Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione - D.L. 35/2013 - A.C. 676 - Sintesi degli emendamenti approvati dalla V Commissione Bilancio
Riferimenti:
DL N. 35 DEL 08-APR-13   AC N. 676/XVII
Serie: Progetti di legge    Numero: 1    Progressivo: 1
Data: 13/05/2013
Descrittori:
DEBITI   DECRETO LEGGE 2013 0035
EMENDAMENTI   PAGAMENTO
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti
della pubblica amministrazione

D.L. 35/2013 - A.C. 676

Sintesi degli emendamenti approvati dalla V Commissione Bilancio

 

 

n. 1/1

 

13 maggio 2013

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Bilancio

( 066760-9932 – * st_bilancio@camera.it

 

 

 

 

Il presente dossier reca una sintesi degli emendamenti approvati nel corso dell’esame in sede referente dalla V Commissione Bilancio.

Per ogni emendamento vengono indicati il numero di presentazione, il presentatore, la data dell’approvazione e una breve sintesi dell'oggetto della modifica, nonché, per gli emendamenti di iniziativa parlamentare, il gruppo di appartenenza del presentatore dell’emendamento.

 

 

 

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

File: D13035a.doc




                                                                                              

 

Titolo

A.C. 676

A.C. 676-A

Pagamenti dei debiti degli enti locali

1, co. 1, 2-17

1, co.1, 2-17

Esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno per l’anno 2013 dei pagamenti di parte capitale da parte di enti locali commissariati

 

1, co. 1-bis – 1-ter

Patto verticale incentivato

 

1-bis

Pagamenti dei debiti delle regioni e delle province autonome

2

2

Pagamenti dei debiti degli enti del servizio sanitario nazionale - SSN

3

3

Modifiche all’articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662

 

3-bis

Verifica equilibri strutturali delle regioni

4

4

Pagamento dei debiti delle Amministrazioni dello Stato

5

5

Ordine di priorità nel pagamento dei debiti

6, co. 1

6, co. 1

Convenzioni con il sistema creditizio per il monitoraggio dell’impiego della liquidità derivante dal pagamento dei crediti ceduti e dal recupero delle risorse da parte delle imprese

 

6, co. 1-bis

Destinazione prioritaria dei pagamenti effettuati dalle amministrazioni pubbliche in favore di enti, società o organismi a totale partecipazione pubblica

 

6, co. 1-ter

Ammortamento delle anticipazioni di liquidità e piani dei pagamenti

6, co. 2-4

6, co. 2-4

Impignorabilità delle somme per pagamenti della P.A

6, co. 5-7

6, co. 5-7

Tempi e modalità dei pagamenti

6, co. 8-11

6, co. 8-11

Facoltà di intervento sostitutivo dello Stato in caso di inadempienza delle regioni e degli enti locali

 

6, co. 11-bis

Accertamento della regolarità contributiva

 

6, co. 11-ter

Piano finanziario pluriennale dei pagamenti

 

6, co. 11-quater

Sospensione dei lavori per mancato pagamento del corrispettivo

 

6-bis

Ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni

7, co. 1-9

7, co.1-9

Obbligo di comunicazione annuale dell’elenco dei debiti commerciali

 

7, co. 4-bis

Obbligo di registrazione dei pagamenti sulla piattaforma elettronica

 

7, co. 7-bis

Estensione soggettiva dell’obbligo di comunicazione dell’elenco completo dei debiti maturati al 31 dicembre 2012

 

7, co. 7-ter

Relazione sullo stato di attuazione del decreto legge allegata alla Nota di aggiornamento del DEF 2013

 

7, co. 9-bis

Semplificazione e detassazione della cessione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni

8

8

Modifiche alle procedure per la compensazione di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo

 

9, co. 01-02

Compensazioni tra certificazioni e crediti tributari

9, co. 1 e 2

9, co. 1 e 2

Introduzione di un elenco dei crediti da allegare alla dichiarazione dei redditi

 

9, co. 2-bis

Nuova modalità di riduzione delle risorse provinciali

10, co. 1

10, co. 1

Disposizioni in materia di Tares

10, co. 2-3

10, co. 2, 2-bis, 3

Disposizioni in materia di IMU

10, co. 4

10, co. 4

Norma di interpretazione autentica dell’articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98

 

10-bis

Misure per l’equilibrio finanziario della Regione Siciliana

11, co. 1-5

11, co. 1-5

Misure per l’equilibrio finanziario del settore del trasporto pubblico locale della Regione Piemonte

11, co. 6-7

11, co. 6-7

Utilizzo delle risorse regionali del Fondo per lo sviluppo e la coesione da parte delle regioni a statuto speciale e delle province autonome

11, co. 8

11, co. 8

Copertura finanziaria

12

12

 

 


Emendamenti al decreto-legge n. 35/2013 (A.C. 676)
approvati dalla V Commissione Bilancio della
Camera


Articolo 1      Pagamenti dei debiti degli enti locali

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.179 NF

Relatori

 

9.5 antim.

Sostituisce il comma 1 che dispone l’allentamento dei vincoli del patto di stabilità interno per gli enti locali per l’anno 2013 per un importo complessivo di 5 miliardi di euro, ai fini del pagamento dei debiti di parte capitale degli enti locali.

La nuova formulazione del comma precisa, rispetto alla precedente formulazione, le tipologie di debiti il cui pagamento viene escluso dai vincoli del patto:

-         debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, come già previsto nel testo originario del decreto-legge;

-         debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle province in favore dei comuni, come già previsto nel testo originario del decreto-legge;

-         debiti di parte capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012, ovvero che presentavano, alla medesima data, i requisiti per il loro riconoscimento, quali debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del TUEL, di cui al D.Lgs. n. 267/2000.

In sostanza, la nuova formulazione è volta ad esplicitare che l’esclusione dal patto opera per i pagamenti di debiti di parte capitale sia iscritti in bilancio che fuori bilancio, precisando, rispetto alla precedente formulazione, che in essi rientrano anche i debiti di parte capitale che alla data del 31 dicembre 2012 presentavano i requisiti per il loro riconoscimento quali debiti fuori bilancio.

1.114 NF

Moscatt

PD

13.5 ant.

Aggiunge il comma 1-bis che prevede l’ulteriore esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno per l’anno 2013 dei pagamenti di obbligazioni giuridiche verso terzi di parte capitale assunte alla data del 31 dicembre 2012, sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali e finanziati con alcuni specifici contributi straordinari in conto capitale, autorizzati ai sensi dell’articolo 1, commi 704 e 707, della legge n. 296/2006.

Si tratta dei trasferimenti autorizzati dalla legge finanziaria per il 2007 in favore degli enti locali commissariati per fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso, al fine di agevolare il lavoro delle commissioni straordinarie chiamate alla gestione di tali enti.

In particolare, si tratta:

§          dei contributi concessi agli enti commissariati quale rimborso degli oneri relativi alle Commissioni straordinarie nominate a seguito dello scioglimento dei consigli comunali e provinciali che, a decorrere dal 2007, sono stati posti a carico del bilancio dello Stato. Tali importi devono essere destinati dagli enti locali a spese di investimento (ai sensi del comma 704 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006);

§          dei contributi autorizzati in favore dei suddetti enti locali commissariati per la realizzazione o manutenzione di opere pubbliche (ai sensi del comma 707 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006).

Aggiunge il comma 1-ter, il quale reca la copertura finanziaria degli oneri recati dal comma precedente, valutati in 2,5 milioni di euro, ponendoli a carico delle risorse del Fondo per interventi strutturali di finanza pubblica (FISPE), di cui all’articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282/2004.

1.181

Relatori

 

13.5 ant.

Modifica il comma 3, recante le modalità per l’individuazione, con appositi decreti del MEF, degli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno per ciascun ente locale sulla base delle comunicazioni pervenute al MEF, aggiungendo la previsione che gli eventuali spazi finanziari non distribuiti sono attribuiti, proporzionalmente, agli enti locali per escludere dal patto i pagamenti effettuati prima del 9 aprile 2013, in relazione alla medesima tipologia di debiti (ossia, debiti di parte capitale maturati alla data del 31 dicembre 2012). Gli spazi finanziari che si liberano a valere sul patto per effetto di quanto sopra devono essere utilizzati, nel 2013, solo per sostenere pagamenti in conto capitale.

Si ricorda che il comma 3 scagliona in due fasi l’individuazione degli importi dei pagamenti dei debiti da escludere, per ciascun ente locale, dal patto di stabilità interno: entro il 15 maggio 2013, con decreto del MEF, saranno individuati per ciascun ente, i pagamenti da escludere dal patto nel limite del 90% dell’importo complessivo di 5 miliardi di euro, sulla base delle comunicazioni pervenute entro il 30 aprile 2013; con un ulteriore decreto da emanarsi entro il 15 luglio 2013, sarà ripartito il residuo 10%, unitamente alle disponibilità non assegnate con il primo decreto, sulla base delle richieste pervenute fino a 10 giorni prima.

L’emendamento è volto, in sostanza, a precisare che gli spazi finanziari complessivamente messi a disposizione per l’allentamento dei vincoli del Patto (5 miliardi di euro) sono assegnati agli enti locali prioritariamente per consentire il pagamento dei debiti maturati al 31 dicembre 2012 e non ancora estinti alla data del 9 aprile 2013 (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame), secondo la richiesta comunicata al MEF entro il 30 aprile 2013, e soltanto qualora residuassero spazi finanziari non utilizzati, questi potranno essere attribuiti agli enti locali per escludere dal patto anche i pagamenti dei debiti di parte capitale già effettuati prima del 9 aprile 2013, secondo le richieste pervenute fino al 5 luglio 2013.

Modifica il comma 4, il quale prevede sanzioni nell’ipotesi in cui le sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti accertino che gli enti locali, senza giustificato motivo, non abbiano chiesto gli spazi finanziari ovvero non abbiano proceduto ai pagamenti in relazione agli spazi finanziari richiesti, precisando che tale potere di accertamento si esplica sia con riferimento al rispetto delle modalità di cui al comma 2 che del comma 3 del provvedimento, come sopra modificato.

1.20

Rughetti

PD

13.5 ant.

Modifica il comma 3 introducendo il criterio cronologico per singolo comune ai fini della liquidazione dei pagamenti dei debiti di parte capitale degli enti locali, di cui all’articolo in esame.

1.170 NF

Buttiglione

SCpI

9.5 antim.

Modifica il comma 4 relativo all’irrogazione di sanzioni pecunarie da parte della Corte dei conti nei confronti dei responsabili dei servizi, in caso di ingiustificata inadempienza degli enti locali ai previsti obblighi di richiesta di spazi finanziari per procedere ai pagamenti dei debiti di parte capitale, precisando che le Sezioni giurisdizionali della Corte procedono all’accertamento di tali inadempienze anche indipendentemente dalla segnalazione in tal senso del collegio dei revisori dei conti.

1.10

1.63

1.100

1.105

1.142

1.159

1.167

Borghesi

Calabria

Palese

Marchi

Rughetti

Sorial

Buttiglione

Lega

PdL

PdL

PD

PD

M5S

SCpI

9.5 antim.

Modifica il comma 9 il quale prevede un innalzamento dei limiti massimi di concessione di anticipazioni di tesoreria da parte del tesoriere su richiesta dell’ente locale (da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente) sino alla data del 30 settembre 2013. La modifica è volta ad eliminare la disposizione che vincolava l’utilizzo di tale maggiore anticipazione, per i comuni, ad una quota corrispondente delle entrate dell’imposta municipale propria per l’anno 2013 e, per le province, ad una quota dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, per l’anno 2013.

1.182 NF

Relatori

 

13.5 pom.

Modifica il comma 10 ridefinendo la dotazione complessiva del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, istituto presso il Ministero dell’economia che viene ridotta da 10 a 9,528 miliardi per l’anno 2013 e da 16 a 14,728 miliardi per l’anno 2014. Tale riduzione viene imputata, specificamente, alla Sezione del Fondo destinata ad assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti di debiti diversi da quelli finanziari e sanitari, che diminuisce da 3 a 2,528 miliardi per il 2013 e da 5 a 3,728 miliardi per l’anno 2014.

La riduzione della sezione regionale (e, di conseguenza, della dotazione dell'intero fondo), pari a 472.006.281 euro per il 2013 e a 1.272.006.281 euro per il 2014, è funzionale a garantire la copertura finanziaria degli oneri recati dall’articolo 1-bis, introdotto dall’emendamento, relativo al Patto verticale incentivato.

Aggiunge l’articolo 1-bis, recante disposizioni in tema di “Patto verticale incentivatoche modifica la disciplina del patto di stabilità regionalizzato verticale introdotta dai commi 122-126 della legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228/2012) al fine di estendere al 2014 ed aumentare l'incentivazione statale a questa forma di flessibilità regionale del patto, che consente ai comuni ed alle province del territorio regionale di rimodulare gli obiettivi del patto di stabilità.

Secondo quella disciplina, infatti, ciascuna regione può autorizzare gli enti locali compresi nel proprio territorio a peggiorare il saldo programmatico, consentendo un aumento dei pagamenti in conto capitale e procedere, contestualmente, alla rideterminazione del proprio obiettivo di risparmio per un ammontare pari all'entità complessiva dei pagamenti in conto capitale autorizzati, al fine di garantire – considerando insieme regione ed enti locali - il rispetto degli obiettivi finanziari.

Alla disciplina del patto regionalizzato sono apportate le seguenti modifiche:

§       il contributo di 800 milioni di euro per il 2013 alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana ed alla Sardegna previsto dal comma 122 viene portato a 1.272.006.281 euro complessivi per ciascuno degli anni 2013 e 2014. La diminuzione di 472 milioni di euro, operata per il 2013, nella sezione del fondo destinata alle regioni, costituisce la differenza tra 1.272 milioni di euro e gli 800 milioni già stanziati nella legge di stabilità 2013. La ripartizione tra le regioni in riferimento all'anno 2013 è riportata nella Tabella allegata al testo che sostituisce la Tabella 1 allegata alla legge di stabilità 2013;

§       di conseguenza sono modificati gli importi delle due quote previste dal comma 123: una, pari al 75% dell'importo complessivo, da destinare alla rimodulazione degli obiettivi del patto dei comuni (che passa da 600 milioni di euro a 954.004.710 euro); l'altra, destinata alla rimodulazione degli obiettivi del patto delle province, pari al 25% dell'importo complessivo (che passa da 200 milioni di euro a 318.001.570 euro). A differenza della precedente disciplina, inoltre, la norma in esame dispone che almeno il 50% della quota riservata alla rimodulazione del patto dei comuni deve essere riservata ai piccoli comuni con popolazione da 1.000 a 5.000 abitanti, soggetti al patto di stabilità dal 2013; viene inoltre modificato il termine entro cui sancire l'accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni con il quale possono essere modificati gli importi di ciascuna regione (riportati nella tabella di cui sopra), ad invarianza degli importi complessivi, portandolo dal 30 aprile 2013 al 30 giugno 2013;

§       la modifica al comma 124, riguardante le modalità di utilizzo degli spazi ceduti dalle regioni agli enti locali, restringe e specifica l'utilizzo da parte di province e comuni degli spazi finanziari ceduti dalle regioni; questi devono infatti favorire il pagamento di obbligazioni di parte capitale alla data del 31 dicembre 2012 (a fronte della più generale disposizione che prima consentiva pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori); si ricorda a tale proposito che ai sensi del comma 124 è la regione che deve 'coprire' lo spazio finanziario ceduto agli enti locali e il contributo disposto dal comma 122 è destinato appunto a coprire l'83,33% della quota ceduta agli enti locali;

§       viene infine modificato il termine disposto dal comma 125 per la comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, da parte delle regioni, di tutti gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. In riferimento al 2013, il termine è spostato dal 31 maggio al 30 giugno ed è aggiunto il termine del 31 maggio per il 2014.

Modifica l’articolo 12, relativo alla copertura finanziaria, aumentando, in conseguenza della previsione del contributo al patto verticale, la stima degli oneri derivanti dai maggiori interessi del debito pubblico connessi alla emissione di titoli di Stato finalizzati al pagamento dei debiti della P.A., di 17,1 milioni di euro nel 2014 (da 559,5 a 576,6 milioni) e di 70,35 milioni a decorrere dall’anno 2015 (da 570,45 a 640,8 milioni).

Cfr. la scheda relativa all’articolo 12.

0.1.182.1

Guerra

PD

13.5 ant.

Modifica l’emendamento 1.182, con riferimento all’articolo 1-bis precisando che il contributo incentivante per l’attivazione del patto verticale sia concesso alle regioni in ciascuno degli anni 2013 e 2014.

1.78

Vignali

PdL

9.5 antim.

Sostituisce il comma 14, recante la disposizione che prevede l’obbligo per gli enti locali di procedere alla immediata estinzione dei debiti pagati con le anticipazioni di liquidità di cui al comma 13, successivamente all’atto di erogazione dell’anticipazione medesima.

La nuova formulazione del comma prevede che gli enti locali debbano procedere alla immediata estinzione dei debiti all’atto dell’erogazione e in ogni caso entro e non oltre i successivi 30 giorni dall’atto di erogazione.

La nuova formulazione tiene inoltre ferma la disposizione che impegna gli enti locali interessati a fornire alla Cassa depositi e prestiti formale certificazione dell’avvenuto pagamento e dell’effettuazione delle relative registrazioni contabili, specificando che la certificazione è fornita a Cassa dal responsabile finanziario dell'ente.

1.54

1.97

1.130

Squeri

Calabria

Rughetti

PdL

PdL

PD

9.5 antim.

Modifica il comma 15 ampliando il termine per la modifica del piano di riequilibrio da parte degli enti locali che, avendo deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’articolo 243-ter del TUEL, hanno richiesto alla Cassa depositi e prestiti l’anticipazione di liquidità da destinare al pagamento dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, fissandolo in 60 giorni (in luogo dei 30 previsti dal testo originario) a partire dalla data di concessione della suddetta anticipazione.

 


Articolo 2      Pagamenti dei debiti delle regioni e delle province autonome

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

2.2

2.33

2.37

Marcon

Antezza

Borghesi

SEL

PD

Lega

9.5 pom.

Modifica il comma 1, relativo alla concessione di anticipazioni di somme da parte del Ministero dell’economia in favore delle regioni che non possono far fronte al pagamento dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2012 per carenza di liquidità, precisando che la richiesta di anticipazione di somme è effettuata in deroga – oltre che al limite 'ordinario' per le annualità di ammortamento stabilito dalla legge n. 281/1970 come già previsto nel decreto legge – anche a quanto previsto dall’articolo 32, comma 24, lettera b), della legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011) in materia di indebitamento per investimenti. La norma richiamata, nell'ambito della disciplina sanzonatoria del patto di stabilità per le regioni e le province autonome, considera adempiente la regione il cui mancato raggiungimento degli obiettivi sia determinato dalla maggiore spesa per interventi correlati ai finanziamenti dell'Unione europea e realizzati con la quota di finanziamento nazionale, a condizione - tra l'altro - che nell'anno successivo a quello del mancato obiettivo, la regione non ricorra all'indebitamento per investimenti.

2.69

Relatori

 

9.5 pom.

Modifica il comma 2, relativo alle misure attuative per la ripartizione tra le regioni delle somme concesse in anticipazione per il pagamento dei debiti non sanitari maturati alla data del 31 dicembre 2012, sopprimendo la previsione dell’adozione entro il 15 febbraio 2014 di un secondo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze con cui stabilire le somme da concedere proporzionalmente a ciascuna regione quale anticipazione per l’anno 2014. In sostanza, a seguito della modifica in esame, si prevede un unico decreto, da emanarsi entro il 15 maggio 2013, con il quale il Ministero dell’economia provvederà a definire per ciascuna regione le somme da anticipare sia nell’anno 2013 che nell’anno 2014.

2.35 NF

Marchi

PD

13.5 ant.

Modifica il comma 6, concernente i debiti nei confronti degli enti locali, per i quali viene specificato che due terzi dei debiti inseriti nel piano di pagamento della regione devono avere ad oggetto residui passivi, anche perenti, nei confronti degli enti locali, nel limite dei corrispondenti residui attivi degli enti locali stessi. Gli enti locali, a loro volta, dovranno utilizzare le risorse ricevute in tal modo dalla regione, prioritariamente per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012.

L'emendamento aggiunge a tali disposizioni un periodo, il quale dispone che limitatamente alla Regione siciliana, la norma si applica anche per le somme assegnate agli enti locali e accreditate sui conti correnti di tesoreria della regione.

2.13

2.38

Di Salvo

Marchi

SEL

PD

9.5 pom.

Modifica il comma 9, relativo al monitoraggio dell’utilizzo da parte delle regioni delle somme concesse in deroga al patto di stabilità interno, a valere sul cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali.

La modifica è volta a precisare che tale monitoraggio, effettuato dal Ministero dello sviluppo economico entro il 15 settembre di ciascuno degli anni 2013 e 2014, sull’utilizzo del plafond di spesa assegnato a ciascuna regione e provincia autonoma - in deroga al patto a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari - deve far riferimento alla data del 31 luglio (in luogo del 30 giugno).

Si ricorda, al riguardo, che il monitoraggio in questione - effettuato sulla base dei dati acquisiti dalla Ragioneria generale dello Stato nell'ambito del monitoraggio del patto di stabilità - ha lo scopo di verificare l'utilizzo delle risorse, a valere sul cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali escluse dal patto di stabilità interno ai sensi dell’articolo 3 del D.L. n. 201/2011, da parte delle regioni e province autonome al fine di una eventuale rimodulazione del quadro di riparto del limite complessivo di spesa. Sulla base delle effettive esigenze di cassa di ciascuna regione, e qualora venga riscontrato per alcune di esse un’insufficienza e per altre un’eccedenza del plafond di spesa assegnato, con decreto direttoriale si provvede alla rimodulazione del riparto al fine di assegnare un maggiore o minore spazio finanziario alle regioni, commisurato alla effettiva capacità di spesa registrata nel semestre di riferimento.

 


Articolo 3      Pagamenti dei debiti degli enti del servizio sanitario nazionale-SSN

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

3.4

3.19

3.20

Marcon

Cenni

Borghesi

SEL

PD

Lega

9.5 pom.

Modifica il comma 4, relativo alle modalità di trasmissione al Ministero dell’economia della istanza di accesso all’anticipazione di liquidità da parte delle regioni per il pagamento dei debiti sanitari, precisando – con disposizione analoga a quella inserita all’articolo 2, comma 1, dall’emendamento 2.2 con riguardo ai debiti delle regioni - che la richiesta al Ministero è effettuata dalle regioni e dalle province autonome che non possono farvi fronte per carenza di liquidità, in deroga - oltre che al limite 'ordinario' per le annualità di ammortamento stabilito dalla legge 281/1970 - come già previsto nel decreto legge – anche a quanto previsto dall’articolo 32, comma 24, lettera b), della legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011) in materia di indebitamento per investimenti. La norma richiamata, nell'ambito della disciplina sanzonatoria del patto di stabilità per le regioni e le province autonome, considera adempiente al patto la regione il cui mancato raggiungimento degli obiettivi sia determinato dalla maggiore spesa per interventi correlati ai finanziamenti dell'Unione europea e realizzati con la quota di finanziamento nazionale, a condizione - tra l'altro - che nell'anno successivo a quello del mancato obiettivo, la regione non ricorra all'indebitamento per investimenti.

3.31 NF

Sorial

M5S

9.5 pom.

Modifica il comma 5 che disciplina le condizioni per l’erogazione alle regioni dell’anticipazione di liquidità. La modifica introdotta incide sulla lettera a), che condiziona l’erogazione delle anticipazioni alla predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità. Con la modifica introdotta vengono indicate come prioritarie le anticipazioni volte alla riduzione della spesa corrente.

 

3.03

Relatori

 

13.5 ant.

Introduce l’articolo 3-bis, recante “Modifiche all’articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”.

L’articolo, aggiungendo un periodo al comma 34-bis della legge n. 662/1996 (finanziaria 1997), è diretto ad incrementare l’efficienza, a decorrere dal 2013, del pagamento dell’acconto - del 70 per cento - sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale destinato al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale, correlandolo al raggiungimento dell’Intesa in Conferenza Stato-regioni, rispetto all’adozione della deliberazione CIPE, in analogia a quanto avviene per il cosiddetto finanziamento indistinto.


Articolo 6      Altre disposizioni per favorire i pagamenti delle pubbliche amministrazioni

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

6.67

Relatori

 

13.5 ant.

Modifica il comma 1, il quale sancisce un criterio di priorità nei pagamenti delle pubbliche amministrazioni di cui al Capo I. Essi devono essere effettuati dando la precedenza ai crediti non oggetto di cessione pro soluto, e, tra essi, al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento.

L’emendamento precisa che l’età del credito è quella risultante – oltre che dai citati documenti – anche da contratti o da accordi transattivi eventualmente intervenuti dalle parti.

6.6 NF

Marcon

SEL

9.5
nott.

Aggiunge il comma 1-bis che autorizza il Governo a promuovere la stipula di convenzioni con le associazioni di categoria del sistema creditizio aventi ad oggetto la creazione di sistemi di monitoraggio per verificare che la liquidità derivante dal pagamento dei crediti ceduti e dal recupero di risorse finanziarie da parte delle imprese - la cui posizione si era deteriorata a causa del ritardo dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni - sia impiegata a sostegno dell'economia reale e del sistema produttivo.

Si prevede, altresì, che ogni dodici mesi dalla data di approvazione della legge di conversione del decreto-legge, il Governo deve trasmettere alle Camere una relazione concernente le convenzioni sottoscritte e i risultati del monitoraggio.

6.64 NF

Relatori

 

13.5 ant.

Aggiunge il comma 1-ter il quale prevede che i pagamenti effettuati dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del Capo I in favore degli enti, delle società o degli organismi a totale partecipazione pubblica sono prioritariamente destinati al pagamento dei debiti di cui, rispettivamente, degli articoli 1, 2, 3 e 5 del provvedimento, nei confronti dei rispettivi creditori.

La norma sembra potersi interpretare nel senso che le risorse di cui l’ente o organismo privato a totale partecipazione pubblica è creditore ai sensi del Capo I del provvedimento, che vengono pagate dalla pubblica amministrazione, dovranno essere prioritariamente destinate dai medesimi soggetti al pagamento delle stesse tipologie di debiti previste dal Capo I, articoli 1, 2, 3 e 5 nei confronti dei relativi creditori.

6.69

Relatori

 

13.5 pom.

Modifica il comma 6, il quale interviene sulla “legge Pinto” (L. n. 89/2001 - Equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo), introducendovi l’articolo 5-quinquies, relativo, tra l’altro, alla disciplina dell’impignorabilità dei fondi destinati al pagamento degli indennizzi per violazione del termine di ragionevole durata del processo e del cosiddetto pignoramento contabile.

L’emendamento modifica dunque il nuovo articolo 5-quinquies:  

§       al comma 1, prevedendo la rilevabilità d’ufficio della nullità degli eventuali atti esecutivi ammessi su somme liquidate a norma della legge 89/2001;

§       riformula il primo periodo del comma 2, precisando che l’impignorabilità prevista dall’articolo 1, commi 294-bis e 294-ter, della legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266/2005) va riferita ai fondi, alle aperture di credito ed alle contabilità speciali destinati al pagamento di indennità liquidate ai sensi della medesima legge Pinto.

6.70

Relatori

 

13.5 pom.

Modifica il comma 9 concernente la comunicazione ai creditori, da parte delle amministrazioni pubbliche, entro il 30 giugno 2013, anche mediante posta elettronica, dell’importo e della data entro la quale verranno effettuati i pagamenti.

L’emendamento precisa, con la evidente finalità di garantire la certezza e l’integrità dell’invio della comunicazione in questione ai destinatari della stessa, che:

-        debba trattarsi della posta elettronica certificata inserita nell’Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti, come disciplinata dal Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. n.82/2005);

-        la comunicazione debba essere sottoscritta dal dirigente responsabile dell’ufficio competente, con firma elettronica idonea a garantire l’identificabilità dell’autore e l’integrità e l’immodificabilità del documento, ovvero con firma digitale, ai sensi del Codice sopradetto.

6.11

6.44

Vignali

G. Galli

PdL

PD

9.5
nott.

Sostituisce il comma 11 apportando tre modifiche:

§         viene introdotto un nuovo periodo all’inizio del comma che pone l’obbligo alle amministrazioni competenti di pubblicare nei propri siti internet i provvedimenti relativi ai pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione con le modalità di cui al decreto legislativo 33/2013 (che introduce una disciplina generale in materia di trasparenza e di pubblicità da parte delle p.a., secondo modalità che dovranno essere definite dal Dipartimento della funzione pubblica);

§         viene introdotto un ulteriore nuovo periodo all’inizio del comma che esclude l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 17 della legge 400/1988 ai fini dell’adozione dei decreti e dei provvedimenti attuativi del Capo I. Si segnala che tale periodo aggiuntivo risulta soppresso a seguito dell’approvazione dell’emendamento 6.65 NF dei Relatori;

§         viene esclusa la trasmissione alla Corte dei conti, per il controllo preventivo, dei decreti di riparto tra gli enti interessati delle anticipazioni di liquidità previste dagli articoli da 1 a 3.

6.65 NF

Relatori

 

13.5 ant.

Modifica il comma 11 introducendovi la previsione che i decreti e i provvedimenti previsti dal Capo I (articoli da 1 a 6) hanno natura non regolamentare.

Conseguentemente sopprime il secondo periodo del comma 11, come sostituito dai due emendamenti identici em. 6.11 ed em. 6.44, laddove si prevede che per l’adozione degli atti di cui sopra non si applicano le disposizioni sulle fonti regolamentari di cui all’articolo 17 della legge n. 400/1988.

6.10

6.46

Vignali

Marchi

PdL

PD

9.5
nott.

Aggiunge il comma 11-bis che prevede la facoltà di intervento sostitutivo dello Stato (ai sensi dell’art. 8 della legge n. 131/2003) in caso di inadempienza delle regioni e degli enti locali. Tale facoltà sembra configurare un potere-dovere in quanto la successiva previsione di nomina di un commissario governativo - in caso di mancata adozione degli atti di cui all'articolo 1, comma 2 (comunicazione entro il 30 aprile 2013 da parte degli enti locali degli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di debiti), all'articolo 2, comma 1 (richiesta da parte delle regioni al Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 30 aprile 2013, di anticipazione di somme da destinare ai pagamenti dei debiti) e comma 3 (adempimenti delle regioni necessari al fine dell'erogazione delle somme) e all'articolo 3, comma 4 (richiesta di accesso delle regioni alle somme assegnate) e comma 5 (predisposizione da parte delle regioni di misure, anche legislative, per assicurare copertura annuale del rimborso dell’anticipazione di liquidità e la presentazione del piano relativo al pagamento dei debiti) – è formulata in termini prescrittivi.

6.61 NF

6.5 NF

6.29 NF

6.45 NF

6.48 NF

6.56 NF

Relatori

Marcon

Vignali

G. Galli

Sorial

Buttiglione

 

SEL

PdL

PD

M5S

SCpI

9.5
nott.

Aggiunge il comma 11-ter il quale prevede che, ai fini dei pagamenti al Capo III, l'accertamento della regolarità contributiva, da realizzarsi attraverso la trasmissione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C., cioè il documento attestante la regolarità dei versamenti dovuti agli Istituti previdenziali e, per i datori di lavoro dell'edilizia, la regolarità dei versamenti dovuti alle Casse edili) da parte degli operatori economici alle amministrazioni giudicatrici, o di acquisizione d’ufficio dello stesso da parte di queste ultime, venga effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura o di richiesta equivalente di pagamento. Nel caso in cui tale accertamento evidenzi un’inadempienza contributiva, trovano applicazione le disposizioni in materia di intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore, di cui all'articolo 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), che prevedono, in particolare, il trattenimento dal certificato di pagamento dell'importo corrispondente all'inadempienza, con conseguente pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il D.U.R.C., da parte di specifici soggetti, direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 13-bis, comma 5, del D.L. 52/2012, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, ha consentito il rilascio del D.U.R.C. anche in presenza di apposita certificazione, rilasciata secondo specifiche modalità, che attesti la sussistenza di crediti certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni per un importo almeno pari ai versamenti contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto. Le modalità di attuazione delle richiamate disposizioni, che devono assicurare l'assenza di riflessi negativi sui saldi di finanza pubblica, sono demandate ad un apposito decreto interministeriale, attualmente in fase di emanazione.

6.68

Relatori

 

13.5 ant.

Aggiunge il comma 11-quater, al fine di introdurre una modifica al comma 10 dell’articolo 6 del D.L. n. 95/2012 (legge n. 135/2012), il quale dispone in via sperimentale per il triennio 2013-2015, nelle more del riordino della disciplina sulla gestione del bilancio dello Stato, l’obbligo da parte del dirigente responsabile di predisposizione - in relazione a ciascun impegno relativo a spese per somministrazioni, forniture e appalti – di un piano finanziario pluriennale sulla base del quale il medesimo soggetto ordina e paga le spese.

L’emendamento, attraverso la soppressione del riferimento a ciascun impegno “relativo a spese per somministrazioni, forniture e appalti”, intende attribuire al suddetto piano finanziario carattere generale. Il piano dei pagamenti dovrà dunque essere predisposto in relazione a ciascun impegno assunto e non più solo in relazione a ciascun impegno di spese per somministrazioni, forniture e appalti.

 

6.01 NF

6.05 NF

6.010 NF

Matarrese

Mariani

Vignali

SCpI

PD

PdL

13.5 ant.

Aggiunge l’articolo 6-bis, recante “Sospensione dei lavori per mancato pagamento del corrispettivo”.

L’articolo novella l’articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), introducendo una norma transitoria (comma 23-bis), che consente all’esecutore dei lavori, fino al 31 dicembre 2015, di agire ai sensi dell’articolo 1460 del Codice civile (promuovendo pertanto un’eccezione di inadempimento della sua obbligazione) nel caso in cui l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 15 per cento dell’importo netto contrattuale. L’esercizio di tale azione consente la sospensione dei lavori nel caso di inadempimento delle obbligazioni da parte dell’amministrazione.

Si rammenta che l’art. 133, comma 1, del Codice dei contratti disciplina l’ipotesi di ritardata emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa prescrivendo l’obbligo per la pubblica amministrazione di corrispondere all’appaltatore interessi legali e moratori facendo salva la facoltà dell’appaltatore medesimo – qualora l’ammontare delle rate di acconto oggetto del ritardo riguardi il quarto dell’importo netto contrattuale - di agire ai sensi dell’articolo 1460 del Codice civile o di promuovere giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

La norma transitoria introdotta dall’emendamento, pertanto, riduce dal 25 al 15 per cento del totale dell’importo netto contrattuale l’ammontare delle rate di acconto, per le quali si registra un ritardo dell’emissione del certificato o del titolo di spesa ed è consentito – in relazione all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti - all’esecutore di lavori di agire ai sensi dell’articolo 1460 del codice civile rifiutandosi di adempiere la sua obbligazione.


Articolo 7      Ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

7.47

Buttiglione

SCpI

9.5
nott.

Aggiunge il comma 4-bis volto in sostanza a rendere permanente l’obbligo di comunicazione - da parte delle amministrazioni pubbliche debitrici di somme per somministrazioni forniture e appalti tenute alla certificazione dei debiti commerciali ai sensi della normativa vigente - l’elenco completo dei debiti certi liquidi ed esigibili.

Tale obbligo è attualmente previsto dal comma 4 dell’articolo in esame per il solo anno 2013 e relativamente ai debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012.

Secondo quanto previsto dall’emendamento in esame, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la comunicazione in questione deve avvenire annualmente - per il tramite della piattaforma elettronica - entro il 30 aprile di ciascun anno e deve riguardare i debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre dell’anno precedente. In caso di inadempienza, si applica ai dirigenti responsabili la sanzione pecuniaria di 100 euro per ogni giorno di ritardo (di cui al comma 2 del articolo 7 in esame).

7.51

Relatori

 

13.5 ant.

Apporta modifiche in più punti all’articolo, ed in particolare:

§       modifica il comma 4 relativo all’obbligo per le pubbliche amministrazioni debitrici di somme per somministrazioni forniture e appalti tenute alla certificazione dei debiti commerciali ai sensi della normativa vigente, di comunicare, attraverso la piattaforma elettronica, a partire dal 1° giugno 2013 ed entro il 15 settembre 2013, l’elenco completo dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012. L’emendamento precisa al riguardo che si deve trattare di debiti che non risultano estinti alla data della medesima comunicazione;

§       modifica il comma 6 aggiungendovi la previsione secondo la quale le pubbliche amministrazioni possono indicare, per parte dei debiti, ovvero per la totalità di essi, in sede di comunicazione, la data prevista per il pagamento. Per tali debiti, la certificazione si intende rilasciata con apposizione della data di pagamento, anche ai fini anche ai fini della compensazione del credito.

L’indicazione è possibile nei limiti degli spazi finanziari derivanti dalle esclusioni dai vincoli del patto di stabilità interno disposte per gli enti locali e per le regioni dai commi 1 e 7 dell’articolo 1, e dalle anticipazioni di liquidità concesse a valere sul Fondo appositamente istituito dal comma 10 dell’articolo 1 del provvedimento

In relazione alle esclusioni dai vincoli del patto di stabilità nonché alle anticipazioni, definite dopo la comunicazione dell’elenco dei debiti commerciali ai sensi del comma 4, le amministrazioni interessate possono aggiornare la comunicazione effettuata limitatamente ai debiti privi di data. Le date indicate nella comunicazione non possono essere modificate in sede di aggiornamento;

§       aggiunge il comma 7-bis il quale dispone che le pubbliche amministrazioni – contestualmente al pagamento dei debiti comunicati attraverso la piattaforma elettronica - provvedono a registrare sulla medesima piattaforma i dati di pagamento. In caso di inadempienza si determina responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi di quanto previsto dal comma 5;

§       aggiunge il comma 7-ter il quale è volto ad estendere l’obbligo comunicazione dell’elenco completo dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2012 (di cui al comma 4) alle pubbliche amministrazioni – diverse da quelle già assoggettate a tale obbligo - rientranti nel conto economico consolidato della P.A., alle amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 165/2001 e alle Autorità indipendenti. A tal fine, si prevede che le amministrazioni in questione sono tenute a registrarsi sulla piattaforma elettronica entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge. La comunicazione dell’elenco completo dei debiti deve essere effettuata entro il 15 settembre 2013. In caso di inadempimento dei predetti obblighi, si applicano la sanzione pecuniaria e i principi di responsabilità disciplinare e dirigenziale già richiamati dai commi 2 e 5 dell’articolo 7. In caso di incompleta comunicazione è inoltre consentito al creditore di presentare istanza di correzione o integrazione, ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 7.

7.18

7.28

Calabria

Marchi

PdL

PD

13.5 ant.

Modifica il comma 9, con riferimento alla parte in cui si prevede che la legge di stabilità per il 2014 possa autorizzare il pagamento mediante assegnazione di titoli di Stato dei debiti delle amministrazioni pubbliche che hanno formato oggetto di cessione da parte dei creditori nei confronti di banche od istituti finanziari.

L’emendamento precisa che si deve trattare di debiti che hanno formato oggetto di cessioni pro-soluto perfezionate prima del 31 dicembre 2012.

7.30

7.45

Marchi

Tabacci

PD

Misto-CD

13.5 ant.

Modifica il comma 9, con riferimento alla parte in cui si prevede che la legge di stabilità per il 2014 possa autorizzare il pagamento mediante assegnazione di titoli di Stato dei debiti delle amministrazioni pubbliche che hanno formato oggetto di cessione da parte dei creditori nei confronti di banche od istituti finanziari.

L’emendamento prevede che la medesima legge di stabilità 2014 possa altresì prevedere l’effettuazione di operazioni finanziarie finalizzate all’estinzione dei debiti certi, liquidi ed esigibili delle amministrazioni pubbliche.

Coord. formale

 

 

13.5 pom.

In sede di coordinamento formale è stato modificato il comma 9 sopprimendo la previsione della deliberazione delle Camere in relazione all’approvazione, nell’ambito della legge di stabilità 2014, delle misure per il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione attraverso assegnazione di titoli di Stato.

7.50

Relatori

 

13.5 ant.

Aggiunge il comma 9-bis il quale prevede che alla Nota di aggiornamento del DEF 2013 sia allegata una relazione che dà conto dello stato di attuazione del decreto legge in esame.

In particolare, la relazione deve indicare lo stato dei pagamenti dei debiti effettuati dagli enti territoriali e dalle amministrazioni statali ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 5 del provvedimento, nonché degli esiti dell'attività di ricognizione svolta dalle amministrazioni pubbliche sui propri debiti commerciali maturati alla data del 31 dicembre 2012 (attraverso la pubblicazione di un apposito elenco entro il 15 settembre 2012) ai sensi dell'articolo 7 in esame.

La relazione indica altresì le iniziative eventualmente necessarie, da assumersi anche con la legge di stabilità per il 2014, per il completamento del pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche maturati alla data del 31 dicembre 2012, inclusi i debiti fuori bilancio per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali.

 


Articolo 8      Semplificazione e detassazione della cessione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

8.8

Relatori

 

13.5 pom.

Modifica il comma 2 prevedendo come regola generale (anziché come possibilità) la titolarità dell’ufficiale rogante dell’amministrazione debitrice all’autenticazione delle sottoscrizioni degli atti di cessione dei crediti verso la PA; di tale attività è precisata la gratuità.

L’emendamento inoltre integra tale previsione stabilendo che, in caso di assenza o impedimento dell’ufficiale rogante nonché se richiesto dal creditore cedente, le sottoscrizioni possono essere autenticate da un notaio, i cui onorari sono, tuttavia, ridotti della metà.

Al riguardo si rammenta che l’art. 9 del D.L. 1/2012 (cd. D.L. crescita) ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. Il riferimento, anziché agli onorari, può tuttavia difficilmente essere fatto ai parametri tariffari fissati, anche per la professione notarile, dal D.M. Giustizia n. 140/2012. I parametri di cui alla tabella D (Altri atti) del decreto – in cui ai sensi dell’art. 30 del DM rientra l’autentica di sottoscrizione - sono infatti compresi tra 30 e 500 euro (con aumento fino al doppio).

 


Articolo 9      Compensazioni tra certificazioni e crediti tributari

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

9.50

Relatori

 

13.5 ant.

Aggiunge i commi 01 e 02. Il comma 01 sostituisce il comma 1, secondo periodo, dell’articolo 28-quater del D.P.R. 602/73, specificando che le certificazioni necessarie per le compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo:

§       devono recare la data prevista per il pagamento;

§       sono emesse mediante l’apposita piattaforma elettronica;

§       sono utilizzate a richiesta del creditore;

§       sono utilizzate per il pagamento, totale o parziale, di quanto dovuto a seguito dell’iscrizione a ruolo in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito.

Il comma 02 differisce dal 30 aprile 2012 al 31 dicembre 2012 il termine entro il quale devono essere state notificate le cartelle di pagamento per poter usufruire delle compensazioni con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali per somministrazione, forniture e appalti.

9.49

0.9.49.1

0.9.49.4

Relatori

Bobba

Palese

 

PD

PdL

13.5 ant.

Modifica il comma 1, che introduce l’art. 28-quinquies al D.P.R. n. 602/1973, in materia di compensazioni di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario, apportando modifiche al comma 1 di tale articolo. In particolare, si prevede che:

§       la procedura per le compensazioni di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario avvenga solo su specifica richiesta del creditore;

§       la norma che dispone la sospensione dei pagamenti da parte delle PA in caso di inadempimento del contribuente all’obbligo tributario per oltre diecimila euro (articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/73) non si applichi a coloro che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento dei debiti tributari (c.d. rateizzazione).

9.48

Relatori

 

13.5 ant.

Modifica il comma 1, che introduce l’art. 28-quinquies al D.P.R. n. 602/1973, in materia di compensazioni di crediti, apportando modifiche al comma 1 con le quali si prevede che:

§       la certificazione necessaria per accedere alla compensazione di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario sia corredata dall’indicazione della data prevista per il pagamento. Si segnala che i modelli predisposti dai decreti ministeriali attuativi delle disposizioni richiamate dalla norma in esame già prevedono l’indicazione della data di pagamento, che non deve essere successiva ai 12 mesi dalla data dell’istanza di certificazione (v. D.M. 22/5/12, D.M. 25/6/12 e D.M. 19/10/12);

§       tra i soggetti interessati alla compensazione, per i quali è prevista una procedura di salvaguardia in caso di mancato versamento di quanto dovuto a seguito della certificazione del credito, sono ricompresi gli enti pubblici nazionali, come peraltro già espressamente previsto dal primo periodo della stessa norma;

§       nel caso in cui, all’esito della procedura di salvaguardia di cui sopra, residuino ulteriori importi da recuperare l'agente della riscossione procede alla riscossione coattiva, analogamente a quanto previsto per le compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.

9.3 NF

Marcon

SEL

13.5 ant.

Modifica il comma 1, che introduce l’art. 28-quinquies al D.P.R. n. 602/1973, in materia di compensazioni di crediti, apportando modifiche al comma 2 di tale articolo.

Con la modifica si prevede che il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, con il quale sono stabiliti i termini e le modalità di attuazione delle disposizioni in tema di compensazioni di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario, deve essere emanato entro il 30 giugno 2013.

9.42

Pisano

M5S

9.5
nott.

Aggiunge il comma 2-bis con il quale si prevede che i soggetti creditori nei confronti della PA in sede di dichiarazione dei redditi allegano un elenco dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati, alla data di chiusura del periodo d'imposta al quale la dichiarazione si riferisce, per la cessioni di beni e la prestazioni di servizi resi alle medesime pubbliche amministrazioni, distinti per ente pubblico debitore. Tale elenco, per il quale il Ministero dell’economia e delle finanze deve predisporre con decreto un modello, è trasmesso all’amministrazione finanziaria per via telematica.

 


Articolo 10        Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e disposizioni in materia di versamento di tributi locali

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

10.131

Relatori

 

13.5 pom.

Sostituisce il comma 1, che, modificando l’articolo 16, comma 7, del D.L. n.95 del 2012, dispone, alla lettera a), che le riduzioni da apportare alle risorse delle province per gli anni 2013-2014 possano effettuarsi, oltre che secondo il criterio basato sulla riduzione delle spese per consumi intermedi previsto dal terzo periodo del comma 7 medesimo, anche (qualora il predetto criterio non risulti percorribile a causa della mancata deliberazione da parte della Conferenza Stato-città ed autonomie locali) secondo le riduzioni pari agli importi stabiliti per gli anni 2013-2014 nell’allegato 3-bis al D.L. n.35 in esame, nel quale sono elencate le riduzioni distintamente per ciascuna provincia.

L’emendamento sopprime tale nuovo criterio introdotto dal comma 1, disponendo in luogo dello stesso che, sempre con riferimento agli anni 2013-2014, in deroga al criterio basato sulla riduzione delle spese per consumi intermedi, le riduzioni da imputare a ciascuna provincia vengano determinate in proporzione alle spese desunte dal SIOPE sostenute nel 2011 per acquisto di beni e servizi, con l’esclusione di quelle relative alle spese per formazione professionale, per trasporto pubblico locale, per la raccolta di rifiuti solidi urbani e per servizi socialmente utili finanziati dallo Stato. Conseguentemente, viene eliminato l’allegato 3-bis previsto dal comma 1.

Rimane invece confermata la disposizione, prevista nel comma 1 medesimo, relativa al termine per l’effettuazione delle riduzioni da operare sulle risorse delle province.

10.125

Buttiglione

SCpI

9.5
nott.

Aggiunge il comma 2-bis disponendo che le disposizioni del comma 2, in materia di TARES, trovano applicazione anche nel caso in cui il comune abbia deliberato l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo del tributo, ai sensi del comma 29 dell’articolo 14 del D.L. n. 201 del 2011.

Si rammenta che il comma 29 suddetto stabilisce che i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo.

10.80

10.45

Marchi

Calabria

PD

PdL

9.5
nott.

Modifica il comma 3, che estende - mediante una novella al comma 4 dell'articolo 14 del D.L. n. 201 del 2011 - l’esclusione dalla tassazione TARES alle aree scoperte pertinenziali o accessorie di tutti i locali tassabili; tale esenzione è ora prevista con rifermento alle sole aree di abitazioni civili.

La modifica riguarda il successivo comma 35 dell’articolo 14, ricomprendendo tra le modalità di versamento della tariffa, nonché della eventuale maggiorazione, anche le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari (oltre che alle modalità di compensazione in sede di versamento delle imposte e tramite apposito bollettino di conto corrente postale).

10.96

10.54

Marchi

Pagano

PD

PdL

9.5
nott.

Modifica il comma 4, sostituendo la lettera b) che – novellando il comma 13-bis dell’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 – interviene relativamente alle delibere comunali in materia di IMU e sulle modalità di invio e di pubblicazione delle medesime.

In particolare, semplificando la formulazione originaria, si specifica che il versamento della prima rata dell’IMU è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente (la formulazione originaria disponeva che il versamento da parte dei contribuenti della prima rata dell’IMU fosse eseguito sulla base degli atti pubblicati alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta nel sito del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il predetto termine, i contribuenti avrebbero effettuato il versamento della prima rata (16 giugno) in misura pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente).

Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 ottobre (il testo originario indicava il 16 novembre) di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio delle deliberazioni entro il 9 ottobre dello stesso anno (il testo originario indicava il 9 novembre).

In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

 

10.04

Vignali

PdL

13.5 pom.

Aggiunge l’articolo 10-bis che reca una “Norma di interpretazione autentica dell’articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98”.

L’articolo, mediante la norma di interpretazione autentica, esclude dal divieto di acquisto di immobili da parte delle PA per il 2013, previsto dall’articolo 12, comma 1-quater, del D.L. n. 98 del 2011, le procedure di acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate tramite espropriazioni per pubblica utilità.

 


Articolo 11             Misure per l'equilibrio finanziario della Regione Siciliana, della Regione Piemonte, nonché per la programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

11.10

Capodicasa

PD

9.5
nott.

Modifica il comma 5, nell'ambito della disciplina dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione siciliana. Si ricorda che i commi da 1 a 5 intervengono nella quantificazione delle spettanze da attribuire alla regione a titolo di gettito dei tributi erariali riscossi fuori dal territorio regionale ma imputabile ad attività o soggetti localizzati nella regione stessa, secondo quanto disposto dall'articolo 37 dello statuto e dalla norma di attuazione contenuta nel D.Lgs. 241/2005.

La modifica riguarda la disposizione programmatica concernente la ridefinizione dei rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione Siciliana, a decorrere dal 2016. Secondo quanto disposto dal comma 5, si dovrà provvedere secondo le modalità previste dallo statuto e dalla citata norma di attuazione dell'articolo 37, D.Lgs. 241/2005 e, contemporaneamente, come pure stabilito nello stesso D.Lgs. 241/2005, si dovrà provvedere al simmetrico trasferimento - alla regione - di funzioni ancora svolte dallo Stato nel territorio regionale. La modifica introdotta sopprime il riferimento al territorio regionale (ma non alle funzioni dello Stato) e il riferimento alla norma di attuazione costituita dal D.Lgs. 241/2005. Secondo il nuovo testo, quindi, la ridefinizione dei rapporti finanziari tra Stato e Regione dovrà avvenire secondo quanto disposto dallo statuto e con il trasferimento alla regione di funzioni svolte dallo Stato.


Articolo 12        Copertura finanziaria

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

12.18

Relatori

 

13.5 pom.

Modifica il comma 3, con riferimento alla lettera c), che stabilisce una riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero a copertura degli oneri connessi ai maggiori interessi del debito pubblico determinati dal decreto-legge in esame, escludendo dalle riduzioni lineari:

-         gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, università e ricerca,

-         le risorse della Missione “Ricerca e innovazione” del bilancio dello Stato,

-         gli stanziamenti relativi alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento dell’Expo Milano.

Tali esclusioni dalle riduzioni lineari si aggiungono alla esclusione, già prevista dal testo iniziale del decreto-legge, relativa agli stanziamenti del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

1.182 NF

Relatori

 

13.5 pom.

Modifica il comma 3, relativo alla copertura finanziaria, aumentando la quantificazione degli oneri derivanti dai maggiori interessi sul debito pubblico, connessi alla emissione di titoli di Stato per il pagamento dei debiti delle P.A., di 17,1 milioni di euro nel 2014 (da 559,5 a 576,6 milioni) e di 70,35 milioni a decorrere dall’anno 2015 (da 570,,45 a 640,8 milioni).

Tale maggiore quantificazione degli interessi è conseguente all’introduzione dell’articolo 1-bis relativo al Patto verticale integrato, che prevede la concessione di un contributo alle regioni, per l’attivazione del patto verticale, a valere sulle risorse del Fondo a restituzione, istituito nel bilancio dello Stato, destinato ad assicurare la liquidità agli enti locali per i pagamenti dei debiti. Ciò determina, infatti, un minor introito in termini di minori interessi pagati dagli enti locali sulle somme ad essi anticipate dallo Stato.

Alla copertura finanziaria di tali maggiori oneri si provvede:

-         quanto a 5 milioni per il 2014 e a 16 milioni a decorrere dal 2015 sul Fondo speciale di parte corrente, iscritto presso il Ministero dell’economia (di cui alla Tabella A, della legge di stabilità 2013);

-         quanto a 10 milioni per il 2014 e a 5 milioni a decorrere dal 2015 mediante la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE);

-         quanto a 17,35 milioni a decorrere dal 2015 mediante riduzione delle risorse di parte corrente dell’autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 67/1987, relativa ai contributi all’editoria;

-         quanto a 12 milioni a decorrere dal 2015 mediante riduzione delle risorse di parte corrente di cui alle leggi n. 7/1981 e n. 49/1987, relative alla disciplina della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo;

-         quanto a 2,1 milioni per il 2014 e a 20 milioni a decorrere dal 2015 mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa all’8 per mille IRPEF di competenza statale, di cui alla legge n. 222/1985.