Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento cultura | ||||
Titolo: | Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria - Atto del Governo 377 | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 375 | ||||
Data: | 20/01/2017 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
VII-Cultura, scienza e istruzione
XI-Lavoro pubblico e privato | ||||
Altri riferimenti: |
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Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria
20 gennaio 2017
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PremessaLo schema di decreto legislativo – deliberato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 14 gennaio 2017 – è volto al recepimento della delega conferita dalla L. 13 luglio 2015, n. 107, in materia di (nuovo) sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria. Esso anticipa l'accesso ai ruoli attraverso concorso pubblico nazionale dopo la laurea magistrale, prevedendo che, al superamento del concorso, si avvii un contratto triennale di formazione e tirocinio retribuito – durante il quale si consegue un diploma di specializzazione e si assumono gradualmente le funzioni docenti, anche in sostituzione di docenti assenti – che, se concluso positivamente, determinerà l'attivazione del rapporto a tempo indeterminato. Si sostituisce così il sistema vigente, che richiede, dopo la laurea magistrale, il conseguimento dell'abilitazione e, successivamente, il superamento di un concorso. |
I principi e i criteri direttivi recati dalla L. 107/2015I principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega riguardante il riordino, l'adeguamento e la semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, recata dall'art. 1, co. 180, 181, lett. b), e 182 della L. 107/2015 prevedono, anzitutto, l'introduzione di un sistema unitario e coordinato che comprenda sia la formazione iniziale dei docenti sia le procedure per l'accesso alla professione. Più specificamente, il percorso – che nei suoi diversi momenti deve essere affidato alle università o alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e alle istituzioni scolastiche statali, con distinzione dei rispettivi ruoli e competenze, ma in un quadro di collaborazione strutturata – deve essere così declinato:
Ulteriori principi e criteri direttivi sono i seguenti:
Un ulteriore criterio direttivo attiene alla previsione che il conseguimento del diploma di specializzazione costituisce titolo necessario per l'insegnamento nelle scuole paritarie. |
La procedura per l'emanazione del decreto legislativoLo schema di decreto legislativo è stato predisposto, come già detto, ai sensi dell'art. 1, co. 180, 181, lett. b), e 182 della L. 107/2015. In particolare, il co. 180 ha previsto l'adozione di diversi decreti legislativi entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, dunque entro il 16 gennaio 2017. Il co. 182 ha previsto che i decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con gli altri Ministri competenti, previo parere della Conferenza unificata. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono comunque essere adottati. Se il termine previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il co. 184 dispone che, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai co. 181 e 182, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi. |
Il quadro normativo vigente
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Contenuto dello schemaOggetto, finalità, articolazione del nuovo sistema
Gli artt. 1 e 2 individuano l'oggetto e le finalità dell'intervento e introducono il nuovo sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli.
In particolare, l'art. 1, co. 1 e 2, specifica che l'intervento è I destinatari dell'interventorelativo sia ai docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado che agli insegnanti tecnico-pratici nella scuola secondaria di secondo grado (tipologia alla quale la legge delega non fa riferimento), e riguarda sia i posti comuni che i posti disostegno. L'art. 2, co. 1, specifica, con riferimento al Specifiche sul nuovo sistemanuovo sistema di formazione iniziale e di accesso, che:
Il concorso e il riordino delle classi di concorso
Gli artt. da 3 a 7 concernono il concorso pubblico nazionale e il riordino delle classi di concorso.
Nello specifico, l'art. 3 stabilisce che il concorso, per titoli ed esami, è bandito – fermo Un concorso ogni due annirestando il regime autorizzatorio previsto dall'art. 39, co. 3, della L. 449/1997 –, con cadenza biennale, sul numero di posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili nel secondo e terzo degli anni scolastici che compongono il percorso di formazione iniziale e tirocinio. Si accorcia così (da 3) a 2 anni il termine per l'indizione dei concorsi recato, in generale, dall'art. 400 del d.lgs. 297/1994, nonché (da 3) a 2 anni l'arco temporale da prendere a riferimento per i posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili (v. ante). Al riguardo, la relazione tecnica evidenzia che il numero di posti che si prevedono vacanti e disponibili "nel secondo e nel terzo anno del triennio di percorso formativo, quindi per gli anni dal 2018/2019" è di 20.893. Evidenzia, altresì, che la stima di tali posti è al netto delle nomine dei vincitori presenti nelle graduatorie di merito relative al concorso bandito nel 2016 e degli aspiranti ancora presenti nelle GAE e nelle graduatorie di II e III fascia che potranno accedere nella fase transitoria (v. infra). Ciò, considerato che nell'a.s. 2015/2016 il contingente per nomine su posti vacanti e disponibili è stato di 36.627 unità, comprensive del docenti di sostegno, e che il precedente bando è stato emanato per la copertura di 63.712 posti che verranno assegnati nel corso del triennio scolastico 2016/2017-2017/2018-2018/2019.
Il concorso è indetto, con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su base regionale, ovvero, ove si sia in presenza di un esiguo numero di posti conferibili, su base interregionale. Il bando prevede contingenti separati, per ciascuna regione (o raggruppamento di regioni), per ciascuna delle seguenti tipologie di posto:
I candidati indicano nella domanda di partecipazione in quale regione e per quali contingenti di posti intendono concorrere. Ciascun candidato può concorrere in una sola regione. Con regolamento emanato con DPR (ex art. 17, co. 2, L. 400/1988), su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca – da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo – sono individuati:
Qui il DM 96/2016 e l'OM 97/2016 con i quali, rispettivamente, sono stati definiti i requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici e le modalità di formazione delle stesse per – tra gli altri – il già citato concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria bandito con D.D.G. 106/2016. In particolare, ai sensi dell'art. 2 del DM 96/2016, le commissioni sono formate da un professore universitario, o un dirigente tecnico, o un dirigente scolastico o un direttore di una istituzione AFAM, con funzioni di Presidente, e da due docenti. Possono essere presenti membri aggregati per l'accertamento delle conoscenze di lingua straniera e delle competenze informatiche. Per il Presidente e ciascun componente, inclusi i membri aggregati, è prevista la nomina di un supplente. Ad ogni commissione è assegnato un segretario.
Ai sensi dell'art. 2 dell'OM 97/2016, qualora il numero dei concorrenti è superiore a 500, la commissione è integrata, per ogni gruppo di 500 o frazione di 500, con altri tre componenti, oltre ai membri aggregati e ai supplenti.
Con il medesimo regolamento è costituita anche una commissione nazionale di esperti per la definizione "dei programmi" e delle tracce delle prove di esame del concorso. Al riguardo, si segnala, anzitutto, che la costituzione della commissione nazionale di esperti con il DPR implicherà anche la necessità di utilizzare la stessa fonte per ogni modifica che si renda necessaria (coinvolgendo, dunque, il Consiglio di Stato e le Commissioni parlamentari). Inoltre, occorre chiarire se la definizione dei programmi delle prove di esame sia affidata al regolamento, ovvero debba essere definita dalla commissione nazionale di esperti.
Si stabilisce, inoltre, sin da subito, che sia la commissione nazionale sia le commissioni giudicatrici comprendono esperti provenienti dal sistema scolastico e dal sistema universitario e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Al riguardo, la relazione tecnica evidenzia che le commissioni saranno formate da un Presidente e due componenti. Per ciascuna commissione, si aggiungeranno un esperto in lingua straniera e un esperto informatico.
Sulla base dei criteri e dei requisiti stabiliti dal decreto, l'Ufficio scolastico regionale competente nomina, per ogni sede concorsuale e per ogni classe di concorso, una commissione giudicatrice, che è unica per posti comuni e di sostegno. Si valuti l'opportunità di chiarire se, nel caso di bando riguardante più classi di concorso raggruppate in ambiti disciplinari, debba essere nominata una commissione per ciascuna classe di concorso.
L'art. 18, co. 1, quantifica gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici e della commissione nazionale di esperti in € 5.561.700 annui, a decorrere dal 2018, disponendo che alla relativa copertura si provvede a valere sul «Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica» (art. 1, co. 202, L. 107/2015). Da ciò si dedurrebbe che l'avvio della prima procedura concorsuale secondo il nuovo sistema sia previsto per il 2018.
L'art. 4, co. 1, dispone che, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Riordino delle classi di concorso università e della ricerca (per la cui prima adozione il testo non prevede un termine, indicato invece in 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto nell'Analisi tecnico normativa), si provvede al riordino – nonché all'aggiornamento periodico –, in base a principi di semplificazione e flessibilità, delle classi di concorso dei docenti e degli insegnanti tecnico-pratici della scuola secondaria, nonché, eventualmente, delle classi dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di diploma accademico di I e di II livello. Il riordino è finalizzato, tra l'altro, ad assicurare la coerenza tra gli insegnamenti impartiti, le classi disciplinari di titolarità dei docenti e le classi dei corsi di laurea, dei corsi di laurea magistrale e dei corsi di diploma accademico di I e di II livello, anche in relazione alle innovazioni introdotte dalla L. 107/2015. Al riguardo, si ricorda che le classi di concorso per la scuola secondaria – in precedenza determinate con decreti ministeriali - sono state da ultimo riordinate, attraverso la loro razionalizzazione e il loro accorpamento per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti, con il DPR 19/2016, sulla base dell'art. 64, co. 4, lett. a), del D.L. 112/2008 (L.133/2008).
Si ritorna, dunque, al riordino delle classi di concorso attraverso decreti ministeriali.
L'art. 4, co. 3, prevede l'organizzazione di specifiche attività formative riservate a docenti di ruolo in servizio Flessibilità nell'utilizzo dei docentivolte a consentire l'insegnamento anche in classi disciplinari affini o di modificare la classe disciplinare di titolarità, sulla base delle norme e nei limiti previsti per la mobilità professionale.
Al riguardo, si ricorda che l'art. 1, co. 79, della L. 107/2015 prevede che il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso.
L'art. 5 stabilisce i requisiti per la partecipazione al concorso, distinti per tipologia di Requisiti per la partecipazione al concorsoposto. Nello specifico, per i posti comuni di personale docente è richiesto innanzitutto il possesso della laurea magistrale o a ciclo unico, oppure del diploma accademico di II livello (rilasciato dalle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica-AFAM) – ovvero di titoli equipollenti o equiparati –, coerente con la classe di concorso. Per i posti comuni di insegnante tecnico-pratico – ai quali, come già evidenziato, la legge delega non fa riferimento – è richiesto innanzitutto il possesso della laurea, oppure del diploma accademico di I livello – ovvero di titoli equipollenti o equiparati –, coerente con la classe di concorso. Al riguardo si ricorda che, in base alla tab. B del DPR 19/2016, i requisiti di accesso alle classi di abilitazione per insegnante tecnico-pratico sono attualmente costituiti da diplomi di istruzione secondaria superiore.
Per i posti di sostegno è richiesto, innanzitutto, il possesso del titolo di studio previsto per i posti comuni di personale docente o di insegnante tecnico-pratico, in relazione alla classe di concorso per la quale il candidato presenta domanda di partecipazione. Per tutte le tipologie di posto, inoltre, è richiesto il possesso di:
Al riguardo, l'art. 4, co. 2, dispone che il decreto ministeriale con il quale si procede al riordino delle classi di concorso individua anche i settori scientifico-disciplinari all'interno dei quali possono essere acquisiti i 24 CFU e definisce le modalità organizzative per il loro conseguimento;
A tal fine, si specifica che sono valide a tempo indeterminato le certificazioni linguistiche rilasciate ai sensi del DM 7 marzo 2012, n. 3889. Si tratta del decreto che ha individuato i requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico;
L'art. 3 dello stesso DM 249/2010 prevede l'acquisizione di competenze digitali che, in particolare, attengono alla capacità di utilizzo dei linguaggi multimediali per la rappresentazione e la comunicazione delle conoscenze, per l'utilizzo dei contenuti digitali e, più in generale, degli ambienti di simulazione e dei laboratori virtuali.
L'art. 6 specifica, Le prove del concorsorispetto alla normativa generale recata dall'art. 400 del d.lgs. 297/1994, che il concorso consiste in due prove scritte a carattere nazionale e una prova orale. Per i soli candidati che concorrono per i posti di sostegno è prevista un'ulteriore prova scritta a carattere nazionale. In particolare, la prima prova scritta ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze in una specifica disciplina, scelta dal candidato tra quelle afferenti alla classe di concorso. Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la prova è effettuata nella lingua prescelta. Alla seconda prova scritta accedono i candidati che hanno superato positivamente la prima. Essa ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e sulle metodologie e tecnologie didattiche. Il superamento della seconda prova scritta è condizione necessaria per accedere alla prova orale. Questa prova – che comprende anche la prova pratica, qualora gli insegnamenti lo richiedano – consiste in un colloquio che ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze in tutte le discipline facenti parte della classe di concorso, nonché di accertare la conoscenza di una lingua straniera europea e il possesso di abilità informatiche di base. La prova scritta aggiuntiva per i candidati a posti di sostegno è sostenuta dopo la seconda prova scritta e ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze nella pedagogia speciale sulla didattica per l'inclusione scolastica e nelle relative metodologie.
L'art. 7 dispone che la graduatoria di merito è formata, per La graduatoria ciascuna sede concorsuale e per ciascuna classe di concorso, dai candidati che hanno superato tutte le prove. Per i posti comuni essa è formata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle tre prove, nonché nella valutazione dei titoli, mentre, per i posti di sostegno, per il 70%, si tiene conto del punteggio riportato nella prova scritta aggiuntiva e, per il restante 30%, della somma dei punteggi riportati nelle altre tre prove e nella valutazione dei titoli. I candidati presenti nelle graduatorie di più classi di concorso devono esercitare innanzi tutto l'opzione – che vale come rinuncia definitiva alle altre opzioni – per una delle classi di concorso. I candidati che concorrono anche a posti di sostegno esercitano poi l'opzione tra posto comune e posto di sostegno. Al termine dell'esercizio delle opzioni, in ciascuna sede concorsuale e per ogni classe di concorso, è determinato, separatamente per posti comuni e posti di sostegno, l'elenco definitivo, in ordine di punteggio, dei vincitori, pari al numero dei posti messi a concorso maggiorato del 5%. Si tratta di una maggiorazione inferiore rispetto a quella – pari al 10% – prevista, in generale, dall'art. 400 del d.lgs. 297/1994. In ordine di punteggio, i vincitori scelgono l'ambito territoriale cui essere assegnati per svolgere il percorso formativo, tra quelli indicati nel bando nell'ambito della regione in cui hanno concorso.
Percorso di formazione iniziale e tirocinio
In base all'art. 1, co. 3 e 4, e all'art. 2, co. 2, il percorso di formazione iniziale e tirocinio è realizzato attraverso la collaborazione fra scuola, università e istituzioni AFAM. In particolare, esso ha l'obiettivo di rafforzare la metodologia didattica e le specifiche competenze – in particolare pedagogiche, relazionali, valutative e tecnologiche – della professione docente. I contenuti e le attività del percorso formativo sono coordinati con la formazione "continua" in servizio dei docenti di ruolo e con il Piano nazionale di formazione, di cui all'art. 1, co. 124, della L. 107/2015.
In base all'art. 1, co. 124, della L. 107/2015, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è "obbligatoria, permanente e strutturale". In base allo stesso co. 124, le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento previsti dal DPR 80/2013, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto ministeriale.
Qui il Piano nazionale di formazione per il triennio 2016-2019.
L'art. 8 dispone che i vincitori del Il contratto triennale di formazione e tirocinioconcorso nazionale sottoscrivono un contratto triennale retribuito di formazione iniziale e tirocinio con l'Ufficio scolastico regionale al quale afferisce l'ambito territoriale prescelto. Le condizioni normative e le condizioni economiche del contratto di formazione iniziale e tirocinio sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale. Con riferimento al terzo anno di tirocinio, le condizioni economiche sono definite in misura equivalente a quelle relative ad una supplenza annuale, in base al grado di istruzione e al tipo di posto ricoperto (al riguardo, si veda anche quanto dispongono gli artt. 10, co. 3, e 11, co. 3). Nello specifico, la contrattazione collettiva si svolge nel limite di un maggior onere pari a € 117 mln annui, nonché nel limite delle risorse corrispondenti alle supplenze brevi effettivamente svolte (dai tirocinanti).
Al riguardo, si evidenzia, anzitutto, che la relazione tecnica fa presente che il limite di spesa sopra indicato è riferibile a primo e secondo anno. Si evidenzia, altresì, che l'art. 8, co. 2, dispone che al relativo onere si provvede, a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione del già citato «Fondo "La Buona Scuola"». Alla luce della previsione recata dall'art. 18, co. 1, che quantifica gli oneri relativi alle attività delle commissioni giudicatrici a decorrere dal 2018, occorrerebbe un chiarimento sulla previsione di oneri derivanti dai contratti stipulati con i vincitori del concorso solo a decorrere dal 2021. Peraltro tale onere, riferendosi anche al primo anno del contratto, dovrebbe avere decorrenza coincidente con quella relativa all'onere inerente l'organizzazione dei corsi di specializzazione che, come meglio si vedrà infra, è previsto dal 2020.
La relazione tecnica specifica, altresì (come indicato dalla legge delega), che si prevede una retribuzione crescente del contrattista nel corso del triennio. In particolare, nel corso del primo anno – che, come si vedrà meglio infra, è finalizzato al conseguimento del diploma di specializzazione – si può ipotizzare l'assegnazione di una somma pari a € 400 mensili per 10 mesi.
Nel secondo anno, la retribuzione potrà aumentare grazie all'incremento delle risorse derivante dai risparmi di spesa corrispondenti alle supplenze brevi effettivamente svolte dai tirocinanti.
Nel terzo anno, invece, i tirocinanti saranno impiegati per la copertura di posti vacanti e disponibili e la retribuzione sarà pari a € 34.400 lordo per 12 mesi. Per la copertura del relativo onere saranno utilizzate le risorse disponibili a tal fine a legislazione vigente.
La contrattazione collettiva si svolge in applicazione dei seguenti principi:
Nelle more della regolamentazione del contratto collettivo nazionale, la determinazione del trattamento economico e normativo è rimessa ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Da subito, si stabilisce che:
L'art. 9 reca la Il corso di specializzazionedisciplina specifica per il primo anno di contratto. In particolare, stabilisce che, sia il corso di specializzazione per l'insegnamento secondario, sia il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica, sono a tempo pieno, con oneri a carico dello Stato, secondo una metodologia basata sul calcolo del costo standard per specializzando. La relazione tecnica specifica che si può considerare una quota massima di € 485 per ciascun docente corsista.
Al riguardo, l'art. 18, co. 3, dispone che i maggiori oneri derivanti dall'organizzazione dei corsi di specializzazione, quantificati in € 5.067.000 a decorrere dal 2020 sono coperti mediante corrispondente riduzione del già citato «Fondo "La Buona Scuola"». Con riferimento alla decorrenza degli oneri, si rinvia a quanto ante evidenziato.
Sempre in base all'art. 9, l'ordinamento didattico dei corsi, da determinare con decreto del MIUR, corrisponde ad un totale di 60 CFU/CFA ed è articolato in:
I corsi di specializzazione si concludono con un esame finale, che tiene conto dei risultati conseguiti dal contrattista in tutte le attività formative, all'esito positivo del quale si consegue il relativo diploma di specializzazione. La composizione – rectius: i criteri per la composizione – della commissione valutatrice dell'esame finale e i criteri di valutazione dei risultati conseguiti dai contrattisti sono stabiliti con il medesimo decreto che definisce l'ordinamento didattico dei corsi. In particolare, si stabilisce sin da subito che la commissione comprende comunque un dirigente scolastico e il tutor scolastico del contrattista. Ai componenti della commissione non spettano compensi, indennità e rimborsi spese.
Occorre valutare se il decreto previsto non debba essere adottato dal Ministro, piuttosto che dal Ministero.
Gli artt. 10 e 11 recano la disciplina relativa al secondo e terzo anno di contratto, rispettivamente per i Il secondo e terzo anno di contrattoposti comuni e per i posti di sostegno. Per entrambe le tipologie, il contratto di formazione iniziale e tirocinio è confermato per il secondo anno a condizione che sia stato conseguito il relativo diploma di specializzazione e, per il terzo anno, a condizione che sia stata superata con esito positivo la valutazione intermedia alla fine del secondo anno. Durante il secondo e terzo anno di contratto, il contrattista su posto comune deve predisporre e svolgere un progetto di ricerca-azione, sotto la guida del tutor universitario e del tutor scolastico. Inoltre, deve acquisire 10 CFU/CFA nel secondo anno e 5 CFU/CFA nel terzo anno in ambiti formativi collegati alla innovazione e alla sperimentazione didattica. Il contrattista su posto di sostegno, invece, deve acquisire, nel secondo anno, ulteriori 30 CFU/CFA, comprensivi di un progetto di ricerca-azione sotto la guida del tutor universitario e del tutor scolastico, in ambiti formativi collegati alla pedagogia speciale e alla didattica dell'inclusione. Sulla base di incarichi del dirigente scolastico, e fermi restando gli altri impegni formativi, il contrattista, per entrambe le tipologie di posto, può effettuare supplenze nell'ambito scolastico cui è assegnato, che nel terzo anno di contratto riguardano posti vacanti e disponibili.
L'art. 12 reca le disposizioni specifiche relative al tirocinio, specificando che lo Il tirociniostesso è parte integrante del percorso triennale e che la frequenza alle relative attività – che sono svolte sotto la guida di un tutor universitario e di un tutor scolastico – è obbligatoria. In particolare, dispone che il tirocinio diretto è svolto presso le scuole accreditate dal MIUR, con il coordinamento di una scuola polo all'interno dell'ambito territoriale di riferimento. Esso consta di attività di osservazione, analisi, progettazione e successiva realizzazione di attività di insegnamento e funzionali all'insegnamento, sotto la guida del tutor scolastico e alla presenza del docente della classe. Il tirocinio indiretto, invece, è svolto presso università e istituzioni AFAM e consta di attività di progettazione, discussione e riflessione valutativa sulle attività svolte nel tirocinio diretto, sotto la guida del tutor universitario. Occorre coordinare tali previsioni con quelle recate dall'art. 9, co. 2, in base al quale, come si è visto, entrambe le tipologie di tirocinio sono svolte presso le scuole. In ordine alla valutazione finale, specifica che essa tiene conto del grado di sviluppo delle competenze professionali, in relazione agli aspetti metodologici, didattici, progettuali e relazionali, sia all'interno della classe, che dell'istituzione scolastica. Infine, demanda al decreto ministeriale che deve disciplinare, tra l'altro, l'ordinamento didattico dei corsi di specializzazione – di cui all'art. 9 – la determinazione del numero complessivo di ore di tirocinio diretto e indiretto, dei criteri e delle modalità di accreditamento delle scuole, delle modalità di individuazione dei tutor scolastici (e non anche dei tutor universitari).
L'art. 13 disciplina la valutazione finale del percorso di La valutazione finaleformazione iniziale e tirocinio e l'accesso al ruolo a tempo indeterminato. La valutazione finale riguarda complessivamente le attività svolte dal contrattista nel corso del triennio ed è affidata – come già accennato – ad una apposita commissione, i cui criteri di composizione devono essere definiti con il regolamento di cui all'art. 3, co. 4. Tuttavia, già in questa sede si stabilisce che la medesima commissione è presieduta da un dirigente scolastico dell'ambito territoriale di appartenenza del contrattista e comprende docenti universitari e delle istituzioni AFAM impegnati nei corsi di specializzazione, nonché il tutor scolastico e il tutor universitario del contrattista. Si valuti, dunque, l'opportunità di sopprimere, nell'art. 3, co. 4, le parole "la composizione e", nonché di sopprimere il co. 2 dell'art. 13. In caso di valutazione positiva, il contrattista è inserito nella graduatoria regionale per l'accesso al ruolo, che è stilata sulla base dei punteggi conseguiti. In seguito, i contrattisti scelgono, in ordine di graduatoria, l'ambito scolastico definitivo di assegnazione. Si ribadisce, inoltre, che gli interessati ricevono una proposta di incarico ai sensi dell'art. 1, co. 80, della L. 107/2015. Occorrerebbe fare riferimento anche ai co. 81 e 82 dell'art. 1 della L. 107/2015, con particolare riferimento alle previsioni relative al perfezionamento della procedura e al conferimento degli incarichi ai docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte di incarico e, comunque, in caso di inerzia del dirigente scolastico. I contrattisti che conseguono il diploma di specializzazione, ma non concludono positivamente, per qualunque ragione, il percorso triennale di formazione iniziale e tirocinio sono riammessi alla parte residua del percorso previo superamento di un nuovo concorso. Al riguardo, si prevede che è "fatta salva la validità dei titoli eventualmente già conseguiti". Poiché la disciplina prevista riguarda chi ha già conseguito il diploma di specializzazione, occorrerebbe chiarire il riferimento alla validità dei titoli "eventualmente" già conseguiti.
Conferenza nazionale per la formazione iniziale e l'accesso alla professione docente
L'art. 14 prevede l'istituzione della Conferenza nazionale per la formazione iniziale e l'accesso alla professione docente, costituita con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che ne stabilisce anche le regole di funzionamento. La Conferenza è composta pariteticamente da esperti provenienti dai sistemi scolastico, universitario e AFAM. La Conferenza ha il compito di coordinare il sistema unitario e coordinato di formazione iniziale e accesso ai ruoli nella scuola secondaria. In particolare, essa:
Poiché l'art. 9, co. 2, affida già la definizione degli ordinamenti didattici dei corsi di specializzazione ad un decreto del MIUR, occorre coordinare le due previsioni. Inoltre, si segnala che il riferimento corretto è al co. 2 dell'art. 9 (e non ai co. 1 e 3).
Ai componenti della Conferenza non spettano compensi di alcun tipo, né rimborsi spese. I componenti che provengono dal sistema scolastico non sono esonerati dall'attività didattica.
Requisiti per l'insegnamento nelle scuole secondarie paritarie
Gli artt. 15, co. 1, e 16, co. 1, disciplinano i requisiti per l'insegnamento nelle scuole secondarie paritarie, rispettivamente su posto comune e su posto di L'insegnamento nelle scuole paritariesostegno. Ai sensi dell'art. 1, co. 1, della L. 62/2000, le scuole paritarie private e degli enti locali costituiscono, insieme con le scuole statali, il sistema nazionale di istruzione. In base al co. 4 dello stesso art. 1, per il riconoscimento della parità è richiesto, fra gli altri, il requisito relativo all'utilizzo di personale docente fornito del titolo di abilitazione.
A fronte di tale previsione – come si evince dal comunicato stampa del MIUR del 16 novembre 2016, relativo ai primi risultati del monitoraggio effettuato nell'ambito del Piano straordinario di ispezioni nelle scuole paritarie previsto dalla L. 107/2015 – è emerso che tra le principali criticità riscontrate nel mantenimento dei requisiti per la parità scolastica vi è l'utilizzo di docenti non abilitati.
In particolare, si stabilisce che l'insegnamento nelle scuole secondarie paritarie, con contratto sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, è consentito, per i posti comuni, a chi sia in possesso del diploma di specializzazione nella classe di concorso relativa all'insegnamento e, per i posti di sostegno, a chi sia in possesso del diploma di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica. A tale previsione - direttamente derivante dal principio di delega - si affianca ora anche la possibilità di insegnamento, per entrambe le tipologie di posti, per chi sia (solo) iscritto ai relativi corsi di specializzazione, fermo restando il conseguimento del diploma "entro un triennio dall'immatricolazione al corso". Occorre valutare se tale ultima previsione sia coerente rispetto ai principi di delega, che prevedono come requisito il conseguimento del diploma di specializzazione. Nel merito, posto che il diploma di specializzazione si consegue al termine del primo anno del percorso triennale di formazione iniziale e tirocinio, occorrerebbe chiarire il riferimento al conseguimento dello stesso "entro un triennio dall'immatricolazione al corso".
Iscrizione in sovrannumero ai corsi di specializzazione
Gli artt. 15, co. 2-4, e 16, co. 2-4, nonché l'art. 17, co. 10, disciplinano la possibilità di iscrizione ai corsi di specializzazione da parte di soggetti diversi dai vincitori del concorso nazionale. In particolare, confermando, sulla base del principio di delega, che l'iscrizione è consentita ai soggetti che non hanno partecipato al concorso, ovvero che non ne sono risultati vincitori, si specifica innanzitutto che i soggetti interessati devono essere in possesso dei requisiti di accesso previsti dall'art. 5, relativamente alla tipologia di posto e alla L'iscrizione in soprannumero al corso di specializzazioneclasse di concorso per cui intendono conseguire la specializzazione. Inoltre, fermi restando i limiti derivanti dall'offerta formativa delle università e delle istituzioni AFAM, l'iscrizione in sovrannumero ai corsi avviene in base alla determinazione del fabbisogno e all'autorizzazione del MIUR, nell'ordine di una graduatoria stabilita sulla base di un test di accesso gestito dalle università interessate (ma, testualmente, non anche dalle istituzioni AFAM). Costituisce titolo prioritario l'essere titolare di un contratto triennale – si intenderebbe, almeno triennale – retribuito, rispettivamente, di docenza per i posti comuni, e di docenza di sostegno per i posti di sostegno, presso una scuola paritaria. Le spese per la frequenza dei corsi per i soggetti ammessi in soprannumero sono integralmente a carico degli interessati. Si segnala che i contenuti dei commi da 2 a 4 degli artt. 15 e 16, nonché del co. 10 dell'art. 17, dovrebbero essere collocati, per una migliore leggibilità del testo e una piena congruenza con le rubriche dei Capi, nell'art. 9.
Entrata in vigore delle disposizioni
L'art. 17, sia al co. 1, che al co. 9, primo periodo, dispone che le disposizioni Entrata in vigorerelative al nuovo percorso triennale di formazione e tirocinio per l'accesso nei ruoli entrano in vigore a decorrere dall'a.s. 2020/2021. Malgrado le (diverse) decorrenze degli oneri ante illustrate, sembrerebbe che l'intenzione sia quella di prevedere che, a decorrere dall'a.s. 2020/2021, l'unica modalità per l'accesso ai ruoli della scuola secondaria è il superamento dei percorsi triennali attivati all'esito del concorso nazionale. Al riguardo, sembra necessario comunque un chiarimento. Inoltre, occorre coordinare le disposizioni contenute ai commi 1 e 9, primo periodo.
Per completezza, si ricorda che il concorso indetto nel 2016 riguarda i posti vacanti e disponibili fino all'a.s. 2018-2019.
Disciplina transitoria
L'art. 17 dispone, al co. 9, secondo periodo, che, nelle more dell'attuazione delle nuove disposizioni, si applicherà la disciplina transitoria di cui ai "commi da 1 a 6".
Si segnala che il richiamo al co. 1 non appare congruo, in quanto lo stesso prevede, come accennato, che le nuove disposizioni entreranno in vigore dall'a.s. 2020/2021. Occorrerebbe, invece, fare riferimento anche al co. 7.
In particolare, in base al co. 2, al fine di coprire i posti Possibilità di un nuovo TAFvacanti e disponibili, "nelle more dell'entrata in vigore" del decreto legislativo, può essere attivato un (nuovo) corso di Tirocinio formativo attivo per le classi di concorso e le tipologie di posto per le quali sono esaurite le graduatorie ad esaurimento.
I co. da 3 a 7 recano disposizioni che si applicano ai nuovi percorsi per l'accesso ai ruoli, con riferimento a categorie di soggetti che nel tempo sono destinate ad Previsioni transitorieesaurirsi. In particolare, il co. 3 dispone che una quota – non specificata – dei posti del concorso nazionale di accesso ai ruoli della scuola secondaria di primo e di secondo grado è riservata ai soggetti abilitati all'insegnamento ai sensi della disciplina previgente e a coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, sono inseriti nella terza fascia delle graduatorie di istituto, con almeno 36 mesi di servizio, anche non continuativo. A quest'ultima fattispecie la legge delega non fa riferimento.
Per i medesimi soggetti che usufruiscono della riserva di posti, si prevede anche una semplificazione del percorso concorsuale. In particolare, il co. 4 prevede che:
I co. 5 e 6 prevedono una semplificazione del percorso triennale di formazione e tirocinio per i vincitori del concorso che sono in possesso dell'abilitazione (riservatari e non). In particolare, i vincitori del concorso relativo a posti comuni e a posti di insegnante tecnico-pratico, in possesso di pregressa abilitazione, sono esonerati dalla frequenza del corso di specializzazione e accedono direttamente al secondo e al terzo anno del contratto. Il percorso è ulteriormente ridotto al solo terzo anno del contratto qualora i soggetti abbiano prestato servizio per almeno 36 mesi, anche non continuativi. Analoghe previsioni riguardano i vincitori del concorso relativo a posti di sostegno in possesso di pregressa specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno.
Il co. 7 prevede una semplificazione del percorso triennale di formazione e tirocinio per i vincitori del concorso – per tutte le tipologie di posto – che non sono in possesso dell'abilitazione ma sono inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia con almeno 36 mesi di servizio, anche non continuativo (riservatari e non). Essi, dopo il conseguimento del diploma di specializzazione, sono ammessi direttamente al terzo anno di contratto.
Il co. 8, infine, ribadisce quanto già previsto dall'art. 1, co. 109, lett. c), della L. 107/2015, in ordine all'applicazione, fino a totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, del meccanismo previsto dall'art. 399 del d.lgs. 297/1994 (v. ante, Par. Quadro normativo vigente). A fini di semplificazione del testo, si valuti l'opportunità di sopprimere il co. 8. |
Relazioni e pareri allegatiLo schema di decreto legislativo è corredato di relazione illustrativa, relazione tecnica, analisi tecnico-normativa, analisi di impatto della regolamentazione. Non è, invece, presente, il parere della Conferenza unificata. |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteLa Costituzione riserva le norme generali in materia di istruzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. n); alla competenza concorrente di Stato e regioni è, invece, rimessa l'istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e formazione professionale (art. 117, terzo comma).
La Corte Costituzionale, nella sentenza 279/2005, pronunciandosi sulla legittimità costituzionale di numerose norme del d.lgs. 59/2004, ha tracciato un quadro generale di riferimento per l'interpretazione del quadro delle competenze delineato dalla Costituzione in materia di istruzione. In particolare, la Corte ha precisato che «le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale». In tal senso, le norme generali si differenziano anche dai "principi fondamentali", i quali, «pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operatività, ma informano, diversamente dalle prime, altre norme, più o meno numerose».
La Corte è tornata sull'argomento con la sentenza 200/2009, concernente l'art. 64 del D.L. 112/2008 (L. 133/2008), nella quale ha individuato nei contenuti degli art. 33 e 34 Cost. la prima chiara definizione vincolante degli ambiti riconducibili al concetto di "norme generali sull'istruzione". Sul piano della legislazione ordinaria, la Corte ha fatto riferimento agli ambiti individuati dalla L. 53/2003, che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi proprio per la definizione delle "norme generali sull'istruzione" evidenziando, quindi, che ai sensi della stessa, "rientrano nelle norme generali sull'istruzione: la definizione generale e complessiva del sistema educativo di istruzione e formazione, delle sue articolazioni cicliche e delle sue finalità ultime; la regolamentazione dell'accesso al sistema ed i termini del diritto-dovere alla sua fruizione; la previsione generale del contenuto dei programmi delle varie fasi e dei vari cicli del sistema e del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la "quota nazionale"; la previsione e la regolamentazione delle prove che consentono il passaggio ai diversi cicli; la definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per il passaggio ai percorsi scolastici; la definizione generale dei "percorsi" tra istruzione e formazione che realizzano diversi profili educativi, culturali e professionali (cui conseguono diversi titoli e qualifiche, riconoscibili sul piano nazionale) e la possibilità di passare da un percorso all'altro; la valutazione periodica degli apprendimenti e del comportamento degli studenti del sistema educativo di istruzione e formazione, attribuito agli insegnanti della stessa istituzione scolastica; i princípi della valutazione complessiva del sistema; il modello di alternanza scuola-lavoro, al fine di acquisire competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; i princípi di formazione degli insegnanti".
Inoltre, la Corte ha rilevato che in via interpretativa sono, in linea di principio, considerate norme generali sull'istruzione, fra le altre, quelle sull'autonomia funzionale delle istituzioni scolastiche, sull'assetto degli organi collegiali, sulla parità scolastica e sul diritto allo studio e all'istruzione.
La stessa sentenza n. 200/2009 inoltre, con riferimento agli ambiti attribuibili alla potestà legislativa concorrente in materia di istruzione ha osservato che "la relazione tra normativa di principio e normativa di dettaglio va intesa […] nel senso che alla prima spetta prescrivere criteri ed obiettivi, essendo riservata alla seconda l'individuazione degli strumenti concreti per raggiungere detti obiettivi". Alla luce di questa ripartizione la Corte costituzionale, anche nella sentenza n. 92/2011, ha riconosciuto spettare al legislatore regionale il dimensionamento della rete scolastica sul territorio.
Con riferimento al reclutamento, inoltre, rileva la materia "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato", riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. g). |
Incidenza sull'ordinamento giuridicoAttribuzione di poteri normativiL'art. 3, co. 4, prevede l'emanazione di un regolamento ex art. 17, co. 2, L. 400/1988. L'art. 4, co. 1, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da aggiornare periodicamente. Un ulteriore decreto dello stesso Ministro è previsto dall'art. 14, co. 2. L'art. 8, co. 3, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per l'oggetto degli atti normativi citati, si veda il par. Contenuto. Coordinamento con la normativa vigenteIn alcuni punti, lo schema di decreto legislativo prevede deroghe o modifiche non esplicite alla disciplina vigente, con particolare riferimento al d.lgs. 297/1994, alla L. 107/2015 e alla L. 62/2000 (v. par. Contenuto). Inoltre, non dispone abrogazioni della disciplina vigente: a titolo di esempio, occorrerebbe abrogare gli artt. 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del DM 249/2010. Collegamento con lavori legislativi in corsoNon risultano lavori legislativi in corso sulla materia. |
Formulazione del testoAll'art. 14, co. 2, la locuzione "ne stabilisce composizione e regolamento di funzionamento" dovrebbe essere sostituita con la seguente: "ne stabilisce la composizione e le regole di funzionamento". All'art. 17, co. 2, la locuzione "indetto" dovrebbe essere sostituita con la locuzione "attivato". Al medesimo art. 17, co. 3, 4 e 7, la locuzione corretta è "graduatorie di istituto di terza fascia". |