Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Disposizioni in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del CONI, del CIP e delle rispettive federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate, nonché degli enti di promozione sportiva - A.C. 3960 - Schede di lettura
Riferimenti:
AC N. 3960/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 563
Data: 10/04/2017
Descrittori:
COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO ( CONI )   DELEGA PROCURA E RAPPRESENTANZA
DL 1999 0242   SPORT
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione


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Disposizioni in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del CONI, del CIP e delle rispettive federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate, nonché degli enti di promozione sportiva

10 aprile 2017
Schede di lettura


Indice

Contenuto|Relazioni allegate o richieste|Necessità dell'intervento con legge|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|Incidenza sull'ordinamento giuridico|Formulazione del testo|


Contenuto

La proposta di legge – approvata dall'Assemblea del Senato il 30 giugno 2016, con varie modifiche rispetto al testo iniziale (A.S. 361) – dispone in materia di limiti al numero dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva.

Inoltre, reca una ulteriore individuazione, a livello legislativo, degli organi del Comitato italiano paralimpico (CIP) e definisce nuovi limiti al rinnovo dei mandati degli stessi e di quelli delle Federazioni sportive paralimpiche, delle Discipline sportive paralimpiche e degli Enti di promozione sportiva paralimpica.

In particolare, per tutte le realtà indicate, il numero massimo di mandati, a regime, è fissato in tre.

 

 Con riferimento alle disposizioni riguardanti il CIP si evidenzia, infatti, preliminarmente, che nella G.U. del 5 aprile 2017 è stato pubblicato il d.lgs. 27 febbraio 2017, n. 43 che, in attuazione dell'art. 8, co. 1, lett. f), della L. 124/2015, disciplina la trasformazione del CIP in ente autonomo di diritto pubblico.

Il d.lgs. definisce a livello legislativo gli organi del CIP e, con riferimento al limite dei mandati, reca la stessa disciplina prevista attualmente per gli organi del CONI dall'art. 3 del d.lgs. 242/1999.

Occorre aggiornare il titolo della proposta di legge, che fa riferimento solo ad alcune delle realtà disciplinate dal testo.

Disposizioni riguardanti il CONI

L'art. 1 conferma, anzitutto, rispetto alla legislazione vigente, che gli organi del CONI restano in carica 4 anni e che i componenti che CONI: 4 anni in carica e max 3 mandatiassumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi.

Aumenta, invece, a tre, a regime, il numero massimo di mandati che possono svolgere il Presidente e gli altri componenti della Giunta nazionale, ad eccezione dei membri italiani del Comitato olimpico internazionale (CIO), per i quali continua a non essere previsto alcun limite.

A tal fine, sostituisce il co. 2 dell'art. 3 del d.lgs. 242/1999 (come modificato dall'art. 1, co. 3, del d.lgs. 15/2004).

In materia interviene anche l'art. 4, co. 1, che abroga il co. 6 dell'art. 2 dello stesso d.lgs. 15/2004, relativo al termine di inizio del computo dei mandati.

Ai sensi del d.lgs. 242/1999, come modificato dal d.lgs. 15/2004, il CONI, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, è la Confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate. L'ente - in relazione al mutato assetto delle competenze in materia di sport derivante dall'art. 1, co. 19, del D.L. 181/2006 (L. 233/2006) - è sottoposto alla vigilanza (di cui all'art. 1 del d.lgs. 242/1999) della Presidenza del Consiglio dei Ministri (e non più del Mibact).
Gli organi del CONI – individuati dall'art. 3 – sono il Consiglio nazionale, la Giunta nazionale, il Presidente, il Segretario generale, il Collegio dei revisori dei conti, la cui composizione e i cui compiti sono disciplinati negli artt. 4-12.
In base all'art. 3, gli organi restano in carica 4 anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Il Presidente e gli altri componenti della Giunta nazionale, ad eccezione dei membri italiani del CIO – e, dunque, in base all'art. 6, co. 1, i 10 rappresentanti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, il rappresentante nazionale degli enti di promozione sportiva e i due rappresentanti delle strutture territoriali del CONI – non possono restare in carica oltre due mandati. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
Lo stesso d.lgs. 15/2004 peraltro ha previsto, all'art. 2, co. 6, che il computo dei mandati si sarebbe effettuato a decorrere da quello che avrebbe avuto inizio a seguito delle elezioni della Giunta nazionale e del Presidente del CONI, da tenersi (ai sensi del co. 2 dello stesso articolo) entro il 30 giugno 2005.

Inoltre, nell'ambito della novella indicata, dispone che le stesse Applicabilità alle strutture territorialiprevisioni si applicano anche ai Presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CONI.

Ai sensi dell'art. 2, co. 3, del d.lgs. 242/1999, l'organizzazione periferica del CONI è disciplinata dallo statuto (l'articolazione del CONI in organi centrali e periferici è stata confermata anche dall'art. 8, co.1, del D.L. 138/2002 – L. 178/2002).
Lo statuto del CONI stabilisce, nel titolo III (artt. 14-19), che l'organizzazione territoriale è costituita da comitati regionali (1 in ogni regione), delegati provinciali (1 in ogni provincia) ed (eventualmente) fiduciari locali.
Gli organi dei comitati regionali sono il Presidente, la Giunta regionale, il Consiglio regionale.
I comitati regionali, direttamente e tramite i delegati provinciali, rappresentano il CONI nel territorio di competenza e promuovono e curano i rapporti con le strutture territoriali delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva. In caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi e ripetute violazioni dell'ordinamento, o di impossibilità di funzionamento, la giunta nazionale delibera il commissariamento delle strutture territoriali. Queste ultime hanno autonomia gestionale per il perseguimento dei propri compiti e, allo stesso fine, si avvalgono dei servizi messi a disposizione dal CONI, anche tramite la CONI Servizi S.p.A. Tutte le cariche dell'organizzazione territoriale sono esercitate a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese.
In base all''art. 6, co. 4, lett. o), dello statuto, il Consiglio nazionale, con deliberazione n. 1465 del 22 maggio 2012, ha approvato il regolamento dell'organizzazione territoriale.

L'art. 5, co. 4, stabilisce, però, che i Presidenti e i membri degli organi direttivi Disciplina transitoria CONI e strutture territorialinazionali e territoriali del CONI che sono in carica alla data di entrata in vigore della legge possono svolgere, se eletti, ulteriori 2 mandati (indipendentemente da quanti ne hanno già svolti).

 

I co. 1 e 3 del medesimo art. 5 dispongono che, entro 4 mesi dalla data di entrata in Adeguamento statuto CONIvigore della legge, il CONI adegua lo statuto alle nuove previsioni e adotta i principi generali per l'esercizio del diritto di voto per delega in Assemblea (v. infra).

Entro 15 giorni dalla scadenza di tale termine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri dichiara decaduti, con proprio decreto, i componenti degli organi del CONI che non hanno i requisiti per la permanenza in carica.

Qui uno speciale elezioni 2017 presente sul sito del CONI. In particolare, dallo scadenziario si evince che il Consiglio nazionale elettivo dovrebbe tenersi l'11 maggio 2017.

Disposizioni riguardanti le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva

L'art. 2 conferma, anzitutto, rispetto alla legislazione vigente, che gli statuti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate prevedono le procedure per l'elezione del Presidente e deiFSN e DSA: 4 anni in carica e max 3 mandati membri degli organi direttivi e che gli stessi organi restano in carica 4 anni.

Innovando, dispone, invece, che il presidente e i membri degli organi direttivi non possono svolgere più di tre mandati, limite che può essere abbassato dai singoli statuti.

A tal fine, sostituisce il co. 2 dell'art. 16 del d.lgs. 242/1999.

Conseguentemente, l'art. 4, co. 2, abroga i co. 3 e 4 del medesimo art. 16.

Le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate (art. 15 del d.lgs. 242/1999) hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato. Esse svolgono l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni delle federazioni internazionali e del CONI, non perseguono fini di lucro e sono soggette, per quanto non espressamente previsto dal d.lgs. citato, alla disciplina recata dal codice civile. A fini sportivi, esse sono riconosciute dal Consiglio nazionale del CONI, il quale ha stabilito con deliberazione n. 1523 del 28 ottobre 2014 i principifondamentali dei loro statuti.
L'art. 16 del d.lgs. 242/1999 – anch'esso modificato dal d.lgs. 15/2004 – non prevede un limite al numero di mandati, disponendo che il Presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica per un quadriennio e possono essere riconfermati. Solo con riferimento al Presidente dispone che, chi ha ricoperto per due mandati consecutivi tale carica, non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica, salve due ipotesi, ossia che uno dei due mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie, ovvero che il Presidente uscente candidato raggiunga per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi una maggioranza non inferiore al 55% dei voti validamente espressi.
In base al già citato art. 2, co. 6, del d.lgs. 15/2004 – che si riferisce, per evidente errore materiale, al co. 25 (anziché 24) dell'art. 1 del medesimo d.lgs. –, anche il computo di questi mandati si sarebbe effettuato a decorrere dal mandato che avrebbe avuto inizio a seguito delle elezioni della Giunta nazionale e del Presidente del CONI, da tenersi entro il 30 giugno 2005.
Il 29 marzo 2017, rispondendo all'interrogazione a risposta immediata 3-02910, il Ministro per lo sport ha fatto presente che la vigilanza delle procedure per il rinnovo dei vertici federali è una materia di diretta competenza del CONI.
Qui l'elenco delle 45 Federazioni sportive nazionali.
Qui l'elenco delle 19 Discipline sportive associate.

Inoltre, nell'ambito della novella indicata, l'art. 2 dispone che, qualora gli statuti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline Max 5 deleghe in Assembleasportive associate prevedano la rappresentanza per delega, il CONI stabilisce i principi generali per l'esercizio del diritto di voto per delega in assemblea, stabilendo un numero massimo di deleghe a favore del medesimo soggetto, comunque non superiore a 5. Lo scopo è quello, in particolare, di limitare le concentrazioni di deleghe di voto.

In base al par. 6.4 dei già citati principi fondamentali degli statuti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, le deleghe per la partecipazione ai lavori delle Assemblee nazionali di 1° grado possono arrivare – a seconda del numero di associazioni e società votanti che hanno diritto di partecipare all'Assemblea – fino a 40.
 

Adeguamento statuti FSN e DSAOve le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate non adeguino i propri statuti  ai principi generali indicati dal CONI, il CONI stesso, previa diffida, nomina un commissario ad acta che vi provvede entro 60 giorni dalla nomina.

Tutta la disciplina indicata si applica anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline Applicabilità anche a EPS e a strutture territoriali FSN e DSAsportive associate, nonché agli Enti di promozione sportiva.

 

 Gli Enti di promozione sportiva sono organizzazioni polisportive d'importanza nazionale che svolgono attività di diffusione e promozione dello sport: la qualifica viene riconosciuta dal CONI (art. 32, co. 2, del DPR 157/1986). In base al già citato statuto del CONI (artt. 26-28) e al Regolamento degli enti di promozione sportiva, tali enti – che, per statuto, non hanno fini di lucro – si distinguono in enti nazionali ed enti su base regionale. In particolare, per il riconoscimento a livello nazionale, è necessario avere una presenza organizzata in almeno quindici regioni e settanta province e un numero di società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate non inferiore a 1.000, con un numero di iscritti tesserati non inferiore a 100.000.

L'art. 5, co. 2, dispone che, entro 4 mesi dalla data di approvazione delle modifiche allo statuto del CONI, le Federazioni Adeguamento statuti e disciplina transitoria FSN e DSAsportive nazionali e le Discipline sportive associate, nonché gli Enti di promozione sportiva, adeguano i loro statuti alle nuove previsioni, mentre il co. 4, stabilisce, anche in tal caso, che i Presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Eenti di promozione sportiva che sono in carica alla data di entrata in vigore della legge possono svolgere, se eletti, ulteriori 2 mandati (indipendentemente da quanti ne hanno già svolti).

Disposizioni riguardanti il CIP, le Federazioni sportive paralimpiche, le Discipline sportive paralimpiche e gli Enti di promozione sportiva paralimpica

L'art. 3 riguarda il Comitato italiano paralimpico (CIP), le Federazioni sportive paralimpiche, le Discipline sportive paralimpiche e gli Enti di promozione sportiva paralimpica.

Il Comitato italiano paralimpico (CIP), già Federazione italiana sport disabili, è stato istituito con L. 189/2003.
Da ultimo, è intervenuto il già citato d.lgs. 43/2017 che, in attuazione dell'art. 8, co. 1, lett. f), della L. 124/2015, ha trasformato il CIP in ente autonomo di diritto pubblico, delineando una disciplina simmetrica – e, per la maggior parte delle previsioni, analoga – a quella recata, per il CONI, dal d.lgs. 249/1999.
In particolare, il d.lgs. ha posto il CIP – dotato ora di autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio – sotto la vigilanza della (sola) Presidenza del Consiglio dei ministri (e non più anche sotto quella del CONI).
Il CIP è la Confederazione delle Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP) e delle Discipline Sportive Paralimpiche (DSP), da esso riconosciute (in base all'art. 13, co. 2, del d.lgs., le FSP e le DSP non perseguono fini di lucro e hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato).
Al CIP partecipano, altresì, le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI, le cui attività paralimpiche sono state già riconosciute dal CIP (FSNP e DSAP) alla data di entrata in vigore della L. 124/2015.
Qui l'elenco delle 28 Federazioni Sportive Nazionali che curano ed organizzano l'attività di base ed agonistica per gli atleti disabili (tra cui figurano alcune Federazioni sportive nazionali riconosciute anche dal CONI).
Qui l'elenco delle 8 Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CIP quali Discipline Sportive Paralimpiche (tra cui figurano alcune Federazioni sportive nazionali e alcune Discipline sportive nazionali riconosciute anche dal CONI).
In analogia con quanto previsto per il CONI dal d.lgs. 242/1999, l'art. 4, co. 1-3, del d.lgs. 43/2017 stabilisce che gli organi del CIP – determinati in Consiglio nazionale, Giunta nazionale, Presidente, Segretario generale e Collegio dei revisori dei conti – durano in carica 4 anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza dell'organo di appartenenza.
Il Presidente e i componenti della Giunta nazionale – ad eccezione dei membri italiani del Comitato paralimpico internazionale (IPC) – non possono restare in carica per più di due mandati. Un terzo mandato è consentito solo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
Il computo dei mandati si effettua a decorrere dal mandato successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del medesimo d.lgs.

Preliminarmente, si evidenzia che le modifiche devono essere riferite, ora, al d.lgs. 43/2017, operando, per alcuni profili, i necessari coordinamenti.

Anzitutto, rispetto al d.lgs. 43/2017, conferma che gli organi del CIP sono ConsiglioCIP: 4 anni in carica e max 3 mandati nazionale, Giunta nazionale, Presidente, Segretario generale, Collegio dei revisori dei conti, che restano in carica per 4 anni. Conferma, altresì, che i componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi.

Aumenta, invece, a tre, a regime, il numero massimo di mandati che possono svolgere il Presidente e gli altri componenti della Giunta nazionale, includendovi ora anche – a differenza di quanto previsto per l'analogo organo del CONI – i membri italiani del Comitato paralimpico internazionale.

A tal fine, introduce l'art. 3-bis nella L. 189/2003 (mentre, invece, occorre novellare l'art. 4, co. 2, del d.lgs. 43/2017).

Sempre nell'ambito dell'articolo introdotto si stabilisce, altresì, che la stessa disciplina si applica anche ai Applicabilità anche alle strutture territorialiPresidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CIP.

In base all'art. 3, co. 2, del d.lgs. 43/2017, lo statuto del CIP disciplina l'organizzazione periferica del Comitato con le medesime modalità e articolazioni previste per l'organizzazione territoriale del CONI dal relativo statuto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Inoltre (in analogia con quanto previsto dall'art. 16 del d.lgs. 242/1999, come modificato dall'art. 2 del testo in esame), dispone – confermando quanto ora previsto dall'art. 14, co. 2, del d.lgs. 43/2017 – che gli statuti delle FSP e DSP: 4 anni in carica e max 3 mandatiFederazioni sportive paralimpiche e delle Discipline sportive paralimpiche prevedono le procedure per l'elezione del Presidente e dei membri degli organi direttivi. Conferma, altresì, che il Presidente e i membri degli stessi organi restano in carica 4 anni.

Innovando, dispone, invece, che il Presidente e i membri degli organi direttivi non possono svolgere più di tre mandati, limite che può essere abbassato dai singoli statuti.

In base all'art. 13 del d.lgs. 43/2017, le Federazioni sportive paralimpiche e le Discipline sportive paralimpiche sono associazioni senza fine di lucro con personalità giuridica di diritto privato. Esse svolgono l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi dell'IPC, delle Federazioni internazionali paralimpiche e del CIP. A fini sportivi, le FSP e DSP sono riconosciute dal consiglio nazionale del CIP.
L'art. 14 del d.lgs. 43/2017 non prevede un limite al numero di mandati, disponendo che il Presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica per un quadriennio e possono essere riconfermati, ma stabilendo – per quanto qui più interessa – che, chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica, salve due ipotesi, ossia che uno dei due mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie, ovvero che il Presidente uscente candidato raggiunga per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi una maggioranza non inferiore al 55% dei voti validamente espressi.
 

Dispone, anche in tal caso, che i Presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali del CIP, delle Federazioni sportive paralimpiche e delle Disciplina transitoriaDiscipline sportive associate, nonché degli Enti di promozione sportiva, che sono in carica alla data di entrata in vigore della legge possono svolgere, se eletti, ulteriori 2 mandati (indipendentemente da quanti ne hanno già svolti).

Detta, inoltre, una disciplina sul voto per delega nelle assemblee analoga a quella già illustrata con riferimento all'art. 2, disponendo anche, sempre in analogia, che la disciplina prevista si applica anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle Federazioni sportive paralimpiche e delle Discipline sportive paralimpiche, nonché agli Enti di promozione sportiva paralimpica.

In base agli artt. 26 e 27 dell'attuale statuto del CIP, gli Enti di promozione sportivaparalimpica sono associazioni riconosciute dal CIP a livello nazionale che hanno per fine istituzionale la promozione e l'organizzazione di attività fisico-sportive integrate o esclusivamente per disabili, con finalità ricreative e formative: la qualifica viene riconosciuta dal Consiglio nazionale. Per statuto, non hanno fini di lucro.

Entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore dellaAdeguamento statuto CIP legge, il CIP adegua lo statuto alle nuove previsioni e adotta i principi generali per l'esercizio del diritto di voto per delega in Assemblea.

L'art. 20 del d.lgs. 43/2017 ha stabilito che, in sede di prima applicazione, lo statuto è adottato da un commissario ad acta, nominato con DPCM, su proposta dell'autorità vigilante, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del d.lgs. Lo statuto è adottato dal commissario ad actaentro 30 giorni dalla sua nomina ed è approvato dall'autorità vigilante nei successivi 20 giorni.
Lo stesso art. 20 prevede anche che, nei dieci giorni successivi all'approvazione dello statuto, il commissario ad acta avvia le procedure per l'elezione dei nuovi organi centrali e territoriali.

Per tali profili è, dunque, necessario un coordinamento con quanto dispone l'art. 20 del d.lgs. 43/2017.

 

Entro 4 mesi dalla data di approvazione delle modifiche allo statuto del CIP, le Adeguamento statuti FSP e DSPFederazioni sportive paralimpiche e le Discipline sportive paralimpiche – e non anchegli Enti di promozione sportiva paralimpica – adeguano i loro statuti alle nuove previsioni.

Entrata in vigore

 

L'art. 5, co .5, dispone che la legge entra in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Immediata entrata in vigoreGazzetta ufficiale.

 


Relazioni allegate o richieste

Il disegno di legge A.S. 361 era corredato di relazione illustrativa.


Necessità dell'intervento con legge

L'intervento con legge è necessario in quanto si modificano norme di pari rango.


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni contenute nel provvedimento attengono principalmente, in virtù della natura del CONI e del CIP, alla materia "ordinamento e organizzazione amministrativa […] degli enti pubblici nazionali", che l'art. 117, secondo comma, lett. g), Cost., rimette alla competenza esclusiva statale.

Rileva anche la materia "ordinamento sportivo" che l'art. 117, terzo comma, Cost. ha inserito fra le materie di legislazione concorrente.


Incidenza sull'ordinamento giuridico

Riflessi sulle autonomie e sulle altre potestà normative

Ai sensi dell'art. 1 del D.L. 220/2003 (L. 280/2003), la Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale.

In particolare, i rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.

L'art. 2 dello stesso D.L. dispone che, in applicazione del principio di autonomia, è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:

a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;

b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.

Attribuzione di poteri normativi

L'art. 5, co. 3, prevede l'emanazione di un DPCM (per l'oggetto, si veda par. Contenuto).

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

Non risultano lavori legislativi in corso sulla materia.


Formulazione del testo

All'art. 3, comma 1, capoverso "Art. 3-bis" - commi 3 e 4 -, e ai commi 3 e 4, i riferimenti corretti sono costituiti da "federazioni sportive paralimpiche" e "discipline sportive paralimpiche", in analogia con quanto previsto dall'art. 1, co. 2, del d.lgs. 43/2017.

Analogamente, all'art. 3, comma 1, capoverso "Art. 3-bis – comma 4 – e al comma 4, il riferimento corretto è "enti di promozione sportiva paralimpica".