Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Il decreto-legge per il pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione - A.C. 676 / D.L. 8 aprile 2013, n. 35
Riferimenti:
AC N. 676/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 1
Data: 10/04/2013
Descrittori:
DEBITI   DECRETO LEGGE 2013 0035
PAGAMENTO   PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione


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Il decreto-legge per il pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione

10 aprile 2013
Elementi per l'istruttoria legislativa



Indice

La Relazione al Parlamento 2013: gli effetti delle misure di accelerazione del pagamento dei debiti della PA|I ritardi dei pagamenti della P.A.|Il contenuto del decreto|



La Relazione al Parlamento 2013: gli effetti delle misure di accelerazione del pagamento dei debiti della PA

Il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché norme in materia di versamento dei tributi degli enti locali.

Esso concorre, come afferma la relazione illustrativa, al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica fissati con i documenti di programmazione finanziari e aggiornati con la Relazione al Parlamento 2013 predisposta dal Governo ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , e sulla quale il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati si sono espressi con apposite Risoluzioni approvate in data 2 aprile 2013.  Per tali ragioni il decreto risulta qualificato come provvedimento collegato alla manovra finanziaria.

Si ricorda, in proposito, che la predetta Relazione al Parlamento 2013, nel riscontrare un andamento della congiuntura economica peggiore rispetto a quello stimato nella Nota di aggiornamento al DEF 2012, ha aggiornato il quadro macroeconomico e di finanza pubblica, evidenziando la necessità di affiancare al consolidamento dei conti pubblici specifiche azioni di sostegno, capaci di fronteggiare l'accentuata debolezza della domanda interna, facendola ripartire già a decorrere dalla seconda metà dell'anno in corso. A tal fine ha individuato nello sblocco dei pagamenti dei debiti delle amministrazioni pubbliche verso i propri fornitori l'intervento - da realizzare con un provvedimento d'urgenza - attraverso il quale immettere in tempi brevi liquidità nel sistema economico ed in tal modo agevolare una ripresa della crescita del prodotto.

 

Secondo il Governo, l'ammontare dei crediti che le imprese vantano nei confronti della Pubblica Amministrazione costituisce, nell'attuale fase di crisi economico-finanziaria, un rilevante elemento di debolezza della struttura finanziaria delle imprese, per le quali la disponibilità di liquidità rappresenta una delle condizioni necessarie per aumentare i piani d'investimento o per migliorare le condizioni della gestione ordinaria (ivi inclusi i pagamenti degli arretrati ai propri dipendenti), oltre che per limitare il fenomeno, in crescita negli ultimi mesi, di chiusura di attività produttive. 

Al momento non esistono dati certi sull'ammontare dei debiti delle pubbliche amministrazioni verso le imprese. Secondo quanto riferito nel corso della audizione della Banca d'Italia svoltasi presso le Commissioni speciali riunite della Camera e del Senato il 28 marzo 2013, ciò sarebbe imputabile al fatto che nel nostro Paese gli attuali sistemi contabili delle pubbliche amministrazioni non permettono una rilevazione sistematica ed esaustiva dei debiti commerciali. Indicazioni di massima sull'entità e la distribuzione dei debiti sono fornite da un'indagine campionaria condotta dalla Banca d'Italia su imprese operanti nei settori industriali, dei servizi privati non finanziari e delle costruzioni, dalla quale si evince che il totale dei debiti commerciali (inclusi quelli riguardanti la spesa in conto capitale) delle P.A. verso le imprese ammonterebbe, a fine 2011, a circa 90 miliardi di euro (5,8 per cento del PIL). Oltre il 10 per cento del totale è stato ceduto pro-soluto a intermediari finanziari e risulta pertanto già incluso nel debito pubblico calcolato secondo la normativa comunitaria. Quanto alla distribuzione, circa la metà dei debiti sarebbe attribuibile a Regioni e ASL, mentre tra i creditori la quota maggiore sarebbe vantata da imprese di grandi dimensioni e da quelle che forniscono servizi privati, anche se in rapporto al fatturato a soffrire maggiormente per i ritardi dei pagamenti risultano essere le imprese di costruzioni.


Le misure in tema di pagamento dei debiti della PA prospettate nella Relazione al Parlamento, di importo pari a circa 20 miliardi nella seconda parte del 2013 e ulteriori 20 miliardi nel corso del 2014, determinerebbero secondo le stime del Governo - riferite nel corso dell'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze svoltasi il 28 marzo 2013 presso le Commissioni speciali riunite della Camera e del Senato -  una maggiore crescita di 1,2 punti nel triennio: 0,2 punti nel 2013, 0,7 punti nel 2014 (comprensivo dell'effetto di trascinamento del miglior andamento del 2013) e 0,3 punti nel 2015.

Come precisato dal Ministro dell'economia, tale effetto è stato scontato nelle stime del PIL contenute nel quadro macroeconomico esposto nella predetta Relazione (pari, rispettivamente, a -1,3 per cento nel 2013 e a + 1,3 per cento nel 2014).

Per quanto concerne la finanza pubblica, i pagamenti dei debiti commerciali si rifletteranno sul fabbisogno e sul debito delle Amministrazioni pubbliche in ciascuno degli anni 2013 e 2014, mentre avranno effetto sull'indebitamento netto per la sola parte riguardante i pagamenti di spese di conto capitale.

In particolare, in termini d'indebitamento netto, le misure prefigurate determinerebbero un peggioramento del saldo nel solo anno 2013 per circa 7,8 miliardi, pari allo 0,5 per cento del PIL: l'indebitamento nominale si posizionerebbe pertanto dal 2,4 per cento del quadro tendenziale a legislazione vigente al 2,9 per cento, inferiore alla soglia di riferimento fissata dalla normativa comunitaria. Non vi sarebbero, invece, effetti per il 2014, per il quale si prevede un deficit dell'1,8 per cento.

Per quanto concerne gli effetti sulla dinamica del debito - su cui la Relazione  al Parlamento non fornisce stime – e in particolare il rispetto della regola del debito (riduzione del rapporto debito/PIL al ritmo di 1/20 l'anno), che dovrà essere verificato a partire dal 2016 sulla base degli andamenti registrati nel triennio precedente, il Governo ha sottolineato che l'aumento dello stock di debito (pari all'intero ammontare degli interventi) potrebbe rientrare tra i "fattori rilevanti", presi in considerazione dalla Commissione ai fini di non attivare una nuova procedura di infrazione.

Infine, come rilevato anche dalla Banca d'Italia nel corso della predetta audizione,  i pagamenti dei debiti commerciali non dovrebbero compromettere il raggiungimento dell'obiettivo del pareggio di bilancio in termini strutturali, in quanto tali pagamenti dovrebbero essere classificati come temporanei.

In ogni caso su tali punti  - classificazione degli interventi straordinari come una tantum e quindi non considerati ai fini del saldo strutturale e aumento del debito riconducibile a fattori rientranti tra quelli rilevanti in base al Patto di stabilità e crescita  - "il Governo resta impegnato a presentare le proprie argomentazioni a livello europeo".

 

L'ammontare dei debiti della P.A.
Effetti delle misure


I ritardi dei pagamenti della P.A.

La problematica del ritardo dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni nelle transazioni commerciali è stata oggetto di diversi interventi legislativi finalizzati a dare concreta attuazione alla Direttiva 2000/35/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 2000 e alla successiva Direttiva 2011/7/UE del 16 febbraio 2011, recepita in anticipo nell'ordinamento italiano con il recente decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, che ha previsto, tra l'altro, per i contratti conclusi a decorrere dal 1° gennaio 2013, un termine massimo per i pagamenti della PA di sessanta giorni, nonché l'incremento degli interessi moratori che decorrono automaticamente alla scadenza del termine.

Sono stati altresì adottati diversi interventi per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie attraverso, ad esempio, l'obbligo per le PP.AA. di adottare misure organizzative atte a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute e la previsione della responsabilità disciplinare e amministrativa dei funzionari pubblici chiamati ad adottare provvedimenti che comportano impegni di spesa, laddove questi non accertino preventivamente la conformità del programma dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio.

Con specifico riferimento alle   amministrazioni statali , l'obbligo del preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio ha avuto una sua più concreta attuazione con la previsione della predisposizione del c.d. crono-programma dei pagamenti.

Sono state, inoltre, introdotte misure per l'estinzione dei debiti pregressi dei Ministeri esistenti alla data del 24 gennaio 2012, connessi a transazioni commerciali per acquisto di servizi e forniture, corrispondenti a residui passivi del bilancio dello Stato, disponendo, da un lato, un incremento dei fondi speciali per la reiscrizione dei residui passivi perenti per complessivi 2,7 miliardi di euro per il 2012 e, dall'altro, introducendo una modalità alternativa di estinzione dei debiti commerciali maturati alla data del 31 dicembre 2011 - in luogo del pagamento attraverso le risorse iscritte sui fondi speciali per la reiscrizione dei residui passivi perenti - consistente nell'estinzione degli stessi mediante assegnazione di titoli di Stato, su richiesta dei soggetti creditori, nel limite massimo di 2 miliardi di euro.

Per l'estinzione dei crediti maturati nei confronti dei Ministeri al 31 dicembre 2011 per spese relative a consumi intermedi, è stato altresì disposto l'incremento di 1 miliardo per il 2012 del Fondo per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni centrali (istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 50, legge n. 266/2005).

In relazione ai crediti vantati dalle imprese nei confronti delle amministrazioni regionali e locali per somministrazioni, forniture e appalti, il legislatore ha introdotto una disciplina, più volte modificata, per la certificazione, da parte degli enti territoriali dei crediti in questione nei confronti dei soggetti interessati anche ai fini della cessione pro-soluto dei medesimi crediti nei confronti di banche o intermediari finanziari. Il meccanismo della certificazione dei crediti è stato in seguito esteso anche agli enti del Servizio sanitario nazionale, alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali, con esclusione degli enti locali commissariati e degli enti del servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro. La disciplina è stata inoltre integrata stabilendo che la certificazione dei crediti - attivazione anche attraverso una piattaforma elettronica all'uopo costituita - possa essere finalizzata a consentire al creditore la cessione del credito a favore di intermediari finanziari, oltre che pro soluto - che esonera il cedente dal rispondere dell'eventuale solvibilità del debitore - anche pro solvendo, che implica invece per il cedente l'obbligo di rispondere dell'eventuale inadempienza del debitore.

 

Nel complesso, nonostante i diversi interventi normativi e lo stanziamento nel bilancio dello Stato di apposite risorse finanziarie, l'efficacia dei provvedimenti per l'accelerazione dei pagamenti della PA è apparsa sinora limitata.

In tal senso si è espressa, ad esempio, la Banca d'Italia, la quale ha evidenziato, nel corso della predetta audizione svoltasi presso le Commissioni speciali riunite di Camera e Senato in merito all'esame della Relazione al Parlamento 2013, come a fronte dello stanziamento di 2 miliardi per il pagamento dei crediti in titoli di Stato, le effettive emissioni siano state pari a circa 15 milioni di euro, rilevando altresì l'esigua entità dei crediti certificati. 

In particolare, la scarsa efficacia dei provvedimenti finora emanati è riconducibile, ad avviso dell'Istituto, alla complessità delle procedure operative e, con riferimento alla certificazione, alla rilevanza quantitativa dei casi di esenzione (Regioni con piani di rientro dai deficit sanitari ed Enti locali commissariati) e alla mancanza di sanzioni per le amministrazioni inadempienti. Inoltre, l'adesione alla piattaforma elettronica per la certificazione è stata configurata come sostanzialmente volontaria: da ciò è disceso che alla fine dello scorso gennaio aveva aderito alla stessa poco più del 5 per cento delle amministrazioni interessate; i creditori degli enti che non hanno aderito alla piattaforma non hanno, peraltro, potuto ottenere la certificazione del credito con la procedura ordinaria (cartacea) poiché dall'avvio della piattaforma (ottobre 2012) non è stato più possibile utilizzarla.

Secondo le indicazioni diffuse dal Ministro dell'economia e finanze, nel corso della predetta audizione, il totale di certificazioni effettuate con la procedura cartacea vigente fino a ottobre 2012, è stato di circa 300 milioni di euro. Per quanto riguarda la seconda fase, quella elettronica,  alla data del 26 marzo 2013 risultano rilasciate 479 certificazioni per un valore di 31 milioni di euro. Le pubbliche amministrazioni che si sono accreditate sulla piattaforma elettronica sono circa 1.700, su un totale di oltre 20.000.

 

La disciplina europea
I pagamenti delle Amministrazioni centrali
I pagamenti delle Amministrazioni locali
I profili di criticità


Il contenuto del decreto

Il decreto-legge definisce un insieme di regole e procedure volte ad accelerare il recupero dei crediti nei confronti delle amministrazioni vantati da imprese, cooperative e professionisti, per un importo complessivo di 40 miliardi di euro, da erogare nell'arco dei prossimi dodici mesi accordando priorità ai crediti che le imprese non hanno ceduto pro-soluto al sistema creditizio.

 

Più nel dettaglio, le misure introdotte dal decreto prevedono:

 

  • l'esclusione per il 2013 dal Patto di stabilita' interno dei pagamenti di debiti di parte capitale per un importo di: 
    • 5 miliardi di euro per quanto riguarda gli Enti locali 
    • 1,4 miliardi per quanto riguarda le Regioni; 
    • 800 milioni per investimenti cofinanziati dai fondi strutturali europei;

 

  • l'istituzione nel bilancio dello Stato di un unico Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, con una dotazione di 10 miliardi  di euro per il 2013 e di 16 miliardi per il 2014. Il Fondo è distinto in tre Sezioni dedicate, tra le quali possono essere effettuate variazioni compensative, per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili di: 
    • Enti locali, per importi pari a 2 miliardi per ciascuno degli anni 2013 e 2014,
    • Regioni e Province autonome, per importi pari a 3 miliardi nel 2013 e 5 miliardi nel 2014 per i debiti diversi da quelli finanziari e sanitari;
    • Enti del Servizio Sanitario Nazionale, per importi pari a 5 miliardi nel 2013 e 9 miliardi nel 2014;

 

  • l'ampliamento del limite massimo al ricorso delle anticipazioni di tesoreria da parte degli enti locali sino alla data del 30 settembre 2013;

 

  • l'incremento delle erogazioni per i   rimborsi di imposta per 2,5 miliardi nel 2013 e 4 miliardi nel 2014;

 

  • il rifinanziamento di 500 milioni di un apposito fondo per il pagamento dei debiti delle amministrazioni centrali.

 

Il decreto definisce,quindi, criteri e procedure   da seguire per ottenere i pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, tenendo conto delle diverse tipologie di credito delle imprese e della natura degli enti debitori.

In particolare, viene fissato al prossimo 30 aprile il termine entro il quale Comuni e Province sono tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa  fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine.

Tali pagamenti – che sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 5 miliardi di euro - saranno autorizzati con decreto del MEF entro il 15 maggio 2013 e finanziati con le disponibilità liquide degli enti.

Nelle more dell'adozione del predetto decreto del MEF, i Comuni e le Province possono comunque iniziare da subito a pagare i propri debiti nel limite massimo del 13 per cento delle disponibilità liquide detenute presso la tesoreria statale al 31 marzo 2013  e, comunque, entro il 50 per cento degli spazi finanziari che intendono comunicare entro il 30 aprile 2013.

Si dispone, inoltre, la sospensione per l'anno 2013 dell'applicazione del c.d. "Patto nazionale orizzontale", ossia del meccanismo di flessibilità nell'applicazione del patto di stabilità interno, introdotto in favore dei comuni a partire dall'anno 2012, che consente la rimodulazione orizzontale degli obiettivi finanziari tra i comuni a livello nazionale - fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato per il comparto comunale dalle regole del patto - al fine di favore consentire lo smaltimento di residui passivi di parte capitale degli enti che sono sottoposti al patto di stabilità interno.

Al fine di fornire liquidità agli enti locali e garantire un'accelerazione dei pagamenti ai fornitori, si prevede inoltre che per l'anno 2013 non rilevino, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno delle Regioni e delle Province autonome, i trasferimenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto a valere sui residui passivi di parte corrente, purché a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali. I conseguenti maggiori spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità interno delle Regioni e Province autonome dovranno essere utilizzati esclusivamente per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili di parte capitale. Tali spazi finanziari sono destinati prioritariamente a liquidare residui di parte capitale in favore degli enti locali.

 

I Comuni, le Province, le Regioni e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, se non hanno disponibilità liquide, possono ottenere finanziamenti a valere sulle disponibilità del predetto Fondo unico, pari nel complesso a 26 miliardi di euro nel 2013 e 2014. A tal fine, entro il prossimo 30 aprile, gli enti sono tenuti a richiedere al MEF le risorse necessarie per i pagamenti e dovranno ricevere, entro il successivo 15 maggio, le relative ripartizioni.

Le amministrazioni che si avvarranno del finanziamento del MEF sono tenute a presentare un piano di ammortamento per la restituzione dell'anticipazione ricevuta entro un periodo di durata fino a un massimo di 30 anni e a un tasso di interesse determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del Tesoro (BTP) a 5 anni.

 

Al fine di assicurare il completamento del processo di liquidazione dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2012 e non ancora estinti, il decreto introduce disposizioni dirette ad assicurare l'integrale ricognizione e la certificazione delle somme dovute dalle amministrazioni per somministrazioni, forniture e appalti. In particolare le Amministrazioni sono tenute a produrre un elenco completo dei debiti da onorare e comunicare alle imprese creditrici, entro il 30 giugno 2013, il piano dei pagamenti, nonché a registrarsi sulla piattaforma elettronica per il rilascio della certificazione dei debiti costituita presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Il mancato adempimento di tali prescrizioni da parte delle Amministrazioni debitrici rileva ai fini della valutazione della performance dei dirigenti e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare, nonché, nel caso di mancata registrazione sulla piattaforma elettronica, l'applicazione di una sanzione pecuniaria a carico dei dirigenti responsabili. Sulla base delle nuove procedure non sarà pertanto necessaria la richiesta di certificazione da parte delle imprese creditrici, ma sarà responsabilità diretta delle Amministrazioni identificare i soggetti creditori e gli importi da pagare.

Entro il prossimo 15 settembre, l'ABI dovrà predisporre l'elenco completo dei debiti nei confronti delle pubbliche amministrazioni che sono stati oggetto di cessione a banche e intermediari finanziari, distinguendo tra cessioni pro-soluto e pro-solvendo; sulla base di tale elenco, con la legge di stabilità per il 2014, previa intesa con le Autorità europee e su deliberazione delle Camere, si potrà programmare il pagamento, nel corso del 2014, di tali crediti ceduti mediante l'assegnazione di titoli di Stato.

Per quanto concerne i criteri per la liquidazione dei debiti, le Amministrazioni sono tenute a dare una priorità nell'effettuazione dei pagamenti ai crediti non oggetto di cessione pro-soluto; tra più crediti non oggetto di cessione pro soluto il pagamento deve essere imputato al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento.

Al fine di garantire l'effettiva disponibilità delle risorse per le imprese creditrici e alla luce dell'esigenza di dare un impulso all'economia, le somme destinate ai pagamenti dei debiti non possono essere oggetto di atti di sequestro o di pignoramento.

Al fine agevolare di favorire il processo d'immissione di liquidità nel sistema economico e accelerare i pagamenti della PA il decreto prevede altresì misure di semplificazione e detassazione delle cessioni dei crediti, nonché l'ampliamento delle possibilità di compensazione dei crediti commerciali certificati con debiti fiscali, anche attraverso l'elevazione da 516.000 a 700.000 euro della soglia vigente di compensazione tra crediti e debiti fiscali.

Si prevede, inoltre, una deroga al Patto di stabilità interno per le spese per cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari nei limiti di ulteriori 800 milioni di euro per l'anno 2013.

Il provvedimento reca, infine, alcune norme in materia di tributi locali (TARES e IMU) e di riequilibrio dei bilanci regionali, con particolare riferimento alle Regioni Piemonte e Sicilia.

 

Per il reperimento delle risorse necessarie ad assicurare la liquidità per lo sblocco dei pagamenti, il decreto autorizza l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 20 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.

Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica il provvedimento reca, peraltro, una serie di misure precauzionali, volte a contenere la spesa entro il limite prefissato e a non superare, in conformità a quanto indicato nelle predette risoluzioni parlamentari, il livello massimo dell'indebitamento netto della PA. In proposito si prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze esegua un monitoraggio dell'attuazione delle misure introdotte dal decreto che, in caso di superamento dell'obiettivo programmatico d'indebitamento netto, consenta al Ministro dell'economia di adottare per tempo, previa apposita relazione da inviare al Parlamento o da allegare comunque alla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, le necessarie misure per la rimodulazione delle spese autorizzate dal decreto legge, ovvero, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può disporre la limitazione all'assunzione di impegni di spesa o all'emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese obbligatorie.

 

Nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti con il Documento di  economia e finanza ed eventualmente modificati dalla Nota di aggiornamento, previa intesa con le Autorità europee e su deliberazione delle Camere, il decreto prevede, da ultimo, che la legge di stabilità per il 2014 possa autorizzare il pagamento, mediante assegnazione di titoli di Stato, dei debiti delle amministrazioni pubbliche in precedenza ceduti in favore di banche e intermediari finanziari.

 

La seguente tabella reca un prospetto riepilogativo delle scadenze e dei principali adempimenti previsti dal decreto-legge.

 

 

Scadenze e adempimenti per il pagamento dei debiti della PA

Entro il 14 aprile 2013

Il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CdP) un apposito addendum alla Convenzione del 23 dicembre 2009 volto a dare immediata operatività alla Sezione relativa agli enti locali del Fondo per il pagamenti dei debiti istituito dal decreto legge.  Trasferendo al contempo le disponibilità della predetta sezione su apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, su cui Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento.

Entro il 29 aprile 2013

Ai fini della certificazione delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, Le amministrazioni pubbliche sono obbligate a registrarsi sulla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni predisposta dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. La mancata registrazione sulla piattaforma elettronica entro il termine é rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare; i dirigenti responsabili sono altresì assoggettati ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella registrazione.

Entro il 30 aprile 2013

a) I comuni e le province comunicano mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti – che vengono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 5.000 milioni di euro - di debiti di parte capitale certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa  fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il termine del 30 aprile 2013, ivi inclusi i pagamenti delle province in favore dei comuni, sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali. Ai fini del riparto si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il termine;

b) Gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti a causa di carenza di liquidità chiedono alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo modalità stabilite nel predetto addendum, l'anticipazione di liquidità da destinare ai pagamenti.

c) Le regioni e le province autonome che non possono far fronte ai pagamenti dei  debiti diversi da quelli finanziari e sanitari, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, a causa di carenza di liquidità, con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario chiedono al MEF l'anticipazione di somme da destinare ai predetti pagamenti a valere sulle risorse della apposita "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari"  del Fondo unico.  

d) Ciascun Ministero trasmette al MEF l'elenco, in ordine cronologico con l'indicazione dei relativi importi, dei debiti relativi a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali maturati alla data del 31 dicembre 2012 . Assieme agli elenchi, le Amministrazioni formulano le richieste per l'accesso al riparto della dotazione di un fondo, appositamente rifinanziato, per il pagamento dei debiti.

Entro il 10 maggio 2013

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha facoltà di individuare le modalità di riparto:

a) degli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità per ciascun ente locale;

b) dell'anticipazione di liquidità da parte della CdP per il pagamento dei debiti degli enti locali.

In caso di mancata pronuncia da parte della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il riparto dei pagamenti e delle anticipazioni è operato su base proporzionale.

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano può individuare modalità di riparto, diverse dal criterio proporzionale, per l'anticipazione di somme da concedere a regioni e province autonome per il pagamento di debiti diversi da quelli finanziari e sanitari.

Entro il 15 maggio 2013

a) Con decreto del MEF sono individuati, per ciascun ente locale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno in misura pari al 90% dell'importo di 5 miliardi di euro.

Nelle more dell'emanazione del predetto decreto del MEF, ciascun ente locale può comunque effettuare i pagamenti nel limite massimo del 13 per cento delle disponibilità liquide detenute presso la tesoreria statale al 31 marzo 2013  e, comunque, entro il 50 per cento degli spazi finanziari che intendono comunicare entro il 30 aprile 2013.

b) La CdP provvede all'anticipazione di liquidità per il pagamento dei debiti degli enti locali che ne siano sprovvisti. Entro i 30 giorni successivi alla concessione della anticipazione gli enti locali che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale sono tenuti a modificare conseguentemente il proprio piano di riequilibrio.

c) Con decreto del MEF sono altresì stabiliti gli importi da concedere in anticipazione alle regioni e alle province autonome per i pagamenti dei debiti diversi da quelli finanziari e sanitari. All'erogazione delle somme si provvede soltanto qualora la Regione abbia assolto alcuni adempimenti (quali l'adozione di misure idonee per la copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità,  la  presentazione di un piano di pagamento dei debiti cumulati e la sottoscrizione di un contratto con il MEF nel quale siano definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme) indicati all'art.2, comma 3, del decreto e soggetti a verifica da parte di un apposito Tavolo istituito presso a Ragioneria generale dello Stato.

d) Il MEF provvede in via d'urgenza con decreto direttoriale a un primo riparto fra le regioni dell'anticipazione di liquidità per favorire l'accelerazione dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), fino a concorrenza massima dell'importo di 5 miliardi di euro. Anche in questo caso all'erogazione delle somme si provvede, anche in tranche successive, in seguito alla predisposizione, da parte regionale, di taluni adempimenti indicati all'art.3, comma 5, del decreto.

e) In caso d'insufficienza delle risorse stanziate rispetto ai debiti accertati dei Ministeri, con decreto del MEF è ripartito un apposito Fondo - all'uopo rifinanziato di 500 milioni di euro per l'anno 2013 – con criteri proporzionali rispetto alle richieste formulate dalle Amministrazioni entro il termine perentorio del 30 aprile 2013.

Entro 31 maggio 2013

Le regioni trasmettono al MEF, con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario, l'istanza di accesso all'anticipazione di liquidità – disposta in via d'urgenza con decreto direttoriale del MEF fino a concorrenza dell'importo di 5 miliardi di euro - per il pagamento dei debiti degli enti del SSN.

Entro il 15 giugno

Qualora l'ammontare dei debiti dei Ministeri dovesse risultare superiore alle risorse stanziate, i Ministeri interessati definiscono, con apposito decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle competenti Commissioni Parlamentari e alla Corte dei conti,  un piano di rientro volto al conseguimento di risparmi attraverso  misure di razionalizzazione e riorganizzazione della spesa.

 

Entro il 30 giugno 2013

Le pubbliche amministrazioni centrali e locali comunicano ai creditori, anche a mezzo posta elettronica, l'importo e la data entro la quale provvederanno ai pagamenti dei propri debiti. L'omessa comunicazione rileva ai fini della responsabilità per danno erariale a carico del responsabile dell'ufficio competente.

Entro il 15 luglio 2013 

In relazione alle richieste pervenute sino a dieci giorni prima rispetto a tale data, si procede, con un ulteriore decreto del MEF, al riparto della quota residua del 10 per cento (dei 5 miliardi di euro stanziati al fine di escludere i pagamenti dei debiti di parte capitale dal patto di stabilità interno), unitamente alle disponibilità non assegnate con il primo decreto.

In caso di mancata adozione del piano di rientro dei debiti delle amministrazioni centrali, il Ministro competente invia alle competenti Commissioni Parlamentari e alla Corte dei conti una relazione recante l'indicazione delle cause dell'inadempienza.

Entro il 31 luglio 2013

Con provvedimento del Direttore generale del tesoro del MEF sono stabilite le modalità attraverso le quali la piattaforma elettronica istituita  per le finalità di surrogazione nei contratti di finanziamento. è utilizzata anche per la stipulazione e notificazione degli atti di cessione dei crediti della PA..

Entro il 15 settembre

Le pubbliche amministrazioni debitrici comunicano, utilizzando la piattaforma elettronica per il rilascio delle certificazioni delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012, con l'indicazione dei dati identificativi del creditore.

L'ABI comunica al MEF l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili nei confronti di pubbliche amministrazioni maturati alla data del 31 dicembre 2012 che sono stati oggetto di cessione in favore di banche o intermediari finanziari autorizzati, con indicazione dei dati identificativi del cedente, del cessionario e dell'amministrazione debitrice e distinguendo tra cessioni pro-soluto e cessioni pro-solvendo.

Sino al 30 settembre

2013

E incrementato da 3 a 5 dodicesimi il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria. L'utilizzo di tale maggiore anticipazione vincola per i comuni una quota corrispondente delle entrate dell'imposta municipale propria per l'anno 2013 e per le province una quota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, per il medesimo anno 2013.

Entro il 31 ottobre 2013

Una quota, non superiore al 10 per cento, della dotazione complessiva delle sezioni del Fondo per il pagamento dei debiti, unitamente alle disponibilità non assegnate in prima istanza, è assegnata ad anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti degli enti locali e di quelli delle regioni e delle province autonome diversi da quelli finanziari e sanitari, richiesti in data successiva al 30 aprile 2013 ma, comunque, non oltre il 30 settembre 2013.

Entro il 30 novembre 2013

Alla luce delle risultanze emerse in sede di Tavolo di verifica degli adempimenti regionali in materia sanitaria, con decreto direttoriale del MEF si stabilisce il riparto definitivo fra le regioni, comprensivo degli importi previsti per l'anno 2014, dei 14 miliardi di euro destinati all'anticipazione di liquidità per il pagamento dei debiti degli enti del servizio sanitario nazionale. Le somme sono erogate al netto di quanto concesso a valere sui primi 5 miliardi di euro da assegnare entro il 15 maggio 2013.

Entro il 15 dicembre 2013

Le regioni trasmettono al MEF l'istanza di accesso all'anticipazione della liquidità - ripartita in via definitiva anche per l'anno 2014 - destinata al pagamento dei debiti degli enti del SSN.

Entro il 15 febbraio 2014

Con decreto del MEF sono stabiliti gli ulteriori importi da concedere in anticipazione alle regioni e alle province autonome per i pagamenti dei debiti diversi da quelli finanziari e sanitari.



 

Esclusione dei pagamenti dal Patto di stabilità interno
Il Fondo unico per assicurare la liquidità
La compensazione tra crediti e debiti fiscali
Le procedure per i pagamenti
La temporanea sospensione del patto nazionale orizzontale
L'esclusione dal Patto dei trasferimenti regionali agli enti locali
Le anticipazioni di liquidità
La ricognizione e certificazione dei debiti
Ulteriori misure per l'immissione di liquidità
La copertura finanziaria