizia sulla regolarità dello svolgimento delle prove, il quale può annullare gli esami in cui siano state compiute irregolarità.
Conclusi positivamente gli esami di abilitazione, la Commissione rilascia il certificato per l'iscrizione all'albo degli avvocati.
Si ricorda altresì che in base all’art. 49 della riforma forense, per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della legge (ovvero fino al gennaio 2015) l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti. L’intervento del decreto-legge lascia pensare che la composizione delle commissioni d’esame prevista dall’art. 47 debba invece trovare applicazione già a partire dai prossimi esami di abilitazione.
Il decreto-legge interviene sulla disposizione che prevede la presenza in commissione di “magistrati in pensione”, stabilendo che i membri della commissione devono essere «di regola» magistrati in pensione, aprendo però anche alla possibilità che si tratti di magistrati in servizio.
La relazione illustrativa afferma che «è necessario prevedere la possibilità che il Ministero ricorra anche a magistrati in servizio, seppure in via del tutto residuale rispetto all’ipotesi principale ed originaria e cioè che le commissioni siano composte da magistrati in pensione. Infatti, in questa prima fase di applicazione della norma non è possibile compiutamente prevedere quali difficoltà operative potranno insorgere».
Si osserva che il provvedimento d’urgenza interviene su un aspetto
della recente riforma della professione forense – la composizione delle
commissioni d’esame - che finora non ha mai trovato applicazione.
Articolo 84
(Misure in materia di mediazione civile e
commerciale)
L’articolo 84 novella il decreto legislativo n. 28 del 2010, reintroducendo le disposizioni sul carattere obbligatorio della mediazione dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte costituzionale per eccesso di delega (sentenza n. 272 del 2012). La disposizione, inoltre:
§ esclude dalla mediazione obbligatoria le controversie in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti nonché le controversie rispetto alle quali si sia già attivata la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ai sensi dell’articolo 696-bis del codice di procedura civile;
§ prevede la mediazione obbligatoria anche per giudizi già instaurati in primo grado o addirittura in sede d’appello, rimettendo al giudice la valutazione sull’esigenza di procedervi;
§ interviene sul procedimento di mediazione, prevedendo che:
- il procedimento non possa durare più di tre mesi (attualmente sono quattro);
- si debba tenere un primo incontro di programmazione, in cui il mediatore verifica con le parti le possibilità di proseguire il tentativo di mediazione;
- le indennità di mediazione non possano superare un importo massimo, nell'ipotesi in cui all'esito di tale incontro il procedimento si concluda con un mancato accordo;
- il verbale di accordo non possa essere omologato in assenza della sottoscrizione degli avvocati che assistono tutte le parti, sostanzialmente imponendo il patrocinio dell’avvocato anche nella fase della mediazione, anteriore all’instaurazione della causa;
- gli avvocati iscritti all'albo siano di diritto mediatori.
Più in dettaglio, come si evince dal testo a fronte che segue, l’art. 84 reintroduce nel testo del decreto legislativo n. 28/2010 tutte le disposizioni dichiarate incostituzionali, per eccesso di delega, dalla sentenza n. 272 del 2012 della Corte costituzionale.
Si ricorda che, dando attuazione alla delega in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, contenuta nell’art. 60 della legge 69/2009, il Governo aveva previsto – nel silenzio delle disposizioni di delega e quale strumento deflattivo dell’ingente carico processuale civile – che il procedimento di mediazione stragiudiziale, finalizzato al raggiungimento della conciliazione delle liti, rappresentasse una condizione di procedibilità dell’azione civile in relazione ad un cospicuo numero di controversie aventi ad oggetto diritti disponibili.
La disposizione cardine era dunque l’articolo 5 del decreto legislativo, in base al quale «chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto (...). L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. (...)».
In relazione a questa disposizione alcuni giudici avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale con riferimento a parametri costituzionali tra loro eterogenei.
In primo luogo, notevoli criticità erano emerse sotto il profilo formale dell’eccesso di delega, per avere il legislatore delegato introdotto e regolamentato un istituto, quello della mediazione obbligatoria, in alcun modo previsto dalla legge delega. Inoltre, da un punto di vista sostanziale, particolare rilievo avevano avuto i dubbi di costituzionalità in relazione al diritto di azione e difesa (art. 24 Cost.), alla ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) nonché al principio di eguaglianza (art. 3 Cost.).
La Corte, con la sentenza n. 272 del 2012, ha accolto il primo dei profili, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 del D.Lgs n. 28 del 2010 (ed in via conseguenziale, ex art. 27 l. 87/53, di altre puntuali disposizioni contenute nel decreto) per eccesso di delega, dichiarando assorbiti gli altri profili avanzati dai rimettenti.
Il Governo intende superare il vizio di illegittimità costituzionale riconosciuto dalla Corte, introducendo la mediazione obbligatoria con lo strumento del decreto-legge da sottoporre alla conversione parlamentare.
Nella Relazione illustrativa si sottolinea infatti che «La declaratoria d'illegittimità è avvenuta per eccesso rispetto alla delega contenuta nell'articolo 60 della legge 18 marzo 2009 n. 69. Si legge in particolare nella motivazione che la cosiddetta mediazione obbligatoria «delinea un istituto a carattere generale, destinato ad operare per un numero consistente di controversie, in relazione alle quali, però, [...], il carattere dell'obbligatorietà per la mediazione non trova alcun ancoraggio nella legge delega». Ne deriva che la declinazione in termini di condizione di procedibilità dell'esperimento del procedimento di mediazione non trova ostacoli, in questo contesto, quando, come nel caso, sia ripristinata a mezzo di provvedimento legislativo non delegato».
Il presupposto è dunque che la mediazione obbligatoria non presenti altri vizi di costituzionalità, ovvero non pregiudichi il diritto d’azione, né la ragionevole durata del processo, né il principio di uguaglianza; la convinzione è sostenuta dal fatto che la Corte ha accolto il primo profilo di censura – l’eccesso di delega – senza pronunciarsi sugli altri, dichiarati assorbiti.
In questi termini si è pronunciato il Ministro della Giustizia in Assemblea alla Camera dei deputati, rispondendo a un atto di sindacato ispettivo (n. 3-00123), il 19 giugno 2013. In quella sede il Ministro ha sostenuto che «la declaratoria di illegittimità è avvenuta per eccesso rispetto alla delega contenuta nell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, con conseguente assorbimento delle altre questioni sollevate. Da ciò deriva che configurare la mediazione in termini di condizione di procedibilità non trova alcun ostacolo nella sentenza della Corte, quando, come oggi, venga ripristinata a mezzo di provvedimento legislativo non delegato».
Si ricorda che è sufficiente che la Corte costituzionale riscontri la sussistenza di un solo profilo di illegittimità costituzionale per precludersi l’esame degli altri, lasciando del tutto impregiudicate le relative questioni. Nel caso in esame, in particolare, la Corte ha avviato (ed esaurito) il proprio scrutinio con l’eccesso di delega in quanto vizio attinente alla forma (ovvero alla natura formale del procedimento seguito dal legislatore delegato), e dunque preliminare ad ogni ulteriore considerazione legata alla sostanza delle scelte fatte. A sostegno dell’interpretazione del Governo, peraltro, si deve osservare che la sentenza n. 272 del 2012 non contiene alcun obiter dicta circa l’incostituzionalità della mediazione obbligatoria, obiter che pur non rappresentando precedenti, frequentemente la Corte utilizza come moniti proprio per orientare le successive determinazioni del legislatore.
In particolare, la lettera a) del comma 1 ripristina l’originario contenuto del decreto legislativo, intervenendo sull’articolo 4 (accesso alla mediazione) per prevedere a carico dell’avvocato l’obbligo di informare il cliente, già all'atto del conferimento dell'incarico, della necessità di avvalersi del procedimento di mediazione a fronte di controversie per le quali la mediazione è obbligatoria.
Le lettere da b) a e) novellano l’articolo 5 del decreto legislativo, in tema di condizione di procedibilità della mediazione e rapporti tra mediazione e processo. In particolare:
§ la lettera b) reinserisce il comma 1 dell’art. 5, dichiarato incostituzionale dalla Corte, prevedendo la mediazione come condizione di procedibilità dell’azione in relazione ad una serie di controversie. Rispetto al testo originario del decreto legislativo, il Governo ha eliminato la mediazione obbligatoria per le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti.
Il Governo spiega questa esclusione nella Relazione illustrativa, nella quale ricorda che «operano sul punto gli impulsi alla composizione stragiudiziale di cui agli articoli 148 e 149 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209» e ricorda i dati sulla applicazione della mediazione nel periodo tra il 21 marzo 2011 e il 30 giugno 2012. Ebbene, il Governo rileva che i dati statistici mostrano che le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli – a fronte di una percentuale generale del 46,4 per cento di raggiungimento dell'accordo nei casi di aderente (alla domanda di mediazione) comparso – registrano una percentuale specifica del 96,2 per cento di aderente non comparso: «ne consegue che, per le dinamiche innescate dalla decisiva presenza dell'ente assicurativo, la funzionalità settoriale della mediazione è particolarmente bassa».
§ la lettera c) interviene invece sul comma 2 dell’art. 5, relativo alla mediazione rispetto a controversie già instaurate o addirittura già in appello. La disposizione stabilisce che laddove il giudice ritenga, per la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, che sia esperibile una mediazione, potrà disporre che le parti vi procedano; in tal caso, il tentativo di mediazione diviene condizione di procedibilità dell’azione (tanto in primo grado quanto in appello). Attualmente il decreto legislativo dispone che il giudice possa sempre invitare le parti alla mediazione, senza però che la mancata adesione all’invito abbia ripercussioni sulla procedibilità dell’azione.
Appare utile considerare, alla luce degli obiettivi di speditezza ed
economia delle procedure cui il provvedimento è ispirato, la possibilità che in
alcuni casi sia il giudice stesso a procedere a una mediazione, laddove valuti
positivamente tale eventualità, senza doversi rivolgere in ogni caso al
mediatore esterno.
§ La lettera d) interviene sul comma 4 dell’art. 5, per aggiungere alle attuali ipotesi nelle quali la disciplina della mediazione non si applica, le controversie per le quali sia stata attivata la «consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite», di cui all’art. 696-bis del codice di procedura civile». L’intento del legislatore pare essere quello di non duplicare i tentativi di mediazione.
L’art. 696-bis è stato introdotto nel codice di rito civile nel 2005, con finalità deflattive del contenzioso civile, intendendo favorire la composizione della lite nella fase antecedente a quella processuale, attraverso il ricorso a un consulente tecnico chiamato ad accertare o determinare i crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Tale consulenza può essere richiesta anche al di fuori delle condizioni di cui all'art. 696, 1° co., ossia in assenza dei presupposti di natura schiettamente cautelare del periculum in mora e del fumus boni iuris. In questo senso, la consulenza tecnica preventiva sembra sostanziarsi, anzitutto, in un vero e proprio strumento di deflazione processuale.
Il consulente ha ex lege ha la facoltà – ma non l'obbligo – di tentare la conciliazione tra le parti, ogniqualvolta lo si ritenga possibile e dunque non nei casi in cui non ne sussistano oggettivamente le condizioni. Qualora il tentativo di pervenire ad una soluzione conciliativa dia buon esito, il giudice interviene attribuendo, con decreto, efficacia di titolo esecutivo al processo verbale in cui si è trasfuso l'accordo tra le parti.
Ove, però, il tentativo di conciliazione sia coltivato infruttuosamente o nell'ipotesi in cui non sia stato possibile darvi corso, ciascuna parte può chiedere che la relazione tecnica sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito, sostanziandosi, in quest'ultimo caso, in un mezzo istruttorio preventivamente acquisito, pur se formata al di fuori dei casi in cui si ammette il tradizionale accertamento tecnico preventivo.
Merita di essere segnalata un'interessante sentenza di primo grado, la quale ha statuito che il presupposto di ammissibilità del ricorso ex art. 696-bis è che vi sia tra le parti un unico punto di dissenso, superato il quale, appare probabile ritenere che esse si concilieranno, non residuando – secondo una valutazione che deve essere compiuta con criterio ex ante e in concreto – alcun altro profilo di contestazione (Tribunale di Milano 23.1.2007; Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto 3.3.2009).
§ la lettera e) ripristina la formulazione del comma 5 anteriore alla sentenza della Corte costituzionale, reintroducendovi il richiamo alla mediazione obbligatoria.
§ la lettera f) interviene sull’articolo 6 del decreto legislativo, in tema di durata del procedimento di mediazione:
- riducendo da 4 a 3 mesi la durata massima del procedimento;
- ripristinando la formulazione originaria, che tiene conto delle ipotesi di mediazione obbligatoria introdotte dall’articolo 5.
§ La lettera g) interviene sull’articolo 7 del decreto legislativo, ripristinando la formulazione originaria in base alla quale il tempo dedicato alla mediazione (art. 6) nonché il periodo di rinvio del giudizio imposto dal giudice nei casi di mediazione obbligatoria (art. 5, comma 1 e, a seguito delle novelle apportate dal decreto-legge, comma 2) non si computano ai fini del rispetto del termine di ragionevole durata del processo previsto dalla legge Pinto (legge n. 89 del 2001).
§ Le lettere h) ed i) novellano l’articolo 8, in tema di procedimento di mediazione:
- prevedendo che, ricevuta la domanda di mediazione, il mediatore debba, entro 30 giorni, fissare un primo incontro di programmazione tra le parti, al fine di chiarire da subito se la mediazione abbia qualche possibilità di esito positivo. In caso contrario la mediazione si conclude subito e al mediatore sono dovute esclusivamente le indennità previste dall’art. 17, comma 5-bis (v. infra);
- ripristinando l’originaria formulazione del comma 4 (dichiarata incostituzionale della Corte), in base alla quale dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio.
§ La lettera l) ripristina la formulazione precedente all’intervento della Corte costituzionale dell’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo, che impone al mediatore – prima di formulare la proposta di mediazione – di informare le parti delle possibili conseguenze del mancato accordo sulle spese processuali.
§ La lettera m) aggiunge invece un inciso all’articolo 12, comma 1, relativo all’omologazione del verbale di accordo. La disposizione precisa che il verbale deve essere «sottoscritto dagli avvocati che assistono tutte le parti».
Con questo intervento il legislatore stabilisce che il verbale di accordo non può essere omologato dal tribunale se alla mediazione le parti non si sono fatte assistere da un avvocato.
Si ricorda che l’omologa, concessa con decreto del Presidente del Tribunale, che verifica la regolarità formale e il rispetto dei principi di ordine pubblico o delle norme imperative del verbale, è essenziale se si vuole che l’accordo costituisca titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica, oltre che per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Nella Relazione illustrativa il Governo afferma che «i dati statistici mettono in risalto come già prima della dichiarazione d'incostituzionalità gli affari di mediazione avevano al riguardo i seguenti indicatori specifici: 84 per cento di proponenti assistiti da avvocato; 85 per cento di aderenti assistiti da avvocato». Con la sottoscrizione da parte degli avvocati il Governo «riconosce così la funzione di garanzia dell'assistenza forense laddove emerga il profilo ultimo di coattività in termini, appunto, di esecuzione forzata, ovvero quello, connesso, dell'iscrizione ipotecaria».
Si ricorda, peraltro, che la Corte di Cassazione, pronunciandosi sul verbale relativo alla conciliazione giudiziale (e dunque dentro al processo) ha affermato che «La conciliazione giudiziale è atto che esula dai poteri del difensore (salvo espresso conferimento del potere medesimo) e, incidendo direttamente sul diritto controverso, può validamente essere compiuto dalla parte senza il ministero del difensore stesso. Ne consegue che il verbale di conciliazione è valido ed efficace anche quando non sia sottoscritto dal difensore, né questi abbia partecipato all'udienza nella quale le parti si sono conciliate» (Cass. civ. Sez. II, 18 settembre 2009, n. 20236).
Appare utile considerare l’obbligatorietà dell’assistenza forense, alla
luce degli obiettivi complessivi del provvedimento, volto anche a ridurre gli
oneri a carico dei cittadini.
§ La lettera n) reintroduce l’articolo 13 del decreto legislativo, in tema di spese processuali, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 272 del 2012.
La disposizione prevede, nel caso di fallimento della mediazione per mancata accettazione della proposta, una speciale ripartizione delle spese nel successivo giudizio civile: in particolare, a carico della parte vincitrice che non abbia accettato una proposta di mediazione integralmente corrispondente al successivo provvedimento giudiziario, sono previste l’imputazione delle spese processuali e la condanna a versare allo Stato, a titolo di sanzione processuale, una somma parametrata sul contributo unificato.
§ La lettera o) interviene sull’art. 16 del decreto legislativo stabilendo che gli avvocati sono di diritto mediatori.
Quanto agli organismi di mediazione, si ricorda che il decreto legislativo 28/2010, rinviando ad un regolamento di attuazione per la disciplina di dettaglio, ha schematicamente regolato la figura istituzionale degli organismi di mediazione, ovvero degli enti pubblici o privati presso i quali può svolgersi il procedimento di mediazione. Il decreto prevede l’istituzione di un Registro degli organismi di mediazione, tenuto e vigilato dal Ministero della giustizia.
Con la domanda di iscrizione al registro, gli organismi debbono in particolare depositare il regolamento di procedura ed il codice etico. Al regolamento dovranno allegarsi le tabelle delle indennità degli enti privati, mentre quelle degli enti pubblici sono stabilite con decreto. Nei casi di parti cui spetta, nel processo, il gratuito patrocinio, l’organismo fornirà la prestazione gratuitamente.
La disciplina della formazione del registro, delle modalità di iscrizione, della sua articolazione in sezioni, dei requisiti di professionalità ed efficienza degli enti di mediazione come dei mediatori-persone fisiche, è ora contenuta nel D.M. n. 180 del 2010 (poi novellato dal D.M. 145/2011), che ha determinato anche l’ammontare minimo e massimo delle indennità in favore degli organismi di mediazione pubblici, nonché i criteri per l’approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi di mediazione privati.
In base all’art. 18 del decreto legislativo, i consigli degli ordini forensi possono costituire organismi, da iscrivere a semplice domanda, che facciano uso del proprio personale e dei locali messi a disposizione dal presidente del tribunale.
Nel Registro possono essere iscritti anche gli organismi di mediazione istituiti, per materie di loro competenza, presso i consigli degli ordini professionali e presso le Camere di commercio; l’iscrizione avviene a semplice domanda, ma previa autorizzazione del Ministero della giustizia, subordinata alla verifica di alcuni requisiti minimi, che consentono all’organismo il materiale svolgimento dell’attività. La facoltà di istituire organismi di mediazione anche presso i consigli di ordini professionali diversi da quelli forensi risponde essenzialmente all’esigenza di sviluppare organismi in grado di dare rapida soluzione alle controversie in determinate materie tecniche (ad es. in materia ingegneristica, informatica, contabile o simili).
Appare utile coordinare la disposizione con la normativa vigente, ad
esempio al fine di chiarire se anche i singoli avvocati debbano chiedere
l’iscrizione nel Registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero
della giustizia. Analoghe esigenze si pongono in relazione all’obbligo per
l’avvocato di dotarsi di un regolamento di procedura e di un codice etico.
§ La lettera p) novella l’articolo 17 del decreto legislativo in tema di risorse, regime tributario e indennità:
- ripristinando la formulazione anteriore alla sentenza della Corte costituzionale. In particolare, è reintrodotta la disposizione che prevede che, quando è obbligatorio esperire la mediazione, la parte avente diritto all’ammissione al gratuito patrocinio (ovvero titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16) è esentata dal pagamento dell’indennità all’organismo di conciliazione: sarà a tal fine sufficiente il deposito presso quest’ultimo di una autocertificazione, fermo restando il diritto dell’ente a richiedere i documenti giustificativi;
Appare utile valutare questa disposizione – e in generale la disciplina
sul gratuito patrocinio nei giudizi civili - alla luce della previsione
dell’obbligo di assistenza da parte dell’avvocato già in sede di mediazione ai
fini dell’omologazione del verbale di accordo.
- determinando il compenso dovuto al mediatore – per scaglioni, in base al valore della controversia – per l’ipotesi in cui già all’esito del primo incontro di programmazione appaia chiaro che la mediazione non avrà successo e il procedimento si chiuda subito con un mancato accordo. In particolare, sono in tal caso dovuti al mediatore al massimo:
- 60 euro, per liti di valore fino a 1.000 euro;
- 100 euro, per liti di valore fino a 10.000 euro;
- 180 euro, per liti di valore fino a 50.000 euro;
- 200 euro, per liti di valore superiore a 50.000 euro.
I valori indicati si applicano a ciascuna parte che partecipa alla mediazione e non indicano dunque quanto il mediatore riceverà in totale.
Infine, il comma 2 dell’articolo 84 disciplina l’efficacia delle disposizioni sulla mediazione, posticipandola al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione.
Appare utile valutare la disposizione sul differimento dell’efficacia,
in quanto inserita in un provvedimento d’urgenza. Si tratta nel complesso di
disposizioni già vigenti tra il 21 marzo 2011 e l’ottobre del 2012.
Normativa vigente |
A.C. 1248, art. 84 |
|
|
Decreto
Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, |
|
(omissis) |
|
Art. 4 Accesso alla mediazione |
|
1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione. |
1. Identico. |
2. L'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa. |
2. Identico. |
3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. [L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale][4]. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento[, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1][5], informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione. |
3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione. |
|
|
Art. 5 Condizione di procedibilità e rapporti con il processo |
|
[1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni][6]. |
1. Chi intende esercitare in giudizio
un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti
reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione,
comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da
responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro
mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto
preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del
presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto
legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in
attuazione dell'articolo 128-bis del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le
materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è
condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve
essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal
giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione
è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza
del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la
mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il
termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140
e 140-bis del codice del consumo di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive
modificazioni. |
2. [Fermo quanto previsto dal comma 1 e][7] salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può invitare le stesse a procedere alla mediazione. L'invito deve essere rivolto alle parti prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all'invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. |
2. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Il provvedimento di cui al periodo precedente indica l'organismo di mediazione ed è adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. |
3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale. |
3. Identico. |
4. [I commi 1 e][8] 2 non si applicano: |
4. I commi 1 e 2 non si applicano: |
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; |
a) identica; |
b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile; |
b) identica; |
|
b-bis) nei procedimenti di consulenza
tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo
696-bis del codice di procedura
civile; |
c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile; |
c) identica; |
d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; |
d) identica; |
e) nei procedimenti in camera di consiglio; |
e) identica; |
f) nell'azione civile esercitata nel processo penale. |
f) identica. |
5. [Fermo quanto previsto dal comma 1 e][9] salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto. |
5. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto. |
6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo. |
6. Identico. |
Art. 6 Durata |
|
1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi. |
1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi. |
2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa [e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell'articolo 5][10], non è soggetto a sospensione feriale. |
2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell'articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2 dell'articolo 5, non è soggetto a sospensione feriale. |
|
|
Art. 7 Effetti sulla ragionevole durata del processo |
|
1. Il periodo di cui all'articolo 6 [e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 1], non si [computano] ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89[11]. |
1. Il periodo di cui all'articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, non si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89. |
|
|
Art. 8 Procedimento |
|
1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari. |
1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa un primo incontro di programmazione, in cui il mediatore verifica con le parti le possibilità di proseguire il tentativo di mediazione, non oltre trenta giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari. |
2. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo |
2. Identico. |
3. Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia. |
3. Identico. |
4. Quando non può procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell'organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti. |
4. Identico |
[5. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio][12]. |
5. Dalla mancata partecipazione senza
giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere
argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116,
secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte
costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al
procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del
bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo
unificato dovuto per il giudizio. |
|
|
Art. 9 Dovere di riservatezza |
|
1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. |
1. Identico. |
2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti. |
2. Identico. |
|
|
Art. 10 Inutilizzabilità e segreto professionale |
|
1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio. |
1. Identico. |
2. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili. |
2. Identico. |
|
|
Art. 11 Conciliazione |
|
1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. [Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13][13]. |
1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13. |
2. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento. |
2. Identico. |
3. Se è raggiunto l'accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento. |
3. Identico. |
4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione. |
4. Identico. |
5. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. |
5. Identico. |
|
|
|
Art. 12 Efficacia esecutiva ed esecuzione |
1. Il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del Presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal Presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione. |
1. Il verbale di accordo, sottoscritto dagli avvocati che assistono tutte le parti e il cui contenuto non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del Presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal Presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione. |
2. Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. |
2. Identico. |
|
|
Art. 13 Spese processuali[14] |
|
[1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.] |
1. Quando il provvedimento che definisce
il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice
esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha
rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione
della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte
soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata
del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al
contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli
92 e 96 del codice di procedura civile. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per
l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di
cui all'articolo 8, comma 4. |
[2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.] |
2. Quando
il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al
contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali
ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla
parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso
dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare
esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese
di cui al periodo precedente. |
[3. Salvo diverso accordo le disposizioni precedenti non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.] |
3. Salvo diverso accordo le disposizioni
precedenti non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri. |
|
|
Art. 14 Obblighi del mediatore |
|
1. Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti. |
1. Identico. |
2. Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di: a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonché gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento; b) informare immediatamente l'organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento della mediazione; c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative; d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo. |
2. Identico. |
3. Su istanza di parte, il responsabile dell'organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore. Il regolamento individua la diversa competenza a decidere sull'istanza, quando la mediazione è svolta dal responsabile dell'organismo. |
3. Identico. |
|
|
Art. 15 Mediazione nell'azione di classe |
|
1. Quando è esercitata l'azione di classe prevista dall'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l'adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito. |
1. Identico. |
|
|
CAPO III Organismi di mediazione |
|
Art. 16 Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori |
|
1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del presente decreto. Gli organismi devono essere iscritti nel registro. |
1. Identico. |
2. La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l'istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico. Fino all'adozione di tali decreti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio 2004, n. 223. A tali disposizioni si conformano, sino alla medesima data, gli organismi di composizione extragiudiziale previsti dall'articolo 141 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. |
2. Identico. |
3. L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice etico, comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall'organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al regolamento devono essere allegate le tabelle delle indennità spettanti agli organismi costituiti da enti privati, proposte per l'approvazione a norma dell'articolo 17. Ai fini dell'iscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta l'idoneità del regolamento. |
3. Identico. |
4. La vigilanza sul registro è esercitata dal Ministero della giustizia e, con riferimento alla sezione per la trattazione degli affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche dal Ministero dello sviluppo economico. |
4. Identico. |
|
4-bis. Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori. |
5. Presso il Ministero della giustizia è istituito, con decreto ministeriale, l'elenco dei formatori per la mediazione. Il decreto stabilisce i criteri per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché per lo svolgimento dell'attività di formazione, in modo da garantire elevati livelli di formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, è stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione di cui al presente comma costituisce per il mediatore requisito di qualificazione professionale. |
5. Identico |
6. L'istituzione e la tenuta del registro e dell'elenco dei formatori avvengono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti, e disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, per la parte di rispettiva competenza, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. |
6. Identico |
|
|
Art. 17 Risorse, regime tributario e indennità |
|
1. In attuazione dell'articolo 60, comma 3, lettera o), della legge 18 giugno 2009, n. 69, le agevolazioni fiscali previste dal presente articolo, commi 2 e 3, e dall'articolo 20, rientrano tra le finalità del Ministero della giustizia finanziabili con la parte delle risorse affluite al «Fondo unico giustizia» attribuite al predetto Ministero, ai sensi del comma 7 dell'articolo 2, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e dei commi 3 e 4 dell'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, n. 127. |
1. Identico |
2. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. |
2. Identico |
3. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente. |
3. Identico |
4. Con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, sono determinati: |
4. Fermo quanto previsto dai commi 5 e 5-bis del presente articolo, con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, sono determinati: |
a) l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti; |
a) identica; |
b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati; |
b) identica; |
c) le maggiorazioni massime delle indennità dovute, non superiori al venticinque per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione; |
c) identica; |
[d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1][15]. |
d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero è prescritta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2. |
[5. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato][16]. |
5. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero è prescritta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato. |
|
5-bis. Quando, all'esito del primo incontro di programmazione con il mediatore, il procedimento si conclude con un mancato accordo, l'importo massimo complessivo delle indennità di mediazione per ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio del procedimento, è di 60 euro, per le liti di valore sino a 1.000 euro; di 100 euro, per le liti di valore sino a 10.000 euro; di 180 euro, per le liti di valore sino a 50.000 euro; di 200 euro, per le liti di valore superiore. |
6. Il Ministero della giustizia provvede, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento dell'indennità di mediazione. Dei risultati di tale monitoraggio si tiene conto per la determinazione, con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, delle indennità spettanti agli organismi pubblici, in modo da coprire anche il costo dell'attività prestata a favore dei soggetti aventi diritto all'esonero. |
6. Identico |
7. L'ammontare dell'indennità può essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente. |
7. Identico |
8. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 2 e 3, valutati in 5,9 milioni di euro per l'anno 2010 e 7,018 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del «Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato. |
8. Identico |
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 2 e 3 ed in caso si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 8, resta acquisito all'entrata l'ulteriore importo necessario a garantire la copertura finanziaria del maggiore onere a valere sulla stessa quota del Fondo unico giustizia di cui al comma 8. |
9. Identico |
(omissis) |
|
Il 18 giugno 2013 sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L n. 165 sono stati pubblicati:
§ la direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori);
§ il regolamento UE n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull’ODR per i consumatori).
Obiettivo della direttiva sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (ADR) è fornire un metodo semplice, utile e a basso costo per la risoluzione delle controversie connesse alla vendita di beni o alla fornitura di servizi nell'Unione europea. Si tratta di garantire ai consumatori la possibilità, su base volontaria, di presentare reclamo nei confronti di professionisti dinanzi a organismi che offrano procedure indipendenti, imparziali, trasparenti, efficaci, rapide ed eque di risoluzione alternativa delle controversie (fatte salve legislazioni nazionali recanti procedure obbligatorie, purché resti impregiudicato il diritto ad accedere al sistema giudiziario). La direttiva si applica alle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, nazionali e transfrontaliere concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi tra professionisti stabiliti nell'Unione e consumatori residenti nell'Unione, attraverso l'intervento di un organismo ADR che propone o impone una soluzione o riunisce le parti al fine di agevolare una soluzione amichevole. Sono, tra l’altro, previsti: le modalità di accesso agli organismi ADR; determinati requisiti di qualità (competenza, indipendenza, imparzialità, trasparenza, efficacia, equità) per procedure e organismi ADR; obblighi di informazione dei consumatori da parte dei professionisti circa la disponibilità di ADR negli Stati membri.
La nuova disciplina non pregiudica la direttiva 2008/52/CE relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale.
Il regolamento UE n. 524/2013 (ODR) (pubblicato contestualmente alla direttiva) istituisce una piattaforma web gratuita per la risoluzione delle controversie sulle vendite online; su tale piattaforma, gestita dalla Commissione, consumatori e professionisti potranno presentare reclami attraverso moduli standard elettronici e reperire le informazioni utili ai fini della scelta del regime di risoluzione più appropriato.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare, nel presupposto, sul quale appare necessaria una conferma da parte del Governo, che le modifiche apportate al decreto legislativo n. 28/2010 non abbiano sostanzialmente ampliato la platea dei soggetti per i quali è prevista la gratuità della mediazione e nel presupposto che eventuali maggiori oneri possano essere debitamente compensati mediante l’utilizzo del meccanismo recato dall’articolo 17, comma 6, del citato decreto legislativo n. 28/2010.
Il comma 6 da ultimo citato stabilisce che il Ministero della giustizia provvede, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento dell'indennità di mediazione. Dei risultati di tale monitoraggio si tiene conto per la determinazione, con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, delle indennità spettanti agli organismi pubblici, in modo da coprire anche il costo dell'attività prestata a favore dei soggetti aventi diritto all'esonero.
Articolo 85
(Copertura finanziaria)
L’articolo 85 provvede, al comma 1, in ordine alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai Capi I (Giudici ausiliari) e II (tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari) del Titolo III del provvedimento, recante misure per l’efficienza della giustizia, valutati complessivamente in 4,850 milioni di euro per l’anno 2013 e a 8 milioni di euro annui nel periodo 2014 - 2024.
Si segnala che il comma 1, nel fare riferimento alle disposizioni
onerose, si riferisce soltanto ai Capi I e II del titolo III senza menzionare
il Capo III, i cui oneri sono tuttavia computati nell’importo complessivo quantificato
dal comma medesimo.
Sarebbe pertanto opportuna una riformulazione della norma, che rechi
l’individuazione specifica delle singole disposizioni onerose, di cui agli
articoli 63, comma 1, 73 comma 4, e 74, come indicati sia nella relazione
tecnica che nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato dalla
stessa.
Il comma 1 prevede che a tali oneri si provveda mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche alla disciplina del contributo unificato introdotte con l’articolo 28 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che vengono a tal fine versate allo stato di previsione dell’entrata del bilancio per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della giustizia.
Si ricorda che l’articolo 28, comma 2, della legge n. 183/2011 prevede che il maggior gettito derivante dalla nuova disciplina del contributo unificato sia versato allo stato di previsione dell’entrata del bilancio, con separata contabilizzazione per essere riassegnato, con decreto del Ministro dell'economia e finanze, allo stato di previsione del Ministero della giustizia al fine di assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari, con particolare riferimento ai servizi informatici e con esclusione delle spese di personale.
Quota parte di tale maggiore gettito, nella misura di 4,85 milioni di euro per l’anno 2013 e di 8 milioni di euro per ciascun degli anni dal 2014 al 2024, viene pertanto distolta da tale finalità per essere destinata alla copertura finanziaria di cui all’articolo 85 in esame.
In merito alle risorse disponibili derivanti dal maggior gettito del contributo unificato, di cui all’articolo 28, comma 2, della legge n. 183/2011, la Relazione tecnica riporta che esse ammontano complessivamente a circa 17,2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012. Di queste, tuttavia, una quota pari a 5 milioni per l’anno 2012 e a 3,6 milioni a decorrere dall’anno 2014, risulta già utilizzata per la copertura finanziaria degli oneri connessi all'adeguamento dei sistemi informativi hardware e software presso gli uffici giudiziari, per il potenziamento delle reti di trasmissione dati, nonché per la manutenzione dei relativi servizi e per gli oneri connessi alla formazione del personale di magistratura, amministrativo e tecnico, recati dall’articolo 16-quinquies del D.L. n. 179/2012.
Risulterebbero, dunque, disponibili per le finalità di copertura di cui all’articolo 85 in esame, circa 12,2 milioni di euro per l’anno 2013 e 13,6 milioni a decorrere dal 2014.
Il comma 2 autorizza il Ministro dell’economia ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
Il comma 3 introduce una clausola di salvaguardia finanziaria demandando al Ministro della giustizia, con l’obbligo di riferire in merito al Ministro del’economia e delle finanze, il monitoraggio degli oneri considerati dall’articolo in esame.
La clausola prevede che nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui all’articolo in esame, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di parte corrente del Ministero della giustizia, iscritte nell’ambito del Programma di spesa Giustizia civile e penale della Missione Giustizia, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio.
Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 196 del 2009, concernente il bilancio di previsione, le spese, nell'ambito di ciascun programma, si ripartiscono in: a) spese non rimodulabili; b) spese rimodulabili.
Le spese non rimodulabili sono quelle “per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione”. Esse corrispondono alle spese definite come “oneri inderogabili”. Secondo la norma interpretativa dell’articolo 21, comma 6, secondo e terzo periodo, della legge di contabilità, introdotta dal D.L. n. 98/2011 (articolo 10, comma 15) nell’ambito degli oneri inderogabili rientrano esclusivamente le spese cosiddette obbligatorie.
Le spese rimodulabili, sulle quali si intendono apportare le riduzione indicate dal comma 3 in esame, consistono, secondo la legge di contabilità: 1) nelle spese derivanti da fattori legislativi, intendendo come tali quelle autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio; 2) nelle spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese non predeterminate legislativamente ma quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.
Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce altresì, senza ritardo, alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle suddette misure.
Il comma 4 dispone, infine, che dalle disposizioni di cui ai Capi IV, V, VI, VII e VIII del presente provvedimento non debbono derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Si segnala che la norma dovrebbe intendersi riferita ai Capi del Titolo III del provvedimento.
In
merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala
che l’autorizzazione di spesa di cui al comma 1, nel fare riferimento
alle disposizioni onerose, indica genericamente i Capi I e II del titolo III –
senza per altro menzionare il pur oneroso Capo III -, anziché i singoli
articoli 63, comma 1, 73 comma 4, e 74, risultanti sia dalla relazione tecnica
che dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato dalla stessa.
Al riguardo, appare necessario acquisire l’avviso del Governo in ordine
all’opportunità di riformulare in tal senso la disposizione.
Si rileva, inoltre, che mentre la relazione tecnica
afferma che le entrate derivanti dal contributo unificato del quale è previsto
l’utilizzo con finalità di copertura sono già disponibili in entrata - e, in
quanto tali, quindi non necessiterebbero di alcuna riassegnazione - la
disposizione, invece, ne prevede l’iscrizione allo stato di previsione
dell’entrata stessa e a quello del Ministero della giustizia. In merito, appare
opportuno un chiarimento da parte del Governo anche al fine di un’eventuale riformulazione
della disposizione.
Con riferimento alla clausola di salvaguardia di cui
al comma 2, si osserva che la stessa è riferita agli oneri di cui al presente
articolo, ossia non solo agli oneri di personale derivanti dall’articolo 63,
comma 1, e agli oneri derivanti dalla concessione di specifiche indennità di
cui all’articolo 74, ma anche a quelli derivanti dall’assegnazione ai
tirocinanti di specifiche dotazioni strumentali informatiche come previsto
dall’articolo 73, comma 4. In realtà questi ultimi oneri, essendo configurabili
come un limite massimo di spesa in coerenza con quanto indicato dalla relazione
tecnica, non necessiterebbero di alcuna clausola di salvaguardia. In merito,
appare opportuno un chiarimento da parte del Governo anche al fine di
un’eventuale riformulazione della disposizione.
Inoltre, riguardo alla citata clausola di
salvaguardia, appare opportuno che il Governo confermi che l’eventuale utilizzo
delle dotazioni iscritte in bilancio come spese rimodulabili relative al
programma giustizia civile e penale della missione giustizia dello stato di
previsione del Ministero della giustizia sia sufficiente a consentire la
copertura degli eventuali ulteriori oneri rispetto alle previsioni, senza
pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle
medesime risorse.
Con riferimento alla formulazione della clausola di
neutralità finanziaria di cui al comma 4, si rileva che la stessa
andrebbe riformulata conformemente alla prassi vigente, sostituendo le parole
“non derivano” con le seguenti: “non devono derivare”.
[1] L’art. 16 del D.Lgs. 25/2006 prevede che alle deliberazioni su determinate materie il consiglio giudiziario partecipi in composizione integrata con componenti designati dal consiglio regionale ed i componenti avvocati e professori universitari.
[2] Sul secondo comma dell’art. 645 c.p.c. è recentemente intervenuta la legge n. 218 del 2011. La disposizione contenuta nel secondo comma prevedeva, infatti, prima di tale riforma, che i termini di comparizione fossero ridotti a metà. La questione, che aveva dato spunto a vivacissimi dibattiti sia in ambito dottrinale che giurisprudenziale (si ricorda, da ultima, la pronuncia delle Sezioni Unite C., S.U., 19246/2010), è stata risolta dal legislatore. Le parole: "; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà" presenti nel testo originario sono infatti state soppresse dall'art. 1, co. 1, della legge 29 dicembre 2011, n. 218.
[3] Cfr. Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 15 giugno 2013 n. 9.
[4] La Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre - 6 dicembre 2012, n. 272, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente al secondo periodo («L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale») e al sesto periodo, limitatamente alla frase «se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1».
[5] La Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre - 6 dicembre 2012, n. 272, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente al secondo periodo («L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale») e al sesto periodo, limitatamente alla frase «se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1».
[6] La Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre - 6 dicembre 2012, n. 272, ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del presente comma.
[7] La Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre - 6 dicembre 2012, n. 272, ha dichiarato, tra l’altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alle parole «Fermo quanto previsto dal comma 1 e».
[8] La Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre - 6 dicembre 2012, n. 272, ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alle parole «I commi 1 e».
[9] La Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre - 6 dicembre 2012, n. 272, ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alle parole «Fermo quanto previsto dal comma 1 e».
[10] La Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre - 6 dicembre 2012, n. 272, ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alla frase «e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell'articolo cinque,».
[11] La Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre - 6 dicembre 2012, n. 272, ha dichiarato, tra l’altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alla frase «e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 1» e nella parte in cui usa il verbo «computano» anziché «computa».
[12] La Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre - 6 dicembre 2012, n. 272, ha dichiarato, tra l’altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma.
[13] La Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre - 6 dicembre 2012, n. 272, ha dichiarato, tra l’altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente al periodo «Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13».
[14] La Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre - 6 dicembre 2012, n. 272, ha dichiarato, tra l’altro, l'illegittimità costituzionale del presente articolo, escluso il periodo «resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile».
[15] La Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre - 6 dicembre 2012, n. 272, ha dichiarato, tra l’altro, l'illegittimità costituzionale della presente lettera.
[16] La Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre - 6 dicembre 2012, n. 272, ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del presente comma.