Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento cultura | ||
Titolo: | Disciplina del cinema e dell'audiovisivo - A.C. 4080 - Schede di lettura | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 503 | ||
Data: | 12/10/2016 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VII-Cultura, scienza e istruzione |
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Camera dei deputati |
XVII LEGISLATURA |
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Documentazione per l’esame di |
Disciplina del
cinema e dell’audiovisivo A.C. 4080 |
Schede di
lettura |
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n. 503 |
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12 ottobre 2016 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Cultura ( 066760-3255 – * st_cultura@camera.it |
Hanno partecipato alla redazione del dossier i seguenti Servizi e Uffici: |
Segreteria Generale – Ufficio Rapporti con l’Unione europea ( 066760-2145 – * cdrue@camera.it |
§
Le
schede di lettura sono state redatte dal Servizio Studi. §
Le parti
relative ai documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea e alle
procedure di contenzioso sono state curate dall'Ufficio Rapporti con l'Unione
europea. |
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La
documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle
esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e
dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la
loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla
legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della
legge, a condizione che sia citata la fonte. |
File:
CU0252.docx |
INDICE
§ Premessa
§ Articoli 1 e 3 (Oggetto,
finalità e principi)
§ Articoli 4 e 10 (Funzioni
dello Stato e delle regioni)
§ Articolo 5 (Nazionalità italiana delle opere)
§ Articolo 6 (Nazionalità italiana delle opere in
coproduzione internazionale)
§ Articolo 7 (Tutela e fruizione del patrimonio cinematografico
e audiovisivo –Cineteca nazionale)
§ Articolo 8 (Valorizzazione delle sale cinematografiche
e delle sale d’essai)
§ Articolo 9 (Tutela delle minoranze linguistiche)
§ Articolo 11 (Consiglio superiore del cinema e
dell’audiovisivo)
§ Articolo 12 (Obiettivi e tipologie di intervento)
§ Articolo 13 (Fondo per lo sviluppo degli investimenti
nel cinema e nell’audiovisivo)
§ Articoli 15-22 e 40 (Incentivi fiscali per il settore
audiovisivo e cinematografico)
§ Articolo 26 (Contributi selettivi)
§ Articolo 27 (Contributi per attività e iniziative di
promozione cinematografica e audiovisiva)
§ Articolo 28 (Piano straordinario per il potenziamento
del circuito delle sale cinematografiche)
§ Articolo 32 (Istituzione del Registro pubblico delle
opere cinematografiche e audiovisive)
§ Articolo 36 (Procedura di adozione dei decreti
legislativi)
§ Articolo 37 (Vigilanza e sanzioni)
§ Articolo 38 (Copertura finanziaria)
§ Articolo 39 (Abrogazioni e disposizioni finanziarie)
§ Articolo 41 (Entrata in vigore)
§ Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE (a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione
Europea)
§ Procedure di contenzioso (a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione Europea)
La proposta di legge A.C 4080 – trasmessa alla Camera dei deputati l’11 ottobre 2016 - risulta dalla approvazione, il 6 ottobre 2016, dell’A.S. 2287, presentato dal Governo e collegato alla manovra di bilancio 2015-2017, modificato durante l’esame parlamentare.
L’approvazione
dell’A.S. 2287, come modificato, ha determinato l’assorbimento degli A.S. 649 e
1835.
Essa consta di 41 articoli, organizzati in 7 Capi.
Il Capo I (artt. 1-9) riguarda Disposizioni generali.
Il Capo II (artt. 10-11) riguarda Organizzazione.
Il Capo III (artt. 12-27) riguarda Finanziamento e fiscalità.
Il Capo IV (artt. 28-31) riguarda Interventi straordinari e altre misure per il rilancio del settore.
Il Capo V (artt. 32-36) riguarda Riforma e razionalizzazione della normativa vigente.
Il Capo VI (art. 37) riguarda Controllo e sanzioni.
Il Capo VII (artt. 38-41) riguarda Disposizioni transitorie e finali.
L’intervento normativo è finalizzato, da un lato, a definire i principi fondamentali dell’intervento pubblico a sostegno del cinema e dell’audiovisivo, in quanto attività di rilevante interesse generale, dall’altro a disciplinarne le modalità.
Tra le principali novità, le seguenti:
- viene istituito nello stato di previsione del Mibact, a decorrere dal 2017, il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e l’audiovisivo, alimentato, a regime, con gli introiti erariali derivanti dalle attività del settore. Il finanziamento non può essere inferiore a € 400 mln annui;
- si introduce un sistema di contributi automatici per le opere di nazionalità italiana – a valere sull’istituendo Fondo –, che modifica la procedura attuale che prevede l’attribuzione dei finanziamenti previa verifica della Commissione per la cinematografia (di cui all’art. 8 del d.lgs. 28/2004);
- si introducono contributi selettivi – sempre a valere sul Fondo –, destinati, in particolare, alle opere prime e seconde, alle opere realizzate da giovani autori, alle opere di particolare qualità artistica, alle imprese di nuova costituzione e alle microimprese;
- si prevedono apposite sezioni del medesimo Fondo destinate a finanziare, rispettivamente, il Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e il Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo;
- si introducono misure di rafforzamento della disciplina del tax credit per il settore cinematografico e audiovisivo;
- si prevede la costituzione di una sezione speciale nel Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese destinata a garantire operazioni di finanziamento alle imprese per la realizzazione di prodotti audiovisivi e cinematografici;
- in sostituzione della Sezione Cinema della Consulta dello Spettacolo, viene istituito il Consiglio superiore per il cinema e l’audiovisivo;
- si delega il Governo a rivedere le disposizioni vigenti in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico – in particolare sostituendo la c.d “censura preventiva” con un sistema di responsabilizzazione degli operatori del settore nella classificazione dei prodotti –, promozione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi – in particolare introducendo procedure più trasparenti ed efficaci – rapporti di lavoro nel settore.
A seguito delle novità introdotte, si dispone l’abrogazione, tra gli altri, dal 1° gennaio 2017, del d.lgs. 28/2004.
Per numerosi profili, il testo prevede l’adozione di atti secondari.
Qui il quadro riassuntivo degli adempimenti previsti:
Articolo |
Comma |
Tipologia di atto |
Argomento |
Termine per l'emanazione |
2 |
1, lett. b) |
Decreto MIBACT |
Requisiti e parametri per la definizione di "film" |
120 giorni da entrata in vigore legge |
2 |
1, lett. m) |
Decreto MIBACT |
Criteri programmazione sale d'essai |
Non indicato |
4 |
5 |
Decreto MIBACT |
Indirizzi generali per le regioni per gestione ed erogazione
fondi di sostegno economico da affidare alle Film Commission |
120 giorni da entrata in vigore legge |
5 |
2 |
DPCM |
Disposizioni applicative per riconoscimento nazionalità italiana
delle opere |
120 giorni da entrata in vigore legge |
7 |
5 e 6 |
Decreto MIBACT |
Disposizioni applicative per deposito opere presso Cineteca
nazionale e relativi utilizzi e definizione modalità di costituzione della
rete nazionale delle cineteche pubbliche |
120 giorni da entrata in vigore legge |
11 |
4 e 5 |
Non indicata |
Nomina Presidente e membri del Consiglio superiore del cinema e
dell'audiovisivo |
Non indicato |
11 |
7 |
Decreto MIBACT |
Regime di incompatibilità componenti e modalità di svolgimento
dei compiti del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo |
30 giorni da entrata in vigore legge |
13 |
4 |
DPCM |
Modalità di gestione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo |
30 giorni da entrata in vigore legge |
13 |
5 |
Decreto MIBACT |
Riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo fra le tipologie
di contributi |
Non indicato |
13 |
6 |
Decreto MEF |
Variazioni compensative fra stanziamenti |
Non indicato |
14 |
2 |
Decreto MIBACT |
Casi di esclusione di opere dai benefici |
120 giorni da entrata in vigore legge |
21 |
5 |
Decreti MIBACT |
Disposizioni applicative relative ai crediti di imposta |
120 giorni da entrata in vigore legge |
21 |
6 |
Decreto MIBACT-MEF |
Definizione importo risorse non utilizzate per crediti di
imposta da destinare al Fondo per il cinema e l'audiovisivo |
Non indicato |
25 |
1 |
Decreto MIBACT |
Disposizioni applicative contributi automatici |
120 giorni da entrata in vigore legge |
26 |
4 |
Decreto MIBACT |
Disposizioni applicative
contributi selettivi |
120 giorni da entrata in vigore legge |
27 |
4 |
Decreto MIBACT |
Disposizioni applicative
contributi per la promozione |
120 giorni da entrata in vigore legge |
28 |
2 |
DPCM |
Disposizioni applicative
Piano straordinario sale cinematografiche |
120 giorni da entrata in vigore legge |
29 |
4 |
DPCM |
Disposizioni applicative
Piano straordinario digitalizzazione opere |
120 giorni da entrata in vigore legge |
30 |
1 |
Decreto MISE-MIBACT-MEF |
Istituzione sezione speciale per l'audiovisivo del Fondo di
garanzia per le piccole e medie imprese |
120 giorni da entrata in vigore legge |
30 |
2 |
Decreto MIBACT |
Eventuali ulteriori versamenti a favore della Sezione speciale
del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese |
Annuale |
32 |
7 |
DPCM |
Disposizioni applicative Registro pubblico delle opere
cinematografiche e audiovisive |
120 giorni da entrata in vigore legge |
33 |
1 |
Decreto legislativo |
Tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo |
12 mesi da entrata in vigore legge |
34 |
1 |
Decreto legislativo |
Promozione delle opere italiane ed europee |
12 mesi da entrata in vigore legge |
35 |
1 |
Decreto legislativo |
Rapporti di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo |
12 mesi da entrata in vigore legge |
38 |
2 |
Decreto MEF |
Variazioni di bilancio |
Non indicato |
Articoli 1 e 3
(Oggetto, finalità e principi)
L’articolo 1 - raffrontabile con l’art. 1, co. 1-3, del d.lgs. 28/2004 - affida, innanzitutto, alla Repubblica, in attuazione degli artt. 9, 21 e 33 della Costituzione, e nel quadro dei principi di cui all’art. 167 del Trattato sul funzionamento dell’UE e alla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, la promozione e il sostegno del cinema e dell’audiovisivo, quali fondamentali mezzi di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale, che contribuiscono alla definizione dell’identità nazionale e alla crescita civile, culturale ed economica del paese, promuovono il turismo e creano occupazione.
Gli articoli della Costituzione richiamati riguardano, rispettivamente - per quanto
qui rileva - la promozione dello sviluppo
della cultura e la tutela del
patrimonio artistico, il diritto di manifestare liberamente il proprio
pensiero con ogni mezzo di diffusione, la libertà
dell’arte.
A sua volta, l’art.
167 del Trattato sul funzionamento dell’UE affida
all’Unione il compito di contribuire al pieno sviluppo delle culture degli
Stati membri, nel rispetto delle loro diversità, evidenziando nel contempo il
retaggio culturale comune. In particolare, l’Unione incoraggia la cooperazione fra Stati membri e, se
necessario, appoggia e integra la loro azione con riferimento, fra gli altri, al
settore della creazione artistica e
letteraria, compreso il settore audiovisivo.
La Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione
della diversità delle espressioni culturali – approvata il
20 ottobre 2005 dalla XXIII Conferenza Generale dell’UNESCO e ratificata
dall’Italia con L. 19/2007 – promuove la consapevolezza del valore della diversità culturale nella sua capacità
di veicolare le identità, i valori e il senso delle espressioni della cultura,
riaffermando al contempo e a tutti i livelli il legame tra cultura, sviluppo e dialogo. In particolare, individua
tre principi fondamentali: il riconoscimento della natura specifica dei beni e
dei servizi culturali; l'affermazione del diritto sovrano degli Stati in
materia di politica culturale; la necessità di rafforzare e ridefinire la
cooperazione internazionale in particolare con i Paesi in via di sviluppo al
fine di accrescere la loro capacità di preservare il loro patrimonio e di
promuovere le loro creazioni culturali.
Riassume, inoltre, l’oggetto dell’intervento,
individuato, da un lato – richiamando l’attuazione dell’art. 117, terzo comma,
Cost. –, nella definizione dei principi
fondamentali dell’intervento pubblico a sostegno del cinema e
dell’audiovisivo, in quanto attività di
rilevante interesse generale, dall’altro – richiamando l’attuazione
dell’art. 117, secondo comma, Cost. (presumibilmente con riferimento alla lett.
e), nella parte relativa al sistema
tributario) –, nella disciplina
dell’intervento dello Stato a sostegno del settore e nella riforma, anche attraverso deleghe al
Governo, della normativa in materia di tutela dei minori nel settore
cinematografico, promozione delle opere europee da parte dei fornitori di
servizi di media audiovisivi, rapporti di
lavoro nel settore.
Al riguardo si ricorda, innanzitutto, che, nel quadro
delineato dall’art. 117 della Costituzione – che ha affidato la promozione e organizzazione delle attività
culturali alla competenza
legislativa concorrente (art. 117, terzo comma) – la Corte costituzionale,
oltre ad affermare che lo sviluppo della
cultura corrisponde a finalità di
interesse generale, “il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte
le sue articolazioni (art. 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze
per materia fra Stato e regioni” (sentenza
n. 307/2004), ha chiarito che le attività culturali riguardano
tutte le attività riconducibili alla elaborazione e diffusione della cultura e,
dunque, anche le attività di sostegno degli spettacoli (sentenza n.
255/2004) e quelle di sostegno
delle attività cinematografiche (sentenza n.
285/2005).
In particolare, la Corte, evidenziando “come il
livello di governo regionale – e, a maggior ragione, quello infraregionale –
appaiano strutturalmente inadeguati a soddisfare, da soli, lo svolgimento di
tutte le tipiche e complesse attività di disciplina e sostegno del settore cinematografico”[1], ha ritenuto legittimo, sulla base della cosiddetta
“chiamata in sussidiarietà”, un intervento
dello Stato che abbia ad oggetto sia funzioni amministrative che non
possono essere adeguatamente svolte ai livelli inferiori, sia la potestà
normativa per l’organizzazione e la disciplina di tali funzioni. Al contempo,
ha ritenuto indispensabile ricondurre ai moduli della concertazione necessaria e paritaria fra organi statali e Conferenza
Stato-regioni tutti i numerosi poteri di tipo normativo o programmatorio
caratterizzanti il nuovo sistema di
sostegno ed agevolazione delle attività cinematografiche. Sono state, pertanto,
dichiarate costituzionalmente illegittime diverse disposizioni del d.lgs.
28/2004, di riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche,
nella parte in cui non prevedevano l’intesa con la Conferenza Stato-regioni.
A sua volta, l’articolo 3 individua gli obiettivi dell’intervento pubblico a
sostegno del cinema e dell’audiovisivo, finalizzato a:
·
garantire il pluralismo
dell’offerta cinematografica e audiovisiva;
·
favorire il consolidarsi
dell’industria cinematografica nazionale, anche attraverso strumenti di
sostegno finanziario;
·
promuovere le coproduzioni
internazionali e la circolazione e
distribuzione della produzione cinematografica e audiovisiva, italiana ed
europea, in Italia e all’estero;
·
assicurare la conservazione
e il restauro del patrimonio filmico
e audiovisivo nazionale;
·
curare la formazione
professionale, favorendo il riconoscimento dei percorsi formativi seguiti e
delle professionalità acquisite, e promuovere studi e ricerche nel settore cinematografico;
·
disporre e sostenere l’educazione all’immagine nelle scuole e favorire tutte le iniziative
idonee alla formazione del pubblico;
·
promuovere e favorire la più ampia fruizione del cinema e dell’audiovisivo, tenendo conto anche
delle specifiche esigenze delle persone
con disabilità.
Al riguardo, si ricorda che con L. 18/2009 l’Italia ha ratificato e reso
esecutiva la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. In particolare, l’art. 9 della Convenzione, al fine di consentire alle
persone con disabilità di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della
vita, prevede che gli Stati adottano misure adeguate a garantire alle stesse,
tra l’altro, l’accesso all’informazione e alla comunicazione. Tali misure
includono l’identificazione e l’eliminazione di ostacoli e barriere
all’accessibilità. Più nello specifico, l’art. 30 – dedicato alla
partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi ed allo sport –
dispone che gli Stati riconoscono il diritto delle persone con disabilità a
prendere parte su base di uguaglianza con gli altri alla vita culturale e
adottano tutte le misure adeguate a garantire che le stesse abbiano accesso,
tra l’altro, a programmi televisivi, film, spettacoli teatrali e altre attività
culturali, in formati accessibili, e a luoghi di attività culturali, come
teatri, musei, cinema;
·
riservare particolare attenzione alla scrittura,
progettazione, preparazione, produzione, post-produzione, promozione,
distribuzione e programmazione dei prodotti cinematografici e audiovisivi
italiani e alla valorizzazione del ruolo
delle sale cinematografiche e dei festival cinematografici, quali momenti
di fruizione sociale collettiva del prodotto cinematografico.
L’articolo
2 - raffrontabile con gli articoli 2 e 3 del d.lgs. 28/2004 – reca le definizioni rilevanti ai fini
del testo, in particolare introducendo il riferimento al settore audiovisivo. Al
contempo, si introducono voci nuove (alcune delle quali finora previste da atti
secondari) e si apportano modifiche a voci
attualmente previste; altre voci attualmente previste, invece, non sono più
presenti.
I decreti ministeriali di cui il provvedimento
dispone l’adozione potranno prevedere, ove necessario, ulteriori specificazioni
tecniche delle definizioni indicate, tenuto anche conto della evoluzione
tecnologica del settore.
Definizioni riguardanti i prodotti
Con riferimento ai prodotti, rispetto
all’art. 2 del d.lgs. 28/2004, si introducono le
nuove definizioni di opera audiovisiva (della quale il film rappresenta una
specifica), documentario (quale ulteriore specifica
di opera audiovisiva), opera prima, opera
seconda, opera audiovisiva di nazionalità italiana, opera audiovisiva di
produzione internazionale, e si confermano – con alcune modifiche – le
definizioni di film, film d’essai e
opera di animazione.
Non sono, invece, più presenti le definizioni
di lungometraggio (co. 2), cortometraggio (co. 3)[2], film
di interesse culturale (co. 5), film per ragazzi (co. 7).
Con riferimento a lungometraggi e cortometraggi, nella
seduta della 7a
Commissione del Senato del 12 luglio 2016, la relatrice
ha evidenziato che le relative definizioni saranno demandate alle norme
attuative e che, comunque, la durata non è sufficiente a disciplinare
compiutamente le due fattispecie.
In particolare, per “opera audiovisiva” si intende la registrazione di immagini in
movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto e
con qualsiasi tecnica, anche di animazione, con contenuti vari (narrativo,
documentaristico, o videoludico), purché opera dell’ingegno e tutelata dalla
normativa vigente in materia di diritto d’autore, destinata al pubblico dal
titolare dei diritti di utilizzazione[3].
“Film” – o “opera
cinematografica” – è l’opera audiovisiva destinata
prioritariamente alla visione nelle sale cinematografiche. Requisiti e parametri atti a definire tale destinazione devono
essere stabiliti con decreto del
Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge.
Rispetto alla definizione di “film” recata
dall’art. 2, co. 1, del d.lgs. 28/2004, la principale novità è costituita dalla
previsione che i requisiti e i parametri perché il film sia qualificato
prioritariamente destinato alla visione nelle sale cinematografiche sono
definiti con decreto ministeriale.
Per “film
d’essai” – o “film di ricerca e sperimentazione” – si
intende il film di qualità, avente
requisiti culturali e artistici idonei a favorire la conoscenza e la diffusione
di realtà cinematografiche meno
conosciute, sia nazionali che internazionali, o connotato da forme e
tecniche di espressione sperimentali e linguaggi
innovativi, secondo specifiche che saranno indicate nei decreti
ministeriali attuativi del provvedimento.
Rispetto alla definizione di “film d’essai” recata dall’art. 2, co. 6, del
d.lgs. 28/2004, la principale novità è costituita dal fatto che la relativa
qualifica non sarà più attribuita dalla Commissione per la cinematografia di
cui all’art. 8 del d.lgs. 28/2004, interamente abrogato dall’art. 39 del
provvedimento in esame a decorrere dal 1° gennaio 2017.
L’art. 2 del DM 3 febbraio
2016, – che ha abrogato il precedente DM
22 dicembre 2009 – stabilisce che il riconoscimento della qualifica di film d’essai
può essere attribuito dalla Commissione per la cinematografia a film italiani, europei e stranieri, che
contribuiscano alla diffusione della
cultura cinematografica ed alla conoscenza
di correnti e tecniche di espressione sperimentali.
Può essere utile anche ricordare che l’art. 1, co. 2,
lett. m), del DM 15 luglio
2015, recante modalità tecniche per il
sostegno alla produzione e alla distribuzione cinematografica, definisce “film di ricerca” il film dotato di caratteristiche estetiche e
artistiche innovative o sperimentali, giudicato tale dalla Commissione per
la cinematografia sulla base di specifici parametri che la Commissione
individua nella prima seduta utile di ogni esercizio finanziario, sentite le
associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
“Documentario” è l'opera audiovisiva, la cui enfasi creativa è
posta prioritariamente su avvenimenti,
luoghi o attività reali, anche mediante immagini di repertorio, ed in cui
gli eventuali elementi inventivi o fantastici sono strumentali alla
rappresentazione e documentazione di situazioni e fatti, realizzata nelle forme
e nei modi che saranno precisati nei decreti ministeriali attuativi del
provvedimento.
Per “opera
prima” si intende il film realizzato da un regista esordiente che non abbia
mai diretto, né singolarmente, né insieme con un altro regista, alcun
lungometraggio – che, tuttavia, come già
anticipato, non viene definito dal provvedimento – distribuito nelle sale cinematografiche.
Per “opera
seconda” si intende il film realizzato da un regista che abbia diretto,
singolarmente o insieme con un altro regista, al massimo un solo altro
lungometraggio distribuito nelle sale cinematografiche.
In base all’art. 2, co. 2, lett. c), del già citato DM 15 luglio 2015, per «opera prima» si intende un lungometraggio realizzato da un regista
che non abbia mai realizzato opere, di tale tipologia, che abbiano ottenuto il
nulla osta per la proiezione in pubblico o che siano usciti in sala
cinematografica in un Paese estero, mentre per «opera seconda» si intende un lungometraggio realizzato da un
regista che abbia già realizzato non più di un'opera, di tale tipologia, la
quale abbia ottenuto il nulla osta per la proiezione in pubblico o sia uscita
in sala cinematografica in un Paese estero.
Per “opera
di animazione”, si intende l’opera costituita da immagini realizzate
graficamente o animate per mezzo di ogni tipo di tecnica o di supporto.
Si tratta, sostanzialmente, della stessa definizione
recata dall’art. 2, co. 4, del d.lgs. 28/2004.
Per “opera
audiovisiva di nazionalità italiana” si intende l’opera audiovisiva che
abbia i requisiti per il riconoscimento della nazionalità italiana (di cui
all’art. 5).
Per “opera
audiovisiva di produzione internazionale” si intende l’opera audiovisiva originata da una impresa di produzione
cinematografica o audiovisiva italiana
e realizzata in collaborazione con
imprese audiovisive di altri paesi (europei
e non) e avente gli ulteriori requisiti stabiliti dal DPCM che definirà la
disciplina applicativa relativa al riconoscimento della nazionalità italiana
alle opere cinematografiche, di cui all’art. 5, co. 2.
Si segnala sin d’ora che all’art. 6, nonché all’art.
15, si fa riferimento alle opere realizzate
in coproduzione internazionale. Tuttavia, la relativa definizione non è
presente nel testo in esame.
Sembrerebbe pertanto opportuno
inserire nel testo la definizione di “opera realizzata in coproduzione
internazionale”, anche al fine di evidenziare la differenza con la definizione
di “opera audiovisiva di produzione internazionale”.
Definizioni riguardanti le sale
Con riferimento alle sale, rispetto all’art.
2 del d.lgs. 28/2004 si confermano - in un caso con modifiche - le definizioni
di sala cinematografica e sala d’essai.
Quanto alla definizione di sala della
comunità ecclesiale o religiosa, la stessa è presente all’art. 27 del testo in
esame.
Per “sala
cinematografica” si intende qualunque spazio, al chiuso o all’aperto,
adibito a pubblico spettacolo cinematografico.
Si tratta della stessa definizione recata dall’art. 2,
co. 8, del d.lgs. 28/2004.
Per “sala
d’essai” si intende la sala
cinematografica che nel corso dell’anno ha una programmazione maggioritaria di film d’essai, variabile sulla base del numero di abitanti del comune e
degli schermi attivi di cui dispone. I criteri per la programmazione
qualificata delle sale d’essai sono
stabiliti con decreto del Ministro
dei beni e delle attività culturali e del turismo, per la cui emanazione non è indicato un termine.
Il testo vigente dell’art. 2, co. 9, del d.lgs.
28/2004 prevede che per sala d’essai
si intende la sala cinematografica il cui titolare
si impegna, per almeno 2 anni, a
proiettare film d’essai o equiparati[4] per almeno il 70% dei giorni di effettiva
programmazione cinematografica annuale. La quota di programmazione è ridotta al
50% per le sale e le multisale con meno di 5 schermi ubicate in comuni con meno
di 40.000 abitanti. All’interno della quota, almeno la metà dei giorni di programmazione deve essere riservata alla
proiezione di film di produzione
italiana o dei paesi UE.
Ai sensi dell'art. 19, co. 3, lett. c), dello stesso d.lgs. 28/2004, agli
esercenti delle sale d'essai sono
concessi premi, tenendo conto della
qualità della programmazione complessiva di film riconosciuti di nazionalità
italiana.
Rispetto alla definizione recata dall’art. 2,
co. 9, del d.lgs. 28/2004, dunque, il testo in esame enuncia alcuni principi,
di cui affida la declinazione ad una norma secondaria. Presumibilmente,
l’intento è quello di introdurre elementi di maggiore flessibilità.
Per completezza, si ricorda che nel corso della
discussione presso il Senato (seduta del 28 settembre
2016), il Governo ha accolto l’odg G2.200 che lo ha
impegnato a valutare la possibilità di adottare una definizione di “sala d'essai”
nella quale si stabilisce che ad essa corrisponde una sala cinematografica che programma film d'essai per almeno il 70% delle settimane[5] di effettiva
programmazione cinematografica annuale, e in cui la quota di programmazione è ridotta
al 50% per sale e multisale con meno di cinque schermi ubicate in comuni
con popolazione inferiore a 40.000 abitanti, nonché che, all'interno delle
medesime percentuali, quota parte dei giorni di programmazione è riservata alla
proiezione di film di produzione italiana o di paesi dell'Unione europea.
Definizioni riguardanti le imprese
Con riferimento alle imprese, rispetto
all’art. 3 del d.lgs. 28/2004, si registra l’ampliamento
delle definizioni già presenti e l’inserimento di nuove definizioni.
In particolare,
per “impresa cinematografica o
audiovisiva” si intende l’impresa che opera nei settori:
-
della produzione cinematografica o
audiovisiva;
-
della distribuzione cinematografica o
audiovisiva in Italia o all’estero;
-
della produzione esecutiva cinematografica o
audiovisiva;
-
della post-produzione cinematografica o
audiovisiva;
-
dell’editoria audiovisiva;
-
dell’esercizio cinematografico.
L’art. 3 del d.lgs. 28/2004 fa riferimento alle
imprese cinematografiche di produzione, di distribuzione, di esportazione, di
esercizio e di industria tecnica[6].
Per “impresa
cinematografica o audiovisiva italiana” si intende l’impresa operante nei
settori sopra indicati che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia o sia soggetta a tassazione in Italia.
La definizione appare
funzionale a precisare l’ambito delle agevolazioni – soprattutto fiscali, di cui agli artt. 15-22 – concesse
alle imprese cinematografiche dal disegno di legge in esame. In particolare,
viene considerata “impresa italiana” anche quella che, pur non avendo sede
legale e domicilio fiscale in Italia, sia tuttavia soggetta a tassazione in
Italia (tipicamente, in virtù di convenzioni fiscali internazionali e, in
particolare, di convenzioni contro le doppie imposizioni).
All’impresa italiana è equiparata, a condizioni di reciprocità, l’impresa con sede e
nazionalità in un altro paese UE,
che abbia una filiale, agenzia o
succursale in Italia, che qui svolga prevalentemente la sua attività e
che sia soggetta a tassazione in Italia.
Per “impresa cinematografica o audiovisiva non
europea” si intende l’impresa operante nei settori sopra indicati che,
indipendentemente dal luogo in cui ha sede legale e domicilio fiscale, sia collegata ad un’impresa con sede legale
in un Paese non facente parte dell’UE o da essa controllata.
In mancanza di precisazioni
nella disposizione in commento, le nozioni di “collegamento” e “controllo”
societario sembra si possano rinvenire nelle nozioni generali dell’art. 2359 del codice civile, ai sensi del quale sono società controllate:
1) le società in cui
un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea
ordinaria;
2) le società in cui
un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza
dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono
sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione
dei numeri 1) e 2) si computano anche i voti spettanti a società controllate, a
società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti
per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali
un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando
nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero
un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.
Per “impresa di produzione o distribuzione
cinematografica indipendente” si intende l’impresa di produzione o
distribuzione cinematografica o audiovisiva che possegga i requisiti previsti –
con riferimento ai produttori indipendenti – dall’art. 2, co. 1, lett. p), del d.lgs. 177/2005, ossia non
essere controllati da o collegati a
emittenti, o che per un periodo di tre anni non destinino almeno il 90 per
cento della propria produzione ad una sola emittente.
A
differenza delle definizioni recate dall’art. 1, co. 2, lett. s) e t),
del DM 15
luglio 2015 (relative, rispettivamente, alle imprese di
produzione cinematografica indipendenti e alle imprese di distribuzione
cinematografica indipendenti), si prevedono, dunque, gli stessi requisiti sia
per le imprese di produzione che per quelle di distribuzione.
Nel DM citato, infatti, si
definisce impresa di produzione
cinematografica indipendente l'impresa di produzione che eserciti
l'attività di produzione in forma esclusiva o prevalente e che: 1) non sia
controllata da o collegata a emittenti televisive; 2) per un periodo di tre
anni non destini almeno il novanta per cento della propria produzione ad una
sola emittente. Si definisce, invece, impresa
di distribuzione cinematografica indipendente l'impresa di distribuzione cinematografica
con sede legale e domicilio fiscale in Italia, ovvero impresa equiparata, che
non sia controllata da o collegata a emittenti televisive nazionali o
internazionali.
Per “emittente televisiva nazionale” si intende un fornitore di servizi di media audiovisivi lineari, su frequenze terrestri o via satellite, anche ad accesso condizionato, avente ambito nazionale. In particolare, la definizione richiama le lett. l) ed u) dell’art. 2, co. 1, del d.lgs. 177/2005.
Al riguardo si ricorda che l’art. 2, co. 1, lett. a),
del d.lgs. 177/2005 definisce “servizio
di media audiovisivo” un servizio che è sotto la responsabilità editoriale
di un fornitore di servizi di media[7] e il cui
obiettivo principale è la fornitura di programmi per informare, intrattenere o
istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazione elettroniche.
Per servizio di media audiovisivo si intende, dunque,
o la radiodiffusione televisiva[8] – definita
anche, in base alla lett. i) dello stesso co. 1, “servizio di media audiovisivo lineare”,
ossia servizio di media audiovisivo per la visione simultanea di programmi
sulla base di un palinsesto di programmi – o un servizio di media audiovisivo a richiesta – definito anche, in base
alla lett. m) dello stesso co. 1, “servizio
di media audiovisivo non lineare”, ossia un servizio di media audiovisivo
per la visione di programmi al momento scelto dall’utente e su sua richiesta,
sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di
media.
La lett. l) dello stesso co. 1 definisce “emittente” un fornitore di servizi di
media lineari – diverso dall’emittente televisiva analogica di cui alla lett. aa), peraltro non più ormai esistente in
Italia, e dall’emittente radiofonica di cui alla lett. bb) - mentre la lett. u) definisce “ambito nazionale” l’esercizio dell’attività di radiodiffusione
televisiva o sonora non limitata all’ambito locale[9].
Si ricorda, inoltre, che la lett. r) dello stesso co.
1 definisce "accesso condizionato",
ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l'accesso al servizio protetto
sia subordinato a preventiva e individuale autorizzazione da parte del
fornitore dello stesso servizio.
Ulteriori definizioni
Per “fornitore di servizi di media audiovisivi su altri mezzi” si intende un fornitore di servizi di media audiovisivi, lineari o non lineari, su mezzi di comunicazione elettronica diversi da quello televisivo.
Per “fornitori di servizi di hosting” si intendono i prestatori dei servizi
della società dell’informazione consistenti nella memorizzazione delle
informazioni fornite da un destinatario del servizio.
Al riguardo, si richiama l’art. 16 del d.lgs. 70/2003.
La disposizione richiamata
prevede, in particolare, che nella
prestazione di un servizio della società dell'informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni
fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle
informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a
condizione che lo stesso prestatore:
a) non sia effettivamente a
conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto
attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze
che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione;
b) non appena a conoscenza
di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca
immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.
Tali disposizioni non si
applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il
controllo del prestatore.
Per “cineteca” si intende un soggetto con
personalità giuridica, sede legale e domicilio fiscale in Italia, che svolge
attività di acquisizione, conservazione, catalogazione, restauro, studio,
ricerca, “fruizione” e valorizzazione del patrimonio cinematografico e
audiovisivo.
Con
riguardo alla formulazione del testo, atteso che la fruizione riguarda
l’utente, si valuti l’opportunità di sostituire le parole “fruizione e
valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo” con le parole
“valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, anche a fini di
fruizione”.
Per “Film
Commission” si intende una istituzione, riconosciuta da ciascuna
regione o provincia autonoma, che persegue finalità di pubblico interesse nel
comparto dell’industria del cinema e dell’audiovisivo e fornisce supporto e
assistenza alle produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e
internazionali e, a titolo gratuito, alle amministrazioni competenti nel
territorio di riferimento.
Su quest’ultimo
argomento interviene l’art. 4 del testo in esame.
Al
riguardo, dunque, potrebbe essere opportuno limitarsi in questa sede a indicare
solo la definizione di Film Commission, inserendo nell’art. 4 tutto ciò che
attiene alle funzioni della stessa.
Articoli 4 e 10
(Funzioni dello Stato e delle regioni)
Gli articoli 4 e 10
individuano, i compiti, rispettivamente, delle regioni e dello Stato in materia
di cinema e audiovisivo. Ulteriori compiti sono affidati allo Stato dagli
articoli 31 e 37.
Preliminarmente,
si segnala che, mentre l’art. 4 è inserito nel Capo I, Disposizioni generali,
l’art. 10 è inserito nel Capo II, Organizzazione.
Si
valuti, dunque, l’opportunità di riportare in un unico Capo i due articoli,
recanti disposizioni simmetriche.
L’articolo 10 - raffrontabile con l’art.
1, co. 4, del d.lgs. 28/2004 - definisce le funzioni statali, attribuite al Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo.
Al Ministero spetta,
in particolare, anche in raccordo con altri Ministeri:
·
promuovere, coordinare e gestire le iniziative
finalizzate allo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive e della loro distribuzione e diffusione in Italia e
all’estero;
·
curare l’attuazione
di accordi internazionali di coproduzione cinematografica e audiovisiva e svolgere
– anche mediante accordi con l’Agenzia nazionale del turismo (ENIT) – attività di promozione dell’immagine dell’Italia, attraverso il cinema e
l’audiovisivo, anche a fini turistici;
·
concorrere a definire la posizione italiana nei rapporti con le istituzioni UE e con quelle
internazionali in materia di promozione dell’industria cinematografica e
della produzione audiovisiva;
·
curare i rapporti
con le altre istituzioni pubbliche (Ministeri, Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, regioni, enti locali, altre) e private;
·
promuovere la
formazione e favorire il riconoscimento dei percorsi formativi
seguiti e delle professionalità acquisite nel settore cinematografico e audiovisivo; nello specifico, si tratta di promuovere, nell’ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente, programmi
di educazione all’immagine nelle scuole di ogni ordine e grado con
riferimento, in particolare, al potenziamento
delle competenze nei linguaggi audiovisivi, sia sul piano dell’acquisizione
delle conoscenze e delle capacità critiche, sia in relazione all’utilizzo delle
relative tecniche, nonché attività di formazione specifica nelle discipline
del cinema e del settore audiovisivo negli
istituti e nelle scuole di alta formazione professionale.
Inoltre, a valere sulle risorse del Fondo per il cinema e l’audiovisivo
istituito dall’art. 13, promuovere corsi
di formazione nelle discipline del cinema e dell’audiovisivo nelle scuole
di ogni ordine e grado.
Per tale ultimo aspetto si richiama l’art. 1, co.
7, lett. c) ed f), della L. 107/2015.
L’art. 1, co. 7, lett. c) ed f), della L. 107/2015 ha inserito fra
gli obiettivi del potenziamento dell’offerta formativa il potenziamento delle
competenze, fra l’altro, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e
di diffusione delle immagini e dei suoni, nonché l’alfabetizzazione all'arte,
alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini.
Per completezza, si ricorda che lo stesso art. 1, co. 180 e 181, lett. g), ha delegato il Governo ad emanare
decreti legislativi volti, fra l’altro, alla valorizzazione del patrimonio e
della produzione culturali, musicali, teatrali, coreutici e cinematografici e a
sostenere la creatività connessa alla sfera estetica.
Si ricorda, infine, che il 4 febbraio 2016 i Ministri dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e dei beni e delle attività culturali e del turismo
hanno siglato un protocollo di intesa per la promozione del teatro e del cinema
nella scuola. Qui il comunicato stampa presente sul sito del MIUR.
Poiché
l’art. 27, co. 1, lett. i), definisce esattamente la quota del Fondo per il
cinema e l’audiovisivo da destinare alle finalità dell’art. 1, co. 7, lett. c)
ed f), della L. 107/2015 – peraltro utilizzando con più precisione i termini della stessa L. 107/2015 – si valuti l’opportunità, a fini
di snellimento del testo, di sopprimere, all’art. 10, co. 1, lett. h), le
parole da “nonché” fino alla fine del comma.
·
svolgere, con le risorse umane, strumentali e
finanziarie previste a legislazione vigente, anche avvalendosi della società Istituto Luce Cinecittà srl, attività
di indirizzo sui programmi di internazionalizzazione dell’industria cinematografica
e audiovisiva italiana e coordinarne l’attuazione.
Dal 16 al 20 ottobre 2015,
durante la Festa del Cinema di Roma, si è svolta la prima edizione di MIA, nuovo Mercato
Internazionale dell’Audiovisivo, promosso dal Mibact e da Istituto Luce –
Cinecittà e sostenuto dal Ministero dello sviluppo economico e da ICE – Agenzia
per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.
Qui maggiori informazioni.
Inoltre, il 20 luglio 2016
è stato inaugurato a Pechino l’Ufficio
di rappresentanza dell’audiovisivo italiano, organizzato da ICE e ANICA.
Come si legge nel comunicato stampa del Mibact, il
nuovo Ufficio avrà il compito di aiutare le produzioni cinesi a investire in
Italia e sostenere i produttori italiani nei loro investimenti in Cina;
·
svolgere le attività finalizzate all’attrazione di
investimenti esteri nel territorio italiano
nei settori cinematografico e audiovisivo;
·
sostenere la diversità
delle forme di espressione e di diffusione cinematografica, audiovisiva e
multimediale;
·
nel settore della produzione, garantire il rispetto
degli obblighi sociali da parte dei
beneficiari dei contributi.
Potrebbe essere
opportuno chiarire a quale tipologia di obblighi ci si riferisca e la ragione
per la quale si faccia riferimento solo al settore della produzione;
·
sostenere la creazione e la modernizzazione delle sale cinematografiche, l’adattamento
delle industrie tecniche alle evoluzioni tecnologiche e l’innovazione
tecnologica nel settore cinematografico e dell’audiovisivo;
·
procedere al riconoscimento
della nazionalità italiana dei film e delle produzioni audiovisive;
·
svolgere attività di studio e di analisi del settore cinematografico e audiovisivo, e valutazioni di impatto delle politiche
pubbliche – evidentemente negli stessi ambiti – del Ministero stesso.
Rispetto alla
legislazione vigente, le competenze del Ministero appaiono descritte più
dettagliatamente, in particolare, facendo esplicito riferimento alla promozione
dell’immagine del Paese, all’attrazione di investimenti esteri, alla promozione
della formazione.
L’articolo 4 dispone, anzitutto, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla promozione
e alla valorizzazione delle attività
cinematografiche e audiovisive, secondo i rispettivi statuti e sulla base della propria legislazione,
attraverso progetti di catalogazione, digitalizzazione e conservazione, anche a
fini educativi e culturali, del patrimonio
filmico e audiovisivo, anche tramite mediateche – la cui definizione non è presente all’art. 2 – e cineteche e anche in rete con l’archivio della Cineteca
nazionale.
Inoltre, le stesse
regioni e province autonome sostengono l’imprenditoria cinematografica e
audiovisiva anche attraverso convenzioni
con le banche, per favorire l’accesso
al credito a tasso agevolato.
L’art. 19, co. 6, del
d.lgs. 28/2004 dispone che le regioni, le province e i comuni possono attivare
specifiche iniziative di sostegno alle produzioni cinematografiche che vengono
realizzate nei territori di propria competenza.
Inoltre, l’art. 4
introduce a livello legislativo statale il riferimento alle Film
Commission, finora oggetto solo di interventi normativi regionali e
delle province autonome.
In particolare,
dispone che lo Stato - senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica - riconosce il ruolo e l’attività delle Film
Commission previste dagli ordinamenti regionali e da quelli delle
province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei requisiti stabiliti,
oltre che a livello nazionale, a livello “europeo e internazionale”.
Occorrerebbe
chiarire il riferimento al “rispetto dei requisiti stabiliti a livello (…) europeo
e internazionale”. In particolare, occorrerebbe chiarire se il termine
“requisiti” tiene luogo del termine “normativa”, con riguardo al rispetto della
normativa UE in materia di aiuti di Stato (v. infra, art. 12).
Stabilisce,
inoltre, che, attraverso le Film
Commission, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
favoriscono la promozione del territorio sostenendo lo sviluppo economico, culturale e linguistico dell’industria audiovisiva.
A questo fine, le Film Commission possono
promuovere attività dirette a rafforzare l’attrattività del territorio per lo
sviluppo di iniziative cinematografiche o audiovisive, sostenere le iniziative
che si svolgono sullo stesso territorio, nonché la formazione artistica, tecnica e organizzativa di
operatori ivi residenti,
offrire assistenza amministrativa e logistica alle imprese.
Dal
punto di vista della formulazione del testo, al comma 4, primo periodo, dopo le
parole “sviluppo economico, culturale e linguistico dell’industria”
occorrerebbe aggiungere le parole “cinematografica e”. Analogamente, al secondo
periodo, dopo le parole “e logistica alle imprese” occorrerebbe aggiungere le
parole “cinematografiche e”.
Alle stesse Film Commission può essere affidata la gestione di appositi fondi di sostegno
economico al settore, stanziati tramite la regione o la provincia autonoma,
derivanti anche da fondi europei. Le modalità tecniche di gestione e di
erogazione dei fondi sono definite dalle regioni e dalle province autonome, nel
rispetto della normativa europea e secondo indirizzi e parametri generali
definiti con decreto del Ministro
dei beni e delle attività culturali e del turismo da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge, previa intesa con la
Conferenza Stato-regioni.
Come già detto,
ulteriori funzioni sono attribuite alle Film
Commission dall’art. 2 del provvedimento in esame.
Sulle Film Commission,
presenti in diverse regioni d’Italia e nelle province autonome, dalle quali
sono generalmente sovvenzionate, si vedano le apposite sezioni presenti nei Rapporti
Mercato e industria del cinema in Italia del 2011 e del 2013, quest’ultimo coeditato per la prima volta dalla Direzione generale per il cinema del
Mibact e dall’ente dello spettacolo.
Si veda, inoltre, la
sezione su Italian Film Commissions
presente nel medesimo Rapporto riferito al 2014.
Infine, prevede
che le disposizioni della legge sono applicabili nelle regioni a statuto
speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con
le norme dei rispettivi statuti e delle relative disposizioni attuative.
Articolo 5
(Nazionalità
italiana delle opere)
L’articolo 5 – raffrontabile con l’art. 5
del d.lgs. 28/2004 – disciplina l’attribuzione della nazionalità italiana alle
opere, individuando i parametri e demandando ad un DPCM la definizione dei
criteri e delle modalità applicative.
A legislazione vigente, anche le modalità applicative per il riconoscimento della
nazionalità italiana sono individuate direttamente dall’art. 5 del d.lgs.
28/2004.
In particolare,
dispone che i parametri da considerare per l’attribuzione alle opere
cinematografiche ed audiovisive della nazionalità italiana sono i seguenti:
· nazionalità italiana o di un altro paese dell’UE di regista, autore del soggetto, sceneggiatore,
maggioranza degli interpreti principali, interpreti secondari, autore della
fotografia, autore del montaggio, autore della musica, autore della grafica,
scenografo, costumista.
Occorrerebbe chiarire se anche per gli interpreti
secondari valga il criterio della maggioranza.
·
ripresa sonora diretta integralmente o principalmente in lingua italiana o in dialetti italiani.
Nel caso di opere italiane ambientate, anche in parte, in regioni italiane in
cui sono presenti minoranze linguistiche riconosciute (art. 2 della L. 482/1999[10]), o nelle quali siano
presenti personaggi provenienti dalle medesime regioni, le relative lingue sono
equiparate alla lingua italiana;
·
componenti della troupe che siano
fiscalmente residenti e soggetti a
tassazione in Italia;
·
riprese effettuate principalmente in Italia;
·
utilizzo di
teatri di prosa siti in Italia;
·
post-produzione svolta principalmente in Italia.
Per quanto
concerne l’equiparazione alla lingua italiana dei dialetti italiani, nonché
delle lingue delle minoranze linguistiche riconosciute, si sancisce a livello
legislativo l’equiparazione già prevista, a livello secondario, dall’art. 1 del
D.I. 22 febbraio 2013, adottato ai sensi dell’art. 44 del d.lgs.
177/2005 e relativo ai criteri di qualificazione delle opere cinematografiche
di espressione originale italiana e alle relative quote di riserva (più
ampiamente, v. scheda art. 34).
Inoltre, fra i
soggetti che devono avere nazionalità italiana o di un altro paese dell’UE
viene inserito l’autore della grafica.
Non vi sono,
invece, riferimenti all’osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro
di categoria e dei relativi oneri sociali (requisito richiesto dall’art. 5, co.
1, del d.lgs. 28/2004).
L’articolo in
esame, inoltre, affida ad un DPCM,
da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, su
proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo,
sentito il Consiglio superiore del cinema e dell’audiovisivo (di cui l’art. 11
prevede l’istituzione, in sostituzione della sezione competente per il cinema
della Consulta dello spettacolo) e previo parere
della Conferenza Stato-regioni, la definizione delle modalità applicative,
compresi il valore di ciascun parametro,
la soglia minima di punteggio e le procedure per il riconoscimento della
nazionalità italiana dell’opera, tenendo conto delle specificità tecniche delle
singole tipologie di opere (finzione, documentario o animazione).
Ulteriori
contenuti del DPCM sono individuati – come già visto – nell’art. 2, relativamente
alla definizione di opera audiovisiva di produzione internazionale, nonché nell’art. 6 del
provvedimento in esame, con riguardo ai requisiti per il riconoscimento della
nazionalità italiana anche per opere in coproduzione internazionale.
Sembrerebbe,
dunque, opportuno inserire un riferimento esplicito a tali contenuti anche nel
testo dell’art. 5.
Articolo 6
(Nazionalità italiana delle opere in coproduzione internazionale)
L’articolo 6 – raffrontabile con l’art. 6
del d.lgs. 28/2004 – disciplina l’attribuzione
della nazionalità italiana alle opere cinematografiche e audiovisive realizzate
in coproduzione internazionale, affidando – come già accennato – al DPCM di
cui all’art. 5 la definizione delle procedure e dei requisiti per il relativo
riconoscimento, nonché dei casi di revoca e di decadenza.
A legislazione vigente, i
requisiti per il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere
realizzate in coproduzione sono individuati direttamente dall’art. 6 del d.lgs.
28/2004.
In particolare,
dispone che la nazionalità italiana può essere riconosciuta alle opere
realizzate in coproduzione con imprese estere in base agli accordi internazionali di reciprocità.
Qui la pagina dedicata, sul
sito del Mibact, agli accordi di coproduzione cinematografica.
In
mancanza di accordo di coproduzione internazionale, si prevede che:
·
per le opere
cinematografiche, la compartecipazione fra imprese italiane e straniere può
essere autorizzata (si intenderebbe,
ai fini del riconoscimento della nazionalità italiana) con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del
turismo per singole iniziative di
elevato valore culturale e imprenditoriale;
·
per le opere
audiovisive, la nazionalità italiana può essere riconosciuta a opere
realizzate in associazione produttiva fra imprese italiane “aventi i requisiti
stabiliti dall’articolo 5 e dal decreto di cui al comma 2 del medesimo
articolo” e imprese straniere. Al riguardo,
si stabilisce sin da subito che:
o
la quota dei
diritti di proprietà delle imprese italiane non deve essere complessivamente inferiore al 20% e deve includere,
in ogni caso, i diritti di sfruttamento per il territorio italiano;
o
la percentuale di spesa effettivamente e
direttamente sostenuta dalle imprese italiane deve essere almeno pari a quella
di proprietà dei diritti.
Si
segnala che l’art. 5 disciplina i requisiti delle opere, e non delle imprese.
Rispetto al quadro
normativo vigente, le principali novità riguardano, in mancanza di accordo di coproduzione
internazionale, la limitazione della possibilità di ottenere il riconoscimento
della nazionalità italiana per opere cinematografiche in coproduzione alle sole
iniziative di elevato valore culturale e imprenditoriale, la contestuale eliminazione
del previo parere della Commissione per la cinematografia, e la soppressione
del limite minimo (pari al 20% del costo del
film) della quota di partecipazione delle imprese cinematografiche italiane a
coproduzioni con imprese di paesi non appartenenti all’UE.
Al contempo, per
le opere audiovisive, si prevede una percentuale minima di proprietà dei
diritti da parte delle imprese italiane, cui deve corrispondere analoga
percentuale di spesa.
Infine, l’articolo
rinvia, per gli aspetti già sopra
indicati, al DPCM di cui all’art. 5.
Articolo 7
(Tutela e fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo
–Cineteca nazionale)
L’articolo 7 – raffrontabile con l’art.
24 del d.lgs. 28/2004 – disciplina il deposito
delle opere presso la Cineteca nazionale e il loro utilizzo, demandando ad
un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo la
definizione delle modalità applicative.
In particolare -
individuando una prima condizione - dispone
che, ai fini dell’ammissione ai benefici previsti dal provvedimento in esame,
l’impresa di produzione, ultimata l’opera, ne deposita una copia, anche
digitale, presso la Cineteca nazionale.
Il mancato deposito comporta la decadenza dai benefici concessi.
La Cineteca nazionale – attualmente, uno dei due settori in cui si
articola la Fondazione di diritto privato Centro Sperimentale di Cinematografia
- è stata istituita dall’art. 33 della L. 958/1949[11].
Da ultimo, l’art. 24, co.
1, del d.lgs. 28/2004 ha disposto l’obbligo del deposito presso la Cineteca
nazionale, ad ultimazione del film, di una copia positiva nuova conforme al negativo
del film (riconosciuto di nazionalità italiana o equiparato), che non abbia
effettuato passaggi in sale cinematografiche, a pena di non ammissione ai
benefici previsti.
Il co. 2 del medesimo art.
24 ha previsto che, per i film riconosciuti di interesse culturale – categoria
non più contemplata dal provvedimento in esame –, l’impresa consegna alla
Cineteca nazionale una copia negativa del film, sempre a pena di non ammissione ai benefici previsti.
Più ampiamente, sulla
Cineteca nazionale, v. scheda art. 27.
Inoltre – riproducendo quanto attualmente previsto dall’art. 24, co. 3, del d.lgs. 28/2004 – dispone che, per proiezioni a scopo culturale e didattico, organizzate direttamente o con altri enti culturali, la Cineteca nazionale, trascorsi 3 anni dall’avvenuta consegna, e al di fuori di ogni finalità di lucro, si avvale delle copie consegnate o di altre copie stampate a proprie spese, in deroga a quanto previsto dall'art. 10, secondo comma[12], e dagli artt. 46[13] e 46-bis[14] della L. 633/1941, sulla protezione del diritto d’autore.
Prevede, altresì –
riproducendo quanto attualmente previsto dall’art. 24, co. 4 e 5, del d.lgs. 28/2004 –, che il Mibact può avvalersi della copia
acquisita dalla Cineteca nazionale per proiezioni
e manifestazioni cinematografiche e internazionali in Italia e all’estero, non aventi finalità commerciali, nonché che il patrimonio filmico della Cineteca nazionale è di pubblico interesse.
Qui le informazioni sulle
attività di diffusione culturale svolte dalla Cineteca nazionale.
La definizione
delle modalità applicative è
demandata ad un decreto del Ministro
dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge, acquisito il parere del Consiglio superiore del cinema e
dell’audiovisivo.
Allo stesso
decreto è affidata anche la definizione delle modalità di costituzione – senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica – di una rete nazionale delle cineteche pubbliche, cui possono aderire,
secondo modalità e condizioni fissate dal medesimo decreto, le cineteche private, con particolare
riferimento a quelle iscritte alla Federazione
internazionale degli archivi del film[15].
Lo scopo della
rete è favorire la collaborazione e promuovere attività destinate alla
valorizzazione del patrimonio filmico e alla diffusione della cultura
cinematografica.
Articolo 8
(Valorizzazione delle sale cinematografiche e delle sale d’essai)
L’articolo 8 reca misure per la
valorizzazione delle sale cinematografiche e delle sale d’essai, in particolare prevedendo la possibilità della non
modificabilità della relativa destinazione d'uso.
Occorrerebbe
inserire il riferimento alle sale d’essai anche nella rubrica dell’articolo.
In particolare, dispone,
anzitutto, che la dichiarazione di
interesse culturale può avere ad oggetto anche sale cinematografiche e sale d’essai.
Si tratta di una possibilità
di fatto già prevista - come risulta anche dall’art. 28, co. 1, lett. a), del testo in commento - dall’art.
10, co. 3, lett. d), del Codice dei
beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004), che viene esplicitamente
richiamato.
L'art. 10, co. 3, del d.lgs.
42/2004 stabilisce che sono considerati “beni
culturali” i beni, a chiunque appartenenti, per i quali sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale di cui
agli artt. 13 ss. Fra questi, la lett. d)
fa riferimento a cose immobili e mobili che rivestono un interesse
particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria
e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e
della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose.
In base all'art. 13, la dichiarazione di interesse culturale –
che è adottata dal Ministero a conclusione di un procedimento avviato dal soprintendente (anche su motivata richiesta della regione o di ogni altro ente
territoriale interessato: art. 14)[16] – accerta la sussistenza dell'interesse richiesto dall'art. 10, co. 3,
ai fini della definizione di "bene culturale", assoggettando così il
bene privato ai "vincoli"
di tutela dettati dalla normativa, fra i quali misure di protezione (artt. 21 e ss) e misure di conservazione (artt. 29 e ss.).
Si segnala, peraltro, che
già la direttiva del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
26 agosto 2014, concernente il censimento delle sale cinematografiche
storiche, nel considerare tali quelle già dichiarate di interesse
culturale, o suscettibili di essere dichiarate tali – oltre che quelle
esistenti almeno al 1° gennaio 1980, in quanto suscettibili di rientrare tra i
destinatari delle misure di agevolazione fiscale di cui all’art. 6, co. 2-bis, del D.L. 83/2014 (L. 106/2014)[17] – ha richiesto, “per le sale che non siano sottoposte a vincolo
storico-artistico, di valutare l’opportunità di avviare, ove ne ricorrano i
requisiti, l’istruttoria finalizzata alla dichiarazione di interesse
culturale”.
Inoltre, dispone che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono introdurre “previsioni”[18] dirette a determinare la non modificabilità della destinazione d'uso delle sale cinematografiche e delle sale d’essai dichiarate di interesse culturale.
In sede di Conferenza unificata è definita un'apposita intesa - per il cui raggiungimento non viene indicato un termine - diretta a stabilire le modalità e gli strumenti procedurali mediante i quali lo Stato, le regioni e i comuni concorrono nel conseguimento delle finalità indicate dall’articolo in esame.
Al riguardo si ricorda che,
fra le misure di protezione, l’art. 21 del d.lgs. 42/2004 dispone che il mutamento di destinazione d'uso dei
beni culturali è comunicato al
soprintendente per le finalità di cui all'art. 20, co. 1, in base al quale
i beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro
carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro
conservazione.
Articolo 9
(Tutela delle minoranze linguistiche)
L’articolo 9 – introdotto dal Senato –
dispone che, nell’attuazione della legge, la Repubblica assicura la tutela e la
valorizzazione delle minoranze linguistiche di
cui alla L. 482/1999 (si veda ante, scheda art. 2).
Dispone, inoltre,
che, per promuovere la circolazione e la distribuzione delle opere
cinematografiche e audiovisive europee e straniere in Italia, e di impedire la
formazione di fenomeni distorsivi della concorrenza (argomento sul quale interviene,
in termini più generali, l’art. 31 del testo in esame), le stesse opere i cui
diritti per la versione in lingua originale siano stati acquistati da
un’impresa di distribuzione interessata alla trasmissione delle stesse in un
territorio in cui risiedono le minoranze linguistiche sopra indicate, possono
essere ivi distribuite e trasmesse in lingua originale contestualmente alla
prima uscita in sala nel paese di produzione e, in ogni caso, anche prima della
loro prima uscita in sala in lingua italiana.
Articolo 11
(Consiglio superiore del cinema e dell’audiovisivo)
L’articolo 11 – introdotto dal Senato – istituisce il Consiglio superiore del
cinema e dell’audiovisivo, in sostituzione della sezione cinema della
Consulta per lo spettacolo.
Si tratterebbe, dunque, di
un nuovo organismo parallelo al Consiglio superiore beni culturali e
paesaggistici (di cui, da ultimo, all’art. 25 del Regolamento di organizzazione
del Mibact emanato con DPCM 171/2014), organo consultivo del Ministero a
carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici, che
si riunisce congiuntamente con la Consulta dello spettacolo per l'esame di
provvedimenti di particolare rilievo attinenti le sfere di competenza di
ambedue gli organi.
L’istituzione di questo
nuovo organismo era stata annunciata nel comunicato stampa del Mibact del 28 gennaio 2016, ma non era presente nel disegno di legge presentato al Senato.
Funzioni
Al Consiglio
superiore del cinema e dell’audiovisivo sono attribuiti compiti di consulenza e di supporto nella elaborazione
ed attuazione delle politiche di settore e nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi
alla destinazione delle risorse
pubbliche nello stesso ambito.
Più
specificamente, nel settore del cinema e dell’audiovisivo il Consiglio, fra
l’altro: svolge attività di analisi,
monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche di sostegno; formula proposte sugli indirizzi generali delle
politiche e sui relativi interventi normativi e regolamentari, nonché in merito
alle misure di contrasto alla pirateria cinematografica e audiovisiva; esprime pareri sugli schemi di atti normativi e
amministrativi generali, sui documenti di analisi predisposti dal Ministero e sui criteri di ripartizione delle
risorse fra i diversi settori e sulle condizioni per la concessione dei
contributi; contribuisce a definire
la posizione del Ministero in merito ad accordi internazionali in materia di
coproduzioni cinematografiche e di scambi nel settore, nonché in materia di
rapporti con le istituzioni, anche sovranazionali; organizza consultazioni periodiche con i
rappresentanti dei settori professionali interessati e con altri soggetti sull’andamento
del settore, sull’evoluzione delle relative professioni, nonché sulle relative
condizioni di formazione e di accesso; emana linee guida cui deve attenersi il Ministero nella redazione delle
relazioni analitiche e descrittive inerenti l’attività nel settore e delle
relative analisi di impatto.
Composizione
Il Consiglio
superiore del cinema e dell’audiovisivo – che dura in carica 3 anni – è composto da 11 componenti, di cui:
·
tre scelti dal Ministro dei beni e delle attività
culturali e del turismo nell’ambito di una rosa di nomi proposta dalle
associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore;
·
otto personalità del settore – di cui due su
designazione della Conferenza unificata –, caratterizzate da particolare e
comprovata qualificazione professionale e capacità anche in ambito giuridico,
economico, amministrativo e gestionale, nominate dal Ministro nel rispetto del
principio di equilibrio di genere. Fra queste, lo stesso Ministro nomina il Presidente.
Occorrerebbe
indicare la tipologia di atto con il quale si procederà alla nomina del
Consiglio superiore del cinema e dell’audiovisivo.
Il MIBACT comunica i nominativi dei componenti e
del Presidente dell’organo alle
Commissioni parlamentari competenti, allegando i relativi curriculum.
Ai componenti del
Consiglio spetta solo il rimborso
delle spese effettivamente
sostenute.
Con decreto del Ministro, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge, sono stabiliti il regime
di incompatibilità dei componenti e
le modalità di svolgimento dei compiti del Consiglio superiore.
Peraltro, si
stabilisce sin d’ora che il Consiglio adotta un regolamento interno e che i pareri sono espressi, di norma, entro
30 giorni dal ricevimento della richiesta, ridotti a 10 in caso di urgenza. In
caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Presso il
Consiglio opera una segreteria tecnica,
formata da personale in servizio presso il MIBACT. Le risorse umane,
finanziarie e strumentali necessarie per il funzionamento sono assicurate dallo
stesso MIBACT fra quelle disponibili a legislazione vigente.
Dalla data del
primo insediamento del nuovo organo è soppressa
la sezione cinema della Consulta per lo spettacolo, le cui attribuzioni
sono conseguentemente assegnate al Consiglio superiore del cinema e
dell’audiovisivo.
L’art. 1 del DPR 89/2007 -
che ha riordinato gli organismi operanti presso il Ministero per i beni e le attività
culturali sulla base di quanto disposto dall'art. 29 del D.L. 223/2006 (L.
248/2006) - ha attribuito la denominazione di Consulta per lo spettacolo al Comitato per i problemi dello
spettacolo istituito dall'art. 1, co. 67, del D.L. 545/1996 (L. 650/1996)[19]. Alla Consulta - nominata con decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali, che la presiede, e divisa in cinque sezioni, rispettivamente competenti per la musica, la danza,
la prosa, il cinema, le attività circensi e lo spettacolo viaggiante, ciascuna
delle quali composta da non più di sette
componenti - sono state attribuite funzioni
di consulenza e verifica in ordine
alla elaborazione ed attuazione delle politiche di settore ed in
particolare con riferimento alla predisposizione di indirizzi e di criteri
generali relativi alla destinazione delle risorse statali per il sostegno alle
attività dello spettacolo.
Lo stesso DPR ha rimesso a
un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali la definizione del
numero dei componenti di ciascuna sezione, delle modalità di convocazione e
funzionamento, nonché delle modalità di designazione
dei componenti da parte dei sindacati, delle associazioni di categoria
maggiormente rappresentative e da parte della Conferenza unificata.
E’, dunque, intervenuto il DM 29 ottobre 2007 il cui art. 1 ha disposto, per quanto qui più interessa, che ciascuna
sezione ha un numero minimo di
componenti pari a 5 (fermo restando il numero massimo di 7), costituiti da
appartenenti a sindacati e associazioni di categoria, rappresentanti della
Conferenza unificata, nonché dal Direttore generale competente per materia, che
la presiede. In particolare, l’art. 2, co. 4, ha previsto che nella sezione competente per il cinema sono
in ogni caso presenti – oltre a un rappresentante della Conferenza unificata –
un rappresentante delle associazioni maggiormente rappresentative: dei
produttori cinematografici; degli esercenti di sale; dei distributori
cinematografici; degli autori cinematografici; dei lavoratori dello spettacolo
per il settore del cinema; dei critici cinematografici.
Da ultimo, l’art. 1 del DM 10 febbraio 2014 ha confermato la composizione e i compiti della Consulta e ha disposto
che i componenti durano in carica due anni.
I 7
componenti della sezione cinema della Consulta per lo spettacolo sono stati
nominati, da ultimo, con DM 29 settembre 2014, con durata in carica fino al 28
settembre 2016.
Articolo 12
(Obiettivi e tipologie di intervento)
L’articolo 12 individua le tipologie di intervento finanziario dello
Stato finalizzate allo sviluppo del cinema e dell’audiovisivo, demandando
la definizione delle disposizioni tecniche applicative a decreti ministeriali e
a DPCM, emanati su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e
del turismo. Prevede, inoltre, la predisposizione e la trasmissione alle Camere
di una relazione annuale sullo stato di
attuazione degli interventi.
Le tipologie di
intervento sono suddivise in:
·
incentivi e agevolazioni fiscali, attuati, in
particolare, attraverso lo strumento del credito
di imposta;
·
contributi
automatici alle imprese;
·
contributi
selettivi per determinate
tipologie di opere o per determinate categorie di imprese;
·
contributi alle
attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva.
Le disposizioni tecniche applicative – che
contengono tutte le ulteriori
specifiche necessarie e definiscono, per ogni tipologia di intervento, i limiti
minimi di spesa sul territorio italiano – sono adottate nel rispetto delle
disposizioni europee in materia di aiuti di Stato[20].
Esse, inoltre, devono perseguire gli obiettivi dello sviluppo, della crescita e dell’internazionalizzazione
delle imprese, incentivare la nascita e la crescita di nuovi autori e nuove
imprese, incoraggiare l’innovazione tecnologica e manageriale, favorire modelli
avanzati di gestione e politiche commerciali evolute, promuovere il merito, il
mercato e la concorrenza.
Per consentire il
raggiungimento di tali obiettivi, le disposizioni prevedono,
anche su richiesta del Consiglio superiore del cinema e dell’audiovisivo, e
sulla base di principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, che:
·
il riconoscimento degli incentivi e dei contributi è
subordinato a condizioni ulteriori relative:
- ai soggetti
richiedenti;
- ai rapporti
negoziali inerenti l’ideazione, la scrittura, lo sviluppo, la produzione,
la distribuzione, la diffusione, la promozione e la valorizzazione economica
delle opere;
- alle esigenze delle persone con disabilità, con particolare riferimento all’uso di
sottotitoli e audiodescrizione;
·
anche in considerazione delle risorse disponibili,
le imprese non indipendenti o le imprese non europee sono escluse da uno o più
degli interventi previsti, ovvero alle stesse è applicata
una diversa intensità di aiuto.
A decorrere dalla
data di entrata in vigore delle disposizioni applicative, il Ministero dei beni
e delle attività culturali e del turismo predispone e trasmette alle Camere, entro il 30 settembre di ciascun anno,
una relazione sullo stato di
attuazione degli interventi, con particolare riferimento all’impatto economico,
industriale e occupazionale e all’efficacia delle agevolazioni tributarie
previste.
Articolo 13
(Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e
nell’audiovisivo)
L’articolo 13 istituisce nello stato di
previsione del Mibact, a decorrere dal 2017, il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo, alimentato, a regime, con gli introiti erariali
derivanti dalle attività del settore, e in cui confluiscono, per il 2017, le
risorse del Fondo per la produzione, la
distribuzione, l’esercizio e le industrie tecniche, di cui all’art. 12 del
d.lgs. 28/2004 (interamente, abrogato, come già detto, a decorrere dal 1°
gennaio 2017, dall’art. 39 del testo in esame).
In particolare, in
base allo stesso art. 13, il nuovo Fondo è
destinato al finanziamento:
-
degli interventi previsti dagli artt. 15-27
(sommariamente già descritti nella scheda di lettura dell’art. 12). Si
unificano, così, le attuali risorse del FUS per il cinema e del tax credit;
-
del Piano straordinario per il potenziamento del
circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali, di cui all’art. 28;
-
del Piano straordinario per la digitalizzazione del
patrimonio cinematografico e audiovisivo, di cui all’art. 29.
Inoltre, come già
evidenziato in precedente scheda, in base all’art. 10, co. 1, lett. h), a valere sulle risorse del medesimo
Fondo, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo promuove
corsi di formazione nelle discipline del cinema e dell’audiovisivo nelle scuole
di ogni ordine e grado.
Infine, in base
all’art. 30, il Fondo è destinato anche ad alimentare, nel 2017, la sezione
speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese destinata a
garantire operazioni di finanziamento alle imprese per la realizzazione di
prodotti audiovisivi e cinematografici.
A
tali finalità, peraltro, l’art. 13 non fa cenno.
Il complessivo
livello di finanziamento degli interventi è parametrato annualmente all’11% delle entrate effettivamente
incassate dal bilancio dello Stato nell’anno precedente, comunque in misura non
inferiore a € 400 mln annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini
dell’imposta sul reddito delle società (IRES)
e dell’imposta sul valore aggiunto (IVA)
da parte dei soggetti che operano nei settori di attività relativi a:
distribuzione cinematografica di video e programmi televisivi, proiezione
cinematografica, programmazioni e trasmissioni televisive, erogazione di
servizi di accesso ad internet,
telecomunicazioni fisse e mobili.
La relazione illustrativa
all’A.S. 2287 sottolineava che, in tal modo, riprendendo il modello francese,
si imposta un meccanismo di “autofinanziamento” del settore, reperendo le
risorse necessarie per il sostegno al cinema e all’audiovisivo a valere su
quota parte delle imposte dovute dagli operatori dello stesso settore.
Per l’esercizio
2017, al Fondo affluiscono, altresì - previo versamento all’entrata del
bilancio dello Stato -, le risorse finanziarie del Fondo per la produzione, la distribuzione, l’esercizio e le industrie
tecniche (allocate sulla contabilità
speciale n. 5140 intestata ad Artigiancassa s.p.a.), e le eventuali risorse derivanti
dalla restituzione di contributi già erogati a valere sul medesimo Fondo o su
fondi in esso confluiti.
L’art. 12 del
d.lgs. 28/2004, istituendo presso il
Mibac il Fondo per la produzione, la distribuzione,
l’esercizio e le industrie tecniche[21], ha disposto
(co. 2) che al medesimo Fondo affluiscono le risorse finanziarie disponibili ed
esistenti su determinati fondi, di cui ha contestualmente previsto la
soppressione[22].
Ha previsto, altresì (co. 7), che il Ministero gestisce il Fondo avvalendosi di
appositi organismi e mediante la stipula
di convenzioni con uno o più istituti di credito e che le risorse del Fondo
sono versate su apposita contabilità
speciale, intestata all’organismo affidatario del servizio. Fino al 31
dicembre 2006 la gestione del Fondo rimaneva affidata alla Banca nazionale del
Lavoro – Sezione di credito cinematografico e teatrale spa (co. 8).
Qui le informazioni
attualmente disponibili sul sito di Artigiancassa.
Nell’ambito dello stato di previsione del MIBACT, le risorse
del Fondo per la produzione, la
distribuzione, l’esercizio e le industrie tecniche sono allocate su uno dei
capitoli in cui si articola il Fondo
unico per lo spettacolo (FUS)
che, istituito dalla L. 163/1985[23], è,
attualmente, il principale strumento di sostegno al settore della
cinematografia (nonché al settore dello spettacolo dal vivo).
Si tratta, in particolare, per quanto qui interessa,
del cap. 8571. Ulteriori risorse
sono allocate sul cap. 8570 - Produzione cinematografica - e sul cap. 8573 –
Promozione cinematografica (v. infra).
In base all’art. 2 della L. 163/1985, il FUS – il cui
importo complessivo è stabilito annualmente dalla tab. C della legge di
stabilità – è ripartito tra i diversi settori in ragione di
quote che, per le attività cinematografiche, non sono inferiori al 25%.
Successivamente, però, l’art. 1, co. 1, del D.L. 24/2003 (L. 82/2003) ha previsto
che, in attesa che la legge di definizione dei princìpi fondamentali di cui
all'art. 117 Cost. fissasse i criteri e gli ambiti di competenza dello Stato, i
criteri e le modalità di erogazione dei contributi alle attività dello
spettacolo, previsti dalla L. 163/1985, e le
aliquote di ripartizione annuale del FUS dovevano essere stabiliti con decreti del Ministro per
i beni e le attività culturali non aventi natura regolamentare.
Da ultimo, il DM 26 febbraio
2016, recante la ripartizione del FUS per il 2016, ha
stabilito l'assegnazione alle attività cinematografiche del 19% del Fondo.
Al Fondo
confluiranno inoltre le somme - già stanziate per il finanziamento dei crediti
d’imposta di cui agli articoli da 15 a 20 - che risultassero inutilizzate,
limitatamente all’importo che sarà definito con decreto interministeriale (v. infra: art. 21).
Le modalità di gestione del Fondo sono
definite con DPCM, su proposta del
Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Lo stesso DPCM
definisce le quote del Fondo destinate al finanziamento degli incentivi fiscali
(di cui agli artt. 15-22) – che vanno ad incrementare le risorse già stanziate
allo scopo (pari a circa € 166 mln dal 2017: cfr. art. 39, co. 2) –, da
trasferire allo stato di previsione del MEF.
La relazione tecnica
all’A.S. 2287 specificava, al riguardo, che il MEF rimane l’amministrazione
competente per l’erogazione e il monitoraggio dei crediti di imposta.
Al riparto del Fondo fra le diverse tipologie
di intervento si provvede, invece, con decreto
del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il Consiglio
superiore del cinema e dell’audiovisivo: si stabilisce, però, fin da ora che l’importo complessivo per i contributi di
cui agli artt. 26 e 27 dovrà oscillare tra il 15% e il 18% del Fondo.
A tali fini, il Ministro
dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dei beni e delle
attività culturali e del turismo, è autorizzato ad apportare con propri
decreti, previa verifica della neutralità sui saldi di finanza pubblica,
variazioni compensative in termini di residui, competenza e cassa fra gli
stanziamenti di bilancio interessati, relativi a Mibact e MEF. I decreti sono
trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.
Articolo 14
(Requisiti di ammissione e cause di esclusione delle opere
cinematografiche e audiovisive)
L’articolo 14 – raffrontabile principalmente con l’art. 9 del d.lgs. 28/2004 – individua il
principale requisito per l’ammissione ai benefici
e le tipologie di opere escluse dalla stessa ammissione.
Sotto il primo
profilo, conferma che l’ammissione ai benefici delle opere cinematografiche e
audiovisive, fatta eccezione per gli incentivi fiscali di cui all’art. 19
(destinati ad attrarre in Italia investimenti cinematografici e audiovisivi), è
subordinata al riconoscimento della nazionalità
italiana.
Il requisito della
nazionalità italiana è presente nell’art. 5, co. 1, del d.lgs. 28/2004.
I casi di esclusione devono essere
individuati con decreto del Ministro
dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge, sentito il parere del Consiglio superiore del cinema e
dell’audiovisivo.
Sono peraltro già
individuate le tipologie delle opere da
escludere. Si tratta di:
·
opere audiovisive a carattere pornografico o che
incitano alla violenza o all’odio razziale;
·
pubblicità televisive, spot pubblicitari,
televendite e telepromozioni. Al riguardo, si richiamano le definizioni recate
dall’art. 2, co. 1, lett. ee)[24], ff)[25], ii)[26] ed mm)[27] del d.lgs. 177/2005;
·
opere audiovisive prodotte esclusivamente a fini
commerciali o promozionali;
·
programmi di informazione e attualità;
·
giochi, spettacoli di varietà, quiz e talk show;
·
programmi di gare e competizioni o contenenti
risultati di gare e competizioni;
·
trasmissione, anche in diretta, di eventi, compresi
gli eventi teatrali, musicali, artistici, culturali, sportivi e celebrativi;
·
programmi televisivi.
L’art. 9 del d.lgs. 28/2004
dispone che possono essere ammessi
ai benefici i film che presentano qualità culturali o artistiche o spettacolari,
oltre ad adeguati requisiti di idoneità tecnica, e che, nel caso di
inquadrature di marchi e prodotti (comunque coerenti con il contesto
narrativo), contengono un avviso che rende nota la partecipazione delle ditte
produttrici degli stessi marchi e prodotti ai costi di produzione del film[28].
L’accertamento dei
requisiti è effettuato, dopo la visione del film, dalla sottocommissione per la
promozione e per i film d’essai della
Commissione per la cinematografia, di cui all’art. 8 dello stesso d.lgs.
Dispone, altresì, che non
sono ammessi ai benefici i film prodotti esclusivamente dalle amministrazioni
dello Stato e dagli enti pubblici.
Articoli 15-22
e 40
(Incentivi
fiscali per il settore audiovisivo e cinematografico)
Gli articoli da 15 a 22 recano incentivi
fiscali per il settore audiovisivo e cinematografico.
In particolare,
con gli articoli da 15 a 21 si
intende ridisegnare, riconducendola ad unità sistematica, la disciplina del tax credit, ossia l’insieme dei crediti d’imposta in favore
delle imprese che operano o investono nel settore di riferimento.
Si ricorda che i meccanismi
di incentivazione fiscale a favore degli investimenti nel settore
cinematografico sono stati introdotti inizialmente dalla legge finanziaria 2008
(L. 244/2007, co. 325-343) per tre anni. Tali agevolazioni (co. da 325 a 328 e
da 330 a 337) sono state successivamente prorogate e rese quindi permanenti ad opera dell’art. 8 del D.L.
91/2013 (L. 112/2013), che le ha anche estese ai produttori indipendenti di
opere audiovisive (le modalità applicative per tale estensione sono state
poi definite con D.M. 5 febbraio 2015, pubblicato nella GU n. 70 del 25 marzo
2015).
In attuazione delle
previsioni originarie sono stati adottati alcuni decreti ministeriali.
La legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) ha poi apportato numerose
modifiche alla disciplina di tali crediti d’imposta, con particolare
riferimento alla modulabilità delle relative aliquote.
Di recente, sul sito del Mibact è stata data notizia
dell’adozione del D.I. n. 396 del 1°
settembre 2016, Disposizioni integrative
e correttive in materia di crediti d'imposta nel settore cinematografico e
audiovisivo, il cui testo sarà reso disponibile dopo la registrazione da
parte degli organi di controllo.
In primo luogo, i vigenti commi 325 e 326 dell’art. 1 della
menzionata legge finanziaria 2008 riconoscono un
credito di imposta ai soggetti passivi IRES e ai titolari di reddito di impresa
a fini IRPEF che non appartengono alla filiera del settore cinematografico ed
audiovisivo (c.d. tax credit esterno). Il credito è concesso nella misura massima del 40% degli apporti in
denaro effettuati:
-
per la produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità
italiana, di cui all’art. 5 del d.lgs. 28/2004;
-
per la distribuzione delle stesse opere in Italia e all’estero.
Il credito è concesso entro
il limite massimo di 1 milione di euro e purché sia rispettato il c.d.
“requisito di territorialità” (obbligo di utilizzare l’80% di detti apporti nel
territorio nazionale, impiegando manodopera e servizi italiani). L’obbligo di
spesa sul territorio italiano, previsto tra i requisiti per l’accesso al tax credit, è riferito solo alla
produzione, non essendo concretamente applicabile alla distribuzione
all’estero.
Con il decreto ministeriale
attuativo previsto dal co. 333 della L. 244/2007 è possibile differenziare le
aliquote di agevolazione in relazione anche alla cumulabilità con le diverse
misure dei benefìci eventualmente spettanti, per la medesima opera, ai sensi di
legge. La disciplina attuativa è
contenuta nel D.M. 21 gennaio 2010.
Per le imprese interne alla
filiera del cinema (c.d. tax credit interno) vengono invece
riconosciuti, ai fini delle imposte sui redditi, crediti di imposta differenziati in varie percentuali e con determinati limiti
massimi, a seconda che si tratti di imprese di produzione cinematografica, di
imprese di distribuzione cinematografica, ovvero di imprese di esercizio
cinematografico.
In
particolare, il tax credit produzione
(art. 1, co. 327, lett. a), L.
244/2007 e DM 7 maggio 2009) può essere chiesto dalle
imprese di produzione cinematografica.
Esso è pari ad almeno il 15% (ed al massimo al 30%) del costo complessivo
di produzione, fino all’ammontare di € 6 mln per periodo d´imposta. Il credito
d’imposta può essere concesso in relazione a opere cinematografiche riconosciute
di nazionalità italiana, di cui all’art. 5 del d.lgs. 28/2004.
Il credito d’imposta per la
produzione è riconosciuto, con aliquota massima del 20%, anche con riferimento
all'apporto in denaro per la produzione di opere di nazionalità italiana riconosciute
di interesse culturale, ai sensi delle norme vigenti (art. 7 del citato d.lgs.
28/2004 e relativi decreti attuativi); in tal caso il limite massimo annuo è di
€ 1 mln per ciascun periodo d'imposta. In tale ipotesi il credito d’imposta è
riconosciuto alle imprese di distribuzione e alle imprese di esercizio
cinematografico che abbiano agito mediante contratti di associazione in
partecipazione (co. 327, lett. b), n. 3) e lett. c), n. 2).
Il tax credit distribuzione (art. 1, co. 327, lett. b), L. 244/2007 e
D.M. 21 gennaio 2010) è riconosciuto alle imprese
di distribuzione cinematografica, con un’aliquota massima non superiore al 15% delle spese sostenute per la distribuzione
nazionale e internazionale di un’opera cinematografica, se riconosciuta di
nazionalità italiana. Il limite massimo del beneficio è di € 2 mln annui.
L’aliquota di tale credito
d’imposta, con riferimento alla distribuzione cinematografica internazionale, è
determinata con decreto ministeriale. Anche per quanto riguarda quella
nazionale, l’aliquota viene determinata in relazione ai piani distributivi che,
per tipologia di opera o per modalità e tempi del piano distributivo,
presentino maggiore difficoltà a raggiungere un pubblico vasto.
L’art. 1, co. 327, lett. c), della L. 244/2007 concede un credito d’imposta anche in favore delle imprese di esercizio cinematografico.
L’aliquota massima
(modulabile) non può essere superiore al
40% delle spese complessivamente
sostenute per l'acquisizione e la sostituzione di impianti e apparecchiature
destinate alla proiezione digitale, con un limite massimo annuo non eccedente,
per ciascuno schermo, € 50.000; esso viene concesso anche per la
ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale
cinematografiche e dei relativi impianti e servizi accessori, per la
realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, avuto particolare
riguardo all'esistenza o meno della sala cinematografica in data anteriore al
1° gennaio 1980 (cd. sale storiche).
L’ordinamento contempla
inoltre il tax credit per la produzione
esecutiva dei film stranieri
(art. 1, co. 335, L. 244/2007 e D.M. 15 febbraio 2015), che spetta alle imprese
di produzione esecutiva e post-produzione non in possesso di diritti sull’opera
audiovisiva. Esso è concesso in relazione alla concreta realizzazione sul
territorio italiano, su commissione di produzioni estere, di opere audiovisive,
o parti di opera audiovisiva, di nazionalità diversa da quella italiana, che
soddisfino specifici requisiti di eleggibilità culturale e che utilizzino
prevalentemente manodopera italiana o dell’Unione Europea.
Il credito di imposta è
concesso in misura pari al 25% del
costo di produzione della singola opera, fino all’ammontare massimo annuo di € 10
mln.
I co. 330-332 della
menzionata legge finanziaria 2008 stabiliscono i limiti massimi degli apporti
ammessi ai fini del calcolo dei crediti di imposta e alla partecipazione
complessiva agli utili degli associati e le condizioni per il riconoscimento
del credito d’imposta che, tra l’altro, può essere fruito a partire dalla data
di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film e previa
attestazione, rilasciata dall’impresa di produzione cinematografica, del
rispetto delle condizioni richieste dalla legge. Il co. 337 stabilisce che i
crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, non
concorrono alla formazione del reddito ai fini fiscali, alla formazione del
valore della produzione ai fini IRAP e non rilevano ai fini del calcolo degli
interessi passivi deducibili dalla base imponibile. Il co. 333 affida
l’individuazione delle disposizioni applicative a un decreto del Ministro per i
beni e le attività culturali, adottato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico.
La legge di stabilità 2016
(art. 1, co. 331, lett. f), della L.
208/2015) ha abrogato il divieto di cumulabilità dei crediti d’imposta per la
produzione, per la distribuzione e per l’esercizio a favore della stessa
impresa, ovvero di imprese che facessero parte dello stesso gruppo societario,
nonché di soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero
controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto.
Si rammenta, inoltre, che
l’art. 20 del d.lgs. 60/1999 ha concesso agli esercenti sale cinematografiche, in sostituzione degli abbuoni previsti ai fini dell'imposta sugli
spettacoli, un credito d'imposta, che viene erogato in misura diversa secondo l’attività
esercitata dai predetti esercenti allo scopo di potenziare l’offerta
cinematografica.
Le norme in esame
riconducono nel medesimo testo normativo le seguenti sei fattispecie di credito d’imposta nel settore cinematografico:
-
credito di imposta per le imprese di produzione (già art. 1, co. 327, lett. a), della L. 244/2007), all’articolo 15;
-
credito di
imposta per le imprese di distribuzione
(già art. 1, co. 327, lett. b), della
L. 244/2007), all’articolo 16;
-
credito di imposta per le imprese dell’esercizio cinematografico, per le industrie tecniche e
di post produzione (già art. 1, co. 327, lett. c), della L. 244/2007), all’articolo
17;
-
credito di imposta per il potenziamento dell’offerta cinematografica (già art. 20 del d.lgs. 60/1999),
all’articolo 18;
-
credito di imposta per l’attrazione in Italia di investimenti cinematografici e
audiovisivi (già art. 1, co. 335, della L. 244/2007), all’articolo 19;
-
credito di imposta per imprese non appartenenti al
settore del cinema e dell’audiovisivo che investono per la produzione e
distribuzione di opere cinematografiche e audiovisive (già art. 1, co. 325,
della L. 244/2007), all’articolo 20.
In particolare, l’articolo 15 riconosce alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva un credito d’imposta non
inferiore al 15% e non superiore al 30%
del costo complessivo di produzione, demandando ad un decreto
del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro dello sviluppo
economico, la definizione delle aliquote da riconoscere ai vari beneficiari
nonché i requisiti, le condizioni e la procedura per la richiesta ed il
riconoscimento del credito (v. infra,
art. 21).
Più nello
specifico, l'aliquota del 30% dovrà
essere comunque prevista per le opere
cinematografiche. La medesima
aliquota può essere prevista in
via prioritaria per talune opere audiovisive,
ovvero:
· le opere in
coproduzione internazionale e, congiuntamente, destinate a distribuzione su
rete nazionale, nonché le opere audiovisive di produzione internazionale;
· le opere non
realizzate in coproduzione internazionale ovvero che non siano di produzione
internazionale;
· le opere in
relazione alle quali il produttore indipendente mantiene la titolarità dei
diritti in misura non inferiore al 30%, secondo le modalità stabilite dal
summenzionato decreto ministeriale.
Si prevede,
inoltre, che per le altre opere
audiovisive l'aliquota è riconosciuta tenendo conto delle risorse
disponibili e in considerazione degli obiettivi definiti dall'art. 12.
L'articolo 16 ridisciplina il credito di
imposta a favore delle imprese di
distribuzione cinematografica.
In primo luogo
viene innalzato l’ammontare del
credito d’imposta; dall’attuale importo massimo del 15%, esso viene concesso in
un range compreso tra il 15 ed il 30% delle spese complessivamente sostenute per la
distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e
audiovisive.
Inoltre, in
specifiche ipotesi, la misura può essere
elevata al 40%.
Sono fissati i criteri cui deve improntarsi la normativa secondaria nella
determinazione dell’aliquota del credito d’imposta.
In particolare,
l’aliquota del 30% è
prioritariamente stabilita in relazione alle spese per la distribuzione internazionale ovvero in relazione alle spese per la
distribuzione cinematografica di opere effettuata da società di distribuzione indipendente. Se le opere
sono distribuite direttamente dallo stesso produttore indipendente, l’aliquota
è elevata fino al 40%, purché le
fasi della distribuzione siano gestite secondo le modalità tecniche e le
disposizioni stabilite nelle norme attuative.
E’ riconosciuto,
altresì, il credito di imposta per le spese complessive di distribuzione di opere realizzate in lingua diversa da quella
italiana, purché appartenente ad una minoranza
linguistica riconosciuta (art. 2, L. 482/1999), sostenute nei territori
delle regioni ove risiedono le stesse minoranze.
Si chiarisce, in
particolare, che ai fini della determinazione dell'aliquota la normativa
secondaria di attuazione dovrà attribuire tali benefici sulla base della
consistenza del gruppo linguistico nei territori in cui risiedono le minoranze
riconosciute dalla legge.
Per quanto riguarda
le altre tipologie di opere ed imprese, nella
determinazione dell’aliquota si deve tenere conto di un insieme di fattori, tra
cui la circostanza che l'impresa di
distribuzione cinematografica o audiovisiva o di editoria audiovisiva sia o
meno indipendente, ovvero sia o meno
italiana o europea, nell’ottica di raggiungere gli obiettivi generali del
provvedimento.
L’articolo 17 ridisciplina il credito di imposta per le imprese di esercizio cinematografico e per le industrie tecniche e di post-produzione.
Spetta alle
imprese di esercizio cinematografico
un credito di imposta la cui aliquota è rideterminata rispetto alla vigente
normativa, passando da un massimale del 40% ad un importo modulabile compreso tra
il 20 e il 40%.
Tale aliquota si
riferisce alle spese complessivamente
sostenute per:
-
la ristrutturazione
e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche e dei
relativi impianti e servizi
accessori;
-
la realizzazione
di nuove sale;
-
il
ripristino di sale inattive.
Alle industrie tecniche e di post-produzione,
inclusi i laboratori di restauro,
spetta, invece, un credito d’imposta in misura compresa tra il 20 e il 30% delle spese sostenute per l’adeguamento tecnologico e strutturale del settore.
La determinazione
dell’aliquota del credito d’imposta è affidata alle norme secondarie, tenendo
conto fra l’altro della esistenza della sala cinematografica in data anteriore
al 1° gennaio 1980 (cd. “sale storiche”) con una formulazione che riprende
quanto attualmente previsto dalle citate norme della legge finanziaria 2008.
L’articolo 18 intende revisionare il credito d’imposta per il potenziamento
dell’offerta cinematografica, attualmente disciplinato dall’art. 20 del d.lgs
60/1999.
Il credito d’imposta è
riconosciuto attualmente agli esercenti per la programmazione delle opere
cinematografiche nelle rispettive sale, con modalità e secondo importi definiti
dalle norme di attuazione (D.M. 22 settembre 2000, n. 310); esso è commisurato
ai corrispettivi del periodo di riferimento, al netto dell’IVA.
L’art. 1, co. 2, del DM 310/2000
differenzia la misura del credito d’imposta che spetta a:
a) esercenti sale cinematografiche in genere (1%);
b) esercenti sale cinematografiche d'essai
e delle comunità religiose (7%);
c) esercenti sale cinematografiche che effettuano programmazioni di film
di produzione nazionale e dell'Unione europea (3,5%);
d) esercenti sale cinematografiche che effettuano programmazioni di film
d'interesse culturale nazionale (7%);
e) esercenti sale cinematografiche che effettuano programmazioni:
1) di soli cortometraggi (7%);
2) di cortometraggi abbinati a lungometraggi come completamento di
programma (0,5%);
f) esercenti sale cinematografiche che effettuano programmazione di film
per ragazzi:
1) nazionali e/o dell'Unione europea (6,5%);
2) di qualunque nazionalità (1%).
Nello specifico,
al fine di potenziare l’offerta
cinematografica ed in particolare la presenza in sala di opere audiovisive
italiane ed europee, riconosce agli esercenti sale cinematografiche un credito
d’imposta ad un’aliquota massima del 20%.
Tale credito è commisurato – analogamente al vigente
criterio – agli introiti derivanti
dalla programmazione di opere
audiovisive, con particolare riferimento alle opere italiane ed europee, anche
con caratteristiche di documentario,
effettuata nelle rispettive sale cinematografiche.
L’aliquota deve
essere stabilita con modalità adeguate a incrementare la fruizione da parte del
pubblico, secondo le disposizioni stabilite con il decreto attuativo.
Con il medesimo
decreto devono essere previsti meccanismi
incentivanti a favore delle opere
italiane e per particolari tipologie di opere e di sale cinematografiche,
con particolare riferimento alle piccole
sale cinematografiche ubicate nei comuni
con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.
L’articolo 19 disciplina il credito
d’imposta per l’attrazione in Italia di investimenti cinematografici e
audiovisivi.
Esso spetta alle imprese italiane di produzione esecutiva e
di post-produzione, in relazione a opere cinematografiche e audiovisive o a
parti di esse realizzate sul territorio
nazionale, utilizzando manodopera italiana, su commissione di produzioni estere.
La misura del
credito è compresa in un range tra il 25% ed il 30% della spesa sostenuta nel territorio
nazionale.
L’articolo 20 disciplina il credito di imposta per le imprese non
appartenenti al settore della produzione cinematografica ed audiovisiva.
In particolare, prevede
il riconoscimento di un credito di imposta in favore dei soggetti passivi
dell’imposta sul reddito delle società, di cui all’art. 73 del TUIR, e dei
titolari di reddito di impresa ai fini dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche, purché non appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo e
associati in partecipazione, ai sensi dell’art. 2549 c.c.
Più specificamente
rientrano tra i soggetti passivi individuati dall'art. 73 del TUIR, ad esempio,
le società di capitali, le società cooperative e di mutua assicurazione, gli
enti pubblici e privati diversi dalle società (persone giuridiche, associazioni
non riconosciute, consorzi), e i trust. Si ricorda inoltre che il richiamato
art. 2549 c.c. stabilisce che, con il contratto di associazione in
partecipazione, l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli
utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un
determinato apporto.
La misura del
credito di imposta è determinata applicando un’aliquota massima del 30% dell’apporto in denaro effettuato
per la produzione e distribuzione in Italia e all'estero di opere
cinematografiche e audiovisive.
Nel caso di
apporto in denaro effettuato per lo sviluppo e la produzione di opere che
abbiano ricevuto i contributi selettivi (di cui all’art. 26) l’aliquota massima
è elevata al 40%
Si demanda al decreto di cui all’art. 21 la
definizione di modalità, condizioni e ulteriori specificazioni relative al
godimento del beneficio. Si specifica, inoltre, che tale beneficio si applica
agli investimenti effettuati, anche per il tramite di intermediari e veicoli
finanziari sottoposti a vigilanza prudenziale quali gli organismi di
investimento collettivo del risparmio (OICR), di cui all'art. 1, co. 1, del d.lgs.
58/1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria).
Gli OICR sono definiti
quali organismi istituiti per la prestazione del servizio di gestione
collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di
investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito in
monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonché
investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati, a favore di
soggetti diversi da consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR,
partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di
investimento predeterminata. Sono OICR i fondi comuni di investimento, le SICAV- società di investimento a capitale variabile, le SICAF -
società di investimento a capitale fisso, e gli altri OICVM .
Si ricorda che la
definizione di OICR è stata modificata ad opera del d.lgs. 44/2014, il quale ha
disciplinato i Fondi di investimento alternativi (FIA) ed è stata integrata dal
D.L. 91/2014 (L. 116/2014), al fine di ampliarne le competenze. Attraverso tale
ultima integrazione si consente agli OICR, infatti, di investire in crediti,
inclusi quelli erogati a valere sul patrimonio dell'OICR. In tal modo è stata
contemplata la possibilità di istituire i cosiddetti "fondi di
credito", ossia organismi di investimento collettivo del risparmio
abilitati non soltanto a investire in finanziamenti concessi da terzi, ma anche
a erogare direttamente crediti a valere sulle disponibilità raccolte presso gli
investitori del fondo.
La norma
sostituisce l’agevolazione prevista al co. 325 dell'art. 1 della L. 244/2007
(modificata dal comma 331 della legge di stabilità per il 2016), di cui l'art.
39, co. 1, lett. c) dispone l'abrogazione.
L’articolo 21 contiene le disposizioni
comuni applicabili ai crediti d’imposta disciplinati dagli articoli 15-20, nonché
le modalità attuative della disciplina ivi prevista.
In primo luogo
chiarisce che il limite massimo
complessivo di riconoscimento dei predetti crediti di imposta è quello fissato dal decreto ministeriale col quale (ai sensi dell’art. 13) si provvede
al riparto del Fondo per il cinema e
l’audiovisivo.
Spetta al medesimo
decreto ripartire le risorse
complessivamente iscritte in bilancio tra
le diverse tipologie di intervento. Il riparto è modificabile anche in
corso d’anno.
Prevede, inoltre, che
i predetti crediti d’imposta non concorrono all’imponibile IRPEF, IRES e IRAP;
essi non rilevano, inoltre, ai fini della determinazione della percentuale di
deducibilità degli interessi passivi, di cui all’art. 61 del TUIR (D.P.R. 917/1986)
né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese, di cui
all’art. 109, co. 5, del medesimo TUIR. Essi sono utilizzabili esclusivamente
in compensazione ai sensi delle norme generali in materia (art. 17 del d.lgs.
241/1997). A tali crediti d’imposta non si applica il limite annuale di
utilizzo di 250.000 euro, fissato dall’art. 1, co. 53, della L. 244/2007.
Le norme in esame
consentono la cessione dei crediti d’imposta nel rispetto delle
norme generali sulla cessione dei crediti (di cui agli artt. 1260 e ss. c.c.) e
previa adeguata dimostrazione:
-
del riconoscimento
del diritto da parte del Ministero;
-
dell’effettività
del diritto al credito medesimo.
Cessionari dei
crediti d’imposta possono essere gli intermediari
bancari, incluso l’Istituto per il credito sportivo, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale.
I soggetti cessionari possono utilizzare il
credito ceduto solo in compensazione dei
propri debiti d’imposta o contributivi. Tale cessione del credito non
pregiudica i poteri delle competenti amministrazioni relativi al controllo
delle dichiarazioni dei redditi e all’accertamento
e all’irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito d’imposta.
Si consente,
inoltre, al MIBACT e all’Istituto per il credito sportivo di stipulare
convenzioni per destinare le somme corrispondenti ai crediti ceduti al medesimo
Istituto al finanziamento di progetti e
iniziative nel settore della cultura, con particolare riguardo al cinema e
all’audiovisivo.
A uno o più
decreti del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da
emanare entro 120 giorni dalla data
di entrata in vigore del provvedimento, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, è
affidato il compito di stabilire:
-
per ciascuna delle tipologie di credito di imposta
e nell’ambito delle percentuali stabilite dalle relative norme, i limiti di importo per opera o beneficiario;
-
le aliquote
da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero di impresa o di sala
cinematografica, la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione
dei riferimenti temporali;
-
le ulteriori
disposizioni applicative, fra cui i requisiti, le condizioni e la procedura
per la richiesta e il riconoscimento del
credito, prevedendo modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia
concesso nel limite massimo dell’importo complessivamente stanziato;
-
le modalità
dei controlli e i casi di revoca e
decadenza.
Le risorse stanziate per il finanziamento
dei crediti d’imposta, ove inutilizzate e nell’importo definito
con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo – di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze – sono destinate al rifinanziamento del Fondo per
il cinema e l’audiovisivo, secondo le procedure di cui all’art. 24, co. 1,
della L. 183/2011.
L’art. 24, co. 1, della L. 183/2011 dispone, per quanto qui maggiormente interessa, che l’assegnazione delle somme corrispondenti all’eventuale minor utilizzo dello stanziamento previsto dall’art. 1, co. 325-337, della L. 244/2007, avviene con tre diversi decreti ministeriali: con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuate annualmente le risorse disponibili[29]; dette somme sono annualmente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo al fine della successiva destinazione al rifinanziamento del Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche (di cui all’art. 12 del d.lgs. 28/2004); con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo è disposto il riparto delle risorse fra le finalità del Fondo citato.
Occorre
novellare l’art. 24, co. 1, della L. 183/2011, al fine di sostituire il
riferimento al Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le
industrie tecniche con quello al Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel
cinema e nell’audiovisivo.
L’articolo 22 reca ulteriori agevolazioni fiscali
nel settore cinematografico. Più in dettaglio:
-
si sottopongono a imposta di registro in misura fissa
di 200 euro alcuni atti, in particolare quelli di vendita
totale o parziale dei diritti di sfruttamento economico dei film previsti dal
provvedimento in esame, i contratti di distribuzione, noleggio, mandato,
agenzia o diversi, relativi allo sfruttamento dei film, gli atti di concessione,
di costituzione in garanzia o in pegno dei proventi e dei contributi fissati
dalle sezioni III e IV del provvedimento, nonché gli atti di rinuncia alle
cessioni, alle costituzioni in garanzia o in pegno, nonché quelli relativi
all’esecuzione e alla estinzione delle suindicate operazioni di finanziamento.
Analoga agevolazione è concessa per gli atti di costituzione dei circoli e
delle associazioni nazionali di cultura cinematografica, con esclusione
dell’acquisizione in proprietà dei beni immobili;
-
si dispone l’applicazione
delle agevolazioni fiscali sui
finanziamenti, tra cui l’imposta
sostitutiva sui finanziamenti (titolo IV del DPR 601/1973) anche alle operazioni di credito cinematografico e
a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni stesse e alla loro
esecuzione, modificazione ed estinzione, nonché alle garanzie di qualunque tipo
e da chiunque prestate;
-
si esentano
dalle imposte sui redditi le quote versate dai soci e gli incassi derivanti
dall’emissione dei titoli di accesso ai soci dei circoli e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica
(come individuati dalle norme attuative delle norme in esame, più in dettaglio
dal decreto di cui all’art. 25, co. 4), purché detti circoli e dette
associazioni siano qualificabili come enti
non commerciali a fini IRES (ai sensi dell’art. 73, co. 1, lett. c), del già richiamato TUIR) con
rispetto della relativa disciplina generale.
Si ricorda che gli enti non commerciali
godono di un trattamento agevolato a fini IRES, in quanto determinano il
proprio reddito complessivo secondo modalità analoghe a quelle stabilite per le
persone fisiche (artt. 143 e ss. del TUIR).
L’art. 148 TUIR, per gli enti di tipo associativo, considera effettuate
nell'esercizio di attività commerciali – dunque imponibili - le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso
pagamento di corrispettivi specifici,
compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle
maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi
concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito
di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano
carattere di abitualità o di occasionalità.
Infine, si chiarisce che sono fatte salve le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell’art. 20
del D.L. 26/1994, rispettivamente concernenti:
-
ai fini del rilascio delle concessioni edilizie, le
norme sulla volumetria necessaria per la realizzazione di sale
cinematografiche;
-
la qualifica edilizia delle operazioni di
trasformazione di una sala ad unico schermo in sala con più schermi;
-
le procedure relative alla destinazione a sala
cinematografica o comunque a sala di spettacolo di altri locali.
L’articolo 40,
infine, stabilisce che i crediti
d’imposta ridisciplinati dagli articoli da 15 a 21 continuano ad essere disciplinati dai decreti emanati ai sensi
della normativa vigente (art. 20 del d.lgs. 60/1999, art. 1, co. 325-337,
L. 244/2007, art. 8 D.L. 91/2013) sino all’emanazione
della disciplina attuativa delle nuove disposizioni.
Articoli 23-25
(Contributi automatici per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione
di opere cinematografiche e audiovisive)
Gli articoli da 23 a 25 – raffrontabili con
gli artt. 10 e 11 del d.lgs. 28/2004 – recano
la disciplina relativa ai contributi
automatici, demandando la definizione delle modalità applicative ad un
decreto ministeriale da emanare previa acquisizione del parere, fra gli altri,
della Conferenza Stato-regioni.
In sostanza, il
sistema di incentivi automatici modifica la procedura recata dalla normativa
vigente, che prevede l’attribuzione dei finanziamenti previa verifica della
Commissione per la cinematografia (di cui all’art. 8 del d.lgs. 28/2004).
In particolare, l’articolo 23 dispone che, a valere sul
Fondo per il cinema e l’audiovisivo, il
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo concede contributi
automatici alle imprese cinematografiche e audiovisive al fine di concorrere, nei
limiti massimi consentiti in materia di aiuti di Stato dall’Unione europea (v. ante, scheda art. 12), allo sviluppo,
alla produzione e alla distribuzione in Italia e all’estero di nuove opere
cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana.
L’importo complessivo dei contributi
automatici spettante a ogni impresa è determinato sulla base di parametri
oggettivi, relativi alle opere
cinematografiche o audiovisive precedentemente prodotte o distribuite dalla
stessa impresa.
Si
tratta di una previsione, introdotta durante l’esame al Senato, sostanzialmente
già presente - con particolarità riferimento all’oggettività dei parametri di
valutazione - nell’art. 24.
L’articolo 24 dispone che, ai fini
dell’erogazione dei contributi automatici, ogni impresa cinematografica e
audiovisiva richiede l’apertura di una
posizione contabile presso il Mibact, nella quale sono riconosciuti, nei
limiti delle risorse disponibili, gli importi spettanti.
Detti importi sono calcolati in base ai risultati
economici, culturali e artistici e di diffusione presso il pubblico nazionale e
internazionale ottenuti dalle opere cinematografiche e audiovisive prodotte o
distribuite in Italia e all’estero, secondo quanto ivi indicato e in base a
ulteriori specifiche che saranno introdotte con il decreto ministeriale di cui
l’art. 25 prevede l’emanazione.
Più nel dettaglio,
si stabilisce che, per le opere
cinematografiche, si tiene conto degli incassi
ottenuti nelle sale italiane – anche rapportati ai costi di produzione e
distribuzione –, mentre, per le opere
audiovisive, della durata dell’opera
e dei costi medi orari di realizzazione
della stessa.
Tra gli ulteriori
parametri di valutazione oggettivi che saranno stabiliti dal decreto ministeriale per entrambe le tipologie di opere, si indicano già:
- i ricavi derivanti dallo sfruttamento dei
diritti attraverso tutte le piattaforme di diffusione, in Italia e
all’estero;
- la
partecipazione e il conseguimento di riconoscimenti in rassegne e concorsi internazionali “di livello primario”.
Occorrerebbe
esplicitare che cosa si intenda con la locuzione “di livello primario”.
Lo stesso decreto
ministeriale definisce per le opere cinematografiche e per le opere audiovisive
la misura dei contributi, le specifiche, le limitazioni e le eventuali
maggiorazioni.
Inoltre, si
stabilisce che possono essere introdotti meccanismi
premianti rispetto ai risultati ottenuti da particolari tipologie di opere
– fra le quali opere prime e seconde, documentari, opere di animazione – ovvero
– anche con riferimento alla distribuzione internazionale – in determinati
canali distributivi e in determinati periodi dell’anno, con particolare
riferimento ai mesi estivi, ovvero su mercati particolari.
Il decreto
ministeriale, inoltre, può prevedere che gli incentivi siano prioritariamente
utilizzati – considerate le oggettive difficoltà nella produzione, nel
reperimento di finanziamenti e nella distribuzione di tali opere – per lo
sviluppo di opere audiovisive e cinematografiche, ovvero per la produzione e
distribuzione di particolari tipologie di opere, o per l’utilizzo di
particolari modalità distributive.
Si prevede,
infine, che nella posizione contabile di ogni impresa aperta presso il Mibact confluiscono - secondo le modalità
stabilite dal medesimo decreto di cui all’art. 25 - i contributi per la produzione già previsti dall’art. 10 del d.lgs.
28/2004 (a valere sulla quota del FUS destinata al cinema: cap. 8570), non ancora erogati, “tenendo conto anche degli atti di disposizione
aventi data certa anteriore al 31 dicembre 2015, compatibili con le finalità
previste dal medesimo articolo 10 del citato decreto legislativo n. 28 del 2004
e dai relativi decreti attuativi”.
L’art. 10 del d.lgs. 28/2004
stabilisce che, a favore delle imprese di produzione dei film riconosciuti di
nazionalità italiana, è concesso un contributo
calcolato in percentuale degli incassi, al lordo delle imposte, realizzati dai film proiettati nelle sale
cinematografiche, per la durata massima di 18 mesi dalla prima proiezione in pubblico (con esclusione di ogni
altro provento ottenuto per l'utilizzo dell'opera).
In base al D.M. 7 settembre 2015 di attuazione – come modificato
dal D.M. 9 marzo 2016 –, che si applica a decorrere dall’esercizio finanziario avente inizio
il 1° gennaio 2015, il contributo
deve essere destinato, a pena di decadenza:
·
per almeno il 90% al
reinvestimento, ovvero, alla realizzazione e/o distribuzione, entro 3 anni,
di film di nazionalità italiana che rispondano ai requisiti di eleggibilità
culturale;
·
per la (eventuale) restante parte, alla copertura del costo industriale
del film cui si riferiscono i contributi (nella misura compatibile con i limiti
massimi d'intensità d'aiuto previsti dalla normativa comunitaria in relazione
alla specifica tipologia di film).
Occorrerebbe
chiarire la locuzione da “tenendo conto” fino alla fine del periodo.
L’articolo 25 dispone, come già
accennato, l’emanazione, entro 120
giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere della Conferenza Stato-regioni e
del Consiglio superiore del cinema e dell’audiovisivo, di un decreto
del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo che definisce le
modalità applicative delle
disposizioni relative ai contributi automatici. In particolare, il decreto – oltre ai contenuti già indicati
nell’art. 24 – individua:
·
i requisiti
minimi che devono possedere le imprese
cinematografiche e audiovisive, con particolare riferimento alla loro solidità
patrimoniale e finanziaria;
·
i requisiti
delle opere beneficiarie;
·
le eventuali
categorie di opere – ulteriori rispetto a quelle già indicate nell’art. 24
– alle quali possono essere destinati gli incentivi
premianti;
·
i criteri di
assegnazione dei contributi;
·
il termine
massimo entro cui il contributo può essere utilizzato;
·
i casi di decadenza
o di revoca.
Si
valuti l’opportunità di riassumere i contenuti del decreto ministeriale in un
unico articolo.
Articolo 26
(Contributi selettivi)
L’articolo 26 – raffrontabile con gli
artt. 13, 14 e 16 del d.lgs. 28/2004 – disciplina
i contributi selettivi, finalizzati,
oltre che a sviluppo, produzione,
distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e
audiovisive - ambiti già considerati per i contributi automatici -, anche
alla scrittura delle medesime. In
particolare, i contributi per la scrittura sono assegnati direttamente agli
autori del progetto.
I contributi
selettivi sono destinati prioritariamente
alle opere cinematografiche e, in
particolare, alle opere prime e seconde,
alle opere realizzate da giovani autori,
ai film difficili realizzati con modeste
risorse finanziarie, alle opere di particolare qualità artistica
realizzate anche da imprese che non sono titolari di una posizione contabile
presso il Mibact (ai sensi dell’art. 24), nonché alle opere sostenute da
contributi provenienti da più aziende (siano esse piccole o micro aziende
inserite in una rete d’impresa o aziende medie convergenti temporaneamente per
la realizzazione dell’opera).
Con riferimento ai film difficili, si ricorda che una
definizione è recata dall’art. 1, co. 5 del D.I. 7 maggio 2009, recante disposizioni
applicative dei crediti di imposta concessi alle imprese di produzione
cinematografica per la realizzazione di opere cinematografiche, di cui alla L.
244/2007 (v. ante).
In base alla disposizione
citata - che richiama la comunicazione della Commissione dell’Unione europea del 26 settembre
2001[30] - per film difficili si intendono le opere cinematografiche prime e
seconde, i documentari, i cortometraggi, le opere prodotte dalle scuole di
cinema riconosciute dallo Stato italiano, nonché le opere di interesse
culturale non rientranti nelle categorie precedenti, che superino il punteggio
di 70 punti nel test di eleggibilità relativo ai lungometraggi effettuato ai
sensi della tab. B allegata al D.I. e che siano giudicati dalla Commissione per
la cinematografia incapaci di attrarre risorse finanziarie significative e
penalizzate nel raggiungere un vasto pubblico.
Il co. 6 del medesimo art.
1 definisce film con risorse finanziarie
modeste le opere cinematografiche il cui
costo complessivo di produzione non sia superiore a € 1,5 mln, e che rispondano
ai requisiti di eleggibilità culturale nei termini e nelle modalità di cui alla
tab. A allegata al D.I. La relativa attestazione è rilasciata su istanza
dell’impresa di produzione interessata e previo esperimento dei necessari
controlli da parte della Commissione per la cinematografia.
Al riguardo, nella risposta resa il 28 luglio 2015 all’interrogazione a risposta scritta 4-04311, il Governo ha chiarito
che la normativa “riconosce automaticamente come film difficili le opere prime
e seconde, i documentari, i cortometraggi, le opere prodotte dalle scuole di
cinema riconosciute dallo Stato italiano. Oltre questi casi indicati
espressamente dalla legge, la commissione per la cinematografia è competente a
poter qualificare come film difficile un film riconosciuto di interesse
culturale ai sensi della citata ‘legge cinema’ (ossia, il d.lgs. 28/2004) e
che, al contempo, sia incapace di attrarre risorse finanziarie significative,
ovvero penalizzato nel raggiungere un pubblico vasto”.
I contributi
selettivi sono attribuiti in relazione alla qualità artistica o al valore
culturale dell’opera o del progetto da realizzare, sulla base della valutazione di 5 esperti, scelti tra
personalità di chiara fama, anche internazionale, nel settore e di comprovata
qualificazione professionale, che hanno diritto solo al rimborso delle spese effettivamente sostenute.
Ulteriori
contributi selettivi sono attribuiti
alle imprese
operanti nel settore dell’esercizio
cinematografico[31], nonché ad (altre) imprese cinematografiche e
audiovisive “appartenenti a determinate categorie”. Prioritariamente, le
imprese beneficiarie sono individuate fra quelle di nuova costituzione, tra le start-up, e tra quelle che abbiano i requisiti delle microimprese ai sensi della normativa
europea in materia di aiuti di Stato[32], con particolare riferimento alle piccole sale
cinematografiche ubicate nei comuni aventi meno
di 15.000 abitanti.
Le modalità applicative sono definite con un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del
turismo, previo parere della Conferenza
Stato-regioni e del Consiglio superiore del cinema e dell’audiovisivo, da
emanare entro 120 giorni dalla data
di entrata in vigore della legge.
In particolare, il
decreto:
·
definisce le modalità
per l’individuazione dei 5 esperti;
·
stabilisce i requisiti soggettivi e oggettivi
richiesti alle imprese;
·
definisce i casi di revoca e di decadenza e
le modalità e i meccanismi per l’eventuale restituzione
al Fondo per il cinema e l’audiovisivo dei contributi assegnati;
·
definisce le modalità per l’addebito dei contributi
alla posizione contabile dell’impresa. Quest’ultima previsione deve essere
letta come eventuale, in virtù del fatto che i contributi selettivi possono
essere erogati anche ad imprese che non sono titolari di una posizione
contabile.
Inoltre, il
medesimo decreto può prevedere – nel limite delle risorse disponibili – ulteriori contributi selettivi per la scrittura e lo sviluppo di opere audiovisive, definendone al
contempo modalità e limiti.
Articolo 27
(Contributi per attività e iniziative di promozione
cinematografica e audiovisiva)
L’articolo 27 – raffrontabile con gli
artt. 18 e 19 del d.lgs. 28/2004 – disciplina l’attribuzione di contributi,
sempre a valere sul Fondo per il cinema e l’audiovisivo, per attività e
iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva. In particolare, sono
individuati gli obiettivi e le finalità meritevoli di contributo, mentre la
disciplina applicativa è demandata ad un decreto ministeriale.
Sempre nel medesimo ambito, sono attribuiti contributi a valere sul
Fondo anche all’Istituto Luce-Cinecittà s.r.l., alla Fondazione “La Biennale di
Venezia”, alla “Fondazione Centro sperimentale di cinematografia”, al Museo
nazionale del cinema– Fondazione Maria Adriana Prolo–Archivi di Cinema,
Fotografia ed Immagine e alla Fondazione Cineteca di Bologna.
A legislazione vigente, le
risorse destinate al finanziamento delle attività di promozione cinematografica
sono allocate sul cap. 8573 del FUS. Su tale capitolo gravano, altresì,
alcuni dei contributi concessi ad alcuni degli istituti citati (v. infra).
Le richieste di contributo possono essere
presentate da enti pubblici e privati,
università, Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica
(AFAM), enti di ricerca, fondazioni, comitati ed associazioni culturali e di
categoria, anche confederati tra loro.
In particolare, si
prevede che il MIBACT, a valere sul Fondo, realizza iniziative, o concede
contributi per iniziative, finalizzate:
·
a favorire lo sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva in Italia;
·
a promuovere le attività di internazionalizzazione del settore;
·
a promuovere, anche a fini turistici, l’immagine dell’Italia attraverso il
cinema e l’audiovisivo;
·
a sostenere la realizzazione di festival, rassegne e premi di rilevanza
nazionale ed internazionale;
·
a promuovere
attività di conservazione, restauro e
fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, anche con riguardo
alle attività svolte dalle cineteche;
·
a sostenere la programmazione
di film d’essai (o film di ricerca e sperimentazione);
·
allo sviluppo del cinema e dell’audiovisivo (sul
piano artistico, culturale, tecnico ed economico), ovvero alla crescita
economica, culturale, civile, nonché all’integrazione sociale e alle relazioni
interculturali mediante l’utilizzo del cinema e dell’audiovisivo. Nello
specifico, si prevede che tali finalità possano essere attuate anche attraverso
le strutture dello stesso Mibact e anche in accordo e in collaborazione con
altri Ministeri (MIUR, MAECI, MISE, Ministero del lavoro e delle politiche
sociali) e con altri soggetti pubblici e privati;
·
a realizzare attività di indagine, studio, ricerca,
valutazione dell’impatto economico, industriale e occupazionale delle misure
previste dal provvedimento e attività di supporto delle politiche pubbliche nel
settore;
·
a sostenere, di concerto con il MIUR, per un
importo complessivo pari ad almeno il 3%
del Fondo per il cinema e l’audiovisivo (aggiuntivo rispetto alla quota tra
il 15% e il 18% di cui all’art. 13), il potenziamento dell’offerta formativa
delle scuole nell’ambito delle competenze nel cinema, nelle tecniche e nei
media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, nonché
l’alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e
diffusione delle immagini, di cui all’art. 1, co. 7, lett. c) ed f), della L.
107/2015;
·
a sostenere l’attività di diffusione della cultura
cinematografica svolta dalle associazioni
nazionali di cultura cinematografica, dalle sale delle comunità ecclesiali e religiose e dai circoli di cultura cinematografica.
In particolare, è
definita sala della comunità ecclesiale
e religiosa la sala cinematografica di cui sia proprietario o titolare di
un diritto reale di godimento sull’immobile il legale rappresentante di
istituzioni o enti ecclesiali o religiosi dipendenti dall’autorità ecclesiale o
religiosa competente in campo nazionale e riconosciuti dallo Stato.
Si tratta di parte della
definizione attualmente recata dall’art. 2, co. 10, del d.lgs. 28/2004, in cui
si specifica anche che la programmazione cinematografica e multimediale deve
rispondere a finalità precipue di formazione sociale, culturale e religiosa,
secondo le indicazioni dell’autorità ecclesiale o religiosa competente in campo
nazionale.
Per circoli di cultura cinematografica si
intendono le associazioni senza scopo di
lucro, costituite anche con atto
privato registrato, che svolgono attività di cultura cinematografica.
Una definizione analoga è
recata dall’art. 18, co. 1, del d.lgs. 28/2004, che rispetto al testo in esame
precisa che l’attività di cultura cinematografica è svolta attraverso
proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi e pubblicazioni.
Il testo non reca,
invece, una definizione di associazione
nazionale di cultura cinematografica.
L’art. 18, co. 2, del
d.lgs. 28/2004 definisce associazione
nazionale di cultura cinematografica l’associazione
senza scopo di lucro, costituita con atto
pubblico, diffusa e operativa in 5
regioni, con attività perdurante da almeno 3 anni, alla quale aderiscono circoli di cultura cinematografica ed
organismi specializzati.
I commi 3 e ss. del
medesimo art. 18 stabiliscono, inoltre, che le associazioni nazionali di
cultura cinematografica sono riconosciute dal Direttore generale competente del
Mibact, che, ogni 3 anni, accerta il possesso
dei requisiti (anche con riferimento
ai circoli di cultura cinematografica). Alle (sole) associazioni nazionali di
cultura cinematografica è concesso un contributo
annuo, nell’ambito delle risorse di cui all’art. 19, destinate alla
promozione, commisurato alla struttura organizzativa dell’associazione nonché
all’attività svolta dalla stessa nell’anno precedente.
Inoltre, le associazioni
nazionali e i circoli ad esse aderenti possono assumere la gestione di sale
cinematografiche e video riservate ai soci e usufruire dei contributi e delle
agevolazioni creditizie previste a favore dell’esercizio cinematografico e
della distribuzione di film.
Si
segnala l’opportunità di inserire le definizioni nell’articolo 2, includendo
anche quella relativa alle associazioni nazionali di cultura cinematografica.
Sempre a valere
sul Fondo per il cinema e l’audiovisivo, il Mibact provvede anche
all’erogazione di risorse a cinque soggetti culturali, per finalità solo in
parte già finanziate in base alla normativa vigente,
e a valere, solo in parte, sulla quota del FUS per il cinema. Nello specifico,
le risorse sono destinate:
·
all’Istituto
Luce-Cinecittà srl, per la realizzazione del programma di attività e
il funzionamento della società (art. 14, co. 10, del D.L. 98/2011-L. 111/2011) e
del Museo Italiano dell'Audiovisivo e
del Cinema (MIAC).
La costituzione della società a responsabilità limitata Istituto Luce-Cinecittà è stata
disposta dall’art. 14, co. 6-14, del
D.L. 98/2011 (L. 111/2011), al fine
di salvaguardare le attività e le funzioni, ritenute di preminente interesse
generale, fino ad allora svolte dalla Cinecittà
Luce s.p.a. (di cui il 20 marzo 2014 è stato deliberato lo scioglimento,
con contestuale formalizzazione della procedura di liquidazione[33]), finanziata da sovvenzioni a valere sul FUS in base all’art. 5-bis del D.L. 118/1993 (L. 202/1993).
Per quanto qui più interessa, è stato previsto che il Ministro per i
beni e le attività culturali emana, con cadenza annuale, un atto di indirizzo[34] contenente gli obiettivi strategici della società, con riferimento a
tre esercizi sociali. L'atto di indirizzo riguarda attività e servizi di interesse generale fra i quali sono ricomprese:
a) attività di conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio filmico,
fotografico e documentaristico trasferito alla società;
b) distribuzione di opere prime e seconde e cortometraggi ammessi ai
benefici di cui al d.lgs. 28/2004, nonché produzione documentaristica basata
sul patrimonio di cui alla lett. a).
Nell’atto di indirizzo possono
essere ricomprese attività strumentali, di supporto, e complementari ai
compiti espletati nel settore cinematografico dalle competenti strutture del
MIBAC. Il riferimento è, fra l’altro, alla promozione
del cinema italiano all’estero e alla gestione dei diritti filmici a
qualunque titolo detenuti dallo Stato.
Non possono, invece, essere ricomprese attività di produzione
cinematografica, ovvero di distribuzione di opere filmiche diverse da quelle
indicate nel punto b).
La società sottopone all’approvazione del Ministro una proposta di programma annuale delle attività,
coerente con gli obiettivi strategici contenuti nell'atto di indirizzo[35]. Il Ministro assegna anche le risorse
finanziarie necessarie allo svolgimento del programma annuale, nonché al
funzionamento della società, inclusa la copertura dei costi per il personale.
Come si evince
dall’ultima relazione del
Mibact al Parlamento sull’utilizzazione del Fondo unico per lo spettacolo e
sull’andamento complessivo dello spettacolo 2014, trasmessa alle
Camere il 10 dicembre 2015, all’Istituto Luce Cinecittà è stato concesso un
contributo di € 11,2 mln per il 2014
(di cui € 1,2 per investimento straordinario) e di € 7,7 mln per il 2013[36].
Dalla relazione della Corte dei conti sul risultato del controllo eseguito
sulla gestione finanziaria della società per il 2014, trasmessa alle Camere il 24 novembre 2015[37], emerge
che nell’esercizio 2014 il programma annuale delle
attività, presentato per un importo complessivo di € 18.500.000, è stato
finanziato per € 11.997.108, di cui € 11.208.108 a valere sul FUS e € 789.000 a
valere sui fondi lotto.
Inoltre, la società ha ricevuto ulteriori contributi a valere sul Fondo per
la produzione, la distribuzione, l’esercizio e le industrie tecniche di cui
all’art.12 del d.lgs. 28/2004, a fronte di alcuni progetti speciali approvati
dalla Commissione per la Cinematografia, per complessivi € 1.210.000. Ancora,
la società ha ricevuto un contributo per la promozione o la partecipazione ad
iniziative editoriali a supporto dell’atto di indirizzo dell’industria
cinematografica in testate giornalistiche on-line e/o cartacee anche in
partnership con altri enti pubblici o privati. Emerge, infine, che tale
contributo è stato finalizzato alla realizzazione di una rivista mensile sul
cinema italiano e il progetto si svilupperà in tre anni con uno stanziamento di
€ 450.000 per il 2014.
Con riguardo al Museo
Italiano dell'Audiovisivo e del Cinema (MIAC), si ricorda che la
costituzione e gestione del Museo è stata affidata alla società Istituto Luce-Cinecittà
S.r.l. dall’atto di indirizzo
emanato dal MIBACT con DM 25 maggio
2015.
Per la realizzazione del MIAC, con DM 6 maggio 2015 – emanato in
attuazione dell'art. 7, co. 1, del D.L. 83/2014 (L. 106/2014), che ha previsto
l’adozione, entro il 31 dicembre di ogni anno, di un Piano strategico “Grandi progetti beni culturali” – è stato deliberato
un contributo di 2,5 mln, per il 2014,
destinato alla qualificazione di locali atti allo scopo e ai primi
allestimenti, nonché ai primi interventi sul materiale espositivo e alla predisposizione
di un laboratorio per la lavorazione analogica.
·
alla Fondazione
“La Biennale di Venezia”, per lo svolgimento delle proprie attività
istituzionali nel campo del cinema (art. 19, co. 1-quater, del d.lgs. 19/1998).
In base all’art.
13 del d.lgs. 19/1998, la
Fondazione ha un settore permanente di ricerca e produzione culturale,
rappresentato dall'archivio storico delle arti contemporanee (ASAC), e sei
settori finalizzati allo sviluppo
dell'attività permanente di ricerca nel campo del cinema,
dell'architettura, delle arti visive, della musica, della danza e del teatro,
in coordinamento con l'ASAC, nonché alla definizione
ed organizzazione, con cadenza almeno biennale, delle manifestazioni di rilievo
internazionale nel settore artistico di propria competenza.
L’art. 19, co. 1-quater, aggiunto dall'art. 2 del d.lgs. 492/1998,
dispone, a sua volta che, per lo svolgimento delle attività istituzionali della
Fondazione nel campo del cinema, compresa la Mostra internazionale del cinema,
è stanziato un contributo ordinario, con
determinazione triennale, nell'ambito del Fondo unico dello spettacolo
destinato al cinema. Il contributo, di misura non inferiore al 4% di tale Fondo,
è assegnato, sentita la commissione consultiva per il cinema, con decreto del
Ministro per i beni e le attività culturali, avente efficacia triennale, salvo
revoca o modificazione.
Come si evince dalla
già citata relazione del
Mibact al Parlamento sull’utilizzazione del Fondo unico per lo spettacolo e
sull’andamento complessivo dello spettacolo 2014, alla
Fondazione La Biennale di Venezia è stato concesso un contributo proveniente
dal FUS di € 7,4 mln per il 2014 e
di € 7,1 mln per il 2013[38].
Dalla relazione della Corte dei conti sul risultato del controllo eseguito
sulla gestione finanziaria della Fondazione per il 2014, trasmessa alle Camere l’8 ottobre 2015[39], emerge che i contributi (complessivi) del Mibact per lo svolgimento di
attività relative al cinema sono state pari ad € 8,6 mln nel 2012, € 7,6 mln
nel 2013 ed € 7,6 mln nel 2014.
· alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia, per lo svolgimento della sua attività istituzionale
(art. 9, co. 1, lett. b), e 1-bis del d.lgs. 426/1997).
In base all’art. 3, co. 1, del d.lgs. 426/1997, come sostituito
dall'art. 3 del d.lgs. 32/2004, la Fondazione Centro sperimentale di
cinematografia, istituzione di alta formazione e di ricerca nel campo della
cinematografia, ha le seguenti finalità:
a) lo sviluppo dell'arte e della tecnica cinematografica ed audiovisiva
a livello d'eccellenza, attraverso la ricerca, la sperimentazione, la
produzione, l'attività di alta formazione, perfezionamento e aggiornamento,
svolgendo iniziative di avanguardia e curando la promozione ed il coordinamento
di iniziative di formazione sul territorio nazionale, anche in collaborazione
con istituti pubblici e privati e con le università e, mediante intese, con le
regioni, le province ed i comuni;
b) la conservazione, l'incremento, il restauro e la promozione, in Italia ed all'estero, del patrimonio culturale
cinematografico, anche mediante convenzioni con enti, istituzioni ed
associazioni culturali, scuole ed università;
c) la ricerca e la sperimentazione di nuovi criteri, metodi e
tecnologie, nonché di linguaggi innovativi, in tutti i campi connessi alla
cinematografia ed agli audiovisivi, da rendere accessibili ai nuovi autori e
professionalità emergenti, anche attraverso iniziative di formazione interne
alla struttura o partecipazione ad attività di formazione esterne alla stessa.
In base all’art. 4, per il perseguimento di tali finalità la Fondazione
si articola in due settori: la Scuola nazionale di cinema e la Cineteca nazionale.
In particolare, tramite la Cineteca nazionale, la Fondazione provvede
alla raccolta delle opere della cinematografia nazionale, alla loro
conservazione e, ove occorra, al loro restauro, anche con la ricerca di
tecnologie più avanzate; provvede alla conservazione dei negativi delle opere
filmiche nei casi previsti dalla legge; cura la raccolta e la conservazione di
opere della cinematografia internazionale; svolge azione di coordinamento sul territorio
nazionale con le cineteche che ricevono sostegni e contributi pubblici, e azione
di raccordo con le rimanenti.
In base all’art. 9, co. 1, lett. b), come sostituito dall’art. 1 del d.lgs. 492/1998, la
Fondazione provvede alle sue finalità istituzionali, fra l’altro, con i
contributi ordinari dello Stato, stanziati con determinazione triennale a
valere sul Fondo unico dello spettacolo.
Ai sensi del co. 1-bis del medesimo art. 9, aggiunto
dall'art. 1 del d.lgs. 492/1998 e poi modificato dall'art. 10 del d.lgs. 32/2004,
ai fini dell'assegnazione di tali contributi, la Fondazione presenta ogni tre
anni, entro il 31 ottobre dell'anno antecedente al triennio di riferimento, un programma delle attività, con relazione
finanziaria ed evidenziazione delle somme necessarie al perseguimento delle
singole finalità istituzionali. Il contributo, di misura non inferiore all'8
per cento della quota del FUS destinata al cinema, è assegnato, sentita la
commissione consultiva per il cinema, con decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali, avente efficacia triennale, salvo revoca o modificazioni.
Come si evince dalla
più volte citata relazione del
Mibact al Parlamento sull’utilizzazione del Fondo unico per lo spettacolo e
sull’andamento complessivo dello spettacolo 2014, alla
Fondazione Centro sperimentale di cinematografia è stato concesso un contributo
proveniente dal FUS di € 11,3 mln per il
2014 e di € 9,6 mln per il 2013[40].
Dalla Relazione della Corte dei conti sul risultato del controllo eseguito
sulla gestione finanziaria della Fondazione per gli anni 2012 e 2013, trasmessa alle Camere il 22 dicembre 2014[41], emerge che i contributi (complessivi) ordinari dello Stato sono stati
pari a € 11.300.000 per il 2011, € 11.390.000 per il 2012 ed € 11.100.000 per
il 2013.
· al Museo nazionale del cinema–Fondazione Maria
Adriana Prolo–Archivi di Fotografia, Cinema ed Immagine di Torino[42].
Al riguardo, si ricorda che il contributo a favore del Museo nazionale del Cinema “Fondazione Maria Adriana Prolo” per il
funzionamento, la gestione e lo sviluppo del museo stesso, era stato
inizialmente stabilito dall’art. 4, co.
2, della L. 404/2000.
Successivamente, tale autorizzazione di spesa è stata inclusa nella
tabella 1 relativa al Ministero per i beni e le attività culturali di cui all’art. 32, co. 2 e 3, della L. 448/2001 (L. finanziaria 2002), che ha disposto l’unificazione degli importi erogati a enti, istituti,
associazioni, fondazioni ed altri organismi, in un'unica unità previsionale di base (UPB) dello stato di
previsione di ciascun Ministero. In relazione a tale previsione, è stato
istituito nello stato di previsione del MIBACT il cap. 3670, la cui dotazione è quantificata annualmente nella tab. C
della legge di stabilità.
La medesima L. 448/2001 ha disposto, altresì, che il riparto venga
effettuato annualmente, entro il 31 gennaio, dal Ministro
competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari.
In base al DM 3 maggio 2016, n. 371, di riparto dei contributi relativi al 2016, il contributo a favore del Museo
nazionale del cinema ammonta a € 295.828.
· alla Fondazione Cineteca di Bologna.
La Cineteca di
Bologna è gestita dall’omonima Fondazione, costituita, a seguito di
deliberazione del Consiglio Comunale P.G. n. 253418 del 5.12.2011 - OdG n. 127
-, esecutiva, con la quale è stato anche approvato il relativo statuto, il 30 dicembre
2011, con effetti dall’1 gennaio 2012. La Fondazione Cineteca di Bologna è
subentrata all’Istituzione Cineteca.
Gli indirizzi
per la definizione della convenzione fra il comune di Bologna e la Fondazione
Cineteca sono stati definiti con delibera della
Giunta comunale N. 292103/2012, che evidenzia, fra l’altro, che “dal 2013 verrà
trasferito a Cineteca un unico contributo economico a sostegno della gestione,
che sostituirà le voci di costo sostenute dal Comune e che il contributo in
parola verrà attribuito nell'ambito delle compatibilità di bilancio del
Comune”.
Qui informazioni sul laboratorio di
restauro “Immagine Ritrovata” della Cineteca di Bologna.
Da ultimo,
l’articolo in esame dispone che le specifiche tipologie di attività da
ammettere ai contributi, i criteri e le modalità per la concessione degli
stessi, nonché la ripartizione delle risorse disponibili fra le varie finalità
sono demandati ad un decreto del
Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge, acquisito il parere
della Conferenza unificata e del Consiglio superiore del cinema e dell’audiovisivo.
In materia si ricorda che,
in attuazione dell’art. 19 del d.lgs. 28/2004, è intervenuto, da ultimo, il DM 9 marzo 2016, recante Modalità tecniche
di gestione e monitoraggio dell'impiego delle risorse destinate alla promozione
delle attività cinematografiche in Italia e all'estero, che ha abrogato il DM 28
ottobre 2004, anche alla luce delle mutate esigenze volte a determinare un più
efficiente andamento del sostegno statale.
In particolare, in base
agli artt. 1 e 2 del DM 9 marzo 2016, le richieste di contributo possono essere
presentate da enti pubblici e privati senza scopo di lucro, istituti
universitari, fondazioni, comitati ed associazioni culturali e di categoria e
devono riguardare le seguenti tipologie di attività: festival, mostre e
rassegne cinematografiche; premi e riconoscimenti cinematografici; conservazione
e restauro del patrimonio filmico nazionale ed internazionale, purché le
relative attività siano finalizzate alla fruizione anche collettiva; attività
editoriali e formative in ambito cinematografico; attività di diffusione della
cultura cinematografica e audiovisiva italiana ed europea. Le priorità di
intervento e il riparto delle risorse disponibili, tenuto conto anche del programma
triennale della Consulta territoriale per le attività cinematografiche, sono
definiti con ulteriore decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali
e del turismo.
Per il 2016, il riparto in
percentuale delle risorse disponibili per attività di promozione
cinematografica è stato operato con DM 23 maggio 2016[43].
Articolo 28
(Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale
cinematografiche)
L’articolo 28 - raffrontabile con l’art. 15 del d.lgs. 28/2004, già abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016,
dall’art. 1, co. 332, lett. b), della
L. 208/2015 -, prevede la
costituzione di un’apposita sezione del
Fondo per il cinema e l’audiovisivo destinata a finanziare il Piano straordinario per il potenziamento
del circuito delle sale cinematografiche, citato (solo) nella rubrica
dell’articolo.
Inoltre, consente
l’introduzione, da parte delle regioni e delle province autonome, di previsioni di carattere urbanistico ed
edilizio volte ad incentivare il potenziamento e la ristrutturazione delle
sale cinematografiche, anche in deroga
agli strumenti urbanistici.
Occorrerebbe
inserire il riferimento esplicito al Piano straordinario anche nell’articolato.
L’art. 15 del d.lgs. 28/2004
– abrogato dall’art. 1, co. 332, lett. b),
della L. 208/2015, in relazione alla nuova disciplina in materia di credito di
imposta spettante alle imprese di esercizio cinematografico introdotta dalla medesima
legge mediante modifiche alla L. 244/2007 (v. ante) – prevedeva la concessione di contributi in conto interessi
sui contratti di mutuo e di locazione finanziaria per la realizzazione di nuove
sale o il ripristino di sale inattive, la ristrutturazione e l’adeguamento
strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti,
l’installazione, ristrutturazione e rinnovo delle apparecchiature e degli
impianti e servizi accessori. Per le prime due tipologie di interventi
prevedeva, inoltre, unitamente al contributo in conto interessi, la concessione
di contributi in conto capitale.
In particolare,
l’apposita sezione del Fondo ha una dotazione annua pari a € 30 mln per ciascuno
degli anni 2017, 2018 e 2019, a € 20 mln per l’anno 2020 e a € 10 mln per
l’anno 2021, destinati alla concessione di contributi
a fondo perduto, o di contributi in
conto interessi sui mutui o sulle locazioni finanziarie, finalizzati a:
·
riattivazione di
sale cinematografiche
chiuse o dismesse, con particolare
riguardo alle sale cinematografiche presenti nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, e con priorità per le sale dichiarate di
interesse culturale ai sensi del d.lgs. 42/2004 (v. ante, scheda art. 8);
·
realizzazione di
nuove sale, anche mediante
acquisto di locali;
·
trasformazione delle sale o multisale esistenti, al
fine di aumentare il numero degli
schermi;
·
ristrutturazione e adeguamento
strutturale e tecnologico delle sale;
·
installazione, ristrutturazione, rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e
servizi complementari alle sale.
L’intervento è
volto a consentire una più diffusa e omogenea distribuzione delle sale
cinematografiche sul territorio nazionale.
La definizione
della disciplina applicativa - e, in particolare, l’individuazione dei soggetti
beneficiari, dei limiti massimi di intervento, delle altre condizioni per
l’accesso ai benefici - è demandata ad un DPCM
da emanare, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e
del turismo, previo parere della
Conferenza unificata, entro 120
giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Si stabilisce fin
d’ora che il DPCM riconosce la priorità
nella concessione del contributo alle sale che garantiscono, altresì, anche con il coinvolgimento degli enti
locali, la fruizione di altri eventi
culturali, creativi, multimediali e formativi utili a contribuire alla
sostenibilità economica della struttura o alla valenza – sociale e culturale –
dell’area di insediamento. Riconosce, altresì, particolari condizioni agevolative nella concessione del contributo
alle sale presenti nei comuni con popolazione
inferiore ai 15.000 abitanti.
Inoltre, lo stesso
DPCM può subordinare la concessione dei contributi a obblighi del soggetto
beneficiario relativi alla destinazione d’uso dei locali e alla programmazione
di specifiche attività culturali e creative, nonché ad impegni nella
programmazione di opere cinematografiche e audiovisive europee e italiane.
Si prevede, inoltre, nell’ambito delle iniziative per la riqualificazione urbana e la rigenerazione delle periferie e delle aree urbane degradate, la facoltà delle regioni e delle province autonome di introdurre previsioni urbanistiche ed edilizie dirette, anche in deroga agli strumenti urbanistici, a favorire e incentivare il potenziamento e la ristrutturazione di sale cinematografiche e centri culturali multifunzionali, prevedendo, anche mediante interventi di demolizione e ricostruzione, in attuazione dei principi introdotti dall'art. 5, co. 9 e seguenti, del D.L. 70/2011 (L. 106/2011):
- il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente, come misura premiale;
- le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti[44].
Con l’art. 5, co. 9-14, del D.L. 70/2011 è stata introdotta una normativa nazionale quadro per la riqualificazione delle aree urbane degradate in base alla quale, al fine di incentivare il recupero, gli interventi di riqualificazione sono realizzabili anche con la demolizione e ricostruzione degli immobili e con la previsione di diverse agevolazioni, tra le quali: il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva quale misura premiale; la delocalizzazione delle volumetrie in area o aree diverse; l'ammissibilità di modifiche di destinazioni d'uso; la possibilità di modificare la sagoma per l’armonizzazione architettonica con le strutture esistenti. Si prevede, inoltre, che fino alla approvazione delle leggi regionali, la volumetria aggiuntiva da riconoscere quale misura premiale, sia realizzata in misura non superiore complessivamente al venti per cento del volume dell'edificio se destinato ad uso residenziale, o al dieci per cento della superficie coperta per gli edifici adibiti ad uso diverso.
L’attuazione della normativa del D.L. 70/2011 è stata demandata alle singole regioni che avrebbero dovuto emanare proprie leggi per incentivare tali azioni; sostanzialmente le previsioni in essa contenute erano, però, già presenti nella legislazione regionale attuativa del cd. Piano casa 2, in quanto la maggior parte delle regioni aveva già approvato specifiche disposizioni di incentivazione alla riqualificazione urbana, anche se con strumenti diversi da regione a regione.
Da ultimo, l’art. 1, co. 271, della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha disposto che le misure incentivanti e premiali, previste dall’art. 5, commi 9 e 14, del D.L. 70/2011, si interpretano nel senso che le agevolazioni incentivanti previste in detta norma prevalgono sulle disposizioni dei piani regolatori generali (PRG) anche relative a piani particolareggiati o attuativi.
Articolo 29
(Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio
cinematografico e audiovisivo)
L’articolo 29 prevede la costituzione di
un’ulteriore, apposita, sezione del
Fondo per il cinema e l’audiovisivo, destinata a finanziare il Piano straordinario per la digitalizzazione
del patrimonio cinematografico e audiovisivo, anch’esso citato (solo) nella
rubrica dell’articolo.
Anche
in questo caso, occorrerebbe inserire il riferimento esplicito al Piano
straordinario nell’articolato.
In particolare, la
sezione del Fondo ha una dotazione annua pari a € 10 mln per ciascuno degli
anni 2017, 2018 e 2019, destinati alla concessione di contributi a fondo perduto o di finanziamenti agevolati, finalizzati alla digitalizzazione delle
opere audiovisive e cinematografiche.
Il sostegno è
concesso alle imprese di post-produzione italiane, comprese le cineteche, in
proporzione al volume dei materiali digitalizzati e tenendo conto della
rilevanza culturale del materiale cinematografico e audiovisivo da
digitalizzare, nonché della qualità tecnica e della professionalità complessiva
del progetto di digitalizzazione.
Anche in questo
caso, la definizione della disciplina applicativa – e, in particolare, i
requisiti soggettivi dei soggetti beneficiari, le modalità per il
riconoscimento del sostegno e l’assegnazione dei contributi o del
finanziamento, i limiti massimi di intervento – è demandata ad un DPCM da emanare, su proposta del
Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e previo parere della Conferenza Stato-regioni e
del Consiglio superiore del cinema e
dell’audiovisivo, entro 120 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge.
Alle opere cinematografiche
o audiovisive digitalizzate – in tutto o in parte – grazie a risorse
provenienti dall’apposita sezione del Fondo, o comunque dal Mibact, si applica
quanto previsto, in generale, dall’art. 7, laddove quest’ultimo stabilisce che
lo stesso Mibact “può avvalersi della copia acquisita dalla Cineteca nazionale
(…) per proiezioni e manifestazioni cinematografiche nazionali e
internazionali, in Italia e all’estero, non aventi finalità commerciale”.
Al
riguardo, dunque, all’art. 7, co. 1, sembrerebbe necessario prevedere
esplicitamente che la copia digitalizzata grazie a risorse comunque provenienti
dal Mibact è soggetta al deposito presso la Cineteca nazionale e che il mancato
deposito comporta la decadenza dai benefici.
Le condizioni e i
termini di utilizzo del materiale digitalizzato sono stabiliti con il medesimo
DPCM che definisce la disciplina applicativa del Piano straordinario per la
digitalizzazione.
Articolo 30
(Sezione speciale per l’audiovisivo e la cinematografia nel Fondo di
garanzia per le piccole e medie imprese)
L’articolo 30 – introdotto dal Senato – dispone la costituzione di una sezione speciale del Fondo di garanzia per
le piccole e medie imprese, destinata a garantire operazioni di
finanziamento alle imprese per la realizzazione di prodotti audiovisivi e
cinematografici.
Si
valuti l’opportunità di inserire nella rubrica anche il riferimento alla
cinematografia.
Anche questa previsione –
ma con riferimento a operazioni di finanziamento di soli prodotti audiovisivi –
era stata annunciata nel comunicato stampa del Mibact del 28 gennaio 2016, ma non era presente nel disegno di legge presentato al Senato.
In particolare,
l’istituzione della sezione speciale del Fondo di garanzia
per le piccole e medie imprese – costituito presso il Mediocredito Centrale Spa,
ai sensi dell’art. 2, co. 100, lett. a),
della L. 662/1996 – è rimessa a un decreto
del Ministro dello sviluppo economico, da emanare, di concerto con il Ministro
dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell’economia e
delle finanze, entro 120 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge. Il medesimo decreto stabilisce
anche tutte le disposizioni applicative, inclusa la definizione delle tipologie
di operazioni che possono essere garantite e delle modalità di funzionamento
della sezione speciale.
Fin d’ora si
stabilisce che la stessa sezione è dotata di contabilità separata e ad essa afferisce uno stanziamento certo per
il (solo) 2017, pari a € 5 mln, a valere sulle risorse del Fondo per il cinema e
l’audiovisivo. Eventuali, ulteriori, versamenti sono determinati
annualmente con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del
turismo. Si prevede, inoltre, che le risorse della sezione possono essere
incrementate anche tramite convenzioni
stipulate tra i Ministeri sopra citati e investitori
pubblici e privati.
Articolo 31
(Misure per impedire il formarsi di fenomeni distorsivi della
concorrenza nel settore cinematografico)
L’articolo 31 - raffrontabile con l’art.
26 del d.lgs. 28/2004 - reca disposizioni
volte ad impedire il formarsi di
fenomeni distorsivi della concorrenza nei settori della produzione, della
distribuzione, della programmazione e dell’esercizio cinematografico, anche al
fine di agevolare la diffusione capillare delle opere cinematografiche, con
particolare riferimento a quelle italiane e a quelle europee.
Preliminarmente,
si evidenzia che, a fronte di tali disposizioni, contenute nel comma 1, la
rubrica dell’articolo e il comma 4 fanno riferimento solo alla distribuzione delle opere
cinematografiche, mentre il comma 3 si riferisce ai soli mercati della distribuzione e dell’esercizio cinematografico.
In particolare,
conferma - come già previsto dalla normativa
vigente - che, in materia di tutela della
concorrenza, si applica, in quanto compatibile, la L. 287/1990 e che l’Autorità
garante della concorrenza e del mercato opera nei modi e nei termini di cui
all’art. 16 della stessa legge.
L’art. 16, co. 3 e ss., della L. 287/1990 prevede che, entro 5 giorni
dalla comunicazione di una operazione di
concentrazione[45], l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ne dà notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri ed
al Ministro dello sviluppo economico.
Se
ritiene che un'operazione di concentrazione sia suscettibile di essere vietata,
avvia, entro 30 giorni dal ricevimento della notifica, o dal momento in cui ne
abbia comunque avuto conoscenza, l'istruttoria. Qualora, a fronte di
un'operazione di concentrazione ritualmente comunicata, non ritenga necessario
avviare l'istruttoria, deve dare comunicazione alle imprese interessate ed al
Ministro dello sviluppo economico delle proprie conclusioni nel merito, entro
30 giorni dal ricevimento della notifica.
Termini
specifici sono previsti per l'offerta
pubblica di acquisto che possa dar luogo ad operazione di concentrazione,
che deve essere comunicata all'Autorità contestualmente alla sua comunicazione
alla Commissione nazionale per le società e la borsa. In tal caso, l'Autorità
deve notificare l'avvio dell'istruttoria entro 15 giorni dal ricevimento della
comunicazione e contestualmente darne comunicazione alla stessa Commissione.
L'istruttoria
può essere avviata dopo la scadenza dei termini nel caso in cui le informazioni
fornite dalle imprese con la comunicazione risultino gravemente inesatte,
incomplete o non veritiere.
L'Autorità,
entro il termine perentorio di 45 giorni dall'inizio dell'istruttoria, deve
dare comunicazione alle imprese interessate ed al Ministro dello sviluppo
economico delle proprie conclusioni nel merito. Il termine può essere prorogato
nel corso dell'istruttoria per un periodo non superiore a 30 giorni, qualora le
imprese non forniscano informazioni e dati a loro richiesti che siano nella
loro disponibilità.
Si prevede ora, altresì,
che l’Autorità, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente,
d’ufficio, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il
formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza qualora un unico soggetto,
comprese le agenzie territoriali (di
distribuzione) mono o plurimandatarie,
detenga direttamente o indirettamente, anche
in una sola delle città capoluogo di regione, una posizione dominante[46] nel mercato della distribuzione e dell’esercizio cinematografico, con particolare riferimento ai soggetti che operano contestualmente anche in uno dei seguenti settori:
produzione, programmazione, edizione o distribuzione di servizi televisivi, on line o telefonici.
L’art. 26 del d.lgs.
28/2004 prevede che le operazioni di
concentrazione, di cui all’art. 16[47], devono essere preventivamente
comunicate all’Autorità qualora attraverso la concentrazione si venga a
detenere o controllare direttamente o indirettamente, anche in una sola delle dodici città capozona della distribuzione
cinematografica (Roma, Milano, Torino, Genova, Padova, Bologna, Firenze,
Napoli, Bari, Catania, Cagliari e Ancona) una quota di mercato superiore al 25% del fatturato della distribuzione
cinematografica e,
contemporaneamente, del numero delle
sale cinematografiche ivi in attività.
Dunque, rispetto
alla legislazione vigente, le prime novità sono costituite dalla previsione che
l’Autorità si attivi anche su (semplice) segnalazione di chi vi abbia interesse
e anche nel caso di posizione dominante (e non solo di operazioni di concentrazione), valutabile, in particolare, con
riguardo a soggetti che operano
contestualmente in uno dei settori indicati. Ulteriori novità sono costituite
dai riferimenti alle agenzie territoriali mono o plurimandatarie e a tutte le
città capoluogo di regione.
Infine, si prevede
che l’Autorità trasmette annualmente
alle Camere una relazione sullo
stato della concorrenza nel settore della distribuzione
cinematografica.
Si
segnala che l’argomento è affrontato, ma non in termini identici, anche
nell’art. 21 dell’A.S. 2085-A (legge annuale
per il mercato e la concorrenza), già approvato dalla Camera e in corso di
esame presso l’altro ramo del Parlamento. Occorre, dunque, procedere ad un
coordinamento.
Infatti, l’art. 21 indicato
aggiunge al testo vigente dell’art.
26 del d.lgs. 28/2004 i co. 2-bis e
2-ter. In particolare, il co. 2-bis, relativo all’attivazione dell’Autorità
per eliminare o impedire il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza, stabilisce che, su segnalazione di chi vi abbia
interesse o, periodicamente, d’ufficio, l’Autorità adotta i provvedimenti
necessari a eliminare o impedire il formarsi di fenomeni distorsivi della
concorrenza qualora un unico soggetto, ivi comprese le agenzie territoriali
monomandatarie e plurimandatarie, detenga, direttamente o indirettamente una
posizione dominante nel mercato della
distribuzione cinematografica (e non anche in quello dell’esercizio
cinematografico), facendo riferimento, a livello territoriale, anche a “una
sola delle dodici città capozona” (e non anche a “una sola delle città
capoluogo di regione”) e, relativamente alla particolare attenzione ai soggetti
che operino contestualmente in più settori, include anche il settore
dell’esercizio.
Il co. 2-ter, invece, prevede la pubblicazione,
da parte dell’Autorità, di una relazione annuale sullo stato della concorrenza
nel settore della distribuzione cinematografica (non
prevedendone la trasmissione alle Camere).
Articolo 32
(Istituzione del Registro pubblico delle opere cinematografiche e
audiovisive)
L’articolo 32 dispone l’istituzione presso il Mibact del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive, contestualmente prevedendo la soppressione e abrogazione delle disposizioni dell’art. 103 della L. 633/1941, che riguardano la tenuta da parte della SIAE del Registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e audiovisive, le cui caratteristiche dovevano essere definite con un DPCM (non intervenuto).
Il Registro è istituito senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica e le relative funzioni sono assicurate
nell’ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione
vigente.
Occorrerebbe conseguentemente abrogare anche l’art. 6 del D.L. 64/2010 (L. 100/2010), il cui comma 2, secondo periodo, ha previsto una disciplina transitoria fino all’adozione del DPCM attuativo dell’art. 103 della L. 633/1941, nonché prevedere la conseguente modifica dell’allegato 2 del d.lgs. 179/2009.
Nel tempo sono intervenute diverse disposizioni che
fanno riferimento al pubblico registro cinematografico.
In particolare, il R.D.L. 1061/1938 (L. 458/1939) – interamente abrogato dal D.L.
200/2008 (L. 9/2009), ma i cui artt. 12, 13 e 14 sono stati successivamente
sottratti a tale effetto abrogativo: v.
infra – ha disposto l’istituzione e la tenuta, da parte della SIAE, di un registro pubblico dei film di produzione
nazionale nel quale dovevano essere iscritti i produttori per ottenere i
premi previsti dal medesimo R.D.L.
Successivamente, l’art. 103, secondo comma, della L.
633/1941 ha previsto che la stessa SIAE cura la tenuta di un registro pubblico speciale per le opere cinematografiche,
nel quale indicare, tra l’altro, per ogni opera registrata, il nome dell’autore
e del produttore e la data della pubblicazione.
Ancora in seguito, l’art. 22 del D.L. 26/1994
(L. 153/1994) ha previsto l’istituzione del pubblico registro per la cinematografia, sempre tenuto dalla SIAE,
disponendo che in esso fossero iscritte tutte le opere filmiche prodotte o importate in Italia e
destinate alla programmazione nelle sale cinematografiche. L’iscrizione e le
successive trascrizioni di atti nel pubblico registro erano obbligatorie ai
fini dell’ammissione ai benefici e ai premi previsti dalla normativa, per
l’opponibilità ai terzi dei contratti e delle convenzioni stipulati per la
costituzione e la cessione di diritti connessi allo sfruttamento economico
delle opere filmiche, nonché di atti che costituivano privilegi e garanzie, di
atti cautelativi, di decisioni giudiziarie e arbitrali, comunque connessi con
la costituzione, la modificazione, il trasferimento o l’estinzione dei suddetti
diritti di sfruttamento economico.
A tale registro aveva fatto riferimento anche l’art. 23 del d.lgs. 28/2004, che aveva previsto l’iscrizione in esso dei film riconosciuti di nazionalità italiana
ed equiparati ai fini dell’ammissione ai benefici ivi previsti.
Benché sulla base dell’art. 22 del D.L. 26/1994 fosse
stato anche emanato il DPCM 8 aprile 1998, n. 163, recante il regolamento per
la disciplina delle procedure per l’iscrizione degli atti e delle modalità di
tenuta del registro[48], la normativa del 1994 e il successivo DPCM
non sono mai stati applicati.
Da ultimo, è intervenuto l’art. 6 del D.L. 64/2010
(L. 100/2010), che, oltre a stabilire che il registro pubblico speciale per le opere cinematografiche di cui
all’art. 103 della L. 633/1941 comprende anche le opere audiovisive, ha anche previsto,
novellando lo stesso art. 103, che le caratteristiche del medesimo registro, le
tariffe relative alla sua tenuta, le modalità di registrazione delle opere,
nonché la tipologia ed i requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione,
sarebbero dovuti essere determinati con DPCM
– non intervenuto[49] –, su proposta
del Ministro per i beni e attività culturali, di concerto con il Ministero
dello sviluppo economico, sentita la SIAE.
Ha, altresì, stabilito l’abrogazione del citato art.
23 del d.lgs. 28/2004 e di tutte le altre disposizioni incompatibili con
la nuova disciplina e ha disposto che, nelle
more dell’adozione del DPCM, restava
comunque in vigore il sistema previgente
definito dagli artt. 12, 13 e 14 del
R.D.L. 1061/1938, di cui si
prevedeva, dunque, la temporanea riviviscenza[50].
Dunque, l’unico
registro attualmente operante presso la SIAE è quello previsto dal R.D.L.
1061/1938 (qui la sezione
dedicata del sito della SIAE).
In particolare, si dispone che nel Registro
delle opere cinematografiche e audiovisive istituito presso il Mibact devono essere iscritte le opere cinematografiche e audiovisive di
nazionalità italiana (di cui agli artt. 5 e 6) che hanno ricevuto contributi pubblici statali, regionali e degli enti
locali o finanziamenti UE. L’iscrizione è finalizzata a realizzare gli
effetti di pubblicità notizia del deposito previsti dalla L. 633/1941.
L’art. 103, quinto comma, della L. 633/1941 dispone
che la registrazione fa fede, sino a prova contraria, della esistenza
dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori
indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori
delle opere che sono loro attribuite.
Nello specifico, - in analogia al principio
generale previsto dall’art. 103 della L. 633/1941 - attraverso il Registro è
assicurata, anzitutto, la pubblicità
e l’opponibilità a terzi dell’attribuzione dell’opera agli autori e
produttori che hanno proceduto alla registrazione, reputati tali fino a
prova contraria. Nel Registro sono annotate tutte le vicende giuridiche
dell’opera (atti, accordi, sentenze che accertino diritti relativi alla
produzione, alla distribuzione, alla rappresentazione e allo sfruttamento in
Italia).
Inoltre, il Registro assicura la pubblicità delle informazioni relative
a tutti i contributi pubblici
assegnati (statali, regionali, degli enti locali, dell’UE) per la scrittura, lo
sviluppo, la produzione, la distribuzione e la promozione dell’opera, nonché di
quelle relative all’ acquisto, alla distribuzione e alla cessione di diritti di
antenna alle reti del servizio pubblico radiotelevisivo. La pubblicità è assicurata con la pubblicazione e la libera
consultazione di tali informazioni sul sito del Mibact, nei limiti fissati nel
decreto applicativo.
L’iscrizione al Registro è richiesta dal
produttore, o dagli autori, o dai titolari dei diritti delle opere
cinematografiche e audiovisive. Le informazioni necessarie devono essere
comunicate dai beneficiari dei contributi nei termini e con le modalità
previste nel DPCM applicativo, pena la revoca dei benefici.
Nel Registro possono essere depositate,
altresì, opere letterarie che siano destinate alla realizzazione di opere cinematografiche
o audiovisive. Il deposito avviene fornendo copia del contratto con il
quale l’autore dell’opera o un suo avente diritto ha concesso l’opzione di
acquisto dei diritti di adattamento e realizzazione dell’opera stessa. Ove il
produttore eserciti l’opzione, deposita il titolo dell’opera cinematografica o
audiovisiva.
Le caratteristiche del Registro e le tariffe
per la sua tenuta, le modalità di registrazione delle opere, la tipologia e i
requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione, le modalità e i limiti
della pubblicazione delle informazioni relative ai contributi pubblici devono
essere definiti con DPCM, su
proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Articolo 33
(Delega in materia di tutela dei minori nella visione di opere
cinematografiche e audiovisive)
L’articolo 33 conferisce una delega al Governo per la riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche e audiovisive.
In particolare, si intende superare il sistema attuale, che prevede un controllo preventivo di tutti i film destinati alla proiezione in pubblico e all’esportazione, introducendo un meccanismo basato sulla responsabilità degli operatori del settore cinematografico e audiovisivo in ordine alla classificazione dei film prodotti e sulla vigilanza successiva da parte delle istituzioni.
Preliminarmente, si ricorda
che la Convenzione su diritti dell’infanzia e dell’adolescenza – approvata dall’assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre
1989, e ratificata dall’Italia con L.
176/1991 – stabilisce, all’art. 17,
che gli Stati “riconoscono
l’importanza della funzione esercitata dai mass-media e vigilano affinché il
fanciullo possa accedere ad una informazione ed a materiali provenienti da
fonti nazionali ed internazionali varie, soprattutto se finalizzati a
promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua saluta
fisica e mentale”.
Con riferimento alla normativa vigente, si ricorda, in
particolare, che la L. 161/1962 prevede, all’art.
1, che la proiezione in pubblico dei
film e l'esportazione all'estero di film nazionali sono soggette a nulla
osta del MIBACT. Il nulla osta è
rilasciato con decreto del MIBACT su parere
conforme, previo esame dei film, di speciali
Commissioni di primo grado e di appello (di cui agli artt. 2, 3 e 4).
La Commissione di primo grado può:
§
esprimere parere contrario alla
proiezione in pubblico, qualora ravvisi nel complesso del film o in singole
scene o sequenze un’offesa al buon costume, ai sensi dell'art. 21 della
Costituzione (art. 6);
§
rilasciare al presentatore il nulla-osta
alla proiezione del film nel caso in cui non ravvisi nel film alcun
elemento di offesa al buon costume (art. 9);
§
stabilire se alla proiezione del film possano assistere i minori degli anni 14 o i minori degli anni 18, in relazione alla
particolare sensibilità evolutiva e alle esigenze della loro tutela morale. Nel
caso in cui siano esclusi i minori, il concessionario ed il direttore del
locale sono tenuti a darne avviso al pubblico in modo ben visibile su ogni
manifestazione dello spettacolo. Devono, inoltre, provvedere ad impedire che i
minori accedano al locale in cui vengono proiettati spettacoli dai quali i minori
stessi sono esclusi (art. 5).
Qualora, trascorsi 20 giorni dal deposito del film,
l’Amministrazione non abbia provveduto
a comunicare alcun esito all’interessato, questi può sollecitare il Ministero,
con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, affinché vi provveda.
Trascorsi ulteriori 10 giorni dalla notifica senza che sia stato emesso alcun
provvedimento, il nulla osta si intende rilasciato (art. 6).
In caso di provvedimento di
diniego del nulla-osta o di non
ammissione dei minori da parte della Commissione di primo grado,
l’interessato può ricorrere alla Commissione
di secondo grado nel termine di 20 giorni dalla comunicazione. La
Commissione di appello esprime il proprio parere entro 20 giorni dalla
presentazione del ricorso. Il parere, in caso di conferma del diniego, deve
essere motivato ed è vincolante per l'Amministrazione. Il conseguente
provvedimento del Ministro è comunicato all'interessato entro 10 giorni dalla
pronuncia della Commissione (art. 7).
Contro il provvedimento
dell’amministrazione è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato (art. 8).
Ulteriori disposizioni a tutela dei minori sono recate dall’art. 34 del d.lgs. 177/2005 (Testo
unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come sostituito,
da ultimo, dal d.lgs. 120/2012.
In particolare, la
disposizione citata dispone il divieto
assoluto – indipendentemente, cioè,
dall’orario di diffusione – per la trasmissione di film ai quali, per la proiezione o rappresentazione in pubblico,
sia stato negato il nulla osta o che
siano stati vietati ai minori di 18 anni.
Inoltre, dispone il medesimo divieto assoluto di trasmissione televisiva dei programmi che possono nuocere gravemente
allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori e, in particolare, dei programmi che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata, ovvero pornografiche.
Al fine di conformare la programmazione a tali divieti
– che non si applicano ai servizi a
richiesta, seppure a determinate condizioni – i fornitori di servizi di media audiovisivi o i fornitori di servizi si
attengono ai criteri fissati
dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)[51] [52].
Inoltre, le trasmissioni
delle emittenti televisive e delle emittenti radiofoniche non contengono programmi che possono nuocere allo sviluppo
fisico, mentale o morale dei minori e film
vietati ai minori di anni 14, a meno che siano trasmessi fra le ore 23,00 e
le ore 7,00 o vengano utilizzati accorgimenti tecnici atti a escludere che i
minori che si trovano nell'area di diffusione vedano o ascoltino normalmente
tali programmi.
Le anteprime di opere cinematografiche destinate alla proiezione o
distribuzione in pubblico sono soggette alle medesime limitazioni previste per la trasmissione televisiva
dell’opera cinematografica di cui costituiscono promozione.
Le emittenti televisive,
inoltre, sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste
dal Codice di autoregolamentazione
media e minori. Nello specifico, esse
sono tenute a garantire l’applicazione di specifiche misure a tutela dei minori
nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e
all’interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare
riguardo ai messaggi pubblicitari,
alle promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale audiovisiva[53].
Infine, all’AGCOM è rimessa l’adozione della
disciplina di dettaglio contenente l’indicazione degli accorgimenti tecnici idonei ad escludere che i minori accedano a
programmi gravemente nocivi[54].
Il 24 gennaio 2014 l’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni ha pubblicato un Libro Bianco Media e Minori.
La delega è esercitata attraverso l’adozione, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi, emanati secondo le modalità indicate dall’art. 36.
I principi e criteri direttivi per
l’esercizio della delega sono così individuati:
·
responsabilizzazione degli operatori
cinematografici in materia di classificazione
del film prodotto;
·
uniformità di
classificazione (dei film) con gli altri prodotti audiovisivi, inclusi i videogiochi, al fine di garantire sia la tutela dei minori che la
libertà di manifestazione del pensiero e dell’espressione artistica.
Potrebbe
essere opportuno indicare i criteri generali di classificazione, ai fini del
raggiungimento dell’obiettivo indicato.
Con riferimento alla classificazione dei videogiochi, si ricorda il sistema internazionale PEGI (Pan
European Game Information - Sistema di informazione europeo sui giochi), che
prevede una classificazione dei videogiochi in base alle diverse fasce d'età
dei minori e al loro contenuto e che ha l'obiettivo di tutelare i diritti e
l'integrità psico-fisica e morale dei minori.
Il PEGI - ideato tra maggio 2001 e maggio 2002 da un
gruppo di lavoro costituito da esperti, rappresentanti di governi, associazioni
e industria del videogioco - è riconosciuto e gestito dall'ISFE (Interactive Software Federation of Euro), che
ha sede in Belgio[55], è operativo da
aprile 2003[56] ed è stato aggiornato nel
settembre 2009; si applica a tutti i videogiochi, indipendentemente
dal loro formato, sia on-line che off-line, allo scopo di assicurare ai consumatori
informazioni chiare ed affidabili che permettano di compiere scelte di acquisto
informate e consapevoli.
Qui il significato delle classificazioni, qui il meccanismo di classificazione, qui il Codice PEGI.
· istituzione presso
il Mibact di un organismo di controllo della classificazione, disciplinando
composizione, modalità di nomina, compiti, modalità di funzionamento. Ai
componenti dell’organismo, che sono scelti tra personalità indipendenti e di
comprovata qualificazione professionale, spetta solo il rimborso delle spese
effettivamente sostenute.
Occorrerebbe
indicare almeno le linee generali della composizione dell’organismo di
controllo.
·
soppressione delle Commissioni
per la revisione cinematografica di cui alla L. 161/1962;
·
definizione del procedimento per l’accertamento degli illeciti amministrativi che
conseguono alla violazione della classificazione e dei termini entro cui tale
accertamento può intervenire;
·
previsione di un sistema sanzionatorio degli illeciti amministrativi accertati;
·
abrogazione e modifica della normativa vigente
incompatibile con il nuovo sistema di classificazione.
Articolo 34
(Delega in materia di promozione delle opere europee ed italiane
da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi)
L’articolo 34 conferisce una delega al Governo per la riforma e la
razionalizzazione delle disposizioni legislative in materia di promozione delle opere italiane ed europee
da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, lineari e non lineari[57].
La delega è esercitata attraverso l’adozione, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi, secondo le modalità indicate dall’art. 36.
La disciplina relativa alla
promozione della distribuzione e della
produzione di opere italiane e
europee è recata dall’art. 44 del
d.lgs. 177/2005, come modificato, da
ultimo, dall'art. 3, co. 2, del d.lgs. 120/2012.
In particolare, l’art. 44 –
che non si applica alle emittenti
televisive operanti in ambito locale – dispone che:
·
le emittenti televisive, su qualsiasi piattaforma di trasmissione,
indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano alle opere
europee la maggior parte del loro tempo
di trasmissione[58]. In particolare, esse - compresa la pay
per view - riservano ogni anno almeno
il 10% del tempo di diffusione alle opere
europee degli ultimi cinque anni, incluse le opere cinematografiche di
espressione originale italiana ovunque prodotte. Tale percentuale sale al 20% per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo (co.
2). L’art. 34, co. 10, dello stesso
d.lgs. 177/2005 dispone che le quote di riserva per la trasmissione di opere
europee previste dall'art. 44 devono comprendere anche opere cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di
animazione, specificamente rivolte ai
minori, nonché produzioni e programmi adatti ai minori, ovvero idonei alla
visione da parte dei minori e degli adulti. Il tempo minimo di trasmissione
riservato a tali opere e programmi è determinato dall'AGCOM[59];
·
le emittenti televisive, su
qualsiasi piattaforma di trasmissione, compresa la pay per view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni,
riservano almeno il 10% dei propri
introiti netti annui[60], alla produzione, al
finanziamento, al pre-acquisto e all'acquisto di opere europee realizzate da
produttori indipendenti. Tale percentuale deve essere raggiunta assegnando
una quota adeguata ad opere diffuse entro un termine di cinque anni dalla loro
produzione, incluse le opere cinematografiche di espressione originale italiana
ovunque prodotte. La concessionaria del
servizio pubblico generale radiotelevisivo destina alle opere europee
realizzate da produttori indipendenti
una quota non inferiore al 15% dei
ricavi complessivi annui derivanti dagli abbonamenti, nonché dai ricavi
pubblicitari connessi alla stessa[61]; all'interno di questa quota,
è stabilita una riserva non
inferiore al 20% da destinare alla
produzione, al finanziamento, al pre-acquisto o all'acquisto di opere
cinematografiche di espressione
originale italiana ovunque prodotte e una riserva non inferiore al 5% da destinare a opere di animazione
appositamente prodotte per la formazione
dell'infanzia (co 3)[62];
·
i fornitori di servizi di media
audiovisivi a richiesta soggetti alla giurisdizione italiana promuovono, gradualmente e tenuto conto
delle condizioni di mercato, la
produzione di opere europee e l'accesso alle stesse, secondo le modalità
definite dall'AGCOM con proprio regolamento; inoltre, la
stessa AGCOM procede, con
procedure di co-regolamentazione, alla predisposizione di una disciplina di
dettaglio secondo cui, con riferimento ai servizi audiovisivi a richiesta, la promozione può riguardare, fra l'altro,
il contributo finanziario che tali servizi apportano alla produzione di
opere europee e all'acquisizione di diritti sulle stesse o la percentuale
ovvero il rilievo delle opere europee nei cataloghi dei programmi offerti dal
servizio di media audiovisivo a richiesta (co. 4 e 7)[63];
·
l’AGCOM verifica annualmente l’osservanza
delle previsioni, secondo modalità e criteri definiti con proprio regolamento,
adottato sentiti il MIBACT e il MISE. Lo stesso regolamento individua i criteri
per la valutazione delle richieste di concessione di deroghe per singoli palinsesti o cataloghi dei fornitori di servizi
di media audiovisivi, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, che
in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio non abbiano realizzato utili o
che abbiano una quota di mercato, riferita ai ricavi da pubblicità, da
televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti
pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento,
inferiore all'1% o che abbiano natura di canali tematici, in quest'ultima
ipotesi nonché nel caso di canali generalisti che superano la soglia dell'1%,
anche tenendo conto dell'effettiva disponibilità delle opere in questione sul
mercato (co. 8)[64].
In particolare, i principi
e i criteri direttivi per l’esercizio della delega - che deve essere esercitata
conformemente alla direttiva 2010/13/UE e
nel rispetto delle norme del trattato sul funzionamento dell’Unione europea -
sono così individuati:
·
introduzione di procedure più trasparenti ed efficaci in materia di obblighi di
investimento e di programmazione di opere italiane ed europee da parte dei
fornitori, con particolare riferimento ai presupposti, ai requisiti e alle
modalità tecniche di assolvimento degli stessi obblighi, precisando i criteri
per il riconoscimento di eventuali deroghe o per la previsione di meccanismi di
flessibilità;
·
“adeguamento” ai – rectius, rispetto dei – principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficacia, in particolare
prevedendo la massima armonizzazione fra
gli obblighi cui devono attenersi i diversi fornitori di servizi di media
audiovisivi in relazione alle diverse piattaforme distributive;
·
rafforzamento di un sistema in cui i meccanismi di
mercato siano più funzionali ad una maggiore
concorrenza, a una maggiore pluralità di linee editoriali e a meccanismi di
formazione ed equa distribuzione del
valore dei diritti di sfruttamento delle opere, anche favorendo accordi tra
le categorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi e dei produttori
indipendenti, in considerazione, fra l’altro, dei rispettivi apporti
finanziari, produttivi e creativi alla realizzazione delle opere;
·
revisione delle modalità di applicazione di tali
regole ai fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari;
·
riformulazione della definizione di “produttore
indipendente” e delle altre definizioni che attengono alla promozione delle
opere europee ed italiane.
Si ricorda che l’articolo 2, co. 1, lett. q),
del provvedimento in esame, nel definire l’”impresa di produzione o
distribuzione cinematografica o audiovisiva indipendente”, rinvia ai requisiti
previsti dall'art. 2, co. 1, lett. p), del d.lgs. 177/2005;
· previsione di un adeguato sistema di verifica, controllo, valutazione dell’efficacia e di un appropriato sistema sanzionatorio.
Con riferimento alla direttiva
2010/13/UE del 10 marzo 2010 (c.d. Direttiva sui servizi di
media audiovisivi), relativa al coordinamento di determinate disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la
fornitura di servizi di media audiovisivi, si ricorda che la stessa è,
attualmente, in fase di revisione
(v. proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio COM (2016) 287 definitivo).
Qui l’iter dell’esame
dell'atto comunitario al Senato: in particolare, il 28 giugno 2016 la 7^
Commissione ha formulato osservazioni favorevoli con rilievi alla 8^ Commissione, il 6
luglio 2016 la 14^ Commissione ha espresso parere favorevole con osservazioni, il 27 luglio 2016 la 8^ Commissione ha approvato la risoluzione Doc. XVIII n. 144.
Più ampiamente, si veda infra, scheda relativa ai Documenti
all’esame delle istituzioni dell’UE.
Articolo 35
(Delega
in materia di riforma dei rapporti di lavoro nel settore cinematografico e
audiovisivo)
L’articolo 35, introdotto dal Senato, conferisce una delega al Governo per la riforma delle norme in materia di rapporti di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo, al fine di dettare una disciplina unitaria e sistematica, in coerenza con le disposizioni vigenti e con i principi e le finalità, in quanto compatibili, presenti nella legge delega in materia di lavoro (L.183/2014, cd. Jobs act)[65], introducendo le opportune differenziazioni in ragione dello specifico ambito di attività.
La delega è esercitata attraverso l’adozione, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi, secondo le modalità indicate dall’art. 36.
Rapporto di lavoro e aspetti
previdenziali nel settore dello spettacolo
La disciplina in
materia di lavoro nel settore dello spettacolo non presenta carattere di
sistematicità, essendo contenuta non solo nel D.lgs. 28/2004, ma anche in varie
disposizioni presenti in diversi provvedimenti normativi, nonché nel codice
civile, che ne regolamentano singoli aspetti[66]. Anche nel
settore dello spettacolo il rapporto di lavoro può essere di tipo subordinato,
parasubordinato o autonomo, sebbene presenti alcune peculiarità che lo
differenziano dagli altri rapporti di lavoro (in tale settore, il contratto di lavoro viene definito contratto di scrittura artistica); gli
aspetti specifici sono disciplinati nei contratti collettivi che disciplinano i
diversi rapporti artistici. Di seguito si evidenziano alcune caratteristiche
peculiari dei rapporti di lavoro nel settore dello spettacolo.
Soggetti
Nel settore dello spettacolo sono
datori di lavoro: gli imprenditori (impresari o produttori; le organizzazioni a
struttura non imprenditoriale; le imprese che prestano servizi collegati al
settore dello spettacolo (ad es. teatri, cinema, sale doppiaggio, ecc).
La nozione di lavoratore dello
spettacolo è invece stata elaborata dalla giurisprudenza. In particolare, il
lavoratore dello spettacolo è colui che direttamente, mediatamente o
indirettamente, dà il proprio contributo alla
realizzazione della rappresentazione; lavoratore dello spettacolo può essere
considerato anche colui che svolge stabilmente attività dirette alla
realizzazione di spettacoli, anche se con compiti ausiliari.
Assunzione
e retribuzione
I lavoratori dello spettacolo
possono essere assunti direttamente, secondo le modalità stabilite per la
generalità dei dipendenti, sebbene con alcune diversità dovute alla peculiarità
legate allo specifico ambito di attività; ad esempio, in deroga al generale
principio di non discriminazione, l’assunzione del lavoratore può essere
subordinata all’appartenenza ad un determinato sesso, quando questo sia
giustificato dalla natura della prestazione.
Tra le forme di retribuzione
previste quelle più comuni sono a tempo (in base alla durata della
prestazione), a posa (con riferimento al numero di scene o di rappresentazioni)
e a forfait (inteso come compenso globale).
Previdenza
A partire dal 1° gennaio 2012
l’ENPALS (ente al quale fino al 2011 era attribuita la gestione previdenziale
per i lavoratori dello spettacolo) è stato soppresso e le sue funzioni sono
state attribuite all’INPS presso cui è stata istituita una gestione apposita
(ex ENPALS).
Per quanto concerne l'assicurazione
per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i lavoratori dello spettacolo rientranti
nelle categorie legislativamente previste (art. 3, D.Lgs.C.P.S. 708/1947[67]) sono
obbligatoriamente assicurati presso la gestione ex ENPALS. Si ricorda al
riguardo che, mentre per alcuni lavoratori dello spettacolo (come, ad esempio,
attori, ballerini, cantanti, registi, ecc.) l’appartenenza alla categoria
integra essa stessa l’obbligo assicurativo presso la gestione ex ENPALS, per
altri (come macchinisti, elettricisti, ecc.) l’obbligo assicurativo scatta solo
quando la loro prestazione è rivolta alla realizzazione di un prodotto
artistico.
I lavoratori dello spettacolo, sia
subordinati che autonomi, hanno diritto alle stesse prestazioni spettanti ai
lavoratori dipendenti iscritti all’AGO (Assicurazione generale obbligatoria),
ma la determinazione della contribuzione viene effettuata con modalità diverse:
in considerazione del fatto che molti lavoratori dello spettacolo sono occupati
solo per limitati periodi di tempo, i contributi si riferiscono alle singole
giornate lavorative.
I contributi da versare alla
gestione ex ENPALS e all’AGO (per, ad esempio, maternità, disoccupazione, ecc.)
sono determinati con modalità diverse a seconda della categoria a cui
appartiene il lavoratore dello spettacolo, ma comune è il minimale di
retribuzione giornaliera e l'obbligo di assoggettare a contributi in ogni caso
una retribuzione non inferiore a quella stabilita da leggi, regolamenti e
contratti collettivi.
I principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega sono così individuati:
· semplificare e razionalizzare le procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, al fine di ridurre gli adempimenti a carico di cittadini e imprese;
· rafforzare le opportunità d’ingresso nel mondo del lavoro e riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli più coerenti con le attuali esigenze occupazionali e produttive nel settore cinematografico e audiovisivo;
· prevedere misure adeguate alle peculiari modalità di organizzazione del lavoro e di espletamento della prestazione lavorativa ovvero professionale.
Sembrerebbe opportuno specificare in maniera più dettagliata i criteri direttivi.
Articolo 36
(Procedura di adozione dei decreti legislativi)
L’articolo 36 definisce la procedura per l’adozione dei decreti
legislativi previsti dagli artt. 33, 34 e 35.
I decreti
legislativi sono adottati su proposta
del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
Si
valuti l’opportunità di prevedere il concerto con i Ministri rispettivamente
competenti nei diversi ambiti.
La procedura
prevede, inoltre, la previa acquisizione del parere della Conferenza
Stato-regioni e del Consiglio di
Stato. I pareri sono resi entro 45
giorni dalla data di trasmissione dello schema, trascorsi i quali il
Governo può comunque procedere alla trasmissione dello schema alle Camere per
l’espressione del parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i
profili finanziari, che si pronunciano entro 30 giorni dalla data di trasmissione. Trascorso tale termine, i
decreti possono essere comunque adottati. Qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari,
trasmette nuovamente lo schema alle Camere con le osservazioni e le eventuali modifiche,
corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione.
Le Commissioni
competenti per materia e per i profili finanziari si esprimono “sulle
osservazioni del Governo” entro 10 giorni dalla data della nuova trasmissione,
trascorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.
Occorre fare riferimento
all’espressione del parere definitivo delle Commissioni parlamentari, e non
all’espressione del parere “sulle osservazioni del Governo”.
Entro due anni
dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, possono essere
adottate disposizioni correttive e
integrative, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con
le medesime procedure.
Infine, in base ad
una modifica introdotta durante l’esame al Senato, l’art. 36 prevede anche che
i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati
solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi che stanziano le risorse finanziarie occorrenti. Ogni schema di
decreto legislativo è corredato da una relazione tecnica che dà conto della
propria neutralità finanziaria, ovvero dei relativi nuovi o maggiori oneri e
dei corrispondenti mezzi di copertura.
Si segnala che su
tale aspetto intervengono anche l’art. 38, co. 3 e l’art. 35, co. 3.
Si
valuti, dunque, l’opportunità di procedere ad un coordinamento.
Articolo 37
(Vigilanza e sanzioni)
L’articolo 37 affida al Mibact la vigilanza sull’applicazione della legge, rinviando ai (già citati) decreti attuativi la definizione delle modalità di controllo e dei casi di revoca e decadenza dei contributi.
Stabilisce fin d’ora, peraltro, che, in caso di dichiarazioni mendaci o di falsa documentazione prodotta per il riconoscimento dei contributi, ciò comporta - oltre alla revoca e alla restituzione dei contributi concessi - anche l’esclusione per 5 anni dall’accesso ai medesimi contributi del beneficiario e di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un’impresa esclusa.
Il Ministero provvede a ciò nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 38
(Copertura finanziaria)
L’articolo 38 quantifica gli oneri derivanti dall’articolo 13, individuando le modalità di copertura, e reca la clausola di invarianza finanziaria per i decreti legislativi previsti dal provvedimento.
Nella tabella che segue sono riassunte la quantificazione degli oneri derivanti dall’art. 13 e le relative modalità di copertura:
|
2017 |
2018 |
2019 e
seguenti |
Fondo
unico per lo spettacolo (L. 163/1985, art.1), limitatamente alle quote
relative al finanziamento delle attività di produzione e di promozione
cinematografica |
63.587.593 |
63.587.593 |
63.587.593 |
Fondo per
la produzione, la distribuzione l'esercizio e le industrie tecniche (D.lgs.
28/2004, art. 12) |
19.605.576 |
19.605.576 |
19.605.576 |
Fondo per
interventi strutturali di politica economica (D.L. 282/2004
(L. 307/2004, art.10, co. 5) |
30.000.000 |
150.792.403 |
150.371.831 |
Stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2016 |
120.371.831 |
0 |
0 |
Totale |
233.565.000 |
233.985.572 |
233.565.000 |
Per quanto concerne i decreti legislativi, si stabilisce, anzitutto, che dagli stessi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Inoltre, si ribadisce – come già indicato nell’art. 36, co. 3 – che, in conformità all’art. 17, co. 2, della L. 196/2009, i decreti legislativi dai quali dovessero derivare nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
L'art. 17, co. 2, della L. 196/2009 prevede che per le
leggi di delega che comportino comunque nuovi o maggiori oneri, l'obbligo di
copertura deve essere assolto nell'ambito dei medesimi provvedimenti. Qualora,
tuttavia, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere
alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi
sin dalla approvazione della legge di delega, la quantificazione degli stessi
potrà legittimamente essere effettuata anche al momento dell'adozione dei
singoli decreti legislativi di attuazione. I decreti legislativi dai quali
derivano nuovi o maggiori oneri devono essere emanati comunque solo successivamente all'entrata in vigore
dei provvedimenti legislativi che provvedono al reperimento delle necessarie
risorse finanziarie, e ad essi deve essere allegata una apposita relazione
tecnica, che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto,
oppure dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
predisposti a copertura.
Articolo 39
(Abrogazioni e disposizioni finanziarie)
L’articolo 39 dispone abrogazioni ulteriori rispetto a quelle già presenti in altri articoli.
Anzitutto, prevede l’abrogazione, come già detto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, del d.lgs. 28/2004.
Prevede, inoltre, l’abrogazione, a decorrere dalla medesima data, delle seguenti disposizioni, tutte relative alla vigente disciplina in materia di crediti di imposta nel settore cinematografico: art. 20 del d.lgs. 60/1999; art. 1, co. da 325 a 327 e da 329 a 337, della L. 244/2007; art. 8 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013).
Con riferimento all’art. 8 del D.L. 91/2013, si ricorda che, mentre i co. 1-8 hanno reso permanenti, a decorrere dal 2014, i crediti di imposta previsti dalla L. 244/2007 e hanno esteso i medesimi, a decorrere dalla stessa data, ai produttori indipendenti di opere audiovisive, il co. 9 dello stesso articolo riguarda la costituzione presso il Mibact del tavolo tecnico operativo in riferimento al programma "Europa creativa", promosso dalla Commissione europea per il periodo 2014-2020 e finalizzato a sostenere l'industria culturale e creativa, a migliorare l'accesso al credito degli operatori e a proteggere e promuovere la diversità culturale e linguistica europea.
Come risulta dalla nota del Mibact
prot. n. 21611 del 17 settembre 2015, con cui è stata trasmessa al
Presidente della VII Commissione della Camera la Relazione sul primo anno di
attività del Tavolo Tecnico Operativo, lo stesso è stato istituito con DM 23
maggio 2014.
Si valuti, dunque, se non si debbano
abrogare solo i co. 1-8 dell’art. 8 del D.L. 91/2013.
Dispone, altresì, il mantenimento in bilancio, nello stato di previsione del MEF, delle risorse già iscritte in bilancio ai sensi delle medesime disposizioni in materia di crediti di imposta e pari a € 166.435.000 per il 2017, € 166.014.428 per il 2018 ed € 166.435.000 a decorrere dal 2019, da destinare ai crediti di imposta previsti dagli articoli da 13 a 20 del provvedimento.
Articolo 41
(Entrata in vigore)
L’articolo 41 prevede che le disposizioni recate dal testo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017, salve alcune (per le quali, dunque, si applicherà l’ordinario termine di 15 giorni relativo alla vacatio legis).
Nello specifico, entreranno in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione della legge:
· le disposizioni relative alle deleghe, recate dagli articoli 33, 34, 35, nonché, con riferimento alla procedura, 36;
· le disposizioni sulla vigilanza e le sanzioni, recate dall’art. 37.
Tra le procedure
legislative aperte a livello unionale risulta attiva la proposta di direttiva COM (2016) 287 del 25 maggio 2016, che
modifica la direttiva 2010/13/UE relativa al
coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media
audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato.
Alla Camera dei deputati l’esame dell’atto è stato annunciato ed
assegnato, il 14 giugno 2016, per il merito alla VII Commissione (Cultura) e
alla IX Commissione (Trasporti) riunite e per il parere alla XIV Commissione
(Politiche dell'Unione europea). L’esame non è stato ancora avviato.
Al Senato della Repubblica l’esame dell’atto è stato annunciato ed assegnato,
il 7 giugno 2016, per il merito alla 8a Commissione (Lavori pubblici) e per i
pareri alla 3a Commissione (Affari esteri) alla 7a Commissione (Pubblica
istruzione) e alla 14a Commissione (Politiche Unione europea). L’esame si è
concluso il 27 luglio con l’approvazione in 8a Commissione della Risoluzione DOC XVIII n. 144 (con i pareri favorevoli
della 7a e della 14a Commissione).
Al Parlamento europeo risulta essere ancora all’esame della
Commissione cultura e istruzione (CULT), competente per materia.
La proposta di direttiva (modifica alla direttiva sui servizi di media audiovisivi n.
2010/13, cd. direttiva SMA) aggiorna la normativa UE nel settore audiovisivo
per creare condizioni più eque per tutti gli operatori, promuovere i film
europei, tutelare i minori e contrastare più efficacemente l’incitamento
all’odio. La proposta delinea anche un nuovo approccio alle piattaforme online
nell'intento di rispondere alle sfide poste da ciascun settore. Interviene sui
seguenti aspetti: il principio del Paese di origine per i fornitori di servizi
media (al fine di individuare quale Paese abbia la giurisdizione applicabile);
le procedure di deroga e di cooperazione che limitano la libertà di ricezione e
di ritrasmissione in casi specifici; l’indipendenza delle autorità di
regolamentazione del settore audiovisivo; la tutela dei minori e dei
consumatori; la promozione delle opere europee; la disciplina pubblicitaria; i
fornitori di piattaforme per la condivisione di video come Youtube e
Dailymotion (ambito finora non ricompreso nella direttiva SMA); le condizioni
di parità tra la radiodiffusione tradizionale e i servizi di video a richiesta
(come Netflix).
In particolare si
segnala che: viene introdotto a carico dei fornitori di servizi di media
audiovisivi a richiesta l’obbligo di prevedere nel loro catalogo almeno il 20
per cento di opere europee e di assicurarne un’adeguata visibilità e, inoltre,
gli Stati membri possono inoltre chiedere ai fornitori soggetti alla loro
giurisdizione di contribuire finanziariamente alla produzione di opere europee,
anche attraverso investimenti diretti nei contenuti e contributi ai fondi
nazionali; viene consentita alle emittenti maggiore flessibilità su quando
trasmettere gli annunci pubblicitari e per l’inserimento di prodotti e la
sponsorizzazione, continuando a mantenere i telespettatori informati; introduce
disposizioni specifiche per i servizi delle piattaforme di condivisione di
video, imponendo ai fornitori di adottare misure per tutelare i minori da
contenuti nocivi e per tutelare tutti i cittadini da contenuti che istighino
alla violenza o all’odio; viene esteso, inoltre, alle piattaforme di
condivisione video il regime previsto per i fornitori di servizi di hosting
dalla direttiva sul commercio elettronico, in base alla quale i fornitori sono
esenti da qualsiasi responsabilità per i contenuti illeciti memorizzati sulle
piattaforme, in quanto meri organizzatori dei contenuti stessi, e gli Stati
membri non possono imporre loro obblighi di sorveglianza attiva.
Non risultano, in
materia, procedure di infrazione in corso.
[1] Ciò in quanto tali attività “risulterebbero esposte al rischio di eccessivi condizionamenti localistici nella loro gestione, a fronte, invece, della necessità di sostenere anche iniziative di grande rilevanza culturale prescindendo da questi ultimi”.
[2] In base all’art. 2, co. 2 e 3, del d.lgs. 28/2004, per lungometraggio si intende il film di durata superiore a 75 minuti; per cortometraggio quello di durata inferiore a 75 minuti, ad eccezione di quelli con finalità esclusivamente pubblicitarie.
[3] La protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio è disciplinata dalla L. 633/1941. In particolare, essa disciplina la protezione delle opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, ponendo misure a tutela dei diritti morali e dei diritti patrimoniali (c.d. diritti di utilizzazione economica dell'opera).
[4] In base all’art. 2, co. 6, lett. b), c) e d), del d.lgs. 28/2004, sono equiparati ai film d’essai, ai fini dell’ammissione ai benefici (v. infra): i film d’archivio, distribuiti dalla Cineteca nazionale e dalle altre cineteche pubbliche e private finanziate dallo Stato, ed i film prodotti dal Centro sperimentale di cinematografia; i film ai quali sia stato rilasciato l’attestato di qualità (di cui all’art. 17); i film inseriti nelle selezioni ufficiali di festival e rassegne cinematografiche di rilievo nazionale e internazionale. A seguito dell’art. 1, co. 332, della L. 208/2015 – che ha abrogato la lett. a) del medesimo co. 6 - non sono, invece, più equiparati i film che abbiano avuto il riconoscimento di film di interesse culturale.
[5] Nella premessa dell’odg si evidenziava che il calcolo della percentuale maggioritaria di film d'essai dovrebbe avvenire su base settimanale e non giornaliera, in modo da “porre rimedio alla tendenza che aiuta il cinema d'essai a singhiozzo, non nei giorni di maggior afflusso del pubblico, come in particolare nell'arco del fine settimana quando la programmazione è basata esclusivamente su prodotti commerciali di largo consumo”.
[6] In
base all’art. 12, co. 2, del DM 15 gennaio 2016, per industria
tecnica cinematografica si intende l'impresa
specializzata che offre lavorazioni e servizi alle imprese di produzione e
distribuzione cinematografica, con riguardo, tra gli altri, ai seguenti
settori operativi: teatri di posa; noleggio di attrezzature e mezzi tecnici di
ripresa; automezzi specializzati di servizio alle riprese cinematografiche;
stabilimenti di sviluppo e stampa; montaggio, post-produzione ed effetti
speciali; produzione di dvd da pellicola; sincronizzazione; sonorizzazione e
mixage; restauro di prodotti filmici e servizi ausiliari.
[7] In base alla lett. b) del medesimo co. 1, il “fornitore di servizi di media” è la persona fisica o giuridica cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e la determinazione delle modalità di organizzazione.
[8] Si tratta, in particolare, di televisione analogica e digitale, trasmissione continua in diretta - quale il live streaming -, trasmissione televisiva su Internet - quale il webcasting - e video quasi su domanda, quale il near video on demand.
[9] In base alle lett. v) e z) del medesimo co. 1, si definiscono "ambito locale radiofonico", l'esercizio dell'attività di radiodiffusione sonora, con irradiazione del segnale fino a una copertura massima di quindici milioni di abitanti, e "ambito locale televisivo", l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva in uno o più bacini, comunque non superiori a dieci, anche non limitrofi, purché con copertura inferiore al 50% della popolazione nazionale.
[10] Si tratta delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.
[11] La L. 958/1949 è stata poi abrogata dall’art. 28 del d.lgs. 28/2004.
[12] Le parti indivise di opere di più autori si presumono di valore eguale, salvo la prova per iscritto di diverso accordo.
[13] Relativo all'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, spettante al produttore, che ha per oggetto lo sfruttamento cinematografico dell'opera prodotta.
[14] In caso di cessione del diritto di diffusione al produttore, spetta agli autori di opere cinematografiche e assimilate un equo compenso per la comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite.
[15] Tra
gli affiliati alla Federazione internazionale degli archivi dei film rientra la
Cineteca nazionale.
[16] La dichiarazione è notificata al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto (art. 15).
[17]
L’art. 6, co. 2-bis, del D.L. 83/2012 aveva concesso per il 2015 e il 2016 un
credito d'imposta per il ripristino, il restauro e l'adeguamento strutturale e
tecnologico delle sale cinematografiche esistenti almeno dal 1° gennaio 1980.
Tale disposizione è stata successivamente abrogata, a decorrere dal 1° gennaio
2016, dall’art. 1, co. 333, della L. 208/2015 (L. stabilità 2016) - fatte salve
le procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge, avviate ai
sensi del decreto attuativo (DM 12 febbraio 2015) - in relazione alla nuova disciplina
in materia di credito di imposta spettante alle imprese di esercizio
cinematografico recata dal co. 331, lett. e),
della medesima L. 208/2015 (v. infra e
la scheda di lettura
relativa all’art. 1, commi 331-334 e 336, della L. 208/2015 presente nel
Dossier predisposto dalla Camera e dal Senato).
[18] Il testo originario prevedeva, a tal fine, l’adozione di leggi delle regioni e delle province autonome.
[19] L’art. 1, co. 67, del D.L. 545/1996 è stato abrogato dall’art. 10 del DPR 89/2007.
[20] La disciplina sugli
aiuti di Stato è recata, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione (del 18 dicembre 2013),
relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea. Con il nuovo regolamento viene mantenuto il massimale di
200.000 euro per gli aiuti «de minimis»
- non soggetti a notifica - che un’impresa unica può ricevere nell’arco di tre anni
da uno Stato membro (tale massimale è di 100.000 euro per le imprese che
effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi). Tra le modifiche
introdotte (rispetto al previgente regolamento 1998/2006): le imprese che si
trovano in difficoltà finanziarie non sono più escluse dallo scopo del
regolamento e di conseguenza possono accedere agli aiuti de minimis; è stata semplificata e chiarita la definizione
giuridica di impresa; a determinate condizioni, è possibile beneficiare - ai
sensi del regolamento de minimis - di
prestiti assistiti fino ad un milione di euro.
[21] Il Fondo è destinato:
• al sostegno degli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche per la produzione di opere filmiche, anche con riferimento alla realizzazione di colonne sonore, e per lo sviluppo di sceneggiature originali di particolare rilievo culturale e sociale;
• alla corresponsione di contributi a favore di imprese di distribuzione ed esportazione, anche per la realizzazione di versioni dei film riconosciuti di interesse culturale in lingua diversa da quella della ripresa sonora diretta;
• alla corresponsione di contributi sugli interessi dei mutui ed alla concessione di contributi in conto capitale a favore delle imprese di esercizio e dei proprietari di sale cinematografiche, per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, nonché per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle apparecchiature, con particolare riguardo all'introduzione di impianti automatizzati o di nuove tecnologie;
• alla concessione di mutui decennali a tasso agevolato o contributi sugli interessi a favore delle industrie tecniche cinematografiche, per la realizzazione, la ristrutturazione, la trasformazione o l'adeguamento strutturale e tecnologico di teatri di posa, di stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di post-produzione;
• alla corresponsione di contributi destinati ad ulteriori esigenze del settore delle attività cinematografiche, salvo diversa determinazione del Ministro con riferimento ad altri settori dello spettacolo.
[22] Si tratta di: fondo speciale e fondo particolare di cui, rispettivamente, all'art. 27 e all’art. 28 della L. 1213/1965; fondo di intervento di cui all'art. 2 della L. 819/1971; fondo di sostegno di cui all'art. 1 della L. 378/1980; fondo di garanzia di cui all'art. 16 del D.L. 26/1994 (L. 153/1994).
[23] Le finalità del FUS consistono nel sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché nella promozione e nel sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero.
[24] Pubblicità televisiva: ogni forma di
messaggio televisivo trasmesso dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di
autopromozione, da un'impresa pubblica o privata o da una persona fisica
nell'ambito di un'attività commerciale, industriale, artigiana o di una libera
professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro pagamento, di beni o
di servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni.
[25] Spot pubblicitario: una forma di pubblicità televisiva a contenuto predeterminato, trasmessa dalle emittenti radiofoniche e televisive, sia analogiche che digitali.
[26] Televendita: le offerte dirette trasmesse al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni.
[27] Telepromozione: ogni forma di pubblicità consistente nell'esibizione di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi, fatta dall'emittente televisiva o radiofonica, sia analogica che digitale, nell'ambito di un programma, al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi presentati o esibiti.
[28] Le
modalità tecniche di attuazione del collocamento pianificato di marchi e
prodotti nelle scene di un'opera cinematografica «product placement» sono state definite con DM 30 luglio 2004, come modificato dal DM 21 novembre 2005.
[29] Per il 2015 è intervenuto il D.M. 4 agosto 2016.
[30] La comunicazione della Commissione UE citata inserisce tra i criteri specifici in base ai quali essa valuta gli aiuti di Stato alla produzione cinematografica e televisiva conformemente alla deroga culturale prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del trattato CE, quello per il quale “in linea di massima, l'intensità degli aiuti deve essere limitata al 50% del bilancio di produzione, onde stimolare le normali iniziative commerciali proprie di un'economia di mercato ed evitare una corsa agli aiuti tra gli Stati membri. I film difficili e con risorse finanziarie modeste non sono soggetti a questo limite. La Commissione ritiene che, in base al principio di sussidiarietà, spetti a ciascuno Stato membro definire il concetto di "film difficile e con risorse finanziarie modeste" secondo i parametri nazionali.
[31]
In
base al comunicato stampa del
Mibact del 28 gennaio 2016,
si tratta delle piccole sale.
[32] La raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 definisce microimpresa l’impresa con meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo o bilancio inferiore a 2 milioni di euro.
[34] Da
ultimo, con DM 17 maggio 2016, n.
257,
è stato adottato l’atto di indirizzo del MIBACT per il successivo
triennio.
[35] Con DM 65 del 3 febbraio
2016 è stato approvato il programma di attività per
il 2016. Nella premessa del DM si legge che il
programma presentato ha un importo complessivo di 23 mln di euro.
[36] Doc. LVI, n. 3: si veda, in particolare, pag. 116.
[37] Doc. XV, n. 332: si veda, in particolare, pag. 12.
[38] Doc. LVI, n. 3: si veda, in particolare, pag. 116.
[39] Doc. XV, n. 316: si veda, in particolare, pag. 21.
[40] Doc. LVI, n. 3: si veda, in particolare, pag. 116.
[41] Doc.
XV, n. 220: si veda, in particolare, pag. 15.
[42] In base all’art. 3 dello Statuto della Fondazione "Museo Nazionale del Cinema - Fondazione Maria
Adriana Prolo – Archivi di Cinema, Fotografia ed Immagine”, la stessa, che
opera senza
scopo di lucro, si propone, tra l’altro, di: ricercare, acquisire, conservare,
documentare i materiali e le opere che si riferiscono alla storia ed alla
tecnica della fotografia, della cinematografia e dei nuovi linguaggi
multimediali; allestire un'esposizione permanente aperta al pubblico dei
materiali e delle opere già indicati; effettuare acquisti, scambi, prestiti per
l'incremento delle collezioni esistenti, con specializzazione in materia di
pre-cinema, e di tecniche della produzione e della riproduzione dell'immagine.
[43] La ripartizione percentuale prevista dal DM 23 maggio 2016 – registrato dalla Corte dei conti il 21 giugno 2016 - è la seguente: festival, mostre e rassegne cinematografiche: 50%; premi e riconoscimenti cinematografici: 6%; conservazione e restauro del patrimonio filmico nazionale e internazionale: 20%; attività editoriali e formative in ambito cinematografico: 2%; attività di diffusione della cultura cinematografica e audiovisiva italiana ed europea, comprese le attività organizzate dalle associazioni di categoria: 22%.
[44] Si tratta di previsioni presenti nell’art. 8, co. 3, del disegno di legge originario che, in particolare, prevedeva che le previsioni urbanistiche ed edilizie citate fossero introdotte dalle regioni con proprie leggi.
[45] In base all’art. 5 della L. 287/1990, un’operazione di concentrazione si realizza quando: due o più imprese procedono a fusione; uno o più soggetti in posizione di controllo di almeno un'impresa ovvero una o più imprese acquisiscono direttamente od indirettamente, sia mediante acquisto di azioni o di elementi del patrimonio, sia mediante contratto o qualsiasi altro mezzo, il controllo dell'insieme o di parti di una o più imprese; due o più imprese procedono, attraverso la costituzione di una nuova società, alla costituzione di un'impresa comune.
L'assunzione del controllo di un'impresa non si verifica nel caso in cui una banca o un istituto finanziario acquisti, all'atto della costituzione di un'impresa o dell'aumento del suo capitale, partecipazioni in tale impresa al fine di rivenderle sul mercato, a condizione che durante il periodo di possesso di dette partecipazioni, comunque non superiore a ventiquattro mesi, non eserciti i diritti di voto inerenti alle partecipazioni stesse.
Le operazioni aventi quale oggetto o effetto principale il coordinamento del comportamento di imprese indipendenti non danno luogo ad una concentrazione.
[46] L’art. 3 della L. 287/1990 vieta l'abuso, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, nonché: l’imposizione, direttamente o indirettamente, di prezzi di acquisto, di vendita o di altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose; l’impedimento o la limitazione della produzione, degli sbocchi o degli accessi al mercato, dello sviluppo tecnico o del progresso tecnologico, a danno dei consumatori; l’applicazione, nei rapporti commerciali con altri contraenti, di condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; il subordinare la conclusione dei contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto dei contratti stessi.
[47] Per le operazioni di concentrazione in materia
di cinematografia sono specificate condizioni diverse da quelle recate, in
termini generali, dall’art. 16, co. 1, della L. 287/1990. In particolare,
l’art. 16 prevede, tra l’altro, che le soglie fissate sono incrementate ogni anno
di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflattore dei prezzi
del prodotto interno lordo. Su tale base normativa, l’AGCM ha stabilito, in
linea generale, che le operazioni di concentrazione si determinano qualora il
fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese
interessate sia superiore a (attualmente) 495 milioni di euro, e qualora il fatturato totale realizzato a
livello nazionale dall'impresa di cui è prevista l'acquisizione sia superiore
(attualmente) a 50 milioni di euro.
[48] In particolare, in base all’art. 1 del DPCM 163/1998, il registro si sarebbe dovuto articolare in 5 sezioni: film di lungometraggio di nazionalità italiana; film di lungometraggio di nazionalità di uno dei paesi aderenti alla Comunità europea; film di lungometraggio di nazionalità di paesi non aderenti alla comunità europea; film di cortometraggio di nazionalità italiana o di altri paesi, aderenti o non alla Comunità europea; film di attualità (di nazionalità italiana o di altri paesi, aderenti o non alla Comunità europea).
[49] Tale DPCM sarebbe dovuto essere adottato entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione (come novellata dal citato art. 6 del D.L. 64/2010).
[50] A tal fine, l’art. 6, co. 2-bis, del D.L. 64/2010 ha inserito nell’allegato 2 del d.lgs. 179/2009, con il quale è stata operata la ricognizione delle disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si riteneva indispensabile la permanenza in vigore, gli artt. 12, 13 e 14 del R.D.L. in questione.
[51]
Da
ultimo, il Regolamento dell’Autorità in materia di classificazione
delle trasmissioni televisive che possono
nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori è
stato adottato con Delibera n. 52/13/CSP.
[52]
Quest’ultima previsione ha sostituito la
previsione del co. 1 dell’art. 34 del d.lgs. 177/2005 precedente le modifiche
apportate dal d.lgs. 120/2012, che prevedeva un sistema di classificazione dei
contenuti limitatamente a quelli ad accesso condizionato. In applicazione di
tale previsione, era intervenuto il DM 1 aprile 2011.
[53] Qui la pagina web del Comitato di applicazione
del Codice di autoregolamentazione media e minori.
[54] Da
ultimo, il Regolamento è stato adottato con Delibera n. 51/13/CSP dell’Autorità.
[55] L’ISFE è stata creata nel 1998 per rappresentare gli interessi del settore del software interattivo nei confronti dell'Unione europea e delle istituzioni internazionali. L’ISFE ha affidato la gestione quotidiana e lo sviluppo del sistema a un ente indipendente chiamato PEGI S.A.; si tratta di un'organizzazione non-profit a scopo sociale. Il NICAM (Netherlands Institute for the Classification of Audiovisual Media - Istituto olandese per la classificazione dei mezzi audiovisivi) è uno dei due enti indipendenti che amministrano il sistema per conto di PEGI.
Il Video Standards Council
(Consiglio per le norme video) è il secondo amministratore del PEGI e ha sede nel Regno Unito. Il VSC è stato
creato come ente non-profit con lo scopo di sviluppare e controllare un Codice
di condotta progettato per promuovere standard elevati nell’ambito delle
industrie di videogiochi e giochi per computer. Qui maggiori informazioni.
[56] In base alle informazioni disponibili sul sito dedicato, il sistema PEGI è usato ora in 30 Paesi europei (Austria, Danimarca, Ungheria, Lettonia, Norvegia, Slovenia, Belgio, Estonia, Islanda, Lituania, Polonia, Spagna, Bulgaria, Finlandia, Irlanda, Lussemburgo, Portogallo, Svezia, Cipro, Francia, Israele, Malta, Romania, Svizzera, Repubblica ceca, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Repubblica slovacca e Regno Unito).
[57] Per le relative definizioni, si veda ante, scheda art. 2.
[58] Escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite.
[59] Il
Regolamento tuttora vigente in materia è stato emanato con delibera 66/09/CONS.
[60] Tali introiti sono quelli che il soggetto obbligato ricava da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilità editoriale, inclusi i palinsesti diffusi o distribuiti attraverso piattaforme diffusive o distributive di soggetti terzi.
[61] Al
netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione e
dalla vendita di beni e servizi.
[62] I criteri di
qualificazione delle opere cinematografiche di espressione originale italiana e
le relative quote di riserva sono stati definiti con decreto 22 febbraio 2013 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dei beni e delle attività culturali.
[63] Il Regolamento
riguardante la promozione della produzione e della distribuzione di opere
europee da parte dei servizi di media audiovisivi a richiesta è stato emanato
con delibera 66/09/CONS, successivamente modificato con delibera 397/10/CONS e, da ultimo, con delibera 188/11/CONS.
[64] Il Regolamento è stato adottato con delibera 186/13/CONS.
[66] Come, a titolo meramente esemplificativo, l’art. 27, co. 6, del D.lgs. 198/2006 circa le condizioni di assunzione e gli artt. 5 (e TAB III.2 del DM 22 giugno 1935) e 15 della L. 370/1934 in materia di riposo domenicale e settimanale.
[67] Si vedano anche il DM 10 novembre 1997 e i due distinti DM 15 marzo 2005 che hanno ridefinito le categorie di lavoratori assicurati obbligatoriamente presso la gestione ex ENPALS in tre gruppi, A, B e C.