Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento bilancio | ||||||
Titolo: | Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione - D.L. 35/2013 - A.C. 676 - Sintesi degli emendamenti approvati dalla V Commissione Bilancio | ||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 1 Progressivo: 1 | ||||||
Data: | 13/05/2013 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | V-Bilancio, Tesoro e programmazione |
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Camera dei deputati |
XVII LEGISLATURA |
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Documentazione per l’esame di |
Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti D.L. 35/2013 - A.C. 676 |
Sintesi degli
emendamenti approvati dalla V Commissione Bilancio |
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n. 1/1 |
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13 maggio 2013 |
Servizio
responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Bilancio ( 066760-9932 – * st_bilancio@camera.it |
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Il presente dossier reca una sintesi degli
emendamenti approvati nel corso dell’esame in sede referente dalla V
Commissione Bilancio. Per ogni emendamento vengono indicati il
numero di presentazione, il presentatore, la data dell’approvazione e una
breve sintesi dell'oggetto della modifica, nonché, per gli emendamenti di
iniziativa parlamentare, il gruppo di appartenenza del presentatore
dell’emendamento. |
La
documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle
esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e
dei parlamentari. |
File: D13035a.doc |
I N D
I C E
Titolo |
A.C. 676 |
A.C. 676-A |
Pagamenti dei debiti degli enti locali |
1, co. 1,
2-17 |
1, co.1,
2-17 |
Esclusione dai vincoli del patto di stabilità
interno per l’anno 2013 dei pagamenti di parte capitale da parte di enti
locali commissariati |
|
1, co. 1-bis – 1-ter |
Patto verticale incentivato |
|
1-bis |
Pagamenti dei debiti delle regioni e delle province
autonome |
2 |
2 |
Pagamenti dei debiti degli enti del servizio
sanitario nazionale - SSN |
3 |
3 |
Modifiche all’articolo 1, comma 34-bis, della legge |
|
3-bis |
Verifica equilibri strutturali delle regioni |
4 |
4 |
Pagamento dei debiti delle Amministrazioni dello
Stato |
5 |
5 |
Ordine di priorità nel pagamento dei debiti |
6, co. 1 |
6, co. 1 |
Convenzioni con il sistema creditizio per il
monitoraggio dell’impiego della liquidità derivante dal pagamento dei crediti
ceduti e dal recupero delle risorse da parte delle imprese |
|
6, co. 1-bis |
Destinazione prioritaria dei pagamenti effettuati
dalle amministrazioni pubbliche in favore di enti, società o organismi a
totale partecipazione pubblica |
|
6, co. 1-ter |
Ammortamento delle anticipazioni di liquidità e
piani dei pagamenti |
6, co. 2-4 |
6, co. 2-4 |
Impignorabilità delle somme per pagamenti della P.A |
6, co. 5-7 |
6, co. 5-7 |
Tempi e modalità dei pagamenti |
6, co. 8-11 |
6, co. 8-11 |
Facoltà di intervento
sostitutivo dello Stato in caso di inadempienza delle regioni e degli enti
locali |
|
6, co. 11-bis |
Accertamento della regolarità contributiva |
|
6, co. 11-ter |
Piano finanziario
pluriennale dei pagamenti |
|
6, co. 11-quater |
Sospensione dei lavori per mancato pagamento del
corrispettivo |
|
6-bis |
Ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche
amministrazioni |
7, co. 1-9 |
7, co.1-9 |
Obbligo di comunicazione annuale dell’elenco dei
debiti commerciali |
|
7, co. 4-bis |
Obbligo di registrazione dei pagamenti sulla
piattaforma elettronica |
|
7, co. 7-bis |
Estensione soggettiva dell’obbligo di comunicazione
dell’elenco completo dei debiti maturati al 31 dicembre 2012 |
|
7, co. 7-ter |
Relazione sullo stato di attuazione del decreto
legge allegata alla Nota di aggiornamento del DEF 2013 |
|
7, co. 9-bis |
Semplificazione e detassazione della cessione dei
crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni |
8 |
8 |
Modifiche alle procedure per la compensazione di
crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo |
|
9, co. 01-02 |
Compensazioni tra certificazioni e crediti tributari |
9, co. 1 e 2 |
9, co. 1 e 2 |
Introduzione di un elenco dei crediti da allegare
alla dichiarazione dei redditi |
|
9, co. 2-bis |
Nuova modalità di riduzione delle risorse
provinciali |
10, co. 1 |
10, co. 1 |
Disposizioni in materia di Tares |
10, co. 2-3 |
10, co. 2,
2-bis, 3 |
Disposizioni in materia di IMU |
10, co. 4 |
10, co. 4 |
Norma di interpretazione
autentica dell’articolo 12, comma 1-quater,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 |
|
10-bis |
Misure per l’equilibrio finanziario della Regione
Siciliana |
11, co. 1-5 |
11, co. 1-5 |
Misure per l’equilibrio finanziario del settore del
trasporto pubblico locale della Regione Piemonte |
11, co. 6-7 |
11, co. 6-7 |
Utilizzo delle risorse regionali del Fondo per lo
sviluppo e la coesione da parte delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome |
11, co. 8 |
11, co. 8 |
Copertura finanziaria |
12 |
12 |
Emendamenti al decreto-legge n. 35/2013 (A.C.
676)
approvati dalla V Commissione Bilancio della Camera
Articolo 1 Pagamenti
dei debiti degli enti locali
Estremi |
Proponente |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
1.179 NF |
Relatori |
|
9.5 antim. |
Sostituisce il comma 1 che dispone
l’allentamento dei vincoli del patto di stabilità interno per gli enti locali
per l’anno 2013 per un importo complessivo di 5 miliardi di euro, ai fini del
pagamento dei debiti di parte capitale degli enti locali. La nuova formulazione del comma precisa,
rispetto alla precedente formulazione,
le tipologie di debiti il cui pagamento viene escluso dai vincoli del
patto: -
debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili
alla data del -
debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa
fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il -
debiti di parte capitale riconosciuti alla data del
31 dicembre 2012, ovvero che presentavano, alla
medesima data, i requisiti per il loro riconoscimento, quali debiti fuori bilancio ai sensi
dell’art. 194 del TUEL, di cui al D.Lgs. n. 267/2000. In sostanza, la nuova formulazione è volta ad esplicitare che
l’esclusione dal patto opera per i pagamenti di debiti di parte capitale sia iscritti
in bilancio che fuori bilancio, precisando, rispetto alla precedente
formulazione, che in essi rientrano anche i debiti di parte capitale che alla
data del 31 dicembre 2012 presentavano i requisiti per il loro riconoscimento
quali debiti fuori bilancio. |
1.114 NF |
Moscatt |
PD |
13.5 ant. |
Aggiunge il comma 1-bis che
prevede l’ulteriore esclusione dai
vincoli del patto di stabilità
interno per l’anno 2013 dei pagamenti
di obbligazioni giuridiche verso terzi
di parte capitale assunte alla data del Si tratta dei trasferimenti autorizzati dalla legge finanziaria per il
In particolare, si tratta: §
dei contributi concessi agli enti commissariati quale rimborso degli oneri relativi alle Commissioni straordinarie nominate a seguito dello scioglimento dei
consigli comunali e provinciali che, a decorrere dal 2007, sono stati posti a
carico del bilancio dello
Stato. Tali importi devono essere destinati dagli enti locali a spese
di investimento (ai sensi del comma 704 dell'articolo 1 della legge n.
296/2006); §
dei contributi autorizzati
in favore dei suddetti enti locali commissariati per la realizzazione o manutenzione di opere pubbliche (ai sensi del
comma 707 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006). Aggiunge il comma 1-ter, il
quale reca la copertura finanziaria degli oneri recati dal comma precedente,
valutati in 2,5 milioni di euro,
ponendoli a carico delle risorse del
Fondo per interventi strutturali di finanza pubblica (FISPE), di cui
all’articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282/2004. |
1.181 |
Relatori |
|
13.5 ant. |
Modifica il comma 3, recante le
modalità per l’individuazione, con appositi decreti del MEF, degli importi dei
pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno per ciascun ente locale
sulla base delle comunicazioni pervenute al MEF, aggiungendo la previsione
che gli eventuali spazi finanziari non
distribuiti sono attribuiti, proporzionalmente, agli enti locali per escludere dal patto i pagamenti
effettuati prima del Si ricorda che il comma 3 scagliona in due fasi
l’individuazione degli importi dei pagamenti dei debiti da escludere, per
ciascun ente locale, dal patto di stabilità interno: entro il L’emendamento
è volto, in sostanza, a precisare che gli spazi finanziari complessivamente
messi a disposizione per l’allentamento dei vincoli del Patto (5 miliardi di
euro) sono assegnati agli enti locali prioritariamente
per consentire il pagamento dei
debiti maturati al Modifica il comma 4, il quale
prevede sanzioni nell’ipotesi in cui le sezioni
giurisdizionali della Corte dei Conti accertino che gli enti locali,
senza giustificato motivo, non abbiano chiesto gli spazi finanziari ovvero
non abbiano proceduto ai pagamenti in relazione agli spazi finanziari
richiesti, precisando che tale potere
di accertamento si esplica sia con riferimento al rispetto delle modalità
di cui al comma 2 che del comma 3
del provvedimento, come sopra modificato. |
1.20 |
Rughetti |
PD |
13.5 ant. |
Modifica il comma 3 introducendo
il criterio cronologico per singolo
comune ai fini della liquidazione
dei pagamenti dei debiti di parte capitale degli enti locali, di cui
all’articolo in esame. |
1.170 NF |
Buttiglione |
SCpI |
9.5 antim. |
Modifica il comma 4 relativo all’irrogazione di sanzioni pecunarie da parte della Corte
dei conti nei confronti dei responsabili dei servizi, in caso di
ingiustificata inadempienza degli enti locali ai previsti obblighi di
richiesta di spazi finanziari per procedere ai pagamenti dei debiti di parte
capitale, precisando che le Sezioni giurisdizionali della Corte procedono all’accertamento di tali inadempienze anche indipendentemente dalla segnalazione in tal senso del
collegio dei revisori dei conti. |
1.63 1.100 1.105 1.142 1.159 1.167 |
Borghesi Calabria Palese Marchi Rughetti Sorial Buttiglione |
Lega PdL PdL PD PD M5S SCpI |
9.5 antim. |
Modifica il comma 9 il quale prevede un innalzamento
dei limiti massimi di concessione di anticipazioni di tesoreria da
parte del tesoriere su richiesta dell’ente locale (da tre a cinque dodicesimi
delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente) sino alla data del 30 settembre 2013. La
modifica è volta ad eliminare la
disposizione che vincolava
l’utilizzo di tale maggiore
anticipazione, per i comuni, ad
una quota corrispondente delle entrate
dell’imposta municipale propria per l’anno 2013 e, per le province, ad una quota dell’imposta sulle assicurazioni contro la
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore,
esclusi i ciclomotori, per l’anno 2013. |
1.182 NF |
Relatori |
|
13.5 pom. |
Modifica il comma 10 ridefinendo la
dotazione complessiva del Fondo per
assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili, istituto presso il Ministero dell’economia che viene ridotta da 10 a 9,528 miliardi per
l’anno 2013 e da 16 a 14,728 miliardi per l’anno 2014. Tale riduzione viene
imputata, specificamente, alla Sezione
del Fondo destinata ad assicurare la liquidità
alle regioni e alle province
autonome per pagamenti di debiti
diversi da quelli finanziari e sanitari, che diminuisce da 3 a 2,528
miliardi per il 2013 e da 5 a 3,728 miliardi per l’anno 2014. La riduzione
della sezione regionale (e, di conseguenza, della dotazione dell'intero
fondo), pari a 472.006.281 euro per il
2013 e a 1.272.006.281 euro per il
2014, è funzionale a garantire la copertura finanziaria degli oneri
recati dall’articolo 1-bis,
introdotto dall’emendamento, relativo al Patto verticale incentivato. Aggiunge
l’articolo 1-bis, recante disposizioni in tema di “Patto
verticale incentivato” che modifica
la disciplina del patto di stabilità regionalizzato verticale introdotta
dai commi 122-126 della legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228/2012) al
fine di estendere al 2014 ed aumentare
l'incentivazione statale a questa forma di flessibilità regionale del
patto, che consente ai comuni ed alle province del territorio regionale di
rimodulare gli obiettivi del patto di stabilità. Secondo quella
disciplina, infatti, ciascuna regione può autorizzare gli enti locali
compresi nel proprio territorio a peggiorare il saldo programmatico,
consentendo un aumento dei pagamenti in conto capitale e procedere,
contestualmente, alla rideterminazione del proprio obiettivo di risparmio per
un ammontare pari all'entità complessiva dei pagamenti in conto capitale
autorizzati, al fine di garantire – considerando insieme regione ed enti
locali - il rispetto degli obiettivi finanziari. Alla
disciplina del patto regionalizzato sono apportate le seguenti modifiche: § il contributo
di 800 milioni di euro per il 2013 alle regioni a statuto ordinario, alla
Regione siciliana ed alla Sardegna previsto dal comma 122 viene portato a 1.272.006.281
euro complessivi per ciascuno degli anni 2013 e 2014. La diminuzione di 472 milioni di euro, operata per il 2013, nella
sezione del fondo destinata alle regioni, costituisce la differenza tra 1.272
milioni di euro e gli 800 milioni già stanziati nella legge di stabilità 2013.
La ripartizione tra le regioni in riferimento all'anno 2013 è riportata nella
Tabella allegata al testo che
sostituisce la Tabella 1 allegata alla legge di stabilità 2013; § di conseguenza sono modificati gli importi delle due quote previste dal comma 123: una, pari al 75% dell'importo complessivo, da
destinare alla rimodulazione degli obiettivi del patto dei comuni (che passa da 600 milioni di
euro a 954.004.710 euro); l'altra, destinata alla rimodulazione degli obiettivi
del patto delle province, pari al 25% dell'importo complessivo (che
passa da 200 milioni di euro a 318.001.570 euro). A differenza della
precedente disciplina, inoltre, la norma in esame dispone che almeno il 50% della quota riservata alla
rimodulazione del patto dei comuni deve essere riservata ai piccoli comuni con popolazione da 1.000
a 5.000 abitanti, soggetti al patto di stabilità dal 2013; viene inoltre
modificato il termine entro cui sancire l'accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni con il quale possono
essere modificati gli importi di ciascuna regione (riportati nella tabella di
cui sopra), ad invarianza degli importi complessivi, portandolo dal 30 aprile
2013 al 30 giugno 2013; § la modifica al comma
124, riguardante le modalità di utilizzo degli spazi ceduti dalle regioni
agli enti locali, restringe e specifica l'utilizzo da parte di province e
comuni degli spazi finanziari ceduti dalle regioni; questi devono infatti
favorire il pagamento di obbligazioni di parte capitale alla data del 31 dicembre
2012 (a fronte della più generale disposizione che prima consentiva pagamenti
dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori); si ricorda a
tale proposito che ai sensi del comma 124 è la regione che deve 'coprire' lo
spazio finanziario ceduto agli enti locali e il contributo disposto dal comma
122 è destinato appunto a coprire l'83,33% della quota ceduta agli enti
locali; § viene infine modificato il termine disposto dal comma 125 per la comunicazione al
Ministero dell'economia e delle finanze, da parte delle regioni, di tutti gli
elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento
dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. In riferimento al 2013, il
termine è spostato dal 31 maggio al 30 giugno ed è aggiunto il termine del 31
maggio per il 2014. Modifica l’articolo 12, relativo alla copertura
finanziaria, aumentando, in
conseguenza della previsione del contributo al patto verticale, la stima
degli oneri derivanti dai maggiori
interessi del debito pubblico
connessi alla emissione di titoli di Stato finalizzati al pagamento dei
debiti della P.A., di 17,1 milioni di
euro nel 2014 (da 559,5 a 576,6 milioni) e di 70,35 milioni a decorrere dall’anno 2015 (da 570,45 a 640,8
milioni). Cfr. la
scheda relativa all’articolo 12. |
0.1.182.1 |
Guerra |
PD |
13.5 ant. |
Modifica l’emendamento
1.182, con riferimento
all’articolo 1-bis precisando che
il contributo incentivante per l’attivazione del patto verticale sia concesso
alle regioni in ciascuno degli anni 2013 e 2014. |
1.78 |
Vignali |
PdL |
9.5 antim. |
Sostituisce il comma 14, recante
la disposizione che prevede l’obbligo per gli enti locali di procedere alla
immediata estinzione dei debiti pagati con le anticipazioni di liquidità di
cui al comma 13, successivamente all’atto di erogazione dell’anticipazione
medesima. La nuova formulazione del comma prevede che gli enti locali debbano
procedere alla immediata estinzione
dei debiti all’atto dell’erogazione e
in ogni caso entro e non oltre i
successivi 30 giorni dall’atto di erogazione. La nuova formulazione tiene inoltre ferma la
disposizione che impegna gli enti locali interessati a fornire alla Cassa
depositi e prestiti formale certificazione dell’avvenuto pagamento e
dell’effettuazione delle relative registrazioni contabili, specificando che
la certificazione è fornita a Cassa dal responsabile finanziario dell'ente. |
1.54 1.97 1.130 |
Squeri Calabria Rughetti |
PdL PdL PD |
9.5 antim. |
Modifica il comma 15 ampliando il termine per la modifica del
piano di riequilibrio da parte degli enti locali che, avendo deliberato
il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui
all’articolo 243-ter del TUEL,
hanno richiesto alla Cassa depositi e prestiti l’anticipazione di liquidità
da destinare al pagamento dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla
data del 31 dicembre 2012, fissandolo in 60
giorni (in luogo dei 30 previsti dal testo originario) a partire dalla
data di concessione della suddetta anticipazione. |
Articolo 2 Pagamenti dei debiti delle regioni
e delle province autonome
Estremi |
Proponente |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
2.2 2.33 2.37 |
Marcon Antezza Borghesi |
SEL PD Lega |
9.5 pom. |
Modifica il comma 1, relativo alla concessione di anticipazioni di somme da parte del
Ministero dell’economia in favore delle regioni che non possono far fronte al
pagamento dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2012 per carenza di
liquidità, precisando che la richiesta di anticipazione di somme è effettuata in deroga – oltre che al limite 'ordinario' per le annualità di
ammortamento stabilito dalla legge n. 281/1970 come già previsto nel decreto
legge – anche a quanto previsto dall’articolo
32, comma 24, lettera b), della
legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011) in materia di indebitamento
per investimenti. La norma richiamata, nell'ambito della disciplina
sanzonatoria del patto di stabilità per le regioni e le province autonome,
considera adempiente la regione il cui mancato raggiungimento degli obiettivi
sia determinato dalla maggiore spesa per interventi correlati ai
finanziamenti dell'Unione europea e realizzati con la quota di finanziamento
nazionale, a condizione - tra l'altro - che nell'anno successivo a quello del
mancato obiettivo, la regione non ricorra all'indebitamento per investimenti.
|
2.69 |
Relatori |
|
9.5 pom. |
Modifica il comma 2, relativo alle misure attuative per la ripartizione tra le regioni
delle somme concesse in anticipazione per il pagamento dei debiti non
sanitari maturati alla data del 31 dicembre 2012, sopprimendo la previsione
dell’adozione entro il 15 febbraio
2014 di un secondo decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze con cui stabilire le somme da concedere proporzionalmente a ciascuna regione quale
anticipazione per l’anno 2014. In sostanza, a seguito della modifica in
esame, si prevede un unico decreto,
da emanarsi entro il 15 maggio 2013, con il quale il Ministero dell’economia
provvederà a definire per ciascuna regione le somme da anticipare sia
nell’anno 2013 che nell’anno 2014. |
2.35 NF |
Marchi |
PD |
13.5 ant. |
Modifica il comma 6, concernente i debiti nei confronti degli enti locali,
per i quali viene specificato che due terzi dei debiti inseriti nel piano di
pagamento della regione devono avere ad oggetto residui passivi, anche
perenti, nei confronti degli enti locali, nel limite dei corrispondenti
residui attivi degli enti locali stessi. Gli enti locali, a loro volta,
dovranno utilizzare le risorse ricevute in tal modo dalla regione,
prioritariamente per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili
maturati al 31 dicembre 2012. L'emendamento
aggiunge a tali disposizioni un periodo, il quale dispone che limitatamente alla Regione siciliana,
la norma si applica anche per le somme assegnate agli enti locali e accreditate sui conti correnti di
tesoreria della regione. |
2.13 2.38 |
Di Salvo Marchi |
SEL PD |
9.5 pom. |
Modifica il comma 9, relativo al monitoraggio dell’utilizzo da parte delle regioni delle
somme concesse in deroga al patto di stabilità interno, a valere sul cofinanziamento
nazionale dei fondi strutturali. La modifica è
volta a precisare che tale monitoraggio,
effettuato dal Ministero dello sviluppo economico entro il 15 settembre di
ciascuno degli anni 2013 e 2014, sull’utilizzo
del plafond di spesa assegnato a ciascuna regione e provincia
autonoma - in deroga al patto a valere sulle risorse dei cofinanziamenti
nazionali dei fondi strutturali comunitari - deve far riferimento alla data del 31 luglio (in luogo del 30 giugno). Si
ricorda, al riguardo, che il monitoraggio in questione - effettuato sulla
base dei dati acquisiti dalla Ragioneria generale dello Stato nell'ambito del
monitoraggio del patto di stabilità - ha lo scopo di verificare l'utilizzo
delle risorse, a valere sul cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali
escluse dal patto di stabilità interno ai sensi dell’articolo 3 del D.L. n.
201/2011, da parte delle regioni e province autonome al fine di una eventuale
rimodulazione del quadro di riparto del limite complessivo di spesa. Sulla
base delle effettive esigenze di cassa di ciascuna regione, e qualora venga
riscontrato per alcune di esse un’insufficienza e per altre un’eccedenza del plafond di spesa assegnato, con
decreto direttoriale si provvede alla rimodulazione del riparto al fine di
assegnare un maggiore o minore spazio finanziario alle regioni, commisurato
alla effettiva capacità di spesa registrata nel semestre di riferimento. |
Articolo 3 Pagamenti dei debiti degli enti del
servizio sanitario nazionale-SSN
Estremi |
Proponente |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
3.4 3.19 3.20 |
Marcon Cenni Borghesi |
SEL PD Lega |
9.5 pom. |
Modifica il comma 4, relativo alle modalità di trasmissione al Ministero dell’economia
della istanza di accesso all’anticipazione
di liquidità da parte delle regioni per il pagamento dei debiti sanitari, precisando – con disposizione
analoga a quella inserita all’articolo 2, comma 1, dall’emendamento 2.2 con
riguardo ai debiti delle regioni - che la richiesta al Ministero è effettuata
dalle regioni e dalle province autonome che non possono farvi fronte per
carenza di liquidità, in deroga -
oltre che al limite 'ordinario' per le annualità di ammortamento stabilito
dalla legge 281/1970 - come già previsto nel decreto legge – anche a quanto
previsto dall’articolo 32, comma 24,
lettera b), della legge di
stabilità 2012 (legge n. 183/2011) in materia di indebitamento per
investimenti. La norma richiamata, nell'ambito della disciplina sanzonatoria
del patto di stabilità per le regioni e le province autonome, considera
adempiente al patto la regione il cui mancato raggiungimento degli obiettivi
sia determinato dalla maggiore spesa per interventi correlati ai
finanziamenti dell'Unione europea e realizzati con la quota di finanziamento
nazionale, a condizione - tra l'altro - che nell'anno successivo a quello del
mancato obiettivo, la regione non ricorra all'indebitamento per investimenti. |
3.31 NF |
Sorial |
M5S |
9.5 pom. |
Modifica il comma 5 che disciplina le condizioni
per l’erogazione alle regioni dell’anticipazione di liquidità. La
modifica introdotta incide sulla lettera
a), che condiziona l’erogazione delle anticipazioni alla predisposizione,
da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di
copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità. Con la
modifica introdotta vengono indicate come prioritarie le anticipazioni volte alla riduzione della spesa
corrente. |
|
||||
3.03 |
Relatori |
|
13.5 ant. |
Introduce l’articolo 3-bis, recante “Modifiche all’articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”. L’articolo, aggiungendo un periodo al comma 34-bis della legge n. 662/1996 (finanziaria 1997), è diretto ad incrementare
l’efficienza, a decorrere dal 2013,
del pagamento dell’acconto - del 70 per cento - sul finanziamento del
Servizio sanitario nazionale destinato al perseguimento degli obiettivi del
Piano sanitario nazionale, correlandolo al raggiungimento dell’Intesa in Conferenza
Stato-regioni, rispetto all’adozione della deliberazione CIPE, in analogia a
quanto avviene per il cosiddetto finanziamento indistinto. |
Articolo 6 Altre disposizioni per favorire i
pagamenti delle pubbliche amministrazioni
Estremi |
Proponente |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
6.67 |
Relatori |
|
13.5 ant. |
Modifica il comma 1, il quale sancisce un criterio di priorità nei pagamenti delle
pubbliche amministrazioni di cui al Capo I. Essi devono essere effettuati
dando la precedenza ai crediti non oggetto di cessione pro soluto, e, tra essi, al credito più antico, come risultante
dalla fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento. L’emendamento precisa che l’età del credito è quella risultante –
oltre che dai citati documenti – anche da contratti o da accordi
transattivi eventualmente intervenuti dalle parti. |
6.6 NF |
Marcon |
SEL |
9.5 |
Aggiunge il comma 1-bis che
autorizza il Governo a promuovere la stipula di convenzioni con le associazioni di categoria del sistema creditizio aventi ad oggetto la creazione di sistemi di monitoraggio per verificare che la liquidità
derivante dal pagamento dei crediti ceduti e dal recupero di risorse
finanziarie da parte delle imprese - la cui posizione si era deteriorata a
causa del ritardo dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni -
sia impiegata a sostegno dell'economia reale e del sistema produttivo. Si prevede, altresì, che ogni dodici mesi dalla data di approvazione
della legge di conversione del decreto-legge, il Governo deve trasmettere
alle Camere una relazione concernente le convenzioni sottoscritte e i
risultati del monitoraggio. |
6.64 NF |
Relatori |
|
13.5 ant. |
Aggiunge il comma 1-ter il
quale prevede che i pagamenti
effettuati dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del Capo I in favore degli enti, delle società o
degli organismi a totale partecipazione pubblica sono prioritariamente destinati al pagamento dei debiti di cui, rispettivamente, degli
articoli 1, 2, 3 e 5 del provvedimento, nei confronti dei rispettivi
creditori. La norma sembra potersi interpretare nel senso che le risorse di cui
l’ente o organismo privato a totale partecipazione pubblica è creditore ai
sensi del Capo I del provvedimento, che vengono pagate dalla pubblica
amministrazione, dovranno essere prioritariamente destinate dai medesimi
soggetti al pagamento delle stesse tipologie di debiti previste dal Capo I,
articoli 1, 2, 3 e 5 nei confronti dei relativi creditori. |
6.69 |
Relatori |
|
13.5 pom. |
Modifica il comma 6, il quale interviene sulla “legge Pinto” (L. n. 89/2001 - Equa
riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo), introducendovi
l’articolo 5-quinquies, relativo,
tra l’altro, alla disciplina dell’impignorabilità dei fondi destinati al
pagamento degli indennizzi per violazione del termine di ragionevole durata
del processo e del cosiddetto pignoramento contabile. L’emendamento modifica dunque il nuovo articolo 5-quinquies: § al comma 1, prevedendo la
rilevabilità d’ufficio della nullità
degli eventuali atti esecutivi
ammessi su somme liquidate a norma della legge 89/2001; § riformula il primo
periodo del comma 2, precisando che l’impignorabilità
prevista dall’articolo 1, commi 294-bis
e 294-ter, della legge finanziaria
per il 2006 (legge n. 266/2005) va
riferita ai fondi, alle aperture
di credito ed alle contabilità
speciali destinati al pagamento di indennità liquidate ai sensi della medesima
legge Pinto. |
6.70 |
Relatori |
|
13.5 pom. |
Modifica il comma 9 concernente la comunicazione ai creditori, da parte delle
amministrazioni pubbliche, entro il 30 giugno 2013, anche mediante posta
elettronica, dell’importo e della data entro la quale verranno effettuati i
pagamenti. L’emendamento precisa, con la evidente finalità di garantire la certezza
e l’integrità dell’invio della comunicazione in questione ai destinatari della
stessa, che: -
debba trattarsi della posta
elettronica certificata inserita nell’Indice nazionale degli indirizzi
PEC delle imprese e dei professionisti, come disciplinata dal Codice
dell’amministrazione digitale (D.Lgs. n.82/2005); -
la comunicazione debba essere sottoscritta
dal dirigente responsabile dell’ufficio competente, con firma elettronica
idonea a garantire l’identificabilità dell’autore e l’integrità e
l’immodificabilità del documento, ovvero con firma digitale, ai sensi del
Codice sopradetto. |
6.11 6.44 |
Vignali G. Galli |
PdL PD |
9.5 |
Sostituisce il comma 11 apportando
tre modifiche: §
viene introdotto un nuovo periodo all’inizio del comma che pone l’obbligo alle amministrazioni
competenti di pubblicare nei
propri siti internet i provvedimenti relativi ai pagamenti dei
debiti della pubblica amministrazione con le modalità di cui al decreto
legislativo 33/2013 (che introduce una disciplina generale in materia di
trasparenza e di pubblicità da parte delle p.a., secondo modalità che
dovranno essere definite dal Dipartimento della funzione pubblica); §
viene introdotto un ulteriore nuovo periodo all’inizio del comma che
esclude l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 17 della legge
400/1988 ai fini dell’adozione dei decreti e dei provvedimenti attuativi del
Capo I. Si segnala che tale periodo
aggiuntivo risulta soppresso a
seguito dell’approvazione dell’emendamento 6.65 NF dei Relatori; §
viene esclusa la
trasmissione alla Corte dei conti,
per il controllo preventivo, dei
decreti di riparto tra gli enti interessati delle anticipazioni di liquidità previste dagli articoli da 1 a
3. |
6.65 NF |
Relatori |
|
13.5 ant. |
Modifica il comma 11 introducendovi la previsione che i decreti e i provvedimenti previsti
dal Capo I (articoli da 1 a 6) hanno natura non regolamentare. Conseguentemente sopprime il secondo periodo del comma 11, come sostituito dai due
emendamenti identici em. 6.11 ed em. 6.44, laddove si prevede che per
l’adozione degli atti di cui sopra non si applicano le disposizioni sulle
fonti regolamentari di cui all’articolo 17 della legge n. 400/1988. |
6.10 6.46 |
Vignali Marchi |
PdL PD |
9.5 |
Aggiunge il comma 11-bis che prevede la facoltà di intervento sostitutivo dello Stato
(ai sensi dell’art. 8 della legge n. 131/2003) in caso di inadempienza delle regioni e degli enti
locali. Tale facoltà sembra
configurare un potere-dovere in quanto la successiva previsione di nomina
di un commissario governativo - in caso di mancata adozione degli atti di cui
all'articolo 1, comma 2 (comunicazione entro il 30 aprile 2013 da parte degli
enti locali degli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i
pagamenti di debiti), all'articolo 2, comma 1 (richiesta da parte delle regioni
al Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 30 aprile 2013, di anticipazione
di somme da destinare ai pagamenti dei debiti) e comma 3 (adempimenti delle
regioni necessari al fine dell'erogazione delle somme) e all'articolo 3, comma
4 (richiesta di accesso delle regioni alle somme assegnate) e comma 5 (predisposizione
da parte delle regioni di misure, anche legislative, per assicurare copertura
annuale del rimborso dell’anticipazione di liquidità e la
presentazione del piano relativo al pagamento dei debiti) – è formulata in termini prescrittivi. |
6.61
NF 6.5
NF 6.29
NF 6.45
NF 6.48
NF 6.56
NF |
Relatori Marcon Vignali G. Galli Sorial Buttiglione |
SEL PdL PD M5S SCpI |
9.5 |
Aggiunge il comma 11-ter il
quale prevede che, ai fini dei pagamenti al Capo III, l'accertamento della regolarità contributiva, da realizzarsi attraverso
la trasmissione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.,
cioè il documento attestante la regolarità dei versamenti dovuti agli
Istituti previdenziali e, per i datori di lavoro dell'edilizia, la regolarità
dei versamenti dovuti alle Casse edili) da parte degli operatori economici
alle amministrazioni giudicatrici, o di acquisizione d’ufficio dello stesso
da parte di queste ultime, venga effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura o di
richiesta equivalente di pagamento. Nel caso in cui tale accertamento evidenzi un’inadempienza contributiva,
trovano applicazione le
disposizioni in materia di intervento sostitutivo della stazione appaltante
in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore, di cui
all'articolo 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione
del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture),
che prevedono, in particolare, il trattenimento dal certificato di pagamento
dell'importo corrispondente all'inadempienza, con conseguente pagamento di
quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il D.U.R.C., da parte di
specifici soggetti, direttamente agli enti previdenziali e assicurativi,
compresa, nei lavori, la cassa edile. Al riguardo, si ricorda che l’articolo 13-bis, comma 5, del D.L. 52/2012, recante disposizioni urgenti per
la razionalizzazione della spesa pubblica, ha consentito il rilascio del
D.U.R.C. anche in presenza di apposita certificazione, rilasciata secondo
specifiche modalità, che attesti la sussistenza di crediti certi, liquidi ed
esigibili, vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni per un
importo almeno pari ai versamenti contributivi accertati e non ancora versati
da parte di un medesimo soggetto. Le modalità di attuazione delle richiamate
disposizioni, che devono assicurare l'assenza di riflessi negativi sui saldi
di finanza pubblica, sono demandate ad un apposito decreto interministeriale,
attualmente in fase di emanazione. |
6.68 |
Relatori |
|
13.5 ant. |
Aggiunge il comma 11-quater, al fine di introdurre una modifica al comma 10 dell’articolo 6 del
D.L. n. 95/2012 (legge n. 135/2012), il quale dispone in via sperimentale per
il triennio 2013-2015, nelle more del riordino della disciplina sulla
gestione del bilancio dello Stato, l’obbligo da parte del dirigente
responsabile di predisposizione - in relazione a ciascun impegno relativo a
spese per somministrazioni, forniture e appalti – di un piano finanziario pluriennale sulla base del quale il medesimo
soggetto ordina e paga le spese. L’emendamento, attraverso la soppressione del riferimento a ciascun
impegno “relativo a spese per somministrazioni, forniture e appalti”, intende
attribuire al suddetto piano finanziario carattere generale. Il piano dei
pagamenti dovrà dunque essere predisposto in relazione a ciascun impegno assunto e non più
solo in relazione a ciascun impegno di spese per somministrazioni, forniture
e appalti. |
|
||||
6.01 NF 6.05 NF 6.010 NF |
Matarrese Mariani Vignali |
SCpI PD PdL |
13.5 ant. |
Aggiunge l’articolo 6-bis, recante “Sospensione dei lavori per mancato pagamento del corrispettivo”. L’articolo novella l’articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture), introducendo una norma
transitoria (comma 23-bis), che consente all’esecutore dei lavori, fino
al 31 dicembre 2015, di agire ai
sensi dell’articolo 1460 del Codice civile (promuovendo pertanto
un’eccezione di inadempimento della sua obbligazione) nel caso in cui l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato
tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 15
per cento dell’importo netto contrattuale. L’esercizio di tale azione
consente la sospensione dei lavori nel caso di inadempimento delle
obbligazioni da parte dell’amministrazione. Si rammenta che l’art. 133, comma 1, del
Codice dei contratti disciplina l’ipotesi di ritardata emissione dei
certificati di pagamento o dei titoli di spesa prescrivendo l’obbligo per la
pubblica amministrazione di corrispondere all’appaltatore interessi legali e
moratori facendo salva la facoltà dell’appaltatore medesimo – qualora
l’ammontare delle rate di acconto oggetto del ritardo riguardi il quarto dell’importo netto
contrattuale - di agire ai sensi dell’articolo 1460 del Codice civile o di
promuovere giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del
contratto. La norma transitoria introdotta dall’emendamento, pertanto, riduce dal 25 al 15 per cento del
totale dell’importo netto contrattuale l’ammontare
delle rate di acconto, per le quali si registra un ritardo dell’emissione
del certificato o del titolo di spesa ed è consentito – in relazione
all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti - all’esecutore di lavori
di agire ai sensi dell’articolo 1460 del codice civile rifiutandosi di
adempiere la sua obbligazione. |
Articolo 7 Ricognizione dei debiti contratti
dalle pubbliche amministrazioni
Estremi |
Proponente |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
7.47 |
Buttiglione |
SCpI |
9.5 |
Aggiunge il comma 4-bis volto
in sostanza a rendere permanente l’obbligo di comunicazione - da parte delle amministrazioni pubbliche
debitrici di somme per somministrazioni forniture e appalti tenute alla
certificazione dei debiti commerciali ai sensi della normativa vigente - l’elenco completo dei debiti certi liquidi ed esigibili. Tale obbligo è attualmente previsto dal comma 4 dell’articolo in esame per il solo anno 2013 e relativamente ai debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012. Secondo quanto previsto dall’emendamento in esame, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la comunicazione in questione deve avvenire annualmente - per il
tramite della piattaforma elettronica - entro il 30 aprile di ciascun anno e deve
riguardare i debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre
dell’anno precedente. In caso di inadempienza, si applica ai dirigenti
responsabili la sanzione pecuniaria di 100 euro per ogni giorno di ritardo
(di cui al comma 2 del articolo 7 in esame). |
7.51 |
Relatori |
|
13.5 ant. |
Apporta modifiche in più punti all’articolo, ed in particolare: § modifica il comma 4 relativo all’obbligo per le pubbliche amministrazioni debitrici di
somme per somministrazioni forniture e appalti tenute alla certificazione dei
debiti commerciali ai sensi della normativa vigente, di comunicare,
attraverso la piattaforma elettronica, a partire dal 1° giugno 2013 ed entro
il 15 settembre 2013, l’elenco completo dei debiti certi liquidi ed esigibili
maturati alla data del 31 dicembre 2012. L’emendamento precisa al riguardo
che si deve trattare di debiti che
non risultano estinti alla data della medesima comunicazione; § modifica il comma 6 aggiungendovi la previsione secondo la quale le pubbliche
amministrazioni possono indicare, per parte dei debiti,
ovvero per la totalità di essi, in
sede di comunicazione, la data
prevista per il pagamento. Per
tali debiti, la certificazione si intende rilasciata con apposizione della
data di pagamento, anche ai fini anche ai fini della compensazione del
credito. L’indicazione è possibile nei limiti degli spazi finanziari derivanti
dalle esclusioni dai vincoli del patto di stabilità interno disposte per gli
enti locali e per le regioni dai commi 1 e 7 dell’articolo 1, e dalle
anticipazioni di liquidità concesse a valere sul Fondo appositamente
istituito dal comma 10 dell’articolo 1 del provvedimento In relazione alle esclusioni dai vincoli del patto di stabilità nonché
alle anticipazioni, definite dopo la comunicazione dell’elenco dei debiti
commerciali ai sensi del comma 4, le amministrazioni interessate possono
aggiornare la comunicazione effettuata limitatamente ai debiti privi di data.
Le date indicate nella comunicazione non possono essere modificate in sede di
aggiornamento; § aggiunge il comma 7-bis il quale dispone che le pubbliche amministrazioni – contestualmente al
pagamento dei debiti comunicati attraverso la piattaforma elettronica -
provvedono a registrare sulla
medesima piattaforma i dati di pagamento. In caso di inadempienza si
determina responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi di quanto
previsto dal comma 5; § aggiunge il comma 7-ter il quale è volto ad estendere
l’obbligo comunicazione
dell’elenco completo dei debiti
maturati alla data del 31 dicembre 2012 (di cui al comma 4) alle pubbliche amministrazioni – diverse
da quelle già assoggettate a tale obbligo - rientranti nel conto economico consolidato della
P.A., alle amministrazioni di cui al D.Lgs.
n. 165/2001 e alle Autorità
indipendenti. A tal fine, si prevede che le amministrazioni in questione
sono tenute a registrarsi sulla piattaforma elettronica entro 20 giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge. La
comunicazione dell’elenco completo dei debiti deve essere effettuata entro il
15 settembre 2013. In caso di inadempimento dei predetti obblighi, si
applicano la sanzione pecuniaria e i principi di responsabilità disciplinare
e dirigenziale già richiamati dai commi 2 e 5 dell’articolo 7. In caso di
incompleta comunicazione è inoltre consentito al creditore di presentare
istanza di correzione o integrazione, ai sensi di quanto previsto dal comma 7
dell’articolo 7. |
7.18 7.28 |
Calabria Marchi |
PdL PD |
13.5 ant. |
Modifica il comma 9, con riferimento alla parte in cui si prevede che la legge di stabilità
per il 2014 possa autorizzare il pagamento mediante assegnazione di titoli di
Stato dei debiti delle amministrazioni pubbliche che hanno formato
oggetto di cessione da parte dei creditori nei confronti di banche od
istituti finanziari. L’emendamento precisa che si deve trattare di debiti che hanno formato
oggetto di cessioni pro-soluto perfezionate prima del 31
dicembre 2012. |
7.30 7.45 |
Marchi Tabacci |
PD Misto-CD |
13.5 ant. |
Modifica il comma 9, con riferimento alla parte in cui si prevede che la legge di stabilità
per il 2014 possa autorizzare il pagamento mediante assegnazione di titoli di
Stato dei debiti delle amministrazioni pubbliche che hanno formato
oggetto di cessione da parte dei creditori nei confronti di banche od
istituti finanziari. L’emendamento prevede che la medesima legge di stabilità 2014 possa altresì prevedere l’effettuazione
di operazioni finanziarie finalizzate
all’estinzione dei debiti certi, liquidi ed esigibili delle
amministrazioni pubbliche. |
Coord. formale |
|
|
13.5 pom. |
In sede di coordinamento formale è stato modificato il comma 9 sopprimendo la previsione della
deliberazione delle Camere in relazione all’approvazione, nell’ambito
della legge di stabilità 2014, delle misure per il pagamento dei debiti della
pubblica amministrazione attraverso assegnazione di titoli di Stato. |
7.50 |
Relatori |
|
13.5 ant. |
Aggiunge il comma 9-bis il
quale prevede che alla Nota di aggiornamento del DEF 2013 sia allegata una relazione
che dà conto dello stato di attuazione
del decreto legge in esame. In particolare, la relazione deve indicare lo stato dei pagamenti dei
debiti effettuati dagli enti territoriali e dalle amministrazioni statali ai
sensi degli articoli 1, 2, 3 e 5 del provvedimento, nonché degli esiti
dell'attività di ricognizione svolta dalle amministrazioni pubbliche sui
propri debiti commerciali maturati alla data del 31 dicembre 2012 (attraverso
la pubblicazione di un apposito elenco entro il 15 settembre 2012) ai sensi
dell'articolo 7 in esame. La relazione indica altresì le iniziative eventualmente necessarie, da
assumersi anche con la legge di stabilità per il 2014, per il completamento
del pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche maturati alla data
del 31 dicembre 2012, inclusi i debiti fuori bilancio per somministrazioni,
forniture, appalti e prestazioni professionali. |
Articolo 8 Semplificazione e detassazione
della cessione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni
Estremi |
Proponente |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
8.8 |
Relatori |
|
13.5 pom. |
Modifica il comma 2 prevedendo come regola generale (anziché come possibilità) la
titolarità dell’ufficiale rogante
dell’amministrazione debitrice all’autenticazione delle sottoscrizioni degli
atti di cessione dei crediti verso la PA; di tale attività è precisata la gratuità. L’emendamento inoltre integra tale previsione
stabilendo che, in caso di assenza o
impedimento dell’ufficiale rogante nonché se richiesto dal creditore
cedente, le sottoscrizioni possono essere autenticate da un notaio, i cui
onorari sono, tuttavia, ridotti della metà. Al riguardo si rammenta che l’art. 9 del D.L. 1/2012 (cd. D.L.
crescita) ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema
ordinistico. Il riferimento, anziché agli onorari, può tuttavia difficilmente
essere fatto ai parametri tariffari fissati, anche per la professione
notarile, dal D.M. Giustizia n. 140/2012. I parametri di cui alla tabella D
(Altri atti) del decreto – in cui ai sensi dell’art. 30 del DM rientra
l’autentica di sottoscrizione - sono infatti compresi tra 30 e 500 euro (con
aumento fino al doppio). |
Articolo 9 Compensazioni tra certificazioni e
crediti tributari
Estremi |
Proponente |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
9.50 |
Relatori |
|
13.5 ant. |
Aggiunge i
commi 01 e 02. Il comma 01
sostituisce il comma 1, secondo periodo, dell’articolo 28-quater del
D.P.R. 602/73, specificando che le
certificazioni necessarie per le compensazioni di crediti con somme
dovute a seguito di iscrizione a ruolo: §
devono recare la data prevista per
il pagamento; §
sono emesse mediante l’apposita piattaforma elettronica; §
sono utilizzate a richiesta del creditore; §
sono utilizzate
per il pagamento, totale o
parziale, di quanto dovuto a
seguito dell’iscrizione a ruolo in
data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito. Il comma 02 differisce dal 30 aprile 2012 al 31 dicembre 2012 il termine entro il quale devono essere state notificate le cartelle
di pagamento per poter usufruire
delle compensazioni con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed
esigibili, maturati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali
per somministrazione, forniture e appalti. |
9.49 0.9.49.1 0.9.49.4 |
Relatori Bobba Palese |
PD PdL |
13.5 ant. |
Modifica il comma 1, che
introduce l’art. 28-quinquies al
D.P.R. n. 602/1973, in materia di compensazioni di crediti con somme dovute
in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del
contenzioso tributario, apportando modifiche al comma 1 di tale articolo. In
particolare, si prevede che: §
la procedura per le compensazioni di crediti
con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e
deflativi del contenzioso tributario avvenga solo su specifica richiesta del creditore; § la norma che dispone la sospensione dei pagamenti da parte delle PA in caso di
inadempimento del contribuente all’obbligo tributario per oltre diecimila
euro (articolo 48-bis del D.P.R. n.
602/73) non si applichi a coloro che
abbiano ottenuto la dilazione del pagamento dei debiti tributari (c.d. rateizzazione). |
9.48 |
Relatori |
|
13.5 ant. |
Modifica il comma 1, che
introduce l’art. 28-quinquies al
D.P.R. n. 602/1973, in materia di compensazioni di crediti, apportando
modifiche al comma 1 con le quali si prevede che: §
la certificazione necessaria
per accedere alla compensazione di crediti con somme dovute in base agli
istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso
tributario sia corredata
dall’indicazione della data prevista per il pagamento. Si segnala che i
modelli predisposti dai decreti ministeriali attuativi delle disposizioni
richiamate dalla norma in esame già prevedono l’indicazione della data di
pagamento, che non deve essere successiva ai 12 mesi dalla data dell’istanza
di certificazione (v. D.M. 22/5/12, D.M. 25/6/12 e D.M. 19/10/12); §
tra i soggetti
interessati alla compensazione, per i quali è prevista una procedura di
salvaguardia in caso di mancato versamento di quanto dovuto a seguito della
certificazione del credito, sono ricompresi gli enti pubblici nazionali, come peraltro già espressamente previsto
dal primo periodo della stessa norma; § nel caso
in cui, all’esito della procedura di salvaguardia di cui
sopra, residuino ulteriori importi
da recuperare l'agente della riscossione procede alla riscossione coattiva, analogamente a quanto previsto per le
compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. |
9.3 NF |
Marcon |
SEL |
13.5 ant. |
Modifica il comma 1, che
introduce l’art. 28-quinquies al
D.P.R. n. 602/1973, in materia di compensazioni di crediti, apportando
modifiche al comma 2 di tale articolo. Con la
modifica si prevede che il decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, con il quale sono
stabiliti i termini e le modalità di attuazione delle disposizioni in
tema di compensazioni di crediti con somme dovute in base agli istituti
definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario, deve essere emanato entro il 30 giugno 2013. |
9.42 |
Pisano |
M5S |
9.5 |
Aggiunge il comma 2-bis con il
quale si prevede che i soggetti
creditori nei confronti della PA in
sede di dichiarazione dei redditi allegano un elenco dei crediti certi,
liquidi ed esigibili vantati, alla data di chiusura del periodo d'imposta al
quale la dichiarazione si riferisce, per la cessioni di beni e la prestazioni
di servizi resi alle medesime pubbliche amministrazioni, distinti per ente pubblico debitore. Tale elenco, per il quale il
Ministero dell’economia e delle finanze deve predisporre con decreto un
modello, è trasmesso all’amministrazione finanziaria per via telematica. |
Articolo 10 Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e disposizioni in materia di
versamento di tributi locali
Estremi |
Proponente |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
10.131 |
Relatori |
|
13.5 pom. |
Sostituisce il comma 1, che,
modificando l’articolo 16, comma 7, del D.L. n.95 del 2012, dispone, alla
lettera a), che le riduzioni da
apportare alle risorse delle province
per gli anni 2013-2014 possano effettuarsi, oltre che secondo il criterio
basato sulla riduzione delle spese per consumi intermedi previsto dal terzo
periodo del comma 7 medesimo, anche (qualora il predetto criterio non risulti
percorribile a causa della mancata deliberazione da parte della Conferenza
Stato-città ed autonomie locali) secondo le riduzioni pari agli importi stabiliti per gli anni 2013-2014 nell’allegato 3-bis al D.L. n.35 in esame, nel
quale sono elencate le riduzioni distintamente per ciascuna provincia. L’emendamento sopprime tale nuovo criterio
introdotto dal comma 1, disponendo in luogo dello stesso che, sempre con
riferimento agli anni 2013-2014, in deroga al criterio basato sulla riduzione
delle spese per consumi intermedi, le
riduzioni da imputare a ciascuna provincia vengano determinate in
proporzione alle spese desunte dal SIOPE sostenute nel 2011 per acquisto di beni e servizi, con
l’esclusione di quelle relative alle spese per formazione professionale, per
trasporto pubblico locale, per la raccolta di rifiuti solidi urbani e per
servizi socialmente utili finanziati dallo Stato. Conseguentemente, viene eliminato l’allegato 3-bis previsto dal comma 1. Rimane invece confermata la disposizione, prevista nel comma 1
medesimo, relativa al termine per l’effettuazione delle riduzioni da operare
sulle risorse delle province. |
10.125 |
Buttiglione |
SCpI |
9.5 |
Aggiunge il comma 2-bis disponendo
che
le disposizioni del comma 2, in materia di TARES, trovano applicazione anche nel caso in cui il comune abbia
deliberato l'applicazione di una tariffa
avente natura corrispettiva in luogo del tributo, ai sensi del comma 29
dell’articolo 14 del D.L. n. 201 del 2011. Si rammenta che il comma 29 suddetto stabilisce che i Comuni che hanno
realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti
conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione di una
tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo. |
10.80 10.45 |
Marchi Calabria |
PD PdL |
9.5 |
Modifica il comma 3, che estende - mediante una novella al comma 4 dell'articolo
14 del D.L. n. 201 del 2011 - l’esclusione dalla tassazione TARES alle aree scoperte
pertinenziali o accessorie di tutti i locali tassabili; tale esenzione è ora
prevista con rifermento alle sole aree di abitazioni civili. La modifica riguarda il successivo comma 35 dell’articolo 14,
ricomprendendo tra le modalità di
versamento della tariffa, nonché della eventuale maggiorazione, anche le
altre modalità di pagamento offerte
dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari (oltre che
alle modalità di compensazione in sede di versamento delle imposte e tramite apposito
bollettino di conto corrente postale). |
10.96 10.54 |
Marchi Pagano |
PD PdL |
9.5 |
Modifica il comma 4,
sostituendo la lettera b) che – novellando il comma
13-bis dell’articolo 13 del D.L. n.
201/2011 – interviene relativamente alle delibere
comunali in materia di IMU e sulle
modalità di invio e di pubblicazione delle medesime. In particolare, semplificando la formulazione originaria, si specifica
che il versamento della prima rata
dell’IMU è eseguito sulla base
dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente (la
formulazione originaria disponeva che il versamento da parte dei contribuenti
della prima rata dell’IMU fosse eseguito sulla base degli atti pubblicati
alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta nel sito del federalismo
fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il predetto termine, i
contribuenti avrebbero effettuato il versamento della prima rata (16 giugno)
in misura pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base
dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente). Il versamento della seconda
rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con
eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 ottobre (il testo originario indicava il 16 novembre) di ciascun anno di
imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio delle
deliberazioni entro il 9 ottobre dello stesso anno (il testo originario indicava il 9 novembre). In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 ottobre, si
applicano gli atti adottati per l'anno precedente. |
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||||
10.04 |
Vignali |
PdL |
13.5 pom. |
Aggiunge l’articolo 10-bis che reca una “Norma di interpretazione autentica dell’articolo
12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98”. L’articolo,
mediante la norma di interpretazione autentica, esclude dal divieto di acquisto di immobili da parte delle PA per il
2013, previsto dall’articolo 12, comma 1-quater, del D.L. n. 98 del 2011, le procedure di acquisto a
titolo oneroso di immobili o terreni effettuate tramite espropriazioni per pubblica utilità. |
Articolo 11 Misure per l'equilibrio finanziario della Regione
Siciliana, della Regione Piemonte, nonché per la programmazione regionale del
Fondo per lo sviluppo e la coesione
Estremi |
Proponente |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
11.10 |
Capodicasa |
PD |
9.5 |
Modifica il comma 5, nell'ambito della disciplina dei rapporti
finanziari tra lo Stato e la Regione siciliana. Si ricorda che i commi da
1 a 5 intervengono nella quantificazione delle spettanze da attribuire alla
regione a titolo di gettito dei tributi erariali riscossi fuori dal
territorio regionale ma imputabile ad attività o soggetti localizzati nella
regione stessa, secondo quanto disposto dall'articolo 37 dello statuto e
dalla norma di attuazione contenuta nel D.Lgs. 241/2005. La modifica riguarda la disposizione programmatica concernente la ridefinizione dei rapporti finanziari fra
lo Stato e la Regione Siciliana, a decorrere dal 2016. Secondo quanto
disposto dal comma 5, si dovrà provvedere secondo le modalità previste dallo
statuto e dalla citata norma di attuazione dell'articolo 37, D.Lgs. 241/2005
e, contemporaneamente, come pure stabilito nello stesso D.Lgs. 241/2005, si
dovrà provvedere al simmetrico trasferimento - alla regione - di funzioni ancora
svolte dallo Stato nel territorio regionale. La modifica introdotta sopprime il riferimento al territorio
regionale (ma non alle funzioni dello Stato) e il riferimento alla norma
di attuazione costituita dal D.Lgs. 241/2005. Secondo il nuovo testo, quindi,
la ridefinizione dei rapporti
finanziari tra Stato e Regione dovrà avvenire secondo quanto disposto dallo statuto e con il trasferimento alla
regione di funzioni svolte dallo Stato. |
Articolo 12 Copertura
finanziaria
Estremi |
Proponente |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
12.18 |
Relatori |
|
13.5 pom. |
Modifica il comma 3, con riferimento alla lettera c), che
stabilisce una riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, iscritte a
legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle
spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero a copertura
degli oneri connessi ai maggiori interessi del
debito pubblico determinati dal decreto-legge in esame, escludendo dalle riduzioni lineari: -
gli stanziamenti iscritti nello stato di
previsione del Ministero
dell’istruzione, università e ricerca, -
le risorse della Missione “Ricerca e innovazione” del bilancio dello Stato, -
gli stanziamenti relativi alla
realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento dell’Expo Milano. Tali esclusioni
dalle riduzioni lineari si aggiungono alla esclusione, già prevista dal testo
iniziale del decreto-legge, relativa agli stanziamenti del Fondo per lo
sviluppo e la coesione. |
1.182 NF |
Relatori |
|
13.5 pom. |
Modifica il comma 3, relativo alla copertura
finanziaria, aumentando la quantificazione
degli oneri derivanti dai maggiori
interessi sul debito pubblico,
connessi alla emissione di titoli di Stato per il pagamento dei debiti delle
P.A., di 17,1 milioni di euro nel 2014
(da 559,5 a 576,6 milioni) e di 70,35
milioni a decorrere dall’anno 2015 (da 570,,45 a 640,8 milioni). Tale maggiore quantificazione degli interessi è conseguente
all’introduzione dell’articolo 1-bis
relativo al Patto verticale integrato, che prevede la concessione di un
contributo alle regioni, per l’attivazione del patto verticale, a valere
sulle risorse del Fondo a restituzione, istituito nel bilancio dello Stato,
destinato ad assicurare la liquidità agli enti locali per i pagamenti dei
debiti. Ciò determina, infatti, un minor introito in termini di minori
interessi pagati dagli enti locali sulle somme ad essi anticipate dallo
Stato. Alla copertura finanziaria
di tali maggiori oneri si provvede: -
quanto a 5 milioni per il 2014 e a 16 milioni a decorrere dal 2015 sul
Fondo speciale di parte corrente,
iscritto presso il Ministero dell’economia (di cui alla Tabella A, della
legge di stabilità 2013); -
quanto a 10 milioni per il 2014 e a 5 milioni a decorrere dal 2015
mediante la riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica (FISPE); -
quanto a 17,35 milioni a decorrere dal 2015 mediante riduzione delle
risorse di parte corrente dell’autorizzazione di spesa di cui alla legge n.
67/1987, relativa ai contributi
all’editoria; -
quanto a 12 milioni a decorrere dal 2015 mediante riduzione delle
risorse di parte corrente di cui alle leggi n. 7/1981 e n. 49/1987, relative
alla disciplina della cooperazione
con i Paesi in via di sviluppo; -
quanto a 2,1 milioni per il 2014 e a 20 milioni a decorrere dal 2015
mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa all’8 per mille IRPEF di competenza statale,
di cui alla legge n. 222/1985. |