Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Disciplina del cinema e dell'audiovisivo - AA.C. 4080-3181-A - Elementi per l'esame in Assemblea
Riferimenti:
AC N. 3181-A/XVII   AC N. 4080-A/XVII
Serie: Progetti di legge    Numero: 503    Progressivo: 1
Data: 28/10/2016
Descrittori:
AUDIOVISIVI   CINEMA E CINEMATOGRAFIA
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione


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Disciplina del cinema e dell'audiovisivo

28 ottobre 2016
Elementi per l'esame in Assemblea


Indice

Contenuto|Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente|I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva|


Contenuto

Il 6 ottobre 2016 il Senato ha approvato, con modifiche, l'A.S. 2287 (A.C. 4080), presentato dal Governo e collegato alla manovra di bilancio 2015-2017.

Nella seduta del 26 ottobre 2016, la VII Commissione ha proceduto all'abbinamento dell'A.C. 3181, assegnato il 21 ottobre 2016, scegliendo come testo base l'A.C. 4080.

L'A.C. 4080 consta di 41 articoli, organizzati in 7 Capi. In particolare: il Capo I (artt. 1-9) riguarda Disposizioni generali; il Capo II (artt. 10-11) riguarda Organizzazione; il Capo III (artt. 12-27) riguarda Finanziamento e fiscalità; il Capo IV (artt. 28-31) riguarda Interventi straordinari e altre misure per il rilancio del settore; il Capo V (artt. 32-36) riguarda Riforma e razionalizzazione della normativa vigente; il Capo VI (art. 37) riguarda Controllo e sanzioni; il Capo VII (artt. 38-41) riguarda Disposizioni transitorie e finali.

 L'intervento normativo è finalizzato, da un lato, a definire i principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo, in quanto attività di rilevante interesse generale, dall'altro a disciplinarne le modalità.
Il precedente termine di raffronto è costituito, principalmente, dal d.lgs. 28/2004, che viene abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Per numerosi profili, il testo prevede l'adozione di atti secondari.

Un ampio commento del testo, corredato dal quadro normativo vigente, è presente nel dossier n. 503 del 12 ottobre 2016.

Con riferimento ad Oggettooggetto, finalità e principi, l'art. 1 - raffrontabile con l'art. 1, co. 1-3, del d.lgs. 28/2004 - affida, innanzitutto, alla Repubblica, in attuazione degli artt. 9, 21 e 33 della Costituzione, e nel quadro dei principi di cui all'art. 167 del Trattato sul funzionamento dell'UE e alla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, la promozione e il sostegno del cinema e dell'audiovisivo.

Riassume, inoltre, l'oggetto dell'intervento, individuato, da un lato – richiamando l'attuazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. –, nella definizione dei principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo, in quanto attività di rilevante interesse generale, dall'altro – richiamando l'attuazione dell'art. 117, secondo comma, Cost. (presumibilmente con riferimento alla lett. e), nella parte relativa al sistema tributario) –, nella disciplina dell'intervento dello Stato a sostegno del settore e nella riforma, anche attraverso deleghe al Governo, della normativa in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico, promozione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, rapporti di lavoro nel settore (v. infra).

A Obiettivi dell'intervento pubblicosua volta, l'art. 3 individua gli obiettivi dell'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo, finalizzato, tra l'altro, a garantire il pluralismo dell'offerta cinematografica e audiovisiva, favorire il consolidarsi dell'industria cinematografica nazionale, anche attraverso strumenti di sostegno finanziario, promuovere le coproduzioni internazionali e la circolazione e distribuzione della produzione cinematografica e audiovisiva, italiana ed europea, in Italia e all'estero, assicurare la conservazione e il restauro del patrimonio filmico e audiovisivo nazionale, curare la formazione professionale, disporre e sostenere l'educazione all'immagine nelle scuole, favorire la più ampia fruizione del cinema e dell'audiovisivo, tenendo conto anche delle specifiche esigenze delle persone con disabilità, valorizzare il ruolo delle sale cinematografiche e dei festival cinematografici.

 

L'art. 2 - raffrontabile con gli artt. 2 e 3 del d.lgs. 28/2004 – reca le definizioni rilevanti ai fini del Definizionitesto, in particolare introducendo il riferimento al settore audiovisivo. I decreti ministeriali di cui il provvedimento dispone l'adozione potranno prevedere, ove necessario, ulteriori specificazioni tecniche delle definizioni indicate, tenuto anche conto della evoluzione tecnologica del settore.

Al riguardo si segnala solo che, mentre tra le definizioni è presente quella di "opera audiovisiva di produzione internazionale", non è presente quella di "opera cinematografica o audiovisiva realizzata in coproduzione internazionale", cui si fa riferimento negli artt. 6 e 15.

Si segnala, altresì, che alcune ulteriori definizioni sono presenti nell'art. 27.

 

Gli artt. 4 e 10 individuano, i compiti, rispettivamente, delle regioni e dello Stato in materia di Compiti di Stato e regionicinema e audiovisivo. Ulteriori compiti sono affidati allo Stato dall'art. 37, nonché dall'art. 31, co. 1.

Preliminarmente, si segnala che, mentre l'art. 4 è inserito nel Capo I, Disposizioni generali, l'art. 10 è inserito nel Capo II, Organizzazione.

 

In particolare, l'art. 10 - raffrontabile con l'art. 1, co. 4, del d.lgs. 28/2004 - definisce le funzioni statali, attribuite al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Rispetto alla legislazione vigente, le competenze del Ministero appaiono descritte più dettagliatamente, in particolare, facendo esplicito riferimento alla promozione dell'immagine del Paese, all'attrazione di investimenti esteri, alla promozione della formazione.

L'art. 37 affida al Mibact la vigilanza sull'applicazione della legge, rinviando ai decreti attuativi la definizione delle modalità di controllo e dei casi di revoca e decadenza dei contributi. Stabilisce fin d'ora, peraltro, che, in caso di dichiarazioni mendaci o di falsa documentazione prodotta per il riconoscimento dei contributi, ciò comporta - oltre alla revoca e alla restituzione dei contributi concessi - anche l'esclusione per 5 anni dall'accesso ai medesimi contributi del beneficiario e di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa.

L'art. 4 dispone, anzitutto, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla promozione e alla valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive, secondo i rispettivi statuti e sulla base della propria legislazione e sostengono l'imprenditoria cinematografica e audiovisiva anche attraverso convenzioni con le banche, per favorire l'accesso al credito a tasso agevolato.

Inoltre, introduce a livello legislativo statale il riferimento alle Film Commission, finora oggetto solo di interventi normativi regionali e delle province autonome. In particolare, dispone che lo Stato riconosce il ruolo e l'attività delleFilm Commission, alle quali può essere affidata la gestione di appositi fondi di sostegno economico al settore, stanziati tramite la regione o la provincia autonoma, derivanti anche da fondi europei. Le modalità tecniche di gestione e di erogazione dei fondi sono definite dalle regioni e dalle province autonome, nel rispetto della normativa europea e secondo indirizzi e parametri generali definiti con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni.

Ulteriori funzioni sono attribuite alle Film Commission dall'art. 2.

Prevede, altresì, che le disposizioni della legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative disposizioni attuative.

L'art. 5 Nazionalità italiana delle opereraffrontabile con l'art. 5 del d.lgs. 28/2004 – disciplina l'attribuzione della nazionalità italiana alle opere: In particolare, individua i parametri da considerare (costituiti, tra l'altro, da: nazionalità italiana o di un altro paese dell'UE del regista e di altri soggetti, ripresa sonora diretta integralmente o principalmente in lingua italiana o in dialetti italiani, riprese e post-produzione svolte principalmente in Italia, utilizzo di teatri di prosa siti in Italia). La definizione delle modalità applicative, compresi il valore di ciascun parametro, la soglia minima di punteggio e le procedure per il riconoscimento della nazionalità italiana dell'opera è affidata ad un DPCM, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo (istituito dall'art. 11) e previo parere della Conferenza Stato-regioni.

Ulteriori contenuti del DPCM sono individuati nell'art. 2 (relativamente alla definizione di opera audiovisiva di produzione internazionale), nonché nell'art. 6 (con riguardo ai requisiti per il riconoscimento della nazionalità italiana anche per opere in coproduzione internazionale).

 

L'art. 6 – raffrontabile con l'art. 6 del d.lgs. 28/2004 – disciplina l'attribuzione della nazionalità italiana alle opere cinematografiche e audiovisive realizzate in coproduzione internazionale, affidando – come già accennato – al DPCM di cui all'art. 5 la definizione delle procedure e dei requisiti per il relativo riconoscimento, nonché dei casi di revoca e di decadenza. In particolare, dispone che la nazionalità italiana può essere riconosciuta alle opere realizzate in coproduzione con imprese estere in base agli accordi internazionali di reciprocità.

In mancanza di accordo di coproduzione internazionale, prevede che:

  • per le opere cinematografiche, la compartecipazione fra imprese italiane e straniere può essere autorizzata (si intenderebbe, ai fini del riconoscimento della nazionalità italiana) con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per singole iniziative di elevato valore culturale e imprenditoriale;
  • per le opere audiovisive, la nazionalità italiana può essere riconosciuta a opere realizzate in associazione produttiva fra imprese italiane "aventi i requisiti stabiliti dall'articolo 5 e dal decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo" e imprese straniere. Alcune condizioni da rispettare sono previste sin da ora.

Si segnala che l'art. 5 disciplina i requisiti delle opere, e non delle imprese.

 

L'art. 7 – raffrontabile con l'art. 24 del d.lgs. 28/2004Deposito presso la Cineteca nazionaledispone, in particolare, che, ai fini dell'ammissione ai benefici, l'impresa di produzione, ultimata l'opera, ne deposita una copia, anche digitale, presso la Cineteca nazionale. Il mancato deposito comporta la decadenza dai benefici concessi.

La definizione delle modalità applicative è demandata ad un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, acquisito il parere del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo. Allo stesso decreto è affidata anche la definizione delle modalità di costituzione di una rete nazionale delle cineteche pubbliche, cui possono aderire, secondo modalità e condizioni fissate dal medesimo decreto, le cineteche private, con particolare riferimento a quelle iscritte alla Federazione internazionale degli archivi del film.

 

L'art. 8 dispone, Sale cinematografiche di interesse culturaleanzitutto, che la dichiarazione di interesse culturale può avere ad oggetto anche sale cinematografiche e sale d'essai.

Si tratta di una possibilità di fatto già prevista - come risulta anche dall'art. 28 co. 1, lett. a), del testo in commento - dall'art. 10, co. 3, lett. d), del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004), che viene esplicitamente richiamato.

Inoltre, dispone che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono introdurre "previsioni" dirette a determinare la non modificabilità della destinazione d'uso delle sale cinematografiche e delle sale d'essai dichiarate di interesse culturale. In sede di Conferenza unificata è definita un'apposita intesa - per il cui raggiungimento non viene indicato un termine - diretta a stabilire le modalità e gli strumenti procedurali mediante i quali lo Stato, le regioni e i comuni concorrono nel conseguimento delle finalità indicate dall'articolo in esame.

 

L'art. 9 dispone che, Tutela e valorizzazione delle minoranze linguistichenell'attuazione della legge, la Repubblica assicura la tutela e la valorizzazione delle minoranze linguistiche riconosciute (L. 482/1999).

Dispone, inoltre, che, per promuovere la circolazione e la distribuzione delle opere cinematografiche e audiovisive europee e straniere in Italia, e impedire la formazione di fenomeni distorsivi della concorrenza (argomento sul quale interviene, in termini più generali, l'art. 31), le stesse opere i cui diritti per la versione in lingua originale siano stati acquistati da un'impresa di distribuzione interessata alla trasmissione delle stesse in un territorio in cui risiedono le minoranze linguistiche sopra indicate, possono essere ivi distribuite e trasmesse in lingua originale contestualmente alla prima uscita in sala nel paese di produzione e, in ogni caso, anche prima della loro prima uscita in sala in lingua italiana.

 

L'art. 11 istituisce, in sostituzione della Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivosezione cinema della Consulta per lo spettacolo, il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, al quale sono attribuiti compiti di consulenza e di supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche di settore e nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche nello stesso ambito. L'organismo dura in carica 3 anni ed è composto da 11 componenti, di cui tre scelti dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo nell'ambito di una rosa di nomi proposta dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore e otto personalità del settore – di cui due su designazione della Conferenza unificata –, caratterizzate da particolare e comprovata qualificazione professionale e capacità anche in ambito giuridico, economico, amministrativo e gestionale, nominate dal Ministro nel rispetto del principio di equilibrio di genere. Fra queste, lo stesso Ministro nomina il Presidente. I nominativi dei componenti e del Presidente dell'organo sono comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, allegando i relativi curriculum.

Non è indicata la tipologia di atto con il quale si procederà alla nomina del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo.

Con decreto del Ministro, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti il regime di incompatibilità dei componenti e le modalità di svolgimento dei compiti del Consiglio. Peraltro, si stabilisce sin d'ora che il Consiglio adotta un regolamento interno e che i pareri sono espressi, di norma, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ridotti a 10 in caso di urgenza. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Presso il Consiglio opera una segreteria tecnica, formata da personale in servizio presso il MIBACT. Le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per il funzionamento sono assicurate dallo stesso MIBACT fra quelle disponibili a legislazione vigente.

 

L'art. 12 riepiloga le tipologie di interventi (v. infra), prevedendo, in particolare, che le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi previsti – da adottare, a seconda dei casi, con decreti del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ovvero con DPCM (v. infra) - contengono tutte le ulteriori specifiche necessarie e definiscono, per ogni tipologia di intervento, i limiti minimi di spesa sul territorio italiano. Inoltre, prevedono, anche su richiesta del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, e sulla base di principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, che il riconoscimento degli incentivi e dei contributi sia subordinato a condizioni ulteriori (relative ai soggetti richiedenti, ai rapporti negoziali inerenti l'ideazione, la scrittura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione, la diffusione, la promozione e la valorizzazione economica delle opere, -          alle esigenze delle persone con disabilità) e che, anche in considerazione delle risorse disponibili, le imprese non indipendenti o le imprese non europee siano escluse da uno o più degli interventi previsti, o alle stesse sia applicata una diversa intensità di aiuto.

Infine, dispone che, a Relazione alle Cameredecorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni applicative, il Mibact predispone e trasmette alle Camere, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi, con particolare riferimento all'impatto economico, industriale e occupazionale e all'efficacia delle agevolazioni tributarie previste.

 

L'art. 13 istituisce nello stato di Fondo per il cinema e l'audiovisivoprevisione del Mibact, a decorrere dal 2017, il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, destinato, in base al testo dello stesso articolo, al finanziamento degli interventi previsti dagli artt. 15-27 e dei due Piani straordinari di cui agli artt. 28 e 29.

Inoltre, in base all'art. 10, co. 1, lett. h), a valere sulle risorse del Fondo il Mibact promuove corsi di formazione nelle discipline del cinema e dell'audiovisivo nelle scuole di ogni ordine e grado. Infine, in base all'art. 30, il Fondo è destinato anche ad alimentare, nel 2017, la sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese destinata a garantire operazioni di finanziamento per la realizzazione di prodotti audiovisivi e cinematografici.

A tali finalità, peraltro, l'art. 13 non fa cenno.

Il complessivo livello di finanziamento degli interventi è parametrato annualmente all'11% delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato nell'anno precedente, comunque in misura non inferiore a € 400 mln annui, derivanti dal versamento delle imposte IRES e IVA da parte dei soggetti che operano nei settori specificamente indicati. Per l'esercizio 2017, al Fondo affluiscono, altresì, le risorse finanziarie del Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche (art. 12, d.lgs. 28/2004), e le eventuali risorse derivanti dalla restituzione di contributi già erogati a valere sul medesimo Fondo o su fondi in esso confluiti. Al Fondo confluiranno inoltre le somme - già stanziate per il finanziamento dei crediti d'imposta di cui agli artt. 15-20 - che risultassero inutilizzate, limitatamente all'importo che sarà definito con decreto interministeriale (art. 21, co. 6).

Le modalità di gestione del Fondo sono definite con DPCM, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Lo stesso DPCM definisce le quote del Fondo destinate al finanziamento degli incentivi fiscali (di cui agli artt. 15-22) – che vanno ad incrementare le risorse già stanziate allo scopo (pari a circa € 166 mln dal 2017: cfr. art. 39, co. 2) –, da trasferire allo stato di previsione del MEF.

Al riparto del Fondo fra le diverse tipologie di intervento si provvede, invece, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo: si stabilisce, però, fin da ora che l'importo complessivo per i contributi selettivi e per quelli per la promozione dovrà oscillare tra il 15% e il 18% del Fondo.

 

L'art. 14 – raffrontabile principalmente con l'art. 9 del d.lgs. 28/2004 – conferma che l'ammissione ai benefici delle opere cinematografiche e audiovisive, fatta eccezione per gli incentivi fiscali di cui all'art. 19, è subordinata al riconoscimento della nazionalità italiana.

I casi di esclusione devono essere individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentito il parere del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo. Sono peraltro già individuate le tipologie delle opere da escludere. Tra esse, opere audiovisive a carattere pornografico o che incitano alla violenza o all'odio razziale; pubblicità televisive, spot pubblicitari, televendite e telepromozioni; opere audiovisive prodotte esclusivamente a fini commerciali o promozionali; programmi di informazione e attualità; giochi, spettacoli di varietà, quiz e talk show, programmi televisivi.

 

Gli artt. 15-22 recano incentivi fiscali.

In particolare, l'art. 15 disciplina il credito di Incentivi fiscaliimposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, stabilendolo tra il 15% e il 30 % del costo complessivo di produzione. L'aliquota massima è comunque riconosciuta alle opere cinematografiche e ad alcune tipologie di opere audiovisive.

L'art. 16 disciplina il credito di imposta a favore delle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva, stabilendolo in misura compresa tra il 15 e il 30 %delle spese di distribuzione, elevata al 40% per specifiche ipotesi. E' puntualmente disciplinata la concessione del tax credit con riferimento alla distribuzione di film nei territori in cui risiedono minoranze linguistiche riconosciute.

L'art. 17 disciplina il credito di imposta per le imprese di esercizio cinematografico, alle quali spetta un credito tra il 20 e il 40% delle spese per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, nonché la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche e per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale. Alle industrie tecniche e di post-produzione, inclusi i laboratori di restauro, spetta, invece, un credito d'imposta in misura compresa tra il 20 e il 30% delle spese sostenute per l'adeguamento tecnologico e strutturale del settore.

L'art. 18 concede agli esercenti sale cinematografiche un credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica, con aliquota massima del 20% sugli introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive, con particolare riferimento alle opere italiane ed europee. Sono previsti meccanismi incentivanti a favore di particolari tipologie di opere e di sale cinematografiche, con particolare riferimento alle piccole sale ubicate nei comuni con meno di 15.000 abitanti.

L'art. 19 disciplina il credito d'imposta per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi. Esso spetta, in misura compresa tra il 25 ed il 30% della spesa sostenuta in Italia, alle imprese di produzione esecutivae di post-produzione per opere realizzate sul territorio nazionale, con manodopera italiana, su commissione di produzioni estere.

L'art. 20 disciplina il credito di imposta per le imprese non appartenenti al settore della produzione cinematografica ed audiovisiva, la cui misura è determinata applicando un'aliquota massima del 30% dell'apporto in denaro effettuato per la produzione e distribuzione in Italia e all'estero di opere cinematografiche e audiovisive. Nel caso di apporto in denaro effettuato per lo sviluppo e la produzione di opere che abbiano ricevuto contributi selettivi, l'aliquota è elevata al 40%.

L'art. 21 contiene le disposizioni comuni applicabili ai crediti d'imposta disciplinati dagli artt.15-20. In particolare, dispone che il limite massimo complessivo di riconoscimento degli stessi è quello fissato dal decreto ministeriale con il quale viene ripartito il Fondo per il cinema e l'audiovisivo e ne riconosce la cedibilità a soggetti qualificati (intermediari vigilati), previa dimostrazione dei requisiti di legge. I crediti ceduti possono essere esclusivamente utilizzati in compensazione di debiti tributari e contributivi.

Il MIBACT e l'Istituto per il credito sportivo possono stipulare convenzioni per destinare le somme corrispondenti ai crediti ceduti al medesimo Istituto al finanziamento di progetti e iniziative nel settore della cultura, con particolare riguardo al cinema e all'audiovisivo.

Infine, dispone che la disciplina attuativa – che stabilirà, fra l'altro, per ciascuna tipologia di credito di imposta, i limiti di importo e di aliquota per opera o beneficiario – è rimessa ad uno o più decreti del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare, di concerto con il MEF, sentito il MISE, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

L'art. 22 reca ulteriori agevolazioni fiscali nel settore cinematografico, in particolare prevedendo:

-      l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa di € 200 a taluni atti;

-      l'estensione delle vigenti agevolazioni fiscali sui finanziamenti anche alle operazioni di credito cinematografico;

-      l'esenzione dalle imposte sui redditi per le quote versate dai soci e gli incassi derivanti dall'emissione dei titoli di accesso ai soci dei circoli e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica che non siano "commerciali" a fini IRES.

Sono fatte salve alcune vigenti disposizioni in materia edilizia relative alle opere riguardanti le sale cinematografiche.

Infine, l'art. 40 reca disposizioni transitorie, stabilendo che i crediti d'imposta ridisciplinati dagli artt 15-21 continuano ad essere disciplinati dai decreti emanati ai sensi della normativa vigente sino all'emanazione della disciplina attuativa delle nuove disposizioni.

 

Gli artt. 23-25 – raffrontabili Contributi automaticicon gli artt. 10 e 11 del d.lgs. 28/2004 – introducono un sistema di incentivi automatici, che modifica la procedura recata dalla normativa vigente, che prevede l'attribuzione dei finanziamenti previa verifica della Commissione per la cinematografia (art. 8, d.lgs. 28/2004).

In particolare, l'art. 23 dispone che i contributi automatici per sviluppo, produzione e distribuzione in Italia e all'estero di nuove opere cinematografiche e audiovisive, sono concessi a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, nei limiti massimi consentiti in materia di aiuti di Stato dall'UE. L'importo complessivo spettante a ogni impresa è determinato sulla base di parametri oggettivi, relativi alle opere precedentemente prodotte o distribuite dalla stessa impresa.

L'art. 24 dispone che, ai fini dell'erogazione dei contributi automatici, ogni impresa cinematografica e audiovisiva richiede l'apertura di una posizione contabile presso il Mibact. Detti importi sono calcolati in base ai risultati economici, culturali e artistici e di diffusione presso il pubblico nazionale e internazionale ottenuti dalle opere cinematografiche e audiovisive prodotte o distribuite in Italia e all'estero, secondo quanto ivi indicato e in base a ulteriori specifiche che saranno introdotte con il decreto ministeriale di cui l'art. 25 prevede l'emanazione.

Più nel dettaglio, si stabilisce che, per le opere cinematografiche, si tiene conto degli incassi ottenuti nelle sale italiane, mentre, per le opere audiovisive, della durata dell'opera e dei costi medi orari di realizzazione della stessa.

Tra gli ulteriori parametri di valutazione oggettivi che saranno stabiliti dal decreto ministeriale per entrambe le tipologie di opere, si indicano già i ricavi derivanti dallo sfruttamento dei diritti attraverso tutte le piattaforme di diffusione, in Italia e all'estero e la partecipazione e il conseguimento di riconoscimenti in rassegne e concorsi internazionali "di livello primario". Non è specificato che cosa si intenda con la locuzione "di livello primario".

Lo stesso decreto ministeriale definisce per le opere cinematografiche e per le opere audiovisive la misura dei contributi, le specifiche, le limitazioni e le eventuali maggiorazioni.

Inoltre, si stabilisce che possono essere introdotti meccanismi premianti rispetto ai risultati ottenuti da particolari tipologie di opere, o in determinati canali distributivi e in determinati periodi dell'anno, o su mercati particolari. Il decreto ministeriale, infine, può prevedere che gli incentivi siano prioritariamente utilizzati per lo sviluppo di opere audiovisive e cinematografiche, ovvero per la produzione e distribuzione di particolari tipologie di opere, o per l'utilizzo di particolari modalità distributive.

L'art. 25 dispone, come già accennato, l'emanazione, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere della Conferenza Stato-regioni e del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, di un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo che definisce le modalità applicative delle disposizioni relative ai contributi automatici. In particolare, il decreto – oltre ai contenuti già indicati nell'art. 24 – individua: i requisiti minimi che devono possedere le imprese cinematografiche e audiovisive, con particolare riferimento alla loro solidità patrimoniale e finanziaria; i requisiti delle opere beneficiarie; le eventuali categorie di opere – ulteriori rispetto a quelle già indicate nell'art. 24 – alle quali possono essere destinati gli incentivi premianti; i criteri di assegnazione dei contributi; il termine massimo entro cui il contributo può essere utilizzato; i casi di decadenza o di revoca.

 

L'art. 26 – raffrontabile Contributi selettivicon gli artt. 13, 14 e 16 del d.lgs. 28/2004 – disciplina i contributi selettivi, finalizzati, oltre che a sviluppo, produzione, distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive - ambiti già considerati per i contributi automatici -, anche alla scrittura delle medesime. In particolare, i contributi per la scrittura sono assegnati direttamente agli autori del progetto.

I contributi selettivi sono destinati prioritariamente alle opere cinematografiche e, in particolare, a opere prime e seconde, opere realizzate da giovani autori, film difficili realizzati con modeste risorse finanziarie, opere di particolare qualità artistica realizzate anche da imprese che non sono titolari di una posizione contabile presso il Mibact, nonché opere sostenute da contributi provenienti da più aziende. Essi sono attribuiti in relazione alla qualità artistica o al valore culturale dell'opera o del progetto da realizzare, sulla base della valutazione di 5 esperti.

Ulteriori contributi selettivi sono attribuiti alle imprese operanti nel settore dell'esercizio cinematografico, nonché ad (altre) imprese cinematografiche e audiovisive "appartenenti a determinate categorie". Prioritariamente, le imprese beneficiarie sono individuate fra quelle di nuova costituzione, start-up, e quelle che abbiano i requisiti delle microimprese ai sensi della normativa europea in materia di aiuti di Stato, con particolare riferimento alle piccole sale cinematografiche ubicate nei comuni aventi meno di 15.000 abitanti.

Le modalità applicative sono definite con un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previo parere della Conferenza Stato-regioni e del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. In particolare, il decreto: definisce le modalità per l'individuazione dei 5 esperti; stabilisce i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti alle imprese; definisce i casi di revoca e di decadenza e le modalità e i meccanismi per l'eventuale restituzione al Fondo per il cinema e l'audiovisivo dei contributi assegnati; definisce le modalità per l'addebito dei contributi alla posizione contabile dell'impresa. Inoltre, può prevedere – nel limite delle risorse disponibili – ulteriori contributi selettivi per la scrittura e lo sviluppo di opere audiovisive, definendone modalità e limiti.

 

L'art. 27 Contributi per la promozioneraffrontabile con gli artt. 18 e 19 del d.lgs. 28/2004 – disciplina l'attribuzione di contributi, sempre a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, per attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva. Le richieste di contributo possono essere presentate da enti pubblici e privati, università, Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), enti di ricerca, fondazioni, comitati ed associazioni culturali e di categoria, anche confederati tra loro.

In particolare, si prevede che il MIBACT, a valere sul Fondo, realizza iniziative, o concede contributi per iniziative, finalizzate, fra l'altro: a promuovere le attività di internazionalizzazione del settore e quelle di conservazione, restauro e fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo; a promuovere, anche a fini turistici, l'immagine dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo; a sostenere la realizzazione di festival, rassegne e premi; a sostenere la programmazione difilm d'essai; a sostenere, di concerto con il MIUR, per un importo complessivo pari ad almeno il 3% del Fondo per il cinema e l'audiovisivo (aggiuntivo rispetto alla quota tra il 15% e il 18% di cui all'art. 13), il potenziamento nelle scuole dell'offerta formativa relativa alle competenze nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, nonché l'alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini (art. 1, co. 7, lett. c) ed f), L. 107/2015); a sostenere l'attività di diffusione della cultura cinematografica svolta dalle associazioni nazionali di cultura cinematografica (non definite), dalle sale delle comunità ecclesiali e religiose (qui definite) e dai circoli di cultura cinematografica (qui definiti).

Sempre a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, il Mibact provvede anche all'erogazione di risorse all'Istituto Luce-Cinecittà srl, anche per il funzionamento del Museo Italiano dell'Audiovisivo e del Cinema (MIAC), alla Fondazione "La Biennale di Venezia", alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia, al Museo nazionale del cinema–Fondazione Maria Adriana Prolo–Archivi di Cinema, Fotografia ed Immagine di Torino, alla Fondazione Cineteca di Bologna.

Le specifiche tipologie di attività da ammettere ai contributi, i criteri e le modalità per la concessione degli stessi, nonché la ripartizione delle risorse disponibili fra le varie finalità sono demandati ad un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, acquisito il parere della Conferenza unificata e del Consiglio superiore per il cinema e l'audiovisivo.

 

L'art. 28 - Piano straordinario sale cinematograficheraffrontabile con l'art. 15 del d.lgs. 28/2004, già abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dall'art. 1, co. 332, lett. b), della L. 208/2015 -, prevede la costituzione di un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo destinata a finanziare il Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche. La sezione ha una dotazione annua pari a € 30 mln per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a € 20 mln per il 2020 e a € 10 mln per il 2021, destinati alla concessione di contributi a fondo perduto, o di contributi in conto interessi sui mutui o sulle locazioni finanziarie, finalizzati a: riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse, con particolare riguardo alle sale cinematografiche presenti nei comuni con meno di 15.000 abitanti, e con priorità per le sale dichiarate di interesse culturale; realizzazione di nuove sale, anche mediante acquisto di locali; trasformazione delle sale o multisale esistenti, al fine di aumentare il numero degli schermi; ristrutturazione e adeguamento strutturale e tecnologico delle sale; installazione, ristrutturazione, rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari.

La definizione della disciplina applicativa è demandata ad un DPCM da emanare, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previo parere della Conferenza unificata, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Si stabilisce fin d'ora che il DPCM riconosce la priorità nella concessione del contributo alle sale che garantiscono, altresì, anche con il coinvolgimento degli enti locali, la fruizione di altri eventi culturali, creativi, multimediali e formativi utili a contribuire alla sostenibilità economica della struttura o alla valorizzazione sociale e culturale dell'area di insediamento. Riconosce, altresì, particolari condizioni agevolative nella concessione del contributo alle sale presenti nei comuni con meno di 15.000 abitanti. Inoltre, può subordinare la concessione dei contributi a obblighi del soggetto beneficiario relativi alla destinazione d'uso dei locali e alla programmazione di specifiche attività culturali e creative, nonché ad impegni nella programmazione di opere cinematografiche e audiovisive europee e italiane.

Si prevede, inoltre, la facoltà delle regioni e delle province autonome di introdurre previsioni urbanistiche ed edilizie dirette, anche in deroga agli strumenti urbanistici, a favorire e incentivare il potenziamento e la ristrutturazione di sale cinematografiche e centri culturali multifunzionali, prevedendo, anche mediante interventi di demolizione e ricostruzione, il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente e le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti.

 

L'art. 29 prevede la Piano straordinario digitalizzazionecostituzione di un'ulteriore, apposita, sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, destinata a finanziare il Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo. La sezione ha una dotazione annua pari a € 10 mln per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, destinati alla concessione di contributi a fondo perduto o di finanziamenti agevolati. Il sostegno è concesso alle imprese di post-produzione italiane, comprese le cineteche, in proporzione al volume dei materiali digitalizzati e tenendo conto della rilevanza culturale del materiale cinematografico e audiovisivo da digitalizzare, nonché della qualità tecnica e della professionalità complessiva del progetto di digitalizzazione.

Anche in questo caso, la definizione della disciplina applicativa è demandata ad un DPCM da emanare, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e previo parere della Conferenza Stato-regioni e del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il DPCM definisce anche le condizioni e i termini di utilizzo del materiale digitalizzato.

 

L'art. 30 dispone la Sezione speciale Fondo di garanzia piccole e medie impresecostituzione di una sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, destinata a garantire operazioni di finanziamento alle imprese per la realizzazione di prodotti audiovisivi e cinematografici.

In particolare, l'istituzione della sezione speciale è rimessa a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il medesimo decreto stabilisce anche tutte le disposizioni applicative. Fin d'ora si stabilisce che la stessa sezione è dotata di contabilità separata e ad essa afferisce uno stanziamento certo per il (solo) 2017, pari a € 5 mln, a valere sulle risorse del Fondo per il cinema e l'audiovisivo Eventuali, ulteriori, versamenti sono determinati annualmente con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Le risorse della sezione possono essere incrementate anche tramite convenzioni stipulate tra i Ministeri sopra citati e investitori pubblici e privati.

 

L'art. 31 - raffrontabile con l'art. 26 del d.lgs. 28/2004 - affida allo Tutela della concorrenzaStato il compito di favorire un pieno ed equilibrato sviluppo del mercato cinematografico, impedendo il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza.

Inoltre, conferma - come già previsto dalla normativa vigente - che, in materia di tutela della concorrenza, si applica, in quanto compatibile, la L. 287/1990 e che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato opera nei modi e nei termini di cui all'art. 16 della stessa legge. Si prevede ora, altresì, che l'Autorità, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d'ufficio, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza qualora un unico soggetto, comprese le agenzie territoriali (di distribuzione) mono o plurimandatarie, detenga direttamente o indirettamente, anche in una sola delle città capoluogo di regione, una posizione dominante nel mercato della distribuzione e dell'esercizio cinematografico, con particolare riferimento ai soggetti che operano contestualmente anche in uno dei seguenti settori: produzione, programmazione, edizione o distribuzione di servizi televisivi, on line o telefonici.

Infine, si prevede che l'Autorità trasmette annualmente alle Camere una relazione sullo stato della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica.

Si segnala che l'argomento è affrontato, ma non in termini identici, anche nell'art. 21 dell'A.S. 2085-A (legge annuale per il mercato e la concorrenza), già approvato dalla Camera e in corso di esame presso l'altro ramo del Parlamento.

 

L'art. 32 dispone l'istituzione presso il Mibact del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive, Registro pubblico opere cinematografiche e audiovisivecontestualmente prevedendo la soppressione delle disposizioni dell'art. 103 della L. 633/1941, che riguardano la tenuta da parte della SIAE del Registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e audiovisive, le cui caratteristiche dovevano essere definite con un DPCM (non intervenuto).

Occorrerebbe conseguentemente abrogare anche l'art. 6 del D.L. 64/2010 (L. 100/2010), il cui comma 2, secondo periodo, ha previsto una disciplina transitoria fino all'adozione del DPCM attuativo dell'art. 103 della L. 633/1941, nonché prevedere la conseguente modifica dell'allegato 2 del d.lgs. 179/2009.

In particolare, si dispone che nel Registro delle opere cinematografiche e audiovisive istituito presso il Mibact devono essere iscritte le opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italianache hanno ricevuto contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali o finanziamenti UE. Attraverso il Registro è assicurata, anzitutto, la pubblicità e l'opponibilità a terzi dell'attribuzione dell'opera agli autori e produttori che hanno proceduto alla registrazione, reputati tali fino a prova contraria. Nel Registro sono annotate tutte le vicende giuridiche dell'opera. Inoltre, il Registro assicura la pubblicità delle informazioni relative a tutti i contributi pubblici assegnati, nonché di quelle relative all'acquisto, alla distribuzione e alla cessione di diritti di antenna alle reti del servizio pubblico radiotelevisivo. La pubblicità è assicurata con la pubblicazione e la libera consultazione di tali informazioni sul sito del Mibact, nei limiti fissati nel decreto applicativo.

L'iscrizione al Registro è richiesta dal produttore, o dagli autori, o dai titolari dei diritti delle opere cinematografiche e audiovisive. Le informazioni necessarie devono essere comunicate dai beneficiari dei contributi nei termini e con le modalità previste nel DPCM applicativo, pena la revoca dei benefici.

Nel Registro possonoessere depositate, altresì, opere letterarie che siano destinate alla realizzazione di opere cinematografiche o audiovisive.

La disciplina applicativa è demandata ad un DPCM, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

 

L'art. 33 conferisce una delega al Governo per la riforma delle Delega tutela minoridisposizioni legislative in materia di tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche e audiovisive. In particolare, si intende superare il sistema attuale, che prevede un controllo preventivo di tutti i film destinati alla proiezione in pubblico e all'esportazione, introducendo un meccanismo basato sulla responsabilità degli operatori del settore cinematografico e audiovisivo in ordine alla classificazione dei film prodotti e sulla vigilanza successiva da parte delle istituzioni.

I principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega riguardano, in particolare, l'uniformità di classificazione (dei film) con gli altri prodotti audiovisivi, inclusi i videogiochi (classificazione per la quale non intervengono specificazioni), l'istituzione presso il Mibact di un organismo di controllo della classificazione, la soppressione delle Commissioni per la revisione cinematografica di cui alla L. 161/1962, la definizione del procedimento per l'accertamento degli illeciti amministrativi che conseguono alla violazione della classificazione e dei termini entro cui tale accertamento può intervenire, la previsione di un sistema sanzionatorio.

L'art. 34 conferisce una delega al Governo per la Delega promozione opere italiane ed europeeriforma e la razionalizzazione delle disposizioni legislative in materia di promozione delle opere italiane ed europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, lineari e non lineari.

I principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega - che deve essere esercitata conformemente alla direttiva 2010/13/UE e nel rispetto delle norme del trattato sul funzionamento dell'Unione europea – riguardano, in particolare: la previsione di procedure più trasparenti ed efficaci in materia di obblighi di investimento e di programmazione di opere italiane ed europee da parte dei fornitori, precisando i criteri per eventuali deroghe o per meccanismi di flessibilità; l'"adeguamento" ai – rectius, il rispetto dei – principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficacia, in particolare prevedendo la massima armonizzazione fra gli obblighi cui devono attenersi i diversi fornitori di servizi di media audiovisivi in relazione alle diverse piattaforme distributive; il rafforzamento di un sistema di mercato più funzionale ad una maggiore concorrenza, a una maggiore pluralità di linee editoriali e a meccanismi di formazione ed equa distribuzione del valore dei diritti di sfruttamento delle opere, anche favorendo accordi tra le categorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi e dei produttori indipendenti, in considerazione, fra l'altro, dei rispettivi apporti finanziari, produttivi e creativi alla realizzazione delle opere; la revisione delle modalità di applicazione delle regole ai fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari; la previsione di un adeguato sistema di verifica, controllo, valutazione dell'efficacia e di un appropriato sistema sanzionatorio.

 

L'art. 35 conferisce una delega al Governo per la Delega rapporti di lavororiforma delle norme in materia di rapporti di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo, al fine di dettare una disciplina unitaria e sistematica, in coerenza con le disposizioni vigenti e con i principi e finalità, in quanto compatibili, presenti nella legge delega in materia di lavoro (L. 183/2014, cd. Jobs act), introducendo le opportune differenziazioni in ragione dello specifico ambito di attività.

I principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega - assimilabili più ad obiettivi - riguardano, in particolare, la semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, il rafforzamento delle opportunità d'ingresso nel mondo del lavoro, il riordino dei contratti di lavoro vigenti.

Dall'attuazione di questa delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri.

 

I decreti Procedura decreti legislativilegislativi di cui agli artt. 33, 34 e 35 devono essere adottati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Non è previsto il concerto con i Ministri rispettivamente competenti nei diversi ambiti.

La procedura prevede, inoltre, la previa acquisizione del parere della Conferenza Stato-regioni e del Consiglio di Stato. I pareri sono resi entro 45 giorni dalla data di trasmissione dello schema, trascorsi i quali il Governo può comunque procedere alla trasmissione dello schema alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro 30 giorni dalla data di trasmissione. Trascorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente lo schema alle Camere con le osservazioni e le eventuali modifiche, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari si esprimono "sulle osservazioni del Governo" entro 10 giorni dalla data della nuova trasmissione, trascorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.

Occorre fare riferimento all'espressione del parere definitivo delle Commissioni parlamentari, e non all'espressione del parere "sulle osservazioni del Governo".

I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri (che, in base a quanto dispone l'art. 35, potrebbero essere solo quelli previsti dagli artt. 33 e 34) sono emanati contestualmente o successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le risorse finanziarie occorrenti. Ogni schema di decreto legislativo è corredato da una relazione tecnica che dà conto della propria neutralità finanziaria, ovvero dei relativi nuovi o maggiori oneri e dei corrispondenti mezzi di copertura.

Si segnala che su tale aspetto interviene anche l'art. 38, co. 3.

Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure.

 

L'art.  38 quantifica gli oneri derivanti dall'art. Oneri e copertura13, individuando le modalità di copertura, e dispone – come già anticipato – in ordine ad eventuali oneri derivanti dai decreti legislativi.

L'art. 39 prevede l'abrogazione, aAbrogazioni decorrere dal 1° gennaio 2017, del d.lgs. 28/2004, nonché delle disposizioni relative alla vigente disciplina in materia di crediti di imposta nel settore cinematografico.

Con riferimento alla prevista abrogazione dell'art. 8 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013), occorre valutare se la stessa non debba essere riferita solo ai co. 1-7.

Infatti, il co. 8 riguarda l'abrogazione dell'art. 117 del R.D. 635/1940, regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS: R.D. 773/1931), recante misure di sicurezza da verificare ai fini del rilascio delle licenze per esercitare sale cinematograficheco, mentre il co. 9 riguarda la costituzione presso il Mibact del tavolo tecnico operativo in riferimento al programma "Europa creativa", promosso dalla Commissione europea per il periodo 2014-2020.

Reca, altresì, disposizioni relative al mantenimento in bilancio di alcune somme.

 

L'art. 41 prevede che le disposizioni Entrata in vigorerecate dal testo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017, salve quelle relative alle deleghe e a vigilanza e sanzioni, che entreranno in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione della legge.


Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

La VII Commissione ha avviato l'esame dell'A.C. 4080 il 13 ottobre 2016.

Nella seduta del 26 ottobre 2016, dedicata all'esame degli emendamenti presentati all'A.C. 4080, la Commissione ha abbinato l'A.C. 3181 - assegnato il 21 ottobre 2016  - scegliendo come testo base l'A.C. 4080.

Dopo aver respinto tutti gli emendamenti presentati all'A.C. 4080, ha concluso l'esame, conferendo mandato al relatore a riferire favorevolmente sul testo dell'A.C. 4080-3181-A.


I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

Le Commissioni si sono espresse sul testo dell'A.C. 4080.

In particolare:

- il 25 ottobre 2016, la II e la XIV Commissione hanno espresso parere favorevole, la III Commissione ha espresso parere favorevole con osservazione;

- il 26 ottobre 2016, la I, la VIII e la XI Commissione, nonchè la Commissione parlamentare per le questioni regionali, hanno espresso parere favorevole con osservazioni, la V, la VI, la IX, la X e la XII Commissione hanno espresso parere favorevole.

Nella stessa giornata, il Comitato per la legislazione ha formulato una condizione e alcune osservazioni.