Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015 - A.C. 1197 - Elementi per l'esame in Assemblea
Riferimenti:
AC N. 1197/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 25
Data: 18/06/2013
Descrittori:
ABRUZZI   COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA ( CIPE )
ESPOSIZIONI E MOSTRE   PIOMBINO, LIVORNO - Prov, TOSCANA
RICOSTRUZIONE E CONSOLIDAMENTO DI ABITATI E DI IMMOBILI   TERREMOTI
TRASFERIMENTO DI COMPETENZA   TURISMO
ZONE E AREE INDUSTRIALI   ZONE SISMICHE
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici


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Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE

18 giugno 2013
Elementi per l'esame in Assemblea



Indice

Contenuto|I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva|





Contenuto

Il provvedimento in titolo, composto di 9 articoli nella versione approvata dal Consiglio dei ministri,  a seguito delle modifiche ed integrazioni introdotte dal Senato è costituito da  26 articoli, riguardanti un ampio spettro di settori normativi.

Di seguito si riporta una descrizione sintetica del contenuto del decreto legge rinviando, per un'analisi più dettagliata, alle schede di lettura.

A seguito delle integrazioni apportate dal Senato, il disegno di legge di conversione, reca – oltre alle consuete clausole della conversione e dell'entrata in vigore – ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale, ai commi da 2 a 8, che provvedono al trasferimento di funzioni in materia di turismo dalla Presidenza del Consiglio al Ministero per i beni e le attività culturali. Il comma 9, inoltre, sostituendo il secondo comma dell'articolo 16 della legge n. 48 del 1967, riformula la composizione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), in conseguenza degli accorpamenti tra i dicasteri che sono stati decisi negli ultimi anni. Si prevede, altresì, che il segretario del CIPE possa essere anche un Ministro o un Sottosegretario di Stato.



Norme per l'area industriale di Piombino

L'art. 1  riconosce l'area industriale di Piombino area in situazione di crisi industriale complessa, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 27 del D.L. 83/2012 (comma 1), prevede la nomina, con D.P.C.M., del Presidente della Regione Toscana come Commissario straordinario (comma 2), che si avvarrà di una serie di soggetti indicati dalla norma al fine di assicurare la realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento delle finalità previste dal nuovo Piano regolatore portuale (comma 3). Al fine di individuare le risorse da destinare a tali interventi è prevista la stipula di un accordo di programma quadro tra i ministeri interessati e gli enti locali (comma 6). Le risorse statali erogate alla regione Toscana o al comune di Piombino, relative all'attuazione dei predetti interventi, sono escluse, per l'anno 2013, dai limiti del Patto di stabilità interno (comma 7). Un'ulteriore disposizione riguarda la realizzazione del lotto n. 7 compreso nella bretella di collegamento al porto di Piombino (comma 5).  

Nel corso dell'esame al Senato, è stato altresì previsto che anche l'area industriale di Trieste, in analogia a quanto previsto per l'area industriale di Piombino dal comma 1, sia riconosciuta come area di crisi industriale complessa ai sensi del citato articolo 27 (commi 7-bis e 7-ter).

 

 



Emergenze ambientali

L'art. 2 detta disposizioni volte a prorogare, fino al 31 dicembre 2013, in deroga alle norme del D.L. 59/2012 riguardanti la durata e la proroga delle gestioni commissariali, la disciplina emergenziale e la gestione commissariale in atto nel territorio di Palermo nel settore dei rifiuti urbani. In particolare, si prevede, che fino alla predetta data continuino a produrre effetti le disposizioni di cui all'O.P.C.M. n. 3887 del 9 luglio 2010 limitatamente agli interventi citati nella norma (comma 1) e che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 2 si provveda con le risorse già previste per la copertura finanziaria della predetta ordinanza.

L'art. 3 - in relazione all'emergenza nella gestione degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma e dell'impianto di grigliatura e derivazione di Succivo, nella Regione Campania – dispone che, in deroga al divieto di proroga o rinnovo delle gestioni commissariali di cui all'art. 3, comma 2, del D.L. 59/2012, fino al 31 marzo 2014 continuino a produrre effetti le disposizioni cui all'O.P.C.M. n. 4022 del 9 maggio 2012, nonché i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi alla citata ordinanza (comma 1), ai cui oneri si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria dell'ordinanza medesima (comma 2). Il comma 3 prolunga da 24 a 36 mesi il mandato dei Commissari straordinari incaricati (ai sensi della dell'art. 1, comma 2, del D.L. 196/2010) delle funzioni di amministrazione aggiudicatrice al fine di garantire la realizzazione urgente dei siti da destinare ad impianti di trattamento o smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. Il comma 3-ter, introdotto nel corso dell'esame al Senato, è volto a prorogare dal 30 giugno al 31 dicembre 2013 il termine della fase transitoria prevista dall'art. 11, comma 2-ter, del D.L. 195/2009, durante le quale, nel territorio della Regione Campania, le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite dai comuni. Il comma 3-quater, introdotto nel corso dell'esame al Senato, è volto a ricomprendere, per la regione Campania, la somma corrispondente al contributo di ristoro ambientale dovuto ai sensi dell'art. 28 della legge regionale n. 4 del 2007 tra i costi di gestione degli impianti che concorrono alla determinazione della TARES che, in base a quanto previsto dalla norma istitutiva del tributo (art. 14 del D.L. 201/2011), deve recare la copertura integrale dei costi sostenuti.

L'articolo 3-bis, introdotto durante l'esame al Senato, prevede al comma 1 la proroga, fino al 31 dicembre 2013, in deroga alle norme del D.L. 59/2012, della disciplina emergenziale nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione in atto nel territorio della Regione Puglia

L'articolo 4 reca disposizioni volte ad assicurare la continuità operativa della gestione commissariale istituita per fronteggiare le condizioni di emergenza connesse alla vulnerabilità sismica della ''Galleria Pavoncelli'' prevedendo che tale gestione operi fino al 31 marzo 2014.



Norme in materia di Expo 2015

L'articolo 5, comma 1, reca una disciplina speciale per agevolare lo svolgimento del grande evento Expo 2015,  garantire il rispetto dei tempi stabiliti per lo svolgimento medesimo e l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal Governo italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE) tenuto conto dei tempi di realizzazione dell'evento e delle opere essenziali e connesse, nonché degli interventi strettamente funzionali nelle programmazioni degli enti territoriali. Si prevede, in particolare, l'istituzione di un Commissario unico delegato del Governo, di cui vengono disciplinate le funzioni e che è stato nominato con il D.P.C.M. 6 maggio 2013. Il Commissario, oltre a esercitare poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere e al regolare svolgimento dell'evento, può, altresì, provvedere in deroga alla legislazione vigente con ordinanze, nei limiti indicati con delibera del Consiglio dei ministri sentito il Presidente della regione Lombardia (lett. a) . Si prevede, altresì, l'utilizzazione delle risorse derivanti dalle economie di gara, anche per lo svolgimento delle attività strettamente necessarie per la gestione dell'evento (lett. b) alle condizioni indicate nella norma. La lettera c) consente alla società Expo 2015 S.p.A. e alle stazioni appaltanti di operare secondo specifiche deroghe alla normativa vigente, nel rispetto dei principi generali e della normativa europea. La lettera d) qualifica come edifici temporanei determinate opere di Expo 2015, da realizzarsi senza titolo abilitativo ed, in particolare, esonerati dal rispetto dei valori limite del fabbisogno di energia primaria, dell'obbligo di certificazione energetica e del soddisfacimento dei requisiti minimi di trasmittanza. Si demanda a un ulteriore provvedimento attuativo la definizione delle misure volte alla tutela dei segni distintivi di Expo 2015 SpA (lett. e) e si prevede l'applicazione delle disposizioni processuali di cui all'articolo 125 del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 104/2010 ) nei giudizi che riguardano i provvedimenti e gli atti del Commissario Unico e le procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di Expo 2015 S.p.A.. La lettera g) assegna al Comitato Interministeriale Programmazione Economica (CIPE) funzioni decisionali e di coordinamento amministrativo per l'Expo Milano 2015.

I commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 5 recano ulteriori disposizioni a sostegno dell'EXPO in materia di: stipula di un Protocollo con l'Onu per disciplinare la partecipazione di tale Organizzazione a supporto dell'Expo 2015, anche attraverso la costituzione di un Fondo fiduciario ad hoc; facoltà concesse al Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia; applicazione dell'art. 10 dell'Accordo con il Bureau International des Expositions alla Società Expo 2015 S.p.A. per quanto riguarda le attività di realizzazione e gestione dell'Expo 2015.



Norme riguardanti i territori colpiti dagli eventi sismici in Emilia, Lombardia e Veneto

Il comma 1 dell'articolo 6 proroga dal 31 maggio 2013 al 31 dicembre 2014 il termine di cessazione dello stato di emergenza fissato dall'art. 1, comma 3, del D.L. 74/2012, e dichiarato in conseguenza degli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, verificatisi nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. I commi da 2 a 5 prorogano dal 30 novembre 2012 al 31 ottobre 2013 il termine per la presentazione delle domande di accesso ai finanziamenti agevolati per il pagamento dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il nuovo termine del 31 ottobre vale anche per l'accesso ai finanziamenti per il pagamento, senza applicazione delle sanzioni, dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione dovuti dal 1° luglio 2013 al 30 settembre 2013, anche da parte di chi ha già presentato la documentazione entro il precedente termine del 30 novembre. In proposito, si fa presente che la data del 31 ottobre 2013 è stata rideterminata nel corso dell'esame al Senato. Il testo originario del D.L. n. 43 prevede, infatti, il termine del 15 giugno 2013. Il comma 5-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, consente il versamento sulle contabilità speciali intestate ai Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto – operanti in qualità di Commissari delegati per fronteggiare l'emergenza - di tutte le risorse a qualsiasi titolo destinate o da destinare per la ricostruzione dei territori. Il comma 5-ter, inserito nel corso dell'esame al Senato, proroga di ulteriori sei mesi (fino all'8 dicembre 2013) il termine per effettuare la verifica di sicurezza, come prevede l'articolo 3, comma 9, del D.L. 74/2012.

L'articolo 6-ter, introdotto durante l'esame al Senato, novella il comma 13-bis dell'art. 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, che prevede, nel testo vigente, che in sede di ricostruzione degli immobili adibiti ad attività industriale o artigianale, anche a seguito di delocalizzazione, i comuni possono prevedere un incremento massimo del 20% della superficie utile, nel rispetto delle norme di tutela ambientale, culturale e paesaggistica. La disposizione estende l'ambito di applicazione della norma citata anche agli immobili adibiti ad attività agricole e zootecniche.

L'art. 6-quater, aggiunto nel corso dell'esame al Senato, prevede l'applicazione della disciplina che fissa le condizioni per stabilire la necessità o meno della verifica di sicurezza sugli edifici di attività produttive nelle aree delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpite dagli eventi sismici del maggio 2012, alle aree che abbiano risentito di un'intensità macrosismica, così come rilevata dal Dipartimento della Protezione Civile, pari o superiore a 6.

L'articolo 6-quinquies reca un allentamento dei vincoli del patto di stabilità interno per l'anno 2013 in favore dei comuni e delle province, individuati dalla norma, e che riguardano i territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 e del mese di aprile 2009. La deroga è concessa al fine di consentire ai suddetti enti locali maggiori spese finalizzate ad agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 in Emilia e dell'aprile 2009 in Abruzzo.

L'articolo 6-sexies, introdotto nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, apporta, al comma 1, alcune modifiche all'articolo 3-bis, commi 8 e 9 del D.L. 95/2012, che ha disposto una specifica deroga per l'assunzione di personale per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. Il successivo comma 2 modifica il comma 5 dell'articolo 1 del D.L. 74/2012 relativamente agli oneri della struttura commissariale di supporto, mentre il comma 3 disciplina il riconoscimento del compenso per prestazioni di lavoro straordinario rese per attività connesse allo stato di emergenza.

L'articolo 6-septies, inserito nel corso dell'esame al Senato, reca modifiche alla disciplina introdotta dalla legge di stabilità 2013 la quale prevede il finanziamento garantito dallo Stato a favore dei titolari di imprese industriali, commerciali, agricole ovvero per i lavoratori autonomi, che abbiano subito un danno economico alle loro attività a seguito del sisma del maggio 2012, al fine di poter fare fronte al pagamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti fino al 30 giugno 2013. La modifica più importante riguarda il fatto che il finanziamento può essere concesso per il pagamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti fino al 15 novembre 2013 (in luogo del vigente 30 giugno 2013). Entro il 31 ottobre 2013 può essere richiesto il finanziamento alle banche.

L'articolo 6-octies, aggiunto nel corso dell'esame al Senato, prevede una disciplina di favore per le imprese che abbiano subito perdite di capitale in conseguenza del terremoto.

L'articolo 6-novies, introdotto durante l'esame al Senato, prevede la detassazione dei contributi (di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74), destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, con le modalità del finanziamento agevolato. La norma prevede che i predetti contributi sono esclusi dalla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF e IRAP.



Norme riguardanti i territori colpiti dagli eventi sismici in Abruzzo

L'articolo 7 prevede una serie di interventi in favore dei territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, che sono volti ad assicurare la prosecuzione delle misure economiche di assistenza abitativa e delle funzioni istituzionali territoriali in favore della popolazione, utilizzando a tal fine le risorse programmate con la delibera CIPE 135 del 2012. In particolare, i commi 1 e 2 prevedono interventi diretti ad assicurare assistenza abitativa alla popolazione colpita dal sisma; i commi 3 e 3-bis (inserito nel corso dell'esame al Senato) riconoscono, rispettivamente, un contributo al comune e alla provincia dell'Aquila per gli affitti degli uffici comunali; il comma 4 destina risorse per il ripristino della funzionalità della Prefettura dell'Aquila; infine, i commi 5 e 6 individuano le competenze degli Uffici speciali per la ricostruzione e il comma 6-bis (inserito nel corso dell'esame al Senato) prevede i criteri per l'assegnazione di alloggi. I commi 6-ter e 6-quater (inseriti nel corso dell'esame al Senato) prevedono la proroga e/o il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, fino e non oltre il 31 dicembre 2013 - per le ultimative emergenziali esigenze di personale - al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione. I commi 6-quinquies e 6-sexies (inseriti nel corso dell'esame al Senato) modificano due disposizioni (comma 12-septies dell'articolo 23 del D.L. 95/2012 e art. 1, comma 289 della legge di stabilità 228/2012) che assegnano, rispettivamente, per gli anni 2012 e 2013 un contributo straordinario al Comune dell'Aquila, ai comuni del cratere ed alla Provincia dell'Aquila, pari a 35 milioni di euro annuali, al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario, anche per garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, al fine di collegare il contributo sia ai maggiori costi sostenuti, che alle minori entrate conseguite a seguito della situazione emergenziale.  Il comma 6-septies (inserito nel corso dell'esame al Senato) reca una norma per il pagamento dei SAL (stati di avanzamento lavori) degli edifici della "ricostruzione privata", successivi al primo SAL, prevedendo un'apposita autocertificazione quale condizione per il pagamento medesimo.

L'articolo 7-bis (inserito nel corso dell'esame al Senato) autorizza la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019, da destinare alla concessione di contributi a privati, per la ricostruzione di immobili nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009.

Il comma 1 dell'articolo 8, al fine di garantire la prosecuzione delle attività volte alla rimozione delle macerie nei territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, consente l'impiego di personale e mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Forze Armate (sulla base di specifici accordi previsti al comma 2) per lo svolgimento delle operazioni di movimentazione e trasporto ai siti di stoccaggio autorizzati dai comuni dei materiali. Al fine di disciplinare l'impiego del personale delle Forze Armate e dei Vigili del fuoco, il comma 2 prevede che l'Ufficio Speciale per la città dell'Aquila e l'Ufficio speciale per i comuni del cratere provvedano alla stipula di specifici accordi con il Ministero dell'interno (Dipartimento dei Vigili del Fuoco) e con il Ministero della Difesa. Il comma 3 affida la cura delle attività di demolizione e abbattimento di immobili appartenenti al demanio o patrimonio pubblico danneggiati a seguito del sisma agli uffici speciali per la ricostruzione. Il comma 4 dell'articolo stabilisce che, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto, i materiali di cui al comma 1 (macerie) sono considerati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99 (rifiuti urbani non specificati altrimenti).  Ai sensi del comma 5, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e le Forze Armate possono altresì curare il trasporto dei rifiuti raggruppati per categorie omogenee, caratterizzati ed identificati con il corrispondente codice CER, verso gli impianti di recupero e smaltimento autorizzati. Il comma 7 stabilisce le modalità attraverso le quali le Forze Armate continuano a concorrere ai servizi di vigilanza e protezione del territorio dei comuni terremotati in funzione anticrimine, in concorso con le Forze di polizia, autorizzando per il 2013 l'impiego di un contingente di 135 unità di personale.

Il comma 5-bis dell'articolo 8, inserito durante l'esame al Senato, è volto a ripristinare lo stanziamento di 1 milione di euro previsto, per il 2013, dall'art. 1, comma 1, del D.L. 195/2009, al fine di rafforzare il monitoraggio del rischio sismico attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie.



Ulteriori disposizioni inserite nel corso dell'esame al Senato

L'articolo 5-bis autorizza al comma 1 la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2013 per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativi al trasporto marittimo veloce di passeggeri tra le città di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni.

L'articolo 5-ter differisce al 31 dicembre 2013 il termine previsto dall'art. 23, comma 5, del decreto legge n. 201/2011 a decorrere dal quale i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti devono obbligatoriamente affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture.

L'articolo 5-quater autorizza al comma 1 la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 per ripristinare l'efficienza e l'operatività della Sala operativa e del Centro VTS   (Vessel Traffic System e cioè sistema di controllo del traffico marittimo) della Capitaneria di porto – Guardia costiera di Genova e dei mezzi navali addetti al servizio di pilotaggio portuale. danneggiati in occasione del sinistro marittimo occorso nel porto di Genova in data 7 maggio 2013.

L'articolo 6-bis reca un allentamento dei vincoli del patto di stabilità interno per l'anno 2013, al fine di agevolare la definitiva ripresa delle attività e consentire la completa attuazione dei piani per la ricostruzione per il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e novembre 2002 del Molise.

L'articolo 6-decies interviene sulla normativa riguardante le Camere di commercio italo-estere o estere in Italia. Tali enti vengono qualificati come associazioni di diritto privato dotate di autonomia funzionale e patrimoniale (comma 1); viene limitata la permanenza dei soggetti titolari di incarichi negli organi statutari (comma 2); viene infine subordinata l'entrata in vigore degli statuti (o di loro variazioni) all'approvazione congiunta del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero degli esteri (comma 3).

L'articolo 7-ter, comma 1, consente l'utilizzo delle risorse stanziate in bilancio per gli anni 2012 e 2013 per il contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A–parte servizi, che siano eccedenti cioè residuali rispetto all'effettivo fabbisogno come indicato nel contratto stesso, per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria previsti dal contratto di programma – parte investimenti, da sostenere dalla stessa società negli anni 2012 e 2013, inclusi nel medesimo contratto. Il comma 2 dell'articolo reca uno stanziamento decennale, di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, per il finanziamento degli investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria nazionale. Lo stanziamento sarà attribuito con delibere del CIPE, con priorità agli interventi per la realizzazione del terzo valico dei Giovi e per il quadruplicamento della linea Fortezza-Verona di accesso sud alla galleria di base del Brennero.

L'articolo 7-quater reca una esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno dei pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio finalizzati all'esecuzione del progetto relativo al collegamento internazionale Torino- Lione, approvato dal CIPE con delibera n. 57 del 3 agosto 2011 , o che in tal senso saranno individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dai rappresentanti degli enti locali interessati all'opera.

L'articolo 8-bis, introdotto durante l'esame al Senato, reca una disciplina derogatoria per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo. In particolare, il comma 1 limita l'applicazione del D.M. 10 agosto 2012, n. 161 alle sole terre e rocce da scavo prodotte nell'esecuzione di opere soggette ad AIA (autorizzazione integrata ambientale) o a VIA (valutazione di impatto ambientale) (comma 1). Il comma 2, in attesa dell'emanazione di una semplificazione della normativa per la gestione dei materiali da scavo (in quantità inferiore a seimila metri cubi di materiale) dei cantieri di piccole dimensioni, in deroga a quanto stabilito dal 49 del D.L. 1/2012, e dal D.M.161/2012, fa sostanzialmente rivivere l'applicazione sul territorio nazionale dell'art. 186 del D.Lgs. 152/2006 recante la disciplina sull'utilizzo delle rocce da scavo.



I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

Il Comitato per la legislazione, nel proprio parere, ha annotato nelle premesse i molteplici ambiti materiali interessati dal decreto, formulando, tra l'altro, condizioni volte alla soppressione delle disposizioni che appaiono non riconducibili all'oggetto e alle finalità del testo originario del decreto, nonché non corrispondenti ad un corretto utilizzo dello strumento della decretazione d'urgenza anche tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012. Si tratta delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 14 del disegno di legge di conversione, nonché degli articoli 3, commi 3-ter e 3-quater, 5-ter, 5-quater, 6-decies, 7-ter, 7-quater, 8-bis. Ulteriori condizioni attengono, per un verso, alla verifica della congruità con il sistema delle fonti relativamente alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), alla soppressione delle disposizioni che incidono su discipline oggetto di fonti normative di rango subordinato, alla riformulazione dell'articolo 8-bis, comma 2, che determina tacitamente la reviviscenza di una disposizione abrogata (art. 186 d.lgs. 152/2006), all'espunzione del riferimento al D.P.C.M. 22 ottobre 2008 più volte contenuto nell'articolo 5 del decreto legge in commento, tenuto conto della sua recente abrogazione ad opera del D.P.C.M. 6 maggio 2013.

La Commissione Affari costituzionali ha condizionato il proprio parere favorevole alla necessità di assicurare il rispetto del contenuto proprio del decreto legge e del relativo disegno di legge di conversione, tenuto conto di quanto evidenziato dalla citata sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012, con riferimento alle disposizioni citate anche nel parere del Comitato per la legislazione. La Commissione ha, altresì, condizionato il proprio parere favorevole alla riformulazione delle disposizioni del decreto legge che incidono con legge su discipline oggetto di fonti normative di rango subordinato.

La Commissione giustizia ha formulato un'osservazione volta a sottoporre alla Commissione di merito una valutazione circa l'opportunità di coordinare le sanzioni amministrative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), con la disciplina del Codice penale relativa a fattispecie identiche o analoghe.

La Commissione esteri ha formulato osservazioni concernenti, per un verso, l'Expo 2015 relativamente all'opportunità di verificare lo stato di avanzamento dell'organizzazione, assicurare la più ampia pubblicità e trasparenza delle procedure di selezione nell'allestimento del Padiglione Italia, promuovere un'iniziativa interparlamentare nell'ambito dell'intesa con le Nazioni unite e, per l'altro, l'intensificazione dell'azione delle Camere di commercio italiane all'estero ed estere in Italia.

La Commissione attività produttive ha formulato osservazioni concernenti, per un verso, l'opportunità di fissare un termine per l'adozione del provvedimento di trasferimento delle funzioni in materia di turismo e, per l'altro, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 6-decies, che prevedono il limite di due mandati consecutivi per la titolarità degli incarichi negli organi statutari delle camere di commercio estere o italo estere in Italia.

La Commissione agricoltura ha formulato osservazioni volte a sottoporre alla Commissione di merito una valutazione circa l'esigenza di interventi adeguati in relazione ai danni causati al comparto agroalimentare da ulteriori emergenze collegate ad eventi atmosferici e sismici verificatisi nel 2012 e nel 2013 e non trattati dal decreto, nonché la necessità di prorogare ulteriormente lo stato di emergenza per le aree del Polllino colpite dal sisma.

Le Commissioni Difesa, Finanze, Cultura, Trasporti e Politiche dell'Unione europea  hanno espresso parere favorevole.