Disposizioni per la celebrazione dei 150 anni dalla morte di Gioachino Rossini 8 novembre 2017 |
ContenutoIl disegno di legge A.C. 4665 – approvato dall'Assemblea del Senato il 26 2018 Anno rossinianosettembre e composto di 5 articoli – dichiara il 2018, nel quale ricorrono 150 anni dalla morte di Gioachino Rossini, "anno rossiniano" e, come indicato dall'art. 1, mira a celebrare la figura del musicista e valorizzarne l'opera.
Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che la
L. 420/1997 aveva inteso ricondurre ad unità, attraverso un unico
La procedura vigente per le celebrazioni
provvedimento a cadenza annuale, l'intervento statale a favore di comitati nazionali per lo svolgimento di celebrazioni e manifestazioni culturali di particolare rilevanza, nonché di edizioni nazionali.
A questo fine, ha previsto l'istituzione, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, della "
Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali", alla quale ha affidato il compito di deliberare (per quanto qui interessa), sulla costituzione e organizzazione dei
comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali, sull'ammissione al contributo finanziario statale e sulla misura dello stesso.
Le richieste di istituzione dei comitati nazionali possono essere presentate da enti locali, enti pubblici, istituzioni culturali o comitati promotori, nonché da amministrazioni dello Stato.
La stessa
L. 420/1997 ha quantificato l'onere necessario per i comitati nazionali e le edizioni nazionali in 13 miliardi di lire per il 1997, 10 miliardi di lire per il 1998 e 11 miliardi di lire per il 1999. In seguito, l'
art. 6, co. 1, della L. 237/1999 ha autorizzato uno stanziamento annuale di 5 miliardi di lire per il 1999 e di 13 miliardi di lire (pari a € 6.713.940) a decorrere dal 2000.
Le risorse sono allocate sul
cap. 3631/pg. 2 dello stato di previsione del Mibact, sul quale, in base al
Decreto del MEF n. 102065 del 27 dicembre 2016, di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019, erano presenti, per il
2017, € 1.463.256 (poi ridotti di € 1 mln dall'art. 11, co. 3-
quater, del
D.L. 244/2016-
L. 19/2017, e ristorati di € 0,5 mln dall'art. 22, co. 7-
ter, del
D.L. 50/2017-
L. 96/2017. Ulteriori € 0,5 mln sono assegnati al cap. 3631/pg. 2 dalla
L. 157/2017- legge di assestamento 2017).
Per quanto attiene la
procedura di erogazione dei contributi ai comitati nazionali, la
L. 420/1997 ha previsto che l'emanazione dell'elenco con le decisioni della Consulta sia preceduta dal
parere delle
Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro
30 giorni.
Le modalità di presentazione delle domande per i contributi sono state indicate, da ultimo, con la
Circolare n. 103 del 27 settembre 2017 (che sostituisce la
Circolare n. 101 del 10 febbraio 2016
).
In particolare, per
l'istituzione di comitati nazionali, la circolare prevede che la
domanda deve essere presentata entro il
31 marzo dell'
anno precedente a quello della data della ricorrenza e all'inizio delle celebrazioni o manifestazioni che si intendono realizzare e che gli eventi
devono concludersi entro tre anni dall'istituzione del comitato nazionale, salvo
proroghe –
fino ad un massimo di due anni – nei casi di eccezionale interesse e complessità organizzativa.
Unitamente all'istanza, i richiedenti devono inviare una
relazione tecnica recante:
Sono
ammessi alla valutazione gli
eventi di cui ricorrano il primo o i successivi
centenari, fatti salvi i casi di eccezionale rilevanza storico-culturale e sociale, e sono tenuti in considerazione i programmi celebrativi che prevedano, tra l'altro:
Entro il 31 gennaio di ogni anno i comitati ammessi a contributo devono inviare al Ministero la
relazione sui lavori svolti e il bilancio consuntivo delle spese effettuate. Per ogni comitato, il Ministero nomina un
revisore dei conti. Qualora l'attività non si sia svolta secondo il
programma approvato dalla Consulta o presenti irregolarità amministrative, si prevede la
possibilità di non finanziare ulteriormente il Comitato.
La domanda di
rifinanziamento di comitati nazionali deve essere trasmessa entro il
31 marzo di ogni anno successivo a quello di istituzione.
Peraltro, già alcuni comitati nazionali per celebrazioni di eventi sono stati
istituiti con legge o con altra tipologia di atto (in particolare:
L. 206/2012, che ha inteso celebrare la figura di Giuseppe
Verdi nella ricorrenza, nel 2013, del secondo centenario della sua nascita ed ha istituito il
Comitato promotore delle celebrazioni;
L. 63/2014, che ha previsto l'istituzione di un
Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Alberto Burri, nel 2015;
DPCM 21 dicembre 2013, che ha istituito il
Comitato promotore per le celebrazioni del Centenario dell'Istituto nazionale del dramma antico
-INDA;
DM 23 settembre 2016, n 428, che ha istituito il Comitato tecnico-scientifico per le celebrazioni del cinquecentenario della morte dell'urbanista
Biagio Rossetti;
DM 17 febbraio 2017, n. 78, che ha costituito il Comitato promotore per le celebrazioni del centocinquantesimo anniversario della nascita del compositore lirico
Umberto Giordano; L. 153/2017, recante disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di
Leonardo da Vinci e
Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di
Dante Alighieri).
Infine, il 26 settembre 2017 l'Assemblea del Senato ha approvato un testo unificato concernente l'istituzione, nel 2017, dell'anno ovidiano e la celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di
Ovidio, passato ora all'esame della Camera (
A.C. 4658).
Si ricorda, inoltre, che presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri opera il
Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale – istituito, da ultimo, con
DPCM 6 giugno 2013 (che ha sostituito il Comitato di cui al precedente
DPCM 3 agosto 2012) – che ha il compito di coordinare la pianificazione, la preparazione e l'organizzazione degli interventi connessi alle celebrazioni per gli anniversari di interesse nazionale.
L'art. 2 specifica che lo Stato riconosce meritevoli di finanziamento i progetti diLe tipologie di progetti finanziabili promozione, diffusione, approfondimento e salvaguardia della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Rossini, da realizzare nel 2018 e nel 2019. In particolare, tra gli ambiti di intervento rientrano i seguenti:
L'art. 3 dispone l'istituzione del Comitato promotore delle celebrazioni rossiniane, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri – o da un suo Il Comitato promotore delle celebrazionidelegato – e composto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca – o da loro delegati –, dal presidente della regione Marche, dal sindaco del comune di Pesaro, e da quattro insigni esponenti della cultura e delle arti musicali italiane ed europee, esperti della vita e delle opere di Rossini, nominati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Letteralmente, il decreto interministeriale provvede alla nomina solo dei quattro esperti, mentre non è indicato l'atto di nomina dell'intero Comitato.
Il Comitato promotore costituisce un Comitato scientifico, composto da non più di Il Comitato scientificodieci personalità di chiara fama, esperte della vita e delle opere di Rossini – inclusi, di diritto, i quattro insigni esponenti della cultura e delle arti musicali italiane ed europee, tra i quali il Comitato scientifico elegge il proprio coordinatore –, che formula gli indirizzi generali per le iniziative da realizzare ai fini delle celebrazioni, negli ambiti individuati dall'art. 2. Sulla base degli indirizzi del Comitato scientifico, il Comitato promotore – che può avvalersi anche della collaborazione di soggetti privati – redige il programma delle attività da realizzare, individua i soggetti attuatori e ne monitora l'attuazione. Il Comitato promotore dura in carica fino al 31 dicembre 2019. Entro 90 giorni dal termine delle celebrazioni, predispone una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzo dei contributi ricevuti, che trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'invio alle Camere. Si intenderebbe, dunque, che le celebrazioni debbano concludersi prima della fine del 2019, per consentire al Comitato – ancora in carica – di elaborare la richiesta relazione.
Occorrerebbe demandare ad un atto secondario la definizione della disciplina per il funzionamento del Comitato promotore.
Ai componenti dei due Comitati non sono corrisposti compensi o gettoni di presenza.
In base all'art. 4, il contributo Il contributo erogabilestraordinario attribuito al Comitato promotore per lo svolgimento delle iniziative celebrative è pari a € 680.000 per il 2018 e ad € 20.000 per il 2019. A valere sullo stesso, si provvede anche – ferma restando la quota del 20% da destinare a quanto ante indicato - alla realizzazione del sito web del Comitato promotore, nonché, ai sensi dell'art. 3, co. 6, alla copertura degli eventuali costi di funzionamento di entrambi i Comitati, incluso l'eventuale rimborso delle spese di missione.
L'art. 5 dispone che alla copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 1, co. 354, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), relativa al funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale, pari a € 10 mln a decorrere dal 2016.
Per completezza, si ricorda che alla medesima autorizzazione di spesa ha attinto l'art. 22, co. 7-
quater e 8-
bis, del
D.L. 50/2017 (
L. 96/2017) per la copertura degli oneri relativi, rispettivamente, all'istituzione, a decorrere dal 2018, di un nuovo Fondo nello stato di previsione del Mibact, con una dotazione pari a € 1 mln, destinato alla promozione della lettura, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio librario, alla riorganizzazione e al miglioramento dell'efficienza dei sistemi bibliotecari, e alla concessione del contributo del MIBACT, pari a € 300.000 annui, per le spese di gestione e di funzionamento della Fondazione Real Sito di Carditello.
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Relazioni allegateIl disegno di legge A.S. 2227 era corredato di relazione illustrativa. Di una nuova relazione illustrativa era corredato anche l'A.S. 2227-A. |
Necessità dell'intervento con leggeL'intervento con legge è necessario in quanto si utilizzano risorse del bilancio dello Stato. |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteLa disciplina recata dal progetto di legge può essere ricondotta alla materia dei "beni culturali". L'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. ha annoverato la "tutela dei beni culturali" tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre l'art. 117, terzo comma, Cost., ha incluso la "valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali" tra le materie di legislazione concorrente. Inoltre, l'art. 118, terzo comma, Cost., ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare "forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali" tra Stato e regioni.
Nella
sentenza 9/2004 la Corte costituzionale ha individuato una definizione delle funzioni di tutela e di valorizzazione: la tutela "è diretta principalmente ad impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica e quindi nel suo contenuto culturale"; la valorizzazione "è diretta, soprattutto, alla fruizione del bene culturale, sicché anche il miglioramento dello stato di conservazione attiene a quest'ultima nei luoghi in cui avviene la fruizione ed ai modi di questa".
Successivamente all'adozione del Codice dei beni culturali e del paesaggio (
d.lgs. 42/2004), la Corte, nella
sentenza 232/2005, ha richiamato, ai fini del riparto di competenze, le disposizioni in esso contenute: tale testo legislativo, secondo la Corte, ribadisce l'esigenza dell'esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali (art. 4, co. 1) e, nel contempo, stabilisce, però, che siano non soltanto lo Stato, ma anche le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni ad assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale e a favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione (art. 1, co. 3). Nelle materie in questione, quindi, la Corte ribadisce la coesistenza di competenze normative, confermata, peraltro, dall'art. 118, terzo comma, Cost.
Inoltre, nelle sentenze
478/2002 e
307/2004, la Corte ha ribadito un orientamento delineato già precedentemente alla riforma costituzionale del 2001, secondo il quale lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale "il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (
art. 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze fra Stato e Regioni".
Tali orientamenti si sono confermati in tempi più recenti.
In particolare, nella
sentenza 194/2013, la Corte ha evidenziato che "se tutela e valorizzazione esprimono - per dettato costituzionale e per espressa disposizione del Codice dei beni culturali (artt. 3 e 6) - aree di intervento diversificate, è necessario che restino inequivocabilmente attribuiti allo Stato, ai fini della tutela, la disciplina e l'esercizio unitario delle funzioni destinate all'individuazione dei beni costituenti il patrimonio culturale nonché alla loro protezione e conservazione e, invece, anche alle regioni, ai fini della valorizzazione, la disciplina e l'esercizio delle funzioni dirette alla migliore conoscenza e utilizzazione e fruizione di quel patrimonio e, perciò - secondo i principi di cui agli articoli 111 e seguenti del Codice - la costituzione e l'organizzazione stabile di risorse o la messa a disposizione di competenze".
Nella
sentenza 140/2015, la Corte ha precisato che "nonostante tale diversificazione, l'ontologica e teleologica continuità delle suddette aree determina, nella produzione legislativa, la possibilità […] che alla predisposizione di strumenti concreti di tutela del patrimonio culturale si accompagnino contestualmente, quali naturali appendici, anche interventi diretti alla valorizzazione dello stesso; ciò comportando una situazione di concreto concorso della competenza esclusiva dello Stato con quella concorrente dello Stato e delle regioni". "In tale contesto, l'impossibilità di comporre il concorso di competenze statali e regionali mediante l'applicazione del principio di prevalenza, in assenza di criteri contemplati dalla Costituzione e avendo riguardo alla natura unitaria delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, giustifica l'applicazione del principio di leale collaborazione che deve, in ogni caso, permeare di sé i rapporti tra lo Stato e il sistema delle autonomie".
Rilevano, inoltre, le materie "governo del territorio", inclusa fra le materie di legislazione concorrente, e "turismo", riservata alla competenza legislativa esclusiva delle regioni (art. 117, quarto comma, Cost.).
Il mutamento del titolo competenziale delle regioni in materia di turismo – derivante dalla riforma del titolo V operata con la
L. cost. 3/2001 – è stato confermato in più occasioni dalla Corte costituzionale, a partire dalla
sentenza 197/2003. Nonostante ciò, per numerosi e rilevanti profili della disciplina del turismo, il riferimento alla legislazione statale è tuttora assai consistente.
Innanzitutto, si devono considerare le
interazioni derivanti dall'esercizio della potestà legislativa regionale con
altre materie affidate espressamente alla competenza statale, esclusiva o concorrente, che presentano profili di connessione o sovrapposizione con la materia del turismo, quali, ad esempio, la tutela della concorrenza, nonché la tutela dell'ambiente e dei beni culturali. Anche in ragione di tali considerazioni, secondo gli indirizzi della Corte costituzionale,
la competenza regionale più ampia comunque non esclude a priori la possibilità per la legge statale di attribuire funzioni amministrative al livello centrale e di regolarne l'esercizio, in base ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione (
art. 118 Cost.).
Vanno ricordate, inoltre, le sedi di concertazione. In particolare, in sede di
Conferenza Stato-Regioni, lo Stato e le Regioni hanno concluso accordi che hanno condotto, nella sostanza, ad un
esercizio "congiunto" di competenze normative su numerosi e rilevanti profili concernenti il turismo che, in base ai criteri formali di riparto delle competenze, avrebbero dovuto essere assegnati all'uno o all'altro livello.
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Rispetto degli altri princìpi costituzionaliL'art. 9 della Costituzione prevede che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnologica e tutela il patrimonio storico e artistico della Nazione. |
Incidenza sull'ordinamento giuridico |
Attribuzione di poteri normativiL'art. 3, co. 1, prevede l'emanazione di un decreto interministeriale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. |
Coordinamento con la normativa vigenteSi v. il paragrafo Contenuto. |
Collegamento con lavori legislativi in corsoNon risultano lavori legislativi in corso sulla materia. |