Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento giustizia , Servizio Studi - Dipartimento istituzioni , Servizio Bilancio dello Stato , Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia - D.L. 69/2013 ' A.C. 1248 - Nota di sintesi
Riferimenti:
DL N. 69 DEL 21-GIU-13   AC N. 1248/XVII
Serie: Progetti di legge    Numero: 36
Data: 28/06/2013
Descrittori:
DECRETO LEGGE 2013 0069   POLITICA ECONOMICA
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Disposizioni urgenti
per il rilancio dell’economia

D.L. 69/2013 – A.C. 1248

Nota di sintesi

 

 

 

 

 

 

n. 36/0

 

 

 

28 giugno 2013


 

Servizio Studi

Area Istituzionale

( 066760-9559 / 066760-9148 – * st_giustizia@camera.it; @CD_giustizia

Area Finanza pubblica

( 066760-2233 / 066760-9496 – * st_bilancio@camera.it; @CD_bilancio

 

Hanno partecipato alla redazione del dossier i seguenti Servizi e Uffici:

Segreteria Generale – Ufficio Rapporti con l’Unione europea

( 066760-2145 – * cdrue@camera.it

Servizio Bilancio dello Stato

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

Il presente dossier è articolato in tre volumi che contengono:

-          il primo (n. 36/0) la Nota di sintesi del D.L.;

-          il secondo (n. 36 – Vol. I) le schede analitiche degli articoli da 1 a 61;

-          il terzo (n. 36 – Vol. II) le schede analitiche degli articoli da 62 a 85.

 

 

 

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

File: D13069_0.doc


 

INDICE

Nota di sintesi

Utilizzo dei Fondi comunitari 3

Agenda digitale  5

§      Il potenziamento dell’agenda digitale italiana. 5

§      L’attuazione Agenda digitale italiana. 6

Università e Ricerca  9

§      Assunzioni nelle università e negli enti di ricerca. 9

§      Nuovi strumenti per il diritto allo studio universitario. 9

§      Semplificazione del sistema di finanziamento delle università. 10

§      Valutazione delle attività amministrative delle università e degli enti di ricerca. 10

Interventi in materia sanitaria  11

§      Soppressione certificazioni sanitarie. 11

§      Disposizioni in materia di trapianti 11

§      Riconoscimento del servizio prestato dai dirigenti medici in altri Stati dell’Unione Europea  11

§      Certificazione di conformità alle norme di buona fabbricazione dei farmaci 12

§      Fascicolo sanitario elettronico (vedi paragrafo attuazione Agenda digitale) 13

Norme sul procedimento amministrativo  14

§      Indennizzo da ritardo. 14

§      Data dell’efficacia degli obblighi amministrativi per i cittadini stranieri 15

§      Procedimento di acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia. 15

Interventi fiscali 17

§      Sostegno all’economia. 17

§      Semplificazione. 19

§      Riscossione. 21

Interventi in materia ambientale  24

§      Disciplina delle acque di falda emunte. 24

§      Utilizzazione delle terre e rocce da scavo. 24

§      Materiali da riporto. 25

§      I commissari nelle situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti 25

Interventi in materia di infrastrutture  27

§      Fondo per progetti cantierabili o cantierati e misure per singole infrastrutture. 27

§      La manutenzione delle opere viarie e la messa in sicurezza del territorio. 28

§      Le misure in materia di credito di imposta, defiscalizzazione e project bond. 29

§      Sicurezza grandi dighe. 30

§      Disposizioni in materia di Expo 2015. 30

§      Le misure in materia di concessioni autostradali 30

Il sostegno alle imprese: ricerca industriale e semplificazioni oneri burocratici per le imprese  32

§      Fondo di garanzia. 32

§      Incentivi per il rinnovo di impianti 32

§      Finanziamento di contratti di sviluppo. 33

§      Fondo per le agevolazioni alla ricerca. 33

§      Semplificazione di oneri burocratici 34

Interventi in favore della cooperazione allo sviluppo  35

§      Partenariato pubblico-privato per la cooperazione allo sviluppo. 35

§      Finanziamento per le imprese che investono nei Paese in via di sviluppo. 36

Cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale  37

Le misure in materia di edilizia  39

§      Modifiche della sagoma e ristrutturazione edilizia. 39

§      Permessi di costruire, DIA, SCIA, comunicazione di inizio lavori e certificato di agibilità  40

§      Parcheggi pertinenziali 41

§      Modifica della definizione degli interventi di nuova costruzione. 42

§      Modifiche alla procedura di autorizzazione paesaggistica. 42

§      Edilizia scolastica. 42

Trasporti 43

§      Porti e nautica da diporto. 43

§      Ferrovie. 44

§      Sicurezza stradale. 45

§      Ulteriori disposizioni 45

Misure per l’efficienza della giustizia e per la deflazione del contenzioso civile  46

§      Le misure organizzative. 46

§      Le misure processuali 47

Interventi nei settori energetici 49

§      Settore del gas. 49

§      Settore elettrico. 50

Le modifiche al Codice dei contratti pubblici 51

§      Proroghe. 51

§      Disposizioni in materia di concessioni 52

§      Modifiche delle procedure sull’approvazione unica del progetto preliminare da parte del CIPE   53

Interventi in materia di lavoro  54

§      Consigli di indirizzo e vigilanza di I.N.P.S. e I.N.A.I.L. 54

§      Semplificazioni 54

Società pubbliche strumentali 57

§      Proroga e differimento di termini 57

Interventi vari 58

§      Nuove risorse per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. 58

§      Macchine agricole. 58

 

 


 

Nota di sintesi

 


Utilizzo dei Fondi comunitari

Il ritardo nell’utilizzo dei fondi strutturali, con il conseguente rischio di perdita delle risorse europee, costituisce una questione da tempo nota: le amministrazioni centrali e regionali hanno incontrato rilevanti difficoltà nell’utilizzare le risorse comunitarie secondo la tempistica definita dalle norme comunitarie, con il rischio costante di disimpegno delle stesse, atteso che le regole europee prevedono il definanziamento delle risorse non spese entro il biennio successivo all'annualità di riferimento.

 

Dato tale contesto e considerato lo stato di utilizzo dei fondi 2007-2013, l’articolo 9 del decreto-legge contiene disposizioni relative alle procedure per l’utilizzazione dei fondi strutturali europei.

In merito ad essi il Ministro per la coesione territoriale, nel corso dell’audizione del 12 giugno 2013 presso le Commissioni V e XIV della Camera, aveva rilevato che, a sei mesi dalla chiusura del ciclo e a due anni e mezzo dalla scadenza finale per la certificazione delle spese alla Commissione, la spesa effettuata aveva raggiunto, per l'Italia, al 31 maggio 2013, 19 miliardi di euro, corrispondenti al 40% delle risorse programmate; nel complesso, le risorse ancora da spendere, entro il 31 dicembre 2015, ammontano, dopo la riprogrammazione del Piano di Azione Coesione, a ben 30 miliardi di euro, la maggior parte dei quali nell'area della Convergenza.

 

Alla fine del 2010, dopo 4 anni di operatività, lo stato di utilizzo dei fondi comunitari 2007-2013 era molto indietro, l’Italia risultava essere penultima tra gli Stati membri, con una percentuale di impegni sulle risorse complessivamente disponibili del 22 per cento e di pagamenti intorno al 12 per cento.

Per recuperare il ritardo, nel corso del 2011 è stata avviata, di intesa con la Commissione Europea, l’azione per accelerare l’attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013, che ha portato all’adozione del Piano di Azione Coesione, il quale ha permesso di accelerare l’assorbimento dei fondi strutturali per un importo di circa 12,1 miliardi di euro[1].

Una ulteriore accelerazione nell’utilizzo dei fondi è stata garantita attraverso la deroga al patto di stabilità interno, introdotta alla fine del 2011 e rafforzata nel 2013, per una parte delle spese effettuate a valere sul cofinanziamento nazionale, nella misura di 1 miliardo nel 2012, di 1,8 miliardi nel 2013, e di un ulteriore miliardo nel 2014.

Tuttavia, nonostante i progressi realizzati nel corso degli ultimi due anni – alla fine del 2012, i pagamenti complessivi hanno raggiunto il 36% del totale delle risorse stanziate – permane un forte ritardo nell’utilizzo dei fondi strutturali europei della programmazione 2007-2013, a rischio delle sanzioni previste dall’Unione europea per mancata attuazione dei programmi e dei progetti cofinanziati con fondi strutturali europei e per sottoutilizzazione dei relativi finanziamenti, che comporterebbero il definanziamento delle risorse della programmazione 2007-2013.

 

Secondo i Regolamenti comunitari[2], il mancato conseguimento degli obiettivi di spesa dei fondi comunitari comporta una riduzione delle risorse per il Fondo e per il Programma operativo interessato.

Infatti, in base alla c.d. "regola dell'n+2", per ogni annualità contabile delle risorse impegnate - per ciascun fondo (FSE, FESR) e programma operativo (PO) sul bilancio comunitario - la parte che non risulta effettivamente spesa e certificata alla Commissione entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell’impegno di bilancio viene disimpegnata automaticamente.

Il disimpegno delle risorse comunitarie comporta anche la parallela riduzione di disponibilità delle relative risorse di cofinanziamento nazionale.

 

Le misure previste dall’articolo 9, che riguardano l’utilizzazione dei fondi strutturali europei, compresi quelli inerenti lo sviluppo rurale e la pesca, nonchè la realizzazione dei progetti finanziati con i medesimi fondi, prevede:

§      l’obbligo per le amministrazioni e le aziende dello Stato di dare precedenza, nella trattazione degli affari di propria competenza, ai procedimenti, provvedimenti ed atti relativi alle attività in qualsiasi modo connesse all’utilizzazione dei fondi strutturali europei;

§      la facoltà dello Stato, o della Regione, ove accertino ritardi ingiustificati nell’adozione di atti di competenza degli enti territoriali, di intervenire in via sussidiaria sostituendosi all’ente inadempiente.

Da ultimo, si segnala che il comma 5 dell’articolo 9 dispone l’accreditamento delle risorse economiche del Fondo di solidarietà dell’Unione europea per gli interventi di emergenza al Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie e da questo alle gestioni commissariali attivate per fronteggiare i predetti interventi ovvero, in mancanza di tali gestioni, alle amministrazioni competenti. Si tratta di una norma che, secondo quanto segnalato nella relazione illustrativa, dovrebbe superare i dubbi interpretativi e applicativi sorti in talune sedi del controllo preventivo di legittimità in ordine al soggetto giuridico legittimato a gestire le risorse rivenienti dal Fondo.


 

Agenda digitale

Il potenziamento dell’agenda digitale italiana

Il potenziamento dell’Agenda digitale italiana è perseguito da misure che intervengono su profili soggettivi (artt. 13 e 15) e su aspetti oggettivi del comparto (art. 16).

 

Quanto ai profili soggettivi, vengono coinvolti: la Cabina di regia, cioè il soggetto a cui, con l’art. 47 del D.L. 5/2012, sono state conferite attribuzioni di indirizzo e coordinamento per la realizzazione dell’Agenda; l’Agenzia per l’Italia digitale, cioè il soggetto cui sono state attribuite funzioni operative nel settore; la Commissione per il sistema pubblico di connettività, cioè il soggetto preposto, dall’art. 79 del Codice dell’amministrazione digitale (D.lgs. 82/2005) agli indirizzi strategici del Sistema Pubblico di Connettività (SPC).

 

In particolare, per la Cabina di regia, l’articolo 13, comma 1, ne individua la composizione, non indicata dal citato l’art. 47 del D.L. 5/2012, nel Ministro dello sviluppo economico, nel Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nel Ministro per la coesione territoriale, nel Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel Ministro della salute, nel Ministro dell'economia e delle finanze, in un Presidente di regione e in un Sindaco designati dalla Conferenza Unificata; la presidenza della Cabina è attribuita al Presidente del Consiglio dei Ministri o ad un suo delegato.

Inoltre essa è integrata dai Ministri interessati alla trattazione di specifiche questioni.

Si prevede l’istituzione nella cabina di regia, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di un organismo consultivo permanente, composto da esperti in materia di innovazione tecnologica e da esponenti delle imprese private e delle università, denominato Tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda digitale italiana. La presidenza dell’organismo è attribuita al Commissario del Governo per l'attuazione dell'agenda digitale posto a capo di una struttura di missione per l'attuazione dell'agenda digitale istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Sono inoltre disciplinati i rapporti tra la cabina di regia e il Parlamento, assicurando a quest’ultimo uno strumento conoscitivo sullo stato dell’agenda digitale definito “quadro complessivo” che la cabina di regia presenta al Parlamento, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge.

 

Per l’Agenzia per l’Italia digitale, l’articolo 13, comma 2, novella parzialmente gli articoli 19-22 del D.L. 83/2012, concentrando nel Presidente del Consiglio: la vigilanza sull’Agenzia (lett. a)), la piena competenza sia per la nomina del direttore della stessa Agenzia, in quanto sono soppressi le già previste concertazioni e l’obbligo del previo avviso pubblico ai fini della nomina (lett. c)), sia per l’approvazione dello statuto dell'Agenzia, in quanto sono soppressi i poteri ministeriali di proposta e di concertazione (lett. d)), sia, ancora, per la determinazione della dotazione organica dell’Agenzia, diminuita nel massimo da 150 a 130 unità, in quanto di tutte le concertazioni previste è mantenuta solo quella con il Ministro dell'economia e delle finanze (lett. f)).

Un’ulteriore novella (lett. b)) amplia la competenza dell’Agenzia, in quanto sopprime la previsione di salvezza delle funzioni dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) nel supporto allo sviluppo del piano di innovazione nelle istituzioni scolastiche, inserita nel testo previgente dell’art. 20, co. 2, primo periodo, del D.L. 83/2012 (L. 134/2012).

 

Per la Commissione per il sistema pubblico di connettività, l’articolo 15 prevede che il presidente della Commissione sia individuato, a seguito della soppressione di Digit-PA intervenuta con il decreto-legge n. 83/2012 nel Commissario per l’attuazione dell’Agenzia digitale o, su sua delega, nel direttore dell’Agenzia per l’Italia digitale.

 

Quanto agli aspetti oggettivi del potenziamento del comparto, l’articolo 16 prevede che nell’ambito del piano triennale di razionalizzazione dei centri di elaborazione dati (CED) delle pubbliche amministrazioni siano individuati i livelli minimi dei requisiti di sicurezza, di capacità elaborativa e di risparmio energetico.

L’attuazione Agenda digitale italiana

Per l’attuazione dell’Agenda digitale (articoli 10, 14 e 17) sono previste misure di:

§      semplificazione di adempimenti per i gestori di postazioni di accesso ad internet;

§      incentivazione dei cittadini all’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti con le amministrazioni pubbliche;

§      uniformità temporale per l’utilizzo del fascicolo sanitario elettronico (FSE) su tutto il territorio nazionale e la realizzazione della relativa infrastruttura centrale.

 

In particolare, l’articolo 10 esonera coloro che offrono accesso ad internet al pubblico dall’identificazione personale degli utilizzatori, fermo restando l’obbligo del gestore di garantire la tracciabilità del collegamento. Si specifica inoltre che: la registrazione della traccia, se non è associata all’identità dell’utilizzatore, non costituisce trattamento di dati personali e non richiede adempimenti giuridici; se l’offerta di accesso ad internet non costituisce l’attività commerciale prevalente non è richiesta l’autorizzazione generale prevista dall’articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche e la licenza prevista dall’articolo 7 del decreto-legge n. 144/2005 (che peraltro era prevista come obbligatoria solo fino al 31 dicembre 2011). Sono inoltre introdotte misure di semplificazione per l’installazione delle apparecchiature di comunicazione elettronica (viene meno l’obbligo di affidare tali lavori unicamente alle imprese abilitate secondo le procedure del decreto legislativo n. 198/2010).

 

Quanto all’elezione di domicilio digitale da parte dei cittadini, materia cui si riferisce l’articolo 14, essa è già disciplinata dall’art. 3 bis del D.lgs. 82/2005, c.d. Codice dell’amministrazione digitale, come novellato dal D.L. 179/2012, che prevede la facoltà di ogni cittadino di indicare alla pubblica amministrazione un proprio indirizzo di posta elettronica certificata quale suo domicilio digitale. Tale disposizione rinvia, senza però prevedere il termine per l’emanazione, a un decreto, che non risulta emanato, del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, per definire le modalità di comunicazione, variazione e cancellazione del proprio domicilio digitale da parte del cittadino, nonché le modalità di consultazione dell'ANPR da parte dei gestori o esercenti di pubblici servizi ai fini del reperimento del domicilio digitale dei propri utenti.

Ebbene, l'articolo 14 interviene nella stessa materia novellando però un’altra fonte, l’art. 10 del D.L. 70/2011[3], anch’esso modificato da ultimo dal D.L. 179/2012. La novella prevede la facoltà dei cittadini di richiedere, in sede di istanza di rilascio del documento in cui sono unificate la carta di identità elettronica (CIE) e la tessera sanitaria elettronica, una casella di posta elettronica certificata e di indicarla come domicilio digitale. La determinazione delle modalità di rilascio del domicilio digitale sono rimesse al decreto del Ministro dell'interno, non ancora emanato, al quale la norma già vigente attribuisce il compito di stabilire le modalità tecniche di produzione, distribuzione, gestione e supporto all'utilizzo del documento unificato.

In tale quadro, caratterizzato da un concorso di fonti per la disciplina della stessa materia, la disposizione in esame non appare immediatamente applicativa, sia in quanto rinvia a decreto ministeriale l’individuazione delle modalità di rilascio del domicilio digitale, sia in quanto la documentazione elettronica cui si fa riferimento è ancora in una fase sperimentale molto circoscritta sul territorio nazionale.

L’articolo 17 novella l'articolo 12 del decreto-legge 179/2012, che ha previsto il Fascicolo sanitario elettronico (FSE) - definendolo come l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito – la cui istituzione è rimessa alle regioni e province autonome, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, per finalità di: prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione e di studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nonché per le finalità di programmazione sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione dell’assistenza sanitaria.

 

A fronte di situazioni regionali molto diverse, le novelle in esame stabiliscono termini temporali certi per l’utilizzo del FSE su tutto il territorio nazionale. Infatti, le regioni e le province autonome devono provvedere all’istituzione del FSE entro il 31 dicembre 2014, ma già entro il 31 dicembre 2013 sono tenute a presentare all’Agenzia per l’Italia digitale i piani di progetto per la sua realizzazione. In base ai piani presentati, l’Agenzia per l’Italia digitale cura la progettazione e la realizzazione dell’infrastruttura centrale per il FSE. Le novelle prevedono inoltre che il compito dell’Agenzia e del Ministero della salute, di valutare ed approvare i piani entro 60 giorni, attribuendo loro la responsabilità di monitorare che la realizzazione dei FSE sia conforme ai piani presentati.

 


 

Università e Ricerca

Assunzioni nelle università e negli enti di ricerca

L’articolo 58 aumenta la facoltà di assunzioni nelle università e negli enti di ricerca per l’anno 2014: in particolare, la stessa è elevata dal 20 al 50 per cento della spesa relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. A tal fine, incrementa il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di 21,4 milioni di euro nel 2014 e di 42,7 milioni di euro dal 2015 e il Fondo per il finanziamento degli enti di ricerca vigilati dal MIUR (FOE) di 3,6 milioni di euro nel 2014 e di 7,1 milioni di euro dal 2015.

Un ulteriore intervento concerne la procedura per la chiamata diretta, da parte delle università, di studiosi che siano risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta qualificazione individuati con DM MIUR 1 luglio 2011 (art. 1, co. 9, L. 230/2005), ove la chiamata sia effettuata entro 3 anni dalla vincita del programma. Per tali chiamate si esclude la necessità del parere - espresso da una apposita commissione nominata dal Consiglio universitario nazionale (CUN) - propedeutico, per le altre ipotesi di chiamata diretta, alla concessione o al rifiuto del nulla osta da parte del Ministro.

Nuovi strumenti per il diritto allo studio universitario

L’articolo 59 introduce una nuova tipologia di borsa di studio - cumulabile con le borse di studio assegnate ai sensi della normativa generale sul diritto allo studio universitario (D.Lgs. 68/2012) - destinata agli studenti che, diplomatisi nell’a.s. 2012-2013 con un voto almeno pari a 95/100, si vogliano iscrivere nell’a.a. 2013-2014 ad una università italiana, statale o non statale (con esclusione delle università telematiche), che abbia sede in una regione diversa da quella di residenza. Sono poi individuati ulteriori criteri per l’inserimento nella graduatoria di ammissione al beneficio. In particolare, valori superiori del voto di diploma rilevano ai fini della stessa graduatoria e si affiancano a criteri economici (ISEE) e logistici (distanza fra la residenza e la sede dell’università).

Per la corresponsione di questa nuova tipologia di beneficio è prevista un’autorizzazione di spesa di complessivi 17 milioni di euro per gli anni 2013-2015, da iscrivere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università. Per la copertura della spesa saranno utilizzate le somme già impegnate negli anni 2011 e 2012 e non ancora pagate, destinate agli interventi del Fondo per il merito degli studenti universitari (art. 4 L. 240/2010), per la cui operatività non è ancora intervenuto il decreto ministeriale attuativo.

La definizione dell’importo della borsa di studio è rimessa ad un decreto interministeriale MIUR-MEF, da adottare, sentita la Conferenza Stato-regioni, entro il 30 luglio 2013.

Semplificazione del sistema di finanziamento delle università

In analogia con quanto previsto dal D.L. 95/2012 (L. 135/2012) per il sistema di finanziamento della scuola, l’articolo 60, comma 1, al fine di semplificare il sistema di finanziamento delle università, dispone che, a decorrere dal 2014, nel Fondo di finanziamento ordinario delle università statali (cap. 1694) e nel contributo alle università non statali legalmente riconosciute (cap. 1692) confluiscono le risorse attualmente destinate alla programmazione dello sviluppo del sistema universitario (cap. 1690), alle borse di studio post laurea (cap. 1686, pg. 2), nonché al Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti (cap. 1713).

Valutazione delle attività amministrative delle università e degli enti di ricerca

L’articolo 60, commi 2 e 3, dispone che “il sistema di valutazione” delle attività amministrative delle università e di 12 enti di ricerca vigilati dal MIUR (Consiglio nazionale delle ricerche, Agenzia spaziale italiana, Istituto nazionale di fisica nucleare, Istituto nazionale di astrofisica, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Istituto nazionale di ricerca metrologica, Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale, Stazione zoologica A. Dohrn, Consorzio per l’Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, Istituto nazionale di alta matematica “F. Severi”, Museo storico della fisica - Centro di studi e ricerche E. Fermi, Istituto italiano di studi germanici) “è svolto dall’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)” che, a tal fine, deve attenersi agli indirizzi della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche.

 


 

Interventi in materia sanitaria

Soppressione certificazioni sanitarie

Il tema della semplificazione delle procedure è un obiettivo perseguito costantemente negli anni più recenti.

L’articolo 42 provvede a semplificare alcune procedure relative alle certificazioni e alle autorizzazioni sanitarie ritenute desuete alla luce dell’efficacia delle prestazioni.

Vengono fra le altre soppresse alcune disposizioni concernenti l’obbligo di taluni certificati attestanti l’idoneità psico-fisica al lavoro e dei certificati di idoneità fisica per l’assunzione nel pubblico impiego.

Disposizioni in materia di trapianti

La finalità di agevolare la circolazione di informazioni in tema di dichiarazioni di volontà per la donazione di organi e tessuti è perseguita dall’articolo 43 del decreto-legge.

A tal fine, i Comuni vengono incaricati di trasmettere al Sistema Informativo Trapianti (SIT) i dati, nel caso questi siano stati inseriti nelle carte di identità, relativi al consenso o diniego alla donazione.

L’intervento legislativo è attuato modificando l’articolo 3 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dedicato alla carta di identità, che ha di fatto esteso la titolarità per la raccolta e la conservazione di tali informazioni alle anagrafi comunali.

Riconoscimento del servizio prestato dai dirigenti medici in altri Stati dell’Unione Europea

Alcune disposizioni del decreto-legge intervengono a disciplinare il riconoscimento del servizio prestato dai dirigenti medici in altri paesi UE.

L'articolo 44, commi 1 e 2, riconosce ai dipendenti dell'area della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, operanti presso strutture sanitarie pubbliche, il servizio prestato presso strutture sanitarie pubbliche di un altro paese UE.

I commi 1 e 2 dell’articolo 44 sono identici all’articolo 2 dell’A.S. 588, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013, ora all’esame, in sede referente, della 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) del Senato.

Per la copertura degli oneri finanziari si provvede con le risorse del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo sanitario nazionale. Le somme sono erogate alle regioni sulla base di apposito riparto, da effettuarsi con decreto interministeriale, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Certificazione di conformità alle norme di buona fabbricazione dei farmaci

In tema di certificazione di conformità alle norme di buona fabbricazione dei farmaci intervengono alcune disposizioni del decreto in esame.

I commi 3 e 4 dell’articolo 44 sospendono, fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2011/62/UE (che modifica il codice comunitario dei medicinali per impedire l’ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale), l’applicazione della disciplina relativa alla certificazione di conformità alle norme di buona fabbricazione di cui al comma 3, primo periodo, dell’articolo 54 del D.Lgs. 219/2006. Viene pertanto ribadita, fino alla data citata, la disciplina transitoria, già contenuta nel comma 3-bis del citato articolo 54 che avrebbe dovuto applicarsi fino al 3 luglio 2013. In base a tale disciplina transitoria le materie prime, come definite dal comma 2 dell’articolo 54 dello stesso D.Lgs. 219/2006, devono essere corredate di una certificazione di qualità che attesti la conformità alle norme di buona fabbricazione rilasciata dalla persona qualificata responsabile della produzione del medicinale che utilizza le materie prime. Resta ferma la possibilità per l’AIFA di effettuare ispezioni dirette a verificare la conformità delle materie prime alla certificazione resa (procedura già prevista dall’articolo 54, comma 3-bis). Conseguentemente, il comma 4 della disposizione in esame abroga il comma 3-bis dell’articolo 54 del D.Lgs. 219/2006.

La Direttiva 2011/62/UE è contenuta nell’Allegato B del Disegno di legge Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 (A.S. 587) ora all’esame, in sede referente, della 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) del Senato.

 

 

Fascicolo sanitario elettronico
(vedi paragrafo attuazione Agenda digitale)

Va infine ricordato che l’articolo 17 del decreto-legge in esame reca anche disposizioni in materia di Fascicolo sanitario elettronico (FSE). Su ciò si veda il tema attuazione dell’Agenda digitale.

 


 

Norme sul procedimento amministrativo

Gli interventi previsti dal decreto-legge nella materia del procedimento amministrativo, riguardano il profilo del rispetto dei tempi dei procedimenti (articolo 28) e quello della concentrazione degli adempimenti a carico dei cittadini (articolo 29).

Va notato che entrambi gli interventi non producono la pienezza degli effetti normativi con l’entrata in vigore del decreto-legge, in quanto: l’intervento dell’articolo 28 trova applicazione solo per alcuni dei procedimenti cui si riferisce e per essi ha natura sperimentale circoscritta a 18 mesi; l’intervento dell’articolo 29 spiega efficacia a decorrere dal 2 luglio 2013 per il comma 1 e dall’adozione di decreti del Presidente del Consiglio, per i quali non è previsto alcun termine, per il comma 2.

Un ulteriore intervento attiene allo specifico procedimento di acquisto della cittadinanza per elezione da parte di stranieri nati in Italia.

Indennizzo da ritardo

L’articolo 28 introduce il diritto di chiedere un indennizzo da ritardo della pubblica amministrazione nella conclusione dei procedimenti amministrativi iniziati ad istanza di parte.

La misura non costituisce una assoluta novità perché si affianca all’istituto già vigente del risarcimento del danno da ritardo, previsto dalla legge n. 241/1990 (di seguito, legge proc.) per i casi di ritardo doloso o colposo, e, al pari di questo, è finalizzata al rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi.

A differenza del risarcimento del danno da ritardo, l’indennizzo è ammesso solo nelle ipotesi di mero ritardo nella conclusione di procedimenti ad istanza di parte, non può essere richiesto nei procedimenti avviati d’ufficio e presuppone il decorso del tempo quale mero nesso causale.

La misura dell’indennizzo è stabilita in una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di scadenza del termine procedimentale. È stabilito anche un tetto massimo, in base al quale l’indennizzo non può essere superiore in ogni caso alla somma di 2.000 euro.

In caso di indennizzo, le somme corrisposte o da corrispondere a tale titolo sono detratte dal risarcimento.

 

Il nuovo istituto è espressamente escluso, anche in caso di procedimenti avviati su iniziativa di parte:

§         nei procedimenti concernenti lo svolgimento di pubblici concorsi;

§         nelle ipotesi di silenzio qualificato.

 

Va rilevato l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 28 è consentita in via sperimentale per diciotto mesi solo per i procedimenti relativi all’attività di impresa; per gli altri casi è rinviata ad una successiva valutazione, che deve comprendere anche la considerazione dell’opportunità di mantenere l’istituto per i casi in cui è avviato in via sperimentale, da effettuare in sede di regolamento di delegificazione.

Data dell’efficacia degli obblighi amministrativi per i cittadini stranieri

L’articolo 29 pone l’obbligo - per gli atti normativi del Governo, i regolamenti ministeriali, gli atti amministrativi a carattere generale delle amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici nazionali e delle agenzie ex D.lgs. 300/1999 - di fissare la data di decorrenza dell’efficacia degli obblighi amministrativi introdotti a carico di cittadini ed imprese al 1° luglio o al 1° gennaio successivi alla loro entrata in vigore. Sono previste due deroghe in presenza di particolari esigenze di celerità dell'azione amministrativa o derivanti dalla necessità di dare tempestiva attuazione ad atti dell'Unione europea

Inoltre, viene posto l’obbligo da parte del responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti sia di pubblicare sul sito istituzionale le date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti, sia di comunicarle al Dipartimento della funzione pubblica, che a sua volta le pubblicherà in apposite pagine web.

Tale obbligo è oggetto di una novella al decreto legislativo 33/2013 che raccoglie le disposizioni in materia di trasparenza delle pubbliche amministrazioni, il cui articolo 34 già prevede la pubblicazione degli oneri informativi, definiti come qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

Entrambe le disposizioni dell’articolo 29, come già accennato, non sono immediatamente applicative.

Procedimento di acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia

La legge 91/1992 sulla cittadinanza consente agli stranieri nati, e legalmente residenti senza interruzioni fino a 18 anni, in Italia, l’acquisto della cittadinanza per elezione, purché presentino una dichiarazione conforme di volontà entro un anno dalla maggiore età (art. 4, comma 2). L’attribuzione della cittadinanza è automatica, ma condizionata alla dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti.

Per il regolamento di esecuzione (D.P.R. 572/1993), tale dichiarazione di volontà va resa dall’interessato all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza, allegando l’atto di nascita e la documentazione relativa alla residenza; si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri e da quelle in materia di iscrizione anagrafica (art. 3, comma 4): così la residenza legale, prevista dalla legge, viene equiparata alla residenza anagrafica, impostazione non condivisa dalla giurisprudenza di merito – che applica alla fattispecie il concetto di residenza legale definito dall’art. 43 codice civile quale luogo in cui la persona ha la dimora abituale (Corte di Appello di Napoli, sent. 1486/2012) - e dalla prassi amministrativa più recente, che ha individuato, con apposite circolari, criteri di applicazione dell’art. 4, comma 2, della legge del 1992 finalizzati ad evitare che le omissioni o i ritardi relativi agli adempimenti (come l’iscrizione anagrafica) spettanti ai genitori siano imputabili al minore.

 

L’articolo 33 del decreto-legge interviene sulle questioni applicative poste dal regolamento di esecuzione – sulle quali peraltro non solo la giurisprudenza ma la stessa competente amministrazione è intervenuta con circolari specifiche - prevedendo che, ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della pubblica amministrazione, e che egli possa dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione. Inoltre esso prevede che gli ufficiali di stato civile debbano comunicare all'interessato, al compimento del diciottesimo anno di età, presso la sede di residenza che risulta all'ufficio, la possibilità di esercitare il predetto diritto entro il diciannovesimo anno di età. In mancanza, il diritto potrà essere esercitato anche oltre il termine fissato dalla legge.

Senza novellare la legge 91/1992, viene così legificata, con una formulazione generica che non specifica gli eventuali inadempimenti dei genitori o della pubblica amministrazione, la dettagliata prassi amministrativa in materia.

 


Interventi fiscali

Gli interventi di carattere fiscale sono volti principalmente a sostenere l’economia, a semplificare alcuni adempimenti fiscali e a dar seguito ad un impegno assunto dal Governo in materia di riscossione.

Sostegno all’economia

Tra le misure fiscali volte a sostenere l’economia si segnala in primo luogo il comma 1 dell’articolo 6 che, relativamente al gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra da parte dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, fissa l’applicazione per il periodo 1° agosto 2013 - 31 dicembre 2015 dell’accisa nella misura di 25 euro per mille litri, nel caso che gli stessi soggetti, in sede di richiesta dell’assegnazione del gasolio, si obblighino a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali. Alla copertura dell’onere si provvede mediante riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all’impiego agevolato.

Sono quindi estesi (articolo 11) anche al periodo d’imposta 2014 i crediti d’imposta per la produzione, la distribuzione e l’esercizio cinematografico previsti dall’articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), nel limite massimo di spesa di 45 milioni. In sostanza, si tratta di un credito di imposta ai soggetti passivi IRES e ai titolari di reddito di impresa a fini IRPEF, che non appartengono alla filiera del settore cinematografico ed audiovisivo (c.d. tax credit esterno) nella misura del 40% degli apporti in denaro effettuati per la produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 28/2004, entro il limite massimo di 1 milione di euro e purché sia rispettato il c.d. “requisito di territorialità” (obbligo di utilizzare l’80% di detti apporti nel territorio nazionale, impiegando manodopera e servizi italiani).

Per le imprese interne alla filiera del cinema (c.d. tax credit interno) vengono invece riconosciuti, ai fini delle imposte sui redditi, crediti di imposta differenziati in varie percentuali e con determinati limiti massimi, a seconda che si tratti di imprese di produzione cinematografica, di imprese di distribuzione cinematografica ovvero di imprese di esercizio cinematografico. I suindicati crediti d’imposta, con riferimento alla stessa opera filmica, non sono in ogni caso cumulabili a favore della stessa impresa ovvero delle imprese che facciano parte dello stesso gruppo societario, o ancora di soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione o controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto, secondo le norme civilistiche.

Per la valorizzazione e la dismissione del patrimonio immobiliare degli enti locali e dello Stato attraverso la gestione di un sistema integrato di fondi immobiliari chiusi, l’articolo 12, modificando l’articolo 33 del D.L. n. 98 del 2011, autorizza la spesa di 6 milioni di euro (in luogo dei 3 milioni precedentemente stanziati, da ultimo, dalla legge di stabilità per il 2013) per l’apporto al capitale sociale della Società di gestione del risparmio.

La creazione di detto sistema integrato di fondi immobiliari si pone l’obiettivo di accrescere l’efficienza dei processi di sviluppo e di valorizzazione dei patrimoni immobiliari di proprietà degli enti territoriali, di altri enti pubblici e delle società interamente partecipate dai predetti enti. A tale scopo, la Società di gestione del risparmio (SGR) deve provvedere all’istituzione e gestione di uno o più fondi d’investimento immobiliare (“Fondo nazionale”), che perseguano, in particolare, i seguenti obiettivi strategici:

a)   partecipare in fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, promossi da regioni, province e comuni, anche in forma consorziata, e da altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti (cosiddetto “Fondi di fondi”);

b)   investire direttamente nell’acquisto di immobili in locazione passiva alle pubbliche amministrazioni, in un ottica di razionalizzazione degli usi governativi;

c)   partecipare a fondi titolari di diritti di concessione o d’uso su beni indisponibili e demaniali;

d)   acquistare immobili di proprietà degli enti territoriali ad uso ufficio o già inseriti in programmi di valorizzazione, recupero e sviluppo del territorio.

Al fine di favorire l’accesso al Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, l’articolo 47, oltre ad eliminare la natura sussidiaria della garanzia prestata dal Fondo, semplifica la procedura di definizione dei criteri di gestione del Fondo, prevedendo che essi siano approvati dal Presidente del Consiglio dei ministri, o dall’autorità di Governo delegato per lo sport, ove nominata, in luogo del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport. Tale disposizione si rende necessaria alla luce delle continue modifiche della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri dovute al conferimento delle deleghe ai Ministri senza portafoglio nelle successive compagini governative. L’attuale formulazione “Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport” è stata infatti introdotta nel 2012 quando la delega per lo sport era stata ad esso attribuita.

Tra le coperture finanziarie individuate per le predette misure si segnala (articolo 5, comma 1, con una modifica all’articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008) l’estensione dell’applicazione della c.d. Robin Hood Tax (maggiorazione IRES) alle aziende con volume di ricavi superiori a 3 milioni di euro (nella normativa previgente era prevista per volumi superiori a 10 milioni) e un reddito imponibile superiore a 300 mila euro (nella normativa previgente era 1 milione di euro). Secondo la relazione tecnica ne conseguirebbe una maggiore addizionale Ires ad aliquota del 6,5% per circa 75 milioni di euro a decorrere dall’anno d’imposta 2014.

Al riguardo si segnala che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas il 24 gennaio 2013 ha trasmesso al Parlamento la relazione sull'attività di vigilanza svolta nell'anno 2012 sul divieto di traslazione della maggiorazione IRES (c.d. Robin Hood Tax) sui prezzi al consumo, previsto dal predetto articolo 81, comma 18. Nelle conclusioni si legge che alla luce dell'esito dell'attività svolta nel corso dell'anno 2012 resta confermata l'esigenza di una puntuale vigilanza sul rispetto del divieto di traslazione; le analisi relative all'ultimo esercizio monitorato hanno infatti mostrato che una parte dei soggetti vigilati ha continuato ad attuare politiche di prezzo tali da costituire una possibile violazione del divieto di traslazione, comportando comunque uno svantaggio economico per i consumatori finali.

Tali maggiori entrate sono altresì destinate (articolo 5, comma 2) alla riduzione della componente A2 della bolletta elettrica, una volta sottratta la quota da utilizzare per la copertura finanziaria disposta dall’articolo 61 del decreto (vedi scheda sugli interventi in materia energetica).

Oltre alle risorse rinvenienti dalla non rimborsabilità dell’IVA sui beni e servizi acquistati da agenzie di viaggio stabilite fuori dell'Unione europea, pari a 12 milioni di euro, ulteriori risorse, pari a 75 milioni per l’anno 2014 saranno reperite (articolo 61) mediante l’aumento dell’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante (di cui all’allegato I del testo unico accise), in modo tale da compensare il predetto onere nonché quello correlato ai rimborsi di cui al penultimo periodo della presente lettera.

Semplificazione

Il capo II del titolo II del decreto-legge è volto ad introdurre norme in materia di semplificazione fiscale.

In primo luogo viene meno (articolo 50, che modifica l’articolo 35, comma 28 del D.L. n. 223/2006) la responsabilità solidale dell’appaltatore per il versamento all'erario dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore e dall'appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto, mentre rimane per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.

Si segnala, al riguardo, che Confindustria ha presentato nel marzo 2013 una formale denuncia (complaint) alla Commissione europea per sostenere l'incompatibilità con il diritto comunitario delle regole che riguardano nello specifico la responsabilità solidale dell'appaltatore per quanto riguarda il versamento all'erario dell'Iva dovuta dal subappaltatore. Analoga denuncia è stata presentata dall’Associazione italiana dei dottori commercialisti di Milano.

Viene inoltre soppressa (articolo 51) la norma (comma 1 dell’articolo 44-bis del D.L. n. 269 del 2003), più volte prorogata e mai entrata in vigore, che aveva inteso semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d’imposta attraverso la trasmissione mensile dei dati (cd. 770 mensile). La norma in oggetto aveva infatti presentato notevoli difficoltà tecniche per la sua attuazione, in quanto l'unione dei flussi mensili previdenziali e fiscali è risultata impossibile per le differenze intrinseche tra la disciplina fiscale, impostata sul principio di cassa, e quella previdenziale, ancorata alla competenza.

Relativamente alla disciplina IVA applicabile alle agenzie di viaggio e turismo, contenuta all’articolo 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, l’articolo 55 reca una norma interpretativa con riferimento all'imposta assolta sui beni e servizi acquistati da agenzie di viaggio stabilite fuori dell'Unione europea e da queste inglobati in pacchetti turistici venduti al pubblico, anche alla luce degli indirizzi interpretativi ad opera dell’Amministrazione finanziaria.

Viene quindi stabilito che tale imposta non è rimborsabile. Tuttavia, in considerazione dell'incertezza interpretativa che ha regnato sulla materia, il secondo periodo dell’articolo 55 provvede a fare salvi i rimborsi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, siano stati eventualmente effettuati; altresì non si dà luogo alla restituzione delle somme che, alla medesima data, siano state in un primo tempo rimborsate alle agenzie di viaggio e successivamente recuperate dagli uffici dell’amministrazione finanziaria.

L’articolo 56 - con una modifica all’articolo 1, comma 497, della legge di stabilità 2013 - proroga al 1° settembre 2013 la decorrenza e al 16 ottobre 2013 il termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie per le operazioni su strumenti derivati e per le negoziazioni ad alta frequenza su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari, in considerazione della complessità degli adempimenti previsti dalle disposizioni relative all'applicazione dell'imposta.

Per i trasferimenti di proprietà di azioni ed altri strumenti partecipativi e per le negoziazioni ad alta frequenza sui predetti trasferimenti, effettuati fino al 30 settembre 2013, il termine entro il quale effettuare il versamento è fissato al 16 ottobre 2013. La società di Gestione Accentrata per l'imposta dovuta sui trasferimenti di proprietà, sulle operazioni e sugli ordini sopra citati, effettuati fino al 30 settembre dai soggetti deleganti, provvede al versamento entro il 16 novembre 2013.

Riscossione

Un intervento particolarmente significativo riguarda la disciplina della riscossione delle imposte: in tale ambito, l’articolo 52 modifica e integra il D.P.R. n. 602 del 1973, prevedendo una serie di misure finalizzate ad aiutare i contribuenti in difficoltà economica o con momentanea carenza di liquidità.

La norma è volta a migliorare le relazioni con i debitori, anche in ragione dell'impegno assunto dal Governo con la risoluzione in Commissione VI Finanze della Camera, atto n. 7/00014, del 21 maggio 2013 (risoluzione conclusiva atto n. 8/00002 approvata il 22 maggio 2013). In particolare rispetto all’atto di indirizzo parlamentare sono state attuate le seguenti indicazioni:

§      è ampliata fino a dieci anni la possibilità di rateazione del pagamento delle imposte (120 rate mensili), nei casi di comprovata e grave situazione di difficoltà, eventualmente prorogabile per altri dieci anni (la normativa previgente prevede che la dilazione possa essere concessa fino a 72 rate, prorogabili per lo stesso periodo). A tal fine, devono ricorrere congiuntamente due condizioni:

-       l’accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento secondo un piano di rateazione ordinario;

-       la solvibilità del contribuente valutata in relazione al piano di rateazione richiesto;

§      è ampliato a otto il numero di rate non pagate, anche non consecutive, a partire dal quale il debitore decade dal beneficio della rateizzazione del proprio debito tributario;

§      viene stabilità l’impignorabilità sulla prima ed unica casa di abitazione a fronte di debiti iscritti a ruolo; per gli altri immobili del debitore l'agente della riscossione può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede è superiore a centoventimila euro (il precedente limite era di ventimila euro);

§      i limiti di pignorabilità dei beni strumentali, previsti dall'articolo 515 del codice di procedura civile, sono estesi ai debitori costituiti in forma societaria;

§      si dà impulso alla revisione del sistema di remunerazione della riscossione, prevedendo l'adozione del relativo decreto ministeriale entro il 30 settembre (comma 2).

Sono inoltre previste le seguenti misure:

§      la vendita in proprio dei beni pignorati, per la quale può essere effettuata la stima di un esperto nominato dal giudice, deve avvenire nei cinque giorni antecedenti il primo incanto; per consentire al debitore di disporre di un congruo termine per esercitare concretamente la predetta facoltà di vendita in proprio il termine di efficacia del pignoramento è prolungato da centoventi a duecento giorni;

§      sono escluse dal pignoramento presso terzi le somme depositate sul conto corrente del debitore dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, relative all’ultimo emolumento accreditato.

 

Il Governo non ha, invece, ritenuto possibile recepire, per il momento, gli ulteriori criteri indicati nella citata risoluzione. In particolare, nella relazione illustrativa si afferma che la riduzione dell’entità degli interessi di mora in caso di ritardato pagamento comporterebbe una perdita di gettito stimata in circa 120 milioni di euro. Non è stato ritenuto opportuno, inoltre, limitare l’applicazione del principio del solve et repete previsto dall’articolo 15 del D.P.R. n. 602/1973, secondo il quale il contribuente che presenti ricorso in sede giurisdizionale avverso atti di accertamento tributario relativi ad imposte dirette o IVA deve comunque versare un terzo della somma richiesta dall'amministrazione: il Governo ha ritenuto che tale riforma avrebbe determinato non solo ingenti perdite di gettito, allo stato non quantificabili, ma anche ricorsi meramente dilatori e strumentali. Sotto i due profili citati il Governo ritiene opportuno procedere attraverso un intervento più ampio ed organico, anche a carattere di delega. Si segnala peraltro che le questioni citate sono oggetto della proposta di legge in materia di delega fiscale all’esame della Commissione Finanze della Camera.

L’articolo 53 proroga - inderogabilmente - al 31 dicembre 2013 l’operatività delle vigenti disposizioni in materia di gestione delle entrate locali (anche per le entrate di natura diversa dai tributi, di tutti gli enti territoriali, non solo dei comuni), consentendo anche ai concessionari diversi da Equitalia di proseguire le attività di accertamento e riscossione di entrate locali, purché in presenza dei requisiti per l'iscrizione all’albo dei soggetti abilitati ad accertare e riscuotere le entrate locali.

La norma interviene modificando il comma 2-ter dell’articolo 10, del decreto-legge n. 35 del 2013, che aveva consentito ai comuni di continuare ad avvalersi di Equitalia per la riscossione dei tributi fino al 31 dicembre 2013. Tale norma consentiva quindi - solo per la predetta attività di riscossione dei tributi (e non anche per le entrate di natura diversa) - di superare la scadenza del 30 giugno 2013, a decorrere dalla quale la società Equitalia e le società per azioni dalla stessa partecipata avrebbero cessato - secondo quanto stabilito all'articolo 7, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, e successive proroghe - di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei comuni e delle società da questi ultimi partecipate.

Tale termine, inizialmente fissato al 1° gennaio 2012, era stato successivamente prorogato al 31 dicembre 2012 dal decreto – legge n. 201 del 2011 e, quindi, al 30 giugno 2013 dall’articolo 9, comma 4, del decreto – legge n. 174 del 2012, in attesa del riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate degli enti territoriali.

Il citato decreto-legge n. 174 del 2012 conteneva anche la proroga - sempre al 30 giugno 2013 - dell’operatività delle disposizioni in materia di gestione delle entrate locali (di tutti gli enti territoriali, non solo dei comuni), contenute in particolare nell’articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis del decreto-legge n. 203 del 2005, riguardanti le società concessionarie diverse da Equitalia. Tale termine non è stato peraltro prorogato dal D.L. 35 del 2013, restando confermata la scadenza, per le predette società, al 30 giugno 2013.

La norma in commento allinea quindi tutte le scadenze al 31 dicembre 2013 al fine di favorire il riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all’esercizio delle funzioni relative alla riscossione.


Interventi in materia ambientale

Disciplina delle acque di falda emunte

L’articolo 41, comma 1, provvede sostanzialmente a riscrivere l’art. 243 del D.Lgs. 152/2006 (recante norme in materia ambientale, cd. Codice dell’ambiente) al fine di semplificare la disciplina, in esso recata, delle acque di falda emunte nell'ambito di interventi di bonifica chiarendo il regime applicabile. E’ questa infatti la sostanza del nuovo comma 4 dell’art. 243, che pare essere la disposizione centrale del nuovo testo dell’articolo, secondo cui le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo di dette acque con il punto di immissione delle stesse, previo trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla Parte III del Codice, che, tra l’altro, contiene la disciplina degli scarichi idrici (artt. 100-108).

Riguardo alle altre disposizioni, le principali innovazioni rispetto al testo previgente attengono, per un verso, alla definizione di una disciplina in tutti quei casi in cui le acque di falda contaminate determinano una situazione di rischio sanitario prevedendo che, in tali casi, gli interventi di emungimento e trattamento delle acque di falda contaminate, sono ammessi in via residuale (commi 1 e 2 del nuovo articolo 143).

Relativamente allo scarico delle acque emunte in corpi idrici superficiali o in fognatura (già contemplato dal previgente comma 1), si chiarisce che esso deve avvenire previo trattamento depurativo da effettuarsi presso appositi impianti di trattamento (nuovo comma 3 dell’articolo 243)

Resta ferma la possibilità - in deroga al divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo previsto dal comma 1 dell'articolo 104 del Codice -, ai soli fini della bonifica delle acque sotterranee, di reimmettere, previo trattamento, le acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte. L’unica modifica che appare di rilievo appare la disposizione integrativa che consente “reiterati cicli di emungimento e re immissione” (nuovo comma 5 dell’articolo 243).

Utilizzazione delle terre e rocce da scavo

L’articolo 41, comma 2, novella l’art. 184-bis del citato D.Lgs. 152/2006 limitando l’applicazione del D.M. 161/2012 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo) alle sole terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a VIA (valutazione d’impatto ambientale) o ad AIA (autorizzazione integrata ambientale). Viene altresì disposto che il D.M. 161/2012 non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall’art. 109 del Codice (materiali di escavo di fondali marini, inerti, materiali geologici inorganici e manufatti, ecc.).

Materiali da riporto

L’articolo 41, comma 3, modifica la disciplina delle matrici materiali di riporto introdotta dall’articolo 3 del decreto-legge n. 2 del 2012 (recante misure in materia ambientale), per un verso, novellandone la definizione direttamente nella norma atteso che si fa riferimento ad “una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito e utilizzati per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri” non facendo più rinvio alla disciplina dettata dal citato D.M. 161/2012 (che reca una definizione più dettagliata e articolata la cui applicabilità andrebbe chiarita dalla norma in commento anche alla luce delle diverse ipotesi previste dal medesimo D.M.) e, per l’altro, introducendo la sottoposizione di tali matrici a test di cessione, ai fini dei metodi da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee, e prevedendo gli interventi da applicare nel caso di conformità o meno ai limiti dei citati test. Si precisa che i costi connessi alle attività per consentire l’utilizzo dei materiali sono a carico dei soggetti richiedenti le verifiche.

I commissari nelle situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti

L’articolo 41, comma 5, novella il comma 359 dell’art. 1 della L. 228/2012 (legge di stabilità 2013) al fine di chiarire i poteri attribuiti al Commissario, nominato con il D.M. Ambiente 3 gennaio 2013 per fronteggiare la situazione di grave criticità nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio nella provincia di Roma.

L’articolo 41, comma 6, detta disposizioni volte alla semplificazione e accelerazione nell’attuazione degli interventi di adeguamento del sistema dei rifiuti nella Regione Campania e finalizzate ad accelerare l’attuazione delle azioni in corso per il superamento delle criticità della gestione del sistema stesso e, quindi, per il superamento della procedura di infrazione comunitaria n. 2007/2195. Per le finalità indicate viene prevista la nomina, con decreti del Ministro dell’ambiente, di uno o più commissari ad acta per provvedere, in via sostitutiva degli enti competenti in via ordinaria:

§      alla realizzazione e l’avvio della gestione degli impianti nella Regione Campania, già previsti e non ancora realizzati;

§      alle altre iniziative strettamente strumentali e necessarie.

 

I decreti, adottati sentiti gli enti interessati, specificano i compiti e la durata della nomina, per un periodo di 6 mesi, salvo proroga o revoca.

 

Al riguardo, si segnala che l’art. 1, comma 2, del D.L. 196/2010, con cui sono state dettate disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, alla luce del cessare della situazione emergenziale avvenuto alla data del 31 dicembre 2009, ha previsto l’istituzione di commissari straordinari con specifiche funzioni concernenti, tra l’altro, la realizzazione di impianti.

 

Tale comma ha, infatti, previsto la nomina di commissari da parte del Presidente della Regione “al fine di garantire la realizzazione urgente dei siti da destinare a discarica, nonché ad impianti di trattamento o di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania”, nonché, ai sensi del successivo comma 2-bis, “al fine di garantire la realizzazione urgente di impianti nella regione Campania destinati al recupero, alla produzione e alla fornitura di energia mediante trattamenti termici di rifiuti”. La durata dei commissari straordinari è stata prorogata da 24 a 36 mesi dall’art. 3, comma 3, del D.L. 43/2013 (recentemente definitivamente approvato dalla Camera dei deputati).


 

Interventi in materia di infrastrutture

Fondo per progetti cantierabili o cantierati e misure per singole infrastrutture

L’articolo 18, comma 1, al fine di consentire nel 2013 la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all’avvio dei lavori, prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un Fondo con una dotazione complessiva pari a 2.069 milioni di euro, ripartita per cinque anni, di cui: 335 milioni di euro per l’anno 2013; 405 milioni di euro per l’anno 2014; 652 milioni di euro per l’anno 2015; 535 milioni di euro per l’anno 2016; 142 milioni di euro per l’anno 2017.

Il comma 2 del medesimo articolo 18 elenca gli interventi finanziabili con le risorse assegnate nei limiti del Fondo, individuati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Gli interventi riguardano: il potenziamento dei nodi ; lo standard di interoperabilità dei corridoi europei e il miglioramento delle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari; il collegamento ferroviario funzionale tra la Regione Piemonte e la Valle d’Aosta; il superamento di criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie (Piano Anas); l’asse di collegamento tra la strada statale 640 e l’autostrada A19 Agrigento – Caltanissetta; gli assi autostradali Pedemontana Veneta e Tangenziale Esterna Est di Milano

Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con delibere CIPE possono essere finanziate, a valere sulle risorse del suddetto Fondo, nei limiti delle risorse annualmente disponibili alcune opere specificamente indicate nel comma 3 tra le quali: l’asse viario Quadrilatero Umbria-Marche; la tratta Colosseo – Piazza Venezia della linea C della metropolitana di Roma; la linea M4 della metropolitana di Milano; il collegamento Milano-Venezia secondo lotto Rho-Monza; la linea 1 della metropolitana di Napoli; l’asse autostradale Ragusa-Catania; la tratta Cancello – Frasso Telesino della linea AV/AC Napoli-Bari.

A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, possono essere, altresì, destinate risorse alla società concessionaria per gli investimenti previsti nella Convenzione vigente relativa alla realizzazione e alla gestione delle tratte autostradali A 24 e A 25 “Strade dei Parchi” (comma 5).

Una specifica disposizione è prevista per la sottoposizione al CIPE , entro il 30 ottobre 2013, del progetto definitivo della tratta Colosseo – Piazza Venezia della linea C della metropolitana di Roma, da finanziarsi a valere sulle risorse del Fondo, a condizione che la tratta completata della stessa linea C da Pantano a Centocelle sia messa in esercizio entro il 15 ottobre 2013 (comma 6)

Il comma 11 detta le condizioni alle quali, nel caso di mancato conseguimento delle finalità previste dalla norma, i finanziamenti assegnati vengono revocati e le relative risorse confluiscono nel "Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico nonché per gli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798" di cui all’articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011.

Il comma 12 precisa che le risorse assegnate al Fondo non possono essere utilizzate per la risoluzione di contenziosi.

Il comma 13 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla costituzione del Fondo attraverso la riduzione delle risorse di cui all’art. 1, co. 213, L. n. 228/2012 (risorse aggiuntive FAS per definizione rapporti contrattuali stretto di Messina), all’art. 5, co. 1, L. n. 7/2009 (risorse per Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria libica), all’art. 1, co. 208, della L. n. 228/2012 (risorse stanziate per la realizzazione della nuova linea AV/AC Torino Lione) e alla delibera CIPE n. 7/2013 (risorse a valere sul “Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico” per secondo lotto del Terzo Valico dei Giovi).

 

L’articolo 18, comma 4, prevede l’utilizzazione indistinta delle risorse, già assegnate con la delibera CIPE n. 88/2010, per i lotti in cui è articolata l’opera “Corridoio tirrenico meridionale A12 – Appia e bretella autostradale Cisterna Valmontone”.

La manutenzione delle opere viarie e la messa in sicurezza del territorio

L’articolo 18, comma 9, a valere sulle risorse di cui al comma 1 e in deroga alla procedura indicata dal comma 2, destina l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2014, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla realizzazione del primo Programma «6000 Campanili» concernente interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, ovvero di realizzazione e manutenzione di reti viarie nonché di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio.

L’articolo 18, comma 10, prevede un programma d’interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale d’interesse nazionale in gestione ad Anas S.p.A. Il programma deve essere approvato con decreto ministeriale, in cui sono previste le risorse a disposizione, e attuato secondo una convenzione che disciplina i rapporti tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.A., i tempi previsti e le relative modalità di monitoraggio degli interventi.

Le misure in materia di credito di imposta, defiscalizzazione e project bond

L’articolo 19, comma 3 modifica la disciplina degli incentivi fiscali per la realizzazione di nuove infrastrutture riducendo da 500 a 200 milioni di euro il valore dell’opera al di sopra del quale viene concesso l’incentivo. In particolare, la lettera a) del comma 3 riduce da 500 a 200 milioni di euro il valore dell’opera infrastrutturale al di sopra del quale viene concesso il credito d’imposta in caso di realizzazione di nuove infrastrutture mediante contratti di partenariato pubblico-privato. E’ introdotto un nuovo requisito, consistente nella rilevanza strategica nazionale dell’opera, mentre viene prorogato di un anno il limite temporale per l’approvazione della progettazione definitiva (dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016).

Tale misura interviene sulle disposizioni dettate dal decreto-legge 179 del 2012, con il quale il legislatore ha delineato tre modalità di sostegno alla realizzazione di nuove opere, le cui procedure sembrano essere sostanzialmente analoghe:

§      in via sperimentale, è stato introdotto un credito d’imposta per nuove opere (articolo 33, comma 1); esso spetta per la realizzazione di nuove opere infrastrutturali con contratti di partenariato pubblico privato (PPP) a valere sull’IRES e sull’IRAP generate in relazione alla costruzione e gestione dell’opera stessa;

§      è stata prevista l’esenzione dal pagamento del canone di concessione, (comma 2-ter dell’articolo 33 su cui incide la lettera c) del comma 3 dell’articolo 19), cumulabile con la misura precedente;

§      si dispone la “defiscalizzazione” delle nuove opere incluse in piani o programmi di amministrazioni pubbliche previsti a legislazione vigente (ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 183 del 2011), consistente nella possibilità di compensare le imposte con quanto dovuto dalla PA a titolo di contributo pubblico a fondo perduto.

 

La lettera d) del comma 3 dell’articolo 19 precisa, infatti che le misure del credito di imposta e dell’esenzione dal pagamento del canone di concessione sono alternative alla “defiscalizzazione” prevista dall’articolo 18 della legge n. 183 del 2011. Rispetto a tale misura, l’articolo 19, comma 4, modificando l’articolo 18 della citata legge n. 183 del 2011, demanda ad una delibera CIPE la definizione di tutte le disposizioni attuative della defiscalizzazione.

Un’ulteriore misura riguarda la tassazione agevolata dei cd. project bond (ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 83 del 2012), con l’applicazione di un’imposta sostitutiva con aliquota al 12,5% sulle emissioni obbligazionarie effettuate nei tre anni successivi al 26 giugno 2012 da parte delle società di progetto per finanziare gli investimenti in infrastrutture o nei servizi di pubblica utilità.

In tale ambito, la modifica è volta a rendere strutturali le agevolazioni fiscali in materia di project bond, vale a dire la deducibilità degli interessi passivi e il regime agevolato, ai fini delle imposte di registro e ipocatastali, per le garanzie (e le operazioni ad esse correlate) rilasciate in relazione all’emissione di project bond. Continua invece ad applicarsi alle sole obbligazioni emesse nei tre anni successivi al 26 giugno 2012 l’agevolazione relativa al regime fiscale sugli interessi consistente nell’equiparazione a quello sui titoli di Stato (12,5%).

Sicurezza grandi dighe

L’articolo 26, comma 6, è volto a incrementare la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (relativamente all'assunzione a tempo indeterminato di 32 unità di personale già prevista dal primo periodo dell’articolo 55, comma 1-ter, del decreto-legge n. 1 del 2012) per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo delle grandi dighe.

Disposizioni in materia di Expo 2015

L’articolo 46 prevede una deroga straordinaria, fino al 31 dicembre 2015, ai limiti di spesa vigenti, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza e missioni, effettuate dagli enti locali coinvolti nell’organizzazione del grande evento EXPO Milano 2015 in relazione alle spese connesse all’organizzazione del grande evento.

Le misure in materia di concessioni autostradali

Misure per lo svolgimento da parte del MIT delle attività di vigilanza e di concedente

I commi da 1 a 4 dell’articolo 25 dettano misure per lo svolgimento dell'attività di vigilanza e di concedente esercitata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) sui concessionari della rete autostradale in conseguenza della soppressione dell’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali e del conseguente assetto istituzionale determinatosi e relativo al trasferimento di funzioni dall’ANAS al Ministero.

In particolare, il comma 1 demanda ad un DPCM le modalità di individuazione delle risorse umane che devono essere trasferite dall’A.N.A.S. S.p.A. al Ministero stesso, nonché la definizione della tabella di equiparazione tra il personale trasferito e quello appartenente al comparto Ministeri e all'Area I della dirigenza.

Con il medesimo D.P.C.M. si provvede a individuare le risorse derivanti dalle sub concessioni su sedime autostradale , già dovuti al concedente e quantificati nelle relazioni di accompagnamento del decreto e, ove necessario di quelle relative a quota parte delle risorse di competenza dell’ANAS, ai sensi dell’articolo 1, comma 1020, della legge n. 296 del 2006, (comma 2).

Si rammenta che l’art. 1, comma 1020, della legge n. 296 del 2006 è intervenuto sulla disciplina del canone annuo a carico degli enti concessionari (disciplinato dall’art. 10 della legge n. 537 del 1993), sotto due profili:

a)  sotto il profilo dell’entità del canone, che è stato incrementato dall’1 al 2,4 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari;

b)  sotto il profilo della destinazione di tali somme, prevedendo che una parte delle medesime, pari al 42 per cento, sia corrisposta direttamente all’ANAS, che a sua volta provvede a destinarla alle sue attività di vigilanza e controllo sui concessionari, secondo direttive impartite dal Ministero delle infrastrutture

Il comma 3 regolamenta il versamento al bilancio dello Stato dei predetti canoni da parte di ANAS.

Ai sensi del comma 4 dell’articolo 25, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assume le situazioni debitorie e creditorie relativamente alle funzioni della soppressa Agenzia come elencate al comma 2 dell’articolo 36 del decreto-legge n. 98 del 2011, nonché l’eventuale contenzioso dalla data del 1° ottobre 2012.

Norme riguardanti ANAS

I commi 7 e 8 dell’articolo 25 prevedono rispettivamente una modifica dei termini per la predisposizione dello statuto di ANAS (che vengono differiti dal 30 marzo 2013 al 30 novembre 2013) da parte dell’organo amministrativo (anziché dall’amministratore unico come previsto nella norma previgente) e per la ricostituzione del consiglio di amministrazione (che viene prevista entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio 2012 anziché entro trenta giorni dall’emanazione del decreto di approvazione dello statuto come previsto nella norma previgente).

Nuova procedura per la determinazione delle tariffe autostradali

L’articolo 27, comma 1, attraverso la riscrittura del comma 5 dell'art. 21 del D.L. 355/2003, modifica la procedura per l'approvazione degli adeguamenti annuali delle tariffe autostradali, al fine di armonizzarla al mutato assetto delle competenze istituzionali, a seguito del trasferimento dall'ANAS al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) delle funzioni di concedente della rete autostradale.

 


 

Il sostegno alle imprese: ricerca industriale e semplificazioni oneri burocratici per le imprese

Il tema del sostegno alle imprese si articola, all’interno del decreto-legge, in interventi diversi, che trovano il loro filo conduttore nell’obiettivo di incentivare gli investimenti, per incrementare la competitività del tessuto produttivo.

Fondo di garanzia

Una prima tipologia di intervento (articolo 1), volta all’ampliamento delle possibilità di accesso al credito per le piccole e medie imprese, si sostanzia nella parziale riforma delle regole di accesso al Fondo di garanzia, di cui all’articolo 100 della legge n. 662 del 1996. Gli elementi innovativi di maggiore rilevanza possono essere individuati:

§      nell’innalzamento dall’attuale settanta per cento fino all’ottanta per cento dell’importo dell’operazione, della misura massima di copertura del Fondo per le anticipazioni di credito verso imprese che vantano crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni e per le operazioni finanziarie comunque finalizzate all'attività di impresa, aventi durata non inferiore a 36 mesi;

§      nella previsione di una modifica che consenta una minore rigidità nella valutazione delle imprese ammesse e alla misura dell’accantonamento a titolo di coefficiente di rischio. Tale valutazione dovrebbe infatti essere effettuata in funzione del ciclo economico e dell'andamento del mercato finanziario e creditizio. Non vi sono però ulteriori specificazioni con riguardo al modo in cui la congiuntura economica possa servire da parametro per la modifica del sistema di valutazione delle imprese ammesse.

Va evidenziato che non si tratta di misure direttamente applicative, in quanto il decreto-legge demanda la definizione delle stesse a successivo decreto ministeriale, limitandosi ad indicare le finalità e i criteri cui il Governo, nello specifico il Ministro dello sviluppo economico, dovrà attenersi nell’individuazione delle misure stesse. Peraltro, proprio con riguardo alla finalità esplicitata di ampliare l’accesso al credito, i criteri indicati sembrano, stando alla formulazione della disposizione, non esaustivi, dando adito al dubbio se il Governo in sede di redazione del D.M. possa individuarne nuovi e ulteriori.

Incentivi per il rinnovo di impianti

Un’ulteriore forma di sostegno agli investimenti delle imprese, con particolare riguardo a quelli per il rinnovo dei macchinari e degli impianti ad uso produttivo, consiste nell’individuazione (articolo 2) di un meccanismo incentivante in base al quale, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti, viene costituito un plafond- il cui ammontare è fissato in 2,5 mld di euro, eventualmente incrementabile fino a 5 miliardi di euro sulla base del monitoraggio sull'andamento dei finanziamenti e nei limiti delle risorse disponibili – che, fino al 31 dicembre 2016, fornisce provvista alle banche per la concessione di finanziamenti alle imprese che intendono effettuare investimenti per rinnovare i propri macchinari. Questa parte del meccanismo non ha impatto sul bilancio dello Stato, in quanto è effettuata da Cassa depositi e prestiti s.p.a. a condizioni di mercato e si basa su di una o più convenzioni che il Ministero dello sviluppo economico stipula con l’ABI e con Cassa depositi e prestiti. Accanto ad essa è previsto un sostegno finanziario diretto dello Stato che si sostanzia nell’erogazione di un contributo statale, calcolato in rapporto agli interessi sui finanziamenti bancari, alle imprese che accedono ai predetti finanziamenti. E’ rimessa ad un decreto dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione della misura massima del contributo nonché la definizione delle condizioni di accesso e le modalità di funzionamento.

Finanziamento di contratti di sviluppo

Ancora il sostegno agli investimenti è alla base della previsione (articolo 3) del finanziamento, per 150 milioni di euro, dei contratti di sviluppo aventi ad oggetti programmi nel settore industriale e agroindustriale. I Contratti di Sviluppo, previsti dal D.L. 112/2008 e resi operativi con il D.M. 24 settembre 2010, costituiscono uno strumento agevolativo finalizzato a favorire la realizzazione di investimenti di rilevante dimensione per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno.

Lo stanziamento deve servire a finanziare i programmi da realizzare nelle regioni che, non rientrando tra quelle di cui all’Obiettivo convergenza, attualmente non sono destinatarie di risorse. Per lo stanziamento indicato sono utilizzate le disponibilità del Fondo per la crescita sostenibile, di recente istituzione (articolo 23, D.L.83/2012) che è volto a promuovere i progetti di ricerca strategica, il rafforzamento della struttura produttiva e la presenza internazionale delle imprese nazionali.

Fondo per le agevolazioni alla ricerca

Parzialmente riconducibile al tema del sostegno alle imprese è altresì la previsione (articolo 57) di una serie di finalità cui dovranno essere indirizzati interventi volti a favorire lo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale e di ricerca industriale, tramite il sostegno del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Tale sostegno si sostanzia in un contributo alla spesa, nel limite del cinquanta per cento della quota relativa alla contribuzione a fondo perduto disponibili nel Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR).

Tali finalità fanno riferimento, tra l’altro, alla creazione e allo sviluppo di start-up innovative e spin-off universitari; al potenziamento del rapporto tra mondo della ricerca pubblica e imprese; al sostegno agli investimenti in ricerca delle piccole e medie imprese, e in particolare delle società nelle quali la maggioranza delle quote o delle azioni del capitale sia posseduta da giovani al di sotto dei 35 anni.

L’intervento, che non comporta oneri per lo Stato, consiste, in sostanza, nell’indicazione di una diversa finalizzazione delle somme già presenti nel FAR a titolo di contributo spesa (che rappresentano il 12% del Fondo stesso), nel limite di quelle disponibili e non impegnate.

Semplificazione di oneri burocratici

Il fine di sostenere le imprese e di incrementarne la competitività è il fondamento degli interventi rintracciabili nel decreto-legge, volti alla semplificazione degli oneri burocratici delle imprese stesse. In questo senso va infatti l’articolo 38, che è volto a semplificare gli adempimenti in materia di prevenzione incendi, per un verso, attraverso l’esenzione dalla presentazione dell’istanza preliminare per alcuni progetti ivi indicati e, per l’altro, incidendo sui tempi per l’assolvimento degli obblighi.

Un intervento più generale in materia di semplificazione degli oneri burocratici delle imprese si ravvisa nell’articolo 37 che incide in particolare sulla disciplina delle attività sperimentali di semplificazione, tra le quali può essere annoverata l’istituzione di “zone a burocrazia zero”, attivate dalle Regioni, dagli enti locali e dalle amministrazioni tramite lo strumento volontario delle convenzioni. In realtà l’intervento di cui all’articolo 37 non sembra apportare modifiche sostanziali in materia. L’unico elemento innovativo sembra essere la creazione di un sistema integrato di dati telematici dei soggetti sperimentatori.

Non risulta peraltro di chiara interpretazione la disposizione volta ad estendere l’attività sperimentale di semplificazione, oggetto di convenzione, a tutto il territorio nazionale, dal momento che attualmente non sussistono limitazioni territoriali per l’attivazione delle convenzioni.


 

Interventi in favore della cooperazione allo sviluppo

Partenariato pubblico-privato per la cooperazione allo sviluppo

Il provvedimento introduce due nuove misure volte a favorire la ripresa delle iniziative di cooperazione allo sviluppo ed a migliorare le forme di partenariato, pubblico-privato, nella realizzazione di tali iniziative.

La prima disposizione, introdotta dall’articolo 7, novella il comma 1 dell’articolo 7 della legge n. 49 del 1987, che tuttora regolamenta la cooperazione italiana allo sviluppo.

Il nuovo testo prevede che attraverso il Fondo di rotazione per la cooperazione allo sviluppo, gestito dal Mediocredito centrale (originariamente previsto dalla legge n. 227 del 1977, cd. “Legge Ossola” e disciplinato dall’art. 6 della richiamata legge n. 48 del 1987) possano essere concessi, ad imprese italiane, crediti agevolati per assicurare il finanziamento integrale del capitale di rischio ai fini della costituzione di joint ventures nei Paesi in via di sviluppo (PVS), con corresponsione dei crediti agevolati, anche in forma anticipata.

I crediti potranno essere erogati a favore di investitori pubblici o privati o di organizzazioni internazionali, sempre al fine di favorire da parte loro la costituzione di imprese miste nei PVS, ovvero di promuovere lo sviluppo attraverso altre agevolazioni identificate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

Una quota del Fondo rotativo potrà altresì essere destinata a dar vita ad un nuovo Fondo di garanzia a tutela dei prestiti concessi da istituti di credito a imprese italiane, oppure per facilitare gli apporti di capitale italiano nelle imprese miste.

La previgente disciplina non prevedeva l’eventualità di una previa corresponsione di tali crediti e precisava che essi potessero coprire solo parzialmente il finanziamento del capitale di rischio.

La seconda misura, introdotta dall’articolo 8 del decreto-legge, incide anch’essa sulla legge n. 49 del 1987, introducendovi uno strumento di semplificazione dell’iter di realizzazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e di snellimento delle connesse procedure di rendicontazione.

Attraverso un articolo aggiuntivo, il 14-bis, la realizzazione degli interventi, dei progetti e dei programmi rientranti nelle finalità della legge n. 49 del 1987 potrà essere definita attraverso appositi accordi di programma, promossi da enti pubblici in partenariato con altri enti pubblici, organismi sopranazionali e soggetti privati, ai sensi della disciplina generale che regola tali convenzioni (artt. 15 ed 11, commi 2, 3 e 5 della legge n. 241/1990).

Contestualmente, la norma fissa i princìpi fondamentali per la rendicontazione da parte dei soggetti realizzatori delle iniziative, disponendo che per ogni intervento sia indicata la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia, secondo uno schema che sarà stabilito con decreto di natura non regolamentare del Ministero degli Affari esteri, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle finanze. Tali rendicontazioni saranno comunque sottoposte ai controlli di ragioneria previsti dall’art. 11, comma 1, lett. c) del decreto legislativo n. 123 del 2011.

Finanziamento per le imprese che investono nei Paese in via di sviluppo

L’articolo 7 mira ad agevolare la concessione di finanziamenti a piccole e medie imprese (PMI) italiane che investano nei Paesi in via di sviluppo (PVS).

A tal fine la disposizione modifica l’art. 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, che disciplina la cooperazione italiana allo sviluppo, prevedendo finanziamenti a joint ventures tra imprese italiane e quelle dei PVS.

Si intende favorire in questo modo l’internazionalizzazione delle PMI e la connessione tra cooperazione e commercio estero, riutilizzando strumenti di credito finora scarsamente utilizzati.

 


 

Cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale

L’articolo 48 del decreto-legge in esame novella il decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell’ordinamento militare) al fine di inserirvi il nuovo articolo 537-bis in materia di cooperazione con altri Stati in relazione a talune operazioni che attengono a materiali di armamenti prodotti dall'industria nazionale o in uso alla difesa.

Nello specifico, il nuovo articolo 537-bis del Codice dell’ordinamento militare è finalizzato a consentire la partecipazione del Governo, ed in particolare del Ministero della Difesa e delle sue articolazioni, nell’ambito delle operazioni contrattuali con altri Paesi aventi ad oggetto:

 

§      l'acquisto da parte dei citati Stati di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale, ovvero in uso alle Forze armate italiane;

§      la fornitura del necessario supporto logistico e di assistenza tecnica.

 

Scopo della disposizione è quello di agevolare lo svolgimento delle richiamate operazioni in considerazione del fatto che “è ricorrente la richiesta e la sollecitazione da parte di Stati esteri del tramite statuale quale indispensabile garanzia per l'acquisto di materiale nel settore, in carenza del quale, nella quasi totalità dei casi, essi preferiscono orientare le loro scelte verso realtà industriali di altri Paesi che si possono, invece, avvalere della cooperazione delle strutture statali di riferimento. In sostanza, per diversi Stati esteri trattare con un altro Stato e non con società private è condizione necessaria e indispensabile”.

 

La disposizione in esame pone come condizione di operatività l’esistenza di accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare tra l’Italia e il Paese con il quale si intende procedere a talune delle richiamate operazioni ed il pieno rispetto della normativa in materia di esportazione di materiali d'armamento di cui alla legge n. 185 del 1990.

 

Attualmente sono in vigore accordi di cooperazione nel campo della difesa con i seguenti Paesi: Albania, Algeria, Arabia Saudita, Argentina, Brasile, Bulgaria, Repubblica Ceca, Cile, Corea del Sud, Croazia, Emirati Arabi, Estonia, Filippine, Finlandia, Georgia, Gibuti, Giordania, Grecia, India, Lettonia, Libano, Lituania, Repubblica Macedone, MalaYsia, Malta, moldova, Oman, Perù, Serbia, Slovenia, Spagna, Sudafrica, Svesia, Svizzera, Tunisia, Ucraina, Federazione Russa, Stati uniti d’America, Bilusa, Uzbekistan.

 

La disposizione in esame demanda, poi, ad un apposito regolamento adottato ai sensi del comma 1 dell’articolo 17 della legge n. 400 del 1988 il compito di definire la disciplina esecutiva e attuativa delle disposizioni previste dalla norma in esame. Viene, altresì, specificato che i proventi derivanti dalle citate attività siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati ai fondi di cui all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare.

 


 

Le misure in materia di edilizia

Le misure in materia di edilizia sono contenute prevalentemente nell’articolo 30, le cui disposizioni, secondo quanto previsto dal comma 6, si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Modifiche della sagoma e ristrutturazione edilizia

Ai sensi del comma 1, lettera a), dell'articolo 30, salvo il comma 6 dell’art. 22 del Testo unico delle disposizioni in materia edilizia di cui al D.P.R. 380/2001 (secondo cui la denuncia di inizio attività -DIA deve essere preceduta, per lavori su immobili vincolati, dall’autorizzazione o parere previsto dalle norme vigenti), vengono esclusi dal novero degli “interventi di ristrutturazione edilizia” - elencati dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 3 del medesimo decreto - quelli di demolizione e ricostruzione che comportano solamente variazioni nella sagoma.

Si segnala che sulla questione dei mutamenti di sagoma si è espressa la Corte costituzionale che con la sentenza n. 309/2011 ha censurato l’art. 27, comma 1, lettera d), ultimo periodo, della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005, come interpretato dall’art. 22 della successiva L.R. 7/2010, che aveva definito come ristrutturazione edilizia interventi di demolizione e ricostruzione senza il vincolo della sagoma, in contrasto con l’allora vigente art. 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. 380/2001 che, secondo la Corte, rappresenta un principio fondamentale in materia di governo del territorio.

 

Viene inoltre introdotto, all’art. 3, comma 1, lett. d), del T.U. edilizia un periodo che mira a ricomprendere nella ristrutturazione edilizia anche il ripristino/ricostruzione di edifici crollati o demoliti.

La successiva lettera c) reca una modifica consequenziale, volta a far sì che gli interventi di ristrutturazione edilizie con modifiche della sagoma non siano più soggetti a permesso di costruire, a meno che non riguardino immobili vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Le variazioni nella sagoma vengono invece ancora considerate come elemento per considerare l’intervento – sia di demolizione/ricostruzione, sia di ripristino/ricostruzione di edifici crollati/demoliti - come “di ristrutturazione edilizia” qualora l’immobile sia vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Un’ulteriore modifica consequenziale è apportata dalla successiva lettera e), che novella l’art. 22, comma 2, del T.U. edilizia relativo alla possibilità di operare alcune tipologie di varianti al permesso di costruire semplicemente tramite la DIA. La novella in questione, coordinandosi con quelle recate dalle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 30, integra il citato comma 2 al fine di chiarire che il divieto di alterazione della sagoma riguarda i soli edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/204.

Permessi di costruire, DIA, SCIA, comunicazione di inizio lavori e certificato di agibilità

Dichiarazioni tecniche e permessi di costruzione su immobili vincolati

Il comma 1, lettera b), dell'articolo 30 novella l’art. 6, comma 4, del D.P.R. 380/2001 (T.U. edilizia) provvedendo ad abrogare quella parte del comma che prevedeva, limitatamente ad alcune tipologie di interventi di edilizia libera (indicati dalla lettere a) ed e-bis) del comma 2), la dichiarazione del tecnico abilitato di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente.

 

La lettera d) del comma 1 dell'articolo 30 novella l’art. 20 del T.U. edilizia che disciplina il procedimento da seguire per il rilascio del permesso di costruire, nella parte relativa all’atto di assenso per immobili su cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.

La principale innovazione apportata dalla lettera d), contemplata dal nuovo testo del comma 9, è che, in caso di immobili vincolati, il procedimento si deve concludere con l'adozione di un provvedimento espresso.

Il testo previgente prevedeva invece l’ipotesi del silenzio-rifiuto.

Nel caso di diniego dell’atto di assenso, viene previsto che il responsabile del procedimento trasmetta al richiedente il provvedimento di diniego entro 5 giorni dalla data in cui è acquisito agli atti, con le indicazioni di cui all’art. 3, comma 4, della L. 241/1990, cioè del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere.

Autorizzazioni preliminari alla SCIA e alla comunicazione di inizio lavori

La lettera f) del comma 1 dell'articolo 30 introduce nel T.U. edilizia un nuovo articolo 23-bis in materia di autorizzazioni preliminari alla SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) e alla comunicazione dell’inizio dei lavori.

Per gli interventi assoggettati a SCIA, l’interessato può richiedere allo sportello unico di provvedere all’acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio prima di presentare la SCIA; o contestualmente alla segnalazione (comma 1 dell’art. 23-bis).

In caso di presentazione contestuale della SCIA e dell’istanza di acquisizione degli atti di assenso necessari per l’intervento edilizio, l’interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell’avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell’esito positivo della conferenza di servizi (comma 2 dell’art. 23-bis).

Le predette disposizioni si applicano anche alla comunicazione di inizio lavori (CIL) prevista per gli interventi di edilizia libera dall’art. 6, comma 2, qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per la realizzazione dell’intervento edilizio (comma 3 dell’art. 23-bis).

Relativamente alla realizzazione di interventi o di varianti a permessi di costruire ai quali è applicabile la SCIA e comportanti modifiche della sagoma rispetto all’edificio preesistente o già assentito, se tali interventi/varianti riguardano immobili collocati all’interno delle zone territoriali omogenee A di cui al D.M. 1444/1968 (parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi) e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, allora i lavori non possono in ogni caso avere inizio prima di 20 giorni dalla presentazione della SCIA.

Certificato di agibilità

La lettera g) del comma 1 dell'articolo 30 integra il disposto dell’art. 24 del T.U. edilizia (che disciplina il rilascio del certificato di agibilità), mediante l’aggiunta di due nuovi commi (4-bis e 4-ter) che consentono e disciplinano il rilascio del certificato di agibilità parziale e la sua durata.

La lettera h) integra il disposto dell’art. 25 del T.U. edilizia (che disciplina il procedimento di rilascio del certificato di agibilità), mediante l’aggiunta di due nuovi commi (5-bis e 5-ter) che prevedono, tra l’altro, una modalità alternativa (a quella prevista dai commi 1-5 dell’art. 25) per il rilascio del certificato di agibilità.

Termine di inizio e fine lavori nel permesso di costruire, DIA e SCIA

Il comma 3 dell'articolo 30, ferma restando la diversa disciplina regionale e previa comunicazione del soggetto interessato, prevede la proroga di 2 anni dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori fissati per il permesso di costruire dall’art. 15 del T.U. edilizia. Lo stesso comma chiarisce che la proroga riguarda i termini come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formatisi antecedentemente all’entrata in vigore del decreto-legge.

Il successivo comma 4 estende l’applicazione delle disposizioni citate del comma 3 anche alle DIA e SCIA presentate entro lo stesso termine.

Parcheggi pertinenziali

Il comma 2 dell'articolo 30 novella il comma 5 dell’art. 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122 (c.d. legge Tognoli), ampliando l'ambito di applicazione della disposizione (introdotta dall’art. 10 del D.L. 5/2012) che consente il trasferimento dei c.d. parcheggi pertinenziali, specificando che il trasferimento può riguardare anche il solo vincolo pertinenziale.

Modifica della definizione degli interventi di nuova costruzione

L’articolo 41, comma 4, con una disposizione inserita nell’ambito dell’articolo riguardante gli interventi ambientali, integra la definizione di interventi di nuova costruzione recata dall’art. 3 del T.U. edilizia (D.P.R. 380/2001), attraverso una modifica alla lettera e.5) del comma 1 del medesimo articolo. Il comma in esame esclude dalla casistica contemplata dalla lettera e.5) le installazioni che non siano dirette a soddisfare esigenze temporanee, che siano posizionate, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per Ia sosta ed il soggiorno di turisti. Per tali installazioni non è quindi necessario il permesso di costruire, purché la loro collocazione sia effettuata in conformità alle leggi regionali applicabili e al progetto già autorizzato con il rilascio del permesso di costruire per le medesime strutture ricettive.

Modifiche alla procedura di autorizzazione paesaggistica

L’articolo 39, comma 1, lettera b), novella i commi 4, 5 e 9 dell’articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004) allo scopo di ridurre i tempi amministrativi riguardanti la validità dell’autorizzazione paesaggistica[4] e l’acquisizione del parere rilasciato dal Ministero per i beni e le attività culturali, in merito ad interventi urbanistici - edilizi.

Edilizia scolastica

L’articolo 18, comma 8, dispone, allo scopo di innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici e fermo restando quanto previsto dall’articolo 53, comma 5, del D.L. 5/2012, l’obbligo per l’INAIL di destinare fino a 100 milioni di euro annui per il triennio 2014-2016, per la definizione di un piano di edilizia scolastica, su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti.


 

Trasporti

Porti e nautica da diporto

In materia di sistema portuale interviene l’articolo 22. Un primo intervento è costituito dalla modifica della disciplina in materia di dragaggi: da un lato si prevede che la contestualità tra operazioni di dragaggio e predisposizioni delle operazioni di bonifica prevista dall’articolo 5-bis del legge n. 84/1994 avvenga non in generale nei siti oggetto degli interventi bensì nelle aree portuali e marino costiere poste in tali siti. Viene poi prevista la sottomissione del progetto sui dragaggi alla commissione chiamata a valutare l’assoggettabilità dello stesso a valutazione di impatto ambientale solo nel caso in cui il progetto preveda anche il progetto di infrastrutture di contenimento non comprese nei provvedimenti di rilascio della valutazione di impatto ambientale o nei piani regolatori portuali di riferimento. Viene inoltre consentita la reimmissione nei siti idrici di provenienza ovvero l’utilizzazione per il rifacimento degli arenili anche dei materiali dei dragaggi che non presentino, come invece ora richiesto, caratteristiche analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo, mantenendo l’unico requisito della idoneità al sito di destinazione. Si consente infine: a) l’utilizzo dei materiali non pericolosi per il refluimento all’interno di casse di colmata a determinate condizioni, senza considerare tuttavia le norme tecniche adottate dal Ministero dell’ambiente; b) l’adozione del decreto sulle norme tecniche applicabili ai dragaggi senza il parere della Conferenza Stato-regioni.

Un secondo intervento è rappresentato dalla possibilità per le autorità portuali di diminuire fino all’azzeramento ovvero di aumentare fino a un tetto massimo pari al doppio le tasse di ancoraggio.

Si interviene infine sulle misure in materia di autonomia finanziaria delle autorità portuali introdotte dal decreto-legge n. 83/2012, prevedendo: a) l’innalzamento da 70 milioni di euro annui a 90 milioni di euro annui del limite entro il quale le autorità portuali possono trattenere la percentuale dell’uno per cento dell’IVA riscossa nei porti; b) la destinazione delle risorse anche agli investimenti necessari alla messa in sicurezza, alla manutenzione e alla riqualificazione strutturale degli ambiti portuali.

Inoltre, l’articolo 23, comma 1, modifica l’articolo 49-bis, comma 5, del Codice della nautica da diporto, in materia di noleggio occasionale di unità da diporto, consentendo l’assoggettamento ad imposta sostitutiva del 20 per cento, a richiesta del percipiente, dei proventi derivanti dalle attività di noleggio occasionale di durata complessiva non superiore a 40 giorni, indipendentemente quindi dall’ammontare dei proventi derivanti dal noleggio. La norma novellata prevedeva invece la possibilità di assoggettamento ad imposta sostitutiva solo nel limite di proventi inferiori a 30.000 euro. Rimane ferma l’esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all'attività di noleggio.

Il comma 2 esenta dal pagamento della tassa le unità da diporto con lunghezza fino a 14 metri e ne riduce l’ammontare per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra i 14 e i 20 metri, che viene rideterminato in 870 euro annui (in luogo di 1.740 euro) per le unità tra i 14 e i 17 metri, e in 1.300 euro (in luogo di 2.600 euro) per le unità tra i 17 e i 20 metri di lunghezza.

Ferrovie

In materia di sistema ferroviario intervengono due disposizioni.

 

L’articolo 18, comma 7, consente la contrattualizzazione degli interventi in materia di sicurezza ferroviaria immediatamente cantierabili nelle more dell’approvazione del contratto di programma parte investimenti 2012-2016, per l’importo già disponibile di 300 milioni di euro.

 

L’articolo 24 interviene invece in materia di regolamentazione del trasporto ferroviario, prevedendo:

a)   che il canone per l’accesso all’infrastruttura ferroviaria sia stabilito con il parere e non con l’intesa con la Conferenza unificata e che il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non determini autonomamente il canone bensì approvi la proposta del gestore dell’infrastruttura (cioè RFI Spa) al riguardo;

b)   che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti siano determinati anche i corrispettivi per i servizi non compresi nel canone di accesso all’infrastruttura;

c)   che la separazione contabile tra gestore dell’infrastruttura ferroviaria e impresa di trasporto ferroviario (vale a dire tra le attività di Rfi Spa e quelle di Trenitalia Spa, entrambe componenti dell’Holding Ferrovie dello Stato Spa) debba fornire trasparente rappresentazione delle attività di servizio pubblico e dei corrispettivi e fondi pubblici percepiti per ogni attività;

d)   che il riconoscimento per operatori diversi dall’impresa titolare del contratto di servizio pubblico (cioè Trenitalia Spa) del diritto di effettuare il servizio passeggeri tra stazioni nazionali comprese in tratti internazionali, riconosciuto dall’articolo 59 della legge n. 99/2009, possa essere soggetto a limitazioni, in caso di compromissione dell’equilibrio economico generale del contratto di servizio pubblico, non nel “diritto di far salire e scendere passeggeri”, come attualmente previsto, ma nel “diritto di far salire o scendere passeggeri”;

e)   che, in caso di compromissione dell’equilibrio economico generale del contratto di servizio pubblico, sia prevista la possibilità per il Ministero di stabilire, oltre alle limitazioni sopra richiamate, anche diritti di compensazione per gli altri operatori, comunque non superiori a quanto necessario all’impresa titolare del contratto di servizio pubblico per coprire i costi del servizio; non si può dare luogo a limitazioni o all’imposizione di diritti di compensazione se le fermate intermedie degli altri operatori siano a distanza superiore a 100 Km e i livelli tariffari risultino superiori di almeno il 20 per cento a quelli dei servizi a committenza pubblica.

Sicurezza stradale

In materia di sicurezza stradale l’articolo 20 prevede la revoca delle risorse destinate a finanziare gli interventi del primo e secondo programma annuale di attuazione del piano nazionale della sicurezza stradale (relativi rispettivamente agli anni 2002 e 2003) che risultino non ancora avviati. Le risorse revocate saranno destinate a tre finalità: 1) il cofinanziamento (deve intendersi in concorso con le regioni) di un programma di interventi per la sicurezza stradale, sulla base delle proposte formulate dalle regioni; 2) la prosecuzione del monitoraggio dei programmi di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale; 3) il potenziamento del sistema di raccolta dati sull’incidentalità stradale.  

Ulteriori disposizioni

Il provvedimento contiene inoltre ulteriori disposizioni in materia di trasporti concernenti:

§      la possibilità di utilizzare le risorse residue destinate al contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ENAV agli interventi per garantire la sicurezza degli impianti ed operativa (art. 25, comma 5);

§      l’affidamento della vigilanza sull’attuazione delle convenzioni per il servizio pubblico per il trasporto passeggeri con le isole minori della Sicilia alla Regione Siciliana (art. 25, commi 9-11).


 

Misure per l’efficienza della giustizia e per la deflazione del contenzioso civile

Il titolo III (articoli 62 - 85) reca una serie di interventi sul sistema giudiziario civile.

Gli interventi possono essere distinti in misure di carattere organizzativo e in misure processuali.

Le misure organizzative

E’ introdotta la figura del giudice ausiliario, nel numero massimo di 400 unità, per lo smaltimento dell’arretrato civile. La misura, con carattere straordinario e una pianta organica ad esaurimento per ogni corte d’appello, persegue l’obiettivo della riduzione del contenzioso civile pendente dinanzi alle corti d'appello, dove i procedimenti pendenti sono in aumento. Ogni giudice ausiliario dovrà definire nel collegio in cui è relatore almeno 90 procedimenti all’anno (per un totale di 36.000 procedimenti definiti all’anno), con una remunerazione di 200 euro a provvedimento e un tetto massimo annuo di 20.000 euro. Di ogni collegio giudicante non può fare parte più di un giudice ausiliario. I giudici ausiliari sono designati da ciascun consiglio giudiziario e nominati per cinque anni, prorogabili per non più di altri cinque, tra magistrati a riposo, professori e ricercatori universitari in materie giuridiche, avvocati e notai. A seguito della nomina, il giudice ausiliario non può svolgere alcune attività incompatibili.

 

E’ prevista la possibilità che laureati in giurisprudenza qualificati e selezionati svolgano un periodo di formazione di diciotto mesi presso uffici giudiziari, assistendo e coadiuvando i magistrati di tribunale e corte d’appello e i magistrati amministrativi. Gli ammessi allo stage dispongono di dotazioni strumentali e hanno accesso ai sistemi informatici ministeriali oltre che ai fascicoli processuali. Gli ammessi allo stage partecipano alle udienze, non percepiscono alcun compenso e possono svolgere altre attività purchè con modalità compatibili. L’esito positivo dello stage costituisce titolo per l’accesso al concorso in magistratura ed è valutato ai fini del tirocinio professionale e della frequenza ai corsi di specializzazione per le professioni legali, è titolo di preferenza per alcuni concorsi della p.a. E’ consentito l’apporto finanziario di terzi, ad es. per l’istituzione di borse di studio.

 

E’ istituita la figura dell'assistente di studio a supporto delle sezioni civili della Corte di cassazione, quale misura temporanea (cinque anni) per la celere definizione dei procedimenti pendenti. I magistrati assistenti di studio non possono fare parte del collegio giudicante.

 

Le commissioni per l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato possono essere composte anche da magistrati in servizio, oltre che da quelli pensione.

Le misure processuali

Sono limitati i casi in cui il procuratore generale deve intervenire nelle cause davanti alla Corte di Cassazione.

 

E’ disciplinato il procedimento volontario di affidamento a un notaio delle attività necessarie per lo scioglimento della comunione, ereditaria o volontaria, quando non siano controversi il diritto alla divisione o le quote o non sussistano altre questioni pregiudiziali.

 

E’ fatto obbligo al giudice civile, similmente a quanto già previsto per il giudice del lavoro, di formulare una proposta transattiva o conciliativa, nel corso del processo di primo grado e d'appello. Il rifiuto immotivato costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio.

 

E’ snellito il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: in caso di anticipo da parte del giudice della data dell'udienza, questa deve essere fissata non oltre il trentesimo giorno dalla scadenza del termine minimo a comparire; inoltre, l'esecutorietà del decreto ingiuntivo deve essere concessa, in presenza dei presupposti, alla prima udienza.

 

Il contenuto della motivazione della sentenza civile deve essere semplificato e a tal fine è possibile fare riferimento esclusivo a precedenti giurisprudenziali conformi o rinviare a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa.

 

E’ stabilita una disposizione speciale sulla competenza territoriale per la trattazione delle cause riguardanti le società con sede all'estero che non hanno una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia. Le regole ordinarie sulla competenza territoriale continuano a essere applicate per le controversie per una serie di casi in cui sono coinvolti soggetti cui l’ordinamento assicura una tutela specifica (es. lavoratori o consumatori).

 

E’ rivista la disciplina del preconcordato (o concordato con riserva), con il quale l’imprenditore in stato di crisi presenta la domanda, riservandosi di presentare entro un determinato termine la proposta, il piano e la documentazione relativamente alla ristrutturazione del debito, all’attribuzione dell’attività delle imprese a un assuntore e alla suddivisione dei creditori in classi. Le prescrizioni introdotte sono dirette a evitare abusi da parte del debitore e ad aumentare le informazioni dei creditori e del tribunale.

 

E’ modificata la disciplina della mediazione civile. In particolare, è ripristinata la mediazione obbligatoria, già oggetto di una declaratoria d'incostituzionalità per eccesso di delega da parte della Corte costituzionale. Il tentativo di mediazione, condizione di procedibilità della domanda, è esclusa per alcuni tipi di controversie tra cui quelle in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti. Nel procedimento, che non potrà durare più di tre mesi (rispetto ai precedenti quattro), dovrà tenersi un primo incontro di programmazione, in cui il mediatore verifichi con le parti le possibilità di proseguire il tentativo di mediazione. Le indennità di mediazione non potranno superare un importo massimo, nel caso di mancato accordo. Il verbale di accordo non potrà essere omologato in assenza della sottoscrizione degli avvocati che assistono tutte le parti e gli avvocati iscritti all'albo saranno di diritto mediatori.

 


Interventi nei settori energetici

Settore del gas

Con riferimento al settore del gas gli interventi contenuti nel decreto-legge sembrano andare innanzitutto nella direzione della liberalizzazione, con l’obiettivo di tutelare ed incrementare la concorrenza.

In questo senso viene circoscritto (articolo 4, comma 1) il perimetro del regime di tutela attualmente previsto per i c.d. “clienti vulnerabili”, limitando il servizio di tutela gas ai soli clienti domestici. Il regime di tutela prevede che le tariffe di riferimento siano stabilite dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Con la modifica apportata dal decreto-legge saranno esclusi dal servizio di tutela, e dunque passeranno al libero mercato, non solo le piccole e medie imprese con consumi non superiori a 50.000, ma anche le utenze relative ad attività di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che svolgono un'attività riconosciuta di assistenza.

Il filo conduttore della tutela della concorrenza, con particolare riguardo alla tutela dei consumatori, è alla base degli interventi (articolo 4, commi 2-6) che mirano a velocizzare e dare certezza all'avvio delle prime gare di distribuzione del gas per ambiti territoriali, rafforzando i termini e le competenze delle Regioni, prevedendo il potere sostitutivo statale e una penalizzazione economica per i comuni che ritardano ad individuare la stazione appaltante. In tali casi, il 20% degli oneri che il gestore corrisponde annualmente agli Enti locali come quota parte della remunerazione del capitale è versato dal concessionario subentrante, con modalità stabilite dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, in uno specifico capitolo della Cassa conguaglio settore elettrico per essere destinati alla riduzione delle tariffe di distribuzione dell’ambito corrispondente.

Particolari disposizioni riguardano (articolo 2, comma 7) l’estensione della destinazione del fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti anche all’erogazione di contributi per la chiusura di impianti di distribuzione di carburanti liquidi e la loro contestuale trasformazione in impianti di distribuzione esclusiva di metano per autotrazione. Il riutilizzo delle aree dei punti vendita di carburanti liquidi tradizionali e lo sviluppo delle auto a metano, dovrebbero comportare benefìci sia in termini ambientali che energetici.

Settore elettrico

Con riferimento al settore elettrico gli interventi contenuti nel decreto-legge sono volti in primo luogo alla riduzione dei prezzi dell’energia.

Al riguardo l’intervento maggiormente significativo (articolo 5, commi 3-6) è costituito dalla rideterminazione delle modalità di calcolo del “costo evitato di combustibile” applicato agli impianti che godono delle tariffe Cip6.

Tale sistema consiste in un incentivo a favore dei produttori di energia elettrica con impianti alimentati da fonti rinnovabili o assimilate che, avvalendosi di un’apposita convenzione, cedono al GSE (Gestore del sistema elettrico) l’energia prodotta ad un prezzo di ritiro superiore a quello di mercato. La differenza di prezzo viene recuperata attraverso un’apposita voce di costo (componente A3) nella bolletta degli utenti. L'incentivo ai kWh prodotti da impianti Cip6 è calcolato tenendo costo del tipo di tecnologia e del costo evitato del combustibile (CEC): il produttore Cip6 riceve il valore del quantitativo di gas che sarebbe stato necessario a produrre con il metano il kWh generato dall’impianto.

Il decreto-legge modifica quindi le modalità di determinazione delle tariffe concesse agli impianti in regime Cip tenendo conto di diverse segnalazioni nelle quali l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha proposto la modifica delle modalità per l’aggiornamento dei valori di acconto e di conguaglio del costo evitato di combustibile, tenuto conto delle recenti evoluzioni del mercato gas. E’ stabilito che per l'anno 2013, il valore del costo evitato di combustibile è determinato, per la componente convenzionale relativa al prezzo del combustibile, sulla base del paniere di riferimento di cui alla legge 23 luglio 2009, n. 99, in cui il peso dei prodotti petroliferi sia progressivamente ridotto in ciascun trimestre. Dal 2014, il valore del CEC è aggiornato trimestralmente in base al costo di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso.

E' prevista una deroga per gli impianti di termovalorizzazione di rifiuti ammessi al regime Cip6, che alla data di entrata in vigore del decreto siano in esercizio convenzionato da un periodo inferiore a otto anni.

Può essere utile ricordare che del sistema di incentivazione Cip6 hanno beneficiato soprattutto gli impianti utilizzanti fonti assimilate tra cui i termovalorizzatori, alimentati da rifiuti.

Con riguardo alla riduzione dei prezzi dell’energia elettrica può essere considerata altresì la disposizione (articolo 5, comma 2) che destina le risorse derivanti dall’estensione della Robin tax (di cui al comma 1 del medesimo articolo 5), alla riduzione della componente A2 della bolletta elettrica, una volta sottratta la quota da utilizzare per la copertura finanziaria disposta dall’articolo 61 del decreto.

Si tratta in ogni caso di un risparmio piuttosto contenuto in quanto, secondo i dati pubblicati dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas sul proprio sito, gli oneri generali di sistema incidono del 19,23% sulla bolletta di un utente domestico tipo e all’interno degli oneri generali di sistema, la componente A2 rappresenta solamente il 2,51%.


 

Le modifiche al Codice dei contratti pubblici

Il decreto reca una serie di disposizioni che modificano il decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) e che sono contenute in diversi articoli del provvedimento di cui di seguito si dà conto.

Proroghe

L’articolo 21 reca il differimento del termine di entrata in operatività delle disposizioni in materia di garanzia globale di esecuzione (cd. performance bond) di cui alla parte II, titolo VI, capo II, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, forniture e servizi). In particolare, il termine per l’entrata in operatività del sistema di garanzia globale – già prorogato di un anno, ossia fino all’8 giugno 2013 dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2012 – è ulteriormente differito al 30 giugno 2014.

L’articolo 26, comma 1, riscrive il comma 418 della L. 228/2012 (legge di stabilità 2013) al fine di prorogare, in sede di prima applicazione del comma 32 dell’art. 1 della L. 190/2012 (recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”), i termini di pubblicazione dei dati relativi all’esercizio 2012. Il comma 32 prevede che:

§       entro il 31 gennaio di ogni anno, le stazioni appaltanti devono pubblicare una serie di informazioni, con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente;

§       entro il 30 aprile di ogni anno, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) deve trasmettere alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte le informazioni suddette.

Il testo previgente del comma 418 prevedeva che, in sede di prima applicazione (quindi in sostanza per i dati relativi al 2012), i termini citati fossero differiti al 31 marzo 2013 e al 30 giugno 2013. Il nuovo testo di fatto proroga tali termini al 31 gennaio 2014 e al 30 aprile 2014, vale a dire le scadenze che sono ordinariamente previste per i dati relativi all’esercizio 2013.

L’articolo 26, comma 2,proroga di 2 anni, dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2015, i termini fissati dalle seguenti disposizioni recate dall’art. 253 del Codice, che prevedono una serie di agevolazioni transitorie rispetto al regime ordinario:

§      comma 9-bis, che disciplina le modalità di dimostrazione di requisiti a fini di qualificazione delle imprese;

§      comma 15-bis, che disciplina le modalità di dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria in relazione alle procedure di affidamento di cui all'art. 91 (incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo).

§      comma 20-bis, che consente alle stazioni appaltanti, di applicare le disposizioni concernenti l’esclusione automatica delle offerte anomale (di cui agli articoli 122, comma 9, e 124, comma 8) a tutti i contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie previste dall’art. 28 del Codice.

Disposizioni in materia di concessioni

Il comma 1 dell’articolo 19 reca una serie di novelle al Codice finalizzate a incidere sulla disciplina dei contratti di partenariato pubblico privato (PPP), e segnatamente delle concessioni di lavori pubblici[5], relativamente alla previsione di una dichiarazione del soggetto concedente e alle condizioni che determinano la revisione del piano economico e finanziario degli investimenti del concessionario (comma 1, lettera a, che modifica l’articolo 143 del Codice), nonché allo svolgimento di una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati a presentare le offerte, al coinvolgimento degli istituti finanziatori in termini di manifestazione di interesse fin dalla fase di gara, alla previsione di clausole di risoluzione del contratto di concessione in caso di mancato reperimento del finanziamento privato (comma 1, lettera b, che modifica l’articolo 143 del Codice). Si tratta di una serie di norme che dovrebbero agevolare il finanziamento delle operazioni di PPP e la loro bancabilità.

Si prevede, inoltre, che le innovazioni di cui alla lettera b) si applichino, in quanto compatibili, anche alle concessioni in finanza di progetto relative ai lavori “ordinari” e all’affidamento di opere strategiche.

Il comma 2 dell’articolo 19 dispone che le predette novelle al Codice si applicano alle operazioni di finanza di progetto (project financing), ad eccezione di quelle con bando già pubblicato alla data di entrata in vigore della disposizione; la norma sarebbe pertanto finalizzata a contrastare, in tal modo, il rischio del cosiddetto change in law che potrebbe prodursi nelle operazioni in corso.

Modifiche delle procedure sull’approvazione unica del progetto preliminare da parte del CIPE

L’articolo 27, comma 2, novella l’articolo 169-bis del Codice, che disciplina la procedura per l’approvazione unica del progetto preliminare, in primo luogo:

§      introducendo un termine di sessanta giorni entro i quali il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri deve pronunciarsi in relazione al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di approvazione del progetto definitivo;

§      e disponendo che il decreto possa essere adottato nel caso in cui il predetto termine sia decorso e il Dipartimento non si sia pronunciato.

 

In secondo luogo, si prevede che, nel caso di criticità procedurali che non consentano il rispetto del termine di trenta giorni - entro i quali il Ministero deve valutare la compatibilità delle proposte e richieste pervenute dalle pubbliche amministrazioni competenti e dai gestori delle opere interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel progetto preliminare approvato - per l’adozione del decreto ministeriale con cui viene approvato il progetto definitivo, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisca al Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni.


 

Interventi in materia di lavoro

Consigli di indirizzo e vigilanza di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.

L’articolo 36, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e gestionale, nonché il rispetto dei prescritti adempimenti di natura contabile, economica e finanziaria, prevede la proroga degli incarichi dei componenti dei consigli di indirizzo e vigilanza dell’I.N.P.S. e dell’I.N.A.I.L., operanti alla data del 30 aprile 2013, fino alla costituzione dei nuovi consigli di indirizzo e vigilanza, e comunque non oltre il 30 settembre 2013.

Semplificazioni

Gli articoli 31, 32, 34 e 35 recano varie semplificazioni in materia di lavoro, con una riduzione di oneri (al netto di quelli che potranno essere quantificati solo dopo l’adozione della normativa attuativa) pari mediamente a oltre 17 mila euro annui per ciascun’impresa (secondo quanto riportato nell’allegato).

 

Per quanto concerne il Documento unico di regolarità contributiva (DURC), l’articolo 31:

§      estende la procedura compensativa in virtù della quale si procede al rilascio del DURC in presenza di crediti certificati nei confronti delle P.A. di importo pari ai versamenti contributivi dovuti, anche alle procedure di appalto pubblico e di appalti privati in edilizia (comma 1);

§      prevede che ai fini del pagamento delle prestazioni rese nei contratti di appalto, il DURC relativo all’affidatario e ai subappaltatori sia acquisito, d’ufficio, dalla stazione appaltante (comma 2 e 6);

§      dispone che nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la validità del DURC sia estesa a 180 giorni e venga acquisito dalla stazione appaltante sempre attraverso strumenti informatici; inoltre, la richiesta del DURC viene limitata unicamente alle fasi dell’affidamento e della gestione del contratto (fermo restando l’obbligo di produzione del DURC per il pagamento delle prestazioni), riducendo da cinque a due le fasi procedurali in cui è richiesto; infine, nel caso in cui il DURC registri un’inadempienza, la stazione appaltante trattiene l’importo dovuto dal certificato di pagamento, provvedendo essa stessa, direttamente, al versamento agli enti previdenziali e assicurativi creditori (commi 3, 4 e 5);

§      prevede che le amministrazioni competenti trasmettano l’invito alla regolarizzazione delle eventuali inadempienze mediante posta elettronica, all’interessato o per il tramite del consulente del lavoro (comma 8).

 

L’articolo 32 reca varie semplificazioni di adempimenti formali in materia di sicurezza sul lavoro e denunce di infortuni.

La disposizione, in particolare, prevede:

§      l’esonero dall’obbligo di redazione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), in settori di attività con basso rischio infortunistico (definite con successivo decreto del Ministero della salute), nel caso in cui il committente proceda all’individuazione di un incaricato debitamente qualificato, indicato nel contratto d’opera o di appalto, ovvero per i servizi di natura intellettuale, per le mere forniture di materiali o attrezzature, nonché per i lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai 10 uomini-giorno;

§      al fine di evitare duplicazioni di corsi di formazione o aggiornamento per gli addetti e i responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, la possibilità di fruire di crediti formativi in relazione a corsi già svolti;

§      che le comunicazioni agli organi di vigilanza degli elementi informativi previsti dalla legge relativi ai nuovi insediamenti produttivi, possa essere effettuata nell’ambito delle comunicazioni allo sportello unico per le attività produttive (il quale provvederà a trasmetterle, per via telematica, agli organi di vigilanza);

§      semplificazioni in materia di verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, con possibilità per i datori di lavoro di avvalersi, in caso di impossibilità degli enti pubblici competenti di procedere in tempi rapidi, di soggetti pubblici o privati abilitati;

§      semplificazioni di adempimenti connessi alle misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili;

§      l’invio telematico di specifiche comunicazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche per mezzo di organismi paritetici o organizzazioni sindacali dei datori di lavoro;

§      l’individuazione di modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento, fermi restando i relativi obblighi, secondo modalità da definire con successivo decreto interministeriale;

§      semplificazioni delle procedure di comunicazione e notifica di denuncia degli infortuni sul lavoro da parte del datore di lavoro.

 

L’articolo 34 introduce la possibilità di trasmissione per via telematica dei certificati medici di gravidanza, parto e interruzione di gravidanza, ai fini dell’erogazione delle prestazioni di maternità.

L’articolo 35 prevede procedure semplificate ai fini dell’adempimento degli obblighi di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria, nei casi in cui la permanenza del lavoratore in azienda non sia superiore alle cinquanta giornate di lavoro nel corso dell'anno solare, al fine di tener conto, mediante idonee attestazioni, degli obblighi assolti da altri datori di lavoro nei confronti del medesimo lavoratore.


 

Società pubbliche strumentali

Proroga e differimento di termini

Il provvedimento proroga taluni termini contenuti nel decreto-legge di revisione della spesa pubblica n. 95/2012 relativi alle società pubbliche cd. “strumentali”.

In particolare, viene prorogato dal 30 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 il termine entro il quale procedere alla alienazione delle società a controllo pubblico diretto o indiretto, che abbiano conseguito nel 2011 un fatturato da prestazione di servizi alla P.A. superiore al 90% del loro intero fatturato (le cosiddette “società pubbliche strumentali”).

Si ricorda che l’articolo 4 del D.L. n. 95/2012 ha disposto - quale misura di spending review - che le predette società debbano essere, alternativamente, sciolte ovvero privatizzate e ha dettato, per l’una e all’altra di queste operazioni, una tempistica differente (l’alienazione entro il 30 giugno 2013, ovvero lo scioglimento entro il 31 dicembre 2013).

In sostanza, con l’intervento legislativo in commento, lo scioglimento, ovvero l’alienazione, debbono essere effettuati entrambi, in alternativa, entro il termine del 31 dicembre 2013.

 


 

Interventi vari

Nuove risorse per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale

L’articolo 40 prevede la possibilità che il Ministro per i beni e le attività culturali versi all’entrata del bilancio dello Stato risorse disponibili nei conti di tesoreria delle Soprintendenze dotate di autonomia speciale, per la successiva riassegnazione, a fini di reintegro, allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali, in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio, per l’attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

Macchine agricole

L’articolo 45 prevede che l’accertamento della conformità delle macchine agricole alle prescrizioni tecniche previste dalla legge possa avvenire non solo da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri, come attualmente previsto, ma anche da parte delle strutture o degli enti in possesso dei requisiti che saranno stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle politiche agricole.



[1]     Il Piano, nell’impegnare le amministrazioni centrali e locali a rilanciare i programmi in grave ritardo, ha mirato ad una concentrazione degli investimenti in quattro ambiti prioritari di interesse strategico nazionale (Istruzione, Agenda digitale, Occupazione e Infrastrutture ferroviarie), reperendo i necessari stanziamenti attraverso una riduzione della quota complessiva del cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali nell’ambito dei programmi operativi regionali del Mezzogiorno, che è stato portato dal 50 al 25%, con conseguente riutilizzo delle risorse per il finanziamento, nelle medesime regioni, delle azioni e degli interventi previsti nel Piano stesso. Il Piano, articolato in tre fasi di riprogrammazione, ha determinato, nel suo complesso, una rimodulazione di risorse comunitarie e una riduzione delle risorse di cofinanziamento nazionale, per complessivi 12,1 miliardi di euro.

[2]     Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante le disposizioni generali sui Fondi strutturali.

[3]     D.L n. 70/2011"Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia", convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

[4]     Ai sensi del comma 4 dell’art. 146, l'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

[5]     Le concessioni di lavori pubblici rientrano, a titolo esemplificativo, tra i contratti di partenariato pubblico e privato come definiti dal Codice ai sensi del comma 15-ter dell’articolo 3.