Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia 3 novembre 2017 |
Indice |
| Contenuto|Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente|I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva| |
ContenutoIl disegno di legge A.C. 4652-A – trasmesso alla Camera dei deputati il 21 settembre 2017 e risultante dallo stralcio dell'art. 34 dell'A.S. 2287 (presentato dal Governo e recante "Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali"), deliberato nella seduta del 6 ottobre 2016 – è stato approvato dall'Assemblea del Senato, con modifiche, il 20 settembre 2017, con assorbimento degli A.S. 459 e 1116. Lo stesso è collegato alla manovra di finanza pubblica. La VII Commissione della Camera ha concluso l'esame del testo - al quale sono state abbinate le Provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblicaproposte di legge A.C. 417, 454, 800, 964, 1102, 1702, 2861, 2989, 3636, 3842, 3931, 4086, 4520 e che è stato scelto come testo base nella seduta del 10 ottobre 2017 - il 26 ottobre 2017, senza apportare ulteriori modifiche. Esso consta di 7 articoli e, oltre ad alcune disposizioni precettive, reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi. Prevede, altresì, la redazione di un testo unico normativo denominato "codice dello spettacolo". Di seguito si opererà una sintetica illustrazione delle previsioni recate dal testo, rinviando, per ogni approfondimento, al dossier del Servizio Studi n. 622 del 28 settembre 2017.
L'art. 1 affida alla Repubblica, inPrincipi generali attuazione degli artt. 9, 21, 33 e 36 della Costituzione, e nel quadro dei principi di cui all'art. 167 del Trattato sul funzionamento dell'UE, alla Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e alla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali:
Nello specifico, prevede che la Repubblica promuove e sostiene le attività di spettacolo svolte in maniera professionale, caratterizzate dalla compresenza di professionalità artistiche e tecniche e di un pubblico, in un contesto unico e non riproducibile, e in particolare: attività teatrali, liriche, concertistiche, corali, musicali popolari contemporanee, di danza classica econtemporanea, circensi tradizionali e nelle forme contemporanee del circo di creazione, nonché attività di spettacolo viaggiante e attività a carattere interdisciplinare e multidisciplinare, carnevali storici e rievocazioni storiche. Inoltre, la Repubblica riconosce: il valore delle pratiche artistiche a carattere amatoriale, inclusi i complessi bandistici e le formazioni teatrali e di danza; il valore delle espressioni artistiche della canzone popolare d'autore; la peculiarità del linguaggio espressivo del teatro di figura, sia nelle forme tradizionali sia nelle interpretazioni contemporanee; la tradizione dei corpi di ballo italiani; l'apporto degli artisti di strada alla valorizzazione dei contesti urbani ed extra-urbani; l'attività dei centri di sperimentazione e di ricerca, di documentazione e di formazione nelle arti dello spettacolo. L'intervento pubblico a sostegno delle attività di spettacolo favorisce e promuove, tra l'altro: la qualità dell'offerta, la pluralità delle espressioni artistiche, i progetti e i processi di lavoro a carattere innovativo; la qualificazione delle competenze artistiche e tecniche, nonché l'interazione tra lo spettacolo e l'intera filiera culturale, educativa e del turismo; le attività di spettacolo realizzate con il diretto coinvolgimento dei giovani, fin dall'infanzia; il teatro e altre forme di spettacolo per ragazzi; l'accesso alla fruizione delle arti della scena, fin dall'infanzia; il riequilibrio territoriale e la diffusione nel Paese dell'offerta e della domanda delle attività di spettacolo, anche con riferimento alle aree geograficamente disagiate; lo sviluppo di circuiti regionali di distribuzione, promozione e formazione tra i diversi soggetti e le strutture operanti nel settore dello spettacolo; la diffusione dello spettacolo italiano all'estero e i processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, prevedendo forme di partenariato culturale, e favorendo la circolazione delle opere, con specifico riguardo alle produzioni di giovani artisti; la trasmissione dei saperi, la formazione professionale e il ricambio generazionale; la conservazione del patrimonio musicale, teatrale, coreutico, nonché della tradizione della scena e dei suoi mestieri; l'iniziativa dei singoli soggetti, volta a reperire risorse ulteriori rispetto al contributo pubblico; le attività di spettacolo realizzate in luoghi di particolare interesse culturale. Infine, l'intervento pubblico "favorisce e promuove" – ma, più opportunamente, "definisce" - le modalità di collaborazione tra Stato ed enti locali per l'individuazione di immobili pubblici non utilizzati o che versino in stato di abbandono o di degrado o di beni confiscati da concedere, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in ordine all'utilizzazione alla valorizzazione e al trasferimento dei beni immobili pubblici, per le attività di spettacolo svolte in maniera professionale. L'art. 2, co. 1, delega il Delega al GovernoGoverno ad adottare uno o più decreti legislativi volti:
Al riguardo, si evidenzia che le disposizioni regolamentari cui si fa riferimento – per le quali il termine di emanazione era fissato al 30 giugno 2017 - non sono ancora intervenute, neanche a livello di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri. Si prevede, pertanto, una rilegificazione in un ambito per il quale recentemente è stata prevista una delegificazione, peraltro non ancora esercitata, come osservato anche dal Comitato per la legislazione nel parere reso. In materia, peraltro, dispone anche l'art. 7 (v. infra);
Al contempo, il testo dispone che a ciò si provvede mediante la redazione di un unico testo normativo denominato «codice dello spettacolo». Durante l'esame in sede referente, non è stato chiarito se il codice dello spettacolo riguardi solo i settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, ovvero anche quello delle fondazioni lirico-sinfoniche.
Tra i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega – da attuare tenuto conto dei principi di cui all'art. 1 – l'art. 2, co. 2, prevede la razionalizzazione degli interventi di sostegno dello Stato. Più nello specifico, stabilisce che sono attribuiti allo Stato, fra l'altro:
Ulteriori principi direttivi recati dall'art. 2, co. 2, concernono:
L'art. 2, co. 3, reca un criterio direttivo specifico, riferito alle fondazioni lirico-sinfoniche. In Criteri direttivi specifici per le fondazioni lirico-sinfonicheparticolare, esso concerne la revisione dei criteri di ripartizione del contributo statale, anche tramite scorporo delle risorse ad esse destinate dal FUS. Al fine di tale revisione, il medesimo co. 3 fa, anzitutto, riferimento alla coerenza con i princìpi di riparto delle risorse di cui all'art. 1, co. 583, della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017) – che, in base all'intervenuto DM n. 105 del 3 marzo 2017, ne stabiliscono l'attribuzione, per la gran parte, in rapporto ai contributi ricevuti da parte di soggetti privati ed enti locali –, nonché con le disposizioni adottate ai sensi del già citato art. 24, co. 3-bis, del D.L. 113/2016 (L. 160/2016), che, come si è già detto, non sono ancora intervenute. Ulteriori parametri da considerare ai fini della ripartizione del contributo statale sono costituiti da: rafforzamento della responsabilità del sovrintendente sulla gestione economico-finanziaria delle singole fondazioni; realizzazione di coproduzioni nazionali e internazionali; promozione e diffusione della cultura lirica, con particolare riguardo alle aree disagiate; risultati artistici e gestionali del triennio precedente. Inoltre, testualmente, risultano inseriti fra i parametri da considerare ai fini della ripartizione del contributo statale anche la revisione delle modalità di nomina e dei requisiti del sovrintendente e del direttore artistico e la previsione che, nei casi di responsabilità accertata del sovrintendente per lo scorretto svolgimento delle funzioni relative alla gestione economico-finanziaria, allo stesso è preclusa la possibilità di essere nominato per lo stesso ruolo, o per ruoli affini, anche in altre fondazioni lirico-sinfoniche. Come osservato anche dal Comitato per la legislazione nel parere reso, tali previsioni non sembrerebbero poter costituire un parametro per la ripartizione del contributo. Occorrerebbe, dunque, collocarle diversamente nel testo.
Ulteriori principi e criteri direttivi specifici, riferiti ai Criteri direttivi specifici per gli altri settori dello spettacolosettori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti e delle attività circensi, nonché dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, sono stabiliti dall'art. 2, co. 4. Per tutti i settori indicati, si tratta, in particolare, di:
Ulteriori criteri direttivi riguardano singoli settori. In particolare, si prevede, anzitutto, la revisione della disciplina delle attività musicali di cui alla L. 800/1967, al fine di assicurare (lett. f)):
Inoltre, si prevede la revisione della normativa relativa al settore della danza (lett. g)), attraverso la modifica della disciplina in materia di promozione delle relative attività, d'intesa con le altre amministrazioni competenti, e l'introduzione di una normativa relativa all'istituzione delle scuole di danza, nonché al controllo e alla vigilanza sulle medesime, e l'individuazione di criteri e requisiti per il conseguimento di una abilitazione (rectius: per l'esercizio dell') per l'insegnamento della danza, tramite la definizione di percorsi formativi e professionalizzanti certificati e validi su tutto il territorio nazionale.
Un ulteriore criterio direttivo riguarda la revisione delle disposizioni nei settori delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, ai fini del graduale superamento dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse (lett. h)).
L'art. 2, co. 4, lett. i), prevede, in particolare, che alla Il FUS per programmi educativi nelle scuolepromozione di programmi di educazione nei settori dello spettacolo nelle scuole di ogni ordine e grado sia destinato (annualmente) almeno il 3% della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo.
L'art. 2, co. 4, lett. l), prevede, in particolare, una disciplina che regolamenti il rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate alle specifiche attività, tenendo conto anche del carattere intermittente delle prestazioni lavorative.
L'art. 2, co. 4, lett. m), riguarda la semplificazione degli iter autorizzativi e degli adempimenti relativi allo svolgimento di attività di pubblico spettacolo, inclusa l'autorizzazione di pubblica sicurezza.
L'art. 2, co. 4, lett. n), concerne il sostegno alla diffusione dello spettacolo italiano all'estero. A sua volta, lo stesso co. 4, lett. o), prevede il sostegno all'internazionalizzazione delle produzioni di giovani artisti italiani, nonché degli spettacoli di musica popolare contemporanea, anche attraverso iniziative di coproduzione artistica. Con riferimento alla procedura per l'emanazione dei decreti legislativi, l'art. 2, co. 1, stabilisce che i Procedura per l'adozione dei decreti legislatividecreti legislativi sono adottati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge. In base ai co. 5, 6 e 7 dello stesso art. 2, essi sono adottati su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con i Ministri interessati, sentito il Consiglio superiore dello spettacolo e previa acquisizione dell'intesa della Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, da rendere entro 45 giorni dalla data di trasmissione dello schema. Trascorso tale termine, il Governo può comunque procedere alla trasmissione degl schemi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro 30 giorni dalla data di trasmissione. Trascorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente gli schemi alle Camere con le osservazioni e le eventuali modifiche, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi "sulle osservazioni del Governo" entro 10 giorni dalla data della nuova trasmissione, trascorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Appare opportuno fare riferimento all'espressione del parere definitivo sullo schema da parte delle Commissioni parlamentari, e non al parere "sulle osservazioni del Governo", come osservato anche dal Comitato per la legislazione nel parere reso. Dai decreti legislativi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le risorse finanziarie occorrenti. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con la medesima procedura. L'art. 3 istituisce il Consiglio superiore dello spettacolo, in sostituzione della Il Consiglio superiore dello spettacoloConsulta per lo spettacolo (di cui al DPR 89/2007), che viene soppressa dalla data del primo insediamento del nuovo organo, con conseguente passaggio di attribuzioni. Al nuovo organismo sono attribuiti compiti di consulenza e di supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche di settore e nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo. Esso – che dura in carica 3 anni – è composto da 15 componenti, di cui 4 sono scelti dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo nell'ambito di una rosa di nomi proposta dalle associazioni di categoria e dagli enti del Terzo settore maggiormente rappresentativi del settore dello spettacolo e 11 – di cui 3 designati Conferenza unificata - sono personalità del settore, caratterizzate da particolare e comprovata qualificazione professionale e capacità anche in ambito giuridico, economico, amministrativo e gestionale, nominate dal Ministro nel rispetto del principio di equilibrio di genere. Fra queste, lo stesso Ministro nomina il Presidente. Si evidenzia l'opportunità di indicare esplicitamente l'atto di nomina del Consiglio superiore dello spettacolo (decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo), come osservato anche dalla I Commissione nel parere reso. Il MIBACT comunica i nominativi dei componenti e del Presidente dell'organo alle Commissioni parlamentari competenti, allegando i relativi curriculum. Ai componenti del Consiglio spetta solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute. Con decreto del Ministro, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti il regime di incompatibilità dei componenti e le modalità di svolgimento dei compiti del Consiglio. Peraltro, si stabilisce sin d'ora che il Consiglio adotta un regolamento interno per il proprio funzionamento e che i pareri dell'organo sono espressi, di norma, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ridotti a 10 in caso di urgenza. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Presso il Consiglio opera una segreteria tecnica, formata da personale in servizio presso il MIBACT. Le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per il funzionamento sono assicurate dallo stesso Ministero fra quelle disponibili a legislazione vigente.
L'art. 4 incrementa, Incremento del FUS dal 2018anzitutto, la dotazione del FUS di € 9,5 mln annui per il 2018 e il 2019 e di € 22,5 annui dal 2020. Agli oneri derivanti dall'incremento della dotazione del FUS si provvede:
Inoltre, Risorse per le attività culturali nei territori colpiti dal sisma autorizza per il 2018 la spesa di € 4 mln in favore di attività culturali – presumibilmente sempre di spettacolo dal vivo – nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Al relativo onere si provvede mediante azzeramento dell'autorizzazione di spesa di € 4 mln per il 2018 disposta a favore del Teatro Eliseo dall'art. 22, co. 8, del D.L. 50/2017 (L. 96/2017).
L'art. 5 reca disposizioni volte ad estendere il c.d. ART-BONUS e a promuovere la produzione musicale delle opere di artisti emergenti.
Con riferimento al ART-BONUS per tutti i settori dello spettacoloprimo aspetto, dispone che il credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura spetta anche per le erogazioni liberali in denaro effettuate per il sostegno delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione. A tal fine, novella l'art. 1 del D.L. 83/2014 (L. 106/2014). Alla copertura dei relativi oneri, valutati in € 1,1 mln per il 2018, € 1,8 mln per il 2019, € 2,3 mln per il 2020 ed € 1,9 mln annui dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
Con riferimento al Agevolazioni fiscalisecondo aspetto, dispone che il credito d'imposta a favore delle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali, nonché delle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, riconosciuto per il triennio 2014-2016 ai sensi dell'art. 7, co. 1-6, del D.L. 91/2013 (L. 112/2013), si applica (nuovamente) a decorrere dal 1° gennaio 2018, al fine di promuovere la produzione musicale delle opere di artisti emergenti. Inoltre, novellando il co. 2 dello stesso art. 7 citato, dispone che il credito di imposta è riconosciuto anche per le opere terze. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'ultima previsione, quantificati in € 4,5 mln dal 2018, si provvede:
L'art. 6 stabilisce che le disposizioni della legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.
L'art. 7 posticipa (dal 31 dicembre 2018) al 31 dicembre 2019 il momento a partire dal quale le Posticipo termini per le fondazioni lirico-sinfonichefondazioni lirico-sinfoniche saranno inquadrate, alternativamente, come "fondazione lirico-sinfonica" o "teatro lirico-sinfonico". A tal fine, novella l'art. 24, co. 3-bis, lett. b), del D.L. 113/2016 (L. 160/2016). |
Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referenteLa VII Commissione ha avviato l'esame del progetto di legge approvato dal Senato e delle abbinate proposte di legge il 3 ottobre 2017. Nella seduta del 10 ottobre 2017 ha scelto come testo base il progetto di legge approvato dal Senato. Nella seduta del 26 ottobre 2017 ha conferito mandato al relatore a riferire favorevolmente sul provvedimento in Assemblea, nel testo approvato dal Senato. |
I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultivaIl 24 ottobre 2017 la IX e la XIV Commissione hanno espresso parere favorevole . Nella stessa data, il Comitato per la legislazione ha espresso un parere con una condizione e varie osservazioni. Il 25 ottobre 2017 la I e la XI Commissione hanno espresso parere favorevole con osservazione, la II, la III, la XIII Commissione e la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno espresso parere favorevole. Il 26 ottobre 2017 la V, la VI e la VIII Commissione hanno espresso parere favorevole. |