Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento cultura | ||
Titolo: | Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri A.C. 4314 ed abb. -A - Elementi per l'esame in Assemblea | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 549 Progressivo: 1 | ||
Data: | 13/04/2017 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VII-Cultura, scienza e istruzione |
Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri
13 aprile 2017
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Indice |
Contenuto|Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente|I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva| |
ContenutoL'A.C. 4314 e abb.-A dispone la costituzione di tre Comitati nazionali per le celebrazioni relative alla ricorrenza dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e di Raffaello Sanzio, rispettivamente ricadenti nel 2019 e nel 2020, e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, ricadente nel 2021. Inoltre, a seguito delle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente, reca disposizioni in materia di dichiarazione di monumento nazionale.
Occorrerebbe fare riferimento al nuovo oggetto del disegno di legge anche nel titolo dello stesso.
Premessa
Con riferimento alle disposizioni presenti nel testo iniziale del disegno di legge, la relazione illustrativa e l'analisi tecnico normativa facevano presente che lo stesso rappresenta una "misura ulteriore e speciale" rispetto al vigente assetto ordinamentale, "atteso che le procedure ordinarie scandiscono puntualmente modalità e tempi procedurali non idonei al caso in esame". Inoltre, rilevavano "l'esigua disponibilità finanziaria del capitolo di bilancio dedicato ai Comitati nazionali, i cui fondi non sono sufficienti a sostenere la realizzazione di un programma culturale particolarmente impegnativo e diversificato". In particolare, sottolineavano che la specificità del disegno di legge risiede nell'interazione della programmazione culturale e nel coordinamento delle attività di ciascuno dei Comitati, che non opereranno, quindi, in modo frammentario e individuale, ma che, al fine di divulgare e valorizzare un patrimonio culturale unico e universale, dovranno collaborare alla realizzazione permanente di un percorso mirato all'arricchimento dell'offerta culturale in termini di formazione, ricerca, divulgazione e conoscibilità delle opere degli artisti, di valorizzazione turistica dei luoghi in cui essi hanno vissuto e operato, nonché di sviluppo delle competenze degli studenti nel settore dei beni culturali. Al riguardo, si ricorda che la L. 420/1997 ha inteso ricondurre ad La procedura ordinaria per l'istituzione di Comitati nazionaliunità, attraverso un unico provvedimento a cadenza annuale, l'intervento statale a favore di comitati nazionali per lo svolgimento di celebrazioni e manifestazioni culturali di particolare rilevanza, nonché di edizioni nazionali.
A questo fine, ha previsto l'istituzione, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, della "Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali", alla quale ha affidato il compito di deliberare (per quanto qui interessa), sulla costituzione e organizzazione dei comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali, sull'ammissione al contributo finanziario statale e sulla misura dello stesso. Le richieste di istituzione dei comitati nazionali possono essere presentate da enti locali, enti pubblici, istituzioni culturali o comitati promotori, nonché da amministrazioni dello Stato.
La stessa L. 420/1997 ha quantificato l'onere necessario per i comitati nazionali e le edizioni nazionali in 13 miliardi di lire per il 1997, 10 miliardi di lire per il 1998 e 11 miliardi di lire per il 1999. In seguito, l'art. 6, co. 1, della L. 237/1999 ha autorizzato uno stanziamento annuale di 5 miliardi di lire per il 1999 e di 13 miliardi di lire (pari a € 6.713.940) a decorrere dal 2000.
Le risorse sono allocate sul cap. 3631/pg. 2 dello stato di previsione del Mibact, sul quale, in base al Decreto del MEF n. 102065 del 27 dicembre 2016, di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019, sono presenti, per il 2017, € 1.463.256.
Per quanto attiene la procedura di erogazione dei contributi ai comitati nazionali, la L. 420/1997 ha previsto che l'emanazione dell'elenco con le decisioni della Consulta sia preceduta dal parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro 30 giorni.
Le modalità di presentazione delle domande per i contributi sono state indicate, da ultimo, con la Circolare n. 101 del 10 febbraio 2016.
In particolare, per l'istituzione di comitati nazionali, la circolare prevede che la domanda deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno precedente a quello della data della ricorrenza e all'inizio delle celebrazioni o manifestazioni che si intendono realizzare e che gli eventi devono concludersi entro tre anni dall'istituzione del comitato nazionale, salvo proroghe – fino ad un massimo di due anni – nei casi di eccezionale interesse e complessità organizzativa.
Unitamente all'istanza, i richiedenti devono inviare una relazione tecnica recante:
Sono ammessi alla valutazione gli eventi di cui ricorrano il primo o i successivi centenari, fatti salvi i casi di eccezionale rilevanza storico-culturale e sociale, e sono tenuti in considerazione i programmi celebrativi che prevedano, tra l'altro:
Entro il 31 gennaio di ogni anno i comitati ammessi a contributo devono inviare al Ministero la relazione sui lavori svolti e il bilancio consuntivo delle spese effettuate. Per ogni comitato, il Ministero nomina un revisore dei conti. Qualora l'attività non si sia svolta secondo il programma approvato dalla Consulta o presenti irregolarità amministrative, si prevede la possibilità di non finanziare ulteriormente il Comitato.
La domanda di rifinanziamento di comitati nazionali deve essere trasmessa entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello di istituzione.
Sulla base di tale procedura, il DM 10 settembre 2015, recante l'elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per l'anno 2014, ha previsto, per quanto qui interessa, l'istituzione – proposta dalla Società dantesca italiana di Firenze e dal Centro Pio Rajna di Roma – del Comitato nazionale per le celebrazioni del 750° anniversario della nascita di Dante Alighieri – poi costituito con DM 6 ottobre 2015 –, con l'attribuzione di un finanziamento, per il medesimo anno, di € 100.000.
Lo stesso Comitato è stato rifinanziato per il 2016, per un importo di € 110.000, con DM 17 ottobre 2016.
Per completezza, peraltro, si ricorda che già alcuni comitati nazionali per celebrazioni di eventi sono stati istituiti con legge o con altra tipologia di atto (in particolare: L. 206/2012, che ha inteso celebrare la figura di Giuseppe Verdi nella ricorrenza, nel 2013, del secondo centenario della sua nascita ed ha istituito il Comitato promotore delle celebrazioni; L. 63/2014, che ha previsto l'istituzione di un Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Alberto Burri, nel 2015; DPCM 21 dicembre 2013, che ha istituito il Comitato promotore per le celebrazioni del Centenario dell'Istituto nazionale del dramma antico -INDA; DM 23 settembre 2016, n 428, che ha costituito il Comitato tecnico-scientifico per le celebrazioni del cinquecentenario della morte dell'urbanista Biagio Rossetti; DM 17 febbraio 2017, n. 78, che ha costituito il Comitato promotore per le celebrazioni del centocinquantesimo anniversario della nascita del compositore lirico Umberto Giordano).
Si ricorda, inoltre, che presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Il Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionalePresidenza del Consiglio dei Ministri opera il Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale – istituito, da ultimo, con DPCM 6 giugno 2013 (che ha sostituito il Comitato di cui al precedente DPCM 3 agosto 2012) – che ha il compito di coordinare la pianificazione, la preparazione e l'organizzazione degli interventi connessi alle celebrazioni per gli anniversari di interesse nazionale.
Istituzione dei Comitati nazionali e finanziamento
L'art. 1 prevede che la Repubblica, nell'ambito delle sue funzioni di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, nonché di salvaguardia e valorizzazione della tradizione culturale italiana e del patrimonio artistico e storico della nazione, celebra i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e di Raffaello Sanzio e i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, che ricorrono, rispettivamente, negli anni 2019, 2020 e 2021. L'art. 2 istituisce tre distinti Comitati nazionali, che – in base all'art. 3, co. 6, primo periodo, e 7 – sono posti sotto la vigilanza del Mibact, e hanno sede presso lo stesso Le risorse disponibili per ciascun ComitatoMinistero. Ai Comitati è attribuito un contributo di € 1.150.000 ciascuno, per il periodo dal 2018 al 2021, per complessivi € 3.450.000.
Più nello specifico, l'autorizzazione di spesa è pari a € 450.000 per il 2018 e a € 1 milione per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. I criteri di assegnazione e di ripartizione annuale dei contributi saranno stabiliti con decreti del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sulla base delle esigenze connesse al cronoprogramma delle attività di ciascun Comitato. L'art. 7 dispone che alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il funzionamento degli istituti afferenti al settore museale, di cui all'art. 1, co. 354, della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016), che, a tal fine, ha autorizzato la spesa di € 10 milioni annui, a decorrere dal 2016. La relazione tecnica evidenziava che si tratta di risorse allocate sul cap. 5650/pg 7 (Spese per acquisto di cancelleria, di stampati speciali e quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici) dello stato di previsione del Mibact, sul quale, in base al già citato Decreto del MEF n. 102065 del 27 dicembre 2016, risultano allocati, per il 2017, € 9.550.286.
Composizione dei Comitati nazionali
L'art. 3, co. 1-5, dispone che i componenti di ciascun Comitato sono scelti, in numero non superiore a 15, compreso il Presidente, La composizione di ciascun Comitatotra:
La nomina dei membri di ciascun Comitato - di cui un terzo devono essere designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e uno dalla Conferenza unificata - avviene con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, che stabilisce anche le modalità di funzionamento e di scioglimento dello stesso Comitato. Si prevede, inoltre, che, successivamente alla costituzione, il Ministro può integrare ogni Comitato con ulteriori soggetti pubblici e privati. Al riguardo, sembrerebbe opportuno chiarire se l'integrazione è possibile fino al limite previsto di 15 membri, nonché se la scelta debba essere comunque effettuata fra le categorie precedentemente citate.
Ai membri del Comitato, compresi i titolari di specifici incarichi, non è corrisposto alcun compenso. Essi hanno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al funzionamento del Comitato di appartenenza.
Durata e compiti dei Comitati nazionali
L'art. 4 dispone che ciascuno dei Comitati – che opera a decorrere dalla data del decreto di nomina – elabora un programma culturale relativo all'opera e ai luoghi I Compiti dei comitati nazionalilegati alla figura da celebrare, che comprende:
La relazione illustrativa evidenziavava che, al fine di divulgare l'opera dell'artista da celebrare si intende anche stimolare, in una prospettiva di internazionalizzazione, l'uso di strumenti digitali, quali piattaforme dinamiche Open Data, aggiornate e sviluppate attraverso le esplorazioni, allo scopo di costituire i valori culturali celebrati come un patrimonio formativo (specie in ambito universitario) e di ricerca internazionale, così da rilanciare l'occasione celebrativa quale forma condivisa di sviluppo educativo, soprattutto a livello europeo, e quale opportunità di esercizio di cittadinanza globale.
Più nello specifico, ciascun Comitato nazionale ha il compito di:
La relazione tecnica precisava che il programma culturale elaborato da ciascun Comitato comprende, tra l'altro, interventi volti alla realizzazione di progetti di ricerca scientifica, alla pubblicazione di materiali inediti, all'organizzazione di convegni, seminari, mostre, rappresentazioni teatrali, pubbliche letture ed eventi nelle principali città coinvolte nella vita e nelle opere degli artisti, con particolare riferimento al mondo della formazione (scuole, istituti AFAM, università).
Evidenziava, inoltre, che esso ha riguardo a collaborazioni accademiche e alla realizzazione di materiale audiovisivo, e che nello stesso possono essere compresi interventi di catalogazione, restauro e riordino del materiale storico, artistico, archivistico, museografico e culturale afferente alle opere e alle figure degli artisti;
I piani e i programmi di attività sono sottoposti all'approvazione del Mibact. La relazione tecnica evidenziava che per ciascun Comitato si prevede una spesa di € 180.000 per attività di restauro di cose mobili o immobili tutelate, di € 955.000 per la realizzazione delle attività di divulgazione (attività di ricerca, editoriali, formative, espositive e di organizzazione e gestione di manifestazioni in ambito culturale, storico, letterario, scientifico e artistico) e delle attività di promozione di processi di sviluppo turistico-culturale connessi alle celebrazioni, nonché di € 15.000 per il funzionamento (rimborsi spese, materiale di cancelleria, spese di segreteria).
L'art. 3, co. 6, secondo periodo, dispone che i Comitati nazionali devono inviare all'amministrazione vigilante "periodici rendiconti" La rendicontazione delle attivitàsull'utilizzo del finanziamento ricevuto, nonché ogni altra eventuale documentazione dalla stessa richiesta. Occorrerebbe valutare l'opportunità di specificare la periodicità dei rendiconti.
Modalità operative e Cabina di regia
In base all'art. 5, nell'elaborazione del piano culturale e nella realizzazione delle conseguenti attività, i Comitati nazionali operano in stretto coordinamento tra di loro.
Si prevede, altresì, l'integrazione e la coerenza con i programmi e le attività del Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (v. ante). Al fine di assicurare il raggiungimento delle finalità richiamate attraverso azioni condivise delle diverse amministrazioni interessate, si dispone, inoltre, l'istituzione presso il Mibact – senza La Cabina di regianuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica – di una Cabina di regia formata da tre componenti, in rappresentanza, rispettivamente, della Presidenza del Consiglio dei ministri, del MIUR e del Mibact. Disposizioni in materia di dichiarazione di monumento nazionale
L'art. 6, introdotto durante l'esame in sede referente, dispone che la dichiarazione di interesse culturale di cui all'art. 13 del già citato d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) - relativa a La procedura per la dichiarazione di monumento nazionalecose immobili e mobili di cui all'art. 10, co. 3, lett. d), a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse, particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose - può comprendere anche, su istanza di uno o più comuni, o della regione, la dichiarazione di "monumento nazionale", qualora le cose indicate rivestano, altresì, un valore testimoniale o esprimano un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale. A tal fine, novella lo stesso art. 10, co. 3, lett. d), del D.lgs. 42/2004. Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che, in base all'art. 13 del Codice, la dichiarazione di interesse culturale accerta la sussistenza dell'interesse richiesto dall'art. 10, co. 3, ai fini della definizione di "bene culturale", sottoponendo così il bene privato alle disposizioni di tutela dettate dallo stesso Codice.
La dichiarazione dell'interesse culturale è adottata dal Mibact a conclusione di un procedimento avviato dal soprintendente (anche su motivata richiesta della regione o di ogni altro ente territoriale interessato) (art. 14). La dichiarazione è notificata al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto (art. 15).
Con specifico riguardo alla dichiarazione di monumento nazionale, invece, attualmente il Codice non prevede una specifica procedura da porre in essere, limitandosi, all'art. 54, a disporre che sono inalienabili, quali beni del demanio culturale "gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente" e, all'art. 129, a far salve le leggi aventi specificamente ad oggetto monumenti nazionali.
Una ampia disamina della questione relativa alla dichiarazione di monumento nazionale si riscontra nella Circolare n. 13 del 5 giugno 2012 indirizzata dalla Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee del Mibac alle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici.
In particolare, la circolare ricorda, anzitutto, che l'istituzione di monumenti nazionali risale al complesso di norme della seconda metà del XIX secolo, costituenti la legislazione eversiva del patrimonio ecclesiastico, in primis la L. 7 luglio 1866, n. 3096, che sanciva l'obbligo per lo Stato italiano appena formato, dopo la soppressione degli ordini monastici, di conservare alcuni siti monumentali ecclesiastici che furono dunque esclusi sia da possibili vendite, sia dalla conversione in altri usi. La legge citata, oltre a dichiarare direttamente tali alcuni complessi (si trattava delle abbazie di Montecassino, Cava dei Tirreni, San Martino della Scala e Monreale e della Certosa di Pavia), stabiliva la possibilità che altri beni ottenessero la stessa qualificazione, nel rispetto della procedura di designazione stabilita dalle norme regolamentari di attuazione della legge stessa.
Ricorda, altresì, che, norme legislative e regolamentari successive (L. 15 agosto 1867, n. 3848, e R.D. 5 luglio 1882, n. 917) stabilirono che altri complessi avrebbero potuto aggiungersi e che la relativa designazione dovesse essere fatta con decreto reale e con l'intesa del Ministro della pubblica istruzione.
Fa presente, poi, che le prime leggi di tutela dei beni di interesse storico-artistico non facevano alcun riferimento ai beni qualificati come monumenti nazionali: in particolare, la L. 1089/1939 introduceva la nuova nozione di "interesse storico-relazionale" accertabile attraverso la procedura della notifica per le "cose immobili riconosciute di interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere".
Evidenzia, dunque, che l'Ufficio legislativo del Mibact, con parere 6 marzo 2006, n. 9206, aveva fatto presente che il Codice dei beni culturali e del paesaggio, confermando la scelta del legislatore del 1939 di introdurre, in luogo della definizione di monumento nazionale, la nozione di interesse storico-relazionale e di prevedere, al riguardo, la ordinaria procedura di modifica, ha confermato "l'incongruenza di tale nozione per l'accertamento della sussistenza del grado di interesse storico-artistico richiesto dalla legge per la operatività degli istituti della tutela. Precisava altresì l'Ufficio legislativo che il legislatore, qualora riconosca valore storico o culturale ad un immobile, anche qualificandolo monumento nazionale, avrebbe l'onere di chiarire se ed in quale misura dalla dichiarata monumentalità scaturiscano effetti tipici del vincolo tradizionale se non voglia limitare il suddetto riconoscimento alla funzione di mera onorificenza, senza specifico contenuto giuridico".
Aggiunge che, sempre l'Ufficio legislativo del Mibact, con parere prot. 5636 del 27 marzo 2012 ha sostanzialmente confermato l'avviso già in precedenza espresso. Di tale nuovo parere, la circolare riporta ampi stralci, fra i quali il passaggio in cui si evidenzia che la soluzione di operare nuove dichiarazioni di monumento nazionale "appare peraltro non auspicabile, poiché porrebbe il problema di stabilire il regime giuridico applicabile agli eventuali beni così dichiarati. Pertanto, nell'attuale contesto ordinamentale, gli immobili a vario titolo ‘candidati' ad essere dichiarati monumento nazionale dovrebbero ordinariamente, ricorrendone i presupposti, essere ricondotti ad una delle tipologie di beni culturali previste dal Codice".
Peraltro, dichiarazioni di monumento nazionale sono state adottate sia con DPR (DPR 2 ottobre 2003, Dichiarazione di monumento nazionale per il cimitero delle vittime del Vajont, in Longarone, DPR 18 marzo 2008, Dichiarazione di monumento nazionale dell'antica area di San Pietro Infine, DPR 18 marzo 2008, Dichiarazione di monumento nazionale dell'isola di Santo Stefano), sia con legge (L. 14 aprile 2014, n. 64, Dichiarazione di monumento nazionale della Basilica Palladiana di Vicenza; L. 3 novembre 2016, n. 207, Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza).
Si introdurrebbe, dunque, ora, nel Codice una procedura per la dichiarazione di monumento nazionale (da includere nella dichiarazione di interesse culturale con la quale un determinato bene è riconosciuto come bene culturale), non specificando, tuttavia, se e in quale misura dalla dichiarata monumentalità scaturiscano effetti giuridici ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla stessa dichiarazione di interesse culturale. Si tratta di un aspetto sul quale la Commissione Affari costituzionali ha formulato una osservazione. |
Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referenteL'esame in sede referente dei progetti di legge abbinati è stato avviato dalla VII Commissione il 21 marzo 2017. Nella stessa seduta il relatore ha preannunciato la volontà di adottare come testo base il disegno di legge presentato dal Governo. Nella seduta del 12 aprile 2017 la VII Commissione ha conferito mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo come modificato. |
I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultivaLa Commissione parlamentare per le questioni regionali il 4 aprile 2017 ha espresso parere favorevole a condizione che, in virtù della competenza concorrente Stato-regioni in materia di promozione e organizzazione di attività culturali (art. 117, terzo comma, Cost.), all'art. 3 fosse prevista la partecipazione di rappresentanti degli enti territoriali nell'ambito dei tre Comitati. Lo stesso concetto è stato espresso dalla I Commissione, sotto forma di osservazione, nel parere reso il 5 aprile 2017. Un'ulteriore osservazione riguarda l'esigenza di chiarire, all'art. 6, se e in quale misura dalla dichiarazione di monumento nazionale scaturiscano effetti giuridici ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla dichiarazione di interesse culturale, prevista dall'art. 13 del d.lgs. 42/2004. La X Commissione ha espresso parere favorevole il 5 aprile 2017. La V Commissione ha espresso parere favorevole il 12 aprile 2017, prendendo atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo circa l'assenza di nuovi o maggiori oneri derivanti dalla istituzione della Cabina di regia e dalla dichiarazione di monumenti nazionali, poichè la dichiarazione di monumento nazionale "rappresenta un'ulteriore specificazione della dichiarazione dell'interesse culturale di cui all'articolo 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio". La VIII Commissione ha espresso parere favorevole il 12 aprile 2017. A seguito della condizione formulata dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali, la VII Commissione ha previsto che, per ciascun Comitato, un membro sia designato dalla Conferenza unificata. |