Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento bilancio | ||||||
Titolo: | Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione - D.L. 35/2013 - Sintesi degli emendamenti approvati dalla Camera | ||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 1 Progressivo: 2 | ||||||
Data: | 20/05/2013 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | V-Bilancio, Tesoro e programmazione |
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Camera dei deputati |
XVII LEGISLATURA |
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Documentazione per l’esame di |
Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti D.L. 35/2013 |
Sintesi degli
emendamenti approvati dalla Camera |
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n. 1/2 |
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20 maggio 2013 |
Servizio
responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Bilancio ( 066760-9932 – * st_bilancio@camera.it |
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Il presente dossier reca una sintesi degli
emendamenti approvati nel corso dell’esame alla Camera. Per ogni emendamento vengono indicati il
numero di presentazione, il presentatore, la data dell’approvazione e una
breve sintesi dell'oggetto della modifica, nonché, per gli emendamenti di
iniziativa parlamentare, il gruppo di appartenenza del presentatore
dell’emendamento. |
La
documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle
esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e
dei parlamentari. |
File: D13035b.doc |
I N D
I C E
Emendamenti
al decreto-legge n. 35/2013 (A.C. 676-A) approvati dall’Assemblea della Camera
Titolo |
A.C. 676 |
A.C. 676-A |
A.S.
662 |
Pagamenti dei debiti degli enti locali |
1, co. 1,
2-17 |
1, co.1,
2-17 |
1, co.1,
2-17 |
Disposizioni per le regioni a statuto speciale e le
province autonome |
|
|
1, co. 17-bis |
Esclusione dai vincoli del patto di stabilità
interno per l’anno 2013 dei pagamenti di parte capitale da parte di enti
locali commissariati |
|
1, co. 1-bis – 1-ter |
1, co. 1-bis – 1-ter |
Patto verticale incentivato |
|
1-bis |
1-bis |
Pagamenti dei debiti delle regioni e delle province
autonome |
2 |
2 |
2 |
Pagamenti dei debiti degli enti del servizio
sanitario nazionale - SSN |
3 |
3 |
3 |
Modifiche all’articolo 1, comma 34-bis, della legge |
|
3-bis |
3-bis |
Verifica equilibri strutturali delle regioni |
4 |
4 |
4 |
Pagamento dei debiti delle Amministrazioni dello
Stato |
5 |
5 |
5 |
Ordine di priorità nel pagamento dei debiti |
6, co. 1 |
6, co. 1 |
6, co. 1 |
Convenzioni con il sistema creditizio per il
monitoraggio dell’impiego della liquidità derivante dal pagamento dei crediti
ceduti e dal recupero delle risorse da parte delle imprese |
|
6, co. 1-bis |
6, co. 1-bis |
Destinazione prioritaria dei pagamenti effettuati
dalle amministrazioni pubbliche in favore di enti, società o organismi a
totale partecipazione pubblica |
|
6, co. 1-ter |
6, co. 1-ter |
Ammortamento delle anticipazioni di liquidità e
piani dei pagamenti |
6, co. 2-4 |
6, co. 2-4 |
6, co. 2-4 |
Impignorabilità delle somme per pagamenti della P.A |
6, co. 5-7 |
6, co. 5-7 |
6, co. 5-7 |
Tempi e modalità dei pagamenti |
6, co. 8-11 |
6, co. 8-11 |
6, co. 8-11 |
Facoltà di intervento
sostitutivo dello Stato in caso di inadempienza delle regioni e degli enti
locali |
|
6, co. 11-bis |
6, co. 11-bis |
Accertamento della regolarità contributiva |
|
6, co. 11-ter |
6, co. 11-ter |
Piano finanziario
pluriennale dei pagamenti |
|
6, co. 11-quater |
6, co. 11-quater |
Sospensione dei lavori per mancato pagamento del
corrispettivo |
|
6-bis |
6-bis |
Ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche
amministrazioni |
7, co. 1-9 |
7, co.1-9 |
7, co.1-9 |
Obbligo di comunicazione annuale dell’elenco dei
debiti commerciali |
|
7, co. 4-bis |
7, co. 4-bis |
Obbligo di registrazione dei pagamenti sulla
piattaforma elettronica |
|
7, co. 7-bis |
7, co. 7-bis |
Estensione soggettiva dell’obbligo di comunicazione
dell’elenco completo dei debiti maturati al 31 dicembre 2012 |
|
7, co. 7-ter |
7, co. 7-ter |
Pubblicazione mensile sul sito del MEF dei dati
relativi all’andamento dei pagamenti dei debiti |
|
|
7, co. 7-ter |
Relazione allegata alla Nota di aggiornamento del
DEF 2013 sullo stato di attuazione del decreto legge |
|
7, co. 9-bis |
7, co. 9-bis |
Semplificazione e detassazione della cessione dei
crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni |
8 |
8 |
8 |
Modifiche alle procedure per la compensazione di
crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo |
|
9, co. 01-02 |
9, co. 01-02 |
Compensazioni tra certificazioni e crediti tributari |
9, co. 1 e 2 |
9, co. 1 e 2 |
9, co. 1 e 2 |
Introduzione di un elenco dei crediti da allegare
alla dichiarazione dei redditi |
|
9, co. 2-bis |
9, co. 2-bis |
Nuova modalità di riduzione delle risorse
provinciali |
10, co. 1 |
10, co. 1 |
10, co. 1 |
Disposizioni in materia di Tares |
10, co. 2-3 |
10, co. 2,
2-bis, 3 |
10, co. 2,
2-bis, 3 |
Disposizioni in materia di IMU |
10, co. 4 |
10, co. 4 |
10, co. 4 |
Norma di interpretazione
autentica dell’articolo 12, comma 1-quater,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 |
|
10-bis |
10-bis |
Misure per l’equilibrio finanziario della Regione
Siciliana |
11, co. 1-5 |
11, co. 1-5 |
11, co. 1-5 |
Misure per l’equilibrio finanziario del settore del
trasporto pubblico locale della Regione Piemonte |
11, co. 6-7 |
11, co. 6-7 |
11, co. 6-7 |
Utilizzo delle risorse regionali del Fondo per lo
sviluppo e la coesione da parte delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome |
11, co. 8 |
11, co. 8 |
11, co. 8 |
Copertura finanziaria |
12 |
12 |
12 |
Emendamenti al decreto-legge n. 35/2013 (A.C.
676)
approvati dalla V Commissione Bilancio della Camera
Articolo 1 Pagamenti dei debiti degli
enti locali
Estremi |
Proponente |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
1.179 NF |
Relatori |
|
9.5 antim. |
Sostituisce il comma 1 che dispone
l’allentamento dei vincoli del patto di stabilità interno per gli enti locali
per l’anno 2013 per un importo complessivo di 5 miliardi di euro, ai fini del
pagamento dei debiti di parte capitale degli enti locali. La nuova formulazione del
comma precisa, rispetto alla
precedente formulazione, le tipologie
di debiti il cui pagamento viene escluso dai vincoli del patto: -
debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del -
debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di
pagamento entro il -
debiti di parte capitale riconosciuti alla data del 31
dicembre 2012, ovvero che
presentavano, alla medesima data, i requisiti per il loro riconoscimento,
quali debiti fuori bilancio ai
sensi dell’art. 194 del TUEL, di cui al D.Lgs. n. 267/2000. In sostanza, la nuova
formulazione è volta ad esplicitare che l’esclusione dal patto opera per i
pagamenti di debiti di parte capitale sia iscritti in bilancio che fuori bilancio,
precisando, rispetto alla precedente formulazione, che in essi rientrano
anche i debiti di parte capitale che alla data del 31 dicembre 2012
presentavano i requisiti per il loro riconoscimento quali debiti fuori
bilancio. |
1.114 NF |
Moscatt |
PD |
13.5 ant. |
Aggiunge il comma 1-bis che prevede l’ulteriore esclusione dai vincoli
del patto di stabilità interno per
l’anno 2013 dei pagamenti di obbligazioni giuridiche verso terzi
di parte capitale assunte alla data del Si tratta dei
trasferimenti autorizzati dalla legge finanziaria per il In
particolare, si tratta: §
dei contributi concessi agli enti commissariati quale rimborso degli oneri relativi alle Commissioni straordinarie nominate a seguito dello scioglimento dei
consigli comunali e provinciali che, a decorrere dal 2007, sono stati posti a
carico del bilancio dello
Stato. Tali importi devono essere destinati dagli enti locali a spese
di investimento (ai sensi del comma 704 dell'articolo 1 della legge n.
296/2006); §
dei contributi autorizzati
in favore dei suddetti enti locali commissariati per la realizzazione o manutenzione di opere pubbliche (ai sensi del
comma 707 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006). Aggiunge il comma 1-ter, il quale reca la
copertura finanziaria degli oneri recati dal comma precedente, valutati in 2,5 milioni di euro, ponendoli a carico delle risorse del Fondo per
interventi strutturali di finanza pubblica (FISPE), di cui all’articolo
10, comma 5, del D.L. n. 282/2004. |
1.181 |
Relatori |
|
13.5 ant. |
Modifica il
comma 3, recante le modalità per l’individuazione, con
appositi decreti del MEF, degli importi dei pagamenti da escludere dal patto
di stabilità interno per ciascun ente locale sulla base delle comunicazioni
pervenute al MEF, aggiungendo la previsione che gli eventuali spazi finanziari non distribuiti sono attribuiti, proporzionalmente,
agli enti locali per escludere dal
patto i pagamenti effettuati prima del Si
ricorda che il comma 3 scagliona in due fasi l’individuazione degli importi
dei pagamenti dei debiti da escludere, per ciascun ente locale, dal patto di
stabilità interno: entro il L’emendamento è volto, in sostanza, a precisare che
gli spazi finanziari complessivamente messi a disposizione per l’allentamento
dei vincoli del Patto (5 miliardi di euro) sono assegnati agli enti locali prioritariamente per consentire il
pagamento dei debiti maturati
al Modifica il
comma 4, il quale prevede sanzioni nell’ipotesi in cui le sezioni giurisdizionali della Corte dei
Conti accertino che gli enti locali, senza giustificato motivo, non
abbiano chiesto gli spazi finanziari ovvero non abbiano proceduto ai
pagamenti in relazione agli spazi finanziari richiesti, precisando che tale potere di accertamento si esplica sia
con riferimento al rispetto delle modalità di cui al comma 2
che del comma 3 del
provvedimento, come sopra modificato. |
1.20 |
Rughetti |
PD |
13.5 ant. |
Modifica il
comma 3 introducendo il criterio
cronologico per singolo comune ai fini della liquidazione dei pagamenti dei debiti di parte capitale degli
enti locali, di cui all’articolo in esame. |
1.170 NF |
Buttiglione |
SCpI |
9.5 antim. |
Modifica il comma 4 relativo all’irrogazione
di sanzioni pecunarie da parte della Corte dei conti nei confronti dei
responsabili dei servizi, in caso di ingiustificata inadempienza degli enti
locali ai previsti obblighi di richiesta di spazi finanziari per procedere ai
pagamenti dei debiti di parte capitale, precisando
che le Sezioni giurisdizionali della
Corte procedono all’accertamento di tali inadempienze
anche indipendentemente dalla
segnalazione in tal senso del collegio dei revisori dei conti. |
1.63 1.100 1.105 1.142 1.159 1.167 |
Borghesi Calabria Palese Marchi Rughetti Sorial Buttiglione |
Lega PdL PdL PD PD M5S SCpI |
9.5 antim. |
Modifica il comma 9 il quale prevede un innalzamento dei limiti massimi di
concessione di anticipazioni di tesoreria da parte del tesoriere su richiesta
dell’ente locale (da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti accertate
nel penultimo anno precedente) sino
alla data del 30 settembre 2013. La modifica è volta ad eliminare la disposizione che
vincolava l’utilizzo di tale maggiore
anticipazione, per i comuni, ad
una quota corrispondente delle entrate
dell’imposta municipale propria per l’anno 2013 e, per le province, ad una quota dell’imposta sulle assicurazioni contro la
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore,
esclusi i ciclomotori, per l’anno 2013. |
1.182 NF |
Relatori |
|
13.5 pom. |
Modifica il
comma 10 ridefinendo la dotazione complessiva del Fondo per assicurare la liquidità per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, istituto presso il
Ministero dell’economia che viene ridotta
da 10 a 9,528 miliardi per l’anno 2013 e da 16 a 14,728 miliardi per
l’anno 2014. Tale riduzione viene imputata, specificamente, alla Sezione del Fondo destinata ad
assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per
pagamenti di debiti diversi da quelli
finanziari e sanitari, che diminuisce da 3 a 2,528 miliardi per il 2013 e
da 5 a 3,728 miliardi per l’anno 2014. La riduzione della sezione regionale (e, di
conseguenza, della dotazione dell'intero fondo), pari a 472.006.281 euro per il 2013 e a 1.272.006.281 euro per il 2014, è funzionale a garantire la
copertura finanziaria degli oneri recati dall’articolo 1-bis, introdotto dall’emendamento, relativo al Patto verticale
incentivato. Aggiunge l’articolo 1-bis, recante disposizioni in tema di “Patto
verticale incentivato” che modifica
la disciplina del patto di stabilità regionalizzato verticale introdotta
dai commi 122-126 della legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228/2012) al
fine di estendere al 2014 ed aumentare
l'incentivazione statale a questa forma di flessibilità regionale del
patto, che consente ai comuni ed alle province del territorio regionale di
rimodulare gli obiettivi del patto di stabilità. Secondo quella disciplina, infatti, ciascuna regione
può autorizzare gli enti locali compresi nel proprio territorio a peggiorare
il saldo programmatico, consentendo un aumento dei pagamenti in conto
capitale e procedere, contestualmente, alla rideterminazione del proprio
obiettivo di risparmio per un ammontare pari all'entità complessiva dei
pagamenti in conto capitale autorizzati, al fine di garantire – considerando
insieme regione ed enti locali - il rispetto degli obiettivi finanziari. Alla disciplina del patto regionalizzato sono
apportate le seguenti modifiche: § il contributo
di 800 milioni di euro per il 2013 alle regioni a statuto ordinario, alla
Regione siciliana ed alla Sardegna previsto dal comma 122 viene portato a 1.272.006.281
euro complessivi per ciascuno degli anni 2013 e 2014. La diminuzione di 472 milioni di euro, operata per il 2013, nella
sezione del fondo destinata alle regioni, costituisce la differenza tra 1.272
milioni di euro e gli 800 milioni già stanziati nella legge di stabilità 2013.
La ripartizione tra le regioni in riferimento all'anno 2013 è riportata nella
Tabella allegata al testo che
sostituisce la Tabella 1 allegata alla legge di stabilità 2013; § di conseguenza sono modificati gli importi delle due quote previste dal comma 123: una, pari al 75% dell'importo complessivo, da
destinare alla rimodulazione degli obiettivi del patto dei comuni (che passa da 600 milioni di
euro a 954.004.710 euro); l'altra, destinata alla rimodulazione degli
obiettivi del patto delle province,
pari al 25% dell'importo
complessivo (che passa da 200 milioni di euro a 318.001.570 euro). A
differenza della precedente disciplina, inoltre, la norma in esame dispone
che almeno il 50% della quota
riservata alla rimodulazione del patto dei comuni deve essere riservata
ai piccoli comuni con popolazione
da 1.000 a 5.000 abitanti, soggetti al patto di stabilità dal 2013; viene
inoltre modificato il termine entro cui sancire l'accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni con il quale possono
essere modificati gli importi di ciascuna regione (riportati nella tabella di
cui sopra), ad invarianza degli importi complessivi, portandolo dal 30 aprile
2013 al 30 giugno 2013; § la modifica al comma
124, riguardante le modalità di utilizzo degli spazi ceduti dalle regioni
agli enti locali, restringe e specifica l'utilizzo da parte di province e
comuni degli spazi finanziari ceduti dalle regioni; questi devono infatti
favorire il pagamento di obbligazioni di parte capitale alla data del 31
dicembre 2012 (a fronte della più generale disposizione che prima consentiva pagamenti
dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori); si ricorda a
tale proposito che ai sensi del comma 124 è la regione che deve 'coprire' lo
spazio finanziario ceduto agli enti locali e il contributo disposto dal comma
122 è destinato appunto a coprire l'83,33% della quota ceduta agli enti
locali; § viene infine modificato il termine disposto dal comma 125 per la comunicazione al
Ministero dell'economia e delle finanze, da parte delle regioni, di tutti gli
elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento
dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. In riferimento al 2013, il
termine è spostato dal 31 maggio al 30 giugno ed è aggiunto il termine del 31
maggio per il 2014. Modifica l’articolo 12, relativo alla copertura finanziaria, aumentando, in conseguenza della previsione del contributo al patto
verticale, la stima degli oneri derivanti dai maggiori interessi del
debito pubblico connessi alla emissione di titoli di Stato finalizzati al
pagamento dei debiti della P.A., di 17,1
milioni di euro nel 2014 (da 559,5 a 576,6 milioni) e di 70,35 milioni a decorrere dall’anno 2015
(da 570,45 a 640,8 milioni). Cfr. la scheda relativa all’articolo 12. |
0.1.182.1 |
Guerra |
PD |
13.5 ant. |
Modifica l’emendamento 1.182, con riferimento
all’articolo 1-bis precisando che
il contributo incentivante per l’attivazione del patto verticale sia concesso
alle regioni in ciascuno degli anni 2013 e 2014. |
1.78 |
Vignali |
PdL |
9.5 antim. |
Sostituisce il comma 14, recante la disposizione
che prevede l’obbligo per gli enti locali di procedere alla immediata
estinzione dei debiti pagati con le anticipazioni di liquidità di cui al
comma 13, successivamente all’atto di erogazione dell’anticipazione medesima. La nuova formulazione del
comma prevede che gli enti locali debbano procedere alla immediata estinzione dei debiti all’atto
dell’erogazione e in ogni caso entro e non oltre i successivi 30 giorni
dall’atto di erogazione. La nuova formulazione
tiene inoltre ferma la disposizione che impegna gli enti locali interessati a
fornire alla Cassa depositi e prestiti formale certificazione dell’avvenuto pagamento
e dell’effettuazione delle relative registrazioni contabili, specificando che
la certificazione è fornita a Cassa dal responsabile finanziario dell'ente. |
1.54 1.97 1.130 |
Squeri Calabria Rughetti |
PdL PdL PD |
9.5 antim. |
Modifica il comma 15 ampliando il termine per la modifica del piano di riequilibrio da parte degli
enti locali che, avendo deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio
finanziario pluriennale di cui all’articolo 243-ter del TUEL, hanno richiesto alla Cassa depositi e prestiti
l’anticipazione di liquidità da destinare al pagamento dei debiti certi
liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, fissandolo in 60 giorni (in luogo dei 30 previsti
dal testo originario) a partire dalla data di concessione della suddetta
anticipazione. |
Articolo 2 Pagamenti dei debiti delle regioni e delle province
autonome
Estremi |
Proponente |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
2.2 2.33 2.37 |
Marcon Antezza Borghesi |
SEL PD Lega |
9.5 pom. |
Modifica il comma 1, relativo alla
concessione di anticipazioni di somme da parte del Ministero dell’economia in
favore delle regioni che non possono far fronte al pagamento dei debiti
maturati alla data del 31 dicembre 2012 per carenza di liquidità, precisando
che la richiesta di anticipazione di
somme è effettuata in deroga –
oltre che al limite 'ordinario' per le annualità di ammortamento stabilito
dalla legge n. 281/1970 come già previsto nel decreto legge – anche a quanto
previsto dall’articolo 32, comma 24,
lettera b), della legge di
stabilità 2012 (legge n. 183/2011) in materia di indebitamento per
investimenti. La norma richiamata, nell'ambito della disciplina sanzonatoria
del patto di stabilità per le regioni e le province autonome, considera
adempiente la regione il cui mancato raggiungimento degli obiettivi sia
determinato dalla maggiore spesa per interventi correlati ai finanziamenti
dell'Unione europea e realizzati con la quota di finanziamento nazionale, a
condizione - tra l'altro - che nell'anno successivo a quello del mancato
obiettivo, la regione non ricorra all'indebitamento per investimenti. |
2.69 |
Relatori |
|
9.5 pom. |
Modifica il comma 2, relativo alle misure
attuative per la ripartizione tra le regioni delle somme concesse in
anticipazione per il pagamento dei debiti non sanitari maturati alla data del
31 dicembre 2012, sopprimendo la previsione dell’adozione entro il 15 febbraio 2014 di un secondo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze
con cui stabilire le somme da
concedere proporzionalmente a
ciascuna regione quale anticipazione per l’anno 2014. In sostanza, a
seguito della modifica in esame, si prevede un unico decreto, da emanarsi entro il 15 maggio 2013, con il
quale il Ministero dell’economia provvederà a definire per ciascuna regione
le somme da anticipare sia nell’anno 2013 che nell’anno 2014. |
2.35 NF |
Marchi |
PD |
13.5 ant. |
Modifica il
comma 6, concernente i debiti
nei confronti degli enti locali, per i quali viene specificato che due
terzi dei debiti inseriti nel piano di pagamento della regione devono avere
ad oggetto residui passivi, anche perenti, nei confronti degli enti locali,
nel limite dei corrispondenti residui attivi degli enti locali stessi. Gli
enti locali, a loro volta, dovranno utilizzare le risorse ricevute in tal
modo dalla regione, prioritariamente per il pagamento di debiti certi,
liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012. L'emendamento aggiunge a tali disposizioni un
periodo, il quale dispone che limitatamente
alla Regione siciliana, la norma si applica anche per le somme assegnate
agli enti locali e accreditate sui
conti correnti di tesoreria della regione. |
2.13 2.38 |
Di Salvo Marchi |
SEL PD |
9.5 pom. |
Modifica il comma 9, relativo al
monitoraggio dell’utilizzo da parte delle regioni delle somme concesse in
deroga al patto di stabilità interno, a valere sul cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali. La modifica è volta a precisare che tale monitoraggio, effettuato dal Ministero
dello sviluppo economico entro il 15 settembre di ciascuno degli anni 2013 e
2014, sull’utilizzo del plafond
di spesa assegnato a ciascuna regione e provincia autonoma - in deroga al
patto a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi
strutturali comunitari - deve far riferimento alla data del 31 luglio (in luogo del 30 giugno). Si ricorda, al riguardo, che il monitoraggio in
questione - effettuato sulla base dei dati acquisiti dalla Ragioneria
generale dello Stato nell'ambito del monitoraggio del patto di stabilità - ha
lo scopo di verificare l'utilizzo delle risorse, a valere sul cofinanziamento
nazionale dei fondi strutturali escluse dal patto di stabilità interno ai
sensi dell’articolo 3 del D.L. n. 201/2011, da parte delle regioni e province
autonome al fine di una eventuale rimodulazione del quadro di riparto del
limite complessivo di spesa. Sulla base delle effettive esigenze di cassa di
ciascuna regione, e qualora venga riscontrato per alcune di esse
un’insufficienza e per altre un’eccedenza del plafond di spesa assegnato, con decreto direttoriale si provvede
alla rimodulazione del riparto al fine di assegnare un maggiore o minore
spazio finanziario alle regioni, commisurato alla effettiva capacità di spesa
registrata nel semestre di riferimento. |
Articolo 3 Pagamenti dei debiti degli enti del servizio
sanitario nazionale-SSN
Estremi |
Proponente |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
3.4 3.19 3.20 |
Marcon Cenni Borghesi |
SEL PD Lega |
9.5 pom. |
Modifica il comma 4, relativo alle modalità
di trasmissione al Ministero dell’economia della istanza di accesso all’anticipazione di liquidità da parte
delle regioni per il pagamento dei
debiti sanitari, precisando – con disposizione analoga a quella inserita
all’articolo 2, comma 1, dall’emendamento 2.2 con riguardo ai debiti delle
regioni - che la richiesta al Ministero è effettuata dalle regioni e dalle
province autonome che non possono farvi fronte per carenza di liquidità, in deroga - oltre che al limite 'ordinario'
per le annualità di ammortamento stabilito dalla legge 281/1970 - come già
previsto nel decreto legge – anche a quanto previsto dall’articolo 32, comma 24, lettera b), della legge di stabilità 2012
(legge n. 183/2011) in materia di indebitamento per investimenti. La norma
richiamata, nell'ambito della disciplina sanzonatoria del patto di stabilità
per le regioni e le province autonome, considera adempiente al patto la
regione il cui mancato raggiungimento degli obiettivi sia determinato dalla
maggiore spesa per interventi correlati ai finanziamenti dell'Unione europea
e realizzati con la quota di finanziamento nazionale, a condizione - tra
l'altro - che nell'anno successivo a quello del mancato obiettivo, la regione
non ricorra all'indebitamento per investimenti. |
3.31 NF |
Sorial |
M5S |
9.5 pom. |
Modifica il comma 5 che disciplina le condizioni per l’erogazione alle regioni
dell’anticipazione di liquidità. La modifica introdotta incide sulla lettera a), che condiziona
l’erogazione delle anticipazioni alla predisposizione, da parte regionale, di
misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso
dell'anticipazione di liquidità. Con la modifica introdotta vengono indicate
come prioritarie le anticipazioni
volte alla riduzione della spesa corrente. |
|
||||
3.03 |
Relatori |
|
13.5 ant. |
Introduce l’articolo
3-bis, recante “Modifiche
all’articolo 1, comma 34-bis, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662”. L’articolo, aggiungendo un
periodo al comma 34-bis della legge
n. 662/1996 (finanziaria 1997), è diretto ad incrementare l’efficienza, a decorrere dal 2013, del pagamento
dell’acconto - del 70 per cento - sul finanziamento del Servizio sanitario
nazionale destinato al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario
nazionale, correlandolo al raggiungimento dell’Intesa in Conferenza
Stato-regioni, rispetto all’adozione della deliberazione CIPE, in analogia a
quanto avviene per il cosiddetto finanziamento indistinto. |
Articolo 6 Altre disposizioni per favorire i pagamenti delle
pubbliche amministrazioni
Estremi |
Proponente |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
6.67 |
Relatori |
|
13.5 ant. |
Modifica il comma 1, il quale sancisce un
criterio di priorità nei pagamenti delle pubbliche amministrazioni di cui al
Capo I. Essi devono essere effettuati dando la precedenza ai crediti non
oggetto di cessione pro soluto, e,
tra essi, al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla
richiesta equivalente di pagamento. L’emendamento precisa che
l’età del credito è quella risultante – oltre che dai citati documenti –
anche da contratti o da accordi transattivi eventualmente intervenuti
dalle parti. |
6.6 NF |
Marcon |
SEL |
9.5 |
Aggiunge il comma 1-bis che autorizza il Governo
a promuovere la stipula di convenzioni
con le associazioni di categoria del sistema
creditizio aventi ad oggetto la
creazione di sistemi di monitoraggio
per verificare che la liquidità derivante dal pagamento dei
crediti ceduti e dal recupero di risorse finanziarie da parte delle imprese -
la cui posizione si era deteriorata a causa del ritardo dei pagamenti da
parte delle pubbliche amministrazioni - sia impiegata a sostegno dell'economia
reale e del sistema produttivo. Si prevede, altresì, che
ogni dodici mesi dalla data di approvazione della legge di conversione del
decreto-legge, il Governo deve trasmettere alle Camere una relazione
concernente le convenzioni sottoscritte e i risultati del monitoraggio. |
6.64 NF |
Relatori |
|
13.5 ant. |
Aggiunge il comma 1-ter il quale prevede che i pagamenti effettuati dalle
amministrazioni pubbliche ai sensi del Capo I in favore degli enti, delle società o degli organismi a totale
partecipazione pubblica sono prioritariamente
destinati al pagamento dei debiti di
cui, rispettivamente, degli articoli 1, 2, 3 e 5 del provvedimento, nei
confronti dei rispettivi creditori. La norma sembra potersi
interpretare nel senso che le risorse di cui l’ente o organismo privato a
totale partecipazione pubblica è creditore ai sensi del Capo I del
provvedimento, che vengono pagate dalla pubblica amministrazione, dovranno
essere prioritariamente destinate dai medesimi soggetti al pagamento delle
stesse tipologie di debiti previste dal Capo I, articoli 1, 2, 3 e 5 nei
confronti dei relativi creditori. |
6.69 |
Relatori |
|
13.5 pom. |
Modifica il comma 6, il quale interviene
sulla “legge Pinto” (L. n. 89/2001 - Equa riparazione in caso di violazione
del termine ragionevole del processo), introducendovi l’articolo 5-quinquies, relativo, tra l’altro, alla
disciplina dell’impignorabilità dei fondi destinati al pagamento degli
indennizzi per violazione del termine di ragionevole durata del processo e
del cosiddetto pignoramento contabile. L’emendamento modifica
dunque il nuovo articolo 5-quinquies: § al comma 1, prevedendo la
rilevabilità d’ufficio della nullità
degli eventuali atti esecutivi
ammessi su somme liquidate a norma della legge 89/2001; § riformula il primo
periodo del comma 2, precisando che l’impignorabilità
prevista dall’articolo 1, commi 294-bis
e 294-ter, della legge finanziaria
per il 2006 (legge n. 266/2005) va
riferita ai fondi, alle aperture
di credito ed alle contabilità
speciali destinati al pagamento di indennità liquidate ai sensi della
medesima legge Pinto. |
6.70 |
Relatori |
|
13.5 pom. |
Modifica il comma 9 concernente la
comunicazione ai creditori, da parte delle amministrazioni pubbliche, entro
il 30 giugno 2013, anche mediante posta elettronica, dell’importo e della
data entro la quale verranno effettuati i pagamenti. L’emendamento precisa,
con la evidente finalità di garantire la certezza e l’integrità dell’invio
della comunicazione in questione ai destinatari della stessa, che: -
debba trattarsi della posta
elettronica certificata inserita nell’Indice nazionale degli indirizzi
PEC delle imprese e dei professionisti, come disciplinata dal Codice
dell’amministrazione digitale (D.Lgs. n.82/2005); -
la comunicazione debba essere sottoscritta
dal dirigente responsabile dell’ufficio competente, con firma elettronica
idonea a garantire l’identificabilità dell’autore e l’integrità e
l’immodificabilità del documento, ovvero con firma digitale, ai sensi del
Codice sopradetto. |
6.11 6.44 |
Vignali G. Galli |
PdL PD |
9.5 |
Sostituisce il comma 11 apportando tre modifiche: §
viene introdotto un nuovo periodo all’inizio del comma che pone l’obbligo alle amministrazioni
competenti di pubblicare nei
propri siti internet i provvedimenti relativi ai pagamenti dei
debiti della pubblica amministrazione con le modalità di cui al decreto
legislativo 33/2013 (che introduce una disciplina generale in materia di
trasparenza e di pubblicità da parte delle p.a., secondo modalità che
dovranno essere definite dal Dipartimento della funzione pubblica); §
viene introdotto un ulteriore nuovo periodo all’inizio del comma che
esclude l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 17 della legge
400/1988 ai fini dell’adozione dei decreti e dei provvedimenti attuativi del
Capo I. Si segnala che tale periodo
aggiuntivo risulta soppresso a
seguito dell’approvazione dell’emendamento 6.65 NF dei Relatori; §
viene esclusa la
trasmissione alla Corte dei conti,
per il controllo preventivo, dei
decreti di riparto tra gli enti interessati delle anticipazioni di liquidità previste dagli articoli da 1 a
3. |
6.65 NF |
Relatori |
|
13.5 ant. |
Modifica il comma 11 introducendovi la
previsione che i decreti e i provvedimenti previsti dal Capo I (articoli da 1
a 6) hanno natura non regolamentare. Conseguentemente sopprime il secondo
periodo del comma 11, come sostituito dai due emendamenti identici em. 6.11
ed em. 6.44, laddove si prevede che per l’adozione degli atti di cui sopra
non si applicano le disposizioni sulle fonti regolamentari di cui
all’articolo 17 della legge n. 400/1988. |
6.10 6.46 |
Vignali Marchi |
PdL PD |
9.5 |
Aggiunge il comma 11-bis che prevede la facoltà di intervento
sostitutivo dello Stato (ai sensi dell’art. 8 della legge n. 131/2003) in
caso di inadempienza delle regioni e
degli enti locali. Tale facoltà
sembra configurare un potere-dovere in quanto la successiva previsione di
nomina di un commissario governativo - in caso di mancata adozione degli atti
di cui all'articolo 1, comma 2 (comunicazione entro il 30 aprile 2013 da
parte degli enti locali degli spazi finanziari di cui necessitano per
sostenere i pagamenti di debiti), all'articolo 2, comma 1 (richiesta da parte
delle regioni al Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 30 aprile
2013, di anticipazione di somme da destinare ai pagamenti dei debiti) e comma
3 (adempimenti delle regioni necessari al fine dell'erogazione delle somme) e
all'articolo 3, comma 4 (richiesta di accesso delle regioni alle somme
assegnate) e comma 5 (predisposizione da parte delle regioni di misure, anche
legislative, per assicurare copertura annuale del rimborso dell’anticipazione
di liquidità e la presentazione del piano relativo al pagamento dei
debiti) – è formulata in
termini prescrittivi. |
6.61 NF 6.5 NF 6.29 NF 6.45 NF 6.48 NF 6.56 NF |
Relatori Marcon Vignali G. Galli Sorial Buttiglione |
SEL PdL PD M5S SCpI |
9.5 |
Aggiunge il comma 11-ter il quale prevede che, ai fini
dei pagamenti al Capo III, l'accertamento
della regolarità contributiva, da realizzarsi attraverso la trasmissione
del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C., cioè il documento
attestante la regolarità dei versamenti dovuti agli Istituti previdenziali e,
per i datori di lavoro dell'edilizia, la regolarità dei versamenti dovuti
alle Casse edili) da parte degli operatori economici alle amministrazioni
giudicatrici, o di acquisizione d’ufficio dello stesso da parte di queste
ultime, venga effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura o di richiesta equivalente di
pagamento. Nel caso in cui tale accertamento evidenzi un’inadempienza contributiva, trovano applicazione le disposizioni in materia di intervento
sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva
dell'esecutore e del subappaltatore, di cui all'articolo 4 del D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), che prevedono, in
particolare, il trattenimento dal certificato di pagamento dell'importo
corrispondente all'inadempienza, con conseguente pagamento di quanto dovuto
per le inadempienze accertate mediante il D.U.R.C., da parte di specifici
soggetti, direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei
lavori, la cassa edile. Al riguardo, si ricorda
che l’articolo 13-bis, comma 5, del
D.L. 52/2012, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della
spesa pubblica, ha consentito il rilascio del D.U.R.C. anche in presenza di
apposita certificazione, rilasciata secondo specifiche modalità, che attesti
la sussistenza di crediti certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti
delle pubbliche amministrazioni per un importo almeno pari ai versamenti
contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto.
Le modalità di attuazione delle richiamate disposizioni, che devono
assicurare l'assenza di riflessi negativi sui saldi di finanza pubblica, sono
demandate ad un apposito decreto interministeriale, attualmente in fase di
emanazione. |
6.68 |
Relatori |
|
13.5 ant. |
Aggiunge il comma 11-quater, al fine di introdurre
una modifica al comma 10 dell’articolo 6 del D.L. n. 95/2012 (legge n.
135/2012), il quale dispone in via sperimentale per il triennio 2013-2015,
nelle more del riordino della disciplina sulla gestione del bilancio dello
Stato, l’obbligo da parte del dirigente responsabile di predisposizione - in
relazione a ciascun impegno relativo a spese per somministrazioni, forniture
e appalti – di un piano finanziario
pluriennale sulla base del quale il medesimo soggetto ordina e paga le
spese. L’emendamento, attraverso
la soppressione del riferimento a ciascun impegno “relativo a spese per
somministrazioni, forniture e appalti”, intende attribuire al suddetto piano
finanziario carattere generale. Il piano dei pagamenti dovrà dunque essere
predisposto in relazione a ciascun impegno assunto e non più solo in relazione a ciascun
impegno di spese per somministrazioni, forniture e appalti. |
|
||||
6.01 NF 6.05 NF 6.010 NF |
Matarrese Mariani Vignali |
SCpI PD PdL |
13.5 ant. |
Aggiunge l’articolo 6-bis,
recante “Sospensione
dei lavori per mancato pagamento del corrispettivo”. L’articolo novella
l’articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), introducendo una norma transitoria (comma 23-bis), che consente all’esecutore
dei lavori, fino al 31 dicembre
2015, di agire ai sensi
dell’articolo 1460 del Codice civile (promuovendo pertanto un’eccezione
di inadempimento della sua obbligazione) nel
caso in cui l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il
titolo di spesa, raggiunga il 15 per cento dell’importo netto contrattuale.
L’esercizio di tale azione consente la sospensione dei lavori nel caso di
inadempimento delle obbligazioni da parte dell’amministrazione. Si
rammenta che l’art. 133, comma 1, del Codice dei contratti disciplina
l’ipotesi di ritardata emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di
spesa prescrivendo l’obbligo per la pubblica amministrazione di corrispondere
all’appaltatore interessi legali e moratori facendo salva la facoltà
dell’appaltatore medesimo – qualora l’ammontare delle rate di acconto oggetto
del ritardo riguardi il quarto
dell’importo netto contrattuale - di agire ai sensi dell’articolo 1460
del Codice civile o di promuovere giudizio arbitrale per la dichiarazione di
risoluzione del contratto. La norma transitoria introdotta
dall’emendamento, pertanto, riduce dal
25 al 15 per cento del totale dell’importo netto contrattuale l’ammontare delle rate di acconto,
per le quali si registra un ritardo dell’emissione del certificato o del
titolo di spesa ed è consentito – in relazione all’articolo 133, comma 1, del
Codice dei contratti - all’esecutore di lavori di agire ai sensi
dell’articolo 1460 del codice civile rifiutandosi di adempiere la sua
obbligazione. |
Articolo 7 Ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche
amministrazioni
Estremi |
Proponente |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
7.47 |
Buttiglione |
SCpI |
9.5 |
Aggiunge il comma 4-bis volto in sostanza a
rendere permanente l’obbligo di comunicazione - da parte delle amministrazioni pubbliche
debitrici di somme per somministrazioni forniture e appalti tenute alla
certificazione dei debiti commerciali ai sensi della normativa vigente - l’elenco completo dei debiti certi liquidi ed esigibili. Tale obbligo è attualmente previsto dal comma 4 dell’articolo in esame per il solo anno 2013 e relativamente ai debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012. Secondo quanto previsto
dall’emendamento in esame, a decorrere
dal 1° gennaio 2014, la comunicazione
in questione deve avvenire
annualmente - per il tramite della piattaforma
elettronica - entro il 30 aprile di ciascun anno e deve
riguardare i debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre
dell’anno precedente. In caso di inadempienza, si applica ai dirigenti
responsabili la sanzione pecuniaria di 100 euro per ogni giorno di ritardo
(di cui al comma 2 del articolo 7 in esame). |
7.51 |
Relatori |
|
13.5 ant. |
Apporta modifiche in più
punti all’articolo, ed in particolare: § modifica il comma 4 relativo all’obbligo per
le pubbliche amministrazioni debitrici di somme per somministrazioni
forniture e appalti tenute alla certificazione dei debiti commerciali ai
sensi della normativa vigente, di comunicare, attraverso la piattaforma
elettronica, a partire dal 1° giugno 2013 ed entro il 15 settembre 2013,
l’elenco completo dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data
del 31 dicembre 2012. L’emendamento precisa al riguardo che si deve trattare
di debiti che non risultano estinti
alla data della medesima comunicazione; § modifica il comma 6 aggiungendovi la
previsione secondo la quale le pubbliche amministrazioni possono indicare, per
parte dei debiti, ovvero per la totalità di essi, in sede di comunicazione, la data prevista per il pagamento. Per tali debiti, la
certificazione si intende rilasciata con apposizione della data di pagamento,
anche ai fini anche ai fini della compensazione del credito. L’indicazione è possibile
nei limiti degli spazi finanziari derivanti dalle esclusioni dai vincoli del
patto di stabilità interno disposte per gli enti locali e per le regioni dai
commi 1 e 7 dell’articolo 1, e dalle anticipazioni di liquidità concesse a
valere sul Fondo appositamente istituito dal comma 10 dell’articolo 1 del
provvedimento In relazione alle
esclusioni dai vincoli del patto di stabilità nonché alle anticipazioni,
definite dopo la comunicazione dell’elenco dei debiti commerciali ai sensi
del comma 4, le amministrazioni interessate possono aggiornare la
comunicazione effettuata limitatamente ai debiti privi di data. Le date
indicate nella comunicazione non possono essere modificate in sede di
aggiornamento; § aggiunge il comma 7-bis il quale dispone che le
pubbliche amministrazioni – contestualmente al pagamento dei debiti
comunicati attraverso la piattaforma elettronica - provvedono a registrare sulla medesima piattaforma
i dati di pagamento. In caso di inadempienza si determina responsabilità
dirigenziale e disciplinare ai sensi di quanto previsto dal comma 5; § aggiunge il comma 7-ter il quale è volto ad estendere l’obbligo comunicazione dell’elenco completo
dei debiti maturati alla data del
31 dicembre 2012 (di cui al comma 4) alle pubbliche amministrazioni, indicate nell’articolo 1, comma 2,
della legge di contabilità pubblica (legge n. 196/2009), ulteriori rispetto a
quelle già assoggettate alla disciplina della certificazione del credito.
L’obbligo di comunicazione dunque viene esteso : agli enti e agli organismi
rientranti nel conto economico
consolidato della P.A., alle amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 165/2001 e alle Autorità
indipendenti. A tal fine, si prevede
che le amministrazioni in questione sono tenute a registrarsi sulla
piattaforma elettronica entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del decreto legge. La comunicazione dell’elenco completo
dei debiti deve essere effettuata entro il 15 settembre 2013. In caso di
inadempimento dei predetti obblighi, si applicano la sanzione pecuniaria e i
principi di responsabilità disciplinare e dirigenziale già richiamati dai
commi 2 e 5 dell’articolo 7. In caso di incompleta comunicazione è inoltre
consentito al creditore di presentare istanza di correzione o integrazione,
ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 7. |
7.18 7.28 |
Calabria Marchi |
PdL PD |
13.5 ant. |
Modifica il comma 9, con riferimento alla
parte in cui si prevede che la legge di stabilità per il 2014 possa
autorizzare il pagamento mediante assegnazione di titoli di Stato dei
debiti delle amministrazioni pubbliche che hanno formato oggetto di cessione
da parte dei creditori nei confronti di banche od istituti finanziari. L’emendamento precisa che
si deve trattare di debiti che hanno formato oggetto di cessioni pro-soluto
perfezionate prima del 31 dicembre 2012. |
7.30 7.45 |
Marchi Tabacci |
PD Misto-CD |
13.5 ant. |
Modifica il comma 9, con riferimento alla
parte in cui si prevede che la legge di stabilità per il 2014 possa
autorizzare il pagamento mediante assegnazione di titoli di Stato dei
debiti delle amministrazioni pubbliche che hanno formato oggetto di cessione
da parte dei creditori nei confronti di banche od istituti finanziari. L’emendamento prevede che
la medesima legge di stabilità 2014
possa altresì prevedere l’effettuazione di operazioni finanziarie
finalizzate all’estinzione dei debiti
certi, liquidi ed esigibili delle amministrazioni pubbliche. |
Coord. formale |
|
|
13.5 pom. |
In sede di coordinamento
formale è stato modificato il comma 9 sopprimendo
la previsione della deliberazione delle Camere in relazione
all’approvazione, nell’ambito della legge di stabilità 2014, delle misure per
il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione attraverso
assegnazione di titoli di Stato. |
7.50 |
Relatori |
|
13.5 ant. |
Aggiunge il comma 9-bis il quale prevede che
alla Nota di aggiornamento del DEF 2013 sia allegata una relazione che dà conto dello stato di
attuazione del decreto legge in esame. In particolare, la
relazione deve indicare lo stato dei pagamenti dei debiti effettuati dagli
enti territoriali e dalle amministrazioni statali ai sensi degli articoli 1,
2, 3 e 5 del provvedimento, nonché degli esiti dell'attività di ricognizione
svolta dalle amministrazioni pubbliche sui propri debiti commerciali maturati
alla data del 31 dicembre 2012 (attraverso la pubblicazione di un apposito
elenco entro il 15 settembre 2012) ai sensi dell'articolo 7 in esame. La relazione indica
altresì le iniziative eventualmente necessarie, da assumersi anche con la
legge di stabilità per il 2014, per il completamento del pagamento dei debiti
delle amministrazioni pubbliche maturati alla data del 31 dicembre 2012,
inclusi i debiti fuori bilancio per somministrazioni, forniture, appalti e
prestazioni professionali. |
Articolo 8 Semplificazione e detassazione della cessione dei
crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni
Estremi |
Proponente |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
8.8 |
Relatori |
|
13.5 pom. |
Modifica il comma 2 prevedendo come regola
generale (anziché come possibilità) la titolarità dell’ufficiale rogante dell’amministrazione debitrice
all’autenticazione delle sottoscrizioni degli atti di cessione dei crediti
verso la PA; di tale attività è precisata la gratuità. L’emendamento inoltre integra
tale previsione stabilendo che, in
caso di assenza o impedimento dell’ufficiale rogante nonché se richiesto
dal creditore cedente, le sottoscrizioni possono essere autenticate da un
notaio, i cui onorari sono, tuttavia, ridotti della metà. Al riguardo si rammenta
che l’art. 9 del D.L. 1/2012 (cd. D.L. crescita) ha abrogato le tariffe delle
professioni regolamentate nel sistema ordinistico. Il riferimento, anziché
agli onorari, può tuttavia difficilmente essere fatto ai parametri tariffari
fissati, anche per la professione notarile, dal D.M. Giustizia n. 140/2012. I
parametri di cui alla tabella D (Altri atti) del decreto – in cui ai sensi
dell’art. 30 del DM rientra l’autentica di sottoscrizione - sono infatti
compresi tra 30 e 500 euro (con aumento fino al doppio). |
Articolo 9 Compensazioni tra certificazioni e crediti tributari
Estremi |
Proponente |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
9.50 |
Relatori |
|
13.5 ant. |
Aggiunge i commi 01 e 02. Il comma 01 sostituisce il comma 1, secondo
periodo, dell’articolo 28-quater del D.P.R. 602/73,
specificando che le certificazioni
necessarie per le compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di
iscrizione a ruolo: § devono
recare la data prevista per il pagamento; § sono emesse
mediante l’apposita piattaforma
elettronica; § sono utilizzate
a richiesta del creditore; § sono utilizzate per
il pagamento, totale o parziale, di
quanto dovuto a seguito dell’iscrizione a ruolo in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito. Il comma 02 differisce
dal 30 aprile 2012 al 31 dicembre 2012
il termine entro il quale devono
essere state notificate le cartelle di pagamento per poter usufruire delle compensazioni con i crediti non
prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dello Stato e
degli enti pubblici nazionali per somministrazione, forniture e appalti. |
9.49 0.9.49.1 0.9.49.4 |
Relatori Bobba Palese |
PD PdL |
13.5 ant. |
Modifica il
comma 1, che introduce l’art. 28-quinquies al D.P.R. n. 602/1973, in materia di compensazioni di crediti
con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e
deflativi del contenzioso tributario, apportando modifiche al comma 1 di tale
articolo. In particolare, si prevede che: § la
procedura per le compensazioni di crediti con somme dovute in base agli istituti
definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario
avvenga solo su specifica richiesta
del creditore; § la norma che dispone la sospensione dei pagamenti da parte delle PA in caso di inadempimento
del contribuente all’obbligo tributario per oltre diecimila euro
(articolo 48-bis del D.P.R. n.
602/73) non si applichi a coloro che
abbiano ottenuto la dilazione del pagamento dei debiti tributari (c.d. rateizzazione). |
9.48 |
Relatori |
|
13.5 ant. |
Modifica il
comma 1, che introduce l’art. 28-quinquies al D.P.R. n. 602/1973, in materia di compensazioni di crediti,
apportando modifiche al comma 1 con le quali si prevede che: § la
certificazione necessaria per accedere alla compensazione di
crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa
tributaria e deflativi del contenzioso tributario sia corredata dall’indicazione della data prevista per il pagamento.
Si segnala che i modelli predisposti dai decreti ministeriali attuativi delle
disposizioni richiamate dalla norma in esame già prevedono l’indicazione
della data di pagamento, che non deve essere successiva ai 12 mesi dalla data
dell’istanza di certificazione (v. D.M. 22/5/12, D.M. 25/6/12 e D.M.
19/10/12); § tra i soggetti interessati alla compensazione, per i
quali è prevista una procedura di salvaguardia in caso di mancato versamento
di quanto dovuto a seguito della certificazione del credito, sono ricompresi
gli enti pubblici nazionali, come
peraltro già espressamente previsto dal primo periodo della stessa norma; § nel caso
in cui, all’esito della procedura di salvaguardia di cui
sopra, residuino ulteriori importi
da recuperare l'agente della riscossione procede alla riscossione coattiva, analogamente a quanto previsto per le
compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. |
9.3 NF |
Marcon |
SEL |
13.5 ant. |
Modifica il
comma 1, che introduce l’art. 28-quinquies al D.P.R. n. 602/1973, in materia di compensazioni di
crediti, apportando modifiche al comma 2 di tale articolo. Con la modifica si prevede che il decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, con
il quale sono stabiliti i termini e le modalità di attuazione delle
disposizioni in tema di compensazioni di crediti con somme dovute in base
agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso
tributario, deve essere emanato entro il 30 giugno 2013. |
9.42 |
Pisano |
M5S |
9.5 |
Aggiunge il comma 2-bis con il quale si prevede
che i soggetti creditori nei
confronti della PA in sede di dichiarazione
dei redditi allegano un elenco dei crediti certi, liquidi ed esigibili
vantati, alla data di chiusura del periodo d'imposta al quale la
dichiarazione si riferisce, per la cessioni di beni e la prestazioni di
servizi resi alle medesime pubbliche amministrazioni, distinti per ente pubblico debitore. Tale elenco, per il quale il
Ministero dell’economia e delle finanze deve predisporre con decreto un
modello, è trasmesso all’amministrazione finanziaria per via telematica. |
Articolo 10 Modifiche al decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, e disposizioni in materia di versamento di tributi locali
Estremi |
Proponente |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
10.131 |
Relatori |
|
13.5 pom. |
Sostituisce il comma 1, che, modificando
l’articolo 16, comma 7, del D.L. n.95 del 2012, dispone, alla lettera a), che
le riduzioni da apportare alle risorse delle province per gli anni
2013-2014 possano effettuarsi, oltre che secondo il criterio basato sulla
riduzione delle spese per consumi intermedi previsto dal terzo periodo del
comma 7 medesimo, anche (qualora il predetto criterio non risulti
percorribile a causa della mancata deliberazione da parte della Conferenza
Stato-città ed autonomie locali) secondo le riduzioni pari agli importi stabiliti per gli anni 2013-2014 nell’allegato 3-bis al D.L. n.35 in esame, nel
quale sono elencate le riduzioni distintamente per ciascuna provincia. L’emendamento sopprime tale nuovo criterio introdotto dal comma
1, disponendo in luogo dello stesso che, sempre con riferimento agli anni
2013-2014, in deroga al criterio basato sulla riduzione delle spese per
consumi intermedi, le riduzioni da
imputare a ciascuna provincia vengano
determinate in proporzione alle
spese desunte dal SIOPE sostenute nel 2011 per acquisto di beni e servizi, con l’esclusione di quelle
relative alle spese per formazione professionale, per trasporto pubblico
locale, per la raccolta di rifiuti solidi urbani e per servizi socialmente
utili finanziati dallo Stato. Conseguentemente, viene eliminato l’allegato 3-bis previsto dal comma 1. Rimane invece confermata
la disposizione, prevista nel comma 1 medesimo, relativa al termine per
l’effettuazione delle riduzioni da operare sulle risorse delle province. |
10.125 |
Buttiglione |
SCpI |
9.5 |
Aggiunge il comma 2-bis disponendo che le
disposizioni del comma 2, in materia di TARES,
trovano applicazione anche nel caso in cui il comune abbia deliberato
l'applicazione di una tariffa avente
natura corrispettiva in luogo del tributo, ai sensi del comma 29 dell’articolo
14 del D.L. n. 201 del 2011. Si rammenta che il comma
29 suddetto stabilisce che i Comuni che hanno realizzato sistemi di
misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico
possono prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva,
in luogo del tributo. |
10.80 10.45 |
Marchi Calabria |
PD PdL |
9.5 |
Modifica il comma 3, che estende - mediante
una novella al comma 4 dell'articolo 14 del D.L. n. 201 del 2011 -
l’esclusione dalla tassazione TARES
alle aree scoperte pertinenziali o accessorie di tutti i locali tassabili;
tale esenzione è ora prevista con rifermento alle sole aree di abitazioni
civili. La modifica riguarda il
successivo comma 35 dell’articolo 14, ricomprendendo tra le modalità di versamento della tariffa,
nonché della eventuale maggiorazione, anche le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di
pagamento interbancari (oltre che alle modalità di compensazione in sede
di versamento delle imposte e tramite apposito bollettino di conto corrente
postale). |
10.96 10.54 |
Marchi Pagano |
PD PdL |
9.5 |
Modifica il comma 4, sostituendo la lettera b) che – novellando il comma
13-bis dell’articolo 13 del D.L. n.
201/2011 – interviene relativamente alle delibere
comunali in materia di IMU e sulle
modalità di invio e di pubblicazione delle medesime. In particolare,
semplificando la formulazione originaria, si specifica che il versamento della prima rata dell’IMU
è eseguito sulla base dell'aliquota e
delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente (la formulazione
originaria disponeva che il versamento da parte dei contribuenti della prima
rata dell’IMU fosse eseguito sulla base degli atti pubblicati alla data del
16 maggio di ciascun anno di imposta nel sito del federalismo fiscale. In
caso di mancata pubblicazione entro il predetto termine, i contribuenti
avrebbero effettuato il versamento della prima rata (16 giugno) in misura
pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e
della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente). Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo
dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima
rata versata, sulla base degli atti
pubblicati nel predetto sito alla data del 16 ottobre (il testo
originario indicava il 16 novembre) di ciascun anno di imposta; a tal
fine il comune è tenuto a effettuare l'invio delle deliberazioni entro il 9
ottobre dello stesso anno (il testo
originario indicava il 9 novembre). In caso di mancata
pubblicazione entro il termine del 16 ottobre, si applicano gli atti adottati
per l'anno precedente. |
|
||||
10.04 |
Vignali |
PdL |
13.5 pom. |
Aggiunge l’articolo 10-bis che reca una “Norma
di interpretazione autentica dell’articolo 12, comma 1-quater, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98”. L’articolo, mediante la norma di interpretazione
autentica, esclude dal divieto di
acquisto di immobili da parte delle PA per il 2013, previsto
dall’articolo 12, comma 1-quater,
del D.L. n. 98 del 2011, le procedure di acquisto a titolo oneroso di
immobili o terreni effettuate tramite espropriazioni
per pubblica utilità. |
Articolo 11 Misure per l'equilibrio finanziario della Regione
Siciliana, della Regione Piemonte, nonché per la programmazione regionale del
Fondo per lo sviluppo e la coesione
Estremi |
Proponente |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
11.10 |
Capodicasa |
PD |
9.5 |
Modifica il comma 5, nell'ambito della
disciplina dei rapporti finanziari tra
lo Stato e la Regione siciliana. Si ricorda che i commi da 1 a 5
intervengono nella quantificazione delle spettanze da attribuire alla regione
a titolo di gettito dei tributi erariali riscossi fuori dal territorio
regionale ma imputabile ad attività o soggetti localizzati nella regione
stessa, secondo quanto disposto dall'articolo 37 dello statuto e dalla norma
di attuazione contenuta nel D.Lgs. 241/2005. La modifica riguarda la
disposizione programmatica concernente la ridefinizione dei rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione
Siciliana, a decorrere dal 2016. Secondo quanto disposto dal comma 5, si
dovrà provvedere secondo le modalità previste dallo statuto e dalla citata
norma di attuazione dell'articolo 37, D.Lgs. 241/2005 e, contemporaneamente,
come pure stabilito nello stesso D.Lgs. 241/2005, si dovrà provvedere al simmetrico
trasferimento - alla regione - di funzioni ancora svolte dallo Stato nel
territorio regionale. La modifica
introdotta sopprime il riferimento al territorio regionale (ma non alle
funzioni dello Stato) e il riferimento alla norma di attuazione costituita
dal D.Lgs. 241/2005. Secondo il nuovo testo, quindi, la ridefinizione dei rapporti finanziari tra Stato e Regione dovrà
avvenire secondo quanto disposto dallo
statuto e con il trasferimento alla regione di funzioni svolte dallo Stato. |
Articolo 12 Copertura finanziaria
Estremi |
Proponente |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
12.18 |
Relatori |
|
13.5 pom. |
Modifica il
comma 3, con
riferimento alla lettera c), che stabilisce una riduzione lineare delle
dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza
e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di
ciascun Ministero a copertura degli oneri connessi ai maggiori interessi del
debito pubblico determinati dal decreto-legge in esame, escludendo
dalle riduzioni lineari: -
gli stanziamenti iscritti nello stato di
previsione del Ministero
dell’istruzione, università e ricerca, -
le risorse della Missione “Ricerca e innovazione” del bilancio dello Stato, -
gli stanziamenti relativi alla
realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento dell’Expo Milano. Tali esclusioni dalle riduzioni lineari si
aggiungono alla esclusione, già prevista dal testo iniziale del
decreto-legge, relativa agli stanziamenti del Fondo per lo sviluppo e la
coesione. |
1.182 NF |
Relatori |
|
13.5 pom. |
Modifica il comma 3, relativo alla copertura finanziaria, aumentando la quantificazione degli oneri derivanti dai maggiori interessi sul debito pubblico, connessi alla
emissione di titoli di Stato per il pagamento dei debiti delle P.A., di 17,1 milioni di euro nel 2014 (da 559,5
a 576,6 milioni) e di 70,35 milioni a
decorrere dall’anno 2015 (da 570,,45 a 640,8 milioni). Tale maggiore
quantificazione degli interessi è conseguente all’introduzione dell’articolo
1-bis relativo al Patto verticale
integrato, che prevede la concessione di un contributo alle regioni, per
l’attivazione del patto verticale, a valere sulle risorse del Fondo a
restituzione, istituito nel bilancio dello Stato, destinato ad assicurare la liquidità agli enti locali per i pagamenti dei debiti.
Ciò determina, infatti, un minor introito in termini di minori interessi
pagati dagli enti locali sulle somme ad essi anticipate dallo Stato. Alla copertura finanziaria di tali maggiori oneri si provvede: -
quanto a 5 milioni per il 2014 e a 16 milioni a decorrere dal 2015 sul
Fondo speciale di parte corrente,
iscritto presso il Ministero dell’economia (di cui alla Tabella A, della
legge di stabilità 2013); -
quanto a 10 milioni per il 2014 e a 5 milioni a decorrere dal 2015
mediante la riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica (FISPE); -
quanto a 17,35 milioni a decorrere dal 2015 mediante riduzione delle
risorse di parte corrente dell’autorizzazione di spesa di cui alla legge n.
67/1987, relativa ai contributi
all’editoria; -
quanto a 12 milioni a decorrere dal 2015 mediante riduzione delle
risorse di parte corrente di cui alle leggi n. 7/1981 e n. 49/1987, relative
alla disciplina della cooperazione
con i Paesi in via di sviluppo; -
quanto a 2,1 milioni per il 2014 e a 20 milioni a decorrere dal 2015
mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa all’8 per mille IRPEF di competenza statale,
di cui alla legge n. 222/1985. |
Emendamenti al decreto-legge n. 35/2013 (A.C.
676-A)
approvati dall’Assemblea della Camera
Articolo 1 Pagamenti
dei debiti degli enti locali
Estremi |
Proponente |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
1.100 |
Commissione |
|
14.5 |
Modifica il comma 5, che prevede la possibilità per gli enti locali - nelle more
dell’emanazione del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del
15 maggio 2013 che dovrà ripartire tra gli enti gli importi dei pagamenti da
escludere dal patto di stabilità – di poter effettuare da subito i pagamenti
dei debiti, nel limite massimo del 13% delle disponibilità liquide detenute
presso la tesoreria al 31 marzo 2013, non oltre il limite del 50% degli spazi
finanziari comunicati alla Ragioneria generale entro il 30 aprile 2013. L’emendamento è volto a precisare il concetto di tesoreria presso cui
sono detenute le disponibilità liquide degli enti, eliminandone l’attributo
“statale”, al fine di poter riferire la norma a tutti gli enti locali, anche
a quelli delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, che
detengono le loro disponibilità liquide non nella tesoreria statale ma nella
tesoreria regionale. |
1.11 rif. |
Marguerettaz |
|
|
Aggiunge il
comma 17-bis il quale reca
le disposizioni per l’attuazione delle misure di cui all’articolo 1 agli enti locali rientranti nel territorio
delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza
locale, precisando che tali enti locali devono
effettuare la comunicazione di
cui al comma 2 - relativa alla richiesta degli spazi finanziari di cui
necessitano per sostenere il pagamento dei debiti maturati alla data del 31
dicembre 2012 – non direttamente alla Ragioneria generale dello Stato
mediante l’apposito sistema web (come previsto per gli altri enti locali) ma alle regioni e alle province autonome,
che ne curano poi la trasmissione alla Ragioneria generale dello Stato. |
Articolo 1-bis Patto verticale incentivato
Estremi |
Proponente |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
1-bis.1 |
Rughetti |
|
14.5 |
Modifica il comma 1,
lettera a), nella parte in cui novella il comma 124 dell’articolo 1
della legge n. 228/2012, riguardante le modalità di utilizzo degli spazi
ceduti dalle regioni agli enti locali nell’ambito del patto verticale, estendendo l’utilizzo da parte degli
enti locali degli spazi finanziari ceduti
dalle regioni al pagamento di tutte le obbligazioni assunte dagli
enti locali, anche oltre la data del 31 dicembre 2012, prima indicata dal
testo. |
Articolo 6 Altre disposizioni per favorire i
pagamenti delle pubbliche amministrazioni
Estremi |
Proponente |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
6.6 rif. |
Palese |
|
14.5 |
Modifica il comma 5, il quale, a tutela del vincolo di destinazione delle risorse, non
ammette atti di sequestro o di pignoramento sulle somme destinate ai
pagamenti delle pubbliche amministrazioni. In particolare, aggiunge nel citato comma 5 un periodo, il quale stabilisce
che, nelle regioni sottoposte a piani
di rientro, qualora siano stati stipulati accordi di natura transattiva,
sono sospese, fino al 30 giugno 2014,
le azioni esecutive sulle somme destinate ai pagamenti da
effettuarsi in attuazione dei piani predisposti dal commissario ad acta a conclusione della procedura
di ricognizione dei debiti nel settore
sanitario. I piani di pagamento tutelati sono soltanto quelli
sottoscritti entro la data di entrata in vigore della legge di conversione
del decreto in esame. Le azioni
esecutive sono sospese anche
se effettuate presso i tesorieri delle aziende del Servizio
sanitario regionale e presso le centrali
uniche di pagamento istituite secondo disposizioni di legge. Si ricorda che le regioni sottoposte a piano di rientro e
commissariate sono al momento: Lazio/Abruzzo/Molise/Campania e Calabria. |
Articolo 7 Ricognizione dei debiti contratti
dalle pubbliche amministrazioni
Estremi |
Proponente |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
7.100 |
Commissione |
|
14.5 |
Modifica il comma 5,
relativo alle sanzioni per il mancato adempimento da parte delle pubbliche
amministrazioni debitrici di somme per somministrazioni forniture e appalti
delle disposizioni di cui al “precedente comma”, introducendo – in luogo di
tale locuzione - l’esplicito richiamo al mancato adempimento delle
disposizioni di cui al comma 4. |
7. 101 0.7.101.1 |
Commissione Zanetti |
|
14.5 |
Aggiunge il comma 7-quater, il quale in sostanza introduce la
previsione della pubblicazione,
con cadenza mensile, sul sito
istituzionale del Ministero
dell’economia, dell’andamento dei
pagamenti dei debiti certificati dalle amministrazioni pubbliche per
somministrazioni forniture e appalti, ai sensi del comma 4 e (sub. em. 0.7.101.1.)del comma 4-bis . Si ricorda che,
ai sensi del comma 4 e comma 4-bis dell’articolo 7, le amministrazioni
pubbliche debitrici soggette alla certificazione del proprio debito ai sensi
della normativa vigente, comunicano sulla piattaforma elettronica: §
entro il 15
settembre 2013, i debiti per somministrazioni forniture appalti certi liquidi
ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012 (comma 4) §
a decorrere dal 1 gennaio 2014, entro il 30
aprile di ciascun anno i debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data
del 31 dicembre dell’anno precedente (comma 4-bis) Le
amministrazioni certificatrici, ai sensi del comma 7-bis, sono poi
tenute ad a registrare sulla piattaforma i dati del pagamento,
contestualmente all’effettuazione dello stesso. Il nuovo comma 7-quater dunque
dispone che, a decorrere dal 30 settembre 2013, nel sito
istituzionale del Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base dei
dati registrati nella piattaforma elettronica, sono pubblicati con cadenza mensile i dati relativi all’andamento dei pagamenti dei debiti certificati
per somministrazioni forniture e appalti che le amministrazioni pubbliche
hanno indicato e aggiornato sulla piattaforma elettronica ai sensi del comma
4 e del comma 4-bis. |
Articolo 12 Copertura
finanziaria
Estremi |
Proponente |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
12.100 |
Commissione |
|
14.5 |
Modifica il comma 3, lettera e-quinquies), in
cui si pone quota parte della copertura finanziaria degli oneri connessi ai
maggiori interessi sul debito pubblico conseguenti
all’introduzione dell’articolo 1-bis
relativo al Patto verticale integrato –
specificamente 12 milioni a decorrere
dal 2015 – a valere sulle risorse di parte corrente destinate alla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. L’emendamento è volto a sostituire
le modalità di copertura dei suddetti oneri, ponendoli a valere sull’autorizzazione
di spesa relativa alle indennità di servizio all'estero del personale
diplomatico, di cui all’articolo 171 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18. Ai
fini dell’attuazione di tale norma, si rinvia ad un decreto del Ministro
degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, l’adozione delle misure aventi incidenza sui relativi trattamenti
economici corrisposti ai sensi del citato articolo 171 del D.P.R. n. 18/1967. |