L'articolo 4 detta norme per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga e per la ridefinizione, con decreto interministeriale da adottare entro 30 giorni, dei criteri per la loro concessione (commi 1-2); detta, altresì, norme per il rifinanziamento dei contratti di solidarietà (comma 3) e disposizioni per la proroga dei contratti a termine nella P.A. (comma 4) e del personale degli sportelli unici per l'immigrazione (comma 5).
Il comma 1, in considerazione del perdurare della crisi occupazionale e della prioritaria esigenza di assicurare adeguate tutela del reddito dei lavoratori, dispone il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 92/2012 (legge di riforma del mercato del lavoro – c.d. Legge Fornero).
Secondo quanto riportato nella relazione tecnica, per effetto del provvedimento lo stanziamento complessivo per il 2013 è di 2 miliardi di euro.
Gli ammortizzatori sociali in deroga
1. Premessa
Nelle ultime legislature l'attività legislativa in materia di politiche del lavoro è stata caratterizzata dal progressivo ampliamento delle misure di sostegno al reddito già previste per le situazioni di crisi aziendale e da un'estensione del campo di applicazione degli ammortizzatori sociali, per affrontare le crisi produttive e i problemi occupazionali che hanno investito alcuni settori produttivi. Questo processo non ha però assunto una natura organica, dal momento che i numerosi interventi legislativi succedutisi nel tempo si sono posti per lo più in rapporto di deroga rispetto alla disciplina generale dettata dalla legge 223/1991, con la quale si era tentato di ricondurre ad un quadro organico la normativa sugli interventi nelle situazioni di crisi aziendale (cassa integrazione guadagni straordinaria, mobilità). Il legislatore si è quindi sostanzialmente orientato a prorogare la durata dei trattamenti oltre i limiti temporali ordinariamente previsti oppure ad estenderne il campo di applicazione, ricomprendendovi ambiti e situazioni lavorativi che altrimenti sarebbero rimasti esclusi, fino alla riforma del mercato del lavoro con la legge 92/2012, che ha complessivamente ridefinito la materia (v. oltre).
Per quanto concerne, specificamente, la scorsa (XVI) legislatura, al reperimento delle ingenti risorse necessarie a dare copertura finanziaria agli interventi si è provveduto attraverso un'attività di intensa collaborazione tra livelli istituzionali, che ha consentito di convogliare sull' "emergenza" degli ammortizzatori sociali in deroga risorse di competenza comunitaria, statale e regionale. Un primo fondamentale passaggio è stato rappresentato dall'Accordo Stato-regioni del 12 febbraio 2009, con cui sono stati destinati 8 miliardi di euro, nel biennio 2009-2010, per azioni di sostegno al reddito e di politica attiva del lavoro. L'intervento, rivolto ai lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali "in deroga", era connotato da un contributo nazionale, impiegato per il pagamento dei contributi figurativi e per la parte maggioritaria del sostegno al reddito, e da un contributo regionale, a valere sui programmi regionali del Fondo Sociale Europeo (FSE), impiegato per azioni formative o di politica attiva governata dalla Regione. In particolare, gli stanziamenti sono stati ripartiti tra un intervento statale, per una somma di 5.350 milioni di euro, e contributi regionali, pari a 2.650 milioni di euro, a valere sui programmi regionali del Fondo Sociale Europeo (FSE). L'intesa sullo schema di accordo per l'utilizzo del FSE è stata raggiunta l'8 aprile 2009.
Successivamente, con l'accordo Stato-Regioni del 20 aprile 2011 è stata disposta la proroga, per il biennio 2011-2012, del precedente Accordo del 12 febbraio 2009 (in vigore per il biennio 2009-2010). L'accordo si arricchisce anche di una sezione specifica dedicata alle misure di politica attiva per un più rapido e mirato ricollocamento dei lavoratori e per evitare il formarsi di bacini di disoccupazione di lunga durata. L'Accordo conferma lo stanziamento previsto dalla legge di stabilità di 1 miliardo di euro per gli interventi a sostegno del reddito, a cui si aggiungono 600 milioni di residui del biennio 2009-2010. Le Regioni concorrono con la parte non utilizzata dello stanziamento di 2,2 miliardi di euro, fino al suo esaurimento. La proporzione di utilizzo delle risorse tra politiche passive e attive viene modificata da 70-30 a 60-40.
Sul piano legislativo sono stati adottati, in successione, numerosi provvedimenti (in particolare, il D.L. 185/2008, il D.L. 5/2009, che ha tradotto normativamente l'Accordo Stato-regioni del 12 febbraio 2009, il D.L. 78/2009 la legge 220/2010 e la legge 183/2011) con i quali sono stati realizzati una serie di interventi "in deroga" alla disciplina generale, attraverso specifici stanziamenti finalizzati alla proroga della durata dei trattamenti oltre i limiti temporali previsti e/o all'estensione del loro campo di applicazione (ammortizzatori "in deroga"); specifiche misure hanno riguardato i collaboratori in regime di monocommittenza e i contratti di solidarietà.
2. Gli ammortizzatori sociali nella legge 92/2012 (Riforma del mercato del lavoro)
L'articolo 2, commi 64-66, della legge 92/2012 ha operato un'ampia revisione degli strumenti di tutela del reddito, in primo luogo attraverso la creazione di un unico ammortizzatore sociale (Aspi – Assicurazione sociale per l'impiego) in cui confluiscono l'indennità di mobilità e l'indennità di disoccupazione (ad eccezione di quella relativa agli operai agricoli). Il nuovo ammortizzatore amplia sia il campo soggettivo dei beneficiari, sia i trattamenti: in particolare, oltre all'estensione a categorie prima escluse (principalmente apprendisti), fornisce una copertura assicurativa per i soggetti che entrano nella prima volta nel mercato del lavoro (principalmente giovani) e per i soggetti che registrano brevi esperienze di lavoro. Si prevede, quindi, l'introduzione di una cornice giuridica per l'istituzione di fondi di solidarietà settoriali. Inoltre, viene confermata l'attuale disciplina per la Cassa integrazione ordinaria, mentre vengono apportate modifiche alla disciplina della Cassa integrazione straordinaria. Infine, si prevede la creazione di un nuovo strumento di sostegno del reddito per i lavoratori ultracinquantenni.
Al fine di garantire la transizione verso il nuovo sistema di ammortizzatori sociali (che entrerà a regime nel 2017), l'articolo 2, commi 64-66, della legge 92/2012 consente, per il periodo transitorio 2013-2016, la concessione di ammortizzatori sociali in deroga.
In particolare, si prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possa disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità.
Tali trattamenti sono concessi, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e formazione (di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 185/2008) incrementato di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, 700 milioni di euro per il 2015 e 400 milioni di euro per il 2016 (comma 65).
L'articolo 18, comma 1, del D.L. 185/2008 ha previsto che il CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene le risorse destinate alle infrastrutture) provveda ad assegnare, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate, ad una serie di fondi, tra cui il Fondo sociale per occupazione e formazione (gli altri fondi sono il Fondo infrastrutture e il Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri). Nel Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonché ogni altra risorsa comunque destinata al finanziamento degli ammortizzatori sociali, concessi in deroga alla normativa vigente, e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione. Si ricorda, che con l'articolo 18 del D.L. 185/2008 si è inteso, più in generale, perseguire l'obiettivo di concentrare le risorse che risultino disponibili sul Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) su obiettivi che, in considerazione della eccezionale crisi economica internazionale attuale, siano da considerarsi prioritari per il rilancio dell'economia italiana, quali le opere pubbliche e l'emergenza occupazionale.
3. La legge di stabilità 2013 (legge 228/2012)
L'articolo 1, commi 253-255, della legge 228/2012 prevedono il finanziamento di ammortizzatori sociali in deroga nelle Regioni, in relazione a misure di politica attiva e ad azioni innovative e sperimentali di tutela dell'occupazione, attraverso specifici incrementi del Fondo sociale per l'occupazione e formazione.
Più specificamente, il comma 253 prevede la possibilità di finanziare gli ammortizzatori sociali in deroga nelle Regioni, attraverso la riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007/2013 oggetto del Piano di Azione e Coesione. A tal fine il Fondo sociale per occupazione e formazione (di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 185/2008), viene incrementato, per il 2013, della parte di risorse relative al finanziamento, nelle medesime Regioni da cui i fondi provengono, degli ammortizzatori sociali in deroga. La parte di risorse relative alle misure di politica attiva è gestita dalle Regioni interessate.
Il comma 254 incrementa il Fondo sociale per l'occupazione e formazione di 200 milioni di euro per il 2013 (in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 2, comma 65, della L. 92/2012: v. sopra), provvedendo alla copertura degli oneri mediante la riduzione del Fondo per lo sgravio contributivo dei contratti di produttività (di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della L. 24 dicembre 2007 n. 247: v.oltre) per un importo di 118 milioni di euro per il 2013.
Il comma 255 prevede l'obbligo, per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di convocare le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel caso in cui entro il 30 aprile 2013 dal monitoraggio dell'andamento degli ammortizzatori sociali in deroga e delle relative esigenze di intervento emerga l'insufficienza degli interventi finanziari richiamati in precedenza, al fine di individuare ulteriori interventi. Sentite le parti sociali, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con specifico decreto interministeriale, può disporre, in via eccezionale, che le risorse derivanti dal 50% dell'aumento contributivo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria dello 0,30%, di cui all'articolo 25, quarto comma, della L. 845/1978, siano versate dall'INPS al bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della L. 92/2012.
La disposizione, in primo luogo, mantiene ferme le risorse già destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga dall'articolo 2, comma 65, della legge 92/2012 e dall'articolo 1, comma 253, della legge 228/2012.
Come in precedenza ricordato, l'articolo 2, comma 65, della legge 92/2012 ha disposto uno stanziamento volto a incrementare il Fondo sociale per l'occupazione e formazione di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, 700 milioni di euro per il 2015 e 400 milioni di euro per il 2016, mentre l'articolo 1, comma 253, della legge 228/201, nel prevedere la possibilità di finanziare gli ammortizzatori sociali in deroga nelle Regioni, attraverso la riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007/2013 oggetto del Piano di Azione e Coesione, ha incrementato il Fondo sociale per l'occupazione e formazione, per il 2013, della parte di risorse relative al finanziamento, nelle medesime Regioni da cui i fondi provengono, degli ammortizzatori sociali in deroga
Inoltre, rilevata l'eccezionalità della situazione di emergenza occupazionale, che richiede il reperimento di risorse al fine di consentire un primo immediato rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, la disposizione prevede lo stanziamento di nuove risorse.
A tal fine:
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la lettera a), incrementa di 250 milioni il Fondo sociale per l'occupazione e formazione, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della L. 24 dicembre 2007 n. 247, relativa al Fondo per lo sgravio contributivo dei contratti di produttività.
Si fa presente che nella relazione illustrativa il Governo assume "l'impegno di un tempestivo reintegro di pari misura in modo da assicurare le previste finalità".
Lo sgravio contributivo dei contratti di produttività è attualmente disciplinato dall'articolo 1, commi 67 e 68 della L. 247/2007.
Il comma 67 ha istituito il Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Fondo è volto a finanziare uno sgravio contributivo relativo alla quota di retribuzione imponibile, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, caratterizzate da incertezza della corresponsione o dell'ammontare e correlazione, stabilita dal contratto medesimo, tra la struttura della quota di retribuzione e la misurazione di incrementi di produttività, qualità, nonché altri elementi di competitività, assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.
Tale sgravio, fruibile su domanda delle imprese, è concesso sulla base dei seguenti criteri:
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importo annuo complessivo delle erogazioni in oggetto ammesse allo sgravio entro il limite massimo del 5% della retribuzione contrattuale percepita (comma 67, lettera a));
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determinazione dello sgravio, con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla precedente lettera a), nella misura di 25 punti percentuali (comma 67, lettera b));
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determinazione dello sgravio, sempre con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla predente lettera a), in misura pari ai contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro sulla stessa quota di erogazioni di cui alla lettera a) (comma 67, lettera c)).
Il comma 68 rinvia ad un decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia, la disciplina delle modalità di attuazione dello sgravio sopra descritto anche con riferimento all'individuazione dei criteri di priorità sulla base dei quali debba essere concessa, nel rigoroso rispetto dei limiti finanziari previsti, l'ammissione al beneficio contributivo, e con particolare riguardo al monitoraggio dell'attuazione, al controllo del flusso di erogazioni e al rispetto dei tetti di spesa.
Si fa presente che lo sgravio contributivo dei contratti di produttività era inizialmente previsto in via sperimentale. Successivamente, le misure sono state dapprima prorogate al 2010 dall'articolo 5, comma 1, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, quindi al 2011 dall'articolo 1, comma 47 della legge 220/2010 e, infine, al 2012 dall'articolo 33, comma 14 della legge 183/2011. Da ultimo, è intervenuto l'articolo 4, comma 28, della legge 92/2012 (di riforma del mercato del lavoro), con il quale lo sgravio contributivo è stato reso permanente.
Si ricorda, infine, che il Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, iscritto, come detto, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (cap. 4330), era inizialmente dotato, a legge di bilancio 2013-2015 (Legge 229/2012 e relativo D.M. Economia 31 dicembre 2012), di 500 milioni di euro per il 2013, di 607 milioni per il 2014 e di 599 milioni per il 2015.
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la lettera b), è volta ad accelerare il procedimento amministrativo di rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga già previsto dall'articolo 1, comma 255, della legge 228/2012 (v. sopra), prevedendo che le risorse derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 845/1978, per l'anno 2013 siano versate all'INPS per un importo di 246 milioni di euro, ai fini della successiva rassegnazione al Fondo sociale per l'occupazione e formazione (di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 185/2008).
Le risorse in questione finanziano i Fondi Paritetici Interprofessionali nazionali per la formazione continua , organismi di natura associativa promossi dalle Parti Sociali attraverso specifici Accordi Interconfederali stipulati con le organizzazioni sindacali.
Istituiti dall'articolo 118 della L. 388/2000 (legge finanziaria per il 2001), con tali organismi sostanzialmente si consente alle imprese di destinare la quota dello 0,30% dei contributi versati all'INPS (cioè il contributo obbligatorio per la disoccupazione involontaria) alla formazione dei propri dipendenti.
I datori di lavoro possono infatti chiedere all'INPS di trasferire il contributo ad uno dei Fondi, che provvede a finanziare le attività formative per i lavoratori delle imprese aderenti. Tra i Fondi fino a oggi costituiti e autorizzati si ricordano:
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Fondo Artigianato Formazione – Fondo per la formazione continua nelle imprese artigiane;
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Fon.Coop – Fondo per la formazione continua nelle imprese cooperative;
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FONDIR. – Fondo per la formazione continua dei dirigenti del terziario (Confcommercio);
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FOR.TE. – Fondo per la formazione continua del terziario (Confcommercio);
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FON.TER. – Fondo per la formazione continua dei lavoratori dipendenti nelle imprese del settore terziario: comparti turismo e distribuzione servizi (Confesercenti).
I Fondi finanziano piani formativi aziendali, settoriali e territoriali, che le imprese in forma singola o associata possono decidere di realizzare per i propri dipendenti. Oltre a finanziare, in tutto o in parte, i piani formativi aziendali, settoriali e territoriali, i Fondi possono finanziare anche piani formativi individuali, nonché ulteriori attività propedeutiche o comunque connesse alle iniziative formative.
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la lettera c) dispone un ulteriore incremento delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione pari a 219 milioni di euro per l'anno 2013 attraverso:
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l'utilizzo delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 388/2000 (legge finanziaria 2001) - versate all'entrata entro il 15 maggio 2013 e non ancora riassegnate alla data del 22 maggio 2013 (data di entrata in vigore del decreto legge).
Tali somme sono pari, secondo quanto risulta dalla relazione tecnica, a circa 9,1 milioni di euro.
L'articolo 148 della legge 388/2000, al comma 1, dispone che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori. Il comma 2 consente che le entrate di cui sopra possano essere riassegnate, anche nell'esercizio successivo, con decreto del Ministro dell'economia e finanze, ad un apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per essere destinate alle iniziative a vantaggio dei consumatori.
Contestualmente, si prevede la riduzione di 10 milioni di euro per il 2013 dell'apposito Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori previsto dal medesimo articolo 148.
La relazione tecnica afferma che il Fondo in questione (cap. 1650/Sviluppo economico) presenta disponibilità pari a 17,8 milioni di euro (derivanti dalla riassegnazione di entrate disposta con D.M. n. 14878/2013).
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il versamento all'entrata di 100 milioni di euro per il 2013 delle disponibilità di cui all'articolo 5 della legge 7/2009 di ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008.
Si ricorda che il citato articolo 5 della legge n. 7/2009 reca gli stanziamenti per l'attuazione delle norme del citato Trattato, disponendo in ordine alla copertura degli stessi. Nella legge di bilancio 2013-2015 (legge 229/2012 e relativo D.M. Economia 31 dicembre 2012), tali stanziamenti, iscritti sul capitolo 7800 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, risultano pari a 180 milioni per ciascuno degli anni del triennio.
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la riduzione, per 100 milioni di euro per il 2013 delle risorse relative al Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 61 della legge 289/2002, e successive modificazioni.
Si ricorda che - ai sensi del D.Lgs. 88/2011 attuativo della legge 42/2009 sul federalismo fiscale - il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'articolo 61 della legge 289/2002, ha assunto la denominazione di "Fondo per lo sviluppo e la coesione".
Nel bilancio per il 2013-2015 (Legge 229/2012 e relativo D.M. Economia 31 dicembre 2012), la dotazione iniziale del Fondo (cap. 8425/MISE) risulta pari a 7.986 milioni per il 2013, 5.849 milioni per il 2014 e 8.557 milioni per il 2015.
La relazione tecnica evidenzia con riferimento alla riduzione di 100 milioni di euro delle risorse del Fondo sviluppo e coesione operata dal decreto legge a copertura di oneri correnti, che tali modalità di copertura – i quali sembrerebbero contravvenire al principio contabile generale di divieto di dequalificazione della spesa – sono state già utilizzate in passato per fronteggiare interventi di natura corrente, nonché in particolare di oneri per ammortizzatori sociali.
A tale riguardo si ricorda, come sopra esposto, che l'articolo 18 del D.L. 185/2008 ha previsto l'istituzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione con una quota delle risorse nazionali disponibili sul Fondo aree sottoutilizzate. Le risorse FAS assegnate al Fondo sociale per occupazione e formazione sono state destinate alle attività di apprendimento, nonché di sostegno al reddito.
Nello specifico, tali risorse, pari a 4 miliardi di euro – assegnate al Fondo sociale con Deliberazione CIPE 6 marzo 2009, n. 2 - sono state interamente destinate, in base all'Accordo Governo-Regioni del 12 febbraio 2009, al finanziamento degli ammortizzatori sociali (v. supra, ricostruzione normativa).
Il comma 2 demanda a un decreto interministeriale (del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze), previo parere della Conferenza Stato-regioni e sentite le parti sociali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, la determinazione, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati, dei criteri per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, con particolare riferimento ai termini di presentazione delle relative domande, a pena di decadenza, alle causali di concessione, ai limiti di durata e reiterazione delle prestazioni anche in relazione alla continuazione rispetto ad altre prestazioni di sostegno del reddito, alle tipologie di datori di lavoro e lavoratori beneficiari. Si prevede, inoltre, che l'INPS, sulla base dei decreti di concessione inviati telematicamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalle regioni, effettui un monitoraggio, anche preventivo, della spesa, rendendolo disponibile al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di verificare gli andamenti di spesa e poter conseguentemente intervenire nel settore con misure adeguate. | Rifinanziamento ammortizzatori sociali in deroga La riforma del mercato del lavoro Le risorse già previste Le nuove risorse Fondo sgravi contributivi produttività Fondi paritetici inter-professionali Sanzioni amministrative AGCM Risorse Trattato Italia-Libia Fondo sviluppo e coesione Nuovi criteri per ammortizzatori in deroga
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