Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Disciplina del Comitato italiano paralimpico, a norma dell'art. 8, co. 1, lett. f), della L. 7 agosto 2015, n. 124 - Atto del Governo n. 349
Riferimenti:
L N. 124 DEL 07-AGO-15   SCH.DEC 349/XVII
Serie: Atti del Governo    Numero: 350
Data: 10/11/2016
Descrittori:
COMITATO ITALIANO PARALIMPICO (CIP)   L 2015 0124
PARALIMPIADI   PARAPLEGICI E TETRAPLEGICI
SPORT     
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione


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Disciplina del Comitato italiano paralimpico, a norma dell'art. 8, co. 1, lett. f), della L. 7 agosto 2015, n. 124

10 novembre 2016
Schede di lettura


Indice

Contenuto|Relazioni e pareri allegati|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|Formulazione del testo|


Contenuto

Premessa

 

Lo schema di decreto legislativo è presentato in attuazione dell'art. 8, co. 1, lett. f), della L. 7 agosto 2015, n. 124, che, nell'ambito della riorganizzazione di alcuni enti pubblici non economici nazionali, ha previsto il riconoscimento delle peculiarità dello sport per persone affette da disabilità e la trasformazione del Comitato italiano paralimpico (CIP) in ente autonomo di diritto pubblico.

Il termine per l'esercizio della Termine per l'adozione del d.lgs. e soggetti da coinvolgere delega è stato fissato, in base alla modifica apportata all'art. 8 citato dall'art. 1, co. 2, della L. 131/2016, in 18 mesi dalla data di entrata in vigore della stessa L. 124/2015 (dunque, il decreto legislativo deve essere emanato entro il 28 febbraio 2016).

In base al co. 5 dello stesso art. 8, il decreto deve essere adottato su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato.

 

I criteri direttivi attengono Criteri direttivi per l'esercizio della delegaa:

  • semplificazione e coordinamento delle norme riguardanti l'ordinamento sportivo, mantenendo la sua specificità.
Ai sensi dell'art. 1 del D.L. 220/2003 (L. 280/2003), la Repubblica L'autonomia dell'ordinamento sportivoriconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale.
In particolare, i rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.
L'art. 2 dello stesso D.L. dispone che, in applicazione del principio di autonomia, è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:
-      l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
-      i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.
    • riconoscimento delle peculiarità dello sport per persone affette da disabilità e "scorporo" del CIP dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), con conseguente trasformazione dello stesso in ente autonomo di diritto pubblico.

    La trasformazione non deve comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto il CIP dovrà utilizzare per le sue attività parte delle risorse finanziarie del CONI e avvalersi per le attività strumentali di CONI Servizi spa, secondo modalità stabilite in apposito contratto di servizio. La delega prevede, infine, che il personale attualmente in servizio presso il CIP transita in CONI Servizi spa.

     

    L'analisi di impatto Criticità attuali e obiettivi dell'interventodella regolamentazione (AIR), di cui lo schema di d.lgs. è corredato, sottolinea che tra le principali criticità che il provvedimento mira a superare vi sono:

    • il problema delle funzioni sovrapposte fra CONI e CIP;
    • la gestione inefficiente delle attività sportive praticate da soggetti disabili;
    • la complessità e incompletezza della disciplina vigente in materia di governance delle Federazioni sportive paralimpiche (FSP) e delle Discipline sportive paralimpiche (DSP);
    • la carenza di regole certe per l'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti paralimpici;
    • la carenza di visibilità dello sport paralimpico.

    Aggiunge, inoltre, che gli obiettivi di breve periodo attengono alla trasparenza dei procedimenti relativi alla rappresentanza degli atleti e dei tecnici sportivi negli organi del CIP, nonché alla riduzione e razionalizzazione del numero di FSP e DSP.

    Nel medio periodo, gli obiettivi sono costituiti dal miglioramento dello stato di salute degli atleti paralimpici e dall'assunzione e promozione di iniziative contro discriminazioni e violenze nel settore.

    Nel lungo periodo, infine, gli obiettivi sono costituiti dalla maggiore rilevanza dello sport paralimpico e dalla maggiore credibilità e trasparenza nell'utilizzo delle risorse organizzative relative al settore.

    Il Comitato italiano paralimpico (CIP), già Federazione italiana sport disabili, è stato istituito con L. 189/2003. Sulla base dell'art. 2 della stessa legge, è intervenuto il DPCM 8 aprile 2004, che ha individuato le attività svolte dalla stessa Federazione, quale Comitato Italiano Paralimpico.
    Tra i suoi compiti istituzionali vi è la preparazione delle squadre agonistiche top level in vista dei Giochi paraolimpici estivi ed invernali, oltre che la promozione a tutti i livelli e in ogni fascia di età e di popolazione della pratica sportiva delle persone disabili. Ai sensi dell'art. 1 del DPCM, il CIP, tra l'altro, riconosce e coordina le federazioni, le organizzazioni e le discipline sportive riconosciute dall'International Parolympic Committee (IPC) e/o dal Comitato internazionale olimpico, o comunque operanti sul territorio nazionale, che curano prevalentemente l'attività sportiva per disabili.
    In base all'art. 1 dello Statuto, il CIP – che è anche una delle 45 federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI, e che ha la personalità giuridica di diritto privato propria delle FSN – è la Confederazione delle Federazioni Sportive Paralimpiche e delle Discipline Sportive Paralimpiche, ed è posto sotto la vigilanza dell'amministrazione governativa competente in materia di sport (ossia, in base all'art. 1, co. 19, lett. a), del D.L. 181/2006-L. 233/2006, il Presidente del Consiglio dei Ministri), nonché sotto quella del CONI, esclusivamente per le attività di alto livello e di preparazione paralimpica, di partecipazione ai giochi paralimpici e per quelle previste dagli accordi internazionali, International Paralympic Commettee e International Olympic Commettee (ad esempio, Giochi del Mediterraneo).

    Lo schema di decreto legislativo

     

    In linea generale, si evidenzia che la disciplina legislativa prevista dallo schema in esame per il Comitato italiano paralimpico è simmetrica – e, per la maggior parte delle previsioni, analoga – a quella recata, per il Comitato olimpico nazionale italiano, dal d.lgs. 249/1999.

     

    Definizioni

     

    L'art. 1, co. 2, reca le seguenti definizioni (valide ai fini del decreto):

    • attività paraolimpica: qualsiasi attività sportiva praticata, a ogni livello, da atleti disabili;
    • attività olimpica: qualsiasi attività sportiva praticata da atleti normodotati.

     

    La natura giuridica

     

    L'art. 1, co. 1, istituisce, senza La natura giuridica del CIPnuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) quale ente con personalità giuridica di diritto pubblico e sede in Roma, e lo pone sotto la vigilanza della (sola) Presidenza del Consiglio dei ministri.

    La disposizione è analoga a quanto prevede l'art. 1 del d.lgs. 242/1999 per il CONI.

    Il CIP è dotato di autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio.

    Tale specifica non è contenuta, con riferimento al CONI, nel d.lgs. 242/1999.

    Inoltre, l'art. 2, co. 1 (primo e secondo periodo) e 2, riprendendo quanto già previsto dall'art. 1, co. 1, dello Statuto del CIP, stabilisce che il Comitato – che si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo paralimpico internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato Paralimpico Internazionale (IPC) – è la Confederazione delle Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP) e delle Discipline Sportive Paralimpiche (DSP) da esso riconosciute.

    Al CIP partecipano, altresì, le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI, le cui attività paralimpiche sono state già riconosciute dal CIP (FSNP e DSAP) alla data di entrata in vigore della L. 124/2015.

    Si tratta di previsioni per le quali il Consiglio di Stato, nel parere reso l'8 settembre 2016, ha suggerito l'inserimento, più propriamente, nell'art. 1, ratione materiae.

    Appare opportuno un chiarimento in ordine alla previsione che possano partecipare al CIP solo le FSNP e DSAP riconosciute entro la data di entrata in vigore della legge delega, posto che l'art. 15 disciplina la procedura per ulteriori riconoscimenti di FSNP e DSAP.

    Qui l'elenco delle 21 Federazioni Sportive Nazionali che curano ed organizzano l'attività di base ed agonistica per gli atleti disabili (tra cui figurano alcune federazioni sportive nazionali riconosciute anche dal CONI).
    In base all'art. 19 dello Statuto, le FSP riconosciute sono associazioni senza fine di lucro con personalità giuridica di diritto privato. Gli artt. da 20 a 22 individuano i requisiti per il riconoscimento e dettano disposizioni relative agli statuti delle FSP, nonché agli indirizzi e ai controlli sulle stesse.
    Qui l'elenco delle 13 Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CIP quali Discipline Sportive Paralimpiche (tra cui figurano alcune federazioni sportive nazionali e alcune discipline sportive nazionali riconosciute anche dal CONI).
    Anche le DSP hanno personalità giuridica di diritto privato. In particolare, gli artt. 23-24 dello Statuto individuano i requisiti per il riconoscimento e dettano l'ordinamento delle DSP.

    Le finalità

     

    In base all'art. 2, co. 3, le specifiche finalità del CIPLe finalità del CIP concernono – in analogia con quanto dispone per il CONI l'art. 2, co. 1, del d.lgs. 242/1999 –:

    • l'organizzazione ed il potenziamento dello sport paralimpico nazionale, e, in particolare, la preparazione degli atleti paralimpici, e l'approntamento dei mezzi idonei per le Paralimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali paralimpiche;
    • l'adozione – anche d'intesa con la Sezione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive del Comitato tecnico sanitario, istituito ai sensi dell'art. 2 del DPR 44/2013 – di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti paralimpici;
    • la promozione della massima diffusione della pratica sportiva per i disabili, nel rispetto delle competenze delle regioni (alle quali la Conferenza unificata, nel parere favorevole reso il 29 settembre 2016, ha chiesto di aggiungere le province autonome).

    Conseguentemente, l'art. 21, co. 1, sopprime il riferimento allo stesso oggetto, attualmente previsto nell'art. 2, co. 1, del d.lgs. 242/1999, che affida tale promozione al CONI, di concerto con il CIP;

    • la promozione di iniziative contro ogni forma di discriminazione e violenza nello sport.

    Con riferimento alle finalità del CIP, il Consiglio di Stato ha suggerito di specificare che il CIP "promuove, disciplina, regola e gestisce le attività sportive agonistiche e amatoriali per persone disabili (…), secondo criteri volti ad assicurare il diritto di partecipazione all'attività sportiva in condizioni di uguaglianza e pari opportunità".
    Inoltre, ha suggerito una rappresentazione più completa di tutte le finalità dello sport paralimpico, al fine di valorizzare il rilievo sociale della pratica sportiva non agonistica da parte dei disabili.

    Lo statuto

     

    L'art. 3 dispone che lo statuto del CIP è Lo statuto del CIPadottato a maggioranza assoluta dai componenti del Consiglio nazionale, su proposta della Giunta nazionale, ed è approvato, entro 60 giorni dalla ricezione, con DPCM, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

    Per il CONI, l'art. 2, co. 2, del d.lgs. 242/1999 prevede l'adozione dello statuto con lo stesso meccanismo, ma a maggioranza semplice.

    Lo statuto disciplina:

    • le procedure per l'elezione del Presidente, della Giunta nazionale e del Consiglio nazionale, con le medesime modalità previste per i corrispondenti procedimenti elettorali nello statuto del CONI;
    • l'organizzazione periferica del CIP, con le medesime modalità e articolazioni previste per l'organizzazione territoriale del CONI nel relativo statuto e senza che si determinino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

    Rimangono ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

    Gli organi

     

    Gli artt. da 4 a 11 riguardano gli organi del CIP.

     

    In particolare, in base all'art. 4, gli organi sono costituiti da: Consiglio nazionale, Giunta nazionale, Presidente, Segretario generale, Collegio dei revisori dei conti.

    Si tratta degli stessi organi già previsti dall'art. 5 dello Statuto del CIP (e, per il CONI, dall'art. 3 del d.lgs. 242/1999).

    Gli organi durano in carica 4 anni. I Durata in carica e limite dei mandati degli organi del CIPcomponenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio, restano in carica fino alla scadenza dell'organo di appartenenza.

    Il Presidente e i componenti della Giunta nazionale – ad eccezione dei membri italiani del Comitato paralimpico internazionale – non possono restare in carica per più di due mandati. Un terzo mandato è consentito solo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

    Si tratta della stessa disciplina prevista per gli organi del CONI dall'art. 3 del d.lgs. 242/1999.
    Invece, quanto al limite dei mandati, attualmente l'art. 5 dello Statuto del CIP prevede che i componenti di tutti gli organi sono rieleggibili più volte, ad eccezione del Presidente che, per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55% dei voti validamente espressi.
    Lo stesso art. 5 individua i requisiti generali previsti per i componenti degli organi e le cause di ineleggibilità.

    Il computo dei mandati si effettua a decorrere dal mandato successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

    L'eventuale compenso spettante agli organi è determinato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con DPCM, di concerto con il MEF, sulla base delle norme vigenti in materia.

    Si tratta di quanto previsto per il CONI dal già citato art. 3 del d.lgs. 242/1999.

    Gli artt. 5 e 6 concernono il Consiglio nazionale.

     

    In particolare, l'art. 5 dispone che il Consiglio nazionale è composto da: Il Consiglio nazionalePresidente del CIP, che lo presiede; Presidenti delle FSP e delle FSNP; membri italiani appartenenti all'esecutivo del Comitato paralimpico internazionale; atleti e tecnici sportivi in rappresentanza di FSP, FSNP, DSP e DSAP, a condizione che non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva conseguente all'utilizzo di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive; tre membri in rappresentanza delle strutture territoriali regionali (alle quali la Conferenza unificata ha chiesto di aggiungere le province autonome) e tre in rappresentanza di quelle provinciali; due membri in rappresentanza degli enti di promozione sportiva, di cui uno in rappresentanza degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI la cui attività paralimpica sia riconosciuta dal CIP e uno in rappresentanza degli enti di promozione sportiva paralimpica; un membro in rappresentanza delle DSP e due in rappresentanza delle DSAP; un membro in rappresentanza delle Associazioni benemerite paralimpiche.

    I Presidenti delle FSP e delle FSNP e gli atleti e i tecnici sportivi rappresentanti delle FSP, FSNP, DSP e DSAP, individuati nell'ambito degli sport rientranti nel programma dei Giochi Paralimpici, devono costituire la maggioranza dei votanti nel Consiglio.

    I Presidenti delle FSN hanno diritto a 2 voti, mentre i Presidenti delle FSNP hanno diritto ad 1 voto. Nulla viene precisato circa i Presidenti delle DSP e DSAP.

    Il numero degli atleti e tecnici sportivi in rappresentanza delle FSP, FSNP, DSP e DSAP non deve essere inferiore al 30% dei Presidenti delle FSN e FSNP, con equa rappresentanza di genere e con l'elezione di almeno due atleti, anche non in attività, che hanno preso parte ai giochi paralimpici in data non anteriore ad otto anni rispetto alla data delle elezioni: tali rappresentanti sono eletti dagli atleti e tecnici componenti degli organi di gestione delle FSP, FSNP, DSP e DSAP, in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni ad uno di tali organismi.

    Alle riunioni del Consiglio nazionale partecipa, altresì, senza diritto di voto, il Presidente del CONI. Lo statuto può prevedere la partecipazione a singole sedute di altri soggetti senza diritto di voto.

    Si tratta di disposizioni analoghe a quelle che regolano la composizione del Consiglio nazionale del CONI (art. 4, d.lgs. 242/1999). Le differenze riguardano, in particolare, il numero di membri in rappresentanza degli enti di promozione sportiva (in quel caso, 5).
    Al riguardo, il Consiglio di Stato ha osservato che tali previsioni, seppur mutuate dal d.lgs. 242/1999, appaiono indeterminate nella misura in cui non definiscono né i criteri con cui lo statuto dovrebbe identificare i possibili partecipanti alle sedute, né l'area dei soggetti potenzialmente interessati, né indicano i singoli fini che possono giustificare tale partecipazione, e, infine, non determinano le modalità di esercizio di tale facoltà. Ha suggerito, dunque, una maggiore specificazione del precetto.

    Con riguardo ai compiti, l'art. 6 stabilisce che il Consiglio nazionale disciplina e coordina l'attività sportiva nazionale paralimpica e cura la diffusione della pratica sportiva fra le persone disabili.

    In particolare:

    -     elegge il Presidente del CIP e i componenti della Giunta nazionale;

    -     adotta lo statuto;

    -     approva gli indirizzi generali sull'attività dell'ente, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, ferma restando la successiva approvazione dei bilanci da parte dell'Autorità di vigilanza, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni;

    -     stabilisce i principi fondamentali ai quali devono uniformarsi gli statuti di FSP, DSP, enti di promozione sportiva paralimpica e associazioni benemerite paralimpiche e delibera in ordine ai provvedimenti di riconoscimento, ai fini sportivi, degli stessi;

    -     delibera in ordine ai provvedimenti di riconoscimento delle sole attività paralimpiche delle FSN in qualità di FSNP, delle DSA in qualità di DSAP e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;

    -     stabilisce i criteri per la distinzione dell'attività sportiva paralimpica dilettantistica da quella professionistica;

    -     stabilisce i criteri e le modalità per l'esercizio dei controlli su FSP, DSP ed enti di promozione sportiva paralimpica e, in conformità con la disciplina del CONI, i criteri e le modalità per l'esercizio dei controlli su FSNP, DSAP, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, limitatamente alle attività paralimpiche;

    -     delibera, su proposta della Giunta Nazionale, il commissariamento delle FSP e delle DSP, ovvero delibera di proporre al CONI il commissariamento o il commissariamento ad acta delle FSNP e DSAP, in caso di gravi irregolarità nella gestione, di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo paralimpico, o qualora non siano garantiti il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali paralimpiche (nonché, per le sole FSP e DSP, di constatata impossibilità di funzionamento).

    Le disposizioni sono raffrontabili con quelle che concernono i compiti del Consiglio nazionale del CONI (art. 5, d.lgs. 242/1999).

     

    Gli artt. 7 e 8 riguardano la Giunta nazionale.

    Nello specifico, l'art. 7 stabilisce che la Giunta La Giunta nazionalenazionale è composta da: Presidente del CIP, che la presiede; membri italiani del Comitato paralimpico internazionale; 10 rappresentanti delle FSP, FSNP, DSP e DSAP (di cui, almeno 3 eletti tra gli atleti e i tecnici sportivi, almeno 3 Presidenti di FSP o DSP, e i restanti tra i presidenti di FSP, FSNP, DSP o DSAP – in numero non superiore a 2 – o tra i componenti, in carica o meno, dell'organo direttivo del CIP o di una FSP, FSNP, DSP o DSAP); un rappresentante nazionale degli enti di promozione sportiva paralimpica; 2 rappresentanti delle strutture territoriali del CIP.

    Alle riunioni della Giunta nazionale partecipano, senza diritto di voto, il Segretario generale del CIP e il Presidente del CONI.

    In base all'art. 8, la Giunta nazionale esercita le funzioni di indirizzo generale dell'attività amministrativa e gestionale del CIP, e verifica la rispondenza dei risultati agli indirizzi impartiti.

    In particolare, oltre a quanto già detto con riferimento all'art. 6:

    -     nomina il Segretario generale;

    -     formula la proposta di statuto dell'ente;

    -     adotta il regolamento di amministrazione e contabilità, sottoposto all'approvazione dell'Autorità di vigilanza, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

    -     definisce annualmente i criteri e i parametri fondamentali cui deve attenersi il contratto di servizio stipulato con la CONI Servizi spa (v. infra, art. 17), con particolare riferimento alla gestione delle risorse umane. La delibera è trasmessa all'Autorità di vigilanza per l'approvazione;

    -     esercita i poteri di verifica sull'organizzazione generale dei servizi e degli uffici dell'ente;

    -     esercita il potere di controllo su FSP e DSP e sugli enti di promozione sportiva paralimpica nonché, esclusivamente per l'attività paralimpica e di concerto con il CONI, su FSNP, DSAP e enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, la cui attività paralimpica sia riconosciuta dal CIP;

    -     individua, con delibera sottoposta all'approvazione dell'Autorità di vigilanza, i criteri generali dei procedimenti di giustizia sportiva, secondo i seguenti principi: per la risoluzione delle controversie attinenti lo svolgimento dell'attività sportiva, obbligo degli affiliati e tesserati di rivolgersi agli organi di giustizia federale; previsione che i procedimenti in materia di giustizia sportiva rispettino i principi del contraddittorio tra le parti, del diritto di difesa, della terzietà e imparzialità degli organi giudicanti, della ragionevole durata, della motivazione e della impugnabilità delle decisioni; razionalizzazione dei rapporti tra procedimenti di giustizia sportiva di competenza del CIP e quelli delle singole FSP, FSNP, DSP e DSAP, in accordo con il CONI.

    Si tratta di disposizioni in gran parte analoghe a quelle che regolano la composizione e le funzioni della Giunta nazionale del CONI (artt. 6 e 7, d.lgs. 242/1999).

    L'art. 9 dispone che il Presidente del CIP ha la rappresentanza legale dell'ente. La Il Presidentecarica è incompatibile con altre cariche sportive in seno a FSP, FSNP, DSP e DSAP.

    Il Presidente – che è nominato con DPR – è eletto (come si è visto, dal Consiglio Nazionale) tra persone aventi esperienza nel campo della disabilità generale ed in materia di disabilità sportiva, tesserati o ex tesserati per almeno quattro anni a CIP, FSP, FSNP, DSP o DSAP. E' inoltre richiesto il possesso di uno dei seguenti requisiti: aver ricoperto la carica di Presidente o vicepresidente o consigliere nazionale del CIP o di Presidente o vicepresidente di una FSP, FSNP, DSP o DSAP o la carica di membro della Giunta nazionale o di una struttura territoriale del CIP, ovvero essere stato atleta partecipante ai Giochi paralimpici.

    Si tratta di disposizioni parzialmente raffrontabili con quelle che concernono il Presidente del CONI (art. 8, d.lgs. 242/1999). Le differenze riguardano, in particolare, gli ulteriori requisiti richiesti per l'elettorato passivo, tra cui non rientra, nel caso del CONI, quello di "aver ricoperto la carica di Presidente o vice Presidente o Consigliere Nazionale" mentre è contemplato quello di "essere stato dirigente insignito dal CONI delle onorificenze del Collare o della Stella d'oro al merito sportivo".
    Il requisito di aver ricoperto la carica di Presidente o Vicepresidente o Consigliere Nazionale del CIP è, invece, richiesto dall'art. 8 dell'attuale statuto del CIP.
    Peraltro, con riguardo alla carica di Vicepresidente, si ricorda che, l'art. 8 dell'attuale statuto del CIP – così come l'art. 8 dell'attuale statuto del CONI –, dispone che il Presidente è sostituito, in caso di assenza, impedimento o dimissioni, dal Vicepresidente Vicario della Giunta nazionale.

    In base all'art. 10, il Collegio dei revisori dei conti èIl Collegio dei revisori dei conti nominato con DPCM ed è composto di tre membri, di cui uno, con funzioni di Presidente, in rappresentanza dell'Autorità vigilante, uno in rappresentanza del MEF, e uno designato dal CIP tra iscritti al registro dei revisori legali o tra persone in possesso di specifica professionalità.

    Per il CONI, l'art. 11 del d.lgs. 242/1999 prevede anche la nomina di due componenti supplenti. Il numero dei membri effettivi del Collegio, invece, pur previsto dallo stesso art. 11 in numero di 5, è attualmente pari a 3, a seguito di quanto disposto dall'art. 6, co. 5, del D.L. 78/2010 (L. 122/2010).

    L'art. 11, che concerne il Segretario generale, Il Segretario generalestabilisce, in particolare, che la nomina (da parte, come si è visto, della Giunta nazionale) avviene tra soggetti in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali ed esperienza in materia di disabilità sportiva.

    Al riguardo, il Consiglio di Stato ha evidenziato che occorrerebbe chiarire se si tratti di una posizione di vertice "intuitu personae" - che, come tale, resta nella piena disponibilità "politica" della Giunta nazionale -, oppure di un incarico dirigenziale interno – conferibile esclusivamente a dirigenti di CONI Servizi Spa -, oppure, ancora, se si tratti di incarico amministrativo che possa eventualmente essere affidato anche a soggetti esterni.
    Strettamente connessa alla definizione di questo aspetto appare quella relativa alla durata dell'incarico, da collegare – o meno – a quella della Giunta nazionale.

    Tra i compiti del Segretario generale rientra quello di provvedere alla gestione amministrativa dell'ente, sulla base degli indirizzi generali della Giunta nazionale, e predisporne il bilancio.

    La carica di Segretario Generale è incompatibile con quella di componente del Consiglio nazionale e con quella di componente degli organi delle FSP, FSNP, DSP, DSAP e degli enti di promozione sportiva che svolgano attività paralimpica esclusiva o prevalente.

    Si tratta di disposizioni analoghe a quelle che concernono il Segretario generale del CONI (art. 12, d.lgs. 242/1999).
    Con riferimento ai compiti del Segretario generale, il Consiglio di Stato ha suggerito di specificarli con maggior dettaglio, con particolare riferimento, fra l'altro, alla sfera degli atti attribuiti direttamente alla sua competenza e alle eventuali funzioni di controllo del buon andamento delle gestioni e in materia di anticorruzione.
    Inoltre, ha sottolineato l'opportunità di sancire le incompatibilità della carica di Segretario generale anche con lo svolgimento di attività professionali o di consulenza, nonché con l'assunzione, a qualunque titolo, di altre cariche in organi di indirizzo politico-amministrativo o in enti pubblici o privati sottoposti a controllo pubblico, nazionali, regionali e locali.
    Poiché, peraltro, occorrerebbe disciplinare anche l'inconferibilità della carica, ha suggerito, conclusivamente, di operare un diretto riferimento al d.lgs. 39/2013, che disciplina entrambi gli aspetti per gli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico.
    Infine, ha suggerito di valutare la possibilità di inserire norme che disciplinino la revoca e la decadenza dalla carica.

    Autorità di vigilanza

     

    L'art. 12 definisce i poteri dell'Autorità di vigilanza (che, come già detto, è costituita - in base all'art. 1 - dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri).

    In particolare, alla L'Autorità di vigilanzastessa spetta disporre lo scioglimento della Giunta nazionale e revocare il Presidente del CIP per grave e persistente inosservanza delle disposizioni di legge e di regolamento, per gravi irregolarità amministrative, per omissione nell'esercizio delle funzioni, per gravi deficienze amministrative tali da compromettere il normale funzionamento dell'ente, ovvero per impossibilità di funzionamento degli organi dell'ente, nonché nominare un commissario straordinario fino alla ricostituzione degli organi dell'ente, da effettuarsi entro il termine di quattro mesi.

    Stabilisce, altresì, che i provvedimenti adottati dagli organi del CIP, concernenti indirizzo e controllo, e relativi all'attuazione dei compiti attribuiti al Comitato, in particolare, dall'art. 2 del provvedimento, diventano esecutivi qualora l'Autorità di vigilanza non formuli motivati rilievi entro 20 giorni dalla ricezione degli atti.

    Si tratta di disposizioni analoghe a quelle previste per il CONI (art. 13, d.lgs. 242/1999).
    Al riguardo, il Consiglio di Stato ha auspicato una riformulazione complessiva dell'articolo che, da un lato, possa meglio garantire l'autonomia dell'ordinamento sportivo – magari richiamando le specifiche ipotesi di cui all'art. 2 del D.L. 220/2003 (v. ante) – , e, dall'altro, possa assicurare la tutela di situazioni che, sebbene connesse all'ordinamento sportivo, possano rilevare anche per l'ordinamento giuridico statale. In particolare, ha sottolineato la necessità di specificare meglio i presupposti che giustificano il ricorso ai poteri repressivi e sostitutivi dell'Autorità di vigilanza, esplicitando il principio secondo cui, di norma, restano esclusi dalla vigilanza gli atti e le questioni connessi all'autonomia tecnico-sportiva.

    Federazioni sportive paralimpiche e Discipline sportive paralimpiche (FSP e DSP)

     

    Gli artt. 13 e 14 riguardano le Federazioni sportive paralimpiche e le Discipline sportive paralimpiche.

    In particolare, l'art. 13 dispone che le FSP e DSPFSP e le DSP – che non perseguono fini di lucro – hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato – loro attribuita a seguito del riconoscimento - e sono soggette, per quanto non previsto nel provvedimento in commento, alle norme del codice civile. Ad esse partecipano società ed associazioni sportive e, nei soli casi previsti dai rispettivi statuti, in relazione alla particolare attività, anche singoli tesserati.

    Il riconoscimento delle FSP e DSP spetta, come già visto, al Consiglio nazionale del CIP. Al riguardo, l'art. 2, co. 1, terzo periodo, prevede che, fermi restando i riconoscimenti già deliberati alla data di entrata in vigore della L. 124/2015, il CIP non può procedere all'ulteriore riconoscimento di FSP, DSP, o altri enti, per attività paralimpiche che rientrano comunque tra quelle svolte da Federazioni sportive nazionali o da Discipline sportive associate, a prescindere dal loro riconoscimento quali FSNP o DSAP.

    Per una migliore leggibilità del testo, sembrerebbe opportuno collocare nell'art. 13, co. 5, dopo il primo periodo, il contenuto dell'art. 2, co. 1, terzo periodo.

     

    Le FSP e le DSP svolgono l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato paralimpico internazionale, delle Federazioni Internazionali Paralimpiche e del CIP, anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attività individuate nello Statuto.

    L'art. 22 dell'attuale statuto del CIP stabilisce che hanno valenza pubblicistica – oltre a quelle il cui carattere pubblico è espressamente previsto dalla legge – le attività delle Federazioni sportive paralimpiche relative a: ammissione e affiliazione di società, associazioni sportive e singoli tesserati; revoca a qualsiasi titolo e modificazione di provvedimenti di ammissione o affiliazione; controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici; utilizzazione dei contributi pubblici; prevenzione e repressione del doping e attività relative alla preparazione olimpica e all'alto livello, alla formazione dei tecnici, all'utilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi pubblici. La valenza pubblicistica dell'attività non modifica l'ordinario regime di diritto privato dei singoli atti e delle situazioni giuridiche soggettive connesse.

    L'assemblea elettiva degli organi direttivi delle FSP e DSP provvede all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo dell'organo di amministrazione, e li verifica alla fine di ogni quadriennio o del mandato per i quali sono stati approvati.

    Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo delle FSP e delle DSP sono approvati annualmente dall'organo di amministrazione federale e sottoposti all'approvazione della Giunta Nazionale del CIP. In caso di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale, o in caso di parere negativo dei Revisori dei conti della FSP o DSP, l'Assemblea delle società e associazioni è convocata per deliberare sull'approvazione del bilancio.

     

    Il CIP, le FSP e le DSP restano rispettivamente titolari dei beni immobili e mobili registrati loro appartenenti. Il CIP può concedere in uso a FSP, FSNP, DSP e DSAP beni di sua proprietà.

    Si tratta di disposizioni raffrontabili con quelle previste per il CONI (art. 15, d.lgs. 242/1999).

    L'art. 14 prevede che le FSP e le DSP sono rette da uno statuto e da regolamenti basati sui principi di democrazia interna, partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

    In particolare, lo statuto prevede le procedure per l'elezione del Presidente e dei membri degli organi direttivi, che restano in carica per un quadriennio e possono essere riconfermati (senza limiti), ad eccezione del presidente che, se ha ricoperto la carica per due mandati consecutivi, non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica, salvo che raggiunga una maggioranza non inferiore al 55% per cento dei voti validamente espressi. È comunque consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

    Lo statuto, inoltre, assicura forme di equa rappresentanza di atlete e atleti negli organi direttivi nazionali e può prevedere la presenza degli ufficiali di gara. In ogni caso, negli stessi organi deve essere garantita la presenza, in misura non inferiore al 30% del totale dei componenti, di atleti e tecnici sportivi, dilettanti e professionisti, di cui almeno un atleta paralimpico, in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio alla Federazione o Disciplina Sportiva interessata ed in possesso dei requisiti stabiliti dagli statuti delle singole federazioni e discipline riconosciute.

    Infine, lo statuto definisce i poteri di vigilanza e controllo delle FSP e DSP nei confronti delle articolazioni associative interne.

    Si tratta di disposizioni analoghe a quelle previste per il CONI (art. 16, d.lgs. 242/1999).

    Federazioni sportive nazionali e Discipline sportive associate le cui attività paralimpiche sono state riconosciute dal CIP (FSNP e DSAP)

     

    L'art. 15 riguarda le FSNP, le FSNP e DSAPDSAP, nonché gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, la cui attività paralimpica sia riconosciuta dal CIP.

    In particolare, stabilisce che FSN, DSA ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e che svolgono attività paralimpica possono essere riconosciuti dal CIP. A tal fine, il Consiglio Nazionale emana, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, un Regolamento che prevede i requisiti per il suddetto riconoscimento, su istanza degli stessi Enti.

    Come già ante evidenziato, occorre un chiarimento in ordine alla partecipazione al CIP di tali organismi, laddove riconosciuti successivamente alla data di entrata in vigore della L. 124/2015.

    Dispone, inoltre, che le FSN, le DSA e gli enti di promozione riconosciuti anche dal CIP per la loro attività paralimpica devono presentare ogni anno alla Giunta Nazionale del CIP un preventivo finanziario ed un rendiconto finanziario consuntivo, nonché una relazione documentata sui contributi ricevuti dal CIP.

    Sullo stesso argomento interviene – peraltro, in termini non del tutto identici – anche l'art. 13, co. 3, ultimo periodo. Quest'ultimo, infatti, non fa riferimento alla relazione documentata sui contributi ricevuti.

    Sembrerebbe necessario, dunque, sopprimere l'ultimo periodo del co. 3 dell'art. 13.

    Lo stesso art. 15 stabilisce che tale documentazione costituisce elemento da tenere in considerazione per l'assegnazione relativa agli esercizi successivi. In particolare, ove la Giunta nazionale, attraverso gli atti o attraverso appositi accertamenti, riscontri irregolarità relative all'utilizzo dei finanziamenti per attività o spese non attinenti alle finalità degli enti, adotta i provvedimenti necessari e, specificamente, può proporre al Consiglio nazionale la sospensione o la riduzione dei contributi nonché, nei casi più gravi, la revoca del riconoscimento.

     

    Con riferimento a tali organismi, infine, l'art. 13, co. 2, ultimo periodo, dispone che, per la sola attività paralimpica, anche le FSNP e le DSAP devono attenersi alle deliberazioni e gli indirizzi del Comitato paralimpico internazionale, delle Federazioni Internazionali Paralimpiche e del CIP.

    Per una migliore leggibilità del testo, sembrerebbe opportuno collocare nell'art. 15 il contenuto dell'art. 13, co. 2, ultimo periodo.

     

    Convenzioni CONI-CIP

     

    L'art. 16 prevede che CONI e Convenzioni fra CONI e CIPCIP possono stipulare convenzioni per la gestione comune di attività istituzionali, fra le quali quelle relative al doping e alla giustizia sportiva.

    In particolare, per ciò che concerne l'organizzazione della giustizia sportiva, possono essere oggetto di convenzione la struttura e il funzionamento di un Collegio di garanzia e di una Procura generale, la cui istituzione deve essere prevista nello statuto del CIP, in armonia con quanto previsto nello statuto del CONI.

    In base all'art. 12 dello statuto del CONI, presso lo stesso sono istituiti  il Collegio di garanzia dello sport e la Procura generale dello sport. Secondo quanto dispone l'art. 12-bis, al Collegio di garanzia dello sport, organo di ultimo grado della giustizia sportiva, è demandata la cognizione delle controversie decise in via definitiva in ambito federale, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a 90 giorni o pecuniarie fino ad € 10.000. È ammesso ricorso al Collegio di garanzia avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento sportivo emesse dagli organi di giustizia federale esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia. Il Collegio di garanzia svolge anche funzioni consultive per il CONI e, su richiesta presentata attraverso il CONI, per le singole Federazioni sportive.
    Il presidente e i componenti del Collegio di garanzia sono scelti tra soggetti esperti di diritto sportivo, professori ordinari in materie giuridiche, avvocati abilitati all'esercizio della professione dinanzi alle magistrature superiori, avvocati dello Stato, magistrati in servizio o a riposo. Essi sono eletti dal Consiglio nazionale, su proposta della Giunta, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto. Durano in carica quattro anni e sono rinnovabili per due mandati consecutivi.
    L'art. 12-ter  affida alla Procura generale dello sport il compito di coordinare e vigilare le attività inquirenti e requirenti svolte dalle procure federali. Il Procuratore generale – che dura in carica quattro anni ed è rinnovabile per due mandati consecutivi - è scelto tra professori ordinari in materie giuridiche, avvocati abilitati all'esercizio della professione dinanzi alle magistrature superiori, avvocati dello Stato, magistrati ordinari e amministrativi in servizio o a riposo, alti ufficiali delle forze di polizia, in servizio o a riposo, ed è eletto dal Consiglio nazionale, su proposta della Giunta, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto. Oltre che dal Procuratore generale, la Procura generale è composta dai procuratori nazionali dello sport nominati dal Presidente del CONI, su proposta dello stesso Procuratore generale, in numero non superiore a 30, tra professori e ricercatori in materie giuridiche, avvocati e dottori commercialisti con almeno 5 anni di iscrizione all'ordine o 3 anni di servizio nell'ambito degli organi di giustizia sportiva, avvocati dello Stato, magistrati in servizio o a riposo, funzionari delle forze di polizia, in servizio o a riposo.
    Per lo svolgimento delle proprie funzioni, sia il Collegio di garanzia che la Procura generale si avvalgono di uffici e di personale messi a disposizione dalla Coni Servizi SpA (v. infra).

    Risorse umane, strumentali e finanziarie

     

    L'art. 17 prevede, Le risorseanzitutto, che le risorse finanziarie per l'espletamento delle attività del CIP sono stabilite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con un DPCM, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che determina la quota di risorse, attualmente attribuite al CONI, da destinare al CIP.

    Con riferimento ai finanziamenti, si ricorda che, a partire dal 2003, il CIP gode, tra l'altro, di finanziamenti a carico del bilancio statale, distinti dai finanziamenti attribuiti al CONI. In particolare, con l'art. 1, co. 190, della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) si è provveduto a stabilizzare il finanziamento delle attività istituzionali del Comitato, autorizzando la spesa di € 7 mln annui a decorrere dal 2015.
    L'art. 1, co. 408, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha poi previsto un incremento di € 0,5 mln, dal 2016, dello stanziamento destinato al CIP, da attribuire al programma internazionale Special Olympics Italia, destinato a soggetti con disabilità intellettiva.
    Le risorse sono allocate sul cap. 2132 dello stato di previsione del MEF e per il 2016 - in base al Decreto 482300 del 28 dicembre 2015 (Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016–2018) sono pari ad € 6,8 mln (cifra confermata dalla legge di assestamento - v. Decreto MEF 28 ottobre 2016).
    In base al ddl di bilancio per il 2017 (A.C. 4127-bis), le risorse allocate sul citato capitolo sono pari a € 16,7 mln, di cui € 9,9 mln derivanti da modifiche alla sezione II del ddl per rifinanziamento (art. 23, co. 3, lett. b), L. 196/2009).
     
    Inoltre, in base alla relazione tecnica, il CONI eroga al CIP contributi annuali per un totale di € 4,4 mln (comprensivi di circa € 2,8 mln per i costi di 57 unità di personale ed € 1,5 mln per l'attività di alto livello e di preparazione paralimpica). La stessa relazione evidenzia che, al momento dello "scorporo" del CIP dal CONI, potranno essere aggiunti circa € 2,5 mln, di cui € 1 mln per le sedi centrale e territoriali del CIP, € 0,5 mln per il sostegno finanziario per la partecipazione della squadra italiana ai giochi paralimpici estivi ed invernali ed € 1 mln per i premi per gli atleti paralimpici che hanno conseguito la medaglia ai giochi. Si intenderebbe, dunque, che tali attività sono attualmente finanziate direttamente dal CONI. Precisa, altresì, che gli importi effettivi saranno accertati con il DPCM.
    Infine, fa presente che il CIP riceve dall'INAIL, sulla base di una convenzione quadro quadriennale, € 3 mln annui per una serie di attività e iniziative promozionali e di avviamento allo sport riferite principalmente agli assistiti INAIL. Aggiunge che la convenzione quadro, stipulata per la prima volta nel 2000, è sempre stata rinnovata, con differenti importi e contenuti. Quella in corso scade il 31 dicembre 2016.

    Sembrerebbe, dunque, chiaro che le risorse attualmente attribuite al CONI da destinare al CIP si aggiungeranno alle risorse destinate direttamente al CIP in base al combinato disposto delle leggi di stabilità 2015 e 2016, nonchè a quanto deriverà dal ddl bilancio 2017, attualmente in corso di esame parlamentare.

    La stessa relazione tecnica fa presente che gli organi territoriali del CIP determinano una entrata aggiuntiva di circa € 0,3 mln.

    Lo stesso articolo stabilisce che il CIP succede nella titolarità dei beni mobili e immobili, nonché dei rapporti attivi e passivi già facenti capo allo stesso CIP nell'ambito del CONI, fatta eccezione per ciò che si prevede per il personale.

    Con riferimento alle risorse umane e strumentali, prevede che il CIP si avvale, come il CONI, di quelle della CONI Servizi Spa.

    L'art. 8 del D.L. 138/2002 (L. 178/2002), nel prevedere il riassetto del CONI, ha stabilito che per l'espletamento dei suoi compiti l'ente si avvale della società – di cui ha disposto contestualmente la costituzione – denominata CONI Servizi SpA, a totale partecipazione pubblica (le azioni sono attribuite al MEF).
    Inoltre, ha contestualmente disposto il passaggio del personale alle dipendenze del CONI alle dipendenze della CONI Servizi SpA, a partire dall'8 luglio 2002.
    Ha, altresì, previsto che i rapporti tra il CONI e la CONI Servizi SpA sono disciplinati da un contratto di servizio annuale e che CONI Servizi succede in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi i rapporti di finanziamento con le banche, nonché nella titolarità dei beni facenti capo all'ente pubblico.
    Infine, ha disposto che CONI Servizi Spa può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
    Qui approfondimenti.
    In base a quanto si evince dalla relazione della Corte dei conti al Parlamento sulla gestione finanziaria della CONI Servizi Spa per l'esercizio 2014 (Doc. XV, n. 394, trasmessa il 31 maggio 2016), dal 2003, primo anno di operatività della società, al 2014, il corrispettivo del contratto di servizio stipulato tra CONI e CONI Servizi Spa ha subìto un progressivo decremento, passando da € 179,1 mln a € 102,3 mln (cfr. pag. 42).

    Analogamente a quanto previsto, anche con riferimento al riaddebito dei costi, nel contratto di servizio stipulato fra CONI e CONI Servizi Spa, prevede, inoltre, che i rapporti, anche finanziari e di gestione delle risorse umane, tra CIP e CONI Servizi Spa sono disciplinati da un contratto di servizio annuale. Nell'ambito di tale contratto di servizio, il CIP può delegare a CONI Servizi Spa specifiche attività e servizi.

     

    Da ultimo, dispone che il personale in servizio presso il CIP alla data di entrata in vigore della L. 124/2015 transita in CONI Servizi Spa con decorrenza dalla stipula del primo contratto di servizio, previo trasferimento dal CIP a CONI Servizi Spa degli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto. Tale personale è destinato all'attività del CIP.

    Al riguardo, il Consiglio di Stato ha ravvisato che la formulazione utilizzata con riferimento al transito del personale – senza operare alcuna specifica sulla natura dei rapporti e neppure alcuna distinzione tra quelli a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato – appare alquanto generica e, pertanto, potrebbe costituire il veicolo per attuare indirette sanatorie di assunzioni effettuate in difetto del principio del concorso, di cui all'art. 97 Cost., e per operare indebite trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti sorti a tempo determinato.
    Ha, pertanto, auspicato l'apposizione della specifica per cui il trasferimento del personale non muta la natura giuridica del rapporto.

     

    Parallelamente, dispone, con la medesima decorrenza, che il personale dipendente dalla CONI Servizi Spa, in posizione di aspettativa perché in servizio presso il CIP, riprende servizio presso la CONI Servizi Spa, cessando dalla posizione di aspettativa. Anche per tale personale, il CIP trasferisce a CONI Servizi Spa le risorse per il trattamento di fine rapporto.

    Dalla formulazione letterale – che fa riferimento al personale "transitato" –, non sembrerebbe che anche il personale dipendente dalla CONI Servizi Spa, che era in aspettativa perchè in servizio presso il CIP, e che ritornerà a CONI Servizi Spa, sia destinato all'attività del CIP. Si valuti l'opportunità di un chiarimento.

    La relazione tecnica evidenzia che le risorse umane in pianta stabile del CIP sono 57, delle quali 13 sono in posizione di aspettativa CONI e 44 sono state assunte direttamente dal CIP: di queste ultime, 3 sono in posizione di aspettativa con il CIP e sono state assunte direttamente da 3 federazioni sportive paralimpiche, alle quali il CIP eroga contributi finalizzati a sostenerne gli oneri.

    Per tutti i diritti già maturati dalle due categorie di personale fino alla data di efficacia del trasferimento risponde in via esclusiva il CIP, con esclusione di ogni responsabilità in capo alla CONI Servizi Spa. Al contempo, però, in ordine al personale che transita dal CIP a CONI Servizi Spa, si richiama l'art. 2112 del codice civile.

    L'art. 2112 c.c. riguarda il mantenimento dei diritti del lavoratore in caso di trasferimento d'azienda. Fra l'altro, prevede, al secondo comma, che il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento, anche se il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

    Sembrerebbe, dunque, necessario circoscrivere il richiamo dell'art. 2112 c.c. ai commi primo, terzo, quarto, quinto e sesto.

     

    Controllo della Corte dei Conti e Patrocinio dell'Avvocatura dello Stato

     

    L'art. 18 dispone che il CIP è sottoposto al controllo della Corte dei Conti, mentre l'art. 19 prevede che l'Controlli e patrocinioAvvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa del CIP nei giudizi attivi e passivi davanti ad Autorità giudiziarie, Collegi arbitrali, giurisdizioni amministrative e speciali.

    Con riferimento alla previsione di cui all'art. 19, si segnala che l'art. 43, secondo comma, del R.D. 1611/1933 dispone che le leggi che prevedono di affidare all'Avvocatura dello Stato la rappresentanza in giudizio di enti non statali sovvenzionati dallo Stato devono essere promosse di concerto con il Ministro della giustizia (al quale non si fa riferimento nella premessa dello schema).

    Disposizioni transitorie

     

    L'art. 20 dispone che, nelle Disciplina transitoriamore dell'approvazione del (nuovo) statuto del CIP, della nomina degli organi e della stipula del primo contratto di servizio annuale con CONI Servizi Spa (per nessuno dei quali viene previsto un termine), sono assicurate le attività ordinariamente svolte dal CIP e restano in vigore, in via provvisoria, le disposizioni legislative e statutarie vigenti (su alcune delle quali interviene, con modifiche, soppressioni e abrogazioni, l'art. 21).

     

    Coordinamento normativo

     

    Oltre a Abrogazioniquanto già ante visto, l'art. 21 prevede anche:

    • l'abrogazione (e non la soppressione) dell'art. 6, co. 3, del d.lgs. 242/1999, in base al quale alle deliberazioni della Giunta nazionale del CONI concernenti le attività della pratica sportiva dei disabili partecipa, con diritto di voto, un rappresentante del CIP;
    • l'abrogazione dell'art. 12-bis dello stesso d.lgs. 242/1999, che affida al CONI la promozione dello sport dei disabili, attraverso una serie di attività;
    • l'abrogazione dell'art. 2 della L. 189/2003, che aveva individuato i compiti della Federazione italiana sport disabili quale Comitato italiano paralimpico.

    A fini di semplificazione normativa, si suggerisce di abrogare anche l'art. 3 della L. 189/2003, che aveva novellato l'art. 2, co. 1, del d.lgs. 242/1999 (ora, a sua volta, rinovellato) e aveva aggiunto allo stesso l'art. 12-bis (di cui ora si prevede l'abrogazione).


    Relazioni e pareri allegati

    Lo schema di d.lgs. è corredato dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata, nonché di relazione illustrativa, relazione tecnica, analisi tecnico-normativa, analisi di impatto della regolamentazione.


    Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

    L'art. 117, terzo comma, Cost. include l'"ordinamento sportivo" fra le materie di legislazione concorrente. Dunque, in materia lo Stato può emanare i principi fondamentali, spettando poi alle regioni la disciplina di dettaglio.

    Con sentenza 424/2004 la Corte costituzionale ha chiarito che "lo Stato deve limitarsi alla determinazione, in materia, dei principi fondamentali, spettando invece alle regioni la regolamentazione di dettaglio, salvo una diversa allocazione, a livello nazionale, delle funzioni amministrative, per assicurarne l'esercizio unitario, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza con riferimento alla disciplina contenuta nell'art. 118, primo comma, della Costituzione".
    Alla luce di ciò, la Corte ha ritenuto che le disposizioni contenute all'art. 90, commi 24, 25 e 26 della L. 289/2002, che erano state impugnate da parte di alcune regioni, non invadevano le competenze regionali, in quanto recanti principi fondamentali. In particolare, la Corte ha qualificato principi fondamentali della materia:
    • il co. 24, che assicura la possibilità di utilizzo degli impianti sportivi da parte di tutti i cittadini;
    • il co. 25, che è diretto a garantire che la gestione degli impianti sportivi comunali, quando i Comuni non vi provvedano direttamente, avvenga di preferenza mediante l'attribuzione a determinati organismi sportivi, in via surrogatoria;
    • il co. 26, teso a favorire la massima fruibilità, da parte delle associazioni sportive dilettantistiche, degli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività della scuola.
    Sempre con la sentenza 424/2004, invece, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, co. 204, della L. 350/2003, recante un finanziamento finalizzato alla promozione dei programmi dello sport sociale e a favorire lo svolgimento dei compiti istituzionali degli enti di promozione sportiva, in quanto per l'adozione dei criteri di riparto non prevedeva il necessario coinvolgimento delle regioni.
     
    Nella sentenza 49/2011, invece, la Corte ha sottolineato che "l'autonomia dell'ordinamento sportivo trova ampia tutela negli artt. 2 e 18 della Costituzione, dato che non può porsi in dubbio che le associazioni sportive siano tra le più diffuse «formazioni sociali dove [l'uomo] svolge la sua personalità» e che debba essere riconosciuto a tutti il diritto di associarsi liberamente per finalità sportive".
     
    Da ultimo, la Corte, con sentenza n. 254/2013, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 64, co. 1 e 2, del D.L. 83/2012 (L. 134/2012), che aveva previsto l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva, finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti o alla ristrutturazione di quelli già esistenti, disponendo che i criteri per l'erogazione delle risorse fossero definiti con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, sentiti il CONI e la Conferenza unificata.
    In particolare, la Corte ha rilevato che la destinazione del fondo in questione attiene all'ambito materiale di competenza concorrente dell'"ordinamento sportivo" e ha ribadito che in base all'art. 119 Cost. il legislatore statale non può prevedere, in materie di competenza legislativa regionale residuale o concorrente, nuovi finanziamenti a destinazione vincolata, anche a favore di soggetti privati. "Tali misure, infatti, possono divenire strumenti indiretti, ma pervasivi, di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti locali, nonché di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza (sentenza n. 168 del 2008, nonché, in termini sostanzialmente coincidenti, ex plurimis, sentenze n. 50 del 2008, n. 201 del 2007 e n. 118 del 2006). Ciò, in particolare, quando la finalizzazione è, come in questo caso, specifica e puntuale".

    Formulazione del testo

    All'art. 4, co. 3, dopo le parole: "mandato successivo" occorre inserire le parole "a quello in corso".

    All'art. 5, il co. 2 ripete quanto già disposto nell'art. 3, co. 4.

    All'art. 5, co. 3, si valuti l'opportunità di inserire le parole " e Discipline" dopo la parola "Federazioni".

    All'art. 20, co. 1, si valuti l'opportunità di sostituire le parole "dello Statuto" con le parole "del nuovo Statuto".